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dossier
ESPROPRIAZIONE |
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anno 2012 |
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ESPROPRIAZIONE: Conseguenze
a carico del Comune dell'avvio delle
procedure espropriative e conclusione dei
lavori in assenza del decreto d’esproprio.
In data 06/07/2011 è entrato in vigore il d.l.
n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011,
n. 111) il cui art. 34 introduce il nuovo
art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, contenente
la disciplina relativa al c.d.
“provvedimento di acquisizione sanante” a
seguito della declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 43 d.p.r. n.
327/2001 da parte della Corte Cost. (v.
sentenza n. 293/2010). Il nuovo art. 42-bis
t.u. espropri, per come introdotto dalla l.
n. 111/2011, è applicabile al caso di specie
stante l’espressa previsione ivi contenuta,
nel c. 8, a norma del quale: “Le
disposizioni del presente articolo trovano
altresì applicazione ai fatti anteriori alla
sua entrata in vigore …".
La condotta
serbata dall’Amministrazione intimata, la
quale ha omesso di adottate nei termini il
decreto di esproprio, è illecita nel senso
che ha determinato un pregiudizio in capo ai
proprietari delle aree di cui trattasi, in
ragione della perdita subita dei beni
utilizzati dalla p.a. per scopi di interesse
pubblico, in assenza di un valido ed
efficace provvedimento di esproprio, nonché
in ragione del periodo di occupazione
illegittimamente subita.
Ai sensi della
norma citata spetta esclusivamente alla p.a.
la valutazione in ordine agli interessi in
conflitto (attuali ed eccezionali ragioni di
interesse pubblico che giustificano, in
luogo della restituzione del bene,
l'emanazione del provvedimento di
acquisizione, valutate comparativamente con
i contrapposti interessi privati,
evidenziando l'assenza di ragionevoli
alternative alla sua adozione, v. cc. 1-4
dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001),
interessi della cui esistenza dovrà darsi
atto nella motivazione del provvedimento di
acquisizione sanante, per come previsto dal
c. 4, primo periodo, della norma citata.
Nell’eventualità che la p.a. si determini ad
adottare il provvedimento di acquisizione,
l’effetto traslativo della proprietà opererà
dalla data dell’adozione del provvedimento
stesso, sotto condizione sospensiva del
pagamento del prezzo o del suo versamento
presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Laddove
il Comune si determini ad adottare il
provvedimento di acquisizione, esso dovrà
altresì contenere la liquidazione delle
somme dovute ai ricorrenti, da pagarsi nel
termine di giorni trenta e da quantificarsi
secondo i seguenti criteri fissati, ai sensi
all'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in
assenza di alcuna espressa opposizione delle
parti:
1) per il pregiudizio patrimoniale
(perdita della proprietà del bene), la somma
dovuta dovrà determinarsi in misura
corrispondente al valore venale dei beni
utilizzati per scopi di pubblica utilità e,
riguardando l'occupazione un terreno
edificabile (v. certificato di destinazione
urbanistica in atti), sulla base delle
disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,
5, 6 e 7 (v. combinato disposto di cui al c.
1, ult. periodo, e c. 3, primo periodo, art.
42-bis, d.p.r. 327/2001);
2) per il
pregiudizio non patrimoniale cagionato
anch’esso per perdita del diritto di
proprietà, la somma dovuta dovrà essere
forfettariamente liquidata nella misura del
dieci per cento del valore venale del bene
così come calcolato ai fini dell’indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale (c. 1, ult.
periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001);
3) per
il danno derivante dal periodo di
occupazione illegittima, la somma dovuta
dovrà essere calcolata nella misura del
cinque per cento annuo sul valore venale del
bene così come calcolato ai fini
dell’indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale, salvo che dagli atti del
procedimento amministrativo non risulti la
prova di una diversa entità di tale danno
(c. 3, ult. periodo, art. 42-bis, d.p.r.
327/2001);
4) le somme così quantificate, se
non saranno accettate dagli interessati,
dovranno essere depositate presso la Cassa
depositi e prestiti S.p.a. (v. c. 4, ult.
periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001), e
l'Autorità comunale potrà comunque adottare
il provvedimento di acquisizione, da
trascriversi presso la conservatoria dei
registri immobiliari e trasmettersi alla
Corte dei Conti (v. c. 7, art. 42-bis, d.p.r.
327/2001).
Il Collegio pertanto, alla luce
delle considerazioni che precedono, ha
accolto il ricorso e, per l’effetto, ha
disposto che il Comune si attivi, ai sensi e
per gli effetti di cui 42-bis d.p.r. n.
327/2001 e dell’art. 34, c. 4, c.p.a.,
ponendo in essere le attività procedimentali
ivi previste (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.04.2012
n. 737 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: In
mancanza della dichiarazione di pubblica utilità sui danni del privato per
l'occupazione usurpativa della P.A. decide il
giudice ordinario.
Spetta al giudice amministrativo la
controversia per il risarcimento dei danni
conseguenti all'annullamento giurisdizionale
di un provvedimento amministrativo in tema
di espropriazione per pubblica utilità. E
infatti, mentre le domande risarcitorie e
restitutorie relative a fattispecie di
occupazione usurpativa, intese come
manipolazione del fondo di proprietà privata
avvenuta in assenza della dichiarazione di
pubblica utilità ovvero a seguito della sua
sopravvenuta inefficacia, rientrano nella
giurisdizione ordinaria, sussiste la
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in caso di danni conseguenti
all’annullamento della dichiarazione di
pubblica utilità (così, da ultimo, Consiglio
Stato , sez. IV, 04.04.2011, n. 2113).
Dopo l'annullamento della dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera e degli altri
provvedimenti preordinati all'esproprio caso
per caso, vengono meno i titoli autoritativi
che erano alla base delle condotte materiali
con le quali si è data esecuzione alla
dichiarazione di pubblica utilità, mentre
rimangono invece integri, nella realtà
effettuale, i comportamenti materiali
dell'Amministrazione che, proprio perché non
più sorretti da atti autoritativi, vanno
ricondotti sotto il regime dell'illecito
aquiliano; tuttavia, in forza della
disposizione dell'art. 34, d.lgs. 31.03.1998, n. 80, così come interpretato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 204
del 06.07.2004, la controversia relativa
al risarcimento del danno subìto dal privato
appartiene alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, dal momento che i
"comportamenti" ai quali faceva riferimento
l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, prima
dell'intervento demolitorio operato dalla
Corte Costituzionale con la citata sentenza,
hanno ad oggetto non già attività materiali
sorrette dall'esplicazione del potere, ma
condotte poste in essere dalla pubblica
amministrazione anche in vista del
perseguimento di interessi pubblici, ma
comunque fuori dell'esplicazione del potere
pubblico (Consiglio Stato, sez. IV, 12.02.2010, n. 801).
Nel caso di specie
l’azione esaminata dal Consiglio di Stato
venga attiene ad un'occupazione illecita a
seguito di annullamento giurisdizionale del
piano di localizzazione, contenente la
dichiarazione di pubblica utilità con
conseguente giurisdizione del giudice
amministrativo
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza
26.03.2012 n. 1750 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Ad una srl agricola - Indennità corrisposta
a titolo di esproprio: quale il trattamento
ai fini delle imposte dirette?
Domanda
Si chiede di conoscere il trattamento ai
fini delle imposte dirette di un'indennità
corrisposta a titolo di esproprio (per
realizzazione di opere di pubblica utilità)
di terreni agricoli (zona omogenea "E", area
destinata ad esclusivo uso agricolo) ad una
società agricola (S.r.l.) con requisiti
I.A.P., precisando che detta S.r.l. agricola
non ha sinora optato per la tassazione del
reddito a valori catastali, rimanendo
soggetta a normale tassazione sul reddito di
impresa.
A prescindere dall'indicazione della
plusvalenza nel bilancio di esercizio, si
richiede se, come succede per i soggetti che
non esercitano un'impresa commerciale, vi
siano requisiti di non imponibilità
dell'indennità di esproprio nel caso in
esame.
Risposta
Non si ritiene corretto quanto precisato
nell'ultima parte dal gentile lettore;
premesso che l'argomento è piuttosto
complesso si è dell'avviso che per i
soggetti che non esercitano impresa
commerciali siano imponibili le indennità in
commento. Si ritiene, fermo restando che
bisognerebbe avere un quadro completo di
informazioni, che l'indennità nel caso
specifico possa concorrere a tassazione ai
fini delle imposte dirette.
In base al disposto dell'art. 11, comma 5,
della l. 30.12.1991, n. 413, le plusvalenze
realizzate da soggetti non imprenditori
derivanti da indennità di esproprio o di
somme percepite a seguito di cessioni
volontarie nel corso di procedimenti
espropriativi nonché delle altre somme ivi
indicate -relativamente a terreni destinati
ad opere pubbliche o ad infrastrutture
urbane all'interno delle zone omogenee di
tipo A, B, C, D di cui al D.M. 02.04.1968,
definite dagli strumenti urbanistici ovvero
ad interventi di edilizia residenziale
pubblica ed economica e popolare di cui alla
L. n. 167 del 1998 e successive
modificazioni- sono soggette ad imposizione
diretta (redditi diversi) a norma dell'art.
67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917
del 22.12.1986.
In merito, con la circolare n. 194/E del
24.07.1998 è stato precisato che le
indennità e le altre somme sopra menzionate
devono essere assoggettate a tassazione a
condizione che siano state corrisposte
relativamente ad aree destinate alla
realizzazione di opere pubbliche o di
infrastrutture urbane all'interno delle
anzidette zone omogenee di tipo A, B, C e D.
Ne deriva, al contrario, che qualora
l'esproprio venga disposto per destinare
l'area ad interventi di edilizia
residenziale pubblica ed economica e
popolare di cui alla citata legge, la
relativa indennità di esproprio è sempre
assoggettata a tassazione, non assumendo
alcun rilievo la collocazione dell'area in
questione nelle diverse zone omogenee in cui
è ripartito il territorio. Infatti, le zone
omogenee vengono prese in considerazione, ai
fini della tassazione delle indennità di
esproprio, solo quando si riferiscono a
procedimenti espropriativi relativi ad aree
destinate alla realizzazione di opere
pubbliche o di infrastrutture urbane. Le
istruzioni impartite con la richiamata
circolare n. 194/E del 1998 sono da
ritenersi tuttora operanti anche a seguito
dell'entrata in vigore del D.P.R.
08.06.2001, n. 327 (art. 35, comma 1).
Di conseguenza è ininfluente il fatto che il
terreno espropriato sia ubicato in zona "E",
considerato che la tipologia della zona, di
tipo "A", "B", "C" e "D", di cui al comma 5
dell'art. 11 della L. n. 413/1991, rileva
solo qualora l'esproprio sia finalizzato
alla realizzazione di "opere pubbliche o
di infrastrutture urbane"; mentre tale
collocazione non assume alcun rilievo quando
la procedura di esproprio sia disposta per
destinare l'area ad interventi di edilizia
economica e popolare ai sensi della L. n.
167 del 1962 (19.03.2012 - tratto da
www.ipsoa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
R. G. Vaccari,
L’espropriazione indiretta (link
a http://venetoius.myblog.it). |
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ESPROPRIAZIONE: La
dichiarazione di pubblica utilità priva di
termini iniziali e finali per l’avvio e
compimento dei lavori e delle occupazioni è
da ritenere radicalmente nulla.
E' noto che, secondo la giurisprudenza anche
più recente della Corte regolatrice, la
dichiarazione di pubblica utilità priva di
termini iniziali e finali per l’avvio e
compimento dei lavori e delle occupazioni è
da ritenere radicalmente nulla, onde
l’occupazione costituisce mero comportamento
materiale “...in nessun modo
ricollegabile ad un esercizio abusivo dei
poteri della p.a., sicché spetta al g.o. la
giurisdizione sulla domanda risarcitoria
proposta dal privato” perché in tal caso
essa è “da ritenere emessa in carenza
ovvero in difetto assoluto di attribuzione
del potere stesso, che comporta nullità del
provvedimento dichiarativo della pubblica
utilità e degli atti conseguenti della
procedura ablatoria” (Cass. Civ., SS.UU.,
14.02.2011, n. 3569) (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 28.02.2012 n. 1133 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: In
caso di nullità del provvedimento
dichiarativo della pubblica utilità e degli
atti conseguenti della procedura ablatoria
la domanda risarcitoria del privato va
proposta al giudice ordinario.
Secondo la giurisprudenza anche più recente
della Suprema Corte di Cassazione, la
dichiarazione di pubblica utilità priva di
termini iniziali e finali per l’avvio e
compimento dei lavori e delle occupazioni è
da ritenere radicalmente nulla, onde
l’occupazione costituisce mero comportamento
materiale “...in nessun modo
ricollegabile ad un esercizio abusivo dei
poteri della p.a., sicché spetta al g.o. la
giurisdizione sulla domanda risarcitoria
proposta dal privato” perché in tal caso
essa è “da ritenere emessa in carenza ovvero
in difetto assoluto di attribuzione del
potere stesso, che comporta nullità del
provvedimento dichiarativo della pubblica
utilità e degli atti conseguenti della
procedura ablatoria” (Cass. Civ., SS.UU.,
14.02.2011, n. 3569) (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 28.02.2012 n. 1133 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Quantificazione
del danno da illegittima occupazione dei
suoli nel periodo compreso tra l'immissione
in possesso e l'emanazione del decreto di
esproprio.
In caso di accoglimento della domanda
risarcitoria per l’illegittima occupazione
dei suoli, il danno riferibile all’arco
temporale compreso tra l’immissione nel
possesso dei medesimi e l’emanazione del
decreto di esproprio, secondo l’orientamento
giurisprudenziale consolidato, deve essere
liquidato in misura pari agli interessi
moratori sul valore di mercato del bene in
ciascun anno del periodo di occupazione, con
rivalutazione e interessi dalla data di
proposizione del ricorso di primo grado fino
alla data di deposito della presente
sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
01.06.2011, n. 3331) (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 28.02.2012 n. 1130 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Non
comporta inefficacia del decreto di
occupazione la prassi diffusa tra le
amministrazioni esproprianti di non
apprendere subito il suolo espropriato
purché nel verbale di immissione in possesso
si dia atto che il suolo occupato è
soggetto alla giuridica disponibilità
dell'espropriante.
Ad avviso del Consiglio di Stato si deve
escludere che la prassi –largamente diffusa
tra le amministrazioni esproprianti– di
tollerare una prolungata detenzione dei
suoli occupati da parte dei proprietari
ablati, anche dopo la redazione del verbale
di immissione in possesso e di redazione
dello stato di consistenza e fino
all’effettivo avvio dei lavori, comporti la
sopravvenuta inefficacia del decreto di
occupazione, atteso che per l’esecuzione di
quest’ultima è sufficiente la redazione di
un verbale nel quale si dia atto che il
suolo occupato, specificamente e
puntualmente individuato, è soggetto alla
giuridica disponibilità dell’espropriante,
il quale potrà iniziare i lavori in
qualsiasi momento successivo (fermo
restando, come è ovvio, il rispetto dei
termini fissati nella dichiarazione di
pubblica utilità) e non è necessariamente
tenuto ad apprendere materialmente fin da
subito il suolo occupato (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 23.02.2012 n. 981 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Modalità
di comunicazione dell'avvio del procedimento
nelle procedure espropriative coinvolgenti
un rilevante numero di proprietari di aree.
Il coinvolgimento nella procedura
espropriativa di un rilevante numero di
proprietari consente all'Amministrazione
espropriante di sostituire la comunicazione
personale di avvio del procedimento con le
forme di pubblicità alternative consentite
dall'art. 8, comma 3, l. 07.08.1990 n. 241,
purché i destinatari di tale comunicazione
siano effettivamente messi in grado di
percepire la portata per essi lesiva del
provvedimento, con la puntuale indicazione
delle particelle espropriate (Consiglio
Stato , sez. IV, 15.01.2009, n. 151).
L'amministrazione, trovandosi in presenza di
un procedimento che non riguardava più
soltanto pochi destinatari, ma oltre
cinquanta soggetti intestatari di particelle
interessate dai lavori, ha utilizzato il
modello di pubblicità alternativa del
procedimento di massa previsto dalla legge
("allorché il numero dei destinatari sia
superiore a 50"): il che è rispettoso
dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il
quale l'atto con il quale viene dichiarata,
anche implicitamente, la pubblica utilità,
l'indifferibilità e l'urgenza di un'opera
deve necessariamente essere preceduto dalla
comunicazione dell'avvio del procedimento,
ai sensi dell'art. 7 l. 07.08.1990 n. 241,
indirizzato individualmente ai proprietari
delle aree incise dall'opera, ma è fatta
salva la pubblicità "di massa" ove il
numero dei destinatari sia tale da non
rendere possibile la comunicazione "ad
personam" (Consiglio Stato , sez. IV,
22.06.2006, n. 3885) (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 16.02.2012 n. 819 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
D. Tomassetti,
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.
293/2010: CONSEGUENZE DELLA DECLARATORIA DI
ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA
SULLA C.D. ACQUISIZIONE SANANTE
(link a www.gazzettaamministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
V. Pavone,
L’ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 43 T.U. IN
TEMA DI ESPROPRIAZIONE: IERI “VIA D’USCITA
LEGALE” PER LE OCCUPAZIONI SINE TITULO, OGGI
MONSTRUM GIURIDICO, BANDITO DALL’ORDINAMENTO
GIURIDICO NAZIONALE (link a
www.gazzettaamministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Individuazione degli elementi
indispensabili per la legittimità della
comunicazione di avvio del procedimento di
occupazione d'urgenza ai fini espropriativi.
L’avviso di cui all’art. 11 DPR n. 327/2001
deve contenere, per essere legittimo e
coerente con il citato articolato normativo
oltre che con gli artt. 7 e 8 l. n.
241/1990, l’indicazione delle particelle e
dei nominativi, quali indefettibili elementi
diretti ad individuare i soggetti
espropriandi ed i beni oggetto del
procedimento amministrativo, e ciò sia che
la comunicazione avvenga personalmente, sia
che essa avvenga in forma collettiva
mediante avviso pubblico (Cfr. Cons. di
Stato, IV, 08/06/2011, n. 3500).
E’ evidente infatti che le modalità di
comunicazione, seppur semplificate nella
forma e nel numero, devono in ogni caso
essere idonee a raggiungere lo scopo della
effettiva conoscenza, di guisa che il
proprietario inciso sia posto in grado di
optare o meno per la partecipazione
procedimentale in chiave difensiva
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 09.02.2012 n. 691 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Nella
stima dei terreni espropriati ai fini della
determinazione dell'indennità, non si può
tener conto del vincolo espropriativo, né di
vincoli d'inedificabilità previsti da
strumenti generali preordinati
all'espropriazione, ma deve tenersi conto
soltanto dei vincoli previsti da strumenti
urbanistici di ordine generale non
preordinati all'esproprio, esistenti al
momento del verificarsi della vicenda
ablativa, nonché delle concrete ed
intrinseche caratteristiche dei terreni che
incidono sull'edificabilità di fatto degli
stessi.
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Per quanto attiene al terreno occupato
assoggettato ai limiti propri delle fasce di
rispetto stradale, la giurisprudenza è
concorde nel ritenere che il vincolo di
inedificabilità ad esso connesso non abbia
natura espropriativa, ma unicamente
conformativa, in quanto riguarda una
generalità di beni e di soggetti ed abbia,
quindi, una funzione di salvaguardia della
circolazione, indipendentemente dalla
eventuale instaurazione di procedure
espropriative. Anche in questo caso, quindi,
il valore delle aree dovrà essere
quantificato prescindendo dalla presenza
della fascia di rispetto e considerando,
quindi, le stesse come edificabili.
Le aree con “destinazione a impianti
sportivi all’interno del perimetro di Piano
attuativo residenziale”, infine, non possono
nemmeno esse essere sottratte alla
qualificazione come edificabili, proprio in
ragione della loro inclusione nel perimetro
del piano attuativo stesso. Ciononostante,
nella determinazione del loro valore di
mercato, che, si ribadisce, deve essere
effettuata con riferimento al momento
attuale (o meglio al momento in cui avverrà
l’adozione dell’atto di acquisizione), non
si potrà trascurare che lo stesso è
sicuramente influenzato dalla circostanza
per cui il piano attuativo approvato alcuni
mesi dopo l’occupazione risulta aver
traslato la potenzialità edificatoria
collegata a tale area su altra di proprietà
delle odierne ricorrenti.
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Nessun risarcimento è dovuto per
l’imposizione di fasce di rispetto stradale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, da tempo
costante, non sono indennizzabili “i vincoli
posti a carico di intere categorie di beni
(tra questi, i vincoli urbanistici di tipo
conformativo, e i vincoli relativi ai beni
culturali e paesaggistici). In altri
termini, in tema di imposizione di vincoli
urbanistici, non vi è il presupposto per un
indennizzo quando i modi di godimento e i
limiti imposti (direttamente dalla legge
ovvero mediante un particolare procedimento
amministrativo) riguardino intere categorie
di beni secondo caratteristiche loro
intrinseche, con carattere di generalità ed
in modo obiettivo; in questi casi, le
limitazioni delle facoltà del proprietario
ricadono nella previsione non del comma
terzo, bensì del comma secondo, dell'art.
42, Cost. Pertanto, i limiti non ablatori
normalmente posti nei regolamenti
urbanistici o nella pianificazione
urbanistica e relative norme tecniche,
riguardanti altezza, cubatura, superficie
coperta, distanze, zone di rispetto, indici
di fabbricabilità, limiti e rapporti per
zone territoriali omogenee e simili, sono
vincoli conformativi, connaturali alla
proprietà, e non comportano indennizzo.”
Invero il provvedimento impugnato trova origine nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 2420 del 2009, nella
quale si legge che, non avendo il Comune
adottato il provvedimento ex art. 43, esso
ha procrastinato nel tempo l’illecito da cui
sorge, in capo allo stesso, l’obbligo della
restituzione del terreno e del risarcimento
del danno medio tempore prodotto,
considerato che, contrariamente a quanto
affermato nella sentenza di primo grado, il
relativo diritto non può più, dopo il
superamento della teoria dell’accessione
invertita, ritenersi prescritto.
La sentenza ha, quindi, riconosciuto, come
possibili strade alternative alla
restituzione del bene, l’adozione di tale
atto (e la conseguente corresponsione del
risarcimento del danno), oppure il
raggiungimento di un accordo per definire il
trasferimento della proprietà.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato
che, in entrambe i casi, l’acquisto della
proprietà non avrebbe comunque potuto che
essere subordinato alla corresponsione del
risarcimento del danno, quantificabile
tenuto conto della “destinazione urbanistica
delle aree al momento dell’inizio della
procedura espropriativa, tenendo conto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 349
del 2007, che ha dichiarato incostituzionale
l’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333
del 1992”.
Il giudicato così formatosi deve, però,
essere coordinato con le conseguenze della
sopravvenuta dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 43 del DPR
327/2001 e il successivo intervento del
legislatore mediante l’introduzione
dell’art. 42-bis nel medesimo testo unico.
L’avvenuta censura della legittimità del
provvedimento ex art. 43 del DPR 327/2001
adottato dal Comune nel caso di specie,
infatti, ha impedito il consolidamento degli
effetti del provvedimento, con la
conseguenza che l’avvenuta dichiarazione di
incostituzionalità della norma fondante non
può che estendere la sua efficacia caducatoria anche nei confronti del
medesimo.
È pur vero che l’art. 42-bis espressamente
prevede che: “Le disposizioni del presente
articolo trovano altresì applicazione ai
fatti anteriori alla sua entrata in vigore
ed anche se vi è già stato un provvedimento
di acquisizione successivamente ritirato o
annullato”, ma, continua ancora la norma in
parola, “deve essere comunque rinnovata la
valutazione di attualità e prevalenza
dell'interesse pubblico a disporre
l'acquisizione; in tal caso, le somme già
erogate al proprietario, maggiorate
dell'interesse legale, sono detratte da
quelle dovute ai sensi del presente
articolo”.
Ciò vale a dire che il Collegio, annullato
il provvedimento impugnato in ragione della
dichiarazione di incostituzionalità della
norma che ne ha legittimato l’adozione, non
può che, ancora una volta, rimettere
all’Amministrazione di adottare la soluzione
ritenuta maggiormente idonea per addivenire
al ripristino della corrispondenza tra
situazione di fatto e situazione di diritto
(restituendo i terreni o acquisendo la
proprietà), non senza precisare che ciò
rappresenta un dovere per l’Amministrazione,
come recentemente affermato in modo
esplicito dalla pronuncia del Consiglio di
Stato, che si ritiene pienamente
condivisibile, n. 6351 dell'01.12.2011.
In nessun caso, infatti, si può giungere ad
una condanna puramente risarcitoria a carico
dell’Amministrazione, poiché una tale
pronuncia presuppone un avvenuto
trasferimento della proprietà del bene o per
fatto illecito coincidente con
l’irreversibile destinazione ad uso pubblico
del terreno di proprietà privata (precluso
dal primo protocollo addizionale della
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e
dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, come si legge nelle
sentenze TAR Lazio, Roma, II-quater, 14.04.2011, n. 3260, TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
01.07.2010,
n. 1418) o mediante la stipula di un
contratto o l’adozione di un provvedimento
traslativo della proprietà (in entrambe i
casi attività rimesse all’Amministrazione e
che non possono essere sostituite
dall’intervento del giudice).
Da qui la necessità di un passaggio
intermedio, finalizzato all’acquisto della
proprietà del bene da parte dell’ente
espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.11.2007, n. 5830; TAR Campania-Napoli, Sez. V,
05.06.2009, n.
3124).
Entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione della presente sentenza,
dunque, il Comune dovrà optare per una delle
due soluzioni rappresentate, provvedendo a
stipulare un contratto (laddove sia
possibile ottenere la disponibilità delle
controparti), a notificare l’avviso di avvio
del procedimento preordinato
all’acquisizione ex art. 42-bis (assegnando
alle proprietarie un tempo non inferiore a
dieci giorni per la formulazione delle
proprie osservazioni, anche con riferimento
alla quantificazione del risarcimento del
danno offerta in tale occasione) ovvero ad
adottare un atto formale attestante la
scelta della restituzione del terreno.
Da tutto ciò discende, però, la necessità di
procedere anche all’adeguamento dei criteri
e dei parametri di cui l’Amministrazione
dovrà tenere conto nella quantificazione del
risarcimento del danno da offrire alle
proprietarie, che dovrà avvenire alla luce
delle novità introdotte dal legislatore.
A tale proposito deve essere preliminarmente
chiarito, però, che, annullato il decreto ex
art. 43 del D.P.R. 327/2001, qualora il Comune
dovesse optare per la restituzione dei
terreni, lo stesso sarà comunque tenuto a
risarcire il danno per l’illegittima
occupazione, calcolandone l’ammontare
secondo il criterio di cui si darà conto nel
prosieguo.
Qualora, invece, si dovesse optare per
l’acquisto dei terreni occupati, si rende
necessario puntualizzare che l’art. 42-bis
del DPR 327/01, in modo del tutto
innovativo, ha espressamente previsto che
l’acquisto al patrimonio indisponibile
dell’ente utilizzatore degli immobili
trasformati, ma non espropriati, debba
avvenire in modo non retroattivo.
Una tale precisazione (connessa al
perseguimento dell’obiettivo di evitare
possibili censure di incompatibilità del
modo di acquisto della proprietà così
disciplinato con i principi che regolano la
materia, discendenti dall’art. 42 della
Costituzione e dall’art. 1 del primo
protocollo allegato alla CEDU) implica che,
al contrario di quanto asserito da parte
ricorrente, per la quantificazione del
risarcimento del danno, il valore di mercato
dei terreni occupati debba essere quello
rilevabile al momento della traslazione
della proprietà, ovvero quello proprio del
momento in cui sarà adottato il
provvedimento che dispone l’acquisizione ex
art. 42-bis citato (in tal senso Cons.
Stato, IV, 02.12.2011, n. 6375).
In tal modo viene meno ogni necessità di
attualizzare i valori.
Specificato il momento di riferimento, il
valore di mercato dovrà, quindi, essere
ricercato tenendo conto della destinazione
urbanistica delle aree alla data
dell’immissione in possesso (rimanendo
ininfluenti, come da sempre affermato dalla
giurisprudenza, le successive vicende
urbanistiche dell’area).
A tale data la destinazione urbanistica
delle aree interessate dalla realizzazione
dell’opera pubblica è descritta (nella
perizia di stima del Comune, ma anche negli
atti delle ricorrenti) in parte quale sede
stradale (1400 mq), in parte quale fascia di
rispetto stradale (555 mq) e per 578 mq
quale area a standard urbanistici per
attrezzature di interesse collettivo, con
specifica destinazione a impianti sportivi
all’interno del perimetro di Piano attuativo
residenziale.
Il Collegio ritiene, però, che tale
descrizione incorra in un errore di fondo,
che prende le mosse dalla convinzione che la
presenza dei vincoli determini anche la
destinazione urbanistica delle aree. Invero
solo la “destinazione a impianti sportivi
all’interno del perimetro di Piano attuativo
residenziale” è una vera e propria
destinazione urbanistica. La “retinatura”
che individuava la sede stradale aveva,
invece, l’effetto di imporre un vincolo
preordinato all’esproprio, ma non ha
conferito all’area una nuova destinazione
urbanistica, tanto più che la viabilità in
questione risulta essere strumentale a
garantire un’adeguata circolazione a favore
di un’area edificabile.
E, peraltro, è principio ormai consolidato
in giurisprudenza quello per cui, nella
stima dei terreni espropriati ai fini della
determinazione dell'indennità, non si può
tener conto del vincolo espropriativo, né di
vincoli d'inedificabilità previsti da
strumenti generali preordinati
all'espropriazione, ma deve tenersi conto
soltanto dei vincoli previsti da strumenti
urbanistici di ordine generale non
preordinati all'esproprio, esistenti al
momento del verificarsi della vicenda
ablativa, nonché delle concrete ed
intrinseche caratteristiche dei terreni che
incidono sull'edificabilità di fatto degli
stessi (cfr., ex multis e tra le più
recenti, Cass. 15.01.2000, n. 425; 10.02.1999, n. 1113;
09.02.1999, n.
1090).
Dovendosi prescindere dal vincolo
espropriativo ricadente specificamente sui
suoli de quibus, quindi, la possibilità
legale di edificazione deve essere desunta
proprio dalla zona in cui essi erano
collocati, per cui, se essa è classificata
come edificabile dal P. di F. da assumersi
come riferimento nel caso di specie, anche
le superfici acquisite per la realizzazione
della strada inserita nell’ambito di tale
zona debbono essere qualificate come
edificabili.
Nel caso in esame, quindi, dovendosi
prescindere dal vincolo preordinato
all’esproprio discendente dalla previsione
urbanistica relativa alla realizzazione
della strada (o meglio, del raccordo tra via
Dosie e via Marchesi), non può trascurarsi
come l’area espropriata confini sui due lati
di via Dosie e sul lato in cui quest’ultima
via si innesta nella via Marchesi, lungo il
confine con questa, con aree a destinazione
edificabile. In ragione di ciò e del fatto
che il terreno espropriato risulta essere
inserito in una zona conformata come
edificabile dalla variante del Piano
regolatore approvata il 29.02.1984, la
destinazione a strada deve essere ritenuta
quale vincolo espropriativo, da cui
prescindere ai fini della quantificazione
del risarcimento del danno (così come di
quella che avrebbe dovuto essere l’indennità
di espropriazione), dovendosi qualificare il
terreno come a vocazione edificatoria (in
termini del tutto analoghi si confronti la
sentenza della Cassazione n. 434/2002).
Per quanto attiene al terreno occupato
assoggettato ai limiti propri delle fasce di
rispetto stradale, la giurisprudenza è
concorde nel ritenere che il vincolo di
inedificabilità ad esso connesso non abbia
natura espropriativa, ma unicamente
conformativa, in quanto riguarda una
generalità di beni e di soggetti ed abbia,
quindi, una funzione di salvaguardia della
circolazione, indipendentemente dalla
eventuale instaurazione di procedure
espropriative (v. TAR Milano, 21.04.2011, n. 1019, TAR Puglia Lecce Sez. I,
Sent., 19.10.2011, n. 1798). Anche in
questo caso, quindi, il valore delle aree
dovrà essere quantificato prescindendo dalla
presenza della fascia di rispetto e
considerando, quindi, le stesse come
edificabili.
Le aree con “destinazione a impianti
sportivi all’interno del perimetro di Piano
attuativo residenziale”, infine, non possono
nemmeno esse essere sottratte alla
qualificazione come edificabili, proprio in
ragione della loro inclusione nel perimetro
del piano attuativo stesso. Ciononostante,
nella determinazione del loro valore di
mercato, che, si ribadisce, deve essere
effettuata con riferimento al momento
attuale (o meglio al momento in cui avverrà
l’adozione dell’atto di acquisizione), non
si potrà trascurare che lo stesso è
sicuramente influenzato dalla circostanza
per cui il piano attuativo approvato alcuni
mesi dopo l’occupazione risulta (e non è
stato fornito alcun principio di prova
contrario) aver traslato la potenzialità
edificatoria collegata a tale area su altra
di proprietà delle odierne ricorrenti.
Nella quantificazione del risarcimento del
danno, quindi, per la porzione di proprietà
occupata allora soggetta a tale
destinazione, il Comune dovrà verificare se,
al momento dell’occupazione, al terreno
fosse collegata una potenzialità
edificatoria (per cui, anche se utilizzabile
su altro terreno, ciò incideva sul valore
incrementandolo) e la realizzazione
dell’opera abbia comportato la perdita della
volumetria connessa: in tal caso il valore
di tale terreno deve essere considerato pari
a quello delle aree edificabili. Se, invece,
la potenzialità edificatoria risultasse
essere stata sfruttata, anche in conseguenza
della sua traslazione su altro terreno,
allora tale circostanza non può che
diminuire il valore di mercato del terreno,
fino a parificarlo, sostanzialmente, a
quello delle aree agricole.
Lo stesso valore, sostanzialmente pari al
prezzo di mercato delle aree agricole, dovrà
essere riconosciuto per le fasce vincolate a
verde di rispetto, trattandosi in questo
caso di un vincolo conformativo della
proprietà conseguente alla inclusione delle
aree nel Piano attuativo ed in alcun modo
connesso (per quanto riguarda l’incidenza
sul loro valore) con la realizzazione della
strada.
Nessuna contestazione è mossa alla
quantificazione dei frutti pendenti, con la
conseguenza che rimane fermo l’ammontare del
risarcimento fissato dal Comune in misura
pari al controvalore in euro di 1.000.000 di
Lire.
Nessun risarcimento è dovuto per
l’imposizione di fasce di rispetto stradale.
Come chiarito dalla, da tempo costante,
giurisprudenza, non sono indennizzabili “i
vincoli posti a carico di intere categorie
di beni (tra questi, i vincoli urbanistici
di tipo conformativo, e i vincoli relativi
ai beni culturali e paesaggistici). In altri
termini, in tema di imposizione di vincoli
urbanistici, non vi è il presupposto per un
indennizzo quando i modi di godimento e i
limiti imposti (direttamente dalla legge
ovvero mediante un particolare procedimento
amministrativo) riguardino intere categorie
di beni secondo caratteristiche loro
intrinseche, con carattere di generalità ed
in modo obiettivo; in questi casi, le
limitazioni delle facoltà del proprietario
ricadono nella previsione non del comma
terzo, bensì del comma secondo, dell'art.
42, Cost. Pertanto, i limiti non ablatori
normalmente posti nei regolamenti
urbanistici o nella pianificazione
urbanistica e relative norme tecniche,
riguardanti altezza, cubatura, superficie
coperta, distanze, zone di rispetto, indici
di fabbricabilità, limiti e rapporti per
zone territoriali omogenee e simili, sono
vincoli conformativi, connaturali alla
proprietà, e non comportano indennizzo.”
(così TAR Umbria, 12.07.2007, n. 554,
ma anche, da ultimo, Cons. Stato, VI, 04.04.2011, n. 2083).
In modo del tutto analogo e coerente, non
sono suscettibili di indennizzo nemmeno i
limiti derivanti dall’imposizione di una
fascia di rispetto conseguente direttamente
all’avvenuta realizzazione dell’opera
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 08.02.2012 n. 200 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: La
dichiarazione di pubblica utilità, esplicita
o implicita, è presupposto indefettibile del
decreto di espropriazione, tanto che l’art.
8 del d.p.r. 2001 n. 327 considera la d.p.u.
un presupposto di emanazione del decreto di
espropriazione.
Del resto, l’art. 23 del d.p.r. n. 327/2011
consente l’adozione del decreto di
espropriazione solo entro il termine di
efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità.
In tal senso, un consistente orientamento
giurisprudenziale giunge a qualificare in
termini di presupposizione necessaria la
relazione che intercorre tra la
dichiarazione di pubblica utilità e il
decreto di espropriazione, sicché
l’annullamento con efficacia retroattiva
della prima determina la caducazione
automatica del secondo, comunque emanato.
Invero, è del tutto pacifico l’orientamento
giurisprudenziale che considera la
dichiarazione di pubblica utilità, esplicita
o implicita, come nel caso di specie, quale
presupposto indefettibile del decreto di
espropriazione, tanto che l’art. 8 del
d.p.r. 2001 n. 327 considera la d.p.u. un
presupposto di emanazione del decreto di
espropriazione.
Del resto, l’art. 23 del d.p.r. n. 327
consente l’adozione del decreto di
espropriazione solo entro il termine di
efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità.
In tal senso, un consistente orientamento
giurisprudenziale giunge a qualificare in
termini di presupposizione necessaria la
relazione che intercorre tra la
dichiarazione di pubblica utilità e il
decreto di espropriazione, sicché
l’annullamento con efficacia retroattiva
della prima determina la caducazione
automatica del secondo, comunque emanato
(cfr. Consiglio di stato, sez. IV,
30.06.2003, n. 3896; Consiglio di stato,
sez. IV, 29.01.2008, n. 258; Consiglio di
stato, sez. IV, 19.03.2009, n. 1651. Va,
però, dato atto dell’esistenza di un diverso
orientamento che esclude l’automatica
caducazione in ragione dell’autonomia
dell’effetto ablatorio riconducibile al solo
decreto di espropriazione, così Consiglio di
stato, sez. IV, 27.03.2009, n. 1869; TAR
Puglia Lecce, sez. I, 07.07.2010, n. 1694)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 01.02.2012 n. 353 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
COMPETENZE GESTIONALI - ESPROPRIAZIONE: L’art.
42-bis, VIII comma, del DPR n.
327/2001 prevede che l’istituto
dell’acquisizione sanante ivi disciplinato
trova applicazione anche ai fatti anteriori
all’entrata in vigore della norma ed anche
se vi è già stato un provvedimento di
acquisizione successivamente annullato,
previa, comunque, rinnovazione della
valutazione di attualità e prevalenza
dell'interesse pubblico a disporre
l'acquisizione (da effettuarsi da parte
dell’organo competente ex lege) e
condizionatamente, altresì, alla
corresponsione al proprietario di un
indennizzo per i pregiudizi patrimoniale e
non patrimoniale determinati, il primo “in
misura corrispondente al valore venale del
bene utilizzato per scopi di pubblica
utilità”, ed il secondo in misura forfetaria
pari al dieci per cento del valore venale
del bene; oltre al risarcimento del danno
per l’occupazione abusiva da liquidarsi
nella misura del cinque per cento sempre in
relazione al valore venale del bene.
Ai fini del computo del “valore venale
del bene” deve aversi riguardo ai criteri
indicati dal medesimo DPR n. 327/2001, il
quale stabilisce che nell'ipotesi di
espropriazione di un’area non edificabile
coltivata (come quella di specie)
l’indennità è determinata in relazione al
valore agricolo del terreno tenendo conto
delle colture effettivamente praticate (art.
40, I comma), a cui va aggiunta un’indennità
per il fittavolo pari a quella spettante al
proprietario (art. 42).
---------------
E' illegittima, per violazione dell’art. 42,
II comma, lett. l), del DLgs n. 267/2000, la
delibera di Giunta Comunale con cui è stata
rinnovata la valutazione di attualità e
prevalenza dell'interesse pubblico a
disporre l'acquisizione delle aree di cui è
causa: il Consiglio comunale, infatti, è
chiamato ad esprimere gli indirizzi politici
ed amministrativi di rilievo generale che si
traducono in atti fondamentali di natura
programmatoria o aventi elevato contenuto di
indirizzo politico, tassativamente elencati,
mentre la Giunta ha una competenza residuale
in quanto compie tutti gli atti non
riservati dalla legge al Consiglio o non
ricadenti nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del Sindaco o di
altri organi.
In quest'ottica, pertanto, va affermata la
competenza del Consiglio comunale, e non
della Giunta, in materia di alienazioni ed
acquisiti immobiliari, giusta, altresì, la
puntuale determinazione contenuta nel
richiamato art. 42, II comma, lett. l), del
DLgs n. 267/2000.
... considerato:
-
che, pregiudizialmente, il collegio non
ritiene di condividere l’eccezione di
incostituzionalità dell’art. 42-bis del DPR
n. 327/2001, atteso che i principi
comunitari impongono che i modi di acquisto
della proprietà siano previsti –e nel
nostro ordinamento sono previsti– dalla
legge e che il proprietario espropriato sia
congruamente risarcito;
-
che, in punto di diritto, va premesso che
l’art. 42-bis, VIII comma, del DPR n.
327/2001 prevede che l’istituto
dell’acquisizione sanante ivi disciplinato
trova applicazione anche ai fatti anteriori
all’entrata in vigore della norma ed anche
se vi è già stato un provvedimento di
acquisizione successivamente annullato,
previa, comunque, rinnovazione della
valutazione di attualità e prevalenza
dell'interesse pubblico a disporre
l'acquisizione (da effettuarsi da parte
dell’organo competente ex lege) e
condizionatamente, altresì, alla
corresponsione al proprietario di un
indennizzo per i pregiudizi patrimoniale e
non patrimoniale determinati, il primo “in
misura corrispondente al valore venale del
bene utilizzato per scopi di pubblica
utilità”, ed il secondo in misura forfetaria
pari al dieci per cento del valore venale
del bene; oltre al risarcimento del danno
per l’occupazione abusiva da liquidarsi
nella misura del cinque per cento sempre in
relazione al valore venale del bene;
-
che ai fini del computo del “valore venale
del bene” deve aversi riguardo ai criteri
indicati dal medesimo DPR n. 327/2001, il
quale stabilisce che nell'ipotesi di
espropriazione di un’area non edificabile
coltivata (come quella di specie)
l’indennità è determinata in relazione al
valore agricolo del terreno tenendo conto
delle colture effettivamente praticate (art.
40, I comma), a cui va aggiunta un’indennità
per il fittavolo pari a quella spettante al
proprietario (art. 42);
-
che nel determinare gli importi dovuti a
titolo indennitario e risarcitorio per la
disposta acquisizione l’impugnato
provvedimento appare rispettoso delle
prescrizioni commisuratorie individuate dal
predetto art. 42-bis del DPR n. 327/2001 con
riguardo al valore dei beni abusivamente
utilizzati dal Comune di Colognola ai Colli,
fatta eccezione per l’indennità aggiuntiva
dovuta al fittavolo, di cui non pare essersi
tenuto conto;
-
che, nel merito, è fondato il motivo di
censura con cui i ricorrenti denunciano
l’illegittimità, per violazione dell’art.
42, II comma, lett. l), del DLgs n. 267/2000,
della delibera giuntale n. 113/2011 con cui
è stata rinnovata la valutazione di
attualità e prevalenza dell'interesse
pubblico a disporre l'acquisizione delle
aree di cui è causa: il Consiglio comunale,
infatti, è chiamato ad esprimere gli
indirizzi politici ed amministrativi di
rilievo generale che si traducono in atti
fondamentali di natura programmatoria o
aventi elevato contenuto di indirizzo
politico, tassativamente elencati, mentre la
Giunta ha una competenza residuale in quanto
compie tutti gli atti non riservati dalla
legge al Consiglio o non ricadenti nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo
statuto, del Sindaco o di altri organi.
In
quest'ottica, pertanto, va affermata la
competenza del Consiglio comunale, e non
della Giunta, in materia di alienazioni ed
acquisiti immobiliari, giusta, altresì, la
puntuale determinazione contenuta nel
richiamato art. 42, II comma, lett. l), del
DLgs n. 267/2000: con correlata
illegittimità derivata del consequenziale
provvedimento dirigenziale, analogamente
impugnato
(TAR Veneto, Sez. I,
sentenza
31.01.2012 n. 96 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Rientrano
nella materia espropriativa non solo le
controversie che abbiano per oggetto i
provvedimenti emanati nel corso di un
ordinario procedimento espropriativo, tra i
quali in particolare quelli recanti la
dichiarazione di pubblica utilità, ma anche
quelle che hanno per oggetto i provvedimenti
di acquisizione sanante (in precedenza
previsti e disciplinati dall’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, ed oggi previsti e
disciplinati, dopo la dichiarazione di
incostituzionalità della predetta norma,
dall’art. 42-bis dello stesso d.P.R.) ai
quali non può essere negata valenza
espropriativa.
Invero, secondo la prevalente
giurisprudenza, rientrano in tale materia
non solo le controversie che abbiano per
oggetto i provvedimenti emanati nel corso di
un ordinario procedimento espropriativo, tra
i quali in particolare quelli recanti la
dichiarazione di pubblica utilità, ma anche
quelle che hanno per oggetto i provvedimenti
di acquisizione sanante (in precedenza
previsti e disciplinati dall’art. 43 del
d.P.R. n. 327/2001, ed oggi previsti e
disciplinati, dopo la dichiarazione di
incostituzionalità della predetta norma,
dall’art. 42-bis dello stesso d.P.R.) ai
quali non può essere negata valenza
espropriativa (cfr. Consiglio di Stato, sez.
IV, 26.11.2009 n. 7446; TAR Sicilia
Palermo, sez. III, 07.06.2010, n. 7237)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 30.01.2012 n. 322 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
R. Greco,
IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA OCCUPAZIONE
ILLEGITTIMA: PROFILI SOSTANZIALI E
PROCESSUALI (link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
E' illegittimo il decreto di
esproprio adottato dopo la scadenza del
termine finale della procedura
espropriativa.
La giurisprudenza civile ed amministrativa,
dal canto suo, ha sempre considerato
illegittimo il decreto di esproprio adottato
dopo la scadenza del termine finale della
procedura espropriativa (cfr., fra le tante,
Cassazione civile, sez. I, 27.04.2011, n.
9370; TAR Sicilia, Catania, sez. II,
23.12.2011, n. 3184 e TAR Campania, Napoli,
sez. V, 04.05.2010, n. 2509, con la
giurisprudenza ivi richiamata)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
24.01.2012 n.
257 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE -
URBANISTICA: Il
dies a quo per la determinazione
dell'indennità in caso di pubblica utilità
implicita decorre inderogabilmente dalla
pianificazione attuativa.
Secondo il Consiglio di Stato il chiaro
disposto dell’ultimo comma dell'art. 20 del
d.P.R. nr. 327 del 2001, a mente del quale,
qualora la dichiarazione di pubblica utilità
sia implicita nell’approvazione di un piano
esecutivo, il dies a quo del
procedimento di determinazione
dell’indennità corrisponde al momento
dell’approvazione del piano di attuazione di
questo, non vale a superare le doglianze
ritenute pur comprensibili sul piano umano
avanzate nel caso di specie dai ricorrenti
che lamentano come in tal caso, dovendosi il
piano esecutivo predisporsi entro 25 anni
dall’approvazione del P.E.E.P., vi sia una
indefinita deminutio di valore dei
suoli in loro proprietà a fronte di una
contropartita economica che, in
considerazione della non verde età degli
interessati, potrebbe intervenire in un
momento in cui sarà inidonea a costituire
seria e concreta utilità
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 10.01.2012 n. 23 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: E’ sufficiente che la
notifica degli atti espropriativi sia stata
fatta ai proprietari risultanti dai registri
catastali, non essendo tenuta
l’Amministrazione, alla stregua delle
disposizioni contenute nell’art. 10 L. 22.10.1971 n. 865, ad effettuare
specifiche indagini sull’attualità del
titolo emergente da tali registri, salvo che
da data certa anteriore all’avvio del
procedimento espropriativo risulti
notificato all’ente procedente, a cura
dell’effettivo proprietario del bene fatto
oggetto di ablazione, la sua nuova ed
effettiva qualità.
Il principio di che trattasi non può subire
deroghe neppure quando l’intestatario
catastale sia un soggetto terzo, il quale
non abbia mai avuto la proprietà del bene
oggetto di espropriazione, ma al quale il
bene sia stato “volturato” per mero errore.
Infatti, ammettere che in simili casi la
comunicazione degli atti espropriativi possa
essere considerata invalida significherebbe
onerare la Amministrazione -al fine di
evitare l’insorgere di controversie- di
effettuare verifiche di tipo esplorativo,
che contraddicono alla presunzione di
legittimità degli atti catastali e che,
comunque, il legislatore ha inteso evitare
al fine di garantire la speditezza dalla
azione amministrativa. D’altro canto
significherebbe far scontare alla
Amministrazione procedente errori che non le
sono minimamente addebitabili e che essa a
buon diritto é tenuta a prendere in
considerazione, nel suo agire, solo
allorquando tali errori constino da atti non
contestati, o non contestabili, dei quali la
Amministrazione medesima abbia ricevuto una
comunicazione ufficiale.
Una volta che l’Amministrazione procedente
abbia ritualmente effettuato le notifiche
agli intestatari catastali, la mancata
notifica ai proprietari effettivi non può
assumere carattere invalidante degli atti
stessi o di quelli successivi, né legittima
gli effettivi proprietari ad impugnare
tardivamente gli atti espropriativi: tale
decadenza consegue, a guisa di corollario,
al principio per cui la notifica agli
intestatari catastali integra conoscenza
legale degli atti della procedura
espropriativa anche in capo ai proprietari
effettivi.
