dossier LEGGE CASA LOMBARDIA |
per approfondimenti vedi anche:
Regione Lombardia |
anno 2012 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Monitoraggio della l.r. n. 4 del 2012: on-line l'applicativo
per i Comuni.
Regione ha messo a disposizione REDIL 2.0, l'applicativo web
per monitorare l’attuazione della l.r. n. 4 del 2012 "Norme
per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre
disposizioni in materia urbanistico-edilizia".
I Comuni hanno l'obbligo di dare notizia a Regione Lombardia
dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti di
riqualificazione urbanistica ed edilizia in attuazione degli
articoli da 3 a 7 della l.r. n. 4 del 2012. Per adempiere a
questo obbligo devono utilizzare il nuovo applicativo a
disposizione per trasmettere i relativi dati.
Tutti i dettagli sono disponibili all'interno di
Riqualificazione Urbana, sezione Monitoraggio (06.12.2012
- link a www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
B.U.R. Lombardia serie ordinaria n. 46 del 15.11.2012 "Approvazione
del documento “Contenuti informativi per il monitoraggio dei
provvedimenti assunti dai Comuni in attuazione della l.r.
4/2012" (decreto
D.U.O. 23.10.2012 n. 9453). |
EDILIZIA
PRIVATA: W.
Fumagalli,
DOPO LA LEGGE REGIONALE N. 13/2009 È ARRIVATA LA LEGGE
REGIONALE N. 4/2012 - COME È CAMBIATO IL “PIANO CASA”.
Dalle “azioni straordinarie
per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio
e urbanistico della Lombardia”, alle “norme per la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente” (AL
n. 6-7/2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ecco il minisito della Regione Lombardia sul
cosiddetto Piano Casa-bis
(link a www.riqualificazioneurbana.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: P.
Mantegazza, Impianto generale della l.r.
4/2012 e rapporti con la legislazione
urbanistica ed edilizia nazionale -
Intervento a L.R. 13.03.2012, n. 4 - Norme
per la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente e altre disposizioni in
materia urbanistico–edilizia / Nuove
questioni e quadro d'insieme del nuovo Piano
Casa della Regione Lombardia.
● LEGGE REGIONALE 13.03.2012 N. 4 -
Parte prima “Legge
sulla casa” (art. 1 – 6);
● LEGGE REGIONALE 13.3.2012 N. 4 -
Parte seconda “Modifiche
alla L.R. 11.03.2005 n. 12” (Legge per il
Governo del Territorio) (30.05.2012 -
tratto da
www.cameramministrativacomo.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
L. Spallino, Quadro degli interventi
derogatori eccezionali della l.r. 4/2012 - Nuove questioni e quadro d’insieme del
nuovo Piano Casa della Regione Lombardia.
●
Quadro degli
interventi derogatori eccezionali della l.r.
4/2012 (30.05.2012 - tratto da
www.cameramministrativacomo.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
M. Fiorona,
La deroga delle distanze nel Piano Casa
Lombardia 2012
(maggio 2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
L. Spallino,
Piano Casa Regione Lombardia 2012: quadro
degli interventi straordinari
(link a www.studiospallino.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino,
Piano Casa Regione Lombardia: genesi e
quadro generale edizione 2012
(link a www.studiospallino.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino,
Piano Casa Regione Lombardia 2012:
timeline
(link a www.studiospallino.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 11 del
16.03.2012, "Norme per la
valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico-edilizia" (L.R.
13.03.2012 n. 4).
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Al riguardo, si leggano anche i seguenti
commenti:
●
La legge sulla casa e sull'edilizia
approvata a maggioranza;
●
I punti chiave della legge. |
anno 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Permesso di
costruire - Intervento di sostituzione
edilizia ex art. 3, comma 3, L.R. n. 13/2009
- Divieto di applicazione alle cortine
edilizie esistenti introdotto con apposita
deliberazione comunale - Ambito di
operatività del divieto - Interpretazione
restrittiva.
2. Permesso di
costruire - Intervento di sostituzione
edilizia ex art. 3, comma 3 L.R. n. 13/2009
- Progetto che garantisce l'allineamento,
lungo la via, dei nuovi edifici - Contrasto
con il divieto di applicazione alle cortine
edilizie esistenti introdotto con apposita
deliberazione comunale - Non sussiste.
3. Quinta
architettonica - Definizione.
1. La legge regionale n. 13/2009 persegue la
finalità di garantire "la massima
valorizzazione e utilizzazione del
patrimonio (...) presente nel territorio
lombardo (...) contribuendo al rilancio del
comparto economico interessato" (cfr. art. 1
della legge).
Pur nell'ambito di tali
finalità, è consentito alle Amministrazioni
locali individuare parti del proprio
territorio dove non trova applicazione la
legge, per la salvaguardia, fra l'altro,
delle "cortine edilizie esistenti" (così,
espressamente, l'art. 5 comma 6, della L.R.
n. 13/2009); tuttavia, le eccezioni
all'applicazione della L.R. n. 13/2009 non
possono essere interpretate estensivamente,
per evitare che siano irrimediabilmente
frustrate le finalità di sviluppo edilizio
ed economico generale di cui al menzionato
art. 1 della normativa regionale.
2. La nozione di "cortina edilizia" -in
mancanza di indicazione nello strumento
urbanistico considerato- deve desumersi
dalla letteratura tecnica in materia e dalla
giurisprudenza amministrativa: per la prima,
la cortina edilizia è un "fronte costruito
di un edificio o di un insieme di edifici
disposto, senza soluzione di continuità e
per una lunghezza considerevole, lungo un
asse viario urbano o altro simile elemento
di allineamento"; per i giudici, si tratta
della "edificazione di immobili realizzati
in continuità e linearità con l'esistente
ovvero (...) l'allineamento
dell'edificazione, senza soluzione di
continuità e per uno sviluppo non
irrilevante, lungo una qualsiasi linea di
edificazione interna al lotto" (cfr. TAR
Lombardia Milano, sez. II, 11.06.2007,
n. 4951, con la giurisprudenza ivi
richiamata).
Deve, quindi, ritenersi non in
contrasto con il divieto di applicazione
dell'art. 3 della L.R. n. 13/2009,
introdotto da un Comune con apposita
deliberazione di C.C. ai sensi dell'art. 5,
comma 6, della L.R. n. 13/2009, posto a
salvaguardia di una cortina edilizia
esistente, il progetto edilizio che
garantisca l'allineamento, lungo la via, dei
nuovi edifici mediante strutture facenti
parte del corpo di fabbrica ed aventi i
caratteri della stabilità e della
durevolezza.
3. Per "quinta architettonica",
secondo la giurisprudenza amministrativa,
deve intendersi una struttura edilizia
aperta avente funzioni per certi versi
ornamentale e non integrata né facente parte
del corpo di fabbrica
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 06.12.2011 n.
3122 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Nell'ambito
degli interventi edilizi di cui alla l.r.
13/2009 (piano casa regionale) le distanze minime previste
da disposizioni di legge, tra cui quelle di
cui al Codice civile (Artt. dal 873 al 907)
o al Codice della strada (D.Lgs. n.
285/1992, Artt. dal 13 al 34) devono essere
sempre rispettate.
E’ possibile derogare
alle disposizioni previste all’interno degli
strumenti urbanistici comunali, che
stabiliscono distanze diverse, salvo che le
stesse non configurino norme integrative
della disciplina di cui all’art. 873 del
Codice civile in materia di distanze tra
fabbricati. In ogni caso, non può essere
derogata la distanza minima di mt. 10 tra
fabbricati di cui al D.M. 02.04.1968.
