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71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
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105-SICUREZZA SUL LAVORO
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-
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108-SOPPALCO
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111-SUE
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114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
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118-VINCOLO CIMITERIALE
119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
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dossier RUMORE
* * *
per approfondimenti vedi anche:
Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 d.lgs. 17.02.2017 n. 42
agosto 2021

CONDOMINIO: Vicini di casa, vademecum anti-liti. Rumori, immissioni, condizionatori, animali: come affrontare i conflitti che più spesso ostacolano la convivenza.
Rumori e schiamazzi, specie adesso che con l’estate è ripresa la vita notturna, disturbi provenienti dagli animali domestici, ma anche scarso rispetto delle regole condominiali e di civile convivenza.
Sono queste le principali cause di lite tra i vicini. Secondo una recente ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, ben un proprietario su cinque sarebbe persino disposto a cambiare casa pur di risolvere il problema che lo affligge.
Tuttavia per una persona su due la soluzione migliore è il dialogo, mentre soltanto il 5% del campione ricorrerebbe a un avvocato. Vediamo allora quali sono e come si possono affrontare i dissidi che più spesso ostacolano la pacifica convivenza nello stesso caseggiato o in edifici limitrofi. (...continua)
 (articolo ItaliaOggi Sette del 23.08.2021).

gennaio 2021

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Scopo della pianificazione acustica.
In termini generale va osservato che il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.
La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.
La normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.R. 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.
Proprio perché la pianificazione acustica è rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve escludersi che essa abbia come scopo il mantenimento della situazione esistente, ma deve perseguire la riduzione dei rumori al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno
(TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 04.01.2021 n. 1 - commento tratto da
https://camerainsubria.blogspot.com).
---------------
Il Collegio premette che, sotto un profilo normativo, la legge 26.10.1995 n. 447, recante la “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, rappresenta la prima fonte normativa organica in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico (art. 1, comma 1).
Nel ripartire le competenze in detta materia fra Stato, Regioni, Province e Comuni, la legge quadro ha previsto (all’art. 3) che: “Sono di competenza dello Stato:
   a) la determinazione, ai sensi della L. 08.07.1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2; …
”.
In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.P.C.M. 14.11.1997, recante la determinazione dei “valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità…”, i quali, specifica ancora il decreto, “sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. a) e dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26.10.1995, n. 447” (cfr. art. 1, co. 2, d.P.C.M. 14.11.1997).
La Tabella A, dal canto proprio, prevede la classificazione del territorio comunale in sei classi.
Per quanto qui rileva:
   - in classe “IV” sono ricomprese le “aree di intensa attività umana” (in cui rientrano quelle interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie);
   - in classe “V” rientrano le “aree prevalentemente industriali” (ove rientrano quelle interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni).
   - in classe “VI” rientrano le aree esclusivamente industriali (le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi).
A completamento del quadro normativo è, poi, intervenuto il legislatore regionale della Lombardia che, con la legge n. 13 del 10.08.2001, ha stabilito tempi e modi della classificazione acustica territoriale da parte comunale, siccome preordinata “a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.1997” (cfr. art. 2, co. 1, L.r. cit.).
In termini generale va poi osservato che il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse (TAR Brescia, Sez. I, 15.11.2012 n. 1792).
La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.
La normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.R. 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione (TAR Brescia, Sez. I n. 1792/2012 cit.).
Proprio perché la pianificazione acustica è rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve escludersi che essa abbia come scopo il mantenimento della situazione esistente, ma deve perseguire la riduzione dei rumori al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno (TAR Milano sez. IV 14.01.2015, n. 133).

luglio 2020

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICAIl Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.
La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.
La normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.R. 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.
Proprio perché la pianificazione acustica è rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve escludersi che essa abbia come scopo il mantenimento della situazione esistente, ma deve perseguire la riduzione dei rumori al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno.
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A completamento del quadro normativo è, poi, intervenuto il legislatore regionale della Lombardia che, con la legge n. 13 del 10.08.2001, ha stabilito tempi e modi della classificazione acustica territoriale da parte comunale, siccome preordinata “a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.1997” (cfr. art. 2, co. 1, L.r. cit.).
In termini generale va poi osservato che il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse (TAR Brescia, Sez. I, 15.11.2012 n. 1792).
La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.
La normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.R. 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione (TAR Brescia, Sez. I n. 1792/2012 cit.).
Proprio perché la pianificazione acustica è rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve escludersi che essa abbia come scopo il mantenimento della situazione esistente, ma deve perseguire la riduzione dei rumori al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno (TAR Milano sez. IV 14.01.2015, n. 133) (TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 06.08.2020 n. 1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore (ristorante) – Schiamazzi degli avventori – Abuso di strumenti di riproduzione sonora (impianto musicale) – Rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni – Attività svolta in ambito condominiale – Risarcimento dei danni subiti dalla parte civile – Art. 659 cod. pen..
Per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio.
In altri termini, perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 03.07.2020 n. 19988 - link a www.ambientediritto.it).

maggio 2020

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO – Svolgimento di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico – Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissioni sonore – Art. 6, c. 1, lett. h), L. n. 447/1995 – Fattispecie: spettacoli pirotecnici.
E' utile premettere che gli spettacoli pirotecnici a scopo di svago costituiscono attività economica lecita, ancorché soggetta, per la sua intrinseca pericolosità, ad autorizzazioni preventive di pubblica sicurezza e a una serie di precauzioni nel suo concreto svolgimento. In particolare, l’accessione dei fuochi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ai sensi dell’articolo 57 R.D. n. 773/1931 e deve essere effettuata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 101 R.D. n. 635/1940.
A sua volta la commercializzazione, la catalogazione e la verifica di conformità degli articoli pirotecnici in genere e dei fuochi d’artificio in particolare è disciplinata dal D.Lgs. n. 123/2015, di attuazione della Direttiva 2013/29/UE.
Trattandosi di attività economica lecita, l’accensione di fuochi d’artificio non può essere vietata in termini assoluti, ancorché il suo esercizio possa e debba essere assoggettato a prescrizioni e cautele, volte a contemperare gli interessi (alla quiete e all’incolumità pubblica) che possono essere negativamente incisi da siffatta attività.
---------------
Nel caso di specie,
emerge che gli eventi autorizzati sono meno di una ventina l’anno, ancorché concentrati tra la primavera e l’estate, che gli spettacoli hanno breve durata (qualche decina di minuti al massimo), che i fuochi sparati sono di quelli a terra (ovverosia, con altezza, ampiezza e sonorità limitata), che è prevista una distanza della zona di accensione dalle abitazioni conforme a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055.XV dell’ 11.01.2001, che è prescritto che al termine degli spettacoli le zone contermini siano bonificate da bossoli e fuochi inesplosi.
Complessivamente, nel caso in esame il Comune non ha violato alcuna norma positiva ed ha, inoltre, operato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse di ristoratori e pirotecnici al libero dispiegarsi dell’iniziativa privata e l’interesse alla incolumità e alla quiete dei residenti in prossimità dei luoghi di svolgimento degli spettacoli pirotecnici.
Naturalmente, ciò non esclude che le immissioni derivanti da tali attività possano essere considerate direttamente lesive di diritti della persona, che non spetta peraltro a questo giudice tutelare.

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I
n ogni caso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), L. n 4471995 i Comuni possono autorizzare «lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e […] spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile» anche in deroga ai valori limite di immissioni sonore proprie della classificazione acustica operata in via generale.
Non vi è dubbio che lo spettacolo pirotecnico, proprio perché occasionale e temporaneo rientra nella suvviste ipotesi di deroga.

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1. Vengono in decisione il ricorso principale e i cinque ricorsi per motivi aggiunti promossi dai signori Gi.Ba.Ba., Pa.Ba., Ma.Ge.Ca., Gi.Ra. e R.Vi.Fr. avverso le autorizzazioni (tutte in epigrafe indicate) rilasciate dal Comune di Misano di Gera d’Adda tra il 2014 e il 2019 a una pluralità di pirotecnici per l’accensione di fuochi d’artificio nell’ambito di feste private svolte presso il ristorante Be. e presso il ristorante De., non distante dalle loro case di abitazione.
2. E’ necessario affrontare pregiudizialmente la questione della giurisdizione sollevata dalla difesa della signora Fe.Fe., quale titolare dell’impresa individuale Fe.Fi. destinataria di parte dei provvedimenti autorizzativi qui impugnati.
Contrariamente a quanto sostiene la controinteressata, oggetto del presente giudizio non sono le condotte dei pirotecnici, in tesi illecite in quanto non rispettose delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comunali, e fonti di danno a terzi. Il presente giudizio verte sulla prospettata illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune, rispetto ai quali la posizione dei ricorrenti ha natura di interesse legittimo: il che radica, in funzione della causa petendi, la giurisdizione di questo Giudice.
3. Si può, invece, prescindere dalla disamina delle plurime eccezioni in rito sollevate dalla difesa del Comune e di cui si è dato conto in narrativa, stante l’infondatezza di tutti e sei i gravami presentati dai ricorrenti.
4.1. In tutti e sei i ricorsi i vizi di legittimità prospettati sono sempre i medesimi, il che consente una trattazione congiunta dei ricorsi medesimi.
4.2.1. Prima di entrare nel merito delle singole doglianze, è utile premettere che gli spettacoli pirotecnici a scopo di svago costituiscono attività economica lecita, ancorché soggetta, per la sua intrinseca pericolosità, ad autorizzazioni preventive di pubblica sicurezza e a una serie di precauzioni nel suo concreto svolgimento. In particolare, l’accessione dei fuochi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ai sensi dell’articolo 57 R.D. n. 773/1931 e deve essere effettuata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 101 R.D. n. 635/1940.
A sua volta la commercializzazione, la catalogazione e la verifica di conformità degli articoli pirotecnici in genere e dei fuochi d’artificio in particolare è disciplinata dal D.Lgs. n. 123/2015, di attuazione della Direttiva 2013/29/UE.
Trattandosi di attività economica lecita, l’accensione di fuochi d’artificio non può essere vietata in termini assoluti, ancorché il suo esercizio possa e debba essere assoggettato a prescrizioni e cautele, volte a contemperare gli interessi (alla quiete e all’incolumità pubblica) che possono essere negativamente incisi da siffatta attività.
4.2.2. Ora, dalla documentazione in atti emerge che gli eventi autorizzati sono meno di una ventina l’anno, ancorché concentrati tra la primavera e l’estate, che gli spettacoli hanno breve durata (qualche decina di minuti al massimo), che i fuochi sparati sono di quelli a terra (ovverosia, con altezza, ampiezza e sonorità limitata), che è prevista una distanza della zona di accensione dalle abitazioni conforme a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055.XV dell’ 11.01.2001, che è prescritto che al termine degli spettacoli le zone contermini siano bonificate da bossoli e fuochi inesplosi.
Complessivamente, nel caso in esame il Comune non ha violato alcuna norma positiva ed ha, inoltre, operato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse di ristoratori e pirotecnici al libero dispiegarsi dell’iniziativa privata e l’interesse alla incolumità e alla quiete dei residenti in prossimità dei luoghi di svolgimento degli spettacoli pirotecnici; naturalmente, ciò non esclude che le immissioni derivanti da tali attività possano essere considerate direttamente lesive di diritti della persona, che non spetta peraltro a questo giudice tutelare.
5.1. Fatte queste premesse, è, pertanto, infondato il primo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione delle norme di cautela imposte dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Misano Gera d’Adda per l’accensione dei fuochi nelle aree verdi, quelle a tutela degli animali e quelle volte a prevenire l’inquinamento acustico.
5.2. E’ innanzitutto inconferente il richiamo operato dai ricorrenti al succitato Regolamento comunale, risultando gli spettacoli pirotecnici assoggettati a una specifica disciplina e non essendo riconducibili né ai fuochi all’aperto, né alle attività rumorose di cui si occupa il Regolamento in questione.
5.3. In secondo luogo, trattandosi di eventi contenuti e che tendono a riproporsi nelle modalità di realizzazione, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico non richiedeva un particolare approfondimento istruttorio, oltre all’accertamento che l’istante fosse dotato delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza, e oltre l’imposizione delle ordinarie prescrizioni di cautela.
6.1. E’, parimenti, infondato il secondo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, e, segnatamente, delle aree in cui essi vivono e vengono effettuati i contestati spettacoli pirotecnici.
6.2. Fermo restando che i ristoranti presso i quali gli spettacoli pirotecnici vengono svolti sono ascritti alla classe 2 e in parte alla classe 3 di zonizzazione acustica, e non alla classe 1 così come sostengono i ricorrenti, in ogni caso ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), L. n 4471995 i Comuni possono autorizzare «lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e […] spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile» anche in deroga ai valori limite di immissioni sonore proprie della classificazione acustica operata in via generale.
Non vi è dubbio che lo spettacolo pirotecnico, proprio perché occasionale e temporaneo rientra nella suvviste ipotesi di deroga.
7.1. E’ infondato anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano che non si sia tenuto conto dell’impatto ambientale provocato dai fuochi pirotecnici non solo sotto il profilo acustico ma anche in termini di inquinamento atmosferico.
7.2. Al riguardo non può che rinviarsi alle considerazioni svolte ai punti che precedono in ordine al fatto che l’utilizzo degli articoli pirotecnici sia lecito laddove i fuochi d’artificio che vengono accesi sia conformi alle prescrizioni di legge e abbiano la certificazione CE.
Peraltro, tenuto conto che negli spettacoli pirotecnici, oggetto del presente giudizio, l’uso di fuochi di artificio è circoscritto e limitato, possono escludersi problemi di inquinamento atmosferico in conseguenza delle polveri che vengono sprigionate.
8.1. Infine, è pure infondato il quarto motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che il Comune non abbia effettuato alcuna attività di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni impugnate.
8.2. Come condivisibilmente osservato dalla difesa del Comune resistente, la prospettata inosservanza da parte dei pirotecnici delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni qui impugnate, così come la prospettata omissione da parte dell’Amministrazione dei controlli in ordine al rispetto delle ridette prescrizioni, anche ove –in ipotesi– sussistenti, non incidono sulla legittimità dei provvedimenti in esame, situandosi dette violazioni nella fase esecutiva di essi, anziché nella relativa fase genetica.
9.1. In conclusione, il ricorso principale e i cinque successivi ricorsi per motivi aggiunti sono respinti, in quanto infondati (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 14.05.2020 n. 355 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

aprile 2020

AMBIENTE-ECOLOGIACompetenza del Comune ad adottare misure di contenimento dell’inquinamento acustico non direttamente collegate con il superamento dei limiti fissati per le immissioni sonore.
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Inquinamento – Inquinamento acustico - Misure di contenimento - Non direttamente collegate con il superamento dei limiti fissati per le immissioni sonore – Competenza - Individuazione.
Deve riconoscersi ai Comuni la competenza ad adottare misure di contenimento dell’inquinamento acustico, anche introducendo fasce orarie, non direttamente collegate con il superamento dei limiti fissati per le immissioni sonore (1).
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   (1) Ha ricordato la sezione che la giurisprudenza ha chiarito che la tutela del bene giuridico protetto dalla legge quadro n. 447 del 26.10.1995, la quale mira alla salvaguardia di un complesso di valori (cfr. art. 2, comma 1, lett. a) rispetto al fenomeno dell’inquinamento acustico, coesiste con la tutela del diverso bene giuridico che è costituito dalla pubblica tranquillità, trattandosi di beni presidiati da norme con obiettivi e struttura diversi, e ha riconosciuto perciò, al di là di quanto specificamente previsto dall’art. 6, comma 3, l. n. 447 del 1995 per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, che la legislazione sull’inquinamento acustico «non impedisce … ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla l. n. 447 del 1995, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità -considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge- ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cass., 09.10.2003, n. 15081)» (Cass. civ., sez. I, 01.09.2006, n. 18953, chiarendo, pertanto, che nello specifico caso ivi affrontato «non si trattava di stabilire se fossero stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti da detto D.P.C.M., né di compiere le rilevazioni nelle località e con i criteri individuati dalle norme dianzi indicate, tali da richiedere l’utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosse idoneo a determinare l’evento di disturbo della tranquillità pubblica avuto di mira dalla norma regolamentare»).
Si tratta di un indirizzo che in passato è già stato fatto proprio dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato un principio valevole, in coerenza con la giurisprudenza richiamata, per tutti i comuni e non soltanto per quelli di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico.
Si è detto infatti (Cons. St., sez. V, 28.02.2011, n. 1265) che «[p]ur non potendo … gli enti locali introdurre, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, limiti alle immissioni sonore diversi e comunque inferiori a quelli previsti dalla l. n. 447 del 1995, i Comuni possono dettare disposizioni particolari, anche presidiate da sanzione amministrativa, che vietino non già le immissioni sonore che superino una soglia acustica prestabilita, ma tutte quelle che comunque nuocciano alla quiete e alla tranquillità pubblica o privata, quale che sia il loro livello acustico (Cass. civ., sez. I, 01.09.2006, n. 18953).
Deve, quindi, riconoscersi ai Comuni la competenza ad adottare misure di contenimento dell’inquinamento acustico, anche introducendo fasce orarie, non direttamente collegate con il superamento dei limiti fissati per le immissioni sonore
» (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.04.2020 n. 2684 - commento tratto da e link a www.giustizia-amministrartiva.it).

febbraio 2020

AMBIENTE-ECOLOGIA: Immissioni acustiche, normativa pubblicistica e limite di tollerabilità.
Come è stato affermato da questa Corte, in materia di immissioni sonore, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.
Invero, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela dei interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 cc e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico.
L’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può, tuttavia, fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
Spetta, peraltro, al giudice di merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell’ambito della normale tollerabilità
(Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 06.02.2020 n. 2757 - commento tratto da
https://camerainsubria.blogspot.com).
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La censura non può trovare ingresso.
Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. n. 1069 del 2017), in materia di immissioni sonore, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.
Invero, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c., e, pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico.
L'eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può, tuttavia, fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
Spetta, peraltro, al giudice di merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (Cass. n. 887 del 2011).

gennaio 2020

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO – Avventori di una discoteca – Provvedimento comunale – Prescrizioni in ordine al contenimento del rumore antropico – Adozione delle cautele ordinarie.
L’Amministrazione comunale ben può rammentare, in un proprio provvedimento, il dovere di contenimento del rumore, nei limiti di quanto possa rientrare nelle facoltà proprie del gestore di una discoteca, venendo in rilievo un interesse generale, strettamente connesso alla salute pubblica e alla vivibilità generale degli abitati e dei luoghi.
Non è infatti in discussione alcun obbligo di contenimento di rumorosità esterna indefinita o comunque aliena rispetto alle attività o alle appartenenze della struttura della discoteca in questione (nemo ad impossibilia tenetur), bensì l’esigenza concreta di non causare, con comportamenti gestori inappropriati, l’amplificazione della rumorosità, causata dagli avventori anche nel transito, in ingresso o in uscita, in ore notturne, nella discoteca.
Il provvedimento, in altri termini, può legittimamente sollecitare l’adozione, in conformità al dettato normativo, delle cautele ordinarie, volte a contenere con diligenza il cd. rumore antropico, causato dagli avventori, in particolare nelle ore notturne, relativamente al locale e alle sue pertinenze
(TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 21.01.2020 n. 27 - link a www.ambientediritto.it).

luglio 2019

AMBIENTE-ECOLOGIA: Scelta delle misure per far cessare le immissioni da rumore e prova del danno patrimoniale da immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Nell'accogliere la domanda volta a far cessare le immissioni, il giudice del merito, pur avendo la facoltà di scegliere tra le diverse misure consentite dalla norma, ha tuttavia l'obbligo di precisare le ragioni della scelta dell'una o dell'altra e di indicare con sufficiente determinazione le misure in concreto adottate, soprattutto quando ritenga impossibile adottare misure meno invasive ed indispensabile condannare il convenuto alla cessazione delle immissioni e quindi anche dell'attività che ad esse dà luogo.
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.;
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità
(Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 18.07.2019 n. 19434 - commento tratto da
https://camerainsubria.blogspot.com).
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MASSIMA
7. È altresì fondato il terzo motivo, di rilievo logico preliminare rispetto al secondo.
La pronunzia impugnata conferma la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il danno in questione nella misura sopra indicata —in quanto derivante dalla lesione del diritto (non alla salute ma) al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo— limitandosi a richiamare il principio rinvenibile in alcune pronunce di questa Corte, predicativo dell'esistenza di un danno in re ipsa ogniqualvolta venga accertata la non tollerabilità delle immissioni (Cass. 18/10/1978, n. 4693; 12/03/1987, n. 2580 Rv. 451713; 13/03/2007, n. 5844).
Siffatto principio, tralaticiamente ribadito ancora di recente (v. Cass. 12/02/2016, n. 2864), non è condiviso da più recente giurisprudenza, secondo la quale, anche nell'ipotesi considerata, il danno non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ.. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. 09/11/2018, n. 28742; 29/01/2018, n. 2056).
A tale secondo indirizzo si intende qui dare continuità.
È invero ormai generalmente riconosciuta, almeno in via di principio, l'antiteticità del concetto di danno in re ipsa —il quale, anche letteralmente, postula la coincidenza del danno risarcibile con l'evento dannoso (e al quale pure, in passato, non va dimenticato, si era fatto ricorso, per giustificare la risarcibilità del danno biologico, attraverso l'elaborazione del concetto, sovrapponibile, di danno- vento: v. Corte cost. n. 184 del 1986)— rispetto al sistema di responsabilità civile, fondato all'opposto sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di «danno emergente» (danno «interno», che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di «lucro cessante» (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag. 27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali.
In ambito di responsabilità aquiliana ciò è definitivamente chiarito dalle già richiamate sentenze c.d. di San Martino (Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) che, proprio con riferimento al danno non patrimoniale, evidenziano come il sistema fornisce una struttura dell'illecito «articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)», essendo l'evento dannoso rappresentato dalla «lesione dell'interesse protetto».
Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, «che deve essere allegato e provato»; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».
Può peraltro al riguardo rammentarsi che già Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576, di poco anteriore, in materia di responsabilità da trasfusione di sangue infetto, avvertiva che «il danno rileva ... sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è ... esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria».
È ben vero che la prova del pregiudizio (sofferto a causa della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane assolta conseguente alle immissioni intollerabili) può —e anzi normalmente non potrà che— essere fornita attraverso presunzioni (come nel caso considerato da Cass. 03/10/2018, n. 23754, ove si evidenzia che il complessivo materiale probatorio comprovava «un quadro sufficientemente chiaro e completo dei disagi sofferti dalla famiglia ..., con i trasferimenti fuori di casa, le assenze a scuola dei figli e le altre circostanze sopravvenute in dipendenza della difficile vivibilità della casa»).
Ciò tuttavia è ben diverso dall'affermare che il danno da immissioni intollerabili sia da considerare in re ipsa.
Ed invero, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell'onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni.
La «presunzione» del danno, in quest'ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire «convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ.», il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile. Nel senso usato invece secondo l'orientamento qui respinto, mancando sovente ogni riferimento a tale necessario passaggio logico intermedio, esso acquista il diverso significato di mera regola di giudizio che solleva (il «presunto» danneggiato) dall'onere di fornire elementi indiziari (diversi rispetto al mero fatto lesivo) che possano giustificare quel convincimento e pone piuttosto l'onere della prova contraria a carico del «presunto» danneggiante.
Mette conto al riguardo ancora soggiungere che, in mancanza di allegazione e prova di tali elementi indiziari, il riconoscimento di un danno risarcibile comporta la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il che si trasmoda dal «tradizionale danno compensativo/ripristinatorio» a quello del risarcimento con funzione punitiva in contrasto anche con l'ulteriore intervento nomofilattico di Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601, che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..
Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire —in ultima analisi— quello risarcitorio non può, dunque, derivare da volontà del giudicante, bensì esige riserva di legge (v. in tal senso, sia pure in ambito di danno patrimoniale, ma alla stregua di considerazioni certamente valide anche, mutatis mutandis, nel presente contesto, Cass. 04/12/2018, n. 31233; 25/05/2018, n. 13071).
Deve sul punto in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto:
il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.

La sentenza impugnata applica una regola di giudizio evidentemente difforme da tale principio e va pertanto, anche sul punto, cassata, restando assorbito l'esame dei restanti due motivi di ricorso.

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone - Momento consumativo del reato - Unica condotta rumorosa o di schiamazzo - Configurabilità - Natura di reato eventualmente permanente - Art. 659, comma primo, cod. pen. - Giurisprudenza.
La contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese).
In definitiva, quindi, per l'integrazione del reato è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (in specie è stata così ritenuta integrata la fattispecie a carico del proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue) (Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso e altro).
Sì che la ricerca di una platea più diffusa di persone che possano essere state effettivamente disturbate riguarda l'intensità e la diffusività del danno, non la sussistenza del reato. Nella specie, i rumori avevano una potenzialità diffusa, ancorché solamente alcune persone se ne potessero lamentare in concreto, anche a prescindere comunque dal fatto che la sussistenza degli elementi costitutivi del reato era fornita dalla stessa costituzione di un comitato di cittadini della zona e dalle segnalazioni degli abitanti.

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Responsabilità del gestore di un pubblico esercizio - Schiamazzi provocati degli avventori - Qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico - Obbligo giuridico di controllare - Art. 659 c.p..
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (in specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015, Gallo; Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi).
Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Sez. 1, n. 16686 del 28/03/2003, Massazza)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 02.07.2019 n. 28570 - link a www.ambientediritto.it).

giugno 2019

AMBIENTE-ECOLOGIAQuanto alla legittimità dell’esercizio del particolare potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26.10.1995 n. 447 esso deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995)- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata legge n. 447 del 1995.
Più in dettaglio e facendo applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, si osserva che:
   - l’art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 “non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana"”;
   - conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dal menzionato art. 9 è legittimo laddove ha a presupposto l’accertamento da parte delle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (nel caso di specie sussistente), effettuato sulla base di appositi rilievi tecnici, di un fenomeno di inquinamento acustico;
   - l'accertata presenza di detto fenomeno (pur se non coinvolgente l'intera collettività, ma una singola persona o famiglia) giustifica il ricorso allo strumento previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
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... per l'annullamento dell’ordinanza del Sindaco di San Benedetto del Tronto n. 56 del 01.10.2018, notificata tramite PEC in data 02.10.2018, avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 447/1995 – Inquinamento acustico prodotto da attività in Via ... a San Benedetto del Tronto”, nonché di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi inclusi:
...
3. Passando all’esame degli ulteriori motivi, essi sono infondati e vanno respinti.
3.1. Quanto alla legittimità dell’esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26.10.1995 n. 447, il Collegio non ha motivo per discostarsi -condividendolo- dall’orientamento secondo cui esso deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995)- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata legge n. 447 del 1995 (TAR Umbria-Perugia, sez. I, 15.05.2015, n. 215; TAR Lombardia Brescia, sez. I, 30.08.2011, n. 1276; TAR Campania Napoli, sez. V, 06.07.2011, n. 3556).
Più in dettaglio e facendo applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, si osserva che:
   - l’art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 “non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana"” (testualmente, TAR Lombardia Brescia, sentenza n. 1276 del 2011, citata);
   - conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dal menzionato art. 9 è legittimo laddove ha a presupposto l’accertamento da parte delle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (nel caso di specie sussistente), effettuato sulla base di appositi rilievi tecnici, di un fenomeno di inquinamento acustico;
   - l'accertata presenza di detto fenomeno (pur se non coinvolgente l'intera collettività, ma una singola persona o famiglia) giustifica il ricorso allo strumento previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 (sul punto, oltre alle sentenze innanzi richiamate, si segnalano ulteriormente TAR Trento, sez. I, 29.01.2014, n. 19; TAR Piemonte-Torino, sez. I, 05.04.2013, n. 422; TAR Lombardia Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, va, dunque, respinto il primo motivo di ricorso (TAR Marche, sentenza 26.06.2019 n. 435 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

maggio 2019

AMBIENTE-ECOLOGIA: Danno da rumore causato dal supermercato: sentenza della Cassazione.
L'evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone. Il fastidio non deve essere limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione.
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1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, per come articolati, non sono inammissibili; sono infondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per le ragioni che seguono.
1.1. Dal contenuto della motivazione deve ritenersi che la condanna sia stata pronunciata per la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 659 cod. pen.
La condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.
1.2. Il disturbo della pubblica quiete può essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività con condotte concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.
I concetti di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, oggetto dell'art. 659 comma 1 cod. pen., sono diversi dai limiti massimi o differenziali di emissione del rumore il cui superamento integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26.10.1995, n. 447.
Per la ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 659, comma 1, del comma 2 dell'art. 659 cod. pen. e dell'art. 10, comma secondo, della legge 26.10.1995, n. 447, può richiamarsi Cass. Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433, Montoli e altro.
1.3. Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.
Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi.
1.4. Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di cui all'art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3, 13.05.2014, n. 23529, Ioniez, Rv. 259194), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1, 14.10.2013, n. 45616, Virgillito, Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete.
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. Sez. 1, 29.11.2011, n. 47298, lori, Rv. 251406; Sez. 3, 27.01.2015, n. 7912, Contino).
1.5. Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che le fonti di rumore fossero costituite in origine dall'attività dell'esercizio commerciale, quindi a partire dalla loro installazione, dai frigoriferi esterni, rimossi nel settembre 2012. Secondo la sentenza, pagina 2, anche dopo la rimozione dei frigoriferi esterni le immissioni sonore non erano state neutralizzate; nel novembre del 2012 si accertò il superamento dei limiti per le emissioni sonore da parte dei frigoriferi interni. Tale ultima fonte rumorosa fu neutralizzata nell'aprile del 2013.
1.6. Deve però rilevarsi che non risulta motivato il requisito della diffusività; come già indicato, l'evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone. Il fastidio non deve essere limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione.
Dalla sentenza emerge che il disturbo è stato di fatto percepito solo da due famiglie, quella di Po.Al. e quella di Mo.; dal provvedimento impugnato risulta che l'indicazione delle altre famiglie che avrebbero riferito di subire le immissioni sonore è avvenuta senza neanche indicare con precisione la fonte dell'informazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 22.05.2019 n. 22459).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni rumorose - Disturbo della pubblica quiete - Verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità - Elementi probatori - Dichiarazioni.
La verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
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INQUINAMENTO ACUSTICO - Attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa - Esercizio di un "mestiere rumoroso" - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Piano di zonizzazione acustica - Calcolo dei cd. limiti differenziali - Contenuto del documento unico attività produttive (DUAP) - Fattispecie - Giurisprudenza.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un "mestiere rumoroso", in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, l. 26.10.1995, n. 447 (Sez. 3, n. 34920 del 11/06/2015 - dep. 18/08/2015, Masselli).
Nella fattispecie, tuttavia, non risulta che il bar fosse stato autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, di talché l'attività svolta da detto bar non è classificabile come esercizio di un "mestiere rumoroso", con conseguente applicazione della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 659 cod. pen..
Difatti nel DUAP, nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande del locale, non era stata indicata anche l'emissione sonora effettuata tramite strumentazione meccanica e casse acustiche con la prescritta predisposizione della documentazione di impatto acustico.

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Bene tutelato dall'art. 659 cod. pen. - Nozione di quiete pubblica - Configurabilità del reato - Diffusività dell'evento di disturbo.
Il bene tutelato dall'art. 659 cod. pen. è rappresentato dalla quiete pubblica, la quale implica di per sé l'assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, per la sussistenza del reato è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell'ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica.
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INQUINAMENTO ACUSTICO - Società in accomandita semplice - Responsabilità ex art. 659 cod. pen. - Individuazione.
Nelle società in accomandita semplice, per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., la responsabilità della società spetta al socio accomandatario al quale è stata conferita l'amministrazione della società e, quindi, la rappresentanza nei rapporti con i terzi (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.05.2019 n. 19230 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Superamento della normale tollerabilità: non è sempre necessaria una perizia.
In tema di inquinamento acustico, la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno, accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto (massima tratta da www.tuttoambiente.it).
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3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta correlazione logica e giuridica delle questioni dedotte, sono infondati.
3.1. Invero, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un "mestiere rumoroso", in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, l. 26.10.1995, n. 447 (così, da ultimo, Sez. 3, n. 34920 del 11/06/2015 - dep. 18/08/2015, Masselli, Rv. 264739).
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che il bar fosse stato autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, di talché l'attività svolta da detto bar non è classificabile come esercizio di un "mestiere rumoroso", con conseguente applicazione della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 659 cod. pen.; e difatti il Tribunale ha correttamente osservato che nel DUAP, nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande del locale, non era stata indicata anche l'emissione sonora effettuata tramite strumentazione meccanica e casse acustiche con la prescritta predisposizione della documentazione di impatto acustico.
3.2. A tal proposito, non rileva nemmeno l'invocata disciplina regionale di cui agli artt. 22, 23 e 28 l.r. Sardegna n. 5 del 2006; invero, è dirimente osservare che l'art. 28, al comma 3, stabilisce espressamente quanto segue: "resta inteso che l'esercizio delle attività del comma 2" -che contempla, ai fini che qui rilevano, l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo"-, "deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare di quelle in materia (...) di inquinamento acustico".
Stante il chiaro dettato letterale della norma, è perciò evidente che i "piccoli trattenimenti musicali" non possono derogare alla disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 659 cod. pen.
4. Il quarto motivo è infondato.
Invero, poiché il bene tutelato dalla fattispecie in esame è rappresentato dalla quiete pubblica, la quale implica di per sé l'assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, per la sussistenza del reato è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell'ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica.
Il Tribunale ha, perciò, ritenuto la sussistenza del reato, desumendolo dalla diffusività del rumore, ben percepibile al di fuori dell'edificio da cui proveniva, anche in pieno orario notturno, arrecando così disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone: non solo le due persone offese che abitano nell'appartamento sopra il bar (che, proprio per la contiguità tra i due edifici, erano maggiormente esposte all'inquinamento acustico in orario notturno), ma anche chi abita nelle vicinanze, essendo l'esercizio pubblico ubicato non in un luogo isolato, ma in una zona centrale della città, come emerge dalla sentenza impugnata (p. 4) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.05.2019 n. 19230).

aprile 2019

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni in atmosfera - Condotta di esercizio abusivo di attività produttiva di emissioni in atmosfera - Artt. 256 e 279, d.lgs. n. 152/2006 - Fattispecie: esercizio di attività di lavorazione marmi e ceramica, in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Violazione delle semplici prescrizioni autorizzative - Possesso dell'autorizzazione - Sanzione amministrativa.
La condotta di esercizio abusivo di attività produttiva di emissioni in atmosfera, è una condotta prevista e punita dal comma 1 dell'art. 279, d.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto tale costituente tutt'ora reato, laddove invece, il richiamo alla sanzionabilità amministrativa, previsto dal comma 2-bis della citata disposizione, è relativo alla sola violazione delle semplici prescrizioni autorizzative, che evidentemente presuppongo il possesso dell'autorizzazione, situazione non ravvisabile nel caso di specie, in cui l'attività veniva svolta senza l'autorizzazione prevista dalla legge.
Trova, quindi, applicazione il principio per cui la contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. n. 152 del 2006
(Corte di Cassazione, Sez. VII penale, ordinanza 17.04.2019 n. 16669 - link a www.ambientediritto.it).

gennaio 2019

AMBIENTE-ECOLOGIA - VARIIl locale notturno ha licenza di suonare.
Il comune non può ordinare la chiusura di un pubblico esercizio notturno solo perché ritenuto rumoroso. Specialmente se si tratta di un locale posizionato lontano dalle abitazioni in una zona industriale che ha solamente ecceduto con il volume musicale.

Lo ha stabilito il TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, con la sentenza 26.01.2019 n. 85.
Il comune di Bergamo ha accertato che un lounge bar posizionato nei pressi dell'aeroporto e conosciuto per l'intrattenimento serale e notturno ha ecceduto con il volume musicale e per questo motivo ha ordinato la chiusura anticipata del locale alle 00,30. Praticamente dichiarando la cessazione dell'attività.
Contro questa severa determinazione l'interessato ha proposto doglianze al collegio evidenziando che nel locale non si sono mai verificati episodi di cronaca o altre irregolarità e che l'unica violazione contestata è stata quella del volume musicale.
Il Tar ha accolto le censure dell'imprenditore evidenziando che la determinazione comunale è eccessiva e sproporzionata. Al massimo si sarebbe potuto ordinare all'esercente di adottare limitazioni alle immissioni sonore. Non certo disporre la chiusura anticipata del bar (articolo ItaliaOggi Sette del 25.03.2019).

marzo 2018

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Emissioni rumorose - Sfogo con impeti iracondi - Reato di cui all'art. 659 c.p. - Natura di reato di pericolo presunto - Potenziale disturbo delle occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone - Reato di cui all'art. 659 c.p. - Configurabilità - Giurisprudenza.
Il reato di cui all'art. 659, comma 1 cod. pen. si configura come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (Cass. Sez. 1, n. 7748, 28/02/2012; Sez. 1, n. 44905, 02/12/2011, Sez. 1, n. 246, 07/01/2008; Sez. 1, n. 40393, 14/10/2004; Sez. 3, n. 27366, 06/07/2001; Sez. 1, n. 1284, 13/02/1997; Sez. 1, n. 12418, 17/12/1994).
Essendo invero l'interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l'assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell'ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 - dep. 31/01/2006, Giusti).
Fattispecie: configurabilità del reato ex art. 659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l'orario notturno all'interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo della pubblica quiete - Verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità - Necessità di perizia o consulenza tecnica - Esclusione.
In ordine all'accertamento della fattispecie criminosa, di cui all'art. 659 c.p., non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, (Cass. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 - dep. 25/05/2011, Torna), occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.03.2018 n. 9361 - link a
www.ambientediritto.it).

febbraio 2018

AMBIENTE-ECOLOGIALa strada non può diventare un bar.
La strada non può diventare un bar. Troppi avventori lasciati in strada a consumare bevande alcoliche con musica, rumori e disagio conclamato per i residenti determinano un grave pregiudizio per l'ordine ed il decoro urbano. E alla fine il conto lo pagano tutti.

Lo ha evidenziato il TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, con la sentenza 26.02.2018 n. 188.
Il comune di Bologna ha ordinato ad un esercente di limitare i rumori e gli assembramenti in prossimità del esercizio pubblico, meta abituale di persone particolarmente rumorose e negligenti. Contro questa decisione l'interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo.
L'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 50 del tuel è giustamente finalizzata al ripristino delle normali condizioni di vivibilità di un'area urbana deturpata da un uso smodato del territorio.
Gli avventori del locale, infatti, oltre ad occupare strada e marciapiedi impedendo anche il transito veicolare con il rumore impediscono da anni il riposo dei residenti.
Per questo motivo il Tar non si è limitato a rigettare il ricorso.
Ma ha anche trasferito gli atti sia all'Ispettorato del lavoro, alla Prefettura e alla Procura per le necessarie opportune valutazioni conseguenti
(articolo ItaliaOggi Sette del 19.03.2018).

settembre 2017

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 37 del 14.09.2017, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dei nominativi e degli estremi dei provvedimenti di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale alla data del 31.08.2017, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 05.09.2017 n. 139).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 37 del 14.09.2017, "Pubblicazione dell’elenco, istituito con d.d.u.o. 21.04.2017, n. 4578, dei membri di indicazione regionale per le commissioni d’esame dei corsi in acustica di cui al d.lgs. 17.02.2017, n. 42, allegato 2, parte b, punto 2. Aggiornamento al 31.08.2017" (comunicato regionale 05.09.2017 n. 138).

marzo 2017

AMBIENTE-ECOLOGIA - COMPETENZE GESTIONALIAi sensi dell’art. 9 l. 26.10.1995, n. 447 spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibotoria totale o parziale di determinate attività trattandosi di potere analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli artt. 50 e 54 Tuel.
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... per l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 62/16 di cessazione delle emissioni sonore prodotte dalle attività indagate generate nel pubblico esercizio ga.in.bi..
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Con ricorso la Ga.ea. s.r.l. chiedeva di annullare l’ordinanza inquinamento acustico descritta in ricorso con cui veniva ordinato alla ricorrente la cessazione delle emissioni sonore prodotte dalle attività indagate, generate nel pubblico esercizio Ga.In.Bi., nonché di tutti gli atti presupposti indicati in ricorso.
Si costituiva il comune resistente chiedendo di rigettare il ricorso.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento come già evidenziato in sede di ordinanza cautelare emessa in corso di giudizio.
Come da prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell’art. 9 l. 26.10.1995, n. 447 spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibotoria totale o parziale di determinate attività trattandosi di potere analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli artt. 50 e 54 Tuel (cfr. Tar Venezia n. 377/2015; Tar Latina, 210/2014; Tar Torino 708/2013; Tar Potenza 156/2017). Deve infatti ritenersi che il provvedimento in questione non rientri tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico ma consista in un provvedimento contingibile e urgente di competenza del sindaco.
Il vizio in questione ha carattere assorbente e comporta l’annullamento dell’atto, sono ovviamente salvi gli ulteriori atti della pubblica amministrazione relativi a differenti vizi o problematiche relativi alla gestione dell’attività (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 07.03.2017 n. 382 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2017

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - RUMORE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Natura di reato di pericolo presunto - Prova dell'effettivo disturbo di più persone - Esclusione della perizia o consulenza tecnica - Superamento della soglia della normale tollerabilità - Configurabilità del reato di cui all’art. 659 cod. pen. - Giurisprudenza - Fattispecie.
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, l'affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui all’art.659 cod. pen., non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Cass., Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, Calvarese).
Sicché, l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Cass., Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montali, a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (fattispecie: disturbo al riposo ed alle occupazioni dei vicini, non impedendo ai propri due cani di latrare ed abbaiare di giorno e di notte) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.02.2017 n. 5613 - link a www.ambientediritto.it).

gennaio 2017

AMBIENTE-ECOLOGIA: RUMORE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Accertamento della intollerabilità delle immissioni rumorose - Criterio valutabile caso per caso o criterio comparativo - Situazione ambientale - Poteri del giudice di merito - Accorgimenti idonei o tecnici per ridurre le immissioni - Artt. 844, 2043 e 1226 c.c. - Giurisprudenza.
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è, invero, mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.
Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa, supponendo tale accertamento un'indagine di fatto, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame l'intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17051 del 05/08/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3438 del 12/02/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 25/08/2005).
INQUINAMENTO ACUSTICO - RUMORE - Livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. - Accertamento e mezzi di prova esperibili - Accertamenti di natura tecnica e prova testimoniale.
I mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica, che vengono di regola compiuti mediante apposita consulenza tecnica d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone.
Mentre, in tale materia, la prova testimoniale rimane ammissibile soltanto quando verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, e non si riveli espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 04/03/1981; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2006).
INQUINAMENTO ACUSTICO - RUMORE - Immissioni sonore - Modalità di rilevamento e intensità dei rumori - Protezione della salute pubblica - Art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose).
In tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalità di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati e la P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6223 del 29/04/2002; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2319 del 01/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10735 del 03/08/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5697 del 18/04/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011).
Sicché, i criteri dettati dal d.m. 16.03.1998 attengono, al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore, di cui all'art. 6, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447, e sono volti a proteggere la salute pubblica mediante predisposizione di apposito illecito amministrativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28386 del 22/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26738 del 13/12/2006).
RISARCIMENTO DEL DANNO - Risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite - Danno biologico.
Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 16/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26899 del 19/12/2014) (Corte di cassazione, Sez. II civile, sentenza 20.01.2017 n. 1606 - link a
www.ambientediritto.it).

aprile 2016

AMBIENTE-ECOLOGIA - ATTI AMMINISTRATIVI - CONDOMINIO: Climatizzatori, l'Arpa deve comunicare i dati sul rumore.
Fuori i decibel dell'impianto «fracassone», nero su bianco. Il singolo condomino ha diritto di conoscere dall'Agenzia regionale che tutela l'ecosistema a quanto ammontano le immissioni sonore prodotte dell'impianto di condizionamento dell'aria attivo nello stabile: si tratta infatti di una vera e propria informazione ambientale, in base alla direttiva Ue recepita in Italia con il decreto legislativo 195/2005, che ha una portata più ampia rispetto alla mera normativa sulla trasparenza di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

È quanto emerge dalla sentenza 04.04.2016 n. 4018, pubblicata dalla Sez. I-ter del TAR Lazio-Roma.
Interesse qualificato. L'impianto rumoroso è al servizio di alcuni negozi. E ora l'Agenzia di protezione ambientale ha trenta giorni di tempo per fornire al condomino i dati che ha rilevato sul frastuono prodotto dal climatizzatore. La norma ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 195/2005 parla chiaro: «L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».
Nel nostro caso non c'è dubbio che il condomino sia invece portatore di un interesse qualificato: anzitutto perché che vive nello stabile e poi perché le rilevazioni Arpa sono state compiute proprio dall'appartamento di sua proprietà esclusiva.
Né la richiesta può ritenersi irragionevole: si tratta di informazioni di competenza sulle misure che deve adottare l'Agenzia. Che dunque paga le spese di lite (articolo ItaliaOggi Sette del 25.04.2016).
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MASSIMA
... per l'annullamento del silenzio-diniego sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
...
Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la ricorrente contesta il silenzio serbato dall'ARPA Lazio sulla propria istanza di accesso a documenti rilevanti in tema di accertamento delle immissioni sonore provocate dall’impianto di condizionamento all’interno del condominio di via ... n. 26.
In primo luogo occorrere premettere che,
secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 195/2005, “l'autorità pubblica rende disponibile... l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”.
Da ciò deriva che l'accesso alle informazioni ambientali ha una portata ben più ampia rispetto a quello ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

Deve poi aggiungersi che la ricorrente è residente all’interno dello stesso condominio e gli accertamenti risultano eseguiti proprio nella abitazione ove abita la ricorrente.
È evidente, dunque, che si tratta di "informazioni ambientali" e che la odierna ricorrente risulti portatrice di un interesse giuridicamente qualificato all’ottenimento della richiesta documentazione.
Va inoltre considerato che l'oggetto della richiesta di accesso è puntualmente indicato, per cui allo stesso non osta l'impedimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 195/2005, rappresentato dalla sua eccessiva genericità.
Né può ritenersi che tale istanza sia irragionevole rispetto alle finalità di cui all'art. 1: si tratta di atti recanti informazioni ambientali relative all'adozione di misure, di competenza dell'interpellata ARPA Lazio.
Infine non si rinviene alcuna delle ragioni di riservatezza individuate all’art. 5 D.Lgs. 195/2005.
Ne deriva che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con obbligo di ostensione, mediante visione ed estrazione di copia, dei suindicati documenti, oggetto dell'istanza di accesso, in capo ad ARPA Lazio, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

marzo 2016

AMBIENTE-ECOLOGIA: In materia di immissioni acustiche, affinché la fattispecie assurga al livello di fatto penalmente rilevante (art. 659, comma 1, c.p.) e non rimanga confinata entro i limiti di interesse esclusivamente civilistico delle immissioni sonore disciplinate, nell'ambito dei conflitti di vicinato, dall'art. 844 cod. civ., è indefettibilmente necessario che la condotta sia, ancorché solo astrattamente, idonea ad arrecare disturbo non a singoli, ancorché diversi, soggetti, ma ad un numero indeterminato di persone.
Siffatta verifica è il frutto di un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.