Il principio della sufficienza della
notifica degli atti della procedura
espropriativa ai soggetti proprietari in
base alle risultanze catastali si era già
consolidato in Giurisprudenza in costanza
della L. 865/1971, nel vigore della quale sono
stati approvati tutti gli atti impugnati
nell’ambito del presente giudizio.
Ancora di
recente il Consiglio di Stato, sez. IV, con
sentenza n. 212 del 14.04.2010 ha avuto
modo di ricordare che “E’ sufficiente che la
notifica degli atti espropriativi sia stata
fatta ai proprietari risultanti dai registri
catastali, non essendo tenuta
l’Amministrazione, alla stregua delle
disposizioni contenute nell’art. 10 L. 22.10.1971 n. 865, ad effettuare
specifiche indagini sull’attualità del
titolo emergente da tali registri, salvo che
da data certa anteriore all’avvio del
procedimento espropriativo risulti
notificato all’ente procedente, a cura
dell’effettivo proprietario del bene fatto
oggetto di ablazione, la sua nuova ed
effettiva qualità.”.
Il Collegio é dell’opinione che il principio
di che trattasi non possa subire deroghe
neppure quando –come pare sia avvenuto nel
caso di specie– l’intestatario catastale
sia un soggetto terzo, il quale non abbia
mai avuto la proprietà del bene oggetto di
espropriazione, ma al quale il bene sia
stato “volturato” per mero errore. Infatti,
ammettere che in simili casi la
comunicazione degli atti espropriativi possa
essere considerata invalida significherebbe
onerare la Amministrazione -al fine di
evitare l’insorgere di controversie- di
effettuare verifiche di tipo esplorativo,
che contraddicono alla presunzione di
legittimità degli atti catastali e che,
comunque, il legislatore ha inteso evitare
al fine di garantire la speditezza dalla
azione amministrativa. D’altro canto
significherebbe far scontare alla
Amministrazione procedente errori che non le
sono minimamente addebitabili e che essa a
buon diritto é tenuta a prendere in
considerazione, nel suo agire, solo
allorquando tali errori constino da atti non
contestati, o non contestabili, dei quali la
Amministrazione medesima abbia ricevuto una
comunicazione ufficiale.
Non é insomma sufficiente che la
Amministrazione sia a conoscenza di fatti
che siano in grado di insinuare il dubbio
sulla effettiva titolarità del bene
assoggettato ad espropriazione, poiché non é
l’Amministrazione a dover effettuare gli
accertamenti. Sono gli interessati a doversi
attivare per rendere la Amministrazione
edotta, in maniera compiuta, della effettiva
realtà.
Va ancora rilevato che, una volta che
l’Amministrazione procedente abbia
ritualmente effettuato le notifiche agli
intestatari catastali, la mancata notifica
ai proprietari effettivi non può assumere
carattere invalidante degli atti stessi o di
quelli successivi, né legittima gli
effettivi proprietari ad impugnare
tardivamente gli atti espropriativi: tale
decadenza consegue, a guisa di corollario,
al principio per cui la notifica agli
intestatari catastali integra conoscenza
legale degli atti della procedura
espropriativa anche in capo ai proprietari
effettivi. Per tale ragione il Collegio
ritiene condivisibile la pronuncia del
Consiglio di Stato n. 7014 del 30.11.2006,
richiamata dalla difesa del Comune, che ha
affermato il dianzi ricordato principio di
diritto
(TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 02.01.2012 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2011 |
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ESPROPRIAZIONE: Aree
fabbricabili: una sentenza della Corte
costituzionale tutela il diritto alla proprietà. Indennità di esproprio al sicuro.
Garantito un ragionevole rapporto con il
valore del suolo.
Per la Consulta, l'indennità di esproprio di
un'aera fabbricabile non può essere
totalmente azzerata (confiscata) per effetto
dell'assenza di un valore minimo di
riferimento, in caso di omissione della
presentazione della dichiarazione Ici.
Questo, in estrema sintesi, il principio
sancito dalla Corte costituzionale che,
con la
sentenza 22.12.2011 n. 338, è intervenuta
sull'illegittimità costituzionale del comma
1, dell'art. 16, del dlgs n. 504/1992, come
trasfuso, con decorrenza dal 30/06/2003, nel
comma 7, dell'art. 37, del dpr 327/2001.
La questione di illegittimità parte
dall'assunto, indicato nelle disposizioni
richiamate, che «l'indennità è ridotta a un
importo pari al valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili prima della
determinazione formale dell'indennità (_),
qualora il valore dichiarato risulti
contrastante con la normativa vigente e
inferiore all'indennità di espropriazione
come determinata in base ai commi
precedenti».
Di conseguenza, in assenza di una
dichiarazione ai fini del tributo locale o
per indicazione di un valore irrisorio,
l'indennità si sarebbe potuta azzerare per
carenza del valore di riferimento, stante il
fatto che le disposizioni richiamate
condizionano la quantificazione
dell'indennità all'originario comportamento
tenuto ai fini tributari dall'espropriato.
Sul punto, con la recente sentenza
21/07/2000 n. 351, la stessa Corte
costituzionale aveva dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale sollevate, con riferimento a
taluni articoli della carta costituzionale
per irragionevole disparità di trattamento
tra espropriato e proprietario privato
dell'immobile (art. 3), per disparità di
trattamento tra evasori totali ed evasori
parziali (articoli 3 e 24), per
inadeguatezza della sanzione o indennizzo
(art. 42, terzo comma), per la natura
extrafiscale della sanzione per mancato
rispetto di un dovere tributario (art. 53) e
per l'arbitrario e indiretto recupero di un
tributo non più dovuto a soggetto
espropriato (art. 97); l'infondatezza delle
questioni sollevate, per la Consulta, non
modificava i criteri stabiliti per il
calcolo dell'indennizzo, di cui all'art.
5-bis, dl 333/1992, come modificato dal
comma 65, dell'art. 3, legge 662/1996.
Per la Consulta, la sanzione relativa alla
riduzione dell'indennità di esproprio, in
caso di omessa o dichiarazione infedele (ai
fini Ici) trova applicazione con riferimento
all'ultima dichiarazione o denuncia
presentata, a prescindere da eventuali
ravvedimenti o presentazioni spontanee
successive alla determinazione formale
dell'indennità, resta esclusa ogni
possibilità di garantire un valore minimo
garantito, ma la vanificazione totale del
ristoro resta costituzionalmente
illegittima, a prescindere che la misura
sanzionatoria sia dipendente o meno dalla
volontà dell'espropriato o da un mero
errore.
Di conseguenza, ancorché le
disposizioni possano essere ritenute
applicabili per effetto del comportamento
omissivo del contribuente, non si può non
tenere conto del principio della tutela del
diritto della proprietà, di cui al terzo
comma, dell'art. 42 della carta
costituzionale e di quanto sancito dall'art.
1 per primo protocollo addizionale della
Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (Cedu).
Pertanto, la Corte
costituzionale ha concluso che la norma
censurata (art. 16, dlgs n. 504/1992),
nell'interpretazione fornita dalle sezioni
unite, viola gli articoli 42, terzo comma e
117, primo comma, della carta, con
riferimento a quanto indicato dal citato
art. 1 del protocollo addizionale Cedu,
poiché «non contempla alcun meccanismo
che, in caso di omessa
dichiarazione/denuncia Ici, consenta di
porre un limite alla totale elisione di tale
indennità, garantendo comunque un
ragionevole rapporto tra il valore venale
del suolo espropriato e l'ammontare
dell'indennità», anche in presenza di
una denuncia a valori irrisori; di fatto,
via libera alla possibile applicazione di
sanzioni, anche deterrenti, a cura del
legislatore, ma da escludere la «reale»
confisca del bene
(articolo ItaliaOggi
del 27.12.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
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ESPROPRIAZIONE: ESPROPRI/ Indennità non
azzerabile.
Anche in mancanza della dichiarazione Ici.
Sentenza della Consulta sul decreto
legislativo 504 del 1992.
L'indennità di esproprio di un'area
fabbricabile non può essere totalmente
azzerata (confiscata) per effetto
dell'assenza di un valore minimo di
riferimento, in caso di omissione della
presentazione della dichiarazione Ici.
Questo, in estrema sintesi, il principio
sancito dalla Consulta che, con la
sentenza
22.12.2011 n. 338 di ieri è intervenuta
sull'illegittimità costituzionale del comma
1, dell'art. 16, del dlgs n. 504/1992, come
trasfuso, con decorrenza dal 30/06/2003, nel
comma 7, dell'art. 37, del dpr 327/2001.
La
questione di illegittimità parte
dall'assunto, indicato nelle disposizioni
richiamate, che «_ l'indennità è ridotta a
un importo pari al valore indicato
nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili prima
della determinazione formale dell'indennità
(_), qualora il valore dichiarato risulti
contrastante con la normativa vigente e
inferiore all'indennità di espropriazione
come determinata in base ai commi precedenti_».
Di conseguenza, in assenza di
una dichiarazione ai fini del tributo locale
o per indicazione di un valore irrisorio,
l'indennità si sarebbe potuta azzerare per
carenza del valore di riferimento, stante il
fatto che le disposizioni richiamate
condizionano la quantificazione
dell'indennità all'originario comportamento
tenuto ai fini tributari dall'espropriato.
Sul punto, con la recente sentenza
21/07/2000 n. 351, la stessa Corte
costituzionale aveva dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale sollevate, con riferimento a
taluni articoli della carta costituzionale
per irragionevole disparità di trattamento
tra espropriato e proprietario privato
dell'immobile (art. 3), per disparità di
trattamento tra evasori totali ed evasori
parziali (artt. 3 e 24), per inadeguatezza
della sanzione o indennizzo (art. 42, terzo
comma), per la natura extrafiscale della
sanzione per mancato rispetto di un dovere
tributario (art. 53) e per l'arbitrario e
indiretto recupero di un tributo non più
dovuto a soggetto espropriato (art. 97);
l'infondatezza delle questioni sollevate,
per la Consulta, non modificava i criteri
stabiliti per il calcolo dell'indennizzo, di
cui all'art. 5-bis, dl 333/1992, come
modificato dal comma 65, dell'art. 3, legge
662/1996.
Per la Consulta, la sanzione
relativa alla riduzione dell'indennità di
esproprio, in caso di omessa o dichiarazione
infedele (ai fini Ici) trova applicazione
con riferimento all'ultima dichiarazione o
denuncia presentata, a prescindere da
eventuali ravvedimenti o presentazioni
spontanee successive alla determinazione
formale dell'indennità, resta esclusa ogni
possibilità di garantire un valore minimo
garantito, ma la vanificazione totale del
ristoro resta costituzionalmente
illegittima, a prescindere che la misura
sanzionatoria sia dipendente o meno dalla
volontà dell'espropriato o da un mero
errore.
Di conseguenza, ancorché le
disposizioni possano essere ritenute
applicabili per effetto del comportamento
omissivo del contribuente, non si può non
tenere conto del principio della tutela del
diritto della proprietà, di cui al terzo
comma, dell'art. 42 della Carta
costituzionale e di quanto sancito dall'art.
1 per primo protocollo addizionale della
Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (Cedu).
Pertanto, conclude la
Corte costituzionale, la norma censurata
(art. 16, dlgs n. 504/1992),
nell'interpretazione fornita dalle sezioni
unite, viola gli articoli 42, terzo comma e
117, primo comma, della carta, con
riferimento a quanto indicato dal citato
art. 1 del protocollo addizionale Cedu,
poiché «_ non contempla alcun meccanismo
che, in caso di omessa
dichiarazione/denuncia Ici, consenta di
porre un limite alla totale elisione di tale
indennità, garantendo comunque un
ragionevole rapporto tra il valore venale
del suolo espropriato e l'ammontare dell'indennità_»,
anche in presenza di una denuncia a valori
irrisori; di fatto, via libera alla
possibile applicazione di sanzioni, anche
deterrenti, a cura del legislatore, ma da
escludere la «reale» confisca del
bene
(articolo ItaliaOggi del 23.12.2011). |
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ESPROPRIAZIONE: Differenza
tra l'istituto dell'accessione invertita e della
retrocessione.
L’istituto dell’accessione invertita, di creazione
giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., 26.02.1983 n. 1264;
10.06.1988 n. 3940) presuppone una occupazione di un bene da
parte della P.A. (quantomeno) in assenza di legittima
conclusione del procedimento espropriativo entro i termini
previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità. Proprio
per questo, la giurisprudenza ha collegato l’effetto
acquisitivo del diritto di proprietà alla irreversibile
destinazione del suolo all’opera pubblica, con diritto al
risarcimento del danno conseguente all’illecito commesso
dalla pubblica amministrazione.
Da ciò consegue l’incompatibilità, sul piano
logico–giuridico, dell'istituto dell'accessione invertita e
della retrocessione: ed infatti, se si ritiene configurarsi
accessione invertita non vi è stata espropriazione e,
quindi, non può esservi retrocessione (l’area non può non
essere stata dichiarata come “irreversibilmente
trasformata”); se invece si richiede la retrocessione,
non si può che essere in presenza di un bene in precedenza
espropriato e, in tutto o in parte, non utilizzato per le
finalità di interesse pubblico legittimanti la precedente
espropriazione.
Occorre, infine, notare che il legislatore, anche quando ha
inteso estendere l’istituto della retrocessione alla ben più
semplice ipotesi di procedimenti espropriativi non
conclusisi con il decreto di esproprio (ma per il tramite di
cessione volontaria), lo ha espressamente affermato (v. art.
45, co. 4, DPR n. 327/2001) (massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 15.12.2011 n. 6619 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Occupazione
sine titulo della P.A.: il Consiglio di
Stato fa il punto in ordine alla vecchia e
all'attuale normativa.
Il Consiglio di Stato procede nell'excursus
della normativa in materia di occupazione
sine titolo evidenziando in primis
come l'abrogato art. 43 del Testo Unico
sugli espropri era stato emanato dal
legislatore delegato per consentire una ‘legale
via di uscita’ per i moltissimi casi in
cui una P.A. avesse occupato senza titolo
un’area di proprietà altrui, in assenza di
un valido ed efficace decreto di esproprio.
In precedenza, la prassi giudiziaria
nazionale –innovando dal 1983 rispetto alla
precedente ultrasecondare giurisprudenza
della Corte di Cassazione e del Consiglio di
Stato che avevano costantemente ammesso la
immanente titolarità di un potere di
esproprio in sanatoria- si era consolidata
nel senso dell’acquisto dell’area da parte
dell’amministrazione nel caso di
irreversibile destinazione di un’area, per
la quale fosse stata dichiarata la pubblica
utilità dell’opera da realizzare.
Poiché tale prassi era stata qualificata
dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo
come ‘sistematica violazione’ delle
disposizioni della Convenzione del 1950,
sulla tutela del diritto di proprietà,
l’art. 43 aveva dunque consentito che –in
presenza di un effettivo interesse pubblico,
rilevato nell’atto ablatorio–
l’amministrazione avrebbe potuto adeguare la
situazione di fatto a quella di diritto,
risarcendo integralmente il danno cagionato
al proprietario ed esercitando il potere di
acquisizione dell’area detenuta senza
titolo. Con la dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 43 del testo
unico operato dalla Corte Costituzione
(sentenza n. 293/2010) non era però divenuto
applicabile l’istituto della accessione.
Tale istituto era stato sempre escluso dalla
pacifica giurisprudenza sin dalla seconda
metà dell’Ottocento. Infatti, la
realizzazione di un’opera pubblica o di
interesse pubblico, quando avvenga
legittimamente, in esecuzione di atti di
natura ablatoria solo successivamente
annullati in sede di giustizia
amministrativa, ha la propria peculiarità
nella avvenuta realizzazione di opere
nell’interesse della collettività(e in
esecuzione di provvedimenti) e comporta il
verificarsi di situazioni irriducibili a
quelle disciplinate dal codice civile, le
cui disposizioni dunque non si applicano.
Secondo il Collegio, la sentenza della Corte
n. 293 del 2010 aveva comportato il ritorno
alla attualità del sistema normativo,
risalente al 1865, sulla sussistenza del
potere di esproprio in sanatoria, sistema
sul quale si era consolidata la
giurisprudenza della Corte di Cassazione e
del Consiglio di Stato (superata a partire
dal 1983 dalla prassi nazionale postasi in
contrasto con la CEDU). Infatti, in assenza
di un valido ed efficace provvedimento di
natura ablatoria, la richiamata
plurisecolare giurisprudenza riconosceva il
proprietario dell’area ancora come tale: ciò
che il Supremo Consesso ribadisce, alla luce
della pacifica giurisprudenza della Corte di
Strasburgo.
Mentre però la giurisprudenza civile (allora
avente giurisdizione) riteneva che la tutela
restitutoria spettante al proprietario fosse
preclusa da un atto tacito di destinazione
dell’area al pubblico servizio e dunque
dall’art. 4 dell’allegato E della legge del
1865 (sulla abolizione del contenzioso
amministrativo), tale preclusione si è posta
in contrasto con i principi dello Stato di
diritto, in quanto “l’atto di
destinazione” non era preso in
considerazione dalla legge.
In occasione della redazione del testo
unico, il Consiglio di Stato aveva redatto
l’art. 43, poi trasfuso nel testo unico
sugli espropri, proprio per prevedere una
legale via d’uscita, per dare una soluzione
legislativa –con l’attribuzione di un potere
discrezionale all’Amministrazione- ai casi
che oramai stavano comportando la
sistematica condanna della Repubblica
Italiana innanzi alla CEDU, nei giudizi
posti in essere dai proprietari che
lamentavano di aver perso il loro diritto di
proprietà, sulla base di sentenze
pronunciate ex post e senza
fondamento normativo, e non sulla base di
atti amministrativi la cui emanazione fosse
consentita dalla legge.
La sentenza della Corte Costituzionale –nel
rilevare un eccesso di delega e nel
dichiarare l’incostituzionalità dell’art.
43– ha dunque fatto tornare l’ordinamento ad
una peculiare situazione, in cui di certo da
un lato non poteva disconoscersi il
perdurante diritto di proprietà del
titolare, malgrado la avvenuta costruzione
dell’opera pubblica o di interesse pubblico,
e dall’altro non poteva negarsi l’immanente
potere di disporre l’esproprio in sanatoria,
per evitare la demolizione di quanto
costruito a spese della collettività e che,
se del caso, ancora risultava conforme alle
esigenze di questa.
L’art. 42-bis del decreto legge n. 98 del
2011, convertito nella legge n. 2011, ha
reintrodotto il potere discrezionale già
disciplinato dall’art. 43: l’amministrazione
-valutate le circostanze e comparati gli
interessi in conflitto– può decidere se
demolire in tutto o in parte l’opera
(affrontando le relative spese) e restituire
l’area al proprietario, oppure se disporre
l’acquisizione (evitando che sia demolito,
paradossalmente, quanto altrimenti
risulterebbe meritevole di essere
ricostruito). L’art. 42-bis prevede, al
comma 1, che l’Amministrazione, valutati gli
interessi in conflitto, possa disporre, con
formale provvedimento, l’acquisizione del
bene, con la corresponsione al privato di un
indennizzo per il pregiudizio subito,
patrimoniale e non patrimoniale; al comma 8
prevede poi che le sue disposizioni “trovano
altresì applicazione ai fatti anteriori”,
sicché esso si applica senza alcun dubbio
anche nella fattispecie in esame.
Anche nell’attuale quadro normativo,
l’Amministrazione ha dunque l’obbligo
giuridico di far venir meno la occupazione
sine titulo e cioè deve adeguare la
situazione di fatto a quella di diritto.
Essa o deve restituire i terreni ai
titolari, demolendo quanto realizzato e
disponendo la riduzione in pristino, oppure
deve attivarsi perché vi sia un titolo di
acquisto dell’area da parte del soggetto
attuale possessore (massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 01.12.2011 n. 6351 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Decreto
di occupazione d'urgenza a seguito di
dichiarazione di urgenza ed indifferibilità
dell'opera - Motivazione - Non necessita.
In caso di intervenuta dichiarazione di
urgenza ed indifferibilità dell'opera, il
decreto di occupazione d'urgenza dei fondi
oggetto della procedura espropriativa si
pone quale ordinaria conseguenza, non
necessitando quindi di specifica ed
analitica motivazione, avendo la P.A., in un
precedente atto della procedura
espropriativa, già individuato le ragioni di
urgenza (cfr. TAR Catanzaro, sent. n.
312/2011; TAR Milano, sent. n. 101/2011)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
22.11.2011 n.
2821 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Il
Consiglio di stato sulla manovra economica
2011. Espropri con scia.
Illegittimità? C'è danno morale.
Se c'è espropriazione illegittima, c'è anche
danno morale. Il cittadino che viene
espropriato del proprio terreno ha diritto a
che l'amministrazione, se sbaglia, paghi non
solo il valore del bene. L'ente deve pagare
anche i danni non patrimoniali. Può costare,
dunque, molto caro non seguire le procedure.
La manovra 2011 (decreto legge 98)
appesantisce il conto delle espropriazioni
(prevedendo appunto il ristoro del danno
morale). E questo anche per vecchi espropri,
iniziati prima dell'entrata in vigore del
decreto 98 citato.
È quanto ha stabilito il Consiglio di stato,
con la
sentenza 02.11.2011 n. 5844, chiamato a
pronunciarsi su una lite insorta tra il
comune di Nuoro e una serie di cittadini
rimasti senza terreni.
L'amministrazione, infatti, decide di
realizzare alcune opere di urbanizzazione
del territorio. Ma il luogo prescelto
coinvolge le proprietà di alcuni privati.
Così, vengono approvati i progetti e si
procede con un'occupazione d'urgenza, con
valenza di dichiarazione di pubblica
utilità. I terreni vengono progressivamente
trasformati fino a ottenere una quadro
irreversibile. Tuttavia, i decreti di
espropriazione, necessari per completare la
procedura di espropriazione, arrivano in
ritardo. L'occupazione dell'amministrazione,
nata come legittima, diviene illegittima. Si
tratta, infatti, di un'occupazione
appropriativa, non ammessa dalla legge.
Il
tribunale amministrativo per la regione
Sardegna, adito dai cittadini lesi dal
comportamento dell'amministrazione, annulla
l'espropriazione e quantifica i danni. I
ricorrenti ritengono il risarcimento non
appagante e si rivolgono in appello al
Consiglio di stato, che rimescola le carte.
La sentenza richiamata, oltre a ribadire che
al cittadino dev'essere corrisposto un
risarcimento del danno che sia rapportato al
reale pregiudizio arrecato per la perdita
della proprietà, ossia al valore venale del
bene, fa un ulteriore passo in avanti. Ai
danni patrimoniali, dice la Corte, si
sommano quelli non patrimoniali. Con la
«Manovra economica 2011», dl n. 98 del
06.07.2011, infatti, è stato introdotta una
nuova norma nel Testo Unico in materia di
espropriazioni, finalizzata a riconoscere al
proprietario illecitamente espropriato un
indennizzo comprensivo sia del pregiudizio
patrimoniale sia di quello non patrimoniale.
Nel caso specifico quest'ultimo, visto come
«danno morale», viene quantificato, in via
equitativa, in 50 mila euro, da rivalutare
sulla base degli indici Istat. Una bella
somma, quindi, che va ad aggiungersi al
valore venale del bene espropriato. E,
soprattutto, un prezzo salato per
l'amministrazione caduta in errore. Si noti
come il riconoscimento del danno morale
spetti anche ai cittadini espropriati prima
dell'entrata in vigore della nuova legge che
lo ha introdotto, fatti salvi i processi
esauriti. Il che potrebbe incoraggiare i
cittadini, oggi più di ieri, a ricorrere al
giudice amministrativo, aumentando la mole
del contenzioso in materia di espropriazioni
illegittime
(articolo ItaliaOggi del 28.03.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ESPROPRIAZIONE: L'esproprio
non è in regola? Scatta anche il danno
morale.
Scatta anche il danno morale, oltre che
quello patrimoniale, in favore del
proprietario del terreno quando l'esproprio
non è in regola. E ciò grazie alla manovra
economica 2011 che ha reintrodotto
l'istituto dell'acquisizione sanante.
Lo
chiarisce la
sentenza
02.11.2011 n. 5844 della V Sez. del
Consiglio di Stato.
Il decreto legge
98/2011, che contiene la cosiddetta «manovra
di luglio», all'articolo 34 aggiunge una
nuova disposizione al Testo unico
dell'espropriazione di cui al dpr 327/01
(introducendo l'articolo 42-bis). La novella
prevede che al proprietario sia corrisposto
un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale patito
dall'illegittima attività posta in essere
dalla pubblica amministrazione, anche con
riferimento ai fatti antecedenti (comma 8
della norma). Il riferimento al pregiudizio
non patrimoniale contenuto nella
disposizione, osservano i giudici di Palazzo
Spada, costituisce una disposizione
innovativa, che impone la necessità di
opportuna considerazione anche in sede di
risarcimento del danno per illecita
occupazione.
La controversia, nella specie,
nasce per l'illecita occupazione (temporanea
e definitiva) delle aree impiegate nella
realizzazione delle opere di urbanizzazione
del rione di un comune sardo. E su questo
punto, spiega il collegio, ci troviamo di
fronte a un'obbligazione che deriva da un
illecito extracontrattuale: si tratta,
quindi, di un debito di valore e le relative
somme, determinate con riferimento alla data
della trasformazione irreversibile del bene,
devono essere rivalutate secondo equità
all'attualità sulla base degli indici Istat
(nel caso concreto questa voce di danno è
stimata in 50 mila euro, tenuto conto del
valore complessivo del risarcimento che non
è esiguo).
Risulta poi necessario il
riconoscimento del danno da lucro cessante,
costituito dalla perdita della possibilità
di far fruttare la somma in questione: il
danno, considerato il tempo trascorso e il
graduale mutamento del potere di acquisto
della moneta, è liquidato in via equitativa
nella misura degli interessi legali sulle
somme rivalutate anno per anno a decorrere
dalla data dell'illecito, salvo detrarre
quanto già eventualmente versato dal comune
ai singoli proprietari interessati dalla
procedura ablativa.
Per dirimere la
controversia, infine, è rilevante anche la
giurisprudenza costituzionale: dopo la
sentenza 349/07 della Consulta, infatti, il
meccanismo indennitario risulta
inapplicabile anche per le occupazioni
illegittime anteriori al 30.09.2006 e al
proprietario deve essere corrisposto il
risarcimento del danno, rapportato al
pregiudizio arrecato per la perdita di
proprietà del bene
(articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011 - link
a www.ecostampa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Indennizzi espropriativi in Corte d'appello.
Per contestare un indennizzo espropriativo
si va in Corte d'appello. L'articolo 29 del
decreto legislativo 150/2011 elenca tra i
procedimenti sottoposti al rito sommario di
cognizione le controversie aventi ad oggetto
l'opposizione alla stima di cui all'articolo
54 del decreto legislativo 327/2001 (Testo
unico espropri), ma mantiene la competenza
della Corte d'appello nel cui distretto si
trova il bene espropriato.
L'opposizione va proposta, a pena di
inammissibilità, entro il termine di trenta
giorni dalla notifica del decreto di
esproprio o dalla notifica della stima
peritale, se quest'ultima sia successiva al
decreto di esproprio. Il termine è
raddoppiato (sessanta giorni) se il
ricorrente risiede all'estero.
Il ricorso è notificato all'autorità
espropriante, al promotore
dell'espropriazione e, se del caso, al
beneficiario dell'espropriazione, se attore
è il proprietario del bene, o all'autorità
espropriante e al proprietario del bene, se
attore è il promotore dell'espropriazione.
Il ricorso è notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se
tenuto al pagamento dell'indennità.
La relazione illustrativa precisa che le
controversie sono state ricondotte al rito
sommario di cognizione, in considerazione
del fatto che esse, nel loro pratico
svolgimento, sono caratterizzate da una
relativa semplicità quanto all'oggetto della
controversia semplice, cui consegue
ordinariamente un'attività istruttoria
breve, a prescindere dalla natura delle
situazioni giuridiche soggettive coinvolte o
delle questioni giuridiche da trattare e
decidere.
Di solito l'istruttoria è concentrata su una
consulenza tecnica sul valore del bene
espropriato.
Sono state mantenute ferme l'individuazione
e la composizione dell'organo giudicante (la
Corte d'appello, in grado unico di merito e
la competenza territoriale, correlata al
luogo in cui si trova il bene espropriato.
Sempre la relazione illustrativa spiega che
sono state mantenute anche le seguenti
peculiarità: il termine per la proposizione
del ricorso, a pena di inammissibilità, di
30 giorni decorrente dalla notifica del
decreto di esproprio o dalla notifica della
stima peritale, se successiva al decreto di
esproprio, aumentati a 60 giorni se il
ricorrente risiede all'estero; i termini
sono uniformati a quelli previsti nel
decreto legislativo 150, e sono dichiarati
termini posti a pena d'inammissibilità;
l'obbligo di notifica del ricorso
all'autorità espropriante, al promotore
dell'espropriazione e, se del caso, al
beneficiario dell'espropriazione, se attore
è il proprietario del bene, ovvero
all'autorità espropriante e al proprietario
del bene, se attore è il promotore
dell'espropriazione.
È stato ritenuto di
mantenere la previgente dizione letterale
della norma, che, secondo la giurisprudenza
costante integra una ipotesi di mero avviso
sulla pendenza del giudizio, rimanendo fermi
i criteri elaborati dalla giurisprudenza per
la individuazione del soggetto legittimato
passivo rispetto alla pretesa fatta valere
in giudizio (articolo ItaliaOggi
del 13.10.2011). |
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ESPROPRIAZIONE:
Esproprio aree agricole.
La Corte di Cassazione indica i criteri per
l'applicazione alle aree agricole
dell'indennizzo pari al valore venale del
bene, a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale che ha dichiarato illegittimo
l'indennizzo parametrico.
La I Sez. civile della Corte di Cassazione,
con la
sentenza 29.09.2011 n. 19936,
individua i casi in cui, a seguito della
sentenza 181/2011 della Corte
Costituzionale, per l'esproprio di suoli
agricoli non edificabili, in luogo di un
indennizzo parametrico definito dal valore
agricolo medio, è dovuto un indennizzo pari
al valore venale del bene, fissato dall'art.
39 della legge 25.06.1865 n. 2359.
Al riguardo la Suprema Corte ha dichiarato
che il criterio del valore venale non si
applica ai soli rapporti ormai esauriti in
modo definitivo (per avvenuta formazione del
giudicato o per essersi verificato altro
evento cui l'ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo) ovvero
per essersi verificate preclusioni
processuali (o decadenze e prescrizioni non
direttamente investite, nei loro presupposti
normativi, dalla pronuncia
d'incostituzionalità); viceversa si applica
nel caso in cui l'interessato, mediante
apposita azione non ancora conclusa, abbia
impedito la definitiva ed immodificabile
determinazione dell'indennità.
Con l'occasione la Suprema Corte ha avuto
modo di dichiarare che, per la
determinazione del valore venale del bene, è
consentito dimostrare, in base ad una
documentata valutazione di mercato
(determinata sempre all'interno della
categoria suoli inedificabili e anche
attraverso rigorose indagini tecniche), che
il valore agricolo sia mutato e/o aumentato
in conseguenza di una diversa destinazione
del bene, egualmente compatibile con la sua
ormai accertata non edificabilità tramite
una autorizzabile utilizzazione intermedia
tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi,
impianti sportivi, ecc.) (commento tratto da
www.legislazionetecnica.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Esproprio. Variante
al Prg non basta.
Cittadino batte amministrazione. Bocciata la
delibera del Comune, che paga pure le spese
di giudizio ai privati. Stop al
provvedimento che destina la strada privata,
precedentemente al servizio di un fondo,
alla viabilità pubblica dopo la decisione di
costruire nuove case in zona. L'atto
approvato dall'ente locale infatti non
indica il titolo in base al quale si può
procedere all'esproprio. Mentre sarebbe
servito il piano di lottizzazione.
È quanto
emerge dalla
sentenza
29.09.2011 n. 5416 della IV Sez. del
Consiglio di stato.
L'amministrazione è sconfitta su tutti i
fronti. I privati proprietari del terreno
dove passa la strada oggetto del
procedimento ablativo hanno interesse a
ricorrere contro la delibera del Comune,
nonostante un mezzo passo indietro
dell'ente. In linea di principio la scelta
di programmazione non può essere ostacolata
dai cittadini perché gli amministratori
hanno tutto il diritto di dare al territorio
l'assetto più confacente all'interesse
pubblico per lo sviluppo delle aree: l'ente
è quindi libero di dare il via a una nuova
zona di espansione edificatoria e ai
relativi collegamenti con il preesistente
tessuto urbanistico.
Il fatto è che nella
decisione l'esproprio non risulta
giustificato: non si spiega quale concreto
interesse generale legittimi l'ablazione, se
ad esempio l'uso della strada privata si
protragga da tempo immemorabile da parte di
persone appartenenti alla comunità locale.
Insomma: senza darne adeguatamente conto
alla cittadinanza, il Comune non può
assumere decisioni che investono posizioni
di diritto già consolidate, come quella del
proprietario di viabilità a servizio
dell'azienda agricola da destinare invece al
transito di tutti.
Non mostra, il Comune, l'analisi
eventualmente effettuata dei rapporti e dei
limiti del nuovo dimensionamento urbanistico
del territorio. Né indica lo stato di
attuazione delle prescrizioni del piano
regolatore vigente. Diversamente da quanto
impone la normativa regionale, l'ente non
mette in relazione le nuove costruzioni
all'andamento demografico sul territorio,
che è poi la ragione per la quale la strada
privata dovrebbe essere asservita alla
viabilità.
Infine, di fronte alla nuova
zonizzazione, la sede programmatoria
urbanistica generale risulta inadeguata a
individuare i collegamenti stradali resi
necessari dalle nuove costruzioni:
l'operazione compete di solito agli
strumenti attuativi e, infatti, nella specie
è la stessa variante a indicare ad hoc
il piano di lottizzazione
(articolo ItaliaOggi del 07.10.2011). |
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ESPROPRIAZIONE:
Espropri: restituzione del fondo
e riduzione in pristino
Il Consiglio di Stato conferma che il
proprietario di un’area, occupata senza
titolo per la realizzazione di un’opera
pubblica, può legittimamente domandare nel
giudizio di ottemperanza sia il
risarcimento, sia la restituzione del fondo
che la sua riduzione in pristino.
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la
sentenza 02.09.2011 n. 4970,
prendendo in esame il ricorso di
ottemperanza per l’esecuzione di una
precedente sentenza che ha dichiarato
illegittimi (e quindi decaduti) gli atti per
l’acquisizione di un’area per la
realizzazione di un’opera pubblica, ha
dichiarato che, in caso di inerzia
dell’Amministrazione nell’acquisire
legittimamente il bene, è suo obbligo
primario procedere alla restituzione della
proprietà illegittimamente detenuta.
Con l’occasione viene evidenziato come, a
seguito della sentenza 293/2010 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato illegittima
la cd acquisizione sanante (articolo 43 del
TU sulle espropriazioni), l’Amministrazione
possa acquisire legittimamente il bene
facendo uso dei due strumenti tipici, ossia
il contratto (tramite l’acquisizione del
consenso della controparte) o il
provvedimento (e quindi anche in assenza di
consenso ma tramite la riedizione del
procedimento espropriativo con le sue
garanzie), ai quali va aggiunto il possibile
ricorso al procedimento espropriativo
semplificato (articolo 42-bis del TU sulle
espropriazioni, come introdotto
dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 98/2011
in materia di disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito in
L. 15.07.2011 n. 111).
Pertanto, in assenza -da parte
dell’Amministrazione- della concreta
manifestazione che intenda acquisire
legittimamente il bene, il proprietario può
legittimamente domandare nel giudizio di
ottemperanza sia il risarcimento, sia la
restituzione del fondo che la sua riduzione
in pristino.
Nel caso in esame, emergendo dagli atti come
l’Amministrazione comunale non abbia fatto
uso di nessuno dei mezzi giuridici a sua
disposizione, rimanendo così integra la
situazione di illegittimità nell’uso del
bene, il Consiglio di Stato ne ha intimato
la restituzione nel termine di 120 giorni;
disponendo che, in caso di ulteriore
inadempimento, a tale attività provveda il
commissario ad acta nominato
contestualmente (commento tratto da
www.legislazionetecnica.it). |
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ESPROPRIAZIONE: 1.
Occupazione temporanea di terreno limitrofo
alle aree di realizzazione dell'opera
pubblica - Finalità - Decorrenza del periodo
autorizzato - Restituzione del terreno
previo ripristino status quo ante -
Necessità.
2.
Occupazione temporanea di terreno limitrofo
alle aree di realizzazione dell'opera
pubblica - Indipendenza del procedimento di
occupazione temporanea rispetto alla
procedura espropriativa - Sussiste -
Conseguenze.
3.
Occupazione temporanea di terreno limitrofo
alle aree di realizzazione dell'opera
pubblica - Proroga dei termini per il
completamento delle opere - Proroga dei
termini dell'occupazione - Art. 20, Legge n.
865/1971 - Legittimità.
1. L'occupazione temporanea è un
procedimento destinato a consentire l'uso di
terreni di proprietà privata per scopi
connessi all'esecuzione di un'opera
dichiarata di pubblica utilità realizzata su
altra proprietà e quindi limitato nel tempo:
pertanto, decorso il periodo di tempo
autorizzato (ovvero, se ciò avviene in un
momento anteriore, venuta meno l'esigenza
per effetto dell'avvenuta esecuzione
dell'opera) il terreno così occupato e
destinato agli specifici usi espressamente
previsti nel provvedimento autorizzatorio
deve essere restituito nella disponibilità
del proprietario, previo ripristino dello
status quo ante, ovvero indennizzo degli
eventuali danni cagionati.
2. Per sua stessa natura il procedimento di
occupazione temporanea è pienamente autonomo
ed indipendente da un'eventuale procedura
espropriativa: può verificarsi, infatti,
come è avvenuto nel caso in esame, che
l'occupazione temporanea si sia resa
necessaria pur in assenza di qualsiasi
procedura espropriativa, essendo prevista,
la realizzazione dell'opera, interamente su
altre proprietà: pertanto, il proprietario
dei terreni occupati temporaneamente è
legittimato a censurare i correlati
provvedimenti solo con riferimento a profili
di illegittimità propri degli stessi e
limitati al loro specifico oggetto.
3. L'art. 20, Legge n. 865/1971, nel
prevedere che l'occupazione può essere
protratta fino a cinque anni dalla data di
immissione in possesso, non esclude la
prorogabilità del termine quando siano
contestualmente prorogati i termini per il
completamento delle opere e delle
espropriazioni: pertanto, in caso di
occupazione d'urgenza strumentale al
completamento dei lavori e delle
espropriazione relativi ad altre proprietà,
la proroga dei termini relativi ai lavori ed
agli espropri è atta a legittimare anche la
proroga dell'occupazione d'urgenza, giacché
non avrebbe senso differire il termine
finale di completamento dei lavori se non si
potesse prolungare l'occupazione (cfr. TAR
Milano, sent. n. 4406/2009)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 02.09.2011 n.
2135 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Indennizzi
pieni sugli espropri illegittimi.
Lo Stato mette fine alle contestazioni sugli
espropri per pubblica utilità che presentano
errori od omissioni.
Dal 06.07.2011,
l'articolo 34 del decreto legge 98/2011
(convertito dalla legge 111/2011) consente
ai privati di ottenere il valore venale del
bene, oltre a un indennizzo per danni morali
e materiali subiti. Nello stesso tempo, le
amministrazioni possono acquisire i beni che
realmente loro servono. Le incertezze sanate
coprono un arco di 20 anni, poiché i diritti
su immobili (terreni e costruzioni)
potrebbero essere cancellati solo dal
decorso di 20 anni, cioè da un congruo
periodo durante il quale si è subito un
abuso senza contestarlo.
L'articolo 34 della legge 111/2011 pone
termine a procedure remote, rimediando a
incertezze sorte già all'indomani dei primi
interventi per opere ed edilizia pubblica
(legge 865/1971). La complessità delle
procedure si è cumulata all'incertezza sugli
indennizzi, la cui entità è rimasta per
decenni affidata ad aggettivi ("serio", "non
irrisorio") più che a formule di
quantificazione. Anche quando (negli anni
'80) si è riusciti a varare un indennizzo
sulla base di formule precise, rispolverando
la legge che nel 1885 autorizzava espropri
per eliminare il dilagare del colera a
Napoli, si è generato disordine, causando un
atteggiamento intransigente della Corte dei
diritti dell'uomo di Strasburgo.
Da un
giudice sopranazionale sono quindi giunti
segnali precisi (in centinaia di sentenze,
dalla 36813/2006, Scordino, in poi), che
hanno prevalso sulle opinioni delle più alte
autorità giudiziarie nazionali, riuscendo a
prevalere perfino sulle ragioni del fisco
nazionale, che avrebbe voluto prelevare, sul
l'importo dovuto ai proprietari privati del
suolo, un cospicuo 25 per cento.
Oggi l'articolo 32 della legge 111/2011,
inserendo un articolo 42-bis nel Testo unico
espropri 327/2001, rimedia a una serie di
incertezze e sposta l'equilibrio tra privati
e pubbliche amministrazioni in senso
favorevole ai primi. Non basta più che
l'opera pubblica sia stata comunque
eseguita, semmai solo attrezzando con
qualche scivolo o "percorso vita" un'area
verde in zona edificabile: occorre, per
rimediare a errori su espropri, un serio
giudizio di prevalenza della destinazione
pubblica, sulla base di attuali ed
eccezionali ragioni di interesse generale.
In tutti i casi in cui la procedura è stata
sbagliata e il bene immobile non ha ricevuto
da parte della pubblica amministrazione una
destinazione irreversibile, cioè
insuscettibile di utilizzazione da parte di
un privato, occorre seriamente pensare a una
restituzione. In conseguenza, mentre gli
errori nei tracciati di strade, elettrodotti
e servitù aeree (interventi privi di
alternative), sono sanati con un congruo
indennizzo (valore venale oltre ai danni),
molte opere realizzate a metà dalle
amministrazioni locali o rivelatesi
incongrue potrebbero tornare ai loro vecchi
proprietari.
Non basta più, in termini tecnici, l'immutatio
loci, cioè l'alterazione delle
caratteristiche iniziali (un'asfaltatura,
una recinzione, poche attrezzature, la messa
a dimora di un parco, un dislivello
eliminabile) per rendere l'opera pubblica
irreversibile. Occorre invece che emergano
attuali ed eccezionali ragioni di pubblico
interesse a mantenere pubblica la
destinazione dell'area. E il pubblico
interesse andrà valutato anche sulla base
dell'esistenza di aree alternative, a suo
tempo non considerate o non correttamente
comparate. L'unico limite all'applicazione
della norma del 2011 consiste nel
consolidarsi delle procedure, poiché occorre
che i privati abbiano contestazioni in
corso, sulle quali poi poter innestare la
procedura di acquisizione (o di
restituzione).
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La procedura
01 | IL CENSIMENTO
L'ente che utilizza il bene deve censire gli
immobili acquisiti senza un valido titolo,
verificando il contenzioso pendente e le
richieste nei limiti del termine di
prescrizione (20 anni). Se il bene è stato
assegnato a un terzo, occorre coinvolgere il
soggetto che lo utilizza. Occorre poi
delimitare gli interessi in conflitto, cioè
verificare l'esistenza di un perdurante
interesse pubblico a utilizzare il bene.
Occorre infine specificare l'attualità ed
eccezionalità delle ragioni a favore del
mantenimento del bene in mano pubblica, cioè
l'effettiva utilizzazione e la mancanza di
alternative valide. Il bene deve essere
stato modificato in modo economicamente
irreversibile (con spese di ripristino
oggettivamente irragionevoli) o comunque
essere indispensabile al raggiungimento
dell'utilità generale
02 | LA DELIBERA
Occorre quindi una stima del valore venale
del bene, del pregiudizio patrimoniale
(interessi moratori, se il danneggiato è un
imprenditore; interessi legali negli altri
casi) e del pregiudizio non patrimoniale. A
questo punto serve una delibera
dell'Autorità che cura gli interessi cui è
destinato il bene immobile, con motivazione
e stima.
Quindi occorre reperire le risorse
per il pagamento (debito fuori bilancio) e
la notifica al proprietario con offerta di
pagamento. Il pagamento va fatto entro 30
giorni dall'acquisizione con segnalazione
dell'acquisizione alla Corte dei conti.
I fac simile
I casi del privato che vuole lasciare il
bene e chiede l'indennizzo e di chi non
vuole lasciarlo e ne chiede la restituzione
All'amministrazione di
.........................................
(ente che utilizza il bene immobile:
Comune, Regione, Consorzio, Prefettura per
le opere statali).
Il sottoscritto
..........................................................
(dati anagrafici, codice fiscale)
permesso di essere proprietario del bene
immobile sito in
.....................................................
(dati catastali: foglio, particella)
attualmente utilizzato per scopi di
interesse pubblico, modificato in assenza di
un valido ed efficace provvedimento,
chiede
che l'Autorità che utilizza il bene immobile
provveda all'acquisizione del bene stesso
corrispondendo al richiedente l'indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale e non
patrimoniale.
In particolare, si precisa che il bene
immobile è stato oggetto di
......................................................
(descrivere l'intervento pubblico che
ha coinvolto il bene oggi da acquisire),
e che la procedura non è stata
correttamente conclusa.
Per l'acquisizione del bene, si chiede
il versamento dell'importo corrispondente
al pregiudizio patrimoniale, pari al valore
venale del bene in libero commercio, cui
vanno aggiunti gli interessi annui e
l'importo
del pregiudizio non patrimoniale nella
misura del 10% del valore venale del bene
(20% nel caso di immobile destinato ad
essere attribuito per finalità di interesse
pubblico in uso speciale a soggetti
privati).
Si chiede pertanto che l'amministrazione
provveda ad adottare l'atto di acquisizione
e a liquidare l'indennizzo disponendo
il pagamento entro il termine di 30 giorni.
L'indirizzo cui andranno comunicati
gli sviluppi della vicenda è
...................................
Si chiede di essere informati di ogni fase
del procedimento a norma della legge
241/1990.
La presente comunicazione viene inviata a
norma dell'articolo 42-bis del Dpr 327 /
2001
e dell'articolo 34 della legge 111/2011
(data) .................
(firma) ..............................
All'amministrazione di
..............................................................
(ente che utilizza il bene immobile: Comune,
Regione, Consorzio, Prefettura per le opere
statali).
Il sottoscritto
..............................................................
(dati anagrafici, codice fiscale)
permesso di essere proprietario del bene
immobile sito
in
................................................
(dati catastali: foglio, particella )
attualmente detenuto per asseriti scopi di
interesse pubblico.
Premesso che tale bene è stato oggetto di un
provvedimento non valido a sottrarne la
proprietà ed è attualmente indebitamente
utilizzato;
-
che in particolare il bene non è stato
irreversibilmente modificato;
-
che non sussistono attuali ed eccezionali
ragioni di interesse pubblico, in quanto il
risultato conseguibile attraverso l'immobile
di proprietà è ottenibile anche in altro
modo legittimo;
chiede
che l'Autorità che utilizza il bene immobile
provveda alla restituzione del bene stesso,
restituendovi le caratteristiche iniziali e
quindi asportando a propria cura e spese
ogni accessorio o pertinenza collocatovi,
non essendo interesse
del richiedente mantenerne la collocazione.
Si chiede il pagamento dei danni
corrispondenti al pregiudizio patrimoniale
subito e cioè pari all'interesse del cinque
per cento annuo sul valore venale, oltre
alla perdita di occasioni di utilizzo del
bene in libero mercato.
Si chiede il pagamento dei danni
corrispondenti al pregiudizio non
patrimoniale subito e cioè pari al 10 per
cento
(20% in caso di terreni destinati a essere
attribuiti a
soggetti privati) del predetto valore venale
(in analogia all'articolo 42-bis, Dpr
327/2001).
In particolare, si precisa che il bene
immobile è stato
oggetto di
.......................................
(descrivere l'intervento pubblico che ha
coinvolto il bene oggi da restituire),
e che la procedura non è stata correttamente
conclusa.
Si chiede pertanto che l'amministrazione
provveda ad adottare l'atto di retrocessione
e a liquidare l'indennizzo dovuto disponendo
il pagamento entro il termine di 30 giorni.
L'indirizzo cui andranno comunicati gli
sviluppi della vicenda
è .......................................
Si chiede di essere informati di ogni fase
del procedimento
a norma della legge 241/1990.
La presente comunicazione viene inviata a
norma dell'articolo 42-bis del Dpr 327/2001
e dell'articolo 34 della legge 111/2011
(data) .................
(firma) ..............................
------------------------
ESPROPRI
Soggetti interessati sono tutti coloro i
quali risultano coinvolti in procedure di
esproprio mai iniziate o mai portate
correttamente a termine. La norma è anche
retroattiva, rimediando a situazioni
arretrate fino a un ventennio, risolvendo
tutti i conflitti scaturiti in sede
giudiziaria o in casi di occupazione di
fatto.
L'entrata in vigore della norma il 06.07.2011 va coordinata con la retroattività
prevista
per le acquisizioni che rimedino a fatti
anteriori, cioè a tutte le situazioni in cui
privato e pubblica amministrazione si sono
contrapposti in aule giudiziarie per
procedure iniziate e non ultimate o
addirittura per comportamenti di fatto e
occupazioni prive di adeguato titolo.
Gli effetti finanziari della norma
ricadranno sulle amministrazioni che si
giovano di beni immobili che diventeranno di
loro proprietà a un costo superiore a quello
previsto sia per il valore venale da pagare
sia per i pregiudizi patrimoniali
(interessi) e non patrimoniali (ulteriore 10
o 20% del valore venale).
Potrebbero riguardare le procedure contabili
necessarie per reperire le risorse e
generare un coinvolgimento dei soggetti
fruitori finali dei beni immobili, in
particolare quando si tratta di aree
industriali o zone di edilizia pubblica
assegnate a cooperative.
