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58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
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66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
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97-RUDERI
98-
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dossier ARIA (emissioni, esalazioni)
anno 2017

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria e molestie olfattive - Emissioni odorigene nauseabonde ed emissioni in atmosfera di composti organici volatili - Getto pericoloso di cose e requisiti del reato - Criterio della "stretta tollerabilità" - Sequestro preventivo - Restituzione dell'intero impianto produttivo Fonderie - Abuso d'ufficio - Falsità ideologica e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - VIA VAS AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Assenza - Articoli 323, 479-476, codice penale - Artt. 29-ter, 137, 256 e 279 decreto legislativo n. 152 del 2006 - Sito natura 2000 ZPS - Art. 181 d.lgs. n.42/2004.
Il reato di cui all'articolo 674 del codice penale è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche -e, quindi, valori soglia- in materia di odori (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi; Sez. 3, n. 37037 del 29/05/2012, Guzzo); con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione.
Né vale, in senso contrario, l'assunto, anche contenuto nell'ordinanza impugnata, per il quale, in alcune occasioni, la configurabilità dell'articolo 674 del codice penale è esclusa in presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata e contenute nei limiti di legge, o dell'autorizzazione, perché tali pronunce si riferiscono a casi nei quali vi è piena corrispondenza "qualitativa" e "tipologica" tra le immissioni riscontrate e quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge ossia tra quelle accertate e quelle che l'agente si era impegnato a contenere entro determinati limiti; situazione nella quale, come in precedenza precisato, il rispetto di questi ultimi implica una presunzione di legittimità del comportamento, concepita dall'ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione economica (Sez. 3, n. 37495 del 13/07/2011, Dradi; Sez. 3, n. 40849 del 21/10/2010, Rocchi; Sez. 3, n. 15707 del 09/01/2009, Abbaneo).
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni da un'attività autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali - Presunzione di legittimità del comportamento ed evento del reato di cui all'art. 674 c.p..
In linea generale, il reato di cui all'articolo 674 del codice penale, capo d) della rubrica, non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali perché l'osservanza delle leggi di settore e la presenza di specifici provvedimenti amministrativi che disciplinano l'attività produttiva, regolamentando le emissioni, implicano una presunzione di legittimità del comportamento.
Tuttavia, l’evento del reato di cui all'art. 674 c.p. consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità, pertanto, qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 29.12.2017 n. 57958 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 38 del 21.09.2017, "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino Padano 2017" (deliberazione G.R. 18.09.2017 n. 7095).

anno 2016

AMBIENTE-ECOLOGIACattivi odori. Concimi, il disagio ha un limite.
Chi gestisce un impianto di produzione di concime organico deve prestare attenzione alle esalazioni rilasciate nell'ambiente adottando ogni precauzione per limitare il disagio dei residenti. Diversamente scatteranno prescrizioni tecniche obbligatorie da parte della provincia.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 28.04.2016 n. 1633.
Un comune romagnolo da anni convive con un insediamento produttivo che trasforma le deiezioni avicole in concimi. Tante le doglianze dei residenti.
A seguito di una serie di sopralluoghi si è quindi reso necessario adottare una misura limitativa delle emissioni e contro questo provvedimento l'azienda ha proposto ricorso, ma senza successo. Il testo unico ambientale permette di adottare aggiornamenti ad hoc delle autorizzazioni già rilasciate.
Nel caso esaminato dal collegio la negligenza del gestore, unitamente al superamento della soglia di normale tollerabilità degli odori, ha permesso alla provincia di adottare un provvedimento limitativo, ai sensi del dlgs 152/2006 (articolo ItaliaOggi del 04.05.2016).
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MASSIMA
L’appello è infondato.
Il nucleo argomentativo da cui muovono le censure è che la situazione ambientale, scaturente dalle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento, presa in considerazione dall’amministrazione resistente, non consentisse, in assenza della richiesta di modifica sostanziale, di imporre nuove prescrizioni rispetto a quelle già contenute nell’autorizzazione prima del decorso del termine quindicennale della sua efficacia.
Tuttavia, a supporto di quanto dedotto, l’appellante richiama solo una parte degli accertamenti effettuati dagli organi tecnici preposti alla vigilanza ed al controllo della salubrità dell’ambiente che, complessivamente considerati, hanno indotto l’amministrazione ad adottare l’atto impugnato.
Dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia municipale e dal Servizio antinquinamento (doc. 10 del fascicolo della Provincia) s’evidenzia una gestione non oculata dell’impianto e delle prescrizioni provinciali contenute nel provvedimento n. 476 del 19.10.2005.
A quelli facevano riscontro le note dell’Arpa (in data 29.05.2006 e 20.07.2006) che ribadivano la necessità di predisporre i congegni necessari ad abbattere le emissioni in atmosfera, nonché il rapporto effettuato dai Carabinieri del nucleo tutela ambientale (datato 18.08.2006) laddove rilevano l’assenza di chiusura della parti dello stabilimento da cui provenivano le emissioni.
L’ASL, nella conferenza di servizi del 28.02.2007, ribadiva la necessità di analoghe prescrizioni.
In definitiva
l’indagine diacronica della vicenda, alla luce degli atti versati in causa, mostra una situazione altra da quella descritta dalla ricorrente, integrante il presupposto previsto dall’art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006 per modificare, nel senso dell’aggiornamento, l’autorizzazione già rilasciata mediante l’adozione di nuove prescrizioni necessarie per garantire la salubrità ambientale e rispettare il valore limite di concentrazione di odore.
Del resto
l’art. 269, commi 7 e 8, d.lgs. n. 152 del 2006 parla di “aggiornamento” dell’autorizzazione. Il comma 8 precisa che è cosa diversa dal mero rinnovo, e consiste nell’adeguamento modificativo delle prescrizioni alle mutate situazioni di fatto e di diritto, e che deve inerire alla originaria autorizzazione, costituente espressione del potere esercitato dall’amministrazione.
Il che trae altresì fondamento dall’accordo transattivo qui stipulato dalla società appellante con la Provincia, recepita nella Conferenza dei servizi (in data 07.05.2007), ed infine nell’atto impugnato.
L’accordo transattivo –stipulato durante il procedimento istruttorio– esemplifica e documenta la partecipazione al procedimento della società. Ne segue l’infondatezza delle censure che lamentano il difetto del contraddittorio e di motivazione del provvedimento impugnato.
Da ultimo mette conto rilevare che l’insediamento produttivo, essendosi adeguata la società ricorrente alle prescrizioni per cui è causa, opera attualmente in forza dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata dall’amministrazione competente (n. 2043 del 09.07.2014).
Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

anno 2015

AMBIENTE-ECOLOGIA: Il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità di odori molesti ben può basarsi sulle dichiarazioni rese da testimoni a condizione che le testimonianze si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, e qui ribadito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 Cod. pen. (Getto pericoloso di cose - Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro) è reato di pericolo, configurabile in presenza anche di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 Cod. civ. (Immissioni - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi).
Il criterio della normale tollerabilità previsto dall’art. 844 Cod. civ. va, infatti, riferito esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà e non può essere utilizzato per giudicare della liceità di immissioni che rechino pregiudizio anche alla salute umana o all'integrità dell'ambiente naturale, alla cui tutela è rivolto, in via immediata, tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e preventiva, come il T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934, n. 1265, la L. 31/12/1962, n. 1860 sull'impiego pacifico della energia nucleare, nonché, con particolare riferimento agli inquinamenti atmosferici, la L. 13/07/1966, n. 615.
La natura del reato (di pericolo concreto) e il diverso criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto; né è necessario un accertamento tecnico.
La Corte rileva dunque che «
laddove manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona. Quel che conta è che le testimonianze non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi».
Nel caso di specie si trattava delle emissioni maleodoranti prodotte dall’attività all’aria aperta di un impianto autorizzato di compostaggio di qualità posta in essere a distanza di poco più di un chilometro dall’abitato e atte a molestare gli abitanti delle zone limitrofe; a nulla era valsa la successiva realizzazione di un capannone di copertura (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

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3. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. L'imputato risponde del reato di cui all'art. 674, cod. pen., in relazione alle molestie olfattive provenienti dall'impianto di compostaggio.
3.2. Trattandosi di molestie olfattive e non delle emissioni di cui alla seconda parte della norma, non rileva il fatto che l'impianto fosse autorizzato, né il dedotto rispetto dei limiti di emissione, né il criterio discretivo della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844, cod. civ..
3.3. Costituisce, infatti, principio consolidato di questa Suprema Corte (che va qui ribadito) che
la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato di pericolo, configurabile in presenza anche di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 2475 del 09/10/2007, Alghisi, Rv. 238447, alla cui ampia e articolata motivazione si rimanda; nello stesso senso cfr. anche Sez. 3, n. 11556 del 21/02/2006, Davito, Rv. 233565; Sez. 3, n. 19898 del 21/04/2005, Pandolfini, Rv. 231651).
3.4. Come ricordato dalla Corte Costituzionale,
l'art. 844, cod. civ. (cui l'imputato fa ampio riferimento nel fondare le proprie censure) è norma <<destinata a risolvere il conflitto tra proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da attività svolte nei rispettivi fondi. Si comprende quindi che il criterio della normale tollerabilità in essa accolto vada riferito esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà e non possa essere utilizzato per giudicare della liceità di immissioni che rechino pregiudizio anche alla salute umana o all'integrità dell'ambiente naturale, alla cui tutela è rivolto in via immediata tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e preventiva: basti menzionare il t.u. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27.07.1934, n. 1265, e la legge 31.12.1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare nonché, con particolare riferimento agli inquinamenti atmosferici, la legge 13.07.1966, n. 615. Resta salva in ogni caso l'applicabilità del principio generale di cui all'art. 2043 del codice civile>> (Sent. n. 247 del 10.07.1974, citata anche da Sez. 3, n. 2475 del 2007, cit.).
3.5.
La natura del reato (di pericolo concreto) e il diverso criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto. Né è necessario un accertamento tecnico.
3.6. Questa Corte ha già spiegato che
laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona (così, Sez. 1, n. 407 del 14/12/1999, Rv. 215147; nello stesso senso anche Sez. 1, n. 13083 del 19/02/2003, Attisano, Rv. 223801; Sez. 1, n. 26782 del 01/04/2003, Tornati, Rv. 225000).
Quel che conta è che le testimonianze non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi (Sez. 1, n. 5215 del 07/04/1995, Silvestro, Rv. 201195; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996, Fontana, Rv. 205324; Sez. 1, n. 739 del 04/12/1997, Tilli, Rv. 209451; Sez. 3, n. 6141 del 30/01/1998, Labita, Rv. 210959; Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262711).
3.7. Nel caso di specie,
lo svolgimento all'aria aperta dell'attività di compostaggio, posta in essere a distanza di poco più di un chilometro dall'abitato, fornisce di ragionevole sostrato oggettivo la percezione degli odori molesti da parte di chi ha testimoniato in tal senso.
3.8.
La successiva realizzazione del capannone di copertura, cui ha fatto seguito l'incontestata attenuazione del fenomeno, concorre a rendere non manifestamente illogiche le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
3.9. La sentenza dà conto della testimonianza di varie persone (compreso il Commissario Aggiunto della Polizia Provinciale, pubblico ufficiale la cui terzietà il ricorrente non contesta) che hanno riferito in modo chiaro e preciso circa la natura degli odori molesti, la loro persistenza e insopportabilità, la loro chiara riferibilità all'impianto di che trattasi, le numerose denunce dei cittadini. Il Tribunale dà altresì conto delle dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalla difesa e della CT da quest'ultima prodotta circa l'inesistenza del concreto pericolo di diffusione degli odori verso l'abitato del Comune di Martinengo in considerazione dei venti che spirano in senso contrario.
3.10. Il Giudice qualifica come conniventi o compiacenti le testimonianze difensive ma dà atto che anche il Commissario Aggiunto della Polizia Municipale di Ghisalba (testimone della difesa) aveva riferito che dopo la realizzazione del capannone non aveva più ricevuto nemmeno denunce informali (tema che si salda con l'attenuazione del fenomeno percepita anche dai testimoni dell'accusa). Gli altri testimoni della difesa avevano riferito di odori provenienti dall'insediamento, definendoli come "normali".
Questo continuo richiamo alla "normalità" degli odori (che sottende un giudizio esso sì di natura soggettiva) cozza con quanto già affermato circa il diverso criterio di giudizio che deve presiedere alla valutazione di sussistenza del reato per il quale si procede, né si pone in logico contrasto con il fatto che un elevato numero di altre persone fosse concretamente esposta a esalazioni nauseabonde, tanto più che per farle cessare l'imputato ha ammesso di aver investito una somma considerevole.
3.11. Il Giudice peraltro ha escluso, sulla base di un giudizio di fatto non contestato, che i risultati della CT della difesa potessero applicarsi al caso in esame sulla decisiva considerazione che le rilevazioni anemologiche non erano state effettuate nella zona ma in base a modelli non applicabili alla concreta realtà. Né possono avere rilevanza, per escludere la positiva sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, elementi fattuali estranei al testo della sentenza impugnata, direttamente quanto inammissibilmente sottoposti alla diretta valutazione del Collegio, quali fatti negativi, mancate denunzie, ecc. ecc..
3.12. Dunque tutte le censure che riguardano la materiale sussistenza del reato e la colpevolezza dell'imputato sono infondate.
4. E' fondato, per quanto di ragione, l'ultimo motivo di ricorso.
4.1. Il Collegio non entra nel merito delle scelte in base alle quali il Tribunale ha ritenuto di escludere la sussistenza di circostanze attenuanti.
4.2. Il Tribunale dà atto della persistenza della condotta (protrattasi dal giugno 2011 all'aprile 2013) e del precedente specifico dell'imputato (che questi contesta), ma anche dell'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine.
4.3. Non ha rilevanza l'omessa contestazione della recidiva, giuridicamente possibile solo tra delitti (art. 99, cod. pen.); conta l'apprezzamento posto in essere dal Tribunale per la cui insindacabilità è esaustiva la considerazione anche solo della gravità oggettiva della condotta, parametrata alla durata temporale, all'intensità del fenomeno e alla sua dimensione.
4.4. Né, per l'assoluta autonomia che la distingue, la coerenza della decisione del Tribunale in materia sanzionatoria può essere valutata alla stregua del diverso trattamento riservato con il decreto penale di condanna emesso da altro Giudice.
4.5. E' fondata invece l'eccezione relativa al trattamento sanzionatorio.
4.6.
Il reato di cui all'art. 674, cod. pen., ha di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse, come nel caso di specie, all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo (Sez. 1, n. 9356 del 05/06/1985, Ferrofino, Rv. 170759; Sez. 1, n. 3162 del 10/11/1988, Mazzoni, Rv. 180652; Sez. 1, n. 2598 del 13/11/1997, Garbo, Rv. 209960).
4.7. Ancor più chiaramente Sez. 1, n. 9293 del 10/08/1995, Zanforlini, Rv. 202403, ha affermato che
la contravvenzione prevista e punita dall'art. 674 cod. pen., quando abbia per oggetto l'illegittima emissione di gas, di vapori, di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all'esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile (nello stesso senso anche Sez. 5, n. 41137 del 15710/2001, Piscitelli, Rv. 220054; cfr. altresì Sez. 3, n. 19637 del 27/01/2012, Ghidini, Rv. 252890, secondo cui il carattere continuativo del reato di getto pericoloso di cose, che ha natura permanente, non si identifica con la ripetitività giornaliera delle emissioni moleste, essendo sufficiente che esse si protraggano, senza interruzioni di rilevante entità, per un apprezzabile lasso di tempo a cagione della duratura condotta colpevole del soggetto agente).
4.8. Correttamente, pertanto, il Pubblico Ministero ha contestato la consumazione del reato in forma aperta, altrettanto correttamente il Giudice all'esito del dibattimento ha individuato il termine finale della condotta (aprile 2013) senza con ciò violare l'obbligo di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
4.9. In disparte l'abnorme aumento della pena base, quel che il Tribunale non avrebbe potuto fare era ritenere la pluralità delle condotte (e quindi la continuazione) sol perché le emissioni non erano state continue in quanto condizionate dalle fasi di produzione e dal variare della situazione atmosferica (pressione, venti, pioggia) «pur essendo state ricorrenti e nell'ampio arco di tempo anche costanti».
4.10. Questo concetto di "continuità" non è in linea con l'insegnamento di questa Corte perché non equivale, come detto, a "costanza" delle emissioni, ma all'unica causa che le produce che rende unica la condotta ed il relativo atteggiamento psicologico.
4.11. Ne consegue che, ferma restando l'irrevocabile accertamento della responsabilità penale dell'imputato, la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bergamo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.09.2015 n. 36905).