...
per l’annullamento, previo provvedimento
cautelare, del provvedimento 29.06.2011 prot. n° 11-542, comunicato il 29.07.2011, con il quale il Responsabile del
settore sportello unico dell’edilizia del
Comune di Brescia ha in via di riesame
respinto l’istanza di rilascio di permesso
di costruire presentata da ...
per lavori di ampliamento residenziale ai
sensi della l.r. Lombardia 16.07.2009
n. 3 da eseguire sull’immobile sito in
Brescia, via Caboto 10.
...
Il Sig. ... nella presente sede
impugna il provvedimento meglio indicato in
epigrafe, con il quale si è visto denegare
il rilascio di un permesso di costruire,
richiesto ai sensi della normativa sul cd.
“piano casa” per ampliare
l’abitazione propria e dei familiari, sita
in Brescia, alla via Caboto 10 (doc. 1
ricorrente, copia provvedimento impugnato).
...
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’interpretazione sostenuta dalla parte
ricorrente è infatti corretta anzitutto alla
luce di due argomenti logici.
In primo
luogo, l’art. 3, comma 1, della l. 13/2009,
con formula ripetuta negli altri articoli
della legge, fa riferimento ad una duplice
deroga, sia “alle previsioni quantitative
degli strumenti [urbanistici] medesimi,
vigenti o adottati” sia ai “regolamenti
edilizi”, il che mal si comprenderebbe se,
come vorrebbe il Comune, la deroga fosse una
sola, ai limiti volumetrici.
In secondo
luogo, l’art. 5 della stessa legge, nel
dettare “disposizioni generali” per gli
interventi da essa previsti, consente senza
restrizioni una deroga alle “previsioni dei
piani territoriali di coordinamento dei
parchi regionali, escluse le aree naturali
protette”, a significare che una deroga a
limiti non volumetrici è nello spirito della
legge.
Inoltre, vi è un importante indizio
in tal senso tratto dalla prassi, dato che
le risposte alle “domande frequenti”
sull’argomento nel sito web ufficiale della
Regione, alla domanda “Le distanze minime
previste dal Codice civile e dagli strumenti
urbanistici comunali devono essere
rispettate dagli interventi di cui alla
legge 13/2009?” rispondono affermativamente
nel senso che “Le distanze minime previste
da disposizioni di legge, tra cui quelle di
cui al Codice civile (Artt. dal 873 al 907)
o al Codice della strada (D.Lgs. n.
285/1992, Artt. dal 13 al 34) devono essere
sempre rispettate. E’ possibile derogare
alle disposizioni previste all’interno degli
strumenti urbanistici comunali, che
stabiliscono distanze diverse, salvo che le
stesse non configurino norme integrative
della disciplina di cui all’art. 873 del
Codice civile in materia di distanze tra
fabbricati. In ogni caso, non può essere
derogata la distanza minima di mt. 10 tra
fabbricati di cui al D.M. 02.04.1968”.
Le
distanze di zona di cui nella specie si
ragiona sono quindi fra quelle derogabili
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 11.11.2011 n. 1561 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia,
Casa, nuove regole per rilanciare l'edilizia.
Via libera dalla Giunta regionale al
nuovo Progetto di legge per la
valorizzazione, il recupero e la
ristrutturazione del patrimonio edilizio
(ndr: il cosiddetto "piano casa-bis).
Il nuovo provvedimento, approvato su
proposta del presidente Roberto Formigoni,
di concerto con gli assessori al Territorio
e Urbanistica Daniele Belotti, alla Casa
Domenico Zambetti e all'Ambiente, Energia e
Reti Marcello Raimondi, è in linea con gli
indirizzi di contenimento del consumo di
suolo e di promozione del recupero
dell'esistente (indirizzi ulteriormente
declinati nel Piano territoriale regionale),
punta alla riqualificazione delle aree
degradate e dismesse (così come già previsto
dalla legge 12 del 2005) ed è coerente con
gli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica delle abitazioni
e della sempre maggior diffusione delle
fonti di energia rinnovabili.
La Proposta di legge, che dovrà ora essere
approvata dal Consiglio regionale, detta le
norme per la riqualificazione urbana e del
patrimonio edilizio esistente, per contenere
il consumo di nuovo suolo e l'utilizzo di
energia da fonti fossili, riaffermando
esplicitamente il ruolo delle
Amministrazioni comunali nell'ambito del
governo del territorio e delle scelte
effettuate negli strumenti di pianificazione
urbanistica (in sintonia con le disposizioni
della legge regionale n. 12 del 2005).
AIUTO ALLA CRESCITA
- "Risparmio del suolo ed efficienza
energetica -spiega il presidente
Formigoni- sono capisaldi di questo
progetto, che semplifica le norme per
recuperi e ampliamenti, a vantaggio dei
cittadini e delle imprese del settore e con
lo scopo di rilanciare la riqualificazione
urbanistica ed edilizia".
RUOLO DEI COMUNI
- "Con questo piano -dichiara Belotti-
vogliamo favorire un effettivo rilancio del
settore edilizio, semplificando e
incentivando alcuni interventi particolari
come quelli riguardanti i sottotetti e le
autorimesse interrate, il miglioramento
dell'efficienza energetica degli edifici e
il recupero delle aree dismesse". "Sottolineo
-aggiunge l'assessore al Territorio-
che, nonostante un terzo dei Comuni lombardi
abbia limitato la portata applicativa del
precedente Piano casa, abbiamo ritenuto di
mantenere la potestà di attuazione delle
disposizioni di questo piano in capo ai
Comuni, in coerenza con i principi
ispiratori della legge di Governo del
territorio lombardo". Il Progetto di
legge introduce alcune disposizioni di
rinnovo, parziale e a tempo, della
disciplina per il recupero e la sostituzione
del patrimonio edilizio esistente, a suo
tempo dettata dalla legge regionale n. 13
del 2009.
RECUPERO DELL'ESISTENTE
- In particolare, il Pdl prevede la
possibilità, in deroga allo strumento
urbanistico, di recuperare volumi del
patrimonio edilizio esistente, con un nuovo
termine fissato al 31.12.2013 (art. 3) per
destinazioni residenziali o destinazioni
ammesse dagli strumenti urbanistici, anche
nel caso in cui i volumi siano seminterrati.
SOSTITUZIONE
- E' contemplata anche la sostituzione
edilizia -a esclusione dei centri storici e
dei nuclei di antica formazione- con proroga
dei termini al 31.12.2013 (art. 4). In
pratica la ricostruzione di un edificio
demolito può avvalersi di un incremento di
volumetria fino al 35 per cento (come
previsto dalla legge 13 del 2009), sempre in
deroga allo strumento urbanistico.
EDILIZIA SOCIALE
- Il Pdl intende anche estendere
l'applicazione delle normative già previste
per l'Edilizia residenziale pubblica (Erp)
all'edilizia sociale, con proroga dei
termini al 31.12.2014 (art. 5). Tre gli
interventi previsti: incremento volumetrico
fino al 40 per cento degli attuali alloggi
sociali; trasformazione di edifici pubblici
esistenti e/o dismessi, anche non pubblici,
in residenza sociale; possibilità di
realizzare edilizia sociale sulle aree
standard (destinate a servizi, parcheggi,
verde). Un pacchetto di norme cui Zambetti
tiene particolarmente, perché "l'housing
sociale è la strada giusta delle moderne
politiche per la casa".
EFFICIENZA ENERGETICA
- Da registrare una prima attuazione del
Decreto legislativo n. 28/2011 per
incrementare l'efficienza energetica e l'uso
delle fonti rinnovabili nell'edilizia sia
privata che pubblica, mediante
riconoscimento di premialità volumetriche
aggiuntive a quelle già previste dal piano
casa. "Si tratta di un punto molto
qualificante -nota Raimondi- che ci
pone all'avanguardia nel panorama nazionale.