I riferimenti normativi della norma sono il
Testo unico sugli espropri 327 dell'08.06.2001, in cui l'articolo 42-bis introdotto
nel 2011 sostituisce l'articolo 43 che la
Corte costituzionale ha giudicato
illegittimo nel 2010 con la sentenza numero
293, per eccesso di delega
(articolo Il Sole 24
Ore
del 03.08.2011). |
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ESPROPRI: Opere
pubbliche in difetto. Si paga il valore
venale e il danno. Sanabili vent'anni di
espropri.
Cambia dal 6 luglio, con l'articolo 34 del
Dl 98 (legge 111/2011) il regime dei suoli
soggetti a procedure di esproprio per
pubblica utilità, qualora manchi l'atto
iniziale (dichiarazione di pubblica utilità)
o quello finale (il decreto di esproprio).
Se l'amministrazione ha acquisito immobili
con procedure errate, odi fatto, spetta oggi
il valore venale con l'incremento di importi
per l'occupazione abusiva (5% annuo) e per
danno non patrimoniale (10%, che raddoppia
in caso di perdita del bene destinato a
edilizia pubblica).
La novità interessa i proprietari che
abbiano perso la disponibilità dell'area
nell'arco degli ultimi 20 anni (termine di
usucapione a favore della Pa) qualora sia
mancato qualsiasi atto di procedura. Se
invece vi è un contenzioso, innanzi il
giudice ordinario (in materia di danni) o
innanzi il giudice amministrativo (in tema
di retrocessione o acquisizione) la norma
può sanare anche questioni ultraventennali.
Pagherà l'amministrazione che fruisce
dell'area, salvo rivalsa (se prevista) su
terzi quali i concessionari di un'area
sportiva, o i proprietari di unità di
edilizia pubblica su aree non correttamente
espropriate.
I presupposti per la sanatoria sono rigidi e
dettagliati, perché occorrono: 1) attuali ed
eccezionali ragioni di interesse pubblico;
2) ragioni che devono prevalere sui
contrapposti interessi privati dei
proprietari; 3) carenti alternative alla
sanatoria (articolo 42-bis, comma 4).
Ciò significa che un'area destinata a
strada, detenuta senza titolo
dall'amministrazione, sarà agevolmente
sanata con la nuova procedura: basta
sottolineare la destinazione collettiva,
priva di alternative; ma nel caso di un'area
attrezzata a parco pubblico, a campi da
tennis, o anche solo a scuola o caserma dei
vigili del fuoco (considerate utilizzazioni
reversibili), l'ente espropriante dovrà
valutare con attenzione gli interessi in
conflitto.
La scuola realizzata su un'area detenuta
senza titolo da un Comune potrebbe, per
esempio, tornare al privato proprietario
dell'area, che a sua volta potrebbe poi
darla in locazione ...
(articolo Il
Sole 24 Ore del 22.07.2011 - link a www.corteconti.it). |
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ESPROPRIAZIONE: MANOVRA
CORRETTIVA/ Espropri
senza titolo, arriva il super-indennizzo.
Super-indennizzo per gli espropri senza
titolo. Chi subisce da parte della p.a.
un'occupazione espropriativa senza titolo,
oltre ad avere l'usuale indennizzo riceverà
anche un risarcimento a forfait del 10%,
calcolato sul valore venale. La manovra
Tremonti disciplina l'utilizzazione senza
titolo di un bene per scopi di interesse
pubblico. E da un lato assicura l'opera alla
p.a., ma dall'altro compensa economicamente
il sacrificio del privato. La regola è fatta
valere retroattivamente anche ai fatti
anteriori alla entrata in vigore del decreto
legge, purché l'ente espropriante dichiari
la prevalenza dell'interesse pubblico.
Si interviene sul Testo unico degli espropri
(dlgs 327/2001), inserendo l'articolo
42-bis. Il problema è rappresentato dai casi
in cui l'amministrazione usa un immobile di
un privato per realizzare un'opera pubblica,
ma non ha un valido titolo espropriativo o
una valida dichiarazione di pubblica
utilità. Da un lato sorge l'interesse a
conservare l'opera, dall'altro lato vi è
l'interesse del privato a vedersi
riconosciuto un ristoro per l'illegittimità
subita.
L'articolo 42-bis prevede un
bilanciamento tra gli interessi in
conflitto, a seguito del quale la p.a. può
disporre che il bene sia acquisito, ma non
retroattivamente, al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario sia
corrisposto un doppio indennizzo: sia per il
pregiudizio patrimoniale sia per quello non
patrimoniale. L'indennizzo del danno non
patrimoniale è forfettariamente liquidato
dalla legge nella misura del 10% del valore
venale del bene. La stessa regola vale non
solo quando manchi l'atto espropriativo, ma
anche quando è stato annullato l'atto
costitutivo del vincolo preordinato
all'esproprio, oppure la dichiarazione di
pubblica utilità o il decreto di esproprio.
L'amministrazione può anche acquisire il
bene in pendenza del giudizio per
l'annullamento degli atti.
In tali casi si
computano a conguaglio le somme
eventualmente già erogate al proprietario a
titolo di indennizzo. Il danno non
patrimoniale è calcolato, come si è visto,
con la regola del 10%. L'indennizzo
patrimoniale, invece, è determinato, di
regola, in misura corrispondente al valore
venale del bene utilizzato per scopi di
pubblica utilità, con le specifiche del
Testo unico espropri per il calcolo del
valore dei terreni edificabili (articolo
37). Oltre al capitale è dovuto l'interesse
del 5% annuo per il periodo di occupazione
senza titolo, salvo che non risulti dagli
atti la prova di una diversa entità del
danno.
Insomma a chi ha subito una occupazione
espropriativa spetta il valore venale del
bene espropriato, gli interessi e il 10% sul
valore venale. Trattandosi di un esborso a
carico della p.a. a fronte di una attività
omessa o di una attività illegittima, la
manovra Tremonti prevede alcuni sbarramenti.
Innanzi tutto l'atto di acquisizione deve
spiegare chiaramente quali attuali ed
eccezionali ragioni di interesse pubblico
giustificano l'uso di denaro pubblico e deve
spiegare che non ci sono alternative
ragionevoli.
Nell'atto si deve indicare l'ammontare
dell'indennizzo, che deve essere pagato
entro 30 giorni. In ogni caso fino a che non
è avvenuto il saldo o il deposito delle
somme dovute, l'immobile rimane in proprietà
del privato.
L'atto di acquisizione è notificato al
proprietario e comporta il passaggio del
diritto di proprietà. Inoltre il medesimo
atto è soggetto a trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari a
cura dell'amministrazione procedente.
Se l'occupazione riguarda un terreno
utilizzato per finalità di edilizia
residenziale pubblica, agevolata o
convenzionata, o un terreno destinato a
essere attribuito per finalità di interesse
pubblico in uso speciale a soggetti privati,
il provvedimento è di competenza
dell'autorità che ha occupato il terreno e
la liquidazione forfetaria dell'indennizzo
per il pregiudizio non patrimoniale aumenta:
è pari al venti per cento del valore venale
del bene.
Il decreto fissa una norma transitoria: le
nuove disposizioni si applicano anche ai
fatti anteriori e anche se vi è già stato un
provvedimento di acquisizione
successivamente ritirato o annullato;
tuttavia deve essere comunque rinnovata la
valutazione dell'interesse pubblico e si
deve fare il conguaglio con le indennità
eventualmente già pagate. Una forma di
vigilanza sul procedimento è rappresentata
dall'obbligo di trasmettere l'atto di
acquisizione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti: il giudice contabile potrà
così verificare la regolarità e congruità
dell'operazione.
L'obbligo di indennizzo patrimoniale e non
patrimoniale si applica anche per
l'acquisizione del diritto di servitù. La
p.a., a questo proposito, può procedere
all'eventuale acquisizione del diritto di
servitù al patrimonio dei soggetti, privati
o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgono
servizi di interesse pubblico nei settori
dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o
energia
(articolo ItaliaOggi
del 02.07.2011). |
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ESPROPRIAZIONE: Indennità
da esproprio e plusvalenze, nessun contrasto
con la Cedu.
In tema di imposte sui
redditi, la S.C. ha affermato che non
contrasta con l'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea
per la Salvaguardia dei diritto dell'Uomo e
delle Libertà Fondamentali,
l'assoggettamento a tassazione delle
plusvalenze conseguenti alla percezione di
indennità di esproprio.
In tema di imposte sui redditi, la S.C. ha
affermato che non contrasta con l'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione
Europea per la Salvaguardia dei diritto
dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali,
l'assoggettamento a tassazione delle
plusvalenze conseguenti alla percezione di
indennità di esproprio, ai sensi dell'art.
11, comma 5, L. 30.12.1991, n. 413, atteso
che il "giusto equilibrio" tra le
esigenze dell'interesse generale della
comunità e il requisito della salvaguardia
del diritto fondamentale di proprietà,
enunciato dall'art. 1 cit., riguarda la
disciplina delle ipotesi di ingerenza
dell'Ente Pubblico sulla proprietà privata e
del "quantum" da corrispondere in
tali casi al privato spogliato del suo
diritto di proprietà, mentre l'art. 11 cit.
attiene al momento successivo dell'esercizio
del potere impositivo dello Stato sui propri
contribuenti, cioè ad un ambito, quello
fiscale, del tutto distinto dagli aspetti
sostanziali-indennitari della vicenda
espropriativa.
Va ricordato che l'art. 1 del Protocollo n.
1 dispone: "Ogni persona fisica o
giuridica ha diritto al rispetto dei suoi
beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di utilità
pubblica e nelle condizioni previste dalla
legge e dai principi generali di diritto
internazionale. Le precedenti disposizioni
non portano pregiudizio al diritto degli
Stati di mettere in vigore le leggi da essi
ritenute necessarie per disciplinare l'uso
dei beni in modo conforme all'interesse
generale o per assicurare il pagamento delle
imposte o di altri contributi oppure di
ammende".
Ricorda la S.C. che la Corte Europea ha più
volte affermato che l'art. 1 del Protocollo
n. 1 contiene tre norme distinte: "la
prima norma, esposta nella prima frase del
primo paragrafo, è di natura generale ed
enuncia il principio del diritto al rispetto
dei beni; la seconda norma, contenuta nella
seconda frase del primo paragrafo, riguarda
la privazione dei beni a certe condizioni;
la terza norma, nel secondo paragrafo,
riconosce che gli Stati Contraenti hanno il
diritto, tra l'altro, di controllare l'uso
dei beni in modo conforme all'interesse
generale.... Tali norme non sono "distinte"
nel senso che non hanno un legame tra loro:
la seconda e la terza norma, relative a
particolari casi di ingerenza nel diritto al
rispetto dei beni, devono essere
interpretate alla luce del principio
contenuto nella prima norma" (cfr. James
e altri a Regno Unito, 21.02.1986, Serie A
n. 98, che in parte ripete i termini della
tesi della Corte in Sporrong e Lonnroth c.
Svezia, 23.09.1982, Serie A n.52, p 24; cfr.
anche The Holy Monasteries c. Grecia,
sentenza del 9 dicembre 1994, Serie A n.
301-A; Iatridis c. Grecia GC, n. 31107/1996,CEDU
1999-11; e Beyeler c. Italia GC, n,
33202/1996, CEDU 2000-1)".
Tra le varie decisioni viene ricordata, in
particolare, il noto Provvedimento del
29.03.2006 Grande Camera, caso: Scordino
contro Italia, Ricorso n. 36813/1997,
secondo cui "l'ingerenza nel diritto al
rispetto dei beni deve contemperare un
"giusto equilibrio" tra le esigenze
dell'interesse generale della comunità e il
requisito della salvaguardia dei diritti
fondamentali dell'individuo (cfr, tra altre
autorità Sporrong e Ldnnroth, cit. supra).
La preoccupazione di conseguire tale
equilibrio si riflette nella struttura
dell'art. 1, visto nella sua interezza, e
che comprende quindi la seconda frase che
deve essere letta alla luce del principio
generale enunciato nella prima frase. In
particolare, deve sussistere un ragionevole
rapporto di proporzionalità tra i mezzi
impiegati ed il fine che si cerca di
realizzare con qualsiasivoglia misura
applicata dallo Stato, comprese le misure
che privano una persona dei suoi beni (cfr.
Pressos Campania Naviera S. A. e altri e.
Belgio, sentenza 20.11.1995, Serie A n. 332;
L'ex re di Grecia e altri c. Grecia GC, n.
25701/1994; e Sporrong e Lonnroth, city
supra)".
In definitiva, quindi, la misura nazionale
(rispetto alla quale "lo Stato gode di un
ampio margine di discrezionalità sia nello
scegliere i mezzi di attuazione che
nell'accertare se le conseguenze derivanti
dall'attuazione siano giustificate
nell'interesse generale per il conseguimento
delle finalità della legge" - cfr.
Chassagnou e altri c. Francia GC, n.
25088/94, 28331/95 e 28443/95) deve
rispettare il giusto equilibrio richiesto e
non deve imporre un onere sproporzionato sui
ricorrenti (cfr. Jahn e altri c. Germania GC,
n. 46720/1999,72203/2001 e 72552/2001).
Sulla base di questi principi la Corte
esclude che la disciplina dell'art. 11 cit.
non può in alcun modo incidere sul "giusto
equilibrio", attenendo non certo ai
fondamentali momenti sopra enunciati, ma
solo al momento successivo dell'esercizio
del potere impositivo delle Stato sui propri
contribuenti. La norma stabilisce che le
somme costituenti plusvalenze (costituite
dai corrispettivi pagati al proprietario
-non imprenditore- di terreni aventi
determinate destinazioni urbanistiche sotto
forma di indennità di esproprio per cessione
volontaria in sede espropriativa o di
indennizzo per acquisizione coattiva,
conseguente ad occupazione d'urgenza
divenuta illegittima) siano (ovviamente e
regolarmente) tassate attraverso due
modalità, la cui scelta è rimessa al
contribuente: o quest'ultimo opterà per la
tassazione ordinaria, oppure l'ente erogante
opererà su dette plusvalenze una ritenuta
del venti per cento, a titolo d'imposta.
Ad avviso della S.C. appare chiaro che, in
entrambi i casi, è in discussione non il
principio di un risarcimento commisurato
alla restituito in integrum o quello
di un'indenità ragionevolmente rapportata al
valore dei beni, bensì la scelta operata
discrezionalmente e legittimamente dal
legislatore italiano sulle modalità
attraverso le quali tassare una plusvalenza
realizzata da un contribuente.
Cioè ad un ambito, quello fiscale, del tutto
distinto L'attinenza del "giusto
equilibrio" ai soli aspetti
sostanziali-indennitari della vicenda
espropriativa e la distinzione tra questi e
quello strettamente fiscale viene
riscontrata dalla S.C. alla luce delle
pronunce della Corte Costituzionale sulla
legittimità costituzionale dell'art. 11 cit.
(Sent. n. 283 del 1993 e n. 148 del 1999).
La sentenza ha poi precisato che il regime
fiscale in tema di plusvalenze realizzate
mediante percezione della indennità di
esproprio a seguito di una procedura di
espropriazione per pubblica utilità o di
cessione di terreni fabbricabili, opera "quale
che sia la finalità concreta -realizzazione
di un'opera pubblica o di un'opera di
pubblica utilità, categoria quest'ultima
nella quale rientrano gli insediamenti
produttivi e gli impianti industriali, pur
se realizzati da privati, previsti dagli
strumenti urbanistici- a cui la medesima
procedura sia preordinata.
Pertanto, attesa la irrilevanza sia del
titolo sia della finalità dell'opera che
realizza il trasferimento, la plusvalenza è
soggetta a tassazione tanto se il
trasferimento avviene a seguito di cessione
a titolo oneroso, riconducibile ad una
scelta libera ed autonoma del cedente,
quanto se il trasferimento avviene
forzosamente a seguito di espropriazione, di
cessione volontaria o di occupazione
appropriativa per la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità".
Nella specie la S.C. ha ritenuto applicabile
l'art. 11 cit. con riferimento alle
plusvalenze realizzate a seguito di
procedura espropriativa finalizzata alla
realizzazione di un P.I.P., in cui solo una
parte delle aree occupate era stata
destinata a infrastrutture urbane, mentre la
restante parte era stata destinata alla
successiva assegnazione in lotti ad imprese
private (commento tratto da www.ipsoa.it -
Corte di Cassazione, Sez. civile,
sentenza 30.06.2011 n. 14362). |
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ESPROPRIAZIONE - URBANISTICA:
Per le ''aree di rispetto''
indennizzo scontato.
Non possono essere annoverati tra
i vincoli “sostanzialmente espropriativi”
quelli derivanti da destinazioni
realizzabili anche attraverso l'iniziativa
privata in regime di economia di mercato.
I limiti non ablatori
normalmente posti nei regolamenti
urbanistici o nella pianificazione
urbanistica e relative norme tecniche,
riguardanti altezza, cubatura, superficie
coperta, distanze, zone di rispetto, indici
di fabbricabilità, limiti e rapporti per
zone territoriali omogenee e simili, sono
vincoli conformativi, connaturali alla
proprietà, e non comportano indennizzo.
Riveste rilievo decisivo nella presente
controversia stabilire se le prescrizioni
che riguardano il fondo dell’appellante
hanno carattere espropriativo, come essa
ritiene o soltanto conformativo, come invece
ritiene il Comune; in questo secondo caso
occorre stabilire anche se gli standards
eccedenti quelli minimi realizzabili previa
convenzione, sono effettivamente
realizzabili in base alle prescrizione del
Piano che li riguarda.
Appare allora opportuno premettere alcune
considerazioni in ordine alla differenza fra
vincolo “espropriativo” e vincolo “conformativo”,
ai fini della corretta qualificazione
giuridica della fattispecie dedotta in
giudizio, per poter poi stabilire se, nel
caso che occupa, sussista o meno
l’illegittimità del diniego impugnato del
permesso di costruire adottato dal Comune.
I criteri di individuazione dei vincoli
espropriativi o di inedificabilità assoluta,
rispetto ai vincoli conformativi, sono stati
elaborati con le sentenze della Corte
Costituzionale 20.05.1999, n. 179 e
18.12.2001, n. 411, ma anche con la più
recente sentenza 09.05.2003 n. 148, nella
parte in cui si riferiscono a vincoli
scaduti, preordinati all'espropriazione o
sostanzialmente espropriativi, senza
previsione di durata e di indennizzo. In
base ai suddetti criteri nonché a quelli
elaborati dalla giurisprudenza
amministrativa formatasi in relazione
all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, i
vincoli di piano regolatore, ai quali si
applica il principio della decadenza
quinquennale, sono soltanto quelli che
incidono su beni determinati, che sono
preordinati all'espropriazione ovvero che
hanno carattere sostanzialmente
espropriativo, tali da determinare l'inedificabilità
dei beni colpiti e, dunque, lo svuotamento
del contenuto del diritto di proprietà,
incidendo sul godimento del bene, tanto da
renderlo inutilizzabile rispetto alla sua
destinazione naturale, ovvero da diminuirne
in modo significativo il valore di scambio (ex
plurimis: Cons. Stato, Sez.V, n. 3 del
03.01.2001 e n. 745 del 24.02.2004), con
conseguente violazione sostanziale del III
comma dell'art. 42 Cost.
Tali indicazioni possono valere anche con
riferimento all’attuale sistema, che, con
l'art. 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 08.06.2001
n. 327, entrato in vigore il 30 giugno 2003,
ha soltanto esplicitato con una diversa
terminologia la regola della durata
quinquennale, disciplinando espressamente
gli istituti della decadenza e della
reiterazione.
Invece, la previsione di una determinata
tipologia urbanistica non configurante né un
vincolo preordinato all'espropriazione né l'inedificabilità
assoluta, essendo una prescrizione diretta a
regolare concretamente l'attività edilizia,
inerisce alla potestà conformativa propria
dello strumento urbanistico generale, la cui
validità è a tempo indeterminato, come
espressamente stabilito dall'art. 11 della
legge 17.08.1942 n. 1150. Si parla, in tal
caso, di vincoli urbanistici di tipo “conformativo”,
per indicare i vincoli relativi ai beni
culturali e paesaggistici, posti
direttamente dalla legge ovvero mediante un
particolare procedimento amministrativo a
carico di intere categorie di beni, in base
a caratteristiche loro intrinseche, con
carattere di generalità ed in modo
obiettivo: tali limitazioni delle facoltà
del proprietario ricadono nella previsione
non del comma terzo, bensì del comma
secondo, dell’art. 42, Cost. e non sono
indennizzabili.
In proposito, la precitata sentenza della
Corte Costituzionale n. 179 del 1999, al
punto 5 della parte in diritto, ha precisato
che “sono al di fuori dello schema
ablatorio-espropriativo con le connesse
garanzie costituzionali (e quindi non
necessariamente con l'alternativa di
indennizzo o di durata predefinita) i
vincoli che importano una destinazione
(anche di contenuto specifico) realizzabile
ad iniziativa privata o promiscua
pubblico-privata, che non comportino
necessariamente espropriazione o interventi
ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi
siano attuabili anche dal soggetto privato e
senza necessità di previa ablazione del
bene.
Ciò può essere il risultato di una scelta di
politica programmatoria tutte le volte che
gli obiettivi di interesse generale, di
dotare il territorio di attrezzature e
servizi, siano ritenuti realizzabili (e come
tali specificatamente compresi nelle
previsioni pianificatorie) anche attraverso
l'iniziativa economica privata - pur se
accompagnati da strumenti di
convenzionamento”.
Pertanto, i limiti non ablatori normalmente
posti nei regolamenti urbanistici o nella
pianificazione urbanistica e relative norme
tecniche, riguardanti altezza, cubatura,
superficie coperta, distanze, zone di
rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e
rapporti per zone territoriali omogenee e
simili, sono vincoli conformativi,
connaturali alla proprietà, e non comportano
indennizzo.
Inoltre, se pure hanno carattere
particolare, i vincoli di destinazione
imposti dal piano regolatore per
attrezzature e servizi realizzabili anche ad
iniziativa privata o promiscua, in regime di
economia di mercato, anche se accompagnati
da strumenti di convenzionamento (ad es.
parcheggi, impianti sportivi, mercati e
strutture commerciali, edifici sanitari,
zone artigianali, industriali o
residenziali), sfuggono allo schema
ablatorio, con le connesse garanzie
costituzionali in termini di alternatività
fra indennizzo e durata predefinita.
Se è vero, infatti, che la previsione
dell'indennizzo è doverosa non soltanto per
i vincoli preordinati all'ablazione del
suolo, ma anche per quelli "sostanzialmente
espropriativi" (secondo la definizione
di cui all'art. 39, comma 1, del precitato
D.P.R. 327/2001), è anche vero che non
possono essere annoverati in quest'ultima
categoria, quei vincoli derivanti da
destinazioni realizzabili anche attraverso
l'iniziativa privata in regime di economia
di mercato (cfr., ex multis, Cons.
St., IV, 28.02.2005, n. 693; VI, 14.05.2000,
n. 2934; Cass. Civ., I, 26.01.2006, n. 1626
e 27.05.2005, n. 11322).
Ciò, in quanto la disciplina urbanistica che
ammette la realizzazione di interventi
edilizi da parte di privati, seppur
conformati dal perseguimento del peculiare
interesse pubblico che ha determinato il
vincolo, non si risolve in una sostanziale
espropriazione, ma solo in una limitazione,
conforme ai principi che presiedono al
corretto ed ordinario esercizio del potere
pianificatorio, dell'attività edilizia
realizzabile sul terreno.
Pertanto, siffatta categoria di vincoli, non
avendo un contenuto sostanzialmente
espropriativo, ma derivando dal
riconoscimento delle caratteristiche
intrinseche del bene, nell’ambito delle
scelte di pianificazione generale, risulta
determinata nell’esercizio della potestà
conformativa propria dello strumento
urbanistico generale, per cui ha validità a
tempo indeterminato, come espressamente
stabilito dall'articolo 11 della legge
1150/1942.
Quanto all’obbligo dell’indennizzo, occorre
precisare che il problema della temporaneità
e della conseguente indennizzabilità della
protrazione dei vincoli urbanistici si può
porre solo nei confronti dei vincoli
preordinati all'espropriazione o
sostanzialmente ablativi: restano, di
conseguenza, fuori dai problemi enunciati
tutti gli altri vincoli attinenti a
destinazioni non coinvolgenti l’esecuzione
di opere pubbliche, ma rimessi alla
iniziativa (anche concorrente) dei singoli
proprietari (come il verde condominiale e
gli accessi privati pedonali), trattandosi
di vincoli meramente conformativi.
In effetti, in linea generale, le opere di
interesse generale costituiscono una
categoria logico-giuridica nettamente
differenziata rispetto a quella delle "opere
pubbliche", poiché si riferiscono a
quegli impianti ed attrezzature che, sebbene
non destinate a scopi di stretta cura della
pubblica Amministrazione, sono idonei a
soddisfare bisogni della collettività,
ancorché vengano realizzate e gestite da
soggetti privati: in tale ambito, ci si
riferisce a supermercati, strutture
alberghiere, stazioni di servizio, banche,
discoteche, etc. (cfr. Cons. di Stato sez.
V, n° 405 del 23.03.1993; Cons. di Stato
sez. V, n. 268 del 27.04.1988; Cons. di
Stato sez. V, n. 1000 dell'11.07.1975; TAR
Campania-Napoli n. 6604 del 23.10.2002; TAR
Puglia-Bari n. 4632 del 21.10.2002; TAR
Puglia-Bari n. 1157 del 28.02.2002; TAR
Basilicata n. 288 del 21.10.1996; TAR
Campania-Napoli n. 180 del 22.05.1990; TAR
Lombardia-Brescia n. 693 dell'08.09.1987;
TAR Piemonte n. 321 del 29.10.1984).
Applicando i già ricordati principi al caso
di specie, discende che le destinazioni a
zona pubblica per attrezzature di pubblico
interesse ne discende, avuto particolare
riguardo alla realizzabilità anche ad
iniziativa privata o promiscua, in regime di
economia di mercato, la sua non
sussumibilità nello schema ablatorio, ma,
piuttosto, nella tipologia dei vincoli
urbanistici di tipo “conformativo”,
che non pongono particolari limitazioni alle
facoltà del proprietario, riconducibili,
come tali, alle previsione non del comma
terzo, bensì del secondo comma, dell’art.
42, Cost..
Conseguentemente, tale normazione di zona
non può che avere validità a tempo
indeterminato, come espressamente stabilito
dall'art. 11 della legge 17.08.1942 n. 1150.
Conclusivamente, nella specie, si deve
ritenere che, il fondo di proprietà del
ricorrente, non risulta gravato da vincolo
preordinato all’espropriazione
(commento tratto da www.ipsoa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 22.06.2011 n. 3797 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Espropriazione per pubblica
utilità ed avviso pubblico.
Una forma di pubblicità, priva
dell’indicazione delle particelle catastali
interessate dall’approvazione del progetto
dell'opera e dell’elenco delle ditte
espropriande, non è idonea a far conoscere
ai proprietari quali terreni di loro
proprietà siano interessati alla
realizzazione dell’opera e di poter
conseguentemente partecipare al procedimento
amministrativo.
E’ fondata la censura di violazione
dell’art. 16, d.P.R. n. 327/2001, sotto il
profilo dell’inosservanza delle formalità da
rispettare in caso di pubblicità di massa in
luogo dell’avviso individuale di avvio del
procedimento.
Dispone, infatti, l’art. 16, co. 2, d.P.R.
n. 327/2001, che lo schema dell'atto di
approvazione del progetto deve richiamare
gli elaborati contenenti la descrizione dei
terreni e degli edifici di cui è prevista
l'espropriazione, con l'indicazione
dell'estensione e dei confini, nonché,
possibilmente, dei dati identificativi
catastali e con il nome ed il cognome dei
proprietari iscritti nei registri catastali.
Aggiunge il co. 4 del medesimo articolo che
al proprietario dell'area ove è prevista la
realizzazione dell'opera è inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento, mentre il co. 5
dispone che allorché il numero dei
destinatari sia superiore a 50 si osservano
le forme di cui all'art. 11, co. 2.
A sua volta l’art. 11, co. 2, d.P.R. n.
327/2001 dispone che l'avviso di avvio del
procedimento è comunicato personalmente agli
interessati alle singole opere previste dal
piano o dal progetto. Allorché il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la
comunicazione è effettuata mediante pubblico
avviso da affiggere all'albo pretorio dei
Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonché
su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale e, ove istituito, sul
sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo.
L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità può essere consultato il piano o il
progetto.
Vero è che tali previsioni non erano
applicabili, ratione temporis, al
procedimento espropriativo per cui è
processo, atteso che il d.P.R. n. 327/2001 è
entrato in vigore il 30.06.2003, laddove
l’avviso di massa nel caso di specie è stato
pubblicato il 28.04.2003, in applicazione
dell’art. 8, l. n. 241/1990.
Ma anche in applicazione dell’art. 8, l. n.
241/1990, l’avviso pubblico sostitutivo
dell’avviso individuale non può limitarsi
alla generica descrizione dell’opera
pubblica e alle generica indicazione del
Comune in cui ricade, ma deve anche
descrivere i terreni o edifici espropriandi,
e ove possibile indicare i dati catastali
degli immobili e i nomi dei proprietari
catastali.
Se si può consentire che nella pubblicità di
massa siano omessi i dati catastali degli
immobili e i nomi dei proprietari catastali,
non può invece acconsentirsi all’omissione
della descrizione delle immobili, quanto
meno con indicazione del relativo indirizzo
o zona.
Diversamente infatti, gli interessati non
sono posti in condizione di comprendere,
dalla pubblicità di massa contenuta
nell’albo pretorio e sulla stampa
quotidiana, che sono proprio le loro
proprietà ad essere oggetto del procedimento
espropriativo.
La giurisprudenza di questo Consesso ha già
affermato, con principi che il Collegio
condivide, che le richiamate disposizioni
facoltizzano l’amministrazione ad avvalersi
di forme di pubblicità diverse dalla
comunicazione personale, ma tale scelta non
può incidere sull’onere dell’individuazione
del soggetto destinatario della
comunicazione, né sul contenuto della stessa
comunicazione, come definito dalla normativa
richiamata.
Diversamente opinando, non si tratterebbe
più di scegliere una forma di comunicazione,
individuale o collettiva, bensì di
consentire o meno l’effettiva partecipazione
dell’interessato al procedimento.
Pertanto, anche la forma di pubblicità,
prescelta in luogo della comunicazione
personale, deve essere idonea allo scopo di
assicurare l’effettiva partecipazione del
privato al procedimento amministrativo, in
primo luogo, mediante l’identificazione dei
soggetti incisi dalla procedura ablativa, in
quanto proprietari del terreno, secondo le
risultanze catastali.
Per converso, una forma di pubblicità, priva
dell’indicazione delle particelle catastali
interessate dall’approvazione del progetto
dell'opera e dell’elenco delle ditte
espropriande, non è idonea a far conoscere
ai proprietari quali terreni di loro
proprietà siano interessati alla
realizzazione dell’opera e di poter
conseguentemente partecipare al procedimento
amministrativo (Cons. giust. sic. 04.11.2008
n. 902; Cons. St., sez. IV, 22.06.2006 n.
3885; Cons. St., sez. VI, 08.03.2004 n.
1077; Cons. giust. sic., 20.01.2003 n. 25) (Consiglio di Stato,
Sez. VI,
sentenza 13.06.2011 n. 3561 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Determinazione dell’indennità di
esproprio. Necessità che l’indennizzo non
sia previsto in misura irrisoria o meramente
simbolica, ma costituisca un serio ristoro.
- L’indennizzo assicurato all’espropriato
dall’art. 42, terzo comma, Cost., se non
deve costituire una integrale riparazione
per la perdita subita -in quanto occorre
coordinare il diritto del privato con
l’interesse generale che l’espropriazione
mira a realizzare- non può essere, tuttavia,
fissato in una misura irrisoria o meramente
simbolica, ma deve rappresentare un serio
ristoro (1).
Per raggiungere tale finalità, occorre fare
riferimento, per la determinazione
dell’indennizzo, al valore del bene in
relazione alle sue caratteristiche
essenziali, fatte palesi dalla potenziale
utilizzazione economica di esso, secondo
legge. Solo in tal modo può assicurarsi la
congruità del ristoro spettante
all’espropriato ed evitare che esso sia
meramente apparente o irrisorio rispetto al
valore del bene.
- In relazione all’art. 117, primo comma,
Cost., all’art. 1 del primo protocollo
addizionale della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, nell’interpretazione
datane dalla Corte di Strasburgo ed all’art.
42, terzo comma, Cost., va dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art.
5-bis, comma 4, del decreto-legge
11.07.1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge
08.08.1992, n. 359, che, per la
determinazione dell’indennità di
espropriazione relativa alle aree agricole
ed a quelle non suscettibili di
classificazione edificatoria, rinvia alle
norme di cui al titolo secondo della legge
n. 865 del 1971, successive modificazioni e
integrazioni, stabilendo che l’indennità di
espropriazione, per le aree esterne ai
centri edificati, è commisurata al valore
agricolo medio annualmente calcolato da
apposite commissioni provinciali, valore
corrispondente al tipo di coltura in atto
nell’area da espropriare (comma quinto); ed
aggiunge che, nelle aree comprese nei centri
edificati, l’indennità è commisurata al
valore agricolo medio della coltura più
redditizia tra quelle che, nella regione
agraria in cui ricade l’area da espropriare,
coprono una superficie superiore al 5 per
cento di quella coltivata della regione
agraria stessa (comma sesto) (2).
- Ai sensi dell’art. 27 della legge
11.03.1953, n. 87 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte
costituzionale), deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dell’art. 40, commi 2 e 3,
del d.P.R. n. 327 del 2001, recante la nuova
normativa in materia di espropriazione.
Detta norma, che apre la sezione dedicata
alla determinazione dell’indennità nel caso
di esproprio di un’area non edificabile,
adotta per tale determinazione, con riguardo
ai commi indicati, il criterio del valore
agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura prevalente nella zona o in atto
nell’area da espropriare e, quindi, contiene
una disciplina che riproduce quella
dichiarata in contrasto con la Costituzione
dalla presente sentenza (3).
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(1) Cfr. Corte Cost., sentenze n. 173 del
1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n.
355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983;
sentenza n. 5 del 1980.
V. anche Corte cost., sentenza n. 348 del
2007, la quale ha ribadito che «deve essere
esclusa una valutazione del tutto astratta,
in quanto sganciata dalle caratteristiche
essenziali del bene ablato» (principio già
affermato dalla sentenza n. 355 del 1985).
(2) Ha osservato in particolare la Corte che
non è ravvisabile alcun motivo idoneo a
giustificare un trattamento differenziato,
in presenza di un evento espropriativo, tra
i suoli di cui si tratta (edificabili, da un
lato, agricoli o non suscettibili di
classificazione edificatoria, dall’altro).
Infatti, come la stessa Corte cost. in
precedenza -con la sentenza n. 348 del 2007-
ha posto in luce, «sia la giurisprudenza
della Corte costituzionale italiana sia
quella della Corte europea concordano nel
ritenere che il punto di riferimento per
determinare l’indennità di espropriazione
deve essere il valore di mercato (o venale)
del bene ablato». E tale punto di
riferimento non può variare secondo la
natura del bene, perché in tal modo verrebbe
meno l’ancoraggio al dato della realtà
postulato come necessario per pervenire alla
determinazione di una giusta indennità.
E’ vero che il legislatore non ha il dovere
di commisurare integralmente l’indennità di
espropriazione al valore di mercato del bene
ablato e che non sempre è garantita dalla
CEDU una riparazione integrale, come la
stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia
pure aggiungendo che in caso di
"espropriazione isolata", pur se a fini di
pubblica utilità, soltanto una riparazione
integrale può essere considerata in rapporto
ragionevole con il valore del bene.
Tuttavia, proprio l’esigenza di effettuare
una valutazione di congruità dell’indennizzo
espropriativo, determinato applicando
eventuali meccanismi di correzione sul
valore di mercato, impone che quest’ultimo
sia assunto quale termine di riferimento dal
legislatore (Corte cost., sentenza n. 1165
del 1988), in guisa da garantire il "giusto
equilibrio" tra l’interesse generale e gli
imperativi della salvaguardia dei diritti
fondamentali degli individui.
(3) La Corte non ha ritenuto espressamente
di estendere la declaratoria di
illegittimità costituzionale anche al comma
1 del citato art. 40. Detto comma concerne
l’esproprio di un’area non edificabile ma
coltivata (il caso di area non coltivata è
previsto dal comma 2), e stabilisce che
l’indennità definitiva è determinata in base
al criterio del valore agricolo, tenendo
conto delle colture effettivamente praticate
sul fondo e del valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati, anche in
relazione all’esercizio dell’azienda
agricola.
La mancata previsione del valore agricolo
medio e il riferimento alle colture
effettivamente praticate sul fondo
consentono una interpretazione della norma
costituzionalmente orientata, peraltro
demandata ai giudici ordinari (massima
tratta www.regione.piemonte.it - Corte
Costituzionale,
sentenza 10.06.2011 n. 181). |
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ESPROPRIAZIONE:
Esproprio di terreni agricoli non
coltivati e di fondi inedificabili: é
illegittimo il valore agrario.
Con
sentenza 10.06.2011 n. 181, la
Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimo l'articolo 5-bis, comma 4, del
d.l. 11.07.1992 n. 333, convertito con legge
08.08.1992, n. 359, nonché, in via
conseguenziale, l'articolo 40, commi 2 e 3,
del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (Testo Unico
in materia di espropriazione per pubblica
utilità).
La Corte ha affermato che -per le aree
agricole non coltivate e per quelle
inedificabili- "il valore agrario,
previsto di fatto in via automatica,
potrebbe non rivelarsi un ^serio ristoro^",
con conseguente violazione dell'articolo 117
della Costituzione.
E’ vero, afferma la Corte, che il
legislatore "non ha il dovere di
commisurare integralmente l’indennità di
espropriazione al valore di mercato del bene
ablato e che non sempre è garantita dalla
CEDU una riparazione integrale".
Tuttavia, "proprio l’esigenza di
effettuare una valutazione di congruità
dell’indennizzo espropriativo, determinato
applicando eventuali meccanismi di
correzione sul valore di mercato, impone che
quest’ultimo sia assunto quale termine di
riferimento dal legislatore (sentenza n.
1165 del 1988), in guisa da garantire il
“giusto equilibrio” tra l’interesse generale
e gli imperativi della salvaguardia dei
diritti fondamentali degli individui".
Diverso é il caso delle aree non edificabili
ma coltivate, trattate nel comma 1 del
D.P.R. 327/2001, per le quali la mancanza
del riferimento al ^valore agricolo medio^ e
il riferimento alle colture effettivamente
praticate sul fondo consentono, ad avviso
della Corte, una interpretazione della norma
costituzionalmente orientata, peraltro
demandata ai giudici ordinari.
Per le prime, dunque, é atteso l'intervento
del legislatore, che non potrà non muovere,
sia pure con gli opportuni correttivi, dal
valore venale, ossia di mercato, fissato
dall'articolo 37 del T.U. (tratto e link a
http://studiospallino.blogspot.com). |
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ESPROPRIAZIONE:
Occupazione d’urgenza immobili a fini
espropriativi.
L’avviso di cui all’art. 11 DPR n. 327/2001
deve contenere, per essere legittimo e
coerente con il predetto articolo, oltre che
con gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, gli
elementi volti a determinare i soggetti
espropriandi ed i beni oggetto del
procedimento amministrativo; e ciò sia che
la comunicazione avvenga personalmente, sia
che essa avvenga in forma collettiva
mediante avviso pubblico.
Anche la giurisprudenza, che ammette
equipollenti, ritiene tuttavia
indispensabile una chiara individuazione dei
soggetti e dei beni espropriandi; in tal
senso, da ultimo, è stato ritenuto che è
idoneo il riferimento, nell’avviso pubblico,
ad un determinato foglio della mappa
catastale, senza elencazione delle singole
particelle, quando i destinatari
dell’avviso, debitamente elencati, sono
tutti proprietari di fondi che sono
rappresentati in quel foglio.
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Il ricorso alla speciale procedura ex art.
22-bis DPR 327/2001 postula una motivazione
specifica dell’amministrazione in ordine
alle obiettive ragioni di urgenza, avverso
la quale il privato può ricorrere,
richiedendo il sindacato giurisdizionale.
Con riferimento specifico al procedimento
espropriativo, l’avviso di cui all’art. 11
DPR n. 327/2001 deve contenere gli elementi
idonei a rendere edotto il destinatario del
procedimento ablatorio del sacrificio che
gli si intende imporre e dei beni oggetto di
tale sacrificio.
D’altra parte, lo stesso art. 11, nel
prevedere che l’avviso di avvio del
procedimento deve essere inviato “al
proprietario del bene sul quale si intende
apporre il vincolo preordinato
all’esproprio”, presuppone che
l’amministrazione abbia identificato il
proprietario, e ciò può avvenire solo per il
tramite dei beni (e dei loro dati catastali)
da assoggettare a procedimento ablatorio.
Tale contenuto dell’avviso –che, come si è
già detto, l’art. 11 non esclude né
semplifica in caso di comunicazione non
personale, ma per avviso pubblico– proprio
per le finalità cui lo stesso è preordinato,
deve essere a maggior ragione completo ed
idoneo a rendere compiutamente edotto il
proprietario espropriando, proprio con
riferimento al caso di comunicazione non
personale.
Ed infatti –ribadito che l’art. 11 non
distingue il contenuto dell’avviso in
dipendenza delle modalità della sua
comunicazione, così come, in via generale.,
non opera alcuna distinzione l’art. 8 l. n.
241/1990– mentre nel caso di comunicazione
personale il proprietario effettivamente
riceve notizia dell’esistenza di un
procedimento riguardante beni di sua
proprietà, al contrario, laddove vi siano
forme di comunicazione pubblica collettiva,
il proprietario subisce un primo vulnus
consistente nell’onere, postogli a carico
dell’ordinamento, di acquisire una
conoscenza attraverso strumenti che non
necessariamente rientrano, con certezza ed
immediatezza, nella sua sfera di cognizione,
ritenendo altresì l’ordinamento realizzata “iuris
et de iure” tale conoscenza con il
rispetto delle modalità di comunicazione
previste.
Orbene, se tale “onere di assumere
informazione” e “presunzione di
conoscenza” da parte del proprietario
espropriando possono giustificarsi in
considerazione dell’interesse pubblico alla
celerità del procedimento espropriativo,
resta fermo che l’avviso pubblico e
collettivo costituisce modalità eccezionale
di comunicazione (ragionevole,
giustificabile, ma eccezionale), non a caso
prevista dal legislatore solo in presenza di
un numero elevato di espropriandi; numero
che il legislatore stesso, con previsione
tassativa, indica come superiore a 50,
sottraendo opportunamente la determinazione
della eccessività del numero dei proprietari
alla valutazione discrezionale
dell’amministrazione.
Atteso il sacrificio (non irrilevante)
imposto al proprietario espropriando, in
termini di “effettiva” conoscenza
(che, alle condizioni predette, è presunta
come tale), non è affatto ragionevole che lo
stesso proprietario, oltre che seguire
quotidianamente gli avvisi pubblicati nelle
forme previste dall’art. 11, debba per di
più verificare presso l’amministrazione (una
volta avuta contezza dell’avviso), se il
procedimento possa (o meno) riguardare beni
di sua proprietà.
Se tale fosse l’interpretazione, l’art. 11
sarebbe irragionevole (ed in sospetto di
illegittimità costituzionale per violazione
degli articoli 3, 24, 42 e 97 Cost.), in
quanto esso imporrebbe ai privati sacrifici
non ragionevoli e/o giustificabili in
riferimento ad interessi pubblici..
Alla luce di quanto esposto, questo
Consiglio di Stato ritiene che l’avviso di
cui all’art. 11 DPR n. 327/2001 debba
contenere, per essere legittimo e coerente
con il predetto articolo, oltre che con gli
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, gli elementi
volti a determinare i soggetti espropriandi
ed i beni oggetto del procedimento
amministrativo; e ciò sia che la
comunicazione avvenga personalmente, sia che
essa avvenga in forma collettiva mediante
avviso pubblico (e, per le ragioni esposte,
l’onere di completezza è richiesto a maggior
ragione in quest’ultimo caso).
Giova osservare che, anche la giurisprudenza
che ammette equipollenti, ritiene tuttavia
indispensabile una chiara individuazione dei
soggetti e dei beni espropriandi; in tal
senso, da ultimo, è stato ritenuto che è
idoneo il riferimento, nell’avviso pubblico,
ad un determinato foglio della mappa
catastale, senza elencazione delle singole
particelle, quando i destinatari
dell’avviso, debitamente elencati, sono
tutti proprietari di fondi che sono
rappresentati in quel foglio (Cass. civ.,
Sez. Un. 02.12.2009 n. 25345; in senso
conforme, Cons. Stato, sez. IV, 27.06.2008
n. 3245).
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La
giurisprudenza non appare univoca in ordine
alla necessità per l’amministrazione di
motivare sulle ragioni di “particolare
urgenza” che consentono il ricorso allo
speciale procedimento di cui all’art.
22-bis.
Per un verso, si è escluso ogni obbligo di
particolare motivazione, in presenza dei
presupposti previsti dalla disposizione
medesima, ed in particolare del numero degli
espropriandi superiore a 50 (Cons. Stato,
sez. IV, 12.07.2007 n. 3968 e 27.06.2007 n.
3696; sez. III, 29.09.2009 n. 2215).
Altra giurisprudenza ha invece ritenuto che
il ricorso alla speciale procedura ex art.
22-bis postuli una motivazione specifica
dell’amministrazione in ordine alle
obiettive ragioni di urgenza, avverso la
quale il privato può ricorrere, richiedendo
il sindacato giurisdizionale (Cass. civ.,
Sez. Un., 06.05.2009 n. 10362; Cons. Stato,
sez. IV, 22.05.2008 nn. 2459 e 2460).
Il Collegio ritiene di aderire a
quest’ultimo orientamento interpretativo,
affermando, di conseguenza, la necessità di
motivazione in ordine alle ragioni di
particolare urgenza che legittimano il
ricorso al procedimento ex art. 22-bis DPR
n. 327/2001.
Occorre, infatti, osservare che il
procedimento previsto dall’art. 22-bis
citato (occupazione di urgenza preordinata
all’espropriazione) non costituisce –come
pure si è sostenuto– un ordinario
subprocedimento nell’ambito del procedimento
espropriativo, in tal modo facendosi
rivivere un istituto (l’occupazione di
urgenza) conosciuto dal previgente
ordinamento.
Occorre, infatti, osservare che tale
procedimento, o meglio l’art. 22-bis che lo
prevede, non costituisce parte della
disciplina originaria del Testo Unico
espropriazioni, essendo stato, infatti,
introdotto solo con il d.lgs. n. 302/2002.
La disciplina originaria prevede (e tuttora
si prevede):
- una fase di “determinazione provvisoria
dell’indennità di espropriazione” (art.
20), cui può seguire l’immissione in
possesso (nel caso in cui si concordi sulla
misura dell’indennità), ovvero l’emanazione
del decreto di esproprio, una volta
effettuato il deposito dell’indennità, anche
se non condivisa, presso la Cassa depositi e
prestiti. A questa fase, segue quella di “determinazione
definitiva dell’indennità di espropriazione”
(art. 21);
- una fase di “determinazione urgente
dell’indennità di esproprio” (art. 22),
di modo che “quando l’avvio dei lavori
rivesta carattere di urgenza, tale da non
consentire l’applicazione delle disposizioni
dell’art. 20, il decreto di esproprio può
essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennità di
espropriazione, senza particolari indagini o
formalità”. In base al comma 2, “il
decreto di esproprio può altresì essere
emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente dell’indennità di
espropriazione senza particolari indagini o
formalità . . . b) allorché il numero dei
destinatari della procedura espropriativa
sia superiore a 50”.
In definitiva, nel disegno originario del
Testo Unico espropriazioni, a fronte di un
procedimento ordinario di determinazione
(dapprima provvisoria., poi definitiva
dell’indennità di espropriazione), quale
presupposto dell’emanazione del decreto di
esproprio, si giustappone un “procedimento
urgente”, che, pur non escludendo la
previa determinazione dell’indennità, si
caratterizza per celerità, consentendosi la
possibilità di emanazione del decreto di
esproprio sulla base della sola “determinazione
urgente” dell’indennità.
La finalità evidente, perseguita dal
legislatore, era quella di evitare che si
potesse conseguire l’occupazione del bene
espropriando senza che intervenisse, in
seguito, l’emanazione del decreto di
esproprio, con le ben note conseguenze in
tema di occupazione (divenuta) sine
titulo.
A questo disegno, il d.lgs. n. 302/2002 ha
aggiunto, con l’art. 22-bis, l’occupazione
di urgenza.
L’emanazione di tale decreto richiede ai
sensi del comma 1, che “l’avvio dei
lavori rivesta carattere di particolare
urgenza”, laddove la determinazione
urgente dell’indennità, di cui all’art. 22,
richiede che “l’avvio dei lavori rivesta
carattere di urgenza” (la differenza è
data dall’aggettivo “particolare”,
premesso al sostantivo “urgenza”).
Inoltre, il comma 2 dell’art. 22-bis prevede
che possa farsi luogo a decreto di
occupazione di urgenza anche nel caso in cui
vi sia stata determinazione urgente
dell’indennità ed il numero dei proprietari
espropriandi sia superiore a 50.
In definitiva, l’art. 22-bis prevede che il
decreto di occupazione di urgenza possa
essere emanato:
- in casi di “particolare urgenza”,
previa determinazione provvisoria
dell’indennità di espropriazione (comma 1);
- in casi in cui è intervenuta la
determinazione urgente dell’indennità e
qualora gli espropriandi siano superiori a
50 (comma 2, lett. b).
Il legislatore ha, dunque, previsto due
distinti subprocedimenti in deroga al
procedimento ordinario (ex art. 20), in
parte sovrapposti, dei quali quello ex art.
22-bis si fonda (non ricorrendo i caso di
cui al comma 2) su una “particolare
urgenza”, da tenere distinta dalla mera
“urgenza” su cui si fonda il
procedimento in deroga, di cui all’art. 22.
