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55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
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105-SICUREZZA SUL LAVORO
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dossier LEGGE CASA LOMBARDIA

per approfondimenti vedi anche:
Regione Lombardia

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Monitoraggio della l.r. n. 4 del 2012: on-line l'applicativo per i Comuni.
Regione ha messo a disposizione REDIL 2.0, l'applicativo web per monitorare l’attuazione della l.r. n. 4 del 2012 "Norme per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia".
I Comuni hanno l'obbligo di dare notizia a Regione Lombardia dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti di riqualificazione urbanistica ed edilizia in attuazione degli articoli da 3 a 7 della l.r. n. 4 del 2012. Per adempiere a questo obbligo devono utilizzare il nuovo applicativo a disposizione per trasmettere i relativi dati.
Tutti i dettagli sono disponibili all'interno di Riqualificazione Urbana, sezione Monitoraggio (06.12.2012 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R. Lombardia serie ordinaria n. 46 del 15.11.2012 "Approvazione del documento “Contenuti informativi per il monitoraggio dei provvedimenti assunti dai Comuni in attuazione della l.r. 4/2012" (decreto D.U.O. 23.10.2012 n. 9453).

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, DOPO LA LEGGE REGIONALE N. 13/2009 È ARRIVATA LA LEGGE REGIONALE N. 4/2012 - COME È CAMBIATO IL “PIANO CASA”. Dalle “azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia”, alle “norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (AL n. 6-7/2012).

EDILIZIA PRIVATA: Ecco il minisito della Regione Lombardia sul cosiddetto Piano Casa-bis (link a www.riqualificazioneurbana.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: P. Mantegazza, Impianto generale della l.r. 4/2012 e rapporti con la legislazione urbanistica ed edilizia nazionale - Intervento a L.R. 13.03.2012, n. 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico–edilizia / Nuove questioni e quadro d'insieme del nuovo Piano Casa della Regione Lombardia.
● LEGGE REGIONALE 13.03.2012 N. 4 - Parte primaLegge sulla casa” (art. 1 – 6);
● LEGGE REGIONALE 13.3.2012 N. 4 - Parte secondaModifiche alla L.R. 11.03.2005 n. 12” (Legge per il Governo del Territorio) (30.05.2012 - tratto da
www.cameramministrativacomo.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: L. Spallino, Quadro degli interventi derogatori eccezionali della l.r. 4/2012 - Nuove questioni e quadro d’insieme del nuovo Piano Casa della Regione Lombardia.
Quadro degli interventi derogatori eccezionali della l.r. 4/2012 (30.05.2012 - tratto da
www.cameramministrativacomo.it).

EDILIZIA PRIVATA: M. Fiorona, La deroga delle distanze nel Piano Casa Lombardia 2012 (maggio 2012).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Piano Casa Regione Lombardia 2012: quadro degli interventi straordinari (link a www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Piano Casa Regione Lombardia: genesi e quadro generale edizione 2012 (link a www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Piano Casa Regione Lombardia 2012: timeline (link a www.studiospallino.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 11 del 16.03.2012, "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia" (L.R. 13.03.2012 n. 4).
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Al riguardo, si leggano anche i seguenti commenti:
La legge sulla casa e sull'edilizia approvata a maggioranza;
I punti chiave della legge.

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA1. Permesso di costruire - Intervento di sostituzione edilizia ex art. 3, comma 3, L.R. n. 13/2009 - Divieto di applicazione alle cortine edilizie esistenti introdotto con apposita deliberazione comunale - Ambito di operatività del divieto - Interpretazione restrittiva.
2. Permesso di costruire - Intervento di sostituzione edilizia ex art. 3, comma 3 L.R. n. 13/2009 - Progetto che garantisce l'allineamento, lungo la via, dei nuovi edifici - Contrasto con il divieto di applicazione alle cortine edilizie esistenti introdotto con apposita deliberazione comunale - Non sussiste.
3. Quinta architettonica - Definizione.

1. La legge regionale n. 13/2009 persegue la finalità di garantire "la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio (...) presente nel territorio lombardo (...) contribuendo al rilancio del comparto economico interessato" (cfr. art. 1 della legge).
Pur nell'ambito di tali finalità, è consentito alle Amministrazioni locali individuare parti del proprio territorio dove non trova applicazione la legge, per la salvaguardia, fra l'altro, delle "cortine edilizie esistenti" (così, espressamente, l'art. 5 comma 6, della L.R. n. 13/2009); tuttavia, le eccezioni all'applicazione della L.R. n. 13/2009 non possono essere interpretate estensivamente, per evitare che siano irrimediabilmente frustrate le finalità di sviluppo edilizio ed economico generale di cui al menzionato art. 1 della normativa regionale.
2. La nozione di "cortina edilizia" -in mancanza di indicazione nello strumento urbanistico considerato- deve desumersi dalla letteratura tecnica in materia e dalla giurisprudenza amministrativa: per la prima, la cortina edilizia è un "fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici disposto, senza soluzione di continuità e per una lunghezza considerevole, lungo un asse viario urbano o altro simile elemento di allineamento"; per i giudici, si tratta della "edificazione di immobili realizzati in continuità e linearità con l'esistente ovvero (...) l'allineamento dell'edificazione, senza soluzione di continuità e per uno sviluppo non irrilevante, lungo una qualsiasi linea di edificazione interna al lotto" (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. II, 11.06.2007, n. 4951, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Deve, quindi, ritenersi non in contrasto con il divieto di applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 13/2009, introdotto da un Comune con apposita deliberazione di C.C. ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 13/2009, posto a salvaguardia di una cortina edilizia esistente, il progetto edilizio che garantisca l'allineamento, lungo la via, dei nuovi edifici mediante strutture facenti parte del corpo di fabbrica ed aventi i caratteri della stabilità e della durevolezza.
3. Per "quinta architettonica", secondo la giurisprudenza amministrativa, deve intendersi una struttura edilizia aperta avente funzioni per certi versi ornamentale e non integrata né facente parte del corpo di fabbrica (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.12.2011 n. 3122 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANell'ambito degli interventi edilizi di cui alla l.r. 13/2009 (piano casa regionale) le distanze minime previste da disposizioni di legge, tra cui quelle di cui al Codice civile (Artt. dal 873 al 907) o al Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992, Artt. dal 13 al 34) devono essere sempre rispettate.
E’ possibile derogare alle disposizioni previste all’interno degli strumenti urbanistici comunali, che stabiliscono distanze diverse, salvo che le stesse non configurino norme integrative della disciplina di cui all’art. 873 del Codice civile in materia di distanze tra fabbricati. In ogni caso, non può essere derogata la distanza minima di mt. 10 tra fabbricati di cui al D.M. 02.04.1968.

