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71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
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93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
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dossier CERTIFICAZIONE ENERGETICA e F.E.R. (Fonti Energetiche Rinnovabili)

per approfondimenti vedi anche:
C.EN.ED. (Certificazione Energetica Edifici - Regione Lombardia)

marzo 2020

EDILIZIA PRIVATAOggetto: chiarimenti per l’applicazione degli obblighi relativi all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Regione Lombardia, nota 16.03.2020 n. 13689 di prot.).
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Con Vs. nota del 4 marzo scorso, pervenuta il 12 marzo, prot.T1.2020.0013072, è stato chiesto se gli edifici industriali, artigianali e rurali, in quanto espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina per l’efficienza energetica degli edifici (punto 3,2, lettere a) e b) del decreto 18546/2019), siano anche esclusi dagli obblighi di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, relativo agli obblighi di copertura di parte del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. (...continua).

gennaio 2020

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 1 del 04.01.2020, "Aggiornamento delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 dell'08.03.2017" (decreto D.U.O. 18.12.2019 n. 18546).

settembre 2019

EDILIZIA PRIVATACassazione: tra i gravi difetti costruttivi rientrano anche i difetti nel cappotto termico.
Configurano gravi difetti dell'edificio anche i difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza termica.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza 04.09.2019 n. 22093.
In questa ordinanza la suprema Corte ricorda che “la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella specie, trattandosi di difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
(commento tratto da www.casaeclima.com).
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SENTENZA
In ordine al secondo motivo di ricorso, è poi noto come il vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell'abrogato codice civile del 1865, configuri una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale.
Peraltro, l'art. 1669 c.c. ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".
In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella specie, trattandosi di difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la  normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Sez. U, 27/03/2017, n. 7756; Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20644; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 2, 04/10/2011, n. 20307; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n. 19868).
Peraltro, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto.
Al giudice di merito spetta, quindi, di stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile. Questo accertamento di merito è sottratto al sindacato di legittimità se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Cass. Sez. 2, 26/04/2005 n. 8577; Cass. Sez. 2, 21/04/1994, n. 3794).

ottobre 2018

EDILIZIA PRIVATA: Accertamento di conformità utilizzando volumetria non sfruttata o acquistando la volumetria mancante da altri soggetti.
   (a) la conformità prevista dall’art. 36 del DPR 06.06.2001 n. 380 per la regolarizzazione degli abusi edilizi può essere ottenuta anche individuando volumetria residenziale non sfruttata in precedenti edificazioni o ristrutturazioni, o acquistando la volumetria mancante da altri soggetti che ne siano titolari. Si tratta di residui di diritti edificatori che rimangono latenti finché non si presenta l’opportunità di impiegarli per integrare la volumetria già insediata;
---------------
   (b) l’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995, in vigore all’epoca della ristrutturazione (v. ora l’art. 4 della LR 28.11.2014 n. 31), aveva la finalità di incentivare gli interventi edilizi in grado di migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Lo strumento incentivante scelto dal legislatore consisteva (e consiste tuttora) nell’attribuire agli interventi energeticamente virtuosi una minore capacità di consumazione dei diritti edificatori grazie allo scomputo dei muri perimetrali e delle solette di copertura;
   (c) la diversa modalità di calcolo si traduce in un risparmio sulla volumetria disponibile, ossia in un bonus edificatorio, che può essere utilizzato immediatamente nella stessa edificazione, ma può anche essere impiegato in un secondo momento per effettuare degli ampliamenti. Come tutti i diritti edificatori, questo bonus è liberamente negoziabile e cedibile, in mancanza di disposizioni in senso contrario nella disciplina urbanistica comunale;
   (d) una serra solare bioclimatica è tale proprio perché consente l’irraggiamento solare, e dunque l’inserimento di una schermatura fissa è un chiaro indizio della trasformazione in volume residenziale, a maggior ragione se si accompagna ad altre opere coerenti con l’uso residenziale, come quelle realizzate dal ricorrente. Di conseguenza, per evitare la rimessione in pristino è necessario verificare se la volumetria risparmiata nel corso dell’intervento di ristrutturazione del 2009 sia sufficiente, applicando i criteri dell’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995, a sanare la volumetria residenziale abusiva;
   (e) poiché la quota di volumetria risparmiata attribuibile all’unità abitativa del ricorrente appare inferiore alla volumetria abusiva, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato solo qualora i proprietari confinanti, all’epoca coinvolti nella ristrutturazione, cedano la volumetria di rispettiva pertinenza fino alla concorrenza della volumetria da regolarizzare. Occorre precisare che deve trattarsi di vera e propria cessione di volumetria, e non di semplice costituzione di servitù sulla volumetria. L’atto di cessione dovrà essere trascritto, in modo che non si formino aspettative nei terzi circa la possibilità di utilizzare nuovamente questi diritti edificatori in futuro
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1. Il ricorrente, proprietario di un’unità abitativa in un edificio situato nel Comune di Salò, in via del Seminario, ha ottenuto nel 2013 il permesso di costruire per realizzare una serra solare bioclimatica in corrispondenza della terrazza dell’ultimo piano. Il risultato dell’edificazione (v. relazione paesistica e documentazione fotografica) è costituito da una torretta dove era prevista la posa di una copertura in vetro e di pareti ugualmente in vetro. Con queste caratteristiche, il locale non era computabile nella volumetria residenziale dell’edificio.
2. Nel corso dei lavori il ricorrente ha invece abusivamente trasformato la serra in un volume residenziale (113,06 mc), collocando un assito in legno al di sotto della copertura in vetro, realizzando un vano tecnico e una vasca a uso fioriera, e installando una pompa di calore per la climatizzazione.
3. In data 08.06.2016 il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, per consolidare la destinazione residenziale, anche allo scopo di collegare la ex serra solare bioclimatica al piano inferiore mediante una scala interna. Secondo il ricorrente, la volumetria a disposizione per l’ampliamento residenziale deriverebbe dal risparmio di volumetria realizzato nell’intervento di ristrutturazione ultimato nel 2009. Più precisamente, il risparmio sarebbe dovuto all’art. 2, comma 1-ter, della LR 20.04.1995 n. 26 (disciplina regionale sull’efficientamento energetico degli edifici), che consente lo scomputo dei muri perimetrali e delle solette di copertura quando siano raggiunti determinati obiettivi di risparmio energetico.
4. Il Comune, con provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica del 29.11.2016, ha respinto la richiesta del ricorrente, in quanto (come chiarito nel preavviso di diniego del 10.10.2016) le modalità di calcolo più favorevoli potrebbero essere applicate solo agli interventi edilizi non ancora realizzati.
5. Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione, riproponendo la tesi della scomputabilità dei muri perimetrali e delle solette di copertura, da cui deriverebbe volumetria aggiuntiva utilizzabile per sanare l’ampliamento residenziale dell’edificio. I proprietari confinanti, parimenti interessati dalla ristrutturazione del 2009, sarebbero disposti a cedere la loro quota di volumetria da efficientamento energetico.
6. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Questo TAR, con ordinanza n. 77 del 02.02.2017, ha accolto la domanda cautelare, vincolando il Comune a ripronunciarsi dopo aver verificato sia la volumetria recuperabile grazie alle norme sull’efficientamento energetico, sia la cessione di volumetria da parte dei proprietari confinanti. Nell’appello cautelare, il Consiglio di Stato Sez. VI, con ordinanza n. 1708 del 24.04.2017, ha sollevato il Comune dall’obbligo di adottare un nuovo provvedimento espresso, ma ha confermato gli adempimenti istruttori.
8. In seguito, il ricorrente (v. deposito di data 30.04.2018) ha trasmesso agli uffici comunali la tabella con il calcolo della volumetria recuperata, nonché il preliminare per la costituzione di una servitù di utilizzo esclusivo della suddetta volumetria. Gli uffici comunali non hanno finora dato il loro assenso, avendo rilevato incongruenze nelle quote rispetto agli elaborati di progetto, e un eccesso di scomputo relativamente alle porzioni di muratura non costituenti involucro esterno. L’interlocuzione è ancora in corso.
9. Così sintetizzata la vicenda contenziosa, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, riprendendo quanto anticipato in sede cautelare:
   (a) la conformità prevista dall’art. 36 del DPR 06.06.2001 n. 380 per la regolarizzazione degli abusi edilizi può essere ottenuta anche individuando volumetria residenziale non sfruttata in precedenti edificazioni o ristrutturazioni, o acquistando la volumetria mancante da altri soggetti che ne siano titolari. Si tratta di residui di diritti edificatori che rimangono latenti finché non si presenta l’opportunità di impiegarli per integrare la volumetria già insediata;
   (b) l’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995, in vigore all’epoca della ristrutturazione (v. ora l’art. 4 della LR 28.11.2014 n. 31), aveva la finalità di incentivare gli interventi edilizi in grado di migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Lo strumento incentivante scelto dal legislatore consisteva (e consiste tuttora) nell’attribuire agli interventi energeticamente virtuosi una minore capacità di consumazione dei diritti edificatori grazie allo scomputo dei muri perimetrali e delle solette di copertura;
   (c) la diversa modalità di calcolo si traduce in un risparmio sulla volumetria disponibile, ossia in un bonus edificatorio, che può essere utilizzato immediatamente nella stessa edificazione, ma può anche essere impiegato in un secondo momento per effettuare degli ampliamenti. Come tutti i diritti edificatori, questo bonus è liberamente negoziabile e cedibile, in mancanza di disposizioni in senso contrario nella disciplina urbanistica comunale;
   (d) una serra solare bioclimatica è tale proprio perché consente l’irraggiamento solare, e dunque l’inserimento di una schermatura fissa è un chiaro indizio della trasformazione in volume residenziale, a maggior ragione se si accompagna ad altre opere coerenti con l’uso residenziale, come quelle realizzate dal ricorrente. Di conseguenza, per evitare la rimessione in pristino è necessario verificare se la volumetria risparmiata nel corso dell’intervento di ristrutturazione del 2009 sia sufficiente, applicando i criteri dell’art. 2, comma 1-ter, della LR 26/1995, a sanare la volumetria residenziale abusiva;
   (e) poiché la quota di volumetria risparmiata attribuibile all’unità abitativa del ricorrente appare inferiore alla volumetria abusiva, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato solo qualora i proprietari confinanti, all’epoca coinvolti nella ristrutturazione, cedano la volumetria di rispettiva pertinenza fino alla concorrenza della volumetria da regolarizzare. Occorre precisare che deve trattarsi di vera e propria cessione di volumetria, e non di semplice costituzione di servitù sulla volumetria. L’atto di cessione dovrà essere trascritto, in modo che non si formino aspettative nei terzi circa la possibilità di utilizzare nuovamente questi diritti edificatori in futuro.
10. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
11. L’effetto conformativo della pronuncia vincola il Comune a ultimare le verifiche tecniche sopra descritte, e a chiudere la procedura con un provvedimento espresso, nel termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza. Qualora le verifiche tecniche diano esito favorevole al ricorrente, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria potrà essere condizionato alla trascrizione dell’atto di cessione della volumetria, attribuendo per tale adempimento un termine non inferiore a 30 giorni (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 10.10.2018 n. 970 - link a www.giustizia-amministrativa.it
).

giugno 2016

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Parere in merito all'assoggettabilità al contributo di costruzione degli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica da commercializzare – Comune di Montalto di Castro (Regione Lazio, parere 14.06.2016 n. 312998 di prot.).

aprile 2016

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Interventi di rigenerazione urbana ex art. 4 L.R. n. 31/2014 (Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, risposta e-mail del 24.03.2016-08.04.2016).

marzo 2016

EDILIZIA PRIVATA: Solare free sui tetti.
«Libera» l'installazione di pannelli solari negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, con la sottrazione al controllo autorizzativo paesaggistico. Ma questo nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall'esterno.

Questo è quanto si legge nella nota 15.03.2016 n. 7716 di prot. del Ministero dei beni culturali in merito all'installazione di impianti solari fotovoltaici con il modello unico negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente.
Ricordiamo che il decreto del ministro dello sviluppo economico 19.05.2015 ha introdotto l'iter semplificato (cosiddetto modello Unico) per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di nuovi impianti fotovoltaici per i quali sia richiesto contestualmente l'accesso al regime dello scambio sul posto.
I produttori interessati dovranno pertanto interfacciarsi esclusivamente con i gestori di rete per inoltrare il modello Unico (articolo ItaliaOggi del 14.04.2016).

dicembre 2015

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell’art. 65, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, la denuncia concernente le opere di conglomerato cementizio non deve essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire, bensì prima dell’inizio lavori.
Tale denuncia non costituisce dunque presupposto del permesso di costruire, il quale deve essere comunque rilasciato qualora l’opera sia conforme alla normativa urbanistico edilizia vigente, ma costituisce adempimento necessario affinché l’interessato possa dar corso ai lavori (assentiti con il permesso di costruire già rilasciato).
Questa ricostruzione è confermata dagli artt. 68 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001 i quali riservano una disciplina speciale per l’esecuzione di lavori in assenza di denuncia: la fattispecie non viene regolata in maniera analoga a quella dell’abuso edilizio, prevedendosi l’intervento del dirigente dell’ufficio tecnico regionale il quale -una volta constatato, anche su segnalazione del comune, l’inizio di lavori in assenza denuncia- ne dispone l’immediata sospensione.
Se la denuncia costituisse un presupposto del permesso di costruire, i lavori realizzati in assenza di essa dovrebbero considerarsi abusivi (proprio come prospetta l’Amministrazione resistente); con conseguente inutilità di prevedere un trattamento sanzionatorio differenziato.
Ulteriore conferma è data dalla giurisprudenza, la quale ritiene che la presentazione della denuncia delle opere in cemento armato non è idonea ad impedire la decadenza del permesso di costruire per l’inutile decorso del termine annuale previsto per l’inizio lavori, termine stabilito dall’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001.
E’ difatti ovvio che se si ritiene che, in questo caso, il termine non viene interrotto e continua a decorre è perché si ritiene anche che il permesso di costruire adottato prima della presentazione della denuncia costituisce titolo pienamente efficace.
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Analogo discorso può essere svolto con riferimento alla relazione per il contenimento energetico atteso che, anche in questo caso, le norme dispongono che la sua presentazione vada effettuata non già prima del rilascio del permesso di costruire ma prima dell’inizio lavori.
Esplicito in tal senso è l’art. 28, primo comma, della legge 09.01.1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) il quale stabilisce espressamente che tale relazione va presentata contestualmente alla denuncia di inizio lavori.

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10. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
11. Il permesso di costruire che ha assentito le opere in relazione alla quali il Comune di Legano ha applicato il contributo di costruzione in misura doppia è stato emanato in data 23.11.2005.
12. L’accertamento compiuto dall’Amministrazione, in esito al quale si è desunta l’abusività dell’intervento, è stato effettuato successivamente: solo in data 26.01.2006 si è proceduto a sopralluogo e si è verificata l’avvenuta realizzazione delle opere.
13. Il ricorrente sostiene che l’intervento sarebbe stato realizzato in questo lasso temporale e, dunque, dopo il rilascio del titolo edilizio. In base a questa ricostruzione, l’intervento stesso dovrebbe pertanto considerarsi regolare.
14. L’Amministrazione sostiene però a sua volta che il titolo sarebbe stato in realtà rilasciato solo in data 26.01.2006, giorno in cui la ricorrente ha provveduto al deposito della denuncia dei conglomerati cementizi e della relazione per il contenimento energetico. Prima di questo momento, secondo la stessa Amministrazione, il permesso di costruire doveva considerarsi inefficace, con conseguente abusività delle opere precedentemente realizzate.
15. Ritiene il Collegio che questa argomentazione non sia condivisibile.
16. Va invero osservato che, ai sensi dell’art. 65, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, la denuncia concernente le opere di conglomerato cementizio non deve essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire, bensì prima dell’inizio lavori.
17. Tale denuncia non costituisce dunque presupposto del permesso di costruire, il quale deve essere comunque rilasciato qualora l’opera sia conforme alla normativa urbanistico edilizia vigente, ma costituisce adempimento necessario affinché l’interessato possa dar corso ai lavori (assentiti con il permesso di costruire già rilasciato).
18. Questa ricostruzione è confermata dagli artt. 68 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001 i quali riservano una disciplina speciale per l’esecuzione di lavori in assenza di denuncia: la fattispecie non viene regolata in maniera analoga a quella dell’abuso edilizio, prevedendosi l’intervento del dirigente dell’ufficio tecnico regionale il quale -una volta constatato, anche su segnalazione del comune, l’inizio di lavori in assenza denuncia- ne dispone l’immediata sospensione. Se la denuncia costituisse un presupposto del permesso di costruire, i lavori realizzati in assenza di essa dovrebbero considerarsi abusivi (proprio come prospetta l’Amministrazione resistente); con conseguente inutilità di prevedere un trattamento sanzionatorio differenziato.
19. Ulteriore conferma è data dalla giurisprudenza, la quale ritiene che la presentazione della denuncia delle opere in cemento armato non è idonea ad impedire la decadenza del permesso di costruire per l’inutile decorso del termine annuale previsto per l’inizio lavori, termine stabilito dall’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. TAR Veneto, sez. II, 24.01.2008, n. 174). E’ difatti ovvio che se si ritiene che, in questo caso, il termine non viene interrotto e continua a decorre è perché si ritiene anche che il permesso di costruire adottato prima della presentazione della denuncia costituisce titolo pienamente efficace.
20. Analogo discorso può essere svolto con riferimento alla relazione per il contenimento energetico atteso che, anche in questo caso, le norme dispongono che la sua presentazione vada effettuata non già prima del rilascio del permesso di costruire ma prima dell’inizio lavori.
21. Esplicito in tal senso è l’art. 28, primo comma, della legge 09.01.1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) il quale stabilisce espressamente che tale relazione va presentata contestualmente alla denuncia di inizio lavori.
22. Peraltro il permesso di costruire del 23.11.2005 non contiene alcuna clausola che subordini la sua efficacia alla presentazione della denuncia dei cementi armati e/o della relazione per il contenimento del consumo energetico.
23. Solo nella comunicazione di avvenuta emanazione si specifica che il rilascio è subordinato al deposito dei summenzionati atti (oltre che ad altri adempimenti ivi specificati); si deve però ritenere che l’Amministrazione con il termine “rilascio” abbia in questo caso inteso riferirsi alla consegna del titolo, ormai già in essere e pienamente efficace. Ciò è confermato dal fatto che, in tale comunicazione, il “rilascio” del titolo è subordinato anche ad una serie di altri adempimenti (quali ad esempio il versamento degli oneri) che certamente non incidono sull’efficacia del titolo già emanato.
24. Da quanto sopra discende che, nella fattispecie concreta, non è stata provata la sussistenza dell’abuso; ne consegue quindi che non è giustificata la pretesa del Comune di esigere il doppio del valore del contributo di costruzione.
25. Per queste ragioni il motivo in esame deve essere accolto. L’atto impugnato va pertanto annullato in parte qua e l’Amministrazione deve essere condannata alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad euro 19.852,16, oltre interessi legali.
26. Poiché non è stata provata la malafede del Comune, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., gli interessi decorrono dal giorno della domanda e, dunque, dal giorno di notifica del presente ricorso. Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. civ., sez. I, 10.11.1994, n. 9388), non è invece dovuta la rivalutazione monetaria (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 09.12.2015 n. 2581 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

novembre 2015

EDILIZIA PRIVATA: Edifici storici, termotecnici da Belle arti.
La diagnosi energetica è uno dei processi fondamentali della riqualificazione energetica degli edifici storici. Ne deriva che il progettista termotecnico che si trovi a dover intervenire su un edificio storico, soprattutto se vincolato secondo il dlgs n. 42/2004, è spesso tenuto ad acquisire la documentazione necessaria alla conoscenza del fabbricato non solo per gli aspetti tecnici di sua competenza, ma anche per quelli relativi al ruolo che quell'edifico svolge nella storia dell'uomo e all'interno del contesto urbano e paesaggistico in cui è inserito.

Questo è quanto si legge nelle linee guida (28.10.2015) sull'efficienza energetica degli edifici storici redatte dal Ministero dei beni culturali .
Per quanto riguarda specificatamente gli edifici storici, il miglioramento della prestazione energetica richiede talvolta modifiche dell'organismo architettonico che, se non accuratamente progettate sulla base di una corretta diagnosi energetica, possono comportare problemi che vanno dal pregiudicare il valore monumentale e/o documentale del manufatto al mettere in discussione la sicurezza statica dell'edificio.
Lo scopo principale della diagnosi energetica è la valutazione dei consumi energetici dell'edificio al fine di ridurli, nel rispetto delle condizioni di qualità dell'ambiente interno che sono descritte in precedenza. Per far ciò è necessario identificare innanzitutto le funzioni che i sistemi architettonici e tecnologici devono soddisfare, che possono andare dalla semplice climatizzazione se l'edificio è destinato a usi residenziali o terziari al controllo del microclima se nell'edificio sono ospitate collezioni, al controllo dell'umidità da risalita in presenza di falde acquifere o acque disperse nel sottosuolo.
Poi devono essere identificati i vettori energetici utilizzati da ogni servizio e i flussi di energia associati a ciascun vettore. A questo punto è possibile valutare l'efficienza energetica di ogni servizio e identificare le opportunità di risparmio energetico ed economico che possono essere proposte per l'edificio in esame (articolo ItaliaOggi del 03.11.2015).

ottobre 2015

EDILIZIA PRIVATA - VARILunga vita alle detrazioni casa. Agevolazioni de 65 e 50% prorogate per il 2016. LEGGE DI STABILITÀ/Incentivi per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche.
Ecobonus, ristrutturazioni edilizie e bonus mobili confermati anche per l'anno prossimo. In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, la proroga delle detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni abitative semplici si allunga così di un anno. Mantenuta in vita per un altro anno anche la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Tra le novità del testo della manovra, il bonus mobili allargato alle coppie under 35 e l'ecobonus esteso agli immobili ex Iacp.
Detrazioni fiscale ristrutturazione. La proroga al 2016 riguarda la detrazione del 50% per gli interventi edilizi. Confermato anche il limite massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare.
Danno diritto alla detrazione gli interventi di:
- manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Nel bonus ristrutturazioni rientrano non solo gli interventi effettuati sulle unità immobiliari di tipo abitativo, ma eventualmente anche quelli riguardanti le relative pertinenze. In particolare, si ha diritto alla detrazione per la realizzazione o l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, pure se a proprietà comune.
Detrazione per riqualificazione energetica. Anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino al 31.12.2016 la misura maggiorata al 65%. A usufruire del bonus sono tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito d'impresa, possessori dell'immobile. Per il 2016, la legge di Stabilità ha esteso gli incentivi agli immobili ex Iacp (istituti autonomi case popolari).
Sono ammesse alla detrazione del 65% le spese sostenute su edifici di qualsiasi categoria catastale per:
- interventi di riqualificazione energetica di interi edifici per l'abbattimento dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (detrazione massima 100 mila euro);
- interventi sugli involucri di edifici per la riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi (detrazione massima 60 mila euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima 60 mila euro);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30 mila euro);
- acquisto e posa in opera di schermature solari con le caratteristiche previste dall'allegato M al dlgs 311/2006: tende esterne da sole con marchiatura obbligatoria Ce e certificate UNI EN 13561; chiusure oscuranti con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13659; i dispositivi di protezione solare, anche in combinazione con vetrate, di cui alle norme armonizzate europee UNI EN 14501, 13363.01, 13363.02 (detrazione massima 60 mila euro);
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse (detrazione massima 30 mila euro).
Si può usufruire dell'ecobonus sia per gli interventi di riqualificazione dei singoli appartamenti che delle parti comuni dei condomini. La detrazione non è cumulabile a quella per il bonus ristrutturazioni.
Bonus lavori adeguamento antisismico. È stata ugualmente confermata a tutto il 2016 la detrazione del 65% per lavori di adeguamento antisismico per la messa in sicurezza degli edifici esistenti.
La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare (da ripartire in dieci quote annuali di pari importo) e beneficiari sono i soggetti passivi Irpef e Ires (quindi sia persone fisiche che imprese) a condizione che le spese siano rimaste a loro carico e che possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
Il bonus antisismico può essere richiesto se l'intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o anche ad attività produttive (unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali) e sempre l'immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.03.2003 (articolo ItaliaOggi Sette del 26.10.2015).

EDILIZIA PRIVATA: CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA - Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” - Decreto 26.06.2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE (Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, ottobre 2015).

settembre 2015

EDILIZIA PRIVATA: La procedura abilitativa semplificata.
DOMANDA:
Qual è la corretta cifra da indicare sul verbale di contestazione, a titolo di pagamento in misura ridotta, per la violazione del terzo comma dell’art. 44 del D.Lgs. 28/2011 e qual è l’autorità amministrativa competente alla ricezione del rapporto ed ancora a chi spettano le somme?
RISPOSTA:
Va premesso che dalle notizie riferite dovrebbe trattarsi di intervento non ricadente nel regime di edilizia libera di cui all'art. 11, comma 3, D.lgs. 30/05/2008, n. 115 e all'art. 6 DPR 06.06.2001, n. 380 e paragrafi 11 e 12 Linee Guida (DM 10/09/2010) e in quello dell'autorizzazione unica di cui all'art. 5 del D.lgs. 28.03.2011, n. 71.
Ciò premesso si osserva che il comma 3 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 28/2001 prevede che “Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2”.
Il precedente art. 6 disciplina la cd. PAS (procedura abilitativa semplificata) la quale prevede un particolare procedimento (che sostituisce la DIA e la SCIA) nell’ambito del quale è stabilita la competenza del Comune come soggetto che valuta la effettiva sussistenza delle condizioni previste ex lege in presenza delle quali risulta ammissibile tale forma semplificata di autorizzazione che riguarda essenzialmente la conformità urbanistica dell’intervento richiesto (il comma 2 di tale articolo prevede infatti che “Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”).
Pertanto considerata la competenza del Comune al riguardo vertendosi in materia urbanistica, si è dell’avviso che l’applicazione delle sanzioni per violazioni attinenti a tale materia sia di competenza dello stesso Comune che è il soggetto istituzionalmente competente nella materia stessa.
Quanto all’importo concreto da applicare come sanzione, non è possibile indicarlo preventivamente poiché esso dipende dal conteggio da effettuare in base ai criteri previsti al citato comma 6 dovendo essere pari ad un terzo dei valori minimo e massimo indicati al precedenti commi 1 o 2 e comunque non inferiore a 300 euro (a seconda del tipo di intervento se relativo ad impianti termici o meno ed al tipo di violazione riscontrata, in ragione della parte non autorizzata dell’impianto) (link a www.ancirisponde.ancitel.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARIAccensione caldaie per zone. Deroghe con i contabilizzatori che consentono di regolare la temperatura.
Impianti. Entro poche settimane in funzione in buona parte d’Italia con vincoli di orari giornalieri.

Tra un mese, in buona parte d’Italia, si accenderanno le caldaie nei condomìni con impianto centralizzato. Un appuntamento fondamentale per l’economia, dato che uno studio della Ue sul piano di efficienza energetica 2011 ha sottolineato che gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell’Unione. Inoltre, gli edifici sono stati ritenuti fondamentali per conseguire l'obiettivo dell’Unione di ridurre dell’80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990.
Presso ogni impianto termico centralizzato, che serva quindi almeno due unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore devono esporre una tabella contenente:
- l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
- il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma.
Non in tutta Italia è possibile mettere in funzione l'impianto di riscaldamento nello stesso giorno. Il legislatore ha infatti suddiviso l’Italia in sei zone climatiche (si veda la scheda qui a lato). E per ciascuna di esse è stata stabilita la durata giornaliera di accensione. La maggioranza del territorio ricade, nel Centro-Nord, in zona E o D, mentre al Sud in zona B e C; in zona F è l’arco alpino e in zona A pochi Comuni delle isole meridionali.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
Nell’arco temporale indicato, i condomìni possono scegliere gli orari di funzionamento purché lo stesso sia compreso tra le ore 5 e le ore 23.
È però consigliabile non interrompere il funzionamento. Il maggior dispendio di energia (e quindi il maggior costo) si ha infatti con l’accensione per portare l'acqua alla temperatura utile. Per il resto della giornata vi è dunque solo la necessità di mantenere tale temperatura. Lo spegnimento della caldaia durante il giorno per alcune ore non porta quindi a un risparmio ma a un maggior costo.
Negli edifici a uso residenziale, sono però ammesse deroghe al funzionamento dell’impianto di riscaldamento per quanto riguarda la durata giornaliera. Tra le principali vengono indicate le seguenti:
se il calore proviene da centrali di cogenerazione oppure se vi siano pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
se vi è un gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; la temperatura negli ambienti deve essere pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera;
se in ogni unità immobiliare sia installato un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura con un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura nell'arco delle 24 ore;
se l’impianto termico è condotto mediante “contratto di servizio energia” purché la temperatura negli ambienti, durante le ore al di fuori della durata di legge, non siano superiori ai 16°C + 2°C di tolleranza.
Si consideri, infine, che entro il 31.12.2016 tutti gli edifici nei quali vi è un impianto centralizzato, ove tecnicamente possibile e se vi sia un buon rapporto costi/benefici, dovranno essere dotati di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
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Non si possono superare i 22 gradi. Comfort. Nulle le delibere in contrasto.
Negli edifici a carattere residenziale, durante il funzionamento dell'impianto di riscaldamento (prodotto da impianti sia centralizzati sia autonomi), la media delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 20°C + 2°C di tolleranza (si veda la scheda nella pagina).
È nulla (quindi impugnabile in ogni tempo) la delibera condominiale che dovesse decidere di tenere una temperatura più elevata.
L’impianto termico condominiale, quindi, deve essere in grado di erogare tale calore. In caso contrario, il condòmino che non riuscisse ad avere la temperatura di legge nella propria unità immobiliare, può provocare una delibera attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità dell’impianto. Nel caso in cui l’assemblea non deliberasse le opere necessarie, può rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare quanto necessario per sopperire guasti o deficienze dell’impianto ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarcimento del danno.
Nel frattempo, però, non può sospendere il pagamento degli oneri condominiali lamentando il disservizio. Il condominio, d’altro canto, non può pretendere che per ovviare al malfunzionamento il condomino stesso sia tenuto ad effettuare interventi a proprie spese nella suo appartamento (Cassazione sentenza 19616/2012).
La norma, però, non va intesa nel senso che anche i condòmini siano costretti a tenere questa temperatura nelle proprie unità immobiliari. Le leggi in materia di contenimento dei consumi energetici e di riduzione dello scarico in atmosfera dei prodotti della combustione (gas ad effetto serra) incentivano la riduzione della temperatura negli ambienti.
Il Dlgs 04.07.2014 n. 102, all’articolo 9, comma 5, prevede che ciascuno sia tenuto a contribuire ai costi per il riscaldamento solo per il calore che effettivamente ha prelevato dai termosifoni (oltre a una quota fissa riferita alle dispersioni e alle spese generali per la manutenzione dell’impianto). Ne consegue che per risparmiare danari o perché l’alloggio non è abitato, i condomini potranno tenere le valvole termostatiche parzialmente o totalmente chiuse, con conseguente minore temperatura nell’appartamento.
I condomini confinanti che devono prelevare maggior calore dai propri termosifoni per compensare quel calore che viene ceduto agli alloggi freddi, non possono pretendere nulla né dal vicino né nei confronti del condominio in sede di ripartizione della spesa complessiva del riscaldamento mediante l’adozione dei cosiddetti coefficienti correttivi. Questi, infatti, sono vietati dalla legge, anche per quegli appartamenti posti all’ultimo piano o a Nord.
Nemmeno un regolamento avente natura contrattuale (allegato al primo atto di vendita e richiamato per accettazione in tutti i successivi) potrà prevedere “compensazioni” o obblighi di tenere una determinata temperatura negli alloggi. Lo stesso, infatti, sarebbe contrario a norme imperative.
Nel caso in cui in un’unità immobiliare dovessero passare le tubazioni della rete di distribuzione che porta il calore negli altri alloggi, non potrà essere richiesto alcun pagamento al condomino. Infatti, l’attraversamento della proprietà individuale non determina alcuna appartenenza, ma semmai implica una servitù a carico dell’appartamento interessato (Tribunale Milano, sezione XIII, sentenza del 26.01.2012)
(articolo Il Sole 24 Ore del 15.09.2015).

EDILIZIA PRIVATA: Nuova «pagella verde» per gli immobili. Dal primo ottobre cambiano calcoli e documenti per misurare i consumi.
Efficienza energetica. Ape obbligatorio per affittare o vendere l’immobile ma i vecchi certificati sono validi se non si eseguono lavori.

Dopo tre mesi di rodaggio, per adeguarsi al sistema, il nuovo modello di attestato energetico per gli immobili è pronto a entrare in vigore: dal 1° ottobre cambiano le modalità per la compilazione dell’attestato di prestazione energetica (o Ape) degli edifici e delle unità immobiliari.
La normativa di riferimento, che modifica il Dlgs 192/2005 e attua in Italia la direttiva europea 2010/31/Ue, è contenuta nelle linee guida emanate dal ministero dello Sviluppo economico lo scorso 26 giugno (pubblicate sulla Gazzetta n. 162/2015). Il nuovo «certificato» che attesta i consumi energetici dell’immobile è composto da cinque pagine, suddivise in due parti: una prima più generica, di facile comprensione per tutti, dove viene indicata la classe energetica dell’immobile, l’indice di prestazione energetica globale (da energia non rinnovabile e rinnovabile) e dove sono riportate le raccomandazioni per migliorare l’efficienza dell’edificio attraverso gli interventi più significativi ed economicamente convenienti. Nella seconda parte si trovano informazioni più di dettaglio e di maggior contenuto tecnico, utili agli addetti al lavori per una conoscenza più approfondita dell’edificio o dell’appartamento.
Cosa cambia
Anche se nella denominazione l’attestato di prestazione energetica ha sostituito ormai da due anni il vecchio attestato di certificazione energetica (Ace) fino ad oggi, di fatto, le modalità di compilazione erano rimaste ferme al passato. Ora si cambia. Innanzitutto, aumenta il numero dei servizi energetici presenti in casa che vengono presi in considerazione ai fini dell’esame di efficienza: oltre alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, vengono esaminati –se presenti– la climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica.
Per gli edifici terziari si tiene conto anche dell’illuminazione e dei servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi). Non solo. Dal 1° ottobre, la performance del fabbricato o dell’alloggio è ricavata confrontando l’unità con il cosiddetto edificio standard, un fabbricato “ombra” in tutto e per tutto analogo al progetto reale, ma progettato in condizioni ottimali. Come in passato, il giudizio finale è espresso in classi di merito identificate da lettere, dalla A (la più virtuosa) alla G.
I livelli complessivi sono 10 (prima erano sette): i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni, da A4 (il più efficiente) ad A1.
Ultima novità di rilievo è che decadono i sistemi regionali per il calcolo delle prestazioni dell’edificio. Pregio della nuova norma, infatti, è essere riuscita infatti a far dialogare le Regioni, riportando la metodologia di esame delle prestazioni a un unico sistema nazionale, con poche eccezioni.
Per chi è obbligatorio
La nuova targa energetica è composta secondo le nuove regole in tutti i casi di nuova costruzione o risanamento di uno stabile già esistente. Nei casi di vendita o affitto dell’unità immobiliare l’attestato è prodotto secondo il nuovo modello solo se non è già presente un vecchio Ape o Ace ancora in corso di validità (il documento ha una vita di 10 anni, salvo lavori di ristrutturazione tali da modificare le prestazioni energetiche del fabbricato).
Per chi dovrà rifare l’Ape (non a fronte di lavori di recupero, ma per naturale scadenza), uno dei risvolti (forse non graditi) nel passaggio dal sistema regionale a quello unico nazionale sarà la possibilità che si verifichino “declassamenti”. In pratica, la casa, che magari era stata venduta come performante e in classe A secondo la scala adottata dal territorio di riferimento, potrebbe finire bruscamente in classe B.
Le sanzioni
Se in passato la verifica sugli attestati è sempre stata blanda, dal prossimo mese i controlli scatteranno d’obbligo da parte delle Regioni almeno sul 2% degli Ape, a partire da quelli che dichiarano classi più efficienti. Se manca l’attestato per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa che parte da un minimo di tremila euro, ma può arrivare fino a 18mila.
Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila e i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo. Rispetto al passato, non è però più prevista la nullità dell’atto di trasferimento dell’immobile o del contratto di affitto.
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L’attestato trova lo standard unico. L’iter. Stop ai diversi sistemi regionali.
Una delle principali novità che scatteranno con l’entrata in vigore del nuovo attestato di prestazione energetica sarà il ritorno a un sistema di calcolo unico, nazionale, per arrivare alla definizione delle performance energetiche dell’edificio e dunque all’attribuzione delle classi di merito.
Il lavoro per il ritorno all’omogeneità, anche dove erano stati sviluppati negli anni passati sistemi regionali di certificazione, è partito da settimane: la prospettiva è una semplificazione per i cittadini che devono far redigere la targa energetica.
Dal 1° ottobre, ad esempio, il modello di Ape sarà conforme a quello nazionale anche in Lombardia, la Regione che più di altre aveva tenuto in passato una linea autonoma. A stabilirlo è una delibera, la n. 3868 del 16.07.2015. L’attestato –che in questa Regione è necessario anche per gli immobili senza impianti– sarà ritenuto valido tuttavia solo se prodotto attraverso l’utilizzo del software Cened+2.0 (la versione beta è già disponibile online) o di un software commerciale che però abbia ricevuto il via libera da parte di Infrastrutture Lombarde (la società che gestisce l’accreditamento locale). Ogni targa energetica continuerà, inoltre, a prevedere un costo di emissione di 50 euro. Infine, sul territorio amministrato dalla Giunta Maroni, continueranno a poter rilasciare gli Ape solo le persone fisiche e non le società.
Nessuna differenza fra il sistema nazionale e quello regionale, invece, in Emilia Romagna, dove la Regione ha recepito in estate le linee guida con la Dgr 967 del 20.07.2015. Stessa linea quella che dovrebbe essere adottata dal Piemonte, dove da qualche tempo è stata abrogata la legge 13/2007, che dettava la metodologia per la certificazione energetica degli edifici e dove sta per uscire una delibera di recepimento del Decreto del 26 giugno scorso.
L’unica eccezione a un quadro di generale uniformità arriva dalle Province autonome. La Provincia di Bolzano, che con il sistema Casaclima ha dimostrato da tempo di aver recepito interamente la direttiva comunitaria 2010/31/Ue, potrà mantenere attivo (come prescrive lo stesso decreto di giugno) un proprio sistema, che pur deve essere il più possibile reso vicino a quello statale. Ciò significa che, in Alto Adige, gli Ape continueranno a seguire il sistema locale, che già tiene conto per il residenziale delle performance dell’edificio per la climatizzazione estiva dell’immobile e della ventilazione meccanica dello stesso.
In Provincia di Trento, dove il metodo di calcolo da sempre è quello nazionale della norma Uni, è infine in corso una verifica per capire se sia possibile o meno mantenere un sistema peculiare di attribuzione delle classi, che (come già in passato) si basa sul consumo effettivo di energia, anziché sul raffronto con l’edificio tipo. «Una riflessione –spiegano dagli uffici tecnici– che è in corso e che presto definiremo»
(articolo Il Sole 24 Ore del 14.09.2015 - tratto da www.centrostudicni.it).

maggio 2015

EDILIZIA PRIVATA: Minori distanze per risparmio energetico: non esiste un "diritto" alla deroga.
Il TAR Abruzzo-Pescara,
interviene in materia di deroga alla normativa sulle distanze tra costruzioni affermando che l'applicazione della normativa speciale in materia di risparmio energetico non è ^automatica^ e che invece spetta al Comune valutare se esista la possibilità di ottenere i medesimi risultati energetici senza gravare sulle posizioni giuridiche di chi subisce la maggiore altezza e/o i minori distacchi.
Nella fattispecie l'A.C. aveva contestato delle irregolarità nella realizzazione di una palazzina residenziale.
Il privato proprietario aveva proposto istanza di accertamento di conformità invocando, quanto alle distanze, la normativa in materia di risparmio energetico (D.lgs. 102/2014 già D.lgs. 115/2008), sostenendo di avere con la richiesta di sanatoria proposto soluzioni tecniche idonee (pacchetti termici) ad eliminare le difformità in particolare relativamente all’altezza dell’edificio e all’aggetto dei balconi.
Il Comune aveva ritenuto che le soluzioni prospettate rappresentassero "un espediente o accorgimento fuorviante, o modo fittizio di far apparire l'altezza e la distanza rientranti nelle norme" nel tentativo di superare quanto contestato nell'ordinanza di demolizione.
Pronunciandosi su ordine di demolizione e diniego di sanatoria, il TAR Abruzzo ha statuito che poiché la norma (art. 11 D.Lgs. 102/2014) introduce una valutazione di tipo tecnico in ordine alla verifica di tale presupposto, essa esclude che sussista un “diritto” alla deroga.
Il che a dire:
• che la deroga ai parametri di altezza e distanze non costituisce l’automatica conseguenza di una scelta del costruttore di cui il Comune debba limitarsi a prendere atto;
• che l'applicazione della norma è invece la conseguenza di una valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine al carattere necessario della soluzione prescelta, e quindi rispetto alla possibilità di ottenere i medesimi risultati energetici senza gravare sulle posizioni giuridiche di chi subisce la maggiore altezza e/o i minori distacchi;
• che il Comune non può assentire una deroga alle distanze laddove il maggiore spessore dei muri perimetrali possa essere “recuperato” verso l’interno, e perciò non necessariamente verso le proprietà altrui;
• che analoga considerazione può farsi per l’altezza complessiva dell’edificio, anch’essa in linea di principio comunque contenibile nell’ambito dei parametri vigenti.

Il che evidenzia l’incompatibilità della richiesta di deroga, che implica una valutazione tecnico-discrezionale, con il procedimento finalizzato ad attribuire un titolo postumo sulla base di un mero “accertamento di conformità”.
In conclusione: l’applicazione dei pacchetti termici ad una struttura ormai realizzata, con caratteristiche essenziali già acquisite, giustifica il rigetto della domanda di sanatoria sulla scorta della disciplina speciale, vera l’estraneità della suddetta disciplina al procedimento ex art. 36 t.u. ed. (commento tratto da http://studiospallino.blogspot.it - TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 14.05.2015 n. 206 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
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MASSIMA
2 – Quanto al merito, vanno preliminarmente esaminati i motivi aggiunti.
L’art. 11, co. 1. d.lgs. 115/2008, su cui essenzialmente si basa la domanda di sanatoria, è stato abrogato dall’art. 19, co. 1, lett. a), D.lgs. 04.07.2014, n. 102 (entrato in vigore il 19.07.2014). Tale circostanza, rilevata dal Comune, è tuttavia ininfluente alla luce dell’art. 36 t.u. ed., secondo cui gli interessati “possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
Stabilito che la norma era all’epoca ancora in vigore, va evidenziato che,
ai fini delle previste deroghe, la stessa richiede che le maggiori dimensioni di muri e solai siano necessari “ad ottenere una riduzione minima…”, e perciò, introducendo una valutazione di tipo tecnico in ordine alla verifica di tale presupposto, esclude che sussista un “diritto” alla deroga, come invece sembrano in vario modo supporre i ricorrenti.
Deve infatti ritenersi che
la deroga ai parametri di altezza e distanze non costituisca l’automatica conseguenza di una scelta del costruttore di cui il Comune debba limitarsi a prendere atto, risultando della norma in parola che essa è invece la conseguenza di una valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine al carattere necessario della soluzione prescelta, e quindi rispetto alla possibilità di ottenere i medesimi risultati energetici senza gravare sulle posizioni giuridiche di chi subisce la maggiore altezza e/o i minori distacchi.
Non sembra, cioè, che il Comune possa assentire una deroga alle distanze laddove il maggiore spessore dei muri perimetrali possa essere “recuperato” verso l’interno, e perciò non necessariamente verso le proprietà altrui. Analoga considerazione può farsi per l’altezza complessiva dell’edificio, anch’essa in linea di principio comunque contenibile nell’ambito dei parametri vigenti.
Il che evidenzia l’incompatibilità della richiesta di deroga, che implica una valutazione tecnico-discrezionale, con il procedimento finalizzato ad attribuire un titolo postumo sulla base di un mero “accertamento di conformità”, come del resto confermato dal dato normativo secondo cui la deroga è consentita “nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 06.06.2001, n. 380”, e quindi non nel procedimento di cui all’art. 36 (inserito nel titolo IV).
L’applicazione dei pacchetti termici ad una struttura ormai realizzata, con caratteristiche essenziali già acquisite, giustifica perciò le conclusioni del provvedimento, che ha in buona sostanza ritenuto l’estraneità della suddetta disciplina al procedimento ex art. 36 t.u. ed., e quindi irrilevante l’applicazione dei pacchetti termici sul calcolo dell’altezza del fabbricato e dell’aggetto dei balconi.
Poiché la domanda di sanatoria era (tranne un punto, su cui infra) pressoché interamente incentrata sulle pretese conseguenze derivanti dall’applicazione dei pacchetti termici (cfr. la relazione tecnico-illustrativa, doc. 3 produzioni comunali 12.01.2015), la rilevata carenza dei presupposti di per sé consolida il diniego riguardo ai punti 2) e 3) della pag. 3 della appena citata relazione. Ne consegue il rigetto del secondo motivo aggiunto.
In ordine al motivo con cui si deduce la mancata considerazione delle memorie presentate nel corso del procedimento di sanatoria, va osservato che la ragione sostanziale del diniego consiste nella ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della invocata deroga, sicché è irrilevante il percorso interpretativo attraverso cui il Comune è pervenuto ad una conclusione che il Collegio considera corretta. Deve perciò escludersi che le osservazioni presentate in ordine al punto determinassero particolari oneri motivazionali.
Parte ricorrente effettua ulteriori considerazioni richiamando le conclusioni emergenti dalla relazione tecnica allegata ai motivi aggiunti, in cui si evidenzia tra l’altro l’alterazione del profilo naturale del lotto in conseguenza dei lavori eseguiti sui lotti circostanti (la circostanza è confermata dalle relazioni della Polizia Municipale, quale quella in data 08.11.2013, doc. 3 produzioni comunali 30.06.2014: “… le quote di riferimento relative alla pendenza del terreno sono state modificate a seguito delle opere di sbancamento eseguite per la realizzazione della strada di accesso e degli edifici circostanti”). Le circostanze suddette –che avrebbero influito sulle quote della costruzione ed interferito sulla misurazione dell’altezza- sono tuttavia estranee all’oggetto della sanatoria, che sul punto dell’altezza riguardava, come già osservato, esclusivamente l’accesso alle deroghe di cui all’art. 11 d.lgs. 115/2008.
L’ultima parte dei motivi aggiunti (pagg. 13 e seg.) presuppone che “la parte sub 3) dell’ordinanza demolitoria, nel silenzio del diniego, è stata risolta”, il che tuttavia non è, visto che il provvedimento impugnato ribadisce esplicitamente “le motivazioni espresse nell'avviso ed in particolare: 1. La misura dell’aggetto dei balconi superiore a mt. 1,60 (limite prescritto dalle NTA) rimane irregolare…; 2. La distanza dai confini della scalinata realizzata in aderenza al muro non di proprietà lato ovest rimane irregolare benché disegnata in parte come aiuola (perché in sostanza l'aiuola verrà a svolgere la medesima funzione di rampa d'accesso)”, rispetto alle quali non è stata comunque dedotta alcuna censura atta ad evidenziarne l’illegittimità.
Ne deriva il consolidamento del diniego anche riguardo a tali capi.
I motivi aggiunti vanno in conclusione rigettati.

aprile 2015

EDILIZIA PRIVATAFotovoltaico, basta la Scia per il terrazzo di casa.
Basta la Scia per installare i pannelli fotovoltaici sul pergolato realizzato nel terrazzo di casa. Accolto il ricorso del proprietario, bocciata la tesi del comune: il permesso di costruire non serve perché la segnalazione di inizio attività risulta sufficiente anche per le pertinenze dei fabbricati. Altro che permesso di costruire.
Il comune deve convincersi, per installare il fotovoltaico sul terrazzo al proprietario basta la Scia, a patto che i pannelli siano montati sul pergolato di legno: le linee guida che disciplinano l'installazione degli impianti energetici, infatti, prevedono che la segnalazione di inizio attività basta e avanza per le opere realizzate sulle pertinenze degli edifici. E dunque anche per i pergolati.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 27.04.2015 n. 2134.
Accolto, dunque, il ricorso del proprietario di casa contro la sentenza sfavorevole del Tar Emilia Romagna. L'impianto «incriminato» non è piccolo: i pannelli sono otto per un'area totale di tredici metri quadrati.
Eppure basta il titolo edilizio più semplice, anche se il pergolato di legno fa da sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili invece di sostenere le piante rampicanti, come avviene di solito (articolo ItaliaOggi del 22.05.2015).
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MASSIMA
6.– In via preliminare è necessario ricostruire il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti.
6.1.– L’art. 6, comma 2, lettera d), del d.p.r. n. 380 del 2001 dispone che sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli interventi consistenti, tra l’altro, nell’installazione di «pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02.04.1968, n. 1444».
Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti in esame prevedono che essi possono essere installati «su edifici esistenti e loro pertinenze», inclusi, pertanto, anche i pergolati.
L’art. 10 dello stesso decreto dispone, invece, che occorre il permesso di costruire per: «a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni».
6.2.–
La giurisprudenza amministrativa, in mancanza di una definizione legislativa di pergolato, ha avuto modo di affermare che esso può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, sez. IV, 29.09.2011, n. 5409).
Si è, inoltre, precisato che «
la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti» (Cons. Stato, sez. I, 25.06.2014, n. 2162).

novembre 2014

EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI: Impianti fotovoltaici.
Domanda
Lessi tempo addietro un qualcosa su come calcolare l'aumento della rendita di un immobile a seguito dell'installazione di un impianto fotovoltaico. Potete darmene gentilmente nozione, dal momento che non ricordo più dove la lessi?
Risposta
Verosimilmente il cortese lettore si riferisce a un «question time» in commissione finanze della Camera del 30/04/2014. In quella sede il sottosegretario all'economia Zanetti ebbe a precisare che, per quel che concerne gli incrementi delle rendite degli immobili, la variazione della rendita deve avvenire soltanto quando l'impianto fotovoltaico «integrato» incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) del 15%, con ulteriori salvaguardie (potenza nominale inferiore a 3 kwt per ogni unità, potenza nominale complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari e volume dell'impianto inferiore a 150 mc per le installazioni a terra) in presenza delle quali non risulta obbligatoria la dichiarazione di variazione in catasto (articolo ItaliaOggi Sette del 17.11.2014).

EDILIZIA PRIVATA: Terrazze a verde.
Domanda
Il mio architetto mi ha detto che posso usufruire della detrazione del 65% per il risparmio energetico ricoprendo il mio terrazzo «a verde». Dal momento che l'affermazione mi lascia un po' perplesso, chiedo il parere dei vostri esperti.
Risposta
Il ministero per l'ambiente, comitato per lo sviluppo del verde pubblico, ha, delibera n. 10017 del 13.05.2014, precisato che le coperture «a verde» di terrazze e tettoie, a meno che non si tratti di opere dal mero valore estetico e/o paesaggistico e privi di apprezzabili effetti sul piano del risparmio energetico, fruiscono della detrazione fiscale del 65% prevista per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari (articolo ItaliaOggi Sette del 17.11.2014).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO: G.U. 11.11.2014 n. 262, suppl. ord. n. 85/L, "Testo del decreto-legge 12.09.2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11.11.2014, n. 164, recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»".
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Di particolare interesse si leggano:
Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)
Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)
Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche)
Art. 6-ter (Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)
Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-0 del 19.07.2012 e C-85-13 del 10.04.2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)
Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)
Art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)
Art. 13 (Misure a favore dei project bond)
Art. 14 (Disposizioni in materia di standard tecnici)
Art. 16-bis (Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)
Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)
Art. 17-bis (Regolamento unico edilizio)
Art. 21 (Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)
Art. 22 (Conto termico)
Art. 22-bis (Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)
Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)
Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)
Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)
Art. 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)
Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)
Art. 35 (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene)
Art. 38 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)
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Per una migliore comprensione della ratio sottesa ai vari articoli si leggano anche:
● Camera dei Deputati, dossier 27.10.2014
● Senato della Repubblica, dossier ottobre 2014
● Senato della Repubblica, dossier novembre 2014

ottobre 2014

EDILIZIA PRIVATA: Energia da fonti rinnovabili.
Domanda
Il mio fondo può essere soggetto a servitù coattiva a mezzo di pale di aerogeneratore per la produzione di energia da fonti rinnovabili?
Risposta
Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3723, del 12.06.2009, partendo dalla considerazione che la produzione di energia da fonti rinnovabili è un servizio pubblico, ha affermato che la Pubblica amministrazione, sulla base del regime speciale costituito dall' articolo 43, comma 6-bis, del decreto legislativo 08.06.2001, numero 327, dall'articolo 1, comma 4, della legge 09.01.1991, numero 10, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 29.12.2003, numero 387, ha il potere di costituire, con un proprio provvedimento, una servitù di contenuto non previsto dall'ordinamento.
La fattispecie affrontata dal Consiglio di stato riguardava la costituzione di una servitù di sorvolo a mezzo di pale di aerogeneratore sul fondo del vicino.
I giudici Palazzo Spada superano il pensiero del Giudice di primo grado (Tar Puglia) che aveva affermato che la costituzione coattiva di una servitù di sorvolo del fondo altrui a mezzo delle pale di un aerogeneratore di energia non figura tra quelle astrattamente descritte dalla legge in materia di energia e non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati stante la natura eccezionale della relativa disciplina.
Per il Consiglio di stato, la disciplina civilistica per la costituzione di servitù volontarie o coattive tra privati non è esaustiva, atteso che lo stesso codice civile , all'articolo 834, comma 2, prevede che regimi espropriativi speciali siano introdotti e disciplinati da apposite norma ad hoc. E in tali discipline speciali, per i Giudici, deve essere ricompresa, in particolare, anche la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica. È questa, per il Consiglio di stato, una materia che presuppone la possibilità, in relazione alle singole fattispecie concrete, di graduare il sacrificio da imporre ai privati in vista della realizzazione dell'interesse pubblico perseguito.
E ciò in ragione del combinato disposto dell'articolo 43 citato, che considera di interesse pubblico e di pubblica utilità l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, e dell'articolo 12, pure citato, che ribadisce il principio che le opere concernenti la realizzazione degli impianti i energia eolica sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (articolo ItaliaOggi Sette del 20.10.2014).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti alimentati.
Domanda
Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili è un termine perentorio?
Risposta
Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili è, alla luce della giurisprudenza abbastanza costante, perentorio.
Il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del 14.10.2013, numero 5000, ha affermato che il termine di 180 giorni, previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo numero 387, del 29.12.2003, ha il carattere della perentorietà, atteso che esso è un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica. Esso, peraltro, viene a rispondere a esigenze di celerità e semplificazione amministrativa, venendo così a garantire uniformemente sul territorio nazionale il rispetto di un termine valido verso tutti per il rilascio dell'autorizzazione unica. Pertanto, il mancato rispetto di detto termine legittima il ricorso avverso il silenzio–inadempimento.
Però, per i giudici del Consiglio di stato: «Il giudice, con riguardo alla azione avverso il silenzio, può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione». Ne consegue che neanche il giudice può sostituirsi alla Pubblica amministrazione, nonché alle scelte a essa riservate. Il giudice, poi, non può pronunciarsi «con riferimento, come scrivono i giudici di Palazzo Spada, a poteri amministrativi non ancora esercitati».
Con l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 03.03.2011, numero 28, il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio summenzionato è stato ridotto a novanta giorni e ha conservato il suo carattere di perentorietà. Tale affermazione trova conforto nella sentenza numero 5895, del 21.11.2012, del Consiglio di stato che ha condannato una Regione, competente in materia di autorizzazione unica, per la mancata conclusione del procedimento nel termine perentorio di novanta giorni.
In ogni caso, il mancato rispetto di detto termine viola una chiara disposizione normativa e contravviene allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti alimentati da energie rinnovabili, voluto dal legislatore e, a monte, dalla direttiva dell'Unione europea e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi all'aumento della produzione di energia rinnovabile (Tar Molise, Campobasso, 29.11.2006, numero 984) (articolo ItaliaOggi Sette del 13.10.2014).

giugno 2014

EDILIZIA PRIVATA: Circa il cd. bonus volumetrico per il risparmio energetico di cui alla l.r. Lombardia 20.04.1995 n. 26, sussiste l’impossibilità di richiedere tale bonus volumetrico in sede di sanatoria desumibile non solo e non tanto dalla circolare applicativa dell’istituto, D.D.G. 07.08.2008 n. 8935, quanto dalla logica della norma di legge che lo prevede: trattandosi di istituto premiale e incentivante un’edilizia di qualità, appare corretto riservarne l’applicazione a chi dall’origine si proponga di realizzarla, e non utilizzarlo come ulteriore incentivo agli abusi edilizi.
Parimenti, del ricorso 740/2010 è infondato anche il secondo motivo, perché il diniego di sanatoria resiste alle censure mossegli, nei termini di cui subito in dettaglio.
Incominciando dall’edificio A, va ricordato che le ricorrenti si erano viste contestare i seguenti abusi, desunti a contrario dal contenuto dell’ordinanza di demolizione riportato in narrativa: (1.) ricavo di ulteriore volumetria a disposizione rispetto al PDR approvato mediante variazione delle altezze interne derivanti dall’abbassamento del solaio del piano terra nonché (2.) mediante variazione della quota dei solai interpiano; (3.) mutate disposizioni dei fori delle finestre/porte finestre/porte rispetto al PDR approvato; (4.) mutate tipologie costruttive rispetto al PDR approvato.
A fronte di ciò, il diniego di sanatoria osserva, quanto all’abuso di cui ai punti (1) e (2) e alla richiesta delle ricorrenti di sanarlo avvalendosi del cd. bonus volumetrico per il risparmio energetico di cui alla l.r. Lombardia 20.04.1995 n. 26, che vi sarebbe stato anzitutto un errato calcolo iniziale della superficie e della volumetria; rileva poi che la normativa regionale per avvalersi del bonus richiede di presentare l’apposita relazione tecnica con la domanda originaria di rilascio del titolo o con una domanda di variante in corso d’opera; non consente però di presentarla a corredo di una domanda di sanatoria.
Quanto agli abusi di cui ai punti 3 e 4, il diniego osserva poi che l’edificio in base al PDR originario era soggetto all’art. 47 lettera f delle NTA di piano, che escludeva finiture e materiali non tradizionali e non coerenti con l’esistente; è ora soggetto alle norme sugli edifici storici di cui all’art. 6 del Piano delle regole, e in base a tale normativa non può recare il rivestimento di intonaco, le cornici in marmo e i serramenti in alluminio in concreto realizzati.
Le ricorrenti replicano quanto agli abusi (1) e (2) in sintesi che il calcolo sarebbe corretto, e che la richiesta di bonus potrebbe farsi anche in sanatoria; quanto agli abusi (3) e (4), che le prescrizioni evidenziate dal Comune sarebbero solo indicative, ma nessuna di tali censure è fondata.
Sul primo punto, abusi (1) e (2), le ricorrenti (ricorso, pp. 13 e 14) deducono che invece il calcolo sarebbe corretto, ma si tratta di contestazione generica, non corredata di una dimostrazione dei presunti errori compiuti dal Comune, dimostrazione che le ricorrenti avevano tutti gli elementi per fornire e dovevano quindi allegare in base al noto principio di vicinanza della prova, sul quale v. per tutte da ultimo Cass. civ. sez. III 14.01.2014 n. 65.
L’impossibilità di richiedere il bonus volumetrico in sede di sanatoria è poi desunta non solo e non tanto dalla circolare applicativa dell’istituto, D.D.G. 07.08.2008 n. 8935, quanto dalla logica della norma di legge che lo prevede: trattandosi di istituto premiale e incentivante un’edilizia di qualità, appare corretto riservarne l’applicazione a chi dall’origine si proponga di realizzarla, e non utilizzarlo come ulteriore incentivo agli abusi edilizi (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 27.06.2014 n. 736 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

maggio 2014

EDILIZIA PRIVATA: Ape comunque necessario.
Domanda
Se il locatore, per qualsiasi motivo, non possiede e quindi non cita nel contratto di locazione l'Ape per un dato immobile, potrà farlo successivamente? In caso affermativo, occorre registrare nuovamente il contratto?
Risposta
A termini di legge deve comunque farlo entro 45 giorni, anche se l'omessa dichiarazione nel contratto di locazione resta comunque pesantemente sanzionabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del dlgs n. 192/2005, come recentemente modificato. In tal senso dispone espressamente la norma introdotta nell'art. 6 del dlgs n. 192/2005 nella fase di conversione in legge (n. 9/2014) del dl n. 145/2013: «Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni».
Al fine di ottemperare a tale prescrizione non è necessario procedere nuovamente alla registrazione a tassa fissa (euro 200, come da ris. Ag. entrate del 22.11.2013) del contratto di locazione, integrato con la dichiarazione del conduttore di avere ricevuto copia dell'Ape, essendo sufficiente stipulare e registrare (comunque su base volontaria) un'appendice al contratto di locazione nella quale il conduttore potrà rendere tale dichiarazione richiamando tutti gli estremi (inclusi quelli di registrazione) del contratto di locazione (articolo ItaliaOggi Sette del 05.05.2014).

marzo 2014

EDILIZIA PRIVATA: A. Mancini, L’attestato di prestazione energetica negli interventi edilizi, nei trasferimenti e nelle locazioni immobiliari (Bollettino di Legislazione Tecnica n. 3/2014).

febbraio 2014

EDILIZIA PRIVATA: Bonus antisismico con «titoli» pesanti. Permesso di costruire o super-Dia per ottenere la detrazione del 65% fino a 96mila euro. Ristrutturazioni. L'incentivo maggiorato per la messa in sicurezza statica riguarda le procedure autorizzatorie attivate dopo il 04.08.2013.
La possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 36% delle spese per misure antisismiche era già contemplata dall'articolo 16-bis del Tuir, inserito nel Testo unico dal Dl 201/2011.
Si tratta, in particolare, degli interventi previsti dalla norma al comma 1, lettera i), relativi all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, sulle parti strutturali degli edifici, per la redazione della documentazione obbligatoria necessaria per comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di questa documentazione.
Per questa tipologia di interventi l'articolo 16 del Dl 63/2013 –come modificato dalla legge di stabilità 147/2013– ha innalzato l'entità della detrazione al 65% fino a una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre di quest'anno (per gli anni a venire, si veda l'articolo in basso).
Dall'incrocio delle due previsioni il riconoscimento della detrazione potenziata al 65% risulta assoggettato ad alcune limitazioni.
Innanzitutto questo si riferisce ai soli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 04.08.2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013 (di conversione del Dl 63).
In secondo luogo la disposizione del 2013 non trova applicazione per l'intero territorio nazionale, poiché riguarda solo le opere eseguite sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche a pericolosità alta o media (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.03.2003.
Inoltre, non ogni tipologia di lavori potrà fruire dei benefici fiscali. L'articolo 16-bis, infatti, prende in considerazione soltanto l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzarsi «sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici».
Infine il beneficio è riconosciuto solo per gli interventi riguardanti edifici destinati ad attività produttive o ad abitazione principale del contribuente.
I titoli abilitativi ammessi
Dovendo riguardare le «parti strutturali», la tipologia delle opere va a inquadrarsi tra gli «interventi di ristrutturazione edilizia», (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001), il cui titolo abilitativo sarà il permesso di costruire o, se prevista dalla normativa regionale, una super-Dia.
Andrà quindi tendenzialmente escluso il riconoscimento del beneficio per le opere riconducibili agli «interventi di restauro e di risanamento conservativo» (articolo 3, comma 1, lettera c), Dpr 380/2001). D'altro canto è la stessa rubrica dell'articolo 16 a fare esplicito riferimento alla «ristrutturazione edilizia», contribuendo a chiarire l'ambito di operatività della norma. Ulteriore aspetto problematico è quello collegato al concreto avvio delle procedure autorizzatorie e ai limiti temporali entro cui le spese devono essere sostenute per fruire della maggiore detrazione.
Interventi su interi edifici
La norma non consente di intervenire sulle parti strutturali della singola unità immobiliare, che viene presa in considerazione unicamente per determinare l'ammontare massimo della detrazione, ma solo sull'intero edificio o su complessi di edifici collegati. Pertanto, salvo i casi in cui l'immobile appartenga a un unico soggetto, sarà indispensabile il coinvolgimento dei vari comproprietari o dei condomini che dovranno deliberare, con i quorum costitutivi e deliberativi ex articolo 1136 Codice civile, sull'esecuzione o meno dell'intervento, sull'eventuale acquisizione di progetti di massima e preventivi da varie imprese, sull'individuazione del professionista cui affidare la progettazione e la direzione dei lavori, sulla costituzione obbligatoria del fondo speciali previsto dall'articolo 1135 Codice civile.
Non va poi trascurato che nell'ipotesi in cui gli edifici ricadono nei centri storici (zone A), gli interventi potranno essere soltanto realizzati «sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari», il che lascia intravvedere la necessità della preventiva predisposizione e approvazione di un piano attuativo, con ulteriore dilatazione dei tempi necessari al concreto avvio delle opere
(articolo Il Sole 24 Ore del 24.02.2014 - tratto da www.centrostudicni.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il ricambio aria finisce nell'Ape. Nell'attestato anche il raffrescamento con pannelli solari. Le novità del decreto Destinazione Italia convertito in legge su vendite immobiliari e affitti.
Nella redazione dell'attestato di prestazione energetica bisognerà tener conto anche del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili. Ai fini del rilascio dell'Ape, si dovrà tenere conto del raffrescamento derivante dalle prestazioni energetiche delle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore. Nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'Ape ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare in luogo della nullità degli atti si applica la sanzione pecuniaria. Restano esclusi dall'obbligo di allegare l'Ape i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari.

Queste alcune delle novità contenuto nell'articolo 1, 7° comma e seguenti, del destinazione Italia diventato legge. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
La copia dell'Ape deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La sanzione è da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
In sede di conversione è stato aggiunto che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Un nuovo comma all'articolo 1 (comma 8-quater) stabilisce che gli annunci non devono riportare gli indici di prestazione energetica, né la classe energetica se riguardano la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno.
Per essere abilitati alla redazione dell'Ape i certificatori devono dimostrare di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale dello specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici. La nuova durata del corso deve essere 80 ore e non più di 64 ore. Per quanto concerne i requisiti per diventare certificatori energetici, viene ampliata la platea dei soggetti che possono redigere l'Ape senza frequentare lo specifico corso di formazione di 80 ore.
L'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, scienze e tecnologie della chimica industriale. Mentre, tra i diplomi che permettono di poter redigere la certificazione energetica senza partecipare ai corsi di formazione, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi. Le disposizioni dpr 16.04.2013, n. 75 si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 19.05.2010 (articolo ItaliaOggi del 22.02.2014).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: avvio utilizzo piattaforma FERAU per la presentazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Autorizzazione Unica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Provincia di Bergamo, nota 19.02.2014 n. 17409 di prot.).
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Dal 20 febbraio è on-line la modulistica FERAU.
Dal 20.02.2014 anche l'Autorizzazione Unica per l'installazione di impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili, di competenza provinciale, è on-line.
Si conclude così, con la sezione FERAU, il processo di informatizzazione di tutte le procedure per le autorizzazioni all'installazione di impianti FER, avviato l'anno scorso per le procedure di competenza comunale (FERCEL e FERPAS).
Il servizio è attivato all'interno della piattaforma MUTA (www.muta.servizirl.it), nella sezione dedicata alle FER.
Le domande presentate in cartaceo o in altra forma non saranno più accettate.
Per informazioni è possibile contattare i tecnici di Regione al seguente indirizzo e-mail: rinnovabili@regione.lombardia.it (21.02.2014 - link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nuova locazione con Ape.
Domanda
Vorrei sapere se in caso di stipula di un contratto di locazione di un immobile abitativo occorre allegare l'Ape. Ho letto che a fine anno gli adempimenti sono stati semplificati.
Risposta
In realtà, le semplificazioni apportate alla materia sono abbastanza relative. Nel caso di una nuova locazione, sia di singole unità immobiliari sia di interi edifici, non occorre più allegare l'Ace al contratto a pena di nullità, ma è pur sempre necessario mettere l'Ape a disposizione del conduttore e inserire nel contratto un'apposita dichiarazione del conduttore di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.
Sia la mancata messa a disposizione che la mancata dichiarazione sono sanzionate, in modo abbastanza pesante, dalla legge (dlgs n. 193/2005, come modificato dai provvedimenti normativi emanati a fine 2013).
Quanto ai contenuti dell'Ape, riteniamo opportuno ricordare che con circolare del 07.08.2013, il ministero dello sviluppo economico ha precisato che solo con l'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4 del dl n. 63/2013 si dovrà adempiere alle prescrizioni dettate da quest'ultimo in tema di Ape, mentre fino a tale momento si continuerà a fare riferimento alle modalità di calcolo dettate dal Dpr 02.04.2009, n. 59, in materia di «Attestato di Certificazione Energetica» (Ace), salvo che nelle regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in recepimento della Direttiva 2002/91/CE: in tali Regioni, sempre fino all'emanazione dei richiamati decreti ministeriali o fino all'emanazione di nuove norme regionali di recepimento della direttiva 2010/31/UE, si continuerà a seguire le disposizioni regionali già in vigore (articolo ItaliaOggi Sette del 17.02.2014).

EDILIZIA PRIVATAAPE, obbligo di allegazione, nullità e sanzioni. Lo Speciale di BibLus-net con tavole sinottiche e normative.
La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subito di recente diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra.
In particolare sono intervenuti sul tema:
Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito con Legge 90/2013)
Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013)
Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
Decreto Milleproroghe (D.L. 151/2013)
Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, generato gran confusione su un tema così rilevante, visto che riguarda la compravendita e l’affitto degli immobili.
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto Destinazione Italia.
Di recente anche il Governo (Ministro Cancellieri) si è espresso in risposta ad un’interrogazione sull’APE in caso di trasferimento o locazione di immobili.
In questo articolo proponiamo uno Speciale di approfondimento a cura di BibLus-net che cerca di riassumere e fare chiarezza su tutti gli interventi normativi e sul regime giuridico applicabile all’APE in tema di allegazione ai contratti immobiliari.
Sono presenti, inoltre, utili tabelle sinottiche con obblighi e sanzioni previste nei vari casi possibili (13.02.2014 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici (ANCE Bergamo, circolare 07.02.2014 n. 43).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.Lgs 28/2011: Decreto fonti rinnovabili – Prossima proroga al 01.01.2015 dell’obbligo di incremento della copertura da fonti rinnovabili (ANCE Bergamo, circolare 07.02.2014 n. 42).

gennaio 2014

EDILIZIA PRIVATA: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI (Agenzia delle Entrate, gennaio 2014).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni relative all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (ANCE Bergamo, circolare 24.01.2014 n. 28).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 4 del 24.01.2014, "Modifica del d.d.s. 06.12.2013, n. 11674. Proroga dei termini di adozione della gestione amministrativa e tecnica in modalità informatizzata della procedura di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012"  (decreto D.S. 17.01.2014 n. 215).

EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTI: Oggetto: Legge di stabilità 2014 – n. 147 del 27.12.2013. Principali misure di natura fiscale di interesse per il settore edile (ANCE Bergamo, circolare 17.01.2014 n. 23).

EDILIZIA PRIVATAChiarimenti in ordine al regime giuridico degli attestati di prestazione energetica con riferimento ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione (Camera dei Deputati, question-time del 15.01.2014, interrogazione n. 3-00557 del Deputato Manfred Schullian).
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Si legga l'interrogazione e la relativa risposta a pag. 68.

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 15.01.2014, "Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici" (deliberazione G.R. 10.01.2014 n. 1216).

EDILIZIA PRIVATA: Intervento di riqualificazione su immobili locati: si ha diritto alla detrazione 55%?
Domanda
Intervento di riqualificazione su immobile (parte abitativo e parte commerciale) posseduto da persona fisica a titolo privato; ambedue le unità immobiliari sono locate. Si chiede se, pur trattandosi di unità immobiliari locate, si abbia diritto alla detrazione 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate di Vicenza sostiene che poiché le unità immobiliari non sono utilizzate direttamente, in quanto locate, non spetta la detrazione 55%, anche se possedute a titolo personale.
Risposta
La questione è oggetto di contrasti interpretativi tra l'Agenzia delle Entrate che ha una interpretazione rigorosamente eccessiva della norma e la dottrina dominante.
La detrazione Irpef e Ires del 55% (65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2013 o al 30.06.2014 per i condomini) sugli interventi relativi al risparmio energetico degli edifici può essere utilizzata da tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, a differenza del bonus del 36-50% che è dedicato solo ai soggetti Irpef.
Nella risoluzione 340/E/2008, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, "per un'interpretazione sistematica", l'agevolazione è "riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi". Anche il dossier dell'Agenzia delle Entrate dal titolo 'Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico', aggiornato a settembre 2013, afferma che "In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa e non beni strumentali".
Autorevole dottrina sostiene, invece, che in realtà, la norma non prevede che sia agevolato solo l'utilizzatore finale dell'immobile, in quanto ad esempio può ottenere il beneficio anche la persona fisica che concede a terzi l'utilizzo dell'immobile. Anche secondo la norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili n. 184 del 10.07.2012, la "norma non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale) né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d'impresa, nonché tutti i titolari di reddito d'impresa, inclusi società ed enti)".
Questa assenza di eccezioni oggettive o soggettive è confermata anche dalle istruzioni al modello Unico SC. L'associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ricorda che le Entrate, per giustificare l'esclusione del bonus alle società immobiliari di gestione per le unità immobiliari non utilizzate direttamente, fa riferimento "ad una non meglio definita interpretazione sistematica", la quale però "non appare coerente con la caratteristica di detrazione del beneficio fiscale previsto dalla norma, che non incide quindi sulla quantificazione del reddito imponibile" (08.01.2014 - tratto da www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATA: G. Milizia, Maremma amara per il sindaco per la ritardata autorizzazione di un impianto a biogas: deve un maxi indennizzo alla ditta (07.01.2014 - link a www.diritto.it).

dicembre 2013

EDILIZIA PRIVATA: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (Agenzia delle Entrate, dicembre 2013).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 53 del 30.12.2013, "Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici" (deliberazione G.R. 20.12.2013 n. 1118).

EDILIZIA PRIVATA: IL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” - LE NOVITÀ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha svolto alcune brevi prime riflessioni sulle modifiche apportate ai commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. n. 192/2005 dal D.L. 23.12.2013 n. 145 (c.d. “Decreto destinazione Italia”), che interviene nuovamente sulla disciplina in tema di certificazione energetica, modificando le regole sull’obbligo di dotazione e sull’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) (Consiglio Nazionale del Notariato, studio 30.12.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Il termine stabilito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica è di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica, che risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
Pertanto, la mancata adozione del provvedimento finale entro detto termine massimo legittima l'istante a proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione procedente secondo il rito dell'articolo 117 del d.lgs. n. 104/2010, con obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni, cui la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, senza che assuma rilievo il mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali.

Ed invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza della Sezione, il termine stabilito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica è di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica, che risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
Pertanto, la mancata adozione del provvedimento finale entro detto termine massimo legittima l'istante a proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione procedente secondo il rito dell'articolo 117 del d.lgs. n. 104/2010, con obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni, cui la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, senza che assuma rilievo il mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali (cfr., tra le tante, Cds, V, 14.10.2013 n. 5000; 23.10.2012 n. 5413; 07.11.2011 n. 5878) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.12.2013 n. 6279 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 51 del 17.12.2013, "Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012" (decreto D.S. 06.12.2013 n. 11674).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 16.12.2013 n. 294 "Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili" (Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 09.10.2013 n. 139).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 16.12.2013 n. 294 "Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili" (Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 09.10.2013 n. 139).

EDILIZIA PRIVATA: A. De Mestria, Le energie rinnovabili (SOMMARIO: 1. Le fonti. 2. Il conflitto d’interessi tra proprietà privata e tutela paesaggistica. 3. Proprietà, impresa e fiscalità) (16.12.2013 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Immobili. Le leggi e le circolari dell'Agenzia non prevedono limitazioni al residenziale
Bonus del 65% disponibile per tutti gli edifici esistenti. Lo sconto per il risparmio energetico anche per i capannoni.