anno 2014

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni - Rilevanza limiti tabellari - Responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 c.p. - Presupposti e limiti.
Ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 c.p., nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'idoneità delle emissioni a recare disturbo o fastidio, occorrendo invece la puntuale e specifica dimostrazione che tali emissioni superino gli standards fissati dalla legge (in termini Sez. 3", 03.03.2004, n. 9757; Sez. 1^, 12.03.2002, n. 15717, Pagano ed altri) sez. 3, 2005 n. 9503, Montanaro; idem, 2006 n. 8299, P.M. in proc. Tortora ed altri).
Pertanto, quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono ritenersi "non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal legislatore. Discorso diverso va fatto in quei casi nei quali non esiste una predeterminazione normativa, gravando sul giudice penale l'obbligo di valutare la tollerabilità consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche normative di settore, (Cass. Sez. 3^, 27.02.2008 n. 15653, Colombo ed altri). Fattispecie: emissione e deposito di polveri conseguenti da attività industriale.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Getto pericoloso di cose - Configurabilità del reato - Presupposti - Art. 674 cod. pen..
La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni (nella specie, di polveri) provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge, e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento (Cass. Sez. 3^ 21.10.2010 n. 40849 Rocchi, idem 13.07.2011 n. 37495, P.M. in proc. Dradi e altro, secondo la quale all'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" contenuta nella seconda parte dell'art. 674 cod. pen. deve attribuirsi un valore rigido; ancora, Sez. 3^ 09.01.2009 n. 15707, Abbaneo).
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Immissioni e limiti di tollerabilità - Criterio della "stretta tollerabilità" - Protezione dell'ambiente ed della salute umana - Valutazione da parte del giudice - Art. 844 cod. civ..
L'art. 844, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà che impone di leggere il cd. "preuso", tenendo conto che il limite della tutela della salute, è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento di una normale qualità della vita (Sez. 2^ Civ. 08.03.2010 n. 5564; in senso analogo Sez. 3^ 11.04.2006 n. 8420, secondo la quale deve ritenersi illegittima una produzione industriale, ancorché iniziata prima della edificazione dell'immobile limitrofo, che si sia svolta e poi proseguita senza la predisposizione di apposite misure di cautela idonee ad evitare o limitare l'inquinamento atmosferico).
Rientra, pertanto, nella facoltà del giudice disattendere la regola della priorità di uso la quale ha carattere di sussidiarietà, a condizione che sulla base degli accertamenti di fatto dallo stesso compiuti venga fornita idonea motivazione in ordine al superamento della soglia di tollerabilità (Sez. 2^ Civ. 11.5.2005 n. 9865; idem 10.01.1996 n. 161).
Il criterio della "stretta tollerabilità", deve essere inteso in termini più rigorosi rispetto al concetto civilistico di normale tollerabilità dettato dal menzionato art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità del criterio della "normale tollerabilità" ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana, allorché non vengano rispettati, nell'esercizio di un'attività industriale o più genericamente produttiva, i limiti e le prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzatoli che la disciplinano (Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 08.05.2014 n. 18896 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni (nella fattispecie, di fumi), si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all’indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell’eventuale risarcimento del danno.
1. – Il ricorso deve essere accolto.
1.1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 2043, 1032 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Si contesta, sotto plurimi profili, l’interpretazione e l’applicazione della norma che disciplina le immissioni, alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (sono citate, ex plurimis, Cass., sez. Ili, sentenza n. 4963 del 2001; Cass., sezioni unite, sentenza n. 10186 del 1998).
In particolare, la ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui, dopo aver accertato l’intollerabilità delle immissioni, ha operato la comparazione tra le opposte esigenze della proprietà e della produzione, e, all’interno di tale giudizio, ha tenuto conto della “inammissibile soluzione alternativa” consistente nell’obbligare l’attrice a prestare il consenso alla installazione della canna fumaria –dunque alla costituzione di una servitù– o a subire le immissioni.
Sono, inoltre, contestate il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla salute e la decisione in punto di spese.
1.2. – In ossequio al disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la ricorrente formula un complesso quesito di diritto, riassumibile nei seguenti termini: “se, in caso di intollerabilità di immissioni, tanto costituisca, per chi le subisce, lesione dei suoi diritti, sia personali che della salute, beni primari rispetto ad ogni altro bene pure tutelato in Costituzione”, con la conseguenza che “siffatta intollerabilità non possa comportare una valutazione del contemperamento delle esigenze fra quelle del proprietario di un bene che subisce le immissioni intollerabili con quelle relative alla esigenza della produzione che, anzi, va inibita”, e con l’ulteriore conseguenza che “per ovviare all’eliminazione delle immissioni, colui che le subisce non debba sopportare un ulteriore pati, dato dal fatto di dover subire una deminutio della sua proprietà, quale quella data dalla apposizione di una canna fumaria, che costituisce una vera e propria servitù”; e inoltre, “[se], accertata la natura di immissioni intollerabili, le stesse, di per sé sole, comportano un danno alla salute, come tale suscettibile di risarcimento, anche in via equitativa”; e infine, “[se], là dove venga comunque accertata la ragione della domanda, poi disattesa per altre motivazioni, debba essere disposta la compensazione delle spese”.
2. – La doglianza è fondata con riguardo alla erronea applicazione dell’art. 844 cod. civ., in quanto il giudice d’appello ha proceduto al contemperamento delle opposte esigenze delle parti dopo aver accertato l’intollerabilità delle immissioni, che concretizzano una situazione di illecito extracontrattuale.
2.1. –
L’art. 844, secondo comma, cod. civ. prevede il giudizio di comparazione a fronte di accertate immissioni ai limiti della normale tollerabilità: in tal caso, il legislatore consente di imporre al proprietario l’obbligo di sopportare le immissioni, ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione, eventualmente previa corresponsione di indennizzo.
Si tratta di un tipico giudizio di bilanciamento, affidato al giudice del caso concreto, a partire da una situazione in cui nessuna delle contrapposte esigenze prevale sull’altra, azzerandola.
Viceversa, quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all’indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell’eventuale risarcimento del danno
(ex plurimis, Cass., sez. II, sentenza n. 939 del 2011; Cass., sez. III, sentenza n. 5844 del 2007; Cass., sez. 25820 del 2009).
2.2. – Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto di poter effettuare il giudizio di bilanciamento, pur in presenza dell’accertamento di immissioni intollerabili, ed ha inoltre giudicato pretestuosa l’opposizione della ricorrente alla installazione della canna fumaria, che era stata individuata, nel corso dell’istruttoria, come unico rimedio per evitare le immissioni consentendo, al contempo, la prosecuzione dell’attività commerciale della convenuta.
La sentenza d’appello ha dunque affermato, sia pure indirettamente, che il proprietario il quale lamenti –a ragione- il superamento della normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal fondo del vicino è tenuto a prestare il consenso alla costituzione di servitù, ove necessaria alla eliminazione dell’inconveniente, in caso contrario rimanendo assoggettato alle immissioni.
Si tratta, all’evidenza, di una affermazione carente di qualsiasi supporto normativo.
3. – L’accoglimento della censura riguardante l’erronea applicazione dell’art. 844 cod. civ., e la conseguente la cassazione della sentenza impugnata sul punto, determina l’assorbimento delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, infatti, sono denunciati i limiti motivazionali della sentenza d’appello in riferimento al medesimo profilo già prospettato come violazione dell’art. 844 cod. civ..
Quanto alle restanti censure contenute nel primo motivo di ricorso, va osservato che sia la violazione dell’art. 1032 cod. civ. in tema di servitù coattive, sia la violazione dell’art. 2043 cod. civ. in tema di risarcimento danni da illecito aquiliano, non presentano autonomia rispetto alla questione principale, sulla quale il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi, e rimangono pertanto impregiudicate (Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 07.04.2014 n. 8094 - link a http://renatodisa.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI NORMALE TOLLERABILITA'.
Immissioni, soglia di normale tollerabilità, superamento, inibitoria delle immissioni, risarcimento del danno.
Quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni si versa in una situazione di illiceità che esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all’indennizzo di cui all’art. 844, comma 2, cod. civ. e che introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell’eventuale risarcimento del danno.