... per l’annullamento, previo provvedimento cautelare, del provvedimento 29.06.2011 prot. n° 11-542, comunicato il 29.07.2011, con il quale il Responsabile del settore sportello unico dell’edilizia del Comune di Brescia ha in via di riesame respinto l’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata da ... per lavori di ampliamento residenziale ai sensi della l.r. Lombardia 16.07.2009 n. 3 da eseguire sull’immobile sito in Brescia, via Caboto 10.
...
Il Sig. ... nella presente sede impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale si è visto denegare il rilascio di un permesso di costruire, richiesto ai sensi della normativa sul cd. “piano casa” per ampliare l’abitazione propria e dei familiari, sita in Brescia, alla via Caboto 10 (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).
...
Il ricorso è fondato e va accolto. L’interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente è infatti corretta anzitutto alla luce di due argomenti logici.
In primo luogo, l’art. 3, comma 1, della l. 13/2009, con formula ripetuta negli altri articoli della legge, fa riferimento ad una duplice deroga, sia “alle previsioni quantitative degli strumenti [urbanistici] medesimi, vigenti o adottati” sia ai “regolamenti edilizi”, il che mal si comprenderebbe se, come vorrebbe il Comune, la deroga fosse una sola, ai limiti volumetrici.
In secondo luogo, l’art. 5 della stessa legge, nel dettare “disposizioni generali” per gli interventi da essa previsti, consente senza restrizioni una deroga alle “previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette”, a significare che una deroga a limiti non volumetrici è nello spirito della legge.
Inoltre, vi è un importante indizio in tal senso tratto dalla prassi, dato che le risposte alle “domande frequenti” sull’argomento nel sito web ufficiale della Regione, alla domanda “Le distanze minime previste dal Codice civile e dagli strumenti urbanistici comunali devono essere rispettate dagli interventi di cui alla legge 13/2009?” rispondono affermativamente nel senso che “Le distanze minime previste da disposizioni di legge, tra cui quelle di cui al Codice civile (Artt. dal 873 al 907) o al Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992, Artt. dal 13 al 34) devono essere sempre rispettate. E’ possibile derogare alle disposizioni previste all’interno degli strumenti urbanistici comunali, che stabiliscono distanze diverse, salvo che le stesse non configurino norme integrative della disciplina di cui all’art. 873 del Codice civile in materia di distanze tra fabbricati. In ogni caso, non può essere derogata la distanza minima di mt. 10 tra fabbricati di cui al D.M. 02.04.1968”.
Le distanze di zona di cui nella specie si ragiona sono quindi fra quelle derogabili (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 11.11.2011 n. 1561 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Casa, nuove regole per rilanciare l'edilizia.
Via libera dalla Giunta regionale al nuovo Progetto di legge per la valorizzazione, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio (ndr: il cosiddetto "piano casa-bis).
Il nuovo provvedimento, approvato su proposta del presidente Roberto Formigoni, di concerto con gli assessori al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti, alla Casa Domenico Zambetti e all'Ambiente, Energia e Reti Marcello Raimondi, è in linea con gli indirizzi di contenimento del consumo di suolo e di promozione del recupero dell'esistente (indirizzi ulteriormente declinati nel Piano territoriale regionale), punta alla riqualificazione delle aree degradate e dismesse (così come già previsto dalla legge 12 del 2005) ed è coerente con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni e della sempre maggior diffusione delle fonti di energia rinnovabili.
La Proposta di legge, che dovrà ora essere approvata dal Consiglio regionale, detta le norme per la riqualificazione urbana e del patrimonio edilizio esistente, per contenere il consumo di nuovo suolo e l'utilizzo di energia da fonti fossili, riaffermando esplicitamente il ruolo delle Amministrazioni comunali nell'ambito del governo del territorio e delle scelte effettuate negli strumenti di pianificazione urbanistica (in sintonia con le disposizioni della legge regionale n. 12 del 2005).
AIUTO ALLA CRESCITA - "Risparmio del suolo ed efficienza energetica -spiega il presidente Formigoni- sono capisaldi di questo progetto, che semplifica le norme per recuperi e ampliamenti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese del settore e con lo scopo di rilanciare la riqualificazione urbanistica ed edilizia".
RUOLO DEI COMUNI - "Con questo piano -dichiara Belotti- vogliamo favorire un effettivo rilancio del settore edilizio, semplificando e incentivando alcuni interventi particolari come quelli riguardanti i sottotetti e le autorimesse interrate, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e il recupero delle aree dismesse". "Sottolineo -aggiunge l'assessore al Territorio- che, nonostante un terzo dei Comuni lombardi abbia limitato la portata applicativa del precedente Piano casa, abbiamo ritenuto di mantenere la potestà di attuazione delle disposizioni di questo piano in capo ai Comuni, in coerenza con i principi ispiratori della legge di Governo del territorio lombardo". Il Progetto di legge introduce alcune disposizioni di rinnovo, parziale e a tempo, della disciplina per il recupero e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente, a suo tempo dettata dalla legge regionale n. 13 del 2009.
RECUPERO DELL'ESISTENTE - In particolare, il Pdl prevede la possibilità, in deroga allo strumento urbanistico, di recuperare volumi del patrimonio edilizio esistente, con un nuovo termine fissato al 31.12.2013 (art. 3) per destinazioni residenziali o destinazioni ammesse dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui i volumi siano seminterrati.
SOSTITUZIONE - E' contemplata anche la sostituzione edilizia -a esclusione dei centri storici e dei nuclei di antica formazione- con proroga dei termini al 31.12.2013 (art. 4). In pratica la ricostruzione di un edificio demolito può avvalersi di un incremento di volumetria fino al 35 per cento (come previsto dalla legge 13 del 2009), sempre in deroga allo strumento urbanistico.
EDILIZIA SOCIALE - Il Pdl intende anche estendere l'applicazione delle normative già previste per l'Edilizia residenziale pubblica (Erp) all'edilizia sociale, con proroga dei termini al 31.12.2014 (art. 5). Tre gli interventi previsti: incremento volumetrico fino al 40 per cento degli attuali alloggi sociali; trasformazione di edifici pubblici esistenti e/o dismessi, anche non pubblici, in residenza sociale; possibilità di realizzare edilizia sociale sulle aree standard (destinate a servizi, parcheggi, verde). Un pacchetto di norme cui Zambetti tiene particolarmente, perché "l'housing sociale è la strada giusta delle moderne politiche per la casa".
EFFICIENZA ENERGETICA - Da registrare una prima attuazione del Decreto legislativo n. 28/2011 per incrementare l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili nell'edilizia sia privata che pubblica, mediante riconoscimento di premialità volumetriche aggiuntive a quelle già previste dal piano casa. "Si tratta di un punto molto qualificante -nota Raimondi- che ci pone all'avanguardia nel panorama nazionale. E' d'altra parte in linea con le politiche complessive per l'energia e il rispetto dell'ambiente che la Regione persegue".
ALTRE NORME - Vengono introdotte inoltre ulteriori disposizioni di incentivazione di interventi immediati sul tessuto edilizio, quali: - modifiche alla normativa per incentivare il recupero aree industriali dismesse (art. 6); - modifiche alla disciplina in materia di sottotetti per favorire il loro recupero a fini abitativi (art. 8); - norme per l'incentivazione alla realizzazione di autorimesse pertinenziali a edifici residenziali (art. 9); - norme per favorire la conversione di coperture in cemento amianto in coperture di tipo tradizionale (art. 10); - norme che favoriscano la realizzazione degli ascensori esterni, per l'abbattimento di barriere architettoniche (art. 11).
SILENZIO-ASSENSO - Tra le novità da segnalare: il recepimento della modalità silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire, come già previsto dalla normativa statale (art. 14). La legge, come noto, detta una procedura con tempistica precisa per il rilascio del permesso di costruire. Con la legge 12 del 2005, allo scadere del termine, l'effetto era di "silenzio-rifiuto". Ora il meccanismo si capovolge e, se il Comune non si pronuncia entro il termine prestabilito, scatta il "silenzio-assenso".
VAS E PGT - Il Pdl conferma, infine, la competenza del Consiglio comunale ad approvare i piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti (art. 15) e aggiorna le procedure in materia di Vas dei PGT (art. 12) (09.11.2011 - link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATANuovo piano casa, tutto pronto per non replicare il flop del primo. Ristrutturazioni al via dopo l'ultima finestra per modificare le disposizioni del dl sviluppo.
Traguardo più vicino per il rilancio dell'edilizia. L'ultima versione del piano casa, introdotta dal governo con il decreto sviluppo, sembra ormai pronta a decollare. I termini concessi alle amministrazioni locali per non far scattare le deroghe in materia di urbanistica, prg, ambiente ecc. previste dall'intesa stato-regioni sono ormai scaduti, e quindi i piani possono essere attuati.
L'ultima finestra per mettere in atto e/o modificare le disposizioni contenute nel dl 70/2011 si è chiusa l'11.09.2011, in seguito a quanto previsto dall'art. 5, commi da 9 a 14, del decreto, che ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate. Sostanzialmente la norma ha posto le basi per l'avvio del cd. «piano per la città» con la previsione, a regime, di disposizioni finalizzate a un concreto processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi e dalla semplificazione di alcune procedure.
Le disposizioni per il rilancio dell'edilizia contenute nel dl 70/2011 fanno seguito al piano casa 2, il quale aveva previsto, attraverso un protocollo di intesa tra stato e regioni stilato lo scorso aprile 2009, l'intervento da parte delle regioni stesse al fine di regolamentare la disciplina introdotta dal governo. Tutto questo ha generato un vorticoso proliferare di leggi e regolamenti regionali che, in aggiunta alle ultime disposizioni introdotte dal dl 70/2011, ha creato non poca confusione circa l'individuazione dei corretti ambiti in cui è possibile operare all'interno delle amministrazioni locali per fruire delle agevolazioni previste dal governo.
Per esempio, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Umbria hanno subordinato la realizzazione degli interventi al miglioramento della sicurezza antisismica ovvero della sostenibilità energetico-ambientale. Altre regioni, come la Puglia, il Lazio e il Piemonte, hanno vietato gli ampliamenti in alcune zone di pregio, su immobili vincolati, in aree sottoposte a vincoli e fasce di rispetto costiere o ad alta pericolosità idraulica e geomorfologia.
Da altro punto di vista si può, inoltre, constatare che la maggior parte delle regioni ha provveduto a modificare la normativa emanata con una serie di provvedimenti attuativi (circolari interpretative e delibere), nonché con ulteriori leggi regionali, alcune delle quali hanno riscritto integralmente la disciplina introdotta (es. Piemonte) al fine di facilitarne l'applicabilità; altre (Marche, Campania, Umbria e Liguria) hanno invece «allargato le maglie» del piano casa 2 o accresciuto gli incentivi in modo da poterne rilanciare l'utilizzo; altre ancora hanno prorogato le scadenze del piano casa (Umbria, Campania, Marche, Sardegna, Toscana).
Il piano casa 2. Lo scorso aprile 2009, il governo aveva avviato alcune misure per il rilancio del settore edilizio (cd. piano casa 2).
In particolare, nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza stato-regioni dell'01.04.2009 le amministrazioni locali si erano impegnate ad approvare proprie leggi volte:
- a regolamentare interventi per migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari;
- a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica e dell'efficienza energetica.
Nella stessa intesa, il governo si era impegnato a emanare un decreto-legge con l'obiettivo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia.
In base all'intesa, in pratica, le regioni si erano impegnate ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi che dovevano prevedere alcune tipologie di interventi edilizi, con l'obiettivo di migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici.
Anche se con tempi diversi, pertanto, tutte le regioni (a eccezione della provincia autonoma di Trento) hanno disciplinato la materia, interpretando in vario modo l'intesa del 1° aprile 2009: alcune hanno ampliato i criteri definiti nell'intesa con il governo, prevedendo ulteriori fattispecie di edifici oltre a quelli residenziali, per esempio edifici agricoli o produttivi non utilizzati. Emblematici sono gli esempi sopra richiamati delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Puglia, Lazio, Piemonte.
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Il governo mette in campo buoni propositi. È la risposta locale che tarda ad arrivare.
In aggiunta a quanto stabilito dal piano casa, il dl 70/2011, così come convertito in legge 12.07.2011 n. 106, all'art. 5, comma 9, ha previsto da parte delle regioni l'approvazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta lo scorso 13.07.2011), di proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio, nonché di riqualificare le aree urbane degradate in cui siano presenti «funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare».
L'obiettivo era quello di fare in modo che le amministrazioni locali dovessero tener conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. La normativa ha offerto al riguardo la possibilità che tali azioni potessero essere incentivate anche con interventi di ricostruzione e demolizione. Tali interventi dovrebbero prevedere:
- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale;
- la possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse;
- l'ammissibilità di modifiche di destinazioni d'uso, purché compatibili o complementari;
- la possibilità di modificare la sagoma in caso di armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
La riqualificazione di aree urbane. La riqualificazione urbana di quartieri degradati e aree dismesse tramite premi di cubatura in deroga ai Prg è uno strumento operativo già ampiamente presente nella legislazione regionale attuativa del cd. piano casa 2, in quanto rappresentava uno dei punti per il rilancio del settore edilizio previsto nell'intesa raggiunta in sede di conferenza stato-regioni dell'01.04.2009.
In particolare, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione il dl 70/2011 ha introdotto alcune norme volte a semplificare alcune procedure edilizie:
- decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino all'entrata in vigore della normativa regionale nelle regioni a statuto ordinario e speciale è possibile richiedere il permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del T.u. dell'edilizia (dpr n. 380/2001) anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore (sismica, sicurezza, antincedio, igenico-sanitaria, efficienza energetica, ambiente, beni culturali e paesaggio) (commi 11 e 12);
- decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino all'entrata in vigore della normativa regionale nelle regioni a statuto ordinario le disposizioni statali sono immediatamente applicabili. In tal caso il decreto prevede (comma 14) un minimo di premialità garantito fissato:
a) nel limite massimo del 20% del volume dell'edificio se a destinazione residenziale;
b) nel limite massimo del 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.
Resta fermo che tali limiti volumetrici costituiscono un minimo garantito e non condizionano la successiva attività legislativa regionale.
Relativamente all'ambito di applicazione della normativa il decreto esclude gli edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree soggette a inedificabilità assoluta. Gli interventi potranno, invece, essere realizzati su immobili per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria (comma 10).
Le semplificazioni. Sempre nell'ambito del piano città, sono state introdotte anche una serie di semplificazioni procedurali, che, diversamente dalle altre, hanno valenza generale essendo rivolte a tutti gli interventi edilizi e non solo a quelli di riqualificazione.
In particolare, il dl 70/2011, all'art. 5, comma 13, prevede che, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero dall'11.09.2011) e sino all'emanazione delle leggi regionali, nelle regioni a statuto ordinario si applicano le seguenti disposizioni:
- ammissibilità del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14, dpr n. 380/2001 (T.u. edilizia) anche per il mutamento di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari;
- adozione e approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale in giunta comunale (in luogo del consiglio comunale).
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Poche le regioni puntuali.
L'11 settembre è scaduto il termine assegnato alle regioni per i nuovi piani casa, ma la maggioranza delle regioni non ha ancora provveduto a dotarsi di una normativa che adatti a livello territoriale i principi fissati dal nuovo provvedimento (ribattezzato piano città). Ed è difficile che possano farlo in un breve lasso di tempo.
La fotografia scattata attraverso la ricognizione di ItaliaOggi Sette sui lavori delle regioni non è, quindi, edificante e sembra aprire le porte a un nuovo fallimento del provvedimento ideato per rilanciare il mercato immobiliare.
Le novità. Il piano casa inserito nel «decreto sviluppo» (decreto legge 70/2011) allarga le maglie degli interventi per superare le rigidità emerse nelle precedenti edizioni. Così, tra le altre cose, viene introdotta una premialità di almeno il 20% sul volume dell'edificio, se a destinazione residenziale, e del 10% per gli edifici a uso diverso.
Come nelle prime versioni dei piani casa, sono esclusi dagli interventi gli immobili abusivi o situati nei centri storici, ma non quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria. Inoltre vengono incentivate le operazioni di abbattimento-ricostruzione dando inoltre più libertà architettonica.
Lo stesso provvedimento prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 106/2011 di conversione del decreto (avvenuta il 13.07.2011), le regioni possono emanare apposite leggi per interventi di riqualificazione, prevedendo che le demolizioni e ricostruzioni avvengano con una volumetria premiale aggiuntiva, la possibilità di delocalizzare le cubature in aree diverse, l'ammissibilità di modifiche alle sagome degli edifici. Se non lo fanno, intervengono le disposizioni nazionali.
Nuove regole nel Lazio. Tra le regioni che hanno legiferato dopo il decreto sviluppo, l'ultima in ordine di tempo è stata il Lazio. Il 3 agosto il consiglio regionale ha dato il via libera al disegno di legge che modifica la legge regionale n. 21/2009. Il provvedimento normativo si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio.
Tra le principali novità rispetto alla legge precedente c'è la sua validità anche nelle zone agricole e in quelle più urbanizzate delle aree naturali protette. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici, come individuati dal piano territoriale paesistico regionale, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo.
Per gli ampliamenti di edifici esistenti (ammessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione) è prevista la possibilità di monetizzare il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso sia impossibile realizzare le opere di urbanizzazione secondaria necessarie, possibilità invece esclusa per i cambi di destinazione d'uso. I proprietari possono ampliare fino al 20% e fino a 70 metri quadri il proprio fabbricato, esclusi i centri storici e le aree tutelate. Se i lavori comportato l'impiego di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt, l'incremento di cubatura può arrivare fino al 30%.
In caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono arrivare al 35%. Lo stesso limite del 20% è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 metri quadri per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25%, per un massimo di 500 metri quadri.
Puglia già a regime. Il nuovo piano casa è in vigore in Puglia già dal 2 agosto, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della legge regionale n. 21/2011 che modifica e integra la n. 14/2009 «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale». Il nuovo provvedimento fissa al 31.12.2012 la data limite per presentare la dia o la richiesta di permesso di costruire per realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione.
Per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali è confermato il limite del 20% della volumetria complessiva e dei 200 metri cubi. Sparisce, invece, il limite dei mille metri cubi per la volumetria preesistenti. Pertanto, anche gli edifici residenziali di volumetria superiore ai mille metri cubi potranno essere ampliati.
L'incremento volumetrico può raggiungere i 350 metri cubi a condizione che l'intero edificio, in seguito dell'ampliamento, raggiunga un punteggio minimo nei criteri di sostenibilità fissati con la legge regionale n. 13/2008. Fermo restando che sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati, le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria, sono ricomprese nella volumetria complessiva esistente. Scompare la condizione che prevedeva, nel caso in cui fossero stati sanati degli ampliamenti, lo scomputo della volumetria sanata, per cui le volumetrie regolarizzate con un condono concorrono al computo della volumetria complessiva e, in definitiva, dell'ampliamento.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è confermato il limite del 35% di aumento di volumetria, ma sparisce l'obbligo di coinvolgere nell'intervento almeno il 75% del volume complessivo. La legge precedente richiedeva che gli edifici sui quali intervenire, dovessero risultare accatastati entro il 31.03.2009: la condizione resta ma il limite temporale viene cancellato.
La Toscana punta sulla semplificazione. Più limitati gli interventi in Toscana, che ha puntato soprattutto sulla semplificazione delle procedure e sulla rigenerazione urbana. Tra le altre cose, viene dettagliata la disciplina della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), che si affianca al permesso di costruire come titolo edilizio, in luogo dei tre (Scia, superDia e permesso a costruire) previsti dalla normativa nazionale.
La Regione ha deciso, inoltre, di specificare gli interventi finalizzati al riutilizzo e recupero degli edifici con destinazione d'uso produttiva (industriale o artigianale), per i quali sono i Comuni a stabilire incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialità, comunque da collegarsi ad aumenti della efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
Quanto agli obiettivi di rigenerazione urbana, i Comuni dotati di un Piano strutturale possono avviare la ricognizione delle aree corredandola di specifiche schede sulle condizioni di degrado presenti, sugli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire, sui parametri di riferimento per gli interventi e sugli incrementi che non potranno superare comunque il 35% della superficie utile lorda esistente.
In Veneto sconti sui contributi di costruzione. La panoramica delle nuove leggi regionali si conclude con il Veneto, che ha prorogato al 30.11.2013 il termine per la presentazione delle domande di ampliamento, demolizione e ricostruzione. La nuova legge regionale prevede uno sconto sul contributo di costruzione per gli interventi effettuati su edifici destinati a prima abitazione e consente anche i lavori nei centri storici, a patto che lo strumento urbanistico non ponga vincoli di tutela e preveda la possibilità di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché di demolizione e ricostruzione.
È ammesso il cambio di destinazione d'uso degli edifici, a condizione che la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina di zona. La norma concede un ulteriore premio volumetrico del 15% per gli interventi che prevedono la riqualificazione energetica dell'intero edificio. Il bonus del 40% è ammesso anche per le demolizioni e ricostruzioni parziali. Anche in questo caso, i Comuni sono chiamati a dare il loro contributo: entro il prossimo 30 novembre possono deliberare se e con quali modalità consentire gli interventi. Dopo di che si potrà intervenire in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa.
Valle d'Aosta in extremis. L'ultimo giorno disponibile è arrivata anche la legge della Valle d'Aosta. Pur in assenza di scadenze temporali nella vecchia normativa, la regione ha deciso di intervenire per attenuare alcune rigidità emerse. In linea con quanto previsto dal dl sviluppo, ora sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico fino al 45%.
I cambi d'uso di unità immobiliari o parti di ampliamento sono ammessi solo per destinazioni previste dal piano regolatore. Nel primo caso è richiesta la concessione edilizia. La nuova legge regionale precisa inoltre che l'ampliamento dell'edificio può essere realizzato anche con più di un intervento a condizione che non si superi il limite del 20%
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Ristrutturazioni, incentivi a rischio tagli.
Chi ha intenzione di effettuare lavori in casa farebbe bene ad attivarsi subito. Infatti, tra le novità introdotte con l'ultima manovra economica c'è la prospettiva di un taglio lineare agli incentivi se non saranno realizzati risparmi di spesa su altre voci (in sostanza se entro il 30.09.2013 non verranno adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale riguardanti il riordino della spesa in materia sociale).
Tra gli interventi interessati dagli taglio figurano gli incentivi del 36% per le ristrutturazioni e del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo ItaliaOggi Sette del 19.09.2011).

