dossier CERTIFICAZIONE
ENERGETICA e F.E.R. (Fonti Energetiche Rinnovabili) |
per approfondimenti vedi anche:
C.EN.ED. (Certificazione
Energetica Edifici - Regione Lombardia) |
marzo 2020 |
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EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
chiarimenti per l’applicazione degli obblighi relativi all’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Regione
Lombardia,
nota 16.03.2020 n. 13689 di prot.).
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Con Vs. nota del 4 marzo scorso, pervenuta il 12 marzo, prot.T1.2020.0013072,
è stato chiesto se gli edifici industriali, artigianali e rurali, in quanto
espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina per
l’efficienza energetica degli edifici (punto 3,2, lettere a) e b) del
decreto 18546/2019), siano anche esclusi dagli obblighi di cui all’allegato
3 del d.lgs. 28/2011, relativo agli obblighi di copertura di parte del
fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. (...continua). |
gennaio 2020 |
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EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 1 del 04.01.2020, "Aggiornamento
delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici
approvate con decreto n. 2456 dell'08.03.2017" (decreto
D.U.O. 18.12.2019 n. 18546). |
settembre 2019 |
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EDILIZIA PRIVATA: Cassazione:
tra i gravi difetti costruttivi rientrano anche i difetti nel cappotto
termico.
Configurano gravi difetti dell'edificio anche i difetti costruttivi nella
tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una
riduzione del 50% della resistenza termica.
Lo ha precisato la Corte di
Cassazione, Sez. II civile,
ordinanza 04.09.2019 n.
22093.
In questa ordinanza la suprema Corte ricorda che “la gravità di un
difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che
da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla
sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta
entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia
affetto.
Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti
dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive
dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento
e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la
realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed
anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella
specie, trattandosi di difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti
esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della
resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo
considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in
relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo
eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè
mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici”
(commento tratto da www.casaeclima.com).
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SENTENZA
In ordine al secondo motivo di ricorso, è poi noto come il
vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639
dell'abrogato codice civile del 1865, configuri una
responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di
promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle
altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di
tutelare in tal modo l'incolumità personale.
Peraltro,
l'art. 1669 c.c. ha ampliato la portata del suo predecessore art.
1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a
rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur
non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio,
possano essere, comunque, qualificati "gravi".
In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669
c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o
possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata
consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta
entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento
che ne sia affetto.
Questa Corte ha così costantemente
spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma
dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che
pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento
e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come
allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o
non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari
ed accessori dell'opera (nella specie, trattandosi di difetti
costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in
condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza
termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo
considerevole sul suo godimento e da comprometterne la
normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e
pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di
manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici (Cass. Sez. U, 27/03/2017, n. 7756; Cass. Sez. 2,
09/09/2013, n. 20644; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass.
Sez. 2, 04/10/2011, n. 20307; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n.
19868).
Peraltro, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi
ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., ovvero in quella
posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del
giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la
valutazione degli elementi di fatto del caso concreto.
Al giudice
di merito spetta, quindi, di stabilire se le acquisizioni
processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il
giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli
accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed
accessori, essi siano tali da incidere negativamente,
pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla
funzionalità e sul godimento dell'immobile. Questo
accertamento di merito è sottratto al sindacato di legittimità
se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Cass.
Sez. 2, 26/04/2005 n. 8577; Cass. Sez. 2, 21/04/1994, n.
3794). |
ottobre 2018 |
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EDILIZIA PRIVATA: Accertamento
di conformità utilizzando volumetria non
sfruttata o acquistando la volumetria
mancante da altri soggetti.
(a) la conformità prevista dall’art. 36 del
DPR 06.06.2001 n. 380 per la
regolarizzazione degli abusi edilizi può
essere ottenuta anche individuando
volumetria residenziale non sfruttata in
precedenti edificazioni o ristrutturazioni,
o acquistando la volumetria mancante da
altri soggetti che ne siano titolari. Si
tratta di residui di diritti edificatori che
rimangono latenti finché non si presenta
l’opportunità di impiegarli per integrare la
volumetria già insediata;
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(b) l’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995,
in vigore all’epoca della ristrutturazione
(v. ora l’art. 4 della LR 28.11.2014
n. 31), aveva la finalità di incentivare gli
interventi edilizi in grado di migliorare
l’efficienza energetica degli edifici. Lo
strumento incentivante scelto dal
legislatore consisteva (e consiste tuttora)
nell’attribuire agli interventi energeticamente virtuosi una minore capacità
di consumazione dei diritti edificatori
grazie allo scomputo dei muri perimetrali e
delle solette di copertura;
(c) la diversa modalità di calcolo si
traduce in un risparmio sulla volumetria
disponibile, ossia in un bonus edificatorio,
che può essere utilizzato immediatamente
nella stessa edificazione, ma può anche
essere impiegato in un secondo momento per
effettuare degli ampliamenti. Come tutti i
diritti edificatori, questo bonus è
liberamente negoziabile e cedibile, in
mancanza di disposizioni in senso contrario
nella disciplina urbanistica comunale;
(d) una serra solare bioclimatica è tale
proprio perché consente l’irraggiamento
solare, e dunque l’inserimento di una
schermatura fissa è un chiaro indizio della
trasformazione in volume residenziale, a
maggior ragione se si accompagna ad altre
opere coerenti con l’uso residenziale, come
quelle realizzate dal ricorrente. Di
conseguenza, per evitare la rimessione in
pristino è necessario verificare se la
volumetria risparmiata nel corso
dell’intervento di ristrutturazione del 2009
sia sufficiente, applicando i criteri
dell’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995, a
sanare la volumetria residenziale abusiva;
(e) poiché la quota di
volumetria risparmiata attribuibile
all’unità abitativa del ricorrente appare
inferiore alla volumetria abusiva, il
permesso di costruire in sanatoria può
essere rilasciato solo qualora i proprietari
confinanti, all’epoca coinvolti nella
ristrutturazione, cedano la volumetria di
rispettiva pertinenza fino alla concorrenza
della volumetria da regolarizzare. Occorre
precisare che deve trattarsi di vera e
propria cessione di volumetria, e non di
semplice costituzione di servitù sulla
volumetria. L’atto di cessione dovrà essere
trascritto, in modo che non si formino
aspettative nei terzi circa la possibilità
di utilizzare nuovamente questi diritti
edificatori in futuro.
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1. Il ricorrente, proprietario di un’unità
abitativa in un edificio situato nel Comune
di Salò, in via del Seminario, ha ottenuto
nel 2013 il permesso di costruire per
realizzare una serra solare bioclimatica in
corrispondenza della terrazza dell’ultimo
piano. Il risultato dell’edificazione (v.
relazione paesistica e documentazione
fotografica) è costituito da una torretta
dove era prevista la posa di una copertura
in vetro e di pareti ugualmente in vetro.
Con queste caratteristiche, il locale non
era computabile nella volumetria
residenziale dell’edificio.
2. Nel corso dei lavori il ricorrente ha
invece abusivamente trasformato la serra in
un volume residenziale (113,06 mc),
collocando un assito in legno al di sotto
della copertura in vetro, realizzando un
vano tecnico e una vasca a uso fioriera, e
installando una pompa di calore per la
climatizzazione.
3. In data 08.06.2016 il ricorrente ha
chiesto il rilascio di un permesso di
costruire in sanatoria, per consolidare la
destinazione residenziale, anche allo scopo
di collegare la ex serra solare bioclimatica
al piano inferiore mediante una scala
interna. Secondo il ricorrente, la
volumetria a disposizione per l’ampliamento
residenziale deriverebbe dal risparmio di
volumetria realizzato nell’intervento di
ristrutturazione ultimato nel 2009. Più
precisamente, il risparmio sarebbe dovuto
all’art. 2, comma 1-ter, della LR 20.04.1995 n. 26 (disciplina regionale sull’efficientamento
energetico degli edifici), che consente lo
scomputo dei muri perimetrali e delle
solette di copertura quando siano raggiunti
determinati obiettivi di risparmio
energetico.
4. Il Comune, con provvedimento del
responsabile dell’Area Tecnica del 29.11.2016, ha respinto la richiesta del
ricorrente, in quanto (come chiarito nel
preavviso di diniego del 10.10.2016) le
modalità di calcolo più favorevoli
potrebbero essere applicate solo agli
interventi edilizi non ancora realizzati.
5. Contro i suddetti provvedimenti il
ricorrente ha presentato impugnazione,
riproponendo la tesi della scomputabilità
dei muri perimetrali e delle solette di
copertura, da cui deriverebbe volumetria
aggiuntiva utilizzabile per sanare
l’ampliamento residenziale dell’edificio. I
proprietari confinanti, parimenti
interessati dalla ristrutturazione del 2009,
sarebbero disposti a cedere la loro quota di
volumetria da efficientamento energetico.
6. Il Comune si è costituito in giudizio,
chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Questo TAR, con ordinanza n. 77 del 02.02.2017, ha accolto la domanda
cautelare, vincolando il Comune a ripronunciarsi dopo aver verificato sia la
volumetria recuperabile grazie alle norme
sull’efficientamento energetico, sia la
cessione di volumetria da parte dei
proprietari confinanti. Nell’appello
cautelare, il Consiglio di Stato Sez. VI,
con ordinanza n. 1708 del 24.04.2017, ha
sollevato il Comune dall’obbligo di adottare
un nuovo provvedimento espresso, ma ha
confermato gli adempimenti istruttori.
8. In seguito, il ricorrente (v. deposito di
data 30.04.2018) ha trasmesso agli
uffici comunali la tabella con il calcolo
della volumetria recuperata, nonché il
preliminare per la costituzione di una
servitù di utilizzo esclusivo della suddetta
volumetria. Gli uffici comunali non hanno
finora dato il loro assenso, avendo rilevato
incongruenze nelle quote rispetto agli
elaborati di progetto, e un eccesso di
scomputo relativamente alle porzioni di
muratura non costituenti involucro esterno.
L’interlocuzione è ancora in corso.
9. Così sintetizzata la vicenda contenziosa,
sulle questioni rilevanti ai fini della
decisione si possono svolgere le seguenti
considerazioni, riprendendo quanto
anticipato in sede cautelare:
(a) la conformità prevista dall’art. 36 del
DPR 06.06.2001 n. 380 per la
regolarizzazione degli abusi edilizi può
essere ottenuta anche individuando
volumetria residenziale non sfruttata in
precedenti edificazioni o ristrutturazioni,
o acquistando la volumetria mancante da
altri soggetti che ne siano titolari. Si
tratta di residui di diritti edificatori che
rimangono latenti finché non si presenta
l’opportunità di impiegarli per integrare la
volumetria già insediata;
(b) l’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995,
in vigore all’epoca della ristrutturazione
(v. ora l’art. 4 della LR 28.11.2014
n. 31), aveva la finalità di incentivare gli
interventi edilizi in grado di migliorare
l’efficienza energetica degli edifici. Lo
strumento incentivante scelto dal
legislatore consisteva (e consiste tuttora)
nell’attribuire agli interventi energeticamente virtuosi una minore capacità
di consumazione dei diritti edificatori
grazie allo scomputo dei muri perimetrali e
delle solette di copertura;
(c) la diversa modalità di calcolo si
traduce in un risparmio sulla volumetria
disponibile, ossia in un bonus edificatorio,
che può essere utilizzato immediatamente
nella stessa edificazione, ma può anche
essere impiegato in un secondo momento per
effettuare degli ampliamenti. Come tutti i
diritti edificatori, questo bonus è
liberamente negoziabile e cedibile, in
mancanza di disposizioni in senso contrario
nella disciplina urbanistica comunale;
(d) una serra solare bioclimatica è tale
proprio perché consente l’irraggiamento
solare, e dunque l’inserimento di una
schermatura fissa è un chiaro indizio della
trasformazione in volume residenziale, a
maggior ragione se si accompagna ad altre
opere coerenti con l’uso residenziale, come
quelle realizzate dal ricorrente. Di
conseguenza, per evitare la rimessione in
pristino è necessario verificare se la
volumetria risparmiata nel corso
dell’intervento di ristrutturazione del 2009
sia sufficiente, applicando i criteri
dell’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995, a
sanare la volumetria residenziale abusiva;
(e) poiché la quota di volumetria
risparmiata attribuibile all’unità abitativa
del ricorrente appare inferiore alla
volumetria abusiva, il permesso di costruire
in sanatoria può essere rilasciato solo
qualora i proprietari confinanti, all’epoca
coinvolti nella ristrutturazione, cedano la
volumetria di rispettiva pertinenza fino
alla concorrenza della volumetria da
regolarizzare. Occorre precisare che deve
trattarsi di vera e propria cessione di
volumetria, e non di semplice costituzione
di servitù sulla volumetria. L’atto di
cessione dovrà essere trascritto, in modo
che non si formino aspettative nei terzi
circa la possibilità di utilizzare
nuovamente questi diritti edificatori in
futuro.
10. Il ricorso deve quindi essere accolto,
con il conseguente annullamento degli atti
impugnati.
11. L’effetto conformativo della pronuncia
vincola il Comune a ultimare le verifiche
tecniche sopra descritte, e a chiudere la
procedura con un provvedimento espresso, nel
termine di 60 giorni dal deposito della
presente sentenza. Qualora le verifiche
tecniche diano esito favorevole al
ricorrente, il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria potrà essere
condizionato alla trascrizione dell’atto di
cessione della volumetria, attribuendo per
tale adempimento un termine non inferiore a
30 giorni
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 10.10.2018 n. 970 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
giugno 2016 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Parere in merito all'assoggettabilità al
contributo di costruzione degli impianti fotovoltaici
destinati alla produzione di energia elettrica da
commercializzare – Comune di Montalto di Castro (Regione
Lazio,
parere 14.06.2016 n. 312998 di prot.). |
aprile 2016 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Interventi di rigenerazione urbana ex art. 4 L.R. n. 31/2014 (Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,
risposta e-mail del 24.03.2016-08.04.2016). |
marzo 2016 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Solare free sui tetti.
«Libera» l'installazione di pannelli solari negli immobili
ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, con la
sottrazione al controllo autorizzativo paesaggistico. Ma
questo nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti
sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere
visibile dall'esterno.
Questo è quanto si legge nella
nota 15.03.2016 n. 7716 di prot. del Ministero
dei beni culturali in merito all'installazione di impianti
solari fotovoltaici con il modello unico negli immobili
ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente.
Ricordiamo che il decreto del ministro dello sviluppo
economico 19.05.2015 ha introdotto l'iter semplificato
(cosiddetto modello Unico) per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio di nuovi impianti fotovoltaici per
i quali sia richiesto contestualmente l'accesso al regime
dello scambio sul posto.
I produttori interessati dovranno pertanto interfacciarsi
esclusivamente con i gestori di rete per inoltrare il
modello Unico
(articolo ItaliaOggi del 14.04.2016). |
dicembre 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ai sensi dell’art. 65, primo comma, del
d.P.R. n. 380 del 2001, la denuncia concernente le opere di
conglomerato cementizio non deve essere effettuata prima del
rilascio del permesso di costruire, bensì prima dell’inizio
lavori.
Tale denuncia non costituisce dunque presupposto del
permesso di costruire, il quale deve essere comunque
rilasciato qualora l’opera sia conforme alla normativa
urbanistico edilizia vigente, ma costituisce adempimento
necessario affinché l’interessato possa dar corso ai lavori
(assentiti con il permesso di costruire già rilasciato).
Questa ricostruzione è confermata dagli artt. 68 e segg. del
d.P.R. n. 380 del 2001 i quali riservano una disciplina
speciale per l’esecuzione di lavori in assenza di denuncia:
la fattispecie non viene regolata in maniera analoga a
quella dell’abuso edilizio, prevedendosi l’intervento del
dirigente dell’ufficio tecnico regionale il quale -una volta
constatato, anche su segnalazione del comune, l’inizio di
lavori in assenza denuncia- ne dispone l’immediata
sospensione.
Se la denuncia costituisse un presupposto del permesso di
costruire, i lavori realizzati in assenza di essa dovrebbero
considerarsi abusivi (proprio come prospetta
l’Amministrazione resistente); con conseguente inutilità di
prevedere un trattamento sanzionatorio differenziato.
Ulteriore conferma è data dalla giurisprudenza, la quale
ritiene che la presentazione della denuncia delle opere in
cemento armato non è idonea ad impedire la decadenza del
permesso di costruire per l’inutile decorso del termine
annuale previsto per l’inizio lavori, termine stabilito
dall’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001.
E’ difatti ovvio che se si ritiene che, in questo caso, il
termine non viene interrotto e continua a decorre è perché
si ritiene anche che il permesso di costruire adottato prima
della presentazione della denuncia costituisce titolo
pienamente efficace.
----------------
Analogo discorso può essere svolto con riferimento alla
relazione per il contenimento energetico atteso che, anche
in questo caso, le norme dispongono che la sua presentazione
vada effettuata non già prima del rilascio del permesso di
costruire ma prima dell’inizio lavori.
Esplicito in tal senso è l’art. 28, primo comma, della legge
09.01.1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia) il quale stabilisce
espressamente che tale relazione va presentata
contestualmente alla denuncia di inizio lavori.
----------------
10. Ritiene il
Collegio che il motivo sia fondato per le ragioni di seguito
esposte.
11. Il permesso di costruire che ha assentito le opere in
relazione alla quali il Comune di Legano ha applicato il
contributo di costruzione in misura doppia è stato emanato
in data 23.11.2005.
12. L’accertamento compiuto dall’Amministrazione, in esito
al quale si è desunta l’abusività dell’intervento, è stato
effettuato successivamente: solo in data 26.01.2006 si è
proceduto a sopralluogo e si è verificata l’avvenuta
realizzazione delle opere.
13. Il ricorrente sostiene che l’intervento sarebbe stato
realizzato in questo lasso temporale e, dunque, dopo il
rilascio del titolo edilizio. In base a questa
ricostruzione, l’intervento stesso dovrebbe pertanto
considerarsi regolare.
14. L’Amministrazione sostiene però a sua volta che il
titolo sarebbe stato in realtà rilasciato solo in data
26.01.2006, giorno in cui la ricorrente ha provveduto al
deposito della denuncia dei conglomerati cementizi e della
relazione per il contenimento energetico. Prima di questo
momento, secondo la stessa Amministrazione, il permesso di
costruire doveva considerarsi inefficace, con conseguente
abusività delle opere precedentemente realizzate.
15. Ritiene il Collegio che questa argomentazione non sia
condivisibile.
16. Va invero osservato che, ai sensi dell’art. 65, primo
comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, la denuncia concernente
le opere di conglomerato cementizio non deve essere
effettuata prima del rilascio del permesso di costruire,
bensì prima dell’inizio lavori.
17. Tale denuncia non costituisce dunque presupposto del
permesso di costruire, il quale deve essere comunque
rilasciato qualora l’opera sia conforme alla normativa
urbanistico edilizia vigente, ma costituisce adempimento
necessario affinché l’interessato possa dar corso ai lavori
(assentiti con il permesso di costruire già rilasciato).
18. Questa ricostruzione è confermata dagli artt. 68 e segg.
del d.P.R. n. 380 del 2001 i quali riservano una disciplina
speciale per l’esecuzione di lavori in assenza di denuncia:
la fattispecie non viene regolata in maniera analoga a
quella dell’abuso edilizio, prevedendosi l’intervento del
dirigente dell’ufficio tecnico regionale il quale -una volta
constatato, anche su segnalazione del comune, l’inizio di
lavori in assenza denuncia- ne dispone l’immediata
sospensione. Se la denuncia costituisse un presupposto del
permesso di costruire, i lavori realizzati in assenza di
essa dovrebbero considerarsi abusivi (proprio come prospetta
l’Amministrazione resistente); con conseguente inutilità di
prevedere un trattamento sanzionatorio differenziato.
19. Ulteriore conferma è data dalla giurisprudenza, la quale
ritiene che la presentazione della denuncia delle opere in
cemento armato non è idonea ad impedire la decadenza del
permesso di costruire per l’inutile decorso del termine
annuale previsto per l’inizio lavori, termine stabilito
dall’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr.
TAR Veneto, sez. II, 24.01.2008, n. 174). E’ difatti ovvio
che se si ritiene che, in questo caso, il termine non viene
interrotto e continua a decorre è perché si ritiene anche
che il permesso di costruire adottato prima della
presentazione della denuncia costituisce titolo pienamente
efficace.
20. Analogo discorso può essere svolto con riferimento alla
relazione per il contenimento energetico atteso che, anche
in questo caso, le norme dispongono che la sua presentazione
vada effettuata non già prima del rilascio del permesso di
costruire ma prima dell’inizio lavori.
21. Esplicito in tal senso è l’art. 28, primo comma, della
legge 09.01.1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia) il quale stabilisce
espressamente che tale relazione va presentata
contestualmente alla denuncia di inizio lavori.
22. Peraltro il permesso di costruire del 23.11.2005 non
contiene alcuna clausola che subordini la sua efficacia alla
presentazione della denuncia dei cementi armati e/o della
relazione per il contenimento del consumo energetico.
23. Solo nella comunicazione di avvenuta emanazione si
specifica che il rilascio è subordinato al deposito dei
summenzionati atti (oltre che ad altri adempimenti ivi
specificati); si deve però ritenere che l’Amministrazione
con il termine “rilascio” abbia in questo caso inteso
riferirsi alla consegna del titolo, ormai già in essere e
pienamente efficace. Ciò è confermato dal fatto che, in tale
comunicazione, il “rilascio” del titolo è subordinato
anche ad una serie di altri adempimenti (quali ad esempio il
versamento degli oneri) che certamente non incidono
sull’efficacia del titolo già emanato.
24. Da quanto sopra discende che, nella fattispecie
concreta, non è stata provata la sussistenza dell’abuso; ne
consegue quindi che non è giustificata la pretesa del Comune
di esigere il doppio del valore del contributo di
costruzione.
25. Per queste ragioni il motivo in esame deve essere
accolto. L’atto impugnato va pertanto annullato in parte qua
e l’Amministrazione deve essere condannata alla restituzione
della somma indebitamente percepita pari ad euro 19.852,16,
oltre interessi legali.
26. Poiché non è stata provata la malafede del Comune, ai
sensi dell’art. 2033 cod. civ., gli interessi decorrono dal
giorno della domanda e, dunque, dal giorno di notifica del
presente ricorso. Trattandosi di debito di valuta (cfr.
Cass. civ., sez. I, 10.11.1994, n. 9388), non è invece
dovuta la rivalutazione monetaria (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 09.12.2015 n. 2581
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
novembre 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Edifici storici, termotecnici da Belle arti.
La diagnosi energetica è uno dei processi fondamentali della
riqualificazione energetica degli edifici storici. Ne deriva
che il progettista termotecnico che si trovi a dover
intervenire su un edificio storico, soprattutto se vincolato
secondo il dlgs n. 42/2004, è spesso tenuto ad acquisire la
documentazione necessaria alla conoscenza del fabbricato non
solo per gli aspetti tecnici di sua competenza, ma anche per
quelli relativi al ruolo che quell'edifico svolge nella
storia dell'uomo e all'interno del contesto urbano e
paesaggistico in cui è inserito.
Questo è quanto si legge nelle
linee guida
(28.10.2015)
sull'efficienza energetica degli edifici storici
redatte dal Ministero dei beni culturali .
Per quanto riguarda specificatamente gli edifici storici, il
miglioramento della prestazione energetica richiede talvolta
modifiche dell'organismo architettonico che, se non
accuratamente progettate sulla base di una corretta diagnosi
energetica, possono comportare problemi che vanno dal
pregiudicare il valore monumentale e/o documentale del
manufatto al mettere in discussione la sicurezza statica
dell'edificio.
Lo scopo principale della diagnosi energetica è la
valutazione dei consumi energetici dell'edificio al fine di
ridurli, nel rispetto delle condizioni di qualità
dell'ambiente interno che sono descritte in precedenza. Per
far ciò è necessario identificare innanzitutto le funzioni
che i sistemi architettonici e tecnologici devono
soddisfare, che possono andare dalla semplice
climatizzazione se l'edificio è destinato a usi residenziali
o terziari al controllo del microclima se nell'edificio sono
ospitate collezioni, al controllo dell'umidità da risalita
in presenza di falde acquifere o acque disperse nel
sottosuolo.
Poi devono essere identificati i vettori energetici
utilizzati da ogni servizio e i flussi di energia associati
a ciascun vettore. A questo punto è possibile valutare
l'efficienza energetica di ogni servizio e identificare le
opportunità di risparmio energetico ed economico che possono
essere proposte per l'edificio in esame
(articolo ItaliaOggi del 03.11.2015). |
ottobre 2015 |
|
EDILIZIA PRIVATA - VARI: Lunga vita alle detrazioni casa.
Agevolazioni de 65 e 50% prorogate per il 2016.
LEGGE DI STABILITÀ/Incentivi per ristrutturazioni e
riqualificazioni energetiche.
Ecobonus, ristrutturazioni edilizie e bonus mobili
confermati anche per l'anno prossimo. In base a quanto
previsto dalla legge di Stabilità 2016, la proroga delle
detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico e del
50% per le ristrutturazioni abitative semplici si allunga
così di un anno. Mantenuta in vita per un altro anno anche
la detrazione del 65% per gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche su costruzioni che si
trovano in zone ad alta pericolosità, se adibite ad
abitazione principale o ad attività produttive.
Tra le novità del testo della manovra, il bonus mobili
allargato alle coppie under 35 e l'ecobonus esteso agli
immobili ex Iacp.
Detrazioni fiscale ristrutturazione. La proroga al 2016
riguarda la detrazione del 50% per gli interventi edilizi.
Confermato anche il limite massimo di spesa di 96 mila euro
per unità immobiliare.
Danno diritto alla detrazione gli interventi di:
- manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale e su singole unità immobiliari
residenziali;
- restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale e su singole unità
immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale e su singole unità immobiliari
residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle
categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione
edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal
termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile.
Nel bonus ristrutturazioni rientrano non solo gli interventi
effettuati sulle unità immobiliari di tipo abitativo, ma
eventualmente anche quelli riguardanti le relative
pertinenze. In particolare, si ha diritto alla detrazione
per la realizzazione o l'acquisto di autorimesse e posti
auto pertinenziali, pure se a proprietà comune.
Detrazione per riqualificazione energetica. Anche per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici è
stata prorogata fino al 31.12.2016 la misura
maggiorata al 65%. A usufruire del bonus sono tutti i
contribuenti, anche i titolari di reddito d'impresa,
possessori dell'immobile. Per il 2016, la legge di Stabilità
ha esteso gli incentivi agli immobili ex Iacp (istituti
autonomi case popolari).
Sono ammesse alla detrazione del 65% le spese sostenute su
edifici di qualsiasi categoria catastale per:
- interventi di riqualificazione energetica di interi
edifici per l'abbattimento dell'indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale (detrazione
massima 100 mila euro);
- interventi sugli involucri di edifici per la riduzione
della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o
verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi
(detrazione massima 60 mila euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda (detrazione massima 60 mila euro);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
(detrazione massima 30 mila euro);
- acquisto e posa in opera di schermature solari con le
caratteristiche previste dall'allegato M al dlgs 311/2006:
tende esterne da sole con marchiatura obbligatoria Ce e
certificate UNI EN 13561; chiusure oscuranti con marchiatura
obbligatoria CE e certificate UNI EN 13659; i dispositivi di
protezione solare, anche in combinazione con vetrate, di cui
alle norme armonizzate europee UNI EN 14501, 13363.01,
13363.02 (detrazione massima 60 mila euro);
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse (detrazione massima 30 mila euro).
Si può usufruire dell'ecobonus sia per gli interventi di
riqualificazione dei singoli appartamenti che delle parti
comuni dei condomini. La detrazione non è cumulabile a
quella per il bonus ristrutturazioni.
Bonus lavori adeguamento antisismico. È stata ugualmente
confermata a tutto il 2016 la detrazione del 65% per lavori
di adeguamento antisismico per la messa in sicurezza degli
edifici esistenti.
La detrazione deve essere calcolata su un
importo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare (da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo) e
beneficiari sono i soggetti passivi Irpef e Ires (quindi sia
persone fisiche che imprese) a condizione che le spese siano
rimaste a loro carico e che possiedano o detengano
l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà
o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro
diritto personale di godimento).
Il bonus antisismico può
essere richiesto se l'intervento è effettuato su costruzioni
adibite ad abitazione principale o anche ad attività
produttive (unità immobiliari in cui si svolgono attività
agricole, professionali, produttive di beni e servizi,
commerciali o non commerciali) e sempre l'immobile si trova
in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui
criteri di identificazione sono stati fissati con
l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20.03.2003
(articolo ItaliaOggi Sette del
26.10.2015). |
EDILIZIA PRIVATA:
CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
- Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi”
- Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”
(Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per
il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza
energetica, il nucleare, ottobre 2015). |
settembre 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA:
La procedura abilitativa semplificata.
DOMANDA:
Qual è la corretta cifra da indicare sul verbale di
contestazione, a titolo di pagamento in misura ridotta, per
la violazione del terzo comma dell’art. 44 del D.Lgs.
28/2011 e qual è l’autorità amministrativa competente alla
ricezione del rapporto ed ancora a chi spettano le somme?
RISPOSTA:
Va premesso che dalle notizie riferite dovrebbe trattarsi di
intervento non ricadente nel regime di edilizia libera di
cui all'art. 11, comma 3, D.lgs. 30/05/2008, n. 115 e
all'art. 6 DPR 06.06.2001, n. 380 e paragrafi 11 e 12 Linee
Guida (DM 10/09/2010) e in quello dell'autorizzazione unica
di cui all'art. 5 del D.lgs. 28.03.2011, n. 71.
Ciò premesso si osserva che il comma 3 dell’art. 44 del
D.Lgs. n. 28/2001 prevede che “Fatto salvo l'obbligo di
conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello
stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni
stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che
accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui
all’art. 6, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e
massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque
non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente
comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2”.
Il precedente art. 6 disciplina la cd. PAS (procedura
abilitativa semplificata) la quale prevede un particolare
procedimento (che sostituisce la DIA e la SCIA) nell’ambito
del quale è stabilita la competenza del Comune come soggetto
che valuta la effettiva sussistenza delle condizioni
previste ex lege in presenza delle quali risulta
ammissibile tale forma semplificata di autorizzazione che
riguarda essenzialmente la conformità urbanistica
dell’intervento richiesto (il comma 2 di tale articolo
prevede infatti che “Il proprietario dell'immobile o chi
abbia la disponibilità sugli immobili interessati
dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune,
mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del
progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i
regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli
strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”).
Pertanto considerata la competenza del Comune al riguardo
vertendosi in materia urbanistica, si è dell’avviso che
l’applicazione delle sanzioni per violazioni attinenti a
tale materia sia di competenza dello stesso Comune che è il
soggetto istituzionalmente competente nella materia stessa.
Quanto all’importo concreto da applicare come sanzione, non
è possibile indicarlo preventivamente poiché esso dipende
dal conteggio da effettuare in base ai criteri previsti al
citato comma 6 dovendo essere pari ad un terzo dei valori
minimo e massimo indicati al precedenti commi 1 o 2 e
comunque non inferiore a 300 euro (a seconda del tipo di
intervento se relativo ad impianti termici o meno ed al tipo
di violazione riscontrata, in ragione della parte non
autorizzata dell’impianto) (link a
www.ancirisponde.ancitel.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI: Accensione caldaie per zone.
Deroghe con i contabilizzatori che consentono di regolare la
temperatura.
Impianti. Entro poche settimane in funzione in buona parte
d’Italia con vincoli di orari giornalieri.
Tra un mese,
in buona parte d’Italia, si accenderanno le caldaie nei condomìni con impianto centralizzato. Un appuntamento
fondamentale per l’economia, dato che uno studio della Ue
sul piano di efficienza energetica 2011 ha sottolineato che
gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di
energia dell’Unione. Inoltre, gli edifici sono stati
ritenuti fondamentali per conseguire l'obiettivo dell’Unione
di ridurre dell’80-95% le emissioni di gas serra entro il
2050 rispetto al 1990.
Presso ogni impianto termico centralizzato, che serva quindi
almeno due unità immobiliari residenziali e assimilate, il
proprietario o l'amministratore devono esporre una tabella
contenente:
-
l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
-
le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto
termico;
-
il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale
degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia
autonoma.
Non in tutta Italia è possibile mettere in funzione
l'impianto di riscaldamento nello stesso giorno. Il
legislatore ha infatti suddiviso l’Italia in sei zone
climatiche (si veda la scheda qui a lato). E per ciascuna di
esse è stata stabilita la durata giornaliera di accensione.
La maggioranza del territorio ricade, nel Centro-Nord, in
zona E o D, mentre al Sud in zona B e C; in zona F è l’arco
alpino e in zona A pochi Comuni delle isole meridionali.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche
che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata
giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in
via ordinaria. I sindaci, con propria ordinanza, possono
ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i
periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione, nonché stabilire riduzioni di temperatura
ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei
singoli immobili.
Nell’arco temporale indicato, i condomìni possono scegliere
gli orari di funzionamento purché lo stesso sia compreso tra
le ore 5 e le ore 23.
È però consigliabile non interrompere il funzionamento. Il
maggior dispendio di energia (e quindi il maggior costo) si
ha infatti con l’accensione per portare l'acqua alla
temperatura utile. Per il resto della giornata vi è dunque
solo la necessità di mantenere tale temperatura. Lo
spegnimento della caldaia durante il giorno per alcune ore
non porta quindi a un risparmio ma a un maggior costo.
Negli edifici a uso residenziale, sono però ammesse deroghe
al funzionamento dell’impianto di riscaldamento per quanto
riguarda la durata giornaliera. Tra le principali vengono
indicate le seguenti:
se il calore proviene da centrali di cogenerazione oppure se
vi siano pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
se vi è un gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di
rilevamento della temperatura esterna con programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; la temperatura
negli ambienti deve essere pari a 16°C + 2°C di tolleranza
nelle ore al di fuori della durata giornaliera;
se in ogni unità immobiliare sia installato un sistema di
contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione della temperatura con un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura nell'arco delle 24 ore;
se l’impianto termico è condotto mediante “contratto di
servizio energia” purché la temperatura negli ambienti,
durante le ore al di fuori della durata di legge, non siano
superiori ai 16°C + 2°C di tolleranza.
Si consideri, infine, che entro il 31.12.2016 tutti
gli edifici nei quali vi è un impianto centralizzato, ove
tecnicamente possibile e se vi sia un buon rapporto
costi/benefici, dovranno essere dotati di sistemi di
contabilizzazione e termoregolazione.
---------------
Non si possono superare i 22 gradi.
Comfort. Nulle le delibere in contrasto.
Negli edifici
a carattere residenziale, durante il funzionamento
dell'impianto di riscaldamento (prodotto da impianti sia
centralizzati sia autonomi), la media delle temperature
dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di
ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 20°C + 2°C
di tolleranza (si veda la scheda nella pagina).
È nulla (quindi impugnabile in ogni tempo) la delibera
condominiale che dovesse decidere di tenere una temperatura
più elevata.
L’impianto termico condominiale, quindi, deve essere in
grado di erogare tale calore. In caso contrario, il
condòmino che non riuscisse ad avere la temperatura di legge
nella propria unità immobiliare, può provocare una delibera
attinente agli eventuali interventi necessari per la piena
funzionalità dell’impianto. Nel caso in cui l’assemblea non
deliberasse le opere necessarie, può rivolgersi direttamente
all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che
obblighi il condominio ad adottare quanto necessario per
sopperire guasti o deficienze dell’impianto ed
eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il
risarcimento del danno.
Nel frattempo, però, non può sospendere il pagamento degli
oneri condominiali lamentando il disservizio. Il condominio,
d’altro canto, non può pretendere che per ovviare al
malfunzionamento il condomino stesso sia tenuto ad
effettuare interventi a proprie spese nella suo appartamento
(Cassazione sentenza 19616/2012).
La norma, però, non va intesa nel senso che anche i
condòmini siano costretti a tenere questa temperatura nelle
proprie unità immobiliari. Le leggi in materia di
contenimento dei consumi energetici e di riduzione dello
scarico in atmosfera dei prodotti della combustione (gas ad
effetto serra) incentivano la riduzione della temperatura
negli ambienti.
Il Dlgs 04.07.2014 n. 102, all’articolo
9, comma 5, prevede che ciascuno sia tenuto a contribuire ai
costi per il riscaldamento solo per il calore che
effettivamente ha prelevato dai termosifoni (oltre a una
quota fissa riferita alle dispersioni e alle spese generali
per la manutenzione dell’impianto). Ne consegue che per
risparmiare danari o perché l’alloggio non è abitato, i
condomini potranno tenere le valvole termostatiche
parzialmente o totalmente chiuse, con conseguente minore
temperatura nell’appartamento.
I condomini confinanti che devono prelevare maggior calore
dai propri termosifoni per compensare quel calore che viene
ceduto agli alloggi freddi, non possono pretendere nulla né
dal vicino né nei confronti del condominio in sede di
ripartizione della spesa complessiva del riscaldamento
mediante l’adozione dei cosiddetti coefficienti correttivi.
Questi, infatti, sono vietati dalla legge, anche per quegli
appartamenti posti all’ultimo piano o a Nord.
Nemmeno un regolamento avente natura contrattuale (allegato
al primo atto di vendita e richiamato per accettazione in
tutti i successivi) potrà prevedere “compensazioni” o
obblighi di tenere una determinata temperatura negli
alloggi. Lo stesso, infatti, sarebbe contrario a norme
imperative.
Nel caso in cui in un’unità immobiliare dovessero passare le
tubazioni della rete di distribuzione che porta il calore
negli altri alloggi, non potrà essere richiesto alcun
pagamento al condomino. Infatti, l’attraversamento della
proprietà individuale non determina alcuna appartenenza, ma
semmai implica una servitù a carico dell’appartamento
interessato (Tribunale Milano, sezione XIII, sentenza del 26.01.2012) (articolo Il Sole 24 Ore
del 15.09.2015). |
EDILIZIA PRIVATA:
Nuova
«pagella verde» per gli immobili. Dal primo ottobre cambiano
calcoli e documenti per misurare i consumi.
Efficienza energetica. Ape obbligatorio per affittare o
vendere l’immobile ma i vecchi certificati sono validi se
non si eseguono lavori.
Dopo tre mesi di
rodaggio, per adeguarsi al sistema, il
nuovo modello di
attestato energetico per gli immobili è pronto a entrare in
vigore: dal 1° ottobre cambiano le modalità per la
compilazione dell’attestato di prestazione energetica (o
Ape) degli edifici e delle unità immobiliari.
La normativa di riferimento, che modifica il Dlgs 192/2005 e
attua in Italia la direttiva europea 2010/31/Ue, è contenuta
nelle linee guida emanate dal ministero dello Sviluppo
economico lo scorso 26 giugno (pubblicate sulla Gazzetta n.
162/2015). Il nuovo «certificato» che attesta i consumi
energetici dell’immobile è composto da cinque pagine,
suddivise in due parti: una prima più generica, di facile
comprensione per tutti, dove viene indicata la classe
energetica dell’immobile, l’indice di prestazione energetica
globale (da energia non rinnovabile e rinnovabile) e dove
sono riportate le raccomandazioni per migliorare
l’efficienza dell’edificio attraverso gli interventi più
significativi ed economicamente convenienti. Nella seconda
parte si trovano informazioni più di dettaglio e di maggior
contenuto tecnico, utili agli addetti al lavori per una
conoscenza più approfondita dell’edificio o
dell’appartamento.
Cosa cambia
Anche se nella denominazione l’attestato di prestazione
energetica ha sostituito ormai da due anni il vecchio
attestato di certificazione energetica (Ace) fino ad oggi,
di fatto, le modalità di compilazione erano rimaste ferme al
passato. Ora si cambia. Innanzitutto, aumenta il numero dei
servizi energetici presenti in casa che vengono presi in
considerazione ai fini dell’esame di efficienza: oltre alla
climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda
sanitaria, vengono esaminati –se presenti– la
climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica.
Per gli edifici terziari si tiene conto anche
dell’illuminazione e dei servizi di trasporto a persone o
cose (ascensori e montacarichi). Non solo. Dal 1° ottobre,
la performance del fabbricato o dell’alloggio è ricavata
confrontando l’unità con il cosiddetto edificio standard, un
fabbricato “ombra” in tutto e per tutto analogo al progetto
reale, ma progettato in condizioni ottimali. Come in
passato, il giudizio finale è espresso in classi di merito
identificate da lettere, dalla A (la più virtuosa) alla G.
I livelli complessivi sono 10 (prima erano sette): i primi
quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro
gradazioni, da A4 (il più efficiente) ad A1.
Ultima novità di rilievo è che decadono i sistemi regionali
per il calcolo delle prestazioni dell’edificio. Pregio della
nuova norma, infatti, è essere riuscita infatti a far
dialogare le Regioni, riportando la metodologia di esame
delle prestazioni a un unico sistema nazionale, con poche
eccezioni.
Per chi è obbligatorio
La nuova targa energetica è composta secondo le nuove regole
in tutti i casi di nuova costruzione o risanamento di uno
stabile già esistente. Nei casi di vendita o affitto
dell’unità immobiliare l’attestato è prodotto secondo il
nuovo modello solo se non è già presente un vecchio Ape o
Ace ancora in corso di validità (il documento ha una vita di
10 anni, salvo lavori di ristrutturazione tali da modificare
le prestazioni energetiche del fabbricato).
Per chi dovrà rifare l’Ape (non a fronte di lavori di
recupero, ma per naturale scadenza), uno dei risvolti (forse
non graditi) nel passaggio dal sistema regionale a quello
unico nazionale sarà la possibilità che si verifichino
“declassamenti”. In pratica, la casa, che magari era stata
venduta come performante e in classe A secondo la scala
adottata dal territorio di riferimento, potrebbe finire
bruscamente in classe B.
Le sanzioni
Se in passato la verifica sugli attestati è sempre stata
blanda, dal prossimo mese i controlli scatteranno d’obbligo
da parte delle Regioni almeno sul 2% degli Ape, a partire da
quelli che dichiarano classi più efficienti. Se manca
l’attestato per gli edifici di nuova costruzione e per
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il
costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione
amministrativa che parte da un minimo di tremila euro, ma
può arrivare fino a 18mila.
Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il
venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila e
i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel
secondo. Rispetto al passato, non è però più prevista la
nullità dell’atto di trasferimento dell’immobile o del
contratto di affitto.
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L’attestato trova lo standard unico.
L’iter. Stop ai diversi sistemi regionali.
Una delle
principali novità che scatteranno con l’entrata in vigore
del nuovo attestato di prestazione energetica sarà il
ritorno a un sistema di calcolo unico, nazionale, per
arrivare alla definizione delle performance energetiche
dell’edificio e dunque all’attribuzione delle classi di
merito.
Il lavoro per il ritorno all’omogeneità, anche dove erano
stati sviluppati negli anni passati sistemi regionali di
certificazione, è partito da settimane: la prospettiva è una
semplificazione per i cittadini che devono far redigere la
targa energetica.
Dal 1° ottobre, ad esempio, il modello di Ape sarà conforme
a quello nazionale anche in Lombardia, la Regione che più di
altre aveva tenuto in passato una linea autonoma. A
stabilirlo è una delibera, la n. 3868 del 16.07.2015.
L’attestato –che in questa Regione è necessario anche per
gli immobili senza impianti– sarà ritenuto valido tuttavia
solo se prodotto attraverso l’utilizzo del software
Cened+2.0 (la versione beta è già disponibile online) o di
un software commerciale che però abbia ricevuto il via
libera da parte di Infrastrutture Lombarde (la società che
gestisce l’accreditamento locale). Ogni targa energetica
continuerà, inoltre, a prevedere un costo di emissione di 50
euro. Infine, sul territorio amministrato dalla Giunta
Maroni, continueranno a poter rilasciare gli Ape solo le
persone fisiche e non le società.
Nessuna differenza fra il sistema nazionale e quello
regionale, invece, in Emilia Romagna, dove la Regione ha
recepito in estate le linee guida con la Dgr 967 del 20.07.2015. Stessa linea quella che dovrebbe essere
adottata dal Piemonte, dove da qualche tempo è stata
abrogata la legge 13/2007, che dettava la metodologia per la
certificazione energetica degli edifici e dove sta per
uscire una delibera di recepimento del Decreto del 26 giugno
scorso.
L’unica eccezione a un quadro di generale uniformità arriva
dalle Province autonome. La Provincia di Bolzano, che con il
sistema Casaclima ha dimostrato da tempo di aver recepito
interamente la direttiva comunitaria 2010/31/Ue, potrà
mantenere attivo (come prescrive lo stesso decreto di
giugno) un proprio sistema, che pur deve essere il più
possibile reso vicino a quello statale. Ciò significa che,
in Alto Adige, gli Ape continueranno a seguire il sistema
locale, che già tiene conto per il residenziale delle
performance dell’edificio per la climatizzazione estiva
dell’immobile e della ventilazione meccanica dello stesso.
In Provincia di Trento, dove il metodo di calcolo da sempre
è quello nazionale della norma Uni, è infine in corso una
verifica per capire se sia possibile o meno mantenere un
sistema peculiare di attribuzione delle classi, che (come
già in passato) si basa sul consumo effettivo di energia,
anziché sul raffronto con l’edificio tipo. «Una riflessione
–spiegano dagli uffici tecnici– che è in corso e che
presto definiremo» (articolo Il Sole 24 Ore
del 14.09.2015 - tratto da www.centrostudicni.it). |
maggio 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Minori distanze per risparmio energetico: non esiste un
"diritto" alla deroga.
Il TAR Abruzzo-Pescara, interviene in
materia di deroga alla normativa sulle distanze tra
costruzioni affermando che l'applicazione della normativa
speciale in materia di risparmio energetico non è
^automatica^ e che invece spetta al Comune valutare se
esista la possibilità di ottenere i medesimi risultati
energetici senza gravare sulle posizioni giuridiche di chi
subisce la maggiore altezza e/o i minori distacchi.
Nella fattispecie l'A.C. aveva contestato delle irregolarità
nella realizzazione di una palazzina residenziale.
Il privato proprietario aveva proposto istanza di
accertamento di conformità invocando, quanto alle distanze,
la normativa in materia di risparmio energetico (D.lgs.
102/2014 già D.lgs. 115/2008), sostenendo di avere con la
richiesta di sanatoria proposto soluzioni tecniche idonee
(pacchetti termici) ad eliminare le difformità in
particolare relativamente all’altezza dell’edificio e
all’aggetto dei balconi.
Il Comune aveva ritenuto che le soluzioni prospettate
rappresentassero "un espediente o accorgimento
fuorviante, o modo fittizio di far apparire l'altezza e la
distanza rientranti nelle norme" nel tentativo di
superare quanto contestato nell'ordinanza di demolizione.
Pronunciandosi su ordine di demolizione e diniego di
sanatoria, il TAR Abruzzo ha statuito che poiché la norma
(art. 11 D.Lgs. 102/2014) introduce una valutazione di tipo
tecnico in ordine alla verifica di tale presupposto, essa
esclude che sussista un “diritto” alla deroga.
Il che a dire:
• che la deroga ai parametri di altezza e distanze non
costituisce l’automatica conseguenza di una scelta del
costruttore di cui il Comune debba limitarsi a prendere
atto;
• che l'applicazione della norma è invece la conseguenza di
una valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine al
carattere necessario della soluzione prescelta, e quindi
rispetto alla possibilità di ottenere i medesimi risultati
energetici senza gravare sulle posizioni giuridiche di chi
subisce la maggiore altezza e/o i minori distacchi;
• che il Comune non può assentire una deroga alle distanze
laddove il maggiore spessore dei muri perimetrali possa
essere “recuperato” verso l’interno, e perciò non
necessariamente verso le proprietà altrui;
• che analoga considerazione può farsi per l’altezza
complessiva dell’edificio, anch’essa in linea di principio
comunque contenibile nell’ambito dei parametri vigenti.
Il che evidenzia l’incompatibilità della richiesta di
deroga, che implica una valutazione tecnico-discrezionale,
con il procedimento finalizzato ad attribuire un titolo
postumo sulla base di un mero “accertamento di conformità”.
In conclusione: l’applicazione dei pacchetti termici ad una
struttura ormai realizzata, con caratteristiche essenziali
già acquisite, giustifica il rigetto della domanda di
sanatoria sulla scorta della disciplina speciale, vera
l’estraneità della suddetta disciplina al procedimento ex
art. 36 t.u. ed. (commento tratto da http://studiospallino.blogspot.it
- TAR
Abruzzo-Pescara,
sentenza 14.05.2015 n. 206 -
link a www.giustizia-amministrativa.it).
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MASSIMA
2 – Quanto al merito, vanno preliminarmente esaminati i
motivi aggiunti.
L’art. 11, co. 1. d.lgs. 115/2008, su cui essenzialmente si
basa la domanda di sanatoria, è stato abrogato dall’art. 19,
co. 1, lett. a), D.lgs. 04.07.2014, n. 102 (entrato in
vigore il 19.07.2014). Tale circostanza, rilevata dal
Comune, è tuttavia ininfluente alla luce dell’art. 36 t.u.
ed., secondo cui gli interessati “possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda”.
Stabilito che la norma era all’epoca ancora in vigore, va
evidenziato che,
ai fini delle previste deroghe, la stessa
richiede che le maggiori dimensioni di muri e solai siano
necessari “ad ottenere una riduzione minima…”, e
perciò, introducendo una valutazione di tipo tecnico in
ordine alla verifica di tale presupposto, esclude che
sussista un “diritto” alla deroga, come invece
sembrano in vario modo supporre i ricorrenti.
Deve infatti ritenersi che la deroga ai parametri di altezza
e distanze non costituisca l’automatica conseguenza di una
scelta del costruttore di cui il Comune debba limitarsi a
prendere atto, risultando della norma in parola che essa è
invece la conseguenza di una valutazione effettuata
dall’amministrazione in ordine al carattere necessario della
soluzione prescelta, e quindi rispetto alla possibilità di
ottenere i medesimi risultati energetici senza gravare sulle
posizioni giuridiche di chi subisce la maggiore altezza e/o
i minori distacchi.
Non sembra, cioè, che il Comune possa assentire una deroga
alle distanze laddove il maggiore spessore dei muri
perimetrali possa essere “recuperato” verso
l’interno, e perciò non necessariamente verso le proprietà
altrui. Analoga considerazione può farsi per l’altezza
complessiva dell’edificio, anch’essa in linea di principio
comunque contenibile nell’ambito dei parametri vigenti.
Il che evidenzia l’incompatibilità della richiesta di
deroga, che implica una valutazione tecnico-discrezionale,
con il procedimento finalizzato ad attribuire un titolo
postumo sulla base di un mero “accertamento di conformità”,
come del resto confermato dal dato normativo secondo cui la
deroga è consentita “nell'ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo
II del D.P.R. 06.06.2001, n. 380”, e quindi non nel
procedimento di cui all’art. 36 (inserito nel titolo IV).
L’applicazione dei pacchetti termici ad una struttura ormai
realizzata, con caratteristiche essenziali già acquisite,
giustifica perciò le conclusioni del provvedimento, che ha
in buona sostanza ritenuto l’estraneità della suddetta
disciplina al procedimento ex art. 36 t.u. ed., e quindi
irrilevante l’applicazione dei pacchetti termici sul calcolo
dell’altezza del fabbricato e dell’aggetto dei balconi.
Poiché la domanda di sanatoria era (tranne un punto, su cui
infra) pressoché interamente incentrata sulle pretese
conseguenze derivanti dall’applicazione dei pacchetti
termici (cfr. la relazione tecnico-illustrativa, doc. 3
produzioni comunali 12.01.2015), la rilevata carenza dei
presupposti di per sé consolida il diniego riguardo ai punti
2) e 3) della pag. 3 della appena citata relazione. Ne
consegue il rigetto del secondo motivo aggiunto.
In ordine al motivo con cui si deduce la mancata
considerazione delle memorie presentate nel corso del
procedimento di sanatoria, va osservato che la ragione
sostanziale del diniego consiste nella ritenuta
inapplicabilità alla fattispecie della invocata deroga,
sicché è irrilevante il percorso interpretativo attraverso
cui il Comune è pervenuto ad una conclusione che il Collegio
considera corretta. Deve perciò escludersi che le
osservazioni presentate in ordine al punto determinassero
particolari oneri motivazionali.
Parte ricorrente effettua ulteriori considerazioni
richiamando le conclusioni emergenti dalla relazione tecnica
allegata ai motivi aggiunti, in cui si evidenzia tra l’altro
l’alterazione del profilo naturale del lotto in conseguenza
dei lavori eseguiti sui lotti circostanti (la circostanza è
confermata dalle relazioni della Polizia Municipale, quale
quella in data 08.11.2013, doc. 3 produzioni comunali
30.06.2014: “… le quote di riferimento relative alla
pendenza del terreno sono state modificate a seguito delle
opere di sbancamento eseguite per la realizzazione della
strada di accesso e degli edifici circostanti”). Le
circostanze suddette –che avrebbero influito sulle quote
della costruzione ed interferito sulla misurazione
dell’altezza- sono tuttavia estranee all’oggetto della
sanatoria, che sul punto dell’altezza riguardava, come già
osservato, esclusivamente l’accesso alle deroghe di cui
all’art. 11 d.lgs. 115/2008.
L’ultima parte dei motivi aggiunti (pagg. 13 e seg.)
presuppone che “la parte sub 3) dell’ordinanza
demolitoria, nel silenzio del diniego, è stata risolta”,
il che tuttavia non è, visto che il provvedimento impugnato
ribadisce esplicitamente “le motivazioni espresse
nell'avviso ed in particolare: 1. La misura dell’aggetto dei
balconi superiore a mt. 1,60 (limite prescritto dalle NTA)
rimane irregolare…; 2. La distanza dai confini della
scalinata realizzata in aderenza al muro non di proprietà
lato ovest rimane irregolare benché disegnata in parte come
aiuola (perché in sostanza l'aiuola verrà a svolgere la
medesima funzione di rampa d'accesso)”, rispetto alle
quali non è stata comunque dedotta alcuna censura atta ad
evidenziarne l’illegittimità.
Ne deriva il consolidamento del diniego anche riguardo a
tali capi.
I motivi aggiunti vanno in conclusione rigettati. |
aprile 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA: Fotovoltaico, basta la Scia per il terrazzo di casa.
Basta la Scia per installare i pannelli fotovoltaici sul
pergolato realizzato nel terrazzo di casa. Accolto il
ricorso del proprietario, bocciata la tesi del comune: il
permesso di costruire non serve perché la segnalazione di
inizio attività risulta sufficiente anche per le pertinenze
dei fabbricati. Altro che permesso di costruire.
Il comune
deve convincersi, per installare il fotovoltaico sul
terrazzo al proprietario basta la Scia, a patto che i
pannelli siano montati sul pergolato di legno: le linee
guida che disciplinano l'installazione degli impianti
energetici, infatti, prevedono che la segnalazione di inizio
attività basta e avanza per le opere realizzate sulle
pertinenze degli edifici. E dunque anche per i pergolati.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la
sentenza 27.04.2015 n. 2134.
Accolto, dunque, il ricorso del proprietario di casa contro
la sentenza sfavorevole del Tar Emilia Romagna. L'impianto «incriminato»
non è piccolo: i pannelli sono otto per un'area totale di
tredici metri quadrati.
Eppure basta il titolo edilizio più semplice, anche se il
pergolato di legno fa da sostegno alla produzione di energia
da fonti rinnovabili invece di sostenere le piante
rampicanti, come avviene di solito
(articolo ItaliaOggi del 22.05.2015).
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MASSIMA
6.– In via preliminare è necessario ricostruire il quadro
normativo e gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti.
6.1.– L’art. 6, comma 2, lettera d), del d.p.r. n. 380 del
2001 dispone che sono soggetti a comunicazione di inizio
lavori gli interventi consistenti, tra l’altro,
nell’installazione di «pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona
A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici
02.04.1968, n. 1444».
Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti in esame
prevedono che essi possono essere installati «su edifici
esistenti e loro pertinenze», inclusi, pertanto, anche i
pergolati.
L’art. 10 dello stesso decreto dispone, invece, che occorre
il permesso di costruire per: «a) gli interventi di nuova
costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia
che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni».
6.2.– La giurisprudenza amministrativa, in
mancanza di una definizione legislativa di pergolato, ha
avuto modo di affermare che esso può essere inteso come un
manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura
leggera di legno o altro materiale di minimo peso,
facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che
funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali
realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste
dimensioni (Cons.
Stato, sez. IV, 29.09.2011, n. 5409).
Si è, inoltre, precisato che «la nozione
di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i
pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere
collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio
della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come
copertura stabile e continua degli spazi sottostanti»
(Cons. Stato, sez. I, 25.06.2014, n. 2162). |
novembre 2014 |
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EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI: Impianti fotovoltaici.
Domanda
Lessi tempo addietro un qualcosa su come calcolare l'aumento
della rendita di un immobile a seguito dell'installazione di
un impianto fotovoltaico. Potete darmene gentilmente
nozione, dal momento che non ricordo più dove la lessi?
Risposta
Verosimilmente il cortese lettore si riferisce a un «question
time» in commissione finanze della Camera del 30/04/2014. In
quella sede il sottosegretario all'economia Zanetti ebbe a
precisare che, per quel che concerne gli incrementi delle
rendite degli immobili, la variazione della rendita deve
avvenire soltanto quando l'impianto fotovoltaico «integrato»
incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria)
del 15%, con ulteriori salvaguardie (potenza nominale
inferiore a 3 kwt per ogni unità, potenza nominale
complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità
immobiliari e volume dell'impianto inferiore a 150 mc per le
installazioni a terra) in presenza delle quali non risulta
obbligatoria la dichiarazione di variazione in catasto (articolo ItaliaOggi Sette del
17.11.2014). |
EDILIZIA PRIVATA: Terrazze a verde.
Domanda
Il mio architetto mi ha detto che posso usufruire della
detrazione del 65% per il risparmio energetico ricoprendo il
mio terrazzo «a verde». Dal momento che l'affermazione mi
lascia un po' perplesso, chiedo il parere dei vostri
esperti.
Risposta
Il ministero per l'ambiente, comitato per lo sviluppo del
verde pubblico, ha, delibera n. 10017 del 13.05.2014,
precisato che le coperture «a verde» di terrazze e tettoie,
a meno che non si tratti di opere dal mero valore estetico
e/o paesaggistico e privi di apprezzabili effetti sul piano
del risparmio energetico, fruiscono della detrazione fiscale
del 65% prevista per gli interventi di miglioramento delle
prestazioni energetiche delle unità immobiliari (articolo ItaliaOggi Sette del
17.11.2014). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI -
PATRIMONIO:
G.U. 11.11.2014 n. 262, suppl. ord. n. 85/L, "Testo
del decreto-legge 12.09.2014, n. 133, coordinato con la
legge di conversione 11.11.2014, n. 164,
recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive»".
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Di particolare interesse si leggano:
►
Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le
infrastrutture strategiche affidate in concessione)
►
Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere
incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie
a favore degli Enti territoriali)
►
Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di
semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea
dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di
comunicazioni elettroniche)
►
Art. 6-ter (Disposizioni per l’infrastrutturazione
degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)
►
Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo
03.04.2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-0 del 19.07.2012 e C-85-13 del 10.04.2014; norme di
accelerazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)
►
Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito
preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica
di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i
requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina
della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di
materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree
con presenza di materiali di riporto)
►
Art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di
vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa
in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione
artistica, musicale e coreutica - AFAM)
►
Art. 13 (Misure a favore dei project bond)
►
Art. 14 (Disposizioni in materia di standard tecnici)
►
Art. 16-bis (Disciplina degli accessi su strade
affidate alla gestione della società ANAS Spa)
►
Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia
edilizia)
►
Art. 17-bis (Regolamento unico edilizio)
►
Art. 21 (Misure per l’incentivazione degli
investimenti in abitazioni in locazione)
►
Art. 22 (Conto termico)
►
Art. 22-bis (Interventi sulle tariffe incentivanti
dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)
►
Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione
delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione
del territorio)
►
Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione
amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia
di patrimonio culturale)
►
Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli
immobili demaniali inutilizzati)
►
Art. 31 (Misure per la riqualificazione degli
esercizi alberghieri)
►
Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12.04.2006,
n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure
urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel
corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)
►
Art. 35 (Misure urgenti per la realizzazione su scala
nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei
rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la
gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il
recupero dei beni in polietilene)
►
Art. 38 (Misure per la valorizzazione delle risorse
energetiche nazionali)
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Per una migliore
comprensione della ratio sottesa ai vari articoli si leggano
anche:
● Camera dei Deputati,
dossier 27.10.2014
● Senato della Repubblica,
dossier ottobre 2014
● Senato della Repubblica,
dossier novembre 2014 |
ottobre 2014 |
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EDILIZIA
PRIVATA: Energia
da fonti rinnovabili.
Domanda
Il mio fondo può
essere soggetto a servitù coattiva a mezzo di pale di
aerogeneratore per la produzione di energia da fonti
rinnovabili?
Risposta
Il Consiglio di
Stato, con la sentenza numero 3723, del 12.06.2009, partendo
dalla considerazione che la produzione di energia da fonti
rinnovabili è un servizio pubblico, ha affermato che la
Pubblica amministrazione, sulla base del regime speciale
costituito dall' articolo 43, comma 6-bis, del decreto
legislativo 08.06.2001, numero 327, dall'articolo 1, comma
4, della legge 09.01.1991, numero 10, e dall'articolo 12 del
decreto legislativo 29.12.2003, numero 387, ha il potere di
costituire, con un proprio provvedimento, una servitù di
contenuto non previsto dall'ordinamento.
La fattispecie affrontata dal Consiglio di stato riguardava
la costituzione di una servitù di sorvolo a mezzo di pale di
aerogeneratore sul fondo del vicino.
I giudici Palazzo Spada superano il pensiero del Giudice di
primo grado (Tar Puglia) che aveva affermato che la
costituzione coattiva di una servitù di sorvolo del fondo
altrui a mezzo delle pale di un aerogeneratore di energia
non figura tra quelle astrattamente descritte dalla legge in
materia di energia e non estensibili al di fuori dei casi
espressamente considerati stante la natura eccezionale della
relativa disciplina.
Per il Consiglio di stato, la disciplina civilistica per la
costituzione di servitù volontarie o coattive tra privati
non è esaustiva, atteso che lo stesso codice civile ,
all'articolo 834, comma 2, prevede che regimi espropriativi
speciali siano introdotti e disciplinati da apposite norma
ad hoc. E in tali discipline speciali, per i Giudici, deve
essere ricompresa, in particolare, anche la realizzazione di
impianti eolici per la produzione di energia elettrica. È
questa, per il Consiglio di stato, una materia che
presuppone la possibilità, in relazione alle singole
fattispecie concrete, di graduare il sacrificio da imporre
ai privati in vista della realizzazione dell'interesse
pubblico perseguito.
E ciò in ragione del combinato disposto dell'articolo 43
citato, che considera di interesse pubblico e di pubblica
utilità l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili,
e dell'articolo 12, pure citato, che ribadisce il principio
che le opere concernenti la realizzazione degli impianti i
energia eolica sono di pubblica utilità, indifferibili e
urgenti (articolo ItaliaOggi Sette del 20.10.2014). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Impianti alimentati.
Domanda
Il termine per la
conclusione del procedimento di autorizzazione alla
realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili
è un termine perentorio?
Risposta
Il termine per la
conclusione del procedimento di autorizzazione alla
realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili
è, alla luce della giurisprudenza abbastanza costante,
perentorio.
Il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del
14.10.2013, numero 5000, ha affermato che il termine di 180
giorni, previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo numero 387, del 29.12.2003, ha il carattere
della perentorietà, atteso che esso è un principio
fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia elettrica. Esso,
peraltro, viene a rispondere a esigenze di celerità e
semplificazione amministrativa, venendo così a garantire
uniformemente sul territorio nazionale il rispetto di un
termine valido verso tutti per il rilascio
dell'autorizzazione unica. Pertanto, il mancato rispetto di
detto termine legittima il ricorso avverso il
silenzio–inadempimento.
Però, per i giudici del Consiglio di stato: «Il giudice,
con riguardo alla azione avverso il silenzio, può
pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in
giudizio solo quando si tratta di attività vincolata, o
quando risulta che non residuano ulteriori margini di
esercizio della discrezionalità e non sono necessari
adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall'Amministrazione». Ne consegue che neanche il
giudice può sostituirsi alla Pubblica amministrazione,
nonché alle scelte a essa riservate. Il giudice, poi, non
può pronunciarsi «con riferimento, come scrivono i
giudici di Palazzo Spada, a poteri amministrativi non ancora
esercitati».
Con l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
03.03.2011, numero 28, il termine per la conclusione del
procedimento autorizzatorio summenzionato è stato ridotto a
novanta giorni e ha conservato il suo carattere di
perentorietà. Tale affermazione trova conforto nella
sentenza numero 5895, del 21.11.2012, del Consiglio di stato
che ha condannato una Regione, competente in materia di
autorizzazione unica, per la mancata conclusione del
procedimento nel termine perentorio di novanta giorni.
In ogni caso, il mancato rispetto di detto termine viola una
chiara disposizione normativa e contravviene allo spirito di
massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti
alimentati da energie rinnovabili, voluto dal legislatore e,
a monte, dalla direttiva dell'Unione europea e di altri
accordi conclusi a livello internazionale, tesi all'aumento
della produzione di energia rinnovabile (Tar Molise,
Campobasso, 29.11.2006, numero 984) (articolo ItaliaOggi
Sette del 13.10.2014). |
giugno 2014 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Circa il cd. bonus volumetrico per il risparmio
energetico di cui alla l.r. Lombardia 20.04.1995 n. 26,
sussiste l’impossibilità di richiedere tale bonus
volumetrico in sede di sanatoria desumibile non solo e non
tanto dalla circolare applicativa dell’istituto, D.D.G.
07.08.2008 n. 8935, quanto dalla logica della norma di legge
che lo prevede: trattandosi di istituto premiale e
incentivante un’edilizia di qualità, appare corretto
riservarne l’applicazione a chi dall’origine si proponga di
realizzarla, e non utilizzarlo come ulteriore incentivo agli
abusi edilizi.
Parimenti, del ricorso 740/2010 è infondato anche il
secondo motivo, perché il diniego di sanatoria resiste alle
censure mossegli, nei termini di cui subito in dettaglio.
Incominciando dall’edificio A, va ricordato che le
ricorrenti si erano viste contestare i seguenti abusi,
desunti a contrario dal contenuto dell’ordinanza di
demolizione riportato in narrativa: (1.) ricavo di ulteriore
volumetria a disposizione rispetto al PDR approvato mediante
variazione delle altezze interne derivanti dall’abbassamento
del solaio del piano terra nonché (2.) mediante variazione
della quota dei solai interpiano; (3.) mutate disposizioni
dei fori delle finestre/porte finestre/porte rispetto al PDR approvato; (4.) mutate tipologie costruttive rispetto al
PDR approvato.
A fronte di ciò, il diniego di sanatoria osserva, quanto
all’abuso di cui ai punti (1) e (2) e alla richiesta delle
ricorrenti di sanarlo avvalendosi del cd. bonus volumetrico
per il risparmio energetico di cui alla l.r. Lombardia 20.04.1995 n. 26, che vi sarebbe stato anzitutto un errato
calcolo iniziale della superficie e della volumetria; rileva
poi che la normativa regionale per avvalersi del bonus
richiede di presentare l’apposita relazione tecnica con la
domanda originaria di rilascio del titolo o con una domanda
di variante in corso d’opera; non consente però di
presentarla a corredo di una domanda di sanatoria.
Quanto
agli abusi di cui ai punti 3 e 4, il diniego osserva poi che
l’edificio in base al PDR originario era soggetto all’art.
47 lettera f delle NTA di piano, che escludeva finiture e
materiali non tradizionali e non coerenti con l’esistente; è
ora soggetto alle norme sugli edifici storici di cui
all’art. 6 del Piano delle regole, e in base a tale
normativa non può recare il rivestimento di intonaco, le
cornici in marmo e i serramenti in alluminio in concreto
realizzati.
Le ricorrenti replicano quanto agli abusi (1) e (2) in
sintesi che il calcolo sarebbe corretto, e che la richiesta
di bonus potrebbe farsi anche in sanatoria; quanto agli
abusi (3) e (4), che le prescrizioni evidenziate dal Comune
sarebbero solo indicative, ma nessuna di tali censure è
fondata.
Sul primo punto, abusi (1) e (2), le ricorrenti (ricorso,
pp. 13 e 14) deducono che invece il calcolo sarebbe
corretto, ma si tratta di contestazione generica, non
corredata di una dimostrazione dei presunti errori compiuti
dal Comune, dimostrazione che le ricorrenti avevano tutti
gli elementi per fornire e dovevano quindi allegare in base
al noto principio di vicinanza della prova, sul quale v. per
tutte da ultimo Cass. civ. sez. III 14.01.2014 n. 65.
L’impossibilità di richiedere il bonus volumetrico in sede
di sanatoria è poi desunta non solo e non tanto dalla
circolare applicativa dell’istituto, D.D.G. 07.08.2008
n. 8935, quanto dalla logica della norma di legge che lo
prevede: trattandosi di istituto premiale e incentivante
un’edilizia di qualità, appare corretto riservarne
l’applicazione a chi dall’origine si proponga di
realizzarla, e non utilizzarlo come ulteriore incentivo agli
abusi edilizi (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 27.06.2014 n. 736 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
maggio 2014 |
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EDILIZIA PRIVATA: Ape comunque necessario.
Domanda
Se il locatore, per qualsiasi motivo, non possiede e quindi
non cita nel contratto di locazione l'Ape per un dato
immobile, potrà farlo successivamente? In caso affermativo,
occorre registrare nuovamente il contratto?
Risposta
A termini di legge deve comunque farlo entro 45 giorni,
anche se l'omessa dichiarazione nel contratto di locazione
resta comunque pesantemente sanzionabile ai sensi di quanto
disposto dall'art. 6 del dlgs n. 192/2005, come recentemente
modificato. In tal senso dispone espressamente la norma
introdotta nell'art. 6 del dlgs n. 192/2005 nella fase di
conversione in legge (n. 9/2014) del dl n. 145/2013: «Il
pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia
dell'attestato di prestazione energetica entro
quarantacinque giorni».
Al fine di ottemperare a tale prescrizione non è necessario
procedere nuovamente alla registrazione a tassa fissa (euro
200, come da ris. Ag. entrate del 22.11.2013) del contratto
di locazione, integrato con la dichiarazione del conduttore
di avere ricevuto copia dell'Ape, essendo sufficiente
stipulare e registrare (comunque su base volontaria)
un'appendice al contratto di locazione nella quale il
conduttore potrà rendere tale dichiarazione richiamando
tutti gli estremi (inclusi quelli di registrazione) del
contratto di locazione (articolo ItaliaOggi Sette
del 05.05.2014). |
marzo 2014 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
A. Mancini,
L’attestato di prestazione energetica negli interventi
edilizi, nei trasferimenti e nelle locazioni immobiliari
(Bollettino di
Legislazione Tecnica n. 3/2014). |
febbraio 2014 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Bonus antisismico con «titoli» pesanti.
Permesso di costruire o super-Dia per ottenere la detrazione
del 65% fino a 96mila euro.
Ristrutturazioni. L'incentivo maggiorato per la messa in
sicurezza statica riguarda le procedure autorizzatorie
attivate dopo il 04.08.2013.
La possibilità
di detrarre dall'imposta lorda il 36% delle spese per misure
antisismiche era già contemplata dall'articolo 16-bis del Tuir, inserito nel Testo unico dal Dl 201/2011.
Si tratta,
in particolare, degli interventi previsti dalla norma al
comma 1, lettera i), relativi all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica, sulle parti strutturali degli
edifici, per la redazione della documentazione obbligatoria
necessaria per comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio di questa documentazione.
Per questa tipologia di interventi l'articolo 16 del Dl
63/2013 –come modificato dalla legge di stabilità 147/2013– ha innalzato l'entità della detrazione al 65% fino a una
spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, per le
spese sostenute entro il 31 dicembre di quest'anno (per gli
anni a venire, si veda l'articolo in basso).
Dall'incrocio delle due previsioni il riconoscimento della
detrazione potenziata al 65% risulta assoggettato ad alcune
limitazioni.
Innanzitutto questo si riferisce ai soli interventi le cui
procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 04.08.2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013
(di conversione del Dl 63).
In secondo luogo la disposizione del 2013 non trova
applicazione per l'intero territorio nazionale, poiché
riguarda solo le opere eseguite sugli edifici ricadenti
nelle zone sismiche a pericolosità alta o media (zone 1 e 2)
di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20.03.2003.
Inoltre, non ogni tipologia di lavori potrà fruire dei
benefici fiscali. L'articolo 16-bis, infatti, prende in
considerazione soltanto l'adozione di misure antisismiche e
l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da
realizzarsi «sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere
interi edifici».
Infine il beneficio è riconosciuto solo per gli interventi
riguardanti edifici destinati ad attività produttive o ad
abitazione principale del contribuente.
I titoli abilitativi ammessi
Dovendo riguardare le «parti strutturali», la tipologia
delle opere va a inquadrarsi tra gli «interventi di
ristrutturazione edilizia», (articolo 3, comma 1, lettera
d), Dpr 380/2001), il cui titolo abilitativo sarà il
permesso di costruire o, se prevista dalla normativa
regionale, una super-Dia.
Andrà quindi tendenzialmente escluso il riconoscimento del
beneficio per le opere riconducibili agli «interventi di
restauro e di risanamento conservativo» (articolo 3, comma
1, lettera c), Dpr 380/2001). D'altro canto è la stessa
rubrica dell'articolo 16 a fare esplicito riferimento alla
«ristrutturazione edilizia», contribuendo a chiarire
l'ambito di operatività della norma. Ulteriore aspetto
problematico è quello collegato al concreto avvio delle
procedure autorizzatorie e ai limiti temporali entro cui le
spese devono essere sostenute per fruire della maggiore
detrazione.
Interventi su interi edifici
La norma non consente di intervenire sulle parti strutturali
della singola unità immobiliare, che viene presa in
considerazione unicamente per determinare l'ammontare
massimo della detrazione, ma solo sull'intero edificio o su
complessi di edifici collegati. Pertanto, salvo i casi in
cui l'immobile appartenga a un unico soggetto, sarà
indispensabile il coinvolgimento dei vari comproprietari o
dei condomini che dovranno deliberare, con i quorum
costitutivi e deliberativi ex articolo 1136 Codice civile,
sull'esecuzione o meno dell'intervento, sull'eventuale
acquisizione di progetti di massima e preventivi da varie
imprese, sull'individuazione del professionista cui affidare
la progettazione e la direzione dei lavori, sulla
costituzione obbligatoria del fondo speciali previsto
dall'articolo 1135 Codice civile.
Non va poi trascurato che nell'ipotesi in cui gli edifici
ricadono nei centri storici (zone A), gli interventi
potranno essere soltanto realizzati «sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari», il che lascia
intravvedere la necessità della preventiva predisposizione e
approvazione di un piano attuativo, con ulteriore
dilatazione dei tempi necessari al concreto avvio delle
opere (articolo Il Sole 24 Ore del 24.02.2014
- tratto da www.centrostudicni.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Il ricambio aria finisce nell'Ape.
Nell'attestato anche il raffrescamento con pannelli solari.
Le
novità del decreto Destinazione Italia convertito in legge
su vendite immobiliari e affitti.
Nella redazione dell'attestato di prestazione energetica
bisognerà tener conto anche del raffrescamento derivante
dalle schermature solari mobili. Ai fini del rilascio
dell'Ape, si dovrà tenere conto del raffrescamento derivante
dalle prestazioni energetiche delle schermature solari
mobili, a condizione che la prestazione energetica delle
predette schermature sia di classe 2, come definita nella
norma europea EN 14501:2006, o superiore. Nei casi di omessa
dichiarazione o allegazione dell'Ape ai contratti di
compravendita o di locazione immobiliare in luogo della
nullità degli atti si applica la sanzione pecuniaria.
Restano esclusi dall'obbligo di allegare l'Ape i nuovi
contratti di locazione di singole unità immobiliari.
Queste
alcune delle novità contenuto nell'articolo 1, 7° comma e
seguenti, del destinazione Italia diventato legge. Nei
contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici.
La
copia dell'Ape deve essere altresì allegata al contratto,
tranne che nei casi di locazione di singole unità
immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione,
se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e
in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 a 18.000 euro. La sanzione è da 1.000 a 4.000 euro per
i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è
ridotta alla metà.
In sede di conversione è stato aggiunto
che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta
comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la
copia dell'attestato di prestazione energetica entro
quarantacinque giorni. Un nuovo comma all'articolo 1 (comma
8-quater) stabilisce che gli annunci non devono riportare
gli indici di prestazione energetica, né la classe
energetica se riguardano la locazione di edifici
residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno.
Per
essere abilitati alla redazione dell'Ape i certificatori
devono dimostrare di essere in possesso di un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale dello specifico
corso di formazione per la certificazione energetica degli
edifici. La nuova durata del corso deve essere 80 ore e non
più di 64 ore. Per quanto concerne i requisiti per diventare
certificatori energetici, viene ampliata la platea dei
soggetti che possono redigere l'Ape senza frequentare lo
specifico corso di formazione di 80 ore.
L'obbligo del corso
è stato cancellato per i laureati in: ingegneria
aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione,
delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale,
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale,
scienze e tecnologie della chimica industriale. Mentre, tra
i diplomi che permettono di poter redigere la certificazione
energetica senza partecipare ai corsi di formazione, sono
stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto
pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,
il requisito di indipendenza si intende superato dalle
finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico proprie di tali enti e organismi. Le
disposizioni dpr 16.04.2013, n. 75 si applicano anche ai
fini della redazione dell'attestazione di prestazione
energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del parlamento
europeo e del consiglio, del 19.05.2010 (articolo ItaliaOggi del
22.02.2014). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: avvio utilizzo piattaforma FERAU per la
presentazione e la gestione amministrativa e tecnica
dell’Autorizzazione Unica per impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (Provincia di
Bergamo,
nota 19.02.2014 n. 17409 di prot.).
---------------
Dal 20 febbraio è on-line la modulistica FERAU.
Dal 20.02.2014 anche l'Autorizzazione Unica per
l'installazione di impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili,
di competenza provinciale, è on-line.
Si conclude così, con la sezione FERAU, il processo di
informatizzazione di tutte le procedure per le
autorizzazioni all'installazione di impianti FER, avviato
l'anno scorso per le procedure di competenza comunale (FERCEL
e FERPAS).
Il servizio è attivato all'interno della piattaforma MUTA (www.muta.servizirl.it),
nella sezione dedicata alle FER.
Le domande presentate in cartaceo o in altra forma non
saranno più accettate.
Per informazioni è possibile contattare i tecnici di Regione
al seguente indirizzo e-mail:
rinnovabili@regione.lombardia.it (21.02.2014 -
link a www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Nuova locazione con Ape.
Domanda
Vorrei sapere se in caso di stipula di un contratto di
locazione di un immobile abitativo occorre allegare l'Ape.
Ho letto che a fine anno gli adempimenti sono stati
semplificati.
Risposta
In realtà, le semplificazioni apportate alla materia sono
abbastanza relative. Nel caso di una nuova locazione, sia di
singole unità immobiliari sia di interi edifici, non occorre
più allegare l'Ace al contratto a pena di nullità, ma è pur
sempre necessario mettere l'Ape a disposizione del
conduttore e inserire nel contratto un'apposita
dichiarazione del conduttore di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica degli
edifici.
Sia la mancata messa a disposizione che la mancata
dichiarazione sono sanzionate, in modo abbastanza pesante,
dalla legge (dlgs n. 193/2005, come modificato dai
provvedimenti normativi emanati a fine 2013).
Quanto ai contenuti dell'Ape, riteniamo opportuno ricordare
che con circolare del 07.08.2013, il ministero dello
sviluppo economico ha precisato che solo con l'entrata in
vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui
all'articolo 4 del dl n. 63/2013 si dovrà adempiere alle
prescrizioni dettate da quest'ultimo in tema di Ape, mentre
fino a tale momento si continuerà a fare riferimento alle
modalità di calcolo dettate dal Dpr 02.04.2009, n. 59, in
materia di «Attestato di Certificazione Energetica»
(Ace), salvo che nelle regioni che hanno provveduto a
emanare proprie disposizioni normative in recepimento della
Direttiva 2002/91/CE: in tali Regioni, sempre fino
all'emanazione dei richiamati decreti ministeriali o fino
all'emanazione di nuove norme regionali di recepimento della
direttiva 2010/31/UE, si continuerà a seguire le
disposizioni regionali già in vigore (articolo ItaliaOggi Sette del
17.02.2014). |
EDILIZIA PRIVATA: APE,
obbligo di allegazione, nullità e sanzioni. Lo Speciale di
BibLus-net con tavole sinottiche e normative.
La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli
Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subito di recente
diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una
dall’altra.
In particolare sono intervenuti sul tema:
►
Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito con Legge
90/2013)
►
Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013)
►
Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
►
Decreto Milleproroghe (D.L. 151/2013)
Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno,
tuttavia, generato gran confusione su un tema così
rilevante, visto che riguarda la compravendita e l’affitto
degli immobili.
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato
l'operatività della norma sulla nullità del contratto in
caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto
che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto
Destinazione Italia.
Di recente anche il Governo (Ministro Cancellieri) si è
espresso in risposta ad un’interrogazione sull’APE in caso
di trasferimento o locazione di immobili.
In questo articolo proponiamo uno Speciale di
approfondimento a cura di BibLus-net che cerca di riassumere
e fare chiarezza su tutti gli interventi normativi e sul
regime giuridico applicabile all’APE in tema di allegazione
ai contratti immobiliari.
Sono presenti, inoltre, utili tabelle sinottiche con
obblighi e sanzioni previste nei vari casi possibili
(13.02.2014 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Aggiornamento della disciplina regionale per
l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e
criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica
delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi
tecnici (ANCE Bergamo,
circolare 07.02.2014 n. 43). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.Lgs 28/2011: Decreto fonti rinnovabili –
Prossima proroga al 01.01.2015 dell’obbligo di incremento
della copertura da fonti rinnovabili (ANCE Bergamo,
circolare 07.02.2014 n. 42). |
gennaio 2014 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE
AGEVOLAZIONI FISCALI (Agenzia delle Entrate,
gennaio 2014). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni relative
all’esercizio, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici (ANCE Bergamo,
circolare 24.01.2014 n. 28). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 4 del 24.01.2014,
"Modifica del d.d.s. 06.12.2013, n. 11674. Proroga dei
termini di adozione della gestione amministrativa e tecnica
in modalità informatizzata della procedura di autorizzazione
unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012" (decreto
D.S. 17.01.2014 n. 215). |
EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI:
Oggetto: Legge di stabilità 2014 – n. 147 del 27.12.2013.
Principali misure di natura fiscale di interesse per il
settore edile (ANCE Bergamo,
circolare 17.01.2014 n. 23). |
EDILIZIA PRIVATA: Chiarimenti
in ordine al regime giuridico degli attestati di prestazione
energetica con riferimento ai contratti di vendita, agli
atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai
nuovi contratti di locazione (Camera dei Deputati,
question-time del 15.01.2014,
interrogazione n. 3-00557 del Deputato Manfred
Schullian).
---------------
Si legga l'interrogazione e la relativa risposta a pag.
68. |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 15.01.2014, "Aggiornamento
della disciplina regionale per l’efficienza e la
certificazione energetica degli edifici e criteri per il
riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e
delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici" (deliberazione
G.R. 10.01.2014 n. 1216). |
EDILIZIA PRIVATA:
Intervento di riqualificazione su immobili locati: si ha
diritto alla detrazione 55%?
Domanda
Intervento di riqualificazione su immobile (parte abitativo
e parte commerciale) posseduto da persona fisica a titolo
privato; ambedue le unità immobiliari sono locate. Si chiede
se, pur trattandosi di unità immobiliari locate, si abbia
diritto alla detrazione 55% sulle spese sostenute per la
riqualificazione energetica dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate di Vicenza sostiene che poiché le
unità immobiliari non sono utilizzate direttamente, in
quanto locate, non spetta la detrazione 55%, anche se
possedute a titolo personale.
Risposta
La questione è oggetto di contrasti interpretativi tra
l'Agenzia delle Entrate che ha una interpretazione
rigorosamente eccessiva della norma e la dottrina dominante.
La detrazione Irpef e Ires del 55% (65% per le spese
sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2013 o al 30.06.2014 per i
condomini) sugli interventi relativi al risparmio energetico
degli edifici può essere utilizzata da tutti i contribuenti,
a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano
titolari, a differenza del bonus del 36-50% che è dedicato
solo ai soggetti Irpef.
Nella risoluzione 340/E/2008, l'Agenzia delle Entrate ha
sostenuto che, "per un'interpretazione sistematica",
l'agevolazione è "riferibile esclusivamente agli
utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi".
Anche il dossier dell'Agenzia delle Entrate dal titolo 'Le
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico',
aggiornato a settembre 2013, afferma che "In ogni caso, i
benefici per la riqualificazione energetica degli immobili
spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società
non può fruire della detrazione per le spese relative a
immobili locati. Questo vale anche se la società svolge
attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati
concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività
d'impresa e non beni strumentali".
Autorevole dottrina sostiene, invece, che in realtà, la
norma non prevede che sia agevolato solo l'utilizzatore
finale dell'immobile, in quanto ad esempio può ottenere il
beneficio anche la persona fisica che concede a terzi
l'utilizzo dell'immobile. Anche secondo la norma di
comportamento dell'Associazione italiana dottori
commercialisti ed esperti contabili n. 184 del 10.07.2012,
la "norma non prevede alcuna eccezione né di tipo
oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale) né di tipo soggettivo (persone fisiche
e soggetti non titolari di reddito d'impresa, nonché tutti i
titolari di reddito d'impresa, inclusi società ed enti)".
Questa assenza di eccezioni oggettive o soggettive è
confermata anche dalle istruzioni al modello Unico SC.
L'associazione dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili ricorda che le Entrate, per giustificare
l'esclusione del bonus alle società immobiliari di gestione
per le unità immobiliari non utilizzate direttamente, fa
riferimento "ad una non meglio definita interpretazione
sistematica", la quale però "non appare coerente con
la caratteristica di detrazione del beneficio fiscale
previsto dalla norma, che non incide quindi sulla
quantificazione del reddito imponibile" (08.01.2014
- tratto da www.ipsoa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
G. Milizia,
Maremma amara per il sindaco per la ritardata autorizzazione
di un impianto a biogas: deve un maxi indennizzo alla ditta
(07.01.2014 - link a www.diritto.it). |
dicembre 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO (Agenzia delle Entrate,
dicembre 2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 53 del 30.12.2013, "Aggiornamento
delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici" (deliberazione
G.R. 20.12.2013 n. 1118). |
EDILIZIA PRIVATA:
IL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” - LE NOVITÀ IN
MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha svolto alcune brevi
prime riflessioni sulle modifiche apportate ai commi 3 e
3-bis dell'art. 6 del D.lgs. n. 192/2005 dal D.L. 23.12.2013
n. 145 (c.d. “Decreto destinazione Italia”), che
interviene nuovamente sulla disciplina in tema di
certificazione energetica, modificando le regole
sull’obbligo di dotazione e sull’obbligo di allegazione
dell’attestato di prestazione energetica (APE) (Consiglio
Nazionale del Notariato,
studio
30.12.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Il termine stabilito
dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione
del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica è di
natura perentoria, in quanto costituisce principio
fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia elettrica, che risulta
ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e
della celerità, garantendo in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale la conclusione entro un termine
definito del procedimento autorizzativo.
Pertanto, la mancata adozione del provvedimento finale entro
detto termine massimo legittima l'istante a proporre ricorso
avverso il silenzio inadempimento serbato
dall'Amministrazione procedente secondo il rito
dell'articolo 117 del d.lgs. n. 104/2010, con obbligo di
concludere il procedimento entro 180 giorni, cui la Regione
deve inderogabilmente uniformarsi, senza che assuma rilievo
il mero compimento di atti soprassessori e
infraprocedimentali.
Ed invero, come più volte precisato dalla
giurisprudenza della Sezione, il termine stabilito
dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione
del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica è di
natura perentoria, in quanto costituisce principio
fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia elettrica, che risulta
ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e
della celerità, garantendo in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale la conclusione entro un termine
definito del procedimento autorizzativo.
Pertanto, la mancata adozione del provvedimento finale entro
detto termine massimo legittima l'istante a proporre ricorso
avverso il silenzio inadempimento serbato
dall'Amministrazione procedente secondo il rito
dell'articolo 117 del d.lgs. n. 104/2010, con obbligo di
concludere il procedimento entro 180 giorni, cui la Regione
deve inderogabilmente uniformarsi, senza che assuma rilievo
il mero compimento di atti soprassessori e
infraprocedimentali (cfr., tra le tante, Cds, V, 14.10.2013
n. 5000; 23.10.2012 n. 5413; 07.11.2011 n. 5878)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.12.2013 n. 6279 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 51 del 17.12.2013, "Approvazione
della modulistica per la presentazione della richiesta di
autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della
d.g.r. 3298/2012" (decreto
D.S. 06.12.2013 n. 11674). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
16.12.2013 n. 294 "Regolamento concernente specifiche
procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed
adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di
impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili" (Ministero dello Sviluppo Economico,
decreto 09.10.2013 n. 139). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
16.12.2013 n. 294 "Regolamento concernente specifiche
procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed
adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di
impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili" (Ministero dello Sviluppo Economico,
decreto 09.10.2013 n. 139). |
EDILIZIA PRIVATA:
A. De Mestria,
Le energie rinnovabili (SOMMARIO: 1. Le fonti. 2. Il
conflitto d’interessi tra proprietà privata e tutela
paesaggistica. 3. Proprietà, impresa e fiscalità)
(16.12.2013 - link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Immobili. Le leggi e le circolari dell'Agenzia non prevedono
limitazioni al residenziale
Bonus del 65% disponibile per tutti gli edifici esistenti.
Lo sconto per il risparmio energetico anche per i capannoni.
Gli interventi
finalizzati al risparmio energetico che attribuiscono, ai
fini dell'imposta sul reddito, il diritto alla detrazione
del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno scorso) non
valgono solo per gli immobili residenziali.
Inoltre, almeno per quanto concerne le persone fisiche, non
vi è alcun vincolo all'utilizzo diretto dell'unità
immobiliare su cui sono effettuati i lavori.
Nonostante la guida «Le agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico» disponibile sul sito dell'agenzia
delle Entrate possa ingenerare più di un dubbio tra i
contribuenti, su queste due conclusioni non si possono
nutrire perplessità.
A pagina 6 della guida si legge che la «condizione
indispensabile per fruire della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici
(o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque
categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli
strumentali (per l'attività d'impresa o professionale)».
Ciò che stona è l'aggettivo residenziale, che non è presente
in nessuno dei provvedimenti normativi che ha disciplinato
l'agevolazione per risparmio energetico, né negli interventi
di prassi dell'agenzia.
A esempio, secondo la circolare 36/E/2007 «l'agevolazione in
esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è
espressamente riservata ai soli edifici residenziali,
interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria
catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli
strumentali», i quali, ordinariamente, non sono affatto
residenziali.
Da notare che la circolare distingue l'agevolazione del 55%
da quella del 36%, all'epoca disciplinata dall'articolo 1
della legge 449/1997, che prevedeva interventi solo su
«singole unità immobiliari residenziali». Attualmente, anche
questa affermazione deve essere rivista, poiché l'articolo
16-bis del Tuir richiede che l'immobile abbia natura
residenziale solo su alcuni e non su tutti gli interventi
agevolabili.
A ogni modo si ritiene che il testo della guida contenga un
mero refuso, che sarebbe opportuno eliminare per evitare
dubbi nei contribuenti (e magari qualche rilievo non
corretto da parte degli Uffici).
A pagina 7 della medesima guida si trova il seguente
periodo: «In ogni caso, i benefici per la riqualificazione
energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.
Per esempio, una società non può fruire della detrazione per
le spese relative a immobili locati».
La prima parte della frase, limitando per ora l'attenzione
ai soggetti non imprenditori, è sicuramente errata. Anche in
questo caso la condizione citata non è presente in nessun
punto della disciplina né è mai stata richiesta
dall'Agenzia. Nessuno vieta al proprietario di detrarre
l'Irpef sui lavori effettuati in un immobile da locare,
anche nel caso limite in cui la locazione sia già in corso
all'atto dell'esecuzione dei lavori. Il fatto che le spese
agevolabili possano essere sostenute dagli inquilini o dai
comodatari, non toglie certo al proprietario la facoltà di
essere lui il soggetto che realizza (e si detrae)
l'intervento.
Qualche problema in più sorge per gli immobili posseduti in
regime d'impresa, in considerazione del fatto che l'agenzia
delle Entrate, con le risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008,
ha negato l'agevolazione sia agli immobili posseduti (e
locati) dalle immobiliari di locazione che agli «immobili
merce» delle immobiliari di costruzione o di compravendita,
sostenendo che, in entrambi i casi, non si tratterebbe di
beni strumentali utilizzati direttamente dall'impresa.
Anche su questa impostazione si nutrono forti dubbi di
legittimità (si veda la norma di comportamento
dell'Associazione italiana dei dottori commercialisti
184/2012), rafforzati dal fatto che la giurisprudenza di
merito sembra piuttosto contraria a imporre esclusivamente
per via interpretativa simili limitazioni (si veda «Il
Sole-24 Ore» del 05.10.2013 e le sentenze commissioni
tributarie provinciali di Varese 21.06.2013, n. 94,
Lecco 26.03.2013, n. 54 e Como 02.07.2012, n. 109).
Comunque, quando l'immobile è del privato, non imprenditore,
non ci devono essere questioni di sorta (soprattutto dopo
sette anni di applicazione della norma) (articolo Il Sole 24 Ore del
07.12.2013 - tratto da www.centrostudicni.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Rendimento energetico in edilizia - Attestato di
Prestazione Energetica (APE) - Studio n. 657-2013/C a cura
del Consiglio Nazionale del Notariato
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
nota 06.12.2013 n. 13132 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: Nuove regole sul conto termico.
Cambiano procedure e modulistica per gli enti locali.
Il Gse ha aggiornato i requisiti per gli incentivi alla
produzione di energia rinnovabile.
A pochi mesi dall'apertura dell'incentivo del conto termico,
introdotto per permettere agli enti locali di avere un
sostegno per gli interventi di riqualificazione energetica,
il Gse ritocca procedure e modulistica. Sono state infatti
aggiornate il 4 dicembre scorso le «regole applicative del
dm 28.12.2012» afferenti all'incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli
interventi di piccole dimensioni.
Gli enti locali
interessati ad accedere al conto termico devono quindi
prendere nuovamente visione delle regole applicative e
adeguare la modulistica se non già inoltrata. Il conto
termico finanzia interventi di incremento dell'efficienza
energetica in edifici esistenti, parti degli stessi o unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
dotati di impianto di climatizzazione. Gli interventi per i
quali è previsto un contributo sono l'isolamento termico di
superfici opache delimitanti il volume climatizzato e la
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato.
Sono, anche,
finanziabili la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti, con impianti di climatizzazione
invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione,
nonché l'installazione di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione al
sole, fissi o mobili, non trasportabili. Gli enti locali
possono usufruire del conto termico anche per interventi di
piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Il contributo
viene concesso a fronte di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore
elettriche o a gas, anche geotermiche.
È ammissibile la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale o di riscaldamento delle serre esistenti, con
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore
di calore alimentato da biomassa. L'incentivo spetta anche
per l'installazione di collettori solari termici. Gli enti
locali possono ottenere un contributo a fondo perduto
erogato tramite bonifico in due o in cinque anni, variabile
in base alla tipologia di investimento. In caso di incentivo
fino a 600 euro l'erogazione è a saldo in un'unica rata.
L'entità dell'incentivo è variabile in base al progetto (articolo ItaliaOggi
del 06.12.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Schemi di procedure e documenti per avere le detrazioni
fiscali per interventi su serramenti, caldaie e isolamento
delle pareti.
L’Enea, ente preposto alla promozione delle politiche di
efficienza energetica, ha pubblicato i vademecum contenenti
schemi e procedure per la presentazione della documentazione
relativa ai lavori di riqualificazione energetica per
usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.
Per ogni intervento sono descritti i requisiti generali e
tecnici, le opere agevolabili, la documentazione richiesta,
le modalità di compilazione e trasmissione, per chi vuole
realizzare uno dei seguenti lavori agevolati:
●
serramenti
●
caldaie a condensazione
●
caldaie a biomasse
●
pannelli solari
●
pompe di calore
●
coibentazione pareti
●
riqualificazione globale
In allegato a questa notizia proponiamo
la raccolta in formato “zip” contenente i vademecum
aggiornati a novembre 2013 relativi agli interventi di
riqualificazione energetica
(05.12.2013 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
E' legittimo il diniego della Soprintendenza al
rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica per
l'installazione di pannelli fotovoltaici laddove è stata
addotta la motivazione che "i pannelli fotovoltaici,
interrompendo la continuità delle coperture tradizionali,
creerebbero un elemento di interferenza visiva che
“stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza
naturale dei luoghi e dalla sua antropizzazione secondo
tipologie costruttive tradizionali (la somma della bellezza
naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme
tradizionali costituisce il paesaggio)”.