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico che attribuiscono, ai fini dell'imposta sul reddito, il diritto alla detrazione del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno scorso) non valgono solo per gli immobili residenziali.
Inoltre, almeno per quanto concerne le persone fisiche, non vi è alcun vincolo all'utilizzo diretto dell'unità immobiliare su cui sono effettuati i lavori.
Nonostante la guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate possa ingenerare più di un dubbio tra i contribuenti, su queste due conclusioni non si possono nutrire perplessità.
A pagina 6 della guida si legge che la «condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale)».
Ciò che stona è l'aggettivo residenziale, che non è presente in nessuno dei provvedimenti normativi che ha disciplinato l'agevolazione per risparmio energetico, né negli interventi di prassi dell'agenzia.
A esempio, secondo la circolare 36/E/2007 «l'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali», i quali, ordinariamente, non sono affatto residenziali.
Da notare che la circolare distingue l'agevolazione del 55% da quella del 36%, all'epoca disciplinata dall'articolo 1 della legge 449/1997, che prevedeva interventi solo su «singole unità immobiliari residenziali». Attualmente, anche questa affermazione deve essere rivista, poiché l'articolo 16-bis del Tuir richiede che l'immobile abbia natura residenziale solo su alcuni e non su tutti gli interventi agevolabili.
A ogni modo si ritiene che il testo della guida contenga un mero refuso, che sarebbe opportuno eliminare per evitare dubbi nei contribuenti (e magari qualche rilievo non corretto da parte degli Uffici).
A pagina 7 della medesima guida si trova il seguente periodo: «In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati».
La prima parte della frase, limitando per ora l'attenzione ai soggetti non imprenditori, è sicuramente errata. Anche in questo caso la condizione citata non è presente in nessun punto della disciplina né è mai stata richiesta dall'Agenzia. Nessuno vieta al proprietario di detrarre l'Irpef sui lavori effettuati in un immobile da locare, anche nel caso limite in cui la locazione sia già in corso all'atto dell'esecuzione dei lavori. Il fatto che le spese agevolabili possano essere sostenute dagli inquilini o dai comodatari, non toglie certo al proprietario la facoltà di essere lui il soggetto che realizza (e si detrae) l'intervento.
Qualche problema in più sorge per gli immobili posseduti in regime d'impresa, in considerazione del fatto che l'agenzia delle Entrate, con le risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008, ha negato l'agevolazione sia agli immobili posseduti (e locati) dalle immobiliari di locazione che agli «immobili merce» delle immobiliari di costruzione o di compravendita, sostenendo che, in entrambi i casi, non si tratterebbe di beni strumentali utilizzati direttamente dall'impresa.
Anche su questa impostazione si nutrono forti dubbi di legittimità (si veda la norma di comportamento dell'Associazione italiana dei dottori commercialisti 184/2012), rafforzati dal fatto che la giurisprudenza di merito sembra piuttosto contraria a imporre esclusivamente per via interpretativa simili limitazioni (si veda «Il Sole-24 Ore» del 05.10.2013 e le sentenze commissioni tributarie provinciali di Varese 21.06.2013, n. 94, Lecco 26.03.2013, n. 54 e Como 02.07.2012, n. 109).
Comunque, quando l'immobile è del privato, non imprenditore, non ci devono essere questioni di sorta (soprattutto dopo sette anni di applicazione della norma)
(articolo Il Sole 24 Ore del 07.12.2013 - tratto da www.centrostudicni.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Rendimento energetico in edilizia - Attestato di Prestazione Energetica (APE) - Studio n. 657-2013/C a cura del Consiglio Nazionale del Notariato (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nota 06.12.2013 n. 13132 di prot.).

EDILIZIA PRIVATANuove regole sul conto termico. Cambiano procedure e modulistica per gli enti locali. Il Gse ha aggiornato i requisiti per gli incentivi alla produzione di energia rinnovabile.
A pochi mesi dall'apertura dell'incentivo del conto termico, introdotto per permettere agli enti locali di avere un sostegno per gli interventi di riqualificazione energetica, il Gse ritocca procedure e modulistica. Sono state infatti aggiornate il 4 dicembre scorso le «regole applicative del dm 28.12.2012» afferenti all'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni.
Gli enti locali interessati ad accedere al conto termico devono quindi prendere nuovamente visione delle regole applicative e adeguare la modulistica se non già inoltrata. Il conto termico finanzia interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti degli stessi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Gli interventi per i quali è previsto un contributo sono l'isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato e la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.
Sono, anche, finanziabili la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, nonché l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione al sole, fissi o mobili, non trasportabili. Gli enti locali possono usufruire del conto termico anche per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Il contributo viene concesso a fronte di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche.
È ammissibile la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti, con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa. L'incentivo spetta anche per l'installazione di collettori solari termici. Gli enti locali possono ottenere un contributo a fondo perduto erogato tramite bonifico in due o in cinque anni, variabile in base alla tipologia di investimento. In caso di incentivo fino a 600 euro l'erogazione è a saldo in un'unica rata. L'entità dell'incentivo è variabile in base al progetto (articolo ItaliaOggi del 06.12.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Schemi di procedure e documenti per avere le detrazioni fiscali per interventi su serramenti, caldaie e isolamento delle pareti.
L’Enea, ente preposto alla promozione delle politiche di efficienza energetica, ha pubblicato i vademecum contenenti schemi e procedure per la presentazione della documentazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.
Per ogni intervento sono descritti i requisiti generali e tecnici, le opere agevolabili, la documentazione richiesta, le modalità di compilazione e trasmissione, per chi vuole realizzare uno dei seguenti lavori agevolati:
serramenti
caldaie a condensazione
caldaie a biomasse
pannelli solari
pompe di calore
coibentazione pareti
riqualificazione globale
In allegato a questa notizia proponiamo la raccolta in formato “zip” contenente i vademecum aggiornati a novembre 2013 relativi agli interventi di riqualificazione energetica
(05.12.2013 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' legittimo il diniego della Soprintendenza al rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica per l'installazione di pannelli fotovoltaici laddove è stata addotta la motivazione che "i pannelli fotovoltaici, interrompendo la continuità delle coperture tradizionali, creerebbero un elemento di interferenza visiva che “stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali (la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme tradizionali costituisce il paesaggio)”.
Né si ravvisano elementi di incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del panorama nel suo complesso considerato, secondo la definizione sopra datane.".

... per l'annullamento del provvedimento prot. n. 9666 del 17/12/2010, recante diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica per le opere consistenti in installazione di pannelli fotovoltaici.
...
Come già evidenziato da questo Tribunale nella pronuncia adottata in sede cautelare -dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, nemmeno alla luce delle ulteriori considerazioni di parte ricorrente (sostanzialmente riproduttive del ricorso)-, la Soprintendenza ha, nel caso di specie, formulato un giudizio sul caso concreto sottoposto alla sua attenzione (così come richiesto dalla giurisprudenza citata anche da parte ricorrente, tra cui si segnala la sentenza TAR Veneto, II, 25.01.2012, n. 48 e l’ordinanza di questo Tribunale n. 904/2010).
Tale giudizio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, a fronte della quale il giudice amministrativo incontra il limite del sindacato debole allo stesso riconosciuto, con la conseguenza che il giudizio stesso potrebbe essere ritenuto illegittimo solo se incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.
Nel caso di specie, la Soprintendenza ha ritenuto che i pannelli fotovoltaici, interrompendo la continuità delle coperture tradizionali, creerebbero un elemento di interferenza visiva che “stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali (la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme tradizionali costituisce il paesaggio)” (così l’ordinanza di questo Tribunale n. 206/2011).
Né -anche alla luce di quanto rappresentato nella propria difesa finale dal ricorrente, che sostanzialmente non aggiunge nuovi elementi alla tesi sostenuta nel ricorso-, si ravvisano elementi di incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del panorama nel suo complesso considerato, secondo la definizione sopra datane.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 03.12.2013 n. 1063 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Bonus ristrutturazioni.
Domanda
La detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione da eseguire dall'inquilino che sostiene le spese? L'agevolazione spetta anche per la parcella dell'architetto che ha progettato i lavori?
Risposta
La detrazione di cui trattasi spetta a chi sostiene la spesa, quindi, non solo ai proprietari degli immobili (o ai titolari di altri diritti reali, come nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche ai locatari e ai comodatari. Inoltre, se sostiene la spesa e i bonifici e le fatture sono a lui intestate, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori.
Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento (articolo ItaliaOggi Sette del 02.12.2013).

novembre 2013

EDILIZIA PRIVATA: L'Ape solo dai tecnici abilitati. Corsi tenuti da atenei, enti di ricerca e collegi professionali. Lo Sviluppo economico ha approvato lo schema di autorizzazione per le attività formative.
Al via le autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione per certificatori energetici. Tenuti a livello nazionale dalle università, organismi ed enti di ricerca e consigli, ordini e collegi professionali . I corsi vengono autorizzati dal ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture. L'autorizzazione ai corsi per certificatori ha durata triennale e permette, entro tale periodo di validità, di replicare il corso secondo le modalità autorizzate dai ministeri.
Questo è quanto si legge nello «Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale» approvato il 21 novembre scorso dal Mise, di concerto con il ministero ambiente e infrastrutture.
La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata alla divisione VII – efficienza energetica e risparmio energetico–dipartimento per l'energia del MiSe, via Molise 2 - 00187 Roma. L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito web del MiSe. Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte dell'ente erogante deve riportare la dicitura «corso accreditato MISE - MATTM- MIT ai sensi dell'art 2, comma 5,del dpr n. 75/2013» (come anticipato da ItaliaOggi il 29.06.2013).
Il MiSe effettua le verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. In caso di accertata inosservanza dei requisiti minimi, il ministero indice idonea conferenza di servizi a cui partecipano il ministero ambiente e delle infrastrutture attraverso propri soggetti delegati al fine di valutare, la sospensione o la revoca della autorizzazione. Il soggetto autorizzato allo svolgimento del corso, è l'unico responsabile nei confronti delle amministrazioni che hanno concesso l'autorizzazione stessa. L'attestato di prestazione energetica degli edifici è uno tra gli strumenti più importanti per valorizzare, anche a fini commerciali, la qualità energetica e ambientale di un immobile (articolo ItaliaOggi del 30.11.2013).

EDILIZIA PRIVATABonus energetico per molti, non per tutti. Raffica di pareri Enea sui requisiti per accedere all'agevolazione per la riqualificazione degli edifici.
Gli interventi di riqualificazione energetica per usufruire della detrazione del 65% debbono rispondere a determinati requisiti. Solo con il rispetto di questi il soggetto ha diritto al riconoscimento della detrazione fiscale. Nel caso di coibentazione di pareti verticali, tetti e solai gli interventi devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione.
I lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento. Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche. Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio ordine o collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.

Questi sono alcuni dei principi che emergono da un vademecum Enea per i lavori incentivanti aggiornato al 26.11.2013 con le diverse Faq redatte dai suoi tecnici in questi mesi.
Il vademecum è composto da sette schede riepilogative (serramenti e infissi, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa, pannelli solari, pompe di calore, coibentazione pareti e coperture e riqualificazione globale) dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare per usufruire della detrazione del 65%. L'immobile oggetto della qualificazione energetica alla data della richiesta della detrazione del 65%, sottolineano i tecnici dell'Enea deve essere «esistente», ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso.
Deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. Deve essere dotato di impianto di riscaldamento. In caso di demolizione, dal 21.08.2013, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come «ristrutturazione edilizia» (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del dlgs 42/2004 e non ricada nella zona A del dm 1444/1968) è agevolabile la ricostruzione dell'immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente.
In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti la detrazione del 65% e valida per le spese riferibili alla parte esistente A proposito del requisiti richiesti nel caso di installazione di caldaia a biomassa l'intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all'allegato A di cui al dm 11/03/2008 (articolo ItaliaOggi del 29.11.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazione del 65%.
Domanda
In presenza di una ristrutturazione consistente anche nell'ampliamento del fabbricato già esistente con relativa riqualificazione energetica si può usufruire della detrazione del 65% su tutti i costi sostenuti al riguardo?
Risposta
No. La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti. Con la circolare n. 36/2007 l'Agenzia delle entrate ha, infatti, precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Conseguentemente: in caso di ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera «nuova costruzione»; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte dell'immobile già esistente (articolo ItaliaOggi Sette del 25.11.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Demolizione e ricostruzione.
Domanda
Alla luce della nuova normativa, essendo intenzionato a effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, consistente nella sua demolizione e ricostruzione, in modo più efficiente dal punto di vista energetico, posso usufruire della detrazione fiscale del 65%. Se l'intervento rispetta la stessa sagoma che ha ora? La nuova costruzione deve mantenere la stessa volumetria dell'immobile preesistente?
Risposta
Il dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, in vigore dal 21/08/2013, ha rivisto la definizione di «ristrutturazione edilizia» eliminando il previgente alla «sagoma» dell'immobile da demolire. Ciò comporta che, da detta data, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolabili anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma; sempre che l'intervento abbia le caratteristiche per, come prima precisato, configurarsi come «ristrutturazione edilizia», non essendo l'immobile soggetto a vincolo ai sensi del dlgs 42/2004 e non ricadente nella zona A del dm 1444/1968) (articolo ItaliaOggi Sette del 25.11.2013).

EDILIZIA PRIVATANiente registro né bollo sull'Ape.
Ape senza registro né bollo. L'attestato di prestazione energetica presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate in sede di registrazione di un contratto di locazione non sconta un'imposta autonoma. Il prelievo fiscale scatta solo se il contribuente registra volontariamente l'Ape in un secondo momento, per esempio per conferirgli data certa: in questo caso si pagano 168 euro.

È quanto ha chiarito l'amministrazione finanziaria con la risoluzione 22.11.2013 n. 83/E.
Il documento di prassi precisa il trattamento fiscale dell'attestato a seguito delle modifiche introdotte dal dl n. 63/2013, che ha imposto l'allegazione dell'Ape in tutti i contratti di vendita, donazione e locazione di immobili. La pena prevista, in caso di inadempimento, è la nullità dell'atto (tuttavia, in uno dei prossimi provvedimenti del governo la sanzione sarà sostituita con una penalità economica pari a 500 euro, si veda ItaliaOggi dell'8 novembre scorso).
L'Agenzia evidenzia che la regola standard da seguire è quella dettata dall'articolo 11, comma 7, del dpr n. 131/1986 (Tur): la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli allegati. Se però per questi ultimi non vige l'obbligo di registrazione, come appunto nel caso dell'Ape, non si applica un'imposta autonoma. Peraltro le Entrate sottolineano che per i contratti di locazione registrati in via telematica non è possibile trasmettere gli allegati, che devono semmai essere prodotti in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione, anche in questo caso senza oneri. Come detto, invece, l'Ape sconta il registro in misura fissa (168 euro) qualora il contribuente abbia interesse a registrarlo separatamente, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto immobiliare «principale».
Anche ai fini dell'imposta di bollo l'Ape resta esente, sia se prodotto in originale sia in copia semplice. Fa eccezione, però, l'attestato con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale: in tale ipotesi, va applicato il bollo nella misura di 16 euro per ciascun foglio, ai sensi delle previsioni recate dal dpr n. 642/1972 (articolo ItaliaOggi del 23.11.2013).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate, risoluzione 22.11.2013 n. 83/E).
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Attestato di prestazione energetica senza bollo né registro
Niente bollo né imposta di registro sull'Attestato di prestazione energetica (Ape), che dal 2013 va allegato obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito e ai contratti di vendita e di locazione di immobili.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22.11.2013 n. 83/E scorso, che risponde ai dubbi dei contribuenti sul regime tributario da applicare all’Attestato al momento della registrazione dei contratti di affitto. La registrazione può avvenire in formato cartaceo presso un ufficio dell’Agenzia, oppure per via telematica, tramite le applicazioni online Locazioni web, Siria e Iris.
L’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo, eccetto il caso in cui si tratti di una copia con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale. L’imposta di registro, infine, è dovuta solo nel caso in cui, dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decide di registrare l’Ape per dare data certa all’attestato (commento tratto da www.agenziaentrate.it).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) (Agenzia delle Entrate, risoluzione 22.11.2013 n. 83/E).

EDILIZIA PRIVATA: Energia da fonti rinnovabili.
Domanda
Si chiede se le regioni, con propria normativa, possano imporre un limite massimo alla produzione di energia da fonte rinnovabile.
Risposta
In tema di produzione di energia da fonte rinnovabile, la direttiva 2001/77/Ce promuove «un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno_» (articolo 1), e ordina agli stati membri di adottare «misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili» (articolo 3).
La successiva direttiva 2009/28/Ce, che ha sostituito la suddetta direttiva 2001/77/Ce, invita gli stati membri a «stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile».
Lo Stato italiano, con il decreto legislativo 29.12.2003, numero 387, recependo la citata direttiva 2001/77/Ce, ha stabilito che le regioni possono adottare «misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali».
Il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza del 10.09.2012, numero 4768, ha puntualizzato che qualsiasi normativa interna che preveda un valore quantitativo massimo consentito di produzione di energia elettrica rinnovabile si pone in contrasto con il favor che, al riguardo, la normativa europea accorda allo sviluppo ed al potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Pertanto, per i supremi giudici amministrativi, qualsiasi normativa interna che preveda un limite massimo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si pone in contrasto con la normativa europea e, per questo motivo, deve essere disapplicata.
Per inciso, si sottolinea che l'Unione europea, con la summenzionata direttiva 2001/77/Ce, aveva posto un limite minimo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Infatti, all'articolo 3, detta direttiva aveva disposto, fra l'altro, «l'obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010», e, al riguardo, aveva invitato gli Stati membri a rimuovere gli «ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili» (articolo 6) (articolo ItaliaOggi Sette del 18.11.2013).

EDILIZIA PRIVATA: E' illegittimo il diniego del Soprintendente all'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto adducendo la motivazione "in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante...".
Invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta.
Si è già sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici".

... per l'annullamento della condizione imposta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed applicata dal Comune di Garda all'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai ricorrenti in data 02/10/2013, prot. n. 14.509/2013, per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della loro abitazione, con ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009, contenente il divieto di installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'edificio e del parere negativo espresso dalla medesima Soprintendenza con nota in data 24/09/2013, prot. n. 26608, limitatamente all'imposizione della descritta condizione.
...
- Ritenuto che la fattispecie in esame sia riconducibile ad analoghe controversie, nelle quali è stato ugualmente censurato il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici, parere espresso con termini e motivazione del tutto identici a quelli qui contestati (“in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante...”);
- che, conformemente all’orientamento già manifestato a tale riguardo, il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la prescrizione contestata risulta viziata da eccesso di potere e difetto di motivazione;
- che, invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta;
- che, infatti, nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma ancora risulta del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione dell’impianto di cui si controverte;
- che quindi non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto;
- che quindi, come già osservato dal Tribunale, cfr. sentenza n. 1104/2013, “Analogamente si è sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche TAR Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04.10.2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15.04.2009 n. 859)”;
- per le considerazioni così svolte, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all’autorizzazione paesaggistica e contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 14.11.2013 n. 1294 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARILa locazione non dribbla l'attestato energetico. Nullità e multe fino a 1.800 euro senza allegazione. Efficienza in edilizia. Gli obblighi in attesa dell'annunciato intervento del Governo.
In attesa di vedere se e come gli annunciati provvedimenti del Governo interverranno sulla materia, resta obbligatoria la produzione e l'allegazione del certificato energetico nel caso di stipula di un nuovo contratto di locazione.
Lo stabilisce il nuovo articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 192/2005 –in vigore dal 4 agosto scorso– introdotto dalla legge 90/2013, di conversione del Dl 63.
Secondo la nuova norma, qualora l'unità immobiliare locata non ne sia già dotata, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica (Ape), renderlo disponibile al nuovo locatario già nel momento dell'avvio delle trattative, consegnarglielo alla fine delle stesse e –infine– ad allegarlo al contratto a pena di nullità dello stesso.
L'Ape, a regime, è un attestato di contenuto più ampio dell'attestato di certificazione energetica (Ace), che ha lo scopo di portare a conoscenza del conduttore l'effettivo rendimento energetico dell'immobile locatogli e nel contempo di suggerire al locatore gli eventuali miglioramenti apportabili ai fini dell'ottenimento di un risparmio energetico. Deve essere redatto con nuove modalità di calcolo, che però sono ancora in fase di individuazione: di conseguenza, per ora valgono i vecchi criteri indicati dalle linee guida contenute nel Dpr n. 59 del 02.04.2009, tradotte nelle norme Uni /Ts 11300.
Con l'introduzione dell'Ape, continua a poter essere utilizzata la vecchia Ace (per cui era prevista una durata decennale) rilasciata sino al 05.06.2013, sempre che dopo il rilascio non sia intervenuta una notevole ristrutturazione dell'immobile perché avrebbe perso di validità. Sotto tale profilo, concorrono a modificare la classe energetica, e quindi impongono la sostituzione con l'Ape, il cambio degli infissi, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e ogni intervento di coibentazione di soffitti e/o pareti.
Sta di fatto che il proprietario dell'immobile, ancor prima di concederlo in locazione ora deve dotarlo dell'Ape, cioè di un "corredo" documentale che lo seguirà anche negli eventuali avvicendamenti relativi la sua proprietà.
La scelta del certificatore deve ricadere su tecnici esperti qualificati e indipendenti, in possesso di titolo di studio che prepara a questa professione. L'incarico non può essere conferito al coniuge del locatore o ad un suo parente sino al quarto grado.
L'Ape deve essere messo a disposizione del conduttore già dall'avvio delle trattative diretta a concludere il contratto (articolo 6, comma 2, Dlgs 192/2005). In difetto di specifiche precisazioni da parte della legge, si deve intendere che il «mettere a disposizione» voglia dire almeno mostrare al potenziale conduttore, prima che questo formuli una proposta di locazione, la copia dell'Ape (o della vecchia Ace) affinché la esamini e si renda conto del consumo energetico del l'immobile che si appresta a condurre in locazione. Non si tratta di una semplice formalità, perché la legge adesso prevede che nel contratto debba essere inserita una apposita clausola con cui il conduttore dichiari di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'unità immobiliare oggetto del contratto stesso (articolo 6, comma 3).
Oltre alla sanzione della nullità, il proprietario che non dota di Ape gli edifici o le unità immobiliari oggetto di nuova locazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
Resta infine da valutare come ottemperare al rinato obbligo di allegare l'Ape al nuovo contratto di locazione, condizione questa che, se non rispettata, conduce alla nullità del contratto, con le ben immaginabili conseguenze, anche economiche, per entrambe le parti.
L'oggetto dell'allegazione è la copia dell'Ape, con firma in originale del tecnico certificatore. Si può optare anche per una fotocopia, a colori, in quanto le otto classi nelle quali può rientrare l'unità immobiliare locata sono rappresentate da un grafico a istogrammi orizzontali colorati che le identificano. La fotocopia deve essere possibilmente autenticata dallo stesso tecnico certificatore. È necessario che nel contratto venga dato atto, in modo chiaro e con apposita clausola, dell'eseguita allegazione, a costituire anzi parte integrante del contratto stesso. Non servono formule sacramentali, ma un semplice richiamo al fatto che le parti reciprocamente riconoscono l'avvenuta effettiva allegazione dell'Ape, del cui contenuto hanno preso piena cognizione, al pari della altre clausole contrattuali.
Sotto il profilo della materiare esecuzione dell'allegazione, essa avviene mediante la semplice pinzatura dell'Ape in calce al contratto o con altro mezzo equipollente, in modo da formare un atto unico con il contratto. Da qui la necessità per le parti di apporre una firma di congiunzione tra il contratto e l'allegato Ape, in segno di conferma e sicurezza che l'uno e l'altro non vengano magari disgiunti e/o sostituiti.
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Nelle Regioni. L'intreccio tra livello territoriale e nazionale. Regole locali prevalenti per il calcolo di prestazione.
A livello nazionale si chiama Ape. Anche se, in attesa delle linee guida, viene ancora redatto alla vecchia maniera. Al contrario, nelle Regioni che, in anticipo rispetto al completamento della disciplina statale, hanno normato, creando un proprio sistema per il rilascio delle targhe verdi, il certificato da allegare anche in caso di contratto di affitto continua a chiamarsi Ace o attestato di certificazione energetica o segue, almeno in parte, le regole di compilazione sancite a livello territoriale.
La situazione riguarda diverse Regioni, dalle province autonome alla Lombardia, dalla Valle d'Aosta al Piemonte, passando per Liguria, Toscana e Sicilia. Solo in Emilia Romagna l'Ace si può anche chiamare Ape: l'equiparazione infatti era già contenuta nella deliberazione del 26.09.2011, n. 1366. Al di là del nome, però, anche in Emilia ciò che conta è che laddove è presente una disciplina locale per la compilazione delle targhe, si procede ancora con le regole fissate dalle singole Autonomie. Anche nel caso in cui le leggi regionali non facciano ancora esplicito riferimento alla direttiva 2010/31/Ce, ma siano ancora ferme alla vecchia 2002/91/Ce.
A far luce su questo punto è venuta in soccorso, oltre alla clausola di cedevolezza contenuta nella legge 90/2013, anche la nota n. 16416 del ministero dello Sviluppo economico. Successivamente, chiarimenti sono arrivati anche dalle Regioni stesse (il comunicato n. 100 della Giunta regionale della Lombardia dell'8 agosto 2013 e quello del 30.09.203 dell'Emilia Romagna), che avevano temuto –nei primi giorni dopo la conversione nella legge 90/2013 del Dl 63/2013– un blocco delle pratiche sia di compravendita, ma anche di affitto, sui propri territori.
Sovraordinato, invece, rispetto alle Regioni è l'obbligo di allegare il certificato (comunque esso si chiami e con qualunque forma si compili) ai contratti di locazione. Pena la nullità: almeno fino a che il Governo, come annunciato, non avrà imboccato la retromarcia su questo punto, cancellando per la seconda volta quella che è una esplicita richiesta da parte dell'Unione europea.
Più intricata è la questione delle sanzioni. Alcune regioni, come Piemonte e Lombardia, avevano previsto – ben prima che ci arrivasse lo Stato – una serie di multe per chi non provvede a redigere correttamente gli attestati o a corredare di Ape/Ace gli atti di cessione a titolo oneroso, quindi anche gli affitti. «Nel caso della Lombardia –spiega la dirigente del servizio, Alice Tura– le sanzioni restano quelle stabilite a livello regionale. Non c'è, infatti, tipologia di ammenda nella nostra legislazione che non sia prevista anche dallo Stato. Solo le cifre sono più severe. E sono quelle da applicare». Multe che, la Lombardia, caso unico in Italia, ha anche iniziato a comminare in caso di certificati non corretti.
Diversa la lettura di altre Regioni, come il Piemonte e l'Emilia Romagna. Ad esempio, quest'ultima, in calce al comunicato diffuso a fine settembre specifica: «Per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell'attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo 6 del Dlgs 192/2005 e s.m.». La Lombardia, tuttavia, rilancia. «A rendere più certa la nostra interpretazione –conclude Tura– c'è il fatto che l'articolo 9 della legge 24/2006, così come modificato dalla legge 3/2011, cita l'ultima direttiva Ue del 2010. Cosa che non avviene in tutte le discipline locali» (articolo Il Sole 24 Ore dell'11.11.2013).

EDILIZIA PRIVATAIL COLLEGATO IMPRESA/ Vendite e affitti salvi senza l'Ape. Niente nullità dei contratti. Al suo posto 500 euro di multa. Cessioni di credito Gse per tagliare i costi della bolletta elettrica.
La mancata allegazione dell'Attestato di prestazione energetica (Ape) ai contratti di vendita e ai nuovi contratti di locazione degli immobili non comporterà più la nullità dei contratti stessi, ma costerà solo una sanzione da 500 euro. Sparirà anche ogni obbligo di consegna dell'Ape in sede di trasferimento gratuito della proprietà degli immobili; di conseguenza non sarà più necessario prevedere una specifica clausola di avvenuta consegna dell'Attestato negli atti di trasferimento a titolo gratuito. La bolletta elettrica di imprese e cittadini, invece, potrebbe sgravarsi di oneri sulle tariffe anche fino al 20% nei prossimi anni (2 mld di euro circa): merito di nuovi titoli di credito che il Gestore dei servizi energetici (Gse) potrebbe immettere sul mercato, per attutire l'impatto sulla bolletta dei finanziamenti alle energie rinnovabili.

Sono queste le disposizioni più rilevanti in fatto di energia contenute nella bozza di ddl Collegato impresa alla legge di stabilità, presto sul tavolo del Consiglio dei ministri.
C'è poi una terza norma, sulle liberalizzazioni del mercato delle grandi locazioni a uso non abitativo, che modifica il regime delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate). E introduce un nuovo regime fiscale di esenzione e di distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione. Prevedendo, in particolare, l'esenzione di tali plusvalenze con un obbligo di distribuzione del 50% nei due anni successivi. Tra l'altro, viene anche disposta la riduzione della percentuale di distribuzione minima dell'utile da gestione esente dall'85% al 70%. Ma andiamo con ordine, partendo dall'Attestato di prestazione energetica.
Le modifiche in ambito Ape. In sede di conversione in legge del decreto legge 63/2013 sono stati introdotti due obblighi: produrre l'Ape e inserire una clausola di avvenuta consegna dello stesso attestato nei contratti di vendita, locazione e trasferimento a titolo gratuito di immobili. Inoltre, è stato introdotto il principio di nullità del contratto, in caso di mancata allegazione dello stesso Ape.
Ora, stando alla bozza del Collegato impresa, il governo sembra fare marcia indietro: vengono infatti cancellati i due obblighi di produzione dell'Ape e di inserimento della clausola di consegna per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito. Lo scopo sembra essere quello di sanare una disparità di trattamento evidente che vede attualmente tali obblighi vigenti per la stipula di tutti gli atti: vendita, locazione e trasferimento gratuito di immobili. Ma sul piano delle sanzioni relative alla mancata allegazione dell'Ape, queste scattano solo nei casi dei contratti di vendita e di locazione.
In seconda battuta, il collegato Impresa punta a cancellare il principio di nullità del contratto quale sanzione oggi prevista per la mancata allegazione all'atto stesso dell'Ape: al suo posto si prevede una sanzione amministrativa pari a 500 euro. Importo che il governo considera «cumulabile» con le sanzioni previste a norma di legge (dlgs 192/2005, art. 15) per non aver già dotato l'intero immobile dell'Attestato.
La bolletta. Poiché le agevolazioni al rinnovabile e al fotovoltaico pesano su imprese e famiglie con oneri di sistema cresciuti dal 2010 al 2013 da 4,5 a 11 mld di euro l'anno (e un impatto medio sul prezzo dell'energia di circa 2,5 cent. di euro per kWh), il Collegato impresa prevede che il Gse, che oggi gestisce i fondi alle rinnovabili, ricorra al mercato finanziario con una operazione di cessione crediti, per un ammontare che ogni anno verrà stabilito dal ministro dello sviluppo economico. Su queste risorse verrebbero pagati gli interessi annuali e, a scadenza, il capitale. Il tutto a favore degli acquirenti dei titoli di credito (soggetti abilitati e istituti finanziari) e a spese dello Sviluppo economico.
Il gettito per pagare interessi maturati e capitale deriverebbe dalla raccolta delle tariffe elettriche, ma con un effetto di riduzione degli oneri legati alla componente A3 della bolletta per i prossimi anni e un incremento al termine dell'operazione. Quando la progressiva fine degli incentivi alle rinnovabili farà calare tali oneri. L'operazione però è sotto esame del ministro dell'economia. Ciò che preoccupa via XX Settembre è che la cessione crediti impatti sull'indebitamento netto dello stato. Ed Eurostat finisca per chiedere di consolidare il Gse nel bilancio pubblico del paese (articolo ItaliaOggi dell'08.11.2013).

EDILIZIA PRIVATARistrutturazioni, bonus ampio. Anche il compromesso registrato consente il beneficio. Riportate dal governo le risposte delle Entrate ai quesiti più frequenti dei cittadini.
Anche il compromesso registrato, se consente l'immissione in possesso dell'immobile, può consentire la detrazione delle spese di ristrutturazione. Hanno diritto alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie non soltanto i proprietari degli immobili ma anche, per esempio, i locatari o i comodatari. A patto naturalmente che le fatture per le spese di ristrutturazione siano a loro intestate e che questi ultimi effettuino i pagamenti tramite bonifico bancario. Se invece i lavori di ristrutturazione sono effettuati in proprio, senza cioè l'ausilio di imprese edili, allora le detrazioni fiscali spetteranno solo per l'acquisto dei materiali necessari per l'intervento.

Sono queste alcune delle risposte alle domande più frequenti (c.d. Faq) messe on-line nella serata di ieri sul sito internet del governo, nell'ambito della campagna «rimetti la casa al centro del tuo mondo».
Le risposte fornite ai dubbi più frequenti dei cittadini italiani sono state redatte a cura dell'Agenzia delle entrate così come le tre guide operative che affiancano le Faq sul sito del governo. Si tratta, nello specifico, della guida alle agevolazioni per il risparmio energetico, della guida al bonus mobili ed elettrodomestici e della guida alle ristrutturazioni edilizie.
Tornando alle risposte fornite on-line sul sito del governo in materia di agevolazioni fiscali sulla casa, una delle più interessanti riguarda la possibilità di sfruttare le detrazioni Irpef anche prima di aver stipulato il rogito definitivo di acquisto dell'abitazione. Perché ciò possa realizzarsi nel concreto è necessario che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita (il c.d. compromesso) e che nello stesso sia prevista l'immissione in possesso del futuro acquirente. Solo se si è immessi nel possesso del bene, precisa infatti l'Agenzia delle entrate, è possibile detrarre le spese per ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo intercorrente fra la stipula del compromesso e l'atto definitivo di compravendita.
Possono accedere alle agevolazioni Irpef sulle ristrutturazioni edilizie anche soggetti che non sono né proprietari né titolari di altri diritti reali sull'immobile, come la nuda proprietà, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione. Il caso esaminato è quello dell'inquilino che sostiene le spese per i lavori di ristrutturazione e che può accedere al bonus Irpef che spetta a chi sostiene la spesa e quindi anche al locatario o al comodatario.
Chiarimenti importanti da parte delle Entrate su quali sono in concreto i lavori finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi che danno diritto alle detrazioni fiscali.
Fra queste tipologie particolari di spese, precisa l'Agenzia delle entrate, rientrano per esempio, gli interventi di rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici e ancora l'apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione con infissi blindati, l'installazione di porte blindate o rinforzate; l'apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l'apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Non sono soltanto le spese di ristrutturazione vere e proprie a dare diritto ai bonus fiscali. Nel novero delle spese agevolate rientrano infatti anche quelle per la progettazione o per le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste in relazione al tipo di intervento eseguito. Ovvio che anche in questo caso la parcella dell'architetto o del geometra dovrà essere intestata al soggetto fruitore dei benefici fiscali e dovrà essere pagata con le stesse modalità -bonifico bancario- previste per le fatture delle ditte esecutrici o fornitrici dei materiali edili (articolo ItaliaOggi del 05.11.2013).

EDILIZIA PRIVATA: No ai parchi eolici vicino agli aeroporti
No alla realizzazione di un parco eolico nelle vicinanze di un aeroporto. In quanto vi è il rischio che gli aerogeneratori possano incidere con le traiettorie di decollo e atterraggio degli aerei. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'Enac individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale.
Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione e al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'Enac e che «le zone aeroportuali e le relative limitazioni sono indicate dall'Enac su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato».

Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, VI Sez., con la sentenza 04.11.2013 n. 5291 (articolo ItaliaOggi del 15.11.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione con ampliamento.
Domanda
A breve inizierò un intervento di ristrutturazione con un piccolo ampliamento che potrebbe rientrare in una casistica citata su un vostro fascicolo del 20.08.2012 ItaliaOggi Sette: Ristrutturazioni e risparmio energetico - nella pagina 3 al penultimo capoverso del capitolo che vi trascrivo testualmente: «... Possono, essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente».
Chiedo se tale indicazione deriva da una risoluzione, da una circolare dell'Agenzia della entrate o da quale altro documento ministeriale.
Risposta
La guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (edizione di ottobre 2013, disponibile sul sito «agenziaentrate.it» nella sezione accessibile dalla home page dedicata alle guide fiscali) ribadisce, conformemente alla prassi pregressa, che alla detrazione del 50% possono essere ammessi gli ampliamenti di superfici e volumi preesistenti relativi alla creazione di servizi igienici (pag. 11) oppure (pag. 26) di volumi tecnici («Demolizione e/o costruzione di scale, vano ascensore, locale caldaia ecc. con opere interne ed esterne»).
Salvo quanto precede, se la ristrutturazione avviene, senza demolire l'edificio, con ampliamento dello stesso, allora la Guida precisa che la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una «nuova costruzione», inclusi gli ampliamenti in attuazione dei «Piani Casa», come già precisato nella ris. n. 4/E/2011 (pag. 12).
Se questo è il caso oggetto del quesito, trova riscontro negativo la possibilità di fruire della detrazione per la parte in ampliamento.
Infine, la ristrutturazione potrebbe avvenire mediante demolizione e «fedele» ricostruzione, il che richiede il rispetto dei requisiti precisati dall'art. 3, 1° c., lettera d), del dpr n. 380/2001 (T.u. dell'edilizia): tale definizione è stata sensibilmente modificata dall'art. 30 del dl «del fare» (n. 69 del 21.6.2013, convertito dalla legge 09.08.2013 n. 98), cosicché, dal 21.08.2013, con l'eccezione dei fabbricati vincolati (per i quali continua a valere la vecchia definizione), se la ricostruzione rispetta il volume precedente e non anche la sagoma (fino alla citata modifica occorreva rispettare sia il volume che la sagoma preesistenti) costituisce comunque ristrutturazione. Diversamente, si ricade nella «nuova costruzione», alla quale non si può applicare la detrazione per il recupero edilizio.
Con questa ultima precisazione, frutto del recente aggiornamento normativo, deve essere intesa l'affermazione, contenuta a pag. 11 della Guida dell'Agenzia delle entrate, laddove si afferma che «per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una «nuova costruzione» (articolo ItaliaOggi Sette del 04.11.2013).

EDILIZIA PRIVATAApe, l'obbligo è per tutti gli atti. Attestato da allegare non solo ai contratti di vendita. L'interpretazione della nuova certificazione energetica in uno studio del Notariato.
Attestato di prestazione energetica obbligatorio per tutti gli atti onerosi con effetto traslativo e non solo per la compravendita.

Questa la rigorosa interpretazione fatta propria dal Consiglio nazionale del notariato nel recentissimo e ampio studio 28.10.2013 n. 657-2013/C che ha investigato la nuova disciplina della certificazione energetica degli edifici introdotta dal dl n. 63/2013 (convertito con legge 03.08.2013 n. 90), con il passaggio dall'attestato di certificazione al c.d.
Ape. Tra le numerose novità introdotte dal legislatore è da tempo sotto i riflettori la questione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo di allegazione del nuovo attestato di prestazione energetica. La nuova norma parla espressamente di contratti di vendita, atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e di nuovi contratti di locazione, sancendo la nullità dei relativi atti in caso di inottemperanza.
Si tratta di una disposizione che ha messo in allarme gli operatori del mercato immobiliare e le associazioni di categoria, tenuto conto del fatto che la nuova disciplina rimane di fatto inapplicabile fino all'emanazione, da parte del ministero dello sviluppo economico, degli specifici decreti previsti dal medesimo dl n. 63/2013 per l'individuazione dei criteri e contenuti obbligatori dell'Ape. Tra gli atti traslativi a titolo oneroso la nuova disposizione limita dunque espressamente l'obbligo di allegazione dell'Ape ai soli contratti di vendita.
Tuttavia, secondo i notai, per ragioni sistematiche detto obbligo dovrebbe essere prudenzialmente esteso anche agli altri atti rientranti nell'anzidetta categoria che abbiano per oggetto un bene immobile per il quale sia obbligatoria la dotazione della certificazione energetica, dalla permuta all'assegnazione di alloggi ai soci delle cooperative edilizie, dalla datio in solutum alla transazione, dal conferimento di edifici in società alla costituzione di rendita vitalizia.
Per quanto riguarda invece gli atti traslativi caratterizzati da uno spirito di liberalità, l'obbligo di allegazione non riguarda soltanto la donazione, ma anche i patti di famiglia, il fondo patrimoniale, l'assoggettamento di un bene immobile alla comunione legale dei beni, l'adempimento di un'obbligazione naturale e il trust. Per quanto riguarda i contratti di locazione lo studio del notariato si limita invece a osservare che perché scatti il predetto obbligo deve trattarsi di una nuova locazione e non, ad esempio, di un nuovo contratto che rinnovi, proroghi o reiteri un precedente rapporto di locazione. L'Ape dovrà invece essere allegato in caso di sub-locazione.
Due casi particolari sono poi rappresentati rispettivamente dal preliminare di compravendita e dal trasferimento di un immobile in esecuzione di un verbale di separazione consensuale omologato o in esecuzione di una sentenza di divorzio. Nella prima fattispecie si ritiene infatti che si esuli dall'ambito di applicazione del nuovo obbligo, in quanto trattasi di contratto privo di effetti traslativi. Nel secondo caso, al contrario, si tratta sicuramente di un atto traslativo, che trova la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Anche se di norma in questi casi non è previsto un corrispettivo a carico del coniuge assegnatario, il notariato, in base alla predetta interpretazione sull'assoggettabilità a detto obbligo di tutti gli atti traslativi, in questo caso ritiene sussistente l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (articolo ItaliaOggi Sette del 04.11.2013).

ottobre 2013

EDILIZIA PRIVATA: La certificazione energetica (dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica) (Consiglio Nazionale del Notariato, studio 28.10.2013 n. 657-2013/C).

EDILIZIA PRIVATALa ristrutturazione fa riscrivere l'«Ape».
COSA CAMBIA/ Rispetto al passato sono più numerosi i casi in cui un intervento comporta la richiesta di un nuovo documento
Per l'attestato di prestazione energetica, in attesa dei regolamenti attuativi vale la disciplina già prevista per l'attestato di certificazione energetica, ma la sua validità può decadere a seguito di interventi di ristrutturazione.

Lo studio 28.10.2013 n. 657-2013/C del Consiglio nazionale del notariato  effettua un'analisi della normativa in tema di Ape alla luce delle novità intervenute a opera del decreto legge 63/2013 e delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 90/2013, tra cui la nullità dei contratti cui l'Ape non sia allegato. Su questo punto, per altro, sembra interverrà il decreto del "Fare 2".
Lo studio conferma l'interpretazione data quest'estate, a prima lettura della normativa, circa il fatto che per l'entrata a regime dell'attestato occorre attendere l'emanazione dei regolamenti attuativi e in questa fase transitoria, l'Ape si confeziona sulla base della previgente disciplina dettata per l'Ace. Inoltre sono utilizzabili gli Ace, rilasciati prima del 06.06.2013 che siano in corso di validità.
A quest'ultimo riguardo, occorre ricordare che, in base alla previgente disciplina, l'attestato di certificazione energetica aveva validità massima di dieci anni dal suo rilascio, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica e salva la necessità di un suo aggiornamento a ogni intervento di "ristrutturazione" che avesse modificato la prestazione energetica. Pertanto, per una vendita posta in essere dal 06.06.2013, il venditore potrà avvalersi ancora dell'eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 06.06.2013 e ancora in corso di validità.
Quanto al concetto di "ristrutturazione", rilevanti sono le modifiche apportate dal Dl 63/2013 rispetto alla disciplina previgente. In base alle regole attuali, l'obbligo di dotazione sorge in presenza di una "ristrutturazione importante", che può consistere in qualsiasi intervento di recupero edilizio che comunque riguardi oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e quindi anche a fronte di interventi (quali la manutenzione o il risanamento) diversi dalla ristrutturazione edilizia, così come definita dal Testo unico dell'edilizia (il Dpr 380/2001).
Secondo la disciplina previgente, invece, l'obbligo di dotazione sorgeva esclusivamente con riguardo a edifici di superficie utile superiore a mille metri quadrati che fossero stati oggetto degli interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro e di demolizione e ricostruzione.
Con le modifiche apportate dal Dl 63/2013, quindi, si è ampliata la platea degli interventi rilevanti ai fini energetici. La figura della ristrutturazione rilevante ai fini energetici è quindi diversa da quella rilevante ai fini urbanistici ed edilizi.
Addirittura si può verificare che interventi edilizi (quali, ad esempio, gli interventi di ordinaria manutenzione, riguardanti oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio) totalmente liberi sotto il profilo edilizio, una volta eseguiti, facciano invece sorgere l'obbligo di dotare l'immobile di un nuovo attestato di prestazione energetica (articolo Il Sole 24 Ore del 27.10.2013).

EDILIZIA PRIVATARistrutturazioni, Ape d'obbligo. Bisogna dotarsi dell'attestato per avere l'agibilità del bene. Il Notariato sui vincoli di dotazione, consegna e allegazione dell'atto di prestazione energetica.
Attestato di prestazione energetica solo per le ristrutturazioni importanti (oltre che per i nuovi edifici). Ma attenzione basta una manutenzione ordinaria su oltre il 25% dell'edificio a rendere necessaria l'attestazione energetica.
Lo studio 28.10.2013 n. 657-2013/C della commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato spiega le formalità da osservare per dotarsi della certificazione e in occasione della forma del preliminare, della vendita o dell'affitto di un immobile.
Vediamo i principali chiarimenti.
OBBLIGO DI DOTAZIONE. Devono dotarsi di certificazione, a prescindere da un loro trasferimento, i nuovi edifici e lo si deve fare prima del rilascio del certificato di agibilità. L'obbligo di dotazione riguarda anche gli edifici ristrutturati. Deve trattarsi però di ristrutturazioni importanti. Attenzione a non usare le definizioni edilizie.
Rientrano nella categoria delle ristrutturazioni importanti tutti gli interventi edilizi, anche la manutenzione ordinaria o straordinaria, la ristrutturazione propriamente detta e il risanamento conservativo, purché interessino oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Può trattarsi di rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture. Può capitare, dunque, che interventi liberi sotto il profilo edilizio (vedasi l'articolo 6, comma 1, del Testo Unico per l'edilizia) una volta eseguiti, facciano, invece, sorgere l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica.
CONTRATTO PRELIMINARE. Dopo le ultime novità legislative, l'obbligo di dotazione e consegna (ma non anche quello di allegazione) dell'attestato di prestazione energetica sussiste anche in occasione della stipula di un preliminare di vendita.
Il proprietario deve, infatti, rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente fino dall'avvio delle trattative.
Se si ricorre ad annunci commerciali, si dovrà riportare negli annunci medesimi gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Il proprietario dovrà consegnare l'attestato di prestazione energetica alla fine delle trattative.
I notai, a questo proposito, consigliano di inserire nel preliminare una apposita clausola da cui risulti che l'edificio è già stato dotato di attestato di prestazione energetica e che l'attestato è stato messo a disposizione del possibile acquirente sin dall'inizio delle trattative.
Opportuno far risultare anche che sugli annunci commerciali, sono stati riportati l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Ancora vanno riprodotte clausole attestanti la consegna dell'attestato di prestazione energetica all'acquirente e che questi ha, quindi, ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. I notai raccomandano, quindi, di fare molte attenzione alla completezza del preliminare.
Potrà essere, anche, opportuno allegare l'attestato di prestazione energetica: ma la legge non lo prevede come un obbligo, con la conseguenza che la mancata allegazione non determina la nullità del contratto.
ALLEGAZIONE. L'attestato di prestazione energetica deve essere, a pena di nullità, allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione.
I notai chiariscono che nel caso di ritrasferimento di immobile già oggetto di precedente vendita, cui è stato allegato l'attestato energetico, non è possibile semplicemente richiamare il documento già allegato al titolo di provenienza. Bisogna allegare di nuovo l'attestato. Però si può, se siamo nei dieci anni di validità dell'attestato originario, allegare all'atto di ritrasferimento copia conforme per estratto autentico dell'attestato originario.
CONSEGNA. Lo studio dei notai precisa che c'è un obbligo di consegna all'acquirente, beneficiario e al nuovo conduttore dell'attestato di prestazione energetica. Si tratta di un obbligo autonomo e distinto rispetto all'obbligo di allegazione e da adempiere prima della stipula del contratto traslativo e di nuova locazione (articolo ItaliaOggi del 26.10.2013).

EDILIZIA PRIVATABonus 65% se si demolisce, l'importante è non ampliare.
Si alla detrazione fiscale del 65% in caso di ristrutturazione edilizia di un immobile per la riqualificazione dal punto di vista energico senza demolizione e con ampliamento ma unicamente per le spese riferibili alla parte esistente. In quanto l'ampliamento dell'immobile viene considerato «nuova costruzione». E dal 21.08.2013, la detrazione fiscale spetta anche alle ristrutturazione edilizie che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione più efficiente dal punto di vista energetico, mantenendone la volumetria originaria senza rispettarne la sagoma.

Queste sono le due risposte fornite dalla Enea con la faq 68 e 68-bis.
L'Enea nella faq 68 ricorda che nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle circolari dell'agenzia delle entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato «nuova costruzione».
Inoltre, la circolare n. 39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all'intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347. I tecnici dell'Enea sottolineano nella faq 68-bis che la legge 09.08.2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21.06.2013, n. 69 (il c.d. decreto del Fare), in vigore dal 21.08.2013, ha rivisto la definizione di «ristrutturazione edilizia» contenuta nel testo unico edilizia eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d), del dpr 380/2001 il riferimento alla «sagoma».
Dal 21.08.2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi «volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza».
Ciò premesso, dal 21.08.2013, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come «ristrutturazione edilizia» (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del dlgs 42/2004 e non ricada nella zona A del dm 1444/1968), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria (articolo ItaliaOggi del 26.10.2013).

EDILIZIA PRIVATA: La struttura che si intende realizzare, una volta ricoperta con i pannelli fotovoltaici, crea una superficie coperta di oltre 84 mq. che, avendo una altezza minima non inferiore a circa 2,30 mt., (quanto alla struttura più bassa: 2,44 mt. è invece l’altezza minima della struttura più elevata) risulta assolutamente fruibile, ad esempio quale spazio per il ricovero di arredi da giardino, di automezzi o per altri utilizzi.
Pertanto, oltre che fungere da struttura portante dei pannelli fotovoltaici, la struttura in questione possiede oggettivamente anche le funzionalità tipiche delle tettoie, che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui, inserendosi nella sagoma di un edificio preesistente, esse svolgano una funzione di mero riparo ed abbiano limitatissime dimensioni: le strutture che qui vengono in considerazione non si inseriscono nella sagoma del fabbricato preesistente, vengono realizzate ex novo e posseggono dimensioni del tutto significative, e pertanto, integrano a tutti gli effetti una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
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Le opere necessarie per la posa di pannelli fotovoltaici non possono sempre ed automaticamente considerarsi alla stregua di un impianto tecnologico: non quando la struttura dia luogo, complessivamente considerata, ad un manufatto che in potenza sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso alla produzione di energia.
Un pannello fotovoltaico ancorato alla falda di un tetto, ad un muro o al suolo all’evidenza non può avere alcun diverso utilizzo, e quindi tutte le opere necessarie per la relativa posa e funzionamento possono qualificarsi come impianti; ma quando il pannello -come nel caso di specie– di fatto svolge, esso stesso, un ruolo di copertura, andrà considerato anche come tale, allo stesso modo in cui un locale caldaia di dimensioni sovrabbondanti, rispetto a quelle strettamente necessarie per il ricovero della caldaia, non può considerarsi un mero locale tecnico.
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La soluzione proposta tende dunque a by-passare l’impossibilità di realizzare nuove costruzioni, ma di fatto vede i pannelli fotovoltaici svolgere anche una funzione di copertura in vista di salvaguardare la fruibilità dello spazio sottostante, e da tale constatazione discende che la struttura in argomento deve essere assimilata, nel complesso, ad una nuova tipologia di tettoia.

... per l'annullamento del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico, prot. n. 6970/2477 del 01.10.2007, con cui si ordina di non effettuare l'intervento di cui alla D.I.A. presentata dalla ricorrente per la realizzazione di impianto fotovoltaico;
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Invero la struttura che parte ricorrente intende realizzare, una volta ricoperta con i pannelli fotovoltaici, crea una superficie coperta di oltre 84 mq. che, avendo una altezza minima non inferiore a circa 2,30 mt., (quanto alla struttura più bassa: 2,44 mt. è invece l’altezza minima della struttura più elevata) risulta assolutamente fruibile, ad esempio quale spazio per il ricovero di arredi da giardino, di automezzi o per altri utilizzi.
Pertanto, oltre che fungere da struttura portante dei pannelli fotovoltaici, la struttura in questione possiede oggettivamente anche le funzionalità tipiche delle tettoie, che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui, inserendosi nella sagoma di un edificio preesistente, esse svolgano una funzione di mero riparo ed abbiano limitatissime dimensioni (ex multis: C.d.S. sez. V n. 3952 del 23/07/2013; TAR Campania-Napoli sez II. N. 3647 del 12.07.2013): le strutture che qui vengono in considerazione non si inseriscono nella sagoma del fabbricato preesistente, vengono realizzate ex novo e posseggono dimensioni del tutto significative, e pertanto, integrano a tutti gli effetti una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
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Va conclusivamente sottolineato che le opere necessarie per la posa di pannelli fotovoltaici non possono sempre ed automaticamente considerarsi alla stregua di un impianto tecnologico: non quando la struttura dia luogo, complessivamente considerata, ad un manufatto che in potenza sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso alla produzione di energia.
Un pannello fotovoltaico ancorato alla falda di un tetto, ad un muro o al suolo all’evidenza non può avere alcun diverso utilizzo, e quindi tutte le opere necessarie per la relativa posa e funzionamento possono qualificarsi come impianti; ma quando il pannello -come nel caso di specie– di fatto svolge, esso stesso, un ruolo di copertura, andrà considerato anche come tale, allo stesso modo in cui un locale caldaia di dimensioni sovrabbondanti, rispetto a quelle strettamente necessarie per il ricovero della caldaia, non può considerarsi un mero locale tecnico.
Se parte ricorrente avesse previsto di ancorare i pannelli direttamente al piano di calpestio del cortile la valutazione sarebbe stata differente, ma è agevole osservare che una tale soluzione avrebbe diminuito la superficie utile del cortile di circa 84 mq., risultato che evidentemente parte ricorrente intendeva evitare: da qui la necessità di posarli “in sospensione” al fine di non perdere la fruibilità dello spazio sottostante. La soluzione normale sarebbe stata quella di realizzare una normale tettoia dotata di propria copertura, sulla quale posare i pannelli, che probabilmente avrebbe anche avuto costi molto più contenuti di una sofisticata struttura in metallo, ma è evidente che tale soluzione passava attraverso l’assenso alla realizzazione della tettoia di supporto, che si sapeva non essere ammessa dalle Norme Tecniche di Attuazione.
La soluzione proposta tende dunque a by-passare l’impossibilità di realizzare nuove costruzioni, ma di fatto vede i pannelli fotovoltaici svolgere anche una funzione di copertura in vista di salvaguardare la fruibilità dello spazio sottostante, e da tale constatazione discende che la struttura in argomento deve essere assimilata, nel complesso, ad una nuova tipologia di tettoia
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 25.10.2013 n. 1139 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Se è pur vero che l’impianto in questione è stato oggetto di autorizzazione unica provinciale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (decreto attuativo di una direttiva comunitaria sulla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica) e che tale autorizzazione riguarda anche gli aspetti urbanistici ed edilizi, per cui “assorbe” altresì l’eventuale permesso di costruire (cfr. l’art. 12 citato, commi 3° e 4° ed il doc. 4 della ricorrente, copia dell’autorizzazione unica), deve escludersi che il Comune ove insiste l’impianto abbia per ciò solo perduto il proprio potere generale di vigilanza e controllo sull’attività urbanistica ed edilizia, di cui all’art. 27 del DPR 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia).
Il potere di vigilanza di cui al citato art. 27, comma 1°, deve intendersi come potere di carattere generale, riguardante l’intera attività edilizia sul territorio, anche se –come nel caso di specie– il titolo abilitativo è stato rilasciato, in forza di una speciale disposizione di legge, da altra Pubblica Amministrazione.
Naturalmente –e si perdoni l’ovvietà– l’attività di vigilanza del Comune sui titoli rilasciati da un soggetto terzo implica il rigoroso rispetto dei criteri di logicità, proporzionalità, completezza ed adeguatezza dell’istruttoria, che devono in ogni caso caratterizzare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990.

Nel primo motivo di ricorso si denuncia l’incompetenza del Comune ad adottare un’ordinanza come quella di cui è causa, in quanto l’opera in questione (centrale idroelettrica), è stata oggetto di autorizzazione unica provinciale, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, sicché soltanto la Provincia e non il Comune potrebbe effettuare verifiche sulla eventuale difformità dell’impianto rispetto al progetto assentito ed adottare di conseguenza i necessari provvedimenti sanzionatori.
Il mezzo, per quanto possa apparire suggestivo, è però infondato.
Infatti, se è pur vero che l’impianto in questione è stato oggetto di autorizzazione unica provinciale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (decreto attuativo di una direttiva comunitaria sulla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica) e che tale autorizzazione riguarda anche gli aspetti urbanistici ed edilizi, per cui “assorbe” altresì l’eventuale permesso di costruire (cfr. l’art. 12 citato, commi 3° e 4° ed il doc. 4 della ricorrente, copia dell’autorizzazione unica), deve escludersi che il Comune ove insiste l’impianto abbia per ciò solo perduto il proprio potere generale di vigilanza e controllo sull’attività urbanistica ed edilizia, di cui all’art. 27 del DPR 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia).
Il potere di vigilanza di cui al citato art. 27, comma 1°, deve intendersi come potere di carattere generale, riguardante l’intera attività edilizia sul territorio, anche se –come nel caso di specie– il titolo abilitativo è stato rilasciato, in forza di una speciale disposizione di legge, da altra Pubblica Amministrazione.
Naturalmente –e si perdoni l’ovvietà– l’attività di vigilanza del Comune sui titoli rilasciati da un soggetto terzo implica il rigoroso rispetto dei criteri di logicità, proporzionalità, completezza ed adeguatezza dell’istruttoria, che devono in ogni caso caratterizzare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990 (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.10.2013 n. 2331 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATABonus 65%, esclusi stufe e caminetti. Le faq di Enea.
La detrazione del 65% non è valida per l'installazione di una caldaia a condensazione in sostituzione di un caminetto e una stufa a legna. Inoltre, un edificio anche rurale, per fruire del bonus, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Se questa condizione fosse soddisfatta, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%.

Questa è la risposta fornita dall'Enea alla Faq. n. 37, con la quale si ricorda che per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del dlgs n. 192/2005.
Ed è «esistente», se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'Imu (ex Ici), se dovuta. Inoltre, si ritiene che un impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale ed assimilate. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico (articolo ItaliaOggi del 22.10.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Incentivi, Ape detraibile. Sgravio sulle spese tecniche per il 55-65%. Risposta fornita dall'Enea sull'Attestato di prestazione energetica.
Sì alla detraibilità delle spese tecniche per la redazione dell'attestato di prestazione energetica. In quanto l'Ape rappresenta la misura obbligatoria per l'accesso alle detrazioni fiscali del 55%-65%.

Questa è la risposta fornita dall'Enea con la Faq 10.10.2013 n. 67.
L'Enea ricorda che con il decreto legge 04.06.2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 03.08.2013, n 90 (che recepisce la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia), l'attestato di certificazione energetica è stato soppresso e sostituito dall'attestato di prestazione energetica. Pertanto, dal 04.08.2013, entrata in vigore della legge n. 90 /2013, nei casi ove esso è previsto, per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l'attestato di prestazione energetica.
Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la circolare del MiSE del 07.08.2013, «fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.4 del decreto legge n. 63 del 2013, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'Ape secondo le modalità di calcolo di cui al dpr 02.04.2009 n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/Ce».
Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell'attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di prestazione energetica non deve essere coinvolto nei lavori. Il comma 1-ter dell'art. 6 del dlgs. n 192 del 2005 modificato dal dlgs. 311/2006, sottolinea l'Enea, ha stabilito che dal 01.01.2007 l'Ace di un edificio o di un'unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti.
Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 11 del decreto citato, fino all'entrata in vigore (25.07.2009) delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l'attestato di certificazione energetica.
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Pressing per l'eliminazione.
Il secondo tempo della battaglia per l'Ape è iniziato. Se il governo presterà fede agli impegni presi prima della pausa estiva l'Ape si appresta a essere solo un ricordo. Persa la prima occasione utile (con il decreto del fare) per eliminare la disposizione che prevede l'obbligatorietà dell'Ape a pena di nullità dei contratti di locazione e compravendita, ecco che, con l'inizio dei lavori al dl Imu in commissione finanze al senato, la partita riprende.
«Ci aspettiamo che il governo mantenga gli impegni presi durante l'estate», ha spiegato a ItaliaOggi il presidente della VI commissione di palazzo Madama, Mauro Maria Marino (Pd), «i lavori al dl Imu sono l'occasione attesa per rimediare a un grosso errore commesso e ci aspettiamo che questa occasione venga sfruttata al massimo nonostante il poco tempo a disposizione del senato» (articolo ItaliaOgggi del 18.10.2013).

EDILIZIA PRIVATA: LEGGE DI STABILITÀ/Riduzione graduale dell'agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie. Bonus, convenienza prolungata. Detrazioni del 65 e 50% applicabili anche nel 2014.
I bonus del 65 e del 50%, rispettivamente per la riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni edilizie, troveranno applicazione fino al 31/12/2014. Prevista la successiva riduzione al 50% e al 40% a partire dall'01/01/2015.

Con alcune modifiche agli articoli 14, 15 e 16 del dl 04/06/2013 n. 63/2013 (convertito nella legge n. 90/2013), apportate dalla bozza della legge di stabilità 2014, sono state previste le proroghe per l'ecobonus e per quello sulle ristrutturazioni edilizie, con riduzione graduale fino alla messa a regime a partire dal 01.01.2016.
Le detrazioni indicate al comma 1, del novellato art. 14, dl 63/2013 si rendono applicabili anche agli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che riguardino «tutte» le unità immobiliari che compongono ogni singolo condominio con la conseguenza che, anche per tali spese, spetterà la detrazione nella misura del 65%, per quelle sostenute dal 06/06/2013 fino al 30/06/2015, e del 50%, per quelle sostenute a partire dall'01/07/2015 fino al 30/6/2016. In effetti, agli interventi riguardanti le parti in comune dei condomini o per l'integralità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, l'attuale comma 2, del citato art. 14 prevede che la detrazione del 65% sia fruibile per le spese sostenute dal 06/06/2013 sino al 30/06/2014.
La detrazione sul risparmio energetico è determinata con riferimento all'entità rimasta a carico del contribuente, utilizzando il «principio di cassa» per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa e il «principio della competenza» per quelli titolari di reddito d'impresa, ricordando che tra le varie tipologie, per ognuna delle quali si deve tenere conto di un tetto massimo, figura anche l'installazione degli impianti fotovoltaici, se destinati a fronteggiare le esigenze energetiche dell'abitazione (risoluzione n. 22/E/2013).
Tutti i bonus indicati devono essere spalmati in dieci anni per quote costanti, a prescindere dall'età posseduta dal soggetto che le sostiene, e, limitatamente alle spese destinate alla ristrutturazione edilizia, l'ammontare massimo è confermato in euro 96 mila per unità immobiliare. Restano impregiudicati i contenuti dell'articolo 16-bis, dpr 917/1986 (Tuir) e le precisazioni già fornite in passato, con particolare riferimento ai chiarimenti inseriti nella circolare dell'Agenzia delle entrate (la n. 29/E/2013).
Confermata, inoltre, la detrazione per i mobili e gli arredi, per le spese sostenute dal 06/06/2013 sino al 31/12/2014, nella percentuale conosciuta del 50%, determinata su un ammontare complessivo massimo di 10 mila euro. La detrazione è fruibile da chi esegue sugli immobili le opere di ristrutturazione a prescindere che detti acquisti (mobili e arredi) siano destinati ai locali in cui sono eseguiti i lavori. Per ottenere l'agevolazione è solo necessario che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredamento dell'immobile oggetto di ristrutturazione, anche se detti beni sono destinati alle parti in comune (guardiole, lavatoi, sala riunione, portineria e quant'altro) se la ristrutturazione riguarda l'esecuzione di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali.
In tal caso, non è possibile beneficiare di un'ulteriore detrazione per l'acquisto degli arredi se il condomino ha fruito pro-quota della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o superiore e, per i forni, classe A o superiore): l'acquisto resta sempre agevolato se l'elettrodomestico è privo di etichetta, a condizione che per questi beni non sia ancora intervenuto l'obbligo di apposizione.
Per usufruire della detrazione, fatto salvo l'acquisto dei mobili e degli arredi per i quali è stata prevista anche la possibilità di effettuare l'acquisto con carte di credito o di debito è necessario applicare la regola ormai consolidata che obbliga l'utilizzo dei cosiddetti «bonifici parlanti» (bancari e/o postali), che devono contenere la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale e/o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (articolo ItaliaOggi del 17.10.2013).

EDILIZIA PRIVATA: LEGGE DI STABILITÀ/ Risparmio energetico e recupero edilizio, bonus anche nel 2014. Prorogata anche la detrazione per i mobili.
Non verrà prorogata al 2014 la maxi-detrazione Irpef del 50% per gli acquisti delle abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, per i quali quindi dal prossimo anno si ritornerà al bonus del 36% sul 25% del prezzo di acquisto. Inoltre questa spesa, oggi sufficiente per poter acquistare i mobili e gli elettrodomestici detraibili al 50%, il prossimo anno non potrà più essere utilizzata a questo fine.

Sono queste alcune delle novità previste dalla legge di stabilità 2014, approvata martedì scorso dal Consiglio dei ministri, con la quale sono state prorogate molte delle agevolazioni fiscali sui lavori in casa.
Risparmio energetico
La detrazione Irpef ed Ires del 55% (ora del 65% per le spese sostenute del 06.06.2013 al 31.12.2013) sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici scadrebbe il 31.12.2013, ma il disegno di legge di stabilità 2014 prevede la sua proroga fino al 31.12.2014 con la percentuale del 65% e per tutto il 2015 con la percentuale ridotta del 50 per cento. Per individuare la misura del bonus da utilizzare (55-65-50%) vale la data in cui la spesa viene sostenuta, cioè, pagate per i privati o di competenza per le imprese.
Per gli interventi sul risparmio energetico le variazioni delle percentuali di detrazione dal 55% al 65% (dal 06.06.2013) e successivamente al 50% (per il 2015) non incidono sull'importo massimo della detrazione spettante, ma variano la spesa massima agevolabile (si veda la tabella a lato).
Recupero edilizio
Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al 50% (con limite di spesa passato da 48.000 euro a 96.000 euro, per singola unità immobiliare), in vigore per i pagamenti effettuati dal 26.06.2012, scadrebbe il prossimo 31.12.2013, ma la legge di stabilità 2014, prevede ora la sua proroga fino al 31.12.2014 (tranne che per l'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati). Successivamente non si ritornerà subito alla percentuale a regime del 36%, ma si applicherà il 40% per tutto il 2015.
Mobili ed elettrodomestici
La detrazione del 50% del costo di acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, destinati ad arredare il fabbricato ristrutturato, è stata prorogata fino alla fine del 2014 dalla legge di stabilità 2014, risolvendo così il problema della mancata indicazione nella norma originaria della data di scadenza dell'incentivo.
Va prestata attenzione al fatto che quest'anno la detrazione Irpef del 50% sugli arredi e gli elettrodomestici è possibile solo se spetta la detrazione del 50% per uno qualsiasi dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26.06.2012 al 31.12.2013 (non fino al 2015), mentre per l'acquisto (pagamento) degli arredi nel 2014 si beneficerà dell'incentivo Irpef del 50% sui mobili e gli elettrodomestici ma solo se in abbinata spetta la detrazione del 50% o del 40% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, comma 1, Tuir (escluso quindi il comma 3, relativo all'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati), pagati dal 26.06.2012 al 31.12.2015 (articolo Il Sole 24 Ore 17.10.2013).

EDILIZIA PRIVATA: C. Basciu, Impianti fotovoltaici in zona agricola: i diritti degli agricoltori e gli obblighi nei confronti dell’Unione Europea (16.10.2013 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lavori in casa. Le regole da seguire nel caso di acquisto di stufe a pellet e di generatori di calore ad alimentazione vegetale
Doppio vantaggio per le caldaie. All'agevolazione del 65% si aggiunge l'Iva con le regole sui beni significativi.
VALORE AGGIUNTO/ Per gli strumenti imposta più bassa per i costi della manodopera e per parte del valore dell'apparecchiatura.

La spesa sostenuta per l'acquisto di una stufa a pellet rientra nell'ambito delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, che permettono una detrazione pari al 65% del costo dell'intervento. Dopodiché, se non ci saranno proroghe, dal 01.01.2014 anche questa tipologia di interventi rientrerà tra quelli presenti nell'articolo 16-bis del Tuir, che prevedono una detrazione dell'Irpef del 36% per il recupero del patrimonio edilizio. Fanno eccezione gli impianti al servizio di edifici condominiali, per i quali il 65% si potrà applicare alle spese sostenute entro il 30.06.2014.
Il caso dell'acquisto della stufa a pellets è uno di quelli che si sono presentati nell'ambito del Forum tematico abbinato al Focus «I lavori in casa», pubblicato mercoledì scorso con Il Sole 24 Ore (e ancora disponibile, per chi l'avesse perso, su www.ilsole24ore.com/store24). Il Forum rimarrà aperto fino a mercoledì 9 ottobre e i quesiti possono essere inviati collegandosi all'indirzzo www.ilsole24ore.com/bonuslavori.
Tra gli interventi finalizzati al raggiungimento del risparmio energetico dell'unità immobiliare rientrano infatti i «generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%», Dm 15.02.1992. Il rispetto dei requisiti deve essere attestato dalla casa produttrice.
Con la pubblicazione del Dm 11.03.2008 lo Sviluppo Economico ha fatto chiarezza circa la possibilità di ottenere l'agevolazione fiscale in oggetto in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, quali ad esempio impianti dotati di stufe e caminetti a legna o pellet. Quindi un impianto a biomassa (legna o pellet) rientra nei possibili interventi per una riqualificazione energetica ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni in esame. Occorre tenere presente che tali prodotti (caminetti e stufe a legna o pellet) devono avere tuttavia un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea 303-5.
Peraltro, anche prima della scadenza del 65%, l'acquisto di una stufa a pellet può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, pari al 36% della spesa sostenuta e –sino al 31.12.2013– al 50%, nel caso in cui non siano raggiunti i requisiti di rendimento previsti dalla normativa per il risparmio energetico. Tale agevolazione spetta quando il contribuente effettua opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su una unità immobiliare residenziale (qualsiasi sia la categoria catastale di appartenenza). In tali casi, anche le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di una stufa a pellet per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere dell'Iva agevolata e del beneficio fiscale.
Dal punto di vista dell'Iva la stufa a pellet è considerata un «bene finito di valore significativo» a cui si può applicare -su parte dell'importo totale- l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Ad esempio, se per l'acquisto di una caldaia in caso di manutenzione straordinaria –con fornitura e posa in opera– il costo è di 4mila euro, di cui 3mila per la caldaia e 1.000 per la manodopera, l'Iva si delinea come segue: Iva al 10% su 2mila euro (cioè sul valore della manodopera e su una parte di valore del bene pari all'importo della manodopera) e al 22% su altri 2mila euro.
Se invece, l'acquisto della caldaia è effettuato direttamente, senza l'intermediazione di un installatore, l'aliquota Iva agevolata si applica esclusivamente in presenza di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c), d) oppure f), articolo 3, del Dpr 380/2001.
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Le risposte ai quesiti dei lettori. Estensione possibile solo con annotazione sulla fattura.
La detrazione premia chi spende.

Continua la pubblicazione delle risposte ai quesiti dei lettori. Hanno risposto gli esperti Laura Ambrosi, Stefano
Vietato il cumulo sullo stesso intervento
Nel caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su un unico immobile è possibile cumulare il bonus ristrutturazioni edilizie 50% e il bonus risparmio energetico 65%?
R. La cumulabilità è esclusa per la stessa fattura o per lo stesso intervento. Nell'ambito di una ristrutturazione complessa (ad esempio rifacimento del bagno, tramezzature interne, sostituzione delle finestre e porte, ecc) è possibile scegliere quale opera far concorrere al 50% e quale al 65%, in relazione ai requisiti previsti.
Obbligo di dettaglio per la fattura a saldo
Per abitazioni private tutte le fatture dell'impresa costruttrice devono essere dettagliate sui lavori svolti o è sufficiente dettagliare l'ultima (e le altre nominarle come acconti), oppure non c'è bisogno di dettagliare niente e basta fare riferimento alla licenza edilizia?
R. Le fatture, se riferite ad acconti, possono contenere una descrizione generica, ma è necessario che la fattura a saldo specifichi tutte le opere eseguite con il dettaglio dei costi riferiti ad ogni singolo intervento. Si ritiene, comunque, che sarebbe opportuno specificare anche nelle fatture emesse in acconto il dettagli dei lavori svolti, e ciò a garanzia del committente.
La porta blindata ha il bonus del 50%
L'installazione di una porta blindata dà diritto alla detrazione del 50%? Ed è considerata ristrutturazione edilizia valida per la detrazione del 50% nell'acquisto di mobilia?
R. Sì. La sostituzione della porta blindata fruisce della detrazione del 50% sia in quanto intervento di manutenzione straordinaria, sia in quanto intervento idoneo a prevenire atti illeciti. L'esecuzione dell'intervento consente poi l'accesso alla detrazione per l'acquisto dei mobili.
Per la spesa condivisa una nota sulla fattura
Ho ristrutturato un immobile cointestato a mia sorella e a me al 50% ed entrambe intendiamo usufruire delle detrazioni fiscali. Abbiamo acquistato dei mobili, effettuato il bonifico con i due nominativi e ora l'azienda ci comunica che non è possibile emettere una fattura cointestata in quanto non consentito, ma deve intestarla ad un solo nominativo. È corretta la loro argomentazione? Se proprio non si può ovviare, con il bonifico già effettuato a nome di due nominativi e la fattura intestata ad uno solo, come avverrà la detrazione fiscale?
R. La detrazione compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Per poter usufruire della detrazione è sufficiente che il soggetto non intestatario della fattura annoti sulla stessa di avere sostenuto parte della spesa stessa. In questo caso la detrazione si estende anche al soggetto non intestatario della fattura in quanto la spesa viene comprovata dal bonifico bancario (articolo Il Sole 24 Ore del 04.10.2013).

settembre 2013

EDILIZIA PRIVATA: REGOLAZIONE REGIONALE DELLA GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (GSE, settembre 2013).

EDILIZIA PRIVATA: Sviluppo sostenibile. Legittimità autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico in zona agricola.
L’art. 12, settimo comma, del d.lgs. 29.12.2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.
Di conseguenza, la stessa vincola l’interpretazione della pur sopravvenuta legge regionale del Veneto 23.04.2004, n. 44, che non può essere intesa nel senso dell’implicita abrogazione della norma statale
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.09.2013, n. 4755 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Cds: fotovoltaico nei campi anche senza leggi ad hoc.
Sì alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola anche quando la normativa urbanistica regionale non ne preveda la realizzazione. Questo in virtù dell'attuazione del principio Ue di sviluppo delle rinnovabili (direttiva 2001/77/Ue). Deve essere ribadito che la collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa in linea generale dall'art. 12, settimo comma, del dlgs 29.12.2003, n. 387. Deve inoltre essere osservato che la realizzazione di tali impianti risponde a un interesse la cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti, con l'articolo 12 del dlgs n. 387 del 2003.

Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 26.09.2013, n. 4755.
Con la sentenza in commento i giudici di palazzo Spada respingevano le richieste dei ricorrenti proprietari di alcuni terreni confinanti con quello che aveva ottenuto l'autorizzazione a realizzare l'impianto fotovoltaico.
I giudici del Consiglio di stato hanno riconosciuto che la legge urbanistica regionale veneta n. 11/2004 non prevede l'ammissibilità degli impianti fotovoltaici in area agricola (bensì, solo interventi funzionali all'attività agricola) a differenza di quanto statuisce l'articolo 12, comma 7, dlgs 387/2003.
Ma continuano i giudici considerare la legge regionale del Veneto 23.04.2004, n. 44 nel senso di una implicita abrogazione di quella statale del 2003 non è esatto. Il dlgs 387/2003 è attuativo dell'obbligo verso l'Unione europea di sviluppo delle rinnovabili ex direttiva 2001/77/Ue (ora sostituita dalla direttiva 2009/28/Ce) consentendone la realizzazione anche in area agricola, e vincola, quindi, l'interpretazione della norma regionale che deve «cedere» rispetto all'osservanza degli obblighi europei (articolo ItaliaOggi del 03.10.2013).

EDILIZIA PRIVATAImpianti, sostituzione agevolata. Nuovi incentivi per le pompe di calore ad alta efficienza. Tempo fino al 31/12 per interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 65%.
Hanno tempo fino al 31 dicembre per completare gli interventi le imprese che intendano beneficiare della detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica. Agevolabili al 65% le opere realizzate dal 06.06.2013. Le opere realizzate fino al 05.06.2013 invece hanno diritto ad una detrazione del 55%.