E' d'altra parte in linea con le politiche
complessive per l'energia e il rispetto
dell'ambiente che la Regione persegue".
ALTRE NORME
- Vengono introdotte inoltre ulteriori
disposizioni di incentivazione di interventi
immediati sul tessuto edilizio, quali: -
modifiche alla normativa per incentivare il
recupero aree industriali dismesse (art. 6);
- modifiche alla disciplina in materia di
sottotetti per favorire il loro recupero a
fini abitativi (art. 8); - norme per
l'incentivazione alla realizzazione di
autorimesse pertinenziali a edifici
residenziali (art. 9); - norme per favorire
la conversione di coperture in cemento
amianto in coperture di tipo tradizionale
(art. 10); - norme che favoriscano la
realizzazione degli ascensori esterni, per
l'abbattimento di barriere architettoniche
(art. 11).
SILENZIO-ASSENSO
- Tra le novità da segnalare: il recepimento
della modalità silenzio-assenso per il
rilascio del permesso di costruire, come già
previsto dalla normativa statale (art. 14).
La legge, come noto, detta una procedura con
tempistica precisa per il rilascio del
permesso di costruire. Con la legge 12 del
2005, allo scadere del termine, l'effetto
era di "silenzio-rifiuto". Ora il
meccanismo si capovolge e, se il Comune non
si pronuncia entro il termine prestabilito,
scatta il "silenzio-assenso".
VAS E PGT
- Il Pdl conferma, infine, la competenza del
Consiglio comunale ad approvare i piani
attuativi conformi agli strumenti
urbanistici vigenti (art. 15) e aggiorna le
procedure in materia di Vas dei PGT (art.
12) (09.11.2011 - link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Nuovo piano
casa, tutto pronto per non replicare il flop
del primo. Ristrutturazioni al via dopo
l'ultima finestra per modificare le
disposizioni del dl sviluppo.
Traguardo più vicino per il rilancio
dell'edilizia. L'ultima versione del piano
casa, introdotta dal governo con il decreto
sviluppo, sembra ormai pronta a decollare. I
termini concessi alle amministrazioni locali
per non far scattare le deroghe in materia
di urbanistica, prg, ambiente ecc. previste
dall'intesa stato-regioni sono ormai
scaduti, e quindi i piani possono essere
attuati.
L'ultima finestra per mettere in
atto e/o modificare le disposizioni
contenute nel dl 70/2011 si è chiusa l'11.09.2011, in seguito a quanto previsto
dall'art. 5, commi da 9 a 14, del decreto,
che ha introdotto una normativa nazionale
quadro per la riqualificazione delle aree
urbane degradate. Sostanzialmente la norma
ha posto le basi per l'avvio del cd. «piano
per la città» con la previsione, a regime,
di disposizioni finalizzate a un concreto
processo di riqualificazione urbana
accompagnato da incentivi e dalla
semplificazione di alcune procedure.
Le disposizioni per il rilancio
dell'edilizia contenute nel dl 70/2011 fanno
seguito al piano casa 2, il quale aveva
previsto, attraverso un protocollo di intesa
tra stato e regioni stilato lo scorso aprile
2009, l'intervento da parte delle regioni
stesse al fine di regolamentare la
disciplina introdotta dal governo. Tutto
questo ha generato un vorticoso proliferare
di leggi e regolamenti regionali che, in
aggiunta alle ultime disposizioni introdotte
dal dl 70/2011, ha creato non poca
confusione circa l'individuazione dei
corretti ambiti in cui è possibile operare
all'interno delle amministrazioni locali per
fruire delle agevolazioni previste dal
governo.
Per esempio, Friuli-Venezia Giulia, Toscana
e Umbria hanno subordinato la realizzazione
degli interventi al miglioramento della
sicurezza antisismica ovvero della
sostenibilità energetico-ambientale. Altre
regioni, come la Puglia, il Lazio e il
Piemonte, hanno vietato gli ampliamenti in
alcune zone di pregio, su immobili
vincolati, in aree sottoposte a vincoli e
fasce di rispetto costiere o ad alta
pericolosità idraulica e geomorfologia.
Da altro punto di vista si può, inoltre,
constatare che la maggior parte delle
regioni ha provveduto a modificare la
normativa emanata con una serie di
provvedimenti attuativi (circolari
interpretative e delibere), nonché con
ulteriori leggi regionali, alcune delle
quali hanno riscritto integralmente la
disciplina introdotta (es. Piemonte) al fine
di facilitarne l'applicabilità; altre
(Marche, Campania, Umbria e Liguria) hanno
invece «allargato le maglie» del piano casa
2 o accresciuto gli incentivi in modo da
poterne rilanciare l'utilizzo; altre ancora
hanno prorogato le scadenze del piano casa
(Umbria, Campania, Marche, Sardegna,
Toscana).
Il piano casa 2. Lo scorso aprile 2009, il
governo aveva avviato alcune misure per il
rilancio del settore edilizio (cd. piano
casa 2).
In particolare, nell'intesa raggiunta in
sede di Conferenza stato-regioni dell'01.04.2009 le amministrazioni locali si
erano impegnate ad approvare proprie leggi
volte:
- a regolamentare interventi per migliorare
la qualità architettonica e/o energetica
degli edifici entro il limite del 20% della
volumetria esistente di edifici residenziali
uni-bi familiari;
- a disciplinare interventi straordinari di
demolizione e ricostruzione con ampliamento
per edifici a destinazione residenziale
entro il limite del 35% della volumetria
esistente, con finalità di miglioramento
della qualità architettonica e
dell'efficienza energetica.
Nella stessa intesa, il governo si era
impegnato a emanare un decreto-legge con
l'obiettivo di semplificare alcune procedure
di competenza esclusiva dello stato, al fine
di rendere più rapida ed efficace l'azione
amministrativa di disciplina dell'attività
edilizia.
In base all'intesa, in pratica, le regioni
si erano impegnate ad approvare entro e non
oltre 90 giorni proprie leggi che dovevano
prevedere alcune tipologie di interventi
edilizi, con l'obiettivo di migliorare la
qualità architettonica e/o energetica degli
edifici.
Anche se con tempi diversi, pertanto, tutte
le regioni (a eccezione della provincia
autonoma di Trento) hanno disciplinato la
materia, interpretando in vario modo
l'intesa del 1° aprile 2009: alcune hanno
ampliato i criteri definiti nell'intesa con
il governo, prevedendo ulteriori fattispecie
di edifici oltre a quelli residenziali, per
esempio edifici agricoli o produttivi non
utilizzati. Emblematici sono gli esempi
sopra richiamati delle regioni
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria,
Puglia, Lazio, Piemonte.
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Il
governo mette in campo buoni propositi. È la
risposta locale che tarda ad arrivare.
In aggiunta a quanto stabilito dal piano
casa, il dl 70/2011, così come convertito in
legge 12.07.2011 n. 106, all'art. 5,
comma 9, ha previsto da parte delle regioni
l'approvazione, entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione
(avvenuta lo scorso 13.07.2011), di
proprie leggi al fine di incentivare la
razionalizzazione del patrimonio edilizio,
nonché di riqualificare le aree urbane
degradate in cui siano presenti «funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o
incompiuti nonché edifici a destinazione non
residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare».
L'obiettivo era quello di fare in modo che
le amministrazioni locali dovessero tener
conto anche della necessità di favorire lo
sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili. La normativa ha offerto
al riguardo la possibilità che tali azioni
potessero essere incentivate anche con
interventi di ricostruzione e demolizione.