La pronuncia in commento assume rilievo in quanto definisce i limiti di applicazione dell’art. 844 cod. civ. ed, in particolare, del secondo comma del medesimo articolo il quale, come noto, consente di imporre al proprietario che subisce le immissioni (eventualmente previa corresponsione di indennizzo) l’obbligo di sopportare le medesime ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione.
Nel caso di specie l’attore domandava la conferma del provvedimento d’urgenza che aveva accertato la provenienza di immissioni intollerabili (di fumo, rumore e odori) dai locali del convenuto, nonché l’inibitoria della sua attività ed il risarcimento dei danni patiti.
La società convenuta deduceva di avere ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento d’urgenza, ma di non aver potuto procedere alla installazione di una canna fumaria che convogliasse i fumi -unica soluzione che, secondo quanto suggerito dal CTU, avrebbe risolto l’inconveniente- perché l’attrice non aveva prestato il consenso all’appoggio della canna fumaria al muro esterno dell’immobile di sua proprietà.
Il Tribunale, pur avendo accertato l’intollerabilità delle immissioni in questione, riteneva prevalenti le esigenze della produzione su quelle della proprietà e, quindi, riconosceva all’attore un indennizzo, ma rigettava le sue domande di inibitoria di risarcimento dei danni. Tale decisione veniva confermata in appello.
L’originario attore, pertanto, ricorreva in cassazione deducendo la non corretta interpretazione e applicazione della norma che disciplina le immissioni, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (si veda al riguardo, ex plurimis, Cass. n. 4963/2001 e Cass., sez. un. n. 10186/ 1998): in particolare il ricorrente contesta la sentenza d’appello nella parte in cui, dopo aver accertato l’intollerabilità delle immissioni, ha operato la comparazione tra le opposte esigenze della proprietà e della produzione, tenendo peraltro conto, all’interno di tale giudizio, della soluzione proposta dal CTU (consistente, in sostanza, nell’obbligare l’attore a prestare il proprio consenso alla installazione della canna fumaria - dunque alla costituzione di una servitù - o a subire le immissioni).
La Cassazione giudica il motivo fondato, illustrando, in linea con la giurisprudenza di legittimità (si veda al riguardo, ex plurimis, Cass. n. 939/2011, Cass. n. 5844/2007 e Cass. n. 25820/2009), che:
– a fronte di accertate immissioni ai limiti della normale tollerabilità, l’art. 844, comma 2, cod. civ. prevede il giudizio di comparazione (in tal caso, precisa la Cassazione, «il legislatore consente di imporre al proprietario l’obbligo di sopportare le immissioni, ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione, eventualmente previa corresponsione di indennizzo»);
– viceversa, quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni si versa in una «situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all’indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell’eventuale risarcimento del danno».
Nel caso in esame, la Corte d’appello non si è attenuta a tali principi in quanto:
a) ha ritenuto di poter effettuare il giudizio di bilanciamento, pur in presenza dell’accertamento di immissioni intollerabili;
b) ha affermato, sia pure indirettamente, che il proprietario il quale lamenti -a ragione- il superamento della normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal fondo del vicino è tenuto a prestare il consenso alla costituzione di servitù, ove necessaria alla eliminazione dell’inconveniente, in caso contrario rimanendo assoggettato alle immissioni (ciò in quanto i giudici d’appello avevano giudicato pretestuosa l’opposizione dell’originario attore all’installazione della canna fumaria -unico rimedio individuato nel corso dell’istruttoria per evitare le immissioni- consentendo, al contempo, la prosecuzione dell’attività commerciale della convenuta).
In conclusione, quindi, è erronea la pronuncia che abbia proceduto al contemperamento delle opposte esigenze delle parti ex art. 844, comma 2, cod. civ. pur avendo accertato l’intollerabilità delle immissioni, che, invece, concretizza una situazione di illecito extracontrattuale (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 07.04.2014 n. 8094 - tratto da Ambiente & Sviluppo n. 7/2014).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento atmosferico. Industrie insalubri: quali i poteri del Sindaco nel valutare la tollerabilità delle emissioni?
Domanda
Quali sono i poteri di un Sindaco nel valutare la tollerabilità delle emissioni delle industrie insalubri? Può ordinarne la chiusura per impedire il pericolo per la salute pubblica?
Risposta
Sulla base di quanto disposto dagli artt. 216 e 217 del TULLSS spetta al sindaco la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate insalubri.
L’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo, anche dopo l’attivazione dell’impianto industriale, e si può estrinsecare con l’adozione cautelativa di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, al fine di contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell’attività produttiva.
L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure specifiche per evitare esalazioni moleste: pertanto a seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività.
Inoltre, è legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare (sulla base del parametro della “normale tollerabilità” delle emissioni) l’elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva, anche a prescindere da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano congruamente dimostrati gli inconvenienti igienici.
La discrezionalità esercitata in questa materia è ampia: l’art. 216 riferisce la valutazione ad un concetto (“lontananza”) molto duttile, avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta (02.01.2014 - tratto da www.ipsoa.it).

anno 2013

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Esercizio di impianto o attività inquinante ed elemento soggettivo del reato.
La responsabilità penale posta dalla norma incriminatrice (art. 279, comma 2, d.lgs. 152/2006) a carico dei soggetti che esercitano un impianto o un’attività inquinante discende da colpa, intesa in senso ampio, ossia negligenza, imprudenza o imperizia, conseguente non solo a comportamenti commissivi, ma anche ad inosservanza di prescrizioni pure individuali impartite dall’autorità competente nel generale contesto del dovere positivo di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno ambientale.
Si configura, nella materia, un dovere di controllo e di prudente vigilanza di colui che esercita l'impianto, imposto per legge, e soltanto un evento eccezionale del tutto imponderabile ed imprevedibile (non ravvisabile in relazione ad eventi riconducibili ad omissioni negligenti) può costituire causa di esclusione della punibilità
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.09.2013 n. 39404 - tratto da www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: G. Spina, Le immissioni intollerabili nella recente giurisprudenza di legittimità (Ambiente & Sviluppo n. 8-9/2013).

AMBIENTE-ECOLOGIAAria. Articolo 674 codice penale e limiti di tollerabilità delle emissioni.
La necessità di accertare il superamento del limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo gas o vapori siano una conseguenza diretta dell‘attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto o a negligenza del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a recare molestia alle persone (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 16.05.2013 n. 21138 - tratto da www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Cattivi odori dalle stalle? Rischio multe.
L'allevatore non ottempera all'ordine del sindaco di chiudere la stalla, causa di esalazioni maleodoranti e viene punito, quindi, con 50 euro di ammenda. La sentenza di 1° grado, impugnata dall'imprenditore agricolo è stata ritenuta esente da vizi anche se non era stata effettuata alcuna misurazione, ovvero senza compiere nessun accertamento circa l'entità delle emissioni, ai fini della verifica del reato, che sussiste ogni qualvolta viene ad essere superata la normale tollerabilità secondo la previsione dell'art. 844 cc..
Ma se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, com'è il caso degli odori, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi su dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 14.05.2013 n. 20748 (articolo ItaliaOggi del 18.05.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Ordinanze inutilizzabili per eliminare gli odori di un allevamento.
Oggetto del contendere, nella sentenza in commento, era un ordinanza con la quale il Sindaco di un comune pugliese aveva interdetto l’allevamento zootecnico avi-cunicolo al proprietario di un terreno, “sino alla data di esecuzione dei lavori per abbattere la percezione di odori molesti”.
I giudici del Tribunale amministrativo di Lecce, hanno accolto il ricorso decretando l’impossibilità di ricorrere allo strumento atipico in questione in circostanze come questa, visto che il Sindaco si è limitato a prendere atto del persistere di inconvenienti igienico-sanitari. Tale inconvenienti, tuttavia, lungi dal costituire un concreto pericolo per la collettività (non enunciato affatto), secondo gli stessi giudici erano fronteggiabili con gli ordinari strumenti, imponendo ad esempio l’osservanza di specifici e puntuali obblighi nella tenuta dell’allevamento (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 13.06.2012 n. 3490, cit.: “le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono, di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario”).
È giurisprudenza costante, infatti, che i caratteri dell’urgenza e della contingibilità, che legittimano le ordinanze in questione, sono rinvenibili nell’esistenza di un evento eccezionale ed imprevedibile, accompagnato a una situazione di pericolo, e nel contempo nell’inesistenza di ordinari strumenti con cui provvedere. Più in particolare, è stato affermato che la situazione di pericolo è individuabile nella “ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l’amministrazione non intervenga prontamente”.
E la conclusione non muta, secondo i giudici salentini, anche a voler ritenere applicabile l’art. 50, quinto comma, TUEL (per il quale il Sindaco provvede a fronteggiare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”), non essendo ipotizzabile il carattere emergenziale della situazione derivante dalla percezione di odori, ancorché nauseabondi, provenienti da allevamento sito in zona agricola e che gli stessi accertatori hanno descritto come “caratteristici dell’allevamento in questione”.
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Dal preambolo del provvedimento (“Letto ed applicato l’art. 54, comma 2° del D. Leg.vo 267/2000”) è palese che il Sindaco di Francavilla abbia inteso far ricorso al potere “extra ordinem”, accordato dalla norma (correttamente, quarto comma art. cit.) “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Come affermato costantemente, i caratteri dell’urgenza e della contingibilità che legittimano le ordinanze in questione sono rinvenibili nell’esistenza di un evento eccezionale ed imprevedibile, accompagnato a una situazione di pericolo, e nel contempo nell’inesistenza di ordinari strumenti con cui provvedere (giurisprudenza pacifica; per tutte, Cons. Stato – Sez. VI, 13.06.2012 n. 3490).
Più in particolare, è stato affermato che la situazione di pericolo è individuabile nella “ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l’amministrazione non intervenga prontamente” (TAR Toscana – Sez. II, 09.04.2004 n. 1006).
La conclusione non muta, anche a voler ritenere applicabile l’art. 50, quinto comma, TUEL (per il quale il Sindaco provvede a fronteggiare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”), non essendo ipotizzabile il carattere emergenziale della situazione derivante dalla percezione di odori, ancorché nauseabondi, provenienti da allevamento sito in zona agricola e che gli stessi accertatori hanno descritto come “caratteristici dell’allevamento in questione” (cfr. la stessa ordinanza impugnata).
A ciò consegue l’impossibilità di ricorrere allo strumento atipico in questione, posto che il Sindaco di Francavilla Fontana si è limitato a prendere atto che persistono gli inconvenienti igienico-sanitari; essi tuttavia, lungi dal costituire un concreto pericolo per la collettività (non enunciato affatto), sono fronteggiabili con gli ordinari strumenti, imponendo ad esempio l’osservanza di specifici e puntuali obblighi nella tenuta dell’allevamento (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 13.06.2012 n. 3490, cit.: “le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono, di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario”)
(commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 08.05.2013 n. 1012 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione.
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione era previsto dall’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 203 del 1998, ora sostituito dall'art. 279, comma 1, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152.
Appare evidente dalla lettura della disposizione che l’avvio delle operazioni di costruzione di un impianto che possa produrre immissioni in atmosfera deve essere preceduto dal rilascio delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente.
Appare, altresì, evidente che la formulazione della norma e la struttura del reato impongono di attribuire a quest’ultimo natura di reato permanente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.01.2013 n. 192 - tratto da www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: E' illegittima l’ingiunzione adottata dal dirigente dello Sportello unico delle attività produttive avente ad oggetto l’ordine di messa in atto di opere finalizzate alla cessazione della propagazione di fumo proveniente da canna fumaria dell'attività di pizzeria condotta dalla ricorrente.
Invero, l’ingiunzione non trova riscontro in alcuna specifica norma di legge che, in relazione alla situazione di fatto assunta a giustificazione della sua adozione, attribuisca all’amministrazione comunale la potestà esercitata in materia.