EDILIZIA PRIVATALombardia, Piano Casa 2011: timeline secondo la legge n. 106/2011.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011 la legge 12.07.2011 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13.05.2011, n. 70, noto come ^Decreto Sviluppo^.
La timeline del Piano Casa é stata quindi aggiornata secondo le nuove scadenze (link a www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATAPiano casa - L.R. 13/2009 - Interpretazione dell'art. 3 - Volumetria esistente - Trattasi del volume già realizzato in modo lecito - Discrezionalità interpretativa della P.A. - Limiti.
L'uso della locuzione "volume esistente" effettuato dall'art. 3, L.R. 13/2009, si riferisce al volume già realizzato, in modo lecito, dal richiedente: pertanto, mentre è ammissibile l'utilizzazione delle norme tecniche per la individuazione dei parametri di misurazione del volume esistente, non è invece ammissibile che l'esercizio della discrezionalità del Comune possa giungere sino al punto da attuare una parziale disapplicazione dell'art. 3, escludendo dal concetto di volume esistente, il volume già realizzato, sanato sin dal 1997, solo perché in parte condonato (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.06.2011 n. 1728 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADiniego di permesso di costruire - Recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti - Art. 2, L.R. n. 13/2009 - Interpretazione - Legittimità.
L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 2, c. 1, lett. a), L.R. n. 13/2009, porta a ritenere legittimo che l'accertamento del presupposto dell'esistenza di un edificio o di una porzione di edificio ultimati alla data del 31.03.2005 debba precedere quello dell'esistenza di volumetrie e superfici edilizie utilizzabili, poiché il concetto stesso di recupero postula il riferimento ad un quid oggettivamente esistente e definito nella sua individualità, e deve essere valutato con riguardo alla duplice fattispecie prevista dalla norma, a seconda che il recupero abbia ad oggetto l'edificio o una sua porzione (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.05.2011 n. 1276 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer potersi avvalere del recupero edilizio e funzionale di cui alla "legge casa lombarda" è necessario dimostrare la ricorrenza di due presupposti, posti in ordine di successione logica e rappresentati da: 1) l’esistenza di un edificio o porzione di edificio ultimati alla data del 31.03.2005; 2) l’esistenza di volumetrie e superfici edilizie utilizzabili.
Che l’accertamento dell’esistenza del primo presupposto debba precedere quella del secondo è di tutta evidenza, non soltanto valorizzando l’ordine seguito dallo stesso legislatore, ma anche sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della norma, poiché il concetto stesso di recupero postula il riferimento ad un quid oggettivamente esistente e definito nella sua individualità.

