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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
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69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
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71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
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93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
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dossier EDICOLA FUNERARIA/CAPPELLA CIMITERIALE
anno 2017

EDILIZIA PRIVATA: E' acclarata in giurisprudenza l’applicabilità del DPR 380/2001 ai cimiteri costruiti su area di proprietà privata.
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Con il ricorso in esame l’Arciconfraternita SS. Annunziata e S. Giuseppe impugna il provvedimento in epigrafe del Comune di Marano di Napoli recante il diniego della variante al permesso di costruire n. 372/2011 chiesta dalla ricorrente in data 31.12.2014 per aggiungere, all’interno dei volumi già autorizzati col citato permesso di costruire (concernente l’ampliamento della Congrega della SS. Annunziata e di S Giuseppe mediante costruzione di un piano in sopraelevazione al corpo retrostante), n. 466 urne cinerarie da distribuire nella fascia sovrastante i nuovi loculi e tumuli ed in corrispondenza della pilastratura.
Il diniego di variante è stato motivato osservando che «la realizzazione delle urne cinerarie nel piano cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 6/2009 prevede la realizzazione delle stesse nelle zone indicate in planimetria con la sigla "CI” posizionate nei quadrati di inumazione posti ai lati del viale principale di accesso e quindi in aree riservate al Comune. Il dimensionamento di tali aree soddisfa la realizzazione delle 686 urne cinerarie (750-64) per lo sviluppo dell'intera previsione quantificata nel piano. A ciò si aggiunge che per le congreghe private risulta autorizzabile in via transitoria la realizzazione di soli loculi come indicato nell'art. 15 delle norme di attuazione del piano cimiteriale».
Il ricorso è affidato a quattro motivi di censura con i quali, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, la ricorrente Arciconfraternita sostiene, in sintesi, che:
   1) la variante sarebbe stata approvata per silenzio assenso a seguito dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 20 del DPR n. 380/2001, esclusa la ricorrenza nella fattispecie di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, ragion per cui, per rimuovere gli effetti della variante assentita, l’amministrazione doveva esperire i poteri di autotutela;
   2) l’intervento programmato poteva essere assentito anche mediante S.C.I.A. postuma, trattandosi di variante non essenziale (poiché non modifica volumi o altezze: la sagoma e la cubatura dell’edificio restano le medesime);
   3) l’intervento interessa un’area di proprietà esclusiva della Congregazione, sicché l’interdizione è irragionevole, atteso che le urne non vanno a soddisfare bisogni pubblici, ma le esigenze di sepoltura esclusivamente dei confratelli; nella regolamentazione cimiteriale comunale non vi è alcuna disposizione che vieti ai privati o alle congreghe la realizzazione ex novo o la trasformazione di loculi in cellette cinerarie; erroneo è anche il richiamo alla presunta limitazione contenuta nell'art. 15 delle NTA al piano cimiteriale, poiché (come chiarito dallo stesso redattore del piano in un parere pro veritate prodotto nel procedimento) la locuzione loculi vi è adoperata nella generale accezione di vano murario destinato alla sepoltura dei resti mortali di una persona, mentre, se il piano cimiteriale davvero limitasse ad un’unica modalità costruttiva la possibilità di ampliamento delle congreghe per soddisfare le esigenze di sepoltura dei confratelli, esso stesso sarebbe illegittimo per manifesta illogicità;
   4) il diniego, infine, è illegittimo anche sotto il profilo dell’assoluto deficit istruttorio e motivazionale.
...
Il ricorso è fondato.
Incontestata la ricorrenza dei presupposti fattuali perché la variante fosse approvata per silenzio-assenso, essendo ampiamente decorso (dal 31.12.2014, data di presentazione della variante, al 07.11.2016, data del diniego) il termine stabilito dall'art. 20 DPR 380/2001, nelle proprie difese il Comune di Marano di Napoli insiste unicamente sul fatto che, ad impedire il perfezionamento dell’assenso tacito ed a giustificare il diniego esplicito, starebbe il fatto della mancanza del presupposto di diritto costituito in tesi dalla conformità del progetto alle norme del Regolamento di polizia mortuaria e del Piano cimiteriale, con specifico riferimento al ritenuto contrasto del progetto con l’art. 15 delle norme di attuazione del Piano cimiteriale (autorizzabilità di soli loculi) ed alla previsione della realizzazione di urne cinerarie di iniziativa comunale, secondo un programma di fabbisogno stimato in 750 unità che resterebbe, invece, assorbito per circa il 62% dalla proposta della congrega.
Tuttavia, acclarata in giurisprudenza l’applicabilità del DPR 380/2001 ai cimiteri costruiti su area di proprietà privata (C.d.S., sez. VI, 16.06.2016, n. 2667) come nel caso ora in esame, va anzitutto detto che l’interpretazione restrittiva della previsione dell’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano cimiteriale (che, con riferimento alle congreghe religiose, recita: «… al fine di sopperire alle esigenze di loculi è permesso, entro tre anni [d]all’adozione del presente piano, l’ampliamento volumetrico nella misura del 10% del volume assentito fuori terra») non appare ragionevolmente giustificata rispetto al significato proprio della parola, atteso che il lemma “loculo” è comunemente registrato nei dizionari della lingua italiana con il significato di nicchia interrata o murata che serve a contenere una bara o un’urna cineraria.
Inoltre, la tesi che vorrebbe comunque di esclusiva competenza comunale la realizzazione di urne cinerarie, perché il fabbisogno programmato di 750 cellette per gli anni a venire sarebbe già soddisfatto dalla previsione della loro integrale realizzazione ad iniziativa pubblica in zona CI prova troppo, perché il ragionamento, a rigore, dovrebbe valere anche per tutti gli altri tipi di sepoltura (il piano cimiteriale prevede un ampliamento complessivo di 23000 mq per sopperire alle esigenze programmate per i successivi novanta anni) sì da negare ogni tipo o forma di ampliamento delle congreghe esistenti (si tratti di inumazioni, colombari o altro).
In realtà, mentre l’ampliamento programmato dal Comune risponde ad esigenze pubbliche di sepoltura, quello delle ricorrente soddisfa esigenze diverse, proprie della Confraternita, e perciò non contenute nel contingente stabilito nel piano cimiteriale, ma ristrette nei soli limiti di una misura percentuale di ampliamento volumetrico dell’esistente, senza alcun riferimento al numero delle sepolture.
Il ricorso va, perciò, accolto in relazione all’assorbente fondatezza del primo e del terzo motivo di censura, con annullamento, per l’effetto, dell’impugnato provvedimento di diniego, prot. 31102 del 07.11.2016 (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 07.12.2017 n. 5784 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per giurisprudenza costante nel processo amministrativo, ai fini dell'impugnazione di una concessione edilizia da parte di terzi interessati, il momento identificativo della piena conoscenza deve essere fatto risalire, di regola, all'ultimazione dei lavori edili, atteso che solo in quel momento i terzi possono apprezzare le caratteristiche delle opere realizzate e, quindi, avere contezza dell'esistenza e dell'entità dei profili di illegittimità eventualmente ravvisabili.
---------------
Tale orientamento, formatosi in materia edilizia, è valevole anche nel caso di specie in cui la ricorrente ha potuto in epoca ben precedente constatare l’avvenuta realizzazione della cappella sia, quantomeno alla data del 13.11.2015, l’esistenza stessa della concessione cimiteriale n. 20/2014, si da poterne concretamente apprezzare la lesività per l’interesse azionato.
Infatti, la “piena conoscenza” -cui fa riferimento l'art. 41 comma 2, cod. proc. amm. per individuare il dies a quo dell'impugnazione- non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che -per individuare il dies a quo di decorrenza- basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti.
---------------
2.- E’ materia del contendere l’azione di annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati e di accertamento ai sensi dell’art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. dell’illegittimità dell’inerzia serbata nei confronti delle istanze del 20.03.2014, 17 luglio e 15.10.2015, con cui l’odierna ricorrente contesta la legittimità dell’edicola funeraria assentita dal Comune di Perugia e dalla locale Soprintendenza in favore del controinteressato Ma.Ba..
2.1. - In “limine litis” va in parte respinta la richiesta di stralcio della memoria di replica depositata dalla ricorrente il 03.10.2017, in quanto entro i termini pur perentori di cui all’art. 73 cod. proc. amm. nella parte in cui con essa si replica alle eccezioni proposte dal controinteressato solamente con la memoria depositata il 23.09.2017.
3. - In punto di fatto giova premettere come con determinazione dirigenziale n. 189 del 21.08.2006 il Comune di Perugia abbia bandito gara per l’assegnazione in concessione per la durata di 99 anni di dodici manufatti cimiteriali a valenza storico artistica posti nel civico cimitero monumentale, tra cui il c.d. monumento Bartoli aggiudicato al sig. Ba..
