LEGGE 28 gennaio 2009 , n. 2
 

  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 29
novembre  2008,  n.  185,  recante  misure  urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
pprovato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.



  1.  Il  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, recante misure
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e'  convertito  in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi 28 gennaio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

                              LAVORI PREPARATORI


          Camera dei deputati (atto n. 1972):
             Presentato  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)   e   dal  Ministro  dell'economia  e  finanze
          (Tremonti).
             Assegnato  alle  commissioni  riunite  V (Bilancio) e VI
          (Finanze),  in  sede  referente,  il  2  dicembre 2008, con
          pareri  del Comitato per la legislazione, delle Commissioni
          I,  II,  IV,  VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e per le
          questioni regionali.
             Esaminato  dalle  commissioni  riunite  V  e VI, in sede
          referente,  il  9,10, 17, 18, 22 e 23 dicembre 2008; 8, 9 e
          10 gennaio 2009.
             Esaminato  in  aula  il  12,  13  e  14  gennaio 2009 ed
          approvato il 15 gennaio 2009.
          Senato della Repubblica (atto n. 1315):
             Assegnato  alle  commissioni  riunite 5ª (Bilancio) e 6ª
          (Finanze  e  tesoro), in sede referente, il 16 gennaio 2009
          con  pareri  delle  commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª,
          10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le questioni regionali.
             Esaminato  dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 20 gennaio 2009.
             Esaminato  dalle  commissioni  riunite  5ª e 6ª, in sede
          referente, il 20, 21 e 22 gennaio 2009.
             Esaminato  in aula il 26 gennaio 2009 ed approvato il 27
          gennaio 2009.
          Avvertenza:
             Il  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, e' stato
          pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  263/L,  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 49.

        
      
                                                             Allegato

          ---->  Vedere Allegato da pag. 2 a pag. 48 <----

 

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n. 185
 

   Testo  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185 (in Gazzetta
   Ufficiale  -  n.  280  del  29  novembre  2008,  S.O.  n.  263/L),
   coordinato  con  la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in
   questo  stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure
   urgenti  per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
   e  per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi il quadro strategico
   nazionale».
   Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  Giustizia  ai sensi dell'art.11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
   A  norma  dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.


Bonus   straordinario  per  famiglie,  lavoratori  pensionati  e  non
                           autosufficienza


  1.  E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel  quale  concorrono,  nell'anno  2008,  esclusivamente  i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
   a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
   b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
   c)  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50,  comma  1,  lettere  a),  c-bis),  d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
   d)  diversi  di  cui  all'articolo  67,  comma 1, lettere i) e l),
limitatamente  ai  redditi  derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non  esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
   e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con
i  redditi  indicati  alle  lettere  precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
  2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
   a)  nel  computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono  il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato  anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di  cui  all'articolo  12  del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
   b)  nel  computo  del  reddito  complessivo familiare si assume il
reddito  complessivo  di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
  3.  Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito  indicati,  in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare,  degli  eventuali  componenti  portatori di handicap e del
reddito  complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il  quale  sussistano  i  requisiti  di  cui  al  comma  1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
   a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito
complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
   b)  euro  trecento  per  il  nucleo  familiare  di due componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
   c)  euro  quattrocentocinquanta  per  il  nucleo  familiare di tre
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia
superiore ad euro diciassettemila;
   d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
   e)  euro  seicento  per  il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
   f)  euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
   g)  euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap  per  i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12,  comma  1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
  4.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1  e'  attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma  32,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5.  Il  beneficio  spettante  ai  sensi  del comma 3 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da  apposita  richiesta  prodotta  dai  soggetti  interessati.  Nella
domanda  il  richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
   a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
   b)  i  figli  e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
   c)  di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
  6.  La  richiesta  e'  presentata  entro  il (( 28 febbraio )) 2009
utilizzando   l'apposito  modello  approvato  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto. La richiesta puo' essere
effettuata  anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
  7.  Il  sostituto  d'imposta  e  gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  8.  Il  sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  9.  L'importo  erogato  ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti  d'imposta  attraverso la compensazione di cui all'articolo
17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo
giorno  successivo  a  quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello  770  e  non  concorre  alla  formazione  del  limite  di cui
all'articolo  25  dello  stesso  decreto  legislativo. L'utilizzo del
sistema  del  versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle  tabelle  A  e  B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato  ai  soli  importi  da  compensare; le altre amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di
cui  alla  legge  (( 29 ottobre 1984, n. 720, )) recuperano l'importo
erogato   dal  monte  delle  ritenute  disponibile  e  comunicano  al
Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato  l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
  10.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi  del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
  11.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  beneficio  non e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al  comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate,  entro  il  31  marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta   alcun   compenso,   indicando  le  modalita'  prescelte  per
l'erogazione dell'importo.
  12.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1 puo' essere richiesto, in
dipendenza  del  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
  13.  Il  beneficio  richiesto  ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari  indicati  al  comma  1,  lettere  a),  b)  e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o  di  altri  trattamenti,  sulla base della richiesta
prodotta  dai  soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
  14.  Il  sostituto  d'imposta  e gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro  il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  15.  Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili  nel  mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  16.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  30  giugno  2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
  17.  In  tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e'  erogato  dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
   a)  entro  il  30  giugno  2009  da  parte  dei soggetti esonerati
dall'obbligo  alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia   delle   entrate,  anche  mediante  i  soggetti  di  cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta  compenso,  indicando  le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
   b)  con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
  18.  L'Agenzia  delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal (( decreto
del  direttore  generale  del  Dipartimento delle entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
))
  19.  I  soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto  o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi
successivo  alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  effettuano  la
restituzione  del  beneficio  non  spettante,  in  tutto  o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
  20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
   a)  ai  benefici  erogati  eseguendo  il  recupero  di  quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
   b)  alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma
9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
  21.  I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni  le  autocertificazioni  ricevute  dai  richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
  22.   Per   l'erogazione  del  beneficio  previsto  dalle  presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  Finanze  e'  istituito  un  Fondo,  per  l'anno  2009, con una
dotazione  pari  a  due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  23.  Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dalle disposizioni di cui al
presente  articolo,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  49 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.  49 (Redditi  di  lavoro  dipendente).  -  1. Sono
          redditi   di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano  da
          rapporti  aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di   altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando  e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
             2.    Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente:
              a)  le  pensioni  di  ogni genere e gli assegni ad esse
          equiparati;
              b)  le  somme  di  cui  all'art. 429, ultimo comma, del
          codice di procedura civile.»
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986 .
             «1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
              a)  i  compensi  percepiti,  entro  i limiti dei salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
              b)  le  indennita'  e  i compensi percepiti a carico di
          terzi  dai  prestatori  di  lavoro dipendente per incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli   che   per   clausola  contrattuale  devono  essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
              c)  le  somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di  studio  o  di  assegno,  premio  o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non   e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  nei
          confronti del soggetto erogante;
              c-bis)  le  somme  e  i  valori  in genere, a qualunque
          titolo  percepiti  nel periodo d'imposta, anche sotto forma
          di   erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici  di
          amministratore,    sindaco    o   revisore   di   societa',
          associazioni   e   altri  enti  con  o  senza  personalita'
          giuridica,   alla   collaborazione   a  giornali,  riviste,
          enciclopedie  e  simili,  alla  partecipazione  a collegi e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti   di   collaborazione   aventi   per   oggetto  la
          prestazione   di   attivita'   svolte   senza   vincolo  di
          subordinazione  a  favore  di  un  determinato soggetto nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di   mezzi   organizzati   e   con  retribuzione  periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di   lavoro   dipendente  di  cui  all'art.  49,  comma  1,
          concernente  redditi  di  lavoro dipendente, o nell'oggetto
          dell'arte  o  professione  di  cui  all'art.  53,  comma 1,
          concernente  redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate dal
          contribuente;
              d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
          24,  33,  lettera  a),  e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
          222,  nonche'  le congrue e i supplementi di congrua di cui
          all'art.  33,  primo  comma, della legge 26 luglio 1974, n.
          343;
              e)  i  compensi  per  l'attivita'  libero professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario  nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
              f)  le  indennita',  i  gettoni di presenza e gli altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province   e   dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni,  sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'art.   53,  comma  1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio  di  impresa commerciale, nonche' i compensi
          corrisposti  ai  membri  delle  commissioni  tributarie, ai
          giudici   di   pace   e   agli  esperti  del  tribunale  di
          sorveglianza,  ad esclusione di quelli che per legge devono
          essere riversati allo Stato;
              g)  le  indennita'  di  cui  all'art.  1 della legge 31
          ottobre  1965,  n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e   del   Parlamento  europeo  e  le  indennita',  comunque
          denominate,  percepite  per  le  cariche  elettive e per le
          funzioni  di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
          e   alla   legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  nonche'  i
          conseguenti  assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla
          cessazione  delle  suddette  cariche  elettive e funzioni e
          l'assegno del Presidente della Repubblica;
              h)   le   rendite   vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi  funzione  previdenziale. Le rendite aventi funzione
          previdenziale   sono   quelle  derivanti  da  contratti  di
          assicurazione  sulla vita stipulati con imprese autorizzate
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          (ISVAP)  ad  operare  nel  territorio  dello Stato, o quivi
          operanti  in  regime  di  stabilimento  o di prestazioni di
          servizi,  che  non  consentano  il  riscatto  della rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione;
              h-bis)  le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
              i)  gli  altri  assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
          del  comma  1  dell'art.  10  tra  gli  oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 44;
              l)   i  compensi  percepiti  dai  soggetti impegnati in
          lavori   socialmente  utili  in  conformita'  a  specifiche
          disposizioni normative.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986:
             «1.  Dal  reddito  complessivo  si deducono, se non sono
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono  a  formarlo,  i  seguenti  oneri  sostenuti dal
          contribuente:
              a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
          redditi  degli immobili che concorrono a formare il reddito
          complessivo,  compresi i contributi ai consorzi obbligatori
          per  legge  o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
          amministrazione;  sono  in  ogni  caso esclusi i contributi
          agricoli unificati;
              b)  le  spese  mediche e quelle di assistenza specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Ai  fini  della
          deduzione  la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali   deve   essere  certificata  da  fattura  o  da
          scontrino   fiscale   contenente  la  specificazione  della
          natura,  qualita'  e quantita' dei beni e l'indicazione del
          codice  fiscale  del destinatario. Si considerano rimaste a
          carico  del  contribuente  anche  le  spese  rimborsate per
          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
              c)  gli  assegni  periodici  corrisposti al coniuge, ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
              d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
              d-bis)  le  somme  restituite al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
              e)  i contributi previdenziali ed assistenziali versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni  di legge, nonche' quelli
          versati   facoltativamente   alla   gestione   della  forma
          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti ivi stabiliti;
              e-bis)  i  contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari  di  cui  al  decreto  legislativo 5 dicembre
          2005,  n.  252,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti
          dall'articolo   8   del  medesimo  decreto.  Alle  medesime
          condizioni  ed  entro  gli  stessi limiti sono deducibili i
          contributi  versati alle forme pensionistiche complementari
          istituite  negli  Stati  membri dell'Unione europea e negli
          Stati  aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis;
              e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
          3.615,20,  ai  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale  istituiti  o  adeguati  ai sensi dell'art. 9 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  che  erogano  prestazioni  negli  ambiti di
          intervento  stabiliti con decreto del Ministro della salute
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
          predetto  limite  si  tiene  conto  anche dei contributi di
          assistenza  sanitaria  versati ai sensi dell'art. 51, comma
          2,  lettera  a).  Per  i  contributi versati nell'interesse
          delle  persone  indicate nell'art. 12, che si trovino nelle
          condizioni   ivi   previste,   la   deduzione   spetta  per
          l'ammontare   non   dedotto  dalle  persone  stesse,  fermo
          restando l'importo complessivamente stabilito;
              f)  le  somme  corrisposte  ai  dipendenti, chiamati ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
              g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'art.  28  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
          importo   non   superiore   al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato;
              h)    le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
              i)  le  erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
              l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
          comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
          comma  1,  della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art.
          3,  comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
          e alle condizioni ivi previsti;
              l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
          genitori  adottivi  per  l'espletamento  della procedura di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
              l-ter)   le   erogazioni  liberali  in  denaro  per  il
          pagamento  degli  oneri  difensivi  dei soggetti ammessi al
          patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
          da persone fisiche;
              l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
          favore  di  universita',  fondazioni  universitarie  di cui
          all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e  di  istituzioni  universitarie  pubbliche, degli enti di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  ivi  compresi  l'Istituto  superiore di sanita' e
          l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986:
             «1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
          capitale  ovvero  se  non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
              a)  le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
          di  terreni,  o  l'esecuzione  di  opere  intese a renderli
          edificabili,  e  la successiva vendita, anche parziale, dei
          terreni e degli edifici;
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di  cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
          le  unita'  immobiliari urbane che per la maggior parte del
          periodo  intercorso  tra  l'acquisto  o la costruzione e la
          cessione  sono  state  adibite ad abitazione principale del
          cedente  o  dei  suoi  familiari, nonche', in ogni caso, le
          plusvalenze  realizzate  a  seguito  di  cessioni  a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento  della  cessione.  In  caso  di  cessione  a titolo
          oneroso  di  immobili  ricevuti  per donazione, il predetto
          periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da
          parte del donante;
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di   partecipazioni  qualificate  la  cessione  di  azioni,
          diverse   dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni  altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui  all'articolo  5, escluse le associazioni di cui al
          comma  3,  lettera  c),  e dei soggetti di cui all'art. 73,
          comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),  nonche' la cessione di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette   partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i
          diritti  o  titoli  ceduti rappresentino, complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea  ordinaria  superiore al 2 o al 20 per cento
          ovvero  una  partecipazione  al  capitale  od al patrimonio
          superiore  al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate.  Sono  assimilate  alle plusvalenze di cui alla
          presente lettera quelle realizzate mediante:
               1)  cessione  di  strumenti  finanziari  di  cui  alla
          lettera   a)   del   comma   2   dell'art.  44  quando  non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio;
               2)  cessione  dei contratti di cui all'art. 109, comma
          9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
          al  5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
          netto  contabile  risultante dall'ultimo bilancio approvato
          prima  della  data  di stipula del contratto secondo che si
          tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
          regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
          realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
          associanti  non  residenti che non soddisfano le condizioni
          di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
          l'assimilazione    opera    a    prescindere   dal   valore
          dell'apporto;
               3)  cessione dei contratti di cui al numero precedente
          qualora  il  valore  dell'apporto  sia  superiore al 25 per
          cento  dell'ammontare  dei beni dell'associante determinati
          in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
          del citato testo unico;
              c-bis)  le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
          sensi  della  lettera  c),  realizzate  mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni.  Sono  assimilate  alle  plusvalenze di cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante:
               1)  cessione  dei contratti di cui all'art. 109, comma
          9,  lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto sia non
          superiore  al  5 per cento o al 25 per cento del valore del
          patrimonio  netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che  si  tratti  di societa' i cui titoli sono negoziati in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
               2)   cessione   dei  contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al  25  per  cento  dell'ammontare dei beni dell'associante
          determinati  in base alle disposizioni previste dal comma 2
          dell'art. 47;
              c-ter)  le  plusvalenze,  diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti, di metalli preziosi, sempre che' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
              c-quater)  i redditi, diversi da quelli precedentemente
          indicati,  comunque  realizzati  mediante  rapporti  da cui
          deriva  il  diritto  o  l'obbligo di cedere od acquistare a
          termine  strumenti  finanziari,  valute, metalli preziosi o
          merci  ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
          pagamenti  collegati  a  tassi di interesse, a quotazioni o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro parametro di
          natura  finanziaria.  Agli  effetti dell'applicazione della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti;
              c-quinquies)  le plusvalenze ed altri proventi, diversi
          da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di rapporti
          produttivi  di  redditi  di  capitale e mediante cessione a
          titolo  oneroso  ovvero  rimborso di crediti pecuniari o di
          strumenti  finanziari,  nonche'  quelli realizzati mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un
          evento incerto;
              d)  le  vincite  delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
              e)  i  redditi  di  natura  fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
              g)  i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
          opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
          formule  e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
          campo  industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla   sublocazione   di   beni   immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
              h-bis)  le plusvalenze realizzate in caso di successiva
          cessione,  anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
          dell'art. 58;
              i)  i  redditi  derivanti  da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
              l)  i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
          non  esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
          di fare, non fare o permettere;
              m)  le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
          spesa,  i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
          ed  ai  collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
          professionale   da   parte   di   cori,  bande  musicali  e
          filodrammatiche  che perseguono finalita' dilettantistiche,
          e   quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di  attivita'
          sportive   dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni
          sportive  nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua  finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
          sia  riconosciuto.  Tale  disposizione  si applica anche ai
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa di
          carattere    amministrativo-gestionale    di   natura   non
          professionale  resi  in  favore  di societa' e associazioni
          sportive dilettantistiche;
              n)    le    plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
          ricorrono  i  presupposti di tassazione di cui alle lettere
          precedenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
             «Art.  25 (Redditi fondiari). - 1. Sono redditi fondiari
          quelli  inerenti  ai  terreni  e  ai fabbricati situati nel
          territorio  dello  Stato che sono o devono essere iscritti,
          con  attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel
          catasto edilizio urbano.
             2.   I   redditi  fondiari  si  distinguono  in  redditi
          dominicali  dei  terreni,  redditi  agrari  e  redditi  dei
          fabbricati.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
             «Art.  12  (Detrazioni  per  carichi  di famiglia). - 1.
          Dall'imposta  lorda si detraggono per carichi di famiglia i
          seguenti importi:
              a)  per  il  coniuge  non  legalmente ed effettivamente
          separato:
               1)  800  euro,  diminuiti  del prodotto tra 110 euro e
          l'importo    corrispondente   al   rapporto   fra   reddito
          complessivo  e  15.000  euro, se il reddito complessivo non
          supera 15.000 euro;
               2)  690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 40.000 euro;
               3)  690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          40.000  euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
              b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
          aumentata di un importo pari a:
               1)  10  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          29.000 euro ma non a 29.200 euro;
               2)  20  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          29.200 euro ma non a 34.700 euro;
               3)  30  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          34.700 euro ma non a 35.000 euro;
               4)  20  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          35.000 euro ma non a 35.100 euro;
               5)  10  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          35.100 euro ma non a 35.200 euro;
              c)  800  euro  per  ciascun  figlio,  compresi  i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati.  La  detrazione  e'  aumentata  a  900  euro per
          ciascun  figlio  di  eta' inferiore a tre anni. Le predette
          detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
          ogni  figlio  portatore  di  handicap  ai sensi dell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
          piu'  di  tre  figli a carico la detrazione e' aumentata di
          200  euro  per  ciascun  figlio  a  partire  dal  primo. La
          detrazione  spetta  per la parte corrispondente al rapporto
          tra   l'importo  di  95.000  euro,  diminuito  del  reddito
          complessivo,  e  95.000  euro.  In  presenza di piu' figli,
          l'importo  di  95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
          euro  per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
          ripartita  nella misura del 50 per cento tra i genitori non
          legalmente   ed   effettivamente  separati  ovvero,  previo
          accordo  tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
          reddito  complessivo  di ammontare piu' elevato. In caso di
          separazione   legale   ed   effettiva  o  di  annullamento,
          scioglimento   o   cessazione   degli  effetti  civili  del
          matrimonio,  la  detrazione spetta, in mancanza di accordo,
          al  genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
          o  condiviso  la  detrazione  e'  ripartita, in mancanza di
          accordo,  nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
          il  genitore  affidatario  ovvero,  in  caso di affidamento
          congiunto,  uno dei genitori affidatari non possa usufruire
          in  tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti di
          reddito,  la  detrazione e' assegnata per intero al secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e'  tenuto  a  riversare  all'altro genitore affidatario un
          importo  pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso di
          affidamento   congiunto,   pari   al  50  per  cento  della
          detrazione  stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro,   la  detrazione  compete  a  quest'ultimo  per
          l'intero  importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non ha
          riconosciuto  i  figli  naturali  e  il contribuente non e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed   effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono  figli
          adottivi,  affidati  o  affiliati  del  solo contribuente e
          questi   non   e'   coniugato   o,   se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente ed effettivamente separato, per
          il  primo  figlio  si  applicano,  se  piu' convenienti, le
          detrazioni previste alla lettera a);
              d)  750  euro,  da  ripartire  pro quota tra coloro che
          hanno  diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra persona
          indicata  nell'articolo  433  del codice civile che conviva
          con  il  contribuente  o  percepisca assegni alimentari non
          risultanti  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La
          detrazione  spetta  per la parte corrispondente al rapporto
          tra   l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del  reddito
          complessivo, e 80.000 euro.
             1-bis.  In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
          genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
          pari  a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
          del   50  per  cento  tra  i  genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente  separati.  In caso di separazione legale ed
          effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento  o cessazione
          degli  effetti  civili del matrimonio, la detrazione spetta
          ai  genitori  in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
          giudice.   Nel   caso   di  coniuge  fiscalmente  a  carico
          dell'altro,   la  detrazione  compete  a  quest'ultimo  per
          l'intero importo.
             2.  Le  detrazioni  di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili.
             3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
          a  mese  e  competono  dal mese in cui si sono verificate a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora
          la  detrazione  di  cui  al  comma  1-bis  sia di ammontare
          superiore  all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di
          cui  al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli
          13,  15  e  16,  nonche' delle detrazioni previste da altre
          disposizioni  normative,  e'  riconosciuto  un  credito  di
          ammontare  pari alla quota di detrazione che non ha trovato
          capienza  nella  predetta imposta. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
          di erogazione del predetto ammontare.
             4.  Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
          1),  e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
          690  euro.  Se  i  rapporti  di cui al comma 1, lettera a),
          numeri  1)  e  3),  sono  uguali  a zero, la detrazione non
          compete.  Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
          sono  pari  a  zero,  minori  di  zero  o  uguali a uno, le
          detrazioni  non  competono.  Negli altri casi, il risultato
          dei  predetti  rapporti si assume nelle prime quattro cifre
          decimali.
              4-bis.  Ai  fini  del comma 1 il reddito complessivo e'
          assunto   al  netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
             «Art.  8 (Determinazione  del reddito complessivo). - 1.
          Il  reddito  complessivo si determina sommando i redditi di
          ogni  categoria  che  concorrono a formarlo e sottraendo le
          perdite  derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
          cui  all'articolo  66  e quelle derivanti dall'esercizio di
          arti  e  professioni.  Non  concorrono a formare il reddito
          complessivo  dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi in
          deduzione ai sensi dell'art. 60.
             2.  Le  perdite  delle societa' in nome collettivo ed in
          accomandita  semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
          delle  societa'  semplici  e delle associazioni di cui allo
          stesso   articolo   derivanti   dall'esercizio  di  arti  e
          professioni,  si  sottraggono per ciascun socio o associato
          nella  proporzione  stabilita  dall'art.  5. Per le perdite
          della   societa'   in  accomandita  semplice  che  eccedono
          l'ammontare  del  capitale sociale la presente disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
             3.   Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali  e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione in
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          computate  in  diminuzione  dai relativi redditi conseguiti
          nei  periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
          ma  non  oltre  il  quinto,  per l'intero importo che trova
          capienza  in  essi. La presente disposizione non si applica
          per  le  perdite  determinate  a  norma  dell'art.  66.  Si
          applicano   le  disposizioni  dell'art.  84,  comma  2,  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
          art. 84.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 32 dell'art. 81 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «32.  In considerazione delle straordinarie tensioni cui
          sono  sottoposti  i prezzi dei generi alimentari e il costo
          delle   bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per  la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli  di popolazione in stato di particolare bisogno e su
          domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
          italiana  che  versano  in  condizione  di  maggior disagio
          economico,  individuati  ai  sensi  del comma 33, una carta
          acquisti  finalizzata  all'acquisto di tali beni e servizi,
          con onere a carico dello Stato.».
             - Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
             «Art.  23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
          1.  Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del   predetto   testo  unico  e  le  persone  fisiche  che
          esercitano  imprese  commerciali, ai sensi dell'articolo 51
          del  citato  testo  unico,  o  imprese agricole, le persone
          fisiche  che  esercitano  arti  e  professioni, il curatore
          fallimentare,   il   commissario   liquidatore  nonche'  il
          condominio    quale   sostituto   di   imposta,   i   quali
          corrispondono  somme  e valori di cui all'articolo 48 dello
          stesso  testo  unico, devono operare all'atto del pagamento
          una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
          di  rivalsa.  Nel  caso  in  cui la ritenuta da operare sui
          predetti  valori  non  trovi capienza, in tutto o in parte,
          sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito e'
          tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
             1-bis.   I   soggetti   che   adempiono   agli  obblighi
          contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato
          all'estero    di    cui    all'articolo   48,   concernente
          determinazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente, comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  devono  in  ogni  caso operare le relative
          ritenute.
             2. La ritenuta da operare e' determinata:
              a)  sulla  parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati  alle
          successive  lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
          di  paga,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico,  rapportate  al periodo stesso. Le detrazioni di cui
          agli   articoli  12  e  13  del  citato  testo  unico  sono
          riconosciute  se  il  percipiente  dichiara  annualmente di
          avervi  diritto,  indica  le  condizioni  di  spettanza, il
          codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
          detrazioni  e  si  impegna  a comunicare tempestivamente le
          eventuali variazioni;
              b)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
              c)   sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente,   effettuando   le  detrazioni  previste  negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
              d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17
          dello stesso testo unico;
              d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
          all'art.  16,  comma  1,  lettera  a-bis), del citato testo
          unico,  con  i  criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
          testo unico];
              e)  sulla  parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
             3.  I  soggetti  indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro  il  28  febbraio  dell'anno successivo e, in caso di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta  sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
          tenendo  conto  delle  detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'art.  15 dello stesso testo unico, e successive
          modificazioni,  per  oneri  a fronte dei quali il datore di
          lavoro  ha  effettuato  trattenute,  nonche', limitatamente
          agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
          articolo,   per   erogazioni  in  conformita'  a  contratti
          collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
          incapienza  delle  retribuzioni  a subire il prelievo delle
          imposte  dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
          28   febbraio  dell'anno  successivo,  il  sostituito  puo'
          dichiarare  per  iscritto  al sostituto di volergli versare
          l'importo   corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,
          ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle
          retribuzioni  dei  periodi  di  paga  successivi al secondo
          dello  stesso  periodo  di imposta. Sugli importi di cui e'
          differito  il  pagamento  si applica l'interesse in ragione
          dello  0,50  per cento mensile, che e' trattenuto e versato
          nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
          riferisce.  L'importo  che al termine del periodo d'imposta
          non  e'  stato  trattenuto  per  cessazione del rapporto di
          lavoro  o  per  incapienza  delle  retribuzioni deve essere
          comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
          versamento   entro  il  15  gennaio  dell'anno  successivo.
          [Qualora  le  comunicazioni delle indennita' e dei compensi
          di  cui  all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato testo
          unico  pervengano  al  sostituto  oltre  il  termine del 12
          gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
          terra'  conto  ai  fini  delle operazioni di conguaglio del
          periodo  d'imposta  successivo].  Se  alla  formazione  del
          reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori
          prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo
          definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza
          dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori
          prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito
          di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se
          concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
             4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
          di  fine  anno  il sostituito puo' chiedere al sostituto di
          tenere  conto  anche  dei  redditi  di lavoro dipendente, o
          assimilati  a  quelli  di  lavoro dipendente, percepiti nel
          corso  di  precedenti  rapporti intrattenuti. A tal fine il
          sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
          12  del  mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
          quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
          concernente  i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
          quelli  di  lavoro  dipendente,  erogati da altri soggetti,
          compresi  quelli  erogati  da  soggetti  non  obbligati  ad
          effettuare  le  ritenute.  [Alla  consegna  della  suddetta
          certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al
          sostituto  quale delle opzioni previste al comma precedente
          intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
          subire il prelievo delle imposte]. La presente disposizione
          non  si  applica  ai soggetti che corrispondono trattamenti
          pensionistici.
             5.  [Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano
          anche   alle   persone   fisiche   che  esercitano  arti  e
          professioni,  ai  sensi dell'art. 49, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  quando
          corrispondono  somme  e  valori  di  cui all'art. 48, dello
          stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione
          del loro reddito di lavoro autonomo].».
             «Art.   29   (Ritenuta  sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti  dallo  Stato).  -  1. Le amministrazioni dello
          Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  che
          corrispondono  le  somme  e  i  valori  di cui all'art. 23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
          le seguenti modalita':
              a)  sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
          cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati  alle
          successive  lettere  b)  e  c),  aventi  carattere  fisso e
          continuativo,  con i criteri e le modalita' di cui al comma
          2 dell'art. 23;
              b)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da  quelli  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
              c)   sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente,  al  netto delle deduzioni di cui agli articoli
          11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
              d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico con i criteri di cui all'art. 17,
          dello stesso testo unico;
              e)  sulla  parte imponibile delle somme e valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,   comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo  unico,
          corrisposti  agli  eredi,  con  l'aliquota stabilita per il
          primo scaglione di reddito.
             2.  Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi  carattere  fisso  e  continuativo devono effettuare
          entro  il  28  febbraio  o  entro  due  mesi  dalla data di
          cessazione  del  rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
          il  conguaglio  di  cui  al  comma  3  dell'art. 23, con le
          modalita'  in  esso  stabilite.  A tal fine, all'inizio del
          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle
          opzioni  previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.
          Ai  fini  delle  operazioni  di conguaglio i soggetti e gli
          altri  organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
          aventi  carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
          predetti  uffici,  entro la fine dell'anno e, comunque, non
          oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme  corrisposte,  l'importo  degli  eventuali contributi
          previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
          datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
          valori  a carattere ricorrente la comunicazione deve essere
          effettuata   su   supporto   magnetico  secondo  specifiche
          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
          degli   emolumenti   dovuti   non   consenta  la  integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra
          natura  che  siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in
          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
             3.  Le  amministrazioni  della  Camera dei deputati, del
          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della
          Presidenza  della  Repubblica  e  degli  organi legislativi
          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
          del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche con i criteri indicati nello
          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del
          pagamento  delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, applicano una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
          di cui al comma 2.
             4.  Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui  ai  commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
          parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
          e'  tenuto  a versare al sostituto l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
             5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui
          al  comma  3, che corrispondono i compensi e le altre somme
          di  cui  agli  articoli  24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano
          all'atto   del   pagamento   le  ritenute  stabilite  dalle
          disposizioni stesse.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, e
          successive  modificazioni  (Testo  unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa):
             «Art.   47   (Dichiarazioni   sostitutive  dell'atto  di
          notorieta').  -  1. L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
             2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
             3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
             4.  Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,   e   successive  modificazioni  (Regolamento  recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
          sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662):
             «3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
              a)  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
          dei  ragionieri  e  dei periti commerciali e dei consulenti
          del lavoro;
              b)  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei  ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
              c)   le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
              d)  i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
          i lavoratori dipendenti e pensionati;
              e)  gli  altri  incaricati  individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
             - Si riporta il testo degli articoli 17 e 25 del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
              a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento
          diretto  ai  sensi  dell'art.  3 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di  cui  al  secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
          facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la competente
          sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
          non e' ammessa la compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis)   [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa di cui all'art.
          49,  comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto   delle   imprese,  istituita  con  decreto-legge  30
          settembre  1992,  n.  394,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
             2-bis.  [Non  sono  ammessi alla compensazione di cui al
          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a  norma  dell'ultimo  comma  dell'articolo 73 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633].».
             «Art.  25 (Decorrenza  e  garanzie).  - 1. Il regime dei
          versamenti   unitari   entra   in   funzione  per  tutti  i
          contribuenti  a  partire  dal  mese  di  maggio  1998. Sono
          ammessi alla compensazione:
              a)  dall'anno  1998  le  persone  fisiche  titolari  di
          partita IVA;
              b)  dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate
          ai fini fiscali, nonche' i soggetti non titolari di partita
          IVA;
              c)  dall'anno  2000  i soggetti all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche.
             2.  Il  limite  massimo  dei  crediti  d'imposta  e  dei
          contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno
          2000,  fissato  in  lire  500  milioni  per ciascun periodo
          d'imposta.
             3.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  possono  essere
          modificati  i  termini  di cui al comma 1, lettere a), b) e
          c),   tenendo  conto  delle  esigenze  organizzative  e  di
          bilancio.
             4.  I  contribuenti  titolari di partita IVA non ammessi
          alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non
          trova  capienza  nella  compensazione, pur nel rispetto del
          limite  di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura
          di   rimborso   prevista  dal  titolo  II  del  regolamento
          concernente  l'istituzione  del conto fiscale, adottato con
          decreto  28  dicembre  1993,  n.  567  del  Ministro  delle
          finanze. La garanzia e' prestata ai sensi dell'art. 38-bis,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633. [La garanzia e' prestata in favore
          dell'ufficio  tributario  competente  al  rimborso  e copre
          qualsiasi     credito    vantato    dall'ufficio    stesso,
          indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e'
          stata  prestata].  [La  garanzia deve avere la durata di un
          quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui
          il rimborso e' stato eseguito].».
             -  Si  riportano le tabelle A e B allegate alla legge 29
          ottobre  1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
          unica per enti ed organismi pubblici):
          «Tabella A
             Accademia nazionale dei Lincei
             - Aereo club d'Italia
             -  Agenzia  Nazionale  per  la  Protezione dell'Ambiente
          (ANPA)
             - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
             -  Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, decreto
          legislativo n. 266/1993
             -  Agenzia  per  la  diffusione  delle  teconologie  per
          l'innovazione
             -   Agenzia   per   la  rappresentanza  negoziale  delle
          pubbliche amministrazioni (ARAN)
             - Agenzia spaziale italiana
             - Automobile Club d'Italia
             - Autorita' garante della concorrenza e del mercato
             - Autorita' portuali
             - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
             - Aziende di promozione turistica
             -   Aziende   e  consorzi  fra  province  e  comuni  per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
             - Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
          legislativo n. 502/1992
             - Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
             -   Camere   di  commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
             - Centro europeo dell'educazione (CEDE)
             - Club alpino italiano
             -  Comitato  nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
          dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
             - Comitato per l'intervento nella SIR
             -  Commissione  nazionale  per  la  societa'  e la borsa
          (CONSOB)
             -  Comuni,  con  esclusione  di  quelli  con popolazione
          inferiore   a   5000   abitanti   che  non  beneficiano  di
          trasferimenti statali
             - Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
          non inferiore a 10000 abitanti
             - Consiglio nazionale delle ricerche
             -  Consiglio  per  la  ricerca  e  la sperimentazione in
          agricoltura
             - Consorzi interuniversitari
             -  Consorzi  istituiti  per  l'esercizio di funzioni ove
          partecipino  province  e comuni con popolazione complessiva
          non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
             -   Consorzi  per  i  nuclei  di  industrializzazione  e
          consorzi  per  l'area  di sviluppo industriale a prevalente
          apporto finanziario degli enti territoriali
             - Consorzio canale Milano-Cremona-Po
             - Consorzio del Ticino
             - Consorzio dell'Adda
             - Consorzio dell'Oglio
             -  Consorzio  obbligatorio per l'impianto, la gestione e
          lo   sviluppo   dell'area  per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica della provincia di Trieste
             - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
             - Ente acquedotti siciliani
             -  Ente  autonomo  «Esposizione triennale internazionale
          delle    arti   decorative   ed   industriali   moderne   e
          dell'architettura moderna» di Milano
             - Ente autonomo del Flumendosa
             - Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
             - Ente Irriguo Umbro-Toscano
             - Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
             - Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
             - Ente nazionale corse al trotto
             - Ente nazionale italiano turismo
             - Ente nazionale per il cavallo italiano
             - Ente nazionale per la cellulosa e la carta
             - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
             - Ente nazionale sementi elette
             -  Ente  per  il  Museo  nazionale della scienza e della
          tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
             - Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
             -   Ente   per   lo   sviluppo,   l'irrigazione   e   la
          trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
             - Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
             - Ente teatrale italiano
             - Ente zona industriale di Trieste
             - Enti parchi nazionali
             - Enti parchi regionali
             - Enti provinciali per il turismo
             - Enti regionali di sviluppo agricolo
             -   Fondo   gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
          portuali
             -   Gestione   governativa   dei   servizi  pubblici  di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
             - Gestioni governative ferroviarie
             - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
          diritto  pubblico  di  cui al decreto legislativo 30 giugno
          1993, n. 269
             -  Istituti  Regionali  di  Ricerca,  Sperimentazione  e
          Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
             - Istituti sperimentali agrari
             - Istituti zooprofilattici sperimentali
             - Istituto agronomico per l'Oltremare
             - Istituto centrale di statistica (ISTAT)
             -   Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica applicata alla pesca marittima
             - Istituto di biologia della selvaggina
             - Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
             - Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» -
          Torino
             - Istituto italiano di medicina sociale
             - Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
             - Istituto nazionale della nutrizione
             - Istituto nazionale di alta matematica
             - Istituto nazionale di fisica nucleare
             - Istituto nazionale di geofisica
             - Istituto nazionale di ottica
             -   Istituto   nazionale   di  studi  ed  esperienze  di
          architettura navale (Vasca navale)
             - Istituto nazionale economia agraria
             - Istituto nazionale per la fisica della materia
             - Istituto nazionale per le conserve alimentari
             - Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
             - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
          (ISMEA)
             -    Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
          professionale dei lavoratori
             -  Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro (ISPESL)
             -  Istituzioni  di cui all'art. 23, secondo comma, della
          legge n. 142/1990
             - Jockey club d'Italia
             - Lega italiana per la lotta contro i tumori
             - Lega navale italiana
             -  Organi  straordinari  della  liquidazione  degli enti
          locali dissestati
             - Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
             - Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
             -   Policlinici  universitari,  decreto  legislativo  n.
          502/1992
             - Province
             - Regioni
             - Riserva fondo lire UNRRA
             - Scuola superiore dell'economia e delle finanze
             - Societa' degli Steeple-chases d'Italia
             - Soprintendenza archeologica di Pompei
             - Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
             - Stazioni sperimentali per l'industria
             - Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
             -  Unioni  di  comuni  con  popolazione  complessiva non
          inferiore a 10000 abitanti
             - Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria
          e  Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
          regionale.».
          «Tabella B
             - Agenzia Industrie Difesa
             -   Agenzia   per   la  promozione  dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno
             - ANAS
             - Cassa conguaglio zucchero
             - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
             - Croce rossa italiana
             -  Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per i
          lavoratori dello spettacolo
             - Ente nazionale risi
             -  Fondo  centrale  garanzia  per le autostrade e per le
          ferrovie metropolitane
             -  Fondo  per  il  piano  straordinario per la rinascita
          economica e sociale della Sardegna
             -  Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della
          Sardegna
             -  Fondo straordinario per il piano di rinascita regione
          sarda
             - INAIL
             - INPDAP
             - INPS
             - IPSEMA
             - Istituto nazionale per il commercio estero
             - Istituto postelegrafonici
             - Istituto superiore di sanita'
             -  Regioni  a  statuto  ordinario  e  speciale, province
          autonome di Trento e Bolzano
             -  SACE  -  Sezione  speciale  per  l'assicurazione  del
          credito all'esportazione
             - Sezione speciale fondo interbancario di garanzia .».
             -  Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  vedasi  in  nota
          precedente.
             -  Per il riferimento al comma 3 dell'art. 3 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998, n. 322
          vedasi in nota precedente.
             -  Per  il riferimento agli articoli 23 e 29 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          vedasi in nota precedente.
             - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
             «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

        
      
                               Art. 2.


Mutui  prima  casa:  per  i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono  superare  il  4  per cento grazie all'accollo da parte dello
Stato  dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
    su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.

  1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non  fisso  da  corrispondere  nel  corso  del  2009  e' calcolato ((
applicando  il  tasso  ))  maggiore  tra il 4 per cento senza spread,
spese  varie  o  altro  tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale
alla  data  di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo
non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
  ((  1-bis.  Anche  al  fine  di  escludere  a carico del mutuatario
qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a  mutui  accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione  principale,  contratti  entro  la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore  dei  quali  e'  prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono
autenticati  dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il
solo  rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla
prima  banca  e  il  contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca
devono  essere  forniti  al  notaio  per  essere  prodotti unitamente
all'atto  di  surrogazione.  Per  eventuali  attivita' aggiuntive non
necessarie  all'operazione,  espressamente richieste dalle parti, gli
onorari  di  legge  restano a carico della parte richiedente. In ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita'  connesse  alle  operazioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano  costi  di  alcun  genere,  anche  in  forma indiretta, nei
riguardi dei clienti. ))
  2.  Il  comma  1 si applica esclusivamente ai mutui (( garantiti da
ipoteca  ))  per  l'acquisto  la  costruzione  e  la ristrutturazione
dell'abitazione  principale,  ad eccezione di quelle di categoria A1,
A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche a seguito di frazionamento
))  da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica
anche  ai  mutui  rinegoziati  in  applicazione  dell'articolo  3 del
decreto-legge   27   maggio   2008,   n.   93,   convertito,  ((  con
modificazioni, )) dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul
conto  di  finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in
cui  il  conto  di  finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero,
sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
  (( 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate   determinati   secondo   il   comma   1   e   quelli  derivanti
dall'applicazione  delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta
a  carico  dello  Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate  sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle
banche  e  agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali,
sulla   base   delle   informazioni   disponibili  presso  l'Anagrafe
tributaria,  possono  ricorrere  le  condizioni  per l'applicabilita'
delle  disposizioni  di cui al presente comma e le modalita' tecniche
per  garantire  ai  medesimi  operatori  l'attribuzione di un credito
d'imposta,  utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,n. 241, e
successivemodificazioni,  pari allaparte di rata a carico dello Stato
ai  sensi  del  comma  2  e  per  il monitoraggio dei relativi flussi
finanziari,  anche  ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. ))
  4.  Gli  oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350 milioni di euro
per  l'anno  2009,  )) sono coperti con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
  5.  A  partire  dal 1 gennaio 2009, (( le banche e gli intermediari
finanziari  iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto   legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni,  ))  che  offrono  alla  clientela  mutui garantiti da
ipoteca  per  l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare
ai  medesimi  clienti  la  possibilita' di stipulare tali contratti a
tasso   variabile   indicizzato   al   tasso   sulle   operazioni  di
rifinanziamento  principale  della  Banca  centrale europea. Il tasso
complessivo  applicato  in  tali  contratti  e'  in  linea con quello
praticato  per le altre forme di indicizzazione offerte. (( Le banche
e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli  106  e  107 del testo unico dicui al decreto legislativo n.
385  del  1993,  e  successive  modificazioni, )) sono (( tenuti )) a
osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare
adeguata  pubblicita'  e  trasparenza all'offerta di tali contratti e
alle  relative condizioni. (( Le banche e gli intermediari finanziari
iscritti  negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo n. 385 del 1993,e successive
modificazioni, )) trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e
nei  termini  da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche
sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui al presente comma e
delle  relative  istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia,
si   applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   prevista
all'articolo  144,  comma  3,  ((  del  citato  testo unico di cui al
decreto  legislativo  n.  385  del  1993. )) Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 145 (( del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))
  (( 5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno
2009,  rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4,
registrate  all'esito  del  monitoraggio  di  cui  al  comma  3, sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo
stesso  decreto  sono  ridefiniti  i livelli di reddito e gli importi
degli  assegni  per  i  nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze  delle  famiglie piu' numerose o con componenti portatori di
handicap,  nonche'  al  fine  di una tendenziale assimilazione tra le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i  titolari  di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli
studi di settore.
  5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per
il   sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di  cui
all'articolo  11,  comma  1,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
  5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40,  come  modificato  dal  comma  450 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  si applicano le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo  144,  comma  4,  del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385.
  5-quinquies.  Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono
destinate  ad  incrementare  il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto  della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-sexies.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con proprio decreto, previo parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  il  regolamento
attuativo  del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
             «Art.  1202  (Surrogazione per volonta' del debitore). -
          Il  debitore,  che  prende a mutuo [c.c. 1813] una somma di
          danaro  o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito,
          puo'  surrogare il mutuante nei diritti del creditore [c.c.
          1201], anche senza il consenso di questo.
             La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
          condizioni:
              1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente
          data certa [c.c. 1199, 2704];
              2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la
          specifica destinazione della somma mutuata;
              3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del
          debitore  circa  la  provenienza  della somma impiegata nel
          pagamento.  Sulla  richiesta del debitore, il creditore non
          puo'   rifiutarsi   di   inserire   nella   quietanza  tale
          dichiarazione.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
          gennaio  2007,  n.  7  (Misure  urgenti  per  la tutela dei
          consumatori,  la  promozione della concorrenza, lo sviluppo
          di  attivita'  economiche,  la nascita di nuove imprese, la
          valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale e la
          rottamazione     di     autoveicoli),    convertito,    con
          modificazioni,   dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  e
          successive modificazioni:
             «Art.  8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
          caso  di  mutuo,  apertura di credito od altri contratti di
          finanziamento   da   parte   di   intermediari   bancari  e
          finanziari,   la   non   esigibilita'   del  credito  o  la
          pattuizione  di  un  termine  a  favore  del  creditore non
          preclude  al  debitore  l'esercizio  della  facolta' di cui
          all'art. 1202 del codice civile.
             2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il
          mutuante  surrogato  subentra  nelle  garanzie  accessorie,
          personali  e  reali, al credito surrogato. L'annotamento di
          surrogazione  puo'  essere  richiesto al conservatore senza
          formalita',   allegando   copia   autentica   dell'atto  di
          surrogazione   stipulato  per  atto  pubblico  o  scrittura
          privata.
             3.   E'   nullo   ogni   patto,  anche  posteriore  alla
          stipulazione  del contratto, con il quale si impedisca o si
          renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
          surrogazione  di  cui al comma 1. La nullita' del patto non
          comporta   la   nullita'  del  contratto.  Resta  salva  la
          possibilita'  del  creditore  originario  e del debitore di
          pattuire  la  variazione, senza spese, delle condizioni del
          contratto  di  mutuo  in essere, mediante scrittura privata
          anche non autenticata.
             3-bis.  La  surrogazione  di  cui al comma 1 comporta il
          trasferimento   del  contratto  di  mutuo  esistente,  alle
          condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
          con  l'esclusione  di  penali  o  altri  oneri di qualsiasi
          natura.  Non  possono  essere  imposte  al  cliente spese o
          commissioni   per  la  concessione  del  nuovo  mutuo,  per
          l'istruttoria  e  per  gli  accertamenti  catastali, che si
          svolgono  secondo procedure di collaborazione interbancaria
          improntate  a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
          adempimenti e dei costi connessi.
             4.  La  surrogazione  per  volonta'  del  debitore  e la
          ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
          il venir meno dei benefici fiscali.
             4-bis.  Nell'ipotesi  di cui al comma 2 non si applicano
          l'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 17 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
          le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
             4-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma
          4-bis,  valutato  in  2,5 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno   2007,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2007-2009,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno  2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
          2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno
          2009,  l'accantonamento  relativo  al medesimo Ministero e,
          quanto   a   2,5   milioni   di   euro   per  l'anno  2008,
          l'accantonamento  relativo  al Ministero della solidarieta'
          sociale.
             4-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          provvede    al    monitoraggio    degli   oneri   derivanti
          dall'applicazione   del   comma   4-bis,   anche   ai  fini
          dell'applicazione  dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
          agosto   1978,   n.  468,  e  successive  modificazioni,  e
          trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
          eventuali  decreti  emanati  ai  sensi dell'art. 7, secondo
          comma,  numero  2),  della citata legge n. 468 del 1978. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
          maggio  2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
          il  potere  di  acquisto  delle  famiglie), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
             «Art.  3  (Rinegoziazione mutui per la prima casa). - 1.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
          bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da
          stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  aperta  all'adesione delle
          banche  e  degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.
          106  del  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione,
          anche  in  deroga,  laddove  fosse  applicabile,  a  quanto
          stabilito  ai  sensi  dell'art.  120,  comma  2, del citato
          decreto  legislativo  n.  385  del  1993, dei mutui a tasso
          variabile  stipulati  per  l'acquisto,  la costruzione e la
          ristrutturazione  dell'abitazione  principale anteriormente
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Al
          fine  di  favorire  una  maggiore concorrenza nel mercato a
          vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente
          prevista  la  possibilita'  che  le singole banche aderenti
          adottino,   dandone   puntuale   informazione  ai  clienti,
          eventuali   condizioni   migliorative   rispetto  a  quanto
          previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma
          restando  l'opzione  di  portabilita'  del  mutuo, ai sensi
          dell'articolo  8  del  decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n. 40, e successive modificazioni.
             2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo
          delle  rate  del  mutuo ad un ammontare pari a quello della
          rata  che  si ottiene applicando all'importo originario del
          mutuo  il  tasso  di  interesse come risultante dalla media
          aritmetica  dei  tassi  applicati  ai  sensi  del contratto
          nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane
          fisso per tutta la durata del mutuo.
             3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo
          il  piano di ammortamento originariamente previsto e quello
          risultante  dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di
          un  conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che
          si  ottiene  in  base  all'IRS  a  dieci anni, alla data di
          rinegoziazione,  maggiorabile  fino  ad  un  massimo di uno
          spread dello 0,50 annuo.
             4.  Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione
          effettuata,  la  differenza tra l'importo della rata dovuta
          secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
          quello  risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi
          a  favore  del  mutuatario,  tale  differenza e' imputata a
          credito   del   mutuatario   sul   conto  di  finanziamento
          accessorio.  Qualora il debito del conto accessorio risulti
          interamente  rimborsato  l'ammortamento  del mutuo ha luogo
          secondo la rata variabile originariamente prevista.
             5.  L'eventuale  debito risultante dal conto accessorio,
          alla  data  di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato
          dal  cliente  sulla base di rate costanti il cui importo e'
          uguale    all'ammontare   della   rata   risultante   dalla
          rinegoziazione  e  l'ammortamento  e'  calcolato sulla base
          dello  stesso  tasso  a cui e' regolato il conto accessorio
          purche' piu' favorevole al cliente.
             6.  Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto
          di  rinegoziazione  continuano  ad  assistere,  secondo  le
          modalita'  convenute,  il  rimborso  del debito che risulti
          alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di
          alcuna  formalita', anche ipotecaria, fermo restando quanto
          previsto  all'articolo  39,  comma 5, del testo unico delle
          leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
          legislativo   1°   settembre  1993,  n.  385.  La  presente
          disposizione  si  applica  altresi'  nel  caso  in cui, per
          effetto  della  rinegoziazione,  il  titolare  del conto di
          finanziamento   accessorio   sia   soggetto   diverso   dal
          cessionario  del  mutuo  nell'ambito  di  un'operazione  di
          cartolarizzazione  con  cessione di crediti. In tal caso la
          surroga   nelle   garanzie   opera  di  diritto,  senza  il
          compimento  di  alcuna  formalita', anche ipotecaria, ma ha
          effetto  solo  a seguito dell'integrale soddisfacimento del
          credito   vantato   dal   cessionario   del  mutuo  oggetto
          dell'operazione di cartolarizzazione.
             7.  Le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  di cui
          all'articolo  106  del  decreto legislativo n. 385 del 1993
          che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano
          ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella
          stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
          L'accettazione  della proposta e' comunicata dal mutuatario
          alla  banca  o all'intermediario finanziario entro tre mesi
          dalla    comunicazione    della    proposta    stessa.   La
          rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere
          dalla  prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio
          2009.
             8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti
          da  imposte  e tasse di alcun genere e per esse le banche e
          gli   intermediari   finanziari  non  applicano  costi  nei
          riguardi dei clienti.
             8-bis.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono
          derogabili solo in senso piu' favorevole al mutuatario.».
             - Per il riferimento all'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241  vedasi  in riferimenti normativi
          all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 106 e 107 del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni  (Testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia):
             «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
             2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
             3.  L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
              b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
              c)  capitale  sociale  versato  non  inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
              d)  possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e
          degli  esponenti  aziendali,  dei  requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
             4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
          Banca d'Italia e l'UIC:
              a)  specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
          comma  1,  nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
          nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo si
          considera  comunque  esercitato  nei confronti del pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
              b)   per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto dal comma
          3,  vincolare  la  scelta della forma giuridica, consentire
          l'assunzione  di altre forme giuridiche e stabilire diversi
          requisiti patrimoniali.
             5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e
          da'  comunicazione  delle  iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
             6.  Al  fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
             7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
             «Art.   107   (Elenco   speciale)   -   1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
             2.  La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale   disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse  configurazioni,  l'organizzazione amministrativa e
          contabile  e  i controlli interni, nonche' l'informativa da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
             2-bis.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi del comma 2
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari  iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare:
              a)  le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
          societa'  o  enti  esterni previsti dall'articolo 53, comma
          2-bis, lettera a);
              b)  sistemi  interni  di  misurazione dei rischi per la
          determinazione    dei    requisiti   patrimoniali,   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia
          .
             3.  Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
             4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
             4-bis.  La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il  divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di  utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto .
             5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
             6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel   titolo   IV,   capo  I,  sezioni  I  e  III,  nonche'
          all'articolo  97-bis  in quanto compatibile; in luogo degli
          articoli  86,  commi  6  e  7,  e  87,  comma 1, si applica
          l'articolo  57,  commi  4  e  5, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58.
             7.  Agli  intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 47.».
             -  Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 144 del
          gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
             «3.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
          lire  centoventicinque  milioni  per  l'inosservanza  delle
          norme  contenute  negli articoli 116 e 123 o delle relative
          disposizioni   generali   o   particolari  impartite  dalle
          autorita' creditizie.».
             «4.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento
          milioni  per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
          128,  comma  1,  ovvero  nel caso di ostacolo all'esercizio
          delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
          La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
          artificioso  di un unico contratto di credito al consumo in
          una  pluralita'  di  contratti  dei quali almeno uno sia di
          importo  inferiore  al  limite inferiore previsto dall'art.
          121, comma 4, lettera a).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 145 del gia' citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993:
             «Art.   145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
          una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
          entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
          informazioni    raccolte    applicano   le   sanzioni   con
          provvedimento motivato.
             2.  [Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sulla
          base  della  proposta  della  Banca  d'Italia  o  dell'UIC,
          provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato].
             3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per
          estratto,  entro  il termine di trenta giorni dalla data di
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente   al  quale  appartengono  i  responsabili  delle
          violazioni,   su   almeno   due   quotidiani  a  diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione  delle  altre  sanzioni  previste dal presente
          titolo  e'  pubblicato per estratto sul bollettino previsto
          dall'articolo 8.
             4.  Contro  il  provvedimento che applica la sanzione e'
          ammessa   opposizione   alla  corte  di  appello  di  Roma.
          L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
          data  di  comunicazione  del provvedimento impugnato e deve
          essere  depositata  presso  la  cancelleria  della corte di
          appello entro trenta giorni dalla notifica.
             5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  di  appello,  se ricorrono gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
             6.  La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
          parti.
             7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
          di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
          motivato.
             8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  di appello, all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
          per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.
             9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
          titolo  si  provvede  mediante ruolo secondo i termini e le
          modalita'   previsti   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  settembre 1973, n. 602, come modificato dal
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
             10.   Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
          responsabili.
             11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente  titolo non si applicano le disposizioni contenute
          nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 11 della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
          del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
             «1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
          il   Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle
          abitazioni   in   locazione,  la  cui  dotazione  annua  e'
          determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni.».
             -  Per  il  riferimento  all'art. 8 del decreto-legge 31
          gennaio 2007, n. 7 vedasi in nota precedente.
             -  Si  riporta  il testo del comma 475 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
             «475.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  il  Fondo  di  solidarieta' per i mutui per
          l'acquisto  della  prima  casa,  con  una  dotazione  di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».

        
      
                            (( Art. 2-bis


        Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari


  1.  Sono  nulle  le  clausole  contrattuali  aventi  ad  oggetto la
commissione  di  massimo  scoperto  se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte  di  utilizzi  in  assenza  di  fido.  Sono  altresi' nulle le
clausole,   comunque  denominate,  che  prevedono  una  remunerazione
accordata  alla  banca  per la messa a disposizione di fondi a favore
del    cliente   titolare   di   conto   corrente   indipendentemente
dall'effettivo  prelevamento  della  somma,  ovvero che prevedono una
remunerazione  accordata  alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata  dell'utilizzazione  dei fondi da parte del cliente, salvo che
il  corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
sia  predeterminato,  unitamente  al  tasso  debitore  per  le  somme
effettivamente   utilizzate,   con   patto  scritto  non  rinnovabile
tacitamente,  in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla   durata   dell'affidamento   richiesto   dal   cliente   e  sia
specificatamente  evidenziato  e  rendicontato al cliente con cadenza
massima  annuale  con  l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente in ogni momento.
  2.  Gli  interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole,  comunque  denominate,  che  prevedono una remunerazione, a
favore     della     banca,    dipendente    dall'effettiva    durata
dell'utilizzazione  dei  fondi  da  parte  del cliente, dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono  comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del  codice  civile,  dell'articolo  644  del  codice  penale e degli
articoli  2  e  3  della  legge  7  marzo  1996,  n. 108. Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, emana
disposizioni  transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2  della  legge  7  marzo  1996,  n. 108, per stabilire che il limite
previsto  dal  terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il  quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  fino  a  che  la  rilevazione  del tasso effettivo
globale  medio  non  verra'  effettuata  tenendo  conto  delle  nuove
disposizioni.
  3.  I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
del  presente  articolo  entro  centocinquanta  giorni dalla medesima
data.  Tale  obbligo  di  adeguamento costituisce giustificato motivo
agli  effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile:
             «Art.  1815  (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle
          parti,  il  mutuatario  deve corrispondere gli interessi al
          mutuante  [c.c.  1282,  1820].  Per la determinazione degli
          interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
             Se  sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la
          clausola  e'  nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339,
          1419].».
             - Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:
             «Art.  644  (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
          dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
          forma,  per  se'  o  per  altri,  in  corrispettivo  di una
          prestazione  di  denaro  o  di  altra utilita', interessi o
          altri  vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito con la
          reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000
          a euro 30.000.
             Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso  di
          concorso  nel  delitto  previsto dal primo comma, procura a
          taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
          promettere,  a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione, un
          compenso usurario [c.p. 649].
             La  legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale  gli
          interessi  sono  sempre  usurari. Sono altresi' usurari gli
          interessi,  anche  se  inferiori a tale limite, e gli altri
          vantaggi  o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle concrete
          modalita'   del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato  per
          operazioni   similari,  risultano  comunque  sproporzionati
          rispetto  alla  prestazione  di denaro o di altra utilita',
          ovvero  all'opera  di  mediazione,  quando chi li ha dati o
          promessi  si trova in condizioni di difficolta' economica o
          finanziaria.
             Per la determinazione del tasso di interesse usurario si
          tiene  conto  delle  commissioni, remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
          collegate alla erogazione del credito.
             Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
          aumentate da un terzo alla meta':
              1)  se  il  colpevole  ha  agito  nell'esercizio di una
          attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione
          finanziaria mobiliare;
              2)   se   il   colpevole   ha   richiesto  in  garanzia
          partecipazioni  o quote societarie o aziendali o proprieta'
          immobiliari;
              3)  se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
          stato di bisogno;
              4)  se  il  reato  e'  commesso  in danno di chi svolge
          attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
              5)  se  il  reato e' commesso da persona sottoposta con
          provvedimento  definitivo  alla misura di prevenzione della
          sorveglianza   speciale  durante  il  periodo  previsto  di
          applicazione  e  fino  a  tre  anni  dal  momento in cui e'
          cessata l'esecuzione.
             Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
          dell'articolo  444  del codice di procedura penale, per uno
          dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
          la  confisca  dei  beni che costituiscono prezzo o profitto
          del  reato  ovvero  di somme di denaro, beni ed utilita' di
          cui  il  reo  ha  la  disponibilita'  anche  per interposta
          persona  per  un  importo  pari al valore degli interessi o
          degli  altri  vantaggi  o compensi usurari, salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento dei danni.».
             - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
          marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
             «Art.  2  -  1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
          d'Italia   e   l'Ufficio   italiano   dei   cambi,   rileva
          trimestralmente   il   tasso   effettivo   globale   medio,
          comprensivo  di  commissioni,  di remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  spese,  escluse  quelle  per  imposte  e  tasse,
          riferito  ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
          dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
          dall'Ufficio  italiano  dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
          sensi  degli  artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
          n.  385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni
          della  stessa  natura.  I  valori  medi  derivanti  da tale
          rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
          del  tasso  ufficiale  di sconto successive al trimestre di
          riferimento,  sono  pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
          Ufficiale.
             2.  La  classificazione  delle  operazioni per categorie
          omogenee,   tenuto   conto   della   natura,  dell'oggetto,
          dell'importo,  della durata, dei rischi e delle garanzie e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti  la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
             3.  Le  banche  e  gli intermediari finanziari di cui al
          comma  1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
          credito  sono  tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo  facilmente  visibile,  apposito  avviso contenente la
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2.
             4.  Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
          del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
          usurari,   e'   stabilito   nel   tasso   medio  risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          ai  sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria di
          operazioni  in  cui il credito e' compreso, aumentato della
          meta'.».
             «Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
          dell'articolo  2  verra'  pubblicata  entro  il  termine di
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  .  Entro  i  successivi centottanta giorni
          sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al
          comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di
          cui   al   comma  1  dell'articolo  2  e'  punito  a  norma
          dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque,
          fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  643  del  codice
          penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per
          se'  o  per altri, da soggetto in condizioni di difficolta'
          economica   o   finanziaria,   in   corrispettivo   di  una
          prestazione  di  denaro  o  di  altra utilita', interessi o
          altri  vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalita'
          del  fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
          sistema  bancario  e  finanziario, risultano sproporzionati
          rispetto  alla  prestazione  di denaro o di altra utilita'.
          Alla  stessa  pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
          nel  delitto  previsto  dall'articolo 644, primo comma, del
          codice   penale,   procura  a  soggetto  che  si  trova  in
          condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma
          di denaro o altra utilita' facendo dare o promettere, a se'
          o  ad  altri,  per  la  mediazione,  un compenso che, avuto
          riguardo   alle   concrete  modalita'  del  fatto,  risulta
          sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.».
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 118 del gia'
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
             «1.  Nei  contratti  di  durata puo' essere convenuta la
          facolta'  di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e
          le  altre  condizioni  di  contratto  qualora  sussista  un
          giustificato   motivo   nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.».

        
      
                            (( Art. 2-ter


              Utilizzo del risparmio degli enti locali


  1.  I  comuni  che  hanno rispettato il patto di stabilita' interno
degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei
saldi  utili  ai fini del medesimo patto di stabilita' interno per il
2009  le  somme  destinate  ad  investimenti  infrastrutturali  o  al
pagamento  di  spese  in  conto capitale per impegni gia' assunti, se
finanziate da risparmi derivanti:
   a)  dal  minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei
tassi  di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi,
se non gia' conteggiato nei bilanci di previsione;
   b)   dal   minore   onere   per  interessi  registrato  a  seguito
dell'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  disponibile  per  la
rinegoziazione di mutui e prestiti.
  2.  All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare,
di  concerto  con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   in   modo   da   garantire   che  gli  effetti  sui  saldi
dell'indebitamento  netto  e del fabbisogno non eccedano l'importo di
cinque milioni di euro per l'anno 2009. ))

        
      
                               Art. 3.