È impugnata l’ingiunzione adottata dal dirigente dello Sportello unico delle attività produttive di Genova del 05.03.2009 avente ad oggetto l’ordine di messa in atto di opere finalizzate alla cessazione della propagazione di fumo proveniente da canna fumaria dell'attività di pizzeria condotta dalla ricorrente.
Il motivo principale da cui muove il gravame è che l’ingiunzione non troverebbe riscontro in alcuna specifica norma di legge che, in relazione alla situazione di fatto assunta a giustificazione della sua adozione, attribuisca l’amministrazione comunale la potestà esercitata in materia.
La censura è fondata.
L’obbligo di fare avente ad oggetto l’esecuzione di opere finalizzate a contenere la propagazione di fumi, oltre ad essere genericamente imposto, non ha fonte di legge.
Non soddisfa affatto i principi di legalità sostanziale e nominatività che presidiano e, ad un tempo, circoscrivono, ai sensi dell’art. 23 cost., l’adozione da parte dell’autorità amministrativa di prescrizioni di fare incidenti sui cittadini o sugli operatori economici.
Detti principi, analiticamente declinati, rispettivamente, esigono: per un verso, che la fonte normativa non solo preveda genericamente la potestà in capo all’amministrazione ma che, in senso sostanziale, ne disciplini contenuto, oggetto ed efficacia prescrittiva; per l’altro, che risulti esattamente individuata la norma che tale potestà espressamente riconosca all’autorità procedente.
Nel caso in esame nessuna delle due.
Non ricorre nella situazione posta a base dell’ingiunzione alcuna situazione di pericolo per la salute pubblica di cui all’art. 217 r.d. n. 1265/1934, enfaticamente richiamato nell’atto impugnato.
I fumi molesti, a cui fa riferimento la stessa ingiunzione nella parte dispositiva, non sono infatti realisticamente annoverabili fra le esalazioni pericolose per la salute pubblica.
Non è altresì utilmente invocabile l’art. 36 del Regolamento per l’igiene del suolo e dell’abitato del comune di Genova che, in disparte la natura di atto normativo secondario, non ascrivibile a fonte di legge idonea ad soddisfare la relativa riserva prevista all’art. 23 cost., disciplina propriamente l’installazione di canne fumarie.
Per quella per cui è causa, e dalla quale provengono i fumi –va sottolineato– la ricorrente ha ottenuto a suo tempo, ossia a fare data dal 2003, la prescritta autorizzazione.
Inoltre nel necessario riscontro dei requisiti di tempestività e continuità dell’azione amministrativa che caratterizza ab imis lo scrutinio di legittimità dei provvedimenti atti a fronteggiare supposte situazioni di pericolo per la salute pubblica, non va passato sotto silenzio che la nota dell’ASL n. 3, avente riguardo alle opere necessarie ad evitare la propagazione dal camino della pizzeria di fumi pericolosi, risale al 07.06.2007: vale a dire a ben due anni prima l’adozione dell’atto impugnato.
In definitiva, a tacer d’altro, si è assunta a fondamento di fatto dell’ingiunzione una situazione contingente maturata (non solo in un momento, bensì addirittura) in epoca anteriore a quella specificamente considerata nell’otto impugnato.
Del resto, conclusivamente, è significativo che gli abitanti del condominio che lamentano i fumi molesti, invocando la disciplina delle immissioni di cui all’art. 844 c. c., hanno promosso la causa civile innanzi al Tribunale di Genova, definita con sentenza di reiezione n. 2748/2012.
A testimonianza che, allo stato ed in difetto di sopravvenute situazioni o emergenze debitamente accertate, la controversia sui fumi provenienti dalla pizzeria della ricorrente è questione che riguarda esclusivamente i privati
(TAR Liguria, Sez. II, sentenza 04.01.2013 n. 1 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Emissione in atmosfera di sostanze in assenza di autorizzazione.
Il reato di cui all'art. 279 d.lgs. 152/2006 (per l'assenza della prescritta autorizzazione) prevede, quale presupposto, non la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto.
L'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 279 per l'emissione in atmosfera di sostanze (pericolose o non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti, per cui sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui al D.L.vo 152/2006, art. 269, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni.
E' necessario, quindi, per la configurabilità il superamento dei valori limite stabiliti dalla legge, che le emissioni siano effettivamente sussistenti (tratto da www.lexambiente.it - Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 04.12.2012 n. 46835 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia serie ordinaria n. 46 del 13.11.2012 "Presa d’atto della proposta di documento di pianificazione e programmazione regionale di interventi per la qualità dell’aria, della proposta di rapporto ambientale, della proposta di sintesi non tecnica e della proposta di studio di incidenza ambientale (art. 2, l.r. 24/2006 e art. 9, d.lgs. 155/2010)" (deliberazione G.R. 07.11.2012 n. 4384).

AMBIENTE-ECOLOGIAAppestare l'aria non è concesso. Neanche a impianti autorizzati.
Le immissioni olfattive –provenienti da un impianto munito di autorizzazione ai fini dell'inquinamento atmosferico e che abbia rispettato i relativi valori-limite– sono ascrivibili alla fattispecie di cui all'art. 674 c.p.
: è quanto si legge nella sentenza 26.09.2012 n. 37037.
Secondo la III Sez. penale della Corte di Cassazione «poiché l'ordinamento non prevede specifici valori-limite per le immissioni olfattive, le quali non rientrano nell'ambito della disciplina dell'inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui tali immissioni provengano da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ.; limite che funge da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dello stesso art. 674 cod. pen.».
Così argomentando, ha in parte respinto il ricorso presentato da due uomini condannati, sia in primo che secondo grado, perché, quali soci amministratori di una società semplice avente ad oggetto un allevamento avicolo, avevano provocato emissioni di polveri ed effluenti gassosi tali da «offendere e molestare le persone dimoranti nelle vicinanze».
In particolare, gli imputati, tra i diversi motivi di doglianza, lamentavano non solo il fatto che pur dando atto che l'impianto di abbattimento degli odori era stato autorizzato con delibera della giunta regionale, la Corte territoriale aveva finito con il ritenere comunque configurabile il reato, ma anche che, era stato applicato erroneamente l'art. 81 c.p., ritenendo la fattispecie «permanente».
Anche per i giudici di legittimità, però, il fatto andava «qualificato come reato continuato», in quanto la fattispecie prevista dall'art. 674 sarebbe stata «costruita dal legislatore intorno alla condotta di emissione, che si configura ordinariamente come istantanea, in mancanza di specifici elementi di fatto dai quali desumere la sua permanenza».
Purtroppo, però, la Corte distrettuale non aveva proceduto a: collocare nel tempo, con sufficiente precisione, tali episodi; individuare fra di essi il più grave; procedere, conseguentemente, alla determinazione della pena-base e degli aumenti di pena per gli episodi minori (articolo ItaliaOggi del 03.01.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Molestie olfattive e criteri di accertamento del reato.
In caso di molestie olfattive l'evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nei riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 26.09.2012 n. 37037 - tratto da www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: R. Ricciarello, Gli adempimenti previsti dalla parte V del dlgs. 152/2006 (link a www.industrieambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Emissioni in atmosfera di stabilimenti esistenti: chiarimenti regionali (ANCE Bergamo, circolare 24.07.2012 n. 187).

AMBIENTE-ECOLOGIAOggetto: Disposizioni applicative in materia di emissione in atmosfera in applicazione della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e smi: chiarimenti in merito alle procedure autorizzative per gli impianti/attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e smi - circolare esplicativa in merito all'attuazione del dduo del 23.12.2011 n. 12772 inerenti le attività di ... (Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, Protezione Aria e Prevenzione Inquinamenti Fisici e Industriali, Attività Produttive e Rischio Industriale, nota 20.07.2012 n. 15030 di prot.).
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Autorizzazioni in deroga art. 272, comma 1, dlgs 152/2006.
L'entrata in vigore del D.lgs. 128/2010 che ha modificato e integrato la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ha apportato modifiche alla disciplina delle emissioni cosiddette scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico" di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006.
La Regione Lombardia ha aggiornato i contenuti della CIRCOLARE esplicativa del 28/01/2010 prot. n. 1711 emanando l'allegato 4 alla circolare 20.07.2012 n. 15030 di prot..
In particolare la Regione Lombardia con la nuova circolare ha:
• aggiornato l'elenco delle attività in riferimento a quanto riportato nell'allegato IV, parte I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 128/2010
• confermato le modalità e procedure applicative per gli impianti/attività con emissioni cosiddette scarsamente rilevanti
• definito le tempistiche per la presentazione delle comunicazioni in accordo a quanto riportato nell'art. 281 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal d.Lgs. 128/2010.
Per ATTIVITA' NUOVE:
I gestori di attività ad emissioni scarsamente rilevanti, prima dell'avvio dell'attività o dell'impianto devono comunicare, al comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all'art. 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; qualora non venga effettuata tale comunicazione, che può essere ricompresa all'interno della SCIA, il gestore incorre nelle sanzioni previste dall'art. 279, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Per le ATTIVITA' ESISTENTI:
I gestori di impianti e attività individuate dall'art. 272, comma 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/1988 o che erano esentati dall'autorizzazione alle emissioni (ad esempio attività di cui ai punti da bb) a kk) ) si adeguano alle disposizioni della Parte Quinta D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ossia trasmettono la comunicazione al Comune competente per territorio, entro il 01.09.2013 (commento tratto da www.provincia.bergamo.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Autorizzazione alle emissioni e valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti negli allegati.
E’ la legge a prevedere il potere dell’amministrazione di stabilire, nel provvedimento autorizzativo, valori limite e prescrizioni “più severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III, e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4” (art. 271, comma 7, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).
L’esercizio di tale potere non presuppone l’esistenza di Piani regionali per il risanamento della qualità dell’aria, pur dovendo fondarsi su ragioni connesse alla tutela della qualità dell’aria, emerse in sede istruttoria e adeguatamente evidenziate in sede procedimentale (massima tratta www.lexambiente.it - TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 29.06.2012 n. 782 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIASe le emissioni moleste non sono quotidiane si ha diritto al risarcimento del danno? (21.06.2012 - link a www.ambientelegale.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di fumi - Idoneità della molestia - Accertamento mediante perizia - Necessità - Esclusione - Elementi probatori di diversa natura - Art. 674 C.P - D.L.vo n.152/06.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.06.2012 n. 23222 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Oggetto: Nuove disposizioni per le emissioni in atmosfera di stabilimenti esistenti (ANCE di Bergamo, circolare 08.06.2012 n. 153).

AMBIENTE-ECOLOGIA - VARIScarichi, bollino blu fuorigioco.
Dal 10 febbraio scorso il tradizionale bollino blu è andato definitivamente fuorigioco. Non può più essere ne richiesto ne rilasciato agli utenti stradali in quanto il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione periodica del mezzo. Sono state infatti abrogate dal dl 5/2012 tutte le diverse disposizioni locali che impongono operazioni tecniche ulteriori sul controllo dello smog dei veicoli.
Lo ha messo nero su bianco il Ministero dei Trasporti con la circolare 30.05.2012 n. 15241 di prot..
L'art. 11, comma 8, del decreto legge 09.02.2012, n. 5, convertito nella legge 04.04.2012, n. 35, ha specificato chiaramente che a decorrere dall'anno 2012 «il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo».
Per chiarire definitivamente la portata della semplificazione in relazione alla vigenza delle diverse e a volte contrastanti indicazioni locali è però dovuto intervenire il ministero dei trasporti. La formulazione della disposizione a parere dell'organo tecnico centrale lascia spazio a poche incertezze applicative. Dal 10.02.2012, data di entrata in vigore del dl semplificazione, l'unica verifica obbligatoria relativa al rispetto delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore è quella che si effettua in occasione della revisione periodica dei mezzi in conformità all'art. 80 del codice stradale.
In buona sostanza la novella ha tacitamente abrogato ogni diversa disposizione comunale, provinciale o regionale inerente al controllo programmato dello smog prodotto dai veicoli a combustione. La verifica periodica del rispetto dei limiti di emissione, prosegue la circolare a firma del direttore generale del dipartimento per i trasporti terrestri, Maurizio Vitelli, si effettua solo in occasione della revisione periodica del veicolo.
Qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata al controllo delle emissioni di scarico a parere del ministero deve considerarsi arbitraria. E pure inefficace il relativo titolo. In buona sostanza il bollino blu non ha neppure alcun valore in caso di controllo stradale (articolo ItaliaOggi del 31.05.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Emissioni moleste e ripetitività della condotta.
Reati permanenti sono quelli nei quali l'offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto agente: la condotta illecita deve avere, dunque, carattere continuativo e ad essa l'agente può porre fine con condotta volontaria.
Il carattere continuativo delle emissioni moleste non si identifica con la ripetitività giornaliera delle stesse, bastando che esse si protraggano -senza interruzioni di rilevante entità- per un lasso apprezzabile di tempo a cagione delta duratura condotta colpevole del soggetto agente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.05.2012 n. 19637 - tratto da www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: V. Paone, Emissioni in atmosfera, molestia alle persone e intervento giudiziario (nota a Cass. pen. n. 37495/2011) (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAVale sempre il criterio della “normale tollerabilità”per valutare le emissioni moleste? (21.05.2012 - link a www.ambientelegale.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Quando i fumi e gli odori sprigionati dalla cottura dei cibi di un bar molestano la famiglia che abita l’appartamento, nei pressi del quale passa il tubo di scarico della cucina, il gestore dell’esercizio è responsabile per il reato di “emissioni moleste”.
Ciò anche se gli accertamenti sono stati eseguiti sotto la vigenza di un’altra gestione del bar, se la famiglia molestata non ha sollevato alcun reclamo nei confronti della nuova gestione, e se il provvedimento comunale che autorizza l’esercizio attesta che le immissioni non avrebbero potuto raggiungere livelli di intollerabilità.
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Fumi e odori sgradevoli: Cassazione condanna il gestore di un bar.

