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dossier ESPROPRIAZIONE
anno 2012

ESPROPRIAZIONEConseguenze a carico del Comune dell'avvio delle procedure espropriative e conclusione dei lavori in assenza del decreto d’esproprio.
In data 06/07/2011 è entrato in vigore il d.l. n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011, n. 111) il cui art. 34 introduce il nuovo art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, contenente la disciplina relativa al c.d. “provvedimento di acquisizione sanante” a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 d.p.r. n. 327/2001 da parte della Corte Cost. (v. sentenza n. 293/2010). Il nuovo art. 42-bis t.u. espropri, per come introdotto dalla l. n. 111/2011, è applicabile al caso di specie stante l’espressa previsione ivi contenuta, nel c. 8, a norma del quale: “Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore …".
La condotta serbata dall’Amministrazione intimata, la quale ha omesso di adottate nei termini il decreto di esproprio, è illecita nel senso che ha determinato un pregiudizio in capo ai proprietari delle aree di cui trattasi, in ragione della perdita subita dei beni utilizzati dalla p.a. per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, nonché in ragione del periodo di occupazione illegittimamente subita.
Ai sensi della norma citata spetta esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto (attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano, in luogo della restituzione del bene, l'emanazione del provvedimento di acquisizione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, v. cc. 1-4 dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001), interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento di acquisizione sanante, per come previsto dal c. 4, primo periodo, della norma citata.
Nell’eventualità che la p.a. si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, l’effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell’adozione del provvedimento stesso, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Laddove il Comune si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, esso dovrà altresì contenere la liquidazione delle somme dovute ai ricorrenti, da pagarsi nel termine di giorni trenta e da quantificarsi secondo i seguenti criteri fissati, ai sensi all'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in assenza di alcuna espressa opposizione delle parti:
1) per il pregiudizio patrimoniale (perdita della proprietà del bene), la somma dovuta dovrà determinarsi in misura corrispondente al valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità e, riguardando l'occupazione un terreno edificabile (v. certificato di destinazione urbanistica in atti), sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 (v. combinato disposto di cui al c. 1, ult. periodo, e c. 3, primo periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001);
2) per il pregiudizio non patrimoniale cagionato anch’esso per perdita del diritto di proprietà, la somma dovuta dovrà essere forfettariamente liquidata nella misura del dieci per cento del valore venale del bene così come calcolato ai fini dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (c. 1, ult. periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001);
3) per il danno derivante dal periodo di occupazione illegittima, la somma dovuta dovrà essere calcolata nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene così come calcolato ai fini dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, salvo che dagli atti del procedimento amministrativo non risulti la prova di una diversa entità di tale danno (c. 3, ult. periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001);
4) le somme così quantificate, se non saranno accettate dagli interessati, dovranno essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (v. c. 4, ult. periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001), e l'Autorità comunale potrà comunque adottare il provvedimento di acquisizione, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari e trasmettersi alla Corte dei Conti (v. c. 7, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001).
Il Collegio pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha disposto che il Comune si attivi, ai sensi e per gli effetti di cui 42-bis d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 34, c. 4, c.p.a., ponendo in essere le attività procedimentali ivi previste (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 04.04.2012 n. 737 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEIn mancanza della dichiarazione di pubblica utilità sui danni del privato per l'occupazione usurpativa della P.A. decide il giudice ordinario.
Spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità. E infatti, mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità (così, da ultimo, Consiglio Stato , sez. IV, 04.04.2011, n. 2113).
Dopo l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e degli altri provvedimenti preordinati all'esproprio caso per caso, vengono meno i titoli autoritativi che erano alla base delle condotte materiali con le quali si è data esecuzione alla dichiarazione di pubblica utilità, mentre rimangono invece integri, nella realtà effettuale, i comportamenti materiali dell'Amministrazione che, proprio perché non più sorretti da atti autoritativi, vanno ricondotti sotto il regime dell'illecito aquiliano; tuttavia, in forza della disposizione dell'art. 34, d.lgs. 31.03.1998, n. 80, così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 06.07.2004, la controversia relativa al risarcimento del danno subìto dal privato appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dal momento che i "comportamenti" ai quali faceva riferimento l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, prima dell'intervento demolitorio operato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza, hanno ad oggetto non già attività materiali sorrette dall'esplicazione del potere, ma condotte poste in essere dalla pubblica amministrazione anche in vista del perseguimento di interessi pubblici, ma comunque fuori dell'esplicazione del potere pubblico (Consiglio Stato, sez. IV, 12.02.2010, n. 801).
Nel caso di specie l’azione esaminata dal Consiglio di Stato venga attiene ad un'occupazione illecita a seguito di annullamento giurisdizionale del piano di localizzazione, contenente la dichiarazione di pubblica utilità con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.03.2012 n. 1750 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Ad una srl agricola - Indennità corrisposta a titolo di esproprio: quale il trattamento ai fini delle imposte dirette?
Domanda
Si chiede di conoscere il trattamento ai fini delle imposte dirette di un'indennità corrisposta a titolo di esproprio (per realizzazione di opere di pubblica utilità) di terreni agricoli (zona omogenea "E", area destinata ad esclusivo uso agricolo) ad una società agricola (S.r.l.) con requisiti I.A.P., precisando che detta S.r.l. agricola non ha sinora optato per la tassazione del reddito a valori catastali, rimanendo soggetta a normale tassazione sul reddito di impresa.
A prescindere dall'indicazione della plusvalenza nel bilancio di esercizio, si richiede se, come succede per i soggetti che non esercitano un'impresa commerciale, vi siano requisiti di non imponibilità dell'indennità di esproprio nel caso in esame.
Risposta
Non si ritiene corretto quanto precisato nell'ultima parte dal gentile lettore; premesso che l'argomento è piuttosto complesso si è dell'avviso che per i soggetti che non esercitano impresa commerciali siano imponibili le indennità in commento. Si ritiene, fermo restando che bisognerebbe avere un quadro completo di informazioni, che l'indennità nel caso specifico possa concorrere a tassazione ai fini delle imposte dirette.
In base al disposto dell'art. 11, comma 5, della l. 30.12.1991, n. 413, le plusvalenze realizzate da soggetti non imprenditori derivanti da indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché delle altre somme ivi indicate -relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 02.04.1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. n. 167 del 1998 e successive modificazioni- sono soggette ad imposizione diretta (redditi diversi) a norma dell'art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986.
In merito, con la circolare n. 194/E del 24.07.1998 è stato precisato che le indennità e le altre somme sopra menzionate devono essere assoggettate a tassazione a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle anzidette zone omogenee di tipo A, B, C e D.
Ne deriva, al contrario, che qualora l'esproprio venga disposto per destinare l'area ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla citata legge, la relativa indennità di esproprio è sempre assoggettata a tassazione, non assumendo alcun rilievo la collocazione dell'area in questione nelle diverse zone omogenee in cui è ripartito il territorio. Infatti, le zone omogenee vengono prese in considerazione, ai fini della tassazione delle indennità di esproprio, solo quando si riferiscono a procedimenti espropriativi relativi ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane. Le istruzioni impartite con la richiamata circolare n. 194/E del 1998 sono da ritenersi tuttora operanti anche a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (art. 35, comma 1).
Di conseguenza è ininfluente il fatto che il terreno espropriato sia ubicato in zona "E", considerato che la tipologia della zona, di tipo "A", "B", "C" e "D", di cui al comma 5 dell'art. 11 della L. n. 413/1991, rileva solo qualora l'esproprio sia finalizzato alla realizzazione di "opere pubbliche o di infrastrutture urbane"; mentre tale collocazione non assume alcun rilievo quando la procedura di esproprio sia disposta per destinare l'area ad interventi di edilizia economica e popolare ai sensi della L. n. 167 del 1962 (19.03.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

ESPROPRIAZIONE: R. G. Vaccari, L’espropriazione indiretta (link a http://venetoius.myblog.it).

ESPROPRIAZIONELa dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla.
E' noto che, secondo la giurisprudenza anche più recente della Corte regolatrice, la dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla, onde l’occupazione costituisce mero comportamento materiale “...in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della p.a., sicché spetta al g.o. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato” perché in tal caso essa è “da ritenere emessa in carenza ovvero in difetto assoluto di attribuzione del potere stesso, che comporta nullità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e degli atti conseguenti della procedura ablatoria” (Cass. Civ., SS.UU., 14.02.2011, n. 3569) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.02.2012 n. 1133 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEIn caso di nullità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e degli atti conseguenti della procedura ablatoria la domanda risarcitoria del privato va proposta al giudice ordinario.
Secondo la giurisprudenza anche più recente della Suprema Corte di Cassazione, la dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla, onde l’occupazione costituisce mero comportamento materiale “...in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della p.a., sicché spetta al g.o. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato” perché in tal caso essa è “da ritenere emessa in carenza ovvero in difetto assoluto di attribuzione del potere stesso, che comporta nullità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e degli atti conseguenti della procedura ablatoria” (Cass. Civ., SS.UU., 14.02.2011, n. 3569) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.02.2012 n. 1133
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEQuantificazione del danno da illegittima occupazione dei suoli nel periodo compreso tra l'immissione in possesso e l'emanazione del decreto di esproprio.
In caso di accoglimento della domanda risarcitoria per l’illegittima occupazione dei suoli, il danno riferibile all’arco temporale compreso tra l’immissione nel possesso dei medesimi e l’emanazione del decreto di esproprio, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, deve essere liquidato in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene in ciascun anno del periodo di occupazione, con rivalutazione e interessi dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 01.06.2011, n. 3331) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.02.2012 n. 1130 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONENon comporta inefficacia del decreto di occupazione la prassi diffusa tra le amministrazioni esproprianti di non apprendere subito il suolo espropriato purché nel verbale di immissione in possesso si dia atto che il suolo occupato è soggetto alla giuridica disponibilità dell'espropriante.
Ad avviso del Consiglio di Stato si deve escludere che la prassi –largamente diffusa tra le amministrazioni esproprianti– di tollerare una prolungata detenzione dei suoli occupati da parte dei proprietari ablati, anche dopo la redazione del verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza e fino all’effettivo avvio dei lavori, comporti la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione, atteso che per l’esecuzione di quest’ultima è sufficiente la redazione di un verbale nel quale si dia atto che il suolo occupato, specificamente e puntualmente individuato, è soggetto alla giuridica disponibilità dell’espropriante, il quale potrà iniziare i lavori in qualsiasi momento successivo (fermo restando, come è ovvio, il rispetto dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità) e non è necessariamente tenuto ad apprendere materialmente fin da subito il suolo occupato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23.02.2012 n. 981 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEModalità di comunicazione dell'avvio del procedimento nelle procedure espropriative coinvolgenti un rilevante numero di proprietari di aree.
Il coinvolgimento nella procedura espropriativa di un rilevante numero di proprietari consente all'Amministrazione espropriante di sostituire la comunicazione personale di avvio del procedimento con le forme di pubblicità alternative consentite dall'art. 8, comma 3, l. 07.08.1990 n. 241, purché i destinatari di tale comunicazione siano effettivamente messi in grado di percepire la portata per essi lesiva del provvedimento, con la puntuale indicazione delle particelle espropriate (Consiglio Stato , sez. IV, 15.01.2009, n. 151).
L'amministrazione, trovandosi in presenza di un procedimento che non riguardava più soltanto pochi destinatari, ma oltre cinquanta soggetti intestatari di particelle interessate dai lavori, ha utilizzato il modello di pubblicità alternativa del procedimento di massa previsto dalla legge ("allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50"): il che è rispettoso dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'atto con il quale viene dichiarata, anche implicitamente, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza di un'opera deve necessariamente essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. 07.08.1990 n. 241, indirizzato individualmente ai proprietari delle aree incise dall'opera, ma è fatta salva la pubblicità "di massa" ove il numero dei destinatari sia tale da non rendere possibile la comunicazione "ad personam" (Consiglio Stato , sez. IV, 22.06.2006, n. 3885) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.02.2012 n. 819 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: D. Tomassetti, LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 293/2010: CONSEGUENZE DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA SULLA C.D. ACQUISIZIONE SANANTE (link a www.gazzettaamministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: V. Pavone, L’ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 43 T.U. IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE: IERI “VIA D’USCITA LEGALE” PER LE OCCUPAZIONI SINE TITULO, OGGI MONSTRUM GIURIDICO, BANDITO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE (link a www.gazzettaamministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Individuazione degli elementi indispensabili per la legittimità della comunicazione di avvio del procedimento di occupazione d'urgenza ai fini espropriativi.
L’avviso di cui all’art. 11 DPR n. 327/2001 deve contenere, per essere legittimo e coerente con il citato articolato normativo oltre che con gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, l’indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (Cfr. Cons. di Stato, IV, 08/06/2011, n. 3500).
E’ evidente infatti che le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono in ogni caso essere idonee a raggiungere lo scopo della effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o meno per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.02.2012 n. 691 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONENella stima dei terreni espropriati ai fini della determinazione dell'indennità, non si può tener conto del vincolo espropriativo, né di vincoli d'inedificabilità previsti da strumenti generali preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto soltanto dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonché delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sull'edificabilità di fatto degli stessi.
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Per quanto attiene al terreno occupato assoggettato ai limiti propri delle fasce di rispetto stradale, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il vincolo di inedificabilità ad esso connesso non abbia natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed abbia, quindi, una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative. Anche in questo caso, quindi, il valore delle aree dovrà essere quantificato prescindendo dalla presenza della fascia di rispetto e considerando, quindi, le stesse come edificabili.
Le aree con “destinazione a impianti sportivi all’interno del perimetro di Piano attuativo residenziale”, infine, non possono nemmeno esse essere sottratte alla qualificazione come edificabili, proprio in ragione della loro inclusione nel perimetro del piano attuativo stesso. Ciononostante, nella determinazione del loro valore di mercato, che, si ribadisce, deve essere effettuata con riferimento al momento attuale (o meglio al momento in cui avverrà l’adozione dell’atto di acquisizione), non si potrà trascurare che lo stesso è sicuramente influenzato dalla circostanza per cui il piano attuativo approvato alcuni mesi dopo l’occupazione risulta aver traslato la potenzialità edificatoria collegata a tale area su altra di proprietà delle odierne ricorrenti.
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Nessun risarcimento è dovuto per l’imposizione di fasce di rispetto stradale. Come chiarito dalla giurisprudenza, da tempo costante, non sono indennizzabili “i vincoli posti a carico di intere categorie di beni (tra questi, i vincoli urbanistici di tipo conformativo, e i vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici). In altri termini, in tema di imposizione di vincoli urbanistici, non vi è il presupposto per un indennizzo quando i modi di godimento e i limiti imposti (direttamente dalla legge ovvero mediante un particolare procedimento amministrativo) riguardino intere categorie di beni secondo caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità ed in modo obiettivo; in questi casi, le limitazioni delle facoltà del proprietario ricadono nella previsione non del comma terzo, bensì del comma secondo, dell'art. 42, Cost. Pertanto, i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo.”

Invero il provvedimento impugnato trova origine nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2420 del 2009, nella quale si legge che, non avendo il Comune adottato il provvedimento ex art. 43, esso ha procrastinato nel tempo l’illecito da cui sorge, in capo allo stesso, l’obbligo della restituzione del terreno e del risarcimento del danno medio tempore prodotto, considerato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, il relativo diritto non può più, dopo il superamento della teoria dell’accessione invertita, ritenersi prescritto.
La sentenza ha, quindi, riconosciuto, come possibili strade alternative alla restituzione del bene, l’adozione di tale atto (e la conseguente corresponsione del risarcimento del danno), oppure il raggiungimento di un accordo per definire il trasferimento della proprietà.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato che, in entrambe i casi, l’acquisto della proprietà non avrebbe comunque potuto che essere subordinato alla corresponsione del risarcimento del danno, quantificabile tenuto conto della “destinazione urbanistica delle aree al momento dell’inizio della procedura espropriativa, tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333 del 1992”.
Il giudicato così formatosi deve, però, essere coordinato con le conseguenze della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del DPR 327/2001 e il successivo intervento del legislatore mediante l’introduzione dell’art. 42-bis nel medesimo testo unico.
L’avvenuta censura della legittimità del provvedimento ex art. 43 del DPR 327/2001 adottato dal Comune nel caso di specie, infatti, ha impedito il consolidamento degli effetti del provvedimento, con la conseguenza che l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma fondante non può che estendere la sua efficacia caducatoria anche nei confronti del medesimo.
È pur vero che l’art. 42-bis espressamente prevede che: “Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato”, ma, continua ancora la norma in parola, “deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”.
Ciò vale a dire che il Collegio, annullato il provvedimento impugnato in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne ha legittimato l’adozione, non può che, ancora una volta, rimettere all’Amministrazione di adottare la soluzione ritenuta maggiormente idonea per addivenire al ripristino della corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (restituendo i terreni o acquisendo la proprietà), non senza precisare che ciò rappresenta un dovere per l’Amministrazione, come recentemente affermato in modo esplicito dalla pronuncia del Consiglio di Stato, che si ritiene pienamente condivisibile, n. 6351 dell'01.12.2011.
In nessun caso, infatti, si può giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone un avvenuto trasferimento della proprietà del bene o per fatto illecito coincidente con l’irreversibile destinazione ad uso pubblico del terreno di proprietà privata (precluso dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, come si legge nelle sentenze TAR Lazio, Roma, II-quater, 14.04.2011, n. 3260, TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 01.07.2010, n. 1418) o mediante la stipula di un contratto o l’adozione di un provvedimento traslativo della proprietà (in entrambe i casi attività rimesse all’Amministrazione e che non possono essere sostituite dall’intervento del giudice).
Da qui la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.11.2007, n. 5830; TAR Campania-Napoli, Sez. V, 05.06.2009, n. 3124).
Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dunque, il Comune dovrà optare per una delle due soluzioni rappresentate, provvedendo a stipulare un contratto (laddove sia possibile ottenere la disponibilità delle controparti), a notificare l’avviso di avvio del procedimento preordinato all’acquisizione ex art. 42-bis (assegnando alle proprietarie un tempo non inferiore a dieci giorni per la formulazione delle proprie osservazioni, anche con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno offerta in tale occasione) ovvero ad adottare un atto formale attestante la scelta della restituzione del terreno.
Da tutto ciò discende, però, la necessità di procedere anche all’adeguamento dei criteri e dei parametri di cui l’Amministrazione dovrà tenere conto nella quantificazione del risarcimento del danno da offrire alle proprietarie, che dovrà avvenire alla luce delle novità introdotte dal legislatore.
A tale proposito deve essere preliminarmente chiarito, però, che, annullato il decreto ex art. 43 del D.P.R. 327/2001, qualora il Comune dovesse optare per la restituzione dei terreni, lo stesso sarà comunque tenuto a risarcire il danno per l’illegittima occupazione, calcolandone l’ammontare secondo il criterio di cui si darà conto nel prosieguo.
Qualora, invece, si dovesse optare per l’acquisto dei terreni occupati, si rende necessario puntualizzare che l’art. 42-bis del DPR 327/01, in modo del tutto innovativo, ha espressamente previsto che l’acquisto al patrimonio indisponibile dell’ente utilizzatore degli immobili trasformati, ma non espropriati, debba avvenire in modo non retroattivo.
Una tale precisazione (connessa al perseguimento dell’obiettivo di evitare possibili censure di incompatibilità del modo di acquisto della proprietà così disciplinato con i principi che regolano la materia, discendenti dall’art. 42 della Costituzione e dall’art. 1 del primo protocollo allegato alla CEDU) implica che, al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, per la quantificazione del risarcimento del danno, il valore di mercato dei terreni occupati debba essere quello rilevabile al momento della traslazione della proprietà, ovvero quello proprio del momento in cui sarà adottato il provvedimento che dispone l’acquisizione ex art. 42-bis citato (in tal senso Cons. Stato, IV, 02.12.2011, n. 6375).
In tal modo viene meno ogni necessità di attualizzare i valori.
Specificato il momento di riferimento, il valore di mercato dovrà, quindi, essere ricercato tenendo conto della destinazione urbanistica delle aree alla data dell’immissione in possesso (rimanendo ininfluenti, come da sempre affermato dalla giurisprudenza, le successive vicende urbanistiche dell’area).
A tale data la destinazione urbanistica delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica è descritta (nella perizia di stima del Comune, ma anche negli atti delle ricorrenti) in parte quale sede stradale (1400 mq), in parte quale fascia di rispetto stradale (555 mq) e per 578 mq quale area a standard urbanistici per attrezzature di interesse collettivo, con specifica destinazione a impianti sportivi all’interno del perimetro di Piano attuativo residenziale.
Il Collegio ritiene, però, che tale descrizione incorra in un errore di fondo, che prende le mosse dalla convinzione che la presenza dei vincoli determini anche la destinazione urbanistica delle aree. Invero solo la “destinazione a impianti sportivi all’interno del perimetro di Piano attuativo residenziale” è una vera e propria destinazione urbanistica. La “retinatura” che individuava la sede stradale aveva, invece, l’effetto di imporre un vincolo preordinato all’esproprio, ma non ha conferito all’area una nuova destinazione urbanistica, tanto più che la viabilità in questione risulta essere strumentale a garantire un’adeguata circolazione a favore di un’area edificabile.
E, peraltro, è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui, nella stima dei terreni espropriati ai fini della determinazione dell'indennità, non si può tener conto del vincolo espropriativo, né di vincoli d'inedificabilità previsti da strumenti generali preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto soltanto dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonché delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sull'edificabilità di fatto degli stessi (cfr., ex multis e tra le più recenti, Cass. 15.01.2000, n. 425; 10.02.1999, n. 1113; 09.02.1999, n. 1090).
Dovendosi prescindere dal vincolo espropriativo ricadente specificamente sui suoli de quibus, quindi, la possibilità legale di edificazione deve essere desunta proprio dalla zona in cui essi erano collocati, per cui, se essa è classificata come edificabile dal P. di F. da assumersi come riferimento nel caso di specie, anche le superfici acquisite per la realizzazione della strada inserita nell’ambito di tale zona debbono essere qualificate come edificabili.
Nel caso in esame, quindi, dovendosi prescindere dal vincolo preordinato all’esproprio discendente dalla previsione urbanistica relativa alla realizzazione della strada (o meglio, del raccordo tra via Dosie e via Marchesi), non può trascurarsi come l’area espropriata confini sui due lati di via Dosie e sul lato in cui quest’ultima via si innesta nella via Marchesi, lungo il confine con questa, con aree a destinazione edificabile. In ragione di ciò e del fatto che il terreno espropriato risulta essere inserito in una zona conformata come edificabile dalla variante del Piano regolatore approvata il 29.02.1984, la destinazione a strada deve essere ritenuta quale vincolo espropriativo, da cui prescindere ai fini della quantificazione del risarcimento del danno (così come di quella che avrebbe dovuto essere l’indennità di espropriazione), dovendosi qualificare il terreno come a vocazione edificatoria (in termini del tutto analoghi si confronti la sentenza della Cassazione n. 434/2002).
Per quanto attiene al terreno occupato assoggettato ai limiti propri delle fasce di rispetto stradale, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il vincolo di inedificabilità ad esso connesso non abbia natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed abbia, quindi, una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative (v. TAR Milano, 21.04.2011, n. 1019, TAR Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19.10.2011, n. 1798). Anche in questo caso, quindi, il valore delle aree dovrà essere quantificato prescindendo dalla presenza della fascia di rispetto e considerando, quindi, le stesse come edificabili.
Le aree con “destinazione a impianti sportivi all’interno del perimetro di Piano attuativo residenziale”, infine, non possono nemmeno esse essere sottratte alla qualificazione come edificabili, proprio in ragione della loro inclusione nel perimetro del piano attuativo stesso. Ciononostante, nella determinazione del loro valore di mercato, che, si ribadisce, deve essere effettuata con riferimento al momento attuale (o meglio al momento in cui avverrà l’adozione dell’atto di acquisizione), non si potrà trascurare che lo stesso è sicuramente influenzato dalla circostanza per cui il piano attuativo approvato alcuni mesi dopo l’occupazione risulta (e non è stato fornito alcun principio di prova contrario) aver traslato la potenzialità edificatoria collegata a tale area su altra di proprietà delle odierne ricorrenti.
Nella quantificazione del risarcimento del danno, quindi, per la porzione di proprietà occupata allora soggetta a tale destinazione, il Comune dovrà verificare se, al momento dell’occupazione, al terreno fosse collegata una potenzialità edificatoria (per cui, anche se utilizzabile su altro terreno, ciò incideva sul valore incrementandolo) e la realizzazione dell’opera abbia comportato la perdita della volumetria connessa: in tal caso il valore di tale terreno deve essere considerato pari a quello delle aree edificabili. Se, invece, la potenzialità edificatoria risultasse essere stata sfruttata, anche in conseguenza della sua traslazione su altro terreno, allora tale circostanza non può che diminuire il valore di mercato del terreno, fino a parificarlo, sostanzialmente, a quello delle aree agricole.
Lo stesso valore, sostanzialmente pari al prezzo di mercato delle aree agricole, dovrà essere riconosciuto per le fasce vincolate a verde di rispetto, trattandosi in questo caso di un vincolo conformativo della proprietà conseguente alla inclusione delle aree nel Piano attuativo ed in alcun modo connesso (per quanto riguarda l’incidenza sul loro valore) con la realizzazione della strada.
Nessuna contestazione è mossa alla quantificazione dei frutti pendenti, con la conseguenza che rimane fermo l’ammontare del risarcimento fissato dal Comune in misura pari al controvalore in euro di 1.000.000 di Lire.
Nessun risarcimento è dovuto per l’imposizione di fasce di rispetto stradale. Come chiarito dalla, da tempo costante, giurisprudenza, non sono indennizzabili “i vincoli posti a carico di intere categorie di beni (tra questi, i vincoli urbanistici di tipo conformativo, e i vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici). In altri termini, in tema di imposizione di vincoli urbanistici, non vi è il presupposto per un indennizzo quando i modi di godimento e i limiti imposti (direttamente dalla legge ovvero mediante un particolare procedimento amministrativo) riguardino intere categorie di beni secondo caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità ed in modo obiettivo; in questi casi, le limitazioni delle facoltà del proprietario ricadono nella previsione non del comma terzo, bensì del comma secondo, dell'art. 42, Cost. Pertanto, i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo.” (così TAR Umbria, 12.07.2007, n. 554, ma anche, da ultimo, Cons. Stato, VI, 04.04.2011, n. 2083).
In modo del tutto analogo e coerente, non sono suscettibili di indennizzo nemmeno i limiti derivanti dall’imposizione di una fascia di rispetto conseguente direttamente all’avvenuta realizzazione dell’opera (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 08.02.2012 n. 200 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONELa dichiarazione di pubblica utilità, esplicita o implicita, è presupposto indefettibile del decreto di espropriazione, tanto che l’art. 8 del d.p.r. 2001 n. 327 considera la d.p.u. un presupposto di emanazione del decreto di espropriazione.
Del resto, l’art. 23 del d.p.r. n. 327/2011 consente l’adozione del decreto di espropriazione solo entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
In tal senso, un consistente orientamento giurisprudenziale giunge a qualificare in termini di presupposizione necessaria la relazione che intercorre tra la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di espropriazione, sicché l’annullamento con efficacia retroattiva della prima determina la caducazione automatica del secondo, comunque emanato.

Invero, è del tutto pacifico l’orientamento giurisprudenziale che considera la dichiarazione di pubblica utilità, esplicita o implicita, come nel caso di specie, quale presupposto indefettibile del decreto di espropriazione, tanto che l’art. 8 del d.p.r. 2001 n. 327 considera la d.p.u. un presupposto di emanazione del decreto di espropriazione.
Del resto, l’art. 23 del d.p.r. n. 327 consente l’adozione del decreto di espropriazione solo entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
In tal senso, un consistente orientamento giurisprudenziale giunge a qualificare in termini di presupposizione necessaria la relazione che intercorre tra la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di espropriazione, sicché l’annullamento con efficacia retroattiva della prima determina la caducazione automatica del secondo, comunque emanato (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 30.06.2003, n. 3896; Consiglio di stato, sez. IV, 29.01.2008, n. 258; Consiglio di stato, sez. IV, 19.03.2009, n. 1651. Va, però, dato atto dell’esistenza di un diverso orientamento che esclude l’automatica caducazione in ragione dell’autonomia dell’effetto ablatorio riconducibile al solo decreto di espropriazione, così Consiglio di stato, sez. IV, 27.03.2009, n. 1869; TAR Puglia Lecce, sez. I, 07.07.2010, n. 1694) (TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 01.02.2012 n. 353 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

COMPETENZE GESTIONALI - ESPROPRIAZIONEL’art. 42-bis, VIII comma, del DPR n. 327/2001 prevede che l’istituto dell’acquisizione sanante ivi disciplinato trova applicazione anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della norma ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente annullato, previa, comunque, rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione (da effettuarsi da parte dell’organo competente ex lege) e condizionatamente, altresì, alla corresponsione al proprietario di un indennizzo per i pregiudizi patrimoniale e non patrimoniale determinati, il primo “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità”, ed il secondo in misura forfetaria pari al dieci per cento del valore venale del bene; oltre al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva da liquidarsi nella misura del cinque per cento sempre in relazione al valore venale del bene.
Ai fini del computo del “valore venale del bene” deve aversi riguardo ai criteri indicati dal medesimo DPR n. 327/2001, il quale stabilisce che nell'ipotesi di espropriazione di un’area non edificabile coltivata (come quella di specie) l’indennità è determinata in relazione al valore agricolo del terreno tenendo conto delle colture effettivamente praticate (art. 40, I comma), a cui va aggiunta un’indennità per il fittavolo pari a quella spettante al proprietario (art. 42).
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E' illegittima, per violazione dell’art. 42, II comma, lett. l), del DLgs n. 267/2000, la delibera di Giunta Comunale con cui è stata rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione delle aree di cui è causa: il Consiglio comunale, infatti, è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura programmatoria o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati, mentre la Giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi.
In quest'ottica, pertanto, va affermata la competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta, in materia di alienazioni ed acquisiti immobiliari, giusta, altresì, la puntuale determinazione contenuta nel richiamato art. 42, II comma, lett. l), del DLgs n. 267/2000.

... considerato:
- che, pregiudizialmente, il collegio non ritiene di condividere l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 42-bis del DPR n. 327/2001, atteso che i principi comunitari impongono che i modi di acquisto della proprietà siano previsti –e nel nostro ordinamento sono previsti– dalla legge e che il proprietario espropriato sia congruamente risarcito;
- che, in punto di diritto, va premesso che l’art. 42-bis, VIII comma, del DPR n. 327/2001 prevede che l’istituto dell’acquisizione sanante ivi disciplinato trova applicazione anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della norma ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente annullato, previa, comunque, rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione (da effettuarsi da parte dell’organo competente ex lege) e condizionatamente, altresì, alla corresponsione al proprietario di un indennizzo per i pregiudizi patrimoniale e non patrimoniale determinati, il primo “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità”, ed il secondo in misura forfetaria pari al dieci per cento del valore venale del bene; oltre al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva da liquidarsi nella misura del cinque per cento sempre in relazione al valore venale del bene;
- che ai fini del computo del “valore venale del bene” deve aversi riguardo ai criteri indicati dal medesimo DPR n. 327/2001, il quale stabilisce che nell'ipotesi di espropriazione di un’area non edificabile coltivata (come quella di specie) l’indennità è determinata in relazione al valore agricolo del terreno tenendo conto delle colture effettivamente praticate (art. 40, I comma), a cui va aggiunta un’indennità per il fittavolo pari a quella spettante al proprietario (art. 42);
- che nel determinare gli importi dovuti a titolo indennitario e risarcitorio per la disposta acquisizione l’impugnato provvedimento appare rispettoso delle prescrizioni commisuratorie individuate dal predetto art. 42-bis del DPR n. 327/2001 con riguardo al valore dei beni abusivamente utilizzati dal Comune di Colognola ai Colli, fatta eccezione per l’indennità aggiuntiva dovuta al fittavolo, di cui non pare essersi tenuto conto;
- che, nel merito, è fondato il motivo di censura con cui i ricorrenti denunciano l’illegittimità, per violazione dell’art. 42, II comma, lett. l), del DLgs n. 267/2000, della delibera giuntale n. 113/2011 con cui è stata rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione delle aree di cui è causa: il Consiglio comunale, infatti, è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura programmatoria o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati, mentre la Giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi.
In quest'ottica, pertanto, va affermata la competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta, in materia di alienazioni ed acquisiti immobiliari, giusta, altresì, la puntuale determinazione contenuta nel richiamato art. 42, II comma, lett. l), del DLgs n. 267/2000: con correlata illegittimità derivata del consequenziale provvedimento dirigenziale, analogamente impugnato (TAR Veneto, Sez. I, sentenza 31.01.2012 n. 96 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONERientrano nella materia espropriativa non solo le controversie che abbiano per oggetto i provvedimenti emanati nel corso di un ordinario procedimento espropriativo, tra i quali in particolare quelli recanti la dichiarazione di pubblica utilità, ma anche quelle che hanno per oggetto i provvedimenti di acquisizione sanante (in precedenza previsti e disciplinati dall’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, ed oggi previsti e disciplinati, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della predetta norma, dall’art. 42-bis dello stesso d.P.R.) ai quali non può essere negata valenza espropriativa.
Invero, secondo la prevalente giurisprudenza, rientrano in tale materia non solo le controversie che abbiano per oggetto i provvedimenti emanati nel corso di un ordinario procedimento espropriativo, tra i quali in particolare quelli recanti la dichiarazione di pubblica utilità, ma anche quelle che hanno per oggetto i provvedimenti di acquisizione sanante (in precedenza previsti e disciplinati dall’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, ed oggi previsti e disciplinati, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della predetta norma, dall’art. 42-bis dello stesso d.P.R.) ai quali non può essere negata valenza espropriativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26.11.2009 n. 7446; TAR Sicilia Palermo, sez. III, 07.06.2010, n. 7237) (TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 30.01.2012 n. 322 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: R. Greco, IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: E' illegittimo il decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine finale della procedura espropriativa.
La giurisprudenza civile ed amministrativa, dal canto suo, ha sempre considerato illegittimo il decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine finale della procedura espropriativa (cfr., fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 27.04.2011, n. 9370; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 23.12.2011, n. 3184 e TAR Campania, Napoli, sez. V, 04.05.2010, n. 2509, con la giurisprudenza ivi richiamata) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.01.2012 n. 257 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE - URBANISTICAIl dies a quo per la determinazione dell'indennità in caso di pubblica utilità implicita decorre inderogabilmente dalla pianificazione attuativa.
Secondo il Consiglio di Stato il chiaro disposto dell’ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001, a mente del quale, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell’approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione dell’indennità corrisponde al momento dell’approvazione del piano di attuazione di questo, non vale a superare le doglianze ritenute pur comprensibili sul piano umano avanzate nel caso di specie dai ricorrenti che lamentano come in tal caso, dovendosi il piano esecutivo predisporsi entro 25 anni dall’approvazione del P.E.E.P., vi sia una indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una contropartita economica che, in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.01.2012 n. 23 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEE’ sufficiente che la notifica degli atti espropriativi sia stata fatta ai proprietari risultanti dai registri catastali, non essendo tenuta l’Amministrazione, alla stregua delle disposizioni contenute nell’art. 10 L. 22.10.1971 n. 865, ad effettuare specifiche indagini sull’attualità del titolo emergente da tali registri, salvo che da data certa anteriore all’avvio del procedimento espropriativo risulti notificato all’ente procedente, a cura dell’effettivo proprietario del bene fatto oggetto di ablazione, la sua nuova ed effettiva qualità.
Il principio di che trattasi non può subire deroghe neppure quando l’intestatario catastale sia un soggetto terzo, il quale non abbia mai avuto la proprietà del bene oggetto di espropriazione, ma al quale il bene sia stato “volturato” per mero errore. Infatti, ammettere che in simili casi la comunicazione degli atti espropriativi possa essere considerata invalida significherebbe onerare la Amministrazione -al fine di evitare l’insorgere di controversie- di effettuare verifiche di tipo esplorativo, che contraddicono alla presunzione di legittimità degli atti catastali e che, comunque, il legislatore ha inteso evitare al fine di garantire la speditezza dalla azione amministrativa. D’altro canto significherebbe far scontare alla Amministrazione procedente errori che non le sono minimamente addebitabili e che essa a buon diritto é tenuta a prendere in considerazione, nel suo agire, solo allorquando tali errori constino da atti non contestati, o non contestabili, dei quali la Amministrazione medesima abbia ricevuto una comunicazione ufficiale.
Una volta che l’Amministrazione procedente abbia ritualmente effettuato le notifiche agli intestatari catastali, la mancata notifica ai proprietari effettivi non può assumere carattere invalidante degli atti stessi o di quelli successivi, né legittima gli effettivi proprietari ad impugnare tardivamente gli atti espropriativi: tale decadenza consegue, a guisa di corollario, al principio per cui la notifica agli intestatari catastali integra conoscenza legale degli atti della procedura espropriativa anche in capo ai proprietari effettivi.