Con la SCIA dell’08.11.2012 quest’ultimo ha presentato progetto per la costruzione di edicola funeraria sull’area concessa implicante anche il restauro del suindicato manufatto storico da inglobare nella nuova struttura, progetto positivamente valutato ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 sia dal Comune che dalla Soprintendenza.
Risultando l’opera realizzata in difformità rispetto al progetto iniziale per sagoma e superficie, venendo ad occupare una ulteriore porzione demaniale di 2,66 mq., il controinteressato ha ottenuto la concessione cimiteriale integrativa n. 20 dell’01.07.2014 ed autocertificato con SCIA a sanatoria del 19.09.2014 la conformità dell’intervento.
Il 20.03.2014 la ricorrente ha sollecitato l’esercizio del potere di controllo del Comune sulla conformità della suddetta opera, denunziando l’intervenuta autorizzazione paesaggistica pur a fronte di evidente difformità tra l’area oggetto di intervento e quella oggetto di concessione, reiterando la richiesta il 15.10.2015.
Con nota del 13.11.2015 l’Amministrazione comunale comunicava alla ricorrente di aver integrato l’originaria concessione demaniale del 2007 con la concessione n. 20 dell’01.07.2014 relativamente all’assegnazione di ulteriori mq. 2,66 e che a tal atto integrativo era seguita la SCIA 2930 del 2014 nonché l’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 16/2015.
4. - Tanto premesso, possono esaminarsi le eccezioni in rito sollevate dalle difese del Comune e del controinteressato.
5. - L’eccezione di irricevibilità dell’azione demolitoria inerente la concessione demaniale integrativa n. 20/2014 di cui al ricorso introduttivo e motivi aggiunti è fondata.
Come documentato dalla difesa comunale il manufatto cimiteriale in oggetto è stato ultimato sin dal 26.02.2015 mentre il ricorso introduttivo è stato notificato soltanto il 30.11.2015, in palese violazione del termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla “piena conoscenza” di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
Per giurisprudenza costante -da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi- nel processo amministrativo, ai fini dell'impugnazione di una concessione edilizia da parte di terzi interessati, il momento identificativo della piena conoscenza deve essere fatto risalire, di regola, all'ultimazione dei lavori edili, atteso che solo in quel momento i terzi possono apprezzare le caratteristiche delle opere realizzate e, quindi, avere contezza dell'esistenza e dell'entità dei profili di illegittimità eventualmente ravvisabili (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 14.02.2017, n. 626; id. sez. IV, 25.05.2017, n. 2453, id. sez. IV, 13.01.2017, n. 66; TAR Sicilia, Catania sez. II, 22.08.2017, n. 2066).
Tale orientamento, formatosi in materia edilizia, è valevole anche nel caso di specie in cui la ricorrente ha potuto in epoca ben precedente constatare l’avvenuta realizzazione della cappella sia, quantomeno alla data del 13.11.2015, l’esistenza stessa della concessione cimiteriale n. 20/2014, si da poterne concretamente apprezzare la lesività per l’interesse azionato.
Infatti, la “piena conoscenza” -cui fa riferimento l'art. 41 comma 2, cod. proc. amm. per individuare il dies a quo dell'impugnazione- non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che -per individuare il dies a quo di decorrenza- basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 31.08.2017, n. 4129).
5.1. - Ne consegue la tardività del gravame quanto alle doglianze veicolate nei confronti della concessione n. 20/2014.
...
8. - Il ricorso può dunque a tutto concedere essere esaminato nel merito soltanto quanto alle doglianze dirette nei confronti della SCIA a sanatoria del 2014, della quale la ricorrente è stata notiziata soltanto il 13.11.2015.
9. - Per la suindicata parte il ricorso è infondato e va respinto.
La pretesa azionata dalla ricorrente muove dall’erroneo presupposto dell’applicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina urbanistico-edilizia in tema di distanze minime tra edifici compendiata dall’art. 873 c.c. dolendosi dell’eccessiva vicinanza della cappella realizzata dal controinteressato.
In realtà ritiene il Collegio che la contestata conformità dell’opera debba essere esaminata esclusivamente alla luce del rapporto concessorio tra il Comune di Perugia ed i concessionari delle aree demaniali disciplinato nella specie dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria del 23.12.1937 depositato in giudizio, venendo in questione non già costruzioni erette sopra il suolo bensì sepolcri a terra di modeste dimensioni.
L’art. 165 del suddetto regolamento, già vigente al momento della presentazione della prima SCIA e della realizzazione dell’opera, prevede la possibilità di ampliamenti dell’area data in concessione previa integrazione del canone concessorio. L’art. 55, c. 8, del regolamento stabilisce poi unicamente che la costruzione delle opere non deve essere “di pregiudizio per le opere confinanti”, pregiudizio in concreto del tutto indimostrato dalla sig.ra Mi..
Del tutto dirimente, ad ogni caso, è il disposto di cui all’art. 62, c. 8, del suddetto Regolamento secondo cui “i concessionari non acquisiscono alcun diritto che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare” quale estrinsecazione del generale principio per cui la posizione del concessionario di area demaniale è comunque recessiva rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e buon governo del cimitero (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 28.10.2015, n. 4943).
Ne consegue l’inconsistenza delle doglianze dedotte, dal momento che la SCIA a sanatoria è risultata persino superflua, in considerazione dell’interesse pubblico sotteso alla concessione integrativa n. 20/2014, come detto oramai del tutto intangibile, nonché della stessa minima entità della modificazione della sagoma dell’edicola funeraria, non percepibile dall’esterno, si da escludere una alterazione degli stessi valori paesaggistici come correttamente ritenuto dalla locale Soprintendenza.
10. - Per i suesposti motivi il ricorso come integrato dai motivi aggiunti è in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in parte infondato (TAR Umbria, sentenza 28.11.2017 n. 724 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016

EDILIZIA PRIVATA: La normativa generale di disciplina dei beni pubblici è contenuta negli articoli 822 e seguenti del codice civile. Dalla lettura degli articoli 822 e 824 cod. civ. si desume che i beni demaniali possono essere necessari o eventuali (o accidentali).
I primi, per le loro qualità intrinseche, sono sottratti in assoluto alla proprietà privata e possono appartenere soltanto allo Stato o alle Regioni: si tratta del demanio marittimo, idrico e militare (artt. 822, primo comma, cod. civ.).
I secondi possono, invece, essere oggetto di proprietà privata e soltanto se appartengono ad un ente territoriale fanno parte del relativo demanio: tra questi il terzo comma dell’art. 824 cod. civ. include espressamente anche i «cimiteri».
La normativa di settore è contenuta nelle seguenti disposizioni:
   - l’art. 107 del d.r. n. 448 del 1892 prevede che «i cimiteri particolari esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni, o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono sempre sottoposti alla immediata vigilanza dell'autorità comunale» (tale norma è stata abrogata da regio decreto 21.12.1942, n. 1880);
   - l’art. 340 del regio decreto del 27.07.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) dispone che: «e’ vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri»;
   - l’art. 104, comma 4, del d.P.R. 10.08.1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria) ha previsto che «le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale».
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Dalla ricostruzione del quadro normativo rilevante risulta erronea la prospettazione dell’appellante secondo cui i cimiteri possono essere solo pubblici e quelli “particolari” appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici sarebbero soltanto quelli creati prima del 1942 e che dopo tale data sarebbe possibile solo la continuazione di quelli precedenti.
Il dato rilevante, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, è costituito dalla individuazione del soggetto proprietario del cimitero.
Nella fattispecie in esame, gli odierni appellati hanno dimostrato che l’area cimiteriale è di proprietà delle Arciconfraternite.
In tale ottica ricostruttiva, non assumono rilievo le doglianze relative alla circostanza che il cimitero non sia una mera continuazione di quello creato prima del 1942 ma sia un nuovo cimitero, nonché la mancata destinazione dello stesso ai soli associati all’Arciconfraternite.
In relazione al primo aspetto, la normativa vigente non esclude che vi possano essere nuovi cimiteri che non siano pubblici e dunque non si può sostenere che la qualificazione dell’intervento edilizio come ampliamento del cimitero precedente sarebbe da solo sufficiente a fare perdere allo stesso natura di cimitero particolare trasformandolo in cimitero pubblico. In ogni caso, come si dirà oltre, si è in presenza di interventi edilizi che non hanno dato vita ad un nuovo cimitero bensì alla demolizione e ricostruzione di manufatti preesistenti con creazione di nuovi loculi, senza modificazione di volume e sagoma.
In relazione al secondo aspetto, nessuna norma impone la predetta destinazione e soprattutto prevede l’applicazione di sanzioni, quale la “trasformazione” in pubblico del cimitero, qualora essa non venga rispettata.