                  Blocco e riduzione delle tariffe


  1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sino  al  31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia
delle  norme  statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad   emanare   atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento  di  diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in  relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei
soli  maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  e  per  le  tariffe
relative  al servizio idrico (( e ai settori dell'energia elettrica e
del  gas,  e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il
settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas
si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 2 e seguenti. )) Per
quanto  riguarda  i  diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza
degli  enti  territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione  dei competenti
organi di governo.
  2.  Ferma  restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie  contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.
  3.  Entro  il  30  aprile  2009,  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  formularsi  entro  il  28  febbraio 2009, (( sentite le
Commissioni   parlamentari   competenti,  ))  sono  approvate  misure
finalizzate  a  creare  le condizioni per accelerare la realizzazione
dei  piani  di  investimento,  fermo  restando quanto stabilito dalle
vigenti convenzioni autostradali.
  4.  Fino  alla  data  del  30  aprile  2009  e' altresi' sospesa la
riscossione   dell'incremento   del  sovrapprezzo  sulle  tariffe  di
pedaggio  autostradali  decorrente  dal  1°  gennaio 2009, cosi' come
stabilito  dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  5.  All'articolo  8-duodecies,  comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008,  n.  59,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008,  n.  101,  dopo  le  parole «alla data di entrata in vigore del
presente  decreto»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Le societa'
concessionarie,  ove ne facciano richiesta, possono concordare con il
concedente  una  formula  semplificata  del  sistema  di  adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa,
per  l'intera  durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo   conto   degli  investimenti  effettuati,  oltre  che  sulle
componenti  per  la  specifica  copertura  degli  investimenti di cui
all'articolo   21,  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche'  dei  nuovi  investimenti  come  individuati  dalla direttiva
approvata  con  deliberazione  CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli
eventualmente  compensati  attraverso  il parametro X della direttiva
medesima.».
  6.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
   b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
  ((  6-bis.  All'articolo  21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
   a)  il  comma  5  e'  sostituito  dal seguente: «Il concessionario
provvede  a  comunicare  al  concedente,  entro il 31 ottobre di ogni
anno,  le  variazioni  tariffarie  che  intende  applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi  aggiuntivi.  Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa   verifica  della  correttezza  delle  variazioni  tariffarie,
trasmette  la  comunicazione,  nonche'  una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i  quali,  di  concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con   provvedimento   motivato  nei  quindici  giorni  successivi  al
ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  motivato  puo'
riguardare  esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori  inseriti  nella  formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche'  alla  sussistenza  di  gravi inadempienze delle disposizioni
previste  dalla  convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
   b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
  7.  All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come  modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del  decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006,  n.  286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita  dalla  seguente:  «b)  mantenere  adeguati  requisiti  di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; ».
  8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas effettua un
particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei  prezzi,  nel  mercato
interno,  relativi  alla  fornitura  dell'energia elettrica e del gas
naturale,  avendo  riguardo  alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi;  entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri   competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,  in
particolare,  che  le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
  ((  9.  La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica,
di  cui  al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,
e'  riconosciuta  anche  ai  clienti  domestici  presso  i quali sono
presenti  persone  che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere   l'utilizzo   di   apparecchiature   medico-terapeutiche,
alimentate  ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento
in vita. )) A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate  aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per  la  fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto anche alla
compensazione  della  spesa  per  la fornitura di gas naturale. (( La
compensazione  della spesa tiene conto della necessita' di tutelare i
clienti che utilizzano impianti condominiali )) ed e' riconosciuta in
forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata
al  numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare
una  riduzione  della  spesa  al netto delle imposte dell'utente tipo
indicativamente  del  15  per  cento.  Per  la fruizione del predetto
beneficio  i  soggetti  interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle  tariffe  agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura  degli  oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario,
dalla  compensazione  sono  destinate  le  risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26  e  dell'articolo 14, comma 1, della legge (( 28 dicembre 2001, n.
448,  fatta  eccezione  per  47  milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano  ad  essere  destinati  alle  finalita'  di  cui al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. )) Nella
eventualita'  che  gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente
periodo,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica ed il gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche   volta   ad  alimentare  un  conto  gestito  dalla  Cassa
conguaglio  settore  elettrico  e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
  ((  9-bis.  L'accesso  alla  tariffa  agevolata per la fornitura di
energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di
gas  naturale,  di  cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei
familiari  con  almeno  quattro  figli  a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
  10.    In    considerazione    dell'eccezionale   crisi   economica
internazionale  e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese  e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, sentita
l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina
relativa  al  mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso  il  termine  finale  di  cui  alla  lettera a), ai seguenti
principi:
   a)  il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo
di  adeguamento  disciplinato  dalle  lettere  da b) a e), in base ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna  azienda  e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza  per  le  forniture  offerte  ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
   b)  e'  istituito,  in  sede  di  prima  applicazione del presente
articolo,  un  mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione
dell'attuale  mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura
del  mercato  del  giorno  precedente  e  l'apertura  del mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo
dell'energia   sara'   determinato   in   base  a  un  meccanismo  di
negoziazione  continua,  nel  quale  gli  utenti  abilitati  potranno
presentare   offerte   di   vendita  e  di  acquisto  vincolanti  con
riferimento a prezzi e quantita';
   c)  fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi,  regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni.  Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro  manutenzioni  e  indisponibilita'  sono  pubblicate con cadenza
mensile;
   d)   e'   attuata   la   riforma   del   mercato  dei  servizi  di
dispacciamento,  la  cui  gestione  e' affidata al concessionario del
servizio   di   trasmissione  e  dispacciamento,  per  consentire  di
selezionare  il  fabbisogno  delle  risorse necessarie a garantire la
sicurezza  del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna  risorsa  rende  al  sistema,  attraverso una valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono  assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli
operatori  abilitati.  Nel  mercato  dei servizi di dispacciamento il
prezzo  dell'energia  sara'  determinato  in  base  ai diversi prezzi
offerti  in  modo  vincolante da ciascun utente abilitato e accettati
dal  concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per
le  offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del
fabbisogno;
   e)  e'  attuata  l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato
infragiornaliero  di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di
dispacciamento  di  cui  alla  lettera  d),  favorendo  una  maggiore
flessibilita'   operativa   ed  efficienza  economica  attraverso  un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
  10-bis.  Il  Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas, in considerazione di proposte di
intervento  da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
  10-ter.  A  decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per l'energia
elettrica  e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro
il  30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei
mercati  dell'energia,  che  e'  resa  pubblica. La segnalazione puo'
contenere,  altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare  l'organizzazione  dei  mercati, attraverso interventi sui
meccanismi  di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e
rimuovere  eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  il  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo, puo'
adottare  uno  o  piu'  decreti  sulla  base  delle predette proposte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas. A tale riguardo,
potranno  essere  in  particolare  adottate misure con riferimento ai
seguenti aspetti:
   a)  promozione  dell'integrazione  dei  mercati  regionali europei
dell'energia   elettrica,   anche   attraverso  l'implementazione  di
piattaforme  comuni  per  la  negoziazione  dell'energia  elettrica e
l'allocazione  della  capacita'  di  trasporto transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
   b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia
con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di
garantire   un'ampia   partecipazione  degli  operatori,  un'adeguata
liquidita'  e  un  corretto  grado  di  integrazione  con  i  mercati
sottostanti.
  11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, sentito il Ministero
dello  sviluppo  economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in
materia  di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
   a)  i  soggetti  che  dispongono  singolarmente  di  impianti o di
raggruppamenti  di  impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi
di  dispacciamento,  come  individuati sulla base dei criteri fissati
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas in conformita' ai
principi  di  cui  alla  presente  lettera,  sono tenuti a presentare
offerte  nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali
volti  ad  assicurare  la minimizzazione degli oneri per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per  il  fabbisogno  dei  servizi di dispacciamento, limitatamente ai
periodi  di  tempo  in  cui  si  verificano  le condizioni di seguito
descritte,  gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili   alla   risoluzione  di  congestioni  di  rete  o  al
mantenimento  di  adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo;
   b)  sono  adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del
mercato  dei  servizi  per  il dispacciamento, l'incentivazione della
riduzione  del  costo  di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
  12.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico,  su  proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   sentito   il  concessionario  dei  servizi  di  trasmissione  e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone.
  13.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa
disciplina   e'   adottata,  in  via  transitoria,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.
  13-bis.Per   agevolare   il   credito   automobilistico,  l'imposta
provinciale  di  trascrizione  per l'iscrizione nel pubblico registro
automobilistico  di  ipoteche  per residuo prezzo o convenzionali sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 1021 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007):
             «1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto,
          in  particolare,  dagli  articoli  15 della legge 12 agosto
          1982,  n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge
          29  dicembre  1990,  n. 407, e successive modificazioni, e'
          soppresso.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2007 e' istituito,
          sulle  tariffe  di  pedaggio  di  tutte  le  autostrade, un
          sovrapprezzo  il  cui  importo e' pari: a) per le classi di
          pedaggio  A  e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1°
          gennaio  2007,  a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1°
          gennaio  2008  e  a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1°
          gennaio  2009;  b)  per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6
          millesimi  di  euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5
          millesimi  di  euro  a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9
          millesimi  di  euro  a  chilometro  dal  1° gennaio 2009. I
          conseguenti   introiti  sono  dovuti  ad  ANAS  Spa,  quale
          corrispettivo  forfetario  delle  sue  prestazioni volte ad
          assicurare    l'adduzione    del   traffico   alle   tratte
          autostradali  in  concessione,  attraverso  la manutenzione
          ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento
          delle  strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla
          stessa   ANAS   Spa.   Con   decreto   del  Ministro  delle
          infrastrutture,  su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le
          modalita'  di  attuazione  del  presente comma, ivi incluse
          quelle  relative  al  versamento  del sovrapprezzo, nonche'
          quelle   di  utilizzazione  degli  introiti  derivanti  dal
          presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono
          ridotti  i  pagamenti  dovuti  ad  ANAS  Spa  a  titolo  di
          corrispettivo del contratto di servizio.».
             -  Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8-duodecies
          del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59  (Disposizioni
          urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi  comunitari  e
          l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte di giustizia delle
          Comunita'  europee),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  6  giugno  2008, n. 101, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «2.  Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con
          la  societa'  ANAS  S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
          concessionarie  autostradali alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto.  Le societa' concessionarie, ove ne
          facciano  richiesta,  possono  concordare con il concedente
          una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
          delle  tariffe  di  pedaggio  basata  su di una percentuale
          fissa,    per    l'intera    durata    della   convenzione,
          dell'inflazione    reale,   anche   tenendo   conto   degli
          investimenti  effettuati, oltre che sulle componenti per la
          specifica  copertura degli investimenti di cui all'articolo
          21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2004, n. 47,
          nonche'  dei  nuovi  investimenti  come  individuati  dalla
          direttiva  approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
          n.  39,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
          agosto  2007,  ovvero  di  quelli  eventualmente compensati
          attraverso  il  parametro  X  della  direttiva medesima. Le
          societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
          concordare  con  il concedente una formula semplificata del
          sistema  di  adeguamento  annuale delle tariffe di pedaggio
          basata  su  di  una  percentuale fissa, per l'intera durata
          della  convenzione,  dell'inflazione  reale,  anche tenendo
          conto   degli  investimenti  effettuati,  oltre  che  sulle
          componenti per la specifica copertura degli investimenti di
          cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
          355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,   n.   47,   nonche'   dei  nuovi  investimenti  come
          individuati  dalla  direttiva  approvata  con deliberazione
          CIPE  15  giugno  2007,  n.  39,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  197  del  25  agosto  2007, ovvero di quelli
          eventualmente  compensati  attraverso  il parametro X della
          direttiva  medesima.  Ogni  successiva modificazione ovvero
          integrazione  delle  convenzioni  e'  approvata  secondo le
          disposizioni  di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2
          del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006, n. 286, e
          successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3
          ottobre  2006,  n.  262  (Disposizioni  urgenti  in materia
          tributaria  e  finanziaria),  convertito con modificazioni,
          dalla   legge   24  novembre  2006,  n.  286  e  successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.           2.           -          1.-          83.
          …….Omissis………
             84.  Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
          concordati  tra  le  parti e redatti conformemente a quanto
          stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
          l'attuazione   delle  linee  guida  sulla  regolazione  dei
          servizi   di  pubblica  utilita'  (NARS),  sono  sottoposti
          all'esame    del    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione   economica   (CIPE),   anche   al  fine  di
          verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
          Tale  esame  si  intende  assolto  positivamente in caso di
          mancata  deliberazione  entro  quarantacinque  giorni dalla
          richiesta  di  iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
          di  convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
          CIPE,  sono  successivamente  trasmessi  alle Camere per il
          parere   delle   Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
             85.  All'articolo  11  della  legge 23 dicembre 1992, n.
          498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
             «5.   Le   societa'   concessionarie  autostradali  sono
          soggette ai seguenti obblighi:
              a)  certificare  il  bilancio,  anche se non quotate in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
              b)    mantenere   adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale,  come  individuati  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          delle infrastrutture;
              c)  agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione
          aggiudicatrice  negli affidamenti di forniture e servizi di
          importo  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria
          nonche'  di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
          e  in  tale  veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni;
              d)  sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara delle
          procedure  di  aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
          che   deve   pronunciarsi  entro  trenta  giorni  dal  loro
          ricevimento:  in  caso  di  inutile  decorso del termine si
          applica  l'articolo  20  della legge 7 agosto 1990, n. 241;
          vietare  la  partecipazione  alle gare per l'affidamento di
          lavori  alle  imprese  comunque collegate ai concessionari,
          che  siano  realizzatrici  della relativa progettazione. Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre  2006,  la deliberazione del Consiglio dei Ministri
          in   data   16   maggio   1997,   relativa  al  divieto  di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita';
              e)  prevedere  nel proprio statuto idonee misure atte a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita',  nonche',  per  almeno alcuni di essi, di
          indipendenza;
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di  gara  per  l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
          dal  Ministro  delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
          di  vigilanza  dell'Autorita'  di  cui  all'articolo  6 del
          codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.   La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'  scelto fra i
          componenti del consiglio.
              5-bis.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture
          sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
          da  realizzare  da  parte  di  ANAS  S.p.a.  e  delle altre
          concessionarie  devono  essere  sottoposte  al  parere  del
          Consiglio   superiore  dei  lavori  pubblici  per  la  loro
          valutazione tecnico-economica.
              5-ter.   L'affidamento  dei  servizi  di  distribuzione
          carbolubrificanti   e   delle   attivita'   commerciali   e
          ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
          in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
          del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
               a)   verifica   preventiva   della  sussistenza  delle
          capacita'    tecnico-organizzative    ed   economiche   dei
          concorrenti  allo  scopo di garantire un adeguato livello e
          la  regolarita'  del  servizio, secondo quanto disciplinato
          dalla normativa di settore;
               b)  valutazione  delle  offerte  dei  concorrenti  che
          valorizzino  l'efficienza,  la  qualita'  e la varieta' dei
          servizi,  gli  investimenti in coerenza con la durata degli
          affidamenti  e  la  pluralita'  dei  marchi.  I processi di
          selezione  devono  assicurare  una prevalente importanza al
          progetto   tecnico-commerciale   rispetto  alle  condizioni
          economiche proposte;
               c)   modelli  contrattuali  idonei  ad  assicurare  la
          competitivita'   dell'offerta  in  termini  di  qualita'  e
          disponibilita'  dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
          oil e non oil».
             86.   ANAS   S.p.a.,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
          all'articolo   2,   comma   1,   lettera  d),  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
              a)  richiede  informazioni  ed  effettua controlli, con
          poteri  di  ispezione,  di  accesso,  di acquisizione della
          documentazione  e delle notizie utili in ordine al rispetto
          degli  obblighi  di  cui  alle convenzioni di concessione e
          all'articolo  11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
          498,  come  sostituito  dal comma 85 del presente articolo,
          nonche' dei propri provvedimenti;
              b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi
          da  parte  dei  concessionari,  definendo  in particolare i
          livelli  generali  di  qualita' riferiti al complesso delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola  prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti i
          concessionari   e  i  rappresentanti  degli  utenti  e  dei
          consumatori;
              c)  emana  direttive  per  la  separazione  contabile e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per    assicurare,    tra   l'altro,   la   loro   corretta
          disaggregazione   e   imputazione   per   funzione  svolta,
          provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
          in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
              d)  irroga,  salvo  che  il fatto costituisca reato, in
          caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
          di  concessione  e  di  cui all'articolo 11, comma 5, della
          legge  23  dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
          85  del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti
          o   in   caso   di   mancata   ottemperanza  da  parte  dei
          concessionari  alle  richieste  di  informazioni o a quelle
          connesse  all'effettuazione  dei controlli, ovvero nel caso
          in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
          150  milioni,  per  le quali non e' ammesso quanto previsto
          dall'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689; in
          caso  di  reiterazione  delle  violazioni ha la facolta' di
          proporre   al  Ministro  competente  la  sospensione  o  la
          decadenza della concessione;
              e)  segnala  all'Autorita'  garante della concorrenza e
          del  mercato,  con riferimento agli atti e ai comportamenti
          delle  imprese  sottoposte al proprio controllo, nonche' di
          quelle   che   partecipano   agli  affidamenti  di  lavori,
          forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
          ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
             87. [Abrogato]
             88. [Abrogato]
             89 - 181 …… Omissis……».
             -  Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 24
          dicembre  2003,  n.  355  (Proroga  di  termini previsti da
          disposizioni  legislative),  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.21 (Concessioni autostradali). - 1. [Abrogato]
             2. [Abrogato]
             3.  Entro  quattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al
          CIPE  una  proposta  intesa  a  integrare  gli  standard di
          qualita'  e  le  modalita'  di  misurazione  e verifica dei
          relativi  livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e
          sicurezza  del  servizio,  fluidita'  in itinere e qualita'
          ambientale.  La  formulazione integrativa dovra' basarsi su
          rilevazioni   oggettive   e   verificabili   dei  risultati
          ottenuti.  Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile
          a  permetterne  l'applicazione alle scadenze previste dagli
          impegni  contrattuali  vigenti  o  a  far  tempo  dal  loro
          rinnovo.
             4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove
          comportino   variazioni  o  modificazioni  al  piano  degli
          investimenti  e al parametro X della formula di adeguamento
          tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n.
          319,   sono   approvate  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.
             5.   Il   concessionario   provvede   a   comunicare  al
          concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni
          tariffarie  che  intende  applicare  nonche'  la componente
          investimenti  del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
          interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta
          giorni,  previa verifica della correttezza delle variazioni
          tariffarie,  trasmette  la  comunicazione,  nonche' una sua
          proposta,  ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
          e  dell'economia  e  delle  finanze,  i quali, di concerto,
          approvano   o   rigettano   le   variazioni   proposte  con
          provvedimento  motivato  nei  quindici giorni successivi al
          ricevimento  della comunicazione. Il provvedimento motivato
          puo'  riguardare  esclusivamente le verifiche relative alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei  relativi  conteggi,  nonche' alla sussistenza di gravi
          inadempienze  delle disposizioni previste dalla convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente.
             6. [Abrogato]
             7.  Il  IV  atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra
          ANAS  e  Autostrade  Spa,  ora Autostrade per l'Italia Spa,
          stipulato  il  23  dicembre  2002, e' approvato a tutti gli
          effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Ai  soli  fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso
          subordina  l'applicazione  del  primo incremento tariffario
          annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
          all'approvazione  del  relativo  progetto  ai  sensi  della
          vigente   normativa;   i  successivi  incrementi  tariffari
          annuali devono essere applicati in funzione del progressivo
          stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  realizzazione  del
          singolo intervento.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          legge  23  dicembre  1992,  n.  498  (Interventi urgenti in
          materia  di finanza pubblica), come modificato dall'art. 2,
          comma  85,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «5.   Le   societa'   concessionarie  autostradali  sono
          soggette ai seguenti obblighi:
              a)  certificare  il  bilancio,  anche se non quotate in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
              b)    mantenere   adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
              c)  agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione
          aggiudicatrice  negli affidamenti di forniture e servizi di
          importo  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria
          nonche'  di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
          e  in  tale  veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni;
              d)  sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara delle
          procedure  di  aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
          che   deve   pronunciarsi  entro  trenta  giorni  dal  loro
          ricevimento:  in  caso  di  inutile  decorso del termine si
          applica  l'articolo  20  della legge 7 agosto 1990, n. 241;
          vietare  la  partecipazione  alle gare per l'affidamento di
          lavori  alle  imprese  comunque collegate ai concessionari,
          che  siano  realizzatrici  della relativa progettazione. Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre  2006,  la deliberazione del Consiglio dei Ministri
          in   data   16   maggio   1997,   relativa  al  divieto  di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita';
              e)  prevedere  nel proprio statuto idonee misure atte a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita',  nonche',  per  almeno alcuni di essi, di
          indipendenza;
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di  gara  per  l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
          dal  Ministro  delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
          di  vigilanza  dell'Autorita'  di  cui  all'articolo  6 del
          codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.   La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'  scelto fra i
          componenti del consiglio.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n. 26 (Attuazione
          della   direttiva  2003/96/CE  che  ristruttura  il  quadro
          comunitario  per  la  tassazione  dei prodotti energetici e
          dell'elettricita'):
             «3.  Ai  fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa
          di   98.000.000  di  euro  per  l'anno  2008.  A  decorrere
          dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
          3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.».

        
      
                               Art. 4.


Fondo  per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
                    del servizio civile nazionale


  1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire  l'accesso  al  credito  delle famiglie con un figlio nato o
adottato  nell'anno  di riferimento e' istituito presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  un  apposito fondo rotativo, dotato di
personalita'  giuridica,  denominato:  «Fondo  di credito per i nuovi
nati»,  con  una  dotazione  di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche  fidejussorie,  alle  banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede (( a valere sulle risorse )) del Fondo per
le  politiche  della  famiglia  di  cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1,
comma  1250,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti   i   criteri   e  le  modalita'  di  organizzazione  e  di
funzionamento   del  Fondo,  di  rilascio  e  di  operativita'  delle
garanzie.
  (( 1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e'
altresi'  integrato  di  ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009
per  la  corresponsione  di  contributi  in conto interessi in favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che
siano   portatori   di   malattie   rare,  appositamente  individuate
dall'elenco  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo  29  aprile  1998,  n.  124.  In  ogni  caso, l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009. ))
  2.  Il  comma  4  dell'articolo  9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
  «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e  alle  gestioni  speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi    sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.   335,  i  periodi  corrispondenti  al  servizio  civile  su  base
volontaria  successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o  in  parte,  a  domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo  Nazionale  del  Servizio  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  13  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
  4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto  possono  essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4-ter.  Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio  Civile  qualsiasi  obbligo  contributivo  ai fini di cui al
comma  4  per  il  periodo  di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».
  3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro,   al  personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso
pubblico,   in   ragione  della  specificita'  dei  compiti  e  delle
condizioni  di  stato  e di impiego del comparto, titolare di reddito
complessivo  di  lavoro  dipendente  non superiore, nell'anno 2008, a
35.000  euro,  e'  riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico  accessorio,  una  riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  e delle addizionali regionali e comunali. La misura
della  riduzione  e  le  modalita'  applicative  della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con il (( Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  )) e con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  ((  da emanare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto. ))
  ((  3-bis.  Le  risorse  del fondo istituito dall'articolo 1, comma
1328,  secondo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
alimentato  dalle  societa'  aeroportuali  in proporzione al traffico
generato,  destinate  al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso  pubblico  e della difesa civile del Ministero dell'interno,
sono  utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento
al  fine  dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
stipulare,  di  anno  in  anno,  tra  il  Governo e le organizzazioni
sindacali  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il
miglioramento  della  qualita'  del servizio di soccorso prestato dal
personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il
60  per  cento  al  fine  di assicurare la valorizzazione di una piu'
efficace  attivita'  di  soccorso  pubblico  del  Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  prevedendo  particolari  emolumenti da destinare
all'istituzione  di una speciale indennita' operativa per il servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
  3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis
sono  stabilite  nell'ambito  dei  procedimenti negoziali di cui agli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. ))
  4.  All'articolo  7,  comma  3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la
parola   «definite»   e'   sostituita  dalle  seguenti:  «definiti  i
requisiti, i criteri e».
  5.  Il  decreto  ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge   8   marzo  2000,  n.  53,  e'  emanato  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione  fiscale), convertito con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  2006, n. 248, come integrato dall'art. 1,
          comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «19.Fondi  per  le  politiche  della  famiglia,  per  le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e alle pari opportunita'.
             1.  Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
          tutela  della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
          problematiche   generazionali,   nonche'   per   supportare
          l'Osservatorio   nazionale   sulla   famiglia,   presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo  per  le  politiche  della famiglia», al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006  e  di  dieci  milioni  di  euro a decorrere dall'anno
          2007.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 5 del
          decreto  legislativo  29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione
          del  sistema  di  partecipazione al costo delle prestazioni
          sanitarie   e   del   regime   delle   esenzioni,  a  norma
          dell'articolo  59,  comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n.
          449):
             «1.  Con distinti regolamenti del Ministro della sanita'
          da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate, rispettivamente:
          a)  le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le
          malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
          a)  e  b)  danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
          per  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria indicate dai
          medesimi  regolamenti.  Nell'individuare  le  condizioni di
          malattia,  il  Ministro  della  sanita'  tiene  conto della
          gravita'  clinica,  del grado di invalidita', nonche' della
          onerosita'  della  quota  di  partecipazione  derivante dal
          costo del relativo trattamento.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni
          (Disciplina   del   Servizio   civile   nazionale  a  norma
          dell'articolo  2  della L. 6 marzo 2001, n. 64), cosi' come
          sostituito dalla presente legge:
             «Art.  9  (Trattamento  economico  e  giuridico).  -  1.
          L'attivita'  svolta  nell'ambito  dei  progetti di servizio
          civile  non  determina  l'instaurazione  di  un rapporto di
          lavoro  e  non  comporta  la sospensione e la cancellazione
          dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
             2.  Agli  ammessi a prestare attivita' in un progetto di
          servizio  civile compete un assegno per il servizio civile,
          non  superiore  al  trattamento  economico  previsto per il
          personale  militare volontario in ferma annuale, nonche' le
          eventuali  indennita'  da corrispondere in caso di servizio
          civile  all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
          volti  a  compensare  la condizione militare. La misura del
          compenso  dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
          e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
          Fondo nazionale per il servizio civile.
             3.  L'Ufficio  nazionale,  tramite  l'ISVAP,  provvede a
          predisporre  condizioni  generali  di  assicurazione  per i
          rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
             4.  Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti   e   alle   gestioni  speciali  dei  lavoratori
          autonomi,  agli  iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alla  gestione di cui
          all'articolo  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335,  i  periodi  corrispondenti al servizio civile su base
          volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili,
          in  tutto  o  in  parte, a domanda dell'assicurato, e senza
          oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con
          le  modalita'  di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
          1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e
          sempreche'   gli   stessi   non   siano   gia'  coperti  da
          contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
             4-bis.  Gli  oneri da riscatto possono essere versati ai
          regimi  previdenziali  di  appartenenza  in unica soluzione
          ovvero  in  centoventi rate mensili senza l'applicazione di
          interessi per la rateizzazione.
             4-ter.  Dal  1°  gennaio  2009, cessa a carico del Fondo
          Nazionale    del    Servizio   Civile   qualsiasi   obbligo
          contributivo  ai  fini  di cui al comma 4 per il periodo di
          servizio  civile  prestato  dai  volontari  avviati  dal 1°
          gennaio 2009.
             5.   L'assistenza  sanitaria  agli  ammessi  a  prestare
          attivita'  di  servizio  civile  e'  fornita  dal  Servizio
          sanitario   nazionale.   Fermo   restando  quanto  previsto
          dall'articolo  68  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
          certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio
          civile   sono   rilasciate  gratuitamente  da  parte  delle
          strutture   del   Servizio   sanitario   nazionale  e  sono
          rimborsate a carico del Fondo nazionale.
             6.  Il personale femminile del Servizio civile nazionale
          e'  sospeso  dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
          da   parte  dell'interessata  all'Ufficio  nazionale,  alla
          regione  o  alla  provincia  autonoma  della certificazione
          medica  attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria. Si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  16  e 17 del decreto
          legislativo   26   marzo   2001,  n.  151.  Dalla  data  di
          sospensione  del  servizio  a  quella  della sua ripresa e'
          corrisposto  l'assegno  di  cui  al  comma 2, ridotto di un
          terzo, a carico del Fondo nazionale.
             7.   I   dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche  che
          svolgono  il  servizio civile ai sensi del presente decreto
          legislativo,  sono  collocati,  a  domanda,  in aspettativa
          senza  assegni.  In  questo  caso,  il periodo trascorso in
          aspettativa   e'   computato   per  intero  ai  fini  della
          progressione  in carriera, della attribuzione degli aumenti
          periodici   di  stipendio.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli
          oneri gravano sul Fondo nazionale.
             8.  Al  termine del periodo di servizio civile, compiuto
          senza  demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
          o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
          per   quanto   di   rispettiva  competenza,  rilasciano  ai
          volontari    un   apposito   attestato   da   cui   risulta
          l'effettuazione  del  servizio  civile.  I titolari di tale
          attestato  sono equiparati al personale militare volontario
          in ferma annuale.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «1328.  Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del  servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
          diritti  d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
          comma   11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          successive   modificazioni,  e'  incrementata  a  decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato.  Un  apposito  fondo,  alimentato dalle societa'
          aeroportuali  in proporzione al traffico generato, concorre
          al  medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
          del   Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche  con
          evidenze  informatiche,  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,  tramite  l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
          alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei
          conti,  si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo tra le
          unita'  previsionali  di base del centro di responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della   difesa   civile»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.».
             - Si riporta il testo degli articoli 37 e 83 del decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
          dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
             «Art.37  (Procedura  di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'articolo  34,  comma 2. Le trattative si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'articolo  35  e si concludono con la
          sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
             2.  La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che
          le    organizzazioni    sindacali    aderenti   all'ipotesi
          rappresentino  piu'  del cinquanta per cento come media tra
          il  dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il
          sessanta per cento del dato elettorale.
             3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
             4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
             5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'   finanziarie   ed  esaminate  le  eventuali
          osservazioni  di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi di
          accordo  e  il  relativo  schema  di decreto del Presidente
          della  Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
          Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia definito entro
          novanta  giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti.
             6.  Lo  schema  di  decreto  che  recepisce l'ipotesi di
          accordo,  unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
          e'   trasmesso   alla   Corte  dei  conti,  ai  fini  della
          certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
          della    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione  e  di  bilancio  di  cui all'articolo 1-bis
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  La  Corte dei conti delibera entro quindici
          giorni  dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
          i   quali   la   certificazione   si   intende   effettuata
          positivamente.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni  dei  commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
          legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
             «Art.83  (Procedura  di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'articolo  80,  comma 2. Le trattative si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'articolo  81  e si concludono con la
          sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
             2.  La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che
          le  organizzazioni  sindacali  aderenti  all'ipotesi stessa
          rappresentino   piu'  del  cinquanta  per  cento  del  dato
          associativo  espresso  dal  totale  delle deleghe sindacali
          rilasciate.
             3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
             4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
             5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'   finanziarie   ed  esaminate  le  eventuali
          osservazioni  di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi di
          accordo  e  il  relativo  schema  di decreto del Presidente
          della  Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
          Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia definito entro
          novanta  giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti.
             6.  Lo  schema  di  decreto  che  recepisce l'ipotesi di
          accordo,  unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
          e'   trasmesso   alla   Corte  dei  conti,  ai  fini  della
          certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
          della    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione  e  di  bilancio  di  cui all'articolo 1-bis
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  La  Corte dei conti delibera entro quindici
          giorni  dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
          i   quali   la   certificazione   si   intende   effettuata
          positivamente.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni  dei  commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
          legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 7 della
          legge  8  marzo  2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta') cosi' come sostituito dalla presente legge:
             «3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  e  per  la  solidarieta'  sociale, sono definiti i
          requisiti,  i  criteri  e  le  modalita'  applicative delle
          disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle
          pubbliche amministrazioni.».

        
      
                               Art. 5.


               Detassazione contratti di produttivita'


  1.  Per  il  periodo  dal  1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del  lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera c), del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro  il  limite  di  importo  complessivo  di 6.000 euro lordi, con
esclusivo  riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo  delle  somme  assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui   all'articolo  2  del  citato  decreto-legge.  Se  il  sostituto
d'imposta  tenuto  ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non  e'  lo  stesso  che  ha  rilasciato  la certificazione unica dei
redditi  per  il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 24 luglio 2008, n. 126 recante
          “Disposizioni  urgenti per salvaguardare il potere di
          acquisto delle famiglie”:
             «Art.  2  (Misure  sperimentali  per  l'incremento della
          produttivita'  del  lavoro).  -  1. Salva espressa rinuncia
          scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
          2008  al  31  dicembre  2008,  sono  soggetti a una imposta
          sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  delle  addizionali  regionali  e comunali pari al 10 per
          cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
          lordi, le somme erogate a livello aziendale:
             a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
          decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 66, effettuate nel
          periodo suddetto;
             b)  per  prestazioni  di lavoro supplementare ovvero per
          prestazioni   rese   in   funzione  di  clausole  elastiche
          effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
          a  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale stipulati prima
          della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
             c)   in   relazione   a   incrementi  di  produttivita',
          innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
          competitivita'    e   redditivita'   legati   all'andamento
          economico dell'impresa.
             2.  I  redditi  di cui al comma 1 non concorrono ai fini
          fiscali  e  della determinazione della situazione economica
          equivalente  alla  formazione  del  reddito complessivo del
          percipiente  o  del  suo  nucleo  familiare entro il limite
          massimo  di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
          redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
          e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
          sulla base del reddito di cui al comma 5.
             3.  L'imposta  sostitutiva  e'  applicata  dal sostituto
          d'imposta.   Se  quest'ultimo  non  e'  lo  stesso  che  ha
          rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
          il  beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
          da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
             4.  Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso,   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
             5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
          sperimentale   e   trovano   applicazione   con   esclusivo
          riferimento  al settore privato e per i titolari di reddito
          da  lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno  2007, a
          30.000   euro.   Trenta  giorni  prima  del  termine  della
          sperimentazione,  il  Ministro  del  lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali  procede,  con  le organizzazioni
          sindacali   dei   datori   e   dei   prestatori  di  lavoro
          comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale,
          a  una  verifica  degli  effetti delle disposizioni in esso
          contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
          pubblica   amministrazione  e  l'innovazione,  al  fine  di
          valutare   l'eventuale   estensione  del  provvedimento  ai
          dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.
             6.  Nell'articolo  51,  comma  2,  del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  la lettera b) e'
          soppressa.».

        
      
                               Art. 6.


        Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP
           relativa al costo del lavoro e degli interessi


  1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico  delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986,  n.  917  e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo ((
15  dicembre  1997,  n.  446, )) forfetariamente riferita all'imposta
dovuta  sulla  quota  imponibile  degli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati  al  netto  degli  interessi  attivi e proventi assimilati
ovvero  delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto
delle  deduzioni  spettanti ai sensi (( dell'articolo 11, commi )) 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto (( legislativo
n. 446 del 1997. ))
  2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31  dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine  di  cui  all'articolo  38  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota  delle  imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per  il  personale  dipendente  e  assimilato,  i  contribuenti hanno
diritto,  con  le  modalita'  e  nei  limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso  per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno   di   competenza,  riferita  forfetariamente  ai  suddetti
interessi  e  spese  per  il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
  3.  I  contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via  telematica,  qualora  sia  ancora  pendente  il  termine  di cui
all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  4.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto  dei  limiti  di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009,  500  milioni  di  euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno  2011.  Ai  fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera'    all'integrazione    delle   risorse   con   successivi
provvedimenti    legislativi.   Con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia   delle  entrate  sono  stabilite  le  modalita'  di  ((
presentazione  delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
  4-bis.  Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre  2008,  n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  2008,  n.  201,  si applicano altresi' per tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi  sismici  del  31  ottobre  2002 e individuati con decreti del
Ministero  dell'economia  e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e
del  9  gennaio  2003,  pubblicati,  rispettivamente,  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4
milioni  di  euro  per  l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno
2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente  sono  iscritte  in  un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4-ter.  All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  32  milioni di euro per l'anno 2010, a 7
milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno
degli   anni  dal  2012  al  2019,  si  provvede  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
per  un  importo,  al  fine  di  compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64
milioni  di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e
4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
  4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e
2010 »;
  b)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: « La detrazione
relativa  all'anno  2010  non  rileva  ai  fini  della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
  4-quinquies.   Il  fondo  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 99, comma 1,
          del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,
          recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi»:
             «1.  Le  imposte  sui  redditi  e quelle per le quali e'
          prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in
          deduzione.  Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio
          in cui avviene il pagamento.».
             -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis,
          6,  7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali»:
             «Art.  5  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta   delle   societa'   di   capitali   e   degli   enti
          commerciali).-  1.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3,
          comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli
          articoli  6  e  7,  la base imponibile e' determinata dalla
          differenza  tra il valore e i costi della produzione di cui
          alle  lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
          con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere
          c)  e  d),  12)  e  13),  cosi'  come  risultanti dal conto
          economico dell'esercizio.
             2.  Per  i  soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi  contabili  internazionali,  la base imponibile e'
          determinata  assumendo le voci del valore e dei costi della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
             3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
          in  deduzione:  le  spese  per  il  personale  dipendente e
          assimilato  classificate  in voci diverse dalla citata voce
          di  cui  alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
          codice  civile,  nonche'  i  costi,  i compensi e gli utili
          indicati  nel  comma  1,  lettera  b),  numeri  da 2) a 5),
          dell'articolo  11  del presente decreto; la quota interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504. I
          contributi   erogati  in  base  a  norma  di  legge,  fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi classificabili in
          voci  del  conto  economico  diverse  da quelle indicate al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati  a  componenti rilevanti della base imponibile di
          periodi d'imposta precedenti o successivi.
             5.  Indipendentemente  dalla  effettiva collocazione nel
          conto  economico,  i  componenti  positivi  e  negativi del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta    qualificazione,    imputazione    temporale   e
          classificazione  previsti  dai  principi contabili adottati
          dall'impresa.
             «Art.   5-bis   -   (Determinazione   del  valore  della
          produzione  netta delle societa' di persone e delle imprese
          individuali).  -  1.  Per i soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettera  b),  la  base imponibile e' determinata
          dalla   differenza   tra  l'ammontare  dei  ricavi  di  cui
          all'articolo  85,  comma  1,  lettere  a), b), f) e g), del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          delle   variazioni  delle  rimanenze  finali  di  cui  agli
          articoli  92  e  93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
          dei  costi  delle  materie prime, sussidiarie e di consumo,
          delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
          locazione  anche finanziaria dei beni strumentali materiali
          e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
          personale  dipendente  e  assimilato; i costi, i compensi e
          gli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
          5),   dell'articolo  11  del  presente  decreto;  la  quota
          interessi  dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
          contratto;  le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
          concorrono   comunque  alla  formazione  del  valore  della
          produzione,  fatta  eccezione  per quelli correlati a costi
          indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
          regole   di   qualificazione,   imputazione   temporale   e
          classificazione  valevoli per la determinazione del reddito
          d'impresa ai fini dell'imposta personale.
             2.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'    ordinaria,    possono    optare    per   la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre  periodi  d'imposta  e  deve  essere  comunicata con le
          modalita'  e  nei  termini  stabiliti con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
          marzo  2008.  Al  termine del triennio l'opzione si intende
          tacitamente  rinnovata  per  un  altro  triennio a meno che
          l'impresa  non  opti,  secondo  le  modalita'  e  i termini
          fissati  dallo  stesso  provvedimento  direttoriale, per la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole  del  comma  1;  anche  in questo caso, l'opzione e'
          irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
             «Art.  6  -  (Determinazione del valore della produzione
          netta  delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
          -  1.  Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata  dalla  somma algebrica delle seguenti voci del
          conto   economico   redatto   in  conformita'  agli  schemi
          risultanti  dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
          9,  comma  1,  del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
          38:
              a)  margine  d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi;
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento;
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento.
             2.  Per  le  societa' di intermediazione mobiliare e gli
          intermediari,   diversi   dalle   banche,   abilitati  allo
          svolgimento    dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'articolo  1  del  testo  unico  delle  disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, iscritti nell'albo
          previsto  dall'articolo  20  dello  stesso  decreto, assume
          rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
          proventi  assimilati  relativi alle operazioni di riporto e
          di  pronti  contro termine e le commissioni attive riferite
          ai  servizi  prestati  dall'intermediario  e la somma degli
          interessi   passivi   e   oneri  assimilati  relativi  alle
          operazioni  di  riporto  e  di  pronti  contro termine e le
          commissioni    passive   riferite   ai   servizi   prestati
          dall'intermediario.
             3.  Per  le  societa'  di  gestione  dei fondi comuni di
          investimento,  di  cui  al  citato  testo  unico  di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  si  assume la differenza tra le commissioni
          attive e passive.
             4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
          si   assume   la   differenza   tra   le   commissioni   di
          sottoscrizione  e  le commissioni passive dovute a soggetti
          collocatori.
             5.  Per  i  soggetti  indicati  nei  commi  2, 3 e 4, si
          deducono  i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata.
             6.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          secondo  i  criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
          d'Italia  22  dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
          sensi  dell'articolo  9 del decreto legislativo 28 febbraio
          2005,  n.  38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
          ordinari  alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
          e  n.  58  del  10  marzo  2006.  Si  applica  il  comma  4
          dell'articolo 5.
             7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
          per  i  quali  assumono  rilevanza  i  bilanci compilati in
          conformita'  ai  criteri  di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto  del  Sistema  europeo  di banche centrali (SEBC) e
          alle  raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
          base  imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
          seguenti componenti:
              a) interessi netti;
              b)   risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni  e
          tariffe;
              c) costi per servizi di produzione di banconote;
              d)  risultato  netto  della redistribuzione del reddito
          monetario;
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento;
              f)  spese  di  amministrazione, nella misura del 90 per
          cento.
             8.  Per  i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
          comunque  ammessa  la  deduzione: dei costi, dei compensi e
          degli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione  finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
          comunale  sugli  immobili  di cui al decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  504.  Gli interessi passivi concorrono
          alla  formazione  del  valore della produzione nella misura
          del  96  per cento del loro ammontare. I contributi erogati
          in  base  a  norma  di  legge,  fatta  eccezione per quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze  derivanti  dalla cessione di immobili che non
          costituiscono     beni    strumentali    per    l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,  concorrono in ogni
          caso  alla  formazione  del  valore  della produzione. Sono
          comunque  ammesse  in  deduzione  quote di ammortamento del
          costo  sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
          titolo   di   avviamento  in  misura  non  superiore  a  un
          diciottesimo  del  costo indipendentemente dall'imputazione
          al conto economico.
             9.  Per  le  societa'  la cui attivita' consiste, in via
          esclusiva  o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
          in   societa'   esercenti   attivita'   diversa  da  quella
          creditizia  o  finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto    legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,
          nell'apposita  sezione  dell'elenco  generale  dei soggetti
          operanti  nel  settore  finanziario,  la base imponibile e'
          determinata     aggiungendo    al    risultato    derivante
          dall'applicazione  dell'articolo  5  la  differenza tra gli
          interessi  attivi  e  proventi  assimilati  e gli interessi
          passivi   e   oneri   assimilati.   Gli  interessi  passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare
             «Art.  7  -  (Determinazione del valore della produzione
          netta  delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
          di   assicurazione,   la  base  imponibile  e'  determinata
          apportando  alla  somma dei risultati del conto tecnico dei
          rami  danni  (voce  29)  e  del conto tecnico dei rami vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati,  e le altre spese di amministrazione (voci 24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
              b)  i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
          50 per cento.
             2.  Dalla  base  imponibile non sono comunque ammessi in
          deduzione:   le   spese   per  il  personale  dipendente  e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e  gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a  5),  dell'articolo  11; le svalutazioni, le perdite e le
          riprese  di  valore  dei  crediti;  la  quota interessi dei
          canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta dal contratto;
          l'imposta   comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
             3.  I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP  con  il  provvedimento  n.  735 del 1° dicembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997
             «Art  8.  -  (Determinazione del valore della produzione
          netta  dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          c)  -  1.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera   c),  la  base  imponibile  e'  determinata  dalla
          differenza   tra   l'ammontare  dei  compensi  percepiti  e
          l'ammontare  dei  costi  sostenuti  inerenti alla attivita'
          esercitata,  compreso  l'ammortamento  dei beni materiali e
          immateriali,  esclusi  gli interessi passivi e le spese per
          il  personale  dipendente.  I compensi, i costi e gli altri
          componenti  si  assumono cosi' come rilevanti ai fini della
          dichiarazione dei redditi.»
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, commi 1,
          lettera  a),  1-bis,  4-bis,  4-bis.1  del  citato  decreto
          legislativo   n.   446   del   1997,  recante  «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»:
             «Art  11  (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
              a) sono ammessi in deduzione:
               1)  i  contributi  per  le  assicurazioni obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro;
               2)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento  rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta;
               3)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  esclusi  le banche, gli altri enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti   in   concessione   e   a   tariffa  nei  settori
          dell'energia,     dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico e della
          raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  un importo fino a 9.200
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia,
          Sardegna  e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
          di  cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
          limiti  derivanti dall'applicazione della regola de minimis
          di  cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
          del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
               4)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali  relativi  ai  lavoratori  dipendenti a tempo
          indeterminato;
               5)  le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e
          le   spese  per  il  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione  e  lavoro,  nonche',  per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a e), i costi
          sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
          ivi  compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
          consorzi  tra  imprese  costituiti  per la realizzazione di
          programmi  comuni  di  ricerca e sviluppo, a condizione che
          l'attestazione  di effettivita' degli stessi sia rilasciata
          dal  presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
          da  un  revisore  dei conti o da un professionista iscritto
          negli   albi   dei   revisori   dei   conti,   dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o dei
          consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo
          13,  comma  2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
          del centro di assistenza fiscale;
             (omissis)
             1-bis.  Per  le imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste  contrattualmente, per la parte che non concorre a
          formare  il  reddito  del dipendente ai sensi dell'articolo
          48,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.
             (omissis)
             4-bis.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
              a)  euro  7.350  se  la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
              b)  euro  5.500  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91;
              c)  euro  3.700  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91;
              d)  euro  1.850  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91;
              d-bis)  per  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  b)  e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
          precedenti  lettere  e' aumentato, rispettivamente, di euro
          2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
             4-bis.1.  Ai  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla  formazione  del valore della produzione non superiori
          nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni  lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
          formazione lavoro.
             (omissis)».
             Comma 2:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 38 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  recante  «Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito»:
             «Art 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto
          che  ha  effettuato  il  versamento diretto puo' presentare
          all'intendente  di finanza nella cui circoscrizione ha sede
          il  concessionario  presso  la  quale  e' stato eseguito il
          versamento,  istanza  di  rimborso,  entro  il  termine  di
          decadenza  di  quarantotto  mesi  dalla data del versamento
          stesso,  nel  caso  di  errore  materiale,  duplicazione ed
          inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
             L'istanza  di  cui al primo comma puo' essere presentata
          anche  dal  percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
          entro  il  termine  di  decadenza di quarantotto mesi dalla
          data in cui la ritenuta e' stata operata.
             L'intendente   di   finanza,   sentito  l'ufficio  delle
          imposte,   provvede  al  rimborso  mediante  ordinativo  di
          pagamento.
             Si  applicano  il  secondo  e  terzo comma dell'articolo
          precedente.
             Quando  l'importo  del  versamento diretto effettuato ai
          sensi  del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
          c),   dell'art.   3  e'  superiore  a  quello  dell'imposta
          liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.
          36-bis  del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente
          di  finanza  provvede  al  rimborso  della  differenza  con
          ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.
             I   rimborsi   delle   imposte   non   dovute  ai  sensi
          dell'articolo  26-quater  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  richiesti dalle
          societa'  non  residenti  aventi  i  requisiti  di cui alla
          lettera  a)  del comma 4 del citato articolo 26-quater o da
          stabili  organizzazioni,  situate in un altro Stato membro,
          di  societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
          entro  un  anno dalla data di presentazione della richiesta
          stessa,  che  deve  essere  corredata  dalla documentazione
          prevista  dall'articolo  26-quater,  comma  6,  del  citato
          decreto  n.  600  del  1973  o  dalla  successiva  data  di
          acquisizione   degli   elementi  informativi  eventualmente
          richiesti.
             Se  i  rimborsi  non sono effettuati entro il termine di
          cui   al   precedente  comma,  sulle  somme  rimborsate  si
          applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
          44, primo comma.».
             Comma 3:
             -   L'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni
          sulla  riscossione  delle  imposte  sul  reddito» e' citato
          nelle note al comma 2 del presente articolo.
             Comma 4-bis:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3 del
          decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201,
          recante  «Interventi  urgenti in materia di adeguamento dei
          prezzi  di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
          dell'autotrasporto,    dell'agricoltura   e   della   pesca
          professionale,  nonche' di finanziamento delle opere per il
          G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
          Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»:
             «Art.  3 (Interventi in materia di protezione civile). -
          1.  E'  autorizzata,  in  favore della regione Sardegna, la
          spesa   di  233  milioni  di  euro  per  fare  fronte  alla
          realizzazione  delle  opere  contenute nel piano del grande
          evento  relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data
          21  settembre  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo
          per  le  aree  sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
              a)  18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle
          delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006,
          n.   179,   pubblicate,   rispettivamente,  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio
          2007,  di  applicazione  delle  sanzioni sulle assegnazioni
          alla  regione  Sardegna  ex  delibere  CIPE n. 36/2002 e n.
          17/2003;
              b)  103,690  milioni  derivanti dalle assegnazioni alla
          regione Sardegna ex delibera CIPE n. 20/2004, non impegnate
          nei  termini  prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006,
          n.  14,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3
          novembre 2006;
              c)  111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate
          alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007,
          n.  166,  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 123 alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  13  maggio  2008, per la
          realizzazione   di   programmi   strategici   di  interesse
          regionale.
             2.  Al  fine  di effettuare la definizione della propria
          posizione  ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge
          24  dicembre  2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del
          decreto-legge  8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
          6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
          l'ammontare   dovuto  per  ciascun  tributo  o  contributo,
          ovvero,  per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
          sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei versamenti gia'
          eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
          mensili  di  pari  importo da versare entro il giorno 16 di
          ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 61, comma
          1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
          per  le  aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni
          di  euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
          2009,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui saldi di
          finanza  pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
          del  decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato
          di  8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
          2011 in termini di sola cassa.
             2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
          soggetti  privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis,
          del  decreto-legge  9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  6  dicembre  2006,  n.  290,
          limitatamente    ai   pagamenti   relativi   a   contributi
          previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi, ai soggetti
          pubblici  che  hanno  usufruito  della sospensione prevista
          dall'articolo  13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno,
          delegato  per  il coordinamento della protezione civile, n.
          2668  del  28  settembre  1997,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  228  del  30  settembre  1997,  e successive
          proroghe  e  integrazioni.  Al  relativo  onere,  pari  a 2
          milioni  di  euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per
          ciascuno  degli  anni  2009  e  2010,  si provvede mediante
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
          al  Fondo  per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6
          milioni  di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010.
             3.  I  medesimi  soggetti,  entro  la stessa data del 16
          gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi
          dai  versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni
          citate  dalle disposizioni legislative indicate al comma 2,
          con  le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate.  I contribuenti che, ai sensi
          dell'articolo  14  dell'ordinanza del Ministro dell'interno
          n.  2668  del  28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  228  del 30 settembre 1997, hanno chiesto la
          sospensione  della  effettuazione delle ritenute alla fonte
          si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il
          versamento  dell'importo  dovuto  alle  scadenze  e  con le
          modalita' previste dal presente articolo.
             4.  Il  mancato  versamento  delle  somme  dovute per la
          definizione,  entro  le  scadenze previste dal comma 2, non
          determina  l'inefficacia  della definizione stessa. In tale
          caso  si  applicano  le  sanzioni  e gli interessi previsti
          dalle  vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo
          versamento  delle  imposte  e dei contributi previdenziali,
          assistenziali  ed assicurativi. Per il recupero delle somme
          non  corrisposte  alle  prescritte scadenze si applicano le
          disposizioni  dell'articolo  14  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo
          24  del  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.Per le
          somme  iscritte  a  ruolo,  oggetto  della  sospensione, il
          mancato  versamento  alle  prescritte  scadenze comporta la
          riscossione coattiva delle rate non pagate.
             5.   I  soggetti  che  si  avvalgono  della  definizione
          tributaria  comunicano, con apposito modello, da approvarsi
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
          le  modalita'  ed  i  dati  relativi  alla definizione. Nel
          medesimo  provvedimento  e'  stabilito  anche il termine di
          presentazione del modello».
             - Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
          del  14  novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  270 del 18 novembre 2002, reca «Sospensione dei termini
          relativi  agli  adempimenti  di  obblighi  tributari aventi
          scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
          favore  dei  soggetti  residenti,  alla data del 29 ottobre
          2002,   in   taluni   comuni  della  provincia  di  Catania
          interessati dall'eruzione del vulcano Etna».
             - Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
          del  15  novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  272  del 20 novembre 2002, reca«Sospensione dei termini
          relativi  agli  adempimenti  di  obblighi  tributari aventi
          scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
          favore  dei  soggetti  residenti,  alla data del 31 ottobre
          2002,  in  alcuni comuni della provincia di Campobasso e in
          un  comune  della  provincia  di  Foggia, interessati dagli
          eventi  sismici  verificatisi  nella  stessa  data  del  31
          ottobre 2002».
             -  Il  decreto  del  9  gennaio  2003,  pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  16  del  21  gennaio  2003,  reca
          «Sospensione  dei  termini  relativi agli adempimenti degli
          obblighi  tributari  per i soggetti residenti nei territori
          dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino».
             Comma 4-ter:
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 61 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante«Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge finanziaria 2003):
             «Art.   61   (Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
             2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si  provvede ai sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
             3.   Il   fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
              a)   per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di  cui  all'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
          anche  attraverso  le altre disposizioni legislative di cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
              b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
          massimizzare  l'efficacia  complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
             4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis  dell'articolo  11-ter  della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
             5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti  nel  comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
          delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
          resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
             6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
             7.  Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
             8.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato    ad    apportare,   anche   con   riferimento
          all'articolo   60,   con   propri  decreti,  le  occorrenti
          variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
          cassa  tra  le pertinenti unita' previsionali di base degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate.
             9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
          del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
             10.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
             11.  All'articolo  18  del decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n.  185,  dopo  il comma 1, e' inserito il seguente:
          «1-bis.  Sono  esclusi  dal finanziamento i progetti che si
          riferiscono  a  settori  esclusi  o  sospesi  dal CIPE, con
          propria  delibera,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.».
             12.  All'articolo  23  del decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n.  185,  dopo  il comma 3, e' inserito il seguente:
          «3-bis.   La  societa'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          autorizzata  dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
          effettuare,  con le modalita' da esso stabilite ed a valere
          sulle  risorse  del fondo di cui all'articolo 27, comma 11,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni
          di  cartolarizzazione  dei  crediti maturati con i mutui di
          cui  al  presente  decreto.  Alle  predette  operazioni  di
          cartolarizzazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  15  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e
          successive   modificazioni.   I  ricavi  rinvenienti  dalle
          predette  operazioni  affluiscono  al  medesimo  fondo  per
          essere  riutilizzati  per gli interventi di cui al presente
          decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione  dei  ricavi
          suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE».
             13.  Nei  limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
          aree  ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
          n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  che
          investono,   nell'ambito   di   programmi  di  penetrazione
          commerciale,   in  campagne  pubblicitarie  localizzate  in
          specifiche  aree  territoriali del Paese. L'agevolazione e'
          riconosciuta  sulle  spese  documentate  dell'esercizio  di
          riferimento    che   eccedono   il   totale   delle   spese
          pubblicitarie  dell'esercizio  precedente  e  nelle  misure
          massime  previste  per gli aiuti a finalita' regionale, nel
          rispetto  dei  limiti  della  regola «de minimis» di cui al
          regolamento  (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del 12
          gennaio  2001.  Il CIPE, con propria delibera da sottoporre
          al  controllo  preventivo della Corte dei conti, stabilisce
          le  risorse  da riassegnare all'unita' previsionale di base
          6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ed indica la
          data  da  cui  decorre  la  facolta'  di presentazione e le
          modalita'  delle relative istanze. I soggetti che intendano
          avvalersi  dei  contributi  di cui al presente comma devono
          produrre  istanza  all'Agenzia  delle  entrate che provvede
          entro   trenta   giorni   a  comunicare  il  suo  eventuale
          accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico  delle domande
          pervenute.  Qualora  l'utilizzazione del contributo esposta
          nell'istanza  non  risulti  effettuata,  nell'esercizio  di
          imposta   cui   si   riferisce   la  domanda,  il  soggetto
          interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
          presentare  una  nuova  istanza  nei dodici mesi successivi
          alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
             Comma 4-quater:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.1, comma 1324, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2007) cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «1324.  Per  i soggetti non residenti, le detrazioni per
          carichi  di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008
          2009  e  2010,  a condizione che gli stessi dimostrino, con
          idonea documentazione, individuata con apposito decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  che le persone alle quali tali detrazioni
          si   riferiscono  non  possiedano  un  reddito  complessivo
          superiore,  al  lordo  degli oneri deducibili, al limite di
          cui  al  suddetto  articolo 12, comma 2, compresi i redditi
          prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
          nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso
          ai  carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010
          non  rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF
          per l'anno 2011».
             -  Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 4, del
          citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93:
             «4.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
          milioni  di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.
             (omissis)».