Appare, dunque, evidente che il
subprocedimento volto alla emanazione di un
decreto di occupazione di urgenza, ai sensi
dell’art. 22-bis, lungi dal poter essere
considerato come un subprocedimento
ordinario nell’ambito del procedimento
amministrativo, costituisce, invece, un
subprocedimento in deroga, speciale rispetto
allo stesso subprocedimento in deroga di cui
all’art. 22 del Testo Unico.
Da ciò consegue che l’organo emanante il
decreto di occupazione di urgenza è tenuto a
motivare in ordine alle ragioni di
particolare urgenza, relative ai lavori da
effettuarsi, e che sorreggono la
determinazione assunta.
Ciò a maggio ragione laddove si rifletta
sulle possibili conseguenze (in termini di
occupazione sine titulo, anche per
mancata emanazione del decreto di esproprio
entro i termini della dichiarazione di
pubblica utilità) cui l’istituto della
previa occupazione di urgenza può condurre
ed ha condotto, nella vigenza della
precedente disciplina
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 08.06.2011 n. 3500 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Occupazione
appropriativa, la P.A. restituisca!
Nel caso in cui le condizioni di fatto
riscontrate deponessero nel senso di un
sopraggiunto difetto di interesse della PA a
perseguire l’obiettivo originariamente
considerato meritevole di soddisfacimento,
non vi sarebbe alcun motivo ostativo
all’accoglimento della domanda di
restituzione del terreno occupato a seguito
di dichiarazione di pubblica utilità,
domanda basata sulla richiesta di
applicazione delle disposizioni vigenti in
tema di risarcimento del danno.
Il Tribunale Superiore delle Acque, pur
senza entrare in specifici dettagli circa la
cronologia degli eventi, ha affermato, come
dato certo, che le opere in questione non
erano ancora terminate, né erano all’epoca
della decisione destinate al pubblico
interesse per cui furono predisposte e
progettate ma ha tuttavia ritenuto del tutto
irrilevante tale aspetto, e ciò in ragione
dell’avvenuta irreversibile trasformazione
di parte delle aree legittimamente occupate,
attestata sia dal consulente tecnico di
ufficio che dal consulente di parte.
Orbene non è dubbio che, alla luce dei
consolidati principi vigenti in materia,
l’affermata irreversibile (parziale)
trasformazione del fondo abbia determinato
l’acquisto della proprietà del bene nei
limiti della parte trasformata) da parte
della Pubblica Amministrazione che aveva
dato corso al processo espropriativo.
Peraltro da detta premessa non discende
automaticamente (come ha viceversa ritenuto
il Tribunale Superiore delle Acque) il
rigetto della domanda restitutoria a suo
tempo formulata dalla ricorrente.
Ed infatti la ricorrente, invocando la
restituzione del bene oggetto del
procedimento espropriativo, ha
sostanzialmente esercitato, nella sua
qualità di danneggiato, la richiesta di
reintegrazione in forma specifica del
pregiudizio subito, con ciò esercitando il
diritto riconosciuto dall’art. 2058, primo
comma, c.c.
E’ ben vero che in tali ipotesi (quelle cioè
in cui, a seguito di dichiarazione di
pubblica utilità, sia intervenuta
l’irreversibile trasformazione del fonda)
l’eventuale domanda di risarcimento in forma
specifica formulata dal proprietario del
terreno interessato è ordinariamente
destinata ad un esito negativo, dovendo
trovare prioritario soddisfacimento
l’interesse posto a base della realizzazione
dell’opera pubblica.
Tuttavia nel caso in cui (come viene
rappresentato in quello oggetto di esame) le
condizioni di fatto riscontrate deponessero
nel senso di un sopraggiunto difetto di
interesse della Pubblica Amministrazione a
perseguire l’obiettivo originariamente
considerato meritevole di soddisfacimento,
non vi sarebbe alcun motivo ostativo
all’accoglimento della domanda di
restituzione del terreno occupato a seguito
di dichiarazione di pubblica utilità,
domanda come detto basata sulla richiesta di
applicazione delle disposizioni vigenti in
tema di risarcimento del danno.
D’altra parte tale conclusione (quella cioè
della necessità di una verifica in ordine al
collegamento effettivo fra i lavori di
trasformazione compiuti e la realizzazione
dell’opera programmata) risulta in sintonia
con principi già affermati dal legislatore
in tema di espropriazione e dalla
giurisprudenza di questa Corte.
In tema di retrocessione, infatti, è stato
previsto che, una volta trascorso il termine
per l’esecuzione dell’opera pubblica, gli
espropriati possono richiedere la decadenza
della dichiarazione di pubblica utilità e la
condanna dell’espropriante alla restituzione
dei beni precedentemente acquisiti (art. 63
l. 2359/1865 è stato analogamente previsto
identico diritto dell’espropriato nel caso
in cui il fondo non abbia dell’espropriato
nei caso in cui il fondo non abbia ricevuto
(sia pure in parte) la destinazione impressa
nel progetto originario (artt. 60 e 61 l.
2359/1865); anche con più recente normativa
è stato riconosciuto all’espropriato il
diritto di chiedere la decadenza dalla
dichiarazione di pubblica utilità e la
restituzione del fondo nel caso di mancata
realizzazione dell’opera nel termine di
dieci anni dall’esecuzione
dell’espropriazione (art. 46 D.P.R.
08.06.2001, n. 327).
E pure la giurisprudenza di questa Corte,
come detto, si è costantemente espressa nel
senso ora indicato, ribadendo inoltre, con
recente decisione in tema di elementi
ostativi alla restituzione dei terreni
oggetto di espropriazione al proprietario,
ove non risultante la loro conformazione
alla programmazione originaria dell’opera.
Conclusivamente, devono essere accolti il
quarto ed il quinto motivo dì ricorso con
assorbimento degli altri, la sentenza
impugnata va conseguentemente cassata, con
rinvio al Tribunale Superiore delle Acque
pubbliche diversa composizione, per una
nuova delibazione in ordine all’istanza di
restituzione del terreno oggetto di giudizio
proposta dalla ricorrente, sulla base del
principio secondo cui il sollecitato
riconoscimento del relativo diritto può
essere negato quando, oltre all’accertata
irreversibilità della trasformazione delle
aree occupate, risulti la permanenza e
l’attualità dell’interesse della Pubblica
Amministrazione alla realizzazione e alla
utilizzazione delle opere programmate
(commento tratto da www.ipsoa.it - Sentenza
Corte di Cassazione, civile, sentenza
31.05.2011 n. 11963). |
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ESPROPRIAZIONE:
Occupazione illegittima di aree
private - Somme dovute e titolo di
risarcimento del danno - Corresponsione di
interessi anatocistici - Esclusione.
Il valore del ristoro spettante per
l’ipotesi di occupazione illegittima di aree
private deve essere integrale e, pertanto,
sulla somma spettante a titolo di
risarcimento danni, costituente la sorte
capitale di un debito di valore, vanno
corrisposti la rivalutazione monetaria,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al
consumo, e gli interessi legali (di natura
compensativa) sulle somme anno per anno
rivalutate fino alla data di deposito della
sentenza con cui viene riconosciuto il
diritto, e soltanto gli interessi legali da
tale data fino a quella di effettivo
soddisfo, con esclusione degli interessi
anatocistici in quanto non espressamente
previsti dalle legge (fattispecie in tema
di richiesta di risarcimento dei danni
prodotti dalla trasformazione di fondi e
dall’illegittima perdita della proprietà, a
seguito di occupazione in via temporanea ed
urgente di terreni per la durata di cinque
anni, allo scadere dei quali non veniva
adottato il decreto di esproprio) (C.G.A.R.S.,
sentenza 02.05.2011 n. 352 - link
a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
L’acquisizione senza titolo di
suoli privati per pubblica utilità comporta
sempre la necessità di risarcire anche il
danno da occupazione illegittima.
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – INVALIDITA’
PROCEDURA – UTILIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE
SENZA TITOLO – DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL
SUOLO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI –
COMPRENDE L’AUTONOMA SORTE DI DANNO DA
OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA.
L’utilizzazione senza titolo di un bene di
proprietà privata comporta, normalmente, due
distinti danni, i quali vanno entrambi
risarciti, anche alla luce dei principi
espressi dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo (CEDU),
relativi alla necessaria integrità del
ristori del pregiudizio derivante da
attività illecita dell’amministrazione
Il primo attiene alla perdita (definitiva)
della proprietà, che avviene nel momento in
cui è adottato il provvedimento di cui
all’articolo 43 del testo unico (norma
dichiarata costituzionalmente illegittima
con sentenza C. Cost. 293/2010) o quando,
come nella specie, il privato “rinuncia”
alla proprietà.
Il secondo danno riguarda la mancata
utilizzazione del bene (o del suo
corrispondente valore monetario) per il
periodo compreso tra l’inizio della
occupazione senza titolo e la perdita della
proprietà.
Tale seconda voce di danno deve essere
risarcita in modo pieno e completo, ma,
ovviamente, senza determinare duplicazioni o
sovrapposizioni con il ristoro già insito
nel risarcimento calcolato sulla perdita del
bene, opportunamente rivalutato (massima
tratta atto da
www.amministrazioneincammino.luiss.it -
C.G.A.R.S.,
sentenza
02.05.2011 n. 351 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Espropriazione per pubblica
utilità - Occupazione senza titolo - Danni
conseguenti - Risarcibilità.
L’utilizzazione senza titolo di un bene di
proprietà privata comporta, normalmente, due
distinti danni, i quali vanno entrambi
risarciti, avuto riguardo, altresì, ai
principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU),
relativi alla necessaria integrità del
ristoro del pregiudizio derivante da
attività illecita dell’amministrazione.
Il primo attiene alla perdita (definitiva)
della proprietà, che avviene nel momento in
cui è adottato il provvedimento di cui
all’articolo 43 del D.P.R. 08.06.2001, n.
327 (norma dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza C. Cost. 293/2010)
o quando il privato “rinuncia” alla
proprietà.
Il secondo danno riguarda la mancata
utilizzazione del bene (o del suo
corrispondente valore monetario) per il
periodo compreso tra l’inizio della
occupazione senza titolo e la perdita della
proprietà (CGA per la regione Siciliana,
18.02.2009, n. 49) (C.G.A.R.S.,
sentenza 02.05.2011 n. 351 - link
a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Fine dell'accessione invertita,
si applica il C.C.. Espropriazione per P.U.,
il diritto romano salva la P.A..
Nel caso di esecuzione
di un'opera pubblica con una procedura
espropriativa illegittima, la specificazione
ex art. 940 c.c. consente alla P.A. di
acquisire, a titolo originario, la proprietà
della medesima al proprio patrimonio
indisponibile.
Molto interessante la decisione qui
segnalata del TAR di Lecce circa il regime
dell’espropriazioni per p.u. illegittime a
seguito dell’abrogazione costituzionale
dell’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni.
Ha infatti osservato il G.A. pugliese che,
venuto meno l’istituto dell’accessione
invertita e quello dell'acquisizione sanante
(a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2010, che ha
dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 43 del T.U. espropriazione), deve
ritenersi che, nel caso sia stata realizzata
un’opera pubblica in assenza del compimento
nei termini della procedura espropriativa o
in assenza di una valida procedura, debba
trovare applicazione l’istituto della "specificazione"
di cui all’art. 940 c.c..
Per effetto della specificazione del fondo
la proprietà dell’opera pubblica viene
acquistata, a titolo originario, dall’ente
specificatore nel momento in cui l’opera di
specificazione è completata, cioè si è avuta
la specificazione.
Questo non in conseguenza di un illecito, ma
di un istituto che affonda le sue radici nel
diritto romano e costituisce un fatto che dà
diritto a un indennizzo (e non un illecito
che dà diritto al risarcimento del danno).
Indennizzo che va necessariamente
commisurato al valore venale del bene che
per effetto della specificazione non esiste
più, cioè il fondo: che costituisce il
prezzo della materia (commento tratto da
www.ipsoa.it - TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 29.04.2011 n. 785 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Per il Giudice salentino la
“specificazione” ex art. 940 c.c. è una
ragionevole via d’uscita dopo la
declaratoria d’illegittimità costituzionale
della c.d. “acquisizione sanante”.
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – INVALIDITA’ DELLA
PROCEDURA – SORTE DELL’OPERA PUBBLICA
REALIZZATA SUL SUOLO NON LEGITTIMAMENTE
ACQUISITO – RICOSTRUZIONE DISCIPLINA
APPLICABILE DOPO DECLARATORIA ILLEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE ART. 43 D.P.R. 327/2001 –
ACQUISIZIONE A TITOLO ORIGINARIO DEL SUOLO
PER SUA “SPECIFICAZIONE” NELL’OPERA PUBBLICA
AI SENSI DELL’ART. 940 C.C. – CONSEGUENZE.
Dopo la declaratoria d’illegittimità
costituzionale dell’istituto della c.d. “acquisizione
sanante”, di cui all’art. 43 D.P.R. n.
327/2001, per consolidare l’effetto
acquisitivo del suolo alla mano pubblica,
indotto dalla sua ormai irreversibile
trasformazione, può utilizzarsi
un’applicazione estensiva del principio
codificato dall’art. 940 c.c., che
riconnette l’acquisto a titolo originario
della cosa mobile, quale risultante dalla “specificazione”
di un diverso bene.
Per effetto della specificazione del fondo
la proprietà dell’opera pubblica viene
acquistata, a titolo originario, dall’ente
specificatore nel momento in cui l’opera di
specificazione è completata, cioè si è avuta
la specificazione; questo non in conseguenza
di un illecito ma di un istituto che affonda
le sue radici nel diritto romano e
costituisce un fatto che dà diritto ad un
indennizzo non un illecito che dà diritto al
risarcimento del danno. Sull’acquisto non
influisce quanto può essere ritenuto o meno
dal giudice, sicché le norme che
disciplinano il fenomeno sono “precise e
prevedibili”, rispettano le indicazioni
del giudice di Strasburgo.
Le stesse sono anche “accessibili“:
quando l’opera è stata realizzata in
violazione dei termini fissati, la richiesta
indennitaria può essere avanzata nel termine
di dieci anni dalla verificazione del fatto;
se invece l’opera è stata realizzata a
seguito di una procedura successivamente
annullata il termine prescrizionale decorre,
ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere, cioè da
quando è passata in giudicato la pronuncia
che ha annullato gli atti della procedura
(commento tratto da
www.amministrazioneincammino.luiss.it - TAR
Puglia–Lecce, Sez. I,
sentenza 27.04.2011 n. 743 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Palla alla Consulta su mancata
dichiarazione Ici.
Sarà la Corte
costituzionale a decidere se il contribuente
che non ha presentato la dichiarazione Ici
dev'essere privato, in caso di
espropriazione per pubblica utilità, della
relativa indennità.
A rimettere gli atti a Palazzo della
Consulta sono state le Sezioni unite civili
della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza
14.04.2011 n. 8489, non hanno
ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimità dell'articolo 16
del dlgs 504 del '92 e in particolare della
sua interpretazione che ha ritenuto finora
non dovuta al contribuente l'indennità di
esproprio in caso di mancata dichiarazione
Ici.
Insomma, ha sancito il Collegio esteso, «ritenuta
la rilevanza nel giudizio in corso e la non
manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16,
comma 1, del dlgs 30.12.1992, n. 504, oggi
art. 37, comma 7, dpr 08.06.2001, n. 327,
nella parte in cui, in caso dì omessa
dichiarazione/denuncia Ici o di
dichiarazione/denuncia di valori
assolutamente irrisori, non stabilisce un
limite alla riduzione dell'indennità di
esproprio, idoneo a impedire la totale
elisione di qualsiasi ragionevole rapporto
tra il valore venale del suolo espropriato e
l'ammontare della indennità, pregiudicando
in tal modo anche il diritto a un serio
ristoro, spettante all'espropriato, con
riferimento agli artt. 117, primo comma, e
42, terzo comma, Cost., anche in
considerazione del disposto dell'art. 6 e
dell'art. 1, del primo protocollo
addizionale della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali».
Ora la parola passa ai giudici delle leggi
che, nei prossimi mesi, dovranno stabilire
se è conforme alla Carta fondamentale
l'interpretazione obbligata delle norme
sull'Ici per cui l'indennità di
espropriazione va esclusa in caso di mancata
dichiarazione.
L'iter giudiziario del contribuente si
allungherà ancora. Infatti, oltre al
passaggio al Collegio esteso di Piazza
Cavour deciso dalla prima sezione civile,
ora si dovrà attendere il verdetto della
Corte costituzionale (articolo ItaliaOggi
del 15.04.2011). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Annullamento degli
atti della procedura espropriativa - Obbligo
per la P.A. di assicurare la restitutio in
integrum dei suoli espropriati - Sussiste.
2. Annullamento degli atti della procedura
espropriativa - Risarcimento del danno -
Colpa della P.A. - Sussiste in caso di
negligente gestione della procedura
espropriativa.
3. Annullamento degli atti della procedura
espropriativa - Mancato godimento di un
immobile - Risarcimento del danno -
Necessità di specifica prova del danno - Non
sussiste - Criterio di quantificazione -
Valore locativo del cespite.
4. Annullamento degli atti della procedura
espropriativa - Mancato godimento di un
immobile - Risarcimento del danno non
patrimoniale - Necessità di allegare
elementi concreti e specifici - Sussiste -
Danno non patrimonale in re ipsa - Non
sussiste - Liquidazione equitativa - Non è
ammessa.
1. Laddove l'Amministrazione subisca
l'annullamento degli atti della procedura
espropriativa, la stessa, in adempimento
della norma agendi ricavabile dalla
sentenza annullatoria, dovrà attivarsi per
restituire ai proprietari i suoli
espropriati, nello stesso stato in cui essi
si trovavano al momento dell'apprensione,
essendo tenuta a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari ad assicurare
l'effettiva ed integrale restitutio in
integrum del possesso in capo ai
proprietari del suolo.
2. Sussiste l'estremo della colpa rilevante
ai fini risarcitori, per l'ingiustificato
scostamento dagli standard di buona
amministrazione imposti al soggetto pubblico
dal suo stesso ruolo, ove si verifichi uno
spossessamento del fondo di proprietà di
privati causalmente riconducibile alla
illegittima attività provvedimentale della
P.A. che abbia negligentemente gestito la
procedura ablatoria, incidendo
inevitabilmente sul diritto dominicale, a
maggior ragione qualora l'amministrazione si
sia disinteressata dello stato dei terreni
occupati.
3. Nei casi di mancato godimento di un
immobile, il danno non necessita di
specifica prova, essendo esso in re ipsa
e consistendo nell'impossibilità di ritrarre
le utilità normalmente derivanti dalla
fruizione del bene, in relazione alla natura
fruttifera di esso.
Tale danno può essere
quantificato facendo riferimento al c.d.
danno figurativo e, quindi, al valore
locativo del cespite.
4. La pretesa risarcitoria avente ad oggetto
il danno non patrimoniale -ove non si sia
verificato un mero disagio o fastidio,
inidoneo, ex se, a fondare una
domanda di risarcimento del danno- esige una
allegazione di elementi concreti e specifici
da cui desumere, secondo un criterio di
valutazione oggettiva, l'esistenza e
l'entità del pregiudizio subito, il quale
non può essere ritenuto sussistente in re
ipsa, né è consentito l'automatico
ricorso alla liquidazione equitativa
(massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 31.03.2011 n.
854 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da occupazione sine
titulo non inizia a decorrere fino alla
restituzione dell'immobile ovvero al
sopravvenire dell'atto di acquisizione.
In conformità con gli insegnamenti della
Corte Costituzionale discendenti dalla
sent. 191/2006, va affermata la giurisdizione
del giudice amministrativo nel caso di
specie in cui si fa questione di una pretesa
risarcitoria connessa ad una occupazione del
bene, già legittima (poiché sorretta da
idonea dichiarazione di pubblica utilità,
circostanza non contestata) che è poi
tuttavia divenuta illecita per mancata
emanazione nei termini di legge di un
decreto definitivo di esproprio.
Detto
“comportamento” illecito della P.A. è
senz’altro riconducibile (mediatamente) alla
titolarità e all’esercizio di poteri autoritativi tipici in materia espropriativa
(cfr. Cons. Stato, ad. pl., 22.10.2007,
n. 12; C.G.A., 25.05.2009, n. 486).
Tale
arresto giurisprudenziale trova oggi
riscontro anche sul piano normativo in
ragione della lett. g), comma 1, art. 133 del
Cod. Proc. Amm. ai sensi del quale sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie
aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti,
gli accordi e i comportamenti riconducibili,
anche mediatamente, all’esercizio di un
pubblico potere delle pubbliche
amministrazioni in materia di espropriazione
per pubblica utilità.
Malgrado l’eliminazione dal mondo giuridico
dell’istituto della cd. acquisizione sanante
di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 327 del
2001, a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità di quest’ultima norma (Cort.
Cost. sentenza 08.10.2010 n. 293), il
Collegio ritiene di non poter abdicare alla
consolidata giurisprudenza pregressa che
qualifica il comportamento in specie tenuto
dalla pubblica amministrazione (comunque
riconducibile, ripetesi, alla
estrinsecazione di un potere pubblico in
ragione di una valida dichiarazione di
pubblica utilità e di un legittimo decreto
occupazione d’urgenza, cui tuttavia non ha
fatto seguito nei termini previsti dalla
legge il provvedimento definitivo di
esproprio) quale illecito permanente nella
cui vigenza non decorre la prescrizione
(cfr. TAR Palermo sez. III, 13.01.2009, n.
39) in mancanza di un effetto traslativo
della proprietà, stante la mancanza del
provvedimento di esproprio, connesso alla
mera irrevocabile modifica dei luoghi (conformi: Tar Palermo Sez. II, sentenza n.
187 del 01.02.2011; Tar Palermo Sez. I,
sentenza n. 204 del 04.02.2011) (massima
tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 01.02.2011 n.
175 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Occupazione acquisitiva o
appropriativa - Caratteristiche -
Espropriazione per pubblica utilità -
Diritto all'indennità - Assenza di formale
decreto di esproprio - Risarcimento del
danno - Limite al diritto dominicale sul
bene.
Il fenomeno della cosiddetta occupazione
acquisitiva o appropriativa presenta, in
sintesi, i seguenti caratteri:
a) la trasformazione irreversibile del
fondo, con destinazione ad opera pubblica o
ad uso pubblico, determina l'acquisizione
della proprietà alla mano pubblica;
b) il fenomeno, in assenza di formale
decreto di esproprio, ha il carattere
dell'illiceità, che si consuma alla scadenza
del periodo di occupazione autorizzata (e,
quindi, legittima) se nel frattempo l'opera
pubblica è stata realizzata;
c) l'acquisto a favore della p.a. si
determina soltanto qualora l'opera sia
funzionale ad una destinazione pubblicistica
e ciò avviene solo per effetto di una
dichiarazione di pubblica utilità formale
(Cass. 2003/6853).
Ove la fattispecie estintiva - acquisitiva
della proprietà dell'area occupata si
perfezioni alla scadenza del termine di
occupazione legittima, il proprietario del
bene occupato, oltre al diritto
all'indennità per il periodo di occupazione
autorizzata, consegue il diritto al
risarcimento del danno da occupazione
appropriativa ma non anche al risarcimento
del danno da occupazione illegittima per il
periodo successivo a tale evento, in cui è
ormai venuto meno il suo diritto dominicale
sul bene.
Procedimenti
espropriativi - Occupazioni d'urgenza -
Proroga i termini - Limiti - Fatto
(illecito) acquisitivo - Indennità - L. n.
219/1981 - Art. 9 d.lgs. n. 354/1999.
In tema di attuazione dei procedimenti
espropriativi per la realizzazione degli
interventi di cui al titolo ottavo della
legge 14.05.1981, n. 219, l'art. 9 d.lgs.
20.09.1999, n. 354 che proroga i termini
relativi alle occupazioni d'urgenza, se
prescinde dalla legittimità o illegittimità
dell'occupazione al tempo della sua entrata
in vigore, riguarda comunque solo i
procedimenti espropriativi che siano in
corso alla stessa data; ne deriva che la
norma può valere a restituire legittimità ad
occupazioni divenute inefficaci o
illegittime solo se l'obiettivo di recupero
della procedura espropriativa -costituente
la "ratio" dichiarata della norma-
sia conseguibile per non essersi già
perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo
per effetto del concorrere
dell'illegittimità dell'occupazione e
dell'irreversibile trasformazione del fondo
(Cass. Sez. Unite sentenza n. 6769 del 2009;
Cass. 2004/3966; 2005/7544; sezioni unite
2008/3358; 2009/3225; 2009/28332).
Opere pubbliche -
Concessione cd. Traslativa - Esercizio delle
funzioni oggettivamente pubbliche -
Trasferimento al concessionario.
In tema di opere pubbliche, la concessione
cd. traslativa, comporta il trasferimento al
concessionario, in tutto o in parte,
dell'esercizio delle funzioni oggettivamente
pubbliche proprie del concedente e
necessarie per la realizzazione delle opere
ed in particolare il compimento in nome
proprio di tutte le operazioni materiali,
tecniche e giuridiche occorrenti per la
realizzazione del programma edilizio,
ancorché comportanti l'esercizio di poteri
di carattere pubblicistico.
Ne consegue che il concessionario,
acquistando poteri e facoltà trasferitigli
dall'amministrazione concedente, si
sostituisce a quest'ultima nello svolgimento
dell'attività organizzativa e direttiva
necessaria per realizzare l'opera pubblica e
diviene, in veste di soggetto attivo del
rapporto attuativo della concessione,
l'unico titolare di tutte le obbligazioni
che ad esso si ricollegano.
Popolazioni colpite
dagli eventi sismici - Concessione di cui
all'art. 81 L. n. 219/1981 - Natura c.d.
traslativa.
Per gli interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981, la
concessione di cui all'art. 81 della legge
n. 219 del 1981, stante l'ampiezza dei
poteri che la norma prevede per il
concessionario, ha natura c.d. traslativa
(Cass. 2007/26261).
Occupazione acquisitiva
- Espropriazione per pubblica utilità -
Strumento della concessione traslativa -
Disciplina speciale - Attribuzione al
concessionario affidatario dell'opera della
titolarità di poteri espropriativi - Limiti
- Principio di legalità dell'azione
amministrativa - Obblighi indennitari e
risarcitori - Legittimazione passiva e
risarcimento del danno - Artt. 80, 81 e 84,
L. n. 219/1981.
In tema di espropriazione per pubblica
utilità, il mero ricorso allo strumento
della concessione traslativa, con
l'attribuzione al concessionario affidatario
dell'opera della titolarità di poteri
espropriativi, non può comportare
indiscriminatamente l'esclusione di ogni
responsabilità al riguardo del concedente,
essendo necessario a tal fine che, in
osservanza al principio di legalità
dell'azione amministrativa, l'attribuzione
all'affidatario di detti poteri e l'accollo
da parte sua degli obblighi indennitari e
risarcitori siano previsti da una legge che
espressamente li autorizzi.
Ne consegue che -avendo gli artt. 80, 81 e
84 (e, segnatamente, l'art. 81) della legge
14.05.1981, n. 219 (relativa al programma
straordinario di urbanizzazione nell'area
metropolitana del Comune di Napoli)
autorizzato, in forza di una disciplina
speciale e in parte derogatoria rispetto a
quella sulle espropriazioni, il ricorso alla
concessione traslativa- la fonte della
responsabilità esclusiva del concessionario
e della sua legittimazione passiva, sia in
relazione al risarcimento del danno per
l'occupazione acquisitiva, che in relazione
al pagamento delle indennità dovute in
conseguenza di espropriazioni rituali, deve
essere individuata proprio nelle menzionate
norme di legge (cfr Cass. SU 2009/6769)
(Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 20.01.2011 n. 1362 -
link a www.ambientediritto.it). |
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anno 2010 |
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ESPROPRIAZIONE:
M. Spagnuolo,
La reviviscenza dell'occupazione
appropriativa (nota a commento di Corte
Costituzionale, sentenza 04-08.10.2010 n.
293) (Ufficio Tecnico n.
11-12/2010). |
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ESPROPRIAZIONE: C.
Cannizzo,
Previsione urbanistica e procedimento
espropriativo
(link a www.diritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Espropriazione per
pubblica utilità - Reiterazione del vincolo
preordinato all'esproprio - Indennizzo -
Spettanza del pagamento - Non rileva ai fini
della legittimità del procedimento.
Il principio della spettanza di un
indennizzo al proprietario nel caso di
reiterazione del vincolo preordinato
all'esproprio non rileva per la verifica
della legittimità dei provvedimenti che
hanno disposto l'approvazione dello
strumento urbanistico con la conseguente
reiterazione o proroga del vincolo, atteso
che i profili attinenti alla spettanza o
meno dell'indennizzo e al suo pagamento non
attengono alla legittimità del procedimento,
ma riguardano questioni di carattere
patrimoniale, che presuppongono la
conclusione del procedimento di
pianificazione e sono devolute alla
cognizione della giurisdizione ordinaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 20.12.2010 n.
7661 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Cd. “occupazione acquisitiva” o
“accessione invertita” - Procedura
espropriativa - Conferimento ad una
cooperativa edilizia - Decreto di esproprio
- Scadenza del termine dell’occupazione
legittima - Effetti - Corresponsabilità
dell’Ente delegante per lesione patrimoniale
- Presupposti - Risarcimento ex artt. 2043 e
2055 c.c..
In tema di espropriazione per pubblica
utilità, qualora una cooperativa edilizia,
cui sia stato conferito dal Comune
espropriante l’incarico di compiere la
procedura espropriativa e non soltanto di
curare la realizzazione dell’opera, non
abbia ottenuto la pronuncia del decreto di
esproprio prima della scadenza del termine
dell’occupazione legittima, ma, consapevole
dell’illegittimità del persistere di questa,
abbia provveduto all’esecuzione dell’opera
stessa e reso irreversibile la destinazione
pubblica dell’area, permanendo nel possesso
dell’immobile pur dopo la scadenza di
siffatto termine, è a detta cooperativa che,
in veste di autrice materiale della radicale
trasformazione del bene e, quindi, di
responsabile per la lesione patrimoniale
subita dal proprietario a seguito del
maturarsi, in difetto di tempestiva
emanazione del richiamato decreto, dei
presupposti della figura della cosiddetta “occupazione
acquisitiva” o “accessione invertita”,
deve imputarsi l’illecito aquiliano
risultante dal concorso di tale
trasformazione e dall’illegittimità
dell’occupazione in ragione del perdurare
senza titolo di questa, ricadendo sul
delegato, ancorché superficiario ovvero
indipendentemente dalla circostanza che
l’opera eseguita non entri nel patrimonio
dell’autore della condotta, l’onere di
attivarsi affinché il decreto di esproprio
intervenga tem-pestivamente e la fattispecie
venga mantenuta entro la sua fisiologica
cornice di legittimità.
In tal caso, sussiste una corresponsabilità
dell’Ente delegante il quale avrebbe dovuto
promuovere la procedura espropriativa,
atteso che siffatta procedura si svolge non
solo “in nome e per conto” del
Comune, ma “d’intesa” con esso (art.
60 della legge 22.10.1971, n. 865), sicché è
da ritenere che detto Ente non si spogli,
con la delega, della responsabilità relativa
allo svolgimento della procedura stessa, ma
conservi un potere di controllo e di stimolo
dei comportamenti del delegato, il cui
mancato o insufficiente esercizio, sotto il
profilo della negligenza o dell’inerzia, è
ragione di corresponsabilità con il medesimo
delegato per i danni da quest’ultimo
materialmente arrecati, restando pur sempre
l’Ente, anche nell’ipotesi in cui ricorra
all’istituto della delega, dominus della
procedura e, quindi, responsabile della
condotta del delegato, in applicazione del
principio in forza del quale la delega ad un
altro soggetto della cura della procedura
espropriativa non fa venir meno, in chi tale
delega abbia conferito, la qualità di
espropriante e, quindi, il dovere di
cooperare al controllo del razionale e
tempestivo svolgimento della procedura
stessa, cui si accompagna, quindi, come
accennato, nell’ipotesi di mancata,
tempestiva emanazione del decreto di
esproprio, una posizione di
corresponsabilità che obbliga lo stesso
delegante, ove ne ricorrano tutti i
presupposti (condotta attiva od omissiva;
elemento psicologico della colpa; danno,
nesso di causalità tra condotta e
pregiudizio), al relativo risarcimento ai
sensi del combinato disposto degli artt.
2043 e 2055 c.c.). (Cass. Civ., sez. I,
12/07/2001, n. 9424, Cass. Civ. sez. I,
19/10/2007, n. 21096) (C.G.A.R.S.,
sentenza 26.10.2010 n. 1334 -
link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Espropriazione
per pubblica utilità - Competenze del comune
- Art. 3, comma 101, L.R. 1/2000 - Portata.
Il riferimento alla "edilizia
residenziale pubblica" operato dall'art. 3,
comma 101, L.R. 1/2000, che delega ai
comuni, per i lavori di rispettiva
competenza, le funzioni amministrative
regionali concernenti l'espropriazione per
pubblica utilità di cui al titolo II, Legge
n. 865/1971, è una sintetica descrizione
dell'epigrafe di detta legge e non può
intendersi come un limite alla competenza
devoluta ai comuni in materia di
espropriazione: con la conseguenza che per i
lavori di propria pertinenza i comuni sono
titolari di funzioni trasferite
(dichiarazione di pubblica utilità e
occupazione d'urgenza) e di funzioni
delegate (espropriazione per pubblica
utilità) (cfr. TAR Milano, sent. n.
4/2010; TAR Brescia, sent. n. 1142/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 14.10.2010 n.
6931 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Il provvedimento di sanatoria ex
art. 43 t.u. espropriazioni annulla
l’eventuale precedente condanna giudiziale
alla restituzione del fondo occupato sine
titulo.
La Sezione ha già avuto modo di affermare
che la natura del provvedimento di sanatoria
previsto dal cit. art. 43 è tale da porre
nel nulla l’eventuale precedente condanna
giudiziale (passata o meno in giudicato)
alla restituzione del fondo occupato sine
titulo, in quanto l’ordine di
restituzione non incide sulla struttura
dell’istituto in parola, il quale presuppone
appunto l’assodata lesione del diritto di
proprietà altrui dal momento che la
restituzione è conseguenza dell’accertamento
della proprietà dei beni e non implica
effetti costitutivi (unici effettivamente
incompatibili con il provvedimento reso ex
art. 43 cit.); il giudice che la dispone non
modifica, infatti, la situazione giuridica
precedente l’abusiva detenzione del bene ma
semplicemente l’accerta, sicché il suo
ordine non è idoneo a paralizzare un atto di
autorità che, consapevolmente, viola il
diritto di proprietà senza contestarne la
titolarità secondo uno schema reso possibile
dall'art. 42, co. 3, Cost..
Invero, una volta adottato il provvedimento
di sanatoria, tutte le aspettative di tutela
del privato, restitutorie e risarcitorie, si
canalizzano nell’eventuale contenzioso
avente ad oggetto il provvedimento in
questione e ben possono essere integralmente
soddisfatte a conclusione del relativo
giudizio (cfr. Cons. St., questa Sez. V,
11.05.2009 n. 2877, menzionata
dall’appellante, nonché Cons. giust. amm.,
29.05.2008 n. 490, ivi richiamata).
E' agevole
opporre l’indirizzo già espresso dalla
giurisprudenza amministrativa, seguito dalla
Sezione e dal quale il Collegio non intende
discostarsi, col quale, pur nella
consapevolezza della contraria tesi
sostenuta dalla Corte di cassazione sul
punto (cfr. Sez. I, 22.09.2008 n. 23943;
Sez. un. 04.05.2006 n. 10222), è stato
affermato che l’art. 43 si riferisce a tutti
i casi di occupazioni sine titulo,
anche già verificatisi alla data di entrata
in vigore del t.u., giacché l’art. 57 del
medesimo t.u. disciplina in via transitoria
l’ambito di applicazione della riforma in
relazione alle diverse fasi fisiologiche del
procedimento espropriativo, mentre l’atto di
acquisizione ex art. 43 è emesso ab
externo al medesimo procedimento e non
rientra, pertanto, nel predetto ambito (cfr.
Cons. St., Ad. plen., 29.04.2005 n. 2; Sez.
IV, 21.05.2007 n. 2582 e 04.02.2008 n. 303;
Sez. V, cit. n. 2877 del 2009)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.10.2010 n. 7472 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Espropriazione
per pubblica utilità: no alla utilizzazione,
senza titolo, di un bene per scopi di
interesse pubblico.
La Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’intero
articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 08.06.2001, n. 327 (Testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità) che concedeva alla
Pubblica Amministrazione la possibilità di
utilizzazione sine titulo di un bene
per scopi di interesse pubblico.
La disposizione censurata prevedeva un ampio
potere discrezionale circa la possibilità,
da parte dell’Autorità che utilizza un bene
immobile per scopi di interesse pubblico, di
disporre l’acquisizione del bene al suo
patrimonio indisponibile – la c.d. «acquisizione
sanante».
Inoltre, il bene poteva essere modificato
nella sua consistenza anche in assenza del
valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica
utilità, salvo il risarcimento del danno da
corrispondere in favore del proprietario.
Dopo aver delineato il quadro normativo
entro cui fu inserito l’articolo 43
censurato, La Corte sottolinea che la norma
in esame non solo è marcatamente innovativa
rispetto al contesto di leggi regolatrici
della materia, di cui era consentito un mero
riordino dalla legge delega, ma neppure è
coerente con quegli orientamenti di
giurisprudenza che, in via interpretativa,
erano riusciti a porre un certo rimedio ad
alcune gravi patologie emerse nel corso dei
procedimenti espropriativi.
Siffatto carattere della norma impugnata,
affermano i giudici, trova conferma
significativa nella circostanza che, secondo
la giurisprudenza di legittimità, in materia
di occupazione di urgenza, la sopravvenienza
di un provvedimento amministrativo non
poteva avere un’efficacia sanante
retroattiva, determinata da scelte
discrezionali dell’ente pubblico o dai suoi
poteri autoritativi.
Nel regime risultante dalla norma impugnata,
invece, si prevede un generalizzato potere
di sanatoria, attribuito alla stessa
amministrazione che ha commesso l’illecito,
a dispetto anche di un eventuale giudicato
che disponga il ristoro in forma specifica
del diritto di proprietà violato (Corte
Costituzionale,
sentenza 08.10.2010 n. 293 - link
a www.litis.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Risarcimento danni per
illegittima occupazione e trasformazione
aree - Decreto di esproprio nullo e privo di
giuridica efficacia - Giudizio di
ottemperanza - Limiti di procedibilità -
Fondi occupati illegittimamente - Proprietà
- Fattispecie - Artt. 37 L. n. 1034/1971 e
27 R.D. n. 1054/1924.
Il giudizio di ottemperanza previsto dagli
artt. 37 della legge n. 1034 del 1971 e 27
del R.D. n. 1054 del 1924 è diretto a far
dichiarare il dovere dell’Amministrazione a
conformarsi alle decisioni coperte da
giudicato per far conseguire agli
interessati l’utilitas o il bene
della vita già loro riconosciuta in sede di
cognizione nell’ambito del quadro
processuale che ha costituito il substrato
fattuale e giuridico della sentenza di cui
si chiede l’esecuzione sulla base del
petitum, causa petendi e motivi
del decisum (Cons. Stato Sez. IV
16/11/2007 n. 5883).
Nella specie, il TAR disponeva il rigetto
dei ricorsi “dovuto da una parte al fatto
che i fondi occupati sono ancora di
proprietà dei ricorrenti i quali possono
pretenderne la immediata restituzione e
dall’altro lato ad una incompletezza delle
domande, non essendo stata formulata né
richiesta di restituzione né di risarcimento
di danni diversi da quelli conseguenti alla
perdita della proprietà”.
Lo stesso Tribunale nel dispositivo
accertava e dichiarava che il decreto di
esproprio, “emesso dal Comune di è nullo
e privo di giuridica efficacia”
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 03.08.2010 n. 5175 -
link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Progetto di pubblica utilità -
Ordinanza di occupazione - Motivazione che
rilevi l’urgenza - “Legge obiettivo”
n.443/2001 - Occupazione anticipata
finalizzata all'esproprio di terreni - Art.
22-bis, testo unico sugli espropri n.
327/2001 - Fattispecie.
A seguito dell’entrata in vigore dell‘art.
22-bis, testo unico sugli espropri n. 327
del 2001, deve ritenersi sufficiente la
motivazione dell’ordinanza di occupazione
che rilevi l’urgenza di consentire la
realizzazione previste dal progetto di
pubblica utilità.
Nella specie, l’immissione in possesso
riguardava la realizzazione di lavori aventi
una specifica qualificazione legale di
urgenza, in quanto volti al raddoppio della
strada statale Aurelia bis, rientrante
nell’ambito di applicazione della “legge
obiettivo” n.443/2001 (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 03.08.2010 n. 5174 -
link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Esproprio
comunale anche per i beni tutelati.
Indispensabile per il nulla-osta da parte
del ministero. Il vincolo non fa venire meno
il potere dell'ente locale.
Anche un bene tutelato può essere
espropriato dall'amministrazione comunale,
dopo aver acquisito il nulla osta da parte
della soprintendenza competente.
E' questo l'innovativo principio affermato
dalla VI Sezione del Consiglio di Stato,
sentenza 27.07.2010 n. 4890, nel
respingere l'appello proposto dai
proprietari di un palazzo storico, che -in
primo grado- avevano impugnato un decreto di
occupazione d'urgenza del giardino
antistante l'edificio, anch'esso vincolato.
Il provvedimento era stato emesso da un
comune per la realizzazione sul giardino di
una pubblica piazza e a sostegno
dell'impugnativa gli interessati avevano
contestato, tra l'altro, l'incompetenza del
comune a procedere all'esproprio, stante la
presenza di un vincolo storico-artistico
sull'intero complesso immobiliare.
I giudici di Palazzo Spada, nel confermare
la sentenza di primo grado (Tar
Campania-Salerno, I sezione n. 258/2005),
hanno evidenziato come i poteri
espropriativi attribuiti al ministero per i
Beni e le attività culturali, prima dal
Testo unico dlg. 490/1999 (articoli 91 e
seguenti) e oggi dal Dlgs /2004 (articoli 95
seguenti), perseguono una finalità ben
specifica: il miglioramento delle condizioni
del bene tutelato e la sua pi ampia
fruibilità da parte della collettività. Il
che corrisponde, quindi a una causa di
pubblica utilità tipica e del tutto
differente rispetto a quella della
realizzazione dell'opera pubblica che
l'amministrazione comunale voleva eseguire,
rispetto alla quale l'amministrazione
centrale risultava del tutto estranea.
Di conseguenza, l'assoggettamento di un bene
privato a un vincolo storico artistico non
fa di per sé venire meno gli ordinari poteri
ablatori di un comune, che potranno essere
esercitati nel rispetto delle finalità di
tutela -finalità che, è bene sottolinearlo,
costituiscono soltanto dei parametri in
relazione ai quali va valutato l'impatto
dell'intervento costruttivo che si intende
attuare a seguito dell'esproprio.
Giunta competente.
Nel caso esaminato dalla sentenza, il
Consiglio di Stato, richiamando precedenti
orientamenti (sentenza II 3067/2001) coglie
anche l'occasione per affermare la
competenza della giunta municipale
nell'approvazione del progetto preliminare
dell'opera pubblica, rilevando come questo
non avesse comportato alcuna variante allo
strumento urbanistico generale, per cui
doveva escludersi che la materia rientrasse
nelle attribuzioni del consiglio comunale,
così come delineate dall'articolo 42 del
Dlgs n. 267/2000, bensì in quelle di tipo
generale e residuale spettanti all'organo
esecutivo, secondo quanto previsto
dall'articolo 4 del medesimo decreto.
Tre ipotesi di «ablazione».
È utile ricostruire, a questo punto, la
disciplina dell'esproprio di beni culturali
appartenenti privati, introdotta nel nostro
ordinamento già dalla legge n 2359/1865
(articolo 83) e poi dalla legge n. 1089/1939
(articolo 54) ed è finalizzata ad evitare il
deperimento del bene tutelato per scarsa o
inadeguata conservazione da parte dei
proprietari. La successiva evoluzione
legislativa, largamente trasfusa nel Testo
unico n. 490/1999, ha ampliato l'ambito dei
beni espropriabili, introducendo anche
quelli mobili, e i casi in cui era possibile
ricorrere alla procedura ablatoria.
Attualmente il Codice dei beni culturali,
approvato col Dlgs n. 42/2004, contempla tre
ipotesi di esproprio per pubblica utilità da
parte del Ministero. La prima, delineata
dall'articolo 95, consénte l'espropriazione
di beni culturali, sia immobili che mobili,
quando ci risulti indispensabile per «migliorare
le condizioni di tutela ai fin! della
fruizione pubblica dei béni medesimi».
In questa eventualità il Ministero può
procedere direttamente all'esproprio, oppure
autorizzare regioni e altri enti pubblici
territoriali o altri enti ed istituti
pubblici che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero disporre l'espropriazione in favore
di persone giuridiche private senza fini di
lucro.
Il secondo caso, disciplinato dall'articolo
96, quello dell'espropriazione per fini
strumentali di edifici e aree non vincolate,
ma poste in ambito contiguo al bene
tutelato, e si giustifica con la necessità
di «isolare o restaurare beni culturali
immobili, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il
decoro o il godimento da parte del pubblico,
facilitarne l'accesso».
Infine l'articolo 97 ammette il ricorso
all'espropriazione di immobili al fine di
eseguire ricerche e scavi, o interventi di
interesse archeologico
(articolo ItaliaOggi
del 06.09.2010, pag. 10 - link a www.corteconti.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Sull’onere di
motivazione in caso di occupazione di
urgenza.
Considerato che l'art. 22-bis T.U.
espropriazioni richiede una particolare
urgenza per far luogo
all'occupazione d'urgenza anteriore
all'espropriazione, è illegittimo il decreto
di autorizzazione
all'occupazione che non qualifichi in modo
circostanziato ed in relazione alla
situazione
concreta tale situazione di urgenza, ma si
limiti genericamente a far riferimento ad
opere da
eseguirsi per la sicurezza e la viabilità
pubblica che devono essere realizzate nel
più breve tempo possibile
(massima tratta da http://doc.sspal.it - TAR
Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 23.07.2009
n. 4163 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE - URBANISTICA: Sono
indennizzabili soltanto i vincoli
urbanistici preordinati all'espropriazione o
di carattere sostanzialmente espropriativo,
in quanto implicanti uno svuotamento
incisivo della proprietà; mentre non lo sono
i vincoli di destinazione imposti dal piano
regolatore per attrezzature e servizi
realizzabili anche ad iniziativa privata o
promiscua, in regime di economia di mercato,
anche se accompagnati da strumenti di
convenzionamento (ad. es. parcheggi,
impianti sportivi, mercati e strutture
commerciali, edifici sanitari, zone
artigianali, industriali o residenziali).
Secondo la giurisprudenza -costituzionale e
di legittimità- in materia, sono
indennizzabili soltanto i vincoli
urbanistici preordinati all'espropriazione o
di carattere sostanzialmente espropriativo,
in quanto implicanti uno svuotamento
incisivo della proprietà; mentre non lo sono
i vincoli di destinazione imposti dal piano
regolatore per attrezzature e servizi
realizzabili anche ad iniziativa privata o
promiscua, in regime di economia di mercato,
anche se accompagnati da strumenti di
convenzionamento (ad. es. parcheggi,
impianti sportivi, mercati e strutture
commerciali, edifici sanitari, zone
artigianali, industriali o residenziali)
(cfr. Corte cost. 20.05.1999 n. 179; Cons.
Stato IV, 29.08.2002 n. 4340, 30.06.2005 n.
3524)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 19.07.2010 n. 3123 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Dichiarazione di pubblica
utilità, nonché di urgenza ed
indifferibilità - Decreto di occupazione
scaduto - Decreto prefettizio di proroga
dell’occupazione - Piano particellare
espropriativo - Verbale di consistenza degli
immobili - Necessità - Operazioni di
immissione in possesso - Casi di
illegittimità sopravvenuta del procedimento
- Giurisprudenza - Fattispecie - Art. 20 L.
n. 865/1971 - Art. 3 L.n. 1/1978.
In tema di espropriazione, nei procedimenti
non governati, ratione temporis,
dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del
2001, la dichiarazione di pubblica utilità è
l'atto autoritativo che fa emergere il
potere pubblicistico in rapporto al bene
privato e costituisce, al tempo stesso,
origine funzionale della successiva
attività. (C.d.S. in Adunanza plenaria
decisioni nn. 9 e 12 del 2007).
Inoltre, rispetto ai casi di illegittimità
sopravvenuta del procedimento si ravvisano “evidenti
punti di contatto“ con quelle che si
determinano a seguito dell'annullamento in
s.g. della dichiarazione di pubblica
utilità, in quanto in entrambi i casi gli
effetti retroattivi naturalmente conseguenti
alla pronuncia demolitoria o quelli
derivanti dalla mancata conclusione del
procedimento non sembrano poter travolgere a
posteriori il nesso funzionale che ha
comunque legato l'attività
dell'Amministrazione alla realizzazione del
fine di interesse collettivo individuato
all'origine (Cons. Stato, IV Sez., n. 7744
del 10/12/2009).
Sicché, le vicende patologiche del
procedimento, quali la mancata adozione del
provvedimento espropriativo entro il termine
fissato a monte dalla predetta dichiarazione
(ovvero, la protrazione dell’occupazione
oltre il termine biennale di efficacia
previsto dall’art. 73 della legge n. 2359
del 1865) non sembra poter dequalificare la
valenza giuridica di un'attività appunto
espletata nel corso e in virtù di un
procedimento, che la dichiarazione ha ab
origine funzionalizzato a scopi
specifici e concreti di pubblica utilità.
Nella specie, l'appellante avrebbe comunque
dovuto impugnare il cd. atto di proroga. Non
avendolo fatto, l’atto conserva la sua
legittimità e i suoi effetti conseguenti
mantengono la loro efficacia.