Il principio della sufficienza della notifica degli atti della procedura espropriativa ai soggetti proprietari in base alle risultanze catastali si era già consolidato in Giurisprudenza in costanza della L. 865/1971, nel vigore della quale sono stati approvati tutti gli atti impugnati nell’ambito del presente giudizio.
Ancora di recente il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 212 del 14.04.2010 ha avuto modo di ricordare che “E’ sufficiente che la notifica degli atti espropriativi sia stata fatta ai proprietari risultanti dai registri catastali, non essendo tenuta l’Amministrazione, alla stregua delle disposizioni contenute nell’art. 10 L. 22.10.1971 n. 865, ad effettuare specifiche indagini sull’attualità del titolo emergente da tali registri, salvo che da data certa anteriore all’avvio del procedimento espropriativo risulti notificato all’ente procedente, a cura dell’effettivo proprietario del bene fatto oggetto di ablazione, la sua nuova ed effettiva qualità.”.
Il Collegio é dell’opinione che il principio di che trattasi non possa subire deroghe neppure quando –come pare sia avvenuto nel caso di specie– l’intestatario catastale sia un soggetto terzo, il quale non abbia mai avuto la proprietà del bene oggetto di espropriazione, ma al quale il bene sia stato “volturato” per mero errore. Infatti, ammettere che in simili casi la comunicazione degli atti espropriativi possa essere considerata invalida significherebbe onerare la Amministrazione -al fine di evitare l’insorgere di controversie- di effettuare verifiche di tipo esplorativo, che contraddicono alla presunzione di legittimità degli atti catastali e che, comunque, il legislatore ha inteso evitare al fine di garantire la speditezza dalla azione amministrativa. D’altro canto significherebbe far scontare alla Amministrazione procedente errori che non le sono minimamente addebitabili e che essa a buon diritto é tenuta a prendere in considerazione, nel suo agire, solo allorquando tali errori constino da atti non contestati, o non contestabili, dei quali la Amministrazione medesima abbia ricevuto una comunicazione ufficiale.
Non é insomma sufficiente che la Amministrazione sia a conoscenza di fatti che siano in grado di insinuare il dubbio sulla effettiva titolarità del bene assoggettato ad espropriazione, poiché non é l’Amministrazione a dover effettuare gli accertamenti. Sono gli interessati a doversi attivare per rendere la Amministrazione edotta, in maniera compiuta, della effettiva realtà.
Va ancora rilevato che, una volta che l’Amministrazione procedente abbia ritualmente effettuato le notifiche agli intestatari catastali, la mancata notifica ai proprietari effettivi non può assumere carattere invalidante degli atti stessi o di quelli successivi, né legittima gli effettivi proprietari ad impugnare tardivamente gli atti espropriativi: tale decadenza consegue, a guisa di corollario, al principio per cui la notifica agli intestatari catastali integra conoscenza legale degli atti della procedura espropriativa anche in capo ai proprietari effettivi. Per tale ragione il Collegio ritiene condivisibile la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7014 del 30.11.2006, richiamata dalla difesa del Comune, che ha affermato il dianzi ricordato principio di diritto (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 02.01.2012 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

ESPROPRIAZIONEAree fabbricabili: una sentenza della Corte costituzionale tutela il diritto alla proprietà. Indennità di esproprio al sicuro. Garantito un ragionevole rapporto con il valore del suolo.
Per la Consulta, l'indennità di esproprio di un'aera fabbricabile non può essere totalmente azzerata (confiscata) per effetto dell'assenza di un valore minimo di riferimento, in caso di omissione della presentazione della dichiarazione Ici.
Questo, in estrema sintesi, il principio sancito dalla Corte costituzionale che,
con la sentenza 22.12.2011 n. 338, è intervenuta sull'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'art. 16, del dlgs n. 504/1992, come trasfuso, con decorrenza dal 30/06/2003, nel comma 7, dell'art. 37, del dpr 327/2001.
La questione di illegittimità parte dall'assunto, indicato nelle disposizioni richiamate, che «l'indennità è ridotta a un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità (_), qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente e inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti».
Di conseguenza, in assenza di una dichiarazione ai fini del tributo locale o per indicazione di un valore irrisorio, l'indennità si sarebbe potuta azzerare per carenza del valore di riferimento, stante il fatto che le disposizioni richiamate condizionano la quantificazione dell'indennità all'originario comportamento tenuto ai fini tributari dall'espropriato.
Sul punto, con la recente sentenza 21/07/2000 n. 351, la stessa Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento a taluni articoli della carta costituzionale per irragionevole disparità di trattamento tra espropriato e proprietario privato dell'immobile (art. 3), per disparità di trattamento tra evasori totali ed evasori parziali (articoli 3 e 24), per inadeguatezza della sanzione o indennizzo (art. 42, terzo comma), per la natura extrafiscale della sanzione per mancato rispetto di un dovere tributario (art. 53) e per l'arbitrario e indiretto recupero di un tributo non più dovuto a soggetto espropriato (art. 97); l'infondatezza delle questioni sollevate, per la Consulta, non modificava i criteri stabiliti per il calcolo dell'indennizzo, di cui all'art. 5-bis, dl 333/1992, come modificato dal comma 65, dell'art. 3, legge 662/1996.
Per la Consulta, la sanzione relativa alla riduzione dell'indennità di esproprio, in caso di omessa o dichiarazione infedele (ai fini Ici) trova applicazione con riferimento all'ultima dichiarazione o denuncia presentata, a prescindere da eventuali ravvedimenti o presentazioni spontanee successive alla determinazione formale dell'indennità, resta esclusa ogni possibilità di garantire un valore minimo garantito, ma la vanificazione totale del ristoro resta costituzionalmente illegittima, a prescindere che la misura sanzionatoria sia dipendente o meno dalla volontà dell'espropriato o da un mero errore.
Di conseguenza, ancorché le disposizioni possano essere ritenute applicabili per effetto del comportamento omissivo del contribuente, non si può non tenere conto del principio della tutela del diritto della proprietà, di cui al terzo comma, dell'art. 42 della carta costituzionale e di quanto sancito dall'art. 1 per primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).
Pertanto, la Corte costituzionale ha concluso che la norma censurata (art. 16, dlgs n. 504/1992), nell'interpretazione fornita dalle sezioni unite, viola gli articoli 42, terzo comma e 117, primo comma, della carta, con riferimento a quanto indicato dal citato art. 1 del protocollo addizionale Cedu, poiché «non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia Ici, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare dell'indennità», anche in presenza di una denuncia a valori irrisori; di fatto, via libera alla possibile applicazione di sanzioni, anche deterrenti, a cura del legislatore, ma da escludere la «reale» confisca del bene (articolo ItaliaOggi del 27.12.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ESPROPRIAZIONEESPROPRI/ Indennità non azzerabile. Anche in mancanza della dichiarazione Ici. Sentenza della Consulta sul decreto legislativo 504 del 1992.
L'indennità di esproprio di un'area fabbricabile non può essere totalmente azzerata (confiscata) per effetto dell'assenza di un valore minimo di riferimento, in caso di omissione della presentazione della dichiarazione Ici.
Questo, in estrema sintesi, il principio sancito dalla Consulta che, con la sentenza 22.12.2011 n. 338 di ieri è intervenuta sull'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'art. 16, del dlgs n. 504/1992, come trasfuso, con decorrenza dal 30/06/2003, nel comma 7, dell'art. 37, del dpr 327/2001.
La questione di illegittimità parte dall'assunto, indicato nelle disposizioni richiamate, che «_ l'indennità è ridotta a un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità (_), qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente e inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti_».
Di conseguenza, in assenza di una dichiarazione ai fini del tributo locale o per indicazione di un valore irrisorio, l'indennità si sarebbe potuta azzerare per carenza del valore di riferimento, stante il fatto che le disposizioni richiamate condizionano la quantificazione dell'indennità all'originario comportamento tenuto ai fini tributari dall'espropriato.
Sul punto, con la recente sentenza 21/07/2000 n. 351, la stessa Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento a taluni articoli della carta costituzionale per irragionevole disparità di trattamento tra espropriato e proprietario privato dell'immobile (art. 3), per disparità di trattamento tra evasori totali ed evasori parziali (artt. 3 e 24), per inadeguatezza della sanzione o indennizzo (art. 42, terzo comma), per la natura extrafiscale della sanzione per mancato rispetto di un dovere tributario (art. 53) e per l'arbitrario e indiretto recupero di un tributo non più dovuto a soggetto espropriato (art. 97); l'infondatezza delle questioni sollevate, per la Consulta, non modificava i criteri stabiliti per il calcolo dell'indennizzo, di cui all'art. 5-bis, dl 333/1992, come modificato dal comma 65, dell'art. 3, legge 662/1996.
Per la Consulta, la sanzione relativa alla riduzione dell'indennità di esproprio, in caso di omessa o dichiarazione infedele (ai fini Ici) trova applicazione con riferimento all'ultima dichiarazione o denuncia presentata, a prescindere da eventuali ravvedimenti o presentazioni spontanee successive alla determinazione formale dell'indennità, resta esclusa ogni possibilità di garantire un valore minimo garantito, ma la vanificazione totale del ristoro resta costituzionalmente illegittima, a prescindere che la misura sanzionatoria sia dipendente o meno dalla volontà dell'espropriato o da un mero errore.
Di conseguenza, ancorché le disposizioni possano essere ritenute applicabili per effetto del comportamento omissivo del contribuente, non si può non tenere conto del principio della tutela del diritto della proprietà, di cui al terzo comma, dell'art. 42 della Carta costituzionale e di quanto sancito dall'art. 1 per primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).
Pertanto, conclude la Corte costituzionale, la norma censurata (art. 16, dlgs n. 504/1992), nell'interpretazione fornita dalle sezioni unite, viola gli articoli 42, terzo comma e 117, primo comma, della carta, con riferimento a quanto indicato dal citato art. 1 del protocollo addizionale Cedu, poiché «_ non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia Ici, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare dell'indennità_», anche in presenza di una denuncia a valori irrisori; di fatto, via libera alla possibile applicazione di sanzioni, anche deterrenti, a cura del legislatore, ma da escludere la «reale» confisca del bene (articolo ItaliaOggi del 23.12.2011).

ESPROPRIAZIONEDifferenza tra l'istituto dell'accessione invertita e della retrocessione.
L’istituto dell’accessione invertita, di creazione giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., 26.02.1983 n. 1264; 10.06.1988 n. 3940) presuppone una occupazione di un bene da parte della P.A. (quantomeno) in assenza di legittima conclusione del procedimento espropriativo entro i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità. Proprio per questo, la giurisprudenza ha collegato l’effetto acquisitivo del diritto di proprietà alla irreversibile destinazione del suolo all’opera pubblica, con diritto al risarcimento del danno conseguente all’illecito commesso dalla pubblica amministrazione.
Da ciò consegue l’incompatibilità, sul piano logico–giuridico, dell'istituto dell'accessione invertita e della retrocessione: ed infatti, se si ritiene configurarsi accessione invertita non vi è stata espropriazione e, quindi, non può esservi retrocessione (l’area non può non essere stata dichiarata come “irreversibilmente trasformata”); se invece si richiede la retrocessione, non si può che essere in presenza di un bene in precedenza espropriato e, in tutto o in parte, non utilizzato per le finalità di interesse pubblico legittimanti la precedente espropriazione.
Occorre, infine, notare che il legislatore, anche quando ha inteso estendere l’istituto della retrocessione alla ben più semplice ipotesi di procedimenti espropriativi non conclusisi con il decreto di esproprio (ma per il tramite di cessione volontaria), lo ha espressamente affermato (v. art. 45, co. 4, DPR n. 327/2001) (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011 n. 6619 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEOccupazione sine titulo della P.A.: il Consiglio di Stato fa il punto in ordine alla vecchia e all'attuale normativa.
Il Consiglio di Stato procede nell'excursus della normativa in materia di occupazione sine titolo evidenziando in primis come l'abrogato art. 43 del Testo Unico sugli espropri era stato emanato dal legislatore delegato per consentire una ‘legale via di uscita’ per i moltissimi casi in cui una P.A. avesse occupato senza titolo un’area di proprietà altrui, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio.
In precedenza, la prassi giudiziaria nazionale –innovando dal 1983 rispetto alla precedente ultrasecondare giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che avevano costantemente ammesso la immanente titolarità di un potere di esproprio in sanatoria- si era consolidata nel senso dell’acquisto dell’area da parte dell’amministrazione nel caso di irreversibile destinazione di un’area, per la quale fosse stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera da realizzare.
Poiché tale prassi era stata qualificata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo come ‘sistematica violazione’ delle disposizioni della Convenzione del 1950, sulla tutela del diritto di proprietà, l’art. 43 aveva dunque consentito che –in presenza di un effettivo interesse pubblico, rilevato nell’atto ablatorio– l’amministrazione avrebbe potuto adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, risarcendo integralmente il danno cagionato al proprietario ed esercitando il potere di acquisizione dell’area detenuta senza titolo. Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del testo unico operato dalla Corte Costituzione (sentenza n. 293/2010) non era però divenuto applicabile l’istituto della accessione.
Tale istituto era stato sempre escluso dalla pacifica giurisprudenza sin dalla seconda metà dell’Ottocento. Infatti, la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, quando avvenga legittimamente, in esecuzione di atti di natura ablatoria solo successivamente annullati in sede di giustizia amministrativa, ha la propria peculiarità nella avvenuta realizzazione di opere nell’interesse della collettività(e in esecuzione di provvedimenti) e comporta il verificarsi di situazioni irriducibili a quelle disciplinate dal codice civile, le cui disposizioni dunque non si applicano.
Secondo il Collegio, la sentenza della Corte n. 293 del 2010 aveva comportato il ritorno alla attualità del sistema normativo, risalente al 1865, sulla sussistenza del potere di esproprio in sanatoria, sistema sul quale si era consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (superata a partire dal 1983 dalla prassi nazionale postasi in contrasto con la CEDU). Infatti, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, la richiamata plurisecolare giurisprudenza riconosceva il proprietario dell’area ancora come tale: ciò che il Supremo Consesso ribadisce, alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Mentre però la giurisprudenza civile (allora avente giurisdizione) riteneva che la tutela restitutoria spettante al proprietario fosse preclusa da un atto tacito di destinazione dell’area al pubblico servizio e dunque dall’art. 4 dell’allegato E della legge del 1865 (sulla abolizione del contenzioso amministrativo), tale preclusione si è posta in contrasto con i principi dello Stato di diritto, in quanto “l’atto di destinazione” non era preso in considerazione dalla legge.
In occasione della redazione del testo unico, il Consiglio di Stato aveva redatto l’art. 43, poi trasfuso nel testo unico sugli espropri, proprio per prevedere una legale via d’uscita, per dare una soluzione legislativa –con l’attribuzione di un potere discrezionale all’Amministrazione- ai casi che oramai stavano comportando la sistematica condanna della Repubblica Italiana innanzi alla CEDU, nei giudizi posti in essere dai proprietari che lamentavano di aver perso il loro diritto di proprietà, sulla base di sentenze pronunciate ex post e senza fondamento normativo, e non sulla base di atti amministrativi la cui emanazione fosse consentita dalla legge.
La sentenza della Corte Costituzionale –nel rilevare un eccesso di delega e nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 43– ha dunque fatto tornare l’ordinamento ad una peculiare situazione, in cui di certo da un lato non poteva disconoscersi il perdurante diritto di proprietà del titolare, malgrado la avvenuta costruzione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, e dall’altro non poteva negarsi l’immanente potere di disporre l’esproprio in sanatoria, per evitare la demolizione di quanto costruito a spese della collettività e che, se del caso, ancora risultava conforme alle esigenze di questa.
L’art. 42-bis del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 2011, ha reintrodotto il potere discrezionale già disciplinato dall’art. 43: l’amministrazione -valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto– può decidere se demolire in tutto o in parte l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario, oppure se disporre l’acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito). L’art. 42-bis prevede, al comma 1, che l’Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, possa disporre, con formale provvedimento, l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale; al comma 8 prevede poi che le sue disposizioni “trovano altresì applicazione ai fatti anteriori”, sicché esso si applica senza alcun dubbio anche nella fattispecie in esame.
Anche nell’attuale quadro normativo, l’Amministrazione ha dunque l’obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titulo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. Essa o deve restituire i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell’area da parte del soggetto attuale possessore (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 01.12.2011 n. 6351 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEDecreto di occupazione d'urgenza a seguito di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dell'opera - Motivazione - Non necessita.
In caso di intervenuta dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dell'opera, il decreto di occupazione d'urgenza dei fondi oggetto della procedura espropriativa si pone quale ordinaria conseguenza, non necessitando quindi di specifica ed analitica motivazione, avendo la P.A., in un precedente atto della procedura espropriativa, già individuato le ragioni di urgenza (cfr. TAR Catanzaro, sent. n. 312/2011; TAR Milano, sent. n. 101/2011) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.11.2011 n. 2821 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEIl Consiglio di stato sulla manovra economica 2011. Espropri con scia. Illegittimità? C'è danno morale.
Se c'è espropriazione illegittima, c'è anche danno morale. Il cittadino che viene espropriato del proprio terreno ha diritto a che l'amministrazione, se sbaglia, paghi non solo il valore del bene. L'ente deve pagare anche i danni non patrimoniali. Può costare, dunque, molto caro non seguire le procedure. La manovra 2011 (decreto legge 98) appesantisce il conto delle espropriazioni (prevedendo appunto il ristoro del danno morale). E questo anche per vecchi espropri, iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto 98 citato.
È quanto ha stabilito il Consiglio di stato, con la
sentenza 02.11.2011 n. 5844, chiamato a pronunciarsi su una lite insorta tra il comune di Nuoro e una serie di cittadini rimasti senza terreni.
L'amministrazione, infatti, decide di realizzare alcune opere di urbanizzazione del territorio. Ma il luogo prescelto coinvolge le proprietà di alcuni privati. Così, vengono approvati i progetti e si procede con un'occupazione d'urgenza, con valenza di dichiarazione di pubblica utilità. I terreni vengono progressivamente trasformati fino a ottenere una quadro irreversibile. Tuttavia, i decreti di espropriazione, necessari per completare la procedura di espropriazione, arrivano in ritardo. L'occupazione dell'amministrazione, nata come legittima, diviene illegittima. Si tratta, infatti, di un'occupazione appropriativa, non ammessa dalla legge.
Il tribunale amministrativo per la regione Sardegna, adito dai cittadini lesi dal comportamento dell'amministrazione, annulla l'espropriazione e quantifica i danni. I ricorrenti ritengono il risarcimento non appagante e si rivolgono in appello al Consiglio di stato, che rimescola le carte. La sentenza richiamata, oltre a ribadire che al cittadino dev'essere corrisposto un risarcimento del danno che sia rapportato al reale pregiudizio arrecato per la perdita della proprietà, ossia al valore venale del bene, fa un ulteriore passo in avanti. Ai danni patrimoniali, dice la Corte, si sommano quelli non patrimoniali. Con la «Manovra economica 2011», dl n. 98 del 06.07.2011, infatti, è stato introdotta una nuova norma nel Testo Unico in materia di espropriazioni, finalizzata a riconoscere al proprietario illecitamente espropriato un indennizzo comprensivo sia del pregiudizio patrimoniale sia di quello non patrimoniale.
Nel caso specifico quest'ultimo, visto come «danno morale», viene quantificato, in via equitativa, in 50 mila euro, da rivalutare sulla base degli indici Istat. Una bella somma, quindi, che va ad aggiungersi al valore venale del bene espropriato. E, soprattutto, un prezzo salato per l'amministrazione caduta in errore. Si noti come il riconoscimento del danno morale spetti anche ai cittadini espropriati prima dell'entrata in vigore della nuova legge che lo ha introdotto, fatti salvi i processi esauriti. Il che potrebbe incoraggiare i cittadini, oggi più di ieri, a ricorrere al giudice amministrativo, aumentando la mole del contenzioso in materia di espropriazioni illegittime (articolo ItaliaOggi del 28.03.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ESPROPRIAZIONEL'esproprio non è in regola? Scatta anche il danno morale.
Scatta anche il danno morale, oltre che quello patrimoniale, in favore del proprietario del terreno quando l'esproprio non è in regola. E ciò grazie alla manovra economica 2011 che ha reintrodotto l'istituto dell'acquisizione sanante.
Lo chiarisce la sentenza 02.11.2011 n. 5844 della V Sez. del Consiglio di Stato.
Il decreto legge 98/2011, che contiene la cosiddetta «manovra di luglio», all'articolo 34 aggiunge una nuova disposizione al Testo unico dell'espropriazione di cui al dpr 327/01 (introducendo l'articolo 42-bis). La novella prevede che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dall'illegittima attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai fatti antecedenti (comma 8 della norma). Il riferimento al pregiudizio non patrimoniale contenuto nella disposizione, osservano i giudici di Palazzo Spada, costituisce una disposizione innovativa, che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione.
La controversia, nella specie, nasce per l'illecita occupazione (temporanea e definitiva) delle aree impiegate nella realizzazione delle opere di urbanizzazione del rione di un comune sardo. E su questo punto, spiega il collegio, ci troviamo di fronte a un'obbligazione che deriva da un illecito extracontrattuale: si tratta, quindi, di un debito di valore e le relative somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate secondo equità all'attualità sulla base degli indici Istat (nel caso concreto questa voce di danno è stimata in 50 mila euro, tenuto conto del valore complessivo del risarcimento che non è esiguo).
Risulta poi necessario il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma in questione: il danno, considerato il tempo trascorso e il graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, è liquidato in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito, salvo detrarre quanto già eventualmente versato dal comune ai singoli proprietari interessati dalla procedura ablativa.
Per dirimere la controversia, infine, è rilevante anche la giurisprudenza costituzionale: dopo la sentenza 349/07 della Consulta, infatti, il meccanismo indennitario risulta inapplicabile anche per le occupazioni illegittime anteriori al 30.09.2006 e al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene (articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011 - link a www.ecostampa.it).

ESPROPRIAZIONE: Indennizzi espropriativi in Corte d'appello.
Per contestare un indennizzo espropriativo si va in Corte d'appello. L'articolo 29 del decreto legislativo 150/2011 elenca tra i procedimenti sottoposti al rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 327/2001 (Testo unico espropri), ma mantiene la competenza della Corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è raddoppiato (sessanta giorni) se il ricorrente risiede all'estero.
Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, o all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se tenuto al pagamento dell'indennità.
La relazione illustrativa precisa che le controversie sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, in considerazione del fatto che esse, nel loro pratico svolgimento, sono caratterizzate da una relativa semplicità quanto all'oggetto della controversia semplice, cui consegue ordinariamente un'attività istruttoria breve, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte o delle questioni giuridiche da trattare e decidere.
Di solito l'istruttoria è concentrata su una consulenza tecnica sul valore del bene espropriato.
Sono state mantenute ferme l'individuazione e la composizione dell'organo giudicante (la Corte d'appello, in grado unico di merito e la competenza territoriale, correlata al luogo in cui si trova il bene espropriato.
Sempre la relazione illustrativa spiega che sono state mantenute anche le seguenti peculiarità: il termine per la proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, di 30 giorni decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se successiva al decreto di esproprio, aumentati a 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero; i termini sono uniformati a quelli previsti nel decreto legislativo 150, e sono dichiarati termini posti a pena d'inammissibilità; l'obbligo di notifica del ricorso all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.
È stato ritenuto di mantenere la previgente dizione letterale della norma, che, secondo la giurisprudenza costante integra una ipotesi di mero avviso sulla pendenza del giudizio, rimanendo fermi i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la individuazione del soggetto legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio (articolo ItaliaOggi del 13.10.2011).

ESPROPRIAZIONE: Esproprio aree agricole.
La Corte di Cassazione indica i criteri per l'applicazione alle aree agricole dell'indennizzo pari al valore venale del bene, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'indennizzo parametrico.

La I Sez. civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 29.09.2011 n. 19936, individua i casi in cui, a seguito della sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale, per l'esproprio di suoli agricoli non edificabili, in luogo di un indennizzo parametrico definito dal valore agricolo medio, è dovuto un indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall'art. 39 della legge 25.06.1865 n. 2359.
Al riguardo la Suprema Corte ha dichiarato che il criterio del valore venale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo (per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo) ovvero per essersi verificate preclusioni processuali (o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità); viceversa si applica nel caso in cui l'interessato, mediante apposita azione non ancora conclusa, abbia impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell'indennità.
Con l'occasione la Suprema Corte ha avuto modo di dichiarare che, per la determinazione del valore venale del bene, è consentito dimostrare, in base ad una documentata valutazione di mercato (determinata sempre all'interno della categoria suoli inedificabili e anche attraverso rigorose indagini tecniche), che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene, egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificabilità tramite una autorizzabile utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, impianti sportivi, ecc.) (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

ESPROPRIAZIONEEsproprio. Variante al Prg non basta.
Cittadino batte amministrazione. Bocciata la delibera del Comune, che paga pure le spese di giudizio ai privati. Stop al provvedimento che destina la strada privata, precedentemente al servizio di un fondo, alla viabilità pubblica dopo la decisione di costruire nuove case in zona. L'atto approvato dall'ente locale infatti non indica il titolo in base al quale si può procedere all'esproprio. Mentre sarebbe servito il piano di lottizzazione.

È quanto emerge dalla sentenza 29.09.2011 n. 5416 della IV Sez. del Consiglio di stato.
L'amministrazione è sconfitta su tutti i fronti. I privati proprietari del terreno dove passa la strada oggetto del procedimento ablativo hanno interesse a ricorrere contro la delibera del Comune, nonostante un mezzo passo indietro dell'ente. In linea di principio la scelta di programmazione non può essere ostacolata dai cittadini perché gli amministratori hanno tutto il diritto di dare al territorio l'assetto più confacente all'interesse pubblico per lo sviluppo delle aree: l'ente è quindi libero di dare il via a una nuova zona di espansione edificatoria e ai relativi collegamenti con il preesistente tessuto urbanistico.
Il fatto è che nella decisione l'esproprio non risulta giustificato: non si spiega quale concreto interesse generale legittimi l'ablazione, se ad esempio l'uso della strada privata si protragga da tempo immemorabile da parte di persone appartenenti alla comunità locale. Insomma: senza darne adeguatamente conto alla cittadinanza, il Comune non può assumere decisioni che investono posizioni di diritto già consolidate, come quella del proprietario di viabilità a servizio dell'azienda agricola da destinare invece al transito di tutti.
Non mostra, il Comune, l'analisi eventualmente effettuata dei rapporti e dei limiti del nuovo dimensionamento urbanistico del territorio. Né indica lo stato di attuazione delle prescrizioni del piano regolatore vigente. Diversamente da quanto impone la normativa regionale, l'ente non mette in relazione le nuove costruzioni all'andamento demografico sul territorio, che è poi la ragione per la quale la strada privata dovrebbe essere asservita alla viabilità.
Infine, di fronte alla nuova zonizzazione, la sede programmatoria urbanistica generale risulta inadeguata a individuare i collegamenti stradali resi necessari dalle nuove costruzioni: l'operazione compete di solito agli strumenti attuativi e, infatti, nella specie è la stessa variante a indicare ad hoc il piano di lottizzazione (articolo ItaliaOggi del 07.10.2011).

ESPROPRIAZIONE: Espropri: restituzione del fondo e riduzione in pristino
Il Consiglio di Stato conferma che il proprietario di un’area, occupata senza titolo per la realizzazione di un’opera pubblica, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 02.09.2011 n. 4970, prendendo in esame il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione di una precedente sentenza che ha dichiarato illegittimi (e quindi decaduti) gli atti per l’acquisizione di un’area per la realizzazione di un’opera pubblica, ha dichiarato che, in caso di inerzia dell’Amministrazione nell’acquisire legittimamente il bene, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.
Con l’occasione viene evidenziato come, a seguito della sentenza 293/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la cd acquisizione sanante (articolo 43 del TU sulle espropriazioni), l’Amministrazione possa acquisire legittimamente il bene facendo uso dei due strumenti tipici, ossia il contratto (tramite l’acquisizione del consenso della controparte) o il provvedimento (e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie), ai quali va aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato (articolo 42-bis del TU sulle espropriazioni, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 98/2011 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in L. 15.07.2011 n. 111).
Pertanto, in assenza -da parte dell’Amministrazione- della concreta manifestazione che intenda acquisire legittimamente il bene, il proprietario può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.
Nel caso in esame, emergendo dagli atti come l’Amministrazione comunale non abbia fatto uso di nessuno dei mezzi giuridici a sua disposizione, rimanendo così integra la situazione di illegittimità nell’uso del bene, il Consiglio di Stato ne ha intimato la restituzione nel termine di 120 giorni; disponendo che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale attività provveda il commissario ad acta nominato contestualmente (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

ESPROPRIAZIONE1. Occupazione temporanea di terreno limitrofo alle aree di realizzazione dell'opera pubblica - Finalità - Decorrenza del periodo autorizzato - Restituzione del terreno previo ripristino status quo ante - Necessità.
2. Occupazione temporanea di terreno limitrofo alle aree di realizzazione dell'opera pubblica - Indipendenza del procedimento di occupazione temporanea rispetto alla procedura espropriativa - Sussiste - Conseguenze.
3. Occupazione temporanea di terreno limitrofo alle aree di realizzazione dell'opera pubblica - Proroga dei termini per il completamento delle opere - Proroga dei termini dell'occupazione - Art. 20, Legge n. 865/1971 - Legittimità.

1. L'occupazione temporanea è un procedimento destinato a consentire l'uso di terreni di proprietà privata per scopi connessi all'esecuzione di un'opera dichiarata di pubblica utilità realizzata su altra proprietà e quindi limitato nel tempo: pertanto, decorso il periodo di tempo autorizzato (ovvero, se ciò avviene in un momento anteriore, venuta meno l'esigenza per effetto dell'avvenuta esecuzione dell'opera) il terreno così occupato e destinato agli specifici usi espressamente previsti nel provvedimento autorizzatorio deve essere restituito nella disponibilità del proprietario, previo ripristino dello status quo ante, ovvero indennizzo degli eventuali danni cagionati.
2. Per sua stessa natura il procedimento di occupazione temporanea è pienamente autonomo ed indipendente da un'eventuale procedura espropriativa: può verificarsi, infatti, come è avvenuto nel caso in esame, che l'occupazione temporanea si sia resa necessaria pur in assenza di qualsiasi procedura espropriativa, essendo prevista, la realizzazione dell'opera, interamente su altre proprietà: pertanto, il proprietario dei terreni occupati temporaneamente è legittimato a censurare i correlati provvedimenti solo con riferimento a profili di illegittimità propri degli stessi e limitati al loro specifico oggetto.
3. L'art. 20, Legge n. 865/1971, nel prevedere che l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso, non esclude la prorogabilità del termine quando siano contestualmente prorogati i termini per il completamento delle opere e delle espropriazioni: pertanto, in caso di occupazione d'urgenza strumentale al completamento dei lavori e delle espropriazione relativi ad altre proprietà, la proroga dei termini relativi ai lavori ed agli espropri è atta a legittimare anche la proroga dell'occupazione d'urgenza, giacché non avrebbe senso differire il termine finale di completamento dei lavori se non si potesse prolungare l'occupazione (cfr. TAR Milano, sent. n. 4406/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.09.2011 n. 2135 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEIndennizzi pieni sugli espropri illegittimi.
Lo Stato mette fine alle contestazioni sugli espropri per pubblica utilità che presentano errori od omissioni.
Dal 06.07.2011, l'articolo 34 del decreto legge 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) consente ai privati di ottenere il valore venale del bene, oltre a un indennizzo per danni morali e materiali subiti. Nello stesso tempo, le amministrazioni possono acquisire i beni che realmente loro servono. Le incertezze sanate coprono un arco di 20 anni, poiché i diritti su immobili (terreni e costruzioni) potrebbero essere cancellati solo dal decorso di 20 anni, cioè da un congruo periodo durante il quale si è subito un abuso senza contestarlo.
L'articolo 34 della legge 111/2011 pone termine a procedure remote, rimediando a incertezze sorte già all'indomani dei primi interventi per opere ed edilizia pubblica (legge 865/1971). La complessità delle procedure si è cumulata all'incertezza sugli indennizzi, la cui entità è rimasta per decenni affidata ad aggettivi ("serio", "non irrisorio") più che a formule di quantificazione. Anche quando (negli anni '80) si è riusciti a varare un indennizzo sulla base di formule precise, rispolverando la legge che nel 1885 autorizzava espropri per eliminare il dilagare del colera a Napoli, si è generato disordine, causando un atteggiamento intransigente della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
Da un giudice sopranazionale sono quindi giunti segnali precisi (in centinaia di sentenze, dalla 36813/2006, Scordino, in poi), che hanno prevalso sulle opinioni delle più alte autorità giudiziarie nazionali, riuscendo a prevalere perfino sulle ragioni del fisco nazionale, che avrebbe voluto prelevare, sul l'importo dovuto ai proprietari privati del suolo, un cospicuo 25 per cento.
Oggi l'articolo 32 della legge 111/2011, inserendo un articolo 42-bis nel Testo unico espropri 327/2001, rimedia a una serie di incertezze e sposta l'equilibrio tra privati e pubbliche amministrazioni in senso favorevole ai primi. Non basta più che l'opera pubblica sia stata comunque eseguita, semmai solo attrezzando con qualche scivolo o "percorso vita" un'area verde in zona edificabile: occorre, per rimediare a errori su espropri, un serio giudizio di prevalenza della destinazione pubblica, sulla base di attuali ed eccezionali ragioni di interesse generale.
In tutti i casi in cui la procedura è stata sbagliata e il bene immobile non ha ricevuto da parte della pubblica amministrazione una destinazione irreversibile, cioè insuscettibile di utilizzazione da parte di un privato, occorre seriamente pensare a una restituzione. In conseguenza, mentre gli errori nei tracciati di strade, elettrodotti e servitù aeree (interventi privi di alternative), sono sanati con un congruo indennizzo (valore venale oltre ai danni), molte opere realizzate a metà dalle amministrazioni locali o rivelatesi incongrue potrebbero tornare ai loro vecchi proprietari.
Non basta più, in termini tecnici, l'immutatio loci, cioè l'alterazione delle caratteristiche iniziali (un'asfaltatura, una recinzione, poche attrezzature, la messa a dimora di un parco, un dislivello eliminabile) per rendere l'opera pubblica irreversibile. Occorre invece che emergano attuali ed eccezionali ragioni di pubblico interesse a mantenere pubblica la destinazione dell'area. E il pubblico interesse andrà valutato anche sulla base dell'esistenza di aree alternative, a suo tempo non considerate o non correttamente comparate. L'unico limite all'applicazione della norma del 2011 consiste nel consolidarsi delle procedure, poiché occorre che i privati abbiano contestazioni in corso, sulle quali poi poter innestare la procedura di acquisizione (o di restituzione).
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La procedura
01 | IL CENSIMENTO
L'ente che utilizza il bene deve censire gli immobili acquisiti senza un valido titolo, verificando il contenzioso pendente e le richieste nei limiti del termine di prescrizione (20 anni). Se il bene è stato assegnato a un terzo, occorre coinvolgere il soggetto che lo utilizza. Occorre poi delimitare gli interessi in conflitto, cioè verificare l'esistenza di un perdurante interesse pubblico a utilizzare il bene.
Occorre infine specificare l'attualità ed eccezionalità delle ragioni a favore del mantenimento del bene in mano pubblica, cioè l'effettiva utilizzazione e la mancanza di alternative valide. Il bene deve essere stato modificato in modo economicamente irreversibile (con spese di ripristino oggettivamente irragionevoli) o comunque essere indispensabile al raggiungimento dell'utilità generale
02 | LA DELIBERA
Occorre quindi una stima del valore venale del bene, del pregiudizio patrimoniale (interessi moratori, se il danneggiato è un imprenditore; interessi legali negli altri casi) e del pregiudizio non patrimoniale. A questo punto serve una delibera dell'Autorità che cura gli interessi cui è destinato il bene immobile, con motivazione e stima.
Quindi occorre reperire le risorse per il pagamento (debito fuori bilancio) e la notifica al proprietario con offerta di pagamento. Il pagamento va fatto entro 30 giorni dall'acquisizione con segnalazione dell'acquisizione alla Corte dei conti.
I fac simile
I casi del privato che vuole lasciare il bene e chiede l'indennizzo e di chi non vuole lasciarlo e ne chiede la restituzione All'amministrazione di ......................................... (ente che utilizza il bene immobile: Comune, Regione, Consorzio, Prefettura per le opere statali).

Il sottoscritto .......................................................... (dati anagrafici, codice fiscale) permesso di essere proprietario del bene immobile sito in ..................................................... (dati catastali: foglio, particella) attualmente utilizzato per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento,
chiede
che l'Autorità che utilizza il bene immobile provveda all'acquisizione del bene stesso corrispondendo al richiedente l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.
In particolare, si precisa che il bene immobile è stato oggetto di ...................................................... (descrivere l'intervento pubblico che  ha coinvolto il bene oggi da acquisire), e che la procedura non è stata correttamente conclusa.
Per l'acquisizione del bene, si chiede il versamento dell'importo corrispondente al pregiudizio patrimoniale, pari al valore venale del bene in libero commercio, cui vanno aggiunti gli interessi annui e l'importo del pregiudizio non patrimoniale nella misura del 10% del valore venale del bene (20% nel caso di immobile destinato ad essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati).
Si chiede pertanto che l'amministrazione provveda ad adottare l'atto di acquisizione e a liquidare l'indennizzo disponendo il pagamento entro il termine di 30 giorni.
L'indirizzo cui andranno comunicati gli sviluppi della vicenda è ................................... Si chiede di essere informati di ogni fase del procedimento a norma della legge 241/1990.
La presente comunicazione viene inviata a norma dell'articolo 42-bis del Dpr 327 / 2001 e dell'articolo 34 della legge 111/2011 (data) .................
(firma) ..............................

All'amministrazione di .............................................................. (ente che utilizza il bene immobile: Comune, Regione, Consorzio, Prefettura per le opere statali).

Il sottoscritto .............................................................. (dati anagrafici, codice fiscale) permesso di essere proprietario del bene immobile sito in ................................................ (dati catastali: foglio, particella ) attualmente detenuto per asseriti scopi di interesse pubblico.
Premesso che tale bene è stato oggetto di un provvedimento non valido a sottrarne la proprietà ed è attualmente indebitamente utilizzato;
- che in particolare il bene non è stato irreversibilmente modificato;
- che non sussistono attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, in quanto il risultato conseguibile attraverso l'immobile di proprietà è ottenibile anche in altro modo legittimo;
chiede
che l'Autorità che utilizza il bene immobile provveda alla restituzione del bene stesso, restituendovi le caratteristiche iniziali e quindi asportando a propria cura e spese ogni accessorio o pertinenza collocatovi, non essendo interesse del richiedente mantenerne la collocazione.
Si chiede il pagamento dei danni corrispondenti al pregiudizio patrimoniale subito e cioè pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale, oltre alla perdita di occasioni di utilizzo del bene in libero mercato.
Si chiede il pagamento dei danni corrispondenti al pregiudizio non patrimoniale subito e cioè pari al 10 per cento (20% in caso di terreni destinati a essere attribuiti a soggetti privati) del predetto valore venale (in analogia all'articolo 42-bis, Dpr 327/2001).
In particolare, si precisa che il bene immobile è stato oggetto di ....................................... (descrivere l'intervento pubblico che ha coinvolto il bene oggi da restituire), e che la procedura non è stata correttamente conclusa.
Si chiede pertanto che l'amministrazione provveda ad adottare l'atto di retrocessione e a liquidare l'indennizzo dovuto disponendo il pagamento entro il termine di 30 giorni.
L'indirizzo cui andranno comunicati gli sviluppi della vicenda è ....................................... Si chiede di essere informati di ogni fase del procedimento a norma della legge 241/1990.
La presente comunicazione viene inviata a norma dell'articolo 42-bis del Dpr 327/2001 e dell'articolo 34 della legge 111/2011
(data) .................
(firma) ..............................
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ESPROPRI
Soggetti interessati sono tutti coloro i quali risultano coinvolti in procedure di esproprio mai iniziate o mai portate correttamente a termine. La norma è anche retroattiva, rimediando a situazioni arretrate fino a un ventennio, risolvendo tutti i conflitti scaturiti in sede giudiziaria o in casi di occupazione di fatto.
L'entrata in vigore della norma il 06.07.2011 va coordinata con la retroattività prevista per le acquisizioni che rimedino a fatti anteriori, cioè a tutte le situazioni in cui privato e pubblica amministrazione si sono contrapposti in aule giudiziarie per procedure iniziate e non ultimate o addirittura per comportamenti di fatto e occupazioni prive di adeguato titolo.
Gli effetti finanziari della norma ricadranno sulle amministrazioni che si giovano di beni immobili che diventeranno di loro proprietà a un costo superiore a quello previsto sia per il valore venale da pagare sia per i pregiudizi patrimoniali (interessi) e non patrimoniali (ulteriore 10 o 20% del valore venale).
Potrebbero riguardare le procedure contabili necessarie per reperire le risorse e generare un coinvolgimento dei soggetti fruitori finali dei beni immobili, in particolare quando si tratta di aree industriali o zone di edilizia pubblica assegnate a cooperative.
I riferimenti normativi della norma sono il Testo unico sugli espropri 327 dell'08.06.2001, in cui l'articolo 42-bis introdotto nel 2011 sostituisce l'articolo 43 che la Corte costituzionale ha giudicato illegittimo nel 2010 con la sentenza numero 293, per eccesso di delega (articolo Il Sole 24 Ore del 03.08.2011).