Né si ravvisano elementi di incoerenza, irragionevolezza o
errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e
come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione
del panorama nel suo complesso considerato, secondo la
definizione sopra datane.".
... per l'annullamento del provvedimento prot. n. 9666 del
17/12/2010, recante diniego dell'istanza di autorizzazione
paesaggistica per le opere consistenti in installazione di
pannelli fotovoltaici.
...
Come già evidenziato da questo Tribunale nella pronuncia
adottata in sede cautelare -dalle cui conclusioni il
Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, nemmeno alla
luce delle ulteriori considerazioni di parte ricorrente
(sostanzialmente riproduttive del ricorso)-, la
Soprintendenza ha, nel caso di specie, formulato un giudizio
sul caso concreto sottoposto alla sua attenzione (così come
richiesto dalla giurisprudenza citata anche da parte
ricorrente, tra cui si segnala la sentenza TAR Veneto, II,
25.01.2012, n. 48 e l’ordinanza di questo Tribunale n.
904/2010).
Tale giudizio rientra nell’ambito della discrezionalità
tecnica dell’Amministrazione, a fronte della quale il
giudice amministrativo incontra il limite del sindacato
debole allo stesso riconosciuto, con la conseguenza che il
giudizio stesso potrebbe essere ritenuto illegittimo solo se
incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.
Nel caso di specie, la Soprintendenza ha ritenuto che i
pannelli fotovoltaici, interrompendo la continuità delle
coperture tradizionali, creerebbero un elemento di
interferenza visiva che “stonerebbe rispetto all’insieme
costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua
antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali
(la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro
antropizzazione in forme tradizionali costituisce il
paesaggio)” (così l’ordinanza di questo Tribunale n.
206/2011).
Né -anche alla luce di quanto rappresentato nella propria
difesa finale dal ricorrente, che sostanzialmente non
aggiunge nuovi elementi alla tesi sostenuta nel ricorso-, si
ravvisano elementi di incoerenza, irragionevolezza o errore
tecnico, se si considera come obiettivo primario e come
interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del
panorama nel suo complesso considerato, secondo la
definizione sopra datane.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 03.12.2013 n. 1063 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Bonus ristrutturazioni.
Domanda
La detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione da
eseguire dall'inquilino che sostiene le spese?
L'agevolazione spetta anche per la parcella dell'architetto
che ha progettato i lavori?
Risposta
La detrazione di
cui trattasi spetta a chi sostiene la spesa, quindi, non
solo ai proprietari degli immobili (o ai titolari di altri
diritti reali, come nuda proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie), ma anche ai locatari e ai
comodatari. Inoltre, se sostiene la spesa e i bonifici e le
fatture sono a lui intestate, ha diritto alla detrazione
anche il familiare convivente del possessore o detentore
dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori.
Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è
possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le
altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le
spese per prestazioni professionali comunque richieste dal
tipo di intervento (articolo ItaliaOggi Sette
del 02.12.2013). |
novembre 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
L'Ape solo dai tecnici abilitati. Corsi tenuti da atenei,
enti di ricerca e collegi professionali.
Lo Sviluppo economico ha approvato lo schema di
autorizzazione per le attività formative.
Al via le autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di
formazione per certificatori energetici. Tenuti a livello
nazionale dalle università, organismi ed enti di ricerca e
consigli, ordini e collegi professionali . I corsi vengono
autorizzati dal ministero dello sviluppo economico, d'intesa
con il ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture.
L'autorizzazione ai corsi per certificatori ha durata
triennale e permette, entro tale periodo di validità, di
replicare il corso secondo le modalità autorizzate dai
ministeri.
Questo è quanto si legge nello «Schema di
procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici a livello nazionale» approvato il
21 novembre scorso dal Mise, di concerto con il ministero
ambiente e infrastrutture.
La richiesta di autorizzazione,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, deve essere inoltrata alla divisione VII –
efficienza energetica e risparmio energetico–dipartimento
per l'energia del MiSe, via Molise 2 - 00187 Roma. L'elenco
dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito web del MiSe.
Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione,
qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte dell'ente
erogante deve riportare la dicitura «corso accreditato MISE
- MATTM- MIT ai sensi dell'art 2, comma 5,del dpr n.
75/2013» (come anticipato da ItaliaOggi il 29.06.2013).
Il MiSe effettua le verifiche a campione sui corsi
autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi,
anche avvalendosi di altre amministrazioni o soggetti
pubblici qualificati. In caso di accertata inosservanza dei
requisiti minimi, il ministero indice idonea conferenza di
servizi a cui partecipano il ministero ambiente e delle
infrastrutture attraverso propri soggetti delegati al fine
di valutare, la sospensione o la revoca della
autorizzazione. Il soggetto autorizzato allo svolgimento del
corso, è l'unico responsabile nei confronti delle
amministrazioni che hanno concesso l'autorizzazione stessa.
L'attestato di prestazione energetica degli edifici è uno
tra gli strumenti più importanti per valorizzare, anche a
fini commerciali, la qualità energetica e ambientale di un
immobile
(articolo ItaliaOggi del
30.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Bonus energetico per molti, non per tutti.
Raffica di pareri Enea sui requisiti per accedere
all'agevolazione per la riqualificazione degli edifici.
Gli interventi di riqualificazione energetica per usufruire
della detrazione del 65% debbono rispondere a determinati
requisiti. Solo con il rispetto di questi il soggetto ha
diritto al riconoscimento della detrazione fiscale. Nel caso
di coibentazione di pareti verticali, tetti e solai gli
interventi devono conferire all'edificio una buona capacità
di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in
cui è inserita la costruzione.
I lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono
chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il
singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento. Anche
nel caso di installazione di pannelli solari o di
sostituzione della caldaia tali impianti devono rispondere
alle specifiche tecniche. Il rispetto dei limiti di
dispersione e delle specifiche tecniche deve essere
asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio
ordine o collegio professionale. Per alcuni semplici
interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una
dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera.
Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo
caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica
complessiva al termine dei lavori.
Questi sono alcuni dei
principi che emergono da un
vademecum Enea per i lavori
incentivanti aggiornato al 26.11.2013 con le diverse Faq redatte dai suoi tecnici in questi mesi.
Il vademecum è
composto da sette schede riepilogative (serramenti e
infissi, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa,
pannelli solari, pompe di calore, coibentazione pareti e
coperture e riqualificazione globale) dei requisiti tecnici
richiesti e della documentazione da approntare per usufruire
della detrazione del 65%. L'immobile oggetto della
qualificazione energetica alla data della richiesta della
detrazione del 65%, sottolineano i tecnici dell'Enea deve
essere «esistente», ossia accatastato o con richiesta di
accatastamento in corso.
Deve essere in regola con il
pagamento di eventuali tributi. Deve essere dotato di
impianto di riscaldamento. In caso di demolizione, dal 21.08.2013, qualora l'intervento abbia le caratteristiche
per configurarsi come «ristrutturazione edilizia» (ossia
l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del dlgs
42/2004 e non ricada nella zona A del dm 1444/1968) è
agevolabile la ricostruzione dell'immobile con il solo
rispetto della volumetria di quello preesistente.
In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa
presenta ampliamenti la detrazione del 65% e valida per le
spese riferibili alla parte esistente A proposito del
requisiti richiesti nel caso di installazione di caldaia a
biomassa l'intervento deve assicurare un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non
superiore ai valori limite riportati in tabella all'allegato
A di cui al dm 11/03/2008
(articolo ItaliaOggi del
29.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Detrazione
del 65%.
Domanda
In presenza di una ristrutturazione consistente anche
nell'ampliamento del fabbricato già esistente con relativa
riqualificazione energetica si può usufruire della
detrazione del 65% su tutti i costi sostenuti al riguardo?
Risposta
No. La spettanza della detrazione per gli interventi di
risparmio energetico è subordinata alla circostanza che i
predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti.
Con la circolare n. 36/2007 l'Agenzia delle entrate ha,
infatti, precisato che nel caso di ristrutturazioni con
demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo
solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle
altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.
Conseguentemente: in caso di ampliamento non spetta la
detrazione in quanto l'intervento si considera «nuova
costruzione»; in caso di ristrutturazione senza demolizione
dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per
le spese riferibili alla parte dell'immobile già esistente
(articolo ItaliaOggi Sette del
25.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Demolizione
e ricostruzione.
Domanda
Alla luce della nuova normativa, essendo intenzionato a
effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile,
consistente nella sua demolizione e ricostruzione, in modo
più efficiente dal punto di vista energetico, posso
usufruire della detrazione fiscale del 65%. Se l'intervento
rispetta la stessa sagoma che ha ora? La nuova costruzione
deve mantenere la stessa volumetria dell'immobile
preesistente?
Risposta
Il dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, in vigore
dal 21/08/2013, ha rivisto la definizione di «ristrutturazione
edilizia» eliminando il previgente alla «sagoma»
dell'immobile da demolire. Ciò comporta che, da detta data,
sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia fiscalmente agevolabili anche quelli che consistono
nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la
stessa volumetria di quello precedente, senza che sia
necessario rispettarne la sagoma; sempre che l'intervento
abbia le caratteristiche per, come prima precisato,
configurarsi come «ristrutturazione edilizia», non essendo
l'immobile soggetto a vincolo ai sensi del dlgs 42/2004 e
non ricadente nella zona A del dm 1444/1968)
(articolo ItaliaOggi Sette del
25.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Niente registro né bollo sull'Ape.
Ape senza registro né bollo. L'attestato di prestazione
energetica presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
in sede di registrazione di un contratto di locazione non
sconta un'imposta autonoma. Il prelievo fiscale scatta solo
se il contribuente registra volontariamente l'Ape in un
secondo momento, per esempio per conferirgli data certa: in
questo caso si pagano 168 euro.
È quanto ha chiarito
l'amministrazione finanziaria con la
risoluzione
22.11.2013 n. 83/E.
Il documento di prassi precisa il trattamento fiscale
dell'attestato a seguito delle modifiche introdotte dal dl
n. 63/2013, che ha imposto l'allegazione dell'Ape in tutti i
contratti di vendita, donazione e locazione di immobili. La
pena prevista, in caso di inadempimento, è la nullità
dell'atto (tuttavia, in uno dei prossimi provvedimenti del
governo la sanzione sarà sostituita con una penalità
economica pari a 500 euro, si veda ItaliaOggi dell'8
novembre scorso).
L'Agenzia evidenzia che la regola standard da seguire è
quella dettata dall'articolo 11, comma 7, del dpr n. 131/1986
(Tur): la richiesta di registrazione di un atto vale anche
per gli allegati. Se però per questi ultimi non vige
l'obbligo di registrazione, come appunto nel caso dell'Ape,
non si applica un'imposta autonoma. Peraltro le Entrate
sottolineano che per i contratti di locazione registrati in
via telematica non è possibile trasmettere gli allegati, che
devono semmai essere prodotti in forma cartacea insieme alla
ricevuta di avvenuta registrazione, anche in questo caso
senza oneri. Come detto, invece, l'Ape sconta il registro in
misura fissa (168 euro) qualora il contribuente abbia
interesse a registrarlo separatamente, a prescindere dalla
disciplina applicabile al contratto immobiliare «principale».
Anche ai fini dell'imposta di bollo l'Ape resta esente, sia
se prodotto in originale sia in copia semplice. Fa
eccezione, però, l'attestato con dichiarazione di conformità
all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale: in tale
ipotesi, va applicato il bollo nella misura di 16 euro per
ciascun foglio, ai sensi delle previsioni recate dal dpr n.
642/1972
(articolo ItaliaOggi del
23.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito
dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato
di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 22.11.2013 n. 83/E).
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Attestato di prestazione energetica
senza bollo né registro
Niente bollo né imposta di registro sull'Attestato di
prestazione energetica (Ape), che dal 2013 va allegato
obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo
gratuito e ai contratti di vendita e di locazione di
immobili.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione
22.11.2013 n. 83/E scorso, che risponde ai dubbi dei
contribuenti sul regime tributario da applicare
all’Attestato al momento della registrazione dei contratti
di affitto. La registrazione può avvenire in formato
cartaceo presso un ufficio dell’Agenzia, oppure per via
telematica, tramite le applicazioni online Locazioni web,
Siria e Iris.
L’attestato di prestazione energetica, allegato in originale
o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo,
eccetto il caso in cui si tratti di una copia con
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un
pubblico ufficiale. L’imposta di registro, infine, è dovuta
solo nel caso in cui, dopo aver registrato il contratto di
locazione, il contribuente decide di registrare l’Ape per
dare data certa all’attestato (commento tratto da
www.agenziaentrate.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito
dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato
di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate,
risoluzione 22.11.2013 n. 83/E). |
EDILIZIA PRIVATA: Energia
da fonti rinnovabili.
Domanda
Si chiede se le regioni, con propria normativa, possano
imporre un limite massimo alla produzione di energia da
fonte rinnovabile.
Risposta
In tema di produzione di energia da fonte rinnovabile, la
direttiva 2001/77/Ce promuove «un maggior contributo delle
fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
nel relativo mercato interno_» (articolo 1), e ordina agli
stati membri di adottare «misure appropriate atte a
promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da
fonti energetiche rinnovabili» (articolo 3).
La successiva direttiva 2009/28/Ce, che ha sostituito la
suddetta direttiva 2001/77/Ce, invita gli stati membri a
«stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di
generare energia a partire da ogni tipo di fonte
rinnovabile».
Lo Stato italiano, con il decreto legislativo 29.12.2003, numero 387, recependo la citata direttiva 2001/77/Ce,
ha stabilito che le regioni possono adottare «misure per
promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti
rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a
quelle nazionali».
Il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza del 10.09.2012, numero 4768, ha puntualizzato che qualsiasi
normativa interna che preveda un valore quantitativo massimo
consentito di produzione di energia elettrica rinnovabile si
pone in contrasto con il favor che, al riguardo, la
normativa europea accorda allo sviluppo ed al potenziamento
della produzione di energia da fonti rinnovabili. Pertanto,
per i supremi giudici amministrativi, qualsiasi normativa
interna che preveda un limite massimo alla produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile si pone in contrasto
con la normativa europea e, per questo motivo, deve essere
disapplicata.
Per inciso, si sottolinea che l'Unione europea, con la
summenzionata direttiva 2001/77/Ce, aveva posto un limite
minimo alla produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile. Infatti, all'articolo 3, detta direttiva aveva
disposto, fra l'altro, «l'obiettivo indicativo globale
del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010»,
e, al riguardo, aveva invitato gli Stati membri a rimuovere
gli «ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della
produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili»
(articolo 6)
(articolo ItaliaOggi Sette del
18.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
E' illegittimo il diniego del Soprintendente
all'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto
adducendo la motivazione "in quanto gli
elementi da installare risulterebbero, in ordine alla
posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al
trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti
rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da
alterare in modo negativo la visione del contesto
paesaggistico circostante...".
Invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di
discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e
generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio
riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta.
Si è già sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli
sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la
morfologia della copertura, non deve più essere percepita
soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come
un'evoluzione dello stile costruttivo accettata
dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare
l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi
dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto
alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la
semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione
pubblici".
... per l'annullamento della condizione imposta dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed applicata dal
Comune di Garda all'autorizzazione paesaggistica rilasciata
ai ricorrenti in data 02/10/2013, prot. n. 14.509/2013, per
l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della
loro abitazione, con ampliamento ai sensi della L.R.
14/2009, contenente il divieto di installazione dei pannelli
fotovoltaici sulla copertura dell'edificio e del parere
negativo espresso dalla medesima Soprintendenza con nota in
data 24/09/2013, prot. n. 26608, limitatamente
all'imposizione della descritta condizione.
...
-
Ritenuto che la fattispecie in esame sia riconducibile ad
analoghe controversie, nelle quali è stato ugualmente
censurato il parere sfavorevole espresso dalla
Soprintendenza relativamente all’installazione di impianti
fotovoltaici, parere espresso con termini e motivazione del
tutto identici a quelli qui contestati (“in quanto gli
elementi da installare risulterebbero, in ordine alla
posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al
trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti
rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da
alterare in modo negativo la visione del contesto
paesaggistico circostante...”);
-
che, conformemente all’orientamento già manifestato a tale
riguardo, il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto
la prescrizione contestata risulta viziata da eccesso di
potere e difetto di motivazione;
-
che, invero, detta valutazione, pur espressione di un potere
di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e
generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio
riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta;
-
che, infatti, nel provvedimento, non solo non vi è nessun
riferimento alla metratura o al posizionamento
dell’impianto, ma ancora risulta del tutto assente
l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio
e dell’ambiente circostante che, in quanto tale,
risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla
realizzazione dell’impianto di cui si controverte;
-
che quindi non è ammissibile una valutazione astratta e
generica non supportata da un’effettiva dimostrazione
dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto;
-
che quindi, come già osservato dal Tribunale, cfr. sentenza
n. 1104/2013, “Analogamente si è sostenuto che “attualmente
la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur
innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non
deve più essere percepita soltanto come un fattore di
disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile
costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità
collettiva). Per negare l'installazione di un impianto
fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta
incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del
paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità
dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo
senso anche TAR Lombardia Brescia Sez. I, Sent.,
04.10.2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15.04.2009 n. 859)”;
- per le considerazioni così svolte, il ricorso va accolto e
per l’effetto va annullata la condizione imposta dalla
Soprintendenza di Verona all’autorizzazione paesaggistica e
contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto
fotovoltaico e/o solare (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 14.11.2013 n. 1294 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI: La locazione non dribbla l'attestato energetico.
Nullità e multe fino a 1.800 euro senza allegazione.
Efficienza in edilizia. Gli obblighi in attesa
dell'annunciato intervento del Governo.
In attesa di vedere se e come gli annunciati provvedimenti
del Governo interverranno sulla materia, resta obbligatoria
la produzione e l'allegazione del certificato energetico nel
caso di stipula di un nuovo contratto di locazione.
Lo
stabilisce il nuovo articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs
192/2005 –in vigore dal 4 agosto scorso– introdotto dalla
legge 90/2013, di conversione del Dl 63.
Secondo la nuova norma, qualora l'unità immobiliare locata
non ne sia già dotata, il proprietario è tenuto a produrre
l'attestato di prestazione energetica (Ape), renderlo
disponibile al nuovo locatario già nel momento dell'avvio
delle trattative, consegnarglielo alla fine delle stesse e –infine– ad allegarlo al contratto a pena di nullità dello
stesso.
L'Ape, a regime, è un attestato di contenuto più ampio
dell'attestato di certificazione energetica (Ace), che ha lo
scopo di portare a conoscenza del conduttore l'effettivo
rendimento energetico dell'immobile locatogli e nel contempo
di suggerire al locatore gli eventuali miglioramenti
apportabili ai fini dell'ottenimento di un risparmio
energetico. Deve essere redatto con nuove modalità di
calcolo, che però sono ancora in fase di individuazione: di
conseguenza, per ora valgono i vecchi criteri indicati dalle
linee guida contenute nel Dpr n. 59 del 02.04.2009,
tradotte nelle norme Uni /Ts 11300.
Con l'introduzione dell'Ape, continua a poter essere
utilizzata la vecchia Ace (per cui era prevista una durata
decennale) rilasciata sino al 05.06.2013, sempre che dopo
il rilascio non sia intervenuta una notevole
ristrutturazione dell'immobile perché avrebbe perso di
validità. Sotto tale profilo, concorrono a modificare la
classe energetica, e quindi impongono la sostituzione con
l'Ape, il cambio degli infissi, la sostituzione
dell'impianto di riscaldamento e ogni intervento di
coibentazione di soffitti e/o pareti.
Sta di fatto che il proprietario dell'immobile, ancor prima
di concederlo in locazione ora deve dotarlo dell'Ape, cioè
di un "corredo" documentale che lo seguirà anche negli
eventuali avvicendamenti relativi la sua proprietà.
La scelta del certificatore deve ricadere su tecnici esperti
qualificati e indipendenti, in possesso di titolo di studio
che prepara a questa professione. L'incarico non può essere
conferito al coniuge del locatore o ad un suo parente sino
al quarto grado.
L'Ape deve essere messo a disposizione del conduttore già
dall'avvio delle trattative diretta a concludere il
contratto (articolo 6, comma 2, Dlgs 192/2005). In difetto
di specifiche precisazioni da parte della legge, si deve
intendere che il «mettere a disposizione» voglia dire almeno
mostrare al potenziale conduttore, prima che questo formuli
una proposta di locazione, la copia dell'Ape (o della
vecchia Ace) affinché la esamini e si renda conto del
consumo energetico del l'immobile che si appresta a condurre
in locazione. Non si tratta di una semplice formalità,
perché la legge adesso prevede che nel contratto debba
essere inserita una apposita clausola con cui il conduttore
dichiari di avere ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla attestazione della prestazione
energetica dell'unità immobiliare oggetto del contratto
stesso (articolo 6, comma 3).
Oltre alla sanzione della nullità, il proprietario che non
dota di Ape gli edifici o le unità immobiliari oggetto di
nuova locazione è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
Resta infine da valutare come ottemperare al rinato obbligo
di allegare l'Ape al nuovo contratto di locazione,
condizione questa che, se non rispettata, conduce alla
nullità del contratto, con le ben immaginabili conseguenze,
anche economiche, per entrambe le parti.
L'oggetto dell'allegazione è la copia dell'Ape, con firma in
originale del tecnico certificatore. Si può optare anche per
una fotocopia, a colori, in quanto le otto classi nelle
quali può rientrare l'unità immobiliare locata sono
rappresentate da un grafico a istogrammi orizzontali
colorati che le identificano. La fotocopia deve essere
possibilmente autenticata dallo stesso tecnico
certificatore. È necessario che nel contratto venga dato
atto, in modo chiaro e con apposita clausola, dell'eseguita
allegazione, a costituire anzi parte integrante del
contratto stesso. Non servono formule sacramentali, ma un
semplice richiamo al fatto che le parti reciprocamente
riconoscono l'avvenuta effettiva allegazione dell'Ape, del
cui contenuto hanno preso piena cognizione, al pari della
altre clausole contrattuali.
Sotto il profilo della materiare esecuzione
dell'allegazione, essa avviene mediante la semplice
pinzatura dell'Ape in calce al contratto o con altro mezzo
equipollente, in modo da formare un atto unico con il
contratto. Da qui la necessità per le parti di apporre una
firma di congiunzione tra il contratto e l'allegato Ape, in
segno di conferma e sicurezza che l'uno e l'altro non
vengano magari disgiunti e/o sostituiti.
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Nelle Regioni. L'intreccio tra livello territoriale e
nazionale.
Regole locali prevalenti per il calcolo di prestazione.
A livello nazionale si chiama Ape. Anche se, in attesa delle
linee guida, viene ancora redatto alla vecchia maniera. Al
contrario, nelle Regioni che, in anticipo rispetto al
completamento della disciplina statale, hanno normato,
creando un proprio sistema per il rilascio delle targhe
verdi, il certificato da allegare anche in caso di contratto
di affitto continua a chiamarsi Ace o attestato di
certificazione energetica o segue, almeno in parte, le
regole di compilazione sancite a livello territoriale.
La situazione riguarda diverse Regioni, dalle province
autonome alla Lombardia, dalla Valle d'Aosta al Piemonte,
passando per Liguria, Toscana e Sicilia. Solo in Emilia
Romagna l'Ace si può anche chiamare Ape: l'equiparazione
infatti era già contenuta nella deliberazione del 26.09.2011, n. 1366. Al di là del nome, però, anche in
Emilia ciò che conta è che laddove è presente una disciplina
locale per la compilazione delle targhe, si procede ancora
con le regole fissate dalle singole Autonomie. Anche nel
caso in cui le leggi regionali non facciano ancora esplicito
riferimento alla direttiva 2010/31/Ce, ma siano ancora ferme
alla vecchia 2002/91/Ce.
A far luce su questo punto è venuta in soccorso, oltre alla
clausola di cedevolezza contenuta nella legge 90/2013, anche
la nota n. 16416 del ministero dello Sviluppo economico.
Successivamente, chiarimenti sono arrivati anche dalle
Regioni stesse (il comunicato n. 100 della Giunta regionale
della Lombardia dell'8 agosto 2013 e quello del 30.09.203 dell'Emilia Romagna), che avevano temuto –nei primi
giorni dopo la conversione nella legge 90/2013 del Dl
63/2013– un blocco delle pratiche sia di compravendita, ma
anche di affitto, sui propri territori.
Sovraordinato, invece, rispetto alle Regioni è l'obbligo di
allegare il certificato (comunque esso si chiami e con
qualunque forma si compili) ai contratti di locazione. Pena
la nullità: almeno fino a che il Governo, come annunciato,
non avrà imboccato la retromarcia su questo punto,
cancellando per la seconda volta quella che è una esplicita
richiesta da parte dell'Unione europea.
Più intricata è la questione delle sanzioni. Alcune regioni,
come Piemonte e Lombardia, avevano previsto – ben prima che
ci arrivasse lo Stato – una serie di multe per chi non
provvede a redigere correttamente gli attestati o a
corredare di Ape/Ace gli atti di cessione a titolo oneroso,
quindi anche gli affitti. «Nel caso della Lombardia –spiega
la dirigente del servizio, Alice Tura– le sanzioni restano
quelle stabilite a livello regionale. Non c'è, infatti,
tipologia di ammenda nella nostra legislazione che non sia
prevista anche dallo Stato. Solo le cifre sono più severe. E
sono quelle da applicare». Multe che, la Lombardia, caso
unico in Italia, ha anche iniziato a comminare in caso di
certificati non corretti.
Diversa la lettura di altre Regioni, come il Piemonte e
l'Emilia Romagna. Ad esempio, quest'ultima, in calce al
comunicato diffuso a fine settembre specifica: «Per quanto
riguarda gli obblighi di produzione e allegazione
dell'attestato devono invece essere rispettate le
disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3-bis del medesimo
articolo 6 del Dlgs 192/2005 e s.m.». La Lombardia,
tuttavia, rilancia. «A rendere più certa la nostra
interpretazione –conclude Tura– c'è il fatto che
l'articolo 9 della legge 24/2006, così come modificato dalla
legge 3/2011, cita l'ultima direttiva Ue del 2010. Cosa che
non avviene in tutte le discipline locali»
(articolo Il Sole 24 Ore
dell'11.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: IL
COLLEGATO IMPRESA/
Vendite e affitti salvi senza l'Ape.
Niente nullità dei contratti. Al suo posto 500 euro di multa.
Cessioni di credito Gse per tagliare i
costi della bolletta elettrica.
La mancata allegazione dell'Attestato di prestazione
energetica (Ape) ai contratti di vendita e ai nuovi
contratti di locazione degli immobili non comporterà più la
nullità dei contratti stessi, ma costerà solo una sanzione
da 500 euro. Sparirà anche ogni obbligo di consegna dell'Ape
in sede di trasferimento gratuito della proprietà degli
immobili; di conseguenza non sarà più necessario prevedere
una specifica clausola di avvenuta consegna dell'Attestato
negli atti di trasferimento a titolo gratuito. La bolletta
elettrica di imprese e cittadini, invece, potrebbe sgravarsi
di oneri sulle tariffe anche fino al 20% nei prossimi anni
(2 mld di euro circa): merito di nuovi titoli di credito che
il Gestore dei servizi energetici (Gse) potrebbe immettere
sul mercato, per attutire l'impatto sulla bolletta dei
finanziamenti alle energie rinnovabili.
Sono queste le disposizioni più rilevanti in fatto di
energia contenute nella bozza di ddl Collegato impresa alla
legge di stabilità, presto sul tavolo del Consiglio dei
ministri.
C'è poi una terza norma, sulle liberalizzazioni del mercato
delle grandi locazioni a uso non abitativo, che modifica il
regime delle Siiq (Società di investimento immobiliare
quotate). E introduce un nuovo regime fiscale di esenzione e
di distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili
oggetto di locazione. Prevedendo, in particolare,
l'esenzione di tali plusvalenze con un obbligo di
distribuzione del 50% nei due anni successivi. Tra l'altro,
viene anche disposta la riduzione della percentuale di
distribuzione minima dell'utile da gestione esente dall'85%
al 70%. Ma andiamo con ordine, partendo dall'Attestato di
prestazione energetica.
Le modifiche in ambito Ape. In sede di conversione in legge
del decreto legge 63/2013 sono stati introdotti due
obblighi: produrre l'Ape e inserire una clausola di avvenuta
consegna dello stesso attestato nei contratti di vendita,
locazione e trasferimento a titolo gratuito di immobili.
Inoltre, è stato introdotto il principio di nullità del
contratto, in caso di mancata allegazione dello stesso Ape.
Ora, stando alla bozza del Collegato impresa, il governo
sembra fare marcia indietro: vengono infatti cancellati i
due obblighi di produzione dell'Ape e di inserimento della
clausola di consegna per gli atti relativi ai trasferimenti
a titolo gratuito. Lo scopo sembra essere quello di sanare
una disparità di trattamento evidente che vede attualmente
tali obblighi vigenti per la stipula di tutti gli atti:
vendita, locazione e trasferimento gratuito di immobili. Ma
sul piano delle sanzioni relative alla mancata allegazione
dell'Ape, queste scattano solo nei casi dei contratti di
vendita e di locazione.
In seconda battuta, il collegato
Impresa punta a cancellare il principio di nullità del
contratto quale sanzione oggi prevista per la mancata
allegazione all'atto stesso dell'Ape: al suo posto si
prevede una sanzione amministrativa pari a 500 euro. Importo
che il governo considera «cumulabile» con le sanzioni
previste a norma di legge (dlgs 192/2005, art. 15) per non
aver già dotato l'intero immobile dell'Attestato.
La bolletta. Poiché le agevolazioni al rinnovabile e al
fotovoltaico pesano su imprese e famiglie con oneri di
sistema cresciuti dal 2010 al 2013 da 4,5 a 11 mld di euro
l'anno (e un impatto medio sul prezzo dell'energia di circa
2,5 cent. di euro per kWh), il Collegato impresa prevede che
il Gse, che oggi gestisce i fondi alle rinnovabili, ricorra
al mercato finanziario con una operazione di cessione
crediti, per un ammontare che ogni anno verrà stabilito dal
ministro dello sviluppo economico. Su queste risorse
verrebbero pagati gli interessi annuali e, a scadenza, il
capitale. Il tutto a favore degli acquirenti dei titoli di
credito (soggetti abilitati e istituti finanziari) e a spese
dello Sviluppo economico.
Il gettito per pagare interessi
maturati e capitale deriverebbe dalla raccolta delle tariffe
elettriche, ma con un effetto di riduzione degli oneri
legati alla componente A3 della bolletta per i prossimi anni
e un incremento al termine dell'operazione. Quando la
progressiva fine degli incentivi alle rinnovabili farà
calare tali oneri. L'operazione però è sotto esame del
ministro dell'economia. Ciò che preoccupa via XX Settembre è
che la cessione crediti impatti sull'indebitamento netto
dello stato. Ed Eurostat finisca per chiedere di consolidare
il Gse nel bilancio pubblico del paese
(articolo ItaliaOggi dell'08.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazioni, bonus ampio.
Anche il compromesso registrato consente il beneficio.
Riportate dal governo le risposte delle Entrate ai quesiti
più frequenti dei cittadini.
Anche il compromesso registrato, se consente l'immissione in
possesso dell'immobile, può consentire la detrazione delle
spese di ristrutturazione. Hanno diritto alle detrazioni
fiscali sulle ristrutturazioni edilizie non soltanto i
proprietari degli immobili ma anche, per esempio, i locatari
o i comodatari. A patto naturalmente che le fatture per le
spese di ristrutturazione siano a loro intestate e che
questi ultimi effettuino i pagamenti tramite bonifico
bancario. Se invece i lavori di ristrutturazione sono
effettuati in proprio, senza cioè l'ausilio di imprese
edili, allora le detrazioni fiscali spetteranno solo per
l'acquisto dei materiali necessari per l'intervento.
Sono queste alcune delle risposte alle
domande più frequenti
(c.d. Faq) messe on-line nella serata di ieri sul sito
internet del governo, nell'ambito della campagna «rimetti la
casa al centro del tuo mondo».
Le risposte fornite ai dubbi più frequenti dei cittadini
italiani sono state redatte a cura dell'Agenzia delle
entrate così come le tre guide operative che affiancano le
Faq sul sito del governo. Si tratta, nello specifico, della
guida alle agevolazioni per il risparmio energetico, della
guida al bonus mobili ed elettrodomestici e della guida alle
ristrutturazioni edilizie.
Tornando alle risposte fornite on-line sul sito del governo
in materia di agevolazioni fiscali sulla casa, una delle più
interessanti riguarda la possibilità di sfruttare le
detrazioni Irpef anche prima di aver stipulato il rogito
definitivo di acquisto dell'abitazione. Perché ciò possa
realizzarsi nel concreto è necessario che sia stato
stipulato e registrato un contratto preliminare di
compravendita (il c.d. compromesso) e che nello stesso sia
prevista l'immissione in possesso del futuro acquirente.
Solo se si è immessi nel possesso del bene, precisa infatti
l'Agenzia delle entrate, è possibile detrarre le spese per
ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo
intercorrente fra la stipula del compromesso e l'atto
definitivo di compravendita.
Possono accedere alle agevolazioni Irpef sulle
ristrutturazioni edilizie anche soggetti che non sono né
proprietari né titolari di altri diritti reali
sull'immobile, come la nuda proprietà, l'usufrutto, l'uso o
l'abitazione. Il caso esaminato è quello dell'inquilino che
sostiene le spese per i lavori di ristrutturazione e che può
accedere al bonus Irpef che spetta a chi sostiene la spesa e
quindi anche al locatario o al comodatario.
Chiarimenti importanti da parte delle Entrate su quali sono
in concreto i lavori finalizzati alla prevenzione di atti
illeciti da parte di terzi che danno diritto alle detrazioni
fiscali.
Fra queste tipologie particolari di spese, precisa l'Agenzia
delle entrate, rientrano per esempio, gli interventi di
rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o
recinzioni murarie degli edifici e ancora l'apposizione di
grate sulle finestre o la loro sostituzione con infissi
blindati, l'installazione di porte blindate o rinforzate;
l'apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti,
catenacci, spioncini; l'installazione di rilevatori di
apertura e di effrazione sui serramenti; l'apposizione di
saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri
antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese
collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi
rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Non sono soltanto le spese di ristrutturazione vere e
proprie a dare diritto ai bonus fiscali. Nel novero delle
spese agevolate rientrano infatti anche quelle per la
progettazione o per le altre prestazioni professionali
connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni
professionali comunque richieste in relazione al tipo di
intervento eseguito. Ovvio che anche in questo caso la
parcella dell'architetto o del geometra dovrà essere
intestata al soggetto fruitore dei benefici fiscali e dovrà
essere pagata con le stesse modalità -bonifico bancario-
previste per le fatture delle ditte esecutrici o fornitrici
dei materiali edili
(articolo ItaliaOggi del 05.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: No ai parchi eolici vicino agli aeroporti
No alla realizzazione di un parco eolico nelle vicinanze di
un aeroporto. In quanto vi è il rischio che gli
aerogeneratori possano incidere con le traiettorie di
decollo e atterraggio degli aerei. Al fine di garantire la
sicurezza della navigazione aerea, l'Enac individua le zone
da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti
e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la
navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa,
conformemente alla normativa tecnica internazionale.
Gli
enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in
ordine alla programmazione e al governo del territorio,
adeguano i propri strumenti di pianificazione alle
prescrizioni dell'Enac e che «le zone aeroportuali e le
relative limitazioni sono indicate dall'Enac su apposite
mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune
interessato».
Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, VI
Sez., con la
sentenza 04.11.2013 n. 5291
(articolo ItaliaOggi
del 15.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione
con ampliamento.
Domanda
A breve inizierò un intervento di ristrutturazione con un
piccolo ampliamento che potrebbe rientrare in una casistica
citata su un vostro fascicolo del 20.08.2012 ItaliaOggi
Sette: Ristrutturazioni e risparmio energetico - nella
pagina 3 al penultimo capoverso del capitolo che vi
trascrivo testualmente: «... Possono, essere ammessi alla
detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento
degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si
realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente».
Chiedo se tale indicazione deriva da una risoluzione, da una
circolare dell'Agenzia della entrate o da quale altro
documento ministeriale.
Risposta
La guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni
edilizie (edizione di ottobre 2013, disponibile sul sito «agenziaentrate.it»
nella sezione accessibile dalla home page dedicata alle
guide fiscali) ribadisce, conformemente alla prassi
pregressa, che alla detrazione del 50% possono essere
ammessi gli ampliamenti di superfici e volumi preesistenti
relativi alla creazione di servizi igienici (pag. 11) oppure
(pag. 26) di volumi tecnici («Demolizione e/o costruzione di
scale, vano ascensore, locale caldaia ecc. con opere interne
ed esterne»).
Salvo quanto precede, se la ristrutturazione
avviene, senza demolire l'edificio, con ampliamento dello
stesso, allora la Guida precisa che la detrazione spetta
solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto
l'ampliamento configura, comunque, una «nuova costruzione»,
inclusi gli ampliamenti in attuazione dei «Piani Casa», come
già precisato nella ris. n. 4/E/2011 (pag. 12).
Se questo è il caso oggetto del quesito, trova riscontro
negativo la possibilità di fruire della detrazione per la
parte in ampliamento.
Infine, la ristrutturazione potrebbe avvenire mediante
demolizione e «fedele» ricostruzione, il che richiede il
rispetto dei requisiti precisati dall'art. 3, 1° c., lettera
d), del dpr n. 380/2001 (T.u. dell'edilizia): tale
definizione è stata sensibilmente modificata dall'art. 30
del dl «del fare» (n. 69 del 21.6.2013, convertito dalla
legge 09.08.2013 n. 98), cosicché, dal 21.08.2013, con
l'eccezione dei fabbricati vincolati (per i quali continua a
valere la vecchia definizione), se la ricostruzione rispetta
il volume precedente e non anche la sagoma (fino alla citata
modifica occorreva rispettare sia il volume che la sagoma
preesistenti) costituisce comunque ristrutturazione.
Diversamente, si ricade nella «nuova costruzione», alla
quale non si può applicare la detrazione per il recupero
edilizio.
Con questa ultima precisazione, frutto del recente
aggiornamento normativo, deve essere intesa l'affermazione,
contenuta a pag. 11 della Guida dell'Agenzia delle entrate,
laddove si afferma che «per la demolizione e
ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in
quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una
«nuova costruzione»
(articolo ItaliaOggi Sette del
04.11.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Ape, l'obbligo è per tutti gli atti.
Attestato da allegare non solo ai contratti di vendita.
L'interpretazione della nuova certificazione
energetica in uno studio del Notariato.
Attestato di prestazione energetica obbligatorio per tutti
gli atti onerosi con effetto traslativo e non solo per la
compravendita.
Questa la rigorosa interpretazione fatta
propria dal Consiglio nazionale del notariato nel
recentissimo e ampio
studio 28.10.2013 n. 657-2013/C che ha
investigato la nuova disciplina della certificazione
energetica degli edifici introdotta dal dl n. 63/2013
(convertito con legge 03.08.2013 n. 90), con il passaggio
dall'attestato di certificazione al c.d.
Ape. Tra le numerose novità introdotte dal legislatore è da
tempo sotto i riflettori la questione dell'ambito oggettivo
di applicazione dell'obbligo di allegazione del nuovo
attestato di prestazione energetica. La nuova norma parla
espressamente di contratti di vendita, atti di trasferimento
di immobili a titolo gratuito e di nuovi contratti di
locazione, sancendo la nullità dei relativi atti in caso di
inottemperanza.
Si tratta di una disposizione che ha messo
in allarme gli operatori del mercato immobiliare e le
associazioni di categoria, tenuto conto del fatto che la
nuova disciplina rimane di fatto inapplicabile fino
all'emanazione, da parte del ministero dello sviluppo
economico, degli specifici decreti previsti dal medesimo dl
n. 63/2013 per l'individuazione dei criteri e contenuti
obbligatori dell'Ape. Tra gli atti traslativi a titolo
oneroso la nuova disposizione limita dunque espressamente
l'obbligo di allegazione dell'Ape ai soli contratti di
vendita.
Tuttavia, secondo i notai, per ragioni sistematiche
detto obbligo dovrebbe essere prudenzialmente esteso anche
agli altri atti rientranti nell'anzidetta categoria che
abbiano per oggetto un bene immobile per il quale sia
obbligatoria la dotazione della certificazione energetica,
dalla permuta all'assegnazione di alloggi ai soci delle
cooperative edilizie, dalla datio in solutum alla
transazione, dal conferimento di edifici in società alla
costituzione di rendita vitalizia.
Per quanto riguarda invece gli atti traslativi
caratterizzati da uno spirito di liberalità, l'obbligo di
allegazione non riguarda soltanto la donazione, ma anche i
patti di famiglia, il fondo patrimoniale, l'assoggettamento
di un bene immobile alla comunione legale dei beni,
l'adempimento di un'obbligazione naturale e il trust. Per
quanto riguarda i contratti di locazione lo studio del
notariato si limita invece a osservare che perché scatti il
predetto obbligo deve trattarsi di una nuova locazione e
non, ad esempio, di un nuovo contratto che rinnovi, proroghi
o reiteri un precedente rapporto di locazione. L'Ape dovrà
invece essere allegato in caso di sub-locazione.
Due casi particolari sono poi rappresentati rispettivamente
dal preliminare di compravendita e dal trasferimento di un
immobile in esecuzione di un verbale di separazione
consensuale omologato o in esecuzione di una sentenza di
divorzio. Nella prima fattispecie si ritiene infatti che si
esuli dall'ambito di applicazione del nuovo obbligo, in
quanto trattasi di contratto privo di effetti traslativi.
Nel secondo caso, al contrario, si tratta sicuramente di un
atto traslativo, che trova la propria causa nella
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Anche se di norma in questi casi non è previsto un
corrispettivo a carico del coniuge assegnatario, il
notariato, in base alla predetta interpretazione
sull'assoggettabilità a detto obbligo di tutti gli atti
traslativi, in questo caso ritiene sussistente l'obbligo di
allegazione dell'attestato di prestazione energetica
(articolo ItaliaOggi Sette del
04.11.2013). |
ottobre 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
La certificazione energetica (dall’Attestato di
Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica)
(Consiglio Nazionale del Notariato,
studio 28.10.2013 n. 657-2013/C). |
EDILIZIA PRIVATA: La ristrutturazione fa riscrivere l'«Ape».
COSA CAMBIA/
Rispetto al passato sono più numerosi i casi in cui un
intervento comporta la richiesta di un nuovo documento
Per l'attestato di prestazione energetica, in attesa dei
regolamenti attuativi vale la disciplina già prevista per
l'attestato di certificazione energetica, ma la sua validità
può decadere a seguito di interventi di ristrutturazione.
Lo
studio 28.10.2013 n. 657-2013/C
del Consiglio nazionale del notariato effettua un'analisi della normativa in tema di
Ape alla luce delle novità intervenute a opera del decreto
legge 63/2013 e delle modifiche introdotte dalla legge di
conversione 90/2013, tra cui la nullità dei contratti cui
l'Ape non sia allegato. Su questo punto, per altro, sembra
interverrà il decreto del "Fare 2".
Lo studio conferma l'interpretazione data quest'estate, a
prima lettura della normativa, circa il fatto che per
l'entrata a regime dell'attestato occorre attendere
l'emanazione dei regolamenti attuativi e in questa fase
transitoria, l'Ape si confeziona sulla base della previgente
disciplina dettata per l'Ace. Inoltre sono utilizzabili gli
Ace, rilasciati prima del 06.06.2013 che siano in corso
di validità.
A quest'ultimo riguardo, occorre ricordare che, in base alla
previgente disciplina, l'attestato di certificazione
energetica aveva validità massima di dieci anni dal suo
rilascio, a condizione che fossero rispettate le
prescrizioni normative vigenti per le operazioni di
controllo di efficienza energetica e salva la necessità di
un suo aggiornamento a ogni intervento di "ristrutturazione"
che avesse modificato la prestazione energetica. Pertanto,
per una vendita posta in essere dal 06.06.2013, il
venditore potrà avvalersi ancora dell'eventuale attestato di
certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 06.06.2013 e ancora in corso di validità.
Quanto al concetto di "ristrutturazione", rilevanti sono le
modifiche apportate dal Dl 63/2013 rispetto alla disciplina
previgente. In base alle regole attuali, l'obbligo di
dotazione sorge in presenza di una "ristrutturazione
importante", che può consistere in qualsiasi intervento di
recupero edilizio che comunque riguardi oltre il 25% della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo
di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e quindi
anche a fronte di interventi (quali la manutenzione o il
risanamento) diversi dalla ristrutturazione edilizia, così
come definita dal Testo unico dell'edilizia (il Dpr
380/2001).
Secondo la disciplina previgente, invece,
l'obbligo di dotazione sorgeva esclusivamente con riguardo a
edifici di superficie utile superiore a mille metri quadrati
che fossero stati oggetto degli interventi di
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro e di demolizione e ricostruzione.
Con le modifiche apportate dal Dl 63/2013, quindi, si è
ampliata la platea degli interventi rilevanti ai fini
energetici. La figura della ristrutturazione rilevante ai
fini energetici è quindi diversa da quella rilevante ai fini
urbanistici ed edilizi.
Addirittura si può verificare che interventi edilizi (quali,
ad esempio, gli interventi di ordinaria manutenzione,
riguardanti oltre il 25% della superficie dell'involucro
dell'intero edificio) totalmente liberi sotto il profilo
edilizio, una volta eseguiti, facciano invece sorgere
l'obbligo di dotare l'immobile di un nuovo attestato di
prestazione energetica (articolo Il Sole 24 Ore del 27.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazioni, Ape d'obbligo.
Bisogna dotarsi dell'attestato per avere l'agibilità del
bene. Il Notariato sui vincoli di
dotazione, consegna e allegazione dell'atto di prestazione
energetica.
Attestato di prestazione energetica solo per le
ristrutturazioni importanti (oltre che per i nuovi edifici).
Ma attenzione basta una manutenzione ordinaria su oltre il
25% dell'edificio a rendere necessaria l'attestazione
energetica.
Lo
studio 28.10.2013 n. 657-2013/C
della commissione studi
civilistici del Consiglio nazionale del notariato spiega le
formalità da osservare per dotarsi della certificazione e in
occasione della forma del preliminare, della vendita o
dell'affitto di un immobile.
Vediamo i principali chiarimenti.
OBBLIGO DI DOTAZIONE. Devono dotarsi di certificazione, a
prescindere da un loro trasferimento, i nuovi edifici e lo
si deve fare prima del rilascio del certificato di
agibilità. L'obbligo di dotazione riguarda anche gli edifici
ristrutturati. Deve trattarsi però di ristrutturazioni
importanti. Attenzione a non usare le definizioni edilizie.
Rientrano nella categoria delle ristrutturazioni importanti
tutti gli interventi edilizi, anche la manutenzione
ordinaria o straordinaria, la ristrutturazione propriamente
detta e il risanamento conservativo, purché interessino
oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro
dell'intero edificio. Può trattarsi di rifacimento di pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto o
dell'impermeabilizzazione delle coperture. Può capitare,
dunque, che interventi liberi sotto il profilo edilizio (vedasi
l'articolo 6, comma 1, del Testo Unico per l'edilizia) una
volta eseguiti, facciano, invece, sorgere l'obbligo di
dotazione dell'attestato di prestazione energetica.
CONTRATTO PRELIMINARE. Dopo le ultime novità legislative,
l'obbligo di dotazione e consegna (ma non anche quello di
allegazione) dell'attestato di prestazione energetica
sussiste anche in occasione della stipula di un preliminare
di vendita.
Il proprietario deve, infatti, rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale
acquirente fino dall'avvio delle trattative.
Se si ricorre ad annunci commerciali, si dovrà riportare
negli annunci medesimi gli indici di prestazione energetica
dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Il proprietario dovrà consegnare l'attestato di prestazione
energetica alla fine delle trattative.
I notai, a questo proposito, consigliano di inserire nel
preliminare una apposita clausola da cui risulti che
l'edificio è già stato dotato di attestato di prestazione
energetica e che l'attestato è stato messo a disposizione
del possibile acquirente sin dall'inizio delle trattative.
Opportuno far risultare anche che sugli annunci commerciali,
sono stati riportati l'indice di prestazione energetica
dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente. Ancora
vanno riprodotte clausole attestanti la consegna
dell'attestato di prestazione energetica all'acquirente e
che questi ha, quindi, ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici. I
notai raccomandano, quindi, di fare molte attenzione alla
completezza del preliminare.
Potrà essere, anche, opportuno allegare l'attestato di
prestazione energetica: ma la legge non lo prevede come un
obbligo, con la conseguenza che la mancata allegazione non
determina la nullità del contratto.
ALLEGAZIONE. L'attestato di prestazione energetica deve
essere, a pena di nullità, allegato al contratto di vendita,
agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e
ai nuovi contratti di locazione.
I notai chiariscono che nel caso di ritrasferimento di
immobile già oggetto di precedente vendita, cui è stato
allegato l'attestato energetico, non è possibile
semplicemente richiamare il documento già allegato al titolo
di provenienza. Bisogna allegare di nuovo l'attestato. Però
si può, se siamo nei dieci anni di validità dell'attestato
originario, allegare all'atto di ritrasferimento copia
conforme per estratto autentico dell'attestato originario.
CONSEGNA.
Lo studio dei notai precisa che c'è un obbligo di consegna
all'acquirente, beneficiario e al nuovo conduttore
dell'attestato di prestazione energetica. Si tratta di un
obbligo autonomo e distinto rispetto all'obbligo di
allegazione e da adempiere prima della stipula del contratto
traslativo e di nuova locazione
(articolo ItaliaOggi del 26.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Bonus 65% se si demolisce, l'importante è non ampliare.
Si alla detrazione fiscale del 65% in caso di
ristrutturazione edilizia di un immobile per la
riqualificazione dal punto di vista energico senza
demolizione e con ampliamento ma unicamente per le spese
riferibili alla parte esistente. In quanto l'ampliamento
dell'immobile viene considerato «nuova costruzione». E dal
21.08.2013, la detrazione fiscale spetta anche alle
ristrutturazione edilizie che consistono nella demolizione
di un immobile e nella sua ricostruzione più efficiente dal
punto di vista energetico, mantenendone la volumetria
originaria senza rispettarne la sagoma.
Queste sono le due
risposte fornite dalla Enea con la
faq 68 e 68-bis.
L'Enea
nella faq 68 ricorda che nel caso di ristrutturazione di un
immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base
alle circolari dell'agenzia delle entrate 39E/2010 e 4E/2011
che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione
compete unicamente per le spese riferibili alla parte
esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato «nuova
costruzione».
Inoltre, la circolare n. 39/E ha precisato che
in questo caso il riferimento normativo non può essere
costituito dal comma 344 della legge finanziaria 2007, che è
inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una
valutazione del fabbisogno energetico riferito all'intero
edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare
anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e
347. I tecnici dell'Enea sottolineano nella faq 68-bis che
la legge 09.08.2013, n. 98, di conversione del decreto
legge 21.06.2013, n. 69 (il c.d. decreto del Fare), in
vigore dal 21.08.2013, ha rivisto la definizione di
«ristrutturazione edilizia» contenuta nel testo unico
edilizia eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d), del dpr
380/2001 il riferimento alla «sagoma».
Dal 21.08.2013,
quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e
ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di
quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la
sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli
interventi «volti al ripristino degli edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza».
Ciò premesso, dal 21.08.2013,
qualora l'intervento abbia le caratteristiche per
configurarsi come «ristrutturazione edilizia» (ossia
l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del dlgs
42/2004 e non ricada nella zona A del dm 1444/1968), alla
luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai
sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono
nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione
mantenendone la volumetria originaria
(articolo ItaliaOggi del 26.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
La struttura che si
intende realizzare, una volta ricoperta con i pannelli
fotovoltaici, crea una superficie coperta di oltre 84 mq.
che, avendo una altezza minima non inferiore a circa 2,30 mt.,
(quanto alla struttura più bassa: 2,44 mt. è invece
l’altezza minima della struttura più elevata) risulta
assolutamente fruibile, ad esempio quale spazio per il
ricovero di arredi da giardino, di automezzi o per altri
utilizzi.
Pertanto, oltre che fungere da struttura portante dei
pannelli fotovoltaici, la struttura in questione possiede
oggettivamente anche le funzionalità tipiche delle tettoie,
che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le
nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso
di costruire, ad eccezione dei casi in cui, inserendosi
nella sagoma di un edificio preesistente, esse svolgano una
funzione di mero riparo ed abbiano limitatissime dimensioni:
le strutture che qui vengono in considerazione non si
inseriscono nella sagoma del fabbricato preesistente,
vengono realizzate ex novo e posseggono dimensioni del tutto
significative, e pertanto, integrano a tutti gli effetti una
nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
---------------
Le opere necessarie per la posa di pannelli fotovoltaici non
possono sempre ed automaticamente considerarsi alla stregua
di un impianto tecnologico: non quando la struttura dia
luogo, complessivamente considerata, ad un manufatto che in
potenza sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello
connesso alla produzione di energia.
Un pannello fotovoltaico ancorato alla falda di un tetto, ad
un muro o al suolo all’evidenza non può avere alcun diverso
utilizzo, e quindi tutte le opere necessarie per la relativa
posa e funzionamento possono qualificarsi come impianti; ma
quando il pannello -come nel caso di specie– di fatto
svolge, esso stesso, un ruolo di copertura, andrà
considerato anche come tale, allo stesso modo in cui un
locale caldaia di dimensioni sovrabbondanti, rispetto a
quelle strettamente necessarie per il ricovero della
caldaia, non può considerarsi un mero locale tecnico.
---------------
La soluzione proposta tende dunque a by-passare
l’impossibilità di realizzare nuove costruzioni, ma di fatto
vede i pannelli fotovoltaici svolgere anche una funzione di
copertura in vista di salvaguardare la fruibilità dello
spazio sottostante, e da tale constatazione discende che la
struttura in argomento deve essere assimilata, nel
complesso, ad una nuova tipologia di tettoia.
... per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico,
prot. n. 6970/2477 del 01.10.2007, con cui si ordina di non
effettuare l'intervento di cui alla D.I.A. presentata dalla
ricorrente per la realizzazione di impianto fotovoltaico;
...
Invero la struttura che parte ricorrente intende realizzare,
una volta ricoperta con i pannelli fotovoltaici, crea una
superficie coperta di oltre 84 mq. che, avendo una altezza
minima non inferiore a circa 2,30 mt., (quanto alla struttura
più bassa: 2,44 mt. è invece l’altezza minima della
struttura più elevata) risulta assolutamente fruibile, ad
esempio quale spazio per il ricovero di arredi da giardino,
di automezzi o per altri utilizzi.
Pertanto, oltre che
fungere da struttura portante dei pannelli fotovoltaici, la
struttura in questione possiede oggettivamente anche le
funzionalità tipiche delle tettoie, che per costante
giurisprudenza vanno annoverate tra le nuove costruzioni
soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire, ad
eccezione dei casi in cui, inserendosi nella sagoma di un
edificio preesistente, esse svolgano una funzione di mero
riparo ed abbiano limitatissime dimensioni (ex multis:
C.d.S. sez. V n. 3952 del 23/07/2013; TAR Campania-Napoli
sez II. N. 3647 del 12.07.2013): le strutture che qui
vengono in considerazione non si inseriscono nella sagoma
del fabbricato preesistente, vengono realizzate ex novo e
posseggono dimensioni del tutto significative, e pertanto,
integrano a tutti gli effetti una nuova costruzione soggetta
a permesso di costruire.
---------------
Va
conclusivamente sottolineato che le opere necessarie per la
posa di pannelli fotovoltaici non possono sempre ed
automaticamente considerarsi alla stregua di un impianto
tecnologico: non quando la struttura dia luogo,
complessivamente considerata, ad un manufatto che in potenza
sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso
alla produzione di energia.
Un pannello fotovoltaico ancorato alla falda di un tetto, ad
un muro o al suolo all’evidenza non può avere alcun diverso
utilizzo, e quindi tutte le opere necessarie per la relativa
posa e funzionamento possono qualificarsi come impianti; ma
quando il pannello -come nel caso di specie– di fatto
svolge, esso stesso, un ruolo di copertura, andrà
considerato anche come tale, allo stesso modo in cui un
locale caldaia di dimensioni sovrabbondanti, rispetto a
quelle strettamente necessarie per il ricovero della
caldaia, non può considerarsi un mero locale tecnico.
Se parte ricorrente avesse previsto di ancorare i pannelli
direttamente al piano di calpestio del cortile la
valutazione sarebbe stata differente, ma è agevole osservare
che una tale soluzione avrebbe diminuito la superficie utile
del cortile di circa 84 mq., risultato che evidentemente
parte ricorrente intendeva evitare: da qui la necessità di
posarli “in sospensione” al fine di non perdere la
fruibilità dello spazio sottostante. La soluzione normale
sarebbe stata quella di realizzare una normale tettoia
dotata di propria copertura, sulla quale posare i pannelli,
che probabilmente avrebbe anche avuto costi molto più
contenuti di una sofisticata struttura in metallo, ma è
evidente che tale soluzione passava attraverso l’assenso
alla realizzazione della tettoia di supporto, che si sapeva
non essere ammessa dalle Norme Tecniche di Attuazione.
La soluzione proposta tende dunque a by-passare
l’impossibilità di realizzare nuove costruzioni, ma di fatto
vede i pannelli fotovoltaici svolgere anche una funzione di
copertura in vista di salvaguardare la fruibilità dello
spazio sottostante, e da tale constatazione discende che la
struttura in argomento deve essere assimilata, nel
complesso, ad una nuova tipologia di tettoia (TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 25.10.2013 n. 1139 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Se è pur vero che
l’impianto in questione è stato oggetto di autorizzazione
unica provinciale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003
(decreto attuativo di una direttiva comunitaria sulla
promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di
energia elettrica) e che tale autorizzazione riguarda anche
gli aspetti urbanistici ed edilizi, per cui “assorbe”
altresì l’eventuale permesso di costruire (cfr. l’art. 12
citato, commi 3° e 4° ed il doc. 4 della ricorrente, copia
dell’autorizzazione unica), deve escludersi che il Comune
ove insiste l’impianto abbia per ciò solo perduto il proprio
potere generale di vigilanza e controllo sull’attività
urbanistica ed edilizia, di cui all’art. 27 del DPR 380/2001
(Testo Unico sull’edilizia).
Il potere di vigilanza di cui al citato art. 27, comma 1°,
deve intendersi come potere di carattere generale,
riguardante l’intera attività edilizia sul territorio, anche
se –come nel caso di specie– il titolo abilitativo è stato
rilasciato, in forza di una speciale disposizione di legge,
da altra Pubblica Amministrazione.
Naturalmente –e si perdoni l’ovvietà– l’attività di
vigilanza del Comune sui titoli rilasciati da un soggetto
terzo implica il rigoroso rispetto dei criteri di logicità,
proporzionalità, completezza ed adeguatezza
dell’istruttoria, che devono in ogni caso caratterizzare
l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge
241/1990.
Nel primo motivo di ricorso si denuncia l’incompetenza del
Comune ad adottare un’ordinanza come quella di cui è causa,
in quanto l’opera in questione (centrale idroelettrica), è
stata oggetto di autorizzazione unica provinciale, ai sensi
del D.Lgs. 387/2003, sicché soltanto la Provincia e non il
Comune potrebbe effettuare verifiche sulla eventuale
difformità dell’impianto rispetto al progetto assentito ed
adottare di conseguenza i necessari provvedimenti
sanzionatori.
Il mezzo, per quanto possa apparire suggestivo, è però
infondato.
Infatti, se è pur vero che l’impianto in questione è stato
oggetto di autorizzazione unica provinciale ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (decreto attuativo di una
direttiva comunitaria sulla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica) e che
tale autorizzazione riguarda anche gli aspetti urbanistici
ed edilizi, per cui “assorbe” altresì l’eventuale
permesso di costruire (cfr. l’art. 12 citato, commi 3° e 4°
ed il doc. 4 della ricorrente, copia dell’autorizzazione
unica), deve escludersi che il Comune ove insiste l’impianto
abbia per ciò solo perduto il proprio potere generale di
vigilanza e controllo sull’attività urbanistica ed edilizia,
di cui all’art. 27 del DPR 380/2001 (Testo Unico
sull’edilizia).
Il potere di vigilanza di cui al citato art. 27, comma 1°,
deve intendersi come potere di carattere generale,
riguardante l’intera attività edilizia sul territorio, anche
se –come nel caso di specie– il titolo abilitativo è stato
rilasciato, in forza di una speciale disposizione di legge,
da altra Pubblica Amministrazione.
Naturalmente –e si perdoni l’ovvietà– l’attività di
vigilanza del Comune sui titoli rilasciati da un soggetto
terzo implica il rigoroso rispetto dei criteri di logicità,
proporzionalità, completezza ed adeguatezza
dell’istruttoria, che devono in ogni caso caratterizzare
l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge
241/1990 (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 22.10.2013 n. 2331 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Bonus 65%, esclusi stufe e caminetti.
Le faq di Enea.
La detrazione del 65% non è valida per l'installazione di
una caldaia a condensazione in sostituzione di un caminetto
e una stufa a legna. Inoltre, un edificio anche rurale, per
fruire del bonus, deve essere esistente e avere un impianto
di riscaldamento funzionante. Se questa condizione fosse
soddisfatta, occorre ricordare che il prerequisito per
accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un
risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere
nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è
considerata fonte fossile solo al 30%.
Questa è la risposta
fornita dall'Enea alla
Faq. n. 37, con la quale si ricorda
che per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del dlgs n. 192/2005.
Ed è «esistente», se risulta accatastato o
se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se
viene pagata l'Imu (ex Ici), se dovuta. Inoltre, si ritiene
che un impianto termico è un impianto tecnologico destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione
e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per
il riscaldamento localizzato a energia radiante. Tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti
termici quando la somma delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare
è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale ed
assimilate. Infine, anche qualora le precedenti condizioni
fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito
per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un
risparmio energetico
(articolo ItaliaOggi del 22.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Incentivi, Ape detraibile. Sgravio sulle spese tecniche per
il 55-65%. Risposta fornita
dall'Enea sull'Attestato di prestazione energetica.
Sì alla detraibilità delle spese tecniche per la redazione
dell'attestato di prestazione energetica. In quanto l'Ape
rappresenta la misura obbligatoria per l'accesso alle
detrazioni fiscali del 55%-65%.
Questa è la risposta fornita dall'Enea con la
Faq 10.10.2013 n. 67.
L'Enea ricorda che con
il decreto legge 04.06.2013, n. 63, coordinato con la
legge di conversione 03.08.2013, n 90 (che recepisce la
direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19.05.2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia), l'attestato di certificazione energetica è
stato soppresso e sostituito dall'attestato di prestazione
energetica. Pertanto, dal 04.08.2013, entrata in vigore
della legge n. 90 /2013, nei casi ove esso è previsto, per
accedere a questi incentivi, occorre ora redigere
l'attestato di prestazione energetica.
Per ciò che attiene
la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la
circolare del MiSE del 07.08.2013, «fino all'emanazione
dei decreti previsti dall'art.4 del decreto legge n. 63 del
2013, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge
stesso redigendo l'Ape secondo le modalità di calcolo di cui
al dpr 02.04.2009 n. 59, fatto salvo nelle Regioni che
hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in
attuazione della direttiva 2002/91/Ce».
Ai soli fini
dell'accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è
previsto, si continua ad utilizzare lo stesso modulo
dell'attestato di qualificazione energetica, che può essere
compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato
coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione,
mentre il tecnico compilatore dell'attestato di prestazione
energetica non deve essere coinvolto nei lavori. Il comma
1-ter dell'art. 6 del dlgs. n 192 del 2005 modificato dal
dlgs. 311/2006, sottolinea l'Enea, ha stabilito che dal 01.01.2007 l'Ace di un edificio o di un'unità immobiliare
è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni
di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell'unità immobiliare,
dell'edificio o degli impianti.
Inoltre, come previsto dal
comma 1-bis dell'art. 11 del decreto citato, fino
all'entrata in vigore (25.07.2009) delle linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
l'attestato di qualificazione energetica ha potuto
sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente
alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto),
l'attestato di certificazione energetica.
---------------
Pressing per l'eliminazione.
Il secondo tempo della battaglia per l'Ape è iniziato. Se il
governo presterà fede agli impegni presi prima della pausa
estiva l'Ape si appresta a essere solo un ricordo. Persa la
prima occasione utile (con il decreto del fare) per
eliminare la disposizione che prevede l'obbligatorietà
dell'Ape a pena di nullità dei contratti di locazione e
compravendita, ecco che, con l'inizio dei lavori al dl Imu
in commissione finanze al senato, la partita riprende.
«Ci
aspettiamo che il governo mantenga gli impegni presi durante
l'estate», ha spiegato a ItaliaOggi il presidente della VI
commissione di palazzo Madama, Mauro Maria Marino (Pd), «i
lavori al dl Imu sono l'occasione attesa per rimediare a un
grosso errore commesso e ci aspettiamo che questa occasione
venga sfruttata al massimo nonostante il poco tempo a
disposizione del senato»
(articolo ItaliaOgggi del 18.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
LEGGE DI STABILITÀ/Riduzione graduale dell'agevolazione
sulle ristrutturazioni edilizie.
Bonus, convenienza prolungata. Detrazioni del 65 e 50%
applicabili anche nel 2014.
I bonus del 65 e del 50%, rispettivamente per la
riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni
edilizie, troveranno applicazione fino al 31/12/2014.
Prevista la successiva riduzione al 50% e al 40% a partire
dall'01/01/2015.
Con alcune modifiche agli articoli 14, 15 e
16 del dl 04/06/2013 n. 63/2013 (convertito nella legge n.
90/2013), apportate dalla bozza della legge di stabilità
2014, sono state previste le proroghe per l'ecobonus e per
quello sulle ristrutturazioni edilizie, con riduzione
graduale fino alla messa a regime a partire dal 01.01.2016.
Le detrazioni indicate al comma 1, del novellato art. 14, dl
63/2013 si rendono applicabili anche agli interventi
riguardanti le parti comuni degli edifici, di cui agli
articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che riguardino «tutte» le
unità immobiliari che compongono ogni singolo condominio con
la conseguenza che, anche per tali spese, spetterà la
detrazione nella misura del 65%, per quelle sostenute dal
06/06/2013 fino al 30/06/2015, e del 50%, per quelle sostenute
a partire dall'01/07/2015 fino al 30/6/2016. In effetti, agli
interventi riguardanti le parti in comune dei condomini o
per l'integralità delle unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio, l'attuale comma 2, del citato art. 14
prevede che la detrazione del 65% sia fruibile per le spese
sostenute dal 06/06/2013 sino al 30/06/2014.
La detrazione sul risparmio energetico è determinata con
riferimento all'entità rimasta a carico del contribuente,
utilizzando il «principio di cassa» per i contribuenti non
titolari di reddito d'impresa e il «principio della
competenza» per quelli titolari di reddito d'impresa,
ricordando che tra le varie tipologie, per ognuna delle
quali si deve tenere conto di un tetto massimo, figura anche
l'installazione degli impianti fotovoltaici, se destinati a
fronteggiare le esigenze energetiche dell'abitazione
(risoluzione n. 22/E/2013).
Tutti i bonus indicati devono essere spalmati in dieci anni
per quote costanti, a prescindere dall'età posseduta dal
soggetto che le sostiene, e, limitatamente alle spese
destinate alla ristrutturazione edilizia, l'ammontare
massimo è confermato in euro 96 mila per unità immobiliare.
Restano impregiudicati i contenuti dell'articolo 16-bis, dpr
917/1986 (Tuir) e le precisazioni già fornite in passato,
con particolare riferimento ai chiarimenti inseriti nella
circolare dell'Agenzia delle entrate (la n. 29/E/2013).
Confermata, inoltre, la detrazione per i mobili e gli
arredi, per le spese sostenute dal 06/06/2013 sino al
31/12/2014, nella percentuale conosciuta del 50%,
determinata su un ammontare complessivo massimo di 10 mila
euro. La detrazione è fruibile da chi esegue sugli immobili
le opere di ristrutturazione a prescindere che detti
acquisti (mobili e arredi) siano destinati ai locali in cui
sono eseguiti i lavori. Per ottenere l'agevolazione è solo
necessario che i mobili acquistati siano finalizzati
all'arredamento dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
anche se detti beni sono destinati alle parti in comune
(guardiole, lavatoi, sala riunione, portineria e
quant'altro) se la ristrutturazione riguarda l'esecuzione di
interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali.
In tal caso, non è possibile beneficiare di un'ulteriore
detrazione per l'acquisto degli arredi se il condomino ha
fruito pro-quota della detrazione per l'acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici (classe A+ o superiore e, per i
forni, classe A o superiore): l'acquisto resta sempre
agevolato se l'elettrodomestico è privo di etichetta, a
condizione che per questi beni non sia ancora intervenuto
l'obbligo di apposizione.
Per usufruire della detrazione, fatto salvo l'acquisto dei
mobili e degli arredi per i quali è stata prevista anche la
possibilità di effettuare l'acquisto con carte di credito o
di debito è necessario applicare la regola ormai consolidata
che obbliga l'utilizzo dei cosiddetti «bonifici parlanti»
(bancari e/o postali), che devono contenere la causale del
versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il
codice fiscale e/o il numero di partita Iva del beneficiario
del pagamento
(articolo ItaliaOggi del 17.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
LEGGE DI STABILITÀ/
Risparmio energetico e recupero edilizio, bonus anche nel
2014.
Prorogata anche la detrazione per i mobili.
Non verrà prorogata al 2014 la maxi-detrazione Irpef del 50%
per gli acquisti delle abitazioni facenti parte di
fabbricati interamente ristrutturati, per i quali quindi dal
prossimo anno si ritornerà al bonus del 36% sul 25% del
prezzo di acquisto. Inoltre questa spesa, oggi sufficiente
per poter acquistare i mobili e gli elettrodomestici
detraibili al 50%, il prossimo anno non potrà più essere
utilizzata a questo fine.
Sono queste alcune delle novità
previste dalla legge di stabilità 2014, approvata martedì
scorso dal Consiglio dei ministri, con la quale sono state
prorogate molte delle agevolazioni fiscali sui lavori in
casa.
Risparmio energetico
La detrazione Irpef ed Ires del 55% (ora del 65% per le
spese sostenute del 06.06.2013 al 31.12.2013) sugli
interventi per il risparmio energetico degli edifici
scadrebbe il 31.12.2013, ma il disegno di legge di
stabilità 2014 prevede la sua proroga fino al 31.12.2014 con la percentuale del 65% e per tutto il 2015 con la
percentuale ridotta del 50 per cento. Per individuare la
misura del bonus da utilizzare (55-65-50%) vale la data in
cui la spesa viene sostenuta, cioè, pagate per i privati o
di competenza per le imprese.
Per gli interventi sul risparmio energetico le variazioni
delle percentuali di detrazione dal 55% al 65% (dal 06.06.2013) e successivamente al 50% (per il 2015) non incidono
sull'importo massimo della detrazione spettante, ma variano
la spesa massima agevolabile (si veda la tabella a lato).
Recupero edilizio
Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio
(manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento
conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al
50% (con limite di spesa passato da 48.000 euro a 96.000
euro, per singola unità immobiliare), in vigore per i
pagamenti effettuati dal 26.06.2012, scadrebbe il
prossimo 31.12.2013, ma la legge di stabilità 2014,
prevede ora la sua proroga fino al 31.12.2014 (tranne
che per l'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente
ristrutturati). Successivamente non si ritornerà subito alla
percentuale a regime del 36%, ma si applicherà il 40% per
tutto il 2015.
Mobili ed elettrodomestici
La detrazione del 50% del costo di acquisto dei mobili e dei
grandi elettrodomestici, destinati ad arredare il fabbricato
ristrutturato, è stata prorogata fino alla fine del 2014
dalla legge di stabilità 2014, risolvendo così il problema
della mancata indicazione nella norma originaria della data
di scadenza dell'incentivo.
Va prestata attenzione al fatto
che quest'anno la detrazione Irpef del 50% sugli arredi e
gli elettrodomestici è possibile solo se spetta la
detrazione del 50% per uno qualsiasi dei lavori
dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26.06.2012 al 31.12.2013 (non fino al 2015), mentre per l'acquisto
(pagamento) degli arredi nel 2014 si beneficerà
dell'incentivo Irpef del 50% sui mobili e gli
elettrodomestici ma solo se in abbinata spetta la detrazione
del 50% o del 40% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis,
comma 1, Tuir (escluso quindi il comma 3, relativo
all'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente
ristrutturati), pagati dal 26.06.2012 al 31.12.2015 (articolo Il Sole 24 Ore 17.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
C. Basciu,
Impianti fotovoltaici in zona agricola: i diritti degli
agricoltori e gli obblighi nei confronti dell’Unione Europea
(16.10.2013 - link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lavori in casa. Le regole da seguire nel caso di acquisto di
stufe a pellet e di generatori di calore ad alimentazione
vegetale
Doppio vantaggio per le caldaie. All'agevolazione del 65% si
aggiunge l'Iva con le regole sui beni significativi.
VALORE AGGIUNTO/ Per gli strumenti imposta più bassa per i
costi della manodopera e per parte del valore
dell'apparecchiatura.
La spesa sostenuta per l'acquisto di una stufa a pellet
rientra nell'ambito delle detrazioni fiscali per interventi
finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, che
permettono una detrazione pari al 65% del costo
dell'intervento. Dopodiché, se non ci saranno proroghe, dal
01.01.2014 anche questa tipologia di interventi
rientrerà tra quelli presenti nell'articolo 16-bis del Tuir,
che prevedono una detrazione dell'Irpef del 36% per il
recupero del patrimonio edilizio. Fanno eccezione gli
impianti al servizio di edifici condominiali, per i quali il
65% si potrà applicare alle spese sostenute entro il 30.06.2014.
Il caso dell'acquisto della stufa a pellets è uno di quelli
che si sono presentati nell'ambito del Forum tematico
abbinato al Focus «I lavori in casa», pubblicato mercoledì
scorso con Il Sole 24 Ore (e ancora disponibile, per chi
l'avesse perso, su www.ilsole24ore.com/store24). Il Forum
rimarrà aperto fino a mercoledì 9 ottobre e i quesiti
possono essere inviati collegandosi all'indirzzo
www.ilsole24ore.com/bonuslavori.
Tra gli interventi finalizzati al raggiungimento del
risparmio energetico dell'unità immobiliare rientrano
infatti i «generatori di calore che utilizzano come fonte
energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime,
presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non
inferiore al 70%», Dm 15.02.1992. Il rispetto dei
requisiti deve essere attestato dalla casa produttrice.
Con la pubblicazione del Dm 11.03.2008 lo Sviluppo
Economico ha fatto chiarezza circa la possibilità di
ottenere l'agevolazione fiscale in oggetto in caso di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, quali ad esempio impianti dotati di
stufe e caminetti a legna o pellet. Quindi un impianto a
biomassa (legna o pellet) rientra nei possibili interventi
per una riqualificazione energetica ai fini dell'ottenimento
delle agevolazioni in esame. Occorre tenere presente che
tali prodotti (caminetti e stufe a legna o pellet) devono
avere tuttavia un rendimento utile nominale minimo conforme
alla classe 3 di cui alla norma europea 303-5.
Peraltro, anche prima della scadenza del 65%, l'acquisto di
una stufa a pellet può rientrare tra gli interventi che
danno diritto alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni
edilizie, pari al 36% della spesa sostenuta e –sino al 31.12.2013– al 50%, nel caso in cui non siano raggiunti
i requisiti di rendimento previsti dalla normativa per il
risparmio energetico. Tale agevolazione spetta quando il
contribuente effettua opere di manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia su una unità immobiliare residenziale (qualsiasi
sia la categoria catastale di appartenenza). In tali casi,
anche le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di
una stufa a pellet per la realizzazione e/o il rifacimento
della canna fumaria sono ammesse a godere dell'Iva agevolata
e del beneficio fiscale.
Dal punto di vista dell'Iva la stufa a pellet è considerata
un «bene finito di valore significativo» a cui si può
applicare -su parte dell'importo totale- l'aliquota Iva
agevolata del 10 per cento. Ad esempio, se per l'acquisto di
una caldaia in caso di manutenzione straordinaria –con
fornitura e posa in opera– il costo è di 4mila euro, di cui
3mila per la caldaia e 1.000 per la manodopera, l'Iva si
delinea come segue: Iva al 10% su 2mila euro (cioè sul
valore della manodopera e su una parte di valore del bene
pari all'importo della manodopera) e al 22% su altri 2mila
euro.
Se invece, l'acquisto della caldaia è effettuato
direttamente, senza l'intermediazione di un installatore,
l'aliquota Iva agevolata si applica esclusivamente in
presenza di lavori di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c), d) oppure
f), articolo 3, del Dpr 380/2001.
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Le risposte ai quesiti dei lettori. Estensione possibile
solo con annotazione sulla fattura.
La detrazione premia chi spende.
Continua la pubblicazione delle risposte ai quesiti dei
lettori. Hanno risposto gli esperti Laura Ambrosi, Stefano
Vietato il cumulo
sullo stesso intervento
Nel caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su un unico
immobile è possibile cumulare il bonus ristrutturazioni
edilizie 50% e il bonus risparmio energetico 65%?
R. La cumulabilità è esclusa per la stessa fattura o per lo
stesso intervento. Nell'ambito di una ristrutturazione
complessa (ad esempio rifacimento del bagno, tramezzature
interne, sostituzione delle finestre e porte, ecc) è
possibile scegliere quale opera far concorrere al 50% e
quale al 65%, in relazione ai requisiti previsti.
Obbligo di dettaglio
per la fattura a saldo
Per abitazioni private tutte le fatture dell'impresa
costruttrice devono essere dettagliate sui lavori svolti o è
sufficiente dettagliare l'ultima (e le altre nominarle come
acconti), oppure non c'è bisogno di dettagliare niente e
basta fare riferimento alla licenza edilizia?
R. Le fatture, se riferite ad acconti, possono contenere una
descrizione generica, ma è necessario che la fattura a saldo
specifichi tutte le opere eseguite con il dettaglio dei
costi riferiti ad ogni singolo intervento. Si ritiene,
comunque, che sarebbe opportuno specificare anche nelle
fatture emesse in acconto il dettagli dei lavori svolti, e
ciò a garanzia del committente.
La porta blindata
ha il bonus del 50%
L'installazione di una porta blindata dà diritto alla
detrazione del 50%? Ed è considerata ristrutturazione
edilizia valida per la detrazione del 50% nell'acquisto di
mobilia?
R. Sì. La sostituzione della porta blindata fruisce della
detrazione del 50% sia in quanto intervento di manutenzione
straordinaria, sia in quanto intervento idoneo a prevenire
atti illeciti. L'esecuzione dell'intervento consente poi
l'accesso alla detrazione per l'acquisto dei mobili.
Per la spesa condivisa
una nota sulla fattura
Ho ristrutturato un immobile cointestato a mia sorella e a
me al 50% ed entrambe intendiamo usufruire delle detrazioni
fiscali. Abbiamo acquistato dei mobili, effettuato il
bonifico con i due nominativi e ora l'azienda ci comunica
che non è possibile emettere una fattura cointestata in
quanto non consentito, ma deve intestarla ad un solo
nominativo. È corretta la loro argomentazione? Se proprio
non si può ovviare, con il bonifico già effettuato a nome di
due nominativi e la fattura intestata ad uno solo, come
avverrà la detrazione fiscale?
R. La detrazione compete a chi ha effettivamente sostenuto la
spesa. Per poter usufruire della detrazione è sufficiente
che il soggetto non intestatario della fattura annoti sulla
stessa di avere sostenuto parte della spesa stessa. In
questo caso la detrazione si estende anche al soggetto non
intestatario della fattura in quanto la spesa viene
comprovata dal bonifico bancario (articolo Il Sole 24 Ore del
04.10.2013). |
settembre 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
REGOLAZIONE REGIONALE DELLA GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI (GSE, settembre 2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sviluppo sostenibile. Legittimità autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico in
zona agricola.
L’art. 12, settimo comma, del d.lgs.
29.12.2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici.
La norma costituisce, più che espressione di un principio,
attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica nei
confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa
dettata da quest’ultima con la richiamata direttiva
2001/77/CE.
Di conseguenza, la stessa vincola l’interpretazione della
pur sopravvenuta legge regionale del Veneto 23.04.2004, n.
44, che non può essere intesa nel senso dell’implicita
abrogazione della norma statale
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 26.09.2013, n. 4755 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Cds: fotovoltaico nei campi anche senza leggi ad hoc.
Sì alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area
agricola anche quando la normativa urbanistica regionale non
ne preveda la realizzazione. Questo in virtù dell'attuazione
del principio Ue di sviluppo delle rinnovabili (direttiva
2001/77/Ue). Deve essere ribadito che la collocazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa in linea
generale dall'art. 12, settimo comma, del dlgs 29.12.2003, n. 387. Deve inoltre essere osservato che la
realizzazione di tali impianti risponde a un interesse la
cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore
nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti,
con l'articolo 12 del dlgs n. 387 del 2003.
Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato,
Sez. V, con la
sentenza 26.09.2013, n. 4755.
Con la sentenza in commento i giudici di palazzo Spada
respingevano le richieste dei ricorrenti proprietari di
alcuni terreni confinanti con quello che aveva ottenuto
l'autorizzazione a realizzare l'impianto fotovoltaico.
I
giudici del Consiglio di stato hanno riconosciuto che la
legge urbanistica regionale veneta n. 11/2004 non prevede
l'ammissibilità degli impianti fotovoltaici in area
agricola (bensì, solo interventi funzionali all'attività
agricola) a differenza di quanto statuisce l'articolo 12,
comma 7, dlgs 387/2003.
Ma continuano i giudici considerare
la legge regionale del Veneto 23.04.2004, n. 44 nel
senso di una implicita abrogazione di quella statale del
2003 non è esatto. Il dlgs 387/2003 è attuativo dell'obbligo
verso l'Unione europea di sviluppo delle rinnovabili ex
direttiva 2001/77/Ue (ora sostituita dalla direttiva
2009/28/Ce) consentendone la realizzazione anche in area
agricola, e vincola, quindi, l'interpretazione della norma
regionale che deve «cedere» rispetto all'osservanza
degli obblighi europei
(articolo ItaliaOggi del
03.10.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Impianti, sostituzione agevolata.
Nuovi incentivi per le pompe di calore ad alta efficienza.
Tempo fino al 31/12 per interventi
di riqualificazione energetica con detrazione al 65%.
Hanno tempo fino al 31 dicembre per completare gli
interventi le imprese che intendano beneficiare della
detrazione fiscale del 65% per interventi di
riqualificazione energetica. Agevolabili al 65% le opere
realizzate dal 06.06.2013. Le opere realizzate fino al 05.06.2013 invece hanno diritto ad una detrazione del 55%.
La proroga della detrazione dal 30.06.2013 al 31.12.2013 e l'innalzamento della percentuale di
detrazione dal 55 al 65% è stata stabilita dal dl 63/2013
convertito in legge 90/2013. Al fine di fare chiarezza in
una normativa molto articolata e dislocata nel tempo
l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con circolare
29/E del 18.09.2013.
In particolare ha ribadito il fatto
che in sede di conversione di legge sono stati inseriti tra
gli interventi finanziabili, due tipologie di lavori che nel
dl erano state escluse: sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria.
Essendo rimasto inalterato l'ammontare massimo
della detrazione spettante, i nuovi limiti massimi di spesa
agevolabile per le spese sostenute dal 06.06.2013 sono:
per i lavori riguardanti strutture opache, orizzontali,
verticali, finestre comprensive di infissi e per
l'installazione di impianti solari termici per la produzione
di acqua calda è pari a 92.308 (detrazione fino a 60 mila
euro); per la sostituzione di impianti di climatizzazione
con caldaie a condensazione è pari a 46.154 (detrazione fino
a 30mila euro); e infine per gli interventi di
riqualificazione energetica che insistono su tutto
l'edificio è pari a 153.846 (detrazione fino a 100 mila
euro).
Le spese finanziabili comprendono sia i costi per i lavori
edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, sia
quelli per le prestazioni professionali necessarie per
realizzare gli interventi e acquisire la certificazione
energetica quando richiesta. La detrazione viene ripartita
in dieci quote annuali di pari importo. Non è possibile il
riporto in avanti o il rimborso dell'eccedenza non goduta.
In pratica se in un esercizio l'impresa deve pagare l'Ires
per un importo inferiore alla quota di detrazione, l'importo
che avanza non è possibile recuperarlo. Differentemente
dalle persone fisiche le imprese non hanno l'obbligo di
effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, è
sufficiente che si possa risalire alla spesa effettuata dai
registri contabili.
Per le imprese vale il principio di
competenza, pertanto non rilevano le date dei pagamenti
effettuati, ma la data di ultimazione della prestazione.
Possono beneficiare della detrazione tutte le imprese ad
eccezione delle imprese di costruzione, ristrutturazione
edilizia e vendita, ma solo per le opere eseguite su
«immobili merci», vale a dire quelli posseduti dalle
immobiliari di costruzione e quelli affittati o dati in
comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. Questo
perché secondo l'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale
deve essere rivolta solo agli interventi realizzati su
immobili utilizzati dall'impresa stessa, cioè immobili
strumentali. Di diverso avviso però è la Ctp di Varese che
con decisione 94/1/2013 del 21 giugno scorso ha accettato il
ricorso di una società immobiliare di locazione a cui non
era stata riconosciuta la detrazione. La decisione a favore
del contribuente si è basata sul fatto che lo scopo del
beneficio fiscale sarebbe incompatibile con l'esclusione
sancita dall'Agenzia delle entrate.
Invio dei documenti all'Enea entro 90
giorni dalla fine lavori.
L'invio all'Enea della copia dell'attestato di prestazione
energetica e delle scheda informativa sopraindicate, deve
essere fatto entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La
trasmissione dei documenti all'Enea in via generale deve
essere effettuata in modalità telematica collegandosi al
sito web www.acs.enea.it.
Solo qualora le opere realizzate siano particolarmente
complesse e gli spazi del modello telematico siano
insufficienti a illustrare l'intervento è possibile inviare
una raccomandata, sempre nel termine dei 90 giorni dalla
fine lavori
(articolo ItaliaOggi Sette del
23.09.2013). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI: Riscaldamento. Per le caldaie a gas di tipo domestico
ispezioni ogni quattro anni.
Controlli semplificati sugli impianti termici.
Dal 12 luglio la nuova tempistica per le verifiche.
GLI ESITI/
I rapporti del tecnico devono essere inviati alle diverse
Autorità per permettere interventi mirati.
Cambia il calendario dei controlli sugli impianti termici.
Il Dpr 74/2013 –in vigore dallo scorso 12 luglio– e
diluisce scadenze, adempimenti e doveri. Con effetti
positivi sia per i privati, che devono effettuare le
revisioni, sia per gli enti pubblici, incaricati di
sovrintendere al rispetto della legge.
Tuttavia, il principio alla base del nuovo regolamento, che
abroga parzialmente il Dpr 412/1993 e riscrive le modalità
di verifica e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
produzione di acqua calda, va nella direzione opposta.
Così come richiesto dalle direttiva europea 2002/91/Ce e
2010/31/Ue (a cui alla fine il nostro Paese si adegua,
sanando una procedura di infrazione), se da una parte c'è
una maggiore semplificazione, dall'altra il nuovo testo
definisce un quadro più chiaro dei compiti e disegna un
meccanismo di verifica virtuoso, mirato a individuare e
punire chi non rispetta le regole. Dunque prima di procedere
all'accensione degli impianti è opportuno verificare cosa è
cambiato.
Il decreto, innanzitutto, fissa per gli ambienti limiti di
temperatura (calcolati sulla media ponderata dei valori).
D'inverno i termosifoni non dovranno superare i 20° C per le
abitazioni e i 18° C per gli immobili industriali e
artigianali, con un massimo di due gradi in più di
tolleranza. Nei mesi estivi (e questa è una novità
introdotta dal Dpr 74/2013), il termostato non potrà invece
andare al di sotto dei 26° C, anche in questo caso con due
gradi di tolleranza.
Restano invariate le fasce orarie giornaliere entro cui sarà
possibile accendere i termosifoni nei mesi freddi.
Il calendario termico varia a seconda della zona di
residenza: i Comuni sono suddivisi in sei zone climatiche,
dalla A alla F, in base alle temperature medie registrate in
ciascuna località durante l'anno. A fronte di esigenze
particolari e comprovate, sarà comunque lasciata libertà di
deroga ai Comuni. Numerose inoltre le deroghe alla
suddivisione in fasce orarie: ad esempio, anche per chi ha
già installato in casa la termoregolazione.
Il decreto 74 disegna una nuova tabella delle periodicità.
Il termine per gli impianti domestici, a combustibile
liquido o solido e con una potenza compresa tra i 10 kW (12
per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, è fissato ogni due
anni, mentre prima era annuale. Così anche per le caldaie
alimentate a gas (le più diffuse), la revisione deve
avvenire ogni quattro anni.
Novità anche per le ispezioni, a carico dell'amministrazione
pubblica, per verificare il corretto funzionamento del
sistema rispetto all'efficienza e al contenimento dei
consumi. Per gli impianti a metano o gpl tra i 10 e i 100 Kw
e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non è infatti
più necessario l'intervento dell'ente pubblico, ma sono
sufficienti i rapporti redatti dal manutentore o dal terzo
responsabile.
Tutto questo, però, non implica una generale deroga agli
obblighi normativi. Se diminuiscono le verifiche sul campo,
la soglia di attenzione non si abbassa. Anzi, il Dpr
stabilisce, per gli impianti termici sotto i 100 kW,
l'obbligo (in carico al tecnico che effettua la verifica) di
compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica,
che deve essere inviato «prioritariamente in via
informatica» alle autorità competenti. Il documento
certifica il funzionamento dell'impianto e consente la
creazione di una sorta di «catasto» degli impianti. Le
verifiche dell'ente pubblico scatteranno così in maniera più
mirata, soprattutto verso quegli impianti che saranno
sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse
criticità.
Gli impianti sono inoltre da controllare periodicamente
(anche qui a carico di chi ha la responsabilità
dell'impianto) sotto l'aspetto del contenimento del consumo
energetico e del buon funzionamento. Il compito può essere
espletato solo da ditte abilitate. La periodicità e il tipo
di verifiche da effettuare sono stabilite dai libretti di
istruzione forniti dal l'impresa installatrice o dal
fabbricante dei componenti o dalle norme Uni e Cei.
Gli impianti per la climatizzazione o per la produzione di
acqua calda sanitaria devono, inoltre, essere muniti di
libretto di impianto, che deve essere sempre aggiornato e
consegnato in caso di trasferimento del l'immobile.
Se a livello nazionale la normativa è ridisegnata, in molte
Regioni si opera sulla base di leggi regionali, che, in
alcuni casi, hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce. Il
decreto invita le Autonomie a uniformarsi, ma nelle more
dell'adeguamento bisogna tenere conto anche della disciplina
vigente a livello locale.
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Le figure. Il ruolo delle società esterne.
La responsabilità può essere delegata.
LE CONDIZIONI/
Il trasferimento dell'onere è possibile solo se
l'apparecchiatura invernale o estiva è in un locale dedicato.
Spetta al proprietario di casa o, nel caso di un condominio,
all'amministratore (che a loro volta possono delegare una
persona terza come responsabile) il compito di verificare la
messa a norma, la manutenzione e il buon funzionamento degli
impianti di climatizzazione e dei relativi sottosistemi,
nonché il rispetto delle regole per l'abbattimento dei
consumi.
Più in generale, il controllo e la manutenzione
dell'impianto di climatizzazione (compresi, ove presenti,
quelli per la climatizzazione estiva e per l'acqua calda
sanitaria) deve essere sempre eseguito da una ditta
abilitata (secondo i criteri definiti nel regolamento
contenuto all'interno del Dm 37 del 22.01.2008), alla
quale può essere affidata la delega di terzo responsabile.
Il Dpr 74/2013 ridefinisce, nel dettaglio, gli obblighi e i
doveri per il corretto funzionamento degli impianti. A
partire dalle figure cardine.
La delega al terzo responsabile può essere concessa solo nel
caso in cui la caldaia sia inserita in un locale dedicato (e
ciò vale soprattutto per le abitazioni con impianto singolo,
anche se raggruppate in edificio condominiale, perché nei
condomini con impianto centralizzato lo stato di fatto non
può essere altrimenti). Nel caso d'impianti con potenza
superiore a 350 kW, questa figura deve possedere la
certificazione Uni En Iso 9001 o avere analoga attestazione
rilasciata ai sensi del Dpr 207/2010.
L'assunzione della responsabilità avviene per iscritto: il
terzo responsabile non può delegare ad altri i suoi compiti
e solo occasionalmente può far ricorso al subappalto o al
l'affidamento di alcune attività di sua competenza. In caso
di mancato rispetto delle norme relative all'impianto
termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela
dell'ambiente, sarà il terzo responsabile il destinatario
delle sanzioni amministrative.
L'amministratore di condominio non può, dal canto suo, dare
delega a un terzo nel caso in cui l'impianto di partenza non
sia conforme alle disposizioni di legge. Inoltre, non può
cedere l'incarico al venditore di energia per il medesimo
impianto o a società legate, al ruolo di venditore.
Con un'unica eccezione: quando la fornitura dell'edificio è
in carico a una Esco sulla base di un contratto di servizio
energia (Dlgs 30.05.2008, n. 115).
Le verifiche di tutti gli impianti di climatizzazione
(compresi, condizionatori e caldaie per l'acqua calda)
spettano a ditte abilitate e devono essere effettuate
secondo le prescrizioni e la periodicità previste nelle
istruzioni tecniche fornite dall'impresa installatrice (se
non sono disponibili, possono essere prese a riferimento
quelle del fabbricante del componente o quelle più generiche
del modello o quelle previste dalle norme Uni e Cei). Spetta
a chi installa e manutiene il sistema, informare
proprietario o amministratore (o, il terzo responsabile) su
quali siano le operazioni di controllo da effettuare
sull'impianto e sulle tempistiche. Tutte le informazioni
relative all'apparato sono contenute nel libretto di
impianto, di cui sono responsabili, in alternativa,
proprietario, amministratore o terzo delegato.
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I documenti. Le condizioni di validità dell'Ape.
Stop al certificato energetico senza la revisione.
Le prestazioni, in termini di efficienza, dell'impianto
termico di un edificio (sia per la climatizzazione che per
l'acqua calda sanitaria) passano anche al vaglio dell'Ape,
l'attestato di prestazione energetica, che deve essere
rilasciato in caso di costruzione, ristrutturazione o
cessione a titolo oneroso (affitti o compravendite) di un
immobile. L'attestato fotografa, infatti, fra i vari
parametri, anche le performance dei sistemi termici e decade
nel caso in cui non siano effettuate, in modo corretto,
tutte le operazioni di manutenzione e controllo.
A disegnare le modalità di rilascio e regolamentazione delle
targhe verdi dei fabbricati non è, questa volta, il Dpr
74/2013. Bensì il Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013
(in vigore dallo scorso 4 agosto) e che a sua volta agisce,
modificandolo, sul Dlgs 192/2005.
La disciplina chiarisce che l'Ape –che è valido dieci anni– è un documento, rilasciato da esperti qualificati e
indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un
edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e
fornisce raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione
energetica, dipende dalla quantità annua di energia primaria
effettivamente consumata o che si prevede possa essere
necessaria per soddisfare, con un uso standard
dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio: fra
questi c'è la climatizzazione invernale o estiva e la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.
La prestazione dell'impianto termico, dunque, è uno degli
elementi fondanti per compilare l'Ape e definire la classe
energetica in cui rientra l'edificio.
Non solo: la legge 90 specifica anche che la validità
temporale massima del'Ape è subordinata «al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza
energetica dei sistemi tecnici del l'edificio, in
particolare per gli impianti termici». Tradotto in parole
semplici: se l'apparato di riscaldamento e climatizzazione o
di produzione dell'acqua calda non è manutenuto a dovere,
decade anche la targa dell'edificio
(articolo Il Sole 24 Ore del
23.09.2013). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
OGGETTO: Decreto-legge 04.06.2013, n. 63 – Interventi di
efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione
edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di
elettrodomestici – Detrazioni (Agenzia delle Entrate,
circolare 18.09.2013 n. 29/E).
---------------
Ecobonus e ristrutturazioni edilizie. “Nuove” detrazioni
punto per punto.
L’Agenzia interpreta le ultime norme e fornisce chiarimenti
utili alla corretta applicazione degli sconti d’imposta,
quest’anno modulati sull’impulso allo sviluppo economico
(link a www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Il
termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della
richiesta, entro il quale deve concludersi, ex art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003, il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica (per la realizzazione di impianto
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile),
oltre che ad essere perentorio risponde a evidenti finalità
di semplificazione e accelerazione, sicché esso termine può
essere qualificato come principio fondamentale in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia.
Premette il Collegio che l'art. 2 della l. n. 241/1990, che
racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in
tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per
l'amministrazione di concludere ogni procedimento con
provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello
generale fissato dal comma 3 di detto articolo o quello
indicato da specifiche disposizioni.