Infine, è ininfluente la censura riguardante
la mancata redazione del verbale di
immissione in possesso, non avendo
l'appellante dimostrato che l’attività di
occupazione, svolta in base ad un titolo
giuridico esecutivo, non impugnato, avesse
comportato mutamento dello stato dei luoghi
oggetto di esproprio, rimanendo con ciò
confermato lo stato dei luoghi
precedentemente accertato (conferma sentenza
del TAR Basilicata n. 994/2003) (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.07.2010 sentenza n. 4599
- link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
La motivazione sottesa all'urgenza di
entrare in possesso del bene oggetto di
(futura) espropriazione può essere desunta
per relationem dagli atti pregressi del
procedimento.
Ad evidenziare l’infondatezza dell’ultima
censura, proposta avverso il decreto di
occupazione d’urgenza con la quale si assume
che non sarebbe stata indicata alcuna
ragione d’urgenza idonea a giustificare
l'immediata occupazione dell'immobile, vale
il richiamo alla più recente giurisprudenza
amministrativa, per la quale in tema di
occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione ai sensi dell'art.
22-bis, d.P.R. 08.06.2001 n. 327, la
motivazione sottesa all'urgenza di entrare
in possesso del bene oggetto di (futura)
espropriazione non deve necessariamente
essere contenuta nel decreto di occupazione,
ma può essere desunta per relationem
dagli atti pregressi del procedimento, dai
quali ben può evincersi l'urgenza ed
indifferibilità della immediata apprensione
del bene del privato (cfr. TAR L’Aquila,
24.03.2010 n. 289).
Ebbene, nella specie il decreto di
occupazione n. 1/2009 richiama espressamente
la delibera della G.C. n. 90/2009 dalla
quale si ricava l’urgenza dell’avvio dei
lavori da eseguirsi con ogni possibile
sollecitudine per non perdere la provvista
finanziaria (fondi POR 2000/2006 Mis. 2.3) (TAR Sardegna,
Sez. II,
sentenza 15.07.2010 n. 1898 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Approvazione
progetto - Osservazioni - Tardivo invio -
Termine ordinatorio - Esame da parte della
P.A. - Necessità.
E' illegittima l'intervenuta approvazione di
un progetto nell'ambito di una procedura
espropriativa senza aver previamente
provveduto a dare conto delle osservazioni
presentate seppure tardivamente, ma
semplicemente omettendone l'esame
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
II,
sentenza 01.07.2010 n.
2424 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: OCCUPAZIONE
ILLEGITTIMA: I COMPORTAMENTI POSSIBILI
DELL'AMMINISTRAZIONE.
1.- Giurisdizione amministrativa - Esclusiva
- Risarcimento danni - Occupazione sine
tituolo - Sussiste.
2.-
Occupazione senza titolo - Art. 43, T.U. n.
327/2001 - Presupposti.
1.- legittimo dipendente dall'illegittimità
di un provvedimento dell'Autorità (ipotesi
in cui, la pregiudiziale di annullamento
potrebbe ostare alla sola domanda
risarcitoria), bensì il danno al diritto di
proprietà inferto da un comportamento (non
già "mero", bensì "amministrativo")
dell'Autorità che, pur avendo avviato un
complesso procedimento ablatorio volto alla
realizzazione di un'opera pubblica, e pur
avendo tale opera realizzata, ha poi omesso
di completare la serie procedimentale
lasciando decorrere il termine di
legittimità della disposta occupazione d'urgenza.
Non
si contesti la legittimità illo tempore
della disposta occupazione, ma se ne
contesti la sopravvenuta abusività, secondo
il noto meccanismo della cd. "occupazione appropriativa".
2.- dell'Amministrazione che utilizza il
fondo altrui, in assenza del decreto di
esproprio, anche se è stata realizzata
l'opera pubblica. Il testo e la ratio
dell'art. 43 non consentono neppure di
ritenere sussistente un termine
quinquennale, decorrente dalla
trasformazione irreversibile dell'area o
dalla realizzazione dell'opera, decorso il
quale si verificherebbe la prescrizione
della pretesa risarcitoria.
Al contrario,
l'art. 43 ribadisce il principio per il
quale, nel caso di occupazione sine titulo,
vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo
di restituire il bene immobile e di
risarcire il danno cagionato, salvo il
potere dell'Amministrazione di fare venire
meno l'obbligo di restituzione ab extra, con
l'atto di acquisizione del bene al proprio
patrimonio.
In altri termini, a parte
l'applicabilità della disciplina civile
sull'usucapione (per la quale il possesso
ultraventennale fa acquistare
all'Amministrazione il diritto di proprietà
pur in assenza dell'atto di natura ablatoria),
l'art. 43 testualmente preclude che
l'Amministrazione diventi proprietaria di un
bene in assenza di un titolo previsto dalla
legge
(massima tratta da http://mondolegale.it -
TAR Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 24.06.2010 n. 16019
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: APPOSIZIONE
DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO: COME E QUANDO.
1-
Procedimento - D.P.R. n. 327/2000 - Vincolo
preordinato all'esproprio - Costituisce
presupposto della dichiarazione di pubblica
utilità - Art. 12 co. 3, T.U. Espropriazioni
- Inversione procedimentale - Costituisce
una eccezione - Casi in cui si applica -
Ratio - Conseguenze.
2-
Procedimento - D.P.R. n. 327/2000 - Onere
informativo da parte dell'Amministrazione -
Necessità - Sussiste - Ratio - Fattispecie.
1- Il vincolo preordinato all'esproprio,
nell'ambito del procedimento unico delineato
dal D.P.R. n. 327/2000 -applicabile ratione
temporis ex art. 57 del medesimo D.P.R.-
costituisce la fase iniziale del
procedimento espropriativo (Consiglio di
Stato Adunanza Generale, parere 29.03.2001 n. 4) per evidenti ragioni di raccordo
con la pianificazione urbanistica, ed è
presupposto di legittimità della
dichiarazione di pubblica utilità, la quale
deve intervenire in corso di efficacia del
vincolo (art. 13, co. 1, D.P.R. n. 327/2001).
Coerentemente, qualora la dichiarazione di
pubblica utilità derivi in via implicita
dall'approvazione del progetto definitivo,
l'art. 17, co. 1, D.P.R. n. 327/2000 ne
richiede "l'indicazione degli estremi da cui
è sorto il vincolo".
Il comma 3
dell'articolo 12 del T.U. Espropriazioni
introduce invero una ulteriore opzione
procedimentale, contemplando il differimento
dell'efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità al momento dell'apposizione
del vincolo, ove il vincolo stesso non
preceda ma segua la dichiarazione di
pubblica utilità.
Tale inversione
procedimentale, pur tramutando la forza del
vincolo da atto presupposto di legittimità a
condizione di efficacia della dichiarazione
di pubblica utilità (1) costituisce comunque
conferma che l'esistenza di un valido ed
efficace vincolo preordinato all'esproprio
condiziona la possibilità per l'autorità
espropriante di dar legittimo corso al
procedimento ablatorio, e dovendo in tal
caso la dichiarazione di pubblica utilità
farsi carico di indicare che il vincolo
sorgerà successivamente e con quali
procedure tra quelle previste dagli artt. 9
e 10 del T.U. (3).
Al di fuori quindi di
tale particolare ipotesi, è' pertanto
pacificamente illegittima la dichiarazione
di pubblica utilità e in via derivata
l'attività provvedimentale successiva
assunta in mancanza di valido ed efficace
vincolo ablatorio (2).
---------------
(1) TAR Sicilia Catania, sez I, 20-06-2006
n. 1045 o secondo altra tesi a fattispecie
sanante Cons. Stato, sez. IV, 10-12-2009 n.
7755.
(2) Cons. Stato, sez. IV, 12-08-2005 n. 4308;
TAR Veneto, sez. I, 09-12-2004 n. 4280.
2- In materia espropriativa il vigente T.U.
approvato con D.P.R. n. 327/2000 impone un
preventivo duplice onere informativo (3) in
riferimento al vincolo (art. 11) e alla
dichiarazione di pubblica utilità (art. 16)
in considerazione del grave sacrificio
imposto al privato e della stessa intrinseca
utilità del contraddittorio istruttorio, al
fine di ottimizzare la scelta discrezionale
di localizzazione e di evitare inutili e
sproporzionati sacrifici del diritto di
proprietà, oltre che maggiori esborsi di
denaro pubblico.
Mette conto evidenziare che
parte ricorrente poi, a supporto della
fondatezza della censura, ha indicato con il
ricorso in epigrafe le argomentazioni che
avrebbe potuto presentare in sede
partecipativa al fine di una diversa e più
razionale localizzazione, secondo la tesi
giurisprudenziale, peraltro non pacifica,
che onera parte ricorrente di tale prova per
i vizi "formali" di violazione delle norme
sulla partecipazione anche in seno al
procedimento espropriativo (4).
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(3) TAR Calabria Catanzaro, sez I,
05-10-2009 n. 1016.
(4) TAR Lazio Roma, sez I, 14-04-2009 n.
3789
(massima tratta da http://mondolegale.it -
TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 24.06.2010 n. 2665 - -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Ove il proprietario espropriato
non abbia accettato l’indennità offerta o
non sia addivenuto ad un accordo amichevole,
il pagamento di essa va sempre effettuato
alla Cassa depositi e prestiti.
Ove il proprietario espropriato non abbia
accettato l’indennità offerta o non sia
addivenuto ad un accordo amichevole, il
pagamento di essa va sempre effettuato alla
Cassa depositi e prestiti, con deposito che
ha valore liberatorio per l’ente
espropriante e che costituisce un mezzo di
tutela per gli eventuali terzi lesi dalla
espropriazione: é proprio per tale ragione
che la Corte di Cassazione, con la pronuncia
della cui ottemperanza si tratta, non ha
condannato il Comune di Acquaviva delle
Fonti ad effettuare il pagamento di quanto
da essa determinato direttamente a favore
della signora Musci, ma ne ha ordinato il
deposito (TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 18.06.2010 n. 2477 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Sulle modalità di
notifica degli atti espropriativi.
L’omessa notifica degli atti espropriativi
ai comproprietari non risultanti dai dati
catastali (invece
notificati al comproprietario risultante dai
citati dati) non assume né carattere
invalidante di detti
atti, né legittima una difesa tardiva in
sede giurisdizionale, ovvero in sede
amministrativa, in ordine
alle scelte operate dall’Amministrazione,
essendo comunque onere del privato
interessato curare
l’esatta corrispondenza delle risultanze
catastali alla reale situazione giuridica
del bene oggetto della
procedura ablatoria.
Ciò perché è da evitare
che le negligenze dell’avente titolo possano
andare a
discapito del buon andamento dell’azione
amministrativa, a tutela del quale può dirsi
anche posto il
principio della certezza delle situazioni
giuridiche dell’attività della P.A.
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 10.06.2010 n. 3690 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
In assenza di provvedimento di
acquisizione sanante il soggetto interessato
potrà sempre agire per la restituzione del
bene.
La vicenda, che ha ad oggetto le conseguenze
dell’incontestato mancato completamento di
una procedura espropriativa nei termini
fissati, non può essere correttamente
analizzata se non si tiene in debito conto
che lo stesso procedimento espropriativo
origina, almeno in parte, da una precedente
vicenda di lottizzazione conclusasi
anch’essa con un ricorso al giudice
amministrativo.
A seguito dell'introduzione dell'art. 43 del
D.P.R. n. 327/2001, deve ritenersi escluso
che possa operare il meccanismo
dell'occupazione acquisitiva, di talché, in
assenza di provvedimento di acquisizione, il
soggetto interessato potrà sempre agire per
la restituzione del bene (in materia, Cons.
St., Ad. Plen., 29.04.2005 n. 2, Cons. St.,
sez. IV, 21.05.2007 n. 2582, Cons. St., sez.
IV, 04.02.2008 n. 303).
Ne discende che, dal momento che il
proprietario deve ritenersi ancora tale sino
all’intervento di un atto traslativo della
proprietà (e cioè il decreto di cui all’art.
43), impregiudicata la facoltà per il
medesimo di chiedere il risarcimento del
danno patito per effetto dell’illegittima
occupazione, esso non potrà comprendere
anche il valore del bene che, invece,
risulta essere nella sua disponibilità,
quantomeno giuridica (TAR Lombardia-Brescia,
Sez. II,
sentenza 10.06.2010 n. 2300
- link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Sui
presupposti per l’acquisizione sanante.
In ordine ai presupposti di fatto e di
diritto per la possibile applicazione da
parte della P.A. dell'innovativo strumento
della c.d. acquisizione coattiva "sanante"
introdotto dall'art. 43 primo comma del
D.P.R. n. 327/2001, va ribadito che esso è
utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui
il bene immobile, utilizzato per scopi di
interesse pubblico, sia stato concretamente
e apprezzabilmente modificato dalla Pubblica
Amministrazione (in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della p.u.).
Tale esigenza, secondo la giurisprudenza più
recente (che sposta il fulcro della verifica
giudiziale sul concetto di "assoluta
necessità dell'utilizzo pubblico del bene"
e sul grado di approfondimento motivazionale
della comparazione degli interessi in
conflitto), assume portata recessiva,
essendosi di recente affermato che nell'art.
43 d.P.R. n. 327 del 2001 l'espressione “valutati
gli interessi in conflitto” comporta la
necessità di una valutazione comparativa tra
l'interesse pubblico e quello privato,
quest'ultimo inteso come interesse alla
tutela di un diritto costituzionalmente
garantito.
Sotto questo profilo, quindi, la motivazione
deve porre in luce esattamente i motivi
d'interesse alla realizzazione dell'opera,
indicando anche la non percorribilità di
soluzioni alternative; deve dare preciso
conto delle contingenze che hanno
interrotto, sospeso, annullato o comunque
non hanno condotto a buon fine il giusto
procedimento espropriativo; della assoluta
necessità, e non mera utilità, che
l'immobile sia acquisito nello stato in cui
si trova; infine, della natura della
trasformazione subita e dunque del fatto che
la mancata acquisizione costituirebbe uno
spreco di risorse pubbliche.
E ciò, quindi, prescindendo da
un'irreversibile trasformazione del suolo,
la quale, in teoria, invero, è sempre
possibile, e che quindi si risolve in una
questione di fatto, senza alcuna rilevanza
sul diritto assoluto del proprietario alla
restituzione del bene; lo stato dell'opera
pubblica, e quindi il grado di
trasformazione che il fondo ha subito, sono
questioni, invero, di fatto, che rilevano
solo sul grado e sulla profondità della
motivazione.
Nella fattispecie, al momento dell’emissione
del provvedimento ex art. 43 citato,
l'amministrazione non deteneva materialmente
il bene; manca, pertanto, uno dei
presupposti fondamentali per l'esercizio del
potere in questione, vale a dire
l'utilizzazione in atto del bene, che era
rientrato nel pieno possesso del
proprietario.
Ciò perché, secondo la costante
giurisprudenza amministrativa, il
provvedimento di acquisizione sanante ex
art. 43 del t.u. espropriazione per p.u.
deve trovare la sua giustificazione nella
particolare rilevanza dell'interesse
pubblico posto a raffronto con l'interesse
privato, con la conseguenza che la
motivazione dell'atto o della richiesta di
acquisizione deve necessariamente dare atto
della sussistenza del predetto interesse
pubblico specifico alla acquisizione e della
comparazione di tale interesse con gli
interessi dei soggetti privati coinvolti.
In sostanza, ciò che l'ordinamento richiede
è una valutazione "rafforzata"
dell'interesse pubblico, in ossequio al
principio per cui "l'art. 43 t.u. n. 327
del 2001 attribuisce alla p.a. un ampio
potere discrezionale da esercitare previa
apposita e puntuale valutazione degli
interessi in conflitto, in quanto l'atto di
acquisizione, che assorbe dichiarazione di
pubblica utilità e decreto di esproprio,
deve, non solo valutare la pubblica utilità
dell'opera, secondo i parametri consueti, ma
deve altresì tenere conto che il potere
acquisitivo in parola -avente, in qualche
misura, valore sanante dell'illegittimità
della procedura espropriativa, ma solo "ex
nunc"- ha natura eccezionale e non può
risolversi in una mera alternativa alla
procedura ordinaria" (Consiglio Stato,
sez. IV, 26.02.2009, n. 1136).
Condivisibile è il principio secondo il
quale il provvedimento di acquisizione
sanante di aree di proprietà private
illegittimamente occupate, introdotto
dall'art. 43, t.u. 08.06.2001 n. 327, che
assorbe la dichiarazione di pubblica utilità
ed il decreto di esproprio, costituisce
espressione di potere discrezionale che deve
peraltro essere esercitato dopo aver
acquisito, ponderato e valutato gli
interessi in conflitto, nel senso che
l'amministrazione procedente non deve
considerare soltanto l'astratta idoneità
dell'opera a soddisfare esigenze di
carattere generale ma, in ragione della
natura eccezionale della procedura, deve
compiere una esaustiva ponderazione degli
interessi in conflitto dando conto con una
congrua motivazione della sussistenza
attuale di un interesse pubblico specifico e
concreto.
Il parametro di verifica della ricorrenza
dei presupposti deve considerarsi quello
della "assoluta necessità
dell'acquisizione del bene", come
ritenuto dalla giurisprudenza più recente.
La disposizione in esame non configura un
diritto assolutamente potestativo
dell'amministrazione, esercitabile senza
alcun limite, ma deve necessariamente
inquadrarsi, quanto ai presupposti
legittimanti, nell'alveo di quanto i primi
due commi dell'art. 43 prescrivono per
l'esercizio di tale forma straordinaria ed
eccezionale di acquisizione di beni privati
da parte dell'amministrazione
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 09.06.2010 n.
3655 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Comunicazione avvio procedimento -
Comunicazione al soggetto non proprietario
catastale - Illegittimità.
2.
Espropriazione illegittima - Determinazione
del risarcimento danno - Criteri.
1. Lo svolgimento della procedura
espropriativa nei confronti di un soggetto
che, alla data dell'espropriazione, non era
proprietario catastale, integra una
violazione di legge: non possono, pertanto,
trovare applicazione i principi elaborati
dalla giurisprudenza con riferimento alle
differenti fattispecie in cui la P.A., pur
non avendo notificato il decreto di
esproprio al proprietario effettivo, abbia
però svolto la procedura espropriativa nei
confronti del soggetto che figura in catasto
quale proprietario (cfr. Cassaz. Civile ,
sent. n. 21622/2004; Cons. di Stato, sent.
n. 2423/2006).
2. In materia di espropriazione illegittima,
il risarcimento del danno va quantificato
tenendo conto del valore di mercato
dell'area, nonché del deprezzamento del
valore residuo dei beni di proprietà del
ricorrente, mentre per la determinazione di
tali valori occorre fare riferimento alla
data dell'esproprio: infatti, dal momento
che il pregiudizio da risarcire consiste
nella perdita del valore patrimoniale in cui
si sostanzia il diritto di proprietà, il
danno deve essere necessariamente correlato
all'entità economica del bene nel momento in
cui è definitivamente sottratto alla
titolarità del privato ed è acquisito al
patrimonio dell'amministrazione (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 25.05.2009, n.
483) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 08.06.2010 n.
1754 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 22 del
31.05.2010, "Valori agricoli medi validi
per l’anno 2010 dei terreni, considerati
liberi da vincoli di contratti agrari,
secondo i tipi di coltura effettivamente
praticati, determinati nell’ambito delle
singole regioni agrarie lombarde a norma
dell’art. 41 –comma 4– del d.P.R.
08.06.2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni – Integrazione al comunicato
08.04.2010 n. 45 per le province di Brescia
e Lecco" (comunicato
regionale 24.05.2010 n. 65 - link
a www.infopoint.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Sull’onere di
motivazione in caso di occupazione di
urgenza.
In materia di espropriazione per pubblica
utilità, per la motivazione dell'ordinanza
di occupazione
d'urgenza, ex art. 22-bis del D.P.R. n.
327/2001, è sufficiente il richiamo alla
necessità di realizzare
le opere descritte nella dichiarazione di
pubblica utilità, essendo irrilevante, in
quanto sussistente
"in re ipsa", una specifica dichiarazione di
indifferibilità ed urgenza
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 29.05.2009 n. 3350 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Infrastrutture e
insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale - Approvazione progetto
preliminare - Presupposti - Comunicazione
agli interessati - Non è presupposto
necessario.
Ai sensi della L. 443/2001 e del relativo
D.Lgs. 190/2002 di attuazione, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale, ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare,
non è richiesta la comunicazione agli
interessati alle attività espropriative
prevista ex art. 11, D.P.R. 327/2001:
pertanto, anche nel caso in cui il progetto
comporti l'avvio del procedimento
espropriativo, non è prevista alcuna forma
di partecipazione dei soggetti privati
portatori di interessi contrapposti a quello
pubblico né é necessaria la comunicazione
individuale, con la conseguenza che il
termine per l'impugnazione degli atti, anche
quelli relativi al progetto, deve essere
fatto decorrere dalla pubblicazione della
delibera sulla G.U., essendo questa l'unica
forma di pubblicità da rispettare (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenze 24.05.2010 nn. 1660,
1669 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Immobili costruiti abusivamente -
Espropriazione per pubblica utilità -
Concessione in sanatoria - Indennizzo -
Disciplina applicabile - Limiti - Prova
della legittimità della costruzione -
Giurisprudenza.
In tema di espropriazione per pubblica
utilità, gli immobili costruiti abusivamente
non sono suscettibili di indennizzo, a meno
che alla data dell'evento ablativo non
risulti già rilasciata la concessione in
sanatoria, - per cui non si applica nella
liquidazione il criterio del valere venale
complessivo dell'edificio e del suolo su cui
il medesimo insiste, ma si valuta la sola
area, si da evitare che l'abusività degli
insediamenti possa concorrere anche
indirettamente ad accrescere il valore del
fondo (Cass., sez. 1^, 14/12/2007, n.
26260).
Per questa ragione si è precisato che, nel
quadro della disciplina delle espropriazioni
per la realizzazione del programma
straordinario per le zone terremotate, la
subordinazione dell'indennizzo per i
manufatti sorgenti sui terreni espropriati,
alla prova della legittimità della
costruzione, stabilita dall'ordinanza del
Commissario straordinario di governo per le
zone terremotate, non contravviene alla
legge, dalla quale, viceversa, è desumibile
il principio per cui è necessario che
l'immobile per il quale si reclama
l'indennizzo in caso di esproprio, deve
esser stato legittimamente realizzato, onde
impedire che il proprietario possa trarre
beneficio dalla sua illecita attività
(Cass., sez. 1^, 9/04/2002, n. 5046, Cass.,
sez. 1^, 30/11/2006, n. 25523) (riforma
sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale
per le espropriazioni presso la Corte
d'appello di Napoli, depositata il
12/06/2003).
Procedura espropriativa
- Risultanze dei registri catastali -
Soggetto in contrasto con tali risultanze -
Onere di dimostrare di essere l'effettivo
proprietario.
La procedura espropriativa si svolge
relativamente alle aree, e nei confronti dei
soggetti che risultano proprietari, secondo
le risultanze dei registri catastali, ma
potendo la titolarità e la consistenza dei
beni subire modifiche nel corso del tempo,
il soggetto che, in contrasto con tali
risultanze, chieda la determinazione
dell'indennità, ha l'onere di dimostrare di
essere l'effettivo proprietario (Cass., sez.
1^, 22/03/2007, n. 6980) (riforma sentenza
n. 30/2008 della Giunta speciale per le
espropriazioni presso la Corte d'appello di
Napoli, depositata il 12/06/2003) (Corte di
Cassazione, Sezz. unite civili,
sentenza 14.05.2010 n. 11730 -
link a www.ambientediritto.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Sull’acquisizione
sanante.
Nel caso di irreversibile trasformazione del
fondo a seguito di procedura espropriativa
divenuta
illegittima per mancata emissione del
decreto di espropriazione definitiva nei
termini, il G.A. deve
assegnare alla P.A. un termine perché
definisca (in via negoziale o autoritativa,
ex art. 43 d.P.R. n.
327 del 2001) la sorte della titolarità del
bene illecitamente appreso, cui segue, ma in
posizione
subordinata e condizionata, la condanna
risarcitoria, secondo il criterio previsto
dallo stesso art. 43
(valore venale del bene al tempo
dell’occupazione illegittima, maggiorato
degli interessi moratori o dalla transazione
e dal prezzo della compravendita, in caso di
esito negoziale)
(massima tratta da http://doc.sspal.it - TAR
Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 12.05.2010 n.
4250 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE - ICI:
Determinazione del valore di un'area
fabbricabile. Ai fini della determinazione
del valore di mercato occorre valutare
l'area nel suo complesso.
La Sezione Tributaria della Corte di
Cassazione, con l'importante
sentenza 07.05.2010 n. 11176, ha
chiarito le modalità per la determinazione
del valore di un'area fabbricabile.
In particolare la Corte ha richiamato l'art.
5, comma 8, del D. Leg.vo 504/1992, il
quale, nel prevedere che il valore dell'area
edificabile è costituito da quello venale in
comune commercio, fa riferimento all'intera
area nel suo complesso.
Ne deriva che l'area edificabile deve essere
considerata unitariamente, prescindendo
dalla destinazione che ciascuna porzione di
essa potrà avere in esito alla realizzazione
del processo edificatorio.
D'altro canto non si può trascurare che
l'esercizio concreto diritto ad edificare
richiede che l'area sia urbanizzata, e
quindi debbono esservi spazi riservati
(secondo le prescrizioni dello strumento
urbanistico attuativo) ad infrastrutture e
servizi di interesse generale, quali
parcheggi, strade, aiuole. Ne consegue
ulteriormente che, ai fini della
determinazione del valore dell'area nel suo
complesso, deve tenersi in debito conto il
differente livello di edificabilità delle
parti che compongono l'area (commento tratto
da www.legislazionetecnica.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Sulla natura
dell’occupazione d’urgenza.
L'occupazione temporanea preordinata
all'espropriazione, prevista dall'art.
22-bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (aggiunto dall'art. 1
del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302), è
finalizzata a
consentire all'Amministrazione di conseguire
l'anticipata immissione in possesso
dell'area sulla
quale dev'essere realizzata l'opera pubblica
dichiarata urgente ed indifferibile, per
dare inizio ai
lavori ed evitare di dover attendere che il
procedimento espropriativo giunga alla sua
naturale
conclusione con il provvedimento ablativo;
tale funzione, fa sì che l'occupazione
temporanea non
sia più correlata alla restituzione (non
prevista né prevedibile) dell'immobile al
proprietario e che,
quindi, sussista un collegamento funzionale
tra le figure ablatorie dell'occupazione
preliminare e
della espropriazione, nonché tra di esse e
la dichiarazione di pubblica utilità che ne
costituisce il
necessario presupposto, ferma la possibilità
di sindacare unicamente per la mancanza del
presupposto dell'urgenza la scelta
dell'Amministrazione di ricorrere a tale
istituto
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Corte di Cassazione, Sez. Unite civili,
sentenza 06.05.2009 n. 10362). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Espropriazione
per Pubblica Utilità - P.I.I. - Art. 34
D.Lgs. n. 267/2000 - Rito accelerato ex art.
23-bis L. n. 1034/1971 - Deposito ricorso
oltre termine dimidiato - Inammissibilità.
2.
Decreto d'occupazione d'urgenza - Mancata
indicazione ragioni d'urgenza - Art. 22 bis
D.P.R. n. 327/2001 - Legittimità.
1. Essendo oggetto dell'impugnazione gli
atti della procedura espropriativa e
l'approvazione di un P.I.I che, in base
all'art. 34 d.lgs. n. 267/2000 comporta
dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle opere ivi
previste, si applica il c.d. rito accelerato
di cui all'art. 23-bis L. n. 1034/1971,
introdotto dalla L. n. 205/2000, risultando
inammissibile il ricorso principale in
quanto depositato oltre il termine dimidiato.
2.
In presenza dei presupposti procedimentali
prescritti dall'art. 22-bis D.P.R.
08.06.2001 n. 327 per l'emanazione
dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e
cioè il vincolo preordinato all'esproprio e
la dichiarazione di pubblica utilità,
l'Amministrazione può immettersi senz'altro
nel possesso dell'area in esecuzione della
suddetta ordinanza, per realizzare le opere
per le quali vi è stata l'approvazione del
progetto e lo stanziamento delle relative
risorse, essendo sufficiente che l'ordinanza
si limiti a richiamare espressamente la
dichiarazione di pubblica utilità, che
costituisce l'unico presupposto e che
consente di rilevare l'urgenza della
realizzazione delle opere, essendo
irrilevante una specifica dichiarazione di
indifferibilità ed urgenza in presenza di
tali presupposti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 05.05.2010 n.
1236 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Decreto di occupazione anticipata
dei beni - Art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 -
Destinatari della procedura espropriativa -
Numero superiore a 50 - Vincolo preordinato
all’esproprio - Dichiarazione di pubblica
utilità - Immissione in possesso.
L’art. 22-bis DPR 327/2001 prevede
testualmente che il decreto di occupazione
anticipata dei beni immobili necessari possa
essere emanato senza particolari indagini o
formalità, allorché il numero dei
destinatari della procedura espropriativa
sia superiore a 50.
Secondo l’interpretazione prevalente, in
presenza dei presupposti procedimentali
prescritti dalla norma per l'emanazione
dell'ordinanza di occupazione d'urgenza
(vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità,
l'Amministrazione può immettersi senz'altro
nel possesso dell'area in esecuzione della
suddetta ordinanza, per realizzare le opere
per le quali vi è stata l'approvazione del
progetto e lo stanziamento delle relative
risorse, essendo sufficiente che l'ordinanza
di occupazione si limiti a richiamare
espressamente la dichiarazione di pubblica
utilità, che costituisce l'unico presupposto
e che consenta di rilevare l'urgenza della
realizzazione delle opere (Consiglio Stato,
sez. IV, 29.05.2009, n. 3353) (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.05.2010 n. 1236
- link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Retrocessione totale del bene
espropriato - Domanda di retrocessione-
Giurisdizione del G.A. - Non sussiste -
Giurisdizione del G.O. - Sussiste.
2. Espropriazione
per p.u. - Art. 53, d.P.R. n. 327/2001 -
Cessione volontaria - Integrazione o
riliquidazione dell'indennità -
Giurisdizione del G.O. - Sussiste.
1. Nelle ipotesi di retrocessione totale del
bene espropriato, l'Amministrazione -la
quale è autorizzata a sottrarre il bene al
legittimo proprietario solo ed
esclusivamente nella misura in cui
effettivamente il bene stesso sia utilizzato
per il conseguimento dello specifico
interesse pubblico fissato con la
dichiarazione di pubblica utilità- pone in
essere un comportamento che non è
riconducibile all'esercizio di un pubblico
potere proprio perché il bene non è stato
utilizzato per la realizzazione dell'opera
pubblica prevista nella dichiarazione di
pubblica utilità, o è stato utilizzato per
realizzare un'opera totalmente differente da
quella programmata.
La giurisdizione sulla
domanda di retrocessione totale appartiene,
dunque, al giudice ordinario.
2. Alla luce dell'art. 53, d.P.R. n.
327/2001, in caso di cessione volontaria
sono devolute alla giurisdizione del g.o.,
vertendosi in materia di diritti soggettivi,
le controversie promosse dal cedente non
soltanto per il pagamento dell'indennità ma
anche per l'integrazione o la sua totale
riliquidazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 28.04.2010 n.
1167 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Potere espropriativo ex art. 95, cc. 1 e 2,
d.lgs. n. 42/2004 - Presupposti differenti
rispetto al potere espropriativo ex artt. 96
e 97 - Delega del potere agli enti locali.
L’attribuzione del potere espropriativo di
cui all’art. 95, cc. 1 e 2 del d.lgs. n.
42/2004 (nel caso di beni culturali mobili e
immobili, nei confronti dei quali
l’espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione pubblica) è
caratterizzata da presupposti evidentemente
differenti rispetto alle successive
previsioni degli artt. 96; in particolare,
una differenza sostanziale è indubbiamente
costituita dalla possibilità di delegare il
potere espropriativo agli enti locali o ad
altri enti pubblici che è prevista dall’art.
95 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ma non dalle successive
previsioni degli artt. 96 e 97 (TAR
Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 28.04.2010 n. 1037 -
link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Impugnazione decreto di
esproprio - Art. 23-bis L. n. 1034/1971 -
Rito abbreviato - Termine per ricorrere -
Termine per deposito ricorso - Dimezzamento
- Inammissibilità.
2. Precedente contenzioso civile - Art. 126 disp. att. c.p.c. - C.T.U. - Utilizzabilità.
3.
Occupazione illegittima - Illecito aquiliano
- Individuazione responsabile - Società
mandataria della procedura ablativa -
Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. -
Sussiste.
1. Nell'impugnazione di un decreto di
esproprio in cui i termini processuali sono
ridotti alla metà, salvo quello per la
proposizione del ricorso ex art. 23-bis, c.
2, L. n. 1034/1971 (introdotto dalla L. n.
205/2000), si deve ritenere che il
dimezzamento non riguarda il termine di
60 giorni per la notificazione
dell'atto introduttivo del giudizio, ma
quello di 30 giorni per il suo
successivo deposito. Sicché, essendo
quest'ultimo pari a 15 giorni, deve
reputarsi inammissibile, per tardività del
deposito, il ricorso notificato.
2. I mezzi di prova o le consulenze tecniche
d'ufficio svolte, in una causa tra le stesse
parti, davanti al giudice ordinario,
dichiaratosi incompetente, ed acquisite agli
atti del contenzioso amministrativo in
applicazione analogica dell'art. 126
disposizioni attuative c.p.c., sono
utilizzabili nel processo amministrativo,
salvo il principio della loro libera
valutazione da parte del magistrato
amministrativo.
3. In merito all'occupazione illegittima di
aree prima dell'adozione dei provvedimenti
di esproprio e all'occupazione illegittima
di altro mappale, mai ritualmente
espropriato, è responsabile, non la società
a cui è stato conferito il mandato per le
fasi della procedura ablatoria, ma la
Pubblica Amministrazione espropriante a cui
devono ascriversi le condotte -anche
omissive- illecite.
Sussistendo tutte le
condizioni di cui all'art. 2043 c.c., ovvero
il pregiudizio patrimoniale cagionato dalla
lunga occupazione illegittima, il nesso
causale tra il danno e la condotta
dell'Amministrazione e la colpa di
quest'ultima, desumibile dalla palese ed
inescusabile violazione delle norme che, nel
caso di specie, presiedevano all'esercizio
dell'azione amministrativa, attesa la
tardività dell'adozione dei decreti di
esproprio e l'occupazione senza titolo di
altro mappale, l'Amministrazione è tenuta al
risarcimento del danno ingiusto da liquidare
con le modalità di cui all'art. 35 D.Lgs. n.
80/1998 dalla cessazione della occupazione
legittima sino al momento dell'adozione dei
decreti di esproprio (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 22.04.2010 n.
1143 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Sull’articolazione
del procedimento espropriativo.
Il procedimento espropriativo viene
disciplinato come unitario ed in esso si
articolano tre fasi, costituenti altrettanti
subprocedimenti, di cui il primo è proprio
costituito dall'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio (mentre gli altri
sono da individuarsi nella dichiarazione di
pubblica utilità e nel decreto di
esproprio), con il quale viene localizzata
l'opera pubblica o di pubblica utilità da
realizzare, con la correlata individuazione
del bene da espropriare.
Dovendosi assicurare la conformità
dell'opera alla normativa urbanistica di
riferimento, il vincolo espropriativo si può
legittimamente apporre unicamente quando
diventa efficace l'atto di approvazione del
piano urbanistico generale o, in mancanza,
in caso di approvazione di una variante del
piano urbanistico generale.
L'ordinamento ritiene doveroso riservare, in
precisi momenti del procedimento
espropriativo e dei vari atti in cui esso si
articola, determinate garanzie ai soggetti
destinatari delle procedure espropriative,
facendo in modo, non solo che i loro beni
vengano a trovarsi in uno stato di
soggezione entro termini certi e
predeterminati, ma garantendo loro non una
qualsiasi fattispecie di partecipazione, sia
pure meramente formale, ma una
partecipazione qualificata, in grado, cioè,
di consentire al proprietario espropriando
nelle principali fasi in cui si articola la
procedura, una difesa a ragion veduta delle
proprie ragioni, al tempo stesso
assecondando (per la ulteriore funzione
collaborativa che la partecipazione può
offrire) le esigenze funzionali di cura
dell'interesse pubblico che, in concreto,
intendono perseguirsi; perché ciò avvenga,
necessita, anzitutto, il rigoroso rispetto
della normativa in tema di comunicazione di
avvio del procedimento che, in materia
espropriativa, pur ricollegandosi alla
generale previsione di cui all'art. 7 della
L. n. 241 del 1990, trova una specifica e
dettagliata disciplina negli artt. 11, 16,
17 e 23 del D.P.R. n. 327/2001.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito
che, nel caso di adozione di una variante al
Piano Regolatore per la realizzazione di una
singola opera pubblica, ai sensi dell'art.
11 del D.P.R. n. 327/2001, al proprietario
del bene immobile medesimo sul quale si
intende apporre il vincolo preordinato
all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio
del relativo procedimento almeno venti
giorni prima della delibera del Consiglio
Comunale e deve, altresì, contenere le
modalità di consultazione del progetto ed il
riconoscimento espresso della possibilità
per gli interessati di formulare
osservazioni al progetto medesimo nei
successivi trenta giorni
(massima tratta da http://doc.sspal.it - TAR
Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 21.04.2010 n.
2070 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
L'acquisizione sanante si applica
anche ai beni culturali.
Non vi è dubbio che l’acquisizione sanante
sia un istituto di carattere generale avente
la specifica finalità di far conseguire
all’amministrazione pubblica un bene anche
nel caso del mancato esito fruttuoso di
procedure espropriative in precedenza
svolte. Il Collegio non ravvisa, pertanto,
alcun ostacolo all’applicabilità
dell’istituto nelle ipotesi in cui la
medesima esigenza acquisitiva venga in
rilievo in rapporto a beni culturali.
Sarebbe del resto illogico e non
costituzionalmente orientato un diverso
opinare giacché -come condivisibilmente
osservato dal TAR- i beni culturali (per di
più, nella specie, già vincolati) sono
maggiormente bisognosi di una tutela
pubblica, soprattutto se compromessi sul
piano strutturale o funzionale (C.G.A.R.S.,
sentenza 21.04.2010 n. 558 - link
a www.altalex.com). |
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ESPROPRIAZIONE - LAVORI PUBBLICI:
B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n.
16 del 20.04.2010, "Valori agricoli medi
validi per l'anno 2010 dei terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti
agrari, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati, determinati
nell'ambito delle singole regioni agrarie
lombarde a norma dell'art. 41, comma 4, del
dPR 08.06.2001, n. 327 e successive
modifiche e integrazioni" (comunicato
regionale 08.04.2010 n. 45 - link
a www.infopoint.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Sull’idoneità di
un’ordinanza extra ordinem per l’occupazione
di urgenza.
L'ordinanza sindacale, contingibile ed
urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000,
difetta dei requisiti
richiesti dall'art. 22-bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 per l'esercizio in via
di urgenza del potere
di disporre l'occupazione a fini
espropriativi
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 16.04.2010 n. 2168 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE - URBANISTICA:
V. Salamone,
I vincoli urbanistici preordinati
all'espropriazione per pubblica utilità
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Sui presupposti
dell’occupazione d‘urgenza.
In presenza dei presupposti procedimentali
prescritti dall'art. 22-bis del t.u. n.
327/2001 per
l'emanazione dell'ordinanza di occupazione
d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato
all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità,
l'Amministrazione ben può immettersi nel
possesso dell'area in
esecuzione della suddetta ordinanza, per
realizzare le opere per le quali vi è stata
l'approvazione del
progetto e lo stanziamento delle relative
risorse, atteso che nel sistema del testo
unico citato è
divenuta irrilevante una specifica
dichiarazione di indifferibilità ed urgenza,
rilevante nel
precedente sistema per ragioni storiche, ma
di per sé già sussistente in re ipsa
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 24.03.2010 n. 1720 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: La
retrocessione parziale è
disciplinata dall’art. 47 del d.p.r.
08.06.2001, n. 327, il quale prevede che
“quando è stata realizzata l’opera pubblica
o di pubblica utilità l’espropriato può
chiedere la restituzione della parte del
bene già di sua proprietà, che non sia stata
utilizzata”. Essa determina la separazione
delle aree effettivamente destinate
all'opera pubblica da quelle che invece non
sono state investite da alcuna destinazione
pubblica, le quali possono pertanto
rientrare nel patrimonio dei proprietari
originari. La retrocessione parziale si
verifica, quindi, quando l'opera pubblica,
in relazione alla quale sia stata
preordinata l'espropriazione dell'area
privata, sia stata sì realizzata, ma in
termini quantitativamente diversi da quelli
originariamente previsti, con conseguente
utilizzazione solo parziale dell'area
espropriata.
La retrocessione totale, invece, è
disciplinata dall’art. 46 del d.p.r.
08.06.2001, n. 327, il quale prevede che “Se
l’opera pubblica non è stata realizzata o
cominciata entro il termine di dieci anni,
decorrente dalla data in cui è stato
eseguito il decreto di esproprio, ovvero se
risulta anche in epoca anteriore
l’impossibilità della sua esecuzione,
l’espropriato può chiedere che sia accertata
la decadenza della dichiarazione di pubblica
utilità e che siano disposti la restituzione
del bene espropriato e il pagamento di una
somma a tiolo di indennità”. In quest’ultimo
caso è stato rilevato che il presupposto che
fonda il diritto alla retrocessione si
realizza se l’area espropriata è rimasta
completamente inutilizzata a seguito della
mancata totale esecuzione dell’opera
pubblica originariamente prevista oppure se
quest’ultima è stata sostituita con un’opera
del tutto diversa e incompatibile, tale da
stravolgere l’assetto del territorio in
origine programmato.
L’istituto della retrocessione è coerente
con i principi costituzionali alla base
dell'espropriazione, in virtù dei quali il
bene sottratto al proprietario per il
conseguimento di un determinato interesse
pubblico non può essere arbitrariamente
utilizzato per un fine diverso da quello per
il quale fu espropriato e per il quale ha
ricevuto la formale e specifica destinazione
pubblica per effetto della dichiarazione di
pubblica utilità.
Allorquando la domanda di retrocessione
totale sia proposta congiuntamente ed
alternativamente a quella di retrocessione
parziale, su cui è pacifica la giurisdizione
del giudice amministrativo (rilevando poteri
discrezionali autoritativi dell’autorità
espropriante), la giurisdizione non trasla
al giudice ordinario, ma resta al giudice
amministrativo, trovando applicazione i
principi di logica processuale per cui,
nelle materie di giurisdizione esclusiva, la
decisione su più cause unite e/o
strettamente connesse aventi od oggetto, in
astratto, diritti ed interessi, spetta al
giudice amministrativo, il quale, avendo
cognizione su interessi e diritti, ha
competenze più ampie rispetto a quelle del
giudice ordinario, limitate ai diritti
soggettivi.
I ricorrenti lamentano la violazione e
l’errata interpretazione degli artt. 46 e
ss. del d.p.r 08.06.2001, n. 327, nonché il
travisamento dei fatti da parte del Comune
nel ritenere che l’opera pubblica sia stata
regolarmente eseguita sui terreni
espropriati, così come da programma
progettuale approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 117 del 16.12.2003.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti
l’opera pubblica sarebbe stata realizzata
solo su una parte del terreno espropriato e
non nella sua interezza, sicché il Comune
avrebbe dovuto accertare la inservibilità
dei terreni e accogliere le istanze di
retrocessione parziale. In particolare i
ricorrenti precisano, con memoria depositata
in data 11.03.2009, che solo su una parte
dell’area in questione sarebbero state
realizzate opere murarie di scarsa
considerazione, tese ad operare uno
sbancamento per l’insediamento di lavori
ulteriori mai effettuati e che su larga
parte dell’appezzamento di terreno (in
specie quello esposto fronte strada) non
sarebbero state eseguite opere di alcun
genere.
In alternativa i ricorrenti affermano il
loro diritto alla retrocessione totale. A
tal riguardo, sostengono che le opere che
avrebbero dovuto essere realizzate sui
terreni loro espropriati secondo quanto
pianificato e approvato con delibera della
Giunta comunale n. 117 del 16.12.2003 non
sarebbero state mai iniziate e a conferma di
ciò starebbe l’avvio di una nuova e diversa
procedura espropriativa per la
localizzazione di impianti sportivi sulla
stessa area. Da qui i ricorrenti affermano
il loro diritto alla retrocessione totale
dei terreni da essi ceduti, per la
intervenuta impossibilità di esecuzione
sugli stessi delle opere programmate nel
2003, che sarebbero state conglobate nella
pianificazione della seconda procedura
espropriativa, la quale, peraltro, come si
legge nella memoria depositata in data
11.03.2009, avrebbe spostato la
realizzazione degli impianti sportivi su
fondi limitrofi.
Nel merito, la controversia involge la
legittimità di atti di diniego di richieste
di retrocessione sia parziale che totale
avanzate dai ricorrenti con riferimento a
beni oggetto di cessione volontaria,
contratto ad oggetto pubblico che, inserito
nell'ambito di un procedimento
espropriativo, lo conclude eliminando la
necessità di un provvedimento amministrativo
di acquisizione coatta della proprietà
privata.
Prima di passare all’esame del merito, giova
premettere una breve disamina del quadro
normativo di riferimento. La retrocessione
parziale è disciplinata dall’art. 47 del
d.p.r. 08.06.2001, n. 327, il quale prevede
che “quando è stata realizzata l’opera
pubblica o di pubblica utilità l’espropriato
può chiedere la restituzione della parte del
bene già di sua proprietà, che non sia stata
utilizzata”. Essa determina la
separazione delle aree effettivamente
destinate all'opera pubblica da quelle che
invece non sono state investite da alcuna
destinazione pubblica, le quali possono
pertanto rientrare nel patrimonio dei
proprietari originari. La retrocessione
parziale si verifica, quindi, quando l'opera
pubblica, in relazione alla quale sia stata
preordinata l'espropriazione dell'area
privata, sia stata sì realizzata, ma in
termini quantitativamente diversi da quelli
originariamente previsti (cfr., Cons. St.,
sez. IV, n. 370 del 29.05.1995), con
conseguente utilizzazione solo parziale
dell'area espropriata.
La retrocessione totale, invece, è
disciplinata dall’art. 46 del d.p.r.
08.06.2001, n. 327, il quale prevede che “Se
l’opera pubblica non è stata realizzata o
cominciata entro il termine di dieci anni,
decorrente dalla data in cui è stato
eseguito il decreto di esproprio, ovvero se
risulta anche in epoca anteriore
l’impossibilità della sua esecuzione,
l’espropriato può chiedere che sia accertata
la decadenza della dichiarazione di pubblica
utilità e che siano disposti la restituzione
del bene espropriato e il pagamento di una
somma a tiolo di indennità”. In
quest’ultimo caso è stato rilevato che il
presupposto che fonda il diritto alla
retrocessione si realizza se l’area
espropriata è rimasta completamente
inutilizzata a seguito della mancata totale
esecuzione dell’opera pubblica
originariamente prevista oppure se
quest’ultima è stata sostituita con un’opera
del tutto diversa e incompatibile, tale da
stravolgere l’assetto del territorio in
origine programmato (cfr. in tal senso
Cass., sez. un., 13.04.2000, n. 134).
L’istituto della retrocessione è coerente
con i principi costituzionali alla base
dell'espropriazione, in virtù dei quali il
bene sottratto al proprietario per il
conseguimento di un determinato interesse
pubblico non può essere arbitrariamente
utilizzato per un fine diverso da quello per
il quale fu espropriato e per il quale ha
ricevuto la formale e specifica destinazione
pubblica per effetto della dichiarazione di
pubblica utilità.
Ciò premesso in ordine al quadro normativo
di riferimento, il ricorso, così come
articolato, contiene due domande congiunte:
una di tutela dell'interesse legittimo ad
ottenere, qualora si accerti che parte delle
aree siano rimaste inutilizzate, la
retrocessione parziale della porzione
inutilizzata degli immobili, l’altra di
tutela del diritto alla retrocessione
totale, qualora, invece, si accerti la
mancata realizzazione dell’opera pubblica
così come originariamente programmata.
Su quest’ultima domanda, sebbene di regola
la giurisdizione sia del giudice ordinario
(non rilevando alcun potere autoritativo
dell'ente espropriante), occorre precisare
che allorquando la domanda di retrocessione
totale sia proposta, come nella fattispecie
in esame, congiuntamente ed alternativamente
a quella di retrocessione parziale, su cui è
pacifica la giurisdizione del giudice
amministrativo (rilevando poteri
discrezionali autoritativi dell’autorità
espropriante), la giurisdizione non trasla
al giudice ordinario, ma resta al giudice
amministrativo, trovando applicazione i
principi di logica processuale per cui,
nelle materie di giurisdizione esclusiva, la
decisione su più cause unite e/o
strettamente connesse aventi od oggetto, in
astratto, diritti ed interessi, spetta al
giudice amministrativo, il quale, avendo
cognizione su interessi e diritti, ha
competenze più ampie rispetto a quelle del
giudice ordinario, limitate ai diritti
soggettivi (Cassazione civil., sez. un.,
24.06.2009, n. 14805)
(TAR Basilicata,
sentenza 11.03.2010 n. 128 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Occupazione titulo -
Risarcimento danno Inquinamento -
Inquinamento.
Nell'ipotesi di cui all'art. 43 del DPR n.
327/2001 poiché la somma di denaro che spetta
all'interessato a titolo di risarcimento
deve sostituire il valore del bene che
l'Amministrazione non restituisce
all'interessato occorre fare riferimento a
tale momento (della mancata restituzione,
ovvero della opzione del privato per il
risarcimento, anziché per la restituzione)
per stabilire il valore di mercato del bene
e computare il risarcimento del danno.