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Or.Ma. e To.Ma. hanno presentato ricorso a questa Corte di cassazione per l'annullamento della sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano -dichiarata la loro penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 659, comma 1, cod. pen., per avere, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità di direttore responsabile e di amministratore unico delle società che gestisce una struttura alberghiera ubicata in Torre San Giovanni di Ugento, cagionato, con immissioni acustiche, molestie alle occupazione ed al riposo delle persone- li ha condannati, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la recidiva per il Torricella, alla pena di giustizia, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'avvenuto risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Ad avviso dell'Or. la sentenza impugnata sarebbe viziata, sotto il profilo della violazione di legge, per averlo il Tribunale ritenuto responsabile delle molestie, sebbene egli non svolgesse nell'ambito della attività alberghiera alcun compito connesso all"animazione", settore al quale era preposto un responsabile.
Il ricorrente ha, altresì, lamentato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, poiché nella stessa è affermata la sua penale responsabilità, sebbene le emergenze istruttorie segnalino per una verso la assenza di diffusività delle denunziate molestie, in quanto le stesse sono state lamentate da una sola persona, e per altro verso la contenuta entità delle immissioni non idonee a cagionare le lamentate molestie, così come testimoniato dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri intervenuti suoi luoghi e successivamente sentiti in dibattimento.
Il ricorrente lamenta anche il fatto che il giudicante, il quale ha irrogato una sanzione pecuniaria di non elevato importo, abbia ritenuto di dovere concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, pregiudicando il condannato in relazione ad altre eventuali ulteriori fruizioni del beneficio.
E', infine, censurata la sentenza nella parte in cui il ricorrente è stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, senza che siano stati chiariti i criteri di determinazione della somma liquidata.
Quanto al To., questi ha prioritariamente censurato la sentenza nella parte in cui, pur avendo il giudicante sostenuto che non erano emersi elementi quanto alla responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 659, comma 2, cod. pen., in dispositivo non ha pronunziato formula ampiamente assolutoria relativamente a tale fattispecie di reato.
Ha, poi, dedotto, con altro motivo di ricorso, la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistere il reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen., sebbene non sia stata provata la diffusività della dedotte molestie. Il ricorrente ha, ancora, lamentato il fatto che sia stata affermata la sua penale responsabilità, sebbene egli, nella sua qualità di amministratore unico della società che gestisce l'albergo, non abbia dato alcun apporto causale alla commissione del reato.
Infine, anche il To. lamenta la quantificazione dell'ammontare del risarcimento del danno liquidato in favore della costituita parte civile in assenza di qualsivoglia prova di esso, nonché la subordinazione della sospensione condizionale della pena, peraltro non richiesta, all'avvenuto pagamento in favore della detta parte civile della somma liquidata a titolo risarcitorio.
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Con riferimento alla imputazione concernente la violazione del comma primo dell'art. 659 cod. pen., rileva la Corte, trattandosi di una tipica fattispecie di reato di pericolo presunto, che può dirsi integrata l'ipotesi contravvenzionale de qua anche soltanto sulla base della mera idoneità della condotta ad arrecare disturbo (Corte di cassazione, Sezione I penale, 02.12.2011, n. 44905), non essendo necessario che la molestia in questione si sia effettivamente realizzata (Corte di cassazione, Sezione I penale, 07.01.2008, n. 246).
Va però ribadito il costante orientamento secondo il quale,
affinché la fattispecie assurga al livello di fatto penalmente rilevante e non rimanga confinata entro i limiti di interesse esclusivamente civilistico delle immissioni sonore disciplinate, nell'ambito dei conflitti di vicinato, dall'art. 844 cod. civ., è indefettibilmente necessario che la condotta sia, ancorché solo astrattamente, idonea ad arrecare disturbo non a singoli, ancorché diversi, soggetti, ma tale idoneità deve essere potenzialmente riferita ad un numero indeterminato di persone (Corte di cassazione, Sezione I penale, 28.02.2012, n. 7748).
Ciò posto, considerato che l'accertamento di detta idoneità, costituendo essa un elemento della materialità del reato,
è strettamente necessario ai fini della verifica della sussistenza della fattispecie penalmente rilevante, e pur tenuto conto del rilievo che, secondo un condivisibile orientamento ancora di recente ribadito da questa stessa Sezione, una siffatta verifica è il frutto di un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16.03.2015, n. 11031), va precisato che esso deve, comunque, basarsi su dati obbiettivamente rilevati -ancorché non necessariamente con strumentazioni tecniche ma anche sulla base delle coerenti risultanze sensoriali dei testi escussi- del cui apprezzamento il giudicante deve dare conto, tanto più ove si tratti di dati non strumentali, nella motivazione del suo provvedimento (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.03.2016 n. 10478).

dicembre 2015

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumori: Cassazione, se il cane abbaia anche di notte, non c'è bisogno della perizia per condannare il padrone.
Il disturbo alla quiete pubblica è reato di pericolo presunto, desumibile da elementi probatori diversi dalla consulenza tecnica.
Non serve la perizia per far scattare la condanna nei confronti del padrone se i testi confermano che il cane abbaia giorno e notte disturbando il riposo di chi abita nelle vicinanze.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la terza sezione penale della Cassazione (con la sentenza 09.12.2015 n. 48460), confermando la condanna di una donna alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. e a 200 euro di ammenda, per non aver impedito lo strepitio del proprio pastore tedesco disturbando così le occupazioni e il riposo dei residenti.
La donna era stata ritenuta responsabile dal tribunale di Cagliari anche in seguito alle deposizioni rese dai testimoni che avevano confermato che l'animale era solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, "con grande frequenza", sì da rendere impossibile il sonno di tutti gli abitanti nelle immediate adiacenze. Del resto, la stessa proprietaria del cane aveva ammesso che lo stesso abbaiasse, pur contestandone l'asserita frequenza.
Per gli Ermellini, ciò è sufficiente per affermare la responsabilità della padrona, in quanto la fattispecie de qua non implica, "attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato".
Per cui, hanno proseguito i giudici di legittimità, l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone "non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica –e- il giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità".
Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna della donna anche al pagamento delle spese (commento tratto da www.studiocataldi.it).
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MASSIMA
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Cagliari, infatti, ha riconosciuto la responsabilità della Ec. in ragione di plurimi elementi istruttori e, in particolare, delle deposizioni rese da tre testimoni (Al.Ma., Ga. e Gi.Mo.) che -senza alcun motivo di astio o risentimento verso la ricorrente- avevano confermato quanto contestato ex art. 659 cod. pen.; in particolare, che il cane di proprietà della Ec. era solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, con grande frequenza, sì da disturbare il sonno, reso quasi impossibile, e recare evidente disturbo al riposo degli stessi, tutti abitanti nelle immediate adiacenze.
Di seguito, la sentenza ha esaminato gli elementi di prova indotti dalla difesa, ma -con motivazione logica e congrua- ne ha affermato l'inattendibilità (i testi Or. e Si. erano ex fidanzati della ricorrente); fino a precisare -emergenza non contestata neppure in questa sede- che la stessa Ec. aveva ammesso che il cane abbaiava, anche se «non così continuamente come mi si accusava...anche perché il cane dorme, non è che stava 24 ore ad abbaiare di continuo».
Orbene, in forza di questa motivazione -che si apprezza per completezza, congruità e logicità- la sentenza ha richiamato:
1) il costante principio secondo cui
l'affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, Calvarese, Rv. 262510);
2) l'ulteriore principio, del pari consolidato, per cui
l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli, Rv. 263433, a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete);
3) la piena attendibilità delle deposizioni assunte, invero non contestata con argomenti concreti neppure nel presente gravame.
Sì da manifestarsi la piena infondatezza degli argomenti dedotti e, in particolare, l'invocata necessità di esperire comunque accertamenti di natura tecnica, nonché di provare il numero indeterminato di soggetti potenzialmente danneggiati, non risultando a ciò sufficienti tre persone.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13.06.2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00 (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.12.2015 n. 48460).

ottobre 2015

AMBIENTE-ECOLOGIA: RUMORE, RAPPORTI TRA PRIVATI PROPRIETARI DI FONDI VICINI.
Rumore non superiore alla soglia massima di rumorosità fissata dalle norme speciali, tollerabilità, valutazione del giudice in base al caso concreto
Artt. 844 e 2043 cod. civ.
In tema di immissioni rumorose con riferimento ai rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, un rumore superiore di 3,5 rispetto al rumore di fondo che si protragga per cinque-dieci minuti al giorno, in orari non destinati al riposo e non più di una volta al giorno, non può essere ritenuto intollerabile, dovendosi peraltro precisare che non essendo tale valore superiore alla soglia massima di rumorosità fissata dalle norme speciali (5 decibel in orario diurno), ben può il giudice valutare, sulla base di un prudente apprezzamento che tenga conto della peculiarità della specifica fattispecie, se si sia o meno in presenza di immissioni intollerabili.
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte illustra alcuni fondamentali principi in tema di immissioni rumorose e applicabilità dell’art. 844 cod. civ. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.
In particolare, ricorreva per cassazione l’originario attore la cui domanda ex artt. 844 e 2043 cod. civ. (cessazione o riconduzione dei rumori provenienti dal macchinario della proprietà adiacente, nonché condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico e morale) veniva rigettata dal Tribunale, con pronuncia confermata in appello.
La Cassazione rigetta il ricorso chiarendo quanto segue con riferimento ai seguenti tre aspetti:
   1) art. 844 cod. civ. e carattere relativo del limite di tollerabilità delle immissioni;
   2) parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente e poteri del giudice nello stabilire la tollerabilità o meno delle immissioni nell’ambito privatistico;
   3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.1991 e applicabilità dell’art. 844 cod. civ., nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.
Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ricorda, in armonia con la giurisprudenza di legittimità (si vedano al riguardo, tra le tante, Cass. 03.08.2001, n. 10735; Cass. 06.06.2000, n. 7545; Cass. 12.02.2000, n. 1565; Cass. 11.11.1997, n. 11118), che il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell’art. 844 cod. civ., non ha carattere assoluto, ma relativo; ciò vuol dire che esso deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione.
Quanto al secondo aspetto, i giudici osservano poi che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile. Il giudice, infatti, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità ex art. 844 cod. civ. delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti; ciò sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (sul punto si veda Cass. 25.08.2005, n. 17281).
Da ultimo, con riferimento ai valori fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.03.1991, la Cassazione ricorda che esso, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose -al pari dei regolamenti comunali limitativi dell’attività rumorosa- fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno: tali previsioni perseguono, precisa la Suprema Corte, finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la PA. Dette disposizioni, perciò, conclude la Corte, non escludono l’applicabilità dell’art. 844 cod. civ., nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini (Cass. 01.02.2011, n. 2319; Cass. 03.08.2001, n. 10735).
Ciò considerato, la Cassazione osserva che nella specie la Corte d’Appello ha:
   • accertato emissioni sonore che superavano il rumore di fondo di 3,5 decibel nelle ore diurne e di 4,5 nelle ore notturne;
   • dato atto che tali valori risultano superiori a quello di 3 decibel del rumore di fondo, normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità delle immissioni rumorose;
   • evidenziato che l’attore non ha provato né la frequenza delle immissioni, né se avvenivano in orario notturno o di riposo pomeridiano;
   • ritenuto (esclusa per quanto detto la produzione di rumori notturni o in orari destinati al riposo, e valutate tutte le circostanze del caso concreto) che un rumore diurno superiore di 3,5 rispetto al rumore di fondo (che nella specie si protraeva per cinque-dieci minuti al giorno e presumibilmente, non più di una volta al giorno) non può essere considerato obiettivamente intollerabile;
   • precisato che tale valore non risultava superiore alla soglia massima di rumorosità fissata dalle norme speciali richiamate nei citati precedenti giurisprudenziali (5 decibel in orario diurno);
   • osservato, di conseguenza, che ben poteva valutarsi, sulla base di un prudente apprezzamento che tenga conto della peculiarità della specifica fattispecie, se si era o meno in presenza di immissioni intollerabili;
   • valutato che si era in presenza di immissioni non intollerabili.
Alla luce di tutto ciò, la Cassazione conclude confermando che il giudizio così espresso nella sentenza impugnata circa la non intollerabilità delle immissioni in questione è sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 29.10.2015 n. 22105 - tratto da Ambiente & sviluppo n. 4/2016).

AMBIENTE-ECOLOGIA: IMMISSIONI ACUSTICHE, INTOLLERABILITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO.
Immissioni, intollerabilità, danno, prova per presunzioni Artt. 844 e 2043 cod. civ.
In tema di immissioni, le conseguenze dannose della loro intollerabilità possono essere provate anche in via presuntiva. Dunque, pur in difetto di un’accertata lesione psico-fisica, può essere accertata una significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti quale il diritto al riposo e alla tranquillità e, accertata l’effettività del danno, la sua liquidazione può avvenire in via equitativa in quanto ancorata alla peculiarità del caso concreto.
Venivano proposte domande di inibitoria e di risarcimento del danno in dipendenza di lamentate immissioni provenienti da fabbricato adibito ad attività artigianale. In esito al giudizio di primo grado, la Corte d’Appello riteneva accertato che si fossero verificate immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità. Per l’effetto, condannava il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell’attore.
In particolare, il giudice d’appello osservava che:
   • il superamento del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose previsto dalla normativa di settore risultava accertato (con C.T.U.), anche se solo durante l’utilizzo di un muletto e non, invece, durante il funzionamento delle altre apparecchiature;
   • era stato chiesto il risarcimento del pregiudizio “alla salute” e alla “qualità della vita”, cagionato dalle immissioni intollerabili o meno, mentre non era stata riproposta la domanda inibitoria;
   • l’intollerabilità dei rumori in questione e la loro incidenza pregiudizievole sulle occupazioni e il riposo delle persone, in misura tale da compromettere la normale fruibilità dell’abitazione e la qualità della vita al suo interno, erano risultate confermate anche dalla prova testimoniale;
   • rispetto a tale rumore, superiore alla soglia della tollerabilità, il danno era in re ipsa ed era risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., risultando liquidabile in via equitativa, avuto riguardo alla circostanza del caso concreto.
Con ricorso per cassazione, l’originario convenuto denunciava che il giudice di appello, ricorrendo ad una valutazione di tipo equitativo e riconoscendo il risarcimento pur in assenza di lesioni medicalmente accertate, si era sottratto al compito di verificare l’effettività di un danno giuridicamente apprezzabile.
La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la correttezza della pronuncia impugnata.
Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
   • la Corte territoriale non ha confuso l’evento di danno con le sue conseguenze, piuttosto, ha ritenuto provato siffatte conseguenze dannose in via presuntiva;
   • è stata infatti considerata “natura” e “alientità” del rumore (così come misurato dai tecnici), nonché la sua frequenza discontinua nell’arco della giornata e la sua protrazione negli anni;
   • l’impianto motivazionale della decisione impugnata, infatti, espone puntualmente gli elementi probatori (c.t.u. e prova testimoniale) da cui è stata desunta:
      a) l’intollerabilità delle immissioni;
      b) l’incidenza pregiudizievole di dette immissioni sulle occupazioni e il riposo delle persone, con un danno né futile, né meramente immaginario;
Tutto ciò, prosegue la Cassazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19.12.2014, n. 26899) secondo cui l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.
Dunque, osservano i giudici di legittimità, pur in difetto di un’accertata lesione psico-fisica, il pregiudizio accertato dai giudici d’appello esprime una “significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti, e segnatamente il diritto al riposo e alla tranquillità, inevitabilmente impedito dal protrarsi dei rumori anche nelle ore del pomeriggio”.
In tale contesto, conclude la Suprema Corte, è postulato il sicuro accertamento dell’effettività del danno, pure nelle obiettive difficoltà della sua quantificazione; ne consegue, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che la liquidazione equitativa non si rivela in tali casi affatto arbitraria, risultando, invece, ancorata alla peculiarità del caso concreto (Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 20.10.2015 n. 21173 - tratto da Ambiente & sviluppo n. 4/2016).

settembre 2015

AMBIENTE-ECOLOGIA: RUMORE, CONTEMPERAMENTO DELLE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE CON LE RAGIONI DELLA PROPRIETÀ.
Immissioni superiori ai limiti di tollerabilità, illiceità, ambito operativo dell’attività di contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni dei proprietari lesi dalle immissioni
Art. 844, comma 2, cod. civ.
Le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Con la sentenza in commento, la Cassazione torna a pronunciarsi sull’art. 844 cod. civ. e, in particolare, sull’ambito applicativo del comma 2.
Nel caso di specie, i titolari di un locale e di un albergo venivano chiamati in giudizio al fine di far accertare la provenienza di immissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità, provenienti da detti ambienti. Gli attori, in particolare, chiedevano l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la condanna degli stessi alla cessazione delle immissioni in questione, nonché il risarcimento dei danni dagli stessi subiti.
Il giudice adito accertava e dichiarava la sussistenza di immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, provenienti dal locale, accertando quindi la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione del danno biologico da inabilità temporanea parziale subita da alcuni degli attori, e condannando di conseguenza i convenuti in solido al risarcimento, anche del danno morale, oltre che per il danno patrimoniale da temporaneo deprezzamento dell'immobile di proprietà degli attori.
In seguito all’appello proposto da uno dei due convenuti, la pronuncia di primo grado venne parzialmente riformata, con conseguente ricorso per cassazione proposto dagli originari attori.
Questi denunciavano tra l’altro violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3) in relazione all'art. 844 cod. civ., nonché omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di immissioni intollerabili. In particolare, col ricorso in parola veniva osservato che:
   - non è necessario il superamento dei limiti legali stabiliti dalla normativa sull'inquinamento acustico, laddove sia accertata l'intollerabilità delle immissioni, tenuto conto dello stato dei luoghi ed anche della priorità dell'uso;
   - nel caso in esame andavano prioritariamente tutelate le esigenze abitative ed il diritto alla salute degli odierni ricorrenti.
La Cassazione giudica detta doglianza infondata.
Come noto in tema di immissioni l’art. 844 cod. civ. dispone, al primo comma, quanto segue: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Al secondo comma, poi, si precisa che “nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
I Giudici di legittimità osservano al riguardo che, l'art. 844 cod. civ., comma 2, nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, “tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento di una normale qualità della vita”.
Da ciò, illustra la Cassazione richiamando la propria giurisprudenza in materia (si veda in particolare Cass., 08.03.2010, n. 5564), discende che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite; con la conseguenza che il giudice, dovendo riconoscerle come tali, “può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità”.
Sulla base di tali principi la Cassazione osserva che nella specie, secondo la sentenza impugnata, non sussiste la prova che i rumori fossero intollerabili. Pertanto, non poteva essere applicato l'art. 844 cod. civ., comma 2. La doglianza proposta è quindi infondata (
Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 22.09.2015 n. 18624 - tratto da Ambiente & sviluppo n. 2/2016).

AMBIENTE-ECOLOGIA - ATTI AMMINISTRATIVIBarriere isolanti escluse se il cane del vicino latra.
Se i cani danno fastidio al vicino, non può essere il comune a ordinare al proprietario di spostarli dal confine fra i due immobili. I provvedimenti d'urgenza adottati dal sindaco, infatti, servono a tutelare la comunità amministrata e non possono intervenire nelle controversie fra privati come le liti di vicinato.

È quanto emerge dalla sentenza 10.09.2015 n. 2684, pubblicata dalla I Sez. del TAR Puglia-Lecce.
Accolto il ricorso del proprietario degli animali: non deve installare alcuna barriera di isolamento acustico al confine fra i due immobili per attutire i latrati dei cani, come invece gli aveva ingiunto il sindaco sulla base della relazione dell'Asl, firmata dal dirigente del locale servizio veterinario.
I due cani che vivono nella proprietà privata cominciano ad abbaiare appena si avvicinano estranei alla casa: «è piuttosto normale». È dunque escluso che il sindaco possa provvedere nella situazione con un'ordinanza urgente, che scatta solo in casi eccezionali: bisogna rivolgersi al giudice civile (articolo ItaliaOggi Sette del 09.05.2016).
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MASSIMA
E’ impugnata l’epigrafata ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Leverano ha intimato al ricorrente di “provvedere, con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione della sig. Ze., nonché di installare, al confine con la proprietà di quest’ultima, una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata dall’abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni”.
...
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, è fondata la censura con la quale il ricorrente lamenta l’illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile ed urgente.
Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni: tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all’interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata “quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei”.
Appare quindi evidente che la stessa non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato l’atto impugnato.

novembre 2014

AMBIENTE-ECOLOGIALa zonizzazione acustica deve essere effettuata tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio (v. art. 4, comma 1-a, della legge 447/1995). Non è quindi consentita una pianificazione manipolativa, che crei un’erronea impressione di omogeneità tra aree destinate a usi inconciliabili.
D’altra parte, è intrinseco e inevitabile in tutte le scelte pianificatorie un certo grado di approssimazione, in quanto le specificità di ogni singola porzione del territorio finirebbero altrimenti per rendere impossibile la composizione di un quadro d’insieme regolato a livello amministrativo.
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Nelle approssimazioni pianificatorie rischia però, talvolta, di essere compromesso il diritto alla salute dei soggetti che subiscono le immissioni rumorose provenienti dagli edifici situati nelle vicinanze. A questo rischio offre un rimedio la disciplina sulle immissioni eccedenti la normale tollerabilità di cui all’art. 844 del codice civile. Utilizzando i parametri contenuti in questa norma, il giudice ordinario può disapplicare la zonizzazione acustica e imporre adempimenti più severi per tutelare la tranquillità e il riposo delle persone.
Come si è potuto osservare anche negli antefatti del caso in esame, per dare applicazione all’art. 844 del codice civile la giurisprudenza ordinaria considera non tollerabili le immissioni sonore di una specifica sorgente che superino di 3 dB(A) la rumorosità di fondo.
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La disciplina stabilita per finalità amministrative, e specificamente per la zonizzazione acustica, prevede limiti meno restrittivi. In primo luogo, il differenziale ammissibile (inteso ex art. 2, comma 3-b, della legge 447/1995 come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo, quest’ultimo misurato con le stesse modalità del rumore ambientale una volta escluse le specifiche sorgenti disturbanti) è pari a 5 dB(A) durante il giorno (06.00-22.00) e a 3 dB(A) per il periodo notturno (22.00-06.00), come specificato nell’art. 4, comma 1, del DPCM 14.11.1997.
Inoltre, i limiti differenziali non si applicano se il ricettore del rumore si trova nella classe VI, e neppure quando il rumore ambientale sia da considerare trascurabile ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 14.11.1997. Vi sono poi ulteriori fattispecie integralmente escluse dall’applicazione dei limiti differenziali (v. il comma 3 del citato art. 4 del DPCM 14.11.1997).
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Il legislatore si è posto il problema di armonizzare la tutela amministrativa e quella civilistica, ma solo per particolari tipologie di sorgenti disturbanti.
L’art. 6-ter del DL 30.12.2008 n. 208 (“[n]ell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”) fa coincidere la normale tollerabilità civilistica con i parametri amministrativi riferiti ai settori che hanno una speciale regolazione.
Tra le norme che stabiliscono i suddetti parametri rientrano quelle dei regolamenti di esecuzione previsti dall’art. 11 della legge 447/1995 (traffico ferroviario, traffico veicolare, attività motoristiche) e quelle contenute nel DM 11.12.1996 (impianti a ciclo produttivo continuo). Al di fuori di questi e simili casi, l’esistenza di una doppia tutela, amministrativa e civilistica, lascia aperta la possibilità che i limiti alla rumorosità posti dalla zonizzazione acustica non siano sufficienti a contenere le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.
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Vi sono principi e indicazioni normative che consentono di ridurre il divario tra le valutazioni amministrative e quelle civilistiche. In particolare, come nella zonizzazione acustica occorre assicurare protezione alle attività produttive esistenti, se conformi alla destinazione urbanistica, così l’art. 844, comma 2, del codice civile impone di tenere conto delle esigenze della produzione, e permette di considerare favorevolmente la priorità di un determinato uso, anche quando si tratti di un uso produttivo (il criterio della priorità dell’uso è ribadito dal citato art. 6-ter del DL 208/2008).
Reciprocamente, sul lato amministrativo, è necessario che la pianificazione cerchi di prevenire le situazioni di conflitto tra i privati relative al diritto alla salute, bilanciando il criterio della destinazione d’uso prevalente in una determinata area con adeguate analisi circa il rischio di immissioni superiori alla normale tollerabilità.

Sul rapporto tra zonizzazione acustica e art. 844 del codice civile
14. La zonizzazione acustica deve essere effettuata tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio (v. art. 4, comma 1-a, della legge 447/1995). Non è quindi consentita una pianificazione manipolativa, che crei un’erronea impressione di omogeneità tra aree destinate a usi inconciliabili.
D’altra parte, è intrinseco e inevitabile in tutte le scelte pianificatorie un certo grado di approssimazione, in quanto le specificità di ogni singola porzione del territorio finirebbero altrimenti per rendere impossibile la composizione di un quadro d’insieme regolato a livello amministrativo.
15. Nelle approssimazioni pianificatorie rischia però, talvolta, di essere compromesso il diritto alla salute dei soggetti che subiscono le immissioni rumorose provenienti dagli edifici situati nelle vicinanze. A questo rischio offre un rimedio la disciplina sulle immissioni eccedenti la normale tollerabilità di cui all’art. 844 del codice civile. Utilizzando i parametri contenuti in questa norma, il giudice ordinario può disapplicare la zonizzazione acustica e imporre adempimenti più severi per tutelare la tranquillità e il riposo delle persone (v. Cass. civ. Sez. II 06.11.2013 n. 25019).
Come si è potuto osservare anche negli antefatti del caso in esame, per dare applicazione all’art. 844 del codice civile la giurisprudenza ordinaria considera non tollerabili le immissioni sonore di una specifica sorgente che superino di 3 dB(A) la rumorosità di fondo.
16. La disciplina stabilita per finalità amministrative, e specificamente per la zonizzazione acustica, prevede limiti meno restrittivi. In primo luogo, il differenziale ammissibile (inteso ex art. 2, comma 3-b, della legge 447/1995 come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo, quest’ultimo misurato con le stesse modalità del rumore ambientale una volta escluse le specifiche sorgenti disturbanti) è pari a 5 dB(A) durante il giorno (06.00-22.00) e a 3 dB(A) per il periodo notturno (22.00-06.00), come specificato nell’art. 4, comma 1, del DPCM 14.11.1997.
Inoltre, i limiti differenziali non si applicano se il ricettore del rumore si trova nella classe VI, e neppure quando il rumore ambientale sia da considerare trascurabile ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 14.11.1997. Vi sono poi ulteriori fattispecie integralmente escluse dall’applicazione dei limiti differenziali (v. il comma 3 del citato art. 4 del DPCM 14.11.1997).
17. Il legislatore si è posto il problema di armonizzare la tutela amministrativa e quella civilistica, ma solo per particolari tipologie di sorgenti disturbanti. L’art. 6-ter del DL 30.12.2008 n. 208 (“[n]ell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”) fa coincidere la normale tollerabilità civilistica con i parametri amministrativi riferiti ai settori che hanno una speciale regolazione.
Tra le norme che stabiliscono i suddetti parametri rientrano quelle dei regolamenti di esecuzione previsti dall’art. 11 della legge 447/1995 (traffico ferroviario, traffico veicolare, attività motoristiche) e quelle contenute nel DM 11.12.1996 (impianti a ciclo produttivo continuo). Al di fuori di questi e simili casi, l’esistenza di una doppia tutela, amministrativa e civilistica, lascia aperta la possibilità che i limiti alla rumorosità posti dalla zonizzazione acustica non siano sufficienti a contenere le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.
18. Peraltro, vi sono principi e indicazioni normative che consentono di ridurre il divario tra le valutazioni amministrative e quelle civilistiche. In particolare, come nella zonizzazione acustica occorre assicurare protezione alle attività produttive esistenti, se conformi alla destinazione urbanistica, così l’art. 844, comma 2, del codice civile impone di tenere conto delle esigenze della produzione, e permette di considerare favorevolmente la priorità di un determinato uso, anche quando si tratti di un uso produttivo (il criterio della priorità dell’uso è ribadito dal citato art. 6-ter del DL 208/2008).
Reciprocamente, sul lato amministrativo, è necessario che la pianificazione cerchi di prevenire le situazioni di conflitto tra i privati relative al diritto alla salute, bilanciando il criterio della destinazione d’uso prevalente in una determinata area con adeguate analisi circa il rischio di immissioni superiori alla normale tollerabilità (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 26.11.2014 n. 1296 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 46 del 10.11.2014, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1 dell’Elenco dei Tecnici competenti in Acustica Ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.10.2014, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 03.11.2014 n. 130).

ottobre 2014

AMBIENTE-ECOLOGIA: Si è affermato:
- che in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.;
- che alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la L. 26.10.1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete;
- che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell'art. 844 c.c., sulla cui base, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta: analogamente è a dire per la normativa secondaria e regolamentare di attuazione la quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, non può per sua natura che perseguire finalità meramente esecutive di carattere pubblicistico, così incidendo sui soli rapporti fra i privati e la p.a.; sicché i limiti tecnici in essa contenuti non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c., nei rapporti tra i proprietari di fondi vicini.
Va inoltre ribadito che la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c., risponde -nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà- alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita.
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In sede di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini sono pregiudizi che, pur non risultando integrato un danno biologico, risultano comunque apprezzabili in termini di danno non patrimoniale.
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La ricorrente ritiene di aver subito una ingiustificata condanna, che l'ha condotta alla cessazione di una attività regolarmente autorizzata dalle autorità amministrative comportandole un cospicuo danno, a seguito della errata interpretazione ed applicazione, da parte del giudice di merito, della normativa sull'inquinamento acustico e pur avendo mantenuto le immissioni di rumore che provenivano dagli impianti di amplificazione della società (che somministrava intrattenimento notturno in luoghi aperti) all'interno della soglia dei 40 decibel, e comunque ad un livello inidoneo a ledere la salute di alcuno.
Sviluppa le sue lagnanze in cinque motivi, che appaiono complessivamente inidonei ad indurre ad una cassazione della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ovvero sull'appartenenza alla classe VI di zonizzazione acustica del terreno su cui sorge l'immobile in cui la Flex era stata autorizzata a svolgere la propria attività; denuncia anche la violazione di legge in riferimento alla legge n. 447 del 1995, al D.P.C.M. 14.11.1997, nonché all'art. 844 commi 1 e 2 c.c..
Quanto al denunciato vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia tenuto in alcun conto il fatto che, con una sentenza del TAR del 2008 provocata da un ricorso della stessa Flex, l'area dove esiste la struttura gestita dalla ricorrente sia stata considerata come "facente parte dell'area industriale ed inseribile pertanto in classe VI", ovvero nella zona a vocazione esclusivamente industriale, anziché area prevalentemente industriale (classe V), come era stata classificata erroneamente in precedenza dal Comune con provvedimento annullato dal tribunale amministrativo.
I controricorrenti sul punto precisano che effettivamente la delibera comunale che adottava il piano di zonizzazione acustica è stata annullata, con la sentenza del TAR Lombardia n. 5234 del 2008 citata dalla ricorrente. Pertanto, evidenziano che allo stato non esiste più alcun piano di zonizzazione e si applicano le norme ordinarie per individuare se sia avvenuto o meno il superamento della tollerabilità delle immissioni.
Il motivo è infondato.
La censura non è mossa adeguatamente, senza riportare né indicare i passi della sentenza in cui la motivazione sia inficiata dalla omessa considerazione della pronuncia del TAR. A ciò si aggiunga che, in base a quanto riportato dalla stessa ricorrente, la pronuncia del giudice amministrativo ha annullato in quanto illegittimo il piano di classificazione acustica adottato nel 2003 dal Comune intimato, laddove qualificava il territorio ove veniva svolta l'attività di intrattenimento musicale della ricorrente come riconducibile alla zona n. V, a prevalente (e non esclusiva) vocazione industriale, ma non ha provveduto neppure nominando a ciò un commissario ad acta, ad un diverso classamento che abbia effettivamente attribuito all'area vocazione esclusivamente industriale. Il fatto decisivo, consistente nella riconducibilità del luogo ove sorge l'attività ad una diversa zona, non è neppure provato quindi nella sua esistenza storica.
Quanto alla denunciata violazione di legge, essa non sussiste.
La sentenza impugnata appare aver fatto corretta applicazione della normativa vigente in materia di immissioni acustiche, laddove ha ricordato che
sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa, da una parte il regime amministrativo deputato alla P.A. (disciplinato dalla legge n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. del 1997) e dall'altro vigono i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c., dotati di fondamento costituzionale e comunitario.
Correttamente la corte d'appello, ha ritenuto che
l'eventuale rispetto da parte della ricorrente della normativa pubblicistica contenuta nel DPCM 14.11.1997 non faccia venir meno la possibilità che essa possa esser ritenuta responsabile sotto il profilo civilistico, in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c. laddove sia riscontrato, come accertato dal consulente tecnico, che vi siano state ripetute immissioni sonore in orario dedicato al riposo notturno che superavano i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata da un consolidato orientamento giurisprudenziale come tetto massimo di tollerabilità in orario notturno.
Questa Corte ha avuto infatti più volte modo di affermare, con affermazioni rispetto alle quali non vi è ragione di discostarsi, che
nell'ambito, non già della tutela della quiete pubblica ovvero del rapporto tra privati e PA, bensì dei rapporti tra privati, l'osservanza delle normative tecniche speciali, quali quelle qui invocate, non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni (v. da ultimo Cass. n. 8474 del 2015); che la fattispecie deve essere vagliata secondo l'ordinario criterio di cui alla disposizione generale dell'art. 844 cit., nel senso che il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecnica.
Si è in proposito affermato (Cass. n. 1151 del 2003; Cass. n. 1418 del 2006; Cass. n. 939 de12011; Cass. n. 17051 del 2011 e, più recentemente, in materia di rumorosità da sorvolo aereo: Cass. n. 15233 del 2014) che:
- in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.;
- che alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la L. 26.10.1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete;
- che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell'art. 844 c.c., sulla cui base, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta: analogamente è a dire per la normativa secondaria e regolamentare di attuazione la quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, non può per sua natura che perseguire finalità meramente esecutive di carattere pubblicistico, così incidendo sui soli rapporti fra i privati e la p.a.; sicché i limiti tecnici in essa contenuti non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c., nei rapporti tra i proprietari di fondi vicini.
Va inoltre ribadito che
la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c., risponde -nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà- alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-ter inserito dalla legge di conversione 27.2.2009, n. 13 nel testo del d.l. 30.12.2008 n. 208, che così recita: Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la prioritari di un determinato uso.
La ricorrente sostiene che con questo articolo, in materia di immissioni ed emissioni acustiche, il legislatore ha superato tutto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale e i criteri elaborati dalla giurisprudenza a tutela del privato a fronte delle immissioni, chiarendo definitivamente che i valori limite da rispettare sono semplicemente ed unicamente, senza alcuna differenziazione tra tutela privatistica ed amministrativa, quelli indicati dal D.P.C.M. 19.11.1997. Ritiene che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa sia immediatamente applicabile al caso di specie.
Il motivo è infondato.
La normativa in questione, diversamente da quanto opinato dalla Corte d'appello (e quindi intervenendo a correggere sul punto la motivazione) potrebbe anche essere ritenuta immediatamente applicabile in quanto, benché costituisca ius superveniens, sembra esprimere un portato di interpretazione autentica, argomentabile dal riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.
Tuttavia, come già osservato da Cass. n. 8474 del 2015, valorizzando anche le affermazioni della Corte costituzionale che si è già espressa sulla conformità della disciplina stessa ai principi costituzionali, alla norma deve necessariamente data una interpretazione costituzionalmente orientata, e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del giudice, tenuto anche conto del principio generale per cui "
il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita" (Cass. n. 5564 dell'08.03.2010).
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 103 del 2011 con la quale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale su di essa dedotta, ha affermato proprio che dal solo dettato dell'art. 6-ter cit. non può aprioristicamente evincersi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., senza prima tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità.
Aggiunge che alla assai generica locuzione "sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso", contenuta nella norma in esame, non debba necessariamente riconoscersi una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni.
Nell'identificare il significato della norma e nel vagliare l'eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche il giudice delle leggi segnala che
non si possa prescindere dal criterio guida della protezione del diritto alla salute (al quale si aggiunge, come meglio si vedrà in riferimento al motivo n. 5 del presente ricorso, la necessità di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, imposto dall'art. 8 Cedu); sulla base, però, non già del mero rispetto di un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza (id est: tollerabilità) delle immissioni nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione, così come imposto dall'ormai consolidata interpretazione, giurisprudenziale dell'art. 844 c.c., disposizione che lo stesso art. 6-ter prevede che continui ad essere applicata.
Pertanto,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter, mantiene la sua attualità l'ormai pacifico orientamento di legittimità che differenzia -quanto ad oggetto, finalità e  fera di applicazione- la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico.
...
Infine, con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c. in punto di mancanza di nesso causale tra le immissioni ed il danno lamentato dagli attori e ad essi liquidato, nonché la presenza del vizio motivazionale sotto ogni sua possibile prospettazione in ordine alla risarcibilità del danno esistenziale (domanda formulata in via subordinata rispetto alla domanda principale di risarcimento del danno biologico).
Sostiene che, avendo la corte d'appello escluso in concreto un danno alla salute a carico di tutti gli attori (tranne che nei confronti di Da.Re., nei riguardi della quale ha confermato il riconoscimento di un modesto danno biologico, quantificato in 1500 euro per l'accertamento dell'esistenza di emicranie ricorrenti), non avrebbe dovuto essere liquidato il danno esistenziale.
La sentenza impugnata, laddove ha liquidato una modesta cifra in favore di ciascun attore per un preteso danno esistenziale pur avendo escluso la configurabilità di un pregiudizio alla salute di essi, si porrebbe in contrasto con il recente quanto consolidato orientamento giurisprudenziale, che ha trovato la sua prima ed incisiva espressione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, che ha posto un limite alla duplicazione delle voci di danno risarcibile ed alla risarcibilità dei danni bagatellari.
Il motivo è infondato.
E' ben vero che la Corte ha inteso in questi ultimi anni ridisegnare l'area del danno non patrimoniale risarcibile espungendone i pregiudizi inconsistenti che avevano trovato occasionalmente tutela nei giudizi di merito pur non potendo assurgere a lesioni meritevoli di tutela e le duplicazioni ingiustificate delle voci di danno.
Da ciò non si può far discendere però, quale automatica conseguenza, la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute ovvero un vero e proprio danno biologico.

La stessa sentenza n. 26972 del 2008 ha chiarito che
il danno alla qualità dell'esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tal modo i danni bagatellari) con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute (e alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, quali l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia fa riferimento la sentenza impugnata).
Proprio in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, questa Corte ha più volte affermato già in passato che
pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n.7875 del 2009).
Cass. n. 26899 del 2014 ha affermato che
l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (nella specie, le immissioni sonore -costituite da musica ad alto volume e altri schiamazzi "clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità" in orario serale e notturno- avevano determinato una lesione, non futile, al diritto al riposo notturno per un periodo di almeno tre anni).
A ciò deve aggiungersi che
il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia.
La Corte ha più volte condannato, per violazione dell'art. 8, gli Stati che,
in presenza di livelli di rumore significantemente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare (sentenza Deés v. Ungheria del 9.11.2010; sentenze Uluic' v. Cronia, n. 61260 del 2008, (§§ da 48 a 66) e Moreno Gómez v. Spagna, n. 4143/02 ( §§ da 57 a 63).
A seguito della c.d. "comunitarizzazione" della Cedu, conseguente all'approvazione del trattato di Lisbona,
il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni non può non conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione. In ragione di tale nuova prospettiva giuridica di riferimento esce rafforzata dal fondamento normativo costituito dall'art. 8 Cedu la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato.
Il ricorso va pertanto rigettato (
Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 16.10.2015, n. 20927).

giugno 2014

AMBIENTE-ECOLOGIA: L’art. 9 della legge n. 447/1995, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, attribuisce al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell'Ambiente, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di ordinare in via contingibile ed urgente il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore. In particolare, nel caso di servizi pubblici essenziali tale facoltà è riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alla luce della predetta disposizione, ritiene il Collegio che sia fondata la dedotta eccezione di incompetenza del Comune di Potenza.
Infatti, la gestione del servizio attinente alla rete autostradale e alle strade di grande comunicazione costituisce un servizio pubblico essenziale alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. i), della legge 447/1995 e dal c.c.n.l. 06.07.1995, artt. 1, lett. f) e 2, n. 8, di modo che, nella specie, la configurabilità di competenze comunali deve essere esclusa in radice, anche avuto riguardo al fatto che la rete stradale in concessione della Società ricorrente ha una estensione così ampia da non tollerare interventi frammentati.
Ne deriva che il potere di ordinanza riferito al contenimento dell'inquinamento acustico derivante da tale servizio non può che essere attribuito, come la disposizione sopra indicata chiaramente prevede, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel merito, il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
2.2. Il Collegio ritiene preminente la disamina della prospettata incompetenza del Comune di Potenza ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di inquinamento acustico ove vengano in considerazione, come nella presente fattispecie, servizi pubblici essenziali.
2.3. L’art. 9 della legge n. 447/95, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, attribuisce al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell'Ambiente, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di ordinare in via contingibile ed urgente il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore. In particolare, nel caso di servizi pubblici essenziali tale facoltà è riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alla luce della predetta disposizione, ritiene il Collegio che sia fondata la dedotta eccezione di incompetenza del Comune di Potenza. Infatti, la gestione del servizio attinente alla rete autostradale e alle strade di grande comunicazione costituisce un servizio pubblico essenziale alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. i), della legge 447/1995 e dal c.c.n.l. 06.07.1995, artt. 1, lett. f) e 2, n. 8, di modo che, nella specie, la configurabilità di competenze comunali deve essere esclusa in radice, anche avuto riguardo al fatto che la rete stradale in concessione della Società ricorrente ha una estensione così ampia da non tollerare interventi frammentati (cfr. TAR Toscana, sez. II, 15.03.2002, n. 494).
Ne deriva che il potere di ordinanza riferito al contenimento dell'inquinamento acustico derivante da tale servizio non può che essere attribuito, come la disposizione sopra indicata chiaramente prevede, al Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. TAR Umbria, 11.11.2008, n. 722).
2.4. Inoltre, la predisposizione dei “piani di contenimento ed abbattimento del rumore”, quale strumenti specifici idonei ad affrontare le problematiche del rumore derivante dai “servizi pubblici di trasporto” e dalle “relative infrastrutture”, è prevista dall’articolo 10, comma 5, “in deroga” alle previsioni sanzionatorie che assistono i poteri di intervento sanciti dalla legge quadro, compreso quello di ordinanza di cui all’articolo 9, comma 1, quale che sia il livello di competenza al quale debba essere esercitato, e per detti piani il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente, non prevedendo, peraltro, la legge n. 447/1995 sanzioni specifiche per la mancata, ritardata, difforme predisposizione o attuazione dei piani.
2.5. A tali rilievi, di portata assorbente, deve poi aggiungersi come nel provvedimento impugnato non venga dato alcun conto dei presupposti legittimanti l’esercizio dei poteri di ordinanza, segnatamente con riguardo alla mancanza di qualsivoglia riferimento all’esistenza di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, come richiesto dall’art. 9 della ripetuta legge n. 447/95 (cfr. TAR Toscana, sez. II, 12.07.2010, n. 2501).
2.6. D’altra parte, la portata applicativa della disciplina, così ricostruita, non appare illogica o priva di ratio, se si considera la vastità degli impatti acustici collegati alla viabilità, di regola preesistente agli insediamenti abitativi, nonché l’esigenza di assicurare ai gestori dei relativi servizi pubblici ed infrastrutture la possibilità di effettuare interventi organici e programmati secondo modalità e tempi che contemperino la salvaguardia delle posizioni individuali con la gestione complessiva del servizio, impregiudicata, naturalmente, l’attivazione di ogni ulteriore forma di tutela della salute.
2.7. Può aggiungersi che l’iniziativa del Comune di Potenza, così come quella del controinteressato, dalla cui segnalazione ha avuto origine la problematica, potrà essere rivolta ad ottenere, da parte del gestore della strada e delle Amministrazioni statali competenti, la concreta attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge n. 447/1995 (cfr. TAR Umbria, 07.12.2011, n. 411) (TAR Basilicata, sentenza 23.06.2014 n. 410 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento acustico.
Domanda
La mia abitazione è nelle vicinanze di una scuola elementare ed è disturbata da rumori eccedenti la normale tollerabilità fatti dagli alunni in orari non conformi al rispetto del vivere civile. Per un'azione legale mi debbo rivolgere al giudice amministrativo?
Risposta
La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza del 06.09.2013, numero 20571, ha affermato che nel caso di immissione moleste dovuti a rumori, eccedenti il limite della normale tollerabilità, dovute a una scuola che non rispetti le regole di buona vicinanza, la domanda di condanna della pubblica amministrazione sia al risarcimento del danno patrimoniale, sia a un facere o a un non facere per l'inosservanza delle regole tecniche, e cioè dei canoni di diligenza e di prudenza nella gestione e manutenzione dei propri beni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella del giudice amministrativo.
Per la Suprema corte la tutela inibitoria portata dall'articolo 844 del codice civile può essere fatta valere dal soggetto leso dalle immissioni nocive dinnanzi al giudice ordinario sia per conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, sia per la condanna della stessa pubblica amministrazione a un facere o a un non facere, atteso che la domanda non riveste atti autoritativi della pubblica amministrazione, ma attività soggette al rispetto del principio del neminem ledere.
Il giudice, per la Corte, nell'emettere un ordine a usare gli spazi per la ricreazione degli alunni in orari di dovuta tollerabilità da parte degli abitanti vicini al plesso scolastico, non viene a fissare i modi di esercizio di un pubblico servizio scolastico, ma viene a tutelare i legittimi diritti dei confinati con l'istituto scolastico alla tutela dalle immissioni moleste (articolo ItaliaOggi Sette del 16.06.2014).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento acustico.
Domanda
In materia di inquinamento acustico, una legge dello Stato successiva può interpretare con effetto retroattivo un'altra legge dello Stato venendo così a creare un pregiudizio nei confronti di una delle parti contrattuali (siamo in presenza di problemi acustici in immobili di civile abitazione)?
Risposta
La Corte costituzionale, con la sentenza del 29.05.2013, numero 103, ha affermato che il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, aggiungono i giudici costituzionali, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni oggettive di incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire una interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini. Principi questi, per la Consulta, di preminente interesse costituzionale.
Nel caso, l'articolo 15 della legge numero 96 del 2010, estendo con effetto ex tunc la moratoria di cui all'articolo 11, comma 5 della legge numero 88, del 2009, viene a vanificare, aggiungono i giudici, il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo in cui vigeva la predetta norma di cui all'articolo 11, che specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro (articolo ItaliaOggi Sette del 02.06.2014).

aprile 2014

AMBIENTE-ECOLOGIA:  SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI NORMALE TOLLERABILITA'.
Immissioni, soglia di normale tollerabilità, superamento, inibitoria delle immissioni, risarcimento del danno.
Quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni si versa in una situazione di illiceità che esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all’indennizzo di cui all’art. 844, comma 2, cod. civ. e che introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell’eventuale risarcimento del danno.