ESPROPRIOpere pubbliche in difetto. Si paga il valore venale e il danno. Sanabili vent'anni di espropri.
Cambia dal 6 luglio, con l'articolo 34 del Dl 98 (legge 111/2011) il regime dei suoli soggetti a procedure di esproprio per pubblica utilità, qualora manchi l'atto iniziale (dichiarazione di pubblica utilità) o quello finale (il decreto di esproprio). Se l'amministrazione ha acquisito immobili con procedure errate, odi fatto, spetta oggi il valore venale con l'incremento di importi per l'occupazione abusiva (5% annuo) e per danno non patrimoniale (10%, che raddoppia in caso di perdita del bene destinato a edilizia pubblica).
La novità interessa i proprietari che abbiano perso la disponibilità dell'area nell'arco degli ultimi 20 anni (termine di usucapione a favore della Pa) qualora sia mancato qualsiasi atto di procedura. Se invece vi è un contenzioso, innanzi il giudice ordinario (in materia di danni) o innanzi il giudice amministrativo (in tema di retrocessione o acquisizione) la norma può sanare anche questioni ultraventennali. Pagherà l'amministrazione che fruisce dell'area, salvo rivalsa (se prevista) su terzi quali i concessionari di un'area sportiva, o i proprietari di unità di edilizia pubblica su aree non correttamente espropriate.
I presupposti per la sanatoria sono rigidi e dettagliati, perché occorrono: 1) attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico; 2) ragioni che devono prevalere sui contrapposti interessi privati dei proprietari; 3) carenti alternative alla sanatoria (articolo 42-bis, comma 4).
Ciò significa che un'area destinata a strada, detenuta senza titolo dall'amministrazione, sarà agevolmente sanata con la nuova procedura: basta sottolineare la destinazione collettiva, priva di alternative; ma nel caso di un'area attrezzata a parco pubblico, a campi da tennis, o anche solo a scuola o caserma dei vigili del fuoco (considerate utilizzazioni reversibili), l'ente espropriante dovrà valutare con attenzione gli interessi in conflitto.
La scuola realizzata su un'area detenuta senza titolo da un Comune potrebbe, per esempio, tornare al privato proprietario dell'area, che a sua volta potrebbe poi darla in locazione ... (articolo Il Sole 24 Ore del 22.07.2011 - link a www.corteconti.it).

ESPROPRIAZIONE:  MANOVRA CORRETTIVA/ Espropri senza titolo, arriva il super-indennizzo.
Super-indennizzo per gli espropri senza titolo. Chi subisce da parte della p.a. un'occupazione espropriativa senza titolo, oltre ad avere l'usuale indennizzo riceverà anche un risarcimento a forfait del 10%, calcolato sul valore venale. La manovra Tremonti disciplina l'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. E da un lato assicura l'opera alla p.a., ma dall'altro compensa economicamente il sacrificio del privato. La regola è fatta valere retroattivamente anche ai fatti anteriori alla entrata in vigore del decreto legge, purché l'ente espropriante dichiari la prevalenza dell'interesse pubblico.
Si interviene sul Testo unico degli espropri (dlgs 327/2001), inserendo l'articolo 42-bis. Il problema è rappresentato dai casi in cui l'amministrazione usa un immobile di un privato per realizzare un'opera pubblica, ma non ha un valido titolo espropriativo o una valida dichiarazione di pubblica utilità. Da un lato sorge l'interesse a conservare l'opera, dall'altro lato vi è l'interesse del privato a vedersi riconosciuto un ristoro per l'illegittimità subita.
L'articolo 42-bis prevede un bilanciamento tra gli interessi in conflitto, a seguito del quale la p.a. può disporre che il bene sia acquisito, ma non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un doppio indennizzo: sia per il pregiudizio patrimoniale sia per quello non patrimoniale. L'indennizzo del danno non patrimoniale è forfettariamente liquidato dalla legge nella misura del 10% del valore venale del bene. La stessa regola vale non solo quando manchi l'atto espropriativo, ma anche quando è stato annullato l'atto costitutivo del vincolo preordinato all'esproprio, oppure la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di esproprio.
L'amministrazione può anche acquisire il bene in pendenza del giudizio per l'annullamento degli atti.
In tali casi si computano a conguaglio le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo. Il danno non patrimoniale è calcolato, come si è visto, con la regola del 10%. L'indennizzo patrimoniale, invece, è determinato, di regola, in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, con le specifiche del Testo unico espropri per il calcolo del valore dei terreni edificabili (articolo 37). Oltre al capitale è dovuto l'interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo, salvo che non risulti dagli atti la prova di una diversa entità del danno.
Insomma a chi ha subito una occupazione espropriativa spetta il valore venale del bene espropriato, gli interessi e il 10% sul valore venale. Trattandosi di un esborso a carico della p.a. a fronte di una attività omessa o di una attività illegittima, la manovra Tremonti prevede alcuni sbarramenti. Innanzi tutto l'atto di acquisizione deve spiegare chiaramente quali attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico giustificano l'uso di denaro pubblico e deve spiegare che non ci sono alternative ragionevoli.
Nell'atto si deve indicare l'ammontare dell'indennizzo, che deve essere pagato entro 30 giorni. In ogni caso fino a che non è avvenuto il saldo o il deposito delle somme dovute, l'immobile rimane in proprietà del privato.
L'atto di acquisizione è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà. Inoltre il medesimo atto è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente.
Se l'occupazione riguarda un terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, o un terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale aumenta: è pari al venti per cento del valore venale del bene.
Il decreto fissa una norma transitoria: le nuove disposizioni si applicano anche ai fatti anteriori e anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato; tuttavia deve essere comunque rinnovata la valutazione dell'interesse pubblico e si deve fare il conguaglio con le indennità eventualmente già pagate. Una forma di vigilanza sul procedimento è rappresentata dall'obbligo di trasmettere l'atto di acquisizione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti: il giudice contabile potrà così verificare la regolarità e congruità dell'operazione.
L'obbligo di indennizzo patrimoniale e non patrimoniale si applica anche per l'acquisizione del diritto di servitù. La p.a., a questo proposito, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia (articolo ItaliaOggi del 02.07.2011).

ESPROPRIAZIONEIndennità da esproprio e plusvalenze, nessun contrasto con la Cedu.
In tema di imposte sui redditi, la S.C. ha affermato che non contrasta con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritto dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio.
In tema di imposte sui redditi, la S.C. ha affermato che non contrasta con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritto dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. 30.12.1991, n. 413, atteso che il "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia del diritto fondamentale di proprietà, enunciato dall'art. 1 cit., riguarda la disciplina delle ipotesi di ingerenza dell'Ente Pubblico sulla proprietà privata e del "quantum" da corrispondere in tali casi al privato spogliato del suo diritto di proprietà, mentre l'art. 11 cit. attiene al momento successivo dell'esercizio del potere impositivo dello Stato sui propri contribuenti, cioè ad un ambito, quello fiscale, del tutto distinto dagli aspetti sostanziali-indennitari della vicenda espropriativa.
Va ricordato che l'art. 1 del Protocollo n. 1 dispone: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende".
Ricorda la S.C. che la Corte Europea ha più volte affermato che l'art. 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: "la prima norma, esposta nella prima frase del primo paragrafo, è di natura generale ed enuncia il principio del diritto al rispetto dei beni; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo paragrafo, riguarda la privazione dei beni a certe condizioni; la terza norma, nel secondo paragrafo, riconosce che gli Stati Contraenti hanno il diritto, tra l'altro, di controllare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale.... Tali norme non sono "distinte" nel senso che non hanno un legame tra loro: la seconda e la terza norma, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma" (cfr. James e altri a Regno Unito, 21.02.1986, Serie A n. 98, che in parte ripete i termini della tesi della Corte in Sporrong e Lonnroth c. Svezia, 23.09.1982, Serie A n.52, p 24; cfr. anche The Holy Monasteries c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, Serie A n. 301-A; Iatridis c. Grecia GC, n. 31107/1996,CEDU 1999-11; e Beyeler c. Italia GC, n, 33202/1996, CEDU 2000-1)".
Tra le varie decisioni viene ricordata, in particolare, il noto Provvedimento del 29.03.2006 Grande Camera, caso: Scordino contro Italia, Ricorso n. 36813/1997, secondo cui "l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (cfr, tra altre autorità Sporrong e Ldnnroth, cit. supra). La preoccupazione di conseguire tale equilibrio si riflette nella struttura dell'art. 1, visto nella sua interezza, e che comprende quindi la seconda frase che deve essere letta alla luce del principio generale enunciato nella prima frase. In particolare, deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine che si cerca di realizzare con qualsiasivoglia misura applicata dallo Stato, comprese le misure che privano una persona dei suoi beni (cfr. Pressos Campania Naviera S. A. e altri e. Belgio, sentenza 20.11.1995, Serie A n. 332; L'ex re di Grecia e altri c. Grecia GC, n. 25701/1994; e Sporrong e Lonnroth, city supra)".
In definitiva, quindi, la misura nazionale (rispetto alla quale "lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità sia nello scegliere i mezzi di attuazione che nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate nell'interesse generale per il conseguimento delle finalità della legge" - cfr. Chassagnou e altri c. Francia GC, n. 25088/94, 28331/95 e 28443/95) deve rispettare il giusto equilibrio richiesto e non deve imporre un onere sproporzionato sui ricorrenti (cfr. Jahn e altri c. Germania GC, n. 46720/1999,72203/2001 e 72552/2001).
Sulla base di questi principi la Corte esclude che la disciplina dell'art. 11 cit. non può in alcun modo incidere sul "giusto equilibrio", attenendo non certo ai fondamentali momenti sopra enunciati, ma solo al momento successivo dell'esercizio del potere impositivo delle Stato sui propri contribuenti. La norma stabilisce che le somme costituenti plusvalenze (costituite dai corrispettivi pagati al proprietario -non imprenditore- di terreni aventi determinate destinazioni urbanistiche sotto forma di indennità di esproprio per cessione volontaria in sede espropriativa o di indennizzo per acquisizione coattiva, conseguente ad occupazione d'urgenza divenuta illegittima) siano (ovviamente e regolarmente) tassate attraverso due modalità, la cui scelta è rimessa al contribuente: o quest'ultimo opterà per la tassazione ordinaria, oppure l'ente erogante opererà su dette plusvalenze una ritenuta del venti per cento, a titolo d'imposta.
Ad avviso della S.C. appare chiaro che, in entrambi i casi, è in discussione non il principio di un risarcimento commisurato alla restituito in integrum o quello di un'indenità ragionevolmente rapportata al valore dei beni, bensì la scelta operata discrezionalmente e legittimamente dal legislatore italiano sulle modalità attraverso le quali tassare una plusvalenza realizzata da un contribuente.
Cioè ad un ambito, quello fiscale, del tutto distinto L'attinenza del "giusto equilibrio" ai soli aspetti sostanziali-indennitari della vicenda espropriativa e la distinzione tra questi e quello strettamente fiscale viene riscontrata dalla S.C. alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 cit. (Sent. n. 283 del 1993 e n. 148 del 1999).
La sentenza ha poi precisato che il regime fiscale in tema di plusvalenze realizzate mediante percezione della indennità di esproprio a seguito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o di cessione di terreni fabbricabili, opera "quale che sia la finalità concreta -realizzazione di un'opera pubblica o di un'opera di pubblica utilità, categoria quest'ultima nella quale rientrano gli insediamenti produttivi e gli impianti industriali, pur se realizzati da privati, previsti dagli strumenti urbanistici- a cui la medesima procedura sia preordinata.
Pertanto, attesa la irrilevanza sia del titolo sia della finalità dell'opera che realizza il trasferimento, la plusvalenza è soggetta a tassazione tanto se il trasferimento avviene a seguito di cessione a titolo oneroso, riconducibile ad una scelta libera ed autonoma del cedente, quanto se il trasferimento avviene forzosamente a seguito di espropriazione, di cessione volontaria o di occupazione appropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità
".
Nella specie la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 11 cit. con riferimento alle plusvalenze realizzate a seguito di procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un P.I.P., in cui solo una parte delle aree occupate era stata destinata a infrastrutture urbane, mentre la restante parte era stata destinata alla successiva assegnazione in lotti ad imprese private (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione, Sez. civile, sentenza 30.06.2011 n. 14362).

ESPROPRIAZIONE - URBANISTICA: Per le ''aree di rispetto'' indennizzo scontato.
Non possono essere annoverati tra i vincoli “sostanzialmente espropriativi” quelli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

I limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo.
Riveste rilievo decisivo nella presente controversia stabilire se le prescrizioni che riguardano il fondo dell’appellante hanno carattere espropriativo, come essa ritiene o soltanto conformativo, come invece ritiene il Comune; in questo secondo caso occorre stabilire anche se gli standards eccedenti quelli minimi realizzabili previa convenzione, sono effettivamente realizzabili in base alle prescrizione del Piano che li riguarda.
Appare allora opportuno premettere alcune considerazioni in ordine alla differenza fra vincolo “espropriativo” e vincolo “conformativo”, ai fini della corretta qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, per poter poi stabilire se, nel caso che occupa, sussista o meno l’illegittimità del diniego impugnato del permesso di costruire adottato dal Comune.
I criteri di individuazione dei vincoli espropriativi o di inedificabilità assoluta, rispetto ai vincoli conformativi, sono stati elaborati con le sentenze della Corte Costituzionale 20.05.1999, n. 179 e 18.12.2001, n. 411, ma anche con la più recente sentenza 09.05.2003 n. 148, nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo. In base ai suddetti criteri nonché a quelli elaborati dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, che sono preordinati all'espropriazione ovvero che hanno carattere sostanzialmente espropriativo, tali da determinare l'inedificabilità dei beni colpiti e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio (ex plurimis: Cons. Stato, Sez.V, n. 3 del 03.01.2001 e n. 745 del 24.02.2004), con conseguente violazione sostanziale del III comma dell'art. 42 Cost.
Tali indicazioni possono valere anche con riferimento all’attuale sistema, che, con l'art. 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, entrato in vigore il 30 giugno 2003, ha soltanto esplicitato con una diversa terminologia la regola della durata quinquennale, disciplinando espressamente gli istituti della decadenza e della reiterazione.
Invece, la previsione di una determinata tipologia urbanistica non configurante né un vincolo preordinato all'espropriazione né l'inedificabilità assoluta, essendo una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, inerisce alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'art. 11 della legge 17.08.1942 n. 1150. Si parla, in tal caso, di vincoli urbanistici di tipo “conformativo”, per indicare i vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici, posti direttamente dalla legge ovvero mediante un particolare procedimento amministrativo a carico di intere categorie di beni, in base a caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità ed in modo obiettivo: tali limitazioni delle facoltà del proprietario ricadono nella previsione non del comma terzo, bensì del comma secondo, dell’art. 42, Cost. e non sono indennizzabili.
In proposito, la precitata sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999, al punto 5 della parte in diritto, ha precisato che “sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.
Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento
”.
Pertanto, i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo.
Inoltre, se pure hanno carattere particolare, i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali), sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita.
Se è vero, infatti, che la previsione dell'indennizzo è doverosa non soltanto per i vincoli preordinati all'ablazione del suolo, ma anche per quelli "sostanzialmente espropriativi" (secondo la definizione di cui all'art. 39, comma 1, del precitato D.P.R. 327/2001), è anche vero che non possono essere annoverati in quest'ultima categoria, quei vincoli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato (cfr., ex multis, Cons. St., IV, 28.02.2005, n. 693; VI, 14.05.2000, n. 2934; Cass. Civ., I, 26.01.2006, n. 1626 e 27.05.2005, n. 11322).
Ciò, in quanto la disciplina urbanistica che ammette la realizzazione di interventi edilizi da parte di privati, seppur conformati dal perseguimento del peculiare interesse pubblico che ha determinato il vincolo, non si risolve in una sostanziale espropriazione, ma solo in una limitazione, conforme ai principi che presiedono al corretto ed ordinario esercizio del potere pianificatorio, dell'attività edilizia realizzabile sul terreno.
Pertanto, siffatta categoria di vincoli, non avendo un contenuto sostanzialmente espropriativo, ma derivando dal riconoscimento delle caratteristiche intrinseche del bene, nell’ambito delle scelte di pianificazione generale, risulta determinata nell’esercizio della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, per cui ha validità a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'articolo 11 della legge 1150/1942.
Quanto all’obbligo dell’indennizzo, occorre precisare che il problema della temporaneità e della conseguente indennizzabilità della protrazione dei vincoli urbanistici si può porre solo nei confronti dei vincoli preordinati all'espropriazione o sostanzialmente ablativi: restano, di conseguenza, fuori dai problemi enunciati tutti gli altri vincoli attinenti a destinazioni non coinvolgenti l’esecuzione di opere pubbliche, ma rimessi alla iniziativa (anche concorrente) dei singoli proprietari (come il verde condominiale e gli accessi privati pedonali), trattandosi di vincoli meramente conformativi.
In effetti, in linea generale, le opere di interesse generale costituiscono una categoria logico-giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle "opere pubbliche", poiché si riferiscono a quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non destinate a scopi di stretta cura della pubblica Amministrazione, sono idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzate e gestite da soggetti privati: in tale ambito, ci si riferisce a supermercati, strutture alberghiere, stazioni di servizio, banche, discoteche, etc. (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 405 del 23.03.1993; Cons. di Stato sez. V, n. 268 del 27.04.1988; Cons. di Stato sez. V, n. 1000 dell'11.07.1975; TAR Campania-Napoli n. 6604 del 23.10.2002; TAR Puglia-Bari n. 4632 del 21.10.2002; TAR Puglia-Bari n. 1157 del 28.02.2002; TAR Basilicata n. 288 del 21.10.1996; TAR Campania-Napoli n. 180 del 22.05.1990; TAR Lombardia-Brescia n. 693 dell'08.09.1987; TAR Piemonte n. 321 del 29.10.1984).
Applicando i già ricordati principi al caso di specie, discende che le destinazioni a zona pubblica per attrezzature di pubblico interesse ne discende, avuto particolare riguardo alla realizzabilità anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, la sua non sussumibilità nello schema ablatorio, ma, piuttosto, nella tipologia dei vincoli urbanistici di tipo “conformativo”, che non pongono particolari limitazioni alle facoltà del proprietario, riconducibili, come tali, alle previsione non del comma terzo, bensì del secondo comma, dell’art. 42, Cost..
Conseguentemente, tale normazione di zona non può che avere validità a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'art. 11 della legge 17.08.1942 n. 1150. Conclusivamente, nella specie, si deve ritenere che, il fondo di proprietà del ricorrente, non risulta gravato da vincolo preordinato all’espropriazione (commento tratto da www.ipsoa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.06.2011 n. 3797 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEEspropriazione per pubblica utilità ed avviso pubblico.
Una forma di pubblicità, priva dell’indicazione delle particelle catastali interessate dall’approvazione del progetto dell'opera e dell’elenco delle ditte espropriande, non è idonea a far conoscere ai proprietari quali terreni di loro proprietà siano interessati alla realizzazione dell’opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo.

E’ fondata la censura di violazione dell’art. 16, d.P.R. n. 327/2001, sotto il profilo dell’inosservanza delle formalità da rispettare in caso di pubblicità di massa in luogo dell’avviso individuale di avvio del procedimento.
Dispone, infatti, l’art. 16, co. 2, d.P.R. n. 327/2001, che lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.
Aggiunge il co. 4 del medesimo articolo che al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento, mentre il co. 5 dispone che allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'art. 11, co. 2.
A sua volta l’art. 11, co. 2, d.P.R. n. 327/2001 dispone che l'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto.
Vero è che tali previsioni non erano applicabili, ratione temporis, al procedimento espropriativo per cui è processo, atteso che il d.P.R. n. 327/2001 è entrato in vigore il 30.06.2003, laddove l’avviso di massa nel caso di specie è stato pubblicato il 28.04.2003, in applicazione dell’art. 8, l. n. 241/1990.
Ma anche in applicazione dell’art. 8, l. n. 241/1990, l’avviso pubblico sostitutivo dell’avviso individuale non può limitarsi alla generica descrizione dell’opera pubblica e alle generica indicazione del Comune in cui ricade, ma deve anche descrivere i terreni o edifici espropriandi, e ove possibile indicare i dati catastali degli immobili e i nomi dei proprietari catastali.
Se si può consentire che nella pubblicità di massa siano omessi i dati catastali degli immobili e i nomi dei proprietari catastali, non può invece acconsentirsi all’omissione della descrizione delle immobili, quanto meno con indicazione del relativo indirizzo o zona.
Diversamente infatti, gli interessati non sono posti in condizione di comprendere, dalla pubblicità di massa contenuta nell’albo pretorio e sulla stampa quotidiana, che sono proprio le loro proprietà ad essere oggetto del procedimento espropriativo.
La giurisprudenza di questo Consesso ha già affermato, con principi che il Collegio condivide, che le richiamate disposizioni facoltizzano l’amministrazione ad avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale, ma tale scelta non può incidere sull’onere dell’individuazione del soggetto destinatario della comunicazione, né sul contenuto della stessa comunicazione, come definito dalla normativa richiamata.
Diversamente opinando, non si tratterebbe più di scegliere una forma di comunicazione, individuale o collettiva, bensì di consentire o meno l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento.
Pertanto, anche la forma di pubblicità, prescelta in luogo della comunicazione personale, deve essere idonea allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione del privato al procedimento amministrativo, in primo luogo, mediante l’identificazione dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terreno, secondo le risultanze catastali.
Per converso, una forma di pubblicità, priva dell’indicazione delle particelle catastali interessate dall’approvazione del progetto dell'opera e dell’elenco delle ditte espropriande, non è idonea a far conoscere ai proprietari quali terreni di loro proprietà siano interessati alla realizzazione dell’opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo (Cons. giust. sic. 04.11.2008 n. 902; Cons. St., sez. IV, 22.06.2006 n. 3885; Cons. St., sez. VI, 08.03.2004 n. 1077; Cons. giust. sic., 20.01.2003 n. 25) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.06.2011 n. 3561 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Determinazione dell’indennità di esproprio. Necessità che l’indennizzo non sia previsto in misura irrisoria o meramente simbolica, ma costituisca un serio ristoro.
- L’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita -in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare- non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (1).
Per raggiungere tale finalità, occorre fare riferimento, per la determinazione dell’indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all’espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene.
- In relazione all’art. 117, primo comma, Cost., all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo ed all’art. 42, terzo comma, Cost., va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11.07.1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359, che, per la determinazione dell’indennità di espropriazione relativa alle aree agricole ed a quelle non suscettibili di classificazione edificatoria, rinvia alle norme di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971, successive modificazioni e integrazioni, stabilendo che l’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali, valore corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare (comma quinto); ed aggiunge che, nelle aree comprese nei centri edificati, l’indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa (comma sesto) (2).
- Ai sensi dell’art. 27 della legge 11.03.1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, recante la nuova normativa in materia di espropriazione.
Detta norma, che apre la sezione dedicata alla determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile, adotta per tale determinazione, con riguardo ai commi indicati, il criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell’area da espropriare e, quindi, contiene una disciplina che riproduce quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza (3).
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(1) Cfr. Corte Cost., sentenze n. 173 del 1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n. 355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980.
V. anche Corte cost., sentenza n. 348 del 2007, la quale ha ribadito che «deve essere esclusa una valutazione del tutto astratta, in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato» (principio già affermato dalla sentenza n. 355 del 1985).
(2) Ha osservato in particolare la Corte che non è ravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, tra i suoli di cui si tratta (edificabili, da un lato, agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria, dall’altro).
Infatti, come la stessa Corte cost. in precedenza -con la sentenza n. 348 del 2007- ha posto in luce, «sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato». E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l’ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità.
E’ vero che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in caso di "espropriazione isolata", pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene. Tuttavia, proprio l’esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell’indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (Corte cost., sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il "giusto equilibrio" tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.
(3) La Corte non ha ritenuto espressamente di estendere la declaratoria di illegittimità costituzionale anche al comma 1 del citato art. 40. Detto comma concerne l’esproprio di un’area non edificabile ma coltivata (il caso di area non coltivata è previsto dal comma 2), e stabilisce che l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola.
La mancata previsione del valore agricolo medio e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, peraltro demandata ai giudici ordinari
(massima tratta www.regione.piemonte.it  - Corte Costituzionale, sentenza 10.06.2011 n. 181).

ESPROPRIAZIONE: Esproprio di terreni agricoli non coltivati e di fondi inedificabili: é illegittimo il valore agrario.
Con sentenza 10.06.2011 n. 181, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 5-bis, comma 4, del d.l. 11.07.1992 n. 333, convertito con legge 08.08.1992, n. 359, nonché, in via conseguenziale, l'articolo 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).
La Corte ha affermato che -per le aree agricole non coltivate e per quelle inedificabili- "il valore agrario, previsto di fatto in via automatica, potrebbe non rivelarsi un ^serio ristoro^", con conseguente violazione dell'articolo 117 della Costituzione.
E’ vero, afferma la Corte, che il legislatore "non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale". Tuttavia, "proprio l’esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell’indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui".
Diverso é il caso delle aree non edificabili ma coltivate, trattate nel comma 1 del D.P.R. 327/2001, per le quali la mancanza del riferimento al ^valore agricolo medio^ e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono, ad avviso della Corte, una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, peraltro demandata ai giudici ordinari.
Per le prime, dunque, é atteso l'intervento del legislatore, che non potrà non muovere, sia pure con gli opportuni correttivi, dal valore venale, ossia di mercato, fissato dall'articolo 37 del T.U. (tratto e link a http://studiospallino.blogspot.com).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione d’urgenza immobili a fini espropriativi.
L’avviso di cui all’art. 11 DPR n. 327/2001 deve contenere, per essere legittimo e coerente con il predetto articolo, oltre che con gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, gli elementi volti a determinare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo; e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico.
Anche la giurisprudenza, che ammette equipollenti, ritiene tuttavia indispensabile una chiara individuazione dei soggetti e dei beni espropriandi; in tal senso, da ultimo, è stato ritenuto che è idoneo il riferimento, nell’avviso pubblico, ad un determinato foglio della mappa catastale, senza elencazione delle singole particelle, quando i destinatari dell’avviso, debitamente elencati, sono tutti proprietari di fondi che sono rappresentati in quel foglio.
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Il ricorso alla speciale procedura ex art. 22-bis DPR 327/2001 postula una motivazione specifica dell’amministrazione in ordine alle obiettive ragioni di urgenza, avverso la quale il privato può ricorrere, richiedendo il sindacato giurisdizionale.
Con riferimento specifico al procedimento espropriativo, l’avviso di cui all’art. 11 DPR n. 327/2001 deve contenere gli elementi idonei a rendere edotto il destinatario del procedimento ablatorio del sacrificio che gli si intende imporre e dei beni oggetto di tale sacrificio.
D’altra parte, lo stesso art. 11, nel prevedere che l’avviso di avvio del procedimento deve essere inviato “al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio”, presuppone che l’amministrazione abbia identificato il proprietario, e ciò può avvenire solo per il tramite dei beni (e dei loro dati catastali) da assoggettare a procedimento ablatorio.
Tale contenuto dell’avviso –che, come si è già detto, l’art. 11 non esclude né semplifica in caso di comunicazione non personale, ma per avviso pubblico– proprio per le finalità cui lo stesso è preordinato, deve essere a maggior ragione completo ed idoneo a rendere compiutamente edotto il proprietario espropriando, proprio con riferimento al caso di comunicazione non personale.
Ed infatti –ribadito che l’art. 11 non distingue il contenuto dell’avviso in dipendenza delle modalità della sua comunicazione, così come, in via generale., non opera alcuna distinzione l’art. 8 l. n. 241/1990– mentre nel caso di comunicazione personale il proprietario effettivamente riceve notizia dell’esistenza di un procedimento riguardante beni di sua proprietà, al contrario, laddove vi siano forme di comunicazione pubblica collettiva, il proprietario subisce un primo vulnus consistente nell’onere, postogli a carico dell’ordinamento, di acquisire una conoscenza attraverso strumenti che non necessariamente rientrano, con certezza ed immediatezza, nella sua sfera di cognizione, ritenendo altresì l’ordinamento realizzata “iuris et de iure” tale conoscenza con il rispetto delle modalità di comunicazione previste.
Orbene, se tale “onere di assumere informazione” e “presunzione di conoscenza” da parte del proprietario espropriando possono giustificarsi in considerazione dell’interesse pubblico alla celerità del procedimento espropriativo, resta fermo che l’avviso pubblico e collettivo costituisce modalità eccezionale di comunicazione (ragionevole, giustificabile, ma eccezionale), non a caso prevista dal legislatore solo in presenza di un numero elevato di espropriandi; numero che il legislatore stesso, con previsione tassativa, indica come superiore a 50, sottraendo opportunamente la determinazione della eccessività del numero dei proprietari alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Atteso il sacrificio (non irrilevante) imposto al proprietario espropriando, in termini di “effettiva” conoscenza (che, alle condizioni predette, è presunta come tale), non è affatto ragionevole che lo stesso proprietario, oltre che seguire quotidianamente gli avvisi pubblicati nelle forme previste dall’art. 11, debba per di più verificare presso l’amministrazione (una volta avuta contezza dell’avviso), se il procedimento possa (o meno) riguardare beni di sua proprietà.
Se tale fosse l’interpretazione, l’art. 11 sarebbe irragionevole (ed in sospetto di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 24, 42 e 97 Cost.), in quanto esso imporrebbe ai privati sacrifici non ragionevoli e/o giustificabili in riferimento ad interessi pubblici..
Alla luce di quanto esposto, questo Consiglio di Stato ritiene che l’avviso di cui all’art. 11 DPR n. 327/2001 debba contenere, per essere legittimo e coerente con il predetto articolo, oltre che con gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, gli elementi volti a determinare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo; e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (e, per le ragioni esposte, l’onere di completezza è richiesto a maggior ragione in quest’ultimo caso).
Giova osservare che, anche la giurisprudenza che ammette equipollenti, ritiene tuttavia indispensabile una chiara individuazione dei soggetti e dei beni espropriandi; in tal senso, da ultimo, è stato ritenuto che è idoneo il riferimento, nell’avviso pubblico, ad un determinato foglio della mappa catastale, senza elencazione delle singole particelle, quando i destinatari dell’avviso, debitamente elencati, sono tutti proprietari di fondi che sono rappresentati in quel foglio (Cass. civ., Sez. Un. 02.12.2009 n. 25345; in senso conforme, Cons. Stato, sez. IV, 27.06.2008 n. 3245).
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La giurisprudenza non appare univoca in ordine alla necessità per l’amministrazione di motivare sulle ragioni di “particolare urgenza” che consentono il ricorso allo speciale procedimento di cui all’art. 22-bis.
Per un verso, si è escluso ogni obbligo di particolare motivazione, in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione medesima, ed in particolare del numero degli espropriandi superiore a 50 (Cons. Stato, sez. IV, 12.07.2007 n. 3968 e 27.06.2007 n. 3696; sez. III, 29.09.2009 n. 2215).
Altra giurisprudenza ha invece ritenuto che il ricorso alla speciale procedura ex art. 22-bis postuli una motivazione specifica dell’amministrazione in ordine alle obiettive ragioni di urgenza, avverso la quale il privato può ricorrere, richiedendo il sindacato giurisdizionale (Cass. civ., Sez. Un., 06.05.2009 n. 10362; Cons. Stato, sez. IV, 22.05.2008 nn. 2459 e 2460).
Il Collegio ritiene di aderire a quest’ultimo orientamento interpretativo, affermando, di conseguenza, la necessità di motivazione in ordine alle ragioni di particolare urgenza che legittimano il ricorso al procedimento ex art. 22-bis DPR n. 327/2001.
Occorre, infatti, osservare che il procedimento previsto dall’art. 22-bis citato (occupazione di urgenza preordinata all’espropriazione) non costituisce –come pure si è sostenuto– un ordinario subprocedimento nell’ambito del procedimento espropriativo, in tal modo facendosi rivivere un istituto (l’occupazione di urgenza) conosciuto dal previgente ordinamento.
Occorre, infatti, osservare che tale procedimento, o meglio l’art. 22-bis che lo prevede, non costituisce parte della disciplina originaria del Testo Unico espropriazioni, essendo stato, infatti, introdotto solo con il d.lgs. n. 302/2002.
La disciplina originaria prevede (e tuttora si prevede):
- una fase di “determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione” (art. 20), cui può seguire l’immissione in possesso (nel caso in cui si concordi sulla misura dell’indennità), ovvero l’emanazione del decreto di esproprio, una volta effettuato il deposito dell’indennità, anche se non condivisa, presso la Cassa depositi e prestiti. A questa fase, segue quella di “determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione” (art. 21);
- una fase di “determinazione urgente dell’indennità di esproprio” (art. 22), di modo che “quando l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’art. 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità”. In base al comma 2, “il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità . . . b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50”.
In definitiva, nel disegno originario del Testo Unico espropriazioni, a fronte di un procedimento ordinario di determinazione (dapprima provvisoria., poi definitiva dell’indennità di espropriazione), quale presupposto dell’emanazione del decreto di esproprio, si giustappone un “procedimento urgente”, che, pur non escludendo la previa determinazione dell’indennità, si caratterizza per celerità, consentendosi la possibilità di emanazione del decreto di esproprio sulla base della sola “determinazione urgente” dell’indennità.
La finalità evidente, perseguita dal legislatore, era quella di evitare che si potesse conseguire l’occupazione del bene espropriando senza che intervenisse, in seguito, l’emanazione del decreto di esproprio, con le ben note conseguenze in tema di occupazione (divenuta) sine titulo.
A questo disegno, il d.lgs. n. 302/2002 ha aggiunto, con l’art. 22-bis, l’occupazione di urgenza.
L’emanazione di tale decreto richiede ai sensi del comma 1, che “l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza”, laddove la determinazione urgente dell’indennità, di cui all’art. 22, richiede che “l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza” (la differenza è data dall’aggettivo “particolare”, premesso al sostantivo “urgenza”).
Inoltre, il comma 2 dell’art. 22-bis prevede che possa farsi luogo a decreto di occupazione di urgenza anche nel caso in cui vi sia stata determinazione urgente dell’indennità ed il numero dei proprietari espropriandi sia superiore a 50.
In definitiva, l’art. 22-bis prevede che il decreto di occupazione di urgenza possa essere emanato:
- in casi di “particolare urgenza”, previa determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione (comma 1);
- in casi in cui è intervenuta la determinazione urgente dell’indennità e qualora gli espropriandi siano superiori a 50 (comma 2, lett. b).
Il legislatore ha, dunque, previsto due distinti subprocedimenti in deroga al procedimento ordinario (ex art. 20), in parte sovrapposti, dei quali quello ex art. 22-bis si fonda (non ricorrendo i caso di cui al comma 2) su una “particolare urgenza”, da tenere distinta dalla mera “urgenza” su cui si fonda il procedimento in deroga, di cui all’art. 22.
Appare, dunque, evidente che il subprocedimento volto alla emanazione di un decreto di occupazione di urgenza, ai sensi dell’art. 22-bis, lungi dal poter essere considerato come un subprocedimento ordinario nell’ambito del procedimento amministrativo, costituisce, invece, un subprocedimento in deroga, speciale rispetto allo stesso subprocedimento in deroga di cui all’art. 22 del Testo Unico.
Da ciò consegue che l’organo emanante il decreto di occupazione di urgenza è tenuto a motivare in ordine alle ragioni di particolare urgenza, relative ai lavori da effettuarsi, e che sorreggono la determinazione assunta.
Ciò a maggio ragione laddove si rifletta sulle possibili conseguenze (in termini di occupazione sine titulo, anche per mancata emanazione del decreto di esproprio entro i termini della dichiarazione di pubblica utilità) cui l’istituto della previa occupazione di urgenza può condurre ed ha condotto, nella vigenza della precedente disciplina
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 08.06.2011 n. 3500 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEOccupazione appropriativa, la P.A. restituisca!
Nel caso in cui le condizioni di fatto riscontrate deponessero nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della PA a perseguire l’obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi sarebbe alcun motivo ostativo all’accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, domanda basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno.

Il Tribunale Superiore delle Acque, pur senza entrare in specifici dettagli circa la cronologia degli eventi, ha affermato, come dato certo, che le opere in questione non erano ancora terminate, né erano all’epoca della decisione destinate al pubblico interesse per cui furono predisposte e progettate ma ha tuttavia ritenuto del tutto irrilevante tale aspetto, e ciò in ragione dell’avvenuta irreversibile trasformazione di parte delle aree legittimamente occupate, attestata sia dal consulente tecnico di ufficio che dal consulente di parte.
Orbene non è dubbio che, alla luce dei consolidati principi vigenti in materia, l’affermata irreversibile (parziale) trasformazione del fondo abbia determinato l’acquisto della proprietà del bene nei limiti della parte trasformata) da parte della Pubblica Amministrazione che aveva dato corso al processo espropriativo.
Peraltro da detta premessa non discende automaticamente (come ha viceversa ritenuto il Tribunale Superiore delle Acque) il rigetto della domanda restitutoria a suo tempo formulata dalla ricorrente.
Ed infatti la ricorrente, invocando la restituzione del bene oggetto del procedimento espropriativo, ha sostanzialmente esercitato, nella sua qualità di danneggiato, la richiesta di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, con ciò esercitando il diritto riconosciuto dall’art. 2058, primo comma, c.c.
E’ ben vero che in tali ipotesi (quelle cioè in cui, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, sia intervenuta l’irreversibile trasformazione del fonda) l’eventuale domanda di risarcimento in forma specifica formulata dal proprietario del terreno interessato è ordinariamente destinata ad un esito negativo, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l’interesse posto a base della realizzazione dell’opera pubblica.
Tuttavia nel caso in cui (come viene rappresentato in quello oggetto di esame) le condizioni di fatto riscontrate deponessero nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della Pubblica Amministrazione a perseguire l’obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi sarebbe alcun motivo ostativo all’accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, domanda come detto basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno.
D’altra parte tale conclusione (quella cioè della necessità di una verifica in ordine al collegamento effettivo fra i lavori di trasformazione compiuti e la realizzazione dell’opera programmata) risulta in sintonia con principi già affermati dal legislatore in tema di espropriazione e dalla giurisprudenza di questa Corte.
In tema di retrocessione, infatti, è stato previsto che, una volta trascorso il termine per l’esecuzione dell’opera pubblica, gli espropriati possono richiedere la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la condanna dell’espropriante alla restituzione dei beni precedentemente acquisiti (art. 63 l. 2359/1865 è stato analogamente previsto identico diritto dell’espropriato nel caso in cui il fondo non abbia dell’espropriato nei caso in cui il fondo non abbia ricevuto (sia pure in parte) la destinazione impressa nel progetto originario (artt. 60 e 61 l. 2359/1865); anche con più recente normativa è stato riconosciuto all’espropriato il diritto di chiedere la decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione del fondo nel caso di mancata realizzazione dell’opera nel termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espropriazione (art. 46 D.P.R. 08.06.2001, n. 327).
E pure la giurisprudenza di questa Corte, come detto, si è costantemente espressa nel senso ora indicato, ribadendo inoltre, con recente decisione in tema di elementi ostativi alla restituzione dei terreni oggetto di espropriazione al proprietario, ove non risultante la loro conformazione alla programmazione originaria dell’opera.
Conclusivamente, devono essere accolti il quarto ed il quinto motivo dì ricorso con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine all’istanza di restituzione del terreno oggetto di giudizio proposta dalla ricorrente, sulla base del principio secondo cui il sollecitato riconoscimento del relativo diritto può essere negato quando, oltre all’accertata irreversibilità della trasformazione delle aree occupate, risulti la permanenza e l’attualità dell’interesse della Pubblica Amministrazione alla realizzazione e alla utilizzazione delle opere programmate (commento tratto da www.ipsoa.it - Sentenza Corte di Cassazione, civile, sentenza 31.05.2011 n. 11963).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione illegittima di aree private - Somme dovute e titolo di risarcimento del danno - Corresponsione di interessi anatocistici - Esclusione.
Il valore del ristoro spettante per l’ipotesi di occupazione illegittima di aree private deve essere integrale e, pertanto, sulla somma spettante a titolo di risarcimento danni, costituente la sorte capitale di un debito di valore, vanno corrisposti la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, e gli interessi legali (di natura compensativa) sulle somme anno per anno rivalutate fino alla data di deposito della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto, e soltanto gli interessi legali da tale data fino a quella di effettivo soddisfo, con esclusione degli interessi anatocistici in quanto non espressamente previsti dalle legge (fattispecie in tema di richiesta di risarcimento dei danni prodotti dalla trasformazione di fondi e dall’illegittima perdita della proprietà, a seguito di occupazione in via temporanea ed urgente di terreni per la durata di cinque anni, allo scadere dei quali non veniva adottato il decreto di esproprio) (C.G.A.R.S., sentenza 02.05.2011 n. 352 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: L’acquisizione senza titolo di suoli privati per pubblica utilità comporta sempre la necessità di risarcire anche il danno da occupazione illegittima.
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – INVALIDITA’ PROCEDURA – UTILIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE SENZA TITOLO – DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI – COMPRENDE L’AUTONOMA SORTE DI DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA.