L’odierno giudizio, come evidenziato dalla stessa difesa esponente, verte sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 16.07.2009 n. 13, recante “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia”.
Ebbene, detta norma prevede, nella parte che qui interessa, che:
<<È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31.03.2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;…
>>.
Da una piana interpretazione del succitato testo si ricava che, per potersi avvalere del recupero edilizio e funzionale in esame, è necessario dimostrare la ricorrenza di due presupposti, posti in ordine di successione logica e rappresentati da:
1) l’esistenza di un edificio o porzione di edificio ultimati alla data del 31.03.2005;
2) l’esistenza di volumetrie e superfici edilizie utilizzabili.
Che l’accertamento dell’esistenza del primo presupposto debba precedere quella del secondo è di tutta evidenza, non soltanto valorizzando l’ordine seguito dallo stesso legislatore, ma anche sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della norma, poiché il concetto stesso di recupero postula il riferimento ad un quid oggettivamente esistente e definito nella sua individualità (cfr. la giurisprudenza che si è sviluppata a proposito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato, disciplinati per la prima volta dalla legge 05.08.1978 n. 457, ove è stata sottolineata la necessità della previa individuazione degli immobili destinati agli interventi attraverso il “piano di recupero”, pena la illegittimità di quest’ultimo, ove, ad es. “…riguardi un’area quasi completamente inedificata e non immobili degradati”: così, Consiglio di Stato IV, 19.04.2000, n. 2336).
Altrettanto evidente è, poi, la circostanza che il legislatore abbia voluto indicare il parametro di riferimento degli interventi de quibus avendo riguardo ad una duplice fattispecie, a seconda che il recupero abbia ad oggetto l’edificio o una sua porzione.
Tale specificazione deve essere adeguatamente valorizzata, nel senso che, laddove la domanda di recupero abbia ad oggetto l’intero edificio, la ultimazione entro la data del 31.03.2005 andrà ad esso riferita, mentre qualora, come nel caso in esame, la domanda di recupero concerna una “porzione di edificio”, l’ultimazione alla predetta data non potrà che riferirsi alla ridetta porzione (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.05.2011 n. 1276 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Art. 2, L.R. n. 13/2009 - Ambito di applicazione - Abuso edilizio - Applicabilità della normativa regionale - Non sussiste, neppure in caso di opere solo parzialmente abusive - Immobili dotati di titoli validi ab origine - Applicabilità della normativa regionale - Sussiste.
La L.R. n. 13/2009 opera solo per interventi futuri, ancora da realizzare, e non può essere applicata per sanare opere anche solo parzialmente abusive, recuperando in tal modo i maggiori volumi, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, che la legge assegna solo ad immobili dotati di titoli validi ab origine
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.03.2011 n. 606 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Recupero edilizio e funzionale di edifici esistenti - Superficie edilizia - Piano casa - Presupposti - Preesistenza di muri perimetrali - Necessità.
2. Recupero edilizio e funzionale di edifici esistenti - Superficie edilizia - Piano casa - Pensilina priva di pareti perimetrali - Ammissibilità nel novero delle superfici edilizie - Non sussiste.