        
      
                                 (( Art. 6-bis


                 Disposizioni in materia di disavanzi sanitari


            1.  L'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          dicembre  2008,  n.  189,  trova applicazione, su richiesta
          delle  regioni  interessate,  alle condizioni ivi previste,
          anche  nei  confronti  delle regioni che hanno sottoscritto
          accordi  in  applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e  nelle quali non e' stato nominato il commissario ad acta
          per  l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di
          cui  al  presente comma puo' essere deliberata a condizione
          che  la regione interessata abbia provveduto alla copertura
          del  disavanzo  sanitario  residuo  con risorse di bilancio
          idonee  e  congrue  entro  il  31  dicembre  dell'esercizio
          interessato.
            2.  Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si
          intendono  erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto
          di  recupero,  a  valere  su  somme  spettanti  a qualsiasi
          titolo,  qualora  la regione interessata non attui il piano
          di  rientro  nella  dimensione  finanziaria stabilita nello
          stesso.  Con  deliberazione del Consiglio dei ministri sono
          stabiliti  l'entita', i termini e le modalita' del predetto
          recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
            3.  Ai  fini  del  rispetto  degli  obiettivi  di finanza
          pubblica  e  di  programmazione  sanitaria  connessi  anche
          all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
          con  riferimento  all'anno 2008, nelle regioni per le quali
          si  e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi
          programmati      di      risanamento     e     riequilibrio
          economico-finanziario  contenuti  nello  specifico piano di
          rientro   dai   disavanzi   sanitari,  di  cui  all'accordo
          sottoscritto,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          non  si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma
          796,  lettera  b),  sesto  periodo, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  limitatamente all'importo corrispondente a
          quello  per  il  quale  la regione ha adottato, entro il 31
          dicembre  2008,  misure  di  copertura di bilancio idonee e
          congrue  a  conseguire  l'equilibrio  economico nel settore
          sanitario  per  il  medesimo  anno,  fermo  restando quanto
          previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007,
          n.  159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29
          novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
          per  il  contenimento della spesa sanitaria e in materia di
          regolazioni  contabili con le autonomie locali) convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
             «2.  In  favore  delle  regioni  che  hanno sottoscritto
          accordi  in  applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e  nelle  quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
          1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il
          commissario  ad acta per l'attuazione del piano di rientro,
          puo'  essere  autorizzata,  con deliberazione del Consiglio
          dei  Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte, del
          maggior  finanziamento  condizionato alla verifica positiva
          degli   adempimenti,   in   deroga   a   quanto   stabilito
          dall'articolo  8  dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  105  del  7  maggio  2005, e dallo specifico
          accordo  sottoscritto  fra  lo  Stato e la singola regione.
          L'autorizzazione  puo'  essere  deliberata qualora si siano
          verificate le seguenti condizioni:
              a)  si  sia  manifestata,  in conseguenza della mancata
          erogazione  del  maggior  finanziamento  condizionato  alla
          verifica  positiva  degli  adempimenti,  una  situazione di
          emergenza  finanziaria  regionale tale da compromettere gli
          impegni  finanziari  assunti  dalla regione stessa, nonche'
          l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
          con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
              b)  siano  stati  adottati, da parte del commissario ad
          acta,   entro   il  termine  indicato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  provvedimenti  significativi  in
          termini   di   effettiva  e  strutturale  correzione  degli
          andamenti  della  spesa, da verificarsi da parte del tavolo
          di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
          la  verifica  dei  livelli essenziali di assistenza, di cui
          rispettivamente  agli  articoli  9 e 12 della citata intesa
          del 23 marzo 2005.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 180 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
             «180.  La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi  174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 796 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «796.   Per   garantire   il   rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
              a)  il  finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino  Gesu'»,  preventivamente  accantonati  ed erogati
          direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
          1,  comma  278,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, le
          parole:  «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
          seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
              b)  e'  istituito  per  il triennio 2007-2009, un Fondo
          transitorio  di  1.000  milioni di euro per l'anno 2007, di
          850  milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 700 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, la cui ripartizione tra le regioni
          interessate  da  elevati  disavanzi e' disposta con decreto
          del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano. L'accesso alle
          risorse   del   Fondo  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo ai
          sensi  dell'articolo  1, comma 180, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano  di  rientro  dai disavanzi. Il piano di rientro deve
          contenere   sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo
          erogativo   dei   livelli  essenziali  di  assistenza,  per
          renderlo  conforme  a  quello  desumibile dal vigente Piano
          sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei medesimi
          livelli  essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi   e   le   procedure   previsti   dall'articolo  8
          dell'intesa   23   marzo   2005  sancita  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, pubblicata nel
          supplemento  ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
          del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
          formalmente  in  modo  automatico  o che sia stato attivato
          l'innalzamento    ai   livelli   massimi   dell'addizionale
          regionale  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche e
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive,  fatte  salve  le aliquote ridotte disposte con
          leggi  regionali  a  favore  degli  esercenti  un'attivita'
          imprenditoriale,   commerciale,   artigianale   o  comunque
          economica,  ovvero  una  libera  arte  o  professione,  che
          abbiano  denunciato  richieste  estorsive  e  per  i  quali
          ricorrano  le  condizioni di cui all'articolo 4 della legge
          23  febbraio  1999,  n.  44.  Qualora  nel  procedimento di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di   parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione  del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata  puo'  proporre  misure  equivalenti che devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e  delle  finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
          mancato  raggiungimento  degli obiettivi intermedi comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche  e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  si applicano oltre i livelli massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura   dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione  ha
          carattere   generalizzato   e   non  settoriale  e  non  e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per  categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece sia
          verificato  che  il  rispetto  degli obiettivi intermedi e'
          stato  conseguito  con risultati ottenuti quantitativamente
          migliori,   la   regione   interessata  puo'  ridurre,  con
          riferimento  all'anno  d'imposta dell'esercizio successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e   l'aliquota   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.   Gli   interventi   individuati   dai  programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento  del  servizio sanitario regionale, necessari
          per   il   perseguimento   dell'equilibrio  economico,  nel
          rispetto  dei  livelli  essenziali  di  assistenza, oggetto
          degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
          30  dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
          integrati  dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
          281,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
          per   la   regione  che  ha  sottoscritto  l'accordo  e  le
          determinazioni  in esso previste possono comportare effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'   adottati   dalla  medesima  regione  in  materia  di
          programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          assicura  l'attivita'  di  affiancamento  delle regioni che
          hanno  sottoscritto  l'accordo di cui all'articolo 1, comma
          180,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
          un  Piano  di  rientro  dai  disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio   dello   stesso,   sia  per  i  provvedimenti
          regionali  da sottoporre a preventiva approvazione da parte
          del  Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi nelle
          singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto
          tecnico,  nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e
          controllo  sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
              c)  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «all'anno  d'imposta  2006» sono sostituite dalle seguenti:
          «agli  anni  di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini  dell'avvio  delle procedure di cui al citato articolo
          1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e
          successive  modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
          la  verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
          citata intesa 23 marzo 2005;
              d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
          del finanziamento a carico dello Stato:
               1)  in  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 13,
          comma  6,  del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
          il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, per gli anni
          2007,  2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
          a  statuto  ordinario  anticipazioni  con  riferimento alle
          somme  indicate  alla  lettera  a)  del  presente  comma da
          accreditare  sulle  contabilita' speciali di cui al comma 6
          dell'articolo  66  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
          essere  presso  le tesorerie provinciali dello Stato, nella
          misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
          a  statuto  ordinario a titolo di finanziamento della quota
          indistinta   del   fabbisogno   sanitario,   quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni;
               2)  per  gli  anni  2007,  2008  e  2009, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          97  per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
          finanziamento   della   quota   indistinta,  quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
               3)   alle  regioni  che  abbiano  superato  tutti  gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico   per   la   verifica   degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo  12  della  citata  intesa  23  marzo 2005, si
          riconosce   la  possibilita'  di  un  incremento  di  detta
          percentuale  compatibilmente  con  gli  obblighi di finanza
          pubblica;
               4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3  per  cento  nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
               5)  nelle  more  dell'intesa  espressa, ai sensi delle
          norme  vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle  disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale,   le  anticipazioni  sono
          commisurate  al  livello del finanziamento corrispondente a
          quello  previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
          dall'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato;
               6)  sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
          recuperi  necessari  anche a carico delle somme a qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
               7)  sono  autorizzate,  a  carico di somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'articolo   12,   comma   3,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale  di  cui  all'articolo  18,  comma  7, dello
          stesso  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, e successive
          modificazioni.   I   predetti  importi  sono  definiti  dal
          Ministero   della   salute  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
              e)  ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino   all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005  della
          copertura   derivante   dall'incremento   automatico  delle
          aliquote,  di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  da ultimo modificato dalla
          lettera  c) del presente comma, per le regioni che, al fine
          della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono
          l'accordo  richiamato  alla  lettera b) del presente comma,
          risultano   idonei   criteri   di   copertura  a  carattere
          pluriennale   derivanti   da  specifiche  entrate  certe  e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico   per   la   verifica   degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
              f)  per  gli  anni  2007  e seguenti sono confermate le
          misure  di  contenimento  della  spesa farmaceutica assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre  2005,  n.  18  dell'8  giugno  2006, n. 21 del 21
          giugno  2006,  n.  25  del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
          settembre  2006,  salvo  rideterminazioni delle medesime da
          parte  dell'AIFA  stessa  sulla base del monitoraggio degli
          andamenti effettivi della spesa;
              g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
          f)  del  presente  comma,  per  il periodo 1° marzo 2007-29
          febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
          a  807  milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
          aziende   farmaceutiche,   178,7   milioni   a  carico  dei
          farmacisti  e  44,6  milioni  a carico dei grossisti, sulla
          base    di    tabelle    di   equivalenza   degli   effetti
          economico-finanziari  per  il Servizio sanitario nazionale,
          approvate  dall'AIFA  e  definite per regione e per azienda
          farmaceutica,  le  singole  aziende farmaceutiche, entro il
          termine  perentorio  del  30 gennaio 2007, possono chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri  farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
          5  per  cento  dei  prezzi  di  cui  alla deliberazione del
          consiglio   di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del  27
          settembre  2006.  La  richiesta deve essere corredata dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore  delle  regioni  interessate, degli importi indicati
          nelle  tabelle  di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'AIFA, per un importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale,  dalla  riduzione  del  5  cento  dei prezzi dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione   della   richiesta  delle  singole  aziende
          farmaceutiche  e  dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
          ripristino  dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da  parte  dell'azienda  farmaceutica, degli importi dovuti
          alle  singole  regioni in base alle tabelle di equivalenza,
          in  tre  rate  di  pari  importo  da corrispondersi entro i
          termini  improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
          e  20  settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
          alle  singole  regioni  devono  essere  inviati da ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e al Ministero della salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22  settembre  2007. La mancata corresponsione, nei termini
          previsti,  a  ciascuna  regione di una rata comporta, per i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico   ripristino,   dal   primo  giorno  del  mese
          successivo,  del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
          2006;
              h)  in  coerenza  con quanto previsto dalla lettera g),
          l'AIFA   ridetermina,   in  via  temporanea,  le  quote  di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto  delle misure indicate nella medesima disposizione,
          in  modo  tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
          predette   quote   e  il  corrispondente  incremento  della
          percentuale  di  sconto  a  favore  del  Servizio sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita'  pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
          a  carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico dei
          grossisti;
              i)   in   caso  di  rideterminazione  delle  misure  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica ai sensi di quanto
          stabilito  nella  parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
          provvede  alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
          attuative  di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui alle
          lettere g) e h);
              l)  nei  confronti  delle  regioni che abbiano comunque
          garantito  la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
          comma  181,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, con
          riferimento   alla   spesa  farmaceutica  registrata  negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
               1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
          cento,  per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
          del  rispetto  dell'obbligo regionale di contenimento della
          spesa  per  la quota a proprio carico, con le misure di cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio   2007,   nell'ambito   della   procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  come  da  ultimo  modificato  dalla  lettera  c)  del
          presente  comma,  di  una  quota  fissa  per  confezione di
          importo  idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
          per  cento.  Le  regioni  interessate,  in alternativa alla
          predetta  applicazione  di  una quota fissa per confezione,
          possono   adottare   anche   diverse  misure  regionali  di
          contenimento   della   spesa   farmaceutica  convenzionata,
          purche'   di   importo  adeguato  a  garantire  l'integrale
          contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
          e'  verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
          di  verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
          citata  intesa  del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
          tecnico dell'AIFA;
               2)  con  riferimento al superamento della soglia del 3
          per  cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della  spesa  per  la  quota  a  proprio carico, l'avvenuta
          presentazione, da parte della regione interessata, entro la
          data  del  28  febbraio  2007,  ai Ministeri della salute e
          dell'economia  e  delle finanze di un Piano di contenimento
          della   spesa   farmaceutica   ospedaliera,   che  contenga
          interventi  diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
          monitoraggio  dell'uso  appropriato  degli  stessi  e degli
          appalti  per  l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
          essere  verificata  congiuntamente nell'ambito del Comitato
          paritetico  permanente  per la verifica dell'erogazione dei
          livelli  essenziali  di assistenza e del Tavolo tecnico per
          la  verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
          marzo 2005;
              m)  all'articolo  1,  comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
               1)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
          percorsi   diagnostico-terapeutici  sono  costituiti  dalle
          linee-guida   di  cui  all'articolo  1,  comma  283,  terzo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
          percorsi  definiti  ed  adeguati periodicamente con decreto
          del  Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, su proposta del
          Comitato  strategico  del Sistema nazionale linee-guida, di
          cui  al  decreto  del Ministro della salute 30 giugno 2004,
          integrato  da un rappresentante della Federazione nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
               2)  al  terzo  periodo,  le parole: «Il Ministro della
          sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,»  e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
          inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
              n)  ai  fini del programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11  marzo  1988,  n.  67,  e successive modificazioni, come
          rideterminato  dall'articolo  83,  comma  3, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
          fermo   restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di
          programma  con  le regioni e l'assegnazione di risorse agli
          altri  enti  del  settore  sanitario interessati, il limite
          annualmente  definito in base alle effettive disponibilita'
          di  bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla presente
          lettera   e'   vincolato   per  100  milioni  di  euro  per
          l'esecuzione  di  un programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico  del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
          al  potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
          7   milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale  di  interventi  in materia di ristrutturazione
          edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione  di  unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
          per  3  milioni  di  euro  per l'esecuzione di un programma
          pluriennale  di  interventi  in  materia  di ammodernamento
          tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico, destinati
          all'acquisto  di  nuove  metodiche analitiche, basate sulla
          spettrometria  di  «massa tandem», per effettuare screening
          neonatali  allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica   dei   servizi   di   radiodiagnostica   e  di
          radioterapia   di   interesse  oncologico  con  prioritario
          riferimento  alle  regioni meridionali ed insulari, per 150
          milioni  di  euro  ad  interventi  per  la realizzazione di
          strutture  residenziali  e l'acquisizione di tecnologie per
          gli  interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
          ivi  comprese  quelle  relative alle patologie degenerative
          neurologiche    croniche    invalidanti   con   prioritario
          riferimento   alle   regioni   che  abbiano  completato  il
          programma  realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
          decreto-legge  28  dicembre  1998,  n. 450, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
          abbiano  avviato  programmi  di  assistenza domiciliare nel
          campo  delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di euro
          all'implementazione   e   all'ammodernamento   dei  sistemi
          informatici   delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e
          all'integrazione  dei  medesimi  con  i sistemi informativi
          sanitari  delle  regioni  e  per  100  milioni  di euro per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di  accordi  di programma con le regioni, e' data, inoltre,
          priorita'  agli  interventi  relativi  ai  seguenti settori
          assistenziali,    tenuto   conto   delle   esigenze   della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione    di   strutture   sanitarie   territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari,  verificando  nella programmazione regionale la
          copertura   del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso  i
          precedenti  programmi  di  investimento.  Il riparto fra le
          regioni  del  maggiore importo di cui alla presente lettera
          e'  effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
               1)   innovazione   tecnologica   delle  strutture  del
          Servizio  sanitario  nazionale, con particolare riferimento
          alla  diagnosi  e  terapia nel campo dell'oncologia e delle
          malattie rare;
               2) superamento del divario Nord-Sud;
               3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          realizzato  la  programmazione pluriennale, di attivare una
          programmazione aggiuntiva;
               4)  messa  a  norma delle strutture pubbliche ai sensi
          dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel  supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
          42 del 20 febbraio 1997;
               5)   premialita'  per  le  regioni  sulla  base  della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
              o)   fatto   salvo   quanto   previsto  in  materia  di
          aggiornamento  dei  tariffari  delle  prestazioni sanitarie
          dall'articolo  1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato  dalla presente
          lettera,  a  partire  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le  strutture private accreditate, ai fini
          della  remunerazione  delle  prestazioni rese per conto del
          Servizio  sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
          2  per  cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni
          specialistiche  dal  decreto  del Ministro della sanita' 22
          luglio  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 150
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 14 settembre 1996, e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  dal medesimo
          decreto.  Fermo  restando  il  predetto  sconto, le regioni
          provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007, ad approvare un
          piano   di  riorganizzazione  della  rete  delle  strutture
          pubbliche   e   private  accreditate  eroganti  prestazioni
          specialistiche  e  di  diagnostica  di laboratorio, al fine
          dell'adeguamento   degli   standard   organizzativi   e  di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza  resi  possibili  dal  ricorso  a metodiche
          automatizzate.  All'articolo  1,  comma 170, della legge 30
          dicembre  2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   «,   sentite   le   societa'  scientifiche  e  le
          associazioni di categoria interessate»;
              p)  a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
          di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
          esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
          al  pagamento  di  una  quota fissa sulla ricetta pari a 10
          euro.  Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di pronto
          soccorso  ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
          condizione  e'  stata  codificata  come  codice  bianco, ad
          eccezione  di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
          di  traumatismi  ed  avvelenamenti acuti, gli assistiti non
          esenti  sono  tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
          25  euro.  La  quota  fissa  per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso non e', comunque, dovuta dagli
          assistiti  non  esenti  di  eta'  inferiore a 14 anni. Sono
          fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente assunte dalle
          regioni  che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
          pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
              p-bis)  per  le prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  di  cui  al primo periodo della lettera p),
          fermo  restando  l'importo di manovra pari a 811 milioni di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della  stima  degli effetti della complessiva manovra nelle
          singole  regioni,  definita  dal  Ministero della salute di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta pari a 10
          euro, possono alternativamente:
               1)  adottare  altre  misure di partecipazione al costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione  interessata e' subordinata alla certificazione del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  e  per il controllo
          dell'appropriatezza,  da  parte  del  Tavolo tecnico per la
          verifica   degli   adempimenti   di   cui  all'articolo  12
          dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
               2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze un accordo per la
          definizione  di  altre  misure  di  partecipazione al costo
          delle  prestazioni  sanitarie, equivalenti sotto il profilo
          del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario e
          del  controllo  dell'appropriatezza.  Le misure individuate
          dall'accordo  si  applicano,  nella  regione interessata, a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo;
              q)  all'articolo  1, comma 292, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
               «a)  con  le  procedure  di  cui all'articolo 54 della
          legge  27  dicembre  2002, n. 289, si provvede, entro il 28
          febbraio  2007, alla modificazione degli allegati al citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
          novembre  2001,  e successive modificazioni, di definizione
          dei   livelli   essenziali   di   assistenza,   finalizzata
          all'inserimento,    nell'elenco    delle   prestazioni   di
          specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
          regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
          modificazione   delle   soglie  di  appropriatezza  per  le
          prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero
          ordinario diurno»;
              r)  a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
          se  esenti  dalla  partecipazione alla spesa sanitaria, che
          non   abbiano  ritirato  i  risultati  di  visite  o  esami
          diagnostici  e  di laboratorio sono tenuti al pagamento per
          intero  della  prestazione usufruita, con le modalita' piu'
          idonee   al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite  dai
          provvedimenti regionali;
              s)   a   decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  cessano  i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate,  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 6, della
          legge   23   dicembre  1994,  n.  724,  non  confermati  da
          accreditamenti  provvisori  o  definitivi disposti ai sensi
          dell'articolo  8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni;
              t)  le  regioni  provvedono  ad  adottare provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
          accreditamenti  provvisori  delle strutture private, di cui
          all'articolo  8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
          definitivi  di  cui  all'articolo  8-quater,  comma  1, del
          medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
              u)  le  regioni  provvedono  ad  adottare provvedimenti
          finalizzati  a  garantire  che,  a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
          sensi  dell'articolo  8-quater  del  decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, in
          assenza  di  un  provvedimento  regionale di ricognizione e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo  articolo  8-quater del decreto legislativo n. 502
          del  1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo  9  della  citata intesa 23 marzo 2005. Per le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008  di  cui  alla presente lettera e alla lettera s) sono
          anticipate  al  1°  luglio  2007 limitatamente alle regioni
          nelle  quali  entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
          ad  adottare  o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'articolo  8-quinquies,  commi 1 e 2, del citato decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni;
              v)   il   Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione   unica   sui   dispositivi   medici   e  della
          collaborazione  istituzionale  dell'Agenzia  per  i servizi
          sanitari  regionali,  individua,  entro il 31 gennaio 2007,
          tipologie   di   dispositivi   per   il   cui  acquisto  la
          corrispondente  spesa  superi  il  50 per cento della spesa
          complessiva   dei  dispositivi  medici  registrata  per  il
          Servizio   sanitario   nazionale.   Fermo  restando  quanto
          previsto  dal  comma  5  dell'articolo  57  della  legge 27
          dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
          comma  409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  entro  il  30  aprile  2007, con decreto del Ministro
          della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,  sono  stabiliti  i  prezzi  dei
          dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
          assumere,  con  decorrenza  dal  1°  maggio 2007, come base
          d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
          prezzi  sono  stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
          unitari   di  acquisto  da  parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale  risultanti  dalle informazioni in possesso degli
          osservatori   esistenti   e   di  quelle  rese  disponibili
          dall'ottemperanza  al disposto del successivo periodo della
          presente  lettera.  Entro  il  15  marzo  2007  le  regioni
          trasmettono  al Ministero della salute - Direzione generale
          dei  farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
          dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, i prezzi
          unitari  corrisposti  dalle aziende sanitarie nel corso del
          biennio  2005-2006;  entro  la  stessa  data le aziende che
          producono  o  commercializzano in Italia dispositivi medici
          trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
          criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
          prezzi  unitari  relativi  alle  forniture  effettuate alle
          aziende  sanitarie  nel  corso  del medesimo biennio. Nelle
          gare  in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
          una  piu'  ampia  fornitura  di beni e servizi, l'offerente
          deve  indicare  in  modo  specifico  il  prezzo unitario di
          ciascun  dispositivo  e i dati identificativi dello stesso.
          Il  Ministero  della  salute, avvalendosi della Commissione
          unica   sui   dispositivi  medici  e  della  collaborazione
          istituzionale   dell'Istituto   superiore   di   sanita'  e
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, promuove la
          realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
          studi   sull'appropriatezza   dell'impiego   di  specifiche
          tipologie    di    dispositivi   medici,   anche   mediante
          comparazione  dei  costi rispetto ad ipotesi alternative. I
          risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
          Ministero della salute;
              z)  la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
          decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  aprile 1998, n. 94, non e'
          applicabile  al  ricorso  a terapie farmacologiche a carico
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito dei
          presidi  ospedalieri  o  di  altre  strutture  e interventi
          sanitari,  assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e si
          configuri,  al  di fuori delle condizioni di autorizzazione
          all'immissione  in commercio, quale alternativa terapeutica
          rivolta  a  pazienti  portatori  di  patologie per le quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al  trattamento.  Il  ricorso  a tali terapie e' consentito
          solo   nell'ambito   delle   sperimentazioni  cliniche  dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,   e  successive  modificazioni.  In  caso  di  ricorso
          improprio  si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          3,  commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
          n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
          1998,  n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per  le  aziende  ospedaliere,  per  le aziende ospedaliere
          universitarie  e  per  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
          carattere   scientifico   volte   alla  individuazione  dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni  di  cui alla presente lettera, anche sotto il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  regionali  di cui alla presente lettera, tale
          responsabilita'  e' attribuita al direttore sanitario delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
          ottobre   2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in  materia
          economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo   e  l'equita'
          sociale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni:
             «Art.   4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti).  - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
          monitoraggio  dei  singoli Piani di rientro, effettuato dal
          Tavolo   di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 12 e 9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          si  prefiguri  il  mancato  rispetto da parte della regione
          degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
          alla   realizzabilita'  degli  equilibri  finanziari  nella
          dimensione  e  nei tempi ivi programmati, in funzione degli
          interventi        di        risanamento,       riequilibrio
          economico-finanziario  e  di  riorganizzazione  del sistema
          sanitario  regionale, anche sotto il profilo amministrativo
          e   contabile,  tale  da  mettere  in  pericolo  la  tutela
          dell'unita'   economica  e  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni,   ferme   restando   le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  1,  comma  796,  lettera  b),  della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          della  salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
          e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
          quindici  giorni  tutti gli atti normativi, amministrativi,
          organizzativi   e   gestionali   idonei   a   garantire  il
          conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
             2.  Ove  la  regione  non adempia alla diffida di cui al
          comma  1,  ovvero  gli  atti  e  le azioni posti in essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le autonomie locali, nomina un commissario ad
          acta  per  l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
          rientro.  Al  fine di assicurare la puntuale attuazione del
          piano  di  rientro,  il Consiglio dei Ministri, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'   nominare,   anche   dopo   l'inizio  della  gestione
          commissariale,  uno  o  piu' subcommissari di qualificate e
          comprovate  professionalita'  ed  esperienza  in materia di
          gestione   sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare  il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da  assumere  in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
          commissario  puo'  avvalersi  dei subcommissari anche quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti  dei  direttori  generali delle aziende sanitarie
          locali,   delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di
          ricovero  e  cura  a carattere scientifico pubblici e delle
          aziende   ospedaliere   universitarie,  fermo  restando  il
          trattamento  economico  in  godimento, la sospensione dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore,  e  l'assegnazione  ad  altro incarico fino alla
          durata  massima  del  commissariamento ovvero alla naturale
          scadenza  del  rapporto  con l'ente del servizio sanitario.
          Gli  eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali,  sono  determinati  i  compensi degli organi della
          gestione  commissariale.  Le regioni provvedono ai predetti
          adempimenti  utilizzando  le  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.
             2-bis.   I   crediti   interessati  dalle  procedure  di
          accertamento  e  riconciliazione del debito pregresso al 31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di  rientro  dai  deficit  sanitari  di cui all'articolo 1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, per i
          quali  sia  stata  fatta  la  richiesta  ai creditori della
          comunicazione  di  informazioni, entro un termine definito,
          sui  crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
          anni  dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
          di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, qualora, alla
          scadenza   del   termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
          comunicazione  richiesta.  A  decorrere  dal termine per la
          predetta  comunicazione, i crediti di cui al presente comma
          non producono interessi.».

        
      
                               Art. 7.


Pagamento   dell'IVA   al   momento  dell'effettiva  riscossione  del
                            corrispettivo


  1.  Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si  applicano  anche  alle  cessioni  di  beni ed alle prestazioni di
servizi  effettuate  nei  confronti  di  cessionari o committenti che
agiscono  nell'esercizio  di  impresa,  arte o professione. L'imposta
diviene,  comunque,  esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di  effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica
nel  caso  in  cui il cessionario o il committente, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive.  Le  disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni  effettuate  dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi
speciali  di  applicazione dell'imposta, (( ne' )) a quelle fatte nei
confronti   di  cessionari  o  committenti  che  assolvono  l'imposta
mediante  l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di  cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di   operazione   con   imposta   ad   esigibilita'   differita,  con
l'indicazione  della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
  2.  L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata
alla  preventiva  autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce  del  Consiglio,  del  28  novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta  autorizzazione  e  delle  risorse  derivanti  dal  presente
decreto,  il  volume  d'affari  dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile   la   disposizione   del  comma  1  nonche'  ogni  altra
disposizione di attuazione del presente articolo.

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, quinto comma,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto»:
              «5.  L'imposta  relativa  alle cessioni di beni ed alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le   operazioni   si   considerano  effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti e l'imposta e' versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata
          tabella  A  effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o
          partecipanti,  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo 4,
          nonche'  per  quelle  fatte  allo  Stato, agli organi dello
          Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
          pubblici  territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
          sensi  dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,   agli   istituti  universitari,  alle  unita'
          sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
          di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
          agli  enti  pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
          di  previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile all'atto del
          pagamento  dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
          applicare   le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per  le
          cessioni  di  beni  di  cui  all'articolo 21, quarto comma,
          quarto   periodo,  l'imposta  diviene  esigibile  nel  mese
          successivo a quello della loro effettuazione.».
             La  direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre
          2006,  reca  «Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»
          e' pubblicata nella G.U.U.E dell'11 dicembre 2006, n. 347.

        
      
                               Art. 8.


       Revisione congiunturale speciale degli studi di settore


  1.  Al  fine  di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei  mercati,  con  particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali,  in  deroga  all'articolo  1,  comma 1, del Decreto del
Presidente  della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore   possono   essere   integrati   con   decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo  10,  comma  7,  della  legge  8  maggio  1998,  n. 146.
L'integrazione   tiene   anche  conto  dei  dati  della  contabilita'
nazionale,   degli  elementi  acquisibili  presso  istituti  ed  enti
specializzati  nella  analisi  economica,  nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre
2007,  ((  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del Decreto
          del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195,
          recante  «Regolamento  recante  disposizioni  concernenti i
          tempi  e  le  modalita'  di  applicazione  degli  studi  di
          settore»:
             «Art.  1  (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
          disposizioni  previste  dall'articolo  10,  commi da 1 a 6,
          della  legge  8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
          dagli  accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009  gli  studi  di settore devono essere pubblicati nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta  nel  quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
          termine  di  cui  al  periodo  precedente  e' fissato al 31
          dicembre.
             2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 10, comma 8,
          della  citata  legge  n.  146  del  1998,  si  applicano  a
          decorrere  dal  periodo  di  imposta successivo a quello di
          entrata in vigore degli studi.».
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 7,
          della  legge  8  maggio 1998, n. 146, recante «Disposizioni
          per  la  semplificazione e la razionalizzazione del sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,   nonche'   disposizioni  varie  di  carattere
          finanziario»:
             «7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
          commissione».
             Il   provvedimento   del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate  dell'8  ottobre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  247  del  23 ottobre 2007, reca «Istituzione
          degli  Osservatori  regionali per l'adeguamento degli studi
          di settore alle realta' economiche locali».

        
      
                               Art. 9.


Rimborsi  fiscali  ultradecennali  e velocizzazione, anche attraverso
    garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.


  1.  All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007,
n.  81,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: Relativamente agli
anni  2008  e  2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di
cui  all'articolo  1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente,  per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati
nei  confronti  dei  Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento  rientri,  secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le  regolazioni  debitorie  pregresse e il cui ammontare e' accertato
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare  n.  7  del  5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite
alla  contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio»  per  i  rimborsi  richiesti  da piu' di dieci anni, per la
successiva erogazione ai contribuenti.
  ((  2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139,
140  e  140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono abrogati. ))
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
emanare  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese  di  assicurazione  e  della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie  finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai  fornitori  di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche   ((   con   priorita'  per  le  ipotesi  nelle  quali  sia
contestualmente  offerta  una  riduzione  dell'ammontare  del credito
originario.
  3-bis.  Per  l'anno  2009, su istanza del creditore di somme dovute
per  somministrazioni,  forniture  e  appalti,  le regioni e gli enti
locali,  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli  articoli  77-bise
77-terdel  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   6   agosto  2008,  n.  133,  possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,
al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di
banche  o  intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla legislazione
vigente.  Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto,
a  far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine
rilasciata  anche  nel  caso  in  cui  il contratto di fornitura o di
servizio  in  essere  alla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto escluda la cedibilita' del credito
medesimo.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 15-bis, comma 12,
          del  decreto  legge  2  luglio 2007, n. 81, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2007, n. 127, recante
          «Disposizioni  urgenti  in materia finanziaria», cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «12.  Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la
          liquidazione   dei  rimborsi  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  15  settembre  2006, n. 258, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  10  novembre 2006, n. 278, e'
          autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
          5.700  milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
          2009.  Relativamente  agli  anni  2008  e  2009  le risorse
          disponibili  sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
          comma   50,   della   legge   23  dicembre  2005,  n.  266,
          rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
          maturati  nei  confronti  dei  Ministeri  alla  data del 31
          dicembre  2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
          di  contabilita'  nazionale,  tra  le regolazioni debitorie
          pregresse  e  il cui ammontare e' accertato con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, anche sulla base
          delle  risultanze  emerse  a seguito della emanazione della
          propria  circolare  n.  7  del 5 febbraio 2008, nonche' per
          essere   trasferite  alla  contabilita'  speciale  n.  1778
          «Agenzia  delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi
          richiesti  da piu' di dieci anni, individuati dall'articolo
          1,  comma  139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la
          successiva  erogazione  ai contribuenti. Relativamente agli
          anni  2008  e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul
          fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  50, della legge 23
          dicembre  2005,  n.  266,  rispettivamente,  per provvedere
          all'estinzione  dei  crediti,  maturati  nei  confronti dei
          Ministeri  alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento
          rientri,  secondo  i criteri di contabilita' nazionale, tra
          le  regolazioni  debitorie  pregresse e il cui ammontare e'
          accertato  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito
          della  emanazione  della  propria  circolare  n.  7  del  5
          febbraio   2008,   nonche'   per   essere  trasferite  alla
          contabilita'  speciale  n.  1778  « Agenzia delle entrate -
          Fondi  di  Bilancio  »  per i rimborsi richiesti da piu' di
          dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.
             (Omissis)».
             -  Si  riporta  il  testo  dei  commi 139, 140 e 140-bis
          dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2008), abrogati dal comma in commento:
             «139.  Decorsi  piu'  di  dieci  anni dalla richiesta di
          rimborso,  le somme complessivamente spettanti, a titolo di
          capitale  e di interessi, per crediti riferiti alle imposte
          sul   reddito   delle   persone  fisiche  e  delle  persone
          giuridiche  ovvero  all'imposta  sul reddito delle societa'
          producono,   a  partire  dal  1°  gennaio  2008,  interessi
          giornalieri  ad un tasso definito ogni anno con decreto del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sulla base della
          media  aritmetica  dei  tassi applicati ai buoni del tesoro
          poliennali  a dieci anni, registrati nell'anno precedente a
          tale decreto.».
             «140.  La quantificazione delle somme sulle quali devono
          essere  calcolati  gli  interessi  di  cui  al comma 139 e'
          effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
              a)  dal  1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il
          termine decennale e' maturato anteriormente a tale data;
              b)   dal  decimo  anno  successivo  alla  richiesta  di
          rimborso, negli altri casi.».
             «140-bis.   Al   fine  di  consentire  l'erogazione  dei
          rimborsi  arretrati  di  cui  ai  commi  139  e  140  e  di
          accelerare   l'erogazione   delle  richieste  dei  rimborsi
          correnti,  su  proposta  dell'Agenzia  delle entrate, quote
          parte  delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti
          capitoli  di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo
          da  istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
              a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
              b)  dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine
          di cui al comma 139».
             -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli 77-bis e
          77-ter   del   decreto-legge   25   giugno  2008,  n.  112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria»:
             «Art.  77-bis  (Patto di stabilita' interno per gli enti
          locali).  -  1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica
          della  Repubblica,  le  province e i comuni con popolazione
          superiore  a  5.000  abitanti concorrono alla realizzazione
          degli   obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio
          2009-2011  con  il  rispetto  delle  disposizioni di cui ai
          commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
          coordinamento   della   finanza  pubblica  ai  sensi  degli
          articoli  117,  terzo  comma,  e  119, secondo comma, della
          Costituzione.
             2.  La  manovra  finanziaria  e'  fissata  in termini di
          riduzione  del  saldo  tendenziale di comparto per ciascuno
          degli anni 2009, 2010 e 2011.
             3.   Ai   fini   della  determinazione  dello  specifico
          obiettivo  di saldo finanziario, le province e i comuni con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti applicano al saldo
          dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
          sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
              a)  se  l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
          l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
          termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
               1)  per  le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62
          per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
               2)  per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per
          cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
              b)  se  l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
          l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
          termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
               1)  per  le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10
          per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
               2)  per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per
          cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
              c)  se  l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
          per  l'anno  2007  e  presenta  un saldo per lo stesso anno
          2007,   in   termini  di  competenza  mista,  positivo,  le
          percentuali sono:
               1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
          cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
               2)  per  i  comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
          cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
              d)  se  l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
          per  l'anno  2007  e  presenta  un saldo per lo stesso anno
          2007,   in   termini  di  competenza  mista,  negativo,  le
          percentuali sono:
               1)  per  le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80
          per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
               2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per
          cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
             4.  Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
          per   frazione  di  anno,  l'organo  consiliare  era  stato
          commissariato  ai  sensi  dell'articolo 141 del testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
          decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, e successive
          modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
          interno  le  stesse  regole  degli  enti di cui al comma 3,
          lettera b), del presente articolo.
             5.  Il  saldo  finanziario  tra  entrate  finali e spese
          finali   calcolato   in  termini  di  competenza  mista  e'
          costituito  dalla  somma algebrica degli importi risultanti
          dalla  differenza  tra accertamenti e impegni, per la parte
          corrente,  e  dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
          la   parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle  entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti.
             6.  Gli  enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
          conseguire,  per  ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
          saldo  finanziario  in  termini  di competenza mista almeno
          pari  al  corrispondente  saldo finanziario dell'anno 2007,
          quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
          risultante  dall'applicazione  delle  percentuali  indicate
          nelle stesse lettere a) e d).
             7.  Gli  enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
          conseguire,  per  ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
          saldo  finanziario  in  termini  di competenza mista almeno
          pari  al  corrispondente  saldo finanziario dell'anno 2007,
          quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
          risultante  dall'applicazione  delle  percentuali  indicate
          nelle stesse lettere b) e c).
             7-bis.  Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
          considerate   le  risorse  provenienti  dallo  Stato  e  le
          relative  spese  di  parte  corrente  e  in  conto capitale
          sostenute  dalle  province  e  dai  comuni per l'attuazione
          delle  ordinanze  emanate  dal Presidente del Consiglio dei
          ministri   a   seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza.  L'esclusione  delle  spese  opera anche se esse
          sono   effettuate   in   piu'   anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse.
             7-ter.   Le   province   e   i  comuni  che  beneficiano
          dell'esclusione  di  cui  al  comma  7-bis  sono  tenuti  a
          presentare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri -
          Dipartimento  della  protezione  civile,  entro  il mese di
          gennaio  dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
          dal  patto  di  stabilita'  interno,  ripartite nella parte
          corrente e nella parte in conto capitale.
             8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote
          di  societa'  operanti  nel  settore  dei  servizi pubblici
          locali  nonche'  quelle  derivanti  dalla distribuzione dei
          dividendi  determinati da operazioni straordinarie poste in
          essere  dalle predette societa', qualora quotate in mercati
          regolamentati,  e  le  risorse  relative  alla  vendita del
          patrimonio  immobiliare  non  sono  conteggiate  nella base
          assunta  a  riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
          obiettivi  e  dei  saldi utili per il rispetto del patto di
          stabilita'  interno,  se  destinate  alla  realizzazione di
          investimenti o alla riduzione del debito.
             9.   Per  l'anno  2009,  nel  caso  in  cui  l'incidenza
          percentuale  dell'importo  di  cui al comma 3, lettere a) e
          d),  sull'importo  delle  spese  finali  dell'anno 2007, al
          netto  delle  concessioni  di crediti, risulti per i comuni
          superiore  al 20 per cento, il comune deve considerare come
          obiettivo   del   patto  di  stabilita'  interno  l'importo
          corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
             10.  Al  fine  di ricondurre la dinamica di crescita del
          debito  in  coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
          le  province  e  i  comuni  soggetti al patto di stabilita'
          interno  possono  aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
          consistenza  del  proprio  debito  al 31 dicembre dell'anno
          precedente   in   misura  non  superiore  alla  percentuale
          annualmente   determinata,   con   proiezione  triennale  e
          separatamente  tra  i comuni e le province, con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sulla base degli
          obiettivi   programmatici   indicati   nei   Documenti   di
          programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
          di  indebitamento  stabilito  dall'articolo  204  del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e
          successive modificazioni.
             11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al
          patto  di stabilita' interno registri per l'anno precedente
          un  rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del
          proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto
          dei  trasferimenti  statali  e  regionali,  superiore  alla
          misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e
          delle   finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali,  la  percentuale  di  cui al comma 10 e'
          ridotta  di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato
          con cadenza triennale.
             12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali
          si  applicano  le  disposizioni  del  patto  di  stabilita'
          interno  deve  essere approvato iscrivendo le previsioni di
          entrata  e  spesa  di  parte  corrente  in misura tale che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
          concessioni  di  crediti,  sia  garantito il rispetto delle
          regole  che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
          enti   locali  sono  tenuti  ad  allegare  al  bilancio  di
          previsione  un  apposito prospetto contenente le previsioni
          di  competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
          del patto di stabilita' interno.
             13.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  del patto di stabilita' interno, il rimborso per
          le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
          ogni  chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
          benzina.
             14.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i   comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti
          trasmettono  semestralmente  al  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale
          dello  Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
          riferimento,   utilizzando  il  sistema  web  appositamente
          previsto  per  il  patto di stabilita' interno nel sito web
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,     le     informazioni
          riguardanti  le  risultanze in termini di competenza mista,
          attraverso  un  prospetto  e  con le modalita' definiti con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta'  ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
          definito    il    prospetto   dimostrativo   dell'obiettivo
          determinato  per  ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
          mancata   trasmissione  del  prospetto  dimostrativo  degli
          obiettivi  programmatici costituisce inadempimento al patto
          di  stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
          web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
          18,  secondo  le indicazioni di cui al decreto previsto dal
          primo  periodo  del  presente  comma,  determina per l'ente
          inadempiente  l'assoggettamento  alle  regole  del patto di
          stabilita' interno.
             15.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del  31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
          al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale dello Stato, una certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante legale e dal
          responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
          e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
          La  mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il
          termine  perentorio  del 31 marzo costituisce inadempimento
          al  patto  di  stabilita'  interno.  Nel  caso  in  cui  la
          certificazione,  sebbene  trasmessa  in ritardo, attesti il
          rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
          al  comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4
          dell'articolo 76.
             16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti
          locali  si  registrino  prelevamenti  non  coerenti con gli
          impegni  in  materia  di  obiettivi  di  debito assunti con
          l'Unione   europea,   il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentita  la  Conferenza Stato citta' ed autonomie
          locali,   adotta   adeguate   misure  di  contenimento  dei
          prelevamenti.
             17.  Gli  enti  istituiti  negli  anni  2007 e 2008 sono
          soggetti  alle  regole  del  patto  di  stabilita' interno,
          rispettivamente,  dagli  anni  2010 e 2011 assumendo, quale
          base  di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
          rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
             18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo
          143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  sono  soggetti  alle  regole  del patto di stabilita'
          interno  dall'anno  successivo  a  quello  della rielezione
          degli organi istituzionali.
             19.  Le  informazioni  previste  dai  commi 14 e 15 sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della   Repubblica,   nonche'  dell'Unione  delle  province
          d'Italia  (UPI)  e  dell'Associazione  nazionale dei comuni
          italiani  (ANCI)  da  parte  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  secondo  modalita' e contenuti individuati
          tramite apposite convenzioni.
             20.  In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno  relativo  agli  anni  2008-2011,  alla provincia o
          comune  inadempiente  sono ridotti per un importo pari alla
          differenza,  se  positiva,  tra il saldo programmatico e il
          saldo  reale,  e comunque per un importo non superiore al 5
          per  cento,  i  contributi  ordinari  dovuti  dal Ministero
          dell'interno   per   l'anno   successivo.  Inoltre,  l'ente
          inadempiente   non  puo',  nell'anno  successivo  a  quello
          dell'inadempienza:
              a)   impegnare   spese  correnti  in  misura  superiore
          all'importo   annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
          effettuati nell'ultimo triennio;
              b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
          mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in essere con
          istituzioni  creditizie  o finanziarie per il finanziamento
          degli  investimenti  devono  essere  corredati  da apposita
          attestazione,   da   cui  risulti  il  conseguimento  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.   L'istituto   finanziatore  o  l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento   del   prestito  in  assenza  della  predetta
          attestazione.
             21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al
          patto  di  stabilita'  interno,  le disposizioni recate dal
          comma 4 dell'articolo 76.
             21-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita'   interno   per  l'anno  2008  relativamente  ai
          pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
          limiti  delle  disponibilita'  di cassa a fronte di impegni
          regolarmente  assunti  ai sensi dell'articolo 183 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e
          successive  modificazioni,  entro  la  data  di  entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, le
          disposizioni  di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
          non  si  applicano agli enti locali che hanno rispettato il
          patto  di  stabilita'  interno nel triennio 2005-2007 e che
          hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,
          al  netto  delle  spese  per  adeguamenti  contrattuali del
          personale  dipendente, compreso il segretario comunale, per
          un  ammontare  non  superiore a quello medio corrispondente
          del triennio 2005-2007.
             22.  Le  misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
          concorrono  al  perseguimento degli obiettivi assegnati per
          l'anno in cui le misure vengono attuate.
             23.  Qualora  venga conseguito l'obiettivo programmatico
          assegnato  al  settore  locale,  le  province  e  i  comuni
          virtuosi   possono,   nell'anno   successivo  a  quello  di
          riferimento,  escludere  dal  computo  del  saldo di cui al
          comma  15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
          registrata   nell'anno   di   riferimento,   tra  il  saldo
          conseguito  dagli  enti inadempienti al patto di stabilita'
          interno   e   l'obiettivo   programmatico   assegnato.   La
          virtuosita'   degli   enti  e'  determinata  attraverso  la
          valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
          indicatori   economico-strutturali  di  cui  al  comma  24.
          L'assegnazione  a ciascun ente dell'importo da escludere e'
          determinata mediante una funzione lineare della distanza di
          ciascun  ente  virtuoso  dal  valore medio degli indicatori
          individuato  per classe demografica. Le classi demografiche
          considerate sono:
              a) per le province:
               1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
               2)   province  con  popolazione  superiore  a  400.000
          abitanti;
              b) per i comuni:
               1)  comuni  con popolazione superiore a 5.000 e fino a
          50.000 abitanti;
               2)  comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a
          100.000 abitanti;
               3)   comuni   con   popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti.
             24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a
          misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il
          grado di autonomia finanziaria degli enti.
             25.  Per  le province l'indicatore per misurare il grado
          di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
          del federalismo fiscale.
             26.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
          con  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, sono
          definiti  i  due indicatori economico-strutturali di cui al
          comma  24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
          dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
          relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
          interno.  Con  lo stesso decreto sono definite le modalita'
          di   riparto  in  base  agli  indicatori.  Gli  importi  da
          escludere   dal   patto   sono   pubblicati  nel  sito  web
          «ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it»  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
          l'applicazione  degli  indicatori  di  cui ai commi 23 e 24
          dovra'  tenere  conto,  oltre che delle fasce demografiche,
          anche  delle aree geografiche da individuare con il decreto
          di cui al presente comma.
             27.  Resta  ferma  l'applicazione  di  quanto  stabilito
          dall'articolo  1,  comma  685-bis,  della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  introdotto  dall'articolo  1,  comma  379,
          lettera  i),  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, in
          relazione   all'attivazione   di   un   nuovo   sistema  di
          acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
             28.  Le  disposizioni  recate dal presente articolo sono
          aggiornate  anche  sulla base dei nuovi criteri adottati in
          sede  europea ai fini della verifica del rispetto del patto
          di stabilita' e crescita.
             29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano
          anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
             30.  Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
          sino  all'attuazione  del federalismo fiscale se precedente
          all'anno  2011, la sospensione del potere degli enti locali
          di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
          aliquote  ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
          ad   essi   attribuiti   con  legge  dello  Stato,  di  cui
          all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
          n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
          2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla
          tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
             31.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          per   il   periodo   rispettivamente  previsto,  fino  alla
          definizione  dei  contenuti  del  nuovo patto di stabilita'
          interno nel rispetto dei saldi fissati.
             32.  Ai  fini  dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4,
          del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30
          aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno
          la  certificazione  del  mancato gettito accertato, secondo
          modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.».
             «Art.  77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni
          e  delle  province  autonome).  -  1.  Ai fini della tutela
          dell'unita'  economica  della  Repubblica,  le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano concorrono alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
          triennio  2009-2011  con  il rispetto delle disposizioni di
          cui  ai  commi  da  2  a  19,  che  costituiscono  principi
          fondamentali  del  coordinamento  della finanza pubblica ai
          sensi  degli  articoli  117,  terzo  comma,  e 119, secondo
          comma, della Costituzione.
             2.  Continua  ad applicarsi la sperimentazione sui saldi
          di  cui  all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296.
             3.  In attesa dei risultati della sperimentazione di cui
          al  comma  2,  per  gli  anni 2009-2011, il complesso delle
          spese  finali  di  ciascuna  regione  a  statuto ordinario,
          determinato   ai   sensi  del  comma  4,  non  puo'  essere
          superiore,  per l'anno 2009, al corrispondente complesso di
          spese   finali   determinate   sulla   base  dell'obiettivo
          programmatico  per  l'anno  2008  diminuito  dello  0,6 per
          cento,  e  per  gli  anni  2010  e  2011,  non  puo' essere
          rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti
          spese  finali  dell'anno precedente, calcolato assumendo il
          pieno  rispetto  del patto di stabilita' interno, aumentato
          dell'1,0  per  cento  per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
          per  cento  per  l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
          l'anno   2008   e'   quello   risultante  dall'applicazione
          dell'articolo  1,  comma 657, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296.
             4.  Il complesso delle spese finali e' determinato dalla
          somma  delle  spese correnti ed in conto capitale, al netto
          delle:
              a)  spese  per  la sanita', cui si applica la specifica
          disciplina di settore;
              b) spese per la concessione di crediti.
             5.  Le  spese  finali sono determinate sia in termini di
          competenza sia in termini di cassa.
             5-bis.  A  decorrere  dall'anno  2008, le spese in conto
          capitale   per   interventi   cofinanziati   correlati   ai
          finanziamenti  dell'Unione  europea,  con  esclusione delle
          quote  di  finanziamento  statale  e  regionale,  non  sono
          computate  nella  base di calcolo e nei risultati del patto
          di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle  province
          autonome.
             5-ter.  Nei  casi  in  cui  l'Unione  europea  riconosca
          importi    inferiori   a   quelli   considerati   ai   fini
          dell'applicazione  di  quanto  previsto  dal  comma  5-bis,
          l'importo  corrispondente  alle  spese  non riconosciute e'
          incluso  tra  le  spese  del  patto  di  stabilita' interno
          relativo   all'anno   in   cui  e'  comunicato  il  mancato
          riconoscimento.   Ove   la   comunicazione  sia  effettuata
          nell'ultimo   quadrimestre,   il   recupero   puo'   essere
          conseguito anche nell'anno successivo.
             6.  Per  gli  esercizi  2009,  2010 e 2011, le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano  concordano,  entro  il 31 dicembre di ciascun anno
          precedente,  con  il Ministro dell'economia e delle finanze
          il  livello  complessivo  delle  spese  correnti e in conto
          capitale,  nonche'  dei relativi pagamenti, in coerenza con
          gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011;
          a   tale   fine,  entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno
          precedente,  il  presidente dell'ente trasmette la proposta
          di  accordo  al  Ministro dell'economia e delle finanze. In
          caso  di  mancato  accordo  si  applicano  le  disposizioni
          stabilite  per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
          locali  dei  rispettivi territori provvedono alle finalita'
          correlate  al  patto  di  stabilita'  interno  le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  esercitando  le competenze alle stesse attribuite
          dai  rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
          di  attuazione.  Qualora  le  predette  regioni  e province
          autonome  non  provvedano  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno  precedente,  si  applicano,  per  gli enti locali dei
          rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste  per gli
          altri  enti  locali  in  materia  di  patto  di  stabilita'
          interno.
             7.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano concorrono al riequilibrio della
          finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
          anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
          bilancio  dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
          di   funzioni  statali,  attraverso  l'emanazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dai rispettivi statuti, di specifiche
          norme  di  attuazione  statutaria; tali norme di attuazione
          precisano  le  modalita'  e  l'entita'  dei risparmi per il
          bilancio  dello  Stato  da  ottenere  in  modo permanente o
          comunque per annualita' definite.
             8.  Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui
          al   comma  2,  le  norme  di  attuazione  devono  altresi'
          prevedere  le disposizioni per assicurare in via permanente
          il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
          dalle  leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato
          e   l'ordinamento   della  finanza  regionale  previsto  da
          ciascuno   statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
          attuazione.
             9.  Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui
          al  comma  2  si procede, anche nei confronti di una sola o
          piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
          stabilita'  interno  e  l'anno  di prima applicazione delle
          regole.  Le  nuove  regole devono comunque tenere conto del
          saldo  in termini di competenza mista calcolato quale somma
          algebrica  degli  importi  risultanti  dalla differenza tra
          accertamenti  e  impegni,  per  la  parte corrente, e dalla
          differenza  tra  incassi e pagamenti, per la parte in conto
          capitale.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  puo' essere
          assunto  a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il
          saldo   finanziario   anche  prima  della  conclusione  del
          procedimento  e  della  approvazione  del  decreto previsto
          dall'articolo  1,  comma  656, della legge n. 296 del 2006a
          condizione  che  la  sperimentazione  effettuata secondo le
          regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti
          positivi  per  il raggiungimento degli obiettivi di finanza
          pubblica.
             10.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e delle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le
          regole  del  patto  di stabilita' interno nei confronti dei
          loro  enti  ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
          ordinamento regionale o provinciale.
             11.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi   riferiti  ai  saldi  di  finanza  pubblica,  la
          regione,  sulla  base  di  criteri  stabiliti  in  sede  di
          consiglio  delle  autonomie  locali,  puo' adattare per gli
          enti  locali  del  proprio territorio le regole e i vincoli
          posti   dal   legislatore   nazionale,  in  relazione  alla
          diversita'  delle  situazioni  finanziarie  esistenti nelle
          regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
          determinato  in  applicazione  dell'articolo 77-bis per gli
          enti   della   regione  e  risultante  dalla  comunicazione
          effettuata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato alla
          regione interessata.
             12.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni
          e  le  province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          trenta  giorni  dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
          utilizzando  il  sistema  web appositamente previsto per il
          patto      di      stabilita'      interno     nel     sito
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»      le     informazioni
          riguardanti  sia  la  gestione  di competenza sia quella di
          cassa,  attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
          con  decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             13.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del   patto  di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma  e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio  del  31  marzo dell'anno successivo a quello di
          riferimento,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, una
          certificazione,   sottoscritta  dal  rappresentante  legale
          dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario
          secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'  definite dal
          decreto  di  cui al comma 12. La mancata trasmissione della
          certificazione  entro  il  termine  perentorio del 31 marzo
          costituisce  inadempimento  al patto di stabilita' interno.
          Nel  caso  in  cui  la certificazione, sebbene trasmessa in
          ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
          disposizioni  di  cui al comma 15 del presente articolo, ma
          si  applicano  solo  quelle di cui al comma 4 dell'articolo
          76.
             14.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto
          speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
          previsto  dalle  norme  di attuazione statutaria emanate ai
          sensi  del  comma  8.  Fino  alla emanazione delle predette
          norme  di  attuazione statutaria si provvede secondo quanto
          disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
             15.  In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno  relativo  agli  anni  2008-2011  la  regione  o la
          provincia   autonoma   inadempiente   non   puo'  nell'anno
          successivo a quello dell'inadempienza:
              a)  impegnare  spese correnti, al netto delle spese per
          la  sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
          dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
              b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
          mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in essere con
          istituzioni  creditizie  e finanziarie per il finanziamento
          degli  investimenti  devono  essere  corredati  da apposita
          attestazione   da   cui   risulti  il  conseguimento  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.   L'istituto   finanziatore  o  l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento   del   prestito  in  assenza  della  predetta
          attestazione.
             16.  Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
          patto  di  stabilita'  interno  le  disposizioni recate dal
          comma 4 dell'articolo 76.
             17.  Continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui
          all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
          18  febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma
          675, della legge n. 296 del 2006.
             18.  Le  disposizioni  recate dal presente articolo sono
          aggiornate  anche  sulla base dei nuovi criteri che vengono
          adottati  in  sede  europea  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto del patto di stabilita' e crescita.
             19.  Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
          sino  all'attuazione  del federalismo fiscale se precedente
          all'anno  2011,  la sospensione del potere delle regioni di
          deliberare  aumenti  dei  tributi, delle addizionali, delle
          aliquote  ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
          ad   esse   attribuiti   con   legge  dello  Stato  di  cui
          all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
          n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
          2008, n. 126.
             20.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
          definizione  dei  contenuti  del  nuovo patto di stabilita'
          interno nel rispetto dei saldi fissati.»

        
      
                              Art. 10.


                 Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP


  1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  dovuto, per il
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta di 3
punti percentuali.
  2.  Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  gia'  provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista  al  comma  1,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
stabiliti  le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto  in  applicazione  del  comma  1,  da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 73, comma 1,
          del citato testo unico delle imposte sui redditi:
              «a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le   societa'   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
          cooperative  e  le societa' di mutua assicurazione, nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e  le  societa'  cooperative  europee di cui al regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
              b)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              c)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              d)  le  societa'  e  gli  enti di ogni tipo, compresi i
          trust,  con  o  senza personalita' giuridica, non residenti
          nel territorio dello Stato.
             (Omissis)».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
          di  semplificazione  degli  adempimenti dei contribuenti in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni»:
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
             a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e
          alle  ritenute  alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto  ai  sensi  dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
          1973,  n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
          citato  articolo  3  resta ferma la facolta' di eseguire il
          versamento   presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato;  in  tal  caso non e' ammessa la
          compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis)   [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione    coordinata    e   continuativa   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
          n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
          1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio sanitario
          nazionale  di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
          41,  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  4 del D.L. 23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          L. 22 marzo 1995, n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
             2-bis. Abrogato».

        
      
                              Art. 11.


Potenziamento  finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
                             dello Stato