Il
valore monetario del bene viene poi
rivalutato secondo i principi generali in
materia risarcitoria, al momento della
pronuncia della decisione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza
10.03.2010 n.
1150 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Sulla determinazione dei
termini espropriativi.
La fissazione dei termini di inizio e
compimento dei lavori e delle espropriazioni
di p.u. non deve
necessariamente coincidere con
l'approvazione del progetto preliminare o
definitivo, ma può
intervenire anche in sede di approvazione
del progetto esecutivo
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 10.02.2010 n. 663 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Notifica atti della procedura
espropriativa -Destinatari - Soli
proprietari catastali - Sufficienza.
In materia di esproprio, la notifica agli
intestatari catastali anziché ai proprietari
effettivi è del tutto legittima: infatti, ex
art. 3, secondo comma, D.P.R. 327/2001,
tutti gli atti della procedura espropriativa
-ivi incluse le comunicazioni ed il decreto
di esproprio- sono disposti nei confronti
del soggetto che risulti proprietario
secondo i registri catastali, salvo che
l'autorità espropriante non abbia tempestiva
notizia dell'eventuale diverso proprietario
effettivo (cfr. TAR Milano, sent. n.
6408/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 02.02.2010 n.
254 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1.
Retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R.
327/2001 - Presupposti - Istanza
dell'espropriato per la restituzione della
parte del bene non utilizzata - Necessità.
2.
Retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R.
327/2001 - Istanza dell'espropriato per la
restituzione della parte del bene non
utilizzata - Conseguenze - Oneri
procedimentali in capo al beneficiario e
all'autorità espropriante.
3.
Retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R.
327/2001 - Sindacabilità del G.A. - Sussiste
- Istanza dell'espropriato per la
restituzione della parte del bene non
utilizzata - Necessità.
4.
Occupazione di mappali per opere diverse da
quelle previste dal progetto approvato -
Occupazione usurpativa - Sussiste.
5.
Occupazione usurpativa - Domanda
risarcitoria - Giurisdizione G.A. - Non
sussiste - Ratio - Conseguenze -
Riassumibiltà del processo avanti al G.O..
1. In materia di espropriazione per pubblica
utilità, la retrocessione parziale ex art.
47, D.P.R. 327/2001 postula necessariamente
un'istanza dell'espropriato volta alla
restituzione della parte del bene non
utilizzata per l'opera pubblica o di
pubblica utilità.
2. A seguito dell'istanza dell'espropriato
volta alla restituzione della parte del bene
non utilizzata per l'opera pubblica o di
pubblica utilità si instaura un procedimento
in cui sono coinvolti l'espropriato, il
beneficiario dell'espropriazione, che deve
indicare i beni inservibili che possono
essere ritrasferiti e l'autorità
espropriante, che deve determinare, in
mancanza di tale indicazione, quale parte
del bene espropriato non serva più alla
realizzazione dell'opera.
3. L'esito del procedimento inerente la
retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R.
327/2001 è sindacabile dal giudice
amministrativo: tuttavia ad esso non può
chiedersi direttamente -senza cioè
un'iniziativa dell'espropriato che abbia
attivato il relativo procedimento- la
condanna della P.A. alla restituzione del
bene non utilizzato.
4. L'occupazione di una parte, ancorché
limitata, di mappali dell'espropriato per
opere diverse da quelle previste dal
progetto di espropriazione per pubblica
utilità approvato e "coperte", cioè
legittimate, dalla connessa dichiarazione di
pubblica utilità, integra gli estremi
dell'occupazione usurpativa, caratterizzata
dall'apprensione del fondo altrui in totale
carenza di titolo.
5. In caso di occupazione usurpativa,
trattandosi di un comportamento "senza
potere", la relativa domanda risarcitoria è
sottratta al giudice amministrativo, la cui
giurisdizione presuppone l'annullamento di
un atto e il sindacato sull'esercizio
effettivo del potere amministrativo (cfr.
Corte Cost., sent. n. 191/2006, Cass. SS.UU.,
sent. nn. 5925/2008, 26732/2007, 2688/2007):
pertanto, tale domanda risarcitoria -fatti
salvi gli effetti sostanziali e processuali
della stessa- appartiene alla cognizione
del giudice ordinario, dinanzi al quale il
processo potrà essere riassunto ex art. 50
del codice di procedura civile (cfr. Corte
Cost., sent. n. 77/2007; Cass. SS.UU., sent.
n. 4109/2007; Cons. Stato, sent. nn.
1059/2008, 4741/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.02.2010 n.
216 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Nella comunicazione di avvio del
procedimento espropriativo l’amministrazione
non è tenuta a svolgere alcuna indagine
sulla corrispondenza tra le risultanze
catastali e la proprietà reale.
Nella pronuncia in rassegna si controverte
della procedura espropriativa condotta su
suoli siti nel territorio di un Comune
toscano per la realizzazione di una
discarica di rifiuti solidi urbani.
La Cooperativa appellata, nella propria
qualità di acquirente con patto di riservato
dominio dei suoli in questione, ha impugnato
con un primo ricorso il decreto di
occupazione d’urgenza dei suoli medesimi e
il retrostante provvedimento dichiarativo
della pubblica utilità dell’intervento; con
successivo ricorso, la stessa Cooperativa ha
censurato un nuovo decreto di occupazione,
sempre unitamente ai presupposti atti della
procedura de qua.
Il giudice di primo grado ha accolto i
ricorsi ed ha conseguentemente annullato gli
atti della procedura in oggetto
sull’assorbente rilievo della violazione
dell’art. 7 della legge 07.08.1990, nr. 241,
non risultando mai notificata alla
Cooperativa ricorrente la comunicazione di
avvio del procedimento conclusosi con la
dichiarazione della pubblica utilità
dell’opera.
A fronte di tale statuizione si contesta che
la Cooperativa, attesa la sua peculiare
posizione giuridica (acquirente con patto di
riservato dominio dei terreni espropriandi,
che pertanto restavano in formale proprietà
di altro soggetto), per un verso fosse
legittimata a impugnare gli atti della
procedura espropriativa –in tal senso
reiterando un’eccezione espressamente
respinta dal primo giudice– e per altro
verso dovesse essere destinataria
dell’avviso ex art. 7 della legge nr. 241
del 1990.
Ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato
è opportuno sgombrare il campo
preliminarmente da una possibile confusione
che è possibile cogliere tra il profilo
preliminare di rito afferente alla
legittimazione all’impugnazione e quello
sostanziale inerente all’ipotizzata
violazione dell’obbligo di comunicare
l’avvio del procedimento dichiarativo della
pubblica utilità dell’opera.
Rimandando alla lettura del testo integrale
della sentenza (in allegato al commento) per
quanto riguarda il primo aspetto,
concentriamo la nostra attenzione sulle
considerazioni svolte, invece, dai giudici
di Palazzo Spada per rispondere
all’interrogativo se alla Cooperativa
appellata spettasse, ai sensi dell’art. 7
della legge nr. 241 del 1990, la
comunicazione di avvio del procedimento
dichiarativo della pubblica utilità
dell’intervento: infatti, a tale fine non è
più sufficiente la mera sussistenza di un
interesse giuridicamente qualificato, ma
occorre che il soggetto interessato rivesta
–come è noto– la qualità di destinatario
dell’emanando provvedimento amministrativo.
Ciò premesso, in materia espropriativa il
dominante indirizzo giurisprudenziale, dal
quale questa la V Sezione non ravvisa motivo
per discostarsi, è alquanto rigoroso
nell’individuazione di siffatta qualità: in
particolare, si è costantemente ritenuto che
la comunicazione di avvio del procedimento
espropriativo –la quale, come è noto, deve
precedere l’atto dichiarativo della pubblica
utilità– debba essere notificata al solo
proprietario catastale dell’area
interessata, e che l’Amministrazione non sia
tenuta a svolgere alcuna indagine per
identificare l’eventuale diverso
proprietario effettivo (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 06.06.2008, nr. 2695).
Se ciò è vero per l’ipotesi di non
corrispondenza tra le risultanze catastali e
la proprietà reale, a fortiori deve
concludersi che non può pretendersi
dall’Amministrazione procedente alcuna
indagine ulteriore tesa all’identificazione
di eventuali soggetti –pur astrattamente
pregiudicati dall’esproprio in itinere– i
quali vantino sull’area diritti di natura
personale (commento tratto da
www.doumentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 22.01.2010 n. 209 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
P. Pantuliano,
L’espropriazione per pubblica utilità: fasi
e presupposti. I nuovi criteri di
quantificazione dell’indennità di esproprio.
La problematica dell’accessione invertita e
gli atti di acquisizione sanante. Il regime
speciale dell’occupazione di urgenza.
Appropriazione acquisitiva (20.01.2010
e 03.02.2010 - link a http://doc.sspal.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Non
è ammissibile l’autonoma impugnabilità
dell’atto con il quale è autorizzato
l'accesso ai fondi per le operazioni di
misurazione preliminari al procedimento
espropriativo, trattandosi di atto non
direttamente lesivo, avente carattere
puramente preparatorio e strumentale
nell’ambito del procedimento volto
all’apposizione del vincolo espropriativo.
Nell'ambito della serie procedimentale degli
atti e provvedimenti di approvazione di un
progetto di opera pubblica devono
considerarsi impugnabili solo quegli atti
effettivamente dotati di lesività nei
confronti dei cittadini incisi dall'attività
amministrativa, tra i quali in via generale
rientrano l'approvazione del progetto
definitivo (che, contenendo la dichiarazione
di pubblica utilità, come disposto dall'art.
17 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327, imprime al
bene privato quella particolare qualità od
utilità pubblica che lo rende assoggettabile
alla procedura espropriativa), il decreto di
occupazione temporanea e d'urgenza (che
realizza lo spossessamento del bene in capo
al privato) ed il decreto di espropriazione
(che attua il trasferimento coattivo del
bene dal privato alla p.a.), mentre gli
altri atti non possono considerarsi ex se
immediatamente lesivi e quindi non sono
immediatamente impugnabili.
Ne consegue che non è atto immediatamente
lesivo e come tale non è impugnabile, l’atto
di approvazione del piano triennale dei
lavori pubblici, il quale, peraltro, è privo
di alcun riferimento in ordine alla
localizzazione dell’opera pubblica sull’area
di proprietà della parte ricorrente.
Né l’impugnata autorizzazione ad introdursi
nell’area di proprietà dell’istante, per
l’effettuazione delle operazioni
planimetriche, è considerabile un atto
immediatamente lesivo, suscettibile di
pregiudicare in via diretta la situazione
giuridica soggettiva della ricorrente.
L’art. 15 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327,
nell’ambito delle disposizioni particolari
disciplinanti il procedimento per
l’approvazione dei progetti definitivi di
opere pubbliche, prevede la possibilità che
i tecnici incaricati dall’amministrazione,
anche privati, possano essere autorizzati ad
introdursi nell'area interessata, per le
operazioni planimetriche e le altre
operazioni preparatorie necessarie “per
la redazione dello strumento urbanistico
generale, di una sua variante o di un atto
avente efficacia equivalente nonché per
l'attuazione delle previsioni urbanistiche e
per la progettazione di opere pubbliche e di
pubblica utilità”.
Al riguardo il Collegio, ritiene, che
l’autorizzazione in questione, in quanto
atto indubitabilmente preparatorio e
strumentale rispetto alla formazione del
progetto di massima per la realizzazione
dell’opera pubblica, non possa avere
carattere immediatamente e direttamente
lesivo dell'interesse del proprietario
dell'area interessata, interesse che, come
già anticipato, viene ad essere pregiudicato
solo al momento dell’approvazione del
progetto definitivo di localizzazione
dell’opera pubblica sull’area interessata,
atto quest’ultimo che, al momento del
rilascio dell’autorizzazione ad effettuare
sul fondo privato le operazioni di
misurazione preliminare, si rivela come
futuro e incerto, in quanto condizionato sia
all’esito positivo delle operazioni tecniche
preliminari in ordine all’idoneità del
terreno alla realizzazione dell’opera
pubblica, sia alla conclusione del
procedimento con l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.
Per tali ragioni, il Collegio non ritiene di
doversi discostare da quella giurisprudenza
amministrativa che non ammette l’autonoma
impugnabilità dell’atto con il quale è
autorizzato l'accesso ai fondi per le
operazioni di misurazione preliminari al
procedimento espropriativo, trattandosi di
atto non direttamente lesivo, avente
carattere puramente preparatorio e
strumentale nell’ambito del procedimento
volto all’apposizione del vincolo
espropriativo (Tar Latina, 27.03.1990, n.
353; Consiglio Stato , sez. IV, 03.07.1986,
n. 458; Consiglio Stato, sez. IV,
03.07.1979, n. 558)
(TAR Basilicata,
sentenza 19.01.2010 n. 15 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Il possibile, e non provato,
rispetto del termine finale dei lavori non
può, inficiare ex sé la legittimità del
decreto di esproprio emesso prima della
scadenza sia del termine per la conclusione
della procedura espropriativa, sia del
termine finale dei lavori.
La lettura combinata delle norme che
regolano il potere di acquisizione coattiva
della proprietà privata per soddisfare
interessi pubblici –oggi raccolte nel T.U.
rappresentato dal D.P.R. 327/2001– induce a
ritenere che il mancato rispetto del termine
finale dei lavori, nel caso in cui risulti
rispettato quello di fine espropriazioni con
la tempestiva adozione del decreto di
esproprio, abbia quale conseguenza la sola
possibilità per il proprietario-espropriato
di chiedere la retrocessione, totale, dei
beni.
Il possibile, e non provato, rispetto del
termine finale dei lavori non può, quindi,
inficiare ex sé la legittimità del decreto
di esproprio emesso prima della scadenza sia
del termine per la conclusione della
procedura espropriativa, sia del termine
finale dei lavori (TAR Lombardia-Brescia,
Sez. II,
sentenza 15.01.2010 n. 51 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Sull’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento di
reiterazione del vincolo.
La reiterazione della dichiarazione di
pubblica utilità scaduta, deve sempre
avvenire mediante lo
svolgimento di un nuovo procedimento
amministrativo strumentale a detta
dichiarazione, al quale
possano partecipare tutti i soggetti
pubblici e privati direttamente interessati,
previa notifica agli stessi di idonea
comunicazione di rito
(massima tratta da http://doc.sspal.it -
Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 13.01.2010 n. 39 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Note recanti l'avviso di avvio del
procedimento e l'avviso di deposito atti -
Natura - Comunicazioni prive di efficacia
lesiva - Impugnabilità - Non sussiste.
2. Decreto
d'esproprio - Competenza del dirigente
comunale - Sussiste - Presupposti: art. 3. L.R. n. 1/2000.
1. E' inammissibile l'impugnativa avente ad
oggetto le note della P.A. recanti l'avviso
di avvio del procedimento e l'avviso di
deposito atti di una procedura ablativa,
essendo atti di comunicazione della P.A.,
privi ex se di efficacia lesiva.
2. Non sussiste incompetenza del dirigente
comunale a decretare l'esproprio, in quanto
l'art. 50 della L.R. n. 70/1983 deve
ritenersi superato dalla L.R. n. 1/2000:
infatti, l'art. 3 di detta legge regionale
trasferisce ai comuni, alle comunità
montane, alle province, ai consorzi tra
comuni o tra comuni e province, per i lavori
di rispettiva competenza, le funzioni
amministrative concernenti:
a) la dichiarazione di pubblica utilità
nonché di urgenza ed indifferibilità dei
lavori;
b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le
relative attività previste dagli articoli 7
e 8 L. 2359/1865 (comma 100); mentre per
altro verso (comma 101) delega agli stessi
enti, per i lavori di rispettiva competenza,
le funzioni amministrative regionali
concernenti l'espropriazione per pubblica
utilità di cui al titolo secondo della legge
n. 865/1971, riguardante programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica.
Pertanto, per i lavori di propria pertinenza
i comuni sono titolari di funzioni
trasferite (dichiarazione di pubblica
utilità e occupazione d'urgenza) e di
funzioni delegate (espropriazione per
pubblica utilità) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 08.01.2010 n.
4 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2009 |
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ESPROPRIAZIONE:
Quesito 6 -
Sul criterio di determinazione
dell'indennità di esproprio in base
all'edificabilità di fatto in seguito alla
decadenza del vincolo urbanistico ablativo
(Geometra Orobico n. 6/2009). |
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ESPROPRIAZIONE:
Espropriazione - Ex art. 43 del
D.P.R. 327/2001 - Intervenuta illegittimità
costituzionale - Rileva.
E' accolto il ricorso avverso il decreto con
il quale il Dirigente del Servizio
Valutazioni Immobiliari ed Espropri del
Comune di Milano ha disposto l'acquisizione,
ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 08.06.2001
n. 327, al patrimonio del Comune di Milano
dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.
Si tratta in particolare dell'acquisizione
al patrimonio indisponibile dell'Ente di
un'area di proprietà delle ricorrenti ex
art. 43 che la Corte Costituzionale ha
successivamente dichiarato l'illegittimità
costituzionale del citato art. 43 in quanto
ritenuto in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione.
Per giurisprudenza costante del giudice
amministrativo -inaugurata con la
fondamentale pronuncia dell'adunanza
plenaria del Consiglio di Stato 08.04.1963
n. 8- la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma che disciplina
il potere esercitato dall'amministrazione
rende il provvedimento adottato in
applicazione di quella norma non già nullo o
inesistente ma illegittimo.
La giurisprudenza -al fine di confutare una
tesi autorevolmente sostenuta, secondo la
quale l'atto emanato sulla base di una norma
dichiarata incostituzionale va considerato
nullo perlomeno quando la norma stessa è
quella che non si limita a disciplinare le
modalità di esercizio, ma fonda il potere
amministrativo,- ha affermato, da un lato,
che il potere esercitato
dall'amministrazione si radica pur sempre su
una disposizione legislativa vigente al
momento dell'adozione del provvedimento, e
quindi efficace in quel momento (ancorché
illegittima per contrasto a Costituzione);
e, da altro lato, che fra provvedimento
amministrativo e norma che ne costituisce il
presupposto legislativo non intercorre un
legame di stretta interdipendenza
paragonabile a quello che si instaura fra
atto endoprocedimentale e provvedimento
finale, ma che al contrario i due atti
godono di un certo grado di autonomia che
permette al provvedimento di continuare ad
esistere nonostante l'intervenuta
inefficacia della legge contraria a
Costituzione.
Per conseguenza l'atto amministrativo, una
volta intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale, continua a produrre i propri
effetti sino a che non venga rimosso
dall'ordinamento attraverso l'esercizio del
potere amministrativo di autotutela ovvero
attraverso una sentenza di annullamento
emessa dal giudice amministrativo (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
III,
sentenza 29.12.2010 n.
7741 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE
Decreto di esproprio - Art
21-bis, L. n. 241/1990 - Applicabilità - Non
sussiste.
Deve escludersi l'applicabilità dell'art
21-bis, L. n. 241/1990 al decreto di
esproprio, in quanto soggetto alla
disciplina speciale del testo unico
espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001), in
base alla quale è necessario, al fine di non
determinare l'inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità, che il
decreto d'esproprio sia emanato o adottato,
ma non anche comunicato al destinatario
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.12.2009 n. 6188 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
T.u. 327/2001 - Specialità della
disciplina - Applicabilità della regola di
cui all’art. 21-bis L. n. 241/1990 -
Esclusione.
Stante la specialità della disciplina del
T.U. 327/2001, nei confronti del decreto di
esproprio non trova applicazione la regola
generale di cui all’ art 21-bis L. 241/1990:
è quindi necessario, al fine di non
determinare l'inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità, che il
decreto d’esproprio sia emanato o adottato,
ma non anche comunicato al destinatario (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.12.2009 n. 6188 -
link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1.
Occupazione appropriativa - art. 43 D.P.R.
327/2001 - Accertamento presupposti -
Consiglio comunale - Competenza.
2.
Occupazione appropriativa - art. 43 D.P.R.
327/2001 - Diritto di partecipazione del
proprietario - Sussiste.
3.
Occupazione appropriativa - art.43 D.P.R.
327/2001 - Tutela risarcitoria.
1. L'accertamento della sussistenza dei
presupposti per l'acquisizione al patrimonio
indisponibile dei beni occupati per la
realizzazione di un'opera pubblica si pone
come fonte di una vicenda traslativa del
diritto di proprietà relativa a beni
immobili che, in quanto tale, rientra nella
competenza del Consiglio comunale.
Se
l'occupazione è avvenuta senza la
preordinata dichiarazione della pubblica
utilità non può ritenersi sussistere un
potere ablatorio e la fattispecie deve
essere ricondotta ad un ipotesi di illecito
sanabile mediante un acquisto della
proprietà nei modi previsti dall'art. 43 del
D.P.R. 327/2001.
L'opzione per il ricorso alla
procedura sanante non può essere qualificata
come atto meramente esecutivo di indirizzi
già espressi e deve, perciò, configurarsi a
pieno come manifestazione della volontà di
addivenire all'acquisizione del bene, in
quanto tale riconducibile alla competenza
del Consiglio comunale.
2. Atteso l'alto tasso di discrezionalità
che caratterizza l'esercizio della funzione
amministrativa correlata all'acquisizione di
cui all'art. 43 D.P.R. 327/2001 e considerata
la particolare rilevanza che ha assunto nel
nostro ordinamento il garantire la
partecipazione al procedimento, a
prescindere dalla mancata espressa
previsione della norma, l'avvio del
procedimento in esame deve essere preceduto
da un'idonea comunicazione, che assicuri al
proprietario tempi e modi per instaurare il
contradditorio con l'Amministrazione.
La
partecipazione del proprietario deve,
quindi, essere garantita già nella fase
dell'adozione dell'atto in cui si valuta la
sussistenza dell'interesse pubblico, sia
perché è in tale fase che il contributo
partecipativo del proprietario (tanto più
rilevante quanto si consideri l'elevato
grado di discrezionalità riconosciuto
all'Amministrazione) risulta essere
maggiormente utile, sia perché è
l'accertamento della sussistenza
dell'interesse pubblico al mantenimento
dell'opera ad essere lesivo della posizione
giuridica del proprietario, ponendosi lo
stesso come fondamento dell'esercizio del
potere di adozione del provvedimento.
3.
La pendenza del giudizio petitorio non
esclude l'ammissibilità dell'adozione, in
linea di principio, del provvedimento ex
art. 43 D.P.R. n.327/2001, tant'è che la
stessa norma prevede il ricorso all'istituto
disciplinato anche nel caso di assenza
originaria di dichiarazione di pubblica
utilità.
Deve, quindi, ritenersi fondata la domanda
risarcitoria del privato, tesa all'integrale
soddisfo dei danni subiti per la perdita del
bene a fronte dell'illegittimità
dell'occupazione e dell'utilizzazione del
suolo da parte della P.A.: gli effetti di
tale tutela risarcitoria devono comunque
essere differiti all'emissione da parte
della P.A. di un formale provvedimento
acquisitivo, da emanarsi ai sensi del
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.
43 del D.P.R. n. 327/2001, fatta salva
l'eventuale scelta di restituire la
disponibilità dei fondi, non escludibile a
priori, atteso che l'acquisto della
proprietà deve essere adeguatamente motivato
dalla permanenza di un interesse pubblico
prevalente in tal senso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
II,
sentenza
23.12.2009 n. 2607 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Occupazione temporanea e
d'urgenza - Non corretta quantificazione
dell'indennità di espropriazione -
Irrilevanza.
L'eventuale non corretta quantificazione
dell'indennità di espropriazione, da farsi
valere esclusivamente mediante il
procedimento per la determinazione
definitiva e l'eventuale opposizione avanti
alla Corte d'Appello territorialmente
competente, non può inficiare la legittimità
del provvedimento di occupazione d'urgenza (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
II,
sentenza
23.12.2009 n. 2603 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 -
Cessione volontaria - Accettazione
dell'indennità provvisoria di esproprio -
Sussiste.
Nella disciplina di cui all'art. 20 del
D.P.R.327/2001 (Testi Unico Espropri) la
cessione volontaria postula l'accettazione
dell'indennità provvisoria di esproprio e il
deposito della documentazione attestante la
titolarità dell'area (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 14.12.2009 n. 5329 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Violazione di legge - Contrasto dell'opera
con il P.R.G. vigente - Opera di interesse
statale - D.P.R. n. 383/1994 - Conferenza di
servizi - Variante P.R.G. - Non sussiste.
2.
Decadenza dichiarazione di pubblica utilità
e scadenza del termine di occupazione
legittima - Restituzione del bene e
riduzione in pristino - Risarcimento del
danno - Accoglimento parziale.
1. Non sussiste una violazione di legge per
contrasto del progetto dell'opera di cui
alla procedura di espropriazione impugnata
con le previsioni del P.R.G. vigente in
quanto, trattandosi di un'opera di interesse
statale, secondo il procedimento previsto
dell'art. 3, comma 4, D.P.R. n. 383/1994,
l'approvazione del progetto con una
decisione adottata dalla conferenza di
servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, le concessioni,
autorizzazioni, approvazioni e nulla osta
previsti da leggi statali e regionali e vale
quindi come variante al P.R.G.
2. Essendo scaduti i termini per la
conclusione dei lavori e delle
espropriazioni fissati nel decreto di
occupazione d'urgenza e non essendo stato
prodotto alcun provvedimento di proroga
l'ingerenza dell'Amministrazione nella
proprietà della ricorrente è contra ius e
determina l'accoglimento della domanda di
restituzione delle aree occupate, previa
loro riduzione in pristino, in quanto non
risulta adottato il decreto ex art. 43 T.U.
327/2001.
Risulta al contrario non accoglibile la domanda risarcitoria per i
danni subiti medio tempore, cioè nel periodo
di utilizzazione senza titolo (dalla data di
scadenza del termine di efficacia del
decreto di occupazione legittimo, sino alla
data della effettiva restituzione), in
quanto inammissibile perché introdotta in
giudizio solo con la memoria depositata ai
fini della discussione e non notificata alle
parti intimate
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
16.11.2009 n.
5060 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Art. 13 d.lgs. n. 327/2001 -
Scadenza del termine entro cui emanare il
decreto di esproprio - Inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità - Termine
perentorio.
L'articolo 13 della legge 25.06.1865, n.
2359, sostanzialmente riprodotto
nell’articolo 13 del Testo Unico in materia
di espropriazioni per pubblica utilità
(approvato con decreto legislativo
08.06.2001, n. 327) stabilisce il principio
secondo cui –in caso di mancata proroga- la
scadenza del termine entro il quale può
essere emanato il decreto di esproprio
determina l'inefficacia della dichiarazione
di pubblica utilità. Non si può ritenere che
il termine abbia natura meramente
ordinatoria: l’orientamento della
giurisprudenza è infatti consolidato nel
senso che -a differenza dei termini
iniziali, per loro natura dilatori e
acceleratori- i termini finali delle
procedure ablatorie e dei lavori assumono il
connotato della perentorietà (Cons. Stato,
Sez. V, 18.03.2002, n. 1562; Sez. IV,
22.05.2000, n. 2936 e 08.06.2000, n. 3246;
v. anche Cass., SS.UU., 04.03.1997, n. 907;
08.02.2006, n. 2630) (TAR Valle d'Aosta,
sentenza 13.11.2009 n. 93 - link
a
www.ambientediritto.it). |
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URBANISTICA:
VINCOLI ED INDENNIZZO.
1.- Espropriazione ed occupazione
- Indennità - Corresponsione - Per i vincoli
urbanistici preordinati all'espropriazione -
Sussiste.
2.- Espropriazione ed occupazione -
Indennità - Corresponsione - Per i vincoli
di destinazione imposti dal piano regolatore
o per attrezzature e servizi - Non sussiste.
1.-
Sono indennizzabili soltanto i vincoli
urbanistici preordinati all'espropriazione o
di carattere sostanzialmente espropriativo,
in quanto implicanti uno svuotamento
incisivo della proprietà; mentre non lo sono
i vincoli di destinazione imposti dal piano
regolatore per attrezzature e servizi
realizzabili anche ad iniziativa privata o
promiscua, in regime di economia di mercato,
anche se accompagnati da strumenti di
convenzionamento (ad. es. parcheggi,
impianti sportivi, mercati e strutture
commerciali, edifici sanitari, zone
artigianali, industriali o residenziali).
2.-
Le destinazioni a parco urbano, a verde
urbano, a verde pubblico, verde pubblico
attrezzato, parco giochi, e simili si
pongono al di fuori dello schema
ablatorio-espropriativo -con le connesse
garanzie costituzionali (indennizzo o durata
predefinita)- e costituiscono espressione di
potestà conformativa (avente validità a
tempo indeterminato) quando lo strumento
urbanistico consente di realizzare tali
previsioni, non già ad esclusiva iniziativa
pubblica, ma ad iniziativa privata o
promiscua pubblico-privata, senza necessità
di ablazione del bene (TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 11.11.2009 n. 4997 -
link a
http://mondolegale.it). |
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URBANISTICA:
REITERA DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI
E AUMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI.
1.- Piani urbanistici -
Introduzione standard urbanistici -
Motivazione - Obbligo - Sussiste.
2.- Giudizio amministrativo - Risarcimento
danno - Annullamento dell'atto lesivo -
Interessi pretensivi - Nuova valutazione
della p.A. - Apprezzamento discrezionale.
3.- Espropriazione ed occupazione -
Realizzazione di opere pubbliche - Reitera
vincolo - Ammissibilità - Aumento degli
standards - Analisi sulla necessità dei
servizi - Obbligo - Sussiste - Fattispecie.
1.-
L'Amministrazione ben può introdurre un
maggior rapporto di standard, ma con
l'obbligo di una incisiva motivazione.
2.-
Il diritto al risarcimento del danno in
materia di interessi pretesivi non può
riconoscersi nell'ipotesi di attività
amministrativa rinnovatoria successiva al
Giudizio Amministrativo se residua un
margine di apprezzamento discrezionale in
capo all'Amministrazione sulla modalità con
cui ottemperare alla statuizione, tale da
configurare come mera evenienza l'emanazione
di un provvedimento ampliativo.
3.-
La prospettazione di future opere pubbliche
può costituire una giustificazione per
l'imposizione o la reiterazione di un
vincolo espropriativo, ma non ha alcuno
specifico rilievo rispetto alla scelta di
aumento degli standards, che invece
presupporrebbe un'analisi sulla necessità
dei servizi, rapportata alla situazione
demografica e socio economica della
popolazione, come richiesto dai criteri
regionali di cui all'art. 7, co. 3, L.R.
Lombardia n. 1/2001 (nel caso di specie, il
sovradimensionamento degli standards non
risulta motivato, né con riferimento alla
globalità del territorio comunale, né in
correlazione all'area di proprietà del
ricorrente) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 15.10.2009 n. 4787 -
link a
http://mondolegale.it). |
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URBANISTICA:
I vincoli espropriativi imposti
sulla proprietà privata decadono dopo cinque
anni se non interviene una dichiarazione di
pubblica utilità.
I vincoli espropriativi imposti su beni
determinati dallo strumento urbanistico
hanno per legge durata limitata: in linea
generale, cinque anni, alla scadenza dei
quali, se non è intervenuta dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera prevista, il
vincolo preordinato all’esproprio decade
(art. 9 del T.U. delle norme in materia di
espropriazione per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. 08.06.2001, n. 327).
Secondo un consolidato orientamento della
giurisprudenza anche di questo Tribunale
–dal quale non si ravvisano ragioni per
discostarsi- la decadenza dei vincoli
urbanistici espropriativi o che, comunque,
privano la proprietà del suo valore
economico, comporta l’obbligo per il Comune
di “reintegrare” la disciplina
urbanistica dell’area interessata dal
vincolo decaduto con una nuova
pianificazione. Ne consegue che il
proprietario dell’area interessata può
presentare un’istanza, volta a ottenere
l’attribuzione di una nuova destinazione
urbanistica -così come è avvenuto nel caso
in esame- e l’amministrazione è tenuta a
esaminarla, anche nel caso in cui la
richiesta medesima non sia suscettibile di
accoglimento, con l’obbligo di motivare
congruamente tale decisione (Consiglio di
Stato, sez. IV, 22.06.2004, n. 4426; TAR
Campania, Salerno, sez. I, 03.06.2009, n.
2825; TAR Sicilia, Palermo, sez. III,
25.06.2009, n. 1167; Catania, sez. I,
13.03.2008, n. 467; 18.07.2006, n. 1183;
21.06.2004, n. 1733); fermo restando,
naturalmente, il potere discrezionale
dell’Amministrazione comunale in ordine alla
verifica e alla scelta della destinazione,
in coerenza con la più generale disciplina
del territorio, meglio idonea e adeguata in
relazione all’interesse pubblico al corretto
e armonico suo utilizzo (Consiglio di Stato,
sez. IV, 08.06.2007, n. 3025).
In ordine ai termini di durata dei vincoli
espropriativi urbanistici, va, peraltro,
richiamato il parere del Consiglio di
Giustizia Amministrativa n. 461/2005
dell'01.09.2005 –dalla cui condivisibile
interpretazione non si ravvisano ragioni per
discostarsi– secondo cui deve ritenersi
applicabile nel territorio della Regione
Siciliana il termine di durata quinquennale
dei vincoli espropriativi urbanistici di cui
all’art. 9 del D.P.R. 327/2001, con
decorrenza dalla data di approvazione degli
strumenti urbanistici (cfr. sul punto, anche
TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 09.07.2008,
n. 905).
In ordine all’obbligo di provvedere, è stato
evidenziato che l’obbligo gravante sul
Comune in caso di decadenza di vincolo
preordinato all’esproprio, va assolto
mediante l’adozione di una variante
specifica o di variante generale, gli unici
strumenti che consentono alle
amministrazioni comunali di verificare la
persistente compatibilità delle destinazioni
già impresse ad aree situate nelle zone più
diverse del territorio comunale, rispetto ai
principi informatori della vigente
disciplina di piano regolatore e alle nuove
esigenze di pubblico interesse (in termini:
Consiglio di Stato, sez. IV, 31.05.2007, n.
2885). Il potere di conformazione
urbanistica, peraltro, è attribuito dalla
legge all’organo consiliare, di talché il
semplice avvio del procedimento di revisione
del piano regolatore generale comunale non
costituisce adempimento da parte del comune
dell’obbligo di attribuire la
riqualificazione urbanistica alla zona
rimasta priva di specifica disciplina a
seguito di decadenza del vincolo di
destinazione su di essa gravante (cfr.:
Consiglio di Stato, sez. IV, 05.12.2006, n.
7131; sez. V, 01.10.2003, n. 5675).
L’adempimento non elusivo di tale obbligo
può essere dato, infatti, soltanto dallo
specifico ed effettivo completamento del
Piano regolatore generale per quella zona,
mediante adozione di un provvedimento
espresso (e cioè di una variante) da parte
del competente Organo consiliare.
La decadenza dei vincoli urbanistici per
l'inutile decorso del termine quinquennale
dall'approvazione del piano regolatore
generale obbliga il comune a procedere alla
nuova qualificazione dell'area rimasta priva
di disciplina, per cui è illegittima
l'inerzia serbata al riguardo dalla p.a. ed
è possibile la formazione del silenzio
rifiuto a seguito dell'intimazione da parte
dei proprietari dell'area stessa. Laddove,
però, l'amministrazione, a giustificazione
del silenzio, pronunci asserzioni generiche
e non indichi con precisione i tempi
procedimentali necessari, il provvedimento
silenzioso va dichiarato illegittimo, con la
consequenziale declaratoria dell'obbligo di
provvedere in capo all'organo competente ad
effettuare discrezionalmente la scelta della
nuova destinazione da imprimere all'area,
mediante adeguata motivazione (TAR Puglia
Bari, sez. II, 22.11.2001, n. 5129; in senso
conforme: TAR Campania, Salerno, sez. II,
16.06.2008, n. 1944; TAR Lazio, Latina, sez.
I, 04.12.2007, n. 1485) (TAR Sicilia-Palermo,
Sez. III,
sentenza 06.10.2009 n. 1565 -
link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1.
Comunicazione della P.A. recante impegno ad
occupare terreni strettamente necessari alla
realizzazione dell'opera pubblica - Natura provvedimentale - Non sussiste.
2.
Pubblicazione del decreto di occupazione e
urgenza sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia - Mancata notifica del decreto -
Vizio del procedimento espropriativo - Non
sussiste.
3.
Immediata applicazione della L.R. n. 6/2005
e s.m.i. - Legittimazione dei concessionari
ad adottare gli atti della procedura
espropriativa - Sussiste.
1. In tema di espropriazione per pubblica
utilità, la comunicazione con la quale il
soggetto espropriante si impegna ad occupare
i terreni strettamente necessari alla
realizzazione dell'opera pubblica non ha un
contenuto provvedimentale, tale da vincolare
l'Amministrazione ad una revisione del
progetto esecutivo già approvato.
2. La mancata notifica del decreto di
occupazione e urgenza non costituisce vizio
del procedimento, quando inserito in un
provvedimento regionale pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL).
3. La L.R. n. 6/2005 e s.m.i.
è di immediata applicazione e pertanto
legittima i concessionari ad adottare gli
atti della procedura espropriativa
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
01.10.2009 n.
4752 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
DELIMITAZIONE DI UN'AREA (PER
COSI' DIRE) "PUBBLICA".
1.- Espropriazione ed occupazione
- Accordo amichevole sull'ammontare
dell'indennità di esproprio - Passaggio
proprietà dal privato alla p.A. - Non
sussiste - Caducazione in caso di mancata
conclusione della procedura - Ammissibilità.
2.- Espropriazione ed occupazione -
Indennità - Determinazione - Con accordo
bonario - Ammissibilità - Futura
contestazione sull'ammontare -
Inammissibilità.
3.- Espropriazione ed occupazione -
Procedimento - Decreto espropriazione -
Mancata adozione entro i termini -
Caducazione intera procedura - Ex tunc -
Ammissibilità.
1.-
In tema di espropriazione per pubblica
utilità l'accordo amichevole sull'ammontare
dell'indennità di esproprio non comporta la
cessione volontaria del bene, sicché è
sempre necessario il completamento del
procedimento al fine del passaggio della
proprietà del bene dall'espropriato
all'espropriante: pertanto, detto accordo
non ha valenza sostitutiva degli atti
conclusivi, ma viene invece a caducarsi ed a
perdere efficacia qualora il procedimento
non si concluda con il negozio di cessione o
con il decreto di esproprio.
2.-
L'unico effetto derivante dalla
sottoscrizione di un accordo bonario è
quello di precludere ogni futura
contestazione sull'importo dell'indennità di
espropriazione ove, ultimato il
procedimento, si addivenga al trasferimento
del bene all'espropriante.
3.-
La decorrenza dei termini prefissati senza
che sia stato emanato il decreto di
esproprio comporta l'inefficacia, ex art.
13, co. 3, L. n. 2359/1865, della
dichiarazione di pubblica utilità, con
conseguente venir meno, ex tunc,
dell'intero procedimento. Ciò si evince
dalla lettera e dalla ratio dello
stesso art. 13, co. 3, il quale dispone che
in questo caso l'amministrazione avrebbe
dovuto procedere all'adozione di una nuova
dichiarazione di pubblica utilità (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 30.09.2009 n. 2464 -
link a http://mondolegale.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
PRESUPPOSTI PER OTTENERE LA
RETROCESSIONE PARZIALE DEL BENE.
1- Procedimento –
Retrocessione – Diritto alla retrocessione
parziale - Presupposti.
2- Pubblica utilità – Atto dichiarativo –
Inefficacia per scadenza del termine per il
compimento dei lavori – Comporta la facoltà
del proprietario di ottenere la
retrocessione – Presupposti - Termine finale
per l’espropriazione e termine finale per
l’esecuzione dei lavori – Distinzione -
Finalità.
1-
Il diritto alla retrocessione parziale nasce
solo se ed in quanto l’amministrazione, con
valutazione discrezionale (al cospetto della
quale la posizione del privato è di
interesse legittimo) abbia emesso un
provvedimento dichiarativo della
inservibilità del bene espropriato di cui si
chiede la restituzione. E tale dichiarazione
di inservibilità presuppone, da un lato,
che, stante la non completa utilizzazione
dell’area espropriata per la realizzazione
dell’opera pubblica, il terreno o la
porzione di esso del quale si chiede la
retrocessione non sia mai stato destinato
all’opera pubblica cui era preordinata
l’espropriazione, e, dall’altro, che non
serva più all’opera in questione (cfr., TAR
Toscana, sez. I, 13.05.2008 n. 1414).
2-
L’inefficacia della dichiarazione di
pubblica utilità, che consegue all’inutile
scadenza del termine per il compimento dei
lavori, non risolve la precedente
espropriazione, ma può comportare, semmai,
solo la facoltà del proprietario, nel
ricorso dei presupposti di legge, di
promuovere azione, dinanzi al giudice
competente, per ottenere la retrocessione
dei beni espropriati (cfr., Cons. Stato,
sez. VI, 25.03.1993 n. 261 cit.; Cass. Civ.
Sez. I, 06.03.1992 n. 2715; 21.08.1998 n.
8301; 11.11.2003 n. 16904; TAR Friuli
Venezia Giulia, Trieste, 03.06.2005 n. 550).
Ciò in quanto il termine finale per
l’espropriazione e il termine finale per
l’esecuzione dei lavori rispondono a due
diverse finalità:
1) il termine del compimento delle procedure
espropriative, in attuazione dell’art. 42,
comma 3, della Costituzione, ha lo scopo di
evitare che i beni di proprietà privata
rimangano soggetti alla possibilità di
essere espropriati per un tempo
indeterminato;
2) il termine per il compimento dei lavori
ha la funzione di tutelare l’interesse
pubblico alla concreta realizzazione
dell’opera pubblica, cioè a dimostrare
l’effettiva serietà dell’azione
amministrativa.
Perciò, solo il termine finale per il
completamento del procedimento espropriativo
deve ritenersi di natura perentoria, in
quanto la fattispecie della mancata
ultimazione dell’opera pubblica entro il
termine prestabilito, dopo che il decreto di
espropriazione è già stato emanato, risulta
appositamente disciplinata dall’ordinamento
giuridico, in quanto consente al soggetto
espropriato di chiedere una pronuncia
costitutiva della retrocessione del bene
(TAR Basilicata, 14.02.2006 n. 83; Cons.
Stato, sez. II, 01.12.1993 n. 177).
Pertanto, la mancata osservanza del termine
per la fine dei lavori produce l’unico
effetto di consentire agli ex proprietari di
esercitare un’azione per la retrocessione
parziale del bene; retrocessione che
tuttavia presuppone, come si è detto, la
previa adozione, da parte
dell’amministrazione, di un provvedimento
dichiarativo della inservibilità del bene
espropriato di cui si chiede la
restituzione, espressione di un potere
discrezionale dell’amministrazione
tutelabile davanti al giudice amministrativo
(Cons. Stato, sez. IV, 04.07.2008 n. 3342)
(TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 23.09.2009 n. 1471 -
link a
http://mondolegale.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Occupazione anticipata -
Presupposti - Oggettive esigenze di celerità
- Sufficienza - Motivazione specifica - Non
necessaria.
2. Occupazione anticipata -
Art. 14 l.r. 3/2009 - Elenco non tassativo.
1. L'art. 22-bis, comma 1, del DPR 327/2001
non implica il carattere eccezionale della
procedura accelerata e neppure un aggravio
nella motivazione, né è necessaria una
specifica dichiarazione che attesti la
necessità dell'immediata immissione nel
possesso.
Perché sia possibile l'occupazione
anticipata è sufficiente che in concreto vi
siano oggettive esigenze di celerità
connesse alla natura delle opere o al
meccanismo dei finanziamenti e sia
percepibile l'interesse collettivo sotteso
alla sicurezza della circolazione.
2. La normativa regionale individua
direttamente (anche se non in modo
tassativo) la tipologia di opere che
richiedono l'occupazione anticipata tra le
quali quelle di urbanizzazione primaria e le
infrastrutture a rete di interesse pubblico
in materia di trasporti (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza 22.09.2010
n. 3557 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: LE
RAGIONI "IMPLICITE" DELL'ESPROPRIAZIONE.
Espropriazione ed
occupazione - Procedimento - Avvio
espropriazione - Comunicazione
dell'approvazione del progetto di opera
pubblica - Necessarietà - Ragioni.
L'approvazione del progetto di opera
pubblica che valga come dichiarazione
implicita di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, a mente
dell'art. 1, L. n. 1/1978, deve essere
preceduta dalla comunicazione dell'avvio del
procedimento (Cons. Stato, sez. IV,
22-03-2005 n. 1236; Cons. Stato, sez. VI,
11-05-2005 n. 2381; TAR Basilicata
02-02-2007 n. 3).
Il progetto dell'opera pubblica infatti non
scaturisce automaticamente dalle previsioni
degli strumenti urbanistici generali (o
attuativi), ma dipende da scelte progettuali
discrezionali rispetto alle quali non può
concepirsi che il proprietario espropriando
rimanga totalmente estraneo (TAR
Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 09.09.2009 n. 550 - link
a
http://mondolegale.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Occupazione d'urgenza - Proroga
del termine - Annullamento della gara per
l'affidamento dei lavori - Necessità di
varianti - Rappresentano valide motivazioni
per la proroga - Obbligo di particolare
motivazione - Non sussiste.
L'annullamento della gara per l'affidamento
dei lavori e la necessità di varianti
rappresentano valide motivazioni, oggettive,
per la proroga dei termini dell'occupazione
d'urgenza, non richiedendosi in ogni caso
una particolare motivazione per la proroga
dell'occupazione, essendo sufficiente la
prospettazione di avere a disposizione un
maggior periodo di tempo per il
perfezionamento del procedimento in corso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.07.2009 n.
4457 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Annullamento del decreto di
esproprio - Giudizio di ottemperanza -
Liquidazione del risarcimento del danno -
Abusiva occupazione - Criteri.
Il risarcimento del danno per l'abusiva
occupazione di un'area oggetto di decreto
d'esproprio (già) annullato dal G.A., non
può essere commisurato all'indennità di
esproprio calcolato in base ai criteri di
cui all'art. 5-bis L. 08.08.1992 n. 359
-espunto dall'ordinamento a seguito della
sentenza Corte Cost. n. 348/07-, ma deve
essere calcolato con riferimento al valore
venale dell'area (nella specie
commisurandolo a un dodicesimo del valore di
mercato), anno per anno, con rivalutazione
monetaria ed interessi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 21.07.2009 n.
4407 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1.
Opere di interramento ferroviario -
Impugnazione decreto d'approvazione del
progetto - Dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera - Tardività del ricorso - Non
sussiste.
2.
Opere di interramento ferroviario -
Impugnazione decreto d'approvazione del
progetto - Omessa comunicazione di avvio del
procedimento - Procedura ablatoria -
Comunicazione di avvio del procedimento ad
opera della concessionaria - Legittimità.
3.
Opere di interramento ferroviario -
Impugnazione dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera - Dimensione ultra
Regionale del Servizio - Non sussiste -
Competenza della Regione - Sussiste.
4.
Opere di interramento ferroviario -
Procedura ablativa - Proroga dei termini per
il completamento delle opere - Proroga dei
termini dell'occupazione - Art. 20 L.
22.10.1971 n. 865 - Legittimità.
1. Sebbene la ricorrente sia stata avvisata
dell'approvazione del progetto di opere di
interramento ferroviario interessanti
terreni di sua proprietà, l'interesse ad
impugnare tale decreto, che approva il
progetto sul piano (meramente) tecnico, è
tuttavia sorto nel momento in cui è
sopraggiunta la dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera, che ha apposto sulle
aree della ricorrente il vincolo preordinato
all'esproprio, arrecando la lesione che la
legittima all'impugnativa, pertanto il
ricorso interposo nei sessanta giorni
successici all'avviso di immissione in
possesso non risulta tardivo.
2. L'approvazione di un progetto sotto il
profilo meramente tecnico, che non abbia
valenza di dichiarazione di pubblica
utilità, non richiede comunicazione di avvio
del procedimento.
Tale comunicazione,
risulta al contrario necessaria ai fini
dell'avvio del procedimento finalizzato alla
dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera, ma considerato la natura
dell'avviso (non provvedimentale) e la sua
funzione (rendere edotto il destinatario
dell'avvio di un procedimento potenzialmente
lesivo), risulta legittimo l'avviso
proveniente dal beneficiario
dell'espropriazione (nella specie il
concessionario dell'esercizio ferroviario)
ancorché diverso dall'Ente espropriante.
3. L'art. 8 d.lgs. 19.11.1997 n. 422 ha
delegato alla Regione funzioni e compiti di
programmazione e di amministrazione
inerenti, tra l'altro, alle ferrovie in
concessione a soggetti diversi dalle
Ferrovie dello Stato disponendo altresì il subingresso delle Regioni allo Stato, quali
concedenti di dette ferrovie, sulla base di
accordi di programma.
Di conseguenza, in
presenza di un accordo di programma che ha
assegnato alla Regione Lombardia le funzioni
inerenti il trasporto ferroviario
attualmente in concessione a Ferrovie Nord
Milano s.p.a., la Regione risulta pienamente
legittimata ad assumere il decreto di
pubblica utilità impugnato, tanto più che
l'opera di cui trattasi è localizzata nel
territorio lombardo e non è affatto
dimostrato che il servizio ferroviario in
questione superi il livello di interesse
regionale.
4. L'art. 20 Legge 22.10.1971 n. 865
(applicabile ratione temporis alla
procedura ablativa de quo) nel prevedere che
l'occupazione può essere protratta fino a
cinque anni dalla data di immissione in
possesso, non esclude la prorogabilità del
termine quando siano contestualmente
prorogati i termini per il completamento
delle opere e delle espropriazioni.
Pertanto, considerato che la ricorrente non
contesta le ragioni di pubblico interesse a
sostegno della proroga, essendo
l'occupazione d'urgenza strumentale al
completamento dei lavori e delle
espropriazione, la proroga dei termini
relativi ai lavori ed agli espropri è atta a
legittimare anche la proroga
dell'occupazione d'urgenza, giacché non
avrebbe senso differire il termine finale di
completamento dei lavori se non si potesse
prolungare l'occupazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
21.07.2009 n.