La pronuncia in commento assume rilievo in quanto definisce i limiti di applicazione dell’art. 844 cod. civ. ed, in particolare, del secondo comma del medesimo articolo il quale, come noto, consente di imporre al proprietario che subisce le immissioni (eventualmente previa corresponsione di indennizzo) l’obbligo di sopportare le medesime ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione.
Nel caso di specie l’attore domandava la conferma del provvedimento d’urgenza che aveva accertato la provenienza di immissioni intollerabili (di fumo, rumore e odori) dai locali del convenuto, nonché l’inibitoria della sua attività ed il risarcimento dei danni patiti.
La società convenuta deduceva di avere ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento d’urgenza, ma di non aver potuto procedere alla installazione di una canna fumaria che convogliasse i fumi -unica soluzione che, secondo quanto suggerito dal CTU, avrebbe risolto l’inconveniente- perché l’attrice non aveva prestato il consenso all’appoggio della canna fumaria al muro esterno dell’immobile di sua proprietà.
Il Tribunale, pur avendo accertato l’intollerabilità delle immissioni in questione, riteneva prevalenti le esigenze della produzione su quelle della proprietà e, quindi, riconosceva all’attore un indennizzo, ma rigettava le sue domande di inibitoria di risarcimento dei danni. Tale decisione veniva confermata in appello.
L’originario attore, pertanto, ricorreva in cassazione deducendo la non corretta interpretazione e applicazione della norma che disciplina le immissioni, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (si veda al riguardo, ex plurimis, Cass. n. 4963/2001 e Cass., sez. un. n. 10186/ 1998): in particolare il ricorrente contesta la sentenza d’appello nella parte in cui, dopo aver accertato l’intollerabilità delle immissioni, ha operato la comparazione tra le opposte esigenze della proprietà e della produzione, tenendo peraltro conto, all’interno di tale giudizio, della soluzione proposta dal CTU (consistente, in sostanza, nell’obbligare l’attore a prestare il proprio consenso alla installazione della canna fumaria - dunque alla costituzione di una servitù - o a subire le immissioni).
La Cassazione giudica il motivo fondato, illustrando, in linea con la giurisprudenza di legittimità (si veda al riguardo, ex plurimis, Cass. n. 939/2011, Cass. n. 5844/2007 e Cass. n. 25820/2009), che:
– a fronte di accertate immissioni ai limiti della normale tollerabilità, l’art. 844, comma 2, cod. civ. prevede il giudizio di comparazione (in tal caso, precisa la Cassazione, «il legislatore consente di imporre al proprietario l’obbligo di sopportare le immissioni, ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione, eventualmente previa corresponsione di indennizzo»);
– viceversa, quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni si versa in una «situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all’indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell’eventuale risarcimento del danno».
Nel caso in esame, la Corte d’appello non si è attenuta a tali principi in quanto:
a) ha ritenuto di poter effettuare il giudizio di bilanciamento, pur in presenza dell’accertamento di immissioni intollerabili;
b) ha affermato, sia pure indirettamente, che il proprietario il quale lamenti -a ragione- il superamento della normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal fondo del vicino è tenuto a prestare il consenso alla costituzione di servitù, ove necessaria alla eliminazione dell’inconveniente, in caso contrario rimanendo assoggettato alle immissioni (ciò in quanto i giudici d’appello avevano giudicato pretestuosa l’opposizione dell’originario attore all’installazione della canna fumaria -unico rimedio individuato nel corso dell’istruttoria per evitare le immissioni- consentendo, al contempo, la prosecuzione dell’attività commerciale della convenuta).
In conclusione, quindi, è erronea la pronuncia che abbia proceduto al contemperamento delle opposte esigenze delle parti ex art. 844, comma 2, cod. civ. pur avendo accertato l’intollerabilità delle immissioni, che, invece, concretizza una situazione di illecito extracontrattuale (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 07.04.2014 n. 8094 - tratto da Ambiente & Sviluppo n. 7/2014).

febbraio 2014

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 7 del 10.02.2014, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31 gennaio 2014, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 03.02.2014 n. 10).

gennaio 2014

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 4 del 24.01.2014, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.12.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 20.01.2014 n. 5).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 15.01.2014, "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 08.03.2002, n. VII/8313" (deliberazione G.R. 10.01.2014 n. 1217).

AMBIENTE-ECOLOGIA: I provvedimenti concernenti speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività, in materia di servizi pubblici essenziali, sono riservati esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ciò all’evidente scopo di uniformare l’azione amministrativa alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali.
In tali ipotesi, venendo in rilievo concorrenti interessi di rilievo pubblicistico inerenti a servizi pubblici essenziali, la sede di composizione del conflitto non può essere individuata nel livello territoriale comunale, neppure ai fini dell’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ma si sposta inevitabilmente ad un livello più elevato.
Il trasporto ferroviario è qualificato come “servizio pubblico essenziale” dall’art. 1 comma 2, lett. b), L. 12.06.1990 n. 146. Ne consegue che in tale specifica materia, eventuali provvedimenti contingibili e urgenti concernenti il contenimento e l’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dal trasporto ferroviario sono di competenza del Presidente del Consiglio, e non del Sindaco.
Ne consegue ulteriormente che l’atto impugnato, nell’ordinare alla società ricorrente di porre in essere misure urgenti di mitigazione del rumore ferroviario, è palesemente viziato da incompetenza e da difetto di attribuzione, essendo stato adottato dal Sindaco invece che dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’art. 9, comma 1, della L. 26.10.1995 n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), prevede che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale dall'articolo 8 della L. 03.03.1987, n. 59, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività”.
La stessa norma precisa, peraltro, che “Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.
In forza di quest’ultima disposizione, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui i provvedimenti concernenti speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività, in materia di servizi pubblici essenziali, sono riservati esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ciò all’evidente scopo di uniformare l’azione amministrativa alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali (TAR L’Aquila, sez. I, 10.01.2013, n. 8; TAR Perugia, sez. I, 22.12.2011, n. 411 e 11.11.2008 n. 722; TAR Firenze sez. II, 15.03.2002, n. 494; Consiglio di Stato, sez. V, 09.02.2001, n. 580).
In tali ipotesi, venendo in rilievo concorrenti interessi di rilievo pubblicistico inerenti a servizi pubblici essenziali, la sede di composizione del conflitto non può essere individuata nel livello territoriale comunale, neppure ai fini dell’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ma si sposta inevitabilmente ad un livello più elevato.
Il trasporto ferroviario è qualificato come “servizio pubblico essenziale” dall’art. 1 comma 2, lett. b), L. 12.06.1990 n. 146. Ne consegue che in tale specifica materia, eventuali provvedimenti contingibili e urgenti concernenti il contenimento e l’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dal trasporto ferroviario sono di competenza del Presidente del Consiglio, e non del Sindaco.
Ne consegue ulteriormente che l’atto impugnato, nell’ordinare alla società ricorrente di porre in essere misure urgenti di mitigazione del rumore ferroviario, è palesemente viziato da incompetenza e da difetto di attribuzione, essendo stato adottato dal Sindaco invece che dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le stesse misure di mitigazione indicate in via esemplificativa dal Sindaco nella nota difensiva prodotta in giudizio (“diminuire la velocità all’entrata e all’uscita delle stazioni, ovvero in presenza di nuclei urbani, soprattutto in orario notturno...”) rendono ancora più evidente l’incidenza di tali misure sulle modalità di gestione del servizio pubblico di trasporto, con effetti interferenziali non riducibili al solo territorio comunale ma estensibili all’intera rete di trasporto nazionale: da cui la necessità, avvertita dal legislatore, di attribuire ogni potere in merito ad una Autorità sovraordinata e centrale.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata e l’assorbimento delle ulteriori censure dedotte (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 10.01.2014 n. 51 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: La mitigazione del rumore con apposite barriere è una misura di prevenzione materiale degli effetti dell’inquinamento acustico che va applicata secondo scelte tecniche da operare non in ragione del solo costo economico ma anche, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell’inquinamento.
In questo quadro, una barriera di mitigazione materiale del rumore da alta velocità ferroviaria applicata al ricettore anziché –come qui domandato- alla sorgente appare irragionevole e sproporzionata. Essa infatti appare muovere dalla considerazione del fenomeno dell’inquinamento acustico come danno da circoscrivere a un puntuale immobile che ne sia destinatario nella sua oggettiva materialità e nel suo uso dal solo interno, quasi si tratti di un bilaterale rapporto di scontato danno a cose anziché di prevenzione di un effetto diffuso nell’ambiente circostante.
Invece si tratta di contenere l’emissione, piuttosto che prevenire l’immissione, di danni e disagi diffusi, da propagazione in incertam personam, che compromettono beni primari come la salute umana e la qualità della vita (quiete) e la stessa consistenza materiale delle cose altrui. Dunque va considerato che, ai fini dell’abbattimento del rumore ferroviario mediante schermi fonoassorbenti o altri mezzi passivi di contenimento, l’immobile andava seriamente preso in considerazione come un ambiente di vita, con tanto di spazio circostante, dal quale si va e si viene, ed eventualmente (come è qui stato rappresentato) anche di una fonte di reddito d’impresa.
Del resto, lo stesso art. 2, comma 1, della legge 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) definisce [lett. a)] “inquinamento acustico” tra l’altro “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno”; e (lett. e)) per “ricettore” non solo l’edificio ma anche “le relative aree esterne di pertinenza” ed altre aree all’aperto. E l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 459 del 1998 enuncia con evidenza il principio di una preferenza per le opere di mitigazione sulla sorgente che non può, anche ai fini di un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 3 e 32 Cost.), non essere considerato come tendenzialmente generale.
Perciò, nei termini in cui è materialmente possibile, la mitigazione materiale va senz’altro applicata “a monte”, vale a dire nella maggior prossimità possibile alla sorgente del rumore, in quanto posizione che massimizza l’effetto schermante. A fronte di tali considerazioni circa i beni sostanziali toccati, non appaiono ragionevoli valutazioni restrittive, che possono apparire surrettiziamente tese a mantenere integra, in loro danno, l’esternalizzazione del costo dell’inquinamento.

Vengono in decisione gli appelli proposti da RFI-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e dal Consorzio Alta Velocità Torino-Milano per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accolto il ricorso proposto dal signor F.P. e per l’effetto, ha annullato parzialmente, nella parte riferita agli interventi sulla proprietà del ricorrente, la delibera n. 65 del 02.05.2007, con la quale è stata approvata la variante per gli interventi di mitigazione acustica su ricettori isolati lungo la sub tratta AV/AC “Torino-Novara”, della tratta AV/AC “Torino-Milano”.
Con la variante progettuale impugnata, si è prevista la sostituzione di una barriera fonoassorbente-fonoriflettente, inizialmente prevista lungo la linea ferroviaria, con un intervento di mitigazione acustica sull’immobile di proprietà del ricorrente (destinata ad albergo e ad abitazione) e, quindi, esclusivamente sul ricettore.
Secondo il Tribunale amministrativo regionale, tale soluzione non è rispettosa del dettato normativo -art. 11 (Regolamenti di esecuzione) legge 26.10.1995, n. 447 e art. 4 d.P.R. 18.11.1998, n. 459-, che impone le soluzioni di mitigazione acustica da adottare secondo una scala di gerarchia, in base alla quale occorre preliminarmente intervenire sulla sorgente adottando le migliori tecnologie disponibili. La soluzione adottata dall’Amministrazione, al contrario, prevedendo esclusivamente l’intervento sul ricettore non rispetta la scala di priorità normativamente imposta e risulta giustificata da esclusive ragioni economiche che, tuttavia, secondo la sentenza appellata, non sono consentite dalla normativa vigente.
...
Nel merito, gli appelli sono infondati in quanto non può condividersi l’interpretazione, prospettata dagli appellanti RFI-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Consorzio Alta Velocità Torino-Milano, dell’art. 4 (Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h) del d.P.R. 18.11.1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario), secondo cui valutazioni di opportunità, basate anche solo su mere ragioni di convenienza economica, potrebbero giustificare l’imposizione di soluzioni di mitigazione acustica sul ricettore anziché sulla sorgente del rumore.
Invero, la mitigazione del rumore con apposite barriere è una misura di prevenzione materiale degli effetti dell’inquinamento acustico che va applicata secondo scelte tecniche da operare non in ragione del solo costo economico ma anche, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell’inquinamento.
In questo quadro, una barriera di mitigazione materiale del rumore da alta velocità ferroviaria applicata al ricettore anziché –come qui domandato- alla sorgente appare irragionevole e sproporzionata. Essa infatti appare muovere dalla considerazione del fenomeno dell’inquinamento acustico come danno da circoscrivere a un puntuale immobile che ne sia destinatario nella sua oggettiva materialità e nel suo uso dal solo interno, quasi si tratti di un bilaterale rapporto di scontato danno a cose anziché di prevenzione di un effetto diffuso nell’ambiente circostante. Invece si tratta di contenere l’emissione, piuttosto che prevenire l’immissione, di danni e disagi diffusi, da propagazione in incertam personam, che compromettono beni primari come la salute umana e la qualità della vita (quiete) e la stessa consistenza materiale delle cose altrui. Dunque va considerato che, ai fini dell’abbattimento del rumore ferroviario mediante schermi fonoassorbenti o altri mezzi passivi di contenimento, l’immobile andava seriamente preso in considerazione come un ambiente di vita, con tanto di spazio circostante, dal quale si va e si viene, ed eventualmente (come è qui stato rappresentato) anche di una fonte di reddito d’impresa.
Del resto, lo stesso art. 2, comma 1, della legge 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) definisce [lett. a)] “inquinamento acustico” tra l’altro “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno”; e (lett. e)) per “ricettore” non solo l’edificio ma anche “le relative aree esterne di pertinenza” ed altre aree all’aperto. E l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 459 del 1998 enuncia con evidenza il principio di una preferenza per le opere di mitigazione sulla sorgente che non può, anche ai fini di un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 3 e 32 Cost.), non essere considerato come tendenzialmente generale.
Perciò, nei termini in cui è materialmente possibile, la mitigazione materiale va senz’altro applicata “a monte”, vale a dire nella maggior prossimità possibile alla sorgente del rumore, in quanto posizione che massimizza l’effetto schermante. A fronte di tali considerazioni circa i beni sostanziali toccati, non appaiono ragionevoli valutazioni restrittive, che possono apparire surrettiziamente tese a mantenere integra, in loro danno, l’esternalizzazione del costo dell’inquinamento.
Il quadro normativo di riferimento imponeva dunque, nel caso di specie, all’Amministrazione di seguire, come bene ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, una linea di priorità volta a privilegiare, sulla base delle tecnologie disponibili, la soluzione meno gravosa per la proprietà e la vita limitrofa.
Poiché tale priorità è stata disattesa senza alcuna plausibile motivazione, la scelta progettuale adottata risulta illegittima. La sentenza appellata merita, quindi, conferma
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 09.01.2014 n. 35 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

dicembre 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 52 del 23.12.2013, "Approvazione delle modalità per la presentazione telematica delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale" (decreto D.S. 17.12.2013 n. 12284).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 50 del 10.12.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30.11.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 05.12.2013 n. 142).

novembre 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA - CONDOMINIOAutoclave, caldaie, cancelli: il problema va segnalato all'amministratore.
Una delle principali fonti di discussione tra condomini è rappresentata dal rumore proveniente dai vicini. Ma accade spesso che il singolo condomino sia disturbato anche dal rumore eccessivo proveniente dagli impianti comuni (ascensore, autoclave, caldaia, scatto automatico del cancello comune ecc.).

In tale ultimo caso è opportuno denunciare il problema al responsabile della gestione degli impianti comuni, cioè all'amministratore di condominio. Quest'ultimo, al fine di verificare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità, si può rivolgere a un tecnico competente in acustica (o al comune, che inoltra la richiesta all'Arpa, Agenzia regionale protezione ambiente).
Se l'amministratore non interviene o non prende provvedimenti in un tempo ragionevole non resta che ricorrere all'autorità giudiziaria (competente in questa materia è il giudice di pace) con una causa che va intentata contro il condominio.
Quando il rumore degli impianti è intollerabile.
Il condomino che è disturbato dai rumori provenienti dagli impianti condominiali si può tutelare chiedendo al condominio il rispetto del limite della cosiddetta normale tollerabilità prevista dalla legge. Stabilire quando tale limite è superato non è facile perché lo stesso è variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona. In ogni caso se il rumore degli impianti rimane entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale ciò non costituisce circostanza sufficiente a escludere in concreto l'intollerabilità delle immissioni mentre, al contrario, il superamento di detti livelli deve ritenersi senz'altro illecito.
Secondo i giudici, però, per valutare se un rumore supera o meno il limite di legge è necessario effettuare due misurazioni: quella relativa all'immissione di rumore, quando la sorgente in esame è funzionante, e quella del cosiddetto rumore di fondo, quando detta sorgente non è funzionante. L'immissione di rumore non deve superare il limite massimo della normale tollerabilità, che è uguale a 3 decibel oltre il rumore di fondo. Da sottolineare che se questo limite in una prima rilevazione non risulta superato non è detto che invece risulti intollerabile poco tempo dopo.
Come hanno spiegato recentemente i giudici, infatti, i rumori degli impianti possono cambiare nel tempo in relazione a una molteplicità di fattori (frequenza d'uso della fonte, sua manutenzione, intensità volumetrica, additivi di ogni tipo, modifica del rumore di fondo ecc.). In altre parole il funzionamento per lunghi periodi degli impianti rende inevitabile il deteriorarsi di meccanismi, cuscinetti e guarnizioni che assicurano nei macchinari la riduzione del rumore metallico.
La stanza da letto del condomino vicino alla caldaia.
Non c'è dubbio, per esempio, che un condomino abbia il pieno diritto di godere secondo le sue personali abitudini ed esigenze la propria camera da letto, anche se questa sia confinante con il vano caldaia che emette rumori fastidiosi anche di notte. In tal caso, come già accaduto, il giudice può ordinare, invece che il divieto dell'uso dell'impianto, l'esecuzione di opere atte a eliminare i rumori o a ricondurli nei limiti della tollerabilità.
Così, per esempio, la centrale termica può essere collocata su un pavimento galleggiante, si possono installare giunti elastici sulle tubazioni, elementi antivibranti di supporto delle pompe di circolazione, una cuffia sul bruciatore ecc. Se però tali rimedi non sono sufficienti è possibile pure ordinare al condominio la rimozione della centrale termica condominiale dal luogo in cui era stata installata in altro locale insonorizzato.
Il problema dell'autoclave e dell'ascensore
Un disturbo insopportabile può provenire anche da un'autoclave o dall'ascensore condominiale, anche se tali impianti producono una rumorosità discontinua dovuta agli avviamenti e alle fermate: in tal caso il livello sonoro che meglio rappresenta il disturbo è rappresentato dai picchi massimi raggiunti. Tuttavia anche in queste ipotesi le immissioni intollerabili, seppure discontinue, sono da considerare certamente dannose.
Per l'ascensore è possibile eliminare il disturbo imponendo al condominio di intervenire con l'installazione di supporti antivibranti dell'argano-motore, l'insonorizzazione del locale tecnico e, negli ascensori vecchi, di attutire l'impatto della chiusura delle ante della cabina. Per quanto riguarda l'autoclave, se il ricorso all'installazione di pannelli isolanti o rimedi simili non risolve i problemi del singolo condomino, non rimane che ordinare la rimozione dell'autoclave da collocare poi in altro luogo (articolo ItaliaOggi Sette del 18.11.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 45 del 07.11.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.10.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 04.11.2013 n. 128).

AMBIENTE-ECOLOGIA - CONDOMINIOBloccato l'ascensore rumoroso. Stop all'impianto che produce immissioni intollerabili. La Cassazione conferma le ragioni di una condomina e la condanna del condominio.
Stop agli impianti di ascensore rumorosi in condominio. La Cassazione ha infatti individuato nelle disposizioni speciali a tutela dell'ambiente i parametri oggettivi per valutare la soglia di normale tollerabilità delle immissioni rumorose anche nei rapporti tra i privati.

Questa l'interessante conclusione contenuta nella sentenza 06.11.2013 n. 25019 pronunciata dalla II Sez. civile della Suprema.
Il caso concreto. Nella specie una condomina aveva citato dinanzi al giudice di pace di Ancona il proprio condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, perché fossero dichiarate illegittime le immissioni acustiche provenienti dall'ascensore condominiale e perché, conseguentemente, ne fosse ordinata la cessazione con condanna alla realizzazione di tutte le conseguenti opere necessarie. Nonostante le eccezioni difensive formulate dal condominio costituitosi in giudizio, il giudice, in parziale accoglimento della domanda della condomina, aveva riconosciuto l'illegittimità delle immissioni acustiche provenienti dall'ascensore, ordinandone la cessazione e demandando all'assemblea, sulla scorta della relazione resa dal consulente tecnico d'ufficio, di provvedere all'attuazione dei rimedi indispensabili allo scopo.
Il condominio, per nulla soddisfatto dell'esito del procedimento, aveva quindi impugnato la sentenza dinanzi al tribunale. Anche detto giudice, tuttavia, accogliendo pienamente le valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva rilevato che l'ascensore produceva emissioni rumorose superiori ai limiti imposti dalla legge, aveva confermato la valutazione di intollerabilità di queste ultime.
La decisione della Suprema corte. La seconda sezione civile della Cassazione, nel respingere a sua volta l'impugnazione proposta dal condominio avverso la sentenza di appello, ha chiarito che i criteri per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore indicati dal dpcm del 01.03.1991, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento anche per stabilire l'intensità e quindi la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati, dunque anche in ambito condominiale.
Tuttavia i giudici di legittimità hanno ritenuto che tali criteri debbano essere considerati come un limite minimo e non massimo, dato che gli stessi sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., norma generale sulle immissioni, con la conseguenza che, in difetto di altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione della predetta disposizione codicistica.
Nella specie, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, era stato accertato il superamento della normale tollerabilità delle emissioni provenienti dall'ascensore condominiale prendendo come parametro di riferimento il criterio comparativo tra il rumore con e senza la sorgente disturbante nella differenza massima di 3 decibel. La Suprema corte ha comunque inteso chiarire come i parametri di cui al dpcm del 01.03.1991, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non siano vincolanti per il giudice civile che, nell'accertamento discrezionale dell'entità delle immissioni nell'ambito privatistico, può anche motivatamente discostarsene, pervenendo a un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. anche nelle ipotesi in cui i limiti minimi di legge non siano stati superati (articolo ItaliaOggi Sette del 18.11.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumori nei rapporti tra privati: parametri normativi valgono come limite minimo.
I criteri previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e, di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come solo limite minimo.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza 06.11.2013 n. 25019.
Il concetto di “immissione” e la sua soglia di tollerabilità
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'art. 844 c.c. deve essere letto tenendo conto del limite della tutela della salute, limite da ritenersi pacificamente intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato e, ciò, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata per cui essenziale e prevalente deve essere il soddisfacimento di una normale qualità di vita.
Alla genericità della previsione de qua, soccorrono –in ogni caso– i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 01.03.1991 in tema di quantificazione della soglia massima di esposizione al rumore che, benché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati anche come parametro di riferimento per stabilire il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati.
La posizione della giurisprudenza sui criteri di tollerabilità
E' stato, tuttavia, chiarito dalla giurisprudenza che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente, pur potendo essere reputati criteri minimali di partenza (al fine di stabilire -appunto- l’intollerabilità delle immissioni che li eccedono) non sono –però– necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nel fissare la tollerabilità, o meno, dei relativi effetti in ambito privatistico, può anche discostarsene pervenendo al giudizio di intollerabilità sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri contemplati dall'art. 844 c.c.,
[1] la valutazione dei quali, ove adeguatamente motivata (come nel caso di specie), costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. [2]
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[1] Norma posta preminentemente a protezione di situazioni soggettive privatistiche e, segnatamente, della proprietà.
[2] In proposito, v. Cass. civ., 27.01.2003, n. 1151, in “Giust. civ.”, 2003, I, 2770; Cass. civ., 25.08.2005, n. 17281, in “Mass. giust. civ.”, 2005, 10
(link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA - CONDOMINIOIl rumore si valuta con criteri ampi. Condominio. Cassazione su decibel e ascensore.
Se l'ascensore è rumoroso, il problema è condominiale e non del singolo proprietario.

La II Sez. civile della Corte di Cassazione, presieduta da Roberto Triola, ha depositato ieri la sentenza 06.11.2013 n. 25019, con la quale ha esaminato il caso di una condòmina che chiedeva che venissero dichiarate illegittime le immissioni acustiche dell'ascensore e che il condominio provvedesse a realizzare «tutte le conseguenti opere necessarie».
Il Giudice di pace di Ancona dichiarava effettivamente l'illegittimità delle immissioni. L'appello del condominio veniva rigettato dal Tribunale di Ancona, che lo condannava anche alle spese.
La Cassazione ha anzitutto ricordato che i criteri adottati per definire la normale tollerabilità, cioè quelli definiti dal Dpcm del 01.03.1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.
Ma il Tribunale di Ancona aveva preso a parametro proprio il superamento di 3 decibel del rumore di fondo ma ampliando anche il dettato dell'articolo 844 del Codice civile con la valutazione del livello medio dei rumori di zona (a carattere residenziale e con scarsa presenza di attività commerciali e di servizi), alle rilevazioni e agli accertamenti delle Asl e al riconoscimento della loro rumorosità (non fisiologica) da parte della stessa assemblea condominiale. E in ogni caso, ha ricordato la Cassazione, il giudice di merito può discostarsi dalle norme dettate a tutela dell'ambiente, secondo il suo «prudente apprezzamento», e utilizzare il criterio dell'articolo 844 del Codice civile, senza che questo sia oggetto di sindacato di legittimità.
La Cassazione ha quindi rigettato tutti i motivi di ricorso indicato dal condominio e confermando anche la condanna al pagamento di tutte le spese che il Tribunale di Ancona aveva espresso ribaltando quanto disposto al riguardo dal Giudice di Pace (articolo Il Sole 24 Ore del 07.11.2013).

ottobre 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 41 del 07.10.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30.09.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 01.10.2013 n. 116).

settembre 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA: Chiusura dei bar solo con le prove. Senza l'ordine del sindaco è illegittima.
È illegittima l'ordinanza del sindaco con la quale è stato coattivamente fissato l'orario massimo di apertura di un bar-bistrot. In quanto tale ordinanza pur richiamando le problematiche di disturbo alla quiete ed al riposo delle persone è stata adottata senza alcuna istruttoria in merito alla ricorrenza di un'effettiva situazione di «grave pericolo» tale da minacciare l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana. E in assenza di specifiche risultanze istruttorie atte a dimostrare il superamento dei valori limite delle emissioni sonore.

Questo è quanto espresso dal TAR Piemonte, Sez. II, con la sentenza 24.09.2013 n. 1041.
Il fatto in sintesi: alcuni cittadini residenti nelle abitazioni circostanti a un bar-bistrot presentavano numerosi esposti per la rumorosità del locale.
I giudici del Tar Piemonte, ricordano che la motivazione dell'impugnata ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 54 dlgs 18/08/2000, n. 267, pur richiamando le problematiche di disturbo alla quiete e al riposo delle persone, non dà atto di alcuna istruttoria in merito alla ricorrenza di un'effettiva situazione di «grave pericolo» tale da minacciare l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, così da giustificare l'adozione di un provvedimento extra ordinem ai sensi dell'art. 54, comma 4, dlgs n. 267 del 2000. Né, analogamente, è stata dovutamente documentata alcuna situazione di «emergenza» connessa con l'inquinamento acustico, tale da giustificare l'attivazione del potere sindacale (pur sempre straordinario) di modifica degli orari degli esercizi commerciali.
Una simile carenza, peraltro, nel certificare la fuoriuscita dell'azione amministrativa dai rigidi confini segnati dalla legge per l'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti, ha al contempo determinato un'evidente discriminazione commessa ai danni del locale, la cui situazione in punto di immissioni rumorose (in assenza di specifiche risultanze istruttorie atte a dimostrare il superamento dei valori limite delle emissioni sonore) non appare in nulla differenziarsi, con riferimento all'interesse pubblico alla salubrità acustica, da quella di tutti gli altri locali notturni sul territorio (articolo ItaliaOggi del 12.10.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Immissioni sonore intollerabili e responsabilità della P.A.: chi decide la controversia?
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda introdotta da un privato nei confronti di amministrazione ministeriale e comunale e diretta ad ottenere sia l'inibitoria dell'immissione di rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità prodotti da un confinante plesso scolastico sia il risarcimento dei conseguenti danni da lesione della salute.

L'inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere o ad un non facere, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda introdotta da un privato nei confronti di amministrazione ministeriale e comunale e diretta ad ottenere sia l'inibitoria dell'immissione di rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità prodotti da un confinante plesso scolastico sia il risarcimento dei conseguenti danni da lesione della salute.
Il principio, già espresso in precedenti decisioni, è stato ribadito dalla Suprema Corte in una recente sentenza.
Come anticipato, nel caso in esame, relativo ad una controversia per immissioni rumorose prodotte da una scuola confinante con una villetta di proprietà del ricorrente, quest'ultimo aveva chiesto al giudice ordinario che fossero inibite le immissioni intollerabili e gli fosse risarcito il danno da lesione della salute derivante dalle predette immissioni.
Si è perciò trattato, osservano le Sezioni Unite, di una richiesta di tutela che, in relazione al medesimo fatto pregiudizievole, di carattere permanente in quanto quotidianamente rinnovantesi, si atteggiava come risarcitoria quanto al passato e come inibitoria quanto al futuro, riguardando la tutela della salute in relazione ad una attività materiale pregiudizievole qualificabile come illecita, in quanto consistente in immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità.
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Esito del ricorso
Rigetta, Corte di Appello di Milano, sentenza 22.11.2011, n. 3231
I precedenti giurisprudenziali
Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2013, n. 4848
Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 14/03/2011, n. 5926
Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 22/12/2010, n. 25982
Cass. civ. Sez. Unite Ord., 13/12/2007, n. 26108
Cass. civ. Sez. Unite, 18/10/2005, n. 20117
Cass. civ. Sez. Unite (Ord.), 14/01/2005, n. 599
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 844
Cod. Civ. art. 2043
Costituzione art. 32 (commento tratto da www.ispoa.it - Corte di Cassazione civile, sentenza 06.09.2013 n. 20571).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 36 del 05.09.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.08.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 02.09.2013 n. 103).

AMBIENTE-ECOLOGIA: G. Spina, Le immissioni intollerabili nella recente giurisprudenza di legittimità (Ambiente & Sviluppo n. 8-9/2013).

agosto 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA: La tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni acustiche non investe alcun provvedimento amministrativo, essendo, d'altra parte, la p.a. priva di qualsiasi potere di affievolimento del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., come da ultimo affermato da Cass. Sez. Un., 27.02.2013 n. 4848, su una domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità delle immissioni causate da un parco giochi sulla confinante proprietà, nonché la rimozione delle relative opere poste in essere dall'amministrazione comunale.
L'ordinanza contingibile ed urgente adottabile ai sensi dell'art. 9 della citata L. n. 447/1985, ed invocata dal ricorrente, dando luogo ad una speciale forma di contenimento e riduzione delle emissioni sonore, è preordinata a tutelare la salute della collettività, e deve essere motivata da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non potendo in ogni caso sostenersi che il presupposto della stessa ricorra laddove, come nel caso di specie, un privato lamenti emissioni fastidiose e rumori, essendo tali situazioni devolute alla giurisdizione del g.o..

... per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da parte dell’Amministrazione del Comune di Melzo sulle istanze del ricorrente, volte ad ottenere un provvedimento finalizzato all’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti provenienti dal campo polifunzionale sito in Melzo, Via Aldo Moro;
...
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come già evidenziato nella citata ordinanza collegiale n. 1631/2013, il ricorrente intende ottenere un provvedimento finalizzato all’abbattimento delle emissioni sonore provenienti dal campo polifunzionale adiacente alla propria abitazione.
In particolare, il ricorrente individua il provvedimento amministrativo oggetto delle proprie richieste con riferimento alle finalità che il medesimo dovrebbe soddisfare, e pertanto rispetto alla necessità di “rimuovere ogni ostacolo alla quiete ed alla riservatezza della vita”.
Ritiene pertanto il Collegio che l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ossia il petitum sostanziale della presente controversia, non consista tanto nell’accertamento dell’illegittimità del silenzio dall’Amministrazione, a fronte dell’obbligo di emanare un determinato provvedimento amministrativo imposto dalla legge, ma più direttamente nella pretesa alla tutela del diritto alla salute del ricorrente, minacciato dalle immissioni acustiche provenienti dall’adiacente struttura comunale.
Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni acustiche non investe alcun provvedimento amministrativo, essendo, d'altra parte, la p.a. priva di qualsiasi potere di affievolimento del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., come da ultimo affermato da Cass. Sez. Un., 27.02.2013 n. 4848, su una domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità delle immissioni causate da un parco giochi sulla confinante proprietà, nonché la rimozione delle relative opere poste in essere dall'amministrazione comunale.
L'ordinanza contingibile ed urgente adottabile ai sensi dell'art. 9 della citata L. n. 447/1985, ed invocata dal ricorrente, dando luogo ad una speciale forma di contenimento e riduzione delle emissioni sonore, è preordinata a tutelare la salute della collettività, e deve essere motivata da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non potendo in ogni caso sostenersi che il presupposto della stessa ricorra laddove, come nel caso di specie, un privato lamenti emissioni fastidiose e rumori, essendo tali situazioni devolute alla giurisdizione del g.o. (TAR Piemonte, Sez. II, 15.04.2010 n. 1931).
Né, infine, assume rilievo il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6181/2013, in quanto riferita all’obbligo di provvedere a fronte di una segnalazione di abuso edilizio, essendo estraneo a tale fattispecie la tutela del diritto alla salute, posta invece a fondamento del presente giudizio.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, nonché -in virtù del principio della cd. translatio iudicii, codificato dall’articolo 11 c.p.a.- indicare alla parte ricorrente il termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 22.08.2013 n. 2075 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. «assoluti» di rumorosità ma non anche quelli c.d. «differenziali», e ciò in ragione dell’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997 (“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991”), norma da cui si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto del 1991 (primo comma relativo ai c.d. limiti «assoluti» e secondo comma relativo ai c.d. limiti «differenziali»), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma.
Peraltro questo Tribunale ha già ritenuto che il rinvio operato dall’art. 8 citato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del criterio «differenziale» all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Vanno infatti accolte le doglianze contenute nei primi quattro motivi di ricorso con riferimento alle prescrizioni impugnate, inerenti le emissioni acustiche derivanti dalle opere edili finalizzate alla esecuzione del progetto di ampliamento dell’opificio della ricorrente.
Come da questa evidenziato, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. «assoluti» di rumorosità ma non anche quelli c.d. «differenziali», e ciò in ragione dell’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997 (“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991”), norma da cui si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto del 1991 (primo comma relativo ai c.d. limiti «assoluti» e secondo comma relativo ai c.d. limiti «differenziali»), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma (TAR Emilia Romagna, Parma, 12.01.2012, n. 7; TAR Friuli - Venezia Giulia 08.04.2011 n. 183).
Peraltro questo Tribunale ha già ritenuto che il rinvio operato dall’art. 8 citato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del criterio «differenziale» all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14.05.2010 n. 1896)
(TAR Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 08.08.2013 n. 1237 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

luglio 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 28 dell'08.07.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30.06.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 01.07.2013 n. 85).

giugno 2013

AMBIENTE-ECOLOGIABar rumoroso? No penale.
Nel caso di un pubblico esercizio che impedisce il riposo delle persone il superamento dei limiti massimi di rumore stabiliti dalla normativa comporta solo la sanzione amministrativa fissata dalla legge sull'inquinamento acustico. Non scatta quindi più automaticamente la denuncia penale quando l'esercente impedisce il sonno ai vicini impedendo la propagazione del rumore degli avventori.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. I pen., con la sentenza 11.06.2013 n. 25601.
I gestori di un bar rumoroso sono stati denunciati dai vigili per disturbo della quiete pubblica e il tribunale di Milano ha confermato la loro responsabilità penale ai sensi dell'art. 659 cp (articolo ItaliaOggi del 25.06.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 24 del 10.06.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.05.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 03.06.2013 n. 69).

maggio 2013

EDILIZIA PRIVATA: CONSULTA/ Illegittime le soglie dell'art. 15 della Comunitaria 2009. Case, rumore off-limits. Requisiti acustici obbligatori per i costruttori.
Case al riparo dall'inquinamento acustico. Bocciata la norma che neutralizzava retroattivamente, nei rapporti tra privati, la conformità degli edifici ai requisiti previsti dalla normativa anti-rumore.

È quanto deciso dalla Corte costituzionale con la
sentenza 29.05.2013 n. 103 che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 15, comma 1, lett. c), della legge comunitaria 2009.
La norma, sostituendo l'articolo 11, comma 5, della legge comunitaria 2008, ha stabilito che, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 447/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico, l'articolo 3, comma 1, lett. e), della medesima legge 447 (relativa ai requisiti acustici degli edifici), doveva essere interpretata nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovava applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori anche venditori e acquirenti di alloggi.
In un primo momento l'azzeramento della rilevanza dei requisiti tra privati, era stata stabilita solo per il futuro (articolo 11 della legge comunitaria del 2008), ma successivamente l'articolo 15 della legge comunitaria del 2009 ha esteso a ritroso l'inapplicabilità ai privati. Quindi, con la normativa del 2009 non è stato più possibile continuare a pretendere dai costruttori il rispetto dei requisiti acustici.
Il problema di costituzionalità è emerso, non a caso, proprio nel corso di una causa tra un costruttore e l'acquirente di una abitazione. Quest'ultimo ha fatto causa all'appaltatore per ottenere i risarcimento del danni per il difetto dell'immobile, consistente proprio nel mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici fissati dal dpcm sulla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, risalite al 05.12.1997.
Questo decreto ha determinato i requisiti acustici passivi e quelli delle sorgenti sonore interne agli edifici, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Prescrive inoltre, i limiti espressi in decibel, che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. La norma della legge del 2009, oggetto della verifica di costituzionalità, ha bloccato retroattivamente, autodefinendosi di interpretazione autentica, l'applicazione del dpcm 05.12.1997 nei rapporti tra privati. Il mancato rispetto dei valori di isolamento acustico quindi, di cui al dpcm citato, non ha più potuto essere invocato a sostegno di una richiesta di risarcimento dei danni.
La disposizione è stata portata al vaglio della consulta perché, tra le altre cose, pur dichiarandosi interpretativa è, in realtà, innovativa. Inoltre, viola il principio di uguaglianza, in quanto produce una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già conseguito un risarcimento a fronte dell'acquisto di un immobile acusticamente viziato e coloro che, pur trovandosi nella stessa situazione, non possano, invece, più conseguirlo. Tra l'altro non si capisce perché la norma in questione, pur non abrogando il dpcm 05.01.1997 nei rapporti pubblicistici, nello stesso tempo lo disapplica ai rapporti tra privati. La conseguenza, è infatti che non vengono tutelati i diritti del cittadino che acquista l'unità abitativa.
La consulta, nel dichiarare incostituzionale la norma, ha anche rilevato che la stessa incide su rapporti ancora in corso e vanifica il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma della Comunitaria del 2008, la quale specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli alloggi sorti successivamente (articolo ItaliaOggi del 30.05.2013).

EDILIZIA PRIVATA: La svolta. La Consulta. Il costruttore paga l'edificio rumoroso.
STOP ALLA RETROATTIVITÀ/ Per la Consulta è illegittima la legge che aveva sanato gli immobili realizzati tra il 1997 e il 2009.
Via libera alla responsabilità del costruttore per gli edifici "rumorosi" realizzati tra la fine del 1997 e il luglio del 2009.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 29.05.2013 n. 103 ha infatti dichiarato l'illegittimità della Comunitaria per il 2009 (legge 96/2010) nella parte in cui sanava gli immobili non in linea con i parametri di isolamento acustico edificati prima dell'entrata in vigore della legge 88/2009 (Comunitaria per il 2008).
La questione era stata rimessa alla Consulta dal Tribunale di Busto Arsizio, che nel febbraio dello scorso anno aveva rilevato varie ipotesi di iniquità nella causa per «difetti di immobili» (articolo 1669 del Codice civile) intentata all'immobiliare venditrice dall'acquirente di un appartamento. In particolare, la controversia riguardava il mancato isolamento acustico della facciata –o meglio, il mancato rispetto dei parametri tecnici del Dpcm 05.12.1997– visto che tutti gli altri limiti di rumorosità dell'edificio, compresi quelli interni dei servizi e delle parti confinanti, non erano mai stati in discussione.
Dal punto di vista legislativo, la vicenda risultava complicata dall'intervento "interpretativo" della Comunitaria per il 2009 (legge 96/2010), che tornando a un anno di distanza a regolamentare la "questione rumore", aveva specificato che l'esclusione dei parametri di silenziosità nei contratti tra privati (già prevista dalla Comunitaria per il 2008, legge 88/2009) era da considerarsi «retroattiva». Con questo intervento autodefinito «interpretativo» il legislatore aveva sanato tutte le compravendite tra privati concluse tra il dicembre del 1997 e il 20.07.2009.
Ma è proprio sul carattere «interpretativo» della legge 96/2010 che si è abbattuta la scure costituzionale, perché «la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica –scrive il redattore della sentenza, Sergio Mattarella– non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario». In sostanza, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore». L'articolo in questione, invece, aveva di fatto introdotto una retroattività che non solo non era prevista in alcuna parte, ma di cui non c'era traccia nemmeno nei lavori parlamentari né era rinvenibile «dal suo intrinseco contenuto normativo».
Non ultimo –considerato che è poi la ragione giuridica della incostituzionalità– la Comunitaria 2010 aveva creato una ingiustificata disparità tra chi aveva già ottenuto con sentenza definitiva (come tale intangibile) il risarcimento "per rumorosità" dal costruttore e chi invece ne veniva privato con una legge retroattiva.
Resta invece fuori dal perimetro della sentenza –e quindi fuori discussione– che la legge antirumore non si applica ai contratti tra privati stipulati dopo il luglio del 2009 e fino all'atteso riordino della materia (articolo Il Sole 24 Ore del 30.05.2013).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ACUSTICO – Procedimento di formazione delle leggi – Divieto di retroattività – Norme di interpretazione autentica – Principi giustificativi della retroattività.
Il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006); il legislatore –nel rispetto di tale previsione– può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.
INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 3, c. 1, lett. e) L. n. 447/1995 – Requisiti acustici passivi degli edifici – Art. 15, c. 1, lett. c), L. n. 96/2010 – Norma di interpretazione autentica – Illegittimità costituzionale.
L’art. 15, c. 1, lettera c), della legge 04.06.2010, n. 96, sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 07.07.2009, n. 88, seppure formulato quale norma di interpretazione autentica dell’art. 3, c. 1, lett. e), della L. n. 447/1995, non interviene ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in questa contenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati.
La norma “interpretata” disciplina infatti la modalità di esercizio della competenza statale nella individuazione dei requisiti acustici degli edifici, regolando il procedimento per l’adozione del relativo d.P.C.M., ma non considera in alcun modo i riflessi di tali disposizioni nei rapporti tra privati. La retroattività della disposizione impugnata non trova inoltre giustificazione nella tutela di «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)».
Al contrario, la norma, oltre a ledere il legittimo affidamento sorto in coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma “sostituita”, di cui all’art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell’altra, incidendo retroattivamente sull’obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal d.P.C.M. 02.12.1997, di attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995. La norma deve quindi essere dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Costituzionale, sentenza 29.05.2013 n. 103 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Illegittime le soglie dell'art. 15 della Comunitaria 2009. Case, rumore off-limits. Requisiti acustici obbligatori per i costruttori.
Case al riparo dall'inquinamento acustico. Bocciata la norma che neutralizzava retroattivamente, nei rapporti tra privati, la conformità degli edifici ai requisiti previsti dalla normativa anti-rumore.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 04.06.2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 07.07.2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).
Nel merito, la questione è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore –nel rispetto di tale previsione– può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).
La norma impugnata nel presente giudizio travalica i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte ora richiamata.
Innanzitutto, seppure formulata quale norma di interpretazione autentica, essa non interviene ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in questa contenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati.
La ricostruzione del quadro normativo nel quale si inserisce la disposizione censurata conferma questa conclusione. La norma “interpretata” [art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995] disciplina infatti la modalità di esercizio della competenza statale nella individuazione dei requisiti acustici degli edifici, regolando il procedimento per l’adozione del relativo d.P.C.M., ma non considera in alcun modo i riflessi di tali disposizioni nei rapporti tra privati. La successiva disposizione innovativa contenuta nell’art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, ha stabilito che «In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Infine, la norma impugnata, sostituendo quest’ultima disposizione, è formulata quale norma interpretativa, ad effetto retroattivo, dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995, che, come si è visto, attiene all’attribuzione della competenza statale nella materia, ma non riguarda i rapporti tra privati.
In particolare, questa Corte ha affermato che «per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione, ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza» (ex plurimis, sentenze n. 41 del 2011, n. 234 del 2007, n. 274 del 2006).
In secondo luogo, la retroattività della disposizione impugnata non trova giustificazione nella tutela di «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)».
Una tale finalità della disposizione censurata non emerge né dai lavori parlamentari, né dal suo intrinseco contenuto normativo. Tale contenuto viene ad incidere su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma “sostituita”, di cui all’art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell’applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull’inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Al contrario, la norma impugnata, oltre a ledere il legittimo affidamento sorto nei soggetti suddetti, contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell’altra, incidendo retroattivamente sull’obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal d.P.C.M. 02.12.1997, di attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995.
Di conseguenza la questione sollevata è fondata, e la norma censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, a causa della violazione dell’art. 3 Cost., restando assorbite le censure prospettate in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 04.06.2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 07.07.2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008) (Corte Costituzionale, sentenza 29.05.2013 n. 103).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 20 del 13.05.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30.04.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 06.05.2013 n. 55).

AMBIENTE-ECOLOGIASe i clienti sono rumorosi paga il titolare del bar.
Se i clienti sono rumorosi, il titolare del bar ne paga le conseguenze se nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'attività non impedisce che gli avventori del locale provochino eccessivo rumore, tale da procurare disturbo alle ordinarie occupazioni ed al riposo degli abitanti degli immobili siti nei pressi del bar stesso.