1. Non può considerarsi come superficie edilizia l'area solo sormontata da una pensilina, definita solo dalla proiezione della pensilina stessa: infatti, affinché una superficie rientri nella definizione di superficie edilizia di cui all'art. 2 L.R. 13/2009, che disciplina il recupero dell'esistente, essa deve avere confini definiti e quindi deve essere perimetrata -in tutti i lati o in parte- da pareti, in modo che possa identificare un vano (si pensi a portici con due pareti chiuse e due lati aperti, che non costituiscono né volume né concorrono a determinare s.l.p.).
2. Nella definizione di superficie edilizia non può essere inclusa qualsiasi superficie calpestabile, bensì solo quelle superfici già delimitate e per tale delimitazione non può ritenersi sufficiente una pensilina, poiché necessitano almeno due pareti: pertanto, nel caso di pensilina -successivamente chiusa da pareti- non si può parlare di semplice recupero, bensì di ampliamento, dal momento che viene creato un nuovo vano, prima inesistente, in corrispondenza della pensilina stessa (nel caso di specie, la pensilina posta su lastrico solare è stata chiusa da pareti finestrate, dando luogo ad un appartamento bilocale) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 85 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Art. 2, L.R. Lombardia n. 13/2009 - Applicabilità a unità immobiliari ricavate, a mezzo di ristrutturazione di edifici preesistenti, in data posteriore al 31.03.2005 - Sussiste.
Ai fini dell'art. 2 della L.R. Lombardia n. 13/2009, che consente il recupero edilizio e funzionale "di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31.03.2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali", non assume rilievo la circostanza che l'unità immobiliare interessata dall'intervento edilizio, situata all'interno di un edificio, sia stata ricavata a seguito di ristrutturazione in data posteriore al 31.03.2005: con la generica indicazione di "edificio" -da intendersi quale struttura edilizia idonea alla permanenza al suo interno di persone o cose- il legislatore ha, difatti, voluto riferirsi alle sole strutture esterne e ciò in considerazione della dichiarata finalità della norma di consentire "l'utilizzo del patrimonio esistente"; l'esistenza dell'edificio è, dunque, data dalla ultimazione della copertura, delle tamponature esterne e delle strutture orizzontali interne (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.11.2010 n. 7190 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Edilizia residenziale pubblica - Possibilità di limitare le prerogative circa il beneficio volumetrico ex art. 4, L.R. 13/2009 - Sussiste - Presupposti.
In materia di edilizia residenziale pubblica convenzionata, poiché l'art. 5, L.R. 13/2009 consente alla P.A. di escludere parti del territorio comunale dal beneficio volumetrico previsto dall'art. 4 della medesima legge, deve ritenersi ammessa, a fortiori, la facoltà della P.A. di limitare le prerogative concesse da tale disposizione, ove ricorrano specifiche ragioni storiche, urbanistiche o paesaggistico-ambientali (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.09.2010 n. 6358 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Piano casa - L.R. 13/2009 - Interpretazione dell'art. 3, comma 6 - Fattispecie.
2. Piano casa - L.R. 13/2009 - Interpretazione dell'art. 3, comma 6 - Volumetria esistente - Fattispecie.