4406 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Condizioni di legittimità - Deve essere
utilizzato per il conseguimento
dell'interesse pubblico fissato con la
dichiarazione di pubblica utilità.
2. Retrocessione totale - Diritto soggettivo
alla restituzione del bene espropriato -
Sussiste - Giurisdizione del giudice
ordinario - Sussiste per carenza di potere autoritativo della P.A. inteso a evitare la
restituzione del bene.
1. Il provvedimento espropriativo è
autorizzato a sottrarre il bene al legittimo
proprietario, esclusivamente nella misura in
cui effettivamente il bene stesso sia
utilizzato per il conseguimento di
quell'interesse pubblico fissato con la
dichiarazione di pubblica utilità: al fuori
di tale schema il provvedimento è viziato,
non rispondendo ai principi ed ai valori
costituzionali della funzione sociale della
proprietà, nonché dell'uguaglianza
sostanziale e della solidarietà sociale.
2. Nell'ipotesi di retrocessione totale,
quando cioè il bene espropriato non sia
stato affatto utilizzato per l'opera
pubblica prevista nella dichiarazione di
pubblica utilità, o per la sostituzione di
quest'ultima con un'opera totalmente
differente da quella programmata, sussiste
un diritto soggettivo perfetto del
proprietario ad ottenere la restituzione del
bene (inutilmente) espropriato, tutelabile
come tale innanzi al giudice ordinario.
Né
tale orientamento giurisprudenziale sarebbe
superato per effetto delle pronunce della
Corte Costituzionale, n. 204/2004 e n.
191/2006: nelle ipotesi di retrocessione
totale del bene espropriato -a differenza di
quanto accade in quelle di retrocessione
parziale- non sussiste alcun potere autoritativo
che l'amministrazione pubblica possa
esercitare per evitare la restituzione del
bene (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
16.07.2009 n.
4372 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
L’edificabilità di un’area, ai
fini dell’applicazione del criterio di
determinazione della base imponibile fondato
sul valore venale, dev’essere desunta dalla
qualificazione ad essa attribuita nel piano
regolatore generale adottato dal comune.
L’edificabilità di un’area, ai fini
dell’applicazione del criterio di
determinazione della base imponibile fondato
sul valore venale, dev’essere desunta dalla
qualificazione ad essa attribuita nel piano
regolatore generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione dello
stesso da parte della regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici
attuativi (Cass., Sez. Trib., 23.12.2008 n.
30129).
Il principio affermato trova puntuale
conferma sia in tema di definizione
dell’indennità di espropriazione, per la
quale l’edificabilità dell’area va desunta
dalle norme di p.r.g., anche in assenza di
piani attuativi (cfr. Cass., Sez. I,
22.01.2009 n. 1605), sia in campo
strettamente civilistico, nel quale è stato
riconosciuto l’errore essenziale sulla
qualità del bene ove l’adozione del piano
regolatore preveda per un’area una
destinazione di maggior pregio rispetto a
quella erroneamente supposta esistente al
momento della contrattazione (cfr. Cass.,
SS.UU., 01.07.1997 n. 5900) (TAR Toscana,
Sez. I,
sentenza 16.07.2009 n. 1289 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Occupazione temporanea e
d'urgenza - Inesatta o inesistente
liquidazione indennità - Legittimità
dell'occupazione - Permane.
La legittimità dell'occupazione di urgenza,
e in generale dei provvedimenti
espropriativi, non è inficiata dall'inesatta
o inesistente liquidazione della giusta
indennità, essendo l'emanazione dei predetti
atti ablatori completamente indipendente da
quest'ultima (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
2797/2007) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
25.06.2009 n.
4149 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Procedimento - Avvio
espropriazione - Dichiarazione di pubblica
utilità - Conclusione - Pronuncia di
esproprio - Annullamento in sede
giurisdizionale della dichiarazione di
pubblica utilità - Conseguenze.
2. Pubblica utilità - Funzione - Nella
logica del contemperamento dell'interesse
pubblico e privato.
3. Occupazione senza titolo - Acquisitiva -
Posizione di diritto soggettivo - In capo al
privato - Non sussiste - Declaratoria in
sede di giurisdizione esclusiva - Non è
ammissibile.
4. Occupazione senza titolo - Acquisitiva -
Art. 43, D.P.R. n. 327/2001 - Valutazione
degli interessi in conflitto -
Interpretazione - Conseguenze.
1.
Il procedimento di espropriazione trova
origine nella dichiarazione di pubblica
utilità e si perpetua fino alla pronuncia di
esproprio, tanto che l'annullamento in sede
giurisdizionale della dichiarazione di
pubblica utilità (o degli atti nei quali
essa deve ritenersi contemplata in modo
implicito, quali le approvazioni di Piani)
comporti la automatica caducazione degli
effetti del decreto di esproprio nel
frattempo emesso, senza alcuna necessità o
onere di autonoma ed ulteriore impugnazione
(1).
---------------
(1) Cons. Stato, sez. IV, 19-03-2009 n.
1651; Cons. Stato, sez. IV, 29-01-2008 n.
258
2.
Nel contemperamento dei valori in gioco
sotteso alla procedura espropriativa (quello
pubblico al perseguimento degli interessi
collettivi e generali, quello della
solidarietà sociale e quello del
proprietario a non vedersi sottrarre un bene
da cui ha diritto di trarre ogni possibile e
lecita utilità), il ruolo rivestito dal
provvedimento di dichiarazione di pubblica
utilità -nella logica della legge
fondamentale 25.06.1865 n. 2359, rimasta
pressoché inalterata nel vigente Testo Unico
n. 327/2001- è quello di individuare il
concreto interesse pubblico da perseguire
(attraverso l'approvazione del progetto
dell'opera da realizzare) e destinare
definitivamente il bene del privato,
necessario per la realizzazione di
quell'opera, al soddisfacimento dei relativi
interessi generali, riconoscendo la
sussistenza di un nesso logico, oltreché
giuridico e teleologico, tra il bene
dichiarato di pubblica utilità ed il
provvedimento espropriativo, nel senso che
quest'ultimo è autorizzato a sottrarre il
bene al legittimo proprietario solo ed
esclusivamente nella misura in cui
effettivamente il bene stesso sia utilizzato
poi per il conseguimento dello specifico
interesse pubblico fissato con la
dichiarazione di pubblica utilità.
3.
L'istituto dell'"acquisizione sanante"
di cui all' art. 43, D.P.R. n. 327/2001, non
vede corrispondere al privato posizioni
giuridiche soggettive di diritto pieno, tali
da legittimare una corrispondente pronuncia
declaratoria in sede di giurisdizione
esclusiva da parte del G.A., ma solo
posizioni di interesse legittimo per le
quali non è consentita nella presente sede
un'azione di accertamento e conseguente
declaratoria (2).
------------------
(2) TAR Piemonte, sez. II, 24-03-2004 n.
483; Il Tribunale precisa, richiamando
precedenti giurisprudenziali, che
nell'attuale sistema processuale
amministrativo, non trova ingresso l'azione
di accertamento (e condanna) nelle ipotesi
in cui il soggetto ricorrente si trovi in
una posizione giuridica soggettiva di
interesse legittimo, poiché le aspettative
qualificate che in questo caso sono azionate
non derivano direttamente dalla legge, come
in presenza di un diritto soggettivo, ma
trovano la mediazione della valutazione
discrezionale della p.A. nell'esercizio di
un pubblico potere e dell'adozione del
conseguente provvedimento amministrativo che
-solo questo- può costituire oggetto del
sindacato giurisdizionale. Il Tribunale
inoltre, prosegue precisando che la
differenza tra posizioni soggettive di
diritto e di interesse legittimo sussiste
anche nell'ambito della giurisdizione
esclusiva, con conseguente applicabilità in
tale seconda ipotesi degli istituti
processuali relativi, tra cui quello della
esclusione della previsione dell'azione
diretta di accertamento e condanna. Nel caso
di specie, trattandosi di una domanda
fondata su una situazione di interesse
legittimo e non di diritto soggettivo, la
ricorrente non poteva proporre direttamente
una domanda di accertamento e condanna.
4.
La norma di cui all'art. 43, D.P.R. n.
327/2001, (laddove è detto che "valutati
gli interessi in conflitto, l'autorità che
utilizza un bene immobile per scopi di
interesse pubblico, modificato in assenza
del valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica
utilità, può disporre che esso vada
acquisito al patrimonio indisponibile e che
al proprietario vadano risarciti i danni
richiede una valutazione discrezionale della
p.a."). L'obbligo di valutazione degli
interessi in conflitto, con primaria
ponderazione di quello pubblico a continuare
l'utilizzo del bene, e la mera possibilità
di dare luogo all'acquisizione -laddove la
norma usa l'espressione "può" e non
altre indicanti un vincolo all'adozione
quali, a mero titolo esemplificativo, "deve",
"dispone che venga acquisito"-
costituiscono indici per i quali la
corrispondente posizione del privato non si
configura come di diritto soggettivo ma di
mero interesse legittimo, con conseguente
inammissibilità di azioni di accertamento e
declaratorie (TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 18.06.2009 n. 1063 -
link a http://mondolegale.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Art. 17. c. 2, d.P.R. n. 327/2001 - Approvazione del
progetto definitivo - Comunicazione al
proprietario - Decorrenza del termine per
l’impugnazione.
L’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, con
riferimento al procedimento espropriativo,
così statuisce: “Mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente al proprietario è
data notizia della data in cui è diventato
efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo e della facoltà di prendere
visione della relativa documentazione”.
Tale disposizione, nell’imporre
all’Amministrazione di notiziare il soggetto
espropriato in maniera da renderlo edotto di
quanto sopra esattamente indicato, assume
autonomo rilievo a fini processuali, in
quanto consente di individuare in maniera
oggettiva il dies a quo da cui decorre il
termine d'impugnazione per i soggetti
espropriati (v. TAR Liguria Genova, sez. I,
12.12.2008, n. 2101) (TAR Campania-Salerno,
Sez. I,
sentenza 15.05.2009 n. 2279 -
link a www.ambientediritto.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Retrocessione totale - Diritto soggettivo
perfetto - Tutelabilità innanzi al G.O.
L’istituto della retrocessione, assicura la
facoltà di reclamare la restituzione dei
beni quando l’opera pubblica, alla cui
realizzazione il bene era destinato, non è
stata realizzata ovvero non è più
realizzabile.
In caso di retrocessione totale il
proprietario è quindi titolare di un diritto
soggettivo perfetto, uno ius ad rem
di carattere potestativo di contenuto
patrimoniale, che gli consente di agire
dinanzi al giudice ordinario per chiedere la
pronunzia di decadenza della dichiarazione
di pubblica utilità e la restituzione dei
beni espropriati (TAR Veneto, Sez. I,
sentenza 24.04.2009 n. 1254 -
link a www.ambientediritto.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: 1.
Procedimento - Avvio espropriazione -
Approvazione del progetto - Mediante
conferenza di servizi - Disciplina prevista
dall'art. 11, co. 4, D.P.R. n. 327/2001 -
Partecipazione al procedimento.
2. Procedimento - Avvio espropriazione -
Modalità - Alternative alla comunicazione
individuale - Procedimento rivolto a
numerosi destinatari titolari di immobili in
diversi Comuni.
3. Procedimento - Avvio espropriazione -
Modalità - Alternative alla comunicazione
individuale - Individuazioni dei nominativi
dei proprietari e delle particelle catastali
interessate - Necessità - Sussistenza -
Deroga - Possibilità - Fattispecie -
Individuazione.
4. Procedimento - Avvio espropriazione -
Omissione - Efficacia invalidante - Se
l'interessato dimostri l'incidenza della sua
partecipazione sul provvedimento finale.
5. Procedimento - Avvio espropriazione -
Modalità - Alternative alla comunicazione
individuale - Pubblicazione dell'avviso su
un solo quotidiano - Condizione - Diffusione
non solo nazionale ma anche locale.
1.
Nel caso di Conferenze di servizi in materia
di lavori pubblici, l'art. 11 co. 4, D.P.R.
n. 327/2001 richiama, quali modalità della
pubblicità, le forme previste dal D.P.R. n.
554/1999 il cui art. 9 a sua volta, prevede
una pubblicità da effettuarsi "all'Albo
pretorio del Comune ovvero, nel caso di
amministrazione aggiudicatrici diverse dal
comune, utilizzando forme equivalenti di
pubblicità".
2.
Nel caso di procedure di espropriazione per
p.u., il ricorso alle forme di pubblicità
alternative alla comunicazione individuale
di avvio del procedimento trova
giustificazione nella circostanza derivante
dal coinvolgimento nella procedura esecutiva
di un rilevante numero di destinatari e di
un'apprensione coattiva di immobili siti in
diversi comuni.
3.
Anche se in linea generale lo strumento
pubblicitario quale forma alternativa alla
comunicazione individuale, per essere idoneo
allo scopo, deve menzionare partitamente
tutte le particelle catastali interessate
dal progetto di opera pubblica e i relativi
intestatari (ché solo in tale modo i
soggetti coinvolti sono messi in condizione
di conoscere che i propri terreni sono
interessati da una procedura ablatoria e di
poter prendere parte in tempo utile al
procedimento), deve ritenersi che, nel caso
di ampliamento di una strada preesistente
con localizzazione dei lavori di un'opera
pubblica già individuata a livello
legislativo nonché a livello di
pianificazione comunale con l'applicazione
della specifica disciplina sulle garanzie
partecipative all'interno dei relativi
procedimenti, sia sufficiente un avviso
privo dell'indicazione nominativa dei
proprietari catastali e delle particelle
interessate pubblicato su di un quotidiano a
diffusione nazionale ed affisso agli Albi
pretori dei Comuni interessati, dato che
tale avviso consente, sia pure per
relationem, di individuare i destinatari
finali del procedimento espropriativo.
4.
Anche in materia espropriativa, l'omesso
invio al privato proprietario della
comunicazione di avvio del procedimento per
la dichiarazione di pubblica utilità ha
efficacia invalidante solo allorché il
medesimo abbia assolto all'onere di
dimostrare che, se avesse avuto la
possibilità di partecipare al procedimento,
avrebbe potuto incidere sul contenuto del
provvedimento finale.
5.
Ai sensi dell'art. 11, D.P.R. n. 327/2001
(il quale prescrive che l'avviso di inizio
del procedimento espropriativo riguardante
un alto numero di soggetti interessati, è
pubblicato "su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale e locale"), deve
ritenersi idoneo un avviso pubblicato su un
solo quotidiano purché la diffusione di
questo sia estesa (oltre che in campo
nazionale, anche) in ambito locale
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-ter,
sentenza 14.04.2009 n. 3789 - link a http://mondolegale.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima
- Determinazione valore area - Criterio.
2.
Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima
- Determinazione del risarcimento del danno
per l'occupazione illegittima -Criterio.
1. Poiché fino al decreto di acquisizione ex
art. 43 DPR 327/2001 titolare dell'area deve
ritenersi il legittimo proprietario,
ancorché privato della disponibilità della
stessa (cfr. Cons. di Stato, sent. nn.
2582/2007, 3752/2007, nonché Ad. Plen.
29.04.2005 n. 2/2005), il valore dell'area va
calcolato al momento dell'acquisizione,
mentre sul relativo importo vanno calcolati
gli interessi moratori, ai sensi della norma
citata, a decorrere dall'inizio della
occupazione illegittima.
2.
Per tutto il periodo di occupazione
illegittima va corrisposto, ex art. 50 DPR
327/2001, un risarcimento commisurato a un
dodicesimo del valore venale, anno per anno,
con rivalutazione monetaria ed interessi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
26.03.2009 n. 1987 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Provvedimento
comunale di occupazione d'urgenza emanato
prima dell'approvazione del progetto di
variante regionale al PRG. Inefficacia fino
all'approvazione regionale.
La decisione della Giunta comunale di
procedere all'occupazione di immobili di
proprietà privata prima dell'approvazione
regionale del progetto di variante al PRG
comunale (consistente nel mutamento della
destinazione urbanistica di un'area da verde
pubblico a terziario commerciale per
consentire la realizzazione di un mercato)
implica che la materiale apprensione degli
immobili è condizionata all'esecutività
della variante regionale, cosicché solo con
la stessa è possibile dare attuazione al
procedimento ablatorio.
Ne consegue che gli effetti della delibera
comunale sono temporaneamente sospesi in
attesa che sia adottata e divenga esecutiva
l'approvazione conclusiva della Regione
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza
12.03.2009 n. 1895). |
|
ESPROPRIAZIONE:
B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n.
9 del 06.03.2009, "Norme regionali in
materia di espropriazione per pubblica
utilità"
(L.R.
04.03.2009 n. 3 - link
a www.infopoint.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: 1.
Comunicazione di avvio del procedimento
espropriativo - Necessità anche in caso di
dichiarazione di pubblica utilità implicita;
2. Comunicazione di avvio del procedimento -
Comunicazione ex art. 8 l. 241/1990 -
Consentita solo ove vi sia un ingente numero
di proprietari espropriandi.
1.
Nella espropriazione per pubblica utilità
sussiste l'obbligo di previa comunicazione
di avvio del procedimento funzionale
all'approvazione del progetto di opera
pubblica, ai sensi dell'art. 7 della l.
241/1990. Tale obbligo sussiste anche in
caso di dichiarazione di pubblica utilità
implicita a norma dell'art. 1 della legge
03.01.1979 n. 1 in quanto l'avviso di avvio
del procedimento ha valenza generale,
essendo finalizzata a creare un
contraddittorio all'interno del procedimento
amministrativo (cfr. ex multis, Cons.
Stato, sez. IV, n. 4018/2004).
2.
In materia di espropriazioni per pubblica
utilità, il ricorso alle forme alternative
di comunicazione di avvio del procedimento
di cui all'art. 8 comma 3 della l. 241/1990
(cd. altre forme di pubblicità idonee) è
consentito solo qualora il numero dei
proprietari espropriandi sia di tale entità
da rendere particolarmente gravosa e quindi
certamente pregiudizievole per l'interesse
pubblico alla sollecita conclusione della
procedura la comunicazione personale
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza
03.03.2009 n. 1727). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327/2001 -
Legittimazione - In capo al ricorrente - Non
sussiste - In capo alla P.A. - Sussiste.
2.
Acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327/2001 -
Domanda ex art. 43 D.P.R. 327/2001 da parte
del ricorrente - Difetto assoluto di
giurisdizione.
3.
Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima
- In assenza di effetto traslativo della
proprietà - Abbandono dei terreni - Reimmissione del proprietario nel possesso -
Provvedimento di restituzione - Non
necessita.
4.
Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima
- Risarcimento - Giurisdizione A.G.O. -
Translatio iudicii - Conseguenze.
1. Ex art. 43 del D.P.R. 327/2001
l'acquisizione coattiva giudiziale può
essere chiesta non dal privato cui sia stata
sottratta la disponibilità del fondo senza
un valido titolo, ma - in via
riconvenzionale - dall'Amministrazione che
ne ha interesse o che utilizza il bene, a
fronte di una richiesta del privato di
restituzione del fondo o dell'impugnazione
del provvedimento di acquisizione coattiva.
2. La domanda del ricorrente di condanna
della P.A. all'emissione del provvedimento
di acquisizione coattiva giudiziale non ha
cittadinanza nel sistema del diritto vigente
e deve, pertanto, essere dichiarata
inammissibile per difetto assoluto di
giurisdizione.
3. Qualora il Comune abbandoni i fondi dallo
stesso occupati d'urgenza per la
realizzazione di opera pubblica - su di essi
mai realizzata - senza che si sia mai
verificato l'effetto traslativo di proprietà
dei fondi medesimi, il proprietario è
legittimato a reimmettersi nel possesso
degli stessi senza dover attendere alcun
provvedimento formale di restituzione.
4.
L'illegittimità della occupazione d'urgenza,
avvenuta oltre i tre mesi dal momento in cui
è stato emesso il decreto di occupazione,
genera una pretesa risarcitoria che non
appartiene alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo, bensì a quella del Giudice
Ordinario (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
102/2006): pertanto, la relativa domanda
risarcitoria deve essere rimessa al Giudice
Ordinario con pronuncia declinatoria di
giurisdizione ex art. 30 Legge 1034/1971,
restando salvi gli effetti sostanziali e
processuali della domanda (cfr. Corte
Costituzionale, sent. n. 77/2007), senza
indicazione del termine entro il quale
effettuare la riassunzione, termine che
dovrà essere assegnato dal Giudice
Ordinario, trattandosi di questione che
attiene al merito della pretesa che viene
azionata in giudizio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.02.2009 n. 1329). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Istanza di retrocessione parziale di fondi -
Inclusione in un opera complessiva -
Utilizzo dell'area - Respinta.
2.
Occupazione illegittima - Non sussiste -
Occupazione acquisitiva - Risarcimento dei
danni - Prescrizione.
1. Quando l'opera pubblica realizzata, pur
comportando l'edificazione di una sola parte
dell'area comprende tutta l'area oggetto
dell'esproprio, come nel caso di specie di
un impianto sportivo, già affidato in
gestione ad una società sportiva, non può
ritenersi inutilizzato il fondo dei
ricorrenti, non ancora edificato, rientrante
in tale area. Pertanto va respinta la
domanda di retrocessione parziale dell'area
avanzata dai ricorrenti per mancanza del
presupposto del mancato utilizzo, nonché
dell'adozione del provvedimento di
inservibilità del bene espropriato.
2. Nel caso di procedimento espropriativo in
relazione al quale, pur non essendo stato
pronunciato il provvedimento finale, è stata
realizzata l'opera durante il periodo di
occupazione legittima, ovvero entro i cinque
anni dall'immissione in possesso in forza
del decreto di occupazione d'urgenza, e si è
verificata la irreversibile trasformazione
dei suoli (nel caso di specie individuata
con la consegna, nel 1990, dell'impianto
sportivo alla società di gestione), si
configura un'ipotesi di occupazione
acquisitiva dell'intera proprietà da parte
dell'Amministrazione e non di occupazione
illegittima; pertanto dovendosi applicare il
termine quinquennale decorrente dalla
scadenza dell'occupazione legittima o, se
successivo, dal momento della irreversibile
trasformazione del fondo, risulta, nel caso
di specie, prescritto il diritto al
risarcimento del danno. (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.01.2009 n. 196 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Sul
dies a quo di commissione dell’illecito in
caso di occupazioni sine titulo.
L'omissione dei
termini di inizio e fine dei lavori non
determina la nullità ma soltanto
l'annullabilità della dichiarazione di
pubblica utilità, il che ne impone
l’impugnazione nei termini decadenziali di
cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971
(cfr. Cons. St., Ad. Plenaria, n. 4/2003 e,
più di recente, TAR Lazio, sez. II, n.
6377/2008).
Va altresì specificato che mentre la
distinzione tra occupazione appropriativa ed
usurpativa (quella realizzata in assenza di
una valida dichiarazione di pubblica
utilità) ha perso di significato sia con
riferimento alla giurisdizione (nel senso
che residuano al giudice ordinario le sole
ipotesi in cui ab origine manchi del tutto
una dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera) che alla decorrenza del termine
di prescrizione trattandosi nei due casi di
un illecito permanente come affermato dalla
più recente giurisprudenza amministrativa
(aderendo alle argomentazioni svolte in più
occasioni dalla Corte Europea dei diritti
umani e dalle previsioni contenute nell’art.
43 del D.P.R. n. 327/2001 - di recente, cit.
Cons. St., sez. IV, 27.06.2007 n. 3752,
16.11.2007, n. 5830 e 30.11.2007, n. 6124),
l’unico elemento di differenziazione ancora
esistente riguarda invero l’individuazione
del dies a quo di commissione dell’illecito
posto che, in caso di occupazione
usurpativa, esso va fatto decorrere dal
momento dell’immissione in possesso da parte
dell’amministrazione mentre, in caso di
occupazione appropriativa, dalla scadenza
del termine di occupazione legittima del
terreno (ciò rileva al fine di individuare
il momento in cui misurare il valore venale
ai fini della quantificazione del
risarcimento del danno)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 14.01.2009 n. 162 - link
a www.altalex.com). |
|
anno 2008 |
 |
|
ESPROPRIAZIONE:
Quesito 2 -
Computo delle perdite aziendali
nell'indennità di esproprio
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
|
URBANISTICA:
Sulla reiterazione dei vincoli
espropriativi.
L’atto di
reiterazione del vincolo preordinato
all’esproprio deve essere adeguatamente
giustificato sulla base di una idonea
istruttoria e di una adeguata motivazione,
da cui possano evincersi con chiarezza e
precisione non solo le finalità di interesse
pubblico che l’ente intende concretamente
perseguire ma anche la loro perdurante
attualità; attualità che, tuttavia, può
legittimamente evincersi dalle linee guida
che hanno ispirato l’attività pianificatoria.
Il Collegio ritiene che l’oggetto e
l’idoneità della motivazione di un
provvedimento di reiterazione di vincoli
espropriativi debbano essere correlati al
contenuto del provvedimento stesso, con la
conseguenza che l’Amministrazione
interessata è tenuta ad indicare
espressamente le ragioni che giustificano la
predetta reiterazione in riferimento alle
seguenti situazioni:
mancanza di aree più idonee della stessa
zona destinate ad uso pubblico;
perdurante conformità all’interesse pubblico
della originaria destinazione, alle esigenze
della collettività che richiedono la
realizzazione dell’opera ed alla prevalenza
delle stesse sull’interesse del privato
proprietario del bene.
Sicché, non inficia la legittimità del
provvedimento di reiterazione di un vincolo
espropriativo l’omessa previsione
dell’indennizzo
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 30.12.2008 n. 6605 -
link a www.altalex.com). |
|
ESPROPRIAZIONE: 1. Espropriazione per pubblica utilità -
Istanza di retrocessione di fondi -
Distinzione tra retrocessione parziale e
retrocessione totale - Qualificazione
dell'istanza come retrocessione parziale -
Giurisdizione del G.A. - Sussiste.
2. Espropriazione per pubblica utilità -
Istanza di retrocessione di fondi -
Distinzione tra retrocessione parziale e
retrocessione totale - Qualificazione
dell'istanza come retrocessione parziale -
Eccezione di prescrizione del diritto -
Interesse legittimo pretensivo - Rigetto.
3. Espropriazione per pubblica utilità -
Rigetto dell'istanza di retrocessione di
fondi - Diversa destinazione dei beni
espropriati - Non sussiste - Valutazione
discrezionale del persistente interesse
pubblico - Legittimità.
1. In considerazione della distinzione
delineata dalla L. 2359/1865 tra la
retrocessione totale di cui all'art. 63 e la
retrocessione parziale prevista dagli artt.
60 e 61, per verificare in concreto se
l'opera pubblica non è stata realizzata
oppure se è stata realizzata solo in parte
occorre considerare l'ampiezza della
dichiarazione di pubblica utilità e del
decreto di esproprio e verificare se almeno
una parte dei fondi espropriati sulla base
di essi hanno ricevuto la destinazione
pubblica prevista, con la conseguenza che
nel caso in cui tutte le aree espropriate ad
un soggetto siano rimaste inutilizzate, ma
l'espropriazione sia avvenuta sulla base di
un provvedimento ablativo che comprende aree
di diversi proprietari, una parte dei quali
è stata effettivamente interessata dalla
realizzazione dell'opera pubblica, si ha
retrocessione parziale. Così è avvenuto nel
caso di specie dovendosi pertanto
qualificare l'istanza presentata dalla parte
come retrocessione parziale, subordinata
all'adozione di un provvedimento di
inservibilità del bene, in relazione alla
quale sussiste la giurisdizione del G.A.
2. La qualificazione come retrocessione
parziale dell'istanza formulata dalla
ricorrente comporta il rigetto
dell'eccezione di prescrizione del diritto
sollevata dalla controinteressata per aver
richiesto la dichiarazione di inservibilità
del bene quando era ormai decorso il termine
prescrizionale, in quanto il diritto a
chiedere l'emanazione di un provvedimento di
inservibilità è, in realtà, un interesse
legittimo di tipo pretensivo all'esercizio
del potere pubblico e, pertanto, come tutti
gli interessi legittimi non è suscettibile
di prescrizione ma solo soggetto alla
decadenza.
3.
Premesso che nella retrocessione parziale
rispetto a beni non ancora utilizzati la
pubblica amministrazione esercita scelte
discrezionali circa la persistenza
dell'interesse pubblico all'utilizzo delle
aree già espropriate, nel caso in cui il
diniego dell'istanza di retrocessione sia
motivato dalla persistente necessità di
realizzare interventi di accessibilità
all'aeroporto e di compensazione ambientale
dello stesso, ovvero per intereventi non
diversi da quello di ampliamento
dell'aeroporto cha ha fondato la precedente
procedura ablativa, non si può ritenere che
i beni espropriati siano destinati a scopi
di pubblica utilità diversi da quelli per
cui è stata pronunciata l'espropriazione (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.12.2008 n.
6165 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Non
sussiste un obbligo, per la amministrazione
che procede alla realizzazione di un’opera
pubblica, di depositare, già al momento in
cui sottopone il progetto per la
approvazione definitiva e per la
dichiarazione di pubblica utilità, l’elenco
dei terreni soggetti ad occupazione
temporanea finalizzata alla corretta
esecuzione dei terreni.
Il piano particellare delle aree soggette ad
occupazione temporanea non è elemento
necessario per la valida approvazione del
progetto definitivo e non sussiste l’obbligo
di comunicare, ai proprietari delle aree
medesime, l’avvio del procedimento
finalizzato alla approvazione dell’opera
pubblica o la avvenuta approvazione del
progetto definitivo.
Allo stato attuale della legislazione, non
si può affermare che sussista un obbligo,
per la amministrazione che procede alla
realizzazione di un’opera pubblica, di
depositare, già al momento in cui sottopone
il progetto per la approvazione definitiva e
per la dichiarazione di pubblica utilità,
l’elenco dei terreni soggetti ad occupazione
temporanea finalizzata alla corretta
esecuzione dei terreni.
Infatti, l’art. 16 d.p.r. 327/2001 statuisce
che l’autorità espropriante, al fine di
promuovere la adozione della dichiarazione
di pubblica utilità, deve depositare, oltre
agli elaborati progettuali, tutti gli atti
utili e necessari a descrivere la natura e
lo scopo delle opere da eseguire e “in
ogni caso lo schema dell’atto di
approvazione del progetto deve richiamare
gli elaborati contenenti la descrizione dei
terreni e degli edifici di cui é prevista
l’espropriazione, con l’indicazione
dell’estensione e dei confini, nonché
possibilmente dei dati identificativi
catastali e con il nome e cognome dei
proprietari iscritti nei registri catastali”
(art. 16 comma 2 d.p.r. 327/2001). Dalla
norma citata si evince, dunque, che solo
relativamente alle aree soggette a esproprio
vi é l’obbligo di depositare l’elencazione
dei terreni.
Tale impostazione trova conferma nell’art.
l’art. 13 dell’allegato tecnico al codice
dei contratti pubblici, approvato con D.
L.vo 163/2006, il quale statuisce oggi, a
differenza dell’art. 33 D.P.R. 554/1999, che
“1. Il piano particellare degli espropri,
degli asservimenti e delle interferenze con
i servizi é redatto in base alle mappe
catastali aggiornate, e comprende anche le
espropriazioni e gli asservimenti necessari
per gli attraversamenti e le deviazioni di
strade e corsi d’acqua e le altre
interferenze che richiedono espropriazioni.
2…….3. Il piano é corredato dall’elenco
delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell’immobile da espropriare e
asservire, ed é corredato dalla indicazione
di tutti i dati castali nonché delle
superfici interessate”. Come si vede,
dalla norma confluita nell’allegato tecnico
al codice dei contratti pubblici, é stato
espunto ogni riferimento alle aree soggette
ad occupazione temporanea.
Si evidenzia, dunque, una chiara tendenza
del legislatore ad alleggerire gli oneri a
carico delle autorità esproprianti, tra
l’altro anche mediante il venir meno degli
obblighi correlati alla immediata
individuazione delle c.d. aree di cantiere.
Tale considerazione conferma che l’art. 16
d.p.r. 327/01 deve essere letto esattamente
nel senso che impone, al fine della
approvazione del progetto definitivo, solo
il deposito del piano particellare delle
aree ad espropriare, e non anche delle aree
soggette ad occupazione temporanea.
Allo stesso modo gli artt. 16 e 17 d.p.r.
327/01 prevedono l’obbligo di dare
comunicazione, rispettivamente dell’avvio
del procedimento e della avvenuta
approvazione del progetto definitivo, al “proprietario
dell’area ove é prevista la realizzazione
dell’opera”, locuzione questa che può
ragionevolmente riferirsi solo al
proprietario di aree da espropriare: ciò si
desume chiaramente dagli artt. 16 comma 11 e
17 comma 3, i quali sottendono entrambi la
qualità di soggetto ad espropriazione nel
“proprietario dell’area “: nel primo caso,
infatti, la norma facoltizza tale soggetto a
“chiedere che l’espropriazione riguardi
anche le frazioni residue dei suoi beni”,
mentre nel secondo caso gli conferisce la
possibilità di interloquire sul valore
dell’area ai fini della determinazione della
indennità di esproprio.
Si deve pertanto ritenere che il piano
particellare delle aree soggette ad
occupazione temporanea non sia elemento
necessario per la valida approvazione del
progetto definitivo e che, correlativamente
non sussista l’obbligo di comunicare, ai
proprietari delle aree medesime, l’avvio del
procedimento finalizzato alla approvazione
dell’opera pubblica o la avvenuta
approvazione del progetto definitivo.
Peraltro, l’art. 49 d.p.r. 327/2001
statuisce che l’autorità espropriante può
disporre l’occupazione temporanea di aree
non soggette al procedimento espropriativo “se
ciò risulta necessario per la corretta
esecuzione dei lavori previsti”.
La norma limita quindi la discrezionalità
della amministrazione procedente, statuendo
che alla occupazione temporanea di aree si
possa far luogo solo in caso di bisogno
effettivo della cui ricorrenza
l’Amministrazione procedente deve
evidentemente –onde evitare che la
disposizione in esame venga sistematicamente
disapplicata- dare conto nella motivazione
del provvedimento che dispone la occupazione
temporanea. Si noti che l’art. 49, comma 1,
d.p.r. 327/2001 legittima l’occupazione
temporanea non in relazione ad una necessità
qualsiasi, ma solo in relazione alla
necessità di eseguire correttamente le
opere. Si deve quindi ritenere, ad esempio,
che un’area privata possa essere occupata
temporaneamente per la necessità di
collocarvi ponteggi o altri macchinari
necessari per dar corso a opere collocate in
prossimità del confine, ma non anche per
disporre, in prossimità di un cantiere, di
un deposito di materiali facilmente
trasportabili. L’Amministrazione, in altre
parole, deve organizzare i cantieri in modo
da non arrecare alcun disturbo quantomeno a
chi non sia soggetto ad espropriazione, e
quindi il decreto che dispone l’occupazione
temporanea deve essere motivato
specificamente a dimostrazione della
sussistenza delle ragioni che la
legittimano.
Va preliminarmente rilevato che
l’occupazione temporanea priva il
proprietario, sia pur transitoriamente, del
godimento dell’area, e quindi incide
fortemente nella di lui sfera giuridica. E’
quindi essenziale, onde assicurare un
effettivo ed equo contemperamento tra
l’interesse pubblico e quello del privato
che deve subìre l’occupazione temporanea,
che tale indennizzo venga offerto, e quindi
quantificato, contestualmente al decreto che
dispone l’occupazione temporanea, allo
stesso modo in cui l’indennità di esproprio
deve essere offerta e quantificata con il
decreto che dispone l’espropriazione o
l’occupazione anticipata preordinata
all’esproprio: in altre parole, il privato
ha diritto a conoscere da subito l’esatto
ammontare che gli viene offerto a titolo di
indennizzo, onde essere messo in grado di
valutare quali azioni intraprendere a tutela
dei propri diritti (TAR Puglia-Bari, Sez.
III,
sentenza 17.12.2008 n. 2891 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: P.
Carpentieri,
Edilizia ed espropriazione: novità e
criticità - L’espropriazione dei beni
culturali (con particolare riferimento ai
parchi archeologici)
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: F.
Delfino,
L’ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE DESTINATE ALLA DIFESA MILITARE
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: G.
Abbamonte,
L'evoluzione della disciplina in materia di
edilizia ed espropriazione e le principali
problematiche giurisprudenziali
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Procedimento
- Apposizione del vincolo urbanistico -
Presupposto imprescindibile.
Relativamente al progetto preliminare e
quello definitivo (contenente dichiarazione
di p.u.) per la realizzazione di una pista
ciclabile il cui tracciato interessava anche
l'area di proprietà del ricorrente, il
Collegio ritiene fondato ed assorbente il
primo motivo di ricorso: a norma dell'art. 8
del D.P.R. 327/2001 il procedimento di
espropriazione per p.u. deve avere inizio
con la apposizione del vincolo urbanistico a
tal fin preordinato, il quale costituisce
presupposto imprescindibile affinché l'area
possa essere espropriata (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
III,
sentenza
19.11.2008 n.
5453 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Sulla motivazione
necessaria circa la reiterazione di un
vincolo espropriativo.
In merito alla idoneità della motivazione
esposta dal Comune a fondamento della
propria scelta di reiterare un vincolo
espropriativo decaduto si osserva
preliminarmente che l’obbligo di motivazione
non viene meno per la parziale difformità
dell’opera pubblica prevista nel PRG del
2005 rispetto alla localizzazione originaria
del PRG del 1983. La prospettiva da cui
viene osservata la situazione è quella del
proprietario che in conseguenza del vincolo
subisce una limitazione all’esercizio dei
suoi diritti (nel caso in esame il vincolo
non compromette l’uso agricolo ma rende
impossibili le edificazioni in zona agricola
consentite prima dalla LR 07.06.1980 n. 93 e
ora dagli art. 59-60 della LR 11.03.2005 n.
12). Sotto questo profilo è irrilevante che
il vincolo originariamente posto per
un’opera sia reiterato per un’opera diversa
e, a maggior ragione, sono irrilevanti le
modifiche introdotte nel tempo alla stessa
opera, sia che riguardino le modalità
realizzative sia che interessino la
localizzazione. Diversamente sarebbe
sufficiente reiterare il vincolo con qualche
variazione per qualificare sempre la
fattispecie come prima previsione ed eludere
l’obbligo di motivazione. Circa il contenuto
della motivazione si richiama l’orientamento
giurisprudenziale che, graduando tale
obbligo, lo aggrava nel caso in cui la
reiterazione del vincolo riguardi una
singola opera pubblica o incida su un
proprietario particolare, nonché nel caso di
aspettative consolidate in precedenti atti
amministrativi o convenzioni urbanistiche, e
considera invece sufficiente nelle altre
ipotesi l’illustrazione della persistenza
dell'interesse pubblico (v. CS AP 24.05.2007
n. 7; CS Sez. IV 08.06.2007 n. 2999).
La reiterazione di un vincolo espropriativo
senza previsione di un’indennità commisurata
all'entità del danno effettivo non determina
l’illegittimità della disciplina urbanistica
(v. CS AP 24.05.2007 n. 7). Il diritto a
ottenere un ristoro dall’amministrazione si
colloca su un piano distinto da quello
urbanistico e sorge ex lege con
l’approvazione dell’atto di reiterazione del
vincolo. Le questioni relative all’inerzia
dell’amministrazione nella quantificazione
dell’indennità appartengono al giudice
ordinario ex art. 39 comma 4 del DPR
327/2001 (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 16.09.2008 n. 1041 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Espropriazione
illegittima, impossibilità della
restituzione del bene e conseguenze.
In materia
espropriativi, l’amministrazione interessata
o chi utilizza il bene può paralizzare le
eventuali conseguenze ripristinatorie
discendenti dalla favorevole impugnativa di
qualsiasi azione restitutoria del bene
utilizzato per scopi di interesse pubblico.
L’amministrazione può cioè chiedere in
giudizio che il giudice amministrativo, nel
caso di fondatezza del ricorso o della
domanda di impugnazione, disponga la
condanna al risarcimento del danno, con
esclusione della restituzione, senza limiti
di tempo.
Effettivamente, con tale norma, il giudice
amministrativo si trova investito del potere
di ricercare l’equilibrio fra contrapposti
interessi, valutandpo se la restaurazione in
forma reale, pur possibile materialmente e
giuridicamente, non sia eccessivamente
onerosa per il danneggiante obbligato
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 03.09.2008 n. 4112 - link
a www.altalex.com). |
|
ESPROPRIAZIONE:
V. Montaruli,
I riflessi sul contenzioso espropriativo
delle sentenze della Corte Costituzionale
nr. 348 e 349 del 2007 (link a
www.diritto.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
S. Marziali,
Il piano
particellare di esproprio (link a www.noccioli.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Al privato proprietario di un’area destinata all’espropriazione,
siccome interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica, dev’essere
garantita, mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio del
procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione
procedente sulla sua localizzazione.
Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Ad.
Plen. 20.12.2002, n. 8; 24.01.2000, n. 2; 15.09.1999, n. 14), dal quale
non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha affermato il principio,
generale ed inderogabile, per cui al privato proprietario di un’area
destinata all’espropriazione, siccome interessata dalla realizzazione di
un’opera pubblica, dev’essere garantita, mediante la formale
comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di
interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione
e, quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi,
dell’approvazione del progetto definitivo.
In coerenza con tale canone di condotta, che vincola tutte le
amministrazioni e che, come tale, non soffre eccezioni (se non espresse
da disposizioni speciali che esonerano esplicitamente l’amministrazione
dal relativo adempimento procedurale), ed in conformità al parametro di
giudizio che ne costituisce immediato corollario, si deve, allora,
rilevare che, nella fattispecie in esame, anche a causa di una
confusione procedimentale che non consente una rigorosa distinzione dei
diversi segmenti che, di norma, integrano la procedura di approvazione
di un’opera pubblica, all’Azienda Agricola, proprietaria del terreno
interessato dalla realizzazione dell’opera, non è stato consentito di
interloquire, in tempo utile, con le amministrazioni procedenti in
merito alla localizzazione dell’intervento ed all’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio.
Per quanto confusa e contraddittoria sia stata la gestione del
procedimento (non risultando chiara, in particolare, l’evoluzione delle
elaborazioni progettuali), la localizzazione dell’opera, unitamente
all’apposizione del relativo vincolo ablatorio, è stata deliberata,
seppur con il peculiare strumento dell’intesa Stato–Regione, in mancanza
della previa notifica all’Azienda Agricola della prescritta informativa
sulla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera, con conseguente
violazione del pertinente obbligo di comunicazione.
E non serve, da ultimo, invocare come esimente dal dovere in questione
il disposto dell’art. 13, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241, in
quanto quest’ultima norma si riferisce ai soli atti a contenuto
generale, mentre l’intesa tra lo Stato e la Regione sulla localizzazione
di un’opera di interesse statale non consiste in un documento di
pianificazione territoriale, ma produce l’effetto puntuale e specifico
dell’individuazione dell’ubicazione dell’intervento (oltre a valere come
dichiarazione di pubblica utilità) e si rivela, come tale, idonea ad
incidere, in maniera immedia-ta, sugli interessi dei soggetti
proprietari del terreno interessato dalla sua realizzazione, con le
evidenti implicazioni sulla partecipazione di questi al relativo
procedimento (giudicata, da ultimo, necessaria da Cons. St., sez. IV,
16.05.2006, n. 2773).
I rilievi appena svolti comportano, quale immediato corollario,
l’assoluta inidoneità della comunicazione indicata dalle Amministrazioni
appellate come satisfattiva dell’interesse partecipativo asseritamente
violato, ad integrare gli estremi dell’instaurazione tempestiva di quel
contraddittorio procedimentale utile ed effettivo in merito alle
determinazioni pertinenti alla localizzazione dell’opera ed alla
costituzione del vincolo espropriativo che, solo, consente di giudicare
adempiuto l’obbligo prescritto dall’art. 7 l. n. 241/1990
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 29.07.2008 n. 3760 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Vincoli finalizzati all'esproprio -
Reiterazione - Motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico da
soddisfare - Adempimento dell'obbligo di
motivazione dei provvedimenti - Sussiste.
2. Vincoli
finalizzati all'esproprio - Reiterazione -
Diritto all'indennizzo - Giurisdizione A.G.O. - Sussistenza.
1. L'obbligo di motivare i provvedimenti di
reiterazione di vincoli preordinati
all'esproprio deve ritenersi assolto con
l'indicazione di una motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico da
soddisfare.
2. Anche prima del D.P.R. 327/2001, le
controversie concernenti il riconoscimento
del diritto all'indennizzo per reiterazione
di vincoli di inedificabilità
sostanzialmente espropriativi, doveva essere
proposta innanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria in base alla previsione dell'art
34, comma 3, lett. b), del d.lg. n. 80 del
1998
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 09.06.2008 n.
1950 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
1.
Vincoli finalizzati all'esproprio -
Decadenza - Inerzia dell'Amministrazione -
Risarcimento del danno -Diritto - Non
sussiste.
2.
Vincoli finalizzati all'esproprio -
Decadenza - Inerzia dell'Amministrazione -
Intervento del privato - Pronuncia che
accerta l'inadempimento dell'Amministrazione
- Risarcimento del danno -Diritto -
Sussiste.
1. La mera scadenza del vincolo
espropriativi, in difetto di provvedimenti
di reiterazione del vincolo, determina
l'obbligo per l'amministrazione comunale di
procedere alla nuova zonizzazione delle
aree. La violazione di tale obbligo non
genera, tuttavia, un danno risarcibile per
il privato, ma determina solamente la
nascita di un mero interesse procedimentale
ad ottenere la zonizzazione delle aree,
gravando in capo al privato l'onere di
reagire a tale inerzia, attivando i rimedi
amministrativi e giurisdizionali che
l'ordinamento prevede per superare il
comportamento inerte.
2. Nell'ipotesi in cui la P.A. continua a
rimanere inerte anche dopo che il privato si
è attivato ed ha ottenuto dal giudice
amministrativo una pronuncia che ha
accertato l'illegittimità del diniego
opposto dalla P.A. alla richiesta di
effettuare la zonizzazione o il suo
silenzio, matura il diritto del proprietario
dei terreni al risarcimento del danno che
gli deriva dall'ulteriore ritardo da parte
del Comune nell'assolvimento dell'obbligo
amministrativo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 05.06.2008 n.
1929). |
ESPROPRIAZIONE:
1. Giurisdizione e competenza -
Espropriazione per pubblica utilità -
Annullamento procedure ablative -
Conseguenze - Occupazione sine titulo -
Risarcimento danno - Giurisdizione G.A. -
Sussiste.
2. Espropriazione per pubblica utilità -
Fattispecie di occupazione sine titulo
sussistenti alla data di entrata in vigore
del D.P.R. n. 327/2001 - Art. 57 D.P.R. n.
327/2001 - Fasi fisiologiche del
procedimento espropriativo - Applicazione -
Art. 43 D.P.R. n. 327/2001 - Fasi
patologiche del procedimento espropriativo -
Applicazione.
3. Espropriazione per pubblica utilità -
Occupazioni d'urgenza - In assenza di
dichiarazione di pubblica utilità o con
decreto di esproprio ritenuto illegittimo -
Risarcimento danno - Spetta - Rimborso
valore venale - Spetta - Interessi moratori
- Spettano.
1. Compete al Giudice Amministrativo la
tutela risarcitoria correlata
all'annullamento delle procedure ablative
che abbia reso sine titulo l'occupazione dei
fondi utilizzati nell'esecuzione dell'opera
pubblica.
2. L'art. 57 D.P.R. 327/2001, riferendosi ai
«procedimenti in corso», ha previsto norme
transitorie unicamente per individuare
l'ambito di applicazione della riforma in
relazione alle diverse fasi "fisiologiche"
del procedimento, senza limitare, neanche
per implicito, l'ambito di applicazione
dell'art. 43, che, operando in situazioni
"patologiche" (scadenza del termine entro il
quale poteva essere emesso il decreto di
esproprio; annullamento di un atto del
procedimento ablatorio), è opposto a quello
delle norme che riguardano i «procedimenti
in corso». In altri termini, l'atto di
acquisizione - in quanto emesso ab externo
del procedimento espropriativo - non rientra
nell'ambito di operatività della normativa
transitoria di cui all'art. 57 (cfr. Cons.
di Stato, sent. n. 2582/2007).
3. In caso di decreto di occupazione
illegittimo, in base al quale sia stata
definitivamente sottratto un terreno, al
ricorrente spetta ex art. 43, comma 6, t.u.
327/2001, sia il risarcimento del danno
relativo al periodo di occupazione senza
titolo, sia l'importo corrispondente al
valore venale, con gli interessi moratori a
decorrere dal giorno in cui il terreno sia
stato occupato senza titolo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
05.05.2008 n.
1288
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: E.
Trabucchi,
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'espropriazione isolata non può
giustificare un'indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
- Nota a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 10.06.2008
(link a www.filodiritto.com). |
|
ESPROPRIAZIONE: C.
Taglienti,
OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA
ALL’ESPROPRIO
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: L.
Marzano,
Incostituzionalità della legge-provvedimento
che si traduca in una reiterazione non
procedimentalizzata dei vincoli
espropriativi (nota a Corte Cost., sentenza
20.07.2007, n. 314)
(link a www.lexitalia.it). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Occupazione appropriativa, illegittimità, conseguenze, danni,
sussistenza.
In caso di occupazione appropriativa,
l’espropriato ha diritto ad un ristoro economico corrispondente al
valore venale del bene con gli accessori peculiari delle obbligazioni
valore (Corte di
Cassazione, Sez. I civile,
sentenza
23.04.2008 n. 10560
- link a www.altalex.com). |
ESPROPRIAZIONE:
Provvedimenti di reiterazione di
vincoli preordinati all'esproprio -
Motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico da soddisfare -
Adempimento dell'obbligo di motivazione dei
provvedimenti - Sussiste.