La proroga della detrazione dal 30.06.2013 al 31.12.2013 e l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 55 al 65% è stata stabilita dal dl 63/2013 convertito in legge 90/2013. Al fine di fare chiarezza in una normativa molto articolata e dislocata nel tempo l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con circolare 29/E del 18.09.2013.
In particolare ha ribadito il fatto che in sede di conversione di legge sono stati inseriti tra gli interventi finanziabili, due tipologie di lavori che nel dl erano state escluse: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Essendo rimasto inalterato l'ammontare massimo della detrazione spettante, i nuovi limiti massimi di spesa agevolabile per le spese sostenute dal 06.06.2013 sono: per i lavori riguardanti strutture opache, orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi e per l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda è pari a 92.308 (detrazione fino a 60 mila euro); per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione è pari a 46.154 (detrazione fino a 30mila euro); e infine per gli interventi di riqualificazione energetica che insistono su tutto l'edificio è pari a 153.846 (detrazione fino a 100 mila euro).
Le spese finanziabili comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica quando richiesta. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Non è possibile il riporto in avanti o il rimborso dell'eccedenza non goduta. In pratica se in un esercizio l'impresa deve pagare l'Ires per un importo inferiore alla quota di detrazione, l'importo che avanza non è possibile recuperarlo. Differentemente dalle persone fisiche le imprese non hanno l'obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, è sufficiente che si possa risalire alla spesa effettuata dai registri contabili.
Per le imprese vale il principio di competenza, pertanto non rilevano le date dei pagamenti effettuati, ma la data di ultimazione della prestazione. Possono beneficiare della detrazione tutte le imprese ad eccezione delle imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, ma solo per le opere eseguite su «immobili merci», vale a dire quelli posseduti dalle immobiliari di costruzione e quelli affittati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. Questo perché secondo l'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale deve essere rivolta solo agli interventi realizzati su immobili utilizzati dall'impresa stessa, cioè immobili strumentali. Di diverso avviso però è la Ctp di Varese che con decisione 94/1/2013 del 21 giugno scorso ha accettato il ricorso di una società immobiliare di locazione a cui non era stata riconosciuta la detrazione. La decisione a favore del contribuente si è basata sul fatto che lo scopo del beneficio fiscale sarebbe incompatibile con l'esclusione sancita dall'Agenzia delle entrate.
Invio dei documenti all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori. L'invio all'Enea della copia dell'attestato di prestazione energetica e delle scheda informativa sopraindicate, deve essere fatto entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La trasmissione dei documenti all'Enea in via generale deve essere effettuata in modalità telematica collegandosi al sito web www.acs.enea.it.
Solo qualora le opere realizzate siano particolarmente complesse e gli spazi del modello telematico siano insufficienti a illustrare l'intervento è possibile inviare una raccomandata, sempre nel termine dei 90 giorni dalla fine lavori (articolo ItaliaOggi Sette del 23.09.2013).

EDILIZIA PRIVATA - VARIRiscaldamento. Per le caldaie a gas di tipo domestico ispezioni ogni quattro anni.
Controlli semplificati sugli impianti termici. Dal 12 luglio la nuova tempistica per le verifiche.
GLI ESITI/ I rapporti del tecnico devono essere inviati alle diverse Autorità per permettere interventi mirati.

Cambia il calendario dei controlli sugli impianti termici. Il Dpr 74/2013 –in vigore dallo scorso 12 luglio– e diluisce scadenze, adempimenti e doveri. Con effetti positivi sia per i privati, che devono effettuare le revisioni, sia per gli enti pubblici, incaricati di sovrintendere al rispetto della legge.
Tuttavia, il principio alla base del nuovo regolamento, che abroga parzialmente il Dpr 412/1993 e riscrive le modalità di verifica e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda, va nella direzione opposta.
Così come richiesto dalle direttiva europea 2002/91/Ce e 2010/31/Ue (a cui alla fine il nostro Paese si adegua, sanando una procedura di infrazione), se da una parte c'è una maggiore semplificazione, dall'altra il nuovo testo definisce un quadro più chiaro dei compiti e disegna un meccanismo di verifica virtuoso, mirato a individuare e punire chi non rispetta le regole. Dunque prima di procedere all'accensione degli impianti è opportuno verificare cosa è cambiato.
Il decreto, innanzitutto, fissa per gli ambienti limiti di temperatura (calcolati sulla media ponderata dei valori). D'inverno i termosifoni non dovranno superare i 20° C per le abitazioni e i 18° C per gli immobili industriali e artigianali, con un massimo di due gradi in più di tolleranza. Nei mesi estivi (e questa è una novità introdotta dal Dpr 74/2013), il termostato non potrà invece andare al di sotto dei 26° C, anche in questo caso con due gradi di tolleranza.
Restano invariate le fasce orarie giornaliere entro cui sarà possibile accendere i termosifoni nei mesi freddi.
Il calendario termico varia a seconda della zona di residenza: i Comuni sono suddivisi in sei zone climatiche, dalla A alla F, in base alle temperature medie registrate in ciascuna località durante l'anno. A fronte di esigenze particolari e comprovate, sarà comunque lasciata libertà di deroga ai Comuni. Numerose inoltre le deroghe alla suddivisione in fasce orarie: ad esempio, anche per chi ha già installato in casa la termoregolazione.
Il decreto 74 disegna una nuova tabella delle periodicità. Il termine per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, è fissato ogni due anni, mentre prima era annuale. Così anche per le caldaie alimentate a gas (le più diffuse), la revisione deve avvenire ogni quattro anni.
Novità anche per le ispezioni, a carico dell'amministrazione pubblica, per verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto all'efficienza e al contenimento dei consumi. Per gli impianti a metano o gpl tra i 10 e i 100 Kw e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non è infatti più necessario l'intervento dell'ente pubblico, ma sono sufficienti i rapporti redatti dal manutentore o dal terzo responsabile.
Tutto questo, però, non implica una generale deroga agli obblighi normativi. Se diminuiscono le verifiche sul campo, la soglia di attenzione non si abbassa. Anzi, il Dpr stabilisce, per gli impianti termici sotto i 100 kW, l'obbligo (in carico al tecnico che effettua la verifica) di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere inviato «prioritariamente in via informatica» alle autorità competenti. Il documento certifica il funzionamento dell'impianto e consente la creazione di una sorta di «catasto» degli impianti. Le verifiche dell'ente pubblico scatteranno così in maniera più mirata, soprattutto verso quegli impianti che saranno sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse criticità.
Gli impianti sono inoltre da controllare periodicamente (anche qui a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto) sotto l'aspetto del contenimento del consumo energetico e del buon funzionamento. Il compito può essere espletato solo da ditte abilitate. La periodicità e il tipo di verifiche da effettuare sono stabilite dai libretti di istruzione forniti dal l'impresa installatrice o dal fabbricante dei componenti o dalle norme Uni e Cei.
Gli impianti per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria devono, inoltre, essere muniti di libretto di impianto, che deve essere sempre aggiornato e consegnato in caso di trasferimento del l'immobile.
Se a livello nazionale la normativa è ridisegnata, in molte Regioni si opera sulla base di leggi regionali, che, in alcuni casi, hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce. Il decreto invita le Autonomie a uniformarsi, ma nelle more dell'adeguamento bisogna tenere conto anche della disciplina vigente a livello locale.
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Le figure. Il ruolo delle società esterne. La responsabilità può essere delegata.
LE CONDIZIONI/ Il trasferimento dell'onere è possibile solo se l'apparecchiatura invernale o estiva è in un locale dedicato.

Spetta al proprietario di casa o, nel caso di un condominio, all'amministratore (che a loro volta possono delegare una persona terza come responsabile) il compito di verificare la messa a norma, la manutenzione e il buon funzionamento degli impianti di climatizzazione e dei relativi sottosistemi, nonché il rispetto delle regole per l'abbattimento dei consumi.
Più in generale, il controllo e la manutenzione dell'impianto di climatizzazione (compresi, ove presenti, quelli per la climatizzazione estiva e per l'acqua calda sanitaria) deve essere sempre eseguito da una ditta abilitata (secondo i criteri definiti nel regolamento contenuto all'interno del Dm 37 del 22.01.2008), alla quale può essere affidata la delega di terzo responsabile.
Il Dpr 74/2013 ridefinisce, nel dettaglio, gli obblighi e i doveri per il corretto funzionamento degli impianti. A partire dalle figure cardine.
La delega al terzo responsabile può essere concessa solo nel caso in cui la caldaia sia inserita in un locale dedicato (e ciò vale soprattutto per le abitazioni con impianto singolo, anche se raggruppate in edificio condominiale, perché nei condomini con impianto centralizzato lo stato di fatto non può essere altrimenti). Nel caso d'impianti con potenza superiore a 350 kW, questa figura deve possedere la certificazione Uni En Iso 9001 o avere analoga attestazione rilasciata ai sensi del Dpr 207/2010.
L'assunzione della responsabilità avviene per iscritto: il terzo responsabile non può delegare ad altri i suoi compiti e solo occasionalmente può far ricorso al subappalto o al l'affidamento di alcune attività di sua competenza. In caso di mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente, sarà il terzo responsabile il destinatario delle sanzioni amministrative.
L'amministratore di condominio non può, dal canto suo, dare delega a un terzo nel caso in cui l'impianto di partenza non sia conforme alle disposizioni di legge. Inoltre, non può cedere l'incarico al venditore di energia per il medesimo impianto o a società legate, al ruolo di venditore.
Con un'unica eccezione: quando la fornitura dell'edificio è in carico a una Esco sulla base di un contratto di servizio energia (Dlgs 30.05.2008, n. 115).
Le verifiche di tutti gli impianti di climatizzazione (compresi, condizionatori e caldaie per l'acqua calda) spettano a ditte abilitate e devono essere effettuate secondo le prescrizioni e la periodicità previste nelle istruzioni tecniche fornite dall'impresa installatrice (se non sono disponibili, possono essere prese a riferimento quelle del fabbricante del componente o quelle più generiche del modello o quelle previste dalle norme Uni e Cei). Spetta a chi installa e manutiene il sistema, informare proprietario o amministratore (o, il terzo responsabile) su quali siano le operazioni di controllo da effettuare sull'impianto e sulle tempistiche. Tutte le informazioni relative all'apparato sono contenute nel libretto di impianto, di cui sono responsabili, in alternativa, proprietario, amministratore o terzo delegato.
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I documenti. Le condizioni di validità dell'Ape. Stop al certificato energetico senza la revisione.
Le prestazioni, in termini di efficienza, dell'impianto termico di un edificio (sia per la climatizzazione che per l'acqua calda sanitaria) passano anche al vaglio dell'Ape, l'attestato di prestazione energetica, che deve essere rilasciato in caso di costruzione, ristrutturazione o cessione a titolo oneroso (affitti o compravendite) di un immobile. L'attestato fotografa, infatti, fra i vari parametri, anche le performance dei sistemi termici e decade nel caso in cui non siano effettuate, in modo corretto, tutte le operazioni di manutenzione e controllo.
A disegnare le modalità di rilascio e regolamentazione delle targhe verdi dei fabbricati non è, questa volta, il Dpr 74/2013. Bensì il Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013 (in vigore dallo scorso 4 agosto) e che a sua volta agisce, modificandolo, sul Dlgs 192/2005.
La disciplina chiarisce che l'Ape –che è valido dieci anni– è un documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione energetica, dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio: fra questi c'è la climatizzazione invernale o estiva e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. La prestazione dell'impianto termico, dunque, è uno degli elementi fondanti per compilare l'Ape e definire la classe energetica in cui rientra l'edificio.
Non solo: la legge 90 specifica anche che la validità temporale massima del'Ape è subordinata «al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici del l'edificio, in particolare per gli impianti termici». Tradotto in parole semplici: se l'apparato di riscaldamento e climatizzazione o di produzione dell'acqua calda non è manutenuto a dovere, decade anche la targa dell'edificio (articolo Il Sole 24 Ore del 23.09.2013).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: OGGETTO: Decreto-legge 04.06.2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni (Agenzia delle Entrate, circolare 18.09.2013 n. 29/E).
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Ecobonus e ristrutturazioni edilizie. “Nuove” detrazioni punto per punto.
L’Agenzia interpreta le ultime norme e fornisce chiarimenti utili alla corretta applicazione degli sconti d’imposta, quest’anno modulati sull’impulso allo sviluppo economico (link a www.fiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATAIl termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, entro il quale deve concludersi, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica (per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile), oltre che ad essere perentorio risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione, sicché esso termine può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Premette il Collegio che l'art. 2 della l. n. 241/1990, che racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 di detto articolo o quello indicato da specifiche disposizioni.
Aggiungasi che il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, entro il quale deve concludersi, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, oltre che ad essere perentorio (Corte Cost., sentenze n. 364/2006, e n. 282/2009) risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione, sicché esso termine può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (Corte Cost. 09.11.2006, n. 364, Consiglio di Stato, sez. V, 23.10.2012, n. 5413, 21.11.2012, n. 5895 e 15.05.2013 n. 2634) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 09.09.2013 n. 4473 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATA: Ape, impianto fuori dai contratti. I libretti non vanno allegati, ma dati prima all'acquirente. Il Notariato detta istruzioni sulle allegazioni in sede di vendita e locazione degli immobili.
I libretti di impianto non devono essere allegati agli atti di vendita e di locazione, a pena di nullità. Ma vanno consegnati all'acquirente nel corso delle trattative.
La precisazione arriva da una nota interna diffusa due giorni fa dal Consiglio nazionale del notariato, che approfondisce un punto specifico della normativa sull'attestato di prestazione energetica (Ape), a distanza di oltre un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione (n. 90/2013) del decreto ecobonus (63/2013).
Il problema è dunque, dell'allegazione, agli atti di trasferimento o locazione degli immobili insieme all'attestato di prestazione energetica anche dei libretti di impianto.
Il dubbio nasce dal fatto che l'articolo 6, comma 5, del dlgs 192/2005, nel descrivere le condizioni di validità dell'attestazione di prestazione energetica afferma che i libretti di impianto «sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.».
L'interpretazione del Consiglio nazionale del notariato si sofferma sullo scopo della disposizione e in particolare sulle finalità dell'allegazione.
Nel dettaglio le finalità individuate dalla norma e, quindi, rilevanti sono quelle del controllo circa la sussistenza di una delle condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato di prestazione energetica. Conseguentemente il libretto di impianto serve a verificare la specifica condizione costituita dal «rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento». I notai osservano, a questo punto, che la condizione opera al di fuori dell'attestato di prestazione energetica quale documento e determina la conservazione nel tempo della sua validità.
Nella nota si sottolinea che il termine usato (e cioè «allegazione») non costituisce una modifica o integrazione anche documentale dell'attestato di prestazione energetica, ma deve piuttosto ritenersi che costituisca una documentazione tecnica di corredo.
Sul punto la circolare conclude che il termine «allegati» sia stato usato in senso «atecnico» e, quindi, non nel senso che i libretti devono essere uniti all'attestato materialmente in modo da formare un unico documento.
In base all'interpretazione accreditata nella nota, l'attestato deve essere accompagnato dai documenti (documentazione tecnica di corredo) necessari solo al fine di poter verificare una delle condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato di prestazione energetica. Questa scatta comunque solo a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo al rilascio dell'attestato.
Inoltre l'attestato una volta che sia stato non viene modificato con allegazioni dei libretti che consentano la verifica della sua validità.
Questo significa che l'unico documento da allegare materialmente agli atti sia il solo attestato di prestazione energetica. Mentre, attenzione, l'originale da consegnare all'acquirente deve essere accompagnato da copia dei libretti di impianto.
Ad ulteriore chiarimento la nota distingue tra esemplare dell'attestato di prestazione energetica destinato alla consegna ed esemplare dell'attestato di prestazione energetica destinato ad essere allegato all'atto traslativo e/o di nuova locazione.
Quindi una cosa è la «consegna» dell'Ape, altra cosa è l'«allegazione» dell'Ape.
L'obbligo di consegna deve essere adempiuto alla chiusura della trattative, di regola, precedente il momento in cui viene sottoscritto l'atto traslativo e/o di locazione. Al momento della sottoscrizione dell'atto, invece, sorge l'obbligo di allegazione.
In sostanza i libretti di impianto (in originale o in copia) devono essere uniti solo all'esemplare dell'attestato destinato alla consegna, in quanto l'acquirente e/o il conduttore debbono essere messi nelle condizioni di verificare la validità dell'attestato prima della stipula del contratto definitivo. All'atto sarà invece allegato un «secondo» esemplare di attestato (quello, per l'appunto, destinato all'allegazione).
Con un'altra precisazione la nota chiarisce la portata della norma sulla possibilità di avvalersi al posto dell'Ape di un attestato in corso di validità rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce. I notai richiamano alla necessità di verificare la validità dell'attestato dal momento che prevede espressamente che non vi è obbligo di nuova dotazione solo qualora l'attestato sia in corso di validità (articolo ItaliaOggi dell'11.09.2013).

COMPETENZE PROGETTUALI - EDILIZIA PRIVATAOggetto: DPR 16.04.2013 n. 75 - Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici - requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici mancata previsione di una disciplina transitoria - Ingegneri vecchio ordinamento - problemi applicativi - richiesta urgente di parere ed intervento (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nota 09.09.2013 n. 4693 di prot.).
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Ingegneri: i corsi formativi ai novizi. Ape, i certificatori esperti già abilitati.
Per i tecnici che da anni (e prima del 12 luglio scorso) redigono la certificazione energetica degli edifici non è necessaria la partecipazione a specifici corsi di formazione con esame finale e conseguimento dell'attestato di frequenza per il rilascio dell'Ape. Il possesso dell'attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici può avere un senso e valere unicamente se riferita a coloro che si troveranno ad operare a partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n. 75 (e cioè dal 12.07.2013), facendo così salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore (anche appartenenti ad altre professioni aventi competenza in materia).

Questa è la precisazione contenuta nella circolare del 09.09.2013 n. U-rsp/4693/2013 del Consiglio nazionale degli ingegneri con la quale viene richiesto un chiarimento al ministero dello sviluppo economico, al ministero dell'ambiente e alle infrastrutture sulla mancanza di disciplina transitoria rivolta a salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore.
Ricordiamo che il 12 luglio è entrato in vigore il dpr 16.04.2013 n. 75 con il quale sono stati definiti i requisiti che devono aver i tecnici chiamati a redigere l'attestato di prestazione energetica (Ape) (si veda Italia Oggi del 26 giugno scorso). Il dpr elenca i titoli di studio da possedere: in pratica tutte le lauree tecniche e tutti i diplomi tecnici. Per l'abilitazione bisogna essere iscritti a un ordine professionale (laddove ne esista uno) e ottenere una certificazione attestante il possesso dell'esperienza nella progettazione di edifici o di impianti.
Alcuni laureati (per esempio in matematica o in fisica o in ingegneria), però, devono frequentare un corso abilitante di 64 ore che è organizzato da ordini, università, enti di ricerca, regioni, province autonome (art. 2, comma 4, lett. b), del dpr n. 75/2013). Nella nota del 9 settembre scorso il Consiglio nazionale degli ingegneri afferma che l'art. 2, comma 4, lett. b), del dpr n. 75 del 2013 debba essere applicato unicamente a coloro che si troveranno a operare a partire dall'entrata in vigore del dpr 16.04.2013 n. 75 e cioè dal 12 luglio scorso, facendo salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore.
L'articolo 2, comma 4, lett. b), del dpr 75 prevede, infatti, la frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici anche per chi è in possesso di uno dei seguenti titoli: «Laurea magistrale fisica, ingegneria, matematica, scienze chimiche, scienze della natura, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, scienze geofisiche ovvero laurea specialistica in fisica» (articolo ItaliaOggi del 12.09.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, FERCEL un problema di titolo (07.09.2013 - link a http://ufficiotecnico2012.blogspot.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Certificazione energetica degli edifici: confermata la validità degli ACE prodotti secondo le procedure regionali (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 206).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legislazione nazionale: approvata la Legge 03.08.2013 n. 90 di conversione in Legge del D.L. 63/2013 sulla prestazione energetica in edilizia e recepimento della Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 205).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Contabilizzazione del calore in Regione Lombardia - Rimane l'obbligo ma sono sospese le sanzioni (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 204).

EDILIZIA PRIVATA: Ape allegato a pena di nullità. Attestato prestazione energetica col contratto di vendita. Nota interpretativa del Consiglio nazionale del notariato sulle novità del dl 63 convertito.
L'attestato di prestazione energetica (Ape) deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Il Senato ha definitivamente approvato la legge di conversione del dl n. 63/2013, introducendo una nuova disposizione (il comma 3-bis dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005) di grande rilevanza per l'attività notarile, e il Consiglio nazionale del notariato ha fornito uno studio interpretativo (del 07.08.2013) dettagliato ed illuminante, chiarendo dubbi e fornendo una lettura che si rivela utilissima per il notaio e per il cittadino.
L'Ape non si allega solo alla compravendita. Secondo la lettura del Cnn, il termine «vendita» può essere stato utilizzato in senso lato, quale sinonimo di «alienazione», comprensivo, pertanto, di ogni atto traslativo a titolo oneroso. Pertanto l'Ape si allega in occasione della stipula di tutti gli atti inter vivos comportanti il trasferimento, a titolo «oneroso», di edifici.
L'obbligo riguarda tutti gli atti a titolo gratuito. In base alla nuova norma sono soggetti all'obbligo di allegazione gli atti a titolo gratuito che comportino «il trasferimento di immobili». Dal generico riferimento «agli atti a titolo gratuito», consegue, secondo il Cnn, che la disciplina in esame dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. cod. civ., ma anche ad ogni altro negozio nel quale vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito.
I contratti di nuova locazione. Secondo il Cnn, poi, la disciplina si applica in presenza di una nuova locazione (ad esempio, un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione) e ai seguenti contratti, per affinità con la figura della locazione (e sempreché si tratti di nuovi contratti): il leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico); l'affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l'affitto di edifici comportanti consumo energetico).
Preliminare di vendita e Ape. In caso, poi, di contratto preliminare di vendita (come per altre fattispecie contrattuali che possano considerarsi conclusive di una trattativa, ma non traslative dell'immobile) sorge certamente l'obbligo per il proprietario di consegnare al promissario acquirente l'Ape, ma non vi è certamente l'obbligo di allegazione, né sono previste sanzioni relative alla validità del contratto. La nuova disciplina in tema di allegazione si applica anche nelle regioni dotate di propria disciplina Per quanto, poi riguarda, la specifica disciplina in tema di allegazione, deve ritenersi comunque applicabile su tutto il territorio nazionale e quindi anche in quelle Regioni che abbiano recepito nella loro legislazione la direttiva 2010/31/Ue.
Attestati di certificazione rilasciati prima del 06.06.2013. Inoltre si può procedere all'allegazione di attestati di certificazione rilasciati prima del 06.06.2013 e può procedersi all'allegazione di copia conforme di un attestato già allegato a precedente atto.
I controlli del notaio. Per quanto riguarda l'attività notarile, il notaio non è tenuto a fare alcun accertamento sulla abilitazione del tecnico redattore dell'attestato, bensì spetta al proprietario del bene (alienante) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l'incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
La sanzione: nullità assoluta. La norma in commento stabilisce che l'obbligo di allegazione è posto a pena di nullità. Si tratta di una nullità assoluta, con la conseguenza che: la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato (articolo ItaliaOggi Sette del 02.09.2013).

EDILIZIA PRIVATA: A. Ferruti, Prestazione energetica degli edifici: novità, conferme e incertezze nel decreto-legge n. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 90/2013 (testo aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione) (settembre 2013 - link a www.lexitalia.it).

EDILIZIA PRIVATA: ULTERIORI NOTE IN MATERIA DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO DEL FARE" (Consiglio Nazionale del Notariato, settembre 2013).

agosto 2013

EDILIZIA PRIVATAAcquisto. Gli obblighi. Il certificato energetico va sempre allegato.
Lo scopo è quello di dare ai futuri abitanti della casa un'informazione immediata su quanto consuma, sotto l'aspetto energetico, il bene che stanno per acquistare o affittare.

L'indicazione è racchiusa in un documento che dal 6 giugno si chiama Ape (Attestato di prestazione energetica) e che deve essere prodotto per tutte le nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione di un immobile, di vendita, di locazione e persino di cessione a titolo gratuito. Pena: una serie di sanzioni, ma soprattutto la nullità del contratto di trasferimento.
Il quadro sulla certificazione energetica in Italia è così ridisegnato dalla legge 90/2013, che è entrata in vigore il 4 agosto scorso e ha convertito il Dl 63/2013 di inizio giugno. Con questo provvedimento, con cui sono integrati i contenuti del Dlgs 192/2005 (il testo base nel nostro Paese sul rendimento energetico), anche Roma recepisce la direttiva europea 2010/31/Ue. L'Ape, che sostituisce il vecchio Ace (Attestato di certificazione energetica), è il documento che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
A sua volta, la prestazione energetica dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio. Vale a dire: la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Difficile quantificare da subito il costo del nuovo documento che, è più complesso del vecchio Ace, il quale, in linea di massima, si aggirava dai 250 ai mille euro a seconda anche delle dimensioni della casa.
In base alla prestazione raggiunta, l'unità immobiliare viene anche classificata in una scala da A a F. L'attestato riporta, dunque, anche la classe energetica; i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti; le raccomandazioni per migliorare la performance, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
La targa deve essere rilasciata da esperti qualificati e indipendenti, in possesso di iscrizione all'Ordine o Collegio e dei requisiti di formazione ed esperienza fissati nel Dpr 75/2013. Sarà valida per dieci anni, a meno che nel frattempo l'immobile non venga sottoposto a una riqualificazione tale da cambiarne i consumi (per esempio, con la sostituzione degli infissi) o che non vengano eseguiti i controlli dei sistemi tecnici, in primis sugli impianti termici, fissati dalla legge.
I soggetti obbligati
Il rilascio dell'Ape spetta, nel caso di immobili nuovi o ristrutturati, alla società o impresa che ha effettuato i lavori; tocca invece al proprietario di un'unità immobiliare in caso di cessione o di affitto produrre l'attestato da allegare agli atti. Già nell'annuncio immobiliare è obbligatorio indicare sia l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale (dell'intero edificio o dell'unità immobiliare), sia la classe energetica di riferimento.
In attesa di uno o più decreti attuativi che dovranno essere emanati dal ministero dello Sviluppo entro l'anno, la targa si compila ancora secondo le regole del vecchio Ace e cioè seguendo le norme Uni/Ts 11300, la raccomandazione Cti 14/2003 e la Uni En 15193 per l'illuminazione.
Come ha chiarito una nuova circolare (nota n. 16416 del Dipartimento per l'energia dello Sviluppo economico), sui territori (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e le Province di Trento e Bolzano) con un proprio sistema per l'attestato di certificazione (recependo la direttiva 2002/91/CE e solo in alcuni casi già la 2010/31/Ue) si procede con le regole locali. È aperto comunque un tavolo di confronto con il ministero, per superare le distinzioni e rendere omogeneo il rilascio.
Le sanzioni
Il Parlamento ha reintrodotto la nullità degli atti in caso di mancata allegazione dell'Ape al contratto di vendita o locazione. Previsione che era stata cancellata nel 2008 dalla legge 133. Ciò vale per tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni che hanno un sistema locale di rilascio delle targhe. Le sanzioni, rese più severe dal Dl 63, cambiano invece a seconda della disciplina nazionale o locale. A livello nazionale, solo per citare qualche esempio, il costruttore o il titolare di un fabbricato che non predispone l'Ape per un immobile nuovo o ristrutturato va incontro a una multa dai 3mila ai 18mila euro.
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I CONTRATTI
Rischio nullità senza il documento

Nullità per i contratti di «vendita», per gli «atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e per i «nuovi contratti di locazione» qualora l'Attestato di prestazione energetica (Ape) non sia «allegato al contratto»: è questa la novità, abbastanza dirompente, della legge di conversione del decreto legge 63/2013, in tema di prestazione energetica nell'edilizia (il cosiddetto Dl "eco-bonus"), la quale introduce, con tale tenore letterale, il nuovo comma 3-bis all'articolo 6 del Dlgs 192/2005.
La novità è dirompente. Non solo la norma dispone una sanzione civilistica gravissima (che si aggiunge comunque a quelle pecuniarie, riassunte nella tabella a fianco) -quando invece l'introduzione, a opera del Dl 63/2013, di un largo panorama di notevoli sanzioni pecuniarie, aveva fatto credere che, sul discorso sanzionatorio in tema di Ace/Ape, ampiamente sviluppatosi in passato, fosse stata posta la parola fine-, ma anche finirà inevitabilmente per porre seri ostacoli alla contrattazione immobiliare, almeno per qualche tempo (e cioè fino a che gli operatori non avranno preso dimestichezza con questa complicata materia). L'unica consolazione è che, trovandoci in un periodo di mercato asfittico e per di più in agosto, questa ipotizzata paralisi non dovrebbe comunque avere effetti catastrofici.
I temi che la norma solleva sono molteplici e, in taluni casi, niente affatto semplici. Anzitutto, va notato che la nuova disciplina ha un ampio spettro applicativo: si occupa infatti di qualsiasi contratto di «vendita» (e quindi anche i contratti che abbiano a oggetto solo quote di comproprietà oppure diritti reali parziari), di qualsiasi atto «a titolo gratuito» (e quindi, per esempio, di donazioni, di patti di famiglia e di trust traslativi) e di qualsiasi nuovo contratto di locazione.
Quanto ai contratti traslativi a titolo oneroso, ci sarà da verificare se la nuova norma riguardi le sole compravendite, come il suo dato testuale farebbe pensare, oppure se essa contempli qualsiasi tipologia di atto traslativo: permute, conferimenti in società, transazioni, rendite vitalizie eccetera.
Altro problema è quello di stabilire che valenza abbiano le norme regionali emanate in materia di Ace/Ape con riguardo all'attività negoziale. Sul punto, pare scontato concludere che, essendo la materia contrattuale sottratta per definizione al legislatore regionale (articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione) ed essendo disposta una sanzione così grave come la nullità a opera della legge statale, inevitabilmente ciò finisce per mettere fuori gioco qualsiasi altra prescrizione di rango gerarchico inferiore.
Pare risolto invece il tema di come confezionare l'attestato nelle Regioni che hanno emanato una propria normativa: si dovrebbe continuare a utilizzare gli Ace elaborati come disposto dalle normative "locali", come suggerisce la nota dello Sviluppo economico prot. n. 16416 del 07.08.2013 (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 agosto scorso) (tratto da Il Sole 24 Ore del 12.08.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 04.06.2013, n. 63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 07.08.2013 n. 16416 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: PRIME NOTE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA ALLEGAZIONE DELL’APE (attestato prestazione energetica) A PENA DI NULLITA’ (anche per gli atti traslativi a titolo gratuito) (Consiglio Nazionale del Notariato, 07.08.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Il cortocircuito sui pannelli fotovoltaici lombardi - ancora FERCEL! (04.08.2013 - link a http://ufficiotecnico2012.blogspot.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 03.08.2013 n. 181 "Testo del decreto-legge 04.06.2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 03.08.2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.»".

EDILIZIA PRIVATAApe, ok solo su nuove locazioni. Certificato non necessario in caso di rinnovi contrattuali. Le linee guida del notariato sull'obbligo dell'Attestazione di prestazione energetica.
L'obbligo di presentare l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) vale solo per i nuovi contratti di locazione. La previsione, contenuta nel dl 63/2013, non si applica, infatti, ai contratti di locazione, leasing e affitto d'azienda che devono essere oggetto solo di rinnovo. L'obbligo di presentazione dell'Ape è, inoltre, previsto per i contratti di compravendita, o meglio per tutti quei contratti che immettono nel mercato immobiliare edifici che comportano un consumo energetico.
Questo è quanto emerge dalle prime note interpretative fornite dal Consiglio nazionale del notariato, in seguito alle modifiche che il decreto ecobonus ha apportato all'art. 6, comma 3-bis del dlgs 192/2005, recante norme per l'attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
La norma, così come modificata, prevede la sanzione della nullità assoluta del contratto di compravendita o locazione, nel caso in cui, al momento della stipula, l'Ape non sia allegata.
Gli oneri in caso di locazione. Il dl 63/2013, la cui legge di conversione, licenziata giovedì dalla camera, sarà pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che in caso di stipula di un contratto di locazione è necessaria, a pena di nullità assoluta del contratto, l'allegazione dell'Attestato di prestazione energetica. La norma però, si limita genericamente a parlare di locazione, senza entrare troppo nel dettaglio. Dalle linee guida dettate dal Consiglio nazionale emerge, però, che la norma non deve essere applicata tout court a ogni tipo di contratto di locazione, ma solo a quelli nuovi.
Il dlgs 192/2005, recante norme per l'attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia stabilisce, infatti, che «l'Ape deve essere rilasciato solo per unità immobiliari costruite, vendute o locate a un nuovo locatario». Diretta conseguenza di questa previsione, l'applicazione dell'obbligo di presentazione dell'Ape, sempre a pena di nullità, anche per la stipula di contratti di leasing (aventi a oggetto un edificio comportante consumo energetico) e la stipula di contratti d'affitto d'azienda (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico). Il tutto, fermo restando la regola del nuovo contratto.
Atti traslativi. Non meno complessa la questione relativa ai contratti di compravendita. La norma, infatti, stabilisce che l'attestato di prestazione energetica debba essere allegato al contratto di vendita e a tutti gli atti a titolo gratuito, lasciando in questo modo il dubbio circa gli adempimenti in caso di atti a titolo oneroso. Proprio a sviscerare questo dubbio è intervenuto il Consiglio nazionale del notariato. «Una limitazione dell'applicabilità della nuova disciplina al solo atto di vendita», si legge nelle linee guida dei notai, «apparirebbe poco coerente con quelli che sono gli scopi che si intendono perseguire, ragion per cui, in prima battuta, se ne deve ammettere l'applicazione all'atto di permuta».
Non è, però, finita qui. Nelle linee guida è, infatti, specificato che «ritenendo opportuno adottare un'interpretazione estensiva della norma per quanto riguarda gli altri atti traslativi a titolo oneroso, si dovrà ritenere plausibile la sussistenza dell'obbligo di allegazione, in occasione della stipula di tutti quei contratti che comportino l'immissione nel mercato immobiliare e la successiva commercializzazione, di edifici con un consumo energetico». La conseguenza. Se, da un lato, l'art. 6, comma 3-bis, stabilisce l'obbligo di allegazione dell'Ape a pena di nullità del contratto, non viene però precisato di che tipo di nullità si tratta.
A questo proposito, i notai hanno fatto presente come, il tipo di nullità in questione sia da intendersi in senso assoluto. «Diretta conseguenza della scelta operata dal legislatore», hanno spiegato i notai, «è il fatto che la nullità, non solo può essere fatta valere da chiunque ed essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche che, l'azione per far dichiarare la nullità non è, quindi, soggetta a prescrizione e il contratto nullo, non può essere convalidato» (articolo ItaliaOggi del 03.08.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Immobili. Il Governo correggerà il Dl Ecobonus che inficia i trasferimenti senza documento ma l'intervento non sarà immediato.
Attestati energetici, nodo nullità.
Il sottosegretario Vicari: «In ogni caso servono meccanismi di controllo sostitutivi»
I TEMPI/ Quasi impraticabile la strada di un ritocco nel Dl del Fare Forse l'intervento con il Dl del Fare 2.
Il Governo intende rimettere mano alla normativa sul nuovo attestato di prestazione energetica (Ape) contenuta nel decreto ecobonus (Dl 63/2013) convertito in legge giovedì scorso. L'obiettivo è quello di eliminare la sanzione della nullità assoluta degli atti di trasferimento di immobili a cui non sia stato allegato il documento, ma in alternativa si dovrà prevedere un meccanismo in grado di garantire la verifica dell'esistenza dell'Ape al momento della stipula. Come conseguenza, è difficile che sia presentato un emendamento sul punto nel Dl del fare oggetto di discussione in Aula in questi giorni, come emerso in un primo momento, mentre più probabile potrebbe essere il suo inserimento in un decreto del fare 2 se verrà messo in cantiere, come sembra, l'8 o il 26 agosto prossimi.
Il problema nasce dall'inserimento del comma 3-bis all'articolo 6 del Dl 63/2013 nel testo convertito in legge. In esso si è stabilito che l'Ape, destinato a sostituire il vecchio Ace (attestato di certificazione energetica), «deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena di nullità degli stessi».
«Questa norma –ha sottolineato ieri Simona Vicari, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico– nasce alla luce della reiterata mancata applicazione delle prescrizioni della Commissione europea in tema di efficienza energetica in edilizia da parte dell'Italia, che ci aveva portato a una procedura d'infrazione e a una condanna della Corte di giustizia europea. Era quindi necessario agire per evitare pesanti sanzioni economiche all'Italia».
Il Governo, come anticipato, è disponibile a rivedere quanto stabilito dalla nuova legge in riferimento alla nullità dei contratti, ha confermato Vicari, «ma deve essere chiaro che sarà necessario prevedere dei meccanismi che consentano di verificare l'esistenza di tale documentazione all'atto della stipula di un contratto o di una compravendita. In pratica, le modifiche che potranno essere apportate dovranno comunque garantire una piena conoscenza e conoscibilità dell'Ape. Questo ce lo chiede la Ue e a questo obbligo comunitario dobbiamo necessariamente attenerci».
Prima di conoscere le intenzioni del Governo, la previsione di nullità assoluta dell'atto per il quale non si fosse adempiuto all'obbligo di allegazione dell'Ape aveva allarmato per motivi diversi sia il Consiglio nazionale del notariato, sia Confedilizia, anche perché destinato a scavare un solco rispetto alla prassi precedente. Se nel testo originario del Dlgs 192/2005 la presenza dell'Aqe (poi Ace) era stata prescritta a pena di nullità, il Dl 112/2008 aveva però poi soppresso la sanzione e l'obbligo di "dotazione" era stato da allora interpretato come norma derogabile.
Un'offerta di collaborare al restyling della norma è giunta ieri dagli stessi notai, da cui sono arrivate anche le prime note interpretative (si legga anche l'articolo più in basso). «Il notariato –ha detto il consigliere nazionale Domenico Cambareri– è ben consapevole degli interessi generali, ribaditi dalla Ue e stabiliti con il Protocollo di Kyoto, che possono essere perseguiti anche con l'obbligo di allegazione dell'Ape. In particolare, l'allegazione all'atto notarile dà maggiore certezza alla documentazione energetica e la rende immediatamente conoscibile nella fase della successiva circolazione del bene. Il notariato è disponibile a collaborare con il Governo per trovare possibili soluzioni volte a migliorare l'attuale disciplina, senza tradire lo spirito delle norme imposte a livello europeo».
«Siamo grati al Senato e al Governo per la pronta percezione della gravosità di una previsione che non solo avrebbe imposto obblighi cartacei e burocratici di nessun giovamento –ha sottolineato a sua volta il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani– ma avrebbe peraltro dato un segnale di estrema pericolosità ai mercati della compravendita e, in particolare, della locazione, che già fortemente languono».
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L'interpretazione. Il vincolo vale per donazioni, permute, conferimenti, rendite vitalizie.
Obbligo per tutti gli atti traslativi.
OLTRE IL FEDERALISMO/ Le regole regionali in fuorigioco poiché la disciplina contrattuale costituisce esclusiva dello Stato.

Nullità per i contratti di «vendita», per gli «atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e per i «nuovi contratti di locazione» se l'attestato di prestazione energetica (Ape) non sia «allegato al contratto»: è questa la novità, dirompente, della legge di conversione del Dl 63/2013, in tema di prestazione energetica nell'edilizia (il cosiddetto dl "ecobonus"), la quale introduce, con tale tenore letterale, il nuovo comma 3-bis all'articolo 6 del decreto legislativo. 192/2005.
La novità è dirompente perché dispone una sanzione civilistica gravissima, quando invece l'introduzione, con il Dl 63/2013, di un largo panorama di notevoli sanzioni pecuniarie, aveva fatto credere che, sul discorso sanzionatorio in tema di Ace/Ape fosse stata posta la parola fine. La norma finirà inevitabilmente per porre seri ostacoli alla contrattazione immobiliare, almeno per qualche tempo (e cioè fino a che gli operatori non avranno preso dimestichezza con questa complicata materia).
I temi che la norma solleva sono molteplici e, in taluni casi, niente affatto semplici. Anzitutto, va notato che la nuova disciplina ha un ampio spettro applicativo: essa si occupa infatti di qualsiasi contratto di «vendita» (e quindi anche i contratti che abbiano a oggetto solo quote di comproprietà oppure diritti reali parziari), di qualsiasi atto «a titolo gratuito» (e quindi, ad esempio, di donazioni, di patti di famiglia e di trust traslativi) e di qualsiasi nuovo contratto di locazione.
Quanto ai contratti traslativi a titolo oneroso, ci sarà da verificare se la nuova norma riguardi le sole compravendite, come il suo dato testuale farebbe pensare, oppure se essa concerna qualsiasi tipologia di atto traslativo: permute, conferimenti in società, transazioni, rendite vitalizie eccetera. Su questo punto c'è da dire, da un lato, che finora l'interpretazione della normativa sull'Ace/Ape era stata largheggiante e che, in tal senso, farebbe deporre l'ampio spettro della nuova norma quando essa concerne gli «atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»; d'altro lato, essendo invece oggi disposta la sanzione di nullità, si potrebbe pensare a una interpretazione più rigorosa, perché, quando si parla di sanzioni, specie se pesanti, per principio generale l'attività di interpretazione si fa inevitabilmente restrittiva.
Peraltro, è molto probabile che la soluzione in senso estensivo sia destinata a prevalere, se è vero che, già dalle primissime note interpretative del Consiglio nazionale del Notariato, si propende nettamente per questa opinione; in altri termini, solo le divisioni, in quanto negozi non traslativi ma dichiarativi, si sottrarrebbero alla nuova norma, la quale invece riguarderebbe dunque qualsiasi tipologia di contratto a titolo oneroso che abbia come effetto il trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari.
Altro problema sarà quello di stabilire che valenza abbiano le norme regionali emanate in materia di Ace/Ape con riguardo all'attività negoziale. Essendo la materia contrattuale sottratta per definizione al legislatore regionale (articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione) ed essendo disposta una sanzione così grave come la nullità ad opera della legge statale, inevitabilmente ciò finisce per mettere fuori gioco qualsiasi altra prescrizione di rango gerarchico inferiore.
Il problema più imbarazzante sarà senz'altro quello che la mancanza del certificato è destinata, quasi inevitabilmente, a essere parificata a un certificato irregolare o difettoso e, insomma, non redatto come vorrebbe la disciplina applicabile. Tra l'altro, non sarà facile controllare la congruenza dei singoli certificati, spesso redatti in base a prassi localistiche e quindi privi di uniformità.
Ancora, si tratta di capire se, nelle Regioni che abbiano legiferato in tema di Ace, si possa ancora o non si possa più allegare l'Ace al posto dell'Ape (e, almeno, gli Ace emanati prima del 6 giugno). La risposta pare essere positiva, come confermato dalle prime note interpretative diramate dal consiglio nazionale del Notariato (articolo Il Sole 24 Ore del 03.08.2013).

EDILIZIA PRIVATAEcobonus, l'Ape è obbligatoria. Senza il certificato nulli i contratti di vendita e locazione. Il decreto energia convertito in legge impone l'Attestazione di prestazione energetica.
Il decreto energia (63/2013) è legge. Con 249 voti favorevoli e 2 contrari, ieri l'Aula di palazzo Madama ha dato il via libera alla versione del testo uscita pochi giorni fa da Montecitorio. Rispettata, quindi, sul filo del rasoio, la scadenza del 4 agosto (si veda ItaliaOggi del 31 luglio).
Resta ancora aperta, però, la questione relativa all'obbligatorietà dell'Attestato di prestazione energetica, a pena di nullità del contratto, in caso di compravendite di immobili e locazioni. «La previsione è stata introdotta durante la seconda lettura alla Camera», ha spiegato a ItaliaOggi il presidente della Commissione finanze del Senato, Mauro Maria Marino, «senza considerare gli effetti che una norma di questo tipo potrebbe avere soprattutto sul mercato delle locazioni, già in forte crisi».
La soluzione. Con l'obiettivo di limitare quanto più possibile i danni, senza far saltare la conversione del decreto, è arrivata la soluzione della Commissione finanze del Senato. «Abbiamo deciso di inserire all'interno del decreto del fare, un emendamento ad hoc», ha dichiarato Marino, «in modo da eliminare la previsione inserita alla Camera, limitandone gli effetti quanto più possibile. Siamo rammaricati del fatto che, però, intercorrerà comunque un lasso di tempo fisiologico prima che il decreto del fare arrivi in Gazzetta Ufficiale, durante il quale non avremo nessun potere sui danni che la vigenza norma in questione potrà causare».
Ecobonus 65%. Il decreto, così come è stato approvato, prevede la possibilità per i privati che intendano effettuare un intervento di riqualificazione energetica, compresa la sostituzione delle caldaie e l'installazione delle pompe di calore, di portare in detrazione dall'Irpef il 65% della spesa sostenuta. Il tutto, tramite una rata l'anno per dieci anni. Ad essere ricompresi all'interno dell'ecobonus sono anche i lavori di rimozione dell'amianto dagli edifici, i lavori di adeguamento antisismico, sia per le abitazioni principali sia per le imprese, nelle zone più a rischio e i lavori di depurazione delle acque contaminate da arsenico.
Bonus 50%. Sarà possibile detrarre dall'Irpef, con una rata l'anno per dieci anni, il 50% delle spese sostenute sia, per effettuare interventi di ristrutturazione, entro il tetto dei 96 mila euro, sia per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (entro il tetto dei 10 mila euro), destinati all'arredamento di immobili ristrutturati.
Confermato, poi, anche l'emendamento votato all'unanimità alla Camera che impegna il governo a garantire gli incentivi (non necessariamente con le aliquote attuali del 65%) agli interventi di consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente, rendendo obbligatoria la certificazione antisismica degli edifici pubblici e privati e i relativi controlli strutturali periodici, e a rivedere i vincoli del Patto di stabilità, per consentire agli enti locali che abbiano risorse da investire, di realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di riduzione del rischio idrogeologico.
Iva. Nessuna modifica nemmeno sul fronte Iva. Confermata quindi l'aliquota agevolata al 4% per l'editoria scolastica, così come l'aumento al 10% per i prodotti dei distributori automatici e l'approdo all'aliquota ordinaria del 21% per i gadget editoriali.
Le reazioni. «Il provvedimento ha una notevole importanza e produrrà sicuramente effetti positivi sull'economia», ha dichiarato il sottosegretario allo sviluppo economico, Simona Vicari. Soddisfatto, inoltre, del risultato anche Gianpiero Dalla Zuanna (Sc), secondo cui «il provvedimento è un primo passo importante, ora dobbiamo lavorare per rendere strutturali gli ecoincentivi» (articolo ItaliaOggi del 02.08.2013).

EDILIZIA PRIVATAConto termico, contratto tipo per avere gli incentivi.
Definito il contratto tipo per usufruire degli incentivi del conto termico per gli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

È con la delibera 25.07.2012 338/2013/R/Fer che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fornito la definizione di contratto tipo per accedere agli incentivi previsti dal decreto interministeriale del 28/12/2012.
Il contratto disciplina il rapporto tra il gestore dei servizi energetici, in qualità di soggetto attuatore del decreto, che deve verificare il rispetto dei requisiti per l'accesso agli incentivi, e il soggetto responsabile, cioè chi fa domanda per gli incentivi.
 Il soggetto responsabile può essere di sei tipi: pubblica amministrazione, persona fisica, persona fisica nata all'estero, persona fisica titolare di una ditta individuale, persona fisica con partita Iva e persona giuridica. Il soggetto responsabile deve usare solo le applicazioni informatiche predisposte dal Gse e comunicare eventuali variazioni solo attraverso il portale informatico dedicato. Allo stesso tempo, il Gse è responsabile del monitoraggio del processo di assegnazione degli incentivi, dell'erogazione e dell'eventuale revoca.
Il soggetto responsabile può cedere il credito dell'incentivo secondo le condizioni stabilite dal Gse per minimizzare i costi delle procedure di gestione. Sull'ammontare dell'incentivo, che deve essere riportato in una tabella riepilogativa, il Gse può trattenere fino a 150 euro come copertura delle attività svolte. La prima rata viene erogata l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto. Le altre rate avranno cadenza annuale.
Se l'importo dell'incentivo non supera i 600 euro, la somma viene erogata in un'unica rata. Nei casi di ritardo nei pagamenti vengono riconosciuti gli interessi moratori. Il Gse cura l'effettuazione dei controlli mediante verifiche documentali e controlli in sito , direttamente o tramite terzi, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi (articolo ItaliaOggi del 02.08.2013).

EDILIZIA PRIVATALa correzione. L'ipoteca dell'«Ape» sulla validità degli accordi.
Torna inaspettatamente l'obbligo, per il proprietario, di produrre l'Ape (attestato di prestazione energetica) a pena di nullità per tutti i contratti di vendita, di donazione e di locazione.

Il Senato ha infatti introdotto, all'articolo 6 del Dl 63, il comma 3-bis, che dice «L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti».
L'obbligo era già previsto comunque, al comma 1, dove più o meno sono usate le stesse parole. Il nodo della questione, però, non è nell'obbligatorietà della disposizione ma nella sanzione della nullità. Per le locazioni si parla comunque di «nuovi contratti», il che escluderebbe l'allegazione dell'Ape in caso di semplice rinnovo di contratto già esistente.
A parte il caso degli immobili nuovi (che comunque dovevano e devono avere l'Ape, in precedenza chiamato Ace e prima ancora Aqe), la normativa vigente sino a ieri imponeva che, se veniva trasferita una unità immobiliare non nuova, essa doveva essere dotata del certificato energetico. Nel testo originario del Dlgs 192/2005 la presenza dell'Aqe era prescritta a pena di nullità, ma poi, con il Dl 112/2008 (articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità veniva soppressa e l'obbligo di "dotazione" è stato da allora interpretato come norma derogabile. In sostanza, i contraenti potevano accordarsi che fosse l'acquirente a farsi carico dell'obbligo di dotare di Ace-Ape l'immobile acquistato.
La nullità di fatto è una sanzione molto forte, perché incidendo direttamente sull'esistenza delle pattuizioni può avere un effetto devastante sugli effetti dei contratti stipulati, anche dal punto di vista economico. Una vera spada di Damocle sospesa sull'accordo tra le parti, il cui filo potrebbe essere liberamente tagliato in qualunque momento e da una qualunque delle parti (articolo Il Sole 24 Ore del 02.08.2013).

EDILIZIA PRIVATA - VARIFisco e immobili. Convertito il Dl 63/13: il beneficio del 65% sino a fine anno esteso anche a condizionatori e pompe di calore
Ecobonus, sconto allargato. Misure antisismiche detraibili al 65% - Senza attestato energetico contratti nulli.
NEI CONDOMINI/ Alla luce delle procedure di approvazione più complicate ampliati i tempi per beneficiare dell'incentivo «verde».

Nell'ambito degli incentivi per il risparmio energetico, ritornano detraibili al 65% da Irpef e Ires i condizionatori, anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua verdi. Per il bonus ristrutturazioni (agevolato al 50% ancora sino a fine 2013), le misure antisismiche saranno detraibili dall'Irpef al 65% sino a fine anno. Torna, inoltre, l'allegazione obbligatoria dell'Ape (attestato di prestazione energetica) per vendite, donazioni o nuove locazioni.
Sono queste le principali modifiche al decreto legge 63/2013 introdotte in sede di conversione in legge ed approvate ieri in via definitiva dal Senato con 249 voti favorevoli, due contrari e nessun astenuto.
Per quanto concerne il risparmio energetico, la detrazione Irpef ed Ires del 55% sugli interventi negli edifici, che sarebbe scaduta il 30.06.2013, è stata prorogata definitivamente dall'01.07.2013 al 31.12.2013, aumentandone la detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute (cioè, pagate per i privati) dal 06.06.2013 al 31.12.2013.
Con la conversione in legge del Dl 63/2013, rientrano, poi, a pieno titolo tra le spese sul risparmio energetico, agevolabili al 65% fino al 31.12.2013, gli interventi di «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e di «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Per la data di entrata in vigore di questa modifica, valgono le stesse considerazioni indicate per i grandi elettrodomestici (si legga l'articolo a fianco).
Considerando i tempi lunghi di approvazione dei lavori da parte dei condòmini, essi avranno più tempo per beneficiare della maxi-detrazione del 65% per i lavori verdi. In particolare, per i pagamenti dal 06.06.2013 al 30 giugno 2014 si potrà beneficiare della detrazione del 65% per gli interventi sul risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile» o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».
Per le parti comuni, la detrazione del 65% spetta dall'anno «di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione» dei redditi. Per gli interventi che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio», invece, solo se tutti i condomini effettueranno le spese verdi, si potrà avere il bonus per le spese sostenute dall'01.01.2014 al 30.06.2014 (dal 06.06.2013 al 31.12.2013, non conviene utilizzare questa norma specifica, ma è preferibile beneficiare del bonus per la singola unità immobiliare).
Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al 50% (con limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro per singola unità immobiliare), in vigore per i pagamenti effettuati dal 26.06.2012, sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, ma l'articolo 16 del Dl 63/2013 l'ha prorogato fino al 31.12.2013. Chi non è riuscito ad effettuare tutti i pagamenti entro giugno 2013, quindi, avrà ancora qualche mese per beneficiare del maxi-sconto fiscale del 50%, che da gennaio 2014 ritornerà al 36 per cento.
La detrazione tipica delle ristrutturazioni edilizie (36-50%) è stata aumentata al 65% per i bonifici effettuati dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del decreto e fino al 31.12.2013 per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzative saranno attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto eco-bonus. Questi interventi potranno essere eseguiti «su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20.03.2003» e dovranno essere riferiti «a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive». Solo in questi casi, potranno beneficiare della detrazione del 65%, con un massimo della spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013).
Negli altri casi, per le misure antisismiche senza questi requisiti, si potrà beneficiare della classica detrazione del 36%, aumentata al 50% per i pagamenti effettuati dal 26.06.2012 al 31.12.2013 (articolo Il Sole 24 Ore del 02.08.2013).

luglio 2013

EDILIZIA PRIVATAFotovoltaico abusivo, rischi anche nel lungo periodo.
Nella costruzione di un impianto fotovoltaico senza autorizzazione unica il periculum in mora non può essere limitato esclusivamente al «carico urbanistico» (o all'interesse paesaggistico e ambientale), dal momento che «l'interesse tutelato dalla norma precettiva comprende anche l'esigenza che il concreto controllo sul corretto esercizio di impianti di questo genere sia svolto dall'autorità regionale e non da quella comunale».

E il sistema dei controlli regionali deve svolgersi per tutta la durata dell'esercizio.
Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione, III Sez. penale, con la sentenza 30.07.2013 n. 32941.
I giudici ricordano che la costruzione e l'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente e del territorio (articolo 12, comma 3, del dlgs n. 387/2003).
Pertanto la rilevanza dell'autorizzazione unica ambientale emerge sia nella mera edificazione degli impianti fotovoltaici e delle opere e delle infrastrutture connesse ma anche per l'esercizio degli stessi. L'intento del legislatore è quello di far sì che il controllo amministrativo da parte dell'autorità regionale venga assicurato non solo nella fase di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ma anche e soprattutto nella fase del suo esercizio.
Secondo i giudici della Suprema corte, però, «anche dopo l'ultimazione della sua realizzazione, l'utilizzazione dell'impianto senza il possesso del titolo abilitativo occorrente continua a produrre una lesione del bene giuridico protetto, ossia dell'interesse alla permanente vigilanza da parte dell'autorità competente anche sull'esercizio dell'impianto stesso, e pertanto aggrava o comunque protrae le conseguenze negative del reato ipotizzato» (articolo ItaliaOggi del 02.08.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Edifici, per l'Ape c'è il software. Ora è possibile redigere l'ecoattestato.
Con la nuova aggiornata metodologia di calcolo del software Docet di Enea-Cnr è ora possibile redigere l'attestato di prestazione energetica («Ape»).
Docet è uno strumento di simulazione a bilanci mensili per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti, mentre per la certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti, residenziali e non residenziali, si può utilizzare DocetPro, disponibile sul sito xclima.com.
La procedura di calcolo semplificata per la certificazione energetica degli edifici, si legge nel sito Docet, è stata aggiornata al decreto legge n. 63/2013 e alla circolare del Mise del 25.06.2013.
Si ricorda che con il decreto legge n. 63 del 2013 è stato sostituito l'Attestato di certificazione energetica («Ace») con il nuovo Ape, redatto da esperti qualificati e indipendenti.
Con la circolare del 25 giugno scorso, il MiSe ha chiarito che, fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l'Attestato di prestazione energetica (Ape), che ha sostituito l'Attestato di certificazione energetica (Ace), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al dpr n. 59/2009.
L'Ape va prodotta nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari. Il nuovo articolo 6 del dlgs n. 192/05 (così come modificato dal dl n. 63/2013) prevede nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, l'inserimento di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L'Ape può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. E ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare (articolo ItaliaOggi Sette del 29.07.2013).

EDILIZIA PRIVATACertificazione energetica senza competenze certe. La presa di posizione della categoria.
La certificazione energetica sarà pure (purtroppo) alla portata di tutti, ma continua a restare una prerogativa propria dei periti industriali. Quella che può sembrare un'inutile precisazione, diventa invece necessaria all'indomani della pubblicazione di un provvedimento in materia che rischia di creare confusione tra gli addetti ai lavori e tra i cittadini stessi.
Si tratta del dpr che «disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici» in vigore dallo scorso 12 luglio e contiene al suo interno diversi paradossi che rischiano di dar seguito a interpretazioni difformi sul territorio nazionale (e non sarebbe la prima volta). Poiché ora è ormai impossibile modificare una norma che non ha fatto altro che trasformare lo strumento per il risparmio energetico, cioè la certificazione legata alla diagnosi, in un mero adempimento formale e burocratico, si possono però limitarne i danni e evitare che gli addetti ai lavori si trovino in difficoltà. Per questo il Cnpi ha inviato ai singoli presidenti di regione, agli assessorati competenti e naturalmente ai presidenti di collegio di categoria una circolare esplicativa.
Il primo passaggio da chiarire perché non esplicitato in questa norma (specificato nei decreti delegati precedenti, dm 19/02/2007; dm 26/10/2007) è che la figura del certificatore energetico corrisponde senza dubbio al profilo del perito industriale iscritto all'albo professionale nella specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, e quelle affini, cioè costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, metallurgia, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica e telecomunicazioni. Non solo, perché va anche chiarito che tali soggetti sono abilitati alla certificazione senza alcun attestato di frequenza integrativo. Ma i punti oggetto di confusione non finiscono qui, perché nonostante i rilievi contenuti nel parere del consiglio di stato al fine di restringere l'estrema genericità delle specializzazioni, è evidente una scelta che appare totalmente casuale nei criteri a cui riferire i soggetti abilitati alla certificazione.
Il punto è che il regolamento se da una parte restringe il campo d'azione solo a quei tecnici abilitati «all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi», dall'altra la estende a molti altri professionisti che di progettazione di edifici e impianti non hanno niente a che vedere. Come, per esempio, i laureati in fisica, in matematica, oppure in scienze della natura o in modellistico matematico-fisica per l'ingegneria, posti senza differenza accanto ai periti industriali. Dunque un regolamento che ha deciso di togliere e di aggiungere competenze a suo piacimento, considerando la laurea e non la professione esercitata condizione necessaria per svolgere questa attività, scardinando nello stesso tempo, sistema ordinistico e logica delle classi di laurea.
Insomma sembra quasi che il ministero con questo regolamento abbia quasi voluto inventarsi una nuova professione. Forse dimenticandosi che gli esperti in materia già ci sono e operano sul territorio con professionalità e competenza. Purtroppo per le numerose sviste ci saranno quindi certificatori esperti, cioè professionisti, iscritti agli albi e accanto soggetti improvvisati, abilitati dopo un semplice corso di formazione.
La cosa ancora più grave è che il principio di fondo nulla ha a che vedere con l'analisi del comportamento energetico dell'edificio. A questo punto sarebbe stato più fruttuoso fare una semplice fotocopia delle bollette degli ultimi anni. Perché la certificazione energetica imposta in questo modo non è altro che fumo negli occhi (articolo ItaliaOggi del 26.07.2013).

EDILIZIA PRIVATAObbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Facciamo chiarezza con la tavola sinottica di BibLus-net.
L’obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili non è certamente una novità. Basti pensare che già nel lontano 1991 la famosa Legge 10, all'art. 26 comma 7, prescriveva “l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica”.
Il D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, al comma 12 dell’Allegato I recitava: “[…] nel caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”.
L’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene ripreso anche dal decreto di attuazione, il D.P.R. 59/2009, che riporta integralmente quanto previsto dal 192/2005, rimandando a sua volta a un “successivo provvedimento”.
E’ presente, però, una novità, ossia l’obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore a 1000 m².
Intanto anche una modifica al Testo unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001) introduce l’obbligo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il 29.03.2011 entra in vigore il cosiddetto “Decreto Rinnovabili” (D.Lgs. 28/2011) che definisce finalmente in maniera compiuta i criteri di dotazione degli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, il Decreto introduce nuove definizioni:
edificio di nuova costruzione”, inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Quindi, non solo un semplice nuovo edificio, ma, più in generale, un edificio per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo successivamente al 29.03.2011;
edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, inteso come edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
In definitiva, il Decreto Rinnovabili trova applicazione molto più ampia di quanto sembrerebbe, disciplinando la produzione di energia termica in termini di percentuali di copertura e tempi di intervento.
Da notare che l'inosservanza degli obblighi seguenti comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio!
In allegato a questo articolo proponiamo ai lettori di BibLus-net uno speciale contenente la tavola sinottica, con esempi applicativi del Decreto Rinnovabili (25.07.2013 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Certificatori, partono i corsi. Dal 12 luglio formazione doc per gli attestati energetici. In vigore il dpr n. 75/2013 che definisce requisiti professionali e procedure per l'abilitazione
Definiti i requisiti professionali e le procedure per diventare tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici e rilasciare il nuovo attestato di prestazione energetica (Ape). I tecnici dal 12 luglio devono frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, al fine di ottenere un attestato di frequenza. I corsi sono tenuti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali, a livello regionale dalle regioni e province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle regioni.

Questo è quanto prevede il dpr 16.04.2013 n. 75 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.06.2103 n. 149 .
Il regolamento è composto di 7 articoli e di un allegato, ed è entrato in vigore il 12 luglio. L'emanazione del regolamento è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/Ce, e in particolare dell'articolo 7, visto che la Commissione europea già il 18.10.2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce (procedura di infrazione 2006/2378). Con questo regolamento si completa il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici e si definisce la figura del certificatore energetico.
Soggetti abilitati. Il regolamento (dpr n. 75/2013) consente di svolgere l'attività di certificazione energetica ai tecnici abilitati, che possono operare o da soli (come liberi professionisti o associati) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia;
- organismi pubblici e privati d'ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l'organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario.
Corsi di formazione. I tecnici devono partecipare a specifici corsi di formazione, i cui contenuti minimi sono illustrati nell'allegato 1 al dpr n. 75/2013. I corsi sono tenuti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali, e sono autorizzati dal MiSe di intesa con il ministero delle infrastrutture e il ministero dell'ambiente. A livello regionale i corsi sono tenuti, dalle regioni e province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle regioni.
Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione i tecnici iscritti al proprio albo o collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Indipendenza dei certificatori. Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori devono dichiarare nell'Ape l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell'edificio certificato. Il requisito di terzietà deve essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere né un coniuge né un parente fino al quarto grado (articolo ItaliaOggi Sette del 15.07.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Controlli di efficienza energetica meno frequenti.
Le nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici disposte dal dpr n. 74/2013, pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27.06.2013 ed entrato in vigore lo scorso 12 luglio, riguardano anche gli impianti per la climatizzazione estiva degli edifici.
Tra le principali novità del regolamento si segnalano la minore frequenza dei controlli di efficienza energetica sugli impianti, che passa a due o quattro anni a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto.
Sono state quindi stabilite delle temperature minime negli edifici in caso di climatizzazione estiva. Durante il funzionamento degli impianti per la climatizzazione estiva sono stati infatti fissati i valori minimi della temperatura, espressi in media ponderata, di 26°C–2°C di tolleranza per tutti gli edifici. In particolari condizioni o per specifiche categorie di edifici sono però previste deroghe al rispetto di tali limiti.
Le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell'ambiente, sono affidate al responsabile dell'impianto, che può delegarle a un terzo (il c.d. terzo responsabile). Le regioni e le province autonome sono state chiamate a istituire un catasto territoriale degli impianti termici e a gestirlo favorendone la connessione con quello relativo agli attestati di prestazione energetica.
Sono state quindi confermate le sanzioni previste dall'articolo 15 del dlgs n. 192/2005: una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 3 mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non provvedano alle operazioni di controllo e di manutenzione e una sanzione compresa tra mille e sei mila euro a carico dell'operatore incaricato che non provveda a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico dell'impianto (articolo ItaliaOggi Sette del 15.07.2013).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 28 del 12.07.2013, "Modifica dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi adottato con decreto del 24.06.2013, n. 5448" (decreto D.S. 09.07.2013 n. 6440).

EDILIZIA PRIVATAImmobili. Da domani in vigore i Dpr 74 e 75 del 2013. Sugli impianti termici il certificatore è «doc».
I REQUISITI/ Laurea o diploma e attestato di specializzazione per il professionista che rischia grosso se rilascia un «Ape» non conforme.

Da domani nuove regole per i proprietari immobiliari: entra in vigore il Dpr 75/2013, che stabilisce i requisiti dei professionisti e delle società che potranno sottoscrivere l'Ape, acronimo di Attestato di prestazione energetica, che sostituisce l'Ace, ovvero l'Attestato di certificazione energetica. E sempre domani entra in vigore anche il Dpr 74/2013, che fissa invece le regole su controllo e manutenzione degli impianti termici (entrambe le norme sono state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» del 27 giugno).
L'Ape –entrato in vigore il 6 giugno e regolato dal Dl 63/2013, si veda anche il focus uscito con il Sole 24 Ore del 19 giugno scorso– risponde all'esigenza introdotta dalla Direttiva Ue 2002/91 di offrire all'acquirente o a chi prende in locazione un immobile un documento sul rendimento energetico e di conoscere gli eventuali miglioramenti da fare ai fini di un risparmio energetico. Ma senza i due Dpr attuativi restava di fatto poco utilizzabile.
L'Ape deve essere rilasciato, nel caso di edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazioni importanti, al termine dei lavori da chi li ha effettuati, e anche dal proprietario dell'immobile in caso di vendita o locazione; deve essere sottoscritto da un professionista abilitato o da una società, come le Esco (società specializzate nei servizi per il risparmio energetico), gli enti pubblici, le società di ingegneria e tutte quelle che hanno al proprio interno un tecnico abilitato.
Per essere considerato tecnico qualificato, il professionista deve essere in possesso di una laurea tecnica o di un diploma sempre di natura tecnica. Deve, inoltre, disporre di un certificato che attesti l'esperienza nella progettazione di edifici e di impianti. Non ci potranno essere conflitti d'interesse: l'incarico non potrà essere conferito al coniuge o ai parenti sino al quarto grado oppure ai tecnici coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o che hanno o hanno avuto un coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali utilizzati.
Non sarà facile far adottare queste nuove regole alle Regioni che, stante il vuoto normativo nazionale, avevano nel frattempo elaborato delle modalità diverse per la qualifica di certificatore.
Da non sottovalutare sono le sanzioni: il certificatore che rilascia un Ape non conforme rischia da 700 a 4.200 euro di multa, oltre alla segnalazione all'Ordine di appartenenza affinché provveda disciplinarmente. Al direttore lavori che al termine degli stessi non presenta al Comune l'Ape può essere applicata una sanzione che va dai 1.000 ai 6.000 euro. Lo stesso vale per il costruttore (3.000-18.000 euro) e per il proprietario (300-1.800 euro). Se, infine, i parametri e la classe energetica non compaiono nell'annuncio di vendita o affitto dell'immobile la multa va da 500 a 3.000 euro.
L'Ape dura dieci anni, sempre che nel frattempo l'immobile non venga sottoposto a una riqualificazione tale che ne modifichi le caratteristiche di consumo come, ad esempio, la sostituzione degli infissi o non vengano rispettate le norme sui controlli di efficienza energetica degli impianti.
Ed è qui che entra in gioco il secondo Dpr (74/2013), sempre in vigore dal 12 luglio, che detta criteri molto precisi proprio sull'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici e sui soggetti responsabili (si veda anche Il Sole 24 Ore del 2 luglio scorso).
In particolare l'esercizio, la manutenzione e il controllo dell'impianto termico per la climatizzazione sia estiva che invernale e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che in condominio è l'amministratore ma che può delegarle a un terzo. Questi risponderà del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, sempre che l'atto di assunzione di responsabilità sia stato redatto in forma scritta e sottoscritto dal terzo contestualmente all'atto di delega (articolo Il Sole 24 Ore dell'11.07.2013).

EDILIZIA PRIVATADetrazioni 65%, on-line il sito dell’Enea per la richiesta delle agevolazioni.
La procedura per il riconoscimento delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti implica precisi obblighi procedurali, tra cui la comunicazione di opportuna documentazione all’ENEA, che va inoltrata per via telematica.
L’ENEA ha pubblicato on-line il portale per la trasmissione della documentazione relativa agli interventi realizzati dopo l’entrata in vigore del D.L. 63/2013 che innalza la detrazione dal 55% al 65%.
La documentazione deve essere inoltrata per via telematica utilizzando, in base alla tempistica degli interventi, i seguenti portali:
http://finanziaria2013.enea.it (per interventi realizzati nel 2013 anche nell'ambito delle nuove disposizioni del Decreto Legge 04.06.2013, n. 63)
http://finanziaria2012.enea.it (per interventi realizzati nel 2012)
http://finanziaria2011.enea.it (per interventi realizzati nel 2011)
Al riguardo, ricordiamo ai lettori che il nuovo Praticus-ENERGIA (il software ACCA per la gestione delle pratiche di detrazione delle spese per la riqualificazione energetica) è già aggiornato al Decreto Legge 63/2013 e consente di gestire anche pratiche miste, con detrazione del 55% e del 65% (11.07.2013 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legislazione nazionale: nuove regole per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici (ANCE Bergamo, circolare 05.07.2013 n. 165).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legislazione nazionale: stabiliti i requisiti professionali degli esperti cui affidare la certificazione energetica (ANCE Bergamo, circolare 05.07.2013 n. 164).

EDILIZIA PRIVATAImpianti termici: dal 12.07.2013 nuove regole per l’esercizio, il controllo e la manutenzione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27.06.2013 è stato pubblicato il D.P.R. 16.04.2013, n. 74.
Il provvedimento, che entra in vigore il 12 luglio, definisce le nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Di seguito segnaliamo i punti più interessanti previsti dal Decreto. ... (04.07.2013 - link a www.acca.it).

giugno 2013

EDILIZIA PRIVATA: S. Fifi, GRANDI IMPIANTI SENZA AUTORIZZAZIONE E COMPROMISSIONE AMBIENTALE PAESAGGISTICA CONTINUATA - Nel caso di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni realizzati senza “autorizzazione unica” (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003), la compromissione di paesaggio e ambiente è “continuata”, non esaurendosi dopo la realizzazione del manufatto. Permangono, pertanto, i presupposti e le condizioni per l’irrogazione o il mantenimento della misura cautelare del sequestro giudiziario preventivo disciplinato dall’art. 321 c.p.p. (Gazzetta Amministrativa n. 2/2013).

EDILIZIA PRIVATA: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (Agenzia delle Entrate, giugno 2013).

EDILIZIA PRIVATA: A. Ferruti, Prestazione energetica degli edifici: novità e conferme nel decreto-legge n. 63/2013 (giugno 2013 - link a www.lexitalia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Patentino per certificare. Edifici, attestato energetico da tecnici abilitati. In Gazzetta il dpr sui corsi di formazione obbligatori. Si parte dal 12 luglio.
Definiti i criteri di accreditamento e i requisiti professionali per i tecnici della certificazione energetica degli edifici. Dal 12 luglio prossimo, i tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, al fine di ottenere un attestato di frequenza.
E solo costoro potranno rilasciare il nuovo attestato di prestazione energetica (Ape), che sostituisce il vecchio Attestato di certificazione energetica (Ace), in base a quanto previsto dal dl 63/2013 (da ultimo si veda ItaliaOggi di ieri). I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali, a livello regionale dalle regioni e province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle regioni.

Questo è quanto prevede il D.P.R. 16.04.2013 n. 75 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.06.2103 n. 149.
Il regolamento è composto di 7 articoli e di un allegato, entrerà in vigore il prossimo 12 luglio. Il regolamento -emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del dlgs 192/2005- consentirà di svolgere l'attività di certificazione energetica ai seguenti soggetti: i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario; gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti; le società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici dovranno partecipare a specifici corsi di formazione, i cui contenuti minimi sono illustrati nell'allegato 1 al dpr n. 75/2013. Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione i tecnici iscritti al proprio albo o collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo di lavoro così costituito abbia tutti le professionalità richieste. Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell'edificio certificato.
Il regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all'entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella la legislazione nazionale.
L'emanazione del regolamento è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/Ce, e in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18.10.2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce (procedura di infrazione 2006/2378) (articolo ItaliaOggi del 29.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 26 del 27.06.2013, "Adozione dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi" (decreto D.S. 24.06.2013 n. 5448).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 27.06.2013 n. 149 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192" (D.P.R. 16.04.2013 n. 75).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 27.06.2013 n. 149 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192" (D.P.R. 16.04.2013 n. 74).
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Si legga una prima disamina del decreto: Nuove regole per l’esercizio, la conduzione, il controllo, e la manutenzione degli impianti termici (28.06.2013 - link a www.ance.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 04.06.2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 25.06.2013 n. 12976 di prot.).
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Dal Ministero i chiarimenti su Attestato di Prestazione Energetica (APE), ACE e modalità di calcolo.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 63/2013 viene soppresso l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e introdotto, in suo luogo, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.
Poiché sono stati sollevati da più parti dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’Attestato, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento.
In particolare, l’articolo 4, comma 1, del D.L. 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico.
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Quindi APE con le modalità dell’ACE
(27.06.2013 - commento tratto da www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATAPannelli solari con partita Iva. Vendere energia alla rete: attività economica comunque. Secondo la Corte di giustizia Ue è irrilevante se quanto si produce è inferiore al consumo.
Pannelli solari con obbligo di partita Iva: la produzione dell'energia fotovoltaica venduta stabilmente alla rete è attività economica agli effetti dell'imposta, anche se l'energia prodotta è inferiore a quella consumata.

Questo il principio statuito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 20.06.2013 causa C-219/12.
Sentenza dagli effetti potenzialmente dirompenti anche per l'Italia, dove l'amministrazione finanziaria dovrà riesaminare la posizione, fin qui seguita per la cessione al gestore di rete dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati sulle abitazioni private, di imporre gli obblighi Iva solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW. Peraltro, a parte le complicazioni formali, l'attribuzione della qualifica di soggetto passivo dell'Iva avrebbe risvolti positivi per i destinatari, perché comporterebbe il diritto alla detrazione dell'imposta pagata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Proprio sull'esistenza o meno di questo diritto è sorta, in Austria, la vicenda che ha portato alla pronuncia dei giudici comunitari.
La controversia è scaturita dal rifiuto del fisco di rimborsare a un cittadino l'Iva pagata sull'acquisto di un impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione, la cui produzione di energia era stata interamente ceduta al prezzo di mercato alla società di gestione della rete, dalla quale il cittadino aveva contemporaneamente acquistato, per il fabbisogno dell'abitazione, un quantitativo di energia di gran lunga superiore.
Per risolvere la controversia, i giudici nazionali hanno ritenuto necessario sollecitare la corretta interpretazione della direttiva Iva da parte della Corte di giustizia Ue, alla quale hanno chiesto se la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità d'immagazzinamento autonoma, installato sopra o in prossimità di un edificio privato a uso abitativo e tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto risulti costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata privatamente dal titolare per le proprie esigenze domestiche, costituisca un'attività economica ai sensi della direttiva.
Nella sentenza, la Corte ha premesso che si considera soggetto passivo dell'Iva chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche, tra le quali rientrano le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico rientra fra le attività economiche, se mira a ricavarne introiti stabili. Questa è una questione di fatto che deve essere valutata in base a tutti gli elementi concreti, fra cui la natura del bene. In proposito, un impianto fotovoltaico collegato in rete e installato sopra o in prossimità di un edificio abitativo, può, per sua stessa natura, essere utilizzato sia per scopi economici sia a fini privati.
Nella fattispecie, l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è stata ceduta in rete, dietro contropartita di un corrispettivo, per cui si deve ritenere che l'impianto sia stato sfruttato per ricavarne introiti, dei quali resta da verificare la stabilità o meno. Rileva al riguardo la Corte che il contratto è stato concluso «a tempo indeterminato», per cui, trattandosi di sfruttamento di lunga durata, la cessione in rete di energia elettrica in maniera permanente e non soltanto occasionale integra il requisito della stabilità degli introiti.
Per la Corte, quindi, risultano soddisfatti tutti i presupposti necessari per qualificare l'attività in esame come economica ai fini dell'Iva, con conseguente ingresso del diritto alla detrazione, a nulla rilevando la circostanza che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto è sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.
A causa delle caratteristiche tecniche dell'impianto, da un lato, l'energia prodotta è ceduta alla rete e, dall'altro, quella consumata è acquistata presso il gestore della rete. In queste condizioni, la cessione dell'energia è indipendente dall'operazione di prelevamento per le esigenze domestiche, sicché il rapporto fra le due quantità è irrilevante (articolo Italia Oggi del 21.06.2013).