Aggiungasi che il termine massimo di 180 giorni dalla
presentazione della richiesta, entro il quale deve
concludersi, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica,
oltre che ad essere perentorio (Corte Cost., sentenze n.
364/2006, e n. 282/2009) risponde a evidenti finalità di
semplificazione e accelerazione, sicché esso termine può
essere qualificato come principio fondamentale in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
(Corte Cost. 09.11.2006, n. 364, Consiglio di Stato, sez. V,
23.10.2012, n. 5413, 21.11.2012, n. 5895 e 15.05.2013 n.
2634)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 09.09.2013 n. 4473 - link a www.giustizia-amministrativa). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ape, impianto fuori dai contratti. I libretti non vanno
allegati, ma dati prima all'acquirente.
Il Notariato detta istruzioni sulle allegazioni in
sede di vendita e locazione degli immobili.
I libretti di impianto non devono essere allegati agli atti
di vendita e di locazione, a pena di nullità. Ma vanno
consegnati all'acquirente nel corso delle trattative.
La
precisazione arriva da una
nota interna diffusa due giorni
fa dal Consiglio nazionale del notariato, che approfondisce
un punto specifico della normativa sull'attestato di
prestazione energetica (Ape), a distanza di oltre un mese
dall'entrata in vigore della legge di conversione (n.
90/2013) del decreto ecobonus (63/2013).
Il problema è dunque, dell'allegazione, agli atti di
trasferimento o locazione degli immobili insieme
all'attestato di prestazione energetica anche dei libretti
di impianto.
Il dubbio nasce dal fatto che l'articolo 6, comma 5, del
dlgs 192/2005, nel descrivere le condizioni di validità
dell'attestazione di prestazione energetica afferma che i
libretti di impianto «sono allegati, in originale o in
copia, all'attestato di prestazione energetica.».
L'interpretazione del Consiglio nazionale del notariato si
sofferma sullo scopo della disposizione e in particolare
sulle finalità dell'allegazione.
Nel dettaglio le finalità individuate dalla norma e, quindi,
rilevanti sono quelle del controllo circa la sussistenza di
una delle condizioni cui è subordinata la validità
dell'attestato di prestazione energetica. Conseguentemente
il libretto di impianto serve a verificare la specifica
condizione costituita dal «rispetto delle prescrizioni per
le operazioni di controllo di efficienza energetica dei
sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli
impianti termici, comprese le eventuali necessità di
adeguamento». I notai osservano, a questo punto, che la
condizione opera al di fuori dell'attestato di prestazione
energetica quale documento e determina la conservazione nel
tempo della sua validità.
Nella nota si sottolinea che il termine usato (e cioè
«allegazione») non costituisce una modifica o integrazione
anche documentale dell'attestato di prestazione energetica,
ma deve piuttosto ritenersi che costituisca una
documentazione tecnica di corredo.
Sul punto la circolare conclude che il termine «allegati»
sia stato usato in senso «atecnico» e, quindi, non nel senso
che i libretti devono essere uniti all'attestato
materialmente in modo da formare un unico documento.
In base all'interpretazione accreditata nella nota,
l'attestato deve essere accompagnato dai documenti
(documentazione tecnica di corredo) necessari solo al fine
di poter verificare una delle condizioni cui è subordinata
la validità dell'attestato di prestazione energetica. Questa
scatta comunque solo a decorrere dal 31 dicembre dell'anno
successivo al rilascio dell'attestato.
Inoltre l'attestato una volta che sia stato non viene
modificato con allegazioni dei libretti che consentano la
verifica della sua validità.
Questo significa che l'unico documento da allegare
materialmente agli atti sia il solo attestato di prestazione
energetica. Mentre, attenzione, l'originale da consegnare
all'acquirente deve essere accompagnato da copia dei
libretti di impianto.
Ad ulteriore chiarimento la nota distingue tra esemplare
dell'attestato di prestazione energetica destinato alla
consegna ed esemplare dell'attestato di prestazione
energetica destinato ad essere allegato all'atto traslativo
e/o di nuova locazione.
Quindi una cosa è la «consegna» dell'Ape, altra cosa è
l'«allegazione» dell'Ape.
L'obbligo di consegna deve essere adempiuto alla chiusura
della trattative, di regola, precedente il momento in cui
viene sottoscritto l'atto traslativo e/o di locazione. Al
momento della sottoscrizione dell'atto, invece, sorge
l'obbligo di allegazione.
In sostanza i libretti di impianto (in originale o in copia)
devono essere uniti solo all'esemplare dell'attestato
destinato alla consegna, in quanto l'acquirente e/o il
conduttore debbono essere messi nelle condizioni di
verificare la validità dell'attestato prima della stipula
del contratto definitivo. All'atto sarà invece allegato un
«secondo» esemplare di attestato (quello, per l'appunto,
destinato all'allegazione).
Con un'altra precisazione la
nota chiarisce la portata della norma sulla possibilità di
avvalersi al posto dell'Ape di un attestato in corso di
validità rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.
I notai richiamano alla necessità di verificare la validità
dell'attestato dal momento che prevede espressamente che non
vi è obbligo di nuova dotazione solo qualora l'attestato sia
in corso di validità
(articolo ItaliaOggi
dell'11.09.2013). |
COMPETENZE PROGETTUALI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
DPR 16.04.2013 n. 75 - Regolamento recante disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici -
requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici mancata previsione di una
disciplina transitoria - Ingegneri vecchio ordinamento -
problemi applicativi - richiesta urgente di parere ed
intervento
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
nota 09.09.2013 n. 4693 di prot.).
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Ingegneri: i corsi formativi ai novizi.
Ape, i certificatori esperti già abilitati.
Per i tecnici che da anni (e prima del 12 luglio scorso)
redigono la certificazione energetica degli edifici non è
necessaria la partecipazione a specifici corsi di formazione
con esame finale e conseguimento dell'attestato di frequenza
per il rilascio dell'Ape. Il possesso dell'attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a
specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici può avere un senso e valere
unicamente se riferita a coloro che si troveranno ad operare
a partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n.
75 (e cioè dal 12.07.2013), facendo così salva
l'attività dei tecnici già operanti nel settore (anche
appartenenti ad altre professioni aventi competenza in
materia).
Questa è la precisazione contenuta nella circolare
del 09.09.2013 n. U-rsp/4693/2013 del Consiglio nazionale
degli ingegneri con la quale viene richiesto un chiarimento
al ministero dello sviluppo economico, al ministero
dell'ambiente e alle infrastrutture sulla mancanza di
disciplina transitoria rivolta a salvaguardare le competenze
acquisite dai professionisti operanti nel settore.
Ricordiamo che il 12 luglio è entrato in vigore il dpr
16.04.2013 n. 75 con il quale sono stati definiti i
requisiti che devono aver i tecnici chiamati a redigere
l'attestato di prestazione energetica (Ape) (si veda Italia
Oggi del 26 giugno scorso). Il dpr elenca i titoli di studio
da possedere: in pratica tutte le lauree tecniche e tutti i
diplomi tecnici. Per l'abilitazione bisogna essere iscritti
a un ordine professionale (laddove ne esista uno) e ottenere
una certificazione attestante il possesso dell'esperienza
nella progettazione di edifici o di impianti.
Alcuni laureati (per esempio in matematica o in fisica o in
ingegneria), però, devono frequentare un corso abilitante di
64 ore che è organizzato da ordini, università, enti di
ricerca, regioni, province autonome (art. 2, comma 4, lett.
b), del dpr n. 75/2013). Nella nota del 9 settembre scorso
il Consiglio nazionale degli ingegneri afferma che l'art. 2,
comma 4, lett. b), del dpr n. 75 del 2013 debba essere
applicato unicamente a coloro che si troveranno a operare a
partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n. 75 e
cioè dal 12 luglio scorso, facendo salva l'attività dei
tecnici già operanti nel settore.
L'articolo 2, comma 4, lett. b), del dpr 75 prevede,
infatti, la frequenza, con superamento dell'esame finale,
relativo a specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica degli edifici anche per chi è in
possesso di uno dei seguenti titoli: «Laurea magistrale
fisica, ingegneria, matematica, scienze chimiche, scienze
della natura, scienze e tecnologie geologiche, scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio, scienze
geofisiche ovvero laurea specialistica in fisica»
(articolo ItaliaOggi del 12.09.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, FERCEL un problema di titolo (07.09.2013
- link a http://ufficiotecnico2012.blogspot.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Certificazione energetica degli edifici:
confermata la validità degli ACE prodotti secondo le
procedure regionali (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 206). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legislazione nazionale: approvata la Legge
03.08.2013 n. 90 di conversione in Legge del D.L. 63/2013
sulla prestazione energetica in edilizia e recepimento della
Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 205). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Contabilizzazione del calore in Regione
Lombardia - Rimane l'obbligo ma sono sospese le sanzioni
(ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 204). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ape allegato a pena di nullità.
Attestato prestazione energetica col contratto di vendita.
Nota interpretativa del Consiglio
nazionale del notariato sulle novità del dl 63 convertito.
L'attestato di prestazione energetica (Ape) deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento
di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di
locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Il Senato
ha definitivamente approvato la legge di conversione del dl
n. 63/2013, introducendo una nuova disposizione (il comma
3-bis dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005) di grande rilevanza
per l'attività notarile, e il Consiglio nazionale del
notariato ha fornito uno
studio interpretativo (del
07.08.2013) dettagliato ed illuminante, chiarendo dubbi e
fornendo una lettura che si rivela utilissima per il notaio
e per il cittadino.
L'Ape non si allega solo alla compravendita.
Secondo la lettura del Cnn, il termine «vendita» può essere
stato utilizzato in senso lato, quale sinonimo di
«alienazione», comprensivo, pertanto, di ogni atto
traslativo a titolo oneroso. Pertanto l'Ape si allega in
occasione della stipula di tutti gli atti inter vivos
comportanti il trasferimento, a titolo «oneroso», di
edifici.
L'obbligo riguarda tutti gli atti a titolo gratuito. In base
alla nuova norma sono soggetti all'obbligo di allegazione
gli atti a titolo gratuito che comportino «il trasferimento
di immobili». Dal generico riferimento «agli atti a titolo
gratuito», consegue, secondo il Cnn, che la disciplina in
esame dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie
negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. cod. civ., ma
anche ad ogni altro negozio nel quale vi sia trasferimento
di immobile a titolo gratuito.
I contratti di nuova locazione. Secondo il Cnn, poi, la
disciplina si applica in presenza di una nuova locazione (ad
esempio, un contratto che rinnova, proroga o reitera un
precedente rapporto di locazione) e ai seguenti contratti,
per affinità con la figura della locazione (e sempreché si
tratti di nuovi contratti): il leasing (avente per oggetto
un edificio comportante consumo energetico); l'affitto di
azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche
l'affitto di edifici comportanti consumo energetico).
Preliminare di vendita e Ape. In caso, poi, di contratto
preliminare di vendita (come per altre fattispecie
contrattuali che possano considerarsi conclusive di una
trattativa, ma non traslative dell'immobile) sorge
certamente l'obbligo per il proprietario di consegnare al
promissario acquirente l'Ape, ma non vi è certamente
l'obbligo di allegazione, né sono previste sanzioni relative
alla validità del contratto. La nuova disciplina in tema di
allegazione si applica anche nelle regioni dotate di propria
disciplina Per quanto, poi riguarda, la specifica disciplina
in tema di allegazione, deve ritenersi comunque applicabile
su tutto il territorio nazionale e quindi anche in quelle
Regioni che abbiano recepito nella loro legislazione la
direttiva 2010/31/Ue.
Attestati di certificazione rilasciati prima del
06.06.2013. Inoltre si può procedere all'allegazione di attestati
di certificazione rilasciati prima del 06.06.2013 e può procedersi all'allegazione di copia conforme di un attestato
già allegato a precedente atto.
I controlli del notaio. Per quanto riguarda l'attività
notarile, il notaio non è tenuto a fare alcun accertamento
sulla abilitazione del tecnico redattore dell'attestato,
bensì spetta al proprietario del bene (alienante) verificare
che il tecnico, al quale intende affidare l'incarico, sia in
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
La sanzione: nullità assoluta.
La norma in commento stabilisce che l'obbligo di allegazione
è posto a pena di nullità. Si tratta di una nullità
assoluta, con la conseguenza che: la nullità può essere
fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice; l'azione per far dichiarare la nullità non è
soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere
convalidato (articolo
ItaliaOggi Sette del 02.09.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
A. Ferruti,
Prestazione energetica degli edifici: novità, conferme e
incertezze nel decreto-legge n. 63/2013, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 90/2013 (testo aggiornato alla
luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione)
(settembre 2013 - link a www.lexitalia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
ULTERIORI NOTE IN MATERIA DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO
DI PRESTAZIONE ENERGETICA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL
“DECRETO DEL FARE" (Consiglio Nazionale del Notariato,
settembre 2013). |
agosto 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Acquisto.
Gli obblighi.
Il certificato energetico va sempre allegato.
Lo scopo è quello di dare ai futuri abitanti della casa
un'informazione immediata su quanto consuma, sotto l'aspetto
energetico, il bene che stanno per acquistare o affittare.
L'indicazione è racchiusa in un documento che dal 6 giugno
si chiama Ape (Attestato di prestazione energetica) e che
deve essere prodotto per tutte le nuove costruzioni o in
caso di ristrutturazione di un immobile, di vendita, di
locazione e persino di cessione a titolo gratuito. Pena: una
serie di sanzioni, ma soprattutto la nullità del contratto
di trasferimento.
Il quadro sulla certificazione energetica in Italia è così
ridisegnato dalla legge 90/2013, che è entrata in vigore il
4 agosto scorso e ha convertito il Dl 63/2013 di inizio
giugno. Con questo provvedimento, con cui sono integrati i
contenuti del Dlgs 192/2005 (il testo base nel nostro Paese
sul rendimento energetico), anche Roma recepisce la
direttiva europea 2010/31/Ue. L'Ape, che sostituisce il
vecchio Ace (Attestato di certificazione energetica), è il
documento che attesta la prestazione energetica di un
edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica.
A sua volta, la prestazione
energetica dipende dalla quantità annua di energia primaria
effettivamente consumata o che si prevede necessaria per
soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari
bisogni energetici dell'edificio. Vale a dire: la
climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, la
ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione,
gli impianti ascensori e scale mobili. Difficile
quantificare da subito il costo del nuovo documento che, è
più complesso del vecchio Ace, il quale, in linea di
massima, si aggirava dai 250 ai mille euro a seconda anche
delle dimensioni della casa.
In base alla prestazione raggiunta, l'unità immobiliare
viene anche classificata in una scala da A a F. L'attestato
riporta, dunque, anche la classe energetica; i requisiti
minimi di efficienza energetica vigenti; le raccomandazioni
per migliorare la performance, separando la previsione di
interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica.
La targa deve essere rilasciata da esperti qualificati e
indipendenti, in possesso di iscrizione all'Ordine o
Collegio e dei requisiti di formazione ed esperienza fissati
nel Dpr 75/2013. Sarà valida per dieci anni, a meno che nel
frattempo l'immobile non venga sottoposto a una
riqualificazione tale da cambiarne i consumi (per esempio,
con la sostituzione degli infissi) o che non vengano
eseguiti i controlli dei sistemi tecnici, in primis sugli
impianti termici, fissati dalla legge.
I soggetti obbligati
Il rilascio dell'Ape spetta, nel caso di immobili nuovi o
ristrutturati, alla società o impresa che ha effettuato i
lavori; tocca invece al proprietario di un'unità immobiliare
in caso di cessione o di affitto produrre l'attestato da
allegare agli atti. Già nell'annuncio immobiliare è
obbligatorio indicare sia l'indice di prestazione energetica
dell'involucro edilizio e globale (dell'intero edificio o
dell'unità immobiliare), sia la classe energetica di
riferimento.
In attesa di uno o più decreti attuativi che dovranno essere
emanati dal ministero dello Sviluppo entro l'anno, la targa
si compila ancora secondo le regole del vecchio Ace e cioè
seguendo le norme Uni/Ts 11300, la raccomandazione Cti
14/2003 e la Uni En 15193 per l'illuminazione.
Come ha chiarito una nuova circolare (nota n. 16416 del
Dipartimento per l'energia dello Sviluppo economico), sui
territori (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna,
Valle d'Aosta e le Province di Trento e Bolzano) con un
proprio sistema per l'attestato di certificazione (recependo
la direttiva 2002/91/CE e solo in alcuni casi già la
2010/31/Ue) si procede con le regole locali. È aperto
comunque un tavolo di confronto con il ministero, per
superare le distinzioni e rendere omogeneo il rilascio.
Le sanzioni
Il Parlamento ha reintrodotto la nullità degli atti in caso
di mancata allegazione dell'Ape al contratto di vendita o
locazione. Previsione che era stata cancellata nel 2008
dalla legge 133. Ciò vale per tutto il territorio nazionale,
comprese le Regioni che hanno un sistema locale di rilascio
delle targhe. Le sanzioni, rese più severe dal Dl 63,
cambiano invece a seconda della disciplina nazionale o
locale. A livello nazionale, solo per citare qualche
esempio, il costruttore o il titolare di un fabbricato che
non predispone l'Ape per un immobile nuovo o ristrutturato
va incontro a una multa dai 3mila ai 18mila euro.
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I CONTRATTI
Rischio nullità senza il documento
Nullità per i contratti di «vendita», per gli «atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito» e per i «nuovi
contratti di locazione» qualora l'Attestato di prestazione
energetica (Ape) non sia «allegato al contratto»: è questa
la novità, abbastanza dirompente, della legge di conversione
del decreto legge 63/2013, in tema di prestazione energetica
nell'edilizia (il cosiddetto Dl "eco-bonus"), la quale
introduce, con tale tenore letterale, il nuovo comma 3-bis
all'articolo 6 del Dlgs 192/2005.
La novità è dirompente. Non solo la norma dispone una
sanzione civilistica gravissima (che si aggiunge comunque a
quelle pecuniarie, riassunte nella tabella a fianco) -quando invece l'introduzione, a opera del Dl 63/2013, di un
largo panorama di notevoli sanzioni pecuniarie, aveva fatto
credere che, sul discorso sanzionatorio in tema di Ace/Ape,
ampiamente sviluppatosi in passato, fosse stata posta la
parola fine-, ma anche finirà inevitabilmente per porre
seri ostacoli alla contrattazione immobiliare, almeno per
qualche tempo (e cioè fino a che gli operatori non avranno
preso dimestichezza con questa complicata materia). L'unica
consolazione è che, trovandoci in un periodo di mercato
asfittico e per di più in agosto, questa ipotizzata paralisi
non dovrebbe comunque avere effetti catastrofici.
I temi che la norma solleva sono molteplici e, in taluni
casi, niente affatto semplici. Anzitutto, va notato che la
nuova disciplina ha un ampio spettro applicativo: si occupa
infatti di qualsiasi contratto di «vendita» (e quindi anche
i contratti che abbiano a oggetto solo quote di comproprietà
oppure diritti reali parziari), di qualsiasi atto «a titolo
gratuito» (e quindi, per esempio, di donazioni, di patti di
famiglia e di trust traslativi) e di qualsiasi nuovo
contratto di locazione.
Quanto ai contratti traslativi a titolo oneroso, ci sarà da
verificare se la nuova norma riguardi le sole compravendite,
come il suo dato testuale farebbe pensare, oppure se essa
contempli qualsiasi tipologia di atto traslativo: permute,
conferimenti in società, transazioni, rendite vitalizie
eccetera.
Altro problema è quello di stabilire che valenza abbiano le
norme regionali emanate in materia di Ace/Ape con riguardo
all'attività negoziale. Sul punto, pare scontato concludere
che, essendo la materia contrattuale sottratta per
definizione al legislatore regionale (articolo 117, comma 2,
lettera l), della Costituzione) ed essendo disposta una
sanzione così grave come la nullità a opera della legge
statale, inevitabilmente ciò finisce per mettere fuori gioco
qualsiasi altra prescrizione di rango gerarchico inferiore.
Pare risolto invece il tema di come confezionare l'attestato
nelle Regioni che hanno emanato una propria normativa: si
dovrebbe continuare a utilizzare gli Ace elaborati come
disposto dalle normative "locali", come suggerisce la nota
dello Sviluppo economico prot. n. 16416 del 07.08.2013
(si veda Il Sole 24 Ore dell'8 agosto scorso) (tratto da Il Sole 24 Ore del
12.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto-legge 04.06.2013, n. 63 come
convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2013, n.
90, in materia di attestazione della prestazione energetica
degli edifici (Ministero dello Sviluppo Economico,
nota 07.08.2013 n. 16416 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
PRIME NOTE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA ALLEGAZIONE DELL’APE
(attestato prestazione energetica) A PENA DI NULLITA’ (anche
per gli atti traslativi a titolo gratuito) (Consiglio
Nazionale del Notariato, 07.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Il cortocircuito sui pannelli fotovoltaici lombardi - ancora
FERCEL! (04.08.2013 - link a
http://ufficiotecnico2012.blogspot.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 03.08.2013 n. 181 "Testo del decreto-legge
04.06.2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione
03.08.2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure
d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale.»". |
EDILIZIA PRIVATA: Ape, ok solo su nuove locazioni. Certificato non necessario
in caso di rinnovi contrattuali.
Le linee guida del notariato sull'obbligo dell'Attestazione
di prestazione energetica.
L'obbligo di presentare l'Attestazione di prestazione
energetica (Ape) vale solo per i nuovi contratti di
locazione. La previsione, contenuta nel dl 63/2013, non si
applica, infatti, ai contratti di locazione, leasing e
affitto d'azienda che devono essere oggetto solo di rinnovo.
L'obbligo di presentazione dell'Ape è, inoltre, previsto per
i contratti di compravendita, o meglio per tutti quei
contratti che immettono nel mercato immobiliare edifici che
comportano un consumo energetico.
Questo è quanto emerge
dalle
prime note interpretative fornite dal Consiglio
nazionale del notariato, in seguito alle modifiche che il
decreto ecobonus ha apportato all'art. 6, comma 3-bis del
dlgs 192/2005, recante norme per l'attuazione della
direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.
La norma, così come modificata, prevede la
sanzione della nullità assoluta del contratto di
compravendita o locazione, nel caso in cui, al momento della
stipula, l'Ape non sia allegata.
Gli oneri in caso di locazione. Il dl 63/2013, la cui legge
di conversione, licenziata giovedì dalla camera, sarà
pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che in
caso di stipula di un contratto di locazione è necessaria, a
pena di nullità assoluta del contratto, l'allegazione
dell'Attestato di prestazione energetica. La norma però, si
limita genericamente a parlare di locazione, senza entrare
troppo nel dettaglio. Dalle linee guida dettate dal
Consiglio nazionale emerge, però, che la norma non deve
essere applicata tout court a ogni tipo di contratto di
locazione, ma solo a quelli nuovi.
Il dlgs 192/2005, recante
norme per l'attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa
al rendimento energetico nell'edilizia stabilisce, infatti,
che «l'Ape deve essere rilasciato solo per unità immobiliari
costruite, vendute o locate a un nuovo locatario». Diretta
conseguenza di questa previsione, l'applicazione
dell'obbligo di presentazione dell'Ape, sempre a pena di
nullità, anche per la stipula di contratti di leasing
(aventi a oggetto un edificio comportante consumo
energetico) e la stipula di contratti d'affitto d'azienda
(avente per oggetto un edificio comportante consumo
energetico). Il tutto, fermo restando la regola del nuovo
contratto.
Atti traslativi.
Non meno complessa la questione relativa ai contratti di
compravendita. La norma, infatti, stabilisce che l'attestato
di prestazione energetica debba essere allegato al contratto
di vendita e a tutti gli atti a titolo gratuito, lasciando
in questo modo il dubbio circa gli adempimenti in caso di
atti a titolo oneroso. Proprio a sviscerare questo dubbio è
intervenuto il Consiglio nazionale del notariato. «Una
limitazione dell'applicabilità della nuova disciplina al
solo atto di vendita», si legge nelle linee guida dei notai,
«apparirebbe poco coerente con quelli che sono gli scopi che
si intendono perseguire, ragion per cui, in prima battuta,
se ne deve ammettere l'applicazione all'atto di permuta».
Non è, però, finita qui. Nelle linee guida è, infatti,
specificato che «ritenendo opportuno adottare
un'interpretazione estensiva della norma per quanto riguarda
gli altri atti traslativi a titolo oneroso, si dovrà
ritenere plausibile la sussistenza dell'obbligo di
allegazione, in occasione della stipula di tutti quei
contratti che comportino l'immissione nel mercato
immobiliare e la successiva commercializzazione, di edifici
con un consumo energetico». La conseguenza. Se, da un lato,
l'art. 6, comma 3-bis, stabilisce l'obbligo di allegazione
dell'Ape a pena di nullità del contratto, non viene però
precisato di che tipo di nullità si tratta.
A questo
proposito, i notai hanno fatto presente come, il tipo di
nullità in questione sia da intendersi in senso assoluto.
«Diretta conseguenza della scelta operata dal legislatore»,
hanno spiegato i notai, «è il fatto che la nullità, non solo
può essere fatta valere da chiunque ed essere rilevata
d'ufficio dal giudice, ma anche che, l'azione per far
dichiarare la nullità non è, quindi, soggetta a prescrizione
e il contratto nullo, non può essere convalidato»
(articolo ItaliaOggi del 03.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Immobili. Il Governo correggerà il Dl Ecobonus che inficia i
trasferimenti senza documento ma l'intervento non sarà
immediato.
Attestati energetici, nodo nullità.
Il sottosegretario Vicari: «In ogni caso servono meccanismi
di controllo sostitutivi»
I TEMPI/ Quasi impraticabile la strada di un ritocco nel Dl
del Fare Forse l'intervento con il Dl del Fare 2.
Il Governo intende rimettere mano alla normativa sul nuovo
attestato di prestazione energetica (Ape) contenuta nel
decreto ecobonus (Dl 63/2013) convertito in legge giovedì
scorso. L'obiettivo è quello di eliminare la sanzione della
nullità assoluta degli atti di trasferimento di immobili a
cui non sia stato allegato il documento, ma in alternativa
si dovrà prevedere un meccanismo in grado di garantire la
verifica dell'esistenza dell'Ape al momento della stipula.
Come conseguenza, è difficile che sia presentato un
emendamento sul punto nel Dl del fare oggetto di discussione
in Aula in questi giorni, come emerso in un primo momento,
mentre più probabile potrebbe essere il suo inserimento in
un decreto del fare 2 se verrà messo in cantiere, come
sembra, l'8 o il 26 agosto prossimi.
Il problema nasce dall'inserimento del comma 3-bis
all'articolo 6 del Dl 63/2013 nel testo convertito in legge.
In esso si è stabilito che l'Ape, destinato a sostituire il
vecchio Ace (attestato di certificazione energetica), «deve
essere allegato al contratto di vendita, agli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi
contratti di locazione, a pena di nullità degli stessi».
«Questa norma –ha sottolineato ieri Simona Vicari,
sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico–
nasce alla luce della reiterata mancata applicazione delle
prescrizioni della Commissione europea in tema di efficienza
energetica in edilizia da parte dell'Italia, che ci aveva
portato a una procedura d'infrazione e a una condanna della
Corte di giustizia europea. Era quindi necessario agire per
evitare pesanti sanzioni economiche all'Italia».
Il Governo, come anticipato, è disponibile a rivedere quanto
stabilito dalla nuova legge in riferimento alla nullità dei
contratti, ha confermato Vicari, «ma deve essere chiaro che
sarà necessario prevedere dei meccanismi che consentano di
verificare l'esistenza di tale documentazione all'atto della
stipula di un contratto o di una compravendita. In pratica,
le modifiche che potranno essere apportate dovranno comunque
garantire una piena conoscenza e conoscibilità dell'Ape.
Questo ce lo chiede la Ue e a questo obbligo comunitario
dobbiamo necessariamente attenerci».
Prima di conoscere le intenzioni del Governo, la previsione
di nullità assoluta dell'atto per il quale non si fosse
adempiuto all'obbligo di allegazione dell'Ape aveva
allarmato per motivi diversi sia il Consiglio nazionale del
notariato, sia Confedilizia, anche perché destinato a
scavare un solco rispetto alla prassi precedente. Se nel
testo originario del Dlgs 192/2005 la presenza dell'Aqe (poi
Ace) era stata prescritta a pena di nullità, il Dl 112/2008
aveva però poi soppresso la sanzione e l'obbligo di
"dotazione" era stato da allora interpretato come norma
derogabile.
Un'offerta di collaborare al restyling della norma è giunta
ieri dagli stessi notai, da cui sono arrivate anche le prime
note interpretative (si legga anche l'articolo più in
basso). «Il notariato –ha detto il consigliere nazionale
Domenico Cambareri– è ben consapevole degli interessi
generali, ribaditi dalla Ue e stabiliti con il Protocollo di
Kyoto, che possono essere perseguiti anche con l'obbligo di
allegazione dell'Ape. In particolare, l'allegazione all'atto
notarile dà maggiore certezza alla documentazione energetica
e la rende immediatamente conoscibile nella fase della
successiva circolazione del bene. Il notariato è disponibile
a collaborare con il Governo per trovare possibili soluzioni
volte a migliorare l'attuale disciplina, senza tradire lo
spirito delle norme imposte a livello europeo».
«Siamo grati al Senato e al Governo per la pronta percezione
della gravosità di una previsione che non solo avrebbe
imposto obblighi cartacei e burocratici di nessun giovamento
–ha sottolineato a sua volta il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani– ma avrebbe peraltro
dato un segnale di estrema pericolosità ai mercati della
compravendita e, in particolare, della locazione, che già
fortemente languono».
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L'interpretazione. Il vincolo vale per donazioni, permute,
conferimenti, rendite vitalizie.
Obbligo per tutti gli atti traslativi.
OLTRE IL FEDERALISMO/ Le regole regionali in fuorigioco
poiché la disciplina contrattuale costituisce esclusiva
dello Stato.
Nullità per i contratti di «vendita», per gli «atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito» e per i «nuovi
contratti di locazione» se l'attestato di prestazione
energetica (Ape) non sia «allegato al contratto»: è questa
la novità, dirompente, della legge di conversione del Dl
63/2013, in tema di prestazione energetica nell'edilizia (il
cosiddetto dl "ecobonus"), la quale introduce, con tale
tenore letterale, il nuovo comma 3-bis all'articolo 6 del
decreto legislativo. 192/2005.
La novità è dirompente perché dispone una sanzione
civilistica gravissima, quando invece l'introduzione, con il
Dl 63/2013, di un largo panorama di notevoli sanzioni
pecuniarie, aveva fatto credere che, sul discorso
sanzionatorio in tema di Ace/Ape fosse stata posta la parola
fine. La norma finirà inevitabilmente per porre seri
ostacoli alla contrattazione immobiliare, almeno per qualche
tempo (e cioè fino a che gli operatori non avranno preso
dimestichezza con questa complicata materia).
I temi che la norma solleva sono molteplici e, in taluni
casi, niente affatto semplici. Anzitutto, va notato che la
nuova disciplina ha un ampio spettro applicativo: essa si
occupa infatti di qualsiasi contratto di «vendita» (e quindi
anche i contratti che abbiano a oggetto solo quote di
comproprietà oppure diritti reali parziari), di qualsiasi
atto «a titolo gratuito» (e quindi, ad esempio, di
donazioni, di patti di famiglia e di trust traslativi) e di
qualsiasi nuovo contratto di locazione.
Quanto ai contratti traslativi a titolo oneroso, ci sarà da
verificare se la nuova norma riguardi le sole compravendite,
come il suo dato testuale farebbe pensare, oppure se essa
concerna qualsiasi tipologia di atto traslativo: permute,
conferimenti in società, transazioni, rendite vitalizie
eccetera. Su questo punto c'è da dire, da un lato, che
finora l'interpretazione della normativa sull'Ace/Ape era
stata largheggiante e che, in tal senso, farebbe deporre
l'ampio spettro della nuova norma quando essa concerne gli
«atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;
d'altro lato, essendo invece oggi disposta la sanzione di
nullità, si potrebbe pensare a una interpretazione più
rigorosa, perché, quando si parla di sanzioni, specie se
pesanti, per principio generale l'attività di
interpretazione si fa inevitabilmente restrittiva.
Peraltro, è molto probabile che la soluzione in senso
estensivo sia destinata a prevalere, se è vero che, già
dalle primissime note interpretative del Consiglio nazionale
del Notariato, si propende nettamente per questa opinione;
in altri termini, solo le divisioni, in quanto negozi non
traslativi ma dichiarativi, si sottrarrebbero alla nuova
norma, la quale invece riguarderebbe dunque qualsiasi
tipologia di contratto a titolo oneroso che abbia come
effetto il trasferimento della proprietà o di diritti reali
immobiliari.
Altro problema sarà quello di stabilire che valenza abbiano
le norme regionali emanate in materia di Ace/Ape con
riguardo all'attività negoziale. Essendo la materia
contrattuale sottratta per definizione al legislatore
regionale (articolo 117, comma 2, lettera l) della
Costituzione) ed essendo disposta una sanzione così grave
come la nullità ad opera della legge statale,
inevitabilmente ciò finisce per mettere fuori gioco
qualsiasi altra prescrizione di rango gerarchico inferiore.
Il problema più imbarazzante sarà senz'altro quello che la
mancanza del certificato è destinata, quasi inevitabilmente,
a essere parificata a un certificato irregolare o difettoso
e, insomma, non redatto come vorrebbe la disciplina
applicabile. Tra l'altro, non sarà facile controllare la
congruenza dei singoli certificati, spesso redatti in base a
prassi localistiche e quindi privi di uniformità.
Ancora, si tratta di capire se, nelle Regioni che abbiano
legiferato in tema di Ace, si possa ancora o non si possa
più allegare l'Ace al posto dell'Ape (e, almeno, gli Ace
emanati prima del 6 giugno). La risposta pare essere
positiva, come confermato dalle
prime note interpretative
diramate dal consiglio nazionale del Notariato
(articolo Il Sole 24 Ore del 03.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Ecobonus, l'Ape è obbligatoria.
Senza il certificato nulli i contratti di vendita e
locazione. Il decreto energia
convertito in legge impone l'Attestazione di prestazione
energetica.
Il decreto energia (63/2013) è legge. Con 249 voti
favorevoli e 2 contrari, ieri l'Aula di palazzo Madama ha
dato il via libera alla versione del testo uscita pochi
giorni fa da Montecitorio. Rispettata, quindi, sul filo del
rasoio, la scadenza del 4 agosto (si veda ItaliaOggi del 31
luglio).
Resta ancora aperta, però, la questione relativa
all'obbligatorietà dell'Attestato di prestazione energetica,
a pena di nullità del contratto, in caso di compravendite di
immobili e locazioni. «La previsione è stata introdotta
durante la seconda lettura alla Camera», ha spiegato a ItaliaOggi il presidente della Commissione finanze del
Senato, Mauro Maria Marino, «senza considerare gli effetti
che una norma di questo tipo potrebbe avere soprattutto sul
mercato delle locazioni, già in forte crisi».
La soluzione. Con l'obiettivo di limitare quanto più
possibile i danni, senza far saltare la conversione del
decreto, è arrivata la soluzione della Commissione finanze
del Senato. «Abbiamo deciso di inserire all'interno del
decreto del fare, un emendamento ad hoc», ha dichiarato
Marino, «in modo da eliminare la previsione inserita alla
Camera, limitandone gli effetti quanto più possibile. Siamo
rammaricati del fatto che, però, intercorrerà comunque un
lasso di tempo fisiologico prima che il decreto del fare
arrivi in Gazzetta Ufficiale, durante il quale non avremo
nessun potere sui danni che la vigenza norma in questione
potrà causare».
Ecobonus 65%. Il decreto, così come è stato approvato,
prevede la possibilità per i privati che intendano
effettuare un intervento di riqualificazione energetica,
compresa la sostituzione delle caldaie e l'installazione
delle pompe di calore, di portare in detrazione dall'Irpef
il 65% della spesa sostenuta. Il tutto, tramite una rata
l'anno per dieci anni. Ad essere ricompresi all'interno
dell'ecobonus sono anche i lavori di rimozione dell'amianto
dagli edifici, i lavori di adeguamento antisismico, sia per
le abitazioni principali sia per le imprese, nelle zone più
a rischio e i lavori di depurazione delle acque contaminate
da arsenico.
Bonus 50%. Sarà possibile detrarre dall'Irpef, con una rata
l'anno per dieci anni, il 50% delle spese sostenute sia, per
effettuare interventi di ristrutturazione, entro il tetto
dei 96 mila euro, sia per l'acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici (entro il tetto dei 10 mila euro),
destinati all'arredamento di immobili ristrutturati.
Confermato, poi, anche l'emendamento votato all'unanimità
alla Camera che impegna il governo a garantire gli incentivi
(non necessariamente con le aliquote attuali del 65%) agli
interventi di consolidamento antisismico del patrimonio
edilizio esistente, rendendo obbligatoria la certificazione
antisismica degli edifici pubblici e privati e i relativi
controlli strutturali periodici, e a rivedere i vincoli del
Patto di stabilità, per consentire agli enti locali che
abbiano risorse da investire, di realizzare interventi di
manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di
riduzione del rischio idrogeologico.
Iva. Nessuna modifica nemmeno sul fronte Iva. Confermata
quindi l'aliquota agevolata al 4% per l'editoria scolastica,
così come l'aumento al 10% per i prodotti dei distributori
automatici e l'approdo all'aliquota ordinaria del 21% per i
gadget editoriali.
Le reazioni. «Il provvedimento ha una notevole importanza e
produrrà sicuramente effetti positivi sull'economia», ha
dichiarato il sottosegretario allo sviluppo economico,
Simona Vicari. Soddisfatto, inoltre, del risultato anche
Gianpiero Dalla Zuanna (Sc), secondo cui «il
provvedimento è un primo passo importante, ora dobbiamo
lavorare per rendere strutturali gli ecoincentivi»
(articolo ItaliaOggi del 02.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Conto termico, contratto tipo per avere gli incentivi.
Definito il contratto tipo per usufruire degli incentivi del
conto termico per gli interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
È con la delibera
25.07.2012 338/2013/R/Fer che l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ha fornito la definizione di contratto
tipo per accedere agli incentivi previsti dal decreto
interministeriale del 28/12/2012.
Il contratto disciplina il
rapporto tra il gestore dei servizi energetici, in qualità
di soggetto attuatore del decreto, che deve verificare il
rispetto dei requisiti per l'accesso agli incentivi, e il
soggetto responsabile, cioè chi fa domanda per gli
incentivi.
Il soggetto responsabile può essere di sei tipi:
pubblica amministrazione, persona fisica, persona fisica
nata all'estero, persona fisica titolare di una ditta
individuale, persona fisica con partita Iva e persona
giuridica. Il soggetto responsabile deve usare solo le
applicazioni informatiche predisposte dal Gse e comunicare
eventuali variazioni solo attraverso il portale informatico
dedicato. Allo stesso tempo, il Gse è responsabile del
monitoraggio del processo di assegnazione degli incentivi,
dell'erogazione e dell'eventuale revoca.
Il soggetto
responsabile può cedere il credito dell'incentivo secondo le
condizioni stabilite dal Gse per minimizzare i costi delle
procedure di gestione. Sull'ammontare dell'incentivo, che
deve essere riportato in una tabella riepilogativa, il Gse
può trattenere fino a 150 euro come copertura delle attività
svolte. La prima rata viene erogata l'ultimo giorno del mese
successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la
data di attivazione del contratto. Le altre rate avranno
cadenza annuale.
Se l'importo dell'incentivo non supera i
600 euro, la somma viene erogata in un'unica rata. Nei casi
di ritardo nei pagamenti vengono riconosciuti gli interessi
moratori. Il Gse cura l'effettuazione dei controlli mediante
verifiche documentali e controlli in sito , direttamente o
tramite terzi, al fine di accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi
(articolo ItaliaOggi del 02.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: La
correzione.
L'ipoteca dell'«Ape» sulla validità degli accordi.
Torna inaspettatamente l'obbligo, per il proprietario, di
produrre l'Ape (attestato di prestazione energetica) a pena
di nullità per tutti i contratti di vendita, di donazione e
di locazione.
Il Senato ha infatti introdotto, all'articolo
6 del Dl 63, il comma 3-bis, che dice «L'attestato di
prestazione energetica deve essere allegato al contratto di
vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità
degli stessi contratti».
L'obbligo era già previsto comunque, al comma 1, dove più o
meno sono usate le stesse parole. Il nodo della questione,
però, non è nell'obbligatorietà della disposizione ma nella
sanzione della nullità. Per le locazioni si parla comunque
di «nuovi contratti», il che escluderebbe l'allegazione
dell'Ape in caso di semplice rinnovo di contratto già
esistente.
A parte il caso degli immobili nuovi (che comunque dovevano
e devono avere l'Ape, in precedenza chiamato Ace e prima
ancora Aqe), la normativa vigente sino a ieri imponeva che,
se veniva trasferita una unità immobiliare non nuova, essa
doveva essere dotata del certificato energetico. Nel testo
originario del Dlgs 192/2005 la presenza dell'Aqe era
prescritta a pena di nullità, ma poi, con il Dl 112/2008
(articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità veniva
soppressa e l'obbligo di "dotazione" è stato da allora
interpretato come norma derogabile. In sostanza, i
contraenti potevano accordarsi che fosse l'acquirente a
farsi carico dell'obbligo di dotare di Ace-Ape l'immobile
acquistato.
La nullità di fatto è una sanzione molto forte, perché
incidendo direttamente sull'esistenza delle pattuizioni può
avere un effetto devastante sugli effetti dei contratti
stipulati, anche dal punto di vista economico. Una vera
spada di Damocle sospesa sull'accordo tra le parti, il cui
filo potrebbe essere liberamente tagliato in qualunque
momento e da una qualunque delle parti
(articolo Il Sole 24 Ore del 02.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI: Fisco
e immobili. Convertito il Dl 63/13: il beneficio del 65%
sino a fine anno esteso anche a condizionatori e pompe di
calore
Ecobonus, sconto allargato.
Misure antisismiche detraibili al 65% - Senza attestato
energetico contratti nulli.
NEI CONDOMINI/
Alla luce delle procedure di approvazione più complicate
ampliati i tempi per beneficiare dell'incentivo «verde».
Nell'ambito degli incentivi per il risparmio energetico,
ritornano detraibili al 65% da Irpef e Ires i
condizionatori, anche estivi, con pompa di calore
efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e
scaldacqua verdi. Per il bonus ristrutturazioni (agevolato
al 50% ancora sino a fine 2013), le misure antisismiche
saranno detraibili dall'Irpef al 65% sino a fine anno.
Torna, inoltre, l'allegazione obbligatoria dell'Ape
(attestato di prestazione energetica) per vendite, donazioni
o nuove locazioni.
Sono queste le principali modifiche al decreto legge 63/2013
introdotte in sede di conversione in legge ed approvate ieri
in via definitiva dal Senato con 249 voti favorevoli, due
contrari e nessun astenuto.
Per quanto concerne il risparmio energetico, la detrazione
Irpef ed Ires del 55% sugli interventi negli edifici, che
sarebbe scaduta il 30.06.2013, è stata prorogata
definitivamente dall'01.07.2013 al 31.12.2013,
aumentandone la detrazione dal 55% al 65% per le spese
sostenute (cioè, pagate per i privati) dal 06.06.2013 al
31.12.2013.
Con la conversione in legge del Dl 63/2013, rientrano, poi,
a pieno titolo tra le spese sul risparmio energetico,
agevolabili al 65% fino al 31.12.2013, gli interventi
di «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia» e di «sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Per la
data di entrata in vigore di questa modifica, valgono le
stesse considerazioni indicate per i grandi elettrodomestici
(si legga l'articolo a fianco).
Considerando i tempi lunghi di approvazione dei lavori da
parte dei condòmini, essi avranno più tempo per beneficiare
della maxi-detrazione del 65% per i lavori verdi. In
particolare, per i pagamenti dal 06.06.2013 al 30 giugno
2014 si potrà beneficiare della detrazione del 65% per gli
interventi sul risparmio energetico «relativi a parti comuni
degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del Codice Civile» o che interessano «tutte le
unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».
Per le parti comuni, la detrazione del 65% spetta dall'anno
«di effettuazione del bonifico bancario da parte
dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote
dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi
ultimi effettivamente versate al condominio al momento della
presentazione della dichiarazione» dei redditi. Per gli
interventi che interessano «tutte le unità immobiliari di
cui si compone il singolo condominio», invece, solo se tutti
i condomini effettueranno le spese verdi, si potrà avere il
bonus per le spese sostenute dall'01.01.2014 al 30.06.2014 (dal
06.06.2013 al 31.12.2013, non
conviene utilizzare questa norma specifica, ma è preferibile
beneficiare del bonus per la singola unità immobiliare).
Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio
(manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento
conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al
50% (con limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro per
singola unità immobiliare), in vigore per i pagamenti
effettuati dal 26.06.2012, sarebbe scaduto lo scorso 30
giugno, ma l'articolo 16 del Dl 63/2013 l'ha prorogato fino
al 31.12.2013. Chi non è riuscito ad effettuare tutti
i pagamenti entro giugno 2013, quindi, avrà ancora qualche
mese per beneficiare del maxi-sconto fiscale del 50%, che da
gennaio 2014 ritornerà al 36 per cento.
La detrazione tipica delle ristrutturazioni edilizie
(36-50%) è stata aumentata al 65% per i bonifici effettuati
dalla data di entrata in vigore della conversione in legge
del decreto e fino al 31.12.2013 per le spese
sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche, le cui procedure autorizzative saranno
attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto eco-bonus. Questi interventi potranno essere
eseguiti «su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20.03.2003» e dovranno essere riferiti «a costruzioni adibite ad
abitazione principale o ad attività produttive». Solo in
questi casi, potranno beneficiare della detrazione del 65%,
con un massimo della spesa agevolata di 96.000 euro per
unità immobiliare (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013).
Negli altri casi, per le misure antisismiche senza questi
requisiti, si potrà beneficiare della classica detrazione
del 36%, aumentata al 50% per i pagamenti effettuati dal
26.06.2012 al 31.12.2013
(articolo Il Sole 24 Ore del 02.08.2013). |
luglio 2013 |
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EDILIZIA PRIVATA: Fotovoltaico abusivo, rischi anche nel lungo periodo.
Nella costruzione di un impianto fotovoltaico senza
autorizzazione unica il periculum in mora non può essere
limitato esclusivamente al «carico urbanistico» (o
all'interesse paesaggistico e ambientale), dal momento che
«l'interesse tutelato dalla norma precettiva comprende anche
l'esigenza che il concreto controllo sul corretto esercizio
di impianti di questo genere sia svolto dall'autorità
regionale e non da quella comunale».
E il sistema dei controlli regionali deve svolgersi per
tutta la durata dell'esercizio.
Questo è quanto afferma la
Corte di Cassazione, III Sez. penale, con la
sentenza
30.07.2013 n. 32941.
I giudici ricordano che la
costruzione e l'esercizio degli impianti stessi sono
soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o
da altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel
rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente
e del territorio (articolo 12, comma 3, del dlgs n.
387/2003).
Pertanto la rilevanza dell'autorizzazione unica
ambientale emerge sia nella mera edificazione degli impianti
fotovoltaici e delle opere e delle infrastrutture connesse
ma anche per l'esercizio degli stessi. L'intento del
legislatore è quello di far sì che il controllo
amministrativo da parte dell'autorità regionale venga
assicurato non solo nella fase di realizzazione
dell'impianto fotovoltaico, ma anche e soprattutto nella
fase del suo esercizio.
Secondo i giudici della Suprema
corte, però, «anche dopo l'ultimazione della sua
realizzazione, l'utilizzazione dell'impianto senza il
possesso del titolo abilitativo occorrente continua a
produrre una lesione del bene giuridico protetto, ossia
dell'interesse alla permanente vigilanza da parte
dell'autorità competente anche sull'esercizio dell'impianto
stesso, e pertanto aggrava o comunque protrae le conseguenze
negative del reato ipotizzato»
(articolo ItaliaOggi del 02.08.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Edifici, per l'Ape c'è il software.
Ora è possibile redigere l'ecoattestato.
Con la nuova aggiornata metodologia di calcolo del software
Docet di Enea-Cnr è ora possibile redigere l'attestato di
prestazione energetica («Ape»).
Docet è uno strumento di
simulazione a bilanci mensili per la certificazione
energetica degli edifici residenziali esistenti, mentre per
la certificazione degli edifici di nuova costruzione ed
esistenti, residenziali e non residenziali, si può
utilizzare DocetPro, disponibile sul sito xclima.com.
La procedura di calcolo semplificata per la certificazione
energetica degli edifici, si legge nel sito Docet, è stata
aggiornata al decreto legge n. 63/2013 e alla circolare del
Mise del 25.06.2013.
Si ricorda che con il decreto legge n. 63 del 2013 è stato
sostituito l'Attestato di certificazione energetica («Ace»)
con il nuovo Ape, redatto da esperti qualificati e
indipendenti.
Con la circolare del 25 giugno scorso, il MiSe ha chiarito
che, fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di
calcolo della prestazione energetica degli edifici,
l'Attestato di prestazione energetica (Ape), che ha
sostituito l'Attestato di certificazione energetica (Ace),
dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di
calcolo di cui al dpr n. 59/2009.
L'Ape va prodotta nel caso di vendita o di nuova locazione
di edifici o unità immobiliari. Il nuovo articolo 6 del dlgs
n. 192/05 (così come modificato dal dl n. 63/2013) prevede
nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione
di edifici o di singole unità immobiliari, l'inserimento di
apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L'Ape può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti
parte di un medesimo edificio. E ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è
aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica
dell'edificio o dell'unità immobiliare (articolo ItaliaOggi
Sette del 29.07.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Certificazione energetica senza competenze certe.
La presa di posizione della
categoria.
La certificazione energetica sarà pure (purtroppo) alla
portata di tutti, ma continua a restare una prerogativa
propria dei periti industriali. Quella che può sembrare
un'inutile precisazione, diventa invece necessaria
all'indomani della pubblicazione di un provvedimento in
materia che rischia di creare confusione tra gli addetti ai
lavori e tra i cittadini stessi.
Si tratta del dpr che «disciplina i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici» in
vigore dallo scorso 12 luglio e contiene al suo interno
diversi paradossi che rischiano di dar seguito a
interpretazioni difformi sul territorio nazionale (e non
sarebbe la prima volta). Poiché ora è ormai impossibile
modificare una norma che non ha fatto altro che trasformare
lo strumento per il risparmio energetico, cioè la
certificazione legata alla diagnosi, in un mero adempimento
formale e burocratico, si possono però limitarne i danni e
evitare che gli addetti ai lavori si trovino in difficoltà.
Per questo il Cnpi ha inviato ai singoli presidenti di
regione, agli assessorati competenti e naturalmente ai
presidenti di collegio di categoria una circolare
esplicativa.
Il primo passaggio da chiarire perché non
esplicitato in questa norma (specificato nei decreti
delegati precedenti, dm 19/02/2007; dm 26/10/2007) è che la
figura del certificatore energetico corrisponde senza dubbio
al profilo del perito industriale iscritto all'albo
professionale nella specializzazione in edilizia,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica, e quelle affini,
cioè costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia
nucleare, metallurgia, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica e telecomunicazioni. Non solo, perché va
anche chiarito che tali soggetti sono abilitati alla
certificazione senza alcun attestato di frequenza
integrativo. Ma i punti oggetto di confusione non finiscono
qui, perché nonostante i rilievi contenuti nel parere del
consiglio di stato al fine di restringere l'estrema
genericità delle specializzazioni, è evidente una scelta che
appare totalmente casuale nei criteri a cui riferire i
soggetti abilitati alla certificazione.
Il punto è che il
regolamento se da una parte restringe il campo d'azione solo
a quei tecnici abilitati «all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti
agli edifici stessi», dall'altra la estende a molti altri
professionisti che di progettazione di edifici e impianti
non hanno niente a che vedere. Come, per esempio, i laureati
in fisica, in matematica, oppure in scienze della natura o
in modellistico matematico-fisica per l'ingegneria, posti
senza differenza accanto ai periti industriali. Dunque un
regolamento che ha deciso di togliere e di aggiungere
competenze a suo piacimento, considerando la laurea e non la
professione esercitata condizione necessaria per svolgere
questa attività, scardinando nello stesso tempo, sistema ordinistico
e logica delle classi di laurea.
Insomma sembra quasi che il ministero con questo regolamento
abbia quasi voluto inventarsi una nuova professione. Forse
dimenticandosi che gli esperti in materia già ci sono e
operano sul territorio con professionalità e competenza.
Purtroppo per le numerose sviste ci saranno quindi
certificatori esperti, cioè professionisti, iscritti agli
albi e accanto soggetti improvvisati, abilitati dopo un
semplice corso di formazione.
La cosa ancora più grave è che il principio di fondo nulla
ha a che vedere con l'analisi del comportamento energetico
dell'edificio. A questo punto sarebbe stato più fruttuoso
fare una semplice fotocopia delle bollette degli ultimi
anni. Perché la certificazione energetica imposta in questo
modo non è altro che fumo negli occhi
(articolo ItaliaOggi del 26.07.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Obbligo
di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti
rinnovabili. Facciamo chiarezza con la tavola sinottica di
BibLus-net.
L’obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da
fonti rinnovabili non è certamente una novità. Basti pensare
che già nel lontano 1991 la famosa Legge 10, all'art. 26
comma 7, prescriveva “l’obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o
adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica
od economica”.
Il D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs.
311/2006, al comma 12 dell’Allegato I recitava: “[…] nel
caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo
di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed
elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova
costruzione o in occasione di nuova installazione di
impianti termici o di ristrutturazione degli impianti
termici esistenti, l’impianto di produzione di energia
termica deve essere progettato e realizzato in modo da
coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia
primaria richiesta per la produzione di acqua calda
sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia.
Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei
centri storici”.
L’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene
ripreso anche dal decreto di attuazione, il D.P.R. 59/2009,
che riporta integralmente quanto previsto dal 192/2005,
rimandando a sua volta a un “successivo provvedimento”.
E’ presente, però, una novità, ossia l’obbligo di installare
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti
soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore
a 1000 m².
Intanto anche una modifica al Testo unico per l’Edilizia
(D.P.R. 380/2001) introduce l’obbligo di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il 29.03.2011 entra in vigore il cosiddetto “Decreto
Rinnovabili” (D.Lgs. 28/2011) che definisce finalmente
in maniera compiuta i criteri di dotazione degli edifici di
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, il Decreto introduce nuove definizioni:
►
“edificio di nuova costruzione”, inteso come un
edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio
comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia,
etc.), sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto”. Quindi, non solo un
semplice nuovo edificio, ma, più in generale, un edificio
per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo
successivamente al 29.03.2011;
►
“edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”,
inteso come edificio esistente avente superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro
oppure edificio esistente soggetto a demolizione e
ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
In definitiva, il Decreto Rinnovabili trova applicazione
molto più ampia di quanto sembrerebbe, disciplinando la
produzione di energia termica in termini di percentuali di
copertura e tempi di intervento.
Da notare che l'inosservanza degli obblighi seguenti
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio!
In allegato a questo articolo proponiamo ai lettori di
BibLus-net
uno speciale contenente la tavola sinottica, con esempi
applicativi del Decreto Rinnovabili
(25.07.2013 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Certificatori, partono i corsi.
Dal 12 luglio formazione doc per gli attestati energetici.
In vigore il dpr n. 75/2013 che
definisce requisiti professionali e procedure per
l'abilitazione
Definiti i requisiti professionali e le procedure per
diventare tecnico abilitato alla certificazione energetica
degli edifici e rilasciare il nuovo attestato di prestazione
energetica (Ape). I tecnici dal 12 luglio devono frequentare
specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica della durata minima di 64 ore, al fine di
ottenere un attestato di frequenza. I corsi sono tenuti, a
livello nazionale, da università, enti di ricerca, ordini e
collegi professionali, a livello regionale dalle regioni e
province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle
regioni.
Questo è quanto prevede il dpr 16.04.2013 n. 75
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.06.2103 n.
149 .
Il regolamento è composto di 7 articoli e di un allegato, ed
è entrato in vigore il 12 luglio. L'emanazione del
regolamento è funzionale alla piena attuazione della
direttiva 2002/91/Ce, e in particolare dell'articolo 7,
visto che la Commissione europea già il 18.10.2006 ha
avviato la procedura di messa in mora nei confronti
dell'Italia, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce
(procedura di infrazione 2006/2378). Con questo regolamento
si completa il quadro della normativa nazionale in materia
di certificazione energetica degli edifici e si definisce la
figura del certificatore energetico.
Soggetti abilitati. Il regolamento (dpr n. 75/2013) consente
di svolgere l'attività di certificazione energetica ai
tecnici abilitati, che possono operare o da soli (come
liberi professionisti o associati) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che
operano nel settore dell'energia e dell'edilizia;
- organismi pubblici e privati d'ispezione nel settore delle
costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di
impiantistica, accreditati presso l'organismo nazionale o un
suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici
laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze
forestali oppure quelli con diploma industriale, di
geometra, o di perito agrario.
Corsi di formazione. I tecnici devono partecipare a
specifici corsi di formazione, i cui contenuti minimi sono
illustrati nell'allegato 1 al dpr n. 75/2013. I corsi sono
tenuti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca,
ordini e collegi professionali, e sono autorizzati dal MiSe
di intesa con il ministero delle infrastrutture e il
ministero dell'ambiente. A livello regionale i corsi sono
tenuti, dalle regioni e province autonome e da altri
soggetti autorizzati dalle regioni.
Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione i
tecnici iscritti al proprio albo o collegio e in possesso di
abilitazione professionale relativa alla progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite
dalla legislazione vigente.
Indipendenza dei certificatori. Per assicurare la loro
indipendenza, i certificatori devono dichiarare nell'Ape
l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i
costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella
costruzione/ristrutturazione dell'edificio certificato. Il
requisito di terzietà deve essere garantito anche rispetto
ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col
committente che, in ogni caso, non potrà essere né un
coniuge né un parente fino al quarto grado (articolo ItaliaOggi
Sette del 15.07.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Controlli di efficienza energetica meno frequenti.
Le nuove regole in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
disposte dal dpr n. 74/2013, pubblicato sulla G.U. n. 149
del 27.06.2013 ed entrato in vigore lo scorso 12 luglio,
riguardano anche gli impianti per la climatizzazione estiva
degli edifici.
Tra le principali novità del regolamento si
segnalano la minore frequenza dei controlli di efficienza
energetica sugli impianti, che passa a due o quattro anni a
seconda della tipologia e della potenza dell'impianto.
Sono state quindi stabilite delle temperature minime negli
edifici in caso di climatizzazione estiva. Durante il
funzionamento degli impianti per la climatizzazione estiva
sono stati infatti fissati i valori minimi della
temperatura, espressi in media ponderata, di 26°C–2°C di
tolleranza per tutti gli edifici. In particolari condizioni
o per specifiche categorie di edifici sono però previste
deroghe al rispetto di tali limiti.
Le attività di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti per la
climatizzazione, nonché il rispetto delle disposizioni di
legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e
tutela dell'ambiente, sono affidate al responsabile
dell'impianto, che può delegarle a un terzo (il c.d. terzo
responsabile). Le regioni e le province autonome sono state
chiamate a istituire un catasto territoriale degli impianti
termici e a gestirlo favorendone la connessione con quello
relativo agli attestati di prestazione energetica.
Sono state quindi confermate le sanzioni previste
dall'articolo 15 del dlgs n. 192/2005: una sanzione
pecuniaria compresa tra 500 e 3 mila euro a carico di
proprietario, conduttore, amministratore di condominio o
terzo responsabile che non provvedano alle operazioni di
controllo e di manutenzione e una sanzione compresa tra
mille e sei mila euro a carico dell'operatore incaricato che
non provveda a redigere e sottoscrivere il rapporto di
controllo tecnico dell'impianto (articolo ItaliaOggi Sette
del 15.07.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 28 del 12.07.2013, "Modifica
dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a
carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003
e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi
adottato con decreto del 24.06.2013, n. 5448" (decreto
D.S. 09.07.2013 n. 6440). |
EDILIZIA PRIVATA: Immobili.
Da domani in vigore i Dpr 74 e 75 del 2013.
Sugli impianti termici il certificatore è «doc».
I REQUISITI/ Laurea o diploma e attestato di
specializzazione per il professionista che rischia grosso se
rilascia un «Ape» non conforme.
Da domani nuove regole per i proprietari immobiliari: entra
in vigore il Dpr 75/2013, che stabilisce i requisiti dei
professionisti e delle società che potranno sottoscrivere
l'Ape, acronimo di Attestato di prestazione energetica, che
sostituisce l'Ace, ovvero l'Attestato di certificazione
energetica. E sempre domani entra in vigore anche il Dpr
74/2013, che fissa invece le regole su controllo e
manutenzione degli impianti termici (entrambe le norme sono
state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» del 27 giugno).
L'Ape –entrato in vigore il 6 giugno e regolato dal Dl
63/2013, si veda anche il focus uscito con il Sole 24 Ore
del 19 giugno scorso– risponde all'esigenza introdotta
dalla Direttiva Ue 2002/91 di offrire all'acquirente o a chi
prende in locazione un immobile un documento sul rendimento
energetico e di conoscere gli eventuali miglioramenti da
fare ai fini di un risparmio energetico. Ma senza i due Dpr
attuativi restava di fatto poco utilizzabile.
L'Ape deve
essere rilasciato, nel caso di edifici di nuova costruzione
o in caso di ristrutturazioni importanti, al termine dei
lavori da chi li ha effettuati, e anche dal proprietario
dell'immobile in caso di vendita o locazione; deve essere
sottoscritto da un professionista abilitato o da una
società, come le Esco (società specializzate nei servizi per
il risparmio energetico), gli enti pubblici, le società di
ingegneria e tutte quelle che hanno al proprio interno un
tecnico abilitato.
Per essere considerato tecnico qualificato, il
professionista deve essere in possesso di una laurea tecnica
o di un diploma sempre di natura tecnica. Deve, inoltre,
disporre di un certificato che attesti l'esperienza nella
progettazione di edifici e di impianti. Non ci potranno
essere conflitti d'interesse: l'incarico non potrà essere
conferito al coniuge o ai parenti sino al quarto grado
oppure ai tecnici coinvolti nella progettazione e
realizzazione dell'edificio da certificare o che hanno o
hanno avuto un coinvolgimento diretto o indiretto con i
produttori dei materiali utilizzati.
Non sarà facile far adottare queste nuove regole alle
Regioni che, stante il vuoto normativo nazionale, avevano
nel frattempo elaborato delle modalità diverse per la
qualifica di certificatore.
Da non sottovalutare sono le sanzioni: il certificatore che
rilascia un Ape non conforme rischia da 700 a 4.200 euro di
multa, oltre alla segnalazione all'Ordine di appartenenza
affinché provveda disciplinarmente. Al direttore lavori che
al termine degli stessi non presenta al Comune l'Ape può
essere applicata una sanzione che va dai 1.000 ai 6.000
euro. Lo stesso vale per il costruttore (3.000-18.000 euro)
e per il proprietario (300-1.800 euro). Se, infine, i
parametri e la classe energetica non compaiono nell'annuncio
di vendita o affitto dell'immobile la multa va da 500 a
3.000 euro.
L'Ape dura dieci anni, sempre che nel frattempo l'immobile
non venga sottoposto a una riqualificazione tale che ne
modifichi le caratteristiche di consumo come, ad esempio, la
sostituzione degli infissi o non vengano rispettate le norme
sui controlli di efficienza energetica degli impianti.
Ed è qui che entra in gioco il secondo Dpr (74/2013), sempre
in vigore dal 12 luglio, che detta criteri molto precisi
proprio sull'esercizio, il controllo e la manutenzione degli
impianti termici e sui soggetti responsabili (si veda anche
Il Sole 24 Ore del 2 luglio scorso).
In particolare l'esercizio, la manutenzione e il controllo
dell'impianto termico per la climatizzazione sia estiva che
invernale e il rispetto delle disposizioni di legge in
materia di efficienza energetica sono affidati al
responsabile dell'impianto, che in condominio è
l'amministratore ma che può delegarle a un terzo. Questi
risponderà del mancato rispetto delle norme relative
all'impianto termico, sempre che l'atto di assunzione di
responsabilità sia stato redatto in forma scritta e
sottoscritto dal terzo contestualmente all'atto di delega
(articolo Il Sole 24 Ore dell'11.07.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Detrazioni
65%, on-line il sito dell’Enea per la richiesta delle
agevolazioni.
La procedura per il riconoscimento delle detrazioni fiscali
per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici
esistenti implica precisi obblighi procedurali, tra cui la
comunicazione di opportuna documentazione all’ENEA, che va
inoltrata per via telematica.
L’ENEA ha pubblicato on-line il portale per la trasmissione
della documentazione relativa agli interventi realizzati
dopo l’entrata in vigore del D.L. 63/2013 che innalza la
detrazione dal 55% al 65%.
La documentazione deve essere inoltrata per via telematica
utilizzando, in base alla tempistica degli interventi, i
seguenti portali:
►
http://finanziaria2013.enea.it (per interventi
realizzati nel 2013 anche nell'ambito delle nuove
disposizioni del Decreto Legge 04.06.2013, n. 63)
►
http://finanziaria2012.enea.it (per interventi
realizzati nel 2012)
►
http://finanziaria2011.enea.it (per interventi
realizzati nel 2011)
Al riguardo, ricordiamo ai lettori che il nuovo
Praticus-ENERGIA (il software ACCA per la gestione delle
pratiche di detrazione delle spese per la riqualificazione
energetica) è già aggiornato al Decreto Legge 63/2013 e
consente di gestire anche pratiche miste, con detrazione del
55% e del 65%
(11.07.2013 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legislazione nazionale: nuove regole per
l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione
degli impianti termici (ANCE Bergamo,
circolare 05.07.2013 n. 165). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legislazione nazionale: stabiliti i requisiti
professionali degli esperti cui affidare la certificazione
energetica (ANCE Bergamo,
circolare 05.07.2013 n. 164). |
EDILIZIA PRIVATA: Impianti
termici: dal 12.07.2013 nuove regole per l’esercizio, il
controllo e la manutenzione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27.06.2013 è stato
pubblicato il D.P.R. 16.04.2013, n. 74.
Il provvedimento, che entra in vigore il 12 luglio,
definisce le nuove regole in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari.
Di seguito segnaliamo i punti più interessanti previsti dal
Decreto. ... (04.07.2013 - link a www.acca.it). |
giugno 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA: S.
Fifi,
GRANDI IMPIANTI SENZA AUTORIZZAZIONE E COMPROMISSIONE
AMBIENTALE PAESAGGISTICA CONTINUATA - Nel caso di
impianti fotovoltaici di grandi dimensioni realizzati senza
“autorizzazione unica” (art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003), la compromissione di paesaggio e ambiente è “continuata”,
non esaurendosi dopo la realizzazione del manufatto.
Permangono, pertanto, i presupposti e le condizioni per
l’irrogazione o il mantenimento della misura cautelare del
sequestro giudiziario preventivo disciplinato dall’art. 321
c.p.p. (Gazzetta Amministrativa
n. 2/2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO (Agenzia delle Entrate,
giugno 2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
A. Ferruti,
Prestazione energetica degli edifici: novità e conferme nel
decreto-legge n. 63/2013 (giugno 2013 - link a
www.lexitalia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Patentino per certificare.
Edifici, attestato energetico da tecnici abilitati.
In Gazzetta il dpr sui corsi di formazione
obbligatori. Si parte dal 12 luglio.
Definiti i criteri di accreditamento e i requisiti
professionali per i tecnici della certificazione energetica
degli edifici. Dal 12 luglio prossimo, i tecnici dovranno
frequentare specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica della durata minima di 64 ore, al
fine di ottenere un attestato di frequenza.
E solo costoro potranno rilasciare il nuovo attestato di
prestazione energetica (Ape), che sostituisce il vecchio
Attestato di certificazione energetica (Ace), in base a
quanto previsto dal dl 63/2013 (da ultimo si veda ItaliaOggi
di ieri). I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da
università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali,
a livello regionale dalle regioni e province autonome e da
altri soggetti autorizzati dalle regioni.
Questo è quanto prevede il
D.P.R.
16.04.2013 n. 75 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 27.06.2103 n. 149.
Il regolamento
è composto di 7 articoli e di un allegato, entrerà in vigore
il prossimo 12 luglio. Il regolamento -emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del dlgs 192/2005-
consentirà di svolgere l'attività di certificazione
energetica ai seguenti soggetti: i tecnici abilitati, sia
dipendenti di enti pubblici o di società di servizi
pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso
di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura,
ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito
industriale, geometra, perito agrario; gli enti pubblici o
gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono
attività di ispezione del settore edile e degli impianti; le
società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici dovranno partecipare a specifici corsi di
formazione, i cui contenuti minimi sono illustrati
nell'allegato 1 al dpr n. 75/2013. Non sono tenuti a
partecipare ai corsi di formazione i tecnici iscritti al
proprio albo o collegio e in possesso di abilitazione
professionale relativa alla progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle
specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione
vigente.
Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti
i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare
in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo
tale che il gruppo di lavoro così costituito abbia tutti le
professionalità richieste. Per assicurare la loro
indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l'assenza
di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e
i produttori di materiali coinvolti nella
costruzione/ristrutturazione dell'edificio certificato.
Il regolamento si applicherà nelle Regioni e Province
autonome che non hanno una propria disciplina in materia di
qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino
all'entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e
Province autonome che invece hanno già legiferato su questo
tema devono adeguare la propria normativa per renderla
coerente con quella la legislazione nazionale.
L'emanazione del regolamento è funzionale alla piena
attuazione della direttiva 2002/91/Ce, e in particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea
già il 18.10.2006 ha avviato la procedura di messa in mora
nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 226 del
Trattato Ce (procedura di infrazione 2006/2378)
(articolo ItaliaOggi del 29.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 26 del 27.06.2013, "Adozione
dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a
carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003
e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi"
(decreto D.S. 24.06.2013 n. 5448). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 27.06.2013 n. 149 "Regolamento recante disciplina
dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 19.08.2005, n. 192"
(D.P.R.
16.04.2013 n. 75). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
27.06.2013 n. 149
"Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto
legislativo 19.08.2005, n. 192"
(D.P.R.
16.04.2013 n. 74).
---------------
Si legga una prima disamina del decreto:
Nuove regole per l’esercizio, la conduzione, il controllo, e
la manutenzione degli impianti termici (28.06.2013
- link a www.ance.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legge 04.06.2013, n. 63 in
materia di attestazione della prestazione energetica degli
edifici (Ministero dello Sviluppo Economico,
circolare 25.06.2013 n. 12976 di prot.).
---------------
Dal Ministero i chiarimenti su Attestato
di Prestazione Energetica (APE), ACE e modalità di calcolo.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 63/2013 viene
soppresso l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e
introdotto, in suo luogo, l’Attestato di Prestazione
Energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla
direttiva 2010/31/UE.
Poiché sono stati sollevati da più parti dubbi sulla
normativa tecnica da applicare per la redazione
dell’Attestato, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento.
In particolare, l’articolo 4, comma 1, del D.L. 63/2013
dispone che la metodologia di calcolo della prestazione
energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro
dello Sviluppo Economico.
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie
contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici fanno
riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche
(UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo
dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della
metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R.
59/2009.
Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si
adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE
secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009,
fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare
proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva
2002/91/CE.
Quindi APE con le modalità dell’ACE (27.06.2013 -
commento tratto da www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Pannelli solari con partita Iva. Vendere energia alla rete:
attività economica comunque. Secondo
la Corte di giustizia Ue è irrilevante se quanto si produce
è inferiore al consumo.
Pannelli solari con obbligo di partita Iva: la produzione
dell'energia fotovoltaica venduta stabilmente alla rete è
attività economica agli effetti dell'imposta, anche se
l'energia prodotta è inferiore a quella consumata.
Questo il
principio statuito dalla Corte di giustizia Ue nella
sentenza
20.06.2013 causa C-219/12.
Sentenza dagli effetti potenzialmente dirompenti anche per
l'Italia, dove l'amministrazione finanziaria dovrà
riesaminare la posizione, fin qui seguita per la cessione al
gestore di rete dell'energia prodotta dagli impianti
fotovoltaici installati sulle abitazioni private, di imporre
gli obblighi Iva solo per gli impianti di potenza superiore
a 20 kW. Peraltro, a parte le complicazioni formali,
l'attribuzione della qualifica di soggetto passivo dell'Iva
avrebbe risvolti positivi per i destinatari, perché
comporterebbe il diritto alla detrazione dell'imposta pagata
per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Proprio
sull'esistenza o meno di questo diritto è sorta, in Austria,
la vicenda che ha portato alla pronuncia dei giudici
comunitari.
La controversia è scaturita dal rifiuto del
fisco di rimborsare a un cittadino l'Iva pagata
sull'acquisto di un impianto fotovoltaico installato sul
tetto dell'abitazione, la cui produzione di energia era
stata interamente ceduta al prezzo di mercato alla società
di gestione della rete, dalla quale il cittadino aveva
contemporaneamente acquistato, per il fabbisogno
dell'abitazione, un quantitativo di energia di gran lunga
superiore.
Per risolvere la controversia, i giudici
nazionali hanno ritenuto necessario sollecitare la corretta
interpretazione della direttiva Iva da parte della Corte di
giustizia Ue, alla quale hanno chiesto se la gestione di un
impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità
d'immagazzinamento autonoma, installato sopra o in
prossimità di un edificio privato a uso abitativo e
tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di
energia elettrica prodotta dall'impianto risulti
costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia
elettrica consumata privatamente dal titolare per le proprie
esigenze domestiche, costituisca un'attività economica ai
sensi della direttiva.
Nella sentenza, la Corte ha premesso che si considera
soggetto passivo dell'Iva chiunque esercita in modo
indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività
economiche, tra le quali rientrano le operazioni che
comportino lo sfruttamento di un bene materiale o
immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di
stabilità. Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico
rientra fra le attività economiche, se mira a ricavarne
introiti stabili. Questa è una questione di fatto che deve
essere valutata in base a tutti gli elementi concreti, fra
cui la natura del bene. In proposito, un impianto
fotovoltaico collegato in rete e installato sopra o in
prossimità di un edificio abitativo, può, per sua stessa
natura, essere utilizzato sia per scopi economici sia a fini
privati.
Nella fattispecie, l'energia elettrica prodotta
dall'impianto fotovoltaico è stata ceduta in rete, dietro
contropartita di un corrispettivo, per cui si deve ritenere
che l'impianto sia stato sfruttato per ricavarne introiti,
dei quali resta da verificare la stabilità o meno. Rileva al
riguardo la Corte che il contratto è stato concluso «a tempo
indeterminato», per cui, trattandosi di sfruttamento di
lunga durata, la cessione in rete di energia elettrica in
maniera permanente e non soltanto occasionale integra il
requisito della stabilità degli introiti.
Per la Corte, quindi, risultano soddisfatti tutti i
presupposti necessari per qualificare l'attività in esame
come economica ai fini dell'Iva, con conseguente ingresso
del diritto alla detrazione, a nulla rilevando la
circostanza che la quantità di energia elettrica prodotta
dall'impianto è sempre inferiore alla quantità di energia
elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze
domestiche.
A causa delle caratteristiche tecniche dell'impianto, da un
lato, l'energia prodotta è ceduta alla rete e, dall'altro,
quella consumata è acquistata presso il gestore della rete.
In queste condizioni, la cessione dell'energia è
indipendente dall'operazione di prelevamento per le esigenze
domestiche, sicché il rapporto fra le due quantità è
irrilevante
(articolo Italia Oggi del 21.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Cassazione.
Non basta il frazionamento per accedere alla procedura
semplificata del decreto Romani.
Fotovoltaico con il «visto».
Senza autorizzazione paesaggistica scatta sempre il
sequestro.
L'autorizzazione paesaggistica prevista dal Dlgs 42/2004 è
necessaria per le opere dedicate alla produzione di energia
elettrica alimentate da fonti rinnovabili. Il frazionamento
di un impianto più grande in parti distinte, ciascuna fino a
1 Mw elettrico, non giustifica il ricorso alla procedura
semplificata prevista dal decreto Romani.
È questo il principio rilevante che giunge dalla III Sez. penale della Corte di Cassazione che con la
sentenza 19.06.2013 n. 26636 ha rigettato il ricorso avverso
il mancato dissequestro disposto dal Tribunale del riesame
di Chieti delle opere edili dirette alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico, frazionato in tre distinte unità con
potenza fino a 1 Mw elettrico.
Il giudizio della Corte si fonda sul fatto che gli impianti
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
devono essere sottoposti al preventivo assenso
paesaggistico, in quanto la realizzazione di impianti
qualificati come opere di pubblica utilità ed indifferibili
e urgenti in applicazione dell'articolo 12, Dlgs 387/2003
non incide sull'astratta configurabilità del reato
paesaggistico e, dunque, sul fumus richiesto per l'adozione
del sequestro.
Del resto, è proprio tale articolo 12 che prevede
l'autorizzazione unica, al rilascio della quale è
subordinata la realizzazione delle opere. Questa deve essere
rilasciata dall'autorità competente nel rispetto delle
normative vigenti «in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico».
Queste condizioni sono esplicitamente richiamate anche
dall'articolo 5, comma 1, Dlgs 28/2011 (cd. decreto Romani)
il quale rinvia esplicitamente all'articolo 12, DLgs
387/2003.
Pertanto, l'autorizzazione unica di cui al citato articolo
12 riveste un carattere «onnicomprensivo esteso a tutti i
profili» connessi alla realizzazione e all'attivazione di
energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili. In tale
alveo rientrano, a giudizio della Corte, anche gli aspetti
connessi alla conformità non solo edilizia ma anche
paesaggistica.
Il giudizio della Corte interviene sulla scorta della
sentenza 38733 del 20.03.2012 che la stessa sezione Terza
aveva adottato in un caso analogo. Si rafforza dunque il
percorso giurisprudenziale secondo cui non è sufficiente il
rispetto del profilo ambientale, dovendosi questo
necessariamente integrare con quello paesaggistico. Il che è
importantissimo, soprattutto in materia di impianti
fotovoltaici posti su terreno, che tanto imbruttiscono il
territorio.
Inoltre, la Corte ha confermato che a mente dell'articolo
12, DLgs 387/2003 citato la costruzione e l'esercizio di
impianti per la produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti nonché le loro modifiche sostanziali sono soggetti
all'autorizzazione unica ivi prevista e non
all'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto Romani
(Pas, Procedura abilitativa semplificata) poiché per
accedere a tale sistema è necessario che gli impianti
abbiano una potenza nominale non superiore a 1 Mw elettrico.
Quindi, deve trattarsi di piccolissimi impianti.
Nel caso di specie, l'impianto era stato frazionato in tre
impianti più piccoli ma la Corte vi ha ravvisato una
iniziativa imprenditoriale unitaria facente capo ad un unico
concessionario e tale da rendere verosimile e astrattamente
configurabile l'ipotesi accusatoria del frazionamento di un
unico impianto in tre distinti, con conseguente esigenza
della più complessa e completa autorizzazione unica prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003
(articolo Il Sole 24 Ore del 20.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Le novità sulla casa. Iter e requisiti sono diversi, ma
spesso la detrazione per il recupero edilizio compete con
quella per il risparmio energetico.
Il bonus del 65% pianifica gli interventi.
All'esame dei professionisti limite di spesa, confronto con
il 50%, capienza e data dei pagamenti.
Limite massimo di spesa, scelta tra i bonus, capienza
fiscale e calendario dei lavori: sono i quattro passaggi con
cui devono misurarsi i contribuenti e i loro consulenti per
"fare i conti" con la detrazione del 50% sulle
ristrutturazioni e il 65% per il risparmio energetico.
- L'importo totale. La prima verifica riguarda l'importo su
cui calcolare il bonus. La detrazione del 50% si applica su
una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare. E il
limite vale in due direzioni:
- quando uno stesso intervento dura per più anni. Ad esempio,
un contribuente che ha pagato 40mila euro il 01.09.2012 e altri 40mila il
01.04.2013, può applicare il
bonus solo su altri 16mila euro;
- quando in uno stesso anno vengono effettuati più
interventi, avviati in base a diversi provvedimenti edilizi.
Ad esempio, un contribuente che ha sistemato il bagno
versando 20mila euro il 01.04.2013 e adesso inizia il
rifacimento del tetto, per questo secondo intervento potrà
calcolare la detrazione su altri 76mila euro nel 2013. Se
però quest'anno spendesse solo 20mila euro e i lavori
proseguissero l'anno prossimo, nel 2014 potrebbe spendere
altri 28mila euro (dopo questa data, infatti, si torna alla
detrazione del 36% su una spesa massima di 48mila euro). Se,
invece, nel 2014 inizia un nuovo intervento, il limite dei
48mila euro opera autonomamente.
- La scelta tra i bonus. Il secondo passaggio chiave è
"quale" agevolazione scegliere. Di fatto, tutti gli
interventi con il 65% possono avere anche il 50 per cento.
L'esempio classico sono le finestre. Posto che le
performance migliori si pagano a un prezzo maggiore –e che
va fatta la pratica online con l'Enea– i vantaggi sono il
risparmio sulla bolletta energetica e il comfort di vivere
in una casa meno rumorosa. Ma ci sono anche ragioni
"fiscali" da valutare: il 65% ha un proprio tetto di spesa –variabile a seconda dei lavori– e consente di non intaccare
quello del 50 per cento.
Inoltre, le due detrazioni, che non si possono cumulare
sulla stessa spesa, possono coesistere nello stesso
intervento. Ad esempio, si può fare il 65% per il cambio del
generatore termico con caldaia a condensazione e il 50% per
le opere murarie di sistemazione del locale caldaia.
- La capienza. Il terzo passaggio chiave è quello sulla
capienza fiscale. Entrambe le detrazioni si recuperano in
dieci anni, ed è su questo periodo che il contribuente deve
avere la ragionevole aspettativa di mantenere un'imposta
lorda superiore al bonus.
Quando le detrazioni superano l'imposta, la parte di bonus
non usata non può essere né chiesta a rimborso, né riportata
negli anni a venire, neppure dalle imprese che beneficiano
del 65 per cento. In alcuni casi, potrebbe essere
interessante il conto termico (si veda l'altro articolo).
- Il calendario. Pianificando gli interventi, infine,
bisogna tener conto dell'evento che condiziona l'accesso al
bonus:
- per i lavori su singole unità immobiliari, vale la data di
effettuazione del bonifico;
- per i lavori su parti comuni condominiali, vale la data del
bonifico effettuato dall'amministratore (non rilevano i
pagamenti delle quote dei condòmini);
- per i lavori agevolati al 65% effettuati dai titolari di
reddito di impresa su immobili strumentali non serve il
bonifico, in quanto vale il criterio di competenza e il
momento di imputazione dei costi si verifica alla data in
cui sono ultimate le prestazioni. La detrazione quindi si
applica per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in
corso al 31.12.2013, a condizione che i lavori siano
ultimati a tale data (se l'esercizio coincide con l'anno
solare).
Infatti, il bonus Irpef/Ires del 65%, così come il 55%,
spetta anche ai titolari di reddito d'impresa –comprese le
società di capitali– se gli interventi sono eseguiti su
fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio
dell'attività imprenditoriale. Sono esclusi i beni merce e
gli immobili locati a terzi. In quest'ultimo caso, però, i
lavori possono essere eseguiti direttamente dall'affittuario
che quindi può ottenere il bonus (articolo
Il Sole 24 Ore del 17.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Decreto Legge 04.06.2013 n. 63: recepita la
Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo,
circolare 14.06.2013 n. 140). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Decreto Legge n. 63 del 04.06.2013 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 – Modifiche alla disciplina
della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero e
alla disciplina della detrazione di imposta del 55% per
interventi di riqualificazione energetica (ANCE Bergamo,
circolare 14.06.2013 n. 139). |
EDILIZIA PRIVATA: L'attestato
energetico va inserito anche nelle locazioni. Nuovi obblighi.
Il Dl 63/2013 uniforma le regole sui certificati green.
Accelera la certificazione energetica degli edifici.
Cambiano le regole per il rilascio degli attestati, che
dovranno essere allegati sia ai contratti di vendita che ai
nuovi contratti di locazione, con pesanti sanzioni per chi
non rispetterà le nuove regole.
Sono in vigore dal 6 giugno scorso le nuove disposizioni
introdotte dal Dl 63/2013, che recepisce la direttiva
2010/31/Ue. In risposta alla procedura di infrazione avviata
lo scorso settembre dalla Commissione Ue, il Governo ha
scelto di fissare nuovi requisiti e uniformarli a livello
nazionale. L'attestato, rilasciato da un professionista
abilitato, avrà una durata di 10 anni dal momento del
rilascio e dovrà essere aggiornato ad ogni ristrutturazione
o riqualificazione che interviene sulle performance
energetiche dell'immobile.
Negli edifici pubblici con
superficie maggiore ai 500 mq (250 mq dal 2015) dovrà essere
esposto «in un luogo ben visibile». Durante le trattative
private, invece, venditori e locatari dovranno «renderlo
disponibile» e nei contratti dovrà essere inserita
un'apposita clausola di "presa visione". Se si tratta di una
nuova costruzione, la futura prestazione energetica dovrà
essere messa in «evidenza» e l'attestato dovrà essere
prodotto congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
A coinvolgere i certificatori, che finora hanno operato
facendo lo slalom tra le differenti disposizioni regionali,
è la promessa di un decreto che definirà un modello unico
sul territorio nazionale per i contenuti dell'attestato: a
definirlo sarà il ministero dello Sviluppo Economico e
diventerà obbligatorio in tutte le Regioni e Province
autonome. Per quanto riguarda gli annunci commerciali di
vendita o locazione, tramite qualsiasi mezzo di
comunicazione, dovranno tutti riportare l'Indice di
prestazione (Ipe) dell'involucro edilizio e quello globale
dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe
energetica corrispondente. Altrimenti, «il responsabile
dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non
inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila.
Inoltre, la sanzione amministrativa per i proprietari che
non si doteranno dell'attestato nell'ambito di una
trattativa di compravendita va da 3mila a 18mila euro; nel
caso di nuova locazione, invece, da 300 a 1.800 euro. «In
questo momento –ha ricordato il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani–
se c'è una cosa che non ha bisogno di essere ulteriormente
scoraggiata, con l'imposizione di nuovi oneri, è la
locazione e in particolare quella dei proprietari diffusi.
La direttiva europea prevede che gli Stati membri possano
rinviare fino al 31.12.2015 l'applicazione delle
disposizioni. Auspichiamo che il Parlamento si avvalga di
questa facoltà»
(articolo Il Sole 24 Ore - Casa 24
PLUS del 13.06.2013 - tratto da
www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Termoregolazione, sanzioni sospese fino al 2016.
L'applicazione delle sanzioni per chi
non ha installato i dispositivi per la termoregolazione e la
contabilizzazione del calore è sospesa fino al 31.12.2016.
Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi, spiegando che la
deroga è contenuta nella proposta di Progetto di legge
sull'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario
2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015 approvata dalla
Giunta regionale.
"L'obbligo dell'installazione resta -precisa
l'assessore-, ma con questo intervento lasceremo più tempo
alle famiglie per adeguarsi. I costi di installazione delle
valvole termostatiche, infatti, sono molto onerosi, così
come le sanzioni".
UNA DECISIONE MOTIVATA ANCHE DALLA CRISI
- Una decisione che va incontro alla richiesta avanzata dal
Consiglio regionale, che, l'8 maggio 2012, aveva approvato
una mozione in cui era contenuta l'indicazione di tener
conto delle specifiche condizioni ambientali locali,
dell'attuale crisi occupazionale e della gravosità
finanziaria di tali nuove spese anche per differire nel
tempo l'applicazione della norma.
"Tornare indietro -continua Terzi- non sarebbe stato
praticabile, né tantomeno opportuno. Differire
l'applicazione della norma avrebbe infatti significato
semplicemente spostare in là un problema che invece va
affrontato in ottemperanza alle norme nazionali sulla
riduzione dell'inquinamento. Inoltre, chi nel frattempo si è
già adeguato si sarebbe trovato beffato".
I VANTAGGI DELLA TERMOREGOLAZIONE
- "La soluzione individuata -conclude Terzi- non deroga
affatto sulla necessità di installare le termovalvole, che
peraltro comportano notevoli vantaggi in termini economici e
ambientali grazie a un risparmio energetico medio del 20 per
cento, con un conseguente rientro dell'investimento in circa
6 anni. I costi di un'applicazione immediata però sarebbero
stati davvero pesanti in un momento come questo per le
famiglie, che già devono sostenere l'Imu. Ora sarà possibile
adeguarsi in tempi più distesi e senza il pericolo di multe".
Sulla base dei dati rilevati dal Catasto regionale degli
impianti termici la disposizione coinvolge oltre 181.000
impianti e 1,9 milioni di utenze (13.06.2013 - link a
www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Edilizia, sconti a lunga durata.
Per gli interventi importanti incentivi fino a fine 2014.
Il dl che proroga la detrazione per
le ristrutturazioni e potenzia il bonus energetico.
Rafforzamento degli incentivi edilizi ad appeal progressivo.
La proroga della detrazione per le ristrutturazioni e il
bonus energetico potenziato al 65% saranno operativi per
interventi promossi entro fine anno; tuttavia, per gli
interventi di riqualificazione «importanti» lo sconto
sconfinerà a tutte le opere poste in essere nel 2014.
Il decreto legge approvato il 31.05.2013 dal Consiglio
dei ministri, introduce, accanto al recepimento della
direttiva comunitaria 2010/31/Ue, importanti e attesi
provvedimenti in tema di incentivi alla riqualificazione,
non solo energetica, del patrimonio immobiliare nazionale.
Al di là delle finalità comunitarie, riassunte nella tabella
in pagina, l'articolo 14 del decreto potenzia l'attuale
regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in
scadenza al 30.06.2013; accanto alla proroga
dell'incentivo compare l'aumento della percentuale di
detrazione al 65%, con una importante differenziazione a
favore degli interventi strutturali sull'involucro edilizio,
ossia di quelli destinati a ridurre definitivamente il
fabbisogno di energia.
La detrazione del 65% si applica sulle spese sostenute dal
01.07.2013 al 31.12.2013 per gli interventi di
riqualificazione energetica effettuati sull'involucro
dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente, ivi
comprese le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi
degli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. Si tratta
di interventi concentrati sulla struttura edilizia
dell'edificio, con estensione globale o parziale (pavimenti,
coperture), e le finestre, comprensive di infissi.
Alcuni interventi restano esclusi dalla misura per il
semplice fatto che gli stessi sono ricompresi in diverse
norme agevolative. È il caso della spesa per gli impianti di
produzione di energia termica (pannelli solari per uso
termico e pompe di calore) che gode dello specifico
incentivo equivalente o dei costi per l'istallazione e
l'acquisto di caldaie a condensazione, ricomprese nelle
opere che possono comunque accedere alla detrazione del 50%
per ristrutturazioni edilizie.
Come anticipato l'incentivo è incrementato (non
quantitativamente ma temporalmente) per gli «interventi di
riqualificazione energetica importanti». Vengono così
definiti quelli che implicano la riqualificazione di almeno
il 25% della superficie dell'involucro. Il tutto con lo
scopo di favorire la riqualificazione strutturale e
definitiva del patrimonio immobiliare.
Questi interventi necessitano, fisiologicamente, di un
periodo più ampio per l'esecuzione dei lavori, anche per la
maggiore complessità e per i più lunghi tempi di
progettazione e autorizzazione che impedirebbero di
completare le opere entro un semestre. In considerazione dei
tempi tecnici necessari per assumere le decisioni a livello
condominiale e per la realizzazione di interventi
sull'involucro edilizio, in particolare per i progetti che
riguardano gli edifici plurifamiliari, le detrazioni in
questione sono quindi previste per interventi realizzati nel
periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2014.
In verità il rafforzamento dell'incentivo, per le opere più
importanti, non si esaurisce con la maggior durata; per
queste ristrutturazioni complete è prevista la possibilità
di portare in detrazione anche le spese per l'acquisizione
per alcune tipologie di impianti di climatizzazione ad alta
efficienza (caldaie a condensazione).
Un ultimo importante intervento attiene alla introduzione di
apposite tabelle che individuano i nuovi «tetti» massimi
alla spesa detraibile e, soprattutto, parametri di «costo
unitario massimo» ammissibile per tipo di intervento, al
fine di tenere sotto controllo gli oneri ed evitare
traslazioni indebite dell'incentivo sui prezzi di mercato,
come verificato nell'esperienza fin qui maturata. In tal
modo, i valori di costo massimi sono compatibili con
interventi in edifici di media grandezza, costituiti da un
numero variabile tra 25 e 35 unità immobiliari indipendenti.
La volontà dichiarata è quella di fornire un forte impulso
all'economia di settore e in particolare al comparto
dell'edilizia specializzata, caratterizzato da una forte
base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi
al rilancio della crescita e dell'occupazione e allo
sviluppo di un comparto strategico per la crescita
sostenibile.
In tale ottica sono altresì importanti gli interventi in
materia di prestazione energetica, come illustrati dalla
tabella. In particolare importante appare la definizione di
«edifici a energia quasi zero» e viene redatta una strategia
per il loro incremento. Entro il 31.12.2020 tutti gli
edifici di nuova costruzione dovranno essere a «energia
quasi zero». Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle
amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime
dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31.12.2018.
Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della
prestazione energetica degli edifici che comprenda
informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni
per il miglioramento in funzione dei costi (articolo
ItaliaOggi Sette del 10.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Attestati energetici in stand by. Per far
scattare il nuovo obbligo serve un dm apposito.
L'analisi di Confedilizia sugli adempimenti
previsti dal decreto energia (63/2013).
Norma
sull'attestato di prestazione energetica non immediatamente
operativa. Lo sostiene Confedilizia, in una nota relativa al
decreto legge n. 63/2013, recante disposizioni in materia di
prestazioni energetiche, in vigore da ieri.
Il provvedimento dispone, su imposizione dell'Unione
europea, che, in occasione di trattative per la
compravendita o la locazione di unità immobiliari, debba
essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per
il nuovo locatario l'Attestato di prestazione energetica
istituito dal nuovo provvedimento, attestato che dovrà
essere consegnato alla conclusione delle trattative di cui
si è detto (mentre rimane invariata, in materia, la
situazione degli edifici storici).
Ma è da ritenersi, a parere dell'Ufficio legale della
Confedilizia e nonostante l'equivocità e genericità del
testo, che le diposizioni in parola non siano di immediata
applicazione, atteso che il nuovo testo di legge prevede
l'emanazione di un decreto interministeriale per
l'adeguamento del precedente provvedimento sulla
documentazione energetica, fissando criteri e contenuti
obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica.
Di conseguenza, pur dopo l'emanazione del decreto legge deve
ritenersi, secondo Confedilizia, che debbano continuare a
osservarsi le previgenti norme nazionali o regionali.
«La direttiva europea prevede che gli stati membri
possano rinviare fino al 31.12.2015 l'applicazione delle
disposizioni concernenti la messa a disposizione e consegna
degli Attestati di prestazione energetica. In questo
momento, se c'è una cosa che non ha bisogno di essere
ulteriormente scoraggiata, con l'imposizione oltretutto di
oneri buroindotti, è la locazione e in particolare quella
dei proprietari diffusi, che ci ha finora in gran parte
salvati da una più grave emergenza abitativa. Auspichiamo
che il parlamento, in sede di conversione del decreto legge
imposto dall'Ue, si avvalga di questa facoltà concessa dalla
normativa europea», afferma il presidente della
Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani
(articolo ItaliaOggi del 07.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 05.06.2013 n. 130 "Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure
d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale" (D.L.
04.06.2013 n. 63). |
EDILIZIA PRIVATA: Decreto
«vistato» dalla Ragioneria, oggi in Gazzetta.
LA RELAZIONE TECNICA/
Per i conti dello Stato effetto positivo nel 2013 con
l'aumento di Iva, Irpef, Irap e Ires - Copertura necessaria
dal 2014.
È prevista sulla «Gazzetta Ufficiale» di oggi (disponibile
da stasera) la pubblicazione del decreto-legge che proroga
fino alla fine dell'anno in corso i due bonus «lavori in
casa» per il risparmio energetico (rafforzato al 65%) e per
il recupero edilizio (al 50%), con l'eccezione dello sgravio
65% per i condomini che continuerà fino al 30.06.2014.
Ieri in tarda serata il testo del decreto legge è stato "bollinato"
dalla Ragioneria generale e inviato da Palazzo Chigi al
Quirinale per la firma.
La relazione tecnica allegato al decreto conferma le
anticipazioni del Sole 24 Ore. Sono soltanto due le
modifiche ai bonus introdotte dal decreto legge rispetto al
passato: l'innalzamento, appunto, dal 55% al 65% del bonus
energetico e l'esclusione da questa incentivazione delle
spese sostenute per la sostituzione degli scaldacqua
tradizionali con «scaldacqua a pompe di calore» (rientrati
nelle agevolazioni del conto energia).
Vengono smentite quindi preoccupazioni e notizie affrettate
diffuse ieri da alcune associazioni di categoria in merito a
forti limitazioni imposte (per esempio in materia di
infissi) dalle nuove norme rispetto alle agevolazioni
passate.