L'obbligo di motivare i provvedimenti di
reiterazione di vincoli preordinati
all'esproprio deve ritenersi assolto con
l'indicazione di una motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico da
soddisfare (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
18.04.2008 n.
1227
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: Occupazione
appropriativa - Nuovi criteri risarcitori - L. 24/12/2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) - Calcolo - Giudizi in corso - Applicazione.
L'art. 2, comma 89, lett. e) legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria
2008) il quale, colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia
di illegittimità costituzionale (sentenza n. 349 del 2007) dell'art.
5-bis, comma 7-bis, d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1992, ha modificato l'art. 55 d.P.R. n. 327 del
2001 disponendo che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile
per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio alla data del 30.09.1996, il risarcimento del
danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. La norma è
applicabile nei giudizi in corso in cui sia ancora in discussione il
"quantum" del risarcimento e che quest'ultimo non può superare in nessun
caso il valore che il proprietario trarrebbe dall'immobile se decidesse
di porlo sul mercato con la destinazione stabilita dallo strumento
urbanistico, dovendosi escludere rilevanza ad altre destinazioni di
fatto impresse dal proprietario (Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 31.03.2008 n. 8384
- link a www.ambientediritto.it). |
|
LAVORI PUBBLICI: Accessione
invertita, legittimità accessione orizzontale, legittimità.
L’accessione invertita riguarda
l’occupazione orizzontale di parte del suolo del vicino, ma non il caso
di edificazione avvenuta al di sotto del suolo altrui e, quindi, di
occupazione verticale del medesimo, che è fuori della previsione
legislativa.
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita, comunque,
consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul
proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione in danno del
vicino, sicché la mancata opposizione di costui non vale a dimostrare lo
stato soggettivo di buona fede dell'occupante, che deve, invece,
riguardare le condizioni in cui il costruttore si è trovato ad operare,
sì da generare il convincimento di esercitare un suo preteso diritto
(Corte di
Cassazione, Sez. II civile,
sentenza
27.02.2008 n. 5133
- link a www.altalex.com). |
|
ESPROPRIAZIONE:
Dichiarazione di pubblica utilità - Divenuta inefficace -
Rilevanza - Ai fini dell'individuazione della giurisdizione -
Giurisdizione G.A. - Sussistenza - Occupazione acquisitiva -
Inammissibilità - Formale provvedimento di acquisizione - Necessità.
La presenza di un atto di dichiarazione di pubblica utilità poi divenuto
inefficace rileva soltanto ai fini dell'individuazione della
giurisdizione amministrativa, in quanto i comportamenti di
impossessamento del bene altrui collegati all'esercizio, anche se
illegittimo, di un pubblico potere devono a loro volta essere presi in
considerazione come manifestazioni di una funzione pubblica. Non è
invece possibile qualificare la dichiarazione di pubblica utilità
divenuta inefficace come un elemento che congiuntamente
all'irreversibile trasformazione del bene dà origine a un'ipotesi
ablatoria atipica, in quanto la perdita della proprietà può derivare
solo dal giusto procedimento espropriativo nel rispetto delle garanzie
previste dalla legge. Anche dopo la realizzazione dell'opera pubblica la
proprietà del bene rimane quindi all'originario titolare finché non sia
adottato un formale provvedimento di acquisizione (ora disciplinato
dall'art. 43 DPR 327/2001) con l'annessa liquidazione del risarcimento
del danno. Trattandosi di uno strumento che regolarizza dall'esterno la
procedura espropriativa e soddisfa le pretese risarcitorie dei privati
in conformità a principi presenti da tempo nel diritto comune europeo,
il provvedimento di acquisizione è utilizzabile indipendentemente dal
confine temporale stabilito dall'art. 57 del DPR 327/2001.
L'utilizzazione del fondo altrui ha natura di illecito permanente e
quindi non consente il decorso del termine di prescrizione quinquennale
del diritto al risarcimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 22.02.2008 n.
140
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: ESPROPRIAZIONE
per pubblica utilità - Computo
nell'indennità delle perdite aziendali -
Esclusione - Fattispecie.
L'indennità di espropriazione non può
superare in nessun caso il valore
determinabile con l'applicazione del
criterio legale previsto dalla normativa,
per cui non può incidere il reale
pregiudizio che il proprietario od altro
titolare di minore diritto di godimento
risentono come effetto dal non potere
ulteriormente svolgere mediante l'uso dello
stesso immobile la precedente attività. Di
conseguenza, ove risulti impedito sul luogo
l'ulteriore svolgimento dell'impresa che
utilizzava gli immobili per fornire i propri
servizi, l'espropriazione non si estende al
diritto dell'imprenditore su di essi, né
all'azienda organizzata dall'imprenditore,
sì che il valore del bene espropriato debba
comprendere quello dell'azienda in sé
considerata, quale complesso funzionale
organizzato, risultante da una pluralità di
elementi. Nel caso di specie (relativo
all’espropriazione di terreno destinato a
parcheggio a servizio di struttura
alberghiera) le perdite aziendali lamentate
dall'espropriato non sono suscettibili di
indennizzo, ed è sufficiente a compensare la
perdita subita l'applicazione del criterio
legale previsto nel caso di espropriazione
parziale (nella specie disciplinata
dall'art. 15-bis legge prov. Trento
19.02.1993, n. 63, riproduttiva dell'art. 40
legge 25.06.1865, n. 2359), assumendo le
perdite aziendali rilevanza autonoma
rispetto alla perdita dominicale solo nella
diversa ipotesi di espropriazione di azienda
agricola (art. 16 legge 22.10.1971, n. 865).
ESPROPRIAZIONE - Opposizione alla
stima - Criterio di determinazione
indennitaria - Limite della reformatio in
peius - Art. 19 L. n. 865/1971.
Nel giudizio di opposizione alla stima, di
cui al l'art. 19 della legge 22.10.1971, n.
865, la qualificazione del fondo e
l'adozione del criterio di determinazione
indennitaria attiene all'attività di
applicazione delle norme, alla quale si
associa l'attività difensiva delle parti, di
modo che non può ravvisarsi preclusione
alcuna tanto ad una definizione, da parte
del giudice, dell'oggetto espropriato in
discordanza con la stima amministrativa o
con le indicazioni delle parti (con l'unico
limite del divieto di reformatio in peius
della posizione dell'opponente (Cass. n.
12966/2004).
ESPROPRIAZIONE - Mancanza
dell’identità del proprietario -
Espropriazione parziale - Esclusione -
Criterio della stima differenziale -
Fattispecie.
Quando manca il presupposto dell'identità
del proprietario non è ravvisabile neanche
l’ipotesi di espropriazione parziale (Cass.
27.08.2004 n. 17112). Nella specie, non è
applicabile il criterio della stima
differenziale, riguardo ad una particella
appartenente a soggetto diverso dal
proprietario del terreno sui cui insiste
l'azienda (alberghiera).
ESPROPRIAZIONE - Pertinenza -
Qualificazione - Natura.
Anche se per definizione, la pertinenza è
posta a servizio del bene principale,
assume, sotto il profilo indennitario, una
sua autonomia, nel senso che di essa deve
qualificarsene la natura urbanistica (suolo
edificabile o agricolo), che però non potrà
mai essere assimilata a quella dell'area
(edificata) cui pertiene (Cass. 14.01.2008,
n. 599; 28.11.2007, n. 24703) (Corte di
Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 31.01.2008 n. 2424
- link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE: V.
Mazzarelli,
IL VALORE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO
(link a www.pausania.it). |
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ESPROPRIAZIONE: 1.
Occupazioni temporanea e d'urgenza -
Occupazione acquisitiva - Domanda di
risarcimento del danno - In assenza di atto
formale di acquisizione del bene - Non
spetta - Restituzione del bene - Spetta.
2. Occupazione temporanea e d'urgenza -
Occupazione acquisitiva - Domanda di
risarcimento del danno - Periodo successivo
a quello dell'occupazione legittima -
Spetta.
3. Occupazioni temporanee e d'urgenza -
Occupazione acquisitiva - Art. 43 D.P.R.
337/2001 - Applicabilità - Tutti i casi di
occupazione sine titulo.
1. Nell'ipotesi di occupazione
acquisitiva, in mancanza dell'adozione da
parte della P.A. di un provvedimento di
acquisizione sanante ex art. 43 del d.P.R.
n. 327/2001, la domanda di risarcimento dei
danni non può trovare accoglimento, ma è
invece necessario condannare la P.A. alla
restituzione dell'area, anche se essa sia
ormai irreversibilmente trasformata. La
trasformazione irreversibile del fondo con
la realizzazione dell'opera pubblica è un
fatto, e tale resta, quindi non può di per
sé costituire impedimento alla restituzione
del bene; mentre la perdita della proprietà
da parte del privato e l'acquisto della
stessa in capo alla P.A. possono conseguire
unicamente all'emanazione di un
provvedimento formale, nel rispetto del
principio di legalità e di preminenza del
diritto (cfr. Cons. di St., Ad. Pl., sent.
n. 2/2005).
2. Nel caso di occupazione
acquisitiva, a decorrere dalla data di
scadenza dell'occupazione legittima, spetta
ai proprietari il risarcimento del danno per
l'utilizzazione illegittima del suolo.
3. L'art. 43 D.P.R. 327/2001, che
prevede, quale unica alternativa alla
restituzione del bene, l'atto di
acquisizione cd. sanante, accompagnato dal
risarcimento del danno, deve reputarsi
applicabile a tutti i casi di occupazione
sine titulo, sussistenti o meno alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 327, recante il
Testo Unico sulle espropriazioni
(30.06.2003)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.01.2008 n. 156
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: 1.
Occupazione temporanea e d'urgenza - Opere
interrate - Risarcimento - Spetta - Obbligo
di rimozione - Non sussiste.
2. Occupazione temporanea e d'urgenza -
Opere interrate - Risarcimento - Portata.
3. Opere pubbliche - Occupazione legittima -
Indennità di occupazione - Giurisdizione
G.O.
1. Il protrarsi nel tempo della
presenza arbitraria di tubazioni interrate
non può determinare gli effetti di
un'occupazione permanente (illegittima), ma
si limita a comprimere le facoltà di
godimento del proprietario del fondo
asservito in via di mero fatto:
conseguentemente tale compressione è
suscettibile di essere risarcita, atteso il
suo carattere illecito, mentre non è
accoglibile la relativa domanda di rimozione
di manufatti (cfr. Cassaz. Civ., SS.UU.,
sent. n. 13714/2005).
2. Nel caso del protrarsi nel tempo
di tubazioni interrate poste arbitrariamente
dalla P.A. nel terreno di un privato, questi
è legittimato a richiedere sia il
risarcimento per la diminuzione di valore
del fondo in conseguenza delle diminuite
utilità da esso ricavabili per la presenza
di tubazioni interrate, sia il risarcimento
per il periodo di occupazione abusiva, ossia
per l'indisponibilità dell'area protrattasi
oltre la scadenza del termine
dell'occupazione legittima (Cassaz. Civ.,
SS.UU., sent. n. 15277/2001).
3. L'indennità di occupazione
legittima costituisce pretesa da azionare,
ex art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs.
80/1998, davanti al giudice ordinario (TAR
Sicilia, sent. n. 2194/2006; TAR Basilicata,
sent. n. 516/2007)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.01.2008 n. 155
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1.
Dichiarazione di pubblica utilità -
annullata - Sussistenza - Giurisdizione del
G.A. - Sussistenza.
2.
Dichiarazione di pubblica utilità -
annullata - Realizzazione dell'opera
pubblica - Occupazione usurpativa - Non
sussistenza - Proprietà del bene - Non
mutamento - Provvedimento Acquisizione -
Necessità - Risarcimento del danno -Termine
quinquennale - Non decorre.
1. La presenza di un atto di dichiarazione
di pubblica utilità poi annullato consente
l'attribuzione della controversia al giudice
amministrativo, anche fattispecie
tradizionalmente inquadrate nella categoria
dell'occupazione usurpativa, in quanto i
comportamenti di impossessamento del bene
altrui collegati all'esercizio, anche se
illegittimo, di un pubblico potere devono a
loro volta essere qualificati come
manifestazioni di una funzione pubblica; in
base a questa impostazione il caso della
mancata fissazione dei termini iniziali e
finali ex art. 13 L. 2359/1865 appare
pienamente inserito nello svolgimento, sia
pure imperfetto, dell'azione amministrativa.
2. Poiché la perdita della proprietà può
derivare solo dal giusto procedimento espropriativo nel rispetto delle garanzie
previste dalla legge si deve ritenere che
anche dopo la realizzazione dell'opera
pubblica la proprietà del bene rimanga
all'originario titolare finché non sia
adottato un formale provvedimento di
acquisizione (ora disciplinato dall'art. 43
D.P.R. 327/2001) con annessa liquidazione
del risarcimento del danno. Trattandosi di
uno strumento che regolarizza dall'esterno
la procedura espropriativa e soddisfa le
pretese risarcitorie dei privati in
conformità a principi presenti da tempo nel
diritto comune europeo, il provvedimento di
acquisizione è utilizzabile
indipendentemente dal confine temporale
stabilito dall'art. 57 DPR 327/2001.
L'utilizzazione del fondo altrui ha natura
di illecito permanente e quindi non consente
il decorso del termine di prescrizione
quinquennale del diritto al risarcimento (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 15.01.2008 n. 3
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Diritto
all'indennizzo espropriativo - Evasione totale o parziale
dell’imposta I.C.I. - Effetti - Sanzioni e recupero del
tributo I.C.I. - Accertamento da parte dell'Amministrazione.
In materia di espropriazione, l'evasore totale dell’imposta
I.C.I. non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo
(Cass. sentenza n. 24509/2006), ma è unicamente "destinato a
subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e
l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere",
potendo l'erogazione della indennità di espropriazione
"intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il
tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I.,
ed a seguito della regolarizzazione della posizione
tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e
delle sanzioni" (così testualmente, Corte Cost. n.
351/2000). Mentre, "l'evasore parziale resta soggetto alle
stesse conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo
quindi il Comune procedere ad accertamento del maggiore
valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di
questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva,
l'indennità espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come
nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla
dichiarazione infedele. Nella seconda evenienza, in
particolare, va da sé che il previo recupero del tributo
I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti
indicati, oltre che per accertamento da parte
dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da
parte dello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del
1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13;
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e
considerando che la dichiarazione tributaria è atto di
scienza e di non di volontà).
Occupazione d'urgenza - Effetti - Possesso del bene -
Indennità per l'occupazione - Decreto di esproprio o
ablazione - Perdita del possesso del bene.
L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non
priva il proprietario del possesso del bene occupato, in
quanto questo, finché non intervenga il decreto di esproprio
o comunque ablazione, continua ad appartenergli, tant'è che
per tal motivo gli si riconosce anche una indennità per
l'occupazione (Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 03.01.2008 n. 19
- link a www.ambientediritto.it). |
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anno 2007 |
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ESPROPRIAZIONE: 1.
Approvazione del progetto di opera pubblica
ai sensi dell'art. 1 legge n. 1/1978 -
costituisce valida dichiarazione di pubblica
utilità - fattispecie di opera pubblica
realizzata da privati.
2. Opera pubblica realizzata in mancanza del
decreto d'esproprio ma in presenza di
dichiarazione di pubblica utilità - Ipotesi
riconducibile all'"occupazione appropriativa"
- Giurisdizione del giudice amministrativo-
Sussiste.
3. Ipotesi di occupazione appropriativa -
Illecito permanente- Prescrizione
quinquennale - Non sussiste -
imprescrittibilità dell'azione - sussiste.
3. Mancanza del decreto d'esproprio -
Occupazione d'urgenza oltre i termini di
efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità - Responsabilità extracontrattuale -
Condanna al risarcimento del danno ex art.
43 DPR 327/2001- Sussiste.
1. L'art. 1 della legge n. 1/1978
consente agli enti locali di approvare
progetti di opere pubbliche conferendo
automaticamente a tale decisione il
requisito di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza in modo tale da
configurare un decreto d'occupazione
d'urgenza, legittimamente adottato dal
Consiglio Comunale anche per opere pubbliche
realizzate da soggetti privati.
2. In presenza di un'opera pubblica
realizzata in forza di una valida
dichiarazione di pubblica utilità, adottata
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1978,
cui non è seguita l'adozione del decreto
d'esproprio (e con un'occupazione d'urgenza
effettuata oltre i termini di validità del
relativo provvedimento), non si configura
un'ipotesi di "occupazione usurpativa pura"
(che si ha nel momento in cui la
dichiarazione di pubblica utilità non sia
mai stata adottata) ma la fattispecie della
"occupazione appropriativa" che, similmente
al caso dell'"occupazione usurpativa spuria"
(configurabile quando l'amministrazione ha
adottato una dichiarazione di pubblica
utilità poi annullata in via di autotutela o
giurisdizionale), è attribuita alla
giurisdizione del giudice amministrativo
anche in applicazione del principio (di
derivazione comunitaria) di effettività
della tutela giurisdizionale.
3. Se a fronte di una valida
dichiarazione di pubblica utilità non segue
il relativo decreto d'esproprio e
l'occupazione d'urgenza viene effettuata
oltre i termini di efficacia del relativo
provvedimento (3 mesi ex art. 20 L.
865/1971), si versa in un'ipotesi di
occupazione appropriativa che rappresenta
ormai un illecito permanente sul presupposto
che non è ipotizzabile che la commissione di
un fatto illecito (l'occupazione sine titulo
e la conseguente trasformazione del
territorio) possa determinare il
trasferimento di proprietà dell'immobile in
capo all'ente pubblico, rendendo quindi
l'azione risarcitoria imprescrittibile.
4. L'occupazione appropriativa
rappresenta un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale del Comune resistente che
comporta l'obbligo ex art. 43 DPR 327/2001
(applicabile anche alle occupazioni sine
titulo già sussistenti alla data di entrata
in vigore del T.U. espropriazioni) di
restituire il suolo e di risarcire il danno
cagionato salvo il potere
dell'Amministrazione di fare venire meno
l'obbligo di restituzione attraverso
l'adozione dell'atto di acquisto del bene al
proprio patrimonio
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 18.12.2007 n. 6676
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: 1.
Vincolo a sede stradale - Vincolo
preordinato all'esproprio soggetto a
decadenza quinquennale - Sussiste.
2.
Calcolo dell'indennità di espropriazione -
Manufatto sanato - Computabilità.
1. Il vincolo a sede stradale è un vincolo
preordinato all'esproprio, al quale si
applica il principio della decadenza
quinquennale ex art. 2 della l. n.
1187/1968, per questo verso è significativo
il fatto che l'art. 18, comma 2 lett. b)
della L. R. n. 12/2005 stabilisce
un'identica durata quinquennale per il
vincolo asseritamente "confermativo", ma in
effetti espropriativo.
2. In sede di calcolo dell'indennità di
espropriazione, occorre tenere presente
anche il valore di quei soli manufatti che,
originariamente realizzati senza un titolo
abilitativo, sono stati successivamente
sanati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 18.12.2007 n. 6675
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Occupazione
temporanea e d'urgenza - Procedura accelerata ex art. 3
Legge 1/1978 - Ambito di applicazione - Edilizia agevolata -
Esclusione.
La procedura accelerata ex art. 3 Legge 1/78 vigente al
momento dei fatti di causa riguarda solo le opere pubbliche
e tra queste si devono ricomprendere anche gli interventi di
edilizia sovvenzionata in ragione della natura di opere
pubbliche rivestita dagli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ma non gli interventi di edilizia agevolata, che,
al contrario di quelli sovvenzionati, sono eseguiti da
soggetti privati e si traducono nella realizzazione di beni
di natura privata (TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 13.12.2006 n. 2962
- massima tratta da www.solom.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Espropriazione per p.u. -
Decreto di occupazione d'urgenza - Ha natura vincolata -
Necessità di comunicazione agli espropriandi - Non sussiste
- Necessità del giusto procedimento - Nella dichiarazione di
pubblica utilità - Sussiste - Nell'occupazione d'urgenza -
Non sussiste.
2. Espropriazione per p.u. -
Decreto di occupazione d'urgenza - Natura vincolata - Non
basta ad escludere la necessità di comunicazione di avvio
del procedimento - Necessità di verifica dei presupposti
dell'art. 21-octies, l. n. 241/1990 - Sussiste.
3. Espropriazione per p.u. -
Decreto di occupazione d'urgenza - Natura vincolata -
Esclude il vizio di eccesso di potere.
4. Art. 6, L. n. 241/1990 -
Principio di adeguatezza e completezza dell'istruttoria
procedimentale - Obbligo dell'Amministrazione di accertare
d'ufficio la realtà dei fatti e degli atti posti alla sua
attenzione - Sussiste.
1. Per l'adozione del decreto autorizzatorio
dell'occupazione d'urgenza, quale provvedimento di natura
vincolata, meramente attuativo di provvedimenti presupposti,
non si rende necessaria alcuna ulteriore comunicazione di
carattere specifico ai proprietari delle aree da
espropriare. Si è infatti chiarito che il giusto
procedimento, se rispettato nell'ambito della dichiarazione
di pubblica utilità, non ha ragion d'essere nell'occupazione
d'urgenza. Ciò non tanto perché vi osti il presupposto
dell'urgenza, atteso che qualsiasi approvazione del progetto
di un'opera pubblica equivale ope legis a dichiarazione di
urgenza ed indifferibilità, mentre l'urgenza che costituisce
impedimento alla comunicazione dell'avvio del procedimento è
un'urgenza qualificata. Ma piuttosto perché il giusto
procedimento ha ragion d'essere nell'ambito della
dichiarazione di pubblica utilità, che conserva momenti di
scelte discrezionali, e non più nel quadro dell'occupazione
d'urgenza, meramente attuativa dei provvedimenti
presupposti.
2. La natura vincolata del decreto di occupazione d'urgenza
non basta da sé a far ritenere che non fosse dovuta la
comunicazione di avvio del relativo procedimento. In tal
senso depone il testo dell'art. 21-octies, comma 2, parte
seconda, della l. n. 241/1990, a tenore del quale
l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento
non comporta l'annullabilità dell'atto finale solamente
laddove, alla luce degli elementi forniti nel processo
dall'amministrazione, emerga dal giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.
3. Il decreto di occupazione d'urgenza ha natura di atto
vincolato, per il quale non è configurabile l'eccesso di
potere, essendo questo un vizio che, invece, si riferisce
all'esercizio del potere discrezionale.
4. L'art. 6 della L. n. 241/1990 codifica il fondamentale
principio dell'adeguatezza e completezza dell'istruttoria
procedimentale, in base al quale l'Amministrazione è
obbligata ad accertare d'ufficio, per quanto possibile, la
realtà dei fatti e degli atti posti alla sua attenzione (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.11.2007 n.
6524
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
1. Realizzazione di
opere e/o lavori pubblici o di pubblico interesse -
Redazione dello stato di consistenza contestuale al verbale
di immissione in possesso ex art. 32 L. n. 265/1999 e succ. mod ed int. - Sussiste- Amministrazioni comunali e
amministrazioni consortili - Applicazione- Sussiste.
2. Assegnazione da
parte del Comune prima della espropriazione - Funzione di
individuare il beneficiario dell'area e non di trasferirgli
la titolarità dell'aera - Ammissibilità.
3. Dichiarazione di
pubblica utilità contestuale all'approvazione del PIP -
Durata decennale del PIP- Occupazione d'urgenza dopo nove
anni dalla approvazione del PIP - Legittimità.
4. Attuazione del PIP
mediante esproprio di aree o cessione del diritto di
proprietà o diritto di superficie - Parte non attuata del
PIP - Area o lotto liberi da edifici - Sussiste.
1. Ai sensi dell'art. 32 della L. n. 265/1999 poi trasfuso
nell'art. 121 dal D.lgs. n. 267/2000 per le opere e i lavori
pubblici o di pubblico interesse, la redazione dello stato
di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di
immissione in possesso. Tale norma applicabile alle
amministrazioni comunali ben può essere utilizzata anche nei
riguardi delle amministrazioni consortili nello svolgimento
di funzioni che l'art. 27 della L. n. 865/1971, affida
alternativamente ai comuni o ai loro consorzi.
2. Sebbene l'espropriazione debba necessariamente precedere
la cessione di proprietà o di un diritto di superficie, non
è precluso al comune di procedere, prima
dell'espropriazione, ad una assegnazione che ha l'effetto di
individuare il futuro beneficiario della cessione e non di
trasmettergli la titolarità dell'area.
3. Non costituisce motivo di illegittimità del decreto di
esproprio il fatto che l'occupazione d'urgenza sia stata
disposta dopo nove anni dall'approvazione del PIP, in quanto
tale decreto trova la propria base legale nella
dichiarazione di pubblica utilità derivante
dall'approvazione del PIP che ha efficacia decennale
decorrente dalla data del decreto di approvazione.
4. Essendo il PIP attuato mediante esproprio delle aree e
utilizzazione delle stesse da parte delle imprese
assegnatarie, previa cessione di proprietà o diritto di
superficie, per parte non ancora attuata del PIP, deve
intendersi ogni area o lotto libero da edifici, suscettibili
di sfruttamento edilizio per le finalità proprie del piano (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.11.2007 n.
6458 -
massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Sul
risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Nello schema dell’occupazione
espropriativa, l’illecito si perfeziona con effetto
estintivo della proprietà privata al momento della radicale
ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in
periodo di occupazione illegittima o alla scadenza della
occupazione legittima, e tutta la attività svolta nel corso
dell’occupazione da chiunque esplicata, rende l’autore o gli
autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli
artt. 2043 e 2051 c.c., e detta responsabilità grava sempre
e comunque sull’ente, che ha consumato l’illecita
apprensione e posto in essere il mutamento del regime di
appartenenza dell’immobile.”
Qualora l’amministrazione espropriante affidi ad un altro
soggetto mediante concessione la realizzazione di un’opera
pubblica e deleghi gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione
appropiativa è ascrivibile all’autore materiale, pur se
privo di un titolo che lo autorizzasse, in quanto si
realizza l’irreversibile trasformazione del suolo in
mancanza del decreto di esproprio e la perdita della
proprietà a danno del privato
(Corte di Cassazione, SS.UU. civili,
sentenza 23.11.2007 n. 24397
- link a www.altalex.com). |
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ESPROPRIAZIONE: 1.
Espropriazione per pubblica utilità - Accoglimento del
ricorso - Effetto ripristinatorio della sentenza -
Retrocessione dei beni - Nello stato in cui si trovavano -
Necessità - Realizzazione dell'opera - Impedimento di mero
fatto - Eccessiva onerosità - Pregiudizio per l'economia
nazionale - Non preclude - Rimedio sanante - Acquisizione
coattiva sanante ex art. 43 D.Lgs 327/2001 - Necessità.
2. Acquisizione coattiva sanante - formale provvedimento di
acquisizione - Necessità - Domanda riconvenzionale -
Insufficienza.
1. Dall'accoglimento del ricorso consegue, come
effetto ripristinatorio della sentenza, l'obbligo
dell'amministrazione di retrocedere i beni illegittimamente
espropriati, nello stato in cui essi in origine si
trovavano: la restituzione stessa non è preclusa né
dall'eventuale eccessiva onerosità per il debitore ai sensi
dell'art. 2058 c.c. né dal possibile pregiudizio per
l'economia nazionale di cui all'art. 2933 c.c.; in tal
senso, a nulla rileva, costituendo un impedimento di mero
fatto, la realizzazione dell'opera pubblica alla quale
l'espropriazione era preordinata. opera che quindi
l'amministrazione dovrà smantellare, a meno che non
esperisca utilmente il rimedio sanante di cui all'art. 43
T.U. espropriazioni. Risulterebbe, infatti, incompatibile
con la tutela della proprietà accordata dalla C.E.D.U. una
previsione normativa che riconnettesse l'acquisto della
proprietà ad una situazione iniziale illegittima la quale,
senza che ne segua un nuovo e diverso provvedimento
amministrativo formale, legittimo e pienamente sindacabile
da un giudice, potesse evolvere, per mera attività della
parte processuale pubblica, in un titolo di acquisto della
proprietà e di privazione del possesso in capo al privato,
tenuto anche conto che la parte pubblica, per definizione
normativa, dovrebbe avere torto all'esito del giudizio.
2. L'art. 43 commi 3 e 4 T.U. espropriazioni deve
essere interpretato nel senso che l'amministrazione
convenuta in giudizio per la restituzione del bene di un
privato illegittimamente utilizzato per scopi di interesse
pubblico, la quale intendesse richiedere al giudice di
essere condannata al risarcimento del danno, esclusa la
restituzione del bene in natura, dovrebbe versare in atti un
formale provvedimento di acquisizione, adottato ai sensi dei
commi 1 e 2 dello stesso articolo, e così sottoporlo ad
immediato controllo giurisdizionale di legittimità -con
facoltà per la controparte di impugnarlo con motivi
aggiunti- e potrebbe trattenere il bene solo qualora detto
provvedimento fosse ritenuto legittimo. A tal fine non
sarebbe invece sufficiente una semplice domanda
riconvenzionale, sia per contrasto con il citato art. 1 del
Protocollo addizionale, sia perché la legge non individua,
neppure in termini generali, i parametri e i criteri cui il
giudice amministrativo dovrebbe attenersi. In questo modo,
si trascurerebbe di considerare che il giudice, per ruolo
costituzionale, non è un gestore di interessi pubblici, e
quindi se dovesse essere costretto in tale veste, perderebbe
la sua posizione di terzietà, e che, in assenza di alcun
criterio e di una specifica potestà e competenza
amministrativa, il giudice stesso non potrebbe esprimere che
una scelta arbitraria. Pertanto, va ribadito che nel caso di
specie la retrocessione non trova preclusioni di sorta (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 06.11.2007 n. 1142 -
massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE:
Sulla partecipazione procedimentale in materia
espropriativa.
Il Supremo Consesso siciliano
afferma, in maniera lapidaria, che l’amministrazione
espropriante è tenuta al rispetto della normativa inerente
la partecipazione procedimentale del soggetto passivo della
potestà amministrativa così come enunciato dagli artt. 7 e
ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. (cfr. TAR
Calabria-Reggio Calabria, n. 243 del 22.03.2007).
La sentenza in commento è particolarmente interessante in
quanto definisce l’ambito di applicazione dell’art
21-octies, comma 2, seconda proposizione, della L. 241/1990,
che testualmente prevede: “... Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.”
(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione
Siciliana,
sentenza 14.09.2007 n. 851
- link a www.altalex.com). |
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ESPROPRIAZIONE: Dichiarazione
di pubblica utilità - Data ultimazione lavori - Mancata
previsione - Omissione - Conseguenze - Tesi della “carenza
di potere in concreto” - Giurisdizione del G.A.
La mancata previsione, nel primo atto della procedura
ablatoria, dei termini dei lavori e della procedura
medesima, deve ritenersi costituire, un caso di cattivo
esercizio del potere e non di carenza di potere (in
concreto), sicché l’immissione in possesso e la
trasformazione del suolo, sulla base di una siffatta,
asseritamente invalida (ma efficace) dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, concreta un comportamento
“amministrativo” (e non “mero”) dell’amministrazione,
comunque riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio
di pubblici poteri autoritativi, sì da restare ascritto,
quanto alla tutela giurisdizionale, anche risarcitoria, alla
cognizione del G.A. e non a quella del G.O. (Corte cost. n.
191 del 2006). La tesi della “carenza di potere in concreto”
è smentita, tra l’altro, dall’articolo 21-septies della
legge n. 241 del 1990 (aggiunto dall’articolo 14 della legge
n. 15 del 2005), che menziona, tra i casi (tassativi) di
nullità dell’atto amministrativo, la sola ipotesi di difetto
assoluto di attribuzione (Tar Campania, Napoli, sez. V,
17.02.2006, n. 2137), dall’articolo 13, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
d.P.R. 08.06.2001, n. 327, che ha reso facoltativa la
previsione del termine del decreto di esproprio, il che vale
a dimostrare, sul piano interpretativo, la debolezza della
tesi pretoria della essenzialità dei termini, intesi come
conformativi dello stesso potere ablatorio, nonché dalla
stessa (più recente) giurisprudenza della Cassazione (Cass.,
ss.uu., 2688 del 2007, cit., 19.02.2007, n. 3724), che ha
(giustamente) affermato la giurisdizione amministrativa nel
caso di successivo annullamento (ancorché retroattivo) della
stessa dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. (cfr.,
contra, Cass., ss.uu., ord. 15.06.2006 n. 13911; 07.02.2007,
n. 2688; 19.04.2007, n. 9323).
Dichiarazione di pubblica utilità - Termini dei lavori
e delle espropriazioni - Indefettibilità della fissazione -
Previsione in atti successivi della procedura -
Insufficienza.
Pacifica, ormai, in giurisprudenza è l’acquisizione della
indefettibilità della fissazione, sin dal primo atto della
procedura espropriativa, ossia sin dall’approvazione del
progetto definitivo dell’opera, che comporta la sua
dichiarazione di pubblica utilità, dei termini dei lavori e
delle espropriazioni (da ultimo, Tar Campania Napoli, sez.
V, 1 febbraio 2007, n. 828). In punto di fatto tale
omissione, nella fattispecie, è incontestata (oltre che
documentata in atti), sicché non può che dedursene
l’illegittimità, sotto questo profilo, degli atti impugnati.
La giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 27
dicembre 2006, n. 7898; id., 16 maggio 2006, n. 2773) ha
altresì definitivamente chiarito l’insufficienza di tale
previsione in atti successivi della procedura.
Apposizione del vincolo espropriativo - Indennizzo
espropriativo - Classificazione urbanistica e c.d.
edificabilità "di fatto".
Nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo
espropriativo introdotto dall'art. 5-bis, legge n. 359 del
1992, un'area va ritenuta edificabile quando come tale essa
risulti classificata dagli strumenti urbanistici al momento
dell'apposizione del vincolo espropriativo, mentre la
cosiddetta edificabilità "di fatto", correlata alle
peculiari circostanze del caso che rafforzano o comprimono
l'edificabilità, rileva esclusivamente in via complementare
od integrativa, nella fase dell'apprezzamento del valore
venale, con la conseguenza che sulla parte che invoca dette
circostanze, al fine di sostenere una variazione in positivo
o in negativo del valore dell'area derivante dall'attitudine
edificatoria fissata dagli strumenti urbanistici, grava
l'onere di allegarle e di dimostrarle (Cass. civ., sez. I,
11.02.2005, n. 2871) (TAR Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 12.09.2007 n. 7553
- link a www.ambientediritto.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Ai
fini dell’identificazione del soggetto
passivo del rapporto espropriativo hanno
rilievo decisivo e pressoché assorbente le
risultanze catastali, ancorché divergenti
rispetto all’effettiva situazione
proprietaria del bene, ciò perché vi è la
necessità di ancorare il procedimento di
esproprio ad un dato certo e documentale,
esonerando l’amministrazione e
l'espropriante da incerti e complessi
accertamenti circa l'effettiva appartenenza
del bene e svincolando la procedura da
successive vicende di variazione della
proprietà dei beni.
--------------
L’obbligo della comunicazione dell'avvio del
procedimento è, invero, preordinato non solo
ad un ruolo difensivo, ma anche alla
formazione di una più completa, meditata e
razionale volontà dell'Amministrazione;
mediante tale comunicazione si mira, quindi,
ad attuare una democratizzazione ed una
trasparenza nell'esercizio dell'attività
pubblica al fine di consentire, per il
tramite del principio del contraddittorio,
una efficace tutela delle ragioni del
cittadino e contestualmente di apprestare a
vantaggio dell'Amministrazione elementi di
conoscenza utili nell'esercizio dei poteri
discrezionali.
In altri termini, la facoltà dei privati
interessati di proporre osservazioni e
controdeduzioni ed il conseguente obbligo
dell'Amministrazione di pronunziarsi
motivatamente sulle medesime a conclusione
di una vera e propria fase del procedimento
svolta in contraddittorio sono intesi ad
offrire elementi di valutazione non
marginali ai fini del buon andamento e
funzionalità dell'azione amministrativa;
siffatte finalità sono certamente frustate
ove, come nella specie, gli interessati
vengono portati a conoscenza dell'opera
pubblica quando il relativo progetto è stato
già definito in tutte le sue componenti, per
cui viene precluso ai medesimi di apportare
alcun contributo.
Con il primo motivo di ricorso, la
ricorrente lamenta di non avere ricevuto il
previo avviso di avvio del procedimento
nonostante fosse proprietaria dell’area
intersecata dal progetto approvato e
destinata all’espropriazione.
La censura, come già rilevato in sede
cautelare, è fondata, atteso che la Sig.ra
Chiumiento, pur risultando intestataria
catastale della particella (foglio 11, 867)
interessata dal procedimento ablatorio, non
ha ricevuto la previa comunicazione di
avviso di avvio del procedimento, che, a
norma dell’art. 16, comma 4, del d.P.R n.
327/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), deve
precedere l’approvazione del progetto
valevole quale dichiarazione di pubblica
utilità ed urgenza.
Va peraltro precisato
che ai fini dell’identificazione del
soggetto passivo del rapporto espropriativo
hanno rilievo decisivo e pressoché
assorbente le risultanze catastali, ancorché
divergenti rispetto all’effettiva situazione
proprietaria del bene, ciò perché vi è la
necessità di ancorare il procedimento di
esproprio ad un dato certo e documentale,
esonerando l’amministrazione e
l'espropriante da incerti e complessi
accertamenti circa l'effettiva appartenenza
del bene e svincolando la procedura da
successive vicende di variazione della
proprietà dei beni (Consiglio di stato, sez. VI, 02.05.2006, n. 2423).
Dagli atti di causa emerge che in data
19.07.1991 veniva stipulato atto di
donazione tra il proprietario esclusivo
dell’area Sig. Chiumiento Antonio e la di
lui figlia Sig.ra Chiumiento Maria Giuseppa,
con riserva di usufrutto a favore del primo.
Orbene la ricorrente figura nella
certificazione catastale in atti con effetti
a decorrere dalla ridetta data del
19.07.1991, epoca cui risale l’atto di
donazione stipulato in suo favore e
regolarmente corredato di nota di
trascrizione. In contrasto con le predette
risultanze, è stato il solo Sig. Chiumiento
a ricevere comunicazione dell’avviso
procedimentale di cui alla nota prot. n.
40991 del 03.11.2005, a seguito della quale
rivolgeva peraltro articolate osservazioni
all’Amministrazione (che le respingeva con
la nota prot. n. 45518 del 05.12.2005).
Il difetto del previo contraddittorio
procedimentale non può non avere patologica
ricaduta sulla legittimità degli atti
afferenti al procedimento ablatorio attivato
nei riguardi della ricorrente. Difatti la
giurisprudenza ha costantemente rimarcato
l’importanza della partecipazione
procedimentale nella specifica materia,
osservando che "l’obbligo della
comunicazione dell'avvio del procedimento
è, invero, preordinato non solo ad un ruolo
difensivo, ma anche alla formazione di una
più completa, meditata e razionale volontà
dell'Amministrazione; mediante tale
comunicazione si mira, quindi, ad attuare
una democratizzazione ed una trasparenza
nell'esercizio dell'attività pubblica al
fine di consentire, per il tramite del
principio del contraddittorio, una efficace
tutela delle ragioni del cittadino e
contestualmente di apprestare a vantaggio
dell'Amministrazione elementi di conoscenza
utili nell'esercizio dei poteri
discrezionali.
In altri termini, la facoltà
dei privati interessati di proporre
osservazioni e controdeduzioni ed il
conseguente obbligo dell'Amministrazione di
pronunziarsi motivatamente sulle medesime a
conclusione di una vera e propria fase del
procedimento svolta in contraddittorio sono
intesi ad offrire elementi di valutazione
non marginali ai fini del buon andamento e
funzionalità dell'azione amministrativa;
siffatte finalità sono certamente frustate
ove, come nella specie, gli interessati
vengono portati a conoscenza dell'opera
pubblica quando il relativo progetto è stato
già definito in tutte le sue componenti, per
cui viene precluso ai medesimi di apportare
alcun contributo" (cfr. Consiglio di stato,
Sez. IV, 13.12.2001, n. 6238,
riportata da TAR Puglia Bari, sez. II,
17.02.2005, n. 594) (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 26.04.2007 n. 457 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONI:
Illegittimo il decreto di esproprio senza l'avviso
dell’avvio del procedimento.
Il Collegio reggino,
nella decisione in epigrafe, ritiene che l’avviso dell’avvio
del procedimento ex art. 16, comma 4°, del D.P.R.
08.06.2001, n. 327, costituisce una vera e propria “…
garanzia partecipativa che non è meramente formale, ma
rappresenta un necessario passaggio cognitivo-dialettico,
funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o
circostanze non considerati, sia per l’Amministrazione, che
deve esaminarli e valutarli prima di approvare il progetto
definitivo dell’opera, essendo l’attività espropriativa
connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa
e tecnica”
(TAR
Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 22.03.2007 n. 243
- link a www.altalex.com). |
ESPROPRIAZIONE: Occupazione
di una parte maggiore di quanto enunciato nell’atto di
esproprio - Comportamento illecito dell’amministrazione -
Risarcimento e domanda di restituzione - Competente giudice
civile - Sindacabilità del G.A. - Esclusione.
L’occupazione di una parte maggiore di quanto enunciato
nell’atto di esproprio non attiene ai vizi di legittimità
del provvedimento, sindacabili dal giudice amministrativo,
ma alla sua esecuzione, da censurare innanzi al giudice
civile, competente a conoscere degli eventuali danni
prodotti all’espropriato dal comportamento illecito
dell’amministrazione a disporne l’eventuale risarcimento (ex
plurimis Cass., sez. I, 14.01.2000, n. 350) e a decidere
sulla domanda di restituzione.
Pertanto, è inammissibile la censura del ricorso
introduttivo nella quale il ricorrente afferma che,
relativamente alla particella di sua proprietà, le
operazioni di occupazione sarebbero avvenute per
quattrocento metri in più di quanto riportato nel
provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 20.03.2007 n. 1338
- link a www.ambientediritto.it). |
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anno 2000 |
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ESPROPRIAZIONE: Vincolo indiretto ex art.
21 L. 1089/1939 di inedificabilità assoluta -
Decreto di esproprio - Illegittimità.
Deve ritenersi illegittimo il
provvedimento col quale è stata disposta
l'espropriazione e l'occupazione definitiva
di immobile già destinato alla realizzazione
di un'opera pubblica, ma nelle more
sottoposto a vincolo di inedificabilità
assoluta derivante dall'adozione di decreto
ministeriale di vincolo indiretto ai sensi
dell'art. 21 legge 1089/1939, poiché detta inedificabilità
ne esclude in radice la capacità di divenire
oggetto di acquisizione allo specifico fine
di essere destinato alla realizzazione
dell'intervento edificatorio progettato
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 02.10.2000 n. 2052 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: 1 - Vincolo conformativo
contenuto nel piano particolareggiato -
Procedura ex art. 20 L. 1150/1942 -
Necessità - Mancanza - Illegittimità.
2 - Procedura in
attuazione di prg - Giurisdizione esclusiva
del g.a.
3 - Risarcimento del danno -
Necessità della prova.
1 - In presenza di vincolo conformativo che
importa una destinazione non realizzabile
esclusivamente a iniziativa pubblica, previa
espropriazione, ma attuabile anche dal
soggetto privato senza necessità di
ablazione del bene (sentenza n. 179/1999 C.
Cost.), qualora tale conformazione dell'area
e dell'intervento in essa realizzabile sia
contenuta in un piano particolareggiato,
l'amministrazione non può procedere
all'espropriazione, senza aver previamente
esperito nei confronti del privato la
procedura di attuazione coattiva del piano
particolareggiato prevista dall'art. 20 L.
1150/1942 (ingiunzione ai proprietari di
eseguire i lavori e successiva diffida).
Deve ritenersi pertanto illegittima la
delibera con la quale viene avviato il
procedimento espropriativo dell'area, senza
la preventiva attivazione della procedura
suddetta (fattispecie relativa ad area
destinata dagli strumenti urbanistici
vigenti in ambito comunale alla istallazione
di un impianto -stazione di servizio- per
la distribuzione di carburanti).
2 - Le procedure espropriative di attuazione
delle previsioni di prg devono ritenersi
ricomprese nella materia "urbanistica" come
individuata dall'art. 34 del D. Lgv. 80/1998,
intesa come ambito di azioni, provvedimenti
ed interessi comunque attinenti al
territorio e quindi includente anche gli
strumenti operativi sul piano tecnico
amministrativo (quali le procedure
espropriative di attuazione di previsioni di
P.R.G.) per l'acquisizione, da parte
dell'Amministrazione pubblica, di porzioni
del territorio stesso al fine della loro
trasformazione e destinazione a scopi di
pubblica utilità.
Sussiste quindi la
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ed a questo compete di
conoscere, ai sensi dell'art. 35 del
medesimo Decreto Legislativo, di tutte le
questioni relative a diritti, ivi comprese
quelle riguardanti la richiesta di
risarcimento del danno ingiusto derivante da
lesione di interesse legittimo.
3 - Ai fini dell'accoglimento della domanda
risarcitoria, il ricorrente deve provare il
proprio diritto al risarcimento, dimostrando
in concreto il danno patrimoniale subito e
il nesso eziologico con il provvedimento
annullato, non essendo di per sé sufficiente
l'illegittimità dell'atto e la lesione
dell'interesse legittimo a far sorgere il
diritto al risarcimento: non vi è alcuna
deminutio patrimoniale a seguito dell'avvio
del procedimento espropriativo ove il
terreno sia rimasto in possesso del
ricorrente (per essere stata concessa
l'ordinanza di sospensione cautelare) e non
risultando che vi siano state concrete
trattative di vendita o di utilizzazione
economica del bene sfumate per il
procedimento attivato dalla P.A.
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. I,
sentenza
15.05.2000 n. 888
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Dichiarazione
di pubblica utilità - Termini - Scadenza -
Decreto di esproprio - Illegittimità -
Termine quinquennale di occupazione di
urgenza - Irrilevanza.
Il termine di validità della
dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori (che
non è fissato in alcun provvedimento
legislativo) è determinato di volta in volta
dalle Amministrazioni nei provvedimenti di
approvazione dei progetti esecutivi in
rapporto alla tipologia e durata dei lavori
da eseguire; pertanto è illegittimo il
decreto di esproprio intervenuto dopo la
scadenza del termine massimo di quarantotto
mesi fissato nei provvedimenti con i quali è
stata dichiarata la pubblica utilità
dell'opera in questione, a nulla rilevando
la disciplina del D.L. 534/1987 e della L.
158/1991 concernente esclusivamente la proroga
del termine di occupazione quinquennale
fissato dall'art. 20 della legge 865/1971
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 18.04.2000 n. 703 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Occupazione
temporanea e d'urgenza - Scadenza termini
per compimento di espropriazione senza
adozione del relativo provvedimento -
Effetti sulla dichiarazione di pubblica
utilità e sul provvedimento di occupazione
d'urgenza.
1. - Il decorso dei termini finali fissati
ex art. 13 della Legge 2359/1865 nell'atto
dichiarativo della pubblica utilità senza la
realizzazione dell'opera e/o la emanazione
del decreto di esproprio comporta
l'inefficacia, ex tunc, della originaria
dichiarazione di pubblica utilità,
determinando l'illegittimità ab initio della
intera procedura espropriativa e della
connessa occupazione d'urgenza che risulta
così disposta sine titulo.
_________________
1. - La decisione afferma innovativamente la
illegittimità della intera procedura
espropriativa e della connessa occupazione
d'urgenza per il solo fatto dello scadere
dei termini finali della dichiarazione di
pubblica utilità (senza la tempestiva
emanazione del decreto di esproprio) così da
determinarsi ex tunc l'inefficacia della
medesima dichiarazione.
La tradizionale
giurisprudenza risulta, invece, orientata
nel senso che lo scadere di detti termini
comporta l'illegittimità del decreto di
esproprio tardivamente adottato (vds. Cons.
Stato, Sez. V, 23.10.1981 n. 518; Sez. IV,
09.07.1974 n. 531), senza "retroagire" sull'atto
dichiarativo della p.u. (per i profili
risarcitori conseguenti alla realizzazione
dell'opera pubblica vds. per tutte la
"fondamentale" Cass. Sez. Un. 28.02.83 n.
1464, nonché, per gli effetti restitutori e
di decorrenza del termine di prescrizione,
Cass. Sez. Un. 04.03.1997 n. 1907 e Cass. Sez.
I, 15.12.1995 n. 12841) (massima tratta
da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana,
Sez. I,
sentenza
14.03.2000 n. 426 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: 1. - Dichiarazione di pubblica
utilità - Carenza - Decreto di occupazione
d'urgenza - Carenza di potere - Esclusione.
2. - Processo cautelare - Espropriazione e
occupazione - Occupazione temporanea e
d'urgenza - Azione di reintegrazione nel
possesso di fronte al G.A. - Mancata
impugnazione nei termini - Inammissibilità -
Domanda cautelare ex art. 21 L. n.
1034/1971- Necessità - Rigetto.
1. - In tema di espropriazione per pubblica
utilità, la carenza della dichiarazione di
pubblica utilità determina l'illegittimità
del decreto di occupazione d'urgenza per
difetto del presupposto e non la sua nullità
per carenza di potere ablativo (secondo il
consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa che si
differenzia da quello delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione).
2. - Non può accogliersi la domanda diretta
alla reintegrazione del possesso di terreni
oggetto di provvedimenti di occupazione
d'urgenza non impugnati nei termini (ed a
torto ritenuti nulli per difetto della
dichiarazione di p.u.) posto che, a
prescindere dall'applicabilità nel processo
amministrativo degli strumenti interinali
disciplinati dal codice di rito (nonché
dalla riconducibilità della controversa
fattispecie nell'ambito della giurisdizione
esclusiva ex art. 34 d.lgs. 80/1998),
l'interessato avrebbe dovuto proporre in via
incidentale, nella tempestiva impugnativa
dei decreti di occupazione, domanda di
sospensione dell'esecuzione ex art. 21,
u.cpv. L. n. 1034/1971 (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. II,
ordinanza 24.02.2000
n. 265). |
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