Tali interventi dovrebbero prevedere:
- il riconoscimento di una volumetria
aggiuntiva come misura premiale;
- la possibilità di delocalizzare le
volumetrie in area o aree diverse;
- l'ammissibilità di modifiche di
destinazioni d'uso, purché compatibili o
complementari;
- la possibilità di modificare la sagoma in
caso di armonizzazione architettonica con
gli organismi edilizi esistenti.
La riqualificazione di aree urbane.
La
riqualificazione urbana di quartieri
degradati e aree dismesse tramite premi di
cubatura in deroga ai Prg è uno strumento
operativo già ampiamente presente nella
legislazione regionale attuativa del cd.
piano casa 2, in quanto rappresentava uno
dei punti per il rilancio del settore
edilizio previsto nell'intesa raggiunta in
sede di conferenza stato-regioni dell'01.04.2009.
In particolare, per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione il dl 70/2011
ha introdotto alcune norme volte a
semplificare alcune procedure edilizie:
- decorso il termine di 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto e fino all'entrata
in vigore della normativa regionale nelle
regioni a statuto ordinario e speciale è
possibile richiedere il permesso di
costruire in deroga ai sensi dell'art. 14
del T.u. dell'edilizia (dpr n. 380/2001)
anche per il mutamento delle destinazioni
d'uso, fermo restando il rispetto degli
standard urbanistici, delle altre normative
di settore (sismica, sicurezza, antincedio,
igenico-sanitaria, efficienza energetica,
ambiente, beni culturali e paesaggio) (commi
11 e 12);
- decorso il termine di 120 giorni
dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto e fino all'entrata
in vigore della normativa regionale nelle
regioni a statuto ordinario le disposizioni
statali sono immediatamente applicabili. In
tal caso il decreto prevede (comma 14) un
minimo di premialità garantito fissato:
a) nel limite massimo del 20% del volume
dell'edificio se a destinazione
residenziale;
b) nel limite massimo del 10% della
superficie coperta per gli edifici adibiti
ad uso diverso.
Resta fermo che tali limiti volumetrici
costituiscono un minimo garantito e non
condizionano la successiva attività
legislativa regionale.
Relativamente all'ambito di applicazione
della normativa il decreto esclude gli
edifici abusivi o siti nei centri storici o
in aree soggette a inedificabilità assoluta.
Gli interventi potranno, invece, essere
realizzati su immobili per i quali sia stato
rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria (comma 10).
Le semplificazioni.
Sempre nell'ambito del
piano città, sono state introdotte anche una
serie di semplificazioni procedurali, che,
diversamente dalle altre, hanno valenza
generale essendo rivolte a tutti gli
interventi edilizi e non solo a quelli di
riqualificazione.
In particolare, il dl 70/2011, all'art. 5,
comma 13, prevede che, decorsi 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto (ovvero dall'11.09.2011) e sino all'emanazione delle
leggi regionali, nelle regioni a statuto
ordinario si applicano le seguenti
disposizioni:
- ammissibilità del permesso di costruire in
deroga ai sensi dell'art. 14, dpr n.
380/2001 (T.u. edilizia) anche per il
mutamento di destinazione d'uso, purché si
tratti di destinazioni d'uso tra loro
compatibili o complementari;
- adozione e approvazione dei piani
attuativi conformi allo strumento
urbanistico generale in giunta comunale (in
luogo del consiglio comunale).
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Poche le
regioni puntuali.
L'11 settembre è scaduto il termine
assegnato alle regioni per i nuovi piani
casa, ma la maggioranza delle regioni non ha
ancora provveduto a dotarsi di una normativa
che adatti a livello territoriale i principi
fissati dal nuovo provvedimento
(ribattezzato piano città). Ed è difficile
che possano farlo in un breve lasso di
tempo.
La fotografia scattata attraverso la
ricognizione di ItaliaOggi Sette sui lavori
delle regioni non è, quindi, edificante e
sembra aprire le porte a un nuovo fallimento
del provvedimento ideato per rilanciare il
mercato immobiliare.
Le novità.
Il piano casa inserito nel
«decreto sviluppo» (decreto legge 70/2011)
allarga le maglie degli interventi per
superare le rigidità emerse nelle precedenti
edizioni. Così, tra le altre cose, viene
introdotta una premialità di almeno il 20%
sul volume dell'edificio, se a destinazione
residenziale, e del 10% per gli edifici a
uso diverso.
Come nelle prime versioni dei
piani casa, sono esclusi dagli interventi
gli immobili abusivi o situati nei centri
storici, ma non quelli che hanno ottenuto il
titolo abilitativo in sanatoria. Inoltre
vengono incentivate le operazioni di
abbattimento-ricostruzione dando inoltre più
libertà architettonica.
Lo stesso
provvedimento prevede che, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge 106/2011
di conversione del decreto (avvenuta il 13.07.2011), le regioni possono emanare
apposite leggi per interventi di
riqualificazione, prevedendo che le
demolizioni e ricostruzioni avvengano con
una volumetria premiale aggiuntiva, la
possibilità di delocalizzare le cubature in
aree diverse, l'ammissibilità di modifiche
alle sagome degli edifici. Se non lo fanno,
intervengono le disposizioni nazionali.
Nuove regole nel Lazio.
Tra le regioni che
hanno legiferato dopo il decreto sviluppo,
l'ultima in ordine di tempo è stata il
Lazio. Il 3 agosto il consiglio regionale ha
dato il via libera al disegno di legge che
modifica la legge regionale n. 21/2009. Il
provvedimento normativo si applica a tutti
gli edifici realizzati legittimamente (anche
quelli per i quali il titolo edilizio sia
stato rilasciato in sanatoria, compresi il
caso della formazione del silenzio assenso)
e a quelli non ultimati ma che abbiano
ricevuto il titolo abilitativo edilizio.
Tra
le principali novità rispetto alla legge
precedente c'è la sua validità anche nelle
zone agricole e in quelle più urbanizzate
delle aree naturali protette. Sono esclusi
gli insediamenti urbani storici, come
individuati dal piano territoriale
paesistico regionale, le aree di rischio
idrogeologico molto elevato, i casali e i
complessi rurali realizzati in epoca
anteriore al 1930, gli edifici costruiti
nelle aree del demanio marittimo.
Per gli
ampliamenti di edifici esistenti (ammessi in
aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato
esistente, ma non in sopraelevazione) è
prevista la possibilità di monetizzare il
mancato rispetto degli standard urbanistici
nel caso sia impossibile realizzare le opere
di urbanizzazione secondaria necessarie,
possibilità invece esclusa per i cambi di
destinazione d'uso. I proprietari possono
ampliare fino al 20% e fino a 70 metri
quadri il proprio fabbricato, esclusi i
centri storici e le aree tutelate. Se i
lavori comportato l'impiego di fonti di
energia rinnovabile non inferiore a un
kilowatt, l'incremento di cubatura può
arrivare fino al 30%.
In caso di adeguamento
dell'intero edificio alla normativa
antisismica, le percentuali di ampliamento
variano a seconda della localizzazione degli
edifici stessi, con incrementi che possono
arrivare al 35%. Lo stesso limite del 20% è
previsto per gli edifici non residenziali,
per un massimo di 200 metri quadri per ogni
edificio. Nel caso di edifici con
destinazione ad attività produttive e
artigianali il limite è del 25%, per un
massimo di 500 metri quadri.
Puglia già a regime.
Il nuovo piano casa è
in vigore in Puglia già dal 2 agosto, data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della legge regionale n. 21/2011 che
modifica e integra la n. 14/2009 «Misure
straordinarie e urgenti a sostegno
dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale». Il nuovo
provvedimento fissa al 31.12.2012 la
data limite per presentare la dia o la
richiesta di permesso di costruire per
realizzare gli interventi di ampliamento e
di demolizione e ricostruzione.