La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con la sentenza 10.05.2013 n. 20207, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Venezia per il reato di cui all'art. 659 del codice penale che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
In sostanza, la Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che elemento essenziale della contravvenzione è l'idoneità del fatto, che nel caso specifico, corrisponde a eccessivi rumori, strepiti e schiamazzi provocati dal personale e dai frequentatori del bar, ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. In sostanza, perché maturi l'ipotesi di reato non è richiesto l'effettivo disturbo al riposo di più persone, essendo invece necessario venga accertata l'astratta attitudine del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato tale circostanza. E lo ha fatto sia con riferimento alla concreta sussistenza di voci e rumori provenienti dal bar che si protraevano ben oltre la mezzanotte, e che si diffondevano per una vasta area circostante l'esercizio commerciale, sia la loro idoneità ad arrecare disturbo al riposo di un vasto ed indeterminato numero di persone, ovvero gli abitanti degli edifici circostanti. Del resto, secondo la Cassazione era del tutto irrilevante che due testi affermassero di non essere stati infastiditi dai rumori molesti, perché occorre al contrario fare riferimento al comune modo di sentire della generalità dei consociati.
E, a tale proposito, afferma la sentenza «il vociare del personale e degli avventori di un bar è un evento oggettivamente idoneo ad arrecare disturbo al riposo delle persone costrette a vivere nelle vicinanze di tale fonte di rumori molesti» (articolo ItaliaOggi del 17.05.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIARumore, Regioni indietro. Soltanto nove leggi chiedono di certificare i requisiti anti-decibel.
Sono pochi gli appigli che la normativa, nazionale e regionale, offre agli acquirenti di immobili per difendersi dal rumore. A fronte di qualche sporadico ma significativo passo in avanti, come nel caso della Regione Marche che, unica nel panorama nazionale, prevede che l'acquirente o il conduttore del l'immobile abbiano diritto a un risarcimento del danno in caso di mancato rispetto dei requisiti acustici minimi, sono ancora molte le autonomie che non hanno messo a punto leggi specifiche sull'inquinamento acustico e nelle quali l'unico punto di riferimento è costituito dal vecchio Dpcm del 05.12.1997.
Nessuna legge è vigente in: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Mentre altrove la situazione è a macchia di leopardo. Soltanto il Friuli Venezia Giulia (Lr 16/2007) prevede contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa sostenuta per l'incremento dei requisiti acustici passivi degli edifici. Una normativa avanzata è in vigore anche in Calabria: nella legge 34/2009 si specifica che i progetti dei requisiti acustici passivi degli edifici devono essere redatti da tecnici competenti in acustica, sia per le nuove costruzioni che per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Ma le modalità costruttive sono regolate da una delibera, che non è ancora stata emanata. Inoltre, i maggiori volumi del fabbricato conseguenti al rispetto dei requisiti acustici non sono computati nel calcolo delle cubature.
La Calabria prevede anche che i valori di isolamento raggiunti devono essere certificati mediante collaudo acustico, da presentare in caso di compravendita o di locazione dell'immobile. Il certificato acustico ha valore decennale.
Molto avanti appaiono anche le leggi delle Regioni Lombardia (legge 13/2001), Marche (28/2001), Puglia (legge 3/2002) e Umbria (da ultimo legge 8/2006) che prevedono, oltre al progetto redatto dal "tecnico competente", che i requisiti acustici siano rispettati anche in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente in modo da pareggiare, nel tempo, i requisiti acustici del patrimonio edilizio nazionale o meglio, da rendere più conveniente la ricostruzione ex novo del patrimonio edilizio del primo dopoguerra e privo di valore storico. La Regione Marche, però, dice ...
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In tribunale per i lavori riparatori.
La qualità acustica di un edificio può essere fonte di disagi e contenzioso nei confronti del costruttore che sia anche venditore e nei rapporti tra privati. Prima di iniziare una lite occorre verificare:
- se la propagazione del rumore dipende da difetti strutturali all'edificio;
- se il rumore sia causato dall'attività di terzi che superi la normale soglia di tollerabilità (articolo 844 del Codice civile).
Nel primo caso, i rimedi sono quelli posti a garanzia dei vizi degli immobili, con richieste finalizzate a ottenere, nell'ordine di gravità del difetto:
e l'eliminazione del vizio;
r il risarcimento del danno
t la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento.
L'eliminazione del vizio (per pareti leggere, carenza di materiale fonoassorbente) si attua con lavori che dotino l'immobile di un sufficiente isolamento acustico a spese del costruttore (articolo 1668 del Codice civile). Se vi sono lavori da fare, la relativa durata, insieme al periodo durante il quale si è subito il rumore eccessivo, è fonte di risarcimento del danno da disagio abitativo ovvero da ridotto godimento del bene (Corte d'appello di Bologna, sezione III, sentenza n. 1281/2011).
Quando non è possibile rimuovere il difetto strutturale (per esempio per problemi di solai tra piani destinati alla residenza), il privato può chiedere la riduzione del prezzo, che in alcune pronunce arriva al 20% (Tribunale di Torino n. 2715/2007). Se poi il vizio rende il bene totalmente inadatto alla sua destinazione, si può chiedere la risoluzione del contratto, con restituzione degli importi e risarcimento del danno.
Alla scala dei danni subiti dal l'acquirente, corrisponde una scala di responsabilità del costruttore. Responsabilità cui il costruttore rimedia attraverso specifiche polizze di assicurazione decennale (obbligatorie per la legge 122/2005) che, appunto, coprono i gravi difetti costruttivi (uso di materiali o tecniche inadeguate). L'azione giudiziaria nei confronti del costruttore si prescrive in dieci anni, ma all'interno di questo periodo di tempo, la lite deve essere iniziata entro un anno da quando il vizio (l'eccessivo rumore) è stato rilevato o denunciato (articoli 4 della legge 122/2005 e 1669, Codice civile).
Il metodo di accertamento dell'errore di costruzione nella coibentazione acustica e quindi l'entità del danno subito dal l'acquirente, vive attualmente un periodo di incertezza. Infatti nei rapporti tra costruttore-venditore e privato acquirente non hanno rilievo diretto le norme previste dalla legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dal Dpcm 05.12.1997 sui requisiti degli edifici. I parametri previsti in tali norme sono stati sospesi dall'articolo 11, comma 5, della legge 88/2009 e non sono applicabili nei rapporti tra privati, finché non sopravvengono specifici ulteriori decreti legislativi. Nel frattempo, spetta a tecnici abilitati asseverare la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte. In altri termini, i problemi di isolamento acustico sono affidati a generici principi di buona tecnica (che lasciano spazi di tolleranza). Al contrario, nei rapporti tra costruttore e pubblica amministrazione il Dpcm del 1997 è in vigore. L'amministrazione comunale deve vigilare sul rispetto dei parametri acustici, negando l'agibilità in caso di irregolarità.
Questa incongruenza è stata percepita da più tribunali ed è stata risolta applicando di fatto, come norma più prossima sia il Dpcm del 1997 sia le norme Uni, che diventano meri valori di riferimento, ricognitivi dello stato dell'arte. Il rumore può quindi essere misurato con i parametri del Dpcm e con gli strumenti indicati dalle norme tecniche dell'Uni.
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I rimedi di natura civile e penale. Il giudice ordina lo stop ai vicini.
Se il rumore è causato dal l'attività di terzi e supera la normale soglia di tollerabilità (articolo 844 del Codice civile), i rimedi utilizzabili sono di natura civile e penale.
Ad esempio, chi si esercita al pianoforte «costantemente» rischia provvedimenti del giudice civile che, anche in via di urgenza, può imporre orari e porre un confine alla «normale tollerabilità». Restando nel caso del pianoforte, per individuare la normale tollerabilità si possono utilizzare il limite di 40 decibel e il livello differenziale di 5 decibel tra il rumore ambientale e quello di fondo (Corte di cassazione, sentenza n. 9434/2012).
Se il rumore deriva da un'autoclave, chi ne fruisce rischia di pagare i danni al vicino (Corte di Cassazione, sentenza n. 7181/2012), e stesso rischio corre il condominio il cui ascensore rechi molestia al residente, anche se questi è ritenuto obiettivamente «particolarmente sensibile» (Cassazione n. 26898/2011). La tutela dal rumore può anche costringere un Comune a regolamentare l'uso di un parco giochi che disturbi i residenti (Cassazione n. 4848/2013) o a far eliminare le bande stradali rumorose (Corte d'Appello Torino 09.07.2012).
Infine nel conflitto infine tra esercizi commerciali (bar, pizzerie) e residenti ai piani superiori, questi ultimi partono avvantaggiati sia sui rumori che sulle molestie olfattive, (anche se sul punto non vi sono valori limite) (Cassazione penale n. 16670/2012). Il vantaggio deriva dalla circostanza che gli esercizi commerciali rumorosi disturbano un numero indeterminato di persone (tutela affidata all'articolo 659 del Codice penale), mentre tale reato non riguarda l'inquilino del piano di sopra che sposta i mobili con frequenza (Cassazione penale n. 6546/2013) (articolo Il Sole 24 Ore del 06.05.2013).

aprile 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Inquinamento acustico e tutela della salute pubblica.
Per integrare l’applicabilità della misura repressiva dell’inquinamento acustico di cui all’art. 9 della L. n. 447 del 1995, non è necessario che il fenomeno coinvolga l’intera collettività, al riguardo bastando a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, anche l’esposto di una sola persona o di una famiglia, non essendo previsto nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che ai fini dell’adozione della misura repressiva delle violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico, i Comuni debbano utilizzare lo specifico strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente.

Il Collegio osserva che é infondato il primo mezzo d’impugnazione, con cui la ricorrente ritiene illegittima l’ordinanza sindacale impugnata per erronea applicazione dell’art. 2, c. 3 lett. B) della L. n. 447 del 1995 e dell’art. 8 del D.M. 14/11/1997.
Al riguardo il Collegio ritiene che, allo specifico fine di verificare il superamento dei vigenti limiti di legge riguardo alle emissioni degli impianti industriali, ivi compresi, pertanto, anche i c.d. “limiti differenziali” di cui all’art. 8 del D.M. 14/11/1977, onde valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione di ordinanza extra ordinem ex art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 e 9 L. n. 447 del 1995, non é necessario –come all’opposto sostiene la ricorrente- che l’amministrazione comunale procedente si sia già dotata dei piani di zonizzazione acustica, essendo la previa approvazione di detta pianificazione necessaria solo riguardo ai c.d. limiti acustici “assoluti” (v. TAR Toscana –sez. II, 24/01/2003 n. 39).
Quanto al secondo motivo di ricorso, sull’accoglimento del quale, ad un primo, sommario esame della causa, la Sezione ha fondato l’accoglimento dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene ora melius re perpensa di rilevarne, all’opposto, l’infondatezza.
Nel caso di specie si ravvisa, infatti, la sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza ex art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, in ipotesi di presunto inquinamento acustico di cui all’art. 9 L. n. 447 del 1995. Detti presupposti consistono, in primo luogo, nell’accertato superamento dei vigenti limiti acustici (“assoluti” e “differenziali”) delle emissioni promananti dagli impianti della ricorrente (v. relaz. fonometrica di A.R.P.A. del 11/06/2004 doc. n. 10 del Comune), nonché nel superamento anche del c.d. livello di attenzione dei rumori (comportante un rischio per la salute umana), come è stato accertato, oltre che nella citata relazione, anche nel parere reso da A.U.S.L. di Modena Distretto di Carpi Servizio Igiene Pubblica in data 05/07/2004 (v. doc. n. 3 del Comune), laddove la struttura sanitaria sostiene, in riferimento ai rumori generati dallo stabilimento della ricorrente, che essi contribuiscono “…all’insorgenza di quei disturbi classificati come effetti extrauditivi che possono interessate l’apparato cardiovascolare, gastro-enterico, endocrino, oltre che il sistema nervoso centrale”.
Le considerazioni che precedono conducono univocamente alla conclusione, coerente con tali premesse, in ordine all’esistenza di una situazione di attuale pericolo per la salute; situazione alla quale risulta che l’amministrazione abbia fatto legittimamente fronte mediante la misura interdittiva straordinaria del divieto di funzionamento degli impianti nelle ore notturne, coerentemente attribuendo efficacia al divieto limitata al solo periodo necessario per realizzare definitive opere mitigatorie del disturbo acustico in questione. Le stesse considerazioni appena svolte valgono anche per ritenere infondato il quarto mezzo d’impugnazione, anch’esso facente leva sulla ritenuta mancanza dei presupposti di legge per l’adozione di ordinanze extra ordinem ai sensi degli art. 9 della L. n. 447 del 1995 e 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Sul punto, si deve infine osservare che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che per integrare l’applicabilità della misura repressiva dell’inquinamento acustico di cui all’art. 9 della L. n. 447 del 1995, non è necessario che il fenomeno coinvolga l’intera collettività, al riguardo bastando a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, anche l’esposto di una sola persona o di una famiglia (come è avvenuto nel caso in esame), non essendo previsto nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (v. TAR Piemonte, sez. II, 27/10/2011 n. 1127; TAR Lombardia –MI- sez. IV, 21/09/2011 n. 2253).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che ai fini dell’adozione della misura repressiva delle violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico, i Comuni debbano utilizzare lo specifico strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente (v. TAR Lombardia –MI- n. 2253 del 2011cit.) (massima tratta da www.lexambiente.it - TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 22.04.2013 n. 302 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Piano di zonizzazione acustica e aree particolarmente protette.
Il Piano di zonizzazione acustica ha espressamente enunciato i criteri utilizzati per la zonizzazione, precisando in generale che la classificazione è stata prevista avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.
Nel dettaglio, si è espressamente ritenuto che non sussistessero nel territorio comunale aree “particolarmente protette”, dovendosi intendere per “area” una vasta estensione esclusivamente a ciò destinata. La semplice sussistenza di edifici destinati ad attrezzature assistenziali, scuole, aree verdi, non è invece stata ritenuta sufficiente a giustificare l’identificazione di una zona specifica di classe I.

Osserva preliminarmente il Collegio che un atto di pianificazione generale, tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate, non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base (C.S., Sez. IV, 02.10.2008 n. 4765).
Il Piano impugnato, ha espressamente enunciato i criteri utilizzati per la zonizzazione, precisando in generale che “la classificazione è stata prevista avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate”.
Nel dettaglio, si è espressamente ritenuto che non sussistessero nel territorio comunale aree “particolarmente protette”, dovendosi intendere per “area” una vasta estensione esclusivamente a ciò destinata. La semplice sussistenza di edifici destinati ad attrezzature assistenziali, scuole, aree verdi, non è invece stata ritenuta sufficiente a giustificare l’identificazione di una zona specifica di classe I, ad eccezione di un’Oasi naturalistica (Boza).
Quanto precede è stato motivato in relazione al contenuto della D.G.R. 12.7.2022 n. 9776, in materia di “criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”, secondo cui “l’individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione, a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità” (massima tratta da www.lexambiente.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 19.04.2013 n. 986 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Legittimità ordinanza per cessazione dell’utilizzo nel locale discoteca di diffusori e strumenti sonori.
E’ legittima l’ordinanza con cui si dispone la cessazione dell’utilizzo nel locale discoteca di diffusori e strumenti sonori, e l’eventuale riutilizzazione, da autorizzarsi con apposito atto, alla presentazione all’Azienda USL di documentazione attestante l’attuazione di tutti gli interventi indicati dal tecnico competente per non rendere possibile il superamento dei limiti prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
L’articolo 16 della legge regionale della Puglia del 12.02.2002 n. 3, prescrive che “in ogni caso”, quindi indipendentemente dalla zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee di destinazione d'uso, le emissioni sonore delle attività “ricreative svolte all’aperto” qual è quella esplicata dal locale discoteca non debbano superare i 55 db nell’orario 19-24; limite, questo, imposto anch’esso dalla “normativa vigente”, da misurarsi “sulla facciata dell’edificio più esposto”.
Inoltre, proprio la mancanza di piano di zonizzazione acustica, il quale avrebbe reso applicabili limiti più rigorosi, il dato che l’area interessata fosse di fatto residenziale, il periodo estivo, che costringeva gli abitanti a tenere aperte le finestre, e la sistematicità (cioè non occasionalità) dell’attività in questione a maggior ragione evidenziavano la necessità e l’urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall’inquinamento acustico
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.04.2013 n. 2025 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 15 dell'08.04.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.03.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 03.04.2013 n. 35).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Legittimità ordinanza per cessazione attività rumorose a danno di un solo cittadino.
E' legittima l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco con la quale si ordina di sospendere con effetto immediato l'attività di essiccazione del mais ed ogni altra lavorazione che comporti emissioni acustiche superiori ai limiti di legge, anche a danno di un solo cittadino.
Il potere di ricorrere a siffatto strumento eccezionale deve ritenersi consentito in presenza di fenomeni di inquinamento acustico accertati dall’ARPA, tenuto conto del fatto che siffatto inquinamento viene esplicitamente ritenuto dalla L. 447/1995 pericoloso per la salute umana e che né l’Amministrazione né il cittadino esposto all’inquinamento hanno a disposizione alcun diverso strumento al fine di ottenere nel breve termine un abbattimento o la cessazione delle emissioni sonore.
La stessa giurisprudenza ha anche ritenuto che le ordinanze di cui all’art. 9 della L. 447/1995 si giustifichino anche qualora l’inquinamento accertato non coinvolga l’intera collettività, stante che il concetto di “salute pubblica” non può interpretarsi in senso restrittivo, cioè come riferito alla condizione fisica di tutti i cittadini o di un insieme di essi: chiunque si trovi esposto a situazioni pericolose per la salute deve essere tutelato da parte dello Stato e delle istituzioni che lo rappresentano, e ciò anche in coerenza con il dettato di cui all’art. 32 Cost..
Conseguentemente ai fini di che trattasi per “salute pubblica” deve intendersi non la salute di tutti i cittadini ma la salute di qualunque cittadino.

Tanto sopra premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
A migliore comprensione della decisione va ricordato che in materia di immissioni acustiche la normativa vigente (L. 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997) richiede il rispetto di diversi tipi di limiti e precisamente:
a) il c.d. limite di emissione, che rappresenta il massimo rumore producibile da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa;
b) il c.d. limite di immissione, che rappresenta invece il massimo rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore all’interno di un ambiente abitativo, misurato in prossimità dei ricettori;
c) il c.d. limite differenziale, che rappresenta la soglia di rumore ambientale equivalente oltre la quale la differenza tra tale rumore ed il rumore di fondo non deve superare determinati limiti.
L’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 fissa detti limiti in 5 Db durante il giorno ed i 3 dB durante il periodo notturno e la soglia oltre la quale si deve far luogo alla verifica di tale valore differenziale é quella dei 50 dB del rumore ambientale equivalente misurato di giorno a finestre aperte, e di 35 dB del rumore stesso misurato di notte a finestre chiuse.
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Tanto chiarito in punto di fatto si deve ora esaminare la questione, sollevata in ricorso, se le ordinanze di cui all’art. 9 della L. 447/1995 possano essere adottate anche a tutela di un solo privato cittadino e sul presupposto del mero superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
A tali quesiti la giurisprudenza, con decisioni che il Collegio ha già ritenuto condivisibile (TAR Piemonte n. 1382/2012), ha già dato risposta positiva, mettendo in evidenza che il potere di ricorrere a siffatto strumento eccezionale deve ritenersi consentito in presenza di fenomeni di inquinamento acustico accertati dall’ARPA, tenuto conto del fatto che siffatto inquinamento viene esplicitamente ritenuto dalla L. 447/1995 pericoloso per la salute umana e che né l’Amministrazione né il cittadino esposto all’inquinamento hanno a disposizione alcun diverso strumento al fine di ottenere nel breve termine un abbattimento o la cessazione delle emissioni sonore. (si veda in particolare TAR Campania-Napoli, n. 3556/2011).
La stessa giurisprudenza ha anche ritenuto che le ordinanze di cui all’art. 9 della L. 447/1995 si giustifichino anche qualora l’inquinamento accertato non coinvolga l’intera collettività, ed anche tale proposizione viene condivisa dal Collegio, stante che il concetto di “salute pubblica” non può interpretarsi in senso restrittivo, cioè come riferito alla condizione fisica di tutti i cittadini o di un insieme di essi: chiunque si trovi esposto a situazioni pericolose per la salute deve essere tutelato da parte dello Stato e delle istituzioni che lo rappresentano, e ciò anche in coerenza con il dettato di cui all’art. 32 Cost..
Conseguentemente ai fini di che trattasi per “salute pubblica” deve intendersi non la salute di tutti i cittadini ma la salute di qualunque cittadino (massima tratta da www.lexambiente.it - TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 05.04.2013 n. 422 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 11 dell'11.03.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 28.02.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 28.02.2013 n. 23).

AMBIENTE-ECOLOGIAIl potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, anche se in concreto è offeso un solo soggetto..
Aggiungasi che mentre quella riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità è una mera facoltà, il potere del Sindaco di emanare la ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995 è un dovere connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto, spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l’inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti.
Deve quindi ritenersi che le facoltà concesse al privato dall’art. 844 del c.c. e i doveri della P.A. previsti dalla normativa in materia di attività produttive, laddove fissa le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, hanno finalità e campi di applicazione distinti, atteso che la norma civilistica tutela il diritto di proprietà ed è finalizzato a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, mentre l’altra normativa ha carattere pubblicistico, dal momento che persegue finalità di interesse pubblico ed è volta a regolare i rapporti tra i privati e la P.A..
Deve quindi ritenersi che condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto competente il Sindaco del Comune di cui trattasi ad esercitare i poteri di cui all’art. 9 della l. n. 4471995 ordinando l’abbattimento delle emissioni dannose in questione.
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Se è vero è che l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia.
Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando, come nel caso che occupa, siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata rapportata alla situazione di fatto.
Osserva la Sezione che il TAR, richiamati al riguardo l’art. 15, comma 1, della l.r. n. 13/2001 e l'art. 9, comma 1, della L. n. 447/1995, ha ritenuto che questa norma non può essere riduttivamente intesa come una mera riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, che è stato ritenuto sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9, comma 1, della citata l. n. 447/1995.
Ha quindi affermato che la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona) e che non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità.
La Sezione condivide la tesi fatta propria dal primo Giudice, che il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, anche se in concreto è offeso un solo soggetto..
Aggiungasi che mentre quella riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità è una mera facoltà, il potere del Sindaco di emanare la ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995 è un dovere connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto, spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l’inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti.
Deve quindi ritenersi che le facoltà concesse al privato dall’art. 844 del c.c. e i doveri della P.A. previsti dalla normativa in materia di attività produttive, laddove fissa le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, hanno finalità e campi di applicazione distinti, atteso che la norma civilistica tutela il diritto di proprietà ed è finalizzato a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, mentre l’altra normativa ha carattere pubblicistico, dal momento che persegue finalità di interesse pubblico ed è volta a regolare i rapporti tra i privati e la P.A..
Deve quindi ritenersi che condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto competente il Sindaco del Comune di cui trattasi ad esercitare i poteri di cui all’art. 9 della l. n. 4471995 ordinando l’abbattimento delle emissioni dannose in questione.
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Con il motivo in esame è stato anche dedotto che contraddittoriamente il TAR ha da un lato riconosciuto la sussistenza del potere sindacale di emettere una ordinanza contingibile ed urgente allo scopo di realizzare un immediato ed efficace contrasto all’inquinamento acustico e dall’altro ha affermato la legittimità della impugnata ordinanza che ha invitato il trasgressore solo ad individuare generiche misure da adottarsi per il futuro, senza neppure indicare un termine a pena di decadenza entro il quale le stesse dovessero essere adottate.
Osserva in proposito la Sezione che con l’ordinanza n. 20 del 2009 impugnata è stato intimato la legale rappresentante della attuale appellante di provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, e comunque compatibilmente con i tempi necessari all’ottenimento di tutti gli eventuali nulla osta od autorizzazioni previste dalla vigente normativa, a realizzare gli interventi opportuni per garantire che le emissioni acustiche fossero conformi ai valori limite previsti dal d.P.C.M. 14.11.1997.
Detto provvedimento non conteneva quindi solo un generico invito ad adottare misure di contenimento dell’inquinamento acustico per il futuro senza indicazione di un termine di decadenza, atteso che non contraddittoriamente, ma in logica contemperazione dell’interesse pubblico alla eliminazione dell'inquinamento acustico con i vincoli di legge imposti al privato per poter effettuare interventi edilizi sulla proprietà, ha concesso che il termine, perentorio e non decadenziale, assegnato per l’incombente fosse dilatabile sino al conseguimento degli indispensabili titoli edilizi.
Aggiungasi che se è vero è che l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia (Cons. Stato, sez. V, 30.06.2011, n. 3922 e 13.08.2007, n. 4448).
Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando, come nel caso che occupa, siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata rapportata alla situazione di fatto
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 06.03.2013 n. 1372 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Legittimità ordinanza sindacale per limitare emissioni acustiche causate dall’attività di supermercato.
E’ legittima l’ordinanza sindacale con la quale era stato intimato alla società di provvedere entro 30 giorni, a far realizzare adeguate opere nel locale al fine di garantire che le emissioni acustiche causate dall’attività del supermercato fossero conformi ai valori limite previsti dal d.P.C.M. 14.11.1997.
Il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 4471995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, anche se in concreto è offeso un solo soggetto.
Mentre quella riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità è una mera facoltà, il potere del Sindaco di emanare la ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995 è un dovere connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto, spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l’inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti.
Osserva la Sezione che il TAR, richiamati al riguardo l’art. 15, comma 1, della l.r. n. 13/2001 e l'art. 9, comma 1, della L. n. 447/1995, ha ritenuto che questa norma non può essere riduttivamente intesa come una mera riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, che è stato ritenuto sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9, comma 1, della citata l. n. 447/1995.
Ha quindi affermato che la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona) e che non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità.
La Sezione condivide la tesi fatta propria dal primo Giudice, che il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 4471995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, anche se in concreto è offeso un solo soggetto..
Aggiungasi che mentre quella riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità è una mera facoltà, il potere del Sindaco di emanare la ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995 è un dovere connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto, spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l’inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti.
Deve quindi ritenersi che le facoltà concesse al privato dall’art. 844 del c.c. e i doveri della P.A. previsti dalla normativa in materia di attività produttive, laddove fissa le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, hanno finalità e campi di applicazione distinti, atteso che la norma civilistica tutela il diritto di proprietà ed è finalizzato a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, mentre l’altra normativa ha carattere pubblicistico, dal momento che persegue finalità di interesse pubblico ed è volta a regolare i rapporti tra i privati e la P.A..
Deve quindi ritenersi che condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto competente il Sindaco del Comune di cui trattasi ad esercitare i poteri di cui all’art. 9 della l. n. 4471995 ordinando l’abbattimento delle emissioni dannose in questione
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 06.03.2013 n. 1372 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA: A. Scarcella, Inquinamento di origine fisica: rumore ed inquinamento elettromagnetico (14.02.2013 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 7 dell'11.02.2013, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.01.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 05.02.2013 n. 10).

gennaio 2013

AMBIENTE-ECOLOGIALa gestione del servizio attinente alla rete autostradale è senz’altro riconducibile alla nozione di servizio pubblico essenziale, tale espressamente definito dal C.C.N.L. 06.07.1995, artt. 1, lett. f) e 2, n. 8, sicché il potere di ordinanza riferito al contenimento dell’inquinamento acustico derivante da tale servizio non può che essere attribuito, come la disposizione sopra indicata chiaramente prevede, al presidente del Consiglio dei Ministri.
Sicché, è illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ha ordinato alla società ricorrente l’esecuzione di alcune opere e la predisposizione di misure idonee ed adeguate alla riconduzione a limiti di legge delle immissioni rumorose derivanti dall’esercizio della gestione del trasporto autostradale nei tratti di pertinenza comunali per i quali l’ARTA Abruzzo ha accertato l’avvenuto superamento dei valori limite di immissione.

E’ in contestazione la legittimità dell’ordinanza sindacale meglio in epigrafe individuata con la quale il Sindaco del Comune di Silvi ha ordinato alla società ricorrente l’esecuzione di alcune opere e la predisposizione di misure idonee ed adeguate alla riconduzione a limiti di legge delle immissioni rumorose derivanti dall’esercizio della gestione del trasporto autostradale nei tratti di pertinenza comunali per i quali l’ARTA Abruzzo ha accertato l’avvenuto superamento dei valori limite di immissione.
La ricorrente deduce che la questione è regolamentata da specifiche disposizioni normative e regolamentari che disciplinerebbero modalità e tempi per la predisposizione, per l’intera rete autostradale, delle misure in questione e che quindi l’ordinanza sindacale sarebbe resa in elusione delle norme sovraordinate (allo scopo di anticiparne gli effetti) e comunque in difetto dei presupposti generalmente richiesti per le ordinanze contingibili ed urgenti; inoltre, l’ordinanza sarebbe resa in palese incompetenza, stante il disposto di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (legge quadro in materia di inquinamento acustico), che attribuirebbe detto potere, in caso di servizi pubblici essenziali, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Reputa il Collegio preliminare la disamina di quest’ultimo rilievo sollevato da parte ricorrente, ossia la prospettata questione dell’incompetenza del Sindaco ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico nel caso, che nella specie ricorrerebbe, di servizi pubblici essenziali.
A termini dell’art. 9, comma 1, della l. n. 447/1995 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 03.03.1987, n. 59, e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del consiglio dei ministri”.
La disposizione in questione anzitutto prevede espressamente la possibilità di emanare, in subiecta materia, ordinanze contingibili ed urgenti in caso ricorrano “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, ma riserva il potere di ordinanza alle Autorità rispettivamente indicate, secondo le competenze di ciascuno, individuando, tuttavia, il presidente del Consiglio dei ministri “nel caso di servizi pubblici essenziali”, all’evidente scopo di uniformare l’azione amministrativa applicata alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali.
La gestione del servizio attinente alla rete autostradale è senz’altro riconducibile alla nozione di servizio pubblico essenziale, tale espressamente definito dal C.C.N.L. 06.07.1995, artt. 1, lett. f) e 2, n. 8, sicché il potere di ordinanza riferito al contenimento dell’inquinamento acustico derivante da tale servizio non può che essere attribuito, come la disposizione sopra indicata chiaramente prevede, al presidente del Consiglio dei Ministri.
In positiva ed assorbente delibazione dell’indicato rilievo, il ricorso va dunque accolto con l’annullamento dell’atto impugnato (TAR Abruzzo-L'Aquila, sentenza 10.01.2013 n. 8 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Legittimità ordinanza Sindaco sospensione attività autolavaggio per inquinamento acustico.
E’ legittima l’ordinanza comunale di immediata sospensione delle attività relative all’autolavaggio, che condiziona inoltre, la ripresa dell’attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, nei successivi 30 giorni dalla notifica, adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Infatti, dai rilievi effettuati dall’ARTA Abruzzo nel periodo diurno di osservazione, è stato rilevato il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale. Sul punto, occorre considerare che (mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica ex articolo 32 della Carta Costituzionale.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Scafa gli ha ordinato “l’immediata sospensione delle attività relative all’autolavaggio sito in via Tiburtina Valeria ss. 5 di Scafa (Pe)”, condizionando la ripresa dell’attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, nei successivi 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, “adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente”.
Il provvedimento impugnato si basa su dei rilievi fonometrici effettuati dal personale del dipartimento provinciale dell’Arta Abruzzo, all’interno di un’abitazione limitrofa all’impianto di autolavaggio del ricorrente, considerato come sorgente disturbante.
Da tali rilievi è emerso, nel periodo diurno di osservazione, il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale (cfr. il provvedimento impugnato).
...
Il ricorso è infondato.
...
Il Collegio, pur dando atto dell’orientamento di parte della giurisprudenza, favorevole alla prospettazione del ricorrente in merito ai limiti differenziali (cfr. Tar Parma, sentenza n. 385 del 2008), basato peraltro sul mero dato letterale della norma regolamentare; ritiene tuttavia maggiormente convincente l’altro orientamento (cfr. Tar Lecce, sentenza n. 5639 del 2006), che si è formato pur sempre in materia di ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'articolo 9 primo comma della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 ("Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco .... con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività").
Difatti, occorre considerare che (mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica.
Coerentemente con tale ratio e premessa, già prima dell'entrata in vigore della legge 26.10.1995 n. 447 e del conseguente d.p.c.m. 14.11.1997, l'articolo 6 del d.p.c.m. 01.03.1991 prevedeva l'applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma).
Ne consegue che la disposizione transitoria dettata dall'art. 8 del citato d.p.c.m. 14.11.1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l'applicazione -sino all'avvenuta zonizzazione di cui all'art. 6 lettera "a" della legge n. 447/1995- dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell'articolo 6 del predetto d.p.c.m. 01.03.1991) non può essere correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico) nel significato (contrastante con l'art. 32 della Carta Costituzionale) di escludere del tutto, arbitrariamente, l'operatività del criterio dei valori limite differenziali d'immissione (pur contemplato dall'art. 4 del d.p.c.m. 14.11.1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell'art. 6 del d.p.c.m. 01.03.1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all'approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica (cfr. Tar Lecce, sentenza n. 488 del 2006 e sentenza n. 5639 del 2006).
In sostanza, l'art. 8 del d.p.c.m. 14.11.1997 deve essere disapplicato (sulla disapplicazione d’ufficio dei regolamenti illegittimi, ad opera del giudice amministrativo, cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sentenza n. 1169 del 2009; Tar Cagliari, sentenza n. 1093 del 2003), per incostituzionalità, laddove -nel disporre che “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447 (15), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991”– limita il rinvio all’articolo 6 del d.p.r. 01.03.1991 al solo primo comma (massima tratta da www.lexambiente.it - TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 10.01.2013 n. 6 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

dicembre 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Legittimità ordinanza contingibile e urgente in caso di inquinamento acustico.
L’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall’art. 9 della L. n. 447 del 1995 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
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Non sussiste il vizio di incompetenza (ordinanza sindacale) dedotto dalla società ricorrente, dal momento che la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario” –come tale di competenza dirigenziale– che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l’intera collettività, appare sufficiente a concretare l’eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto dall’art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995.

L’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall’art. 9 della L. 26.10.1995 n. 447 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (TAR Napoli, sez. V, 06.07.2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22.10.2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16.06.2010, n. 1930).
Non sussiste il vizio di incompetenza dedotto dalla società ricorrente, dal momento che la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario” –come tale di competenza dirigenziale– che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l’intera collettività, appare sufficiente a concretare l’eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto dall’art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995 (TAR Brescia, sez. I, 30.08.2011, n. 1276; TAR Lecce, sez. I, 29.09.2011, n. 1663).
La mancata indicazione di un termine finale di efficacia del provvedimento inibitorio è connaturata all’atto stesso, destinato ad esaurire istantaneamente i propri effetti nel momento stesso in cui l’intimato abbia realizzato gli interventi di bonifica acustica prescritti dall’Autorità.
Neppure sussiste il vizio di difetto di istruttoria dedotto dalla parte ricorrente, in quanto l’ordinanza n. 95/2007 si è fondata sull’articolata relazione dell’ARPA n. 943/2007/AL-06 V.O2 e sugli esiti del relativo sopralluogo del 12.09.2007.
Il richiamo espresso di tale relazione istruttoria costituisce congrua motivazione (c.d. “per relationem”) dell’atto impugnato, secondo quanto previsto dall’art. 3 della l. 241/90..
Infine, gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. effetto “a sorpresa”, indispensabile per l’efficacia dei controlli) che caratterizzano immanentemente l’intero procedimento amministrativo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tela di partecipazione previsti dagli artt. 7 e ss. L. 07.08.1990 n. 241 (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 21.12.2012 n. 1382 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 50 del 12.12.2012, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30.11.2012, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 05.12.2012 n. 121).

novembre 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATALa pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio -che pure costituisce un aspetto connesso e correlato- ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.
È doveroso rammentare che la normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.

La difesa del Comune ha evidenziato che la variante urbanistica del 2001 ha interessato solo l’area di sedime dello stabilimento Tempini, al fine di permetterne la presenza in loco (e l’eventuale adeguamento tecnologico), senza incidere sugli ambiti contermini, che hanno mantenuto la destinazione residenziale.
In tale contesto va esclusa la stessa necessità di un eventuale aggiornamento dell’azzonamento acustico in classe III “aree di tipo misto” effettuata dal piano di zonizzazione acustica approvato nel 1998, atteso che è invariata la situazione di fatto preesistente.

Più in generale, va ricordato (cfr. TAR Brescia Sez. 2°, 18.05.2012 n. 837; Sez. 1°, 02.04.2008 n. 348) che: 
<<La L.r. 13/2001 -in attuazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/1995- detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico (art. 1 significativamente rubricato "prevenzione") e demanda testualmente alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, nel rispetto di alcune linee guida (art. 2, comma 3). Tra queste ultime la lett. a) puntualizza che la classificazione "deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica". La deliberazione della Giunta regionale 12/07/2002 n. 7/9776, recante l'approvazione dei menzionati criteri tecnici, afferma, in coerenza con la normativa di rango superiore, che gli obiettivi fondamentali della zonizzazione acustica "sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite". Precisa altresì che "la zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate". ... D'altro canto, tuttavia, il provvedimento puntualizza che "Il processo di zonizzazione non si deve limitare a "fotografare l'esistente" ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente abitativo dal rumore". Inoltre "Va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di considerazioni economiche della complessità tecnologica, dell'estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento".
Il quadro normativo delineato, nel rispetto degli obiettivi fondamentali fissati dalla Legge quadro nazionale e precisati dal legislatore regionale, offre ai Comuni gli strumenti utili per intraprendere una corretta pianificazione, individuando le fasi essenziali dell'attività da espletare ed evidenziando una serie di elementi fondamentali da assumere a parametri di riferimento. Nel compiere la complessa ed articolata valutazione tecnica il Comune deve prendere in considerazione non soltanto la zonizzazione urbanistica, ma anche il rilievo delle attività effettivamente esercitate e l'assetto della viabilità, focalizzando l'analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive future di medio periodo, allo scopo di assicurare le condizioni di migliore vivibilità dei luoghi e di salvaguardare la salute dei cittadini. ...
La giurisprudenza ha del resto precisato che la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio -che pure costituisce un aspetto connesso e correlato- ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità (cfr. TAR Piemonte, sez. II - 13/13/2005 n. 3969). ... È doveroso rammentare che la normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione>>
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 15.11.2012 n. 1794 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATAIl rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.
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Il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.
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Va chiarita la latitudine del potere attribuito dall’art. 9 della L. 26.10.1995 n. 447 ovverosia:
- la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana";
- conseguentemente l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26.10.1995 n. 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;
- in siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9, primo comma, della citata Legge n. 447/1995;
- la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona);
- non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità.

In Lombardia, la L.R. 10.08.2001 n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico- all’art. 15 (Controlli e poteri sostitutivi) prevede che “Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 14.08.1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA)” (c.1).
Il c. 2 del cit. art. 15 specifica che: “Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999”.
Più in generale, l'art. 9, primo comma, della L. 26.10.1995 n. 447 –legge quadro sull'inquinamento acustico- dispone: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 03.03.1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.
Il D.P.C.M. 14.11.1997 che reca “valori limite assoluti di immissione” all’art. 3 stabilisce: “1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26.10.1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata
.”

Il successivo art. 4 -rubricato valori limite differenziali di immissione- stabilisce: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26.10.1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso
”.

Va chiarito che il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.
I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997).
Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse.
Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 15.03.2010, n. 1166).
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Va ricordato che, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 26.10.1995, n. 447, il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.
In relazione alle doglianze prospettate dalla ricorrente va chiarita la latitudine del potere attribuito dall’art. 9 della L. 26.10.1995 n. 447 (cfr. TAR Lecce, Sez. I, 11.01.2006, n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, TAR Brescia, Sez. II, 02.11.2009 n. 1814, TAR Brescia, Sez. I, 30.08.2011 n. 1276):
- la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana";
- conseguentemente l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26.10.1995 n. 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;
- in siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9, primo comma, della citata Legge n. 447/1995;
- la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona);
- non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità (cfr. TAR Lecce, 11.01.2006, n. 488)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 15.11.2012 n. 1792 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, essa si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio.
Tuttavia, deve considerarsi che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi.
In altri termini, va considerato che, da un punto di vista funzionale, la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, non essendo diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità.
Ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 447 del 1995, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno.
Questo corrobora ulteriormente l’idea, da un lato, dell’autonomia tra le distinte sfere di pianificazione, urbanistica ed acustica, dall’altro della necessità, per l’amministrazione, di operare tali scelte contemperando i contrapposti interessi in gioco, esercitando, in tale ambito, poteri connotati da ampia discrezionalità tecnico amministrativa.
In questa ottica, pertanto, l'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può essere d’ostacolo a modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica; essa è, piuttosto, come chiarito, un elemento da tenere in adeguata considerazione nella comparazione dei contrapposti interessi.
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L'amministrazione gode di un'ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso.
Considerato, infatti, il rapporto di regola-eccezione che intercorre tra la previsione che introduce il divieto di salto di classi e quello che ne ammette la deroga, mercé l’adozione, ove possibile, di adeguati piani di risanamento, il riferimento alla vicinanza ad una zona mista di classi IV e III aggiunge un significativo quid pluris, piuttosto che un deficit di motivazione, all’inidoneità di un piano che autorizzi siffatta deroga.

L’art. 4, co. 3, lett. a), l. n. 447 del 1995 stabilisce che “le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01.03.1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'08.03.1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7…”.
Ad avviso del Collegio occorre partire dall’analisi di tale normativa.
Ebbene, la stessa normativa, interpretata secondo criteri letterali e teleologici, assume la preesistente zonizzazione urbanistica come uno dei parametri attraverso cui determinare la zonizzazione acustica del territorio: non dunque come parametro unico ed esclusivo.
Ne è conferma il fatto che il legislatore prescrive di “tener conto” delle preesistenti destinazioni urbanistiche, ma non impone di trasfondere le stesse tal quali in corrispondenti classi acustiche.
Quanto appena evidenziato, trova riscontro nell’interpretazione già recepita da questo Tribunale, conformemente all’indirizzo della prevalente giurisprudenza, secondo la quale “la classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, essa si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio. Tuttavia, deve considerarsi che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi” (Tar Lombardia Milano, sez. IV 13.12.2010 n. 7545; Tar Veneto Venezia, sez. III 12.01.2011 n. 24).
In altri termini, va considerato che, da un punto di vista funzionale, la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, non essendo diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità.
Ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 447 del 1995, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno.
Questo corrobora ulteriormente l’idea, da un lato, dell’autonomia tra le distinte sfere di pianificazione, urbanistica ed acustica, dall’altro della necessità, per l’amministrazione, di operare tali scelte contemperando i contrapposti interessi in gioco, esercitando, in tale ambito, poteri connotati da ampia discrezionalità tecnico amministrativa.
In questa ottica, pertanto, l'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può essere d’ostacolo a modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica; essa è, piuttosto, come chiarito, un elemento da tenere in adeguata considerazione nella comparazione dei contrapposti interessi.
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Tralasciato il profilo secondo cui, inquadrato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, l'amministrazione gode di un'ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (Tar Lombardia Brescia, sez. II 18.05.2012 n. 837), nel caso esaminato detta motivazione, fondata sulle dimensioni dell’area e sulla prossimità a zona in classe IV, ha consentito di tracciare in modo esauriente l’iter logico seguito dall’amministrazione. Né può ritenersi che il rilievo incentrato sulla vicinanza ad una area mista (classe IV e III) classificata in classe IV valga ex se a renderla contraddittoria.
Considerato, infatti, il rapporto di regola-eccezione che intercorre tra la previsione che introduce il divieto di salto di classi e quello che ne ammette la deroga, mercé l’adozione, ove possibile, di adeguati piani di risanamento, il riferimento alla vicinanza ad una zona mista di classi IV e III aggiunge un significativo quid pluris, piuttosto che un deficit di motivazione, all’inidoneità di un piano che autorizzi siffatta deroga.
Il rigetto, a questo punto, di tutti i motivi di ricorso trae seco anche la reiezione della domanda risarcitoria, sia perché essa è consequenziale alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato sia perché parte ricorrente non ha comunque offerto un principio di prova a supporto del pregiudizio risentito o del pericolo di danno pretesamene derivante dalle restrizioni all’esercizio dell’attività d’impresa, nelle ore notturne, ascrivibili alla contestata pianificazione acustica
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.11.2012 n. 2734 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 45 del 09.11.2012, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei “Tecnici competenti” in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31.10.2012, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 07.11.2012 n. 113).

ottobre 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA: OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad atti in materia di inquinamento acustico.
Il Comune in indirizzo ha rappresentato che -a fronte della richiesta di un cittadino di accedere alla documentazione relativa ad un procedimento in materia di inquinamento acustico avviato nei confronti di una ditta confinante- quest’ultima si era opposta all’accesso in quanto non sussisterebbe un interesse giuridicamente rilevante né la dimostrazione che gli atti di interesse avessero effetti pregiudizievoli sulla posizione del cittadino istante. Tanto premesso, ha chiesto a questa Commissione un parere sulla legittimità dell’opposizione all’accesso manifestata dalla controinteressata.
La Commissione ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui qualora l’istante risieda nel territorio comunale, si deve ritenere che egli possa accedere a tutte le informazioni inerenti al procedimento in questione ai sensi della speciale disciplina ex art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all’accesso.
Ed a nulla può valere l’opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento che nel caso di specie non si applica l’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione anche all’ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un’indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, risposta del Plenum in seduta del 23.10.2012 - link a www.commissioneaccesso.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 42 del 18.10.2012, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei “Tecnici competenti” in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30.09.2012, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato regionale 10.10.2012 n. 104).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 41 dell'11.10.2012, "Procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e relativa modulistica" (decreto D.U.O. 04.10.2012 n. 8711).

agosto 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 33 del 14.08.2012, "Criteri e modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale" (deliberazione G.R. 06.08.2012 n. 3935).

luglio 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA: R. Vitale, I latrati dei cani, quando scatta la responsabilità del proprietario - L’abbaiare dei cani, tra “diritto esistenziale” degli animali e reato ex art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (01.07.2012 - link a www.leggioggi.it).

giugno 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATASulla correlazione tra zonizzazione acustica e zonizzazione urbanistica.
La classificazione acustica del territorio comunale –c.d. zonizzazione acustica– avente il proprio fondamento nell’art. 4 e nell’art. 6 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, deve tenere conto di quella urbanistica, al fine di evitare illogiche discrasie fra le medesime e di impedire una zonizzazione acustica in palese contrasto con la realtà fattuale della zona.

La classificazione acustica del territorio comunale –c.d. zonizzazione acustica– avente il proprio fondamento nell’art. 4 e nell’art. 6 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, deve tenere conto di quella urbanistica, al fine di evitare illogiche discrasie fra le medesime e di impedire una zonizzazione acustica in palese contrasto con la realtà fattuale della zona (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.01.2011, n. 229 e sez. IV, 05.07.2011, n. 1781, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, la destinazione urbanistica dell’area (cfr. doc. 8 della ricorrente), prevede fasce di rispetto ambientale, stradale e per la presenza del depuratore, oltre che una destinazione per “Attrezzature tecnologiche”.
La porzione immobiliare è priva di insediamenti residenziali, anzi si caratterizza per un insediamento industriale di notevole rilevanza, quale è un impianto di depurazione, circondato dalle vasche di raccolta dei reflui e vicino anche ad importanti nodi stradali (cfr. la documentazione fotografica depositata dalla ricorrente il 22.03.2012).
Lo stesso Comune di Brugherio, del resto, forse consapevole dell’illogicità della propria scelta, ha avviato una revisione della zonizzazione acustica, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con la ricorrente (cfr. docc. da 13 a 16 di quest’ultima), ma tale revisione non è mai stata portata a compimento.
Ciò premesso, risulta evidente che la scelta di zonizzazione in classe III (mista residenziale-produttiva), non appare rispettosa della normativa primaria in materia (legge 447/1995), oltre che viziata da eccesso di potere per travisamento, illogicità e difetto di istruttoria.
Per effetto dall’accoglimento del motivo n. 2 del ricorso, la deliberazione impugnata deve essere annullata in parte (laddove, cioè, provvede alla classificazione acustica dell’area della ricorrente), salvo il nuovo esercizio del potere amministrativo, da effettuarsi nel rispetto di quanto risultante dalla presente sentenza (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 15.06.2012 n. 1671 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Classificazione acustica.
L’attribuzione in concreto di una delle due classi previste dal piano di classificazione acustica è connotata da margini di apprezzamento discrezionale che, seppure ancorati all’accertamento di specifici presupposti di fatto, devono ricondurre a sintesi interessi tra loro confliggenti, quali la tutela della salute e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica.
La censura con cui si contesta l’illegittimità del piano di classificazione acustica per aver attribuito all’area della parte ricorrente la classe V, anziché la VI, non può essere condivisa.
L’attribuzione in concreto di una delle due classi in sede di pianificazione è connotata infatti da margini di apprezzamento discrezionale che, seppure ancorati all’accertamento di specifici presupposti di fatto, devono ricondurre a sintesi interessi tra loro confliggenti, quali la tutela della salute e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 30.03.2009, n. 967; Tar Lombardia, Brescia, 02.04.2008, n. 348; Tar Piemonte, Sez. II, 19.02.2007, n. 714; Tar Veneto, Sez. III, 24.01.2007, n. 187; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 07.04.2005, n. 751).
Nel caso all’esame si tratta di un’area che si inserisce in un contesto urbano, e che è a ridosso di un complesso abitativo di non recente formazione, e ciò fa apparire priva di profili di illogicità la scelta operata dal Comune
(massima tratta www.lexambiente.it - TAR Veneto, Sez. III, sentenza 15.06.2012 n. 845 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Legittimità controllo dell’ARPA senza preavviso.
Poiché la misurazione delle immissioni acustiche provenienti da un'attività produttiva è suscettibile di poter essere notevolmente influenzato dalle modalità con cui l’attività si svolge, va riconosciuto all’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) la facoltà di svolgere i controlli senza preavvisare gli interessati, perché altrimenti l’esito delle misurazioni potrebbe risulterebbe non attendibile.
Inoltre, è conforme alla legge, la misurazione dei valori di immissione anziché dei valori di emissione, in quanto è evidente, che la pretesa di tener conto soltanto dei valori di emissione vanificherebbe le finalità di tutela della salute previste dalla normativa sull’inquinamento acustico, che implica la necessità di misurare i livelli di pressione acustica presenti nei ricettori sensibili e quindi nell'ambiente abitativo.