EDILIZIA PRIVATACassazione. Non basta il frazionamento per accedere alla procedura semplificata del decreto Romani.
Fotovoltaico con il «visto». Senza autorizzazione paesaggistica scatta sempre il sequestro.
L'autorizzazione paesaggistica prevista dal Dlgs 42/2004 è necessaria per le opere dedicate alla produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili. Il frazionamento di un impianto più grande in parti distinte, ciascuna fino a 1 Mw elettrico, non giustifica il ricorso alla procedura semplificata prevista dal decreto Romani.

È questo il principio rilevante che giunge dalla III Sez.  penale della Corte di Cassazione che con la sentenza 19.06.2013 n. 26636 ha rigettato il ricorso avverso il mancato dissequestro disposto dal Tribunale del riesame di Chieti delle opere edili dirette alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, frazionato in tre distinte unità con potenza fino a 1 Mw elettrico.
Il giudizio della Corte si fonda sul fatto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere sottoposti al preventivo assenso paesaggistico, in quanto la realizzazione di impianti qualificati come opere di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti in applicazione dell'articolo 12, Dlgs 387/2003 non incide sull'astratta configurabilità del reato paesaggistico e, dunque, sul fumus richiesto per l'adozione del sequestro.
Del resto, è proprio tale articolo 12 che prevede l'autorizzazione unica, al rilascio della quale è subordinata la realizzazione delle opere. Questa deve essere rilasciata dall'autorità competente nel rispetto delle normative vigenti «in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico». Queste condizioni sono esplicitamente richiamate anche dall'articolo 5, comma 1, Dlgs 28/2011 (cd. decreto Romani) il quale rinvia esplicitamente all'articolo 12, DLgs 387/2003.
Pertanto, l'autorizzazione unica di cui al citato articolo 12 riveste un carattere «onnicomprensivo esteso a tutti i profili» connessi alla realizzazione e all'attivazione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili. In tale alveo rientrano, a giudizio della Corte, anche gli aspetti connessi alla conformità non solo edilizia ma anche paesaggistica.
Il giudizio della Corte interviene sulla scorta della sentenza 38733 del 20.03.2012 che la stessa sezione Terza aveva adottato in un caso analogo. Si rafforza dunque il percorso giurisprudenziale secondo cui non è sufficiente il rispetto del profilo ambientale, dovendosi questo necessariamente integrare con quello paesaggistico. Il che è importantissimo, soprattutto in materia di impianti fotovoltaici posti su terreno, che tanto imbruttiscono il territorio.
Inoltre, la Corte ha confermato che a mente dell'articolo 12, DLgs 387/2003 citato la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti nonché le loro modifiche sostanziali sono soggetti all'autorizzazione unica ivi prevista e non all'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto Romani (Pas, Procedura abilitativa semplificata) poiché per accedere a tale sistema è necessario che gli impianti abbiano una potenza nominale non superiore a 1 Mw elettrico. Quindi, deve trattarsi di piccolissimi impianti.
Nel caso di specie, l'impianto era stato frazionato in tre impianti più piccoli ma la Corte vi ha ravvisato una iniziativa imprenditoriale unitaria facente capo ad un unico concessionario e tale da rendere verosimile e astrattamente configurabile l'ipotesi accusatoria del frazionamento di un unico impianto in tre distinti, con conseguente esigenza della più complessa e completa autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 (articolo Il Sole 24 Ore del 20.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Le novità sulla casa. Iter e requisiti sono diversi, ma spesso la detrazione per il recupero edilizio compete con quella per il risparmio energetico.
Il bonus del 65% pianifica gli interventi. All'esame dei professionisti limite di spesa, confronto con il 50%, capienza e data dei pagamenti.

Limite massimo di spesa, scelta tra i bonus, capienza fiscale e calendario dei lavori: sono i quattro passaggi con cui devono misurarsi i contribuenti e i loro consulenti per "fare i conti" con la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni e il 65% per il risparmio energetico.
- L'importo totale. La prima verifica riguarda l'importo su cui calcolare il bonus. La detrazione del 50% si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare. E il limite vale in due direzioni:
- quando uno stesso intervento dura per più anni. Ad esempio, un contribuente che ha pagato 40mila euro il 01.09.2012 e altri 40mila il 01.04.2013, può applicare il bonus solo su altri 16mila euro;
- quando in uno stesso anno vengono effettuati più interventi, avviati in base a diversi provvedimenti edilizi. Ad esempio, un contribuente che ha sistemato il bagno versando 20mila euro il 01.04.2013 e adesso inizia il rifacimento del tetto, per questo secondo intervento potrà calcolare la detrazione su altri 76mila euro nel 2013. Se però quest'anno spendesse solo 20mila euro e i lavori proseguissero l'anno prossimo, nel 2014 potrebbe spendere altri 28mila euro (dopo questa data, infatti, si torna alla detrazione del 36% su una spesa massima di 48mila euro). Se, invece, nel 2014 inizia un nuovo intervento, il limite dei 48mila euro opera autonomamente.
- La scelta tra i bonus. Il secondo passaggio chiave è "quale" agevolazione scegliere. Di fatto, tutti gli interventi con il 65% possono avere anche il 50 per cento.
L'esempio classico sono le finestre. Posto che le performance migliori si pagano a un prezzo maggiore –e che va fatta la pratica online con l'Enea– i vantaggi sono il risparmio sulla bolletta energetica e il comfort di vivere in una casa meno rumorosa. Ma ci sono anche ragioni "fiscali" da valutare: il 65% ha un proprio tetto di spesa –variabile a seconda dei lavori– e consente di non intaccare quello del 50 per cento.
Inoltre, le due detrazioni, che non si possono cumulare sulla stessa spesa, possono coesistere nello stesso intervento. Ad esempio, si può fare il 65% per il cambio del generatore termico con caldaia a condensazione e il 50% per le opere murarie di sistemazione del locale caldaia.
- La capienza. Il terzo passaggio chiave è quello sulla capienza fiscale. Entrambe le detrazioni si recuperano in dieci anni, ed è su questo periodo che il contribuente deve avere la ragionevole aspettativa di mantenere un'imposta lorda superiore al bonus.
Quando le detrazioni superano l'imposta, la parte di bonus non usata non può essere né chiesta a rimborso, né riportata negli anni a venire, neppure dalle imprese che beneficiano del 65 per cento. In alcuni casi, potrebbe essere interessante il conto termico (si veda l'altro articolo).
- Il calendario. Pianificando gli interventi, infine, bisogna tener conto dell'evento che condiziona l'accesso al bonus:
- per i lavori su singole unità immobiliari, vale la data di effettuazione del bonifico;
- per i lavori su parti comuni condominiali, vale la data del bonifico effettuato dall'amministratore (non rilevano i pagamenti delle quote dei condòmini);
- per i lavori agevolati al 65% effettuati dai titolari di reddito di impresa su immobili strumentali non serve il bonifico, in quanto vale il criterio di competenza e il momento di imputazione dei costi si verifica alla data in cui sono ultimate le prestazioni. La detrazione quindi si applica per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, a condizione che i lavori siano ultimati a tale data (se l'esercizio coincide con l'anno solare).
Infatti, il bonus Irpef/Ires del 65%, così come il 55%, spetta anche ai titolari di reddito d'impresa –comprese le società di capitali– se gli interventi sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono esclusi i beni merce e gli immobili locati a terzi. In quest'ultimo caso, però, i lavori possono essere eseguiti direttamente dall'affittuario che quindi può ottenere il bonus (articolo Il Sole 24 Ore del 17.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Decreto Legge 04.06.2013 n. 63: recepita la Direttiva 2010/31/UE (ANCE Bergamo, circolare 14.06.2013 n. 140).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Decreto Legge n. 63 del 04.06.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 – Modifiche alla disciplina della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero e alla disciplina della detrazione di imposta del 55% per interventi di riqualificazione energetica (ANCE Bergamo, circolare 14.06.2013 n. 139).

EDILIZIA PRIVATAL'attestato energetico va inserito anche nelle locazioni. Nuovi obblighi. Il Dl 63/2013 uniforma le regole sui certificati green.
Accelera la certificazione energetica degli edifici. Cambiano le regole per il rilascio degli attestati, che dovranno essere allegati sia ai contratti di vendita che ai nuovi contratti di locazione, con pesanti sanzioni per chi non rispetterà le nuove regole.
Sono in vigore dal 6 giugno scorso le nuove disposizioni introdotte dal Dl 63/2013, che recepisce la direttiva 2010/31/Ue. In risposta alla procedura di infrazione avviata lo scorso settembre dalla Commissione Ue, il Governo ha scelto di fissare nuovi requisiti e uniformarli a livello nazionale. L'attestato, rilasciato da un professionista abilitato, avrà una durata di 10 anni dal momento del rilascio e dovrà essere aggiornato ad ogni ristrutturazione o riqualificazione che interviene sulle performance energetiche dell'immobile.
Negli edifici pubblici con superficie maggiore ai 500 mq (250 mq dal 2015) dovrà essere esposto «in un luogo ben visibile». Durante le trattative private, invece, venditori e locatari dovranno «renderlo disponibile» e nei contratti dovrà essere inserita un'apposita clausola di "presa visione". Se si tratta di una nuova costruzione, la futura prestazione energetica dovrà essere messa in «evidenza» e l'attestato dovrà essere prodotto congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
A coinvolgere i certificatori, che finora hanno operato facendo lo slalom tra le differenti disposizioni regionali, è la promessa di un decreto che definirà un modello unico sul territorio nazionale per i contenuti dell'attestato: a definirlo sarà il ministero dello Sviluppo Economico e diventerà obbligatorio in tutte le Regioni e Province autonome. Per quanto riguarda gli annunci commerciali di vendita o locazione, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, dovranno tutti riportare l'Indice di prestazione (Ipe) dell'involucro edilizio e quello globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente. Altrimenti, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila.
Inoltre, la sanzione amministrativa per i proprietari che non si doteranno dell'attestato nell'ambito di una trattativa di compravendita va da 3mila a 18mila euro; nel caso di nuova locazione, invece, da 300 a 1.800 euro. «In questo momento –ha ricordato il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani– se c'è una cosa che non ha bisogno di essere ulteriormente scoraggiata, con l'imposizione di nuovi oneri, è la locazione e in particolare quella dei proprietari diffusi. La direttiva europea prevede che gli Stati membri possano rinviare fino al 31.12.2015 l'applicazione delle disposizioni. Auspichiamo che il Parlamento si avvalga di questa facoltà» (articolo Il Sole 24 Ore - Casa 24 PLUS del 13.06.2013 - tratto da www.fiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA: Termoregolazione, sanzioni sospese fino al 2016.
L'applicazione delle sanzioni per chi non ha installato i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore è sospesa fino al 31.12.2016.
Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi, spiegando che la deroga è contenuta nella proposta di Progetto di legge sull'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015 approvata dalla Giunta regionale.
"L'obbligo dell'installazione resta -precisa l'assessore-, ma con questo intervento lasceremo più tempo alle famiglie per adeguarsi. I costi di installazione delle valvole termostatiche, infatti, sono molto onerosi, così come le sanzioni".
UNA DECISIONE MOTIVATA ANCHE DALLA CRISI - Una decisione che va incontro alla richiesta avanzata dal Consiglio regionale, che, l'8 maggio 2012, aveva approvato una mozione in cui era contenuta l'indicazione di tener conto delle specifiche condizioni ambientali locali, dell'attuale crisi occupazionale e della gravosità finanziaria di tali nuove spese anche per differire nel tempo l'applicazione della norma.
"Tornare indietro -continua Terzi- non sarebbe stato praticabile, né tantomeno opportuno. Differire l'applicazione della norma avrebbe infatti significato semplicemente spostare in là un problema che invece va affrontato in ottemperanza alle norme nazionali sulla riduzione dell'inquinamento. Inoltre, chi nel frattempo si è già adeguato si sarebbe trovato beffato".
I VANTAGGI DELLA TERMOREGOLAZIONE - "La soluzione individuata -conclude Terzi- non deroga affatto sulla necessità di installare le termovalvole, che peraltro comportano notevoli vantaggi in termini economici e ambientali grazie a un risparmio energetico medio del 20 per cento, con un conseguente rientro dell'investimento in circa 6 anni. I costi di un'applicazione immediata però sarebbero stati davvero pesanti in un momento come questo per le famiglie, che già devono sostenere l'Imu. Ora sarà possibile adeguarsi in tempi più distesi e senza il pericolo di multe".
Sulla base dei dati rilevati dal Catasto regionale degli impianti termici la disposizione coinvolge oltre 181.000 impianti e 1,9 milioni di utenze (13.06.2013 - link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATAEdilizia, sconti a lunga durata. Per gli interventi importanti incentivi fino a fine 2014. Il dl che proroga la detrazione per le ristrutturazioni e potenzia il bonus energetico.
Rafforzamento degli incentivi edilizi ad appeal progressivo. La proroga della detrazione per le ristrutturazioni e il bonus energetico potenziato al 65% saranno operativi per interventi promossi entro fine anno; tuttavia, per gli interventi di riqualificazione «importanti» lo sconto sconfinerà a tutte le opere poste in essere nel 2014.
Il decreto legge approvato il 31.05.2013 dal Consiglio dei ministri, introduce, accanto al recepimento della direttiva comunitaria 2010/31/Ue, importanti e attesi provvedimenti in tema di incentivi alla riqualificazione, non solo energetica, del patrimonio immobiliare nazionale.
Al di là delle finalità comunitarie, riassunte nella tabella in pagina, l'articolo 14 del decreto potenzia l'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30.06.2013; accanto alla proroga dell'incentivo compare l'aumento della percentuale di detrazione al 65%, con una importante differenziazione a favore degli interventi strutturali sull'involucro edilizio, ossia di quelli destinati a ridurre definitivamente il fabbisogno di energia.
La detrazione del 65% si applica sulle spese sostenute dal 01.07.2013 al 31.12.2013 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull'involucro dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. Si tratta di interventi concentrati sulla struttura edilizia dell'edificio, con estensione globale o parziale (pavimenti, coperture), e le finestre, comprensive di infissi.
Alcuni interventi restano esclusi dalla misura per il semplice fatto che gli stessi sono ricompresi in diverse norme agevolative. È il caso della spesa per gli impianti di produzione di energia termica (pannelli solari per uso termico e pompe di calore) che gode dello specifico incentivo equivalente o dei costi per l'istallazione e l'acquisto di caldaie a condensazione, ricomprese nelle opere che possono comunque accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.
Come anticipato l'incentivo è incrementato (non quantitativamente ma temporalmente) per gli «interventi di riqualificazione energetica importanti». Vengono così definiti quelli che implicano la riqualificazione di almeno il 25% della superficie dell'involucro. Il tutto con lo scopo di favorire la riqualificazione strutturale e definitiva del patrimonio immobiliare.
Questi interventi necessitano, fisiologicamente, di un periodo più ampio per l'esecuzione dei lavori, anche per la maggiore complessità e per i più lunghi tempi di progettazione e autorizzazione che impedirebbero di completare le opere entro un semestre. In considerazione dei tempi tecnici necessari per assumere le decisioni a livello condominiale e per la realizzazione di interventi sull'involucro edilizio, in particolare per i progetti che riguardano gli edifici plurifamiliari, le detrazioni in questione sono quindi previste per interventi realizzati nel periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2014.
In verità il rafforzamento dell'incentivo, per le opere più importanti, non si esaurisce con la maggior durata; per queste ristrutturazioni complete è prevista la possibilità di portare in detrazione anche le spese per l'acquisizione per alcune tipologie di impianti di climatizzazione ad alta efficienza (caldaie a condensazione).
Un ultimo importante intervento attiene alla introduzione di apposite tabelle che individuano i nuovi «tetti» massimi alla spesa detraibile e, soprattutto, parametri di «costo unitario massimo» ammissibile per tipo di intervento, al fine di tenere sotto controllo gli oneri ed evitare traslazioni indebite dell'incentivo sui prezzi di mercato, come verificato nell'esperienza fin qui maturata. In tal modo, i valori di costo massimi sono compatibili con interventi in edifici di media grandezza, costituiti da un numero variabile tra 25 e 35 unità immobiliari indipendenti.
La volontà dichiarata è quella di fornire un forte impulso all'economia di settore e in particolare al comparto dell'edilizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio della crescita e dell'occupazione e allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile.
In tale ottica sono altresì importanti gli interventi in materia di prestazione energetica, come illustrati dalla tabella. In particolare importante appare la definizione di «edifici a energia quasi zero» e viene redatta una strategia per il loro incremento. Entro il 31.12.2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a «energia quasi zero». Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31.12.2018.
Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi (articolo ItaliaOggi Sette del 10.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Attestati energetici in stand by. Per far scattare il nuovo obbligo serve un dm apposito. L'analisi di Confedilizia sugli adempimenti previsti dal decreto energia (63/2013).
Norma sull'attestato di prestazione energetica non immediatamente operativa. Lo sostiene Confedilizia, in una nota relativa al decreto legge n. 63/2013, recante disposizioni in materia di prestazioni energetiche, in vigore da ieri.
Il provvedimento dispone, su imposizione dell'Unione europea, che, in occasione di trattative per la compravendita o la locazione di unità immobiliari, debba essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per il nuovo locatario l'Attestato di prestazione energetica istituito dal nuovo provvedimento, attestato che dovrà essere consegnato alla conclusione delle trattative di cui si è detto (mentre rimane invariata, in materia, la situazione degli edifici storici).
Ma è da ritenersi, a parere dell'Ufficio legale della Confedilizia e nonostante l'equivocità e genericità del testo, che le diposizioni in parola non siano di immediata applicazione, atteso che il nuovo testo di legge prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica. Di conseguenza, pur dopo l'emanazione del decreto legge deve ritenersi, secondo Confedilizia, che debbano continuare a osservarsi le previgenti norme nazionali o regionali.
«La direttiva europea prevede che gli stati membri possano rinviare fino al 31.12.2015 l'applicazione delle disposizioni concernenti la messa a disposizione e consegna degli Attestati di prestazione energetica. In questo momento, se c'è una cosa che non ha bisogno di essere ulteriormente scoraggiata, con l'imposizione oltretutto di oneri buroindotti, è la locazione e in particolare quella dei proprietari diffusi, che ci ha finora in gran parte salvati da una più grave emergenza abitativa. Auspichiamo che il parlamento, in sede di conversione del decreto legge imposto dall'Ue, si avvalga di questa facoltà concessa dalla normativa europea», afferma il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani (articolo ItaliaOggi del 07.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 05.06.2013 n. 130 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (D.L. 04.06.2013 n. 63).

EDILIZIA PRIVATADecreto «vistato» dalla Ragioneria, oggi in Gazzetta.
LA RELAZIONE TECNICA/ Per i conti dello Stato effetto positivo nel 2013 con l'aumento di Iva, Irpef, Irap e Ires - Copertura necessaria dal 2014.

È prevista sulla «Gazzetta Ufficiale» di oggi (disponibile da stasera) la pubblicazione del decreto-legge che proroga fino alla fine dell'anno in corso i due bonus «lavori in casa» per il risparmio energetico (rafforzato al 65%) e per il recupero edilizio (al 50%), con l'eccezione dello sgravio 65% per i condomini che continuerà fino al 30.06.2014.
Ieri in tarda serata il testo del decreto legge è stato "bollinato" dalla Ragioneria generale e inviato da Palazzo Chigi al Quirinale per la firma.
La relazione tecnica allegato al decreto conferma le anticipazioni del Sole 24 Ore. Sono soltanto due le modifiche ai bonus introdotte dal decreto legge rispetto al passato: l'innalzamento, appunto, dal 55% al 65% del bonus energetico e l'esclusione da questa incentivazione delle spese sostenute per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con «scaldacqua a pompe di calore» (rientrati nelle agevolazioni del conto energia).
Vengono smentite quindi preoccupazioni e notizie affrettate diffuse ieri da alcune associazioni di categoria in merito a forti limitazioni imposte (per esempio in materia di infissi) dalle nuove norme rispetto alle agevolazioni passate.
La relazione tecnica messa a punto dalla Ragioneria utilizza le previsioni già usate dal governo Monti per la precedente proroga al 30.06.2013, con le limitate correzioni dette.
Il Governo stima in 1.065 milioni per il bonus 50% l'incremento degli investimenti indotti dalla conferma dell'agevolazione nel secondo semestre 2013 (2.130 su base annua) e in 270 milioni la stima prudenziale degli investimenti indotti nel semestre dal bonus 65 per cento. Per un totale 1.335 milioni, inferiore alle stime Cresme e Ance (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), ma la relazione tecnica non considera per il 65% l'ulteriore elemento incentivante dato dall'aumento del l'aliquota.
Sui conti dello Stato l'effetto prodotto dagli incentivi è positivo per l'anno in corso, a causa dell'incremento di Iva, Irpef, Irap e Ires prodotto dai lavori, mentre l'effetto negativo partirà dal 2014 e toccherà la punta massima nel 2015. Nel primo semestre 2014, infatti, l'agevolazione del 65% si applicherà ancora ai lavori realizzati dai condomìni.
Vediamo nel dettaglio l'impatto sui conti pubblici. Per il bonus 65% la Ragioneria stima un effetto positivo pari +20,4 milioni nel 2013, mentre l'effetto sarà negativo per -43,4 milioni nel 2014, -159,4 milioni nel 2015 per poi scendere a -109,8 milioni nel 2016 e stabilizzarsi a -106,9 milioni dal 2017 al 2023. Per il bonus 50% (solo recupero edilizio senza l'incentivo per l'acquisto di mobili) la previsione è +19,2 milioni nel 2013, -64,1 milioni per il 2014, -172,4 milioni nel 2015, -115,7 milioni dal 2016 al 2023.
Per il «bonus mobili» del 50%, con tetto di spesa agevolabile di 10mila euro e uno sgravio massimo di 5mila euro, il beneficio sui conti pubblici è di 8,2 milioni nel 2013, mentre nel 2014 diventa negativo a -42,3 milioni, nel 2015 a -41,7 milioni, dal 2016 al 2023 a -35,2 milioni (articolo Il Sole 24 Ore 05.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: DECRETO ENERGIA/ La proroga di sei mesi cambia le scelte del mod. 730 e di Unico.
Bonus 50% con vista sul 2014. Per massimizzare lo sgravio meglio non detrarre subito.

Ristrutturazione, la proroga dei maggiori limiti di detrazione cambia le scelte del 730 e di Unico. In caso di prosecuzione dei lavori e di prospettive di spese entro il prossimo 31 dicembre, non conviene detrarre le spese sostenute fino al 25.06.2012: prima è necessario massimizzare la detrazione al 50%.
Di fatto superate le istruzioni di Unico 2013: sussiste la possibilità di recupero massimo della detrazione pari a 6.720 euro. La conferma, prevista dal decreto legge approvato venerdì scorso dal governo, per tutto il 2013 dei maggiori limiti riconosciuti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, agevolati fino ad un importo massimo di spesa di 96 mila euro e nella misura del 50%, alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare n. 13 del 2013, obbliga a precisi calcoli di convenienza in sede di dichiarazione per il 2012, in quanto potrebbe essere conveniente addirittura non detrarre per lo scorso anno.
Il tutto nasce dall'analisi delle regole di detrazione e dai citati chiarimenti di prassi che hanno superato le medesime istruzioni ad Unico 2013 (in particolare l'esempio n. 4 in chiusura di pagina 60 di Unico PF1). Come è noto, nelle ipotesi di prosecuzione del medesimo lavoro agevolato, nel conteggio del limite di spesa si tiene conto di quanto speso e detratto negli anni precedenti: nella particolare situazione di pagamenti effettuati entro il 25.06.2012 e dal 26 giugno in poi, proprio l'esempio n. 4 di cui sopra evidenzia che il limite di 96 mila euro deve (o meglio, dovrebbe) essere ridotto delle spese sostenute e detratte in precedenza, incluso quelle fino al 25.06.2012.
Ad esempio, se un soggetto ha speso 50 mila euro entro il 25.06.2012 ed altri 60 mila euro dopo tale data, secondo le istruzioni al modello dovrebbe detrarre il 36% di 48 mila euro (secondo le vecchie regole del 36% fino al 25.06.2012 esistenti) e in relazione alle spese successive dovrebbe calcolare il limite nel seguente modo: 96 mila – 48 mila (ossia non la vera spesa sostenuta in precedenza, pari a 50 mila euro, ma solo quella effettivamente detratta). Così procedendo, le istruzioni ad Unico evidenziano che in dichiarazione, per le spese post 25 giugno, il limite di spesa sarebbe 48 mila euro, con la conseguenza che l'importo di 60 mila euro non sarebbe interamente capiente.
Il condizionale è d'obbligo in quanto le richiamate istruzioni sono state implicitamente superate dai chiarimenti della circolare n. 13 del 2013, secondo cui i contribuenti che nell'anno 2012 si ritrovano nella situazione sopra descritta possono optare per la massimizzazione del beneficio fiscale. Il contribuente del nostro esempio infatti può legittimamente decidere anzitutto di detrarre al massimo la spesa sostenuta nel periodo di vigenza della detrazione al 50%, e poi detrarre la spesa al 36%.
Tornando all'esempio, è possibile adottare il seguente comportamento:
- detrarre al 50% tutta la spesa di 60 mila euro (con indicazione del codice 3 in colonna 2 e riporto della rata di 6 mila euro in colonna 9);
- detrarre al 36% per la differenza. Posto il limite complessivo di 96 mila euro del 2012, il ragionamento sarà il seguente: far residuare la capienza di 60 mila euro per le spese dal 26.06.2012 in poi. In pratica, dei 50 mila euro spesi entro il 25.06.2012, la detrazione deve fermarsi a 36 mila euro (codice 2 in colonna 2 e indicazione della rata di 3.600 euro in colonna 9). In tal modo, il limite per le spese successive sarà pari a 96 mila diminuito di 36 mila, ossia 60 mila, realizzandosi l'intera capienza di 60 mila euro per la spesa successiva al 25.06.2012.
Ciò posto come principio, l'estensione delle regole più favorevoli a tutto il 2013 obbliga ad effettuare precise scelte di convenienza. Ad esempio, se il soggetto in questione ha già speso altri 40 mila euro a gennaio 2013 per il medesimo lavoro, allora conviene detrarre solo i 60 mila euro per il 2012, rinunciare ai 36 mila euro che fruirebbero della detrazione del 36% e conservare tale capienza residuale per i lavori del 2013, fruibili a decorrere di Unico 2014, ma con una detrazione innalzata al 50%: in sostanza, tale comportamento permette di recuperare la detrazione effettiva pari al 14% di 36 mila euro (articolo ItaliaOggi del 04.06.2013).

EDILIZIA PRIVATANel pacchetto del 65% pavimenti, finestre, caldaie.
In caso di ristrutturazioni «importanti» l'eco-bonus del 65% spetterà fino a fine dicembre 2014; compresa, oltre a interventi per isolamento pavimenti, coperture e pareti perimetrali, anche l'installazione di finestre e di caldaie a condensazione.

È quanto previsto nelle nuove norme sui cosiddetti «eco-bonus» di cui all'articolo 14 del decreto-legge approvato dal consiglio dei ministri che prevede la proroga fine 2013 degli incentivi per le spese documentate per interventi su edifici esistenti (fra cui anche le parti comuni degli edifici condominiali e le parti di edifici o unità immobiliari esistenti) che passano dal 55 al 65%.
Si dovrà trattare di interventi che abbiano ad oggetto l'isolamento di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e l'installazione di finestre comprensive di infissi, che delimitino lo spazio interno da uno spazio esterno o non climatizzato. La detrazione sarà estesa, invece, fino alla fine del 2014 laddove si tratti di interventi dello stesso tipo (e con l'aggiunta delle installazione delle caldaie a condensazione), ma con in più l'elemento della «ristrutturazione importante» dell'intero edificio.
A tale proposito è lo stesso decreto a precisare cosa si debba intendere per «ristrutturazione importante»: deve trattarsi di i lavori in qualunque modo denominati (ad esempio lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ristrutturazione e di risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono. Si tratta quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture. Sono le tabelle A e B dell'Allegato 1 al decreto-legge a definire nuovi «tetti» massimi alla spesa detraibile e, soprattutto, a indicare i parametri di «costo unitario massimo» ammissibile per tipo di intervento.
Lo scopo, si legge nella relazione tecnica, è quello di tenere sotto controllo gli oneri ed evitare traslazioni indebite dell'incentivo sui prezzi di mercato. Per gli interventi sulle strutture opache orizzontali (isolamento pavimenti, coperture e pareti perimetrali) come requisiti tecnici si confermano i cosiddetti «valori di trasmittanza» del decreto Mise del 28 dicembre 2012 e si prevede un valore massimo detraibile di 400.000 euro con costi unitari massimi di 200 euro/mc per l'isolamento delle coperture e di 120 euro/mc per gli altri due tipi di intervento. Per le finestre e gli infissi, quando installate insieme a sistemi di termoregolazione o quando comunque ci siano già questi sistemi (o valvole termostatiche) variano i «valori di trasmittanza» a seconda delle regioni, mentre è comune il tetto massimo (180 mila euro) e il costo unitario è di 400 euro/mc.
I valori di costo massimi introdotti garantiscono, secondo le stime del Governo, interventi in edifici di media grandezza, costituiti da un numero variabile tra 25 e 35 unità immobiliari indipendenti. Per le caldaie a condensazione, se di potenza inferiore a 35 kW la detrazione massima è di 4 mila euro, con un costo unitario di 120/euro/kWt, mentre per le caldaie dio potenza superiore a 35kW il valore massimo di detrazione è di 60 mila euro con un costo unitario massimo di 100/euro/ kWt (articolo ItaliaOggi del 04.06.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Sui lavori in corso c'è la chance del 65%. L'elemento decisivo per ottenere il maggior beneficio è rappresentato dalla data di effettuazione della spesa.
Detrazione del 50% sugli interventi edilizi prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno. Bonus per il risparmio energetico in edilizia aumentato dal 55 al 65% fino alla stessa data per gli interventi sulle singole unità immobiliari e fino al 30.06.2014 in ambito condominiale.

Richiamando le norme esistenti che disciplinavano le detrazioni fiscali sull'efficienza energetica, il provvedimento varato venerdì scorso dal Governo rinnova e innalza il bonus per la sostituzione di finestre, infissi, coperture, pavimenti, pannelli solari per la produzione di acqua calda, impianti di climatizzazione invernale e così via. Restano invece espressamente escluse dalla proroga le opere per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore e la sostituzione di scalda-acqua tradizionali.
Più tempo in condominio
Per i lavori sulle parti comuni condominiali –come facciate, tetti e caldaie– la detrazione si applica per sei mesi in più rispetto a quanto accade per gli immobili con un unico proprietario fino al 30.06.2014. Una scelta chiaramente ispirata dalla volontà di lasciare il tempo di discutere e approvare in assemblea di condominio la decisione sui lavori.
Tra l'altro, le maggioranze per la deliberazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico verranno modificate dalla legge di riforma del condominio, in vigore a partire dal prossimo 18 giugno. In particolare, in seconda convocazione viene previsto un quorum "leggero" di 334 millesimi e metà più uno degli intervenuti in assemblea per dare il via libera agli interventi finalizzati al risparmio energetico che siano consigliati da una diagnosi o da una certificazione energetica. Senza questo documento tecnico –comunque decisamente consigliabile– i millesimi necessari a decidere salgono invece a 500. Peraltro, la stessa riforma interviene nella legge n. 10/1991 imponendo sempre il quorum "pesante" di 500 millesimi e metà più uno degli intervenuti per deliberare i lavori di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Data e bonifico: la scelta
Dalla lettura della nuova norma, pare di comprendere che l'elemento discriminante per il maggior beneficio, sia la spesa effettuata, a nulla rilevando la data di effettivo inizio delle opere. Tanto più che nel testo varato venerdì scorso, ad eccezione dell'esclusione prima indicata per i lavori diretti all'efficienza energetica, non sono modificate le soglie già previste e la tipologia di intervento per le quali è possibile sfruttare il beneficio.
Da ciò consegue che al contribuente potrebbe convenire posticipare i pagamenti all'impresa fino alla data del 01.07.2013, così da poter portare in detrazione somme maggiori.
Tra l'altro è verosimile, salvo chiarimenti in senso contrario, che in sede di dichiarazione annuale si possa decidere quali bonifici utilizzare ai fini della detrazione. Si pensi ad esempio a un soggetto che abbia iniziato un intervento a gennaio 2013 e lo abbia ultimato a settembre. Fermo restando il limite massimo di spesa previsto, in sede di dichiarazione annuale, questo contribuente potrebbe scegliere di indicare nella propria dichiarazione i bonifici effettuati dopo il 1° luglio, così da poter massimizzare la detrazione.
Va dett0, però, che questo caso sarà piuttosto raro, dal momento che l'importo medio della spesa è ben al di sotto del livello massimo. Inoltre, chi dovesse arrivare al limite massimo di spesa dovrebbe valutare attentamente la propria capienza fiscale, per non trovarsi ad avere una detrazione più alta dell'imposta lorda, perdendo così parte del beneficio.
Vale la pena ricordare che l'agevolazione del 55-65% spetta anche ai soggetti Ires, i quali dovranno dare evidenza delle spesa nel modello Unico presentato.
Lo sconto del 50%
Per le ristrutturazioni troveranno ancora applicazione le disposizioni introdotte il 26.06.2012, che prevedevano una detrazione nella misura del 50% fino ad un limite di spesa di 96mila euro. In questo caso, si tratta di una mera proroga di una disposizione già in corso: nel 2012, infatti, con il Dl 83 si era già innalzata la soglia massima di spesa da 48mila euro a 96mila euro aumentando, contestualmente anche la percentuale di detrazione dal 36% al 50 per cento. Ora, si potranno considerare tutti i bonifici effettuati sino al 31.12.2013.
Nel perimetro dei lavori agevolati rientrano le opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici residenziali esistenti, oltre che gli acquisti di box pertinenziali all'abitazione, compresa la manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali (articolo Il Sole 24 Ore del 03.06.2013 - tratto da www.fiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA: Energia, efficienza da contratto. Riscaldamento senza sprechi e chiarezza nei prezzi. Regolamentazione standard per le relazioni con i fornitori redatta dalla Cciaa di Milano
Stop allo spreco di energia per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Diventa, infatti, un onere dell'impresa sorvegliare costantemente l'efficienza dell'impianto nel rispetto dell'ambiente, pena l'addebito dei maggiori costi energetici rilevati alla fine dell'esercizio annuale (salvo che la stessa riesca a giustificarli con oggettive argomentazioni tecniche).

È uno dei passaggi più significativi del contratto tipo per il servizio di energia (Cse) messo a punto da un tavolo di lavoro organizzato dalla Camera di commercio di Milano e che ha visto la partecipazione delle principali associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori.
Il documento si propone come utile strumento di confronto per i proprietari di casa e gli amministratori condominiali che debbano individuare sul mercato un'impresa cui assegnare il servizio di riscaldamento/raffrescamento degli immobili e stilare pertanto il relativo contratto.
Il ruolo svolto dalla Camera di commercio. Per favorire le condizioni di equilibrio in un settore tecnicamente complesso come è quello dei servizi energetici, la Cciaa meneghina, su sollecitazione delle imprese, ha istituito un tavolo di lavoro con le più importanti associazioni di categoria e con le associazioni dei consumatori. Frutto di questo lavoro è un contratto tipo che potrà fungere da punto di riferimento per regolare le operazioni contrattuali tra imprese e consumatori.
Il contratto tipo è stato redatto alla luce delle novità introdotte dal dlgs n. 115/2008 che, in attuazione della direttiva comunitaria n. 226/32/Ce, ha introdotto nell'ordinamento i principi di efficienza energetica e rispetto dell'ambiente nella gestione degli impianti di riscaldamento per le abitazioni private e le aziende, determinando i fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale/estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria per gli edifici. Il contratto tipo, nelle due versioni base e plus, è consultabile sul sito internet della Camera di commercio, all'indirizzo www.mi.camcom.it.
Il contratto tipo messo a punto dalla Cciaa milanese. Il contratto tipo si compone di una parte relativa alle condizioni generali e di una nella quale sono invece riportate le condizioni particolari. Ecco i punti principali:
a) attenzione alla scelta dell'impresa. Per operare in questo settore è necessario che l'impresa sia in possesso dell'abilitazione professionale all'esecuzione del contratto di erogazione dei servizi di energia richiesta dal dlgs n. 115/2008, la quale deve essere comprovata con l'esibizione (e l'allegazione al contratto) di specifica certificazione rilasciata dalla medesima Camera di commercio. È inoltre necessario possedere i requisiti e quindi attestare l'idoneità ad assumere la qualifica e la mansione di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto ai sensi del dpr 412/1993;
b) che cosa è compreso nel servizio energia che forma oggetto del contratto? Con la stipula del contratto l'impresa si obbliga a fornire al proprietario dell'immobile una serie di interventi di adeguamento normativo e/o di riqualificazione funzionale degli impianti e la fornitura di servizi energetici con sistema di contabilizzazione a megawattora (MWh) che, nell'osservanza dei criteri dettati dal dlgs n. 115/2008, dovranno consentire la gestione ottimale dell'impianto e il miglioramento del processo di trasformazione e utilizzo dell'energia. L'impresa sarà inizialmente tenuta anche a verificare la validità e l'efficacia dell'attestato di certificazione energetica dell'impianto e, ove questo manchi, a eseguire le attività necessarie per ottenere l'emissione di un valido attestato;
c) basta con lo spreco di energia. Il nuovo impianto di riscaldamento/affrescamento dell'immobile, in adempimento alle prescrizioni del dlgs n. 115/2008, deve condurre a un contenimento dell'utilizzo di energia. Viene quindi contrattualmente stabilito che la quantità massima di energia termica erogata consuntivata a fine esercizio non potrà risultare superiore al valore risultante dalla sommatoria del fabbisogno presunto di energia termica, revisionato in modo proporzionale al variare dei gradi giorno utilizzati, dei giorni di funzionamento dell'impianto e degli orari, somma finale maggiorata però di un'alea tecnica del 10% (si vedano le tabelle A e B). È importante evidenziare come eventuali eccedenze di consumo energetico che l'impresa non riesca a giustificare con oggettive argomentazioni tecniche rimarranno per contratto a carico della stessa;
d) prezzi chiari e trasparenti. Il contratto tipo messo a punto dal tavolo di lavoro istituito dalla Camera di commercio di Milano propone di pattuire distintamente i costi dei singoli servizi che l'impresa è chiamata a garantire per le opere di riqualificazione impiantistica, riassumendoli in un'apposita tabella (si veda la tabella C). Gli stessi criteri di trasparenza valgono poi per il corrispettivo dovuto a fronte del servizio di climatizzazione invernale/estiva e per la produzione di acqua calda (si veda la tabella D) (articolo ItaliaOggi Sette del 03.06.2013).

EDILIZIA PRIVATAApre il registro del conto termico. Da oggi si possono inoltrare in via telematica le prime richieste di contributo.
Il conto alla rovescia è terminato. Da questa mattina, alle 9, apre la possibilità di iscrizione ai registri del conto termico, un passaggio necessario per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi dotati di pompa di calore o di generatori di calore alimentati a biomasse, con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1 MW.
È un primo step sulla strada dell'attuazione dell'intera misura, che discende dal decreto dei ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente del 28.12.2012, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 02.01.2013. L'intero conto termico, gestito dal Gse, mette infatti a disposizione un tesoro di 900 milioni annui (700 per i privati e il resto riservato alla Pa) per il sostegno economico dei piccoli interventi di miglioramento energetico degli immobili.
Per quanto riguarda le opere che devono passare attraverso l'iscrizione al registro, le risorse a disposizione sono di 7 milioni per la Pa e 23 per i privati: le domande dovranno essere trasmesse sul Portaltermico per via telematica e saranno aperte fino alle 21 del 01.08.2013.
Nelle prossime settimane, poi, per gli altri interventi, il Gse renderà disponibile l'applicazione informatica anche per la trasmissione delle richieste di prenotazione (riservate alla Pa) e per l'accesso diretto agli incentivi (Pa e privati). Ma vediamo come funziona l'intera misura, al di là del primo passo operativo.
Che cosa è incentivato
Gli interventi ammessi al contributo sono di due categorie. La prima, riservata all'uso della pubblica amministrazione, comprende azioni per incrementare l'efficienza energetica di edifici esistenti, come l'isolamento e la schermatura solare, la sostituzione di infissi o di vecchi impianti per la climatizzazione invernale con generatori a condensazione. La seconda categoria, aperta ai privati, guarda ai piccoli interventi di sostituzione di impianti obsoleti, sia per il riscaldamento, sia per la produzione di acqua calda sanitaria, con nuovi apparati alimentati da fonti rinnovabili o tramite sistemi ad alta efficienza.
Chi può fare domanda
Il sostegno è aperto sia alle amministrazioni pubbliche sia ai privati (persone fisiche, condomini o soggetti titolari di reddito d'impresa o agrario). Il decreto prevede che a inoltrare domanda e a stipulare il contratto con il Gse sia il soggetto responsabile, cioè colui che ha sostenuto le spese per l'efficientamento. Nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti con il supporto di una Esco (Energy service company), è quest'ultima il soggetto responsabile.
L'ammontare degli incentivi
La somma annua a disposizione per il sostegno del conto termico è di 900 milioni. Di questi, 200 milioni sono destinati a coprire gli interventi di categoria 1 (Pa) mentre 700 milioni andranno a incentivare le azioni comprese nella categoria 2 (privati). Il rimborso sarà corrisposto fino all'esaurimento dei fondi. Nel caso della Pa, la copertura massima è fino al 40% delle spese sostenute, compresa diagnosi e certificazione energetica. L'incidenza del rimborso per i lavori effettuati da privati dipende dalla taglia del generatore installato, dall'efficienza in rapporto alla zona climatica in cui è inserito e da altri coefficienti.
Le differenze con il passato
A differenza di altri meccanismi, come la detrazione sull'imposta lorda del 50% e del 55% per chi ristruttura una casa esistente o per chi fa efficienza, il conto termico funziona in modo opposto. Non è infatti un recupero a posteriori, ma prevede un rimborso su conto corrente, da parte del Gse, di una parte delle spese sostenute, suddivisa in rate annuali costanti, da un minimo di due anni, fino a un massimo di cinque anni, a seconda del tipo di intervento.
Il meccanismo ricalca, in parte, quello del conto energia usato per il solare fotovoltaico, anche perché tende a premiare le soluzioni realmente produttive ed efficaci.
Cumulabilità
L'aiuto può essere assegnato solo a chi non accede ad altre forme di sostegno statale (salvo fondi di garanzia, fondi di rotazione o contributi in conto interesse). Per gli edifici a uso pubblico, però, il conto termico è cumulabile con incentivi in conto capitale (articolo Il Sole 24 Ore del 03.06.2013 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATAEco-bonus, premi a largo raggio. L'aumento del beneficio al 65% conviene sempre anche se scende l'importo agevolabile.
IL PROBLEMA/ L'agevolazione passa al 65% dal 1° luglio L'unica incognita deriva dalle conseguenze del possibile aumento Iva.
L'ATTENUANTE/ In molti casi l'imposta sul valore aggiunto resterà al 10% Impatto negativo per le spese più elevate.

L'aumento dal 1° luglio della detrazione Irpef ed Ires dal 55% al 65% per le spese sul risparmio energetico qualificato degli edifici rende il regime più conveniente rispetto all'attuale, nonostante la diminuzione dei tetti per la spesa agevolata. L'unica incognita è l'aumento dell'Iva dal 21 al 22%, in programma anch'esso per il 1° luglio se il Governo non riuscirà a posticiparlo nuovamente, che potrebbe "mangiarsi" una quota dei risparmi aggiuntivi.
La maggiore convenienza rispetto al regime attuale emerge chiara da alcuni esempi pratici. Se devono essere spesi importi inferiori ai vecchi limiti (ad esempio, per la coibentazione dell'edificio fino a 109.090,91 euro), il costo dell'investimento netto (cioè "pulito" dalla detrazione da ripartire comunque in dieci anni) è sempre inferiore se si sposta il pagamento delle fatture dopo il 1° luglio. Nel caso in cui, invece, la spesa supera i nuovi tetti, il costo finale è uguale, a prescindere dalla data del pagamento.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri venerdì, con la proroga fino a fine anno e l'innalzamento al 65% del scaldacqua a pompa di calore), nel caso di persone fisiche o lavoratori autonomi (professionisti). Per le imprese, invece, vale il periodo di competenza economica del costo, che coincide con il momento dell'ultimazione dell'intervento per le prestazioni (difficilmente è agevolato il solo acquisto del bene, senza la sua installazione).
Di conseguenza, l'aumento della detrazione dal 55% al 65% solo da luglio 2013 può comportare un ritardo dei pagamenti da parte di persone fisiche e professionisti, e un ritardo della fine dei lavori per gli interventi commissionati dalle imprese. Un effetto recessivo (per il solo mese di giugno) che poteva essere evitato, copiando quanto fatto nel precedente aumento dell'agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie: in quel caso, l'aumento dal 36% al 50% è partito il 26.06.2012, cioè il giorno di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto che l'ha previsto (articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22.06.2012, n. 83).
Nella tabella a lato sono stati riportati i quattro interventi agevolati (manca solo quello per i condomini), ipotizzando i tre possibili importi di spesa: sotto il nuovo limite (inferiore al vecchio), tra il nuovo e il vecchio e superiore al vecchio limite. Nei primi due casi, si nota la convenienza a posticipare la spesa dopo il 30.06.2013, mentre se la spesa da fare supera i vecchi limiti (terzo caso), la data è indifferente (i limiti sono però molto alti e difficilmente vengono superati.
In tutti i casi, non è stato calcolato l'effetto dell'aumento dell'Iva dal 21% al 22%, previsto dal 01.07.2013, anche perché la tabella vale anche per i soggetti Iva, che possono detrarre l'imposta; in ogni caso, conviene comunque posticipare la spesa, perché l'eventuale maggiore Iva che colpirà solo le persone fisiche (è in generale detraibile per imprese e professionisti) è ampiamente coperto dalla minore Irpef (pari al 10% della spesa sostenuta).
Solo per il privato che supera i vecchi limiti di spesa, l'aumento dell'Iva dal 21% al 22% potrebbe nuocere, perché anche senza considerare l'Iva il costo netto è uguale qualunque sia la data di sostenimento della spesa. In questi casi, se proprio volesse sterilizzare l'aumento dell'Iva, potrebbe chiedere al fornitore di emettere la fattura anticipata dei lavori, prima del primo luglio 2013, applicando l'Iva al 21 per cento.
Sono comunque poche le spese agevolate per cui non si applica l'Iva del 10%, non interessata dall'aumento in programma a luglio. Ad esempio, per gli interventi agevolati, rientranti tra i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie (su qualunque fabbricato, abitativo e non), l'aliquota Iva del 10% si applica alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto o d'opera (voce n. 127-quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al dpr 633/1972) e all'acquisto di beni, escluse le materie prime e semilavorate (voce n. 127-terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72).
Si applica l'Iva ordinaria del 21% (22% dal primo luglio), invece, alle prestazioni rese dai professionisti (ingegneri, architetti, geometri, eccetera) o alla parte del valore dei beni significativi (ad esempio, infissi) che eccedono il valore della prestazione (posa in opera o manodopera), delle materie prime e semilavorate, nell'ambito dell'agevolazione Iva del 10%, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), legge 23.12.1999, n. 488.
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Pressing per estendere lo sconto a opere antisismiche
L'INDICAZIONE/ Per il presidente della commissione Ambiente della Camera, Realacci, «necessario intervenire in Parlamento».

«La proroga e l'innalzamento al 65% dello sgravio fiscale per il risparmio energetico sono davvero un punto di svolta nelle politiche per la crescita che forse Palazzo Chigi avrebbe potuto comunicare meglio. Senza togliere importanza al disegno di legge sui partiti, penso che queste siano le prime vere misure per la crescita e, aggiungo, per una crescita che va nella direzione giusta della sostenibilità e della qualità edilizia».
Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera, capofila storico dell'ala ambientalista del Pd e ora vicino a Matteo Renzi, non fa mistero della soddisfazione per il varo del bonus potenziato. È la sua battaglia da anni, convinto com'è che lo sgravio del 55%, ora 65%, sia il tipo di politica economica necessaria all'Italia per rilanciare e riconvertire l'industria in chiave verde e di qualità, decisiva anche per il medio-lungo periodo. Un rammarico, tuttavia, Realacci c'è l'ha: che nel nuovo sgravio al 65% non siano rientrati gli investimenti per la prevenzione antisismica: «Prendo atto –spiega– delle dichiarazioni del governo che la prevenzione sismica è una priorità ma allora non possiamo prendere in giro gli italiani riconfermando lo sgravio del 50% che c'era già. Dobbiamo intervenire in Parlamento estendendo il 65% agli interventi di prevenzione sismica. Lo sgravio del 50% si è dimostrato insufficiente per farli decollare».
Realacci è ottimista sulla possibilità di intervenire nella fase di conversione del decreto. «Credo ci siano margini. Questa è comunque la mia posizione e ho già cominciato a lavorare perché diventi largamente condivisa. D'altra parte, la commissione che presiedo ha già votato una risoluzione che chiedeva due cose: la stabilizzazione del bonus e l'estensione agli interventi di prevenzione antisismica. Ora che c'è anche il rafforzamento al 65%, stiamo creando un'occasione che non possiamo sprecare».
Realacci aggiunge di aver trovato disponibilità nel ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi. Un'apertura esplicita in questo senso è venuta anche dal ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, che in questa partita ha sposato in pieno le tesi di Realacci, anche quando venerdì ha detto che era necessario allargare la forbice fra il bonus energetico e quello per le ristrutturazioni per creare un maggiore incentivo all'investimento più sostenibile sul piano energetico e ambientale.
Per Realacci il completamento dell'operazione 65% contribuirebbe «a riorientare i cittadini a una nuova idea di casa, considerando che fra una casa ben fatta e una fatta male passa anche una differenza di bolletta energetica di 1.500 euro annui. C'è un gran discutere di Imu che pesa meno di 500 euro su gran parte delle famiglie e dobbiamo imparare a cogliere queste altre opportunità». Il 65% «può contribuire anche a rilanciare il settore dell'edilizia dandogli competitività nella direzione giusta della qualità e della bellezza». A patto che si pensi fin da ora «a una qualche forma di stabilizzazione, tale da consentire una politica che duri negli anni».
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Nuova certificazione. Le penalità per il proprietario. Sanzione fino a 18mila euro se manca l'attestato.
TRASPARENZA/ I parametri energetici vanno riportati anche negli annunci di vendita/affitto Multa da 3mila euro per chi non adempie.

Compravendite di immobili e locazioni con Ape (attestato di prestazione energetica) al posto dell'Ace (attestato di certificazione energetica): è quanto dispone il decreto legge sul bonus energia.
Il nuovo attestato Ape (che avrà vigore solo dal momento in cui ne verrà apprestato lo schema dal ministro dello Sviluppo economico, come previsto dall'articolo 6 del decreto) dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, dovrà attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
L'Ace non andrà del tutto in pensione, ma potrà continuare a essere «predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica»; inoltre, è precisato che l'obbligo di dotare l'edificio di un Ape non sussiste «ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE».
L'Ape (che avrà una validità temporale di dieci anni e che comunque perderà vigore per effetto di qualsiasi intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'immobile) dovrà essere rilasciato al termine dei lavori e a cura di chi li ha effettuati, per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di ristrutturazione "importante" (e cioè quando i lavori in questione insistano su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio). Anche il proprietario dell'immobile è però tenuto, in caso di vendita o locazione, a rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall'avvio delle trattative, e consegnarlo alla fine delle medesime. Se a essere venduto o locato è un edificio ancora non costruito, il venditore o il locatore dovrà fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape insieme alla dichiarazione di fine lavori.
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione andrà inoltre inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici. La prestazione energetica è rilevante anche prima della stipula di questi contratti, poiché è prescritto che nel caso di offerta di vendita o di locazione, gli annunci (contenuti in qualsiasi mezzo di comunicazione) debbano riportare «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».
Tutte queste prescrizioni sono assistite da sanzioni non lievi. Se non vengano dotati di Ape gli edifici nuovi o ristrutturati oppure oggetto di vendita, il costruttore o il proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro. Se di Ape non sia dotato un edificio oggetto di un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore da 500 a 3mila euro.
Di Ape dovranno essere dotati anche gli edifici utilizzati da Pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico: il proprietario dovrà produrlo e affiggerlo con «con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico»
(articolo Il Sole 24 Ore del 02.06.2013 - tratto da www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATACONSIGLIO DEI MINISTRI/Incentivi fiscali più ampi. Estesi all'arredo e ai lavori antisismici.
L'edilizia spinta a colpi di sgravi. Il bonus energetico al 65%, per le ristrutturazioni al 50%.

Il bonus per gli interventi di riqualificazione energetica sale al 65%, mentre la detrazione al 50% vale sia per le ristrutturazioni sia per l'arredo degli immobili oggetto dell'intervento. Sono stati così prorogati al 31.12.2013 i termini per fruire delle due detrazioni. Mentre, una nuova agevolazione, accessibile fino al 31/12/2014, consentirà di incassare un bonus fiscale del 65% per gli interventi di risparmio energetico eseguiti sull'intero edificio.
Queste le novità rilevabili dal decreto legge licenziato dal Consiglio dei ministri di ieri, per recepire la direttiva comunitaria 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche in edilizia, per cui l'Italia è soggetta a procedure di infrazione Ue.
Il dl prevede una proroga al 31/12/2013 di quanto disposto dal comma 1, dell'art. 11, dl 83/2012 che aveva innalzato, fino al prossimo 30 giugno, la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50%, raddoppiando il tetto da 48 mila a 96 mila euro.
Di fatto, per le spese sostenute (vale la data del bonifico) dal prossimo 1° luglio e fino alla fine dell'anno, la detrazione sarà pari al 50% su un tetto di spesa di 96 mila euro, per quelle relative alle ristrutturazioni edilizie, e del 65% da tarare su un tetto (soglia) variabile per tipologia di spesa (riqualificazione per euro 100 mila, sostituzione impianti di climatizzazione invernale per euro 30.000 e quant'altro) per quelle destinate al risparmio energetico, con obbligo di ripartizione in 10 quote annuali, a prescindere dall'età del beneficiario.
Come si evince dal testo e dagli allegati (A e B), sono state inserite alcune nuove tipologie come quelle dell'isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle pareti perimetrali (euro 400 mila), delle finestre e degli infissi, se installate con sistemi di termoregolazione (euro 180.000), e dell'installazione di caldaie a condensazione (per potenza fino a 35 kW, euro 4.000 e per quelle di potenza superiore, euro 60 mila).
La proroga è stata estesa, inoltre, all'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione fino a 10 mila euro (bonus di 5.000 euro). E le detrazioni del 50% copriranno anche gli interventi di ristrutturazione inerenti all'adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (lett. i, c. 1, art. 16-bis, Tuir). Si ricorda che, con decorrenza dall'01/01/2012, il legislatore ha messo a regime le detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, introducendo, nel dpr n. 917/1986, l'art. 16-bis, che prevede l'incorporazione (lett. h, c. 1) delle spese destinate alla seconda tipologia e la detrazione (comma 1) del 36% su un tetto di spesa fissata a 48 mila euro.
La proroga è stabilita fino alla fine di quest'anno (a partire dall'01/07/2013) per le detrazioni fruibili sugli interventi per l'efficienza energetica eseguiti su edifici esistenti, comprese le parti a comune degli edifici, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., che abbiano anche per oggetto l'isolamento di strutture opache, verticali, orizzontali e l'installazione di finestre e infissi e di caldaie a condensazione. Mentre il lasso di tempo per accedere al beneficio fiscale risulta più ampio (31/12/2014) per gli interventi degli edifici e parti a comune che implicano la riqualificazione di almeno il 25% della superficie dell'involucro, secondo i criteri definiti dalla direttiva richiamata (2010/31/Ue). Restano esclusi, a quanto si evince dalla relazione illustrativa, le spese inerenti agli impianti di produzione di energia termica (pannelli solari per uso termico e pompe di calore) oggetto di altro incentivo, di cui al dm 28/12/2012.
Dopo la soppressione dell'obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (Cop) e di indicazione separata della manodopera in fattura, gli adempimenti si sono notevolmente ridotti, dovendo solo tenere a disposizione la documentazione relativa (Agenzia delle entrate, provvedimento 02/11/2011), indicando taluni dati in dichiarazione (dati catastali ed estremi dell'atto che costituisce il titolo per la detenzione, in particolare). Il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi, di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997, è tenuto al rispetto delle disposizioni, di cui al decreto ministeriale n. 41/1998, con riguardo alle modalità di pagamento con utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Infine, si ricorda la possibilità (comma 8, art. 16-bis, Tuir) di mantenere la detrazione non utilizzata in capo al venditore in caso di trasferimento (a titolo gratuito o oneroso) dell'unità abitativa, con la possibilità di far detrarre il bonus anche dal subentrante di un contratto di locazione, al decesso del conduttore (circ. 13/E/2013).
Reazioni. Per Rete Imprese Italia, la proroga del bonus del 50% per le ristrutturazioni con l'estensione agli arredi « è un importante sostegno alla ripresa». Il sodalizio delle imprese chiosa: «Questa agevolazione, insieme all'ecobonus, portato al 65% ed esteso a privati cittadini e condomini, darà slancio al settore edilizio. E auspica: «Il provvedimento venga esteso anche a tutto il 2014 e sia ridotto il numero degli anni su cui ripartire il beneficio del credito d'imposta, al fine di amplificarne gli effetti sull'economia» (articolo ItaliaOggi dell'01.06.2013).

maggio 2013

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29.12.2003 n. 387 - Partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al paragrafo 14 delle "Linee guida" emanate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 10.09.2010 - Istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, nota 31.05.2013 n. 9911 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Rinnovabili, ciambella ai tecnici. Un anno in più per abilitarsi. E l'esperienza maturata vale. Nel decreto legge sull'efficienza energetica, oggi in Cdm, una norma salva installatori.
Proroga di un anno della scadenza per abilitarsi (01.08.2014) come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili e possibilità di qualificarsi utilizzando l'esperienza lavorativa già maturata. Potranno infatti svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria anche i soggetti che hanno già lavorato, per almeno tre anni, alle dipendenze di una impresa abilitata nel ramo degli impianti da fonti rinnovabili.
Sono queste alcune delle importanti novità contenuta nello schema di decreto legge di recepimento della direttiva 2010/31/Ue che il governo dovrebbe approvare domani. Novità che vanno incontro all'allarme lanciato il 16/05/2013 da ItaliaOggi e che ha innescato la mobilitazione di Cna, Confartigianato e Casartigiani.
Nell'articolo 16 dello schema di decreto legge viene esaminata infatti un'importante questione che rischiava di togliere dal mercato, da agosto, 80 mila imprese di installazione impianti, con circa 200 mila addetti nel campo delle energie rinnovabili (fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia). Una modifica all'articolo 15 del dlgs 03.03.2011 n. 28 (il cosiddetto decreto rinnovabili) riconosce l'attività di installatore già svolta e dà più tempo agli stessi di partecipare ai corsi di formazione.
Questi soggetti dovranno anche conseguire la qualifica di installatori e manutentori, ma avranno tempo fino al 31.03.2014 per iscriversi agli appositi corsi di formazione e fino al 01.08.2014 per conseguire il relativo attestato. I corsi di formazione dovranno essere attivati dalle regioni e province autonome entro il 31.10.2013.
L'articolo 15 del dlgs 03.03.2011 n. 28 stabilisce che per svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti da fonti rinnovabili (caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore), è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: diploma di laurea in materia tecnica specifica; diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un'impresa del settore; titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un'impresa del settore (articolo ItaliaOggi del 31.05.2013).

EDILIZIA PRIVATAFittasi con attestato. Certificato energetico per locazioni. L'obbligo è nel dl in arrivo sul risparmio energetico.
Il nuovo «attestato di prestazione energetica» è vincolante anche per le locazioni di edifici o unità immobiliari.
Il vincolo delle attestazioni di prestazioni energetiche anche per le locazioni viene previsto con l'articolo 6 dello schema di decreto legge, rubricato «recepimento della direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del consiglio del 19.05.2010, n. 31 sulla prestazione energetica nell'edilizia», che dovrebbe essere approvato al prossimo consiglio dei ministri.
Questo articolo, nello schema di decreto, va a sostituire integralmente l'art. 6 del dlgs 19.08.2005, n. 192 e stabilisce, quanto segue: l'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato «attestato di prestazione energetica» ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati a un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2; nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica; nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.
È necessario ricordare che il decreto legge interviene per porre rimedio alla procedura d'infrazione aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia (articolo ItaliaOggi del 30.05.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili è consentita anche in zone classificate agricole, e comunque sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione competente, sindacabile dal giudice amministrativo solo per profili che attengano all’evidente illogicità.
E’ noto, a quest’ultimo riguardo, che, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili è consentita anche in zone classificate agricole, e comunque sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione competente, sindacabile dal giudice amministrativo solo per profili che attengano all’evidente illogicità (Cons. Stato, Sez. V, 25.07.2011, n. 4454; Sez. IV, 15.05.2008, n. 2247) (TAR Umbria, sentenza 23.05.2013 n. 303 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASviluppo sostenibile. Impianti fotovoltaici ed impatto sull'ambiente ed il paesaggio.
In tema di impianti fotovoltaici, la differenza fra gli impianti minori, realizzabili mediante la presentazione di D.i.a. conforme agli strumenti urbanistici e quelli di maggiori dimensioni, che richiedono la più complessa procedura autorizzatoria prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29.12.2003, n. 387, risiede nella diversa incidenza degli interventi sul bene paesaggio e ambiente.
La natura del bene tutelato e le caratteristiche della procedura di autorizzazione rendono evidente come la compromissione del paesaggio e dell’ambiente non si esaurisce con la sola edificazione dell’impianto e danno conto delle ragioni per cui l’art. 12, citato, affermi al comma 4 che l'autorizzazione costituisce «titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto».
Tale espressione giustifica l'interpretazione secondo cui l’assenza dell’autorizzazione riveste rilevanza anche in corso di esercizio ed esclude che la conclusione delle opere di edificazione comporti il venir meno delle esigenze cautelari che sostengono il provvedimento cautelare (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.05.2013 n. 20403 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAFotovoltaico compromesso senza l'Aua.
Vi è compromissione ambiente continuata nel caso di installazione di impianto fotovoltaico di grandi dimensioni senza l'autorizzazione unica ambientale (dlgs n. 387/2003). L'autorizzazione unica deve tenere conto infatti delle caratteristiche complessive della zona a vocazione agricola al fine di tutelare il paesaggio rurale.

Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione, III Sez. penale, con la sentenza 13.05.2013 n. 20403.
I giudici di cassazione infatti sostengono ai sensi dell'articolo 12 del dlgs n. 387 del 2003 l'autorizzazione unica deve avere come riferimento il rispetto della normativa in tema di ambiente, di paesaggio e di patrimonio storico.
L'autorizzazione unica è «titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto». Quindi l'assenza dell'autorizzazione è rilevante anche in corso di esercizio escludendo il venir meno delle esigenze cautelari alla base del sequestro (articolo ItaliaOggi del 13.06.2013).

aprile 2013

EDILIZIA PRIVATA: Impianti fotovoltaici: illegittimo il frazionamento della potenza di un unico impianto.
La
Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 08.04.2013 n. 15988 ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo adottato per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kw realizzato in assenza di autorizzazione unica regionale.
In particolare il provvedimento aveva ad oggetto 10 impianti fotovoltaici ciascuno con potenza inferiore ad 1 megawatt ubicati su terreni limitrofi con destinazione agricola, originariamente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti, previo frazionamento, a società diverse.
Il sequestro era stato disposto poiché, ad avviso del Tribunale di Brindisi, tutti gli impianti dovevano essere considerati un unico complesso unitario per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 10 megawatt, riconducibile al medesimo centro economico giuridico di interessi, cui facevano capo tutte le società che avevano presentato la DIA.
Inoltre era stato altresì ravvisato il reato di lottizzazione abusiva (ex art. 44 d.p.r. 380/2001) sia negoziale che materiale a seguito del frazionamento dei terreni e della trasformazione di un'area da agricola in industriale.
Avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione nel quale veniva sostenuta la legittimità dell'intervento sia in applicazione della l.r. Puglia (art. 27 l.r. 1/2008 - applicabile ratione temporis) che consentiva l'utilizzo della DIA per impianti di potenza elettrica nominale fino ad 1 megawatt sia in relazione al fatto che il concetto, alla base del provvedimento di sequestro, di "unico centro di interessi giuridico economico" non trovasse riscontro nella normativa civilistica delle società.
La cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.
Il giudice adito, dopo aver richiamato la normativa nazionale e regionale in merito alla costruzione di impianti rinnovabili ha precisato che "…ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 3, lett. e3), gli impianti per la produzione di energie alternative, tra cui i fotovoltaici, rientrano tra gii interventi di nuova costruzione e che, in applicazione della normativa specifica del settore, quelli di potenza inferiore ai 20 Kw possono essere realizzati a seguito di presentazione della DIA, mentre quelli di potenza superiore devono essere assentiti mediante il rilascio del permesso di costruire, che è compreso nell'autorizzazione unica regionale di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3".
Sulla base di queste considerazioni è stato precisato come la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw in assenza dell'autorizzazione unica regionale integra il reato di cui al d.p.r. 380/2001 articolo 44, lett. b.
Inoltre è stato ritenuto inconferente il richiamo alla normativa regionale della regione puglia che consentiva la costruzione di impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 1 megawatt poiché tale limite era stato ampiamente superato considerata l'unicità dell'impianto; e questo sia nell'ipotesi in cui l'intero intervento fosse riconducibile ad una fittizia creazione di una pluralità di soggetti societari finalizzata ad aggirare la normativa in materia di autorizzazione unica, sia nel caso di sostanziale realizzazione da parte di più società di un unico impianto di energia elettrica di origine fotovoltaica, fittiziamente frazionato.
Per quanto riguarda il reato di lottizzazione abusiva, la Cassazione, pur sottolineando come gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché risulti salvaguardata l'utilizzazione agricola del territorio ha precisato che "… anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, è ipotizzabile il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici".
In conclusione, il frazionamento di un unico impianto fotovoltaico finalizzato alla sola elusione della normativa in materia di autorizzazione unica integra il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), del d.p.r. 380/2001, e legittima l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo (commento tratto da www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti fotovoltaici e lottizzazione abusiva.
Anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, e ipotizzabile il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni dell’impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici (
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.04.2013 n. 15988 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Rete ecologica Natura 2000.
Domanda
Gli impianti eolici in siti appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 sono soggetti a vincoli europei?
Risposta
La Corte di giustizia delle comunità europee, sezione prima, con la sentenza del 21.07.2011 (causa C-2/10) ha stabilito, in tema di location, sia in terra ferma, sia nelle distese marine, che la direttiva del 21.05.1992, 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che la direttiva del consiglio del 02.04.1979, 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che la direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 27.09.2001, 2001/77/Cee, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che la direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 23.04.2009, 2009/28/Ce, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Cee e 2003/30/Ce devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l'installazione di aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell'incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati.
Pertanto, la Corte di giustizia delle comunità europee, con la succitata sentenza, puntualizza che, nell'installazione di impianti eolici, deve essere tenuto bene presente il principio di diritto generale di inaccessibilità a divieti assoluti. Quindi, per la corte, le location di energie rinnovabili trovano un accoglimento migliore se esse sono corredate da studi comparativi sulle ripercussioni ambientali, alla luce delle aggiornate conoscenze tecno-scientifiche (articolo ItaliaOggi Sette dell'08.04.2013).

marzo 2013

EDILIZIA PRIVATA: M. Asprone, IL PROCEDIMENTO UNICO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI -  In aderenza alla dottrina , la giurisprudenza ha affermato l’indispensabilità di operare un richiamo ad un livello di governo superiore nel caso di dissenso espresso da un Ente preposto alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale nelle ipotesi di procedimento unico di autorizzazione alla produzione di energie rinnovabili (Gazzetta Amministrativa n. 1/2013).

EDILIZIA PRIVATASerra fotovoltaica senza più limiti. Il Tar Lazio cancella i limiti di superficie.
Annullati i limiti di installazione di impianti fotovoltaici sulle serre. Il rapporto del 50% tra la superficie delle serre e i pannelli fotovoltaici non sono sufficienti a garantire la coltivazione. Il fatto che il limite del 50% debba essere rispettato in tutto il territorio nazionale non tiene conto delle diverse condizioni di luminosità e di calore delle regioni italiane.
Per garantire le coltivazioni sono necessari altri parametri quali: il clima, la luminosità, la qualità del territorio e le risorse idriche.

Questo è quanto previsto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter, con la sentenza 26.03.2013 n. 3143.
I giudici amministrativi della capitale hanno annullato la disposizione normativa contenuta nell'articolo 14, 2 comma, del dm 05.05.2011 (cd. quarto conto energia). La quale stabilisce che dopo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle serre, per poter garantire la coltivazione il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie dei pannelli e la superficie di copertura della serra non deve superare il 50%.
Il Tar Lazio era stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da una società contro i limiti fissati dall'articolo 14, 2 comma, del dm del 2011. Dopo il ricorso, il Gse e il Mise, sostenevano che la norma era indirizzata a contrastare l'uso eccessivo dei moduli fotovoltaici per non rendere le serre inadatte al loro scopo originario, cioè alla coltivazione. Il Tar ha al contrario dato ragione alla società ricorrente.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, i limiti posti dal quarto conto energia oltre ad essere illogici e contraddittori non sono sufficienti a garantire le coltivazioni in serra. Per i motivi suindicati giudici hanno annullato la disposizione specificando che solo il Mise può far valere i limiti per alcune tipologie di serre (articolo ItaliaOggi del 04.04.2013).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA – Istanze dirette all’installazione di impianti fotovoltaici – Unicità del progetto (ai fini della verifica di compatibilità ambientale) – Elementi indiziari o sintomatici – Punto di connessione.
L’amministrazione deve evitare comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere la applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un’altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale.
In particolare, in presenza di più istanze dirette alla installazione di impianti fotovoltaici, l’amministrazione competente può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto, con la conseguenza di assoggettare il medesimo a verifica di compatibilità ambientale in caso di superamento delle soglie di potenza previste dalla normativa di settore: il collegamento funzionale tra le istanze può ben desumersi da alcuni elementi indiziari o sintomatici dell’unicità dell’operazione imprenditoriale, quali la unicità dell’interlocutore che ha curato i rapporti con l’amministrazione, la medesimezza della società alla quali vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione e, per finire, la unicità del punto di connessione.
E questo perché, pur potendosi considerare rilevante l’obiettivo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, appare altrettanto meritevole di tutela l’interesse ad una corretta valutazione dell’impatto ambientale degli impianti di cui si discute, al fine di non sacrificare oltre ogni ragionevole limite il bene ambientale nel suo complesso (Tar Lecce, sez. I, 16.04.2010, n. 926; 17.09.2011, n. 1113; 16.07.2012, n. 1307) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.03.2013 n. 620 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAImpianti fotovoltaici: ok alle detrazioni del 50%!
La detrazione del 50% relativa alle ristrutturazioni edilizie vale anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito posto dall’ANIE (Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) che ipotizzava che le agevolazioni fiscali fossero riservate al solo ambito del solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, che ha un’incidenza immediatamente misurabile sul risparmio energetico.
L’Agenzia, invece, conferma che la realizzazione di un impianto fotovoltaico va considerata a tutti gli effetti opera edile finalizzata al risparmio energetico e, in quanto tale, ha diritto al beneficio della detrazione del 50%.
Tuttavia, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, chi opta per la detrazione sulle ristrutturazioni non può richiedere gli incentivi del Quinto Conto Energia sullo stesso intervento.
Al contrario, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonus fiscale sulle ristrutturazioni si può cumulare con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato (21.03.2013 - link a www.acca.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATAI pannelli solari verso il riciclo totale. Fotovoltaico. La scelta ai consorzi entro fine mese.
Per i pannelli fotovoltaici scocca l'ora del recupero e del riciclo. La prima scadenza è fissata al 31 marzo, quando produttori-importatori, distributori o installatori dovranno aderire a un consorzio di smaltimento. Sarà questo soggetto che tra 10-15 anni (per i moduli si stima una vita intorno ai 20 anni) si farà poi carico di gestire l'intero processo di recupero. Il titolare dell'impianto, a sua volta, è tenuto a trasmettere l'attestato di adesione, messo a disposizione dal produttore, al Gse (Gestore servizi energetici). Il documento contiene una serie d'informazioni minime come il modello del modulo e l'anno di adesione al consorzio.
A questa prima fase sono interessati tutti gli impianti che beneficiano del quarto o quinto conto energia, cioè tutti i pannelli attivati dal 01.07.2012 in poi. Si tratta di circa 20-25 milioni di moduli, secondo Francesco Trezza, responsabile del Conto energia del Gse, per i quali i produttori devono pagare al consorzio un corrispettivo proporzionale ai moduli immessi sul mercato.
Il consorzio, a garanzia dell'effettivo smaltimento dei moduli a fine vita, versa su un fondo un contributo, che in questa fase d'avvio non deve essere inferiore al valore che si ottiene moltiplicando un euro per il peso del modulo e dividendo per venti. In pratica il fee sarà di almeno un euro. Una volta che il meccanismo sarà rodato ci sarà la totale tracciabilità dei moduli attivi e il contributo previsto dovrà coprire almeno i due terzi del costo totale sostenuto dal consorzio l'anno precedente.
I contributi vengono accantonati in un trust vincolato allo smaltimento dei pannelli (si veda Il Sole 24 Ore del 28.02.2013, pagina 19). Il Gse consiglia la legge applicabile, indicandola in quella della Repubblica di San Marino. Su questo punto Michele Zilla, direttore generale di Cobat, è critico: «La gestione del trust secondo lo schema elaborato dal Gse è onerosa per la molteplicità dei soggetti coinvolti. Cobat invece aveva scelto di istituire un trust con legge istitutiva delle isole di Jersey che permetteva l'autodichiarato».
I consorzi accreditati presso il Gse cercano di procurarsi quanti più moduli saranno trattati tra 10-20 anni. «I principali consorzi hanno fissato il fee a carico dei produttori tra 1 e 1,5 euro ovvero tra i 50 e i 75 euro la tonnellata -spiega Maurizio Maggi, responsabile della divisione fotovoltaico del Consorzio Remedia-. Inoltre c'è l'aspettativa che in un prossimo futuro l'evoluzione permetterà di valorizzare l'intero pannello. Oggi invece per smaltire dei pannelli si devono preventivare tra i 150 e i 200 euro la tonnellata.
Vetro, alluminio e rame sono i materiali più facili da ricavare dai moduli, ma la sfida è arrivare al riciclo totale, dall'argento dei contatti al silicio delle celle. «I primi test compiuti evidenziano un tasso di recupero del 90%», aggiunge Paolo Gianese, segretario generale del Comitato Ifi-Industrie fotovoltaiche italiane.
«Esistono altri 50 milioni di moduli installati prima del 01.07.2012 per i quali non esiste alcun obbligo di smaltimento a fine vita -ricorda Trezza-. Potranno essere gestiti quando in Italia sarà recepita la revisione della direttiva europea, in base alla quale i moduli fotovoltaici diventeranno a tutti gli effetti dei Raee ed entreranno nel sistema di recupero» (articolo Il Sole 24 Ore del 18.03.2013).

EDILIZIA PRIVATACaldaie e condizionatori con controlli semplificati. In arrivo il regolamento sugli impianti termici.
L'APPLICAZIONE/ Le disposizioni saranno subito in vigore solo nelle Regioni che non hanno già norme specifiche.