Per gli
interventi di ampliamento degli edifici
residenziali è confermato il limite del 20%
della volumetria complessiva e dei 200 metri
cubi. Sparisce, invece, il limite dei mille
metri cubi per la volumetria preesistenti.
Pertanto, anche gli edifici residenziali di
volumetria superiore ai mille metri cubi
potranno essere ampliati.
L'incremento
volumetrico può raggiungere i 350 metri cubi
a condizione che l'intero edificio, in
seguito dell'ampliamento, raggiunga un
punteggio minimo nei criteri di
sostenibilità fissati con la legge regionale
n. 13/2008. Fermo restando che sono
computabili solo i volumi legittimamente
realizzati, le volumetrie per le quali sia
stata rilasciata la sanatoria edilizia
straordinaria, sono ricomprese nella
volumetria complessiva esistente. Scompare
la condizione che prevedeva, nel caso in cui
fossero stati sanati degli ampliamenti, lo
scomputo della volumetria sanata, per cui le
volumetrie regolarizzate con un condono
concorrono al computo della volumetria
complessiva e, in definitiva,
dell'ampliamento.
Per gli interventi di
demolizione e ricostruzione è confermato il
limite del 35% di aumento di volumetria, ma
sparisce l'obbligo di coinvolgere
nell'intervento almeno il 75% del volume
complessivo. La legge precedente richiedeva
che gli edifici sui quali intervenire,
dovessero risultare accatastati entro il 31.03.2009: la condizione resta ma il limite
temporale viene cancellato.
La Toscana punta sulla semplificazione.
Più
limitati gli interventi in Toscana, che ha
puntato soprattutto sulla semplificazione
delle procedure e sulla rigenerazione
urbana. Tra le altre cose, viene dettagliata
la disciplina della Scia (Segnalazione
certificata di inizio attività), che si
affianca al permesso di costruire come
titolo edilizio, in luogo dei tre (Scia, superDia e permesso a costruire) previsti
dalla normativa nazionale.
La Regione ha
deciso, inoltre, di specificare gli
interventi finalizzati al riutilizzo e
recupero degli edifici con destinazione
d'uso produttiva (industriale o
artigianale), per i quali sono i Comuni a
stabilire incrementi massimi della
superficie utile lorda a titolo di premialità, comunque da collegarsi ad
aumenti della efficienza energetica e della
sostenibilità ambientale.
Quanto agli
obiettivi di rigenerazione urbana, i Comuni
dotati di un Piano strutturale possono
avviare la ricognizione delle aree
corredandola di specifiche schede sulle
condizioni di degrado presenti, sugli
obiettivi di riqualificazione che si
intendono conseguire, sui parametri di
riferimento per gli interventi e sugli
incrementi che non potranno superare
comunque il 35% della superficie utile lorda
esistente.
In Veneto sconti sui contributi di
costruzione.
La panoramica delle nuove leggi
regionali si conclude con il Veneto, che ha
prorogato al 30.11.2013 il termine per
la presentazione delle domande di
ampliamento, demolizione e ricostruzione. La
nuova legge regionale prevede uno sconto sul
contributo di costruzione per gli interventi
effettuati su edifici destinati a prima
abitazione e consente anche i lavori nei
centri storici, a patto che lo strumento
urbanistico non ponga vincoli di tutela e
preveda la possibilità di ristrutturazione
edilizia e urbanistica, nonché di
demolizione e ricostruzione.
È ammesso il
cambio di destinazione d'uso degli edifici,
a condizione che la nuova destinazione sia
consentita dalla disciplina di zona. La
norma concede un ulteriore premio
volumetrico del 15% per gli interventi che
prevedono la riqualificazione energetica
dell'intero edificio. Il bonus del 40% è
ammesso anche per le demolizioni e
ricostruzioni parziali. Anche in questo
caso, i Comuni sono chiamati a dare il loro
contributo: entro il prossimo 30 novembre
possono deliberare se e con quali modalità
consentire gli interventi. Dopo di che si
potrà intervenire in tutto il centro storico
limitatamente alla prima casa.
Valle d'Aosta in extremis.
L'ultimo giorno
disponibile è arrivata anche la legge della
Valle d'Aosta. Pur in assenza di scadenze
temporali nella vecchia normativa, la
regione ha deciso di intervenire per
attenuare alcune rigidità emerse. In linea
con quanto previsto dal dl sviluppo, ora
sono consentiti interventi di demolizione e
ricostruzione con aumento volumetrico fino
al 45%.
I cambi d'uso di unità immobiliari o
parti di ampliamento sono ammessi solo per
destinazioni previste dal piano regolatore.
Nel primo caso è richiesta la concessione
edilizia. La nuova legge regionale precisa
inoltre che l'ampliamento dell'edificio può
essere realizzato anche con più di un
intervento a condizione che non si superi il
limite del 20%
---------------
Ristrutturazioni,
incentivi a rischio tagli.
Chi ha intenzione di effettuare lavori in
casa farebbe bene ad attivarsi subito.
Infatti, tra le novità introdotte con
l'ultima manovra economica c'è la
prospettiva di un taglio lineare agli
incentivi se non saranno realizzati risparmi
di spesa su altre voci (in sostanza se entro
il 30.09.2013 non verranno adottati
provvedimenti legislativi in materia fiscale
e assistenziale riguardanti il riordino
della spesa in materia sociale).
Tra gli interventi interessati dagli taglio
figurano gli incentivi del 36% per le
ristrutturazioni e del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici
(articolo ItaliaOggi
Sette del 19.09.2011). |
EDILIZIA PRIVATA: Lombardia,
Piano Casa 2011: timeline secondo la
legge n. 106/2011.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 12.07.2011 la legge 12.07.2011 n.
106 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 13.05.2011, n. 70, noto come ^Decreto
Sviluppo^.
La timeline del Piano Casa é stata
quindi aggiornata secondo le nuove scadenze
(link a www.studiospallino.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Piano casa - L.R.
13/2009 - Interpretazione dell'art. 3 -
Volumetria esistente - Trattasi del volume
già realizzato in modo lecito -
Discrezionalità interpretativa della P.A. -
Limiti.
L'uso della locuzione "volume esistente"
effettuato dall'art. 3, L.R. 13/2009, si
riferisce al volume già realizzato, in modo
lecito, dal richiedente: pertanto, mentre è
ammissibile l'utilizzazione delle norme
tecniche per la individuazione dei parametri
di misurazione del volume esistente, non è
invece ammissibile che l'esercizio della
discrezionalità del Comune possa giungere
sino al punto da attuare una parziale
disapplicazione dell'art. 3, escludendo dal
concetto di volume esistente, il volume già
realizzato, sanato sin dal 1997, solo perché
in parte condonato
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.06.2011 n.
1728 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Diniego di
permesso di costruire - Recupero edilizio e
funzionale degli edifici esistenti - Art. 2, L.R. n. 13/2009 - Interpretazione -
Legittimità.
L'interpretazione logico-sistematica
dell'art. 2, c. 1, lett. a), L.R. n.
13/2009, porta a ritenere legittimo che
l'accertamento del presupposto
dell'esistenza di un edificio o di una
porzione di edificio ultimati alla data del
31.03.2005 debba precedere quello
dell'esistenza di volumetrie e superfici
edilizie utilizzabili, poiché il concetto
stesso di recupero postula il riferimento ad
un quid oggettivamente esistente e definito
nella sua individualità, e deve essere
valutato con riguardo alla duplice
fattispecie prevista dalla norma, a seconda
che il recupero abbia ad oggetto l'edificio
o una sua porzione (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.05.2011 n.