Il tubo di scarico della cucina di un bar arriva sotto il solaio di un appartamento: i fumi e gli odori sprigionati dalla cottura dei cibi molestano la famiglia che vi abita.
La III Sez. penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 04.05.2012 n. 16670, condanna il gestore dell’esercizio per il reato di “emissioni moleste”, statuendo un’ammenda pari a cento euro, nonché duemila euro, a titolo di risarcimento dei danni, a favore della famiglia.
La ricorrente, titolare di una nuova gestione di un bar, lamenta che in sede di merito non è stato considerato che gli accertamenti erano stati eseguiti nel tempo in cui il bar era gestito da un altro soggetto e che la famiglia molestata non aveva sollevato alcun reclamo verso la nuova titolare dell’esercizio commerciale. Infine precisa che il Comune aveva autorizzato la ristorazione con un provvedimento dove si attestava che le immissioni non avrebbero potuto raggiungere livelli di intollerabilità. Lamentele, tutte, che gli ermellini hanno ritenuto infondate.
Motivando il rigetto, la terza sezione penale richiama e conferma quanto esplicitato dai giudici di merito, anche citando la propria pronuncia n. 2475 del 2007 secondo la quale risulta “configurabile il reato di cui all’art. 674 c. p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere o molestare le persone) in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente e alla salute umana di quello della normale tollerabilità, previsto dall’art. 844 c.c.” (link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Emissioni nocive.
Domanda.
La semplice inerzia degli amministratori locali di fronte al superamento delle concentrazioni massime di inquinanti ammessi dalla legislazione comunitaria può configurare un rifiuto di atti d'ufficio di cui all'articolo 328 del codice penale?
Risposta.
La Corte di cassazione, sezione VI, con la sentenza del 20.02.1998, numero 5482, ha affermato: «Se, invero, non c'è dubbio che la nozione di rifiuto di cui al comma 1, dell'articolo 328 del codice penale, come novellato dalla legge numero 86, del 1990, implica, di per sé, un atteggiamento di diniego (esplicito od implicito) a fronte di una qualche sollecitazione “esterna”, dall'altro il pregnante rilievo dato dalla norma alla oggettiva impellenza di determinati interventi induce a ritenere che la sollecitazione stessa, ove non sia espressamente prevista la necessità di una richiesta o di un ordine, possa anche essere costituita dalla evidente sopravvenienza in sé dei presupposti oggettivi che richiedono l'intervento. A fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, non c'è dubbio che l'inerzia omissiva del medesimo assuma intrinsecamente valenza di rifiuto ed integri quindi la condotta punita dalla norma scaturente dalla novella».
Il Tribunale di Firenze, sezione II penale, con la sentenza del 23.11.2010, numero 3217, in tema di emissioni nocive e di responsabilità degli amministratori locali, ha affermato che, alla luce della normativa sulle polveri sottili, che ha per scopo ultimo la protezione della salute umana, ha affermato che, alla luce della normativa sulle polveri sottili, che ha per scopo ultimo la protezione della salute umana, non è possibile «stabilire quanta inerzia segnalino i (_) superamenti, e a quale conseguente livello di debba fissare la soglia medesima, se non facendo scelte del tutto arbitrarie e soggettive, cioè violando sostanzialmente il principio di legalità» con la conseguenza di dar luogo ad «una norma penale a contenuto variabile, da completarsi secondo la più assoluta discrezionalità della pubblica accusa».
Il Gup di Palermo, in tema di sindacato sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, con la pronuncia del 10.03.2009, ha affermato, per un caso simile, «ovviamente la natura discrezionale tecnica della maggior parte dei contenuti dei provvedimenti (ordinanze d'urgenza, delibere consiliari), espressione di poteri degli enti territoriali del genere enunciato, non toglie nulla alla obbligatorietà del loro esercizio, ed alle responsabilità civili e penali che ne possono derivare, proprio in considerazione della preminenza sociale e dell'essenzialità costituzionale dei diritti soggettivi implicati nelle vicende del loro esercizio e delle finalità strettamente connesse, per i quali la legge li attribuisce».
Pertanto, per il predetto giudice, «potrà sempre sindacarsi da parte del giudice, sotto profili penali civili e amministrativi, come palesemente inadeguata, ed equivalente al nulla e lesiva degli interessi e dei diritti soggettivi implicati, l'azione amministrativa assolutamente illogica rispetto ad un intervento conforme ai dettami delle elaborazioni del settore ed alle esperienze di tecnici competenti» (articolo ItaliaOggi Sette del 30.04.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Polveri sottili.
Domanda.
Agli amministratori locali, quali soggetti garanti, è da imputare, ai sensi dell'articolo 40 del codice penale, il superamento delle concentrazioni massime di inquinanti ammessi dalla legislazione comunitaria?
Risposta.
L'articolo 40 del codice penale dispone, in tema di rapporto di causalità, che: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione».
Il Tribunale di Firenze, sezione II penale, con la sentenza del 23.11.2010, numero 3217, in tema di emissioni nocive e di responsabilità degli amministratori locali, ha affermato che, alla luce della normativa sulle polveri sottili, che ha per scopo ultimo la protezione della salute umana, «agli amministratori imputati non può essere addebitata la totale omissione di misure volte a impedire la concentrazione di inquinanti in atmosfera superiore ai limiti, perché di misure dirette a tali fini ne sono state emesse moltissime; peraltro la eventuale, presunta omissione di ulteriori misure intese a quello scopo non è equiparabile in alcun modo, né concettualmente né praticamente, al mancato impedimento dell'evento perché, sotto il primo profilo, la mera omissione di atti e l'impedimento di un evento criminoso non sono teoricamente corrispondenti né sono la inevitabile conseguenza l'uno dell'altra, ed inoltre perché, sotto il secondo profilo, non vi è prova alcuna nel processo che l'adozione di misure ulteriori volte a limitare le emissioni potenzialmente inquinanti avrebbe sicuramente impedito l'evento, cioè il superamento dei limiti delle concentrazioni».
Aggiungono, poi, i Giudici fiorentini, «in realtà, per potere configurare il reato contestato sotto il profilo dell'articolo 40 codice penale, la condotta tenuta o l'evento verificatosi, entrambi da impedire da parte di chi avesse avuto il dovere di farlo, devono necessariamente essere di per sé condotte o eventi criminosi, e non potrà essere la contestazione dell'articolo 40 a produrre “il miracolo” di trasformare in reato condotte o eventi che tali di per sé non sono sin dall'origine».
Nella fattispecie è da provare, sempre secondo il tribunale di Firenze, la indispensabile correlazione (il nesso di causa) tra la presunta condotta omissiva degli amministratori locali e l'evento, cioè: il superamento dei limiti delle concentrazioni (articolo ItaliaOggi Sette del 30.04.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Installazione impianto di verniciatura industriale.
La installazione di un impianto di verniciatura industriale con due camini di aspirazione per le emissioni in atmosfera, in una azienda per attività di carrozzeria che non prevedeva tale tipo di lavorazione, costituisce indubbiamente una modificazione sostanziale dello stabilimento soggetta anche essa a preventiva autorizzazione, la cui carenza è punita con la stessa pena di quella prevista per la totale mancanza di autorizzazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.04.2012 n. 15500 - tratto da www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Polveri sottili.
DOMANDA.
Gli amministratori locali sono responsabili per l'omesso contenimento delle emissioni di polveri sottili?
RISPOSTA.
Il Tribunale di Firenze, sezione II penale, con la sentenza del 23.11.2010, numero 3217, in tema di emissioni nocive e di responsabilità degli amministratori locali, ha affermato che, alla luce della normativa sulle polveri sottili, che ha per scopo ultimo la protezione della salute umana, occorre prendere in considerazione, nel valutare se sussista o meno il superamento dei limiti massimi di emissioni nocive, i soli dati forniti dalle centraline di «fondo urbano», oggettivamente rappresentative dell'esposizione media agli inquinanti della popolazione urbana generale, non essendo integrati i reati di cui agli articoli 328 e 674 del codice penale quando le stesse non indichino il superamento di tali limiti.
Il Tribunale fiorentino ha precisato, pure, che, per i comuni prossimi ad autostrade o superstrade, le relative centraline «di fondo urbano» vanno intese quali centraline di «traffico», con correlativa impossibilità di limitare le emissioni da parte degli amministratori locali. Ha aggiunto, poi, che in ogni caso, se i superamenti della quantità di emissioni consentite, calcolati sui dati delle centraline «di fondo urbano» rientrano nei margini di tolleranza previsti dall'articolo 22. commi 1 e 2, della direttiva 50/08/Ce, i fatti di reato di cui agli articoli 328 e 674 codice penale non possono ritenersi sussistenti.
Infatti, per il citato Tribunale, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'articolo 328 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio, omissione) non è sufficiente il generico rimprovero al pubblico ufficiale di avere omesso o rifiutato atti ulteriori rispetto a quelli in precedenza adottati, non potendo il giudice penale entrare nel merito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa ed essendo, in ogni caso, onere dell'accusa la precisa individuazione dell'atto ulteriore omesso.
In un caso simile, il Gup di Palermo, con la pronuncia del 10.03.2009, ha manifestato un diverso avviso. Per il detto giudice, il sindaco e gli assessori comunali aventi delega in materia ambientale sono responsabili di omissione di atti d'ufficio e di emissione di sostanze pericolose e nocive per non avere adottato le misure necessarie a contenere il fenomeno dell'inquinamento nella città, gravando sull'Amministrazione territoriale i poteri d'imposizione in materie direttamente ed indirettamente influenti sulla qualità dell'ambiente, di coercizione e sanzionatori dei comportamenti che violino le regole di legge ed incidano sulla salubrità dell'ambiente, nonché l'attuazione di efficaci piani di traffico veicolare, di piani urbanistici, e la cura, la realizzazione e l'incremento di giardini ed aree verdi in ogni settore della città (articolo ItaliaOggi Sette del 16.04.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIALa fuliggine diventa «molesta» anche se non si superano i limiti. Prevale la «comune tollerabilità» dei condòmini.
La fuliggine che esce dalla canna fumaria di un forno è molesta anche se le emissioni non superano il limite di legge. Se è vero che è buono il profumo del pane appena sfornato, certamente non è altrettanto gradevole avere la casa annerita dai vapori che escono dall'impianto di aereazione di una panetteria. Almeno così la pensavano gli abitanti del condominio che ha dichiarato guerra al proprietario di un forno, il cui impianto di smaltimento spargeva la nera fuliggine sulla facciata del palazzo.
La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 27.02.2012 n. 7605, dà partita vinta ai condomini e conferma la condanna, inflitta al panettiere dal Tribunale di Sassari, per il reato di "getto pericoloso" di cose previsto dall'articolo 674 del Codice penale.
Inutile il tentativo del fornaio di denunciare la contraddizione in cui, a suo avviso, erano caduti i giudici di merito che lo avevano invece assolto dall'accusa di aver violato l'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica n. 203 del 1988 con il quale sono state recepite le direttive comunitarie sull'inquinamento prodotto dalle realtà industriali. Una decisione che sarebbe, a parere del panificatore, un implicito via libera a svolgere la sua attività.
Ma non è così. Gli ermellini spiegano, infatti, che la molestia non c'è soltanto nel caso in cui le emissioni superino il tetto imposto da speciali norme giuridiche ma anche quando si oltrepassa la misura della comune tollerabilità per come fissata dall'articolo 844 del Codice civile, il quale stabilisce che nel giudizio devono avere un peso lo stato dei luoghi e anche il giusto bilanciamento tra le esigenze di produzione e quelle della proprietà.
In questo caso si affermano senz'altro le seconde, al punto che la Corte di cassazione avalla, considerando sufficienti le prove raccolte, anche il rifiuto di assumere come teste a discarico, oltre al tecnico addetto alla manutenzione del forno anche un condomino. Troppo poco per essere assolto.
In maniera diversa è andata invece a un collega del ricorrente che non ha pagato pegno pur avendo un impianto rumoroso. La Cassazione, con la sentenza 05.09.2011 n. 33072 lo ha infatti "graziato" perché del rumore si era lamentata soltanto una famiglia. Per il reato di molestia serve, infatti, che il fastidio sia avvertito da un «numero indeterminato di persone» (articolo Il Sole 24 Ore del 28.02.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 8 del 20.02.2012, "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" (deliberazione G.R. 15.02.2012 n. 3018).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA: Aria. Canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione.
La disciplina vigente in tema di sbocco dei sistemi di evacuazione dei fumi, oltre a far salve diverse disposizioni, anche contenute nei regolamenti edilizi locali, consente una deroga all’obbligo di carattere generale nel caso di sostituzione di precedenti impianti autonomi con nuovi impianti (in sostanza, se l’impianto da sostituire ha già uno scarico esterno, che non raggiunge il tetto dell’edificio, è possibile conservare tale configurazione senza realizzare lo scarico a tetto, purché si adotti un generatore di calore che soddisfi determinate caratteristiche) (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29.12.2011 n. 6978 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIALe emissioni inquinanti integrano reato contravvenzionale penale: la costante giurisprudenza di legittimità ne ha interpretato l’ambito oggettivo in senso largamente estensivo (“ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di molestia") ed ha costantemente affermato che esso è configurabile “indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.”.
La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. sussiste anche in presenza di rituali autorizzazioni amministrative per l'esercizio di un'attività d'impresa, ove da tale esercizio derivino esalazioni odorifere moleste alle persone, poiché l'imprenditore ha comunque il dovere di adottare tutte le misure consigliate dall'esperienza e dalla tecnica atte a evitare il disagio, fastidio o disturbo generalizzati ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano.
Né in proposito rileva che la competente autorità amministrativa abbia attestato che l'impianto "non produce inquinamento atmosferico", giacché la norma incriminatrice "de qua" non tutela il bene giuridico "aria" in sé considerato, bensì le persone che possono ricevere pregiudizio diretto da eventuali emissioni, eccedenti il limite della normale tollerabilità.”.
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In tema di immissioni, l'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita.
Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità.”.
Ciò si inquadra nel condivisibile orientamento per cui “l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente "in re ipsa", l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..