Anche il raffrescamento estivo incontrerà un limite di temperatura. La novità è tra quelle inserite nel decreto con le nuove regole per l'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» ha la finalità sia di riordinare il quadro normativo sugli impianti (modificando e abrogando alcune disposizioni del datato Dpr 412/1993), sia di adempiere ai rilievi sollevati dalla Commissione europea all'Italia, per il mancato recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE, che obbliga i Paesi membri ad introdurre norme in materia di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria di potenza maggiore di 12 kW.
Tra le prescrizioni, appunto, in aggiunta ai già noti valori massimi di temperatura ambiente per il periodo invernale, viene ora fissato un valore minimo di temperatura durante la climatizzazione estiva di 26°C, con una tolleranza di -2°C. Questi valori, massimo e minimo, sono ora da intendersi riferiti alla media ponderata delle temperature dell'aria misurate nei singoli ambienti.
I Comuni possono sempre ampliare o ridurre i periodi annuali e giornalieri di attivazione degli impianti termici e la temperatura massima degli ambienti: ora i sindaci potranno intervenire direttamente con un'ordinanza, senza più necessità di una delibera di giunta.
Nuove prescrizioni sono introdotte in materia di terzo responsabile (l'impresa di gestione e manutenzione). Viene in particolare disposto che la delega a questo soggetto giuridico non può essere rilasciata in caso di impianti non conformi alla legge, salvo che nell'atto sia conferito l'incarico di procedere alla messa a norma.
Fino all'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, il delegante ne rimarrà responsabile. Con il recente decreto dello Sviluppo economico 22.11.2012, nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi da persone fisiche e, in particolare, nel caso delle imprese, il responsabile "naturale" dell'impianto termico, in assenza di delega al terzo responsabile, è il proprietario o l'amministratore delegato.
Un ulteriore decreto, da emanare entro il 1° luglio, fornirà i modelli del nuovo «libretto di impianto per la climatizzazione» e dei nuovi rapporti di efficienza energetica rilasciati dagli operatori che eseguiranno i controlli periodici e la manutenzione.
Per la periodicità dei controlli, viene fatto salvo il principio esistente che vede, in ordine di priorità, le istruzioni dell'installatore, le istruzioni tecniche per il singolo componente/apparecchio predisposte dal fabbricante, le norme Uni e Cei. Installatori e manutentori saranno tenuti a fornire in forma scritta all'utente le istruzioni per l'uso e manutenzione del l'impianto. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore dovrà compilare il rapporto di efficienza, consegnarne copia al responsabile dell'impianto ed inviarne copia all'ente di controllo (Provincia autonoma o Regione), con la cadenza indicata nell'Allegato A del decreto.
I generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori ai limiti previsti –e non più manutenibili– devono essere sostituiti entro 180 giorni solari, rispetto agli attuali 300 giorni.
Sono previste, infine, ispezioni delle autorità competenti sia su impianti di climatizzazione invernale di potenza non minore di 10 kW, sia su quelli di climatizzazione estiva di potenza non minore di 12 kW. Per gli impianti invernali tra 10 e 100 kW a metano o gpl e per quelli estivi tra 12 e 100 kW, l'ispezione viene sostituita dall'accertamento del rapporto di efficienza inviato dal manutentore o dal terzo responsabile. Così il legislatore riduce gli obblighi per la Pa e i costi per gli utenti. Le ispezioni possono essere svolte da organismi esterni accreditati dalle Regioni, che devono anche assicurare la copertura dei costi attraverso un contributo da parte dei soggetti controllati.
Il decreto è direttamente applicabile nelle Regioni che non hanno recepito autonomamente la direttiva 2002/91/CE, mentre le altre devono assicurare la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto.
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La gestione
01|I CONDIZIONATORI
Il decreto impone un limite anche per il raffrescamento estivo. I condizionatori dovranno essere impostati con un temperatura minima di 26 gradi, con una tolleranza di due gradi centigradi. Per i controlli si applica la media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti. I sindaci possono variare temperature e orari di utilizzo
02|IL TERZO RESPONSABILE
La società incaricata di controllare e gestire l'impianto non può ricevere la delega in caso di impianto non conforme alle disposizioni di legge. La delega può essere assegnata comunque se c'è il proprietario incarica espressamente la società della messa a norma. Per gli immobili di proprietà delle imprese, in assenza di delega, il responsabile dell'impianto è il proprietario o l'amministratore delegato
03|I LIBRETTI
La revisione dei modelli standard dei libretti di impianto per la climatizzazione, in cui sono annotate tutte le notizie relative alla vita e agli interventi sull'impianto stesso, è rinviata a un futuro decreto, che dovrebbe vedere la luce entro il prossimo primo luglio. Nello stesso provvedimento, anche le indicazioni per i nuovi modelli del rapporto di efficienza energetica che il terzo responsabile dovrà compilare
04|I CONTROLLI
Il decreto in arrivo allunga i tempi dei controlli. Per quelli domestici, e, in generale, per tutti quelli di potenza inferiore ai 100 Kw si passa dall'attuale scadenza annuale a un controllo ogni due anni per impianti a combustile liquido o solido, e a quattro anni per quelli alimentati a metano e gpl. Per gli impianti di riscaldamento a metano o gpl tra i 10 e i 100Kw e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non sono più previste ispezioni dell'ente pubblico, ma solo rapporti redatti dal manutentore o dal terzo responsabile
05|LE VECCHIE CALDAIE
Quando l'impianto di riscaldamento raggiunge un rendimento di combustione inferiore rispetto ai limiti imposti dalla legge deve essere sostituito in un tempo dimezzato –180 giorni– rispetto ai precedenti 300
06|LA PARTENZA
Il decreto che corregge in parte il Dlgs 192/2005 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 15.02.2013. Entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Da quella data si applica immediatamente e in via integrale nelle Regioni che non hanno una normativa propria sulla materia, mentre le altre Regioni dovranno adeguare le proprie leggi a questo decreto
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PROFILI FISCALI - Sulla revisione periodica l'Iva è al 10%
Si applica l'Iva al 10% alla revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento (condominiali o a uso esclusivo) installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
È quanto precisato dal l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E/2013. Scontano lo stesso regime anche le prestazioni di servizi per il controllo delle emissioni degli stessi impianti, in quanto riconducibili alla manutenzione ordinaria.
L'Iva ridotta non è applicabile ai contratti aventi a oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (come la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (circolare Finanze, 07.04.2000, n. 71).
L'eventuale richiesta di rimborso dell'Iva addebitata agli utenti oltre il 10% va presentata entro due anni dalla data del versamento dell'Iva ordinaria, ma sarò accolta solo se il prestatore di servizi dimostrerà l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita.
Inoltre, per ottenere il rimborso, non potranno essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr 633/1972) (articolo Il Sole 24 Ore del 18.03.2013).

EDILIZIA PRIVATA: In ambito domestico il controllo diventa biennale. Le procedure. Estensione a caminetti e stufe.
IL PERIMETRO/ Revisione affidata a tecnici specializzati. Sono esclusi i sistemi destinati solo a produrre acqua calda per gli alloggi.

Con le ultime modifiche all'allegato A del decreto legislativo 192/2005, sono state precisate nel dettaglio alcune procedure di controllo sugli impianti.
Sono stati innanzitutto cambiati i tempi di ispezione degli impianti termici domestici, ovvero quelli con potenza inferiore ai 100 kW. Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», stabilisce che le verifiche dovranno svolgersi «ogni due anni per gli impianti a combustibile liquido o solido» e ogni quattro anni per gli impianti a gas, metano o Gpl. I tempi sono dimezzati solo nel caso in cui la potenza termica sia uguale o maggiore a 100 kW. Si tratta delle ispezioni fatte dagli enti pubblici, con proprio personale.
Cosa diversa sono i controlli abbinati alla manutenzione. In questo caso è il tecnico manutentore a stabilire i tempi, in base alla tipologia di impianto. Rilascerà al termine del controllo un documento tecnico che attesti l'avvenuta revisione e lo stato dell'impianto. Il tecnico ha l'obbligo di suggerire eventuali interventi necessari per un buon funzionamento. Questo passaggio della legge è cruciale, non solo per la questione della sicurezza nel l'utilizzo degli impianti termici, ma anche per evitare di incorrere in sanzioni o denunce.
Il nuovo regolamento definisce «accertamento», l'insieme delle attività di controllo pubblico dirette a verificare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
Il controllo e la manutenzione sono da affidare a «operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni», così come per le ispezioni sugli impianti termici si richiama l'importanza di affidarsi ad esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti.
Per l'impianto fumario è possibile rivolgersi ad artigiano o ditta con abilitazione (lettera c, Dm 37/2008) o maestro spazzacamino specializzato sotto le dirette subordinazioni del terzo responsabile della centrale termica o, per mandato, del manutentore della centrale termica oppure su specifica richiesta dell'amministratore condominiale nei casi di evidente mancanza di manutenzione dell'impianto fumario (riscontrabile dal libretto di centrale termica).
Caminetti e stufe sono a tutti gli effetti considerati impianti termici poiché da definizione di legge l'impianto termico è l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale (articolo Il Sole 24 Ore del 18.03.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Parco eolico.
Domanda
Cosa deve intendersi per parco eolico?
Risposta
Il parco eolico, come affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 07.02.2012, depositata il 14.03.2012, è dato da un insieme di aerogeneratori, quali pale eoliche o torri, localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro che producono energia elettrica sfruttando la forza del vento, allo stesso modo in cui le turbine idrauliche trasformano in energia la forza dell'acqua nelle comuni centrali idroelettriche.
Pertanto, il parco eolico assolve a una funzione assolutamente analoga a quella di una centrale idroelettrica, salvo la diversa fonte naturale (vento in un caso, acqua nell'altro) dalla cui forza è derivata per effetto delle turbine l'energia elettrica prodotta.
A esso può essere applicato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale numero 162, del 2008, che investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-quinquies del decreto legislativo del 31.03.2005, numero 44, convertito dalla legge 31.05.2005, numero 88, ebbe ad affermare che «il legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento alle centrali elettriche (che si era determinato nella giurisprudenza della Corte di cassazione), senza innovare il concetto di immobile per incorporazione, quale emergente dalla normativa esistente ed evidenziata dalla giurisprudenza in precedenza richiamata. L'unico effetto (articolo 1-quinquies del decreto legislativo del 31.03.2005, numero 44) è quello di considerare immobili le centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice di fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero degli immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. L'articolo 1-quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse nell'ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l'altro, gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse» (articolo ItaliaOggi Sette dell'11.03.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici (inserto ItaliaOggi Sette dell'11.03.2013).

febbraio 2013

EDILIZIA PRIVATA: Pubblica utilità.
Domanda
Il comune può autorizzare le opere necessarie per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili?
Risposta
Il consiglio di stato, pronunciandosi sul ricorso in appello numero 7971, del 2006, ha affermato che l'articolo 12 del decreto legislativo numero 387, del 2003, ha qualificato le opere di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili come di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. Lo stesso articolo, al comma 3, ha disposto che i predetti impianti sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.
Detta autorizzazione, ai sensi del comma 9, del succitato articolo, costituisce titolo per costruire e per esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Inoltre, alla luce del disposto del comma 7 del più volte su citato articolo 12, si deve precisare che, con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.
Tanto premesso, per il consiglio di stato, l'articolo 423 della legge numero 266, del 2005, che qualifica come connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, la riproduzione e la cessione di energia da fonte fotovoltaica dell'imprenditore agricolo non pone alcuna deroga al citato articolo 12 del decreto legislativo numero 387, del 2003, e, pertanto, resta di competenza della Regione rilasciare, secondo la procedura indicata, l'autorizzazione per la realizzazione di tale impianto fotovoltaico.
Quindi, un provvedimento comunale, in materia, è assolutamente inidoneo, alla luce della suddetta normativa a provvedere su una eventuale richiesta ed è, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 21-septies della legge numero 241, del 1990, nullo (articolo ItaliaOggi Sette del 25.02.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Definiti gli standard formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili (ANCE Bergamo, circolare 22.02.2013 n. 49).

EDILIZIA PRIVATAAce, la competenza non paga. La certificazione energetica sarà alla portata di tutti. Dura presa di posizione del Cnpi sul decreto del ministero dello sviluppo economico.
Certificatori per tutte le stagioni. Per tutte le tasche e per tutti i gusti. D'ora in poi infatti sarà sufficiente essere laureati o diplomati, e magari seguire un corso di formazione ad hoc, per diventare certificatori. Altro che iscrizione all'albo.
È solo uno dei diversi paradossi contenuti nella bozza di decreto che il ministero dello sviluppo economico ha messo a punto (dopo un attesa di oltre tre anni) sui requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici.
Insomma a breve a poter certificare il bollino verde di un immobile ci saranno, accanto alle tradizionali figure di periti industriali, per esempio, i laureati in fisica, in matematica, oppure in scienze della natura o in modellistico matematico-fisica per l'ingegneria.
Il provvedimento, approvato al consiglio dei ministri dello scorso 15 febbraio (in attuazione del decreto legislativo 19.08.2005 e successive modificazioni concernente attuazione della direttiva 2002/91 sul Rendimento energetico in edilizia), infatti, se da una parte restringe il campo d'azione solo a quei tecnici abilitati «all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi», dall'altra, la estende a molti altri professionisti che di progettazione di edifici e impianti non hanno niente a che vedere. E quando nel primo caso, «il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati» (cioè progettazione di edifici e impianti, ndr) dovrà operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato «in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui sia richiesta la competenza». Poi, nella seconda parte della norma, si specifica che, «ai fini della sola certificazione energetica» i tecnici non solo dovranno essere laureati ma dovranno possedere un attestato di frequenza «relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali».
Dunque, ha spiegato Renato D'Agostin rappresentante della commissione termotecnica del Cnpi, «in base a una logica distorta, un regolamento ha deciso di togliere e di aggiungere competenze a suo piacimento, considerando la laurea e non la professione esercitata condizione necessaria per svolgere questa attività, scardinando nello stesso tempo, sistema ordinistico e logica delle classi di laurea». Il testo stabilisce poi che i tecnici debbano frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica e, per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione o nella ristrutturazione dell'edificio certificato. L'Attestato (Ace) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma.
«Dunque è evidente», continua ancora D'Agostin, «come il ministero si arroghi il diritto di stabilire quali sono i corsi di formazione necessari, privando gli ordini di una competenza propria. Il tutto, sostanzialmente inventando una nuova professione. Forse dimenticandosi che gli esperti in materia già ci sono e operano sul territorio con professionalità e competenza.
Se il provvedimento non dovesse fare la necessaria chiarezza, ci saranno quindi certificatori esperti, cioè professionisti, iscritti agli albi e accanto soggetti improvvisati che verranno abilitati dopo un semplice corso di formazione. La sperequazione che si realizzerà tra le due figure sarà enorme: il professionista che è iscritto agli albi, infatti, (a differenza di chi opera al di fuori del sistema ordinistico) è tenuto a osservare una disciplina deontologica, pena la sanzione, praticare la formazione e l'aggiornamento permanenti, pena la sanzione e a dotarsi di assicurazione per responsabilità professionale, pena la sanzione.
È quindi evidente che, mentre si pone in essere una sorta di concorrenza sleale tra due figure con caratteristiche sostanzialmente diverse.
Ma la cosa ancora più grave è il principio di fondo: hanno trasformato lo strumento per il risparmio energetico, cioè la certificazione legata alla diagnosi, in un obiettivo finale che diventa così un mero adempimento formale, burocratico e quindi commerciale, che nulla a che vedere con l'analisi del comportamento energetico dell'edificio. A questo punto sarebbe più fruttuoso fare una semplice fotocopia delle bollette degli ultimi anni. Perché la certificazione energetica imposta in questo modo non è altro che fumo negli occhi
» (articolo ItaliaOggi del 22.02.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Ricognizione di ItaliaOggi Sette: tra le carenze la mancata realizzazione del catasto Ace. Certificazione energetica, metà evade perché si controlla poco.
Pochi e per di più «col trucco», dal momento che non sono previste sanzioni per chi emette attestati di classificazione energetica (Ace) non veritieri. Che attribuiscono, cioè, agli edifici una classe energetica migliore di quella effettiva. In Piemonte, un certificato su quattro presenta elementi di irregolarità tali da invalidarlo, secondo i risultati, appena diffusi, relativi ai primi controlli effettuati: su 8.993 certificati, 2.214 sono risultati non conformi, pari al 25,4%, secondo il Cresme, Centro studi specializzato in edilizia diretto da Lorenzo Bellicini.
Se poi si va a vedere quanti annunci immobiliari rispettano l'obbligo di riportare la classe energetica si scopre che sono poco più della metà. Soltanto il 58,30% per la vendita di case (erano il 37% a gennaio 2012, quando la legge ne introdusse l'obbligatorietà). Percentuale aumentata anche per gli avvisi di locazione immobiliare: 41,70% a gennaio 2013, cresciuta rispetto al 35% dello stesso mese 2012, secondo i dati, che forniscono un quadro nazionale, forniti da Casa.it, portale immobiliare con 700 mila annunci e quasi 5,3 milioni di visitatori al mese (5.268.483, per l'esattezza) certificati da Nielsen SiteCensus a gennaio 2013. Amministrato da Daniele Mancini, anche general manager, Casa.it fa capo al gruppo Rea Ltd quotato a Sidney e controllato da News Corp di Rupert Murdoch. La notizia che soltanto poco più della metà degli annunci complessivi di vendita case in Italia riporti la classificazione energetica è confermata anche dall'indagine del portale Immobiliare.it (800 mila annunci disponibili ogni giorno) anche se con un leggero scostamento: «solo il 53% degli immobili in vendita è in regola», ha sostenuto l'a.d., Carlo Giordano, «peggio per gli affitti: certificato solo il 24% dell'offerta.
Eppure il 24% di chi cerca casa seleziona in base ai consumi». Ancora: «su oltre 60 mila annunci dei privati, considerati nell'indagine campione di Immobiliare.it, soltanto l'11% ha una certificazione valida. La percentuale sale al 46% se gli annunci di vendita sono gestiti dalle agenzie immobiliari indipendenti, e cresce ancora, fino al 58% se le immobiliari fanno parte di gruppi dotati di proprie agenzie interne di certificazione. In regola, invece, il 97% degli appartamenti venduti direttamente dai costruttori che sono tenuti a fornire l'Ace per legge già dal 2007. Se poi si va a vedere la classe di appartenenza energetica degli edifici si scopre che ancora oggi a fare la parte del leone è quella più scarsa, la classe G: 35.907 su 97.169 proposte immobiliari residenziali di Tecnocasa a febbraio 2013. Un fenomeno che si spiega bene se si pensa che fino a dicembre 2012 era possibile autocertificare l'appartenenza alla classe G. Pratica abolita da gennaio 2013 (si veda articolo a pagina 7).
Ancora pochi, per Tecnocasa, gli immobili residenziali di classe A, la migliore in senso di efficienza e risparmio energetico: 1.525 sul totale di 86.369 annunci di vendita, che diventano soltanto 29 su 10.800 proposte di alloggi in affitto. Il quadro si riflette anche per gli immobili industriali: la maggior parte, 2.024 sono in classe G, la più costosa in bolletta, sul totale di 8.344 annunci proposti da Tecnocasa a febbraio 2013. Sono 41 in classe A e 1.588 non dichiarano la classe di appartenenza, salvo mettersi in regola al momento della vendita. Del resto sono ancora scarsi i controlli che competono alle regioni chiamate anche a istituire il catasto energetico, ancora, per lo più disatteso. Un ruolo di apripista spetta alla Lombardia, regione più avanzata in materia di controlli e sanzioni, secondo l'Enea, l'agenzia nazionale per l'energia, che le riconosce anche un ruolo pioneristico in fatto di formazione e certificazione dei certificatori, attività condotte coinvolgendo ordini e collegi di professionisti e tecnici.
Inoltre, a complicare la situazione è la frammentazione regionale relativa a criteri e sistemi di classificazione (Casaclima in per lo più in Alto Adige, Leed valido sui mercati internazionali), nonostante la pubblicazione delle linee guida nazionali. E nonostante Bruxelles spinga per creare un sistema unico europeo di certificazione obbligatoria degli immobili. Anche i costi sono una Babele, differenti regione per regione. A denunciare le criticità del sistema che, nelle intenzioni del legislatore, offre al consumatore uno strumento nuovo, l'Ace appunto, importante per capire l'importo della bolletta elettrica, e al tempo stesso strumento di lotta agli sprechi quale driver per aumentare l'efficienza energetica in edilizia, è stato il Cresme.
L'analisi ha trovato conferma nel Rapporto 2012 sull'attuazione della certificazione energetica in Italia che l'Enea ha presentato a fine gennaio. Un focus che evidenzia, tra l'altro, come la certificazione energetica venga vissuta dai privati come un adempimento di legge oneroso che i più effettuano soltanto in caso di vendita. Non comprendendo, invece, come ha sottolineato l'Enea, che costituisce, invece, un'opportunità per migliorare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare privato e pubblico contribuendo, così al raggiungimento da parte delle p.a. degli obiettivi Ue di riduzione delle emissioni del 20% nel 2020 (articolo ItaliaOggi Sette del 18.02.2013).

EDILIZIA PRIVATAImpianti termici, ispezioni indipendenti.
Ispezioni per gli impianti termici effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti. Semplificazioni amministrative per i cittadini e le p.a. in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell'aria.
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri due regolamenti che attuano il decreto legislativo n. 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (direttiva n. 2002/91/Ce).
Il primo regolamento (si veda ItaliaOggi di ieri) riguarda l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Il secondo regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Scioperi. Disco verde in via preliminare a un regolamento che modifica le norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici. In particolare il regolamento attribuisce in via esclusiva al Coordinatore generale i compiti di gestione dell'Ufficio e riserva al presidente della Commissione le funzioni di indirizzo e controllo. Tra i compiti di gestione sono inclusi l'individuazione e la ripartizione dei fondi in entrata e in uscita in appositi capitoli, le variazioni al bilancio di previsione, la predisposizione dei mandati di pagamento delle spese e la stipula dei contratti.
Norme Ue: gas serra e sicurezza lavoro. Approvati in via definitiva due decreti che recepiscono la normativa comunitaria. Il primo provvedimento recepisce le significative modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/Ce al sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO2 - ETS. Definisce in maniera più puntuale il campo di applicazione per quanto riguarda gli impianti di combustione ed ha esteso il sistema ad altri gas diversi dalla CO2. E disciplina il metodo di assegnazione delle quote prevedendo che le quote vengano assegnate mediante asta.
Più precisamente, per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà, salvo qualche eccezione, totalmente a titolo oneroso («full auctioning»), mentre per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico è prevista una transizione graduale verso il «full auctioning». Il decreto definisce anche le modalità per la gestione delle aste, che avverranno a livello nazionale con regole armonizzate stabilite a livello comunitario, prevedendo che una cospicua parte dei proventi derivanti dalle aste vengano destinati al Ministero dell'ambiente per politiche di mitigazione e per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici (ad esempio la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, l'incentivazione della cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2).
Il secondo provvedimento attua le norme europee in materia di semplificazione e razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La semplificazione consiste nell'invio di una relazione unica all'Unione europea sullo stato di attuazione di tutte le direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (confronta comunicato stampa n. 56 del 30.11.2012)
Militari stranieri. Varata in via preliminare una modifica al regolamento n. 1666 del 1956, concernente le modalità di esercizio della rinuncia alla giurisdizione penale italiana nei confronti di militari stranieri nell'ambito Nato, che adegua per il futuro le vecchie disposizioni alle norme del codice di procedura penale e consente l'esercizio della rinuncia coerentemente con la precisazione dei fatti nel corso del processo (articolo ItaliaOggi del 16.02.2013).

EDILIZIA PRIVATAControlli sulle caldaie con intervalli ridotti.
ESTATI MENO FRESCHE/ Fissato a 26 gradi –con 2° di tolleranza– il limite sotto il quale non è consentito in estate abbassare la temperatura.

Nuove regole per gli impianti termici domestici e per il loro utilizzo, d'inverno come d'estate. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri i regolamenti che attuano il decreto legislativo 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (2002/91/CE), resi necessari proprio dalla procedura d'infrazione europea in corso per il non completo recepimento.
Il primo regolamento riguarda l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. La nuova normativa interviene sui controlli e sulle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva, che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale. Le ispezioni per gli impianti termici saranno effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti, nel contesto di semplificazioni amministrative per i cittadini e per la pubblica amministrazione anche per controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell'aria.
Il secondo regolamento approvato dal Cdm fissa i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Dall'entrata in vigore del Dpr la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica sarà ogni due anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e di quattro anni per quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Di fatto è una rivoluzione, perché quelli con potenza inferiore sono la quasi totalità. I limiti attuali, fissati dai decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, sono più severi: per le caldaie sotto i 35 kW di potenza, i controlli sono annuali se il combustibile è liquido o solido, ogni due anni se l'impianto è a gas, è all'interno o supera gli otto anni di età, ogni quattro se la caldaia è di tipo B o C ed è a gas. Tutti gli altri impianti si verificano una volta l'anno.
Novità anche in condominio o negli edifici con unico proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico o l'amministratore dovranno esporre una tabella con indicati il periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici.
Cambiano invece la figura e le mansioni del responsabile dell'impianto (infatti viene abrogato l'articolo 11 del Dpr 412/1993): la delega al "terzo responsabile" diventerà sempre possibile, tranne nel caso di impianti autonomi in singole unità immobiliari che non siano installati in locali tecnici dedicati (come spesso accade nelle villette). I responsabili rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto, anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale. Viene anche fissato il limite dei gradi (media ponderata dei singoli ambienti) sotto i quali non è consentito, nei mesi estivi, abbassare ulteriormente la temperatura: 26 gradi (con -2° di tolleranza).
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Le novità
01 | I CONTROLLI
I controlli sugli impianti energetici saranno ogni 2 anni per quelli a combustibile liquido o solido e di 4 anni per quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Quelli con potenza inferiore sono la quasi totalità degli impianti esistenti
02 | LA PUBBLICITÀ
Novità anche in condominio o negli edifici con unico proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico o l'amministratore dovranno esporre una tabella con indicati il periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici
03 I TECNICI INDIPENDENTI
Il nuovo regolamento prevede che le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti (articolo Il Sole 24 Ore del 16.02.2013).

EDILIZIA PRIVATACertificatori indipendenti per il risparmio energetico. Abilitati ingegneri e tecnici iscritti all'albo, enti pubblici operanti in edilizia e impiantistica. Al vaglio dell'esecutivo il regolamento sui requisiti professionali.
Abilitati come certificatori energetici i professionisti tecnici iscritti all'albo e le società di ingegneria e di servizi, le Esco, gli enti pubblici operanti nei settori dell'energia e dell'edilizia e gli organismi di ispezione operanti nel settore edile, dell'ingegneria e civile e dell'impiantistica; previsti requisiti di indipendenza e imparzialità; necessario il superamento di un esame a seguito di apposito corso di formazione; l'attestato di certificazione energetica avrà natura di atto pubblico.
È quanto prevede la bozza di regolamento sui requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici che sarà discusso oggi dal consiglio dei ministri. Si tratta del provvedimento che attua l'art. 4, comma 1, lettera c), del dlgs n. 192/2005 che a sua volta ha attuato la direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia e che dovrebbe porre fine alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva europea. Potranno essere abilitati e riconosciuti come certificatori in primo luogo i tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia come professionista libero o associato.
In questo caso si deve trattare di laureati o diplomati di istruzione tecnica, settore tecnologico, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. Saranno poi abilitati come certificatori gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico, con gli stessi requisiti dei tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati sulla base delle norme Uni Cei En Iso/Iec 17020 e infine le società di servizi energetici (Esco). Non basterà però essere in possesso di questi requisiti perché le quattro categorie di certificatori dovranno anche acquisire un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Richiesta anche una dichiarazione sull'«assoluta imparzialità e indipendenza» del certificatore rispetto all'incarico da acquisire: si dovrà dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.
Saranno poi le regioni a dettare le norme di attuazione per adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati come certificatori energetici, per la formazione e l'aggiornamento e per verificare la correttezza e la qualità dei servizi resi all'utenza. Il regolamento prevede anche che l'attestato di certificazione energetica rilasciato dai certificatori abbia natura di atto pubblico (articolo ItaliaOggi del 15.02.2013).

EDILIZIA PRIVATAEfficienza energetica. Il nuovo Dpr. Caldaie autonome a gas con verifiche ogni quattro anni.
Controlli sugli impianti termici adeguati alle esigenze Ue e limite minimo al fresco d'estate.
Sono alcune delle principali novità dello schema di Dpr che approderà venerdì mattina al Consiglio dei ministri. Il provvedimento incide sui Dpr 59/2009 e 412/1993 e nasce dalla procedura d'infrazione in corso per il non completo recepimento della direttiva 2002/91/Ce.
Dall'entrata in vigore del Dpr la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica sarà ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e di 4 anni per quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Di fatto è una rivoluzione, perché quelli con potenza inferiore sono la quasi totalità.
I limiti attuali, fissati dai Dlgs 192/2005 e 311/2006, sono più severi: per le caldaie sotto i 35 kW di potenza, i controlli sono annuali se il combustibile è liquido o solido, ogni 2 anni se l'impianto è a gas, è all'interno o supera gli 8 anni di età, ogni 4 se la caldaia è di tipo B o C ed è a gas. Tutti gli altri impianti si verificano una volta l'anno.
Novità anche in condominio o negli edifici con unico proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico o l'amministratore dovranno esporre una tabella con: indicazione del periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera, generalità e recapito del responsabile dell'impianto, codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici.
Cambiano invece la figura e le mansioni del responsabile dell'impianto (infatti viene abrogato l'articolo 11 del Dpr 412/93): la delega al "terzo responsabile" diventerà sempre possibile, tranne nel caso di impianti autonomi in singole unità immobiliari che non siano installati in locali tecnici dedicati (come spesso accade nelle villette). I responsabili rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto, anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale. Se l'impianto non è a norma, non si può delegare la faccenda al terzo responsabile, a meno che la delega non preveda i necessari interventi e la relativa copertura finanziaria: queste garanzie, in condominio, devono essere approvate con delibera.
Viene anche fissato il limite dei gradi (media ponderata dei singoli ambienti) sotto i quali non è consentito, nei mesi estivi, abbassare ulteriormente la temperatura: 26 gradi (con -2° di tolleranza) (articolo Il Sole 24 Ore del 13.02.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATAEntro il 15/2 i consorzi devono accreditarsi al Gse. Moduli fotovoltaici, countdown sul riciclo.
Entro il 15 febbraio i sistemi o i consorzi devono inviare al Gse la domanda di adesione per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.
I decreti interministeriali del 05.05.2011 (quarto conto energia) e del 05.07.2012 (quinto conto energia) hanno stabilito, per gli impianti entrati in esercizio a decorrere dall'01.07.2012, che il produttore dei moduli fotovoltaici debba aderire a un sistema o consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita. I sistemi o i consorzi sono tenuti a trasmettere al Gse entro il 15.02.2013 la seguente documentazione: la dichiarazione di manleva; la dichiarazione di disponibilità di rete/polizze/autorizzazioni; l'atto istitutivo dello strumento negoziale; la dichiarazione sostitutiva del disciplinare tecnico resa dal gestore del fondo.
La documentazione deve essere trasmessa alla casella di posta elettronica ConsorzioSmaltimentoFTV@gse.it (la dimensione massima della singola e-mail non può superare i 10 MB). Il Gse valuterà la documentazione pervenuta e pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 28.02.2013, un primo elenco dei sistemi o consorzi ritenuti idonei. L'elenco sarà soggetto ad aggiornamento periodico per tener conto della documentazione fatta pervenire al Gse, successivamente al 15.02.2013, da parte di nuovi sistemi o consorzi. Il Gse si riserva di chiedere documenti integrativi o elementi chiarificatori riguardo alla documentazione presentata.
Per essere riconosciuti come tali, i sistemi o i consorzi devono essere in possesso di determinati requisiti stabiliti nel «Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita» pubblicato dal Gse il 21.12.2012. Entro il 31.03.2013, i produttori di moduli fotovoltaici installati su impianti entrati in esercizio nel periodo transitorio (01.07.2012-31.03.2013), dovranno aderire, con riferimento a tali moduli, a uno dei sistemi o consorzi inclusi nell'elenco pubblicato dal Gse (articolo ItaliaOggi dell'08.02.2013).

EDILIZIA PRIVATA: L'autorizzazione regionale, riferita all’impianto fotovoltaico, assorbe nel procedimento unico tutti i permessi, nulla osta e altri atti di assenso e costituisce titolo unico per la realizzazione dell’impianto di produzione elettrica, <<delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili>>.
Pertanto, non è concettualmente corretto affermare –come fa il Comune nel provvedimento demolitorio impugnato– che dette strutture (cioè la tettoia fotovoltaica e il sottostante manufatto in lamiera) siano sfornite di assenso edilizio: è vero che il Comune non le ha assentite, ma è altresì vero che l’autorizzazione unica regionale sostituisce ogni altra forma di autorizzazione o assenso, compreso quello paesaggistico ed edilizio, e copre anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili.

Il Comune di Venafro (Is) ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere edilizie, senza approfondire la natura, le caratteristiche e la funzione delle medesime. Invero, la ricorrente cooperativa ha realizzato due tettoie mobili, una che sorregge pannelli solari e una consistente in struttura d’acciaio coperta da telone plastificato.
La prima tettoia –unitamente a un piccolo manufatto in lamiera, che risulta pure verbalizzato come abusivo- è parte integrante di un impianto fotovoltaico, regolarmente autorizzato dalla Regione Molise, con determina dirigenziale n. 28 del 15.05.2008. Tale autorizzazione regionale, riferita all’impianto fotovoltaico, assorbe nel procedimento unico tutti i permessi, nulla osta e altri atti di assenso e costituisce titolo unico per la realizzazione dell’impianto di produzione elettrica, <<delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili>>. Pertanto, non è concettualmente corretto affermare –come fa il Comune nel provvedimento impugnato– che dette strutture (cioè la tettoia fotovoltaica e il sottostante manufatto in lamiera) siano sfornite di assenso edilizio: è vero che il Comune non le ha assentite, ma è altresì vero che l’autorizzazione unica regionale sostituisce ogni altra forma di autorizzazione o assenso, compreso quello paesaggistico ed edilizio, e copre anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili.
La seconda tettoia è situata in zona adiacente a un preesistente edificio in muratura e serve a coprire un piazzale dove viene accumulata la sansa prodotta all’interno dell’oleificio, di cui la ricorrente è titolare, ubicato in zona E (agricola) del vigente P.R.G. di Venafro. Le capriate di metallo che sorreggono il telone plastificato scorrono su binari e consentono la scomparsa della copertura, a fine stagione, senza che essa sia smontata. Si tratta di un’opera pertinenziale all’opificio, avente un relativo impatto visivo, realizzata in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 5 del 23.02.2001, che ha ingiunto alla ricorrente cooperativa di prevenire l’inquinamento da residui di lavorazione dell’olio vegetale e ha stabilito che siano adottati accorgimenti per quanto attiene lo stoccaggio della sansa sul piazzale, <<che dovrà essere opportunamente ricoperta e isolata dal piano di calpestio, in modo da evitare eventuali dilavamenti sul piazzale, conseguenti a precipitazioni atmosferiche>>. Se è vero che la seconda tettoia non è stata assentita dal Comune, è altresì vero che essa è stata realizzata su ordine del Comune, la qual cosa la rende del tutto legittima, sul piano formale.
I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati.
Gli interventi oggetto di provvedimento demolitorio ineriscono all’esercizio di attività di produzione agricola, non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, non alterano l’assetto idrogeologico del territorio. La prima tettoia ha la funzione di produzione di energia da fonte alternativa per autoconsumo di un opificio agricolo, la seconda ha la funzione precipua di evitare l’inquinamento della falda acquifera da infiltrazioni di percolato di sansa.
Pertanto, detti interventi s’inquadrano tra le pertinenze dell’azienda agricola e la loro compatibilità paesaggistica è resa possibile dalla previsione dell’art. 149, lett. b), del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In ogni caso, non si può dire che siano interventi abusivi, poiché il primo è stato autorizzato dalla Regione Molise, il secondo è stato “ordinato” dal Sindaco di Venafro.
Sono, dunque, fondate le censure di travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione (TAR Molise, sentenza 07.02.2013 n. 91 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Modifiche concernenti il decreto legislativo 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia (ANCE Bergamo, circolare 01.02.2013 n. 35).

gennaio 2013

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 25.01.2013 n. 21 "Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia" (D.M. 22.11.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto : FAQ su FerCel e FerPas (Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, nota 23.01.2013 n. 1677 di prot.).

EDILIZIA PRIVATADice il cds. Fotovoltaico vietato vicino ai parchi.
No alla realizzazione di un parco fotovoltaico nelle aree di protezione attorno alle riserve naturali. La realizzazione dell'impianto andrebbe ad arrecare danni all'ambiente. E la riserva naturale di Punta Aderci rientra tra i siti di importanza comunitaria ed è inserita nell'elenco ufficiale nazionale delle aree protette.
Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 15.01.2013 n. 176.
Il fatto in sintesi: una società presentava ricorso contro la decisione del Tar Abruzzo che negava l'autorizzazione di un parco fotovoltaico in un'area attigua alla riserva naturale di Punta Aderci.
Il Consiglio di Stato ha però confermato il diniego affermando che il parco fotovoltaico, «è stato previsto nell'area di protezione esterna di una riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell'interesse alla salvaguardia dell'ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all'eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione» (articolo ItaliaOggi del 29.01.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Sviluppo sostenibile. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico.
L’autorizzazione unica regionale è espressamente qualificata dall'art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003 (analoga disposizione reca ora l'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2011) come necessaria non solo per la costruzione degli impianti e delle opere ed infrastrutture connesse, ma altresì per l’esercizio degli impianti stessi.
E’ evidente che la ratio della norma è costituita dalla finalità che il controllo amministrativo da parte dell’ente regionale competente venga assicurato non solo nella fase della costruzione dell’impianto fotovoltaico, ma anche e soprattutto nella fase del suo esercizio (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 10.01.2013 n. 1260 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 02.01.2013 n. 1 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" (D.M. 28.12.2012).
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Rinnovabili. Il Conto termico è in vigore.
Nuovi incentivi per i piccoli interventi di efficienza energetica.

È stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 02.01.2013 n. 1 il decreto del ministero dello sviluppo economico 28.12.2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni».
Con il decreto vengono incentivati i piccoli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (quali pompe di calore, scaldacqua, solare termico e generatori di calore a biomassa).
L'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica (articolo 4, comma 1) è rivolto ai soggetti pubblici; invece per le rinnovabili termiche (articolo 4, comma 2) è riconosciuto ai soggetti pubblici (inclusi per la prima volta istituto autonomo case popolari) e anche ai privati (articolo ItaliaOggi del 04.01.2013).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Normativa nazionale – pubblicato il D.M. 22.11.2012 recante modifica delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica (ANCE Bergamo, circolare 21.12.2012 n. 292).

EDILIZIA PRIVATA: Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico.
E’ legittima la pronuncia di compatibilità ambientale negativa per la realizzazione di un parco eolico costituito da 16 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, con una altezza massima della torre di 125 m. L'area interessata dall’intervento si inserisce in un contesto più ampio di assoluto valore naturalistico testimoniato dalla presenza di quattro siti di interesse comunitario (SIC) istituiti soprattutto per la conservazione di importanti popolazioni di specie di uccelli legati ad ambienti aperti soprattutto di media ed alta montagna oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat.
Lo stesso studio di impatto ambientale non può non ammettere che la realizzazione delle pale eoliche determinerebbe una frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e assai protette, tra le quali spicca l’aquila, con la conseguenza che vista la limitata consistenza di tale popolazione nell'Appennino settentrionale è probabile che anche una bassa mortalità aggiuntiva sia in grado di causare significativi problemi di conservazione, e che non sono prevedibili al riguardo misure di mitigazione efficaci. Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento.

Quanto alla contraddittorietà tra il parere favorevole espresso inizialmente dalla Soprintendenza rispetto allo studio di impatto ambientale presentato dalla ricorrente è quello negativo manifestato sulla documentazione integrativa, non pare che tale vizio sia riscontrabile atteso che l'organo statale ha potuto esprimere compiutamente il proprio parere proprio alla luce delle successive integrazioni depositate dall'interessata e tenuto conto delle valutazioni espresse dalle altre amministrazioni interessate.
In ordine gli altri aspetti contestati, va in primo luogo rammentato che in materia l'amministrazione esprime un apprezzamento discrezionale che non è sindacabile nel giudizio di legittimità se non per la sua illogicità o per il travisamento dei fatti che, tuttavia, nella fattispecie non appaiono sussistere.
Infatti, nel corso del procedimento e sulla base della stessa documentazione depositata dalla ricorrente, è emerso in ordine al monitoraggio degli effetti dell'impianto sull'avifauna che il sito "è caratterizzato la presenza di un popolamento di rapaci diurni nidificanti abbastanza diversificato, cui si aggiungono individui di aquila reale, falco pellegrino e biancone" e che il sito "sembra rivestire una certa importanza, in particolare nel periodo autunnale, come area di caccia per l'aquila reale".
Inoltre l'area interessata si inserisce in un contesto più ampio di assoluto valore naturalistico testimoniato dalla presenza di quattro siti di interesse comunitario (SIC) istituiti soprattutto per la conservazione di importanti popolazioni di specie di uccelli legati ad ambienti aperti soprattutto di media ed alta montagna oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat.
Lo stesso studio di impatto ambientale presentato dalla ricorrente non può non ammettere che la realizzazione delle pale eoliche determinerebbe "una frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e assai protette, tra le quali spicca l’aquila" con la conseguenza che, come si esprime in proposito il verbale della conferenza di servizi, "attesa la limitata consistenza di tale popolazione nell'Appennino settentrionale è probabile che anche una limitata mortalità aggiuntiva sia in grado di causare significativi problemi di conservazione, e che non sono prevedibili al riguardo misure di mitigazione efficaci".
Appare evidente dunque, che le problematiche affrontate dalla conferenza di servizi conducono conclusioni che non appaiono superabili.
D'altro canto, anche dal mero profilo paesaggistico, l'istruttoria condotta affronta compiutamente le problematiche connesse evidenziando che il vincolo paesaggistico apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento (massima tratta da www.lexambiente.it - TAR Toscana, Sez. II, sentenza 20.12.2012 n. 2027 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 13.12.2012 n. 290 "Modifica del decreto 26.06.2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»" (Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 22.11.2012).

ATTENZIONE:
a decorrere da ieri 10.12.2012 la gestione amministrativa e tecnica della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e delle comunicazioni di attività ad edilizia libera (CEL) sul territorio della Lombardia avviene esclusivamente in modalità telematica circa il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

EDILIZIA PRIVATA: Linee guida per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

     Dette linee guida sono volte ad armonizzare l’esercizio delle funzioni amministrative per autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, funzioni conferite alle Province lombarde con legge regionale n. 26 del 12.12.2003 (articolo 28, comma 1, lettera e-bis).

     Regione Lombardia ha da tempo avviato un percorso volto alla promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili attraverso la definizione di specifiche azioni all’interno del Piano d’Azione per l’Energia, mancava però un sistema di regole semplificato e condiviso con gli enti locali preposti al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/2003.

     Per saperne di più clicca qui.

Allegato: DGR 18.04.2012 n. 3298 "Linee guida per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia".

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: LE NOVITÀ SUI TITOLI ABILITATIVI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

     A decorrere dal 10.12.2012, sul territorio della Lombardia, la presentazione e la gestione amministrativa e tecnica della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica.
     Gli applicativi realizzati per la gestione in modalità telematica sono:
- FERCEL per la comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera
- FERPAS per l’istanza di procedura abilitativa semplificata.
     FERCEL e FERPAS saranno disponibili, sempre a decorrere dal 10.12.2012, sulla piattaforma MUTA - Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile in modalità totalmente gratuita da parte di chiunque, all’indirizzo internet http://www.muta.servizirl.it.
     L’entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS (di competenza comunale) è stata approvata con decreto 21.11.2012 n. 10545, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) del 10.12.2012 (cliccare qui per leggere il testo siccome pubblicato).

La modulistica
     La modulistica disponibile negli applicativi FERCEL e FERPAS è stata approvata con decreto 20.11.2012 n. 10484 che sarà pubblicato sul BURL del 10.12.2012 (cliccare qui per leggere il il testo siccome pubblicato).
     La modulistica:
- fornisce al compilatore della richiesta -cittadino, libero professionista, azienda del settore- un facsimile di istanza e della documentazione da allegare
- fornisce ai Comuni lombardi un unico modello di raccolta dati, unificando in tal modo la richiesta su tutto il territorio lombardo.

La piattaforma MUTA
     L’accesso alla piattaforma MUTA prevede l’autenticazione degli utilizzatori e la loro profilazione (identificazione della tipologia di utente che utilizza la piattaforma: cittadino, impresa, intermediario, funzionario comunale, ecc…).
     L’accesso con profilo cittadino/impresa e intermediario rende disponibile l’ambiente di compilazione, invio, verifica dello stato d’avanzamento e conclusione dell’iter di ciascuna modulistica compilata.
     L’accesso con profilo ente aggiunge ulteriori privilegi tipici delle funzioni di istruttoria per gli enti coinvolti (richiesta integrazioni, espressione pareri, determinazione esito finale, ecc…).
     Le istruzioni per l’esecuzione di ogni singolo passo delle procedure sono contenute nella documentazione disponibile alla voce “assistenza” contestualmente al servizio applicativo di MUTA.
     L’informatizzazione delle procedure risolve il debito informativo che le regioni hanno, in materia di dati relativi alle fonti di energia rinnovabili, verso i Ministeri delle Sviluppo Economico e dell’Ambiente. La normativa impone alle regioni il trasferimento delle informazioni richieste secondo tracciati predefiniti. Il Registro FER , all’interno del Sistema Informativo Regionale SIRENA (Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente), sarà a sua volta alimentato direttamente dalla piattaforma MUTA.
     Le imprese ICT, distributrici di pacchetti integrati per la gestione di procedimenti SUAP, possono naturalmente aggiungere analoghi applicativi, purché nel rispetto dei tracciati predefiniti.
     L’utilizzo della piattaforma MUTA e degli applicativi dedicati ha i seguenti vantaggi:
- Realizza la dematerializzazione della documentazione
- Permette l’archiviazione digitale e la conservazione sostitutiva
- Consente un controllo formale e logico dei dati, riducendo la possibilità di errori
- Guida i cittadini ed i professionisti intermediari nella compilazione della modulistica
- Supporta i Comuni nella gestione dell’istruttoria
- Consente il monitoraggio delle istanze sul territorio
     L’attivazione delle procedure informatiche FERCEL e FERPAS attua quanto previsto dalle Linee guida regionali approvate con Delibera di Giunta regionale n. 3298 del 18.04.2012.

Materiali di approfondimento
Slides di presentazione delle Linee Guida FER

Per informazioni:
rinnovabili@regione.lombardia.it (per quesiti normativi, procedurali e tecnici)
assistenza-fer@lispa.it (per quesiti informatici) (testo tratto da e link a www.ors.regione.lombardia.it).

11.12.2012 - LA SEGRETERIA PTPL

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 50 del 10.12.2012, "Approvazione della procedura informatizzata per la presentazione della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e per la presentazione dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) previste dal punto 3 dell’allegato 1 della d.g.r. 3298/2012 ed entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai punti 1.1, 3.2 e 3.4 dell’allegato 1 della d.g.r. 3298/2012" (decreto D.U.O. 21.11.2012 n. 10545).

EDILIZIA PRIVATA: L. Socal, L'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati ai sensi del Dlgs 28/2011 (Quaderni di legislazione tecnica n. 4/2012).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 50 del 10.12.2012, "Approvazione della modulistica per la presentazione della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e per la presentazione dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai punti 3.1 e 3.3 della d.g.r. 3298/2012" (decreto D.S. 20.11.2012 n. 10484).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Inserimento dei dati relativi agli impianti a fonte di energia rinnovabile nel Registro FER (Regione Lombardia, nota 06.12.2012 n. 24592 di prot.).
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Per l'allegato da compilare cliccare qui.

EDILIZIA PRIVATA: Sviluppo sostenibile. Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e conferenza di servizi.
L’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di un procedimento unico articolato secondo il modulo della Conferenza di servizi. Alla conferenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 citato, "partecipano tutte le Amministrazioni interessate", con il che è ribadito il carattere di doverosità della presenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento autorizzatorio.
Ne consegue che la mancata indizione della Conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare l’illegittimità dell'autorizzazione unica, in quanto risulta frustrato l’intento, proprio di tale normativa, di favorire la composizione degli interessi coinvolti nel procedimento, attraverso la previsione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso (tratto da www.lexambiente.it - TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 05.12.2012 n. 1291 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: FER, per l'autorizzazione unica procedimento rigido.
L'autorizzazione unica prevista in attuazione della direttiva comunitaria sullo sviluppo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità è illegittima nel caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi, delle Amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, in quanto risulta frustrato l'intento della norma di favorire la composizione degli interessi coinvolti nel procedimento, attraverso la previsione di una sede unitaria di confronto, reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso.
L’art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 di attuazione della direttiva comunitaria sullo sviluppo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di un procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi decisoria, la cui obbligatorietà discende dalla necessaria presenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.
A chiarire ulteriormente la natura e la funzione del modello procedimentale sopra menzionato, è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, che ha accolto il ricorso proposto dallaFederazione Nazionale Pro Natura e da un Comitato di cittadini per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Alessandria, con cui sono state autorizzate, in base al citato articolo 12, l’installazione e la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biocombustibili forestali e agricoli nel Comune di Carrosio.
Il Collegio ha osservato che la conferenza di servizi cui fa riferimento l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 appartiene al modello decisorio previsto dal secondo comma dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, a lettera del quale tale istituto deve essere adottato quando l’Amministrazione procedente debba acquisire atti di assenso di altri enti pubblici e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Giova precisare che le singole Amministrazioni che partecipano ai lavori sono titolari di competenze specifiche e autonome, esercitate, per ragioni di semplificazione, nell’ambito di un solo procedimento teso all’adozione di una decisione pluristrutturata, che non ha valenza di provvedimento e che in quanto tale non è suscettibile di autonoma impugnazione.
Nel caso in disamina, il Giudice ha dedotto che a fronte di una determina di autorizzazione da cui emerge che il contributo della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte è essenziale, l’esame dei suoi apporti è stato sottratto al contraddittorio della conferenza dei servizi che, da un lato, ha subordinato al rilascio del parere definitivo della Soprintendenza medesima l’avvio del cantiere, attribuendo valore vincolante a tutte le eventuali relative prescrizioni, e, dall’altro, ha sottratto tali prescrizioni ad ogni possibilità di verifica in contraddittorio con le altre Amministrazioni partecipanti alla conferenza.
Eppure, le Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 n. 47987 dispongono che la Soprintendenza debba essere informata dal proponente per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Si tratta di previsione che amplia l’oggetto dell’istruttoria, ricomprendendovi l’accertamento dell’eventuale pendenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico del sito su cui deve sorgere l’impianto, e che è volta, altresì, a consentire alla Soprintendenza di far valere le esigenze di tutela pertinenti a tale interesse, sia partecipando alla conferenza di servizi, sia adottando provvedimenti cautelativi (Tar Piemonte, Sez. I, 30.08.2012, n. 987).
Nel ritenere l’autorizzazione illegittima a causa del mancato coinvolgimento degli organi della Soprintendenza nelle attività della conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Alessandria, il Tar ha ribadito che lo strumento della conferenza dei servizi unitaria, cui debbono partecipare tutti i soggetti pubblici aventi titolo a pronunciarsi sulla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili, è stato prescelto dal legislatore non solo per semplificare il procedimento e renderlo più celere, ma soprattutto per far sì che i soggetti pubblici coinvolti possano maturare il proprio parere “nella piena consapevolezza del complesso degli elementi di valutazione addotti da tutti i partecipanti, in modo che la valutazione finale di sintesi di competenza dell'autorità procedente sia sostenuta da una istruttoria per quanto possibile completa e, comunque, non risulti privata di alcun apporto previsto dalle norme dello specifico procedimento.
Il legislatore del 2003 ha tracciato un procedimento di autorizzazione unitario per favorire il superamento di possibili divergenze di opinioni e il raggiungimento di posizioni condivise, così da non pregiudicare la realizzazione di opere ritenute strategiche sia dall’ordinamento nazionale che da quello comunitario.
Quanto detto è avvalorato dagli articoli 14-ter, comma 3 bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990, secondo cui se le opere da autorizzare in conferenza di servizi sono sottoposte anche ad autorizzazione paesaggistica, il parere del Soprintendente deve essere manifestato a pena di inammissibilità nella conferenza di servizi stessa.
Per ragioni analoghe a quelle sopra esposte il Tribunale amministrativo di primo grado ha annullato l’autorizzazione impugnata per contrasto con il principio secondo cui il procedimento unico definito dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento, in quanto nella conferenza di servizi in concreto espletata non è stato esaminato ed approvato anche il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento, che è parte integrante del progetto medesimo, siccome indispensabile per valutarne la funzionalità, l’impatto ambientale e la razionalità dei costi in rapporto ai benefici (commento ratto da www.ipsoa.it - TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 05.12.2012 n. 1291 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 48 del 26.11.2012, "Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla d.g.r. 8745 del 22.12.2008 e alla d.g.r. 2555 del 24.11.2011" (deliberazione G.R. 21.11.2012 n. 4416).

EDILIZIA PRIVATALe istruzioni per accedere al finanziamento previsto dal Conto termico sulle fonti rinnovabili. Energia, case e imprese efficienti. Fondi di 700 mln per chi migliora l'impianto di riscaldamento.
Arriva il conto termico per persone fisiche, condomini e imprese. Uno stanziamento di 700 milioni di euro finanzierà i soggetti privati che effettuano interventi per migliorare le prestazioni termiche dei propri edifici. Mentre altri 200 mln di euro sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto ministeriale congiunto tra sviluppo economico, ambiente e tutela del territorio e del mare e ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato approvato negli scorsi giorni ed è ora al vaglio della conferenza unificata. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale potranno essere avviati gli investimenti a seguito dei quali i soggetti interessati potranno richiedere l'erogazione dell'incentivo.
Si tratterà di un contributo che potrà coprire circa il 40% della spesa sostenuta, con dei limiti massimi di potenza, e sarà erogato in un periodo di due o cinque anni a seconda del tipo di intervento. Il soggetto gestore dell'agevolazione sarà il Gse, a cui andranno presentate le domande di accesso all'incentivo. Ai fini dell'accesso agli incentivi, i beneficiari possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di un fornitore di servizi energetici.
Finanziabili caldaie e solare termico. Il conto termico finanzia interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, con una potenza massima di 500 Kw (700 mq in caso di solare termico). È possibile ottenere un contributo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche. Inoltre, è finanziabile la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa. Infine, l'incentivo sostiene anche l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, nonché la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Ammissibili manodopera, apparecchiature e opere murarie. Per gli interventi impiantistici relativi alla produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva sono finanziabili le spese per smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze. Per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale, sono invece ammissibili lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Oltre a quelli relativi al generatore di calore, sono ammessi anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. L'avvio delle spese sarà possibile solo a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.
Contributo del 50% per la certificazione energetica. Sono ammesse a contributo anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi finanziabili e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi. Infatti, per molti degli interventi finanziati, la normativa richiede la presentazione della relativa certificazione energetica. I soggetti privati possono ottenere un contributo secco del 50% sulle spese per la relativa certificazione.
Rata unica se il contributo è inferiore a 600 euro. Il contributo viene erogato in rate annuali per un periodo di due o cinque anni a seconda della complessità dell'intervento. L'unica possibilità di ottenere immediatamente il contributo spettante è che lo stesso sia inferiore o uguale a 600 euro.
Possibile il cumulo con altri incentivi. L'incentivo può essere cumulato con altri incentivi statali sotto forma di fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. In caso di incentivi non statali cumulabili, anche se in conto capitale, l'incentivo è attribuibile in misura complementare fino al raggiungimento dei massimali stabiliti, per specifici interventi, o al raggiungimento dell'incentivo che sarebbe stato erogabile per il medesimo intervento senza considerare il cumulo (articolo ItaliaOggi Sette del 19.11.2012).

EDILIZIA PRIVATAL'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003 n. 387 ha previsto il rilascio da parte della regione o della provincia se del caso delegata di un'"autorizzazione unica", che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari e in cui confluiscono, con il meccanismo della conferenza di servizi, anche le valutazioni di carattere paesaggistico e quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere storico-artistico.
Il Collegio ritiene che, per definire la natura di tale conferenza, sia necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale 10.09.2010, n. 47987, attuativo dell’art. 12, comma 10, del D.lgs. 29.12.2003 n. 387, il quale, nel dettare le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, offre sicuri elementi testuali in favore della tesi della natura "decisoria" della conferenza di servizi, integrati, quali:
- l'art. 14.6 del D.M. citato, nella parte in cui si prevede che la conferenza di servizi "si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 15.1, in cui si stabilisce che "l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte".
In tale quadro legislativo è avviso della Sezione che la seconda disposizione chiarisca la natura tipicamente decisoria della conferenza di servizi.

Al fine di valutare la legittimità del diniego osserva il Collegio che deve essere preliminarmente risolto il problema della natura giuridica dell’indetta conferenza di servizi.
L'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003 n. 387 ha previsto il rilascio da parte della regione o della provincia se del caso delegata di un'"autorizzazione unica", che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari e in cui confluiscono, con il meccanismo della conferenza di servizi, anche le valutazioni di carattere paesaggistico e quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere storico-artistico.
Sulla natura giuridica di detta conferenza si registrano opinioni non univoche nella giurisprudenza amministrativa, una parte di essa affermandone la natura "istruttoria" (TAR Campania Napoli, sez. VII, nn. 9345/2009 e 9367/2009 e 157/2010; Consiglio di Stato sez. VI, n. 3502/2004 e C.G.A. nn. 295/2008 e 763/2008), altra, invece, la natura "decisoria" (Cons. Stato, sez. VI, 22.02.2010, n.1020; TAR Campania Napoli, sez. V, n. 1479/2010; TAR Sicilia Palermo, sez. II, n. 1539/2009).
Il Collegio ritiene peraltro che, per definire la natura di tale conferenza, sia necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale 10.09.2010, n. 47987, attuativo dell’art. 12, comma 10, del D.lgs. 29.12.2003 n. 387, il quale, nel dettare le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, offre sicuri elementi testuali in favore della tesi della natura "decisoria" della conferenza di servizi, integrati, quali:
- l'art. 14.6 del D.M. citato, nella parte in cui si prevede che la conferenza di servizi "si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 15.1, in cui si stabilisce che "l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte".
In tale quadro legislativo è avviso della Sezione che la seconda disposizione chiarisca la natura tipicamente decisoria della conferenza di servizi (cfr. in questo senso TAR Piemonte, Sez. I, 21-12-2011, n. 1342), dal che consegue che ad essa si applicano le disposizioni degli artt. 14-bis ss. della legge 241/1990 (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 16.11.2012 n. 2777 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa guida ai possibili interventi sulla casa per aumentare l’efficienza energetica.
Aumenta sempre più la domanda di edifici a basso consumo di energia, capaci di garantire il benessere termico sia in estate che in inverno, senza ricorrere a sistemi convenzionali quali i termosifoni o i condizionatori.
Cresce anche l’attenzione verso le fonti energetiche “pulite”, quelle che sfruttano risorse quali il sole, l’aria, l’acqua piovana e non inquinano l’ambiente.
L’ordine degli Architetti di Salerno ha pubblicato un opuscolo che guida il tecnico e il committente finale ai possibili interventi edilizi sulle coperture, sulle pareti esterne e sui serramenti, finalizzati a riqualificare la casa, ottenendo un incremento del suo valore di mercato ed una sensibile riduzione dei consumi energetici.
Il documento spiega in maniera semplice come in pochi anni, grazie al risparmio sulle bollette, è possibile recuperare le somme investite, contribuendo anche a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.
La pubblicazione è riferita alla casa, ma le tecniche di intervento sono le stesse anche per le scuole, per gli uffici, per le biblioteche, per i centri sociali e così via (15.11.2012 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U.U.E. 14.11.2012 n. L/215 "DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25.10.2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (link a http://eur-lex.europa.eu).

EDILIZIA PRIVATARiscaldamento, impianti finanziati. Aiuti fino al 40% dei costi per cittadini e aziende che cambiano. Il governo vara il nuovo Conto termico. I contributi fino a esaurimento fondi. A disposizione 900 mln..
Ai cittadini e alle piccole imprese che investono cento in energia termica, lo stato finanzierà 40. Impianti di riscaldamento inclusi.
Dare una sferzata alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici sono, infatti, i due obiettivi dichiarati di un decreto ministeriale, varato ieri dal ministro allo sviluppo economico, Corrado Passera, di concerto con i ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, Corrado Clini e Mario Catania.
Il dm, conosciuto anche come «conto termico», costruisce un nuovo sistema di incentivi per interventi di piccola caratura; in sostanza per piccole imprese e usi domestici. Nell'alveo delle agevolazioni rientrano anche le serre, finora scarsamente incentivate. Cittadini e imprese potranno, così, investire alcune migliaia di euro in nuovi impianti a energia rinnovabile, supportati da un'agevolazione che andrà a copertura del 40% dell'investimento e che sarà incassata entro un biennio. O in cinque anni per gli investimenti più costosi.
Le tecnologie termiche da fonti rinnovabili incentivate sono riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling. Sul versante pubblica amministrazione, invece, gli incentivi serviranno, a detta del ministero dello sviluppo economico, a «superare le restrizioni fiscali e di bilancio, che non hanno finora consentito alle amministrazioni di sfruttare le potenzialità» del risparmio energetico. Il conto termico servirà, quindi, a riqualificare gli edifici di proprietà pubblica dal punto di vista energetico. Vediamo come.
I fondi. Intanto va detto che i finanziamenti, che il decreto sul Conto termico mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, ammontano a 200 mln di euro per le pubbliche amministrazioni e a 700 mln di euro per i privati cittadini e le piccole imprese. Infatti, per le amministrazioni pubbliche il blocco alle erogazioni scatterà trascorsi due mesi dal raggiungimento dell'impegno di spesa annua cumulata in agevolazioni di 200 mln di euro. Mentre, per i privati, i condomini e le aziende, lo stop scatterà trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di spesa cumulato annuo di 700 mln. Raggiunte tali soglie, bisognerà attendere un nuovo decreto interministeriale, che aggiorni il parco agevolazioni
Gli interventi. Per privati e aziende, il Conto termico finanzia: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con altri a pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche; la sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale e riscaldamento delle serre con impianti di climatizzazione invernale alimentati da generatori a biomassa; l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Per gli edifici delle p.a., oltre agli interventi di cui sopra, il Conto termico finanzia anche investimenti in isolamento termico, chiusure trasparenti e infissi, nuovi impianti con generatori di calore a condensazione e sistemi di schermatura e ombreggiamento di chiusure, fissi e mobili (articolo ItaliaOggi del 09.11.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Normativa Europea - Approvata dal Parlamento Europeo una nuova direttiva sull’Efficienza Energetica (ANCE di Bergamo, circolare 09.11.2012 n. 265).

EDILIZIA PRIVATA: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici (Bollettino di Legislazione Tecnica n. 11/2012).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 43 del 26.10.2012, "Sostituzione della firma elettronica alla firma manuale del certificatore energetico nell’attestato di certificazione energetica, di cui alla d.g.r. 8745 del 22.12.2008" (decreto D.U.O. 23.10.2012 n. 9433).

EDILIZIA PRIVATA: Rilascio di autorizzazione unica alla costruzione di impianto fotovoltaico: il termine (regionale) è perentorio.
Non spetta al soggetto privato inoltrare autonomamente l'istanza di assoggettabilità a VIA all'ente provinciale competente, al fine di promuovere la conferenza di servizi istruttoria che delibera sulla stessa richiesta di autorizzazione.
A seguito della richiesta -ex articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003– di un’autorizzazione unica, nel giugno 2010, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile, nel marzo del 2011 (e quindi già con notevole ritardo rispetto ai termini di legge che decorrono dal momento della ricezione della richiesta di autorizzazione), l’Ufficio Industria Energetica della regione Puglia disponeva taluni adempimenti istruttori a carico della ditta richiedente, ai fini dell'avvio del procedimento e della convocazione della conferenza dei servizi. In assenza della richiesta documentazione integrativa, il medesimo Ufficio indiceva comunque una conferenza dei servizi istruttoria nel maggio 2011. Quest’ultima disponeva ulteriori adempimenti istruttori a carico della citata ditta, rimandando ad una data indeterminata ogni ulteriore decisione sulla istanza di autorizzazione unica.
Nel dichiarare l'illegittimità del comportamento silente dell'amministrazione regionale sull'istanza di autorizzazione unica presentata dalla ditta appellante, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, che racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 (attualmente di trenta giorni) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge. Nel caso di specie, l’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (che è evidentemente una norma speciale), statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si conclude nel termine massimo di cettontanta giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine, come chiarito di recente dalla Corte costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (Corte costituzionale, sentenze n. 364 del 2006 e n. 282 del 2009).
Inoltre, nemmeno sulla base del regolamento disposto dalla stessa Regione nell'allegato A della delibera di Giunta n. 35/07, in materia di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, è possibile configurare un diverso quadro procedimentale. Infatti, l’articolo 2.3.2 di tale regolamento afferma che, a seguito dell’istanza presentata dal privato per l’ottenimento dell’autorizzazione unica, “il responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli enti individuati dall‘Ufficio Industria Energetica, quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla legge”, lasciando intendere che, conformemente alla normativa statale, tutti i pareri, compresi quelli ambientali, devono essere acquisiti all’interno dello stesso procedimento di competenza regionale. Così come non è espressamente indicato tra i requisiti necessari a promuovere la conferenza dei servizi, dettati dal punto 2.3.3. dell’Allegato A della predetta delibera n. 35/07, l’onere da parte del privato di inoltrare autonomamente l’istanza di assoggettabilità a VIA all’ente provinciale competente.
Di conseguenza, alla luce della normativa statale e regionale, applicabile ratione temporis, l’adempimento in parola risulta a carico dell’Assessorato all’Ecologia della regione Puglia, cioè all’amministrazione competente a dare impulso al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica. Ne consegue che la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di centottanta giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento.
Né, al riguardo, può assumere rilievo la circostanza che la conferenza dei servizi si sia pronunciata disponendo adempimenti istruttori a carico della ditta richiedente e rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sull'istanza, poiché il complessivo termine di centottanta giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio -in quanto principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo le richiamate sentenze della Corte costituzionale– e ad esso pertanto anche le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi. Vi era quindi l'obbligo della regione Puglia di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità, e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto.
Ne consegue l'erroneità della sentenza del TAR Puglia-Bari, nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità del comportamento silente serbato dalla Regione Puglia, la quale non ha provveduto sull'istanza della ditta ricorrente nel termine perentorio di centottanta giorni assegnatole. Il ricorso avverso la sentenza del TAR è stato pertanto giudicato fondato ed è stato accolto, per ciò che attiene all'azione proposta avverso il silenzio, ed all'amministrazione regionale è stato ordinato di provvedere sulla istanza di cui sopra con provvedimento espresso, entro e non oltre novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato (commento tratto da www.ispoa.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.10.2012 n. 5413 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl Consiglio di stato sull'autorizzazione unica. Sul fotovoltaico termini perentori.
È perentorio il termine per la conclusione dei procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del dlgs 387/2003 (180 giorni, ora 90 giorni dopo le modifiche del dlgs 28/2011) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile.
La mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di 180 giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento. Vi era quindi l'obbligo della regione di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità, e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto.

Questo è quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 23.10.2012 n. 5413.
I giudici di Palazzo Spada confermando un orientamento consolidato condannano la pubblica amministrazione regionale che, dopo la richiesta dell'autorizzazione unica per realizzare un impianto fotovoltaico non aveva adottato un provvedimento espresso nel termine perentorio previsto dall'articolo 12, dlgs 387/2003.
I Supremi giudici ricordano che la Corte costituzionale (sentenza 09.11.2006, n. 364; Corte cost. sentenza n. 282/2009) ha ribadito la perentorietà del termine di conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La perentorietà costituisce il principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (articolo ItaliaOggi del 10.11.2012).

EDILIZIA PRIVATAPronto il dm. Edifici, fine dell'energia autocertificata.
Precluso in caso di vendita al proprietario degli immobili di poter optare per un'autodichiarazione sull'appartenenza alla classe energetica più bassa, evitando così la certificazione energetica del tecnico abilitato.

Come anticipato da ItaliaOggi il 14/09/2012, sono in arrivo modifiche al dm 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» da parte di un provvedimento interministeriale (Mise, Trasporti e Ambiente) diffuso nei giorni scorsi e trasmesso alla Conferenza delle Regioni per l'approvazione. Si deve ricordare che la certificazione energetica è obbligatoria nel caso di richiesta di incentivi o agevolazioni pubbliche per la riqualificazione degli edifici esistenti (detrazioni del 55% e premio conto energia impianti fotovoltaici).
Il dm si è reso necessario dopo il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia Ue del 26.04.2012 per l'incompleto recepimento della direttiva 2002/91/Ce. La direttiva 2002/91/Ce è stata recepita nel nostro ordinamento con dlgs 19.08.2005 n. 192 (e successive modifiche). Il provvedimento, definisce chiaramente gli edifici esentati dall'obbligo di certificazione energetica, escludendo dagli stessi solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica.
Tra gli edifici esentati risultano: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili; nonché ruderi e immobili venduti nello stato di «scheletro strutturale». Inoltre vengono meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, Cti, Enea e Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica nel caso si utilizzino i metodi più rigorosi o quelli semplificati.
È stata inoltre dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che gli enti devono rendere disponibili, tra questi raccolte di casi di studio e fogli di calcolo (articolo ItaliaOggi del 21.09.2012).

EDILIZIA PRIVATARiqualificazione energetica e detrazione fiscale del 55%: arriva la nuova guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Chi può fruire di queste detrazioni? A quali tipologie di lavori spettano queste agevolazioni? Cosa fare per ottenerle?
A queste domande risponde l’Agenzia delle Entrate con la nuova versione, aggiornata ad agosto 2012, della guida “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali, in cui sono descritte le tipologie di intervento che usufruiscono della detrazione e gli adempimenti necessari per ottenerla.
Ricordiamo che le disposizioni che regolano la materia dei benefici fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate e, di conseguenza, negli ultimi anni sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire.
Inoltre, dal primo luglio 2013 l’agevolazione fiscale del 55% sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che non avrà più scadenza.
La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate è così strutturata:
● L’agevolazione per la riqualificazione energetica
● Gli interventi interessati all’agevolazione
● Tipologia di spesa e relativa detrazione
● Adempimenti necessari per ottenere la detrazione (20.09.2012 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATANon si possono mettere limiti alla crescita delle rinnovabili.
No alla previsione di limiti massimi per la produzione di impianti a fonti rinnovabili fissate da norme regionali in quanto la produzione di energia avviene in regime di libero mercato concorrenziale. La legislazione regionale non può stabilire limiti alla realizzazione degli impianti in quanto violano le norme di diritto internazionali (protocollo di Kyoto) e quelle comunitarie (2001/77/Ce) ed è quindi illegittimo il diniego all'autorizzazione a realizzare gli impianti.

Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 10.09.2012 n. 4768.
I giudici di Palazzo Spada hanno riformato il giudizio di merito dando ragione alla società ricorrente contro la Regione Basilicata che aveva negato un'autorizzazione unica alla costruzione di un impianto eolico di 28 MW poiché erano stati superati i limiti massimi di potenza autorizzabile fissati dal Piano energetico regionale.
La normativa varata dalla Regione Basilicata porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano.
La direttiva comunitaria 2001/77/Ce impegna gli Stati membri a promuovere il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili, ad adottare misure appropriate a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da tali fonti. Obbliga gli Stati membri a ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento di questo tipo di energia. L'art. 1 della direttiva richiama in primo luogo la necessità di «un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel_ mercato interno», mentre l'art. 3 prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali, indicati nello stesso art. 3 nel 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010.
I regimi di sostegno dei singoli Stati membri devono comunque promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili ed ancor più, soprattutto, andranno ridotti gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (articolo ItaliaOggi del 19.10.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazioni e risparmio energetico - Tutti i chiarimenti di prassi da ricordare per ottimizzare il beneficio fiscale (articolo ItaliaOggi Sette del 20.08.2012).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 33 del 14.08.2012, "Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale" (deliberazione G.R. 06.08.2012 n. 3934).

EDILIZIA PRIVATAFerma l’osservazione iniziale sull’impossibilità di fondare sulle norme finalizzate al risparmio energetico un metodo di esenzione dall’onere di rispettare in generale i parametri edilizi, non può certo convenirsi che la norma regionale (lombarda, n. 21/1996) facoltizzi ex se un aumento di altezza in gronda, fino a cm. 25 per ogni solaio.
È invece corretto affermare che la detta disciplina comporti che i tamponamenti orizzontali che determinino spessori complessivi superiori a centimetri 30, non siano considerati nei computi per la determinazione dei volumi, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25, e ciò qualora il maggior spessore contribuisca al miglioramento dei livelli di coibentazione. Tale criterio è poi applicabile, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche alle costruzioni già esistenti, come prevede il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 21 del 1996, ma unicamente “in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti”.
Pertanto, nel caso in specie, dove si è assistito ad una sopraelevazione ai fini del recupero del sottotetto, con realizzazione ex novo della copertura, il detto criterio, ossia quello dell’aggiunta all’esistente, non è applicabile, stante la natura non conservativa della copertura.

In rapporto al tema della disciplina degli spessori realizzati ai fini della coibentazione termica, l’appellante censura la mancata considerazione della differenza disciplinare tra interventi sul pregresso e quelli sull’esistente, atteso che, in relazione a questi ultimi, la normativa regionale si riferisce ai soli spessori da aggiungere.
La doglianza non è fondata.
Premessa la condivisibile ricostruzione in merito sull’entità dimensionale del realizzato (come si precisa nella già citata nota del 29.12.2008 “il prospetto NORD della sezione CC risulta essere più alto di 44 cm rispetto al progetto approvato e quindi con un rialzo, della copertura esistente di 84 cm anziché dei 40 cm consentiti dalle N.A. di zona; tale difformità è evidenziata dal confronto delle documentazioni fotografiche allegate alle relazioni di sopralluogo della Polizia Locale in data 16.04.2008 e in data 26.01.2004, descritte nella relazione istruttoria”, mentre “il prospetto SUD della sezione AA risulta essere più alto di 29 cm rispetto al progetto approvato e quindi con un rialzo della copertura esistente di 69 cm anziché dei 40 cm, consentiti dalle N.A. di zona; anche tale difformità è evidenziata dal confronto della foto n. 12 datata dicembre 2004 con le foto della tav. 3 datata aprile 2008, descritte nella relazione istruttoria”), deve convenirsi con il TAR in merito alla non compatibilità di tali realizzazioni con la evocata disciplina regionale.
Ferma l’osservazione iniziale sull’impossibilità di fondare sulle norme finalizzate al risparmio energetico un metodo di esenzione dall’onere di rispettare in generale i parametri edilizi, non può certo convenirsi che la norma regionale facoltizzi ex se un aumento di altezza in gronda, fino a cm. 25 per ogni solaio.
È invece corretto affermare che la detta disciplina comporti che i tamponamenti orizzontali che determinino spessori complessivi superiori a centimetri 30, non siano considerati nei computi per la determinazione dei volumi, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25, e ciò qualora il maggior spessore contribuisca al miglioramento dei livelli di coibentazione. Tale criterio è poi applicabile, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche alle costruzioni già esistenti, come prevede il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 21 del 1996, ma unicamente “in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti”.
Pertanto, nel caso in specie, dove si è assistito ad una sopraelevazione ai fini del recupero del sottotetto, con realizzazione ex novo della copertura, il detto criterio, ossia quello dell’aggiunta all’esistente, non è applicabile, stante la natura non conservativa della copertura.
Il criterio applicato dal TAR va quindi condiviso, con consequenziale rigetto della censura (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.07.2012 n. 4304 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La prospettata "astratta necessarietà" degli impianti eolici non può mai condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi in relazione ai benefici legati all'efficienza energetica per la collettività, perché, altrimenti, si darebbe luogo ad un totale sbilanciamento (in favore delle sole esigenze energetiche) di un sistema di valori -quali quelli paesistico-ambientali ed economici- aventi invece pari rilevanza costituzionale.
Va poi ribadito che la prospettata "astratta necessarietà" degli impianti eolici non può mai condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi in relazione ai benefici legati all'efficienza energetica per la collettività, perché, altrimenti, si darebbe luogo ad un totale sbilanciamento (in favore delle sole esigenze energetiche) di un sistema di valori -quali quelli paesistico-ambientali ed economici- aventi invece pari rilevanza costituzionale (TAR Toscana 14.10.2009, n. 1536; TAR Sardegna sez. II 03.10.2006, n. 2083) (TAR Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 24.07.2012 n. 1512 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa disciplina statale e regionale volta ad agevolare il perseguimento del risparmio energetico negli interventi edilizi (cfr. art. 11 d.lgs. n. 115/2008; legge regionale n. 26/1995 e relativa circolare regionale di cui al d.dirett. reg. 07.08.2008 n. 8935), non si presta ad essere interpretata alla stregua di una disciplina di sanatoria di interventi edilizi già realizzati.
In essa, infatti, è chiaramente richiesto agli interessati di allegare al progetto originario apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi della riduzione del fabbisogno energetico e della trasmittanza termica, che costituisce parte integrante del progetto medesimo (cfr. circolare regionale cit.).
Per la deroga alle distanze minime e alle altezze massime di cui all’art. 11 cit., quindi, è necessario che l’amministrazione si esprima sulla base del progetto e dei dati tecnici richiesti ai sensi della ridetta normativa, prima che l’intervento medesimo abbia luogo.
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Il permesso in sanatoria postula imprescindibilmente una sostanziale conformità dell'opera abusiva alla vigente disciplina urbanistica, sia al momento della perpetrazione di detto abuso che al tempo della presentazione della pertinente istanza di sanatoria, “nella prospettiva di una più solida salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela delle esigenze urbanistiche”.