1276 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Per
potersi avvalere del recupero edilizio e
funzionale di cui alla "legge casa lombarda"
è necessario dimostrare la ricorrenza di due
presupposti, posti in ordine di successione
logica e rappresentati da: 1) l’esistenza di
un edificio o porzione di edificio ultimati
alla data del 31.03.2005; 2) l’esistenza di
volumetrie e superfici edilizie
utilizzabili.
Che l’accertamento dell’esistenza del primo
presupposto debba precedere quella del
secondo è di tutta evidenza, non soltanto
valorizzando l’ordine seguito dallo stesso
legislatore, ma anche sulla base di
un’interpretazione logico-sistematica della
norma, poiché il concetto stesso di recupero
postula il riferimento ad un quid
oggettivamente esistente e definito nella
sua individualità.
L’odierno giudizio, come evidenziato dalla
stessa difesa esponente, verte sulla
corretta interpretazione dell’art. 2, comma
1, lett. a) della legge regionale 16.07.2009
n. 13, recante “Azioni straordinarie per
lo sviluppo e la qualificazione del
patrimonio edilizio e urbanistico della
Lombardia”.
Ebbene, detta norma prevede, nella parte che
qui interessa, che:
<<È consentito il recupero edilizio e
funzionale di edifici o porzioni di edifici
ultimati alla data del 31.03.2005 e non
ubicati in zone destinate dagli strumenti
urbanistici vigenti all’agricoltura o ad
attività produttive, anche in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati e ai
regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle
superfici edilizie per destinazioni
residenziali ovvero per altre funzioni
ammesse dagli strumenti urbanistici;…>>.
Da una piana interpretazione del succitato
testo si ricava che, per potersi avvalere
del recupero edilizio e funzionale in esame,
è necessario dimostrare la ricorrenza di due
presupposti, posti in ordine di successione
logica e rappresentati da:
1) l’esistenza di un edificio o porzione di
edificio ultimati alla data del 31.03.2005;
2) l’esistenza di volumetrie e superfici
edilizie utilizzabili.
Che l’accertamento dell’esistenza del primo
presupposto debba precedere quella del
secondo è di tutta evidenza, non soltanto
valorizzando l’ordine seguito dallo stesso
legislatore, ma anche sulla base di
un’interpretazione logico-sistematica della
norma, poiché il concetto stesso di recupero
postula il riferimento ad un quid
oggettivamente esistente e definito nella
sua individualità (cfr. la giurisprudenza
che si è sviluppata a proposito degli
interventi di recupero del patrimonio
edilizio degradato, disciplinati per la
prima volta dalla legge 05.08.1978 n. 457,
ove è stata sottolineata la necessità della
previa individuazione degli immobili
destinati agli interventi attraverso il “piano
di recupero”, pena la illegittimità di
quest’ultimo, ove, ad es. “…riguardi
un’area quasi completamente inedificata e
non immobili degradati”: così, Consiglio
di Stato IV, 19.04.2000, n. 2336).
Altrettanto evidente è, poi, la circostanza
che il legislatore abbia voluto indicare il
parametro di riferimento degli interventi
de quibus avendo riguardo ad una duplice
fattispecie, a seconda che il recupero abbia
ad oggetto l’edificio o una sua porzione.
Tale specificazione deve essere
adeguatamente valorizzata, nel senso che,
laddove la domanda di recupero abbia ad
oggetto l’intero edificio, la ultimazione
entro la data del 31.03.2005 andrà ad esso
riferita, mentre qualora, come nel caso in
esame, la domanda di recupero concerna una “porzione
di edificio”, l’ultimazione alla
predetta data non potrà che riferirsi alla
ridetta porzione
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.05.2011 n. 1276 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Art. 2, L.R. n.
13/2009 - Ambito di applicazione - Abuso
edilizio - Applicabilità della normativa
regionale - Non sussiste, neppure in caso di
opere solo parzialmente abusive - Immobili
dotati di titoli validi ab origine -
Applicabilità della normativa regionale -
Sussiste.
La L.R. n. 13/2009 opera solo per interventi
futuri, ancora da realizzare, e non può
essere applicata per sanare opere anche solo
parzialmente abusive, recuperando in tal
modo i maggiori volumi, in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti
urbanistici, che la legge assegna solo ad
immobili dotati di titoli validi ab
origine (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 02.03.2011 n.
606 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Recupero edilizio e funzionale
di edifici esistenti - Superficie edilizia -
Piano casa - Presupposti - Preesistenza di
muri perimetrali - Necessità.
2. Recupero
edilizio e funzionale di edifici esistenti -
Superficie edilizia - Piano casa - Pensilina
priva di pareti perimetrali - Ammissibilità
nel novero delle superfici edilizie - Non
sussiste.
1. Non può considerarsi come superficie
edilizia l'area solo sormontata da una
pensilina, definita solo dalla proiezione
della pensilina stessa: infatti, affinché
una superficie rientri nella definizione di
superficie edilizia di cui all'art. 2 L.R.
13/2009, che disciplina il recupero
dell'esistente, essa deve avere confini
definiti e quindi deve essere perimetrata -in tutti i lati o in parte- da pareti, in
modo che possa identificare un vano (si
pensi a portici con due pareti chiuse e due
lati aperti, che non costituiscono né volume
né concorrono a determinare s.l.p.).
2.
Nella definizione di superficie edilizia non
può essere inclusa qualsiasi superficie
calpestabile, bensì solo quelle superfici
già delimitate e per tale delimitazione non
può ritenersi sufficiente una pensilina,
poiché necessitano almeno due pareti:
pertanto, nel caso di pensilina
-successivamente chiusa da pareti- non si
può parlare di semplice recupero, bensì di
ampliamento, dal momento che viene creato un
nuovo vano, prima inesistente, in
corrispondenza della pensilina stessa (nel
caso di specie, la pensilina posta su
lastrico solare è stata chiusa da pareti
finestrate, dando luogo ad un appartamento
bilocale) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.01.2011 n.
85 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Art. 2, L.R.
Lombardia n. 13/2009 - Applicabilità a unità
immobiliari ricavate, a mezzo di
ristrutturazione di edifici preesistenti, in
data posteriore al 31.03.2005 - Sussiste.
Ai fini dell'art. 2 della L.R. Lombardia n.
13/2009, che consente il recupero edilizio e
funzionale "di edifici o porzioni di
edifici ultimati alla data del 31.03.2005 e
non ubicati in zone destinate dagli
strumenti urbanistici vigenti
all'agricoltura o ad attività produttive,
anche in deroga alle previsioni quantitative
degli strumenti urbanistici comunali vigenti
o adottati e ai regolamenti edilizi,
comportante la utilizzazione delle
volumetrie e delle superfici edilizie per
destinazioni residenziali", non assume
rilievo la circostanza che l'unità
immobiliare interessata dall'intervento
edilizio, situata all'interno di un
edificio, sia stata ricavata a seguito di
ristrutturazione in data posteriore al
31.03.2005: con la generica indicazione di "edificio"
-da intendersi quale struttura edilizia
idonea alla permanenza al suo interno di
persone o cose- il legislatore ha, difatti,
voluto riferirsi alle sole strutture esterne
e ciò in considerazione della dichiarata
finalità della norma di consentire "l'utilizzo
del patrimonio esistente"; l'esistenza
dell'edificio è, dunque, data dalla
ultimazione della copertura, delle
tamponature esterne e delle strutture
orizzontali interne (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 08.11.2010 n.
7190 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Edilizia residenziale pubblica - Possibilità
di limitare le prerogative circa il
beneficio volumetrico ex art. 4, L.R.