La relazione tecnica messa a punto dalla Ragioneria utilizza
le previsioni già usate dal governo Monti per la precedente
proroga al 30.06.2013, con le limitate correzioni dette.
Il Governo stima in 1.065 milioni per il bonus 50%
l'incremento degli investimenti indotti dalla conferma
dell'agevolazione nel secondo semestre 2013 (2.130 su base
annua) e in 270 milioni la stima prudenziale degli
investimenti indotti nel semestre dal bonus 65 per cento.
Per un totale 1.335 milioni, inferiore alle stime Cresme e
Ance (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), ma la relazione
tecnica non considera per il 65% l'ulteriore elemento
incentivante dato dall'aumento del l'aliquota.
Sui conti dello Stato l'effetto prodotto dagli incentivi è
positivo per l'anno in corso, a causa dell'incremento di
Iva, Irpef, Irap e Ires prodotto dai lavori, mentre
l'effetto negativo partirà dal 2014 e toccherà la punta
massima nel 2015. Nel primo semestre 2014, infatti,
l'agevolazione del 65% si applicherà ancora ai lavori
realizzati dai condomìni.
Vediamo nel dettaglio l'impatto sui conti pubblici. Per il
bonus 65% la Ragioneria stima un effetto positivo pari +20,4
milioni nel 2013, mentre l'effetto sarà negativo per -43,4
milioni nel 2014, -159,4 milioni nel 2015 per poi scendere a
-109,8 milioni nel 2016 e stabilizzarsi a -106,9 milioni dal
2017 al 2023. Per il bonus 50% (solo recupero edilizio senza
l'incentivo per l'acquisto di mobili) la previsione è +19,2
milioni nel 2013, -64,1 milioni per il 2014, -172,4 milioni
nel 2015, -115,7 milioni dal 2016 al 2023.
Per il «bonus mobili» del 50%, con tetto di spesa
agevolabile di 10mila euro e uno sgravio massimo di 5mila
euro, il beneficio sui conti pubblici è di 8,2 milioni nel
2013, mentre nel 2014 diventa negativo a -42,3 milioni, nel
2015 a -41,7 milioni, dal 2016 al 2023 a -35,2 milioni
(articolo Il Sole 24 Ore 05.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
DECRETO ENERGIA/ La proroga di sei mesi cambia le scelte del
mod. 730 e di Unico.
Bonus 50% con vista sul 2014.
Per massimizzare lo sgravio meglio non detrarre subito.
Ristrutturazione, la proroga dei maggiori limiti di
detrazione cambia le scelte del 730 e di Unico. In caso di
prosecuzione dei lavori e di prospettive di spese entro il
prossimo 31 dicembre, non conviene detrarre le spese
sostenute fino al 25.06.2012: prima è necessario
massimizzare la detrazione al 50%.
Di fatto superate le istruzioni di Unico 2013: sussiste la
possibilità di recupero massimo della detrazione pari a
6.720 euro. La conferma, prevista dal decreto legge
approvato venerdì scorso dal governo, per tutto il 2013 dei
maggiori limiti riconosciuti per i lavori di recupero del
patrimonio edilizio, agevolati fino ad un importo massimo di
spesa di 96 mila euro e nella misura del 50%, alla luce dei
chiarimenti forniti nella circolare n. 13 del 2013, obbliga
a precisi calcoli di convenienza in sede di dichiarazione
per il 2012, in quanto potrebbe essere conveniente
addirittura non detrarre per lo scorso anno.
Il tutto nasce
dall'analisi delle regole di detrazione e dai citati
chiarimenti di prassi che hanno superato le medesime
istruzioni ad Unico 2013 (in particolare l'esempio n. 4 in
chiusura di pagina 60 di Unico PF1). Come è noto, nelle
ipotesi di prosecuzione del medesimo lavoro agevolato, nel
conteggio del limite di spesa si tiene conto di quanto speso
e detratto negli anni precedenti: nella particolare
situazione di pagamenti effettuati entro il 25.06.2012 e
dal 26 giugno in poi, proprio l'esempio n. 4 di cui sopra
evidenzia che il limite di 96 mila euro deve (o meglio,
dovrebbe) essere ridotto delle spese sostenute e detratte in
precedenza, incluso quelle fino al 25.06.2012.
Ad
esempio, se un soggetto ha speso 50 mila euro entro il 25.06.2012 ed altri 60 mila euro dopo tale data, secondo le
istruzioni al modello dovrebbe detrarre il 36% di 48 mila
euro (secondo le vecchie regole del 36% fino al 25.06.2012 esistenti) e in relazione alle spese successive
dovrebbe calcolare il limite nel seguente modo: 96 mila – 48
mila (ossia non la vera spesa sostenuta in precedenza, pari
a 50 mila euro, ma solo quella effettivamente detratta).
Così procedendo, le istruzioni ad Unico evidenziano che in
dichiarazione, per le spese post 25 giugno, il limite di
spesa sarebbe 48 mila euro, con la conseguenza che l'importo
di 60 mila euro non sarebbe interamente capiente.
Il
condizionale è d'obbligo in quanto le richiamate istruzioni
sono state implicitamente superate dai chiarimenti della
circolare n. 13 del 2013, secondo cui i contribuenti che
nell'anno 2012 si ritrovano nella situazione sopra descritta
possono optare per la massimizzazione del beneficio fiscale.
Il contribuente del nostro esempio infatti può
legittimamente decidere anzitutto di detrarre al massimo la
spesa sostenuta nel periodo di vigenza della detrazione al
50%, e poi detrarre la spesa al 36%.
Tornando all'esempio, è
possibile adottare il seguente comportamento:
- detrarre al 50% tutta la spesa di 60 mila euro (con
indicazione del codice 3 in colonna 2 e riporto della rata
di 6 mila euro in colonna 9);
- detrarre al 36% per la differenza. Posto il limite
complessivo di 96 mila euro del 2012, il ragionamento sarà
il seguente: far residuare la capienza di 60 mila euro per
le spese dal 26.06.2012 in poi. In pratica, dei 50 mila
euro spesi entro il 25.06.2012, la detrazione deve
fermarsi a 36 mila euro (codice 2 in colonna 2 e indicazione
della rata di 3.600 euro in colonna 9). In tal modo, il
limite per le spese successive sarà pari a 96 mila diminuito
di 36 mila, ossia 60 mila, realizzandosi l'intera capienza
di 60 mila euro per la spesa successiva al 25.06.2012.
Ciò posto come principio, l'estensione delle regole più
favorevoli a tutto il 2013 obbliga ad effettuare precise
scelte di convenienza. Ad esempio, se il soggetto in
questione ha già speso altri 40 mila euro a gennaio 2013 per
il medesimo lavoro, allora conviene detrarre solo i 60 mila
euro per il 2012, rinunciare ai 36 mila euro che fruirebbero
della detrazione del 36% e conservare tale capienza
residuale per i lavori del 2013, fruibili a decorrere di
Unico 2014, ma con una detrazione innalzata al 50%: in
sostanza, tale comportamento permette di recuperare la
detrazione effettiva pari al 14% di 36 mila euro
(articolo ItaliaOggi del 04.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Nel
pacchetto del 65% pavimenti, finestre, caldaie.
In caso di ristrutturazioni «importanti» l'eco-bonus del 65%
spetterà fino a fine dicembre 2014; compresa, oltre a
interventi per isolamento pavimenti, coperture e pareti
perimetrali, anche l'installazione di finestre e di caldaie
a condensazione.
È quanto previsto nelle nuove norme sui
cosiddetti «eco-bonus» di cui all'articolo 14 del
decreto-legge approvato dal consiglio dei ministri che
prevede la proroga fine 2013 degli incentivi per le spese
documentate per interventi su edifici esistenti (fra cui
anche le parti comuni degli edifici condominiali e le parti
di edifici o unità immobiliari esistenti) che passano dal 55
al 65%.
Si dovrà trattare di interventi che abbiano ad
oggetto l'isolamento di strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali e l'installazione di finestre
comprensive di infissi, che delimitino lo spazio interno da
uno spazio esterno o non climatizzato. La detrazione sarà
estesa, invece, fino alla fine del 2014 laddove si tratti di
interventi dello stesso tipo (e con l'aggiunta delle
installazione delle caldaie a condensazione), ma con in più
l'elemento della «ristrutturazione importante» dell'intero
edificio.
A tale proposito è lo stesso decreto a precisare
cosa si debba intendere per «ristrutturazione importante»:
deve trattarsi di i lavori in qualunque modo denominati (ad
esempio lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria,
lavori di ristrutturazione e di risanamento conservativo)
che insistono su oltre il 25% della superficie
dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le
unità immobiliari che lo costituiscono. Si tratta quindi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, del rifacimento di
pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o
dell'impermeabilizzazione delle coperture. Sono le tabelle A
e B dell'Allegato 1 al decreto-legge a definire nuovi
«tetti» massimi alla spesa detraibile e, soprattutto, a
indicare i parametri di «costo unitario massimo» ammissibile
per tipo di intervento.
Lo scopo, si legge nella relazione
tecnica, è quello di tenere sotto controllo gli oneri ed
evitare traslazioni indebite dell'incentivo sui prezzi di
mercato. Per gli interventi sulle strutture opache
orizzontali (isolamento pavimenti, coperture e pareti
perimetrali) come requisiti tecnici si confermano i
cosiddetti «valori di trasmittanza» del decreto Mise del 28
dicembre 2012 e si prevede un valore massimo detraibile di
400.000 euro con costi unitari massimi di 200 euro/mc per
l'isolamento delle coperture e di 120 euro/mc per gli altri
due tipi di intervento. Per le finestre e gli infissi,
quando installate insieme a sistemi di termoregolazione o
quando comunque ci siano già questi sistemi (o valvole
termostatiche) variano i «valori di trasmittanza» a seconda
delle regioni, mentre è comune il tetto massimo (180 mila
euro) e il costo unitario è di 400 euro/mc.
I valori di
costo massimi introdotti garantiscono, secondo le stime del
Governo, interventi in edifici di media grandezza,
costituiti da un numero variabile tra 25 e 35 unità
immobiliari indipendenti. Per le caldaie a condensazione, se
di potenza inferiore a 35 kW la detrazione massima è di 4
mila euro, con un costo unitario di 120/euro/kWt, mentre per
le caldaie dio potenza superiore a 35kW il valore massimo di
detrazione è di 60 mila euro con un costo unitario massimo
di 100/euro/ kWt
(articolo ItaliaOggi del 04.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sui lavori in corso c'è la chance del 65%.
L'elemento decisivo per ottenere il maggior beneficio è
rappresentato dalla data di effettuazione della spesa.
Detrazione del 50% sugli interventi edilizi prorogata fino
al 31 dicembre di quest'anno. Bonus per il risparmio
energetico in edilizia aumentato dal 55 al 65% fino alla
stessa data per gli interventi sulle singole unità
immobiliari e fino al 30.06.2014 in ambito condominiale.
Richiamando le norme esistenti che disciplinavano le
detrazioni fiscali sull'efficienza energetica, il
provvedimento varato venerdì scorso dal Governo rinnova e
innalza il bonus per la sostituzione di finestre, infissi,
coperture, pavimenti, pannelli solari per la produzione di
acqua calda, impianti di climatizzazione invernale e così
via. Restano invece espressamente escluse dalla proroga le
opere per la sostituzione di impianti di riscaldamento con
pompe di calore e la sostituzione di scalda-acqua
tradizionali.
Più tempo in condominio
Per i lavori sulle parti comuni condominiali –come facciate,
tetti e caldaie– la detrazione si applica per sei mesi in
più rispetto a quanto accade per gli immobili con un unico
proprietario fino al 30.06.2014. Una scelta chiaramente
ispirata dalla volontà di lasciare il tempo di discutere e
approvare in assemblea di condominio la decisione sui
lavori.
Tra l'altro, le maggioranze per la deliberazione degli
interventi finalizzati al risparmio energetico verranno
modificate dalla legge di riforma del condominio, in vigore
a partire dal prossimo 18 giugno. In particolare, in seconda
convocazione viene previsto un quorum "leggero" di 334
millesimi e metà più uno degli intervenuti in assemblea per
dare il via libera agli interventi finalizzati al risparmio
energetico che siano consigliati da una diagnosi o da una
certificazione energetica. Senza questo documento tecnico
–comunque decisamente consigliabile– i millesimi necessari a
decidere salgono invece a 500. Peraltro, la stessa riforma
interviene nella legge n. 10/1991 imponendo sempre il quorum
"pesante" di 500 millesimi e metà più uno degli intervenuti
per deliberare i lavori di termoregolazione e
contabilizzazione del calore.
Data e bonifico: la scelta
Dalla lettura della nuova norma, pare di comprendere che
l'elemento discriminante per il maggior beneficio, sia la
spesa effettuata, a nulla rilevando la data di effettivo
inizio delle opere. Tanto più che nel testo varato venerdì
scorso, ad eccezione dell'esclusione prima indicata per i
lavori diretti all'efficienza energetica, non sono
modificate le soglie già previste e la tipologia di
intervento per le quali è possibile sfruttare il beneficio.
Da ciò consegue che al contribuente potrebbe convenire
posticipare i pagamenti all'impresa fino alla data del
01.07.2013, così da poter portare in detrazione somme
maggiori.
Tra l'altro è verosimile, salvo chiarimenti in senso
contrario, che in sede di dichiarazione annuale si possa
decidere quali bonifici utilizzare ai fini della detrazione.
Si pensi ad esempio a un soggetto che abbia iniziato un
intervento a gennaio 2013 e lo abbia ultimato a settembre.
Fermo restando il limite massimo di spesa previsto, in sede
di dichiarazione annuale, questo contribuente potrebbe
scegliere di indicare nella propria dichiarazione i bonifici
effettuati dopo il 1° luglio, così da poter massimizzare la
detrazione.
Va dett0, però, che questo caso sarà piuttosto raro, dal
momento che l'importo medio della spesa è ben al di sotto
del livello massimo. Inoltre, chi dovesse arrivare al limite
massimo di spesa dovrebbe valutare attentamente la propria
capienza fiscale, per non trovarsi ad avere una detrazione
più alta dell'imposta lorda, perdendo così parte del
beneficio.
Vale la pena ricordare che l'agevolazione del 55-65% spetta
anche ai soggetti Ires, i quali dovranno dare evidenza delle
spesa nel modello Unico presentato.
Lo sconto del 50%
Per le ristrutturazioni troveranno ancora applicazione le
disposizioni introdotte il 26.06.2012, che prevedevano una
detrazione nella misura del 50% fino ad un limite di spesa
di 96mila euro. In questo caso, si tratta di una mera
proroga di una disposizione già in corso: nel 2012, infatti,
con il Dl 83 si era già innalzata la soglia massima di spesa
da 48mila euro a 96mila euro aumentando, contestualmente
anche la percentuale di detrazione dal 36% al 50 per cento.
Ora, si potranno considerare tutti i bonifici effettuati
sino al 31.12.2013.
Nel perimetro dei lavori agevolati rientrano le opere di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici
residenziali esistenti, oltre che gli acquisti di box
pertinenziali all'abitazione, compresa la manutenzione
ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali (articolo
Il Sole 24 Ore del 03.06.2013 - tratto da
www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Energia, efficienza da contratto.
Riscaldamento senza sprechi e chiarezza nei prezzi.
Regolamentazione standard per le relazioni con i
fornitori redatta dalla Cciaa di Milano
Stop allo spreco di energia per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria. Diventa, infatti, un
onere dell'impresa sorvegliare costantemente l'efficienza
dell'impianto nel rispetto dell'ambiente, pena l'addebito
dei maggiori costi energetici rilevati alla fine
dell'esercizio annuale (salvo che la stessa riesca a
giustificarli con oggettive argomentazioni tecniche).
È uno
dei passaggi più significativi del contratto tipo per il
servizio di energia (Cse) messo a punto da un tavolo di
lavoro organizzato dalla Camera di commercio di Milano e che
ha visto la partecipazione delle principali associazioni di
categoria e delle associazioni dei consumatori.
Il documento
si propone come utile strumento di confronto per i
proprietari di casa e gli amministratori condominiali che
debbano individuare sul mercato un'impresa cui assegnare il
servizio di riscaldamento/raffrescamento degli immobili e
stilare pertanto il relativo contratto.
Il ruolo svolto dalla Camera di commercio. Per favorire le
condizioni di equilibrio in un settore tecnicamente
complesso come è quello dei servizi energetici, la Cciaa
meneghina, su sollecitazione delle imprese, ha istituito un
tavolo di lavoro con le più importanti associazioni di
categoria e con le associazioni dei consumatori. Frutto di
questo lavoro è un contratto tipo che potrà fungere da punto
di riferimento per regolare le operazioni contrattuali tra
imprese e consumatori.
Il contratto tipo è stato redatto alla luce delle novità
introdotte dal dlgs n. 115/2008 che, in attuazione della
direttiva comunitaria n. 226/32/Ce, ha introdotto
nell'ordinamento i principi di efficienza energetica e
rispetto dell'ambiente nella gestione degli impianti di
riscaldamento per le abitazioni private e le aziende,
determinando i fabbisogni di energia primaria per la
climatizzazione invernale/estiva e per la produzione di
acqua calda sanitaria per gli edifici. Il contratto tipo,
nelle due versioni base e plus, è consultabile sul sito
internet della Camera di commercio, all'indirizzo
www.mi.camcom.it.
Il contratto tipo messo a punto dalla Cciaa milanese. Il
contratto tipo si compone di una parte relativa alle
condizioni generali e di una nella quale sono invece
riportate le condizioni particolari. Ecco i punti
principali:
a) attenzione alla scelta dell'impresa. Per operare in
questo settore è necessario che l'impresa sia in possesso
dell'abilitazione professionale all'esecuzione del contratto
di erogazione dei servizi di energia richiesta dal dlgs n.
115/2008, la quale deve essere comprovata con l'esibizione
(e l'allegazione al contratto) di specifica certificazione
rilasciata dalla medesima Camera di commercio. È inoltre
necessario possedere i requisiti e quindi attestare
l'idoneità ad assumere la qualifica e la mansione di terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto ai sensi del dpr 412/1993;
b) che cosa è compreso nel servizio energia che forma
oggetto del contratto? Con la stipula del contratto
l'impresa si obbliga a fornire al proprietario dell'immobile
una serie di interventi di adeguamento normativo e/o di
riqualificazione funzionale degli impianti e la fornitura di
servizi energetici con sistema di contabilizzazione a
megawattora (MWh) che, nell'osservanza dei criteri dettati
dal dlgs n. 115/2008, dovranno consentire la gestione
ottimale dell'impianto e il miglioramento del processo di
trasformazione e utilizzo dell'energia. L'impresa sarà
inizialmente tenuta anche a verificare la validità e
l'efficacia dell'attestato di certificazione energetica
dell'impianto e, ove questo manchi, a eseguire le attività
necessarie per ottenere l'emissione di un valido attestato;
c) basta con lo spreco di energia. Il nuovo impianto di
riscaldamento/affrescamento dell'immobile, in adempimento
alle prescrizioni del dlgs n. 115/2008, deve condurre a un
contenimento dell'utilizzo di energia. Viene quindi
contrattualmente stabilito che la quantità massima di
energia termica erogata consuntivata a fine esercizio non
potrà risultare superiore al valore risultante dalla
sommatoria del fabbisogno presunto di energia termica,
revisionato in modo proporzionale al variare dei gradi
giorno utilizzati, dei giorni di funzionamento dell'impianto
e degli orari, somma finale maggiorata però di un'alea
tecnica del 10% (si vedano le tabelle A e B). È importante
evidenziare come eventuali eccedenze di consumo energetico
che l'impresa non riesca a giustificare con oggettive
argomentazioni tecniche rimarranno per contratto a carico
della stessa;
d) prezzi chiari e trasparenti. Il contratto tipo
messo a punto dal tavolo di lavoro istituito dalla Camera di
commercio di Milano propone di pattuire distintamente i
costi dei singoli servizi che l'impresa è chiamata a
garantire per le opere di riqualificazione impiantistica,
riassumendoli in un'apposita tabella (si veda la tabella C).
Gli stessi criteri di trasparenza valgono poi per il
corrispettivo dovuto a fronte del servizio di
climatizzazione invernale/estiva e per la produzione di
acqua calda (si veda la tabella D) (articolo
ItaliaOggi Sette del 03.06.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Apre il registro del conto termico.
Da oggi si possono inoltrare in via telematica le prime
richieste di contributo.
Il conto alla rovescia è terminato. Da questa mattina, alle
9, apre la possibilità di iscrizione ai registri del conto
termico, un passaggio necessario per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con sistemi dotati di pompa di calore o di
generatori di calore alimentati a biomasse, con potenza
termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1
MW.
È un primo step sulla strada dell'attuazione dell'intera
misura, che discende dal decreto dei ministeri dello
Sviluppo economico e dell'Ambiente del 28.12.2012,
pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 02.01.2013.
L'intero conto termico, gestito dal Gse, mette infatti a
disposizione un tesoro di 900 milioni annui (700 per i
privati e il resto riservato alla Pa) per il sostegno
economico dei piccoli interventi di miglioramento energetico
degli immobili.
Per quanto riguarda le opere che devono passare attraverso
l'iscrizione al registro, le risorse a disposizione sono di
7 milioni per la Pa e 23 per i privati: le domande dovranno
essere trasmesse sul Portaltermico per via telematica e
saranno aperte fino alle 21 del 01.08.2013.
Nelle prossime settimane, poi, per gli altri interventi, il
Gse renderà disponibile l'applicazione informatica anche per
la trasmissione delle richieste di prenotazione (riservate
alla Pa) e per l'accesso diretto agli incentivi (Pa e
privati). Ma vediamo come funziona l'intera misura, al di là
del primo passo operativo.
Che cosa è incentivato
Gli interventi ammessi al contributo sono di due categorie.
La prima, riservata all'uso della pubblica amministrazione,
comprende azioni per incrementare l'efficienza energetica di
edifici esistenti, come l'isolamento e la schermatura
solare, la sostituzione di infissi o di vecchi impianti per
la climatizzazione invernale con generatori a condensazione.
La seconda categoria, aperta ai privati, guarda ai piccoli
interventi di sostituzione di impianti obsoleti, sia per il
riscaldamento, sia per la produzione di acqua calda
sanitaria, con nuovi apparati alimentati da fonti
rinnovabili o tramite sistemi ad alta efficienza.
Chi può fare domanda
Il sostegno è aperto sia alle amministrazioni pubbliche sia
ai privati (persone fisiche, condomini o soggetti titolari
di reddito d'impresa o agrario). Il decreto prevede che a
inoltrare domanda e a stipulare il contratto con il Gse sia
il soggetto responsabile, cioè colui che ha sostenuto le
spese per l'efficientamento. Nel caso in cui i lavori siano
stati eseguiti con il supporto di una Esco (Energy service
company), è quest'ultima il soggetto responsabile.
L'ammontare degli incentivi
La somma annua a disposizione per il sostegno del conto
termico è di 900 milioni. Di questi, 200 milioni sono
destinati a coprire gli interventi di categoria 1 (Pa)
mentre 700 milioni andranno a incentivare le azioni comprese
nella categoria 2 (privati). Il rimborso sarà corrisposto
fino all'esaurimento dei fondi. Nel caso della Pa, la
copertura massima è fino al 40% delle spese sostenute,
compresa diagnosi e certificazione energetica. L'incidenza
del rimborso per i lavori effettuati da privati dipende
dalla taglia del generatore installato, dall'efficienza in
rapporto alla zona climatica in cui è inserito e da altri
coefficienti.
Le differenze con il passato
A differenza di altri meccanismi, come la detrazione
sull'imposta lorda del 50% e del 55% per chi ristruttura una
casa esistente o per chi fa efficienza, il conto termico
funziona in modo opposto. Non è infatti un recupero a
posteriori, ma prevede un rimborso su conto corrente, da
parte del Gse, di una parte delle spese sostenute, suddivisa
in rate annuali costanti, da un minimo di due anni, fino a
un massimo di cinque anni, a seconda del tipo di intervento.
Il meccanismo ricalca, in parte, quello del conto energia
usato per il solare fotovoltaico, anche perché tende a
premiare le soluzioni realmente produttive ed efficaci.
Cumulabilità
L'aiuto può essere assegnato solo a chi non accede ad altre
forme di sostegno statale (salvo fondi di garanzia, fondi di
rotazione o contributi in conto interesse). Per gli edifici
a uso pubblico, però, il conto termico è cumulabile con
incentivi in conto capitale (articolo
Il Sole 24 Ore del 03.06.2013 - tratto da
www.ecostampa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Eco-bonus,
premi a largo raggio.
L'aumento del beneficio al 65% conviene sempre anche se
scende l'importo agevolabile.
IL PROBLEMA/
L'agevolazione passa al 65% dal 1° luglio L'unica incognita
deriva dalle conseguenze del possibile aumento Iva.
L'ATTENUANTE/
In molti casi l'imposta sul valore aggiunto resterà al 10%
Impatto negativo per le spese più elevate.
L'aumento dal 1° luglio della detrazione Irpef ed Ires dal
55% al 65% per le spese sul risparmio energetico qualificato
degli edifici rende il regime più conveniente rispetto
all'attuale, nonostante la diminuzione dei tetti per la
spesa agevolata. L'unica incognita è l'aumento dell'Iva dal
21 al 22%, in programma anch'esso per il 1° luglio se il
Governo non riuscirà a posticiparlo nuovamente, che potrebbe
"mangiarsi" una quota dei risparmi aggiuntivi.
La maggiore convenienza rispetto al regime attuale emerge
chiara da alcuni esempi pratici. Se devono essere spesi
importi inferiori ai vecchi limiti (ad esempio, per la
coibentazione dell'edificio fino a 109.090,91 euro), il
costo dell'investimento netto (cioè "pulito" dalla
detrazione da ripartire comunque in dieci anni) è sempre
inferiore se si sposta il pagamento delle fatture dopo il 1°
luglio. Nel caso in cui, invece, la spesa supera i nuovi
tetti, il costo finale è uguale, a prescindere dalla data
del pagamento.
Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri venerdì, con
la proroga fino a fine anno e l'innalzamento al 65% del
scaldacqua a pompa di calore), nel caso di persone fisiche o
lavoratori autonomi (professionisti). Per le imprese,
invece, vale il periodo di competenza economica del costo,
che coincide con il momento dell'ultimazione dell'intervento
per le prestazioni (difficilmente è agevolato il solo
acquisto del bene, senza la sua installazione).
Di
conseguenza, l'aumento della detrazione dal 55% al 65% solo
da luglio 2013 può comportare un ritardo dei pagamenti da
parte di persone fisiche e professionisti, e un ritardo
della fine dei lavori per gli interventi commissionati dalle
imprese. Un effetto recessivo (per il solo mese di giugno)
che poteva essere evitato, copiando quanto fatto nel
precedente aumento dell'agevolazione sulle ristrutturazioni
edilizie: in quel caso, l'aumento dal 36% al 50% è partito
il 26.06.2012, cioè il giorno di pubblicazione in
«Gazzetta Ufficiale» del decreto che l'ha previsto (articolo
11, comma 1, del decreto-legge 22.06.2012, n. 83).
Nella tabella a lato sono stati riportati i quattro
interventi agevolati (manca solo quello per i condomini),
ipotizzando i tre possibili importi di spesa: sotto il nuovo
limite (inferiore al vecchio), tra il nuovo e il vecchio e
superiore al vecchio limite. Nei primi due casi, si nota la
convenienza a posticipare la spesa dopo il 30.06.2013,
mentre se la spesa da fare supera i vecchi limiti (terzo
caso), la data è indifferente (i limiti sono però molto alti
e difficilmente vengono superati.
In tutti i casi, non è stato calcolato l'effetto
dell'aumento dell'Iva dal 21% al 22%, previsto dal 01.07.2013, anche perché la tabella vale anche per i soggetti Iva,
che possono detrarre l'imposta; in ogni caso, conviene
comunque posticipare la spesa, perché l'eventuale maggiore
Iva che colpirà solo le persone fisiche (è in generale
detraibile per imprese e professionisti) è ampiamente
coperto dalla minore Irpef (pari al 10% della spesa
sostenuta).
Solo per il privato che supera i vecchi limiti di spesa,
l'aumento dell'Iva dal 21% al 22% potrebbe nuocere, perché
anche senza considerare l'Iva il costo netto è uguale
qualunque sia la data di sostenimento della spesa. In questi
casi, se proprio volesse sterilizzare l'aumento dell'Iva,
potrebbe chiedere al fornitore di emettere la fattura
anticipata dei lavori, prima del primo luglio 2013,
applicando l'Iva al 21 per cento.
Sono comunque poche le spese agevolate per cui non si
applica l'Iva del 10%, non interessata dall'aumento in
programma a luglio. Ad esempio, per gli interventi
agevolati, rientranti tra i restauri e risanamenti
conservativi e le ristrutturazioni edilizie (su qualunque
fabbricato, abitativo e non), l'aliquota Iva del 10% si
applica alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto
o d'opera (voce n. 127-quaterdecies, Parte III, Tabella A,
allegata al dpr 633/1972) e all'acquisto di beni, escluse le
materie prime e semilavorate (voce n. 127-terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72).
Si applica l'Iva ordinaria del 21% (22% dal primo luglio),
invece, alle prestazioni rese dai professionisti (ingegneri,
architetti, geometri, eccetera) o alla parte del valore dei
beni significativi (ad esempio, infissi) che eccedono il
valore della prestazione (posa in opera o manodopera), delle
materie prime e semilavorate, nell'ambito dell'agevolazione
Iva del 10%, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b),
legge 23.12.1999, n. 488.
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Pressing per estendere lo sconto a opere antisismiche
L'INDICAZIONE/
Per il presidente della commissione Ambiente della Camera,
Realacci, «necessario intervenire in Parlamento».
«La proroga e l'innalzamento al 65% dello sgravio fiscale
per il risparmio energetico sono davvero un punto di svolta
nelle politiche per la crescita che forse Palazzo Chigi
avrebbe potuto comunicare meglio. Senza togliere importanza
al disegno di legge sui partiti, penso che queste siano le
prime vere misure per la crescita e, aggiungo, per una
crescita che va nella direzione giusta della sostenibilità e
della qualità edilizia».
Ermete Realacci, presidente della
commissione Ambiente della Camera, capofila storico dell'ala
ambientalista del Pd e ora vicino a Matteo Renzi, non fa
mistero della soddisfazione per il varo del bonus
potenziato. È la sua battaglia da anni, convinto com'è che
lo sgravio del 55%, ora 65%, sia il tipo di politica
economica necessaria all'Italia per rilanciare e
riconvertire l'industria in chiave verde e di qualità,
decisiva anche per il medio-lungo periodo. Un rammarico,
tuttavia, Realacci c'è l'ha: che nel nuovo sgravio al 65%
non siano rientrati gli investimenti per la prevenzione
antisismica: «Prendo atto –spiega– delle dichiarazioni del
governo che la prevenzione sismica è una priorità ma allora
non possiamo prendere in giro gli italiani riconfermando lo
sgravio del 50% che c'era già. Dobbiamo intervenire in
Parlamento estendendo il 65% agli interventi di prevenzione
sismica. Lo sgravio del 50% si è dimostrato insufficiente
per farli decollare».
Realacci è ottimista sulla possibilità
di intervenire nella fase di conversione del decreto. «Credo
ci siano margini. Questa è comunque la mia posizione e ho
già cominciato a lavorare perché diventi largamente
condivisa. D'altra parte, la commissione che presiedo ha già
votato una risoluzione che chiedeva due cose: la
stabilizzazione del bonus e l'estensione agli interventi di
prevenzione antisismica. Ora che c'è anche il rafforzamento
al 65%, stiamo creando un'occasione che non possiamo
sprecare».
Realacci aggiunge di aver trovato disponibilità
nel ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi.
Un'apertura esplicita in questo senso è venuta anche dal
ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, che in questa
partita ha sposato in pieno le tesi di Realacci, anche
quando venerdì ha detto che era necessario allargare la
forbice fra il bonus energetico e quello per le
ristrutturazioni per creare un maggiore incentivo
all'investimento più sostenibile sul piano energetico e
ambientale.
Per Realacci il completamento dell'operazione
65% contribuirebbe «a riorientare i cittadini a una nuova
idea di casa, considerando che fra una casa ben fatta e una
fatta male passa anche una differenza di bolletta energetica
di 1.500 euro annui. C'è un gran discutere di Imu che pesa
meno di 500 euro su gran parte delle famiglie e dobbiamo
imparare a cogliere queste altre opportunità». Il 65% «può
contribuire anche a rilanciare il settore dell'edilizia
dandogli competitività nella direzione giusta della qualità
e della bellezza». A patto che si pensi fin da ora «a una
qualche forma di stabilizzazione, tale da consentire una
politica che duri negli anni».
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Nuova
certificazione. Le penalità per il proprietario.
Sanzione fino a 18mila euro se manca l'attestato.
TRASPARENZA/
I parametri energetici vanno riportati anche negli annunci
di vendita/affitto Multa da 3mila euro per chi non adempie.
Compravendite di immobili e locazioni con Ape (attestato di
prestazione energetica) al posto dell'Ace (attestato di
certificazione energetica): è quanto dispone il decreto
legge sul bonus energia.
Il nuovo attestato Ape (che avrà vigore solo dal momento in
cui ne verrà apprestato lo schema dal ministro dello
Sviluppo economico, come previsto dall'articolo 6 del
decreto) dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e
indipendenti, dovrà attestare la prestazione energetica di
un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e
fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica.
L'Ace non andrà del tutto in pensione, ma potrà continuare a
essere «predisposto al fine di semplificare il successivo
rilascio della prestazione energetica»; inoltre, è precisato
che l'obbligo di dotare l'edificio di un Ape non sussiste
«ove sia già disponibile un attestato in corso di validità,
rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE».
L'Ape (che avrà una validità temporale di dieci anni e che
comunque perderà vigore per effetto di qualsiasi intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'immobile) dovrà essere rilasciato al
termine dei lavori e a cura di chi li ha effettuati, per gli
edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di
ristrutturazione "importante" (e cioè quando i lavori in
questione insistano su oltre il 25% della superficie
dell'involucro dell'intero edificio). Anche il proprietario
dell'immobile è però tenuto, in caso di vendita o locazione,
a rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente o al
nuovo locatario fin dall'avvio delle trattative, e
consegnarlo alla fine delle medesime. Se a essere venduto o
locato è un edificio ancora non costruito, il venditore o il
locatore dovrà fornire evidenza della futura prestazione
energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape insieme alla
dichiarazione di fine lavori.
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione
andrà inoltre inserita una clausola con la quale
l'acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape,
sull'attestazione della prestazione energetica degli
edifici. La prestazione energetica è rilevante anche prima
della stipula di questi contratti, poiché è prescritto che
nel caso di offerta di vendita o di locazione, gli annunci
(contenuti in qualsiasi mezzo di comunicazione) debbano
riportare «l'indice di prestazione energetica dell'involucro
edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e
la classe energetica corrispondente».
Tutte queste prescrizioni sono assistite da sanzioni non
lievi. Se non vengano dotati di Ape gli edifici nuovi o
ristrutturati oppure oggetto di vendita, il costruttore o il
proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non
inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro. Se di
Ape non sia dotato un edificio oggetto di un nuovo contratto
di locazione, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa da 300 a 1800 euro. In caso di violazione
dell'obbligo di riportare i parametri energetici
nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il
responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore da 500 a 3mila euro.
Di Ape dovranno essere dotati anche gli edifici utilizzati
da Pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico: il
proprietario dovrà produrlo e affiggerlo con «con
evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico»
(articolo Il Sole 24 Ore del 02.06.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: CONSIGLIO DEI MINISTRI/Incentivi fiscali più ampi. Estesi
all'arredo e ai lavori antisismici.
L'edilizia spinta a colpi di sgravi.
Il bonus energetico al 65%, per le ristrutturazioni al 50%.
Il bonus per gli interventi di riqualificazione energetica
sale al 65%, mentre la detrazione al 50% vale sia per le
ristrutturazioni sia per l'arredo degli immobili oggetto
dell'intervento. Sono stati così prorogati al 31.12.2013 i termini per fruire delle due detrazioni. Mentre, una
nuova agevolazione, accessibile fino al 31/12/2014,
consentirà di incassare un bonus fiscale del 65% per gli
interventi di risparmio energetico eseguiti sull'intero
edificio.
Queste le novità rilevabili dal decreto legge
licenziato dal Consiglio dei ministri di ieri, per recepire
la direttiva comunitaria 2010/31/Ue sulle prestazioni
energetiche in edilizia, per cui l'Italia è soggetta a
procedure di infrazione Ue.
Il dl prevede una proroga al 31/12/2013 di quanto disposto
dal comma 1, dell'art. 11, dl 83/2012 che aveva innalzato,
fino al prossimo 30 giugno, la detrazione sulle
ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50%, raddoppiando il
tetto da 48 mila a 96 mila euro.
Di fatto, per le spese
sostenute (vale la data del bonifico) dal prossimo 1° luglio
e fino alla fine dell'anno, la detrazione sarà pari al 50%
su un tetto di spesa di 96 mila euro, per quelle relative
alle ristrutturazioni edilizie, e del 65% da tarare su un
tetto (soglia) variabile per tipologia di spesa
(riqualificazione per euro 100 mila, sostituzione impianti
di climatizzazione invernale per euro 30.000 e quant'altro)
per quelle destinate al risparmio energetico, con obbligo di
ripartizione in 10 quote annuali, a prescindere dall'età del
beneficiario.
Come si evince dal testo e dagli allegati (A e B), sono
state inserite alcune nuove tipologie come quelle
dell'isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle
pareti perimetrali (euro 400 mila), delle finestre e degli
infissi, se installate con sistemi di termoregolazione (euro
180.000), e dell'installazione di caldaie a condensazione
(per potenza fino a 35 kW, euro 4.000 e per quelle di
potenza superiore, euro 60 mila).
La proroga è stata estesa, inoltre, all'acquisto di mobili
per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione fino
a 10 mila euro (bonus di 5.000 euro). E le detrazioni del
50% copriranno anche gli interventi di ristrutturazione
inerenti all'adozione di misure antisismiche e alla messa in
sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici
(lett. i, c. 1, art. 16-bis, Tuir). Si ricorda che, con
decorrenza dall'01/01/2012, il legislatore ha messo a regime
le detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio
energetico, introducendo, nel dpr n. 917/1986, l'art.
16-bis, che prevede l'incorporazione (lett. h, c. 1) delle
spese destinate alla seconda tipologia e la detrazione
(comma 1) del 36% su un tetto di spesa fissata a 48 mila
euro.
La proroga è stabilita fino alla fine di quest'anno (a
partire dall'01/07/2013) per le detrazioni fruibili sugli
interventi per l'efficienza energetica eseguiti su edifici
esistenti, comprese le parti a comune degli edifici, di cui
agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., che abbiano anche per
oggetto l'isolamento di strutture opache, verticali,
orizzontali e l'installazione di finestre e infissi e di
caldaie a condensazione. Mentre il lasso di tempo per
accedere al beneficio fiscale risulta più ampio (31/12/2014)
per gli interventi degli edifici e parti a comune che
implicano la riqualificazione di almeno il 25% della
superficie dell'involucro, secondo i criteri definiti dalla
direttiva richiamata (2010/31/Ue). Restano esclusi, a quanto
si evince dalla relazione illustrativa, le spese inerenti
agli impianti di produzione di energia termica (pannelli
solari per uso termico e pompe di calore) oggetto di altro
incentivo, di cui al dm 28/12/2012.
Dopo la soppressione dell'obbligo di comunicazione di inizio
lavori al Centro operativo di Pescara (Cop) e di indicazione
separata della manodopera in fattura, gli adempimenti si
sono notevolmente ridotti, dovendo solo tenere a
disposizione la documentazione relativa (Agenzia delle
entrate, provvedimento 02/11/2011), indicando taluni dati in
dichiarazione (dati catastali ed estremi dell'atto che
costituisce il titolo per la detenzione, in particolare). Il
contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli
interventi, di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997, è
tenuto al rispetto delle disposizioni, di cui al decreto
ministeriale n. 41/1998, con riguardo alle modalità di
pagamento con utilizzo del bonifico bancario dal quale
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva
ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato. Infine, si ricorda la possibilità
(comma 8, art. 16-bis, Tuir) di mantenere la detrazione non
utilizzata in capo al venditore in caso di trasferimento (a
titolo gratuito o oneroso) dell'unità abitativa, con la
possibilità di far detrarre il bonus anche dal subentrante
di un contratto di locazione, al decesso del conduttore
(circ. 13/E/2013).
Reazioni. Per Rete Imprese Italia, la proroga del bonus del
50% per le ristrutturazioni con l'estensione agli arredi « è
un importante sostegno alla ripresa». Il sodalizio delle
imprese chiosa: «Questa agevolazione, insieme all'ecobonus,
portato al 65% ed esteso a privati cittadini e condomini,
darà slancio al settore edilizio. E auspica: «Il
provvedimento venga esteso anche a tutto il 2014 e sia
ridotto il numero degli anni su cui ripartire il beneficio
del credito d'imposta, al fine di amplificarne gli effetti
sull'economia»
(articolo ItaliaOggi dell'01.06.2013). |
maggio 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili di cui
all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29.12.2003 n.
387 - Partecipazione del Ministero per i beni e le attività
culturali di cui al paragrafo 14 delle "Linee guida" emanate
dal Ministero dello sviluppo economico con decreto
10.09.2010 - Istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
nota 31.05.2013 n. 9911 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Rinnovabili, ciambella ai tecnici. Un anno in più per
abilitarsi. E l'esperienza maturata vale.
Nel decreto legge sull'efficienza energetica, oggi
in Cdm,
una norma salva installatori.
Proroga di un anno della scadenza per abilitarsi (01.08.2014) come installatore e manutentore di impianti da fonti
rinnovabili e possibilità di qualificarsi utilizzando
l'esperienza lavorativa già maturata. Potranno infatti
svolgere attività di installazione e manutenzione
straordinaria anche i soggetti che hanno già lavorato, per
almeno tre anni, alle dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo degli impianti da fonti rinnovabili.
Sono queste
alcune delle importanti novità contenuta nello
schema di
decreto legge di recepimento della direttiva 2010/31/Ue che
il governo dovrebbe approvare domani. Novità che vanno
incontro all'allarme lanciato il 16/05/2013 da ItaliaOggi e
che ha innescato la mobilitazione di Cna, Confartigianato e
Casartigiani.
Nell'articolo 16 dello schema di decreto legge viene
esaminata infatti un'importante questione che rischiava di
togliere dal mercato, da agosto, 80 mila imprese di
installazione impianti, con circa 200 mila addetti nel campo
delle energie rinnovabili (fotovoltaico, a biomasse, solare
termico, pompe di calore e geotermia). Una modifica
all'articolo 15 del dlgs 03.03.2011 n. 28 (il cosiddetto
decreto rinnovabili) riconosce l'attività di installatore
già svolta e dà più tempo agli stessi di partecipare ai
corsi di formazione.
Questi soggetti dovranno anche
conseguire la qualifica di installatori e manutentori, ma
avranno tempo fino al 31.03.2014 per iscriversi agli
appositi corsi di formazione e fino al 01.08.2014 per
conseguire il relativo attestato. I corsi di formazione
dovranno essere attivati dalle regioni e province autonome
entro il 31.10.2013.
L'articolo 15 del dlgs 03.03.2011 n. 28 stabilisce che per svolgere l'attività di
installazione e manutenzione straordinaria di impianti da
fonti rinnovabili (caldaie, caminetti e stufe a biomassa,
sistemi fotovoltaici e termici su edifici, sistemi
geotermici a bassa entalpia e pompe di calore), è necessario
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
diploma di laurea in materia tecnica specifica; diploma o
qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa
al settore degli impianti, seguiti da un periodo di
inserimento in un'impresa del settore; titolo o attestato di
formazione professionale, previo periodo di inserimento in
un'impresa del settore
(articolo ItaliaOggi del 31.05.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Fittasi con attestato. Certificato energetico per locazioni.
L'obbligo è nel dl in arrivo sul
risparmio energetico.
Il nuovo «attestato di prestazione energetica» è vincolante
anche per le locazioni di edifici o unità immobiliari.
Il
vincolo delle attestazioni di prestazioni energetiche anche
per le locazioni viene previsto con l'articolo 6 dello
schema di decreto legge, rubricato «recepimento della
direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del consiglio
del 19.05.2010, n. 31 sulla prestazione energetica
nell'edilizia», che dovrebbe essere approvato al prossimo
consiglio dei ministri.
Questo articolo,
nello schema di decreto, va a sostituire
integralmente l'art. 6 del dlgs 19.08.2005, n. 192 e
stabilisce, quanto segue: l'attestato di certificazione
energetica degli edifici è denominato «attestato di
prestazione energetica» ed è rilasciato per gli edifici
o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati a un
nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche
amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale superiore a 500 m2; nel caso di vendita o di nuova
locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o
l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a
produrre l'attestato di prestazione energetica; nei
contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita
apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine
all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L'attestato di prestazione energetica ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che
modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al
rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo
di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le
eventuali necessità di adeguamento.
È necessario ricordare che il decreto legge interviene per
porre rimedio alla procedura d'infrazione aperta da parte
della Commissione europea nei confronti dell'Italia
(articolo ItaliaOggi del 30.05.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ai sensi dell’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003, l’ubicazione di impianti a fonti
rinnovabili è consentita anche in zone classificate
agricole, e comunque sulla base di una valutazione
ampiamente discrezionale dell’Amministrazione competente,
sindacabile dal giudice amministrativo solo per profili che
attengano all’evidente illogicità.
E’ noto, a
quest’ultimo riguardo, che, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.
n. 387 del 2003, l’ubicazione di impianti a fonti
rinnovabili è consentita anche in zone classificate
agricole, e comunque sulla base di una valutazione
ampiamente discrezionale dell’Amministrazione competente,
sindacabile dal giudice amministrativo solo per profili che
attengano all’evidente illogicità (Cons. Stato, Sez. V,
25.07.2011, n. 4454; Sez. IV, 15.05.2008, n. 2247)
(TAR
Umbria,
sentenza 23.05.2013 n. 303 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sviluppo sostenibile. Impianti fotovoltaici ed impatto
sull'ambiente ed il paesaggio.
In tema di impianti fotovoltaici, la differenza fra gli
impianti minori, realizzabili mediante la presentazione di
D.i.a. conforme agli strumenti urbanistici e quelli di
maggiori dimensioni, che richiedono la più complessa
procedura autorizzatoria prevista dall’art. 12 del d.lgs.
29.12.2003, n. 387, risiede nella diversa incidenza degli
interventi sul bene paesaggio e ambiente.
La natura del bene tutelato e le caratteristiche della
procedura di autorizzazione rendono evidente come la
compromissione del paesaggio e dell’ambiente non si
esaurisce con la sola edificazione dell’impianto e danno
conto delle ragioni per cui l’art. 12, citato, affermi al
comma 4 che l'autorizzazione costituisce «titolo a
costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto».
Tale espressione giustifica l'interpretazione secondo cui
l’assenza dell’autorizzazione riveste rilevanza anche in
corso di esercizio ed esclude che la conclusione delle opere
di edificazione comporti il venir meno delle esigenze
cautelari che sostengono il provvedimento cautelare (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.05.2013 n. 20403 - tratto da
www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Fotovoltaico
compromesso senza l'Aua.
Vi è compromissione ambiente continuata nel caso di
installazione di impianto fotovoltaico di grandi dimensioni
senza l'autorizzazione unica ambientale (dlgs n. 387/2003).
L'autorizzazione unica deve tenere conto infatti delle
caratteristiche complessive della zona a vocazione agricola
al fine di tutelare il paesaggio rurale.
Questo è quanto
afferma la Corte di Cassazione, III Sez. penale, con la
sentenza 13.05.2013 n. 20403.
I giudici di
cassazione infatti sostengono ai sensi dell'articolo 12 del dlgs
n. 387 del 2003 l'autorizzazione unica deve avere come
riferimento il rispetto della normativa in tema di ambiente,
di paesaggio e di patrimonio storico.
L'autorizzazione unica è «titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformità al progetto». Quindi l'assenza
dell'autorizzazione è rilevante anche in corso di esercizio
escludendo il venir meno delle esigenze cautelari alla base
del sequestro
(articolo ItaliaOggi del 13.06.2013). |
aprile 2013 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Impianti fotovoltaici: illegittimo il
frazionamento della potenza di un unico impianto.
La
Corte di Cassazione,
Sez. III penale, con la
sentenza 08.04.2013 n. 15988
ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo
adottato per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a
20 kw realizzato in assenza di autorizzazione unica
regionale.
In particolare il provvedimento aveva ad oggetto 10 impianti
fotovoltaici ciascuno con potenza inferiore ad 1 megawatt
ubicati su terreni limitrofi con destinazione agricola,
originariamente appartenenti ad un unico proprietario e
ceduti, previo frazionamento, a società diverse.
Il sequestro era stato disposto poiché, ad avviso del
Tribunale di Brindisi, tutti gli impianti dovevano essere
considerati un unico complesso unitario per la produzione di
energia elettrica, della potenza di circa 10 megawatt,
riconducibile al medesimo centro economico giuridico di
interessi, cui facevano capo tutte le società che avevano
presentato la DIA.
Inoltre era stato altresì ravvisato il reato di
lottizzazione abusiva (ex art. 44 d.p.r. 380/2001) sia
negoziale che materiale a seguito del frazionamento dei
terreni e della trasformazione di un'area da agricola in
industriale.
Avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per
cassazione nel quale veniva sostenuta la legittimità
dell'intervento sia in applicazione della l.r. Puglia (art.
27 l.r. 1/2008 - applicabile ratione temporis) che
consentiva l'utilizzo della DIA per impianti di potenza
elettrica nominale fino ad 1 megawatt sia in relazione al
fatto che il concetto, alla base del provvedimento di
sequestro, di "unico centro di interessi giuridico
economico" non trovasse riscontro nella normativa
civilistica delle società.
La cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.
Il giudice adito, dopo aver richiamato la normativa
nazionale e regionale in merito alla costruzione di impianti
rinnovabili ha precisato che "…ai sensi del D.P.R. n. 380
del 2001, art. 3, comma 3, lett. e3), gli impianti per la
produzione di energie alternative, tra cui i fotovoltaici,
rientrano tra gii interventi di nuova costruzione e che, in
applicazione della normativa specifica del settore, quelli
di potenza inferiore ai 20 Kw possono essere realizzati a
seguito di presentazione della DIA, mentre quelli di potenza
superiore devono essere assentiti mediante il rilascio del
permesso di costruire, che è compreso nell'autorizzazione
unica regionale di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12,
comma 3".
Sulla base di queste considerazioni è stato precisato come
la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 20 kw in assenza dell'autorizzazione unica
regionale integra il reato di cui al d.p.r. 380/2001
articolo 44, lett. b.
Inoltre è stato ritenuto inconferente il richiamo alla
normativa regionale della regione puglia che consentiva la
costruzione di impianti fotovoltaici con potenza inferiore a
1 megawatt poiché tale limite era stato ampiamente superato
considerata l'unicità dell'impianto; e questo sia
nell'ipotesi in cui l'intero intervento fosse riconducibile
ad una fittizia creazione di una pluralità di soggetti
societari finalizzata ad aggirare la normativa in materia di
autorizzazione unica, sia nel caso di sostanziale
realizzazione da parte di più società di un unico impianto
di energia elettrica di origine fotovoltaica, fittiziamente
frazionato.
Per quanto riguarda il reato di lottizzazione abusiva, la
Cassazione, pur sottolineando come gli impianti fotovoltaici
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici, purché risulti salvaguardata
l'utilizzazione agricola del territorio ha precisato che "…
anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati
in assenza della prescritta autorizzazione, è ipotizzabile
il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni
dell'impianto, in relazione alla superficie residua del
territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione
agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento
dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici".
In conclusione, il frazionamento di un unico impianto
fotovoltaico finalizzato alla sola elusione della normativa
in materia di autorizzazione unica integra il reato di cui
all'articolo 44, comma 1, lett. b), del d.p.r. 380/2001, e
legittima l'adozione del provvedimento di sequestro
preventivo (commento tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti fotovoltaici e lottizzazione abusiva.
Anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati
in assenza della prescritta autorizzazione, e ipotizzabile
il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni
dell’impianto, in relazione alla superficie residua del
territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione
agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento
dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.04.2013 n. 15988
- tratto da www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Rete ecologica Natura 2000.
Domanda
Gli impianti eolici in siti appartenenti alla rete ecologica
Natura 2000 sono soggetti a vincoli europei?
Risposta
La Corte di giustizia delle comunità europee, sezione prima,
con la sentenza del 21.07.2011 (causa C-2/10) ha
stabilito, in tema di location, sia in terra ferma, sia
nelle distese marine, che la direttiva del 21.05.1992,
92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, che la direttiva del consiglio del 02.04.1979, 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, che la direttiva del parlamento europeo e del
consiglio del 27.09.2001, 2001/77/Cee, sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità, che la direttiva del parlamento europeo e
del consiglio del 23.04.2009, 2009/28/Ce, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/Cee e 2003/30/Ce devono essere interpretate nel
senso che esse non ostano a una normativa che vieta
l'installazione di aerogeneratori non finalizzati
all'autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica
Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell'incidenza
ambientale del progetto sul sito specificamente interessato,
a condizione che i principi di non discriminazione e di
proporzionalità siano rispettati.
Pertanto, la Corte di giustizia delle comunità europee, con
la succitata sentenza, puntualizza che, nell'installazione
di impianti eolici, deve essere tenuto bene presente il
principio di diritto generale di inaccessibilità a divieti
assoluti. Quindi, per la corte, le location di energie
rinnovabili trovano un accoglimento migliore se esse sono
corredate da studi comparativi sulle ripercussioni
ambientali, alla luce delle aggiornate conoscenze
tecno-scientifiche (articolo ItaliaOggi Sette
dell'08.04.2013). |
marzo 2013 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
M. Asprone,
IL PROCEDIMENTO UNICO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI
ENERGIE RINNOVABILI - In aderenza alla dottrina ,
la giurisprudenza ha affermato l’indispensabilità di operare
un richiamo ad un livello di governo superiore nel caso di
dissenso espresso da un Ente preposto alla tutela ambientale
e paesaggistico-territoriale nelle ipotesi di procedimento
unico di autorizzazione alla produzione di energie
rinnovabili
(Gazzetta Amministrativa
n. 1/2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Serra fotovoltaica senza più limiti.
Il Tar Lazio cancella i limiti di superficie.
Annullati i limiti di installazione di impianti fotovoltaici
sulle serre. Il rapporto del 50% tra la superficie delle
serre e i pannelli fotovoltaici non sono sufficienti a
garantire la coltivazione. Il fatto che il limite del 50%
debba essere rispettato in tutto il territorio nazionale non
tiene conto delle diverse condizioni di luminosità e di
calore delle regioni italiane.
Per garantire le coltivazioni sono necessari altri parametri
quali: il clima, la luminosità, la qualità del territorio e
le risorse idriche.
Questo è quanto previsto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter,
con la
sentenza 26.03.2013 n. 3143.
I giudici
amministrativi della capitale hanno annullato la
disposizione normativa contenuta nell'articolo 14, 2 comma,
del dm 05.05.2011 (cd. quarto conto energia). La quale
stabilisce che dopo l'installazione dei pannelli
fotovoltaici sulle serre, per poter garantire la
coltivazione il rapporto tra la proiezione al suolo della
superficie dei pannelli e la superficie di copertura della
serra non deve superare il 50%.
Il Tar Lazio era stato
chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da una
società contro i limiti fissati dall'articolo 14, 2 comma,
del dm del 2011. Dopo il ricorso, il Gse e il Mise,
sostenevano che la norma era indirizzata a contrastare l'uso
eccessivo dei moduli fotovoltaici per non rendere le serre
inadatte al loro scopo originario, cioè alla coltivazione.
Il Tar ha al contrario dato ragione alla società ricorrente.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, i limiti posti
dal quarto conto energia oltre ad essere illogici e
contraddittori non sono sufficienti a garantire le
coltivazioni in serra. Per i motivi suindicati giudici hanno
annullato la disposizione specificando che solo il Mise può
far valere i limiti per alcune tipologie di serre
(articolo ItaliaOggi del 04.04.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA – Istanze dirette
all’installazione di impianti fotovoltaici – Unicità del
progetto (ai fini della verifica di compatibilità
ambientale) – Elementi indiziari o sintomatici – Punto di
connessione.
L’amministrazione deve evitare comportamenti surrettizi dei
privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli
interventi di propria iniziativa, risultino in concreto
preordinati ad eludere la applicazione di una normativa che
potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un’altra,
diversamente improntata a criteri di maggiore celerità
procedimentale.
In particolare, in presenza di più istanze dirette alla
installazione di impianti fotovoltaici, l’amministrazione
competente può legittimamente trarre la conclusione di
trovarsi al cospetto di un unico progetto, con la
conseguenza di assoggettare il medesimo a verifica di
compatibilità ambientale in caso di superamento delle soglie
di potenza previste dalla normativa di settore: il
collegamento funzionale tra le istanze può ben desumersi da
alcuni elementi indiziari o sintomatici dell’unicità
dell’operazione imprenditoriale, quali la unicità
dell’interlocutore che ha curato i rapporti con
l’amministrazione, la medesimezza della società alla quali
vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di
autorizzazione e, per finire, la unicità del punto di
connessione.
E questo perché, pur potendosi considerare rilevante
l’obiettivo di incentivare la produzione di energia da fonti
rinnovabili, appare altrettanto meritevole di tutela
l’interesse ad una corretta valutazione dell’impatto
ambientale degli impianti di cui si discute, al fine di non
sacrificare oltre ogni ragionevole limite il bene ambientale
nel suo complesso (Tar Lecce, sez. I, 16.04.2010, n. 926;
17.09.2011, n. 1113; 16.07.2012, n. 1307) (TAR Puglia-Lecce,
Sez. I,
sentenza 21.03.2013 n. 620 - link a
www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Impianti
fotovoltaici: ok alle detrazioni del 50%!
La detrazione del 50% relativa alle ristrutturazioni
edilizie vale anche per la realizzazione di impianti
fotovoltaici.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito
posto dall’ANIE (Federazione Nazionale delle Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche) che ipotizzava che le
agevolazioni fiscali fossero riservate al solo ambito del
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria,
che ha un’incidenza immediatamente misurabile sul risparmio
energetico.
L’Agenzia, invece, conferma che la realizzazione di un
impianto fotovoltaico va considerata a tutti gli effetti
opera edile finalizzata al risparmio energetico e, in quanto
tale, ha diritto al beneficio della detrazione del 50%.
Tuttavia, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, chi opta per la
detrazione sulle ristrutturazioni non può richiedere gli
incentivi del Quinto Conto Energia sullo stesso intervento.
Al contrario, su indicazione del Ministero dello Sviluppo
Economico l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonus
fiscale sulle ristrutturazioni si può cumulare con lo
scambio sul posto e il ritiro dedicato
(21.03.2013 - link a www.acca.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: I pannelli solari verso il riciclo totale. Fotovoltaico.
La scelta ai consorzi entro fine mese.
Per i pannelli fotovoltaici scocca l'ora del recupero e del
riciclo. La prima scadenza è fissata al 31 marzo, quando
produttori-importatori, distributori o installatori dovranno
aderire a un consorzio di smaltimento. Sarà questo soggetto
che tra 10-15 anni (per i moduli si stima una vita intorno
ai 20 anni) si farà poi carico di gestire l'intero processo
di recupero. Il titolare dell'impianto, a sua volta, è
tenuto a trasmettere l'attestato di adesione, messo a
disposizione dal produttore, al Gse (Gestore servizi
energetici). Il documento contiene una serie d'informazioni
minime come il modello del modulo e l'anno di adesione al
consorzio.
A questa prima fase sono interessati tutti gli impianti che
beneficiano del quarto o quinto conto energia, cioè tutti i
pannelli attivati dal 01.07.2012 in poi. Si tratta di
circa 20-25 milioni di moduli, secondo Francesco Trezza,
responsabile del Conto energia del Gse, per i quali i
produttori devono pagare al consorzio un corrispettivo
proporzionale ai moduli immessi sul mercato.
Il consorzio, a
garanzia dell'effettivo smaltimento dei moduli a fine vita,
versa su un fondo un contributo, che in questa fase d'avvio
non deve essere inferiore al valore che si ottiene
moltiplicando un euro per il peso del modulo e dividendo per
venti. In pratica il fee sarà di almeno un euro. Una volta
che il meccanismo sarà rodato ci sarà la totale
tracciabilità dei moduli attivi e il contributo previsto
dovrà coprire almeno i due terzi del costo totale sostenuto
dal consorzio l'anno precedente.
I contributi vengono accantonati in un trust vincolato allo
smaltimento dei pannelli (si veda Il Sole 24 Ore del 28.02.2013, pagina 19). Il Gse consiglia la legge
applicabile, indicandola in quella della Repubblica di San
Marino. Su questo punto Michele Zilla, direttore generale di
Cobat, è critico: «La gestione del trust secondo lo schema
elaborato dal Gse è onerosa per la molteplicità dei soggetti
coinvolti. Cobat invece aveva scelto di istituire un trust
con legge istitutiva delle isole di Jersey che permetteva l'autodichiarato».
I consorzi accreditati presso il Gse cercano di procurarsi
quanti più moduli saranno trattati tra 10-20 anni. «I
principali consorzi hanno fissato il fee a carico dei
produttori tra 1 e 1,5 euro ovvero tra i 50 e i 75 euro la
tonnellata -spiega Maurizio Maggi, responsabile della
divisione fotovoltaico del Consorzio Remedia-. Inoltre c'è
l'aspettativa che in un prossimo futuro l'evoluzione
permetterà di valorizzare l'intero pannello. Oggi invece
per smaltire dei pannelli si devono preventivare tra i 150 e
i 200 euro la tonnellata.
Vetro, alluminio e rame sono i materiali più facili da
ricavare dai moduli, ma la sfida è arrivare al riciclo
totale, dall'argento dei contatti al silicio delle celle. «I
primi test compiuti evidenziano un tasso di recupero del
90%», aggiunge Paolo Gianese, segretario generale del
Comitato Ifi-Industrie fotovoltaiche italiane.
«Esistono altri 50 milioni di moduli installati prima del
01.07.2012 per i quali non esiste alcun obbligo di
smaltimento a fine vita -ricorda Trezza-. Potranno essere
gestiti quando in Italia sarà recepita la revisione della
direttiva europea, in base alla quale i moduli fotovoltaici
diventeranno a tutti gli effetti dei Raee ed entreranno nel
sistema di recupero» (articolo Il Sole 24 Ore del
18.03.2013). |
EDILIZIA PRIVATA: Caldaie
e condizionatori con controlli semplificati.
In arrivo il regolamento sugli impianti termici.
L'APPLICAZIONE/
Le disposizioni saranno subito in vigore solo nelle Regioni
che non hanno già norme specifiche.
Anche il raffrescamento estivo incontrerà un limite di
temperatura. La novità è tra quelle inserite nel decreto con
le nuove regole per l'esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
Il
provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 15
febbraio e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta
Ufficiale» ha la finalità sia di riordinare il quadro
normativo sugli impianti (modificando e abrogando alcune
disposizioni del datato Dpr 412/1993), sia di adempiere ai
rilievi sollevati dalla Commissione europea all'Italia, per
il mancato recepimento dell'articolo 9 della direttiva
2002/91/CE, che obbliga i Paesi membri ad introdurre norme
in materia di ispezioni periodiche degli impianti di
condizionamento dell'aria di potenza maggiore di 12 kW.
Tra le prescrizioni, appunto, in aggiunta ai già noti valori
massimi di temperatura ambiente per il periodo invernale,
viene ora fissato un valore minimo di temperatura durante la
climatizzazione estiva di 26°C, con una tolleranza di -2°C.
Questi valori, massimo e minimo, sono ora da intendersi
riferiti alla media ponderata delle temperature dell'aria
misurate nei singoli ambienti.
I Comuni possono sempre ampliare o ridurre i periodi annuali
e giornalieri di attivazione degli impianti termici e la
temperatura massima degli ambienti: ora i sindaci potranno
intervenire direttamente con un'ordinanza, senza più
necessità di una delibera di giunta.
Nuove prescrizioni sono introdotte in materia di terzo
responsabile (l'impresa di gestione e manutenzione). Viene
in particolare disposto che la delega a questo soggetto
giuridico non può essere rilasciata in caso di impianti non
conformi alla legge, salvo che nell'atto sia conferito
l'incarico di procedere alla messa a norma.
Fino all'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, il
delegante ne rimarrà responsabile. Con il recente decreto
dello Sviluppo economico 22.11.2012, nel caso di
edifici di proprietà di soggetti diversi da persone fisiche
e, in particolare, nel caso delle imprese, il responsabile
"naturale" dell'impianto termico, in assenza di delega al
terzo responsabile, è il proprietario o l'amministratore
delegato.
Un ulteriore decreto, da emanare entro il 1° luglio, fornirà
i modelli del nuovo «libretto di impianto per la
climatizzazione» e dei nuovi rapporti di efficienza
energetica rilasciati dagli operatori che eseguiranno i
controlli periodici e la manutenzione.
Per la periodicità dei controlli, viene fatto salvo il
principio esistente che vede, in ordine di priorità, le
istruzioni dell'installatore, le istruzioni tecniche per il
singolo componente/apparecchio predisposte dal fabbricante,
le norme Uni e Cei. Installatori e manutentori saranno
tenuti a fornire in forma scritta all'utente le istruzioni
per l'uso e manutenzione del l'impianto. Al termine delle
operazioni di controllo, l'operatore dovrà compilare il
rapporto di efficienza, consegnarne copia al responsabile
dell'impianto ed inviarne copia all'ente di controllo
(Provincia autonoma o Regione), con la cadenza indicata
nell'Allegato A del decreto.
I generatori di calore con rendimenti di combustione
inferiori ai limiti previsti –e non più manutenibili–
devono essere sostituiti entro 180 giorni solari, rispetto
agli attuali 300 giorni.
Sono previste, infine, ispezioni delle autorità competenti
sia su impianti di climatizzazione invernale di potenza non
minore di 10 kW, sia su quelli di climatizzazione estiva di
potenza non minore di 12 kW. Per gli impianti invernali tra
10 e 100 kW a metano o gpl e per quelli estivi tra 12 e 100
kW, l'ispezione viene sostituita dall'accertamento del
rapporto di efficienza inviato dal manutentore o dal terzo
responsabile. Così il legislatore riduce gli obblighi per la
Pa e i costi per gli utenti. Le ispezioni possono essere
svolte da organismi esterni accreditati dalle Regioni, che
devono anche assicurare la copertura dei costi attraverso un
contributo da parte dei soggetti controllati.
Il decreto è direttamente applicabile nelle Regioni che non
hanno recepito autonomamente la direttiva 2002/91/CE, mentre
le altre devono assicurare la coerenza dei loro
provvedimenti con i contenuti del decreto.
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La gestione
01|I CONDIZIONATORI
Il decreto impone un limite anche per il raffrescamento
estivo. I condizionatori dovranno essere impostati con un
temperatura minima di 26 gradi, con una tolleranza di due
gradi centigradi. Per i controlli si applica la media
ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti. I
sindaci possono variare temperature e orari di utilizzo
02|IL TERZO RESPONSABILE
La società incaricata di controllare e gestire l'impianto
non può ricevere la delega in caso di impianto non conforme
alle disposizioni di legge. La delega può essere assegnata
comunque se c'è il proprietario incarica espressamente la
società della messa a norma. Per gli immobili di proprietà
delle imprese, in assenza di delega, il responsabile
dell'impianto è il proprietario o l'amministratore delegato
03|I LIBRETTI
La revisione dei modelli standard dei libretti di impianto
per la climatizzazione, in cui sono annotate tutte le
notizie relative alla vita e agli interventi sull'impianto
stesso, è rinviata a un futuro decreto, che dovrebbe vedere
la luce entro il prossimo primo luglio. Nello stesso
provvedimento, anche le indicazioni per i nuovi modelli del
rapporto di efficienza energetica che il terzo responsabile
dovrà compilare
04|I CONTROLLI
Il decreto in arrivo allunga i tempi dei controlli. Per
quelli domestici, e, in generale, per tutti quelli di
potenza inferiore ai 100 Kw si passa dall'attuale scadenza
annuale a un controllo ogni due anni per impianti a
combustile liquido o solido, e a quattro anni per quelli
alimentati a metano e gpl. Per gli impianti di riscaldamento
a metano o gpl tra i 10 e i 100Kw e per quelli di
raffrescamento tra 12 e 100 Kw non sono più previste
ispezioni dell'ente pubblico, ma solo rapporti redatti dal
manutentore o dal terzo responsabile
05|LE VECCHIE CALDAIE
Quando l'impianto di riscaldamento raggiunge un rendimento
di combustione inferiore rispetto ai limiti imposti dalla
legge deve essere sostituito in un tempo dimezzato –180
giorni– rispetto ai precedenti 300
06|LA PARTENZA
Il decreto che corregge in parte il Dlgs 192/2005 è stato
approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 15.02.2013. Entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua
pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Da quella data si
applica immediatamente e in via integrale nelle Regioni che
non hanno una normativa propria sulla materia, mentre le
altre Regioni dovranno adeguare le proprie leggi a questo
decreto
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PROFILI FISCALI -
Sulla revisione periodica l'Iva è al 10%
Si applica l'Iva al 10% alla revisione periodica
obbligatoria degli impianti di riscaldamento (condominiali o
a uso esclusivo) installati in fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata.
È quanto precisato dal
l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E/2013.
Scontano lo stesso regime anche le prestazioni di servizi
per il controllo delle emissioni degli stessi impianti, in
quanto riconducibili alla manutenzione ordinaria.
L'Iva ridotta non è applicabile ai contratti aventi a
oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche
prestazioni ulteriori (come la copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia
indicato un corrispettivo distinto (circolare Finanze, 07.04.2000, n. 71).
L'eventuale richiesta di rimborso dell'Iva addebitata agli
utenti oltre il 10% va presentata entro due anni dalla data
del versamento dell'Iva ordinaria, ma sarò accolta solo se
il prestatore di servizi dimostrerà l'effettiva restituzione
del tributo agli utenti e nel limite della somma
effettivamente restituita.
Inoltre, per ottenere il
rimborso, non potranno essere utilizzati i meccanismi di
variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr 633/1972) (articolo Il Sole 24 Ore del
18.03.2013). |
EDILIZIA PRIVATA:
In ambito domestico il controllo diventa biennale. Le
procedure. Estensione a caminetti e stufe.
IL PERIMETRO/
Revisione affidata a tecnici specializzati. Sono esclusi i
sistemi destinati solo a produrre acqua calda per gli
alloggi.
Con le ultime modifiche all'allegato A del decreto
legislativo 192/2005, sono state precisate nel dettaglio
alcune procedure di controllo sugli impianti.
Sono stati innanzitutto cambiati i tempi di ispezione degli
impianti termici domestici, ovvero quelli con potenza
inferiore ai 100 kW. Il decreto, approvato dal Consiglio dei
ministri il 15 febbraio e in attesa di pubblicazione in
«Gazzetta Ufficiale», stabilisce che le verifiche dovranno
svolgersi «ogni due anni per gli impianti a combustibile
liquido o solido» e ogni quattro anni per gli impianti a
gas, metano o Gpl. I tempi sono dimezzati solo nel caso in
cui la potenza termica sia uguale o maggiore a 100 kW. Si
tratta delle ispezioni fatte dagli enti pubblici, con
proprio personale.
Cosa diversa sono i controlli abbinati alla manutenzione. In
questo caso è il tecnico manutentore a stabilire i tempi, in
base alla tipologia di impianto. Rilascerà al termine del
controllo un documento tecnico che attesti l'avvenuta
revisione e lo stato dell'impianto. Il tecnico ha l'obbligo
di suggerire eventuali interventi necessari per un buon
funzionamento. Questo passaggio della legge è cruciale, non
solo per la questione della sicurezza nel l'utilizzo degli
impianti termici, ma anche per evitare di incorrere in
sanzioni o denunce.
Il nuovo regolamento definisce «accertamento», l'insieme
delle attività di controllo pubblico dirette a verificare in
via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e
gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
Il controllo e la manutenzione sono da affidare a «operatore
abilitato ad operare sul mercato, sia al fine
dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o
riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con
dette operazioni», così come per le ispezioni sugli impianti
termici si richiama l'importanza di affidarsi ad esperti
qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti.
Per l'impianto fumario è possibile rivolgersi ad artigiano o
ditta con abilitazione (lettera c, Dm 37/2008) o maestro
spazzacamino specializzato sotto le dirette subordinazioni
del terzo responsabile della centrale termica o, per
mandato, del manutentore della centrale termica oppure su
specifica richiesta dell'amministratore condominiale nei
casi di evidente mancanza di manutenzione dell'impianto
fumario (riscontrabile dal libretto di centrale termica).
Caminetti e stufe sono a tutti gli effetti considerati
impianti termici poiché da definizione di legge l'impianto
termico è l'impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale (articolo Il Sole 24 Ore del
18.03.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA: Parco eolico.
Domanda
Cosa deve intendersi per parco eolico?
Risposta
Il parco eolico, come affermato dalla Corte di cassazione
con la sentenza del 07.02.2012, depositata il 14.03.2012, è dato da un insieme di aerogeneratori, quali pale
eoliche o torri, localizzati in un territorio delimitato e
interconnessi tra loro che producono energia elettrica
sfruttando la forza del vento, allo stesso modo in cui le
turbine idrauliche trasformano in energia la forza
dell'acqua nelle comuni centrali idroelettriche.
Pertanto,
il parco eolico assolve a una funzione assolutamente analoga
a quella di una centrale idroelettrica, salvo la diversa
fonte naturale (vento in un caso, acqua nell'altro) dalla
cui forza è derivata per effetto delle turbine l'energia
elettrica prodotta.
A esso può essere applicato il contenuto della sentenza
della Corte costituzionale numero 162, del 2008, che
investita della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1-quinquies del decreto legislativo del
31.03.2005, numero 44, convertito dalla legge 31.05.2005,
numero 88, ebbe ad affermare che «il legislatore ha
inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento
alle centrali elettriche (che si era determinato nella
giurisprudenza della Corte di cassazione), senza innovare il
concetto di immobile per incorporazione, quale emergente
dalla normativa esistente ed evidenziata dalla
giurisprudenza in precedenza richiamata. L'unico effetto
(articolo 1-quinquies del decreto legislativo del
31.03.2005, numero 44) è quello di considerare immobili le
centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice
di fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello
di escludere dal novero degli immobili per incorporazione le
altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo
transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo. L'articolo
1-quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per
le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse
nell'ambito della tipologia di beni cui sono state sempre
accomunate, come, tra l'altro, gli altiforni, i carri-ponte,
i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando
qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita
catastale delle stesse» (articolo ItaliaOggi Sette
dell'11.03.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici (inserto
ItaliaOggi Sette dell'11.03.2013). |
febbraio 2013 |
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EDILIZIA
PRIVATA: Pubblica
utilità.
Domanda
Il comune può autorizzare le opere necessarie per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili?
Risposta
Il consiglio di stato, pronunciandosi sul ricorso in appello
numero 7971, del 2006, ha affermato che l'articolo 12 del
decreto legislativo numero 387, del 2003, ha qualificato le
opere di realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili come di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti. Lo stesso articolo, al comma 3, ha disposto che i
predetti impianti sono soggetti ad un'autorizzazione unica
rilasciata dalla regione nel rispetto della normativa di
tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico
ed artistico.
Detta autorizzazione, ai sensi del comma 9, del succitato
articolo, costituisce titolo per costruire e per esercitare
l'impianto in conformità al progetto approvato. Inoltre,
alla luce del disposto del comma 7 del più volte su citato
articolo 12, si deve precisare che, con riferimento agli
impianti di produzione di energia elettrica, si dovrà tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo.
Tanto premesso, per il consiglio di stato, l'articolo 423
della legge numero 266, del 2005, che qualifica come
connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, la
riproduzione e la cessione di energia da fonte fotovoltaica
dell'imprenditore agricolo non pone alcuna deroga al citato
articolo 12 del decreto legislativo numero 387, del 2003, e,
pertanto, resta di competenza della Regione rilasciare,
secondo la procedura indicata, l'autorizzazione per la
realizzazione di tale impianto fotovoltaico.
Quindi, un provvedimento comunale, in materia, è
assolutamente inidoneo, alla luce della suddetta normativa a
provvedere su una eventuale richiesta ed è, di conseguenza,
ai sensi dell'articolo 21-septies della legge numero 241,
del 1990, nullo
(articolo ItaliaOggi Sette del
25.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Definiti gli standard formativi per gli
installatori di impianti a fonti rinnovabili (ANCE
Bergamo,
circolare 22.02.2013 n. 49). |
EDILIZIA
PRIVATA: Ace, la competenza non paga.
La certificazione energetica sarà alla portata di tutti.
Dura presa di posizione del Cnpi sul decreto del ministero dello
sviluppo economico.
Certificatori per tutte le stagioni. Per tutte le tasche e
per tutti i gusti. D'ora in poi infatti sarà sufficiente
essere laureati o diplomati, e magari seguire un corso di
formazione ad hoc, per diventare certificatori. Altro che
iscrizione all'albo.
È solo uno dei diversi paradossi
contenuti nella bozza di decreto che il ministero dello
sviluppo economico ha messo a punto (dopo un attesa di oltre
tre anni) sui requisiti professionali e i criteri di
accreditamento dei certificatori energetici.
Insomma a breve a poter certificare il bollino verde di un
immobile ci saranno, accanto alle tradizionali figure di
periti industriali, per esempio, i laureati in fisica, in
matematica, oppure in scienze della natura o in modellistico
matematico-fisica per l'ingegneria.
Il provvedimento,
approvato al consiglio dei ministri dello scorso 15 febbraio
(in attuazione del decreto legislativo 19.08.2005 e
successive modificazioni concernente attuazione della
direttiva 2002/91 sul Rendimento energetico in edilizia),
infatti, se da una parte restringe il campo d'azione solo a
quei tecnici abilitati «all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti
agli edifici stessi», dall'altra, la estende a molti altri
professionisti che di progettazione di edifici e impianti
non hanno niente a che vedere. E quando nel primo caso, «il
tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati»
(cioè progettazione di edifici e impianti, ndr) dovrà
operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato «in
modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti
professionali su cui sia richiesta la competenza». Poi,
nella seconda parte della norma, si specifica che, «ai fini
della sola certificazione energetica» i tecnici non solo
dovranno essere laureati ma dovranno possedere un attestato
di frequenza «relativo a specifici corsi di formazione per
la certificazione energetica degli edifici con superamento
di esami finali».
Dunque, ha spiegato Renato D'Agostin
rappresentante della commissione termotecnica del Cnpi, «in
base a una logica distorta, un regolamento ha deciso di
togliere e di aggiungere competenze a suo piacimento,
considerando la laurea e non la professione esercitata
condizione necessaria per svolgere questa attività,
scardinando nello stesso tempo, sistema ordinistico e logica
delle classi di laurea». Il testo stabilisce poi che i
tecnici debbano frequentare specifici corsi di formazione
per la certificazione energetica e, per assicurare la loro
indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l'assenza
di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e
i produttori di materiali coinvolti nella costruzione o
nella ristrutturazione dell'edificio certificato.
L'Attestato (Ace) ha valenza di atto pubblico, con la
responsabilità diretta del tecnico che lo firma.
«Dunque è
evidente», continua ancora D'Agostin, «come il ministero si
arroghi il diritto di stabilire quali sono i corsi di
formazione necessari, privando gli ordini di una competenza
propria. Il tutto, sostanzialmente inventando una nuova
professione. Forse dimenticandosi che gli esperti in materia
già ci sono e operano sul territorio con professionalità e
competenza.
Se il provvedimento non dovesse fare la necessaria
chiarezza, ci saranno quindi certificatori esperti, cioè
professionisti, iscritti agli albi e accanto soggetti
improvvisati che verranno abilitati dopo un semplice corso
di formazione. La sperequazione che si realizzerà tra le due
figure sarà enorme: il professionista che è iscritto agli
albi, infatti, (a differenza di chi opera al di fuori del
sistema ordinistico) è tenuto a osservare una disciplina
deontologica, pena la sanzione, praticare la formazione e
l'aggiornamento permanenti, pena la sanzione e a dotarsi di
assicurazione per responsabilità professionale, pena la
sanzione.
È quindi evidente che, mentre si pone in essere una sorta di
concorrenza sleale tra due figure con caratteristiche
sostanzialmente diverse.
Ma la cosa ancora più grave è il principio di fondo: hanno
trasformato lo strumento per il risparmio energetico, cioè
la certificazione legata alla diagnosi, in un obiettivo
finale che diventa così un mero adempimento formale,
burocratico e quindi commerciale, che nulla a che vedere con
l'analisi del comportamento energetico dell'edificio. A
questo punto sarebbe più fruttuoso fare una semplice
fotocopia delle bollette degli ultimi anni. Perché la
certificazione energetica imposta in questo modo non è altro
che fumo negli occhi»
(articolo ItaliaOggi del
22.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Ricognizione di ItaliaOggi Sette: tra le carenze la mancata
realizzazione del catasto Ace. Certificazione energetica, metà
evade perché si controlla poco.
Pochi e per di più «col trucco», dal momento che non sono
previste sanzioni per chi emette attestati di
classificazione energetica (Ace) non veritieri. Che
attribuiscono, cioè, agli edifici una classe energetica
migliore di quella effettiva. In Piemonte, un certificato su
quattro presenta elementi di irregolarità tali da
invalidarlo, secondo i risultati, appena diffusi, relativi
ai primi controlli effettuati: su 8.993 certificati, 2.214
sono risultati non conformi, pari al 25,4%, secondo il Cresme, Centro studi specializzato in edilizia diretto da
Lorenzo Bellicini.
Se poi si va a vedere quanti annunci immobiliari rispettano
l'obbligo di riportare la classe energetica si scopre che
sono poco più della metà. Soltanto il 58,30% per la vendita
di case (erano il 37% a gennaio 2012, quando la legge ne
introdusse l'obbligatorietà). Percentuale aumentata anche
per gli avvisi di locazione immobiliare: 41,70% a gennaio
2013, cresciuta rispetto al 35% dello stesso mese 2012,
secondo i dati, che forniscono un quadro nazionale, forniti
da Casa.it, portale immobiliare con 700 mila annunci e quasi
5,3 milioni di visitatori al mese (5.268.483, per
l'esattezza) certificati da Nielsen SiteCensus a gennaio
2013. Amministrato da Daniele Mancini, anche general
manager, Casa.it fa capo al gruppo Rea Ltd quotato a Sidney
e controllato da News Corp di Rupert Murdoch. La notizia che
soltanto poco più della metà degli annunci complessivi di
vendita case in Italia riporti la classificazione energetica
è confermata anche dall'indagine del portale Immobiliare.it
(800 mila annunci disponibili ogni giorno) anche se con un
leggero scostamento: «solo il 53% degli immobili in vendita
è in regola», ha sostenuto l'a.d., Carlo Giordano, «peggio
per gli affitti: certificato solo il 24% dell'offerta.
Eppure il 24% di chi cerca casa seleziona in base ai
consumi». Ancora: «su oltre 60 mila annunci dei privati,
considerati nell'indagine campione di Immobiliare.it,
soltanto l'11% ha una certificazione valida. La percentuale
sale al 46% se gli annunci di vendita sono gestiti dalle
agenzie immobiliari indipendenti, e cresce ancora, fino al
58% se le immobiliari fanno parte di gruppi dotati di
proprie agenzie interne di certificazione. In regola,
invece, il 97% degli appartamenti venduti direttamente dai
costruttori che sono tenuti a fornire l'Ace per legge già
dal 2007. Se poi si va a vedere la classe di appartenenza
energetica degli edifici si scopre che ancora oggi a fare la
parte del leone è quella più scarsa, la classe G: 35.907 su
97.169 proposte immobiliari residenziali di Tecnocasa a
febbraio 2013. Un fenomeno che si spiega bene se si pensa
che fino a dicembre 2012 era possibile autocertificare
l'appartenenza alla classe G. Pratica abolita da gennaio
2013 (si veda articolo a pagina 7).
Ancora pochi, per
Tecnocasa, gli immobili residenziali di classe A, la
migliore in senso di efficienza e risparmio energetico:
1.525 sul totale di 86.369 annunci di vendita, che diventano
soltanto 29 su 10.800 proposte di alloggi in affitto. Il
quadro si riflette anche per gli immobili industriali: la
maggior parte, 2.024 sono in classe G, la più costosa in
bolletta, sul totale di 8.344 annunci proposti da Tecnocasa
a febbraio 2013. Sono 41 in classe A e 1.588 non dichiarano
la classe di appartenenza, salvo mettersi in regola al
momento della vendita. Del resto sono ancora scarsi i
controlli che competono alle regioni chiamate anche a
istituire il catasto energetico, ancora, per lo più
disatteso. Un ruolo di apripista spetta alla Lombardia,
regione più avanzata in materia di controlli e sanzioni,
secondo l'Enea, l'agenzia nazionale per l'energia, che le
riconosce anche un ruolo pioneristico in fatto di formazione
e certificazione dei certificatori, attività condotte
coinvolgendo ordini e collegi di professionisti e tecnici.
Inoltre, a complicare la situazione è la frammentazione
regionale relativa a criteri e sistemi di classificazione (Casaclima
in per lo più in Alto Adige, Leed valido sui mercati
internazionali), nonostante la pubblicazione delle linee
guida nazionali. E nonostante Bruxelles spinga per creare un
sistema unico europeo di certificazione obbligatoria degli
immobili. Anche i costi sono una Babele, differenti regione
per regione. A denunciare le criticità del sistema che,
nelle intenzioni del legislatore, offre al consumatore uno
strumento nuovo, l'Ace appunto, importante per capire
l'importo della bolletta elettrica, e al tempo stesso
strumento di lotta agli sprechi quale driver per aumentare
l'efficienza energetica in edilizia, è stato il Cresme.
L'analisi ha trovato conferma nel Rapporto 2012
sull'attuazione della certificazione energetica in Italia
che l'Enea ha presentato a fine gennaio. Un focus che
evidenzia, tra l'altro, come la certificazione energetica
venga vissuta dai privati come un adempimento di legge
oneroso che i più effettuano soltanto in caso di vendita.
Non comprendendo, invece, come ha sottolineato l'Enea, che
costituisce, invece, un'opportunità per migliorare
l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare privato e
pubblico contribuendo, così al raggiungimento da parte delle
p.a. degli obiettivi Ue di riduzione delle emissioni del 20%
nel 2020 (articolo ItaliaOggi Sette del
18.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA: Impianti
termici, ispezioni indipendenti.
Ispezioni per gli impianti termici effettuate in maniera
indipendente da esperti qualificati o riconosciuti.
Semplificazioni amministrative per i cittadini e le p.a. in
tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento
dell'aria.
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri due
regolamenti che attuano il decreto legislativo n. 192 del
2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea
sul rendimento energetico in edilizia (direttiva n.
2002/91/Ce).
Il primo regolamento (si veda ItaliaOggi di
ieri) riguarda l'esercizio, la conduzione, il controllo, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Il
secondo regolamento definisce i requisiti professionali e i
criteri di accreditamento necessari per assicurare la
qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici
esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la
certificazione energetica degli edifici.
Scioperi. Disco verde in via preliminare a un regolamento
che modifica le norme per l'amministrazione e la contabilità
della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici. In particolare il
regolamento attribuisce in via esclusiva al Coordinatore
generale i compiti di gestione dell'Ufficio e riserva al
presidente della Commissione le funzioni di indirizzo e
controllo. Tra i compiti di gestione sono inclusi
l'individuazione e la ripartizione dei fondi in entrata e in
uscita in appositi capitoli, le variazioni al bilancio di
previsione, la predisposizione dei mandati di pagamento
delle spese e la stipula dei contratti.
Norme Ue: gas serra e sicurezza lavoro. Approvati in via
definitiva due decreti che recepiscono la normativa
comunitaria. Il primo provvedimento recepisce le
significative modifiche introdotte dalla direttiva
2009/29/Ce al sistema comunitario per lo scambio delle quote
di emissione di CO2 - ETS. Definisce in maniera più puntuale
il campo di applicazione per quanto riguarda gli impianti di
combustione ed ha esteso il sistema ad altri gas diversi
dalla CO2. E disciplina il metodo di assegnazione delle
quote prevedendo che le quote vengano assegnate mediante
asta.
Più precisamente, per gli impianti termoelettrici e
per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio
l'assegnazione sarà, salvo qualche eccezione, totalmente a
titolo oneroso («full auctioning»), mentre per gli impianti
dei settori diversi dal termoelettrico è prevista una
transizione graduale verso il «full auctioning». Il decreto
definisce anche le modalità per la gestione delle aste, che
avverranno a livello nazionale con regole armonizzate
stabilite a livello comunitario, prevedendo che una cospicua
parte dei proventi derivanti dalle aste vengano destinati al
Ministero dell'ambiente per politiche di mitigazione e per
favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici (ad
esempio la riduzione delle emissioni dei gas a effetto
serra, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
energetica, l'incentivazione della cattura e lo stoccaggio
geologico ambientalmente sicuri di CO2).
Il secondo
provvedimento attua le norme europee in materia di
semplificazione e razionalizzazione delle relazioni
all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. La semplificazione consiste
nell'invio di una relazione unica all'Unione europea sullo
stato di attuazione di tutte le direttive in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (confronta comunicato stampa
n. 56 del 30.11.2012)
Militari stranieri.
Varata in via preliminare una modifica al regolamento n.
1666 del 1956, concernente le modalità di esercizio della
rinuncia alla giurisdizione penale italiana nei confronti di
militari stranieri nell'ambito Nato, che adegua per il
futuro le vecchie disposizioni alle norme del codice di
procedura penale e consente l'esercizio della rinuncia
coerentemente con la precisazione dei fatti nel corso del
processo
(articolo ItaliaOggi del 16.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA: Controlli
sulle caldaie con intervalli ridotti.
ESTATI MENO FRESCHE/
Fissato a 26 gradi –con 2° di tolleranza– il limite sotto
il quale non è consentito in estate abbassare la temperatura.
Nuove regole per gli impianti termici domestici e per il
loro utilizzo, d'inverno come d'estate. Il Consiglio dei
ministri ha approvato ieri i regolamenti che attuano il
decreto legislativo 192 del 2005 e uniformano le norme
italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in
edilizia (2002/91/CE), resi necessari proprio dalla
procedura d'infrazione europea in corso per il non completo
recepimento.
Il primo regolamento riguarda l'esercizio, la conduzione, il
controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari. La nuova normativa interviene sui
controlli e sulle ispezioni degli impianti di
climatizzazione estiva, che integra quella già esistente per
gli impianti di climatizzazione invernale. Le ispezioni per
gli impianti termici saranno effettuate in maniera
indipendente da esperti qualificati o riconosciuti, nel
contesto di semplificazioni amministrative per i cittadini e
per la pubblica amministrazione anche per controlli e
ispezioni dei sistemi di condizionamento dell'aria.
Il secondo regolamento approvato dal Cdm fissa i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento necessari per
assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza
dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare
la certificazione energetica degli edifici.
Dall'entrata in vigore del Dpr la cadenza dei controlli
sull'efficienza energetica sarà ogni due anni per gli
impianti a combustibile liquido o solido e di quattro anni
per quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è
maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Di fatto è
una rivoluzione, perché quelli con potenza inferiore sono la
quasi totalità. I limiti attuali, fissati dai decreti
legislativi 192/2005 e 311/2006, sono più severi: per le
caldaie sotto i 35 kW di potenza, i controlli sono annuali
se il combustibile è liquido o solido, ogni due anni se
l'impianto è a gas, è all'interno o supera gli otto anni di
età, ogni quattro se la caldaia è di tipo B o C ed è a gas.
Tutti gli altri impianti si verificano una volta l'anno.
Novità anche in condominio o negli edifici con unico
proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico
o l'amministratore dovranno esporre una tabella con indicati
il periodo di accensione e orario di attivazione
giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile
dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto
territoriale degli impianti termici.
Cambiano invece la figura e le mansioni del responsabile
dell'impianto (infatti viene abrogato l'articolo 11 del Dpr
412/1993): la delega al "terzo responsabile" diventerà sempre
possibile, tranne nel caso di impianti autonomi in singole
unità immobiliari che non siano installati in locali tecnici
dedicati (come spesso accade nelle villette). I responsabili
rispondono del mancato rispetto delle norme relative
all'impianto, anche sotto il profilo della sicurezza e della
tutela ambientale. Viene anche fissato il limite dei gradi
(media ponderata dei singoli ambienti) sotto i quali non è
consentito, nei mesi estivi, abbassare ulteriormente la
temperatura: 26 gradi (con -2° di tolleranza).
---------------
Le novità
01 | I CONTROLLI
I controlli sugli impianti energetici saranno ogni 2 anni
per quelli a combustibile liquido o solido e di 4 anni per
quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è
maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Quelli con
potenza inferiore sono la quasi totalità degli impianti
esistenti
02 | LA PUBBLICITÀ
Novità anche in condominio o negli edifici con unico
proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico
o l'amministratore dovranno esporre una tabella con indicati
il periodo di accensione e orario di attivazione
giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile
dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto
territoriale degli impianti termici
03 I TECNICI INDIPENDENTI
Il nuovo regolamento prevede che le ispezioni per gli
impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente
da esperti qualificati o riconosciuti (articolo Il Sole 24 Ore del 16.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA: Certificatori indipendenti per il risparmio
energetico.
Abilitati ingegneri e tecnici iscritti all'albo, enti
pubblici operanti in edilizia e impiantistica.
Al vaglio dell'esecutivo il regolamento sui
requisiti professionali.
Abilitati come certificatori energetici i professionisti
tecnici iscritti all'albo e le società di ingegneria e di
servizi, le Esco, gli enti pubblici operanti nei settori
dell'energia e dell'edilizia e gli organismi di ispezione
operanti nel settore edile, dell'ingegneria e civile e
dell'impiantistica; previsti requisiti di indipendenza e
imparzialità; necessario il superamento di un esame a
seguito di apposito corso di formazione; l'attestato di
certificazione energetica avrà natura di atto pubblico.
È quanto prevede la
bozza di regolamento sui requisiti
professionali e i criteri di accreditamento dei
certificatori energetici che sarà discusso oggi dal
consiglio dei ministri. Si tratta del provvedimento che
attua l'art. 4, comma 1, lettera c), del dlgs n. 192/2005 che
a sua volta ha attuato la direttiva 2002/91/Ce sul
rendimento energetico in edilizia e che dovrebbe porre fine
alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione
europea per il mancato recepimento della direttiva europea.
Potranno essere abilitati e riconosciuti come certificatori
in primo luogo i tecnici abilitati operanti sia in veste di
dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di
servizi pubbliche o private, comprese le società di
ingegneria, sia come professionista libero o associato.
In
questo caso si deve trattare di laureati o diplomati di
istruzione tecnica, settore tecnologico, iscritti ai
relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e
abilitati all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici
stessi. Saranno poi abilitati come certificatori gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel
settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano
l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici
abilitati, in organico, con gli stessi requisiti dei tecnici
abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati a
effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e
impiantistica connessa, accreditati sulla base delle norme
Uni Cei En Iso/Iec 17020 e infine le società di servizi
energetici (Esco). Non basterà però essere in possesso di
questi requisiti perché le quattro categorie di
certificatori dovranno anche acquisire un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a
specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici.
Richiesta anche una dichiarazione sull'«assoluta
imparzialità e indipendenza» del certificatore rispetto
all'incarico da acquisire: si dovrà dichiarare l'assenza di
conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il
non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o
con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere
né il coniuge né un parente fino al quarto grado.
Saranno poi le regioni a dettare le norme di attuazione per
adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati
come certificatori energetici, per la formazione e
l'aggiornamento e per verificare la correttezza e la qualità
dei servizi resi all'utenza. Il regolamento prevede anche
che l'attestato di certificazione energetica rilasciato dai
certificatori abbia natura di atto pubblico
(articolo ItaliaOggi del 15.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA: Efficienza
energetica. Il nuovo Dpr. Caldaie autonome a gas con
verifiche ogni quattro anni.
Controlli sugli impianti termici
adeguati alle esigenze Ue e limite minimo al fresco
d'estate.
Sono alcune
delle principali novità dello
schema
di Dpr che approderà venerdì mattina al Consiglio dei
ministri. Il provvedimento incide sui Dpr 59/2009 e 412/1993 e
nasce dalla procedura d'infrazione in corso per il non
completo recepimento della direttiva 2002/91/Ce.
Dall'entrata in vigore del Dpr la cadenza dei controlli
sull'efficienza energetica sarà ogni 2 anni per gli impianti
a combustibile liquido o solido e di 4 anni per quelli a
gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è maggiore o
uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Di fatto è una
rivoluzione, perché quelli con potenza inferiore sono la
quasi totalità.
I limiti attuali, fissati dai Dlgs 192/2005
e 311/2006, sono più severi: per le caldaie sotto i 35 kW di
potenza, i controlli sono annuali se il combustibile è
liquido o solido, ogni 2 anni se l'impianto è a gas, è
all'interno o supera gli 8 anni di età, ogni 4 se la caldaia
è di tipo B o C ed è a gas. Tutti gli altri impianti si
verificano una volta l'anno.