Come già evidenziato in sede cautelare, gli accertamenti effettuati dal Comune non lasciano dubbi sull’entità delle modifiche apportate dagli istanti, che, anche soltanto per ciò che attiene all’incremento delle altezze di colmo e di gronda, sono ricavabili anche dalla Tavola 3 (già cit. e agli atti) allegata alla dia in variante e che risultano idonee a decretare una modifica extra-sagoma dell’intervento, non assentibile con dia in variante ex art. 22, co. II T.U. (per cui sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività “le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire”).
Con il terzo motivo, si afferma che le ridette modifiche non rivestirebbero i caratteri della variazione essenziale rilevante ex art. 31 TU, tenendo conto dell’ult. co. dell’art. 54 L.R. cit. per cui: Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.
Sul punto, il Comune nega l’applicabilità ex post, in sede di variante (e/o di sanatoria), della disciplina sul contenimento del consumo energetico di cui al d.lgs. n. 115/2008.
Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che l’impostazione comunale debba essere condivisa, nel senso che, la disciplina statale e regionale volta ad agevolare il perseguimento del risparmio energetico negli interventi edilizi (cfr. art. 11 d.lgs. n. 115/2008; legge regionale n. 26/1995 e relativa circolare regionale di cui al d.dirett. reg. 07.08.2008 n. 8935), non si presta ad essere interpretata alla stregua di una disciplina di sanatoria di interventi edilizi già realizzati.
In essa, infatti, è chiaramente richiesto agli interessati di allegare al progetto originario apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi della riduzione del fabbisogno energetico e della trasmittanza termica, che costituisce parte integrante del progetto medesimo (cfr. circolare regionale cit.).
Per la deroga alle distanze minime e alle altezze massime di cui all’art. 11 cit., quindi, è necessario che l’amministrazione si esprima sulla base del progetto e dei dati tecnici richiesti ai sensi della ridetta normativa, prima che l’intervento medesimo abbia luogo.
Nel caso di specie, al contrario, nel progetto originario di cui alla dia D33/2008 non v’era alcuna traccia della volontà delle parti di avvalersi della disciplina sul contenimento energetico, essendo stato, il ricorso a detta disciplina, prospettato dalla difesa ricorrente soltanto dopo la realizzazione delle difformità e l’intervento sanzionatorio comunale.
In siffatte evenienze, deve essere, quindi, ribadita la legittimità dell’operato comunale, che ha ritenuto inammissibile la dia in variante a fronte delle riscontrate difformità rispetto al progetto originario, non superabili neppure con l’applicazione postuma della cit. disciplina sul risparmio energetico.
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Come chiarito dalla resistente amministrazione, la normativa di cui agli artt. 11 d.lgs. 115/2008 e 1 e ss. legge reg. n. 26/1995 e ss. m. e i., non si applica al permesso di costruire in sanatoria, postulando la stessa una valutazione ex ante da parte dell’amministrazione, da esprimersi prima della realizzazione dell’intervento e previa presentazione di apposita relazione di certificazione del contenimento del consumo energetico conseguito con l’intervento medesimo.
Nel caso di specie, giova ribadire, i ricorrenti hanno dapprima presentato una D.I.A. per ristrutturazione, senza prevedere le misure di contenimento energetico, anzi impegnandosi al rispetto della sagoma e delle altezze preesistenti; indi, hanno posto in essere delle rilevanti variazioni, pretendendo di sminuirne l’essenzialità mediante l’applicazione in sanatoria della normativa sul risparmio energetico.
In siffatte evenienze, il Collegio deve ribadire quanto già evidenziato sub n. 4.3.3., dovendosi condividere l’impostazione comunale che, valorizzando la vera ratio della disciplina statale e regionale di cui agli artt. 11 d.lgs. n. 115/2008; 1 e ss. legge regionale n. 26/1995 e s.m. e i. (e relativa circolare di cui al d.dirett. reg. 07.08.2008 n. 8935) tesa ad agevolare il perseguimento del risparmio energetico negli interventi edilizi, ne esclude un’applicazione ex post, alla stregua di una disciplina di sanatoria di interventi edilizi già realizzati. Si richiamano, per il resto, le valutazioni già espresse in precedenza, richiamandosi alle relative conclusioni.
A corroborare quanto sin qui evidenziato, si può solo accennare alla circostanza che, in sede di permesso di costruire in sanatoria, un ulteriore ostacolo all’applicazione della normativa da ultimo cit. è rappresentato dalla mancanza della cd. doppia conformità.
Il permesso in sanatoria, infatti, postula imprescindibilmente una sostanziale conformità dell'opera abusiva alla vigente disciplina urbanistica, sia al momento della perpetrazione di detto abuso che al tempo della presentazione della pertinente istanza di sanatoria, “nella prospettiva di una più solida salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela delle esigenze urbanistiche” (così Consiglio Stato, sez. V, 08.09.2011, n. 5056; TAR Milano, sez. II, 08.09.2011, n. 2195).
Qui, per vero, al momento della realizzazione dell’abuso, e, quindi, al momento della presentazione del progetto originario, l’intervento non era conforme alla disciplina urbanistica esistente (mentre nessuna deroga era stata richiesta ai fini dell’attuazione delle misure di contenimento energetico), sicché l’eventuale conformità all’attuale disciplina urbanistica dell’intervento in questione non sarebbe comunque sufficiente a decretarne la sanatoria ex art. 36 TU
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.07.2012 n. 2046 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L. Bitto, Le aree «non idonee» all’installazione di impianti a fonti rinnovabili sono aree vietate? (link a www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl Tar Puglia sdogana i pannelli, con limiti. Sì al fotovoltaico nei centri storici.
Sì al fotovoltaico nei centri storici se i pannelli installati non sono in contrasto con il contesto architettonico e non si produce alcun effetto visivo che distorca la visione degli elementi architettonici del bene.

Questo è il parere espresso dal TAR Puglia-Lecce, Sez. I, con la sentenza 12.07.2012 n. 1241.
I giudici del Tar hanno infatti annullato il provvedimento di diniego emesso dal dirigente dello Sportello unico per l'edilizia del comune relativo alla domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su fabbricato a uso residenziale ubicato in centro storico, classificato dal Prg come «edificio di notevole interesse ambientale», assoggettato alle prescrizioni dettate dall'art. 38 delle Nta, tra cui l'obbligo di sottoporre ogni progetto all'approvazione della Soprintendenza.
Quest'ultima esprimeva parere negativo «poiché le opere di progetto, consistenti in lavori per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 9,66 kwp sul terrazzo di un fabbricato di un immobile per civile abitazione, per tipologia d'intervento e materiali, si ritenevano non compatibili con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico del centro storico».
Sulla base di queste considerazioni il comune rigettava la domanda. Il cittadino presentava pertanto ricorso al Tar e quest'ultimo lo accoglieva giudicando contraddittorie le motivazioni della pubblica amministrazione. Le valutazioni operate dall'amministrazione si appalesano irrazionali e contraddittorie. Infatti, dalla documentazione depositata emerge che «la struttura sarà realizzata in modo da non risultare visibile dall'esterno, in quanto i muri perimetrali attigui a essa sono di altezza superiore».
Tali circostanze affermano i giudici non risultano essere state vagliate, dal momento che il parere si fonda in maniera apodittica sull'affermazione dell'asserito contrasto con il contesto architettonico, benché appaia evidente che lo stesso non è compromesso, se non si produce alcun effetto visivo che distorca la visione degli elementi architettonici del bene (articolo ItaliaOggi del 21.09.2012).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 27 del 02.07.2012, "Precisazioni relative alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r. 8745/2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della certificazione energetica in presenza di unità immobiliari con più destinazioni d’uso" (circolare regionale 26.06.2012 n. 3).

EDILIZIA PRIVATA: Per usufruire delle deroghe previste dalla disciplina in materia di risparmio energetico (art. 11 d.lgs. 115/2008) occorre farvi riferimento nel progetto sottoposto ad autorizzazione affinché l’amministrazione possa verificarne i presupposti e riconoscere la possibilità di deroga rispetto ai limiti di edificabilità nell’autorizzare la costruzione, non potendo invece i richiedenti usufruirne autonomamente senza la relativa autorizzazione.
Di conseguenza la maggiore altezza dell’edificio, se non correttamente inserita e giustificata all’interno della richiesta di permesso di costruire, risulta priva di titolo, con conseguente illegittimità anche in parte qua del permesso di costruire.

Come affermato dalla giurisprudenza penale citata dai ricorrenti, per usufruire delle deroghe previste dalla disciplina in materia di risparmio energetico (art. 11 d.lgs. 115/2008) occorre farvi riferimento nel progetto sottoposto ad autorizzazione affinché l’amministrazione possa verificarne i presupposti e riconoscere la possibilità di deroga rispetto ai limiti di edificabilità nell’autorizzare la costruzione, non potendo invece i richiedenti usufruirne autonomamente senza la relativa autorizzazione (Cass. Pen. 28048/2011).
Di conseguenza la maggiore altezza dell’edificio, se non correttamente inserita e giustificata all’interno della richiesta di permesso di costruire, risulta priva di titolo, con conseguente illegittimità anche in parte qua del permesso di costruire
(TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 21.06.2012 n. 1219 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: “Linee Guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia": documento esplicativo riassuntivo (ANCE di Bergamo, circolare 08.06.2012 n. 152).

EDILIZIA PRIVATADal 31 maggio fonti rinnovabili nei titoli edilizi.
Dal 31.05.2012 la presentazione dei titoli edilizi dovrà obbligatoriamente essere integrata dalle fonti energetiche rinnovabili negli edifici.

È l'articolo 11 del dlgs 03.03.2011, n. 28 a prevede che le fonti rinnovabili debbano coprire i «consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3». È l'allegato 3 al dlgs 03.03.2011, n. 28 a stabilire che gli obblighi sono previsti solo a partire dal 31.05.2012 e sono crescenti nel tempo.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Le percentuali variabili, secondo i tempi delle relative costruzioni sono: 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31.05.2012 al 31.12.2013; 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dall'01.01.2014 al 31.12.2016; il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dall'01.01.2017. Questi obblighi non si applicano qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Il dlgs 28/2001 ha ridefinito la tempistica e i criteri di integrazione delle energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici «sottoposti a ristrutturazione rilevante».
È l'articolo 2, comma 1, lettera m), del dlgs 28/2011 che contiene la definizione di «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante». Definendolo come un «edificio che ricade in una delle due seguenti categorie: edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria».
L'articolo 11, 2 comma, del dlgs 28/2011 prevede che le disposizioni suindicate non vengono applicate agli edifici protetti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 22.01.2004, n. 42) e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%. Le regioni possono stabilire anche valori di integrazione superiori a quelli stabiliti dal dlgs 28/2011 (articolo ItaliaOggi del 07.06.2012).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 22 del 28.05.2012, "Termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore: modifiche ed integrazioni alle disposizioni approvate con d.g.r. 2601/2011" (deliberazione G.R. 23.05.2012 n. 3522).

EDILIZIA PRIVATA: Edilizia, bonus sale. Ristrutturare con lo sgravio del 50%.  Nel dl infrastrutture incentivi per il risparmio energetico.
La detrazione del 36% per la ristrutturazioni edilizie potrebbe arrivare al 50% con un tetto di 96 mila euro per unità immobiliare (invece dell'attuale limite di 48 mila euro). Sarà invece prevista come stabile la detraibilità fino al 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica.
Sono queste alcune delle proposte che il ministero delle infrastrutture ha messo a punto e sulle quali si dovrà confrontare con il ministero dell'economia, in capo al premier Mario Monti, in vista della prossima adozione di un decreto-legge per il rilancio delle infrastrutture, parte dell'intervento sulla crescita di cui ha parlato in queste settimane il ministro per le infrastrutture e sviluppo economico, Corrado Passera. Per le detrazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia, la proposta del governo è quella di innalzare dal 36 al 50% la quota detraibile ai fini Irpef aumentando anche l'importo massimo della spesa per unità immobiliare da 48 mila a 96.mila euro.
L'obiettivo è quello di incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni e, in particolare quello delle ristrutturazioni che, dalle stime in possesso del governo, nel periodo 1998-2006, attraverso l'incentivo ha potuto contare su un incremento annuo degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1,1 miliardi di euro che, con l'aumento dal 36 al 50% dovrebbe aumentare di altri 350 milioni.
L'aumento di percentuale di detrazione di 14 punti percentuali determinerà un minor gettito Irpef complessivo pari a 1,2 miliardi in dici anni, compensato da un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti sia con riferimento all'incremento del gettito Iva sia con riferimento all'incremento delle imposte dirette cioè Irpef-Ires-Irap. Oltre all'intervento sulle ristrutturazioni edilizie la proposta del governo prevede che sia portato a regime la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, anche in questo caso con la finalità di incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni. Gli oneri che il governo stima possano determinarsi per la messa a regime dell'incentivo ammontano a 2.475 milioni di euro che ripartiti nelle dieci quote annuali (come previsto per legge) risultano 248 milioni di euro annui.
A questi interventi sulle ristrutturazioni e sulla riqualificazione energetica si aggiungono poi altri interventi che tendono ad agevolare il regime fiscale per l'invenduto a favore dei costruttori e altri che incidono sull'acquisto degli immobili (esenzione Imu biennale per le case il cui valore dichiarato sia inferiore a 200 mila euro e detrazione delle spese di registro dell'atto di acquisto) e sulla detrazione degli interessi passivi per i mutui (si arriva alla totale detraibilità degli interessi, con un costo, però per l'Erario pari a più di un miliardo di euro per il 2013).
Trattandosi di proposte che potrebbero avere ripercussioni non da poco sugli equilibri di bilancio, il confronto con il ministero dell'economia sarà evidentemente decisivo, così come lo era ai tempi dell'ex ministro Giulio Tremonti (articolo ItaliaOggi del 23.05.2012 - link a www.corteconti.it).

EDILIZIA PRIVATA: Distanza tra edifici - Art. 9 del d.m. 1444/1968.
Sull'incostituzionalità di una norma provinciale che, ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, consente agli edifici già legalmente esistenti alla data del 12.01.2005 o concessionati prima di tale data di derogare nella misura massima di 20 centimetri alle distanze tra edifici.
Le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze.
In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati.
Nel caso di specie, la norma in questione (
«6. Ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, definite ai sensi del comma 2, degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12.01.2005 o concessionati prima di tale data, è permesso derogare nella misura massima di 20 centimetri alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto dalla normativa di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 05.04.2006 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza dal confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda»
), attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 02.04.1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17.08.1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall’art. 17 della legge 06.08.1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un’efficacia precettiva e inderogabile.
In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.

8.― Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9, commi 6 e 7 (recte: art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, trattandosi dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13, modificato dalla legge impugnata), nella parte in cui prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.
A suo avviso, dette disposizioni, non prevedendo il rispetto delle altezze e delle distanze di cui al decreto ministeriale 02.04.1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 06.08.1967, n. 765), contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
8.1.― La questione è fondata.
8.2.― In linea preliminare, va osservato che i commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale n. 13 del 1997, nel testo modificato dalle disposizioni impugnate, così dispongono: «6. Ai fini dell’isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12.01.2005 o concessionati prima di tale data, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.
7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tale fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza verso il confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda
».
Successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2011, ha nuovamente modificato tali disposizioni, così sostituendole: «6. Ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, definite ai sensi del comma 2, degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12.01.2005 o concessionati prima di tale data, è permesso derogare nella misura massima di 20 centimetri alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto dalla normativa di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 05.04.2006 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza dal confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda
».
Dal raffronto fra le disposizioni risulta evidente che l’ultima modifica, dato il suo carattere sostanzialmente marginale, non incide in modo significativo sul contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, e certamente non ha contenuto satisfattivo, per cui la questione va trasferita sulla nuova norma, in applicazione del succitato principio di effettività della tutela costituzionale.
8.3.― La censura verte sul mancato richiamo al rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile e, in particolare, dell’art. 9 del citato d.m. n. 1444 del 1968.
In tale ambito, questa Corte ha in più occasioni precisato che le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze.
In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005).
Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 02.04.1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17.08.1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall’art. 17 della legge 06.08.1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un’efficacia precettiva e inderogabile.
In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) (omissis)
2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21.06.2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21.12.2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012);
4) (omissis) (Corte Costituzionale, sentenza 10.05.2012 n. 114).

EDILIZIA PRIVATA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI E NECESSITA' DI TITOLO ABILITATIVO.
L’esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 44 lett. a), del citato D.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001 (fattispecie relativa alla realizzazione mediante DIA di un impianto fotovoltaico eseguito in base alla legislazione regionale della Puglia successivamente dichiarata incostituzionale, in quanto ne legittimava la realizzazione senza il rispetto del limite di potenza prevista dalla legislazione statale per il regime semplificato).
Di particolare interesse la questione affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza in esame, relativa alla esecuzione di una particolare tipologia di interventi sul territorio costituiti dai cc.dd. pannelli fotovoltaici. I fatti possono così essere sinteticamente riassunti.
Militari della Guardia di Finanza e della stazione carabinieri di una località pugliese procedevano al sequestro delle opere realizzate presso l’impianto fotovoltaico costituito da n. 4.080 pannelli fotovoltaici, due cabine inverter ed una cabina ENEL, tutto riconducibile ad una società di cui l’indagato era il legale rappresentante. Nel verbale di sequestro si esponeva che:
a) la società era titolare di una DIA per la realizzazione di una struttura erogante una potenza di picco pari a 999,04 kw;
b) le opere in fase di realizzazione erano del tutto difformi da quelle di cui alla DIA, ed in particolare dalla planimetria riportata sulla tav. 3 del progetto;
c) l’area oggetto di intervento ricadeva in zona classificata dal PDTT come ‘‘e’’ agricola in ambito territoriale esteso;
d) il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica;
e) non era stato allegato alla DIA alcun titolo di proprietà del terreno da parte della società , risultando solo un contratto preliminare in merito alla realizzazione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di una centralina di energia fotovoltaica;
f) le opere non rispettavano il requisito di cui alla L.R. n. 31 del 2008, art. 3, comma 1, lett. b), peraltro successiva all’inoltro della DIA e successivamente dichiarata incostituzionale.
Contro l’ordinanza del tribunale del riesame di rigetto della richiesta di dissequestro, proponeva ricorso per cassazione l’indagato censurando l’interpretazione che il tribunale ha dato alla L.R. Puglia n. 1 del 2008, art. 27: la possibilità della DIA, a suo dire, sussisteva ogni qual volta gli impianti in questione fossero localizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici. Tale interpretazione risultava confermata dalla successiva L.R. Puglia n. 31 del 2008, art. 3, che ribadiva espressamente la possibilità di ricorrere ad una semplice DIA per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul suolo agricolo.
Il ricorrente deduceva, inoltre, anche che la DIA per la costruzione dell’impianto oggetto di sequestro si era perfezionata in realtà sotto la vigenza della L.R. n. 31 del 2008; infine, censurava l’ordinanza impugnata sotto il profilo che la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA non costituisce un illecito penale, ma comporta solo l’applicazione della sanzione amministrativa.
La tesi, suggestiva ed articolata, non ha però fatto breccia nella valutazione dei giudici della Cassazione. Ed invero, la Corte, dopo aver operato una puntuale minuziosa analisi dell’evoluzione legislativa, statale regionale, sul tema della necessità o meno di titoli abilitativi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ha osservato che, dapprima, con la sentenza n. 119 del 2010 della Corte costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L.R. Puglia 21.10.2008, n. 31, art. 2, commi 1, 2 e 3 e art. 3, commi 1 e 2; successivamente, con la sentenza n. 366 del 2010, e` stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L.R. Puglia 19.02.2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. b). Risulta quindi travolta da tali pronunce la disciplina specifica posta dall’art. 27 e dall’art. 3 citati che facoltizzava la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino ad un megawatt sulla base di una semplice DIA anche in zone a destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
Pertanto, anche se la DIA della società di cui l’indagato era il legale rappresentante sembra essersi perfezionata prima delle richiamate dichiarazioni di incostituzionalità, comunque la realizzazione dell’impianto, ove anche in ipotesi originariamente legittima in forza della DIA, non poteva considerarsi tale perché affetta da illegittimità sopravvenuta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità prima della L. n. 31 del 2008, art. 3 e poi della L. n. 1 del 2008, art. 27, che rendeva ab origine inidonea la DIA a legittimare la realizzazione di impianti fotovoltaici senza il rispetto del limite di potenza prevista dalla legislazione statale per il regime semplificato.
Ne discende, dunque, l’applicazione del principio secondo cui l’esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 44 lett. a), del citato D.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001 (v., in termini: Cass. pen., sez. III, 05.03.2009, n. 9894, in Ced Cass., n. 243099; Id., sez. III, 20.12.2006, n. 41619, in Ced Cass., n. 235413) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.05.2012 n. 17433 - tratto da Urbanistica e appalti n. 7/2012).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 07.02.2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012" (Ministero dell'Interno, nota 04.05.2012 n. 6334 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 18 del 04.05.2012, "Attuazione criteri per l’esercizio dei controlli in materia di certificazione energetica degli edifici: modifica della tabella 4 di cui al punto c) dell’allegato al decreto regionale n. 33 del 09.01.2012" (decreto D.U.O. 27.04.2012 n. 3673).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 17 del 27.04.2012, "Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" (deliberazione G.R. 18.04.2012 n. 3298).

EDILIZIA PRIVATA: U. Grella, Seminario di approfondimento sul tema: edilizia ed energia (27.04.2012).

EDILIZIA PRIVATA: G.U.U.E. 19.04.2012 n. C 115 "Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012, del 16.01.2012, della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi" (Informazione della Commissione Europea 2012/C 115/01 - link a http://eur-lex.europa.eu).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti fotovoltaici, per evitare bocciature serve il piano paesaggistico.
Il sistema incentrato sul parere obbligatorio ma non vincolante del Soprintendente, affinché diventi operativo, presuppone l’avvenuta adozione, da parte delle regioni, dei piani paesaggistici che richiedono che l’elaborazione del piano avvenga congiuntamente tra Ministero e regioni con riguardo, fra gli altri, ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico.
Le disposizioni del piano territoriale paesaggistico richiamate dal ricorrente attengono all’uso antropico del territorio in questione che, in base alla normativa di legge regionale antecedente all’entrata in vigore del codice dell’ambiente, si intende consentire una volta stabilita la compatibilità paesaggistica dell’intervento; viceversa, l’amministrazione statale, nella specie, con i due pareri impugnati, ha chiaramente ritenuto il progetto non compatibile col vincolo paesaggistico.
Il comma ottavo del citato articolo 146 dispone infatti che il Soprintendente renda il proprio parere con riferimento al merito della compatibilità paesaggistica.
La previsione, accanto a tale valutazione di compatibilità, di un’altra e distinta disamina, quella inerente la “conformità” dell’intervento medesimo alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, attiene invece ad un ulteriore riscontro, di natura diversa, volto a verificare che, oltre alla ritenuta compatibilità del progetto, ricorra comunque l’osservanza delle norme che, pur sempre nel segno della tutela e valorizzazione del territorio con riferimento ai profili paesistico-ambientali, fissano gli usi ammessi nella zona considerata e le prescrizioni tecniche inerenti la progettazione.
Ciò perché compito del p.t.p. è proprio quello di declinare tutela e valorizzazione degli elementi paesistico- ambientali presenti sul territorio con riferimento agli usi, attraverso cioè la delineazione d’una correlazione possibile fra le prime e i secondi; laddove invece la valutazione di compatibilità paesaggistica attiene piuttosto ad un giudizio tendenzialmente assoluto, che ha cioè ha a suo parametro essenziale la possibilità stessa di inserire l’intervento progettato “nel suo complesso” (co. 8 cit.) all’interno del territorio assoggettato a vincolo, cioè, in altri termini, di intravederne la possibilità di inserimento senza pregiudizio alcuno per i beni paesaggistici e ambientali tutelati.
Proprio questa possibilità, nella fattispecie, è stata invece esclusa, in modo radicale, dall’amministrazione.
Il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (TAR Campania, Napoli, VII, n. 17333/2010) è inconferente poiché attiene alla diversa fattispecie dell’annullamento (disposto dalla Soprintendenza in punto di legittimità) d’un precedente nulla osta ambientale; in sentenza, il TAR, sostanzialmente, ammette il ricorso, da parte dell’amministrazione statale, alle disposizioni normative del piano territoriale paesistico-ambientale per pervenire all’annullamento dell’autorizzazione ambientale rilasciata.
Come rilevato dalla difesa della Regione Basilicata, nella fattispecie, come si evince chiaramente dal tenore del D.M. 18/04/1985 istitutivo del vincolo, si verte in ipotesi di immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1497 del 1939 (corrispondente all’attuale articolo 136 del codice del paesaggio); di conseguenza, l’intervento è compreso fra quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 143 del codice medesimo.
Il sistema di cui al comma 5 del citato articolo 146, incentrato sul parere obbligatorio ma non vincolante del Soprintendente, affinché diventi operativo, presuppone infatti l’avvenuta adozione, da parte delle regioni, dei piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 135 e 143 che, non a caso, richiedono che l’elaborazione del piano avvenga congiuntamente tra Ministero e regioni proprio con riguardo, fra gli altri, ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del predetto art. 136.
Allo stato, come precisato dalla difesa regionale, la Regione ha solo stipulato l’intesa col Ministero ed è in procinto di elaborare in modo congiunto il nuovo piano paesaggistico, sulla base del quale verrà effettuata la “ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso….” (commento tratto da www.ipsoa.it - Sentenza TAR Basilicata, sentenza 21.03.2012 n. 127 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.lgs. 29.12.2003 n. 387, art. 12, cc. 3 e 4 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Parere della Soprintendenza BAP in Conferenza di servizi (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, circolare 01.03.2012 n. 5).
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ALLEGATO:
Circ_5_2012_ALL_A

EDILIZIA PRIVATA: L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel riflettere il favor del legislatore sovranazionale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dei relativi impianti di produzione, fa registrare la confluenza di profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, sicché deve escludersi che alle Regioni sia consentito provvedere in via autonoma alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento ambientale degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, al di fuori delle linee-guida nazionali ed in violazione del principio di leale collaborazione.
Se, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, in presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili né pone divieti inderogabili ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente all’individuazione dei siti inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione deve escludersi che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità, per contrasto non solo con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ma anche con gli stessi principi costituzionali che governano l’allocazione delle funzioni normative e amministrative, degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale.

Occupandosi della questione, la giurisprudenza (Tar Toscana 07.04.2011 n. 629, Tar Parma 08.11.2011 n. 383) ha avuto occasione di rilevare che:
- nell’ottica europea improntata al principio dello sviluppo sostenibile, il legislatore statale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, mediante il d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (comma 1) e conferisce all’Autorità procedente –la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata– il potere di rilascio dell’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 3), ma dall’altro lato non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da approvarsi in Conferenza unificata l’individuazione dei criteri in applicazione dei quali è consentita alle Regioni l’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;
- l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel riflettere il favor del legislatore sovranazionale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dei relativi impianti di produzione, fa registrare la confluenza di profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, sicché deve escludersi che alle Regioni sia consentito provvedere in via autonoma alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento ambientale degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, al di fuori delle linee-guida nazionali ed in violazione del principio di leale collaborazione (v., tra le altre, C. Cost. 26.03.2010 n. 119);
- se, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, in presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili né pone divieti inderogabili ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente all’individuazione dei siti inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione deve escludersi che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità, per contrasto non solo con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ma anche con gli stessi principi costituzionali che governano l’allocazione delle funzioni normative e amministrative, degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale.
Si tratta di conclusioni che il Collegio condivide pienamente. Di qui l’illegittimità della variante normativa al P.T.C. Provinciale impugnata, avendo la stessa circoscritto le zone dove possono essere posizionati gli impianti industriali fotovoltaici, biomasse, eolici e simili e le loro dimensioni (TAR Marche, sentenza 24.02.2012 n. 142 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Regione Lombardia, Progetto di legge “MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE.
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La Giunta Regionale della Lombardia, venerdì 10.02.2012, ha approvato il Progetto di Legge n. 0146 "MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE".
Ora il progetto di legge inizierà l’iter nella commissione competente prima di approdare in Consiglio Regionale.
Di particolare interesse risultano essere i seguenti articoli:
● Art. 16 - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 21/2008 in tema di sale cinematografiche);
● Art. 17 - (Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 11.03.2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011);
● Art. 18 - (Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia);
● Art. 21 - (Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico);
● Art. 22 - (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili “FER”);
● Art. 23 - (Inserimento dell’articolo 9-bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia);
● Art. 24 - (Modifiche al Titolo III della l.r. 26/2003 - Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica);
● Art. 26 - (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali);
● Art. 27 - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 11.12.2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo);
● Art. 28 - (Inserimento dell’articolo 21-bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati);
● Art. 29 - (Inserimento dell’articolo 8-bis nella l.r. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera);
● Art. 31 - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/2006. Impianti a biomassa);
● TITOLO V - Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda ultra-larga (artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
● Art. 55 - (Appalti per favorire l’accesso alle micro, piccole e medie imprese).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012 (Ministero dell'Interno, nota 07.02.2012 n. 1324 di prot.).
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Dai VV.F. la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tuttavia, l'installazione di un impianto fotovoltaico, a seconda dei casi, potrebbe comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio dell'attività.
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento antincendio (D.P.R. 151/2011).
I Vigili del Fuoco hanno pubblicato, con Lettera Circolare 1324/2012, la nuova guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La guida, redatta da un gruppo di lavoro costituito da esperti del settore elettrico ed approvata dal C.C.T.S., recepisce i contenuti del D.P.R. 151/2011 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.
Questa guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26.03.2010. La guida è così strutturata:
● Premessa
● Campo di applicazione
● Requisiti tecnici
● Documentazione
● Verifiche
● Segnaletica di sicurezza
● Salvaguardia operatori VV.F
● Impianti esistenti (commento tratto da www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianto eolico.
I comuni che devono essere chiamati in conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico sono quelli del territorio o soltanto limitrofi?
Il Consiglio di stato, sezione VI, con la sentenza del 06.09.2010, n. 6480, in tema di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico, ha affermato che i comuni che devono essere necessariamente chiamati, a pena di illegittimità del provvedimento finale, a partecipare sono quelli il cui territorio è direttamente destinato a sopportare le opere in corso di realizzazione. Infatti, per i Supremi giudici amministrativi, la procedura della conferenza di servizi non è aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati alla tutela del patrimonio culturale, ma solamente a quegli enti che la specifica disciplina ritiene direttamente interessati e coinvolti nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto eolico.
In pratica, sono i comuni il cui territorio deve direttamente sopportare le opere in corso di realizzazione.
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) Puglia – Bari - sezione I, con la sentenza del 23.09.1995, n. 950, ha affermato che «la deliberazione di Giunta provinciale, nell'ammettere l'intervento alla conferenza di servizi solo del rappresentante del comune nel cui territorio è prevista la localizzazione di impianto di smaltimento di rifiuti, introduce una irragionevole ed illegittima limitazione alla partecipazione dei rappresentanti di comuni limitrofi che, in ragione della relativa prossimità spaziale dell'impianto stesso –e, quindi, della potenziale «ricaduta» dei suoi effetti “negativi”– siano portatori di un qualificato interesse esponenziale ad interloquire, nella fase procedimentale acquisitiva di tutti gli elementi conoscitivi utili all'intervento sull'impatto ambientale e territoriale di esso».
In materia si rimanda, anche, alla sentenza n. 910, dell'11.02.2011, del Consiglio di stato, sezione VI (articolo ItaliaOggi Sette del 06.02.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti fotovoltaici.
In materia di vincolo paesaggistico ed autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici, la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico può essere valutata con riferimento alla natura e dell'utilità delle singole opere?
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar) Lombardia, Brescia, sezione I, con la sentenza n. 3726, del 04.10.2010, ha affermato, in tema di vincolo paesaggistico ed autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici, che la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico deve essere valutata diversamente a seconda della natura e dell'utilità delle singole opere. Pertanto, non può essere vietata, facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazione pubblici, l'installazione di pannelli fotovoltaici, «attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali». Un eventuale divieto, per i giudici amministrativi lombardi, deve essere confortato dalla prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio.
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar) Calabria, Catanzaro, sezione I, con la sentenza n. 3726, del 04.10.2010, ha precisato che «l'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tenere conto altresì, (e principalmente), dell'interesse nazionale –costituzionalmente rilevante– all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione e utilizzazione dell'energia elettrica».
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar) Lombardia, Brescia, sezione I, con la summenzionata sentenza n. 3726, del 04.10.2010, ha sottolineato, pure, che il lasso di tempo di soli tre giorni tra l'avvio da parte della soprintendenza del provvedimento di controllo dell'autorizzazione rilasciata e la successiva adozione del decreto di annullamento non comporta automaticamente l'illegittimità di quest'ultimo. Esso preclude soltanto la possibilità di motivare l'annullamento facendo riferimento a carenze documentali, che, dicono i giudici, il privato avrebbe potuto sanare se gli fosse stato concesso un ragionevole lasso di tempo (articolo ItaliaOggi Sette del 06.02.2012).

EDILIZIA PRIVATA: Si chiede un chiarimento in relazione al rispetto, per le richieste di nuove costruzioni, degli adempimenti di cui all’art. 11, Dlgs n. 28/2011: in particolare sebbene il decreto di che trattasi sia entrato in vigore il 29.03.2011, dalla lettura del citato art. 11 comma 1, sembrerebbe che per tali obblighi debbano osservarsi le ”decorrenze di cui all’allegato 3” (rif all. 3, art. 1 ovvero a partire dal 31.05.2012). In ultimo, tale condizione risulterebbe contrastare con quanto definito all’art. 2 lett. n) ovvero che è da intendersi quale ”nuovo fabbricato” l’edificio la cui richiesta di titolo edilizio sia stata presentata dopo il 29.03.2011.
Il Dlgs n. 28/2011 ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/ CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. L’art. 2 comma 1 lett. n) definisce edifici di nuova costruzione ”edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il successivo art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) prevede che ”i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3.”.
La decorrenza degli obblighi del presente decreto viene indicata, in base all’esplicito rinvio contenuto nell’art. 11, nell’allegato 3 il quale prevede che ”nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31.05.2012 al 31.12.2013;
b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dall'01.01.2014 al 31.12.2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dall'01.01.2017 ]...]
”.
Quindi, gli obblighi in materia di efficienza energetica dovranno essere rispettati a partire dal 31.05.2012, con percentuali variabili secondo il momento di presentazione della domanda per ottenere il titolo edilizio. Il presunto contrasto nella definizione di ”nuova costruzione” non sussiste considerato che l’art. 2 viene dedicato alle definizioni, e si inserisce all’interno del titolo I dedicato a Finalità e obiettivi, mentre il successivo art. 11 specifica, attraverso un preciso rinvio all’allegato 3, il momento in cui gli edifici dovranno rispettare i nuovi indici di risparmio energetico.
In conclusione, i termini di decorrenza degli obblighi di cui al Dlgs n. 28/2011 sono quelli fissati dall’allegato 3 (tratto da Diritto e Pratica Amministrativa n. 1/2012).

EDILIZIA PRIVATAIn zona paesaggisticamente vincolata, è illegittimo il diniego vincolante espresso dalla Soprintendenza (per la messa in opera di pannelli fotovoltaici integrati nella falda di tetto) poiché appare viziato da travisamento e difetto di motivazione ed è evidentemente fondato sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi –ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali– e comunque per l’impianto de quo.
I Sigg. ... sono proprietari di una villetta d’abitazione monofamiliare a Colfosco di Susegana (Treviso), in un’area residenziale, nella quale è presente un cospicuo numero di altre costruzioni consimili, e che è soggetta a vincolo paesaggistico, istituito con d.m. 06.11.1965, e relativo alla zona che circonda il castello di Collalto.
I consorti ... hanno deciso d’installare dei pannelli fotovoltaici, integrati con il tetto dell’abitazione, ed hanno perciò richiesto una prima autorizzazione paesaggistica, sulla quale si è pronunciata negativamente la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con parere 07.04.2011, prot. n. 9306, assumendo che l’intervento sarebbe stato incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
Ne è seguito il provvedimento 12.05.2011, prot. n. 7816, a firma del responsabile del procedimento dell'Area IV - gestione del territorio del Comune di Susegana, con il quale è stata comunicata la determinazione definitiva di diniego sull'istanza di autorizzazione paesaggistica: atto che, insieme al parere, è stato impugnato con il ricorso principale in esame.
...
Il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza appare viziato da travisamento e difetto di motivazione ed è evidentemente fondato –come osservato dai ricorrenti- sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi –ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali– e comunque per l’impianto de quo.
Infatti, nel secondo progetto, i pannelli fotovoltaici costituiscono l’omogenea copertura di una sola falda del tetto –con cui fanno dunque corpo– della costruzione, la quale a sua volta appartiene alla tipologie delle villette unifamiliari su due piani, di recente e normale fattura, posta al lato di una strada totalmente urbanizzata (dove si contano decine di costruzioni consimili) e non lontana da una scuola e da una chiesa: la stessa Soprintendenza, del resto, riconosce che è fuori del nucleo abitato in cui si trova la costruzione interessata che il sito assume connotati di rara bellezza naturalistica.
Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.
In altri termini, non s’intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.
I pareri 19.07.2011 prot. n. 20050 e 30.08.2011 prot. 23631, della Soprintendenza ed il provvedimento 21.09.2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana vanno dunque annullati.
Per effetto dell’annullamento giurisdizionale, che, stante l'originaria illegittimità dell'atto amministrativo, produce i suoi effetti ex tunc, si deve ritenere definitivamente consumato il potere della Soprintendenza di ripronunciare un ulteriore parere, in conformità al disposto di cui all’art. 146, comma V segg, del d. lgs. 42/2004: su tale fondamento il Comune dovrà riprovvedere sull’autorizzazione paesaggistica richiesta (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 25.01.2012 n. 48 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Certificazione energetica ed espropriazione forzata (Consiglio Nazionale del Notariato, studio 20.01.2012 n. 12-2011/E).

EDILIZIA PRIVATADetrazioni per riqualificazione energetica: dall'Agenzia delle Entrate la nuova guida alle agevolazioni fiscali.
L’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute.
Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge salva-Italia in materia di detrazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida (dicembre 2011) alle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica (detrazione del 55%).
Le novità introdotte riguardano:
● proroga delle detrazioni per riqualificazione fino al 31.12.2012;
● estensione della detrazione a interventi di sostituzione di generatori tradizionali per acqua calda sanitaria con pompe di calore;
● nessun limite temporale per le detrazioni del 36%, che dal 2013 ingloberanno anche quelle del 55%.
La guida è così strutturata:
Introduzione;
L’agevolazione per la riqualificazione energetica;
Gli interventi interessati all’agevolazione;
Tipologia di spesa e relativa detrazione;
Adempimenti necessari per ottenere la detrazione;
Riferimenti normativi;
Appendice (19.01.2012 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 18.01.2012, "Attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 2554/2011 per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della l.r. 24/2006, in merito alla certificazione energetica degli edifici" (decreto D.U.O. 09.01.2012 n. 33).

EDILIZIA PRIVATA: A. Quaranta, Eolico, autorizzazione sospesa solo per gravi motivi (link a www.ipsoa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - VARIRisparmio energetico con l'illuminazione: facciamo “luce” con il manualetto ENEA.
Dai primi anni del 1900 fino ad oggi la lampadina ha fatto molta strada, modificando radicalmente abitudini e bisogni.
Oggi non sarebbe possibile compiere anche le azioni più comuni senza luce artificiale; basti pensare che circa l'80% di tutta l’energia elettrica che consumiamo nelle nostre case serve ad illuminare.
In questo articolo proponiamo un manualetto pubblicato dall'ENEA sul risparmio energetico ottenibile con l'illuminazione.
Il documento effettua dapprima una panoramica su:
● lampade a incandescenza
● lampade alogene
● lampade fluorescenti
● lampade a LED
● definendo i concetti principali e elencando pro e contro di ciascuna tipologia.
Sono anche presenti utili indicazioni su:
● quali lampade scegliere
● dove e come illuminare
● consigli generali circa la sicurezza, il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente (12.01.2012 - link a www.acca.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Regione Lombardia – Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nel territorio regionale - Delibera Regionale IX/2601: disposizioni per la termoregolazione e la contabilizzazione di energia delle singole unità immobiliari (ANCE Bergamo, circolare 30.12.2011 n. 292).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATAInteressante pronuncia circa la natura giuridica della conferenza dei servizi (se istruttoria o decisoria) in ambito autorizzazione unica F.E.R. (Fonte Energetica Rinnovabile).
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Circa l'autorizzazione rilasciata da parte della provincia per costruire ed esercire un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile (biomassa legnosa), non può essere disconosciuta la legittimazione ad agire del comune, sia nella qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire danni dalla concreta individuazione delle aree per l'attivazione dell’impianto di cogenerazione, sia nella veste di ente titolare del potere di pianificazione urbanistica, sul quale certamente incide la collocazione dell'impianto medesimo.
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Alla conferenza di servizi disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 va attribuita natura decisoria. A ciò si perviene a seguito dell'analisi normativa che segue.
L'art. 12 del predetto decreto ha previsto il rilascio da parte della regione o della provincia delegata di un’”autorizzazione unica”, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari e in cui confluiscono, con il meccanismo della conferenza di servizi, anche le valutazioni di carattere paesaggistico e quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico.
Sulla natura giuridica di detta conferenza si registrano opinioni non univoche nella giurisprudenza amministrativa, una parte di essa affermandone la natura “istruttoria”, altra, invece, la natura “decisoria”.
La preferenza per l’una o per l’altra opzione interpretativa ha rilevanti conseguenze giuridiche in ordine alle modalità di formazione del consenso e di superamento dell’eventuale dissenso formulato in seno alla conferenza da una o più delle amministrazioni coinvolte.
Com’è noto, alla conferenza “istruttoria” si ricorre nel caso in cui sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (art. 14, commi 1 e 3, L. 241/1990); alla conferenza “decisoria”, invece, si ricorre quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazione pubbliche e non li ottenga entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (oppure quando intervenga un espresso dissenso nel predetto termine), ovvero quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche (art. 14 commi 2 e 4, L. 241/1990).
Entrambi gli istituti hanno la finalità di semplificare e velocizzare il procedimento amministrativo, ma con la rilevante differenza che nel primo caso vi è un’unica amministrazione competente a decidere (cosiddetta decisione “monostrutturata”) la quale, però, prima di decidere, può acquisire contestualmente tramite la conferenza di servizi le valutazioni istruttorie delle altre amministrazioni interessate; nel secondo caso, invece, vi sono più amministrazioni competenti ad assentire, sotto distinti profili, il medesimo intervento o la medesima attività, ancorché il rilascio del provvedimento finale sia di competenza di una sola di esse (cosiddetta decisione “pluristrutturata”); e da ciò consegue che nel primo caso l’amministrazione procedente rimane libera di determinare il contenuto del provvedimento conclusivo, dal momento che questo rimane un atto di sua esclusiva competenza, salva la facoltà degli interessati di impugnare il provvedimento conclusivo che si discosti immotivatamente o irragionevolmente da quanto emerso in sede di conferenza di servizi; nel secondo caso, invece, il provvedimento finale deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi, così come riassunte dal responsabile del procedimento nella determinazione conclusiva della conferenza medesima, e ove poi il dissenso sia espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento di tale dissenso.
L’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 non offre elementi univoci dai quali poter desumere a quale delle due fattispecie il legislatore abbia inteso ricondurre la conferenza di servizi preordinata all’esame di istanze di autorizzazione alla realizzazione di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e ciò spiega la contrapposizione interpretativa venutasi a delineare nell’ambito della giurisprudenza amministrativa tra la tesi della conferenza “istruttoria” e quella della conferenza “decisoria”, entrambe sostenute con argomentazioni plausibili e ragionevolmente ancorate al (generico e ambivalente) dato normativo.
Osserva però il collegio che entrambi gli orientamenti si sono formati in epoca antecedente l’introduzione del Decreto Ministeriale 10.09.2010 n. 47987 il quale, nel dettare le linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, offre oggi alcuni elementi testuali in favore della tesi della natura “decisoria” della conferenza di servizi qui in esame.
Si tratta, in particolare, di due disposizioni contenute nella parte III del predetto decreto ministeriale, concernenti la disciplina del procedimento unico di cui all’art. 12 citato:
- la prima è quella contenuta nell’art. 14.6, nella parte in cui si prevede che la conferenza di servizi “si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- la seconda è quella contenuta nell’art. 15.1, in cui si prevede che “l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte”.
A ben guardare, entrambe le disposizioni sopra menzionate appaiono compatibili solo con la natura decisoria della conferenza di servizi.
In particolare, il rinvio integrale, senza specificazioni o eccezioni di sorta, alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 presuppone un implicito riferimento anche alle norme di cui agli artt. 14-ter e 14-quater di detta legge relativamente alle modalità di formazione del consenso tra le amministrazioni partecipanti e agli effetti dell’eventuale dissenso manifestato da una di esse: norme compatibili solo con il carattere polistrutturato della conferenza di servizi “decisoria” e inapplicabili, invece, alle ipotesi di conferenza “istruttoria”, all’esito della quale l’autorità procedente resta libera di determinare il contenuto del provvedimento finale a prescindere da ogni eventuale dissenso delle altre amministrazioni coinvolte: il quale, infatti, laddove espresso, non impone l’adozione di particolari modalità procedimentali per il suo superamento al di fuori della necessità che l’atto conclusivo adottato dall’amministrazione procedente sia adeguatamente motivato in relazione alle risultanze istruttorie acquisite in seno alla conferenza.
Analogamente, la previsione che la conferenza di servizi debba concludersi con una determinazione motivata di conclusione da parte del responsabile del procedimento e che l'autorizzazione unica debba conformarsi a detta determinazione, è anch’essa compatibile solo con la natura decisoria della conferenza di servizi, e così anche la previsione secondo cui l’autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte: specificazione che, nel riprodurre l’analoga disposizione contenuta nell’art. 14-ter, comma 9, della L. 241/1990, non avrebbe ragion d’essere se la conferenza di servizi qui in esame avesse natura istruttoria, posto che in tal caso non vi sarebbero più amministrazioni competenti ad assentire, sotto diversi profili, la medesima attività del privato, ma una sola amministrazione titolare in via esclusiva del potere decisorio con facoltà di acquisire, ove ritenuto “opportuno”, le valutazioni istruttorie di altre amministrazioni eventualmente interessate.
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E’ vero che l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che l’autorizzazione unica “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, ma tale norma va letta secondo canoni di ragionevolezza e alla luce dei principi di (mera) semplificazione procedimentale che la ispirano.
L’autorizzazione unica, infatti, si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest’ultima soltanto se, nell’ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell’autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione, con la conseguenza che l’effetto di variante dell’autorizzazione unica è soltanto un meccanismo di semplificazione.
L’effetto di variante dell’autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell’uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l’eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l’autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell’impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l’Amministrazione Comunale, a partecipare ai lavori della conferenza.
Né si può ritenere che le esigenze connesse all’approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile –che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 D.Lgs. 387/2003– siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell’ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale.
Ciò non significa, peraltro, che l’amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di “veto” in ordine alla realizzazione dell’impianto: significa soltanto che, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui al citato art. 12, l’eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l’insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell’area interessata; una volta che in esito alla conferenza di servizi l’autorità procedente sia pervenuta a siffatta (motivata) conclusione, per il rilascio dell’autorizzazione unica non sarà necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico, ma la stessa autorizzazione unica determinerà di diritto l’effetto di variante urbanistica.

1. Il Comune di Luserna S. Giovanni impugna il provvedimento con cui la Provincia di Torino ha autorizzato l’Azienda Agricola Merlo Guido a costruire ed esercire un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile (biomassa legnosa) su terreni siti nel territorio del Comune medesimo.
2. Costituendosi in giudizio, l’impresa controinteressata ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere.
L’eccezione non può essere condivisa.
Ritiene il collegio che non possa essere disconosciuta la legittimazione ad agire dell’ente ricorrente, sia nella qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire danni dalla concreta individuazione delle aree per l'attivazione dell’impianto di cogenerazione, sia nella veste di ente titolare del potere di pianificazione urbanistica, sul quale certamente incide la collocazione dell'impianto medesimo.
Tale legittimazione sussiste a maggior ragione nella fattispecie in esame, nella quale il Comune agisce a tutela dei peculiari interessi pubblici rappresentati in sede procedimentale e asseritamente disattesi dal provvedimento impugnato.
3. Passando all’esame del merito del gravame, è opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.
3.1. In ossequio a impegni internazionali e comunitari finalizzati alla riduzione dell'inquinamento anche mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il legislatore statale, in attuazione di direttiva comunitaria, ha varato il D.Lgs. n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, l'art. 12 del predetto decreto ha previsto il rilascio da parte della regione o della provincia delegata di un’”autorizzazione unica”, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari e in cui confluiscono, con il meccanismo della conferenza di servizi, anche le valutazioni di carattere paesaggistico e quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico.
3.2. Sulla natura giuridica di detta conferenza si registrano opinioni non univoche nella giurisprudenza amministrativa, una parte di essa affermandone la natura “istruttoria” (TAR Campania Napoli, sez. VII, nn. 9345/2009 e 9367/2009 e 157/2010; Consiglio di Stato sez. VI, n. 3502/2004 e C.G.A. nn. 295/2008 e 763/2008), altra, invece, la natura “decisoria” (Cons. Stato, sez. VI, 22.02.2010, n. 1020; TAR Campania Napoli, sez. V, n. 1479/2010; TAR Sicilia Palermo, sez. II, n. 1539/2009).
La preferenza per l’una o per l’altra opzione interpretativa ha rilevanti conseguenze giuridiche in ordine alle modalità di formazione del consenso e di superamento dell’eventuale dissenso formulato in seno alla conferenza da una o più delle amministrazioni coinvolte.
3.3. Com’è noto, alla conferenza “istruttoria” si ricorre nel caso in cui sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (art. 14, commi 1 e 3, L. 241/1990); alla conferenza “decisoria”, invece, si ricorre quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazione pubbliche e non li ottenga entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (oppure quando intervenga un espresso dissenso nel predetto termine), ovvero quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche (art. 14 commi 2 e 4, L. 241/1990).
Entrambi gli istituti hanno la finalità di semplificare e velocizzare il procedimento amministrativo, ma con la rilevante differenza che nel primo caso vi è un’unica amministrazione competente a decidere (cosiddetta decisione “monostrutturata”) la quale, però, prima di decidere, può acquisire contestualmente tramite la conferenza di servizi le valutazioni istruttorie delle altre amministrazioni interessate; nel secondo caso, invece, vi sono più amministrazioni competenti ad assentire, sotto distinti profili, il medesimo intervento o la medesima attività, ancorché il rilascio del provvedimento finale sia di competenza di una sola di esse (cosiddetta decisione “pluristrutturata”); e da ciò consegue che nel primo caso l’amministrazione procedente rimane libera di determinare il contenuto del provvedimento conclusivo, dal momento che questo rimane un atto di sua esclusiva competenza, salva la facoltà degli interessati di impugnare il provvedimento conclusivo che si discosti immotivatamente o irragionevolmente da quanto emerso in sede di conferenza di servizi; nel secondo caso, invece, il provvedimento finale deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi, così come riassunte dal responsabile del procedimento nella determinazione conclusiva della conferenza medesima, e ove poi il dissenso sia espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento di tale dissenso.
3.4. L’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 non offre elementi univoci dai quali poter desumere a quale delle due fattispecie il legislatore abbia inteso ricondurre la conferenza di servizi preordinata all’esame di istanze di autorizzazione alla realizzazione di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e ciò spiega la contrapposizione interpretativa venutasi a delineare nell’ambito della giurisprudenza amministrativa tra la tesi della conferenza “istruttoria” e quella della conferenza “decisoria”, entrambe sostenute con argomentazioni plausibili e ragionevolmente ancorate al (generico e ambivalente) dato normativo.
3.5. Osserva però il collegio che entrambi gli orientamenti si sono formati in epoca antecedente l’introduzione del Decreto Ministeriale 10.09.2010 n. 47987 il quale, nel dettare le linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, offre oggi alcuni elementi testuali in favore della tesi della natura “decisoria” della conferenza di servizi qui in esame.
3.6. Si tratta, in particolare, di due disposizioni contenute nella parte III del predetto decreto ministeriale, concernenti la disciplina del procedimento unico di cui all’art. 12 citato:
- la prima è quella contenuta nell’art. 14.6, nella parte in cui si prevede che la conferenza di servizi “si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- la seconda è quella contenuta nell’art. 15.1, in cui si prevede che “l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte”.
3.7. A ben guardare, entrambe le disposizioni sopra menzionate appaiono compatibili solo con la natura decisoria della conferenza di servizi.
3.8. In particolare, il rinvio integrale, senza specificazioni o eccezioni di sorta, alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 presuppone un implicito riferimento anche alle norme di cui agli artt. 14-ter e 14-quater di detta legge relativamente alle modalità di formazione del consenso tra le amministrazioni partecipanti e agli effetti dell’eventuale dissenso manifestato da una di esse: norme compatibili solo con il carattere polistrutturato della conferenza di servizi “decisoria” e inapplicabili, invece, alle ipotesi di conferenza “istruttoria”, all’esito della quale l’autorità procedente resta libera di determinare il contenuto del provvedimento finale a prescindere da ogni eventuale dissenso delle altre amministrazioni coinvolte: il quale, infatti, laddove espresso, non impone l’adozione di particolari modalità procedimentali per il suo superamento al di fuori della necessità che l’atto conclusivo adottato dall’amministrazione procedente sia adeguatamente motivato in relazione alle risultanze istruttorie acquisite in seno alla conferenza.
3.9 Analogamente, la previsione che la conferenza di servizi debba concludersi con una determinazione motivata di conclusione da parte del responsabile del procedimento e che l'autorizzazione unica debba conformarsi a detta determinazione, è anch’essa compatibile solo con la natura decisoria della conferenza di servizi, e così anche la previsione secondo cui l’autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte: specificazione che, nel riprodurre l’analoga disposizione contenuta nell’art. 14-ter, comma 9, della L. 241/1990, non avrebbe ragion d’essere se la conferenza di servizi qui in esame avesse natura istruttoria, posto che in tal caso non vi sarebbero più amministrazioni competenti ad assentire, sotto diversi profili, la medesima attività del privato, ma una sola amministrazione titolare in via esclusiva del potere decisorio con facoltà di acquisire, ove ritenuto “opportuno”, le valutazioni istruttorie di altre amministrazioni eventualmente interessate.
3.10 Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio -conformemente a quanto affermato dalla più recente e attenta dottrina- che alla conferenza di servizi disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 vada attribuita natura decisoria.
Tale opzione ermeneutica assume rilievo ai fini della decisione del ricorso qui in esame, per le ragioni che saranno qui di seguito evidenziate.
3.11 Tanto premesso, è possibile passare alla disamina dei singoli motivi di ricorso.
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5. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 12, commi 3, 4 e 4-bis, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e dei principi di coordinamento e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché vizi di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e difetto d’istruttoria: secondo parte ricorrente la determinazione impugnata sarebbe illegittima perché affetta da carenza di istruttoria e di motivazione; in particolare, essa difetterebbe di adeguata motivazione:
a) circa la ritenuta compatibilità urbanistica dell’impianto e, soprattutto, circa le ragioni della prevalenza accordata all’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto rispetto ai concorrenti interessi pubblici connessi alla disciplina del territorio e alla tutela della salute pubblica;
b) circa le carenze progettuali sotto il profilo edilizio rilevate dal Comune e dalla stessa Provincia in sede istruttoria e non sanate dall’impresa richiedente (che si è limitata a dichiarare che le integrazioni richieste sarebbero state consegnate soltanto prima dell’inizio dei lavori all’ufficio tecnico comunale), tenuto conto che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata con l’espressa indicazione che la stessa costituisce “titolo a costruire”;
c) circa l’effettiva “disponibilità del suolo” su cui realizzare sia l’impianto di cogenerazione sia la rete di teleriscaldamento, così come prescritto dall’art. 12, comma 4-bis, D.Lgs. 387/2003;
d) infine, circa l’entità delle “emissioni in atmosfera” che saranno prodotte dall’impianto.
5.1. La censura è fondata nei limiti qui di seguito precisati.
5.2.. Quanto alla conformità urbanistica dell’impianto.
In seno alla conferenza di servizi del 28.10.2010, il rappresentante del Comune di Luserna ha fatto presente che il progettato impianto di cogenerazione non risultava conforme con la destinazione urbanistica dell’area oggetto dell’insediamento (classificata come “area per attrezzature di interesse generale comunale e intercomunale, campeggi e attrezzature varie, con destinazione d’uso parco gioco, parcheggio o pozzo acquedotto comunale”), evidenziando che la relativa tabella di zona prescrive che “non sono ammessi interventi se non connessi con la formazione del servizio”.
Nella determinazione conclusiva impugnata nel presente giudizio, la Provincia di Novara ha ritenuto che il rilievo formulato dal rappresentante comunale non costituisse ragione ostativa al rilascio dell’autorizzazione unica dal momento che questa, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.
Ritiene il collegio che tale motivazione sia del tutto carente.
E’ vero che l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che l’autorizzazione unica “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, ma tale norma va letta secondo canoni di ragionevolezza e alla luce dei principi di (mera) semplificazione procedimentale che la ispirano.
L’autorizzazione unica, infatti, si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest’ultima soltanto se, nell’ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell’autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione, con la conseguenza che l’effetto di variante dell’autorizzazione unica è soltanto un meccanismo di semplificazione.
L’effetto di variante dell’autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell’uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l’eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l’autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell’impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l’Amministrazione Comunale, a partecipare ai lavori della conferenza.
Né si può ritenere che le esigenze connesse all’approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile –che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 D.Lgs. 387/2003– siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell’ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale.
Ciò non significa, peraltro, che l’amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di “veto” in ordine alla realizzazione dell’impianto: significa soltanto che, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui al citato art. 12, l’eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l’insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell’area interessata; una volta che in esito alla conferenza di servizi l’autorità procedente sia pervenuta a siffatta (motivata) conclusione, per il rilascio dell’autorizzazione unica non sarà necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico, ma la stessa autorizzazione unica determinerà di diritto l’effetto di variante urbanistica.
Nel caso in esame, tale valutazione è mancata del tutto, anche perché la conferenza di servizi non è si è conclusa -come invece avrebbe dovuto, attesa la sua natura decisoria- con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento che desse conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla stessa: di modo che i rilievi istruttori concernenti le caratteristiche dell’area oggetto dell’insediamento, esposti nelle pagine iniziali del verbale della conferenza, sono rimaste oggetto delle valutazioni contrapposte dell’amministrazione provinciale e di quella comunale, senza che tale contrapposizione fosse risolta dal responsabile del procedimento con la formulazione sintetica delle posizioni prevalenti emerse in seno alla stessa, che consentisse in definitiva di comprendere le ragioni dell’autorizzazione conclusiva.
In tal modo, l’effetto di variante automatica dello strumento urbanistico sancito dall’art. 12 è stato utilizzato in modo improprio per aggirare, senza alcuna motivazione, le valutazioni svolte dal Comune in seno alla conferenza di servizi, finendo per vanificare la stessa utilità della partecipazione comunale alla conferenza medesima.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che la censura in esame sia fondata e vada accolta (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 21.12.2011 n. 1342 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: competenze dei comuni in merito al controllo e all'irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione (Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, U.O. Energia e Reti Tecnologiche, nota 13.12.2011 n. 25944 di prot.).

EDILIZIA PRIVATAL'art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 (adottato dal legislatore nazionale in attuazione di direttiva comunitaria e ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica), ha previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi.
Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, sicché questa rimane libera, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, di recepire o meno quanto da essi evidenziato: diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 ss., L. 07.08.1990 n. 241 né dall’art. 12, del D.Lgs. n. 387/2003.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica) e che a tale norma va riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nella quale rientra la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica.
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In relazione alla previsione di cui all’art. 11 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, la legittimazione a richiedere il permesso di costruire compete, oltre che al proprietario, a chi abbia una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o, eventualmente, alla qualificata aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario su di un'area, come nella ipotesi del promissario acquirente di un suolo.
Con il ricorso all’esame, il Comune di Calusco d'Adda impugna l’autorizzazione –ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003- alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico sito nel proprio territorio comunale, che è stata rilasciata dalla Provincia di Bergamo alla controinteressata ...Srl, nonché la presupposta conferenza di servizi conclusasi il giorno 15.07.2010.
...
La disamina delle tre distinte censure articolate dal ricorrente Comune di Calusco d'Adda deve essere preceduta dall’inquadramento sistematico della normativa che viene in rilievo.
L’art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387 -recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”– prevede:
– al 1° comma la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
– al 3° comma che la costruzione e l'esercizio degli impianti gli impianti predetti è assoggettata ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
– al 4° comma che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate
- al comma 4-bis che il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
– al 6° comma che l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
- al 7° comma che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici;
- al 10° comma che le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3° -volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio– sono approvate nella Conferenza unificata e che, in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le stesse regioni devono adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida e, in caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.
La giurisprudenza amministrativa ha rilevato che:
- l'art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 (adottato dal legislatore nazionale in attuazione di direttiva comunitaria e ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica), ha previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. St., Sez. VI, 22.02.2010 n. 1020);
- nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, sicché questa rimane libera, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, di recepire o meno quanto da essi evidenziato: diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 ss., L. 07.08.1990 n. 241 né dall’art. 12, del D.Lgs. n. 387/2003 (cfr. TAR Lazio Latina, sez. I, 22.12.2009 n. 1343;
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica) e che a tale norma va riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nella quale rientra la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 14.01.2011 n. 32).
La Corte costituzionale –chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una serie di leggi regionali intervenute sulla materia– ha rilevato (cfr. quanto riassunto nella sentenza 15.06.2011 n. 192) che:
<<La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i princìpi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010). Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all’emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata.
Solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze nn. 166 e 382 [rectius 282] del 2009; nn. 119 e 344 del 2010; n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee guida nazionali (sentenze n. 364 del 2006, n. 382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010).
>>.
In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza 22.12.2010 n. 366 –con cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lett. b), l.reg. Puglia 19.02.2008 n. 1- ha rilevato (cfr. il p. 3.2.) che “l’adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l’impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. L’assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009)”.
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Con il secondo motivo il ricorrente Comune lamenta la mancata dimostrazione – da parte della richiedente – della disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto -richiesta dal comma 4-bis dell'art. 12 cit., nel mentre la delibera 25.11.2009 della Giunta regionale stabilisce che il soggetto richiedente deve autocertificare il titolo di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto; gli accordi preliminari, i contratti di affitto devono essere dichiarati e documentati; in caso di impianti fotovoltaici …è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata alla realizzazione dell'impianto– mentre è stato presentato un semplice preliminare di compravendita condizionato non trascritto né registrato: titolo che si afferma essere inidoneo allo scopo di cui sopra.
La doglianza va disattesa.
Invero, l’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 -al comma 4-bis– dispone che il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
Nel corso del procedimento, il richiedente ha depositato alla Provincia in data 03.02.2010 copia dell’atto in data 05.12.2009, recante la promessa di vendita condizionata di tale terreno.
L’atto autorizzativo prevede poi -al p. 2, lett. C)- che: “prima dell’inizio dei lavori, la cui data dovrà essere comunicata al Comune di Calusco d’Adda e alla provincia con anticipo di almeno 5 giorni, dovrà essere formalizzata e trasmessa alla stessa provincia la promessa di compravendita datata 05.12.2009 e allegata all’istanza ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03 (prot. Prov. N. 10964 del 03.02.2010). In difetto sarà avviata la procedura per la revoca dell’autorizzazione”.
In generale, la giurisprudenza ha rilevato che (in relazione alla previsione di cui all’art. 11 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380) la legittimazione a richiedere il permesso di costruire competa, oltre che al proprietario, a chi abbia una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o, eventualmente, alla qualificata aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario su di un'area, come nella ipotesi del promissario acquirente di un suolo (cfr. TAR Lecce, Sez. I, 29.07.2010 n. 1834; Cons. St., Sez. IV 27.10.2009 n. 6545; Sez. VI, n. 7847/2004).
Rinviando a quanto enunciato in precedenza in ordine al rilievo da riconoscere alle linee guida regionali emesse in epoca anteriore all’emanazione di quelle nazionali, va posto in luce che nessuna norma -né le stesse linee guida- richiede la registrazione o la trascrizione (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 13.12.2011 n. 1726 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATATrattamento uguale per ristrutturazioni e risparmio energetico. La detrazione del 55% dal 2013 scende al 36%.
Dal 2013, sulle spese destinate alla realizzazione di opere per il risparmio energetico la detrazione passerà a regime, ma scenderà dal 55% al 36%.
Così il comma 4, dell'art. 4, della “Manovra Monti” che è intervenuto nella messa a regime della detrazione del 36%, con l'introduzione dell'art. 16-bis, rubricato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, nel dpr n. 917/1986 (Tuir).
Ciò si evince con estrema chiarezza nella relazione di accompagnamento al decreto, in attesa di emanazione, dove si afferma che la detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista attualmente dal comma 48, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, viene prorogata sino al 31/12/2012, ma che a decorrere dall'01.01.2013, “_ la predetta detrazione resta confermata a regime per effetto della novella recata dal comma 1, lett. h), del predetto articolo 106-bis del TUIR, nella misura del 36% ...”.
In effetti, la lettera appena richiamata del nuovo articolo 16-bis del testo unico indica, tra gli interventi agevolabili, quelli “_ relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia _”.
La conseguenza è estremamente chiara e, in estrema sintesi, il passaggio significativo è il seguente: fino al 31.12.2012 sugli interventi destinati al risparmio energetico eseguiti fino a tale data, la detrazione si manterrà nella misura del 55%, ma a partire dal 1° gennaio successivo la detrazione viene messa a regime e assorbita dalla detrazione del 36% si ritiene, inevitabilmente, per i lavori eseguiti a partire da tale data, con l'applicazione del relativo regime (tetto, spalmatura e quant'altro).
Con il comma 3, del medesimo articolo 4 in commento, che richiama le disposizioni introdotte dall'articolo 25 del decreto legge numero 78 del 2010, convertito dalla legge numero 122/2010, destinate a contrastare l'evasione fiscale nel campo edile, si conferma il mantenimento della ritenuta d'acconto a carico di coloro che effettuano le prestazioni a favore dei committenti che fruiscono delle detrazioni, attualmente del 36% e del 55%, in futuro esclusivamente del 36%; detta ritenuta si rende applicabile senza alcuna modifica all'impianto vigente, pertanto nell'attuale misura del 4% (riduzione dal 10% eseguita con la manovra 2011), a cura delle banche, con obbligo di rivalsa, all'atto di accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti (Agenzia delle entrate, circolare numero 40/E del 2010).
Sul punto, infine, si ricorda che la ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'iva; pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (sostituto d'imposta) deve scorporare l'iva e, stante, la presenza di diverse aliquote, cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta ovvero a quella fissata, attualmente, nella misura del 21% (articolo ItaliaOggi dell'08.12.2011).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 48 del 30.11.2011, "Disciplina dell’efficienza energetica in edilizia – Dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della l.r. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici" (deliberazione G.R. 24.11.2011 n. 2555).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 48 del 30.11.2011, "Criteri di indirizzo, modalità di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della l.r. 24/2006, in materia di certificazione energetica" (deliberazione G.R. 24.11.2011 n. 2554).

EDILIZIA PRIVATAAce, l'obbligatorietà è a due vie. Da valutare ogni volta se vale la legge statale o regionale. I chiarimenti del Notariato sugli attestati di certificazione energetica degli immobili.
Attestati di certificazione energetica degli immobili: obbligatorietà a due vie. Ai fini della corretta applicazione della recente modifica normativa che ha interessato il dlgs n. 192/2005 sul rendimento energetico degli edifici è infatti necessario valutare caso per caso se sia applicabile la disciplina statale piuttosto che quella regionale e, in quest'ultimo caso, che cosa la stessa abbia previsto.
Questo uno dei tanti utili chiarimenti contenuti nello studio 03.11.2011 n. 342/2011-C preparato dalla commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato.
Le ragioni del nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005. Come è stato ricordato nello studio del notariato, il dlgs n. 192/2005 di attuazione della direttiva comunitaria n. 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia disponeva che l'Attestato di certificazione energetica (il c.d. Ace, ovvero lo strumento di informazione a disposizione del proprietario e/o dell'acquirente per attestare la prestazione energetica e il grado di efficienza degli edifici da acquistare o locare) dovesse essere allegato in originale o in copia autentica all'atto di trasferimento dell'immobile e che la mancata allegazione determinasse la nullità del contratto.
Tuttavia le relative disposizioni di legge erano state abrogate dal successivo dl n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 e tale abrogazione aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia per la non puntuale attuazione dell'art. 7 della predetta direttiva n. 2002/91/Ce, il quale prevedeva che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio l'attestato di certificazione energetica dovesse essere messo a disposizione del proprietario o dell'acquirente o del locatario.
Da ultimo, l'art. 13 del dlgs n. 28/2011 ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 6 del predetto dlgs n. 192/2005, stabilendo che nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari debba essere inserita «apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».
Il coordinamento tra la normativa statale e le normative regionali. Lo studio del notariato ricorda come alle regioni (in base all'art. 117, commi 3 e 5, della Costituzione) competa non solo stabilire quando e quale tipo di edifici debba essere dotato di certificazione energetica, determinare quali siano i requisiti di forma e di contenuto dell'Ace e quali siano i soggetti abilitati alla redazione del documento, ma anche dare attuazione alla direttiva n. 2002/91/Ce sul rendimento energetico nell'edilizia.
Tuttavia, in quelle regioni e/o province autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative nelle materie di competenza trova integrale applicazione la disciplina statale dettata dal dlgs n. 192/2005 e dalle relative disposizioni statali di attuazione. Resta in ogni caso riservato alla competenza esclusiva dello stato il potere di dettare le regole di forma e contenuto dei contratti (ordinamento civile), nel cui ambito rientra la nuova disciplina contenuta nel comma 2-ter dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005, che trova quindi applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale.
Il notariato sottolinea però che l'obbligo di fornire informazioni e di consegnare la documentazione in ordine alla certificazione energetica, di cui al predetto comma 2-ter, può trovare applicazione solo quando le norme statali (cioè il dlgs n. 192/2005 e le relative disposizioni statali di attuazione per le sole regioni che non abbiano dato autonoma attuazione alla direttiva comunitaria) o regionali vigenti prevedano l'obbligo di dotare l'edificio di certificazione energetica: in tali caso nei relativi contratti deve essere inserita l'apposita clausola.
I contratti compresi nel comma 2-ter dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005. Lo studio del notariato chiarisce che il comma 2-ter dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005 trova applicazione non solo in caso di compravendita o locazione (o permuta) ma in tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso (quindi anche i decreti di trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria a seguito di procedura esecutiva e i conferimenti societari), che è la tipologia cui sia la norma statale (6, comma 1-bis, del dlgs 192/2005) sia la maggior parte delle norme regionali fanno riferimento ai fini del sorgere dell'obbligo di dotazione della certificazione energetica (solo le normative del Piemonte e della Liguria fanno riferimento alla sola figura specifica della compravendita). In ogni caso il comma 2-ter dell'art. 6 non si applica a quelle specifiche ipotesi di compravendita che alcune normative regionali escludono dall'obbligo di dotazione della certificazione energetica.
Al contrario troverà applicazione quando una norma regionale assoggetti all'obbligo di dotazione una fattispecie che secondo la normativa statale è esclusa da tale obbligo. Infine il comma 2-ter dell'art. 6 non si applica ai contratti relativi a tipologie di edificio che per norma statale o regionale sono escluse dall'obbligo di dotazione (per es. box, cantine, autorimesse, depositi ecc.).
La violazione del comma 2-ter dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005. Come precisato dal notariato, il mancato inserimento nel contratto della clausola in questione non rende l'atto irricevibile dal pubblico ufficiale rogante, né determina la nullità del rapporto contrattuale, ma sarà fonte di responsabilità a carico del venditore/locatore inadempiente (per il risarcimento del danno, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto).
E questo perché il legislatore non ha previsto sanzione espressa in caso di violazione della norma in questione. Inoltre il comma 2-ter dell'art. 6, si legge nello studio, impone ai privati obblighi che riguardano uno specifico comportamento e che non entrano a far parte della struttura negoziale dell'atto.
L'inderogabilità del disposto normativo. Infine lo studio del notariato scaccia ogni dubbio sul carattere inderogabile dell'obbligo di inserimento nel contratto della clausola in questione, poiché se l'informazione e la consegna della certificazione sono avvenuti, non sussiste alcun motivo perché le parti non ne debbano dare atto nel contratto. In ogni caso dalla nuova disposizione normativa emerge chiaramente che al momento della stipulazione dell'atto l'acquirente e il locatario devono avere già ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica.
Del resto, come emerge dai principi generali della normativa comunitaria e statale e dalla funzione che la consegna della certificazione energetica mira ad assolvere, è di tutta evidenza che gli obblighi di informazione e consegna della certificazione non possano affatto essere derogati dalle parti, pena le conseguenze su piano della responsabilità contrattuale alle quali si accennava in precedenza.
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Compresi anche i contratti di locazione.
Gli obblighi di consegna e informazione in tema di certificazione energetica degli edifici si applicano ai contratti di locazione solo se il relativo edificio sia già dotato dell'attestato.
Prima della recente introduzione del nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del dlgs n. 192/2005 si dubitava se l'obbligo dell'Ace valesse anche per le locazioni o andasse applicato solo in caso di compravendita.
La nuova normativa, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva comunitaria del 2002, ha sciolto ogni dubbio, anche se ha parzialmente ristretto l'ambito applicativo della certificazione a quegli immobili che siano già dotati del relativo attestato.
La disposizione di legge, secondo lo studio del notariato, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di fornire informazioni e di consegna esiste non solo allorquando l'edificio sia già dotato di Ace, ma anche quando avrebbe dovuto esserne dotato. Diversamente, dovrebbe sostenersi che la violazione dell'obbligo di dotazione della certificazione in occasione di una compravendita o della costruzione di un nuovo edificio legittimerebbe renderebbe legittimo che il proprietario possa non consegnare la certificazione energetica al locatore. La limitazione dell'obbligo alle sole ipotesi di edifici già dotati di Ace sembra porsi comunque in contrasto con il contenuto della direttiva comunitaria del 2002.
Secondo la sintesi elaborata dallo studio del notariato, attualmente nei territori soggetti alla normativa statale il locatore sarebbe quindi tenuto a fornire informazioni e a consegnare all'inquilino la documentazione in ordine alla certificazione energetica nel caso in cui l'edificio debba essere dotato di Ace in quanto:
1) sia di nuova costruzione, intendendosi per tale l'edificio costruito o ristrutturato in forza di un permesso di costruire successivo al 09.10.2005;
2) sia stato oggetto di precedente atto di trasferimento a titolo oneroso;
3) abbia avuto accesso a incentivi e agevolazioni fiscali finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; 4) sia interessato da contratto, nuovo o rinnovato, relativo alla gestione dell'impianto termico o di climatizzazione, se di proprietà pubblica, ovvero anche se di proprietà privata, ma in tal caso solo qualora figuri come committente un soggetto pubblico.
Diversamente, per gli edifici siti nei territori delle regioni che hanno dato autonoma attuazione alla direttiva n. 2002/91/Ce, la preesistenza dell'obbligo di dotazione dell'Ace dovrà essere valutata con riferimento alle rispettive normative.
Pertanto, in presenza di norme regionali (si pensi all'Emilia Romagna, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria) che in maniera più rigorosa hanno stabilito che in occasione di ogni contratto di locazione l'immobile debba sempre essere dotato dell'attestato di certificazione energetica, la limitazione introdotta dalla normativa statale non potrà essere applicata (articolo ItaliaOggi Sette del 21.11.2011).

LAVORI PUBBLICI: Incentivi energetici al click day. Anche gli enti locali tra i beneficiari dei contributi fino al 90%. L'ora X scatta alle ore 9 del 17 novembre. Le amministrazioni avranno 36 mesi di tempo.
Contributo del 90% a fondo perduto solo per i comuni che saranno pronti ad inviare la domanda alle ore 9 del 17 novembre. Si estende ai comuni il click day, o meglio il click second. Sarà il decimo di secondo di invio che determinerà chi potrà ottenere il ricco premio a carico dello stato per promuovere l'impiego delle tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate esclusivamente ad uso pubblico. Possono presentare istanza di cofinanziamento diverse amministrazioni, tra cui gli enti locali.
Il ministero dell'ambiente ha pubblicato lo scorso 2 novembre un bando rivolto agli enti locali che prevede contributi a fondo perduto a copertura del 90% delle spese da sostenere. Le domande potranno essere presentate a partire dal 17.11.2011 con modalità a sportello in cui l'unico criterio per la concessione dei contributi è rappresentato dall'ordine di presentazione dell'istanza. Il bando sarà riproposto anche nelle annualità 2012 e 2013.
Finanziabili fonti rinnovabili, trigenerazione e geotermia. Sono finanziabili progetti per l'impiego di fonti rinnovabili integrate nelle strutture edilizie, in combinazione con tecnologie per l'efficienza energetica degli edifici, nonché progetti per la promozione di impianti di trigenerazione ad alta efficienza (85% almeno) per la generazione di elettricità, calore e freddo. Inoltre, sono finanziabili investimenti per l'utilizzo del calore derivante da impianti geotermici a bassa entalpia incluse le pompe di calore. I progetti devono prevedere interventi nell'ambito di nuove edificazioni di proprietà pubblica, riqualificazione energetica di edifici pubblici esistenti ovvero riqualificazione eco efficiente di edifici di interesse storico-architettonico. Gli interventi dovranno avere una dimensione economica minima, su base annua, di un milione e massima di cinque milioni di euro.
Possibile presentare domanda anche su progetti in corso. Le spese ammissibili a cofinanziamento sono quelle relative a progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità per un massimo pari all'8% del totale generale delle spese ammissibili. Inoltre, il contributo copre le spese per fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti, installazione e posa in opera degli impianti (compresi avviamento e collaudo). Infine, sono ammissibili spese per eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti, nonché dispositivi per il monitoraggio delle prestazioni del sistema. Possono essere ammessi a cofinanziamento nuovi progetti oppure progetti in corso di realizzazione alla data del 2 novembre scorso. In tale ultimo caso saranno ritenute ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione delle istanze.
Contributo fino al 90% della spesa ammissibile. La percentuale massima di cofinanziamento concedibile è pari al 90% del costo totale ammissibile per la realizzazione dell'intervento e comunque non potrà superare il valore di 1 milione di euro su base annua.
Domande via Pec. Le istanze dovranno essere trasmesse al ministero a partire dalle ore 9,00 del 17.11.2011. Le domande, con firma digitale, dovranno essere trasmesse, pena la non ricevibilità e conseguente non ammissione ad istruttoria, via Posta elettronica certificata (Pec).
Trentasei mesi per il progetto. Gli enti finanziati avranno 36 mesi di tempo dalla notifica del decreto di ammissione a finanziamento per realizzazione e completamento degli interventi, sia dal punto di vista tecnico-economico che in termini di rendicontazione secondo la normativa comunitaria vigente in materia. I soggetti beneficiari dovranno quindi impegnarsi a completare le opere. È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso.
Sarà possibile avere un anticipo del 25%. I soggetti beneficiari, una volta concesso il contributo, potranno richiedere una prima quota, di importo pari al 25% dell'importo ammesso a cofinanziamento, contro presentazione della documentazione di inizio lavori (articolo ItaliaOggi dell'11.11.2011).