13/2009 - Sussiste - Presupposti.
In materia di edilizia residenziale pubblica
convenzionata, poiché l'art. 5, L.R. 13/2009
consente alla P.A. di escludere parti del
territorio comunale dal beneficio
volumetrico previsto dall'art. 4 della
medesima legge, deve ritenersi ammessa, a
fortiori, la facoltà della P.A. di limitare
le prerogative concesse da tale
disposizione, ove ricorrano specifiche
ragioni storiche, urbanistiche o paesaggistico-ambientali (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 21.09.2010 n.
6358 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Piano casa - L.R. 13/2009 -
Interpretazione dell'art. 3, comma 6 -
Fattispecie.
2. Piano casa - L.R. 13/2009 - Interpretazione dell'art. 3,
comma 6 - Volumetria esistente -
Fattispecie.
1. Nell'ipotesi in cui un privato presenti
una DIA per la demolizione dell'edificio
preesistente, seguita in stretta
consequenzialità temporale da altra d.i.a.
per la nuova edificazione, ben può trovare
applicazione l'art. 3, comma 6, della L.R.
13/2009, che prevede la sostituzione di
edifici totalmente residenziali con un nuovo
organismo edilizio di volumetria maggiore
(il TAR ha chiarito che poiché le due d.i.a.,
funzionali l'una all'altra, sono chiaramente
correlate e si iscrivono in un unico
disegno, va scartata la tesi "estremista"
secondo cui nessun incremento volumetrico
spetterebbe nell'assenza -conseguente alla
demolizione in forza della prima d.i.a.- di
un volume fisico riscontrabile al momento
della presentazione della seconda d.i.a.)
2. La locuzione "volume esistente"
utilizzata all'art. 3, comma 6, della L.R.
13/2009 è riferibile alla volumetria
esistente e non alla volumetria di piano,
cioè alla volumetria massima realizzabile in
base all'indice di edificabilità fondiaria
stabilito dallo strumento urbanistico.
Una
interpretazione siffatta sarebbe non solo in
contrasto col tenore letterale della norma,
e dunque col criterio cardine di ogni
operazione ermeneutica, ma anche con la ratio della normativa in esame che è quella
di promuovere, per un periodo circoscritto
di diciotto mesi, interventi conformi alle
proprie finalità generali, autorizzando una
tantum la sostituzione di vecchi edifici con
nuovi organismi edilizi passibili di
incrementi volumetrici rapportati non alla
volumetria teorica, ma alla volumetria
effettivamente in situ (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 14.06.2010 n.
1840 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Ampliamento di
immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Portata
- Edifici unifamiliari - Nuova disciplina
urbanistica.
2. Ampliamento di
immobili esistenti - L.R. 13/2009 -
Disapplicazione per parti di territorio con
peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche -
Facoltà della P.A. - Sussiste - Specifica
motivazione - Necessità.
3. Ampliamento di
immobili esistenti - L.R. 13/2009 -
Disapplicazione per parti di territorio con
peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche -
Riferimento ad aree ed edifici ricompresi
nella classe di rischio idraulico elevato o
molto elevato - Legittimità - Sussiste.
1. Ai sensi della L.R. 13/2009 è previsto il
recupero di edifici ultimati entro il
31.03.2005 (art. 2) nonché la facoltà di
ampliamento degli edifici (art. 3),
distinguendo, ai fini dell'aumento di
volumetria consentita, la categoria degli
immobili unifamiliari dagli altri: in tal
modo viene introdotta una nuova disciplina
urbanistica, prescindendo in parte dalla
normativa comunale sia di pianificazione sia
regolamentare.
2. In materia di ampliamento di immobili
esistenti, è concessa ai Comuni la
possibilità -nel termine perentorio del 15.10.2009- di individuare le parti del
territorio dove alcune disposizioni, tra cui
gli artt. 3 e 4 L.R. 13/2009, non trovano
applicazione, per le peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche,
con la conseguenza che per tali zone rimane
invariata la disciplina urbanistica vigente;
occorre, tuttavia, una specifica motivazione
sulle peculiarità sopra indicate, in base
alle quali la necessità di conservare la
disciplina comunale prevale sulla finalità
della legge.
3. E' legittima l'esclusione delle aree e
degli edifici ricompresi nella classe di
rischio idraulico molto elevato o elevato
disposta dall'Amministrazione comunale, in
quanto la predetta esclusione rientra
indubitabilmente tra le ragioni, di natura paesaggistico-ambientale,
previste dalla legge (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 03.02.2010 n.
265 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Ampliamento di
immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Portata
- Edifici unifamiliari - Nuova disciplina
urbanistica.
2. Ampliamento di
immobili esistenti - L.R. 13/2009 -
Disapplicazione per parti di territorio con
peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche -
Facoltà della P.A. - Sussiste - Specifica
motivazione - Necessità.
3. Ampliamento di
immobili esistenti - L.R. 13/2009 -
Disapplicazione per parti di territorio con
peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche -
Motivazioni di natura edilizia non previste
dalla Legge Regionale - Delibera di
esclusione dalla applicazione della nuova
legge - Illegittimità - Ratio.
4. Ampliamento di
immobili esistenti - L.R. 13/2009
-Valutazione della compatibilità di un
intervento ampliativo su immobili di tipo
mono-bifamilaire - Facoltà di valutazione
del Comune - Non sussiste - Possibilità di
eccezioni - Solo in presenza di peculiarità
storiche, paesaggistico-ambientali e
urbanistiche.
1. Ai sensi della L.R. 13/2009 è previsto il
recupero di edifici ultimati entro il
31.03.2005 (art. 2) nonché la facoltà di
ampliamento degli edifici (art. 3),
distinguendo, ai fini dell'aumento di
volumetria consentita, la categoria degli
immobili unifamiliari dagli altri: in tal
modo viene introdotta una nuova disciplina
urbanistica, prescindendo in parte dalla
normativa comunale sia di pianificazione sia
regolamentare.
2. In materia di ampliamento di immobili
esistenti, è concessa ai Comuni la
possibilità -nel termine perentorio del 15.10.2009- di individuare le parti del
territorio dove alcune disposizioni, tra cui
gli artt. 3 e 4 L.R. 13/2009, non trovano
applicazione, per le peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche,
con la conseguenza che per tali zone rimane
invariata la disciplina urbanistica vigente;
occorre, tuttavia, una specifica motivazione
sulle peculiarità sopra indicate, in base
alle quali la necessità di conservare la
disciplina comunale prevale sulla finalità
della legge.
3. Considerato che gli edifici unifamiliari
costituiscono una tipologia espressamente
disciplinata nell'art. 3 lett. a), L.R.
13/2009, per la quale si applica la
possibilità di ampliamento nei limiti ivi
previsti, è illegittima l'esclusione dalla
applicazione della nuova legge operata dal
Comune, qualora tale esclusione non sia
sorretta dalle ragioni contemplate dalla
legge stessa per l'esclusione, bensì solo da
ragioni di natura edilizia (l'esclusione
delle ville a schiera è motivato con
riferimento al mantenimento del carattere
unitario del progetto): la relativa delibera
di esclusione, infatti, si pone in contrasto
con la ratio della legge regionale,
ovverosia ampliare gli edifici esistenti,
contenendo in tal modo l'utilizzazione del
territorio.
4. Dal momento che la valutazione della
compatibilità di un intervento ampliativo su
immobili di tipo mono-bifamilaire è già
stata effettuata dal legislatore regionale,
il quale ha espressamente incluso tale
tipologia di edificio, ne consegue che
l'esclusione di questa categoria di immobili
dall'ambito di applicazione della L.R.