L’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristori del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione
Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del testo unico (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/2010) o quando, come nella specie, il privato “rinuncia” alla proprietà.
Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.
Tale seconda voce di danno deve essere risarcita in modo pieno e completo, ma, ovviamente, senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni con il ristoro già insito nel risarcimento calcolato sulla perdita del bene, opportunamente rivalutato (massima tratta atto da www.amministrazioneincammino.luiss.it - C.G.A.R.S., sentenza 02.05.2011 n. 351 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione senza titolo - Danni conseguenti - Risarcibilità.
L’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, avuto riguardo, altresì, ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione.
Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/2010) o quando il privato “rinuncia” alla proprietà.
Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà (CGA per la regione Siciliana, 18.02.2009, n. 49) (C.G.A.R.S., sentenza 02.05.2011 n. 351 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: Fine dell'accessione invertita, si applica il C.C.. Espropriazione per P.U., il diritto romano salva la P.A..
Nel caso di esecuzione di un'opera pubblica con una procedura espropriativa illegittima, la specificazione ex art. 940 c.c. consente alla P.A. di acquisire, a titolo originario, la proprietà della medesima al proprio patrimonio indisponibile.
Molto interessante la decisione qui segnalata del TAR di Lecce circa il regime dell’espropriazioni per p.u. illegittime a seguito dell’abrogazione costituzionale dell’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni.
Ha infatti osservato il G.A. pugliese che, venuto meno l’istituto dell’accessione invertita e quello dell'acquisizione sanante (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. espropriazione), deve ritenersi che, nel caso sia stata realizzata un’opera pubblica in assenza del compimento nei termini della procedura espropriativa o in assenza di una valida procedura, debba trovare applicazione l’istituto della "specificazione" di cui all’art. 940 c.c..
Per effetto della specificazione del fondo la proprietà dell’opera pubblica viene acquistata, a titolo originario, dall’ente specificatore nel momento in cui l’opera di specificazione è completata, cioè si è avuta la specificazione.
Questo non in conseguenza di un illecito, ma di un istituto che affonda le sue radici nel diritto romano e costituisce un fatto che dà diritto a un indennizzo (e non un illecito che dà diritto al risarcimento del danno).
Indennizzo che va necessariamente commisurato al valore venale del bene che per effetto della specificazione non esiste più, cioè il fondo: che costituisce il prezzo della materia (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 29.04.2011 n. 785 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Per il Giudice salentino la “specificazione” ex art. 940 c.c. è una ragionevole via d’uscita dopo la declaratoria d’illegittimità costituzionale della c.d. “acquisizione sanante”.
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – INVALIDITA’ DELLA PROCEDURA – SORTE DELL’OPERA PUBBLICA REALIZZATA SUL SUOLO NON LEGITTIMAMENTE ACQUISITO – RICOSTRUZIONE DISCIPLINA APPLICABILE DOPO DECLARATORIA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 43 D.P.R. 327/2001 – ACQUISIZIONE A TITOLO ORIGINARIO DEL SUOLO PER SUA “SPECIFICAZIONE” NELL’OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 940 C.C. – CONSEGUENZE.

Dopo la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’istituto della c.d. “acquisizione sanante”, di cui all’art. 43 D.P.R. n. 327/2001, per consolidare l’effetto acquisitivo del suolo alla mano pubblica, indotto dalla sua ormai irreversibile trasformazione, può utilizzarsi un’applicazione estensiva del principio codificato dall’art. 940 c.c., che riconnette l’acquisto a titolo originario della cosa mobile, quale risultante dalla “specificazione” di un diverso bene.
Per effetto della specificazione del fondo la proprietà dell’opera pubblica viene acquistata, a titolo originario, dall’ente specificatore nel momento in cui l’opera di specificazione è completata, cioè si è avuta la specificazione; questo non in conseguenza di un illecito ma di un istituto che affonda le sue radici nel diritto romano e costituisce un fatto che dà diritto ad un indennizzo non un illecito che dà diritto al risarcimento del danno. Sull’acquisto non influisce quanto può essere ritenuto o meno dal giudice, sicché le norme che disciplinano il fenomeno sono “precise e prevedibili”, rispettano le indicazioni del giudice di Strasburgo.
Le stesse sono anche “accessibili“: quando l’opera è stata realizzata in violazione dei termini fissati, la richiesta indennitaria può essere avanzata nel termine di dieci anni dalla verificazione del fatto; se invece l’opera è stata realizzata a seguito di una procedura successivamente annullata il termine prescrizionale decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè da quando è passata in giudicato la pronuncia che ha annullato gli atti della procedura (commento tratto da www.amministrazioneincammino.luiss.it - TAR Puglia–Lecce, Sez. I, sentenza 27.04.2011 n. 743 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Palla alla Consulta su mancata dichiarazione Ici.
Sarà la Corte costituzionale a decidere se il contribuente che non ha presentato la dichiarazione Ici dev'essere privato, in caso di espropriazione per pubblica utilità, della relativa indennità.
A rimettere gli atti a Palazzo della Consulta sono state le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 14.04.2011 n. 8489, non hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell'articolo 16 del dlgs 504 del '92 e in particolare della sua interpretazione che ha ritenuto finora non dovuta al contribuente l'indennità di esproprio in caso di mancata dichiarazione Ici.
Insomma, ha sancito il Collegio esteso, «ritenuta la rilevanza nel giudizio in corso e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del dlgs 30.12.1992, n. 504, oggi art. 37, comma 7, dpr 08.06.2001, n. 327, nella parte in cui, in caso dì omessa dichiarazione/denuncia Ici o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità di esproprio, idoneo a impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità, pregiudicando in tal modo anche il diritto a un serio ristoro, spettante all'espropriato, con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, terzo comma, Cost., anche in considerazione del disposto dell'art. 6 e dell'art. 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».
Ora la parola passa ai giudici delle leggi che, nei prossimi mesi, dovranno stabilire se è conforme alla Carta fondamentale l'interpretazione obbligata delle norme sull'Ici per cui l'indennità di espropriazione va esclusa in caso di mancata dichiarazione.
L'iter giudiziario del contribuente si allungherà ancora. Infatti, oltre al passaggio al Collegio esteso di Piazza Cavour deciso dalla prima sezione civile, ora si dovrà attendere il verdetto della Corte costituzionale (articolo ItaliaOggi del 15.04.2011).

ESPROPRIAZIONE: 1. Annullamento degli atti della procedura espropriativa - Obbligo per la P.A. di assicurare la restitutio in integrum dei suoli espropriati - Sussiste.
2. Annullamento degli atti della procedura espropriativa - Risarcimento del danno - Colpa della P.A. - Sussiste in caso di negligente gestione della procedura espropriativa.
3. Annullamento degli atti della procedura espropriativa - Mancato godimento di un immobile - Risarcimento del danno - Necessità di specifica prova del danno - Non sussiste - Criterio di quantificazione - Valore locativo del cespite.
4. Annullamento degli atti della procedura espropriativa - Mancato godimento di un immobile - Risarcimento del danno non patrimoniale - Necessità di allegare elementi concreti e specifici - Sussiste - Danno non patrimonale in re ipsa - Non sussiste - Liquidazione equitativa - Non è ammessa.

1. Laddove l'Amministrazione subisca l'annullamento degli atti della procedura espropriativa, la stessa, in adempimento della norma agendi ricavabile dalla sentenza annullatoria, dovrà attivarsi per restituire ai proprietari i suoli espropriati, nello stesso stato in cui essi si trovavano al momento dell'apprensione, essendo tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare l'effettiva ed integrale restitutio in integrum del possesso in capo ai proprietari del suolo.
2. Sussiste l'estremo della colpa rilevante ai fini risarcitori, per l'ingiustificato scostamento dagli standard di buona amministrazione imposti al soggetto pubblico dal suo stesso ruolo, ove si verifichi uno spossessamento del fondo di proprietà di privati causalmente riconducibile alla illegittima attività provvedimentale della P.A. che abbia negligentemente gestito la procedura ablatoria, incidendo inevitabilmente sul diritto dominicale, a maggior ragione qualora l'amministrazione si sia disinteressata dello stato dei terreni occupati.
3. Nei casi di mancato godimento di un immobile, il danno non necessita di specifica prova, essendo esso in re ipsa e consistendo nell'impossibilità di ritrarre le utilità normalmente derivanti dalla fruizione del bene, in relazione alla natura fruttifera di esso.
Tale danno può essere quantificato facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite.
4. La pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale -ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio, inidoneo, ex se, a fondare una domanda di risarcimento del danno- esige una allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 31.03.2011 n. 854 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo non inizia a decorrere fino alla restituzione dell'immobile ovvero al sopravvenire dell'atto di acquisizione.
In conformità con gli insegnamenti della Corte Costituzionale discendenti dalla sent. 191/2006, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di specie in cui si fa questione di una pretesa risarcitoria connessa ad una occupazione del bene, già legittima (poiché sorretta da idonea dichiarazione di pubblica utilità, circostanza non contestata) che è poi tuttavia divenuta illecita per mancata emanazione nei termini di legge di un decreto definitivo di esproprio.
Detto “comportamento” illecito della P.A. è senz’altro riconducibile (mediatamente) alla titolarità e all’esercizio di poteri autoritativi tipici in materia espropriativa (cfr. Cons. Stato, ad. pl., 22.10.2007, n. 12; C.G.A., 25.05.2009, n. 486).
Tale arresto giurisprudenziale trova oggi riscontro anche sul piano normativo in ragione della lett. g), comma 1, art. 133 del Cod. Proc. Amm. ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Malgrado l’eliminazione dal mondo giuridico dell’istituto della cd. acquisizione sanante di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quest’ultima norma (Cort. Cost. sentenza 08.10.2010 n. 293), il Collegio ritiene di non poter abdicare alla consolidata giurisprudenza pregressa che qualifica il comportamento in specie tenuto dalla pubblica amministrazione (comunque riconducibile, ripetesi, alla estrinsecazione di un potere pubblico in ragione di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto occupazione d’urgenza, cui tuttavia non ha fatto seguito nei termini previsti dalla legge il provvedimento definitivo di esproprio) quale illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione (cfr. TAR Palermo sez. III, 13.01.2009, n. 39) in mancanza di un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi (conformi: Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 187 del 01.02.2011; Tar Palermo Sez. I, sentenza n. 204 del 04.02.2011) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 01.02.2011 n. 175 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione acquisitiva o appropriativa - Caratteristiche - Espropriazione per pubblica utilità - Diritto all'indennità - Assenza di formale decreto di esproprio - Risarcimento del danno - Limite al diritto dominicale sul bene.
Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri:
a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica;
b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata;
c) l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale (Cass. 2003/6853).
Ove la fattispecie estintiva - acquisitiva della proprietà dell'area occupata si perfezioni alla scadenza del termine di occupazione legittima, il proprietario del bene occupato, oltre al diritto all'indennità per il periodo di occupazione autorizzata, consegue il diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa ma non anche al risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo successivo a tale evento, in cui è ormai venuto meno il suo diritto dominicale sul bene.
Procedimenti espropriativi - Occupazioni d'urgenza - Proroga i termini - Limiti - Fatto (illecito) acquisitivo - Indennità - L. n. 219/1981 - Art. 9 d.lgs. n. 354/1999.
In tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo della legge 14.05.1981, n. 219, l'art. 9 d.lgs. 20.09.1999, n. 354 che proroga i termini relativi alle occupazioni d'urgenza, se prescinde dalla legittimità o illegittimità dell'occupazione al tempo della sua entrata in vigore, riguarda comunque solo i procedimenti espropriativi che siano in corso alla stessa data; ne deriva che la norma può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa -costituente la "ratio" dichiarata della norma- sia conseguibile per non essersi già perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo (Cass. Sez. Unite sentenza n. 6769 del 2009; Cass. 2004/3966; 2005/7544; sezioni unite 2008/3358; 2009/3225; 2009/28332).
Opere pubbliche - Concessione cd. Traslativa - Esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche - Trasferimento al concessionario.
In tema di opere pubbliche, la concessione cd. traslativa, comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico.
Ne consegue che il concessionario, acquistando poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano.
Popolazioni colpite dagli eventi sismici - Concessione di cui all'art. 81 L. n. 219/1981 - Natura c.d. traslativa.
Per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la concessione di cui all'art. 81 della legge n. 219 del 1981, stante l'ampiezza dei poteri che la norma prevede per il concessionario, ha natura c.d. traslativa (Cass. 2007/26261).
Occupazione acquisitiva - Espropriazione per pubblica utilità - Strumento della concessione traslativa - Disciplina speciale - Attribuzione al concessionario affidatario dell'opera della titolarità di poteri espropriativi - Limiti - Principio di legalità dell'azione amministrativa - Obblighi indennitari e risarcitori - Legittimazione passiva e risarcimento del danno - Artt. 80, 81 e 84, L. n. 219/1981.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l'esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa, l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi.
Ne consegue che -avendo gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l'art. 81) della legge 14.05.1981, n. 219 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli) autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa- la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge (cfr Cass. SU 2009/6769) (Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 20.01.2011 n. 1362 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2010

ESPROPRIAZIONE: M. Spagnuolo, La reviviscenza dell'occupazione appropriativa (nota a commento di Corte Costituzionale, sentenza 04-08.10.2010 n. 293) (Ufficio Tecnico n. 11-12/2010).

ESPROPRIAZIONE: C. Cannizzo, Previsione urbanistica e procedimento espropriativo (link a www.diritto.it).

ESPROPRIAZIONE: Espropriazione per pubblica utilità - Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio - Indennizzo - Spettanza del pagamento - Non rileva ai fini della legittimità del procedimento.
Il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti che hanno disposto l'approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del vincolo, atteso che i profili attinenti alla spettanza o meno dell'indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.12.2010 n. 7661 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Cd. “occupazione acquisitiva” o “accessione invertita” - Procedura espropriativa - Conferimento ad una cooperativa edilizia - Decreto di esproprio - Scadenza del termine dell’occupazione legittima - Effetti - Corresponsabilità dell’Ente delegante per lesione patrimoniale - Presupposti - Risarcimento ex artt. 2043 e 2055 c.c..
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora una cooperativa edilizia, cui sia stato conferito dal Comune espropriante l’incarico di compiere la procedura espropriativa e non soltanto di curare la realizzazione dell’opera, non abbia ottenuto la pronuncia del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell’occupazione legittima, ma, consapevole dell’illegittimità del persistere di questa, abbia provveduto all’esecuzione dell’opera stessa e reso irreversibile la destinazione pubblica dell’area, permanendo nel possesso dell’immobile pur dopo la scadenza di siffatto termine, è a detta cooperativa che, in veste di autrice materiale della radicale trasformazione del bene e, quindi, di responsabile per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito del maturarsi, in difetto di tempestiva emanazione del richiamato decreto, dei presupposti della figura della cosiddetta “occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”, deve imputarsi l’illecito aquiliano risultante dal concorso di tale trasformazione e dall’illegittimità dell’occupazione in ragione del perdurare senza titolo di questa, ricadendo sul delegato, ancorché superficiario ovvero indipendentemente dalla circostanza che l’opera eseguita non entri nel patrimonio dell’autore della condotta, l’onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga tem-pestivamente e la fattispecie venga mantenuta entro la sua fisiologica cornice di legittimità.
In tal caso, sussiste una corresponsabilità dell’Ente delegante il quale avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, atteso che siffatta procedura si svolge non solo “in nome e per conto” del Comune, ma “d’intesa” con esso (art. 60 della legge 22.10.1971, n. 865), sicché è da ritenere che detto Ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura stessa, ma conservi un potere di controllo e di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio, sotto il profilo della negligenza o dell’inerzia, è ragione di corresponsabilità con il medesimo delegato per i danni da quest’ultimo materialmente arrecati, restando pur sempre l’Ente, anche nell’ipotesi in cui ricorra all’istituto della delega, dominus della procedura e, quindi, responsabile della condotta del delegato, in applicazione del principio in forza del quale la delega ad un altro soggetto della cura della procedura espropriativa non fa venir meno, in chi tale delega abbia conferito, la qualità di espropriante e, quindi, il dovere di cooperare al controllo del razionale e tempestivo svolgimento della procedura stessa, cui si accompagna, quindi, come accennato, nell’ipotesi di mancata, tempestiva emanazione del decreto di esproprio, una posizione di corresponsabilità che obbliga lo stesso delegante, ove ne ricorrano tutti i presupposti (condotta attiva od omissiva; elemento psicologico della colpa; danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c.). (Cass. Civ., sez. I, 12/07/2001, n. 9424, Cass. Civ. sez. I, 19/10/2007, n. 21096) (C.G.A.R.S., sentenza 26.10.2010 n. 1334 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: Espropriazione per pubblica utilità - Competenze del comune - Art. 3, comma 101, L.R. 1/2000 - Portata.
Il riferimento alla "edilizia residenziale pubblica" operato dall'art. 3, comma 101, L.R. 1/2000, che delega ai comuni, per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative regionali concernenti l'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo II, Legge n. 865/1971, è una sintetica descrizione dell'epigrafe di detta legge e non può intendersi come un limite alla competenza devoluta ai comuni in materia di espropriazione: con la conseguenza che per i lavori di propria pertinenza i comuni sono titolari di funzioni trasferite (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione d'urgenza) e di funzioni delegate (espropriazione per pubblica utilità) (cfr. TAR Milano, sent. n. 4/2010; TAR Brescia, sent. n. 1142/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.10.2010 n. 6931 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Il provvedimento di sanatoria ex art. 43 t.u. espropriazioni annulla l’eventuale precedente condanna giudiziale alla restituzione del fondo occupato sine titulo.
La Sezione ha già avuto modo di affermare che la natura del provvedimento di sanatoria previsto dal cit. art. 43 è tale da porre nel nulla l’eventuale precedente condanna giudiziale (passata o meno in giudicato) alla restituzione del fondo occupato sine titulo, in quanto l’ordine di restituzione non incide sulla struttura dell’istituto in parola, il quale presuppone appunto l’assodata lesione del diritto di proprietà altrui dal momento che la restituzione è conseguenza dell’accertamento della proprietà dei beni e non implica effetti costitutivi (unici effettivamente incompatibili con il provvedimento reso ex art. 43 cit.); il giudice che la dispone non modifica, infatti, la situazione giuridica precedente l’abusiva detenzione del bene ma semplicemente l’accerta, sicché il suo ordine non è idoneo a paralizzare un atto di autorità che, consapevolmente, viola il diritto di proprietà senza contestarne la titolarità secondo uno schema reso possibile dall'art. 42, co. 3, Cost..
Invero, una volta adottato il provvedimento di sanatoria, tutte le aspettative di tutela del privato, restitutorie e risarcitorie, si canalizzano nell’eventuale contenzioso avente ad oggetto il provvedimento in questione e ben possono essere integralmente soddisfatte a conclusione del relativo giudizio (cfr. Cons. St., questa Sez. V, 11.05.2009 n. 2877, menzionata dall’appellante, nonché Cons. giust. amm., 29.05.2008 n. 490, ivi richiamata).
E' agevole opporre l’indirizzo già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, seguito dalla Sezione e dal quale il Collegio non intende discostarsi, col quale, pur nella consapevolezza della contraria tesi sostenuta dalla Corte di cassazione sul punto (cfr. Sez. I, 22.09.2008 n. 23943; Sez. un. 04.05.2006 n. 10222), è stato affermato che l’art. 43 si riferisce a tutti i casi di occupazioni sine titulo, anche già verificatisi alla data di entrata in vigore del t.u., giacché l’art. 57 del medesimo t.u. disciplina in via transitoria l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi fisiologiche del procedimento espropriativo, mentre l’atto di acquisizione ex art. 43 è emesso ab externo al medesimo procedimento e non rientra, pertanto, nel predetto ambito (cfr. Cons. St., Ad. plen., 29.04.2005 n. 2; Sez. IV, 21.05.2007 n. 2582 e 04.02.2008 n. 303; Sez. V, cit. n. 2877 del 2009) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.10.2010 n. 7472 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEEspropriazione per pubblica utilità: no alla utilizzazione, senza titolo, di un bene per scopi di interesse pubblico.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che concedeva alla Pubblica Amministrazione la possibilità di utilizzazione sine titulo di un bene per scopi di interesse pubblico.
La disposizione censurata prevedeva un ampio potere discrezionale circa la possibilità, da parte dell’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, di disporre l’acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile – la c.d. «acquisizione sanante».
Inoltre, il bene poteva essere modificato nella sua consistenza anche in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, salvo il risarcimento del danno da corrispondere in favore del proprietario.
Dopo aver delineato il quadro normativo entro cui fu inserito l’articolo 43 censurato, La Corte sottolinea che la norma in esame non solo è marcatamente innovativa rispetto al contesto di leggi regolatrici della materia, di cui era consentito un mero riordino dalla legge delega, ma neppure è coerente con quegli orientamenti di giurisprudenza che, in via interpretativa, erano riusciti a porre un certo rimedio ad alcune gravi patologie emerse nel corso dei procedimenti espropriativi.
Siffatto carattere della norma impugnata, affermano i giudici, trova conferma significativa nella circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di occupazione di urgenza, la sopravvenienza di un provvedimento amministrativo non poteva avere un’efficacia sanante retroattiva, determinata da scelte discrezionali dell’ente pubblico o dai suoi poteri autoritativi.
Nel regime risultante dalla norma impugnata, invece, si prevede un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa amministrazione che ha commesso l’illecito, a dispetto anche di un eventuale giudicato che disponga il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato (Corte Costituzionale, sentenza 08.10.2010 n. 293 - link a www.litis.it).

ESPROPRIAZIONE: Risarcimento danni per illegittima occupazione e trasformazione aree - Decreto di esproprio nullo e privo di giuridica efficacia - Giudizio di ottemperanza - Limiti di procedibilità - Fondi occupati illegittimamente - Proprietà - Fattispecie - Artt. 37 L. n. 1034/1971 e 27 R.D. n. 1054/1924.
Il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 37 della legge n. 1034 del 1971 e 27 del R.D. n. 1054 del 1924 è diretto a far dichiarare il dovere dell’Amministrazione a conformarsi alle decisioni coperte da giudicato per far conseguire agli interessati l’utilitas o il bene della vita già loro riconosciuta in sede di cognizione nell’ambito del quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione sulla base del petitum, causa petendi e motivi del decisum (Cons. Stato Sez. IV 16/11/2007 n. 5883).
Nella specie, il TAR disponeva il rigetto dei ricorsi “dovuto da una parte al fatto che i fondi occupati sono ancora di proprietà dei ricorrenti i quali possono pretenderne la immediata restituzione e dall’altro lato ad una incompletezza delle domande, non essendo stata formulata né richiesta di restituzione né di risarcimento di danni diversi da quelli conseguenti alla perdita della proprietà”.
Lo stesso Tribunale nel dispositivo accertava e dichiarava che il decreto di esproprio, “emesso dal Comune di è nullo e privo di giuridica efficacia” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.08.2010 n. 5175 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: Progetto di pubblica utilità - Ordinanza di occupazione - Motivazione che rilevi l’urgenza - “Legge obiettivo” n.443/2001 - Occupazione anticipata finalizzata all'esproprio di terreni - Art. 22-bis, testo unico sugli espropri n. 327/2001 - Fattispecie.
A seguito dell’entrata in vigore dell‘art. 22-bis, testo unico sugli espropri n. 327 del 2001, deve ritenersi sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione previste dal progetto di pubblica utilità.
Nella specie, l’immissione in possesso riguardava la realizzazione di lavori aventi una specifica qualificazione legale di urgenza, in quanto volti al raddoppio della strada statale Aurelia bis, rientrante nell’ambito di applicazione della “legge obiettivo” n.443/2001 (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.08.2010 n. 5174 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONEEsproprio comunale anche per i beni tutelati. Indispensabile per il nulla-osta da parte del ministero. Il vincolo non fa venire meno il potere dell'ente locale.
Anche un bene tutelato può essere espropriato dall'amministrazione comunale, dopo aver acquisito il nulla osta da parte della soprintendenza competente.
E' questo l'innovativo principio affermato dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 27.07.2010 n. 4890, nel respingere l'appello proposto dai proprietari di un palazzo storico, che -in primo grado- avevano impugnato un decreto di occupazione d'urgenza del giardino antistante l'edificio, anch'esso vincolato.
Il provvedimento era stato emesso da un comune per la realizzazione sul giardino di una pubblica piazza e a sostegno dell'impugnativa gli interessati avevano contestato, tra l'altro, l'incompetenza del comune a procedere all'esproprio, stante la presenza di un vincolo storico-artistico sull'intero complesso immobiliare.
I giudici di Palazzo Spada, nel confermare la sentenza di primo grado (Tar Campania-Salerno, I sezione n. 258/2005), hanno evidenziato come i poteri espropriativi attribuiti al ministero per i Beni e le attività culturali, prima dal Testo unico dlg. 490/1999 (articoli 91 e seguenti) e oggi dal Dlgs /2004 (articoli 95 seguenti), perseguono una finalità ben specifica: il miglioramento delle condizioni del bene tutelato e la sua pi ampia fruibilità da parte della collettività. Il che corrisponde, quindi a una causa di pubblica utilità tipica e del tutto differente rispetto a quella della realizzazione dell'opera pubblica che l'amministrazione comunale voleva eseguire, rispetto alla quale l'amministrazione centrale risultava del tutto estranea.
Di conseguenza, l'assoggettamento di un bene privato a un vincolo storico artistico non fa di per sé venire meno gli ordinari poteri ablatori di un comune, che potranno essere esercitati nel rispetto delle finalità di tutela -finalità che, è bene sottolinearlo, costituiscono soltanto dei parametri in relazione ai quali va valutato l'impatto dell'intervento costruttivo che si intende attuare a seguito dell'esproprio.
Giunta competente.
Nel caso esaminato dalla sentenza, il Consiglio di Stato, richiamando precedenti orientamenti (sentenza II 3067/2001) coglie anche l'occasione per affermare la competenza della giunta municipale nell'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica, rilevando come questo non avesse comportato alcuna variante allo strumento urbanistico generale, per cui doveva escludersi che la materia rientrasse nelle attribuzioni del consiglio comunale, così come delineate dall'articolo 42 del Dlgs n. 267/2000, bensì in quelle di tipo generale e residuale spettanti all'organo esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto.
Tre ipotesi di «ablazione».
È utile ricostruire, a questo punto, la disciplina dell'esproprio di beni culturali appartenenti privati, introdotta nel nostro ordinamento già dalla legge n 2359/1865 (articolo 83) e poi dalla legge n. 1089/1939 (articolo 54) ed è finalizzata ad evitare il deperimento del bene tutelato per scarsa o inadeguata conservazione da parte dei proprietari. La successiva evoluzione legislativa, largamente trasfusa nel Testo unico n. 490/1999, ha ampliato l'ambito dei beni espropriabili, introducendo anche quelli mobili, e i casi in cui era possibile ricorrere alla procedura ablatoria.
Attualmente il Codice dei beni culturali, approvato col Dlgs n. 42/2004, contempla tre ipotesi di esproprio per pubblica utilità da parte del Ministero. La prima, delineata dall'articolo 95, consénte l'espropriazione di beni culturali, sia immobili che mobili, quando ci risulti indispensabile per «migliorare le condizioni di tutela ai fin! della fruizione pubblica dei béni medesimi».
In questa eventualità il Ministero può procedere direttamente all'esproprio, oppure autorizzare regioni e altri enti pubblici territoriali o altri enti ed istituti pubblici che ne abbiano fatto richiesta, ovvero disporre l'espropriazione in favore di persone giuridiche private senza fini di lucro.
Il secondo caso, disciplinato dall'articolo 96, quello dell'espropriazione per fini strumentali di edifici e aree non vincolate, ma poste in ambito contiguo al bene tutelato, e si giustifica con la necessità di «isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso».
Infine l'articolo 97 ammette il ricorso all'espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche e scavi, o interventi di interesse archeologico (articolo ItaliaOggi del 06.09.2010, pag. 10 - link a www.corteconti.it).

ESPROPRIAZIONESull’onere di motivazione in caso di occupazione di urgenza.
Considerato che l'art. 22-bis T.U. espropriazioni richiede una particolare urgenza per far luogo all'occupazione d'urgenza anteriore all'espropriazione, è illegittimo il decreto di autorizzazione all'occupazione che non qualifichi in modo circostanziato ed in relazione alla situazione concreta tale situazione di urgenza, ma si limiti genericamente a far riferimento ad opere da eseguirsi per la sicurezza e la viabilità pubblica che devono essere realizzate nel più breve tempo possibile (massima tratta da http://doc.sspal.it - TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 23.07.2009 n. 4163 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE - URBANISTICASono indennizzabili soltanto i vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione o di carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà; mentre non lo sono i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad. es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali).
Secondo la giurisprudenza -costituzionale e di legittimità- in materia, sono indennizzabili soltanto i vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione o di carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà; mentre non lo sono i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad. es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali) (cfr. Corte cost. 20.05.1999 n. 179; Cons. Stato IV, 29.08.2002 n. 4340, 30.06.2005 n. 3524) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 19.07.2010 n. 3123 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità - Decreto di occupazione scaduto - Decreto prefettizio di proroga dell’occupazione - Piano particellare espropriativo - Verbale di consistenza degli immobili - Necessità - Operazioni di immissione in possesso - Casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento - Giurisprudenza - Fattispecie - Art. 20 L. n. 865/1971 - Art. 3 L.n. 1/1978.
In tema di espropriazione, nei procedimenti non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001, la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività. (C.d.S. in Adunanza plenaria decisioni nn. 9 e 12 del 2007).
Inoltre, rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento si ravvisano “evidenti punti di contatto“ con quelle che si determinano a seguito dell'annullamento in s.g. della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l'attività dell'Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all'origine (Cons. Stato, IV Sez., n. 7744 del 10/12/2009).
Sicché, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione (ovvero, la protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n. 2359 del 1865) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.
Nella specie, l'appellante avrebbe comunque dovuto impugnare il cd. atto di proroga. Non avendolo fatto, l’atto conserva la sua legittimità e i suoi effetti conseguenti mantengono la loro efficacia.
Infine, è ininfluente la censura riguardante la mancata redazione del verbale di immissione in possesso, non avendo l'appellante dimostrato che l’attività di occupazione, svolta in base ad un titolo giuridico esecutivo, non impugnato, avesse comportato mutamento dello stato dei luoghi oggetto di esproprio, rimanendo con ciò confermato lo stato dei luoghi precedentemente accertato (conferma sentenza del TAR Basilicata n. 994/2003) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.07.2010 sentenza n. 4599 - link a ww
w.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: La motivazione sottesa all'urgenza di entrare in possesso del bene oggetto di (futura) espropriazione può essere desunta per relationem dagli atti pregressi del procedimento.
Ad evidenziare l’infondatezza dell’ultima censura, proposta avverso il decreto di occupazione d’urgenza con la quale si assume che non sarebbe stata indicata alcuna ragione d’urgenza idonea a giustificare l'immediata occupazione dell'immobile, vale il richiamo alla più recente giurisprudenza amministrativa, per la quale in tema di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22-bis, d.P.R. 08.06.2001 n. 327, la motivazione sottesa all'urgenza di entrare in possesso del bene oggetto di (futura) espropriazione non deve necessariamente essere contenuta nel decreto di occupazione, ma può essere desunta per relationem dagli atti pregressi del procedimento, dai quali ben può evincersi l'urgenza ed indifferibilità della immediata apprensione del bene del privato (cfr. TAR L’Aquila, 24.03.2010 n. 289).
Ebbene, nella specie il decreto di occupazione n. 1/2009 richiama espressamente la delibera della G.C. n. 90/2009 dalla quale si ricava l’urgenza dell’avvio dei lavori da eseguirsi con ogni possibile sollecitudine per non perdere la provvista finanziaria (fondi POR 2000/2006 Mis. 2.3) (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 15.07.2010 n. 1898 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEApprovazione progetto - Osservazioni - Tardivo invio - Termine ordinatorio - Esame da parte della P.A. - Necessità.
E' illegittima l'intervenuta approvazione di un progetto nell'ambito di una procedura espropriativa senza aver previamente provveduto a dare conto delle osservazioni presentate seppure tardivamente, ma semplicemente omettendone l'esame (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 01.07.2010 n. 2424 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEOCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: I COMPORTAMENTI POSSIBILI DELL'AMMINISTRAZIONE.
1.- Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - Risarcimento danni - Occupazione sine tituolo - Sussiste.
2.- Occupazione senza titolo - Art. 43, T.U. n. 327/2001 - Presupposti.

1.- legittimo dipendente dall'illegittimità di un provvedimento dell'Autorità (ipotesi in cui, la pregiudiziale di annullamento potrebbe ostare alla sola domanda risarcitoria), bensì il danno al diritto di proprietà inferto da un comportamento (non già "mero", bensì "amministrativo") dell'Autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.
Non si contesti la legittimità illo tempore della disposta occupazione, ma se ne contesti la sopravvenuta abusività, secondo il noto meccanismo della cd. "occupazione appropriativa".
2.- dell'Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica. Il testo e la ratio dell'art. 43 non consentono neppure di ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell'area o dalla realizzazione dell'opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria.
Al contrario, l'art. 43 ribadisce il principio per il quale, nel caso di occupazione sine titulo, vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di restituire il bene immobile e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell'Amministrazione di fare venire meno l'obbligo di restituzione ab extra, con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio.
In altri termini, a parte l'applicabilità della disciplina civile sull'usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all'Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell'atto di natura ablatoria), l'art. 43 testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge (massima tratta da http://mondolegale.it - TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 24.06.2010 n. 16019 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEAPPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO: COME E QUANDO.
1- Procedimento - D.P.R. n. 327/2000 - Vincolo preordinato all'esproprio - Costituisce presupposto della dichiarazione di pubblica utilità - Art. 12 co. 3, T.U. Espropriazioni - Inversione procedimentale - Costituisce una eccezione - Casi in cui si applica - Ratio - Conseguenze.
2- Procedimento - D.P.R. n. 327/2000 - Onere informativo da parte dell'Amministrazione - Necessità - Sussiste - Ratio - Fattispecie.

1- Il vincolo preordinato all'esproprio, nell'ambito del procedimento unico delineato dal D.P.R. n. 327/2000 -applicabile ratione temporis ex art. 57 del medesimo D.P.R.- costituisce la fase iniziale del procedimento espropriativo (Consiglio di Stato Adunanza Generale, parere 29.03.2001 n. 4) per evidenti ragioni di raccordo con la pianificazione urbanistica, ed è presupposto di legittimità della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deve intervenire in corso di efficacia del vincolo (art. 13, co. 1, D.P.R. n. 327/2001).
Coerentemente, qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi in via implicita dall'approvazione del progetto definitivo, l'art. 17, co. 1, D.P.R. n. 327/2000 ne richiede "l'indicazione degli estremi da cui è sorto il vincolo".
Il comma 3 dell'articolo 12 del T.U. Espropriazioni introduce invero una ulteriore opzione procedimentale, contemplando il differimento dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'apposizione del vincolo, ove il vincolo stesso non preceda ma segua la dichiarazione di pubblica utilità.
Tale inversione procedimentale, pur tramutando la forza del vincolo da atto presupposto di legittimità a condizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (1) costituisce comunque conferma che l'esistenza di un valido ed efficace vincolo preordinato all'esproprio condiziona la possibilità per l'autorità espropriante di dar legittimo corso al procedimento ablatorio, e dovendo in tal caso la dichiarazione di pubblica utilità farsi carico di indicare che il vincolo sorgerà successivamente e con quali procedure tra quelle previste dagli artt. 9 e 10 del T.U. (3).
Al di fuori quindi di tale particolare ipotesi, è' pertanto pacificamente illegittima la dichiarazione di pubblica utilità e in via derivata l'attività provvedimentale successiva assunta in mancanza di valido ed efficace vincolo ablatorio (2).
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(1) TAR Sicilia Catania, sez I, 20-06-2006 n. 1045 o secondo altra tesi a fattispecie sanante Cons. Stato, sez. IV, 10-12-2009 n. 7755.
(2) Cons. Stato, sez. IV, 12-08-2005 n. 4308; TAR Veneto, sez. I, 09-12-2004 n. 4280.