EDILIZIA PRIVATARogito senza certificato energetico. Atti in salvo anche se non viene consegnata la certificazione. Il Notariato: chi vende l'immobile senza l'attestato può essere chiamato a rispondere dei danni.
Rogiti salvi anche se non viene consegnata la certificazione energetica. Ma chi vende può essere chiamato a rispondere dei danni.
Questa la conclusione cui giunge il Consiglio nazionale del notariato nello Studio 03.11.2011 n. 342-2011/C, dedicato appunto alla certificazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 2-ter, dlgs 19.08.2005 n. 1).
Insomma la violazione degli obblighi sulla certificazione non porta all'invalidità del contratto, anche se non rimane senza conseguenze, che possono arrivare fino alla risoluzione del contratto. Ma vediamo di illustrare le soluzioni interpretative fornite dai notai.
La norma di riferimento. L'articolo 6, comma 2-ter, citato, prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Tra l'altro, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall'01.01.2012 gli annunci commerciali di vendita dovranno riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica
Competenza regionale. In base alla ricostruzione dei rapporti stato-regione, nello studio in esame si giunge alla conclusione che dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e/o delle norme regolamentari regionali attuative della Direttiva 2002/91/CE, non troveranno più applicazione, nei rispettivi territori di competenza, le relative disposizioni statali. Questo perché, se la materia «ordinamento civile» (e quindi il dettare regole di forma e contenuto dei contratti) è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, tuttavia la materia «rendimento energetico nell'edilizia» è riservata alla competenza regionale («legislazione concorrente»), nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, e ciò per effetto della connessione delle materie «governo del territorio» (e quindi edilizia e urbanistica) e «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».
Vale quindi la regola per cui nell'ambito delle materie di competenza regionale è riservata alle regioni, salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello stato in caso di inerzia regionale. Peraltro la consegna della certificazione energetica dovrà aver luogo, evidentemente, solo qualora vi sia obbligo di dotazione della certificazione energetica, mentre il comma 2-ter non troverà applicazione, pertanto, ogni qualvolta le norme (statali o regionali) vigenti in base al territorio in cui è ubicato l'edificio escludano l'obbligo di dotazione.
Atti coinvolti. Il comma 2-ter dell'articolo 6 citato si riferisce esclusivamente alle compravendite e quindi l'applicazione potrebbe essere limitata solo appunto alle compravendite e fattispecie analoghe. I notai, però, consigliano una interpretazione più sistematica, applicando la disposizione a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso, per i quali è vigente l'obbligo di dotazione della certificazione energetica.
In base a questa interpretazione l'obbligo in questione si applica anche a: assegnazioni, cessioni di azienda, vendite di eredità, trasferimenti fra coniugi in sede di separazione personale o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ma anche ad altri trasferimenti a titolo oneroso (decreti di trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria ed i conferimenti societari).
Violazione degli obblighi. Secondo lo studio la violazione degli obblighi inderogabili di dotazione, informazione e consegna non potrà avere riflessi sul piano della validità ed efficacia dei contratti. Il contratto rimane in piedi. Ma la violazione non sarà priva di effetti: in particolare sarà fonte di responsabilità a carico dell'alienante/locatore inadempiente, con le conseguenze dell'obbligo di risarcimento danni oppure di subire una riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Si tratterebbe quindi di un inadempimento, ma non di una condizione di validità della compravendita.
Inoltre è da escludere per il notaio la possibilità di ricevere dichiarazioni in cui la parte acquirente dà atto di non aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica o la parte acquirente rinuncia a ricevere le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica o, infine, la parte alienante è esonerata dal fornire informazioni in ordine alla certificazione energetica ed alla consegna di tale documentazione (articolo ItaliaOggi del 03.11.2011).

EDILIZIA PRIVATA - VARIDECRETO SVILUPPO/ Meno aiuti al fotovoltaico del Sud. Più irraggiamento, meno incentivi. E sarà più facile costruire. Basta la Scia per impianti fino a 200 kw. Sotto i 20 kw è manutenzione.
Da un lato, le agevolazioni al fotovoltaico saranno perequate, cioè livellate a livello nazionale in base ai gradi-giorni toccati per singola zona climatica del paese. Tradotto: saranno tagliati gli incentivi al Sud. Dall'altro, saranno semplificate le attività di costruzione e ristrutturazione dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: ogni opera riguardante impianti di potenza massima di 20 Kw non sarà più soggetta alla disciplina della segnalazione certificata d'inizio attività (Scia). Ma verrà considerata un semplice intervento di manutenzione ordinaria. Mentre, per gli impianti compresi tra 20 e 200 kw, bisognerà presentare segnalazione certificata d'inizio attività all'amministrazione competente.
Sono queste le due principali novità in fatto di energie rinnovabili, contenute nella bozza di decreto sviluppo, a cui sta lavorando il governo.
Per il passato, invece, non v'è traccia al momento del condono tombale degli impianti fotovoltaici abusivi; cioè di quella sorta di sanatoria a fronte di una possibile oblazione di 10 euro per kw installato (ne occorrono in media 3 per famiglia), di cui nei giorni scorsi avevano parlato alcuni organi di stampa.
La perequazione degli incentivi: più sole, meno agevolazioni. La norma contenuta nella bozza di decreto non dice molto. Annuncia l'applicazione di «un correttivo perequativo» collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche del paese, «in modo da uniformare il valore dell'agevolazione su tutto il territorio nazionale». In sostanza, la misura delle agevolazioni verrebbe ricondotta agli stessi parametri utilizzati per stabilire i calendari di accensione e spegnimento delle caldaie.
Per misure e modalità di applicazione del meccanismo perequativo, il governo rinvia a un futuro decreto interministeriale. Si può, però, già anticipare che l'introduzione di un sistema di perequazione geografica degli incentivi comporterà la riduzione degli incentivi statali per gli impianti installati nelle aree del paese a maggior irraggiamento. Si tradurrà, quindi, in un calo sensibile degli incentivi per il fotovoltaico nelle regioni del Sud Italia.
La semplificazione per i piccoli impianti. Il decreto dispone che l'obbligo di incassare l'autorizzazione unica dalla regione (o un suo ente delegato) prima di costruire, mettere in esercizio o ristrutturare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rimanga per i soli impianti con potenza superiore a 200 kw. La semplificazione riguarda anche gli interventi di modifica, potenziamento, riattivazione e rifacimento (totale o parziale) degli impianti stessi. E tutte le opere e le infrastrutture connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti in questione. Per quanto riguarda, invece, tutti gli interventi relativi a impianti con potenza compresa tra 200 e 20 kw, il decreto sviluppo prevede che siano sottoposti alla sola disciplina Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Infine, ancora più facile sarà costruire e mettere in esercizio piccoli impianti di potenza inferiore a 20 kw: questi non saranno neanche soggetti alla disciplina Scia. Stessa cosa per gli interventi di ristrutturazione e le opere e le infrastrutture a essi connesse.
Il condono, secondo indiscrezioni, sarebbe impostato su un sistema di silenzio-assenso della p.a. Un dispositivo piuttosto difficile da applicare, visto che la costruzione di impianti fotovoltaici è soggetto all'obbligo di «Via», valutazione di impatto ambientale. E il mancato rispetto di questo vincolo ha ricadute penali. Dunque, la scelta sul punto sarà tutta politica, visto che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, i tecnici ministeriali stanno comunque lavorando alla misura. E la platea degli interessati potrebbe essere potenzialmente enorme, visto che l'Autorità per l'Energia stima in circa 22 mila i progetti che non hanno ancora ricevuto un'autorizzazione, con richieste pari a150 mila MW di potenza elettrica (cioè il triplo della domanda di elettricità del paese).
Due numeri. Per la cronaca, secondo stime Gse, gli impianti in esercizio oggi in Italia sarebbero per oltre 11 mila Mw (con previsione 12 mila mw entro fine anno). Mentre a fine 2010 gli allacci alla rete valevano per 3.500 mw. In sostanza, nel solo 2011 sarebbero stati allacciati 8.500 mw a fotovoltaico, di cui però 3700 mw deriverebbero dalla legge salva Alcoa (n. 129/2010) e graverebbero sul Secondo conto energia e non sul quarto.
Se i conti tornano, i residui 4.800 mw allacciati nel solo 2011 avrebbero già esaurito la quota di potenza installabile messa a disposizione dal quarto conto energia, quantomeno fino a fine 2013. Che prevede fino a 2.690 kw incentivati nel periodo 2011/2012 e fino a 5030 mw incentivabili entro il 2013 (articolo ItaliaOggi del 20.10.2011).

EDILIZIA PRIVATAFotovoltaico, impianti come case. Il diritto di superficie è la via privilegiata all'installazione. Studio del Notariato sulle forme contrattuali a disposizione dei privati per acquisire gli spazi.
La costituzione di un diritto di superficie rappresenta lo strumento privilegiato per l'acquisizione dell'area sulla quale installare un impianto fotovoltaico, ferma restando la possibilità di gestire installazioni del genere anche con strumenti negoziali diversi, dalla locazione al comodato.
Quanto sopra si fonda sul presupposto che questo tipo di impianti debbano considerarsi beni immobili, alla stregua degli edifici, e non semplicemente beni mobili ancorati al suolo. Queste le conclusioni alle quali è giunto il Consiglio nazionale del notariato con il recente
studio 14.07.2011 n. 221-2011/C, nel quale sono state analizzate le varie forme contrattuali a disposizione dei privati per l'acquisizione delle aree sulle quali posizionare gli impianti fotovoltaici.
La natura di bene immobile dell'impianto fotovoltaico. Nel prendere le mosse dalla distinzione operata dal codice civile tra beni mobili e immobili, il Notariato ha dunque concluso per la riconduzione alla seconda categoria delle centrali fotovoltaiche (ovvero degli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiore ai 20 kW).
E questo perché l'eventuale precarietà dell'elemento materiale dell'ancoraggio al suolo risulta compensata da una serie di considerazioni attinenti al profilo funzionale dell'impianto. Infatti la messa in opera di una centrale fotovoltaica, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, evidenzia uno stretto collegamento con il luogo in cui lo stesso viene installato, con la conseguenza che l'impianto risulta per sua natura finalizzato a essere utilizzato in via duratura in una determinata area di riferimento.
Le tipologie contrattuali per l'acquisizione delle aree sulle quali impiantare gli impianti fotovoltaici. Presupposta la natura di bene immobile delle centrali fotovoltaiche, lo studio del Notariato ritiene che lo strumento migliore per l'acquisizione delle aree di interesse di proprietà di soggetti terzi sia la costituzione di un diritto reale di superficie, che può garantire al titolare un potere duraturo di utilizzazione del suolo, mettendo al sicuro il relativo investimento.
Strumenti contrattuali alternativi, quali la locazione, il comodato e altre fattispecie obbligatorie, anche non previste dal codice civile, sembrano invece essere più idonei al semplice godimento di impianti già esistenti, essendo privi della predetta stabilità reale. Sempre secondo lo studio in questione, del pari poco utile risulta essere l'istituto civilistico della servitù, contraddistinto dal fatto che in tali casi è necessario che esistano due fondi, uno servente e uno dominante, rispetto ai quali il proprietario del secondo può vantare una serie di poteri e facoltà nei confronti del proprietario del primo.
Volta per volta, al fine di individuare a quale strumento giuridico le parti abbiano realmente fatto riferimento per consentire l'utilizzazione dell'area necessaria all'installazione dell'impianto fotovoltaico, andrà dunque ricercata la volontà che le stesse hanno inteso esprimere nel relativo contratto. Si tratta di una questione interpretativa che ha importanti ricadute dal punto di vista degli effetti giuridici, nonché dal punto di vista fiscale (si veda il relativo articolo).
In casi analoghi la giurisprudenza ha mostrato di valutare come dirimente la circostanza se il fondo sia stato considerato dalle parti contraenti semplicemente come bene di cui servirsi secondo la destinazione pattuita o come spazio utile alla realizzazione e al mantenimento delle costruzioni, che in questo caso costituiscono l'oggetto principale del negozio.
In quest'ultima ipotesi, infatti, l'attribuzione non già del godimento del bene in sé, che è caratteristico della locazione, ma della facoltà di avvalersi del bene stesso per conseguire quel peculiare risultato che si concreta nell'uso edificatorio del suolo è valso a identificare il diritto concretamente attribuito con quello di superficie. Sono inoltre stati considerati elementi utili a individuare la natura personale o reale del diritto, oltre al rapporto intercorrente fra disponibilità del fondo e godimento delle costruzioni realizzate, la tipologia dell'opera (stabile o instabile, di maggiore o minore entità) e l'eventuale esistenza di limitazioni del diritto nel tempo.
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Trattamento fiscale legato al profilo civilistico.
Il trattamento fiscale dell'installazione di impianti fotovoltaici dipende dalla natura mobile o immobile del bene e dalla tipologia di contratto di cui ci si è avvalsi per giustificare l'utilizzo del suolo o di altre superfici ed è quindi strettamente connesso al profilo civilistico.
Il Notariato ha quindi redatto un ulteriore
studio 15.07.2011 n. 35-2011/T nel quale sono stati esaminati i vari profili fiscali della contrattazione relativa a detta tipologia di impianti ed è stata affrontata la questione della natura immobiliare/mobiliare degli stessi, dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing. In caso di locazione/affitto dei terreni, allorché il locatore non agisca nell'esercizio dell'impresa, l'atto verrà assoggettato a imposta di registro con l'applicazione dell'aliquota per l'affitto di fondi rustici dello 0,50% o per la locazione degli altri immobili, pari al 2% (riguardo alla produzione di energia fotovoltaica si deve tenere presente che la stessa è considerata attività agricola connessa, ove l'affittuario del fondo sia imprenditore agricolo).
Nell'ipotesi di ricorso al diritto si superficie la relativa costituzione e il trasferimento da parte di cedente-costituente che non agisca nell'esercizio d'impresa segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali. Qualora il cedente agisca invece nell'esercizio d'impresa, nel caso in cui il diritto di superficie abbia per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, l'atto è considerato cessione di bene non soggetta a Iva.
Al contrario, l'operazione è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto e, per il principio di alternatività, sconta le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale. Del tutto speculare a quella dei terreni è la tassazione degli atti con i quali si concede la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico con riferimento ad un fabbricato, che, di regola, sarà costituito da un'area urbana ovvero dalla copertura (tetto o lastrico solare) di un edificio. In quest'ultimo caso, tuttavia, seguendo il rigido criterio proposto dall'amministrazione, collegato all'accatastamento del bene in categoria B, C, D e A/10, si potrebbe dubitare che tali possano risultare i lastrici, in quanto accatastabili in categoria F/5.
In realtà, secondo lo studio del Notariato, più elementi inducono a ritenere che i lastrici solari abbiano natura di fabbricati strumentali, quanto meno nei casi in cui il loro autonomo accatastamento sia realizzato dallo scorporo da un fabbricato avente tale connotazione. Quanto all'imposta Ici, il Notariato segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione da dall'imposta (articolo ItaliaOggi Sette del 17.10.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Poiché l’art. 149, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce che l’esonero dall’obbligo del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene espressamente stabilito soltanto “per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, deve ritenersi che non può rientrare nell’ambito oggettivo di tale norma l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla falda di tetto in quanto anch’essi alterano l’aspetto esteriore degli edifici e perciò non può escludersi a priori che possano risultare incompatibili con la protezione del contesto paesaggistico tutelato, come quello, nella specie, previsto dall’art. 142, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 42/2004.
Va rilevato che l’installazione di tre impianti fotovoltaici, aventi una potenza complessiva di 46,98 kw, sul tetto dei due capannoni della società ricorrente (“con lo stesso orientamento e inclinazione” delle falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di 13 moduli, e gli altri due, composti da 3 stringhe di 16 moduli) rientra quantomeno nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, espressamente previsti dall’art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 457/1978, in quanto trattasi della realizzazione di un nuovo impianto tecnologico, che non altera i volumi e le superfici e non comporta la modifica della destinazione d’uso dell’immobile che ci occupa.

In via preliminare, va precisato che, pur prescindendo dalla circostanza che la società ricorrente non ha dimostrato che i tre impianti fotovoltaici di cui è causa hanno una superficie di massimo 25 mq., non risulta condivisibile la tesi, proposta dalla società ricorrente, secondo cui il combinato disposto di cui al punto 28 dell’Allegato 1 al DPR n. 139/2010 ed all’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008 andrebbe interpretato nel senso che l’installazione dei pannelli solari, “aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici”, non sarebbe sottoposta neppure al procedimento semplificato del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, previsto dall’art. 146, comma 9, D.Lg.vo n. 42/2004 e disciplinato dal DPR n. 139 del 09.07.2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.08.2010 ed entrato in vigore il 10.09.2010), dal momento che l’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008 (come sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010), espressamente richiamato dal punto 28 dell’Allegato 1 al DPR n. 139/2010, statuisce soltanto che “sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001”, ma non prevede alcunché con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, mentre l’analogo art. 6, comma 2, lett. d), DPR n. 380/2001 (anch’esso sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010) al precedente comma 1 fa espressamente salve le disposizioni contenute nel D.Lg.vo n. 42/2004.
Poiché l’art. 149, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce che l’esonero dall’obbligo del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene espressamente stabilito soltanto “per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, deve ritenersi che non può rientrare nell’ambito oggettivo di tale norma l’installazione del predetto tipo di pannelli solari, in quanto anch’essi alterano l’aspetto esteriore degli edifici e perciò non può escludersi a priori che possano risultare incompatibili con la protezione del contesto paesaggistico tutelato, come quello, nella specie, previsto dall’art. 142, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 42/2004.
Comunque, va rilevato che, al momento, non risulta vigente alcuna disposizione normativa, che non sottopone ad autorizzazione paesaggistica l’installazione della sopra descritta tipologia di pannelli solari.
Pertanto, deve ritenersi che non vi sia corrispondenza biunivoca tra interventi liberi ai fini edilizi ed interventi esonerati dall’obbligo del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto le discipline giuridiche del paesaggio e dell’edilizia sono connesse, ma distinte, poiché le parti del territorio di rilevanza paesaggistica esprimono valori ed interessi pubblici diversi ed autonomi rispetto a quelli dell’ordinata e razionale trasformazione dello stesso territorio, sottesi alla normativa in materia di edilizia ed urbanistica.
In ogni caso, tenuto conto della circostanza che la società ricorrente ha in seguito ottenuto, ai sensi dell’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con la Determinazione Dirigente Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata n. 1678 del 6.12.2010, il ricorso in epigrafe va accolto, in quanto, poiché l’ultima frase dell’art. 6, comma 3, L. n. 394/1991 statuisce espressamente che “resta ferma la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 31 L. n. 457/1978” (anche se sono sottoposti all’onere di darne comunicazione agli organi di gestione dei Parchi Nazionali), cioè stabilisce che gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978 possono sempre essere realizzati nell’ambito dei perimetri dei Parchi Nazionali, si desume agevolmente che il successivo art. 13 L. n. 394/1991, nella parte in cui sottopone al preventivo nulla osta dell’Ente Parco Nazionale il “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco” Nazionale, si riferisce ad interventi edilizi diversi da quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978.
Al riguardo, va precisato che l’espresso rinvio a queste ultime due norme, a maggiore tutela degli interessi pubblici di tutela dell’ambiente, va qualificato come di carattere statico e non dinamico, cioè va applicato soltanto alle fattispecie indicate nelle predette lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31 L. n. 457/1978 e perciò non può essere esteso alle ulteriori fattispecie di manutenzione ordinaria e straordinaria, individuate successivamente dal Legislatore, come quella di cui è causa istituita dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010, il quale ha modificato sia l’art. 6 DPR n. 380/2001, sia l’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008.
Infatti, poiché la ratio del nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991 è quella di tutelare e valorizzare il patrimonio ecologico-naturale di una particolare località (secondo le finalità previste dall’art. 1, comma 3, L. n. 349/1991, come: la conservazione delle specie animali e vegetali, delle singolarità geologiche e delle formazioni paleontologiche; realizzazione dell’integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; promozione di attività ricreative compatibili; difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici) e non l’estetica del paesaggio, il predetto nulla osta non risulta necessario con riferimento agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978, mentre risulta utile soltanto l’onere di comunicazione di tali interventi edilizi, al fine di vigilare e controllare se effettivamente trattasi di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978.
Inoltre, va sottolineato che “la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall’art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978, dandone comunicazione all’organismo di gestione” risulta confermata dall’art. 7, comma 2, DPR 08.12.2007, istitutivo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
Al riguardo va pure evidenziato che, comunque, il successivo art. 11 del medesimo DPR 08.12.2007 statuisce che “nelle more dell’entrata a regime dell’Ente Parco” (situazione attuale al momento della proposizione del ricorso in esame, in quanto non erano ancora stati approvati i Regolamento del Parco ex art. 11 L. n. 394/1991 ed il Piano del Parco ex art. 12 l. n. 394/1991), i pareri per i progetti e gli strumenti di pianificazione, previsti dagli artt. 6, 7 e 8 dello stesso DPR 08.12.2007, “sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzative espletate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 42/2004”, per cui, allo stato, in ogni caso, il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 andrebbe acquisito di regola nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica anche mediante l’indizione di un’apposita Conferenza di servizi.
In conclusione, va rilevato che l’installazione dei tre predetti impianti fotovoltaici, aventi una potenza complessiva di 46,98 kw, sul tetto dei due capannoni della società ricorrente (“con lo stesso orientamento e inclinazione” delle falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di 13 moduli, e gli altri due, composti da 3 stringhe di 16 moduli) rientra quantomeno nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, espressamente previsti dall’art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 457/1978, in quanto trattasi della realizzazione di un nuovo impianto tecnologico, che non altera i volumi e le superfici e non comporta la modifica della destinazione d’uso dell’immobile che ci occupa.
Per completezza, va pure precisato che non può condividersi la tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui, poiché gli impianti fotovoltaici di cui è causa dovevano essere qualificati come “opere tecnologiche”, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), DPR 08.12.2007 (istitutivo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese) tali opere, se ricadenti nella Zona 1, rientravano tra quelle sottoposte ad autorizzazione dell’Ente Parco, in quanto le “opere tecnologiche”, previste dal citato art. 7, comma 1, lett. a), DPR 08.12.2007, sono quelle autonome e distanti dagli immobili esistenti (anche se pertinenziali agli stessi immobili), mentre gli impianti fotovoltaici di cui è causa aderiscono (con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento) al tetto dei due esistenti capannoni rurali della azienda agricola ricorrente, come prescritto dall’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008, per cui tali pannelli solari rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria (ai sensi del citato art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008) oppure, come sopra detto, nell’ambito della manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 457/1978.
Diversamente, accedendo alla predetta tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui qualsiasi opera tecnologica, anche se va qualificata come opera di manutenzione ordinaria o straordinaria, va assoggettata al nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991, sarebbe privo di effetto il successivo comma 2 dello stesso art. 7 DPR 08.12.2007, ai sensi del quale, come sopra detto ed analogamente a quanto già statuito dall’art. 6, comma 3, L. n. 394/1991, viene espressamente sancita “la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall’art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978, dandone comunicazione all’organismo di gestione”. Ma secondo un principio generale dell’ordinamento giuridico (desumibile dall’art. 1367 C.C.) due norme, contenute in uno stesso articolo, non possono essere interpretate nel senso che una di esse non possa avere effetto.
Pertanto, l’impugnata nota Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010 risulta illegittima, nella parte in cui prescrive, per l’installazione dei predetti impianti fotovoltaici, l’obbligo del nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991 (TAR Basilicata, sentenza 06.10.2011 n. 508 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento – Natura perentoria – Inutile decorso – Ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a..
Dal testo dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 si evince il termine di conclusione del procedimento decorrente dalla data di presentazione della relativa domanda ha natura perentoria, con la conseguenza che al suo inutile decorso l’interessato può proporre il ricorso avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. (TAR Sicilia, Palermo, Sez II, 19.03.2010, n. 3253 e 25.09.2009 n. 1539; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 14.10.2008, n. 1819), tenuto anche conto di quanto affermato nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 124 e n. 168 del 2010, con le quali la Corte ha affermato che le Regioni, nel disciplinare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, "sono tenute al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale" e, in particolare, il principio fissato dall'art. 12, comma 4, del D.L.vo n. 387/2003, il quale stabilisce "il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti" (tratto da www.ambientediritto.it - TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 29.09.2011 n. 2373 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAEnergie rinnovabili anche senza l'ok dei singoli comuni.
SILENZIO ASSENSO - Il parere non dato alla conferenza dei servizi è considerato dai giudici equiparabile al consenso espresso.

La realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non può essere condizionata all'assenso o al gradimento preventivo dei comuni sul cui territorio l'impianto verrà costruito.
La decisione del TAR Puglia-Lecce (Sez. I, sentenza 29.09.2011 n. 1670) apre la strada alla semplificazione amministrativa, o per lo meno dei rapporti istituzionali all'interno della conferenza dei servizi nell'ambito dell'impiantistica per le fonti rinnovabili.
La questione affrontata dai giudici salentini riguardava la controversia innescata dal comune di Ginosa circa l'Autorizzazione unica per un generatore di energia elettrica da «biomasse di legno vergine» per una potenza di 5 MW. La prima conferenza dei servizi si era chiusa con il via libera per la realizzazione, pur in assenza del parere del piccolo comune. Conferenza che venne poi riaperta per la verifica dei requisiti sulla (nel frattempo intervenuta a livello legislativo regionale) "filiera corta", cioè il 40% del fabbisogno di biomasse ottenuto nel raggio di 70 km dall'impianto. In questa seconda sede Ginosa aveva espresso parere negativo, circostanza che non aveva impedito il rilascio dell'autorizzazione, e quindi il conseguente ricorso del municipio contrario.
I giudici amministrativi però hanno statuito che «il procedimento per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, o comunque l'esito favorevole dell'istanza, non può essere in alcun modo condizionato da qualsivoglia atto di assenso o di gradimento da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto. In altre parole non si può ritenere indispensabile a tal fine la deliberazione favorevole del Consiglio comunale», in accordo, tra l'altro, sia con la giurisprudenza di merito (Tar Lazio, Prima sezione di Latina, 1343/2009) sia con la sentenza 124/2010 della Corte Costituzionale.
Quindi, «in assenza di una efficacia condizionante di tale eventuale deliberazione, può dunque ritenersi pacificamente applicabile l'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione … il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"» (articolo Il Sole 24 Ore del 20.10.2010).

EDILIZIA PRIVATA: Quando manca una normativa specifica gli impianti eolici possono essere localizzati in tutte le zone agricole.
Se è vero che i Comuni possono prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenendo conto delle diverse disposizioni vigenti in tema di sostegno del settore agricolo, agroalimentare locale e di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggio rurale, occorre, però ritenere che, in assenza di alcuna espressa previsione conformativa, detti impianti possono essere localizzati senza distinzione, almeno per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica, in tutte le zone agricole (TAR Calabria, n. 32/2011 cit. e TAR Umbria, 15.07.2007, n. 518) (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 27.09.2011 n. 1430 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASerre bioclimatiche - L.R. n. 39/2004 - Non computabilità ai fini volumetrici in quanto volumi tecnici - Possibilità di ulteriori deroghe rispetto allo strumento urbanistico per aspetti differenti da quello volumetrico - Non sussiste.
La L.R. n. 39/2004 -le cui disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali- dispone che le serre bioclimatiche, laddove abbiano determinati requisiti, sono considerate volumi tecnici e non sono, quindi, computabili ai fini volumetrici: la legge consente perciò una deroga alla normativa urbanistica comunale solamente per quanto riguarda la qualificazione quale volume tecnico delle serre, ma non una deroga generalizzata alle previsioni dettate dallo strumento urbanistico per regolare aspetti differenti da quello volumetrico (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.09.2011 n. 2192 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa nuova Guida alle detrazioni del 55% e chiarimenti sulle ritenute d’acconto dall’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
► la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
► il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
► l’installazione di pannelli solari termici;
► la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:
 

TIPO DI INTERVENTO

DETRAZIONE MASSIMA

riqualificazione energetica di edifici esistenti

100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)

involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

installazione di pannelli solari

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo e dalla Manovra Finanziaria in materia di detrazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida (luglio 2011)  alle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica (detrazione del 55%).
La Guida ripercorre le principali novità in vigore fino al 31.12.2011, tra cui l’eliminazione dell’obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi (estesa anche alle detrazioni del 55%)
Infine, la Manovra Finanziaria di luglio 2011 ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto applicata da banche e poste sui bonifici relativi alle spese che consentono di fruire delle detrazioni fiscali del 36% (ristrutturazioni edilizie) e del 55% (risparmio energetico negli edifici).
Al riguardo, l’Agenzia ha pubblicato anche la circolare 05.08.2011 n. 41/E che chiarisce che banche e Poste Italiane sono tenute ad applicare la nuova ritenuta del 4% a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè a partire dal 06.07.2011.
Inoltre, prevede il rimborso della differenza del 6% qualora banche e Poste Italiane abbiano continuato ad operare la ritenuta del 10% (01.09.2011 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: certificazione energetica degli edifici - modifiche relative al modello di attestato e alla sua validità.
Agli Uffici tecnici dei Comuni della Lombardia.
Si comunica che, per effetto di quanto previsto dalla lettera f), comma 1, art. 17 della Legge Regionale 21.02.2011, n. 3, a partire dall'01.09.2011 l'Attestato di Certificazione Energetica acquisterà efficacia con l'inserimento nel catasto energetico regionale del file di interscambio dati, senza che sia più necessario il timbro per accettazione da parte del Comune, previsto al punto 12.6 della dgr 8745 del 22.12.2008.
In attuazione di quanto sopra, con delibera N° IX/1811 la Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, che verrà applicato dall'01.09.2011.
L’estrazione dell’ACE dal catasto energetico in cui sia stato inserito il cui file di interscambio dati prima dell'01.09.2011 non avrà nessun valore giuridico; pertanto, nel caso sia necessario, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, acquisire un ACE inserito prima di tale data, occorrerà fare una copia conforme dell’originale a suo tempo redatto dal Certificatore e timbrato per accettazione dal Comune territorialmente competente.
Per gli edifici che rientrano nella fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n. 14006 del 15.12.2009, i soggetti certificatori che intenderanno continuare ad avvalersi della procedura di calcolo di cui al Decreto n. 15833 del 13.12.2007, produrranno l’ACE conforme al modello di cui all’allegato C alla DGR VIII/5773. L’idoneità dell’ACE, per questa fattispecie, dovrà essere comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto inserimento del file di interscambio dati nel catasto energetico, comprovante il versamento del contributo previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.
Si chiede cortesemente di estendere la presente comunicazione a tutto il personale interessato di codesto Comune.
Cordiali saluti.
Dr. Mauro Fabrizio Fasano
Dirigente U.O. Energia e Reti Tecnologiche - D.G. Ambiente Energia e Reti
Palazzo Lombardia - 6° piano - Stanza nr. 20 - Nucleo 4 - Colore Azzurro
P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
tel. 02.6765.8690 - fax 02.6765.4468 (nota e-mail 25.08.2011).
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Semplificazione della procedura di certificazione energetica degli edifici e nuovo modello di attestato.
A partire dall'01.09.2011 l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista efficacia con l'inserimento nel catasto energetico regionale del file di interscambio dati (estensione file: .XML e, quando previsto, .cnd), sulla base della Legge Regionale 3/2011 art. 17, comma 1.
In attuazione di quanto sopra, con delibera 1811/2011 la Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica, che verrà applicato dall'01.09.2011.
Nel caso in cui un file di interscambio relativo a un ACE venga inserito nel catasto regionale prima dell'01.09.2011, esso non avrà alcun valore giuridico. Pertanto, se fosse necessario acquisire un ACE prima di tale data per ottemperare agli obblighi di legge, occorrerà fare una copia conforme dell’originale redatto dal Certificatore e timbrato per accettazione dal Comune territorialmente competente.
A partire dall'01.09.2011 i Comuni non potranno più rilasciare originali di ACE e, per quanto riguarda le pratiche già inserite nel catasto energetico regionale, non sarà più consentita l’eliminazione di pratiche chiuse, ma solo la loro sostituzione con pratiche nuove.
Per gli edifici che rientrano nella fattispecie di cui al punto 5 del Decreto n. 14006 del 15.12.2009, i soggetti certificatori che intenderanno continuare ad avvalersi della procedura di calcolo di cui al Decreto n. 15833 del 13.12.2007, produrranno l’ACE conforme al modello di cui all’allegato C alla DGR VIII/5773. In questo caso l’idoneità dell’ACE dovrà essere comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto inserimento del file di interscambio dati nel catasto energetico, comprovante il versamento del contributo previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.
Al fine di apportare le modifiche necessarie si avvisa che, dalle ore 15.30 del giorno 31.08.2011 alle ore 8.30 del 01.09.2011, tutti i servizi relativi alla sezione "Catasto" del sito web www.cened.it, compresa la registrazione di ACE, saranno sospesi (link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATARilasciata dal GSE la nuova guida per l’integrazione architettonica degli impianti fotovoltaici.
Il GSE ha rilasciato la prima revisione alla Guida per l’integrazione architettonica, con i criteri e le modalità di installazione di impianti fotovoltaici innovativi finalizzati all’integrazione architettonica.
La pubblicazione nasce al seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito al riconoscimento della tariffa privilegiata destinata alle applicazioni innovative (Titolo III del Decreto 05.05.2011) e accoglie il parere del Ministero dello Sviluppo.
La principale novità riguarda il brevetto europeo richiesto per il sistema di montaggio dei componenti speciali: infatti, sono ritenuti “…ammissibili anche i prodotti che, avendo in corso la procedura di richiesta di concessione del brevetto alla data di presentazione della domanda al GSE, abbiano già ottenuto dall'European Patent Office (EPO) il rapporto di ricerca (search report), unitamente all'opinione preliminare sulla brevettabilità del prodotto (preliminary opinion on patentability) con contenuto positivo”.
Da evidenziare che nel solo caso di realizzazione di superfici verticali esterne ventilate è ammesso che le funzioni di tenuta all’acqua (impermeabilizzazione), tenuta meccanica e resistenza termica possano essere garantite dall'insieme dei moduli e dell'involucro edilizio di cui fanno parte; la prima versione prevedeva che tali funzioni fossero svolte esclusivamente dai moduli.
Inoltre, per soluzioni su superfici verticali e per facciate ventilate si può derogare dal possesso del brevetto europeo sul sistema di montaggio, ma la soluzione deve possedere i seguenti requisiti:
interessare una superficie omogenea della facciata, opportunamente raccordata a eventuali parti della stessa non ricoperte da moduli fotovoltaici, nel caso di rivestimento di una superficie verticale opaca;
interessare l’intera parete dell'involucro edilizio (anche se non attraverso l’utilizzo esclusivo di moduli fotovoltaici), nel caso di facciata ventilata (25.08.2011 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Elaborato denominato "Fotovoltaico. Prontuario per la valutazione del suo inserimento nel paesaggio e nei contesti architettonici" (MIBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, circolare 08.08.2011 n. 54/2011).

EDILIZIA PRIVATASconto sulla ritenuta per 36 e 55%.
È stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati dagli esecutori dei lavori di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico.
La nuova percentuale si applica ai bonifici effettuati dal 06.07.2011, data di entrata in vigore della manovra (articolo 23, comma 8 del decreto legge 98/2011) e modifica la misura della trattenuta, introdotta dall'01.07.2010, sui pagamenti che devono obbligatoriamente essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, al fine di consentire al committente dei lavori la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico.
La ritenuta viene applicata dalla banca o dalla posta in cui viene accreditato il pagamento, cioè da quella dell'impresa che ha effettuato i lavori.
Non va applicata la ritenuta, invece, se il beneficiario della detrazione del 55% è un'impresa, in quanto in questo caso il beneficio Irpef/Ires spetta anche se il pagamento della spesa avviene con mezzi diversi dal bonifico.
Imponibile, ritenuta del 10%.
Considerando che la banca o la posta che effettua la ritenuta non conosce l'importo dell'Iva compreso nel bonifico, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta, è forfettariamente calcolata, scorporando dall'importo del bonifico ricevuto l'aliquota Iva del 20%, anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa.
Altre ritenute d'acconto.
Nei casi in cui sussiste l'obbligo di applicare la nuova ritenuta, i committenti devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d'acconto a essi applicabili, cioè quella del 20% (se il prestatore è un professionista) o del 4% (se il committente è un condominio), in quanto la normativa speciale della nuova ritenuta, ora del 4%, prevale su quella generale. La riduzione dal 10% al 4%, quindi, comporta un ulteriore vantaggio per i professionisti, che subiscono una riduzione del bonifico solo del 4%, al posto del 20% dell'usuale ritenuta (comunque, calcolata su un imponibile differente), ed elimina l'aumento di trattenuta dal 4% al 10%, che ha colpito, dall'01.07.2010, i corrispettivi pagati dai condomìni per le prestazioni relative a contratti di appalto, di opere e servizi.
Nuove iniziative.
La ritenuta d'acconto del 4% sui bonifici necessari per le detrazioni del 36% (ristrutturazioni edilizie) o del 55% (risparmio energetico) viene trattenuta dalle banche e dalle poste anche alle imprese e ai professionisti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative, ma questi soggetti non possono scomputarla dalla loro imposta sostitutiva dell'Irpef del 10%, in quanto nei relativi quadri del modello Unico PF 2011 non sono stati previsti nuovi quadri da utilizzare per indicare queste ritenute e non sono state cambiate, rispetto allo scorso anno, le istruzioni dei righi RG30, per le imprese, e RE22, per i professionisti.
Queste prevedono che l'imposta sostitutiva del 10% dell'imponibile debba essere versata con il modello F24, con il codice tributo 4025, e non dicono, invece, che questo importo debba essere ridotto della nuova ritenuta del 10%, applicabile dall'01.07.2010.
Il modello e le istruzioni, quindi, non considerano che la circolare delle Entrate 28.07.2010, n. 40/E, ha precisato che «nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'Irpef, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste spa sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva».
L'interpretazione dell'Agenzia è generale e vale per tutti i contribuenti assoggettati a imposta sostituiva dell'Irpef, tra i quali non vi rientrano solo i soggetti minimi, ma anche quelli che hanno optato per il regime triennale delle nuove iniziative. La posizione delle Entrate è condivisibile, in quanto le banche e le poste, incaricate di trattenere la ritenuta del 10%, non sono tenute a sapere il tipo di regime fiscale adottato dal beneficiario del bonifico e quindi la applicano a tutti i pagamenti con le causali specifiche delle detrazioni del 36% e del 55%, dopo aver scorporato l'Iva (forfettariamente al 20%) dall'importo del pagamento.
Per gli imprenditori e i professionisti che adottano il regime delle nuove iniziative, però, non è previsto un campo generale dove scomputare le ritenute subite, in quanto l'usuale ritenuta del 20% dei professionisti non deve essere mai applicata dai professionisti che applicano questo regime. Lo stesso dicasi per la ritenuta del 4% sulle prestazioni di servizi effettuate da imprese a condomìni.
Si ritiene che la ritenuta possa essere, comunque, inserita nel rigo RN32, consentendo lo scomputo dall'eventuale Irpef dovuta dal contribuente per altri redditi non soggetti a imposta sostitutiva. In mancanza di un'Irpef dovuta capiente, l'eccedenza genererà un credito rimborsabile o compensabile in F24 con altri tributi o contributi, magari proprio con il debito 2010 dell'imposta sostitutiva per le nuove iniziative (articolo Il Sole 24 Ore del 29.07.2011).

EDILIZIA PRIVATAIl costo della manodopera scompare dalla fattura.
Dal 14.05.2011, nelle fatture emesse nei confronti dei soggetti che intendono beneficiare della detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie o di quella Irpef o Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, non si deve più indicare obbligatoriamente il costo della manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori.

La semplificazione è contenuta nel decreto Sviluppo (Dl 70/2011), che ha eliminato anche l'obbligo, da parte dei beneficiari della detrazione del 36%, di inviare preventivamente al Centro operativo di Pescara la comunicazione contenente la data dell'inizio dei lavori (articolo 7, comma 2 lettere r) e q) del decreto legge 13.05.2011, n. 70).
In via interpretativa, l'agenzia delle Entrate potrebbe consentire l'applicazione delle due semplificazioni anche retroattivamente rispetto al 14.05.2011, in base al principio del favor rei.
L'eliminazione dell'obbligo di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara l'inizio dei lavori, ad esempio, potrebbe essere applicabile anche per i lavori iniziati dall'01.01.2011 al 13.05.2011, in quanto in tutti questi casi i dati catastali degli immobili interessati alle ristrutturazioni potranno essere indicati nel modello Unico/2012, relativo al 2011. L'applicazione retroattiva al 2010, invece, non è possibile, in quanto nel modello Unico/2011, relativo al 2010, non si possono indicare queste informazioni, le quali devono essere recepite per forza dalla comunicazione inviata a Pescara. Per lo stesso motivo, chi ha acquistato un box auto pertinenziale nel 2010 deve comunque inviare a Pescara la comunicazione entro il 30.09.2011. Comunicazione che in base, al favor rei, potrebbe essere eliminata, invece, per gli acquisti effettuati dall'01.01.2011 al 13.05.2011.
L'applicazione retroattiva dell'abolizione dell'indicazione del costo della manodopera nelle fatture emesse dalle imprese che hanno eseguito i lavori, invece, potrebbe essere consentita dalle Entrate senza alcun limite di tempo.
Per usufruire della detrazione Irpef del 36% sugli interventi di recupero agevolati (non del 55%), continua a essere obbligatorio l'invio, prima dell'inizio dei lavori e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Asl territorialmente competente, della comunicazione prevista dall'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). Questa è obbligatoria solo se i lavori vengono svolti:
a) in cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
b) in cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) in cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Per i cantieri che non ricadono in questi casi e che quindi non sono soggetti all'obbligo di notifica preliminare, l'invio della raccomandata ai fini del 36% non è previsto.
Ai fini dell'agevolazione Iva del 10% sulle prestazioni di servizi relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ai restauri e risanamenti conservativi e alle ristrutturazioni edilizie (articolo 3, comma 1 lettere a, b, c, d del Dpr 06.06.2001, n. 380), realizzate «su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata» (articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23.12.1999, n. 488), l'indicazione del costo della manodopera è stata obbligatoria solo per le operazioni fatturate nel 2007 (articolo 1, comma 387, lettera b della legge 296/ 2006).
In queste fatture, le imprese edili e artigiane che hanno eseguito i lavori devono comunque continuare a indicare la descrizione e il valore degli eventuali beni significativi, ai fini del calcolo dell'Iva agevolata anche su questi beni (articolo Il Sole 24 Ore del 29.07.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto - Titolarità di diritti partecipativi - Esclusione.
In tema di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede un procedimento ispirato a principi di semplificazione e accelerazione, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessari, tramite il modulo della conferenza di servizi (Cons. St. Sez. VI, 22.02.2010 n. 1020).
La lettera e la ratio dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento della conferenza di servizi, richiamata dall’art. 12, prevede la partecipazione delle sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da emanare, che sono destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative previste per i lavori della conferenza (Cons. St. Sez. V, 13.09.2010, n. 6562; 04.03.2008, n. 824).
E’ pertanto da escludersi che le società proprietarie dei terreni interessati da servitù di elettrodotto, in quanto non destinatarie dell’atto finale, siano titolari di diritti partecipativi al procedimento di rilascio di autorizzazione unica prevista dal citato art. 12.
Impianti di energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Partecipazione dei proprietari di terreni interessati da servitù di elettrodotto - Termini applicabili.
Anche ove si ritenesse che la determinazione dell’amministrazione di invitare alla conferenza di servizi i soggetti proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto comportasse l’accettazione di un loro coinvolgimento anche nel procedimento di autorizzazione, non si potrebbe comunque loro applicare altro termine se non quello di cinque giorni di cui le stesse amministrazioni partecipanti beneficiano, stabilito dall’art. 14-ter della L n. 241/1990.
Non può, invero, ritenersi applicabile l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sul preavviso di rigetto (che prevede un termine di dieci giorni), nei confronti di soggetti diversi dal richiedente l’autorizzazione.
Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Comunicazione di avvio del procedimento - Destinatari - Proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento - Esclusione.
La p.a. è tenuta a notificare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi (Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n. 1213), tra cui non sono ricompresi, in base al chiaro disposto dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, i proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento.
Conferenza di servizi ex art. 12, c. 3, d.lgs. n. 387/2003 - Convocazione - Termine di trenta giorni - Termine di 180 gg. per la conclusione del procedimento - Natura acceleratoria.
Il termine di trenta giorni entro il quale la conferenza di servizi deve essere convocata ai sensi dell’art. 12, c. 3 del d.lgs. n. 387/2003 ha natura acceleratoria, non potendosi considerare il mancato rispetto di tale termine, per di più giustificato dalla complessità dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale.
Parimenti, il superamento del termine finale di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4 (nel testo all’epoca vigente), per la conclusione del procedimento di autorizzazione non priva l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento finale, dovendo essere riconosciuta anche a questo termine natura acceleratoria e non perentoria (Cons. St. 11.05.2010, n. 2825).
Impianti a fonti rinnovabili - Ubicazione in zona agricola - Possibilità - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
L’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 consente l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.07.2011 n. 4454 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Quarto Conto Energia: arrivano le Regole Tecniche e le Regole Applicative.
Il GSE (Gestore di Servizi Energetici) ha pubblicato le “Regole Applicative” sul quarto Conto Energia (D.M. 05.05.2011).
Il documento del GSE, ha lo scopo di assicurare chiarezza e trasparenza sui sistemi di incentivazione degli impianti fotovoltaici. Esso definisce:
- le modalità di individuazione della tariffa incentivante a cui l'impianto fotovoltaico può accedere;
- le modalità di definizione delle maggiorazioni e del premio abbinato all’uso efficiente dell’energia;
- le modalità di accesso alle tariffe.
Vengono, inoltre, definite le modalità di accesso alla maggiorazione del 10% sulla tariffa incentivante per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea.
Il secondo documento pubblicato è relativo alle Regole Tecniche, che completano e integrano le informazioni che il GSE ha già pubblicato nei giorni scorsi relativamente alla iscrizione al Registro per i grandi impianti fotovoltaici (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia: dal 1° settembre 2011 entra in vigore il nuovo ACE Certificazione energetica edifici.
Dal 1° settembre 2011 entrerà in vigore, in Lombardia, il nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) , approvato dalla regione con delib. n. IX/1811 del 31.05.2011.
Le principali modifiche rispetto al vigente modello di ACE riguardano:
- l'eliminazione nel box “Accettazione del Comune” del timbro per accettazione del Comune e del relativo logo presente nella prima pagina dell'ACE;
- la sostituzione della dicitura “Numero di protocollo” con “Codice identificativo”;
- l'inserimento del comune catastale, dato fondamentale per identificare un immobile presso il catasto e non sempre coincidente con il comune amministrativo;
- l'inserimento della dicitura “Installazione/sostituzione VMC” nel box riguardante i possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico.
Fino al 1° settembre sarà valido l'ACE predisposto secondo il modello riportato nell'allegato C alla DGR VIII/ 8745/2008 (tratto da link a
www.immobili24.ilsole24ore.com).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti di energie rinnovabili - Leggi regionali dichiarate incostituzionali - D.L. n. 105/2010, art. 1-quater - Salvezza dei titoli abilitativi - Esercizio dell’impianto entro 150 gg. dalla data di entrata in vigore della norma - Ordine di sospensione dei lavori o annullamento del titolo - Conseguenze.
L’art. 1-quater del decreto legge n. 105 del 2010 consente la salvezza degli effetti dei titoli abilitativi formatisi in relazione ad impianti di energie rinnovabili recanti soglie superiori rispetto alla disciplina statale, per effetto di leggi regionali dichiarate poi incostituzionali (nella specie, sentenza Corte Cost. n. 119/2010). L’articolo in esame subordina la salvezza della DIA al completamento ed all’esercizio dell’impianto entro una certa data (150 gg. dal’entrata in vigore della norma), tenuto conto, tra l’altro, dell’utilità che detti impianti hanno per l’economia nazionale e dell’affidamento riposto nella norma dichiarata incostituzionale.
Se questo è vero per le procedure in cui,fisiologicamente,alla DIA sono seguiti i lavori, è parimenti vero per i casi in cui l’intervento dell’autorità ha impedito l’operatività della DIA. L’impossibilità di eseguire i lavori dovuta ad un ordine di sospensione o all’annullamento del titolo, lungi dall’impedire la salvezza delle DIA, comporta pertanto lo spostamento in là della data ultima per il conseguimento della salvezza (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 18.07.2011 n. 1365 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti di energia rinnovabile - Criteri di inserimento nel paesaggio - Competenza - Conferenza Unificata - Linee guida statali - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003 - Regioni - Competenza in via attuativa - Province e comuni - Incompetenza.
Le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alla Conferenza Unificata (mediante linee guida c.d. statali - cfr. art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003) in via generale ed alle Regioni in via meramente attuativa; non anche a province e comuni, i quali potranno tutt’al più provvedere, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedimentali, nel rispetto di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali, non anche gli aspetti sostanziali come quelli che nella specie si è inteso in senso assolutamente prevalente regolare (cfr. TAR Lecce, sez. I, 26.01.2011, n. 140).
VIA - Impianti fotovoltaici - Regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale - Provincia - Incompetenza relativa.
L’incompetenza della Provincia all’emanazione di un regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di impianti fotovoltaici deve essere ritenuta non assoluta ma relativa.
E ciò in forza di una interpretazione più restrittiva del concetto di incompetenza assoluta che, anche a seguito della riforma costituzionale del 2001, deve essere letta come impossibilità non tanto di adottare il singolo atto ma, piuttosto, di intervenire in generale sull’intero settore di attività: circostanza questa che nel caso di specie non si verifica, posto che la Provincia esercita comunque numerose competenze -anche al di là di quelle specificamente delegate in tema di VIA- in materia di tutela dell’ambiente [cfr. art. 19, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 267 del 2000) e di valorizzazione delle risorse energetiche [cfr. lettera b) della stessa disposizione] (TAR Puglia Lecce, sez. I, 29.06.2011 nn. 1215, 1216 e 1218 e 11.07.2011 n. 1286) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 18.07.2011 n. 1356 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Strumenti urbanistici - Limitazione alla realizzazione nelle zone agricole di rispetto - Legittimità - Condizioni.
La normativa statale (cfr. art. 12, c. 7, d.lgs. n. 387/2007) lascia la potestà ai comuni di disciplinare ragionevolmente l’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in salvaguardia degli interessi ambientali, purché non si ponga un divieto generalizzato e illogico.
Ne deriva la legittimità della norma tecnica di attuazione del piano regolatore comunale la quale, con riferimento alle zone agricole di rispetto, limita la possibilità di realizzazione di siffatti impianti ai soli già autorizzati alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico (TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I, sentenza 08.07.2011 n. 422 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAVa qualificato come inadempimento ex art. 2 L. 241/1990 il comportamento dell'Amministrazione regionale che ometta di pronunciarsi nei 180 giorni dall'istanza sulla richiesta di autorizzazione unica alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico.
In relazione al procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni".
La fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell'inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, qualora sull'istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo.
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 364 del 09.11.2006, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 01.07.2011 n. 1280 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti fotovoltaici a terra - Previsioni urbanistiche - Generalizzata preclusione in area agricola - Illegittimità.
Contrasta con la normativa nazionale e comunitaria una generalizzata preclusione urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte le aree agricole classificate in classe I, II e III (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 30.06.2011 n. 717 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: Vendita di energia al GSE: quali vincoli di contabilità e bilancio sui proventi?
Domanda.
Un Comune (3600 abitanti) ha realizzato un impianto fotovoltaico per la vendita di energia al GSE. Vi sono vincoli di contabilità e di bilancio per i relativi proventi? E' tenuto alla procedura dell'unbundling (separazione contabile)? Si chiede se vi sono indicazioni dell'Autorità e come si deve procedere.
Risposta.
Occorre ricordare che, per quanto riguarda la vendita dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico, si possono utilizzare due diverse modalità:
a) la vendita indiretta, mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE (il Gestore dei Servizi Energetici);
b) la vendita diretta, attraverso la vendita in borsa o a un grossista tramite un "contratto bilaterale".
Il quesito in esame si riferisce alla prima modalità di vendita, ove è il Comune il soggetto che vende energia, prodotta dai propri impianti fotovoltaici, in favore del GSE. Il quesito pone, complessivamente, le seguenti problematiche:
1) Sussistono vincoli di contabilità e di bilancio in merito all'acquisizione dei proventi della vendita?
Non sussistono precisi vincoli in tal senso. Il Comune acquisisce i proventi della vendita nel titolo III delle entrate (le entrate correnti), prevedendo uno specifico codice di intervento 3.05......., denominandolo, ad esempio, "Contributo da conto energia fotovoltaico". In buona sostanza, si tratta di entrate correnti, cioè di risorse economiche, non presentanti alcun vincolo di destinazione specifica, ma liberamente utilizzabili, in aderenza alle ordinarie regole contabili degli Enti Locali. Quindi, possono finanziare direttamente le spese correnti oppure possono finanziare spese in conto capitale, attraverso la loro preventiva confluenza nell'avanzo di amministrazione.
2) Il Comune è obbligato ad osservare la procedura dell'unbundling per la gestione finanziaria dei proventi della vendita? Vi sono indicazioni dell'Autorità in tal senso?
Con il termine di "unbundling contabile", si fa riferimento alla separazione contabile delle differenti aree di attività di un'impresa. Ad esempio: le attività di produzione, approvvigionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione. Il Comune, per la gestione finanziaria dei proventi derivanti dalla vendita di energia, non è assolutamente obbligato ad adottare tale sistema. Infatti, l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) prevede l'obbligatorietà di tale sistema, ma solo per le "imprese di settore".
In tal senso, la Deliberazione 18-01-2007, n. 11/07, significativamente si intitola: "Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas". A conferma di ciò, nell'allegato all'indicata Deliberazione (art. 3), si definisce l'ambito di applicazione della Deliberazione medesima. Orbene, in tale articolo, si stabilisce che le norme contenute nel presente Testo integrato si applicano ad ogni soggetto:
"a) di diritto italiano che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e/o del settore del gas naturale e/o distribuzione, misura e/o vendita di altri gas a mezzo reti;
b) di diritto estero che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali;
c) di diritto italiano o estero appartenente ad un gruppo che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che intrattiene rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti di cui alle lettere a) e b)
".
Orbene, il Comune, quale Ente autonomo territoriale, non rientra in alcuna delle tre indicate categorie di soggetti obbligati. Infatti, al di là delle categorie sub "b" e "c" (ovviamente non riferentisi al Comune), non è suscettibile di applicazione nemmeno la categoria "a", per la chiara ragione che il Comune, pur essendo un Ente di "diritto italiano", non opera istituzionalmente nei settori dell'energia elettrica o del gas naturale.
Infine, deve essere ricordato che, ai sensi della Circ. 19-07-2007, n. 46/E dell'Agenzia delle Entrate, per il Comune, quale Ente non commerciale, "i proventi non assumono alcuna rilevanza, sia ai fini I.V.A., in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo, sia ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del T.U.I.R.". (punto 9.1 - Circolare) (29.06.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATASISTEMA CASA QUALITÀ: il nuovo sistema unico di Certificazione della qualità edilizia residenziale.
Sistema Casa Qualità”, un nuovo sistema di certificazione volontaria con l’obiettivo di indurre un cambiamento culturale nell’edilizia: i costruttori dovrebbero realizzare edifici di qualità certificata, mentre i Comuni e le Regioni, dovrebbero prevedere agevolazioni di varia natura (premi volumetrici, sconti sull’ICI, etc.).
Questo il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera e passato al Senato.
La certificazione valuterà i consumi energetici, considerando una serie di parametri quali l'isolamento, l'esposizione, l'orientamento, l'ombreggiamento, la ventilazione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
La classificazione avverrà assegnando una lettera decrescente in base alla qualità dell'edificio, in analogia con quanto avviene per la certificazione energetica, con la quale dovrà esserci corrispondenza.
Si tratta, quindi, di un sistema di certificazione che si pone l'obiettivo non solo di migliorare la qualità ambientale, attraverso il ridimensionamento dell'impatto che l'edilizia ha sull'ambiente, ma anche il benessere psicofisico di chi gli edifici li abita (news del 16.06.2011 - link a www.acca.it).

VARI: Come richiedere gli incentivi per impianti fotovoltaici al GSE.
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) informa che è operativa la sezione del sito internet per la richiesta delle tariffe incentivanti previste dal quarto Conto Energia (D.M. 05.05.2011).
Possono accedere agli incentivi gli impianti che entrano in esercizio dal primo giugno 2011 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie specifiche:
- impianti “su edifici” o “altri impianti” (di cui al Titolo 2);
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (di cui al Titolo 3);
- impianti fotovoltaici a concentrazione (di cui al Titolo 4).
Per la richiesta degli incentivi i “Soggetti Responsabili” degli impianti o i “Referenti Tecnici” delegati sono tenuti a utilizzare il portale internet del GSE.
In allegato riportiamo i modelli in formato PDF con campi editabili da utilizzare per la richiesta di incentivazione.
Si ricorda che l'invio delle richieste di incentivazione deve avvenire esclusivamente per via telematica (news 09.06.2011 - link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - Utilizzo delle fonti rinnovabili - Pubblico interesse e pubblica utilità - Protocollo di Kyoto.
L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11.12.1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Attività d’impresa liberalizzata - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Partecipazione del Comune - Interesse alla corretta localizzazione urbanistica.
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della suddetta conferenza di servizi (Cons. Stato, Sez. III par. 14.10.2008 n. 2849).
DIRITTO DELL’ENERGIA - “Moratoria eolica” - Contrarietà ai principi di cui alla dir. 2001/77/CE.
La "moratoria eolica” si pone in contrasto con i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già citata Direttiva 27.09.2001, 2001/77/CE, che ha individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di "ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo", quello di "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili" nonché con lo spirito di “favor” per gli impianti di tale tipologia, che traspare, da tutta la normativa comunitaria ed internazionale in materia.
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine di 180 gg. - Principio fondamentale della materia vincolante per le Regioni.
La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio fondamentale della materia - in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa - vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2010, n. 1020) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 07.06.2011 n. 805 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA:  B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 23 del 07.06.2011, "Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici" (deliberazione G.R. 31.05.2011 n. 1811).

EDILIZIA PRIVATA: Fotovoltaico: la convenienza inaspettata del quarto Conto Energia. Concetti di base e studio sulla convenienza economica per Nord, Centro e Sud.
La redazione di BibLus-net propone ai propri lettori uno speciale dedicato alle analisi di convenienza del quarto Conto Energia.
Scopo della pubblicazione è quello di evidenziare, dopo aver fornito rapidamente i concetti basilari sugli impianti fotovoltaici e sui meccanismi di incentivazione, le differenze di remunerazione tra i vari “Conti Energia” e le differenze di produttività degli impianti in diverse località rappresentative del territorio italiano.
Ne viene fuori una visione “inaspettata” del quarto Conto Energia che dimostra come l’investimento fotovoltaico sia ancora molto remunerativo (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Mancata partecipazione della Soprintendenza - Provvedimento negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica assunto al di fuori della conferenza - Illegittimità - Artt. 14-ter, c. 3-bis e 14-quater L. n. 241/1990.
La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici alla conferenza di servizi convocata per l’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 è circostanza di per sé sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento negativo reso -al di fuori della conferenza- dall’organo statale periferico in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera proposta (cfr. TAR Molise nn. 98/2011 e 109/2011, TAR Sicilia Palermo, I, 02.02.2010, n. 1297 e 20.01.2010, n. 578, nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14.10.2009, n. 1032 e 11.04.2008, n. 295).
Tale considerazione è avvalorata dal contenuto degli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 (TAR Molise, Sez. I, sentenza 01.06.2011 n. 314 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (Agenzia delle Entrate, marzo 2011).

EDILIZIA PRIVATA: In Gazzetta Ufficiale il Nuovo Conto Energia. Novità e criteri di incentivazione su Building ACCAdemy.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12.05.2011 il Decreto Interministeriale relativo al Quarto Conto Energia.
Ricordiamo che il decreto stabilisce i criteri di incentivazione per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio dal 31.05.2011 al 31.12.2016.
Per maggiori informazioni sul Nuovo Conto Energia, si rinviano i lettori all'articolo Finalmente arriva il Quarto Conto Energia, in cui vengono riportati gli aspetti principali e le novità del nuovo decreto.
In allegato a questo articolo il testo definitivo del nuovo Conto Energia e le utili tabelle sinottiche sugli incentivi realizzate dalla redazione di BibLus-net.
La redazione di BibLus-net propone ai lettori un estratto del corso di formazione di Building ACCAdemy dedicato al quarto conto Energia, tenuto dall'Ing. Andrea Presciutti, ricercatore presso l’Università degli Studi di Perugia.
Nella prima lezione del video-corso vengono analizzate in dettaglio le nuove tariffe incentivanti, i premi aggiuntivi per un uso efficiente dell’energia, le novità introdotte sul posizionamento dei moduli sugli edifici, gli impianti con caratteristiche innovative.
Nella seconda lezione viene trattato il meccanismo dello scambio sul posto, con definizioni, funzionamento e sistema agevolativo (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: N. Durante, Il procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: complessità e spunti di riflessione, alla luce delle recenti linee guida nazionali (link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Produzione di energia da fonti rinnovabili: novità per l'AU - Decreto rinnovabili, semplificare l'autorizzazione significa agevolare (link a www.ipsoa.it).

VARI: G.U. 12.05.2011 n. 109 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (D.M. 05.05.2011).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: Finalmente arriva il IV Conto Energia.
Il Quarto Conto Energia è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 05.05.2011.
Ecco in breve i contenuti del Decreto.
Nuovo regime di programmazione degli incentivi ed entrata in esercizio dell'impianto.
Il testo elimina ogni limite alla produzione che lascia invece il posto ad un sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio è previsto un decremento progressivo della tariffa.
Rimane confermata l'erogazione dell'incentivo dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione comporti una perdita economica del richiedente, si applicano misure di indennizzo.
Rimane anche la distinzione dei premi in funzione della dimensione degli impianti (piccoli e grandi impianti).
Premi per uso efficiente dell'energia e per applicazioni specifiche.
Previsti incrementi fino al 30% della tariffa per uso efficiente dell'energia; fissato a 5 centesimi di euro/kWh il premio aggiuntivo per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.
Nuovi requisiti richiesti per i produttori.
Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30.06.2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere la seguente ulteriore documentazione:
certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e inverter rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
Nessuna proroga al 31 agosto.
Nel nuovo testo non c’è traccia della proroga al 31.08.2011 della scadenza del terzo Conto Energia annunciata nei giorni scorsi. Se il testo sarà confermato, il quarto Conto Energia entrerà in vigore l'01.06.2011.
La redazione di BibLus-net propone in allegato al presente articolo, oltre al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, una utile tavola sinottica con le tariffe e i bonus aggiuntivi previste dal nuovo Conto Energia (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: A. Ferruti e R. Allegrini, La certificazione energetica secondo il d.lgs. n. 28/2011 e l’energia da fonti rinnovabili per edifici nuovi o da ristrutturare (link a www.lexitalia.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARIQuarto Conto Energia. Ecco la bozza in attesa della Conferenza Stato-Regioni.
È stata diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico la bozza del Decreto attuativo sugli incentivi per il fotovoltaico, in attesa della Conferenza Unificata tra Stato e Regioni.
Vediamo i punti salienti della bozza:
Campo di applicazione: il Decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dall'01.06.2011 fino al 31.12.2016.
Potenza installabile: è previsto l'obiettivo di circa 23 mila MW che dovrebbero comportare un onere per gli incentivi pari a 6 e 7 miliardi di euro.
Grandi impianti: fino al 31.12.2012 è previsto un regime transitorio per i grandi impianti; in particolare sono ammessi al regime di sostegno nei seguenti limiti di costo:
- 447 milioni di euro con obiettivo di potenza pari a 1350 MW per gli impianti che entrano in esercizio dall'01.06.2011 al 31.12.2011;
- 373 milioni di euro con obiettivo di potenza pari a 1350 MW per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2012.
Piccoli impianti (fino a 200 kW): non è previsto nessun limite di costo annuo per gli incentivi, fatte salve le riduzioni di incentivi a scalare da giugno a dicembre 2011 e diminuzioni anche per il primo e per il secondo semestre 2012.
Certificazione Energetica: bisognerà dotare l'edificio su cui è installato l'impianto di Attestato di Certificazione Energetica per godere del premio maggiorativo per la riduzione del fabbisogno termico. Il premio consiste in una maggiorazione massima del 30% ed è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo all'istanza.
Smaltimento dei moduli: viene attribuita al produttore la responsabilità dello smaltimento dei moduli una volta che questi siano giunti a fine vita.
Premi: sono previsti premi (5%) per impianti fotovoltaici installati in zone industriali, cave esaurite, discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati e per piccoli impianti in comuni con meno di cinquemila abitanti. Il premio è del 10% per impianti in sostituzione di coperture in eternit o amianto.
Tariffe: le tariffe in generale subiranno un graduale decremento; si va, ad esempio, per i piccoli impianti dai 38,7 centesimi al kWh di giugno 2011 ai 29,8 centesimi a dicembre 2011 (impianti con potenza da uno a tre kW).
In allegato a questo articolo proponiamo un documento contenete le Tabelle con le Tariffe incentivanti in funzione del tipo di impianto e dell'entrata in esercizio (link a www.acca.it).

VARIScambio sul posto: dal GSE le Nuove Regole Tecniche.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso noto che l’Autorità per l'Energia ha approvato l’aggiornamento delle Regole Tecniche relative ai criteri di calcolo per il contributo in conto scambio, predisposte dal GSE ai sensi dell’articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto.
Le nuove Regole Tecniche sono state redatte con l’obiettivo di introdurre un maggior livello di comprensibilità per l’utente circa le modalità di calcolo dei corrispettivi.
Le novità introdotte riguardano principalmente: ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Fotovoltaico e “licenza provvisoria”: entrata in esercizio immediata per gli impianti superiori a 20 kWp.
I produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp (e 30 kWp nel caso di impianti localizzati in territori montani) hanno l’obbligo preliminare alla messa in esercizio di Denuncia di Officina Elettrica (D. Lgs 504/1995 – Titolo II) all’Agenzia delle Dogane.
Con la Circolare 39218/RU del 05.04.2011, l’Agenzia delle Dogane informa che la continua espansione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sta evidenziando situazioni di criticità nell’espletamento degli adempimenti fiscali legati alle denunce di attivazione (Denuncia di Officina Elettrica), nei modi e tempi previsti dall’art. 53 del Testo Unico delle Accise (Decreto Legislativo n. 504/1995 e s.m.i).
Per ottenere gli incentivi, infatti, assume rilevanza la data di entrata in esercizio, per la quale risulta necessaria la licenza fiscale nel caso di impianti con obbligo di Denuncia di Officina Elettrica; essendosi presentate situazioni in cui l’elevato numero di richieste di attivazioni è tale da non consentirne una rapida trattazione per l'espletamento di tutti gli adempimenti (con conseguente danno per l'esercente), L’Agenzia delle Dogane ha previsto la possibilità di rilascio di una licenza provvisoria e rinviando le verifiche tecnico-fiscali ad un successivo momento.
Nella licenza provvisoria dovrà essere espressamente indicato il termine entro il quale la stessa sarà sostituita da licenza definitiva sulla base degli esiti della verifica tecnico-fiscale dell’impianto.
Se all’atto della verifica si dovessero riscontrare difformità, oltre alle normali procedure attuabili in simili casi (revoca immediata della licenza, recupero dell’imposta evasa, etc.), l’Ufficio procederà a fornire notizia di reato alla competente autorità giudiziaria anche ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000.
A tal fine l'Agenzia delle Dogane ha reso disponibili, insieme alla Circolare, un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e un modello di licenza provvisoria (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATACertificazione energetica. Rogiti con certificazione energetica: anche se manca la clausola l'atto non è nullo.
Domanda.
Ho uno studio di pratiche immobiliari e sto seguendo la vicenda relativa alle certificazioni energetiche degli edifici e le novità che dovrebbero essere introdotte a breve dal c.d. Decreto Rinnovabili, a seguito della modifica dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005. Ho sentito che bisognerà inserire obbligatoriamente nei rogiti (compravendita e locazione di immobili) la clausola che impone (nuovamente) l'obbligo di allegazione del certificato energetico, altrimenti l'atto sarà nullo. Corrisponde al vero tale circostanza?
Risposta.
Sembrerebbe di no. Secondo le note diffuse dal Consiglio Nazionale del Notariato nelle more della pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. "Decreto Rinnovabili"), sembrerebbe che il mancato inserimento della clausola prevista dal nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs n. 192/2005 -comma che verrà per l'appunto introdotto a seguito della imminente pubblicazione in GU del "Decreto Rinnovabili"- non dovrebbe portare alla nullità del contratto.
Sul punto, comunque, il Consiglio rimanda ad un successivo studio per un maggior approfondimento di tale aspetto.
Il Governo aveva reso noto che la nuova norma risponde all'esigenza di far fronte all'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia. Il nostro paese, infatti, aveva in un primo tempo previsto, con i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005, l'obbligo di allegazione dell'attestato di qualificazione energetica agli "atti di trasferimento a titolo oneroso" (e la messa a disposizione nel caso di locazione), prevedendo anche le rispettive sanzioni di nullità. Successivamente, con l'art. 35 comma 2-bis della L. n. 133/2008, aveva abrogato tali commi.
Poi, a seguito dell'infrazione comunitaria, decideva di inserire di nuovo tale previsione nell'ambito del citato Decreto Rinnovabili, cioè il decreto legislativo di "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
In realtà le nuove norme che più potrebbe interessare la materia di cui lei si occupa sono due e cioè il comma 2-ter e il comma 2-quater all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 i quali dispongono, rispettivamente:
- l'inserimento, nei contratti di compravendita/locazione di una "apposita clausola" con cui si dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica degli edifici [comma 2-ter];
- che a partire dall'01.01.2012 gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari indichino l'indice di prestazione energetica che è contenuto nell'attestato di Certificazione Energetica (ACE) [comma 2-quater]; Orbene, più in particolare, il nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs n. 192/2005 prevederà che: "Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici".
Sul punto, secondo il Consiglio del Notariato "pur essendo formalmente sufficiente la pura e semplice (formale) riproduzione delle parole usate dal legislatore, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell'ACE; riferimenti ricognitivi dell'autodichiarazione, se trasmessa all'acquirente in un momento anteriore al rogito)".
Ulteriormente, venendo più da vicino alla questione delle eventuali sanzioni che scatterebbero per il mancato inserimento, nel contratto, dell'"apposita clausola", il Consiglio scrive che "Su questo punto non è possibile, in queste prime note, fornire una risposta esauriente e adeguatamente motivata.
La Commissione Civilistica dell'Ufficio Studi ha già iniziato una riflessione che porterà, nelle prossime settimane, all'emanazione di uno studio. E' solo possibile accennare ad una riflessione critica sulla tesi della nullità, apparsa nei giorni scorsi in alcuni articoli della stampa specializzata, che in base all'art. 1418 c.c. si realizza nei casi in cui la legge non dispone diversamente
".
Il riferimento, qui, è per l'appunto all'opinione espressa da alcuni commentatori che avrebbero reputato che in caso di mancata osservanza della disposizione potesse configurarsi una ipotesi di una nullità dell'atto, accordando alla norma, sotto tale profilo, una natura inderogabile, finalizzata cioè alla tutela di interessi di natura pubblica e non di interessi dell'acquirente.
Il Consiglio, in definitiva, non sembra optare l'interpretazione della nullità del contratto ma si dovrà attendere il suo nuovo studio per conoscere e comprendere meglio le sue argomentazioni (14.04.2011 - tratto da www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Regione - Indicazione di aree e siti non idonei all’installazione - Linee guida da adottarsi in Conferenza unificata.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (co. 1) e conferisce all’autorità procedente -la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata- il potere di rilasciare l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (co. 3); ma, per altro verso, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da adottarsi in Conferenza unificata l’approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di indicare di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (cfr., fra le altre, Corte Cost. 26.03.2010, n. 119; 06.11.2009, n. 282; 29.05.2009, n. 166).
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Normativa statale - Mancata previsione di limitazioni specifiche o di divieti inderogabili - Legislatore regionale - Autonoma localizzazione dei siti inidonei - Preclusione - Enti locali - Previsione di limitazioni attraverso la pianificazione urbanistica - Illegittimità.
In presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, né pone divieti inderogabili, ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente alla localizzazione dei siti inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione sembra doversi escludere che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità -per contrasto non solo con l’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, ma con gli stessi principi costituzionali che governano l’allocazione della funzioni normative e amministrative- degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale.
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Disciplina urbanistica - Favor per la diffusione di energie alternative - Capovolgimento del rapporto tra pianificazione e variante.
Ma se anche, in astratto, si volesse ipotizzare la facoltà del Comune di individuare per regolamento zone sottratte e zone destinate all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, come pure in passato la giurisprudenza ha fatto (per tutte cfr. TAR Umbria, 15.06.2007, n. 518), nondimeno il diniego frapposto dalla Provincia sulla sola base del divieto posto dallo strumento urbanistico dovrebbe reputarsi illegittimo, in difetto di specifica motivazione circa il mancato esercizio dei poteri di variante urbanistica previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, a conferma del fatto che la disciplina urbanistica rappresenta un ostacolo per definizione non insormontabile alla realizzazione degli impianti in questione: non potrebbe, infatti, trovare applicazione il tradizionale indirizzo interpretativo secondo cui il diniego di variante urbanistica non richiede un apparato motivazionale particolarmente pregnante, giacché il chiaro favore per la diffusione delle energie alternative impone di capovolgere i termini del rapporto fra regola (pianificazione urbanistica vigente) ed eccezione (variante), nel senso che -a fronte dell’istanza volta ad ottenere il titolo per l’installazione di un impianto di produzione di energia “pulita”, e degli incentivi all’uopo apprestati dal legislatore- non è il sovvertimento della regola, ma la sua conservazione, a dover essere appropriatamente giustificata dall’amministrazione (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 07.04.2011 n. 629 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATADa oggi nuove regole su certificazione energetica per compravendite e locazioni (Confedilizia, nota 29.03.2011 n. 15078 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Rinnovabili: in vigore il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28.
Il 29.03.2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 - “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 04.03.2010 n. 96, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.
Per l'analisi dei contenuti del Decreto rinviamo alla news del 10.03.2011.
Ricordiamo, brevemente, gli argomenti principali regolamentati dal Decreto Rinnovabili: ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 28.03.2011 n. 71, suppl. ord. n. 81/L, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (D.Lgs. 03.03.2011 n. 28).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazioni del 55%: scadenze per i lavori a cavallo tra 2010 e 2011 e nuovo sito per lavori iniziati nel 2011.
La Legge di Stabilità (G.U. n. 297 del 21/12/2010) ha prorogato a tutto il 2011 le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica; relativamente alle spese sostenute nell'anno 2011 la detrazione dovrà avvenire in 10 anni. Tutto il resto rimane inalterato.
L'ENEA ha reso disponibile il nuovo sito che permette di trasmettere la documentazione relativa ai lavori realizzati nel 2011 ai fini delle detrazioni fiscali.
Il nuovo sito web http://finanziaria2011.enea.it/ sostituirà, a partire dal 31.03.2011, l’applicativo precedente per l’invio della documentazione.
Pertanto:
- lavori effettuati nel 2011 occorrerà trasmettere la documentazione attraverso il nuovo sito;
- lavori a cavallo tra il 2010 e il 2011 (ossia avviati nel 2010 e non ultimati entro la fine dello stesso anno) occorre effettuare l’invio telematico entro il 31.03.2011 della comunicazione sulle spese sostenute durante l’anno 2010; per il mancato invio è prevista una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 €.
La redazione di Biblus-net ripropone l'utile Guida ANCE con tutte le novità in materia di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione e le modalità operative (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI - Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note (Consiglio Nazionale del Notariato, nota 11.03.2011).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti da fonti rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Libertà economica - Funzionalizzazione alla salvaguardia delle bellezze naturali.
La costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili -soggetta ad autorizzazione unica regionale- deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost., 26.03.2010 n. 119).
Mentre la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni culturali è infatti incondizionata e assoluta, la garanzia della libertà economica è subordinata alla sua <<funzione sociale>>, rientrando nella generale accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione collettiva (Cons. Stato V, 12.06.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.05.2009 n. 162).
Ciò, tuttavia, non comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica delle opere progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Possibile conflitto - Valutazione comparativa in concreto.
E’ vero che la riduzione delle emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come il Protocollo di Kyoto), ma è altresì vero che pure la salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione europea del paesaggio).
Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante dell’interesse ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto paesaggistico.
In altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente e della salute non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma deve essere operato in concreto mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del paesaggio, o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e il diritto d’intrapresa economica (cfr.: TAR Molise I, 08.04.2009 n. 115).
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela - Principio di precauzione - Portata generale - Aree non disciplinate dal piano paesaggistico - Sottoposizione a vincolo - Operatività della tutela.
La disciplina dei piani paesistici non assorbe ogni profilo di tutela, atteso che la legge consente di utilizzare, volta per volta, criteri discrezionali per verificare la compatibilità con il paesaggio di una determinata opera o intervento sul territorio (cfr.: Cons. Stato IV, 05.07.2010 n. 4244; TAR Campania VII 03.11.2009 n. 6825; TAR Lombardia Brescia 12..2001 n. 2).
Anche un’area non disciplinata da piano paesistico può pertanto essere sottoposta a vincoli, dal che consegue che l’autorità di tutela, operando il suo apprezzamento tecnico-amministrativo, deve evitare il pregiudizio dei beni protetti.
Il principio di precauzione, in virtù del quale la legge individua gli strumenti per il perseguimento della tutela del paesaggio e dei beni culturali, ha infatti portata generale (cfr.: TAR Veneto Venezia III, 08.03.2006 n. 565).
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorità tutoria - Comparazione con gli interessi economici - Necessità - Esclusione.
Se è vero che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico, possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno della conferenza di servizi -non già nell’esercizio unilaterale dei vari poteri pubblici implicati- nondimeno, all’autorità tutoria non compete -neppure in virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento amministrativo, né dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004- di comparare e ponderare, nel procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un momento e nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi regionale (cfr.: Corte Cost. 06.11.2009 n. 282) (TAR Molise, Sez. I, sentenza 08.03.2011 n. 99 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Mancata indizione o mancata partecipazione - Illegittimità dell’autorizzazione.
L’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi.
Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni interessate”.
La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto (cfr. TAR Sicilia Palermo, I, 02.02.2010, n. 1297 e 20.01.2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14.10.2009, n. 1032 e 11.04.2008, n. 295).
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Parere espresso dalla sovrintendenza al di fuori della conferenza di servizi - Incompetenza assoluta.
In tema di autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia (cfr. TAR Sicilia Palermo, I, 02.02.2010, n. 1297 e 20.01.2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14.10.2009, n. 1032 e 11.04.2008, n. 295) (TAR Molise, Sez. I, sentenza 08.03.2011 n. 98 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Guida alle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica: proroga del 55% e modalità operative per il 2011 da ANCE.
L`ANCE ha pubblicato una interessante Guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, contenete tutte le novità in materia di detrazioni fiscali relative al 2011 e tabelle di sintesi relative ai vari interventi.
Sono riportati chiarimenti circa:
- la proroga della detrazione del 55% per le spese sostenute fino al 31.12.2011 (art.1, comma 48, legge n. 220/2010 - Legge di Stabilità 2011);
- la ripartizione della detrazione, per le spese sostenute dall'01.01.2011 al 31.12.2011 in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31.12.2010 - art. 1, comma 48, legge n. 220/2010);
- l'obbligo per le Banche e le Poste italiane, di effettuare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l'obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei bonifici relativi al pagamento delle spese agevolabili con la detrazione del 55%.
La Guida ANCE raccoglie anche le varie risoluzioni e pronunce dell'Agenzia delle Entrate, tra cui:
- la R.M. n. 12/E del 07.02.2011, che riconosce l'applicabilità dell'agevolazione anche alle spese sostenute per l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare;
- la C.M. n. 39/E dell'01.07.2010, sui limiti all'applicabilità della detrazione nell'ipotesi di interventi di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell'edificio preesistente;
- la C.M. n. 21/E del 23.04.2010, che ha fornito chiarimenti sulla non calcolabilità della detrazione con eventuali contributi ottenuti per i medesimi interventi, sul mancato, o tardivo, invio all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, nonché sulle modalità di fruizione della detrazione per gli interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.
Infine è presente un'Appendice alla Guida che raccoglie tutte le disposizioni normative, i provvedimenti attuativi e le prassi amministrative (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Obbligo della certificazione energetica, qualifica degli installatori, nuovi incentivi… Arriva il Decreto Rinnovabili.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo che recepisce la direttiva europea 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e che modifica, tra l'altro, il sistema degli incentivi statali.
Il Decreto si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO2 , nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020.
Il Decreto rinnovabili, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, prevede la definizione di un nuovo sistema di incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili, differenziato in base alla dimensione dell'impianto. Relativamente al fotovoltaico, si procederà ad emanare un nuovo Decreto finalizzato alla ridefinizione di criteri, parametri e quote.
Vediamo in breve le principali novità introdotte dal decreto. ... (link a www.acca.it).