13/2009 non può fondarsi su ragioni relative
alle loro caratteristiche progettuali, bensì
solo sulla eventuale sussistenza di
peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali e urbanistiche (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 03.02.2010 n.
264 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2009 |
|
EDILIZIA PRIVATA: W.
Fumagalli,
Lombardia,
Legge Regionale n. 13/2009 (terza parte) (AL
n. 12/2009). |
EDILIZIA PRIVATA: W.
Fumagalli,
Legge
Regionale lombarda n. 13/2009 (seconda
parte) (AL n.
11/2009). |
EDILIZIA PRIVATA:
W. Fumagalli,
La Legge
Regionale lombarda n. 13/2009 per il
rilancio dell’edilizia (prima parte)
(AL n. 10/2009). |
EDILIZIA PRIVATA:
M. Fiorona,
Piano Casa
regionale: brevi riflessioni a margine del
convegno dell'01.10.2009 per tecnici
comunali, geometri e geometri laureati della
provincia di Bergamo. |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 44 del
02.11.2009, "Modalità operative per
interventi di sostituzione edilizia in
centri storici e nuclei di antica formazione
ai sensi del comma 4, articolo 3, l.r.
13/2009" (decreto
D.U.O. 14.10.2009 n. 10411 - link
a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
MODALITA' OPERATIVE PER INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE EDILIZIA IN CENTRI STORICI E
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE AI SENSI DEL
COMMA 4, ARTICOLO 3, L.R. 13/2009 (decreto
D.U.O. 14.10.2009 n. 10411). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 43 del
26.10.2009, "Monitoraggio degli
interventi assentiti dai Comuni in
attuazione della l.r. 13/2009" (decreto
D.U.O. 14.10.2009 n. 10428 - link
a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ASSENTITI
DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2009
(decreto
D.U.O. 14.10.2009 n. 10428). |
EDILIZIA PRIVATA:
Piano Casa Lombardia,
è attivo il servizio web per i comuni
relativo agli adempimenti l.r. 13/2009 "Azioni
straordinarie per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio edilizio e
urbanistico della Lombardia".
Con la finalità di monitorare l'attuazione
della legge, è richiesta ai Comuni (art. 6,
comma 2) la segnalazione a Regione Lombardia
dei provvedimenti assunti entro il
15.10.2009 ai sensi dell' art. 5, commi 4 e
6.
Per semplificare tale incombenza è stato
realizzato un servizio WEB dedicato, analogo
a quello già attivo per il Sistema
Informativo Lombardo della VAS.
Gli utenti già registrati a questo servizio
possono utilizzare la stessa password. |
EDILIZIA PRIVATA:
Un utile contributo esplicativo, dell'Avv.
Mario Viviani di Milano (che ringraziano),
sulla l.r. n. 13/2009 (distribuito
nell'ambito del
convegno tenutosi a Bergamo il 05.10.2009)
con relativo fac-simile di deliberazione da
sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale
entro il 15.10.2009. |
EDILIZIA PRIVATA: P.
Mantegazza,
APPUNTI sulla Legge Regionale 16.07.2009 n.
13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e
la qualificazione del patrimonio edilizio ed
urbanistico della Lombardia”
(link a www.cameramministrativacomo.it). |
EDILIZIA PRIVATA: W.
Fumagalli,
Il piano
casa lombardo
(AL n. 08-09/2009). |
EDILIZIA PRIVATA:
Legge casa Lombardia, Attivo il servizio web
per i comuni.
Con la finalità di monitorare l'attuazione
della legge, è richiesta ai Comuni (art. 6,
comma 2) la segnalazione a Regione Lombardia
dei provvedimenti assunti entro il
15.10.2009 ai sensi dell' art. 5, commi 4 e
6. Per semplificare tale incombenza è stato
realizzato un servizio WEB dedicato, analogo
a quello già attivo per il Sistema
Informativo Lombardo della VAS. Gli utenti
già registrati a questo servizio possono
utilizzare la stessa password (link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Piano Casa: Tavola Rotonda sulla
Legge Regionale 13/2009.
A seguito del Seminario e della tavola
rotonda sul tema della Legge 13, svoltosi a
Milano il 15.09.2009 presso il Centro
Congressi Le Stelline, informiamo che sul
sito www.anci.lombardia.it troverete:
-
una approfondita relazione dell'Avv. G.
Mariotti;
-
le slide proiettate nel corso della riunione
(link a www.anci.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
PIANO CASA REGIONALE, PROVVEDIMENTO CONCRETO
A SOSTEGNO DELL’EDILIZIA.
Nel dettaglio il progetto lombardo che mira
a ridare slancio al sistema delle
costruzioni (link a www.ancebrescia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
"Piano Casa" in Regione Lombardia: il
manuale sintetico per l'applicazione delle
deroghe (link a
www.bosettiegatti.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
U. Grella,
UN OTTIMO AFFARE PER I SINDACI, NASCOSTO TRA
LE RIGHE DEL PIANO CASA DELLA LOMBARDIA
(link a www.bosettiegatti.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
A. Fossati,
L.R.
16.07.2009, n. 13: “Azioni straordinarie per
lo sviluppo e la qualificazione del
patrimonio edilizio ed urbanistico della
Lombardia” - Una legge speciale “a tempo”.
Con un utile fac-simile di
deliberazione di C.C. per l'attuazione della
suddetta legge regionale (ndr: piano casa
Lombardia). |
EDILIZIA PRIVATA:
I. Pisani e L. Spallino,
Piano Casa della Regione Lombardia: primi
interrogativi (link a
www.studiospallino.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 36 del
07.09.2009, "Prescrizioni in merito
all'applicazione dell'art. 3, comma 2 e
comma 3, della l.r. 16.07.2009, n. 13" (decreto
D.G. 19.08.2009 n. 8554 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 34 del
24.08.2009, "Determinazioni relative alla
qualificazione degli insediamenti attraverso
la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3,
comma 6, l.r. 13/2009)"
(deliberazione
G.R. 07.08.2009 n. 10134 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 33 del
17.08.2009, "Monitoraggio dei
provvedimenti assunti dai Comuni entro il
termine del 15.10.2009 in attuazione della
l.r. 13/2009"
(decreto
D.U.O. 04.08.2009 n. 8114 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Criteri per la realizzazione di
spazi verdi ai sensi della l.r. 13/2009.
Il 07.08.2009 è stata approvata la DGR. n.
10134 "determinazioni relative alla
qualificazione degli insediamenti attraverso
la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3,
comma 6, l.r. n. 13/2009)" (link a
www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Lombardia,
Rilancio dell'edilizia, le regole per gli
spazi verdi
(link a www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Monitoraggio provvedimenti
comunali "legge casa" - attuazione della
l.r. 13/2009 (link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, On-line il sito dedicato al
rilancio dell'edilizia (piano casa).
Da oggi (22.07.2009) è on-line il sito web
dedicato al rilancio dell'edilizia:
www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it.
Al suo interno è possibile trovare tutte le
informazioni relative alla messa in atto
della legge regionale recentemente approvata
n. 13/2009 sulle "Azioni straordinarie
per lo sviluppo e la qualificazione del
patrimonio edilizio ed urbanistico della
Lombardia" (link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Approvata la legge lombarda per
il rilancio dell'edilizia (link a
www.territorio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Via libera al testo che valorizza
il patrimonio edilizio e rilancia l'economia
(link a www.consiglio.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 28 del
17.07.2009, "Azioni straordinarie per lo
sviluppo e la qualificazione del patrimonio
edilizio ed urbanistico della Lombardia"
(L.R.
16.07.2009 n. 13 - link a
www.infopoint.it). |
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