Il primo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa acquisizione del suo apporto procedimentale non può essere accolto.
Va in primo luogo rilevato che, poiché la misurazione delle immissioni acustiche provenienti da un'attività produttiva è suscettibile di poter essere notevolmente influenzato dalle modalità con cui l’ attività si svolge, va riconosciuto all’Arpav la facoltà di svolgere i controlli senza preavvisare gli interessati, perché altrimenti l’esito delle misurazioni potrebbe risulterebbe non attendibile (cfr. Cons. Stato, V, 05.03.2003, n. 1224).
In secondo luogo va osservato che l’omessa acquisizione dell’apporto procedimentale nel caso di specie non avrebbe comunque potuto condurre ad una diversa determinazione, in quanto l’Amministrazione ha provato in giudizio la correttezza delle rilevazioni e dell’applicazione della normativa rilevante nel caso di specie, e trova pertanto applicazione l’art. 21-octies della legge 07.08.1990, n. 241.
Anche le censure di cui al secondo motivo sono infondate.
Con una prima censura la parte ricorrente lamenta una contraddizione tra le premesse e il dispositivo del provvedimento impugnato, perché nella motivazione viene contestata la violazione del valore differenziale, mentre alla fine viene ordinata una riduzione dei valori di immissione a meno di 50 dB (A).
La doglianza è priva di fondamento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il giorno 23.08.2005 è stato riscontrato un livello di rumore di 56,5 dB (A) con un differenziale di 13,5 dB (A), mentre il giorno 24.08.2005 sono stati registrati 55,5 dB (A) con un differenziale di 12,5 dB (A).
Il provvedimento impugnato ha ordinato, alternativamente, o la riconduzione ad un differenziale di 5 dB (A) che è quello previsto per i limiti diurni, o il rispetto del valore di immissione di 50 dB (A), il che è conforme a quanto prevede la normativa in materia, atteso che il valore differenziale non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, quando il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno (cfr. l’art. 4, comma 2, del DPCM 14.11.1997).
E’ priva di fondamento anche la doglianza con la quale la parte ricorrente lamenta la mancata misurazione dei valori di emissione anziché quelli di immissione, in quanto è evidente che la pretesa della parte ricorrente di tener conto dei soli valori di emissione frustrerebbe le finalità di tutela della salute previste dalla normativa sull’inquinamento acustico, che implica la necessità di misurare i livelli di pressione acustica presenti nei ricettori sensibili e quindi nell'ambiente abitativo.
Va inoltre respinta perché generica e formulata in via meramente ipotetica la doglianza con la quale la ricorrente afferma la non correttezza delle operazioni tecniche eseguite per le misurazioni, che risultano analiticamente documentate nel rapporto di prova (cfr. doc. 5 allegato alle difese del Comune) (massima tratta www.lexambiente.it - TAR Veneto, Sez. III, sentenza 15.06.2012 n. 845 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Classificazione acustica e rapporto con la pianificazione urbanistica.
La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, perché, pur caratterizzandosi per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici che costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, deve al contempo scontare una corrispondenza che non è perfettamente biunivoca, atteso che esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi.
L’assunto del Comune secondo il quale la classificazione in classe VI è necessaria perché l’immobile ricade in zona urbanistica territoriale omogenea di tipo D e per non operare microzonizzazioni, non può essere condiviso.
Va infatti considerato che la classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, perché, pur caratterizzandosi per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici che costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, deve al contempo scontare una corrispondenza che non è perfettamente biunivoca, atteso che “esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi” (cfr. Tar Liguria, Sez. I, 28.06.2005, n. 985; Tar Veneto, Sez. III, 12.01.2011, n. 24; id. 30.03.2009, n. 967) (massima tratta www.lexambiente.it - TAR Veneto, Sez. III, sentenza 15.06.2012 n. 841 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore - Immissioni: il limite di tollerabilità ex art. 844 cod. civ. ha carattere relativo.
Il limite di tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. non ha carattere assoluto, ma relativo, e deve essere fissato tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 11.06.2012 n. 9434 - link a www.tuttoambiente.it).

maggio 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 19 del 09.05.2012, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 18.04.2012, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 08.05.2012 n. 49).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Esposizione a rumore.
Domanda.
Quali sono le modalità di misurazione del rumore nei luoghi di lavoro?
Risposta.
Una recente sentenza della Corte di giustizia Ue fornisce utili indicazioni sulle modalità di misurazione del rumore nei luoghi di lavoro. Secondo la stessa, infatti, il livello di esposizione giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A) dei lavoratori va misurato senza tenere conto dell'attenuazione dei Dpi ed il datore di lavoro ha anzi l'obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre alla fonte tale esposizione. Il caso della sentenza riguarda un procedimento avviato da due lavoratori, addetti all'esercizio di una tagliatrice automatica in un'azienda di produzione di materiali pietrosi, nei confronti del loro datore di lavoro.
Nel corso degli accertamenti era risultato che nell'arco della giornata lavorativa il livello di rumore al quale erano esposti i lavoratori superava il valore medio giornaliero di 85 dB(A) per cui l'azienda, per porre rimedio a tale situazione, aveva dotato gli stessi di un dispositivo individuale di protezione dell'udito grazie al quale l'esposizione al rumore si era attenuata ad un livello al di sotto dei valori inferiori di azione agli 80 dB(A). I lavoratori, in base al loro contratto collettivo, hanno chiesto il versamento di un'indennità salariale, in ragione della gravosità delle condizioni del loro posto di lavoro ed hanno fatto quindi ricorso al competente Tribunale per la legislazione in materia sociale che ha respinto le loro domande.
Dopo le decisioni del giudice di rinvio il caso è stato portato all'attenzione della Corte di giustizia Ue che si così espressa: «un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell'utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell'udito, non adempie agli obblighi derivanti dalla direttiva europea mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione dell'udito, poiché tale datore di lavoro ha l'obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell'effetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito» (articolo ItaliaOggi Sette del 07.05.2012).

aprile 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA - COMPETENZE GESTIONALI: Inquinamento acustico: la competenza è del Sindaco.
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato l’incompetenza del Dirigente del Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato ad adottare un provvedimento come quello impugnato, avente la natura di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico e, come tale, riservato al Sindaco.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento: come già riconosciuto dal Collegio nella pronuncia cautelare di accoglimento della sospensiva, anche alla luce dei documenti depositati dal Comune in ottemperanza all’ordinanza istruttoria (cfr. doc. n. 1 dell’Amministrazione) nei quali l’ARPA richiede espressamente “l’emissione di ordinanza comunale ex art. 9 della l. 26.10.1995 n. 447”, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato ex art. d.lgs. n. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato e non dal Dirigente.
L'art. 9 della legge 447/1995 attribuisce, infatti, espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività e si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che, pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000 (cfr. TAR Lombardia, Milano, 23.01.2012 n. 256) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 11.04.2012 n. 432 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2012

AMBIENTE-ECOLOGIANelle more della classificazione del territorio comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità ma non anche quelli c.d. "differenziali", in ragione dell'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, d.P.C.M. 14.11.1997, secondo cui, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6, d.P.C.M. 01.03.1991 (comma 1 relativo ai c.d. limiti "assoluti" e comma 2 relativo ai c.d. limiti "differenziali"), si sarebbe dovuto operare il rinvio ad entrambe le fattispecie e, quindi, non al solo comma 1.
Appare, infatti, non persuasiva la tesi che afferma, per giustificare il richiamo parziale al solo comma 1 dell'art. 6, d.P.C.M. 01.03.1991, cit., la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" in quanto ancorati, per il loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio ricavabile dalla disciplina urbanistica (pertanto, non esigente una specifica norma autorizzante la sua operatività nella fase transitoria, per i comuni sprovvisti del piano di zonizzazione acustica), posto che già nella vigenza di quel decreto i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo, al fine di garantirne l'operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo comma 1 dell'art. 6, cit., depone inequivocabilmente per una scelta normativa che subordina, a partire dal 1997, l'applicabilità del criterio "differenziale" all'introduzione della disciplina a regime e cioè all'adozione del piano comunale di zonizzazione acustica: donde l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che, nei comuni sprovvisti di zonizzazione acustica, come nel caso di specie, configurino come ipotesi di "inquinamento acustico" i casi di accertato superamento del solo limite "differenziale" d'immissione sonora.

Deve premettersi che il comune di Giussano non era dotato, all’epoca dei fatti, di un piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che, nelle more della classificazione del territorio comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità ma non anche quelli c.d. "differenziali", in ragione dell'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, d.P.C.M. 14.11.1997, secondo cui, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6, d.P.C.M. 01.03.1991 (comma 1 relativo ai c.d. limiti "assoluti" e comma 2 relativo ai c.d. limiti "differenziali"), si sarebbe dovuto operare il rinvio ad entrambe le fattispecie e, quindi, non al solo comma 1; appare, infatti, non persuasiva la tesi che afferma, per giustificare il richiamo parziale al solo comma 1 dell'art. 6, d.P.C.M. 01.03.1991, cit., la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" in quanto ancorati, per il loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio ricavabile dalla disciplina urbanistica (pertanto, non esigente una specifica norma autorizzante la sua operatività nella fase transitoria, per i comuni sprovvisti del piano di zonizzazione acustica), posto che già nella vigenza di quel decreto i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo, al fine di garantirne l'operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo comma 1 dell'art. 6, cit., depone inequivocabilmente per una scelta normativa che subordina, a partire dal 1997, l'applicabilità del criterio "differenziale" all'introduzione della disciplina a regime e cioè all'adozione del piano comunale di zonizzazione acustica: donde l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che, nei comuni sprovvisti di zonizzazione acustica, come nel caso di specie, configurino come ipotesi di "inquinamento acustico" i casi di accertato superamento del solo limite "differenziale" d'immissione sonora (cfr. TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 12.01.2012, n. 7; TAR Puglia, sez. I, 14.05.2010, n. 1896).
Nella fattispecie in questione deve, inoltre, considerarsi la situazione di fatto ed in particolare la destinazione commerciale e produttiva della zona di esercizio dell’attività, che non poteva, quindi, contemplare in alcun modo una porzione di immobile adibita ad abitazione (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 14.03.2012 n. 851 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2012

AMBIENTE-ECOLOGIAScarichi e rumori, sconti alle pmi. Assimilazione tra acque reflue industriali e quelle domestiche. Autorizzazioni semplificate: autocertificazione invece della documentazione di impatto acustico.
Dal 18 febbraio le piccole e medie imprese a ridotto impatto ambientale potranno godere di un regime autorizzatorio «light» per scarichi idrici e inquinamento acustico.
Ad aprire alle pmi le porte delle semplificazioni burocratiche ambientali è il dpr 227/2011, emanato in attuazione del dl 78/2010 (il noto decreto legge in materia di competitività). Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03.02.2012 n. 28 e in vigore dal successivo giorno 18, incide (derogandola) sulla disciplina ordinaria contenuta nel dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale») in materia di acque reflue industriali e sulla disciplina dettata dalla legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.
Acque industriali «come» domestiche. Attraverso l'assimilazione ex lege di alcune acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, il nuovo dpr 227/2011 consente ai titolari dei relativi insediamenti produttivi di ottenere il permesso allo scarico in base al più leggero iter burocratico speciale stabilito dalle regioni in attuazione del «Codice ambientale» (istruttoria semplificata e rinnovo tacito) in luogo del più severo regime ordinario stabilito dal dlgs 152/2006 (autorizzazione dietro presentazione di analitica documentazione, da rinnovare poi ogni quattro anni dietro nuova domanda presentata un anno prima della scadenza).
Per godere delle semplificazione le pmi dovranno soddisfano contemporaneamente due condizioni. La prima è quella di avere acque reflue che rispettano comunque i limiti massimi di inquinanti previsti dall'articolo 101 del dlgs 152/2006.
La seconda è quella di avere acque reflue che rientrano in almeno una delle tre categorie previste dal nuovo dpr 227/2011, ossia: acque reflue che prima di ogni trattamento depurativo presentano livelli inquinanti rientranti nei parametri disegnati dal nuovo dpr 227/2011; acque reflue che derivano da attività di servizi igienici, cucine e mense; acque reflue che provengono da una delle 35 attività elencate dallo stesso decreto (tra cui: alberghiere, ristorative, ricreative, turistiche, sportive, artigianali, di vendita al dettaglio, agroalimentari, ospedaliere, di intermediazione assicurativa).
Rinnovi «soft» per scarichi. Oltre ai vantaggi dell'assimilazione, le pmi titolari di scarichi industriali non contenenti sostanze pericolose e non soggetti a modifiche quali/quantitative (come volume delle acque, sostanze in esse contenute) potranno ottenere il rinnovo della relativa autorizzazione presentando solo sei mesi prima della scadenza (in luogo dell'anno previsto dal regime ordinario del dlgs 152/2006) una semplice istanza recante, in autodichiarazione ex dpr 445/2000, i dati precisati dal nuovo dpr 227/2011 (e ciò in luogo della nuova e ordinaria domanda prevista di «default» dal dlgs 152/2006).
Deroghe all'impatto acustico. Le attività commerciali e artigianali definite «a bassa rumorosità» dal nuovo dpr 227/2011, attività coincidenti in linea di massima con le tipologie produttive più sopra descritte (con l'eccezione di quelle ristorative e ricreative con impianti di diffusione sonora, qui escluse) non dovranno più presentare alle pubbliche autorità la «documentazione di impatto acustico» prevista dall'articolo 8 della legge 447/1995.
La stessa «documentazione di impatto acustico» potrà invece essere prodotta in semplice autocertificazione da parte delle pmi commerciali e artigiane che non superano comunque i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica comunale (e, ove non effettuata, rispettose comunque dei previsti dal dpcm 14.11.1997).
Competenza dello «Sportello unico». Il dpr 227/2011 prevede infine la convergenza delle procedure amministrative relative alle descritte autorizzazioni in materia di acque e rumore presso lo «Sportello unico per le attività produttive», l'ufficio istituito dal dpr 160/2010 e meglio noto con l'acronimo «Suap» (articolo ItaliaOggi Sette del 13.02.2012).

gennaio 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA1. Nuovo insediamento residenziale - Preesistente kartodromo - Ammissibilità di livelli di rumorosità più elevati - Sussiste il legittimo affidamento dei soggetti che hanno confidato in un determinato assetto morfologico del territorio.
2. Abbattimento delle emissioni sonore - Potere di ordinanza del Sindaco - Art. 9 della L. 447/1995 - Artt. 50 e 54 del D.lgs. 286/2000 - Competenza del Dirigente - Esclusa.

1. L'avvertita necessità di salvaguardia per un insediamento residenziale realizzato in prossimità della struttura (kartodromo) della ricorrente disattende, infatti, acriticamente le caratteristiche morfologiche dell'area interessata, quali consolidatesi nel tempo, mortificando l'affidamento di quanti abbiano legittimamente confidato in una tutela corrispondente a quell'assetto del territorio, laddove assoggetta quella zona a limiti di emissione acustica minori, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore (…) ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell'attività svolta (TAR Lombardia, Milano, IV, 05.07.2011, n. 1781).
2. L'art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000 (TAR Lombardia, Milano, IV, 01.07.2009, n. 4225) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 23.01.2012 n. 256 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIALa zona interessata all’attività di kartodromo è stata classificata in classe acustica I, senza minimamente considerare la presenza di tale attività.
Ciò si pone in contrasto con la giurisprudenza, anche di questa Sezione, secondo cui “l’avvertita necessità di salvaguardia per un insediamento residenziale (…) realizzato in prossimità della struttura (…) della ricorrente disattende, infatti, acriticamente le caratteristiche morfologiche dell’area interessata, quali consolidatesi nel tempo, mortificando l’affidamento di quanti abbiano legittimamente confidato in una tutela corrispondente a quell’assetto del territorio, laddove assoggetta quella zona a limiti di emissione acustica minori, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore (…) ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta”.
L’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 304 precisa che “agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attività sportive, non si applica il disposto dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997, recante valori limite differenziali di immissione”. Il provvedimento impugnato invece si fonda invece proprio sul limite differenziale previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997. Di conseguenza in presenza di una pista motoristica, il Comune e l’A.R.P.A. avrebbero dovuto tenere conto dei differenti limiti differenziali di rumore previsti dal terzo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 304.
Anche la parte della doglianza che assume l’illegittimità del piano di zonizzazione classificante l’area in cui insiste il kartodromo in classe acustica I piuttosto che in classe V o VI è fondata.
La zona interessata all’attività di kartodromo sarebbe stata classificata in classe acustica I, senza minimamente considerare la presenza di tale attività. Ciò si pone in contrasto con la giurisprudenza, anche di questa Sezione, secondo cui “l’avvertita necessità di salvaguardia per un insediamento residenziale (…) realizzato in prossimità della struttura (…) della ricorrente disattende, infatti, acriticamente le caratteristiche morfologiche dell’area interessata, quali consolidatesi nel tempo, mortificando l’affidamento di quanti abbiano legittimamente confidato in una tutela corrispondente a quell’assetto del territorio, laddove assoggetta quella zona a limiti di emissione acustica minori, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore (…) ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta” (TAR Lombardia, Milano, IV, 05.07.2011, n. 1781)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 23.01.2012 n. 256 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - COMPETENZE GESTIONALIL’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
Con una ulteriore censura si assume l’illegittimità dell’ordinanza impugnata che sarebbe stata adottata, invece che dal Sindaco, dal dirigente, non considerandosi la sua natura di atto contingibile e urgente, secondo la previsione dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995; oltretutto tale provvedimento sarebbe stato adottato in base a rilievi fonometrici effettuati molto tempo prima e non rinnovati in prossimità dell’emanazione dell’atto di sospensione: ciò ne dimostrerebbe la non urgenza e la non attualità.
Anche tale doglianza è fondata.
Con riferimento all’asserita incompetenza del dirigente ad adottare tale atto, va richiamata la giurisprudenza della Sezione secondo cui “l’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000” (TAR Lombardia, Milano, IV, 01.07.2009, n. 4225)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 23.01.2012 n. 256 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Progettazione. L'interpretazione del Dl Sviluppo (70/2011). La relazione acustica va fatta sempre da un tecnico abilitato.
IL CHIARIMENTO/ Il ministero dell'Ambiente conferma la lettura secondo cui l'asseverazione va sempre firmata da un professionista.

Serve l'opera di un tecnico: l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato, che sostituisce la «valutazione previsionale di clima acustico» per le residenze nei Comuni dotati di piano comunale di azzonamento acustico (prevista dalla legge 447/95, articolo 8, comma 3), deve essere redatta da un tecnico competente in acustica.
L'interpretazione, già riportata sul Sole 24 Ore del 16.05.2011, è ora confermata dal ministero dell'Ambiente, nella risposta datata 30.11.2011 a un quesito della Fondazione regionale dell'Ordine degli ingegneri della Toscana.
La questione nasce dal Dl 70/2011 (il cosiddetto decreto Sviluppo, convertito dalla legge 106/2011) che all'articolo 5 prevedeva una serie di misure destinate a semplificare la burocrazia nelle costruzioni private. Tra le norme dell'articolo 5 –al comma 1, articolo e)– c'era anche quella che citava genericamente la «relazione acustica». Adesso viene confermato che questa relazione è da intendersi come quella definita dalla legge 447/1995, articolo 8, comma 3, cioè «valutazione previsionale di clima acustico» e il «tecnico abilitato» così definito nel decreto sviluppo altri non è che il «tecnico competente in acustica» ai sensi delle legge 447/1995, articolo 2, comma 6.
Si sottolinea, al di là dei dettagli burocratici, che l'autocertificazione può essere quindi resa in luogo della normale attività di progettazione normalmente svolta che prevede una analisi fonometrica di 24 ore supportata da calcoli sull'evoluzione del clima acustico dell'area che ospiterà l'intervento edilizio e conseguentemente sulla compatibilità di tale clima acustico con l'intervento previsto.
In caso di incompatibilità, sarà il costruttore a dover prevedere idonee opere di mitigazione sonora, quali ad esempio barriere antirumore, serramenti più silenziati, eccetera. Pertanto con l'autocertificazione il tecnico competente si assume una notevole responsabilità: di conseguenza, un tecnico coscienzioso non avallerà, sotto sua personale responsabilità, il rispetto con autocertificazione senza aver svolto un progetto di calcolo analitico e dettagliato (articolo Il Sole 24 Ore del 23.01.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 20.01.2012, "Pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1 dell’elenco dei «Tecnici competenti» in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 20.12.2011, in attuazione dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 11.01.2012 n. 4).

AMBIENTE-ECOLOGIANelle more della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. «assoluti» di rumorosità ma non anche quelli c.d. «differenziali», e ciò in ragione dell’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997 (“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991”).
Già nella vigenza del d.P.C.M. 01.03.1991 i limiti «differenziali» erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del criterio «differenziale» all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.

Ritenuto che, per costante giurisprudenza, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. «assoluti» di rumorosità ma non anche quelli c.d. «differenziali», e ciò in ragione dell’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997 (“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991”), norma da cui si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto del 1991 (primo comma relativo ai c.d. limiti «assoluti» e secondo comma relativo ai c.d. limiti «differenziali»), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma (v., ex multis, TAR Friuli - Venezia Giulia 08.04.2011 n. 183);
... che si è altresì valutata non persuasiva la tesi che, per giustificare il richiamo parziale al solo primo comma dell’art. 6 del d.P.C.M. 01.03.1991, adduce la diretta applicabilità dei limiti «differenziali» perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica –sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività nella fase transitoria per i comuni sprovvisti del piano di zonizzazione acustica–, posto che, in realtà, già nella vigenza di quel decreto i limiti «differenziali» erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del criterio «differenziale» all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v., tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14.05.2010 n. 1896) (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 12.01.2012 n. 7 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: E’ perseguibile penalmente chi installa condizionatori che disturbano la quiete condominiale?
Il rumore generato dal condizionatore ubicato in un condomino non può costituire reato.

Così si esprime la Corte di Cassazione in merito ad un procedimento penale a carico di un gioielliere che era stato condannato in base all’art. 659 del C. P. per disturbo della quiete pubblica.
In particolare, il negoziante aveva installato nel proprio negozio, ricadente all’interno di un condominio, un impianto di condizionamento.
I motori esterni molestavano i vicini che intraprendevano azione penale nei confronti del negoziante, in quanto il rumore generato avrebbe costituito fonte di disturbo e mancata tranquillità, superando i limiti previsti dalla norma.
Inizialmente condannato, il gioielliere viene poi assolto con formula piena dalla Corte di Cassazione, Sez. I penale, con sentenza 11.01.2012 n. 270, in quanto il fatto non costituisce reato.
Secondo la Cassazione il rumore prodotto dal condizionatore non è causa di disturbo della tranquillità pubblica, ma solo di un numero limitato di persone, appunto di alcuni condomini, ed è pertanto perseguibile solo civilmente e non penalmente (commento e sentenza tratti da www.acca.it).

dicembre 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Risposta a quesiti in merito alle modalità di versamento delle sanzioni inquinamento acustico (art. 10 legge 447/1985) (Ministero dell'Ambiente ed ella Tutela del Territorio e del Mare, nota 07.12.2011 n. 30751 di prot. - tratto da www.anci.lombardia.it).

novembre 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA - ENTI LOCALI: V. Tenore e V. Messinetti, LA CHIESA IN GIUDIZIO TRA PRIVILEGI NORMATIVI E QUALCHE BUONISMO GIURISPRUDENZIALE.
SOMMARIO:
-1. Considerazioni preliminari sulla Chiesa in giudizio.
-2. L’esenzione dall’ICI per gli immobili detenuti dagli enti ecclesiastici: brevi cenni sulla struttura dell’imposta e sulla norma di esenzione.
-2.1. Gli orientamenti della Corte di Cassazione e i possibili scenari di sviluppo.
-3. I limiti imposti all’utilizzo indiscriminato del suono delle campane e delle aree ludico-ricreative della parrocchie. Il suono delle campane può costituire violazione dell’art. 659 c.p. (disturbo al riposo ed alle occupazioni).
-3.1. Le immissioni acustiche derivanti dallo svolgimento delle attività “parrocchiali”. La risarcibilità del danno biologico (link a www.lexitalia.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAIn presenza di un fenomeno d'inquinamento acustico, anche se non coinvolgente l'intera collettività, ma solo alcuni cittadini, e in assenza di una norma di legge che preveda un potere di intervento amministrativo ordinario, che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, legittimamente il Comune interviene a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la medesima come strumento costituente espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione/immissione acustica nell'ambito del territorio comunale.
Per affrontare correttamente il merito della questione che ha ad oggetto tale provvedimento, peraltro, appare opportuno ricordare l’orientamento della giurisprudenza secondo cui: “In presenza di un fenomeno d'inquinamento acustico, anche se non coinvolgente l'intera collettività, ma solo alcuni cittadini, e in assenza di una norma di legge che preveda un potere di intervento amministrativo ordinario, che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, legittimamente il Comune interviene a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la medesima come strumento costituente espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione/immissione acustica nell'ambito del territorio comunale” (così TAR Umbria Perugia, sez. I, 22.10.2010, n. 492 e nel medesimo senso anche TAR Toscana, II, 16.06.2010, n. 1930; TAR Lombardia, Brescia, 02.11.2009, n. 1814; Milano, IV, 02.04.2008, n. 715; TAR Piemonte, I, 02.03.2009, n. 199; TAR Lazio, II, 26.06.2002, n. 5904).
Accertato il superamento dei limiti fissati per le immissioni acustiche, quindi, il Sindaco ben può, in linea di principio, fare ricorso allo strumento straordinario dell’ordinanza contingibile ed urgente, perseguendo l’obiettivo del contemperamento dei contrapposti interessi in gioco (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 17.11.2011 n. 1585 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAL'art. 9, comma 1, l. n. 447/1995, nel prevedere la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico, contiene due elementi di specialità che differenziano le ordinanze stesse rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti genericamente intese: a) il riferimento al carattere "eccezionale" della situazione; b) il riferimento alla "temporaneità" delle misure ordinate;
Pertanto, è illegittima un'ordinanza ex art. 9, comma 1, l. n. 447/1995, nel caso in cui: - la situazione non venga descritta nel provvedimento come "eccezionale"; - non sia dato ravvisare elementi che la connotino come tale; - e le misure ordinate non si connotino come temporanee.

La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha spiegato che “l'art. 9, comma 1, l. n. 447/1995, nel prevedere la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico, contiene due elementi di specialità che differenziano le ordinanze stesse rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti genericamente intese: a) il riferimento al carattere "eccezionale" della situazione; b) il riferimento alla "temporaneità" delle misure ordinate; pertanto, è illegittima un'ordinanza ex art. 9, comma 1, l. n. 447/1995, nel caso in cui: - la situazione non venga descritta nel provvedimento come "eccezionale"; - non sia dato ravvisare elementi che la connotino come tale; - e le misure ordinate non si connotino come temporanee” (TAR Umbria Perugia, sez. I, 11.11.2008, n. 722) (TAR Lazio-Latina, sentenza 16.11.2011 n. 916 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 46 del 16.11.2011, "Pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1 dell’elenco dei “Tecnici competenti” in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 27 ottobre 2011, in attuazione dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 09.11.2011 n. 126).

ottobre 2011

AMBIENTE-ECOLOGIAL'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico -pur se non coinvolgente l'intera collettività- deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l'ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell'esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.
Come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 4254/2008, “l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico -pur se non coinvolgente l'intera collettività- deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l'ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell'esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale” (TAR Lombardia Brescia, sez. II, 02.11.2009 , n. 1814, cfr. anche TAR Piemonte, Sez. I, 02.03.2009 n. 199, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 27.10.2011 n. 1127 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: L'ordinanza sindacale contro fenomeni di inquinamento acustico può essere adottata anche a seguito dell'esposto di una sola famiglia.
Col ricorso in commento una società proprietaria di una centrale elettrica aveva chiesto al Tribunale amministrativo di Torino di annullare un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune in cui questa è ubicata le aveva ordinato di condurre le attività di produzione elettrica in pertinenza di un Condominio in modo da rispettare i limiti di immissione sonora differenziali consentiti dalla normativa vigente.
La società contestava il provvedimento, nella parte in cui il Sindaco avrebbe dichiarato di provvedere in via contingibile ed urgente “a prescindere dalla sussistenza e dall’attribuzione di responsabilità in merito alle violazioni di natura amministrativa” e, soprattutto, non avrebbe considerato la preesistenza della centrale idroelettrica rispetto all’edificazione del Condominio.
Ma tali argomentazioni non sono state condivise dai giudici del capoluogo sabaudo: da un lato, infatti, gli stessi evidenziano che, secondo giurisprudenza “in tema di inquinamento acustico, l'ordinanza prevista dall'art. 9, comma 1, l. 26.10.1995 n. 447, non ha, a termini di legge, natura sanzionatoria, ma ha il diverso e tipizzato scopo di contenere o abbattere le emissioni sonore, sicché non può assoggettarsi alla diversa disciplina regolante, in via generale, le sanzioni amministrative" (TAR Abruzzo L'Aquila, sez. I, 10.12.2010, n. 840), dall’altro, proprio per la sua natura di provvedimento volto a tutelare la salute pubblica, non può essere influenzato nella sua validità da fattori estranei a tale interesse primario quali l’omesso deposito, in sede di richiesta della concessione edilizia da parte della società costruttrice del Condominio della “valutazione di impatto acustico” o la pretesa mancanza di agibilità degli appartamenti nei quali si è riscontrato il superamento dei limiti di emissioni sonore – circostanze che avrebbero potuto essere fatte valere in sede di impugnativa del titolo edilizio per la realizzazione dell’immobile, situato comunque in classe acustica II e, dunque, in un’area destinata ad uso prevalentemente residenziale (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 27.10.2011 n. 1127 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAIn casi di inquinamento acustico, l’instaurazione del contraddittorio deve avvenire in maniera da non inficiare la correttezza tecnica e la bontà istruttoria delle operazioni delegate, che richiedono l’acquisizione “a sorpresa” dei dati fonometrici.
L’instaurazione del contraddittorio deve avvenire in maniera da non inficiare la correttezza tecnica e la bontà istruttoria delle operazioni delegate, che richiedono l’acquisizione “a sorpresa” dei dati fonometrici, di talché, come proposto dallo stesso organo tecnico deputato alla verificazione, la comunicazione alla ditta ricorrente deve avvenire a circa metà del periodo di rilevazione, consentendo la partecipazione della stessa, e di suoi eventuali consulenti tecnici, alle operazioni di elaborazione dei dati fonometrici da effettuarsi presso la sede dell’organo verificatore (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, ordinanza 07.10.2011 n. 831 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

settembre 2011

AMBIENTE-ECOLOGIANiente risarcimento ai vicini per i disagi dei lavori in casa. Le lesioni non patrimoniali meritano ristoro solo se provate.
La pace in casa è un diritto "immaginario", perciò non è risarcibile. Se nel condominio si intraprendono lavori lunghi e fastidiosi che creano disturbi alle altre famiglie, non si è tenuti a risarcire loro il danno non patrimoniale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17427/2011 che ha accolto il ricorso di una famiglia che, per ristrutturare l'appartamento di proprietà, aveva impiegato parecchi mesi provocando sgradevoli immissioni sonore e di polveri oltre che gravi danni al piano di calpestio del locale prospiciente il cortile del fabbricato.
I ricorrenti erano stati citati in giudizio dai vicini che chiedevano, oltre ai danni patrimoniali, anche quelli morali, biologici ed esistenziali. Accolta l'istanza sia del danno morale che del danno patrimoniale in tribunale e in appello, la sentenza è stata ribaltata dalla Cassazione.
Quest'ultima infatti, ha bocciato i cosiddetti danni «immaginari», in cui rientrano disagi, fastidi, ansie e ogni altro tipo d'insoddisfazione che riguarda la vita quotidiana, che non possono essere risarciti se non adeguatamente provati. Secondo la Corte, la categoria del danno non patrimoniale è connotata da tipicità, perché tale danno «è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto» (tale non è, secondo la Corte, il turbamento della tranquillità familiare, riferendosi al caso di specie).
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso perché snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Il danno biologico, invece, avrebbe portata onnicomprensiva, in quanto il danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli di tutela risarcitoria «disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità».
Sulla base di tali principi di diritto i giudici hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso, precisando che, se il giudice può, nell'ambito della valutazione discrezionale del danno, accertare il verificarsi della menomazione psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario «che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perché altrimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo».
La sentenza impugnata mostra che alcuna indagine è stata effettuata sull'effettiva esistenza e sull'entità del danno subito, atteso che, senza compiere alcun accertamento sulla lesione dell'integrità psico-fisica che sarebbe stata provocata agli istanti dalle immissioni, i giudici di merito avevano liquidato il danno a favore degli attori, facendo peraltro un riferimento generico e privo di alcun riscontro obiettivo ai disagi e ai turbamenti del benessere psicofisico mentre, come si è detto, il semplice turbamento della tranquillità familiare non assurge a un valore costituzionale protetto (articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2011).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notifica effettuata presso la casa comunale, anziché presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente.
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In materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, nelle more del procedimento finalizzato alla classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti cd. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli cd. "differenziali".
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L’art. 9 della legge 447/1995 rappresenta, per così dire, l’ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali con la conseguenza che l’emanazione di questo tipo di ordinanza non dev’essere preceduta dalla prova che siano stati utilizzati altri mezzi giuridici predisposti dall’ordinamento in via ordinaria.
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Appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino, così come l’accertamento effettuato presso una sola persona, per consentire al Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico –ed unico peraltro– strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia (legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge 447/1995.
A tal proposito giova in primo luogo rammentare che l’art. 15 della legge regionale lombarda 13/2001 ha cura di precisare che per tale attività le Amministrazioni effettuano precise richieste all’ARPA (il che è avvenuto nel caso di specie), <<privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambiti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico>> (comma 2°).
Del resto, la più recente giurisprudenza ha ammesso la legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato anche se adottata a seguito di un esposto di una sola famiglia.
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Il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, come del resto è avvenuto nella presente fattispecie, anche attraverso l’obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l’orario della propria attività fonte delle suddette immissioni.
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Essendo l’ordinanza in parola strumento ordinario di tutela della salute dei cittadini, anche singoli, come sopra indicato, nessun’altra motivazione è richiesta al fine di dimostrare l’interesse pubblico all’emissione dell’ordinanza in parola.
Neppure per le ordinanze extra ordinem è richiesto che le misure imposte a tutela della salute siano temporanee in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l'intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, atteso che suo connotato essenziale è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario. Il che chiaramente sta a indicare che nell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste, in astratto, un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta, secondo la natura del rischio da fronteggiare. Sono, infatti, le esigenze obiettive che si riscontrano nel caso concreto che determinano la «misura» dell'intervento, anche se la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento, senza che possa assumere, cioè, i caratteri della continuità e della stabilità.
Il Collegio osserva che, per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notifica effettuata presso la casa comunale, anziché presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente (Cons. Stato, sez. IV, 28.03.1994, n. 291; Tar Liguria, sez. II, 05.11.2002 n. 1077; Tar Campania Napoli, sez. I, 30.05.2000, n. 1717).
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La giurisprudenza (Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione 1, sentenza 08.04.2011, n. 183) afferma comunemente che in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, nelle more del procedimento finalizzato alla classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti cd. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli cd. "differenziali".
A sostegno di quanto suesposto, occorre far riferimento all'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. del 14.11.1997 che testualmente afferma che "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991".
Ne consegue che anche in mancanza di disposizioni regolamentari il Comune ben poteva imporre il rispetto dei limiti assoluti al rumore con un’ordinanza contingibile ed urgente.
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La giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo riconosciuto che l’art. 9 della legge 447/1995 rappresenti per così dire l’ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819; TAR Lombardia, Milano, IV, 02.04.2008, n. 715) con la conseguenza che l’emanazione di questo tipo di ordinanza non dev’essere preceduta dalla prova che siano stati utilizzati altri mezzi giuridici predisposti dall’ordinamento in via ordinaria.
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La giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, IV, 02.04.2008, n. 715) ha riconosciuto che appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino, così come l’accertamento effettuato presso una sola persona, per consentire al Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico –ed unico peraltro– strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia (legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge 447/1995.
A tal proposito giova in primo luogo rammentare che l’art. 15 della legge regionale 13/2001, dopo aver attribuito ai comuni e alle province l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico (comma 1°), ha cura di precisare che per tale attività le Amministrazioni effettuano precise richieste all’ARPA (il che è avvenuto nel caso di specie), <<privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambiti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico>> (comma 2°).
Del resto, la più recente giurisprudenza ha ammesso la legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato anche se adottata a seguito di un esposto di una sola famiglia (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 08.06.2006, n. 3340 e sez. I, 24.01.2006, n. 488).
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Il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, come del resto è avvenuto nella presente fattispecie, anche attraverso l’obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l’orario della propria attività fonte delle suddette immissioni (TAR Lombardia, Milano, IV, 02.04.2008, n. 715).
Ne consegue che è legittima l’ordinanza che conformi l’attività nei risultati, lasciando le modalità di attuazione alla libera scelta del titolare dell’impresa, e disponga, nel frattempo, la riduzione dell’orario.
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Essendo l’ordinanza in parola strumento ordinario di tutela della salute dei cittadini, anche singoli, come sopra indicato, nessun’altra motivazione è richiesta al fine di dimostrare l’interesse pubblico all’emissione dell’ordinanza in parola (in questo senso Tar Lazio, sez. II, 22.02.1995 n. 242; Tar Toscana, sez. II, 14.02.2000, n. 168; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 01.07.1993, n. 564; Tar Sicilia, Catania, sez. II, 09.06.1992, n. 596; Tar Puglia, Bari, sez. I, 26.09.2003 n. 3591).
In secondo luogo neppure per le ordinanze extra ordinem è richiesto che le misure imposte a tutela della salute siano temporanee in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l'intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, atteso che suo connotato essenziale è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario. Il che chiaramente sta a indicare che nell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste, in astratto, un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta, secondo la natura del rischio da fronteggiare.
Sono, infatti, le esigenze obiettive che si riscontrano nel caso concreto che determinano la «misura» dell'intervento, anche se la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento, senza che possa assumere, cioè, i caratteri della continuità e della stabilità (Cons. Stato, sez. V, n. 580 del 09.02.2001) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 21.09.2011 n. 2253 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO - Attività di fornaio - Superamento dei limiti di emissioni sonore - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore - Art. 659 cod. pen. – L. n. 447/1995 - Art. 9 L. n. 689/1981.
Nell'ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, la carica di lesività del bene giuridico protetto è individuabile nell'art. 659, comma secondo, cod. pen., sia nell'art. 10, comma secondo, della legge 26.10.1995 n. 447 (legge quadro sull'Inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 citato, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia (Cass. Sez. l, n. 23866 del 09/06/2009, dep. 10/06/2009, Valvassore).
La contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p., dunque, a differenza di quella prevista dal primo comma, deve intendersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, laddove si accerti, come nella specie, la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma dell'art. 10, comma 2, legge n. 447/1955, cit. (Cass. Sez. l, n. 44167 del 27/10/2009, dep. 18/11/2009, Fiumara).
RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Autonome fattispecie contravvenzionali - Art. 659 cod. pen..
L'art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma -disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone- richiede l'accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma -esercizio di professione o mestiere rumoroso- prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dal limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (Cass., Sez. 1, n. 532 del 28/09/1994, dep. 20/01/1995, Amato; Cass. Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998, dep. 16/04/1999, Marinelli) (Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza 05.09.2011 n. 33072 - link a www.ambientediritto.it).

agosto 2011

AMBIENTE-ECOLOGIAL'art. 9, primo comma, della L. 26.10.1995 n. 447 non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2, primo comma, lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana".
Conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26.10.1995 n. 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995)- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9 primo comma della citata Legge n. 447/1995.
La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona).
Non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità.
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La stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento (anche quello di irrigazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981), non esclude affatto che l'avvio del procedimento possa essere preceduto o supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con una successiva comunicazione e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.
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Il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.

In Lombardia, la L.R. 10.08.2001 n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico- all’art. 15 (Controlli e poteri sostitutivi) prevede che “Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 14.08.1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).” (c. 1).
Il c. 2 del cit. art. 15 specifica che: “Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999".
Più in generale, l'art. 9, primo comma, della L. 26.10.1995 n. 447 –legge quadro sull'inquinamento acustico- dispone: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 03.03.1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.
Un consistente indirizzo giurisprudenziale (cfr. TAR Lecce, Sez. I, 11.01.2006, n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, TAR Brescia, Sez. II, 02.11.2009 n. 1814), al quale il Collegio aderisce, ha evidenziato che:
- la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2, primo comma, lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana";
- conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26.10.1995 n. 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995)- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;
- in siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9 primo comma della citata Legge n. 447/1995;
- la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona);
- non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità (cfr. TAR Lecce, 11.01.2006, n. 488).
Così inquadrata la valenza e latitudine della disposizione, va respinto il primo profilo del primo motivo, così come il secondo motivo, con il quale si sostiene erroneamente che sarebbero impartite direttive vincolanti all’imprenditore, dato che l’ordinanza non fa che imporre il rispetto di un limite di rumore violato lasciando al responsabile la concreta individuazione delle misure da adottarsi.
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Parimenti infondato risulta il secondo profilo del primo motivo (l’esecuzione del rilievo fonometrico da parte dell’ARPA in assenza di contraddittorio), poiché la tipologia di accertamenti di cui trattasi presuppone necessariamente il fatto che essi siano eseguiti almeno una volta senza preavviso al fine di monitorare le normali condizioni di funzionamento ed emissione (che potrebbero essere alterate laddove l'interessato fosse preventivamente avvisato) (cfr. TRGA Trento 27.06.2005 n. 174).
Va soggiunto che (cfr. doc. n. 6 sia della ricorrente sia del Comune) in data 20.03.2099 è stata emessa dall’Amministrazione comunicazione di avvio del procedimento amministrativo “per indagini fonometriche relative al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente” indirizzata alla odierna ricorrente.
Peraltro, la stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento (anche quello di irrigazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981), non esclude affatto che l'avvio del procedimento possa essere preceduto o supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con una successiva comunicazione e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (cfr. Cons. St., Sez. V, 05.03.2003, n. 1224, TAR Puglia, Bari Sez. I 26.09.2003 n. 3591).
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Il D.P.C.M. 14.11.1997 che reca “valori limite assoluti di immissione” all’art. 3 stabilisce: “1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26.10.1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Il successivo art. 4 -rubricato valori limite differenziali di immissione- stabilisce: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26.10.1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
”.
Va chiarito che il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.
I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997).
Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse.
Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile.
Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 15.03.2010, n. 1166)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 30.08.2011 n. 1276 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAAl fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:
a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini»;
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, dell'art. 54 dlgs 267/2000, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1999, secondo il quale il sindaco, qualora sia richiesto da <<eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente>>, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».
L’articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti: da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come <l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane>, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) <un pericolo per la salute umana>, cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica; dall’altro, la legge stessa non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo.