2- In materia espropriativa il vigente T.U. approvato con D.P.R. n. 327/2000 impone un preventivo duplice onere informativo (3) in riferimento al vincolo (art. 11) e alla dichiarazione di pubblica utilità (art. 16) in considerazione del grave sacrificio imposto al privato e della stessa intrinseca utilità del contraddittorio istruttorio, al fine di ottimizzare la scelta discrezionale di localizzazione e di evitare inutili e sproporzionati sacrifici del diritto di proprietà, oltre che maggiori esborsi di denaro pubblico.
Mette conto evidenziare che parte ricorrente poi, a supporto della fondatezza della censura, ha indicato con il ricorso in epigrafe le argomentazioni che avrebbe potuto presentare in sede partecipativa al fine di una diversa e più razionale localizzazione, secondo la tesi giurisprudenziale, peraltro non pacifica, che onera parte ricorrente di tale prova per i vizi "formali" di violazione delle norme sulla partecipazione anche in seno al procedimento espropriativo (4).
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(3) TAR Calabria Catanzaro, sez I, 05-10-2009 n. 1016.
(4) TAR Lazio Roma, sez I, 14-04-2009 n. 3789
(massima tratta da http://mondolegale.it - TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 24.06.2010 n. 2665 - - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Ove il proprietario espropriato non abbia accettato l’indennità offerta o non sia addivenuto ad un accordo amichevole, il pagamento di essa va sempre effettuato alla Cassa depositi e prestiti.
Ove il proprietario espropriato non abbia accettato l’indennità offerta o non sia addivenuto ad un accordo amichevole, il pagamento di essa va sempre effettuato alla Cassa depositi e prestiti, con deposito che ha valore liberatorio per l’ente espropriante e che costituisce un mezzo di tutela per gli eventuali terzi lesi dalla espropriazione: é proprio per tale ragione che la Corte di Cassazione, con la pronuncia della cui ottemperanza si tratta, non ha condannato il Comune di Acquaviva delle Fonti ad effettuare il pagamento di quanto da essa determinato direttamente a favore della signora Musci, ma ne ha ordinato il deposito (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 18.06.2010 n. 2477 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESulle modalità di notifica degli atti espropriativi.
L’omessa notifica degli atti espropriativi ai comproprietari non risultanti dai dati catastali (invece notificati al comproprietario risultante dai citati dati) non assume né carattere invalidante di detti atti, né legittima una difesa tardiva in sede giurisdizionale, ovvero in sede amministrativa, in ordine alle scelte operate dall’Amministrazione, essendo comunque onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria.
Ciò perché è da evitare che le negligenze dell’avente titolo possano andare a discapito del buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela del quale può dirsi anche posto il principio della certezza delle situazioni giuridiche dell’attività della P.A. (massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.06.2010 n. 3690 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE In assenza di provvedimento di acquisizione sanante il soggetto interessato potrà sempre agire per la restituzione del bene.
La vicenda, che ha ad oggetto le conseguenze dell’incontestato mancato completamento di una procedura espropriativa nei termini fissati, non può essere correttamente analizzata se non si tiene in debito conto che lo stesso procedimento espropriativo origina, almeno in parte, da una precedente vicenda di lottizzazione conclusasi anch’essa con un ricorso al giudice amministrativo.
A seguito dell'introduzione dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, deve ritenersi escluso che possa operare il meccanismo dell'occupazione acquisitiva, di talché, in assenza di provvedimento di acquisizione, il soggetto interessato potrà sempre agire per la restituzione del bene (in materia, Cons. St., Ad. Plen., 29.04.2005 n. 2, Cons. St., sez. IV, 21.05.2007 n. 2582, Cons. St., sez. IV, 04.02.2008 n. 303).
Ne discende che, dal momento che il proprietario deve ritenersi ancora tale sino all’intervento di un atto traslativo della proprietà (e cioè il decreto di cui all’art. 43), impregiudicata la facoltà per il medesimo di chiedere il risarcimento del danno patito per effetto dell’illegittima occupazione, esso non potrà comprendere anche il valore del bene che, invece, risulta essere nella sua disponibilità, quantomeno giuridica (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza  10.06.2010 n. 2300 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESui presupposti per l’acquisizione sanante.
In ordine ai presupposti di fatto e di diritto per la possibile applicazione da parte della P.A. dell'innovativo strumento della c.d. acquisizione coattiva "sanante" introdotto dall'art. 43 primo comma del D.P.R. n. 327/2001, va ribadito che esso è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui il bene immobile, utilizzato per scopi di interesse pubblico, sia stato concretamente e apprezzabilmente modificato dalla Pubblica Amministrazione (in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della p.u.).
Tale esigenza, secondo la giurisprudenza più recente (che sposta il fulcro della verifica giudiziale sul concetto di "assoluta necessità dell'utilizzo pubblico del bene" e sul grado di approfondimento motivazionale della comparazione degli interessi in conflitto), assume portata recessiva, essendosi di recente affermato che nell'art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 l'espressione “valutati gli interessi in conflitto” comporta la necessità di una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e quello privato, quest'ultimo inteso come interesse alla tutela di un diritto costituzionalmente garantito.
Sotto questo profilo, quindi, la motivazione deve porre in luce esattamente i motivi d'interesse alla realizzazione dell'opera, indicando anche la non percorribilità di soluzioni alternative; deve dare preciso conto delle contingenze che hanno interrotto, sospeso, annullato o comunque non hanno condotto a buon fine il giusto procedimento espropriativo; della assoluta necessità, e non mera utilità, che l'immobile sia acquisito nello stato in cui si trova; infine, della natura della trasformazione subita e dunque del fatto che la mancata acquisizione costituirebbe uno spreco di risorse pubbliche.
E ciò, quindi, prescindendo da un'irreversibile trasformazione del suolo, la quale, in teoria, invero, è sempre possibile, e che quindi si risolve in una questione di fatto, senza alcuna rilevanza sul diritto assoluto del proprietario alla restituzione del bene; lo stato dell'opera pubblica, e quindi il grado di trasformazione che il fondo ha subito, sono questioni, invero, di fatto, che rilevano solo sul grado e sulla profondità della motivazione.
Nella fattispecie, al momento dell’emissione del provvedimento ex art. 43 citato, l'amministrazione non deteneva materialmente il bene; manca, pertanto, uno dei presupposti fondamentali per l'esercizio del potere in questione, vale a dire l'utilizzazione in atto del bene, che era rientrato nel pieno possesso del proprietario.
Ciò perché, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 del t.u. espropriazione per p.u. deve trovare la sua giustificazione nella particolare rilevanza dell'interesse pubblico posto a raffronto con l'interesse privato, con la conseguenza che la motivazione dell'atto o della richiesta di acquisizione deve necessariamente dare atto della sussistenza del predetto interesse pubblico specifico alla acquisizione e della comparazione di tale interesse con gli interessi dei soggetti privati coinvolti.
In sostanza, ciò che l'ordinamento richiede è una valutazione "rafforzata" dell'interesse pubblico, in ossequio al principio per cui "l'art. 43 t.u. n. 327 del 2001 attribuisce alla p.a. un ampio potere discrezionale da esercitare previa apposita e puntuale valutazione degli interessi in conflitto, in quanto l'atto di acquisizione, che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, deve, non solo valutare la pubblica utilità dell'opera, secondo i parametri consueti, ma deve altresì tenere conto che il potere acquisitivo in parola -avente, in qualche misura, valore sanante dell'illegittimità della procedura espropriativa, ma solo "ex nunc"- ha natura eccezionale e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria" (Consiglio Stato, sez. IV, 26.02.2009, n. 1136).
Condivisibile è il principio secondo il quale il provvedimento di acquisizione sanante di aree di proprietà private illegittimamente occupate, introdotto dall'art. 43, t.u. 08.06.2001 n. 327, che assorbe la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di esproprio, costituisce espressione di potere discrezionale che deve peraltro essere esercitato dopo aver acquisito, ponderato e valutato gli interessi in conflitto, nel senso che l'amministrazione procedente non deve considerare soltanto l'astratta idoneità dell'opera a soddisfare esigenze di carattere generale ma, in ragione della natura eccezionale della procedura, deve compiere una esaustiva ponderazione degli interessi in conflitto dando conto con una congrua motivazione della sussistenza attuale di un interesse pubblico specifico e concreto.
Il parametro di verifica della ricorrenza dei presupposti deve considerarsi quello della "assoluta necessità dell'acquisizione del bene", come ritenuto dalla giurisprudenza più recente.
La disposizione in esame non configura un diritto assolutamente potestativo dell'amministrazione, esercitabile senza alcun limite, ma deve necessariamente inquadrarsi, quanto ai presupposti legittimanti, nell'alveo di quanto i primi due commi dell'art. 43 prescrivono per l'esercizio di tale forma straordinaria ed eccezionale di acquisizione di beni privati da parte dell'amministrazione (massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 09.06.2010 n. 3655 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Comunicazione avvio procedimento - Comunicazione al soggetto non proprietario catastale - Illegittimità.
2. Espropriazione illegittima - Determinazione del risarcimento danno - Criteri.

1. Lo svolgimento della procedura espropriativa nei confronti di un soggetto che, alla data dell'espropriazione, non era proprietario catastale, integra una violazione di legge: non possono, pertanto, trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alle differenti fattispecie in cui la P.A., pur non avendo notificato il decreto di esproprio al proprietario effettivo, abbia però svolto la procedura espropriativa nei confronti del soggetto che figura in catasto quale proprietario (cfr. Cassaz. Civile , sent. n. 21622/2004; Cons. di Stato, sent. n. 2423/2006).
2. In materia di espropriazione illegittima, il risarcimento del danno va quantificato tenendo conto del valore di mercato dell'area, nonché del deprezzamento del valore residuo dei beni di proprietà del ricorrente, mentre per la determinazione di tali valori occorre fare riferimento alla data dell'esproprio: infatti, dal momento che il pregiudizio da risarcire consiste nella perdita del valore patrimoniale in cui si sostanzia il diritto di proprietà, il danno deve essere necessariamente correlato all'entità economica del bene nel momento in cui è definitivamente sottratto alla titolarità del privato ed è acquisito al patrimonio dell'amministrazione (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 25.05.2009, n. 483) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.06.2010 n. 1754 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 22 del 31.05.2010, "Valori agricoli medi validi per l’anno 2010 dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, determinati nell’ambito delle singole regioni agrarie lombarde a norma dell’art. 41 –comma 4– del d.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni – Integrazione al comunicato 08.04.2010 n. 45 per le province di Brescia e Lecco" (comunicato regionale 24.05.2010 n. 65 - link a www.infopoint.it).

ESPROPRIAZIONESull’onere di motivazione in caso di occupazione di urgenza.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, per la motivazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, ex art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, è sufficiente il richiamo alla necessità di realizzare le opere descritte nella dichiarazione di pubblica utilità, essendo irrilevante, in quanto sussistente "in re ipsa", una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza (massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.05.2009 n. 3350 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Approvazione progetto preliminare - Presupposti - Comunicazione agli interessati - Non è presupposto necessario.
Ai sensi della L. 443/2001 e del relativo D.Lgs. 190/2002 di attuazione, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare, non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative prevista ex art. 11, D.P.R. 327/2001: pertanto, anche nel caso in cui il progetto comporti l'avvio del procedimento espropriativo, non è prevista alcuna forma di partecipazione dei soggetti privati portatori di interessi contrapposti a quello pubblico né é necessaria la comunicazione individuale, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione degli atti, anche quelli relativi al progetto, deve essere fatto decorrere dalla pubblicazione della delibera sulla G.U., essendo questa l'unica forma di pubblicità da rispettare (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 24.05.2010 nn. 1660, 1669 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Immobili costruiti abusivamente - Espropriazione per pubblica utilità - Concessione in sanatoria - Indennizzo - Disciplina applicabile - Limiti - Prova della legittimità della costruzione - Giurisprudenza.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, - per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valere venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, si da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo (Cass., sez. 1^, 14/12/2007, n. 26260).
Per questa ragione si è precisato che, nel quadro della disciplina delle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario per le zone terremotate, la subordinazione dell'indennizzo per i manufatti sorgenti sui terreni espropriati, alla prova della legittimità della costruzione, stabilita dall'ordinanza del Commissario straordinario di governo per le zone terremotate, non contravviene alla legge, dalla quale, viceversa, è desumibile il principio per cui è necessario che l'immobile per il quale si reclama l'indennizzo in caso di esproprio, deve esser stato legittimamente realizzato, onde impedire che il proprietario possa trarre beneficio dalla sua illecita attività (Cass., sez. 1^, 9/04/2002, n. 5046, Cass., sez. 1^, 30/11/2006, n. 25523) (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003).
Procedura espropriativa - Risultanze dei registri catastali - Soggetto in contrasto con tali risultanze - Onere di dimostrare di essere l'effettivo proprietario.
La procedura espropriativa si svolge relativamente alle aree, e nei confronti dei soggetti che risultano proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, ma potendo la titolarità e la consistenza dei beni subire modifiche nel corso del tempo, il soggetto che, in contrasto con tali risultanze, chieda la determinazione dell'indennità, ha l'onere di dimostrare di essere l'effettivo proprietario (Cass., sez. 1^, 22/03/2007, n. 6980) (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003) (Corte di Cassazione, Sezz. unite civili, sentenza 14.05.2010 n. 11730 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONESull’acquisizione sanante.
Nel caso di irreversibile trasformazione del fondo a seguito di procedura espropriativa divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di espropriazione definitiva nei termini, il G.A. deve assegnare alla P.A. un termine perché definisca (in via negoziale o autoritativa, ex art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001) la sorte della titolarità del bene illecitamente appreso, cui segue, ma in posizione subordinata e condizionata, la condanna risarcitoria, secondo il criterio previsto dallo stesso art. 43 (valore venale del bene al tempo dell’occupazione illegittima, maggiorato degli interessi moratori o dalla transazione e dal prezzo della compravendita, in caso di esito negoziale) (massima tratta da http://doc.sspal.it - TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 12.05.2010 n. 4250 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE - ICI: Determinazione del valore di un'area fabbricabile. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre valutare l'area nel suo complesso.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'importante sentenza 07.05.2010 n. 11176, ha chiarito le modalità per la determinazione del valore di un'area fabbricabile.
In particolare la Corte ha richiamato l'art. 5, comma 8, del D. Leg.vo 504/1992, il quale, nel prevedere che il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio, fa riferimento all'intera area nel suo complesso.
Ne deriva che l'area edificabile deve essere considerata unitariamente, prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione di essa potrà avere in esito alla realizzazione del processo edificatorio.
D'altro canto non si può trascurare che l'esercizio concreto diritto ad edificare richiede che l'area sia urbanizzata, e quindi debbono esservi spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale, quali parcheggi, strade, aiuole. Ne consegue ulteriormente che, ai fini della determinazione del valore dell'area nel suo complesso, deve tenersi in debito conto il differente livello di edificabilità delle parti che compongono l'area (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

ESPROPRIAZIONESulla natura dell’occupazione d’urgenza.
L'occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, prevista dall'art. 22-bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302), è finalizzata a consentire all'Amministrazione di conseguire l'anticipata immissione in possesso dell'area sulla quale dev'essere realizzata l'opera pubblica dichiarata urgente ed indifferibile, per dare inizio ai lavori ed evitare di dover attendere che il procedimento espropriativo giunga alla sua naturale conclusione con il provvedimento ablativo; tale funzione, fa sì che l'occupazione temporanea non sia più correlata alla restituzione (non prevista né prevedibile) dell'immobile al proprietario e che, quindi, sussista un collegamento funzionale tra le figure ablatorie dell'occupazione preliminare e della espropriazione, nonché tra di esse e la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto, ferma la possibilità di sindacare unicamente per la mancanza del presupposto dell'urgenza la scelta dell'Amministrazione di ricorrere a tale istituto (massima tratta da http://doc.sspal.it - Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, sentenza 06.05.2009 n. 10362).

ESPROPRIAZIONE: 1. Espropriazione per Pubblica Utilità - P.I.I. - Art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 - Rito accelerato ex art. 23-bis L. n. 1034/1971 - Deposito ricorso oltre termine dimidiato - Inammissibilità.
2. Decreto d'occupazione d'urgenza - Mancata indicazione ragioni d'urgenza - Art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 - Legittimità.

1. Essendo oggetto dell'impugnazione gli atti della procedura espropriativa e l'approvazione di un P.I.I che, in base all'art. 34 d.lgs. n. 267/2000 comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste, si applica il c.d. rito accelerato di cui all'art. 23-bis L. n. 1034/1971, introdotto dalla L. n. 205/2000, risultando inammissibile il ricorso principale in quanto depositato oltre il termine dimidiato.
2. In presenza dei presupposti procedimentali prescritti dall'art. 22-bis D.P.R. 08.06.2001 n. 327 per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, essendo sufficiente che l'ordinanza si limiti a richiamare espressamente la dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce l'unico presupposto e che consente di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere, essendo irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza in presenza di tali presupposti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.05.2010 n. 1236 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Decreto di occupazione anticipata dei beni - Art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 - Destinatari della procedura espropriativa - Numero superiore a 50 - Vincolo preordinato all’esproprio - Dichiarazione di pubblica utilità - Immissione in possesso.
L’art. 22-bis DPR 327/2001 prevede testualmente che il decreto di occupazione anticipata dei beni immobili necessari possa essere emanato senza particolari indagini o formalità, allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
Secondo l’interpretazione prevalente, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti dalla norma per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza (vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, essendo sufficiente che l'ordinanza di occupazione si limiti a richiamare espressamente la dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce l'unico presupposto e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere (Consiglio Stato, sez. IV, 29.05.2009, n. 3353) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza  05.05.2010 n. 1236 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Retrocessione totale del bene espropriato - Domanda di retrocessione- Giurisdizione del G.A. - Non sussiste - Giurisdizione del G.O. - Sussiste.
2. Espropriazione per p.u. - Art. 53, d.P.R. n. 327/2001 - Cessione volontaria - Integrazione o riliquidazione dell'indennità - Giurisdizione del G.O. - Sussiste.

1. Nelle ipotesi di retrocessione totale del bene espropriato, l'Amministrazione -la quale è autorizzata a sottrarre il bene al legittimo proprietario solo ed esclusivamente nella misura in cui effettivamente il bene stesso sia utilizzato per il conseguimento dello specifico interesse pubblico fissato con la dichiarazione di pubblica utilità- pone in essere un comportamento che non è riconducibile all'esercizio di un pubblico potere proprio perché il bene non è stato utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica prevista nella dichiarazione di pubblica utilità, o è stato utilizzato per realizzare un'opera totalmente differente da quella programmata.
La giurisdizione sulla domanda di retrocessione totale appartiene, dunque, al giudice ordinario.
2. Alla luce dell'art. 53, d.P.R. n. 327/2001, in caso di cessione volontaria sono devolute alla giurisdizione del g.o., vertendosi in materia di diritti soggettivi, le controversie promosse dal cedente non soltanto per il pagamento dell'indennità ma anche per l'integrazione o la sua totale riliquidazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.04.2010 n. 1167 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Potere espropriativo ex art. 95, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004 - Presupposti differenti rispetto al potere espropriativo ex artt. 96 e 97 - Delega del potere agli enti locali.
L’attribuzione del potere espropriativo di cui all’art. 95, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 42/2004 (nel caso di beni culturali mobili e immobili, nei confronti dei quali l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica) è caratterizzata da presupposti evidentemente differenti rispetto alle successive previsioni degli artt. 96; in particolare, una differenza sostanziale è indubbiamente costituita dalla possibilità di delegare il potere espropriativo agli enti locali o ad altri enti pubblici che è prevista dall’art. 95 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma non dalle successive previsioni degli artt. 96 e 97 (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 28.04.2010 n. 1037 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Impugnazione decreto di esproprio - Art. 23-bis L. n. 1034/1971 - Rito abbreviato - Termine per ricorrere - Termine per deposito ricorso - Dimezzamento - Inammissibilità.
2. Precedente contenzioso civile - Art. 126 disp. att. c.p.c. - C.T.U. - Utilizzabilità.
3. Occupazione illegittima - Illecito aquiliano - Individuazione responsabile - Società mandataria della procedura ablativa - Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - Sussiste.

1. Nell'impugnazione di un decreto di esproprio in cui i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quello per la proposizione del ricorso ex art. 23-bis, c. 2, L. n. 1034/1971 (introdotto dalla L. n. 205/2000), si deve ritenere che il dimezzamento non riguarda il termine di 60 giorni per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quello di 30 giorni per il suo successivo deposito. Sicché, essendo quest'ultimo pari a 15 giorni, deve reputarsi inammissibile, per tardività del deposito, il ricorso notificato.
2. I mezzi di prova o le consulenze tecniche d'ufficio svolte, in una causa tra le stesse parti, davanti al giudice ordinario, dichiaratosi incompetente, ed acquisite agli atti del contenzioso amministrativo in applicazione analogica dell'art. 126 disposizioni attuative c.p.c., sono utilizzabili nel processo amministrativo, salvo il principio della loro libera valutazione da parte del magistrato amministrativo.
3. In merito all'occupazione illegittima di aree prima dell'adozione dei provvedimenti di esproprio e all'occupazione illegittima di altro mappale, mai ritualmente espropriato, è responsabile, non la società a cui è stato conferito il mandato per le fasi della procedura ablatoria, ma la Pubblica Amministrazione espropriante a cui devono ascriversi le condotte -anche omissive- illecite.
Sussistendo tutte le condizioni di cui all'art. 2043 c.c., ovvero il pregiudizio patrimoniale cagionato dalla lunga occupazione illegittima, il nesso causale tra il danno e la condotta dell'Amministrazione e la colpa di quest'ultima, desumibile dalla palese ed inescusabile violazione delle norme che, nel caso di specie, presiedevano all'esercizio dell'azione amministrativa, attesa la tardività dell'adozione dei decreti di esproprio e l'occupazione senza titolo di altro mappale, l'Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto da liquidare con le modalità di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 80/1998 dalla cessazione della occupazione legittima sino al momento dell'adozione dei decreti di esproprio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.04.2010 n. 1143 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESull’articolazione del procedimento espropriativo.
Il procedimento espropriativo viene disciplinato come unitario ed in esso si articolano tre fasi, costituenti altrettanti subprocedimenti, di cui il primo è proprio costituito dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (mentre gli altri sono da individuarsi nella dichiarazione di pubblica utilità e nel decreto di esproprio), con il quale viene localizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare, con la correlata individuazione del bene da espropriare.
Dovendosi assicurare la conformità dell'opera alla normativa urbanistica di riferimento, il vincolo espropriativo si può legittimamente apporre unicamente quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale o, in mancanza, in caso di approvazione di una variante del piano urbanistico generale.
L'ordinamento ritiene doveroso riservare, in precisi momenti del procedimento espropriativo e dei vari atti in cui esso si articola, determinate garanzie ai soggetti destinatari delle procedure espropriative, facendo in modo, non solo che i loro beni vengano a trovarsi in uno stato di soggezione entro termini certi e predeterminati, ma garantendo loro non una qualsiasi fattispecie di partecipazione, sia pure meramente formale, ma una partecipazione qualificata, in grado, cioè, di consentire al proprietario espropriando nelle principali fasi in cui si articola la procedura, una difesa a ragion veduta delle proprie ragioni, al tempo stesso assecondando (per la ulteriore funzione collaborativa che la partecipazione può offrire) le esigenze funzionali di cura dell'interesse pubblico che, in concreto, intendono perseguirsi; perché ciò avvenga, necessita, anzitutto, il rigoroso rispetto della normativa in tema di comunicazione di avvio del procedimento che, in materia espropriativa, pur ricollegandosi alla generale previsione di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990, trova una specifica e dettagliata disciplina negli artt. 11, 16, 17 e 23 del D.P.R. n. 327/2001.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che, nel caso di adozione di una variante al Piano Regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, al proprietario del bene immobile medesimo sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio del relativo procedimento almeno venti giorni prima della delibera del Consiglio Comunale e deve, altresì, contenere le modalità di consultazione del progetto ed il riconoscimento espresso della possibilità per gli interessati di formulare osservazioni al progetto medesimo nei successivi trenta giorni (massima tratta da http://doc.sspal.it - TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 21.04.2010 n. 2070 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: L'acquisizione sanante si applica anche ai beni culturali.
Non vi è dubbio che l’acquisizione sanante sia un istituto di carattere generale avente la specifica finalità di far conseguire all’amministrazione pubblica un bene anche nel caso del mancato esito fruttuoso di procedure espropriative in precedenza svolte. Il Collegio non ravvisa, pertanto, alcun ostacolo all’applicabilità dell’istituto nelle ipotesi in cui la medesima esigenza acquisitiva venga in rilievo in rapporto a beni culturali.
Sarebbe del resto illogico e non costituzionalmente orientato un diverso opinare giacché -come condivisibilmente osservato dal TAR- i beni culturali (per di più, nella specie, già vincolati) sono maggiormente bisognosi di una tutela pubblica, soprattutto se compromessi sul piano strutturale o funzionale (C.G.A.R.S., sentenza 21.04.2010 n. 558 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONE - LAVORI PUBBLICI: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 16 del 20.04.2010, "Valori agricoli medi validi per l'anno 2010 dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, determinati nell'ambito delle singole regioni agrarie lombarde a norma dell'art. 41, comma 4, del dPR 08.06.2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni" (comunicato regionale 08.04.2010 n. 45 - link a www.infopoint.it).

ESPROPRIAZIONESull’idoneità di un’ordinanza extra ordinem per l’occupazione di urgenza.
L'ordinanza sindacale, contingibile ed urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000, difetta dei requisiti richiesti dall'art. 22-bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 per l'esercizio in via di urgenza del potere di disporre l'occupazione a fini espropriativi (massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.04.2010 n. 2168 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE - URBANISTICA: V. Salamone, I vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione per pubblica utilità (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESui presupposti dell’occupazione d‘urgenza.
In presenza dei presupposti procedimentali prescritti dall'art. 22-bis del t.u. n. 327/2001 per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione ben può immettersi nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, atteso che nel sistema del testo unico citato è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sé già sussistente in re ipsa (massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.03.2010 n. 1720 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONELa retrocessione parziale è disciplinata dall’art. 47 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327, il quale prevede che “quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità l’espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata”. Essa determina la separazione delle aree effettivamente destinate all'opera pubblica da quelle che invece non sono state investite da alcuna destinazione pubblica, le quali possono pertanto rientrare nel patrimonio dei proprietari originari. La retrocessione parziale si verifica, quindi, quando l'opera pubblica, in relazione alla quale sia stata preordinata l'espropriazione dell'area privata, sia stata sì realizzata, ma in termini quantitativamente diversi da quelli originariamente previsti, con conseguente utilizzazione solo parziale dell'area espropriata.
La retrocessione totale, invece, è disciplinata dall’art. 46 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327, il quale prevede che “Se l’opera pubblica non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l’impossibilità della sua esecuzione, l’espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a tiolo di indennità”. In quest’ultimo caso è stato rilevato che il presupposto che fonda il diritto alla retrocessione si realizza se l’area espropriata è rimasta completamente inutilizzata a seguito della mancata totale esecuzione dell’opera pubblica originariamente prevista oppure se quest’ultima è stata sostituita con un’opera del tutto diversa e incompatibile, tale da stravolgere l’assetto del territorio in origine programmato.
L’istituto della retrocessione è coerente con i principi costituzionali alla base dell'espropriazione, in virtù dei quali il bene sottratto al proprietario per il conseguimento di un determinato interesse pubblico non può essere arbitrariamente utilizzato per un fine diverso da quello per il quale fu espropriato e per il quale ha ricevuto la formale e specifica destinazione pubblica per effetto della dichiarazione di pubblica utilità.
Allorquando la domanda di retrocessione totale sia proposta congiuntamente ed alternativamente a quella di retrocessione parziale, su cui è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo (rilevando poteri discrezionali autoritativi dell’autorità espropriante), la giurisdizione non trasla al giudice ordinario, ma resta al giudice amministrativo, trovando applicazione i principi di logica processuale per cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause unite e/o strettamente connesse aventi od oggetto, in astratto, diritti ed interessi, spetta al giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su interessi e diritti, ha competenze più ampie rispetto a quelle del giudice ordinario, limitate ai diritti soggettivi.

I ricorrenti lamentano la violazione e l’errata interpretazione degli artt. 46 e ss. del d.p.r 08.06.2001, n. 327, nonché il travisamento dei fatti da parte del Comune nel ritenere che l’opera pubblica sia stata regolarmente eseguita sui terreni espropriati, così come da programma progettuale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 16.12.2003.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti l’opera pubblica sarebbe stata realizzata solo su una parte del terreno espropriato e non nella sua interezza, sicché il Comune avrebbe dovuto accertare la inservibilità dei terreni e accogliere le istanze di retrocessione parziale. In particolare i ricorrenti precisano, con memoria depositata in data 11.03.2009, che solo su una parte dell’area in questione sarebbero state realizzate opere murarie di scarsa considerazione, tese ad operare uno sbancamento per l’insediamento di lavori ulteriori mai effettuati e che su larga parte dell’appezzamento di terreno (in specie quello esposto fronte strada) non sarebbero state eseguite opere di alcun genere.
In alternativa i ricorrenti affermano il loro diritto alla retrocessione totale. A tal riguardo, sostengono che le opere che avrebbero dovuto essere realizzate sui terreni loro espropriati secondo quanto pianificato e approvato con delibera della Giunta comunale n. 117 del 16.12.2003 non sarebbero state mai iniziate e a conferma di ciò starebbe l’avvio di una nuova e diversa procedura espropriativa per la localizzazione di impianti sportivi sulla stessa area. Da qui i ricorrenti affermano il loro diritto alla retrocessione totale dei terreni da essi ceduti, per la intervenuta impossibilità di esecuzione sugli stessi delle opere programmate nel 2003, che sarebbero state conglobate nella pianificazione della seconda procedura espropriativa, la quale, peraltro, come si legge nella memoria depositata in data 11.03.2009, avrebbe spostato la realizzazione degli impianti sportivi su fondi limitrofi.
Nel merito, la controversia involge la legittimità di atti di diniego di richieste di retrocessione sia parziale che totale avanzate dai ricorrenti con riferimento a beni oggetto di cessione volontaria, contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata.
Prima di passare all’esame del merito, giova premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento. La retrocessione parziale è disciplinata dall’art. 47 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327, il quale prevede che “quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità l’espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata”. Essa determina la separazione delle aree effettivamente destinate all'opera pubblica da quelle che invece non sono state investite da alcuna destinazione pubblica, le quali possono pertanto rientrare nel patrimonio dei proprietari originari. La retrocessione parziale si verifica, quindi, quando l'opera pubblica, in relazione alla quale sia stata preordinata l'espropriazione dell'area privata, sia stata sì realizzata, ma in termini quantitativamente diversi da quelli originariamente previsti (cfr., Cons. St., sez. IV, n. 370 del 29.05.1995), con conseguente utilizzazione solo parziale dell'area espropriata.
La retrocessione totale, invece, è disciplinata dall’art. 46 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327, il quale prevede che “Se l’opera pubblica non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l’impossibilità della sua esecuzione, l’espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a tiolo di indennità”. In quest’ultimo caso è stato rilevato che il presupposto che fonda il diritto alla retrocessione si realizza se l’area espropriata è rimasta completamente inutilizzata a seguito della mancata totale esecuzione dell’opera pubblica originariamente prevista oppure se quest’ultima è stata sostituita con un’opera del tutto diversa e incompatibile, tale da stravolgere l’assetto del territorio in origine programmato (cfr. in tal senso Cass., sez. un., 13.04.2000, n. 134).
L’istituto della retrocessione è coerente con i principi costituzionali alla base dell'espropriazione, in virtù dei quali il bene sottratto al proprietario per il conseguimento di un determinato interesse pubblico non può essere arbitrariamente utilizzato per un fine diverso da quello per il quale fu espropriato e per il quale ha ricevuto la formale e specifica destinazione pubblica per effetto della dichiarazione di pubblica utilità.
Ciò premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, il ricorso, così come articolato, contiene due domande congiunte: una di tutela dell'interesse legittimo ad ottenere, qualora si accerti che parte delle aree siano rimaste inutilizzate, la retrocessione parziale della porzione inutilizzata degli immobili, l’altra di tutela del diritto alla retrocessione totale, qualora, invece, si accerti la mancata realizzazione dell’opera pubblica così come originariamente programmata.
Su quest’ultima domanda, sebbene di regola la giurisdizione sia del giudice ordinario (non rilevando alcun potere autoritativo dell'ente espropriante), occorre precisare che allorquando la domanda di retrocessione totale sia proposta, come nella fattispecie in esame, congiuntamente ed alternativamente a quella di retrocessione parziale, su cui è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo (rilevando poteri discrezionali autoritativi dell’autorità espropriante), la giurisdizione non trasla al giudice ordinario, ma resta al giudice amministrativo, trovando applicazione i principi di logica processuale per cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause unite e/o strettamente connesse aventi od oggetto, in astratto, diritti ed interessi, spetta al giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su interessi e diritti, ha competenze più ampie rispetto a quelle del giudice ordinario, limitate ai diritti soggettivi (Cassazione civil., sez. un., 24.06.2009, n. 14805) (TAR Basilicata, sentenza 11.03.2010 n. 128 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione titulo - Risarcimento danno Inquinamento - Inquinamento.
Nell'ipotesi di cui all'art. 43 del DPR n. 327/2001 poiché la somma di denaro che spetta all'interessato a titolo di risarcimento deve sostituire il valore del bene che l'Amministrazione non restituisce all'interessato occorre fare riferimento a tale momento (della mancata restituzione, ovvero della opzione del privato per il risarcimento, anziché per la restituzione) per stabilire il valore di mercato del bene e computare il risarcimento del danno.
Il valore monetario del bene viene poi rivalutato secondo i principi generali in materia risarcitoria, al momento della pronuncia della decisione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 10.03.2010 n. 1150 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESulla determinazione dei termini espropriativi.
La fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni di p.u. non deve necessariamente coincidere con l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, ma può intervenire anche in sede di approvazione del progetto esecutivo (massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10.02.2010 n. 663 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE Notifica atti della procedura espropriativa -Destinatari - Soli proprietari catastali - Sufficienza.
In materia di esproprio, la notifica agli intestatari catastali anziché ai proprietari effettivi è del tutto legittima: infatti, ex art. 3, secondo comma, D.P.R. 327/2001, tutti gli atti della procedura espropriativa -ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio- sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo (cfr. TAR Milano, sent. n. 6408/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.02.2010 n. 254 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R. 327/2001 - Presupposti - Istanza dell'espropriato per la restituzione della parte del bene non utilizzata - Necessità.
2. Retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R. 327/2001 - Istanza dell'espropriato per la restituzione della parte del bene non utilizzata - Conseguenze - Oneri procedimentali in capo al beneficiario e all'autorità espropriante.
3. Retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R. 327/2001 - Sindacabilità del G.A. - Sussiste - Istanza dell'espropriato per la restituzione della parte del bene non utilizzata - Necessità.
4. Occupazione di mappali per opere diverse da quelle previste dal progetto approvato - Occupazione usurpativa - Sussiste.
5. Occupazione usurpativa - Domanda risarcitoria - Giurisdizione G.A. - Non sussiste - Ratio - Conseguenze - Riassumibiltà del processo avanti al G.O..

1. In materia di espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R. 327/2001 postula necessariamente un'istanza dell'espropriato volta alla restituzione della parte del bene non utilizzata per l'opera pubblica o di pubblica utilità.
2. A seguito dell'istanza dell'espropriato volta alla restituzione della parte del bene non utilizzata per l'opera pubblica o di pubblica utilità si instaura un procedimento in cui sono coinvolti l'espropriato, il beneficiario dell'espropriazione, che deve indicare i beni inservibili che possono essere ritrasferiti e l'autorità espropriante, che deve determinare, in mancanza di tale indicazione, quale parte del bene espropriato non serva più alla realizzazione dell'opera.
3. L'esito del procedimento inerente la retrocessione parziale ex art. 47, D.P.R. 327/2001 è sindacabile dal giudice amministrativo: tuttavia ad esso non può chiedersi direttamente -senza cioè un'iniziativa dell'espropriato che abbia attivato il relativo procedimento- la condanna della P.A. alla restituzione del bene non utilizzato.
4. L'occupazione di una parte, ancorché limitata, di mappali dell'espropriato per opere diverse da quelle previste dal progetto di espropriazione per pubblica utilità approvato e "coperte", cioè legittimate, dalla connessa dichiarazione di pubblica utilità, integra gli estremi dell'occupazione usurpativa, caratterizzata dall'apprensione del fondo altrui in totale carenza di titolo.
5. In caso di occupazione usurpativa, trattandosi di un comportamento "senza potere", la relativa domanda risarcitoria è sottratta al giudice amministrativo, la cui giurisdizione presuppone l'annullamento di un atto e il sindacato sull'esercizio effettivo del potere amministrativo (cfr. Corte Cost., sent. n. 191/2006, Cass. SS.UU., sent. nn. 5925/2008, 26732/2007, 2688/2007): pertanto, tale domanda risarcitoria -fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della stessa- appartiene alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto ex art. 50 del codice di procedura civile (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2007; Cass. SS.UU., sent. n. 4109/2007; Cons. Stato, sent. nn. 1059/2008, 4741/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.02.2010 n. 216 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Nella comunicazione di avvio del procedimento espropriativo l’amministrazione non è tenuta a svolgere alcuna indagine sulla corrispondenza tra le risultanze catastali e la proprietà reale.
Nella pronuncia in rassegna si controverte della procedura espropriativa condotta su suoli siti nel territorio di un Comune toscano per la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani.
La Cooperativa appellata, nella propria qualità di acquirente con patto di riservato dominio dei suoli in questione, ha impugnato con un primo ricorso il decreto di occupazione d’urgenza dei suoli medesimi e il retrostante provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’intervento; con successivo ricorso, la stessa Cooperativa ha censurato un nuovo decreto di occupazione, sempre unitamente ai presupposti atti della procedura de qua.
Il giudice di primo grado ha accolto i ricorsi ed ha conseguentemente annullato gli atti della procedura in oggetto sull’assorbente rilievo della violazione dell’art. 7 della legge 07.08.1990, nr. 241, non risultando mai notificata alla Cooperativa ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.
A fronte di tale statuizione si contesta che la Cooperativa, attesa la sua peculiare posizione giuridica (acquirente con patto di riservato dominio dei terreni espropriandi, che pertanto restavano in formale proprietà di altro soggetto), per un verso fosse legittimata a impugnare gli atti della procedura espropriativa –in tal senso reiterando un’eccezione espressamente respinta dal primo giudice– e per altro verso dovesse essere destinataria dell’avviso ex art. 7 della legge nr. 241 del 1990.
Ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato è opportuno sgombrare il campo preliminarmente da una possibile confusione che è possibile cogliere tra il profilo preliminare di rito afferente alla legittimazione all’impugnazione e quello sostanziale inerente all’ipotizzata violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera.
Rimandando alla lettura del testo integrale della sentenza (in allegato al commento) per quanto riguarda il primo aspetto, concentriamo la nostra attenzione sulle considerazioni svolte, invece, dai giudici di Palazzo Spada per rispondere all’interrogativo se alla Cooperativa appellata spettasse, ai sensi dell’art. 7 della legge nr. 241 del 1990, la comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’intervento: infatti, a tale fine non è più sufficiente la mera sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato, ma occorre che il soggetto interessato rivesta –come è noto– la qualità di destinatario dell’emanando provvedimento amministrativo.
Ciò premesso, in materia espropriativa il dominante indirizzo giurisprudenziale, dal quale questa la V Sezione non ravvisa motivo per discostarsi, è alquanto rigoroso nell’individuazione di siffatta qualità: in particolare, si è costantemente ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo –la quale, come è noto, deve precedere l’atto dichiarativo della pubblica utilità– debba essere notificata al solo proprietario catastale dell’area interessata, e che l’Amministrazione non sia tenuta a svolgere alcuna indagine per identificare l’eventuale diverso proprietario effettivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 06.06.2008, nr. 2695).
Se ciò è vero per l’ipotesi di non corrispondenza tra le risultanze catastali e la proprietà reale, a fortiori deve concludersi che non può pretendersi dall’Amministrazione procedente alcuna indagine ulteriore tesa all’identificazione di eventuali soggetti –pur astrattamente pregiudicati dall’esproprio in itinere– i quali vantino sull’area diritti di natura personale (commento tratto da www.doumentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22.01.2010 n. 209 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: P. Pantuliano, L’espropriazione per pubblica utilità: fasi e presupposti. I nuovi criteri di quantificazione dell’indennità di esproprio. La problematica dell’accessione invertita e gli atti di acquisizione sanante. Il regime speciale dell’occupazione di urgenza. Appropriazione acquisitiva (20.01.2010 e 03.02.2010 - link a http://doc.sspal.it).