Novità anche in condominio o negli edifici con unico
proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico
o l'amministratore dovranno esporre una tabella con:
indicazione del periodo di accensione e orario di
attivazione giornaliera, generalità e recapito del
responsabile dell'impianto, codice dell'impianto assegnato
dal Catasto territoriale degli impianti termici.
Cambiano invece la figura e le mansioni del responsabile
dell'impianto (infatti viene abrogato l'articolo 11 del Dpr
412/93): la delega al "terzo responsabile" diventerà
sempre possibile, tranne nel caso di impianti autonomi in
singole unità immobiliari che non siano installati in locali
tecnici dedicati (come spesso accade nelle villette). I
responsabili rispondono del mancato rispetto delle norme
relative all'impianto, anche sotto il profilo della
sicurezza e della tutela ambientale. Se l'impianto non è a
norma, non si può delegare la faccenda al terzo
responsabile, a meno che la delega non preveda i necessari
interventi e la relativa copertura finanziaria: queste
garanzie, in condominio, devono essere approvate con
delibera.
Viene anche fissato il limite dei gradi (media ponderata dei
singoli ambienti) sotto i quali non è consentito, nei mesi
estivi, abbassare ulteriormente la temperatura: 26 gradi
(con -2° di tolleranza)
(articolo Il Sole 24 Ore del 13.02.2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: Entro
il 15/2 i consorzi devono accreditarsi al Gse. Moduli
fotovoltaici, countdown sul riciclo.
Entro il 15 febbraio i sistemi o i consorzi devono inviare
al Gse la domanda di adesione per il recupero e riciclo dei
moduli fotovoltaici a fine vita.
I decreti interministeriali
del 05.05.2011 (quarto conto energia) e del 05.07.2012
(quinto conto energia) hanno stabilito, per gli impianti
entrati in esercizio a decorrere dall'01.07.2012, che il
produttore dei moduli fotovoltaici debba aderire a un
sistema o consorzio che ne garantisca il riciclo a fine
vita. I sistemi o i consorzi sono tenuti a trasmettere al Gse entro il 15.02.2013 la seguente documentazione: la
dichiarazione di manleva; la dichiarazione di disponibilità
di rete/polizze/autorizzazioni; l'atto istitutivo dello
strumento negoziale; la dichiarazione sostitutiva del
disciplinare tecnico resa dal gestore del fondo.
La
documentazione deve essere trasmessa alla casella di posta
elettronica ConsorzioSmaltimentoFTV@gse.it (la dimensione
massima della singola e-mail non può superare i 10 MB). Il
Gse valuterà la documentazione pervenuta e pubblicherà sul
proprio sito internet, entro il 28.02.2013, un primo
elenco dei sistemi o consorzi ritenuti idonei. L'elenco sarà
soggetto ad aggiornamento periodico per tener conto della
documentazione fatta pervenire al Gse, successivamente al 15.02.2013, da parte di nuovi sistemi o consorzi. Il Gse
si riserva di chiedere documenti integrativi o elementi
chiarificatori riguardo alla documentazione presentata.
Per
essere riconosciuti come tali, i sistemi o i consorzi devono
essere in possesso di determinati requisiti stabiliti nel
«Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei
requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e
riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita» pubblicato dal Gse il 21.12.2012. Entro il 31.03.2013, i
produttori di moduli fotovoltaici installati su impianti
entrati in esercizio nel periodo transitorio (01.07.2012-31.03.2013), dovranno aderire, con riferimento a tali
moduli, a uno dei sistemi o consorzi inclusi nell'elenco
pubblicato dal Gse
(articolo ItaliaOggi dell'08.02.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
L'autorizzazione
regionale, riferita all’impianto fotovoltaico, assorbe nel
procedimento unico tutti i permessi, nulla osta e altri atti
di assenso e costituisce titolo unico per la realizzazione
dell’impianto di produzione elettrica, <<delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili>>.
Pertanto, non è concettualmente corretto affermare –come fa
il Comune nel provvedimento demolitorio impugnato– che dette
strutture (cioè la tettoia fotovoltaica e il sottostante
manufatto in lamiera) siano sfornite di assenso edilizio: è
vero che il Comune non le ha assentite, ma è altresì vero
che l’autorizzazione unica regionale sostituisce ogni altra
forma di autorizzazione o assenso, compreso quello
paesaggistico ed edilizio, e copre anche le opere connesse e
le infrastrutture indispensabili.
Il Comune di Venafro (Is) ha ingiunto alla ricorrente la
demolizione di opere edilizie, senza approfondire la natura,
le caratteristiche e la funzione delle medesime. Invero, la
ricorrente cooperativa ha realizzato due tettoie mobili, una
che sorregge pannelli solari e una consistente in struttura
d’acciaio coperta da telone plastificato.
La prima tettoia –unitamente a un piccolo manufatto in
lamiera, che risulta pure verbalizzato come abusivo- è parte
integrante di un impianto fotovoltaico, regolarmente
autorizzato dalla Regione Molise, con determina dirigenziale
n. 28 del 15.05.2008. Tale autorizzazione regionale,
riferita all’impianto fotovoltaico, assorbe nel procedimento
unico tutti i permessi, nulla osta e altri atti di assenso e
costituisce titolo unico per la realizzazione dell’impianto
di produzione elettrica, <<delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili>>. Pertanto, non è
concettualmente corretto affermare –come fa il Comune nel
provvedimento impugnato– che dette strutture (cioè la
tettoia fotovoltaica e il sottostante manufatto in lamiera)
siano sfornite di assenso edilizio: è vero che il Comune non
le ha assentite, ma è altresì vero che l’autorizzazione
unica regionale sostituisce ogni altra forma di
autorizzazione o assenso, compreso quello paesaggistico ed
edilizio, e copre anche le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili.
La seconda tettoia è situata in zona adiacente a un
preesistente edificio in muratura e serve a coprire un
piazzale dove viene accumulata la sansa prodotta all’interno
dell’oleificio, di cui la ricorrente è titolare, ubicato in
zona E (agricola) del vigente P.R.G. di Venafro. Le capriate
di metallo che sorreggono il telone plastificato scorrono su
binari e consentono la scomparsa della copertura, a fine
stagione, senza che essa sia smontata. Si tratta di un’opera
pertinenziale all’opificio, avente un relativo impatto
visivo, realizzata in esecuzione dell’ordinanza sindacale n.
5 del 23.02.2001, che ha ingiunto alla ricorrente
cooperativa di prevenire l’inquinamento da residui di
lavorazione dell’olio vegetale e ha stabilito che siano
adottati accorgimenti per quanto attiene lo stoccaggio della
sansa sul piazzale, <<che dovrà essere opportunamente
ricoperta e isolata dal piano di calpestio, in modo da
evitare eventuali dilavamenti sul piazzale, conseguenti a
precipitazioni atmosferiche>>. Se è vero che la seconda
tettoia non è stata assentita dal Comune, è altresì vero che
essa è stata realizzata su ordine del Comune, la qual cosa
la rende del tutto legittima, sul piano formale.
I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati.
Gli interventi oggetto di provvedimento demolitorio
ineriscono all’esercizio di attività di produzione agricola,
non comportano alterazioni permanenti dello stato dei
luoghi, non alterano l’assetto idrogeologico del territorio.
La prima tettoia ha la funzione di produzione di energia da
fonte alternativa per autoconsumo di un opificio agricolo,
la seconda ha la funzione precipua di evitare l’inquinamento
della falda acquifera da infiltrazioni di percolato di
sansa.
Pertanto, detti interventi s’inquadrano tra le pertinenze
dell’azienda agricola e la loro compatibilità paesaggistica
è resa possibile dalla previsione dell’art. 149, lett. b),
del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio). In ogni caso, non si può dire che siano
interventi abusivi, poiché il primo è stato autorizzato
dalla Regione Molise, il secondo è stato “ordinato”
dal Sindaco di Venafro.
Sono, dunque, fondate le censure di travisamento, difetto di
istruttoria, difetto di motivazione (TAR Molise,
sentenza 07.02.2013 n. 91 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Modifiche concernenti il decreto legislativo
192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia (ANCE
Bergamo,
circolare 01.02.2013 n. 35). |
gennaio 2013 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
G.U. 25.01.2013 n. 21 "Modifica dell’Allegato A del
decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia" (D.M.
22.11.2012). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto : FAQ su FerCel e FerPas (Regione Lombardia,
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti,
nota 23.01.2013 n. 1677 di prot.). |
EDILIZIA
PRIVATA: Dice
il cds. Fotovoltaico vietato vicino ai parchi.
No alla realizzazione di un parco fotovoltaico nelle aree di
protezione attorno alle riserve naturali. La realizzazione
dell'impianto andrebbe ad arrecare danni all'ambiente. E la
riserva naturale di Punta Aderci rientra tra i siti di
importanza comunitaria ed è inserita nell'elenco ufficiale
nazionale delle aree protette.
Questo è quanto stabilito dal
Consiglio di Stato, Sez. V, con la
sentenza 15.01.2013 n. 176.
Il fatto in sintesi: una società presentava ricorso contro
la decisione del Tar Abruzzo che negava l'autorizzazione di
un parco fotovoltaico in un'area attigua alla riserva
naturale di Punta Aderci.
Il Consiglio di Stato ha però confermato il diniego
affermando che il parco fotovoltaico, «è stato previsto
nell'area di protezione esterna di una riserva naturale,
cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione
circa la preminenza dell'interesse alla salvaguardia
dell'ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla
gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è
insuscettibile di deroga anche in relazione all'eventuale
modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è
prevista la realizzazione»
(articolo ItaliaOggi del
29.01.2013). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Sviluppo sostenibile. Costruzione ed esercizio
impianto fotovoltaico.
L’autorizzazione unica regionale è espressamente qualificata
dall'art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003 (analoga disposizione
reca ora l'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2011) come necessaria
non solo per la costruzione degli impianti e delle opere ed
infrastrutture connesse, ma altresì per l’esercizio degli
impianti stessi.
E’ evidente che la ratio della norma è costituita
dalla finalità che il controllo amministrativo da parte
dell’ente regionale competente venga assicurato non solo
nella fase della costruzione dell’impianto fotovoltaico, ma
anche e soprattutto nella fase del suo esercizio (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.01.2013 n. 1260 - tratto da
www.lexambiente.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: G.U.
02.01.2013 n. 1 "Incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni" (D.M.
28.12.2012).
---------------
Rinnovabili. Il
Conto termico è in vigore.
Nuovi incentivi per i piccoli interventi di efficienza
energetica.
È stato pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 02.01.2013 n. 1 il decreto del
ministero dello sviluppo economico 28.12.2012 recante
«Incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
piccole dimensioni».
Con il decreto vengono incentivati i piccoli interventi per
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (quali
pompe di calore, scaldacqua, solare termico e generatori di
calore a biomassa).
L'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica
(articolo 4, comma 1) è rivolto ai soggetti pubblici; invece
per le rinnovabili termiche (articolo 4, comma 2) è
riconosciuto ai soggetti pubblici (inclusi per la prima
volta istituto autonomo case popolari) e anche ai privati
(articolo ItaliaOggi del 04.01.2013). |
anno 2012 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Normativa nazionale – pubblicato il D.M.
22.11.2012 recante modifica delle Linee Guida nazionali per
la certificazione energetica (ANCE Bergamo,
circolare 21.12.2012 n. 292). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco
eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo
paesistico.
E’ legittima la pronuncia di
compatibilità ambientale negativa per la realizzazione di un
parco eolico costituito da 16 aerogeneratori della potenza
unitaria di 2 MW, con una altezza massima della torre di 125
m. L'area interessata dall’intervento si inserisce in un
contesto più ampio di assoluto valore naturalistico
testimoniato dalla presenza di quattro siti di interesse
comunitario (SIC) istituiti soprattutto per la conservazione
di importanti popolazioni di specie di uccelli legati ad
ambienti aperti soprattutto di media ed alta montagna oggi
minacciate dalla scomparsa dell'habitat.
Lo stesso studio di impatto ambientale non può non ammettere
che la realizzazione delle pale eoliche determinerebbe una
frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e
assai protette, tra le quali spicca l’aquila, con la
conseguenza che vista la limitata consistenza di tale
popolazione nell'Appennino settentrionale è probabile che
anche una bassa mortalità aggiuntiva sia in grado di causare
significativi problemi di conservazione, e che non sono
prevedibili al riguardo misure di mitigazione efficaci.
Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia
che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere
compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto
riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui
trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare
che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile
con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non
mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento.
Quanto alla contraddittorietà tra il parere favorevole
espresso inizialmente dalla Soprintendenza rispetto allo
studio di impatto ambientale presentato dalla ricorrente è
quello negativo manifestato sulla documentazione
integrativa, non pare che tale vizio sia riscontrabile
atteso che l'organo statale ha potuto esprimere
compiutamente il proprio parere proprio alla luce delle
successive integrazioni depositate dall'interessata e tenuto
conto delle valutazioni espresse dalle altre amministrazioni
interessate.
In ordine gli altri aspetti contestati, va in primo luogo
rammentato che in materia l'amministrazione esprime un
apprezzamento discrezionale che non è sindacabile nel
giudizio di legittimità se non per la sua illogicità o per
il travisamento dei fatti che, tuttavia, nella fattispecie
non appaiono sussistere.
Infatti, nel corso del procedimento e sulla base della
stessa documentazione depositata dalla ricorrente, è emerso
in ordine al monitoraggio degli effetti dell'impianto
sull'avifauna che il sito "è caratterizzato la presenza
di un popolamento di rapaci diurni nidificanti abbastanza
diversificato, cui si aggiungono individui di aquila reale,
falco pellegrino e biancone" e che il sito "sembra
rivestire una certa importanza, in particolare nel periodo
autunnale, come area di caccia per l'aquila reale".
Inoltre l'area interessata si inserisce in un contesto più
ampio di assoluto valore naturalistico testimoniato dalla
presenza di quattro siti di interesse comunitario (SIC)
istituiti soprattutto per la conservazione di importanti
popolazioni di specie di uccelli legati ad ambienti aperti
soprattutto di media ed alta montagna oggi minacciate dalla
scomparsa dell'habitat.
Lo stesso studio di impatto ambientale presentato dalla
ricorrente non può non ammettere che la realizzazione delle
pale eoliche determinerebbe "una frequenza non
indifferente di abbattimento di specie rare e assai
protette, tra le quali spicca l’aquila" con la
conseguenza che, come si esprime in proposito il verbale
della conferenza di servizi, "attesa la limitata
consistenza di tale popolazione nell'Appennino
settentrionale è probabile che anche una limitata mortalità
aggiuntiva sia in grado di causare significativi problemi di
conservazione, e che non sono prevedibili al riguardo misure
di mitigazione efficaci".
Appare evidente dunque, che le problematiche affrontate
dalla conferenza di servizi conducono conclusioni che non
appaiono superabili.
D'altro canto, anche dal mero profilo paesaggistico,
l'istruttoria condotta affronta compiutamente le
problematiche connesse evidenziando che il vincolo
paesaggistico apposto sull'area finirebbe con l'essere
compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto
riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui
trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare
che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile
con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non
mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento (massima
tratta da www.lexambiente.it - TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 20.12.2012 n. 2027 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: G.U.
13.12.2012 n. 290 "Modifica del decreto 26.06.2009,
recante: «Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici»"
(Ministero dello Sviluppo Economico,
decreto 22.11.2012). |
ATTENZIONE:
a
decorrere da ieri 10.12.2012 la gestione
amministrativa e tecnica della Procedura Abilitativa
Semplificata (PAS) e delle comunicazioni di attività
ad edilizia libera (CEL) sul territorio della
Lombardia avviene esclusivamente in modalità
telematica circa il rilascio dei titoli abilitativi
per la costruzione, installazione ed esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili. |
EDILIZIA PRIVATA:
Linee guida per l’autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Dette linee guida sono volte ad armonizzare
l’esercizio delle funzioni amministrative per
autorizzare gli impianti di produzione di energia da
fonti energetiche rinnovabili, funzioni conferite
alle Province lombarde con legge regionale n. 26 del
12.12.2003 (articolo 28, comma 1, lettera e-bis).
Regione Lombardia ha da tempo avviato un percorso
volto alla promozione e incentivazione delle fonti
rinnovabili attraverso la definizione di specifiche
azioni all’interno del Piano d’Azione per l’Energia,
mancava però un sistema di regole semplificato e
condiviso con gli enti locali preposti al rilascio
dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/2003.
Per saperne di più
clicca qui.
Allegato:
DGR 18.04.2012 n. 3298 "Linee guida per
l’autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)
mediante recepimento della normativa nazionale in
materia".
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI: LE NOVITÀ SUI TITOLI ABILITATIVI DI
COMPETENZA COMUNALE PER LA COSTRUZIONE,
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE
A decorrere dal 10.12.2012, sul territorio della
Lombardia, la presentazione e la gestione
amministrativa e tecnica della comunicazione di
inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL)
e dell’istanza di procedura abilitativa semplificata
(PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)
dovranno avvenire esclusivamente in modalità
telematica.
Gli applicativi realizzati per la gestione in modalità
telematica sono:
- FERCEL per la comunicazione di inizio lavori per
attività in edilizia libera
- FERPAS per l’istanza di procedura abilitativa
semplificata.
FERCEL e FERPAS saranno disponibili, sempre a decorrere
dal 10.12.2012, sulla piattaforma MUTA - Modello
Unico Trasmissione Atti, raggiungibile in modalità
totalmente gratuita da parte di chiunque,
all’indirizzo internet
http://www.muta.servizirl.it.
L’entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS (di
competenza comunale) è stata approvata con
decreto 21.11.2012 n. 10545, che sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL)
del 10.12.2012 (cliccare
qui per leggere il testo siccome pubblicato).
La modulistica
La modulistica disponibile negli applicativi FERCEL e
FERPAS è stata approvata con
decreto 20.11.2012 n. 10484 che sarà pubblicato
sul BURL del 10.12.2012 (cliccare
qui per leggere il il testo siccome pubblicato).
La modulistica:
- fornisce al compilatore della richiesta
-cittadino, libero professionista, azienda del
settore- un facsimile di istanza e della
documentazione da allegare
- fornisce ai Comuni lombardi un unico modello di
raccolta dati, unificando in tal modo la richiesta
su tutto il territorio lombardo.
La piattaforma MUTA
L’accesso alla piattaforma MUTA prevede
l’autenticazione degli utilizzatori e la loro
profilazione (identificazione della tipologia di
utente che utilizza la piattaforma: cittadino,
impresa, intermediario, funzionario comunale, ecc…).
L’accesso con profilo cittadino/impresa e intermediario
rende disponibile l’ambiente di compilazione, invio,
verifica dello stato d’avanzamento e conclusione
dell’iter di ciascuna modulistica compilata.
L’accesso con profilo ente aggiunge ulteriori privilegi
tipici delle funzioni di istruttoria per gli enti
coinvolti (richiesta integrazioni, espressione
pareri, determinazione esito finale, ecc…).
Le istruzioni per l’esecuzione di ogni singolo passo
delle procedure sono contenute nella documentazione
disponibile alla voce “assistenza” contestualmente
al servizio applicativo di MUTA.
L’informatizzazione delle procedure risolve il debito
informativo che le regioni hanno, in materia di dati
relativi alle fonti di energia rinnovabili, verso i
Ministeri delle Sviluppo Economico e dell’Ambiente.
La normativa impone alle regioni il trasferimento
delle informazioni richieste secondo tracciati
predefiniti. Il Registro FER , all’interno del
Sistema Informativo Regionale SIRENA (Sistema
Informativo Regionale ENergia Ambiente), sarà a sua
volta alimentato direttamente dalla piattaforma
MUTA.
Le imprese ICT, distributrici di pacchetti integrati
per la gestione di procedimenti SUAP, possono
naturalmente aggiungere analoghi applicativi, purché
nel rispetto dei tracciati predefiniti.
L’utilizzo della piattaforma MUTA e degli applicativi
dedicati ha i seguenti vantaggi:
- Realizza la dematerializzazione della
documentazione
- Permette l’archiviazione digitale e la
conservazione sostitutiva
- Consente un controllo formale e logico dei dati,
riducendo la possibilità di errori
- Guida i cittadini ed i professionisti intermediari
nella compilazione della modulistica
- Supporta i Comuni nella gestione dell’istruttoria
- Consente il monitoraggio delle istanze sul
territorio
L’attivazione delle procedure informatiche FERCEL e
FERPAS attua quanto previsto dalle Linee guida
regionali approvate con Delibera di Giunta regionale
n. 3298 del 18.04.2012.
Materiali di
approfondimento
Slides di presentazione delle Linee Guida FER
Per informazioni:
rinnovabili@regione.lombardia.it (per quesiti
normativi, procedurali e tecnici)
assistenza-fer@lispa.it (per quesiti
informatici) (testo
tratto da e link a www.ors.regione.lombardia.it). |
11.12.2012 - LA SEGRETERIA PTPL |
EDILIZIA
PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 50 del 10.12.2012, "Approvazione
della procedura informatizzata per la presentazione della
comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia
libera (CEL) e per la presentazione dell’istanza di
procedura abilitativa semplificata (PAS) previste dal punto
3 dell’allegato 1 della d.g.r. 3298/2012 ed entrata in
vigore delle procedure FERCEL e FERPAS per il rilascio dei
titoli abilitativi per la costruzione, installazione ed
esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai punti 1.1, 3.2 e
3.4 dell’allegato 1 della d.g.r. 3298/2012" (decreto
D.U.O. 21.11.2012 n. 10545). |
EDILIZIA
PRIVATA:
L. Socal,
L'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici nuovi e ristrutturati ai sensi del Dlgs 28/2011
(Quaderni di legislazione tecnica n. 4/2012). |
EDILIZIA
PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 50 del 10.12.2012, "Approvazione
della modulistica per la presentazione della comunicazione
di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e per
la presentazione dell’istanza di procedura abilitativa
semplificata (PAS) per il rilascio dei titoli abilitativi
per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili di cui ai punti 3.1 e 3.3 della d.g.r. 3298/2012"
(decreto
D.S. 20.11.2012 n. 10484). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: Inserimento dei dati relativi agli impianti a
fonte di energia rinnovabile nel Registro FER (Regione
Lombardia,
nota 06.12.2012 n. 24592 di prot.).
---------------
Per l'allegato da compilare
cliccare qui. |
EDILIZIA
PRIVATA:
Sviluppo sostenibile. Autorizzazione unica ex art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 e conferenza di servizi.
L’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che
l'autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di
un procedimento unico articolato secondo il modulo della
Conferenza di servizi. Alla conferenza, ai sensi del comma 4
dell'articolo 12 citato, "partecipano tutte le
Amministrazioni interessate", con il che è ribadito il
carattere di doverosità della presenza di tutti i soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento autorizzatorio.
Ne
consegue che la mancata indizione della Conferenza di
servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni
titolari per legge di una competenza primaria, non può che
comportare l’illegittimità dell'autorizzazione unica, in
quanto risulta frustrato l’intento, proprio di tale
normativa, di favorire la composizione degli interessi
coinvolti nel procedimento, attraverso la previsione di una
sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a
superare eventuali ragioni di dissenso (tratto da
www.lexambiente.it -
TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 05.12.2012 n. 1291
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
FER, per l'autorizzazione unica procedimento
rigido.
L'autorizzazione unica prevista in
attuazione della direttiva comunitaria sullo sviluppo
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità è illegittima nel caso di
mancata partecipazione alla conferenza di servizi, delle
Amministrazioni titolari per legge di una competenza
primaria, in quanto risulta frustrato l'intento della norma
di favorire la composizione degli interessi coinvolti nel
procedimento, attraverso la previsione di una sede unitaria
di confronto, reputata come la più idonea a superare
eventuali ragioni di dissenso.
L’art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 di
attuazione della direttiva comunitaria sullo sviluppo
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità prevede che
l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di
un procedimento unico articolato secondo il modulo della
conferenza di servizi decisoria, la cui obbligatorietà
discende dalla necessaria presenza di tutti i soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento.
A chiarire ulteriormente la natura e la funzione del modello
procedimentale sopra menzionato, è intervenuto il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, che
ha accolto il ricorso proposto dallaFederazione Nazionale
Pro Natura e da un Comitato di cittadini per l’annullamento
della determinazione dirigenziale della Provincia di
Alessandria, con cui sono state autorizzate, in base al
citato articolo 12, l’installazione e la gestione di un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da
biocombustibili forestali e agricoli nel Comune di Carrosio.
Il Collegio ha osservato che la conferenza di servizi cui fa
riferimento l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 appartiene
al modello decisorio previsto dal secondo comma dell’art. 14
della legge n. 241 del 1990, a lettera del quale tale
istituto deve essere adottato quando l’Amministrazione
procedente debba acquisire atti di assenso di altri enti
pubblici e non li ottenga, entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa richiesta. Giova precisare che le
singole Amministrazioni che partecipano ai lavori sono
titolari di competenze specifiche e autonome, esercitate,
per ragioni di semplificazione, nell’ambito di un solo
procedimento teso all’adozione di una decisione
pluristrutturata, che non ha valenza di provvedimento e che
in quanto tale non è suscettibile di autonoma impugnazione.
Nel caso in disamina, il Giudice ha dedotto che a fronte di
una determina di autorizzazione da cui emerge che il
contributo della Soprintendenza per i beni archeologici del
Piemonte è essenziale, l’esame dei suoi apporti è stato
sottratto al contraddittorio della conferenza dei servizi
che, da un lato, ha subordinato al rilascio del parere
definitivo della Soprintendenza medesima l’avvio del
cantiere, attribuendo valore vincolante a tutte le eventuali
relative prescrizioni, e, dall’altro, ha sottratto tali
prescrizioni ad ogni possibilità di verifica in
contraddittorio con le altre Amministrazioni partecipanti
alla conferenza.
Eppure, le Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010
n. 47987 dispongono che la Soprintendenza debba essere
informata dal proponente per verificare la sussistenza di
procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento
della sussistenza di beni archeologici. Si tratta di
previsione che amplia l’oggetto dell’istruttoria,
ricomprendendovi l’accertamento dell’eventuale pendenza di
procedimenti finalizzati alla dichiarazione di interesse
culturale o paesaggistico del sito su cui deve sorgere
l’impianto, e che è volta, altresì, a consentire alla
Soprintendenza di far valere le esigenze di tutela
pertinenti a tale interesse, sia partecipando alla
conferenza di servizi, sia adottando provvedimenti
cautelativi (Tar Piemonte, Sez. I, 30.08.2012, n. 987).
Nel ritenere l’autorizzazione illegittima a causa del
mancato coinvolgimento degli organi della Soprintendenza
nelle attività della conferenza di servizi indetta dalla
Provincia di Alessandria, il Tar ha ribadito che lo
strumento della conferenza dei servizi unitaria, cui debbono
partecipare tutti i soggetti pubblici aventi titolo a
pronunciarsi sulla realizzazione dell’impianto di produzione
di energia elettrica con fonti rinnovabili, è stato
prescelto dal legislatore non solo per semplificare il
procedimento e renderlo più celere, ma soprattutto per far
sì che i soggetti pubblici coinvolti possano maturare il
proprio parere “nella piena consapevolezza del complesso
degli elementi di valutazione addotti da tutti i
partecipanti, in modo che la valutazione finale di sintesi
di competenza dell'autorità procedente sia sostenuta da una
istruttoria per quanto possibile completa e, comunque, non
risulti privata di alcun apporto previsto dalle norme dello
specifico procedimento.”
Il legislatore del 2003 ha tracciato un procedimento di
autorizzazione unitario per favorire il superamento di
possibili divergenze di opinioni e il raggiungimento di
posizioni condivise, così da non pregiudicare la
realizzazione di opere ritenute strategiche sia
dall’ordinamento nazionale che da quello comunitario.
Quanto detto è avvalorato dagli articoli 14-ter, comma 3
bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990,
secondo cui se le opere da autorizzare in conferenza di
servizi sono sottoposte anche ad autorizzazione
paesaggistica, il parere del Soprintendente deve essere
manifestato a pena di inammissibilità nella conferenza di
servizi stessa.
Per ragioni analoghe a quelle sopra esposte il Tribunale
amministrativo di primo grado ha annullato l’autorizzazione
impugnata per contrasto con il principio secondo cui il
procedimento unico definito dall’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003 ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro
procedimento, in quanto nella conferenza di servizi in
concreto espletata non è stato esaminato ed approvato anche
il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento, che
è parte integrante del progetto medesimo, siccome
indispensabile per valutarne la funzionalità, l’impatto
ambientale e la razionalità dei costi in rapporto ai
benefici (commento ratto da www.ipsoa.it - TAR Piemonte,
Sez. I,
sentenza 05.12.2012 n. 1291 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 48 del 26.11.2012, "Certificazione
energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle
disposizioni allegate alla d.g.r. 8745 del 22.12.2008 e alla
d.g.r. 2555 del 24.11.2011" (deliberazione
G.R. 21.11.2012 n. 4416). |
EDILIZIA
PRIVATA: Le
istruzioni per accedere al finanziamento previsto dal Conto
termico sulle fonti rinnovabili. Energia, case e imprese
efficienti.
Fondi di 700 mln per chi migliora l'impianto di
riscaldamento.
Arriva il
conto termico per persone fisiche, condomini e
imprese. Uno stanziamento di 700 milioni di euro finanzierà
i soggetti privati che effettuano interventi per migliorare
le prestazioni termiche dei propri edifici. Mentre altri 200 mln di euro sono a disposizione delle pubbliche
amministrazioni.
Il decreto ministeriale congiunto tra
sviluppo economico, ambiente e tutela del territorio e del
mare e ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali è stato approvato negli scorsi giorni ed è ora al
vaglio della conferenza unificata. Una volta pubblicato in
Gazzetta Ufficiale potranno essere avviati gli investimenti
a seguito dei quali i soggetti interessati potranno
richiedere l'erogazione dell'incentivo.
Si tratterà di un
contributo che potrà coprire circa il 40% della spesa
sostenuta, con dei limiti massimi di potenza, e sarà erogato
in un periodo di due o cinque anni a seconda del tipo di
intervento. Il soggetto gestore dell'agevolazione sarà il Gse, a cui andranno presentate le domande di accesso
all'incentivo. Ai fini dell'accesso agli incentivi, i
beneficiari possono avvalersi dello strumento del
finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento
energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite
l'intervento di un fornitore di servizi energetici.
Finanziabili caldaie e solare termico. Il conto termico
finanzia interventi di piccole dimensioni di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta
efficienza, con una potenza massima di 500 Kw (700 mq in
caso di solare termico). È possibile ottenere un contributo
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale
utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche
geotermiche. Inoltre, è finanziabile la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento
delle serre esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatore di calore alimentato da
biomassa. Infine, l'incentivo sostiene anche l'installazione
di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di
solar cooling, nonché la sostituzione di scaldacqua
elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Ammissibili manodopera, apparecchiature e opere murarie. Per
gli interventi impiantistici relativi alla produzione di
acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar
cooling, alla climatizzazione estiva sono finanziabili le
spese per smontaggio e dismissione dell'impianto esistente,
parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli
impianti organicamente collegati alle utenze. Per gli
interventi impiantistici concernenti la climatizzazione
invernale, sono invece ammissibili lo smontaggio e
dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera
di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di
climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda
sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione
individuale. Oltre a quelli relativi al generatore di
calore, sono ammessi anche gli eventuali interventi sulla
rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento
dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui
sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili
nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte
le opere e i sistemi di captazione per impianti che
utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. L'avvio
delle spese sarà possibile solo a partire dal giorno
successivo all'entrata in vigore del decreto.
Contributo del 50% per la certificazione energetica. Sono
ammesse a contributo anche le prestazioni professionali
connesse alla realizzazione degli interventi finanziabili e
per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di
certificazione energetica relativi agli edifici oggetto
degli interventi. Infatti, per molti degli interventi
finanziati, la normativa richiede la presentazione della
relativa certificazione energetica. I soggetti privati
possono ottenere un contributo secco del 50% sulle spese per
la relativa certificazione.
Rata unica se il contributo è inferiore a 600 euro. Il
contributo viene erogato in rate annuali per un periodo di
due o cinque anni a seconda della complessità
dell'intervento. L'unica possibilità di ottenere
immediatamente il contributo spettante è che lo stesso sia
inferiore o uguale a 600 euro.
Possibile il cumulo con altri incentivi. L'incentivo può
essere cumulato con altri incentivi statali sotto forma di
fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto
interesse. In caso di incentivi non statali cumulabili,
anche se in conto capitale, l'incentivo è attribuibile in
misura complementare fino al raggiungimento dei massimali
stabiliti, per specifici interventi, o al raggiungimento
dell'incentivo che sarebbe stato erogabile per il medesimo
intervento senza considerare il cumulo (articolo
ItaliaOggi Sette del 19.11.2012). |
EDILIZIA
PRIVATA: L'art.
12 del decreto legislativo 29.12.2003 n. 387
ha previsto il rilascio da parte della
regione o della provincia se del caso
delegata di un'"autorizzazione unica", che
sostituisce tutti i pareri e le
autorizzazioni altrimenti necessari e in cui
confluiscono, con il meccanismo della
conferenza di servizi, anche le valutazioni
di carattere paesaggistico e quelle relative
all'esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico.
Il Collegio ritiene che, per definire la
natura di tale conferenza, sia necessario
fare riferimento al Decreto Ministeriale
10.09.2010, n. 47987, attuativo dell’art.
12, comma 10, del D.lgs. 29.12.2003 n. 387,
il quale, nel dettare le linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili, offre sicuri elementi
testuali in favore della tesi della natura
"decisoria" della conferenza di servizi,
integrati, quali:
- l'art. 14.6 del D.M. citato, nella parte
in cui si prevede che la conferenza di
servizi "si svolge con le modalità di cui
agli articoli 14 e seguenti della legge 241
del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni";
- l'art. 15.1, in cui si stabilisce che
"l'autorizzazione unica, conforme alla
determinazione motivata di conclusione
assunta all'esito dei lavori della
conferenza di servizi, sostituisce a tutti
gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta
o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni coinvolte".
In tale quadro legislativo è avviso della
Sezione che la seconda disposizione
chiarisca la natura tipicamente decisoria
della conferenza di servizi.
Al fine di valutare la legittimità del
diniego osserva il Collegio che deve essere
preliminarmente risolto il problema della
natura giuridica dell’indetta conferenza di
servizi.
L'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003
n. 387 ha previsto il rilascio da parte
della regione o della provincia se del caso
delegata di un'"autorizzazione unica",
che sostituisce tutti i pareri e le
autorizzazioni altrimenti necessari e in cui
confluiscono, con il meccanismo della
conferenza di servizi, anche le valutazioni
di carattere paesaggistico e quelle relative
all'esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico.
Sulla natura giuridica di detta conferenza
si registrano opinioni non univoche nella
giurisprudenza amministrativa, una parte di
essa affermandone la natura "istruttoria"
(TAR Campania Napoli, sez. VII, nn.
9345/2009 e 9367/2009 e 157/2010; Consiglio
di Stato sez. VI, n. 3502/2004 e C.G.A. nn.
295/2008 e 763/2008), altra, invece, la
natura "decisoria" (Cons. Stato, sez.
VI, 22.02.2010, n.1020; TAR Campania Napoli,
sez. V, n. 1479/2010; TAR Sicilia Palermo,
sez. II, n. 1539/2009).
Il Collegio ritiene peraltro che, per
definire la natura di tale conferenza, sia
necessario fare riferimento al Decreto
Ministeriale 10.09.2010, n. 47987, attuativo
dell’art. 12, comma 10, del D.lgs.
29.12.2003 n. 387, il quale, nel dettare le
linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili,
offre sicuri elementi testuali in favore
della tesi della natura "decisoria"
della conferenza di servizi, integrati,
quali:
- l'art. 14.6 del D.M. citato, nella parte
in cui si prevede che la conferenza di
servizi "si svolge con le modalità di cui
agli articoli 14 e seguenti della legge 241
del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni";
- l'art. 15.1, in cui si stabilisce che "l'autorizzazione
unica, conforme alla determinazione motivata
di conclusione assunta all'esito dei lavori
della conferenza di servizi, sostituisce a
tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni
coinvolte".
In tale quadro legislativo è avviso della
Sezione che la seconda disposizione
chiarisca la natura tipicamente decisoria
della conferenza di servizi (cfr. in questo
senso TAR Piemonte, Sez. I, 21-12-2011, n.
1342), dal che consegue che ad essa si
applicano le disposizioni degli artt. 14-bis
ss. della legge 241/1990 (TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 16.11.2012 n. 2777 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: La
guida ai possibili interventi sulla casa per aumentare
l’efficienza energetica.
Aumenta sempre più la domanda di edifici a basso consumo di
energia, capaci di garantire il benessere termico sia in
estate che in inverno, senza ricorrere a sistemi
convenzionali quali i termosifoni o i condizionatori.
Cresce anche l’attenzione verso le fonti energetiche “pulite”,
quelle che sfruttano risorse quali il sole, l’aria, l’acqua
piovana e non inquinano l’ambiente.
L’ordine degli Architetti di Salerno ha pubblicato un
opuscolo che guida il tecnico e il committente finale ai
possibili interventi edilizi sulle coperture, sulle pareti
esterne e sui serramenti, finalizzati a riqualificare la
casa, ottenendo un incremento del suo valore di mercato ed
una sensibile riduzione dei consumi energetici.
Il documento spiega in maniera semplice come in pochi anni,
grazie al risparmio sulle bollette, è possibile recuperare
le somme investite, contribuendo anche a migliorare la
qualità dell’aria che respiriamo.
La pubblicazione è riferita alla casa, ma le tecniche di
intervento sono le stesse anche per le scuole, per gli
uffici, per le biblioteche, per i centri sociali e così via
(15.11.2012 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.U.E.
14.11.2012 n. L/215 "DIRETTIVA
2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
25.10.2012 sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE" (link a
http://eur-lex.europa.eu). |
EDILIZIA PRIVATA: Riscaldamento,
impianti finanziati. Aiuti fino al 40% dei costi per
cittadini e aziende che cambiano. Il
governo vara il nuovo Conto termico. I contributi fino a
esaurimento fondi. A disposizione 900 mln..
Ai cittadini e alle piccole imprese che investono cento in
energia termica, lo stato finanzierà 40. Impianti di
riscaldamento inclusi.
Dare una sferzata alla produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e accelerare i progetti di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici sono,
infatti, i due obiettivi dichiarati di un decreto
ministeriale, varato ieri dal ministro allo sviluppo
economico, Corrado Passera, di concerto con i ministri
dell'ambiente e delle politiche agricole, Corrado Clini e
Mario Catania.
Il dm, conosciuto anche come «conto termico»,
costruisce un nuovo sistema di incentivi per interventi di
piccola caratura; in sostanza per piccole imprese e usi
domestici. Nell'alveo delle agevolazioni rientrano anche le
serre, finora scarsamente incentivate. Cittadini e imprese
potranno, così, investire alcune migliaia di euro in nuovi
impianti a energia rinnovabile, supportati da
un'agevolazione che andrà a copertura del 40%
dell'investimento e che sarà incassata entro un biennio. O
in cinque anni per gli investimenti più costosi.
Le tecnologie termiche da fonti rinnovabili incentivate sono
riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e
solar cooling. Sul versante pubblica amministrazione,
invece, gli incentivi serviranno, a detta del ministero
dello sviluppo economico, a «superare le restrizioni
fiscali e di bilancio, che non hanno finora consentito alle
amministrazioni di sfruttare le potenzialità» del
risparmio energetico. Il conto termico servirà, quindi, a
riqualificare gli edifici di proprietà pubblica dal punto di
vista energetico. Vediamo come.
I fondi.
Intanto va detto che i finanziamenti, che il decreto sul
Conto termico mette a disposizione delle pubbliche
amministrazioni, ammontano a 200 mln di euro per le
pubbliche amministrazioni e a 700 mln di euro per i privati
cittadini e le piccole imprese. Infatti, per le
amministrazioni pubbliche il blocco alle erogazioni scatterà
trascorsi due mesi dal raggiungimento dell'impegno di spesa
annua cumulata in agevolazioni di 200 mln di euro. Mentre,
per i privati, i condomini e le aziende, lo stop scatterà
trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di spesa
cumulato annuo di 700 mln. Raggiunte tali soglie, bisognerà
attendere un nuovo decreto interministeriale, che aggiorni
il parco agevolazioni
Gli interventi.
Per privati e aziende, il Conto termico finanzia: la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti, con altri a pompe di calore elettriche o a gas,
anche geotermiche; la sostituzione di impianti esistenti di
climatizzazione invernale e riscaldamento delle serre con
impianti di climatizzazione invernale alimentati da
generatori a biomassa; l'installazione di collettori solari
termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; la
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa
di calore.
Per gli edifici delle p.a., oltre agli interventi di cui
sopra, il Conto termico finanzia anche investimenti in
isolamento termico, chiusure trasparenti e infissi, nuovi
impianti con generatori di calore a condensazione e sistemi
di schermatura e ombreggiamento di chiusure, fissi e mobili
(articolo ItaliaOggi del
09.11.2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Normativa Europea - Approvata dal Parlamento
Europeo una nuova direttiva sull’Efficienza Energetica
(ANCE di Bergamo,
circolare 09.11.2012 n. 265). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici
(Bollettino di Legislazione Tecnica n. 11/2012). |
EDILIZIA
PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 43 del 26.10.2012, "Sostituzione
della firma elettronica alla firma manuale del certificatore
energetico nell’attestato di certificazione energetica, di
cui alla d.g.r. 8745 del 22.12.2008" (decreto
D.U.O. 23.10.2012 n. 9433). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Rilascio di autorizzazione unica alla costruzione di
impianto fotovoltaico: il termine (regionale) è perentorio.
Non spetta al soggetto privato inoltrare autonomamente
l'istanza di assoggettabilità a VIA all'ente provinciale
competente, al fine di promuovere la conferenza di servizi
istruttoria che delibera sulla stessa richiesta di
autorizzazione.
A seguito della richiesta -ex articolo 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003– di un’autorizzazione unica,
nel giugno 2010, per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica
da fonte solare rinnovabile, nel marzo del 2011 (e quindi
già con notevole ritardo rispetto ai termini di legge che
decorrono dal momento della ricezione della richiesta di
autorizzazione), l’Ufficio Industria Energetica della
regione Puglia disponeva taluni adempimenti istruttori a
carico della ditta richiedente, ai fini dell'avvio del
procedimento e della convocazione della conferenza dei
servizi. In assenza della richiesta documentazione
integrativa, il medesimo Ufficio indiceva comunque una
conferenza dei servizi istruttoria nel maggio 2011.
Quest’ultima disponeva ulteriori adempimenti istruttori a
carico della citata ditta, rimandando ad una data
indeterminata ogni ulteriore decisione sulla istanza di
autorizzazione unica.
Nel dichiarare l'illegittimità del comportamento silente
dell'amministrazione regionale sull'istanza di
autorizzazione unica presentata dalla ditta appellante, il
Consiglio di Stato ha rilevato che l'articolo 2 della legge
n. 241 del 1990, che racchiude uno dei principi fondamentali
dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce
l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni
procedimento con provvedimento espresso entro un termine
certo, che è quello generale fissato dal comma 3
(attualmente di trenta giorni) o quello indicato da
specifiche disposizioni di legge. Nel caso di specie,
l’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del
2003 (che è evidentemente una norma speciale), statuisce che
il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si
conclude nel termine massimo di cettontanta giorni dalla
presentazione della richiesta. Tale termine, come chiarito
di recente dalla Corte costituzionale, è di natura
perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia e risulta ispirato "alle regole della
semplificazione amministrativa e della celerità garantendo,
in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la
conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (Corte costituzionale, sentenze n. 364 del
2006 e n. 282 del 2009).
Inoltre, nemmeno sulla base del regolamento disposto dalla
stessa Regione nell'allegato A della delibera di Giunta n.
35/07, in materia di procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica, è possibile configurare un
diverso quadro procedimentale. Infatti, l’articolo 2.3.2 di
tale regolamento afferma che, a seguito dell’istanza
presentata dal privato per l’ottenimento dell’autorizzazione
unica, “il responsabile unico provvede ad inviare entro il
termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi,
dalla data di ricevimento della domanda, una copia del
progetto definitivo a ciascuno degli enti individuati
dall‘Ufficio Industria Energetica, quali interessati al
rilascio dei pareri prescritti dalla legge”, lasciando
intendere che, conformemente alla normativa statale, tutti i
pareri, compresi quelli ambientali, devono essere acquisiti
all’interno dello stesso procedimento di competenza
regionale. Così come non è espressamente indicato tra i
requisiti necessari a promuovere la conferenza dei servizi,
dettati dal punto 2.3.3. dell’Allegato A della predetta
delibera n. 35/07, l’onere da parte del privato di inoltrare
autonomamente l’istanza di assoggettabilità a VIA all’ente
provinciale competente.
Di conseguenza, alla luce della normativa statale e
regionale, applicabile ratione temporis, l’adempimento in
parola risulta a carico dell’Assessorato all’Ecologia della
regione Puglia, cioè all’amministrazione competente a dare
impulso al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
unica. Ne consegue che la mancata adozione di un
provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica
è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale
inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di
centottanta giorni entro cui doveva concludersi il relativo
procedimento.
Né, al riguardo, può assumere rilievo la circostanza che la
conferenza dei servizi si sia pronunciata disponendo
adempimenti istruttori a carico della ditta richiedente e
rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione
sull'istanza, poiché il complessivo termine di centottanta
giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in
materia di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili è perentorio -in quanto principio
fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, secondo le richiamate
sentenze della Corte costituzionale– e ad esso pertanto
anche le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze
legislative e amministrative, devono attenersi. Vi era
quindi l'obbligo della regione Puglia di condurre il
procedimento nel rispetto della normativa di settore,
espressione dei principi di economicità, e di efficacia
dell'azione amministrativa, nonché dei principi
dell'ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel
termine tassativamente prescritto.
Ne consegue l'erroneità della sentenza del TAR Puglia-Bari, nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità del
comportamento silente serbato dalla Regione Puglia, la quale
non ha provveduto sull'istanza della ditta ricorrente nel
termine perentorio di centottanta giorni assegnatole. Il
ricorso avverso la sentenza del TAR è stato pertanto
giudicato fondato ed è stato accolto, per ciò che attiene
all'azione proposta avverso il silenzio, ed
all'amministrazione regionale è stato ordinato di provvedere
sulla istanza di cui sopra con provvedimento espresso, entro
e non oltre novanta giorni dalla notifica o dalla
comunicazione in via amministrativa della sentenza del
Consiglio di Stato (commento tratto da www.ispoa.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 23.10.2012
n. 5413 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Il
Consiglio di stato sull'autorizzazione unica. Sul fotovoltaico
termini perentori.
È perentorio il termine per la conclusione dei procedimento
di autorizzazione unica ex art. 12 del dlgs 387/2003 (180
giorni, ora 90 giorni dopo le modifiche del dlgs 28/2011)
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato
alla produzione di energia elettrica da fonte solare
rinnovabile.
La mancata adozione di un provvedimento espresso sulla
richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e
configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al
termine perentorio di 180 giorni entro cui doveva
concludersi il relativo procedimento. Vi era quindi
l'obbligo della regione di condurre il procedimento nel
rispetto della normativa di settore, espressione dei
principi di economicità, e di efficacia dell'azione
amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento
comunitario, concludendo lo stesso nel termine
tassativamente prescritto.
Questo è quanto espresso dal
Consiglio di Stato, Sez. V, con la
sentenza 23.10.2012 n. 5413.
I giudici di Palazzo Spada confermando un orientamento
consolidato condannano la pubblica amministrazione regionale
che, dopo la richiesta dell'autorizzazione unica per
realizzare un impianto fotovoltaico non aveva adottato un
provvedimento espresso nel termine perentorio previsto
dall'articolo 12, dlgs 387/2003.
I Supremi giudici ricordano
che la Corte costituzionale (sentenza 09.11.2006, n.
364; Corte cost. sentenza n. 282/2009) ha ribadito la
perentorietà del termine di conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
La perentorietà
costituisce il principio fondamentale in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
e risulta ispirato alle regole della semplificazione
amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale la conclusione entro un
termine definito del procedimento autorizzativo
(articolo ItaliaOggi del 10.11.2012). |
EDILIZIA
PRIVATA: Pronto
il dm. Edifici, fine dell'energia autocertificata.
Precluso in caso di vendita al proprietario degli immobili
di poter optare per un'autodichiarazione sull'appartenenza
alla classe energetica più bassa, evitando così la
certificazione energetica del tecnico abilitato.
Come anticipato da ItaliaOggi il 14/09/2012, sono in arrivo
modifiche al dm 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici» da parte di un
provvedimento interministeriale (Mise, Trasporti e Ambiente)
diffuso nei giorni scorsi e trasmesso alla Conferenza delle
Regioni per l'approvazione. Si deve ricordare che la
certificazione energetica è obbligatoria nel caso di
richiesta di incentivi o agevolazioni pubbliche per la
riqualificazione degli edifici esistenti (detrazioni del 55%
e premio conto energia impianti fotovoltaici).
Il dm si è reso necessario dopo il deferimento dell'Italia
alla Corte di giustizia Ue del 26.04.2012 per l'incompleto
recepimento della direttiva 2002/91/Ce. La direttiva
2002/91/Ce è stata recepita nel nostro ordinamento con dlgs
19.08.2005 n. 192 (e successive modifiche). Il
provvedimento, definisce chiaramente gli edifici esentati
dall'obbligo di certificazione energetica, escludendo dagli
stessi solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente non
possibile o non significativo procedere alla certificazione
energetica.
Tra gli edifici esentati risultano: box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri
edifici a questi equiparabili; nonché ruderi e immobili
venduti nello stato di «scheletro strutturale».
Inoltre vengono meglio specificati i ruoli degli enti
tecnici, Cti, Enea e Cnr, per la qualificazione dei software
commerciali per il calcolo della prestazione energetica nel
caso si utilizzino i metodi più rigorosi o quelli
semplificati.
È stata inoltre dettagliata la forma dei sistemi di calcolo
di riferimento nazionale che gli enti devono rendere
disponibili, tra questi raccolte di casi di studio e fogli
di calcolo
(articolo ItaliaOggi del
21.09.2012). |
EDILIZIA
PRIVATA: Riqualificazione
energetica e detrazione fiscale del 55%: arriva la nuova
guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica
consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta pari al
55% delle spese sostenute per gli interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Chi può fruire di queste detrazioni? A quali tipologie di
lavori spettano queste agevolazioni? Cosa fare per
ottenerle?
A queste domande risponde l’Agenzia delle Entrate con la
nuova versione, aggiornata ad agosto 2012, della guida “Ristrutturazioni
Edilizie: le agevolazioni fiscali”, in cui
sono descritte le tipologie di intervento che usufruiscono
della detrazione e gli adempimenti necessari per ottenerla.
Ricordiamo che le disposizioni che regolano la materia dei
benefici fiscali per il risparmio energetico sono state più
volte modificate e, di conseguenza, negli ultimi anni sono
cambiate anche le procedure da seguire per poterne
usufruire.
Inoltre, dal primo luglio 2013 l’agevolazione fiscale del
55% sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36%
prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che non
avrà più scadenza.
La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate è così
strutturata:
● L’agevolazione per la riqualificazione energetica
●
Gli interventi interessati all’agevolazione
●
Tipologia di spesa e relativa detrazione
●
Adempimenti necessari per ottenere la detrazione
(20.09.2012 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Non
si possono mettere limiti alla crescita delle rinnovabili.
No alla previsione di limiti massimi per la produzione di
impianti a fonti rinnovabili fissate da norme regionali in
quanto la produzione di energia avviene in regime di libero
mercato concorrenziale. La legislazione regionale non può
stabilire limiti alla realizzazione degli impianti in quanto
violano le norme di diritto internazionali (protocollo di
Kyoto) e quelle comunitarie (2001/77/Ce) ed è quindi
illegittimo il diniego all'autorizzazione a realizzare gli
impianti.
Questo è il principio espresso dal Consiglio di
Stato, Sez. V, con la
sentenza 10.09.2012 n. 4768.
I
giudici di Palazzo Spada hanno riformato il giudizio di
merito dando ragione alla società ricorrente contro la
Regione Basilicata che aveva negato un'autorizzazione unica
alla costruzione di un impianto eolico di 28 MW poiché erano
stati superati i limiti massimi di potenza autorizzabile
fissati dal Piano energetico regionale.
La normativa varata
dalla Regione Basilicata porta innegabilmente alla chiusura
del mercato della produzione di energia eolica e ciò,
sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta
lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli
ordinamenti europeo ed italiano.
La direttiva comunitaria
2001/77/Ce impegna gli Stati membri a promuovere il maggior
contributo delle fonti energetiche rinnovabili, ad adottare
misure appropriate a promuovere l'aumento del consumo di
elettricità da tali fonti. Obbliga gli Stati membri a
ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento
di questo tipo di energia. L'art. 1 della direttiva richiama
in primo luogo la necessità di «un maggior contributo delle
fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel_
mercato interno», mentre l'art. 3 prevede l'adozione da
parte degli Stati membri di misure appropriate atte a
promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da
fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi
nazionali, indicati nello stesso art. 3 nel 12% del consumo
interno lordo di energia entro il 2010.
I regimi di sostegno dei singoli Stati membri devono
comunque promuovere efficacemente l'uso delle fonti
energetiche rinnovabili ed ancor più, soprattutto, andranno
ridotti gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento
della produzione di elettricità da fonti energetiche
rinnovabili
(articolo ItaliaOggi del 19.10.2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ristrutturazioni e risparmio energetico -
Tutti i chiarimenti di prassi da ricordare
per ottimizzare il beneficio fiscale (articolo
ItaliaOggi Sette del 20.08.2012). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 33 del
14.08.2012, "Criteri per l’installazione
e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia collocati sul territorio
regionale" (deliberazione
G.R. 06.08.2012 n. 3934). |
EDILIZIA PRIVATA: Ferma l’osservazione iniziale
sull’impossibilità di fondare sulle norme
finalizzate al risparmio energetico un
metodo di esenzione dall’onere di rispettare
in generale i parametri edilizi, non può
certo convenirsi che la norma regionale
(lombarda, n. 21/1996) facoltizzi ex se un aumento di altezza in
gronda, fino a cm. 25 per ogni solaio.
È invece corretto affermare che la detta
disciplina comporti che i tamponamenti
orizzontali che determinino spessori
complessivi superiori a centimetri 30,
non siano considerati nei computi per la
determinazione dei volumi, per la sola parte
eccedente i centimetri 30 e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri 25,
e ciò qualora il maggior spessore
contribuisca al miglioramento dei livelli di
coibentazione. Tale criterio è poi
applicabile, con gli stessi scopi e limiti
quantitativi, anche alle costruzioni già
esistenti, come prevede il comma 3 dell’art.
2 della legge regionale n. 21 del 1996, ma
unicamente “in relazione ai soli spessori da
aggiungere a quelli esistenti”.
Pertanto, nel caso in specie, dove si è
assistito ad una sopraelevazione ai fini del
recupero del sottotetto, con realizzazione
ex novo della copertura, il detto criterio,
ossia quello dell’aggiunta all’esistente,
non è applicabile, stante la natura non
conservativa della copertura.
In rapporto al tema della
disciplina degli spessori realizzati ai fini
della coibentazione termica, l’appellante
censura la mancata considerazione della
differenza disciplinare tra interventi sul
pregresso e quelli sull’esistente, atteso
che, in relazione a questi ultimi, la
normativa regionale si riferisce ai soli
spessori da aggiungere.
La doglianza non è fondata.
Premessa la condivisibile ricostruzione in
merito sull’entità dimensionale del
realizzato (come si precisa nella già citata
nota del 29.12.2008 “il prospetto NORD
della sezione CC risulta essere più alto di
44 cm rispetto al progetto approvato e
quindi con un rialzo, della copertura
esistente di 84 cm anziché dei 40 cm
consentiti dalle N.A. di zona; tale
difformità è evidenziata dal confronto delle
documentazioni fotografiche allegate alle
relazioni di sopralluogo della Polizia
Locale in data 16.04.2008 e in data
26.01.2004, descritte nella relazione
istruttoria”, mentre “il prospetto SUD della
sezione AA risulta essere più alto di 29 cm
rispetto al progetto approvato e quindi con
un rialzo della copertura esistente di 69 cm
anziché dei 40 cm, consentiti dalle N.A. di
zona; anche tale difformità è evidenziata
dal confronto della foto n. 12 datata
dicembre 2004 con le foto della tav. 3
datata aprile 2008, descritte nella
relazione istruttoria”), deve convenirsi con
il TAR in merito alla non compatibilità
di tali realizzazioni con la evocata
disciplina regionale.
Ferma l’osservazione iniziale
sull’impossibilità di fondare sulle norme
finalizzate al risparmio energetico un
metodo di esenzione dall’onere di rispettare
in generale i parametri edilizi, non può
certo convenirsi che la norma regionale
facoltizzi ex se un aumento di altezza in
gronda, fino a cm. 25 per ogni solaio.
È invece corretto affermare che la detta
disciplina comporti che i tamponamenti
orizzontali che determinino spessori
complessivi superiori a centimetri 30,
non siano considerati nei computi per la
determinazione dei volumi, per la sola parte
eccedente i centimetri 30 e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri 25,
e ciò qualora il maggior spessore
contribuisca al miglioramento dei livelli di
coibentazione. Tale criterio è poi
applicabile, con gli stessi scopi e limiti
quantitativi, anche alle costruzioni già
esistenti, come prevede il comma 3 dell’art.
2 della legge regionale n. 21 del 1996, ma
unicamente “in relazione ai soli spessori da
aggiungere a quelli esistenti”.
Pertanto, nel caso in specie, dove si è
assistito ad una sopraelevazione ai fini del
recupero del sottotetto, con realizzazione
ex novo della copertura, il detto criterio,
ossia quello dell’aggiunta all’esistente,
non è applicabile, stante la natura non
conservativa della copertura.
Il criterio applicato dal TAR va quindi
condiviso, con consequenziale rigetto della
censura
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 30.07.2012 n. 4304 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La
prospettata "astratta necessarietà" degli impianti eolici non può
mai condizionare e vincolare in maniera
assoluta il giudizio di compatibilità
ambientale, obbligandone il rilascio in
termini positivi in relazione ai benefici
legati all'efficienza energetica per la
collettività, perché, altrimenti, si darebbe
luogo ad un totale sbilanciamento (in favore
delle sole esigenze energetiche) di un
sistema di valori -quali quelli paesistico-ambientali ed economici-
aventi invece pari rilevanza costituzionale.
Va poi
ribadito che la prospettata "astratta necessarietà" degli impianti eolici non può
mai condizionare e vincolare in maniera
assoluta il giudizio di compatibilità
ambientale, obbligandone il rilascio in
termini positivi in relazione ai benefici
legati all'efficienza energetica per la
collettività, perché, altrimenti, si darebbe
luogo ad un totale sbilanciamento (in favore
delle sole esigenze energetiche) di un
sistema di valori -quali quelli paesistico-ambientali ed economici- aventi
invece pari rilevanza costituzionale (TAR
Toscana 14.10.2009, n. 1536; TAR
Sardegna sez. II 03.10.2006, n. 2083)
(TAR Puglia-Bari, Sez. I,
sentenza 24.07.2012 n. 1512 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: La
disciplina statale e regionale volta ad
agevolare il perseguimento del risparmio
energetico negli interventi edilizi (cfr.
art. 11 d.lgs. n. 115/2008; legge regionale
n. 26/1995 e relativa circolare regionale di
cui al d.dirett. reg. 07.08.2008 n. 8935), non si
presta ad essere interpretata alla stregua
di una disciplina di sanatoria di interventi
edilizi già realizzati.
In essa, infatti, è chiaramente richiesto
agli interessati di allegare al progetto
originario apposita relazione tecnica,
corredata da calcoli e grafici dimostrativi
della riduzione del fabbisogno energetico e
della trasmittanza termica, che costituisce
parte integrante del progetto medesimo (cfr.
circolare regionale cit.).
Per la deroga alle distanze minime e alle
altezze massime di cui all’art. 11 cit.,
quindi, è necessario che l’amministrazione
si esprima sulla base del progetto e dei
dati tecnici richiesti ai sensi della
ridetta normativa, prima che l’intervento
medesimo abbia luogo.
---------------
Il permesso in sanatoria postula
imprescindibilmente una sostanziale
conformità dell'opera abusiva alla vigente
disciplina urbanistica, sia al momento della
perpetrazione di detto abuso che al tempo
della presentazione della pertinente istanza
di sanatoria, “nella prospettiva di una più
solida salvaguardia degli interessi pubblici
connessi alla tutela delle esigenze
urbanistiche”.
Come già
evidenziato in sede cautelare, gli
accertamenti effettuati dal Comune non
lasciano dubbi sull’entità delle modifiche
apportate dagli istanti, che, anche soltanto
per ciò che attiene all’incremento delle
altezze di colmo e di gronda, sono
ricavabili anche dalla Tavola 3 (già cit. e
agli atti) allegata alla dia in variante e
che risultano idonee a decretare una
modifica extra-sagoma dell’intervento, non
assentibile con dia in variante ex art. 22, co. II T.U. (per cui sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attività “le
varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire”).
Con il terzo motivo, si afferma che le
ridette modifiche non rivestirebbero i
caratteri della variazione essenziale
rilevante ex art. 31 TU, tenendo conto dell’ult.
co. dell’art. 54 L.R. cit. per cui: Non sono
comunque da considerarsi variazioni
essenziali quelle che incidono sull'entità
delle cubature dei volumi tecnici ed
impianti tecnologici, sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative e
produttive, per l'adeguamento alle norme di
risparmio energetico, per l'adeguamento alle
norme per la rimozione delle barriere
architettoniche, nonché le modifiche che
variano il numero delle unità immobiliari.
Sul punto, il Comune nega
l’applicabilità ex post, in sede di variante
(e/o di sanatoria), della disciplina sul
contenimento del consumo energetico di cui
al d.lgs. n. 115/2008.
Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che
l’impostazione comunale debba essere
condivisa, nel senso che, la disciplina
statale e regionale volta ad agevolare il
perseguimento del risparmio energetico negli
interventi edilizi (cfr. art. 11 d.lgs. n.
115/2008; legge regionale n. 26/1995 e
relativa circolare regionale di cui al d.dirett. reg.
07.08.2008 n. 8935), non si
presta ad essere interpretata alla stregua
di una disciplina di sanatoria di interventi
edilizi già realizzati.
In essa, infatti, è chiaramente richiesto
agli interessati di allegare al progetto
originario apposita relazione tecnica,
corredata da calcoli e grafici dimostrativi
della riduzione del fabbisogno energetico e
della trasmittanza termica, che costituisce
parte integrante del progetto medesimo (cfr.
circolare regionale cit.).
Per la deroga alle distanze minime e alle
altezze massime di cui all’art. 11 cit.,
quindi, è necessario che l’amministrazione
si esprima sulla base del progetto e dei
dati tecnici richiesti ai sensi della
ridetta normativa, prima che l’intervento
medesimo abbia luogo.
Nel caso di specie, al contrario, nel
progetto originario di cui alla dia D33/2008
non v’era alcuna traccia della volontà delle
parti di avvalersi della disciplina sul
contenimento energetico, essendo stato, il
ricorso a detta disciplina, prospettato
dalla difesa ricorrente soltanto dopo la
realizzazione delle difformità e
l’intervento sanzionatorio comunale.
In siffatte evenienze, deve essere, quindi,
ribadita la legittimità dell’operato
comunale, che ha ritenuto inammissibile la
dia in variante a fronte delle riscontrate
difformità rispetto al progetto originario,
non superabili neppure con l’applicazione
postuma della cit. disciplina sul risparmio
energetico.
---------------
Come
chiarito dalla resistente amministrazione,
la normativa di cui agli artt. 11 d.lgs.
115/2008 e 1 e ss. legge reg. n. 26/1995 e
ss. m. e i., non si applica al permesso di
costruire in sanatoria, postulando la stessa
una valutazione ex ante da parte
dell’amministrazione, da esprimersi prima
della realizzazione dell’intervento e previa
presentazione di apposita relazione di
certificazione del contenimento del consumo
energetico conseguito con l’intervento
medesimo.
Nel caso di specie, giova ribadire, i
ricorrenti hanno dapprima presentato una
D.I.A. per ristrutturazione, senza prevedere
le misure di contenimento energetico, anzi
impegnandosi al rispetto della sagoma e
delle altezze preesistenti; indi, hanno
posto in essere delle rilevanti variazioni,
pretendendo di sminuirne l’essenzialità
mediante l’applicazione in sanatoria della
normativa sul risparmio energetico.
In siffatte evenienze, il Collegio
deve ribadire quanto già evidenziato sub n.
4.3.3., dovendosi condividere l’impostazione
comunale che, valorizzando la vera ratio
della disciplina statale e regionale di cui
agli artt. 11 d.lgs. n. 115/2008; 1 e ss.
legge regionale n. 26/1995 e s.m. e i. (e
relativa circolare di cui al d.dirett. reg.
07.08.2008 n. 8935) tesa ad agevolare il
perseguimento del risparmio energetico negli
interventi edilizi, ne esclude
un’applicazione ex post, alla stregua di una
disciplina di sanatoria di interventi
edilizi già realizzati. Si richiamano, per
il resto, le valutazioni già espresse in
precedenza, richiamandosi alle relative
conclusioni.
A corroborare quanto sin qui
evidenziato, si può solo accennare alla
circostanza che, in sede di permesso di
costruire in sanatoria, un ulteriore
ostacolo all’applicazione della normativa da
ultimo cit. è rappresentato dalla mancanza
della cd. doppia conformità.
Il permesso in sanatoria, infatti, postula
imprescindibilmente una sostanziale
conformità dell'opera abusiva alla vigente
disciplina urbanistica, sia al momento della
perpetrazione di detto abuso che al tempo
della presentazione della pertinente istanza
di sanatoria, “nella prospettiva di una più
solida salvaguardia degli interessi pubblici
connessi alla tutela delle esigenze
urbanistiche” (così Consiglio Stato, sez. V,
08.09.2011, n. 5056; TAR Milano,
sez. II, 08.09.2011, n. 2195).
Qui, per vero, al momento della
realizzazione dell’abuso, e, quindi, al
momento della presentazione del progetto
originario, l’intervento non era conforme
alla disciplina urbanistica esistente
(mentre nessuna deroga era stata richiesta
ai fini dell’attuazione delle misure di
contenimento energetico), sicché l’eventuale
conformità all’attuale disciplina
urbanistica dell’intervento in questione non
sarebbe comunque sufficiente a decretarne la
sanatoria ex art. 36 TU (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
20.07.2012 n.
2046 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Bitto,
Le aree «non idonee»
all’installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono aree vietate?
(link a www.ipsoa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Il
Tar Puglia sdogana i pannelli, con limiti. Sì al
fotovoltaico nei centri storici.
Sì al fotovoltaico nei centri storici se i pannelli
installati non sono in contrasto con il contesto
architettonico e non si produce alcun effetto visivo che
distorca la visione degli elementi architettonici del bene.
Questo è il parere espresso dal TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
con la
sentenza 12.07.2012 n. 1241.
I giudici del Tar hanno infatti annullato il provvedimento
di diniego emesso dal dirigente dello Sportello unico per
l'edilizia del comune relativo alla domanda per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico su fabbricato a
uso residenziale ubicato in centro storico, classificato dal
Prg come «edificio di notevole interesse ambientale»,
assoggettato alle prescrizioni dettate dall'art. 38 delle
Nta, tra cui l'obbligo di sottoporre ogni progetto
all'approvazione della Soprintendenza.
Quest'ultima esprimeva parere negativo «poiché le opere
di progetto, consistenti in lavori per l'installazione di un
impianto fotovoltaico da 9,66 kwp sul terrazzo di un
fabbricato di un immobile per civile abitazione, per
tipologia d'intervento e materiali, si ritenevano non
compatibili con il fabbricato esistente e con il contesto
architettonico del centro storico».
Sulla base di queste considerazioni il comune rigettava la
domanda. Il cittadino presentava pertanto ricorso al Tar e
quest'ultimo lo accoglieva giudicando contraddittorie le
motivazioni della pubblica amministrazione. Le valutazioni
operate dall'amministrazione si appalesano irrazionali e
contraddittorie. Infatti, dalla documentazione depositata
emerge che «la struttura sarà realizzata in modo da non
risultare visibile dall'esterno, in quanto i muri
perimetrali attigui a essa sono di altezza superiore».
Tali circostanze affermano i giudici non risultano essere
state vagliate, dal momento che il parere si fonda in
maniera apodittica sull'affermazione dell'asserito contrasto
con il contesto architettonico, benché appaia evidente che
lo stesso non è compromesso, se non si produce alcun effetto
visivo che distorca la visione degli elementi architettonici
del bene
(articolo ItaliaOggi del
21.09.2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 27 del
02.07.2012, "Precisazioni relative alle
disposizioni per l’efficienza energetica in
edilizia, approvate con d.g.r. 8745/2008,
con riferimento al recupero abitativo dei
sottotetti e della certificazione energetica
in presenza di unità immobiliari con più
destinazioni d’uso" (circolare
regionale 26.06.2012 n. 3). |
EDILIZIA PRIVATA:
Per
usufruire delle deroghe previste dalla
disciplina in materia di risparmio
energetico (art. 11 d.lgs. 115/2008) occorre
farvi riferimento nel progetto sottoposto ad
autorizzazione affinché l’amministrazione
possa verificarne i presupposti e
riconoscere la possibilità di deroga
rispetto ai limiti di edificabilità
nell’autorizzare la costruzione, non potendo
invece i richiedenti usufruirne
autonomamente senza la relativa
autorizzazione.
Di conseguenza la maggiore altezza
dell’edificio, se non correttamente inserita
e giustificata all’interno della richiesta
di permesso di costruire, risulta priva di
titolo, con conseguente illegittimità anche
in parte qua del permesso di costruire.
Come affermato
dalla giurisprudenza penale citata dai
ricorrenti, per usufruire delle deroghe
previste dalla disciplina in materia di
risparmio energetico (art. 11 d.lgs.
115/2008) occorre farvi riferimento nel
progetto sottoposto ad autorizzazione
affinché l’amministrazione possa verificarne
i presupposti e riconoscere la possibilità
di deroga rispetto ai limiti di
edificabilità nell’autorizzare la
costruzione, non potendo invece i
richiedenti usufruirne autonomamente senza
la relativa autorizzazione (Cass. Pen.
28048/2011).
Di conseguenza la maggiore altezza
dell’edificio, se non correttamente inserita
e giustificata all’interno della richiesta
di permesso di costruire, risulta priva di
titolo, con conseguente illegittimità anche
in parte qua del permesso di
costruire
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 21.06.2012 n. 1219 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: “Linee Guida regionali per
l’autorizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da Fonti
Energetiche Rinnovabili (FER) mediante
recepimento della normativa nazionale in
materia": documento esplicativo riassuntivo
(ANCE di Bergamo,
circolare 08.06.2012 n. 152). |
EDILIZIA PRIVATA: Dal
31 maggio fonti rinnovabili nei titoli
edilizi.
Dal 31.05.2012 la presentazione dei
titoli edilizi dovrà obbligatoriamente
essere integrata dalle fonti energetiche
rinnovabili negli edifici.
È l'articolo 11
del dlgs 03.03.2011, n. 28 a prevede che
le fonti rinnovabili debbano coprire i
«consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di
integrazione e le decorrenze di cui
all'allegato 3». È l'allegato 3 al dlgs
03.03.2011, n. 28 a stabilire che gli
obblighi sono previsti solo a partire dal 31.05.2012 e sono crescenti nel tempo.
Nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere
progettati e realizzati in modo da garantire
il contemporaneo rispetto della copertura,
tramite il ricorso a energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili,
del 50% dei consumi previsti per l'acqua
calda sanitaria più una percentuale
variabile calcolata sulla somma dei consumi
previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento.
Le
percentuali variabili, secondo i tempi delle
relative costruzioni sono: 20% se la
richiesta del titolo edilizio è presentata
dal 31.05.2012 al 31.12.2013; 35%
se la richiesta del titolo edilizio è
presentata dall'01.01.2014 al 31.12.2016; il 50% quando la richiesta
del pertinente titolo edilizio è rilasciato
dall'01.01.2017. Questi obblighi non si
applicano qualora l'edificio sia allacciato
ad una rete di teleriscaldamento che ne
copra l'intero fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli ambienti e la fornitura
di acqua calda sanitaria. Il dlgs 28/2001 ha
ridefinito la tempistica e i criteri di
integrazione delle energie rinnovabili negli
edifici di nuova costruzione e negli edifici
«sottoposti a ristrutturazione rilevante».
È
l'articolo 2, comma 1, lettera m), del dlgs
28/2011 che contiene la definizione di
«edificio sottoposto a ristrutturazione
rilevante». Definendolo come un «edificio
che ricade in una delle due seguenti
categorie: edificio esistente avente
superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati, soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti
l'involucro; edificio esistente soggetto a
demolizione e ricostruzione anche in
manutenzione straordinaria».
L'articolo 11,
2 comma, del dlgs 28/2011 prevede che le
disposizioni suindicate non vengono
applicate agli edifici protetti dal Codice
dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 22.01.2004, n. 42) e a quelli
specificamente individuati come tali negli
strumenti urbanistici, qualora il
progettista evidenzi che il rispetto delle
prescrizioni implica un'alterazione
incompatibile con il loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici e artistici.
Per gli
edifici pubblici gli obblighi di
integrazione sono incrementati del 10%. Le
regioni possono stabilire anche valori di
integrazione superiori a quelli stabiliti
dal dlgs 28/2011
(articolo ItaliaOggi
del 07.06.2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 22 del
28.05.2012, "Termoregolazione e
contabilizzazione autonoma del calore:
modifiche ed integrazioni alle disposizioni
approvate con d.g.r. 2601/2011" (deliberazione
G.R. 23.05.2012 n. 3522). |
EDILIZIA PRIVATA:
Edilizia, bonus sale.
Ristrutturare con lo sgravio del 50%.
Nel dl infrastrutture incentivi per il
risparmio energetico.
La detrazione del 36% per la
ristrutturazioni edilizie potrebbe arrivare
al 50% con un tetto di 96 mila euro per
unità immobiliare (invece dell'attuale
limite di 48 mila euro). Sarà invece
prevista come stabile la detraibilità fino
al 55% delle spese per interventi di
riqualificazione energetica.
Sono queste
alcune delle proposte che il ministero delle
infrastrutture ha messo a punto e sulle
quali si dovrà confrontare con il ministero
dell'economia, in capo al premier Mario
Monti, in vista della prossima adozione di
un decreto-legge per il rilancio delle
infrastrutture, parte dell'intervento sulla
crescita di cui ha parlato in queste
settimane il ministro per le infrastrutture
e sviluppo economico, Corrado Passera. Per
le detrazioni sugli interventi di
ristrutturazione edilizia, la proposta del
governo è quella di innalzare dal 36 al 50%
la quota detraibile ai fini Irpef aumentando
anche l'importo massimo della spesa per
unità immobiliare da 48 mila a 96.mila euro.
L'obiettivo è quello di incentivare la
ripresa del mercato delle costruzioni e, in
particolare quello delle ristrutturazioni
che, dalle stime in possesso del governo,
nel periodo 1998-2006, attraverso
l'incentivo ha potuto contare su un
incremento annuo degli investimenti in
ristrutturazioni stimabile in circa 1,1
miliardi di euro che, con l'aumento dal 36
al 50% dovrebbe aumentare di altri 350
milioni.
L'aumento di percentuale di
detrazione di 14 punti percentuali
determinerà un minor gettito Irpef
complessivo pari a 1,2 miliardi in dici
anni, compensato da un incremento di gettito
conseguente all'effetto incentivante sugli
investimenti sia con riferimento
all'incremento del gettito Iva sia con
riferimento all'incremento delle imposte
dirette cioè Irpef-Ires-Irap. Oltre
all'intervento sulle ristrutturazioni
edilizie la proposta del governo prevede che
sia portato a regime la detrazione del 55%
per gli interventi di riqualificazione
energetica, anche in questo caso con la
finalità di incentivare la ripresa del
mercato delle costruzioni. Gli oneri che il
governo stima possano determinarsi per la
messa a regime dell'incentivo ammontano a
2.475 milioni di euro che ripartiti nelle
dieci quote annuali (come previsto per
legge) risultano 248 milioni di euro annui.
A questi interventi sulle ristrutturazioni e
sulla riqualificazione energetica si
aggiungono poi altri interventi che tendono
ad agevolare il regime fiscale per
l'invenduto a favore dei costruttori e altri
che incidono sull'acquisto degli immobili
(esenzione Imu biennale per le case il cui
valore dichiarato sia inferiore a 200 mila
euro e detrazione delle spese di registro
dell'atto di acquisto) e sulla detrazione
degli interessi passivi per i mutui (si
arriva alla totale detraibilità degli
interessi, con un costo, però per l'Erario
pari a più di un miliardo di euro per il
2013).
Trattandosi di proposte che potrebbero avere
ripercussioni non da poco sugli equilibri di
bilancio, il confronto con il ministero
dell'economia sarà evidentemente decisivo,
così come lo era ai tempi dell'ex ministro
Giulio Tremonti (articolo
ItaliaOggi del 23.05.2012 - link a
www.corteconti.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Distanza tra
edifici - Art. 9 del d.m. 1444/1968.
Sull'incostituzionalità di una norma
provinciale che, ai fini dell’isolamento
termico per garantire le prestazioni
energetiche, consente agli edifici già
legalmente esistenti alla data del
12.01.2005 o concessionati prima di tale
data di derogare nella misura massima di 20
centimetri alle distanze tra edifici.
Le norme in materia di
distanze fra edifici costituiscono principio
inderogabile che integra la disciplina
privatistica delle distanze.
In particolare, data la connessione e le
interferenze tra interessi privati e
interessi pubblici in tema di distanze tra
costruzioni, l’assetto costituzionale delle
competenze in materia di governo del
territorio interferisce con la competenza
esclusiva dello Stato a fissare le distanze
minime, sicché le Regioni devono esercitare
le loro funzioni nel rispetto dei principi
della legislazione statale, potendo, nei
limiti della ragionevolezza, fissare limiti
maggiori. Le deroghe alle distanze minime,
poi, devono essere inserite in strumenti
urbanistici funzionali ad un assetto
complessivo ed unitario di determinate zone
del territorio, poiché la loro legittimità è
strettamente connessa agli assetti
urbanistici generali e quindi al governo del
territorio, non, invece, ai rapporti tra
edifici confinanti isolatamente considerati.
Nel caso di specie, la norma in questione («6.
Ai fini dell’isolamento termico per
garantire le prestazioni energetiche,
definite ai sensi del comma 2, degli edifici
già legalmente esistenti alla data del
12.01.2005 o concessionati prima di tale
data, è permesso derogare nella misura
massima di 20 centimetri alle distanze tra
edifici, alle altezze degli edifici e alle
distanze dai confini previsti nel piano
urbanistico comunale o nel piano di
attuazione, nel rispetto delle distanze
prescritte dal codice civile, salvo quanto
disposto dalla normativa di attuazione della
direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 05.04.2006 relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi. La deroga può essere esercitata
nella misura massima da entrambi gli edifici
confinanti.
7. La Giunta provinciale definisce le
caratteristiche tecniche delle verande la
cui costruzione vale come misura per
l’utilizzo di energia solare ai sensi del
comma 5. A tal fine si può derogare alle
distanze tra edifici, alle distanze dai
confini nonché all’indice di area coperta
previsti nel piano urbanistico, nel rispetto
delle distanze prescritte dal codice civile
e purché la distanza dal confine di
proprietà non sia inferiore alla metà
dell’altezza della facciata della veranda»),
attraverso il mero richiamo delle norme del
codice civile, è suscettibile di consentire
l’introduzione di deroghe particolari in
grado di discostarsi dalle distanze di cui
all’art. 9 del d.m. 02.04.1968, n. 1444,
emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della
legge 17.08.1942, n. 1150, recante «Legge
urbanistica» (introdotto dall’art. 17 della
legge 06.08.1967, n. 765), avente, per
giurisprudenza consolidata, un’efficacia
precettiva e inderogabile.
In quanto tali deroghe non attengono
all’assetto urbanistico complessivo delle
zone di cui si verte, il mancato richiamo
alle norme statali vincolanti per la
Provincia, determina l’illegittimità
costituzionale delle relative norme per
violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., avendo invaso la
competenza statale in materia di ordinamento
civile.
8.― Infine, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato l’art. 9, commi 6 e 7
(recte: art. 9, comma 4, alinea 6 e
7, trattandosi dei commi 6 e 7 dell’articolo
127 della legge provinciale 11.08.1997, n.
13, modificato dalla legge impugnata), nella
parte in cui prevedono, ai fini
dell’isolamento termico degli edifici e
dell’utilizzo dell’energia solare, la
possibilità di derogare alle distanze tra
edifici, alle altezze degli edifici ed alle
distanze dai confini previsti nel piano
urbanistico comunale o nel piano di
attuazione, nel rispetto delle distanze
prescritte dal codice civile.
A suo avviso, dette disposizioni, non
prevedendo il rispetto delle altezze e delle
distanze di cui al decreto ministeriale
02.04.1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L.
06.08.1967, n. 765), contrasterebbe con
l’art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.
8.1.― La questione è fondata.
8.2.― In linea preliminare, va osservato che
i commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge
provinciale n. 13 del 1997, nel testo
modificato dalle disposizioni impugnate,
così dispongono: «6. Ai fini
dell’isolamento termico degli edifici già
legalmente esistenti alla data del
12.01.2005 o concessionati prima di tale
data, è possibile derogare alle distanze tra
edifici, alle altezze degli edifici e alle
distanze dai confini previsti nel piano
urbanistico comunale o nel piano di
attuazione, nel rispetto delle distanze
prescritte dal codice civile.
7. La Giunta provinciale definisce le
caratteristiche tecniche delle verande la
cui costruzione vale come misura per
l’utilizzo di energia solare ai sensi del
comma 5. A tale fine si può derogare alle
distanze tra edifici, alle distanze dai
confini nonché all’indice di area coperta
previsti nel piano urbanistico o nel piano
di attuazione, nel rispetto delle distanze
prescritte dal codice civile e purché la
distanza verso il confine di proprietà non
sia inferiore alla metà dell’altezza della
facciata della veranda».
Successivamente alla proposizione del
ricorso, l’art. 26, comma 3, della legge
provinciale n. 15 del 2011, ha nuovamente
modificato tali disposizioni, così
sostituendole: «6. Ai fini
dell’isolamento termico per garantire le
prestazioni energetiche, definite ai sensi
del comma 2, degli edifici già legalmente
esistenti alla data del 12.01.2005 o
concessionati prima di tale data, è permesso
derogare nella misura massima di 20
centimetri alle distanze tra edifici, alle
altezze degli edifici e alle distanze dai
confini previsti nel piano urbanistico
comunale o nel piano di attuazione, nel
rispetto delle distanze prescritte dal
codice civile, salvo quanto disposto dalla
normativa di attuazione della direttiva
2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 05.04.2006 relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi. La deroga può essere esercitata
nella misura massima da entrambi gli edifici
confinanti.
7. La Giunta provinciale definisce le
caratteristiche tecniche delle verande la
cui costruzione vale come misura per
l’utilizzo di energia solare ai sensi del
comma 5. A tal fine si può derogare alle
distanze tra edifici, alle distanze dai
confini nonché all’indice di area coperta
previsti nel piano urbanistico, nel rispetto
delle distanze prescritte dal codice civile
e purché la distanza dal confine di
proprietà non sia inferiore alla metà
dell’altezza della facciata della veranda».
Dal raffronto fra le disposizioni risulta
evidente che l’ultima modifica, dato il suo
carattere sostanzialmente marginale, non
incide in modo significativo sul contenuto
precettivo delle disposizioni impugnate, e
certamente non ha contenuto satisfattivo,
per cui la questione va trasferita sulla
nuova norma, in applicazione del succitato
principio di effettività della tutela
costituzionale.
8.3.― La censura verte sul mancato richiamo
al rispetto delle norme sulle distanze fra
edifici, integrative del codice civile e, in
particolare, dell’art. 9 del citato d.m. n.
1444 del 1968.
In tale ambito, questa Corte ha in più
occasioni precisato che le norme in materia
di distanze fra edifici costituiscono
principio inderogabile che integra la
disciplina privatistica delle distanze.
In particolare, data la connessione e le
interferenze tra interessi privati e
interessi pubblici in tema di distanze tra
costruzioni, l’assetto costituzionale delle
competenze in materia di governo del
territorio interferisce con la competenza
esclusiva dello Stato a fissare le distanze
minime, sicché le Regioni devono esercitare
le loro funzioni nel rispetto dei principi
della legislazione statale, potendo, nei
limiti della ragionevolezza, fissare limiti
maggiori. Le deroghe alle distanze minime,
poi, devono essere inserite in strumenti
urbanistici funzionali ad un assetto
complessivo ed unitario di determinate zone
del territorio, poiché la loro legittimità è
strettamente connessa agli assetti
urbanistici generali e quindi al governo del
territorio, non, invece, ai rapporti tra
edifici confinanti isolatamente considerati
(sentenza n. 232 del 2005).
Nel caso di specie, la norma in questione,
attraverso il mero richiamo delle norme del
codice civile, è suscettibile di consentire
l’introduzione di deroghe particolari in
grado di discostarsi dalle distanze di cui
all’art. 9 del d.m. 02.04.1968, n. 1444,
emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della
legge 17.08.1942, n. 1150, recante «Legge
urbanistica» (introdotto dall’art. 17
della legge 06.08.1967, n. 765), avente, per
giurisprudenza consolidata, un’efficacia
precettiva e inderogabile.
In quanto tali deroghe non attengono
all’assetto urbanistico complessivo delle
zone di cui si verte, il mancato richiamo
alle norme statali vincolanti per la
Provincia, determina l’illegittimità
costituzionale delle relative norme per
violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., avendo invaso la
competenza statale in materia di ordinamento
civile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1)
(omissis)
2)
dichiara l’illegittimità
costituzionale degli articoli 2, comma 10,
3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4,
alinea 6 e 7, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 21.06.2011, n. 4
(Misure di contenimento dell’inquinamento
luminoso ed altre disposizioni in materia di
utilizzo di acque pubbliche, procedimento
amministrativo ed urbanistica);
3)
dichiara l’illegittimità
costituzionale degli articoli 24, comma 2, e
26, comma 3, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 21.12.2011, n. 15
(Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2012 e
per il triennio 2012-2014 – Legge
finanziaria 2012);
4)
(omissis) (Corte Costituzionale,
sentenza 10.05.2012 n. 114). |
EDILIZIA
PRIVATA:
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E NECESSITA' DI TITOLO ABILITATIVO.
L’esecuzione in assenza o in difformità degli interventi
subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22,
commi 1 e 2, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, allorché non
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
in vigore, comporta l’applicazione della sanzione penale
prevista dall’art. 44 lett. a), del citato D.P.R. n. 380,
atteso
che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza
o difformità dalla DIA, ma conformi alla citata disciplina,
è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art.
37 dello stesso decreto n. 380 del 2001 (fattispecie
relativa alla realizzazione mediante DIA di un impianto
fotovoltaico eseguito in base alla legislazione regionale
della Puglia successivamente dichiarata incostituzionale,
in quanto ne legittimava la realizzazione senza il rispetto
del limite di potenza prevista dalla legislazione
statale per il regime semplificato).
Di particolare interesse la questione affrontata dalla
Suprema
Corte con la sentenza in esame, relativa alla esecuzione
di una particolare tipologia di interventi sul territorio
costituiti
dai cc.dd. pannelli fotovoltaici. I fatti possono così
essere
sinteticamente riassunti.
Militari della Guardia di Finanza
e
della stazione carabinieri di una località pugliese
procedevano
al sequestro delle opere realizzate presso l’impianto
fotovoltaico
costituito da n. 4.080 pannelli fotovoltaici, due cabine
inverter ed una cabina ENEL, tutto riconducibile ad una
società di cui l’indagato era il legale rappresentante. Nel
verbale
di sequestro si esponeva che:
a) la società era titolare
di una DIA per la realizzazione di una struttura erogante
una
potenza di picco pari a 999,04 kw;
b) le opere in fase di
realizzazione
erano del tutto difformi da quelle di cui alla DIA,
ed in particolare dalla planimetria riportata sulla tav. 3
del
progetto;
c) l’area oggetto di intervento ricadeva in zona
classificata dal PDTT come ‘‘e’’ agricola in ambito
territoriale
esteso;
d) il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione
paesaggistica;
e) non era stato allegato alla DIA alcun titolo di
proprietà
del terreno da parte della società , risultando solo un
contratto preliminare in merito alla realizzazione,
l’esercizio,
la gestione e la manutenzione di una centralina di energia
fotovoltaica;
f) le opere non rispettavano il requisito di cui alla
L.R. n. 31 del 2008, art. 3, comma 1, lett. b), peraltro
successiva all’inoltro della DIA e successivamente
dichiarata incostituzionale.
Contro l’ordinanza del tribunale del riesame di
rigetto della richiesta di dissequestro, proponeva ricorso
per
cassazione l’indagato censurando l’interpretazione che il
tribunale
ha dato alla L.R. Puglia n. 1 del 2008, art. 27: la
possibilità
della DIA, a suo dire, sussisteva ogni qual volta gli
impianti
in questione fossero localizzati in zone classificate
agricole dai piani urbanistici. Tale interpretazione
risultava
confermata dalla successiva L.R. Puglia n. 31 del 2008, art.
3, che ribadiva espressamente la possibilità di ricorrere
ad
una semplice DIA per la realizzazione di impianti
fotovoltaici
sul suolo agricolo.
Il ricorrente deduceva, inoltre, anche
che
la DIA per la costruzione dell’impianto oggetto di sequestro
si era perfezionata in realtà sotto la vigenza della L.R.
n. 31
del 2008; infine, censurava l’ordinanza impugnata sotto il
profilo che la difformità delle opere eseguite rispetto
alla
DIA non costituisce un illecito penale, ma comporta solo
l’applicazione della sanzione amministrativa.
La tesi, suggestiva ed articolata, non ha però fatto
breccia
nella valutazione dei giudici della Cassazione. Ed invero,
la
Corte, dopo aver operato una puntuale minuziosa analisi
dell’evoluzione
legislativa, statale regionale, sul tema della necessità
o meno di titoli abilitativi per la realizzazione di
impianti
fotovoltaici, ha osservato che, dapprima, con la sentenza
n. 119 del 2010 della Corte costituzionale è stata
dichiarata
l’illegittimità costituzionale della L.R. Puglia 21.10.2008, n. 31, art. 2, commi 1, 2 e 3 e art. 3, commi 1 e 2;
successivamente, con la sentenza n. 366 del 2010, e` stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale della L.R. Puglia
19.02.2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. b). Risulta quindi
travolta
da tali pronunce la disciplina specifica posta dall’art. 27
e dall’art. 3 citati che facoltizzava la realizzazione di
impianti
fotovoltaici di potenza fino ad un megawatt sulla base di
una
semplice DIA anche in zone a destinazione agricola secondo
gli strumenti urbanistici vigenti.
Pertanto, anche se la DIA
della società di cui l’indagato era il legale
rappresentante
sembra essersi perfezionata prima delle richiamate
dichiarazioni
di incostituzionalità, comunque la realizzazione
dell’impianto,
ove anche in ipotesi originariamente legittima in forza
della DIA, non poteva considerarsi tale perché affetta da
illegittimità
sopravvenuta a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità
prima della L. n. 31 del 2008, art. 3 e poi della
L. n. 1 del 2008, art. 27, che rendeva ab origine inidonea
la
DIA a legittimare la realizzazione di impianti fotovoltaici
senza
il rispetto del limite di potenza prevista dalla
legislazione
statale per il regime semplificato.
Ne discende, dunque, l’applicazione del principio secondo
cui l’esecuzione in assenza o in difformità degli
interventi subordinati
a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi
1 e 2, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, allorché non conformi
alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi
e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta
l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 44
lett.
a), del citato D.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di
interventi
eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, ma conformi
alla citata disciplina, è applicabile la sanzione
amministrativa
prevista dall’art. 37 dello stesso decreto n. 380 del
2001 (v., in termini: Cass. pen., sez. III, 05.03.2009, n.
9894, in Ced Cass., n. 243099; Id., sez. III, 20.12.2006, n. 41619, in Ced
Cass., n. 235413) (Corte
di
Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.05.2012 n. 17433
- tratto da
Urbanistica e appalti n. 7/2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Chiarimenti alla nota prot.
DCPREV 1324 del 07.02.2012 "Guida per
l'installazione degli impianti fotovoltaici
- Edizione 2012" (Ministero
dell'Interno,
nota
04.05.2012 n. 6334 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 18 del
04.05.2012, "Attuazione criteri per
l’esercizio dei controlli in materia di
certificazione energetica degli edifici:
modifica della tabella 4 di cui al punto c)
dell’allegato al decreto regionale n. 33 del
09.01.2012" (decreto
D.U.O. 27.04.2012 n. 3673). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 17 del
27.04.2012, "Linee guida regionali per
l’autorizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili (FER) mediante
recepimento della normativa nazionale in
materia"
(deliberazione
G.R. 18.04.2012 n. 3298). |
EDILIZIA PRIVATA: U.
Grella,
Seminario di approfondimento sul tema:
edilizia ed energia (27.04.2012). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.U.E.
19.04.2012 n. C 115 "Orientamenti che
accompagnano il regolamento delegato (UE) n.
244/2012, del 16.01.2012, della Commissione
che integra la direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla
prestazione energetica nell'edilizia
istituendo un quadro metodologico
comparativo per calcolare livelli ottimali
in funzione dei costi per i requisiti minimi
di prestazione energetica degli edifici e
degli elementi edilizi" (Informazione
della Commissione Europea 2012/C 115/01
- link a http://eur-lex.europa.eu). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti fotovoltaici, per
evitare bocciature serve il piano
paesaggistico.
Il sistema incentrato sul parere
obbligatorio ma non vincolante del
Soprintendente, affinché diventi operativo,
presuppone l’avvenuta adozione, da parte
delle regioni, dei piani paesaggistici che
richiedono che l’elaborazione del piano
avvenga congiuntamente tra Ministero e
regioni con riguardo, fra gli altri, ai beni
dichiarati di notevole interesse pubblico.
Le disposizioni del piano territoriale
paesaggistico richiamate dal ricorrente
attengono all’uso antropico del territorio
in questione che, in base alla normativa di
legge regionale antecedente all’entrata in
vigore del codice dell’ambiente, si intende
consentire una volta stabilita la
compatibilità paesaggistica dell’intervento;
viceversa, l’amministrazione statale, nella
specie, con i due pareri impugnati, ha
chiaramente ritenuto il progetto non
compatibile col vincolo paesaggistico.
Il comma ottavo del citato articolo 146
dispone infatti che il Soprintendente renda
il proprio parere con riferimento al merito
della compatibilità paesaggistica.
La previsione, accanto a tale valutazione di
compatibilità, di un’altra e distinta
disamina, quella inerente la “conformità”
dell’intervento medesimo alle disposizioni
contenute nel piano paesaggistico, attiene
invece ad un ulteriore riscontro, di natura
diversa, volto a verificare che, oltre alla
ritenuta compatibilità del progetto, ricorra
comunque l’osservanza delle norme che, pur
sempre nel segno della tutela e
valorizzazione del territorio con
riferimento ai profili paesistico-ambientali,
fissano gli usi ammessi nella zona
considerata e le prescrizioni tecniche
inerenti la progettazione.
Ciò perché compito del p.t.p. è proprio
quello di declinare tutela e valorizzazione
degli elementi paesistico- ambientali
presenti sul territorio con riferimento agli
usi, attraverso cioè la delineazione d’una
correlazione possibile fra le prime e i
secondi; laddove invece la valutazione di
compatibilità paesaggistica attiene
piuttosto ad un giudizio tendenzialmente
assoluto, che ha cioè ha a suo parametro
essenziale la possibilità stessa di inserire
l’intervento progettato “nel suo
complesso” (co. 8 cit.) all’interno del
territorio assoggettato a vincolo, cioè, in
altri termini, di intravederne la
possibilità di inserimento senza pregiudizio
alcuno per i beni paesaggistici e ambientali
tutelati.
Proprio questa possibilità, nella
fattispecie, è stata invece esclusa, in modo
radicale, dall’amministrazione.
Il precedente giurisprudenziale richiamato
dal ricorrente (TAR Campania, Napoli, VII,
n. 17333/2010) è inconferente poiché attiene
alla diversa fattispecie dell’annullamento
(disposto dalla Soprintendenza in punto di
legittimità) d’un precedente nulla osta
ambientale; in sentenza, il TAR,
sostanzialmente, ammette il ricorso, da
parte dell’amministrazione statale, alle
disposizioni normative del piano
territoriale paesistico-ambientale per
pervenire all’annullamento
dell’autorizzazione ambientale rilasciata.
Come rilevato dalla difesa della Regione
Basilicata, nella fattispecie, come si
evince chiaramente dal tenore del D.M.
18/04/1985 istitutivo del vincolo, si verte
in ipotesi di immobili e aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 1497 del 1939
(corrispondente all’attuale articolo 136 del
codice del paesaggio); di conseguenza,
l’intervento è compreso fra quelli di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1
dell’art. 143 del codice medesimo.