Occorre precisare, riguardo alla natura del potere esercitato ed alla sussistenza dei relativi presupposti (peraltro, ribadendo quanto recentemente affermato da questo Tribunale con la sentenza 22.10.2010, n. 492), che, al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:
a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma 2, d.lgs. 267/2000; in precedenza, articolo 38, comma 2, della legge 142/1990);
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54 (in precedenza, comma 2-bis, del citato articolo 38), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto, per quanto qui interessa, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1999, secondo il quale il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da <<eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente>>, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».
Per le caratteristiche dei presupposti di fatto e delle misure imposte, il provvedimento impugnato sembra riconducibile alla fattispecie dell’articolo 9 della legge 447/1995 (la legge quadro, del resto, viene indicata anche nella proposta di provvedimento formulata dall’Ufficio Servizi Operativi e Ambiente in data 11.10.2010, cui espressamente aderisce il provvedimento impugnato).
Ciò, in quanto (cfr. sent. cit.), l’articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti (come rilevato da TAR Puglia, Lecce, I, 24.01.2006, n. 488): da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come <<l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane>>, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) <<un pericolo per la salute umana>>, cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica; dall’altro, la legge stessa non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo (nello stesso senso, vedi anche TAR Toscana, II, 16.06.2010, n. 1930; TAR Lombardia, Brescia, 02.11.2009, n. 1814; Milano, IV, 02.04.2008, n. 715; TAR Piemonte, I, 02.03.2009, n. 199; TAR Lazio, II, 26.06.2002, n. 5904).
Il riferimento all’articolo 50 del d.lgs. 267/2000 (il cui comma 5, prevede il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti <<in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale>>) appare dunque improprio, ma non vizia il provvedimento.
Passando ad esaminare l’applicabilità dei valori limite differenziali, va ricordato che:
- secondo l’articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. 01.03.1991 (il comma 1 prevede, nelle more della suddivisione del territorio comunale prevista dalla legge, i limiti di accettabilità c.d. assoluti, distinguendo tra limite diurno e limite notturno, e tra <<Zona A>> e <<Zona B>> di cui al d.m. 1444/1968, <<Zona esclusivamente industriale>> e, residualmente, <<Tutto il territorio nazionale>>), <<Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 DB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi>>;
- secondo l’articolo 15, comma 1, della legge 447/1995, <<Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01.03.1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'08.03.1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2 >>;
- secondo l’articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997 <<I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26.10.1995, n. 447 (10), sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto>> (sono le <<aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi>>).
- infine, secondo l’articolo 8, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 14.11.1997, <<in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991>>;
Sebbene la giurisprudenza prevalente, sulla base dell’applicazione del canone interpretativo dell’“ubi lex voluit, dixit …” (in quanto, cioè, il più recente regolamento richiama l’articolo 6, comma 1, e non anche il comma 2, del precedente), conforti la prospettazione della ricorrente in ordine alla non applicabilità dei limiti di rumore differenziali in mancanza di una zonizzazione acustica comunale (cfr., da ultimo, TAR Puglia, Bari, I, 14.05.2010, n. 1896), il Collegio deve rilevare che i precedenti di questo Tribunale vanno in una direzione diversa.
Infatti, con la sentenza 23.04.2001, n. 236, è stato affermato che:
- è vero che le norme transitorie contenute nell’articolo 15 della legge 447/1995 e nell’articolo 8 del d.P.C.M. 14.11.1997 –così come testualmente formulate– potrebbero far sorgere dubbi sull’applicabilità dei “valori limite differenziali” durante il periodo (transitorio) di carenza di “zonizzazione” nel territorio del Comune intimato;
- è pur vero, però, che sia il d.P.C.M. 01.03.1991, sia il d.P.C.M. 14.11.1997 rendono bene chiara l’idea che per le aree non esclusivamente industriali non è stata affatto delineata una soluzione di continuità in ordine al cumulo dei due criteri di valutazione (“criterio differenziale” e “criterio assoluto”);
- infatti, a parte la perfetta corrispondenza letterale delle due norme in rassegna (comma 2 dell’articolo 6 del d.P.C.M. 01.03.1991 e comma 1 dell’articolo 4 del d.P.C.M. 14.11.1997) che già chiaramente fa propendere per la delimitazione del divieto di cumulo dei due criteri solo per le aree industriali (e, quindi, non per le altre), vi è da dire che sotto il profilo logico e teleologico è del tutto irragionevole pensare che il “criterio differenziale” già operante in base al decreto del 1991 possa essere stato congelato durante il periodo transitorio (di carenza di zonizzazione), pur in presenza di una situazione urbanistica e (soprattutto) di una esigenza di tutela della salute pubblica, assolutamente identiche durante il periodo di riferimento (e cioè dal 1991 al 1998).
Il Collegio ritiene detta impostazione più convincente e quindi meritevole di essere confermata.
Può aggiungersi che, altrimenti, la previsione dell’articolo 8 del d.P.C.M. 14.11.1997 contrasterebbe con quanto disposto dall’articolo 15 della legge 447/1995, che intende assicurare, nelle more della definizione dei regolamenti e provvedimenti attuativi previsti dalla legge quadro, la permanente vigenza (per quanto non in contrasto con la legge stessa) della disciplina di tutela stabilita dal d.P.C.M. 01.03.1991.
In conclusione sul punto, la ragione per la quale il d.P.C.M. del 1997 non richiama il comma 2 dell’articolo 6, del d.P.C.M. del 1991, è che, mancando ogni modifica riguardo ai limiti c.d. differenziali, per detta parte della disciplina non c’era bisogno di norme transitorie.
Nel senso qui accolto, si esprime anche la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 06.09.2004 (TAR Umbria, sentenza 26.08.2011 n. 280 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Ammessi i controlli a sorpresa.
PREROGATIVE - L'azienda ha però il diritto di verificare e contestare anche successivamente la veridicità e idoneità delle ispezioni.

L'ordinanza del Sindaco contro l'inquinamento acustico non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, perché la Pubblica amministrazione incaricata dei controlli ha il «diritto alla sorpresa», per evitare che la comunicazione consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto».
Così ha stabilito il TAR Umbria, Sez. I, sentenza 26.08.2011 n. 271.
Il caso riguardava una società di mangimi per animali, la cui lavorazione produceva forti rumori, che danneggiavano la salute degli abitanti di un edificio residenziale, situato di fronte allo stabilimento. Il sindaco, per risolvere il problema, aveva emanato un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del Testo unico degli Enti locali, e aveva ordinato alla società di adeguare le emissioni acustiche ai limiti normativi. La società aveva impugnato l'ordinanza, sostenendo, tra l'altro, che non vi era stata la preventiva comunicazione del l'avvio del procedimento e delle misurazioni programmate dal l'Arpa.
Il Tar ha però respinto il ricorso basando le sue motivazioni su due punti: e l'organo pubblico incaricato dei controlli ha il «diritto alla sorpresa» nello svolgimento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto»; il controllato ha però il diritto di verificare e contestare, anche successivamente, la veridicità e l'idoneità degli accertamenti compiuti.
La sentenza è giustificata. Il «diritto alla sorpresa» della pubblica amministrazione controllante è consentito dall'articolo 7 della legge 241/1990, che stabilisce che non è necessario l'avvio del procedimento allorché «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento».
Si potrebbe obiettare che il contraddittorio deve essere osservato «nel momento» in cui il controllo è effettuato, e non in momenti successivi. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, vi è qui una situazione vincolata, perché se vi è l'avvio del procedimento, il controllato può sfuggire al controllo; se non vi è l'avvio del procedimento, il controllo si svolge senza contraddittorio.
I giudici hanno perciò esattamente stabilito che il contraddittorio è necessario, ma esso può avvenire anche in momenti successivi (articolo Il Sole 24 Ore del 10.10.2011 - link a www.ecostampa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIATar Umbria: ammessi i controlli a sorpresa.
L'ordinanza del sindaco contro l'inquinamento acustico non richiede la preventiva comunicazione dell' avvio del procedimento.
Così ha stabilito il TAR Umbria, sentenza 26.08.2011 n. 271, che ha evidenziato un nuovo diritto della Pa nello svolgimento delle sue attività istituzionali.
Il caso riguardava una società di mangimi per animali, la cui lavorazione produceva forti rumori, che danneggiavano la salute degli abitanti di un edificio residenziale situato di fronte allo stabilimento. Il sindaco aveva emanato un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del Tuel e aveva ordinato alla società di adeguare le emissioni acustiche ai limiti normativi. La società aveva impugnato l' ordinanza, sostenendo, tra l'altro, che non vi era stata la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e delle misurazioni programmate dall'Arpa.
Il Tar ha però respinto il ricorso, con queste motivazioni: 1) l'organo pubblico incaricato dei controlli ha il «diritto alla sorpresa» nello svolgimento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto»; 2) il controllato ha però il diritto di verificare e contestare, anche successivamente, la veridicità e l'idoneità degli accertamenti compiuti.
La sentenza è esatta. Il "diritto alla sorpresa" della Pa controllante è consentito dal l'articolo 7 della legge 241/1990, che stabilisce che non è necessario l'avvio del procedimento allorché «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento».
Si potrebbe obiettare che il contraddittorio deve essere osservato "nel momento" in cui il controllo è effettuato, e non in momenti successivi. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, vi è qui una situazione vincolata, perché, se vi è l'avvio del procedimento, il controllato può sfuggire al controllo; se non vi è l'avvio del procedimento, il controllo si svolge senza contraddittorio.
I giudici hanno perciò esattamente stabilito che il contraddittorio è necessario, ma può avvenire anche in momenti successivi (articolo Il Sole 24 Ore del 12.09.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAAl fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:
a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267);
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995, secondo il quale il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da <<eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente>>, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».
- L’articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti: da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come <l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane>, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) <un pericolo per la salute umana>, cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica; dall’altro, la legge stessa non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo.
- Un fenomeno come quello delle emissioni/immissioni acustiche provenienti da un’attività produttiva è suscettibile di essere significativamente influenzato dalle modalità con cui detta attività si svolge, e che quindi deve essere riconosciuto all’organo pubblico incaricato dei controlli il c.d. diritto alla sorpresa nell’espletamento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di “non farsi cogliere sul fatto”. L'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguarda, è legato non alla astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto.

Il Collegio (peraltro, ribadendo quanto recentemente affermato da questo Tribunale con la sentenza 22.10.2010, n. 492) osserva che, al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:
a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267; in precedenza, articolo 38, comma 2, della legge 142/1990);
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54 (in precedenza, comma 2-bis, del citato articolo 38), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto, per quanto qui interessa, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995, secondo il quale il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da <<eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente>>, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».
Per le caratteristiche dei presupposti di fatto e delle misure imposte, il provvedimento impugnato sembra riconducibile alla fattispecie dell’articolo 9 della legge 447/1995.
Ciò, in quanto (cfr. sent. cit.), l’articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti (come rilevato da TAR Puglia, Lecce, I, 24.01.2006, n. 488): da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come <<l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane>>, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) <<un pericolo per la salute umana>>, cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica; dall’altro, la legge stessa non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo (nello stesso senso, vedi anche TAR Toscana, II, 16.06.2010, n. 1930; TAR Lombardia, Brescia, 02.11.2009, n. 1814; Milano, IV, 02.04.2008, n. 715; TAR Piemonte, I, 02.03.2009, n. 199; TAR Lazio, II, 26.06.2002, n. 5904; da ultimo, TAR Lombardia, Milano, IV, 31.01.2011, n. 288)).
L’altro profilo di censura dedotto con il ricorso introduttivo, ed approfondito con i motivi aggiunti, concerne l’applicabilità, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 14.11.1997, del valore limite differenziale.
Come esposto, detta disposizione prevede che i valori limite differenziali stabiliti dal comma 1, non si applichino qualora il rumore ambientale debba ritenersi <<trascurabile>>, in quanto non superiore alle soglie da essa stabilite (50/40 dB(A) a seconda se si tratti del periodo diurno/notturno, se misurato a finestre aperte; 35/25 dB(A), se a finestre chiuse).
Ora, dalla misurazione dell’A.R.P.A. risultano, nel periodo notturno, valori di 42,6 dB(A) a finestre aperte e di 29,0 dB(A) a finestre chiuse, rispetto a valori limite rispettivamente di 40 e 25 dB(A). Quindi, superiori alla soglia al di sotto della quale il rumore si intende <<trascurabile>> e non si applicano i limiti differenziali.
Il livello di rumore differenziale proveniente dall’attività industriale è poi risultato essere di 8 dB(A) a finestre aperte e di 11 dB(A) a finestre chiuse, vale a dire sensibilmente superiore ai valori limite (5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno) stabiliti dai d.P.C.M.
Con riferimento ai risultati di dette misurazioni, la ricorrente sostiene anzitutto che avrebbe dovuto farsi riferimento ai risultati delle misurazioni effettuate dal CTU nell’ambito del giudizio civile pendente, in quanto più affidabili e probanti.
Il Collegio non comprende per quale motivo un consulenze tecnico debba essere più affidabile di un organo tecnico della pubblica amministrazione, come l’A.R.P.A., istituzionalmente preposto ai controlli ambientali, perciò dotato di adeguate strumentazioni e professionalità, ed indipendente, vale a dire non legato da alcun rapporto organico o funzionale con l’ente locale che gli ha richiesto l’accertamento.
La ricorrente sostiene anche che, data la modestia dello scostamento tra la soglia di rilevanza (<<trascurabilità>>) del rumore ed i valori accertati, l’accertamento non avrebbe giustificato l’adozione del provvedimento impugnato.
Il Collegio osserva che, come all’amministrazione non spetta il potere di distinguere, nell’ambito delle immissioni acustiche che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all’adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 26.09.2003, n. 3591), così non è consentito di non trarre le doverose conseguenze dall’accertato superamento di una soglia (quella individuata dall’articolo 4, comma 2, del d.P.C.M. 14.11.1997) strumentale alla verifica del rispetto delle soglie di tollerabilità.
In generale, sembra evidente che un sistema basato su limiti oggettivi di inquinamento, non tolleri –a meno che una disposizione normativa non lo preveda espressamente, integrando la misurazione del valore limite con altre valutazioni, o consentendo la deroga in presenza di altri elementi- una valutazione di accettabilità/tollerabilità del superamento di detti limiti.
La ricorrente lamenta poi che, in violazione del principio generale espresso dagli articoli 7 ss. della legge 241/1990, non siano state assicurate nel procedimento le garanzie procedimentali, a partire dalla previa comunicazione delle misurazioni programmate dall’A.R.P.A., onde consentirle di presentare osservazioni ed effettuare le opportune verifiche sulle attività di misurazione.
Il Collegio sottolinea al riguardo che un fenomeno come quello delle emissioni/immissioni acustiche provenienti da un’attività produttiva è suscettibile di essere significativamente influenzato dalle modalità con cui detta attività si svolge, e che quindi deve essere riconosciuto all’organo pubblico incaricato dei controlli il c.d. diritto alla sorpresa nell’espletamento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di “non farsi cogliere sul fatto” (cfr. Cons. Stato, V, 05.03.2003, n. 1224).
L'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguarda, è legato non alla astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (TAR Toscana, II, 16.06.2010, n. 1930).
In questa prospettiva, va sottolineato che le misurazioni contestate col ricorso in esame non rappresentano un fatto nuovo nei rapporti tra Comune e società ricorrente, bensì rappresentano l’ennesimo episodio di una lunga vicenda – connotata dall’adozione di reiterati provvedimenti volti a ricondurre le immissioni acustiche nei limiti di legge, e dall’effettuazione di interventi da parte della ricorrente, in un arco di tempo di alcuni anni. Al riguardo, è sufficiente rinviare a quanto precisato al punto 1 (sottolineando, in particolare, l’esito finale dell’attuazione del piano di risanamento presentato alla fine del 2007).
La mancanza di una previa comunicazione di avvio del procedimento, e di un contraddittorio nel momento dell’effettuazione delle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. appare quindi giustificata.
Deve dunque ritenersi che controlli, accertamenti, ispezioni possano essere svolti senza la partecipazione del diretto interessato, a condizione che costui sia successivamente in grado di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (TAR Umbria, sentenza 26.08.2011 n. 271 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

luglio 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 28 del 13.07.2011 "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei “Tecnici competenti” in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 04.07.2011, in attuazione dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 06.07.2011 n. 74).

giugno 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 26 del 29.06.2011, "Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei «Tecnici competenti» in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 13.06.2011, in attuazione dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 21.06.2011 n. 65).

AMBIENTE-ECOLOGIA: RUMORE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Emissioni sonore - Emergenze sanitarie e di igiene pubblica - Responsabilità del sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Art. 50/2 D.Lg.vo n. 267/2000.
Al Sindaco, nella sua posizione di garante dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanità pubbliche, compete l’obbligo di porre rimedi al fenomeno di inquinamento acustico o nel contrastarlo (Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza 15.06.2011 n. 24022 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Inquinamento acustico e responsabilità del sindaco.
Vicenda concernente l'addebito all’imputato nella sua qualità di Sindaco di avere rifiutato sistematicamente il compimento di atti di ufficio, riguardanti il fenomeno dell’inquinamento acustico, e che, per ragioni di igiene e sanità, andavano posti in essere senza ritardo a tutela della salute pubblica, nonché di avere nella predetta qualità omesso di rispondere a richieste di accesso agli atti amministrativi, riguardanti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e le modalità di emissioni sonore nel periodo estivo, nonché agli atti della polizia municipale, relativi ai controlli effettuati nel predetto ambito, lasciando decorrere infruttuosamente il termine di legge (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 15.06.2011 n. 24022 - link a www.lexambiente.it).

maggio 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Variazione capitolo entrata versamento somme da sanzioni - legge quadro inquinamento acustico (ANCI, nota 31.05.2011 n. 129 di prot.).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Scelte pianificatorie - Discrezionalità amministrativa - Limiti - Artt. 97 e 113 Cost..
Se è vero che le scelte di pianificazione, e tra queste, la zonizzazione acustica, rientrano nella discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione, esse sono sempre assoggettate, come principio generale del “sistema” delle garanzie comunemente discendenti dagli artt. 97 e 113 Cost., al sindacato giurisdizionale nei limiti della loro (ritenuta) irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza (cfr. sul punto, ex plurimis, le decisioni Cons. Stato, n. 664 dd. 06.02.2002 n. 4920 dd. 27.07.2010).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classi di zonizzazione - DPCM 14.11.1997 - Comuni - Pianificazione conforme - Regione Piemonte - L.r. n. 52/2000.
La definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza; in Piemonte, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 52 del 2000, la zonizzazione è attuata secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale 06.08.2001 n. 85-3802.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Parametri di riferimento - Destinazione d’uso futura - Livelli di rumore sussistenti di fatto - Illegittimità.
E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto (cfr. in tal senso la decisione Cons. Stato n. 9302 dd. 31.12.2009) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.05.2011 n. 2957 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: G. Amendola, ART. 674 C.P., EMISSIONI MOLESTE E INQUINAMENTI. E’ L’ORA DELLE SEZIONI UNITE? (23.05.2011 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - URBANISTICA: Il sindacato giurisdizionale del piano di classificazione acustica è ammesso limitatamente ai casi di gravi illogicità, irrazionalità o travisamenti sintomatici del vizio di eccesso di potere.
Mutuando le conclusioni della giurisprudenza consolidata in tema di pianificazione urbanistica, le scelte pianificatorie effettuate dalla P.A. possono formare oggetto di sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo laddove risultino inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, o dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 26.04.2006, n. 2291; id., 18.06.2009, n. 4024).
Con specifico riferimento alla zonizzazione acustica, poi, si è chiarito che le scelte effettuate dal Comune in materia di classificazione acustica non afferiscono al merito dell’attività pianificatoria/programmatoria dell’Ente, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è il preuso del territorio: ciò, poiché non è possibile sacrificare oltremodo le aspettative consolidate di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all’espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate, diversamente da ciò che potrebbe avvenire, ad es., per le attività industriali localizzate in zona impropria (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 24.01.2007, n. 187).
Donde la sindacabilità di tali scelte, nei limiti, appunto, in cui è ammesso il sindacato degli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica (per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, palese disparità di trattamento: TAR Lazio, Roma, Sez. I, 30.09.2010, n. 32618).
Del resto, sempre con riguardo al piano di classificazione acustica, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ne ha ammesso il sindacato giurisdizionale, ancorché negli stessi limiti degli altri atti di pianificazione del territorio, al fine di non invadere il merito delle scelte discrezionali adottate dalla P.A. e, dunque, limitatamente ai casi di gravi illogicità, irrazionalità o travisamenti sintomatici del vizio di eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV, 31.12.2009, n. 9301)
(TAR Toscana, Sez. II, sentenza 04.05.2011 n. 776 - (link a www.giustizia-amministrativa.it).

aprile 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA: A. Gagliardi, Immissioni acustiche: il doppio binario nella valutazione della tollerabilità delle immissioni ed il nuovo criterio della Legge 13/2009 - Nota a Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 17.01.2011 n. 939 e Sez. VI civile, sentenza 01.02.2011 n. 2319 (26.04.2011 - link a www.filodiritto.com).

AMBIENTE-ECOLOGIAUna deregulation sul rumore. Autorizzazioni alleggerite per le piccole e medie imprese.
Deregulation sul rumore. Grazie a un alleggerimento delle procedure autorizzative in particolare per le piccole imprese, per le quali saranno anche ridotti gli impegni economici necessari per contenere l'inquinamento acustico. Un esempio: nel settore dell'edilizia dovrà esserci, attraverso una delega al governo, la semplificazione delle autorizzazioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

Sono queste alcune delle novità contenute nel disegno di legge 4059-A, la legge Comunitaria 2010, che la 14 Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) della camera ha appena approvato e che, quindi, è pronto per il passaggio in aula.
Il ddl (si veda ItaliaOggi del 22 e 23 aprile), oltre ad aggiornare la disciplina in materia di inquinamento acustico, stabilisce nuovi requisiti per l'installazione degli impianti di distribuzione di benzina, riordina la disciplina in materia di emissioni industriali e sostituisce le norme in materia di etichettatura con particolare riferimento agli aromi.
Diverse le modifiche proposte rispetto il testo a suo tempo approvato dal senato in prima lettura il 2 febbraio scorso. In alcuni casi, peraltro, il testo contiene interi nuovi articoli relativi a materie che non erano state nemmeno prese in considerazione dal senato. Uno di questi è l'articolo 32 del disegno di legge che dà delega al governo di armonizzare il diritto interno in materia di inquinamento acustico, ovvero il Testo unico 447/1995. In particolare, ... (articolo ItaliaOggi del 26.04.2011 - link a www.corteconti.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Interessi tutelati - Attività economiche precedentemente insediate sul territorio - Rilevanza.
Il fine perspicuo della zonizzazione acustica del territorio consiste nella tutela della salute dei cittadini, in quanto gli interessi protetti dalla normativa in esame sono desumibili dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, che appresta la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno; gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possono tuttavia non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione e non sono dunque cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio in una fase temporale successiva.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Pianificazione urbanistica - Rapporti.
La classificazione acustica del territorio non deve meccanicamente sovrapporsi alla pianificazione urbanistica; in tal senso dispone l’art. 6 della legge 26.10.1995, n. 447, che prevede il solo “coordinamento” con gli strumenti urbanistici (cfr., in merito, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819).
Il piano regolatore con le destinazioni d’uso esistenti e quelle previste deve costituire un termine di riferimento per la classificazione del territorio (cfr. l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995, il D.P.C.M. 1.3.1991 e il D.P.C.M. 14.11.1997), con la necessaria precisazione che la stessa deve essere comunque ancorata all’assetto urbanistico, cioè all’esistente situazione in fatto che può divergere da quella di diritto.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Discrezionalità tecnica - Presupposti di fatto - Preuso del territorio.
Le scelte inerenti alla classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività pianificatoria/programmatoria del Comune, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è il preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all'espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (cfr. TAR Veneto, sez. III, 24.01.2007, n. 187) (TAR Veneto, Sez. I, sentenza 18.04.2011 n. 649 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: C. Silvestri, Mestiere rumoroso: illecito penale o amministrativo? Nota a Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza 09.06.2009 n. 23866 (16.04.2011 - link a www.filodiritto.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni ex art. 844 c.c. - Conflitto tra esigenze della produzione e diritto alla salute - Criterio del c.d. "preuso" - Natura - Limiti di applicabilità.
Il criterio del c.d. "preuso", come evidenziato dalla collocazione della disposizione nell'ultima parte dell'articolo 844 c.c., ha natura meramente sussidiaria e costituisce soltanto una extrema ratio cui il giudicante può, con prudente apprezzamento di fatto, ricorrere nel contemperare le opposte esigenze inerenti l'esercizio delle facoltà di godimento di un immobile adibito ad uso abitativo e quelle produttive di un immobile destinato ad uso industriale, tenendo comunque presente, nell'ambito di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica, che quando le esigenze della produzione entrino in diretto conflitto con quelle del diritto alla salute, connesse alla fruibilità dell'immobile soggetto alle immissioni, é a quest'ultimo che va attribuita preminenza, costituendo il rispetto di tale primario diritto un limite intrinseco all'esercizio di quello di iniziativa economica e libero esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass. nn. 5564/2010, 8420/2006, 9865/2005, 161/1996).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni - Limiti di tollerabilità stabiliti dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico - Irrilevanza ai fini della valutazione ex art. 844 c.c..
I limiti di tollerabilità ambientale previsti dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, perseguendo interessi pubblici e di tutela ambientale dirette a contenere la diffusività verso una cerchia indeterminata di persone e non, specificamente, verso il fondo del vicino, fissano soltanto dei limiti minimi di accettabilità dei rumori, la cui osservanza tuttavia, sul piano civilistico, agli effetti dell'articolo 844 c.c., non può essere dirimente, dovendo tenersi conto a tal fine della più diretta e continua esposizione dei soggetti passivi, in ragione della vicinanza tra il fondo di provenienza e quello di ricezione, con conseguente necessità di una accurata indagine diretta ad accertarne, secondo la particolarità della situazione concreta, la normale tollerabilità (Cass. nn. 6223/2002, 1151/2003, 2166/2006).
Con la conseguenza che la valutazione della normale tollerabilità non può che essere riferita al luogo in cui le "propagazioni" vengano percepite da coloro che fruiscono del bene, in conformità alla destinazione propria dello stesso, e non anche alla relativa fonte di provenienza (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 12.04.2011 n. 8367 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Mancanza - Limiti differenziali - Operatività - Esclusione - Art. 8, c. 1, D.P.C.M. 14/11/1997.
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (v. TAR Puglia Bari, sez. I, 14.05.2010, n. 1896; TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 01.07.2008, n. 385, TAR Puglia -LE- sez. I, 13/06/2007 n. 2334; TAR Lombardia -MI- sez. I, 01/03/2004 n. 813; TAR Veneto, sez. III, 31/03/2004 n. 847).
Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. a) della L. n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 01.03.1991.
Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto (primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 08.04.2011 n. 183 - link a www.ambientediritto.it).

febbraio 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, supplemento n. 8 del 25.02.2011, "Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011" (L.R. 21.02.2011 n. 3).
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La presente legge modifica/integra numerose normative regionali in materia, tra l'altro, di:
- B.U.R.L. (cfr. art. 3);
- cementi armati (cfr. art. 9);
- opere pubbliche di interesse regionale (cfr. art. 10);
- legge regionale n. 12/2005 (cfr. art. 12);
- rifiuti (cfr. art. 15);
- inquinamento acustico (cfr. art. 16);
- emissioni in atmosfera (cfr. art. 17).

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Collegato ordinamentale 2011 Regione Lombardia: nuove modifiche alla legge 12/2005.
Nella seduta del 15.02.2001 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il cd. "Collegato ordinamentale 2011". Come si legge nel comunicato stampa regionale,
Tra le novità previste, una nuova proroga ai Comuni fino al 31.12.2012 per dotarsi definitivamente del piano di governo del territorio (PGT) e il via libera alle deroghe eccezionali ai limiti sull’inquinamento acustico oggi previste nel caso essi dovessero mettere a repentaglio lo svolgimento di eventi di rilievo internazionali, come ad esempio i grandi concerti.
Il “Collegato” equipara inoltre i Centri culturali a carattere religioso agli edifici di culto, prevedendo per la loro realizzazione uno specifico percorso di programmazione nei piani regolatori. Via libera anche alla norma che dà la possibilità ai Comuni di negare l’autorizzazione ad aprire attività commerciali nei centri storici se in contrasto con il “decoro pubblico” e le “tradizioni locali”.
Il “Collegato” recepisce inoltre la direttiva europea Bolkestein sul commercio e introduce norme di semplificazione burocratica nell’edilizia e per lo svolgimento di alcune attività, come ad esempio la certificazione energetica, un settore in espansione e al quale potranno accedere adesso ai corsi formativi anche i cittadini non iscritti a un albo.
Ancora una volta, dunque, l'ennesima applicazione di quel vizio di tecnica legislativa secondo cui con unica disposizione si apportano importanti modifiche a legislazioni del tutto diverse tra loro, senza nessuna attenzione ai complessi processi di implementazione della normativa vigente, verso cui la stessa Regione dichiara di voler prestare la massima attenzione (v. Analisi dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali sul sito del Consiglio regionale).
Il collegato ordinamentale meriterebbe un'analisi a sé. In ogni caso, le modifiche relative alla legge n. 12 del 2005 sono contenute nell'articolo 12, tra le quali vanno segnalate:
- le modifiche dell'articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani), anche attraverso l'introdzione del comma 3-bis, finalizzato a superare le note perplessità relative alle procedure di VAS e alla nomina dei relativi responsabili;
- la modifica dell'articolo 25 (Norma transitoria), dove la data del 31.03.2010 per l'approvazione dei PGT é differita al 31.12.2012;
- la modifica dell'articolo 26 (Adeguamento dei piani), cui dopo il comma 3-ter dell’articolo 26 é aggiunto il comma 3-quater, secondo cui "I comuni che alla data del 30.09.2011 non hanno adottato il PGT non possono dar corso all’approvazione di piani attuativi del vigente PRG comunque denominati, fatta salva l’approvazione dei piani già adottati alla medesima data”;
- l'introduzione dell'articolo 32-bis (Adempimenti del comune), a norma del quale "Nell’ambito delle procedure di cui ai capi II e III, il comune, dietro corresponsione dei diritti amministrativi e delle spese dovuti, è tenuto a corredare d’ufficio le domande di permesso di costruire o le denunce di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di sua competenza”;
- la sostituzione del secondo comma dell'articolo 41 (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività), il cui nuovo testo recita “2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all’interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell’intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.”;
- l'integrazione dell'articolo 71, in materia di edifici di culto, cui dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la disposizione c bis): "gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali”;
- la riscrittura del comma 1 dell’articolo 86, in materia di interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il cui nuovo testo dispone: "1. Qualora l’autorizzazione paesaggistica non venga rilasciata o negata dagli enti competenti nei termini di legge, l’interessato può richiederla in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 146, comma 10, del d.lgs. 42/2004. Nel caso di richiesta alla Regione, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore competente, se delegato, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.” (link a http://studiospallino.blogspot.com).

gennaio 2011

AMBIENTE-ECOLOGIA: 1. Inquinamento acustico - Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Maggiore ampiezza rispetto alla previsione generale di cui all'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Accertamenti tecnici effettuati dall'ARPA - Minaccia per la salute pubblica.
2. Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Competenza del Sindaco.

1. L'art. 9 L. n. 447/1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all'art. 54 D.lgs. 267/2000.
L'uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall'art. 9 cit., deve pertanto ritenersi sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all'uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa Legge n. 447/1995)- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
2. Le ordinanze ex art. 9 L. n. 447/1995, in materia di inquinamento acustico, sono attribuite alla competenza del Sindaco (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 31.01.2011 n. 288 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Maggiore ampiezza rispetto alla previsione generale di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Accertamenti tecnici effettuati dall’ARPA - Minaccia per la salute pubblica.
L’art. 9 L. 447/1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267/2000.
L’uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., deve pertanto ritenersi sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n. 447/1995)- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (vedasi TAR Puglia Lecce 488/2006, TAR Umbria 492/2010, TAR Toscana 1930/2010).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Competenza del Sindaco.
Le ordinanze ex art. 9 L. 447/1995, in materia di inquinamento acustico, sono attribuite alla competenza del Sindaco (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 31.01.2011 n. 288 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Presupposti - Eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
Il potere di ordinanza assentito dall’art. 9 della legge 26.10.1995, n. 447, integrando particolari forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria totale o parziale delle attività, deve essere motivato da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente (in termini TAR Puglia - Bari, I, 29.09.2009 n. 2142.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Mancata approvazione - Operatività dei soli limiti assoluti.
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono da ritenersi operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (TAR Emilia Romagna-Bologna, II, 15.11.2010 n. 8045; TAR Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, 18.09.2008, n. 385, 04.05.2005 n. 244 e 21.05.2008 n. 259; TAR Puglia-Lecce, I, 13.06.2007, n. 2334; TAR Friuli Venezia Giulia 24.04.2009, n. 275; TAR Lombardia-Milano, I, 01.03.2004, n. 813; TAR Veneto, III, 31.03.2004, n. 847) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 22.01.2011 n. 58 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: La tollerabilità delle immissioni va sempre valutata in relazione al caso concreto.
In materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.
Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull’evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico.
Nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all’attività produttiva.
Per quanto attiene poi alla tollerabilità delle immissioni va evidenziato il carattere non assoluto del limite civilistico di tollerabilità delle immissioni al fine di stabilire se, in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi {nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio ed abitazione dei piani superiori dell’immobile dell’attore) le stesse siano compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica dell’attore e della sua famiglia (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 17.01.2011 n. 993 - link a www.litis.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Immissioni e codice civile.
In particolare va ribadito il principio a termini del quale in materia di immissioni, mentre è senz‘altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fìssano nell‘interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabililà, l‘eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz‘altro lecite le immissioni dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c. (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 17.01.2011 n. 939 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Immissioni rumorose intollerabili anche se non superano i limiti di legge.
Nei rapporti di vicinato, le immissioni rumorose possono considerarsi illecite anche quando non è superato il limite di accettabilità stabilito dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico e ambientale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, pronunciandosi in tema di immissioni sonore provenienti da un ventilatore istallato nel muro comune di due appartamenti adiacenti.
Secondo i giudici di Palazzo Cavour, le immissioni sonore devono considerarsi senz’altro illecite se superano i limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che fissano, nell’interesse della collettività, le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità. Tuttavia, l’eventuale rispetto degli stessi limiti non è di per sé sufficiente a far considerare tollerabili le immissioni, dovendo tale giudizio sulla tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall’art. 844 del Codice civile.
La Suprema Corte ribadisce così un principio già più volte affermato in giurisprudenza (Cass. civ. nn. 1151/2003; 1418/2006; 5564/2010): il rispetto della legislazione speciale in materia di inquinamento acustico non pregiudica la questione della tollerabilità delle immissioni nei rapporti tra privati.
La legislazione speciale, infatti, opera nel capo degli interessi pubblici ed è destinata a regolare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione, non già i rapporti di natura patrimoniale tra privati, alla cui disciplina è invece destinato l’art. 844 c.c..
Pertanto, anche se le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale, ciò non esclude che esse possano andare oltre la “normale tollerabilità” e risultare dunque illecite dal punto di vista civilistico. In tal caso, il soggetto interessato potrà agire per far cessare l’abuso o richiedere misure idonee a ridurre le immissioni e, sussistendone i presupposti, ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il giudizio sulla tollerabilità e liceità delle immissioni nei rapporti tra privati dovrà essere sempre effettuato con riferimento alla situazione concreta e in base ai criteri di cui all’art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso” (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 17.01.2011 n. 939 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Sindacato giurisdizionale – Limiti.
Il sindacato in sede giurisdizionale in materia di classificazione acustica del territorio incontra precisi limiti nell'esigenza di non impingere nel merito delle valutazioni discrezionali di spettanza dell’ente locale: di conseguenza, il sindacato suddetto è esercitabile in presenza di illogicità, irrazionalità o travisamenti che denuncino la sussistenza del vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. St., IV, n. 9302/2009).
INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Rapporto con la pianificazione urbanistica.
La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica. se da un lato, infatti, la zonizzazione acustica si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, tuttavia deve considerarsi che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi (cfr. Tar Veneto n. 967/2009; Tar Liguria, Sez. I, 28.06.2005, n. 985).
INQUINAMENTO ACUSTICO – Aree a destinazione industriale – Classi V e VI – Attribuzione – Presenza di abitazioni – Margini di apprezzamento discrezionale - Allegato A) del DPCM 14/11/1997.
La normativa vigente e, in particolare, l’allegato A) del DPCM 14.11.1997 e la deliberazione della Giunta regionale veneta n. 4313 del 21.09.1993, richiedono che alle aree a destinazione industriale ricomprese nelle zone territoriali omogenee di tipo D siano attribuite le classi V o VI a seconda che esse si riferiscono, rispettivamente, ad aree prevalentemente industriali (con scarsità di abitazioni) o esclusivamente industriali (prive di insediamenti abitativi, ad eccezione della casa dei custodi o dei proprietari dell’attività industriale), ed è pertanto la presenza o meno di insediamenti abitativi diversi da quelli del custode o del proprietario nell’ambito dell’attività industriale l’elemento da considerare quale criterio discretivo tra le due classi.
E’ evidente, inoltre, che l’attribuzione in concreto di una delle due classi in sede di pianificazione dell’intero territorio comunale è connotata da margini di apprezzamento discrezionale che, seppure ancorati all’accertamento di specifici presupposti di fatto, devono ricondurre a sintesi interessi tra loro confliggenti, quali la tutela della salute e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 02.04.2008, n. 348; Tar Piemonte, Sez. II, 19.02.2007, n. 714; Tar Veneto, Sez. III, 24.01.2007, n. 187 ; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 07.04.2005, n. 751) (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 12.01.2011 n. 24 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: R. D'Isa, Le immissioni (01.01.2011 - tratto da http://renatodisa.com).

anno 2010

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 52 del 27.12.2010 "Pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei «tecnici competenti» in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 03.12.2010, in attuazione dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 16.12.2010 n. 138).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Inquinamento acustico - Zonizzazione acustica e urbanistica - Corrispondenza - Esclusione.
Non esiste piena corrispondenza tra zonizzazione urbanistica ed acustica: la finalità principale del Piano di zonizzazione acustica è infatti quella della tutela della salute umana in relazione all'inquinamento acustico e deve pertanto ritenersi differente dagli scopi propri della pianificazione urbanistica, con la conseguenza che la classificazione ai fini urbanistici non deve corrispondere pienamente con quella acustica (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 13.12.2010 n. 7545 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Zonizzazione urbanistica - Corrispondenza - Necessità - Esclusione.
Non esiste piena corrispondenza tra zonizzazione urbanistica ed acustica: la finalità principale del Piano di zonizzazione acustica è infatti quella della tutela della salute umana in relazione all'inquinamento acustico e deve pertanto ritenersi differente dagli scopi propri della pianificazione urbanistica (TAR Lombardia Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819), con la conseguenza che la classificazione ai fini urbanistici non deve corrispondere pienamente con quella acustica (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 13.12.2010 n. 7545 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Art. 4 L. n. 447/1995 - L.R. toscana n. 89/1998 - Rapporto con il pre-uso del territorio - Rilevanza.
In forza delle disposizioni di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), della L. n. 447/1995, nonché della L.reg. Toscana n. 89/1998, le scelte inerenti la classificazione acustica, sono espressione di discrezionalità tecnica che va ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, tra i quali, in primo luogo il pre-uso del territorio, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insidiati.
Va escluso che una mera situazione di fatto (nella specie, impianto di frantumazione situato in zona a destinazione agricola) possa essere avallata dalle successive scelte operate dall'amministrazione in materia di classificazione acustica.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Strada extraurbana - Automatica attribuzione di una predefinita classe acustica - Esclusione - Classificazione adottata - Motivazione.
La mera qualificazione di una strada come extraurbana non comporta l’automatica attribuzione di una certa classificazione dal punto di visto acustico: nondimeno l’Amministrazione comunale è tenuta a fornire adeguate argomentazioni, in relazione al volume di traffico coinvolto, che consenta di giustificare la classificazione adottata (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 11.12.2010 n. 6724 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Disciplina degli orari di apertura e della potenza dei diffusori acustici - Pari opportunità tra operatori dello stesso settore - Differenziazione degli strumenti di controllo - Fattispecie: street bar.
A parità di fenomeni di inquinamento acustico che comportano il disturbo della quiete pubblica e privata, l’equo contemperamento tra gli opposti interessi, attraverso una dettagliata disciplina degli orari di apertura e della potenza dei diffusori acustici, che rientra nelle competenze comunali, deve avvenire attraverso una disciplina dell’attività commerciale che consenta una pari opportunità tra gli operatori che operano nello stesso settore.
La regolamentazione di settore deve essere pertanto sostanzialmente identica, essendo identica la finalità della regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali e della potenza della diffusione sonora, fermo restando la possibile differenziazione degli strumenti di controllo, in relazioni alla peculiarità delle situazioni (nella specie, street bar), per accertare che non sussistano violazione della regolamentazione da parte degli operatori del settore (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 01.12.2010 n. 8094 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento acustico - Controlli e sopralluoghi della P.A. - Partecipazione di tutti i soggetti interessati - Necessità - Esclusione - Presupposti.
In materia di inquinamento acustico e relativi sopralluoghi delle P.A., non è configurabile un obbligo per l'amministrazione, nell'effettuazione dei debiti controlli, accertamenti od ispezioni, per cui essa debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell'attività istruttoria compiuta (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1224/2003, sent. n. 3190/2004; TAR Bologna, sent. n. 1530/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.11.2010 n. 7312 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Controlli accertamenti o ispezioni - Partecipazione di tutti i soggetti interessati - Necessità - Esclusione - Compromissione della genuinità dell’attività istruttoria.
Non può pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.01.2003 n. 1224; 18.05.2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17.09.2009, n. 1530) (fattispecie relativa alle rilevazioni dei livelli di inquinamento acustico) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.11.2010 n. 7312 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica del territorio comunale - Assenza - Applicazione dei limiti differenziali - Esclusione.
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L. n. 447 del 1995, sono operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (TAR per l’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. 18/09/2008, n. 385, 04/05/2005 n. 244 e 21/05/2008 n. 259; TAR Puglia -LE- sez. I, 13/06/2007 n. 2334; TAR Friuli V.G. 24.04.2009, n. 275; TAR Lombardia -MI- sez. I, 01/03/2004 n. 813; TAR Veneto, sez. III, 31/03/2004 n. 847) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 15.11.2010 n. 8045 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Isolamento acustico degli edifici: il punto della situazione.
La Legge 96/2010, Legge Comunitaria 2009, con la modifica dell'art. 11 della Comunitaria 2008 aveva previsto l'adozione entro il 29/07/2010, da parte del Governo, di decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.
In tale ambito sono comprese la riforma dei requisiti acustici passivi degli edifici, attualmente regolati dal D.P.C.M. 05/12/1997, e la definizione dei criteri per la progettazione esecuzione e ristrutturazione degli edifici.
La delega al governo per l'adozione dei provvedimenti suddetti è scaduta ormai da mesi.
Qual è la situazione attuale?
È opportuno ribadire che il D.P.C.M. 05/12/1997 è tuttora vigente e, pur non trovando applicazione nei rapporti tra privati, continua ad avere effetto nei confronti della Pubblica Amministrazione, che può quindi chiederne la verifica.
Il DPCM 05.12.1997 non è infatti stato abrogato da alcun provvedimento; i Comuni pertanto devono richiedere la certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del permesso di costruire.
Se dovesse persistere lo stato attuale potrebbe aprirsi un nuovo scenario per i risarcimenti: gli acquirenti di immobili "rumorosi", non potendo rivalersi sui costruttori (per effetto della citata sospensione), potrebbero cercare di ottenere il risarcimento dall'ente pubblico "colpevole" di aver omesso il controllo (se non ha provveduto a verificare il rispetto dei requisiti acustici).
Il 22.07.2010 è stata inoltre pubblicata la norma Uni 11367 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera", che non ha comportato il ritiro o la modifica delle norme UNI 12354 (utilizzate per la valutazione in fase di progetto dei requisiti acustici degli edifici).
La nuova norma UNI 11367, che dovrebbe essere recepita dai regolamenti attesi, è attualmente un documento volontario. I nuovi valori limite definiti nella norma ad oggi non hanno valore di legge non essendo richiamati in alcun documento legislativo (link a www.acca.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Sindaco - Contenimento o abbattimento delle emissioni sonore - Poteri - Art. 54, cc. 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000 - Art. 9 L. n. 447/1999.
Con riferimento alle esigenze di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:
a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267);
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche.
Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza».
E soprattutto, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1999, secondo il quale il sindaco, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».
INQUINAMENTO ACUSTICO - Poteri di intervento dell’Amministrazione ex art. 844 c.c. - Insussistenza.
La fattispecie codicistica di cui all’art. 844 c.c. , volta a dirimere mediante l’intervento del giudice conflitti tra proprietà immobiliare ed impresa, non può fondare poteri di intervento dell’Amministrazione (ma, al massimo, orientare l’esercizio di poteri attribuiti da altre norme) (TAR Umbria, Sez. I, sentenza 22.10.2010 n. 499 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Sanzionabile il datore di lavoro che non riduce al minimo i rumori.
Scatta la multa nei confronti degli imprenditori che non adottano tutte le “misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili” per limitare al massimo il “rischio rumore” a tutela della salute dei dipendenti.
Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato la sanzione penale di tremila euro di multa nei confronti di una imprenditrice irpina che non aveva dotato i banchi di lavoro in lamiera zigrinata di una protezione in guaina o altro materiale atto a limitare il rischio rumore.
I supremi giudici (sentenza 35946/2010) avvertono che, nonostante il susseguirsi di diverse normative, la mancata predisposizione delle dovute precauzioni continua ad essere un reato “non depenalizzato”, nemmeno dall’ultimo decreto legislativo in materia di lavoro dell’aprile 2008. Lo stesso vale per l’omessa denuncia dell’impianto di messa a terra: le norme sono cambiate ma la sanzione penale è ancora presente nell’ultima disciplina in materia, il dpr 462 del 2001.
Sconfitta, dunque, la linea difensiva dell’imprenditrice che sosteneva l’abrogazione dei reati a lei contestati. La Cassazione ha convalidato il verdetto di colpevolezza emesso dal gip del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi nel giugno del 2009 (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.10.2010 n. 35946 - link a www.litis.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Salvaguardia dell’ordine, della quiete e della salute pubblica - Ordinanza contingibile ed urgente - Mancata fissazione del termine di efficacia del provvedimento - Violazione del giusto procedimento e del contraddittorio - Illegittimità e colpa in capo all’amministrazione - Esclusione - Art. 54 D.Lgs. n. 267/2000.
La presenza di gravi elementi indicativi di pesante disagio per i residenti, considerati fronteggiabili dall’amministrazione solo attraverso la limitazione dell’orario dell’esercizio allo scopo di salvaguardare l’ordine, la quiete e la salute pubblici, in disparte ogni valutazione circa l’idoneità a creare il presupposto di urgenza connesso all’inquinamento acustico ed all’effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana per il legittimo ricorso ai poteri di ordinanza di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 (Cons. St. Sez. V, 13.02.2009, n. 828), esclude l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione procedente (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.09.2010 n. 6979 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAContro il frastuono della movida tutela già in sede d'urgenza. Il tribunale di Venezia ha dato ragione ai cittadini con una inusuale ordinanza.
Ordine, già in sede provvisoria e d'urgenza, emesso inaudita altera parte, di cessare l'utilizzo di fonti rumorose che provochino il superamento dei limiti di cui al D.p.c.m. 14.11.1997, art. 2 tab. B. dalle ore 24.00 in poi. Il tutto in attesa che siano espletate le necessarie perizie per verificare l'effettiva intensità dell'emissione rumorosa.
E' questa la decisione –quanto mai inusuale- contenuta nell'ordinanza ex art. 700 cpc emessa dal Giudice Antonella Guerra del Tribunale di Venezia il 20.08.2010 (e confermata in sede di nomina del CTU il 3 settembre scorso), con la quale è stata accolta la domanda di un gruppo di proprietari di immobili siti nelle immediate vicinanza di un notissimo locale della costa veneta, i quali da alcuni anni combattevano contro le continue e fastidiose emissioni rumorose generate dalla musica e dal numeroso pubblico di frequentatori.
La causa, molto comune anche in grandi città alle prese con problemi della Movida e di locali che restano aperti fino a molto tardi la notte, segna un importante passo in quanto già in sede d'urgenza il Giudice ha riconosciuto fondato il danno arrecato dai rumori.
Questa decisione, di cui ora si entra nella fase di merito con le consuete perizie, fa seguito ad una precedente ordinanza emessa dal tribunale di Pordenone (Giudice, dott.ssa Clocchiatti, data 13.08.2010) solo alcune settimane prima che, su un problema analogo, attinente questa volta al rumore generato da un grande impianto di condizionamento industriale, ha stabilito che debbono cessare subito le immissioni rumorose che superino i limiti di 3 decibel oltre al rumore di fondo in attesa degli accertamenti peritali.
Sono decisioni importanti, che vorrei definire figlie di atteggiamenti seri della giurisprudenza che finalmente sta dimostrando sensibilità per un argomento, quello del danno di immissioni rumorose, per troppo tempo sottovalutato” spiega ad ItaliaOggi Nicola Todeschini, legale della parte ricorrente. “Chiedere ed ottenere tali provvedimenti interlocutori dovrebbe essere normale, del resto, dico io, perché ribellarsi all'ordine di rispettare le regole se non perché si ha il desiderio di violarle? La pronuncia di Pordenone, poi, contiene anche l'ordine, su mia richiesta, di monitorare le immissioni a cura del resistente, gravandolo quindi di un controllo, anche costoso, che può già avere l'effetto di disincentivare comportamenti disinvolti”.
Le due ordinanze citate rientrano in un preciso filone giurisprudenziale. “Si assiste, infatti, di pari passo con l'accrescere dell'attenzione sull'argomento, sia a pronunce più raffinate che a reazioni scomposte tra le quali, purtroppo, bisogna annoverare anche quelle del legislatore il quale, con un colpo di coda, ha tentato di minare la solidità dell'art. 844 cod. civ. tentando di livellarlo su criteri stabiliti in verità per disciplinare i rapporti con la pubblica amministrazione e non quelli tra privati” spiega Todeschini.
Gli interpreti attendono le prime pronunce per comprendere quale strada imboccherà la giurisprudenza. “L'auspicio è quello che i Giudici, dopo aver elaborato criteri ritenuti prima indiscutibili non facciano marcia indietro perché il danno alla persona, soprattutto di natura esistenziale, che patiscono le persone colpite dal rumore è indiscutibile” (articolo ItaliaOggi del 09.09.2010, pag. 22).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - L. n. 447/1995 - Applicabilità ai rapporti tra privati - Esclusione - Art. 844 c.c. - Immissioni superiori alla normale tollerabilità - Rumore differenziale - Limite dei 3 Db.
La L. 447/1995 non si applica nei rapporti tra i privati: ai fini dell’art. 844 c.c., le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità , ai fini dell’art. 844 c.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 30.07.2010 n. 3274 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATACONSIGLIO DEI MINISTRI/Il preconsiglio ha esaminato un dlgs sull'inquinamento sonoro. I limiti acustici li detta lo Stato. Multe tra 500 e 20 mila euro. Un catasto per le fonti del rumore.
Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti di rumore, definizione delle competenze in materia fra stato e regioni cui spetterà dettare le norme sulle autorizzazioni comunali per le manifestazioni all'aperto; adeguamento delle sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 20 mila euro; novità sulle modalità di accesso e consultazione da parte del pubblico relativamente ai piani di classificazione acustica.
Sono questi i principali contenuti di uno schema di decreto legislativo, andato in settimana al vaglio del preconsiglio dei ministri e presto all'esame di uno dei prossimi Cdm.
La bozza di dlgs attua la delega contenuta nell'articolo 11 della legge 88/2009 e coordina la normativa nazionale con la direttiva comunitaria 49/2002. Il decreto, fra le altre cose, prevede la competenza dello stato nella determinazione dei requisiti acustici da assicurare all'interno dei mezzi di trasporto pubblici collettivi, dei criteri per la predisposizione di impatto acustico e delle valutazioni di clima acustico e dei requisiti acustici da assicurare all'interno dei locali pubblici di ristorazione.
Spetterà invece alle regioni la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Vengono previsti anche i contenuti dei «piani di risanamento» e dei «piani di contenimento e abbattimento del rumore» in ipotesi particolari di impatto paesaggistico ambientale, che potranno prevedere, in accordo con le autorità competenti alla approvazione e alla autorizzazione per la realizzazione degli interventi, un raggiungimento graduale nel tempo dei limiti.
Il decreto stabilisce nuove norme per l'accesso alle informazioni inerenti il piano di classificazione acustica comunale, il piano comunale di risanamento acustico e le modalità di consultazione degli stessi (anche informatiche); viene introdotto anche l'obbligo di comunicazione, mediante avviso pubblico, delle modalità di consultazione dei piani.
Il decreto stabilisce anche le modalità di presentazione del piano di risanamento degli impianti industriali, prevedendo un termine, non superiore a un periodo di 30 mesi, entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme della Legge Quadro sull'inquinamento acustico e un termine di sei mesi entro il quale la Regione, sentite le Autorità competenti, ha facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al piano di risanamento acustico.
Viene istituito presso l'Ispra il «Catasto nazionale delle Sorgenti di rumore», per le cui modalità organizzative si rinvia a un successivo decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle infrastrutture e con il ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i 18 mesi.
Vengono anche aggiornate in euro le sanzioni amministrative per chi supera i valori limite e si prevede l'attribuzione al ministero dell'ambiente, della facoltà di comminare le sanzioni, nei casi di ritardo nella presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento e dei progetti di attuazione, nonché nei casi di ritardo nella realizzazione degli interventi previsti dai progetti esecutivi approvati. Sono infine previsti diversi decreti ministeriali di attuazione per la verifica delle mappe acustiche di cui alla legge 194/2005 e per le campagne di monitoraggio.
Nel frattempo ieri è stata anche pubblicata la norma UNI 11367 «Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera», norma volontaria che prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso), applicabile per ogni singola unità immobiliare.
Secondo Piero Torretta, presidente UNI «Come tutte le norme tecniche di prodotto/servizio, la norma UNI 11367 ha posto al centro della sua attenzione il consumatore, le sue esigenze, la sua tutela nel rapporto con il mondo della produzione, che -a sua volta- è impegnato a dare informazioni sul tipo di prodotto che realizza e immette sul mercato: in particolare su quali sono le caratteristiche e le prestazioni rispetto allo standard definito dalla norma tecnica di riferimento» (articolo ItaliaOggi del 23.07.2010, pag. 22).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Verbale di accertamento - Percezione del rumore o della musica all’esterno di un locale - Natura - Valutazione o giudizio - Esclusione.
Il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; in tale categoria rientra anche la percezione del rumore o della musica all’esterno di un locale, trattandosi non di una valutazione o di un giudizio ma di una percezione di quanto avvenuto in presenza dell’agente (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 22.07.2010 n. 3202 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATANuovi edifici, d'obbligo la classificazione acustica. Schema di decreto delegato a breve in consiglio dei ministri.
Per i nuovi edifici sarà previsto l'obbligo di indicare la classificazione acustica all'atto di acquisto dell'immobile, obbligatoria anche per le ristrutturazioni; per gli edifici esistenti la classificazione sarà volontaria; la dimostrazione del rispetto degli standard minimi dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente attraverso verifiche acustiche al termine della realizzazione dell'opera.
È quanto prevede, per tutte le nuove costruzioni, ad eccezione degli edifici con destinazione d'uso agricolo, industriale e artigianale, lo schema di decreto legislativo che dovrà a breve essere portato all'attenzione del consiglio dei ministri in vista della scadenza della delega prevista dalla legge comunitaria per il 2009 (attualmente in attesa di pubblicazione), fissata al 29 luglio.
Il provvedimento, messo a punto dai tecnici del ministero dell'ambiente, ha lo scopo di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento acustico da rumore all'interno degli ambienti abitativi (in particolare con riguardo alle sorgenti sonore interne) e di definire gli obiettivi di miglioramento progressivo della qualità acustica degli edifici. Il tutto per perseguire lo scopo della limitazione del rischio di disturbo da rumore agli utenti, all'interno degli edifici e nelle condizioni di utilizzo dell'ambiente abitativo.
Il provvedimento abrogherà il Dpcm del 05.12.1997 sulla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e interverrà su tutte le fasi della filiera realizzativa dei nuovi edifici.
Si prevede infatti che gli edifici debbano essere progettati, costruiti e ristrutturati in modo che gli elementi tecnici che compongono gli ambienti abitativi abbiano caratteristiche acustiche adeguate per ridurre la trasmissione del rumore aereo, del rumore impattivo e del rumore degli impianti dell'edificio.
La novità principale consiste nell'introduzione della classificazione acustica delle unità immobiliari che sarà obbligatoria per i nuovi edifici, e dovrà essere riportata nell'atto di compravendita, e volontaria per gli edifici esistenti. I parametri di riferimento dovranno essere determinati dai provvedimenti attuativi della legge 447/1995, anche se per la progettazione acustica degli edifici risultano applicabili le norme tecniche della serie UNI EN 12354 della norma UNI TR 11175.
La dimostrazione della rispondenza ai requisiti minimi stabiliti da decreto legislativo dovrà essere fornita in fase di progetto e certificata solo ed esclusivamente tramite verifiche acustiche effettuate al termine della realizzazione dell'opera. Dall'applicazione delle nuove norme saranno esclusi i locali pubblici destinati a spettacoli (auditorium, sale musicali, teatri, cinema ecc.), in relazione al trattamento acustico della sala e alla rumorosità degli impianti, profili che fanno riferimento ad altre specifiche tecniche.
Per gli interventi di modifica, sostituzione e trasformazione dovranno essere adottate soluzioni che non peggiorino i requisiti acustici preesistenti; in caso di interventi che comportino forti ripercussioni acustiche sarà necessaria una attestazione di un tecnico competente in acustica ambientale.
I valori di isolamento acustico previsti dal decreto si applicheranno alle facciate e agli ambienti interni; i comuni, se non hanno una classificazione acustica del territorio dovranno effettuare con tecnici competenti misurazioni e valutazioni acustiche per stabilire una ipotesi di classificazione acustica per aree.
I comuni dovranno, per le nuove costruzioni, chiedere al progettista/costruttore di inserire il riferimento al decreto legislativo che, all'allegato A prevede come dovrà essere effettuata la classificazione acustica delle unità immobiliari (ospedali, scuole e edifici assimilabili, alberghi e unità immobiliari) (articolo ItaliaOggi del 22.07.2010, pag. 20).