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L'appellante assume:
   - la violazione dell’art. 30 del regolamento di polizia mortuaria, secondo cui comporta la decadenza dal permesso di costruire l’esecuzione di opere difformi determinanti variazioni essenziali, tra le quali rientrerebbero quelle poste in essere dalle odierne parti resistenti;
   - le norme del regolamento si applicherebbero, in ogni caso, in ragione della loro valente cogente in grado di eterointegrare la convenzione, anche perché solo così si potrebbe assicurare il rispetto delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
   - l’art. IX della convenzione dispone che il mancato rispetto anche solo di una clausola derivante dalla convenzione comporta la decadenza del permesso di costruire.
I motivi non sono fondati in quanto:
   - le norme del regolamento trovano applicazione esclusivamente in presenza di cimiteri di proprietà pubblica che vengono dati in concessione mentre nel caso in esame si è in presenza, come già sottolineato, di un cimitero costruito su area di proprietà delle resistenti, con la conseguenza che trovano applicazione esclusivamente le norme poste dal d.lgs. n. 308 del 2001;
   - l’applicazione in funzione integrativa cogente delle norme regolamentati è esclusa dal fatto che tale integrazione presuppone non solo la presenza di prescrizioni imperative ma anche e soprattutto la dimostrazione che esse disciplinano un rapporto nel cui ambito dovrebbero integrarsi;
   - la clausola della convenzione è generica e, in ogni caso, non contiene disposizioni che sanciscano la decadenza del permesso di costruire in caso di interventi appartenenti alla tipologia di quelli contestati in questa sede.
Chiarito ciò, la legittimità degli atti impugnati deve essere vagliata alla luce di quanto prescritto dal d.lgs. n. 380 del 2001, secondo cui l’essenzialità della variazione ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
   a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 02.04.1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968;
   b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
   c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
   d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
   e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
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1.– La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Napoli ha decretato la decadenza delle Arciconfraternite da alcuni titoli edilizi che erano stati ottenuti, nel corso degli anni, per l’esecuzione di una serie di interventi edilizi all’interno del Cimitero di Fuorigrotta, sito in Napoli, quartiere Fuorigrotta.
2.– L’appello non è fondato.
2.1.– Con un primo motivo il Comune assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato che il cimitero debba considerarsi demaniale.
In particolare, l’appellante ha rilevato che l’art. 824 c.c. si limita ad effettuare una mera classificazione dei tipi cimiteriali, distinguendo i cimiteri demaniali, che sarebbero “la regola” e i cimiteri non demaniali, che sarebbero l’“eccezione”. La normativa, anteriore al codice civile, ammetterebbe cimiteri particolari quali ipotesi eccezionali. Ma tale inquadramento, nel caso di specie, non sarebbe possibile, in quanto le Arciconfraternite, con gli interventi realizzati che hanno portato ad aumentare il numero dei posti disponibili da 1341 a 4559, avrebbero creato un “nuovo cimitero particolare”.
Ne conseguirebbe che, non venendo in rilievo la mera continuazione di cimiteri particolari preesistenti, il cimitero in esame dovrebbe considerarsi pubblico.
Il motivo non è fondato.
La normativa generale di disciplina dei beni pubblici è contenuta negli articoli 822 e seguenti del codice civile. Dalla lettura degli articoli 822 e 824 cod. civ. si desume che i beni demaniali possono essere necessari o eventuali (o accidentali).
I primi, per le loro qualità intrinseche, sono sottratti in assoluto alla proprietà privata e possono appartenere soltanto allo Stato o alle Regioni: si tratta del demanio marittimo, idrico e militare (artt. 822, primo comma, cod. civ.).
I secondi possono, invece, essere oggetto di proprietà privata e soltanto se appartengono ad un ente territoriale fanno parte del relativo demanio: tra questi il terzo comma dell’art. 824 cod. civ. include espressamente anche i «cimiteri».
La normativa di settore è contenuta nelle seguenti disposizioni:
   - l’art. 107 del d.r. n. 448 del 1892 prevede che «i cimiteri particolari esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni, o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono sempre sottoposti alla immediata vigilanza dell'autorità comunale» (tale norma è stata abrogata da regio decreto 21.12.1942, n. 1880);
   - l’art. 340 del regio decreto del 27.07.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) dispone che: «e’ vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri»;
   - l’art. 104, comma 4, del d.P.R. 10.08.1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria) ha previsto che «le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale».
Dalla ricostruzione del quadro normativo rilevante risulta erronea la prospettazione dell’appellante secondo cui i cimiteri possono essere solo pubblici e quelli “particolari” appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici sarebbero soltanto quelli creati prima del 1942 e che dopo tale data sarebbe possibile solo la continuazione di quelli precedenti.
Il dato rilevante, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, è costituito dalla individuazione del soggetto proprietario del cimitero.
Nella fattispecie in esame, gli odierni appellati hanno dimostrato che l’area cimiteriale è di proprietà delle Arciconfraternite. Del resto, lo stesso Comune appellante non ha specificamente contestato questo dato.
In tale ottica ricostruttiva, non assumono rilievo le doglianze relative alla circostanza che il cimitero non sia una mera continuazione di quello creato prima del 1942 ma sia un nuovo cimitero, nonché la mancata destinazione dello stesso ai soli associati all’Arciconfraternite.
In relazione al primo aspetto, la normativa vigente non esclude che vi possano essere nuovi cimiteri che non siano pubblici e dunque non si può sostenere che la qualificazione dell’intervento edilizio come ampliamento del cimitero precedente sarebbe da solo sufficiente a fare perdere allo stesso natura di cimitero particolare trasformandolo in cimitero pubblico. In ogni caso, come si dirà oltre, si è in presenza di interventi edilizi che non hanno dato vita ad un nuovo cimitero bensì alla demolizione e ricostruzione di manufatti preesistenti con creazione di nuovi loculi, senza modificazione di volume e sagoma.
In relazione al secondo aspetto, nessuna norma impone la predetta destinazione e soprattutto prevede l’applicazione di sanzioni, quale la “trasformazione” in pubblico del cimitero, qualora essa non venga rispettata.
2.2.– Con un secondo e terzo motivo si assume:
   - la violazione dell’art. 30 del regolamento di polizia mortuaria, secondo cui comporta la decadenza dal permesso di costruire l’esecuzione di opere difformi determinanti variazioni essenziali, tra le quali rientrerebbero quelle poste in essere dalle odierne parti resistenti;
   - le norme del regolamento si applicherebbero, in ogni caso, in ragione della loro valente cogente in grado di eterointegrare la convenzione, anche perché solo così si potrebbe assicurare il rispetto delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
   - l’art. IX della convenzione dispone che il mancato rispetto anche solo di una clausola derivante dalla convenzione comporta la decadenza del permesso di costruire.
I motivi non sono fondati in quanto:
   - le norme del regolamento trovano applicazione esclusivamente in presenza di cimiteri di proprietà pubblica che vengono dati in concessione mentre nel caso in esame si è in presenza, come già sottolineato, di un cimitero costruito su area di proprietà delle resistenti, con la conseguenza che trovano applicazione esclusivamente le norme poste dal d.lgs. n. 308 del 2001;
   - l’applicazione in funzione integrativa cogente delle norme regolamentati è esclusa dal fatto che tale integrazione presuppone non solo la presenza di prescrizioni imperative ma anche e soprattutto la dimostrazione che esse disciplinano un rapporto nel cui ambito dovrebbero integrarsi;
   - la clausola della convenzione è generica e, in ogni caso, non contiene disposizioni che sanciscano la decadenza del permesso di costruire in caso di interventi appartenenti alla tipologia di quelli contestati in questa sede.
Chiarito ciò, la legittimità degli atti impugnati deve essere vagliata alla luce di quanto prescritto dal d.lgs. n. 380 del 2001, secondo cui l’essenzialità della variazione ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: «a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 02.04.1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali
».
Nella fattispecie in esame, l’appellante non ha dimostrato che ricorra alcuna delle fattispecie sopra indicate. Né, è bene aggiungere, può obiettarsi che la ricostruzione della disciplina applicabile può comportare la violazione delle prescrizioni a tutela della salute pubblica, in quanto non risultano violate disposizioni che rischiano di recare pregiudizio alla salute pubblica e, qualora ciò dovesse verificarsi, le amministrazioni competenti sono titolari dei necessari poteri di prevenzione e di tutela.
2.3.– Il rigetto dei motivi sopra indicati rende non necessario l’esame del motivo (indicato nell’atto di appello come secondo) con cui il Comune ha assunto di avere rispettato le norme poste a garanzia della partecipazione al procedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16.06.2016 n. 2667 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATA: Dal sopralluogo effettuato dagli uffici comunali risulta che:
   - è stata realizzata ex novo un’edicola funeraria in luogo di un manufatto funerario preesistente, di altezza e superficie inferiore a quello edificato;
   - la sagoma del nuovo manufatto è notevolmente difforme da quello precedente;
   - la nuova edicola funeraria consente un numero maggiore di tumulazioni.