ESPROPRIAZIONENon è ammissibile l’autonoma impugnabilità dell’atto con il quale è autorizzato l'accesso ai fondi per le operazioni di misurazione preliminari al procedimento espropriativo, trattandosi di atto non direttamente lesivo, avente carattere puramente preparatorio e strumentale nell’ambito del procedimento volto all’apposizione del vincolo espropriativo.
Nell'ambito della serie procedimentale degli atti e provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quegli atti effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività amministrativa, tra i quali in via generale rientrano l'approvazione del progetto definitivo (che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, come disposto dall'art. 17 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327, imprime al bene privato quella particolare qualità od utilità pubblica che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa), il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza (che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato) ed il decreto di espropriazione (che attua il trasferimento coattivo del bene dal privato alla p.a.), mentre gli altri atti non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi e quindi non sono immediatamente impugnabili.
Ne consegue che non è atto immediatamente lesivo e come tale non è impugnabile, l’atto di approvazione del piano triennale dei lavori pubblici, il quale, peraltro, è privo di alcun riferimento in ordine alla localizzazione dell’opera pubblica sull’area di proprietà della parte ricorrente.
Né l’impugnata autorizzazione ad introdursi nell’area di proprietà dell’istante, per l’effettuazione delle operazioni planimetriche, è considerabile un atto immediatamente lesivo, suscettibile di pregiudicare in via diretta la situazione giuridica soggettiva della ricorrente. L’art. 15 del d.p.r. 08.06.2001, n. 327, nell’ambito delle disposizioni particolari disciplinanti il procedimento per l’approvazione dei progetti definitivi di opere pubbliche, prevede la possibilità che i tecnici incaricati dall’amministrazione, anche privati, possano essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata, per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie “per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità”.
Al riguardo il Collegio, ritiene, che l’autorizzazione in questione, in quanto atto indubitabilmente preparatorio e strumentale rispetto alla formazione del progetto di massima per la realizzazione dell’opera pubblica, non possa avere carattere immediatamente e direttamente lesivo dell'interesse del proprietario dell'area interessata, interesse che, come già anticipato, viene ad essere pregiudicato solo al momento dell’approvazione del progetto definitivo di localizzazione dell’opera pubblica sull’area interessata, atto quest’ultimo che, al momento del rilascio dell’autorizzazione ad effettuare sul fondo privato le operazioni di misurazione preliminare, si rivela come futuro e incerto, in quanto condizionato sia all’esito positivo delle operazioni tecniche preliminari in ordine all’idoneità del terreno alla realizzazione dell’opera pubblica, sia alla conclusione del procedimento con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Per tali ragioni, il Collegio non ritiene di doversi discostare da quella giurisprudenza amministrativa che non ammette l’autonoma impugnabilità dell’atto con il quale è autorizzato l'accesso ai fondi per le operazioni di misurazione preliminari al procedimento espropriativo, trattandosi di atto non direttamente lesivo, avente carattere puramente preparatorio e strumentale nell’ambito del procedimento volto all’apposizione del vincolo espropriativo (Tar Latina, 27.03.1990, n. 353; Consiglio Stato , sez. IV, 03.07.1986, n. 458; Consiglio Stato, sez. IV, 03.07.1979, n. 558) (TAR Basilicata, sentenza 19.01.2010 n. 15 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Il possibile, e non provato, rispetto del termine finale dei lavori non può, inficiare ex sé la legittimità del decreto di esproprio emesso prima della scadenza sia del termine per la conclusione della procedura espropriativa, sia del termine finale dei lavori.
La lettura combinata delle norme che regolano il potere di acquisizione coattiva della proprietà privata per soddisfare interessi pubblici –oggi raccolte nel T.U. rappresentato dal D.P.R. 327/2001– induce a ritenere che il mancato rispetto del termine finale dei lavori, nel caso in cui risulti rispettato quello di fine espropriazioni con la tempestiva adozione del decreto di esproprio, abbia quale conseguenza la sola possibilità per il proprietario-espropriato di chiedere la retrocessione, totale, dei beni.
Il possibile, e non provato, rispetto del termine finale dei lavori non può, quindi, inficiare ex sé la legittimità del decreto di esproprio emesso prima della scadenza sia del termine per la conclusione della procedura espropriativa, sia del termine finale dei lavori (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 15.01.2010 n. 51 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESull’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di reiterazione del vincolo.
La reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità scaduta, deve sempre avvenire mediante lo svolgimento di un nuovo procedimento amministrativo strumentale a detta dichiarazione, al quale possano partecipare tutti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati, previa notifica agli stessi di idonea comunicazione di rito (massima tratta da http://doc.sspal.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13.01.2010 n. 39 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Note recanti l'avviso di avvio del procedimento e l'avviso di deposito atti - Natura - Comunicazioni prive di efficacia lesiva - Impugnabilità - Non sussiste.
2. Decreto d'esproprio - Competenza del dirigente comunale - Sussiste - Presupposti: art. 3. L.R. n. 1/2000.

1. E' inammissibile l'impugnativa avente ad oggetto le note della P.A. recanti l'avviso di avvio del procedimento e l'avviso di deposito atti di una procedura ablativa, essendo atti di comunicazione della P.A., privi ex se di efficacia lesiva.
2. Non sussiste incompetenza del dirigente comunale a decretare l'esproprio, in quanto l'art. 50 della L.R. n. 70/1983 deve ritenersi superato dalla L.R. n. 1/2000: infatti, l'art. 3 di detta legge regionale trasferisce ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti:
a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 L. 2359/1865 (comma 100); mentre per altro verso (comma 101) delega agli stessi enti, per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative regionali concernenti l'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della legge n. 865/1971, riguardante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, per i lavori di propria pertinenza i comuni sono titolari di funzioni trasferite (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione d'urgenza) e di funzioni delegate (espropriazione per pubblica utilità) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.01.2010 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

ESPROPRIAZIONE: Quesito 6 - Sul criterio di determinazione dell'indennità di esproprio in base all'edificabilità di fatto in seguito alla decadenza del vincolo urbanistico ablativo (Geometra Orobico n. 6/2009).

ESPROPRIAZIONE: Espropriazione - Ex art. 43 del D.P.R. 327/2001 - Intervenuta illegittimità costituzionale - Rileva.
E' accolto il ricorso avverso il decreto con il quale il Dirigente del Servizio Valutazioni Immobiliari ed Espropri del Comune di Milano ha disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, al patrimonio del Comune di Milano dell'immobile di proprietà dei ricorrenti. Si tratta in particolare dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente di un'area di proprietà delle ricorrenti ex art. 43 che la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 43 in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
Per giurisprudenza costante del giudice amministrativo -inaugurata con la fondamentale pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 08.04.1963 n. 8- la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che disciplina il potere esercitato dall'amministrazione rende il provvedimento adottato in applicazione di quella norma non già nullo o inesistente ma illegittimo.
La giurisprudenza -al fine di confutare una tesi autorevolmente sostenuta, secondo la quale l'atto emanato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale va considerato nullo perlomeno quando la norma stessa è quella che non si limita a disciplinare le modalità di esercizio, ma fonda il potere amministrativo,- ha affermato, da un lato, che il potere esercitato dall'amministrazione si radica pur sempre su una disposizione legislativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento, e quindi efficace in quel momento (ancorché illegittima per contrasto a Costituzione); e, da altro lato, che fra provvedimento amministrativo e norma che ne costituisce il presupposto legislativo non intercorre un legame di stretta interdipendenza paragonabile a quello che si instaura fra atto endoprocedimentale e provvedimento finale, ma che al contrario i due atti godono di un certo grado di autonomia che permette al provvedimento di continuare ad esistere nonostante l'intervenuta inefficacia della legge contraria a Costituzione.
Per conseguenza l'atto amministrativo, una volta intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, continua a produrre i propri effetti sino a che non venga rimosso dall'ordinamento attraverso l'esercizio del potere amministrativo di autotutela ovvero attraverso una sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 29.12.2010 n. 7741 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE Decreto di esproprio - Art 21-bis, L. n. 241/1990 - Applicabilità - Non sussiste.
Deve escludersi l'applicabilità dell'art 21-bis, L. n. 241/1990 al decreto di esproprio, in quanto soggetto alla disciplina speciale del testo unico espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001), in base alla quale è necessario, al fine di non determinare l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto d'esproprio sia emanato o adottato, ma non anche comunicato al destinatario (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.12.2009 n. 6188 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: T.u. 327/2001 - Specialità della disciplina - Applicabilità della regola di cui all’art. 21-bis L. n. 241/1990 - Esclusione.
Stante la specialità della disciplina del T.U. 327/2001, nei confronti del decreto di esproprio non trova applicazione la regola generale di cui all’ art 21-bis L. 241/1990: è quindi necessario, al fine di non determinare l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto d’esproprio sia emanato o adottato, ma non anche comunicato al destinatario (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.12.2009 n. 6188 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Occupazione appropriativa - art. 43 D.P.R. 327/2001 - Accertamento presupposti - Consiglio comunale - Competenza.
2. Occupazione appropriativa - art. 43 D.P.R. 327/2001 - Diritto di partecipazione del proprietario - Sussiste.
3. Occupazione appropriativa - art.43 D.P.R. 327/2001 - Tutela risarcitoria.

1. L'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'acquisizione al patrimonio indisponibile dei beni occupati per la realizzazione di un'opera pubblica si pone come fonte di una vicenda traslativa del diritto di proprietà relativa a beni immobili che, in quanto tale, rientra nella competenza del Consiglio comunale.
Se l'occupazione è avvenuta senza la preordinata dichiarazione della pubblica utilità non può ritenersi sussistere un potere ablatorio e la fattispecie deve essere ricondotta ad un ipotesi di illecito sanabile mediante un acquisto della proprietà nei modi previsti dall'art. 43 del D.P.R. 327/2001.
L'opzione per il ricorso alla procedura sanante non può essere qualificata come atto meramente esecutivo di indirizzi già espressi e deve, perciò, configurarsi a pieno come manifestazione della volontà di addivenire all'acquisizione del bene, in quanto tale riconducibile alla competenza del Consiglio comunale.
2. Atteso l'alto tasso di discrezionalità che caratterizza l'esercizio della funzione amministrativa correlata all'acquisizione di cui all'art. 43 D.P.R. 327/2001 e considerata la particolare rilevanza che ha assunto nel nostro ordinamento il garantire la partecipazione al procedimento, a prescindere dalla mancata espressa previsione della norma, l'avvio del procedimento in esame deve essere preceduto da un'idonea comunicazione, che assicuri al proprietario tempi e modi per instaurare il contradditorio con l'Amministrazione.
La partecipazione del proprietario deve, quindi, essere garantita già nella fase dell'adozione dell'atto in cui si valuta la sussistenza dell'interesse pubblico, sia perché è in tale fase che il contributo partecipativo del proprietario (tanto più rilevante quanto si consideri l'elevato grado di discrezionalità riconosciuto all'Amministrazione) risulta essere maggiormente utile, sia perché è l'accertamento della sussistenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera ad essere lesivo della posizione giuridica del proprietario, ponendosi lo stesso come fondamento dell'esercizio del potere di adozione del provvedimento.
3. La pendenza del giudizio petitorio non esclude l'ammissibilità dell'adozione, in linea di principio, del provvedimento ex art. 43 D.P.R. n.327/2001, tant'è che la stessa norma prevede il ricorso all'istituto disciplinato anche nel caso di assenza originaria di dichiarazione di pubblica utilità.
Deve, quindi, ritenersi fondata la domanda risarcitoria del privato, tesa all'integrale soddisfo dei danni subiti per la perdita del bene a fronte dell'illegittimità dell'occupazione e dell'utilizzazione del suolo da parte della P.A.: gli effetti di tale tutela risarcitoria devono comunque essere differiti all'emissione da parte della P.A. di un formale provvedimento acquisitivo, da emanarsi ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, fatta salva l'eventuale scelta di restituire la disponibilità dei fondi, non escludibile a priori, atteso che l'acquisto della proprietà deve essere adeguatamente motivato dalla permanenza di un interesse pubblico prevalente in tal senso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 23.12.2009 n. 2607 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione temporanea e d'urgenza - Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione - Irrilevanza.
L'eventuale non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione, da farsi valere esclusivamente mediante il procedimento per la determinazione definitiva e l'eventuale opposizione avanti alla Corte d'Appello territorialmente competente, non può inficiare la legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 23.12.2009 n. 2603 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 - Cessione volontaria - Accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio - Sussiste.
Nella disciplina di cui all'art. 20 del D.P.R.327/2001 (Testi Unico Espropri) la cessione volontaria postula l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio e il deposito della documentazione attestante la titolarità dell'area (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.12.2009 n. 5329 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Violazione di legge - Contrasto dell'opera con il P.R.G. vigente - Opera di interesse statale - D.P.R. n. 383/1994 - Conferenza di servizi - Variante P.R.G. - Non sussiste.
2. Decadenza dichiarazione di pubblica utilità e scadenza del termine di occupazione legittima - Restituzione del bene e riduzione in pristino - Risarcimento del danno - Accoglimento parziale.

1. Non sussiste una violazione di legge per contrasto del progetto dell'opera di cui alla procedura di espropriazione impugnata con le previsioni del P.R.G. vigente in quanto, trattandosi di un'opera di interesse statale, secondo il procedimento previsto dell'art. 3, comma 4, D.P.R. n. 383/1994, l'approvazione del progetto con una decisione adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali e vale quindi come variante al P.R.G.
2. Essendo scaduti i termini per la conclusione dei lavori e delle espropriazioni fissati nel decreto di occupazione d'urgenza e non essendo stato prodotto alcun provvedimento di proroga l'ingerenza dell'Amministrazione nella proprietà della ricorrente è contra ius e determina l'accoglimento della domanda di restituzione delle aree occupate, previa loro riduzione in pristino, in quanto non risulta adottato il decreto ex art. 43 T.U. 327/2001.
Risulta al contrario non accoglibile la domanda risarcitoria per i danni subiti medio tempore, cioè nel periodo di utilizzazione senza titolo (dalla data di scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione legittimo, sino alla data della effettiva restituzione), in quanto inammissibile perché introdotta in giudizio solo con la memoria depositata ai fini della discussione e non notificata alle parti intimate (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.11.2009 n. 5060 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Art. 13 d.lgs. n. 327/2001 - Scadenza del termine entro cui emanare il decreto di esproprio - Inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Termine perentorio.
L'articolo 13 della legge 25.06.1865, n. 2359, sostanzialmente riprodotto nell’articolo 13 del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (approvato con decreto legislativo 08.06.2001, n. 327) stabilisce il principio secondo cui –in caso di mancata proroga- la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Non si può ritenere che il termine abbia natura meramente ordinatoria: l’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nel senso che -a differenza dei termini iniziali, per loro natura dilatori e acceleratori- i termini finali delle procedure ablatorie e dei lavori assumono il connotato della perentorietà (Cons. Stato, Sez. V, 18.03.2002, n. 1562; Sez. IV, 22.05.2000, n. 2936 e 08.06.2000, n. 3246; v. anche Cass., SS.UU., 04.03.1997, n. 907; 08.02.2006, n. 2630) (TAR Valle d'Aosta, sentenza 13.11.2009 n. 93 - link a
www.ambientediritto.it).

URBANISTICA: VINCOLI ED INDENNIZZO.
1.- Espropriazione ed occupazione - Indennità - Corresponsione - Per i vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione - Sussiste.
2.- Espropriazione ed occupazione - Indennità - Corresponsione - Per i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore o per attrezzature e servizi - Non sussiste.

1.- Sono indennizzabili soltanto i vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione o di carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà; mentre non lo sono i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad. es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali).
2.- Le destinazioni a parco urbano, a verde urbano, a verde pubblico, verde pubblico attrezzato, parco giochi, e simili si pongono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo -con le connesse garanzie costituzionali (indennizzo o durata predefinita)- e costituiscono espressione di potestà conformativa (avente validità a tempo indeterminato) quando lo strumento urbanistico consente di realizzare tali previsioni, non già ad esclusiva iniziativa pubblica, ma ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, senza necessità di ablazione del bene (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2009 n. 4997 - link a
http://mondolegale.it).

URBANISTICA: REITERA DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI E AUMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI.
1.- Piani urbanistici - Introduzione standard urbanistici - Motivazione - Obbligo - Sussiste.
2.- Giudizio amministrativo - Risarcimento danno - Annullamento dell'atto lesivo - Interessi pretensivi - Nuova valutazione della p.A. - Apprezzamento discrezionale.
3.- Espropriazione ed occupazione - Realizzazione di opere pubbliche - Reitera vincolo - Ammissibilità - Aumento degli standards - Analisi sulla necessità dei servizi - Obbligo - Sussiste - Fattispecie.

1.- L'Amministrazione ben può introdurre un maggior rapporto di standard, ma con l'obbligo di una incisiva motivazione.
2.- Il diritto al risarcimento del danno in materia di interessi pretesivi non può riconoscersi nell'ipotesi di attività amministrativa rinnovatoria successiva al Giudizio Amministrativo se residua un margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione sulla modalità con cui ottemperare alla statuizione, tale da configurare come mera evenienza l'emanazione di un provvedimento ampliativo.
3.- La prospettazione di future opere pubbliche può costituire una giustificazione per l'imposizione o la reiterazione di un vincolo espropriativo, ma non ha alcuno specifico rilievo rispetto alla scelta di aumento degli standards, che invece presupporrebbe un'analisi sulla necessità dei servizi, rapportata alla situazione demografica e socio economica della popolazione, come richiesto dai criteri regionali di cui all'art. 7, co. 3, L.R. Lombardia n. 1/2001 (nel caso di specie, il sovradimensionamento degli standards non risulta motivato, né con riferimento alla globalità del territorio comunale, né in correlazione all'area di proprietà del ricorrente) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 15.10.2009 n. 4787 - link a
http://mondolegale.it).

URBANISTICA: I vincoli espropriativi imposti sulla proprietà privata decadono dopo cinque anni se non interviene una dichiarazione di pubblica utilità.
I vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 08.06.2001, n. 327).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale –dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi- la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che, comunque, privano la proprietà del suo valore economico, comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell’area interessata può presentare un’istanza, volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica -così come è avvenuto nel caso in esame- e l’amministrazione è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.06.2004, n. 4426; TAR Campania, Salerno, sez. I, 03.06.2009, n. 2825; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 25.06.2009, n. 1167; Catania, sez. I, 13.03.2008, n. 467; 18.07.2006, n. 1183; 21.06.2004, n. 1733); fermo restando, naturalmente, il potere discrezionale dell’Amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Consiglio di Stato, sez. IV, 08.06.2007, n. 3025).
In ordine ai termini di durata dei vincoli espropriativi urbanistici, va, peraltro, richiamato il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 461/2005 dell'01.09.2005 –dalla cui condivisibile interpretazione non si ravvisano ragioni per discostarsi– secondo cui deve ritenersi applicabile nel territorio della Regione Siciliana il termine di durata quinquennale dei vincoli espropriativi urbanistici di cui all’art. 9 del D.P.R. 327/2001, con decorrenza dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici (cfr. sul punto, anche TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 09.07.2008, n. 905).
In ordine all’obbligo di provvedere, è stato evidenziato che l’obbligo gravante sul Comune in caso di decadenza di vincolo preordinato all’esproprio, va assolto mediante l’adozione di una variante specifica o di variante generale, gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale, rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini: Consiglio di Stato, sez. IV, 31.05.2007, n. 2885). Il potere di conformazione urbanistica, peraltro, è attribuito dalla legge all’organo consiliare, di talché il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale comunale non costituisce adempimento da parte del comune dell’obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 05.12.2006, n. 7131; sez. V, 01.10.2003, n. 5675).
L’adempimento non elusivo di tale obbligo può essere dato, infatti, soltanto dallo specifico ed effettivo completamento del Piano regolatore generale per quella zona, mediante adozione di un provvedimento espresso (e cioè di una variante) da parte del competente Organo consiliare.
La decadenza dei vincoli urbanistici per l'inutile decorso del termine quinquennale dall'approvazione del piano regolatore generale obbliga il comune a procedere alla nuova qualificazione dell'area rimasta priva di disciplina, per cui è illegittima l'inerzia serbata al riguardo dalla p.a. ed è possibile la formazione del silenzio rifiuto a seguito dell'intimazione da parte dei proprietari dell'area stessa. Laddove, però, l'amministrazione, a giustificazione del silenzio, pronunci asserzioni generiche e non indichi con precisione i tempi procedimentali necessari, il provvedimento silenzioso va dichiarato illegittimo, con la consequenziale declaratoria dell'obbligo di provvedere in capo all'organo competente ad effettuare discrezionalmente la scelta della nuova destinazione da imprimere all'area, mediante adeguata motivazione (TAR Puglia Bari, sez. II, 22.11.2001, n. 5129; in senso conforme: TAR Campania, Salerno, sez. II, 16.06.2008, n. 1944; TAR Lazio, Latina, sez. I, 04.12.2007, n. 1485) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 06.10.2009 n. 1565 - link a
www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE 1. Comunicazione della P.A. recante impegno ad occupare terreni strettamente necessari alla realizzazione dell'opera pubblica - Natura provvedimentale - Non sussiste.
2. Pubblicazione del decreto di occupazione e urgenza sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Mancata notifica del decreto - Vizio del procedimento espropriativo - Non sussiste.
3. Immediata applicazione della L.R. n. 6/2005 e s.m.i. - Legittimazione dei concessionari ad adottare gli atti della procedura espropriativa - Sussiste.

1. In tema di espropriazione per pubblica utilità, la comunicazione con la quale il soggetto espropriante si impegna ad occupare i terreni strettamente necessari alla realizzazione dell'opera pubblica non ha un contenuto provvedimentale, tale da vincolare l'Amministrazione ad una revisione del progetto esecutivo già approvato.
2. La mancata notifica del decreto di occupazione e urgenza non costituisce vizio del procedimento, quando inserito in un provvedimento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL).
3. La L.R. n. 6/2005 e s.m.i. è di immediata applicazione e pertanto legittima i concessionari ad adottare gli atti della procedura espropriativa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.10.2009 n. 4752 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: DELIMITAZIONE DI UN'AREA (PER COSI' DIRE) "PUBBLICA".
1.- Espropriazione ed occupazione - Accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio - Passaggio proprietà dal privato alla p.A. - Non sussiste - Caducazione in caso di mancata conclusione della procedura - Ammissibilità.
2.- Espropriazione ed occupazione - Indennità - Determinazione - Con accordo bonario - Ammissibilità - Futura contestazione sull'ammontare - Inammissibilità.
3.- Espropriazione ed occupazione - Procedimento - Decreto espropriazione - Mancata adozione entro i termini - Caducazione intera procedura - Ex tunc - Ammissibilità.

1.- In tema di espropriazione per pubblica utilità l'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio non comporta la cessione volontaria del bene, sicché è sempre necessario il completamento del procedimento al fine del passaggio della proprietà del bene dall'espropriato all'espropriante: pertanto, detto accordo non ha valenza sostitutiva degli atti conclusivi, ma viene invece a caducarsi ed a perdere efficacia qualora il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio.
2.- L'unico effetto derivante dalla sottoscrizione di un accordo bonario è quello di precludere ogni futura contestazione sull'importo dell'indennità di espropriazione ove, ultimato il procedimento, si addivenga al trasferimento del bene all'espropriante.
3.- La decorrenza dei termini prefissati senza che sia stato emanato il decreto di esproprio comporta l'inefficacia, ex art. 13, co. 3, L. n. 2359/1865, della dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente venir meno, ex tunc, dell'intero procedimento. Ciò si evince dalla lettera e dalla ratio dello stesso art. 13, co. 3, il quale dispone che in questo caso l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'adozione di una nuova dichiarazione di pubblica utilità (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 30.09.2009 n. 2464 - link a http://mondolegale.it).

ESPROPRIAZIONE: PRESUPPOSTI PER OTTENERE LA RETROCESSIONE PARZIALE DEL BENE.
1- Procedimento – Retrocessione – Diritto alla retrocessione parziale - Presupposti.
2- Pubblica utilità – Atto dichiarativo – Inefficacia per scadenza del termine per il compimento dei lavori – Comporta la facoltà del proprietario di ottenere la retrocessione – Presupposti - Termine finale per l’espropriazione e termine finale per l’esecuzione dei lavori – Distinzione - Finalità.
1-
Il diritto alla retrocessione parziale nasce solo se ed in quanto l’amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione del privato è di interesse legittimo) abbia emesso un provvedimento dichiarativo della inservibilità del bene espropriato di cui si chiede la restituzione. E tale dichiarazione di inservibilità presuppone, da un lato, che, stante la non completa utilizzazione dell’area espropriata per la realizzazione dell’opera pubblica, il terreno o la porzione di esso del quale si chiede la retrocessione non sia mai stato destinato all’opera pubblica cui era preordinata l’espropriazione, e, dall’altro, che non serva più all’opera in questione (cfr., TAR Toscana, sez. I, 13.05.2008 n. 1414).
2- L’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che consegue all’inutile scadenza del termine per il compimento dei lavori, non risolve la precedente espropriazione, ma può comportare, semmai, solo la facoltà del proprietario, nel ricorso dei presupposti di legge, di promuovere azione, dinanzi al giudice competente, per ottenere la retrocessione dei beni espropriati (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 25.03.1993 n. 261 cit.; Cass. Civ. Sez. I, 06.03.1992 n. 2715; 21.08.1998 n. 8301; 11.11.2003 n. 16904; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 03.06.2005 n. 550).
Ciò in quanto il termine finale per l’espropriazione e il termine finale per l’esecuzione dei lavori rispondono a due diverse finalità:
1) il termine del compimento delle procedure espropriative, in attuazione dell’art. 42, comma 3, della Costituzione, ha lo scopo di evitare che i beni di proprietà privata rimangano soggetti alla possibilità di essere espropriati per un tempo indeterminato;
2) il termine per il compimento dei lavori ha la funzione di tutelare l’interesse pubblico alla concreta realizzazione dell’opera pubblica, cioè a dimostrare l’effettiva serietà dell’azione amministrativa.
Perciò, solo il termine finale per il completamento del procedimento espropriativo deve ritenersi di natura perentoria, in quanto la fattispecie della mancata ultimazione dell’opera pubblica entro il termine prestabilito, dopo che il decreto di espropriazione è già stato emanato, risulta appositamente disciplinata dall’ordinamento giuridico, in quanto consente al soggetto espropriato di chiedere una pronuncia costitutiva della retrocessione del bene (TAR Basilicata, 14.02.2006 n. 83; Cons. Stato, sez. II, 01.12.1993 n. 177).
Pertanto, la mancata osservanza del termine per la fine dei lavori produce l’unico effetto di consentire agli ex proprietari di esercitare un’azione per la retrocessione parziale del bene; retrocessione che tuttavia presuppone, come si è detto, la previa adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento dichiarativo della inservibilità del bene espropriato di cui si chiede la restituzione, espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione tutelabile davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 04.07.2008 n. 3342) (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 23.09.2009 n. 1471 - link a
http://mondolegale.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Occupazione anticipata - Presupposti - Oggettive esigenze di celerità - Sufficienza - Motivazione specifica - Non necessaria.
2. Occupazione anticipata - Art. 14 l.r. 3/2009 - Elenco non tassativo.

1. L'art. 22-bis, comma 1, del DPR 327/2001 non implica il carattere eccezionale della procedura accelerata e neppure un aggravio nella motivazione, né è necessaria una specifica dichiarazione che attesti la necessità dell'immediata immissione nel possesso.
Perché sia possibile l'occupazione anticipata è sufficiente che in concreto vi siano oggettive esigenze di celerità connesse alla natura delle opere o al meccanismo dei finanziamenti e sia percepibile l'interesse collettivo sotteso alla sicurezza della circolazione.
2. La normativa regionale individua direttamente (anche se non in modo tassativo) la tipologia di opere che richiedono l'occupazione anticipata tra le quali quelle di urbanizzazione primaria e le infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 22.09.2010 n. 3557 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONELE RAGIONI "IMPLICITE" DELL'ESPROPRIAZIONE.
Espropriazione ed occupazione - Procedimento - Avvio espropriazione - Comunicazione dell'approvazione del progetto di opera pubblica - Necessarietà - Ragioni.
L'approvazione del progetto di opera pubblica che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, a mente dell'art. 1, L. n. 1/1978, deve essere preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 22-03-2005 n. 1236; Cons. Stato, sez. VI, 11-05-2005 n. 2381; TAR Basilicata 02-02-2007 n. 3).
Il progetto dell'opera pubblica infatti non scaturisce automaticamente dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali (o attuativi), ma dipende da scelte progettuali discrezionali rispetto alle quali non può concepirsi che il proprietario espropriando rimanga totalmente estraneo (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 09.09.2009 n. 550 - link a
http://mondolegale.it).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione d'urgenza - Proroga del termine - Annullamento della gara per l'affidamento dei lavori - Necessità di varianti - Rappresentano valide motivazioni per la proroga - Obbligo di particolare motivazione - Non sussiste.
L'annullamento della gara per l'affidamento dei lavori e la necessità di varianti rappresentano valide motivazioni, oggettive, per la proroga dei termini dell'occupazione d'urgenza, non richiedendosi in ogni caso una particolare motivazione per la proroga dell'occupazione, essendo sufficiente la prospettazione di avere a disposizione un maggior periodo di tempo per il perfezionamento del procedimento in corso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.07.2009 n. 4457 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Annullamento del decreto di esproprio - Giudizio di ottemperanza - Liquidazione del risarcimento del danno - Abusiva occupazione - Criteri.
Il risarcimento del danno per l'abusiva occupazione di un'area oggetto di decreto d'esproprio (già) annullato dal G.A., non può essere commisurato all'indennità di esproprio calcolato in base ai criteri di cui all'art. 5-bis L. 08.08.1992 n. 359 -espunto dall'ordinamento a seguito della sentenza Corte Cost. n. 348/07-, ma deve essere calcolato con riferimento al valore venale dell'area (nella specie commisurandolo a un dodicesimo del valore di mercato), anno per anno, con rivalutazione monetaria ed interessi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.07.2009 n. 4407 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Opere di interramento ferroviario - Impugnazione decreto d'approvazione del progetto - Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Tardività del ricorso - Non sussiste.
2. Opere di interramento ferroviario - Impugnazione decreto d'approvazione del progetto - Omessa comunicazione di avvio del procedimento - Procedura ablatoria - Comunicazione di avvio del procedimento ad opera della concessionaria - Legittimità.
3. Opere di interramento ferroviario - Impugnazione dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Dimensione ultra Regionale del Servizio - Non sussiste - Competenza della Regione - Sussiste.
4. Opere di interramento ferroviario - Procedura ablativa - Proroga dei termini per il completamento delle opere - Proroga dei termini dell'occupazione - Art. 20 L. 22.10.1971 n. 865 - Legittimità.

1. Sebbene la ricorrente sia stata avvisata dell'approvazione del progetto di opere di interramento ferroviario interessanti terreni di sua proprietà, l'interesse ad impugnare tale decreto, che approva il progetto sul piano (meramente) tecnico, è tuttavia sorto nel momento in cui è sopraggiunta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che ha apposto sulle aree della ricorrente il vincolo preordinato all'esproprio, arrecando la lesione che la legittima all'impugnativa, pertanto il ricorso interposo nei sessanta giorni successici all'avviso di immissione in possesso non risulta tardivo.
2. L'approvazione di un progetto sotto il profilo meramente tecnico, che non abbia valenza di dichiarazione di pubblica utilità, non richiede comunicazione di avvio del procedimento.
Tale comunicazione, risulta al contrario necessaria ai fini dell'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ma considerato la natura dell'avviso (non provvedimentale) e la sua funzione (rendere edotto il destinatario dell'avvio di un procedimento potenzialmente lesivo), risulta legittimo l'avviso proveniente dal beneficiario dell'espropriazione (nella specie il concessionario dell'esercizio ferroviario) ancorché diverso dall'Ente espropriante.
3. L'art. 8 d.lgs. 19.11.1997 n. 422 ha delegato alla Regione funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti, tra l'altro, alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato disponendo altresì il subingresso delle Regioni allo Stato, quali concedenti di dette ferrovie, sulla base di accordi di programma.
Di conseguenza, in presenza di un accordo di programma che ha assegnato alla Regione Lombardia le funzioni inerenti il trasporto ferroviario attualmente in concessione a Ferrovie Nord Milano s.p.a., la Regione risulta pienamente legittimata ad assumere il decreto di pubblica utilità impugnato, tanto più che l'opera di cui trattasi è localizzata nel territorio lombardo e non è affatto dimostrato che il servizio ferroviario in questione superi il livello di interesse regionale.
4. L'art. 20 Legge 22.10.1971 n. 865 (applicabile ratione temporis alla procedura ablativa de quo) nel prevedere che l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso, non esclude la prorogabilità del termine quando siano contestualmente prorogati i termini per il completamento delle opere e delle espropriazioni.
Pertanto, considerato che la ricorrente non contesta le ragioni di pubblico interesse a sostegno della proroga, essendo l'occupazione d'urgenza strumentale al completamento dei lavori e delle espropriazione, la proroga dei termini relativi ai lavori ed agli espropri è atta a legittimare anche la proroga dell'occupazione d'urgenza, giacché non avrebbe senso differire il termine finale di completamento dei lavori se non si potesse prolungare l'occupazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.07.2009 n. 4406 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Condizioni di legittimità - Deve essere utilizzato per il conseguimento dell'interesse pubblico fissato con la dichiarazione di pubblica utilità.
2. Retrocessione totale - Diritto soggettivo alla restituzione del bene espropriato - Sussiste - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste per carenza di potere autoritativo della P.A. inteso a evitare la restituzione del bene.

1. Il provvedimento espropriativo è autorizzato a sottrarre il bene al legittimo proprietario, esclusivamente nella misura in cui effettivamente il bene stesso sia utilizzato per il conseguimento di quell'interesse pubblico fissato con la dichiarazione di pubblica utilità: al fuori di tale schema il provvedimento è viziato, non rispondendo ai principi ed ai valori costituzionali della funzione sociale della proprietà, nonché dell'uguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale.
2. Nell'ipotesi di retrocessione totale, quando cioè il bene espropriato non sia stato affatto utilizzato per l'opera pubblica prevista nella dichiarazione di pubblica utilità, o per la sostituzione di quest'ultima con un'opera totalmente differente da quella programmata, sussiste un diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene (inutilmente) espropriato, tutelabile come tale innanzi al giudice ordinario.
Né tale orientamento giurisprudenziale sarebbe superato per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale, n. 204/2004 e n. 191/2006: nelle ipotesi di retrocessione totale del bene espropriato -a differenza di quanto accade in quelle di retrocessione parziale- non sussiste alcun potere autoritativo che l'amministrazione pubblica possa esercitare per evitare la restituzione del bene (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.07.2009 n. 4372 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: L’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune.
L’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass., Sez. Trib., 23.12.2008 n. 30129).
Il principio affermato trova puntuale conferma sia in tema di definizione dell’indennità di espropriazione, per la quale l’edificabilità dell’area va desunta dalle norme di p.r.g., anche in assenza di piani attuativi (cfr. Cass., Sez. I, 22.01.2009 n. 1605), sia in campo strettamente civilistico, nel quale è stato riconosciuto l’errore essenziale sulla qualità del bene ove l’adozione del piano regolatore preveda per un’area una destinazione di maggior pregio rispetto a quella erroneamente supposta esistente al momento della contrattazione (cfr. Cass., SS.UU., 01.07.1997 n. 5900) (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 16.07.2009 n. 1289 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione temporanea e d'urgenza - Inesatta o inesistente liquidazione indennità - Legittimità dell'occupazione - Permane.
La legittimità dell'occupazione di urgenza, e in generale dei provvedimenti espropriativi, non è inficiata dall'inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità, essendo l'emanazione dei predetti atti ablatori completamente indipendente da quest'ultima (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2797/2007) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25.06.2009 n. 4149 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Procedimento - Avvio espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità - Conclusione - Pronuncia di esproprio - Annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità - Conseguenze.
2. Pubblica utilità - Funzione - Nella logica del contemperamento dell'interesse pubblico e privato.
3. Occupazione senza titolo - Acquisitiva - Posizione di diritto soggettivo - In capo al privato - Non sussiste - Declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva - Non è ammissibile.
4. Occupazione senza titolo - Acquisitiva - Art. 43, D.P.R. n. 327/2001 - Valutazione degli interessi in conflitto - Interpretazione - Conseguenze.
1.
Il procedimento di espropriazione trova origine nella dichiarazione di pubblica utilità e si perpetua fino alla pronuncia di esproprio, tanto che l'annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità (o degli atti nei quali essa deve ritenersi contemplata in modo implicito, quali le approvazioni di Piani) comporti la automatica caducazione degli effetti del decreto di esproprio nel frattempo emesso, senza alcuna necessità o onere di autonoma ed ulteriore impugnazione (1).
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(1) Cons. Stato, sez. IV, 19-03-2009 n. 1651; Cons. Stato, sez. IV, 29-01-2008 n. 258
2. Nel contemperamento dei valori in gioco sotteso alla procedura espropriativa (quello pubblico al perseguimento degli interessi collettivi e generali, quello della solidarietà sociale e quello del proprietario a non vedersi sottrarre un bene da cui ha diritto di trarre ogni possibile e lecita utilità), il ruolo rivestito dal provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità -nella logica della legge fondamentale 25.06.1865 n. 2359, rimasta pressoché inalterata nel vigente Testo Unico n. 327/2001- è quello di individuare il concreto interesse pubblico da perseguire (attraverso l'approvazione del progetto dell'opera da realizzare) e destinare definitivamente il bene del privato, necessario per la realizzazione di quell'opera, al soddisfacimento dei relativi interessi generali, riconoscendo la sussistenza di un nesso logico, oltreché giuridico e teleologico, tra il bene dichiarato di pubblica utilità ed il provvedimento espropriativo, nel senso che quest'ultimo è autorizzato a sottrarre il bene al legittimo proprietario solo ed esclusivamente nella misura in cui effettivamente il bene stesso sia utilizzato poi per il conseguimento dello specifico interesse pubblico fissato con la dichiarazione di pubblica utilità.
3. L'istituto dell'"acquisizione sanante" di cui all' art. 43, D.P.R. n. 327/2001, non vede corrispondere al privato posizioni giuridiche soggettive di diritto pieno, tali da legittimare una corrispondente pronuncia declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva da parte del G.A., ma solo posizioni di interesse legittimo per le quali non è consentita nella presente sede un'azione di accertamento e conseguente declaratoria (2).
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(2) TAR Piemonte, sez. II, 24-03-2004 n. 483; Il Tribunale precisa, richiamando precedenti giurisprudenziali, che nell'attuale sistema processuale amministrativo, non trova ingresso l'azione di accertamento (e condanna) nelle ipotesi in cui il soggetto ricorrente si trovi in una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo, poiché le aspettative qualificate che in questo caso sono azionate non derivano direttamente dalla legge, come in presenza di un diritto soggettivo, ma trovano la mediazione della valutazione discrezionale della p.A. nell'esercizio di un pubblico potere e dell'adozione del conseguente provvedimento amministrativo che -solo questo- può costituire oggetto del sindacato giurisdizionale. Il Tribunale inoltre, prosegue precisando che la differenza tra posizioni soggettive di diritto e di interesse legittimo sussiste anche nell'ambito della giurisdizione esclusiva, con conseguente applicabilità in tale seconda ipotesi degli istituti processuali relativi, tra cui quello della esclusione della previsione dell'azione diretta di accertamento e condanna. Nel caso di specie, trattandosi di una domanda fondata su una situazione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, la ricorrente non poteva proporre direttamente una domanda di accertamento e condanna.
4. La norma di cui all'art. 43, D.P.R. n. 327/2001, (laddove è detto che "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni richiede una valutazione discrezionale della p.a."). L'obbligo di valutazione degli interessi in conflitto, con primaria ponderazione di quello pubblico a continuare l'utilizzo del bene, e la mera possibilità di dare luogo all'acquisizione -laddove la norma usa l'espressione "può" e non altre indicanti un vincolo all'adozione quali, a mero titolo esemplificativo, "deve", "dispone che venga acquisito"- costituiscono indici per i quali la corrispondente posizione del privato non si configura come di diritto soggettivo ma di mero interesse legittimo, con conseguente inammissibilità di azioni di accertamento e declaratorie (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 18.06.2009 n. 1063 - link a http://mondolegale.it).