Secondariamente, si evidenzia che le emissioni inquinanti integrano reato contravvenzionale penale: la costante giurisprudenza di legittimità ne ha interpretato l’ambito oggettivo in senso largamente estensivo (“ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di molestia". -Cassazione penale, sez. III, 07.04.1994-) ed ha costantemente affermato che esso è configurabile “indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.” (Cassazione penale, sez. III, 16.05.2007, n. 23796).
Appare poi sintomatico della correttezza della impostazione prevenzionistica dell’autorità sanitaria -e del comune che ad essa si è pedissequamente riportato- l’orientamento della costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. sussiste anche in presenza di rituali autorizzazioni amministrative per l'esercizio di un'attività d'impresa, ove da tale esercizio derivino esalazioni odorifere moleste alle persone, poiché l'imprenditore ha comunque il dovere di adottare tutte le misure consigliate dall'esperienza e dalla tecnica atte a evitare il disagio, fastidio o disturbo generalizzati ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano.
Né in proposito rileva che la competente autorità amministrativa abbia attestato che l'impianto "non produce inquinamento atmosferico", giacché la norma incriminatrice "de qua" non tutela il bene giuridico "aria" in sé considerato, bensì le persone che possono ricevere pregiudizio diretto da eventuali emissioni, eccedenti il limite della normale tollerabilità
.” (Cassazione penale, sez. III, 13.10.1999, n. 11688).
Infine, costituisce elemento processuale pacificamente provato quello per cui nell’area vicina all’impianto sorgevano costruzioni adibite a civile abitazione.
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V’è disaccordo tra le parti in ordine alla circostanza relativa all’epoca di realizzazione di queste ultime, ed alla diretta insistenza –o meno- delle stesse nell’area industriale.
Ritiene tuttavia il Collegio che non sia dirimente accertare se le stesse siano insorte anteriormente o successivamente all’impianto per cui è causa, ovvero se esse siano state ivi allocate legittimamente o meno.
Si rammenta in proposito che il comma 2 dell’art. 844 del codice civile (“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”) fa riferimento al criterio della “prevenzione nell’uso”, ma ciò costituisce elemento meramente facoltativo a fini valutativi (“Il criterio di prevenzione, dettato per la disciplina delle immissioni, dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 844 c.c., ha carattere meramente complementare e sussidiario: ne consegue che il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di tener conto della priorità di un determinato uso, e il mancato esercizio di tale facoltà non può costituire motivo di cassazione della sentenza”.) (Cassazione civile, sez. II, 06.03.1979, n. 1404).
Più di recente, la Cassazione ha chiarito che il principio, dettato in tema di immissioni acustiche è agevolmente traslabile a quelle odorigene; si è detto, così: “In tema di immissioni, l'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita.
Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità
.” (Cassazione civile, sez. II, 08.03.2010, n. 5564).
Ciò si inquadra nel condivisibile orientamento per cui “l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente "in re ipsa", l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 13.03.2007, n. 5844)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011 n. 6612 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAAutoriparatori, stretta sui rifiuti. Ritorna l'obbligo di conferimento a operatori autorizzati. Le novità della Comunitaria 2010 approvata in via definitiva. La nuova Ippc con la 2011.
Ritorno dell'obbligo per gli autoriparatori di conferire tutti i rifiuti derivanti dalla manutenzione dei veicoli a operatori autorizzati e stretta sulle emissioni di vapori di benzina degli impianti di distribuzione.
Queste le novità di matrice ambientale previste dalla legge «Comunitaria 2010» licenziata in via definitiva lo scorso 30 novembre dal Parlamento e in corso di pubblicazione in G.U..
Autoriparatori e gestione rifiuti. Dall'entrata in vigore della «Comunitaria 2010» le autofficine dovranno avviare tutti i rifiuti derivanti dalla loro attività di autoriparazione a impianti di trattamento autorizzati, con l'unica eccezione dei beni a fine vita tecnicamente non conferibili.
Mediante il diretto intervento sull'art. 5 del dlgs 209/2003, la legge per l'allineamento alle norme comunitarie ha infatti, ripristinando la versione del decreto precedente alle modifiche introdotte dalla legge 96/2010, (ri)trasformato da mera «facoltà» a vero e proprio obbligo la consegna ai centri di raccolta dei rifiuti diversi da quelli «di filiera».
In base al nuovo tenore del citato art. 5 del dlgs 209/2003, le imprese di autoriparazione dovranno così gestire i beni a fine vita in base a un «doppio binario», ossia: conferire i rifiuti non destinati ad un consorzio obbligatorio di raccolta a un centro di raccolta autorizzato; continuare a conferire i rifiuti destinati a un consorzio obbligatorio di raccolta ai relativi raccoglitori autorizzati.
La gestione dei veicoli a fine vita, lo ricordiamo, risulta disciplinata dal concorso di due provvedimenti, ossia: dal dlgs 209/2003 che si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/Cee, nonché ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce; dal dlgs 152/2006 (cd. «Codice dell'ambiente»), che disciplina in via residuale la gestione di tutti i rifiuti costituiti dagli altri veicoli a motore.
Distributori benzina ed emissioni nocive. Arriverà invece tramite due futuri provvedimenti di matrice governativa l'upgrade delle attuali norme nazionali sul recupero dei vapori di benzina emessi dagli impianti di distribuzione.
La legge Comunitaria 2010 prevede infatti l'attuazione dell'ultima direttiva comunitaria in materia (la 2009/126/Ce) mediante un dlgs che riscriverà direttamente la Parte V del dlgs 152/2006 e un decreto dell'Ambiente che sostituirà gli attuali requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione previsti dal punto 3, allegato VIII, parte V del «Codice ambientale».
«Rinvio» per Ippc ed efficienza energetica. Originariamente previste dal ddl recante la «Comunitaria 2010», sono invece confluite nel parallelo schema di provvedimento recante la «Comunitaria 2011» (all'esame della Camera) le norme per il recepimento di due importanti provvedimenti ambientali di matrice europea, ossia la nuova direttiva 2010/75/Ce sull'«Ippc» e la direttiva 2010/31/Ce sulla prestazione energetica edilizia. Il recepimento delle nuove regole comunitarie «Ippc» (da effettuarsi entro il gennaio 2013) comporterà la riformulazione dell'attuale dlgs 59/2005, con un upgrade delle misure a difesa dell'ambiente.
Con la riscrittura del dlgs 59/2005 dovranno essere infatti tradotti sul piano nazionale: l'allargamento delle severe norme sul controllo integrato dell'inquinamento a impianti di combustione di potenza termica compresa tra 20 e 50 Mw, impianti industriali per conservazione prodotti di legno, imprese produzione pannelli a base di legno; l'introduzione del meccanismo di scambio dei diritti di emissione per inquinanti altamente tossici, tra cui ossidi di azoto e zolfo; il rafforzamento del ruolo delle «migliori tecniche disponibili»; maggiori ispezioni sugli impianti autorizzati e più controllo sul rinnovo delle autorizzazioni.
Con il recepimento della direttiva 2010/31/Ce sulla prestazione energetica edilizia arriverà invece un upgrade delle performance che i nuovi immobili dovranno soddisfare per il raggiungimento dell'obiettivo comunitario di una riduzione del 20% dei consumi entro il 2020. La traduzione nazionale della direttiva 2010/31/Ce imporrà una rivisitazione del dlgs 192/2005 riguardo ai requisiti minimi di prestazione energetica e alla previsione di edifici a energia «quasi a zero».
Saltano appello tutela acque e rumore. Inizialmente previste dal ddl «Comunitaria 2010» non risultano invece neppure traghettate nella «2011» in itinere le deleghe per il pieno recepimento di due altre nodali direttive comunitarie, ossia: la direttiva 2000/60/Ce sulla protezione delle acque (atto dovuto alla luce della procedura d'infrazione Ue n. 2007/4680 verso il governo nazionale), la cui trasposizione imporrà la rivisitazione della disciplina della gestione del patrimonio idrico disegnata dal dlgs 152/2006; la direttiva 2002/49/Ce sul rumore ambientale che dovrà essere tradotta sul piano nazionale mediante la riformulazione delle regole sull'insonorizzazione degli edifici attualmente previste dalla legge 447/1995 e provvedimenti satellite (dpcm 05.12.1997) ma parzialmente sospese proprio dalla Comunitaria 2008 proprio in vista della loro riformulazione (articolo ItaliaOggi Sette del 12.12.2011).