  1.  Nelle  more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo  1,  comma  848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo  di  garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n.   266,   fino   al   limite   massimo  di  450  milioni  di  euro,
subordinatamente  alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  della  provenienza  delle  stesse  risorse, fermo
restando  il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
  2.  Gli  interventi  di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese  artigiane.  L'organo  competente  a deliberare in materia di
concessione  delle  garanzie  di  cui all'articolo 15, comma 3, della
legge  7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni  rappresentative  a  livello  nazionale  delle imprese
artigiane.
  3. Il (( 30 per cento )) della somma di cui al comma 1 e' riservato
agli  interventi  di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui  all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
  4.  Gli  interventi  di  garanzia  del Fondo di cui all'articolo 2,
comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di ultima
istanza,  secondo  criteri,  condizioni  e modalita' da stabilire con
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  ((  La  garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai  relativi  eventuali  oneri  si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero  2),  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
  5.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle  Regioni  ed  di  altri  enti  e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento  della  SACE  S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
  ((  5-bis.  Per  gli  impegni  assunti  dalle  federazioni sportive
nazionali   per   l'organizzazione   di  grandi  eventi  sportivi  in
coincidenza   degli   eventi   correlati  all'Expo  Milano  2015,  e'
autorizzato  il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro
per l'anno 2009. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 848 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «848.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la Banca d'Italia, previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  entro  due  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge vengono stabiliti le modalita'
          di  funzionamento  del  Fondo  di  cui  al comma 847, anche
          attraverso   l'affidamento   diretto  ad  enti  strumentali
          all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti  esterni,  con
          eventuale  onere  a  carico  delle  risorse stanziate per i
          singoli  progetti,  scelti  nel rispetto delle disposizioni
          nazionali   e   comunitarie,   nonche'  i  criteri  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui al medesimo comma
          847,  le  priorita'  di  intervento  e le condizioni per la
          eventuale  cessione  a terzi degli impegni assunti a carico
          dei  fondi  le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
          al  comma  847.  Nel  caso  in  cui  si adottino misure per
          sostenere  la  creazione  di  nuove  imprese femminili e il
          consolidamento   aziendale   di  piccole  e  medie  imprese
          femminili,  il decreto che fissa i criteri di intervento e'
          adottato  dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 554 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
             «554.  Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992,  n.  488, nel limite dell'85 per cento delle economie
          accertate   annualmente  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  da adottare entro il 30 ottobre, sono
          destinate  alla  realizzazione  di  interventi  destinati a
          finanziare:
              a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati
          residenti  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
          Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia, al fine di
          favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorita' ai
          contratti  di  lavoro a tempo indeterminato. La definizione
          di tale programma e' disciplinata con decreto del Ministero
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e  d'intesa  con  le
          regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge;
              b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro
          dello  sviluppo  economico,  senza  oneri  per  la  finanza
          pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale    dell'Osservatorio   sulla   migrazione   interna
          nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare
          il  fenomeno  e  di  individuare  tutte  le iniziative e le
          scelte  utili  a governare il processo di mobilita' dal sud
          verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
              c)  agevolazioni  alle  imprese  innovatrici in fase di
          start  up,  definite  ai  sensi  di  quanto  previsto nella
          Disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di Stato a
          favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  C 323 del 30
          dicembre  2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali
          per   tutti   i  ricercatori,  tecnici  e  altro  personale
          ausiliario  impiegati  a  decorrere  dal  periodo d'imposta
          dell'anno   2007.   I   criteri   e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento  delle  predette  agevolazioni,  che saranno
          autorizzate  entro  i limiti fissati alla sezione 5.4 della
          predetta  Disciplina,  saranno  disciplinati  con  apposito
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge;
              d)   interventi   per   lo   sviluppo  delle  attivita'
          produttive  inclusi  in  accordi  di  programma in vigore e
          costruzione  di  centri  destinati  a  Poli  di innovazione
          situati  nei  territori  delle  regioni del Mezzogiorno non
          ricompresi   nell'obiettivo   Convergenza   ai   sensi  del
          regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
          2006, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle
          medesime  regioni.  I  rapporti  tra Governo e regione e le
          modalita'  di erogazione delle predette risorse finanziarie
          sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle
          risorse e da appositi accordi di programma quadro;
              e)  la  creazione  di un fondo denominato «Fondo per la
          gestione  delle quote di emissione di gas serra di cui alla
          direttiva  2003/87/CE»,  da  destinare  alla «riserva nuovi
          entranti»  dei  Piani nazionali di assegnazione delle quote
          di  cui  al  decreto  legislativo  4  aprile  2006, n. 216,
          secondo   modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dello  sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio e del mare, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge;
              f)  la  proroga  per  gli  anni 2008, 2009 e 2010 della
          deduzione  forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli
          esercenti  impianti  di  distribuzione di carburanti di cui
          all'articolo  21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448;
              g)  interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca nel
          sistema  energetico e di riutilizzo di aree industriali, in
          particolare nel Mezzogiorno.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
             «Art.   15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate   in  attuazione  dello  stesso  articolo  2,  le
          attivita'  e  le  passivita'  del  fondo di garanzia di cui
          all'articolo  20  della  legge  12  agosto 1977, n. 675 , e
          successive  modificazioni,  e  del fondo di garanzia di cui
          all'articolo  7  della  legge  10  ottobre  1975, n. 517, e
          successive  modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50
          miliardi  di lire a valere sulle risorse destinate a favore
          dei  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          149  , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237.
             2.  La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della legge 5
          ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
          medie  imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del
          1993  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale  di  cui  all'articolo  106  del  medesimo decreto
          legislativo.
             3.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
             4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
          risorse  destinate  a  favore dei consorzi e cooperative di
          garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149 , convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
          e  successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
          comma  101,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
          parole: “Ministro del tesoro”, sono inserite le
          seguenti:    “di    concerto    con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
             5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma  3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
          1977,  n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
          n. 517 , e loro successive modificazioni.
             6. ...».
             -  Si  riporta  il testo del comma 556 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «556.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta   del   Ministro   dello  sviluppo  economico,  e'
          autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi
          stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto,
          le  risorse  derivanti dalle economie connesse alle revoche
          di  cui  al  comma  554 in un apposito fondo dello stato di
          previsione  del Ministero dello sviluppo economico, ai fini
          del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma
          554.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici)  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326:
             «Art.   13   (Disciplina   dell'attivita'   di  garanzia
          collettiva  dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intendono   per:   “confidi”,  i  consorzi  con
          attivita'  esterna,  le  societa'  cooperative, le societa'
          consortili   per   azioni,  a  responsabilita'  limitata  o
          cooperative,   che   svolgono   l'attivita'   di   garanzia
          collettiva  dei  fidi;  per  “attivita'  di  garanzia
          collettiva  dei  fidi”,  l'utilizzazione  di  risorse
          provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o
          socie  per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di
          garanzie  volte a favorirne il finanziamento da parte delle
          banche   e   degli  altri  soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario;  per “confidi di secondo grado”, i
          consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
          societa'  consortili per azioni, a responsabilita' limitata
          o  cooperative,  costituiti dai confidi ed eventualmente da
          imprese  consorziate  o  socie  di questi ultimi o da altre
          imprese;  per  “piccole  e  medie  imprese”, le
          imprese   che   soddisfano  i  requisiti  della  disciplina
          comunitaria  in  materia  di  aiuti di Stato a favore delle
          piccole  e  medie  imprese determinati dai relativi decreti
          del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali;  per “testo
          unico  bancario”, il decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  e successive modificazioni e integrazioni;
          per   “elenco   speciale”,   l'elenco  previsto
          dall'articolo   107   del   testo   unico   bancario;   per
          “riforma delle societa”, il decreto legislativo
          17 gennaio 2003, n. 6.
             2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito dal comma 32 ,
          svolgono  esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  e  i  servizi a essa connessi o strumentali, nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
             3.  Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  possono  essere  prestate  garanzie  personali e
          reali,   stipulati   contratti   volti   a   realizzare  il
          trasferimento  del  rischio, nonche' utilizzati in funzione
          di  garanzia  depositi  indisponibili  costituiti  presso i
          finanziatori delle imprese consorziate o socie.
             4.  I  confidi  di  secondo  grado  svolgono l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi.
             5.  L'uso  nella  denominazione  o in qualsivoglia segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          “confidi”,    “consorzio,    cooperativa,
          societa'  consortile di garanzia collettiva dei fidi”
          ovvero  di  altre  parole  o  locuzioni  idonee a trarre in
          inganno     sulla     legittimazione    allo    svolgimento
          dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a
          soggetti diversi dai confidi.
             6.  Chiunque  contravviene  al  disposto  del comma 5 e'
          punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
          comma 3, del testo unico bancario.
             7.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
             8.  I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese   artigiane   e   agricole,   come  definite  dalla
          disciplina comunitaria.
             9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati  dalla  Unione europea ai fini degli interventi
          agevolati  della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
          favore    delle    piccole   e   medie   imprese,   purche'
          complessivamente  non  rappresentino piu' di un sesto della
          totalita' delle imprese consorziate o socie.
             10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
          dimensioni  che  non possono far parte dei confidi ai sensi
          del  comma  9  possono  sostenerne  l'attivita'  attraverso
          contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni;
          essi  non  divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle
          attivita'   sociali,   ma  i  loro  rappresentanti  possono
          partecipare   agli  organi  elettivi  dei  confidi  con  le
          modalita'  stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
          maggioranza   dei   componenti   di  ciascun  organo  resti
          riservata all'assemblea.
             11.  Il  comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
          grado.
             12.  Il  fondo  consortile  o  il capitale sociale di un
          confidi  non  puo'  essere inferiore a 100 mila euro, fermo
          restando  per  le  societa'  consortili  l'ammontare minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
             13.  La  quota di partecipazione di ciascuna impresa non
          puo'  essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
          o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
             14.  Il  patrimonio  netto  dei confidi, comprensivo dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei   soci   o   da   avanzi   di  gestione.  Al  fine  del
          raggiungimento  di  tale  ammontare  minimo  si considerano
          anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
          conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio
          sulle garanzie prestate.
             15.  Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
          d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito
          per  oltre  un  terzo  al di sotto del minimo stabilito dal
          comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
          opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
          diminuzione  del  patrimonio netto non si e' ridotta a meno
          di  un  terzo  di  tale  minimo, l'assemblea che approva il
          bilancio  deve  deliberare l'aumento del fondo consortile o
          del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
          prevede  l'obbligo  per  i  consorziati  o i soci, di nuovi
          contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
          ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
          deliberare lo scioglimento del confidi.
             16.  Se,  per  la  perdita  di  oltre un terzo del fondo
          consortile  o  del capitale sociale, questo si riduce al di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono  senza  indugio convocare l'assemblea per deliberare
          la  riduzione  del  fondo o del capitale e il contemporaneo
          aumento  del  medesimo  a  una  cifra non inferiore a detto
          minimo,  o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i confidi
          costituiti   come   societa'  consortili  per  azioni  o  a
          responsabilita'  limitata  restano applicabili le ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite.
             17.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa  non  si  applicano il primo e il secondo comma
          dell'  articolo  2525  del  codice  civile, come modificato
          dalla riforma delle societa'.
             18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione
          di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle  imprese
          consorziate  o  socie,  neppure in caso di scioglimento del
          consorzio,  della  cooperativa o della societa' consortile,
          ovvero  di  recesso,  decadenza,  esclusione  o  morte  del
          consorziato o del socio.
             19.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa   non  si  applicano  il  secondo  comma  dell'
          articolo  2545-quater  del  codice  civile introdotto dalla
          riforma  delle  societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
          31  gennaio  1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
          dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile,
          come  modificato  dalla  riforma delle societa', si intende
          riferito  al  Fondo di garanzia interconsortile al quale il
          confidi  aderisca  o,  in mancanza, ai Fondi di garanzia di
          cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
             20.  I  confidi che riuniscono complessivamente non meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali    di    rappresentanza,    fondi   di   garanzia
          interconsortile     destinati     alla    prestazione    di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
             20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
          confidi  che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono
          associare  complessivamente  non  meno  di  5.000 imprese e
          garantire  finanziamenti  complessivamente  non inferiori a
          300 milioni di euro.
             21.  I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          il   cui  oggetto  sociale  preveda  in  via  esclusiva  lo
          svolgimento   di  tale  attivita',  ovvero  dalle  societa'
          finanziarie   costituite  ai  sensi  dell'articolo  24  del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'
          articolo  2602  del  codice  civile  le societa' consortili
          possono  essere  costituite anche dalle associazioni di cui
          al comma 20.
             22.   I   confidi  aderenti  ad  un  fondo  di  garanzia
          interconsortile  versano annualmente a tale fondo, entro un
          mese   dall'approvazione   del   bilancio,   un  contributo
          obbligatorio   pari  allo  0,5  per  mille  delle  garanzie
          concesse  nell'anno  a fronte di finanziamenti erogati. Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato.
             23.  I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
          interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
          per  mille  delle  garanzie  concesse nell'anno a fronte di
          finanziamenti  erogati, entro il termine indicato nel comma
          22,  al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
          tale  titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
          dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  una somma pari all'ammontare complessivo di detti
          versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
          cui  all'articolo  2, comma 100, lettera a), della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662.  I  confidi, operanti nel settore
          agricolo,  la  cui base associativa e' per almeno il 50 per
          cento   composta  da  imprenditori  agricoli  di  cui  all'
          articolo  2135  del  codice  civile, versano annualmente la
          quota  alla  Sezione  speciale  del  Fondo interbancario di
          garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
          n. 153, e successive modificazioni.
             23-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi 22 e 23 hanno
          effetto a decorrere dall'anno 2004.
             24.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi i contributi
          versati  ai  sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
          contributi,  anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
          di  garanzia  interconsortile o al fondo di garanzia di cui
          all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),  della legge 23
          dicembre  1996,  n. 662, non concorrono alla formazione del
          reddito  delle  societa'  che  gestiscono tali fondi; detti
          contributi  e  le  somme versate ai sensi del comma 23 sono
          ammessi  in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
          soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
             25.   [Il   Fondo   di  garanzia  costituito  presso  il
          Mediocredito  Centrale  S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  e'  conferito  in una societa' per azioni, avente per
          oggetto  esclusivo  la  sua  gestione,  costituita con atto
          unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in
          vigore  del  presente decreto. Il capitale sociale iniziale
          della  societa'  per  azioni e' determinato con decreto del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali.  La  societa' per
          azioni  assume  i  diritti  e  gli  obblighi  del  Fondo di
          garanzia  proseguendo  in  tutti  i  suoi  rapporti,  anche
          processuali,  anteriori  al  conferimento. I privilegi e le
          garanzie  di  qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore
          del  Fondo  di  garanzia conservano il loro grado e la loro
          validita'   in   capo   alla  societa'  per  azioni,  senza
          necessita'  di  alcuna  formalita'  o  annotazione.  L'atto
          costitutivo  attribuisce agli amministratori la facolta' di
          aumentare  il  capitale sociale a norma dell' articolo 2443
          del  codice  civile  con  offerta  delle  nuove  azioni  ai
          confidi,  anche  tramite  le loro associazioni nazionali di
          rappresentanza,  alle  societa' indicate nel comma 21, alle
          Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  alle banche, agli enti gestori di altri fondi
          pubblici  di  garanzia  al fine del loro conferimento nella
          societa'  per  azioni  e agli ulteriori soggetti pubblici e
          privati   eventualmente  individuati  dallo  statuto  della
          societa'.  Lo  statuto  fissa altresi' un limite massimo di
          possesso  azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che
          apportino  altri  fondi pubblici di garanzia, non superiore
          al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato,
          le   Regioni   e   gli   altri   enti  pubblici  conservano
          congiuntamente   la   maggioranza   assoluta  del  capitale
          sociale.   Le   operazioni  di  garanzia  effettuate  dalla
          societa'  per  azioni  di cui al presente comma beneficiano
          della   garanzia  dello  Stato  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie attribuite].
             26.  [L'intervento  della  societa' per azioni di cui al
          comma  25  e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di
          controgaranzia  delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie
          prestate     nell'esercizio    esclusivo    o    prevalente
          dell'attivita'  di rilascio delle garanzie dai propri soci,
          intendendosi  per  tali  anche  i confidi appartenenti alle
          associazioni   socie.   L'intervento   e'  rivolto  in  via
          prioritaria  alle  garanzie,  cogaranzie  e  controgaranzie
          prestate “a prima richiesta”].
             27.  [Le  regole  di  funzionamento  del fondo di cui al
          comma  25  e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
          prestate  sono  disciplinate con decreto del Ministro delle
          attivita'   produttive,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze].
             28.   [L'intervento   del   Fondo  di  garanzia  di  cui
          all'articolo  2,  comma  100,  lettera  b),  della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  e'  riservato alle operazioni di
          controgaranzia  dei confidi operanti sull'intero territorio
          nazionale  nonche'  alle  operazioni  in  cogaranzia  con i
          medesimi.  La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono
          escutibili  per  intero,  a  prima  richiesta, alla data di
          avvio   delle   procedure   di   recupero   nei   confronti
          dell'impresa  inadempiente.  Le  eventuali somme recuperate
          dai   confidi   sono   restituite  al  Fondo  nella  stessa
          percentuale della garanzia da esso prestata].
             29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma di
          societa'   cooperativa   a   responsabilita'   limitata  e'
          consentito,  ai  sensi  dell'articolo  28  del  testo unico
          bancario,  anche  alle  banche  che,  in  base  al  proprio
          statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
          collettiva  dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
          tali  banche contiene le espressioni “confidi”,
          “garanzia collettiva dei fidi” o entrambe.
             30.  Alle  banche  di  cui  al comma 29 si applicano, in
          quanto  compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
          5  a  11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
          da 33 a 37 del testo unico bancario.
             31.  La  Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
          commi    29   e   30,   tenuto   conto   delle   specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
             32. ... .
             33.  Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
          29,   30,  31  e  32  possono,  anche  in  occasione  delle
          trasformazioni  e  delle fusioni previste dai commi 38, 39,
          40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
          sociale  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
          patrimoniali  costituiti  da  contributi dello Stato, delle
          regioni  e  di  altri enti pubblici senza che cio' comporti
          violazione   dei   vincoli  di  destinazione  eventualmente
          sussistenti,  che  permangono,  salvo  quelli  a  carattere
          territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
          consortile  o  del  capitale  sociale.  Le  azioni  o quote
          corrispondenti  costituiscono  azioni o quote proprie delle
          banche  o  dei  confidi  e  non attribuiscono alcun diritto
          patrimoniale   o  amministrativo  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle   quote  richieste  per  la  costituzione  e  per  le
          deliberazioni dell'assemblea.
             34.   Le   modificazioni   del  contratto  di  consorzio
          riguardanti  gli elementi indicativi dei consorziati devono
          essere  iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
          giorni  dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
          deposito  dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
          approvazione del bilancio.
             35.  Gli amministratori del consorzio devono redigere il
          bilancio  d'esercizio  con  l'osservanza delle disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva  il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia   del   bilancio,  corredata  dalla  relazione  sulla
          gestione,   dalla  relazione  del  collegio  sindacale,  se
          costituito,  e  dal  verbale di approvazione dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese.
             36.  Oltre  i  libri  e  le  altre  scritture  contabili
          prescritti  tra  quelli  la  cui  tenuta e' obbligatoria il
          consorzio deve tenere:
              a)  il  libro  dei consorziati, nel quale devono essere
          indicati  la  ragione  o  denominazione  sociale  ovvero il
          cognome  e  il  nome  dei consorziati e le variazioni nelle
          persone  di  questi;  b)  il  libro  delle adunanze e delle
          deliberazioni   dell'assemblea,   in   cui   devono  essere
          trascritti  anche  i verbali eventualmente redatti per atto
          pubblico;  c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
          il  libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
          sindacale,  se  questo  esiste.  I  primi  tre libri devono
          essere  tenuti  a  cura  degli amministratori e il quarto a
          cura  dei  sindaci.  Ai  consorziati  spetta  il diritto di
          esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
          indicati  nelle  lettere  a)  e b), di ottenerne estratti a
          proprie  spese.  Il  libro  indicato  nella lettera a) puo'
          altresi'  essere  esaminato dai creditori che intendano far
          valere   la  responsabilita'  verso  i  terzi  dei  singoli
          consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del
          codice  civile,  e deve essere, prima che sia messo in uso,
          numerato  progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
          foglio  dall'ufficio  del  registro  delle  imprese o da un
          notaio.
             37. ....
             38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in  uno dei tipi
          associativi  indicati  nel presente articolo e nelle banche
          di  cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
          o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
             39.  I  confidi  possono  altresi'  fondersi  con  altri
          confidi   comunque   costituiti.   Alle   fusioni   possono
          partecipare   anche   societa',   associazioni,  anche  non
          riconosciute,  fondazioni  e  consorzi  diversi dai confidi
          purche'  il  consorzio  o  la  societa'  incorporante o che
          risulta  dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
          comma 29.
             40.   Alla   fusione   si  applicano  in  ogni  caso  le
          disposizioni  di  cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
          II,  del  codice  civile;  a  far data dal 1° gennaio 2004,
          qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
          il  progetto  di fusione prevedano per i consorziati eguali
          diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
          quote  di  partecipazione,  non  e'  necessario redigere la
          relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies
          del  codice  civile,  come  modificato  dalla riforma delle
          societa'.  Il  progetto di fusione determina il rapporto di
          cambio  sulla  base  del  valore  nominale  delle  quote di
          partecipazione,   secondo   un   criterio  di  attribuzione
          proporzionale.
             41.  Anche  in  deroga  a quanto previsto dagli articoli
          2500-septies,  2500-octies e 2545-decies del codice civile,
          introdotti  dalla  riforma delle societa', le deliberazioni
          assembleari  necessarie  per le trasformazioni e le fusioni
          previste  dai  commi  38,  39  e  40  sono  adottate con le
          maggioranze  previste  dallo  statuto  per le deliberazioni
          dell'assemblea straordinaria.
             42.  Le  trasformazioni  e le fusioni previste dai commi
          38,  39,  40  e  41  non  comportano  in  alcun  caso per i
          contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
          vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
             43.  Le  societa' cooperative le quali divengono confidi
          sotto  un  diverso  tipo associativo a seguito di fusione o
          che  si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
          all'obbligo   di   devoluzione   del  patrimonio  ai  fondi
          mutualistici   per   la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          cooperazione  di  cui all'articolo 11, comma 5, della legge
          31  gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
          confidi  risultante  dalla  trasformazione  o  fusione  sia
          previsto   l'obbligo   di  devoluzione  del  patrimonio  ai
          predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
          fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
          dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
             44.  I  confidi  fruiscono  di tutti i benefici previsti
          dalla  legislazione  vigente  a favore dei consorzi e delle
          cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti
          soggettivi  ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
          rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
             45.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,
          comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
             46.  Gli  avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
          nei  fondi  costituenti  il  patrimonio  netto  dei confidi
          concorrono  alla  formazione  del reddito nell'esercizio in
          cui  la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
          dalla  copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
          fondo   consortile  o  del  capitale  sociale.  Il  reddito
          d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
          del  conto  economico  le  eventuali  variazioni in aumento
          conseguenti   all'applicazione  dei  criteri  indicati  nel
          titolo  I,  capo  VI,  e  nel titolo II, capo II, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni.
             47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive  i  confidi, comunque costituiti, determinano in
          ogni  caso  il  valore  della  produzione  netta secondo le
          modalita'  contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto
          legislativo   15   dicembre   1997,  n.  446  e  successive
          modificazioni.
             48.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto non si
          considera  effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
          di garanzia collettiva dei fidi.
             49.  Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
          capitale  sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i
          contributi  a  questi  versati costituiscono per le imprese
          consorziate   o   socie   oneri   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo  64,  comma  4, del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917  e  successive
          modificazioni.  Tale  disposizione  si  applica  anche alle
          imprese  e  agli  enti di cui al comma 10, per un ammontare
          complessivo  deducibile  non  superiore  al 2 per cento del
          reddito  d'impresa  dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale
          ulteriore deduzione prevista dalla legge.
             50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni
          e  le  fusioni  effettuate tra i confidi ai sensi dei commi
          38,  39,  40,  41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a
          recupero  di tassazione dei fondi in sospensione di imposta
          dei  confidi  che  hanno  effettuato  la  trasformazione  o
          partecipato alla fusione.
             51.  Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
          misura fissa.
             52.  I  confidi  gia' costituiti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
          da  tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
          12,   13,   14,   15,   16  e  17,  salva  fino  ad  allora
          l'applicazione  delle  restanti  disposizioni  del presente
          articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
          cooperativa  gia' costituiti alla data di entrata in vigore
          del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
          minimo  della  quota di partecipazione determinato ai sensi
          del comma 13.
             53.  Per  i confidi che si costituiscono nei cinque anni
          successivi  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
          per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'articolo 87,
          paragrafo   3,  lettera  a),  del  trattato  CE,  la  parte
          dell'ammontare  minimo  del  patrimonio netto costituito da
          apporti  dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
          deve  essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
          a quanto previsto dal comma 14.
             54.  I  soggetti  di  cui  al comma 10, che alla data di
          entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
          consortile  o  al  capitale  sociale  dei confidi, anche di
          secondo  grado,  possono  mantenere la loro partecipazione,
          fermo  restando  il  divieto  di  fruizione  dell'attivita'
          sociale.
             55.  I  confidi  che  alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
          possono  continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
          dalla  stessa  data.  Fino a tale termine i confidi possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle  imprese  consorziate o socie. I contributi erogati da
          regioni  o  da  altri  enti  pubblici per la costituzione e
          l'implementazione  del fondo rischi, in quanto concessi per
          lo  svolgimento  della propria attivita' istituzionale, non
          ricadono  nell'ambito  di applicazione dell'articolo 47 del
          testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La
          gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
          tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
          puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
          dai  soggetti  iscritti  nella  sezione di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato  testo unico di cui al decreto
          legislativo   n.   385   del   1993,   nei   limiti   della
          strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che:
              a)  il  contributo  a  valere  sul  fondo  pubblico sia
          erogato  esclusivamente  a  favore di imprese consorziate o
          socie  ed  in  connessione  a  finanziamenti  garantiti dal
          medesimo confidi;
              b)   il   confidi  svolga  unicamente  la  funzione  di
          mandatario  all'incasso  e al pagamento per conto dell'ente
          pubblico  erogatore,  che  permane  titolare  esclusivo dei
          fondi,   limitandosi   ad   accertare  la  sussistenza  dei
          requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
             56.  Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
          criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
          decreto  non  comportano  violazioni delle disposizioni del
          codice  civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
          danno luogo a rettifiche fiscali.
             57.   I   confidi  che  hanno  un  volume  di  attivita'
          finanziaria  pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
          o     mezzi     patrimoniali    pari    o    superiori    a
          duemilioniseicentomila  euro  possono,  entro il termine di
          diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco
          speciale  di cui all'articolo 107 del testo unico bancario.
          La  Banca  d'Italia  procede all'iscrizione previa verifica
          della  sussistenza  degli  altri  requisiti  di  iscrizione
          previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
          Entro  tre  anni  dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
          requisiti  minimi  per  l'iscrizione  previsti ai sensi del
          comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
          alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
          si  sono  adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
          ai   sensi  del  presente  comma,  oltre  all'attivita'  di
          garanzia    collettiva    dei   fidi,   possono   svolgere,
          esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o
          socie,  le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma
          4-quater,  del  testo  unico  bancario.  Resta fermo quanto
          previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
          unico bancario.
             58.  Il  secondo  comma  dell'articolo 17 della legge 19
          marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
             59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
          abrogato.
             60.  Nell'articolo  10, comma 1, del decreto legislativo
          15  dicembre  1997,  n.  446,  sono  soppresse  le seguenti
          parole:  “, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
          collettiva  fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
          sotto  forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
          dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          iscritti   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1° settembre
          1993, n. 385”.
             61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
          n.  108,  le  parole:  «consorzi  o cooperative di garanzia
          collettiva   fidi  denominati  «Confidi»,  istituiti  dalle
          associazioni  di  categoria  imprenditoriali e dagli ordini
          professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
          cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269».
             61-bis.  La  garanzia  della  Sezione speciale del Fondo
          interbancario  di  garanzia,  istituita  con  l'articolo 21
          della   legge   9   maggio   1975,  n.  153,  e  successive
          modificazioni,  puo'  essere  concessa  alle  banche e agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di
          finanziamenti  a imprenditori agricoli di cui all' articolo
          2135   del   codice   civile,  ivi  comprese  la  locazione
          finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
          al  capitale  delle  imprese  agricole medesime, assunte da
          banche,  da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi
          di   investimento  mobiliari.  La  garanzia  della  Sezione
          speciale  del  Fondo  interbancario  di garanzia e' estesa,
          nella  forma  di  controgaranzia,  a  quella  prestata  dai
          confidi  operanti  nel  settore  agricolo,  che  hanno come
          consorziati  o  soci almeno il 50 per cento di imprenditori
          agricoli   ed   agli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco  generale  di cui all'articolo 106 del medesimo
          testo  unico.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche
          agricole   e   forestali,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, sono stabiliti i criteri
          e  le  modalita'  per  la  concessione delle garanzie della
          Sezione  speciale  e la gestione delle sue risorse, nonche'
          le  eventuali  riserve  di  fondi  a  favore di determinati
          settori o tipologie di operazioni.
             61-ter.   [In   via   transitoria,  fino  alla  data  di
          insediamento  degli organi sociali della societa' di cui al
          comma  25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
          riguardanti  il  fondo  di  garanzia di cui all'articolo 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662].
             61-quater.  Le  caratteristiche  delle garanzie dirette,
          controgaranzie  e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
          Fondo  di  cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
          legge  23  dicembre  1996,  n. 662, al fine di adeguarne la
          natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
          disciplina  dei requisiti minimi di capitale per le banche,
          sono  disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 100 dell'art. 2 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «100.  Nell'ambito  delle  risorse  di  cui al comma 99,
          escluse   quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione  delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per  il  finanziamento  di  un fondo di garanzia costituito
          presso   il   Mediocredito   Centrale  Spa  allo  scopo  di
          assicurare  una  parziale assicurazione ai crediti concessi
          dagli  istituti  di  credito a favore delle piccole e medie
          imprese;
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso  l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
          1068.   Nell'ambito   delle   risorse   che  si  renderanno
          disponibili  per  interventi nelle aree depresse, sui fondi
          della  manovra  finanziaria  per  il triennio 1997-1999, il
          CIPE  destina  una  somma  fino  ad  un massimo di lire 600
          miliardi  nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992,  n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
          per  il  finanziamento degli interventi di cui all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 13 della gia' citata
          legge n. 468 del 1978:
             «Art.  13(Garanzie statali). - In allegato allo stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  sono
          elencate  le  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
             -  Si  riporta  il  testo  del secondo comma dell'art. 7
          della gia' citata legge n. 468 del 1978:
             «Art.  7.  -  Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite dal
          predetto  fondo  ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
          di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
          necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.»

        
      
                              Art. 12.


Finanziamento  dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni  bancarie  speciali  e relativi controlli parlamentari e
                            territoriali


  1.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  flusso di finanziamenti
all'economia  e  un  adeguato  livello  di  patrimonializzazione  del
sistema  bancario,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e'
autorizzato,  fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di
contabilita'  di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle
banche  interessate,  strumenti finanziari privi dei diritti indicati
nell'articolo  2351  del codice civile, computabili nel patrimonio di
vigilanza  ed  emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate
su  mercati  regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi bancari
italiani   le   azioni   delle   quali   sono  negoziate  su  mercati
regolamentati.
  2.  Gli  strumenti  finanziari  di  cui  al  comma 1 possono essere
strumenti    convertibili    in   azioni   ordinarie   su   richiesta
dell'emittente.    Puo'    essere    inoltre   prevista,   a   favore
dell'emittente,  la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che
la   Banca  d'Italia  attesti  che  l'operazione  non  pregiudica  le
condizioni  finanziarie  o di solvibilita' della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza. (( In ogni caso, il programma di intervento
di  cui  al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci
anni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
  3.  La  remunerazione  degli strumenti finanziari di cui al comma 1
puo'  dipendere,  in  tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili
distribuibili  ai  sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso  la  delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione
degli   utili   e'   vincolata   al   rispetto  delle  condizioni  di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze sottoscrive gli
strumenti  finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione
risulti  economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
  5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
   a)  all'assunzione  da parte dell'emittente degli impegni definiti
in  un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle  finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare  alle  piccole  e  medie  imprese (( e alle famiglie, alle
modalita'  con  le  quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai
creditori  delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi,  anche  attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ))  e  a  politiche dei
dividendi  coerenti  con  l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione;
   b)  all'adozione,  da  parte  degli  emittenti, di un codice etico
contenente,  tra  l'altro,  previsioni  in  materia  di  politiche di
remunerazione dei vertici aziendali.
  ((  5-bis.  Gli  schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli
schemi  dei  codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi
alle Camere. ))
  6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze   riferisce   periodicamente   al  Parlamento  fornendo  dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture   e'   istituito   uno   speciale   osservatorio   con  la
partecipazione   dei  soggetti  interessati.  Dall'istituzione  degli
osservatori  di  cui  al  presente  comma non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e   finanziarie   gia'  previste,  a  legislazione  vigente,  per  le
Prefetture.
  7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base   di  una  valutazione  da  parte  della  Banca  d'Italia  delle
condizioni  economiche  dell'operazione  e della computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
  8.  L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera  anche  in  merito  all'emissione degli strumenti finanziari
previsti   dal  presente  articolo.  L'esercizio  della  facolta'  di
conversione  e'  sospensivamente  condizionato  alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
  9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le  risorse  necessarie  per  finanziare  le  operazioni  stesse.  Le
predette  risorse,  da  iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
   a)  riduzione  lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle  dotazioni  di  spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste   correttive   e   compensative   delle  entrate,  comprese  le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti  territoriali  aventi  natura  obbligatoria; del fondo ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse  destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
   b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
   c)   utilizzo   temporaneo   mediante  versamento  in  entrata  di
disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche' sui
conti  di  tesoreria  intestati  ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici   nazionali   con   esclusione   di  quelli  intestati  alle
Amministrazioni  territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari   intercorrenti   con   l'Unione  europea  ed  i  connessi
cofinanziamenti   nazionali,   con   corrispondente  riduzione  delle
relative  autorizzazioni  di  spesa  e  contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
   d) emissione di titoli del debito pubblico.
  ((  9-bis.  Gli  schemi  di decreto di cui al comma 9, corredati di
relazione  tecnica,  sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di carattere
finanziario.  I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data
di  trasmissione.  Il  Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari
elementi  integrativi  di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni  competenti  per i profili finanziari, da esprimere entro
dieci  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente i
termini  per  l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono essere
comunque adottati. ))
  10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di   bilancio   sono  trasmessi  con  immediatezza  al  Parlamento  e
comunicati alla Corte dei conti.
  11.  Ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al  presente  articolo e
all'articolo   1  del  decreto-legge  9  ottobre  2008,  n.  155,  ((
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,
))  le  deliberazioni  previste  dall'articolo  2441, quinto comma, e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le  stesse  maggioranze  previste  per le deliberazioni di aumento di
capitale  dagli  articoli  2368  e  2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del  ((  testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria,  di  cui  al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono ridotti della meta'.
  12.   Con   decreto   di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  da
adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione   degli   strumenti  finanziari  di  cui  al  presente
articolo.
  (( 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere  in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi
del  presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui
all'articolo  5,  comma  1-ter,  del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.
155,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
190. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile:
             «Art.  2351 (Diritto di voto). - Ogni azione [c.c. 1550]
          attribuisce  il  diritto  di  voto  [c.c. 1531, 2333, 2335,
          2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357, 2373, 2479, 2538].
             Salvo  quanto  previsto dalle leggi speciali, lo statuto
          puo'  prevedere  la  creazione  di  azioni senza diritto di
          voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
          con   diritto   di   voto  subordinato  al  verificarsi  di
          particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
          di  tali azioni non puo' complessivamente superare la meta'
          del capitale sociale.
             Lo  statuto  delle  societa'  che  non  fanno ricorso al
          mercato  del  capitale  di  rischio  puo' prevedere che, in
          relazione  alla quantita' di azioni possedute da uno stesso
          soggetto,  il  diritto  di  voto sia limitato ad una misura
          massima o disporne scaglionamenti.
             Non  possono emettersi azioni a voto plurimo [disp. att.
          c.c. 212].
             Gli  strumenti  finanziari  di  cui  agli articoli 2346,
          sesto  comma,  e 2349, secondo comma, possono essere dotati
          del  diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
          in  particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata, secondo
          modalita'   stabilite   dallo  statuto,  la  nomina  di  un
          componente  indipendente del consiglio di amministrazione o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi'  nominate si applicano le medesime norme previste per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
             - Si riporta il testo dell'art. 2433 del codice civile:
             «Art.  2433  (Distribuzione  degli  utili ai soci). - La
          deliberazione  sulla  distribuzione degli utili [c.c. 2262,
          2328,  n.  7,  2350,  2428]  e' adottata dall'assemblea che
          approva  il  bilancio  [c.c. 2364, n. 1] ovvero, qualora il
          bilancio  sia  approvato  dal  consiglio  di  sorveglianza,
          dall'assemblea  convocata  a  norma dell'articolo 2364-bis,
          secondo comma.
             Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non
          per  utili  realmente  conseguiti e risultanti dal bilancio
          regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
             Se  si  verifica  una  perdita del capitale sociale, non
          puo'  farsi  luogo  a  ripartizione  di utili fino a che il
          capitale   non   sia   reintegrato   o  ridotto  in  misura
          corrispondente [c.c. 2413, 2446].
             I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del
          presente  articolo  non sono ripetibili, se i soci li hanno
          riscossi  in  buona  fede  in  base a bilancio regolarmente
          approvato,  da  cui  risultano  utili  netti corrispondenti
          [c.c. 2321].»
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9
          ottobre  2008,  n.  155  (Misure  urgenti  per garantire la
          stabilita'   del   sistema   creditizio  e  la  continuita'
          nell'erogazione  del credito alle imprese e ai consumatori,
          nell'attuale  situazione  di  crisi  dei mercati finanziari
          internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 2008, n. 190:
             «Art.  1.  -  1.  Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero
          dell'economia    e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
          sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da
          banche   italiane   che   presentano   una   situazione  di
          inadeguatezza  patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
          Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che
          l'aumento  di  capitale  non sia stato ancora perfezionato,
          alla  data di entrata in vigore del presente decreto, e che
          vi  sia  un  programma  di  stabilizzazione e rafforzamento
          della  banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le
          operazioni  di  cui  al  presente  articolo sono effettuate
          tenendo  conto  delle  condizioni  di  mercato. Le predette
          operazioni   possono   essere   effettuate,   alle   stesse
          condizioni   e   con  gli  stessi  presupposti,  anche  con
          riferimento  ad  aumenti di capitale di societa' capogruppo
          di gruppi bancari italiani.
             2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui
          al  comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da
          parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
              a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
              b)   l'adeguatezza   del  piano  di  stabilizzazione  e
          rafforzamento  della  banca presentato per la deliberazione
          dell'aumento di capitale;
              c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea
          della  banca  richiedente,  per  il  periodo  di durata del
          programma di stabilizzazione e rafforzamento.
             3.  Le  azioni  detenute  dal  Ministero dell'economia e
          delle  finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data
          di eventuale cessione:
              a) sono prive del diritto di voto;
              b)  sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi
          rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
              c)  non  sono  computate nel limite di cui all'articolo
          2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
              d)   sono   riscattabili   da  parte  dell'emittente  a
          condizione  che  la Banca d'Italia attesti che l'operazione
          non  pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilita'
          della banca, ne' del gruppo bancario di appartenenza.
             3-bis.   Con  i  decreti  di  cui  all'articolo  5  sono
          definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con cui il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  esercita,  in
          qualita'  di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle
          azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
             4.  Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni
          sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento
          di   cui   al   comma   1  sono  soggette  alla  preventiva
          approvazione  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          sentita la Banca d'Italia.
             5.   Alle   partecipazioni   acquisite   dal   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  ai  sensi  del  presente
          articolo,    non   si   applicano   le   limitazioni   alla
          partecipazione  al  capitale di cui al capo V del titolo II
          del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  e successive modificazioni. La qualita' di
          socio   di  banca  popolare  e'  acquisita  dalla  data  di
          sottoscrizione delle azioni.
             6.   Alle   partecipazioni   acquisite   dal   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  ai  sensi  del  presente
          articolo  non  si  applicano le disposizioni degli articoli
          106,  comma  1,  e  109,  comma  1,  del  testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, e
          successive modificazioni.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al
          presente  articolo  le risorse necessarie per finanziare le
          operazioni  stesse.  Le  predette  risorse, da iscrivere in
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze,  sono  individuate  in
          relazione a ciascuna operazione mediante:
              a)  riduzione  lineare  delle  dotazioni finanziarie, a
          legislazione  vigente,  delle  missioni di spesa di ciascun
          Ministero,  con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa di
          ciascuna  missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
          altre  spese  fisse;  alle  spese per interessi; alle poste
          correttive   e  compensative  delle  entrate,  comprese  le
          regolazioni  contabili  con  le regioni; ai trasferimenti a
          favore  degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
          del   fondo  ordinario  delle  universita';  delle  risorse
          destinate   alla   ricerca;   delle  risorse  destinate  al
          finanziamento  del  5  per  mille delle imposte sui redditi
          delle   persone   fisiche;  nonche'  quelle  dipendenti  da
          parametri  stabiliti  dalla  legge  o  derivanti da accordi
          internazionali;
              b)  riduzione  di singole autorizzazioni legislative di
          spesa;
              c)   utilizzo   mediante   versamento   in  entrata  di
          disponibilita'   esistenti   sulle   contabilita'  speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche  ed  enti  pubblici  nazionali  con esclusione di
          quelli  intestati  alle  Amministrazioni  territoriali  con
          corrispondente  riduzione  delle relative autorizzazioni di
          spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
              d) emissione di titoli del debito pubblico.
             7-bis.   Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al comma 7, corredati di
          relazione   tecnica,   sono   trasmessi   alle  Camere  per
          l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i
          profili  di  carattere  finanziario. I pareri sono espressi
          entro  quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate    con   riferimento   ai   profili   finanziari,
          ritrasmette  alle  Camere  gli schemi di decreto, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari,  da esprimere entro dieci giorni dalla
          data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente i termini per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati.
             8.  I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di
          variazione  di  bilancio sono trasmessi con immediatezza al
          Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.».
             -  Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 2441 e
          il secondo comma dell'art. 2443 del codice civile:
             «Quando  l'interesse della societa' lo esige, il diritto
          di   opzione   puo'   essere  escluso  o  limitato  con  la
          deliberazione  di  aumento  di capitale, approvata da tanti
          soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
          anche   se  la  deliberazione  e'  presa  in  assemblea  di
          convocazione successiva alla prima.».
             «La  facolta'  di  cui al secondo periodo del precedente
          comma  puo'  essere attribuita anche mediante modificazione
          dello  statuto,  approvata  con la maggioranza prevista dal
          quinto  comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di
          cinque anni dalla data della deliberazione.».
             - Si riporta il testo degli artt. 2368 e 2369 del codice
          civile:
             «Art.  2368  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle    deliberazioni).   -   L'assemblea   ordinaria   e'
          regolarmente  costituita  con  l'intervento  di  tanti soci
          [c.c.  2370] che rappresentino almeno la meta' del capitale
          sociale,  escluse  [c.c.  2373] dal computo le azioni prive
          del  diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera
          a  maggioranza  assoluta, salvo che lo statuto richieda una
          maggioranza  piu'  elevata  [c.c. 2375]. Per la nomina alle
          cariche   sociali   lo   statuto   puo'   stabilire   norme
          particolari.
             L'assemblea   straordinaria   delibera   con   il   voto
          favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta'
          del  capitale  sociale,  se  lo  statuto  non  richiede una
          maggioranza  piu'  elevata  [c.c.  2365,  2376, 2377, 2415,
          2487,  2489,  2456, 2460]. Nelle societa' che fanno ricorso
          al    mercato   del   capitale   di   rischio   l'assemblea
          straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di
          tanti  soci  che rappresentino almeno la meta' del capitale
          sociale  o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e
          delibera  con  il voto favorevole di almeno i due terzi del
          capitale rappresentato in assemblea.
             Salvo  diversa  disposizione  di  legge le azioni per le
          quali  non  puo'  essere esercitato il diritto di voto sono
          computate    ai    fini    della    regolare   costituzione
          dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
          diritto  di  voto  non  e' stato esercitato a seguito della
          dichiarazione  del  socio  di  astenersi  per  conflitto di
          interessi  non  sono  computate  ai  fini del calcolo della
          maggioranza   e  della  quota  di  capitale  richiesta  per
          l'approvazione della deliberazione.».
             «Art.   2369   (Seconda   convocazione   e  convocazioni
          successive).  -  Se  i  soci partecipanti all'assemblea non
          rappresentano   complessivamente   la   parte  di  capitale
          richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
          nuovamente convocata [c.c. 2376, 2484, n. 5].
             Nell'avviso  di  convocazione dell'assemblea puo' essere
          fissato  il  giorno  per la seconda convocazione [c.c. 21].
          Questa  non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per
          la  prima.  Se il giorno per la seconda convocazione non e'
          indicato  nell'avviso,  l'assemblea deve essere riconvocata
          entro  trenta  giorni  dalla data della prima, e il termine
          stabilito  dal  secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto
          ad otto giorni.
             In  seconda  convocazione l'assemblea ordinaria delibera
          sugli  oggetti  che  avrebbero dovuto essere trattati nella
          prima  [c.c.  2366],  qualunque  sia  la  parte di capitale
          rappresentata   dai   soci   partecipanti,   e  l'assemblea
          straordinaria    e'    regolarmente   costituita   con   la
          partecipazione  di  oltre  un  terzo del capitale sociale e
          delibera  con  il voto favorevole di almeno i due terzi del
          capitale rappresentato in assemblea [c.c. 2348, 2365, 2415,
          2487, 2489, 2456, 2460].
             Lo  statuto  puo'  richiedere  maggioranze piu' elevate,
          tranne  che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
          e la revoca delle cariche sociali.
             Nelle  societa'  che  non  fanno  ricorso al mercato del
          capitale   di  rischio  e'  necessario,  anche  in  seconda
          convocazione,   il   voto  favorevole  di  tanti  soci  che
          rappresentino  piu' di un terzo del capitale sociale per le
          deliberazioni   concernenti   il  cambiamento  dell'oggetto
          sociale,  la trasformazione della societa', lo scioglimento
          anticipato,  la  proroga  della  societa',  la revoca dello
          stato  di liquidazione, il trasferimento della sede sociale
          all'estero  e  l'emissione  delle  azioni di cui al secondo
          comma dell'articolo 2351.
             Lo    statuto   puo'   prevedere   eventuali   ulteriori
          convocazioni  dell'assemblea,  alle  quali  si applicano le
          disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
             Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
          di  rischio  l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle
          convocazioni  successive  alla  seconda, con la presenza di
          tanti  soci che rappresentino almeno un quinto del capitale
          sociale,  salvo  che  lo  statuto  richieda  una  quota  di
          capitale piu' elevata.»
             Il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante
          «Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli artt. 8 e 21
          della  legge  6  febbraio  1996, n. 52» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-ter dell'art. 5 del
          gia' citato decreto-legge n. 155 del 2008:
             «1-ter.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette   ogni   tre   mesi  alle  Camere  una  relazione
          sull'attuazione  degli  interventi  effettuati ai sensi del
          presente decreto.».

        
      
                              Art. 13.


       Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA


  1.  L'articolo 104 (( del testo unico delle disposizioni in materia
di  intermediazione  finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  104  (Difese).  -  1.  Gli  statuti  delle societa' italiane
quotate   possono  prevedere  che,  quando  sia  promossa  un'offerta
pubblica  di  acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro
emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
  1-bis.  Salvo  autorizzazione  dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria  per  le  delibere  di competenza, le societa' italiane
quotate  i  cui  titoli  sono  oggetto  dell'offerta si astengono dal
compiere  atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli  obiettivi  dell'offerta.  L'obbligo  di  astensione si applica
dalla  comunicazione  di  cui  all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura  dell'offerta  ovvero  fino  a  quando  l'offerta stessa non
decada.  La  mera  ricerca  di  altre offerte non costituisce atto od
operazione  in  contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
  1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta anche
per  l'attuazione  di  ogni  decisione  presa  prima  dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata
in  tutto  o  in  parte,  che  non  rientri  nel  corso normale delle
attivita'  della  societa'  e  la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
  2.  I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di cui
al  comma  1-bis  sono  disciplinati,  anche  in  deroga alle vigenti
disposizioni  di  legge,  con  regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la Consob.».
  2.  L'articolo  104-bis  ((  del  testo unico delle disposizioni in
materia   di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
   a)  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto
dall'articolo  123,  comma  3,  gli  statuti  delle societa' italiane
quotate,  diverse  dalle societa' cooperative, possono prevedere che,
quando  sia  promossa  un'offerta  pubblica  di acquisto o di scambio
avente  ad  oggetto  i  titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3»;
   b)  al  comma  7  dopo le parole «in materia di limiti di possesso
azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
  3.  L'articolo  104-ter  del  ((  testo unico delle disposizioni in
materia   di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
   a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104
e  104-bis,  commi  2  e  3,»  sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste  dagli  statuti,  le  disposizioni di cui agli articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
   b) il comma 2 e' soppresso;
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   «4.  Qualsiasi  misura idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto  disposto  al  comma  1  deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea  in  vista  di  una  eventuale  offerta  pubblica, nei
diciotto   mesi  anteriori  alla  comunicazione  della  decisione  di
promuovere  l'offerta  ai  sensi  dell'articolo  102,  comma 1. Fermo
quanto  disposto  dall'articolo  114,  l'autorizzazione  prevista dal
presente  comma  e'  tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.».

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 104-bis del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «104-bis (Regola di neutralizzazione). - 1. Fermo quanto
          previsto  dall'articolo  123,  comma  3,  gli statuti delle
          societa'   italiane   quotate,   diverse   dalle   societa'
          cooperative,  possono  prevedere  che,  quando sia promossa
          un'offerta  pubblica  di  acquisto  o  di scambio avente ad
          oggetto  i  titoli  da  loro emessi si applichino le regole
          previste dai commi 2 e 3.
             2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto
          nei    confronti    dell'offerente    le   limitazioni   al
          trasferimento  di  titoli  previste nello statuto ne' hanno
          effetto,  nelle  assemblee chiamate a decidere sugli atti e
          le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al
          diritto   di   voto  previste  nello  statuto  o  da  patti
          parasociali.
             3.  Quando,  a  seguito di un'offerta di cui al comma 1,
          l'offerente  venga  a detenere almeno il settantacinque per
          cento  del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni
          riguardanti  la  nomina  o la revoca degli amministratori o
          dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
          nella  prima  assemblea che segue la chiusura dell'offerta,
          convocata  per  modificare  lo  statuto  o  per  revocare o
          nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di
          gestione o di sorveglianza non hanno effetto:
              a)  le  limitazioni  al  diritto di voto previste nello
          statuto o da patti parasociali;
              b)  qualsiasi  diritto  speciale in materia di nomina o
          revoca  degli amministratori o dei componenti del consiglio
          di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
             4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 non si
          applicano  alle  limitazioni  statutarie al diritto di voto
          attribuito   da   titoli  dotati  di  privilegi  di  natura
          patrimoniale.
             5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito
          positivo,  l'offerente  e'  tenuto  a corrispondere un equo
          indennizzo  per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito
          dai   titolari   dei   diritti   che  l'applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  abbia  reso  non
          esercitabili,   purche'   le   disposizioni   statutarie  o
          contrattuali   che   costituiscono   tali  diritti  fossero
          efficaci    anteriormente   alla   comunicazione   di   cui
          all'articolo  102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve
          essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro
          novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso
          di  cui  al  comma  3,  entro  novanta  giorni  dalla  data
          dell'assemblea.   In   mancanza   di  accordo,  l'ammontare
          dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice
          in   via  equitativa,  avendo  riguardo,  tra  l'altro,  al
          raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei
          dodici  mesi  antecedenti la prima diffusione della notizia
          dell'offerta   e  l'andamento  dei  prezzi  successivamente
          all'esito positivo dell'offerta.
             6.  L'indennizzo  di  cui  al  comma 5 non e' dovuto per
          l'eventuale      pregiudizio     patrimoniale     derivante
          dall'esercizio  del  diritto  di  voto  in contrasto con un
          patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto
          di  voto  e'  gia'  stata  presentata  la  dichiarazione di
          recesso di cui all'articolo 123, comma 3.
             7.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di poteri
          speciali  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio  1994,  n.  474,  e  successive  modificazioni, e in
          materia  di  limiti  di  possesso azionario e al diritto di
          voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 104-ter del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «104-ter   (Clausola  di  reciprocita').  -  1.  Qualora
          previste   dagli  statuti,  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  104,  commi  1-bise 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,
          non  si  applicano  in caso di offerta pubblica promossa da
          chi   non   sia  soggetto  a  tali  disposizioni  ovvero  a
          disposizioni  equivalenti, ovvero da una societa' o ente da
          questi   controllata.   In  caso  di  offerta  promossa  di
          concerto,  e'  sufficiente  che a tali disposizioni non sia
          soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
             2.  [Nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui al comma 1
          applichino  disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1
          e  1-ter,  ma,  anche con riguardo ad uno solo tra essi, la
          relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole
          meno  rigorose  di quelle stabilite all'articolo 104, comma
          1,  le  assemblee ivi previste sono costituite e deliberano
          con  le  maggioranze  di  cui agli articoli 2368 e 2369 del
          codice   civile,   secondo   l'oggetto   della   delibera].
          [Soppresso]
             3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa'
          emittente  ed  entro  venti  giorni  dalla presentazione di
          questa,   determina   se  le  disposizioni  applicabili  ai
          soggetti  di  cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui
          e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con
          regolamento  i contenuti e le modalita' di presentazione di
          tale istanza.
             4.    Qualsiasi   misura   idonea   a   contrastare   il
          conseguimento  degli  obiettivi dell'offerta adottata dalla
          societa'  emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
          deve  essere  espressamente  autorizzata  dall'assemblea in
          vista  di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
          anteriori  alla comunicazione della decisione di promuovere
          l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto
          disposto  dall'articolo  114, l'autorizzazione prevista dal
          presente  comma  e'  tempestivamente  comunicata al mercato
          secondo   le  modalita'  previste  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 114.».

        
      
                              Art. 14.


Attuazione    della   direttiva   2007/44/CE   sulla   partecipazione
dell'industria    nelle    banche;   disposizioni   in   materia   di
amministrazione  straordinaria  e  di  fondi  comuni  di investimento
                    speculativi (cd. hedge fund)


  1.  Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del (( testo unico
delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al )) decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (( Al comma 8-bis del medesimo
articolo  19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993,  le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse.
))  Ai  soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono
in  misura  rilevante  attivita' d'impresa in settori non bancari ne'
finanziari  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo 19 del medesimo
decreto  legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano
le   condizioni   previste   dallo   stesso  articolo  e,  in  quanto
compatibili,   dalle   relative   disposizioni   di  attuazione.  Con
riferimento   a  tali  soggetti  deve  essere  inoltre  accertata  la
competenza  professionale  generale  nella gestione di partecipazioni
ovvero,  considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione
da  acquisire  consente  di  esercitare,  la competenza professionale
specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia puo' chiedere ai
medesimi   soggetti   ogni   informazione  utile  per  condurre  tale
valutazione.
  2.  Il  primo  periodo  del  comma  l dell'articolo 12, del decreto
legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  e' sostituito dal seguente:
«Fatta  eccezione  per  quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo  e  salvo  che  il  Comitato,  senza oneri aggiuntivi per la
finanza  pubblica,  non individui modalita' operative alternative per
attuare  il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita', l'Agenzia del
demanio  provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
  3.  All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo  il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in
cui  i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia  si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli  articoli  70  e  seguenti,  98  e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  o  l'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia  di  intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo'  essere  composto  da  un  numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione  straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione  degli  effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  ne  autorizzi  la
chiusura  anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  seguenti  disposizioni  del
presente  articolo,  intendendosi  comunque  esclusa  ogni competenza
dell'Agenzia  del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11  a  17,  ad  eccezione  del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica  anche  agli  intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.».
  4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.  109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti
parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
  5.  All'articolo  56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
  «3-bis.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  effettuate in
attuazione  dell'articolo  27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista
della  liquidazione  dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento  di  azienda,  di  ramo  o  di  parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 (( del codice civile.». ))
  6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei  partecipanti,  il  regolamento  dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
   a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in
un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto
del  fondo,  la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote eccedente
tale  ammontare  in  misura  proporzionale  alle  quote  per le quali
ciascun  sottoscrittore  ha  richiesto  il  rimborso.  Le  quote  non
rimborsate   sono   trattate  come  una  nuova  domanda  di  rimborso
presentata  il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
   b)  nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare  l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione  parziale  del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un  nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di  quote  del  nuovo  fondo  uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo.  Il  nuovo  fondo  non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo  fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
  7.  Le  modifiche  al  regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole  di  cui  al  comma  6  entrano  in  vigore il giorno stesso
dell'approvazione  da  parte  della Banca d'Italia e sono applicabili
anche  alle  domande  di  rimborso  gia'  presentate  ma  non  ancora
regolate.
  8.  Sono  abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo   speculativo  previsti  da  norme  di  legge  o  dai  relativi
regolamenti di attuazione.
  9.  La  Banca  d'Italia  definisce con proprio regolamento le norme
attuative  dei  commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento   alla   definizione   di   attivita'   illiquide,   alle
caratteristiche  dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure  per  l'approvazione  delle  modifiche  dei  regolamenti di
gestione  dei  fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle  misure  di  cui  al  comma  6,  siano detenute quote di valore
inferiore  al  minimo  previsto  per l'investimento in quote di fondi
speculativi.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          di  partecipazioni  rilevanti  in  una banca e in ogni caso
          l'acquisizione  di  azioni  o  quote  di banche da chiunque
          effettuata  quando  comporta,  tenuto  conto delle azioni o
          quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
          cento  del  capitale  della banca rappresentato da azioni o
          quote con diritto di voto.
             2.   La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
          variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
          il  superamento  dei  limiti  dalla  medesima  stabiliti e,
          indipendentemente  da  tali  limiti,  quando  le variazioni
          comportano il controllo della banca stessa.
             3.  L'autorizzazione  prevista dal comma 1 e' necessaria
          anche  per l'acquisizione del controllo di una societa' che
          detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
             4.  La  Banca  d'Italia  individua  i  soggetti tenuti a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
          dalle  partecipazioni  rilevanti spettano o sono attribuiti
          ad  un  soggetto  diverso dal titolare delle partecipazioni
          stesse.
             5.  La  Banca  d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
          ricorrono  condizioni  atte a garantire una gestione sana e
          prudente  della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
          o revocata.
             6. [Abrogato]
             7. [Abrogato]
             8.   Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1  e  3
          partecipano  soggetti  appartenenti a Stati extracomunitari
          che  non  assicurano  condizioni  di reciprocita', la Banca
          d'Italia  comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del quale il
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  puo'  vietare
          l'autorizzazione.
             8-bis.  Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          e  il  divieto  previsto  dal  comma  6  si applicano anche
          all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
          derivante  da  un  contratto con la banca o da una clausola
          del suo statuto.
             9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
          del   CICR,   emana  disposizioni  attuative  del  presente
          articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n. 109 (Misure per
          prevenire,  contrastare  e  reprimere  il finanziamento del
          terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la  sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
          2005/60/CE), cosi' come sostituito dalla presente legge:
             «Art.  12 (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1. Fatta
          eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
          articolo  e  salvo  che il Comitato, senza oneri aggiuntivi
          per  la finanza pubblica, non individui modalita' operative
          alternative  per  attuare  il  congelamento  delle  risorse
          economiche  in  applicazione  dei  principi  di efficienza,
          efficacia  ed  economicita', l'Agenzia del demanio provvede
          alla  custodia,  all'amministrazione ed alla gestione delle
          risorse  economiche  oggetto  di  congelamento.  Se vengono
          adottati,    nell'ambito    di    procedimenti   penali   o
          amministrativi,  provvedimenti  di  sequestro  o  confisca,
          aventi  ad  oggetto  le  medesime  risorse economiche, alla
          gestione  provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro
          o  la  confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del
          demanio  allorquando  la  confisca, disposta ai sensi della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo
          12-sexies   del   decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito,  con  modificazione, dalla legge 7 agosto 1992,
          n.   356,  diviene  definitiva.  Resta  altresi'  salva  la
          competenza   dell'Agenzia   del   demanio  allorquando,  in
          costanza  di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
          sono revocati.».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  109  del 2007, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «2.  Le risorse economiche sottoposte a congelamento non
          possono  costituire oggetto di alcun atto di trasferimento,
          disposizione  o,  al  fine  di  ottenere  in qualsiasi modo
          fondi,   beni  o  servizi,  utilizzo,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 12.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  56  del  decreto
          legislativo   8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova  disciplina
          dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
          stato  di  insolvenza,  a norma dell'articolo 1 della L. 30
          luglio  1998, n. 274), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  56  (Contenuto  del programma). - 1. Il programma
          deve indicare:
              a)   le   attivita'   imprenditoriali   destinate  alla
          prosecuzione e quelle da dismettere;
              b)  il piano per la eventuale liquidazione dei beni non
          funzionali all'esercizio dell'impresa;
              c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla
          prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
              d)  i  modi della copertura del fabbisogno finanziario,
          con   specificazione   dei   finanziamenti  o  delle  altre
          agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
             2.   Se  e'  adottato  l'indirizzo  della  cessione  dei
          complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
          modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
          acquisite,   nonche'   le   previsioni   in   ordine   alla
          soddisfazione dei creditori.
             3.  Se  e'  adottato  l'indirizzo della ristrutturazione
          dell'impresa,  il  programma  deve  indicare, in aggiunta a
          quanto  stabilito  nel  comma 1, le eventuali previsioni di
          ricapitalizzazione   dell'impresa   e  di  mutamento  degli
          assetti  imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
          soddisfazione  dei  creditori, anche sulla base di piani di
          modifica  convenzionale  delle  scadenze  dei  debiti  o di
          definizione mediante concordato.
             3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
          attuazione  dell'articolo  27, comma 2, lettere a)e b-bis),
          in  vista  della  liquidazione  dei  beni  del cedente, non
          costituiscono  comunque trasferimento di azienda, di ramo o
          di  parti  dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo
          2112 del codice civile.
             4.  Le  operazioni  di  cui ai commi 1 e 2 effettuate in
          attuazione  dell'articolo  27,  comma  secondo lettere a) e
          b-bis),  in  vista della liquidazione dei beni del cedente,
          non  costituiscono  comunque  trasferimento  di azienda, di
          ramo   o   di  parti  dell'azienda  agli  effetti  previsti
          dall'articolo 2112 c.c.»

        
      
                              Art. 15.


    Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili


  1.  Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES  dei  soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia,  salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo   articolo  1,  con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali   rilevati   in   bilancio  a  decorrere  dall'esercizio
successivo   a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  Tuttavia,
continuano  ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli  effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e  di  quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse che risultino
diversamente   qualificate,   classificate,   valutate   e   imputate
temporalmente   ai   fini   fiscali   rispetto  alle  qualificazioni,
classificazioni,  valutazioni  e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei  periodi  precedenti  valgono  anche ai fini della determinazione
della  base  imponibile  dell'IRAP,  come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
  2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e  di  eventuali  addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi,  le  divergenze  di  cui  al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
  3.  Il  riallineamento  puo'  essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
   a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate
se  le  modifiche  apportate agli articoli 83 e seguenti (( del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, )) dall'articolo 1, comma
58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal
bilancio  del  primo  esercizio  di  adozione  dei principi contabili
internazionali.  Sono  esclusi  i  disallineamenti  emersi in sede di
prima  applicazione  dei  principi  contabili internazionali (( dalla
valutazione  dei  beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti,
di  rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, )) per effetto
dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13 del decreto legislativo 28
febbraio  2005,  n.  38,  nonche'  quelli  che  sono  derivati  dalle
deduzioni   extracontabili   operate   per  effetto  della  soppressa
disposizione  della  lettera b)dell'articolo 109, comma 4, del citato
testo  unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a
seguito  dell'applicazione  delle  disposizioni  dello  stesso  testo
unico,  cosi'  come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge
n. 244 del 2007;
   ((  b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti,  di  rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,
per  effetto  dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13  del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. ))
  4.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a),  puo'  essere attuato sulla totalita' delle differenze positive e
negative  e,  a tal fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007.  In  tal  caso,  la  somma algebrica delle differenze
stesse,  se  positiva,  va  assoggettata  a  tassazione  con aliquota
ordinaria,  ed  eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile  complessivo. L'imposta e'
versata  in  unica  soluzione  entro il termine di versamento a saldo
delle  imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31  dicembre  2007.  Se  il  saldo e' negativo, la relativa deduzione
concorre,  per  quote  costanti,  alla formazione dell'imponibile del
secondo  esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
  5.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a),   puo'   essere   attuato,   tramite   opzione  esercitata  nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso  al  31  dicembre  2007,  anche  con  riguardo  a  singole
fattispecie.  Per  singole  fattispecie  si  intendono  i  componenti
reddituali  e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai  fini  delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta  sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione  entro  il  termine  di  versamento  a  saldo delle imposte
relative  all'esercizio  successivo  a quello in corso al 31 dicembre
2007.
  6.  Se  nell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007  sono  intervenute  aggregazioni  aziendali  disciplinate  dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge  n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai  principi  contabili  internazionali,  il soggetto beneficiario di
tali  operazioni  puo'  applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo   autonomo  con  riferimento  ai  disallineamenti  riferibili  a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
  7.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
b),   puo'   essere   attuato   tramite   opzione   esercitata  nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso  al  31  dicembre  2007.  In  tal  caso  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta  sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a   quello   in   corso   al   31  dicembre  2007.  Limitatamente  al
riallineamento    delle    divergenze   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano  le disposizioni dell'articolo 81, (( commi 21, 23 e 24 )),
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  ((  7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7
si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES. ))
  8.  Le  disposizioni  dei  commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
   a)  variazioni  che  intervengono  nei principi contabili IAS/IFRS
adottati,  rispetto  ai  valori  e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
   b)  variazioni  registrate  in  sede  di  prima  applicazione  dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
  ((  8-bis.  Con  decreto  di  natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottate  le disposizioni per
l'attuazione del comma 8. ))
  9.  Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione,  contenzioso  e  sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
  10.   In   deroga   alle  disposizioni  del  comma  2-terintrodotto
nell'articolo   176  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  dall'articolo  1,  comma 46, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono  assoggettare,  ((  in tutto o in parte, )) i maggiori valori
attribuiti  in  bilancio  all'avviamento,  ai marchi d'impresa e alle
altre   attivita'  immateriali  all'imposta  sostitutiva  di  cui  al
medesimo  comma  2-ter,  con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica  soluzione  l'importo  dovuto  entro il termine di versamento a
saldo  delle imposte relative all'esercizio (( nel corso del quale e'
stata posta in essere l'operazione. )) I maggiori valori assoggettati
ad  imposta  sostitutiva  si  considerano  riconosciuti fiscalmente a
partire  dall'inizio  del  periodo  d'imposta  nel corso del quale e'
versata  l'imposta  sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103
del  citato  testo  unico  e  agli  articoli  5,  6  e  7 del decreto
legislativo   15   dicembre   1997,   n.   446,  del  maggior  valore
dell'avviamento  e  dei  marchi  d'impresa  puo' essere effettuata in
misura  non  superiore  ad un nono, a prescindere dall'imputazione al
conto  economico  a  decorrere  dal  periodo  di imposta successivo a
quello  nel  corso  del  quale  e'  versata  l'imposta sostitutiva. A
partire  dal  medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel
limite della quota imputata a conto economico.
  11.  Le  disposizioni  del  comma  10  sono  applicabili  anche per
riallineare  i  valori  fiscali  ai  maggiori  valori  attribuiti  in
bilancio  ad  attivita'  diverse  da quelle indicate (( nell'articolo
176,  comma  2-ter,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917.  ))  In  questo  caso  tali  maggiori  valori  sono
assoggettati  a  tassazione  con  aliquota  ordinaria,  ed  eventuali
maggiorazioni,   rispettivamente,   ((  dell'IRPEF,  ))  dell'IRES  e
dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile  complessivo,  versando in
unica  soluzione  l'importo  dovuto.  ((  Se  i  maggiori valori sono
relativi  ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma
10 nella misura del 20 per cento. )) L'opzione puo' essere esercitata
anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
  12.  Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate  a  partire  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007,  nonche'  a quelle effettuate entro il
periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia'  esercitata  l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge  n.  244  del  2007,  il  contribuente  procede  a  riliquidare
l'imposta  sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di  versamento  a  saldo  delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
  ((  12-bis.  L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
24  dicembre  2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche
per  riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi
per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28  febbraio  2005,  n.  38,  se  identificati  nel  quadro  EC della
dichiarazione dei redditi. ))
  13.  Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari,   i  soggetti  che  non  adottano  i  principi  contabili
internazionali,  nell'esercizio  in  corso  alla  data  di entrata in
vigore  del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati
a  permanere  durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di  iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio o, ove
disponibile,  dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche'  al  valore  di  realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato,  fatta  eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura,  in  relazione  all'evoluzione della situazione di turbolenza
dei  mercati  finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  14.  Per  le  imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del (( codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  )) decreto legislativo 7
settembre  2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di
cui  al  comma  13  sono  stabilite  dall'ISVAP  con regolamento, che
disciplina   altresi'   le   modalita'   applicative  degli  istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e
margine  di  solvibilita'  di cui ai Capi III e IV del Titolo III del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le
disposizioni  di cui al presente comma previa verifica della coerenza
con  la  struttura  degli  impegni  finanziari  connessi  al  proprio
portafoglio assicurativo.
  15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta'
di  cui  al  comma  13 destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare  corrispondente  alla differenza tra i valori registrati in
applicazione  delle  disposizioni  di cui ai (( commi )) 13 e 14 ed i
valori  di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo  onere  fiscale.  In  caso  di utili di esercizio di importo
inferiore  a  quello della citata differenza, la riserva e' integrata
utilizzando  riserve  di  utili  disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
  16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, nonche' le
societa'  in  nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che  non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del  bilancio,  possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile  e  ad  ogni  altra  disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare  i  beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli  immobili  alla  cui  produzione  o  al  cui scambio e' diretta
l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal  bilancio  in  corso al 31
dicembre 2007.
  17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il  quale  il termine di approvazione scade successivamente alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni  appartenenti  alla  stessa  categoria  omogenea  e  deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si   intendono  compresi  in  due  distinte  categorie  gli  immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
  18.  Il  saldo  attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere  imputato  al  capitale  o accantonato in una speciale riserva
designata  con  riferimento  ((  al  ))  presente  (( decreto, )) con
esclusione  di  ogni  diversa  utilizzazione,  che  ai  fini  fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta.
  19.  Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di  una imposta sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito   delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
  20.  Il  maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal ((
quinto  ))  esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione  e'  stata  eseguita,  con  il versamento di un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive e di eventuali addizionali con la misura del ((
7  ))  per  cento  per  gli immobili ammortizzabili e del (( 4 )) per
cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
  21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del (( sesto ))
esercizio  successivo  a  quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata  eseguita,  ai  fini  della  determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze   si   ha   riguardo  al  costo  del  bene  prima  della
rivalutazione.
  22.  Le  imposte  sostitutive  di cui ai commi (( 19 )) e 20 devono
essere  versate,  a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento  del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di  imposta  con  riferimento  al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero  in  tre  rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra  e  le  altre  con  scadenza  entro  il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai  periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate  successive  alla  prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura   del  3  per  cento  annuo  da  versarsi  contestualmente  al
versamento  di  ciascuna  rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  23.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13  aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dei commi 58, 59, 60, 61 e
          62 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre n. 244 (legge
          finanziaria 2008):
             «58. In attesa del riordino della disciplina del reddito
          d'impresa,   conseguente   al  completo  recepimento  delle
          direttive   2001/65/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,   del   27  settembre  2001,  e  2003/51/CE  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al
          fine  di  razionalizzare  e  semplificare  il  processo  di
          determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione
          dei principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle
          imprese  del settore bancario e finanziario, al testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'articolo  83,  comma 1, le parole: «aumentato o
          diminuito  dei  componenti  che  per  effetto  dei principi
          contabili   internazionali  sono  imputati  direttamente  a
          patrimonio»  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio
          in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002, valgono, anche in deroga
          alle  disposizioni  dei  successivi articoli della presente
          sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
          e  classificazione  in  bilancio previsti da detti principi
          contabili»;
              b)  all'articolo  85,  il  comma  3  e'  sostituito dai
          seguenti:
             «3.  I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
          come tali nel bilancio.
             3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
          il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
          cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,  si  considerano
          immobilizzazioni   finanziarie   gli  strumenti  finanziari
          diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
              c)  all'articolo  87,  comma  1, lettera a), la parola:
          «diciottesimo» e' sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
              d)  all'articolo  89,  dopo  il  comma 2 e' inserito il
          seguente:
             «2-bis.  In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili  distribuiti  relativi  ad  azioni, quote e strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione  concorrono  per il loro intero ammontare alla
          formazione   del   reddito   nell'esercizio   in  cui  sono
          percepiti»;
              e)  all'articolo  94,  dopo  il  comma 4 e' inserito il
          seguente:
             «4-bis.  In  deroga  al  comma  4,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
          valutazione  dei  beni  indicati nell'articolo 85, comma 1,
          lettere  c),  d)  ed  e),  operata  in  base  alla corretta
          applicazione  di tali principi assume rilievo anche ai fini
          fiscali»;
              f) all'articolo 101:
               1) il comma 1-bis e' abrogato;
               2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
             «2-bis.  In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
          valutazione  dei  beni  indicati nell'articolo 85, comma 1,
          lettere  c),  d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
          finanziarie  ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
          secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;
              g)  all'articolo  103,  dopo  il comma 3 e' inserito il
          seguente:
             «3-bis.  Per i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19  luglio  2002,  la  deduzione  del costo dei marchi
          d'impresa   e   dell'avviamento   e'  ammessa  alle  stesse
          condizioni  e  con  gli  stessi limiti annuali previsti dai
          commi  1  e  3,  a  prescindere  dall'imputazione  al conto
          economico»;
              h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito
          il seguente:
             «3-quinquies.  I  commi  3-bis,  3-ter e 3-quater non si
          applicano  ai  soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi  contabili  internazionali  di  cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 19 luglio 2002»;
              i)  all'articolo  110,  dopo il comma 1 sono inseriti i
          seguenti:
             «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed  e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
          in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002:
              a)  i  maggiori  o  i  minori  valori dei beni indicati
          nell'articolo  85,  comma 1, lettera e), che si considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso  articolo,  imputati  a conto economico in base alla
          corretta  applicazione  di  tali principi, assumono rilievo
          anche ai fini fiscali;
               b)  la  lettera  d) del comma 1 si applica solo per le
          azioni,  le  quote e gli strumenti finanziari similari alle
          azioni  che  si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
               c)  per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
          similari  alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
          quello  indicato  nell'articolo  87,  comma  1, lettera a),
          aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
          articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili
          percepiti  durante  il  periodo  di  possesso  per la quota
          esclusa dalla formazione del reddito.
             1-ter.  Per  i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al citato
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002,  i  componenti positivi e
          negativi  che  derivano  dalla valutazione, operata in base
          alla   corretta   applicazione   di  tali  principi,  delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
             l)  all'articolo  112,  dopo  il  comma 3 e' inserito il
          seguente:
             «3-bis.  In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
          componenti  negativi  imputati  al  conto economico in base
          alla   corretta  applicazione  di  tali  principi  assumono
          rilievo anche ai fini fiscali»;
             59.  Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo
          28   febbraio   2005,  n.  38,  e'  abrogato.  Resta  ferma
          l'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo  13  del
          predetto decreto legislativo;
             60.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono stabilite le
          disposizioni  di  attuazione e di coordinamento delle norme
          contenute  nei  commi  58  e 59. In particolare, il decreto
          deve prevedere:
              a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
          delle     qualificazioni,     imputazioni    temporali    e
          classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
          dei  principi  contabili  internazionali  di  cui al citato
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
          nessuna  deduzione  di  componenti  negativi  ovvero doppia
          tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
              b)  i  criteri  per  la rilevazione e il trattamento ai
          fini   fiscali   delle  transazioni  che  vedano  coinvolti
          soggetti  che  redigono il bilancio di esercizio in base ai
          richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          nazionali;
              c)  i  criteri  di coordinamento dei principi contabili
          internazionali  in materia di aggregazioni aziendali con la
          disciplina  fiscale in materia di operazioni straordinarie,
          anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
              d)   i   criteri  per  il  coordinamento  dei  principi
          contabili  internazionali  con  le  norme  sul  consolidato
          nazionale e mondiale;
              e)  i  criteri  di coordinamento dei principi contabili
          internazionali  in materia di cancellazione delle attivita'
          e   passivita'  dal  bilancio  con  la  disciplina  fiscale
          relativa alle perdite e alle svalutazioni;
              f)  i  criteri  di  coordinamento  con  le disposizioni
          contenute  nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
          con  particolare  riguardo  alle disposizioni relative alla
          prima applicazione dei principi contabili internazionali;
              g)  i  criteri  di  coordinamento per il trattamento ai
          fini  fiscali  dei  costi  imputabili,  in base ai principi
          contabili   internazionali,   a   diretta   riduzione   del
          patrimonio netto;
              h)  i criteri di coordinamento per il trattamento delle
          spese di ricerca e sviluppo;
              i)  i  criteri per consentire la continuita' dei valori
          da  assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
          con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta;
             61.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59  si
          applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  Per  i  periodi
          d'imposta  precedenti,  sono  fatti salvi gli effetti sulla
          determinazione   dell'imposta  prodotti  dai  comportamenti
          adottati   sulla   base  della  corretta  applicazione  dei
          principi  contabili  internazionali,  purche'  coerenti con
          quelli   che  sarebbero  derivati  dall'applicazione  delle
          disposizioni introdotte dal comma 58;
             62.  Per  i soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi   contabili   internazionali   di  cui  al  citato
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002,  a  decorrere dal periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
          non  si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  settembre  2002, n. 209,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
          2002, n. 265.
             (omissis)».
             Il  Regolamento  del  Parlamento europeo e del Consiglio
          del  19 luglio 2002 n. 1606/2002 che reca l'applicazione di
          principi   contabili  internazionali  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. dell'11 settembre 2002, legge n. 243.
             - Si riporta il testo vigente degli art. 5, 5-bis, 6, 7,
          11  e  16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della   disciplina  dei  tributi  locali»,  riguardanti  la
          determinazione  della  base  imponibile  IRAP,  interessati
          dall'intervento    normativo    operato    dal   comma   50
          dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
          (legge   finanziaria  2008).  Con  tale  norma  sono  stati
          modificati  gli  articoli  5,  6,  7,  11  e  16,  e' stato
          introdotto l'articolo 5-bis ed e' stato abrogato l'articolo
          11-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997:
             «Art.  5  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
          - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          a),  non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
          la  base  imponibile e' determinata dalla differenza tra il
          valore  e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
          B)  dell'articolo  2425  del  codice civile, con esclusione
          delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
          13),    cosi'   come   risultanti   dal   conto   economico
          dell'esercizio.
             2.  Per  i  soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi  contabili  internazionali,  la base imponibile e'
          determinata  assumendo le voci del valore e dei costi della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
             3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
          in  deduzione:  le  spese  per  il  personale  dipendente e
          assimilato  classificate  in voci diverse dalla citata voce
          di  cui  alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
          codice  civile,  nonche'  i  costi,  i compensi e gli utili
          indicati  nel  comma  1,  lettera  b),  numeri  da 2) a 5),
          dell'articolo  11  del presente decreto; la quota interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504. I
          contributi   erogati  in  base  a  norma  di  legge,  fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi classificabili in
          voci  del  conto  economico  diverse  da quelle indicate al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati  a  componenti rilevanti della base imponibile di
          periodi d'imposta precedenti o successivi.
             5.  Indipendentemente  dalla  effettiva collocazione nel
          conto  economico,  i  componenti  positivi  e  negativi del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta    qualificazione,    imputazione    temporale   e
          classificazione  previsti  dai  principi contabili adottati
          dall'impresa.
             «Art.  5-bis (Determinazione del valore della produzione
          netta   delle   societa'   di   persone   e  delle  imprese
          individuali).  -  1.  Per i soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettera  b),  la  base imponibile e' determinata
          dalla   differenza   tra  l'ammontare  dei  ricavi  di  cui
          all'articolo  85,  comma  1,  lettere  a), b), f) e g), del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          delle   variazioni  delle  rimanenze  finali  di  cui  agli
          articoli  92  e  93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
          dei  costi  delle  materie prime, sussidiarie e di consumo,
          delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
          locazione  anche finanziaria dei beni strumentali materiali
          e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
          personale  dipendente  e  assimilato; i costi, i compensi e
          gli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
          5),   dell'articolo  11  del  presente  decreto;  la  quota
          interessi  dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
          contratto;  le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
          concorrono   comunque  alla  formazione  del  valore  della
          produzione,  fatta  eccezione  per quelli correlati a costi
          indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
          regole   di   qualificazione,   imputazione   temporale   e
          classificazione  valevoli per la determinazione del reddito
          d'impresa ai fini dell'imposta personale.
             2.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'    ordinaria,    possono    optare    per   la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre  periodi  d'imposta  e  deve  essere  comunicata con le
          modalita'  e  nei  termini  stabiliti con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
          marzo  2008.  Al  termine del triennio l'opzione si intende
          tacitamente  rinnovata  per  un  altro  triennio a meno che
          l'impresa  non  opti,  secondo  le  modalita'  e  i termini
          fissati  dallo  stesso  provvedimento  direttoriale, per la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole  del  comma  1;  anche  in questo caso, l'opzione e'
          irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
             «Art.  6  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta  delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
          -  1.  Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata  dalla  somma algebrica delle seguenti voci del
          conto   economico   redatto   in  conformita'  agli  schemi
          risultanti  dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
          9,  comma  1,  del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
          38:
              a)  margine  d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi;
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento;
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento.
             2.  Per  le  societa' di intermediazione mobiliare e gli
          intermediari,   diversi   dalle   banche,   abilitati  allo
          svolgimento    dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'articolo  1  del  testo  unico  delle  disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, iscritti nell'albo
          previsto  dall'articolo  20  dello  stesso  decreto, assume
          rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
          proventi  assimilati  relativi alle operazioni di riporto e
          di  pronti  contro termine e le commissioni attive riferite
          ai  servizi  prestati  dall'intermediario  e la somma degli
          interessi   passivi   e   oneri  assimilati  relativi  alle
          operazioni  di  riporto  e  di  pronti  contro termine e le
          commissioni    passive   riferite   ai   servizi   prestati
          dall'intermediario.
             3.  Per  le  societa'  di  gestione  dei fondi comuni di
          investimento,  di  cui  al  citato  testo  unico  di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  si  assume la differenza tra le commissioni
          attive e passive.
             4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
          si   assume   la   differenza   tra   le   commissioni   di
          sottoscrizione  e  le commissioni passive dovute a soggetti
          collocatori.
             5.  Per  i  soggetti  indicati  nei  commi  2, 3 e 4, si
          deducono  i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata.
             6.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          secondo  i  criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
          d'Italia  22  dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
          sensi  dell'articolo  9 del decreto legislativo 28 febbraio
          2005,  n.  38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
          ordinari  alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
          e  n.  58  del  10  marzo  2006.  Si  applica  il  comma  4
          dell'articolo 5.
             7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
          per  i  quali  assumono  rilevanza  i  bilanci compilati in
          conformita'  ai  criteri  di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto  del  Sistema  europeo  di banche centrali (SEBC) e
          alle  raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
          base  imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
          seguenti componenti:
              a) interessi netti;
              b)   risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni  e
          tariffe;
              c) costi per servizi di produzione di banconote;
              d)  risultato  netto  della redistribuzione del reddito
          monetario;
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento;
              f)  spese  di  amministrazione, nella misura del 90 per
          cento.
             8.  Per  i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
          comunque  ammessa  la  deduzione: dei costi, dei compensi e
          degli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione  finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
          comunale  sugli  immobili  di cui al decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  504.  Gli interessi passivi concorrono
          alla  formazione  del  valore della produzione nella misura
          del  96  per cento del loro ammontare. I contributi erogati
          in  base  a  norma  di  legge,  fatta  eccezione per quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze  derivanti  dalla cessione di immobili che non
          costituiscono     beni    strumentali    per    l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,  concorrono in ogni
          caso  alla  formazione  del  valore  della produzione. Sono
          comunque  ammesse  in  deduzione  quote di ammortamento del
          costo  sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
          titolo   di   avviamento  in  misura  non  superiore  a  un
          diciottesimo  del  costo indipendentemente dall'imputazione
          al conto economico.
             9.  Per  le  societa'  la cui attivita' consiste, in via
          esclusiva  o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
          in   societa'   esercenti   attivita'   diversa  da  quella
          creditizia  o  finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto    legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,
          nell'apposita  sezione  dell'elenco  generale  dei soggetti
          operanti  nel  settore  finanziario,  la base imponibile e'
          determinata     aggiungendo    al    risultato    derivante
          dall'applicazione  dell'articolo  5  la  differenza tra gli
          interessi  attivi  e  proventi  assimilati  e gli interessi
          passivi   e   oneri   assimilati.   Gli  interessi  passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
             «Art.  7  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta  delle  imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese
          di   assicurazione,   la  base  imponibile  e'  determinata
          apportando  alla  somma dei risultati del conto tecnico dei
          rami  danni  (voce  29)  e  del conto tecnico dei rami vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati,  e le altre spese di amministrazione (voci 24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
              b)  i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
          50 per cento.
             2.  Dalla  base  imponibile non sono comunque ammessi in
          deduzione:   le   spese   per  il  personale  dipendente  e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e  gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a  5),  dell'articolo  11; le svalutazioni, le perdite e le
          riprese  di  valore  dei  crediti;  la  quota interessi dei
          canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta dal contratto;
          l'imposta   comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
             3.  I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP  con  il  provvedimento  n.  735 del 1° dicembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
             «Art.  11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione  netta) - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
              a) sono ammessi in deduzione:
               1)  i  contributi  per  le  assicurazioni obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro;
               2)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento  rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta;
               3)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  esclusi  le banche, gli altri enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti   in   concessione   e   a   tariffa  nei  settori
          dell'energia,     dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico e della
          raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  un importo fino a 9.200
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia,
          Sardegna  e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
          di  cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
          limiti  derivanti dall'applicazione della regola de minimis
          di  cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
          del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
               4)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali  relativi  ai  lavoratori  dipendenti a tempo
          indeterminato;
               5)  le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e
          le   spese  per  il  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione  e  lavoro,  nonche',  per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a e), i costi
          sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
          ivi  compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
          consorzi  tra  imprese  costituiti  per la realizzazione di
          programmi  comuni  di  ricerca e sviluppo, a condizione che
          l'attestazione  di effettivita' degli stessi sia rilasciata
          dal  presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
          da  un  revisore  dei conti o da un professionista iscritto
          negli   albi   dei   revisori   dei   conti,   dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o dei
          consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo
          13,  comma  2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
          del centro di assistenza fiscale;
              b) non sono ammessi in deduzione:
               1) abrogato;
               2)   i   compensi  per  attivita'  commerciali  e  per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche'  i  compensi  attribuiti  per obblighi di fare, non
          fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
          i)  e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917;
               3)   i   costi   per   prestazioni  di  collaborazione
          coordinata  e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2,
          lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
          redditi;
               4)  i  compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
          quello  dipendente  ai  sensi dell'articolo 47 dello stesso
          testo unico delle imposte sui redditi;
               5)    gli    utili   spettanti   agli   associati   in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
          49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
               6) abrogato.
             1-bis.  Per  le imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste  contrattualmente, per la parte che non concorre a
          formare  il  reddito  del dipendente ai sensi dell'articolo
          48,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.
             2. abrogato.
             3. abrogato.
             4. abrogato.
             4-bis.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
              a)  euro  7.350  se  la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
              b)  euro  5.500  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91;
              c)  euro  3.700  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91;
              d)  euro  1.850  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91;
              d-bis)  per  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  b)  e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
          precedenti  lettere  e' aumentato, rispettivamente, di euro
          2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
             4-bis.1.  Ai  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla  formazione  del valore della produzione non superiori
          nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni  lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
          formazione lavoro.
             4-bis.2.   In   caso  di  periodo  d'imposta  di  durata
          inferiore  o  superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
          cessazione  dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli importi
          delle  deduzioni  e  della  base imponibile di cui al comma
          4-bis  e  dei  componenti  positivi di cui al comma 4-bis.1
          sono  ragguagliati  all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
          commi  1,  lettera  a),  numeri  2)  e  3),  e 4-bis.1 sono
          ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
          corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
          a  tempo  indeterminato  e  parziale,  nei  diversi  tipi e
          modalita'  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
          febbraio  2000,  n.  61,  e  successive  modificazioni, ivi
          compreso  il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
          tipo  misto,  sono  ridotte  in misura proporzionale; per i
          soggetti  di  cui  all'articolo  3, comma 1, lettera e), le
          medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
          impiegati  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali e, in
          caso   di   dipendenti   impiegati  anche  nelle  attivita'
          istituzionali,  l'importo e' ridotto in base al rapporto di
          cui all'articolo 10, comma 2.
             4-ter.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma 2,
          applicano  le  deduzioni indicate nel presente articolo sul
          valore  della  produzione  netta  prima  della ripartizione
          dello stesso su base regionale.
             4-quater.  Fino  al  periodo  d'imposta  in  corso al 31
          dicembre  2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
          1,  lettere  da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
          tre  periodi  d'imposta  successivi a quello in corso al 31
          dicembre  2004,  il numero di lavoratori dipendenti assunti
          con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
          lavoratori  assunti  con  il  medesimo contratto mediamente
          occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
          costo  del  predetto  personale  per un importo annuale non
          superiore  a  20.000  euro  per  ciascun  nuovo  dipendente
          assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
          del  personale  classificabile  nell'articolo  2425,  primo
          comma,  lettera  B), numeri 9) e 14), del codice civile. La
          suddetta   deduzione   decade   se  nei  periodi  d'imposta
          successivi  a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero
          dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
          al  numero  degli  stessi lavoratori mediamente occupati in
          tale  periodo  d'imposta; la deduzione spettante compete in
          ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
          di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
          sempreche'   permanga  il  medesimo  rapporto  di  impiego.
          L'incremento  della  base  occupazionale  va considerato al
          netto   delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in
          societa'  controllate  o  collegate  ai sensi dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona,  allo  stesso  soggetto.  Per  i  soggetti  di cui
          all'articolo  3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
          di  cui  al terzo periodo e' individuata con riferimento al
          personale  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato  impiegato  nell'attivita'  commerciale  e la
          deduzione  spetta  solo  con riferimento all'incremento dei
          lavoratori  utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
          caso   di   lavoratori   impiegati   anche   nell'esercizio
          dell'attivita'  istituzionale  si  considera,  sia  ai fini
          della    individuazione   della   base   occupazionale   di
          riferimento  e  del  suo  incremento,  sia  ai  fini  della
          deducibilita'  del  costo, il solo personale dipendente con
          contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  riferibile
          all'attivita'  commerciale  individuato in base al rapporto
          di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
          incrementi  occupazionali  i  trasferimenti  di  dipendenti
          dall'attivita'   istituzionale  all'attivita'  commerciale.
          Nell'ipotesi  di imprese di nuova costituzione non rilevano
          gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
          attivita'  che  assorbono  anche solo in parte attivita' di
          imprese  giuridicamente  preesistenti,  ad esclusione delle
          attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
          caso  di  impresa subentrante ad altra nella gestione di un
          servizio  pubblico,  anche  gestito  da  privati,  comunque
          assegnata,  la deducibilita' del costo del personale spetta
          limitatamente  al  numero  di  lavoratori  assunti  in piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita.
             4-quinquies.  Per i quattro periodi d'imposta successivi
          a  quello  in  corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
          rispetto   del   regolamento   (CE)   n.   2204/2002  della
          Commissione,  del  5  dicembre  2002,  l'importo deducibile
          determinato  ai  sensi  del comma 4-quater e' quintuplicato
          nelle  aree  ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
          87,  paragrafo  3,  lettera  a),  e  triplicato  nelle aree
          ammissibili   alla   deroga   prevista   dall'articolo  87,
          paragrafo  3,  lettera  c),  del Trattato che istituisce la
          Comunita'  europea,  individuate dalla Carta italiana degli
          aiuti  a  finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da
          quella che verra' approvata per il successivo periodo.
             4-sexies.  In caso di lavoratrici donne rientranti nella
          definizione   di   lavoratore   svantaggiato   di   cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2204/2002  della  Commissione, del 5
          dicembre  2002,  in  materia  di  aiuti  di  Stato a favore
          dell'occupazione,  in  alternativa  a  quanto  previsto dal
          comma     4-quinquies,     l'importo     deducibile     e',
          rispettivamente,  moltiplicato per sette e per cinque nelle
          suddette  aree,  ma  in  questo caso l'intera maggiorazione
          spetta  nei  limiti  di  intensita' nonche' alle condizioni
          previsti  dal  predetto  regolamento  sui regimi di aiuto a
          favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
             4-septies.   Per   ciascun  dipendente  l'importo  delle
          deduzioni   ammesse  dai  precedenti  commi  1,  4-bis.1  e
          4-quater,  non  puo'  comunque  eccedere  il limite massimo
          rappresentato  dalla  retribuzione  e  dagli  altri oneri e
          spese  a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
          disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
          4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
          ai  commi  1,  lettera  a),  numero  5), 4-bis.1, 4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies.».
             «Art.  16. (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          e'  determinata applicando al valore della produzione netta
          l'aliquota  del  3,9  per  cento, salvo quanto previsto dal
          comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
             2.  Nei  confronti  dei  soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
          nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
          sensi  dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
          per cento.
             3.  A  decorrere  dal  terzo anno successivo a quello di
          emanazione  del presente decreto, le regioni hanno facolta'
          di  variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
          di   un   punto  percentuale.  La  variazione  puo'  essere
          differenziata  per  settori di attivita' e per categorie di
          soggetti passivi.».
             Per  le modifiche apportate dal comma 58 dell'articolo 1
          della  citata  legge  n.  244/2007 (legge finanziaria 2008)
          agli  articoli  83  e  seguenti  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 (Testo unico
          delle  imposte sui redditi) si veda i riferimenti alle note
          del comma 1 del presente articolo.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2, 5 e 6
          dell'articolo  13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
          n.   38,   recante   «Esercizio   delle   opzioni  previste
          dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in
          materia di principi contabili internazionali»:
             «2.   Le   societa'   che,   nell'esercizio   di   prima
          applicazione  dei  principi contabili internazionali, anche
          per  opzione,  cambiano  la  valutazione dei beni fungibili
          passando  dai  criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e
          3,  del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  a  quelli previsti dai citati principi contabili,
          possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti
          criteri  di  valutazione.  Tale  disposizione si applica ai
          soggetti  che  hanno  adottato i suddetti criteri per i tre
          periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione
          dei  principi contabili internazionali o dal minore periodo
          che intercorre dalla costituzione.
             5.    Il   ripristino   e   l'eliminazione   nell'attivo
          patrimoniale  in  sede  di  prima applicazione dei principi
          contabili  internazionali,  rispettivamente,  di costi gia'
          imputati  al  conto  economico  di precedenti esercizi e di
          quelli  iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai
          fini  della  determinazione  del  reddito  ne'  del  valore
          fiscalmente  riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
          deducibilita'  sulla  base  dei  criteri  applicabili negli
          esercizi precedenti.
             6.  L'eliminazione  nel passivo patrimoniale, in sede di
          prima  applicazione  dei principi contabili internazionali,
          di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
          dell'applicazione  delle  disposizioni  degli articoli 115,
          comma  11,  128  e  141,  del testo unico delle imposte sui
          redditi,  non  rileva  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte
          dei  quali  detti  fondi  sono  stati  costituiti,  nonche'
          l'imponibilita'  della relativa sopravvenienza nel caso del
          mancato verificarsi degli stessi».
             -  Il  testo  dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del
          citato testo unico delle imposte sui redditi, vigente dal 4
          luglio  2006  al  31  dicembre  2007,  sino  alle modifiche
          apportate  dall'articolo 1, comma 33, lett. q) della citata
          legge  n.  244 del 2007 (legge finanziaria 2008) consentiva
          le deducibilita' fiscale di:
              - ammortamenti dei beni materiali e immateriali;
              - altre rettifiche di valore;
              - accantonamenti;
              - spese relative a studi e ricerche di sviluppo;
              -   delle   differenze   tra   i  canoni  di  locazione
          finanziaria  di  cui  all'articolo 102, comma 7, e la somma
          degli   ammortamenti   dei   beni  acquisiti  in  locazione
          finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che derivano dai
          relativi contratti imputati a conto economico;
             solo  se erano indicati in un apposito prospetto (quadro
          EC)   della  dichiarazione  dei  redditi  il  loro  importo
          complessivo,  i  valori  civili  e  fiscali dei beni, delle
          spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.
             -  Si riporta il testo vigente degli articoli 172, 173 e
          176 del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi'
          come modificati dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008):
             «Art.  172  (Fusione  di  societa'). - 1. La fusione tra
          piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
          delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni delle societa'
          fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
          e il valore di avviamento.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  della  societa'
          risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
          di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
          patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
          apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti.
             3.   Il   cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
          l'applicazione,  in  caso  di conguaglio, dell'articolo 47,
          comma  7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
          87.
             4.  Dalla  data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
          nei commi 5 e 7.
             5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta,  iscritte
          nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
          siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
          in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
          vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
          ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
          capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
          trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
          fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
             6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o
          da    concambio    che   eccedono   la   ricostituzione   e
          l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
          il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
          societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
          attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
          proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
          considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
          annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata .
             7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
          inferiore,    dalla    situazione   patrimoniale   di   cui
          all'articolo  2501-quater  del  codice  civile, senza tener
          conto  dei  conferimenti  e  versamenti  fatti negli ultimi
          ventiquattro  mesi  anteriori alla data cui si riferisce la
          situazione  stessa,  e sempre che dal conto economico della
          societa'   le   cui   perdite  sono  riportabili,  relativo
          all'esercizio  precedente  a  quello  in  cui la fusione e'
          stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
          dell'attivita'  caratteristica,  e un ammontare delle spese
          per   prestazioni   di   lavoro   subordinato   e  relativi
          contributi,  di  cui  all'articolo  2425 del codice civile,
          superiore  al 40 per cento di quello risultante dalla media
          degli   ultimi  due  esercizi  anteriori.  Tra  i  predetti
          versamenti  non si comprendono i contributi erogati a norma
          di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
          o  quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano
          possedute  dalla  societa' incorporante o da altra societa'
          partecipante  alla  fusione,  la  perdita  non  e' comunque
          ammessa  in  diminuzione  fino a concorrenza dell'ammontare
          complessivo  della  svalutazione  di  tali  azioni  o quote
          effettuata  ai  fini della determinazione del reddito dalla
          societa'  partecipante  o  dall'impresa  che  le ha ad essa
          cedute  dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
          prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
          effetti  fiscali  della  fusione  ai  sensi del comma 9, le
          limitazioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
          ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
          ai  soggetti  che  partecipano alla fusione in relazione al
          periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la  data  antecedente a quella di efficacia giuridica della
          fusione.  Le  disposizioni  del presente comma si applicano
          anche  agli  interessi  indeducibili  oggetto di riporto in
          avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.
             8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
          al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
          la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione e' determinato,
          secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
          societa',   in  base  alle  risultanze  di  apposito  conto
          economico.
             9.  L'atto  di  fusione puo' stabilire che ai fini delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
          una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
             10.   Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
          ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
          che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
          sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
          efficacia  della  fusione  ai sensi dell'articolo 2504-bis,
          comma  2, del codice civile; successivamente a tale data, i
          predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione.
             10-bis.  Il  regime  dell'imposta  sostitutiva di cui al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita',  le  condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
          dalla  societa' incorporante o risultante dalla fusione per
          ottenere  il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
             «Art.  173  (Scissione  di  societa'). - 1. La scissione
          totale  o  parziale di una societa' in altre preesistenti o
          di  nuova  costituzione  non  da'  luogo  a  realizzo ne' a
          distribuzione  di plusvalenze e minusvalenze dei beni della
          societa'  scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e
          al valore di avviamento.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  delle  societa'
          partecipanti  alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
          o  del  disavanzo  conseguenti  al rapporto di cambio delle
          azioni  o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
          norma   dell'articolo   2506-ter   del  codice  civile.  In
          quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
          dell'eventuale   imputazione   del   disavanzo   riferibile
          all'annullamento  o al concambio di una partecipazione, con
          riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
          non  sono  imponibili  nei  confronti  della  beneficiaria.
          Tuttavia  i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
          all'ultimo  valore  riconosciuto  ai fini delle imposte sui
          redditi,   facendo   risultare  da  apposito  prospetto  di
          riconciliazione  della  dichiarazione  dei  redditi, i dati
          esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
             3.   Il   cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della  societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
          di  conguaglio,  dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone
          le condizioni, degli articoli 58 e 87.
             4.  Dalla  data  in cui la scissione ha effetto, a norma
          del  comma  11,  le  posizioni  soggettive  della  societa'
          scissa,  ivi  compresa  quella  indicata  nell'articolo 86,
          comma  4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti
          alle  beneficiarie  e,  in caso di scissione parziale, alla
          stessa  societa'  scissa,  in  proporzione delle rispettive
          quote  del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
          salvo   che   trattisi  di  posizioni  soggettive  connesse
          specificamente  o  per insiemi agli elementi del patrimonio
          scisso,  nel  qual  caso  seguono  tali  elementi  presso i
          rispettivi titolari.
             5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia
          alle  imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui,
          restano  in capo alla societa' scissa, in caso di scissione
          parziale,    ovvero    si   trasferiscono   alle   societa'
          beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
          quote  di  patrimonio  netto imputabile proporzionalmente a
          ciascuna di esse.
             6.  Il  valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  fondi di
          accantonamento  della  societa'  scissa  si  considera gia'
          dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
          parziale,    dalla    suddetta    societa',   per   importi
          proporzionali  alle  quote  in cui risultano attribuiti gli
          elementi  del  patrimonio  ai  quali,  specificamente o per
          insiemi,   hanno   riguardo   le   norme   tributarie   che
          disciplinano il valore stesso.
             7.  Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
          a  norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
          94   le   disposizioni   del  precedente  comma  4  trovano
          applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
          per  periodo  di  formazione  in  capo alla societa' scissa
          all'inizio  del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
          ove  esistano,  all'inizio  del  periodo medesimo presso le
          societa' beneficiarie.
             8.  In caso di scissione parziale e in caso di scissione
          non   retroattiva   in   societa'   preesistente   i  costi
          fiscalmente   riconosciuti   si   assumono   nella   misura
          risultante  alla  data  in  cui ha effetto la scissione. In
          particolare:
              a)  i  beni  di  cui  al  comma  7 ricevuti da ciascuna
          beneficiaria  si  presumono,  in proporzione alle quantita'
          rispettivamente   ricevute,  provenienti  proporzionalmente
          dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
          di  formazione,  della  societa'  scissa  e dalla eventuale
          eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
          cui ha effetto la scissione;
              b)  le  quote  di  ammortamento  dei  beni  materiali e
          immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma
          6,  relative  ai  beni  trasferiti  vanno ragguagliate alla
          durata  del  possesso  dei  beni  medesimi  da  parte della
          societa'   scissa  e  delle  societa'  beneficiarie;  detto
          criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
          esercizi e agli accantonamenti.
             9.   Le   riserve   in  sospensione  d'imposta  iscritte
          nell'ultimo  bilancio  della societa' scissa debbono essere
          ricostituite    dalle   beneficiarie   secondo   le   quote
          proporzionali  indicate  al  comma  4. In caso di scissione
          parziale,  le  riserve della societa' scissa si riducono in
          corrispondenza.  Se  la  sospensione  d'imposta  dipende da
          eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
          societa'  scissa,  le  riserve  debbono essere ricostituite
          dalle  beneficiarie  che  acquisiscono  tali  elementi. Nei
          riguardi  della  beneficiaria  ai fini della ricostituzione
          delle  riserve  in  sospensione  d'imposta  e  delle  altre
          riserve   si   applicano,   per  le  rispettive  quote,  le
          disposizioni  dettate  per  le  fusioni  dai  commi  5  e 6
          dell'articolo 172 per la societa' incorporante o risultante
          dalla fusione.
             10.  Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano
          alla  scissione  si  applicano  le disposizioni del comma 7
          dell'articolo  172,  riferendosi  alla  societa'  scissa le
          disposizioni  riguardanti  le societa' fuse o incorporate e
          alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante
          dalla   fusione   o   incorporante   ed   avendo   riguardo
          all'ammontare    del   patrimonio   netto   quale   risulta
          dall'ultimo  bilancio  o,  se  inferiore,  dal  progetto di
          scissione  di  cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
          ovvero  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'articolo
          2506-ter del codice civile.
             11.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi, la decorrenza
          degli  effetti  della  scissione  e'  regolata  secondo  le
          disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  2506-quater del
          codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
          dell'articolo  2501-ter,  numeri  5)  e  6),  dello  stesso
          codice,  opera limitatamente ai casi di scissione totale ed
          a  condizione  che  vi  sia  coincidenza  tra  la  chiusura
          dell'ultimo  periodo  di  imposta  della  societa' scissa e
          delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
             12.   Gli   obblighi  tributari  della  societa'  scissa
          riferibili  a  periodi di imposta anteriori alla data dalla
          quale  l'operazione  ha  effetto  sono adempiuti in caso di
          scissione   parziale   dalla   stessa   societa'  scissa  o
          trasferiti,  in  caso  di  scissione  totale, alla societa'
          beneficiaria    appositamente    designata   nell'atto   di
          scissione.
             13.   I   controlli,   gli  accertamenti  e  ogni  altro
          procedimento  relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
          confronti  della  societa'  scissa o, nel caso di scissione
          totale,  di  quella appositamente designata, ferma restando
          la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
          societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
          designata  la  beneficiaria nominata per prima nell'atto di
          scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
          in  solido  per  le  imposte,  le  sanzioni pecuniarie, gli
          interessi  e  ogni  altro debito e anche nei loro confronti
          possono  essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
          dalla  legge.  Le  societa'  coobbligate  hanno facolta' di
          partecipare   ai   suddetti   procedimenti  e  di  prendere
          cognizione  dei  relativi  atti, senza oneri di avvisi o di
          altri adempimenti per l'Amministrazione.
             14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa
          o  quella  designata  debbono  indicare,  a richiesta degli
          organi  dell'Amministrazione  finanziaria,  i  soggetti e i
          luoghi  presso  i  quali  sono  conservate,  qualora non le
          conservi  presso  la  propria  sede  legale,  le  scritture
          contabili  e  la  documentazione amministrativa e contabile
          relative   alla   gestione   della   societa'  scissa,  con
          riferimento  a  ciascuna  delle  parti  del  suo patrimonio
          trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
          estranei   alla  operazione  deve  essere  inoltre  esibita
          l'attestazione  di  cui  all'articolo  52,  comma  10,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono
          a  tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
          all'accesso  o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
          essi  richiesto,  si  applicano le disposizioni del comma 5
          del suddetto articolo.
             15.  Nei  confronti  della societa' soggetta all'imposta
          sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
          non  soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
          del  secondo  tipo  beneficiaria  della  scissione  di  una
          societa'  del  primo  tipo  si  applicano  anche, in quanto
          compatibili,   i   commi   3,  4  e  5  dell'articolo  170,
          considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata
          per   la   quota   di   patrimonio  netto  trasferita  alla
          beneficiaria.
             15-bis.  Il  regime  dell'imposta  sostitutiva di cui al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita',  le  condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
          dalla  societa'  beneficiaria  dell'operazione di scissione
          per  ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
             «Art.  176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          effettuati  tra  soggetti  residenti  nel  territorio dello
          Stato    nell'esercizio   di   imprese   commerciali,   non
          costituiscono   realizzo  di  plusvalenze  o  minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle  partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto   di   riconciliazione  della  dichiarazione  dei
          redditi  i  dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
          riconosciuti.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          se  il  conferente  o  il  conferitario  e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato.
             2-bis.   In  caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata  dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
          assumendo  come  costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
          dell'azienda conferita.
             2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
          commi  1,  2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
          nella  dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
          corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
          piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
          l'applicazione,  in  tutto  o in parte, sui maggiori valori
          attribuiti    in   bilancio   agli   elementi   dell'attivo
          costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali
          relativi  all'azienda  ricevuta,  di un'imposta sostitutiva
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, con aliquota del 12
          per  cento  sulla  parte dei maggiori valori ricompresi nel
          limite  di  5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
          dei  maggiori  valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
          10  milioni  di  euro  e  del  16 per cento sulla parte dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori  assoggettati  a  imposta sostitutiva si considerano
          riconosciuti   ai  fini  dell'ammortamento  a  partire  dal
          periodo   d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  esercitata
          l'opzione;  in  caso  di realizzo dei beni anteriormente al
          quarto  periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
          il   costo   fiscale   e'   ridotto   dei  maggiori  valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento  dedotto  e  l'imposta  sostitutiva versata e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79.
             3.  Non  rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          il   conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi  di
          continuita'   dei   valori   fiscali   riconosciuti   o  di
          imposizione  sostitutiva  di  cui al presente articolo e la
          successiva   cessione  della  partecipazione  ricevuta  per
          usufruire  dell'esenzione  di  cui  all'articolo  87,  o di
          quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
             4.  Le  aziende  acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati  con  il  regime  di cui al presente articolo si
          considerano  possedute  dal soggetto conferitario anche per
          il   periodo   di  possesso  del  soggetto  conferente.  Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti  di  cui al periodo precedente o le operazioni
          di  cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
          si  considerano  iscritte come immobilizzazioni finanziarie
          nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
          conferita    o    in   cui   risultavano   iscritte,   come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
             5.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza   in   sospensione   di   imposta,   ai   sensi
          dell'articolo   109,   comma   4,   lettera   b),  relativa
          all'azienda  conferita  non  concorre  alla  formazione del
          reddito   del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce  al
          soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
          vincolo  di  sospensione  d'imposta  previsto  dalla  norma
          predetta.
             6. abrogato».
             - Si riporta il testo vigente del comma 48 dell'articolo
          1  della  citata  legge  n. 244 del 2007 (legge finanziaria
          2008):
             «48.  L'eccedenza  dedotta  ai  sensi dell'articolo 109,
          comma  4,  lettera  b),  del  citato  testo unico di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  nel  testo previgente alle modifiche recate dalla
          presente   legge,   puo'  essere  recuperata  a  tassazione
          mediante   opzione   per   l'applicazione   di   un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, con aliquota del 12
          per  cento  sulla  parte dei maggiori valori ricompresi nel
          limite  di  5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
          dei  maggiori  valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
          10  milioni  di  euro  e  del  16 per cento sulla parte dei
          maggiori   valori   che   eccede  i  10  milioni  di  euro.
          L'applicazione  dell'imposta  sostitutiva puo' essere anche
          parziale  e,  in tal caso, deve essere richiesta per classi
          omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura
          non   regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  adottate  le  disposizioni  attuative per la
          definizione  delle  modalita',  dei termini e degli effetti
          dell'esercizio  dell'opzione.  Si applicano le disposizioni
          del  comma  2-ter,  secondo  periodo, dell'articolo 176 del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  917  del  1986.  L'imposta sostitutiva deve
          essere  versata  in  tre rate annuali, la prima delle quali
          pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza
          al  30  per  cento;  sulla  seconda e sulla terza rata sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dei commi 21, 23 e 24
          dell'articolo  81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria»:
             «21.  Il  maggior  valore  delle rimanenze finali che si
          determina    per    effetto    della   prima   applicazione
          dell'articolo  92-bis,  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  del  22  dicembre  1986,  n.  917, anche per le
          imprese   che   si   sono   avvalse   dell'opzione  di  cui
          all'articolo  13,  commi  2 e 4, del decreto legislativo 28
          febbraio  2005,  n.  38,  non  concorre alla formazione del
          reddito  in  quanto  escluso  ed  e' soggetto ad un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16
          per cento.
             23.   Il   maggior   valore   assoggettato   ad  imposta
          sostitutiva    si    considera   fiscalmente   riconosciuto
          dall'esercizio  successivo  a  quello di prima applicazione
          dell'articolo  92-bis  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.  917  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo
          esercizio successivo:
              a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92,
          comma   5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917  del  1986,  fino  a  concorrenza  del  maggior  valore
          assoggettato  ad  imposta  sostitutiva  non concorrono alla
          formazione  del  reddito  ai fini delle imposte personali e
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  ma
          determinano   la   riliquidazione   della   stessa  imposta
          sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per
          cento  di  tali  svalutazioni  e'  computato in diminuzione
          delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza
          e'  compensabile  a  valere  sui  versamenti  a saldo ed in
          acconto dell'imposta personale sul reddito;
              a-bis)  se  la  quantita'  delle  rimanenze  finali  e'
          inferiore   a  quella  esistente  al  termine  del  periodo
          d'imposta  di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore
          fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto
          del  maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
          tal  caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva
          e'  computato  in  diminuzione delle rate di eguale importo
          ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
          versamenti  a saldo e in acconto dell'imposta personale sul
          reddito;
              b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di
          tutte  o  parte  delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis
          del  Testo  Unico  delle  imposte sui redditi approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
          diritto  alla  riliquidazione  e  l'obbligo  di  versamento
          dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario,
          solo  nel  caso  in cui quest'ultimo non eserciti prima del
          conferimento  le  attivita'  di  cui  al  predetto articolo
          92-bis  e  adotti  lo  stesso  metodo  di  valutazione  del
          conferente.   In   caso   contrario,  si  rende  definitiva
          l'imposta  sostitutiva  in misura corrispondente al maggior
          valore  delle  rimanenze  conferite  cosi'  come risultante
          dall'ultima  riliquidazione effettuata dal conferente; fino
          a  concorrenza  di  tale  maggiore  valore  le svalutazioni
          determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma
          5,  del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          concorrono  alla formazione del reddito per il 50 per cento
          del  loro  ammontare  fino  all'esercizio  in  corso  al 31
          dicembre 2011.
             24.  Fino  al  termine  dell'esercizio  in  corso  al 31
          dicembre   2011,   nel   caso   di   cessione  dell'azienda
          comprensiva  di  tutte  o  parte  delle  rimanenze  di  cui
          all'articolo  92-bis,  del  Testo  Unico  delle imposte sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura
          corrispondente  al  maggior  valore  delle rimanenze cedute
          cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
          dal  cedente  si  ridetermina  con  l'aliquota del 27,5 per
          cento».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 176 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986 (Testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.176  (Regimi  fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          effettuati  tra  soggetti  residenti  nel  territorio dello
          Stato    nell'esercizio   di   imprese   commerciali,   non
          costituiscono   realizzo  di  plusvalenze  o  minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle  partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto   di   riconciliazione  della  dichiarazione  dei
          redditi  i  dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
          riconosciuti.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          se  il  conferente  o  il  conferitario  e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato.
             2-bis.   In  caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata  dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
          assumendo  come  costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
          dell'azienda conferita.
             2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
          commi  1,  2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
          nella  dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
          corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
          piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
          l'applicazione,  in  tutto  o in parte, sui maggiori valori
          attribuiti    in   bilancio   agli   elementi   dell'attivo
          costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali
          relativi  all'azienda  ricevuta,  di un'imposta sostitutiva
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, con aliquota del 12
          per  cento  sulla  parte dei maggiori valori ricompresi nel
          limite  di  5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
          dei  maggiori  valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
          10  milioni  di  euro  e  del  16 per cento sulla parte dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori  assoggettati  a  imposta sostitutiva si considerano
          riconosciuti   ai  fini  dell'ammortamento  a  partire  dal
          periodo   d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  esercitata
          l'opzione;  in  caso  di realizzo dei beni anteriormente al
          quarto  periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
          il   costo   fiscale   e'   ridotto   dei  maggiori  valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento  dedotto  e  l'imposta  sostitutiva versata e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79.
             3.  Non  rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          il   conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi  di
          continuita'   dei   valori   fiscali   riconosciuti   o  di
          imposizione  sostitutiva  di  cui al presente articolo e la
          successiva   cessione  della  partecipazione  ricevuta  per
          usufruire  dell'esenzione  di  cui  all'articolo  87,  o di
          quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
             4.  Le  aziende  acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati  con  il  regime  di cui al presente articolo si
          considerano  possedute  dal soggetto conferitario anche per
          il   periodo   di  possesso  del  soggetto  conferente.  Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti  di  cui al periodo precedente o le operazioni
          di  cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
          si  considerano  iscritte come immobilizzazioni finanziarie
          nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
          conferita    o    in   cui   risultavano   iscritte,   come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
             5.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza   in   sospensione   di   imposta,   ai   sensi
          dell'articolo   109,   comma   4,   lettera   b),  relativa
          all'azienda  conferita  non  concorre  alla  formazione del
          reddito   del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce  al
          soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
          vincolo  di  sospensione  d'imposta  previsto  dalla  norma
          predetta.
             6. (omissis)».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 103 del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
          (Testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.  103  (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le
          quote   di   ammortamento   del   costo   dei   diritti  di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi
          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
          scientifico  sono  deducibili in misura non superiore al 50
          per  cento  del  costo; quelle relative al costo dei marchi
          d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un
          diciottesimo del costo.
             2.  Le  quote  di  ammortamento del costo dei diritti di
          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla
          legge.
             3.  Le  quote  di  ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
             3-bis.  Per  i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19  luglio  2002,  la  deduzione  del costo dei marchi
          d'impresa   e   dell'avviamento   e'  ammessa  alle  stesse
          condizioni  e  con  gli  stessi limiti annuali previsti dai
          commi  1  e  3,  a  prescindere  dall'imputazione  al conto
          economico.
             4.  Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo
          102.».
             - Si riporta il testo vigente del comma 47 dell'articolo
          1 della citata legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008):
             «47.  Le  disposizioni  di  cui al comma 46 si applicano
          alle  operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
          successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre 2007. La
          disciplina  dell'imposta  sostitutiva  introdotta dal comma
          46,  lettera d), numero 3), puo' essere richiesta anche per
          ottenere  il  riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
          valori  di  bilancio  iscritti  in  occasione di operazioni
          effettuate  entro  il  periodo  d'imposta  in  corso  al 31
          dicembre   2007,  nei  limiti  dei  disallineamenti  ancora
          esistenti  alla  chiusura  di  detto  periodo o del periodo
          successivo.  Con  decreto  di  natura non regolamentare del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottate le
          disposizioni   attuative  per  l'esercizio  e  gli  effetti
          dell'opzione,   per   l'accertamento   e   la   riscossione
          dell'imposta  sostitutiva  e  per  il  coordinamento con le
          disposizioni  recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  in  materia di
          agevolazioni  alle operazioni di aggregazioni aziendali. In
          caso  di  applicazione  parziale  dell'imposta sostitutiva,
          l'esercizio   dell'opzione   puo'   essere  subordinato  al
          rispetto  di  limiti  minimi.  L'imposta  sostitutiva  deve
          essere  versata  in  tre rate annuali, la prima delle quali
          pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza
          al  30  per  cento;  sulla  seconda e sulla terza rata sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 91 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 recante «Codice
          delle assicurazioni private»:
             «Art.  91  (Principi  di  redazione). - 1. Le imprese di
          assicurazione  e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
          comma  1,  che  emettono  strumenti finanziari ammessi alla
          negoziazione  in  mercati  regolamentati di qualsiasi Stato
          membro  dell'Unione  europea e che non redigono il bilancio
          consolidato,   redigono   il   bilancio   di  esercizio  in
          conformita' ai principi contabili internazionali.
             2.  Le  imprese di assicurazione e di riassicurazione di
          cui  all'articolo  88, comma 1, e le sedi secondarie di cui
          all'articolo  88,  comma  2,  che non utilizzano i principi
          contabili   internazionali,   redigono   il   bilancio   in
          conformita'  al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
          Per   ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile,  va  allegato  al bilancio di esercizio un separato
          rendiconto   redatto   secondo   le  disposizioni  previste
          dall'articolo 89.».
             Il  Titolo III del citato decreto legislativo n. 209 del
          2005  reca: «Esercizio dell'attivita' assicurativa». I Capi
          III  e  IV  di  tale  Titolo  III  regolano rispettivamente
          «Attivita'  e  copertura delle riserve tecniche» e «Margine
          di solvibilita'».
             -  Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          73  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n.
          917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi):
             «1.   Sono   soggetti   all'imposta  sul  reddito  delle
          societa':
              a)  le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le   societa'   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
          cooperative  e  le societa' di mutua assicurazione, nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e  le  societa'  cooperative  europee di cui al regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
              b)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              c)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              d)  le  societa'  e  gli  enti di ogni tipo, compresi i
          trust,  con  o  senza personalita' giuridica, non residenti
          nel territorio dello Stato.».
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 2426 del
          codice civile:
             «Art. 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle valutazioni
          devono essere osservati i seguenti criteri:
             1)   le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
             2)   il   costo   delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
             3)  l'immobilizzazione  che,  alla  data  della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minore  valore;  questo  non puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
             Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese  controllate o collegate che risultino iscritte per
          un  valore  superiore  a quello derivante dall'applicazione
          del  criterio di valutazione previsto dal successivo numero
          4)  o,  se  non  vi  sia  obbligo  di  redigere il bilancio
          consolidato,  al  valore  corrispondente  alla  frazione di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa   partecipata,  la  differenza  dovra'  essere
          motivata nella nota integrativa;
             4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese  controllate  o  collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il  criterio indicato al numero 1), per un importo
          pari  alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio netto
          risultante  dall'ultimo  bilancio  delle  imprese medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi  di  redazione  del  bilancio  consolidato nonche'
          quelle  necessarie  per  il  rispetto dei principi indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis.
             Quando  la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
             Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
             5)  i  costi  di  impianto  e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso,  ove  esistente,  del collegio sindacale e devono
          essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
          anni.  Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono
          essere  distribuiti  dividendi  solo  se  residuano riserve
          disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
          ammortizzati;
             6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
          consenso,   ove   esistente,  del  collegio  sindacale,  se
          acquisito  a  titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
          sostenuto  e  deve  essere ammortizzato entro un periodo di
          cinque anni.
             E'  tuttavia  consentito  ammortizzare  sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
             7)   il   disaggio  su  prestiti  deve  essere  iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
             8)  i  crediti  devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
             8-bis)  le  attivita'  e  le  passivita'  in  valuta, ad
          eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
          tasso   di   cambio   a   pronti   alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio  ed  i  relativi  utili  e  perdite su cambi
          devono  essere  imputati  al  conto economico e l'eventuale
          utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
          distribuibile   fino   al   realizzo.  Le  immobilizzazioni
          materiali,  immateriali e quelle finanziarie, costituite da
          partecipazioni,  rilevate  al costo in valuta devono essere
          iscritte  al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
          a  quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se
          la riduzione debba giudicarsi durevole;
             9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che
          non  costituiscono  immobilizzazioni sono iscritti al costo
          di  acquisto  o  di produzione, calcolato secondo il numero
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
             10)  il  costo  dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con quelli: «primo
          entrato,  primo  uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
          se   il   valore   cosi'   ottenuto  differisce  in  misura
          apprezzabile    dai    costi    correnti    alla   chiusura
          dell'esercizio,  la  differenza  deve  essere indicata, per
          categoria di beni, nella nota integrativa;
             11)  i  lavori  in  corso  su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
             12)   le  attrezzature  industriali  e  commerciali,  le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
             Il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, reca
          «Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni».
             -  Si  riporta  il testo vigente degli artt. 11, 13 e 15
          della  legge  21  novembre 2000, n. 342, recante «Misure in
          materia fiscale»:
             «Art.    11    (Modalita'    di    effettuazione   della
          rivalutazione).-1.  La rivalutazione di cui all'articolo 10
          deve    essere   eseguita   nel   bilancio   o   rendiconto
          dell'esercizio  successivo  a  quello  di  cui  al medesimo
          articolo  10, per il quale il termine di approvazione scade
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  deve riguardare tutti i beni appartenenti
          alla  stessa  categoria omogenea e deve essere annotata nel
          relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
          intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
          i beni mobili iscritti in pubblici registri.
             2.  I  valori  iscritti  in  bilancio  e in inventario a
          seguito  della  rivalutazione  non  possono  in nessun caso
          superare  i  valori effettivamente attribuibili ai beni con
          riguardo   alla   loro  consistenza,  alla  loro  capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione  nell'impresa,  nonche'  ai valori correnti e
          alle  quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
          o esteri.
             3.  Gli  amministratori  e  il collegio sindacale devono
          indicare  e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
          nella   rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni  e
          attestare  che  la  rivalutazione  non  eccede il limite di
          valore di cui al comma 2.
             4.  Nell'inventario  relativo  all'esercizio  in  cui la
          rivalutazione  viene eseguita deve essere indicato anche il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita'  a  precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
          rivalutati.
             (omissis).».
             «Art.  13  (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
          Il  saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
          sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere imputato al
          capitale  o  accantonato  in una speciale riserva designata
          con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
          diversa utilizzazione.
             2.  La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei  commi  secondo  e  terzo dell'articolo 2445 del codice
          civile.  In caso di utilizzazione della riserva a copertura
          di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino  a  quando  la riserva non e' reintegrata o ridotta in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria,  non  applicandosi le disposizioni dei commi
          secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
             3.  Se  il  saldo  attivo  viene attribuito ai soci o ai
          partecipanti  mediante riduzione della riserva prevista dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del  fondo  di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito,  concorrono  a  formare  il reddito imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti.
             4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del
          capitale  deliberate  dopo  l'imputazione  a capitale delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio  a  norma  di  precedenti  leggi di rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare,  la parte del capitale formata con l'imputazione
          di tali riserve.
             5.  Nell'esercizio  in  cui si verificano le fattispecie
          indicate  nel  comma  3,  al  soggetto  che  ha eseguito la
          rivalutazione  e'  attribuito  un credito d'imposta ai fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche pari
          all'ammontare  dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
             6.  Agli  effetti  delle  disposizioni di cui al decreto
          legislativo   18   dicembre  1997,  n.  466,  e  successive
          modificazioni,  recante  norme  di  riordino  delle imposte
          personali    sul   reddito   al   fine   di   favorire   la
          capitalizzazione  delle  imprese, il saldo attivo di cui al
          comma  1  concorre  a  formare la variazione in aumento del
          capitale  investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
             (omissis).».
             «Art.    15    (Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni).  -1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
          14  si  applicano,  per  i  beni  relativi  alle  attivita'
          commerciali  esercitate,  anche  alle  imprese individuali,
          alle  societa'  in nome collettivo, in accomandita semplice
          ed  equiparate  e  agli  enti  pubblici  e  privati  di cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,  nonche'  alle  societa' ed enti di cui alla
          lettera  d)  del  comma  1  dello stesso articolo 87 e alle
          persone  fisiche  non  residenti  che  esercitano attivita'
          commerciali  nel  territorio  dello  Stato mediante stabili
          organizzazioni.
             2.  Per  i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
          di  contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
          che  risultino  acquisiti  entro  il  31  dicembre 1999 dai
          registri  di  cui  agli  articoli  16  e 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
          condizione  che venga redatto un apposito prospetto bollato
          e  vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.».
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
          n.  162,  reca «Regolamento recante modalita' di attuazione
          delle  disposizioni  tributarie in materia di rivalutazione
          dei  beni  delle  imprese  e del riconoscimento fiscale dei
          maggiori  valori  iscritti  in  bilancio,  ai  sensi  degli
          articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342».
             -  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          19  aprile 2002, n. 86, reca «Regolamento recante modalita'
          di  attuazione  delle disposizioni tributarie in materia di
          rivalutazione  dei  beni delle imprese e del riconoscimento
          fiscale  dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi
          dell'  articolo  3,  commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448».

        
      
                              Art. 16.


      Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese


  1.  All'articolo  21  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  alla  fine  del  comma  9 e' aggiunto il seguente periodo: «La
mancata  comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro  120  giorni  e  dopo  ulteriori  60  giorni  dalla  diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
   b) il comma 10 e' soppresso.
  2.  All'articolo  37,  del  decreto  legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
  3.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
  4.  All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
  5.  Nell'articolo  13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo»;
   b)  al  comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
   c)  al  comma  1,  lettera  c), (( le parole: «un ottavo», ovunque
ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
  ((   5-bis.  La  lettera  h)del  comma  4  dell'articolo  50-bisdel
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni  di  servizi  ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario,  costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA. ))
  6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il  proprio  indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di  iscrizione  al  registro  delle imprese (( o analogo indirizzo di
posta  elettronica  basato  su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio  e  della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto  delle  stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi  internazionali.  ))  Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore  ((  del presente decreto )) tutte le imprese, gia' costituite
in  forma  societaria  alla  medesima  data  di  entrata  in  vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata.   L'iscrizione   dell'indirizzo   di  posta  elettronica
certificata  nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti di
segreteria.
  7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello  Stato  comunicano  ai  rispettivi  ordini o collegi il proprio
indirizzo  di posta elettronica certificata (( o analogo indirizzo di
posta  elettronica  di  cui al comma 6 )) entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  ((  del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano  in  un  elenco  riservato,consultabile  in via telematica
esclusivamente  dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi
degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. ))
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella  di  posta  certificata  ((  o  analogo  indirizzo  di  posta
elettronica di cui al comma 6 )) per ciascun registro di protocollo e
ne  danno  comunicazione  al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  che  provvede  alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione
del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle
risorse disponibili.
  9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (( di cui ai commi 6, 7
e )) 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti
ivi  previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata  ((  o  analogo  indirizzo di posta elettronica di cui al
comma  6,  ))  senza  che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
  10.  La  consultazione  per via telematica dei singoli indirizzi di
posta  elettronica  certificata   ((  o  analoghi  indirizzi di posta
elettronica  di cui al comma 6, )) nel registro delle imprese o negli
albi  o  elenchi  costituiti  ((  ai  sensi  )) del presente articolo
avviene  liberamente  e  senza  oneri.  L'estrazione  di  elenchi  di
indirizzi  e'  consentita  alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni   relative  agli  adempimenti  amministrativi  di  loro
competenza.
  ((  10-bis.  Gli  intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31,
comma  2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati
a  richiedere  per  via  telematica  la  registrazione  degli atti di
trasferimento  delle  partecipazioni  di  cui  all'articolo 36, comma
1-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  al
contestuale  pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e  sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.  In  materia  di  imposta  di bollo si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  1,  comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte  prima,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20  agosto  1992,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
  10-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  di  esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
  11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. ))
  12.  I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale», sono
sostituiti dai seguenti:
   «4.  Le  copie  su  supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti   analogici  originali,  formati  in  origine  su  supporto
cartaceo  o  su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto  di  legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se la loro
conformita'  all'originale  e'  assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo  della  propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
   5.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali  unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze di natura
pubblicistica,  permane  l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico  oppure,  in  caso  di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da  altro  pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
  ((  12-bis.  Dopo  l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
  «Art.   2215-bis.   (Documentazione  informatica).  -  I  libri,  i
repertori,  le  scritture  e  la  documentazione  la  cui  tenuta  e'
obbligatoria  per  disposizione  di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
  Le  registrazioni  contenute  nei  documenti  di cui al primo comma
debbono  essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a
disposizione  dal  soggetto  tenutario  e  costituiscono informazione
primaria  e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
  Gli  obblighi  di  numerazione progressiva, vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta  dei  libri,  repertori  e  scritture,  ivi compreso quello di
regolare  tenuta  dei  medesimi,  sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla  messa  in  opera,  della  marcatura  temporale  e  della firma
digitale   dell'imprenditore,   o  di  altro  soggetto  dal  medesimo
delegato,  inerenti al documento contenente le registrazioni relative
ai tre mesi precedenti.
  Qualora  per  tre  mesi  non siano state eseguite registrazioni, la
firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma.
  I   libri,   i  repertori  e  le  scritture  tenuti  con  strumenti
informatici,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, hanno
l'efficacia  probatoria  di  cui agli articoli 2709 e 2710 del codice
civile».
  12-ter.  L'obbligo  di  bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis  del  codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente
articolo,  in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base  a  quanto  previsto  all'articolo  7  del decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  23  gennaio  2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
  12-quater.  All'articolo  2470  del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo  quanto  previsto  nel»  sono sostituite dalle seguenti: «del
deposito di cui al»;
   b)  al  secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo,  le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite
dalle seguenti: «e' effettuato»;
   c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
  «Le  dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto  devono  essere  depositate  entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
  12-quinquies.  Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le    parole:    «Gli    amministratori   procedono   senza   indugio
all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
  12-sexies.  Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole:  «libro  dei  soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro
delle imprese».
  12-septies.  All'articolo  2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «I  primi  tre  libri»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo  comma»  e  le  parole:  «e  il  quarto»  sono sostituite dalle
seguenti:  «;  il  libro  indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto».
  12-octies.   Al  secondo  comma  dell'articolo  2478-bisdel  codice
civile,  le  parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle
seguenti:  «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci
e  degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono
soppresse.
  12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice  civile,  le  parole:  «libro  dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
  12-decies.  Al  comma  1-bis  dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
  12-undecies.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  12-quatera
12-deciesentrano  in  vigore  il  sessantesimo giorno successivo alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.  Entro  tale  termine,  gli  amministratori delle societa' a
responsabilita'  limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa,   apposita  dichiarazione  per  integrare  le  risultanze  del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413 (Disposizioni per ampliare le basi
          imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare
          l'attivita'    di   accertamento;   disposizioni   per   la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale  e  del conto fiscale), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  21 - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del
          Ministro   delle   finanze,   il  comitato  consultivo  per
          l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
          compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
             2.    La    richiesta    di   parere   deve   riguardare
          l'applicazione,   ai   casi   concreti   rappresentati  dal
          contribuente,  delle  disposizioni contenute negli articoli
          37,  comma  terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive
          modificazioni.   La   richiesta  di  parere  puo'  altresi'
          riguardare,  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 74,
          comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917  ,  e successive modificazioni, la
          qualificazione   di   determinate   spese,   sostenute  dal
          contribuente,  tra  quelle  di  pubblicita' e di propaganda
          ovvero tra quelle di rappresentanza.
             3.   Il   parere   reso   dal   comitato   ha  efficacia
          esclusivamente   ai   fini   e   nell'ambito  del  rapporto
          tributario.  Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
          prova  viene  posto  a  carico  della  parte  che non si e'
          uniformata al parere del comitato.
             4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
          antielusive,   nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, e' composto dai seguenti membri:
              a)  i direttori generali della direzione generale delle
          imposte  dirette  e  della direzione generale delle tasse e
          imposte  indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio
          centrale  per  gli  studi di diritto tributario comparato e
          per le relazioni internazionali;
              b) il comandante generale della Guardia di finanza;
              c)  il  direttore del servizio centrale degli ispettori
          tributari;
              d)   il   direttore   dell'ufficio   del  coordinamento
          legislativo;
              e)   due   componenti  del  Consiglio  superiore  delle
          finanze,  non appartenenti all'Amministrazione finanziaria,
          designati dal Consiglio stesso;
              f)  tre  esperti  in  materia  tributaria designati dal
          Ministro delle finanze.
             5.  I membri del comitato possono farsi rappresentare da
          funzionari,  di grado non inferiore a primo dirigente, e da
          ufficiali  superiori;  possono  altresi' farsi assistere da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano,  in  tal  caso,  alle  sedute senza diritto di
          voto.  Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari.
             6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
          concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400 , sono stabiliti
          l'organizzazione  interna,  il funzionamento e le dotazioni
          finanziarie del comitato.
             7.  Il  presidente del comitato e' nominato dal Ministro
          delle  finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri del
          comitato stesso.
             8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato
          non  appartenenti  all'Amministrazione finanziaria verranno
          stabilite  ogni  triennio  con  decreto  del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
             9.  Il contribuente, anche prima della conclusione di un
          contratto,  di  una  convenzione o di un atto che possa dar
          luogo  all'applicazione  delle  disposizioni richiamate nel
          comma   2,   puo'  richiedere  il  preventivo  parere  alla
          competente  direzione  generale del Ministero delle finanze
          fornendole  tutti  gli  elementi  conoscitivi utili ai fini
          della  corretta qualificazione tributaria della fattispecie
          prospettata.  La  mancata comunicazione del parere da parte
          dell'Agenzia   delle   entrate  entro  120  giorni  e  dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.
             10. [Soppresso].
             11.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
          delle   richieste   di  parere  alla  competente  direzione
          generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri  stessi al
          contribuente.
             12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150
          milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
          delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          L.  23  dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  13  (Ravvedimento).  - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
              a)  ad  un  dodicesimo  del  minimo nei casi di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
              b)  ad  un  decimo  del  minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
              c)  ad  un dodicesimo del minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista
          per  l'omessa  presentazione  della dichiarazione periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
             2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
             3.   Quando   la   liquidazione   deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
             4.   [Nei  casi  di  omissione  o  di  errore,  che  non
          ostacolano  un'attivita' di accertamento in corso e che non
          incidono  sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          il  ravvedimento  esclude l'applicazione della sanzione, se
          la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
          dall'errore].
             5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
          stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel presente
          articolo,     ulteriori     circostanze    che    importino
          l'attenuazione della sanzione.».
             -  Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 50-bis del
          decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi  di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie),  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427:
             «4.  Sono  effettuate  senza  pagamento dell'imposta sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni:
              a)   gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA;
              b)  le  operazioni  di  ammissione in libera pratica di
          beni  non  comunitari  destinati ad essere introdotti in un
          deposito IVA;
              c)  le  cessioni  di  beni,  nei  confronti di soggetti
          identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
          eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
              d)  le  cessioni  dei beni elencati nella tabella A-bis
          allegata    al    presente   decreto,   eseguite   mediante
          introduzione  in  un deposito IVA, effettuate nei confronti
          di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
              e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
              f)  le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un
          deposito  IVA con spedizione in un altro Stato membro della
          Comunita'   europea,   salvo  che  si  tratti  di  cessioni
          intracomunitarie  soggette  ad imposta nel territorio dello
          Stato;
              g)  le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con
          trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
          europea;
              h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
          perfezionamento  e le manipolazioni usuali, relative a beni
          custoditi  in  un  deposito  IVA,  anche  se  materialmente
          eseguite  non  nel  deposito stesso ma nei locali limitrofi
          sempreche',  in  tal  caso, le suddette operazioni siano di
          durata non superiore a sessanta giorni;
              i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.».
             -  Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001, n. 165 vedasi nei riferimenti
          normativi all'art. 1.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  47  del  decreto
          legislativo     7     marzo    2005,    n.    82    (Codice
          dell'amministrazione digitale):
             «Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta
          elettronica  tra  le  pubbliche  amministrazioni).  - 1. Le
          comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
          avvengono   di   norma   mediante  l'utilizzo  della  posta
          elettronica;  esse  sono  valide  ai  fini del procedimento
          amministrativo   una   volta   che  ne  sia  verificata  la
          provenienza.
             2.   Ai   fini   della  verifica  della  provenienza  le
          comunicazioni sono valide se:
             a)  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata;
             b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
             c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la
          provenienza,   secondo   quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
             d)   ovvero   trasmesse   attraverso  sistemi  di  posta
          elettronica  certificata  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
             3.  Entro  otto mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice  le  pubbliche  amministrazioni  centrali
          provvedono a:
              a)  istituire  almeno  una casella di posta elettronica
          istituzionale   ed   una   casella   di  posta  elettronica
          certificata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
          protocollo;
              b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni
          tra  l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto
          delle  norme  in materia di protezione dei dati personali e
          previa  informativa  agli interessati in merito al grado di
          riservatezza degli strumenti utilizzati.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 2-quater dell'art. 31
          della  legge  24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999):
             «2-quater.   Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti  di  cui all'articolo 2435 del codice civile puo'
          essere  effettuato  mediante  trasmissione  telematica o su
          supporto  informatico degli stessi, da parte degli iscritti
          negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
          periti  commerciali,  muniti  della  firma  digitale e allo
          scopo    incaricati   dai   legali   rappresentanti   della
          societa'.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «1-bis.  L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
          dell'articolo   2470   del   codice   civile   puo'  essere
          sottoscritto   con   firma  digitale,  nel  rispetto  della
          normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
          dei  documenti  informatici, ed e' depositato, entro trenta
          giorni,  presso  l'ufficio del registro delle imprese nella
          cui  circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
          un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
          2-quater,  della  legge  24  novembre 2000, n. 340. In tale
          caso,  l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
          luogo,   su  richiesta  dell'alienante  e  dell'acquirente,
          dietro   esibizione   del   titolo   da  cui  risultino  il
          trasferimento    e    l'avvenuto    deposito,    rilasciato
          dall'intermediario  che  vi  ha  provveduto  ai  sensi  del
          presente   comma.  Resta  salva  la  disciplina  tributaria
          applicabile agli atti di cui al presente comma.».
             -  Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 57 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131   (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro):
             «1.  Oltre  ai  pubblici  ufficiali,  che hanno redatto,
          ricevuto  o  autenticato  l'atto,  e  ai  soggetti  nel cui
          interesse  fu richiesta la registrazione, sono solidalmente
          obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le
          parti  in  causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero
          dovuto  sottoscrivere  le denunce di cui agli articoli 12 e
          19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli
          articoli  633,  796,  800  e  825  del  codice di procedura
          civile.
             2.  La  responsabilita'  dei  pubblici  ufficiali non si
          estende    al   pagamento   delle   imposte   complementari
          suppletive.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 82 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  23  (Copie di atti e documenti informatici). - 1.
          All'articolo   2712  del  codice  civile  dopo  le  parole:
          «riproduzioni  fotografiche»  e'  inserita  la seguente: «,
          informatiche».
             2.  I  duplicati,  le  copie, gli estratti del documento
          informatico,   anche  se  riprodotti  su  diversi  tipi  di
          supporto,  sono  validi  a  tutti  gli effetti di legge, se
          conformi alle vigenti regole tecniche.
             2-bis.  Le  copie  su  supporto  cartaceo  di  documento
          informatico,   anche  sottoscritto  con  firma  elettronica
          qualificata  o  con  firma  digitale, sostituiscono ad ogni
          effetto  di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
          conformita'  all'originale  in  tutte  le sue componenti e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
             3.   I   documenti   informatici   contenenti   copia  o
          riproduzione   di   atti   pubblici,  scritture  private  e
          documenti   in   genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
          amministrativi  di  ogni  tipo,  spediti  o  rilasciati dai
          depositari  pubblici  autorizzati e dai pubblici ufficiali,
          hanno  piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
          del  codice  civile,  se ad essi e' apposta o associata, da
          parte  di  colui  che  li  spedisce  o  rilascia, una firma
          digitale o altra firma elettronica qualificata.
             4.   Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia  di  documenti  analogici  originali,  formati in
          origine  su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto non
          informatico,  sostituiscono  ad  ogni  effetto di legge gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale  e'  assicurata  da  chi  lo detiene mediante
          l'utilizzo  della  propria  firma  digitale  e nel rispetto
          delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
             5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          possono   essere   individuate   particolari  tipologie  di
          documenti  analogici  originali  unici  per  le  quali,  in
          ragione   di  esigenze  di  natura  pubblicistica,  permane
          l'obbligo   della  conservazione  dell'originale  analogico
          oppure,  in  caso  di  conservazione ottica sostitutiva, la
          loro  conformita'  all'originale deve essere autenticata da
          un  notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
          con   dichiarazione   da  questi  firmata  digitalmente  ed
          allegata al documento informatico.
             6.  La  spedizione  o  il  rilascio  di  copie di atti e
          documenti  di  cui  al  comma 3, esonera dalla produzione e
          dalla   esibizione   dell'originale   formato  su  supporto
          cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
             7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e di esibizione di
          documenti  previsti dalla legislazione vigente si intendono
          soddisfatti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo di
          documenti  informatici,  se  le  procedure  utilizzate sono
          conformi    alle   regole   tecniche   dettate   ai   sensi
          dell'articolo  71 di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze 23 gennaio 2004
          (Modalita'  di assolvimento degli obblighi fiscali relativi
          ai  documenti  informatici  ed  alla  loro  riproduzione in
          diversi tipi di supporto):
             «Art. 7 (Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo
          sui  documenti  informatici).  -  1. L'imposta di bollo sui
          documenti  informatici  e'  corrisposta mediante versamento
          nei  modi  di  cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          237.   L'interessato  presenta  all'Ufficio  delle  entrate
          competente  una  comunicazione contenente l'indicazione del
          numero  presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri
          che  potranno  essere  emessi  o utilizzati durante l'anno,
          nonche'  l'importo  e  gli  estremi dell'avvenuto pagamento
          dell'imposta.
             2.  Entro  il  mese  di  gennaio dell'anno successivo e'
          presentata   dall'interessato   all'Ufficio  delle  entrate
          competente  una  comunicazione contenente l'indicazione del
          numero  dei  documenti informatici, distinti per tipologia,
          formati  nell'anno  precedente e gli estremi del versamento
          dell'eventuale  differenza  dell'imposta,  effettuato con i
          modi  di  cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o
          di   compensazione.   L'importo   complessivo  corrisposto,
          risultante  dalla  comunicazione,  viene  assunto come base
          provvisoria  per la liquidazione dell'imposta per l'anno in
          corso.
             3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16
          della  tariffa,  allegata  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di
          memorizzazione  ottico o con altro mezzo idoneo a garantire
          la non modificabilita' dei dati memorizzati, e' dovuta ogni
          2500  registrazioni  o  frazioni  di esse ed e' versata nei
          modi indicati nel comma 1.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2470 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 2470 (Efficacia e pubblicita'). - Il trasferimento
          delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal
          momento del deposito di cui al successivo comma.
             L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata,
          deve  essere  depositato  entro  trenta  giorni, a cura del
          notaio  autenticante,  presso  l'ufficio del registro delle
          imprese  nella  cui  circoscrizione  e'  stabilita  la sede
          sociale.  In  caso  di  trasferimento  a  causa di morte il
          deposito   e'  effettuato  a  richiesta  dell'erede  o  del
          legatario    verso   presentazione   della   documentazione
          richiesta   per   l'annotazione  nel  libro  dei  soci  dei
          corrispondenti  trasferimenti  in  materia  di societa' per
          azioni.
             Se  la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
          persone,  quella  tra  esse  che per prima ha effettuato in
          buona  fede  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese e'
          preferita  alle  altre,  anche  se il suo titolo e' di data
          posteriore.
             Quando  l'intera  partecipazione  appartiene  ad un solo
          socio   o   muta   la   persona   dell'unico   socio,   gli
          amministratori   devono  depositare  per  l'iscrizione  nel
          registro   delle   imprese   una  dichiarazione  contenente
          l'indicazione  del  cognome  e  nome o della denominazione,
          della   data   e  del  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di
          costituzione,  del  domicilio  o  della sede e cittadinanza
          dell'unico socio.
             Quando  si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
          soci,  gli  amministratori  ne  devono  depositare apposita
          dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
             L'unico  socio  o  colui  che  cessa di essere tale puo'
          provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
             Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi
          quarto  e  quinto  devono  essere  depositate  entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2471 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2471  (Espropriazione della partecipazione). - La
          partecipazione puo' formare oggetto di espropriazione [c.c.
          2462,   2910].   Il   pignoramento   si   esegue   mediante
          notificazione  al  debitore  e  alla  societa' e successiva
          iscrizione nel registro delle imprese.
             L'ordinanza  del  giudice  che  dispone la vendita della
          partecipazione  deve essere notificata alla societa' a cura
          del creditore.
             Se  la  partecipazione  non  e' liberamente trasferibile
          [c.c. 2469, 2470] e il creditore, il debitore e la societa'
          non  si  accordano  sulla  vendita  della  quota stessa, la
          vendita  ha  luogo  all'incanto;  ma la vendita e' priva di
          effetto  se,  entro  dieci  giorni  dall'aggiudicazione, la
          societa'  presenta  un altro acquirente che offra lo stesso
          prezzo.
             Le  disposizioni del comma precedente si applicano anche
          in caso di fallimento di un socio.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2472 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   2472   (Responsabilita'   dell'alienante  per  i
          versamenti  ancora  dovuti).  -  Nel caso di cessione della
          partecipazione  l'alienante e' obbligato solidalmente [c.c.
          1292]   con  l'acquirente,  per  il  periodo  di  tre  anni
          dall'iscrizione   del   trasferimento  nel  registro  delle
          imprese,  per  i versamenti ancora dovuti [c.c. 1408, 2466,
          2964].
             Il  pagamento non puo' essere domandato all'alienante se
          non   quando  la  richiesta  al  socio  moroso  e'  rimasta
          infruttuosa [c.c. 2356].».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2478 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2478 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri
          e  le  altre  scritture  contabili prescritti nell'articolo
          2214 [c.c. 2302], la societa' deve tenere [c.c. 2709]:
              1) [Abrogato]
              2)  il  libro  delle decisioni dei soci, nel quale sono
          trascritti  senza  indugio  sia  i verbali delle assemblee,
          anche  se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese
          ai  sensi  del  primo periodo del terzo comma dell'articolo
          2479;   la  relativa  documentazione  e'  conservata  dalla
          societa';
              3) il libro delle decisioni degli amministratori;
              4)  il  libro  delle  decisioni  del collegio sindacale
          [c.c.  2477] o del revisore nominati ai sensi dell'articolo
          2477.
             I  libri  indicati  nei  numeri  2) e 3) del primo comma
          devono  essere tenuti a cura degli amministratori; il libro
          indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a
          cura dei sindaci o del revisore.
             I  contratti  della  societa'  con  l'unico  socio  o le
          operazioni  a  favore  dell'unico  socio sono opponibili ai
          creditori  della  societa'  solo  se  risultano  dal  libro
          indicato  nel  numero  3  del primo comma o da atto scritto
          avente data certa anteriore al pignoramento.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2478-bis del codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai
          soci).  -  Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza
          degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis,
          2425,  2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo
          quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102]. Esso e'
          presentato  ai  soci  entro  il termine stabilito dall'atto
          costitutivo  e  comunque  non superiore a centoventi giorni
          dalla    chiusura    dell'esercizio   sociale,   salva   la
          possibilita'  di  un  maggior  termine  nei  limiti ed alle
          condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
             Entro   trenta   giorni  dalla  decisione  dei  soci  di
          approvazione  del  bilancio  deve  essere depositata presso
          l'ufficio  del  registro delle imprese [c.c. 2188], a norma
          dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.
             La  decisione  dei  soci  che approva il bilancio decide
          sulla distribuzione degli utili ai soci.
             Possono  essere  distribuiti  esclusivamente  gli  utili
          realmente  conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
          approvato.
             Se  si  verifica  una  perdita del capitale sociale, non
          puo'  farsi  luogo a ripartizione degli utili fino a che il
          capitale   non   sia   reintegrato   o  ridotto  in  misura
          corrispondente.
             Gli  utili  erogati in violazione delle disposizioni del
          presente  articolo  non  sono ripetibili se i soci li hanno
          riscossi  in  buona  fede  in  base a bilancio regolarmente
          approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2479-bis del codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   2479-bis   (Assemblea   dei   soci).   -  L'atto
          costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea
          dei   soci,  tali  comunque  da  assicurare  la  tempestiva
          informazione  sugli  argomenti  da trattare. In mancanza la
          convocazione  e'  effettuata  mediante lettera raccomandata
          spedita  ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel
          domicilio  risultante  dal  registro  delle  imprese  [c.c.
          2366].
             Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio
          puo'   farsi  rappresentare  in  assemblea  e  la  relativa
          documentazione  e'  conservata  secondo  quanto  prescritto
          dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
             Salvo   diversa   disposizione   dell'atto   costitutivo
          l'assemblea  si  riunisce  presso  la  sede  sociale  ed e'
          regolarmente  costituita  con la presenza di tanti soci che
          rappresentano  almeno  la  meta'  del  capitale  sociale  e
          delibera  a  maggioranza  assoluta e, nei casi previsti dai
          numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il
          voto  favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta'
          del capitale sociale.
             L'assemblea   e'   presieduta   dalla  persona  indicata
          nell'atto  costitutivo  o, in mancanza, da quella designata
          dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
          regolarita'  della  costituzione,  accerta l'identita' e la
          legittimazione  dei  presenti, regola il suo svolgimento ed
          accerta  i  risultati  delle votazioni; degli esiti di tali
          accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
             In  ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando
          ad  essa  partecipa  l'intero  capitale sociale e tutti gli
          amministratori  e  sindaci  sono presenti o informati della
          riunione    e    nessuno   si   oppone   alla   trattazione
          dell'argomento.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1-bis.  L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
          dell'articolo   2470   del   codice   civile   puo'  essere
          sottoscritto   con   firma  digitale,  nel  rispetto  della
          normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
          dei  documenti  informatici, ed e' depositato, entro trenta
          giorni,  presso  l'ufficio del registro delle imprese nella
          cui  circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
          un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
          2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva
          la  disciplina  tributaria  applicabile agli atti di cui al
          presente comma.».

        
      
                           (( Art. 16-bis


     Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese


  1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al  comma  3  e  secondo  le  modalita'  ivi  previste,  i  cittadini
comunicano  il  trasferimento  della  propria  residenza  e gli altri
eventi  anagrafici  e  di  stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro  ore  dalla  conclusione del procedimento amministrativo
anagrafico,  l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice
nazionale  delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della
legge  24  dicembre  1954,  n.  1228, e successive modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
  2.  La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti
al  di  fuori  di  quelli  indispensabili  per  la  formazione  e  le
annotazioni  degli  atti  di  stato  civile e di anagrafe costituisce
violazione  dei  doveri  d'ufficio,  ai  fini  della  responsabilita'
disciplinare.
  3.   Con   uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
  4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  5.  Per  favorire  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  massima
diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti
dal   codice   dell'amministrazione   digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo  7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta
e'   attribuita   una   casella  di  posta  elettronica  certificata.
L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli
articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per  mezzo  della  posta.  Le  comunicazioni  che  transitano  per la
predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
  6.  Per  i  medesimi  fini  di cui al comma 5, ogni amministrazione
pubblica  utilizza  unicamente  la  posta elettronica certificata, ai
sensi  dei  citati  articoli  6  e  48  del  codice di cui al decreto
legislativo  n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla  notificazione  per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni  aventi  come  destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,  sono definite le modalita' di rilascio e di uso della
casella  di  posta  elettronica certificata assegnata ai cittadini ai
sensi  del  comma  5  del presente articolo, con particolare riguardo
alle  categorie  a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del
citato  codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche'
le  modalita'  di  attivazione  del  servizio  mediante  procedure di
evidenza   pubblica,   anche  utilizzando  strumenti  di  finanza  di
progetto.  Con  il  medesimo  decreto  sono stabilite le modalita' di
attuazione  di  quanto  previsto  nel comma 6, cui le amministrazioni
pubbliche  provvedono  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio.
  8.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 5 si provvede
mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie assegnate, ai sensi
dell'articolo  27  della  legge  16  gennaio  2003, n. 3, al progetto
«Fondo  di  garanzia  per le piccole e medie imprese» con decreto dei
Ministri   delle  attivita'  produttive  e  per  l'innovazione  e  le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del  29  giugno  2004,  non  impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'alinea  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
conformita'  a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di
connettivita' (SPC)»;
   b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
   «g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della
data,  l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della
fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
  10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2,
della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni, e
dall'articolo  43,  comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di  regolarita'  contributiva  (DURC)  dagli  istituti  o  dagli enti
abilitati  al  rilascio  in  tutti  i  casi in cui e' richiesto dalla
legge.
  11.  In  deroga  alla  normativa  vigente,  per  i datori di lavoro
domestico  gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  e  successive  modificazioni, si intendono
assolti  con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale    (INPS),    attraverso    modalita'   semplificate,   della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
  12.   L'INPS   trasmette,  in  via  informatica,  le  comunicazioni
semplificate  di  cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, all'Istituto
nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
(INAIL),  nonche'  alla  prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  connettivita'  (SPC)  e  nel
rispetto  delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71,
comma  1-bis,  del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6,
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 1 della
          legge  24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni
          (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente):
             «L'INA   promuove  la  circolarita'  delle  informazioni
          anagrafiche   essenziali   al   fine   di  consentire  alle
          amministrazioni  pubbliche  centrali  e locali collegate la
          disponibilita',  in  tempo  reale,  dei  dati relativi alle
          generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati
          dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
          delle entrate.»
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni    (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali):
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
             Il  gia'  citato  decreto  legislativo n. 82 del 2005 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.
             - Si riporta il testo degli artt. 6 e 48 del gia' citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «Art.  6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
          -  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
          posta  elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68, per
          ogni  scambio  di  documenti  e informazioni con i soggetti
          interessati   che   ne   fanno   richiesta   e   che  hanno
          preventivamente  dichiarato  il  proprio indirizzo di posta
          elettronica certificata.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che
          non sia diversamente stabilito.».
             «Art.  48  -  (Posta  elettronica  certificata). - 1. La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante  la  posta  elettronica  certificata  ai sensi del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
          n. 68.
             2.  La  trasmissione  del  documento informatico per via
          telematica,   effettuata   mediante  la  posta  elettronica
          certificata,  equivale,  nei  casi  consentiti dalla legge,
          alla notificazione per mezzo della posta.
             3.  La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento  informatico trasmesso mediante posta elettronica
          certificata  sono  opponibili  ai  terzi  se  conformi alle
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
          tecniche.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «Art.  8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini). -
          1.   Lo   Stato   promuove   iniziative  volte  a  favorire
          l'alfabetizzazione    informatica    dei    cittadini   con
          particolare   riguardo   alle   categorie   a   rischio  di
          esclusione,  anche  al  fine  di  favorire  l'utilizzo  dei
          servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
          di pubblica amministrazione):
             «Art.   27   (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
          tecnologica  nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Nel
          perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
          economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
          l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
          coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
          e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
          lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
          grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
          preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
          per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
          finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
          cui  al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e finanziare
          progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
          con le medesime caratteristiche.
             2.  Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
          societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
          comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
          la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
          relativo  e'  istituito  il  «Fondo  di finanziamento per i
          progetti  strategici  nel settore informatico», iscritto in
          una  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
             3.  Per  il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
          autorizzata  la  spesa  di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
          51.646.000  euro  per  l'anno  2003  e  77.469.000 euro per
          l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
             4.  Le  risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera
          b),  secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          destinate  al  finanziamento  dei  progetti  innovativi nel
          settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
          2  e  a  tal  fine vengono mantenute in bilancio per essere
          versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
             5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
          puo'  essere  rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma
          3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e
          successive modificazioni.
             7.   Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie
          assicura  il  raccordo  con  il  Ministro  per  la funzione
          pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
          l'ordinamento  organizzativo  e  funzionale delle pubbliche
          amministrazioni.
             8.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  per  introdurre  nella  disciplina  vigente  le norme
          necessarie   ai   fini   del   conseguimento  dei  seguenti
          obiettivi:
              a)  diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
          cittadini  e  alle  imprese,  anche  con  l'intervento  dei
          privati,  nel  rispetto dei principi di cui all'articolo 97
          della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
              b)   [diffusione   e  uso  della  carta  nazionale  dei
          servizi];
              c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
              d)  ricorso  a  procedure  telematiche  da  parte della
          pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
          servizi,   potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la CONSIP Spa
          (concessionaria servizi informativi pubblici);
              e)   estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
          nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati;
              f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
          nella contabilita' e nella tesoreria;
              g)    alfabetizzazione    informatica    dei   pubblici
          dipendenti;
              h)   impiego   della   telematica  nelle  attivita'  di
          formazione dei dipendenti pubblici;
              i)  diritto  di  accesso e di reclamo esperibile in via
          telematica  da  parte  dell'interessato nei confronti delle
          pubbliche amministrazioni.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             10.  All'articolo  29  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) ... ;
              b)  al  comma  7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
          amministrazione  (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
          alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 6».
             -  Si  riporta  il testo del comma 213 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «213.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella pubblica amministrazione, sono definite,
          in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
          pubblico di connettivita' (SPC):
              a)  le  regole  di identificazione univoca degli uffici
          centrali  e  periferici  delle  amministrazioni destinatari
          della fatturazione;
              b)   le   regole   tecniche   relative  alle  soluzioni
          informatiche   da   utilizzare   per   l'emissione   e   la
          trasmissione  delle  fatture elettroniche e le modalita' di
          integrazione con il Sistema di interscambio;
              c)  le  linee  guida  per l'adeguamento delle procedure
          interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
          alla gestione delle fatture elettroniche;
              d)  le  eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
          209,    limitatamente    a    determinate    tipologie   di
          approvvigionamenti;
              e)  la  disciplina  dell'utilizzo, tanto da parte degli
          operatori  economici, quanto da parte delle amministrazioni
          interessate,  di  intermediari  abilitati,  ivi  compresi i
          certificatori  accreditati  ai  sensi  dell'articolo 29 del
          codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n. 82, allo svolgimento delle
          attivita'  informatiche  necessarie  all'assolvimento degli
          obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
              f)  le  eventuali  misure  di supporto, anche di natura
          economica, per le piccole e medie imprese;
              g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
          di  cui  al  comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con
          possibilita'  di  introdurre  gradualmente  il passaggio al
          sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
              g-bis)   le   regole   tecniche   idonee   a  garantire
          l'attestazione  della  data,  l'autenticita' dell'origine e
          l'integrita'  del  contenuto  della fattura elettronica, di
          cui  all'articolo  21,  comma 3, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
          modificazioni, per ogni fine di legge.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 18 della
          legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi):
             «2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
          soggettivi,  necessari  per l'istruttoria del procedimento,
          sono   acquisiti   d'ufficio   quando   sono   in  possesso
          dell'amministrazione   procedente,  ovvero  sono  detenuti,
          istituzionalmente,   da  altre  pubbliche  amministrazioni.
          L'amministrazione    procedente    puo'   richiedere   agli
          interessati  i  soli  elementi necessari per la ricerca dei
          documenti.».
             -  Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del
          2000, n. 445:
             «5.  In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'   personali   e   fatti  presso  l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione  del  certificato  non  sono  necessari e le
          suddette  informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri, con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di
          lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a sostegno del
          reddito  e  nel  settore  previdenziale),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996, n. 608, e
          successive modificazioni:
             «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). -
          1.   [Nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina  del
          collocamento  ordinario,  agricolo  e  dello  spettacolo, i
          datori  di  lavoro  privati  e  gli enti pubblici economici
          procedono  a  tutte  le  assunzioni  nell'osservanza  delle
          disposizioni  di legge vigenti in materia. Restano ferme le
          norme  in  materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
          di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo
          8  della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e dell'articolo 2
          del  decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398].
             2.  In  caso  di  instaurazione  del  rapporto di lavoro
          subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e
          continuativa,  anche  nella  modalita' a progetto, di socio
          lavoratore  di cooperativa e di associato in partecipazione
          con  apporto  lavorativo,  i  datori di lavoro privati, ivi
          compresi  quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le
          pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
          al  Servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale e'
          ubicata  la  sede  di  lavoro entro il giorno antecedente a
          quello  di  instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante
          documentazione   avente  data  certa  di  trasmissione.  La
          comunicazione   deve   indicare   i   dati  anagrafici  del
          lavoratore,  la  data  di assunzione, la data di cessazione
          qualora  il  rapporto  non  sia  a  tempo indeterminato, la
          tipologia  contrattuale,  la  qualifica  professionale e il
          trattamento  economico  e  normativo applicato. La medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento  e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
          ad  essi  assimilata.  Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla  data  di  assunzione,  al Servizio competente nel cui
          ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro sede operativa,
          l'assunzione,  la  proroga  e  la cessazione dei lavoratori
          temporanei assunti nel mese precedente.
             2-bis.   In   caso   di  urgenza  connessa  ad  esigenze
          produttive,  la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
          effettuata   entro  cinque  giorni  dall'instaurazione  del
          rapporto  di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
          entro   il   giorno  antecedente  al  Servizio  competente,
          mediante  comunicazione  avente data certa di trasmissione,
          la  data  di  inizio  della prestazione, le generalita' del
          lavoratore e del datore di lavoro.
             3. [A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro
          e'    tenuto   a   consegnare   al   lavoratore,   all'atto
          dell'assunzione,     una    dichiarazione,    sottoscritta,
          contenente  i dati della registrazione effettuata nel libro
          matricola  in  uso.  Nel  caso  in  cui  non si applichi il
          contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
          ad  indicare  la  durata delle ferie, la periodicita' della
          retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
          durata  normale  giornaliera  o  settimanale  di lavoro. La
          mancata  consegna  al lavoratore della dichiarazione di cui
          al   presente  comma  ed  il  mancato  invio  alla  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego della comunicazione di cui
          al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
          puniti  con  la  sanzione  amministrativa da lire 500.000 a
          lire  3.000.000  per ciascun lavoratore interessato. Con la
          medesima  sanzione  e' punita l'omessa esibizione del libro
          matricola   nel   caso  in  cui  da  quest'ultima  consegua
          l'impossibilita'  di  accertare  che  il registro sia stato
          compilato antecedentemente all'assunzione].
             4.  [Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          prevista  dalle  vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
          provvede  periodicamente a darne comunicazione alla sezione
          circoscrizionale per l'impiego].
             5.  [Ove  il  datore di lavoro intenda beneficiare delle
          agevolazioni  eventualmente  previste  per l'assunzione, la
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  viene  integrata con
          l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  provvede alle conseguenti
          comunicazioni    agli    enti    gestori   delle   predette
          agevolazioni.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza    sociale    viene   determinato   un   modello
          semplificato   per   tutte   le  predette  comunicazioni  e
          dichiarazioni].
             6.  Il  datore  di  lavoro  ha facolta' di effettuare le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per  il  tramite  dei  soggetti di cui all'articolo 1 della
          legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  e  degli altri soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e  all'amministrazione del personale dipendente del settore
          agricolo  ovvero  dell'associazione sindacale dei datori di
          lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
          confronti  di  quest'ultima  puo'  altresi' esercitare, con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, della citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
             7.  [Il  datore  di  lavoro  che  assume senza osservare
          l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223, e' punito con la sanzione
          amministrativa  prevista  dal  comma  3, terzo periodo, per
          ogni  lavoratore  riservatario non assunto. Inoltre, fino a
          che  rimane  inadempiente  al  predetto  obbligo,  non puo'
          godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da
          quella  regionale,  con riferimento ai lavoratori che abbia
          assunto dal momento della violazione].
             8.  [Presso  le  sezioni  circoscrizionali per l'impiego
          possono  essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
          particolare   riguardo  ai  controlli  sul  rispetto  delle
          disposizioni  contenute  nei  commi precedenti. Ai predetti
          nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
          provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
          anche  personale  di profilo professionale non ispettivo in
          possesso   di  adeguata  professionalita'.  A  quest'ultimo
          personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
          i  poteri  di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazione,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638].
             9.  Per  far  fronte  ai  maggiori impegni in materia di
          ispezione  e  di servizi all'impiego derivanti dal presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza  corsi  di  riqualificazione professionale per il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita'  e'  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
          l'anno  1995  e  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
          1996,  1997  e  1998.  Al relativo onere, comprensivo delle
          spese  di  missione  per  tutto  il personale, di qualsiasi
          livello  coinvolto  nell'attivita'  formativa si provvede a
          carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148 , convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
             10.  Le  convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
          dell'articolo  1,  comma  13,  del decreto-legge 1° ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia.
             11.   Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso  pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
          individuati  tra  i  soggetti  che  si presentano presso le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici   giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da
          avviare  si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio con
          precedenza  per  coloro  che  risultino gia' inseriti nelle
          graduatorie  di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56.
             12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al
          comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle
          liste  nel  limite  massimo di sessanta mesi, salvo diversa
          deliberazione  delle commissioni regionali per l'impiego le
          quali  possono  anche rideterminare, ai sensi dell'articolo
          10,  comma  3,  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56 ,
          l'incidenza,   sulle   graduatorie,   degli   elementi  che
          concorrono  alla loro formazione. Gli orientamenti generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative  del decreto del Presidente della Repubblica 9
          maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13.
             13.  Nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 2,
          comma  9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine di
          realizzare  una  piu'  efficiente  azione amministrativa in
          materia   di   collocamento,   sono   dettate  disposizioni
          modificative  delle  norme del decreto del Presidente della
          Repubblica  18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
          razionalizzare  i  procedimenti  amministrativi concernenti
          gli  esoneri  parziali,  le compensazioni territoriali e le
          denunce  dei  datori  di lavoro, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e'  emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata   dal  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  346  del  1994,  anche  con il concerto del
          Ministro  degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
          vigore  del decreto e comunque per un periodo non superiore
          a  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  rimane  sospesa  l'efficacia delle norme
          recate  dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
          e  del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie.
             14.  In attesa della piena attuazione del riordino degli
          uffici   periferici   del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  il personale dei nuclei dell'Arma dei
          carabinieri  in  servizio  presso l'ispettorato provinciale
          del    lavoro    dipende,    funzionalmente,    dal    capo
          dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
          dal   comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e
          operante  alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  il quale, con proprio decreto,
          puo'  attribuire  compiti specifici in materia di ispezione
          al   fine   di   potenziare  i  servizi  di  vigilanza  per
          l'applicazione  della  normativa nel settore del lavoro. La
          dotazione    organica   del   contingente   dell'Arma   dei
          carabinieri   di   cui  all'articolo  16  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  marzo  1955,  n. 520, e'
          aumentata  di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali,
          novanta  unita'  ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
          ventidue  unita'  ripartite tra i gradi di vice brigadiere,
          brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti
          al  ruolo  appuntati  e  carabinieri.  All'onere  derivante
          dall'incremento  relativo  alle centodue unita' valutato in
          lire  1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
          a  decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello
          stanziamento  iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
          di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
          gli   anni  successivi.  All'onere  relativo  alle  residue
          quarantuno  unita'  si  provvede ai sensi e per gli effetti
          del  decreto  dell'assessorato del lavoro, della previdenza
          sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione
          della  regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
          nella  Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del
          20 luglio 1996.
             15.   Contro   i  provvedimenti  adottati  dagli  uffici
          provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in  favore  dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
          provvedimenti  adottati  dagli  ispettorati provinciali del
          lavoro  in  materia  di  rilascio dei libretti di lavoro in
          favore  della  medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
          ricorso,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricevimento  del  provvedimento impugnato, rispettivamente,
          al  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
          massima   occupazione   e   al  direttore  dell'ispettorato
          regionale   del  lavoro,  competenti  per  territorio,  che
          decidono  con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
          predetti  provvedimenti,  pendenti  alla data del 14 giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 71 del
          gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «1-bis.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
          del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
          delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche  e  di  sicurezza per il funzionamento del sistema
          pubblico di connettivita'.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 6 dell'art. 4-bis del
          decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181, e successive
          modificazioni  (Disposizioni  per  agevolare l'incontro fra
          domanda  ed  offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo
          45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144):
             «6.   Le   comunicazioni   di   assunzione,  cessazione,
          trasformazione  e  proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
          subordinato,  associato, dei tirocini e di altre esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio  competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
          la  sede  di  lavoro,  con i moduli di cui al comma 7, sono
          valide   ai   fini   dell'assolvimento  degli  obblighi  di
          comunicazione  nei  confronti  delle  direzioni regionali e
          provinciali   del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme  previdenziali  sostitutive  o esclusive, nonche' nei
          confronti   della   Prefettura-Ufficio   territoriale   del
          Governo.».

        
      
                              Art. 17.


Incentivi   per  il  rientro  in  Italia  di  docenti  e  ricercatori
scientifici  residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta
per  attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente
                               estero


  1.  I  redditi  di  lavoro  dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori,  che  in  possesso  di  titolo di studio universitario o
equiparato,  siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto  documentata  attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri  di  ricerca  pubblici  o privati o universita' per almeno due
anni  continuativi  che  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la  loro  attivita'  in  Italia,  e  che  conseguentemente  divengono
fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello Stato, sono imponibili
solo  per  il  10  per  cento,  ai  fini delle imposte dirette, e non
concorrono   alla   formazione  del  valore  della  produzione  netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al  presente comma si applica, (( a decorrere dal 1° gennaio 2009, ))
nel  periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore diviene fiscalmente
residente  nel  territorio  dello  Stato e nei due periodi di imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modifiche,  si
interpretano  nel  senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche  ai  soggetti  residenti  e  alle  stabili  organizzazioni  nel
territorio  dello  Stato  di  soggetti  non residenti che eseguono le
attivita'  di  ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con
imprese residenti o localizzate (( negli Stati membri della Comunita'
europea,  negli  Stati  aderenti  all'accordo  sullo Spazio economico
europeo  ))  ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista
di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
  2-bis.  Per  l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  giugno  1977,  n.  701,  come
determinata  dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203,  e'  integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione  di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  287, come determinata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dei commi da 280 a 283 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  296  del 2006, e successive
          modificazioni:
             «280.  A  decorrere  dal  periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
          del  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
          misura  del  10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
          di  ricerca  industriale  e  di sviluppo precompetitivo, in
          conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
          di  Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
          a  285.  La  misura  del  10 per cento e' elevata al 40 per
          cento  qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
          a  contratti  stipulati con universita' ed enti pubblici di
          ricerca.».
             «281.   -  Ai  fini  della  determinazione  del  credito
          d'imposta  i  costi  non  possono,  in  ogni caso, superare
          l'importo  di  50  milioni  di  euro  per  ciascun  periodo
          d'imposta.».
             «282.  Il  credito  d'imposta deve essere indicato nella
          relativa  dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
          formazione   del   reddito   ne'   della   base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
          comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,  ed  e'
          utilizzabile  ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte sui
          redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          dovute  per  il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
          comma  280  sono  state sostenute; l'eventuale eccedenza e'
          utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, e successive
          modificazioni,  a  decorrere dal mese successivo al termine
          per   la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo d'imposta con riferimento al quale il
          credito e' concesso.».
             «283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze
          da  adottare  entro  il 31 marzo 2008, sono individuati gli
          obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto
          attiene  alla  definizione  delle  attivita'  di  ricerca e
          sviluppo   agevolabili   e  le  modalita'  di  verifica  ed
          accertamento  della  effettivita'  delle  spese sostenute e
          coerenza  delle stesse con la disciplina comunitaria di cui
          al comma 280.».
             Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 giugno
          1977,  n.  701  recante  «Approvazione  del  regolamento di
          esecuzione   del   D.P.R.  21  aprile  1972,  n.  472,  sul
          riordinamento  e potenziamento della Scuola superiore della
          pubblica  amministrazione»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° ottobre 1977, n. 268.
             Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 287 recante
          «Riordino    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 11 della
          L.  15  marzo  1997,  n.  59»  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 18.


Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
     formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali


  1.    In   considerazione   della   eccezionale   crisi   economica
internazionale  e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo   delle   risorse   disponibili,  fermi  i  criteri  di
ripartizione  territoriale  e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto   ai   sensi   degli  articoli  6-quater  e  6-quinques  del
decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,  convertito,  con  ((
modificazioni,  dalla  ))  legge  6  agosto  2008,  n.  133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con
il  Ministro  ((  delle  infrastrutture e dei trasporti )) per quanto
attiene  alla  lettera  b),  in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede  europea,  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   assegna   una  quota  delle  risorse  nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
   a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito
nello  stato  di  previsione del Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del
Fondo  per  l'occupazione,  nonche'  le risorse comunque destinate al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali concessi in deroga alla
normativa  vigente  e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla
formazione;
   b)  al  Fondo  infrastrutture  di  cui  all'art.  6-quinquies  del
decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,  ((  convertito,  con
modificazioni,  dalla  ))  legge  6 agosto 2008, n. 133, anche per la
messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di  risanamento
ambientale,  per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali
ed  archeologiche,  per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
  ((  b-bis)  al  Fondo  per  la  competitivita' e lo sviluppo di cui
all'articolo  1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
il  sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da
parte delle imprese e dei centri di ricerca;
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  per le risorse del Fondo per
l'occupazione,  le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione
e   formazione   sono  utilizzate  per  attivita'  di  apprendimento,
prioritariamente  svolte in base a libere convenzioni volontariamente
sottoscritte  anche  con  universita'  e scuole pubbliche, nonche' di
sostegno  al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottare  previa  intesa  in  sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni,  sono  definite  le  modalita' di utilizzo
delle  ulteriori  risorse  rispetto a quelle di cui al presente comma
per  le  diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli
indirizzi  assunti  in sede europea, con esclusione delle risorse del
Fondo per l'occupazione. ))
  3.  Per  le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per  cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del
Centro-Nord.
  4.  Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo
20.
  ((  4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di
realizzazione  delle  infrastrutture  occorrenti  al  superamento del
disagio  abitativo,  con  corrispondente  attivazione  delle forme di
partecipazione  finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure
previste  ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  come  modificato  da  ultimo dal presente comma, possono essere
realizzate  anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le
risorse  finanziarie  rese  disponibili ai sensi del comma 1, lettera
b),  del  presente  articolo,  nonche'  quelle  autonomamente messe a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate  di  pertinenza  di ciascuna regione. Per le medesime
finalita',  all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla
seguente: «sentita»;
   b)  al  comma  12  sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto
previsto dal comma 12-bis,»;
   c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
  «12-bis.  Per  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari  e
immediatamente   realizzabili   di   edilizia  residenziale  pubblica
sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle
piu'  pressanti  esigenze  abitative,  e'  destinato l'importo di 100
milioni  di  euro  a  valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge  1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222.  Alla ripartizione tra le
regioni  interessate  si  provvede  con  decreto  del  Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
  4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l,
comma  92,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al  relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
  4-quater.  All'articolo  78,  comma  3, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133,  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: «Alla
gestione  ordinaria  si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis,
comma  17.  Il  concorso  agli  obiettivi  per  gli  anni 2009 e 2010
stabiliti  per  il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis
e' a carico del piano di rientro».
  4-quinquies.  La  tempistica prevista per le entrate e le spese del
piano  di  rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  e'  rimodulata  con  apposito accordo tra il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e   il  commissario
straordinario  del  Governo  in  modo  da  garantire  la  neutralita'
finanziaria,  in  termini  di  saldi  di  finanza pubblica, di quanto
disposto  dall'ultimo  periodo  del comma 3 del medesimo articolo 78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
  4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella
misura  dello  0,5  per  cento  alle  finalita'  di cui alla medesima
disposizione  e,  nella  misura  dell'1,5  per  cento,  e' versata ad
apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
  4-septies.  All'articolo  13,  comma  1, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  dopo  le  parole: «dei servizi pubblici locali» sono
inserite  le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali
di  committenza  apprestati  a  livello  regionale a supporto di enti
senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo  3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163».
  4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:  «producono  servizi  di
interesse  generale»  sono  inserite  le  seguenti: «e che forniscono
servizi  di  committenza  o  di  centrali  di  committenza  a livello
regionale   a   supporto   di   enti   senza  scopo  di  lucro  e  di
amministrazioni  aggiudicatrici  di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo degli artt. 6-quater e 6-quinquies
          del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.    6-quater   (Concentrazione   strategica   degli
          interventi  del Fondo per le aree sottoutilizzate). - 1. Al
          fine  di  rafforzare  la  concentrazione  su  interventi di
          rilevanza  strategica nazionale delle risorse del Fondo per
          le  aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
          27  dicembre  2002,  n. 289, e successive modificazioni, su
          indicazione   dei  Ministri  competenti  sono  revocate  le
          relative      assegnazioni     operate     dal     Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          per  il  periodo  2000-2006  in  favore  di amministrazioni
          centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006,
          nel  limite  dell'ammontare delle risorse che entro la data
          del  31  maggio 2008 non sono state impegnate o programmate
          nell'ambito  di  accordi  di  programma quadro sottoscritti
          entro  la  medesima data, con esclusione delle assegnazioni
          per  progetti  di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e'
          fatta  salva  la  ripartizione  dell'85% delle risorse alle
          regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del
          Centro-Nord.
             2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1, per le analoghe
          risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio
          per  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano.  Il  CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
          economico,   definisce,   di   concerto   con   i  Ministri
          interessati,  i  criteri e le modalita' per la ripartizione
          delle  risorse  disponibili previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che
          siano  gia'  state  trasferite ai soggetti assegnatari sono
          versate  in  entrata  nel  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  alla  unita'  previsionale  di  base in cui e'
          iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.».
             «Art.   6-quinquies   (Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi   finalizzati   al   potenziamento   della  rete
          infrastrutturale  di livello nazionale). - 1. E' istituito,
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo
          economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
          finanziamento,    in   via   prioritaria,   di   interventi
          finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
          livello    nazionale,    ivi    comprese    le    reti   di
          telecomunicazione   e   quelle   energetiche,   di  cui  e'
          riconosciuta   la   valenza   strategica   ai   fini  della
          competitivita'  e  della  coesione  del  Paese. Il fondo e'
          alimentato  con  gli  stanziamenti  nazionali assegnati per
          l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
          2007-2013  in  favore  di programmi di interesse strategico
          nazionale,  di  progetti  speciali  e  di riserve premiali,
          fatte  salve  le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
          siano  state  vincolate  all'attuazione  di  programmi gia'
          esaminati   dal  CIPE  o  destinate  al  finanziamento  del
          meccanismo  premiale  disciplinato  dalla  delibera  CIPE 3
          agosto 2007, n. 82.
             2.  Con  delibera  del  CIPE,  su proposta del Ministero
          dello  sviluppo  economico  d'intesa con il Ministero delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   si   provvede  alla
          ripartizione  del  fondo  di  cui  al  comma  1, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  fermo  restando  il  vincolo di concentrare
          nelle   regioni   del   Mezzogiorno   almeno   l'85%  degli
          stanziamenti   nazionali   per   l'attuazione   del  Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
          delibera  del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere
          delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
          carattere   finanziario.   Nel   rispetto  delle  procedure
          previste  dal  regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
          dell'11   luglio   2006,   e  successive  modificazioni,  i
          Programmi   operativi   nazionali  finanziati  con  risorse
          comunitarie   per   l'attuazione   del   Quadro  strategico
          nazionale   per   il   periodo   2007-2013  possono  essere
          ridefiniti  in  coerenza  con i principi di cui al presente
          articolo.
             3.  Costituisce  un  principio  fondamentale,  ai  sensi
          dell'art.   117,   terzo   comma,  della  Costituzione,  la
          concentrazione,  da  parte delle regioni, su infrastrutture
          di  interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
          strategico  nazionale  per  il periodo 2007-2013 in sede di
          predisposizione  dei  programmi finanziati dal Fondo per le
          aree  sottoutilizzate,  di  cui  all'art. 61 della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289,  e successive modificazioni, e di
          ridefinizione    dei   programmi   finanziati   dai   Fondi
          strutturali comunitari.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 841 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «841.  Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
          misure  di  sostegno all'innovazione industriale, presso il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  istituito, ferme
          restando  le  vigenti  competenze del CIPE, il Fondo per la
          competitivita'  e  lo  sviluppo, al quale sono conferite le
          risorse  assegnate  ai  Fondi  di cui all'art. 60, comma 3,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
          legge  23  dicembre  1998, n. 448, che sono contestualmente
          soppressi.  Al  Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
          milioni  di  euro  per il 2007 e di 360 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
          finanziamento   dei  progetti  di  cui  al  comma  842,  la
          continuita'   degli  interventi  previsti  dalla  normativa
          vigente.  Per  la  programmazione delle risorse nell'ambito
          del  Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
          le  disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  quelle dettate per il funzionamento del
          Fondo  di  cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  Il  Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
          gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
          coerenza  con i relativi documenti di programmazione, dalle
          risorse  assegnate  dal  CIPE  al  Ministero dello sviluppo
          economico  nell'ambito  del  riparto  del Fondo per le aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  e,  per gli
          esercizi  successivi  al  2009,  dalle risorse stanziate ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
             -  Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si veda
          nei riferimenti normativi all'art. 16-bis.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  11  (Piano  Casa).  -  1. Al fine di garantire su
          tutto  il  territorio nazionale i livelli minimi essenziali
          di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
          umana,   e'   approvato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) e
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni,    su    proposta    del    Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
             2.  Il  piano  e'  rivolto all'incremento del patrimonio
          immobiliare   ad  uso  abitativo  attraverso  l'offerta  di
          abitazioni  di  edilizia  residenziale,  da  realizzare nel
          rispetto   dei   criteri  di  efficienza  energetica  e  di
          riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
          di  capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
          a prima casa per:
              a)    nuclei   familiari   a   basso   reddito,   anche
          monoparentali o monoreddito;
              b) giovani coppie a basso reddito;
              c)   anziani   in   condizioni   sociali  o  economiche
          svantaggiate;
              d) studenti fuori sede;
              e)   soggetti   sottoposti  a  procedure  esecutive  di
          rilascio;
              f)  altri  soggetti  in  possesso  dei requisiti di cui
          all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
              g)  immigrati  regolari  a  basso reddito, residenti da
          almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
          cinque anni nella medesima regione.
             3.  Il  piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  ha ad
          oggetto   la   costruzione   di   nuove   abitazioni  e  la
          realizzazione   di   misure   di  recupero  del  patrimonio
          abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
          oggettivi   che   tengano   conto   dell'effettivo  bisogno
          abitativo  presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,
          attraverso i seguenti interventi:
              a)  costituzione  di  fondi  immobiliari destinati alla
          valorizzazione  e  all'incremento  dell'offerta  abitativa,
          ovvero  alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
          innovativi  e  con  la  partecipazione  di  altri  soggetti
          pubblici   o   privati,  articolati  anche  in  un  sistema
          integrato  nazionale  e  locale,  per  l'acquisizione  e la
          realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
              b)  incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
          le  risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
          edilizia  pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti di
          titolo legittimo, con le modalita' previste dall'art. 13;
              c)  promozione  da parte di privati di interventi anche
          ai  sensi  della parte II, titolo III, capo III, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163;
              d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in favore di
          cooperative  edilizie costituite tra i soggetti destinatari
          degli  interventi,  potendosi  anche  prevedere  termini di
          durata  predeterminati  per  la  partecipazione  di ciascun
          socio,  in  considerazione  del  carattere solo transitorio
          dell'esigenza abitativa;
              e)  realizzazione  di programmi integrati di promozione
          di edilizia residenziale anche sociale.
             4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
          promuove  la stipulazione di appositi accordi di programma,
          approvati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla
          effettiva   richiesta   abitativa   nei  singoli  contesti,
          rapportati   alla   dimensione  fisica  e  demografica  del
          territorio  di  riferimento, attraverso la realizzazione di
          programmi  integrati di promozione di edilizia residenziale
          e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati da elevati
          livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
          sicurezza  e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
          attraverso   la  risoluzione  dei  problemi  di  mobilita',
          promuovendo  e  valorizzando  la partecipazione di soggetti
          pubblici  e  privati.  Decorsi novanta giorni senza che sia
          stata   raggiunta   la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati.
             5.  Gli  interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
          attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo
          III,  capo  III,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
              a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore
          dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
          abitativo;
              b)   incrementi   premiali   di   diritti   edificatori
          finalizzati  alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e
          miglioramento  della  qualita'  urbana,  nel rispetto delle
          aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
          riservati  alle  attivita' collettive, a verde pubblico o a
          parcheggi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
              c)  provvedimenti  mirati  alla  riduzione del prelievo
          fiscale   di   pertinenza   comunale   o   degli  oneri  di
          costruzione;
              d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
          3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
          conferimento  al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto
          delle spese di gestione degli immobili;
              e)  la  cessione,  in  tutto  o  in  parte, dei diritti
          edificatori  come  corrispettivo per la realizzazione anche
          di  unita'  abitative  di  proprieta' pubblica da destinare
          alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
          alienazione  in favore delle categorie sociali svantaggiate
          di cui al comma 2.
             6.  I  programmi  di  cui  al comma 4 sono finalizzati a
          migliorare  e  a diversificare, anche tramite interventi di
          sostituzione   edilizia,  l'abitabilita',  in  particolare,
          nelle  zone  caratterizzate  da  un  diffuso  degrado delle
          costruzioni e dell'ambiente urbano.
             7.  Ai  fini della realizzazione degli interventi di cui
          al  comma  3,  lettera  e),  l'alloggio  sociale, in quanto
          servizio  economico  generale,  e'  identificato,  ai  fini
          dell'esenzione  dall'obbligo  della notifica degli aiuti di
          Stato,  di  cui  agli  articoli  87  e  88 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea, come parte essenziale e
          integrante  della  piu'  complessiva  offerta  di  edilizia
          residenziale  sociale,  che  costituisce  nel  suo  insieme
          servizio   abitativo   finalizzato  al  soddisfacimento  di
          esigenze primarie.
             8.  In  sede di attuazione dei programmi di cui al comma
          4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
          per  la  verifica periodica delle fasi di realizzazione del
          piano,  in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
          finanziarie,  potendosi  conseguentemente disporre, in caso
          di   scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle  risorse
          finanziarie  pubbliche  verso  modalita' di attuazione piu'
          efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
          delle  procedure di cui al presente articolo possono essere
          oggetto   di  successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
          dall'acquisto originario.
             9.   L'attuazione   del   piano  nazionale  puo'  essere
          realizzata,  in alternativa alle previsioni di cui al comma
          4,  con  le  modalita'  approvative  di  cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV, del citato codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             10.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio,
          costituita  da  aree  ed  edifici non piu' utilizzati, puo'
          essere   destinata   alla  realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal  presente articolo, sulla base di accordi tra
          l'Agenzia  del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
          edifici  non  piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
          gli enti locali.
             11.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i
          comuni  e le province possono associarsi ai sensi di quanto
          previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267,  e successive modificazioni. I programmi integrati
          di  cui  al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
          nazionale.   Alla   loro   attuazione   si   provvede   con
          l'applicazione  dell'art.  81  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e successive
          modificazioni.
             12.   Fermo   quanto  previsto  dal  comma  12-bis,  per
          l'attuazione   degli   interventi   previsti  dal  presente
          articolo  e'  istituito  un Fondo nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, nel
          quale  confluiscono  le risorse finanziarie di cui all'art.
          1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui
          all'art.  3,  comma  108,  della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  sentite  le regioni, nonche' di cui agli articoli 21,
          21-bis,  ad  eccezione  di quelle gia' iscritte nei bilanci
          degli  enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge
          1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  29  novembre  2007,  n.  222,  e  successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  provvedimenti  adottati  in
          attuazione  delle  disposizioni legislative citate al primo
          periodo  del  presente comma, incompatibili con il presente
          articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
          di   cui   agli   articoli  21,  21-bis  e  41  del  citato
          decreto-legge  n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere iscritte sul Fondo di cui
          al   presente  comma,  negli  importi  corrispondenti  agli
          effetti  in  termini  di  indebitamento  netto previsti per
          ciascun  anno  in  sede  di  iscrizione  in  bilancio delle
          risorse  finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
          spesa.
             12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
          e  immediatamente  realizzabili  di  edilizia  residenziale
          pubblica  sovvenzionata  di  competenza  regionale, diretti
          alla  risoluzione  delle piu' pressanti esigenze abitative,
          e'  destinato  l'importo  di  100  milioni di euro a valere
          sulle  risorse  di  cui  all'art.  21  del decreto-legge 1°
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  novembre  2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
          regioni  interessate  si  provvede con decreto del Ministro
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  previo  accordo
          intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
             13.  Ai  fini  del  riparto  del  Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, di cui
          all'art.  11  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
          certificato  storico  di residenza da almeno dieci anni nel
          territorio  nazionale  ovvero  da  almeno cinque anni nella
          medesima regione.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 92 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
             «92.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'art.  1,  comma  459,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  3
          milioni  di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle
          risorse previste ai sensi del comma 78.».
             -  Si  riporta il testo del comma 3 e 4 dell'art. 78 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «3.  La  gestione  commissariale  del comune assume, con
          bilancio   separato   rispetto   a  quello  della  gestione
          ordinaria,  tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte le
          obbligazioni  assunte  alla  data  del  28  aprile 2008. Le
          disposizioni   dei  commi  precedenti  non  incidono  sulle
          competenze  ordinarie  degli  organi comunali relativamente
          alla  gestione  del  periodo  successivo  alla  data del 28
          aprile  2008.  Alla  gestione  ordinaria  si applica quanto
          previsto  dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso agli
          obiettivi  per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
          di  Roma  ai  sensi  del citato art. 77-bis e' a carico del
          piano di rientro.».
             «4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria  del  comune e delle societa' da esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio,  entro  il  30 settembre 2008, ovvero entro altro
          termine  indicato  nei decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  di  cui  ai  commi  1 e 2, e' presentato dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi  trenta  giorni,  con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti  delle  risorse  allo scopo destinate a legislazione
          vigente.   E'   autorizzata   l'apertura  di  una  apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe,  anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
          somme  derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  anche  non  scadute,  e  contiene misure idonee a
          garantire    il    sollecito   rientro   dall'indebitamento
          pregresso.  Il  Commissario  straordinario potra' recedere,
          entro  lo  stesso termine di presentazione del piano, dalle
          obbligazioni  contratte  dal Comune anteriormente alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 13 del
          decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  2006, n. 248, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  13  (Norme  per  la  riduzione  dei  costi  degli
          apparati  pubblici  regionali  e  locali  e  a tutela della
          concorrenza).  -  1.  Al  fine  di  evitare  alterazioni  o
          distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
          la   parita'  degli  operatori,  le  societa',  a  capitale
          interamente  pubblico  o  misto,  costituite  o partecipate
          dalle  amministrazioni  pubbliche regionali e locali per la
          produzione  di  beni e servizi strumentali all'attivita' di
          tali  enti in funzione della loro attivita', con esclusione
          dei  servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o
          delle   centrali   di   committenza  apprestati  a  livello
          regionale  a  supporto  di  enti  senza scopo di lucro e di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto legislativo 12
          aprile  2006,  n.  163,  nonche', nei casi consentiti dalla
          legge,   per  lo  svolgimento  esternalizzato  di  funzioni
          amministrative   di   loro   competenza,   devono   operare
          esclusivamente  con  gli  enti costituenti o partecipanti o
          affidanti,  non  possono  svolgere  prestazioni a favore di
          altri  soggetti  pubblici  o  privati,  ne'  in affidamento
          diretto  ne'  con  gara, e non possono partecipare ad altre
          societa'  o  enti.  Le societa' che svolgono l'attivita' di
          intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, sono
          escluse  dal  divieto di partecipazione ad altre societa' o
          enti.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 3 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165, non possono costituire
          societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni
          e   di   servizi   non   strettamente   necessarie  per  il
          perseguimento  delle  proprie  finalita' istituzionali, ne'
          assumere   o   mantenere   direttamente   o  indirettamente
          partecipazioni,  anche  di  minoranza, in tali societa'. E'
          sempre  ammessa  la  costituzione di societa' che producono
          servizi  di  interesse generale e che forniscono servizi di
          committenza   o   di  centrali  di  committenza  a  livello
          regionale  a  supporto  di  enti  senza scopo di lucro e di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto legislativo 12
          aprile  2006,  n.  163, e l'assunzione di partecipazioni in
          tali   societa'  da  parte  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                           (( Art. 18-bis


Disposizioni  in  materia  di  iniziative  finanziate  con contributi
                              pubblici


  1.   Allo   scopo  di  favorire  la  definizione  delle  iniziative
beneficiarie  di  contributi  pubblici  avviate  prima  della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
saldo  del  contributo puo' essere incassato a seguito di consegna al
soggetto   responsabile   di   un'autocertificazione   attestante  la
percentuale di investimento realizzata, la funzionalita' dello stesso
e    il    rispetto    dei   parametri   occupazionali.   L'eventuale
rideterminazione   del  contributo  pubblico  spettante  avviene  con
salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento
ai programmi di investimento agevolati:
    a)  che  abbiano  realizzato  almeno  i  due  terzi del programma
originario;
    b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno
o  piu'  lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento
dell'occupazione prevista.
  3.   Gli   accertamenti   di   spesa  da  parte  delle  commissioni
ministeriali  sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali
e  dei  contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi
in  sede  di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione
di euro. ))

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 19.