Il Comune, trattandosi di nuova edificazione, ha correttamente ritenuto necessaria l’autorizzazione comunale. Il regolamento cimiteriale prevede, infatti, espressamente che necessitino di permesso gli interventi edilizi i quali, come quello in esame, comportino la realizzazione di nuovi edifici, incrementi volumetrici e di superfici e il mutamento del numero e della tipologia delle sepolture.
L’art. 49 del medesimo regolamento dispone altresì che la realizzazione di opere in difformità o in assenza del permesso di costruire, ove necessario, comporti la decadenza dalla concessione.
Alla luce delle risultanze dell’accertamento comunale non può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui le opere realizzate hanno una portata trascurabile in quanto la normativa regolamentare prevede espressamente la necessità del permesso edilizio per opere della tipologia realizzata.
Si deve poi escludere che la proposizione di una domanda di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR/2001 possa aver comportato l’automatica inefficacia della determina n. 34/2008.
La concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è, come meglio esposto in seguito, soggetta al regime demaniale dei beni, il quale si atteggia in modo diverso rispetto alla ordinaria disciplina edilizia.
Ne deriva che le norme richiamate integrano parte di una regolamentazione autonoma e, per molti versi, eterogenea rispetto a quella recata per l’attività edilizia libera, cosicché il meccanismo disciplinato dall’art. 36 DPR 380/2001 in materia di concessioni cimiteriali non assume alcun valore di principio generale.
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Si deve escludere che le opere realizzate (realizzazione ex novo di edicola funeraria) potessero essere realizzate tramite DIA in base alle norme previste dal TU Edilizia DPR 380/2001, in primo luogo perché con tutta evidenza l’intervento ha dato luogo ad una nuova costruzione, per cui sarebbe necessario il rilascio di un permesso di costruire.
Peraltro, come già ricordato, il regolamento cimiteriale prevede che opere della tipologia descritte siano sottoposte a permesso edilizio e che, in ogni caso, un’edificazione eseguita in assenza delle autorizzazioni prescritte implica la decadenza della concessione e la demolizione delle opere abusive.
Tale disciplina si distingue da quella prevista per opere edilizie realizzate su fondi privati, in quanto trattandosi di area demaniale in concessione, vincolata a scopi funerari, il regime edilizio presenta caratteristiche più restrittive, soggiacendo ai poteri regolatori e conformativi di stampo pubblicistico.
In questa prospettiva lo ius sepulcri vantato dal ricorrente attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.
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E' infondata la censura secondo cui l’acquisizione dell’area (cimiteriale) sia avvenuta senza la previa notifica dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive secondo lo schema procedimentale di cui all’art. 31 DPR 380/2001.
Invero, il provvedimento gravato non viene assunto in applicazione del citato art. 31 che concerne l’edificazioni abusiva su immobili privati ma, si ribadisce, costituisce un’esplicazione dei poteri in capo al Comune quale autorità concedente di un’area demaniale; il Comune infatti con il provvedimento impugnato mira a reprimere un’attività edilizia abusivamente realizzata su un terreno che non appartiene al privato ed è soggetto alla disciplina pubblicistica dei beni demaniali.
Tale regime giuridico è comprovato dall'art. 824, secondo comma, cod. civ., a norma del quale i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico.
Con la detta disposizione si è introdotta una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti: ne consegue la natura pacificamente concessoria del diritto di sepolcro.
In questa prospettiva, la decadenza dalla posizione di concessionario dell’area comporta la perdita della proprietà del bene ivi costruito in quanto non è possibile separare il suolo demaniale dall'elemento funerario sopra di esso realizzato, formando i due beni un unicum inscindibile anche in base ai principi generali che presiedono all'istituto del diritto di superficie di cui all'art. 953 cod. civ.: si tratta del c.d. effetto devolutivo, in base al quale le opere edilizie realizzate al di sopra di beni demaniali acquisiscono anch'esse, allo scadere della concessione, la medesima natura di bene pubblico (si veda in tal senso pure l'art. 44 del citato regolamento comunale di polizia mortuaria, a norma del quale "i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano di proprietà dell'Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 953 del C.C., allo scadere della concessione, se non rinnovata").
Di qui la trasformazione in bene demaniale anche del manufatto, per effetto del provvedimento di decadenza in questa sede gravato, e la possibilità che lo stesso possa essere affidato ulteriormente in concessione sulla base delle regole e dei principi vigenti in materia.
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1. Il sig. Re. è proprietario di una cappella (cd. cappella Sg.Fe.) presso il cimitero di Poggioreale a Napoli, acquistata nel 2006 dal precedente proprietario, quale concessionario del suolo cimiteriale.
Con atto del 20.10.2006 il Comune di Napoli ha notificato al ricorrente l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, contestandogli l’esecuzione abusiva di opere edilizie.
Con la determina impugnata n. 35 del 21.04.2008 il Comune ha poi, definendo il procedimento avviato, disposto la decadenza della concessione del suolo cimiteriale e l’acquisizione della relativa cappella al patrimonio comunale.
Il sig. Re. ha impugnato con il ricorso in epigrafe il detto provvedimento denunziando i seguenti vizi:
   - violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 97 Cost.;
   - violazione di legge, violazione del principio della tutela dell’affidamento, carenza di motivazione, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta;
   - violazione art. 7 L. 94/1982, violazione art. 10 L. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, esorbitanza;
   - violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti di legge, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per sviamento, illegittimità dell’art. 49 del regolamento comunale di polizia mortuaria per violazione dell’art. 31 DPR 380/2001;
   - eccessiva durata del procedimento, ulteriore eccesso di potere, violazione del principio dell’affidamento;
   - manifesta incompetenza, eccesso di potere.
...
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Con il primo motivo si deduce che le opere realizzate in assenza di autorizzazione sarebbero di portata minimale e non avrebbero comportato la necessità del rilascio di un permesso edilizio.
Il motivo non ha pregio.
Dal sopralluogo effettuato dagli uffici comunali (verbale prot. 2679/2006) risulta che presso la Cappella Sg.:
   - è stata realizzata ex novo un’edicola funeraria in luogo di un manufatto funerario preesistente, di altezza e superficie inferiore a quello edificato;
   - la sagoma del nuovo manufatto è notevolmente difforme da quello precedente;
   - la nuova edicola funeraria consente un numero maggiore di tumulazioni.
Il Comune, trattandosi di nuova edificazione, ha correttamente ritenuto necessaria l’autorizzazione comunale (art. 29 del regolamento comunale di Polizia mortuaria del 21.02.2006 - delibera CC 11/2006, e per la disciplina previgente art. 231 dello stesso regolamento).
Il regolamento cimiteriale prevede infatti espressamente che necessitino di permesso gli interventi edilizi i quali, come quello in esame, comportino la realizzazione di nuovi edifici, incrementi volumetrici e di superfici e il mutamento del numero e della tipologia delle sepolture.
L’art. 49 del medesimo regolamento dispone altresì che la realizzazione di opere in difformità o in assenza del permesso di costruire, ove necessario, comporti la decadenza dalla concessione.
Alla luce delle risultanze dell’accertamento comunale non può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui le opere realizzate hanno una portata trascurabile in quanto la normativa regolamentare prevede espressamente la necessità del permesso edilizio per opere della tipologia realizzata.
Si deve poi escludere che la proposizione di una domanda di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR/2001 possa aver comportato l’automatica inefficacia della determina n. 34/2008.
La concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è, come meglio esposto in seguito, soggetta al regime demaniale dei beni, il quale si atteggia in modo diverso rispetto alla ordinaria disciplina edilizia.
Ne deriva che le norme richiamate integrano parte di una regolamentazione autonoma e, per molti versi, eterogenea rispetto a quella recata per l’attività edilizia libera, cosicché il meccanismo disciplinato dall’art. 36 DPR 380/2001 in materia di concessioni cimiteriali non assume alcun valore di principio generale.
...
2.3. Con il terzo motivo si deduce che le opere realizzate sarebbero soggette, eventualmente, a DIA e quindi assoggettabili a sanzione pecuniaria.
La censura non ha pregio.
Si deve escludere che le opere realizzate potessero essere realizzate tramite DIA in base alle norme previste dal TU Edilizia DPR 380/2001, in primo luogo perché con tutta evidenza l’intervento ha dato luogo ad una nuova costruzione, per cui sarebbe necessario il rilascio di un permesso di costruire.