VARI: Attivo il Portale GSE per le richieste di INCENTIVI con il terzo Conto Energia.
Il GSE informa che è operativo il PORTALE per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti con il Terzo Conto Energia (D.M. 06/08/2010).
Si ricorda che possono usufruire degli incentivi tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dal primo gennaio 2011 (o dopo il 25/08/2010 per gli impianti fotovoltaici a concentrazione) a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie:
- impianti fotovoltaici "su edifici" o "altri impianti";
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione.
Per richiedere gli incentivi, i Soggetti Responsabili degli impianti o i Referenti Tecnici delegati sono tenuti a utilizzare il portale applicativo.
Inoltre, il GSE ha predisposto una specifica Guida che illustra le funzionalità dell'applicazione web dedicata al Terzo Conto Energia.
Si ricorda che l'invio delle richieste deve avvenire esclusivamente per via telematica (link a www.acca.it).

VARI: Impianti alimentati da fonti rinnovabili: le modifiche devono essere comunicate al GSE.
Tutti produttori di energia da fonti rinnovabili hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente il proprio impianto.
Lo rende noto il GSE, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale -www.gse.it- in virtù di numerose modifiche apportate a impianti alimentati da fonti rinnovabili non comunicate al Gestore dei Servizi elettrici che ne è venuto a conoscenza solo incidentalmente e tardivamente.
Pertanto, qualsiasi tipo di modifica apportata ad un impianto (ad es. variazioni della configurazione impiantistica, eventuali atti revocatori e/o di annullamento, che modifichino lo stato autorizzativo dell’impianto, eventuali aggiornamenti inerenti i profili autorizzativi, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo, nonché eventuali provvedimenti, adottati dalle competenti autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto) DEVE essere comunicata TEMPESTIVAMENTE dal produttore al GSE, come già previsto dalla normativa in vigore e dalle procedure dello stesso GSE.
L’obbligo ricade anche sui titolari di impianti fotovoltaici che abbiano in corso qualsiasi tipo di rapporto con il GSE (ad es. certificati verdi, tariffa omnicomprensiva, conto energia, ritiro dedicato, scambio sul posto, CIP/6, etc). La mancata comunicazione di qualsiasi modifica apportata agli impianti può comportare la sospensione o la risoluzione dei rapporti in essere, nonché l’adozione di provvedimenti più opportuni, anche in sede penale, fino alla decadenza dal diritto agli incentivi.
Il GSE informa, infine, che tutte le variazioni, fatta eccezione per quelle gestite ordinariamente tramite le esistenti procedure informatiche, dovranno essere comunicate mediante LETTERA RACCOMANDATA, allegando la documentazione a corredo e riportando in oggetto e sul plico il riferimento al numero di impianto (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valutazioni di carattere paesaggistico - Espressione nell’ambito della Conferenza di servizi - Parere reso al di fuori della conferenza - Illegittimità per incompetenza assoluta.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del 20.01.2010, n. 578).
L’autorizzazione unica sostituisce quindi tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in essa confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi.
Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22.02.2010, n. 1020), mentre le Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge.
Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S., ordinanza 14.10.2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11.04.2008, n. 295; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 02.02.2010, n. 1297) (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 14.01.2011 n. 35 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Fonti di energia rinnovabili - Pubblico interesse e pubblica utilità - Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 387/2003 - Protocollo di Kyoto.
L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11.12.1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).
Realizzazione e gestione di impianti eolici - Autorizzazione unica - Comune - Interesse urbanistico ad una corretta localizzazione - Conferenza di servizi.
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della suddetta previa conferenza di servizi (conf.: Cons. Stato, Sez. III par. 14.10.2008 n. 2849).
Impianti eolici - Autorizzazione - Mancata approvazione del piano energetico comunale - Determinazione negativa - Illegittimità - D. Lgs. n. 387/2003 - Termine di conclusione del procedimento - 180 gg.
E’ illegittima la determinazione negativa del Comune in ordine all’autorizzazione per la realizzazione di un impianto eolico, sul rilievo della mancata approvazione del piano energetico comunale: detta determinazione viene a tradursi, in sostanza, in una sorta di “sospensione sine die” delle richieste di autorizzazione in tale settore, in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine definito di 180 giorni, in coerenza con le regole della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (conf.: Corte Cost. sent. 09.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n. 336 del 2005).
Produzione di energia eolica - Interesse paesaggistico - Interesse all’approvvigionamento energetico - Principio di proporzionalità.
L'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale -costituzionalmente rilevante- all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.
Regioni - Indicazione dei luoghi ove non è possibile costruire impianti di energia rinnovabile - Preventiva approvazione delle linee guida nazionali.
L’indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 (Corte Cost.: sent. 26.03.2010 n. 119 e sent. 26.11.2010 n. 344.
Impianti di energia rinnovabile - Artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e 14-quater L. n. 241/1990 - Amministrazione dissenziente - Dissenso costruttivo - Indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
Dal combinato disposto dell'art. 12, comma 4, del D.L.vo 387/2003 e dell'art. 14-quater, comma 1, della L. 241/1990, deriva l'obbligo dell'Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere l'impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto "costruttivo" che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
Comuni - Previsioni di aree specificamente destinate ad impianti eolici - Mancanza di specifico previsioni conformative - Zone agricole - Compatibilità.
Se è vero che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenuto conto delle (diverse) disposizioni vigenti in tema di sostegno nel settore agricolo, di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela della biodiversità, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, etc., occorre, però, ritenere che, in mancanza di alcuna espressa previsione conformativa, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (conf.: TAR Umbria, 15.07.2007, n. 518) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 12.01.2011 n. 32 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Agevolazioni del 36 e 55 per cento agli ampliamenti del “Piano Casa”. Detrazione solo per le spese riferibili alla parte preesistente, non quelle per la “nuova costruzione.
I lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del “Piano Casa” (articolo 11 del Dl 112/2008), in deroga ai piani regolatori locali, usufruiscono delle detrazioni fiscali del 36 e 55% alle condizioni generalmente previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ciò perché le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, in quanto introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.
Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione 04.01.2011 n. 4/E con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria consulenza giuridica in merito all’interpretazione dell’articolo 1 della legge 449/1997 (“disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”). ... (link a www.nuovofiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ampliamento non merita bonus. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione delle agevolazioni del 36% e 55%. Detrazioni Irpef limitate alle spese per la parte esistente.
Piano casa, stop ai benefici fiscali. le detrazioni Irpef ammesse solo in caso di ristrutturazione e limitatamente alle spese riferibili alla parte esistente, con esclusione degli eventuali ampliamenti ... (articolo ItaliaOggi del 06.01.2011 - link a www.ecostampa.com).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Circolare in merito all'ambito di applicazione dell'art. 1-quater del decreto-legge n. 105/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010.
Fonti Rinnovabili: emanata la circolare DIA.
La circolare "Salva-Dia" chiarisce alcuni aspetti applicativi dell'articolo 1-quater della legge 13.08.2010, n. 129 relativo alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA).
L'articolo 1-quater è intervenuto per garantire la validità delle iniziative intraprese a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali che prevedevano, per l'accesso alla procedura di DIA, soglie di potenza più elevate di quelle stabilite dalla normativa statale.
La circolare si riferisce a quegli impianti le cui DIA non erano ancora perfezionate alla data di pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale.
L'atto del Ministero promuove così gli investimenti effettuati per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con positive ricadute anche a livello occupazionale (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 15.12.2010).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazione 55%: la procedura per i lavori che continuano nel 2011.
La Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria), approvata in via definitiva dal Senato ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31.12.2011 imponendo, tuttavia, la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali anziché 5 come in precedenza previsto.
I contribuenti che hanno in corso dei lavori di riqualificazione, per i quali intendono usufruire della detrazione, che non termineranno entro il 2010 si chiedono come comportarsi per operare correttamente.
La prima risposta arriva dall’ENEA che ha aggiornato la Sezione FAQ (Frequently Asked Questions – Domande Ricorrenti) del proprio sito con la risposta al suddetto quesito (FAQ 65).
L’ENEA precisa che tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni (a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011); le spese effettivamente sostenute (pagate) nel 2011 saranno invece detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012.
La mancata conclusione dei lavori nel 2010 deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione telematica entro il 31.03.2011, specificando le spese sostenute nel 2010. La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Terzo conto energia: la guida per l'integrazione architettonica del fotovoltaico del GSE in inchiesta pubblica.
Il GSE ha pubblicato la "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico" prevista dal Decreto Ministeriale 06.08.2010 (terzo conto energia).
Ricordiamo che, con il terzo conto energia, il premio per l´integrazione architettonica sarà riservato esclusivamente agli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati per sostituire elementi architettonici integrandosi perfettamente negli edifici.
Con questa guida, attualmente in "inchiesta pubblica", il GSE intende definire univocamente i requisiti che deve avere un modulo o un componente fotovoltaico per essere considerato integrato architettonicamente.
Secondo il documento elaborato dal GSE, per poter accedere alle tariffe "premio", gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le seguenti caratteristiche: ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Fotovoltaico: l’AEEG definisce le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti.
Con la deliberazione n. 181/2010 del 20/10/2010 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in base all’art. 15, comma 1, del DM 06.08.2010 (nuovo conto energia fotovoltaico) ha definito:
- le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio;
- le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto;
- le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.
La delibera n. 181/2010 si applica a tutti gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio a partire dall'01.01.2011.
La deliberazione prevede, per quanto concerne l’accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto, nonché:
- di essere proprietario del bene immobile ove è installato l’impianto o, diversamente, disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale bene immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
- di aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: La procedura per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici è attiva dal 1° al 31 dicembre.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso noto che le tariffe incentivanti previste per l'anno 2010 sono riconosciute a tutti i soggetti che, entro il 31.12.2010, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Per poter usufruire delle tariffe incentivanti previste per il 2010 è tuttavia necessario che:
* entro il 31/12/2010 sia stata comunicata la fine dei lavori all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE
* l'entrata in esercizio avvenga non oltre il 30.06.2011 (Legge 13.08.2010, n. 129)
Il GSE ha predisposto una procedura operativa che illustra i requisiti necessari e le modalità per la presentazione delle comunicazioni di fine lavori (allo stesso GSE).
L'invio avverrà esclusivamente per via telematica attraverso una specifica sezione del portale applicativo web alla quale sarà possibile accedere nel periodo compreso tra l'01.12.2010 e il 31.12.2010 (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazioni 55%: la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Attualmente, i contribuenti che fino al 31.12.2010 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire della particolare detrazione d'imposta nella misura del 55%.
Dal momento dell'introduzione delle agevolazioni (L. Finanziaria 2007) le norme che disciplinano le procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni sono state oggetto di numerosi cambiamenti, quali, ad esempio:
- l'introduzione dell'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta);
- la ripartizione unica, in cinque rate annuali di pari importo, del totale della spesa sostenuta;
- la sostituzione della tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
La nuova edizione della guida ha l'obiettivo di fare il punto della situazione, illustrando i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
In sintesi:
- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);
- è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;
- dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori;
- per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni, mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali) (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: 55% anche se i lavori proseguono oltre il 31.12.2010.
L'ENEA ha chiarito che, in assenza di proroga della detrazione del 55%, potranno usufruire della detrazione del 55% i lavori avviati e non ultimati entro il 31.12.2010. La detrazione sarà naturalmente applicabile sulle sole spese sostenute entro il 2010 e non sarà applicabile, invece, su quelle necessarie al completamento dei lavori sostenute successivamente.
La precisazione è contenuta nella Faq n. 65, ove è riportato che "per venire incontro alle esigenze degli utenti che non riuscissero a concludere i lavori entro il 2010, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, si ritiene che detti lavori possano anche continuare nel 2011, fermo restando che eventuali spese sostenute in quest'anno (ossia nel 2011, ndr) non possono essere ritenute detraibili".
L'invio della documentazione all'Enea deve essere effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
L'ENEA precisa inoltre che "Quanto sopra vale in caso di mancato rinnovo delle detrazioni per il 2011" e che "il mancato termine dei lavori nel 2010 va comunicato telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2011, specificando quanto pagato nel 2010" (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Energia eolica: all'autorizzazione unica non si applica l'art. 15 del T.U. edilizia ai fini della decadenza.
Lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia si accompagna, evidentemente, anche ad una sempre più intensa attività del giudice amministrativo, a considerare la proliferazione di pronunce in questa materia.

In particolare, per quanto attiene l’eolico, il TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater, sentenza 02.12.2010 n. 34945 è intervenuto a chiarire un aspetto di non poco conto relativo alla normativa cui riferirsi ai fini della decadenza dalla realizzazione di detti impianti.
Il giudice di prime cure ha avuto modi di affermare che, con riferimento alla realizzazione di impianti eolici, trova applicazione la norma speciale di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 che prevede una autorizzazione unica per la realizzazione di questi impianti, e non già l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 -c.d. TU Edilizia– che attiene sì alla decadenza, ma con riferimento alla concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio.
Il particolare per cui l’autorizzazione unica sostituisce e cumula in sé tutti i vari titoli abilitativi in precedenza richiesti dalla legge per la realizzazione di impianti del genere” afferma il collegio “è del resto dimostrata dalla stessa determina dirigenziale ..(autorizzazione unica)…che in nessun caso richiama il TU n. 380/2001”.
Con riferimento, invece, al momento in cui può dirsi concretamente avviata la realizzazione dell’iniziativa, i giudici romani richiamano l’applicazione del comma 159 dell’art. 2 della L. 240/2007 (Legge finanziaria 2008) “Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16.03.1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23.08.2004, n. 239”.
In base a tale norma l’avvio della realizzazione si considera, sul piano formale, effettuato quando sussiste:
- l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto;
- l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente;
- l’indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa o l’ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello stato.
Il quadro così definito consente di affermare, onde integrare l’effettivo inizio dei lavori di realizzazione di un impianto eolico e dunque scongiurare l’ipotesi di decadenza dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, che risulta sufficiente anche solo l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica ovvero l’avvenuta realizzazione di attività di costruzione in stabilimento dei generatori, a prescindere dall’inizio delle opere di installazione dei macchinari sul territorio (commento tratto da www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com - link a www.giustizia-amministrativa.it).

LAVORI PUBBLICI: B.U.R. Lombardia, 4° suppl. straord. al n. 43 del 29.10.2010, "Approvazione dei bandi per la diffusione degli impianti solari termici e per l'uso razionale dell'energia negli edifici pubblici o soggetti ad uso pubblico" (decreto D.G. 20.10.2010 n. 10652 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 28.10.2010 n. 19813 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Guida al risparmio energetico.
In Rete tutti gli aggiornamenti. Nella pubblicazione dell’Agenzia le novità, in particolare, sulle procedure per la fruizione delle agevolazioni.
Al passo con i tempi “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, la pubblicazione realizzata dall’Agenzia delle Entrate sulla detrazione introdotta nel 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti.
E’ infatti on line l’ulteriore aggiornamento della guida, che descrive i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.
In particolare:
• per i lavori che proseguono oltre un periodo d’imposta, è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione
• per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali)
• è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 06.01.2010).
Dall'01.07.2010, infine, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, banche e Poste italiane hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori (link a www.nuovofiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 40 del 04.10.2010, "Approvazione delle modalità operative e della modulistica per la richiesta di autorizzazione all’installazione di sonde (geotermiche) ai sensi del regolamento regionale n. 7/2010" (decreto D.G. 27.09.2010 n. 9072 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: Fonti rinnovabili: incompatibili agevolazioni fiscali e incentivi per la produzione di energia elettrica.
Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che non è possibile cumulare agevolazioni fiscali (Tremonti-ter) con gli incentivi (certificati verdi e tariffa omnicomprensiva) riconosciuti alla produzione di energia rinnovabile per gli impianti entrati in esercizio dopo il 30.06.2009.
La detassazione prevista dalla Tremonti-ter si configura come un risparmio di spesa e costituisce di per sé un contributo pubblico incompatibile, in quanto tale, con gli incentivi previsti per la produzione da fonti rinnovabili dalla Finanziaria 2008.
Per impianti a biomasse di filiera (certificati verdi – DM 18/12/2008) e per impianti di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole (tariffa onnicomprensiva – Legge 99/2009) invece, è possibile cumulare, nel limite del 40% dell'investimento, certificati verdi o tariffa onnicomprensiva con contributi pubblici, incluse le agevolazioni fiscali suddette (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: M. Cancellaro, Le fonti rinnovabili nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale: problematiche e soluzioni giuridiche (link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 18.09.2010 n. 219 "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D.M. 10.09.2010).

EDILIZIA PRIVATA: Fonti rinnovabili: in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre sono state pubblicate le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate dalla Conferenza Unificata lo scorso 8 luglio.
Le Linee Guida, che riguardano l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, hanno l'obiettivo di definire modalità e criteri unitari sul territorio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche.
Vediamo, in sintesi, le disposizioni del provvedimento.
Per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista l’autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni.
La DIA (denuncia di inizio attività – oppure la SCIA, secondo le ultime modifiche) sarà sufficiente per realizzare:
- impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto delle case su cui saranno collocati i moduli;
- impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp;
- impianti elettrici di cogenerazione a biomasse, di potenza massima inferiore a 1000 kW (elettrica) e a 3.000 kW (termica);
- gli impianti a biomasse, di potenza inferiore a 200 kW;
- gli impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW;
- gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, di potenza inferiore a 100 kW ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATADetrazione 55%, è operativa la rettifica on-line delle schede inviate all’ENEA.
Con la Circolare n. 21/E del 23.04.2010, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di correggere, esclusivamente per via telematica, la scheda informativa da trasmettere all’Enea per usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
La correzione può avvenire anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione ... (link a ww
w.acca.it).

EDILIZIA PRIVATAPubblicata la Legge Comunitaria 2009: le novità per l'acustica in edilizia, fonti rinnovabili e sicurezza.
È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25.06.2010, la Legge n. 96 del 04.06.2010 recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009”.
La Legge 96/2010, in vigore dal prossimo 10.07.2010, contiene alcune novità di rilievo per i tecnici dell’edilizia.
Requisiti acustici passivi degli edifici.
L’art. 15 della Legge modifica l’art. 11 della Comunitaria 2008.
In base alle modifiche approvate il Governo deve adottare, entro il 29/07/2010, decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.
In tale ambito assumono particolare rilievo la riforma dei requisiti acustici passivi degli edifici, attualmente regolati dal D.P.C.M. 05/12/1997, e la definizione dei criteri per la progettazione esecuzione e ristrutturazione degli edifici.
Tali decreti devono essere adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro del Lavoro e di quello delle Infrastrutture.
È opportuno ribadire che il D.P.C.M. 05/12/1997 è tuttora vigente e, pur non trovando applicazione nei rapporti tra privati, continua ad avere effetto nei confronti della Pubblica Amministrazione, che può quindi chiederne la verifica.
Fonti Rinnovabili.
Per realizzare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza fino a 1 MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività).
L'articolo 17 della L. 96/2010, al comma 1 lettera d), stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)".
Le nuove disposizioni superano gli attuali limiti previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 387/2003) differenziati per tipologia di fonte.
Il D.Lgs. 387/2003 prevede attualmente la realizzazione con semplice DIA degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nei seguenti casi:
• Eolica 60 kW;
• Solare fotovoltaica 20 kW;
• Idraulica 100 kW;
• Biomasse 200 kW;
• Biogas 250 kW.
Affinché tali disposizioni siano pienamente operative sarà necessario attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 17 (decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE).
Differita al 30/04/2012 l’applicazione delle misure di protezione per l’esposizione a Campi Elettromagnetici previste dal Testo Unico Sicurezza
L’art. 11 ha differito al 30/04/2012 l’entrata in vigore delle disposizioni per la “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” di cui al titolo VIII, capo IV del D.Lgs. 81/2008 (link a ww
w.acca.it).

EDILIZIA PRIVATADall'ENEA il rapporto "Le fonti rinnovabili 2010.
L'ENEA ha pubblicato il rapporto "Le fonti rinnovabili 2010”.
Il documento analizza la diffusione e la crescita della produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia, in Europa e nel mondo, ipotizzando gli scenari futuri e le possibilità di ulteriore crescita.
Il rapporto, dopo aver illustrato la situazione delle rinnovabili a livello internazionale e a livello nazionale, esamina la situazione a livello locale (regioni, comuni).
L'ENEA effettua un'attenta disamina delle incentivazioni e del mercato delle rinnovabili in Italia analizzando il costo degli incentivi alle rinnovabili e l'efficacia delle politiche e sviluppo della rete.
In appendice sono riportate schede tecnologiche che illustrano le possibilità di sviluppo delle diverse fonti rinnovabili: ... (link a ww
w.acca.it).

LAVORI PUBBLICI: B.U.L. Lombardia, serie ordinaria n. 32 del 09.08.2010, "Certificazione energetica degli edifici pubblici – Aggiornamento del termine finale" (deliberazione G.R. 28.07.2010 n. 335 - link a www.infopoint.it)

EDILIZIA PRIVATASTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI IMPIANTO EOLICO.
1. Giudizio amministrativo - Procedura - Termini - Per impugnare - Emersione del fatto lesivo - Decorrenza.
2. Energia - Elettrica - Stazione di trasformazione dell'energia prodotta da un parco eolico - Attività - Natura - Non è industriale - Strumentale rispetto alla produzione di energia elettrica - Compatibilità con area destinata a servizi - Sussiste - Fattispecie.
3. Energia - Elettrica - Fonti rinnovabili - Realizzazione degli impianti - Opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti - Conseguenze - Localizzazione - Destinazione industriale - Necessità - Non sussiste - Zone agricole - Compatibilità.

1. Il termine decadenziale per l'impugnazione non decorre dalla data dell'atto bensì dalla data in cui la parte interessata ha acquisito piena consapevolezza del carattere lesivo del provvedimento.
Ne deriva che nel caso di realizzazione di una stazione elettrica di notevole impatto ambientale, la conoscenza del fatto lesivo è riconducibile al momento in cui il ricorrente scopre che sta per realizzarsi una stazione elettrica di notevole impatto territoriale in un'area vicina a quella della sua attività.
Il termine decadenziale decorre, dunque, dall'emersione del fatto lesivo, non già dall'effettiva conoscenza acquisita della concessione (TAR Sicilia Catania, sez. I, 28-01-2009 n. 192; TAR Puglia Bari, sez. II, 11-08-2008 n. 1931).
2. Le attività previste in una stazione elettrica (nella specie, a media tensione, estesa su una superficie di 1500 mq., la cui funzione è quella di trasformare e trasferire sulla rete elettrica tutta l'energia prodotta da un parco eolico) non hanno natura industriale, ma sono attività meramente strumentali rispetto alla produzione di energia elettrica e, pertanto compatibili -almeno in astratto- con un'area di insediamenti destinata a servizi.
Qualora non sia provato che le attività svolte dall'impianto assentito siano rumorose, o pericolose, ovvero incompatibili con le attività artigianali e commerciali della zona, e neppure sia fornita una prova (o un principio di prova) del fatto che il progetto sia in contrasto con i limiti e gli standards della pianificazione di area, (deducendosi al contrario dalla relazione tecnico-descrittiva della stazione elettrica, che si tratta di un piccolo edificio, poco ingombrante, con trasformatori, i sistemi di protezione e di controllo ed impianti occupanti una superficie di 1500 metri quadrati, di cui alcuni interrati, altri con altezza modesta, che li rende poco visibili dall'esterno e di scarso impatto sul paesaggio, con campi elettromagnetici periferici con valori bassi, il che esige che sia provata la pericolosità delle emissioni) si deve ritenere che l'intervento sia compatibile con la destinazione dell'area, e ciò a maggior ragione nel caso in cui le previsioni di un Piano degli insediamenti produttivi consentano la realizzazione di centrali termiche a servizio delle attività produttive in tutte le aree del P.i.p..
3. L'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 qualifica le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, disponendo che esse siano soggette ad autorizzazione unica regionale, rilasciata dalla Regione nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico.
La localizzazione di un impianto eolico non richiede pertanto la destinazione industriale dell'area e non incontra preclusioni nelle destinazioni urbanistiche, salvo che non si tratti di impianti ad alto impatto ambientale o paesaggistico.
Gli impianti eolici possono essere realizzati, invero, persino in zone caratterizzate da indici plano-volumetrici molto bassi, quali sono le zone agricole (nella fattispecie il Tribunale, valutando i pareri e gli atti di assenso forniti dalle diverse autorità competenti e confluiti nella conferenza di servizi regionale, ha ritenuto che l'impianto in questione non presentasse alcuna controindicazione né che fosse in contrasto con la normativa di cui all'art. 12 co. 4, D.Lgs. n. 387/2003, in quanto detta normativa -concernente il ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto eolico ed espressamente riferita alle torri eoliche- sarebbe comunque applicabile, anche quando gli atti di assenso non la contemplassero espressamente) (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11-12-2007 n. 6388) (massima tratta da http://mondolegale.it - TAR Molise, sentenza 07.07.2010 n. 261 - link a ww
w.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sul 55% per la sostituzione degli infissi e sul concetto di impianto fotovoltaico.
Con la circolare 23.06.2010 n. 38/E l'Agenzia delle Entrate, relativamente al beneficio di dertrazione del 55%, fornisce nuovi chiarimenti nel caso di sostituzione degli infissi e in merito al concetto di impianto fotovoltaico.
La circolare, oltre alle specifiche relative al bonus del 55%, fornisce profili interpretativi degli impianti fotovoltaici come unità immobiliari oppure beni mobili, e chiarisce se tali impianti possano beneficiare dell'agevolazione nota come “Tremonti-ter” ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U.U.E. 18.06.2010 n. L/153 "DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19.05.2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia" (link a http://eur-lex.europa.eu).
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Pubblicata la Direttiva europea 2010/31/CE sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: sostituirà la Direttiva 2002/91/CE.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (L 153/13 del 18.06.2010) la nuova Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
La Direttiva 2010/31/CE, in vigore dal prossimo 09.07.2010, abroga, con effetto dal 1° febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE.
La Direttiva, come specifica l'art. 1, "promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi".
In particolare la nuova normativa europea fornisce disposizioni su:
- metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari;
- certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
- sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione;
- piani nazionali destinati ad aumentare il numero di "edifici a energia quasi zero";
- ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici.
I paesi membri dell'Unione Europea devono definire una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo i criteri contenuti all'allegato I "Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici".
La direttiva prevede, inoltre, che per contenere il fabbisogno energetico, gli Stati membri stabiliscano requisiti degli impianti tecnici per l'edilizia relativamente:
- al rendimento energetico globale;
- alla corretta installazione e alle dimensioni;
- alla regolazione e al controllo adeguati.
Tali requisiti, stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia, si applicano almeno per i seguenti impianti:
1- impianti di riscaldamento;
2- impianti di produzione di acqua calda;
3- impianti di condizionamento d'aria;
4- grandi impianti di ventilazione.
Entro il 31.12.2020 è previsto, infine, che tutti gli edifici di nuova costruzione siano «edifici a energia quasi zero». Un «edificio a energia quasi zero» è un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili (commento tratto da www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dai notai una Guida all'acquisto delle "Case Certificate": il punto su risparmio energetico, sicurezza e norme igienico-sanitarie.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con le principali Associazioni dei Consumatori, ha realizzato la guida “Acquisto Certificato”.
La pubblicazione, sesta nell’ambito di una collana di Guide per il Cittadino, è dedicata alle nuove norme sulla sicurezza e il risparmio energetico negli edifici che consentono all’acquirente di conoscere la qualità di un immobile da acquistare e la spesa da sostenere per la sua gestione.
La guida parte dal presupposto che acquistare edifici “certificati” sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico significa poterne valutare in anticipo la qualità e, di conseguenza, la relativa spesa per la gestione energetica (la sua conduzione, climatizzazione, produzione di acqua calda, in generale i suoi consumi) ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: Dal GSE: la "Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".
Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha reso disponibile la nuova guida "Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" con il chiaro intento di analizzare le principali normative nazionali in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'esclusione del meccanismo del Conto energia per gli impianti fotovoltaici (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - VARI: Conto Energia 2011: disponibile il testo della bozza aggiornata a giugno.
È stato diffuso, nei giorni scorsi, il testo di una nuova bozza del decreto "Conto Energia".
Il nuovo testo, che dovrebbe essere quello definitivo, accoglie, in parte, le richieste dei produttori di sistemi fotovoltaici.
Rispetto al testo diffuso nel mese di febbraio, infatti, la nuova bozza di decreto prevede tariffe incentivanti leggermente più elevate per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio al 31.08.2011 (con incrementi variabili, in funzione della potenza e della tipologia di impianto, tra 1 e 24 millesimi di euro per kilowattora prodotto) ma sempre sensibilmente ridotte rispetto alle attuali ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: I Comuni non possono autorizzare certi tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (F.E.R.) caratterizzati da determinate capacità di generazione, perché -secondo la legge nazionale- non ne hanno la competenza.
ENERGIA - Impianti alimentati a fonti rinnovabili - Art. 3, c. 1, L.r. Molise n. 22/2009 - Competenza autorizzatoria derogatoria rispetto all’asse delineato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22 del 2009, crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione, derogatoria rispetto all’assetto delineato dal d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12 assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all’autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, ne subordina la costruzione e l’esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA).
L’autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale (ordinanza n. 203 del 2006).
Ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si rileva nell’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze n. 119 e n. 124 del 2010) (Corte Costituzionale, sentenza 04.06.2010 n. 194 - link a www.dirittoambiente.it).

LAVORI PUBBLICI: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 22 del 04.06.2010, "POR FESR 2007-2013, Asse 2 «Energia» – Approvazione del documento «Linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari», della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»" (decreto D.S. 21.05.2010 n. 5306 - link a www.infopoint.it).

ENTI LOCALI: Energie rinnovabili e risparmio energetico: avviso di finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico", il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un avviso di finanziamento finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici di proprietà di:
- amministrazioni statali;
- regioni;
- provincie;
- comuni;
- comunità montane delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia ... (link a www.acca.it).

VARI: Dal 1° luglio 2010 tariffazione Bioraria dell'elettricità per tutti.
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con la delibera 25.02.2010 - ARG/elt 22/10, ha stabilito che dal 1° luglio 2010 verranno gradualmente introdotti prezzi biorari, cioè differenziati a seconda dei diversi momenti della giornata e dei giorni della settimana in cui si utilizza l'elettricità.
La cosiddetta “Bioraria”, che ad oggi esiste come possibilità di scelta per gli utenti, dal 1° luglio sarà automaticamente applicata a tutti coloro che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica alle condizioni stabilite dall'Autorità ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il Senato approva la Legge Comunitaria 2009: DIA per gli impianti di energie rinnovabili fino ad 1MW.
Per realizzare impianti a energie rinnovabili di potenza fino a 1 MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività).
La disposizione è prevista dalla Legge Comunitaria 2009 approvata in Senato.
L'articolo 17, al comma 1 lettera c), stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)" ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica: analisi, risultati e prospettive.
Lo scorso 4 maggio si è tenuto l'incontro "Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica: analisi, risultati e prospettive" organizzato dall'ENEA sulle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L'incontro ha fornito l'occasione per stilare un bilancio dei risultati ottenuti e per discutere delle implicazioni della scadenza delle agevolazioni, fissata al 31.12.2010.
Le detrazioni fiscali del 55%, introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 e confermate fino alla fine di quest'anno, rappresentano la misura più concreta per limitare il consumo di energia e le emissioni nel settore edile, a cui si deve circa un terzo del consumo di energia per gli usi finali ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Incentivi per l'acquisto di case ad "alta efficienza": nuovi chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad alcuni quesiti posti dall'ANCE, secondo quanto riportato sul sito dell'Associazione nazionale dei Costruttori, ha fornito ulteriori chiarimenti sui contributi per gli immobili ad alta efficienza energetica definiti dal D.M. del 26.03.2010.
Il Ministero ha chiarito che per superficie utile bisogna riferirsi alla definizione di superficie utile contenuta nell'Allegato A, pt. 32, del D.Lgs. 192/2005 ovvero la superficie netta calpestabile di un edificio riferita alle sole parti riscaldate, il cui valore è riportato nell'attestato di certificazione energetica dell`immobile (Allegato 6 dell'Allegato A al DM 26/06/2009) ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazioni 55%: aggiornata la guida ENEA.
Il D.M. 26.01.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, ha modificato i valori limite di trasmittanza, previsti nel D.M. 11.03.2008, per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto, che è entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè lo scorso 14 marzo, ha originato alcuni dubbi circa i limiti da applicare per il periodo 01.01.2010–14.03.2010.
L'ENEA, di concerto con la Segreteria Tecnica del ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che è possibile osservare i limiti precedenti (quelli cioè stabiliti dal D.M. 11.03.2008) per coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14.03.2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007, e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi.
Con l'occasione l'ENEA ha aggiornato la pubblicazione "La casa evoluta - Detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico sugli edifici", che tratta i seguenti temi: ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per il risparmio energetico è possibile derogare alle distanze legali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21.04.2010 è stato pubblicato il d.lgs. 29.03.2010, n. 56 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 30.05.2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.".
Tra le modifiche apportate al provvedimento segnaliamo quelle apportate all'art. 11.
L'art. 11 del provvedimento prevede incentivi "urbanistici" per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:
- gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm.);
- il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm. per i solai intermedi).
Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:
- alle distanze minime tra edifici;
- alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
- alle altezze massime degli edifici.

Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:
- nella misura massima di 20 cm. per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
- nella misura massima di 25 cm. per il maggior spessore degli elementi di copertura.

Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
In base alle modifiche apportare dal D.Lgs. 56/2010, in entrambi i precedenti casi e sempre nel rispetto dei limiti predetti, è ora possibile derogare anche alle distanze minime dai confini della proprietà.
È stata quindi ampliata la casistica originariamente prevista dal D.Lgs. 115/2008, che prevedeva la possibilità di non considerare gli spessori aggiuntivi di elementi verticali, solai e coperture, derogando ad altezze massime e distanze minime tra edifici ...
(link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 21.04.2010 n. 92 "Modifiche ed integrazioni al decreto 30.05.2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE" (D.Lgs. 29.03.2010 n. 56).

ENTI LOCALI: L. Bellagamba, Un Comune non può indire una gara per la selezione della migliore proposta di realizzazione di un impianto di energia rinnovabile (un parco eolico) (link a www.linobellagamba.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'IVA agevolata (10%) per la fornitura di energia termica "verde" è solo per uso domestico.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 01.04.2010 n. 28/E, ha chiariti che l'IVA agevolata al 10% è applicabile alle "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento, (…) alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento" se l'energia è erogata esclusivamente per "uso domestico".
Dunque il regime IVA agevolato per il servizio di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica esclusivamente quando la somministrazione riguarda consumatori finali che impiegano l'energia nelle abitazioni, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo dotate del requisito di residenzialità ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: 55% - Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per il risparmio energetico.
Con la Circolare n. 21/E del 23.04.2010 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito a oneri deducibili, crediti d'imposta e detrazioni.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), l’Agenzia delle Entrate precisa che: ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dal 1° luglio obbligatori nuovi valori per la trasmittanza degli infissi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il d.lgs. 29.03.2010, n. 56 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 30.05.2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE".
Il provvedimento modifica, oltre al D.Lgs. 30.05.2008, n. 115, il D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
In particolare l'articolo 7 del D.Lgs 56/2010 modifica l'allegato C del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, più precisamente la tabella 4.b, anticipando dal 1° gennaio 2011 al 1° luglio 2010 i valori limite della trasmittanza termica centrale dei vetri previsti dal decreto 192/2005.
I nuovi valori, in vigore il prossimo 01.07.2010, in funzione della zona climatica, sono i seguenti: ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Gli Atti del Convegno CTI sulle norme UNI TS 11300 e la Certificazione Energetica degli Edifici.
Si è tenuto lo scorso 23.03.2010 presso la Fiera Milano Quartiere Rho il convegno, organizzato dal Comitato Termotecnico Italiano, sul tema: "Le Norme UNI TS 11300 quale riferimento per la Certificazione Energetica degli Edifici e la misura della loro Sostenibilità Ambientale".
Il CTI ha reso disponibili gli atti del convegno che ha visto i seguenti interventi ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazione 55%, online il sito Enea per il 2010.
È online il nuovo sito Enea per l'invio delle pratiche relative ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici terminati nel 2010.
Il nuovo sito web consente l'invio delle dichiarazioni dovute all'Enea esclusivamente per i lavori completati nel 2010 ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: ENEA: per il 55% nel calcolo della trasmittanza dell’infisso si può tenere conto anche delle schermature.
L’ENEA ha provveduto a rilasciare una nuova versione della faq n. 31 in base alla quale si può tenere conto della resistenza termica delle schermature per il calcolo della trasmittanza termica del serramento, fino ad oggi esclusa.
L’ENEA, con una modifica della faq n. 31, ha affermato che, ai fini della detrazione del 55%, si può tenere conto della resistenza termica delle schermature per il calcolo della trasmittanza termica del serramento.
Tale possibilità era fino ad oggi esclusa; la nuova interpretazione trae origine dal DPR 59/09 che richiama espressamente le norme UNI TS 11.300 ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazioni 55%: fino al 14.03.2010 possibile adoperare i vecchi limiti (D.M. 11/03/2008).
Il D.M. 26.01.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, ha modificato i valori limite di trasmittanza, previsti nel D.M. 11.03.2008, per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto 26.01.2010, che è entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè lo scorso 14 marzo, ha originato numerosi dubbi circa i limiti da applicare per il periodo 1 gennaio–4 marzo 2010.
A sgomberare il campo dai dubbi è stata l’ENEA che ha risposto alla domanda posta da un contribuente che avendo acquistato nuovi infissi nel febbraio 2010 rispettosi del valore limite di trasmittanza definito dal DM 11.03.2008, si chiede quale valore di trasmittanza debba essere rispettato nel suo caso per avvalersi delle detrazioni.
L'Enea, di concerto con la Segreteria Tecnica del ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che è possibile osservare i limiti precedenti (quelli cioè stabiliti dal D.M. 11.03.2008) per coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007, e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Incentivi per case "ecologiche": come comportarsi?
Il D.M. 26.03.2010, provvedimento che ha introdotto gli incentivi per case ecologiche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06.04.2010 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.
Per l'acquisto di immobili di nuova costruzione è previsto:
- un contributo per un importo pari a 116 euro a metro quadrato (con un massimo di 7mila euro) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192;
- un contributo per un importo pari a 83 euro al metro quadro (con un massimo di 5mila euro) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192.
Per usufruire degli incentivi le prestazioni energetiche degli immobili devono essere certificate da un soggetto accreditato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, e successive modificazioni.
Per ottenere il contributo, il preliminare di compravendita deve essere di data certa successiva al 06.04.2010 e la stipula del rogito deve avvenire non oltre il 31.12.2010 ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 21.04.2010 n. 92 "Modifiche ed integrazioni al decreto 30.05.2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE" (D.Lgs. 29.03.2010 n. 56).

VARIDall'AEEG il Testo unico per la produzione elettrica.
L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS (AEEG) ha realizzato e reso disponibile il "Testo unico ricognitivo della produzione elettrica", un documento che raccoglie tutta le regole sulla produzione elettrica.
Il Testo contiene anche tutte le principali disposizioni adottate dall'Autorità relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento.
Il testo si propone come un agile e completo strumento di supporto per quanti operano nel settore, rendendo disponibile una guida esplicativa ed aggiornata dell'attuale contesto di mercato per tutte le varie tecnologie di generazione ...
(link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sull'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da un'Amministrazione regionale sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
Sulla risarcibilità del danno da lesione dell'interesse procedimentale.

E' illegittimo il silenzio-inadempimento serbato da un'Amministrazione regionale nei confronti di una richiesta di autorizzazione unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, ciò in quanto, sulla base del disposto di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione e ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il rilascio della suddetta autorizzazione costituisce titolo necessario a costruire l'impianto in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non deve superare i 180 giorni; pertanto, è da ritenersi obbligatoria l'adozione una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza stessa. Nell'ipotesi di persistente inottemperanza, si rende necessario provvedere alla nomina di un Commissario ad acta, il quale procederà ad effettuare tutti i necessari adempimenti, con spese a carico delle Amministrazioni inadempienti.
L'art. 2-bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 69/2009, riconosce il diritto al risarcimento del danno derivante da lesione del mero interesse procedimentale all'adozione di un provvedimento, da emanarsi entro il termine previsto dalla legge, purché ne sussistano i presupposti, quali l'inosservanza dolosa o colposa del termine da parte della p.a., nonché l'esistenza di un danno ingiusto (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 25.03.2010 n. 3692 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla questione della necessità o meno della D.I.A. per l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici.
Semplificazione amministrativa per gli impianti per la produzione di energia da FER.

Con d.g.r. 25.11.2009, n. 10622, pubblicato sul BURL in data 01/12/2009 Serie Straordinaria n. 48, sono state pubblicate le “Linee guida per autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici, eolici e Valutazione Impatto Ambientale degli stessi”.
Dette linee guida sono volte ad armonizzare l’esercizio delle funzioni amministrative per autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, funzioni conferite alle Province lombarde con legge regionale n. 26 del 12.12.2003 (articolo 28, comma 1, lettera e-bis).
Regione Lombardia ha da tempo avviato un percorso volto alla promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili attraverso la definizione di specifiche azioni all’interno del Piano d’Azione per l’Energia, mancava però un sistema di regole semplificato e condiviso con gli enti locali preposti al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/2003.
Le presenti Linee guida sviluppano il percorso amministrativo per arrivare a realizzare un qualsiasi impianto per la produzione di energia da FER, mentre dal punto di vista tecnico affrontano solo le tecnologie fotovoltaico ed eolico.
Le rimanenti tecnologie, impianti a biomassa, impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas verranno affrontate in un secondo momento.
L’intera pubblicazione sul BURL è corredata anche dalle “Linee guida per le valutazioni ambientali degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile” strumento necessario per svolgere correttamente la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA e di VIA per gli stessi impianti.
Di seguito le due circolari emanate da Regione Lombardia che chiariscono alcuni punti delle Linee guida:
2- Chiarimenti in merito alla d.G.R. 25.11.2009 n. 10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - impianti fotovoltaici ed eolici" (circolare 25.03.2010 n. 2);
1- Chiarimenti in merito alla d.G.R. 25.11.2009 n. 10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - impianti fotovoltaici ed eolici per la valutazione ambientale degli stessi impianti" (circolare 02.03.2010 n. 1).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 11 del 18.03.2010, "Direzione Centrale Programmazione Integrata - Approvazione Linee guida di rendicontazione e schema guida di asseverazione ad uso dei beneficiari relativi all'intervento regionale a supporto dell'innovazione e dell'efficienza energetica nelle imprese di cui alla d.g.r. n. 11236 del 10.02.2010" (decreto D.U.O. 11.03.2010 n. 2330 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'edificazione di un edificio in difformità dal titolo abilitativo per quanto concerne un incremento in altezza dovuto al maggior spessore di ciascuno dei solai di divisione dei piani e di quello di copertura ben può legittimamente usufruire della c.d. sanatoria giurisprudenziale, proprio con riferimento alle opere originariamente abusive (dacché non rispettose delle norme urbanistico-edilizie vigenti al momento della loro esecuzione) e tuttavia conformi agli strumenti urbanistici venuti in essere successivamente e vigenti all’epoca di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.
Lo scomputo volumetrico di cui al D.M. 27.05.2007, in materia di contenimento energetico,  può trovare immediata applicazione anche prima dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali, in quanto la tassatività dei limiti di spessore delle strutture verticali degli edifici non computabili ai fini volumetrici, definiti in sede ministeriale, non consente deroghe in difetto o in eccesso da parte degli strumenti urbanistici comunali, per cui l’operatività delle suddette norme tecniche non può essere subordinata a tale accennato previsto adeguamento del piano regolatore, visto che lo stesso non potrà fare altro che recepirle.
Le difformità realizzate dalla Caria Costruzioni s.r.l. nell’edificazione del fabbricato sito nel Comune di Elmas, lottizzazione Suella, lotto A, rispetto al titolo edilizio ottenuto, non hanno riguardato né la superficie calpestabile né la volumetria utilizzabile, concernendo soltanto un incremento in altezza dell’edificio dovuto al maggior spessore di ciascuno dei solai di divisione dei piani e di quello di copertura.
Ciò al fine di realizzare una maggiore insonorizzazione tra le singole unità abitative e per migliorare, a fini di risparmio energetico, la coibentazione termica dell’edificio.
E’ invero pacifico che le disposizioni oggi in vigore in materia di risparmio energetico nella progettazione e realizzazione degli edifici, sopravvenute alla realizzazione del fabbricato per cui è causa, consentono, entro certi limiti, che la modifica di spessori e altezze finalizzate al miglioramento energetico non debbano essere computati (cfr: art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 27.07.2005, concernente il regolamento di attuazione della legge 09.01.1991 n. 10, ancora in vigore, giusto il richiamo dell’art. 11 D.Lgvo 30.05.2005 n. 192, nelle more dell’adozione dei nuovi regolamenti di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo).
Ritiene pertanto il Collegio che al momento dell’adozione del provvedimento di definizione del procedimento di accertamento di conformità presentato dalla ricorrente il Comune di Elmas non potesse non considerare, in applicazione dei principi di buona amministrazione sottesi dall’art. 97 Cost., l’illogicità di una decisione volta a ordinare la demolizione di un fabbricato che in base allo ius superveniens la ricorrente avrebbe potuto tranquillamente edificare, beneficiando addirittura, almeno in parte, di contribuzioni finanziarie pubbliche.
In relazione a tali fattispecie, invero, la giurisprudenza amministrativa che il Collegio ritiene di condividere ha da tempo affermato la legittimità della c.d. sanatoria giurisprudenziale, proprio con riferimento alle opere originariamente abusive (dacché non rispettose delle norme urbanistico-edilizie vigenti al momento della loro esecuzione) e tuttavia conformi agli strumenti urbanistici venuti in essere successivamente e vigenti all’epoca di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.
L’istituto, pur non comportando l’estinzione del reato eventualmente consumato, né il venir meno dell’obbligo di pagare la relativa sanzione, risponde ad una chiara esigenza di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa, giudicandosi illogico demolire manufatti non più in contrasto con la disciplina edilizia per poi doverne eventualmente assentire la ricostruzione nella stessa forma e consistenza (cfr: Cons. Stato, Sez. V, n. 3431 del 28.05.2004).
Nel caso di specie, la ricorrente potrebbe addirittura beneficiare della contribuzione finanziaria prevista dalla normativa statale per le edificazioni realizzate nel rispetto della nuove prescrizioni in materia di risparmio energetico.
L’incongruenza delle conclusioni cui è addivenuto il Comune induce, dunque, il Collegio a privilegiare un’interpretazione della legge regionale n. 23/1985 che, conformemente alle richiamate acquisizioni giurisprudenziali, consente, ai soli fini di esclusione delle conseguenze demolitorie, il mantenimento di edificazioni conformi al quadro normativo vigente al momento della definizione del procedimento di accertamento di conformità.
Né appare condivisibile ritenere, come pure indicato nel provvedimento impugnato, inapplicabile lo scomputo di cui al D.M. 27.07.2005 perché non ancora recepito dal Comune di Elmas nel regolamento edilizio.
Come detto, l’art. 4, comma 3, del suddetto Decreto ministeriale, al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, ha previsto la non commutabilità, ai fini del calcolo della superficie utile lorda di cui all’art.13 del Regolamento edilizio regionale tipo (approvato con D.P.G.R. n. 23 del 14.09.1989), dello spessore delle strutture verticali idonee a migliorare l’isolamento termico degli edifici per la parte superiore a 30 cm. di spessore, fino ad un massimo di ulteriori 25 cm..
A tale riguardo, l’art. 2, commi 6 e 7 dello stesso D.M., nel prevedere l’obbligo per i Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici per migliorare lo sfruttamento delle radiazioni solari quale fonte di calore, attraverso indicazioni in ordine all’orientamento dei fabbricati ed alla utilizzazione di elementi di tamponatura delle facciate di notevole spessore, ha stabilito lo scorporo dal calcolo dei volumi massimi previsti nelle diverse zone urbanistiche, degli spessori di tali elementi di tamponatura nelle parti eccedenti i 30 cm., fino ad un massimo di 25 cm..
Con riferimento a quanto precisato, ritiene il Collegio, condividendo la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (cfr: TAR Marche, sez. I, 30.03.2007 n. 448), che, al contrario di quanto sostenuto dal Comune intimato, tale scorporo delle cubature cui si è fatto cenno, può trovare immediata applicazione anche prima dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali, in quanto la tassatività dei limiti di spessore delle strutture verticali degli edifici non computabili ai fini volumetrici, definiti in sede ministeriale, non consente deroghe in difetto o in eccesso da parte degli strumenti urbanistici comunali, per cui l’operatività delle suddette norme tecniche non può essere subordinata a tale accennato previsto adeguamento del piano regolatore, visto che lo stesso non potrà fare altro che recepirle (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 17.03.2010 n. 314 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

VARI: La Nuova Guida al Conto Energia del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).
Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile on line la quarta edizione della Guida al Conto Energia, aggiornata a marzo 2010.
La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, costituisce un utile supporto per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: IL VETRO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDILIZIA: LINEE GUIDA PER L’ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI.
Determinante il dialogo tra Comuni e mondo produttivo per la realizzazione di un’edilizia sostenibile ed energeticamente efficiente
Il 20 gennaio, presso il Circolo della Stampa di Milano, si è tenuta la presentazione ufficiale delle “Linee Guida per l’introduzione nei Regolamenti edilizi comunali di elementi per la piena attuazione della normativa vigente e delle misure finalizzate a promuovere l’efficienza energetica degli edifici mediante l’utilizzo dei prodotti vetrari (vetri piani per serramenti, lane di vetro per isolamento termico delle superfici opache)” ... (link a www.ea.ancitel.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 9 del 05.03.2010, "Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11.12.2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)" (Regolamento Regionale 15.02.2010 n. 7 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: Approvato il decreto: nuovi incentivi dal 2011 per il fotovoltaico.
E' stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per l'anno 2011.
Il decreto individua le categorie di impianti oggetto di incentivi ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 24.02.2010 n. 45 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23.07.2009, n. 99" (D.Lgs. 11.02.2010 n. 22).

EDILIZIA PRIVATA: Fonti energetiche rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione e accelerazione - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Valutazioni di carattere paesaggistico, storico e artistico.
L’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ha previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi.
Fonti energetiche rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Rinvio alla L. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi - Dissenso delle amministrazioni convocate - Espressione all’interno della conferenza di servizi a pena di inammissibilità - Dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale - Norme procedurali per il superamento del dissenso.
Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater, citata l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 22.02.2010 n. 1020 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti eolici - Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza - Amministrazione regionale.
Il potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo, è valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici.
L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 22.02.2010 n. 1013 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - D.M. 27.07.2005 - Obiettivo del conseguimento del risparmio energetico - Obiettivi perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed urbanistica - Contemperamento.
L’obiettivo del conseguimento del risparmio energetico, perseguito nello specifico con D.M. 27.07.2005, va contemperato con quelli perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed urbanistica, senza che possa affermarsi una generalizzata ed indiscriminata prevalenza della prima sulle seconde (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 22.02.2010 n. 875 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Quasi certo il rinvio al 2011 dell'obbligo di energie rinnovabili per i nuovi edifici.
Il termine ultimo per aggiornare i regolamenti edilizi comunali con la previsione, per gli edifici di nuova costruzione e per i fabbricati industriali, dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sarà, con tutta probabilità, differito al gennaio 2011.
Questa (ulteriore) proroga è stata inserita nel maxiemendamento al Dl 194/2009 (decreto “Milleproroghe”) approvato dal Senato l'11 febbraio e ora all'esame della Camera per il via libera definitivo ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Conto Energia: dal G.S.E. le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nel 2010.
Il G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici) ha comunicato le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia ai sensi del DM 19/02/2007 che entrano in esercizio nell’anno 2010 ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Richiesta di parere sull’applicazione dell’art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.
Il Comune, in relazione al disposto dell’art. 4, comma 1-bis, del D.P. R. 06.06.2001, n. 380 (in vigore dal 10.01.2010), che impone di prevedere nei Regolamenti edilizi comunali l’obbligo, per gli edifici di nuova costruzione, di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, chiede “se in attesa che il Consiglio Comunale recepisca ed approvi la variante al Regolamento Edilizio Comunale, questo servizio può procedere ai rilascio dei permessi di costruire in corso senza la previsione dell’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” come previsto da tale norma (Regione Marche, parere 16.02.2010 n. 134/2010).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 12.02.2010 n. 35 "Aggiornamento del decreto 11.03.2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici" (Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 26.01.2010).

EDILIZIA PRIVATA: DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da FER - Procedure autorizzatorie - termine di 180 giorni - Natura - termine perentorio - Ricorso avverso l’inerzia - Sentenza Corte Cost. n. 364/2006 - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
Per costante giurisprudenza, il termine di 180 giorni entro cui l’Amministrazione deve provvedere ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è perentorio (Tar Sicilia, Palermo, III, 1277/2008; Tar Basilicata, I, 78/2008), sicché non può dubitarsi che, scaduto inutilmente tale termine, il soggetto interessato possa ricorrere contro l’inerzia della p.a. ai sensi dell’art. 21-bis l. Tar (cfr., in materia, Sentenza Corte Cost. n. 364/2006, in cui, nel precisare che l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, è stato evidenziato che le priorità perseguite dal legislatore siano state quelle della semplificazione amministrativa e della celerità procedimentale; cfr. anche TAR Basilicata, n. 144 del 05.03.2007) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 09.02.2010 n. 808 - link a www.ambientediritto.it).

ENTI LOCALI - VARI: Efficienza e Risparmio energetico in ufficio: la guida del Ministero dell’Ambiente.
L’impatto ambientale derivante dalle attività quotidianamente svolte negli uffici non è trascurabile: l’utilizzo di macchinari e supporti alimentati da energia elettrica, il raffreddamento/riscaldamento degli ambienti, la quantità di carta e inchiostro utilizzati comportano significative ricadute sull’ambiente.
Adottare comportamenti appropriati in tali ambiti consente un considerevole risparmio energetico senza particolari rinunce; è sufficiente infatti disporre di adeguate informazioni sulle possibili alternative e saper dosare sobrietà ed intelligenza nelle proprie scelte di consumo e di comportamento.
Per promuovere tali comportamenti è necessario fornire ai cittadini la conoscenza del problema, anche in termini di dimensioni ed implicazioni, e delle azioni che permettono ad ognuno di contribuire in maniera semplice ma efficace al risparmio energetico.
Muovendo da tali presupposti l’ARPAV (Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto) e il Ministero dell’Ambiente hanno curato la redazione della pubblicazione: ”Il risparmio energetico in ufficio. Le azioni quotidiane che fanno bene all’ambiente“ ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Pubblicato il D.M. 26.01.2010 “Aggiornamento del decreto 11.03.2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.02.2010 è stato pubblicato il D.M. 26.01.2010 “Aggiornamento del decreto 11.03.2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici” firmato, lo scorso 25 gennaio, dal Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola.
Il decreto modifica i valori limite della trasmittanza termica, per le componenti dell'involucro edilizio, il cui rispetto è necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il nuovo decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11.03.2008 ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: Risparmio energetico al bivio: bonus del 55% o altri incentivi.
La detrazione per gli interventi di riqualificazione degli immobili non è fruibile insieme con aiuti diversi.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi. Va da sé l’impossibilità di cumulare il bonus fiscale con le agevolazioni previste dalla legge 23/2002 della Regione Piemonte, destinate appunto a promuovere le iniziative dirette alla “sostenibilità” del patrimonio edilizio piemontese.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26.01.2010 n. 3/E, rispondendo a un quesito dell’Amministrazione regionale ... (link a www.nuovofiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA: Approvati nuovi valori limite delle trasmittanze per le detrazioni del 55%.
Il Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha firmato, lo scorso 25 gennaio, un decreto che modifica i valori limite della trasmittanza termica, per le componenti dell'involucro edilizio, il cui rispetto è necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il nuovo decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11.03.2008 (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: In vigore dal 1° gennaio obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i nuovi edifici.
È scattato il 1° gennaio 2010 l'obbligo di aggiornare i regolamenti edilizi comunali con la previsione, per gli edifici di nuova costruzione e per i fabbricati industriali, dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 18.01.2010, "Criteri per la redazione della Carta Geoenergetica regionale in attuazione dell'art. 10, comma 7, della l.r. n. 24/2006" (deliberazione G.R. 30.12.2009 n. 10965 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: A. Milone, Il procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione di energia rinnovabile: rapporti con VIA e AIA (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 1 del 04.01.2010, "Approvazione della procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche" (decreto D.G. 15.12.2009 n. 14009 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 1 del 04.01.2010, "Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al d.d.g. 5796 dell'11.06.2009" (decreto D.G. 15.12.2009 n. 14006 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: Interventi edilizi nelle zone qualificate come “centro storico”. L.R. 13/2007 – D. Lgs. 115/2008.
E’ chiesto parere in merito all’applicabilità della normativa, in materia di rendimento ed efficienza energetica nell’edilizia, di cui alla L.R. n. 13/2007 ed al D.Lgs. n. 115/2008 nel caso di interventi edilizi nelle zone qualificate quale “centro storico” del Comune (Regione Piemonte, parere n. 17/2010 - tratto da www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione impianti per produzione energia.
Vengono posti due quesiti inerenti al tema –frequentatissimo in questo periodo di tempo– dell’installazione di impianti per la produzione di energia mediante l’impiego di fonti rinnovabili, con particolare riguardo al titolo abilitativo ed alla gratuità dell’intervento (Regione Piemonte, parere n. 11/2010 - tratto da www.regione.piemonte.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: Installazione impianti produzione energia elettrica in fasce di rispetto comunale.
Si chiede parere in merito alla possibilità di assentire l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica dal fonti rinnovabili in aree protette, in aree caratterizzate da elevata pericolosità geomorfologica (classe III), in fascia di rispetto cimiteriale ed in fascia di rispetto dei pozzi di captazione delle falde freatiche (Regione Piemonte,
parere n. 144/2009 - tratto da www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedura amministrativa per installazione impianti fotovoltaici.
Il quesito posto attiene alla procedura amministrativa da seguire per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Il quesito posto allo scrivente Servizio regionale di consulenza agli enti locali riguarda l’iter procedimentale necessario al fine di ottenere l’autorizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici.
Vengono, in particolare, citate alcune normative di riferimento e viene richiesto un chiarimento specifico sulla competenza al rilascio della predetta autorizzazione (Regione Piemonte, parere n. 143/2009 - tratto da www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Rilascio permesso a costruire impianto fotovoltaico sottoposto a vincolo urbanistico.
Si chiede parere in merito alla possibilità di rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare in zona sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale e, parzialmente, in fascia di rispetto stradale (Regione Piemonte, parere n. 140/2009 - tratto da www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATAContributo di costruzione per realizzazione impianto fotovoltaico.
Viene richiesto a questo Servizio un parere in ordine all’esonero dal contributo di costruzione previsto per gli impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia (Regione Piemonte, parere n. 116/2009 - tratto da www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 52 del 29.12.2009, "Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31.03.1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010" (L.R. 28.12.2009 n. 30 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: Gli atti della giornata di formazione per tecnici comunali sulla "CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" tenutasi a Bergamo lo scorso 17.11.2009.

EDILIZIA PRIVATA: Risparmio energetico, on line le novità sul bonus del 55%. Aggiornato il vademecum che guida il contribuente tra i come e i quando degli sconti fiscali pro-ambiente.
Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella guida web dell’Agenzia “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico” (link a www.nuovofiscooggi.it).

EDILIZIA PRIVATA: Detrazione 55% per le porte di ingresso che rispettano i limiti di trasmittanza delle finestre.
La detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici può essere applicata anche alle spese per la sostituzione della porta di ingresso, a condizione che sia rispettata la stessa trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi, indicata nelle tabelle di cui all'allegato B del DM 11.03.2008.
La precisazione è contenuta nella FAQ n. 33 dell’Enea di cui si riporta il testo ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: G. Dall’O’ e F. Arecco, Le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 34 del 24.08.2009, "Differimento del termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con d.d.g. 5796 dell'11.06.2009" (decreto D.G. 12.08.2009 n. 8420 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 32 del 10.08.2009, "Rettifica delle precisazioni approvate con decreto n. 7148 del 13.07.2009, relative all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, di cui alla d.g.r. n. 8745 del 22.12.2008" (decreto D.U.O. 22.07.2009 n. 7538 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: La TAVOLA SINOTTICA del D.Lgs. 192/2005 aggiornata al D.P.R. 59/2009 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 192 sul rendimento energetico in edilizia" (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA: La certificazione entra nel rogito. Istruzioni dai notai lombardi.
In Lombardia la certificazione energetica entra nei rogiti di compravendita delle case. Il comitato regionale notarile lombardo ha preparato un quadro sinottico degli obblighi di certificazione energetica a partire dall'01.07.2009 per gli edifici situati nella territorio lombardo.
I punti principali. Per gli edifici nuovi scatta l'obbligo di dotazione di attestazione di certificazione energetica (ACE) al momento della fine lavori (indipendentemente dall'intervento di un atto di trasferimento a titolo oneroso); scatta anche un obbligo di allegazione di ACE all'eventuale atto di trasferimento a titolo oneroso. Con l'ACE l'acquirente è informato circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici.
Gli edifici esistenti. Per gli edifici costruiti o ristrutturati dopo l'08.10.2005 scatta l'obbligo di dotazione di attestazione di qualificazione energetica (sostituibile con ACE) al momento della fine lavori; scatta anche l'obbligo di allegazione di ACE (e quindi di dotazione di CE al momento dell'eventuale atto di trasferimento a titolo oneroso.
Per AQE si intende lo strumento di controllo del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche. Per gli edifici interi o singole unità immobiliari realizzati con provvedimenti abilitativi comunque anteriori alla data dell'01.09.2007 scatta l'obbligo di dotazione di ACE e di allegazione dello stesso al momento dell'eventuale atto di trasferimento a titolo oneroso.
Per gli edifici singole unità immobiliari che abbiano goduto di incentivazioni o sgravi fiscali per opere finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche (in tal caso, le spese per la redazione della certificazione energetica sono fiscalmente detraibili nella misura del 55%) scatta l'obbligo di dotazione di ACE (di AQE se le incentivazioni o gli sgravi siano stati richiesti per opere effettuate prima dell'01.09.2007) al momento in cui tali incentivi o sgravi siano stati richiesti; c'è l'obbligo di allegazione di ACE (e quindi di dotazione dello stesso se l'immobile era stato dotato solo di AQE) al momento dell'eventuale atto di trasferimento a titolo oneroso.
C'è invece più tempo per gli edifici pubblici esistenti: per esempio, se di superficie superiore a 1.000 metri quadrati l'obbligo di dotazione di ACE parte dall'01.072010, o dell'eventuale precedente atto di trasferimento a titolo oneroso (tratto da ItaliaOggi, articolo 21.07.2009, pag. 28).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 29 del 20.07.2009, "Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r. n. 8745 del 22.12.2008" (decreto D.U.O. 13.07.2009 n. 7148 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: La certificazione energetica degli edifici dal 1° luglio 2009 (studio 16.06.2009 n. 334-2009/C - link a www.notariato.it).

EDILIZIA PRIVATALa certificazione energetica degli edifici: gli obblighi, le scadenze, i benefici (link a http://adiconsum.inforing.it).

EDILIZIA PRIVATA: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA - ESTENSIONE DELL’OBBLIGO ANCHE PER LE COMPRAVENDITE DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI DAL 1° LUGLIO 2009 (link a www.ancebrescia.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 10.07.2009 n. 158 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (D.M. 26.06.2009).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 4° suppl. straord. al n. 25 del 26.06.2009, "Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici" (decreto D.G. 11.06.2009 n. 5796 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATALombardia, illegittimo l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica al decreto di trasferimento.
Certificato «verde» sotto accusa. Il giudice ha disapplicato la normativa della Lombardia ritenendola incostituzionale.

E' illegittima per violazione della Costituzione la normativa della Regione Lombardia che impone di allegare l'attestato di certificazione energetica (ACE) ai provvedimenti giurisdizionali sul trasferimento di immobili.
E' quanto stabilito dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Varese in un decreto del 19.06.2009, reso noto ieri da Assoedilizia ... (articolo IlSole24Ore 22.01.2010 - tratto da
http://rassegnastampa.formez.it).

EDILIZIA PRIVATA: Certificazione energetica
Non vi è nessuna norma che abilita espressamente i Chimici alla progettazione di impianti d’utenza asserviti agli edifici, così come definiti, questi ultimi, dal D.M. 22.01.2008, n. 37, ovvero: impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, radiotelevisivi ed elettronici, idrici e sanitari, gas, sollevamento di persone o cose, posti al servizio degli edifici. Cioè di quegli impianti essenziali ai fini della certificazione energetica.
Per i Chimici non è, pertanto, possibile stabilire la necessaria corrispondenza biunivoca tra abilitazione alla progettazione dei suddetti impianti e abilitazione alla certificazione energetica, cosicché non si rivela illegittima la loro esclusione regionale dal novero dei soggetti certificatori (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 16.06.2009 n. 956 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Rendimento energetico in edilizia.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10.06.2009 il decreto di attuazione sul rendimento energetico in edilizia, già approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 06.03.2009.
Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, ed alla preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Per le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti si adottano le norme tecniche nazionali predisposte da organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo UNI e CEN (link a www.governo.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 10.06.2009 n. 132 "Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" (D.P.R. 02.04.2009 n. 59).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 16 del 20.04.2009, "Approvazione del nuovo modello di targa energetica per gli edifici, in riferimento alla d.g.r. 5018/2007" (decreto D.U.O. 18.03.2009 n. 2598 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 11 del 13.03.2009, "Approvazione modalità per l'avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni" (decreto D.U.O. 03.03.2009 n. 2055 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 2 del 15.01.2009, "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici" (deliberazione G.R. 22.12.2008 n. 8745).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: Comune di Frascati - Parere in merito alla necessità del parere paesaggistico per l'installazione in zona vincolata di generatori eolici o di impianti solari termici o fotovoltaici. Art. 11 D.lgs. 115/2008 (Regione Lazio, parere 24.11.2008 n. 176974 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Comune di Rignano Flaminio - parere in merito alla possibilità di installare impianti di riscaldamento a servizio di locali non abitabili (Regione Lazio, parere 24.11.2008 n. 44803 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, Le nuove norme sul risparmio energetico nell'edilizia - W. Fumagalli, Le disposizioni statali e regionali, quali vanno applicate? (AL n. 11/2008).

EDILIZIA PRIVATAAmbito di applicazione direttiva 2006/32/CE.
Viene chiesto un chiarimento in merito all’interpretazione del comma III dell’art. 11 D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, con particolare riferimento al suo esatto ambito applicativo.
Più precisamente, il Comune vuole sapere a quali edifici può essere applicata la norma di favore contenuta nel comma III dell’articolo in esame che prevede incentivi –sotto forma di semplificazione della procedura assentiva edilizia– per l’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici.
L’interrogativo proposto allo scrivente Servizio si origina dalla formulazione della disposizione in esame che, per maggiore chiarezza ed ai fini della successiva disamina, si riporta per esteso:
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 09.01.1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune” (Regione Piemonte, parere n. 117/2008 - tratto da www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 35 del 25.08.2008, "Approvazione circolare relativa all'applicazione della l.r. 26/1995 e al rapporto con l'art. 11 del d.lgs. 115/2008" (decreto D.G. 07.08.2008 n. 8935).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 03.07.2008 n. 154 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (D.Lgs. 30.05.2008 n. 115).

EDILIZIA PRIVATADossier - Il Rendimento energetico nell'edilizia (link a www.professionisti24.ilsole24ore.com).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 24.04.2008 n. 97 "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27.12.2006, n. 296" (Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 07.04.2008).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 12 del 17.03.2008, "Approvazione della circolare relativa alla necessità di certificazione energetica per gli immobili oggetto di incentivi o agevolazioni" (decreto D.G. 27.12.2007 n. 16381 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, CIRCOLARE RELATIVA ALLA NECESSITA’ DI DOTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI INCENTIVI O AGEVOLAZIONI (decreto D.G. 27.12.2007 n. 16381 - link a www.cened.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 3° suppl straord. al n. 4 del 25.01.2008, "Aggiornamento della procedura di calcolo per predisporre l'attestato di certificazione energetica degli edifici, previsto con d.g.r. 5018/2007 e successive modificazioni ed integrazioni" (decreto D.U.O. 13.12.2007 n. 15833 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PER PREDISPORRE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, PREVISTO CON D.G.R. N. 5018/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (decreto D.U.O. 13.12.2007 n. 15833 - link a www.cened.it).

anno 2007

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA  - ENTI LOCALI - LAVORI PUBBLICI: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 52 del 29.12.2007, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31.03.1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008" (L.R. 28.12.2007 n. 33 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straordinario al n. 45 del 09.11.2007, "Certificazione energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 5018/2007" (deliberazione G.R. 31.10.2007 n. 5773).
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Qui
il testo della deliberazione a colori per una migliore comprensione di lettura.

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, L’attestato di certificazione energetica degli edifici (AL n. 9-10/2007)

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 37 del 10.09.2007, "Aggiornamento della procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici" (decreto D.U.O. 30.08.2007 n. 9527 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 29 del 20.07.2007, "Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006" (deliberazione G.R. 26.06.2007 n. 5018).

EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione degli edifici per adeguarli alle norme previste per il risparmio energetico - Disposizioni contenute nell’art. 2, c. 6 e 7, del D.M. 27.07.2005 - Consentono di non computare nei volumi dell’edificio quelli impegnati da pannelli esterni di coibentazione - Operatività anche in difetto di recepimento negli strumenti urbanistici comunali.
L’art. 2, commi 6 e 7, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27.07.2005, in materia di risparmio energetico negli edifici, può trovare immediata applicazione, anche prima dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali.
Tale articolo, pur stabilendo che i Comuni abbiano l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici per migliorare lo sfruttamento delle radiazioni solari quale fonte di calore, fornendo indicazioni in ordine all’orientamento dei fabbricati e alla utilizzazione di elementi di tamponatura delle facciate di notevole spessore, ha previsto, con disposizione da ritenere immediatamente precettiva, lo scorporo dal calcolo dei volumi massimi previsti nelle diverse zone urbanistiche, degli spessori di tali elementi di tamponatura nelle parti eccedenti i 30 cm., fino ad un massimo di 25 cm. (TAR Marche, Sez. I,
sentenza 30.03.2007 n. 448 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 23.02.2007 n. 45 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387" (D.M. 19.02.2007).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 01.02.2007 n. 26, suppl. ord. n. 26/L, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia" (D.Lgs. 29.12.2006 n. 311).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 15.01.2007 - pag. 189, "Indirizzi inerenti l'applicazione di riduzione degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico (l.r. n. 12/2000 art. 44)" (deliberazione G.R. 27.12.2006 n. 3951).

anno 2006

EDILIZIA PRIVATA: W. Fumagalli, Le norme sul rendimento energetico in Italia (AL n. 8-9/2006)

EDILIZIA PRIVATA: "Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 23.05.2006 n. 8895 di prot.).

anno 2005

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 23.09.2005 n. 222, suppl. ord. n. 158/L, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al contenimento energetico nell'edilizia" (D.Lgs. 19.08.2005 n. 192).

EDILIZIA PRIVATA: G.U. 02.08.2005 n. 178 "Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 09.01.1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»." (D.M. 27.07.2005).

anno 2004

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 52 del 24.12.2004, "Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti" (L.R. 21.12.2004 n. 39 - link a http://consiglionline.lombardia.it).

anno 1995

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 17 del 24.04.1995, "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" (L.R. 20.04.1995 n. 26 - link a http://consiglionline.lombardia.it).