Il sistema di cui al comma 5 del citato
articolo 146, incentrato sul parere
obbligatorio ma non vincolante del
Soprintendente, affinché diventi operativo,
presuppone infatti l’avvenuta adozione, da
parte delle regioni, dei piani paesaggistici
disciplinati dagli articoli 135 e 143 che,
non a caso, richiedono che l’elaborazione
del piano avvenga congiuntamente tra
Ministero e regioni proprio con riguardo,
fra gli altri, ai beni dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi del
predetto art. 136.
Allo stato, come precisato dalla difesa
regionale, la Regione ha solo stipulato
l’intesa col Ministero ed è in procinto di
elaborare in modo congiunto il nuovo piano
paesaggistico, sulla base del quale verrà
effettuata la “ricognizione degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’art. 136,
loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni
d’uso….” (commento tratto da
www.ipsoa.it - Sentenza TAR Basilicata,
sentenza 21.03.2012 n.
127 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: D.lgs. 29.12.2003 n. 387, art. 12, cc. 3 e 4 -
Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili - Parere della Soprintendenza BAP in Conferenza
di servizi (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Direzione Generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee,
circolare 01.03.2012 n. 5).
---------------
ALLEGATO:
•
Circ_5_2012_ALL_A |
EDILIZIA PRIVATA:
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003, nel riflettere il favor del
legislatore sovranazionale per lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili e dei
relativi impianti di produzione, fa
registrare la confluenza di profili di
tutela ambientale, ricadenti nella
competenza legislativa esclusiva dello
Stato, e profili afferenti alla competenza
concorrente di Stato e Regioni nelle materie
della produzione, trasporto e distribuzione
di energia, ovvero del governo del
territorio, sicché deve escludersi che alle
Regioni sia consentito provvedere in via
autonoma alla individuazione dei criteri per
il corretto inserimento ambientale degli
impianti alimentati da fonti di energia
alternativa, al di fuori delle linee-guida
nazionali ed in violazione del principio di
leale collaborazione.
Se, alla luce della oramai consolidata
giurisprudenza costituzionale, in presenza
di una normativa statale che non contempla
alcuna limitazione specifica alla
localizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili né pone divieti inderogabili ma
rinvia all’adozione di criteri comuni per
tutto il territorio nazionale, è negata al
legislatore regionale la possibilità di
provvedere autonomamente all’individuazione
dei siti inidonei all’installazione di
specifiche tipologie di impianti, a maggior
ragione deve escludersi che risultati
analoghi possano venire perseguiti dagli
enti locali in sede di pianificazione
urbanistica, con conseguente illegittimità,
per contrasto non solo con l’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003 ma anche con gli
stessi principi costituzionali che governano
l’allocazione delle funzioni normative e
amministrative, degli atti di normazione
secondaria che ponessero in ambito comunale
limitazioni sconosciute alla legge statale.
Occupandosi della questione, la
giurisprudenza (Tar Toscana 07.04.2011 n.
629, Tar Parma 08.11.2011 n. 383) ha avuto
occasione di rilevare che:
- nell’ottica europea improntata al
principio dello sviluppo sostenibile, il
legislatore statale ha dato attuazione alla
direttiva 2001/77/CE, relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili, mediante
il d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12,
nel dettare la disciplina del procedimento
autorizzatorio per la realizzazione degli
impianti alimentati da tali fonti, da un
lato riconosce a detti impianti carattere di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
(comma 1) e conferisce all’Autorità
procedente –la Regione, ovvero la Provincia
da questa delegata– il potere di rilascio
dell’autorizzazione in variante agli
strumenti urbanistici vigenti (comma 3), ma
dall’altro lato non trascura di garantire il
corretto inserimento degli impianti
nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da
approvarsi in Conferenza unificata
l’individuazione dei criteri in applicazione
dei quali è consentita alle Regioni
l’indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di
impianti;
- l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel
riflettere il favor del legislatore
sovranazionale per lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili e dei relativi
impianti di produzione, fa registrare la
confluenza di profili di tutela ambientale,
ricadenti nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato, e profili afferenti
alla competenza concorrente di Stato e
Regioni nelle materie della produzione,
trasporto e distribuzione di energia, ovvero
del governo del territorio, sicché deve
escludersi che alle Regioni sia consentito
provvedere in via autonoma alla
individuazione dei criteri per il corretto
inserimento ambientale degli impianti
alimentati da fonti di energia alternativa,
al di fuori delle linee-guida nazionali ed
in violazione del principio di leale
collaborazione (v., tra le altre, C. Cost.
26.03.2010 n. 119);
- se, alla luce della oramai consolidata
giurisprudenza costituzionale, in presenza
di una normativa statale che non contempla
alcuna limitazione specifica alla
localizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili né pone divieti inderogabili ma
rinvia all’adozione di criteri comuni per
tutto il territorio nazionale, è negata al
legislatore regionale la possibilità di
provvedere autonomamente all’individuazione
dei siti inidonei all’installazione di
specifiche tipologie di impianti, a maggior
ragione deve escludersi che risultati
analoghi possano venire perseguiti dagli
enti locali in sede di pianificazione
urbanistica, con conseguente illegittimità,
per contrasto non solo con l’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003 ma anche con gli
stessi principi costituzionali che governano
l’allocazione delle funzioni normative e
amministrative, degli atti di normazione
secondaria che ponessero in ambito comunale
limitazioni sconosciute alla legge statale.
Si tratta di conclusioni che il Collegio
condivide pienamente. Di qui l’illegittimità
della variante normativa al P.T.C.
Provinciale impugnata, avendo la stessa
circoscritto le zone dove possono essere
posizionati gli impianti industriali
fotovoltaici, biomasse, eolici e simili e le
loro dimensioni (TAR Marche,
sentenza 24.02.2012 n. 142 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Regione Lombardia,
Progetto di legge “MISURE PER LA CRESCITA,
LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE”.
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La Giunta Regionale della Lombardia, venerdì
10.02.2012, ha approvato il Progetto di
Legge n. 0146 "MISURE PER LA CRESCITA, LO
SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE".
Ora il
progetto di legge inizierà l’iter nella
commissione competente prima di
approdare in Consiglio Regionale.
Di particolare interesse risultano essere i
seguenti articoli:
● Art. 16 - (Modifiche all’articolo 10
della l.r. 21/2008 in tema di sale
cinematografiche);
● Art. 17 - (Disciplina dei titoli edilizi
di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d),
della l. r. 11.03.2005, n. 12 "Legge per il
governo del territorio" a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n.
309/2011);
● Art. 18 - (Disposizioni in materia di
semplificazione urbanistico-edilizia);
● Art. 21 - (Istituzione del fondo per la
prevenzione del rischio idrogeologico);
● Art. 22 - (Modifiche agli articoli 29 e 30
della l.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”. Programma energetico
ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in
materia di fonti rinnovabili “FER”);
● Art. 23 - (Inserimento dell’articolo 9-bis
nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia
di efficienza energetica in edilizia);
● Art. 24 - (Modifiche al Titolo III della
l.r. 26/2003 - Infrastrutture per la
distribuzione di energia elettrica);
● Art. 26 - (Sostituzione dell’articolo 31
della l.r. 7/2010. Competenze regionali in
materia di oli minerali);
● Art. 27 - (Modifiche all’articolo 10 della
l.r. 11.12.2006, n. 24 "Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni
in atmosfera a tutela della salute e
dell'ambiente". Sistemi geotermici a bassa
entalpia a circuito aperto con prelievo di
acqua dal sottosuolo);
● Art. 28 - (Inserimento dell’articolo
21-bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la
bonifica di siti contaminati);
● Art. 29 - (Inserimento dell’articolo 8-bis
nella l.r. 24/2006. Misure di
semplificazione per le autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera);
● Art. 31 - (Modifiche all’articolo 11 della
l.r. 24/2006. Impianti a biomassa);
● TITOLO V - Interventi per il governo del
sottosuolo e per la diffusione sul
territorio regionale della banda ultra-larga
(artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44);
● Art. 55 - (Appalti per favorire l’accesso
alle micro, piccole e medie imprese). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Guida per l'installazione degli
impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012
(Ministero dell'Interno,
nota 07.02.2012 n.
1324 di prot.).
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Dai VV.F. la guida per
l'installazione degli impianti fotovoltaici.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra
le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
Tuttavia, l'installazione di un impianto
fotovoltaico, a seconda dei casi, potrebbe
comportare un aggravio del preesistente
livello di rischio di incendio
dell'attività.
L’installazione di un impianto fotovoltaico
a servizio di un’attività soggetta ai
controlli di prevenzione incendi richiede
gli adempimenti previsti dal nuovo
regolamento antincendio (D.P.R. 151/2011).
I Vigili del Fuoco hanno pubblicato, con
Lettera Circolare 1324/2012, la nuova guida
per l’installazione degli impianti
fotovoltaici nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
La guida, redatta da un gruppo di lavoro
costituito da esperti del settore elettrico
ed approvata dal C.C.T.S., recepisce i
contenuti del D.P.R. 151/2011 e tiene conto
delle varie problematiche emerse in sede
periferica a seguito delle installazioni di
impianti fotovoltaici.
Questa guida sostituisce quella emanata con
nota prot. n. 5158 del 26.03.2010. La guida
è così strutturata:
● Premessa
● Campo di applicazione
● Requisiti tecnici
● Documentazione
● Verifiche
● Segnaletica di sicurezza
● Salvaguardia operatori VV.F
● Impianti esistenti (commento tratto da
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Impianto
eolico.
I comuni che devono essere chiamati in
conferenza di servizi per il rilascio di
autorizzazione unica per la costruzione ed
esercizio di un impianto eolico sono quelli
del territorio o soltanto limitrofi?
Il Consiglio di stato, sezione VI, con la
sentenza del 06.09.2010, n. 6480,
in tema di conferenza di servizi per il
rilascio di autorizzazione unica per la
costruzione ed esercizio di un impianto
eolico, ha affermato che i comuni che devono
essere necessariamente chiamati, a pena di
illegittimità del provvedimento finale, a
partecipare sono quelli il cui territorio è
direttamente destinato a sopportare le opere
in corso di realizzazione. Infatti, per i
Supremi giudici amministrativi, la procedura
della conferenza di servizi non è aperta a
tutti i soggetti potenzialmente interessati
alla tutela del patrimonio culturale, ma
solamente a quegli enti che la specifica
disciplina ritiene direttamente interessati
e coinvolti nella costruzione e
nell'esercizio dell'impianto eolico.
In pratica, sono i comuni il cui territorio
deve direttamente sopportare le opere in
corso di realizzazione.
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar)
Puglia – Bari - sezione I, con la sentenza
del 23.09.1995, n. 950, ha
affermato che «la deliberazione di Giunta
provinciale, nell'ammettere l'intervento
alla conferenza di servizi solo del
rappresentante del comune nel cui territorio
è prevista la localizzazione di impianto di
smaltimento di rifiuti, introduce una
irragionevole ed illegittima limitazione
alla partecipazione dei rappresentanti di
comuni limitrofi che, in ragione della
relativa prossimità spaziale dell'impianto
stesso –e, quindi, della potenziale
«ricaduta» dei suoi effetti “negativi”–
siano portatori di un qualificato interesse
esponenziale ad interloquire, nella fase
procedimentale acquisitiva di tutti gli
elementi conoscitivi utili all'intervento
sull'impatto ambientale e territoriale di
esso».
In materia si rimanda, anche, alla sentenza
n. 910, dell'11.02.2011, del
Consiglio di stato, sezione VI
(articolo ItaliaOggi
Sette del 06.02.2012). |
EDILIZIA PRIVATA: Impianti
fotovoltaici.
In materia di vincolo paesaggistico ed
autorizzazione paesaggistica per impianti
fotovoltaici, la compatibilità delle
innovazioni rispetto al vincolo
paesaggistico può essere valutata con
riferimento alla natura e dell'utilità delle
singole opere?
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar)
Lombardia, Brescia, sezione I, con la
sentenza n. 3726, del 04.10.2010, ha
affermato, in tema di vincolo paesaggistico
ed autorizzazione paesaggistica per impianti
fotovoltaici, che la compatibilità delle
innovazioni rispetto al vincolo
paesaggistico deve essere valutata
diversamente a seconda della natura e
dell'utilità delle singole opere. Pertanto,
non può essere vietata, facendo riferimento
alla loro semplice visibilità da punti di
osservazione pubblici, l'installazione di
pannelli fotovoltaici, «attualmente
considerati desiderabili per il contributo
alla produzione di energia elettrica senza
inconvenienti ambientali». Un eventuale
divieto, per i giudici amministrativi
lombardi, deve essere confortato dalla prova
dell'assoluta incongruenza delle opere
rispetto alla peculiarità del paesaggio.
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar)
Calabria, Catanzaro, sezione I, con la
sentenza n. 3726, del 04.10.2010, ha
precisato che «l'impatto territoriale degli
impianti per la produzione di energia
eolica, sicuramente rilevante e tale da
giustificare l'esercizio dei poteri
urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia
un elemento da considerare in via esclusiva,
dovendo l'attività in parola tenere conto
altresì, (e principalmente), dell'interesse
nazionale –costituzionalmente rilevante–
all'approvvigionamento energetico,
soprattutto se in forme non inquinanti, il
quale richiede la necessità, in base al
principio di proporzionalità, della precisa
indicazione delle ragioni ostative al
rilascio della autorizzazione paesaggistica,
al fine di eliminare sproporzioni fra la
tutela dei vincoli e la finalità di pubblico
interesse sotteso alla produzione e
utilizzazione dell'energia elettrica».
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar)
Lombardia, Brescia, sezione I, con la
summenzionata sentenza n. 3726, del
04.10.2010, ha sottolineato, pure, che il
lasso di tempo di soli tre giorni tra
l'avvio da parte della soprintendenza del
provvedimento di controllo
dell'autorizzazione rilasciata e la
successiva adozione del decreto di
annullamento non comporta automaticamente
l'illegittimità di quest'ultimo. Esso
preclude soltanto la possibilità di motivare
l'annullamento facendo riferimento a carenze
documentali, che, dicono i giudici, il
privato avrebbe potuto sanare se gli fosse
stato concesso un ragionevole lasso di tempo
(articolo ItaliaOggi
Sette del 06.02.2012). |
EDILIZIA PRIVATA:
Si chiede un chiarimento in
relazione al rispetto, per le richieste di
nuove costruzioni, degli adempimenti di cui
all’art. 11, Dlgs n. 28/2011: in particolare
sebbene il decreto di che trattasi sia
entrato in vigore il 29.03.2011, dalla
lettura del citato art. 11 comma 1,
sembrerebbe che per tali obblighi debbano
osservarsi le ”decorrenze di cui
all’allegato 3” (rif all. 3, art. 1 ovvero a
partire dal 31.05.2012). In ultimo, tale
condizione risulterebbe contrastare con
quanto definito all’art. 2 lett. n) ovvero
che è da intendersi quale ”nuovo fabbricato”
l’edificio la cui richiesta di titolo
edilizio sia stata presentata dopo il
29.03.2011.
Il Dlgs n. 28/2011 ha dato attuazione alla
direttiva 2009/28/ CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e
recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
L’art. 2 comma 1 lett. n) definisce edifici
di nuova costruzione ”edificio per il
quale la richiesta del pertinente titolo
edilizio, comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto”.
Il successivo art. 11 (Obbligo di
integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici di nuova costruzione e negli edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti) prevede che ”i progetti di
edifici di nuova costruzione ed i progetti
di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti prevedono l’utilizzo di fonti
rinnovabili per la copertura dei consumi di
calore, di elettricità e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di
integrazione e le decorrenze di cui
all’allegato 3.”.
La decorrenza degli obblighi del presente
decreto viene indicata, in base
all’esplicito rinvio contenuto nell’art. 11,
nell’allegato 3 il quale prevede che ”nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere
progettati e realizzati in modo da garantire
il contemporaneo rispetto della copertura,
tramite il ricorso ad energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili,
del 50% dei consumi previsti per l’acqua
calda sanitaria e delle seguenti percentuali
della somma dei consumi previsti per l’acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento:
a) il 20% quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio è presentata dal 31.05.2012
al 31.12.2013;
b) il 35% quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio è presentata dall'01.01.2014
al 31.12.2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio è rilasciato dall'01.01.2017
]...]”.
Quindi, gli obblighi in materia di
efficienza energetica dovranno essere
rispettati a partire dal 31.05.2012, con
percentuali variabili secondo il momento di
presentazione della domanda per ottenere il
titolo edilizio. Il presunto contrasto nella
definizione di ”nuova costruzione”
non sussiste considerato che l’art. 2 viene
dedicato alle definizioni, e si inserisce
all’interno del titolo I dedicato a Finalità
e obiettivi, mentre il successivo art. 11
specifica, attraverso un preciso rinvio
all’allegato 3, il momento in cui gli
edifici dovranno rispettare i nuovi indici
di risparmio energetico.
In conclusione, i termini di decorrenza
degli obblighi di cui al Dlgs n. 28/2011
sono quelli fissati dall’allegato 3 (tratto
da Diritto e Pratica Amministrativa n.
1/2012). |
EDILIZIA PRIVATA: In
zona paesaggisticamente vincolata, è
illegittimo il diniego vincolante espresso
dalla Soprintendenza (per la messa in opera
di pannelli fotovoltaici integrati nella
falda di tetto) poiché appare viziato da
travisamento e difetto di motivazione ed è
evidentemente fondato sul
postulato che la presenza dei pannelli
fotovoltaici costituisca comunque un degrado
per l’ambiente circostante, quale che siano
la modalità di installazione e le loro
dimensioni: ciò che, viceversa, secondo
ragionevolezza ed esperienza, non si può
affermare per la gran parte degli stessi –ormai diffusamente presenti sul territorio,
e largamente incentivati dalle leggi statali
e regionali– e comunque per l’impianto de
quo.
I Sigg. ... sono
proprietari di una villetta d’abitazione
monofamiliare a Colfosco di Susegana
(Treviso), in un’area residenziale, nella
quale è presente un cospicuo numero di altre
costruzioni consimili, e che è soggetta a
vincolo paesaggistico, istituito con d.m. 06.11.1965, e relativo alla zona che
circonda il castello di Collalto.
I consorti ... hanno deciso
d’installare dei pannelli fotovoltaici,
integrati con il tetto dell’abitazione, ed
hanno perciò richiesto una prima
autorizzazione paesaggistica, sulla quale si
è pronunciata negativamente la
Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia,
Belluno, Padova e Treviso con parere 07.04.2011, prot. n. 9306, assumendo che
l’intervento sarebbe stato incompatibile con
i valori paesaggistici tutelati.
Ne è seguito il provvedimento 12.05.2011, prot. n. 7816, a firma del
responsabile del procedimento dell'Area IV -
gestione del territorio del Comune di
Susegana, con il quale è stata comunicata la
determinazione definitiva di diniego
sull'istanza di autorizzazione
paesaggistica: atto che, insieme al parere,
è stato impugnato con il ricorso principale
in esame.
...
Il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza appare
viziato da travisamento e difetto di
motivazione ed è evidentemente fondato –come osservato dai ricorrenti- sul
postulato che la presenza dei pannelli
fotovoltaici costituisca comunque un degrado
per l’ambiente circostante, quale che siano
la modalità di installazione e le loro
dimensioni: ciò che, viceversa, secondo
ragionevolezza ed esperienza, non si può
affermare per la gran parte degli stessi –ormai diffusamente presenti sul territorio,
e largamente incentivati dalle leggi statali
e regionali– e comunque per l’impianto de
quo.
Infatti, nel secondo progetto, i pannelli
fotovoltaici costituiscono l’omogenea
copertura di una sola falda del tetto –con
cui fanno dunque corpo– della costruzione,
la quale a sua volta appartiene alla
tipologie delle villette unifamiliari su due
piani, di recente e normale fattura, posta
al lato di una strada totalmente urbanizzata
(dove si contano decine di costruzioni
consimili) e non lontana da una scuola e da
una chiesa: la stessa Soprintendenza, del
resto, riconosce che è fuori del nucleo
abitato in cui si trova la costruzione
interessata che il sito assume connotati di
rara bellezza naturalistica.
Affermare che un simile intervento
possa alterare il panorama della zona non
pare ragionevolmente sostenibile,
considerato che il Castello di Collalto,
ragione e perno del vincolo, si trova a
chilometri di distanza: la presenza dei
pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto
di una qualsiasi abitazione, e formanti
corpo con esso, è insignificante in un
siffatto contesto, tanto più considerata
l’ampia ed acquisita presenza sul territorio
regionale di impianti simili, di contenute
analoghe dimensioni, tali da essere ormai
divenuti un elemento architettonico
sostanzialmente insignificante.
In altri termini, non s’intende
affermare che, nello specifico contesto,
quei pannelli non aggravano un ipotetico
preesistente degrado, ma invece che gli
stessi si pongono come un intervento che non
altera il contesto perché, in concreto, non
lo trasforma.
I pareri 19.07.2011 prot. n. 20050
e 30.08.2011 prot. 23631, della
Soprintendenza ed il provvedimento 21.09.2011, prot. n. 15701 del Comune di
Susegana vanno dunque annullati.
Per effetto dell’annullamento
giurisdizionale, che, stante l'originaria
illegittimità dell'atto amministrativo,
produce i suoi effetti ex tunc, si deve
ritenere definitivamente consumato il potere
della Soprintendenza di ripronunciare un
ulteriore parere, in conformità al disposto
di cui all’art. 146, comma V segg, del d.
lgs. 42/2004: su tale fondamento il Comune
dovrà riprovvedere sull’autorizzazione
paesaggistica richiesta
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza
25.01.2012 n. 48 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Certificazione energetica ed espropriazione forzata
(Consiglio Nazionale del Notariato, studio 20.01.2012 n.
12-2011/E). |
EDILIZIA PRIVATA: Detrazioni
per riqualificazione energetica:
dall'Agenzia delle Entrate la nuova guida
alle agevolazioni fiscali.
L’agevolazione fiscale per la
riqualificazione energetica consiste nel
riconoscimento di detrazioni d’imposta pari
al 55% delle spese sostenute.
Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta
sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires
(Imposta sul reddito delle società) concesse
per interventi che aumentino il livello di
efficienza energetica degli edifici
esistenti.
A seguito delle modifiche apportate dalla
Legge salva-Italia in materia di detrazioni
fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato
la nuova guida (dicembre 2011)
alle agevolazioni relative agli interventi
di riqualificazione energetica (detrazione
del 55%).
Le novità introdotte riguardano:
● proroga delle detrazioni per
riqualificazione fino al 31.12.2012;
● estensione della detrazione a interventi
di sostituzione di generatori tradizionali
per acqua calda sanitaria con pompe di
calore;
● nessun limite temporale per le detrazioni
del 36%, che dal 2013 ingloberanno anche
quelle del 55%.
La guida è così strutturata:
►
Introduzione;
►
L’agevolazione per la riqualificazione
energetica;
►
Gli interventi interessati all’agevolazione;
►
Tipologia di spesa e relativa detrazione;
►
Adempimenti necessari per ottenere la
detrazione;
►
Riferimenti normativi;
►
Appendice
(19.01.2012 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 3 del
18.01.2012, "Attuazione dei criteri
approvati con d.g.r. 2554/2011 per
l’accertamento delle infrazioni e
l’irrogazione delle sanzioni di competenza
regionale, previste dall’art. 27 della l.r.
24/2006, in merito alla certificazione
energetica degli edifici" (decreto
D.U.O. 09.01.2012 n. 33). |
EDILIZIA PRIVATA:
A. Quaranta,
Eolico, autorizzazione sospesa solo per
gravi motivi (link a
www.ipsoa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - VARI: Risparmio
energetico con l'illuminazione: facciamo
“luce” con il manualetto ENEA.
Dai primi anni del 1900 fino ad oggi la
lampadina ha fatto molta strada, modificando
radicalmente abitudini e bisogni.
Oggi non sarebbe possibile compiere anche le
azioni più comuni senza luce artificiale;
basti pensare che circa l'80% di tutta
l’energia elettrica che consumiamo nelle
nostre case serve ad illuminare.
In questo articolo proponiamo un manualetto
pubblicato dall'ENEA sul risparmio
energetico ottenibile con l'illuminazione.
Il documento effettua dapprima una
panoramica su:
● lampade a incandescenza
● lampade alogene
● lampade fluorescenti
● lampade a LED
● definendo i concetti principali e
elencando pro e contro di ciascuna
tipologia.
Sono anche presenti utili indicazioni su:
● quali lampade scegliere
● dove e come illuminare
● consigli generali circa la sicurezza, il
risparmio energetico e il rispetto
dell’ambiente
(12.01.2012 - link a www.acca.it). |
anno 2011 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Regione Lombardia – Esercizio,
controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti termici nel territorio regionale -
Delibera Regionale IX/2601: disposizioni per
la termoregolazione e la contabilizzazione
di energia delle singole unità immobiliari
(ANCE Bergamo,
circolare 30.12.2011 n. 292). |
ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: Interessante
pronuncia circa la natura giuridica della
conferenza dei servizi (se istruttoria o
decisoria) in ambito autorizzazione unica
F.E.R. (Fonte Energetica Rinnovabile).
---------------
Circa
l'autorizzazione rilasciata da parte della
provincia per costruire ed esercire un
impianto di cogenerazione alimentato da
fonte rinnovabile (biomassa legnosa), non
può essere disconosciuta la legittimazione
ad agire del comune, sia nella qualità di
ente esponenziale degli interessi dei
residenti che potrebbero subire danni dalla
concreta individuazione delle aree per
l'attivazione dell’impianto di
cogenerazione, sia nella veste di ente
titolare del potere di pianificazione
urbanistica, sul quale certamente incide la
collocazione dell'impianto medesimo.
---------------
Alla conferenza di servizi disciplinata
dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 va
attribuita natura decisoria. A ciò si
perviene a seguito dell'analisi normativa che segue.
L'art. 12 del predetto decreto ha previsto
il rilascio da parte della regione o della
provincia delegata di un’”autorizzazione
unica”, che sostituisce tutti i pareri e le
autorizzazioni altrimenti necessari e in cui
confluiscono, con il meccanismo della
conferenza di servizi, anche le valutazioni
di carattere paesaggistico e quelle relative
all’esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico.
Sulla natura giuridica di detta conferenza
si registrano opinioni non univoche nella
giurisprudenza amministrativa, una parte di
essa affermandone la natura “istruttoria”,
altra, invece, la natura “decisoria”.
La preferenza per l’una o per l’altra
opzione interpretativa ha rilevanti
conseguenze giuridiche in ordine alle
modalità di formazione del consenso e di
superamento dell’eventuale dissenso
formulato in seno alla conferenza da una o
più delle amministrazioni coinvolte.
Com’è noto, alla conferenza “istruttoria” si
ricorre nel caso in cui sia opportuno un
esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo
o in più procedimenti amministrativi
connessi (art. 14, commi 1 e 3, L.
241/1990); alla conferenza “decisoria”,
invece, si ricorre quando l’amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di
altre pubbliche amministrazione pubbliche e
non li ottenga entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta (oppure quando
intervenga un espresso dissenso nel predetto
termine), ovvero quando l’attività del
privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche (art. 14 commi 2 e
4, L. 241/1990).
Entrambi gli istituti hanno la finalità di
semplificare e velocizzare il procedimento
amministrativo, ma con la rilevante
differenza che nel primo caso vi è un’unica
amministrazione competente a decidere
(cosiddetta decisione “monostrutturata”) la
quale, però, prima di decidere, può
acquisire contestualmente tramite la
conferenza di servizi le valutazioni
istruttorie delle altre amministrazioni
interessate; nel secondo caso, invece, vi
sono più amministrazioni competenti ad
assentire, sotto distinti profili, il
medesimo intervento o la medesima attività,
ancorché il rilascio del provvedimento
finale sia di competenza di una sola di esse
(cosiddetta decisione “pluristrutturata”); e
da ciò consegue che nel primo caso
l’amministrazione procedente rimane libera
di determinare il contenuto del
provvedimento conclusivo, dal momento che
questo rimane un atto di sua esclusiva
competenza, salva la facoltà degli
interessati di impugnare il provvedimento
conclusivo che si discosti immotivatamente o
irragionevolmente da quanto emerso in sede
di conferenza di servizi; nel secondo caso,
invece, il provvedimento finale deve tenere
conto delle posizioni prevalenti espresse in
seno alla conferenza di servizi, così come
riassunte dal responsabile del procedimento
nella determinazione conclusiva della
conferenza medesima, e ove poi il dissenso
sia espresso da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico, sono dettate specifiche
norme procedurali per il superamento di tale
dissenso.
L’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 non offre
elementi univoci dai quali poter desumere a
quale delle due fattispecie il legislatore
abbia inteso ricondurre la conferenza di
servizi preordinata all’esame di istanze di
autorizzazione alla realizzazione di
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, e ciò spiega la
contrapposizione interpretativa venutasi a
delineare nell’ambito della giurisprudenza
amministrativa tra la tesi della conferenza
“istruttoria” e quella della conferenza
“decisoria”, entrambe sostenute con
argomentazioni plausibili e ragionevolmente
ancorate al (generico e ambivalente) dato
normativo.
Osserva però il collegio che entrambi gli
orientamenti si sono formati in epoca
antecedente l’introduzione del Decreto
Ministeriale 10.09.2010 n. 47987 il quale,
nel dettare le linee guida statali per
l'autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili, offre oggi alcuni
elementi testuali in favore della tesi della
natura “decisoria” della conferenza di
servizi qui in esame.
Si tratta, in particolare, di due
disposizioni contenute nella parte III del
predetto decreto ministeriale, concernenti
la disciplina del procedimento unico di cui
all’art. 12 citato:
- la prima è quella contenuta nell’art.
14.6, nella parte in cui si prevede che la
conferenza di servizi “si svolge con le
modalità di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 241 del 1990 e successive
modificazioni ed integrazioni”;
- la seconda è quella contenuta nell’art.
15.1, in cui si prevede che
“l'autorizzazione unica, conforme alla
determinazione motivata di conclusione
assunta all'esito dei lavori della
conferenza di servizi, sostituisce a tutti
gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta
o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni coinvolte”.
A ben guardare, entrambe le disposizioni
sopra menzionate appaiono compatibili solo
con la natura decisoria della conferenza di
servizi.
In particolare, il rinvio integrale, senza
specificazioni o eccezioni di sorta, alla
disciplina di cui agli articoli 14 e
seguenti della L. 241/1990 presuppone un
implicito riferimento anche alle norme di
cui agli artt. 14-ter e 14-quater di detta
legge relativamente alle modalità di
formazione del consenso tra le
amministrazioni partecipanti e agli effetti
dell’eventuale dissenso manifestato da una
di esse: norme compatibili solo con il
carattere polistrutturato della conferenza
di servizi “decisoria” e inapplicabili,
invece, alle ipotesi di conferenza
“istruttoria”, all’esito della quale
l’autorità procedente resta libera di
determinare il contenuto del provvedimento
finale a prescindere da ogni eventuale
dissenso delle altre amministrazioni
coinvolte: il quale, infatti, laddove
espresso, non impone l’adozione di
particolari modalità procedimentali per il
suo superamento al di fuori della necessità
che l’atto conclusivo adottato
dall’amministrazione procedente sia
adeguatamente motivato in relazione alle
risultanze istruttorie acquisite in seno
alla conferenza.
Analogamente, la previsione che la
conferenza di servizi debba concludersi con
una determinazione motivata di conclusione
da parte del responsabile del procedimento e
che l'autorizzazione unica debba conformarsi
a detta determinazione, è anch’essa
compatibile solo con la natura decisoria
della conferenza di servizi, e così anche la
previsione secondo cui l’autorizzazione
unica sostituisce ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni
coinvolte: specificazione che, nel
riprodurre l’analoga disposizione contenuta
nell’art. 14-ter, comma 9, della L.
241/1990, non avrebbe ragion d’essere se la
conferenza di servizi qui in esame avesse
natura istruttoria, posto che in tal caso
non vi sarebbero più amministrazioni
competenti ad assentire, sotto diversi
profili, la medesima attività del privato,
ma una sola amministrazione titolare in via
esclusiva del potere decisorio con facoltà
di acquisire, ove ritenuto “opportuno”, le
valutazioni istruttorie di altre
amministrazioni eventualmente interessate.
---------------
E’ vero che l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003
prevede che l’autorizzazione unica
“costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico”, ma tale norma va
letta secondo canoni di ragionevolezza e
alla luce dei principi di (mera)
semplificazione procedimentale che la
ispirano.
L’autorizzazione unica, infatti, si
inserisce nella pianificazione urbanistica e
può variare quest’ultima soltanto se,
nell’ambito del relativo procedimento, si
sia giunti ad una ponderata valutazione
circa la coerenza sostanziale
dell’autorizzazione unica con le esigenze
della pianificazione, con la conseguenza che
l’effetto di variante dell’autorizzazione
unica è soltanto un meccanismo di
semplificazione.
L’effetto di variante dell’autorizzazione
unica non significa prevalenza sostanziale
di questo procedimento sulle scelte di
pianificazione, quasi che la realizzazione
di un impianto di cogenerazione potesse
stravolgere le linee di programmazione
dell’uso del territorio che ciascuna
amministrazione correttamente si pone: se
così non fosse, se l’eventuale dissenso del
Comune sotto il profilo urbanistico potesse
essere superato sul semplice rilievo che, in
ogni caso, l’autorizzazione unica produce di
diritto la variazione delle previsioni
urbanistiche ostative alla realizzazione
dell’impianto, tanto varrebbe non invitarla
neppure, l’Amministrazione Comunale, a
partecipare ai lavori della conferenza.
Né si può ritenere che le esigenze connesse
all’approvvigionamento energetico da fonte
rinnovabile –che sono certamente prioritarie
e di rilievo comunitario e che proprio per
questo hanno ispirato la semplificazione
procedimentale delineata dal legislatore
statale nel citato articolo 12 D.Lgs.
387/2003– siano talmente preminenti da
legittimare la totale pretermissione delle
esigenze di tutela del territorio,
dell’ambiente e della salute pubblica
connesse alla pianificazione territoriale.
Ciò non significa, peraltro, che
l’amministrazione comunale sia titolare di
un potenziale potere di “veto” in ordine
alla realizzazione dell’impianto: significa
soltanto che, nell’ambito della conferenza
di servizi decisoria di cui al citato art.
12, l’eventuale dissenso del Comune deve
essere preso in adeguata considerazione,
attentamente ponderato ed eventualmente
superato nella determinazione conclusiva, ma
sempre sulla scorta di una motivazione
adeguata che dia conto delle posizioni
prevalenti emerse in seno alla conferenza e
delle ragioni per cui l’insediamento è stato
ritenuto, nel confronto dialettico dei vari
interessi pubblici, compatibile con le
caratteristiche dell’area interessata; una
volta che in esito alla conferenza di
servizi l’autorità procedente sia pervenuta
a siffatta (motivata) conclusione, per il
rilascio dell’autorizzazione unica non sarà
necessario attivare la complessa procedura
di variazione dello strumento urbanistico,
ma la stessa autorizzazione unica
determinerà di diritto l’effetto di variante
urbanistica.
1. Il Comune di Luserna S. Giovanni impugna
il provvedimento con cui la Provincia di
Torino ha autorizzato l’Azienda Agricola
Merlo Guido a costruire ed esercire un
impianto di cogenerazione alimentato da
fonte rinnovabile (biomassa legnosa) su
terreni siti nel territorio del Comune
medesimo.
2. Costituendosi in giudizio, l’impresa
controinteressata ha eccepito in via
preliminare l’inammissibilità del ricorso
per difetto di legittimazione attiva e di
interesse a ricorrere.
L’eccezione non può essere condivisa.
Ritiene il collegio che non possa essere
disconosciuta la legittimazione ad agire
dell’ente ricorrente, sia nella qualità di
ente esponenziale degli interessi dei
residenti che potrebbero subire danni dalla
concreta individuazione delle aree per
l'attivazione dell’impianto di
cogenerazione, sia nella veste di ente
titolare del potere di pianificazione
urbanistica, sul quale certamente incide la
collocazione dell'impianto medesimo.
Tale legittimazione sussiste a maggior
ragione nella fattispecie in esame, nella
quale il Comune agisce a tutela dei
peculiari interessi pubblici rappresentati
in sede procedimentale e asseritamente
disattesi dal provvedimento impugnato.
3. Passando all’esame del merito del
gravame, è opportuno premettere alcune
considerazioni di ordine generale.
3.1. In ossequio a impegni internazionali e
comunitari finalizzati alla riduzione
dell'inquinamento anche mediante lo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, il
legislatore statale, in attuazione di
direttiva comunitaria, ha varato il D.Lgs.
n. 387/2003, ispirato a principi di
semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e
gestione degli impianti di energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, l'art. 12 del predetto
decreto ha previsto il rilascio da parte
della regione o della provincia delegata di
un’”autorizzazione unica”, che
sostituisce tutti i pareri e le
autorizzazioni altrimenti necessari e in cui
confluiscono, con il meccanismo della
conferenza di servizi, anche le valutazioni
di carattere paesaggistico e quelle relative
all’esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico.
3.2. Sulla natura giuridica di detta
conferenza si registrano opinioni non
univoche nella giurisprudenza
amministrativa, una parte di essa
affermandone la natura “istruttoria”
(TAR Campania Napoli, sez. VII, nn.
9345/2009 e 9367/2009 e 157/2010; Consiglio
di Stato sez. VI, n. 3502/2004 e C.G.A. nn.
295/2008 e 763/2008), altra, invece, la
natura “decisoria” (Cons. Stato, sez.
VI, 22.02.2010, n. 1020; TAR Campania Napoli,
sez. V, n. 1479/2010; TAR Sicilia Palermo,
sez. II, n. 1539/2009).
La preferenza per l’una o per l’altra
opzione interpretativa ha rilevanti
conseguenze giuridiche in ordine alle
modalità di formazione del consenso e di
superamento dell’eventuale dissenso
formulato in seno alla conferenza da una o
più delle amministrazioni coinvolte.
3.3. Com’è noto, alla conferenza “istruttoria”
si ricorre nel caso in cui sia opportuno un
esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo
o in più procedimenti amministrativi
connessi (art. 14, commi 1 e 3, L.
241/1990); alla conferenza “decisoria”,
invece, si ricorre quando l’amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di
altre pubbliche amministrazione pubbliche e
non li ottenga entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta (oppure quando
intervenga un espresso dissenso nel predetto
termine), ovvero quando l’attività del
privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche (art. 14 commi 2 e
4, L. 241/1990).
Entrambi gli istituti hanno la finalità di
semplificare e velocizzare il procedimento
amministrativo, ma con la rilevante
differenza che nel primo caso vi è un’unica
amministrazione competente a decidere
(cosiddetta decisione “monostrutturata”)
la quale, però, prima di decidere, può
acquisire contestualmente tramite la
conferenza di servizi le valutazioni
istruttorie delle altre amministrazioni
interessate; nel secondo caso, invece, vi
sono più amministrazioni competenti ad
assentire, sotto distinti profili, il
medesimo intervento o la medesima attività,
ancorché il rilascio del provvedimento
finale sia di competenza di una sola di esse
(cosiddetta decisione “pluristrutturata”);
e da ciò consegue che nel primo caso
l’amministrazione procedente rimane libera
di determinare il contenuto del
provvedimento conclusivo, dal momento che
questo rimane un atto di sua esclusiva
competenza, salva la facoltà degli
interessati di impugnare il provvedimento
conclusivo che si discosti immotivatamente o
irragionevolmente da quanto emerso in sede
di conferenza di servizi; nel secondo caso,
invece, il provvedimento finale deve tenere
conto delle posizioni prevalenti espresse in
seno alla conferenza di servizi, così come
riassunte dal responsabile del procedimento
nella determinazione conclusiva della
conferenza medesima, e ove poi il dissenso
sia espresso da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico, sono dettate specifiche
norme procedurali per il superamento di tale
dissenso.
3.4. L’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 non offre
elementi univoci dai quali poter desumere a
quale delle due fattispecie il legislatore
abbia inteso ricondurre la conferenza di
servizi preordinata all’esame di istanze di
autorizzazione alla realizzazione di
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, e ciò spiega la
contrapposizione interpretativa venutasi a
delineare nell’ambito della giurisprudenza
amministrativa tra la tesi della conferenza
“istruttoria” e quella della
conferenza “decisoria”, entrambe
sostenute con argomentazioni plausibili e
ragionevolmente ancorate al (generico e
ambivalente) dato normativo.
3.5. Osserva però il collegio che entrambi
gli orientamenti si sono formati in epoca
antecedente l’introduzione del Decreto
Ministeriale 10.09.2010 n. 47987 il quale,
nel dettare le linee guida statali per
l'autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili, offre oggi alcuni
elementi testuali in favore della tesi della
natura “decisoria” della conferenza
di servizi qui in esame.
3.6. Si tratta, in particolare, di due
disposizioni contenute nella parte III del
predetto decreto ministeriale, concernenti
la disciplina del procedimento unico di cui
all’art. 12 citato:
- la prima è quella contenuta
nell’art. 14.6, nella parte in cui si
prevede che la conferenza di servizi “si
svolge con le modalità di cui agli articoli
14 e seguenti della legge 241 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- la seconda è quella contenuta
nell’art. 15.1, in cui si prevede che “l'autorizzazione
unica, conforme alla determinazione motivata
di conclusione assunta all'esito dei lavori
della conferenza di servizi, sostituisce a
tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni
coinvolte”.
3.7. A ben guardare, entrambe le
disposizioni sopra menzionate appaiono
compatibili solo con la natura decisoria
della conferenza di servizi.
3.8. In particolare, il rinvio integrale,
senza specificazioni o eccezioni di sorta,
alla disciplina di cui agli articoli 14 e
seguenti della L. 241/1990 presuppone un
implicito riferimento anche alle norme di
cui agli artt. 14-ter e 14-quater di detta
legge relativamente alle modalità di
formazione del consenso tra le
amministrazioni partecipanti e agli effetti
dell’eventuale dissenso manifestato da una
di esse: norme compatibili solo con il
carattere polistrutturato della conferenza
di servizi “decisoria” e
inapplicabili, invece, alle ipotesi di
conferenza “istruttoria”, all’esito
della quale l’autorità procedente resta
libera di determinare il contenuto del
provvedimento finale a prescindere da ogni
eventuale dissenso delle altre
amministrazioni coinvolte: il quale,
infatti, laddove espresso, non impone
l’adozione di particolari modalità
procedimentali per il suo superamento al di
fuori della necessità che l’atto conclusivo
adottato dall’amministrazione procedente sia
adeguatamente motivato in relazione alle
risultanze istruttorie acquisite in seno
alla conferenza.
3.9 Analogamente, la previsione che la
conferenza di servizi debba concludersi con
una determinazione motivata di conclusione
da parte del responsabile del procedimento e
che l'autorizzazione unica debba conformarsi
a detta determinazione, è anch’essa
compatibile solo con la natura decisoria
della conferenza di servizi, e così anche la
previsione secondo cui l’autorizzazione
unica sostituisce ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni
coinvolte: specificazione che, nel
riprodurre l’analoga disposizione contenuta
nell’art. 14-ter, comma 9, della L.
241/1990, non avrebbe ragion d’essere se la
conferenza di servizi qui in esame avesse
natura istruttoria, posto che in tal caso
non vi sarebbero più amministrazioni
competenti ad assentire, sotto diversi
profili, la medesima attività del privato,
ma una sola amministrazione titolare in via
esclusiva del potere decisorio con facoltà
di acquisire, ove ritenuto “opportuno”,
le valutazioni istruttorie di altre
amministrazioni eventualmente interessate.
3.10 Alla luce di tali considerazioni,
ritiene il collegio -conformemente a quanto
affermato dalla più recente e attenta
dottrina- che alla conferenza di servizi
disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs.
387/2003 vada attribuita natura decisoria.
Tale opzione ermeneutica assume rilievo ai
fini della decisione del ricorso qui in
esame, per le ragioni che saranno qui di
seguito evidenziate.
3.11 Tanto premesso, è possibile passare
alla disamina dei singoli motivi di ricorso.
---------------
5. Con il secondo motivo, parte ricorrente
ha lamentato la violazione dell’art. 12,
commi 3, 4 e 4-bis, del D.Lgs. 29.12.2003,
n. 387 e dei principi di coordinamento e di
buon andamento dell’azione amministrativa,
nonché vizi di eccesso di potere per
manifesta irragionevolezza e difetto
d’istruttoria: secondo parte ricorrente la
determinazione impugnata sarebbe illegittima
perché affetta da carenza di istruttoria e
di motivazione; in particolare, essa
difetterebbe di adeguata motivazione:
a) circa la ritenuta compatibilità
urbanistica dell’impianto e, soprattutto,
circa le ragioni della prevalenza accordata
all’interesse pubblico alla realizzazione
dell’impianto rispetto ai concorrenti
interessi pubblici connessi alla disciplina
del territorio e alla tutela della salute
pubblica;
b) circa le carenze progettuali sotto il
profilo edilizio rilevate dal Comune e dalla
stessa Provincia in sede istruttoria e non
sanate dall’impresa richiedente (che si è
limitata a dichiarare che le integrazioni
richieste sarebbero state consegnate
soltanto prima dell’inizio dei lavori
all’ufficio tecnico comunale), tenuto conto
che l’autorizzazione impugnata è stata
rilasciata con l’espressa indicazione che la
stessa costituisce “titolo a costruire”;
c) circa l’effettiva “disponibilità del
suolo” su cui realizzare sia l’impianto di
cogenerazione sia la rete di
teleriscaldamento, così come prescritto
dall’art. 12, comma 4-bis, D.Lgs. 387/2003;
d) infine, circa l’entità delle “emissioni
in atmosfera” che saranno prodotte
dall’impianto.
5.1. La censura è fondata nei limiti qui di
seguito precisati.
5.2.. Quanto alla conformità urbanistica
dell’impianto.
In seno alla conferenza di servizi del 28.10.2010, il rappresentante del Comune
di Luserna ha fatto presente che il
progettato impianto di cogenerazione non
risultava conforme con la destinazione
urbanistica dell’area oggetto
dell’insediamento (classificata come “area
per attrezzature di interesse generale
comunale e intercomunale, campeggi e
attrezzature varie, con destinazione d’uso
parco gioco, parcheggio o pozzo acquedotto
comunale”), evidenziando che la relativa
tabella di zona prescrive che “non sono
ammessi interventi se non connessi con la
formazione del servizio”.
Nella determinazione conclusiva impugnata
nel presente giudizio, la Provincia di
Novara ha ritenuto che il rilievo formulato
dal rappresentante comunale non costituisse
ragione ostativa al rilascio
dell’autorizzazione unica dal momento che
questa, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, “costituisce,
ove occorra, variante allo strumento
urbanistico”.
Ritiene il collegio che tale motivazione sia
del tutto carente.
E’ vero che l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003
prevede che l’autorizzazione unica
“costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico”, ma tale norma va
letta secondo canoni di ragionevolezza e
alla luce dei principi di (mera)
semplificazione procedimentale che la
ispirano.
L’autorizzazione unica, infatti, si
inserisce nella pianificazione urbanistica e
può variare quest’ultima soltanto se,
nell’ambito del relativo procedimento, si
sia giunti ad una ponderata valutazione
circa la coerenza sostanziale
dell’autorizzazione unica con le esigenze
della pianificazione, con la conseguenza che
l’effetto di variante dell’autorizzazione
unica è soltanto un meccanismo di
semplificazione.
L’effetto di variante dell’autorizzazione
unica non significa prevalenza sostanziale
di questo procedimento sulle scelte di
pianificazione, quasi che la realizzazione
di un impianto di cogenerazione potesse
stravolgere le linee di programmazione
dell’uso del territorio che ciascuna
amministrazione correttamente si pone: se
così non fosse, se l’eventuale dissenso del
Comune sotto il profilo urbanistico potesse
essere superato sul semplice rilievo che, in
ogni caso, l’autorizzazione unica produce di
diritto la variazione delle previsioni
urbanistiche ostative alla realizzazione
dell’impianto, tanto varrebbe non invitarla
neppure, l’Amministrazione Comunale, a
partecipare ai lavori della conferenza.
Né si può ritenere che le esigenze connesse
all’approvvigionamento energetico da fonte
rinnovabile –che sono certamente
prioritarie e di rilievo comunitario e che
proprio per questo hanno ispirato la
semplificazione procedimentale delineata dal
legislatore statale nel citato articolo 12
D.Lgs. 387/2003– siano talmente preminenti
da legittimare la totale pretermissione
delle esigenze di tutela del territorio,
dell’ambiente e della salute pubblica
connesse alla pianificazione territoriale.
Ciò non significa, peraltro, che
l’amministrazione comunale sia titolare di
un potenziale potere di “veto” in ordine
alla realizzazione dell’impianto: significa
soltanto che, nell’ambito della conferenza
di servizi decisoria di cui al citato art.
12, l’eventuale dissenso del Comune deve
essere preso in adeguata considerazione,
attentamente ponderato ed eventualmente
superato nella determinazione conclusiva, ma
sempre sulla scorta di una motivazione
adeguata che dia conto delle posizioni
prevalenti emerse in seno alla conferenza e
delle ragioni per cui l’insediamento è stato
ritenuto, nel confronto dialettico dei vari
interessi pubblici, compatibile con le
caratteristiche dell’area interessata; una
volta che in esito alla conferenza di
servizi l’autorità procedente sia pervenuta
a siffatta (motivata) conclusione, per il
rilascio dell’autorizzazione unica non sarà
necessario attivare la complessa procedura
di variazione dello strumento urbanistico,
ma la stessa autorizzazione unica
determinerà di diritto l’effetto di variante
urbanistica.
Nel caso in esame, tale valutazione è
mancata del tutto, anche perché la
conferenza di servizi non è si è conclusa -come invece avrebbe dovuto, attesa la sua
natura decisoria- con la determinazione
conclusiva del responsabile del procedimento
che desse conto delle posizioni prevalenti
emerse in seno alla stessa: di modo che i
rilievi istruttori concernenti le
caratteristiche dell’area oggetto
dell’insediamento, esposti nelle pagine
iniziali del verbale della conferenza, sono
rimaste oggetto delle valutazioni
contrapposte dell’amministrazione
provinciale e di quella comunale, senza che
tale contrapposizione fosse risolta dal
responsabile del procedimento con la
formulazione sintetica delle posizioni
prevalenti emerse in seno alla stessa, che
consentisse in definitiva di comprendere le
ragioni dell’autorizzazione conclusiva.
In tal modo, l’effetto di variante
automatica dello strumento urbanistico
sancito dall’art. 12 è stato utilizzato in
modo improprio per aggirare, senza alcuna
motivazione, le valutazioni svolte dal
Comune in seno alla conferenza di servizi,
finendo per vanificare la stessa utilità
della partecipazione comunale alla
conferenza medesima.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il
collegio che la censura in esame sia fondata
e vada accolta
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 21.12.2011 n. 1342 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: competenze dei comuni in merito
al controllo e all'irrogazione delle
sanzioni in materia di certificazione
energetica degli edifici ed annunci
commerciali per la loro vendita o locazione
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Ambiente, Energia e Reti, U.O. Energia e
Reti Tecnologiche,
nota 13.12.2011 n. 25944 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: L'art.
12 D.Lgs. n. 387 del 2003 (adottato dal
legislatore nazionale in attuazione di
direttiva comunitaria e ispirato a principi
di semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e
gestione degli impianti di energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e,
segnatamente, da fonte eolica), ha previsto
una autorizzazione unica, che sostituisce
tutti i pareri e le autorizzazioni
altrimenti necessari, e in cui confluiscono
anche le valutazioni di carattere
paesaggistico, nonché quelle relative alla
esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico, tramite il meccanismo
della Conferenza di servizi. Pertanto,
l'organo competente al rilascio
dell'autorizzazione unica compie la
valutazione comparativa di tutti gli
interessi coinvolti, tenendo conto delle
posizioni di dissenso espresse dai
partecipanti alla Conferenza di servizi.
Nella dialettica dei numerosi interessi
collettivi coinvolti nel procedimento volto
al rilascio dell'autorizzazione unica, il
parere negativo opposto dai Comuni il cui
territorio sia interessato dalla
realizzazione dell'opera pubblica svolge la
funzione di mera rappresentazione degli
intereressi afferenti a tali enti, rimessi
alla valutazione discrezionale della
Regione, sicché questa rimane libera, nella
formulazione del proprio atto di
autorizzazione unica, di recepire o meno
quanto da essi evidenziato: diversamente, al
Comune verrebbe attribuito un potere di veto
che non è previsto dalla disciplina della
conferenza di servizio di cui agli artt. 14
ss., L. 07.08.1990 n. 241 né dall’art. 12,
del D.Lgs. n. 387/2003.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 rende
palese l'intento del legislatore di favorire
le iniziative volte alla realizzazione degli
impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, semplificando il
relativo procedimento autorizzativo e
concentrando l'apporto valutativo di tutte
le amministrazioni interessate nella
conferenza dei servizi ai fini del rilascio
di una autorizzazione unica) e che a tale
norma va riconosciuto valore di principio
fondamentale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante
per le regioni nella materia di legislazione
concorrente di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, nella
quale rientra la realizzazione e gestione
degli impianti di energia da fonte eolica.
---------------
In relazione alla previsione di cui all’art.
11 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, la
legittimazione a richiedere il permesso di
costruire compete, oltre che al
proprietario, a chi abbia una situazione
giuridica assimilabile alla proprietà o,
eventualmente, alla qualificata aspettativa
di poter esercitare le prerogative del
proprietario su di un'area, come nella
ipotesi del promissario acquirente di un
suolo.
Con il ricorso all’esame, il Comune di
Calusco d'Adda impugna l’autorizzazione –ex
art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003- alla
costruzione e all’esercizio di un impianto
fotovoltaico sito nel proprio territorio
comunale, che è stata rilasciata dalla
Provincia di Bergamo alla controinteressata
...Srl, nonché la presupposta conferenza di
servizi conclusasi il giorno 15.07.2010.
...
La disamina delle tre distinte censure
articolate dal ricorrente Comune di Calusco
d'Adda deve essere preceduta
dall’inquadramento sistematico della
normativa che viene in rilievo.
L’art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387
-recante “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità”– prevede:
– al 1° comma la pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle opere per
la realizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili;
– al 3° comma che la costruzione e
l'esercizio degli impianti gli impianti
predetti è assoggettata ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla
regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove
occorra, variante allo strumento
urbanistico;
– al 4° comma che l'autorizzazione è
rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate
- al comma 4-bis che il proponente deve
dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell’autorizzazione, la
disponibilità del suolo su cui realizzare
l’impianto;
– al 6° comma che l'autorizzazione non può
essere subordinata né prevedere misure di
compensazione a favore delle regioni e delle
province.
- al 7° comma che gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili possono essere ubicati
anche in zone classificate agricole dai
piani urbanistici;
- al 10° comma che le linee guida per lo
svolgimento del procedimento di cui al comma
3° -volte ad assicurare un corretto
inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici, nel
paesaggio– sono approvate nella Conferenza
unificata e che, in attuazione di tali linee
guida, le regioni possono procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di
impianti. Le stesse regioni devono adeguare
le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida e, in caso di mancato
adeguamento entro il predetto termine, si
applicano le linee guida nazionali.
La giurisprudenza amministrativa ha rilevato
che:
- l'art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 (adottato
dal legislatore nazionale in attuazione di
direttiva comunitaria e ispirato a principi
di semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e
gestione degli impianti di energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e,
segnatamente, da fonte eolica), ha previsto
una autorizzazione unica, che sostituisce
tutti i pareri e le autorizzazioni
altrimenti necessari, e in cui confluiscono
anche le valutazioni di carattere
paesaggistico, nonché quelle relative alla
esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico, tramite il meccanismo
della Conferenza di servizi. Pertanto,
l'organo competente al rilascio
dell'autorizzazione unica compie la
valutazione comparativa di tutti gli
interessi coinvolti, tenendo conto delle
posizioni di dissenso espresse dai
partecipanti alla Conferenza di servizi
(cfr. Cons. St., Sez. VI, 22.02.2010 n.
1020);
- nella dialettica dei numerosi interessi
collettivi coinvolti nel procedimento volto
al rilascio dell'autorizzazione unica, il
parere negativo opposto dai Comuni il cui
territorio sia interessato dalla
realizzazione dell'opera pubblica svolge la
funzione di mera rappresentazione degli
intereressi afferenti a tali enti, rimessi
alla valutazione discrezionale della
Regione, sicché questa rimane libera, nella
formulazione del proprio atto di
autorizzazione unica, di recepire o meno
quanto da essi evidenziato: diversamente, al
Comune verrebbe attribuito un potere di veto
che non è previsto dalla disciplina della
conferenza di servizio di cui agli artt. 14
ss., L. 07.08.1990 n. 241 né dall’art. 12,
del D.Lgs. n. 387/2003 (cfr. TAR Lazio
Latina, sez. I, 22.12.2009 n. 1343;
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 rende
palese l'intento del legislatore di favorire
le iniziative volte alla realizzazione degli
impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, semplificando il
relativo procedimento autorizzativo e
concentrando l'apporto valutativo di tutte
le amministrazioni interessate nella
conferenza dei servizi ai fini del rilascio
di una autorizzazione unica) e che a tale
norma va riconosciuto valore di principio
fondamentale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante
per le regioni nella materia di legislazione
concorrente di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, nella
quale rientra la realizzazione e gestione
degli impianti di energia da fonte eolica
(cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 14.01.2011 n.
32).
La Corte costituzionale –chiamata a
pronunciarsi sulla legittimità di una serie
di leggi regionali intervenute sulla
materia– ha rilevato (cfr. quanto riassunto
nella sentenza 15.06.2011 n. 192) che:
<<La normativa internazionale, quella
comunitaria, e quella nazionale, manifestano
ampio favor per le fonti energetiche
rinnovabili, nel senso di porre le
condizioni per la massima diffusione dei
relativi impianti. In ambito nazionale, la
normativa comunitaria è stata recepita dal
decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui
art. 12 enuncia i princìpi fondamentali
della materia, di potestà legislativa
concorrente, della «produzione, trasporto e
distribuzione di energia», cui le Regioni
sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e
366 del 2010). Pur non potendosi trascurare
la rilevanza che, in relazione agli impianti
che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la
tutela dell’ambiente e del paesaggio, il
bilanciamento tra le esigenze connesse alla
produzione di energia e gli interessi
ambientali impone una preventiva
ponderazione concertata in ossequio al
principio di leale cooperazione, che il
citato art. 12 rimette all’emanazione delle
linee guida, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la
Conferenza unificata.
Solo in base alla formulazione delle linee
guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri
così definiti alle specifiche
caratteristiche dei rispettivi contesti
territoriali, non essendo nel frattempo
consentito porre limiti di edificabilità
degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, su determinate zone del
territorio regionale (sentenze nn. 166 e 382
[rectius 282] del 2009; nn. 119 e 344 del
2010; n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere
le procedure autorizzative per la
realizzazione degli impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili in
determinate parti del territorio regionale,
fino all’approvazione delle linee guida
nazionali (sentenze n. 364 del 2006, n. 382
del 2009, nn. 124 e 168 del 2010).>>.
In particolare, la Corte costituzionale con
la sentenza 22.12.2010 n. 366 –con cui ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 27, comma 1, lett. b), l.reg. Puglia
19.02.2008 n. 1- ha rilevato (cfr. il p.
3.2.) che “l’adozione, da parte delle
Regioni, nelle more dell’approvazione delle
linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs.
n. 387 del 2003, di una disciplina come
quella oggetto di censura provoca
l’impossibilità di realizzare impianti
alimentati da energie rinnovabili in un
determinato territorio, dal momento che
l’emanazione delle linee guida nazionali per
il corretto inserimento nel paesaggio di
tali impianti è da ritenersi espressione
della competenza statale di natura esclusiva
in materia di tutela dell’ambiente.
L’assenza delle linee guida nazionali non
consente, dunque, alle Regioni di provvedere
autonomamente alla individuazione di criteri
per il corretto inserimento degli impianti
alimentati da fonti di energia alternativa.
Di conseguenza l’individuazione di aree
territoriali ritenute non idonee
all’installazione di impianti eolici e
fotovoltaici, non ottemperando alla
necessità di ponderazione concertata degli
interessi rilevanti in questo ambito, in
ossequio al principio di leale cooperazione,
risulta in contrasto con l’art. 12, comma
10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382
del 2009)”.
---------------
Con il secondo motivo il ricorrente
Comune lamenta la mancata dimostrazione – da
parte della richiedente – della
disponibilità del suolo su cui realizzare
l'impianto -richiesta dal comma 4-bis
dell'art. 12 cit., nel mentre la delibera
25.11.2009 della Giunta regionale stabilisce
che il soggetto richiedente deve
autocertificare il titolo di proprietà,
possesso o disponibilità delle aree
interessate dal progetto; gli accordi
preliminari, i contratti di affitto devono
essere dichiarati e documentati; in caso di
impianti fotovoltaici …è allegata la
documentazione da cui risulti la
disponibilità dell'area interessata alla
realizzazione dell'impianto– mentre è stato
presentato un semplice preliminare di
compravendita condizionato non trascritto né
registrato: titolo che si afferma essere
inidoneo allo scopo di cui sopra.
La doglianza va disattesa.
Invero, l’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 -al
comma 4-bis– dispone che il proponente deve
dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell’autorizzazione, la
disponibilità del suolo su cui realizzare
l’impianto.
Nel corso del procedimento, il richiedente
ha depositato alla Provincia in data
03.02.2010 copia dell’atto in data
05.12.2009, recante la promessa di vendita
condizionata di tale terreno.
L’atto autorizzativo prevede poi -al p. 2,
lett. C)- che: “prima dell’inizio dei
lavori, la cui data dovrà essere comunicata
al Comune di Calusco d’Adda e alla provincia
con anticipo di almeno 5 giorni, dovrà
essere formalizzata e trasmessa alla stessa
provincia la promessa di compravendita
datata 05.12.2009 e allegata all’istanza ai
sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03 (prot.
Prov. N. 10964 del 03.02.2010). In difetto
sarà avviata la procedura per la revoca
dell’autorizzazione”.
In generale, la giurisprudenza ha rilevato
che (in relazione alla previsione di cui
all’art. 11 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380) la
legittimazione a richiedere il permesso di
costruire competa, oltre che al
proprietario, a chi abbia una situazione
giuridica assimilabile alla proprietà o,
eventualmente, alla qualificata aspettativa
di poter esercitare le prerogative del
proprietario su di un'area, come nella
ipotesi del promissario acquirente di un
suolo (cfr. TAR Lecce, Sez. I, 29.07.2010 n.
1834; Cons. St., Sez. IV 27.10.2009 n. 6545;
Sez. VI, n. 7847/2004).
Rinviando a quanto enunciato in precedenza
in ordine al rilievo da riconoscere alle
linee guida regionali emesse in epoca
anteriore all’emanazione di quelle
nazionali, va posto in luce che nessuna
norma -né le stesse linee guida- richiede la
registrazione o la trascrizione
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 13.12.2011 n. 1726 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Trattamento
uguale per ristrutturazioni e risparmio energetico. La detrazione del 55% dal 2013
scende al 36%.
Dal 2013, sulle spese destinate alla
realizzazione di opere per il risparmio
energetico la detrazione passerà a regime,
ma scenderà dal 55% al 36%.
Così il comma 4, dell'art. 4, della “Manovra
Monti” che è intervenuto nella messa a
regime della detrazione del 36%, con
l'introduzione dell'art. 16-bis, rubricato
“Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici”,
nel dpr n. 917/1986 (Tuir).
Ciò si evince con estrema chiarezza nella
relazione di accompagnamento al decreto, in
attesa di emanazione, dove si afferma che la
detrazione del 55% per le spese sostenute
per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, prevista
attualmente dal comma 48, dell'articolo 1,
della legge n. 220 del 2010, viene prorogata
sino al 31/12/2012, ma che a decorrere dall'01.01.2013, “_ la predetta detrazione
resta confermata a regime per effetto della
novella recata dal comma 1, lett. h), del
predetto articolo 106-bis del TUIR, nella
misura del 36% ...”.
In effetti, la lettera appena richiamata del
nuovo articolo 16-bis del testo unico
indica, tra gli interventi agevolabili,
quelli “_ relativi alla realizzazione di
opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati
sull'impiego di fonti rinnovabili di energia
_”.
La conseguenza è estremamente chiara e, in
estrema sintesi, il passaggio significativo
è il seguente: fino al 31.12.2012
sugli interventi destinati al risparmio
energetico eseguiti fino a tale data, la
detrazione si manterrà nella misura del 55%,
ma a partire dal 1° gennaio successivo la
detrazione viene messa a regime e assorbita
dalla detrazione del 36% si ritiene,
inevitabilmente, per i lavori eseguiti a
partire da tale data, con l'applicazione del
relativo regime (tetto, spalmatura e
quant'altro).
Con il comma 3, del medesimo articolo 4 in
commento, che richiama le disposizioni
introdotte dall'articolo 25 del decreto
legge numero 78 del 2010, convertito dalla
legge numero 122/2010, destinate a
contrastare l'evasione fiscale nel campo
edile, si conferma il mantenimento della
ritenuta d'acconto a carico di coloro che
effettuano le prestazioni a favore dei
committenti che fruiscono delle detrazioni,
attualmente del 36% e del 55%, in futuro
esclusivamente del 36%; detta ritenuta si
rende applicabile senza alcuna modifica
all'impianto vigente, pertanto nell'attuale
misura del 4% (riduzione dal 10% eseguita
con la manovra 2011), a cura delle banche,
con obbligo di rivalsa, all'atto di
accredito dei pagamenti relativi ai bonifici
disposti dai contribuenti (Agenzia delle
entrate, circolare numero 40/E del 2010).
Sul punto, infine, si ricorda che la
ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o
dalle Poste) incide esclusivamente
sull'imponibile della fattura e non
sull'iva; pertanto, rispetto al totale di
ogni bonifico, il soggetto incaricato della
ritenuta (sostituto d'imposta) deve
scorporare l'iva e, stante, la presenza di
diverse aliquote, cui vanno assoggettati i
diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate
ha precisato che ci si debba sempre riferire
all'aliquota più alta ovvero a quella
fissata, attualmente, nella misura del 21%
(articolo ItaliaOggi dell'08.12.2011). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 48 del
30.11.2011, "Disciplina dell’efficienza
energetica in edilizia – Dichiarazione delle
prestazioni energetiche degli edifici
oggetto di annuncio commerciale per vendita
o locazione, in applicazione dell’art. 9,
comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della l.r.
24/2006 e certificazione energetica degli
enti pubblici" (deliberazione
G.R. 24.11.2011 n. 2555). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 48 del
30.11.2011, "Criteri di indirizzo,
modalità di accertamento delle infrazioni e
irrogazione delle sanzioni di competenza
regionale, previste dall’art. 27 della l.r.
24/2006, in materia di certificazione
energetica" (deliberazione
G.R. 24.11.2011 n. 2554). |
EDILIZIA PRIVATA: Ace,
l'obbligatorietà è a due vie.
Da valutare ogni volta se vale la legge
statale o regionale. I chiarimenti del
Notariato sugli attestati di certificazione
energetica degli immobili.
Attestati di certificazione energetica degli
immobili: obbligatorietà a due vie. Ai fini
della corretta applicazione della recente
modifica normativa che ha interessato il
dlgs n. 192/2005 sul rendimento energetico
degli edifici è infatti necessario valutare
caso per caso se sia applicabile la
disciplina statale piuttosto che quella
regionale e, in quest'ultimo caso, che cosa
la stessa abbia previsto.
Questo uno dei tanti utili chiarimenti
contenuti nello
studio
03.11.2011 n. 342/2011-C
preparato dalla commissione studi
civilistici del Consiglio nazionale del
notariato.
Le ragioni del nuovo comma 2-ter dell'art. 6
del dlgs n. 192/2005. Come è stato ricordato
nello studio del notariato, il dlgs n.
192/2005 di attuazione della direttiva
comunitaria n. 2002/91/Ce relativa al
rendimento energetico nell'edilizia
disponeva che l'Attestato di certificazione
energetica (il c.d. Ace, ovvero lo strumento
di informazione a disposizione del
proprietario e/o dell'acquirente per
attestare la prestazione energetica e il
grado di efficienza degli edifici da
acquistare o locare) dovesse essere allegato
in originale o in copia autentica all'atto
di trasferimento dell'immobile e che la
mancata allegazione determinasse la nullità
del contratto.
Tuttavia le relative
disposizioni di legge erano state abrogate
dal successivo dl n. 112/2008, convertito
nella legge n. 133/2008 e tale abrogazione
aveva determinato l'apertura di una
procedura di infrazione a carico dell'Italia
per la non puntuale attuazione dell'art. 7
della predetta direttiva n. 2002/91/Ce, il
quale prevedeva che in fase di costruzione,
compravendita o locazione di un edificio
l'attestato di certificazione energetica
dovesse essere messo a disposizione del
proprietario o dell'acquirente o del
locatario.
Da ultimo, l'art. 13 del dlgs n.
28/2011 ha aggiunto il comma 2-ter all'art.
6 del predetto dlgs n. 192/2005, stabilendo
che nei contratti di compravendita e
locazione di edifici e singole unità
immobiliari debba essere inserita «apposita
clausola con la quale l'acquirente o il
conduttore danno atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione in ordine
alla certificazione energetica degli
edifici».
Il coordinamento tra la normativa statale e
le normative regionali. Lo studio del
notariato ricorda come alle regioni (in base
all'art. 117, commi 3 e 5, della
Costituzione) competa non solo stabilire
quando e quale tipo di edifici debba essere
dotato di certificazione energetica,
determinare quali siano i requisiti di forma
e di contenuto dell'Ace e quali siano i
soggetti abilitati alla redazione del
documento, ma anche dare attuazione alla
direttiva n. 2002/91/Ce sul rendimento
energetico nell'edilizia.
Tuttavia, in
quelle regioni e/o province autonome che non
abbiano ancora adottato specifiche
disposizioni normative nelle materie di
competenza trova integrale applicazione la
disciplina statale dettata dal dlgs n.
192/2005 e dalle relative disposizioni
statali di attuazione. Resta in ogni caso
riservato alla competenza esclusiva dello
stato il potere di dettare le regole di
forma e contenuto dei contratti (ordinamento
civile), nel cui ambito rientra la nuova
disciplina contenuta nel comma 2-ter
dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005, che trova
quindi applicazione uniforme sull'intero
territorio nazionale.
Il notariato
sottolinea però che l'obbligo di fornire
informazioni e di consegnare la
documentazione in ordine alla certificazione
energetica, di cui al predetto comma 2-ter,
può trovare applicazione solo quando le
norme statali (cioè il dlgs n. 192/2005 e le
relative disposizioni statali di attuazione
per le sole regioni che non abbiano dato
autonoma attuazione alla direttiva
comunitaria) o regionali vigenti prevedano
l'obbligo di dotare l'edificio di
certificazione energetica: in tali caso nei
relativi contratti deve essere inserita
l'apposita clausola.
I contratti compresi nel comma 2-ter
dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005. Lo studio
del notariato chiarisce che il comma 2-ter
dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005 trova
applicazione non solo in caso di
compravendita o locazione (o permuta) ma in
tutte le ipotesi di trasferimento a titolo
oneroso (quindi anche i decreti di
trasferimento da parte dell'autorità
giudiziaria a seguito di procedura esecutiva
e i conferimenti societari), che è la
tipologia cui sia la norma statale (6, comma
1-bis, del dlgs 192/2005) sia la maggior
parte delle norme regionali fanno
riferimento ai fini del sorgere dell'obbligo
di dotazione della certificazione energetica
(solo le normative del Piemonte e della
Liguria fanno riferimento alla sola figura
specifica della compravendita). In ogni caso
il comma 2-ter dell'art. 6 non si applica a
quelle specifiche ipotesi di compravendita
che alcune normative regionali escludono
dall'obbligo di dotazione della
certificazione energetica.
Al contrario
troverà applicazione quando una norma
regionale assoggetti all'obbligo di
dotazione una fattispecie che secondo la
normativa statale è esclusa da tale obbligo.
Infine il comma 2-ter dell'art. 6 non si
applica ai contratti relativi a tipologie di
edificio che per norma statale o regionale
sono escluse dall'obbligo di dotazione (per
es. box, cantine, autorimesse, depositi
ecc.).
La violazione del comma 2-ter dell'art. 6
del dlgs n. 192/2005. Come precisato dal
notariato, il mancato inserimento nel
contratto della clausola in questione non
rende l'atto irricevibile dal pubblico
ufficiale rogante, né determina la nullità
del rapporto contrattuale, ma sarà fonte di
responsabilità a carico del
venditore/locatore inadempiente (per il
risarcimento del danno, la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto).
E
questo perché il legislatore non ha previsto
sanzione espressa in caso di violazione
della norma in questione. Inoltre il comma
2-ter dell'art. 6, si legge nello studio,
impone ai privati obblighi che riguardano
uno specifico comportamento e che non
entrano a far parte della struttura
negoziale dell'atto.
L'inderogabilità del disposto normativo.
Infine lo studio del notariato scaccia ogni
dubbio sul carattere inderogabile
dell'obbligo di inserimento nel contratto
della clausola in questione, poiché se
l'informazione e la consegna della
certificazione sono avvenuti, non sussiste
alcun motivo perché le parti non ne debbano
dare atto nel contratto. In ogni caso dalla
nuova disposizione normativa emerge
chiaramente che al momento della
stipulazione dell'atto l'acquirente e il
locatario devono avere già ricevuto le
informazioni e la documentazione in ordine
alla certificazione energetica.
Del resto,
come emerge dai principi generali della
normativa comunitaria e statale e dalla
funzione che la consegna della
certificazione energetica mira ad assolvere,
è di tutta evidenza che gli obblighi di
informazione e consegna della certificazione
non possano affatto essere derogati dalle
parti, pena le conseguenze su piano della
responsabilità contrattuale alle quali si
accennava in precedenza.
---------------
Compresi anche i contratti di locazione.
Gli obblighi di consegna e informazione in
tema di certificazione energetica degli
edifici si applicano ai contratti di
locazione solo se il relativo edificio sia
già dotato dell'attestato.
Prima della
recente introduzione del nuovo comma 2-ter
dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005 si dubitava
se l'obbligo dell'Ace valesse anche per le
locazioni o andasse applicato solo in caso
di compravendita.
La nuova normativa, in aderenza a quanto
previsto dalla direttiva comunitaria del
2002, ha sciolto ogni dubbio, anche se ha
parzialmente ristretto l'ambito applicativo
della certificazione a quegli immobili che
siano già dotati del relativo attestato.
La disposizione di legge, secondo lo studio
del notariato, deve essere interpretata nel
senso che l'obbligo di fornire informazioni
e di consegna esiste non solo allorquando
l'edificio sia già dotato di Ace, ma anche
quando avrebbe dovuto esserne dotato.
Diversamente, dovrebbe sostenersi che la
violazione dell'obbligo di dotazione della
certificazione in occasione di una
compravendita o della costruzione di un
nuovo edificio legittimerebbe renderebbe
legittimo che il proprietario possa non
consegnare la certificazione energetica al
locatore. La limitazione dell'obbligo alle
sole ipotesi di edifici già dotati di Ace
sembra porsi comunque in contrasto con il
contenuto della direttiva comunitaria del
2002.
Secondo la sintesi elaborata dallo studio
del notariato, attualmente nei territori
soggetti alla normativa statale il locatore
sarebbe quindi tenuto a fornire informazioni
e a consegnare all'inquilino la
documentazione in ordine alla certificazione
energetica nel caso in cui l'edificio debba
essere dotato di Ace in quanto:
1) sia di nuova costruzione, intendendosi
per tale l'edificio costruito o
ristrutturato in forza di un permesso di
costruire successivo al 09.10.2005;
2) sia stato oggetto di precedente atto di
trasferimento a titolo oneroso;
3) abbia avuto accesso a incentivi e
agevolazioni fiscali finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche;
4) sia interessato da contratto, nuovo o
rinnovato, relativo alla gestione
dell'impianto termico o di climatizzazione,
se di proprietà pubblica, ovvero anche se di
proprietà privata, ma in tal caso solo
qualora figuri come committente un soggetto
pubblico.
Diversamente, per gli edifici siti nei
territori delle regioni che hanno dato
autonoma attuazione alla direttiva n.
2002/91/Ce, la preesistenza dell'obbligo di
dotazione dell'Ace dovrà essere valutata con
riferimento alle rispettive normative.
Pertanto, in presenza di norme regionali (si
pensi all'Emilia Romagna, alla Lombardia, al
Piemonte, alla Toscana, alla Liguria) che in
maniera più rigorosa hanno stabilito che in
occasione di ogni contratto di locazione
l'immobile debba sempre essere dotato
dell'attestato di certificazione energetica,
la limitazione introdotta dalla normativa
statale non potrà essere applicata
(articolo ItaliaOggi
Sette del 21.11.2011). |
LAVORI PUBBLICI:
Incentivi energetici al click day.
Anche gli enti locali tra i beneficiari dei
contributi fino al 90%. L'ora X scatta alle
ore 9 del 17 novembre. Le amministrazioni
avranno 36 mesi di tempo.
Contributo del 90% a fondo perduto solo per
i comuni che saranno pronti ad inviare la
domanda alle ore 9 del 17 novembre. Si
estende ai comuni il click day, o meglio il
click second. Sarà il decimo di secondo di
invio che determinerà chi potrà ottenere il
ricco premio a carico dello stato per
promuovere l'impiego delle tecnologie per
l'efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili nelle strutture edilizie di
piena proprietà pubblica e destinate
esclusivamente ad uso pubblico. Possono
presentare istanza di cofinanziamento
diverse amministrazioni, tra cui gli enti
locali.
Il ministero dell'ambiente ha pubblicato lo
scorso 2 novembre un bando rivolto agli enti
locali che prevede contributi a fondo
perduto a copertura del 90% delle spese da
sostenere. Le domande potranno essere
presentate a partire dal 17.11.2011
con modalità a sportello in cui l'unico
criterio per la concessione dei contributi è
rappresentato dall'ordine di presentazione
dell'istanza. Il bando sarà riproposto anche
nelle annualità 2012 e 2013.
Finanziabili fonti rinnovabili,
trigenerazione e geotermia. Sono
finanziabili progetti per l'impiego di fonti
rinnovabili integrate nelle strutture
edilizie, in combinazione con tecnologie per
l'efficienza energetica degli edifici,
nonché progetti per la promozione di
impianti di trigenerazione ad alta
efficienza (85% almeno) per la generazione
di elettricità, calore e freddo. Inoltre,
sono finanziabili investimenti per
l'utilizzo del calore derivante da impianti
geotermici a bassa entalpia incluse le pompe
di calore. I progetti devono prevedere
interventi nell'ambito di nuove edificazioni
di proprietà pubblica, riqualificazione
energetica di edifici pubblici esistenti
ovvero riqualificazione eco efficiente di
edifici di interesse storico-architettonico.
Gli interventi dovranno avere una dimensione
economica minima, su base annua, di un
milione e massima di cinque milioni di euro.
Possibile presentare domanda anche su
progetti in corso. Le spese ammissibili a
cofinanziamento sono quelle relative a
progettazione, direzione lavori, studi di
fattibilità per un massimo pari all'8% del
totale generale delle spese ammissibili.
Inoltre, il contributo copre le spese per
fornitura dei materiali e dei componenti
necessari alla realizzazione degli impianti,
installazione e posa in opera degli impianti
(compresi avviamento e collaudo). Infine,
sono ammissibili spese per eventuali opere
edili strettamente necessarie e connesse
all'installazione degli impianti, nonché
dispositivi per il monitoraggio delle
prestazioni del sistema. Possono essere
ammessi a cofinanziamento nuovi progetti
oppure progetti in corso di realizzazione
alla data del 2 novembre scorso. In tale
ultimo caso saranno ritenute ammissibili le
sole spese sostenute successivamente alla
presentazione delle istanze.
Contributo fino al 90% della spesa
ammissibile. La percentuale massima di
cofinanziamento concedibile è pari al 90%
del costo totale ammissibile per la
realizzazione dell'intervento e comunque non
potrà superare il valore di 1 milione di
euro su base annua.
Domande via Pec. Le istanze dovranno essere
trasmesse al ministero a partire dalle ore
9,00 del 17.11.2011. Le domande, con
firma digitale, dovranno essere trasmesse,
pena la non ricevibilità e conseguente non
ammissione ad istruttoria, via Posta
elettronica certificata (Pec).
Trentasei mesi per il progetto. Gli enti
finanziati avranno 36 mesi di tempo dalla
notifica del decreto di ammissione a
finanziamento per realizzazione e
completamento degli interventi, sia dal
punto di vista tecnico-economico che in
termini di rendicontazione secondo la
normativa comunitaria vigente in materia. I
soggetti beneficiari dovranno quindi
impegnarsi a completare le opere. È fatto
espresso divieto al soggetto beneficiario di
alienare e/o dismettere l'impianto, per un
periodo non inferiore a dieci anni a far
data dal collaudo dell'impianto stesso.
Sarà possibile avere un anticipo del 25%. I
soggetti beneficiari, una volta concesso il
contributo, potranno richiedere una prima
quota, di importo pari al 25% dell'importo
ammesso a cofinanziamento, contro
presentazione della documentazione di inizio
lavori
(articolo ItaliaOggi
dell'11.11.2011). |
EDILIZIA PRIVATA: Rogito
senza certificato energetico. Atti in salvo
anche se non viene consegnata la
certificazione. Il Notariato: chi vende
l'immobile senza l'attestato può essere
chiamato a rispondere dei danni.
Rogiti salvi anche se
non viene consegnata la certificazione
energetica. Ma chi vende può essere chiamato
a rispondere dei danni.
Questa la conclusione cui giunge il
Consiglio nazionale del notariato nello
Studio 03.11.2011 n.
342-2011/C, dedicato appunto alla
certificazione energetica degli edifici
(articolo 6, comma 2-ter, dlgs 19.08.2005 n.
1).
Insomma la violazione degli obblighi sulla
certificazione non porta all'invalidità del
contratto, anche se non rimane senza
conseguenze, che possono arrivare fino alla
risoluzione del contratto. Ma vediamo di
illustrare le soluzioni interpretative
fornite dai notai.
La norma di riferimento.
L'articolo 6, comma 2-ter, citato, prevede
che nei contratti di compravendita o di
locazione di edifici o di singole unità
immobiliari deve essere inserita una
apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione in
ordine alla certificazione energetica degli
edifici. Nel caso di locazione, la
disposizione si applica solo agli edifici e
alle unità immobiliari già dotate di
attestato di certificazione energetica.
Tra l'altro, nel caso di offerta di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o
di singole unità immobiliari, a decorrere
dall'01.01.2012 gli annunci commerciali di
vendita dovranno riportano l'indice di
prestazione energetica contenuto
nell'attestato di certificazione energetica
Competenza regionale.
In base alla ricostruzione dei rapporti
stato-regione, nello studio in esame si
giunge alla conclusione che dalla data di
entrata in vigore delle leggi regionali e/o
delle norme regolamentari regionali
attuative della Direttiva 2002/91/CE, non
troveranno più applicazione, nei rispettivi
territori di competenza, le relative
disposizioni statali. Questo perché, se la
materia «ordinamento civile» (e
quindi il dettare regole di forma e
contenuto dei contratti) è riservata alla
competenza esclusiva dello Stato, tuttavia
la materia «rendimento energetico
nell'edilizia» è riservata alla
competenza regionale («legislazione
concorrente»), nel rispetto dei principi
fondamentali riservati alla legislazione
dello Stato, e ciò per effetto della
connessione delle materie «governo del
territorio» (e quindi edilizia e
urbanistica) e «produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia».
Vale quindi la regola per cui nell'ambito
delle materie di competenza regionale è
riservata alle regioni, salvo l'esercizio
del potere sostitutivo da parte dello stato
in caso di inerzia regionale. Peraltro la
consegna della certificazione energetica
dovrà aver luogo, evidentemente, solo
qualora vi sia obbligo di dotazione della
certificazione energetica, mentre il comma
2-ter non troverà applicazione, pertanto,
ogni qualvolta le norme (statali o
regionali) vigenti in base al territorio in
cui è ubicato l'edificio escludano l'obbligo
di dotazione.
Atti coinvolti.
Il comma 2-ter dell'articolo 6 citato si
riferisce esclusivamente alle compravendite
e quindi l'applicazione potrebbe essere
limitata solo appunto alle compravendite e
fattispecie analoghe. I notai, però,
consigliano una interpretazione più
sistematica, applicando la disposizione a
tutti gli atti di trasferimento a titolo
oneroso, per i quali è vigente l'obbligo di
dotazione della certificazione energetica.
In base a questa interpretazione l'obbligo
in questione si applica anche a:
assegnazioni, cessioni di azienda, vendite
di eredità, trasferimenti fra coniugi in
sede di separazione personale o scioglimento
degli effetti civili del matrimonio, ma
anche ad altri trasferimenti a titolo
oneroso (decreti di trasferimento da parte
dell'autorità giudiziaria ed i conferimenti
societari).
Violazione degli obblighi.
Secondo lo studio la violazione degli
obblighi inderogabili di dotazione,
informazione e consegna non potrà avere
riflessi sul piano della validità ed
efficacia dei contratti. Il contratto rimane
in piedi. Ma la violazione non sarà priva di
effetti: in particolare sarà fonte di
responsabilità a carico
dell'alienante/locatore inadempiente, con le
conseguenze dell'obbligo di risarcimento
danni oppure di subire una riduzione del
prezzo o addirittura la risoluzione del
contratto. Si tratterebbe quindi di un
inadempimento, ma non di una condizione di
validità della compravendita.
Inoltre è da escludere per il notaio la
possibilità di ricevere dichiarazioni in cui
la parte acquirente dà atto di non aver
ricevuto le informazioni e la documentazione
in ordine alla certificazione energetica o
la parte acquirente rinuncia a ricevere le
informazioni e la documentazione in ordine
alla certificazione energetica o, infine, la
parte alienante è esonerata dal fornire
informazioni in ordine alla certificazione
energetica ed alla consegna di tale
documentazione
(articolo ItaliaOggi del 03.11.2011). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI: DECRETO
SVILUPPO/ Meno
aiuti al fotovoltaico del Sud.
Più irraggiamento, meno incentivi. E sarà
più facile costruire. Basta la Scia per
impianti fino a 200 kw. Sotto i 20 kw è manutenzione.
Da un lato, le agevolazioni al fotovoltaico
saranno perequate, cioè livellate a livello
nazionale in base ai gradi-giorni toccati
per singola zona climatica del paese.
Tradotto: saranno tagliati gli incentivi al
Sud. Dall'altro, saranno semplificate le
attività di costruzione e ristrutturazione
dei piccoli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili: ogni
opera riguardante impianti di potenza
massima di 20 Kw non sarà più soggetta alla
disciplina della segnalazione certificata
d'inizio attività (Scia).
Ma verrà considerata un semplice intervento
di manutenzione ordinaria. Mentre, per gli
impianti compresi tra 20 e 200 kw, bisognerà
presentare segnalazione certificata d'inizio
attività all'amministrazione competente.
Sono queste le due principali novità in
fatto di energie rinnovabili, contenute
nella
bozza di decreto sviluppo, a cui sta
lavorando il governo.
Per il passato,
invece, non v'è traccia al momento del
condono tombale degli impianti fotovoltaici
abusivi; cioè di quella sorta di sanatoria a
fronte di una possibile oblazione di 10 euro
per kw installato (ne occorrono in media 3
per famiglia), di cui nei giorni scorsi
avevano parlato alcuni organi di stampa.
La perequazione degli incentivi: più sole,
meno agevolazioni. La norma contenuta nella
bozza di decreto non dice molto. Annuncia
l'applicazione di «un correttivo
perequativo» collegato ai gradi-giorni delle
zone climatiche del paese, «in modo da
uniformare il valore dell'agevolazione su
tutto il territorio nazionale». In sostanza,
la misura delle agevolazioni verrebbe
ricondotta agli stessi parametri utilizzati
per stabilire i calendari di accensione e
spegnimento delle caldaie.
Per misure e
modalità di applicazione del meccanismo
perequativo, il governo rinvia a un futuro
decreto interministeriale. Si può, però, già
anticipare che l'introduzione di un sistema
di perequazione geografica degli incentivi
comporterà la riduzione degli incentivi
statali per gli impianti installati nelle
aree del paese a maggior irraggiamento. Si
tradurrà, quindi, in un calo sensibile degli
incentivi per il fotovoltaico nelle regioni
del Sud Italia.
La semplificazione per i piccoli impianti.
Il decreto dispone che l'obbligo di
incassare l'autorizzazione unica dalla
regione (o un suo ente delegato) prima di
costruire, mettere in esercizio o
ristrutturare impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili,
rimanga per i soli impianti con potenza
superiore a 200 kw. La semplificazione
riguarda anche gli interventi di modifica,
potenziamento, riattivazione e rifacimento
(totale o parziale) degli impianti stessi. E
tutte le opere e le infrastrutture connesse
alla costruzione e all'esercizio degli
impianti in questione. Per quanto riguarda,
invece, tutti gli interventi relativi a
impianti con potenza compresa tra 200 e 20
kw, il decreto sviluppo prevede che siano
sottoposti alla sola disciplina Scia
(segnalazione certificata di inizio
attività). Infine, ancora più facile sarà
costruire e mettere in esercizio piccoli
impianti di potenza inferiore a 20 kw:
questi non saranno neanche soggetti alla
disciplina Scia. Stessa cosa per gli
interventi di ristrutturazione e le opere e
le infrastrutture a essi connesse.
Il condono, secondo indiscrezioni, sarebbe
impostato su un sistema di silenzio-assenso
della p.a. Un dispositivo piuttosto
difficile da applicare, visto che la
costruzione di impianti fotovoltaici è
soggetto all'obbligo di «Via», valutazione
di impatto ambientale. E il mancato rispetto
di questo vincolo ha ricadute penali.
Dunque, la scelta sul punto sarà tutta
politica, visto che, secondo quanto risulta
a ItaliaOggi, i tecnici ministeriali stanno
comunque lavorando alla misura. E la platea
degli interessati potrebbe essere
potenzialmente enorme, visto che l'Autorità
per l'Energia stima in circa 22 mila i
progetti che non hanno ancora ricevuto
un'autorizzazione, con richieste pari a150
mila MW di potenza elettrica (cioè il triplo
della domanda di elettricità del paese).
Due numeri. Per la cronaca, secondo stime Gse, gli impianti in esercizio oggi in
Italia sarebbero per oltre 11 mila Mw (con
previsione 12 mila mw entro fine anno).
Mentre a fine 2010 gli allacci alla rete
valevano per 3.500 mw. In sostanza, nel solo
2011 sarebbero stati allacciati 8.500 mw a
fotovoltaico, di cui però 3700 mw
deriverebbero dalla legge salva Alcoa (n.
129/2010) e graverebbero sul Secondo conto
energia e non sul quarto.
Se i conti
tornano, i residui 4.800 mw allacciati nel
solo 2011 avrebbero già esaurito la quota di
potenza installabile messa a disposizione
dal quarto conto energia, quantomeno fino a
fine 2013. Che prevede fino a 2.690 kw
incentivati nel periodo 2011/2012 e fino a
5030 mw incentivabili entro il 2013
(articolo ItaliaOggi del 20.10.2011). |
EDILIZIA PRIVATA: Fotovoltaico, impianti come case.
Il diritto di superficie è la via
privilegiata all'installazione. Studio del
Notariato sulle forme contrattuali a
disposizione dei privati per acquisire gli spazi.
La costituzione di un diritto di superficie
rappresenta lo strumento privilegiato per
l'acquisizione dell'area sulla quale
installare un impianto fotovoltaico, ferma
restando la possibilità di gestire
installazioni del genere anche con strumenti
negoziali diversi, dalla locazione al
comodato.
Quanto sopra si fonda sul presupposto che
questo tipo di impianti debbano considerarsi
beni immobili, alla stregua degli edifici, e
non semplicemente beni mobili ancorati al
suolo. Queste le conclusioni alle quali è
giunto il Consiglio nazionale del notariato
con il recente
studio 14.07.2011 n. 221-2011/C, nel
quale sono state analizzate le varie forme
contrattuali a disposizione dei privati per
l'acquisizione delle aree sulle quali
posizionare gli impianti fotovoltaici.
La natura di bene immobile dell'impianto
fotovoltaico. Nel prendere le mosse dalla
distinzione operata dal codice civile tra
beni mobili e immobili, il Notariato ha
dunque concluso per la riconduzione alla
seconda categoria delle centrali
fotovoltaiche (ovvero degli impianti di
grandi dimensioni e di potenza
complessivamente superiore ai 20 kW).
E questo perché l'eventuale precarietà
dell'elemento materiale dell'ancoraggio al
suolo risulta compensata da una serie di
considerazioni attinenti al profilo
funzionale dell'impianto. Infatti la messa
in opera di una centrale fotovoltaica, ivi
compresa l'integrazione tra i diversi
elementi e il loro allacciamento alla rete
elettrica nazionale, evidenzia uno stretto
collegamento con il luogo in cui lo stesso
viene installato, con la conseguenza che
l'impianto risulta per sua natura
finalizzato a essere utilizzato in via
duratura in una determinata area di
riferimento.
Le tipologie contrattuali per l'acquisizione
delle aree sulle quali impiantare gli
impianti fotovoltaici. Presupposta la natura
di bene immobile delle centrali
fotovoltaiche, lo studio del Notariato
ritiene che lo strumento migliore per
l'acquisizione delle aree di interesse di
proprietà di soggetti terzi sia la
costituzione di un diritto reale di
superficie, che può garantire al titolare un
potere duraturo di utilizzazione del suolo,
mettendo al sicuro il relativo investimento.
Strumenti contrattuali alternativi, quali la
locazione, il comodato e altre fattispecie
obbligatorie, anche non previste dal codice
civile, sembrano invece essere più idonei al
semplice godimento di impianti già
esistenti, essendo privi della predetta
stabilità reale. Sempre secondo lo studio in
questione, del pari poco utile risulta
essere l'istituto civilistico della servitù,
contraddistinto dal fatto che in tali casi è
necessario che esistano due fondi, uno
servente e uno dominante, rispetto ai quali
il proprietario del secondo può vantare una
serie di poteri e facoltà nei confronti del
proprietario del primo.
Volta per volta, al
fine di individuare a quale strumento
giuridico le parti abbiano realmente fatto
riferimento per consentire l'utilizzazione
dell'area necessaria all'installazione
dell'impianto fotovoltaico, andrà dunque
ricercata la volontà che le stesse hanno
inteso esprimere nel relativo contratto. Si
tratta di una questione interpretativa che
ha importanti ricadute dal punto di vista
degli effetti giuridici, nonché dal punto di
vista fiscale (si veda il relativo
articolo).
In casi analoghi la giurisprudenza ha
mostrato di valutare come dirimente la
circostanza se il fondo sia stato
considerato dalle parti contraenti
semplicemente come bene di cui servirsi
secondo la destinazione pattuita o come
spazio utile alla realizzazione e al
mantenimento delle costruzioni, che in
questo caso costituiscono l'oggetto
principale del negozio.
In quest'ultima ipotesi, infatti,
l'attribuzione non già del godimento del
bene in sé, che è caratteristico della
locazione, ma della facoltà di avvalersi del
bene stesso per conseguire quel peculiare
risultato che si concreta nell'uso
edificatorio del suolo è valso a
identificare il diritto concretamente
attribuito con quello di superficie. Sono
inoltre stati considerati elementi utili a
individuare la natura personale o reale del
diritto, oltre al rapporto intercorrente fra
disponibilità del fondo e godimento delle
costruzioni realizzate, la tipologia
dell'opera (stabile o instabile, di maggiore
o minore entità) e l'eventuale esistenza di
limitazioni del diritto nel tempo.
---------------
Trattamento fiscale legato al profilo
civilistico.
Il trattamento fiscale dell'installazione di
impianti fotovoltaici dipende dalla natura
mobile o immobile del bene e dalla tipologia
di contratto di cui ci si è avvalsi per
giustificare l'utilizzo del suolo o di altre
superfici ed è quindi strettamente connesso
al profilo civilistico.
Il Notariato ha quindi redatto un ulteriore
studio 15.07.2011 n. 35-2011/T
nel quale sono stati
esaminati i vari profili fiscali della
contrattazione relativa a detta tipologia di
impianti ed è stata affrontata la questione
della natura immobiliare/mobiliare degli
stessi, dando rilevanza alle regole
catastali che influenzano la formazione
degli atti autentici, ma che, di riflesso,
incidono anche sui rapporti di leasing. In
caso di locazione/affitto dei terreni,
allorché il locatore non agisca
nell'esercizio dell'impresa, l'atto verrà
assoggettato a imposta di registro con
l'applicazione dell'aliquota per l'affitto
di fondi rustici dello 0,50% o per la
locazione degli altri immobili, pari al 2%
(riguardo alla produzione di energia
fotovoltaica si deve tenere presente che la
stessa è considerata attività agricola
connessa, ove l'affittuario del fondo sia
imprenditore agricolo).
Nell'ipotesi di
ricorso al diritto si superficie la relativa
costituzione e il trasferimento da parte di
cedente-costituente che non agisca
nell'esercizio d'impresa segue le regole
dettate per gli atti aventi per oggetto il
trasferimento o la costituzione di diritti
reali. Qualora il cedente agisca invece
nell'esercizio d'impresa, nel caso in cui il
diritto di superficie abbia per oggetto
terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria, l'atto è considerato cessione
di bene non soggetta a Iva.