1. Nell'ipotesi in cui un privato presenti una DIA per la demolizione dell'edificio preesistente, seguita in stretta consequenzialità temporale da altra d.i.a. per la nuova edificazione, ben può trovare applicazione l'art. 3, comma 6, della L.R. 13/2009, che prevede la sostituzione di edifici totalmente residenziali con un nuovo organismo edilizio di volumetria maggiore (il TAR ha chiarito che poiché le due d.i.a., funzionali l'una all'altra, sono chiaramente correlate e si iscrivono in un unico disegno, va scartata la tesi "estremista" secondo cui nessun incremento volumetrico spetterebbe nell'assenza -conseguente alla demolizione in forza della prima d.i.a.- di un volume fisico riscontrabile al momento della presentazione della seconda d.i.a.)
2. La locuzione "volume esistente" utilizzata all'art. 3, comma 6, della L.R. 13/2009 è riferibile alla volumetria esistente e non alla volumetria di piano, cioè alla volumetria massima realizzabile in base all'indice di edificabilità fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico.
Una interpretazione siffatta sarebbe non solo in contrasto col tenore letterale della norma, e dunque col criterio cardine di ogni operazione ermeneutica, ma anche con la ratio della normativa in esame che è quella di promuovere, per un periodo circoscritto di diciotto mesi, interventi conformi alle proprie finalità generali, autorizzando una tantum la sostituzione di vecchi edifici con nuovi organismi edilizi passibili di incrementi volumetrici rapportati non alla volumetria teorica, ma alla volumetria effettivamente in situ (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.06.2010 n. 1840 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ampliamento di immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Portata - Edifici unifamiliari - Nuova disciplina urbanistica.
2. Ampliamento di immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Disapplicazione per parti di territorio con peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche - Facoltà della P.A. - Sussiste - Specifica motivazione - Necessità.
3. Ampliamento di immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Disapplicazione per parti di territorio con peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche - Riferimento ad aree ed edifici ricompresi nella classe di rischio idraulico elevato o molto elevato - Legittimità - Sussiste.