Peraltro, come già ricordato, il regolamento cimiteriale (artt. 29 e 49) prevede che opere della tipologia descritte siano sottoposte a permesso edilizio e che, in ogni caso, un’edificazione eseguita in assenza delle autorizzazioni prescritte implica la decadenza della concessione e la demolizione delle opere abusive; tale disciplina si distingue da quella prevista per opere edilizie realizzate su fondi privati, in quanto trattandosi di area demaniale in concessione, vincolata a scopi funerari, il regime edilizio presenta caratteristiche più restrittive, soggiacendo ai poteri regolatori e conformativi di stampo pubblicistico; in questa prospettiva lo ius sepulcri vantato dal ricorrente attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico (Tar Napoli sez. VII n. 920/2014, Cons. Stato n. 1330/2010).
2.4. Con il quarto motivo si lamenta che l’acquisizione dell’area sia avvenuta senza la previa notifica dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive secondo lo schema procedimentale di cui all’art. 31 DPR 380/2001.
La censura è infondata.
Il provvedimento gravato non viene assunto in applicazione del citato art. 31 che concerne l’edificazioni abusiva su immobili privati ma, si ribadisce, costituisce un’esplicazione dei poteri in capo al Comune quale autorità concedente di un’area demaniale; il Comune infatti con il provvedimento impugnato mira a reprimere un’attività edilizia abusivamente realizzata su un terreno che non appartiene al privato ed è soggetto alla disciplina pubblicistica dei beni demaniali.
Tale regime giuridico è comprovato dall'art. 824, secondo comma, cod. civ., a norma del quale i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico.
Con la detta disposizione si è introdotta una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti: ne consegue la natura pacificamente concessoria del diritto di sepolcro.
In questa prospettiva, la decadenza dalla posizione di concessionario dell’area comporta la perdita della proprietà del bene ivi costruito in quanto non è possibile separare il suolo demaniale dall'elemento funerario sopra di esso realizzato, formando i due beni un unicum inscindibile anche in base ai principi generali che presiedono all'istituto del diritto di superficie di cui all'art. 953 cod. civ.: si tratta del c.d. effetto devolutivo, in base al quale le opere edilizie realizzate al di sopra di beni demaniali acquisiscono anch'esse, allo scadere della concessione, la medesima natura di bene pubblico (si veda in tal senso pure l'art. 44 del citato regolamento comunale di polizia mortuaria, a norma del quale "i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano di proprietà dell'Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 953 del C.C., allo scadere della concessione, se non rinnovata").
Di qui la trasformazione in bene demaniale anche del manufatto, per effetto del provvedimento di decadenza in questa sede gravato, e la possibilità che lo stesso possa essere affidato ulteriormente in concessione sulla base delle regole e dei principi vigenti in materia (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 10.04.2015 n. 2050 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATAE' abusiva la costruzione di una serie di edicole funerarie, cappelle gentilizie e tumuli non contemplata dalla concessione comunale alla società ..., soggetto promotore ex art. 37-bis l. n. 109 del 1994, per la “progettazione della costruzione, ampliamento e gestione del cimitero”.
Invero, le opere edilizie realizzate dalla ricorrente esorbitano dai contenuti della convenzione stipulata con il Comune e non hanno i caratteri delle opere pubbliche comunali, e, pertanto, non possono dalla prima essere realizzate al di fuori di un ordinario procedimento edilizio e in assenza del prescritto titolo abilitativo.
E, difatti, solo le opere oggetto della concessione sono destinate al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività, indistintamente considerata, e risultano perciò connotate non soltanto da un rilievo di ordine generale, proprio di ogni opera cimiteriale, ma da una oggettiva natura di opera pubblica.
Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultano privi di siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici, ‘individuati’ interessi singolari (quelli degli assegnatari cui la loro realizzazione era affidata), pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non si tratta, dunque, di opere ‘stricto sensu’ pubbliche, come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell’art. 7, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <<Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: […] c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554>>).

Nel ricorso si espone che:
- con determinazione dirigenziale n. 12 del 05.09.2003 il Comune di Taranto affidava in concessione alla società Bozzetto Fondazioni s.r.l., soggetto promotore ex art. 37-bis l. n. 109 del 1994, la “progettazione della costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di Talsano”;
- in data 26.01.2004 Società e Comune stipulavano la relativa convenzione;
- alla Bozzetto Fondazioni subentrava poi nel rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 37-quinques l. n. 109 citata, la società di progetto Erregiesse s.r.l.;
- con deliberazione n. 61 del 21.04.2004 il Consiglio Comunale adottava la necessaria variante al p.r.g. (ai fini della destinazione urbanistica ‘cimiteriale’ dell’area interessata dall’ampliamento, nella disponibilità del soggetto promotore);
- con delibera di Giunta n. 542 del 25.08.2004 veniva approvato il progetto definitivo dell’intervento;
- con deliberazione n. 37 del 16.02.2005 il Consiglio Comunale approvava la citata variante di piano;
- con d.d. n. 53 del 15.03.2005, all’esito del procedimento di validazione ex art. 47 d.p.r. n. 554 del 1999, veniva approvato il progetto esecutivo;
- con atto rep. n. 46249 del 10.10.2007 la Erregiesse cedeva l’area interessata dal progetto al Comune di Taranto, che per l’effetto riconosceva alla prima il diritto di gestire il complesso cimiteriale durante il periodo della concessione;
- in data 19.02.2010 le parti stipulavano un “Atto aggiuntivo al contratto avente n. 7941 del 26.01.2004. Revisione della concessione”;
-
in data 20.10.2011 il RUP, a seguito di apposito sopralluogo, redigeva la nota protocollo n. 1145, nella quale si dava atto della realizzazione, da parte di Erregiesse, di una serie di edicole funerarie, cappelle gentilizie e tumuli privi di titolo edilizio: di tali opere abusive, infine, si ordinava la demolizione con alcune ordinanze dirigenziali, la cui n. 5 del 31.01.2012, relativa alle edicole, veniva impugnata con il ricorso in esame.
...
Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi che il ricorso è infondato e va, quindi, respinto: in particolare, come subito si esporrà, il Collegio ritiene che le opere edilizie realizzate dalla ricorrente esorbitassero dai contenuti della convenzione stipulata con il Comune di Taranto e non avessero i caratteri delle opere pubbliche comunali, e, pertanto, non potessero dalla prima essere realizzate al di fuori di un ordinario procedimento edilizio e in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Correttamente, dunque, l’Amministrazione ne riteneva l’abusività e ne ordinava la demolizione.
Esaminando, appunto, i contenuti della richiamata Convenzione, può osservarsi come la stessa prevedesse da un lato la diretta realizzazione da parte della concessionaria di una serie di opere cimiteriali (loculi, cellette per ossari, campi di inumazione, aree servizi e uffici, parcheggio, ecc.), e, dall’altro, la “cessione in concessione ai soggetti privati di una parte del suolo per la realizzazione di cappelle private, cappelle per confraternite e per la realizzazione di edicole” (pag. 6).
Rispetto a tali porzioni di suolo, dunque, la ricorrente doveva soltanto provvedere alla necessaria “infrastrutturazione” (v. art. 6 della Convenzione), ottenendo poi un corrispettivo dalla loro “concessione” ai privati (pagg. 6/7).
L’accordo fra Amministrazione e Concessionaria, dunque, non contemplava in alcun modo la diretta realizzazione da parte di quest’ultima delle edicole private, delle cappelle e dei tumuli, ma, soltanto, la predisposizione dei suoli a siffatte opere destinati.
Il ‘concetto’ veniva quindi ribadito all’art. 6-bis dell’atto aggiuntivo (oltre che alla sua pag. 4), denominato “Oggetto Convenzione”, nel quale, in linea con le disposizione della originaria Convenzione, si prevedeva per Erregiesse la costruzione di 2208 loculi, di 192 loculi a fronte lungo, di 2400 cellette ossario (oltre che di uffici, servizi cimiteriali, box per fiorai e un parcheggio), e, soltanto, l’infrastrutturazione delle aree destinate alle 22 cappelle per confraternite, alle 370 cappelle famigliari, alle 112 edicole private e ai 264 tumuli privati.
Coerentemente, d’altronde, il medesimo atto aggiuntivo ricollegava i ricavi in questa parte spettanti alla Erregiesse alla “concessione dei suoli” per l’edificazione di edicole funerarie, tumuli e cappelle e non alla vendita di tali manufatti (v. pag. 5).
Del medesimo tenore, ancora, risultavano gli atti con i quali il Comune provvedeva a fissare, revisionandoli, i contenuti della concessione, nei quali, sul punto, esclusivamente si faceva riferimento alla infrastrutturazione delle “aree per la costruzione di n. 22 Cappelle Confraternite, n. 100 Cappelle private e n. 80 Edicole private”, invece disponendo la diretta costruzione da parte del Promotore dei ‘Colombari’ contenenti i loculi e le cellette, dei campi di inumazione, di un edificio per il culto e di un edificio da destinare ai servizi cimiteriali (v. delibere di Giunta Comunale n. 292 dell’08.07.2005 e n. 73 dell’11.06.2009).