Al contrario,
l'operazione è assoggettata all'imposta sul
valore aggiunto e, per il principio di alternatività,
sconta le imposte fisse di registro,
ipotecaria e catastale. Del tutto speculare
a quella dei terreni è la tassazione degli
atti con i quali si concede la possibilità
di realizzare un impianto fotovoltaico con
riferimento ad un fabbricato, che, di
regola, sarà costituito da un'area urbana
ovvero dalla copertura (tetto o lastrico
solare) di un edificio. In quest'ultimo
caso, tuttavia, seguendo il rigido criterio
proposto dall'amministrazione, collegato
all'accatastamento del bene in categoria B,
C, D e A/10, si potrebbe dubitare che tali
possano risultare i lastrici, in quanto
accatastabili in categoria F/5.
In realtà, secondo lo studio del Notariato,
più elementi inducono a ritenere che i
lastrici solari abbiano natura di fabbricati
strumentali, quanto meno nei casi in cui il
loro autonomo accatastamento sia realizzato
dallo scorporo da un fabbricato avente tale
connotazione. Quanto all'imposta Ici, il
Notariato segnala la possibile assimilazione
degli impianti a quelli di interesse
pubblico, per i quali vale l'esenzione da
dall'imposta
(articolo ItaliaOggi
Sette del 17.10.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Poiché l’art. 149, lett. a),
D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce che l’esonero
dall’obbligo del previo rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica viene
espressamente stabilito soltanto “per gli
interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, consolidamento
statico e restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto
esteriore degli edifici”, deve ritenersi che
non può rientrare nell’ambito oggettivo di
tale norma l’installazione di pannelli
fotovoltaici sulla falda di tetto in quanto
anch’essi alterano l’aspetto esteriore degli
edifici e perciò non può escludersi a priori
che possano risultare incompatibili con la
protezione del contesto paesaggistico
tutelato, come quello, nella specie,
previsto dall’art. 142, comma 1, lett. f),
D.Lg.vo n. 42/2004.
Va rilevato che l’installazione di tre
impianti fotovoltaici, aventi una potenza
complessiva di 46,98 kw, sul tetto dei due
capannoni della società ricorrente (“con lo
stesso orientamento e inclinazione” delle
falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di
13 moduli, e gli altri due, composti da 3
stringhe di 16 moduli) rientra quantomeno
nell’ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria, espressamente previsti
dall’art. 31, comma 1, lett. b), L. n.
457/1978, in quanto trattasi della
realizzazione di un nuovo impianto
tecnologico, che non altera i volumi e le
superfici e non comporta la modifica della
destinazione d’uso dell’immobile che ci
occupa.
In via preliminare, va precisato che, pur
prescindendo dalla circostanza che la
società ricorrente non ha dimostrato che i
tre impianti fotovoltaici di cui è causa
hanno una superficie di massimo 25 mq., non
risulta condivisibile la tesi, proposta
dalla società ricorrente, secondo cui il
combinato disposto di cui al punto 28
dell’Allegato 1 al DPR n. 139/2010 ed
all’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008
andrebbe interpretato nel senso che
l’installazione dei pannelli solari, “aderenti
o integrati nei tetti degli edifici con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici”, non
sarebbe sottoposta neppure al procedimento
semplificato del rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, previsto
dall’art. 146, comma 9, D.Lg.vo n. 42/2004 e
disciplinato dal DPR n. 139 del 09.07.2010
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26.08.2010 ed entrato in vigore il
10.09.2010), dal momento che l’art. 11,
comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008 (come
sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv.
nella L. n. 73/2010), espressamente
richiamato dal punto 28 dell’Allegato 1 al
DPR n. 139/2010, statuisce soltanto che “sono
considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla
disciplina della Denuncia di Inizio Attività
di cui agli artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001”,
ma non prevede alcunché con riferimento
all’autorizzazione paesaggistica, mentre
l’analogo art. 6, comma 2, lett. d), DPR n.
380/2001 (anch’esso sostituito dall’art. 5
D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010)
al precedente comma 1 fa espressamente salve
le disposizioni contenute nel D.Lg.vo n.
42/2004.
Poiché l’art. 149, lett. a), D.Lg.vo n.
42/2004 statuisce che l’esonero dall’obbligo
del previo rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica viene espressamente stabilito
soltanto “per gli interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, consolidamento statico e
restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli
edifici”, deve ritenersi che non può
rientrare nell’ambito oggettivo di tale
norma l’installazione del predetto tipo di
pannelli solari, in quanto anch’essi
alterano l’aspetto esteriore degli edifici e
perciò non può escludersi a priori che
possano risultare incompatibili con la
protezione del contesto paesaggistico
tutelato, come quello, nella specie,
previsto dall’art. 142, comma 1, lett. f),
D.Lg.vo n. 42/2004.
Comunque, va rilevato che, al momento, non
risulta vigente alcuna disposizione
normativa, che non sottopone ad
autorizzazione paesaggistica l’installazione
della sopra descritta tipologia di pannelli
solari.
Pertanto, deve ritenersi che non vi sia
corrispondenza biunivoca tra interventi
liberi ai fini edilizi ed interventi
esonerati dall’obbligo del previo rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto
le discipline giuridiche del paesaggio e
dell’edilizia sono connesse, ma distinte,
poiché le parti del territorio di rilevanza
paesaggistica esprimono valori ed interessi
pubblici diversi ed autonomi rispetto a
quelli dell’ordinata e razionale
trasformazione dello stesso territorio,
sottesi alla normativa in materia di
edilizia ed urbanistica.
In ogni caso, tenuto conto della circostanza
che la società ricorrente ha in seguito
ottenuto, ai sensi dell’art. 146 D.Lg.vo n.
42/2004, il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica con la Determinazione
Dirigente Ufficio Urbanistica e Tutela del
Paesaggio della Regione Basilicata n. 1678
del 6.12.2010, il ricorso in epigrafe va
accolto, in quanto, poiché l’ultima frase
dell’art. 6, comma 3, L. n. 394/1991
statuisce espressamente che “resta ferma
la possibilità di realizzare gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria di
cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell’art. 31 L. n. 457/1978” (anche se
sono sottoposti all’onere di darne
comunicazione agli organi di gestione dei
Parchi Nazionali), cioè stabilisce che gli
interventi edilizi di manutenzione ordinaria
e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett.
a) e b), L. n. 457/1978 possono sempre
essere realizzati nell’ambito dei perimetri
dei Parchi Nazionali, si desume agevolmente
che il successivo art. 13 L. n. 394/1991,
nella parte in cui sottopone al preventivo
nulla osta dell’Ente Parco Nazionale il “rilascio
di concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere all’interno
del Parco” Nazionale, si riferisce ad
interventi edilizi diversi da quelli di
manutenzione ordinaria e straordinaria ex
art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n.
457/1978.
Al riguardo, va precisato che l’espresso
rinvio a queste ultime due norme, a maggiore
tutela degli interessi pubblici di tutela
dell’ambiente, va qualificato come di
carattere statico e non dinamico, cioè va
applicato soltanto alle fattispecie indicate
nelle predette lett. a) e b) del comma 1
dell’art. 31 L. n. 457/1978 e perciò non può
essere esteso alle ulteriori fattispecie di
manutenzione ordinaria e straordinaria,
individuate successivamente dal Legislatore,
come quella di cui è causa istituita
dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 40/2010 conv.
nella L. n. 73/2010, il quale ha modificato
sia l’art. 6 DPR n. 380/2001, sia l’art. 11,
comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008.
Infatti, poiché la ratio del nulla
osta ex art. 13 L. n. 394/1991 è quella di
tutelare e valorizzare il patrimonio
ecologico-naturale di una particolare
località (secondo le finalità previste
dall’art. 1, comma 3, L. n. 349/1991, come:
la conservazione delle specie animali e
vegetali, delle singolarità geologiche e
delle formazioni paleontologiche;
realizzazione dell’integrazione tra uomo e
ambiente naturale, mediante la salvaguardia
dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
promozione di attività ricreative
compatibili; difesa e ricostituzione degli
equilibri idraulici e idrogeologici) e non
l’estetica del paesaggio, il predetto nulla
osta non risulta necessario con riferimento
agli interventi edilizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma
1, lett. a) e b), L. n. 457/1978, mentre
risulta utile soltanto l’onere di
comunicazione di tali interventi edilizi, al
fine di vigilare e controllare se
effettivamente trattasi di interventi
edilizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a)
e b), L. n. 457/1978.
Inoltre, va sottolineato che “la
possibilità di realizzare gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, così
come definiti dall’art. 31, comma 1, lett.
a) e b), L. n. 457/1978, dandone
comunicazione all’organismo di gestione”
risulta confermata dall’art. 7, comma 2, DPR
08.12.2007, istitutivo dell’Ente Parco
Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese.
Al riguardo va pure evidenziato che,
comunque, il successivo art. 11 del medesimo
DPR 08.12.2007 statuisce che “nelle more
dell’entrata a regime dell’Ente Parco”
(situazione attuale al momento della
proposizione del ricorso in esame, in quanto
non erano ancora stati approvati i
Regolamento del Parco ex art. 11 L. n.
394/1991 ed il Piano del Parco ex art. 12 l.
n. 394/1991), i pareri per i progetti e gli
strumenti di pianificazione, previsti dagli
artt. 6, 7 e 8 dello stesso DPR 08.12.2007,
“sono ricompresi nelle rispettive
procedure autorizzative espletate ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n.
42/2004”, per cui, allo stato, in ogni
caso, il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991
andrebbe acquisito di regola nell’ambito del
procedimento di autorizzazione paesaggistica
anche mediante l’indizione di un’apposita
Conferenza di servizi.
In conclusione, va rilevato che
l’installazione dei tre predetti impianti
fotovoltaici, aventi una potenza complessiva
di 46,98 kw, sul tetto dei due capannoni
della società ricorrente (“con lo stesso
orientamento e inclinazione” delle
falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di
13 moduli, e gli altri due, composti da 3
stringhe di 16 moduli) rientra quantomeno
nell’ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria, espressamente previsti
dall’art. 31, comma 1, lett. b), L. n.
457/1978, in quanto trattasi della
realizzazione di un nuovo impianto
tecnologico, che non altera i volumi e le
superfici e non comporta la modifica della
destinazione d’uso dell’immobile che ci
occupa.
Per completezza, va pure precisato che non
può condividersi la tesi
dell’Amministrazione resistente, secondo
cui, poiché gli impianti fotovoltaici di cui
è causa dovevano essere qualificati come “opere
tecnologiche”, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, lett. a), DPR 08.12.2007
(istitutivo dell’Ente Parco Nazionale
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese)
tali opere, se ricadenti nella Zona 1,
rientravano tra quelle sottoposte ad
autorizzazione dell’Ente Parco, in quanto le
“opere tecnologiche”, previste dal
citato art. 7, comma 1, lett. a), DPR
08.12.2007, sono quelle autonome e distanti
dagli immobili esistenti (anche se
pertinenziali agli stessi immobili), mentre
gli impianti fotovoltaici di cui è causa
aderiscono (con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento) al tetto dei due
esistenti capannoni rurali della azienda
agricola ricorrente, come prescritto
dall’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008,
per cui tali pannelli solari rientrano
nell’ambito della manutenzione ordinaria (ai
sensi del citato art. 11, comma 3, D.Lg.vo
n. 115/2008) oppure, come sopra detto,
nell’ambito della manutenzione straordinaria
ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), L.
n. 457/1978.
Diversamente, accedendo alla predetta tesi
dell’Amministrazione resistente, secondo cui
qualsiasi opera tecnologica, anche se va
qualificata come opera di manutenzione
ordinaria o straordinaria, va assoggettata
al nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991,
sarebbe privo di effetto il successivo comma
2 dello stesso art. 7 DPR 08.12.2007, ai
sensi del quale, come sopra detto ed
analogamente a quanto già statuito dall’art.
6, comma 3, L. n. 394/1991, viene
espressamente sancita “la possibilità di
realizzare gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, così come
definiti dall’art. 31, comma 1, lett. a) e
b), L. n. 457/1978, dandone comunicazione
all’organismo di gestione”. Ma secondo
un principio generale dell’ordinamento
giuridico (desumibile dall’art. 1367 C.C.)
due norme, contenute in uno stesso articolo,
non possono essere interpretate nel senso
che una di esse non possa avere effetto.
Pertanto, l’impugnata nota Ente Parco
Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010
risulta illegittima, nella parte in cui
prescrive, per l’installazione dei predetti
impianti fotovoltaici, l’obbligo del nulla
osta ex art. 13 L. n. 394/1991
(TAR Basilicata,
sentenza 06.10.2011 n. 508 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione
del procedimento – Natura perentoria –
Inutile decorso – Ricorso avverso il
silenzio ex art. 117 c.p.a..
Dal testo dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 si
evince il termine di conclusione del
procedimento decorrente dalla data di
presentazione della relativa domanda ha
natura perentoria, con la conseguenza che al
suo inutile decorso l’interessato può
proporre il ricorso avverso il silenzio di
cui all’art. 117 c.p.a. (TAR Sicilia,
Palermo, Sez II, 19.03.2010, n. 3253 e
25.09.2009 n. 1539; TAR Sicilia, Catania,
Sez. I, 14.10.2008, n. 1819), tenuto anche
conto di quanto affermato nelle sentenze
della Corte Costituzionale n. 124 e n. 168
del 2010, con le quali la Corte ha affermato
che le Regioni, nel disciplinare gli
impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, "sono tenute al
rispetto dei principi fondamentali dettati
dal legislatore statale" e, in
particolare, il principio fissato dall'art.
12, comma 4, del D.L.vo n. 387/2003, il
quale stabilisce "il termine massimo per
il rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione ed all'esercizio degli impianti"
(tratto da www.ambientediritto.it - TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 29.09.2011 n. 2373 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Energie
rinnovabili anche senza l'ok dei singoli
comuni.
SILENZIO ASSENSO - Il parere non dato alla
conferenza dei servizi è considerato dai
giudici equiparabile al consenso espresso.
La realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile non può essere condizionata
all'assenso o al gradimento preventivo dei
comuni sul cui territorio l'impianto verrà
costruito.
La decisione del TAR Puglia-Lecce (Sez. I,
sentenza 29.09.2011 n. 1670) apre la strada alla
semplificazione amministrativa, o per lo
meno dei rapporti istituzionali all'interno
della conferenza dei servizi nell'ambito
dell'impiantistica per le fonti rinnovabili.
La questione affrontata dai giudici
salentini riguardava la controversia
innescata dal comune di Ginosa circa
l'Autorizzazione unica per un generatore di
energia elettrica da «biomasse di legno
vergine» per una potenza di 5 MW. La prima
conferenza dei servizi si era chiusa con il
via libera per la realizzazione, pur in
assenza del parere del piccolo comune.
Conferenza che venne poi riaperta per la
verifica dei requisiti sulla (nel frattempo
intervenuta a livello legislativo regionale)
"filiera corta", cioè il 40% del fabbisogno
di biomasse ottenuto nel raggio di 70 km
dall'impianto. In questa seconda sede Ginosa
aveva espresso parere negativo, circostanza
che non aveva impedito il rilascio
dell'autorizzazione, e quindi il conseguente
ricorso del municipio contrario.
I giudici amministrativi però hanno statuito
che «il procedimento per la realizzazione di
impianti di energia rinnovabile, o comunque
l'esito favorevole dell'istanza, non può
essere in alcun modo condizionato da
qualsivoglia atto di assenso o di gradimento
da parte dei comuni il cui territorio è
interessato dal progetto. In altre parole
non si può ritenere indispensabile a tal
fine la deliberazione favorevole del
Consiglio comunale», in accordo, tra
l'altro, sia con la giurisprudenza di merito
(Tar Lazio, Prima sezione di Latina,
1343/2009) sia con la sentenza 124/2010
della Corte Costituzionale.
Quindi, «in
assenza di una efficacia condizionante di
tale eventuale deliberazione, può dunque
ritenersi pacificamente applicabile
l'articolo 14-ter, comma 7, della legge n.
241 del 1990, a norma del quale "si
considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione … il cui
rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata"»
(articolo
Il Sole 24 Ore del 20.10.2010). |
EDILIZIA PRIVATA:
Quando manca una normativa
specifica gli impianti eolici possono essere
localizzati in tutte le zone agricole.
Se è vero che i Comuni possono prevedere,
nell’esercizio della propria discrezionalità
in materia di governo del territorio, aree
specificamente destinate ad impianti eolici,
anche tenendo conto delle diverse
disposizioni vigenti in tema di sostegno del
settore agricolo, agroalimentare locale e di
tutela della biodiversità, del patrimonio
culturale e paesaggio rurale, occorre, però
ritenere che, in assenza di alcuna espressa
previsione conformativa, detti impianti
possono essere localizzati senza
distinzione, almeno per quanto riguarda la
valutazione di compatibilità urbanistica, in
tutte le zone agricole (TAR Calabria, n.
32/2011 cit. e TAR Umbria, 15.07.2007, n.
518) (TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 27.09.2011 n. 1430 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Serre
bioclimatiche - L.R. n. 39/2004 - Non
computabilità ai fini volumetrici in quanto
volumi tecnici - Possibilità di ulteriori
deroghe rispetto allo strumento urbanistico
per aspetti differenti da quello volumetrico
- Non sussiste.
La L.R. n. 39/2004 -le cui disposizioni
prevalgono sui regolamenti e sulle altre
norme comunali- dispone che le serre
bioclimatiche, laddove abbiano determinati
requisiti, sono considerate volumi tecnici e
non sono, quindi, computabili ai fini
volumetrici: la legge consente perciò una
deroga alla normativa urbanistica comunale
solamente per quanto riguarda la
qualificazione quale volume tecnico delle
serre, ma non una deroga generalizzata alle
previsioni dettate dallo strumento
urbanistico per regolare aspetti differenti
da quello volumetrico
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.09.2011 n.
2192 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: La
nuova Guida alle detrazioni del 55% e
chiarimenti sulle ritenute d’acconto
dall’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione fiscale per la
riqualificazione energetica consiste nel
riconoscimento di detrazioni d’imposta pari
al 55% delle spese sostenute.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta
sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires
(Imposta sul reddito delle società) concesse
per interventi che aumentino il livello di
efficienza energetica degli edifici
esistenti e che riguardano, in particolare,
le spese sostenute per:
► la riduzione del fabbisogno energetico per
il riscaldamento;
► il miglioramento termico dell’edificio
(finestre, comprensive di infissi,
coibentazioni, pavimenti);
► l’installazione di pannelli solari
termici;
► la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
I limiti d’importo sui quali calcolare la
detrazione variano in funzione del tipo di
intervento, come indicato nella seguente
tabella:
TIPO DI INTERVENTO |
DETRAZIONE MASSIMA |
riqualificazione energetica di edifici esistenti |
100.000 euro
(55% di 181.818,18 euro) |
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli
infissi, su edifici esistenti) |
60.000 euro
(55% di 109.090,90 euro) |
installazione di pannelli solari |
60.000 euro
(55% di 109.090,90 euro) |
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale |
30.000 euro
(55% di 54.545,45 euro) |
A seguito delle modifiche apportate dal
Decreto Sviluppo e dalla Manovra Finanziaria
in materia di detrazioni fiscali, l’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato
la nuova guida (luglio 2011)
alle agevolazioni relative agli interventi
di riqualificazione energetica (detrazione
del 55%).
La Guida ripercorre le principali novità in
vigore fino al 31.12.2011, tra cui
l’eliminazione dell’obbligo di separata
indicazione in fattura del costo della
manodopera utilizzata per l’esecuzione degli
interventi (estesa anche alle detrazioni del
55%)
Infine, la Manovra Finanziaria di luglio
2011 ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta
d'acconto applicata da banche e poste sui
bonifici relativi alle spese che consentono
di fruire delle detrazioni fiscali del 36%
(ristrutturazioni edilizie) e del 55%
(risparmio energetico negli edifici).
Al riguardo, l’Agenzia ha pubblicato anche
la
circolare 05.08.2011 n. 41/E che
chiarisce che banche e Poste Italiane sono
tenute ad applicare la nuova ritenuta del 4%
a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto, cioè a partire dal 06.07.2011.
Inoltre, prevede il rimborso della
differenza del 6% qualora banche e Poste
Italiane abbiano continuato ad operare la
ritenuta del 10%
(01.09.2011 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: certificazione energetica degli
edifici - modifiche relative al modello di
attestato e alla sua validità.
Agli Uffici tecnici dei
Comuni della Lombardia.
Si comunica che, per effetto di quanto
previsto dalla lettera f), comma 1, art. 17
della Legge Regionale 21.02.2011, n. 3, a
partire dall'01.09.2011 l'Attestato di
Certificazione Energetica acquisterà
efficacia con l'inserimento nel catasto
energetico regionale del file di
interscambio dati, senza che sia più
necessario il timbro per accettazione da
parte del Comune, previsto al punto 12.6
della dgr 8745 del 22.12.2008.
In attuazione di quanto sopra, con delibera
N° IX/1811 la Giunta regionale ha approvato
il nuovo modello di attestato di
certificazione energetica, che verrà
applicato dall'01.09.2011.
L’estrazione dell’ACE dal catasto energetico
in cui sia stato inserito il cui file di
interscambio dati prima dell'01.09.2011 non
avrà nessun valore giuridico; pertanto, nel
caso sia necessario, al fine di ottemperare
agli obblighi di legge, acquisire un ACE
inserito prima di tale data, occorrerà fare
una copia conforme dell’originale a suo
tempo redatto dal Certificatore e timbrato
per accettazione dal Comune territorialmente
competente.
Per gli edifici che rientrano nella
fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n.
14006 del 15.12.2009, i soggetti
certificatori che intenderanno continuare ad
avvalersi della procedura di calcolo di cui
al Decreto n. 15833 del 13.12.2007,
produrranno l’ACE conforme al modello di cui
all’allegato C alla DGR VIII/5773.
L’idoneità dell’ACE, per questa fattispecie,
dovrà essere comprovata dalla ricevuta
dell’avvenuto inserimento del file di
interscambio dati nel catasto energetico,
comprovante il versamento del contributo
previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.
Si chiede cortesemente di estendere la
presente comunicazione a tutto il personale
interessato di codesto Comune.
Cordiali saluti.
Dr. Mauro Fabrizio Fasano
Dirigente U.O. Energia e Reti Tecnologiche -
D.G. Ambiente Energia e Reti
Palazzo Lombardia - 6° piano - Stanza nr. 20
- Nucleo 4 - Colore Azzurro
P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
tel. 02.6765.8690 - fax 02.6765.4468 (nota
e-mail 25.08.2011).
---------------
Semplificazione della procedura di
certificazione energetica degli edifici e
nuovo modello di attestato.
A partire dall'01.09.2011 l'Attestato di
Certificazione Energetica (ACE) acquista
efficacia con l'inserimento nel catasto
energetico regionale del file di
interscambio dati (estensione file: .XML e,
quando previsto, .cnd), sulla base della
Legge Regionale 3/2011 art. 17, comma 1.
In attuazione di quanto sopra, con delibera
1811/2011 la Giunta regionale ha approvato
il nuovo modello di Attestato di
Certificazione Energetica, che verrà
applicato dall'01.09.2011.
Nel caso in cui un file di interscambio
relativo a un ACE venga inserito nel catasto
regionale prima dell'01.09.2011, esso non
avrà alcun valore giuridico. Pertanto, se
fosse necessario acquisire un ACE prima di
tale data per ottemperare agli obblighi di
legge, occorrerà fare una copia conforme
dell’originale redatto dal Certificatore e
timbrato per accettazione dal Comune
territorialmente competente.
A partire dall'01.09.2011 i Comuni non
potranno più rilasciare originali di ACE e,
per quanto riguarda le pratiche già inserite
nel catasto energetico regionale, non sarà
più consentita l’eliminazione di pratiche
chiuse, ma solo la loro sostituzione con
pratiche nuove.
Per gli edifici che rientrano nella
fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n.
14006 del 15.12.2009, i soggetti
certificatori che intenderanno continuare ad
avvalersi della procedura di calcolo di cui
al Decreto n. 15833 del 13.12.2007,
produrranno l’ACE conforme al modello di cui
all’allegato C alla DGR VIII/5773. In questo
caso l’idoneità dell’ACE dovrà essere
comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto
inserimento del file di interscambio dati
nel catasto energetico, comprovante il
versamento del contributo previsto dalla DGR
VIII/5018 e s.m.i.
Al fine di apportare le modifiche necessarie
si avvisa che, dalle ore 15.30 del giorno
31.08.2011 alle ore 8.30 del 01.09.2011,
tutti i servizi relativi alla sezione
"Catasto" del sito web www.cened.it,
compresa la registrazione di ACE, saranno
sospesi (link a www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Rilasciata
dal GSE la nuova guida per l’integrazione
architettonica degli impianti fotovoltaici.
Il GSE ha rilasciato la prima revisione alla
Guida per l’integrazione architettonica, con
i criteri e le modalità di installazione di
impianti fotovoltaici innovativi finalizzati
all’integrazione architettonica.
La pubblicazione nasce al seguito di
richieste di chiarimenti pervenute in merito
al riconoscimento della tariffa privilegiata
destinata alle applicazioni innovative
(Titolo III del Decreto 05.05.2011) e
accoglie il parere del Ministero dello
Sviluppo.
La principale novità riguarda il brevetto
europeo richiesto per il sistema di
montaggio dei componenti speciali: infatti,
sono ritenuti “…ammissibili anche i
prodotti che, avendo in corso la procedura
di richiesta di concessione del brevetto
alla data di presentazione della domanda al
GSE, abbiano già ottenuto dall'European
Patent Office (EPO) il rapporto di ricerca (search
report), unitamente all'opinione preliminare
sulla brevettabilità del prodotto (preliminary
opinion on patentability) con contenuto
positivo”.
Da evidenziare che nel solo caso di
realizzazione di superfici verticali esterne
ventilate è ammesso che le funzioni di
tenuta all’acqua (impermeabilizzazione),
tenuta meccanica e resistenza termica
possano essere garantite dall'insieme dei
moduli e dell'involucro edilizio di cui
fanno parte; la prima versione prevedeva che
tali funzioni fossero svolte esclusivamente
dai moduli.
Inoltre, per soluzioni su superfici
verticali e per facciate ventilate si può
derogare dal possesso del brevetto europeo
sul sistema di montaggio, ma la soluzione
deve possedere i seguenti requisiti:
►
interessare una superficie omogenea della
facciata, opportunamente raccordata a
eventuali parti della stessa non ricoperte
da moduli fotovoltaici, nel caso di
rivestimento di una superficie verticale
opaca;
►
interessare l’intera parete dell'involucro
edilizio (anche se non attraverso l’utilizzo
esclusivo di moduli fotovoltaici), nel caso
di facciata ventilata
(25.08.2011 - link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Elaborato denominato "Fotovoltaico.
Prontuario per la valutazione del suo inserimento nel
paesaggio e nei contesti architettonici" (MIBAC,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto,
circolare 08.08.2011 n. 54/2011). |
EDILIZIA PRIVATA: Sconto
sulla ritenuta per 36 e 55%.
È stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta
d'acconto trattenuta dalle banche e dalle
poste sui bonifici incassati dagli esecutori
dei lavori di ristrutturazioni edilizie e
per il risparmio energetico.
La nuova
percentuale si applica ai bonifici
effettuati dal 06.07.2011, data di
entrata in vigore della manovra (articolo
23, comma 8 del decreto legge 98/2011) e
modifica la misura della trattenuta,
introdotta dall'01.07.2010, sui pagamenti
che devono obbligatoriamente essere
effettuati tramite bonifico bancario o
postale, al fine di consentire al
committente dei lavori la detrazione del 36%
sulle ristrutturazioni edilizie e del 55%
sugli interventi per il risparmio
energetico.
La ritenuta viene applicata
dalla banca o dalla posta in cui viene
accreditato il pagamento, cioè da quella
dell'impresa che ha effettuato i lavori.
Non va applicata la ritenuta, invece, se il
beneficiario della detrazione del 55% è
un'impresa, in quanto in questo caso il
beneficio Irpef/Ires spetta anche se il
pagamento della spesa avviene con mezzi
diversi dal bonifico.
Imponibile, ritenuta del 10%.
Considerando che la banca o la posta che
effettua la ritenuta non conosce l'importo
dell'Iva compreso nel bonifico, l'agenzia
delle Entrate ha chiarito che la base
imponibile, su cui operare la ritenuta, è
forfettariamente calcolata, scorporando
dall'importo del bonifico ricevuto
l'aliquota Iva del 20%, anche se in fattura
è stata applicata un'aliquota diversa.
Altre ritenute d'acconto.
Nei casi in cui sussiste l'obbligo di
applicare la nuova ritenuta, i committenti
devono pagare le fatture dei professionisti
o delle imprese al lordo delle usuali
ritenute d'acconto a essi applicabili, cioè
quella del 20% (se il prestatore è un
professionista) o del 4% (se il committente
è un condominio), in quanto la normativa
speciale della nuova ritenuta, ora del 4%,
prevale su quella generale. La riduzione dal
10% al 4%, quindi, comporta un ulteriore
vantaggio per i professionisti, che
subiscono una riduzione del bonifico solo
del 4%, al posto del 20% dell'usuale
ritenuta (comunque, calcolata su un
imponibile differente), ed elimina l'aumento
di trattenuta dal 4% al 10%, che ha colpito,
dall'01.07.2010, i corrispettivi pagati
dai condomìni per le prestazioni relative a
contratti di appalto, di opere e servizi.
Nuove iniziative.
La ritenuta d'acconto del 4% sui bonifici
necessari per le detrazioni del 36%
(ristrutturazioni edilizie) o del 55%
(risparmio energetico) viene trattenuta
dalle banche e dalle poste anche alle
imprese e ai professionisti che si sono
avvalsi del regime delle nuove iniziative,
ma questi soggetti non possono scomputarla
dalla loro imposta sostitutiva dell'Irpef
del 10%, in quanto nei relativi quadri del
modello Unico PF 2011 non sono stati
previsti nuovi quadri da utilizzare per
indicare queste ritenute e non sono state
cambiate, rispetto allo scorso anno, le
istruzioni dei righi RG30, per le imprese, e
RE22, per i professionisti.
Queste prevedono
che l'imposta sostitutiva del 10%
dell'imponibile debba essere versata con il
modello F24, con il codice tributo 4025, e
non dicono, invece, che questo importo debba
essere ridotto della nuova ritenuta del 10%,
applicabile dall'01.07.2010.
Il modello e
le istruzioni, quindi, non considerano che
la circolare delle Entrate 28.07.2010,
n. 40/E, ha precisato che «nel caso in cui i
destinatari del bonifico usufruiscano di
regimi fiscali per i quali è prevista la
tassazione del reddito mediante imposta
sostitutiva dell'Irpef, la ritenuta del 10%
operata dalla banca o da Poste spa sulle
somme loro accreditate potrà essere
scomputata dalla medesima imposta
sostitutiva».
L'interpretazione dell'Agenzia è generale e
vale per tutti i contribuenti assoggettati a
imposta sostituiva dell'Irpef, tra i quali
non vi rientrano solo i soggetti minimi, ma
anche quelli che hanno optato per il regime
triennale delle nuove iniziative. La
posizione delle Entrate è condivisibile, in
quanto le banche e le poste, incaricate di
trattenere la ritenuta del 10%, non sono
tenute a sapere il tipo di regime fiscale
adottato dal beneficiario del bonifico e
quindi la applicano a tutti i pagamenti con
le causali specifiche delle detrazioni del
36% e del 55%, dopo aver scorporato l'Iva
(forfettariamente al 20%) dall'importo del
pagamento.
Per gli imprenditori e i professionisti che
adottano il regime delle nuove iniziative,
però, non è previsto un campo generale dove
scomputare le ritenute subite, in quanto
l'usuale ritenuta del 20% dei professionisti
non deve essere mai applicata dai
professionisti che applicano questo regime.
Lo stesso dicasi per la ritenuta del 4%
sulle prestazioni di servizi effettuate da
imprese a condomìni.
Si ritiene che la ritenuta possa essere,
comunque, inserita nel rigo RN32,
consentendo lo scomputo dall'eventuale Irpef
dovuta dal contribuente per altri redditi
non soggetti a imposta sostitutiva. In
mancanza di un'Irpef dovuta capiente,
l'eccedenza genererà un credito rimborsabile
o compensabile in F24 con altri tributi o
contributi, magari proprio con il debito
2010 dell'imposta sostitutiva per le nuove
iniziative
(articolo Il Sole 24 Ore del 29.07.2011). |
EDILIZIA PRIVATA: Il
costo della manodopera scompare dalla
fattura.
Dal 14.05.2011, nelle fatture emesse nei
confronti dei soggetti che intendono
beneficiare della detrazione Irpef del 36%
sulle ristrutturazioni edilizie o di quella
Irpef o Ires del 55% sugli interventi per il
risparmio energetico, non si deve più
indicare obbligatoriamente il costo della
manodopera impiegata nell'esecuzione dei
lavori.
La semplificazione è contenuta nel
decreto Sviluppo (Dl 70/2011), che ha
eliminato anche l'obbligo, da parte dei
beneficiari della detrazione del 36%, di
inviare preventivamente al Centro operativo
di Pescara la comunicazione contenente la
data dell'inizio dei lavori (articolo 7,
comma 2 lettere r) e q) del decreto legge 13.05.2011, n. 70).
In via interpretativa, l'agenzia delle
Entrate potrebbe consentire l'applicazione
delle due semplificazioni anche
retroattivamente rispetto al 14.05.2011,
in base al principio del favor rei.
L'eliminazione dell'obbligo di comunicare
preventivamente al Centro operativo di
Pescara l'inizio dei lavori, ad esempio,
potrebbe essere applicabile anche per i
lavori iniziati dall'01.01.2011 al 13.05.2011, in quanto in tutti questi casi
i dati catastali degli immobili interessati
alle ristrutturazioni potranno essere
indicati nel modello Unico/2012, relativo al
2011. L'applicazione retroattiva al 2010,
invece, non è possibile, in quanto nel
modello Unico/2011, relativo al 2010, non si
possono indicare queste informazioni, le
quali devono essere recepite per forza dalla
comunicazione inviata a Pescara. Per lo
stesso motivo, chi ha acquistato un box auto pertinenziale nel 2010 deve comunque inviare
a Pescara la comunicazione entro il 30.09.2011. Comunicazione che in base,
al favor rei, potrebbe essere eliminata,
invece, per gli acquisti effettuati dall'01.01.2011 al 13.05.2011.
L'applicazione retroattiva dell'abolizione
dell'indicazione del costo della manodopera
nelle fatture emesse dalle imprese che hanno
eseguito i lavori, invece, potrebbe essere
consentita dalle Entrate senza alcun limite
di tempo.
Per usufruire della detrazione Irpef del 36%
sugli interventi di recupero agevolati (non
del 55%), continua a essere obbligatorio
l'invio, prima dell'inizio dei lavori e con
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla
Asl territorialmente competente, della
comunicazione prevista dall'articolo 99,
comma 1 del decreto legislativo 81/2008
(Testo unico sulla sicurezza). Questa è
obbligatoria solo se i lavori vengono
svolti:
a) in cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea;
b) in cantieri che, inizialmente non
soggetti all'obbligo di notifica, ricadono
nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso
d'opera;
c) in cantieri in cui opera un'unica impresa
la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uomini-giorno.
Per i cantieri che non ricadono in questi
casi e che quindi non sono soggetti
all'obbligo di notifica preliminare, l'invio
della raccomandata ai fini del 36% non è
previsto.
Ai fini dell'agevolazione Iva del 10% sulle
prestazioni di servizi relative alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie, ai
restauri e risanamenti conservativi e alle
ristrutturazioni edilizie (articolo 3, comma
1 lettere a, b, c, d del Dpr 06.06.2001, n.
380), realizzate «su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata»
(articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23.12.1999, n. 488), l'indicazione del
costo della manodopera è stata obbligatoria
solo per le operazioni fatturate nel 2007
(articolo 1, comma 387, lettera b della
legge 296/ 2006).
In queste fatture, le imprese edili e
artigiane che hanno eseguito i lavori devono
comunque continuare a indicare la
descrizione e il valore degli eventuali beni
significativi, ai fini del calcolo dell'Iva
agevolata anche su questi beni
(articolo Il Sole 24
Ore
del 29.07.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di impianti di energia da fonti
rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Conferenza di servizi - Proprietari dei
terreni interessati da servitù di
elettrodotto - Titolarità di diritti
partecipativi - Esclusione.
In tema di autorizzazione alla costruzione
ed all’esercizio degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili,
l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede un
procedimento ispirato a principi di
semplificazione e accelerazione, che
sostituisce tutti i pareri e le
autorizzazioni necessari, tramite il modulo
della conferenza di servizi (Cons. St. Sez.
VI, 22.02.2010 n. 1020).
La lettera e la ratio dell’art.
14-ter della legge n. 241/1990 sul
funzionamento della conferenza di servizi,
richiamata dall’art. 12, prevede la
partecipazione delle sole autorità
amministrative interessate direttamente al
provvedimento da emanare, che sono
destinatarie immediate e beneficiarie delle
garanzie partecipative previste per i lavori
della conferenza (Cons. St. Sez. V,
13.09.2010, n. 6562; 04.03.2008, n. 824).
E’ pertanto da escludersi che le società
proprietarie dei terreni interessati da
servitù di elettrodotto, in quanto non
destinatarie dell’atto finale, siano
titolari di diritti partecipativi al
procedimento di rilascio di autorizzazione
unica prevista dal citato art. 12.
Impianti di energia da
fonti rinnovabili - Autorizzazione -
Conferenza di servizi - Partecipazione dei
proprietari di terreni interessati da
servitù di elettrodotto - Termini
applicabili.
Anche ove si ritenesse che la determinazione
dell’amministrazione di invitare alla
conferenza di servizi i soggetti proprietari
dei terreni interessati da servitù di
elettrodotto comportasse l’accettazione di
un loro coinvolgimento anche nel
procedimento di autorizzazione, non si
potrebbe comunque loro applicare altro
termine se non quello di cinque giorni di
cui le stesse amministrazioni partecipanti
beneficiano, stabilito dall’art. 14-ter
della L n. 241/1990.
Non può, invero, ritenersi applicabile
l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sul
preavviso di rigetto (che prevede un termine
di dieci giorni), nei confronti di soggetti
diversi dal richiedente l’autorizzazione.
Art. 12 d.lgs. n.
387/2003 - Comunicazione di avvio del
procedimento - Destinatari - Proprietari di
suoli confinanti con l’area di intervento -
Esclusione.
La p.a. è tenuta a notificare la
comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai soli soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti e a
quelli che per legge debbono intervenirvi
(Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n.
1213), tra cui non sono ricompresi, in base
al chiaro disposto dell’art. 12 d.lgs. n.
387/2003, i proprietari di suoli confinanti
con l’area di intervento.
Conferenza di servizi ex
art. 12, c. 3, d.lgs. n. 387/2003 -
Convocazione - Termine di trenta giorni -
Termine di 180 gg. per la conclusione del
procedimento - Natura acceleratoria.
Il termine di trenta giorni entro il quale
la conferenza di servizi deve essere
convocata ai sensi dell’art. 12, c. 3 del
d.lgs. n. 387/2003 ha natura acceleratoria,
non potendosi considerare il mancato
rispetto di tale termine, per di più
giustificato dalla complessità
dell’istruttoria, come vizio del
provvedimento finale.
Parimenti, il superamento del termine finale
di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4
(nel testo all’epoca vigente), per la
conclusione del procedimento di
autorizzazione non priva l’amministrazione
del potere di adottare il provvedimento
finale, dovendo essere riconosciuta anche a
questo termine natura acceleratoria e non
perentoria (Cons. St. 11.05.2010, n. 2825).
Impianti a fonti
rinnovabili - Ubicazione in zona agricola -
Possibilità - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
L’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 consente
l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili
anche in zone classificate agricole
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 25.07.2011 n. 4454 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Quarto Conto Energia: arrivano le Regole
Tecniche e le Regole Applicative.
Il GSE (Gestore di Servizi Energetici) ha
pubblicato le “Regole Applicative”
sul quarto Conto Energia (D.M. 05.05.2011).
Il documento del GSE, ha lo scopo di
assicurare chiarezza e trasparenza sui
sistemi di incentivazione degli impianti
fotovoltaici. Esso definisce:
- le modalità di individuazione della
tariffa incentivante a cui l'impianto
fotovoltaico può accedere;
- le modalità di definizione delle
maggiorazioni e del premio abbinato all’uso
efficiente dell’energia;
- le modalità di accesso alle tariffe.
Vengono, inoltre, definite le modalità di
accesso alla maggiorazione del 10% sulla
tariffa incentivante per l'utilizzo di
componenti prodotti nell'Unione Europea.
Il secondo documento pubblicato è relativo
alle Regole Tecniche, che completano e
integrano le informazioni che il GSE ha già
pubblicato nei giorni scorsi relativamente
alla iscrizione al Registro per i grandi
impianti fotovoltaici (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia: dal 1° settembre 2011
entra in vigore il nuovo ACE Certificazione
energetica edifici.
Dal 1° settembre 2011 entrerà in vigore, in
Lombardia, il nuovo modello di attestato di
certificazione energetica degli edifici
(ACE) , approvato dalla regione con delib.
n. IX/1811 del 31.05.2011.
Le principali modifiche rispetto al vigente
modello di ACE riguardano:
- l'eliminazione nel box “Accettazione
del Comune” del timbro per accettazione
del Comune e del relativo logo presente
nella prima pagina dell'ACE;
- la sostituzione della dicitura “Numero
di protocollo” con “Codice
identificativo”;
- l'inserimento del comune catastale, dato
fondamentale per identificare un immobile
presso il catasto e non sempre coincidente
con il comune amministrativo;
- l'inserimento della dicitura “Installazione/sostituzione
VMC” nel box riguardante i possibili
interventi migliorativi del sistema edificio
impianto termico.
Fino al 1° settembre sarà valido l'ACE
predisposto secondo il modello riportato
nell'allegato C alla DGR VIII/ 8745/2008
(tratto da link a
www.immobili24.ilsole24ore.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti di energie rinnovabili -
Leggi regionali dichiarate incostituzionali
- D.L. n. 105/2010, art. 1-quater - Salvezza
dei titoli abilitativi - Esercizio
dell’impianto entro 150 gg. dalla data di
entrata in vigore della norma - Ordine di
sospensione dei lavori o annullamento del
titolo - Conseguenze.
L’art. 1-quater del decreto legge n. 105 del
2010 consente la salvezza degli effetti dei
titoli abilitativi formatisi in relazione ad
impianti di energie rinnovabili recanti
soglie superiori rispetto alla disciplina
statale, per effetto di leggi regionali
dichiarate poi incostituzionali (nella
specie, sentenza Corte Cost. n. 119/2010).
L’articolo in esame subordina la salvezza
della DIA al completamento ed all’esercizio
dell’impianto entro una certa data (150 gg.
dal’entrata in vigore della norma), tenuto
conto, tra l’altro, dell’utilità che detti
impianti hanno per l’economia nazionale e
dell’affidamento riposto nella norma
dichiarata incostituzionale.
Se questo è vero per le procedure in
cui,fisiologicamente,alla DIA sono seguiti i
lavori, è parimenti vero per i casi in cui
l’intervento dell’autorità ha impedito
l’operatività della DIA. L’impossibilità di
eseguire i lavori dovuta ad un ordine di
sospensione o all’annullamento del titolo,
lungi dall’impedire la salvezza delle DIA,
comporta pertanto lo spostamento in là della
data ultima per il conseguimento della
salvezza (TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 18.07.2011 n. 1365 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti di energia rinnovabile -
Criteri di inserimento nel paesaggio -
Competenza - Conferenza Unificata - Linee
guida statali - Art. 12, c. 10 d.lgs. n.
387/2003 - Regioni - Competenza in via
attuativa - Province e comuni -
Incompetenza.
Le competenze in tema di individuazione di
aree idonee e di elaborazione di criteri di
corretto inserimento degli impianti di
energie rinnovabili nel paesaggio
appartengono unicamente alla Conferenza
Unificata (mediante linee guida c.d. statali
- cfr. art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003) in
via generale ed alle Regioni in via
meramente attuativa; non anche a province e
comuni, i quali potranno tutt’al più
provvedere, ai sensi dell’art. 117, sesto
comma, Cost., alla disciplina degli aspetti
più propriamente organizzativi e
procedimentali, nel rispetto di quanto già
stabilito in proposito dalle linee guida
statali e regionali, non anche gli aspetti
sostanziali come quelli che nella specie si
è inteso in senso assolutamente prevalente
regolare (cfr. TAR Lecce, sez. I,
26.01.2011, n. 140).
VIA - Impianti
fotovoltaici - Regolamento per la redazione
degli studi e la valutazione della
compatibilità ambientale - Provincia -
Incompetenza relativa.
L’incompetenza della Provincia
all’emanazione di un regolamento per la
redazione degli studi e la valutazione della
compatibilità ambientale di impianti
fotovoltaici deve essere ritenuta non
assoluta ma relativa.
E ciò in forza di una interpretazione più
restrittiva del concetto di incompetenza
assoluta che, anche a seguito della riforma
costituzionale del 2001, deve essere letta
come impossibilità non tanto di adottare il
singolo atto ma, piuttosto, di intervenire
in generale sull’intero settore di attività:
circostanza questa che nel caso di specie
non si verifica, posto che la Provincia
esercita comunque numerose competenze -anche
al di là di quelle specificamente delegate
in tema di VIA- in materia di tutela
dell’ambiente [cfr. art. 19, comma 1,
lettere a) ed e), del decreto legislativo n.
267 del 2000) e di valorizzazione delle
risorse energetiche [cfr. lettera b) della
stessa disposizione] (TAR Puglia Lecce, sez.
I, 29.06.2011 nn. 1215, 1216 e 1218 e
11.07.2011 n. 1286) (TAR Puglia-Lecce, Sez.
I,
sentenza 18.07.2011 n. 1356 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti alimentati da fonti
rinnovabili - Strumenti urbanistici -
Limitazione alla realizzazione nelle zone
agricole di rispetto - Legittimità -
Condizioni.
La normativa statale (cfr. art. 12, c. 7,
d.lgs. n. 387/2007) lascia la potestà ai
comuni di disciplinare ragionevolmente
l’ubicazione degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in
salvaguardia degli interessi ambientali,
purché non si ponga un divieto generalizzato
e illogico.
Ne deriva la legittimità della norma tecnica
di attuazione del piano regolatore comunale
la quale, con riferimento alle zone agricole
di rispetto, limita la possibilità di
realizzazione di siffatti impianti ai soli
già autorizzati alla data di entrata in
vigore dello strumento urbanistico (TAR
Abruzzo-Pescara, Sez. I,
sentenza 08.07.2011 n. 422 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Va
qualificato come inadempimento ex art. 2 L.
241/1990 il comportamento
dell'Amministrazione regionale che ometta di
pronunciarsi nei 180 giorni dall'istanza
sulla richiesta di autorizzazione unica alla
costruzione e gestione di un impianto
fotovoltaico.
In relazione al procedimento preordinato al
rilascio dell'autorizzazione unica per la
costruzione e gestione di un impianto
fotovoltaico, l'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 29.12.2003, n. 387,
stabilisce che "Il termine massimo per la
conclusione del procedimento di cui al
presente comma non può comunque essere
superiore a centottanta giorni".
La fissazione di un termine procedimentale
di durata massima, con evidenti finalità
acceleratorie, ancorché non perentorio
comporta la qualificazione come
inadempimento del fatto stesso dell'inutile
spirare di tale termine, posto a presidio
della certezza dei tempi dell'azione
amministrativa, qualora sull'istanza della
parte non sia stato emesso alcun
provvedimento, positivo o negativo.
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 364 del 09.11.2006, ha rinvenuto la "ratio"
del citato termine nel principio di
semplificazione amministrativa e di celerità
che, con riferimento alla fondamentale
materia della produzione, trasporto e
distribuzione nazionale di energia,
garantisce, in modo uniforme sul territorio
nazionale, la conclusione entro un termine
definito del procedimento autorizzativo
(massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR
Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 01.07.2011 n.
1280 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti fotovoltaici a terra -
Previsioni urbanistiche - Generalizzata
preclusione in area agricola -
Illegittimità.
Contrasta con la normativa nazionale e
comunitaria una generalizzata preclusione
urbanistica di repulsione di impianti
fotovoltaici a terra da tutte le aree
agricole classificate in classe I, II e III
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 30.06.2011 n. 717 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
Vendita di energia al GSE: quali vincoli di
contabilità e bilancio sui proventi?
Domanda.
Un Comune (3600 abitanti) ha realizzato un
impianto fotovoltaico per la vendita di
energia al GSE. Vi sono vincoli di
contabilità e di bilancio per i relativi
proventi? E' tenuto alla procedura dell'unbundling
(separazione contabile)? Si chiede se vi
sono indicazioni dell'Autorità e come si
deve procedere.
Risposta.
Occorre ricordare che, per quanto riguarda
la vendita dell'energia prodotta da un
impianto fotovoltaico, si possono utilizzare
due diverse modalità:
a) la vendita indiretta, mediante la stipula
di una convenzione di ritiro dedicato con il
GSE (il Gestore dei Servizi Energetici);
b) la vendita diretta, attraverso la vendita
in borsa o a un grossista tramite un "contratto
bilaterale".
Il quesito in esame si riferisce alla prima
modalità di vendita, ove è il Comune il
soggetto che vende energia, prodotta dai
propri impianti fotovoltaici, in favore del
GSE. Il quesito pone, complessivamente, le
seguenti problematiche:
1) Sussistono vincoli di contabilità e di
bilancio in merito all'acquisizione dei
proventi della vendita?
Non sussistono precisi vincoli in tal senso.
Il Comune acquisisce i proventi della
vendita nel titolo III delle entrate (le
entrate correnti), prevedendo uno specifico
codice di intervento 3.05.......,
denominandolo, ad esempio, "Contributo da
conto energia fotovoltaico". In buona
sostanza, si tratta di entrate correnti,
cioè di risorse economiche, non presentanti
alcun vincolo di destinazione specifica, ma
liberamente utilizzabili, in aderenza alle
ordinarie regole contabili degli Enti
Locali. Quindi, possono finanziare
direttamente le spese correnti oppure
possono finanziare spese in conto capitale,
attraverso la loro preventiva confluenza
nell'avanzo di amministrazione.
2) Il Comune è obbligato ad osservare la
procedura dell'unbundling per la
gestione finanziaria dei proventi della
vendita? Vi sono indicazioni dell'Autorità
in tal senso?
Con il termine di "unbundling contabile",
si fa riferimento alla separazione contabile
delle differenti aree di attività di
un'impresa. Ad esempio: le attività di
produzione, approvvigionamento, stoccaggio,
trasporto, distribuzione. Il Comune, per la
gestione finanziaria dei proventi derivanti
dalla vendita di energia, non è
assolutamente obbligato ad adottare tale
sistema. Infatti, l'AEEG (Autorità per
l'Energia Elettrica ed il Gas) prevede
l'obbligatorietà di tale sistema, ma solo
per le "imprese di settore".
In tal senso, la Deliberazione 18-01-2007,
n. 11/07, significativamente si intitola: "Obblighi
di separazione amministrativa e contabile (unbundling)
per le imprese operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas". A
conferma di ciò, nell'allegato all'indicata
Deliberazione (art. 3), si definisce
l'ambito di applicazione della Deliberazione
medesima. Orbene, in tale articolo, si
stabilisce che le norme contenute nel
presente Testo integrato si applicano ad
ogni soggetto:
"a) di diritto italiano che opera in una
o più attività dei settori dell'energia
elettrica e/o del settore del gas naturale
e/o distribuzione, misura e/o vendita di
altri gas a mezzo reti;
b) di diritto estero che opera in una o più
attività dei settori dell'energia elettrica
e del gas naturale in Italia, anche per
mezzo di sedi secondarie o di unità locali;
c) di diritto italiano o estero appartenente
ad un gruppo che opera in una o più attività
dei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale, che intrattiene rapporti economici
o patrimoniali funzionali allo svolgimento
delle attività degli esercenti di cui alle
lettere a) e b)".
Orbene, il Comune, quale Ente autonomo
territoriale, non rientra in alcuna delle
tre indicate categorie di soggetti
obbligati. Infatti, al di là delle categorie
sub "b" e "c" (ovviamente non riferentisi al
Comune), non è suscettibile di applicazione
nemmeno la categoria "a", per la chiara
ragione che il Comune, pur essendo un Ente
di "diritto italiano", non opera
istituzionalmente nei settori dell'energia
elettrica o del gas naturale.
Infine, deve essere ricordato che, ai sensi
della Circ. 19-07-2007, n. 46/E dell'Agenzia
delle Entrate, per il Comune, quale Ente non
commerciale, "i proventi non assumono
alcuna rilevanza, sia ai fini I.V.A., in
assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi del tributo, sia ai fini delle
imposte dirette, configurando un contributo
a fondo perduto non riconducibile ad alcuna
delle categorie reddituali di cui all'art.
6, comma 1, del T.U.I.R.". (punto 9.1 -
Circolare) (29.06.2011 - tratto da
www.ipsoa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: SISTEMA
CASA QUALITÀ: il nuovo sistema unico di
Certificazione della qualità edilizia
residenziale.
“Sistema Casa Qualità”, un nuovo
sistema di certificazione volontaria con
l’obiettivo di indurre un cambiamento
culturale nell’edilizia: i costruttori
dovrebbero realizzare edifici di qualità
certificata, mentre i Comuni e le Regioni,
dovrebbero prevedere agevolazioni di varia
natura (premi volumetrici, sconti sull’ICI,
etc.).
Questo il nuovo disegno di legge approvato
dalla Camera e passato al Senato.
La certificazione valuterà i consumi
energetici, considerando una serie di
parametri quali l'isolamento, l'esposizione,
l'orientamento, l'ombreggiamento, la
ventilazione e l'utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.
La classificazione avverrà assegnando una
lettera decrescente in base alla qualità
dell'edificio, in analogia con quanto
avviene per la certificazione energetica,
con la quale dovrà esserci corrispondenza.
Si tratta, quindi, di un sistema di
certificazione che si pone l'obiettivo non
solo di migliorare la qualità ambientale,
attraverso il ridimensionamento dell'impatto
che l'edilizia ha sull'ambiente, ma anche il
benessere psicofisico di chi gli edifici li
abita
(news del 16.06.2011 - link a www.acca.it). |
VARI:
Come richiedere gli incentivi per impianti
fotovoltaici al GSE.
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) informa
che è operativa la sezione del sito internet
per la richiesta delle tariffe incentivanti
previste dal quarto Conto Energia (D.M.
05.05.2011).
Possono accedere agli incentivi gli impianti
che entrano in esercizio dal primo giugno
2011 a seguito di interventi di nuova
costruzione, rifacimento totale o
potenziamento, appartenenti alle seguenti
categorie specifiche:
- impianti “su edifici” o “altri
impianti” (di cui al Titolo 2);
- impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative (di cui al Titolo
3);
- impianti fotovoltaici a concentrazione (di
cui al Titolo 4).
Per la richiesta degli incentivi i “Soggetti
Responsabili” degli impianti o i “Referenti
Tecnici” delegati sono tenuti a
utilizzare il portale internet del GSE.
In allegato riportiamo i modelli in formato
PDF con campi editabili da utilizzare per la
richiesta di incentivazione.
Si ricorda che l'invio delle richieste di
incentivazione deve avvenire esclusivamente
per via telematica (news 09.06.2011 - link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA - Utilizzo
delle fonti rinnovabili - Pubblico interesse
e pubblica utilità - Protocollo di Kyoto.
L'utilizzazione delle fonti di energia
rinnovabile è considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilità, e le opere
relative sono dichiarate indifferibili ed
urgenti (art. 12, comma 1, del D.Lgs.
387/2003), anche in considerazione del fatto
che la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra attraverso la ricerca, la
promozione, lo sviluppo e la maggior
utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili e di tecnologie avanzate e
compatibili con l'ambiente costituisce un
impegno internazionale assunto dall'Italia
con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo
di Kyoto” dell'11.12.1997 (ratificato
con legge n. 120 del 2002).
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Impianti eolici - Attività d’impresa
liberalizzata - Autorizzazione unica -
Conferenza di servizi - Partecipazione del
Comune - Interesse alla corretta
localizzazione urbanistica.
La realizzazione e gestione di impianti
eolici rientra tra le attività di impresa
liberalizzate, che, a scopo di
semplificazione burocratica ed in ossequio
ai principi comunitari, viene sottoposta,
previa conferenza di servizi, ad
un’autorizzazione unica, che costituisce
anche titolo per la costruzione
dell'impianto, e, quindi, è anche
sostitutiva del permesso di costruire,
poiché il Comune può far valere il proprio
interesse, ambientale ed urbanistico, ad una
corretta localizzazione urbanistica del
parco eolico e alla sua conformità edilizia,
nell'ambito della suddetta conferenza di
servizi (Cons. Stato, Sez. III par.
14.10.2008 n. 2849).
DIRITTO DELL’ENERGIA -
“Moratoria eolica” - Contrarietà ai principi
di cui alla dir. 2001/77/CE.
La "moratoria eolica” si pone in
contrasto con i principi stabiliti dalla
disciplina comunitaria in materia e, in
particolare, della già citata Direttiva
27.09.2001, 2001/77/CE, che ha individuato,
tra gli obiettivi che gli Stati membri sono
chiamati a conseguire, quello di "ridurre
gli ostacoli normativi all'aumento della
produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare
e accelerare le procedure all'opportuno
livello amministrativo", quello di "garantire
che le norme siano oggettive, trasparenti e
non discriminatorie e tengano pienamente
conto delle particolarità delle varie
tecnologie per le fonti energetiche
rinnovabili" nonché con lo spirito di “favor”
per gli impianti di tale tipologia, che
traspare, da tutta la normativa comunitaria
ed internazionale in materia.
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n.
387/2003 - Termine di 180 gg. - Principio
fondamentale della materia vincolante per le
Regioni.
La previsione di un termine massimo di
centottanta giorni per la conclusione del
procedimento unico, volto al rilascio di
un'autorizzazione unica (delineato dall'art.
12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce
un principio fondamentale della materia - in
quanto ispirata alle regole della
semplificazione e della celerità
amministrativa - vincolante per le Regioni
nella materia di legislazione concorrente di
produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia, cui è da ascrivere
la realizzazione e gestione degli impianti
di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato
Sez. VI, 22-02-2010, n. 1020) (TAR
Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 07.06.2011 n. 805 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 23 del
07.06.2011, "Approvazione nuovo modello
di attestato di certificazione energetica
degli edifici"
(deliberazione G.R.
31.05.2011 n. 1811). |
EDILIZIA PRIVATA:
Fotovoltaico: la convenienza inaspettata del
quarto Conto Energia. Concetti di base e
studio sulla convenienza economica per Nord,
Centro e Sud.
La redazione di BibLus-net propone ai propri
lettori uno speciale dedicato alle analisi
di convenienza del quarto Conto Energia.
Scopo della pubblicazione è quello di
evidenziare, dopo aver fornito rapidamente i
concetti basilari sugli impianti
fotovoltaici e sui meccanismi di
incentivazione, le differenze di
remunerazione tra i vari “Conti Energia”
e le differenze di produttività degli
impianti in diverse località rappresentative
del territorio italiano.
Ne viene fuori una visione “inaspettata”
del quarto Conto Energia che dimostra come
l’investimento fotovoltaico sia ancora molto
remunerativo (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003
- Conferenza di servizi - Mancata
partecipazione della Soprintendenza -
Provvedimento negativo in ordine alla
compatibilità paesaggistica assunto al di
fuori della conferenza - Illegittimità -
Artt. 14-ter, c. 3-bis e 14-quater L. n.
241/1990.
La mancata partecipazione della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici alla conferenza di servizi
convocata per l’esame dell’istanza di
rilascio dell’autorizzazione unica ex art.
12 d.lgs. n. 387/2003 è circostanza di per
sé sufficiente ad inficiare la legittimità
del provvedimento negativo reso -al di fuori
della conferenza- dall’organo statale
periferico in ordine alla compatibilità
paesaggistica dell’opera proposta (cfr. TAR
Molise nn. 98/2011 e 109/2011, TAR Sicilia
Palermo, I, 02.02.2010, n. 1297 e
20.01.2010, n. 578, nonché C.G.A.R.S.
ordinanza 14.10.2009, n. 1032 e 11.04.2008,
n. 295).
Tale considerazione è avvalorata dal
contenuto degli articoli 14-ter, comma
3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge
n. 241 del 1990 nel testo risultante dalle
modifiche introdotte con il Decreto Legge n.
78 del 31.05.2010 (TAR Molise, Sez. I,
sentenza 01.06.2011 n. 314 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(Agenzia delle Entrate, marzo 2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
In Gazzetta Ufficiale il Nuovo Conto
Energia. Novità e criteri di incentivazione
su Building ACCAdemy.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 109 del 12.05.2011 il Decreto
Interministeriale relativo al Quarto Conto
Energia.
Ricordiamo che il decreto stabilisce i
criteri di incentivazione per gli impianti
solari fotovoltaici che entrano in esercizio
dal 31.05.2011 al 31.12.2016.
Per maggiori informazioni sul Nuovo Conto
Energia, si rinviano i lettori all'articolo
Finalmente arriva il Quarto Conto Energia,
in cui vengono riportati gli aspetti
principali e le novità del nuovo decreto.
In allegato a questo articolo il testo
definitivo del nuovo Conto Energia e le
utili tabelle sinottiche sugli incentivi
realizzate dalla redazione di BibLus-net.
La redazione di BibLus-net propone ai
lettori un estratto del corso di formazione
di Building ACCAdemy dedicato al quarto
conto Energia, tenuto dall'Ing. Andrea
Presciutti, ricercatore presso l’Università
degli Studi di Perugia.
Nella prima lezione del video-corso vengono
analizzate in dettaglio le nuove tariffe
incentivanti, i premi aggiuntivi per un uso
efficiente dell’energia, le novità
introdotte sul posizionamento dei moduli
sugli edifici, gli impianti con
caratteristiche innovative.
Nella seconda lezione viene trattato il
meccanismo dello scambio sul posto, con
definizioni, funzionamento e sistema
agevolativo (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
N. Durante,
Il procedimento autorizzativo per la
realizzazione di impianti alimentati da
fonti energetiche rinnovabili: complessità e
spunti di riflessione, alla luce delle
recenti linee guida nazionali
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Produzione di energia da fonti rinnovabili:
novità per l'AU - Decreto rinnovabili,
semplificare l'autorizzazione significa
agevolare (link a www.ipsoa.it). |
VARI: G.U.
12.05.2011 n. 109 "Incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici"
(D.M. 05.05.2011). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
Finalmente arriva il IV Conto Energia.
Il Quarto Conto Energia è stato finalmente
approvato dal Consiglio dei Ministri in data
05.05.2011.
Ecco in breve i contenuti del Decreto.
Nuovo regime di
programmazione degli incentivi ed entrata in
esercizio dell'impianto.
Il testo elimina ogni limite alla produzione
che lascia invece il posto ad un sistema di
regolazione automatica del livello degli
incentivi in relazione alla potenza
installata che entrerà a regime a partire
dal 2013. Nel periodo transitorio è previsto
un decremento progressivo della tariffa.
Rimane confermata l'erogazione
dell'incentivo dal momento dell'entrata in
esercizio dell'impianto, con la garanzia del
rispetto dell'iter di connessione da parte
del gestore di rete. Nei casi in cui il
mancato rispetto, da parte del gestore di
rete, dei tempi per il completamento della
realizzazione della connessione e per
l'attivazione della connessione comporti una
perdita economica del richiedente, si
applicano misure di indennizzo.
Rimane anche la distinzione dei premi in
funzione della dimensione degli impianti
(piccoli e grandi impianti).
Premi per uso efficiente
dell'energia e per applicazioni specifiche.
Previsti incrementi fino al 30% della
tariffa per uso efficiente dell'energia;
fissato a 5 centesimi di euro/kWh il premio
aggiuntivo per gli impianti installati in
sostituzione di coperture contenenti
amianto.
Nuovi requisiti richiesti
per i produttori.
Per gli impianti che entrano in esercizio
successivamente al 30.06.2012, il soggetto
responsabile è tenuto a trasmettere la
seguente ulteriore documentazione:
certificato rilasciato dal produttore dei
moduli fotovoltaici attestante l’adesione
dello stesso a un sistema o consorzio
europeo che garantisca il riciclo dei moduli
fotovoltaici utilizzati al termine della
vita utile dei moduli;
certificato rilasciato dal produttore dei
moduli fotovoltaici, attestante che
l’azienda produttrice possiede le
certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione
della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di
gestione della salute e sicurezza del
lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione
ambientale);
certificato di ispezione di fabbrica
relativo a moduli e inverter rilasciato da
ente terzo notificato a livello europeo o
nazionale, a verifica del rispetto della
qualità del processo produttivo e dei
materiali utilizzati.
Nessuna proroga al 31
agosto.
Nel nuovo testo non c’è traccia della
proroga al 31.08.2011 della scadenza del
terzo Conto Energia annunciata nei giorni
scorsi. Se il testo sarà confermato, il
quarto Conto Energia entrerà in vigore
l'01.06.2011.
La redazione di BibLus-net propone in
allegato al presente articolo, oltre al
testo approvato dal Consiglio dei Ministri,
una utile tavola sinottica con le tariffe e
i bonus aggiuntivi previste dal nuovo Conto
Energia (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
A. Ferruti e R. Allegrini,
La certificazione energetica secondo il
d.lgs. n. 28/2011 e l’energia da fonti
rinnovabili per edifici nuovi o da
ristrutturare (link a
www.lexitalia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI: Quarto
Conto Energia. Ecco la bozza in attesa della
Conferenza Stato-Regioni.
È stata diffusa dal Ministero dello Sviluppo
Economico la bozza del Decreto attuativo
sugli incentivi per il fotovoltaico, in
attesa della Conferenza Unificata tra Stato
e Regioni.
Vediamo i punti salienti della bozza:
Campo di applicazione:
il Decreto si applica agli impianti
fotovoltaici che entrano in esercizio dall'01.06.2011 fino al 31.12.2016.
Potenza installabile:
è previsto l'obiettivo di circa 23 mila MW
che dovrebbero comportare un onere per gli
incentivi pari a 6 e 7 miliardi di euro.
Grandi impianti:
fino al 31.12.2012 è previsto un
regime transitorio per i grandi impianti; in
particolare sono ammessi al regime di
sostegno nei seguenti limiti di costo:
- 447 milioni di euro con obiettivo di
potenza pari a 1350 MW per gli impianti che
entrano in esercizio dall'01.06.2011 al
31.12.2011;
- 373 milioni di euro con obiettivo di
potenza pari a 1350 MW per gli impianti che
entrano in esercizio nell'anno 2012.
Piccoli impianti (fino a
200 kW):
non è previsto nessun limite di costo annuo
per gli incentivi, fatte salve le riduzioni
di incentivi a scalare da giugno a dicembre
2011 e diminuzioni anche per il primo e per
il secondo semestre 2012.
Certificazione Energetica:
bisognerà dotare l'edificio su cui è
installato l'impianto di Attestato di
Certificazione Energetica per godere del
premio maggiorativo per la riduzione del
fabbisogno termico. Il premio consiste in
una maggiorazione massima del 30% ed è
riconosciuto a decorrere dall'anno solare
successivo all'istanza.
Smaltimento dei moduli:
viene attribuita al produttore la
responsabilità dello smaltimento dei moduli
una volta che questi siano giunti a fine
vita.
Premi:
sono previsti premi (5%) per impianti
fotovoltaici installati in zone industriali,
cave esaurite, discariche esaurite, aree di
pertinenza di discariche o di siti
contaminati e per piccoli impianti in comuni
con meno di cinquemila abitanti. Il premio è
del 10% per impianti in sostituzione di
coperture in eternit o amianto.
Tariffe:
le tariffe in generale subiranno un graduale
decremento; si va, ad esempio, per i piccoli
impianti dai 38,7 centesimi al kWh di giugno
2011 ai 29,8 centesimi a dicembre 2011
(impianti con potenza da uno a tre kW).
In allegato a questo articolo proponiamo un
documento contenete le Tabelle con le
Tariffe incentivanti in funzione del tipo di
impianto e dell'entrata in esercizio
(link a www.acca.it). |
VARI: Scambio
sul posto: dal GSE le Nuove Regole Tecniche.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha
reso noto che l’Autorità per l'Energia ha
approvato l’aggiornamento delle Regole
Tecniche relative ai criteri di calcolo per
il contributo in conto scambio, predisposte
dal GSE ai sensi dell’articolo 10 del Testo
Integrato dello Scambio sul Posto.
Le nuove Regole Tecniche sono state redatte
con l’obiettivo di introdurre un maggior
livello di comprensibilità per l’utente
circa le modalità di calcolo dei
corrispettivi.
Le novità introdotte riguardano
principalmente: ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Fotovoltaico e “licenza provvisoria”:
entrata in esercizio immediata per gli
impianti superiori a 20 kWp.
I produttori di energia elettrica da
impianti fotovoltaici di potenza superiore a
20 kWp (e 30 kWp nel caso di impianti
localizzati in territori montani) hanno
l’obbligo preliminare alla messa in
esercizio di Denuncia di Officina Elettrica
(D. Lgs 504/1995 – Titolo II) all’Agenzia
delle Dogane.
Con la Circolare 39218/RU del 05.04.2011,
l’Agenzia delle Dogane informa che la
continua espansione degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile sta evidenziando situazioni di
criticità nell’espletamento degli
adempimenti fiscali legati alle denunce di
attivazione (Denuncia di Officina
Elettrica), nei modi e tempi previsti
dall’art. 53 del Testo Unico delle Accise
(Decreto Legislativo n. 504/1995 e s.m.i).
Per ottenere gli incentivi, infatti, assume
rilevanza la data di entrata in esercizio,
per la quale risulta necessaria la licenza
fiscale nel caso di impianti con obbligo di
Denuncia di Officina Elettrica; essendosi
presentate situazioni in cui l’elevato
numero di richieste di attivazioni è tale da
non consentirne una rapida trattazione per
l'espletamento di tutti gli adempimenti (con
conseguente danno per l'esercente),
L’Agenzia delle Dogane ha previsto la
possibilità di rilascio di una licenza
provvisoria e rinviando le verifiche
tecnico-fiscali ad un successivo momento.
Nella licenza provvisoria dovrà essere
espressamente indicato il termine entro il
quale la stessa sarà sostituita da licenza
definitiva sulla base degli esiti della
verifica tecnico-fiscale dell’impianto.
Se all’atto della verifica si dovessero
riscontrare difformità, oltre alle normali
procedure attuabili in simili casi (revoca
immediata della licenza, recupero
dell’imposta evasa, etc.), l’Ufficio
procederà a fornire notizia di reato alla
competente autorità giudiziaria anche ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000.
A tal fine l'Agenzia delle Dogane ha reso
disponibili, insieme alla Circolare, un
modello di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio e un modello di licenza provvisoria
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Certificazione
energetica. Rogiti con certificazione
energetica: anche se manca la clausola
l'atto non è nullo.
Domanda.
Ho
uno studio di pratiche immobiliari e sto
seguendo la vicenda relativa alle
certificazioni energetiche degli edifici e
le novità che dovrebbero essere introdotte a
breve dal c.d. Decreto Rinnovabili, a
seguito della modifica dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005. Ho sentito che bisognerà
inserire obbligatoriamente nei rogiti
(compravendita e locazione di immobili) la
clausola che impone (nuovamente) l'obbligo
di allegazione del certificato energetico,
altrimenti l'atto sarà nullo. Corrisponde al
vero tale circostanza?
Risposta.
Sembrerebbe di no. Secondo le note diffuse
dal Consiglio Nazionale del Notariato nelle
more della pubblicazione del decreto
legislativo di recepimento della direttiva
2009/28 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. "Decreto
Rinnovabili"), sembrerebbe che il
mancato inserimento della clausola prevista
dal nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs
n. 192/2005 -comma che verrà per l'appunto
introdotto a seguito della imminente
pubblicazione in GU del "Decreto
Rinnovabili"- non dovrebbe portare alla
nullità del contratto.
Sul punto, comunque, il Consiglio rimanda ad
un successivo studio per un maggior
approfondimento di tale aspetto.
Il Governo aveva reso noto che la nuova
norma risponde all'esigenza di far fronte
all'apertura di una procedura di infrazione
a carico dell'Italia. Il nostro paese,
infatti, aveva in un primo tempo previsto,
con i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e
9 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005,
l'obbligo di allegazione dell'attestato di
qualificazione energetica agli "atti di
trasferimento a titolo oneroso" (e la
messa a disposizione nel caso di locazione),
prevedendo anche le rispettive sanzioni di
nullità. Successivamente, con l'art. 35
comma 2-bis della L. n. 133/2008, aveva
abrogato tali commi.
Poi, a seguito dell'infrazione comunitaria,
decideva di inserire di nuovo tale
previsione nell'ambito del citato Decreto
Rinnovabili, cioè il decreto legislativo di
"Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE".
In realtà le nuove norme che più potrebbe
interessare la materia di cui lei si occupa
sono due e cioè il comma 2-ter e il comma
2-quater all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 i
quali dispongono, rispettivamente:
- l'inserimento, nei contratti di
compravendita/locazione di una "apposita
clausola" con cui si dà atto di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione
relativa alla certificazione energetica
degli edifici [comma 2-ter];
- che a partire dall'01.01.2012 gli annunci
commerciali di vendita di edifici o di
singole unità immobiliari indichino l'indice
di prestazione energetica che è contenuto
nell'attestato di Certificazione Energetica
(ACE) [comma 2-quater]; Orbene, più in
particolare, il nuovo comma 2-ter dell'art.
6 del D.Lgs n. 192/2005 prevederà che: "Nei
contratti di compravendita o di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari deve
essere inserita apposita clausola con la
quale l'acquirente o il conduttore danno
atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione
energetica degli edifici".
Sul punto, secondo il Consiglio del
Notariato "pur essendo formalmente
sufficiente la pura e semplice (formale)
riproduzione delle parole usate dal
legislatore, la migliore e più corretta
interpretazione della normativa (in senso
sostanziale) suggerisce di inserire nella
clausola specifici riferimenti alla
documentazione consegnata (numeri di
identificazione, data, autore dell'ACE;
riferimenti ricognitivi
dell'autodichiarazione, se trasmessa
all'acquirente in un momento anteriore al
rogito)".
Ulteriormente, venendo più da vicino alla
questione delle eventuali sanzioni che
scatterebbero per il mancato inserimento,
nel contratto, dell'"apposita clausola",
il Consiglio scrive che "Su questo punto
non è possibile, in queste prime note,
fornire una risposta esauriente e
adeguatamente motivata.
La Commissione Civilistica dell'Ufficio
Studi ha già iniziato una riflessione che
porterà, nelle prossime settimane,
all'emanazione di uno studio. E' solo
possibile accennare ad una riflessione
critica sulla tesi della nullità, apparsa
nei giorni scorsi in alcuni articoli della
stampa specializzata, che in base all'art.
1418 c.c. si realizza nei casi in cui la
legge non dispone diversamente".
Il riferimento, qui, è per l'appunto
all'opinione espressa da alcuni commentatori
che avrebbero reputato che in caso di
mancata osservanza della disposizione
potesse configurarsi una ipotesi di una
nullità dell'atto, accordando alla norma,
sotto tale profilo, una natura inderogabile,
finalizzata cioè alla tutela di interessi di
natura pubblica e non di interessi
dell'acquirente.
Il Consiglio, in definitiva, non sembra
optare l'interpretazione della nullità del
contratto ma si dovrà attendere il suo nuovo
studio per conoscere e comprendere meglio le
sue argomentazioni (14.04.2011 - tratto da www.ipsoa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti
alimentati da fonti rinnovabili - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento
autorizzatorio - Regione - Indicazione di
aree e siti non idonei all’installazione -
Linee guida da adottarsi in Conferenza
unificata.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel
dettare la disciplina del procedimento
autorizzatorio per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, da
un lato riconosce a detti impianti carattere
di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza (co. 1) e conferisce all’autorità
procedente -la Regione, ovvero la Provincia
da questa delegata- il potere di rilasciare
l’autorizzazione in variante agli strumenti
urbanistici vigenti (co. 3); ma, per altro
verso, non trascura di garantire il corretto
inserimento degli impianti nell’ambiente,
rimettendo a linee-guida da adottarsi in
Conferenza unificata l’approvazione dei
criteri in applicazione dei quali consentire
alle Regioni di indicare di aree e siti non
idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti (cfr., fra le altre,
Corte Cost. 26.03.2010, n. 119; 06.11.2009,
n. 282; 29.05.2009, n. 166).
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Impianti di produzione da fonti rinnovabili
- Normativa statale - Mancata previsione di
limitazioni specifiche o di divieti
inderogabili - Legislatore regionale -
Autonoma localizzazione dei siti inidonei -
Preclusione - Enti locali - Previsione di
limitazioni attraverso la pianificazione
urbanistica - Illegittimità.
In presenza di una normativa statale che non
contempla alcuna limitazione specifica alla
localizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, né pone divieti inderogabili,
ma rinvia all’adozione di criteri comuni per
tutto il territorio nazionale, è negata al
legislatore regionale la possibilità di
provvedere autonomamente alla localizzazione
dei siti inidonei all’installazione di
specifiche tipologie di impianti, a maggior
ragione sembra doversi escludere che
risultati analoghi possano venire perseguiti
dagli enti locali in sede di pianificazione
urbanistica, con conseguente illegittimità
-per contrasto non solo con l’art. 12 D.Lgs.
n. 387/2003, ma con gli stessi principi
costituzionali che governano l’allocazione
della funzioni normative e amministrative-
degli atti di normazione secondaria che
ponessero in ambito comunale limitazioni
sconosciute alla legge statale.
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Impianti di produzione da fonti rinnovabili
- Disciplina urbanistica - Favor per la
diffusione di energie alternative -
Capovolgimento del rapporto tra
pianificazione e variante.
Ma se anche, in astratto, si volesse
ipotizzare la facoltà del Comune di
individuare per regolamento zone sottratte e
zone destinate all’installazione di impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili,
come pure in passato la giurisprudenza ha
fatto (per tutte cfr. TAR Umbria,
15.06.2007, n. 518), nondimeno il diniego
frapposto dalla Provincia sulla sola base
del divieto posto dallo strumento
urbanistico dovrebbe reputarsi illegittimo,
in difetto di specifica motivazione circa il
mancato esercizio dei poteri di variante
urbanistica previsti dall’art. 12 D.Lgs. n.
387/2003, a conferma del fatto che la
disciplina urbanistica rappresenta un
ostacolo per definizione non insormontabile
alla realizzazione degli impianti in
questione: non potrebbe, infatti, trovare
applicazione il tradizionale indirizzo
interpretativo secondo cui il diniego di
variante urbanistica non richiede un
apparato motivazionale particolarmente
pregnante, giacché il chiaro favore per la
diffusione delle energie alternative impone
di capovolgere i termini del rapporto fra
regola (pianificazione urbanistica vigente)
ed eccezione (variante), nel senso che -a
fronte dell’istanza volta ad ottenere il
titolo per l’installazione di un impianto di
produzione di energia “pulita”, e
degli incentivi all’uopo apprestati dal
legislatore- non è il sovvertimento della
regola, ma la sua conservazione, a dover
essere appropriatamente giustificata
dall’amministrazione (TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 07.04.2011 n. 629 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Da
oggi nuove regole su certificazione
energetica per compravendite e locazioni
(Confedilizia,
nota 29.03.2011 n. 15078 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Rinnovabili: in vigore il D.Lgs. 03.03.2011,
n. 28.
Il 29.03.2011 è entrato in vigore il Decreto
Legislativo 03.03.2011, n. 28 - “Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Il provvedimento, in attuazione della
direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 04.03.2010 n.
96, definisce strumenti, meccanismi,
incentivi e quadro istituzionale,
finanziario e giuridico, necessari per il
raggiungimento degli obiettivi fino al 2020
in materia di energia da fonti rinnovabili.
Per l'analisi dei contenuti del Decreto
rinviamo alla news del 10.03.2011.
Ricordiamo, brevemente, gli argomenti
principali regolamentati dal Decreto
Rinnovabili: ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
28.03.2011 n. 71, suppl. ord. n. 81/L, "Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
(D.Lgs. 03.03.2011 n. 28). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazioni del 55%: scadenze per i lavori a
cavallo tra 2010 e 2011 e nuovo sito per
lavori iniziati nel 2011.
La Legge di Stabilità (G.U. n. 297 del
21/12/2010) ha prorogato a tutto il 2011 le
detrazioni del 55% per interventi di
riqualificazione energetica; relativamente
alle spese sostenute nell'anno 2011 la
detrazione dovrà avvenire in 10 anni. Tutto
il resto rimane inalterato.
L'ENEA ha reso disponibile il nuovo sito che
permette di trasmettere la documentazione
relativa ai lavori realizzati nel 2011 ai
fini delle detrazioni fiscali.
Il nuovo sito web
http://finanziaria2011.enea.it/
sostituirà, a partire dal 31.03.2011,
l’applicativo precedente per l’invio della
documentazione.
Pertanto:
- lavori effettuati nel 2011 occorrerà
trasmettere la documentazione attraverso il
nuovo sito;
- lavori a cavallo tra il 2010 e il 2011
(ossia avviati nel 2010 e non ultimati entro
la fine dello stesso anno) occorre
effettuare l’invio telematico entro il
31.03.2011 della comunicazione sulle spese
sostenute durante l’anno 2010; per il
mancato invio è prevista una sanzione
amministrativa da 258,00 a 2.065,00 €.
La redazione di Biblus-net ripropone l'utile
Guida ANCE con tutte le novità in materia di
detrazione fiscale per interventi di
riqualificazione e le modalità operative
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI
EDIFICI - Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6
d.lgs. 192/2005: prime note (Consiglio
Nazionale del Notariato,
nota 11.03.2011). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI
CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti da fonti
rinnovabili - Tutela costituzionale del
paesaggio - Libertà economica -
Funzionalizzazione alla salvaguardia delle
bellezze naturali.
La costruzione e l’esercizio di impianti da
fonti rinnovabili -soggetta ad
autorizzazione unica regionale- deve
rispettare le normative vigenti in materia
di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, a tenore
dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs.
29.12.2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost.,
26.03.2010 n. 119).
Mentre la tutela costituzionale del
paesaggio e dei beni culturali è infatti
incondizionata e assoluta, la garanzia della
libertà economica è subordinata alla sua <<funzione
sociale>>, rientrando nella generale
accezione della funzionalizzazione anche la
salvaguardia delle bellezze naturali, del
patrimonio pubblico e dei beni destinati
alla fruizione collettiva (Cons. Stato V,
12.06.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.05.2009
n. 162).
Ciò, tuttavia, non comporta che non debba
tenersi conto l’utilità economica delle
opere progettate, secondo quanto previsto
dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili - Interesse paesaggistico e
interesse ambientale - Possibile conflitto -
Valutazione comparativa in concreto.
E’ vero che la riduzione delle emissioni
nocive attraverso l’utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili costituisce oggetto
di impegni internazionali assunti dallo
Stato italiano (come il Protocollo di
Kyoto), ma è altresì vero che pure la
salvaguardia del paesaggio costituisce
oggetto di impegni internazionali (come la
Convenzione europea del paesaggio).
Pertanto, alla concezione totalizzante
dell’interesse paesaggistico non può
sostituirsi una concezione totalizzante
dell’interesse ambientale, che ne postuli la
tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di
impianti di energia alternativa, che abbiano
un grave e irreversibile impatto
paesaggistico.
In altri termini, il conflitto tra tutela
del paesaggio e tutela dell’ambiente e della
salute non può essere risolto in forza di
una nuova aprioristica gerarchia che inverta
la scala dei valori, ma deve essere operato
in concreto mediante una ponderazione
comparativa di tutti gli interessi
coinvolti, potendosi configurare una
preminenza valoriale a favore del paesaggio,
o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra
il paesaggio, l’ambiente e il diritto
d’intrapresa economica (cfr.: TAR Molise I,
08.04.2009 n. 115).
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - Tutela - Principio di
precauzione - Portata generale - Aree non
disciplinate dal piano paesaggistico -
Sottoposizione a vincolo - Operatività della
tutela.
La disciplina dei piani paesistici non
assorbe ogni profilo di tutela, atteso che
la legge consente di utilizzare, volta per
volta, criteri discrezionali per verificare
la compatibilità con il paesaggio di una
determinata opera o intervento sul
territorio (cfr.: Cons. Stato IV, 05.07.2010
n. 4244; TAR Campania VII 03.11.2009 n.
6825; TAR Lombardia Brescia 12..2001 n. 2).
Anche un’area non disciplinata da piano
paesistico può pertanto essere sottoposta a
vincoli, dal che consegue che l’autorità di
tutela, operando il suo apprezzamento
tecnico-amministrativo, deve evitare il
pregiudizio dei beni protetti.
Il principio di precauzione, in virtù del
quale la legge individua gli strumenti per
il perseguimento della tutela del paesaggio
e dei beni culturali, ha infatti portata
generale (cfr.: TAR Veneto Venezia III,
08.03.2006 n. 565).
DIRITTO DELL’ENERGIA -
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorità
tutoria - Comparazione con gli interessi
economici - Necessità - Esclusione.
Se è vero che i conflitti tra tutela del
paesaggio e tutela dell’ambiente (e
indirettamente della salute) che si possono
innescare nello sviluppo di fonti di energia
alternativa, in caso di grave e
irreversibile impatto paesaggistico, possono
e devono essere risolti in concreto,
attraverso una ponderazione comparativa tra
tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve
avvenire all’interno della conferenza di
servizi -non già nell’esercizio unilaterale
dei vari poteri pubblici implicati-
nondimeno, all’autorità tutoria non compete
-neppure in virtù dei princìpi generali
della normativa sul procedimento
amministrativo, né dell’ art. 152 del D.Lgs.
n. 42 del 2004- di comparare e ponderare,
nel procedimento, gli interessi tutelati con
gli altri interessi economici e di
salvaguardia ambientale, intrinseci alle
politiche di promozione delle energie da
fonti alternative, atteso che detta
comparazione avviene in un momento e
nell’esercizio di un potere diverso, in sede
di conferenza di servizi regionale (cfr.:
Corte Cost. 06.11.2009 n. 282) (TAR Molise,
Sez. I,
sentenza 08.03.2011 n. 99 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica -
Conferenza di servizi - Mancata indizione o
mancata partecipazione - Illegittimità
dell’autorizzazione.
L’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 prevede
che l’autorizzazione unica debba essere
rilasciata a seguito di procedimento unico
articolato secondo il modulo della
conferenza di servizi.
Si tratta di conferenza di servizi
obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3
deve essere necessariamente convocata dalla
regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione ed alla
stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano
tutte le Amministrazioni interessate”.
La mancata indizione della conferenza di
servizi o la mancata partecipazione di
amministrazioni titolari per legge di una
competenza primaria, non può che comportare
la illegittimità dell’autorizzazione unica
in quanto ne risulta frustrata la finalità
del legislatore di favorire la composizione
degli interessi antagonisti attraverso la
predisposizione di una sede unitaria di
confronto reputata come la più idonea a
superare eventuali ragioni di dissenso o di
contrasto (cfr. TAR Sicilia Palermo, I,
02.02.2010, n. 1297 e 20.01.2010, n. 578
nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14.10.2009, n.
1032 e 11.04.2008, n. 295).
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione
unica - Parere espresso dalla sovrintendenza
al di fuori della conferenza di servizi -
Incompetenza assoluta.
In tema di autorizzazioni unica ex art. 12
d.lgs. n. 387/2003, il parere espresso dalla
Soprintendenza al di fuori della conferenza
di servizi è illegittimo per incompetenza
assoluta alla stregua di atto adottato da
un’autorità amministrativa priva di potere
in materia (cfr. TAR Sicilia Palermo, I,
02.02.2010, n. 1297 e 20.01.2010, n. 578
nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14.10.2009, n.
1032 e 11.04.2008, n. 295) (TAR Molise, Sez.
I,
sentenza 08.03.2011 n. 98 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Guida alle agevolazioni fiscali per
interventi di riqualificazione energetica:
proroga del 55% e modalità operative per il
2011 da ANCE.
L`ANCE ha pubblicato una interessante Guida
alle agevolazioni fiscali per gli interventi
di riqualificazione energetica, contenete
tutte le novità in materia di detrazioni
fiscali relative al 2011 e tabelle di
sintesi relative ai vari interventi.
Sono riportati chiarimenti circa:
- la proroga della detrazione del 55% per le
spese sostenute fino al 31.12.2011 (art.1,
comma 48, legge n. 220/2010 - Legge di
Stabilità 2011);
- la ripartizione della detrazione, per le
spese sostenute dall'01.01.2011 al
31.12.2011 in 10 quote annuali di pari
importo (anziché in 5 quote, come previsto
per le spese sostenute fino al 31.12.2010 -
art. 1, comma 48, legge n. 220/2010);
- l'obbligo per le Banche e le Poste
italiane, di effettuare una ritenuta del
10%, a titolo di acconto delle imposte sul
reddito dovute dai beneficiari, con
l'obbligo di rivalsa, all'atto
dell'accredito dei bonifici relativi al
pagamento delle spese agevolabili con la
detrazione del 55%.
La Guida ANCE raccoglie anche le varie
risoluzioni e pronunce dell'Agenzia delle
Entrate, tra cui:
- la R.M. n. 12/E del 07.02.2011, che
riconosce l'applicabilità dell'agevolazione
anche alle spese sostenute per
l'installazione di sistemi termodinamici a
concentrazione solare;
- la C.M. n. 39/E dell'01.07.2010, sui
limiti all'applicabilità della detrazione
nell'ipotesi di interventi di
ristrutturazione ed ampliamento, con o senza
demolizione dell'edificio preesistente;
- la C.M. n. 21/E del 23.04.2010, che ha
fornito chiarimenti sulla non calcolabilità
della detrazione con eventuali contributi
ottenuti per i medesimi interventi, sul
mancato, o tardivo, invio all'Agenzia delle
Entrate della Comunicazione da trasmettere
in caso di lavori pluriennali, nonché sulle
modalità di fruizione della detrazione per
gli interventi eseguiti mediante contratti
di locazione finanziaria.
Infine è presente un'Appendice alla Guida
che raccoglie tutte le disposizioni
normative, i provvedimenti attuativi e le
prassi amministrative (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Obbligo della certificazione energetica,
qualifica degli installatori, nuovi
incentivi… Arriva il Decreto Rinnovabili.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in
via definitiva il Decreto Legislativo che
recepisce la direttiva europea 2009/28 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili e che modifica, tra l'altro, il
sistema degli incentivi statali.
Il Decreto si inserisce nel quadro della
politica energetica europea volta a ridurre
la dipendenza dalle fonti combustibili
fossili e le emissioni di CO2 , nel rispetto
delle direttive comunitarie che impongono
all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli
obiettivi del 17% di energia prodotta da
fonti rinnovabili entro il 2020.
Il Decreto rinnovabili, in attesa di essere
pubblicato in Gazzetta, prevede la
definizione di un nuovo sistema di incentivi
per gli impianti da fonti rinnovabili,
differenziato in base alla dimensione
dell'impianto. Relativamente al
fotovoltaico, si procederà ad emanare un
nuovo Decreto finalizzato alla ridefinizione
di criteri, parametri e quote.
Vediamo in breve le principali novità
introdotte dal decreto. ... (link a
www.acca.it). |
VARI:
Attivo il Portale GSE per le richieste di
INCENTIVI con il terzo Conto Energia.
Il GSE informa che è operativo il PORTALE
per la presentazione delle richieste di
riconoscimento delle tariffe incentivanti
con il Terzo Conto Energia (D.M.
06/08/2010).
Si ricorda che possono usufruire degli
incentivi tutti gli impianti che sono
entrati in esercizio dal primo gennaio 2011
(o dopo il 25/08/2010 per gli impianti
fotovoltaici a concentrazione) a seguito di
interventi di nuova costruzione, rifacimento
totale o potenziamento, appartenenti alle
seguenti categorie:
- impianti fotovoltaici "su edifici"
o "altri impianti";
- impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione.
Per richiedere gli incentivi, i Soggetti
Responsabili degli impianti o i Referenti
Tecnici delegati sono tenuti a utilizzare il
portale applicativo.
Inoltre, il GSE ha predisposto una specifica
Guida che illustra le funzionalità
dell'applicazione web dedicata al Terzo
Conto Energia.
Si ricorda che l'invio delle richieste deve
avvenire esclusivamente per via telematica
(link a www.acca.it). |
VARI:
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: le
modifiche devono essere comunicate al GSE.
Tutti produttori di energia da fonti
rinnovabili hanno l’obbligo di comunicare
tempestivamente qualsiasi variazione
inerente il proprio impianto.
Lo rende noto il GSE, attraverso un
comunicato pubblicato sul proprio portale
-www.gse.it- in virtù di numerose modifiche
apportate a impianti alimentati da fonti
rinnovabili non comunicate al Gestore dei
Servizi elettrici che ne è venuto a
conoscenza solo incidentalmente e
tardivamente.
Pertanto, qualsiasi tipo di modifica
apportata ad un impianto (ad es. variazioni
della configurazione impiantistica,
eventuali atti revocatori e/o di
annullamento, che modifichino lo stato
autorizzativo dell’impianto, eventuali
aggiornamenti inerenti i profili
autorizzativi, eventuali azioni di
impugnazione del titolo autorizzativo,
nonché eventuali provvedimenti, adottati
dalle competenti autorità, che incidano
sulla disponibilità e/o sulla funzionalità
e/o sulla produttività dell’impianto) DEVE
essere comunicata TEMPESTIVAMENTE dal
produttore al GSE, come già previsto dalla
normativa in vigore e dalle procedure dello
stesso GSE.
L’obbligo ricade anche sui titolari di
impianti fotovoltaici che abbiano in corso
qualsiasi tipo di rapporto con il GSE (ad
es. certificati verdi, tariffa
omnicomprensiva, conto energia, ritiro
dedicato, scambio sul posto, CIP/6, etc). La
mancata comunicazione di qualsiasi modifica
apportata agli impianti può comportare la
sospensione o la risoluzione dei rapporti in
essere, nonché l’adozione di provvedimenti
più opportuni, anche in sede penale, fino
alla decadenza dal diritto agli incentivi.
Il GSE informa, infine, che tutte le
variazioni, fatta eccezione per quelle
gestite ordinariamente tramite le esistenti
procedure informatiche, dovranno essere
comunicate mediante LETTERA RACCOMANDATA,
allegando la documentazione a corredo e
riportando in oggetto e sul plico il
riferimento al numero di impianto (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI
CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti alimentati
da fonti rinnovabili - Autorizzazioni unica
ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valutazioni
di carattere paesaggistico - Espressione
nell’ambito della Conferenza di servizi -
Parere reso al di fuori della conferenza -
Illegittimità per incompetenza assoluta.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che
la costruzione e l'esercizio degli impianti
di produzione elettrica alimentate da fonti
rinnovabili sono soggetti ad
un'autorizzazione unica rilasciata dalla
Regione, che è tenuta a convocare la
conferenza di servizi entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione
(TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del
20.01.2010, n. 578).
L’autorizzazione unica sostituisce quindi
tutti i pareri e le autorizzazioni
altrimenti necessari, e in essa confluiscono
anche le valutazioni di carattere
paesaggistico, nonché quelle relative
all’esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico, tramite il meccanismo
della Conferenza di servizi.
Pertanto, l'organo competente al rilascio
dell'autorizzazione unica compie la
valutazione comparativa di tutti gli
interessi coinvolti, tenendo conto delle
posizioni di dissenso espresse dai
partecipanti alla Conferenza di servizi
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22.02.2010, n.
1020), mentre le Amministrazioni interessate
dal progetto di realizzazione dell'opera,
ivi compresa quella deputata alla tutela del
paesaggio, sono tenute a partecipare alla
predetta conferenza ed ad esprimere in tale
sede i pareri di cui sono investiti per
legge.
Qualora, invece, il singolo parere sia reso
al di fuori della conferenza esso è
illegittimo per incompetenza assoluta alla
stregua di un atto adottato da un'autorità
amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S.,
ordinanza 14.10.2009 n. 1032; C.G.A.R.S.,
11.04.2008, n. 295; TAR Sicilia Palermo,
sez. I, 02.02.2010, n. 1297) (TAR
Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 14.01.2011 n. 35 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Fonti di energia rinnovabili -
Pubblico interesse e pubblica utilità - Art.
12, c. 1 d.lgs. n. 387/2003 - Protocollo di
Kyoto.
L'utilizzazione delle fonti di energia
rinnovabile è considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilità, e le opere
relative sono dichiarate indifferibili ed
urgenti (art. 12, comma 1, del D.Lgs.
387/2003), anche in considerazione del fatto
che la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra attraverso la ricerca, la
promozione, lo sviluppo e la maggior
utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili e di tecnologie avanzate e
compatibili con l'ambiente costituisce un
impegno internazionale assunto dall'Italia
con la sottoscrizione del cosiddetto
“Protocollo di Kyoto” dell'11.12.1997
(ratificato con legge n. 120 del 2002).
Realizzazione e gestione
di impianti eolici - Autorizzazione unica -
Comune - Interesse urbanistico ad una
corretta localizzazione - Conferenza di
servizi.