1. Ai sensi della L.R. 13/2009 è previsto il recupero di edifici ultimati entro il 31.03.2005 (art. 2) nonché la facoltà di ampliamento degli edifici (art. 3), distinguendo, ai fini dell'aumento di volumetria consentita, la categoria degli immobili unifamiliari dagli altri: in tal modo viene introdotta una nuova disciplina urbanistica, prescindendo in parte dalla normativa comunale sia di pianificazione sia regolamentare.
2. In materia di ampliamento di immobili esistenti, è concessa ai Comuni la possibilità -nel termine perentorio del 15.10.2009- di individuare le parti del territorio dove alcune disposizioni, tra cui gli artt. 3 e 4 L.R. 13/2009, non trovano applicazione, per le peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche, con la conseguenza che per tali zone rimane invariata la disciplina urbanistica vigente; occorre, tuttavia, una specifica motivazione sulle peculiarità sopra indicate, in base alle quali la necessità di conservare la disciplina comunale prevale sulla finalità della legge.
3. E' legittima l'esclusione delle aree e degli edifici ricompresi nella classe di rischio idraulico molto elevato o elevato disposta dall'Amministrazione comunale, in quanto la predetta esclusione rientra indubitabilmente tra le ragioni, di natura paesaggistico-ambientale, previste dalla legge (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 03.02.2010 n. 265 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA 1. Ampliamento di immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Portata - Edifici unifamiliari - Nuova disciplina urbanistica.
2. Ampliamento di immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Disapplicazione per parti di territorio con peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche - Facoltà della P.A. - Sussiste - Specifica motivazione - Necessità.
3. Ampliamento di immobili esistenti - L.R. 13/2009 - Disapplicazione per parti di territorio con peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche - Motivazioni di natura edilizia non previste dalla Legge Regionale - Delibera di esclusione dalla applicazione della nuova legge - Illegittimità - Ratio.
4. Ampliamento di immobili esistenti - L.R. 13/2009 -Valutazione della compatibilità di un intervento ampliativo su immobili di tipo mono-bifamilaire - Facoltà di valutazione del Comune - Non sussiste - Possibilità di eccezioni - Solo in presenza di peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali e urbanistiche.

1. Ai sensi della L.R. 13/2009 è previsto il recupero di edifici ultimati entro il 31.03.2005 (art. 2) nonché la facoltà di ampliamento degli edifici (art. 3), distinguendo, ai fini dell'aumento di volumetria consentita, la categoria degli immobili unifamiliari dagli altri: in tal modo viene introdotta una nuova disciplina urbanistica, prescindendo in parte dalla normativa comunale sia di pianificazione sia regolamentare.
2. In materia di ampliamento di immobili esistenti, è concessa ai Comuni la possibilità -nel termine perentorio del 15.10.2009- di individuare le parti del territorio dove alcune disposizioni, tra cui gli artt. 3 e 4 L.R. 13/2009, non trovano applicazione, per le peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche, con la conseguenza che per tali zone rimane invariata la disciplina urbanistica vigente; occorre, tuttavia, una specifica motivazione sulle peculiarità sopra indicate, in base alle quali la necessità di conservare la disciplina comunale prevale sulla finalità della legge.
3. Considerato che gli edifici unifamiliari costituiscono una tipologia espressamente disciplinata nell'art. 3 lett. a), L.R. 13/2009, per la quale si applica la possibilità di ampliamento nei limiti ivi previsti, è illegittima l'esclusione dalla applicazione della nuova legge operata dal Comune, qualora tale esclusione non sia sorretta dalle ragioni contemplate dalla legge stessa per l'esclusione, bensì solo da ragioni di natura edilizia (l'esclusione delle ville a schiera è motivato con riferimento al mantenimento del carattere unitario del progetto): la relativa delibera di esclusione, infatti, si pone in contrasto con la ratio della legge regionale, ovverosia ampliare gli edifici esistenti, contenendo in tal modo l'utilizzazione del territorio.
4. Dal momento che la valutazione della compatibilità di un intervento ampliativo su immobili di tipo mono-bifamilaire è già stata effettuata dal legislatore regionale, il quale ha espressamente incluso tale tipologia di edificio, ne consegue che l'esclusione di questa categoria di immobili dall'ambito di applicazione della L.R. 13/2009 non può fondarsi su ragioni relative alle loro caratteristiche progettuali, bensì solo sulla eventuale sussistenza di peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali e urbanistiche (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 03.02.2010 n. 264 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, Lombardia, Legge Regionale n. 13/2009 (terza parte) (AL n. 12/2009).