AMBIENTE-ECOLOGIA: ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Getto pericoloso di cose - Emissione - Configurazione del reato - Presunzione di legittimità delle emissioni – Nei casi non consentiti dalla legge - Art. 674 cod. pen..
L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" contenuta nell’art. 674 cod. pen., costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal legislatore socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, l'emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore che regolano la specifica attività.
Deve ritenersi, infatti, che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni che non superino la soglia fissata dalle nonne speciali in materia. In altri termini, all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e quello dell'illecito civile dall'altro [Cass. sez. I, 16/06/2000, Meo; Cass. sez. I, 24/10/2001, Tulipano; Cass. sez. III, 23/01/2004, Pannone; Cass. sez. III, 19/03/2004, n. 16728, Parodi; Cass. sez. I, 20/05/2004, Invernizzi; sez. III, 18/06/2004, Previdenti; sez. III, 10/2/2005, Montinaro; sez. III, 21/06/2006, Bortolato; sez. III, 26/10/2006, Gigante; sez. III, 11/05/2007, Pierangeli; sez. III, 09.10.2007, n. 41582, Saetti].
In conclusione, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento [Cass., sez. III, 21/10/2010, n. 40849, Rocchi; 09/01/2009, n. 15707, Abbaneo; 13/05/2008, n. 36845, Tucci; 27/02/2008, n. 15653, Colombo].
ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni ex art. 674 cod. pen. due distinte ed autonome ipotesi di reato – Esclusione.
La fattispecie contravvenzionale descritta dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.
Le emissioni di cui alla seconda ipotesi (riferita a gas, vapori o fumo) rientrano già nell'ampio significato dell'espressione "gettare cose", di cui in realtà costituiscono una specie, e sono state espressamente previste dalla norma unicamente per specificare che quando si tratta di attività disciplinata per legge -e per tale motivo ritenuta dal legislatore di un qualche interesse pubblico e generale- la loro rilevanza penale nasce soltanto con il superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore [Cass., sez. III, 21/10/2010, n. 40849, Rocchi; 09/01/2009, n. 15707, Abbaneo].
L'elemento che caratterizza e giustifica la previsione speciale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 674 cod. pen. è costituito dal riferirsi ad una attività socialmente utile e quindi disciplinata e non già dalla natura dell'oggetto dell'emissione (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 17.10.2011 n. 37495 - link a www.
ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni e disturbo olfattivo - Disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori - Assenza - Reato di cui all'art. 674 c. p. - Configurabilità - Criterio della "stretta tollerabilità" - Individuazione del parametro di legalità dell'emissione - Fattispecie: bruciatura del rivestimento in plastica di fili di rame - Art. 844 c.c..
Si configura il reato di cui all'art. 674 c. p., anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L'evento del reato consiste nella molestia, che, nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (Cass. Sez. 1, n. 16693 del 27/3/2008, Polizzi).
Inoltre nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Cass., Sez. 3, n. 19206 del 27/03/2008, Crupi). Fattispecie: alimentazione di un falò, che bruciando il rivestimento in plastica di 15 Kg di rame produceva un fumo acre che si incanalava nella valle e raggiungeva le abitazioni fino a circa seicento metri di distanza, provocando emissioni di fumo atte ad offendere e molestare persone (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.09.2011 n. 34896 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Emissioni e molestie olfattive.
Il reato di cui all'art. 674 c. p. è configurabile anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L'evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che, nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c..
Inoltre, nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.09.2011 n. 34896 - tratto da www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Gestore dell’impianto o dell’attività - Emissioni in atmosfera - Inosservanza del progetto e delle prescrizioni in materia - Reato di cui all’art. 279, c. 2°, D.L.vo n. 152/2006 – Configurabilità - Art. 271, D.L.vo n. 152/2006.
Tra le prescrizioni di cui all’art. 279, comma 2, Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui inosservanza dà luogo a sanzione penale, vanno ricomprese le disposizioni che impongono adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto, tra le quali, rientrano, anche, quelle, come nel caso di specie, attinenti all'osservanza del progetto relativo all'esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost.
Inoltre, il gestore dell’impianto o della attività è tenuto a osservare le prescrizioni indicate direttamente nell’autorizzazione: quelle contenute nell’Allegato I del Codice dell’Ambiente; quelle indicate nei piani, nei programmi e nella normativa di cui all’art. 271, Decreto Legislativo n. 152/2006; nonché, qualunque altra prescrizione imposta dalla autorità competente ai sensi del Titolo I, Parte V, del Codice ambientale. Fattispecie: inosservanza delle prescrizioni in materia e mancata installazione all’interno dell’impianto del meccanismo (pressostato differenziale) atto a misurare la depressione che c’è a monte e a valle tra il biofiltro, che permette di garantire il passaggio di aria e l'abbattimento delle particelle di polvere, cosi che l’aria sia davvero pulita, con ciò violando quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.07.2011 n. 29967 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: G. Amendola, ART. 674 C.P., EMISSIONI MOLESTE E INQUINAMENTI. E’ L’ORA DELLE SEZIONI UNITE? (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO - Emissioni odorigene - Normativa vigente - Mancata previsione di limiti o di metodi di misura - Applicazione delle migliori tecniche disponibili - Art. 2, punto 7, DPR 24.05.1988, n. 203.
In base alla normativa vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurare la portata delle emissioni odorigene, perché manca allo stato la possibilità tecnica di elaborare indicatori sufficientemente validi dal punto di vista tecnico-scientifico.
Per tali ragioni è possibile riferirsi alle migliori tecniche disponibili che l'art. 2, punto 7, del DPR 24.05.1988, n. 203, definisce come "sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi".
L’applicazione del criterio comporta che devono essere adottate tutte le tecniche e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dell’attività produttiva, e al fine di ottenere le massime performance ambientali esigibili, tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli impianti e delle potenzialità economiche aziendali (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 03.05.2011 n. 741 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Diffusione di polveri nell'atmosfera - Getto di cose ed emissione – Differenza - Reato di getto di cose pericolose art. 674 c.p. – Fattispecie: getto di particolato.
La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione. (Cass. Sez. 3^, sentenza n. 16286 del 2009, Del Balzo).
Tale principio opera a fortiori per il getto del particolato, della cui natura di "cosa" non può certo dubitarsi. Ciò significa che sia per il getto del particolato sia per l'emissione delle polveri che ricadevano sul terreno trova applicazione la prima parte dell'ipotesi prevista dall'art. 674 c.p. e non debbono essere presi in esame ai fini della responsabilità gli ulteriori requisiti fissati dalla seconda parte del medesimo articolo. Fattispecie: getto di particolato con conseguenze dannose con riferimento alle autovetture, alle colture, ai materiali plastici.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni autorizzate e contenute nei limiti - Molestie alle persone e cose – Accorgimenti tecnici utilizzabili per un loro ulteriore abbattimento – Omissione – Configurabilità del reato ex art. 674 c.p. - Emissioni anomale - Doveri di attenzione e di intervento del gestore dell'impianto industriale - Reato di danneggiamento aggravato - Art. 635 c.p. - D.P.R. n. 203/1988.
Il mantenimento delle emissioni entro i limiti consentiti non è di per sé sufficiente ad escludere l'esistenza della contravvenzione contestata ex art. 674 c.p., potendo assumere rilevanza l'omessa adozione delle misure tecniche in grado di impedire il verificarsi di molestie alle persone (Cass. sentenza n. 15734 del 2009, Bua).
Sicché, anche in presenza di emissioni autorizzate e contenute nei limiti "residuano doveri di attenzione e di intervento del gestore dell'impianto industriale, il quale, in presenza di ricadute ulteriori e diverse dalle emissioni sull'ambiente e sulle persone, è chiamato ad adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per un loro ulteriore abbattimento” (Cass. sentenza n. 41582 del 2007, Saetti e altri).
Pertanto, per le ricadute oleose sussiste la violazione dell'art. 674 c.p. indipendentemente dal superamento delle soglie di emissione in atmosfera, posto che l'oggetto dell'art. 674 c.p. (e cioè la tutela di cose e persone da molestie e imbrattamento) differisce da quello previsto dal d.P.R. n. 203/2088 (tutela dell'atmosfera e dell'ambiente).
Inoltre, la frequenza delle emissioni anomale, la presenza di odori acri e di forti rumori comportino nel loro insieme quel turbamento della tranquillità e quelle molestie superiori alla normale tranquillità che la giurisprudenza considera sufficiente ad integrare la contravvenzione.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Molestie alle persone e cose - Responsabilità penale ex art. 40 dell'amministratore privo di delega – Riforma diritto societario - D.L.gs. n. 6/2003.
Pur nell'ambito dei più ristretti limiti di responsabilità fissati per l'amministratore privo di delega con la riforma societaria introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, afferma il principio secondo cui "l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di, fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire (Cass. pen. Sez. 5^ sentenza n. 21581 del 2009, PM in proc. Mare). Pertanto, la responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito nonché del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega."
Tale principio, per quanto fissato con riferimento ad altra disciplina, appare decisivo nella parte in cui evidenzia come la responsabilità dell'amministratore residui comunque, indipendentemente dal regime delle deleghe, quando egli si sia sottratto ai propri doveri di controllo e di intervento in presenza di "anormalità" che egli era in grado di apprezzare e di affrontare. Fattispecie: omessa adozione delle misure tecniche in grado di impedire emissioni in atmosfera e il verificarsi di molestie alle persone (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.04.2011 n. 16422 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Obbligo di autorizzazione - Eccezione - Art. 269 D.L.vo n. 152/2006.
In tema di emissioni in atmosfera, sussiste l'obbligo dell'autorizzazione, di cui all'art. 269 Decreto Legislativo n. 152 del 2006, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n. 40964) (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.02.2011 n. 5347 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: E' possibile effettuare l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale?
Una pratica particolarmente diffusa in campo agricolo, a seguito delle recenti modiche introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010, (che ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006), non può essere più realizzata. Infatti, la norma ha stabilito che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Si riporta per maggior completezza il testo del sopra menzionato articolo (attività di gestione di rifiuti non autorizzata):
"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]
".
Mentre in precedenza, quindi, i regolamenti dei fuochi controllati in agricoltura prevedevano il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere è valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa minima di € 2.600,00.
Le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e "smaltire i rifiuti" senza incorrere in sanzioni sono:
1 - Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 - Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 - Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.
Le amministrazioni comunali sono tenute a mettere in atto, attraverso i vari canali a disposizione (incontri pubblici, manifesti, programmi radiofonici, siti telematici, etc.), un'opera di informazione sulle nuove disposizioni di legge e, soprattutto, a creare le isole ecologiche comunali dove conferire e raccogliere i residui vegetali per il successivo corretto e legale smaltimento (gennaio 2011 - tratto da www3.corpoforestale.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni - Modifiche - Procedimento - Modifiche sostanziali - Aumento o variazione quantitativa delle emissioni - Alterazione delle condizioni di convogliabilità - Indizione della conferenza di servizi - Art. 269 d.lgs. n. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, il procedimento di autorizzazione è differenziato a seconda della modifica sostanziale o non sostanziale dell’autorizzazione già ottenuta dal gestore. Infatti, in caso di modifiche sostanziali va indetta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 07.08.1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi.
In caso di modifiche non sostanziali, invece, è prevista una mera comunicazione e se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione all’aggiornamento dell’autorizzazione: affinché la modifica sia sostanziale è sufficiente che vi sia un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un’alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.
Quindi, sono sufficienti modifiche minime concernenti le emissioni per giustificare un procedimento più completo con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti e titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela dell’ambiente, senza che questo pregiudichi, ove siano rispettate le norme regolanti la materia, lo svolgimento dell’attività (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 21.01.2011 n. 49 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: R. D'Isa, Le immissioni (01.01.2011 - tratto da http://renatodisa.com).

anno 2010

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 29 del 20.07.2010, "Testo coordinato della l.r. 11.12.2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»" (Testo coordinato della l.r. 11.12.2006 n. 24 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Articolo 674 cp..
L’art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.
La previsione della condotta di provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, come nel caso in esame, l’emissione va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello europeo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 03.03.2010 n. 8273 - link a www.lexambiente.it).

anno 2009

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Utilizzo oli combustibili per riscaldamento ad uso domestico.
Per nessun tipo di utilizzo è vietato l’uso di oli combustibili aventi percentuale di zolfo non superiori al 0,3% ed appare dubbio che in tale materia le regioni possano assumere provvedimenti ulteriormente restrittivi poiché le norme tuttora in vigore del D.lgs. 351/1999 prevedono l’adozione di piani per ridurre l’inquinamento nelle zone che superano certe concentrazioni di agenti inquinanti peraltro sempre di concerto con il Governo nazionale ed informando la Commissione europea (vedasi il combinato disposto degli artt. 4, 8 e 9), mentre non sembrano autorizzare misure ulteriormente restrittive circa la commercializzazione dei combustibili.
Peraltro appare rispondere ad un principio di ragionevolezza e proporzionalità che eventuale restrizioni possano essere assunte solo all’esito di studi sul tipo di emissioni causate dai singoli combustibili autorizzati che permettano di individuare il loro contributo all’inquinamento e di conseguenza il beneficio che potrebbe trarsi dal divieto del loro utilizzo (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 15.12.2009 n. 5338 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Autorizzazione alle emissioni.
L’autorizzazione alle emissioni richiede e presuppone che sia previamente verificato il possibile pregiudizio recato dalle emissioni agli elementi che compongono l’ambiente: ossia l’assetto topografico-urbano; la salubrità igienica dei luoghi (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 20.10.2009 n. 2796 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Trasferimento impianto.
Effettivamente l’autorizzazione al trasferimento dell’impianto, la cui carenza era sanzionata, dall’art. 25, comma 6, del DPR n. 203/1988, deve essere riferita all’ipotesi di impianti già muniti di autorizzazione, palesandosi irrazionale la prescrizione del mero ottenimento dell’autorizzazione al trasferimento in relazione ad impianti che vengono utilizzati illecitamente e continuerebbero ad essere utilizzati senza l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Deve essere, però, anche osservato che il trasferimento dell’impianto in un luogo diverso determina un’interruzione della permanenza nella commissione del reato, sicché l’esercizio dell’impianto, dopo il trasferimento, si configura quale nuova commissione dell’attività illecita, sia pure legata dal vincolo della continuazione con quella interrotta dal trasferimento dell’impianto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 10.09.2009 n. 35135 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Impianti di frantumazione di materiali da cava.
Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava rientrano nella previsione dell’art. 1 del D.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006) per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni nell’atmosfera (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.06.2009 n. 25522 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Modifica sostanziale dell’impianto - Procedimento autorizzatorio - Art. 269, c. 8, d.lgs. n. 152/2006.
L'art. 269, comma 8, del d.lgs. 152/2006 impone al gestore che intenda sottoporre un impianto a modifica sostanziale di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione e richiama, per il procedimento autorizzatorio della modifica, le stesse disposizioni contenute nel medesimo articolo in relazione alla disciplina afferente il rilascio della originaria autorizzazione.
Per modifica sostanziale la stessa disposizione intende quella modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29.04.2009 n. 2746 - link a www.
ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: G. Amendola, ART. 674 C.P., EMISSIONI MOLESTE E INQUINAMENTI. LA CASSAZIONE CI RIPENSA? (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Emissioni in atmosfera e violazione dell’articolo 674 c.p..
1. Nel linguaggio corrente s’intende per "polvere" un "insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e trasportate dal vento, si depositano ovunque". S’intende invece per "fumo" il "residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca". Ne deriva che, pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo. In conclusione, quindi, la diffusione di polveri nell’atmosfera va contestata come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell’art. 674 c.p. e non come emissione di fumo.
2. Si deve negare che le due ipotesi contravvenzionali previste nell’art. 674 c.p. configurino necessariamente reati di condotta attiva. A ben vedere esse si atteggiano come reati di evento pericoloso, dove l’evento può essere cagionato da una condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa: nel caso della contravvenzione codicistica si tratta di un evento di pericolo concreto, consistente nell’attitudine delle cose o delle emissioni a imbrattare, offendere o molestare le persone, che deve essere concretamente accertata dal giudice. Si deve pertanto concludere che il reato de quo nei congrui casi può anche atteggiarsi come reato commissivo mediante omissione (cd. reato omissivo improprio) ogni qual volta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi (anche) dalla omissione (dolosa o colposa) del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo.
3. La clausola "nei casi non consentiti dalla legge" esclude il reato non per tutte le emissioni provocate dalla attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle emissioni che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. Solo queste ultime emissioni si presumono legittime. Non possono presumersi come legittime, invece, le altre emissioni, connesse più o meno direttamente all’attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte all’imprenditore (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 17.04.209 n. 16286 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Violazione articolo 674 c.p..
Il reato di cui all'art. 674 c.p. si configura in presenza di un evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche quando sia superato il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 15.04.2009 n. 15734 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Scarico fumi non industriali.
Viene richiesto di chiarire, in termini generali, ma anche a concreti fini applicativi, due aspetti del quadro normativo vigente da applicare alla realizzazione di comignoli per l’emissione di fumi non industriali: da un lato, l’aspetto edilizio-urbanistico; dall’altro, quello inerente agli scarichi del tipo anzidetto (
Regione Piemonte, parere 32/2009 - tratto da www.regione.piemonte.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: M. Sanna, Procedure semplificate ed emissioni (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Inquinamento da traffico e omissione di atti d'ufficio.
Inquinamento dell’aria. Inquinamento da traffico veicolare. Omissione di atti d’ufficio. Getto pericoloso di cose. Artt. 110 e 328 c.p., 110, 40 comma 2, 81 e 674 c.p. Responsabilità Giuridica degli Enti Territoriali. Poteri del Sindaco.