ESPROPRIAZIONE: Art. 17. c. 2, d.P.R. n. 327/2001 - Approvazione del progetto definitivo - Comunicazione al proprietario - Decorrenza del termine per l’impugnazione.
L’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, con riferimento al procedimento espropriativo, così statuisce: “Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione”.
Tale disposizione, nell’imporre all’Amministrazione di notiziare il soggetto espropriato in maniera da renderlo edotto di quanto sopra esattamente indicato, assume autonomo rilievo a fini processuali, in quanto consente di individuare in maniera oggettiva il dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione per i soggetti espropriati (v. TAR Liguria Genova, sez. I, 12.12.2008, n. 2101) (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 15.05.2009 n. 2279 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: Retrocessione totale - Diritto soggettivo perfetto - Tutelabilità innanzi al G.O.
L’istituto della retrocessione, assicura la facoltà di reclamare la restituzione dei beni quando l’opera pubblica, alla cui realizzazione il bene era destinato, non è stata realizzata ovvero non è più realizzabile.
In caso di retrocessione totale il proprietario è quindi titolare di un diritto soggettivo perfetto, uno ius ad rem di carattere potestativo di contenuto patrimoniale, che gli consente di agire dinanzi al giudice ordinario per chiedere la pronunzia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati (TAR Veneto, Sez. I, sentenza 24.04.2009 n. 1254 - link a www.
ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE1. Procedimento - Avvio espropriazione - Approvazione del progetto - Mediante conferenza di servizi - Disciplina prevista dall'art. 11, co. 4, D.P.R. n. 327/2001 - Partecipazione al procedimento.
2. Procedimento - Avvio espropriazione - Modalità - Alternative alla comunicazione individuale - Procedimento rivolto a numerosi destinatari titolari di immobili in diversi Comuni.
3. Procedimento - Avvio espropriazione - Modalità - Alternative alla comunicazione individuale - Individuazioni dei nominativi dei proprietari e delle particelle catastali interessate - Necessità - Sussistenza - Deroga - Possibilità - Fattispecie - Individuazione.
4. Procedimento - Avvio espropriazione - Omissione - Efficacia invalidante - Se l'interessato dimostri l'incidenza della sua partecipazione sul provvedimento finale.
5. Procedimento - Avvio espropriazione - Modalità - Alternative alla comunicazione individuale - Pubblicazione dell'avviso su un solo quotidiano - Condizione - Diffusione non solo nazionale ma anche locale.

1. Nel caso di Conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, l'art. 11 co. 4, D.P.R. n. 327/2001 richiama, quali modalità della pubblicità, le forme previste dal D.P.R. n. 554/1999 il cui art. 9 a sua volta, prevede una pubblicità da effettuarsi "all'Albo pretorio del Comune ovvero, nel caso di amministrazione aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità".
2. Nel caso di procedure di espropriazione per p.u., il ricorso alle forme di pubblicità alternative alla comunicazione individuale di avvio del procedimento trova giustificazione nella circostanza derivante dal coinvolgimento nella procedura esecutiva di un rilevante numero di destinatari e di un'apprensione coattiva di immobili siti in diversi comuni.
3. Anche se in linea generale lo strumento pubblicitario quale forma alternativa alla comunicazione individuale, per essere idoneo allo scopo, deve menzionare partitamente tutte le particelle catastali interessate dal progetto di opera pubblica e i relativi intestatari (ché solo in tale modo i soggetti coinvolti sono messi in condizione di conoscere che i propri terreni sono interessati da una procedura ablatoria e di poter prendere parte in tempo utile al procedimento), deve ritenersi che, nel caso di ampliamento di una strada preesistente con localizzazione dei lavori di un'opera pubblica già individuata a livello legislativo nonché a livello di pianificazione comunale con l'applicazione della specifica disciplina sulle garanzie partecipative all'interno dei relativi procedimenti, sia sufficiente un avviso privo dell'indicazione nominativa dei proprietari catastali e delle particelle interessate pubblicato su di un quotidiano a diffusione nazionale ed affisso agli Albi pretori dei Comuni interessati, dato che tale avviso consente, sia pure per relationem, di individuare i destinatari finali del procedimento espropriativo.
4. Anche in materia espropriativa, l'omesso invio al privato proprietario della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia invalidante solo allorché il medesimo abbia assolto all'onere di dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale.
5. Ai sensi dell'art. 11, D.P.R. n. 327/2001 (il quale prescrive che l'avviso di inizio del procedimento espropriativo riguardante un alto numero di soggetti interessati, è pubblicato "su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale"), deve ritenersi idoneo un avviso pubblicato su un solo quotidiano purché la diffusione di questo sia estesa (oltre che in campo nazionale, anche) in ambito locale (TAR Lazio-Roma, Sez. I-ter, sentenza 14.04.2009 n. 3789 - link a http://mondolegale.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima - Determinazione valore area - Criterio.
2. Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima - Determinazione del risarcimento del danno per l'occupazione illegittima -Criterio.

1. Poiché fino al decreto di acquisizione ex art. 43 DPR 327/2001 titolare dell'area deve ritenersi il legittimo proprietario, ancorché privato della disponibilità della stessa (cfr. Cons. di Stato, sent. nn. 2582/2007, 3752/2007, nonché Ad. Plen. 29.04.2005 n. 2/2005), il valore dell'area va calcolato al momento dell'acquisizione, mentre sul relativo importo vanno calcolati gli interessi moratori, ai sensi della norma citata, a decorrere dall'inizio della occupazione illegittima.
2. Per tutto il periodo di occupazione illegittima va corrisposto, ex art. 50 DPR 327/2001, un risarcimento commisurato a un dodicesimo del valore venale, anno per anno, con rivalutazione monetaria ed interessi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.03.2009 n. 1987 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEProvvedimento comunale di occupazione d'urgenza emanato prima dell'approvazione del progetto di variante regionale al PRG. Inefficacia fino all'approvazione regionale.
La decisione della Giunta comunale di procedere all'occupazione di immobili di proprietà privata prima dell'approvazione regionale del progetto di variante al PRG comunale (consistente nel mutamento della destinazione urbanistica di un'area da verde pubblico a terziario commerciale per consentire la realizzazione di un mercato) implica che la materiale apprensione degli immobili è condizionata all'esecutività della variante regionale, cosicché solo con la stessa è possibile dare attuazione al procedimento ablatorio.
Ne consegue che gli effetti della delibera comunale sono temporaneamente sospesi in attesa che sia adottata e divenga esecutiva l'approvazione conclusiva della Regione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 12.03.2009 n. 1895).

ESPROPRIAZIONE: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 9 del 06.03.2009, "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" (L.R. 04.03.2009 n. 3 - link a www.infopoint.it).

ESPROPRIAZIONE1. Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo - Necessità anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita;
2. Comunicazione di avvio del procedimento - Comunicazione ex art. 8 l. 241/1990 - Consentita solo ove vi sia un ingente numero di proprietari espropriandi.

1. Nella espropriazione per pubblica utilità sussiste l'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento funzionale all'approvazione del progetto di opera pubblica, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990. Tale obbligo sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita a norma dell'art. 1 della legge 03.01.1979 n. 1 in quanto l'avviso di avvio del procedimento ha valenza generale, essendo finalizzata a creare un contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4018/2004).
2. In materia di espropriazioni per pubblica utilità, il ricorso alle forme alternative di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 comma 3 della l. 241/1990 (cd. altre forme di pubblicità idonee) è consentito solo qualora il numero dei proprietari espropriandi sia di tale entità da rendere particolarmente gravosa e quindi certamente pregiudizievole per l'interesse pubblico alla sollecita conclusione della procedura la comunicazione personale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 03.03.2009 n. 1727).

ESPROPRIAZIONE: 1. Acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327/2001 - Legittimazione - In capo al ricorrente - Non sussiste - In capo alla P.A. - Sussiste.
2. Acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327/2001 - Domanda ex art. 43 D.P.R. 327/2001 da parte del ricorrente - Difetto assoluto di giurisdizione.
3. Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima - In assenza di effetto traslativo della proprietà - Abbandono dei terreni - Reimmissione del proprietario nel possesso - Provvedimento di restituzione - Non necessita.
4. Occupazione d'urgenza - Divenuta illegittima - Risarcimento - Giurisdizione A.G.O. - Translatio iudicii - Conseguenze.
1.
Ex art. 43 del D.P.R. 327/2001 l'acquisizione coattiva giudiziale può essere chiesta non dal privato cui sia stata sottratta la disponibilità del fondo senza un valido titolo, ma - in via riconvenzionale - dall'Amministrazione che ne ha interesse o che utilizza il bene, a fronte di una richiesta del privato di restituzione del fondo o dell'impugnazione del provvedimento di acquisizione coattiva.
2. La domanda del ricorrente di condanna della P.A. all'emissione del provvedimento di acquisizione coattiva giudiziale non ha cittadinanza nel sistema del diritto vigente e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
3. Qualora il Comune abbandoni i fondi dallo stesso occupati d'urgenza per la realizzazione di opera pubblica - su di essi mai realizzata - senza che si sia mai verificato l'effetto traslativo di proprietà dei fondi medesimi, il proprietario è legittimato a reimmettersi nel possesso degli stessi senza dover attendere alcun provvedimento formale di restituzione.
4. L'illegittimità della occupazione d'urgenza, avvenuta oltre i tre mesi dal momento in cui è stato emesso il decreto di occupazione, genera una pretesa risarcitoria che non appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, bensì a quella del Giudice Ordinario (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 102/2006): pertanto, la relativa domanda risarcitoria deve essere rimessa al Giudice Ordinario con pronuncia declinatoria di giurisdizione ex art. 30 Legge 1034/1971, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 77/2007), senza indicazione del termine entro il quale effettuare la riassunzione, termine che dovrà essere assegnato dal Giudice Ordinario, trattandosi di questione che attiene al merito della pretesa che viene azionata in giudizio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.02.2009 n. 1329).

ESPROPRIAZIONE: 1. Istanza di retrocessione parziale di fondi - Inclusione in un opera complessiva - Utilizzo dell'area - Respinta.
2. Occupazione illegittima - Non sussiste - Occupazione acquisitiva - Risarcimento dei danni - Prescrizione.

1. Quando l'opera pubblica realizzata, pur comportando l'edificazione di una sola parte dell'area comprende tutta l'area oggetto dell'esproprio, come nel caso di specie di un impianto sportivo, già affidato in gestione ad una società sportiva, non può ritenersi inutilizzato il fondo dei ricorrenti, non ancora edificato, rientrante in tale area. Pertanto va respinta la domanda di retrocessione parziale dell'area avanzata dai ricorrenti per mancanza del presupposto del mancato utilizzo, nonché dell'adozione del provvedimento di inservibilità del bene espropriato.
2. Nel caso di procedimento espropriativo in relazione al quale, pur non essendo stato pronunciato il provvedimento finale, è stata realizzata l'opera durante il periodo di occupazione legittima, ovvero entro i cinque anni dall'immissione in possesso in forza del decreto di occupazione d'urgenza, e si è verificata la irreversibile trasformazione dei suoli (nel caso di specie individuata con la consegna, nel 1990, dell'impianto sportivo alla società di gestione), si configura un'ipotesi di occupazione acquisitiva dell'intera proprietà da parte dell'Amministrazione e non di occupazione illegittima; pertanto dovendosi applicare il termine quinquennale decorrente dalla scadenza dell'occupazione legittima o, se successivo, dal momento della irreversibile trasformazione del fondo, risulta, nel caso di specie, prescritto il diritto al risarcimento del danno.   (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.01.2009 n. 196 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESul dies a quo di commissione dell’illecito in caso di occupazioni sine titulo.
L'omissione dei termini di inizio e fine dei lavori non determina la nullità ma soltanto l'annullabilità della dichiarazione di pubblica utilità, il che ne impone l’impugnazione nei termini decadenziali di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971 (cfr. Cons. St., Ad. Plenaria, n. 4/2003 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II, n. 6377/2008).
Va altresì specificato che mentre la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa (quella realizzata in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità) ha perso di significato sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al giudice ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) che alla decorrenza del termine di prescrizione trattandosi nei due casi di un illecito permanente come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (aderendo alle argomentazioni svolte in più occasioni dalla Corte Europea dei diritti umani e dalle previsioni contenute nell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 - di recente, cit. Cons. St., sez. IV, 27.06.2007 n. 3752, 16.11.2007, n. 5830 e 30.11.2007, n. 6124), l’unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda invero l’individuazione del dies a quo di commissione dell’illecito posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (ciò rileva al fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 14.01.2009 n. 162 - link a www.altalex.com).

anno 2008

ESPROPRIAZIONE: Quesito 2 - Computo delle perdite aziendali nell'indennità di esproprio (Geometra Orobico n. 3/2008).

URBANISTICA: Sulla reiterazione dei vincoli espropriativi.
L’atto di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio deve essere adeguatamente giustificato sulla base di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione, da cui possano evincersi con chiarezza e precisione non solo le finalità di interesse pubblico che l’ente intende concretamente perseguire ma anche la loro perdurante attualità; attualità che, tuttavia, può legittimamente evincersi dalle linee guida che hanno ispirato l’attività pianificatoria.
Il Collegio ritiene che l’oggetto e l’idoneità della motivazione di un provvedimento di reiterazione di vincoli espropriativi debbano essere correlati al contenuto del provvedimento stesso, con la conseguenza che l’Amministrazione interessata è tenuta ad indicare espressamente le ragioni che giustificano la predetta reiterazione in riferimento alle seguenti situazioni:
mancanza di aree più idonee della stessa zona destinate ad uso pubblico;
perdurante conformità all’interesse pubblico della originaria destinazione, alle esigenze della collettività che richiedono la realizzazione dell’opera ed alla prevalenza delle stesse sull’interesse del privato proprietario del bene.
Sicché, non inficia la legittimità del provvedimento di reiterazione di un vincolo espropriativo l’omessa previsione dell’indennizzo
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.12.2008 n. 6605 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONE1. Espropriazione per pubblica utilità - Istanza di retrocessione di fondi - Distinzione tra retrocessione parziale e retrocessione totale - Qualificazione dell'istanza come retrocessione parziale - Giurisdizione del G.A. - Sussiste.
2. Espropriazione per pubblica utilità - Istanza di retrocessione di fondi - Distinzione tra retrocessione parziale e retrocessione totale - Qualificazione dell'istanza come retrocessione parziale - Eccezione di prescrizione del diritto - Interesse legittimo pretensivo - Rigetto.
3. Espropriazione per pubblica utilità - Rigetto dell'istanza di retrocessione di fondi - Diversa destinazione dei beni espropriati - Non sussiste - Valutazione discrezionale del persistente interesse pubblico - Legittimità.

1. In considerazione della distinzione delineata dalla L. 2359/1865 tra la retrocessione totale di cui all'art. 63 e la retrocessione parziale prevista dagli artt. 60 e 61, per verificare in concreto se l'opera pubblica non è stata realizzata oppure se è stata realizzata solo in parte occorre considerare l'ampiezza della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio e verificare se almeno una parte dei fondi espropriati sulla base di essi hanno ricevuto la destinazione pubblica prevista, con la conseguenza che nel caso in cui tutte le aree espropriate ad un soggetto siano rimaste inutilizzate, ma l'espropriazione sia avvenuta sulla base di un provvedimento ablativo che comprende aree di diversi proprietari, una parte dei quali è stata effettivamente interessata dalla realizzazione dell'opera pubblica, si ha retrocessione parziale. Così è avvenuto nel caso di specie dovendosi pertanto qualificare l'istanza presentata dalla parte come retrocessione parziale, subordinata all'adozione di un provvedimento di inservibilità del bene, in relazione alla quale sussiste la giurisdizione del G.A.
2. La qualificazione come retrocessione parziale dell'istanza formulata dalla ricorrente comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla controinteressata per aver richiesto la dichiarazione di inservibilità del bene quando era ormai decorso il termine prescrizionale, in quanto il diritto a chiedere l'emanazione di un provvedimento di inservibilità è, in realtà, un interesse legittimo di tipo pretensivo all'esercizio del potere pubblico e, pertanto, come tutti gli interessi legittimi non è suscettibile di prescrizione ma solo soggetto alla decadenza.
3. Premesso che nella retrocessione parziale rispetto a beni non ancora utilizzati la pubblica amministrazione esercita scelte discrezionali circa la persistenza dell'interesse pubblico all'utilizzo delle aree già espropriate, nel caso in cui il diniego dell'istanza di retrocessione sia motivato dalla persistente necessità di realizzare interventi di accessibilità all'aeroporto e di compensazione ambientale dello stesso, ovvero per intereventi non diversi da quello di ampliamento dell'aeroporto cha ha fondato la precedente procedura ablativa, non si può ritenere che i beni espropriati siano destinati a scopi di pubblica utilità diversi da quelli per cui è stata pronunciata l'espropriazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.12.2008 n. 6165 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONENon sussiste un obbligo, per la amministrazione che procede alla realizzazione di un’opera pubblica, di depositare, già al momento in cui sottopone il progetto per la approvazione definitiva e per la dichiarazione di pubblica utilità, l’elenco dei terreni soggetti ad occupazione temporanea finalizzata alla corretta esecuzione dei terreni.
Il piano particellare delle aree soggette ad occupazione temporanea non è elemento necessario per la valida approvazione del progetto definitivo e non sussiste l’obbligo di comunicare, ai proprietari delle aree medesime, l’avvio del procedimento finalizzato alla approvazione dell’opera pubblica o la avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Allo stato attuale della legislazione, non si può affermare che sussista un obbligo, per la amministrazione che procede alla realizzazione di un’opera pubblica, di depositare, già al momento in cui sottopone il progetto per la approvazione definitiva e per la dichiarazione di pubblica utilità, l’elenco dei terreni soggetti ad occupazione temporanea finalizzata alla corretta esecuzione dei terreni.
Infatti, l’art. 16 d.p.r. 327/2001 statuisce che l’autorità espropriante, al fine di promuovere la adozione della dichiarazione di pubblica utilità, deve depositare, oltre agli elaborati progettuali, tutti gli atti utili e necessari a descrivere la natura e lo scopo delle opere da eseguire e “in ogni caso lo schema dell’atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui é prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché possibilmente dei dati identificativi catastali e con il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali” (art. 16 comma 2 d.p.r. 327/2001). Dalla norma citata si evince, dunque, che solo relativamente alle aree soggette a esproprio vi é l’obbligo di depositare l’elencazione dei terreni.
Tale impostazione trova conferma nell’art. l’art. 13 dell’allegato tecnico al codice dei contratti pubblici, approvato con D. L.vo 163/2006, il quale statuisce oggi, a differenza dell’art. 33 D.P.R. 554/1999, che “1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi é redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e corsi d’acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni. 2…….3. Il piano é corredato dall’elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell’immobile da espropriare e asservire, ed é corredato dalla indicazione di tutti i dati castali nonché delle superfici interessate”. Come si vede, dalla norma confluita nell’allegato tecnico al codice dei contratti pubblici, é stato espunto ogni riferimento alle aree soggette ad occupazione temporanea.
Si evidenzia, dunque, una chiara tendenza del legislatore ad alleggerire gli oneri a carico delle autorità esproprianti, tra l’altro anche mediante il venir meno degli obblighi correlati alla immediata individuazione delle c.d. aree di cantiere. Tale considerazione conferma che l’art. 16 d.p.r. 327/01 deve essere letto esattamente nel senso che impone, al fine della approvazione del progetto definitivo, solo il deposito del piano particellare delle aree ad espropriare, e non anche delle aree soggette ad occupazione temporanea.
Allo stesso modo gli artt. 16 e 17 d.p.r. 327/01 prevedono l’obbligo di dare comunicazione, rispettivamente dell’avvio del procedimento e della avvenuta approvazione del progetto definitivo, al “proprietario dell’area ove é prevista la realizzazione dell’opera”, locuzione questa che può ragionevolmente riferirsi solo al proprietario di aree da espropriare: ciò si desume chiaramente dagli artt. 16 comma 11 e 17 comma 3, i quali sottendono entrambi la qualità di soggetto ad espropriazione nel “proprietario dell’area “: nel primo caso, infatti, la norma facoltizza tale soggetto a “chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni”, mentre nel secondo caso gli conferisce la possibilità di interloquire sul valore dell’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.
Si deve pertanto ritenere che il piano particellare delle aree soggette ad occupazione temporanea non sia elemento necessario per la valida approvazione del progetto definitivo e che, correlativamente non sussista l’obbligo di comunicare, ai proprietari delle aree medesime, l’avvio del procedimento finalizzato alla approvazione dell’opera pubblica o la avvenuta approvazione del progetto definitivo.
Peraltro, l’art. 49 d.p.r. 327/2001 statuisce che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo “se ciò risulta necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”.
La norma limita quindi la discrezionalità della amministrazione procedente, statuendo che alla occupazione temporanea di aree si possa far luogo solo in caso di bisogno effettivo della cui ricorrenza l’Amministrazione procedente deve evidentemente –onde evitare che la disposizione in esame venga sistematicamente disapplicata- dare conto nella motivazione del provvedimento che dispone la occupazione temporanea. Si noti che l’art. 49, comma 1, d.p.r. 327/2001 legittima l’occupazione temporanea non in relazione ad una necessità qualsiasi, ma solo in relazione alla necessità di eseguire correttamente le opere. Si deve quindi ritenere, ad esempio, che un’area privata possa essere occupata temporaneamente per la necessità di collocarvi ponteggi o altri macchinari necessari per dar corso a opere collocate in prossimità del confine, ma non anche per disporre, in prossimità di un cantiere, di un deposito di materiali facilmente trasportabili. L’Amministrazione, in altre parole, deve organizzare i cantieri in modo da non arrecare alcun disturbo quantomeno a chi non sia soggetto ad espropriazione, e quindi il decreto che dispone l’occupazione temporanea deve essere motivato specificamente a dimostrazione della sussistenza delle ragioni che la legittimano.
Va preliminarmente rilevato che l’occupazione temporanea priva il proprietario, sia pur transitoriamente, del godimento dell’area, e quindi incide fortemente nella di lui sfera giuridica. E’ quindi essenziale, onde assicurare un effettivo ed equo contemperamento tra l’interesse pubblico e quello del privato che deve subìre l’occupazione temporanea, che tale indennizzo venga offerto, e quindi quantificato, contestualmente al decreto che dispone l’occupazione temporanea, allo stesso modo in cui l’indennità di esproprio deve essere offerta e quantificata con il decreto che dispone l’espropriazione o l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio: in altre parole, il privato ha diritto a conoscere da subito l’esatto ammontare che gli viene offerto a titolo di indennizzo, onde essere messo in grado di valutare quali azioni intraprendere a tutela dei propri diritti (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 17.12.2008 n. 2891 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: P. Carpentieri, Edilizia ed espropriazione: novità e criticità - L’espropriazione dei beni culturali (con particolare riferimento ai parchi archeologici) (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: F. Delfino, L’ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DESTINATE ALLA DIFESA MILITARE (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: G. Abbamonte, L'evoluzione della disciplina in materia di edilizia ed espropriazione e le principali problematiche giurisprudenziali (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEProcedimento - Apposizione del vincolo urbanistico - Presupposto imprescindibile.
Relativamente al progetto preliminare e quello definitivo (contenente dichiarazione di p.u.) per la realizzazione di una pista ciclabile il cui tracciato interessava anche l'area di proprietà del ricorrente, il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso: a norma dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001 il procedimento di espropriazione per p.u. deve avere inizio con la apposizione del vincolo urbanistico a tal fin preordinato, il quale costituisce presupposto imprescindibile affinché l'area possa essere espropriata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 19.11.2008 n. 5453 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Sulla motivazione necessaria circa la reiterazione di un vincolo espropriativo.
In merito alla idoneità della motivazione esposta dal Comune a fondamento della propria scelta di reiterare un vincolo espropriativo decaduto si osserva preliminarmente che l’obbligo di motivazione non viene meno per la parziale difformità dell’opera pubblica prevista nel PRG del 2005 rispetto alla localizzazione originaria del PRG del 1983. La prospettiva da cui viene osservata la situazione è quella del proprietario che in conseguenza del vincolo subisce una limitazione all’esercizio dei suoi diritti (nel caso in esame il vincolo non compromette l’uso agricolo ma rende impossibili le edificazioni in zona agricola consentite prima dalla LR 07.06.1980 n. 93 e ora dagli art. 59-60 della LR 11.03.2005 n. 12). Sotto questo profilo è irrilevante che il vincolo originariamente posto per un’opera sia reiterato per un’opera diversa e, a maggior ragione, sono irrilevanti le modifiche introdotte nel tempo alla stessa opera, sia che riguardino le modalità realizzative sia che interessino la localizzazione. Diversamente sarebbe sufficiente reiterare il vincolo con qualche variazione per qualificare sempre la fattispecie come prima previsione ed eludere l’obbligo di motivazione. Circa il contenuto della motivazione si richiama l’orientamento giurisprudenziale che, graduando tale obbligo, lo aggrava nel caso in cui la reiterazione del vincolo riguardi una singola opera pubblica o incida su un proprietario particolare, nonché nel caso di aspettative consolidate in precedenti atti amministrativi o convenzioni urbanistiche, e considera invece sufficiente nelle altre ipotesi l’illustrazione della persistenza dell'interesse pubblico (v. CS AP 24.05.2007 n. 7; CS Sez. IV 08.06.2007 n. 2999).
La reiterazione di un vincolo espropriativo senza previsione di un’indennità commisurata all'entità del danno effettivo non determina l’illegittimità della disciplina urbanistica (v. CS AP 24.05.2007 n. 7). Il diritto a ottenere un ristoro dall’amministrazione si colloca su un piano distinto da quello urbanistico e sorge ex lege con l’approvazione dell’atto di reiterazione del vincolo. Le questioni relative all’inerzia dell’amministrazione nella quantificazione dell’indennità appartengono al giudice ordinario ex art. 39 comma 4 del DPR 327/2001 (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 16.09.2008 n. 1041 -
link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEEspropriazione illegittima, impossibilità della restituzione del bene e conseguenze.
In materia espropriativi, l’amministrazione interessata o chi utilizza il bene può paralizzare le eventuali conseguenze ripristinatorie discendenti dalla favorevole impugnativa di qualsiasi azione restitutoria del bene utilizzato per scopi di interesse pubblico.
L’amministrazione può cioè chiedere in giudizio che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda di impugnazione, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, senza limiti di tempo.
Effettivamente, con tale norma, il giudice amministrativo si trova investito del potere di ricercare l’equilibrio fra contrapposti interessi, valutandpo se la restaurazione in forma reale, pur possibile materialmente e giuridicamente, non sia eccessivamente onerosa per il danneggiante obbligato
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.09.2008 n. 4112 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONE: V. Montaruli, I riflessi sul contenzioso espropriativo delle sentenze della Corte Costituzionale nr. 348 e 349 del 2007 (link a www.diritto.it).

ESPROPRIAZIONE: S. Marziali, Il piano particellare di esproprio (link a www.noccioli.it).

ESPROPRIAZIONE: Al privato proprietario di un’area destinata all’espropriazione, siccome interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica, dev’essere garantita, mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione.
Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Ad. Plen. 20.12.2002, n. 8; 24.01.2000, n. 2; 15.09.1999, n. 14), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha affermato il principio, generale ed inderogabile, per cui al privato proprietario di un’area destinata all’espropriazione, siccome interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica, dev’essere garantita, mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell’approvazione del progetto definitivo.
In coerenza con tale canone di condotta, che vincola tutte le amministrazioni e che, come tale, non soffre eccezioni (se non espresse da disposizioni speciali che esonerano esplicitamente l’amministrazione dal relativo adempimento procedurale), ed in conformità al parametro di giudizio che ne costituisce immediato corollario, si deve, allora, rilevare che, nella fattispecie in esame, anche a causa di una confusione procedimentale che non consente una rigorosa distinzione dei diversi segmenti che, di norma, integrano la procedura di approvazione di un’opera pubblica, all’Azienda Agricola, proprietaria del terreno interessato dalla realizzazione dell’opera, non è stato consentito di interloquire, in tempo utile, con le amministrazioni procedenti in merito alla localizzazione dell’intervento ed all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Per quanto confusa e contraddittoria sia stata la gestione del procedimento (non risultando chiara, in particolare, l’evoluzione delle elaborazioni progettuali), la localizzazione dell’opera, unitamente all’apposizione del relativo vincolo ablatorio, è stata deliberata, seppur con il peculiare strumento dell’intesa Stato–Regione, in mancanza della previa notifica all’Azienda Agricola della prescritta informativa sulla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera, con conseguente violazione del pertinente obbligo di comunicazione.
E non serve, da ultimo, invocare come esimente dal dovere in questione il disposto dell’art. 13, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241, in quanto quest’ultima norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale, mentre l’intesa tra lo Stato e la Regione sulla localizzazione di un’opera di interesse statale non consiste in un documento di pianificazione territoriale, ma produce l’effetto puntuale e specifico dell’individuazione dell’ubicazione dell’intervento (oltre a valere come dichiarazione di pubblica utilità) e si rivela, come tale, idonea ad incidere, in maniera immedia-ta, sugli interessi dei soggetti proprietari del terreno interessato dalla sua realizzazione, con le evidenti implicazioni sulla partecipazione di questi al relativo procedimento (giudicata, da ultimo, necessaria da Cons. St., sez. IV, 16.05.2006, n. 2773).
I rilievi appena svolti comportano, quale immediato corollario, l’assoluta inidoneità della comunicazione indicata dalle Amministrazioni appellate come satisfattiva dell’interesse partecipativo asseritamente violato, ad integrare gli estremi dell’instaurazione tempestiva di quel contraddittorio procedimentale utile ed effettivo in merito alle determinazioni pertinenti alla localizzazione dell’opera ed alla costituzione del vincolo espropriativo che, solo, consente di giudicare adempiuto l’obbligo prescritto dall’art. 7 l. n. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.07.2008 n. 3760 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Vincoli finalizzati all'esproprio - Reiterazione - Motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico da soddisfare - Adempimento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti - Sussiste.
2. Vincoli finalizzati all'esproprio - Reiterazione - Diritto all'indennizzo - Giurisdizione A.G.O. - Sussistenza.

1. L'obbligo di motivare i provvedimenti di reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio deve ritenersi assolto con l'indicazione di una motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico da soddisfare.
2. Anche prima del D.P.R. 327/2001, le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità sostanzialmente espropriativi, doveva essere proposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria in base alla previsione dell'art 34, comma 3, lett. b), del d.lg. n. 80 del 1998
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.06.2008 n. 1950 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Vincoli finalizzati all'esproprio - Decadenza - Inerzia dell'Amministrazione - Risarcimento del danno -Diritto - Non sussiste.
2. Vincoli finalizzati all'esproprio - Decadenza - Inerzia dell'Amministrazione - Intervento del privato - Pronuncia che accerta l'inadempimento dell'Amministrazione - Risarcimento del danno -Diritto - Sussiste.

1. La mera scadenza del vincolo espropriativi, in difetto di provvedimenti di reiterazione del vincolo, determina l'obbligo per l'amministrazione comunale di procedere alla nuova zonizzazione delle aree. La violazione di tale obbligo non genera, tuttavia, un danno risarcibile per il privato, ma determina solamente la nascita di un mero interesse procedimentale ad ottenere la zonizzazione delle aree, gravando in capo al privato l'onere di reagire a tale inerzia, attivando i rimedi amministrativi e giurisdizionali che l'ordinamento prevede per superare il comportamento inerte.
2. Nell'ipotesi in cui la P.A. continua a rimanere inerte anche dopo che il privato si è attivato ed ha ottenuto dal giudice amministrativo una pronuncia che ha accertato l'illegittimità del diniego opposto dalla P.A. alla richiesta di effettuare la zonizzazione o il suo silenzio, matura il diritto del proprietario dei terreni al risarcimento del danno che gli deriva dall'ulteriore ritardo da parte del Comune nell'assolvimento dell'obbligo amministrativo 
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.06.2008 n. 1929).

ESPROPRIAZIONE: 1. Giurisdizione e competenza - Espropriazione per pubblica utilità - Annullamento procedure ablative - Conseguenze - Occupazione sine titulo - Risarcimento danno - Giurisdizione G.A. - Sussiste.
2. Espropriazione per pubblica utilità - Fattispecie di occupazione sine titulo sussistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 - Art. 57 D.P.R. n. 327/2001 - Fasi fisiologiche del procedimento espropriativo - Applicazione - Art. 43 D.P.R. n. 327/2001 - Fasi patologiche del procedimento espropriativo - Applicazione.
3. Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza - In assenza di dichiarazione di pubblica utilità o con decreto di esproprio ritenuto illegittimo - Risarcimento danno - Spetta - Rimborso valore venale - Spetta - Interessi moratori - Spettano.

1. Compete al Giudice Amministrativo la tutela risarcitoria correlata all'annullamento delle procedure ablative che abbia reso sine titulo l'occupazione dei fondi utilizzati nell'esecuzione dell'opera pubblica.
2. L'art. 57 D.P.R. 327/2001, riferendosi ai «procedimenti in corso», ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l'ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi "fisiologiche" del procedimento, senza limitare, neanche per implicito, l'ambito di applicazione dell'art. 43, che, operando in situazioni "patologiche" (scadenza del termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di esproprio; annullamento di un atto del procedimento ablatorio), è opposto a quello delle norme che riguardano i «procedimenti in corso». In altri termini, l'atto di acquisizione - in quanto emesso ab externo del procedimento espropriativo - non rientra nell'ambito di operatività della normativa transitoria di cui all'art. 57 (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2582/2007).
3. In caso di decreto di occupazione illegittimo, in base al quale sia stata definitivamente sottratto un terreno, al ricorrente spetta ex art. 43, comma 6, t.u. 327/2001, sia il risarcimento del danno relativo al periodo di occupazione senza titolo, sia l'importo corrispondente al valore venale, con gli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo 
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.05.2008 n. 1288 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: E. Trabucchi, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'espropriazione isolata non può giustificare un'indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato - Nota a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 10.06.2008 (link a www.filodiritto.com).

ESPROPRIAZIONE: C. Taglienti, OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIO (link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: L. Marzano, Incostituzionalità della legge-provvedimento che si traduca in una reiterazione non procedimentalizzata dei vincoli espropriativi (nota a Corte Cost., sentenza 20.07.2007, n. 314) (link a www.lexitalia.it).

ESPROPRIAZIONE: Occupazione appropriativa, illegittimità, conseguenze, danni, sussistenza.
In caso di occupazione appropriativa, l’espropriato ha diritto ad un ristoro economico corrispondente al valore venale del bene con gli accessori peculiari delle obbligazioni valore (Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 23.04.2008 n. 10560 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONE: Provvedimenti di reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio - Motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico da soddisfare - Adempimento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti - Sussiste.
L'obbligo di motivare i provvedimenti di reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio deve ritenersi assolto con l'indicazione di una motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico da soddisfare 
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.04.2008 n. 1227 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEOccupazione appropriativa - Nuovi criteri risarcitori - L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Calcolo - Giudizi in corso - Applicazione.
L'art. 2, comma 89, lett. e) legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale, colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 349 del 2007) dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, ha modificato l'art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001 disponendo che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30.09.1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. La norma è applicabile nei giudizi in corso in cui sia ancora in discussione il "quantum" del risarcimento e che quest'ultimo non può superare in nessun caso il valore che il proprietario trarrebbe dall'immobile se decidesse di porlo sul mercato con la destinazione stabilita dallo strumento urbanistico, dovendosi escludere rilevanza ad altre destinazioni di fatto impresse dal proprietario (Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 31.03.2008 n. 8384 - link a www.ambientediritto.it).

LAVORI PUBBLICIAccessione invertita, legittimità accessione orizzontale, legittimità.
L’accessione invertita riguarda l’occupazione orizzontale di parte del suolo del vicino, ma non il caso di edificazione avvenuta al di sotto del suolo altrui e, quindi, di occupazione verticale del medesimo, che è fuori della previsione legislativa.
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita, comunque, consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione in danno del vicino, sicché la mancata opposizione di costui non vale a dimostrare lo stato soggettivo di buona fede dell'occupante, che deve, invece, riguardare le condizioni in cui il costruttore si è trovato ad operare, sì da generare il convincimento di esercitare un suo preteso diritto
(Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 27.02.2008 n. 5133 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONE: Dichiarazione di pubblica utilità - Divenuta inefficace - Rilevanza - Ai fini dell'individuazione della giurisdizione - Giurisdizione G.A. - Sussistenza - Occupazione acquisitiva - Inammissibilità - Formale provvedimento di acquisizione - Necessità.
La presenza di un atto di dichiarazione di pubblica utilità poi divenuto inefficace rileva soltanto ai fini dell'individuazione della giurisdizione amministrativa, in quanto i comportamenti di impossessamento del bene altrui collegati all'esercizio, anche se illegittimo, di un pubblico potere devono a loro volta essere presi in considerazione come manifestazioni di una funzione pubblica. Non è invece possibile qualificare la dichiarazione di pubblica utilità divenuta inefficace come un elemento che congiuntamente all'irreversibile trasformazione del bene dà origine a un'ipotesi ablatoria atipica, in quanto la perdita della proprietà può derivare solo dal giusto procedimento espropriativo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge. Anche dopo la realizzazione dell'opera pubblica la proprietà del bene rimane quindi all'originario titolare finché non sia adottato un formale provvedimento di acquisizione (ora disciplinato dall'art. 43 DPR 327/2001) con l'annessa liquidazione del risarcimento del danno. Trattandosi di uno strumento che regolarizza dall'esterno la procedura espropriativa e soddisfa le pretese risarcitorie dei privati in conformità a principi presenti da tempo nel diritto comune europeo, il provvedimento di acquisizione è utilizzabile indipendentemente dal confine temporale stabilito dall'art. 57 del DPR 327/2001. L'utilizzazione del fondo altrui ha natura di illecito permanente e quindi non consente il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 22.02.2008 n. 140 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEESPROPRIAZIONE per pubblica utilità - Computo nell'indennità delle perdite aziendali - Esclusione - Fattispecie.
L'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale previsto dalla normativa, per cui non può incidere il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la precedente attività. Di conseguenza, ove risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né all'azienda organizzata dall'imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda in sé considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi. Nel caso di specie (relativo all’espropriazione di terreno destinato a parcheggio a servizio di struttura alberghiera) le perdite aziendali lamentate dall'espropriato non sono suscettibili di indennizzo, ed è sufficiente a compensare la perdita subita l'applicazione del criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale (nella specie disciplinata dall'art. 15-bis legge prov. Trento 19.02.1993, n. 63, riproduttiva dell'art. 40 legge 25.06.1865, n. 2359), assumendo le perdite aziendali rilevanza autonoma rispetto alla perdita dominicale solo nella diversa ipotesi di espropriazione di azienda agricola (art. 16 legge 22.10.1971, n. 865).
ESPROPRIAZIONE - Opposizione alla stima - Criterio di determinazione indennitaria - Limite della reformatio in peius - Art. 19 L. n. 865/1971.
Nel giudizio di opposizione alla stima, di cui al l'art. 19 della legge 22.10.1971, n. 865, la qualificazione del fondo e l'adozione del criterio di determinazione indennitaria attiene all'attività di applicazione delle norme, alla quale si associa l'attività difensiva delle parti, di modo che non può ravvisarsi preclusione alcuna tanto ad una definizione, da parte del giudice, dell'oggetto espropriato in discordanza con la stima amministrativa o con le indicazioni delle parti (con l'unico limite del divieto di reformatio in peius della posizione dell'opponente (Cass. n. 12966/2004).
ESPROPRIAZIONE - Mancanza dell’identità del proprietario - Espropriazione parziale - Esclusione - Criterio della stima differenziale - Fattispecie.
Quando manca il presupposto dell'identità del proprietario non è ravvisabile neanche l’ipotesi di espropriazione parziale (Cass. 27.08.2004 n. 17112). Nella specie, non è applicabile il criterio della stima differenziale, riguardo ad una particella appartenente a soggetto diverso dal proprietario del terreno sui cui insiste l'azienda (alberghiera).
ESPROPRIAZIONE - Pertinenza - Qualificazione - Natura.
Anche se per definizione, la pertinenza è posta a servizio del bene principale, assume, sotto il profilo indennitario, una sua autonomia, nel senso che di essa deve qualificarsene la natura urbanistica (suolo edificabile o agricolo), che però non potrà mai essere assimilata a quella dell'area (edificata) cui pertiene (Cass. 14.01.2008, n. 599; 28.11.2007, n. 24703) (Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 31.01.2008 n. 2424 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONE: V. Mazzarelli, IL VALORE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO (link a www.pausania.it).