Potenziamento  ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso   di   sospensione  dal  lavoro  o  di  disoccupazione,  nonche'
    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga


  1.  Nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, (( fermo restando
quanto   previsto   dal  comma  8  del  presente  articolo,  ))  sono
preordinate  le  somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2012,  nei  limiti  delle quali e'
riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita'
stabiliti  con  il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di
tutela  del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo
il  riconoscimento  della contribuzione figurativa e degli assegni al
nucleo  familiare,  nonche'  all'istituto  sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
  a)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo  19, primo comma, del regio
decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso  dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del  venti per cento (( dell'indennita' stessa )) a carico degli enti
bilaterali  previsti  dalla contrattazione collettiva compresi quelli
di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  e  successive  modificazioni. La durata massima del trattamento
non  puo' superare novanta giornate (( annue )) di indennita'. Quanto
previsto   dalla  presente  lettera  non  si  applica  ai  lavoratori
dipendenti  da  aziende  destinatarie  di trattamenti di integrazione
salariale,   nonche'   nei  casi  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  con previsione di sospensioni lavorative programmate e
di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di
disoccupazione  non  spetta  nelle  ipotesi  di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia
di incontro tra domanda e offerta di lavoro. (( Tale indennita', fino
alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali; ))
  b)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988,  n.  160,  ((  per  i  lavoratori  )) sospesi per crisi
aziendali  o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui
al  predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento
integrativo   pari   almeno  alla  misura  del  venti  per  cento  ((
dell'indennita'  stessa  ))  a  carico degli enti bilaterali previsti
dalla  contrattazione  collettiva compresi quelli di cui all'articolo
12  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.  La  durata  massima del trattamento non puo' superare
novanta  giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente
lettera   non   si   applica  ai  lavoratori  dipendenti  da  aziende
destinatarie  di  trattamenti  di integrazione salariale, nonche' nei
casi  di  contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni  lavorative  programmate e di contratti di lavoro a tempo
parziale  verticale.  L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di disoccupazione
disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e
offerta  di  lavoro. (( Tale indennita', fino alla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  cui  al comma 3 del presente articolo, puo'
essere  concessa  anche  senza necessita' dell'intervento integrativo
degli enti bilaterali; ))
  c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente
a  un  intervento  integrativo  pari almeno alla misura del venti per
cento  ((  dell'indennita'  stessa  )) a carico degli enti bilaterali
previsti  dalla  contrattazione collettiva un trattamento, in caso di
sospensione  per  crisi  aziendali  o occupazionali ovvero in caso di
licenziamento,  pari  all'indennita'  ordinaria di disoccupazione con
requisiti  normali  per  i  lavoratori  assunti  con  la qualifica di
apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con
almeno   tre   mesi  di  servizio  presso  l'azienda  interessata  da
trattamento,  per  la  durata massima di novanta giornate nell'intero
periodo di vigenza del contratto di apprendista.
  ((  1-bis.  )) Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da
a) a c) del (( comma 1 )) il datore di lavoro e' tenuto a comunicare,
con  apposita  dichiarazione  da inviare ai servizi competenti di cui
all'articolo  1  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato  e  integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297,  e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ((
(INPS) )) territorialmente competente, la sospensione della attivita'
lavorativa  e  le  relative  motivazioni,  nonche'  i  nominativi dei
lavoratori  interessati,  (( che, per beneficiare del trattamento, ))
devono  ((  rendere  ))  dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro  o (( a un percorso di riqualificazione professionale all'atto
della  presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione
secondo  quanto  precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.  Con  riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c)  del  comma  1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria o di mobilita' in deroga
alla  normativa  vigente  e' in ogni caso subordinato all'esaurimento
dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma
1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo. ))
  2.  In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle
risorse  di  cui al comma 1, (( e nei soli casi di fine lavoro, fermo
restando  quanto  previsto  dai commi 8, secondo periodo, e 10, )) e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per
cento  del  reddito  percepito  l'anno  precedente,  ai collaboratori
coordinati  e  continuativi  di  cui  all'articolo  61,  comma 1, del
decreto   legislativo   10   settembre  2003,  n.  276  e  successive
modificazioni,  iscritti  in  via  esclusiva  alla  gestione separata
presso  l'INPS  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1,
comma  212,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino
in via congiunta le seguenti condizioni:
  a) operino in regime di monocommittenza;
  b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un reddito superiore a
5.000  euro  e  pari  o  inferiore  al  minimale  di  reddito  di cui
all'articolo  1,  comma  3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano
stati  accreditati  presso  la  predetta  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, un
numero di mensilita' non inferiore a tre;
  c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso
la  predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge  8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a
tre;
  d) (soppressa);
  e)  non  risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione  ((  dei  commi  1,  1-bis,  2,  4  e  10, )) nonche' le
procedure  di  comunicazione  all'INPS  anche  ai fini del tempestivo
monitoraggio  da  parte  del  medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo
stesso decreto puo' altresi' effettuare la ripartizione del limite di
spesa  di  cui  al  comma  1 del presente articolo in limiti di spesa
specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da
a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
  4.  L'INPS  ((  stipula  con  gli  enti  bilaterali di cui ai commi
precedenti,  secondo  le  linee  guida definite nel decreto di cui al
comma  3,  apposite  convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo
scambio  di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca
dati  alla  quale  possono accedere anche i servizi competenti di cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  g),  del decreto legislativo 21
aprile  2000,  n.  181,  e successive modificazioni, )) e provvede al
monitoraggio  dei  provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al
presente  articolo,  consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
dei  complessivi  oneri  indicati al comma 1, ovvero, se determinati,
nei  limiti  di  spesa  specifici  stabiliti con il decreto di cui al
comma  3,  comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
  5.  Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo  13  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  ((  5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei livelli
occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo
sviluppo  del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro  degli  affari  esteri,  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
promuove  la  definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto  aereo,  nonche'  la modifica di quelli vigenti, al fine di
ampliare  il  numero  dei  vettori  ammessi  a  operare  sulle  rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il
numero  delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a
ciascuna  parte,  dando  priorita'  ai  vettori  che  si  impegnino a
mantenere   i   predetti   livelli   occupazionali.  Nelle  more  del
perfezionamento  dei  nuovi  accordi  bilaterali  o della modifica di
quelli  vigenti,  l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di
garantire   al  Paese  la  massima  accessibilita'  internazionale  e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore
a diciotto mesi. ))
  6.  Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni  di  euro  per  l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  il  quale, per le medesime
finalita',  e'  altresi'  integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
  a)  mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte
dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate
derivanti  dall'aumento  contributivo  di  cui  all'articolo 25 della
legge  21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate
al  finanziamento  dei  fondi  paritetici  interprofessionali  per la
formazione  di  cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  a  valere  in via prioritaria sulle somme residue non destinate
alle  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  72, della legge 28
dicembre  1995,  n.  549  e con conseguente adeguamento, per ciascuno
degli  anni  considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
  b)  mediante  le  economie  derivanti  dalla disposizione di cui al
comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
  c)  mediante  utilizzo  per  100 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e  2011  delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
  7.  ((  Fermo  restando  che  il  riconoscimento del trattamento e'
subordinato   all'intervento   integrativo,  il  sistema  degli  enti
bilaterali  eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle
risorse  disponibili.  I  contratti  e  gli  accordi interconfederali
collettivi  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale  stabiliscono  le  risorse  minime  a valere sul territorio
nazionale,  nonche'  i  criteri  di  gestione  e  di rendicontazione,
secondo  le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I
fondi   interprofessionali   per   la   formazione  continua  di  cui
all'articolo  118  della  legge  23  dicembre2000,n. 388,e successive
modificazioni,   e  i  fondi  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni,
possono  destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle disposizioni
vigenti,  per  misure  temporanee  ed eccezionalianche di sostegno al
reddito  perl'anno  2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con
contratti  di  apprendistato  o  a progetto, a rischio di perdita del
posto  di  lavoro  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008.
  7-bis.  Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la
formazione  continua  di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, da parte dei datori di
lavoro  aderenti,  la  quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato  presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al
nuovo  fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al
netto  dell'ammontare  eventualmente  gia'  utilizzato  dal datore di
lavoro   interessato   per   finanziare  propri  piani  formativi,  a
condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte  le  posizioni
contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000
euro.  Il  fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse
al  nuovo  fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da  parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il
fondo  di  provenienza  e'  altresi' tenuto a versare al nuovo fondo,
entro  novanta  giorni  dal  loro  ricevimento,  eventuali  arretrati
successivamente  pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del
datore  di  lavoro  interessato.  Entro  novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  la  procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare  il  trasferimento  della  propria  quota di adesione a un
nuovo  fondo  e  che  assicura  la  trasmissione  al  nuovo  fondo, a
decorrere  dal  terzo  mese successivo a quello in cui e' avvenuto il
trasferimento,   dei  versamenti  effettuati  dal  datore  di  lavoro
interessato. ))
  8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga   alla   vigente  normativa,  anche  integrate  ai  sensi  del
procedimento  di cui all'articolo 18 (( nonche' con le risorse di cui
al  comma  1  eventualmente  residuate, possono essere utilizzate con
riferimento  a  tutte  le tipologie di lavoro subordinato, compresi i
contratti  di  apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite   del   tetto  massimo  nonche'  l'uniformita'  dell'ammontare
complessivo  di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma
1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e
differenziare   le   misure   medesime   anche   in   funzione  della
compartecipazione  finanziaria a livello regionale o locale ovvero in
ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi
di tutela del reddito previsti dal comma 1. ))
  9.  Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009
alla  concessione  in  deroga  alla  vigente  normativa,  anche senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali,   definiti   in   specifiche   intese  stipulate  in  sede
istituzionale  territoriale  entro  il  20  maggio 2009 e recepite in
accordi  in  sede  governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e successive modificazioni, possono essere prorogati
con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora  i  piani  di gestione delle eccedenze abbiano comportato una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2008. La misura
dei  trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento
nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda
proroga  e  del  40  per  cento  nel  caso  di proroghe successive. I
trattamenti  di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla  seconda,  possono  essere  erogati  esclusivamente  nel caso di
frequenza  di  specifici  programmi  di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
  (( 9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per
l'anno  2009,  di  cui  al  comma 9 del presente articolo, nelle more
della  definizione  degli  accordi  con  le  regioni  e  al  fine  di
assicurare  la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali assegna quota
parte   dei   fondi   disponibili   direttamente   alle   regioni  ed
eventualmente alle province.
  10.  Il  diritto  a  percepire qualsiasi trattamento di sostegno al
reddito,   ai   sensi   della  legislazione  vigente  in  materia  di
ammortizzatori   sociali,   e'   subordinato  alla  dichiarazione  di
immediata   disponibilita'   al   lavoro   o   a   un   percorso   di
riqualificazione  professionale, secondo quanto precisato dal decreto
di   cui  al  comma  3.  In  caso  di  rifiuto  di  sottoscrivere  la
dichiarazione   di   immediata   disponibilita'   ovvero,  una  volta
sottoscritta  la  dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione  professionale  o  di  un  lavoro  congruo  ai sensi
dell'articolo  1-quinquies  del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive  modificazioni,il  lavoratore destinatario dei trattamenti
di  sostegno  del  reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere  retributivo  e previdenziale, anche a carico del datore di
lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
  10-bis.  Ai  lavoratori  non  destinatari  dei  trattamenti  di cui
all'articolo  7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223, in caso di
licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento  di  ammontare
equivalente  all'indennita'  di  mobilita'  nell'ambito delle risorse
finanziarie  destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in
materia  di  disoccupazione  di cui all'articolo 19, primo comma, del
regio  decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  si  applica  con esclusivo
riferimento  alla  contribuzione  figurativa  per  i periodi previsti
dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. ))
  11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  e  di  mobilita'  ai
dipendenti  delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta  dipendenti,  delle  agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli  operatori  turistici,  con  piu'  di cinquanta dipendenti, delle
imprese  di  vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di
spesa  di  45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
  ((  12.  Nell'ambito  delle  risorse  indicate  al  comma  9,  sono
destinati  12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  alla  concessione,  per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni  di  lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo  indeterminato  nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi  2  e  5,  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, e successive
modificazioni,   e   ai  lavoratori  delle  societa'  derivate  dalla
trasformazione  delle  compagnie  portuali ai sensi dell'articolo 21,
comma  1,  lettera  b),  della  medesima  legge  n.  84  del  1994, e
successive  modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo del
trattamento  massimo  mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto   dalle   vigenti   disposizioni,   nonche'  della  relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per
ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  nonche'  per le
giornate  di  mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
programma,  con  le  giornate  definite  festive, durante le quali il
lavoratore  sia  risultato  disponibile. L'indennita' e' riconosciuta
per  un  numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla
differenza  tra  il  numero  massimo  di  ventisei  giornate  mensili
erogabili  e  il  numero  delle  giornate  effettivamente lavorate in
ciascun  mese,  incrementato  del  numero  delle  giornate  di ferie,
malattia,  infortunio,  permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti   di   cui  al  presente  comma  da  parte  dell'INPS  e'
subordinata   all'acquisizione   degli  elenchi  recanti  il  numero,
distinto  per  ciascuna  impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento  al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale
dalle  competenti  autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime. ))
  13.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei lavoratori
licenziati  per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano
fino  a  quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   20   gennaio   1998,   n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e successive
modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti:  «31  dicembre  2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
  14.  All'articolo  1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai
fini  dell'attuazione  del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009,  la  spesa  di  5  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione.
  15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   per  cessazione  di
attivita',  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 5
ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre  2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni   di   euro,   per  l'anno  2009,  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione.
  16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  assegna  alla  societa'  Italia  Lavoro Spa (( 13
milioni  )) di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai
costi  generali  di  struttura. A tale onere si provvede a carico del
Fondo per l'occupazione.
  17.  All'articolo  118,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro
per  l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
  (( 18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai
soggetti  beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo
81,  comma  29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e' altresi'
riconosciuto  il  rimborso  delle  spese occorrenti per l'acquisto di
latte  artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi.
Con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma.
  18-bis.  In  considerazione  del rilievo nazionale e internazionale
nella  sperimentazione  sanitaria di elevata specializzazione e nella
cura  delle  patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e'
autorizzata  la  concessione di un contributo di 1 milione di euro in
favore  della  Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in
oftalmologia,  con  sede  in  Roma.  All'onere derivante dal presente
comma  si  provvede  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  18-ter.   Alla   legge   5   agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 37:
  1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale»  sono  sostituite dalle seguenti: «Ministero del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  L'onere  annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di
pensione  anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009, e' posto a carico del
bilancio  dello  Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali la documentazione
necessaria  al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Al  compimento  dell'eta'  prevista  per  l'accesso al trattamento di
pensione   di  vecchiaia  ordinaria  da  parte  dei  beneficiari  dei
trattamenti  di  cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a
carico  del  bilancio  dell'INPGI,  fatta  eccezione  per la quota di
pensione  connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo  di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello
Stato».
  b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
  18-quater.  Gli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di vecchiaia
anticipate    per    i   giornalisti   dipendenti   da   aziende   in
ristrutturazione  o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di cui
all'articolo  37  della  legge  5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo
modificato  dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni
di  euro  annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del presente decreto. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 1 del
          decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
          sostegno  dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
             «7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 19, primo comma, del
          regio  decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni
          delle  disposizioni  sulle  assicurazioni  obbligatorie per
          l'invalidita'  e  la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
          disoccupazione       involontaria,      e      sostituzione
          dell'assicurazione  per  la  maternita' con l'assicurazione
          obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
          successive modificazioni:
             «Art.  19.  - In caso di disoccupazione involontaria per
          mancanza  di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
          almeno  due  anni  di  assicurazione  e  almeno  un anno di
          contribuzione  nel  biennio precedente l'inizio del periodo
          di  disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
          fissata   in   relazione  all'importo  del  contributo  per
          l'assicurazione  disoccupazione versati nell'ultimo anno di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14 febbraio 2003, n. 30 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30) e successive
          modificazioni:
             «Art.  12  (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
          di  lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
          un  contributo  pari  al  4  per  cento  della retribuzione
          corrisposta  ai  lavoratori  assunti  con contratto a tempo
          determinato     per    l'esercizio    di    attivita'    di
          somministrazione.  Le risorse sono destinate per interventi
          a  favore  dei  lavoratori  assunti  con  contratto a tempo
          determinato  intesi,  in particolare, a promuovere percorsi
          di  qualificazione  e riqualificazione anche in funzione di
          continuita'   di   occasioni   di  impiego  e  a  prevedere
          specifiche misure di carattere previdenziale.
             2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro  sono  altresi'  tenuti a versare ai fondi di cui al
          comma   4   un   contributo  pari  al  4  per  cento  della
          retribuzione   corrisposta   ai   lavoratori   assunti  con
          contratto  a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
          a:
             a)    iniziative    comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
             b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
          della  somministrazione  di lavoro e la sua efficacia anche
          in  termini  di  promozione  della emersione del lavoro non
          regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
             c)  iniziative  per l'inserimento o il reinserimento nel
          mercato  del  lavoro  di  lavoratori  svantaggiati anche in
          regime di accreditamento con le regioni;
             d)  per  la  promozione  di percorsi di qualificazione e
          riqualificazione professionale.
             3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
          attuati  nel  quadro  di  politiche stabilite nel contratto
          collettivo  nazionale  delle imprese di somministrazione di
          lavoro  ovvero,  in  mancanza,  stabilite  con  decreto del
          Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, sentite le
          associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori di
          lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
             4.  I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo  bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
          bilaterale,  dalle parti stipulanti il contratto collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
             a)  come  soggetto  giuridico  di  natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
             b)  come  soggetto  dotato  di personalita' giuridica ai
          sensi  dell'art.  12 del codice civile con procedimento per
          il  riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
          del  lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
             5.  I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  previa  verifica  della congruita', rispetto alle
          finalita'  istituzionali  previste  ai  commi  l  e  2, dei
          criteri  di gestione e delle strutture di funzionamento del
          fondo    stesso,    con    particolare   riferimento   alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali esercita la
          vigilanza sulla gestione dei fondi.
             6.  Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             7.  I  contributi  versati  ai  sensi dei commi 1 e 2 si
          intendono  soggetti  alla disciplina di cui all'art. 26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             8.  In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di  cui  ai  commi  1  e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
          corrispondere,  oltre  al contributo omesso e alle relative
          sanzioni,  una  somma, a titolo di sanzione amministrativa,
          di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
          delle  sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
          al comma 4.
             9.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla entrata in vigore del
          presente  decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  con  proprio  decreto, sentite le associazioni dei
          datori  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative   sul   piano   nazionale  puo'  ridurre  i
          contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 in relazione alla loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi».»
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 7 del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86  (Norme  in materia
          previdenziale,  di  occupazione  giovanile e di mercato del
          lavoro,   nonche'   per   il   potenziamento   del  sistema
          informatico  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20
          maggio 1988, n. 160:
             «3.  L'assicurazione  contro  la  disoccupazione  di cui
          all'art.  37  del  regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n.
          1827,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 aprile
          1936,  n.  1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai
          lavoratori  di  cui  all'art.  40, ottavo e nono comma, del
          citato   decreto-legge.   Fermo   restando   il   requisito
          dell'anzianita'  assicurativa  di  cui  all'art.  19, primo
          comma,  del  regio  decreto-legge  14  aprile 1939, n. 636,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
          n.   1272,  hanno  diritto  alla  indennita'  ordinaria  di
          disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno
          di   contribuzione  nel  biennio,  nell'anno  1987  abbiano
          prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa,
          per   la  quale  siano  stati  versati  o  siano  dovuti  i
          contributi  per  la  assicurazione obbligatoria. I predetti
          lavoratori  hanno  diritto alla indennita' per un numero di
          giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
          non  superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito
          delle    giornate    di   trattamento   di   disoccupazione
          eventualmente  goduto,  e  quello  delle giornate di lavoro
          prestate.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare  l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'articolo  45,  comma  1, lettera a), della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144), cosi' come modificato e
          integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297:
             «Art.  1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni
          contenute nel presente decreto stabiliscono:
             a)   i   principi  fondamentali  per  l'esercizio  della
          potesta'   legislativa   delle  regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento e di Bolzano in materia di revisione e
          razionalizzazione  delle  procedure  di  collocamento,  nel
          rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 23
          dicembre  1997,  n.  469,  in  funzione  del  miglioramento
          dell'incontro  tra  domanda  e  offerta  di lavoro e con la
          valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
             b)   i   principi   per  l'individuazione  dei  soggetti
          potenziali    destinatari    di    misure   di   promozione
          all'inserimento  nel  mercato  del  lavoro,  definendone le
          condizioni   di   disoccupazione   secondo   gli  indirizzi
          comunitari  intesi  a promuovere strategie preventive della
          disoccupazione  giovanile  e  della disoccupazione di lunga
          durata.
             2. Ad ogni effetto si intendono per:
             a)  «adolescenti»,  i  minori  di  eta'  compresa  fra i
          quindici  e  diciotto  anni,  che  non  siano piu' soggetti
          all'obbligo scolastico;
             b)  «giovani»,  i  soggetti di eta' superiore a diciotto
          anni  e  fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
          di  un  diploma  universitario  di laurea, fino a ventinove
          anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
          conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
             c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto
          privo  di  lavoro,  che sia immediatamente disponibile allo
          svolgimento  ed  alla  ricerca  di una attivita' lavorativa
          secondo modalita' definite con i servizi competenti;
             d)  «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver
          perso  un  posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro
          autonomo,  siano  alla  ricerca di una nuova occupazione da
          piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
             e)  «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver
          precedentemente  svolto un'attivita' lavorativa, siano alla
          ricerca  di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu'
          di sei mesi se giovani;
             f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, gia'
          precedentemente  occupate,  intendano rientrare nel mercato
          del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
             g)  «servizi  competenti», i centri per l'impiego di cui
          all'art.  4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
          dicembre  1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o
          accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita'
          delle norme regionali e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 61 del
          decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
          delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e mercato del
          lavoro,  di  cui  alla  lege  14  febbraio  2003,  n. 30) e
          successive modificazioni:
             «1.  Ferma  restando  la  disciplina  per gli agenti e i
          rappresentanti  di  commercio, i rapporti di collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  prevalentemente  personale  e
          senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3,
          del  codice di procedura civile devono essere riconducibili
          a  uno  o  piu'  progetti specifici o programmi di lavoro o
          fasi   di   esso  determinati  dal  committente  e  gestiti
          autonomamente  dal collaboratore in funzione del risultato,
          nel  rispetto  del  coordinamento con la organizzazione del
          committente  e  indipendentemente  dal  tempo impiegato per
          l'esecuzione della attivita' lavorativa.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
             «26.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 212 dell'art. 1 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «212.  Ai  fini dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma
          26,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari
          di  redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,  e  successive  modificazioni,  hanno  titolo  ad
          addebitare  ai  committenti,  con  effetto dal 26 settembre
          1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
          per  cento  dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato
          alle seguenti scadenze:
             a)  entro  il  31 maggio di ciascun anno, un acconto del
          contributo  dovuto,  nella  misura corrispondente al 40 per
          cento  dell'importo  dovuto  sui redditi di lavoro autonomo
          risultanti   dalla   dichiarazione   dei  redditi  relativa
          all'anno precedente;
             b)  entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
          contributo  dovuto  nella  misura  corrispondente al 40 per
          cento  dell'importo  dovuto  sui redditi di lavoro autonomo
          risultante   dalla   dichiarazione   dei  redditi  relativa
          all'anno precedente;
             c)  entro  il  31  maggio  di ciascun anno, il saldo del
          contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 1 della
          legge  2  agosto  1990,  n.  233  (Riforma  dei trattamenti
          pensionistici dei lavoratori autonomi):
             «3.  Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma  1  da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per  312  il  minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
          dell'anno  cui  si riferiscono i contributi, per gli operai
          del  settore  artigianato  e  commercio dall'articolo 1 del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
             -   Si   riporta  il  testo  vigente  dell'art.  13  del
          decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale), convertito con modificazioni dalla
          legge  14  maggio  2005, n. 80, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.   13   (Disposizioni   in  materia  di  previdenza
          complementare,  per  il  potenziamento degli ammortizzatori
          sociali  e  degli  incentivi  al reimpiego nonche' conferma
          dell'indennizzabilita'  della  disoccupazione  nei  casi di
          sospensione  dell'attivita'  lavorativa).  -  1. Al fine di
          sostenere   l'apparato   produttivo   anche  attraverso  la
          graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
          previdenza  complementare  previste  dall'art.  1, comma 2,
          della  legge  23  agosto  2004,  n. 243, e' autorizzata, ai
          sensi dell'art. 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
          di  20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro
          per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di
          euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e
          506   milioni   di   euro   per   l'anno   2007,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche sociali, quanto a 14 milioni di
          euro  per  l'anno  2007,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma  3,  quanto  a  10  milioni  di euro per l'anno 2007,
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge 30
          dicembre 2004, n. 311.
             2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
          sociali  e del sistema degli incentivi all'occupazione, per
          gli  anni  2005  e  2006, con decorrenza, in ogni caso, non
          anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, sono adottati i seguenti interventi:
             a)  per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal
          1°   aprile   2005   al   31   dicembre   2006   la  durata
          dell'indennita'  ordinaria  di disoccupazione con requisiti
          normali,  di  cui  all'art.  19,  primo  comma,  del  regio
          decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  1939,  n.  1272, e
          successive  modificazioni,  e'  elevata  a sette mesi per i
          soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a
          dieci  mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica pari o
          superiore    a    cinquanta   anni.   La   percentuale   di
          commisurazione  alla retribuzione della predetta indennita'
          e'  elevata  al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed
          e'  fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi
          e  al  trenta  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi. Resta
          confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
          per  il  periodo  di  percezione del trattamento nel limite
          massimo  di  sei  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica
          inferiore  a  cinquanta  anni e di nove mesi per i soggetti
          con  eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
          incrementi  di  misura e di durata di cui al presente comma
          non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
          ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
          requisiti   ridotti   di  cui  all'art.  7,  comma  3,  del
          decreto-legge   21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  20  maggio  1988,  n.  160.
          L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
          perdita   e   sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
          disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra
          domanda  e  offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla
          presente  lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
          speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005
          l'importo  di  307,55  milioni  di  euro  e per l'anno 2006
          l'importo di 427,23 milioni di euro;
             b)  all'art. 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  le parole: «310 milioni di euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo
          le  parole:  «entro  il  31 dicembre 2005» sono inserite le
          seguenti:  «e  per  gli  accordi  di  settore  entro  il 31
          dicembre  2006»;  dopo  le parole: «intervenuti entro il 30
          giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le
          intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
             c)  gli  articoli  8,  commi 2 e 4, e 25, comma 9, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore
          di  lavoro,  in  caso  di assunzione, o all'utilizzatore in
          caso   di  somministrazione,  di  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311.  Ai  lavoratori  posti  in  cassa
          integrazione  guadagni  straordinaria ai sensi del predetto
          articolo  1,  comma  155,  della  legge  n.  311  del 2004,
          dell'art.  1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
          249,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
          2004,  n.  291, ovvero, in caso di cessazione di attivita',
          dell'art.  1,  comma 5, della citata legge n. 223 del 1991,
          si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 8, comma 9,
          della  legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'art. 4, comma
          3,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino
          al   31   dicembre  2005  e  con  riferimento  ai  predetti
          lavoratori  l'applicazione  del  citato art. 4, comma 3, e'
          effettuata   indipendentemente  dai  limiti  connessi  alla
          fruizione  per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa
          ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
          e   senza   l'applicazione  ivi  prevista  delle  riduzioni
          connesse  con  l'entita'  dei  benefici,  nel  limite di 10
          milioni  di  euro  per  l'anno  2005 a carico del Fondo per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui
          alla  presente  lettera non si applicano con riferimento ai
          lavoratori  che siano stati collocati in cassa integrazione
          guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilita'
          nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o
          di  diverso  settore  di  attivita'  che,  al momento della
          sospensione  in cassa integrazione guadagni straordinaria o
          al  momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
          sostanzialmente  coincidenti  con  quelli  dell'impresa che
          assume  o  utilizza,  ovvero  risulti  con  quest'ultima in
          rapporto di collegamento o controllo;
             d)  nel  limite  di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a
          carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
          fine  di  agevolare  i  processi  di mobilita' territoriale
          finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati ed
          al   mantenimento   dell'occupazione,   ai   lavoratori  in
          mobilita'   o   sospesi   in  cassa  integrazione  guadagni
          straordinaria,  che  accettino  una sede di lavoro distante
          piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e' erogata
          una   somma   pari  a  una  mensilita'  dell'indennita'  di
          mobilita'  in  caso  di  contratto  a  tempo determinato di
          durata  superiore  a  dodici  mesi  o pari a tre mensilita'
          dell'indennita'  di  mobilita' in caso di contratto a tempo
          indeterminato  o determinato di durata superiore a diciotto
          mesi. Nel caso del distacco di cui all'art. 8, comma 3, del
          citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro
          distante  piu'  di cento chilometri dal luogo di residenza,
          al  lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle
          risorse finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari
          a  una  mensilita'  dell'indennita' di mobilita' in caso di
          distacco  di  durata  superiore  a dodici mesi o pari a tre
          mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco
          di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono definite le relative modalita' attuative.
             3.  Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e
          d),  il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e'
          incrementato  di  170  milioni  di euro per l'anno 2005. Il
          predetto  Fondo e' altresi' incrementato di 1,35 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2007.
             4.  All'art.  1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Per  l'anno  2005  la  dotazione  finanziaria del predetto
          Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.»;
             b)  al  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente
          periodo:  «Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
          politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
          delle  iniziative  per  l'occupazione  della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  tenuto  conto  dei  fenomeni  di
          repentina  crisi  occupazionale  in essere, sono indicati i
          criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
          riferimento   alle   aree   territoriali   ed   ai  settori
          industriali  in  crisi,  nonche' i criteri di selezione dei
          soggetti  a  cui e' attribuita la gestione dei programmi di
          sviluppo locale connessi.».
             5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2, 3 e 4, pari a
          487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di
          euro  per  l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro
          per  l'anno  2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e
          0,35   milioni   di   euro   per   l'anno   2007   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali; quanto a
          23,5  milioni  di  euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro
          per  l'anno  2006  e  un  milione  di euro per l'anno 2007,
          mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori
          entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 10, comma 2, e,
          per  gli  anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
          entrate di cui all'art. 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di
          euro   per   ciascuno  degli  anni  2005  e  2006  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
          determinata  dalla  tabella C della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311.
             6.   L'INPS   provvede  al  monitoraggio  degli  effetti
          derivanti  dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma
          2,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali  ed  al  Ministero dell'economia e delle
          finanze,  anche  ai fini dell'adozione, per quanto concerne
          gli  interventi  previsti  al  comma  2,  lettera  a),  dei
          provvedimenti  correttivi  di cui all'art. 11-ter, comma 7,
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni,  ovvero  delle misure correttive da assumere
          ai  sensi  dell'art.  11, comma 3, lettera i-quater), della
          medesima   legge.  Limitatamente  al  periodo  strettamente
          necessario    all'adozione   dei   predetti   provvedimenti
          correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
          previsioni  a  legislazione  vigente  si  provvede mediante
          corrispondente  rideterminazione, da effettuare con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          degli  interventi  posti a carico del Fondo di cui all'art.
          1,  comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
             7. (soppresso).
             8. (soppresso).
             9. (soppresso).
             10. (soppresso).
             11. (soppresso).
             12. (soppresso).
             13. All'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
          successive   modificazioni,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
             a)  al  comma  1,  il  sesto  periodo  e' sostituito dai
          seguenti:  «I  piani  aziendali,  territoriali o settoriali
          sono  stabiliti  sentite  le regioni e le province autonome
          territorialmente  interessate. I progetti relativi ai piani
          individuali  ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
          medesimi  sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle province
          autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
          tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.»;
             b)  al  comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle
          regioni»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  quattro
          rappresentanti delle regioni».
             13-bis.  All'articolo  49  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  dopo  il comma 5 e' aggiunto il
          seguente:
             «5-bis   Fino  all'approvazione  della  legge  regionale
          prevista  dal  comma  5,  la  disciplina dell'apprendistato
          professionalizzante  e'  rimessa  ai  contratti  collettivi
          nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
          e    prestatori    di    lavoro    comparativamente    piu'
          rappresentative sul piano nazionale.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della legge 21
          dicembre   1978,   n.   845  (Legge-quadro  in  materia  di
          formazione professionale.):
             «Art.  25  (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
             Per  la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
             A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
             1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
             4) dal 4,30 al 4 per cento;
             5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
             Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3  giugno  1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
             I   due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
             La  parte  di  disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             Alla   copertura   dell'onere   di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Le  somme  di  cui  ai  commi  precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  «Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977».».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  118 della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2001),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge al comma 17 del presente articolo:
             «Art.   118   (Interventi   in   materia  di  formazione
          professionale  nonche'  disposizioni di attivita' svolte in
          fondi  comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
          di  promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
          e  con  le  funzioni  di indirizzo attribuite in materia al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
          della  formazione  professionale  continua, in un'ottica di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei  lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario  e  dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
          6,  fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali per la
          formazione   continua,  nel  presente  articolo  denominati
          «fondi».   Gli  accordi  interconfederali  stipulati  dalle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di  un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I fondi
          relativi  ai  dirigenti  possono essere costituiti mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative,  oppure  come apposita sezione all'interno
          dei  fondi  interprofessionali  nazionali.  I fondi, previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente.  I fondi possono finanziare in tutto o in
          parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
          individuali   concordati  tra  le  parti  sociali,  nonche'
          eventuali  ulteriori  iniziative  propedeutiche  e comunque
          direttamente  connesse  a  detti  piani  concordate  tra le
          parti.  I  piani  aziendali, territoriali o settoriali sono
          stabiliti   sentite  le  regioni  e  le  province  autonome
          territorialmente  interessate. I progetti relativi ai piani
          individuali  ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
          medesimi  sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle province
          autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
          tenere  conto  nell'ambito delle rispettive programmazioni.
          Ai  fondi  afferiscono,  secondo  le disposizioni di cui al
          presente  articolo,  le  risorse  derivanti dal gettito del
          contributo   integrativo  stabilito  dall'art.  25,  quarto
          comma,  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
          modificazioni,  relative ai datori di lavoro che aderiscono
          a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
          presente  comma,  i  fondi  si  attengono al criterio della
          redistribuzione   delle   risorse   versate  dalle  aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
             2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di
          autorizzazione  da  parte  del Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali,  previa verifica della conformita' alle
          finalita'  di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
          organi   e  delle  strutture  di  funzionamento  dei  fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del  lavoro  e delle politiche sociali esercita altresi' la
          vigilanza  ed  il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
          caso  di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali  puo'  disporne  la
          sospensione  dell'operativita' o il commissariamento. Entro
          tre  anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali   effettuera'  una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente   del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato  dal
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
          stesso  Ministero  e'  istituito, con decreto ministeriale,
          senza  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
          l'«Osservatorio  per la formazione continua» con il compito
          di   elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso  la
          predisposizione  di  linee-guida  e  di  esprimere pareri e
          valutazioni  in  ordine  alle  attivita'  svolte dai fondi,
          anche   in   relazione   all'applicazione   delle  suddette
          linee-guida.   Tale   Osservatorio   e'   composto  da  due
          rappresentanti  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,   dal   consigliere   di   parita'  componente  la
          Commissione    centrale    per    l'impiego,   da   quattro
          rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, nonche' da un
          rappresentante   di  ciascuna  delle  confederazioni  delle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e delle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale. Tale Osservatorio si
          avvale   dell'assistenza   tecnica   dell'Istituto  per  lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL).  Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
             3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano
          il  versamento  del contributo integrativo, di cui all'art.
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta
          dedotti  i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal
          datore  di  lavoro. L'adesione ai fondi e' fissata entro il
          31  ottobre  di  ogni  anno,  con  effetti  dal  1° gennaio
          successivo;  le  successive  adesioni  o  disdette  avranno
          effetto  dal  1°  gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31
          gennaio  di  ogni  anno,  a decorrere dal 2005, comunica al
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e ai fondi
          la  previsione,  sulla  base  delle adesioni pervenute, del
          gettito  del  contributo  integrativo,  di  cui all'art. 25
          della  legge  n.  845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo  ai  datori  di  lavoro  aderenti  ai fondi stessi
          nonche'  di  quello  relativo  agli altri datori di lavoro,
          obbligati  al  versamento di detto contributo, destinato al
          Fondo  per  la  formazione professionale e per l'accesso al
          Fondo  sociale  europeo  (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236. Lo
          stesso  Istituto  provvede  a  disciplinare le modalita' di
          adesione  ai  fondi  interprofessionali  e di trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche'  a  fornire,  tempestivamente e con regolarita', ai
          fondi  stessi,  tutte le informazioni relative alle imprese
          aderenti  e  ai  contributi integrativi da esse versati. Al
          fine  di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento delle
          finalita'   istituzionali   del  Fondo  per  la  formazione
          professionale  e  per  l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
          comma   5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  rimane  fermo quanto previsto dal secondo periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144.
             4.  Nei  confronti  del  contributo versato ai sensi del
          comma  3,  trovano  applicazione  le disposizioni di cui al
          quarto  comma  dell'art.  25  della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni.
             5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
          ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il  contributo
          integrativo  di  cui  al  quarto  comma  dell'art. 25 della
          citata  legge  n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in
          vigore della presente legge.
             6.  Ciascun  fondo  e'  istituito, sulla base di accordi
          interconfederali  stipulati  dalle organizzazioni sindacali
          dei   datori   di  lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
             a)  come  soggetto  giuridico  di  natura associativa ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile;
             b)  come  soggetto  dotato  di personalita' giuridica ai
          sensi  degli  articoli  1  e  9  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n.  361,  concessa  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali.
             7.  [I  fondi,  previo  accordo tra le parti, si possono
          articolare regionalmente o territorialmente].
             8.  In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso   e   le  relative  sanzioni,  che  vengono  versate
          dall'INPS al fondo prescelto.
             9.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale  sono  determinati,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  modalita',  termini e condizioni per il concorso al
          finanziamento  di  progetti  di  ristrutturazione elaborati
          dagli  enti  di  formazione entro il limite massimo di lire
          100  miliardi  per  l'anno  2001, nell'ambito delle risorse
          preordinate  allo  scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236.  Le  disponibilita'  sono ripartite su base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori  interessati  dai  processi di ristrutturazione,
          con   priorita'   per   i   progetti   di  ristrutturazione
          finalizzati   a   conseguire   i   requisiti  previsti  per
          l'accreditamento   delle   strutture   formative  ai  sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
          modifiche.
             10.  A  decorrere  dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
          cento  la  quota  del  gettito  complessivo da destinare ai
          fondi  a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti dal
          contributo  integrativo  di  cui all'art. 25 della legge 21
          dicembre   1978,   n.   845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo  medesimo.  Tale  quota e' stabilita al 30 per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
             11.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed i
          criteri  di  destinazione al finanziamento degli interventi
          di  cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  dell'importo  aggiuntivo  di lire 25 miliardi per
          l'anno 2001.
             12.  Gli  importi  previsti  per  gli  anni  1999 e 2000
          dall'art.  66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          sono:
             a)  per  il  75  per  cento assegnati al Fondo di cui al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in   via   prioritaria,   i   piani   formativi  aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
             b)  per  il restante 25 per cento accantonati per essere
          destinati  ai  fondi, a seguito della loro istituzione. Con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          sono  determinati  i  termini  ed i criteri di attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
             13.  Per  le  annualita'  di  cui  al  comma  12, l'INPS
          continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
          rotazione  per  l'attuazione delle politiche comunitarie di
          cui  all'art.  5  della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
          versamento  stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del citato
          decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma.
             14.  Nell'esecuzione  di programmi o di attivita', i cui
          oneri  ricadono  su  fondi comunitari, gli enti pubblici di
          ricerca  sono  autorizzati  a  procedere ad assunzioni o ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi. La presente disposizione si applica anche ai
          programmi  o  alle attivita' di assistenza tecnica in corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle
          risorse  del  Fondo  sociale  europeo,  amministrate  negli
          esercizi    antecedenti   la   programmazione   comunitaria
          1989-1993  dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del  Fondo  di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
          21  dicembre  1978,  n.  845,  e  successive modificazioni,
          possono  essere destinati alla copertura di oneri derivanti
          dalla  responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro ai
          sensi della normativa comunitaria in materia.
             16.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, destina nell'ambito delle risorse di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  una  quota  fino  a lire 200 miliardi, per
          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003,  2004,  2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per
          ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,  per  le attivita' di
          formazione   nell'esercizio   dell'apprendistato  anche  se
          svolte  oltre  il compimento del diciottesimo anno di eta',
          secondo  le  modalita'  di  cui  all'art. 16 della legge 24
          giugno 1997, n. 196.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 72 dell'art. 1 della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «72.  A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle
          maggiori   entrate   derivanti   dall'aumento  contributivo
          disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
          e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo
          di  rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
          istituito  dall'art.  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          per  essere  destinati  al cofinanziamento degli interventi
          del  Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da
          stabilire  con  apposito decreto del Ministro del tesoro di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del gia' citato
          decreto   legislativo   n.   276  del  2003,  e  successive
          modificazioni:
             «Art.  12  (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
          di  lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
          un  contributo  pari  al  4  per  cento  della retribuzione
          corrisposta  ai  lavoratori  assunti  con contratto a tempo
          determinato     per    l'esercizio    di    attivita'    di
          somministrazione.  Le risorse sono destinate per interventi
          a  favore  dei  lavoratori  assunti  con  contratto a tempo
          determinato  intesi,  in particolare, a promuovere percorsi
          di  qualificazione  e riqualificazione anche in funzione di
          continuita'   di   occasioni   di  impiego  e  a  prevedere
          specifiche misure di carattere previdenziale.
             2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro  sono  altresi'  tenuti a versare ai fondi di cui al
          comma   4   un   contributo  pari  al  4  per  cento  della
          retribuzione   corrisposta   ai   lavoratori   assunti  con
          contratto  a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
          a:
             a)    iniziative    comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
             b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
          della  somministrazione  di lavoro e la sua efficacia anche
          in  termini  di  promozione  della emersione del lavoro non
          regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
             c)  iniziative  per l'inserimento o il reinserimento nel
          mercato  del  lavoro  di  lavoratori  svantaggiati anche in
          regime di accreditamento con le regioni;
             d)  per  la  promozione  di percorsi di qualificazione e
          riqualificazione professionale.
             3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
          attuati  nel  quadro  di  politiche stabilite nel contratto
          collettivo  nazionale  delle imprese di somministrazione di
          lavoro  ovvero,  in  mancanza,  stabilite  con  decreto del
          Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, sentite le
          associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori di
          lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
             4.  I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo  bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
          bilaterale,  dalle parti stipulanti il contratto collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
             a)  come  soggetto  giuridico  di  natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
             b)  come  soggetto  dotato  di personalita' giuridica ai
          sensi  dell'art.  12 del codice civile con procedimento per
          il  riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
          del  lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
             5.  I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  previa  verifica  della congruita', rispetto alle
          finalita'  istituzionali  previste  ai  commi  l  e  2, dei
          criteri  di gestione e delle strutture di funzionamento del
          fondo    stesso,    con    particolare   riferimento   alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali esercita la
          vigilanza sulla gestione dei fondi.
             6.  Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             7.  I  contributi  versati  ai  sensi dei commi 1 e 2 si
          intendono  soggetti  alla disciplina di cui all'art. 26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             8.  In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di  cui  ai  commi  1  e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
          corrispondere,  oltre  al contributo omesso e alle relative
          sanzioni,  una  somma, a titolo di sanzione amministrativa,
          di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
          delle  sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
          al comma 4.
             9.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla entrata in vigore del
          presente  decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  con  proprio  decreto, sentite le associazioni dei
          datori  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative   sul   piano   nazionale  puo'  ridurre  i
          contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 in relazione alla loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi.».
             -  Il  regolamento (CE) n. 800/2008 recante «Regolamento
          della  Commissione  che  dichiara alcune categorie di aiuti
          compatibili  con  il  mercato  comune in applicazione degli
          articoli  87  e  88  del  trattato (regolamento generale di
          esenzione  per  categoria)»  e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
          agosto 2008, n. L 214.
             -  Si  riporta  il testo del comma 521 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008), e successive modificazioni:
             «521.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di
          euro,  di  cui  20  milioni  per  il  settore agricolo e 10
          milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, puo' disporre, entro il 31
          dicembre   2008,   in   deroga   alla   vigente  normativa,
          concessioni,  anche  senza  soluzione  di  continuita', dei
          trattamenti  di  cassa integrazione guadagni straordinaria,
          di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale, nel caso di
          programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale,
          anche  con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad aree
          regionali,   ovvero  miranti  al  reimpiego  di  lavoratori
          coinvolti  in detti programmi definiti in specifici accordi
          in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che
          recepiscono  le  intese gia' stipulate in sede territoriale
          ed  inviate  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse
          finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
          ai  sensi  dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  possono  essere prorogati, con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i
          piani   di   gestione  delle  eccedenze  gia'  definiti  in
          specifici  accordi  in  sede governativa abbiano comportato
          una  riduzione  nella  misura  almeno  del 10 per cento del
          numero  dei  destinatari  dei  trattamenti  scaduti  il  31
          dicembre 2007.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1-quinquies  del
          decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in
          materia  di politiche del lavoro e sociali) convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2004,  n. 291, e
          successive modificazioni:
             «Art.1-quinquies.  -  1.  Il lavoratore sospeso in cassa
          integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli
          1  e  3  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, e successive
          modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma
          1   dell'art.   1-bis  del  presente  decreto,  decade  dal
          trattamento  qualora  rifiuti di essere avviato ad un corso
          di  formazione  o  di  riqualificazione  o non lo frequenti
          regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
          mobilita',  la  cui  iscrizione  nelle  relative  liste sia
          finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di
          disoccupazione  speciale,  di  indennita' o sussidi, la cui
          corresponsione  e' collegata allo stato di disoccupazione o
          inoccupazione,    del    trattamento    straordinario    di
          integrazione  salariale  concesso  ai  sensi  del  comma  1
          dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o
          prorogati  ai  sensi  di  normative speciali in deroga alla
          vigente  legislazione,  decade  dai  trattamenti  medesimi,
          anche  nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso
          al  trattamento  con  decorrenza  anteriore  alla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti
          di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
          nel  mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o
          di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non
          accetti  l'offerta  di  un  lavoro inquadrato in un livello
          retributivo  non  inferiore  del  20  per  cento rispetto a
          quello  delle  mansioni  di provenienza. Le disposizioni di
          cui  al  presente  comma  si  applicano quando le attivita'
          lavorative  o  di  formazione ovvero di riqualificazione si
          svolgono  in  un  luogo che non dista piu' di 50 chilometri
          dalla  residenza  del  lavoratore  o comunque raggiungibile
          mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
             1-bis.  Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della
          attivita'  formativa,  le  agenzie  per  il lavoro ovvero i
          datori  di  lavoro  comunicano  direttamente all'Inps e, in
          caso    di    mobilita',    al   servizio   per   l'impiego
          territorialmente  competente  ai  fini  della cancellazione
          dalle  liste,  i nominativi dei soggetti che possono essere
          ritenuti  decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito
          di  detta  comunicazione  l'Inps  dichiara la decadenza dai
          medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
             1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso
          ricorso  entro  quaranta  giorni alle direzioni provinciali
          del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
          definitiva,  nei  trenta  giorni  successivi  alla  data di
          presentazione  del  ricorso.  La  decisione  del ricorso e'
          comunicata all'Inps e, nel caso di mobilita', al competente
          servizio per l'impiego.
             1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis
          e'  valutata  ai fini della verifica del corretto andamento
          dell'attivita'  svolta da parte delle agenzie per il lavoro
          ai  sensi  dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276.
             1-quinquies.  Il  regime delle decadenze di cui ai commi
          da  1  a  1-quater  del  presente  articolo  si  applica ai
          lavoratori  destinatari degli ammortizzatori sociali di cui
          all'art.  1-bis,  comma  1,  del  presente decreto. Ai fini
          dell'erogazione  dei  trattamenti, i lavoratori beneficiari
          sono  tenuti  a  sottoscrivere  apposito  patto di servizio
          presso  i  competenti  Centri  per  l'impiego  o  presso le
          Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio
          1991,  m.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
             «Art.  7  (Indennita'  di  mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b)  dal  tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento.
             2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo  unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b)  dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento.
             3.  L'indennita'  di  mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
             4.  L'indennita'  di  mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
             5.  I  lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili  con  il  beneficio di cui all'art. 17, legge 27
          febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  sono  determinate le modalita' e le condizioni per
          la  corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
          le  modalita'  per  la  restituzione  nel  caso  in  cui il
          lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
          corresponsione,   assuma   una   occupazione   alle  altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
             6.  Nelle  aree  di  cui  al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre  1992 che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  Gestione  e Partecipazioni Industriali S.p.A.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.A.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
             8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce  ogni altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
             9.  I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui  e' riferito il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
             10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.   2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
             11.  I  datori  di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale,  versano alla gestione di cui all'art. 37, legge
          9  marzo  1989,  n. 88, un contributo transitorio calcolato
          con   riferimento   alle   retribuzioni   assoggettate   al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino  al periodo di paga in corso al 31
          dicembre  1991  ed  in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento  del  contributo  di  cui  all'art. 22, legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
             12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
             13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
          articolo  e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza
          dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
          comma  11  e  all'art.  4, comma 3, sono dovuti al predetto
          Istituto.  Ad  esso vanno inviate le comunicazioni relative
          alle  procedure  previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le
          comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
             14.  E'  abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
             15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei
          primi  tre  anni  successivi  a quello di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.».
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'art. 19 del
          regio  decreto  14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
          disposizioni    sulle    assicurazioni   obbligatorie   per
          l'invalidita'  e  la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
          disoccupazione       involontaria,      e      sostituzione
          dell'assicurazione  per  la  maternita' con l'assicurazione
          obbligatoria  per la nuzialita' e la natalita') convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272:
             «1.   -  In  caso  di  disoccupazione  involontaria  per
          mancanza  di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
          almeno  due  anni  di  assicurazione  e  almeno  un anno di
          contribuzione  nel  biennio precedente l'inizio del periodo
          di  disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
          fissata   in   relazione  all'importo  del  contributo  per
          l'assicurazione  disoccupazione versati nell'ultimo anno di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 25 dell'art. 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n. 247 (Norme di attuazione del
          Protocollo  del  23  luglio  2007  su  previdenza, lavoro e
          competitivita'   per   favorire  l'equita'  e  la  crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale):
             «25.  Per  i  trattamenti di disoccupazione in pagamento
          dal  1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
          disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'art. 19,
          primo  comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n.
          636,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio
          1939,  n.  1272,  e  successive modificazioni, e' elevata a
          otto  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
          cinquanta  anni  e  a  dodici  mesi per i soggetti con eta'
          anagrafica   pari   o   superiore   a  cinquanta  anni.  E'
          riconosciuta   la  contribuzione  figurativa  per  l'intero
          periodo  di  percezione  del trattamento nel limite massimo
          delle   durate  legali  previste  dal  presente  comma.  La
          percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  della
          predetta  indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
          sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
          mesi  e  al  40  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi. Gli
          incrementi  di  misura e di durata di cui al presente comma
          non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
          ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
          requisiti   ridotti   di  cui  all'art.  7,  comma  3,  del
          decreto-legge   21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  20  maggio  1988,  n.  160.
          L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
          perdita   e   sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
          disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra
          domanda e offerta di lavoro.».
             - Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 17 della
          legge  28  gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
          in materia portuale), e successive modificazioni:
             «2.  Le  autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  cui al comma 1 da parte di una impresa, la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni  e  dei servizi portuali, da individuare secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata di
          adeguato   personale   e   risorse  proprie  con  specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni  portuali,  non  deve  esercitare direttamente o
          indirettamente  le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
          le  attivita'  svolte  dalle  societa'  di cui all'art. 21,
          comma  1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16,  18  e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
          partecipazioni  anche di minoranza in una o piu' imprese di
          cui  agli  articoli  16,  18  e  21,  comma  1, lettera a),
          impegnandosi,   in   caso  contrario,  a  dismettere  dette
          attivita'    e    partecipazioni    prima    del   rilascio
          dell'autorizzazione.».
             «5.  Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
          e  3,  le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
          agenzie  promosse  dalle  autorita' portuali o, laddove non
          istituite,   dalle   autorita'   marittime  e  soggette  al
          controllo  delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
          organo  direttivo  composto da rappresentanti delle imprese
          di  cui  agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
          fini  delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
          i  lavoratori  impiegati  presso le imprese di cui all'art.
          21,  comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  sono  adottate  le  norme per l'istituzione ed il
          funzionamento dell'agenzia.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 21 della
          succitata legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni:
             «1.  Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo
          1995  debbono costituirsi in una o piu' societa' di seguito
          indicate:
             a)  in  una  societa'  secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, per l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
             b)  in  una  societa'  o  una cooperativa secondo i tipi
          previsti  nel  libro  quinto,  titoli  V  e  VI, del codice
          civile,  per  la  fornitura di servizi, nonche', fino al 31
          dicembre   1996,  mere  prestazioni  di  lavoro  in  deroga
          all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
             c)  in  una  societa'  secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, avente lo scopo
          della  mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  20  gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  sostegno  al  reddito,  di  incentivazione
          all'occupazione  e di carattere previdenziale), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  20  marzo 1998, n. 52, e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificati  dalla
          presente legge:
             «Art.   1   (Disposizioni  in  materia  di  sostegno  al
          reddito).  -  1.  Il termine previsto dalle disposizioni di
          cui  all'art.  4,  comma  17,  del decreto-legge 1° ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre  1996,  n.  608,  relative  alla  possibilita'  di
          iscrizione   nelle   liste   di  mobilita'  dei  lavoratori
          licenziati  da  imprese che occupano anche meno di quindici
          dipendenti  per  giustificato  motivo  oggettivo connesso a
          riduzione,  trasformazione  o  cessazione di attivita' o di
          lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
          sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2009 ai fini
          dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
          medesime,  nel  limite complessivo massimo di 9 miliardi di
          lire  per  l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
          2006  nonche'  di  37  milioni  di euro per il 2007 e di 45
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2008 e 2009 a
          carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. A
          tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          rimborsa  i  relativi  oneri  all'Istituto  nazionale della
          previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
             2.  Le  disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge 16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al
          31  dicembre  2009.  Alle  finalita'  del presente comma si
          provvede  nei  limiti delle risorse finanziarie preordinate
          allo  scopo  nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
          al  comma  1,  e  comunque  entro  il  limite massimo di 30
          miliardi di lire.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 249 del 2004:
             «1.  Nel  limite di spesa di 43 milioni di euro a carico
          del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
          di  cessazione  dell'attivita'  dell'intera  azienda, di un
          settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di
          essi,   il   trattamento   straordinario   di  integrazione
          salariale  per crisi aziendale puo' essere prorogato, sulla
          base  di  specifici  accordi  in  sede  governativa, per un
          periodo  fino  a  dodici  mesi  nel  caso di programmi, che
          comprendono  la formazione ove necessaria, finalizzati alla
          ricollocazione  dei  lavoratori,  qualora  il Ministero del
          lavoro  e  delle politiche sociali accerti nei primi dodici
          mesi   il  concreto  avvio  del  piano  di  gestione  delle
          eccedenze  occupazionali.  A  tale  finalita'  il Fondo per
          l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno
          2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
          triennale  2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2004,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle
          politiche   sociali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 29 dell'art. 81 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «29.   E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato  al
          soddisfacimento  delle  esigenze prioritariamente di natura
          alimentare  e successivamente anche energetiche e sanitarie
          dei cittadini meno abbienti.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 agosto
          1981,   n.   416   (Disciplina  delle  imprese  editrici  e
          provvidenze  per  l'editoria),  e successive modificazioni,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
          di   cui  ai  precedenti  articoli,  con  l'esclusione  dei
          giornalisti  dipendenti  delle imprese editrici di giornali
          periodici,  e'  data  facolta'  di  optare,  entro sessanta
          giorni  dall'ammissione  al  trattamento di cui all'art. 35
          ovvero,  nel periodo di godimento del trattamento medesimo,
          entro  sessanta  giorni  dal  maturare  delle condizioni di
          anzianita'   contributiva   richiesta,   per   i   seguenti
          trattamenti:
             a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero
          di   unita'  ammesse  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale: trattamento di pensione per coloro che
          possano    far    valere   nella   assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno   384  contributi  mensili  ovvero  1664  contributi
          settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle tabelle A e B
          allegate  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
          aprile   1968,   n.   488,   sulla   base   dell'anzianita'
          contributiva  aumentata  di  un  periodo  pari  a 3 anni; i
          periodi   di   sospensione   per  i  quali  e'  ammesso  il
          trattamento  di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti
          utili  d'ufficio  secondo  quanto  previsto  dalla presente
          lettera;   l'anzianita'   contributiva  non  puo'  comunque
          risultare superiore a 35 anni;
             b)  per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti  dalle imprese editrici di giornali quotidiani e
          di  agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente
          al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sulla base delle
          risorse  finanziarie  disponibili  e  per  i  soli  casi di
          ristrutturazione  o  riorganizzazione  in presenza di crisi
          aziendale:   anticipata   liquidazione  della  pensione  di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano  stati  maturati  almeno  diciotto anni di anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo  4  del  regolamento  adottato  dall'INPGI  e
          approvato  con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
          cui  e'  data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
          del 6 ottobre 1995.
             «1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti  di  pensione  anticipata, pari a 10 milioni di
          euro  annui  a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1,
          lettera  b),  e'  posto  a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute   e   delle   politiche  sociali  la  documentazione
          necessaria  al  fine  di  ottenere  il rimborso degli oneri
          fiscalizzati.   Al   compimento   dell'eta'   prevista  per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da  parte  dei  beneficiari dei trattamenti di cui al primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo  di  cinque  annualita',  che  rimane  a carico del
          bilancio dello Stato».
             2.  L'integrazione  contributiva  a carico dell'INPGI di
          cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
          cinque  anni.  Per  i  giornalisti  che  abbiano compiuto i
          sessanta   anni   di  eta',  l'anzianita'  contributiva  e'
          maggiorata  di un periodo non superiore alla differenza fra
          i   sessantacinque   anni   di  eta'  e  l'eta'  anagrafica
          raggiunta,  ferma  restando  la non superabilita' del tetto
          massimo  di  360  contributi  mensili.  Non  sono ammessi a
          fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che  risultino  gia'
          titolari  di  pensione a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria   o   di   forme  sostitutive,  esonerative  o
          esclusive   della   medesima.   I  contributi  assicurativi
          riferiti  a  periodi  lavorativi  successivi all'anticipata
          liquidazione  della  pensione di vecchiaia sono riassorbiti
          dall'INPGI   fino   alla  concorrenza  della  maggiorazione
          contributiva riconosciuta al giornalista.
             3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
          dell'industria  corrisponde alla gestione pensionistica una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota   contributiva  in  vigore  per  la  gestione
          medesima  sull'importo  che  si ottiene moltiplicando per i
          mesi  di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
          percepita  da  ogni  lavoratore  interessato  rapportati al
          mese.   I   contributi  versati  dalla  Cassa  integrazione
          guadagni  sono  iscritti  per  due terzi nella contabilita'
          separata  relativa  agli  interventi  straordinari e per il
          rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
             4.  Agli  effetti del cumulo del trattamento di pensione
          di   cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione  si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
             5.  Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo  non  e'  compatibile  con le prestazioni a carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
             - Si riporta il testo dell'art. 38 della succitata legge
          n.  416  del  1982,  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   38   (INPGI).   -  1.  L'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti  italiani  «Giovanni Amendola»
          (INPGI),  ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9
          novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce
          in   regime   di  sostitutivita'  le  forme  di  previdenza
          obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e
          praticanti  e provvede, altresi', ad analoga gestione anche
          in  favore  dei  giornalisti pubblicisti di cui all'art. 1,
          commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
          titolari  di  un  rapporto  di lavoro subordinato di natura
          giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per
          il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale
          della previdenza sociale. Resta confermata per il personale
          pubblicista  l'applicazione  delle  vigenti disposizioni in
          materia  di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi
          contributivi.
             2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
             a)   il   trattamento   straordinario   di  integrazione
          salariale previsto dall'articolo 35;
             b) (abrogata).
             3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma
          2 sono a totale carico dell'INPGI.
             4.  Le  forme  previdenziali  gestite  dall'INPGI devono
          essere coordinate con le norme che regolano il regime delle
          prestazioni  e  dei  contributi  delle  forme di previdenza
          sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                           (( Art. 19-bis


Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria
                              giovanile


  1.  All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
  «72.  Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  di  eta'  inferiore a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire
alle  esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta,
ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative  e imprenditoriali, e'
istituito,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della gioventu', il Fondo di sostegno per l'occupazione
e l'imprenditoria giovanile»;
  b)  al  comma  73,  le  parole:  «dei  Fondi» sono sostituite dalle
seguenti: «del Fondo»;
  c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
  «74.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del  Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i Ministri
dell'economia  e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  disposizione,  sono  disciplinate le modalita' operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 72». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo del comma 73 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 247 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «73.  La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui
          al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                           (( Art. 19-ter


           Indennizzi per le aziende commerciali in crisi


  1.  L'indennizzo  di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo  1996,  n.  207,  e'  concesso,  con  le medesime modalita' ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti
di  cui  all'articolo  2 del medesimo decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
  2.  L'aliquota  contributiva  di  cui  all'articolo  5  del decreto
legislativo  28  marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti alla
gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti  attivita'  commerciali  presso  l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al
31 dicembre 2013.
  3.  Le  domande  di  cui  all'articolo 7 del decreto legislativo 28
marzo  1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al
comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
  4.  L'indennizzo  di  cui  al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207,  e' erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli 1, 5 e 7 del
          decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
          delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
          la cessazione dell'attivita' commerciale):
             «Art.  1  (Indennizzo  per  la cessazione dell'attivita'
          commerciale).  -  1.  Il  presente  decreto legislativo, in
          attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2, comma 43,
          della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  istituisce,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  un  indennizzo  per  la
          cessazione   definitiva   dell'attivita'   commerciale   ai
          soggetti   che   esercitano,  in  qualita'  di  titolari  o
          coadiutori,  attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
          anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
          di  alimenti  e  bevande,  ovvero  che esercitano attivita'
          commerciale su aree pubbliche.».
             «Art.  5  (Fondo  per  la  razionalizzazione  della rete
          commerciale).  -  1.  Per  le  finalita' di cui al presente
          decreto   e'   istituito  presso  l'INPS  il  «Fondo  degli
          interventi per la razionalizzazione della rete commerciale»
          che  opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
          Gestione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali
          degli esercenti attivita' commerciali.
             2.  Per  il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il
          31  dicembre  2000,  gli  iscritti  alla Gestione di cui al
          comma   1   sono   tenuti   al  versamento  di  un'aliquota
          contributiva  aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
          Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
          dalla   legge   2   agosto   1990,  n.  233,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             3.  Per  l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve
          essere  effettuato  in  unica soluzione entro il 20 ottobre
          1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
             4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
             a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata al
          finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
             b)  per  la  restante  quota pari allo 0,02 per cento e'
          devoluta  alla  Gestione dei contributi e delle prestazioni
          previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
             5.  Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui
          al   comma  1  a  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla
          concessione  dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione
          dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
          esercenti   attivita'   commerciali,  ove  potranno  essere
          utilizzate  a  copertura delle prestazioni che fanno carico
          alla Gestione medesima.».
             «Art.  7 (Procedure per la concessione dell'indennizzo).
          -   1.  La  domanda  diretta  ad  ottenere  la  concessione
          dell'indennizzo  deve  essere  presentata  presso  le  sedi
          periferiche    dell'INPS    sul    modello    appositamente
          predisposto,  unitamente  alla  documentazione  probante il
          rispetto  dei  requisiti e delle condizioni di cui all'art.
          2.
             2.  Le  domande  possono  essere  presentate entro il 31
          gennaio 1999.
             3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo
          l'ordine   cronologico,  dalla  sede  periferica  dell'INPS
          competente  per  territorio,  che  verifica  i requisiti di
          ammissibilita'   delle  domande  e  trasmette,  con  parere
          motivato,  le  risultanze  al  Comitato  di  gestione entro
          trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
             4.  Il  Comitato  di  gestione  decide in via definitiva
          sulla    concessione   dell'indennizzo   secondo   l'ordine
          cronologico   di  presentazione  delle  domande  alle  sedi
          periferiche  dell'INPS  e  nei  limiti della disponibilita'
          delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
             5.  Il  Comitato  di  gestione puo' disporre la chiusura
          anticipata  del  termine  di presentazione delle domande di
          indennizzo   in  caso  di  esaurimento  delle  risorse  del
          Fondo.».
             -  Il  succitato  decreto legislativo n. 207 del 1996 e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1996,
          n. 96.

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 20.