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, Legge Regionale lombarda n. 13/2009 (seconda parte) (AL n. 11/2009).

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, La Legge Regionale lombarda n. 13/2009 per il rilancio dell’edilizia (prima parte) (AL n. 10/2009).

EDILIZIA PRIVATA: M. Fiorona, Piano Casa regionale: brevi riflessioni a margine del convegno dell'01.10.2009 per tecnici comunali, geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo.

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 44 del 02.11.2009, "Modalità operative per interventi di sostituzione edilizia in centri storici e nuclei di antica formazione ai sensi del comma 4, articolo 3, l.r. 13/2009" (decreto D.U.O. 14.10.2009 n. 10411 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: MODALITA' OPERATIVE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA IN CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE AI SENSI DEL COMMA 4, ARTICOLO 3, L.R. 13/2009 (decreto D.U.O. 14.10.2009 n. 10411).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 43 del 26.10.2009, "Monitoraggio degli interventi assentiti dai Comuni in attuazione della l.r. 13/2009" (decreto D.U.O. 14.10.2009 n. 10428 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ASSENTITI DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2009 (decreto D.U.O. 14.10.2009 n. 10428).

EDILIZIA PRIVATA: Piano Casa Lombardia, è attivo il servizio web per i comuni relativo agli adempimenti l.r. 13/2009 "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia".
Con la finalità di monitorare l'attuazione della legge, è richiesta ai Comuni (art. 6, comma 2) la segnalazione a Regione Lombardia dei provvedimenti assunti entro il 15.10.2009 ai sensi dell' art. 5, commi 4 e 6.
Per semplificare tale incombenza è stato realizzato un servizio WEB dedicato, analogo a quello già attivo per il Sistema Informativo Lombardo della VAS.
Gli utenti già registrati a questo servizio possono utilizzare la stessa password.

EDILIZIA PRIVATA: Un utile contributo esplicativo, dell'Avv. Mario Viviani di Milano (che ringraziano), sulla l.r. n. 13/2009 (distribuito nell'ambito del convegno tenutosi a Bergamo il 05.10.2009) con relativo fac-simile di deliberazione da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale entro il 15.10.2009.

EDILIZIA PRIVATA: P. Mantegazza, APPUNTI sulla Legge Regionale 16.07.2009 n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” (link a www.cameramministrativacomo.it).

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, Il piano casa lombardo (AL n. 08-09/2009).

EDILIZIA PRIVATA: Legge casa Lombardia, Attivo il servizio web per i comuni.
Con la finalità di monitorare l'attuazione della legge, è richiesta ai Comuni (art. 6, comma 2) la segnalazione a Regione Lombardia dei provvedimenti assunti entro il 15.10.2009 ai sensi dell' art. 5, commi 4 e 6. Per semplificare tale incombenza è stato realizzato un servizio WEB dedicato, analogo a quello già attivo per il Sistema Informativo Lombardo della VAS. Gli utenti già registrati a questo servizio possono utilizzare la stessa password (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Piano Casa: Tavola Rotonda sulla Legge Regionale 13/2009.
A seguito del Seminario e della tavola rotonda sul tema della Legge 13, svoltosi a Milano il 15.09.2009 presso il Centro Congressi Le Stelline, informiamo che sul sito www.anci.lombardia.it troverete:
- una approfondita relazione dell'Avv. G. Mariotti;
- le slide proiettate nel corso della riunione (link a www.anci.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: PIANO CASA REGIONALE, PROVVEDIMENTO CONCRETO A SOSTEGNO DELL’EDILIZIA.
Nel dettaglio il progetto lombardo che mira a ridare slancio al sistema delle costruzioni (link a www.ancebrescia.it).

EDILIZIA PRIVATA: "Piano Casa" in Regione Lombardia: il manuale sintetico per l'applicazione delle deroghe (link a www.bosettiegatti.it).

EDILIZIA PRIVATA: U. Grella, UN OTTIMO AFFARE PER I SINDACI, NASCOSTO TRA LE RIGHE DEL PIANO CASA DELLA LOMBARDIA (link a www.bosettiegatti.it).

EDILIZIA PRIVATA: A. Fossati,  L.R. 16.07.2009, n. 13: “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” - Una legge speciale “a tempo”.
Con un utile fac-simile di deliberazione di C.C. per l'attuazione della suddetta legge regionale (ndr: piano casa Lombardia).

EDILIZIA PRIVATA: I. Pisani e L. Spallino, Piano Casa della Regione Lombardia: primi interrogativi (link a www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 36 del 07.09.2009, "Prescrizioni in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 2 e comma 3, della l.r. 16.07.2009, n. 13" (decreto D.G. 19.08.2009 n. 8554 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 34 del 24.08.2009, "Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, l.r. 13/2009)" (deliberazione G.R. 07.08.2009 n. 10134 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 33 del 17.08.2009, "Monitoraggio dei provvedimenti assunti dai Comuni entro il termine del 15.10.2009 in attuazione della l.r. 13/2009" (decreto D.U.O. 04.08.2009 n. 8114 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Criteri per la realizzazione di spazi verdi ai sensi della l.r. 13/2009.
Il 07.08.2009 è stata approvata la DGR. n. 10134 "determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, l.r. n. 13/2009)" (link a www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATALombardia, Rilancio dell'edilizia, le regole per gli spazi verdi (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Monitoraggio provvedimenti comunali "legge casa" - attuazione della l.r. 13/2009 (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, On-line il sito dedicato al rilancio dell'edilizia (piano casa).
Da oggi (22.07.2009) è on-line il sito web dedicato al rilancio dell'edilizia: www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it.
Al suo interno è possibile trovare tutte le informazioni relative alla messa in atto della legge regionale recentemente approvata n. 13/2009 sulle "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia" (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Approvata la legge lombarda per il rilancio dell'edilizia (link a www.territorio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, Via libera al testo che valorizza il patrimonio edilizio e rilancia l'economia (link a www.consiglio.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 28 del 17.07.2009, "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia" (L.R. 16.07.2009 n. 13 - link a www.infopoint.it).