ESPROPRIAZIONE1. Occupazioni temporanea e d'urgenza - Occupazione acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno - In assenza di atto formale di acquisizione del bene - Non spetta - Restituzione del bene - Spetta.
2. Occupazione temporanea e d'urgenza - Occupazione acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno - Periodo successivo a quello dell'occupazione legittima - Spetta.
3. Occupazioni temporanee e d'urgenza - Occupazione acquisitiva - Art. 43 D.P.R. 337/2001 - Applicabilità - Tutti i casi di occupazione sine titulo.

1. Nell'ipotesi di occupazione acquisitiva, in mancanza dell'adozione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, la domanda di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento, ma è invece necessario condannare la P.A. alla restituzione dell'area, anche se essa sia ormai irreversibilmente trasformata. La trasformazione irreversibile del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica è un fatto, e tale resta, quindi non può di per sé costituire impedimento alla restituzione del bene; mentre la perdita della proprietà da parte del privato e l'acquisto della stessa in capo alla P.A. possono conseguire unicamente all'emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto (cfr. Cons. di St., Ad. Pl., sent. n. 2/2005).
2. Nel caso di occupazione acquisitiva, a decorrere dalla data di scadenza dell'occupazione legittima, spetta ai proprietari il risarcimento del danno per l'utilizzazione illegittima del suolo.
3. L'art. 43 D.P.R. 327/2001, che prevede, quale unica alternativa alla restituzione del bene, l'atto di acquisizione cd. sanante, accompagnato dal risarcimento del danno, deve reputarsi applicabile a tutti i casi di occupazione sine titulo, sussistenti o meno alla data di entrata in vigore del D.P.R. 327, recante il Testo Unico sulle espropriazioni (30.06.2003) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.01.2008 n. 156 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE1. Occupazione temporanea e d'urgenza - Opere interrate - Risarcimento - Spetta - Obbligo di rimozione - Non sussiste.
2. Occupazione temporanea e d'urgenza - Opere interrate - Risarcimento - Portata.
3. Opere pubbliche - Occupazione legittima - Indennità di occupazione - Giurisdizione G.O.
1.
Il protrarsi nel tempo della presenza arbitraria di tubazioni interrate non può determinare gli effetti di un'occupazione permanente (illegittima), ma si limita a comprimere le facoltà di godimento del proprietario del fondo asservito in via di mero fatto: conseguentemente tale compressione è suscettibile di essere risarcita, atteso il suo carattere illecito, mentre non è accoglibile la relativa domanda di rimozione di manufatti (cfr. Cassaz. Civ., SS.UU., sent. n. 13714/2005).
2. Nel caso del protrarsi nel tempo di tubazioni interrate poste arbitrariamente dalla P.A. nel terreno di un privato, questi è legittimato a richiedere sia il risarcimento per la diminuzione di valore del fondo in conseguenza delle diminuite utilità da esso ricavabili per la presenza di tubazioni interrate, sia il risarcimento per il periodo di occupazione abusiva, ossia per l'indisponibilità dell'area protrattasi oltre la scadenza del termine dell'occupazione legittima (Cassaz. Civ., SS.UU., sent. n. 15277/2001).
3. L'indennità di occupazione legittima costituisce pretesa da azionare, ex art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/1998, davanti al giudice ordinario (TAR Sicilia, sent. n. 2194/2006; TAR Basilicata, sent. n. 516/2007) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.01.2008 n. 155 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Dichiarazione di pubblica utilità - annullata - Sussistenza - Giurisdizione del G.A. - Sussistenza.
2. Dichiarazione di pubblica utilità - annullata - Realizzazione dell'opera pubblica - Occupazione usurpativa - Non sussistenza - Proprietà del bene - Non mutamento - Provvedimento Acquisizione - Necessità - Risarcimento del danno -Termine quinquennale - Non decorre.

1. La presenza di un atto di dichiarazione di pubblica utilità poi annullato consente l'attribuzione della controversia al giudice amministrativo, anche fattispecie tradizionalmente inquadrate nella categoria dell'occupazione usurpativa, in quanto i comportamenti di impossessamento del bene altrui collegati all'esercizio, anche se illegittimo, di un pubblico potere devono a loro volta essere qualificati come manifestazioni di una funzione pubblica; in base a questa impostazione il caso della mancata fissazione dei termini iniziali e finali ex art. 13 L. 2359/1865 appare pienamente inserito nello svolgimento, sia pure imperfetto, dell'azione amministrativa.
2. Poiché la perdita della proprietà può derivare solo dal giusto procedimento espropriativo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge si deve ritenere che anche dopo la realizzazione dell'opera pubblica la proprietà del bene rimanga all'originario titolare finché non sia adottato un formale provvedimento di acquisizione (ora disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 327/2001) con annessa liquidazione del risarcimento del danno. Trattandosi di uno strumento che regolarizza dall'esterno la procedura espropriativa e soddisfa le pretese risarcitorie dei privati in conformità a principi presenti da tempo nel diritto comune europeo, il provvedimento di acquisizione è utilizzabile indipendentemente dal confine temporale stabilito dall'art. 57 DPR 327/2001. L'utilizzazione del fondo altrui ha natura di illecito permanente e quindi non consente il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 15.01.2008 n. 3 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEDiritto all'indennizzo espropriativo - Evasione totale o parziale dell’imposta I.C.I. - Effetti - Sanzioni e recupero del tributo I.C.I. - Accertamento da parte dell'Amministrazione.
In materia di espropriazione, l'evasore totale dell’imposta I.C.I. non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo (Cass. sentenza n. 24509/2006), ma è unicamente "destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere", potendo l'erogazione della indennità di espropriazione "intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I., ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente, Corte Cost. n. 351/2000). Mentre, "l'evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo quindi il Comune procedere ad accertamento del maggiore valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva, l'indennità espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele. Nella seconda evenienza, in particolare, va da sé che il previo recupero del tributo I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti indicati, oltre che per accertamento da parte dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da parte dello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e considerando che la dichiarazione tributaria è atto di scienza e di non di volontà).
Occupazione d'urgenza - Effetti - Possesso del bene - Indennità per l'occupazione - Decreto di esproprio o ablazione - Perdita del possesso del bene.
L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso del bene occupato, in quanto questo, finché non intervenga il decreto di esproprio o comunque ablazione, continua ad appartenergli, tant'è che per tal motivo gli si riconosce anche una indennità per l'occupazione (Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 03.01.2008 n. 19 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2007

ESPROPRIAZIONE1. Approvazione del progetto di opera pubblica ai sensi dell'art. 1 legge n. 1/1978 - costituisce valida dichiarazione di pubblica utilità - fattispecie di opera pubblica realizzata da privati.
2. Opera pubblica realizzata in mancanza del decreto d'esproprio ma in presenza di dichiarazione di pubblica utilità - Ipotesi riconducibile all'"occupazione appropriativa" - Giurisdizione del giudice amministrativo- Sussiste.
3. Ipotesi di occupazione appropriativa - Illecito permanente- Prescrizione quinquennale - Non sussiste - imprescrittibilità dell'azione - sussiste.
3. Mancanza del decreto d'esproprio - Occupazione d'urgenza oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Responsabilità extracontrattuale - Condanna al risarcimento del danno ex art. 43 DPR 327/2001- Sussiste.

1. L'art. 1 della legge n. 1/1978 consente agli enti locali di approvare progetti di opere pubbliche conferendo automaticamente a tale decisione il requisito di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza in modo tale da configurare un decreto d'occupazione d'urgenza, legittimamente adottato dal Consiglio Comunale anche per opere pubbliche realizzate da soggetti privati.
2. In presenza di un'opera pubblica realizzata in forza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, adottata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1978, cui non è seguita l'adozione del decreto d'esproprio (e con un'occupazione d'urgenza effettuata oltre i termini di validità del relativo provvedimento), non si configura un'ipotesi di "occupazione usurpativa pura" (che si ha nel momento in cui la dichiarazione di pubblica utilità non sia mai stata adottata) ma la fattispecie della "occupazione appropriativa" che, similmente al caso dell'"occupazione usurpativa spuria" (configurabile quando l'amministrazione ha adottato una dichiarazione di pubblica utilità poi annullata in via di autotutela o giurisdizionale), è attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo anche in applicazione del principio (di derivazione comunitaria) di effettività della tutela giurisdizionale.
3. Se a fronte di una valida dichiarazione di pubblica utilità non segue il relativo decreto d'esproprio e l'occupazione d'urgenza viene effettuata oltre i termini di efficacia del relativo provvedimento (3 mesi ex art. 20 L. 865/1971), si versa in un'ipotesi di occupazione appropriativa che rappresenta ormai un illecito permanente sul presupposto che non è ipotizzabile che la commissione di un fatto illecito (l'occupazione sine titulo e la conseguente trasformazione del territorio) possa determinare il trasferimento di proprietà dell'immobile in capo all'ente pubblico, rendendo quindi l'azione risarcitoria imprescrittibile.
4. L'occupazione appropriativa rappresenta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del Comune resistente che comporta l'obbligo ex art. 43 DPR 327/2001 (applicabile anche alle occupazioni sine titulo già sussistenti alla data di entrata in vigore del T.U. espropriazioni) di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato salvo il potere dell'Amministrazione di fare venire meno l'obbligo di restituzione attraverso l'adozione dell'atto di acquisto del bene al proprio patrimonio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.12.2007 n. 6676 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE1. Vincolo a sede stradale - Vincolo preordinato all'esproprio soggetto a decadenza quinquennale - Sussiste.
2. Calcolo dell'indennità di espropriazione - Manufatto sanato - Computabilità.

1. Il vincolo a sede stradale è un vincolo preordinato all'esproprio, al quale si applica il principio della decadenza quinquennale ex art. 2 della l. n. 1187/1968, per questo verso è significativo il fatto che l'art. 18, comma 2 lett. b) della L. R. n. 12/2005 stabilisce un'identica durata quinquennale per il vincolo asseritamente "confermativo", ma in effetti espropriativo.
2. In sede di calcolo dell'indennità di espropriazione, occorre tenere presente anche il valore di quei soli manufatti che, originariamente realizzati senza un titolo abilitativo, sono stati successivamente sanati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.12.2007 n. 6675 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEOccupazione temporanea e d'urgenza - Procedura accelerata ex art. 3 Legge 1/1978 - Ambito di applicazione - Edilizia agevolata - Esclusione.
La procedura accelerata ex art. 3 Legge 1/78 vigente al momento dei fatti di causa riguarda solo le opere pubbliche e tra queste si devono ricomprendere anche gli interventi di edilizia sovvenzionata in ragione della natura di opere pubbliche rivestita dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non gli interventi di edilizia agevolata, che, al contrario di quelli sovvenzionati, sono eseguiti da soggetti privati e si traducono nella realizzazione di beni di natura privata (TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 13.12.2006 n. 2962 - massima tratta da www.solom.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Espropriazione per p.u. - Decreto di occupazione d'urgenza - Ha natura vincolata - Necessità di comunicazione agli espropriandi - Non sussiste - Necessità del giusto procedimento - Nella dichiarazione di pubblica utilità - Sussiste - Nell'occupazione d'urgenza - Non sussiste.
2. Espropriazione per p.u. - Decreto di occupazione d'urgenza - Natura vincolata - Non basta ad escludere la necessità di comunicazione di avvio del procedimento - Necessità di verifica dei presupposti dell'art. 21-octies, l. n. 241/1990 - Sussiste.
3. Espropriazione per p.u. - Decreto di occupazione d'urgenza - Natura vincolata - Esclude il vizio di eccesso di potere.
4. Art. 6, L. n. 241/1990 - Principio di adeguatezza e completezza dell'istruttoria procedimentale - Obbligo dell'Amministrazione di accertare d'ufficio la realtà dei fatti e degli atti posti alla sua attenzione - Sussiste.

1. Per l'adozione del decreto autorizzatorio dell'occupazione d'urgenza, quale provvedimento di natura vincolata, meramente attuativo di provvedimenti presupposti, non si rende necessaria alcuna ulteriore comunicazione di carattere specifico ai proprietari delle aree da espropriare. Si è infatti chiarito che il giusto procedimento, se rispettato nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, non ha ragion d'essere nell'occupazione d'urgenza. Ciò non tanto perché vi osti il presupposto dell'urgenza, atteso che qualsiasi approvazione del progetto di un'opera pubblica equivale ope legis a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, mentre l'urgenza che costituisce impedimento alla comunicazione dell'avvio del procedimento è un'urgenza qualificata. Ma piuttosto perché il giusto procedimento ha ragion d'essere nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, che conserva momenti di scelte discrezionali, e non più nel quadro dell'occupazione d'urgenza, meramente attuativa dei provvedimenti presupposti.
2. La natura vincolata del decreto di occupazione d'urgenza non basta da sé a far ritenere che non fosse dovuta la comunicazione di avvio del relativo procedimento. In tal senso depone il testo dell'art. 21-octies, comma 2, parte seconda, della l. n. 241/1990, a tenore del quale l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'atto finale solamente laddove, alla luce degli elementi forniti nel processo dall'amministrazione, emerga dal giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
3. Il decreto di occupazione d'urgenza ha natura di atto vincolato, per il quale non è configurabile l'eccesso di potere, essendo questo un vizio che, invece, si riferisce all'esercizio del potere discrezionale.
4. L'art. 6 della L. n. 241/1990 codifica il fondamentale principio dell'adeguatezza e completezza dell'istruttoria procedimentale, in base al quale l'Amministrazione è obbligata ad accertare d'ufficio, per quanto possibile, la realtà dei fatti e degli atti posti alla sua attenzione (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.11.2007 n. 6524 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: 1. Realizzazione di opere e/o lavori pubblici o di pubblico interesse - Redazione dello stato di consistenza contestuale al verbale di immissione in possesso ex art. 32 L. n. 265/1999 e succ. mod ed int. - Sussiste- Amministrazioni comunali e amministrazioni consortili - Applicazione- Sussiste.
2. Assegnazione da parte del Comune prima della espropriazione - Funzione di individuare il beneficiario dell'area e non di trasferirgli la titolarità dell'aera - Ammissibilità.
3. Dichiarazione di pubblica utilità contestuale all'approvazione del PIP - Durata decennale del PIP- Occupazione d'urgenza dopo nove anni dalla approvazione del PIP - Legittimità.
4. Attuazione del PIP mediante esproprio di aree o cessione del diritto di proprietà o diritto di superficie - Parte non attuata del PIP - Area o lotto liberi da edifici - Sussiste.

1. Ai sensi dell'art. 32 della L. n. 265/1999 poi trasfuso nell'art. 121 dal D.lgs. n. 267/2000 per le opere e i lavori pubblici o di pubblico interesse, la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione in possesso. Tale norma applicabile alle amministrazioni comunali ben può essere utilizzata anche nei riguardi delle amministrazioni consortili nello svolgimento di funzioni che l'art. 27 della L. n. 865/1971, affida alternativamente ai comuni o ai loro consorzi.
2. Sebbene l'espropriazione debba necessariamente precedere la cessione di proprietà o di un diritto di superficie, non è precluso al comune di procedere, prima dell'espropriazione, ad una assegnazione che ha l'effetto di individuare il futuro beneficiario della cessione e non di trasmettergli la titolarità dell'area.
3. Non costituisce motivo di illegittimità del decreto di esproprio il fatto che l'occupazione d'urgenza sia stata disposta dopo nove anni dall'approvazione del PIP, in quanto tale decreto trova la propria base legale nella dichiarazione di pubblica utilità derivante dall'approvazione del PIP che ha efficacia decennale decorrente dalla data del decreto di approvazione.
4. Essendo il PIP attuato mediante esproprio delle aree e utilizzazione delle stesse da parte delle imprese assegnatarie, previa cessione di proprietà o diritto di superficie, per parte non ancora attuata del PIP, deve intendersi ogni area o lotto libero da edifici, suscettibili di sfruttamento edilizio per le finalità proprie del piano (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.11.2007 n. 6458 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONESul risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Nello schema dell’occupazione espropriativa, l’illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in periodo di occupazione illegittima o alla scadenza della occupazione legittima, e tutta la attività svolta nel corso dell’occupazione da chiunque esplicata, rende l’autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., e detta responsabilità grava sempre e comunque sull’ente, che ha consumato l’illecita apprensione e posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell’immobile.”
Qualora l’amministrazione espropriante affidi ad un altro soggetto mediante concessione la realizzazione di un’opera pubblica e deleghi gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropiativa è ascrivibile all’autore materiale, pur se privo di un titolo che lo autorizzasse, in quanto si realizza l’irreversibile trasformazione del suolo in mancanza del decreto di esproprio e la perdita della proprietà a danno del privato
(Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 23.11.2007 n. 24397 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONE1. Espropriazione per pubblica utilità - Accoglimento del ricorso - Effetto ripristinatorio della sentenza - Retrocessione dei beni - Nello stato in cui si trovavano - Necessità - Realizzazione dell'opera - Impedimento di mero fatto - Eccessiva onerosità - Pregiudizio per l'economia nazionale - Non preclude - Rimedio sanante - Acquisizione coattiva sanante ex art. 43 D.Lgs 327/2001 - Necessità.
2. Acquisizione coattiva sanante - formale provvedimento di acquisizione - Necessità - Domanda riconvenzionale - Insufficienza.

1. Dall'accoglimento del ricorso consegue, come effetto ripristinatorio della sentenza, l'obbligo dell'amministrazione di retrocedere i beni illegittimamente espropriati, nello stato in cui essi in origine si trovavano: la restituzione stessa non è preclusa né dall'eventuale eccessiva onerosità per il debitore ai sensi dell'art. 2058 c.c. né dal possibile pregiudizio per l'economia nazionale di cui all'art. 2933 c.c.; in tal senso, a nulla rileva, costituendo un impedimento di mero fatto, la realizzazione dell'opera pubblica alla quale l'espropriazione era preordinata. opera che quindi l'amministrazione dovrà smantellare, a meno che non esperisca utilmente il rimedio sanante di cui all'art. 43 T.U. espropriazioni. Risulterebbe, infatti, incompatibile con la tutela della proprietà accordata dalla C.E.D.U. una previsione normativa che riconnettesse l'acquisto della proprietà ad una situazione iniziale illegittima la quale, senza che ne segua un nuovo e diverso provvedimento amministrativo formale, legittimo e pienamente sindacabile da un giudice, potesse evolvere, per mera attività della parte processuale pubblica, in un titolo di acquisto della proprietà e di privazione del possesso in capo al privato, tenuto anche conto che la parte pubblica, per definizione normativa, dovrebbe avere torto all'esito del giudizio.
2. L'art. 43 commi 3 e 4 T.U. espropriazioni deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione convenuta in giudizio per la restituzione del bene di un privato illegittimamente utilizzato per scopi di interesse pubblico, la quale intendesse richiedere al giudice di essere condannata al risarcimento del danno, esclusa la restituzione del bene in natura, dovrebbe versare in atti un formale provvedimento di acquisizione, adottato ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, e così sottoporlo ad immediato controllo giurisdizionale di legittimità -con facoltà per la controparte di impugnarlo con motivi aggiunti- e potrebbe trattenere il bene solo qualora detto provvedimento fosse ritenuto legittimo. A tal fine non sarebbe invece sufficiente una semplice domanda riconvenzionale, sia per contrasto con il citato art. 1 del Protocollo addizionale, sia perché la legge non individua, neppure in termini generali, i parametri e i criteri cui il giudice amministrativo dovrebbe attenersi. In questo modo, si trascurerebbe di considerare che il giudice, per ruolo costituzionale, non è un gestore di interessi pubblici, e quindi se dovesse essere costretto in tale veste, perderebbe la sua posizione di terzietà, e che, in assenza di alcun criterio e di una specifica potestà e competenza amministrativa, il giudice stesso non potrebbe esprimere che una scelta arbitraria. Pertanto, va ribadito che nel caso di specie la retrocessione non trova preclusioni di sorta (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 06.11.2007 n. 1142 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE: Sulla partecipazione procedimentale in materia espropriativa.
Il Supremo Consesso siciliano afferma, in maniera lapidaria, che l’amministrazione espropriante è tenuta al rispetto della normativa inerente la partecipazione procedimentale del soggetto passivo della potestà amministrativa così come enunciato dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. (cfr. TAR Calabria-Reggio Calabria, n. 243 del 22.03.2007).
La sentenza in commento è particolarmente interessante in quanto definisce l’ambito di applicazione dell’art 21-octies, comma 2, seconda proposizione, della L. 241/1990, che testualmente prevede: “... Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”
(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, sentenza 14.09.2007 n. 851 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONEDichiarazione di pubblica utilità - Data ultimazione lavori - Mancata previsione - Omissione - Conseguenze - Tesi della “carenza di potere in concreto” - Giurisdizione del G.A.
La mancata previsione, nel primo atto della procedura ablatoria, dei termini dei lavori e della procedura medesima, deve ritenersi costituire, un caso di cattivo esercizio del potere e non di carenza di potere (in concreto), sicché l’immissione in possesso e la trasformazione del suolo, sulla base di una siffatta, asseritamente invalida (ma efficace) dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, concreta un comportamento “amministrativo” (e non “mero”) dell’amministrazione, comunque riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio di pubblici poteri autoritativi, sì da restare ascritto, quanto alla tutela giurisdizionale, anche risarcitoria, alla cognizione del G.A. e non a quella del G.O. (Corte cost. n. 191 del 2006). La tesi della “carenza di potere in concreto” è smentita, tra l’altro, dall’articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990 (aggiunto dall’articolo 14 della legge n. 15 del 2005), che menziona, tra i casi (tassativi) di nullità dell’atto amministrativo, la sola ipotesi di difetto assoluto di attribuzione (Tar Campania, Napoli, sez. V, 17.02.2006, n. 2137), dall’articolo 13, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 08.06.2001, n. 327, che ha reso facoltativa la previsione del termine del decreto di esproprio, il che vale a dimostrare, sul piano interpretativo, la debolezza della tesi pretoria della essenzialità dei termini, intesi come conformativi dello stesso potere ablatorio, nonché dalla stessa (più recente) giurisprudenza della Cassazione (Cass., ss.uu., 2688 del 2007, cit., 19.02.2007, n. 3724), che ha (giustamente) affermato la giurisdizione amministrativa nel caso di successivo annullamento (ancorché retroattivo) della stessa dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. (cfr., contra, Cass., ss.uu., ord. 15.06.2006 n. 13911; 07.02.2007, n. 2688; 19.04.2007, n. 9323).
Dichiarazione di pubblica utilità - Termini dei lavori e delle espropriazioni - Indefettibilità della fissazione - Previsione in atti successivi della procedura - Insufficienza.
Pacifica, ormai, in giurisprudenza è l’acquisizione della indefettibilità della fissazione, sin dal primo atto della procedura espropriativa, ossia sin dall’approvazione del progetto definitivo dell’opera, che comporta la sua dichiarazione di pubblica utilità, dei termini dei lavori e delle espropriazioni (da ultimo, Tar Campania Napoli, sez. V, 1 febbraio 2007, n. 828). In punto di fatto tale omissione, nella fattispecie, è incontestata (oltre che documentata in atti), sicché non può che dedursene l’illegittimità, sotto questo profilo, degli atti impugnati. La giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7898; id., 16 maggio 2006, n. 2773) ha altresì definitivamente chiarito l’insufficienza di tale previsione in atti successivi della procedura.
Apposizione del vincolo espropriativo - Indennizzo espropriativo - Classificazione urbanistica e c.d. edificabilità "di fatto".
Nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5-bis, legge n. 359 del 1992, un'area va ritenuta edificabile quando come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto", correlata alle peculiari circostanze del caso che rafforzano o comprimono l'edificabilità, rileva esclusivamente in via complementare od integrativa, nella fase dell'apprezzamento del valore venale, con la conseguenza che sulla parte che invoca dette circostanze, al fine di sostenere una variazione in positivo o in negativo del valore dell'area derivante dall'attitudine edificatoria fissata dagli strumenti urbanistici, grava l'onere di allegarle e di dimostrarle (Cass. civ., sez. I, 11.02.2005, n. 2871) (TAR Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 12.09.2007 n. 7553 - link a www.ambientediritto.it).

ESPROPRIAZIONEAi fini dell’identificazione del soggetto passivo del rapporto espropriativo hanno rilievo decisivo e pressoché assorbente le risultanze catastali, ancorché divergenti rispetto all’effettiva situazione proprietaria del bene, ciò perché vi è la necessità di ancorare il procedimento di esproprio ad un dato certo e documentale, esonerando l’amministrazione e l'espropriante da incerti e complessi accertamenti circa l'effettiva appartenenza del bene e svincolando la procedura da successive vicende di variazione della proprietà dei beni.
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L’obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento è, invero, preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell'Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira, quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell'esercizio dell'attività pubblica al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio dell'Amministrazione elementi di conoscenza utili nell'esercizio dei poteri discrezionali.
In altri termini, la facoltà dei privati interessati di proporre osservazioni e controdeduzioni ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione di pronunziarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio sono intesi ad offrire elementi di valutazione non marginali ai fini del buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa; siffatte finalità sono certamente frustate ove, come nella specie, gli interessati vengono portati a conoscenza dell'opera pubblica quando il relativo progetto è stato già definito in tutte le sue componenti, per cui viene precluso ai medesimi di apportare alcun contributo.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta di non avere ricevuto il previo avviso di avvio del procedimento nonostante fosse proprietaria dell’area intersecata dal progetto approvato e destinata all’espropriazione.
La censura, come già rilevato in sede cautelare, è fondata, atteso che la Sig.ra Chiumiento, pur risultando intestataria catastale della particella (foglio 11, 867) interessata dal procedimento ablatorio, non ha ricevuto la previa comunicazione di avviso di avvio del procedimento, che, a norma dell’art. 16, comma 4, del d.P.R n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), deve precedere l’approvazione del progetto valevole quale dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza.
Va peraltro precisato che ai fini dell’identificazione del soggetto passivo del rapporto espropriativo hanno rilievo decisivo e pressoché assorbente le risultanze catastali, ancorché divergenti rispetto all’effettiva situazione proprietaria del bene, ciò perché vi è la necessità di ancorare il procedimento di esproprio ad un dato certo e documentale, esonerando l’amministrazione e l'espropriante da incerti e complessi accertamenti circa l'effettiva appartenenza del bene e svincolando la procedura da successive vicende di variazione della proprietà dei beni (Consiglio di stato, sez. VI, 02.05.2006, n. 2423).
Dagli atti di causa emerge che in data 19.07.1991 veniva stipulato atto di donazione tra il proprietario esclusivo dell’area Sig. Chiumiento Antonio e la di lui figlia Sig.ra Chiumiento Maria Giuseppa, con riserva di usufrutto a favore del primo. Orbene la ricorrente figura nella certificazione catastale in atti con effetti a decorrere dalla ridetta data del 19.07.1991, epoca cui risale l’atto di donazione stipulato in suo favore e regolarmente corredato di nota di trascrizione. In contrasto con le predette risultanze, è stato il solo Sig. Chiumiento a ricevere comunicazione dell’avviso procedimentale di cui alla nota prot. n. 40991 del 03.11.2005, a seguito della quale rivolgeva peraltro articolate osservazioni all’Amministrazione (che le respingeva con la nota prot. n. 45518 del 05.12.2005).
Il difetto del previo contraddittorio procedimentale non può non avere patologica ricaduta sulla legittimità degli atti afferenti al procedimento ablatorio attivato nei riguardi della ricorrente. Difatti la giurisprudenza ha costantemente rimarcato l’importanza della partecipazione procedimentale nella specifica materia, osservando che "l’obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento è, invero, preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell'Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira, quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell'esercizio dell'attività pubblica al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio dell'Amministrazione elementi di conoscenza utili nell'esercizio dei poteri discrezionali.
In altri termini, la facoltà dei privati interessati di proporre osservazioni e controdeduzioni ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione di pronunziarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio sono intesi ad offrire elementi di valutazione non marginali ai fini del buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa; siffatte finalità sono certamente frustate ove, come nella specie, gli interessati vengono portati a conoscenza dell'opera pubblica quando il relativo progetto è stato già definito in tutte le sue componenti, per cui viene precluso ai medesimi di apportare alcun contributo
" (cfr. Consiglio di stato, Sez. IV, 13.12.2001, n. 6238, riportata da TAR Puglia Bari, sez. II, 17.02.2005, n. 594)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 26.04.2007 n. 457 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONI: Illegittimo il decreto di esproprio senza l'avviso dell’avvio del procedimento.
Il Collegio reggino, nella decisione in epigrafe, ritiene che l’avviso dell’avvio del procedimento ex art. 16, comma 4°, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, costituisce una vera e propria “… garanzia partecipativa che non è meramente formale, ma rappresenta un necessario passaggio cognitivo-dialettico, funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per l’Amministrazione, che deve esaminarli e valutarli prima di approvare il progetto definitivo dell’opera, essendo l’attività espropriativa connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica” (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 22.03.2007 n. 243 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONEOccupazione di una parte maggiore di quanto enunciato nell’atto di esproprio - Comportamento illecito dell’amministrazione - Risarcimento e domanda di restituzione - Competente giudice civile - Sindacabilità del G.A. - Esclusione.
L’occupazione di una parte maggiore di quanto enunciato nell’atto di esproprio non attiene ai vizi di legittimità del provvedimento, sindacabili dal giudice amministrativo, ma alla sua esecuzione, da censurare innanzi al giudice civile, competente a conoscere degli eventuali danni prodotti all’espropriato dal comportamento illecito dell’amministrazione a disporne l’eventuale risarcimento (ex plurimis Cass., sez. I, 14.01.2000, n. 350) e a decidere sulla domanda di restituzione.
Pertanto, è inammissibile la censura del ricorso introduttivo nella quale il ricorrente afferma che, relativamente alla particella di sua proprietà, le operazioni di occupazione sarebbero avvenute per quattrocento metri in più di quanto riportato nel provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 20.03.2007 n. 1338 - link a www.ambientediritto.it).
anno 2000

ESPROPRIAZIONEVincolo indiretto ex art. 21 L. 1089/1939 di inedificabilità assoluta - Decreto di esproprio - Illegittimità.
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento col quale è stata disposta l'espropriazione e l'occupazione definitiva di immobile già destinato alla realizzazione di un'opera pubblica, ma nelle more sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta derivante dall'adozione di decreto ministeriale di vincolo indiretto ai sensi dell'art. 21 legge 1089/1939, poiché detta inedificabilità ne esclude in radice la capacità di divenire oggetto di acquisizione allo specifico fine di essere destinato alla realizzazione dell'intervento edificatorio progettato (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I, sentenza 02.10.2000 n. 2052 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE1 - Vincolo conformativo contenuto nel piano particolareggiato - Procedura ex art. 20 L. 1150/1942 - Necessità - Mancanza - Illegittimità.
2 - Procedura in attuazione di prg - Giurisdizione esclusiva del g.a.
3 - Risarcimento del danno - Necessità della prova.

1 - In presenza di vincolo conformativo che importa una destinazione non realizzabile esclusivamente a iniziativa pubblica, previa espropriazione, ma attuabile anche dal soggetto privato senza necessità di ablazione del bene (sentenza n. 179/1999 C. Cost.), qualora tale conformazione dell'area e dell'intervento in essa realizzabile sia contenuta in un piano particolareggiato, l'amministrazione non può procedere all'espropriazione, senza aver previamente esperito nei confronti del privato la procedura di attuazione coattiva del piano particolareggiato prevista dall'art. 20 L. 1150/1942 (ingiunzione ai proprietari di eseguire i lavori e successiva diffida).
Deve ritenersi pertanto illegittima la delibera con la quale viene avviato il procedimento espropriativo dell'area, senza la preventiva attivazione della procedura suddetta (fattispecie relativa ad area destinata dagli strumenti urbanistici vigenti in ambito comunale alla istallazione di un impianto -stazione di servizio- per la distribuzione di carburanti).
2 - Le procedure espropriative di attuazione delle previsioni di prg devono ritenersi ricomprese nella materia "urbanistica" come individuata dall'art. 34 del D. Lgv. 80/1998, intesa come ambito di azioni, provvedimenti ed interessi comunque attinenti al territorio e quindi includente anche gli strumenti operativi sul piano tecnico amministrativo (quali le procedure espropriative di attuazione di previsioni di P.R.G.) per l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione pubblica, di porzioni del territorio stesso al fine della loro trasformazione e destinazione a scopi di pubblica utilità.
Sussiste quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed a questo compete di conoscere, ai sensi dell'art. 35 del medesimo Decreto Legislativo, di tutte le questioni relative a diritti, ivi comprese quelle riguardanti la richiesta di risarcimento del danno ingiusto derivante da lesione di interesse legittimo.
3 - Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il ricorrente deve provare il proprio diritto al risarcimento, dimostrando in concreto il danno patrimoniale subito e il nesso eziologico con il provvedimento annullato, non essendo di per sé sufficiente l'illegittimità dell'atto e la lesione dell'interesse legittimo a far sorgere il diritto al risarcimento: non vi è alcuna deminutio patrimoniale a seguito dell'avvio del procedimento espropriativo ove il terreno sia rimasto in possesso del ricorrente (per essere stata concessa l'ordinanza di sospensione cautelare) e non risultando che vi siano state concrete trattative di vendita o di utilizzazione economica del bene sfumate per il procedimento attivato dalla P.A. (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I, sentenza 15.05.2000 n. 888 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEDichiarazione di pubblica utilità - Termini - Scadenza - Decreto di esproprio - Illegittimità - Termine quinquennale di occupazione di urgenza - Irrilevanza.
Il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (che non è fissato in alcun provvedimento legislativo) è determinato di volta in volta dalle Amministrazioni nei provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi in rapporto alla tipologia e durata dei lavori da eseguire; pertanto è illegittimo il decreto di esproprio intervenuto dopo la scadenza del termine massimo di quarantotto mesi fissato nei provvedimenti con i quali è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera in questione, a nulla rilevando la disciplina del D.L. 534/1987 e della L. 158/1991 concernente esclusivamente la proroga del termine di occupazione quinquennale fissato dall'art. 20 della legge 865/1971 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I, sentenza 18.04.2000 n. 703 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONEOccupazione temporanea e d'urgenza - Scadenza termini per compimento di espropriazione senza adozione del relativo provvedimento - Effetti sulla dichiarazione di pubblica utilità e sul provvedimento di occupazione d'urgenza.
1. - Il decorso dei termini finali fissati ex art. 13 della Legge 2359/1865 nell'atto dichiarativo della pubblica utilità senza la realizzazione dell'opera e/o la emanazione del decreto di esproprio comporta l'inefficacia, ex tunc, della originaria dichiarazione di pubblica utilità, determinando l'illegittimità ab initio della intera procedura espropriativa e della connessa occupazione d'urgenza che risulta così disposta sine titulo.
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1. - La decisione afferma innovativamente la illegittimità della intera procedura espropriativa e della connessa occupazione d'urgenza per il solo fatto dello scadere dei termini finali della dichiarazione di pubblica utilità (senza la tempestiva emanazione del decreto di esproprio) così da determinarsi ex tunc l'inefficacia della medesima dichiarazione.
La tradizionale giurisprudenza risulta, invece, orientata nel senso che lo scadere di detti termini comporta l'illegittimità del decreto di esproprio tardivamente adottato (vds. Cons. Stato, Sez. V, 23.10.1981 n. 518; Sez. IV, 09.07.1974 n. 531), senza "retroagire" sull'atto dichiarativo della p.u. (per i profili risarcitori conseguenti alla realizzazione dell'opera pubblica vds. per tutte la "fondamentale" Cass. Sez. Un. 28.02.83 n. 1464, nonché, per gli effetti restitutori e di decorrenza del termine di prescrizione, Cass. Sez. Un. 04.03.1997 n. 1907 e Cass. Sez. I, 15.12.1995 n. 12841)
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I, sentenza 14.03.2000 n. 426 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ESPROPRIAZIONE1. - Dichiarazione di pubblica utilità - Carenza - Decreto di occupazione d'urgenza - Carenza di potere - Esclusione.
2. - Processo cautelare - Espropriazione e occupazione - Occupazione temporanea e d'urgenza - Azione di reintegrazione nel possesso di fronte al G.A. - Mancata impugnazione nei termini - Inammissibilità - Domanda cautelare ex art. 21 L. n. 1034/1971- Necessità - Rigetto.

1. - In tema di espropriazione per pubblica utilità, la carenza della dichiarazione di pubblica utilità determina l'illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza per difetto del presupposto e non la sua nullità per carenza di potere ablativo (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che si differenzia da quello delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
2. - Non può accogliersi la domanda diretta alla reintegrazione del possesso di terreni oggetto di provvedimenti di occupazione d'urgenza non impugnati nei termini (ed a torto ritenuti nulli per difetto della dichiarazione di p.u.) posto che, a prescindere dall'applicabilità nel processo amministrativo degli strumenti interinali disciplinati dal codice di rito (nonché dalla riconducibilità della controversa fattispecie nell'ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 34 d.lgs. 80/1998), l'interessato avrebbe dovuto proporre in via incidentale, nella tempestiva impugnativa dei decreti di occupazione, domanda di sospensione dell'esecuzione ex art. 21, u.cpv. L. n. 1034/1971 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. II, ordinanza 24.02.2000 n. 265).