EDILIZIA PRIVATA: Pubblicata la norma UNI per l'acustica in edilizia: dal 2012 obbligatoria la Certificazione Acustica degli edifici?
Dal 2012 chi vorrà vendere o affittare un alloggio dovrà dotarlo, oltre che della certificazione energetica, anche della certificazione acustica.
L´obbligo verrà quasi certamente introdotto dal provvedimento atteso in autunno, che recepirà la norma Uni 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”, pubblicata il 22.07.2010.
La classificazione acustica di una unità immobiliare ha lo scopo di informare gli interessati sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili contestazioni successive ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATAPubblicata la Legge Comunitaria 2009: le novità per l'acustica in edilizia, fonti rinnovabili e sicurezza.
È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25.06.2010, la Legge n. 96 del 04.06.2010 recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009”.
La Legge 96/2010, in vigore dal prossimo 10.07.2010, contiene alcune novità di rilievo per i tecnici dell’edilizia.
Requisiti acustici passivi degli edifici.
L’art. 15 della Legge modifica l’art. 11 della Comunitaria 2008.
In base alle modifiche approvate il Governo deve adottare, entro il 29/07/2010, decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.
In tale ambito assumono particolare rilievo la riforma dei requisiti acustici passivi degli edifici, attualmente regolati dal D.P.C.M. 05/12/1997, e la definizione dei criteri per la progettazione esecuzione e ristrutturazione degli edifici.
Tali decreti devono essere adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro del Lavoro e di quello delle Infrastrutture.
È opportuno ribadire che il D.P.C.M. 05/12/1997 è tuttora vigente e, pur non trovando applicazione nei rapporti tra privati, continua ad avere effetto nei confronti della Pubblica Amministrazione, che può quindi chiederne la verifica.
Fonti Rinnovabili.
Per realizzare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza fino a 1 MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività).
L'articolo 17 della L. 96/2010, al comma 1 lettera d), stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)".
Le nuove disposizioni superano gli attuali limiti previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 387/2003) differenziati per tipologia di fonte.
Il D.Lgs. 387/2003 prevede attualmente la realizzazione con semplice DIA degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nei seguenti casi:
• Eolica 60 kW;
• Solare fotovoltaica 20 kW;
• Idraulica 100 kW;
• Biomasse 200 kW;
• Biogas 250 kW.
Affinché tali disposizioni siano pienamente operative sarà necessario attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 17 (decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE).
Differita al 30/04/2012 l’applicazione delle misure di protezione per l’esposizione a Campi Elettromagnetici previste dal Testo Unico Sicurezza
L’art. 11 ha differito al 30/04/2012 l’entrata in vigore delle disposizioni per la “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” di cui al titolo VIII, capo IV del D.Lgs. 81/2008 (link a ww
w.acca.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 26 del 29.06.2010, "Pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell’elenco dei «Tecnici competenti» in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 10.06.2010, in attuazione dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 24.06.2010 n. 81 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Come si coordina l'art. 844 del codice civile con le normative pubblicistiche in materia di rumore? (link a http://venetoius.myblog.it).
Sul tema si legga anche un contributo dell'Avv. Rocco vaccari (link a http://venetoius.myblog.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Il nomen juris del provvedimento non vincola il giudice. L'ordinanza contingibile e urgente non può essere usata per tutelare il riposo di un singolo cittadino.
Secondo il TAR Toscana, Sez. I, sentenza 07.06.2010 n. 1704, l’ordinanza contingibile ed urgente spiccata dal sindaco di un comune nell’intento di “salvaguardare la quiete e la privacy in un contesto architettonico specifico”, è viziata da “sviamento di potere” qualora non sia immediatamente evidenti il pericolo generale che si intende fronteggiare.
Nel caso di specie, il Sindaco di un comune, esercitando i poteri di cui all’articolo 50, comma 7, del d.Lgs. n. 267 del 2000, in materia di regolamentazione degli orari dei pubblici esercizi, aveva ingiunto ad un esercente l’attività di somministrazione al pubblico una limitazione negli orari di utilizzo dell’area pertinenziale esterna all’esercizio medesimo, sul presupposto che “i confinanti hanno più volte lamentato numerosi inconvenienti derivanti dalla gestione dell’attività, con particolare riferimento alla rumorosità indotta dall’attività di somministrazione esercitata sulla terrazza […]”.
Il Giudice Amministrativo, dopo avere richiamato il principio in forza del quale, al fine di determinare la natura del potere esercitato dall’Amministrazione, non è sufficiente il mero riferimento al nomen juris dell’atto e neppure quello alle norme di cui si asserisce avere fatto applicazione, dovendosi, al contrario, operare una “ricostruzione ermeneutica che si basi, oltre che sulla parte dispositiva dell’atto, sulla motivazione e sul procedimento che ne costituisce il presupposto”, riconduce il provvedimento oggetto di sindacato nell’alveo dei poteri che scaturiscono dall’articolo 54, comma 6, del d.Lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale “in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”.
Prosegue, poi, il Tar evidenziando che, dalla lettura della norma, “il provvedimento contingibile e urgente ha per suo presupposto il pericolo di grave danno che minacci il pubblico interesse a causa di una situazione di carattere eccezionale alla quale non si può far fronte con i normali mezzi predisposti dall’ordinamento giuridico, ovvero situazioni di emergenza, non altrimenti fronteggiabili connesse con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero per altri motivi riconducibili alla sicurezza urbana”, pericolo che, in ogni caso, deve minacciare “un interesse di natura generale, in qualche modo diffuso, o che comunque trascende la posizione del singolo nominativamente individuato cittadino”.
Il Giudice, quindi, pronuncia l’annullamento dell’ordinanza sindacale sul presupposto che, “attesa la natura privata dell’area e degli interessi in questione non potrebbe essere più evidente lo sviamento del potere esercitato”, sottolineando come l’ordinamento offra, peraltro, nella fattispecie in esame, “la tutela privatistica del codice civile in tema di immissioni” (link a http://venetoius.myblog.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Adozione - Presupposto - Tutela di un interesse generale - Singolo cittadino - Tutela privatistica in tema di immissioni.
In tema di inquinamento acustico, presupposto per la misura contingibile è, tra l’altro, che il pericolo che si intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale, in qualche modo diffusa, o che comunque trascende la posizione del singolo nominativamente individuato cittadino al quale l'ordinamento offre la tutela privatistica del codice civile in tema di immissioni (TAR Toscana, sez. II, 27.12.2000, n. 2695; TAR Campania Napoli, sez. V, 08.02.2006, n. 1776) (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 07.06.2010 n. 1704 - link a www.dirittoambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAPIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.
Ambiente - Inquinamento - Acustico - Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 - Limiti "assoluti" di rumorosità - Evoluzione normativa - Applicabilità dei limiti "differenziali" nella fase di transizione - Fattispecie.
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lett. a), della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, operano i soli limiti "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli "differenziali" (1).
Depone in tal senso l'univoca formulazione dell'articolo 8, comma 1, del d.p.c.m. 14.11.1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991". Ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'articolo 6 del decreto (che al primo comma regola i limiti "assoluti" ed al secondo comma regola i limiti "differenziali") sarebbe stato necessario un rinvio integrale alla disciplina previgente.
D'altra parte, non persuade la tesi che, per giustificare il richiamo parziale al solo primo comma dell'articolo 6, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente industriali) che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l'operatività nella fase transitoria per i Comuni sprovvisti del piano di zonizzazione acustica.
In realtà, già nella vigenza del d.p.c.m. 01.03.1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l'operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell'art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l'applicabilità del criterio "differenziale" all'introduzione della disciplina a regime, e cioè all'adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (nel caso di specie il Comune ha ordinato al ricorrente, con ordinanza sindacale, di attuare tutte le idonee misure tecniche ed organizzative per l'abbattimento delle emissioni rumorose provenienti dal proprio panificio, onde ricondurre gli impianti al rispetto del "limite differenziale di immissione in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento notturno" previsto dal d.p.c.m. 14.11.1997, con l'obbligo di produrre entro lo stesso termine l'esito delle indagini fonometriche effettuate, a sue spese, dalla A.U.S.L. BA/4 ovvero da tecnico abilitato. Tuttavia, non avendo il Comune di Bari provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, all'epoca dei fatti controversi non operava il criterio "differenziale", con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, fondata proprio sull'accertato superamento del limite differenziale notturno di immissione).
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(1) TAR Emilia Romagna Parma, n. 385/2008; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 578/2005; TAR Lombardia Milano, sez. I, n. 813/2004; TAR Veneto, sez. III, n. 847/2004 (massima tratta da http://mondolegale.it/ - TAR Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 14.05.2010 n. 1896 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Puglia - Zone non esclusivamente industriali - Applicabilità del criterio differenziale - L.r. Puglia n. 3/2002 - Provvedimenti assunti anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale - Criterio differenziale - Applicabilità - Nei comuni privi di zonizzazione acustica - Esclusione.
L’art. 3 della L.R. Puglia n. 3/2002 stabilisce, al terzo comma, che per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi per il rumore ambientale, trova applicazione anche il cosiddetto "criterio differenziale", in base al quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno. Tale previsione è destinata a valere, in via immediata, anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica (cfr. in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 3656/2007).
Con riguardo ai provvedimenti assunti anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale, trova invece applicazione l’orientamento prevalso in giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, primo comma - lett. a), della legge quadro n. 447 del 1995, operano i soli limiti "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli "differenziali" (cfr., tra molte, TAR Emilia Romagna, Parma, sent. n. 385/2008; TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 578/2005; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 813/2004; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 847/2004) (TAR Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 14.05.2010 n. 1896 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: L'ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell’art. 9 della L. n. 447 del 26.10.1995 deve essere motivata da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
La previsione dell’art. 9 della l. n. 447 del 1995 è preordinata a tutelare la salute della collettività e non del singolo cittadino.

Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza “l’ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell’art. 9 della L. n. 447 del 26.10.1995, integrando particolari forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria totale o parziale delle attività, deve essere motivata da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente … Né può sostenersi con un qualche fondamento che il presupposto ricorra laddove un privato lamenti emissioni fastidiose di rumori -situazione questa la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario- mentre la previsione dell’art. 9 della l. n. 447 del 1995 è preordinata a tutelare la salute della collettività” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 29/09/2009 n. 2142).
Da un lato la predetta ordinanza è destina ad esaurire la sua efficacia nel momento in cui il soggetto destinatario realizzerà gli interventi di bonifica acustica effettivamente idonei a ricondurre la situazione nei limiti di legge (e riconosciuti tali dalla p.a.), dall’altro le caratteristiche del procedimento de quo (contraddistinto anche dall’“effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei controlli) “gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e segg. l. n. 241/1990” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 04/12/2006 n. 5639).
Quanto all’inosservanza delle tecniche e delle modalità di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico previste dall’art. 4 del DPCM 14/11/1997 e dal DM 16/03/1998 si deve, poi, sottolineare che l’allegato B al DM 16/03/1998 prevede che “il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse al fine di individuare la situazione più gravosa” e che tale situazione è stata riscontrata –nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e nella medesima serata– proprio nella situazione a finestre aperte, in misura sufficiente ad integrare la violazione della normativa di riferimento (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 15.04.2010 n. 1931 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Misurazione dell’inquinamento acustico - Tempo di riferimento - Definizione - Tempo di osservazione - Allegato A al D.M. 16.03.1998.
Nell’allegato A al d.m. 16.03.1998 rubricato “tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, il tempo di riferimento viene definito come il ”periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure”.
La stessa norma precisa poi che “la durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00”.
La stessa norma definisce poi il tempo di osservazione come il periodo di tempo compreso nel tempo di riferimento nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono verificare. Le norme in esame non impongono quindi necessariamente che il tempo di osservazione sia circoscritto ad uno solo dei due periodi nei quali si articola il tempo di riferimento potendo le condizioni di rumorosità da valutare perdurare per entrambi i periodi in cui si articola il tempo di riferimento.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Rumore ambientale - Rumore residuo - Rumore prodotto dalla sorgente disturbante.
Il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, dove per tale si intende il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Valore limite differenziale - Nozione - Rumore trascurabile - Parametri.
Il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante, il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale. I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 d.p.c.m. 14 novembre 1997).
Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse. Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile.
Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Autorizzazione di un pubblico esercizio - Amministrazione - Potere di imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse - Prescrizioni relative alle emissioni sonore.
Il rilascio dell’autorizzazione di un pubblico esercizio comprende il potere dell’amministrazione di imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse (art. 9 r.d. 773/1931), tra le quali devono ritenersi comprese anche quelle relative alle emissioni sonore (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 15.03.2010 n. 1166 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Immediata applicabilità - Mancata effettuazione della zonizzazione acustica - Irrilevanza - Ragioni - Artt. 4 e 8 DPCM 14.11.1997.
In tema di limiti pubblicistici alle emissioni sonore trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il quale fissa i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00), in quanto:
a) l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita a prevedere che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone, trovano applicazione i limiti del previgente art. 6, comma 1, DPCM 01.3.1991, cioè rinvia ad una norma che disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto letterale dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni abbiano o meno effettuato le cd. zonizzazioni acustiche;
b) in ogni caso, il rinvio dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 risulta coerente con i principi stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, poiché i valori limite assoluti hanno la finalità di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente esterno in termini assoluti, mentre i valori limite differenziali si riferiscono al rumore percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost..
INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Aree esclusivamente industriali - Inapplicabilità.
I valori limite differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, non si applicano nelle aree esclusivamente industriali (TAR Basilicata, Sez. I, sentenza 11.03.2010 n. 125 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9 L. n. 447/1995 - Potere extra ordinem - Presupposti - Urgenza di provvedere - Misure di carattere temporaneo.
Il testo dell’art. 9 della legge 26.10.1995 n. 447 contempla un potere “extra ordinem”, che si estrinseca mediante provvedimenti di contenuto atipico in presenza dei presupposti propri degli atti di tale natura.
L’art. 9 medesimo fissa detti presupposti: è previsto infatti che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte con misure di carattere temporaneo (TAR Umbria, 11.11.2008 n. 722).
La norma non ritiene quindi sufficiente l’urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbia carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione.
A rimarcare ciò è richiesto che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità (TAR Lazio, sez. II, 20.01.2006 n. 455; TAR Liguria, sez. II, 21.06.2004 n. 989; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 01.03.2004 n. 813; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30.01.2004 n. 1139) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 02.03.2010 n. 260 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 844 c.c. - Art. 9 L. n. 447/1995 - Presupposti applicativi - Differenza - Fattispecie.
Il presupposto per l’applicazione dell’art. 844 del cod. civ. è la produzione di un danno al proprietario del fondo vicino, mentre il presupposto per l’applicazione dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995 è la sussistenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
Ne consegue che l’ordinanza con cui il sindaco vieti l’effettuazione all’esterno dei capannoni di determinate attività produttive, non può essere sostenuta dal mero richiamo ad una sentenza del Tribunale Civile: il richiamo in questione non è idoneo a cogliere i presupposti stabiliti per l’emanazione delle ordinanze sindacali di cui all’art. 9 cit., avendo la sentenza del Tribunale Civile presupposti differenti (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 01.03.2010 n. 587 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 8 del 22.02.2010, "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale (l.r. 13/2001) - Integrazione della d.g.r. 12.07.2002, n. 9776" (deliberazione G.R. 10.02.2010 n. 11349 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - ATTI AMMINISTRATIVI: INQUINAMENTO ACUSTICO - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Situazioni di carattere eccezionale e impreviste - Concreta minaccia per la pubblica incolumità - Situazione di pericolo nota da tempo - Irrilevanza - Prevenzione di possibili danni futuri - Carattere della provvisorietà - Necessità - Esclusione - Valutazione in concreto della soluzione adottata.
La potestà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: il potere di urgenza può essere esercitato infatti solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (Cons. Stato, IV, 24.03.2006, n. 1537) e unicamente in presenza di un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (Cons. Stato, sez. VI, 05.09.2005, n. 4525).
Sebbene gli anzidetti presupposti non ricorrano allorquando il sindaco possa fronteggiare o prevenire la situazione attraverso l’uso dei normali strumenti apprestati dall'ordinamento, ai fini della legittimità dell’ordinanza contingibile è necessario e sufficiente la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave ed imminente per la salute, a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo (C.d.S., sez. IV, 25.09.2006, n. 5639; sez. V, 28.03.2008, n. 1322); con i provvedimenti in esame, infatti, non solo può porsi rimedio ai danni già verificatisi, ma si possono anche prevenire possibili danni futuri (C.d.S., sez. V, 07.04.2003, n. 1831).
Quanto al profilo della contingibilità, l'intervento disposto con l’ordinanza sindacale non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, giacché il suo connotato peculiare è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario, il che non rende possibile la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione, imponendo invece la valutazione in concreto della soluzione adottata in ragione della natura del rischio da fronteggiare (C.d.S., sez. V, 09.02.2001, n. 580; sez. IV, 22.06.2004, n. 4402; 16.10.2003, n. 6168).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio di una infrastruttura autostradale - Disciplina specifica intervenuta con L. n. 447/95 - Tutela della salute dall’inquinamento acustico anteriormente all’entrata in vigore della legge - Fondamento.
La circostanza che solo con la legge 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) il legislatore abbia puntualmente disciplinato anche il fenomeno dell’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura autostradale, collocando espressamente tra le sorgenti sonore fisse proprio le infrastrutture stradali, non costituisce ragionevole prova del fatto che precedentemente non potesse essere ammessa la tutela della salute dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura stradale: una simile conclusione sarebbe invero irragionevole ed inammissibile, perché in stridente ed insanabile contrasto con la previsione costituzionale della tutela della salute.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Destinatari - Soggetti posti nelle migliori condizioni per intervenire - Diritto di rivalsa nei confronti dei titolari di diritti - Ripartizione dell’onere finanziario per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’inquinamento - Irrilevanza ai fini dell’ordinanza - Tutela della salute pubblica.
E’ propria della natura contingibile ed urgente della ordinanza che siano destinatari di essa non solo e non tanto i titolari dei diritti sulle cose oggetto del’ordinanza, quanto coloro che si trovino nelle migliori condizioni per intervenire ai fine di porre rimedio al pericolo evidenziato, salvo il diritto di rivalsa per il costo degli interventi operati.
L’eventuale ripartizione dell’onere finanziario, per l’esecuzione delle opere idonee ad eliminare, prevenire o quanto meno a limitare i danni alla salute pubblica derivanti, nella specie, dall’inquinamento acustico per l’esercizio di un’autostrada, sono assolutamente irrilevanti, non potendo ammettersi che la tutela della salute pubblica possa essere in qualche modo limitata da questioni di carattere economico - finanziario (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.02.2010 n. 670 - link a www.ambientediritto.it).
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Il sindaco ordina di limitare i rumori dell'autostrada.
Il sindaco può legittimamente ordinare alla società autostradale l'effettuazione di tutti gli interventi necessari per l'abbattimento dei rumori veicolari a tutela dei residenti. Compresa quindi l'installazione di barriere fonoassorbenti nei tratti autostradali a rischio.

Lo ha stabilito il Consiglio di stato con la decisione n. 670 del 10.02.2010.
Il primo cittadino di Podenzana ha preso alla lettera le proprie attribuzioni di ufficiale di governo e nel lontano 1995 ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla tutela della salute dei propri cittadini.
In pratica, a causa dell'esposto di alcuni residenti, il sindaco ha richiesto all'Arpa una misurazione del rumore proveniente dal viadotto autostradale adottando, di conseguenza, un'ordinanza finalizzata ad insonorizzare i tratti autostradali più a rischio, a spese del gestore.
Contro questa determinazione la società concessionaria ha proposto ricorso sia al Tar che al Consiglio di stato ma senza successo. Correttamente il sindaco ha adottato un provvedimento urgente a tutela della salubrità dei luoghi, nel pieno rispetto del dpcm 01.03.1991, confermato dalla legge 26.10.1995, n. 447 (articolo ItaliaOggi del 09.03.2010, pag. 19).

AMBIENTE-ECOLOGIA - ATTI AMMINISTRATIVI: INQUINAMENTO ACUSTICO - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Situazioni di carattere eccezionale e impreviste - Concreta minaccia per la pubblica incolumità - Situazione di pericolo nota da tempo - Irrilevanza - Prevenzione di possibili danni futuri - Carattere della provvisorietà - Necessità - Esclusione - Valutazione in concreto della soluzione adottata.
La potestà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: il potere di urgenza può essere esercitato infatti solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (Cons. Stato, IV, 24.03.2006, n. 1537) e unicamente in presenza di un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (Cons. Stato, sez. VI, 05.09.2005, n. 4525).
Sebbene gli anzidetti presupposti non ricorrano allorquando il sindaco possa fronteggiare o prevenire la situazione attraverso l’uso dei normali strumenti apprestati dall'ordinamento, ai fini della legittimità dell’ordinanza contingibile è necessario e sufficiente la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave ed imminente per la salute, a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo (C.d.S., sez. IV, 25.09.2006, n. 5639; sez. V, 28.03.2008, n. 1322); con i provvedimenti in esame, infatti, non solo può porsi rimedio ai danni già verificatisi, ma si possono anche prevenire possibili danni futuri (C.d.S., sez. V, 07.04.2003, n. 1831).
Quanto al profilo della contingibilità, l'intervento disposto con l’ordinanza sindacale non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, giacché il suo connotato peculiare è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario, il che non rende possibile la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione, imponendo invece la valutazione in concreto della soluzione adottata in ragione della natura del rischio da fronteggiare (C.d.S., sez. V, 09.02.2001, n. 580; sez. IV, 22.06.2004, n. 4402; 16.10.2003, n. 6168).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio di una infrastruttura autostradale - Disciplina specifica intervenuta con L. n. 447/95 - Tutela della salute dall’inquinamento acustico anteriormente all’entrata in vigore della legge - Fondamento.
La circostanza che solo con la legge 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) il legislatore abbia puntualmente disciplinato anche il fenomeno dell’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura autostradale, collocando espressamente tra le sorgenti sonore fisse proprio le infrastrutture stradali, non costituisce ragionevole prova del fatto che precedentemente non potesse essere ammessa la tutela della salute dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura stradale: una simile conclusione sarebbe invero irragionevole ed inammissibile, perché in stridente ed insanabile contrasto con la previsione costituzionale della tutela della salute.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Destinatari - Soggetti posti nelle migliori condizioni per intervenire - Diritto di rivalsa nei confronti dei titolari di diritti - Ripartizione dell’onere finanziario per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’inquinamento - Irrilevanza ai fini dell’ordinanza - Tutela della salute pubblica.
E’ propria della natura contingibile ed urgente della ordinanza che siano destinatari di essa non solo e non tanto i titolari dei diritti sulle cose oggetto del’ordinanza, quanto coloro che si trovino nelle migliori condizioni per intervenire ai fine di porre rimedio al pericolo evidenziato, salvo il diritto di rivalsa per il costo degli interventi operati.
L’eventuale ripartizione dell’onere finanziario, per l’esecuzione delle opere idonee ad eliminare, prevenire o quanto meno a limitare i danni alla salute pubblica derivanti, nella specie, dall’inquinamento acustico per l’esercizio di un’autostrada, sono assolutamente irrilevanti, non potendo ammettersi che la tutela della salute pubblica possa essere in qualche modo limitata da questioni di carattere economico - finanziario (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.02.2010 n. 670 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione acustica - Assenza - Applicabilità del doppio limite ex art. 4 DPCM 14.11.1997 - Esclusione - Limite applicabile - Art. 6 DPCM 01.03.1991.
Il doppio limite posto dall’art. 4 del DPCM 14.11.1997 (limite assoluto e limite differenziale), in forza dell'articolo 8, comma 1, può trovare applicazione solo dopo che il Comune abbia effettuato la zonizzazione acustica di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 447/1995.
In mancanza, può trovare applicazione il solo limite stabilito dall'articolo 6 del DPCM 01.03.1991; articolo che da un lato non prevede il limite differenziale e dall'altro stabilisce limiti massimi più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leq(A) diurno e 60 leq(A) notturno) (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 10.02.2010 n. 351 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2009

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 51 del 21.12.2009, "Pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell'elenco  dei «Tecnici competenti in acustica ambientale» riconosciuti dalla regione Lombardia alla data del 21.04.2009, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 14.12.2009 n. 158 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: P. A. De Santis, QUOUSQUE TANDEM, CATILINA, ABUTERE PATIENTIA NOSTRA? SUL CONCETTO DI «NORMALE TOLLERABILITÀ» DELLE IMMISSIONI ACUSTICHE ALLA LUCE DELLA L. N. 13 DEL 2009 (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: V. Corrà, E. Gozzi, U. Maj, I. Nava, C. Sangiorgi, Normativa acustica D.P.C.M. 05.12.1997 (AL n. 11/2009).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Comune - Tutela della salute pubblica - Mantenimento della soglia di rumore entro i livelli stabiliti dalla normativa - Tutela apprestata dall’ordinamento ex art. 844 c.c. - Diversità.
Il Comune ha il dovere di garantire per motivi di salute pubblica che la soglia del rumore prodotta nell’ambiente dalle varie attività umane non superi i livelli stabiliti dalla normativa per evitare forme di inquinamento acustico e ciò niente ha a che vedere con la tutela apprestata dall’ordinamento attraverso l’istituto regolato dall’art. 844 c.c. (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 11.11.2009 n. 5007 - link a
www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Provvedimenti a tutela dell'interesse pubblico.
Il protrarsi e reiterarsi nel tempo delle condizioni di disturbo, nonché l’accertata violazione dell’orario di chiusura ben possono rappresentare quella condizione eccezionale che legittima, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995 l'intervento del Sindaco a tutela dell’interesse pubblico. Interesse pubblico che ben può ritenersi perseguito anche quando la salute minacciata sia quella di un ristretto gruppo di persone e non anche l’intera collettività.
A tali conclusioni si è uniformata la giurisprudenza ormai costante, secondo cui l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico -pur se non coinvolgente l'intera collettività– deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l’ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 02.11.2009 n. 1814 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza sindacale - Esposto di una sola famiglia - Sufficienza.
L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico -pur se non coinvolgente l'intera collettività- deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l’ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (da ultimo, in tal senso TAR Piemonte, I, 02.03.2009, n. 199).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza sindacale - Art. 9 L. n. 447/1995 - Rimedio ordinario.
L'art. 9 della legge 447/1995 rappresenta l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 08.06.2006, n. 3340 e sez. I, 24.01.2006, n. 488, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di ordinanza comunale - Art. 9 L. n. 447/95 - Potestà regolatoria - Potere conformativo dell’attività privata - Riduzione o rimodulazione dell’orario dell’attività fonte di immissioni.
Il potere di ordinanza comunale in materia di inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995) costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, anche attraverso l'obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l'orario della propria attività fonte delle suddette immissioni (TAR Lombardia, Milano, IV, 02.04.2008, n. 715).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Superamento dei limiti di legge - Situazione di rischio per la salute pubblica - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Motivazione per relationem al verbale dei rilievi fonometrici - Idoneità.
Il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l’unico mezzo a disposizione rappresentato, per l’appunto, dall’ordinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 447/1995.
La motivazione espressa per relationem al verbale dei rilievi fonometrici operati dall’USSL appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell’obbligo di legge (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 02.11.2009 n. 1814 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9 L. n. 447/1995 - Competenza - Criterio di riparto - Art. 50, cc. 5 e 6 d.lgs. n. 267/2003 - Situazioni a carattere locale - Ambiti territoriali di carattere sovracomunale.
Non è condivisibile la tesi secondo cui la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 9 della L. n. 447/1995 dipenderebbe dall’appartenenza comunale o statale dei beni dai quali proviene la fonte rumorosa, perché ad un siffatto criterio non fa riferimento nessuna norma e l’esistenza di un bene pubblico quale fonte del disturbo è un’eventualità del tutto occasionale, dovendosi configurare nella maggior parte dei casi una provenienza da beni privati.
Poiché la norma citata configura un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal Dlgs. 18.08.2000, n. 267 agli articoli 50 e 54, sembra congruo applicare in via residuale il criterio di riparto dettato dai commi 5 e 6 dell’art. 50 del Dlgs. n. 267 del 2000, e pertanto la competenza deve essere ricondotta in capo al Sindaco in caso di situazioni di carattere esclusivamente locale, ferma restando la competenza degli altri enti menzionati dall’art. 9 della legge n. 447 del 1995 in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali di carattere sovracomunale (fattispecie relativa all’adozione da parte del Sindaco di un’ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 con la quale era inibito l’uso di un’area demaniale).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Insediamenti storici - Piani di risanamento acustico - Azione concertata tra i soggetti coinvolti - Presentazione del piano - Comune - Passivo rifiuto di dar corso alla procedura di approvazione - Illegittimità.
Dall’insieme delle norme di cui agli artt. 7, 4, c. 1 e 15 della legge 26.10.1995, n. 447 risulta che le molteplici iniziative volte alla rimozione delle situazioni di criticità determinate dalla storicità degli insediamenti, è demandata all’azione concertata dei diversi soggetti coinvolti cui devono concorrere le istituzioni, le attività produttive da cui provengono le emissioni sonore e gli stessi cittadini con interventi diretti sui ricettori sensibili.
Pertanto, a fronte della presentazione di un piano di risanamento acustico da parte di un’impresa illegittimamente il Comune si limita al passivo rifiuto di dar corso alla procedura di approvazione senza indicare in modo propositivo, completo e puntuale gli elementi giudicati non idonei o mancanti al fine del raggiungimento dei risultati attesi, e le opere e i rimedi specifici ritenuti necessari per il contenimento del rumore (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 26.10.2009 n. 2655 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Competenze.
L’art. 9 della legge n. 447 del 1995 dispone che “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 03.03.1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri”. Tale norma non detta espressamente un criterio di riparto delle competenze tra i diversi enti che menziona.
La tesi secondo cui la competenza ad adottare tali provvedimenti dipenderebbe dall’appartenenza comunale o statale dei beni dai quali proviene la fonte rumorosa non è condivisibile, perché ad un siffatto criterio non fa riferimento nessuna norma e l’esistenza di un bene pubblico quale fonte del disturbo è un’eventualità del tutto occasionale, dovendosi configurare nella maggior parte dei casi una provenienza da beni privati.
Poiché la norma citata configura un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal Dlgs. 18.08.2000, n. 267 agli articoli 50 e 54, sembra congruo applicare in via residuale il criterio di riparto dettato dai commi 5 e 6 dell’art. 50 del Dlgs. n. 267 del 2000, e pertanto la competenza deve essere ricondotta in capo al Sindaco in caso di situazioni, come quella all’esame, di carattere esclusivamente locale, ferma restando la competenza degli altri enti menzionati dall’art. 9 della legge n. 447 del 1995 in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali di carattere sovracomunale (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 26.10.2009 n. 2655 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni sonore - Ordinanza di abbattimento - Limite di tollerabilità - Superamento per un tempo di rilevazione modesto - Irrilevanza.
Ai fini dell’emissione di un’ordinanza di abbattimento delle immissioni sonore, è irrilevante la circostanza che il superamento del limite di tollerabilità sia stato riscontrato per un tempo di rilevazione modesto, rilevando il solo superamento del limite fissato dalla normativa (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 20.10.2009 n. 2617 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Accertamenti fonometrici.
Per l'emanazione di un'ordinanza di abbattimento delle emissioni sonore irrilevante deve ritenersi la circostanza (solo ipotizzata) che i tecnici non siano stati presenti sul luogo per tutto il tempo della misurazione (nessuna norma impone la presenza costante del personale per tutto il tempo della misurazione), così come irrilevante deve ritenersi la circostanza che il superamento del limite di tollerabilità sia stato riscontrato per un tempo di rilevazione modesto (l'importante è che si sia realizzato il superamento del limite fissato dalla normativa) (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 20.10.2009 n. 2617 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: L. Marini, INSICUREZZA URBANA E DISTURBO ALLA QUIETE DERIVANTE DA ESERCIZI PUBBLICI: RIMEDI AMMINISTRATIVI E ASPETTI OPERATIVI DI CONTRASTO (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA  - EDILIZIA PRIVATAQuesito 2 - In merito al sistema previsto dall'art. 6 della Legge n. 447/1995 che presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale (Geometra Orobico n. 4/2009).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Rapporti fra pianificazione urbanistica e pianificazione acustica.
In sede di adozione del Piano di classificazione acustica non si deve tenere conto del singolo insediamento produttivo, ma della destinazione della zona, altrimenti si rischia di confondere due ambiti distinti (che pure debbono in qualche modo trovare un punto di contatto), ossia quello urbanistico-edilizio e quello inerente la classificazione acustica.
Si vuol dire cioè che se ad una certa porzione del territorio è stata legittimamente impressa la destinazione urbanistica di zona “D”, in quella zona sono allocabili insediamenti produttivi e la stessa deve essere, ai fini acustici, classificata in classe V o VI a seconda dei casi (TAR Marche, sentenza 29.09.2009 n. 930 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di classificazione acustica - Adozione - Destinazione di zona - Singoli insediamenti produttivi - Irrilevanza.
In sede di adozione del Piano di classificazione acustica non si deve tenere conto del singolo insediamento produttivo, ma della destinazione della zona, altrimenti si rischia di confondere due ambiti distinti (che pure debbono in qualche modo trovare un punto di contatto), ossia quello urbanistico-edilizio e quello inerente la classificazione acustica.
Si vuol dire cioè che se ad una certa porzione del territorio è stata legittimamente impressa la destinazione urbanistica di zona “D”, in quella zona sono allocabili insediamenti produttivi e la stessa deve essere, ai fini acustici, classificata in classe V o VI a seconda dei casi. A questo proposito non rileva lo specifico impianto produttivo che deve essere allocato, la cui compatibilità con il sito prescelto è oggetto di altri specifici procedimenti, unificati nello Sportello Unico di cui al DPR n. 447/1998 (valutazione di impatto ambientale, compatibilità paesaggistica, compatibilità ai sensi dell’art. 216 del T.U. n. 1265/1934, compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico, e così via).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di classificazione acustica - Predisposizione - Adempimenti preventivi - Misurazione sul campo - Necessità - Esclusione - Metodo “qualitativo”.
La predisposizione del Piano di classificazione acustica non deve essere preceduta da misurazioni effettuate sul campo (le quali, invece, sono indispensabili per verificare, in qualsiasi momento, se sono superati i limiti previsti per ciascuna zona). Inoltre, per i Comuni di più ridotte dimensioni è del tutto legittimo l’utilizzo del metodo c.d. qualitativo, il quale presuppone un esame delle destinazioni d’uso del territorio previste dal P.R.G., della situazione topografica e un’analisi dell’uso del territorio non basata direttamente su dati quantitativi.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Zone che differiscono per più di 5dBa - Divieto di accostamento - Fasce di transizione - Discontinuità.
Il divieto di accostamento di zone che differiscano fra loro per più di 5 dBa non opera quando, in presenza di destinazioni urbanistiche consolidate, sia possibile prevedere fasce di transizione (c.d. zone cuscinetto) oppure quando esistano ostacoli naturali (definite più propriamente “discontinuità”) che attenuino il livello di immissioni (TAR Marche, Sez. I, sentenza 29.09.2009 n. 930 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Inquinamento acustico e ordine pubblico.
L’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato profondamente innovato dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito, con importanti modificazioni, con la legge 24.07.2008, n. 125 ed ispirato all’esigenza di predisporre uno schema normativo particolarmente rigoroso in tema di ordine pubblico: in base alla nuova lettura della norma ai Sindaci è consentita l’emanazione di provvedimenti, anche non contingibili e urgenti, senza uno specifico limite temporale, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 24.09.2009 n. 682 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Accertamenti fonometrici e avviso di procedimento.
L’art. 7 della L. n. 241 del 1990 -pur dovendosi intendere l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riferito al vero e proprio inizio del procedimento– non esclude che l’adempimento dell’obbligo possa, quando le circostanze ciò impongano per garantire la genuinità degli accertamenti della P.A., essere preceduto da controlli, accertamenti, ispezioni, svolti senza la partecipazione del diretto interessato.
In tali casi, pertanto, quest’ultimo dovrà essere edotto di queste precedenti attività mediante la suddetta comunicazione, al fine di metterlo in condizione di intervenire nel procedimento ed eventualmente di contestare gli accertamenti compiuti in sua assenza (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 17.09.2009 n. 1530 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Strumenti di tutela.
La disposizione posta dall’art. 9 della legge 447/1995 si riferisce ad eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull’osservanza della normativa vigente (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.09.2009 n. 5420 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: V. Vattani, Mi trovo in grave difficoltà e non so più come fare, i forti e continui rumori degli impianti di refrigerazione dei locali di un grande ipermercato posto al piano terra del palazzo in cui abito (e che si protraggono per tutta la notte) rendono impossibile dormire sia alla mia famiglia che a buona parte del vicinato: a quali norme ci si può appellare in questi casi? E’ possibile rivolgersi al Giudice Penale? (link a www.simoline.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Appartenenza delle aree alla medesima realtà industriale - Irrilevanza - Destinazione industriale.
L’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale ha poco significato, se la distinzione di classificazione acustica è legata al fatto, ben più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno destinazione industriale ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Rapporto con la disciplina degli strumenti urbanistici.
In termini generali la suddivisione del territorio in zone acustiche deve sovrapporsi alla disciplina propria degli strumenti urbanistici solo laddove ciò sia possibile, in quanto la prima è legata alle effettive modalità di fruizione del territorio, anche tenendo conto di realtà in fatto ulteriori rispetto alle previsioni urbanistiche (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 13.07.2009 n. 1227 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Classificazione acustica aree.
L’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale, cioè il fatto che aree distinte siano tutte di proprietà Enel, ha poco significato, se la distinzione di classificazione è legata al fatto, ben più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno destinazione industriale, e sono quindi correttamente collocate in classe VI, ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 13.07.2009 n. 1227 - link a www.
lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Poteri del sindaco.
L’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000 (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 01.07.2009 n. 4225 - link a www.
lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 28 del 13.07.2009, "Pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell'elenco dei «Tecnici competenti in acustica ambientale» riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 26.06.2009, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 01.07.2009 n. 87 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: L'orologio della torre non può disturbare i cittadini. Se la torre civica ha l'orologio non per questo deve essere disturbato il riposo dei cittadini.
Le indagini fonometriche demandate alla ASL e alla ARPA competenti per territorio hanno permesso di accertare la presenza di una situazione di inquinamento acustico nell’ambiente di vita della ricorrente rilevante ai sensi della disciplina di settore, sia di carattere primario che di natura regolamentare.
Si è altresì posto in risalto il pericolo di un pregiudizio per la salute della ricorrente, apprezzabile sotto il profilo della cd annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualità della vita della Vergari, specie per quel che concerne il riposo notturno.
Il Tar ha infine ritenuto preponderante la tutela della salute della ricorrente rispetto alla salvaguardia delle tradizioni storiche, certamente non compromesse in termini irreparabili attraverso una diversa e più opportuna regolamentazione dell’orologio della torre civica che prevedesse la totale sospensione dei rintocchi nelle ore notturne.
Il Collegio ritiene di dover ulteriormente puntualizzare che la controversia in esame involge il corretto uso di beni in dotazione alla p.a. locale, e cioè, in definitiva, l’esercizio di una pubblica funzione , in relazione alla quale la stessa amministrazione civica deve conformarsi al principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 cost.
In questo contesto la pretesa della ricorrente ad una confacente regolamentazione dell’orologio della torre civica assume valenza di interesse legittimo per la tutela del quale si è correttamente adito il Giudice amministrativo.
Infatti, la regolamentazione dei rintocchi dell’orologio non può essere considerata quale mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, avulso da un precedente atto autoritativo di esercizio di poteri e funzioni pubbliche (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 09.07.2009 n. 1807 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento acustico - Ordinanza contingibile e urgente - Esposto di un solo cittadino - Legittimità.
In tema di inquinamento acustico il semplice esposto di un cittadino non impedisce al comune di intervenire per reprimere le violazioni attraverso l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi non solo del D.Lgs. 267/2000, ma anche dell'art. 9 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 4447/1999) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 22.06.2009 n. 4092 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: M. A. Mazzola, “Rumore sì, rumore no”.
La sentenza 11.06.2009 n. 2295 del Tribunale di Genova, Sez. III civile, lascia perplessi perché si discosta dall’unanime orientamento giurisprudenziale di considerare intollerabile il rumore, non applicando il noto criterio dell’incremento di 3 decibel, sostituito nella specie dal criterio di accettabilità prescritto dal legislatore con fonte regolamentare (si rinvia per un maggiore approfondimento a Mazzola M.A., Immissioni e risarcimento del danno, Utet, 2009).
Le perplessità non riguardano soltanto la via intrapresa quanto le fragili motivazioni che la sostengono, di natura tecnica.
Probabilmente la scelta di seguire tale via è stata fortemente condizionata dalla recente scelta del legislatore di intervenire in materia di immissioni intollerabili da rumore con l’art. 6-ter della legge 27.02.2009, n. 13 (G.U. 28.02.2009 n. 49) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2008, n. 208 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale- n. 304 del 31.12.2008), recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, ed entrata in vigore l'01.03.2009, che ha appunto convertito con modificazioni il decreto-legge 30.12.2008, n. 208, inerente misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
In particolare la norma ha statuito che “1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.” (Art. 6-ter, Normale tollerabilità delle immissioni acustiche).
E’ evidente come tale norma non abbia effetto retroattivo e difatti il giudice ligure non la cita, perlomeno esplicitamente. La fa però sua nell’impianto motivazionale e la scelta di attribuire carattere di tollerabilità (salvo alcune immissioni, la cui intollerabilità risulta infine sufficiente per giustificare un riparto delle spese più gravose per il condominio) alle immissioni di rumore prodotte dalla caldaia condominiale nel loro complesso, o comunque nella parte dominante di esse, induce l’organo giudicante pure a valutare con maggiore senso critico la prova dei danni non patrimoniali. Danni che difatti non riconosce, unitamente a quelli patrimoniali, sempre negati.
Invero, le motivazioni in ordine alla valutazione dei danni appare comunque in parte condivisibile (danni alla salute, e danni patrimoniali) ed in parte sostenibile (i restanti danni non patrimoniali) (link a www.greenlex.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Potere di ordinanza.
L’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26.10.1995 n. 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo -ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n. 447/1995)- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n. 447/1995 (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.05.2009 n. 1186 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Limitazione attività rumorose.
Se solo il superamento della soglia di rumorosità stabilita nelle fonti nazionali (ovvero in quelle regionali) consente l’inibizione generalizzata di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori suddetti ad opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile (né v’è pertanto alcuna violazione dell’art. 41 Cost.) che ciascun Comune disciplini in concreto tali attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 20.05.2009 n. 2770 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAORDINANZE SINDACALI A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA.
1.- Pubblica sicurezza - Ordine pubblico - Misure di prevenzione - Adozione ordinanza contingibile ed urgente - Esercizi aperti al pubblico - Condizioni.
2.- Pubblica sicurezza - Ordine pubblico - Misure di prevenzione - Locali pubblici - Ambito di operatività - Fattispecie.
3.- Pubblica sicurezza - Ordine pubblico - Misure di prevenzione - Art. 54 co. 4, D.Lgs. n. 267/2000 - Formulazione - Generica - Poteri sindacali - Ampiezza - Sussiste.