E’ dunque da questi atti, amministrativi e convenzionali, che potevano e dovevano ricavarsi i contenuti dell’intervento in progetto e, per quello che qui più interessa, distinguerne le parti direttamente riferibili all’immediata iniziativa della ricorrente, in quanto oggetto della concessione, da quelle invece rimesse alla futura ed eventuale volontà dei privati assegnatari dei suoli (ove realizzare, autonomamente, cappelle, edicole e tumuli): distinzione, questa, non soltanto rilevante quanto alla valutazione della condotta di Erregiesse sul piano contrattuale, ma, anche, ai nostri fini, incidendo la stessa sulla natura delle opere in parola.
In questa prospettiva, difatti, solo le opere oggetto della concessione erano destinate al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività, indistintamente considerata, e risultavano perciò connotate non soltanto da un rilievo di ordine generale, proprio di ogni opera cimiteriale, ma da una oggettiva natura di opera pubblica (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 10.06.2009, n. 534): non a caso, d’altronde, la Convenzione e l’Atto aggiuntivo ne affidavano la realizzazione in via diretta e immediata al soggetto promotore.
Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultavano privi di siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici, ‘individuati’ interessi singolari (quelli degli assegnatari cui la loro realizzazione era affidata), pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non si trattava, dunque, di opere ‘stricto sensu’ pubbliche, come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell’art. 7, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <<Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: […] c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554>>).
Legittima, per conseguenza, la valutazione della loro abusività effettuata dal Comune (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 13.03.2013 n. 575 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: Trattandosi di costruzione (cappella funeraria) all’interno di un cimitero, ed in mancanza di una specifica disposizione regolamentare dell’Ente, non opera il silenzio-assenso di cui all’art. 20 del DPR 380/2001.
Invero, nell’ambito del cimitero l’edificazione è regolata, in via primaria, dalle disposizioni di cui al T.U.L.S. (RD 27.07.1934, nr. 1265) e dalla l. 10.09.1990, nr. 285, che i Comuni possono solo integrare, mediante il proprio regolamento, con rinvio alle disposizioni di cui al DPR 380/2001 e che dunque, in assenza di una specifica previsione regolamentare locale, necessita di un provvedimento espresso in coerenza con il particolare regime, a natura concessoria, che l’Ordinamento disciplina.

- Ritenuto che, nell’odierno giudizio, parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’inerzia che l’Ente intimato ha serbato sulla istanza presentata il 10.05.2011, prot. n. 4339 tesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una cappella funeraria da n. 10 loculi, più urne, da erigersi nel cimitero comunale al lotto nr. 21;
- Ritenuto che l’Ente, ritualmente costituitosi, oppone alla domanda del ricorrente che il richiesto permesso di costruire non può essere rilasciato in quanto il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.12.2009, art. 6 delle NTA stabilisce che il titolo richiesto non viene rilasciato in aree sprovviste delle opere di urbanizzazione primaria (i cui lavori, nella specie, sono approvati ed in corso di “verifica finanziaria del bilancio comunale”);
- Ritenuto che, trattandosi di costruzione all’interno di un cimitero, ed in mancanza di una specifica disposizione regolamentare dell’Ente, non opera il silenzio-assenso di cui all’art. 20 del DPR 380/2001;
- Ritenuto infatti che nell’ambito del cimitero l’edificazione è regolata, in via primaria, dalle disposizioni di cui al T.U.L.S. (RD 27.07.1934, nr. 1265) e dalla l. 10.09.1990, nr. 285, che i Comuni possono solo integrare, mediante il proprio regolamento, con rinvio alle disposizioni di cui al DPR 380/2001 (TAR Reggio Calabria, 26.01.2010, nr. 26) e che dunque, in assenza di una specifica previsione regolamentare locale, necessita di un provvedimento espresso in coerenza con il particolare regime, a natura concessoria, che l’Ordinamento disciplina;
- Ritenuto che la dichiarazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è stata resa solamente in giudizio, da parte del difensore dell’Ente, e non con un provvedimento espresso dell’Autorità indirizzato personalmente al richiedente, con la conseguenza che non si può dichiarare cessata la materia del contendere;
- Ritenuto che, pertanto, il Comune di Bovalino va condannato all’adozione di un provvedimento espresso nei confronti del ricorrente, da emanarsi all’esito del necessario procedimento amministrativo, nel quale assicurare la piena partecipazione del ricorrente medesimo, allo scopo di verificare, in contraddittorio, i presupposti dell’azione amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza -o sua notifica a cura di parte- e con l’espresso avviso che, in mancanza, in luogo del Comune e con oneri a suo carico provvederà un commissario ad acta appositamente nominato dal TAR su istanza di parte, debitamente notificata alla controparte (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 14.06.2012 n. 431 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATAAlla luce dell’attuale assetto della disciplina in materia di edilizia (DPR 380/2001) e nel riparto delle funzioni derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione, di cui alla L.Cost. 1/2003, il Comune può legittimamente disciplinare forme e condizioni della trasmissibilità tra vivi dei diritti suoi suoli cimiteriali, integrando la disciplina civilistica ordinaria, e può sottoporre l’autorizzazione alla edificazione dei manufatti del servizio votivo alle generali regole dettate dal DPR 380/2001 per l’edificazione ordinaria.
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E'
legittima la previsione regolamentare locale (di polizia mortuaria) che assoggetta l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite procedure di autorizzazione proprie della disciplina edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente disciplina (oneri concessori, termini di inizio e fine lavori e così via).
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Quanto al secondo aspetto, parte ricorrente afferma che, avendo fatto istanza per la realizzazione della cappella, sul suolo in questione, ed avendo altresì depositato il relativo progetto presso il Settore tecnico decentrato di Reggio Calabria, ai fini del rispetto della normativa antisismica, sulla istanza relativa al predetto progetto, si sarebbe formato il silenzio assenso ex art. 19 l. 241/1990; in questo senso sarebbe illegittimo il diniego del Comune all’allaccio dell’energia elettrica per il servizio votivo, impugnato con il ricorso introduttivo; inoltre, sarebbe illegittimo il diniego opposto alla istanza in sanatoria, presentata in subordine ex art. 13 della l. 47/1985, nelle more realizzato, ed i consequenziali atti repressivi, che il Comune ha adottato.
Nel merito delle opposte ragioni, si osserva dunque che la tesi di parte ricorrente si fonda sul principio secondo il quale la materia è esclusa dalla potestà di regolamentazione comunale: la cessione del diritto di superficie sull’area cimiteriale, secondo tale impostazione, sarebbe soggetta alle sole norme civilistiche ordinarie, mentre l’edificazione di manufatti del servizio votivo nell’area cimiteriale resterebbe esclusivamente soggetta all’apposita disciplina nazionale di cui al Regolamento approvato con DPR 285/1990 e non a quella ordinaria in tema di edificazione (già l. 10/1977, oggi DPR 380/2001). In questo senso, pertanto, il regolamento comunale sarebbe illegittimo e da disapplicarsi o annullarsi in parte qua.
Ad attento esame, nelle specifiche questioni oggetto dell’odierno giudizio, la tesi del ricorrente è infondata, dovendosi ritenere che, alla luce dell’attuale assetto della disciplina in materia di edilizia (DPR 380/2001) e nel riparto delle funzioni derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione, di cui alla L.Cost. 1/2003, il Comune può legittimamente disciplinare forme e condizioni della trasmissibilità tra vivi dei diritti suoi suoli cimiteriali, integrando la disciplina civilistica ordinaria, e può sottoporre l’autorizzazione alla edificazione dei manufatti del servizio votivo alle generali regole dettate dal DPR 380/2001 per l’edificazione ordinaria.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 118 Cost. e dell’art. 3, comma 5, del Dlgs 267/2000, il Comune è titolare sia di funzioni proprie, che di funzioni attribuite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Tra le funzioni amministrative proprie del Comune rientrano quelle afferenti l’assetto e l’utilizzazione del territorio (art. 13 del Dlgs 267/2000) che, pacificamente, comprende anche la materia della disciplina delle costruzioni di manufatti cimiteriali, all’interno delle apposite aree.
In questo senso, il principio di sussidiarietà impone di orientare l’interpretazione della disciplina vigente nel senso di assicurare la massima latitudine possibile all’autonomia decisionale comunale, che rappresenta il livello di governo più vicino ai cittadini.