I poteri attribuiti dall’ordinamento generale al sindaco in materia di traffico veicolare e di inquinamento dell'aria, consentono di affermare che la mancanza o la inadeguatezza delle deliberazioni atte alla prevenzione ed alla eliminazione di gravi livelli di inquinamento dell'aria, e lesivi pertanto del diritto alla salute umana, sono suscettibili in determinati casi di configurare i reati di cui agli artt. 328 e 674 c.p., di omissione di atti di ufficio e di emissioni atte ad offendere la salute di una pluralità di persone.
La responsabilità giuridica di intervenire adeguatamente deve essere riconosciuta, oltre che al sindaco, agli assessori ed in generale a tutti gli organi che sono in concreto dotati di poteri deliberativi, nell'ambito di organismi amministrativi di enti territoriali, essendo tutti questi soggetti preposti a rilevanti settori del governo del territorio urbano e circostante. [...] (TRIBUNALE di Palermo, Uff. GUP, sentenza 10.03.2009 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istruttoria per il rilascio di un titolo abilitativo - Valutazione degli aspetti privatistici - Esempi - Art. 11, c. 1, d.P.R. n. 380/2001 - Titolarità dell’immobile - Innovazioni - Disciplina condominiale - Immissioni e normale tollerabilità - Giurisdizione civile.
In materia urbanistico-edilizia (dove, per stessa previsione del vigente Codice civile, i profili privatistici si intersecano con quelli pubblicistici), il Comune, in sede di istruttoria attivata sull’istanza di rilascio di un titolo abilitativo, è certamente chiamato ad occuparsi -incidenter tantum- dei profili privatistici, limitatamente a quelli che siano percepibili icto oculi e con esclusione di quelli che attengono solo ed unicamente alla sfera privatistica.
Ad esempio, in forza dell’art. 11, comma 1, del DPR n. 380/2001, il Comune deve solo verificare se il richiedente il titolo edilizio risulti, per tabulas, titolare di una posizione giuridica che a ciò lo abiliti, senza quindi essere tenuto a verificare l’esistenza di controversie sulla proprietà dell’immobile. Ancora, per quanto riguarda la disciplina condominiale, il Comune è tenuto a verificare se, trattandosi di innovazioni (artt. 1108 e 1120 c.c.), il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione dell’assemblea, ma non anche le questioni relative, ad esempio, alle immissioni, salvo che non vengano in evidenza questioni relative alla salute pubblica o alla statica degli edifici.
Con riferimento alle immissioni derivanti da un’attività di panificazione, il Comune e l’ASL devono certamente verificare gli aspetti legati alle emissioni di fumi , odori e rumori notturni provenienti dal forno, ma sempre nei limiti degli adempimenti burocratici previsti dalla legge ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. La verifica della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., in assenza di pericoli per la salute pubblica, attiene invece ad aspetti privatistici, a tutela dei quali l’interessato deve proporre azione davanti al Giudice Civile (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 21.02.2009 n. 254 - link a www.
ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Autorizzazioni ambientali e sospensione attività.
La sentenza fissa un principio di infungibilità delle autorizzazioni ambientali già affermato dalla cassazione penale (per cui l'autorizzazione ex art. 27 e 28 d.lgs. 22/1997 non sostituisce di per sé quella alle emissioni in atmosfera).
Conferma che la sospensione dell'attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l'ambiente, che deve essere attestato.
Infine, afferma la responsabilità dell'amministrazione per risarcimento del danno provocato da reiterate illegittimità (in particolare sulle modalità di campionamento, effettuate in contrasto con la normativa tecnica ed i richiami dell'Arpa) (TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 16.01.2009 n. 97 - link a www.lexambiente.it).

anno 2008

AMBIENTE-ECOLOGIA: M. Penna, Regolamentazione delle emissioni in atmosfera da impianti alla luce della parte V del D. Lgs. 152/2006 (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAIn caso di «molestie olfattive» è configurabile il reato di cui all’art. 674, seconda parte, c.p. (emissioni di gas, vapori o fumo nei casi non consentiti dalla legge)? (link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 34 del 18.08.2008, "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli – Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell’articolo 13, l.r. 11.12.2006, n. 24 – Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell’articolo 11, l.r. 24/2006" (deliberazione G.R. 11.07.2008 n. 7635).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria. Odori molesti.
In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.05.2008 n. 19206 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAMolestie, persone, animali, feci, odori, sussistenza.
Le emissioni di gas, vapori o fumo idonei ad imbrattare o cagionare molestie alle persone non sono solo quelli provenienti da attività produttive nei casi non consentiti dalla legge, ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all'attività umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l'adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.05.2008 n. 19206  - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIAAria. Emissioni moleste provenienti da attività non regolare.
E’ configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. qualora le emissioni moleste siano concretamente idonee a cagionare disturbo alle persone e provengano da un’attività (nella fattispecie di ristorazione) non conforme alla normativa comunale (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.04.2008 n. 16144 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ATMOSFERICO - Deiezione di animali - Emissione di odori sgradevoli - Reato di pericolo - Art. 674 c.p. - Configurabilità.
L’emissione di odori sgradevoli in assenza di autorizzazione, può essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 674 c.p. costituendo il risultato della liberazione dalla materia, (nella specie deiezione di animali), di prodotti volatili percepibili all’olfatto e considerabili, nel linguaggio comune, come gas. (Cass. Sez. 3 sentenze 407/2000, 11556/2006).
AGRICOLTURA - Smaltimento di deiezione di animali - Fertilizzazione del terreno - Assenza di autorizzazione - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Criterio delle immissioni in alienum - Art.844 cc - Esclusione.
In agricoltura lo smaltimento di deiezione di animali, in assenza di autorizzazione, quando questi costituiscono il risultato della liberazione dalla materia di prodotti volatili percepibili all’olfatto, il criterio di riferimento per la valutazione penale della condotta deve essere quello della manifesta o stretta tollerabilità (Cass. Sez. 3, sent. 11556/2006). In queste ipotesi, non si deve avere come guida il criterio delle immissioni in alienum, di cui all'art. 844 cc, individuato nella normale tollerabilità (che disciplina i rapporti di vicinato in relazione alle esigenze della civile convivenza e della funzione sociale della proprietà). Nella fattispecie non è stata seguita una corretta tecnica per la fertilizzazione del terreno dal momento che i liquami non venivano interrati come una comune regola agricola impone, giustificando la conclusione che l’emissioni esorbitassero dal limite della stretta tollerabilità configurando così l’ipotesi di reato prevista dall’art. 674 c.p. (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.02.2008 n. 6097 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIARIFIUTI - Incenerimento a terra di rifiuti speciali - Assenza di idonea autorizzazione - Responsabilità - Individuazione - Fattispecie - Art. 51, c. 1, D.L.vo n. 22/1997 - Art. 674 c.p..
L’incenerimento a terra in assenza di idonea autorizzazione di rifiuti speciali quali legname, bancali in legno, plastica varia, gomme, polistirolo, cartoni, materiale edile ed altro, provocando fumi atti a molestare le persone configura i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, e dall’articolo 674 c.p.. Nella specie, inoltre, non assume rilievo, il ruolo svolto all'interno del cantiere dove il fatto e' avvenuto -se cioè commesso dal titolare di una propria impresa o invece dal dipendente della ditta- come anche non rileva lo svolgere -o meno- professionalmente la contestata attività, posto che il precetto contenuto nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, si rivolge indistintamente a "chiunque effettua una attività di raccolta, recupero, smaltimento" (Cass. Sez. 3, n. 21925 del 2002 Rv 221959 nonché, sul carattere solo eventualmente abituale della attività stessa, Cass. Sez. 3, n. 13456 del 2006 Rv 236326).
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Emissioni inquinanti nell'atmosfera - Combustione a terra di rifiuti speciali - Intollerabilià del fumo e dell'odore - Segnalazione ai C.C. da parte di cittadini - Art. 674 c.p. - Configurabilità.
In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, la segnalazione ai Carabinieri da parte di cittadini del fatto che siano stati investiti ed evidentemente molestati, dalle emissioni, provocati dall’incenerimento a terra di rifiuti speciali quali legname, plastica varia, materiale edile ed altro in assenza di idonea autorizzazione, configura ampliamente la contravvenzione di cui all'articolo 674 c.p. (Corte di cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.01.2008 n. 2480 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIAINQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di vapori, gas e fumi - Molestie olfattive provocate da impianto industriale autorizzato - Art. 674 c. p. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie - Art. 268, 1° c. lett. a), D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - Art. 844 cod. civ..
In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la violazione dell’art. 674 cod. pen. in presenza di emissioni provenienti da impianti autorizzati e nel rispetto dei valori limite fissati dalla normativa speciale trova applicazione solo nei casi in cui esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge; diversamente, il reato contenuto nell’art. 674 cod. pen., è configurabile nel caso di “molestie olfattive”, dal momento che non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori (non essendo applicabile la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152), con conseguente necessità di individuare il parametro di legalità nel criterio della “stretta tollerabilità”, ritenendosi riduttivo ed inadeguato il riferimento a quello della “normale tollerabilità” fissato dall’art. 844 cod. civ. in quanto inidoneo ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata individualistica e non collettiva. Fattispecie: esalazioni maleodoranti atte a molestare le persone, in quanto nauseanti e puzzolenti provocate da un impianto industriale di confezionamento di "trippa" alimentare e di lavorazione degli scarti animali (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.01.2008 n. 2475 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2007

AMBIENTE-ECOLOGIAAria. Emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Parametri di riferimento - Individuazione - Fattispecie: emissione di fumi di combustione provenienti dalla canna fumaria di una caldaia a metano per riscaldamento.
In tema di inquinamento atmosferico, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) anche nel caso in cui le emissioni provengano da un impianto non conforme alla normativa sull'abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria di una caldaia a metano per riscaldamento (D.M. 21.03.1993), quando il disturbo concretamente arrecato alle persone superi la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.09.2007 n. 35730 - link a www.lexambiente.it).

anno 2006

AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Getto pericoloso di cose (canna fumaria - pizzeria) - Emissione di gas, vapori e fumi - Art. 674 cod. pen. - Idoneità ad arrecare molestia alle persone - Pericolo per la salute pubblica.
E' configurabile, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) quando le emissioni provengano dall'esercizio di un'attività (pizzeria) non conforme alla normativa sull'abbattimento dei fiumi (emessi dalla canna fumaria) ed arrecano concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 22.12.2006 n. 42213 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Esalazioni maleodoranti provenienti da stalle, allevamenti o luoghi simili - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Sussistenza - Risarcibilità ex art. 844 c.c. - Fattispecie.
Le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle, allevamenti o luoghi simili configurano il reato di cui all'articolo 674 c.p. e non solo un illecito penale risarcibile ex articolo 844 c.c. allorché siano idonee a creare offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per lo svolgimento della loro attività (Cass n. 678 del 1996 P.M. in proc. Viale; Cass n. 138 del 1995 Composto; 1293 del 1994 Sperotto). Nella specie, dai manufatti destinati all'allevamento di suini e pollame ed ubicati ad una distanza di circa 10 - 20 metri dalle abitazioni, si avvertivano cattivi odori i quali provocavano nei confronti delle persone offese ivi residenti uno stato d'ansia accertato documentalmente, che nonostante, l'avvenuto adeguamento della porcilaia alle prescrizioni vigenti non escludeva la sussistenza del reato proprio perché le emissioni maleodoranti non erano state comunque eliminate.
"Esalazioni" maleodoranti - Superamento del limite della normale tollerabilità - Molestie - Nozione - Fattispecie - Relazione del medico dell'azienda sanitaria e dei sopraluoghi espletati.
Per molestia deve intendersi ogni fatto idoneo a recare fastidio, disagio o disturbo ed in genere qualsiasi fatto idoneo a turbare il modo di vivere quotidiano.
Il superamento del limite della normale tollerabilità costituisce il parametro principale (ma non l'unico) per valutare l'idoneità dell'esalazione maleodorante a recare offesa o molestia e ciò perché le emissioni maleodorante sono vietate nei casi non consentiti dalla legge, la quale contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissione dei fumi che non superino la soglia fissata da leggi speciali.
Nella fattispecie, anche se non è stata espletata alcuna perizia tecnica (ma di ciò non si è doluto il ricorrente, il quale non ha sollevato alcuna specifica doglianza in merito ad un eventuale mancato superamento dei limiti di tollerabilità), si è comunque accertato per mezzo della relazione del medico dell'azienda sanitaria e dei sopraluoghi espletati dagli inquirenti, che si trattava di esalazioni non tollerabili tanto e vero che creavano "una condizione di disagio che culminava nella non vivibilità dell'ambiente" (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 21.12.2006 n. 42087 - link a www.ambientediritto.it).