1.- Gli schiamazzi notturni degli avventori di un pubblico esercizio possono senz'altro essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un'ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato (e, genericamente, lo stato di degrado urbano che ne deriva) raggiungano un grado di intollerabilità oggettivamente accertato, tale da integrare un vero e proprio "stato di emergenza".
2.- Le prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza possono senz'altro esulare dal ristretto ambito dell'attività oggetto di autorizzazione, essendo quest'ultima unicamente l'occasione che rende (eventualmente) necessaria l'attivazione dei poteri dell'autorità, volti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. (Nella fattispecie per cui è causa, quindi, ben potevano le prescrizioni dell'autorità andare oltre l'ambito della "specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande", gestita dalla società ricorrente ed oggetto dell'autorizzazione di polizia).
3.- La genericità della formulazione dell'art. 54 co. 4, D.Lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di adottare i provvedimenti più idonei al raggiungimento dello scopo voluto dalla norma, se del caso anche con la formulazione consistente e specifica che ha avuto il provvedimento per cui è causa (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 15.05.2009 n. 1420 - link a http://mondolegale.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Rilevamento dei rumori - Diritto alla partecipazione da parte del responsabile delle emissioni - Insussistenza.
Non v’è disposizione che riconosca, a colui che viene ritenuto responsabile del superamento del livello di determinati rumori, il diritto a partecipare all’atto istruttorio con il quale l’ARPA procede al rilevamento dei rumori stessi. Ciò anche al fine di evitare comportamenti artificiosi da parte dell’interessato (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 07.05.2009 n. 1003 - link a www.
ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 8, c. 4 L. n. 447/1995 - Domande per il rilascio di concessioni edilizie - Documentazione di previsione di impatto acustico - Inosservanza - Mancata previsione di sanzioni - Rilievo in sede di utilizzazione degli immobili.
Il comma 4 dell’art. 8 della L. 447/1995, pur prescrivendo che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti od infrastrutture adibiti ad attività produttive siano corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico, non contempla alcuna sanzione in caso di inosservanza della suddetta prescrizione.
Peraltro, la non perentorietà di tale disposizione risulta evidente laddove si confronti la stessa con i commi precedenti, i quali prescrivono tassativamente l’obbligo della valutazione dell’impatto acustico per particolari tipi di opere, e con il sesto comma, che contempla l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti solo quando si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
A ciò aggiungasi che, in sede di contestazione di un permesso di costruire rilasciata a terzi confinanti, ruolo prevalente assume il profilo urbanistico-edilizio dell’intervento, mentre le questioni riguardanti l’impatto acustico, per le opere non espressamente contemplate nel citato art. 8 della L. 447/1995, assumono rilievo in sede di utilizzazione degli immobili. Difatti, la tutela dell'interesse della ricorrente al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà compiutamente realizzarsi non già in sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire od al momento del suo semplice rilascio, quanto, piuttosto, all’atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della specifica attività, ove si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1985, ovvero nel corso dell’esercizio dell’attività produttiva, ove potranno trovare applicazione specifiche norme sanzionatorie (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 07.05.2009 n. 975 - link a www.
ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Misurazione valore di emissione.
Ai sensi dell’art. 2, lett. e), l. n. 447/1995, il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo emesso da una sorgente sonora misurato “in prossimità” della sorgente stessa. Ciò sta inequivocabilmente a significare che tale valore di emissione deve essere misurato in prossimità della sorgente sonora di riferimento e in relazione alla Classe acustica in cui essa è collocata (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 06.05.2009 n. 766 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: S. Maglia e M. A. Labarile, Immissioni rumorose: pericolose (e «silenziose») novità (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: L. Prati - Il nuovo art. 844 Codice Civile e le immissioni acustiche (link a www.greenlex.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 20 del 18.05.2009, "Pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 21.01.2000, n. 1, dell'elenco  dei «Tecnici competenti in acustica ambientale» riconosciuti dalla regione Lombardia alla data del 21.04.2009, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26.10.1995, n. 447, della deliberazione 17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto 30.05.2006, n. 5985" (comunicato regionale 08.05.2009 n. 66 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Potere di ordinanza.
Lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico è specificamente -nonché unicamente- il potere di ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Per conseguenza, è sufficiente, per l’esercizio del suddetto potere, anche la segnalazione di un solo cittadino (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 17.04.2009 n. 670 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 16 del 21.04.2009, "D.Lgs. 194/2005 e l.r. 13/2001 - Mappa acustica strategica degli agglomerati: specifiche tecniche per la fornitura dei dati a Regione Lombardia" (decreto D.S. 03.04.2009 n. 3302 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Potere di ordinanza.
L'ordinanza di cui all'art. 9, L. n. 447 del 1995, sull’inquinamento acustico, può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, costituendo la predetta ordinanza l’ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico (TAR Marche, Sez. I, sentenza 23.03.2009 n. 143 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9, L. n. 447/1995 - Presupposto - Esposto di una sola famiglia - Sufficienza.
L'ordinanza di cui all'art. 9, L. n. 447 del 1995, sull’inquinamento acustico, può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, costituendo la predetta ordinanza l’ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 27.12.2007, n. 6819 e 02.04.2008 n. 715) (TAR Marche, Sez. I, sentenza 23.03.2009 n. 143 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle emissioni acustiche emessa al di fuori dei presupposti di cui all’art. 9 della L. n. 447/1995 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Diritto al contraddittorio verso gli accertamenti tecnici.
L’ordinanza contingibile e urgente con la quale è disposta la sospensione immediata delle emissioni acustiche, al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/1995, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, necessità di comunicazione di avvio del procedimento, la quale non può in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei specifici motivi di celerità. Ciò in ragione della necessità di tutelare le prerogative procedimentali del responsabile delle emissioni, con particolare riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T. (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 04.03.2009 n. 399 - link a www.
ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Ordinanza e procedimento amministrativo.
La legge n. 241/1990 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti.
La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata (fattispecie relativa ad ordinanza contingibile ed urgente di sospensione di emissioni acustiche) (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 04.03.2009 n. 399 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Istruttoria - Accertamenti fonometrici - Partecipazione dell’interessato.
Il soggetto cui si riferisce l’attività di accertamento fonometrico deve essere posto in grado di partecipare all’attività stessa, al fine di presentare le proprie osservazioni anche in ordine alla correttezza delle metodologie di rilevazione usate ed all’attendibilità dei valori rilevati (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 04.03.2009 n. 242 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Il contenimento delle emissioni acustiche è potere ordinario ex l. n. 447/1995.
L’ordinanza in materia di contenimento di emissioni acustiche non concreta riproduzione del generico potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUEL, radicando invece la Legge quadro sull’inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447 un potere di intervento ordinario in capo al Sindaco, atteso che la citata legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, costituendo la predetta ordinanza l'ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico.
L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico -pur se non coinvolgente l'intera collettività- appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, potendo l’ordinanza de qua essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (TAR Piemonte, Sez. I, ordinanza 02.03.2009 n. 199 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ACUSTICO - Mancata approvazione del piano di zonizzazione acustica - Applicabilità del criterio differenziale - Zone non esclusivamente industriali - Zonizzazione urbanistica operata tramite PRG - Equiparazione - Esclusione - Circostanze di fatto.
La mancata approvazione del piano di zonizzazione acustica comporta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 DPCM 14/11/1997, la sopravvivenza dei limiti di emissioni previsti dall’art. 6 DPCM 01/03/1991, limiti che prevedono (art. 6 comma 2 DPCM 01/03/1991) il rispetto del c.d. “criterio differenziale” per tutte le zone “non esclusivamente industriali”. La natura non esclusivamente industriale non va desunta tramite mera equiparazione tra la zonizzazione effettuata dal PRG con la zonizzazione che il Comune deve effettuare ai sensi dell’art. 2 DPCM 01/03/1991: in mancanza del piano di zonizzazione acustica di competenza comunale, infatti, la classificazione di una zona va effettuata in base alle circostanze di fatto.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Impianti a ciclo continuo - Criterio differenziale - Applicabilità in caso di superamento dei limiti assoluti.
Il criterio differenziale viene applicato agli impianti “a ciclo continuo” solo quando la attività da essi svolta dia luogo a superamento dei limiti assoluti: ne deriva l’illegittimità della prescrizione che impone comunque il rispetto del criterio differenziale, salvo che non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 4 DPCM 14/11/1997 (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 14.01.2009 n. 47 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2008

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento acustico - Insediamenti produttivi - Rumori ed esalazioni - Disciplina civilistica - Disciplina urbanistica - Violazione dei limiti - Prova.
La nocività di rumori ed esalazioni provenienti da insediamenti produttivi va intesa in una doppia accezione: sul piano dei rapporti tra fondi vicini, essa è il limite alla normale tollerabilità delle esalazioni dal fondo del vicino (ex art. 844 cod.civ.); sul piano urbanistico, costituisce il limite qualitativo e tipologico delle attività insediabili. Rileva dunque nei rapporti civili tra fondi, nella prima accezione; e come elemento urbanistico nel secondo dei casi. In entrambe le ipotesi, tuttavia, la sua violazione va comprovata: se tale violazione viene invocata ai fini della disciplina urbanistica, ossia si lamenta che il tipo di impianto essendo ordinariamente preordinato all’esalazione di immissioni nocive, è incompatibile con la destinazione di zona, allora va offerta la prova della sussistenza strutturale di esalazioni nell’attività produttiva. Laddove la prova in esame viene offerta, invece, come sussistenza di occasionali immissioni, magari derivanti da una natura delle lavorazioni dell’impianto differente da quelle per il quale l’impianto è stato autorizzato, allora si rientra nella ordinaria ipotesi di tutela di cui all’art. 844 cod.civ. e, in tal caso, non è la concessione edilizia ad essere illegittima, ma l’attività in sé, così come condotta, con ogni conseguenza, sul piano civile e penale della tutela (TAR Sisilia-Catania, Sez.I, sentenza 10.11.2008 n. 2069 -
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AMBIENTE-ECOLOGIASulla classificazione acustica del territorio comunale.
Il Collegio condivide l’affermazione che il fine perspicuo della zonizzazione acustica del territorio consiste nella tutela della salute dei cittadini, in quanto gli interessi protetti dalla normativa in esame sono desumibili dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, che appresta la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno. Da condividersi è anche quanto affermato sull’attuale e futura espansione di tali interessi “per effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore” (cfr., TAR Lombardia, Brescia, 16.10.2007, n. 907).
Il Collegio è, altresì, dell’avviso che la classificazione acustica del territorio non debba meccanicamente sovrapporsi alla pianificazione urbanistica; in tal senso dispone del resto l’art. 6 della legge citata, che prevede il solo “coordinamento” con gli strumenti urbanistici (cfr., in merito, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819) ma, al contempo, osserva che gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possano non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione e non sono dunque cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio in una fase temporale successiva.
Tale tesi è suffragata dall’esame della normativa, la quale richiede:
- che le attività inserite nella medesima zona del piano abbiano caratteri omogenei e in tal senso dispongono l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995 ove si prevede la classificazione del territorio in 6 classi per l’applicazione dei valori di qualità, il D.P.C.M. 01.03.1991 e il già citato D.P.C.M. 14.11.1997.
In questi termini, il piano regolatore con le destinazioni d’uso esistenti e quelle previste deve costituire un termine di riferimento per la classificazione del territorio, con la necessaria precisazione che la stessa deve essere comunque ancorata all’assetto urbanistico, cioè all’esistente situazione in fatto che può divergere da quella di diritto;
- che la zonizzazione acustica venga effettuata “tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio”, come dispone ancora lo stesso articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.
Chiarito quanto precede occorre ora richiamare quell’indirizzo della giurisprudenza, che il Collegio condivide, che ha affermato che “le scelte inerenti alla classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività pianificatoria/programmatoria del Comune, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto. Il primo dei quali è il preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati … in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputare all'espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (diversamente da ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, per le attività industriali localizzate in zona impropria)” (cfr., TAR Veneto, sez. III, 24.01.2007, n. 187).
Su tale fondamento, nonché alla luce di quanto sopra delineato in fatto, si deve concludere che l’assegnazione della classe V ad una zona esclusivamente interessata da attività industriali e artigianali e nella quale le uniche unità abitative presenti sono gli alloggi dei custodi risulta palesemente illegittima: l’avvertita necessità di salvaguardia per un insediamento residenziale recentemente realizzato in prossimità della struttura industriale della ricorrente disattende, infatti, acriticamente le caratteristiche morfologiche dell’area interessata, quali consolidatesi nel tempo, mortificando l’affidamento di quanti abbiano legittimamente confidato in una tutela corrispondente a quell’assetto del territorio, laddove assoggetta quella zona a limiti di emissione acustica minori, “pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta” (cfr., TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24.03.2004, n. 1231).
In definitiva, l’esclusiva valenza industriale del territorio ove è ubicato lo stabilimento della Cartiera ben avrebbe preteso la sua collocazione nella superiore classe VI.
Circa i piani di risanamento acustico disciplinati dagli artt. 4 e 7 della legge n. 447 del 1995 si osserva che la giurisprudenza ha riconosciuto l’illegittimità di quei piani di zonizzazione che abbiano omesso di predisporre le azioni di risanamento, posto che “la ratio sembra da far risalire al fatto che, da un lato, la classificazione acustica del territorio comunale è finalizzata al raggiungimento nel tempo (anche attraverso lo strumento costituito dai piani di risanamento) di valori di qualità dell’ambiente, quali quelli indicati dalla legge - quadro (si legga l’art. 2, comma 1, lettera h) e dai decreti attuativi; il che rappresenta un obiettivo opportuno e desiderabile per l’intera comunità. Dall’altro lato, l’accostamento di aree non contigue è una scelta di piano dovuta alla impossibilità di rispettare il divieto. Il legislatore pertanto ha voluto evitare che, in queste ipotesi (impossibilità di evitare l’accostamento critico), i costi del risanamento acustico, i cui risultati positivi si riverberano sull’intera comunità interessata, ricadano esclusivamente sui privati proprietari delle aree coinvolte” (cfr., TAR Piemonte, sez. II, 13.12.2005, n. 3966)
(TRGA Trentino Alto Adige-Trento, sentenza 24.10.2008 n. 271 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Schiamazzi notturni, ordinanza sindacale di necessità, presupposti, legittimità.
Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.
La mancata comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordinanza di necessità non rileva laddove, rammentata la finalità a base dell’art. 7 della legge 241 del 1990 di rendere edotto l’interessato dell’esistenza di un procedimento, essa risulta raggiunta in sede di accertamenti compiuti dai vigili urbani, i quali a tale compito –nella fattispecie– assolvono
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.09.2008 n. 4041 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIARumore - Se il comune non ha provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa l’operatività del criterio “differenziale".
Come questa Sezione ha già avuto occasione di rilevare (sent. 04/05/2005 n. 244 e la recentissima 21/05/2008 n. 259), la prevalente giurisprudenza è dell’avviso che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, siano operativi i limiti c.d. “assoluti” di rumorosità, ma non anche quelli c.d. “differenziali” (v. TAR Puglia –LE- sez. I^, 13/06/2007 n. 2334; TAR Friuli V.G. 29/06/2005 n. 578; TAR Lombardia –MI- sez. I^, 01/03/2004 n. 813; TAR Veneto, sez. III^, 31/03/2004 n. 847).
Alla base di tale indirizzo è l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26.10.1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991”.
Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto: primo comma relativo ai c.d. limiti “assoluti” e secondo comma relativo ai c.d. limiti “differenziali”, sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.
D’altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente “industriali”) che si ricaverebbe “ex se” dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività “medio tempore”.
In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 01/03/1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l’applicabilità del criterio “differenziale” all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. TAR Emilia - Romagna –PR- 21/05/2008 n. 259 cit.).
Pertanto, non avendo il Comune di Reggio Emilia provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l’operatività del più vote citato criterio “differenziale”, con conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata fondata sull’accertato superamento dei limiti differenziali di immissioni acustiche
(TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 18.09.2008 n. 385 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Immissioni rumorose, intollerabilità, obbligo risarcitorio, sussistenza, danni.
Le campane della parrocchia che suonano troppo spesso possono provocare danni non patrimoniali risarcibili, del tipo biologico, morale e da lesioni di diritti di rilievo costituzionale (Tribunale di Chiavari, sentenza 09.08.2008 n. 373 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIARumore. Traffico veicolare.
Nel caso di immissioni sonore intollerabili dovute a traffico veicolare lungo una pubblica via, può ordinarsi in via cautelare all'Ente gestore della strada stessa (nella specie, l'ANAS) la riduzione del livello di rumorosità nel rispetto dei limiti sanciti dal D.P.R. n. 142/2004, mediante installazione al margine della carreggiata di barriere antirumore fonoassorbenti (Tribunale di Modena,
ordinanza 08.04.2008 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIARumore. Ordinanza sindacale ex art. 9 L. 447/1995.
Appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino per consentire al Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico –ed unico peraltro– strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia (legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge 447/1995 (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 02.04.2008 n. n. 715 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: 1. Poteri del Sindaco - Emissione di Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Sulla base di un solo esposto - Legittimità.
2. Attività di somministrazione alimenti e bevande - Senza fini di lucro - Rispetto dei limiti di emissione acustica - Necessità.
1. E' legittima l'Ordinanza del Sindaco emessa ex art. 9 L. n. 447/1995 anche se adottata sulla base dell'esposto di una sola famiglia (TAR Puglia, Lecce Sez. I, 08.06.2006, n. 3340 e Sez. I, 24.01.2006, n. 488, nelle quali si mette altresì in luce come l'art. 9 della succitata legge è l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali).
2. Il rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica riguarda tutte le attività che, per le proprie intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria al loro svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore inquinanti, non rilevando la natura di enti senza fine di lucro degli stessi
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 02.04.2008 n. 715).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Segnalazione di un solo singolo cittadino - Sufficienza.
Anche la segnalazione di un solo cittadino è sufficiente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti repressivi conseguenti alle violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico da parte del sindaco, il quale può avvalersi delle specifico strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia, vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (cfr., quanto alla legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato a seguito di un esposto di una sola famiglia, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 08.06.2006, n. 3340 e sez. I, 24.01.2006, n. 488).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali di immissione sonora ex art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997 - Enti senza scopo di lucro - Osservanza dei limiti - Fondamento.
Il rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 riguarda tutte le attività che, per le proprie intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria al loro svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore inquinanti. Ne deriva che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta da enti senza scopo di lucro, non può sfuggire al necessario rispetto do tali limiti (cfr. circolare del Ministero dell’Ambiente del 06.09.2004, punto 3 e, in giurisprudenza, TAR Basilicata, 02.01.2008, n. 5) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 02.04.2008 n. 715 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAAnche un solo esposto, in materia di inquinamento acustico, legittima l'adozione dell'ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995.
L’art. 15 della legge regionale 13/2001, dopo aver attribuito ai comuni e alle province l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico (comma 1°), ha cura di precisare che per tale attività le Amministrazioni effettuano precise richieste all’ARPA (il che è avvenuto nel caso di specie), <<privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambiti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico>> (comma 2°).
Ciò premesso, appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino per consentire al Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico –ed unico peraltro– strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia (legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge 447/1995.
Del resto, la più recente giurisprudenza ha ammesso la legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato anche se adottata a seguito di un esposto di una sola famiglia (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 08.06.2006, n. 3340 e sez. I, 24.01.2006, n. 488, nelle quali si mette altresì in luce come l’art. 9 della legge 447/1995 rappresenti per così dire l’ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819).
Il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, come del resto è avvenuto nella presente fattispecie, anche attraverso l’obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l’orario della propria attività fonte delle suddette immissioni.
Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbero le ricorrenti, che il Comune avrebbe dovuto ricorrere a rimedi alternativi rispetto alla riduzione di orario: l’Amministrazione ha infatti imposto l’adozione di adeguata misure di insonorizzazione, fermo restando, nelle more della loro realizzazione, la variazione dell’orario di apertura.
La mancata previsione di un termine certo di durata degli effetti dell’ordinanza impugnata non ne mina la legittimità: trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 legge 447/1995, non appare infatti illegittima la fissazione di un termine di efficacia subordinata alla realizzazione, da parte del responsabile dell’inquinamento, delle opere necessarie per il rispetto dei limiti di emissione sonora.
Il rispetto dei limiti differenziali di immissione di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 riguarda tutte le attività che, per le proprie intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria al loro svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore inquinanti. In tal senso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta da enti asseritamente senza scopo di lucro, non può sfuggire al necessario rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 (cfr. circolare del Ministero dell’Ambiente del 06.09.2004, punto 3 e, in giurisprudenza, TAR Basilicata, 02.01.2008, n. 5).
Se si tiene conto della finalità propria dell’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995, come sopra esposto, non appare certo illegittimo un provvedimento di limitazione dell’orario di un’attività di somministrazione che, per le proprie caratteristiche di svolgimento, comporta la produzione di immissioni rumorose anche nello spazio immediatamente prospiciente all’ingresso del locale, vista addirittura la sostanziale prosecuzione dell’attività oltre l’orario massimo di chiusura (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 02.04.2008 n. 715 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATAINQUINAMENTO ACUSTICO - Assetto urbanistico - Profilo funzionale - Rapporti tra gli strumenti urbanistici e la classificazione acustica.
La normativa di riferimento in materia di inquinamento acustico valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l’impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l’assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. Lombardia 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il “coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di zonizzazione acustica - Strumento di pianificazione - Potestà discrezionale dell’amministrazione.
La giurisprudenza inquadra il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, configurando un atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. Al suddetto strumento di pianificazione viene pertanto associato l’indirizzo elaborato con riguardo alla motivazione del P.R.G., e si ritiene che l’amministrazione abbia un’ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II - 07/04/2005 n. 751).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Azzonamento - Contiguità di aree con classificazioni non progressive - Irragionevolezza.
Un corretto procedimento di azzonamento acustico deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto la diminuzione dei livelli di rumore - pur se agevolata ed accentuata dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo - interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni: risulta quindi irragionevole un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni non progressive, quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela dell’affidamento - Attività economiche già insediate sul territorio - Modifiche restrittive alla zonizzazione - Esclusione - Rilevanza al fine delle graduazioni delle misure di bonifica.
In materia di rumore la tutela dell’affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti dalla normativa contro l’inquinamento acustico, desumibili dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge 447/1995 -ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno- non sono recessivi rispetto alle attività economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore. L’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica (cfr. sentenza Sezione 16/10/2007 n. 907) (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza  02.04.2008 n. 348 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Pianificazione acustica - Affidamento - Tutela - E' ridotta - Interessi protetti - Non sono recessivi - Modifiche più restrittive - Legittimità.
In materia di pianificazione acustica la tutela dell'affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti dalla normativa contro l'inquinamento acustico, desumibili dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 447/1995 -ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno- non sono recessivi rispetto alle attività economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore. L'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, sentenza 02.04.2008 n. 348 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: R. Amoruso, Intollerabilità delle immissioni e danno esistenziale (link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIARUMORE: La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base alla citata normativa statale, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona.
In linea generale, non è necessario che tutte le aree in prossimità di linee ferroviarie siano poste esclusivamente in classe IV, dovendo essere valutata l'intensità e il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e quelle insediative delle aree ad essa più prossime, con la conseguenza che può essere adottata la classe lll e quindi non necessariamente la IV, nel caso si tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e quasi in assenza di traffico ferroviario in periodo notturno.

Contrariamente a quanto affermato dal Comune, la previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base alla citata normativa statale, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se relativa alle fasce di pertinenza della viabilità stradale, Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20.12.2004, n. 419).
Ciò risulta evidente anche dall’esame della normativa regionale successivamente intervenuta che, senza effetto innovativo, ha riconfermato espressamente tale principio.
In particolare l'art. 2, comma 3, della legge regionale 10.08.2001, n. 13, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", nel demandare alla Giunta regionale il compito di definire, con proprio provvedimento, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, alla lett. e), stabilisce che non possono essere comprese in classe inferiore alla IV, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, con la specificazione tuttavia che tale prescrizione vale solo per le linee ferroviarie di grande comunicazione.
Inoltre la deliberazione della Giunta regionale 12.07.2002, n. 7/9776, recante l'approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale», pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 15.07.2002, n. 29, ha espressamente riprodotto, dando quindi atto dell’insussistenza di una portata innovativa della normativa statale sopravvenuta, le indicazioni già contenute nella deliberazione della Giunta regionale del 25.06.1993, n. 5/37724. La tesi del Comune secondo cui il DPR 18.11.1998, n. 459 avrebbe comportato, sul punto specifico, la caducazione della deliberazione della Giunta regionale 25.06.1993, n. 5/37724, risulta pertanto priva di fondamento.
Il paragrafo 2.2, chiarisce infatti che l'allegato A del DPCM 14.11.1997, indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie, ma che tuttavia ciò non esclude che, in prossimità delle suddette infrastrutture, possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previsti insediamenti industriali o centri commerciali, oppure, come nel caso di linee ferroviarie locali, possa, invece, essere attribuita la classe III se le caratteristiche delle aree vicine all’infrastruttura ferroviaria e quelle del traffico che si svolge sulla stessa lo rendono possibile; fermo restando che per le sole linee ferroviarie di grande comunicazione, per le quali si ha presenza di traffico ferroviario anche in periodo notturno, non può essere determinata una classe inferiore alla IV nella fascia di territorio distante meno di cento metri dalla linea ferroviaria.
Con indicazione ancor più di dettaglio, viene inoltre precisato che, in linea generale, non è necessario che tutte le aree in prossimità di linee ferroviarie siano poste esclusivamente in classe IV, dovendo essere valutata l'intensità e il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e quelle insediative delle aree ad essa più prossime, con la conseguenza che può essere adottata la classe lll e quindi non necessariamente la IV, nel caso si tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e quasi in assenza di traffico ferroviario in periodo notturno (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 25.03.2008 n. 340 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ACUSTICO - Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie - Obbligo di procedere a nuova zonizzazione acustica - Classe non inferiore alla IV - Esclusione.
La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti -con inclusione in classe non inferiore alla IV- in quanto, in base al DPR 18.11.1998, n. 459, recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20.12.2004, n. 419) (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 25.03.2008 n. 340 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAInquinamento acustico, aree adiacenti alla linea ferroviaria, limiti alle immissioni.
In tema di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, occorre considerare le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e quelle insediative delle aree ad essa più prossime al fine di una corretta classificazione delle aree adiacenti la linea ferroviaria
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 25.03.2008 n. 340 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATANessuna norma di legge attribuisce ai comuni il potere di vietare l’esercizio di determinate attività economiche in relazione al possibile pericolo di inquinamento acustico.
Il D.P.C.M. 14.11.1997 e l’art. 6 della legge n. 447 del 1995 non attribuiscono ai comuni il potere di vietare l’esercizio di determinate attività economiche in relazione al possibile pericolo di inquinamento acustico.
Le attività artigianale sono naturalmente destinate ad essere svolte in zona artigianale ed un divieto di esercizio di tali attività in zona artigianale assume di fatto la natura di un divieto generalizzato su tutto il territorio comunale (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 21.03.2008 n. 746 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIARumore. Circoli ricreativi privati.
In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00). I suddetti valori limiti differenziali si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, alle attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 14.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Am-biente del 06.09.2004, pubblicata nella G.U. del 15.09.2004) (TAR Basilicata, Sez. I,
sentenza 02.01.2008 n. 5 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.1997 - Applicabilità immediata.
In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore, mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 01.03.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (cfr. TAR Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.01.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.97 - Circoli ricreativi privati - Applicabilità - Equiparazione alle attività commerciali.
I valori limiti differenziali di cui all’art. 4, c. 1 DPCM 14.11.1997 si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, alle attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 4.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Ambiente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U. del 15.09.2004).
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 9 L. n. 447/1995 - Presupposti.
A seguito delle risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti dalla competente ARPA e dell’inerzia del responsabile, è legittima l’ordinanza contingibile e urgente che intervenga a porre urgente riparo alla grave lesione del diritto ala salute determinato dall’inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995), ove non sia possibile provvedere altrimenti (cioè con altri rimedi di carattere amministrativo, previsti dall’ordinamento vigente, oppure con misure alternative che impongono un minore sacrificio al responsabile) e ove il provvedimento assuma carattere temporaneo (in quanto preveda l’estinzione della sua efficacia non appena eseguiti i provvedimenti necessari al fine di impedire il superamento dei valori limiti differenziali) (TAR Basilicata, Sez. I,
sentenza 02.01.2008 n. 5 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2007

AMBIENTE-ECOLOGIA: 1. Zonizzazione acustica - Coordinamento con gli strumenti urbanistici - Necessita e Limiti
2 Inquinamento Acustico - Ordinanza contingibile e urgente - A seguito dell'esposto di un singolo cittadino - Legittimità.

1. Ai sensi della L.R. Lombardia 10.08.2001, n. 13, sui Comuni grava l'onere di assicurare 'il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici'. L'utilizzo dell'espressione coordinamento', impedisce di ritenere che la zonizzazione acustica rifletta meccanicamente la classificazione urbanistica, ciò anche in ragione delle diverse finalità a cui rispondono i piani di zonizzazione acustica, che tutelano la salute e il benessere delle persone in relazione all'inquinamento acustico, rispetto a quelle della pianificazione urbanistica, che persegue variegati e complessi scopi di ordinato e razionale sviluppo del territorio e delle attività in esso svolte.
Conseguentemente, la zonizzazione acustica non può limitarsi ad una mera fotografia' dell'esistente pianificazione delle zone urbanistiche, ma deve prevedere una classificazione che, pur tenendo conto della pianificazione predetta, si faccia carico di quelle situazioni territoriali ed ambientali in cui la contiguità e vicinanza fra distinte zone urbanistiche renda impossibile l'automatico adeguamento alle zone stesse.
2. Ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è pienamente legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Comune a seguito della segnalazione di un solo cittadino. Al contrario, si arriverebbe alla paradossale conseguenza di precludere al Comune, pur in presenza di pacifiche e conclamate violazioni dei limiti di immissione acustica, ogni intervento repressivo, atteso che l'art. 9 della legge 447/1995 rappresenta l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 08.06.2006, n. 3340 e Sez. I, 24.01.2006, n. 488) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 27.12.2007 n. 6819 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela della quiete pubblica - Interesse prevalente sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi - Limitazione degli orari di apertura - Legittimità.
L’interesse alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e collettiva, prevale sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla gratificazione dei loro frequentatori: una volta accertata la lesione di quel bene, detta prevalenza impone alle autorità preposte di avvalersi di ogni strumento idoneo a tutelarlo, inclusa senza dubbio la limitazione degli orari di apertura.
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, c. 3, T.U.E.L.- Efficacia temporalmente limitata - Mancata previsione di una scadenza finale - Illegittimità.
In materia di tutela della quiete pubblica, deve ritenersi illegittima l’ordinanza contingibile e urgente emanata ex art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000, priva di una scadenza finale adeguatamente prestabilita. Tali ordinanze, infatti, “oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi “(Consiglio Stato, sez. VI, 09.02.2001, n. 580; TAR LAZIO, Roma, Sez. III, 15.09.2006, n. 8614). È poi vero che la misura urgente può, in relazione al suo contenuto concreto, avere l’attitudine a produrre conseguenze non provvisorie, e non per questo diviene illegittima. Tuttavia, una cosa è che un ordine non abbia scadenza; altra che, nel periodo prestabilito in cui l’ordine è vigente, esso produca effetti destinati a persistere oltre la scadenza dell’ordine stesso, ciò che è ben possibile (TAR Veneto, Sez. III,
sentenza 30.11.2007 n. 3807 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore. Esercizi commerciali.
L’interesse alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e collettiva, prevalga sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla gratificazione dei loro frequentatori: prevalenza che, una volta comunque accertata la lesione di quel bene, impone alle autorità preposte di avvalersi di ogni strumento idoneo a tutelarlo, inclusa senza dubbio la limitazione degli orari (TAR Veneto, Sez. III,
sentenza 30.11.2007 n. 3807 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Can che abbaia non morde… ma disturba!
Disturbo delle persone – cane che abbaia – isolata persona disturbata – insussistenza [art. 659 c.p.].
Non è configurabile il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, laddove la persona disturbata sia una sola
(Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza 05.11.2007 n. 40502 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATAPiano di zonizzazione acustica - Creazione di una zona mista - E' possibile - Necessità che le aree inserite nella medesima zona abbiano caratteri omogenei - Sussiste.
L'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 447/1995 fissa il principio di omogeneità nella destinazione d'uso del territorio.
In base a questo principio, le zone miste possono essere individuate quando esiste un comune denominatore dato dall'intreccio di attività diverse su una stessa porzione di territorio.
Non è invece possibile creare un comune denominatore quando le attività sono polarizzate, ossia quando non sono intrecciate ma soltanto giustapposte (con destinazioni urbanistiche distinte) e una ha un impatto acustico nettamente prevalente rispetto alle altre.
In queste condizioni, infatti, la media della rumorosità è un risultato artificiale che produce due conseguenze parimenti negative: da un lato consente una maggiore e non necessaria rumorosità in aree (in particolare quelle residenziali) che dovrebbero avere un minore livello di inquinamento acustico e dall'altro impone alle attività molto rumorose oneri sproporzionati di bonifica acustica (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 16.10.2007 n. 907 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATAPiano di zonizzazione acustica - Variante - Possibilità di adozione pur in assenza di modifiche dello stato dei luoghi - Sussiste - Esigenza di tutela dell'attività economica - E' recessiva.
Non deve ravvisarsi contraddittorietà nell'adozione di una variante ad un piano di zonizzazione acustica pur in assenza di mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla precedente zonizzazione. La tutela dell'affidamento rispetto alle zonizzazioni precedenti è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti dalla normativa contro l'inquinamento acustico, desumibili dall'art. 2 comma 1 lett. a) della legge 447/1995 (ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno), non sono recessivi rispetto alle attività economiche. Al contrario il contenuto di tali interessi è soggetto ad ampliamento in conseguenza delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute, che definiscono e misurano più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore.
L'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 16.10.2007 n. 906 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIACirca i presupposti di gravità e urgenza fissati dall’art. 9 della legge 447/1995 questa Sezione ha già formulato l’opinione che il potere-dovere di intervento del sindaco sorga direttamente con il superamento dei limiti di emissione e immissione previsti dal DPCM 14.12.1997, anche in assenza di un pericolo imminente per la salute delle persone, mentre la maggiore o minore attualità del pericolo è rilevante principalmente per la scelta delle misure da imporre in concreto.
Le misure a disposizione dell’amministrazione spaziano dall’ordine di bonifica (sempre ammissibile) alla chiusura dell’attività (ammissibile solo in presenza di particolari ragioni di pubblico interesse).

Circa i presupposti di gravità e urgenza fissati dall’art. 9 della legge 447/1995 questa Sezione ha già formulato l’opinione che il potere-dovere di intervento del sindaco sorga direttamente con il superamento dei limiti di emissione e immissione previsti dal DPCM 14.12.1997, anche in assenza di un pericolo imminente per la salute delle persone, mentre la maggiore o minore attualità del pericolo è rilevante principalmente per la scelta delle misure da imporre in concreto (v. TAR Brescia 20.11.2006 n. 1467 punti 17 e 18). Le misure a disposizione dell’amministrazione spaziano dall’ordine di bonifica (sempre ammissibile) alla chiusura dell’attività (ammissibile solo in presenza di particolari ragioni di pubblico interesse).
Nel caso in esame il Comune ha quindi agito correttamente sulla base dei verbali dell’ARPA e ha fatto un uso equilibrato dei propri poteri imponendo la riduzione delle immissioni senza incidere sulla prosecuzione dell’attività aziendale.
Lasciando alla ricorrente la possibilità di conseguire tale riduzione attraverso un intervento edilizio di schermatura (i cui costi non sono proibitivi) il Comune si è poi attenuto a un’interpretazione rigorosa del principio di proporzionalità, in quanto ha fissato l’obiettivo di pubblico interesse senza sovrapporsi alle valutazioni del privato circa i mezzi meno onerosi per conseguirlo.
Queste considerazioni non possono peraltro estendersi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 10 della legge 447/1995, dal momento che sotto tale profilo la vicenda ricade nella giurisdizione ordinaria (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 26.06.2007 n. 578 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATASussiste la praticabilità, sotto il profilo edilizio, di una deroga ex art. 14 del DPR 380/2001 circa la realizzazione di una barriera antirumore a distanza non regolamentare dal confine.
Pur essendo stata abbandonata l’originaria qualificazione della barriera antirumore come recinzione, sostituita da quella più appropriata di nuova edificazione, non è stato correttamente impostato il problema dei presupposti per la deroga ex art. 14 del DPR 380/2001, in relazione non più all’altezza ma alla distanza dal confine.
La tesi della ricorrente secondo cui su questo punto avrebbe dovuto pronunciarsi il consiglio comunale è condivisibile, in quanto la predetta norma collega la deroga all’esame dello stesso organo avente competenza sul PRG, introducendo un’ipotesi di variante singolare. A questo aspetto formale si aggiunge quello più importante di diritto sostanziale che riguarda la possibilità di definire la barriera antirumore come opera di interesse pubblico.
Per inciso si osserva che se la prospettazione della ricorrente fosse palesemente infondata il Comune avrebbe potuto evitare di sottoporre la questione della deroga al consiglio comunale, in quanto gli uffici preposti alla materia edilizia possono fare da filtro nei confronti delle istanze che non hanno alcuna possibilità di essere accolte.
Nel caso in esame, tuttavia, l’opera per cui è chiesta la deroga svolge una funzione del tutto coerente con l’interesse pubblico al rispetto dei limiti di rumorosità vigenti nella zona. Si tratta di un obiettivo fissato direttamente dalla legge che il Comune ha ribadito attraverso due ordinanze rimettendo la soluzione tecnica alla stessa ricorrente senza individuare in astratto una specifica modalità di abbattimento delle immissioni sonore.
In sostanza, la posizione del Comune può essere divisa in due parti. Nelle premesse il Comune (come si è visto sopra al punto 9) effettua un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, in quanto non utilizza il problema dell’inquinamento acustico per espellere un’attività produttiva da una zona dove la stessa è insediata da molto tempo. Passando alle conclusioni, tuttavia, il Comune ritiene che la presenza di un interesse privato escluda quello pubblico, e in questo modo incorre in un vizio logico perché abbandona la proporzione tra il fine (abbattimento della rumorosità) e il mezzo (limiti all’attività dei privati).
È quindi necessario cancellare la decisione negativa del Comune e affermare coerentemente con le premesse la praticabilità sotto il profilo edilizio di una deroga ex art. 14 del DPR 380/2001
(TAR Lombardia-Brescia, sentenza 26.06.2007 n. 578 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbi alla quiete pubblica - Parcheggio di una stazione di servizio - Assimilabilità ad un’area pubblica - Fondamento - Potere del sindaco di regolamentare la sosta - Sussistenza.
Il parcheggio di una stazione di servizio, quale opera accessoria e complementare di una strada, è assimilabile, per le sue caratteristiche intrinseche, ad una area pubblica (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 13.05.1988, che ha ritenuto applicabile la disciplina del codice della strada ad un’area appartenente a privati, se l'uso di essa è consentito a tutti, essendo l'uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale -o meno- e non già l'appartenenza delle stesse a enti pubblici o a privati).
In quanto pertinenza stradale, sussiste quindi il potere del sindaco di regolamentare la sosta su di esso, al non illogico fine di impedire l’indebito utilizzo da automobilisti e eventuali disturbi alla quiete pubblica (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 02.04.2007 n. 2822 - (link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Zonizzazione - Inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa - Abitazioni e insediamenti industriali - Irragionevolezza.
Non risulta ragionevole, perché non fondato su una realistica rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento acustico che preveda l’inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa, atteso che, in questo modo, si assoggettano tali aree agli stessi limiti di emissione, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale, ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta. (cfr. Tar Milano n. 1231/2004) (nella specie, l’amministrazione comunale aveva creato una macrozona contenente parti del territorio significativamente diverse per destinazione - zone C e D, interessate da insediamenti industriali e da abitazioni - determinandosi ad attribuire, nella medesima macrozona, una duplice, diversa classificazione acustica - II e III -).
Zonizzazione - Divieto di contatto diretto di aree con grado acustico non immediatamente consecutivo - Art. 4 L. n. 447/1995 - Procedimento - Zone cuscinetto - Piani di risanamento acustico.
La creazione di macrozone che comprendano parti del territorio del tutto eterogenee non può essere giustificata dall’esigenza di rispettare il divieto, sancito normativamente dall’art. 4 della L. 447/1995, di contatto diretto di aree aventi grado acustico non immediatamente consecutivo (come può avvenire quando zone urbanisticamente qualificate produttive sono collocate a ridosso di aree residenziali).
In tal caso, infatti, il piano di zonizzazione acustica dovrà prevedere la realizzazione di zone cuscinetto, ovvero, se neppure questo è praticabile, imporre piani di risanamento acustico (TAR Veneto, Sez. III,
sentenza 24.01.2007 n. 187 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2006

AMBIENTE-ECOLOGIA: S. Di Rosa, Due punti della circolare 06.09.2004 sui limiti differenziali del rumore - febbraio 2006 (tratto da www.dirosambiente.it).

anno 2005

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento acustico. Quesito in merito alla competenza in capo alle Amministrazioni ai sensi della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001 (Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, nota 23.02.2005 n. 4244 di prot.).

anno 2003

AMBIENTE-ECOLOGIA: S. Di Rosa e M. Del Sordo, Amletica inquietudine: meglio il trapano del dentista o il rumore del suo compressore? - dicembre 2003 (nota a commento della sentenza TAR Puglia-Bari, Sez. I, 26.09.2003 n. 3591) (tratto da www.dirosambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: S. Di Rosa, Ancora una volta sul livello differenziale di rumore: ripetita iuvant? - agosto 2003 (tratto da www.dirosambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: S. Di Rosa, Ancora enigmatica l'applicabilità del livello differenziale di rumore, nei comuni "non zonizzati"? - gennaio 2003 (tratto da www.dirosambiente.it).

anno 2000

AMBIENTE-ECOLOGIASanità – Attività insalubri – Ubicazione in zona industriale – Ordinanza per interventi di bonifica acustica – A tutela di zona residenziale – Illegittimità – Ratio.
È illegittima l’ordinanza sindacale di esecuzione di idonei interventi di bonifica acustica degli impianti che -pur adottata a tutela degli abitanti di una contigua zona residenziale- ponga limitazioni all’attività di uno stabilimento situato in zona appositamente destinata all’industria e le cui emissioni si collochino all’interno dei valori all’uopo appositamente previsti; gli inconvenienti provocati da difetti o lacune dello strumento urbanistico (contiguità di zone destinate allo svolgimento di attività industriali con insediamenti abitativi) devono essere ascritti all'esclusiva responsabilità dell'Autorità preposta alla disciplina urbanistica del territorio (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. II, sentenza 14.02.2000 n. 170 - link a www.giustizia-amministrativa.it).