Tale principio implica che la disciplina di cui al DPR 285/1990 costituisce un quadro normativo unitario e mantiene un proprio valore di orientamento uniforme a livello nazionale della regolamentazione delle aree cimiteriali per quanto concerne l’igiene e la sanità collettiva, ma che, per quanto non espressamente disciplinato, o per quanto risulti essere relativo alla specifica incidenza della materia sull’assetto del territorio, può essere integrato dal regolamento comunale.
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Quanto alla necessità del titolo edilizio in ordine al progetto della cappella funeraria, la legittimità del regolamento comunale discende sia dal principio di sussidiarietà, che si è illustrato prima, sia da evidenti considerazioni sistematiche.
Infatti, il tenore della disciplina del DPR 380/01 è tale da attrarre nella sua sfera di applicazione ogni genere di trasformazione edilizia dei suoli e dunque non si vede quale tipo di ragione, in diritto o anche di esigenza di interesse pubblico, dovrebbe comportare una eccezione per gli edifici funerari, peraltro soggetti alla disciplina delle norme tecniche dell’edilizia, in funzione antisismica, che sono disciplinate pur sempre dal medesimo DPR 380/2001 (art. 52 e ss. ed in particolare artt. da 83 in poi).
A ben vedere, l’unica sostanziale ragione secondo la quale parte ricorrente sostiene la estraneità della disciplina in materia rispetto a quella generale, starebbe in una sostanziale specialità del DPR 285/1990, che esaurirebbe in sé la disciplina applicabile, con la conseguenza che l’autorizzazione del sindaco in esso prevista costituirebbe l’unico titolo esigibile per la costruzione del manufatto a servizio votivo dei defunti.
Si deve dare atto che tale argomentazione è fondata sulle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza più risalente (TAR Sicilia Catania, 18.02.1981, n. 88; Cassazione Penale, sez. III, 02.03.1983) e che, peraltro, anche pronunce recenti hanno mantenuto (TAR Campania, Napoli, 9187/2004).
Tuttavia, il Collegio deve sottoporre a revisione critica l’orientamento appena richiamato: invero, la “specialità” del regolamento di igiene di cui al DPR 285/1990, che trae il proprio vigore dalle norme di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n. 1265, artt. da 337 a seguire, non esclude la necessità del titolo edilizio, quando il regolamento locale lo richiede.
Invero, l’art. 94 del DPR 285/1990, che prevede che i singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente, ha ad oggetto l’esercizio del potere di controllo della corrispondenza del progetto con le previsioni del piano regolatore del cimitero di cui agli artt. 54 e ss. del medesimo decreto, e quindi richiama, nella disciplina territoriale, all’esercizio dei poteri di controllo delle attività di trasformazione del territorio che, come si è visto, sono da ritenersi strutturalmente propri delle competenze comunali ai sensi del Dlgs 267/2000, collocandoli all’interno di un quadro generale costituito dalla regolamentazione del piano regolatore cimiteriale.
Ne consegue che l’art. 94 cit. va interpretato nel senso che non istituisce un procedimento tipico o nominato: il Comune, pertanto, ben può riservare, in via regolamentare, l’esercizio del summenzionato potere di controllo alla disciplina procedimentale propria del DPR 380/2001, assicurando uniformità di presupposti, procedimenti e condizioni all’esercizio del potere di controllo delle trasformazioni edilizie del territorio, sia in area cimiteriale che all’esterno di essa, con la conseguenza che è legittima la previsione regolamentare locale che assoggetta l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite procedure di autorizzazione proprie della disciplina edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente disciplina (oneri concessori, termini di inizio e fine lavori e così via) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 26.01.2010 n. 26 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATAL’attività edilizia in aree cimiteriali (poiché le relative costruzioni non comportano un carico urbanistico di tipo ordinario) è regolata in via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (attualmente il D.P.R. 285/1990, che ha sostituito il D.P.R. 803/1975, a sua volta subentrato al R.D. 21.12.1942 n. 1880) nonché, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal Piano cimiteriale, che, ai sensi degli artt. 54 e segg. del citato decreto ogni Comune è tenuto ad adottare, cosicché il privato non deve munirsi di alcun autonomo titolo edilizio, essendo sufficiente all’uopo il provvedimento di approvazione previsto dall’art. 94 della citata normativa.
Parimenti, non può fondatamente sostenersi una intervenuta automatica decadenza della concessione cimiteriale in questione per mancato esercizio della facoltà di costruire, in applicazione dell’art. 15, co. II, del D.P.R. 380/2001.
Invero, l’attività edilizia in aree cimiteriali (poiché le relative costruzioni non comportano un carico urbanistico di tipo ordinario) è regolata in via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (attualmente il D.P.R. 285/1990, che ha sostituito il D.P.R. 803/1975, a sua volta subentrato al R.D. 21.12.1942 n. 1880) nonché, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal Piano cimiteriale, che, ai sensi degli artt. 54 e segg. del citato decreto ogni Comune è tenuto ad adottare, cosicché il privato non deve munirsi di alcun autonomo titolo edilizio, essendo sufficiente all’uopo il provvedimento di approvazione previsto dall’art. 94 della citata normativa (cfr. Cass. Pen. sez. III, 02.03.1983 – Patimo) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 22.06.2009 n. 3428 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La costruzione di una cappella cimiteriale non è esente dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.
L'eventuale esenzione necessita della concomitanza di due requisiti: per effetto del primo la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale; per effetto del secondo le opere debbono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente
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L’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione richiede l’esistenza di due presupposti che debbono entrambi concorrere, l’uno di carattere oggettivo e l’altro di carattere soggettivo.
Per effetto del primo la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale; per effetto del secondo le opere debbono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente. La ratio di tale norma è, infatti, quella di agevolare l’esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici (Consiglio di Stato, Sezione V, 11.01.2006, n. 51).
La Cappella realizzata dall’interessata non può rientrare tra le previsioni di cui alla detta lettera f) tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo.
La Cappella, se fosse stata costruita direttamente dal Comune, sarebbe certamente rientrata tra le opere pubbliche realizzate da ente istituzionalmente competente per il soddisfacimento dell’interesse dell’intera collettività.
Alla stessa conclusione si sarebbe pervenuti se il Comune avesse istituito apposito ente per assicurare a tutti i cittadini la possibilità di essere seppelliti e se questo avesse realizzato l’opera.
In conclusione l’opera, se destinata al soddisfacimento del bisogno di tutta la collettività, indistintamente considerata, realizzata direttamente dalla pubblica amministrazione o da un organismo all’uopo creato, ha i requisiti per beneficiare dell’esenzione. Ciò nella considerazione che, se così non fosse, si assisterebbe ad un notevole appesantimento dell’operato dell’amministrazione che attraverso una partita di giro finirebbe col recuperare apparentemente la quota di spese sostenute per l’urbanizzazione della zona interessata dall’edificazione. E chiaramente non avrebbe senso che un settore dell’amministrazione che realizza un’opera pubblica in una zona urbanizzata da altro suo settore rimborsi a quest’ultimo la quota parte delle spese sostenute per la ripetuta urbanizzazione.
Altro discorso va fatto quando un soggetto diverso da quello che la lettera f) definisce istituzionalmente competente realizzi un’opera destinata ad essere utilizzata solo ed esclusivamente dai suoi associati. Detto soggetto, costituito per realizzare l’interesse di una categoria ben definita di persone persegue un interesse apprezzabile non generale ma particolare, e può agire o meno per finalità di lucro. Tale ultima finalità non rileva assolutamente, essendo preponderante la prima, consistente nel perseguimento dell’interesse di un gruppo di persone definibili sulla scorta delle previsioni del suo statuto.
Il perseguimento di un interesse particolare comporta che la Confraternita, che voglia realizzare un immobile nell’interesse degli associati utilizzando un’area cimiteriale, debba corrispondere un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione sostenute dalla collettività. Sarebbe ingiustificato, infatti, che il gruppo di soggetti rappresentati dalla Confraternita utilizzassero gratuitamente le opere di urbanizzazione realizzate dalla collettività, non essendo condivisibile la deduzione della ricorrente secondo la quale nulla sarebbe dovuto in presenza di aree già urbanizzate.
Non esiste nemmeno il presupposto oggettivo considerato che l’opera eseguita dall’interessata non è qualificabile in alcun modo tra le opere di urbanizzazione che l’ultima parte di detta lettera f) individua tra quelle che i privati eseguono in attuazione di strumenti urbanistici (strade previste da un piano di lottizzazione ad esempio) (
CGARS, sentenza 10.06.2009 n. 534 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2005

EDILIZIA PRIVATALa costruzione di una cappella privata, all'interno del cimitero comunale, sconta il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
I due ricorsi si fondano sul postulato che in virtù dell’art. 9, lettera f, della L. n. 10/1977, per la costruzione di una Cappella Cimiteriale non sarebbe dovuto il pagamento dei predetti oneri atteso che le Confraternite è un Ente Ecclesiale non avente scopo di lucro,ma caratteristiche mutualistiche ed assistenziali.