La realizzazione e gestione di impianti
eolici rientra tra le attività di impresa
liberalizzate, che, a scopo di
semplificazione burocratica ed in ossequio
ai principi comunitari, viene sottoposta,
previa conferenza di servizi, ad
un’autorizzazione unica, che costituisce
anche titolo per la costruzione
dell'impianto, e, quindi, è anche
sostitutiva del permesso di costruire,
poiché il Comune può far valere il proprio
interesse, ambientale ed urbanistico, ad una
corretta localizzazione urbanistica del
parco eolico e alla sua conformità edilizia,
nell'ambito della suddetta previa conferenza
di servizi (conf.: Cons. Stato, Sez. III
par. 14.10.2008 n. 2849).
Impianti eolici -
Autorizzazione - Mancata approvazione del
piano energetico comunale - Determinazione
negativa - Illegittimità - D. Lgs. n.
387/2003 - Termine di conclusione del
procedimento - 180 gg.
E’ illegittima la determinazione negativa
del Comune in ordine all’autorizzazione per
la realizzazione di un impianto eolico, sul
rilievo della mancata approvazione del piano
energetico comunale: detta determinazione
viene a tradursi, in sostanza, in una sorta
di “sospensione sine die” delle
richieste di autorizzazione in tale settore,
in contrasto con il principio fondamentale
del D.L.vo n. 383/2003, che esige la
conclusione del procedimento entro il
termine definito di 180 giorni, in coerenza
con le regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale (conf.:
Corte Cost. sent. 09.11.2006 n. 364,
14.10.2005 n. 383 e n. 336 del 2005).
Produzione di energia
eolica - Interesse paesaggistico - Interesse
all’approvvigionamento energetico -
Principio di proporzionalità.
L'impatto territoriale degli impianti per la
produzione di energia eolica, sicuramente
rilevante e tale da giustificare l'esercizio
dei poteri urbanistici e paesaggistici, non
è tuttavia un elemento da considerare in via
esclusiva, dovendo l'attività in parola
tener conto altresì (e principalmente)
dell'interesse nazionale -costituzionalmente
rilevante- all'approvvigionamento
energetico, soprattutto se in forme non
inquinanti, il quale richiede la necessità,
in base al principio di proporzionalità,
della precisa indicazione delle ragioni
ostative al rilascio della autorizzazione
paesaggistica, al fine di eliminare
sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la
finalità di pubblico interesse sotteso alla
produzione ed utilizzazione dell'energia
elettrica.
Regioni - Indicazione
dei luoghi ove non è possibile costruire
impianti di energia rinnovabile - Preventiva
approvazione delle linee guida nazionali.
L’indicazione, da parte delle Regioni, dei
luoghi ove non è possibile costruire gli
impianti di energia rinnovabile può avvenire
solo a seguito della approvazione delle
linee guida nazionali per il corretto
inserimento degli impianti eolici nel
paesaggio da parte della Conferenza
unificata ex art. 12, comma 10, del decreto
legislativo 29.12.2003, n. 387 (Corte Cost.:
sent. 26.03.2010 n. 119 e sent. 26.11.2010
n. 344.
Impianti di energia
rinnovabile - Artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e
14-quater L. n. 241/1990 - Amministrazione
dissenziente - Dissenso costruttivo -
Indicazione delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’assenso.
Dal combinato disposto dell'art. 12, comma
4, del D.L.vo 387/2003 e dell'art.
14-quater, comma 1, della L. 241/1990,
deriva l'obbligo dell'Amministrazione
dissenziente (nel caso di specie il Comune
sul cui territorio deve sorgere l'impianto)
di esprimere la propria opposizione con un
atto "costruttivo" che oltre ad
essere congruamente motivato, deve anche
recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso.
Comuni - Previsioni di
aree specificamente destinate ad impianti
eolici - Mancanza di specifico previsioni
conformative - Zone agricole -
Compatibilità.
Se è vero che i Comuni possono prevedere,
nell'esercizio della propria discrezionalità
in materia di governo del territorio, aree
specificamente destinate ad impianti eolici,
anche tenuto conto delle (diverse)
disposizioni vigenti in tema di sostegno nel
settore agricolo, di valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, di tutela
della biodiversità, di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, etc.,
occorre, però, ritenere che, in mancanza di
alcuna espressa previsione conformativa,
detti impianti possono essere localizzati,
senza distinzione (almeno, per quanto
riguarda la valutazione di compatibilità
urbanistica), in tutte le zone agricole (conf.:
TAR Umbria, 15.07.2007, n. 518) (TAR
Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 12.01.2011 n. 32 - link
a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Agevolazioni del 36 e 55 per cento agli
ampliamenti del “Piano Casa”.
Detrazione solo per le spese riferibili alla
parte preesistente, non quelle per la “nuova
costruzione”.
I lavori di ampliamento dell’immobile,
eseguiti in attuazione del “Piano Casa”
(articolo 11 del Dl 112/2008), in deroga ai
piani regolatori locali, usufruiscono delle
detrazioni fiscali del 36 e 55% alle
condizioni generalmente previste per gli
interventi di ristrutturazione edilizia. Ciò
perché le disposizioni che derogano agli
strumenti urbanistici locali, in quanto
introdotte da leggi regionali, non possono
influire sull’applicazione di prescrizioni
di carattere fiscale contenute nelle norme
nazionali.
Questo il chiarimento contenuto nella
risoluzione 04.01.2011 n. 4/E con
la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce la
propria consulenza giuridica in merito
all’interpretazione dell’articolo 1 della
legge 449/1997 (“disposizioni tributarie
concernenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio”). ... (link a
www.nuovofiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L'ampliamento
non merita bonus. I chiarimenti dell'Agenzia
delle entrate sull'applicazione delle
agevolazioni del 36% e 55%. Detrazioni Irpef
limitate alle spese per la parte esistente.
Piano casa, stop ai benefici fiscali. le
detrazioni Irpef ammesse solo in caso di
ristrutturazione e limitatamente alle spese
riferibili alla parte esistente, con
esclusione degli eventuali ampliamenti ...
(articolo
ItaliaOggi del 06.01.2011 - link
a www.ecostampa.com). |
anno 2010 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Circolare in merito all'ambito di
applicazione dell'art. 1-quater del
decreto-legge n. 105/2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 129/2010.
Fonti Rinnovabili:
emanata la circolare DIA.
La circolare "Salva-Dia" chiarisce
alcuni aspetti applicativi dell'articolo
1-quater della legge 13.08.2010, n. 129
relativo alle procedure di autorizzazione
per la realizzazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili avviate mediante
Denuncia di Inizio Attività (DIA).
L'articolo 1-quater è intervenuto per
garantire la validità delle iniziative
intraprese a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale di alcune leggi
regionali che prevedevano, per l'accesso
alla procedura di DIA, soglie di potenza più
elevate di quelle stabilite dalla normativa
statale.
La circolare si riferisce a quegli impianti
le cui DIA non erano ancora perfezionate
alla data di pubblicazione delle sentenze
della Corte Costituzionale.
L'atto del Ministero promuove così gli
investimenti effettuati per la realizzazione
di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
con positive ricadute anche a livello
occupazionale (Ministero dello Sviluppo
Economico,
nota
15.12.2010). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazione 55%: la procedura per i lavori
che continuano nel 2011.
La Legge di Stabilità (già Legge
Finanziaria), approvata in via definitiva
dal Senato ed ora in attesa di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato la
detrazione fiscale del 55% per gli
interventi di riqualificazione energetica
degli edifici fino al 31.12.2011 imponendo,
tuttavia, la ripartizione della detrazione
in 10 rate annuali anziché 5 come in
precedenza previsto.
I contribuenti che hanno in corso dei lavori
di riqualificazione, per i quali intendono
usufruire della detrazione, che non
termineranno entro il 2010 si chiedono come
comportarsi per operare correttamente.
La prima risposta arriva dall’ENEA che ha
aggiornato la Sezione FAQ (Frequently Asked
Questions – Domande Ricorrenti) del proprio
sito con la risposta al suddetto quesito
(FAQ 65).
L’ENEA precisa che tutte le spese pagate
entro il 2010 saranno detraibili in cinque
anni (a partire dalla denuncia dei redditi
dell'estate 2011); le spese effettivamente
sostenute (pagate) nel 2011 saranno invece
detraibili in 10 anni a partire dalla
denuncia dei redditi dell'estate 2012.
La mancata conclusione dei lavori nel 2010
deve essere comunicata all'Agenzia delle
Entrate con un’apposita comunicazione
telematica entro il 31.03.2011, specificando
le spese sostenute nel 2010. La
documentazione degli interventi eseguiti,
come al solito, deve essere trasmessa ad
ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Terzo conto energia: la guida per
l'integrazione architettonica del
fotovoltaico del GSE in inchiesta pubblica.
Il GSE ha pubblicato la "Guida alle
applicazioni innovative finalizzate
all'integrazione architettonica del
fotovoltaico" prevista dal Decreto
Ministeriale 06.08.2010 (terzo conto
energia).
Ricordiamo che, con il terzo conto energia,
il premio per l´integrazione architettonica
sarà riservato esclusivamente agli impianti
fotovoltaici che utilizzano moduli e
componenti speciali sviluppati per
sostituire elementi architettonici
integrandosi perfettamente negli edifici.
Con questa guida, attualmente in "inchiesta
pubblica", il GSE intende definire
univocamente i requisiti che deve avere un
modulo o un componente fotovoltaico per
essere considerato integrato
architettonicamente.
Secondo il documento elaborato dal GSE, per
poter accedere alle tariffe "premio",
gli impianti fotovoltaici dovranno
utilizzare moduli e componenti con le
seguenti caratteristiche: ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Fotovoltaico: l’AEEG definisce le modalità,
i tempi e le condizioni per l’erogazione
delle tariffe incentivanti.
Con la deliberazione n. 181/2010 del
20/10/2010 l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, in base all’art. 15,
comma 1, del DM 06.08.2010 (nuovo conto
energia fotovoltaico) ha definito:
- le modalità, i tempi e le condizioni per
l’erogazione delle tariffe incentivanti,
delle maggiorazioni e del premio;
- le modalità per la verifica del rispetto
delle disposizioni del decreto;
- le modalità con le quali le risorse per
l’erogazione delle tariffe incentivanti,
delle maggiorazioni e del premio, nonché per
la gestione delle attività previste dal
decreto, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe
dell’energia elettrica.
La delibera n. 181/2010 si applica a tutti
gli impianti fotovoltaici che entrano in
esercizio a partire dall'01.01.2011.
La deliberazione prevede, per quanto
concerne l’accesso alle tariffe
incentivanti, che il soggetto responsabile
dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di
rispettare i requisiti per l’ammissibilità
alla tariffa incentivante previsti dal
decreto, nonché:
- di essere proprietario del bene immobile
ove è installato l’impianto o, diversamente,
disporre dell’autorizzazione sottoscritta
dal proprietario, o dai proprietari, di tale
bene immobile, qualora detto proprietario/i
sia/siano diverso/i dal soggetto
responsabile;
- di aver conseguito tutte le autorizzazioni
necessarie alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto, nel rispetto dei vincoli
architettonici e paesaggistici, della
normativa esistente in materia di sicurezza
durante le attività di costruzione ed
esercizio dell’impianto e dei relativi
allacciamenti (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La procedura per la gestione delle
comunicazioni di fine lavori degli impianti
fotovoltaici è attiva dal 1° al 31 dicembre.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha
reso noto che le tariffe incentivanti
previste per l'anno 2010 sono riconosciute a
tutti i soggetti che, entro il 31.12.2010,
abbiano concluso l'installazione
dell'impianto fotovoltaico.
Per poter usufruire delle tariffe
incentivanti previste per il 2010 è tuttavia
necessario che:
* entro il 31/12/2010 sia stata comunicata
la fine dei lavori all'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione,
al gestore di rete e al GSE
* l'entrata in esercizio avvenga non oltre
il 30.06.2011 (Legge 13.08.2010, n. 129)
Il GSE ha predisposto una procedura
operativa che illustra i requisiti necessari
e le modalità per la presentazione delle
comunicazioni di fine lavori (allo stesso
GSE).
L'invio avverrà esclusivamente per via
telematica attraverso una specifica sezione
del portale applicativo web alla quale sarà
possibile accedere nel periodo compreso tra
l'01.12.2010 e il 31.12.2010 (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazioni 55%: la nuova guida dell'Agenzia
delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la
guida sulle detrazioni fiscali per gli
interventi di riqualificazione energetica
degli edifici.
Attualmente, i contribuenti che fino al
31.12.2010 sostengono spese per interventi
finalizzati al risparmio energetico possono
usufruire della particolare detrazione
d'imposta nella misura del 55%.
Dal momento dell'introduzione delle
agevolazioni (L. Finanziaria 2007) le norme
che disciplinano le procedure da seguire per
avvalersi correttamente delle agevolazioni
sono state oggetto di numerosi cambiamenti,
quali, ad esempio:
- l'introduzione dell'obbligo di inviare una
comunicazione all'Agenzia delle Entrate
(quando i lavori proseguono oltre un periodo
d'imposta);
- la ripartizione unica, in cinque rate
annuali di pari importo, del totale della
spesa sostenuta;
- la sostituzione della tabella dei valori
limite della trasmittanza termica.
La nuova edizione della guida ha l'obiettivo
di fare il punto della situazione,
illustrando i vari tipi di intervento per i
quali si può fruire del beneficio e gli
adempimenti necessari per ottenerlo.
In sintesi:
- la detrazione dalle imposte sui redditi
(Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese
sostenute, entro un limite massimo che varia
a seconda della tipologia dell'intervento
eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri
benefici fiscali previsti da disposizioni di
legge nazionali o altri incentivi
riconosciuti dalla Comunità Europea;
- non è necessario effettuare alcuna
comunicazione preventiva di inizio dei
lavori all'Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito
d'impresa devono effettuare il pagamento
delle spese sostenute mediante bonifico
bancario o postale (i titolari di reddito di
impresa sono invece esonerati da tale
obbligo);
- è previsto l'esonero dalla presentazione
della certificazione energetica per la
sostituzione di finestre, per gli impianti
di climatizzazione invernale e per
l'installazione di pannelli solari;
- dal 1° luglio 2010, al momento del
pagamento del bonifico effettuato dal
contribuente che intende avvalersi della
detrazione, le banche e le Poste Italiane
Spa hanno l'obbligo di effettuare una
ritenuta del 10% a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa
che effettua i lavori;
- per gli interventi eseguiti dal 2009 è
obbligatorio ripartire la detrazione in
cinque rate annuali di pari importo (per il
2008 andava da un minimo di tre ad un
massimo di 10 anni, mentre solo per l'anno
2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa
in 3 rate annuali uguali) (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
55% anche se i lavori proseguono oltre il
31.12.2010.
L'ENEA ha chiarito che, in assenza di
proroga della detrazione del 55%, potranno
usufruire della detrazione del 55% i lavori
avviati e non ultimati entro il 31.12.2010.
La detrazione sarà naturalmente applicabile
sulle sole spese sostenute entro il 2010 e
non sarà applicabile, invece, su quelle
necessarie al completamento dei lavori
sostenute successivamente.
La precisazione è contenuta nella Faq n. 65,
ove è riportato che "per venire incontro
alle esigenze degli utenti che non
riuscissero a concludere i lavori entro il
2010, in accordo con l'Agenzia delle
Entrate, si ritiene che detti lavori possano
anche continuare nel 2011, fermo restando
che eventuali spese sostenute in quest'anno
(ossia nel 2011, ndr) non possono essere
ritenute detraibili".
L'invio della documentazione all'Enea deve
essere effettuato entro 90 giorni dalla fine
dei lavori.
L'ENEA precisa inoltre che "Quanto sopra
vale in caso di mancato rinnovo delle
detrazioni per il 2011" e che "il
mancato termine dei lavori nel 2010 va
comunicato telematicamente all'Agenzia delle
Entrate entro il 31.03.2011, specificando
quanto pagato nel 2010" (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Energia eolica:
all'autorizzazione unica non si applica
l'art. 15 del T.U. edilizia ai fini della
decadenza.
Lo sviluppo delle energie rinnovabili in
Italia si accompagna, evidentemente, anche
ad una sempre più intensa attività del
giudice amministrativo, a considerare la
proliferazione di pronunce in questa
materia.
In particolare, per quanto attiene l’eolico,
il TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater,
sentenza 02.12.2010 n. 34945 è
intervenuto a chiarire un aspetto di non
poco conto relativo alla normativa cui
riferirsi ai fini della decadenza dalla
realizzazione di detti impianti.
Il giudice di prime cure ha avuto modi di
affermare che, con riferimento alla
realizzazione di impianti eolici, trova
applicazione la norma speciale di cui
all’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 che prevede
una autorizzazione unica per la
realizzazione di questi impianti, e non già
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 -c.d. TU
Edilizia– che attiene sì alla decadenza, ma
con riferimento alla concessione edilizia
per mancato inizio dei lavori entro un anno
dal rilascio.
“Il particolare per cui l’autorizzazione
unica sostituisce e cumula in sé tutti i
vari titoli abilitativi in precedenza
richiesti dalla legge per la realizzazione
di impianti del genere” afferma il
collegio “è del resto dimostrata dalla
stessa determina dirigenziale
..(autorizzazione unica)…che in nessun caso
richiama il TU n. 380/2001”.
Con riferimento, invece, al momento in cui
può dirsi concretamente avviata la
realizzazione dell’iniziativa, i giudici
romani richiamano l’applicazione del comma
159 dell’art. 2 della L. 240/2007 (Legge
finanziaria 2008) “Per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili la
dimostrazione di avere concretamente avviato
la realizzazione dell’iniziativa ai fini del
rispetto del termine di inizio dei lavori è
fornita anche con la prova di avere svolto
le attività previste dal terzo periodo del
comma 1 dell’articolo 15 del decreto
legislativo 16.03.1999, n. 79, introdotto
dall’articolo 1, comma 75, della legge
23.08.2004, n. 239”.
In base a tale norma l’avvio della
realizzazione si considera, sul piano
formale, effettuato quando sussiste:
- l’acquisizione della disponibilità delle
aree destinate ad ospitare l’impianto;
- l’accettazione del preventivo di
allacciamento alla rete elettrica formulato
dal gestore competente;
- l’indizione di gare di appalto o la
stipulazione di contratti per l’acquisizione
di macchinari o per la costruzione di opere
relative all’impianto, ovvero la
stipulazione di contratti di finanziamento
dell’iniziativa o l’ottenimento in loro
favore di misure di incentivazione previste
da altre leggi a carico del bilancio dello
stato.
Il quadro così definito consente di
affermare, onde integrare l’effettivo inizio
dei lavori di realizzazione di un impianto
eolico e dunque scongiurare l’ipotesi di
decadenza dell’autorizzazione ex art. 12
D.Lgs. n. 387/2003, che risulta sufficiente
anche solo l’accettazione del preventivo di
allacciamento alla rete elettrica ovvero
l’avvenuta realizzazione di attività di
costruzione in stabilimento dei generatori,
a prescindere dall’inizio delle opere di
installazione dei macchinari sul territorio
(commento tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
LAVORI PUBBLICI: B.U.R.
Lombardia, 4° suppl. straord. al n. 43 del
29.10.2010, "Approvazione dei bandi per
la diffusione degli impianti solari termici
e per l'uso razionale dell'energia negli
edifici pubblici o soggetti ad uso pubblico"
(decreto
D.G. 20.10.2010 n. 10652 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Oggetto:
Procedimenti per l'autorizzazione alla
realizzazione di impianti fotovoltaici a
terra maggiori di 20 kW
(Ministero dello Sviluppo Economico,
nota 28.10.2010 n.
19813 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Guida al risparmio energetico.
In Rete tutti gli
aggiornamenti. Nella pubblicazione
dell’Agenzia le novità, in particolare,
sulle procedure per la fruizione delle
agevolazioni.
Al passo con i tempi “Le agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico”, la
pubblicazione realizzata dall’Agenzia delle
Entrate sulla detrazione introdotta nel 2007
con l’obiettivo di incentivare il risparmio
e migliorare l’efficienza energetica degli
edifici esistenti.
E’ infatti on line l’ulteriore
aggiornamento della guida, che descrive i
vari tipi di intervento per i quali si ha
diritto al beneficio e gli adempimenti
necessari per ottenerlo. Aggiornamento
dovuto alle più recenti modifiche normative,
che hanno riguardato soprattutto le
procedure da seguire per usufruire
correttamente delle agevolazioni.
In particolare:
• per i lavori che proseguono oltre un
periodo d’imposta, è stato introdotto
l’obbligo di inviare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate una specifica
comunicazione entro 90 giorni dal termine
del periodo d’imposta nel quale i lavori
hanno avuto inizio. Per i lavori che
proseguono per più anni, il modello deve
essere presentato entro 90 giorni dal
termine di ciascun periodo d’imposta in cui
sono state sostenute le spese oggetto della
comunicazione
• per gli interventi eseguiti dal 2009 è
obbligatorio ripartire la detrazione in 5
rate annuali di pari importo (per il 2008
andava da un minimo di tre a un massimo di
10 anni, mentre solo per il 2007 c’era
l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate
annuali uguali)
• è stata sostituita la tabella dei valori
limite della trasmittanza termica (decreto
del ministro dello Sviluppo economico del
06.01.2010).
Dall'01.07.2010, infine, al momento del
pagamento del bonifico effettuato dal
contribuente che intende avvalersi della
detrazione, banche e Poste italiane hanno
l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10%
a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dall’impresa che effettua i lavori
(link a www.nuovofiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 40 del
04.10.2010, "Approvazione delle modalità
operative e della modulistica per la
richiesta di autorizzazione
all’installazione di sonde (geotermiche) ai
sensi del regolamento regionale n. 7/2010"
(decreto
D.G. 27.09.2010 n. 9072 - link a
www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
Fonti rinnovabili: incompatibili
agevolazioni fiscali e incentivi per la
produzione di energia elettrica.
Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) di
concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico ha specificato che non è possibile
cumulare agevolazioni fiscali (Tremonti-ter)
con gli incentivi (certificati verdi e
tariffa omnicomprensiva) riconosciuti alla
produzione di energia rinnovabile per gli
impianti entrati in esercizio dopo il
30.06.2009.
La detassazione prevista dalla Tremonti-ter
si configura come un risparmio di spesa e
costituisce di per sé un contributo pubblico
incompatibile, in quanto tale, con gli
incentivi previsti per la produzione da
fonti rinnovabili dalla Finanziaria 2008.
Per impianti a biomasse di filiera
(certificati verdi – DM 18/12/2008) e per
impianti di aziende agricole o gestiti in
connessione con aziende agricole (tariffa
onnicomprensiva – Legge 99/2009) invece, è
possibile cumulare, nel limite del 40%
dell'investimento, certificati verdi o
tariffa onnicomprensiva con contributi
pubblici, incluse le agevolazioni fiscali
suddette (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
M. Cancellaro,
Le fonti rinnovabili nell’evoluzione
normativa e giurisprudenziale: problematiche
e soluzioni giuridiche (link a
www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 18.09.2010 n. 219 "Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili" (D.M.
10.09.2010). |
EDILIZIA PRIVATA:
Fonti rinnovabili: in Gazzetta Ufficiale le
Linee Guida.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre sono state pubblicate le Linee
Guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili approvate
dalla Conferenza Unificata lo scorso 8
luglio.
Le Linee Guida, che riguardano
l'Autorizzazione Unica per la realizzazione
di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, hanno l'obiettivo di
definire modalità e criteri unitari sul
territorio nazionale per assicurare uno
sviluppo ordinato delle infrastrutture
energetiche.
Vediamo, in sintesi, le disposizioni del
provvedimento.
Per la costruzione, l'esercizio e la
modifica di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili è prevista
l’autorizzazione unica rilasciata dalle
Regioni.
La DIA (denuncia di inizio attività – oppure
la SCIA, secondo le ultime modifiche) sarà
sufficiente per realizzare:
- impianti fotovoltaici sugli edifici, con
superficie dei pannelli non superiore a
quella del tetto delle case su cui saranno
collocati i moduli;
- impianti fotovoltaici di potenza inferiore
a 20 kWp;
- impianti elettrici di cogenerazione a
biomasse, di potenza massima inferiore a
1000 kW (elettrica) e a 3.000 kW (termica);
- gli impianti a biomasse, di potenza
inferiore a 200 kW;
- gli impianti eolici di potenza inferiore a
60 kW;
- gli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici, di potenza inferiore a
100 kW ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Detrazione
55%, è operativa la rettifica on-line delle
schede inviate all’ENEA.
Con la Circolare n. 21/E del 23.04.2010,
l'Agenzia delle Entrate ha introdotto la
possibilità di correggere, esclusivamente
per via telematica, la scheda informativa da
trasmettere all’Enea per usufruire della
detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica.
La correzione può avvenire anche oltre il
termine di 90 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, ma non oltre quello
di presentazione della dichiarazione dei
redditi nella quale la spesa può essere
portata in detrazione ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Pubblicata
la Legge Comunitaria 2009: le novità per
l'acustica in edilizia, fonti rinnovabili e
sicurezza.
È stata pubblicata sul Supplemento ordinario
n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del
25.06.2010, la Legge n. 96 del 04.06.2010
recante “disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall`appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge
Comunitaria 2009”.
La Legge 96/2010, in vigore dal prossimo
10.07.2010, contiene alcune novità di
rilievo per i tecnici dell’edilizia.
Requisiti acustici
passivi degli edifici.
L’art. 15 della Legge modifica l’art. 11
della Comunitaria 2008.
In base alle modifiche approvate il Governo
deve adottare, entro il 29/07/2010, decreti
legislativi per il riassetto e la riforma
delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento acustico.
In tale ambito assumono particolare rilievo
la riforma dei requisiti acustici passivi
degli edifici, attualmente regolati dal
D.P.C.M. 05/12/1997, e la definizione dei
criteri per la progettazione esecuzione e
ristrutturazione degli edifici.
Tali decreti devono essere adottati su
proposta del Ministro dell'Ambiente, di
concerto con il Ministro del Lavoro e di
quello delle Infrastrutture.
È opportuno ribadire che il D.P.C.M.
05/12/1997 è tuttora vigente e, pur non
trovando applicazione nei rapporti tra
privati, continua ad avere effetto nei
confronti della Pubblica Amministrazione,
che può quindi chiederne la verifica.
Fonti Rinnovabili.
Per realizzare impianti alimentati da fonti
di energia rinnovabile di potenza fino a 1
MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di
inizio attività).
L'articolo 17 della L. 96/2010, al comma 1
lettera d), stabilisce "l'assoggettamento
alla disciplina della DIA di cui agli
articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 06.06.2001, n. 380, per gli
impianti per la produzione di energia
elettrica con capacità di generazione non
superiore ad un MW elettrico di cui
all'articolo 2, lettera e), del decreto
legislativo 29.12.2003, n. 387, alimentate
dalle fonti di cui alla lettera a)".
Le nuove disposizioni superano gli attuali
limiti previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs.
387/2003) differenziati per tipologia di
fonte.
Il D.Lgs. 387/2003 prevede attualmente la
realizzazione con semplice DIA degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili nei
seguenti casi:
• Eolica 60 kW;
• Solare fotovoltaica 20 kW;
• Idraulica 100 kW;
• Biomasse 200 kW;
• Biogas 250 kW.
Affinché tali disposizioni siano pienamente
operative sarà necessario attendere
l’emanazione dei provvedimenti attuativi
previsti dall’art. 17 (decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2009/28/CE).
Differita al 30/04/2012 l’applicazione delle
misure di protezione per l’esposizione a
Campi Elettromagnetici previste dal Testo
Unico Sicurezza
L’art. 11 ha differito al 30/04/2012
l’entrata in vigore delle disposizioni per
la “Protezione dei lavoratori dai rischi
di esposizione a campi elettromagnetici”
di cui al titolo VIII, capo IV del D.Lgs.
81/2008
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Dall'ENEA
il rapporto "Le fonti rinnovabili 2010”.
L'ENEA ha pubblicato il rapporto "Le
fonti rinnovabili 2010”.
Il documento analizza la diffusione e la
crescita della produzione di energia da
fonte rinnovabile in Italia, in Europa e nel
mondo, ipotizzando gli scenari futuri e le
possibilità di ulteriore crescita.
Il rapporto, dopo aver illustrato la
situazione delle rinnovabili a livello
internazionale e a livello nazionale,
esamina la situazione a livello locale
(regioni, comuni).
L'ENEA effettua un'attenta disamina delle
incentivazioni e del mercato delle
rinnovabili in Italia analizzando il costo
degli incentivi alle rinnovabili e
l'efficacia delle politiche e sviluppo della
rete.
In appendice sono riportate schede
tecnologiche che illustrano le possibilità
di sviluppo delle diverse fonti rinnovabili:
...
(link a www.acca.it). |
LAVORI PUBBLICI: B.U.L.
Lombardia, serie ordinaria n. 32 del
09.08.2010, "Certificazione energetica
degli edifici pubblici – Aggiornamento del
termine finale"
(deliberazione
G.R. 28.07.2010 n. 335 - link a www.infopoint.it) |
EDILIZIA PRIVATA: STAZIONE
ELETTRICA A SERVIZIO DI IMPIANTO EOLICO.
1. Giudizio
amministrativo - Procedura - Termini - Per
impugnare - Emersione del fatto lesivo -
Decorrenza.
2. Energia - Elettrica - Stazione di
trasformazione dell'energia prodotta da un
parco eolico - Attività - Natura - Non è
industriale - Strumentale rispetto alla
produzione di energia elettrica -
Compatibilità con area destinata a servizi -
Sussiste - Fattispecie.
3. Energia - Elettrica - Fonti rinnovabili -
Realizzazione degli impianti - Opere di
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti -
Conseguenze - Localizzazione - Destinazione
industriale - Necessità - Non sussiste -
Zone agricole - Compatibilità.
1.
Il termine decadenziale per l'impugnazione
non decorre dalla data dell'atto bensì dalla
data in cui la parte interessata ha
acquisito piena consapevolezza del carattere
lesivo del provvedimento.
Ne deriva che nel caso di realizzazione di
una stazione elettrica di notevole impatto
ambientale, la conoscenza del fatto lesivo è
riconducibile al momento in cui il
ricorrente scopre che sta per realizzarsi
una stazione elettrica di notevole impatto
territoriale in un'area vicina a quella
della sua attività.
Il termine decadenziale decorre, dunque,
dall'emersione del fatto lesivo, non già
dall'effettiva conoscenza acquisita della
concessione (TAR Sicilia Catania, sez. I,
28-01-2009 n. 192; TAR Puglia Bari, sez. II,
11-08-2008 n. 1931).
2.
Le attività previste in una stazione
elettrica (nella specie, a media tensione,
estesa su una superficie di 1500 mq., la cui
funzione è quella di trasformare e
trasferire sulla rete elettrica tutta
l'energia prodotta da un parco eolico) non
hanno natura industriale, ma sono attività
meramente strumentali rispetto alla
produzione di energia elettrica e, pertanto
compatibili -almeno in astratto- con un'area
di insediamenti destinata a servizi.
Qualora non sia provato che le attività
svolte dall'impianto assentito siano
rumorose, o pericolose, ovvero incompatibili
con le attività artigianali e commerciali
della zona, e neppure sia fornita una prova
(o un principio di prova) del fatto che il
progetto sia in contrasto con i limiti e gli
standards della pianificazione di area,
(deducendosi al contrario dalla relazione
tecnico-descrittiva della stazione
elettrica, che si tratta di un piccolo
edificio, poco ingombrante, con
trasformatori, i sistemi di protezione e di
controllo ed impianti occupanti una
superficie di 1500 metri quadrati, di cui
alcuni interrati, altri con altezza modesta,
che li rende poco visibili dall'esterno e di
scarso impatto sul paesaggio, con campi
elettromagnetici periferici con valori
bassi, il che esige che sia provata la
pericolosità delle emissioni) si deve
ritenere che l'intervento sia compatibile
con la destinazione dell'area, e ciò a
maggior ragione nel caso in cui le
previsioni di un Piano degli insediamenti
produttivi consentano la realizzazione di
centrali termiche a servizio delle attività
produttive in tutte le aree del P.i.p..
3.
L'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003
qualifica le opere per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili
come di pubblica utilità, indifferibili e
urgenti, disponendo che esse siano soggette
ad autorizzazione unica regionale,
rilasciata dalla Regione nel rispetto della
normativa di tutela dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico e
artistico.
La localizzazione di un impianto eolico non
richiede pertanto la destinazione
industriale dell'area e non incontra
preclusioni nelle destinazioni urbanistiche,
salvo che non si tratti di impianti ad alto
impatto ambientale o paesaggistico.
Gli impianti eolici possono essere
realizzati, invero, persino in zone
caratterizzate da indici plano-volumetrici
molto bassi, quali sono le zone agricole
(nella fattispecie il Tribunale, valutando i
pareri e gli atti di assenso forniti dalle
diverse autorità competenti e confluiti
nella conferenza di servizi regionale, ha
ritenuto che l'impianto in questione non
presentasse alcuna controindicazione né che
fosse in contrasto con la normativa di cui
all'art. 12 co. 4, D.Lgs. n. 387/2003, in
quanto detta normativa -concernente il
ripristino dello stato dei luoghi, a seguito
dell'eventuale dismissione dell'impianto
eolico ed espressamente riferita alle torri
eoliche- sarebbe comunque applicabile, anche
quando gli atti di assenso non la
contemplassero espressamente) (Cfr. Cons.
Stato, sez. V, 11-12-2007 n. 6388)
(massima tratta da http://mondolegale.it -
TAR Molise,
sentenza 07.07.2010 n. 261 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Dall’Agenzia delle Entrate nuovi
chiarimenti sul 55% per la sostituzione
degli infissi e sul concetto di impianto
fotovoltaico.
Con la
circolare 23.06.2010 n. 38/E
l'Agenzia delle Entrate, relativamente al
beneficio di dertrazione del 55%, fornisce
nuovi chiarimenti nel caso di sostituzione
degli infissi e in merito al concetto di
impianto fotovoltaico.
La circolare, oltre alle specifiche relative
al bonus del 55%, fornisce profili
interpretativi degli impianti fotovoltaici
come unità immobiliari oppure beni mobili, e
chiarisce se tali impianti possano
beneficiare dell'agevolazione nota come “Tremonti-ter”
... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.U.E.
18.06.2010 n. L/153 "DIRETTIVA
2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19.05.2010 sulla
prestazione energetica nell’edilizia"
(link a http://eur-lex.europa.eu).
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Pubblicata la Direttiva
europea 2010/31/CE sul miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici:
sostituirà la Direttiva 2002/91/CE.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Europea (L 153/13 del 18.06.2010) la nuova
Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione
energetica nell'edilizia.
La Direttiva 2010/31/CE, in vigore dal
prossimo 09.07.2010, abroga, con effetto dal
1° febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE.
La Direttiva, come specifica l'art. 1, "promuove
il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici all'interno
dell'Unione, tenendo conto delle condizioni
locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni relative al clima degli
ambienti interni e all'efficacia sotto il
profilo dei costi".
In particolare la nuova normativa europea
fornisce disposizioni su:
- metodologia per il calcolo della
prestazione energetica integrata degli
edifici e delle unità immobiliari;
- applicazione di requisiti minimi alla
prestazione energetica di edifici e unità
immobiliari;
- certificazione energetica degli edifici o
delle unità immobiliari;
- sistemi di controllo indipendenti per gli
attestati di prestazione energetica e i
rapporti di ispezione;
- piani nazionali destinati ad aumentare il
numero di "edifici a energia quasi zero";
- ispezione periodica degli impianti di
riscaldamento e condizionamento d'aria negli
edifici.
I paesi membri dell'Unione Europea devono
definire una metodologia di calcolo della
prestazione energetica degli edifici secondo
i criteri contenuti all'allegato I "Quadro
comune generale per il calcolo della
prestazione energetica degli edifici".
La direttiva prevede, inoltre, che per
contenere il fabbisogno energetico, gli
Stati membri stabiliscano requisiti degli
impianti tecnici per l'edilizia
relativamente:
- al rendimento energetico globale;
- alla corretta installazione e alle
dimensioni;
- alla regolazione e al controllo adeguati.
Tali requisiti, stabiliti per il caso di
nuova installazione, sostituzione o
miglioramento di sistemi tecnici per
l'edilizia, si applicano almeno per i
seguenti impianti:
1- impianti di riscaldamento;
2- impianti di produzione di acqua calda;
3- impianti di condizionamento d'aria;
4- grandi impianti di ventilazione.
Entro il 31.12.2020 è previsto, infine, che
tutti gli edifici di nuova costruzione siano
«edifici a energia quasi zero». Un «edificio
a energia quasi zero» è un edificio ad
altissima prestazione energetica,
determinata conformemente all'allegato I, il
cui fabbisogno energetico (molto basso o
quasi nullo) dovrebbe essere coperto in
misura molto significativa da energia da
fonti rinnovabili (commento tratto da
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Dai notai una Guida all'acquisto delle "Case
Certificate": il punto su risparmio
energetico, sicurezza e norme
igienico-sanitarie.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, in
collaborazione con le principali
Associazioni dei Consumatori, ha realizzato
la guida “Acquisto Certificato”.
La pubblicazione, sesta nell’ambito di una
collana di Guide per il Cittadino, è
dedicata alle nuove norme sulla sicurezza e
il risparmio energetico negli edifici che
consentono all’acquirente di conoscere la
qualità di un immobile da acquistare e la
spesa da sostenere per la sua gestione.
La guida parte dal presupposto che
acquistare edifici “certificati”
sotto il profilo igienico-sanitario, della
sicurezza e del risparmio energetico
significa poterne valutare in anticipo la
qualità e, di conseguenza, la relativa spesa
per la gestione energetica (la sua
conduzione, climatizzazione, produzione di
acqua calda, in generale i suoi consumi) ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
Dal GSE: la "Guida agli incentivi per la
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili".
Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha
reso disponibile la nuova guida "Guida agli
incentivi per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili" con il
chiaro intento di analizzare le principali
normative nazionali in materia di incentivi
per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, con l'esclusione del
meccanismo del Conto energia per gli
impianti fotovoltaici (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA - VARI:
Conto Energia 2011: disponibile il testo
della bozza aggiornata a giugno.
È stato diffuso, nei giorni scorsi, il testo
di una nuova bozza del decreto "Conto
Energia".
Il nuovo testo, che dovrebbe essere quello
definitivo, accoglie, in parte, le richieste
dei produttori di sistemi fotovoltaici.
Rispetto al testo diffuso nel mese di
febbraio, infatti, la nuova bozza di decreto
prevede tariffe incentivanti leggermente più
elevate per gli impianti che entreranno in
esercizio dal 1° gennaio al 31.08.2011 (con
incrementi variabili, in funzione della
potenza e della tipologia di impianto, tra 1
e 24 millesimi di euro per kilowattora
prodotto) ma sempre sensibilmente ridotte
rispetto alle attuali ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
I Comuni non possono autorizzare
certi tipi di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (F.E.R.)
caratterizzati da determinate capacità di
generazione, perché -secondo la legge
nazionale- non ne hanno la competenza.
ENERGIA - Impianti alimentati a
fonti rinnovabili - Art. 3, c. 1, L.r.
Molise n. 22/2009 - Competenza
autorizzatoria derogatoria rispetto all’asse
delineato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Illegittimità costituzionale.
L’art. 3, comma 1, della legge della Regione
Molise n. 22 del 2009, crea una competenza
autorizzatoria, a favore dei Comuni, per
tipi di impianti caratterizzati da
determinate capacità di generazione,
derogatoria rispetto all’assetto delineato
dal d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12
assoggetta la costruzione ed esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili
all’autorizzazione unica delle Regioni (o
delle Province delegate), e ove la capacità
di generazione degli stessi impianti sia
inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A dello stesso d.lgs. n. 387 del
2003, ne subordina la costruzione e
l’esercizio alla sola denuncia di inizio
attività (DIA).
L’autorizzazione unica regionale prevista
dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo
limitatamente derogabile a favore di
procedure semplificate, concreta una
procedura uniforme mirata a realizzare le
esigenze di tempestività e contenimento dei
termini per la conclusione dei procedimenti
amministrativi inerenti alla costruzione ed
esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, che resterebbe vanificata ove
ad essa si abbinasse o sostituisse una
disciplina regionale (ordinanza n. 203 del
2006).
Ulteriore profilo di illegittimità della
norma regionale si rileva nell’aumento della
soglia di potenza per la quale, innalzando
la capacità, dai limiti ben più contenuti di
cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387
del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione
dell’impianto risulta subordinata a
procedure semplificate, laddove maggiori
soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione,
per i quali si proceda con diversa
disciplina, possono essere individuate solo
con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d’intesa con la Conferenza
unificata, senza che la Regione possa
provvedervi autonomamente (sentenze n. 119 e
n. 124 del 2010) (Corte Costituzionale,
sentenza 04.06.2010 n. 194 - link
a www.dirittoambiente.it). |
LAVORI PUBBLICI: B.U.R.
Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 22 del
04.06.2010, "POR FESR 2007-2013, Asse 2
«Energia» – Approvazione del documento
«Linee guida di rendicontazione ad uso dei
beneficiari», della Linea di Intervento
2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento
dell’efficienza energetica degli impianti di
illuminazione pubblica»"
(decreto
D.S. 21.05.2010 n. 5306 - link a www.infopoint.it). |
ENTI LOCALI:
Energie rinnovabili e risparmio energetico: avviso di
finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo
Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio
energetico", il Ministero dello Sviluppo Economico ha
emanato un avviso di finanziamento finalizzato ad avviare
una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di
progetti di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili su edifici di proprietà di:
- amministrazioni statali;
- regioni;
- provincie;
- comuni;
- comunità montane delle regioni Campania, Calabria, Puglia
e Sicilia ... (link a www.acca.it). |
VARI:
Dal 1° luglio 2010 tariffazione Bioraria dell'elettricità
per tutti.
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con la
delibera 25.02.2010 - ARG/elt 22/10, ha stabilito che dal 1°
luglio 2010 verranno gradualmente introdotti prezzi biorari,
cioè differenziati a seconda dei diversi momenti della
giornata e dei giorni della settimana in cui si utilizza
l'elettricità.
La cosiddetta “Bioraria”, che ad oggi esiste come
possibilità di scelta per gli utenti, dal 1° luglio sarà
automaticamente applicata a tutti coloro che hanno un
contratto di fornitura di energia elettrica alle condizioni
stabilite dall'Autorità ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Il Senato approva la Legge Comunitaria 2009:
DIA per gli impianti di energie rinnovabili
fino ad 1MW.
Per realizzare impianti a energie
rinnovabili di potenza fino a 1 MW sarà
sufficiente la DIA (denuncia di inizio
attività).
La disposizione è prevista dalla Legge
Comunitaria 2009 approvata in Senato.
L'articolo 17, al comma 1 lettera c),
stabilisce "l'assoggettamento alla
disciplina della DIA di cui agli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 06.06.2001, n. 380, per gli
impianti per la produzione di energia
elettrica con capacità di generazione non
superiore ad un MW elettrico di cui
all'articolo 2, lettera e), del decreto
legislativo 29.12.2003, n. 387, alimentate
dalle fonti di cui alla lettera a)" ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazioni fiscali per l'efficienza
energetica: analisi, risultati e prospettive.
Lo scorso 4 maggio si è tenuto l'incontro "Detrazioni
fiscali per l'efficienza energetica:
analisi, risultati e prospettive"
organizzato dall'ENEA sulle detrazioni
fiscali del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici
esistenti.
L'incontro ha fornito l'occasione per
stilare un bilancio dei risultati ottenuti e
per discutere delle implicazioni della
scadenza delle agevolazioni, fissata al
31.12.2010.
Le detrazioni fiscali del 55%, introdotte
dalla Legge Finanziaria 2007 e confermate
fino alla fine di quest'anno, rappresentano
la misura più concreta per limitare il
consumo di energia e le emissioni nel
settore edile, a cui si deve circa un terzo
del consumo di energia per gli usi finali
... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Incentivi per l'acquisto di case ad "alta
efficienza": nuovi chiarimenti del
Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in
risposta ad alcuni quesiti posti dall'ANCE,
secondo quanto riportato sul sito
dell'Associazione nazionale dei Costruttori,
ha fornito ulteriori chiarimenti sui
contributi per gli immobili ad alta
efficienza energetica definiti dal D.M. del
26.03.2010.
Il Ministero ha chiarito che per superficie
utile bisogna riferirsi alla definizione di
superficie utile contenuta nell'Allegato A,
pt. 32, del D.Lgs. 192/2005 ovvero la
superficie netta calpestabile di un edificio
riferita alle sole parti riscaldate, il cui
valore è riportato nell'attestato di
certificazione energetica dell`immobile
(Allegato 6 dell'Allegato A al DM
26/06/2009) ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazioni 55%: aggiornata la guida ENEA.
Il D.M. 26.01.2010, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, ha
modificato i valori limite di trasmittanza,
previsti nel D.M. 11.03.2008, per usufruire
delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto, che è entrato in vigore 30
giorni dopo la pubblicazione, cioè lo scorso
14 marzo, ha originato alcuni dubbi circa i
limiti da applicare per il periodo
01.01.2010–14.03.2010.
L'ENEA, di concerto con la Segreteria
Tecnica del ministero dello Sviluppo
economico, ha chiarito che è possibile
osservare i limiti precedenti (quelli cioè
stabiliti dal D.M. 11.03.2008) per coloro
che hanno acquistato, commissionato o
ordinato tra il 1° gennaio e il 14.03.2010 interventi di riqualificazione
afferenti al comma 345 della Finanziaria
2007, e che sarebbero soggetti a nuovi
valori di trasmittanza più restrittivi.
Con l'occasione l'ENEA ha aggiornato la
pubblicazione "La casa evoluta -
Detrazione IRPEF del 55% per interventi di
risparmio energetico sugli edifici", che
tratta i seguenti temi: ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Per il risparmio
energetico è possibile derogare alle
distanze legali.
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21.04.2010 è stato
pubblicato il d.lgs. 29.03.2010, n. 56
recante "Modifiche ed integrazioni al
decreto 30.05.2008, n. 115, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE,
concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e
recante abrogazioni della direttiva
93/76/CEE.".
Tra le modifiche apportate al provvedimento
segnaliamo quelle apportate all'art. 11.
L'art. 11 del provvedimento prevede
incentivi "urbanistici" per gli
edifici (di nuova costruzione o esistenti)
più efficienti dal punto di vista
energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in
particolare, il comma 1 del suddetto
articolo prevede che non siano considerati
nei computi per la determinazioni dei
volumi, delle superfici e nei rapporti di
copertura:
- gli spessori delle murature esterne,
delle tamponature o dei muri portanti
superiori ai 30 centimetri (per la sola
parte eccedente, fino ad un massimo di 25
cm.);
- il maggiore spessore dei solai e tutti
i maggiori volumi e superfici necessari
all'esclusivo miglioramento dei livelli di
isolamento termico o di inerzia termica
degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm.
per i solai intermedi).
Sempre nel rispetto di tali limiti è
permesso derogare a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito:
- alle distanze minime tra edifici;
- alle distanze minime di protezione del
nastro stradale;
- alle altezze massime degli edifici.
Per gli edifici esistenti, sui quali si
intende realizzare interventi di
riqualificazione energetica che comportano
maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura, è prevista
(art. 11 comma 2) la deroga alle normative
nazionali e locali, alle distanze minime tra
edifici e dalle strade:
- nella misura massima di 20 cm. per il
maggiore spessore delle pareti verticali
esterne e delle altezze massime degli
edifici;
- nella misura massima di 25 cm. per il
maggior spessore degli elementi di
copertura.
Tale deroga può essere esercitata nella
misura massima da entrambi gli edifici
confinanti.
In base alle modifiche apportare dal D.Lgs.
56/2010, in entrambi i precedenti casi e
sempre nel rispetto dei limiti predetti, è
ora possibile derogare anche alle distanze
minime dai confini della proprietà.
È stata quindi ampliata la casistica
originariamente prevista dal D.Lgs.
115/2008, che prevedeva la possibilità di
non considerare gli spessori aggiuntivi di
elementi verticali, solai e coperture,
derogando ad altezze massime e distanze
minime tra edifici ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
G.U. 21.04.2010 n. 92 "Modifiche ed integrazioni al
decreto 30.05.2008, n. 115, recante attuazione della
direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e recante
abrogazioni della direttiva 93/76/CEE" (D.Lgs.
29.03.2010 n. 56). |
ENTI LOCALI:
L. Bellagamba,
Un Comune non può indire una gara per la selezione della
migliore proposta di realizzazione di un impianto di energia
rinnovabile (un parco eolico) (link a
www.linobellagamba.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
L'IVA agevolata (10%) per la fornitura
di energia termica "verde" è solo per uso domestico.
L'Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione 01.04.2010 n. 28/E, ha chiariti che
l'IVA agevolata al 10% è applicabile alle "prestazioni di
servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
alla fornitura di energia termica per uso domestico
attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento, (…) alle
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento" se
l'energia è erogata esclusivamente per "uso domestico".
Dunque il regime IVA agevolato per il servizio di fornitura
di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da
impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della
Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica
esclusivamente quando la somministrazione riguarda
consumatori finali che impiegano l'energia nelle abitazioni,
a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere
collettivo dotate del requisito di residenzialità ... (link
a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
55% - Dall’Agenzia delle Entrate nuovi
chiarimenti sulle agevolazioni per il
risparmio energetico.
Con la Circolare n. 21/E del 23.04.2010
l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni
chiarimenti in merito a oneri deducibili,
crediti d'imposta e detrazioni.
In particolare, per quanto riguarda gli
interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti (articolo 1, commi
20-24, legge 244/2007), l’Agenzia delle
Entrate precisa che: ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Dal 1° luglio obbligatori nuovi valori per
la trasmittanza degli infissi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
scorso è stato pubblicato il d.lgs. 29.03.2010, n. 56 recante "Modifiche
ed integrazioni al decreto 30.05.2008, n.
115, recante attuazione della direttiva
2006/32/CE, concernente l'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazioni della
direttiva 93/76/CEE".
Il provvedimento modifica, oltre al D.Lgs.
30.05.2008, n. 115, il D.Lgs. 19.08.2005, n.
192 recante "Attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia".
In particolare l'articolo 7 del D.Lgs
56/2010 modifica l'allegato C del decreto
legislativo 19.08.2005, n. 192, più
precisamente la tabella 4.b, anticipando dal
1° gennaio 2011 al 1° luglio 2010 i valori
limite della trasmittanza termica centrale
dei vetri previsti dal decreto 192/2005.
I nuovi valori, in vigore il prossimo
01.07.2010, in funzione della zona
climatica, sono i seguenti: ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Gli Atti del Convegno CTI sulle norme UNI TS
11300 e la Certificazione Energetica degli
Edifici.
Si è tenuto lo scorso 23.03.2010 presso la
Fiera Milano Quartiere Rho il convegno,
organizzato dal Comitato Termotecnico
Italiano, sul tema: "Le Norme UNI TS
11300 quale riferimento per la
Certificazione Energetica degli Edifici e la
misura della loro Sostenibilità Ambientale".
Il CTI ha reso disponibili gli atti del
convegno che ha visto i seguenti interventi
... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazione 55%, online il sito Enea per il
2010.
È online il nuovo sito Enea per l'invio
delle pratiche relative ai lavori di
riqualificazione energetica degli edifici
terminati nel 2010.
Il nuovo sito web consente l'invio delle
dichiarazioni dovute all'Enea esclusivamente
per i lavori completati nel 2010 ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
ENEA: per il 55% nel calcolo della
trasmittanza dell’infisso si può tenere
conto anche delle schermature.
L’ENEA ha provveduto a rilasciare una nuova
versione della faq n. 31 in base alla quale
si può tenere conto della resistenza termica
delle schermature per il calcolo della
trasmittanza termica del serramento, fino ad
oggi esclusa.
L’ENEA, con una modifica della faq n. 31, ha
affermato che, ai fini della detrazione del
55%, si può tenere conto della resistenza
termica delle schermature per il calcolo
della trasmittanza termica del serramento.
Tale possibilità era fino ad oggi esclusa;
la nuova interpretazione trae origine dal
DPR 59/09 che richiama espressamente le
norme UNI TS 11.300 ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazioni 55%: fino al 14.03.2010 possibile
adoperare i vecchi limiti (D.M. 11/03/2008).
Il D.M. 26.01.2010, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, ha
modificato i valori limite di trasmittanza,
previsti nel D.M. 11.03.2008, per usufruire
delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto 26.01.2010, che è entrato in
vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè
lo scorso 14 marzo, ha originato numerosi
dubbi circa i limiti da applicare per il
periodo 1 gennaio–4 marzo 2010.
A sgomberare il campo dai dubbi è stata
l’ENEA che ha risposto alla domanda posta da
un contribuente che avendo acquistato nuovi
infissi nel febbraio 2010 rispettosi del
valore limite di trasmittanza definito dal
DM 11.03.2008, si chiede quale valore di
trasmittanza debba essere rispettato nel suo
caso per avvalersi delle detrazioni.
L'Enea, di concerto con la Segreteria
Tecnica del ministero dello Sviluppo
economico, ha chiarito che è possibile
osservare i limiti precedenti (quelli cioè
stabiliti dal D.M. 11.03.2008) per coloro
che hanno acquistato, commissionato o
ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo
2010 interventi di riqualificazione
afferenti al comma 345 della Finanziaria
2007, e che sarebbero soggetti a nuovi
valori di trasmittanza più restrittivi (link
a www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Incentivi per case "ecologiche": come comportarsi?
Il D.M. 26.03.2010, provvedimento che ha introdotto gli
incentivi per case ecologiche è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06.04.2010 ed è entrato in
vigore lo stesso giorno.
Per l'acquisto di immobili di nuova costruzione è previsto:
- un contributo per un importo pari a 116 euro a metro
quadrato (con un massimo di 7mila euro) per gli immobili con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50%
rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della
Tabella 1.3 del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192;
- un contributo per un importo pari a 83 euro al metro
quadro (con un massimo di 5mila euro) per gli immobili con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30%
rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della
Tabella 1.3 del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192.
Per usufruire degli incentivi le prestazioni energetiche
degli immobili devono essere certificate da un soggetto
accreditato, sulla base delle procedure fissate dal decreto
legislativo 19.08.2005, n. 192, e successive modificazioni.
Per ottenere il contributo, il preliminare di compravendita
deve essere di data certa successiva al 06.04.2010 e la
stipula del rogito deve avvenire non oltre il 31.12.2010 ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 21.04.2010 n. 92 "Modifiche ed
integrazioni al decreto 30.05.2008, n. 115,
recante attuazione della direttiva
2006/32/CE, concernente l’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazioni della
direttiva 93/76/CEE" (D.Lgs.
29.03.2010 n. 56). |
VARI: Dall'AEEG
il Testo unico per la produzione elettrica.
L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS (AEEG) ha
realizzato e reso disponibile il "Testo unico ricognitivo
della produzione elettrica", un documento che raccoglie
tutta le regole sulla produzione elettrica.
Il Testo contiene anche tutte le principali disposizioni
adottate dall'Autorità relative alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto
rendimento.
Il testo si propone come un agile e completo strumento di
supporto per quanti operano nel settore, rendendo
disponibile una guida esplicativa ed aggiornata dell'attuale
contesto di mercato per tutte le varie tecnologie di
generazione ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Sull'illegittimità del
silenzio-inadempimento serbato da un'Amministrazione
regionale sull'istanza di autorizzazione unica per la
costruzione di un impianto fotovoltaico.
Sulla risarcibilità del danno da lesione dell'interesse
procedimentale.
E' illegittimo il silenzio-inadempimento serbato da
un'Amministrazione regionale nei confronti di una richiesta
di autorizzazione unica relativa alla costruzione ed
all'esercizio di un impianto fotovoltaico, ciò in quanto,
sulla base del disposto di cui all'art. 12, comma 4, del
d.lgs. n. 387/2003 ("Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità"), l'autorizzazione viene
rilasciata a seguito di un procedimento unico, cui
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, nel
rispetto dei principi di semplificazione e ai sensi della L.
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il rilascio della suddetta autorizzazione costituisce titolo
necessario a costruire l'impianto in conformità al progetto
approvato. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento non deve superare i 180 giorni; pertanto, è da
ritenersi obbligatoria l'adozione una determinazione
esplicita e conclusiva sull'istanza stessa. Nell'ipotesi di
persistente inottemperanza, si rende necessario provvedere
alla nomina di un Commissario ad acta, il quale
procederà ad effettuare tutti i necessari adempimenti, con
spese a carico delle Amministrazioni inadempienti.
L'art. 2-bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n.
69/2009, riconosce il diritto al risarcimento del danno
derivante da lesione del mero interesse procedimentale
all'adozione di un provvedimento, da emanarsi entro il
termine previsto dalla legge, purché ne sussistano i
presupposti, quali l'inosservanza dolosa o colposa del
termine da parte della p.a., nonché l'esistenza di un danno
ingiusto (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 25.03.2010 n. 3692 - link a
www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla questione della necessità o
meno della D.I.A. per l'installazione di
impianti fotovoltaici ed eolici.
Semplificazione amministrativa per gli
impianti per la produzione di energia da FER.
Con d.g.r. 25.11.2009, n. 10622, pubblicato
sul BURL in data 01/12/2009 Serie
Straordinaria n. 48, sono state pubblicate
le “Linee guida per autorizzazione di
impianti per la produzione di energia da
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) –
Impianti fotovoltaici, eolici e Valutazione
Impatto Ambientale degli stessi”.
Dette linee guida sono volte ad armonizzare
l’esercizio delle funzioni amministrative
per autorizzare gli impianti di produzione
di energia da fonti energetiche rinnovabili,
funzioni conferite alle Province lombarde
con legge regionale n. 26 del 12.12.2003
(articolo 28, comma 1, lettera e-bis).
Regione Lombardia ha da tempo avviato un
percorso volto alla promozione e
incentivazione delle fonti rinnovabili
attraverso la definizione di specifiche
azioni all’interno del Piano d’Azione per
l’Energia, mancava però un sistema di regole
semplificato e condiviso con gli enti locali
preposti al rilascio dell’autorizzazione ai
sensi del d.lgs. 387/2003.
Le presenti Linee guida sviluppano il
percorso amministrativo per arrivare a
realizzare un qualsiasi impianto per la
produzione di energia da FER, mentre dal
punto di vista tecnico affrontano solo le
tecnologie fotovoltaico ed eolico.
Le rimanenti tecnologie, impianti a
biomassa, impianti a gas di discarica, a gas
residuati dai processi di depurazione e
biogas verranno affrontate in un secondo
momento.
L’intera pubblicazione sul BURL è corredata
anche dalle “Linee guida per le
valutazioni ambientali degli impianti per la
produzione di energia da fonte rinnovabile”
strumento necessario per svolgere
correttamente la procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA e di VIA per gli
stessi impianti.
Di seguito le due circolari emanate da
Regione Lombardia che chiariscono alcuni
punti delle Linee guida:
2-
Chiarimenti in merito alla d.G.R.
25.11.2009 n. 10622 "Linee guida per
l'autorizzazione di impianti per la
produzione di energia da fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) - impianti fotovoltaici ed
eolici" (circolare
25.03.2010 n. 2);
1-
Chiarimenti in merito alla d.G.R.
25.11.2009 n. 10622 "Linee guida per
l'autorizzazione di impianti per la
produzione di energia da fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) - impianti fotovoltaici ed
eolici per la valutazione ambientale degli
stessi impianti" (circolare
02.03.2010 n. 1). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n.
11 del 18.03.2010, "Direzione Centrale
Programmazione Integrata - Approvazione
Linee guida di rendicontazione e schema
guida di asseverazione ad uso dei
beneficiari relativi all'intervento
regionale a supporto dell'innovazione e
dell'efficienza energetica nelle imprese di
cui alla d.g.r. n. 11236 del 10.02.2010"
(decreto
D.U.O. 11.03.2010 n. 2330 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
L'edificazione di un edificio in
difformità dal titolo abilitativo per quanto
concerne un incremento in altezza dovuto al
maggior spessore di ciascuno dei solai di
divisione dei piani e di quello di copertura
ben può legittimamente usufruire della c.d.
sanatoria giurisprudenziale, proprio con
riferimento alle opere originariamente
abusive (dacché non rispettose delle norme urbanistico-edilizie vigenti al momento
della loro esecuzione) e tuttavia conformi
agli strumenti urbanistici venuti in essere
successivamente e vigenti all’epoca di
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità.
Lo scomputo volumetrico
di cui al D.M. 27.05.2007, in materia di
contenimento energetico, può trovare
immediata applicazione anche prima
dell’adeguamento dei piani urbanistici
comunali, in quanto la tassatività dei
limiti di spessore delle strutture verticali
degli edifici non computabili ai fini
volumetrici, definiti in sede ministeriale,
non consente deroghe in difetto o in eccesso
da parte degli strumenti urbanistici
comunali, per cui l’operatività delle
suddette norme tecniche non può essere
subordinata a tale accennato previsto
adeguamento del piano regolatore, visto che
lo stesso non potrà fare altro che
recepirle.
Le difformità realizzate
dalla Caria Costruzioni s.r.l.
nell’edificazione del fabbricato sito nel
Comune di Elmas, lottizzazione Suella, lotto
A, rispetto al titolo edilizio ottenuto, non
hanno riguardato né la superficie
calpestabile né la volumetria utilizzabile,
concernendo soltanto un incremento in
altezza dell’edificio dovuto al maggior
spessore di ciascuno dei solai di divisione
dei piani e di quello di copertura.
Ciò al fine di realizzare una maggiore
insonorizzazione tra le singole unità
abitative e per migliorare, a fini di
risparmio energetico, la coibentazione
termica dell’edificio.
E’ invero pacifico che le disposizioni oggi in vigore in materia di
risparmio energetico nella progettazione e
realizzazione degli edifici, sopravvenute
alla realizzazione del fabbricato per cui è
causa, consentono, entro certi limiti, che
la modifica di spessori e altezze
finalizzate al miglioramento energetico non
debbano essere computati (cfr: art. 3, commi
3 e 4 del D.M. 27.07.2005, concernente
il regolamento di attuazione della legge 09.01.1991 n. 10, ancora in vigore, giusto
il richiamo dell’art. 11 D.Lgvo 30.05.2005 n. 192, nelle more dell’adozione dei
nuovi regolamenti di cui all’art. 4, comma
1, del medesimo decreto legislativo).
Ritiene pertanto il Collegio che al momento
dell’adozione del provvedimento di
definizione del procedimento di accertamento
di conformità presentato dalla ricorrente il
Comune di Elmas non potesse non considerare,
in applicazione dei principi di buona
amministrazione sottesi dall’art. 97 Cost.,
l’illogicità di una decisione volta a
ordinare la demolizione di un fabbricato che
in base allo ius superveniens la ricorrente
avrebbe potuto tranquillamente edificare,
beneficiando addirittura, almeno in parte,
di contribuzioni finanziarie pubbliche.
In relazione a tali fattispecie, invero, la
giurisprudenza amministrativa che il
Collegio ritiene di condividere ha da tempo
affermato la legittimità della c.d.
sanatoria giurisprudenziale, proprio con
riferimento alle opere originariamente
abusive (dacché non rispettose delle norme
urbanistico-edilizie vigenti al momento
della loro esecuzione) e tuttavia conformi
agli strumenti urbanistici venuti in essere
successivamente e vigenti all’epoca di
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità.
L’istituto, pur non comportando l’estinzione
del reato eventualmente consumato, né il
venir meno dell’obbligo di pagare la
relativa sanzione, risponde ad una chiara
esigenza di economicità e di buon andamento
dell’azione amministrativa, giudicandosi
illogico demolire manufatti non più in
contrasto con la disciplina edilizia per poi
doverne eventualmente assentire la
ricostruzione nella stessa forma e
consistenza (cfr: Cons. Stato, Sez. V, n.
3431 del 28.05.2004).
Nel caso di specie, la ricorrente potrebbe
addirittura beneficiare della contribuzione
finanziaria prevista dalla normativa statale
per le edificazioni realizzate nel rispetto
della nuove prescrizioni in materia di
risparmio energetico.
L’incongruenza delle conclusioni cui è
addivenuto il Comune induce, dunque, il
Collegio a privilegiare un’interpretazione
della legge regionale n. 23/1985 che,
conformemente alle richiamate acquisizioni
giurisprudenziali, consente, ai soli fini di
esclusione delle conseguenze demolitorie, il
mantenimento di edificazioni conformi al
quadro normativo vigente al momento della
definizione del procedimento di accertamento
di conformità.
Né appare condivisibile ritenere, come pure
indicato nel provvedimento impugnato,
inapplicabile lo scomputo di cui al D.M. 27.07.2005 perché non ancora recepito dal
Comune di Elmas nel regolamento edilizio.
Come detto, l’art. 4, comma 3, del suddetto
Decreto ministeriale, al fine di agevolare
l’attuazione delle norme sul risparmio
energetico e per migliorare la qualità degli
edifici, ha previsto la non commutabilità,
ai fini del calcolo della superficie utile
lorda di cui all’art.13 del Regolamento
edilizio regionale tipo (approvato con D.P.G.R. n. 23 del 14.09.1989), dello
spessore delle strutture verticali idonee a
migliorare l’isolamento termico degli
edifici per la parte superiore a 30 cm. di
spessore, fino ad un massimo di ulteriori 25
cm..
A tale riguardo, l’art. 2, commi 6 e 7 dello
stesso D.M., nel prevedere l’obbligo per i
Comuni di adeguare i propri strumenti
urbanistici per migliorare lo sfruttamento
delle radiazioni solari quale fonte di
calore, attraverso indicazioni in ordine
all’orientamento dei fabbricati ed alla
utilizzazione di elementi di tamponatura
delle facciate di notevole spessore, ha
stabilito lo scorporo dal calcolo dei volumi
massimi previsti nelle diverse zone
urbanistiche, degli spessori di tali
elementi di tamponatura nelle parti
eccedenti i 30 cm., fino ad un massimo di 25
cm..
Con riferimento a quanto precisato, ritiene
il Collegio, condividendo la giurisprudenza
amministrativa formatasi sul punto (cfr: TAR
Marche, sez. I, 30.03.2007 n. 448), che,
al contrario di quanto sostenuto dal Comune
intimato, tale scorporo delle cubature cui
si è fatto cenno, può trovare immediata
applicazione anche prima dell’adeguamento
dei piani urbanistici comunali, in quanto la
tassatività dei limiti di spessore delle
strutture verticali degli edifici non
computabili ai fini volumetrici, definiti in
sede ministeriale, non consente deroghe in
difetto o in eccesso da parte degli
strumenti urbanistici comunali, per cui
l’operatività delle suddette norme tecniche
non può essere subordinata a tale accennato
previsto adeguamento del piano regolatore,
visto che lo stesso non potrà fare altro che
recepirle (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 17.03.2010 n. 314 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
VARI:
La Nuova Guida al Conto Energia del GSE (Gestore dei Servizi
Elettrici).
Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile on
line la quarta edizione della Guida al Conto Energia,
aggiornata a marzo 2010.
La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, costituisce un
utile supporto per tutti coloro che intendono realizzare un
impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi
incentivi ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
IL VETRO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
DELL’EDILIZIA: LINEE GUIDA PER L’ADEGUAMENTO
DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI.
Determinante il dialogo tra Comuni e mondo
produttivo per la realizzazione di
un’edilizia sostenibile ed energeticamente
efficiente
Il 20 gennaio, presso il Circolo della
Stampa di Milano, si è tenuta la
presentazione ufficiale delle “Linee
Guida per l’introduzione nei Regolamenti
edilizi comunali di elementi per la piena
attuazione della normativa vigente e delle
misure finalizzate a promuovere l’efficienza
energetica degli edifici mediante l’utilizzo
dei prodotti vetrari (vetri piani per
serramenti, lane di vetro per isolamento
termico delle superfici opache)” ...
(link a www.ea.ancitel.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 9 del
05.03.2010, "Regolamento regionale per
l'installazione di sonde geotermiche che non
comportano il prelievo di acqua, in
attuazione dell'art. 10 della l.r.
11.12.2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e
la riduzione delle emissioni in atmosfera a
tutela della salute e dell'ambiente)"
(Regolamento
Regionale 15.02.2010 n. 7 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Approvato il decreto: nuovi incentivi dal 2011 per il
fotovoltaico.
E' stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare che definisce gli
incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici per l'anno 2011.
Il decreto individua le categorie di impianti oggetto di
incentivi ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 24.02.2010 n. 45 "Riassetto della
normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a
norma dell’articolo 27, comma 28, della
legge 23.07.2009, n. 99" (D.Lgs.
11.02.2010 n. 22). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Fonti energetiche rinnovabili - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione e
accelerazione - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi
- Valutazioni di carattere paesaggistico, storico e
artistico.
L’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, ispirato a principi di
semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate
alla realizzazione e gestione degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ha
previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i
pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui
confluiscono anche le valutazioni di carattere
paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di
vincoli di carattere storico- artistico, tramite il
meccanismo della conferenza di servizi.
Fonti energetiche rinnovabili -
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Rinvio alla L.
n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi - Dissenso
delle amministrazioni convocate - Espressione all’interno
della conferenza di servizi a pena di inammissibilità -
Dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale - Norme procedurali
per il superamento del dissenso.
Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003,
alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne
consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater, citata l. n.
241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il
proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità,
motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove
poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali
per il superamento del dissenso (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 22.02.2010 n. 1020 - link a
www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti
eolici - Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse
paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza -
Amministrazione regionale.
Il potenziale conflitto tra interesse ambientale,
comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a
sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti
che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse
paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di
tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo, è
valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito
amministrativo, compete all’amministrazione regionale,
preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia
al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione
degli impianti eolici.
L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla
osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di
merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o
meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n.
9/2001) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 22.02.2010 n. 1013 - link a
www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.M. 27.07.2005 -
Obiettivo del conseguimento del risparmio energetico -
Obiettivi perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed
urbanistica - Contemperamento.
L’obiettivo del conseguimento del risparmio energetico,
perseguito nello specifico con D.M. 27.07.2005, va
contemperato con quelli perseguiti dalle norme di disciplina
edilizia ed urbanistica, senza che possa affermarsi una
generalizzata ed indiscriminata prevalenza della prima sulle
seconde (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 22.02.2010 n. 875 - link a
www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Quasi certo il rinvio al 2011 dell'obbligo di energie
rinnovabili per i nuovi edifici.
Il termine ultimo per aggiornare i regolamenti edilizi
comunali con la previsione, per gli edifici di nuova
costruzione e per i fabbricati industriali,
dell'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, sarà, con tutta probabilità, differito
al gennaio 2011.
Questa (ulteriore) proroga è stata inserita nel
maxiemendamento al Dl 194/2009 (decreto “Milleproroghe”)
approvato dal Senato l'11 febbraio e ora all'esame della
Camera per il via libera definitivo ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Conto Energia: dal G.S.E. le tariffe incentivanti per gli
impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nel 2010.
Il G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici) ha comunicato le
tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici
incentivati in Conto Energia ai sensi del DM 19/02/2007 che
entrano in esercizio nell’anno 2010 ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
OGGETTO: Richiesta di parere sull’applicazione dell’art.
4, comma 1-bis, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.
Il Comune, in relazione al disposto dell’art. 4, comma
1-bis, del D.P. R. 06.06.2001, n. 380 (in vigore dal
10.01.2010), che impone di prevedere nei Regolamenti edilizi
comunali l’obbligo, per gli edifici di nuova costruzione, di
installare impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, chiede “se in attesa che il
Consiglio Comunale recepisca ed approvi la variante al
Regolamento Edilizio Comunale, questo servizio può procedere
ai rilascio dei permessi di costruire in corso senza la
previsione dell’installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili” come previsto
da tale norma (Regione Marche,
parere 16.02.2010 n. 134/2010). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
12.02.2010 n. 35 "Aggiornamento del
decreto 11.03.2008 in materia di
riqualificazione energetica degli edifici"
(Ministero dello Sviluppo Economico,
decreto 26.01.2010). |
EDILIZIA
PRIVATA:
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la
produzione di energia elettrica da FER - Procedure
autorizzatorie - termine di 180 giorni - Natura - termine
perentorio - Ricorso avverso l’inerzia - Sentenza Corte
Cost. n. 364/2006 - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
Per costante giurisprudenza, il termine di 180 giorni entro
cui l’Amministrazione deve provvedere ai sensi dell’art. 12
del d.lgs. n. 387/2003 è perentorio (Tar Sicilia, Palermo,
III, 1277/2008; Tar Basilicata, I, 78/2008), sicché non può
dubitarsi che, scaduto inutilmente tale termine, il soggetto
interessato possa ricorrere contro l’inerzia della p.a. ai
sensi dell’art. 21-bis l. Tar (cfr., in materia, Sentenza
Corte Cost. n. 364/2006, in cui, nel precisare che
l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4,
deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di
<<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di
energia>>, è stato evidenziato che le priorità
perseguite dal legislatore siano state quelle della
semplificazione amministrativa e della celerità
procedimentale; cfr. anche TAR Basilicata, n. 144 del
05.03.2007) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 09.02.2010 n. 808 - link a
www.ambientediritto.it). |
ENTI LOCALI -
VARI:
Efficienza e Risparmio energetico in ufficio: la guida del
Ministero dell’Ambiente.
L’impatto ambientale derivante dalle attività
quotidianamente svolte negli uffici non è trascurabile:
l’utilizzo di macchinari e supporti alimentati da energia
elettrica, il raffreddamento/riscaldamento degli ambienti,
la quantità di carta e inchiostro utilizzati comportano
significative ricadute sull’ambiente.
Adottare comportamenti appropriati in tali ambiti consente
un considerevole risparmio energetico senza particolari
rinunce; è sufficiente infatti disporre di adeguate
informazioni sulle possibili alternative e saper dosare
sobrietà ed intelligenza nelle proprie scelte di consumo e
di comportamento.
Per promuovere tali comportamenti è necessario fornire ai
cittadini la conoscenza del problema, anche in termini di
dimensioni ed implicazioni, e delle azioni che permettono ad
ognuno di contribuire in maniera semplice ma efficace al
risparmio energetico.
Muovendo da tali presupposti l’ARPAV (Agenzia regionale per
la Protezione dell’Ambiente del Veneto) e il Ministero
dell’Ambiente hanno curato la redazione della pubblicazione:
”Il risparmio energetico in ufficio. Le azioni quotidiane
che fanno bene all’ambiente“ ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Pubblicato il D.M. 26.01.2010 “Aggiornamento
del decreto 11.03.2008 in materia di
riqualificazione energetica degli edifici”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del
12.02.2010 è stato pubblicato il D.M.
26.01.2010 “Aggiornamento del decreto
11.03.2008 in materia di riqualificazione
energetica degli edifici” firmato, lo
scorso 25 gennaio, dal Ministro dello
sviluppo economico Claudio Scajola.
Il decreto modifica i valori limite della
trasmittanza termica, per le componenti
dell'involucro edilizio, il cui rispetto è
necessario per accedere alle detrazioni
fiscali del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica.
Il nuovo decreto modifica (anche
sensibilmente) i valori della trasmittanza
previsti nel D.M. 11.03.2008 ... (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Risparmio energetico al bivio:
bonus del 55% o altri incentivi.
La detrazione per gli interventi di
riqualificazione degli immobili non è
fruibile insieme con aiuti diversi.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi
effettua interventi sugli immobili
finalizzati al risparmio energetico si trova
di fronte a un bivio: usufruire della
detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle
spese sostenute o beneficiare di eventuali
incentivi comunitari, regionali o locali,
riconosciuti per i medesimi interventi. Va
da sé l’impossibilità di cumulare il bonus
fiscale con le agevolazioni previste dalla
legge 23/2002 della Regione Piemonte,
destinate appunto a promuovere le iniziative
dirette alla “sostenibilità” del
patrimonio edilizio piemontese.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione 26.01.2010 n. 3/E,
rispondendo a un quesito
dell’Amministrazione regionale ... (link a
www.nuovofiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Approvati nuovi valori limite delle
trasmittanze per le detrazioni del 55%.
Il Ministro dello sviluppo economico Claudio
Scajola ha firmato, lo scorso 25 gennaio, un
decreto che modifica i valori limite della
trasmittanza termica, per le componenti
dell'involucro edilizio, il cui rispetto è
necessario per accedere alle detrazioni
fiscali del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica.
Il nuovo decreto, in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, modifica (anche
sensibilmente) i valori della trasmittanza
previsti nel D.M. 11.03.2008 (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
In vigore dal 1° gennaio obbligo di installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
per i nuovi edifici.
È scattato il 1° gennaio 2010 l'obbligo di aggiornare i
regolamenti edilizi comunali con la previsione, per gli
edifici di nuova costruzione e per i fabbricati industriali,
dell'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili ... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del
18.01.2010, "Criteri per la redazione
della Carta Geoenergetica regionale in
attuazione dell'art. 10, comma 7, della l.r.
n. 24/2006"
(deliberazione
G.R. 30.12.2009 n. 10965 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
A. Milone,
Il procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione
di energia rinnovabile: rapporti con VIA e AIA
(link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 1 del
04.01.2010, "Approvazione della procedura
operativa per la realizzazione dei controlli
sulla conformità degli attestati di
certificazione energetica redatti ai sensi
della d.g.r. 5018/2007 e successive
modifiche"
(decreto
D.G. 15.12.2009 n. 14009 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 1 del
04.01.2010, "Precisazioni in merito
all'applicazione delle disposizioni vigenti
in materia di certificazione energetica
degli edifici e modifiche al d.d.g. 5796
dell'11.06.2009"
(decreto
D.G. 15.12.2009 n. 14006 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Interventi edilizi nelle zone
qualificate come “centro storico”. L.R.
13/2007 – D. Lgs. 115/2008.
E’ chiesto parere in merito
all’applicabilità della normativa, in
materia di rendimento ed efficienza
energetica nell’edilizia, di cui alla L.R.
n. 13/2007 ed al D.Lgs. n. 115/2008 nel caso
di interventi edilizi nelle zone qualificate
quale “centro storico” del Comune (Regione
Piemonte,
parere n.
17/2010 - tratto da
www.regione.piemonte.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Installazione impianti per produzione
energia.
Vengono posti
due quesiti inerenti al tema –frequentatissimo in questo
periodo di tempo– dell’installazione di impianti per la
produzione di energia mediante l’impiego di fonti
rinnovabili, con particolare riguardo al titolo abilitativo
ed alla gratuità dell’intervento (Regione Piemonte,
parere n. 11/2010 -
tratto da
www.regione.piemonte.it). |
anno 2009 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Installazione impianti produzione
energia elettrica in fasce di rispetto comunale.
Si chiede parere in merito alla possibilità di assentire
l’installazione di impianti di produzione di energia
elettrica dal fonti rinnovabili in aree protette, in aree
caratterizzate da elevata pericolosità geomorfologica
(classe III), in fascia di rispetto cimiteriale ed in fascia
di rispetto dei pozzi di captazione delle falde freatiche
(Regione Piemonte,
parere n.
144/2009 -
tratto da
www.regione.piemonte.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Procedura amministrativa per
installazione impianti fotovoltaici.
Il quesito posto attiene alla procedura
amministrativa da seguire per
l’installazione di impianti fotovoltaici.
Il quesito posto allo scrivente Servizio
regionale di consulenza agli enti locali
riguarda l’iter procedimentale necessario al
fine di ottenere l’autorizzazione
all’installazione di impianti fotovoltaici.
Vengono, in particolare, citate alcune
normative di riferimento e viene richiesto
un chiarimento specifico sulla competenza al
rilascio della predetta autorizzazione
(Regione Piemonte,
parere n.
143/2009 - tratto da
www.regione.piemonte.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Rilascio permesso a costruire
impianto fotovoltaico sottoposto a vincolo
urbanistico.
Si chiede parere in merito alla possibilità
di rilascio di un permesso di costruire
avente ad oggetto la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da installare in zona
sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale
e, parzialmente, in fascia di rispetto
stradale (Regione Piemonte,
parere n. 140/2009 -
tratto da
www.regione.piemonte.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Contributo
di costruzione per realizzazione impianto fotovoltaico.
Viene richiesto a questo Servizio un parere in ordine
all’esonero dal contributo di costruzione previsto per gli
impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia (Regione
Piemonte,
parere n. 116/2009 -
tratto da
www.regione.piemonte.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 52 del
29.12.2009, "Disposizioni per
l'attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell'art. 9-ter della legge regionale
31.03.1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della regione) - Collegato 2010" (L.R.
28.12.2009 n. 30 - link a
www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Gli atti della giornata di formazione per
tecnici comunali sulla "CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI" tenutasi a
Bergamo lo scorso 17.11.2009. |
EDILIZIA PRIVATA:
Risparmio energetico, on line le novità sul
bonus del 55%. Aggiornato il vademecum che
guida il contribuente tra i come e i quando
degli sconti fiscali pro-ambiente.
Le disposizioni normative di fine 2008 e del
2009, che hanno portato a una
semplificazione delle procedure e degli
adempimenti amministrativi previsti per
fruire della detrazione dall’Irpef del 55%
delle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici,
entrano nella guida web dell’Agenzia “Le
agevolazioni fiscali sul risparmio
energetico” (link a
www.nuovofiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Detrazione 55% per le porte di ingresso che
rispettano i limiti di trasmittanza delle
finestre.
La detrazione fiscale del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici
può essere applicata anche alle spese per la
sostituzione della porta di ingresso, a
condizione che sia rispettata la stessa
trasmittanza termica delle finestre
comprensive di infissi, indicata nelle
tabelle di cui all'allegato B del DM
11.03.2008.
La precisazione è contenuta nella FAQ n. 33
dell’Enea di cui si riporta il testo ...
(link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
G. Dall’O’ e F. Arecco,
Le Linee Guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
(link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 34 del
24.08.2009, "Differimento del termine per
l'entrata in vigore della procedura di
calcolo per la certificazione energetica
degli edifici, approvata con d.d.g. 5796
dell'11.06.2009"
(decreto
D.G. 12.08.2009 n. 8420 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 32 del
10.08.2009, "Rettifica delle precisazioni
approvate con decreto n. 7148 del
13.07.2009, relative all'applicazione delle
disposizioni per l'efficienza energetica in
edilizia, di cui alla d.g.r. n. 8745 del
22.12.2008" (decreto
D.U.O. 22.07.2009 n. 7538 - link
a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La TAVOLA SINOTTICA del D.Lgs. 192/2005
aggiornata al D.P.R. 59/2009 “Regolamento di
attuazione del D.Lgs. 192 sul rendimento
energetico in edilizia" (link a
www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La certificazione entra nel
rogito. Istruzioni dai notai lombardi.
In Lombardia la certificazione energetica
entra nei rogiti di compravendita delle
case. Il comitato regionale notarile
lombardo ha preparato
un quadro sinottico degli obblighi di
certificazione energetica a partire
dall'01.07.2009 per gli edifici situati
nella territorio lombardo.
I punti principali.
Per gli edifici nuovi scatta l'obbligo di
dotazione di attestazione di certificazione
energetica (ACE) al momento della fine
lavori (indipendentemente dall'intervento di
un atto di trasferimento a titolo oneroso);
scatta anche un obbligo di allegazione di
ACE all'eventuale atto di trasferimento a
titolo oneroso. Con l'ACE l'acquirente è
informato circa la prestazione energetica e
il grado di efficienza energetica degli
edifici.
Gli edifici esistenti.
Per gli edifici costruiti o ristrutturati
dopo l'08.10.2005 scatta l'obbligo di
dotazione di attestazione di qualificazione
energetica (sostituibile con ACE) al momento
della fine lavori; scatta anche l'obbligo di
allegazione di ACE (e quindi di dotazione di
CE al momento dell'eventuale atto di
trasferimento a titolo oneroso.
Per AQE si intende lo strumento di controllo
del rispetto, in fase di costruzione o
ristrutturazione degli edifici, delle
prescrizioni volte a migliorarne le
prestazioni energetiche. Per gli edifici
interi o singole unità immobiliari
realizzati con provvedimenti abilitativi
comunque anteriori alla data dell'01.09.2007
scatta l'obbligo di dotazione di ACE e di
allegazione dello stesso al momento
dell'eventuale atto di trasferimento a
titolo oneroso.
Per gli edifici singole unità immobiliari
che abbiano goduto di incentivazioni o
sgravi fiscali per opere finalizzate al
miglioramento delle prestazioni energetiche
(in tal caso, le spese per la redazione
della certificazione energetica sono
fiscalmente detraibili nella misura del 55%)
scatta l'obbligo di dotazione di ACE (di AQE
se le incentivazioni o gli sgravi siano
stati richiesti per opere effettuate prima
dell'01.09.2007) al momento in cui tali
incentivi o sgravi siano stati richiesti;
c'è l'obbligo di allegazione di ACE (e
quindi di dotazione dello stesso se
l'immobile era stato dotato solo di AQE) al
momento dell'eventuale atto di trasferimento
a titolo oneroso.
C'è invece più tempo per gli edifici
pubblici esistenti: per esempio, se di
superficie superiore a 1.000 metri quadrati
l'obbligo di dotazione di ACE parte
dall'01.072010, o dell'eventuale precedente
atto di trasferimento a titolo oneroso
(tratto da ItaliaOggi, articolo 21.07.2009,
pag. 28). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 29 del
20.07.2009, "Precisazioni in merito
all'applicazione delle disposizioni per
l'efficienza energetica in edilizia,
approvate con d.g.r. n. 8745 del 22.12.2008"
(decreto
D.U.O. 13.07.2009 n. 7148 - link
a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La certificazione energetica degli edifici
dal 1° luglio 2009 (studio
16.06.2009 n. 334-2009/C - link a
www.notariato.it). |
EDILIZIA PRIVATA: La
certificazione energetica degli edifici: gli
obblighi, le scadenze, i benefici
(link a
http://adiconsum.inforing.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI IN LOMBARDIA - ESTENSIONE
DELL’OBBLIGO ANCHE PER LE COMPRAVENDITE
DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI DAL 1°
LUGLIO 2009 (link a
www.ancebrescia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
10.07.2009 n. 158 "Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli
edifici" (D.M.
26.06.2009). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 4° suppl. straord. al n. 25 del
26.06.2009, "Aggiornamento della
procedura di calcolo per la certificazione
energetica degli edifici"
(decreto
D.G. 11.06.2009 n. 5796 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Lombardia,
illegittimo l'obbligo di allegazione
dell'attestato di certificazione energetica
al decreto di trasferimento.
Certificato «verde»
sotto accusa. Il giudice ha disapplicato la
normativa della Lombardia ritenendola
incostituzionale.
E' illegittima per violazione della
Costituzione la normativa della Regione
Lombardia che impone di allegare l'attestato
di certificazione energetica (ACE) ai
provvedimenti giurisdizionali sul
trasferimento di immobili.
E' quanto stabilito dal giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Varese in
un
decreto del 19.06.2009, reso noto
ieri da Assoedilizia ...
(articolo IlSole24Ore
22.01.2010 - tratto da
http://rassegnastampa.formez.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Certificazione energetica
Non vi è nessuna norma che abilita
espressamente i Chimici alla progettazione
di impianti d’utenza asserviti agli edifici,
così come definiti, questi ultimi, dal D.M.
22.01.2008, n. 37, ovvero: impianti
elettrici, di riscaldamento e
climatizzazione, radiotelevisivi ed
elettronici, idrici e sanitari, gas,
sollevamento di persone o cose, posti al
servizio degli edifici. Cioè di quegli
impianti essenziali ai fini della
certificazione energetica.
Per i Chimici non è, pertanto, possibile
stabilire la necessaria corrispondenza
biunivoca tra abilitazione alla
progettazione dei suddetti impianti e
abilitazione alla certificazione energetica,
cosicché non si rivela illegittima la loro
esclusione regionale dal novero dei soggetti
certificatori (TAR Emilia Romagna-Bologna,
Sez. I,
sentenza 16.06.2009 n. 956 - link
a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Rendimento energetico in edilizia.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132
del 10.06.2009 il decreto di attuazione sul
rendimento energetico in edilizia, già
approvato nella riunione del Consiglio dei
Ministri del 06.03.2009.
Il decreto definisce i criteri generali, le
metodologie di calcolo ed i requisiti minimi
per la prestazione energetica degli edifici
e degli impianti termici, in riferimento
alla climatizzazione invernale ed estiva, ed
alla preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari.
I criteri generali si applicano alla
prestazione energetica per l'edilizia
pubblica e privata anche riguardo alle
ristrutturazioni di edifici esistenti.
Per le metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli edifici e degli
impianti si adottano le norme tecniche
nazionali predisposte da organismi deputati
a livello nazionale o comunitario, quali ad
esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di
calcolo (motivandone l'uso nella relazione
tecnica di progetto) recepiti con decreto
del Ministro dello sviluppo economico e
sviluppati da organismi istituzionali
nazionali, quali l'ENEA, le università o gli
istituti del CNR, purché i risultati
conseguiti risultino equivalenti o
conservativi rispetto a quelli ottenibili
con i metodi di calcolo UNI e CEN (link a
www.governo.it). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
10.06.2009 n. 132 "Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b) , del decreto legislativo
19.08.2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia" (D.P.R.
02.04.2009 n. 59). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 16 del
20.04.2009, "Approvazione del nuovo
modello di targa energetica per gli edifici,
in riferimento alla d.g.r. 5018/2007" (decreto
D.U.O. 18.03.2009 n. 2598 - link a
www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 11
del 13.03.2009, "Approvazione
modalità per l'avvio del controllo
sperimentale sulle certificazioni
energetiche degli edifici, rilasciate ai
sensi della d.g.r. 5018/2007 e successive
modifiche ed integrazioni" (decreto
D.U.O. 03.03.2009 n. 2055 - link a
www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 2 del
15.01.2009, "Determinazioni in merito
alle disposizioni per l'efficienza
energetica in edilizia e per la
certificazione energetica degli edifici"
(deliberazione
G.R. 22.12.2008 n. 8745). |
anno 2008 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Comune di Frascati - Parere in merito alla necessità del
parere paesaggistico per l'installazione in zona vincolata
di generatori eolici o di impianti solari termici o
fotovoltaici. Art. 11 D.lgs. 115/2008 (Regione Lazio,
parere
24.11.2008 n. 176974 di prot.). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Comune di Rignano Flaminio - parere in merito alla
possibilità di installare impianti di riscaldamento a
servizio di locali non abitabili (Regione Lazio,
parere
24.11.2008 n. 44803 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA: W.
Fumagalli,
Le nuove norme sul risparmio energetico
nell'edilizia
- W. Fumagalli,
Le disposizioni statali e regionali, quali
vanno applicate?
(AL n. 11/2008). |
EDILIZIA PRIVATA: Ambito
di applicazione direttiva 2006/32/CE.
Viene chiesto un chiarimento in merito
all’interpretazione del comma III dell’art.
11 D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 “Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE”, con particolare
riferimento al suo esatto ambito
applicativo.
Più precisamente, il Comune vuole sapere a
quali edifici può essere applicata la norma
di favore contenuta nel comma III
dell’articolo in esame che prevede incentivi
–sotto forma di semplificazione della
procedura assentiva edilizia– per
l’installazione di pannelli solari, termici
e fotovoltaici.
L’interrogativo proposto allo scrivente
Servizio si origina dalla formulazione della
disposizione in esame che, per maggiore
chiarezza ed ai fini della successiva
disamina, si riporta per esteso:
“Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 1, della legge
09.01.1991, n. 10, e successive
modificazioni, gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica che prevedano
l'installazione di singoli generatori eolici
con altezza complessiva non superiore a 1,5
metri e diametro non superiore a 1 metro,
nonché di impianti solari termici o
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti
degli edifici con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi
di manutenzione ordinaria e non sono
soggetti alla disciplina della denuncia di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la
superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto stesso. In tale caso, fatti
salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo
19.08.2005, n. 192, e successive
modificazioni, e' sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune” (Regione Piemonte,
parere n. 117/2008 -
tratto da www.regione.piemonte.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 35 del
25.08.2008, "Approvazione circolare
relativa all'applicazione della l.r. 26/1995
e al rapporto con l'art. 11 del d.lgs.
115/2008" (decreto
D.G. 07.08.2008 n. 8935). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 03.07.2008 n. 154 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (D.Lgs.
30.05.2008 n. 115). |
EDILIZIA PRIVATA: Dossier
- Il Rendimento energetico nell'edilizia
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 24.04.2008 n. 97 "Disposizioni in materia di detrazione per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27.12.2006, n. 296"
(Ministero dell'Economia e delle Finanze,
decreto 07.04.2008). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 12 del 17.03.2008, "Approvazione
della circolare relativa alla necessità di certificazione
energetica per gli immobili oggetto di incentivi o
agevolazioni" (decreto
D.G. 27.12.2007 n. 16381
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Lombardia,
CIRCOLARE RELATIVA ALLA
NECESSITA’ DI DOTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER
GLI IMMOBILI OGGETTO DI INCENTIVI O AGEVOLAZIONI
(decreto
D.G. 27.12.2007 n. 16381
- link a www.cened.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 3° suppl straord. al n. 4 del 25.01.2008, "Aggiornamento
della procedura di calcolo per predisporre l'attestato di
certificazione energetica degli edifici, previsto con d.g.r.
5018/2007 e successive modificazioni ed integrazioni"
(decreto
D.U.O. 13.12.2007 n. 15833
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Lombardia, AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PER
PREDISPORRE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI, PREVISTO CON D.G.R. N. 5018/2007 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (decreto
D.U.O. 13.12.2007 n. 15833
- link a www.cened.it). |
anno 2007 |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA
- EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI - LAVORI PUBBLICI:
B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 52 del 29.12.2007, "Disposizioni
legislative per l'attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale 31.03.1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008" (L.R.
28.12.2007 n. 33
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straordinario al n. 45 del 09.11.2007, "Certificazione
energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n.
5018/2007" (deliberazione
G.R. 31.10.2007 n. 5773).
---------------
Qui
il testo della
deliberazione a colori
per una migliore comprensione di lettura. |
EDILIZIA
PRIVATA: W.
Fumagalli,
L’attestato di certificazione energetica degli edifici (AL
n. 9-10/2007) |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 37 del 10.09.2007, "Aggiornamento
della procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione
energetica degli edifici" (decreto
D.U.O. 30.08.2007 n. 9527
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 29 del 20.07.2007, "Determinazioni
inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del
d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006" (deliberazione
G.R. 26.06.2007 n. 5018). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Ristrutturazione degli edifici per adeguarli alle
norme previste per il risparmio energetico - Disposizioni
contenute nell’art. 2, c. 6 e 7, del D.M. 27.07.2005 -
Consentono di non computare nei volumi dell’edificio quelli
impegnati da pannelli esterni di coibentazione - Operatività
anche in difetto di recepimento negli strumenti urbanistici
comunali.
L’art. 2, commi 6 e 7, del decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 27.07.2005, in materia di
risparmio energetico negli edifici, può trovare immediata
applicazione, anche prima dell’adeguamento dei piani
urbanistici comunali.
Tale articolo, pur stabilendo che i Comuni abbiano l’obbligo
di adeguare i propri strumenti urbanistici per migliorare lo
sfruttamento delle radiazioni solari quale fonte di calore,
fornendo indicazioni in ordine all’orientamento dei
fabbricati e alla utilizzazione di elementi di tamponatura
delle facciate di notevole spessore, ha previsto, con
disposizione da ritenere immediatamente precettiva, lo
scorporo dal calcolo dei volumi massimi previsti nelle
diverse zone urbanistiche, degli spessori di tali elementi
di tamponatura nelle parti eccedenti i 30 cm., fino ad un
massimo di 25 cm. (TAR Marche, Sez. I,
sentenza 30.03.2007 n. 448
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
23.02.2007 n. 45 "Criteri e modalità per
incentivare la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare, in attuazione
dell’articolo 7 del decreto legislativo
29.12.2003, n. 387" (D.M.
19.02.2007). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 01.02.2007 n. 26, suppl. ord. n. 26/L, "Disposizioni correttive
ed integrative al decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia" (D.Lgs.
29.12.2006 n. 311). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 15.01.2007 - pag. 189, "Indirizzi
inerenti l'applicazione di riduzione degli oneri di urbanizzazione in
relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al
risparmio energetico (l.r. n. 12/2000 art. 44)" (deliberazione
G.R. 27.12.2006 n. 3951). |
anno 2006 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
W. Fumagalli,
Le norme sul rendimento energetico in Italia
(AL n. 8-9/2006) |
EDILIZIA PRIVATA:
"Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative
del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, di attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (Ministero
dello Sviluppo Economico,
circolare 23.05.2006 n.
8895 di prot.). |
anno 2005 |
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EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 23.09.2005 n. 222, suppl. ord. n. 158/L, "Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al contenimento energetico nell'edilizia"
(D.Lgs. 19.08.2005
n. 192). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 02.08.2005 n. 178 "Norma concernente il regolamento d’attuazione
della legge 09.01.1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme
per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia»." (D.M.
27.07.2005). |
anno 2004 |
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EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 52 del 24.12.2004, "Norme per
il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni
inquinanti e climalteranti" (L.R.
21.12.2004 n. 39 - link a
http://consiglionline.lombardia.it). |
anno 1995 |
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EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 17 del 24.04.1995, "Nuove
modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di
copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei
tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori
livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" (L.R.
20.04.1995 n. 26 - link a
http://consiglionline.lombardia.it). |
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