Le Cappelle, secondo l’assunto di parte ricorrente, anche se non destinate a scopi propri dell’Amministrazione, soddisfano bisogni della collettività, anche se la gestione del manufatto Cimiteriale è svolta da privati.
L’iter logico giuridico seguito dalla ricorrente non è condivisibile.
Invero, l’art. 9 della L. n. 10/1977, alla lettera f), disposizione invocata dalla ricorrente per postulare l’esonero dai contributi e pretendere la restituzione del asseritamene indebito, statuisce che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per: gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Nel caso all’esame del Collegio la Cappella non è sussumibile in nessuna delle fattispecie elencate nella norma surriportata.
Infatti, essa non può essere considerata opera pubblica realizzata da un Ente pubblico istituzionalmente competente, né opera di urbanizzazione realizzata da un privato in attuazione di uno strumento urbanistico, atteso che non risulta che il manufatto de quo sia previsto da alcun strumento urbanistico e neppure che la Confraternita lo abbia realizzato nel quadro di interventi, sia pure a cura di privati, di attuazione delle previsioni di uno strumento urbanistico.
Né dai ricorso o dalle allegazioni processuali è dato dedurre che la Cappella sia stata costruita dalla Confraternita in attuazione di un accordo ex L. n. 241/1990.
Né, ad avviso del Collegio, hanno pregio le considerazioni della ricorrente relative ad una rilevanza della natura non profit della Confraternita, né il presunto fine di interesse generale perseguito dal sodalizio nella realizzazione della Cappella.
Infatti il testo della lettera f) dell’art. 9 della L. n. 10/1977 esclude, per la sua stessa natura di norma di privilegio comportante un esenzione dall’obbligo di versare somme dovute ad un ente pubblico, qualunque interpretazione estensiva od analogica.
Né pur ricorrendo alle predette tipologie interpretative si potrebbe comunque pervenire all’esito interpretativo indicato dalla ricorrente, atteso che la Confraternita pur essendo un sodalizio che non persegue fini di lucro non realizza interessi generali, come ritiene la ricorrente, ma soddisfa un interesse dei confrati (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 03.05.2005 n. 788 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2004

EDILIZIA PRIVATAPer lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica.
L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni), e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che ogni Comune è tenuto ad adottare (cfr. ex multis Cass. Sez. III 02.06.1983 n. 451, TAR Sicilia-Catania 18.02.1981 n. 86, TAR Abruzzo-Pescara 04.12.1989 n. 534, TAR Toscana 03.05.1994 n. 176, TAR Calabria-Reggio Calabria 06.04.2000 n. 304).
Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 04.06.2004 n. 9187 - link a ww
w.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'attività edilizia all'interno dei cimiteri è disciplinata compiutamente dal regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 1990 e successiva modificazioni) e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica.
Ne consegue che, come è stato puntualmente denunciato dalla parte ricorrente, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi in quanto, viceversa, applicano la comune normativa in tema di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) in relazione alla costruzioni di alcuni loculi all'interno di una cappella cimiteriale.

Come e' stato rappresentato alle parti nel corso della camera di consiglio, il ricorso può essere definito immediatamente nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.
Tanto perché sia il ricorso principale che i motivi aggiunti sono manifestamente fondati.
L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è disciplinata compiutamente dal regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 1990 e successiva modificazioni) e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica.
Ne consegue che, come e' stato puntualmente denunciato dalla parte ricorrente, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi in quanto, viceversa, applicano la comune normativa in tema di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) in relazione alla costruzioni di alcuni loculi all'interno di una cappella cimiteriale.
Tanto basta per l'accoglimento con la conseguenza che ogni altra censura può essere dichiarata assorbita.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 14.05.2004 n. 8749 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 1990

EDILIZIA PRIVATAIl regolamento di polizia mortuaria (v. d.p.r. n. 803/1975), che espressamente disciplina le costruzioni edilizie nei cimiteri, a differenza di quanto disposto dalle leggi urbanistiche, non prevede affatto l'obbligo della concessione edilizia per tali costruzioni.
In particolare, per quanto riguarda la costruzione di sepoltura privata, l'art. 91 del suddetto regolamento richiede la concessione per l'uso dell'area demaniale del cimitero, concessione che è atto ben diverso dalla concessione edilizia, mentre a norma dell'art. 95 dello stesso regolamento, i singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.
La costruzione senza la concessione per l'uso dell'area del cimitero e senza l'approvazione del relativo progetto da parte del Sindaco, lungi dal realizzare il reato urbanistico, integra soltanto la contravvenzione prevista dall'art. 108 del regolamento di polizia mortuaria; contravvenzione ormai depenalizzata L. n. 689 del 1981, ex art. 32, essendo punibile soltanto con l'ammenda stabilita dal T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 27.07.1934, n. 1265, art. 358 e successive modifiche.
E' vero che l'art. 108 del citato regolamento sanziona le violazioni, salvo che esse non costituiscano reato più grave. Ma, contrariamente a quanto il giudice di appello sostiene, l'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della normativa di cui alla L. n. 10 del 1977 e successive modificazioni, che concerne la trasformazione urbanistica del territorio, escluse le zone ed aree a regolamentazione edilizia speciale, come quella in esame.

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 07.07.1989 la Corte di Appello di Catania confermò la sentenza in data 23.11.1987 del Pretore di Paternò, che aveva dichiarato G.F. colpevole del reato previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) per aver sopraelevato una cappella funeraria nel cimitero di (OMISSIS) senza concessione edilizia (OMISSIS).
Avverso tale sentenza il G. propone ricorso per cassazione, deducendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed, in subordine, invocando i benefici di legge.
Motivi della decisione
Come questa Corte Suprema ha affermato in analoga fattispecie (Cassazione 3^ n. 5148 del 02.06.1983 - udienza 02.03.1983 imputato Patimo), alle cui argomentazioni questo Collegio si richiama in mancanza di nuove e più decisive ragioni di segno contrario, il regolamento di polizia mortuaria (v. d.p.r. n. 803/1975), che espressamente disciplina le costruzioni edilizie nei cimiteri, a differenza di quanto disposto dalle leggi urbanistiche, non prevede affatto l'obbligo della concessione edilizia per tali costruzioni.
In particolare, per quanto riguarda la costruzione di sepoltura privata, l'art. 91 del suddetto regolamento richiede la concessione per l'uso dell'area demaniale del cimitero, concessione che è atto ben diverso dalla concessione edilizia, mentre a norma dell'art. 95 dello stesso regolamento, i singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.
La costruzione senza la concessione per l'uso dell'area del cimitero e senza l'approvazione del relativo progetto da parte del Sindaco, lungi dal realizzare il reato urbanistico, avrebbe potuto integrare soltanto la contravvenzione prevista dall'art. 108 del regolamento di polizia mortuaria; contravvenzione ormai depenalizzata L. n. 689 del 1981, ex art. 32, essendo punibile soltanto con l'ammenda stabilita dal T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 27.07.1934, n. 1265, art. 358 e successive modifiche.
E' vero che l'art. 108 del citato regolamento sanziona le violazioni, salvo che esse non costituiscano reato più grave. Ma, contrariamente a quanto il giudice di appello sostiene, l'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della normativa di cui alla L. n. 10 del 1977 e successive modificazioni, che concerne la trasformazione urbanistica del territorio, escluse le zone ed aree a regolamentazione edilizia speciale, come quella in esame.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in ordine al reato previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
E poiché il reato in questione fu considerato più grave rispetto a quelli concorrenti ai fini della continuazione, la stessa sentenza impugnata va annullata con rinvio in ordine alla misura della pena per i residui reati di cui alla L. n. 64 del 1974 e L. n. 1086 del 1977, da rideterminarsi nel giudizio di rinvio (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.03.1990 n. 3489).

anno 1981

EDILIZIA PRIVATA: L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica ma dalle norme contemplate sotto i titoli 10 e 18 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 21.10.1975 n. 803 e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali ma dal piano regolatore cimiteriale che ai sensi dell'art. 53 del citato d.p.r. 803/1975 ogni comune è tenuto ad adottare.
Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte di privati non occorre il rilascio della concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale ai sensi dell'art. 95 d.p.r. 803 cit..

L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica ma dalle norme contemplate sotto i titoli 10 e 18 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 21.10.1975 n. 803 e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali ma dal piano regolatore cimiteriale che ai sensi dell'art. 53 del citato d.p.r. 803/1975 ogni comune è tenuto ad adottare; pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte di privati non occorre il rilascio della concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale ai sensi dell'art. 95 d.p.r. 803 cit. (
TAR Sicilia-Catania, sentenza 18.02.1981 n. 86).