Norme  straordinarie  per la velocizzazione delle procedure esecutive
di   progetti   facenti  parte  del  quadro  strategico  nazionale  e
simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

  1.  In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
con  la  contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al
fine  di  sostenere  e  assistere la spesa per investimenti, compresi
quelli  necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente  per  materia  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sono  individuati  gli  investimenti  pubblici  di
competenza  statale,  ivi  inclusi  quelli  di pubblica utilita', con
particolare  riferimento  agli interventi programmati nell'ambito del
Quadro   Strategico   Nazionale  programmazione  nazionale,  ritenuti
prioritari  per  lo  sviluppo economico del territorio nonche' per le
implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi  sociali,  nel
rispetto  degli  impegni assunti a livello internazionale. Il decreto
di cui al presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
(( dello )) sviluppo economico quando riguardi interventi programmati
((  nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. )) Per quanto
riguarda  gli  interventi  di  competenza  regionale  si provvede con
decreto   del   Presidente  della  Giunta  Regionale  ((  ovvero  dei
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
  2.  I  decreti  di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di
tutte   le  fasi  di  realizzazione  dell'investimento  e  il  quadro
finanziario  dello  stesso.  Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari   straordinari   delegati,   nominati   con   i   medesimi
provvedimenti.
  3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione
degli   atti   e   dei   provvedimenti   necessari  per  l'esecuzione
dell'investimento;    vigila    sull'espletamento   delle   procedure
realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e
sulla  cura  delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando
le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso,  attraverso  il  piu'  ampio coinvolgimento degli enti e dei
soggetti  coinvolti,  per assicurare il coordinamento degli stessi ed
il  rispetto  dei  tempi.  Puo'  chiedere  agli  enti  coinvolti ogni
documento  utile  per  l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia
rispettato  o  non  sia  possibile  rispettare  i tempi stabiliti dal
cronoprogramma,  il commissario comunica senza indugio le circostanze
del  ritardo  al  Ministro  competente, ovvero al Presidente della ((
Giunta  regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e
di  Bolzano.  )) Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la
realizzazione  totale  o  parziale  dell'investimento, il commissario
straordinario  delegato  propone  al  Ministro  competente  ovvero al
Presidente  della  (( Giunta regionale o ai Presidenti delle province
autonome  di Trento e di Bolzano )) la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
  4.  Per  l'espletamento  dei  compiti  stabiliti  al  comma  3,  il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase   dell'investimento  e  ad  ogni  atto  necessario  per  la  sua
esecuzione,  i  poteri,  anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13
del  decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito dalla legge 23
maggio  1997,  n.  135,  comunque  applicabile per gli interventi ivi
contemplati.  Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie,
((   nonche'  di  quanto  disposto  dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))
  5.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il
commissario   puo'   avvalersi  degli  uffici  delle  amministrazioni
interessate  e  del  soggetto  competente  in  via  ordinaria  per la
realizzazione dell'intervento.
  6.  In  ogni  caso,  i  provvedimenti  e  le  ordinanze  emesse dal
commissario   non   possono   comportare  oneri  privi  di  copertura
finanziaria  in  violazione  dell'articolo  81  della  Costituzione e
determinare  effetti  peggiorativi  sui saldi di finanza pubblica, in
contrasto  con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita' con
l'Unione europea.
  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento
e  la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che
esplica   le   attivita'   delegate   avvalendosi   delle   strutture
ministeriali  vigenti,  senza  nuovi o maggiori oneri (( a carico del
bilancio  dello  Stato. )) Per gli interventi di competenza regionale
il   Presidente   della  Giunta  Regionale  individua  la  competente
struttura  regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla  Corte  dei  Conti  ogni ritardo riscontrato nella realizzazione
dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale esercizio dell'azione di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
  8.  I  provvedimenti  adottati  ai sensi del presente articolo sono
comunicati   agli   interessati  a  mezzo  fax  o  posta  elettronica
all'indirizzo  da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento
e'  consentito  entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del
provvedimento.  Il  termine  per  la  notificazione  del  ricorso  al
competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati  ai  sensi  del  presente  articolo e' di trenta giorni dalla
comunicazione  ((  o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. ))
Il  ricorso  principale  va  depositato presso il T.a.r. entro cinque
giorni  dalla  scadenza  del termine di notificazione del ricorso; in
luogo  della prova della notifica puo' essere depositata attestazione
dell'ufficiale  giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche;  la  prova  delle  eseguite  notifiche va depositata entro
cinque   giorni   da   quando  e'  disponibile.  Le  altre  parti  si
costituiscono  entro  dieci  giorni  dalla  notificazione del ricorso
principale  e  entro  lo  stesso  termine  possono  proporre  ricorso
incidentale;  il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e
termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono
essere  proposti  entro  dieci  giorni dall'accesso agli atti e vanno
notificati  e  depositati  con  le  modalita' previste per il ricorso
principale.  Il  processo  viene  definito ad una udienza da fissarsi
entro  15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti  diverse  dal  ricorrente;  il  dispositivo  della  sentenza e'
pubblicato  in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata,
con i criteri di cui all'articolo 26, (( quarto )) comma, della legge
6  dicembre  1971  n.  1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei
provvedimenti  impugnati non (( possono comportare, )) in alcun caso,
la  sospensione  o  la  caducazione  degli effetti del contratto gia'
stipulato,  e, (( in caso di annullamento degli atti della procedura,
))  il  giudice  puo'  esclusivamente  disporre il risarcimento degli
eventuali   danni,   ove   comprovati,   solo   per  equivalente.  Il
risarcimento  per  equivalente del danno comprovato non puo' comunque
eccedere  la  misura  ((  del  decimo  dell'importo  delle  opere che
sarebbero   state   eseguite   se   il   ricorrente  fosse  risultato
aggiudicatario,  in base all'offerta )) economica presentata in gara.
((  Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala
fede  o  colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo
96  del  codice  di procedura civile. )) Per quanto non espressamente
disposto  dal  presente  articolo, si applica l'articolo 23-bis della
legge   6  dicembre  1971  n.  1034  e  l'articolo  246  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive modificazioni.
Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  ((  8-bis.  Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente
articolo  non  si  applica  il  termine  di  trenta  giorni  previsto
dall'articolo  11,  comma  10,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. ))
  9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  competente  per  materia  in  relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi  spettanti  ai  commissari  straordinari  delegati di cui al
comma  2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle
risorse   assegnate   per   la   realizzazione  dell'intervento.  Con
esclusione dei casi di cui al comma 3, (( quarto e quinto )) periodo,
il compenso non e' erogato qualora non siano rispettati i termini per
l'esecuzione   dell'intervento.  Per  gli  interventi  di  competenza
regionale  si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della  Giunta
regionale.
  10.  Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi  strategici  e  di  interesse  ((  nazionale )) si applica
quanto specificamente previsto (( dalla Parte II, )) Titolo III, Capo
IV, del (( codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  cui )) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
((  Nella  progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di
infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  strategici di preminente
interesse  nazionale,  di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del
citato  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del 2006,
approvati  prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo 2004, n. 142, si applicano i
limiti  acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  142  del 2004; non si applica
l'articolo  11,  comma  2,  del  citato  decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
  10-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  3  del  regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
  «4.  L'approvazione  dei progetti, nei casi in cui la decisione sia
adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli
atti  di  intesa,  i  pareri,  le  concessioni,  anche  edilizie,  le
autorizzazioni,  le  approvazioni,  i  nullaosta,  previsti  da leggi
statali  e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio   dissenso   nell'ambito   della   conferenza   di   servizi,
l'amministrazione   statale   procedente,  d'intesa  con  la  regione
interessata,  valutate  le  specifiche risultanze della conferenza di
servizi  e  tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta
sede,   assume   comunque   la   determinazione  di  conclusione  del
procedimento  di  localizzazione  dell'opera.  Nel  caso  in  cui  la
determinazione  di  conclusione  del  procedimento  di localizzazione
dell'opera   non  si  realizzi  a  causa  del  dissenso  espresso  da
un'amministrazione  dello  Stato  preposta  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla regione
interessata,  si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 81,
quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616».
  10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del
presente   articolo,  per  l'attivita'  della  struttura  tecnica  di
missione  prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato
codice  di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010.  Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni  2009  e  2010,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  10-quater.  Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui
al  presente  comma da parte della Banca europea per gli investimenti
(BEI),  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
forme  appropriate  di  collaborazione  con  la BEI stessa. L'area di
collaborazione  con  la  BEI riguarda prioritariamente gli interventi
relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma
delle    infrastrutture    strategiche,    approvato   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121
del  21  dicembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge
21  dicembre  2001,  n.  443,  ovvero  identificate  nella  direttiva
2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della
rete  stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo
IV,  del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
nel   rispetto   dei  requisiti  e  delle  specifiche  necessari  per
l'ammissibilita'  al  finanziamento da partedella BEI e del principio
di  sussidiarieta'  al  quale  questa  e'  tenuta  statutariamente ad
attenersi.
  10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista
di  progetti,  tra quelli individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di
poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
  10-sexies.  Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  185,  comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente:
  «c-bis)  il  suolo  non  contaminato  e  altro materiale allo stato
naturale  escavato  nel  corso dell'attivita' di costruzione, ove sia
certo  che  il  materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»;
  b)  all'articolo  186,  comma  1, sono premesse le seguenti parole:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25
          marzo  1997,  n.  67  (Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione),  convertito  dalla legge 23 maggio 1997, n.
          135:
             «Art.   13   (Commissari   straordinari   e   interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  individuate  le  opere ed i lavori, ai quali lo Stato
          contribuisce,   anche   indirettamente  o  con  apporto  di
          capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero cofinanziati con
          risorse   dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse
          nazionale  per  le implicazioni occupazionali ed i connessi
          riflessi  sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a general
          contractor  in  concessione  o  comunque  ricompresi in una
          convenzione  quadro  oggetto  di  precedente  gara e la cui
          esecuzione,  pur  potendo  iniziare  o  proseguire, non sia
          iniziata   o,   se   iniziata,   risulti   anche  in  parte
          temporaneamente  comunque  sospesa.  Con i medesimi decreti
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari.
             2.  Nel  termine  perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
             3.  La  pronuncia  sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
             4.  Decorso  infruttuosamente il termine di cui al comma
          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,   provinciale   o   comunale,   i  provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della  regione  o  della provincia, al sindaco della citta'
          metropolitana  o del comune, nel cui ambito territoriale e'
          prevista,  od  in  corso, anche se in parte temporaneamente
          sospesa,  la  realizzazione  delle  opere  e  dei lavori, i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne  la  sospensione,  anche provvedendo diversamente;
          trascorso  tale  termine  e  in  assenza  di sospensione, i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi.
             4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
             4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in  deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
             4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
          dell'esecuzione   dell'opera   commissariata,  puo'  essere
          abilitato  ad assumere direttamente determinate funzioni di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
          alla  ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento  dei  cantieri  che  fossero gia' allestiti ed
          allo  sgombero  delle  aree di lavoro e relative pertinenze
          nel  termine  a tal fine assegnato dallo stesso commissario
          straordinario;  in  caso  di  mancato  rispetto del termine
          assegnato,  il commissario straordinario provvede d'ufficio
          addebitando  all'appaltatore  i  relativi oneri e spese. Ai
          fini   di  cui  al  secondo  periodo  non  sono  opponibili
          eccezioni  od  azioni  cautelari,  anche  possessorie, o di
          urgenza  o  comunque denominate che impediscano o ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
             5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
          del  Ministro  competente,  di concerto con il Ministro del
          tesoro,   puo'   disporre,   in  luogo  della  prosecuzione
          dell'esecuzione   delle   opere   di   cui   al   comma  1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
             6.  Al  fine  di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio  tecnico  di  cui  all'art.  5,  comma 3, legge 11
          febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
             7.  Al  relativo  onere, valutato in lire 1 miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
             7-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
             «1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
          idrocarburi   nelle   acque   del   golfo  di  Venezia,  di
          cuiall'art.  4  della  legge  9  gennaio  1991,  n. 9, come
          modificatadall'art.  26 della legge 31 luglio 2002, n. 179,
          si  applica  fino  a  quando  il  Consiglio  dei  Ministri,
          d'intesa  con  la  regione Veneto, su proposta del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non
          abbia  definitivamente  accertato  la  non  sussistenza  di
          rischi  apprezzabili  di subsidenza sulle coste, sulla base
          di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati
          dai  titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
          coltivazione,  utilizzando  i  metodi  di  valutazione piu'
          conservativi  e  prevedendo l'uso delle migliori tecnologie
          disponibili  per  la  coltivazione.  Ai fini della suddetta
          attivita'  di  accertamento,  il  Ministro  dell'ambiente e
          della   tutela   del   territorio  e  del  mare  si  avvale
          dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e la ricerca
          ambientale   (ISPRA),   di   cuiall'art.  28  del  presente
          decreto.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 81 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
             L'esercizio  provvisorio  del  bilancio  non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
             Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
          stabilire nuovi tributi e nuove spese.
             Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
          indicare i mezzi per farvi fronte.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio
          1994,  n.  20  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti):
             «Art.   1   (Azione   di   responsabilita').   -  1.  La
          responsabilita'  dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
          della  Corte  dei conti in materia di contabilita' pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con    dolo    o    con   colpa   grave,   ferma   restando
          l'insindacabilita'  nel  merito delle scelte discrezionali.
          Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
          vigenti  nei casi di illecito arricchimento del dante causa
          e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
             1-bis.  Nel  giudizio di responsabilita', fermo restando
          il  potere  di  riduzione,  deve tenersi conto dei vantaggi
          comunque  conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita'
          amministrata    in   relazione   al   comportamento   degli
          amministratori   o  dei  dipendenti  pubblici  soggetti  al
          giudizio di responsabilita'.
             1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la
          responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno
          espresso  voto  favorevole.  Nel caso di atti che rientrano
          nella   competenza   propria   degli   uffici   tecnici   o
          amministrativi   la   responsabilita'  non  si  estende  ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati   ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o  consentito
          l'esecuzione.
             1-quater.  Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,   la   Corte   dei   conti,  valutate  le  singole
          responsabilita',  condanna  ciascuno per la parte che vi ha
          preso.
             1-quinquies.  Nel  caso  di cui al comma 1-quater i soli
          concorrenti    che    abbiano    conseguito   un   illecito
          arricchimento  o  abbiano  agito con dolo sono responsabili
          solidalmente.  La  disposizione di cui al presente comma si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato  pronunciata  in  giudizio  pendente alla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In  tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
          estende  la  responsabilita' solidale e' effettuata in sede
          di ricorso per revocazione.
             2.  Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni  caso  in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
          e'   verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di
          occultamento   doloso  del  danno,  dalla  data  della  sua
          scoperta.
             2-bis.   Per   i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione  dell'art.  1,  comma  7, del decreto-legge 27
          agosto  1993,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  ottobre  1993, n. 423, la prescrizione si compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996.
             2-ter.  Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del  15  novembre  1993  e  per  i quali stia decorrendo un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie  entro  il  31  dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
          termine dato dal compiersi del decennio.
             3.  Qualora  la prescrizione del diritto al risarcimento
          sia  maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
          del  fatto,  rispondono  del  danno erariale i soggetti che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata.
             4.  La  Corte  dei  conti  giudica sulla responsabilita'
          amministrativa  degli  amministratori e dipendenti pubblici
          anche    quando   il   danno   sia   stato   cagionato   ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza,  per  i  fatti  commessi successivamente alla
          data di entrata in vigore della presente legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  del quarto comma dell'art. 26
          della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034 (Istituzione dei
          tribunali amministrativi regionali):
             «4.  Nel  caso  in cui ravvisino la manifesta fondatezza
          ovvero   la  manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita'  o  infondatezza del ricorso, il tribunale
          amministrativo  regionale  e il Consiglio di Stato decidono
          con  sentenza  succintamente motivata. La motivazione della
          sentenza  puo'  consistere  in  un sintetico riferimento al
          punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se
          del  caso,  ad  un  precedente  conforme.  In ogni caso, il
          giudice  provvede anche sulle spese di giudizio, applicando
          le norme del codice di procedura civile.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del  codice di
          procedura civile:
             «Art.  96  (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
          la  parte  soccombente ha agito o resistito in giudizio con
          mala  fede  o  colpa  grave  [c.p.c.  220],  il giudice, su
          istanza  dell'altra  parte,  la  condanna,  oltre  che alle
          spese,  al  risarcimento  dei  danni,  che  liquida,  anche
          d'ufficio, nella sentenza.
             Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
          e'   stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare  [c.p.c.
          669-bis],  o  trascritta  domanda  giudiziale  [c.c.  2652,
          2818],  o  iscritta  ipoteca  giudiziale, oppure iniziata o
          compiuta  l'esecuzione forzata [c.c. 2920, 2927; c.p. 483],
          su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento
          dei  danni  [c.p.c. 97] l'attore o il creditore procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente.».
             - Si riporta il testo dell'art. 23-bis della gia' citata
          legge n. 1034 del 1971:
             «Art.  23-bis.  -  1. Le disposizioni di cui al presente
          articolo  si  applicano  nei giudizi davanti agli organi di
          giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
             a)  i  provvedimenti relativi a procedure di affidamento
          di    incarichi    di    progettazione   e   di   attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse;
             b)   i   provvedimenti   relativi   alle   procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
          pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
          gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
          quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
             c)   i   provvedimenti   relativi   alle   procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
          pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
          atti di esclusione dei concorrenti;
             d)    i    provvedimenti    adottati   dalle   autorita'
          amministrative indipendenti;
             e)   i   provvedimenti   relativi   alle   procedure  di
          privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
          pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
          modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
          istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
          1990, n. 142;
             f)  i  provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
          del  Consiglio  dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400;
             g)  i  provvedimenti di scioglimento degli enti locali e
          quelli    connessi   concernenti   la   formazione   e   il
          funzionamento degli organi.
             2.  I  termini  processuali  previsti  sono ridotti alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
             3.  Salva  l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
          tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
          sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
          contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
          ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
          ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
          sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
          con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
          udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
          di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
          cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
          ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
          grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
          amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
          merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
          decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti.
             4.  Nel  giudizio  di  cui  al  comma 3 le parti possono
          depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
          dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
          medesimo   comma  e  possono  depositare  memorie  entro  i
          successivi dieci giorni.
             5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al  comma 3, in caso di
          estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
          regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso.
             6.  Nei  giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
          sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
             7.  Il  termine per la proposizione dell'appello avverso
          la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
          pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
          giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
          pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
          ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
          proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
          proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
          centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
          della sentenza.
             8.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
          sospensione della sentenza appellata.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  246  del  decreto
          legislativo   12  aprile,  n.  163  (Codice  dei  contratti
          pubblici   relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE), e
          successive modificazioni:
             «Art.   246   (Norme   processuali   ulteriori   per  le
          controversie   relative  a  infrastrutture  e  insediamenti
          produttivi).  -  1.  Nei  giudizi  davanti  agli  organi di
          giustizia   amministrativa   che   comunque  riguardino  le
          procedure  di  progettazione, approvazione, e realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi e
          relative   attivita'   di   espropriazione,  occupazione  e
          asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le
          disposizioni di cui all'art. 23-bis, legge 6 dicembre 1971,
          n.  1034 si applicano per quanto non espressamente previsto
          dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
             2.  Non  occorre  domanda  di fissazione dell'udienza di
          merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data
          di deposito del ricorso.
             3.  In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene  conto  delle probabili conseguenze del provvedimento
          stesso  per  tutti  gli  interessi che possono essere lesi,
          nonche'  del  preminente interesse nazionale alla sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del  pregiudizio  per  il  ricorrente,  il cui interesse va
          comunque  comparato  con  quello del soggetto aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure.
             4.  La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non
          comporta  la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
          risarcimento  del  danno  eventualmente dovuto avviene solo
          per equivalente.
             5.  Le  disposizioni del comma 4 si applicano anche alle
          controversie  relative  alle  procedure di cui all'articolo
          140.».
             -  Il  suddetto  decreto  legislativo n. 163 del 2006 e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.
          100, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo
          2004,  n.  142  (Disposizioni  per  il  contenimento  e  la
          prevenzione   dell'inquinamento   acustico   derivante  dal
          traffico  veicolare,  a  norma  dell'art. 11 della legge 26
          ottobre  1995,  n.  447) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 2004, n. 127.
             -  Si  riporta  l'allegato 1 annesso al suddetto decreto
          del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004:

        ---->   Vedere Allegato da pag. 138 a pag. 139  <----

             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 11 del
          suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del
          2004:
             «2.  Sono  fatte  salve  le  prescrizioni  inserite  nei
          provvedimenti   di  approvazione  di  progetti  definitivi,
          qualora  piu'  restrittive dei limiti previsti, antecedenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,   n.   383   (Regolamento   recante   disciplina  dei
          procedimenti  di  localizzazione  delle  opere di interesse
          statale)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.
             - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia'
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
             «3.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero puo':
             a)  avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di  missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti   delle  pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici
          individuati    dalle    regioni    o    province   autonome
          territorialmente   coinvolte,   nonche',   sulla   base  di
          specifici    incarichi    professionali   o   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti  nella  gestione  di lavori pubblici e privati e di
          procedure  amministrative. La struttura tecnica di missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita'  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6;
             b)  assumere,  per  esigenze  della  struttura medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa  selezione,  con  contratti  a  tempo determinato di
          durata  non  superiore  al  quinquennio rinnovabile per una
          sola volta;
             c)  avvalersi,  quali advisor, di societa' specializzate
          nella   progettazione  e  gestione  di  lavori  pubblici  e
          privati.».
             -  Si  riporta il testo del comma 40 dell'art. 145 della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
             «40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001
          e  5.164.589,99  euro  a  decorrere  dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento  di  studi  e  ricerche.  A tale fine, per la
          razionalizzazione  degli  interventi  previsti ai sensi del
          presente    comma    e    per   la   valorizzazione   delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche,  negli  anni  successivi le risorse del fondo, in
          misura  non  inferiore  all'80  per  cento  delle dotazioni
          complessive  per  ciascun  anno, sono destinate a misure di
          sostegno  e  incentivazione  per  incentivazione per l'alta
          formazione  professionale tramite l'istituzione di un forum
          permanente   realizzato   da   una  o  piu'  ONLUS  per  la
          professionalita'   nautica   partecipate   da  istituti  di
          istruzione  universitaria  o  convenzionate con gli stessi.
          Tali  misure,  in  una  percentuale non superiore al 50 per
          cento,  possono  essere  destinate  dai  citati  enti  alla
          realizzazione,  tramite  il  recupero  di beni pubblici, di
          idonee    infrastrutture.    Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
             -  La  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
          in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'   produttive)   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
             -  La  direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  29 aprile 2004 e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 167.
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della gia'
          citata legge n. 443 del 2001, e successive modificazioni:
             «1.   Il   Governo,   nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
          pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
          strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
          realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
          immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
          la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
          rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
          o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
          del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
          l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
          le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31  dicembre  2001.  Gli interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 185 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.  Non rientrano nel campo di applicazione della parte
          quarta del presente decreto:
             a)  le  emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
          nell'atmosfera;
             b)  in  quanto  regolati da altre disposizioni normative
          che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
             1)  le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato
          liquido;
             2) i rifiuti radioattivi;
             3) i materiali esplosivi in disuso;
             4)    i    rifiuti    risultanti    dalla   prospezione,
          dall'estrazione,  dal  trattamento, dall'ammasso di risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave;
             5)  le  carogne  ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
          fecali   ed   altre  sostanze  naturali  e  non  pericolose
          utilizzate nell'attivita' agricola;
             c)  i  materiali  vegetali,  le terre e il pietrame, non
          contaminati  in  misura superiore ai limiti stabiliti dalle
          norme  vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione
          di alvei di scolo ed irrigui.
             «c-bis)  il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato   naturale   escavato  nel  corso  dell'attivita'  di
          costruzione,   ove   sia   certo  che  il  materiale  sara'
          utilizzato  a fini di costruzione allo stato naturale nello
          stesso sito in cui e' stato scavato.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 186 del
          succitato  decreto  legislativo n. 152 del 2006, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 185, le
          terre  e  rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
          sottoprodotti,  possono  essere  utilizzate  per reinterri,
          riempimenti,  rimodellazioni  e  rilevati purche': a) siano
          impiegate  direttamente  nell'ambito  di opere o interventi
          preventivamente  individuati  e definiti; b) sin dalla fase
          della  produzione  vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
          c)  l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo
          sia  tecnicamente  possibile senza necessita' di preventivo
          trattamento  o di trasformazioni preliminari per soddisfare
          i  requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
          garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e,
          piu'  in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e
          quantitativamente    diversi   da   quelli   ordinariamente
          consentiti  ed  autorizzati per il sito dove sono destinate
          ad  essere  utilizzate; d) sia garantito un elevato livello
          di  tutela  ambientale; e) sia accertato che non provengono
          da  siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
          ai  sensi  del  titolo  V  della  parte quarta del presente
          decreto;    f)   le   loro   caratteristiche   chimiche   e
          chimico-fisiche  siano  tali  che  il loro impiego nel sito
          prescelto  non  determini  rischi  per  la  salute e per la
          qualita'  delle  matrici  ambientali interessate ed avvenga
          nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
          e  sotterranee,  della  flora, della fauna, degli habitat e
          delle  aree  naturali  protette. In particolare deve essere
          dimostrato   che   il   materiale   da  utilizzare  non  e'
          contaminato  con  riferimento  alla  destinazione d'uso del
          medesimo,  nonche' la compatibilita' di detto materiale con
          il  sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale
          utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego di terre da scavo nei
          processi  industriali  come  sottoprodotti, in sostituzione
          dei  materiali  di  cava,  e' consentito nel rispetto delle
          condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 21.


                    Finanziamento legge obiettivo


  1.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21  dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata
la concessione di due (( contributi quindicennali )) di 60 milioni di
euro  annui  a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010.
  2.  Alla  relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
  3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica  conseguenti  all'attualizzazione del contributo pluriennale
autorizzato  dal  precedente  comma  1,  ai  sensi  del comma 177-bis
dell'articolo  4  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, introdotto
dall'articolo  1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per
l'anno  2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6,   comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,  come
incrementato  dall'articolo  1,  comma 11 e dall'articolo 3, comma 2,
del  decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.

        
                    Riferimenti normativi:
             Per  la  legge  21  dicembre  2001, n. 443, e successive
          modificazioni, vedasi riferimenti normativi all'art. 20.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 177-bis dell'art. 4
          della  legge  27 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria 2004) introdotto dal comma 512 dell'art.
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
             «177-bis.   In   sede   di  attuazione  di  disposizioni
          legislative  che  autorizzano  contributi  pluriennali,  il
          relativo   utilizzo,  anche  mediante  attualizzazione,  e'
          disposto  con  decreto del Ministro competente, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, previa
          verifica   dell'assenza   di   effetti   peggiorativi   sul
          fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  rispetto a quelli
          previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
          effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente gli
          stessi   possono   essere   compensati   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
          conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
          Le  disposizioni del presente comma si applicano anche alle
          operazioni  finanziarie  poste  in  essere  dalle pubbliche
          amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  a valere sui predetti contributi
          pluriennali,  il  cui onere sia posto a totale carico dello
          Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
          a  comunicare  preventivamente al Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale
          dello  Stato  e  Dipartimento  del tesoro, all'ISTAT e alla
          Banca  d'Italia  la data di attivazione delle operazioni di
          cui al presente comma ed il relativo ammontare».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 6 del
          decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
          per  il  contenimento della spesa sanitaria e in materia di
          regolazioni contabili con le autonomie locali):
             «2.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito,  con  una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per  l'anno  2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
          un  Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  ai sensi
          delcomma  177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
          27  dicembre  2006,  n.  296. All'utilizzo del Fondo per le
          finalita'  di  cui al primo periodo si provvede con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti  per materia e per i profili finanziari, nonche'
          alla Corte dei conti».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 11 dell'art. 1 del
          decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
          in  materia  di  adeguamento  dei  prezzi  di  materiali da
          costruzione,  di  sostegno  ai  settori dell'autotrasporto,
          dell'agricoltura  e  della  pesca professionale, nonche' di
          finanziamento  delle  opere  per  il G8 e definizione degli
          adempimenti  tributari  per  le  regioni  Marche ed Umbria,
          colpite dagli eventi sismici del 1997):
             «11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e'  istituito  un Fondo per l'adeguamento prezzi
          con  una  dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
          Al   relativo   onere   si   provvede   mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
          euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui
          saldi  di  finanza  pubblica.  Il  fondo di cui all'art. 6,
          comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154, e'
          contestualmente  incrementato, in termini di sola cassa, di
          300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
          Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
          per  l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
          per  la  piccola,  media  e  grande impresa di costruzione,
          nonche'   la  proporzionalita',  per  gli  aventi  diritto,
          nell'assegnazione delle risorse».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 3 del
          succitato decreto-legge n. 162 del 2008:
             «2.  Al  fine di effettuare la definizione della propria
          posizione  ai  sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  e  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dallalegge 6
          giugno  2008,  n. 103, i soggetti interessati corrispondono
          l'ammontare   dovuto  per  ciascun  tributo  o  contributo,
          ovvero,  per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
          sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei versamenti gia'
          eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
          mensili  di  pari  importo da versare entro il giorno 16 di
          ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate,  per un importo di 45 milioni di
          euro  per  l'anno  2008  e di 10 milioni di euro per l'anno
          2009,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui saldi di
          finanza  pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
          decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154, e' incrementato di
          8,3  milioni  di  euro  per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
          2011 in termini di sola cassa».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 22.


                     Estensione delle competenze
                   della Cassa Depositi e Prestiti


  ((  1.  All'articolo  5,  comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla )) legge
24  novembre  2003,  n.  326,  dopo  le  parole «dalla garanzia dello
Stato.»  sono  aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla
presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP  S.p.A.,  nei  confronti  dei medesimi soggetti di cui al periodo
precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita'
economico-finanziaria   di   ciascuna  operazione.  Dette  operazioni
potranno  essere  effettuate  anche  in  deroga a quanto previsto dal
comma 11, lettera b).».
  ((  2.  All'articolo  5,  comma  11, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  )) legge 24
novembre  2003,  n.  326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera   e):   «i  criteri  generali  per  la  individuazione  delle
operazioni  promosse  dai  soggetti  di  cui  al comma 7, lettera a),
ammissibili a finanziamento».
  3.  Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui al
(( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, ))
emanato  ai  sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 ((
giugno  ))  2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  Tesoro  e'  autorizzato  a compiere qualsiasi atto
necessario  per  la  costituzione  della  societa',  ivi  compresa la
sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale
iniziale  della  stessa  Societa',  pari  a euro 48 mila. Al relativo
onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri. Al conferimento delle
somme  della quota di capitale della predetta societa' da effettuarsi
all'atto della costituzione provvede la societa' Fintecna S.p.A., con
successivo  rimborso  da  parte  del  Ministero dell'economia e delle
finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 5 del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),   convertito  con
          modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
               a)  lo  Stato,  le  regioni, gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.A.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono   essere  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato.
          L'utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  presente lettera, e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di  interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
          CDP  S.p.A.,  nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
          periodo  precedente  o  dai medesimi promossa, tenuto conto
          della   sostenibilita'  economico-finanziaria  di  ciascuna
          operazione.  Dette  operazioni  potranno  essere effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
               b)  le  opere,  gli  impianti,  le reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali».
             -  Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «11.  Per l'attivita' della gestione separata di cui al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare:
               a)  i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato;
               b)  i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
          principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione;
               c)  le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche;
               d)   i   criteri   di  gestione  delle  partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3;
               e)  i  criteri  generali  per  la individuazione delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento».
             -  Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
              «2.  Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
          tempore,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico della
          finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
          Governo  per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il presidente della regione Lombardia e
          sentiti  i  rappresentanti  degli  enti locali interessati,
          sono   istituiti   gli  organismi  per  la  gestione  delle
          attivita',    compresa   la   previsione   di   un   tavolo
          istituzionale  per  il governo complessivo degli interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
          ripartizione    e    le   modalita'   di   erogazione   dei
          finanziamenti».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 23.


Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
  operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'

  1.  Per  la  realizzazione  di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini  organizzati possono formulare all'ente locale territoriale
competente  proposte  operative  di  pronta  realizzabilita',  (( nel
rispetto  degli  strumenti  urbanistici  vigenti  o delle clausole di
salvaguardia  degli  strumenti urbanistici adottati, )) indicandone i
costi  ed  i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo.
L'ente  locale  provvede  sulla  proposta,  con il coinvolgimento, se
necessario,  di  eventuali  soggetti,  enti  ed  uffici  interessati,
fornendo   prescrizioni   ed  assistenza.  Gli  enti  locali  possono
predisporre  apposito  regolamento per disciplinare le attivita' ed i
processi di cui al presente comma.
  2.  Decorsi  2  mesi  dalla  presentazione  della  proposta,  (( la
proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente
locale  puo',  con  motivata  delibera, disporre l'approvazione delle
proposte  formulate  ai sensi del comma 1, regolando altresi' le fasi
essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
))  La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistico-ambientale  e'  subordinata  al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti.  Si  applicano  in particolare le disposizioni (( del codice
dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. ))
  3.  Le  opere  realizzate  sono  acquisite  a  titolo originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
  4.  La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni
caso  dare  luogo  ad  oneri  fiscali  ed amministrativi a carico del
gruppo  attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
((  Le spese )) per la formulazione delle proposte e la realizzazione
delle  opere  sono,  fino alla attuazione del federalismo fiscale, ((
ammesse )) in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che ((
le  hanno  sostenute,  )) nella misura del 36 per cento, nel rispetto
dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della
legge   27   dicembre  1997,  n.  449  e  relativi  provvedimenti  di
attuazione,  e  per  il  periodo  di  applicazione delle agevolazioni
previste  dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista
la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle
regioni  a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali
vigenti  siano gia' conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del
presente  articolo.  Resta  fermo  che le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui  al  periodo  precedente. E' fatta in ogni caso salva la potesta'
legislativa  esclusiva  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.

        
                    Riferimenti normativi:
             Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004, n. 42, reca
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 27
          dicembre   1997,   n.   449,   recante   «Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica»:
             «Art.  1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero   del  patrimonio  edilizio)  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5  agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  457  , effettuati sulle
          singole   unita'   immobiliari  residenziali  di  qualsiasi
          categoria  catastale,  anche rurali, possedute o detenute e
          sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese
          quelle  di  progettazione  e  per prestazioni professionali
          connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a
          norma  degli  edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
          46  ,  per  quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle
          norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 ,
          per  gli  impianti  a  metano. La stessa detrazione, con le
          medesime  condizioni  e  i  medesimi limiti, spetta per gli
          interventi  relativi  alla  realizzazione  di autorimesse o
          posti  auto  pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad
          oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla realizzazione di
          ogni   strumento   che,  attraverso  la  comunicazione,  la
          robotica  e  ogni  altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
          sia  adatto  a  favorire  la  mobilita'  interna ed esterna
          all'abitazione  per  le  persone  portatrici di handicap in
          situazioni  di  gravita',  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
          finalizzate  a  prevenire il rischio del compimento di atti
          illeciti  da  parte  di  terzi, alla realizzazione di opere
          finalizzate  alla  cablatura degli edifici, al contenimento
          dell'inquinamento  acustico,  al  conseguimento di risparmi
          energetici  con  particolare  riguardo all'installazione di
          impianti  basati  sull'impiego  delle  fonti rinnovabili di
          energia,  nonche'  all'adozione  di misure antisismiche con
          particolare  riguardo  all'esecuzione di opere per la messa
          in   sicurezza   statica,   in   particolare   sulle  parti
          strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
          infortuni  domestici.  Gli interventi relativi all'adozione
          di  misure  antisismiche  e  all'esecuzione di opere per la
          messa  in  sicurezza statica devono essere realizzati sulle
          parti  strutturali  degli  edifici  o  complessi di edifici
          collegati  strutturalmente  e comprendere interi edifici e,
          ove  riguardino  i  centri  storici, devono essere eseguiti
          sulla  base  di  progetti  unitari  e non su singole unita'
          immobiliari.  Gli  effetti  derivanti dalle disposizioni di
          cui  al  presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
          gia'  previste  sugli  immobili oggetto di vincolo ai sensi
          della   legge   1°  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
             1-bis.  La  detrazione  compete,  altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
             2.  La  detrazione  stabilita al comma 1 e' ripartita in
          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
             3.  Con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2
          nonche'  le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche
          mediante  l'intervento  di  banche  o  della societa' Poste
          italiane  S.p.A., in funzione del contenimento del fenomeno
          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante
          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in
          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela
          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre
          1994, n. 626 , e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494   ,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo   sono   ammesse  per  edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
             4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
          i  comuni  possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
             5.  I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili   o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
          recupero    di    immobili   di   interesse   artistico   o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
             6.  La  detrazione  compete,  per le spese sostenute nel
          periodo  d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento
          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
          in  corso  alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
          per una quota pari al 36 per cento.
             7.  In  caso  di  vendita  dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
             8.  I  fondi  di  cui  all'art. 2, comma 63, lettera c),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
             9.  I  commi  40,  41  e  42  dell'art. 2 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
              “40.  Per  i  soggetti  o i loro aventi causa che
          hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
          edilizia  in  sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
          febbraio   1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'articolo  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
          successive  modificazioni,  il mancato pagamento del triplo
          della  differenza  tra la somma dovuta e quella versata nel
          termine  previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
          724  del  1994,  e  successive  modificazioni, o il mancato
          pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
          39,  comma  5,  della  medesima  legge  n.  724 del 1994, e
          successive     modificazioni,    comporta    l'applicazione
          dell'interesse   legale   annuo   sulle  somme  dovute,  da
          corrispondere  entro sessanta giorni dalla data di notifica
          da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
              41.  E'  ammesso  il  versamento  della somma di cui al
          comma  40  in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
          importo.  In  tal  caso, gli interessati fanno pervenire al
          comune,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di  notifica
          dell'obbligo  di  pagamento,  il  prospetto  delle  rate in
          scadenza,   comprensive   degli   interessi   maturati  dal
          pagamento  della  prima  rata, allegando l'attestazione del
          versamento della prima rata medesima.
              42.  Nei  casi  di  cui  al comma 40, il rilascio della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato  all'avvenuto  pagamento dell'intera oblazione,
          degli  oneri  concessori,  ove  dovuti,  e degli interessi,
          fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
          citata    legge    n.    47    del   1985,   e   successive
          modificazioni”.
             10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
             11.  Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
          all'aliquota  del  10  per  cento), allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive  modificazioni,  dopo il numero 127-undecies) e'
          inserito il seguente:
             “127-duodecies)  prestazioni  di servizi aventi ad
          oggetto  la  realizzazione  di  interventi  di manutenzione
          straordinaria  di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
          b),  della  legge  5  agosto  1978, n. 457, agli edifici di
          edilizia residenziale pubblica; ".».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 24.


               Attuazione della decisione 2003/193/CE
             in materia di recupero di aiuti illegittimi


  1.  Al  fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE
della  Commissione,  del  5  giugno  2002,  il  recupero  degli aiuti
equivalenti  alle  imposte  non  corrisposte e dei relativi interessi
conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto
dagli  articoli  3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
66,  comma  14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, in favore
delle  societa'  per  azioni a partecipazione pubblica maggioritaria,
esercenti  servizi  pubblici locali, costituite ai sensi (( del testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ))  e'  effettuato
dall'Agenzia  delle  Entrate  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
con  la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie
procedure  di  accertamento e riscossione previste per le imposte sui
redditi.   Per   il   recupero   dell'aiuto   non   assume  rilevanza
l'intervenuta  definizione in base agli istituti di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e  dei  relativi  interessi  di  cui  al  comma 1, calcolati ai sensi
dell'articolo  3,  terzo  comma,  della  decisione  2003/193/CE della
Commissione,  del  5  giugno  2002, in relazione a ciascun periodo di
imposta  nel  quale  l'aiuto  e' stato fruito, deve essere effettuato
tenuto   conto   di  quanto  gia'  liquidato  dall'Agenzia  ai  sensi
dell'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
  3.  L'Agenzia  delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, (( contenenti )) l'invito al
pagamento  delle  intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso
di  mancato  versamento  entro  trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle
somme  non  versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si
fa  luogo,  in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni
di  natura  tributaria  e di ogni altra specie comunque connesse alle
procedure   disciplinate   dalle   presenti  disposizioni.  Non  sono
applicabili  gli  istituti  della  dilazione  dei  pagamenti  e della
sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
  4.  Gli  interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle
disposizioni  di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione,  del  21  aprile  2004,  secondo  i  criteri  di calcolo
approvati   dalla   Commissione  europea  in  relazione  al  recupero
dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge
25  gennaio  2006,  n.  29.  Il tasso di interesse da applicare e' il
tasso  in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il
versamento  di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al
primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
  5.  Trovano  applicazione  le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge  8 aprile 2008, n. 59, (( convertito, con modificazioni
)), dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

        
                    Riferimenti normativi:
             La  decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno
          2002   recante   «Decisione   della   Commissione  relativa
          all'aiuto  di  Stato  relativo  alle  esenzioni  fiscali  e
          prestiti   agevolati  concessi  dall'Italia  in  favore  di
          imprese  di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico
          C  27/99 (ex NN 69/98)» e' pubblicata nella G.U.U.E. del 24
          marzo 2003, n. L 77.
             - Si riporta il testo vigente del comma 70 dell'articolo
          3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante «Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica»:
             «70.  Le  disposizioni  dell'articolo  66, comma 14, del
          decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, si
          applicano   a   decorrere  dalla  data  di  acquisto  della
          personalita'  giuridica  o  di  trasformazione  in  aziende
          speciali  consortili  fino  al  31  dicembre del terzo anno
          successivo   a  quello  in  corso  alle  predette  date  e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre 1999».
             - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
          66  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427,
          recante  «Armonizzazione  delle  disposizioni in materia di
          imposte  sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle bevande
          alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati e in materia di IVA con
          quelle  recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni tributarie»:
             «14.  Nei  confronti  delle  societa' per azioni e delle
          aziende  speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
          della  legge  8 giugno 1990, n. 142 , nonche' nei confronti
          dei  nuovi  consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e
          60  della  medesima legge si applicano, fino al termine del
          terzo    anno    dell'esercizio    successivo    a   quello
          rispettivamente    di   acquisizione   della   personalita'
          giuridica   o  della  trasformazione  in  aziende  speciali
          consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
          territoriale di appartenenza.».
             Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267 reca
          «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1 del
          decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10, convertito, con
          modificazioni,  con  la legge 6 aprile 2007, n. 46, recante
          «Disposizioni   volte   a   dare   attuazione  ad  obblighi
          comunitari ed internazionali»:
             «Art.  1  (Esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita' europee, resa in data 1° giugno
          2006  nella  causa  C-207/05.  Attuazione  della  decisione
          2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura
          d'infrazione  ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456)
          -1.  Il  recupero  degli aiuti equivalenti alle imposte non
          corrisposte  e  dei  relativi  interessi calcolati ai sensi
          dell'art. 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della
          Commissione,  del  5  giugno  2002,  in relazione a ciascun
          periodo  di  imposta  nel quale l'aiuto e' stato fruito, e'
          effettuato dall'Agenzia delle entrate.
             2.   L'Agenzia   delle   entrate,   sulla   base   delle
          comunicazioni   trasmesse   dagli   enti   locali  e  delle
          dichiarazioni   dei   redditi   presentate  dalle  societa'
          beneficiarie  ai  sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del
          provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 1°
          giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
          14   giugno   2005,   emesso  in  attuazione  del  comma  6
          dell'articolo  27  della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella
          formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
          dall'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266,
          liquida  le  imposte  con  i relativi interessi; in caso di
          mancata  presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle
          entrate  liquida  le somme dovute sulla base degli elementi
          direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al
          recupero  degli  aiuti  nella  misura  della loro effettiva
          fruizione,  notificando, entro novanta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  apposita
          comunicazione,   in   relazione   a   ciascuna   annualita'
          interessata     dal    regime    agevolativo,    contenente
          l'ingiunzione   di   pagamento   delle  somme  dovute,  con
          l'intimazione  che,  in  caso  di  mancato versamento entro
          trenta  giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602,  ad  iscrizione a ruolo a titolo definitivo
          delle  somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
          dovuti.  Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di
          sanzioni  per  violazioni  di  natura  tributaria e di ogni
          altra  specie comunque connesse alle procedure disciplinate
          dalle  presenti  disposizioni.  Non  sono  applicabili  gli
          istituti  della dilazione dei pagamenti e della sospensione
          in   sede   amministrativa.   La  comunicazione  contenente
          l'ingiunzione  al  pagamento delle somme dovute a titolo di
          restituzione   dell'aiuto   costituisce   atto  impugnabile
          davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo
          19  del  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 546, e
          successive modificazioni.».
             La  legge  27  dicembre 2002, n. 289, reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3 della citata
          decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002:
             «Art.   3   -  L'Italia  prende  tutti  i  provvedimenti
          necessari  per  recuperare  presso  i  beneficiari  l'aiuto
          concesso  in  virtu' dei regimi di cui all'articolo 2, gia'
          posti illegittimamente a loro disposizione.
             Il  recupero  viene  eseguito senza indugio e secondo le
          procedure   del   diritto  nazionale,  sempre  che'  queste
          consentano   l'esecuzione   immediata  ed  effettiva  della
          decisione.
             L'aiuto   da  recuperare  e'  produttivo  di  interessi,
          decorrenti  dalla  data  in  cui  l'aiuto  e' stato posto a
          disposizione  dei  beneficiari  fino alla data di effettivo
          recupero,  calcolati  sulla  base  del tasso di riferimento
          utilizzato  per  il  calcolo  dell'equivalente  sovvenzione
          nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.».
             Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602  reca  «Disposizioni sulla riscossione delle
          imposte sul reddito».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 24 della legge
          25   gennaio   2006,   n.  29,  recante  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2005»:
             «Art. 24. (Attuazione della decisione 2005/315/CE del 20
          ottobre  2004 della Commissione, notificata con il numero C
          (2004) 3893) - 1. In attuazione della decisione 2005/315/CE
          del 20 ottobre 2004 della Commissione, il regime di aiuti a
          favore  delle imprese che hanno realizzato investimenti nei
          comuni  colpiti  da  eventi  calamitosi  nel  2002,  di cui
          all'art.  5-sexies  del  decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2003,   n.  27,  e'  interrotto  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta  per  il  quale,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente legge, non e' ancora scaduto il termine per
          la  presentazione della relativa dichiarazione dei redditi,
          nella  misura  in  cui  gli  aiuti  fruiti  eccedano quelli
          spettanti  calcolati  con  esclusivo  riferimento al volume
          degli  investimenti  eseguiti per effettivi danni subiti di
          cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
             2.  Entro  novanta  giorni  dalla data di emanazione del
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate che
          determina  le  modalita'  applicative della disposizione di
          cui  al  presente  comma,  i soggetti che hanno beneficiato
          degli  aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica
          all'Agenzia   delle  entrate  una  attestazione,  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
          gli  elementi  necessari  per  l'individuazione  dell'aiuto
          illegittimamente   fruito  sulla  base  delle  disposizioni
          contenute    nel   citato   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
              a) il totale degli investimenti sulla base dei quali e'
          stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
              b)    l'ammontare    degli   investimenti   agevolabili
          effettuati   a  fronte  degli  effettivi  danni  subiti  in
          conseguenza  degli  eventi  di cui al comma 1, calcolati al
          netto   di   eventuali   importi   ricevuti   a  titolo  di
          risarcimento    assicurativo    o   in   forza   di   altri
          provvedimenti;
              c)  l'importo  corrispondente all'eventuale imposta sul
          reddito    non   dovuta   per   effetto   dell'agevolazione
          illegittimamente fruita.
             3.  Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
          al  comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al
          comma  1  effettuano,  a  seguito  di  autoliquidazione, il
          versamento  degli  importi  corrispondenti alle imposte non
          corrisposte  per  effetto  del  regime agevolativo medesimo
          relativamente  ai  periodi di imposta nei quali tale regime
          e'  stato  fruito,  nonche' degli interessi calcolati sulla
          base  delle  disposizioni  di cui al capo V del regolamento
          (CE)  n.  794/2004  del  21  aprile 2004 della Commissione,
          maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate
          sono  state  messe a disposizione dei beneficiari fino alla
          data  del  loro recupero effettivo. L'attestazione prevista
          al comma 2 e' presentata anche nel caso di autoliquidazione
          negativa.
             4.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alle attivita' di
          liquidazione  e  controllo  del  corretto adempimento degli
          obblighi  derivanti  dal  presente  articolo;  in  caso  di
          mancato  o  insufficiente versamento, ai sensi del comma 3,
          si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,
          accertamento,   riscossione   e  contenzioso,  le  sanzioni
          previste  ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'art.
          41-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
             5.  Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non
          risulti  presentata,  l'Agenzia  delle  entrate provvede al
          recupero  dell'importo  dell'agevolazione  dichiarata e dei
          relativi interessi.
             6.   Sono   fatti  salvi  gli  effetti  derivanti  dalle
          agevolazioni  fruite  in relazione agli investimenti il cui
          importo non superi il valore netto dei danni effettivamente
          subiti  da  ciascuno  dei  beneficiari a causa degli eventi
          calamitosi  di  cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge
          24  dicembre  2002,  n. 282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21  febbraio  2003, n. 27, tenuto conto degli
          importi  ricevuti  a  titolo di assicurazione o in forza di
          altri provvedimenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente degli artt. 1 e 2 del
          decreto-legge   8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 6 giugno 2008, n. 101, recante
          «Disposizioni   urgenti   per   l'attuazione   di  obblighi
          comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee»:
             «Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di
          Stato  innanzi  agli  organi  di giustizia civile) - 1. Nei
          giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
          recupero  di  aiuti di Stato in esecuzione di una decisione
          di  recupero  adottata  dalla  Commissione europea ai sensi
          dell'art.   14   del   regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio,  del  22  marzo  1999,  di  seguito  denominata:
          «decisione  di  recupero»,  il  giudice  puo'  concedere la
          sospensione  dell'efficacia  del  titolo  amministrativo  o
          giudiziale  di pagamento, conseguente a detta decisione, se
          ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
              a)  gravi  motivi  di illegittimita' della decisione di
          recupero,  ovvero  evidente errore nella individuazione del
          soggetto  tenuto  alla  restituzione  dell'aiuto di Stato o
          evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei
          limiti di tale errore;
              b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
             2.  Qualora  la sospensione si fondi su motivi attinenti
          alla  illegittimita' della decisione di recupero il giudice
          provvede  alla  sospensione  del  giudizio  e all'immediato
          rinvio   pregiudiziale   della   questione  alla  Corte  di
          giustizia   delle   Comunita'  europee,  con  richiesta  di
          trattazione  d'urgenza  ai  sensi dell'articolo 104-ter del
          regolamento  di  procedura  della Corte di giustizia del 19
          giugno  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita'  europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive
          modificazioni,  se  ad  essa non sia stata gia' deferita la
          questione  di  validita'  dell'atto comunitario contestato.
          Non  puo',  in  ogni  caso,  essere  accolta  l'istanza  di
          sospensione  dell'atto  impugnato per motivi attinenti alla
          legittimita'  della  decisione  di recupero quando la parte
          istante,   pur  avendone  facolta'  perche'  individuata  o
          chiaramente  individuabile, non abbia proposto impugnazione
          avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230
          del   Trattato   istitutivo   della  Comunita'  europea,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  quando, avendo proposto
          l'impugnazione,  non  abbia  richiesto la sospensione della
          decisione  di  recupero  ai  sensi  dell'articolo  242  del
          Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
          non sia stata concessa.
             3.  Fuori  dei  casi  in cui e' stato disposto il rinvio
          pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento
          che  accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la
          data  dell'udienza  di  trattazione  nel  termine di trenta
          giorni.  La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
          Allo  scadere  del  termine di novanta giorni dalla data di
          emanazione    del    provvedimento   di   sospensione,   il
          provvedimento  perde  efficacia  salvo  che  il giudice, su
          istanza  di  parte,  riesamini  lo  stesso e ne disponga la
          conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui
          ai  commi  1  e  2,  fissando  un  termine di efficacia non
          superiore a sessanta giorni.
             4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi
          di  cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le
          disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo
          del medesimo articolo 23.
             5.  Ai  giudizi  pendenti alla data di entrata in vigore
          del  presente decreto non si applica il comma 4. Se e' gia'
          stato  concesso il provvedimento di sospensione la causa e'
          decisa  nei  termini  di  cui  al comma 3, previa eventuale
          anticipazione  dell'udienza di trattazione gia' fissata. Il
          giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di
          sospensione  gia'  concesso  e ne dispone la revoca qualora
          non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
             6.   Il   presidente  di  sezione,  in  ogni  grado  del
          procedimento,  vigila  sul  rispetto  dei termini di cui al
          comma    3   e   riferisce   con   relazione   trimestrale,
          rispettivamente,  al presidente del tribunale o della corte
          d'appello   per   le   determinazioni  di  competenza.  Nei
          tribunali  non  divisi  in sezioni le funzioni di vigilanza
          sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.
             «Art. 2 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di
          Stato  innanzi  agli  organi  di giustizia tributaria) - 1.
          Dopo  l'articolo  47  del  decreto  legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546, e' inserito il seguente:
             «Art.  47-bis  (Sospensione di atti volti al recupero di
          aiuti  di Stato e definizione delle relative controversie).
          -  1.  Qualora  sia chiesta in via cautelare la sospensione
          dell'esecuzione  di  un  atto volto al recupero di aiuti di
          Stato   dichiarati   incompatibili  in  esecuzione  di  una
          decisione  adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art.   14   del   regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio,  del  22  marzo  1999,  di  seguito  denominata:
          «decisione   di   recupero»,   la   Commissione  tributaria
          provinciale  puo'  concedere  la sospensione dell'efficacia
          del  titolo  di  pagamento conseguente a detta decisione se
          ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
              a)  gravi  motivi  di illegittimita' della decisione di
          recupero,  ovvero  evidente errore nella individuazione del
          soggetto  tenuto  alla  restituzione  dell'aiuto di Stato o
          evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei
          limiti di tale errore;
              b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
             2.  Qualora  la sospensione si fondi su motivi attinenti
          alla   illegittimita'   della   decisione  di  recupero  la
          Commissione  tributaria  provinciale  provvede con separata
          ordinanza  alla  sospensione  del  giudizio e all'immediato
          rinvio   pregiudiziale   della   questione  alla  Corte  di
          giustizia   delle   Comunita'  europee,  con  richiesta  di
          trattazione   d'urgenza  ai  sensi  dell'art.  104-ter  del
          regolamento  di  procedura  della Corte di giustizia del 19
          giugno  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita'  europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive
          modificazioni,  se  ad  essa non sia stata gia' deferita la
          questione  di  validita'  dell'atto comunitario contestato.
          Non  puo',  in  ogni  caso,  essere  accolta  l'istanza  di
          sospensione  dell'atto  impugnato per motivi attinenti alla
          legittimita'  della  decisione  di recupero quando la parte
          istante,   pur  avendone  facolta'  perche'  individuata  o
          chiaramente  individuabile, non abbia proposto impugnazione
          avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230
          del   Trattato   istitutivo   della  Comunita'  europea,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  quando, avendo proposto
          l'impugnazione,  non  abbia  richiesto la sospensione della
          decisione  di  recupero  ai  sensi  dell'articolo  242  del
          Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
          non sia stata concessa.
             3.  Fermi  restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2,
          si  applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7
          e  8  dell'art.  47;  ai fini dell'applicazione del comma 8
          rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
             4.  Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
          sono  definite,  nel merito, nel termine di sessanta giorni
          dalla  pronuncia  dell'ordinanza  di  sospensione di cui al
          medesimo  comma  1.  Alla  scadenza del termine di sessanta
          giorni  dall'emanazione  dell'ordinanza  di sospensione, il
          provvedimento   perde  comunque  efficacia,  salvo  che  la
          Commissione   tributaria   provinciale  entro  il  medesimo
          termine  riesamini,  su  istanza  di  parte, l'ordinanza di
          sospensione  e  ne  disponga  la  conferma, anche parziale,
          sulla  base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando
          comunque  un  termine  di  efficacia,  non prorogabile, non
          superiore  a  sessanta giorni. Non si applica la disciplina
          sulla  sospensione  feriale dei termini. Nel caso di rinvio
          pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
          dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende
          a  decorrere  dalla data della trasmissione della decisione
          della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
             5.  Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
          sono  discusse  in  pubblica  udienza  e,  subito  dopo  la
          discussione,  il  Collegio giudicante delibera la decisione
          in  camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive
          il  dispositivo  e  ne  da'  lettura  in udienza, a pena di
          nullita'.
             6.  La  sentenza  e'  depositata  nella segreteria della
          Commissione  tributaria  provinciale  entro quindici giorni
          dalla  lettura  del dispositivo. Il segretario fa risultare
          l'avvenuto  deposito  apponendo  sulla  sentenza la propria
          firma  e  la  data  e  ne  da' immediata comunicazione alle
          parti.
             7.  In  caso  di impugnazione della sentenza pronunciata
          sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti
          i  termini del giudizio di appello davanti alla Commissione
          tributaria  regionale, ad eccezione di quello stabilito per
          la  proposizione  del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel
          processo  di  appello le controversie relative agli atti di
          cui  al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione.
          Si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 4, terzo e
          quarto periodo, 5 e 6.».
             2.  Nei  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la
          sospensione,  le  relative  controversie  sono definite nel
          merito,  entro  sessanta  giorni  dalla  medesima  data  di
          entrata  in  vigore del presente decreto; fermo restando il
          predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su
          istanza  di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione
          gia' concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano
          i  presupposti  di  cui ai commi 1 e 2 dell'art. 47-bis del
          decreto   legislativo   31  dicembre  1992,  n.  546,  come
          introdotto  dal  presente  articolo.  Il  termine  previsto
          dall'art. 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la
          comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci
          giorni  liberi.  Alle  medesime  controversie  pendenti  in
          appello  si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis
          come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
             3.   Il   presidente  di  sezione,  in  ogni  grado  del
          procedimento,  vigila  sul  rispetto  dei termini di cui al
          comma  2  e  ai  commi  4 e 7, primo periodo, dell'articolo
          47-bis  del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
          introdotto  dal  comma  1 del presente articolo e riferisce
          con  relazione  trimestrale, rispettivamente, al presidente
          della    commissione   tributaria   provinciale   e   della
          commissione  tributaria  regionale per le determinazioni di
          competenza.
             4.  L'ultimo  periodo  del  comma  2 dell'articolo 1 del
          decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  aprile  2007,  n.  46,  e'
          soppresso.».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 25.


                Ferrovie e trasporto pubblico locale


  1.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo  per  gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di  960  milioni  di  euro  per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  si provvede alla ripartizione del
fondo  e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative
risorse.
  2.  Per  assicurare  i  necessari  servizi  ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato  e  delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata  la  spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009,  2010  e  2011.  L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio  che devono rispondere a
criteri  di  efficientamento e razionalizzazione per garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio  dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali
ulteriori  risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di  servizio  di  competenza,  nonche'  per garantire che, per l'anno
2009,  non  vi  siano  aumenti  tariffari  nei  servizi  di trasporto
pubblico regionale e locale. (( Quota parte delle risorse deve essere
finalizzata  all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile
dedicato  al  trasporto  pubblico  ferroviario.  ))  Con  decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, da emanarsi entro 30 giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto, sono (( individuate la
quota  destinata  all'acquisto  di  nuovo  materiale rotabile e )) la
destinazione delle risorse per i diversi contratti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  relativa  al  Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture  ai  sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge
25  giugno  2008,  n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla ))
legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4.  Ferrovie  dello  Stato  s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  una  relazione  sui risultati della
attuazione  del  presente articolo, dando evidenza in particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente
al  15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
  5.  Gli  importi  oggetto  di recupero conseguenti all'applicazione
delle  norme  dell'articolo  24  sono  riassegnati  ad  un  Fondo  da
ripartire  tra  gli  enti  pubblici  territoriali  per le esigenze di
trasporto   locale,   non   ferroviario,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la Conferenza Unificata,
sulla  base  di  criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti  che  destinano  le  risorse  al  miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 61 della gia' citata
          legge n. 289 del 2002:
             «Art.   61   (Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
             2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si  provvede ai sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
             3.   Il   fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
              a)   per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di  cui  all'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
          anche  attraverso  le altre disposizioni legislative di cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
              b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
          massimizzare  l'efficacia  complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
             4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis  dell'articolo  11-ter  della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
             5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti  nel  comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
          delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
          resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
             6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
             7.  Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
             8.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato    ad    apportare,   anche   con   riferimento
          all'articolo   60,   con   propri  decreti,  le  occorrenti
          variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
          cassa  tra  le pertinenti unita' previsionali di base degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate.
             9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
          del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
             10.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
             11. ...
             12. ...
             13.  Nei  limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
          aree  ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
          n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  che
          investono,   nell'ambito   di   programmi  di  penetrazione
          commerciale,   in  campagne  pubblicitarie  localizzate  in
          specifiche  aree  territoriali del Paese. L'agevolazione e'
          riconosciuta  sulle  spese  documentate  dell'esercizio  di
          riferimento    che   eccedono   il   totale   delle   spese
          pubblicitarie  dell'esercizio  precedente  e  nelle  misure
          massime  previste  per gli aiuti a finalita' regionale, nel
          rispetto  dei  limiti  della  regola «de minimis» di cui al
          regolamento  (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del 12
          gennaio  2001.  Il CIPE, con propria delibera da sottoporre
          al  controllo  preventivo della Corte dei conti, stabilisce
          le  risorse  da riassegnare all'unita' previsionale di base
          6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ed indica la
          data  da  cui  decorre  la  facolta'  di presentazione e le
          modalita'  delle relative istanze. I soggetti che intendano
          avvalersi  dei  contributi  di cui al presente comma devono
          produrre  istanza  all'Agenzia  delle  entrate che provvede
          entro   trenta   giorni   a  comunicare  il  suo  eventuale
          accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico  delle domande
          pervenute.  Qualora  l'utilizzazione del contributo esposta
          nell'istanza  non  risulti  effettuata,  nell'esercizio  di
          imposta   cui   si   riferisce   la  domanda,  il  soggetto
          interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
          presentare  una  nuova  istanza  nei dodici mesi successivi
          alla conclusione dell'esercizio fiscale».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6-quinquies del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.   6-quinquies   (Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi   finalizzati   al   potenziamento   della  rete
          infrastrutturale  di livello nazionale). - 1. E' istituito,
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo
          economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
          finanziamento,    in   via   prioritaria,   di   interventi
          finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
          livello    nazionale,    ivi    comprese    le    reti   di
          telecomunicazione   e   quelle   energetiche,   di  cui  e'
          riconosciuta   la   valenza   strategica   ai   fini  della
          competitivita'  e  della  coesione  del  Paese. Il fondo e'
          alimentato  con  gli  stanziamenti  nazionali assegnati per
          l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
          2007-2013  in  favore  di programmi di interesse strategico
          nazionale,  di  progetti  speciali  e  di riserve premiali,
          fatte  salve  le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
          siano  state  vincolate  all'attuazione  di  programmi gia'
          esaminati   dal  CIPE  o  destinate  al  finanziamento  del
          meccanismo  premiale  disciplinato  dalla  delibera  CIPE 3
          agosto 2007, n. 82.
             2.  Con  delibera  del  CIPE,  su proposta del Ministero
          dello  sviluppo  economico  d'intesa con il Ministero delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   si   provvede  alla
          ripartizione  del  fondo  di  cui  al  comma  1, sentita la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  fermo  restando  il  vincolo di concentrare
          nelle   regioni   del   Mezzogiorno   almeno   l'85%  degli
          stanziamenti   nazionali   per   l'attuazione   del  Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
          delibera  del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere
          delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
          carattere   finanziario.   Nel   rispetto  delle  procedure
          previste  dal  regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
          dell'11   luglio   2006,   e  successive  modificazioni,  i
          Programmi   operativi   nazionali  finanziati  con  risorse
          comunitarie   per   l'attuazione   del   Quadro  strategico
          nazionale   per   il   periodo   2007-2013  possono  essere
          ridefiniti  in  coerenza  con i principi di cui al presente
          articolo.
             3.  Costituisce  un  principio  fondamentale,  ai  sensi
          dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione, la
          concentrazione,  da  parte delle regioni, su infrastrutture
          di  interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
          strategico  nazionale  per  il periodo 2007-2013 in sede di
          predisposizione  dei  programmi finanziati dal Fondo per le
          aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289,  e successive modificazioni, e di
          ridefinizione    dei   programmi   finanziati   dai   Fondi
          strutturali comunitari.».

        
      
          
TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA

          
 
                              Art. 26.


               Privatizzazione della societa' Tirrenia


  1.   Al   fine  di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
societa'  da  questa  controllate,  e la stipula delle convenzioni ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da
parte   della   Commissione   Europea   della   compatibilita'  della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del comma 1, pari a 65
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2009,  2010 e 2011, si
provvede  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  61  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla   realizzazione   di   infrastrutture   ai  sensi  dell'articolo
6-quinquies  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (( convertito,
con  modificazioni,  ))  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, per un
importo,   al   fine   di   compensare  gli  effetti  in  termini  di
indebitamento  netto,  pari  a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a
130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
  3.  All'articolo  57  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((
convertito,con  modificazioni,  )) dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  in  fine,  e'  aggiuntoil seguente periodo: «Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1
gennaio 2010.»;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riportano i testi dei commi 998 e 999 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «998.   Ai   fini   di   completare   il   processo   di
          liberalizzazione  del settore del cabotaggio marittimo e di
          privatizzare   le   societa'   esercenti   i   servizi   di
          collegamento  ritenuti  essenziali  per le finalita' di cui
          all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
          articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio 1975, n. 169, e
          successive  modificazioni,  nuove convenzioni, con scadenza
          in  data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate,
          nei  limiti  degli  stanziamenti di bilancio a legislazione
          vigente,  con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal
          fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  50  milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2009».
             «999.  Le  nuove  convenzioni di cui al comma precedente
          sono  stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE,
          dal  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, e determinano le linee da
          servire,  le  procedure  e  i  tempi  di  liquidazione  del
          rimborso  degli  oneri  di  servizio pubblico, introducendo
          meccanismi  di  efficientamento volti a ridurre i costi del
          servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme  di  flessibilita'
          tariffaria  non  distorsive  della  concorrenza.  Le  nuove
          convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
          verifica   della   loro   compatibilita'   con   il  regime
          comunitario.  Nelle  more  degli  adempimenti comunitari si
          applicano    le    nuove    convenzioni    attualmente   in
          vigore”.
             -  Per  il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
          289  del 2002 e per il testo dell'art. 6-quinquies del gia'
          citato   decreto   legge   n.  112  del  2008,  vedasi  nei
          riferimenti normativi all'art. 25.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  57 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  57.  (Servizi di Cabotaggio) - 1. Le funzioni e i
          compiti  di programmazione e di amministrazione relative ai
          servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
          svolgono  all'interno  di una Regione sono esercitati dalla
          Regione  interessata.  Per le Regioni a statuto speciale il
          conferimento  delle  funzioni  e  dei  compiti  avviene nel
          rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di
          cabotaggio  e'  regolata  da  contratti di servizio secondo
          quanto   previsto   dagliarticoli   17   e19   del  decreto
          legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
          modificazioni,   in   quanto  applicabili  al  settore.  Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano a
          decorrere dal 1° gennaio 2010.
             2.  Le  risorse  attualmente previste nel bilancio dello
          Stato  per  il  finanziamento  dei  contratti  di  servizio
          pubblico  di  cabotaggio  marittimo sono altresi' destinate
          alla  compartecipazione  dello  Stato  alla spesa sostenuta
          dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili
          a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali
          risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienza
          della   spesa   statale,   le   Regioni,  per  accedere  al
          contributo,  stipulano  i  contratti e determinano oneri di
          servizio  pubblico  e  dinamiche  tariffarie  sulla base di
          criteri  comuni  stabiliti  dal CIPE, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             3. (abrogato).
             4. (abrogato).
             5.  All'articolo  2,  comma 192, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso».

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                              Art. 27.


                            Accertamenti.


  1.  All'articolo  5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  «c)   le   maggiori  imposte,  ritenute,  contributi,  sanzioni  ed
interessi  dovuti  in  caso  di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
  d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori
imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) »;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.   Il  contribuente  puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito  di  cui  al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio  e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente  la  data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di  adesione,  che  deve  contenere,  in  caso  di pagamento rateale,
l'indicazione  del  numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza  dell'avvenuto  pagamento  della  prima  o  unica  rata. In
presenza  dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
  1-ter.  Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui
al   comma   1  deve  essere  effettuato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso
di  versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono  dovuti  gli  interessi  al  saggio  legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
  1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione  a  ruolo  a  titolo definitivo delle predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter e
1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti
dai   processi   verbali   di   constatazione   definibili  ai  sensi
dell'articolo  5-bis,  comma  1,  per  i quali non sia stata prestata
adesione  e  con  riferimento  alle  maggiori  imposte ed altre somme
relative  alle  violazioni  indicate  nei processi verbali stessi che
consentono  l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e  all'articolo  54,  quarto  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;
   c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
  ((  1-bis.  All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    «b-bis)  le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso
di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
    b-ter)  i  motivi  che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»;
   b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.   Il  contribuente  puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito  di  cui  al  comma  1.  Per  le modalita' di definizione
dell'invito,  compresa  l'assenza  della  prestazione  delle garanzie
previste  dall'articolo  8,  per  la  misura degli interessi e per le
modalita'  di  computo  degli  stessi  in caso di versamento rateale,
nonche'  per  i  poteri  del  competente  ufficio  dell'Agenzia delle
entrate  in  caso  di  mancato  pagamento  delle  somme dovute per la
definizione,  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 5,
commi  1-bis,  1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito
di  cui  al  comma  1 del presente articolo, la misura delle sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'.». ))
  2.  La  comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi1,
lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con
le  modalita'  previste  dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si
applicano   con   riferimento   agli   inviti   emessi  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2009.
  ((  3-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano
agli  inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  emessi  dagli  uffici  dell'Agenzia  delle entrate a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
  4.  Dopo  l'articolo  10-bis  della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
aggiunto  il  seguente:  «Art.  10-ter  (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione  finanziaria  di effettuare accertamenti presuntivi
in  caso  di  adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore).  -  1.  In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis  del  decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti
degli  inviti  di  cui  al  comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori  accertamenti  basati  sulle  presunzioni  semplici  di cui
all'articolo  39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi
o   compensi  definiti.  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente
disposizione,  per  attivita',  ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si
applica  a  condizione  che  non  siano  irrogabili, per l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  nonche'  al  comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »
  (( 4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  in forma
societaria » sono inserite le seguenti: « , e in caso di societa' che
optano  per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico»;
    b) il comma 3 e' abrogato.
  4-ter.  All'articolo  15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi
indicate  sono  ridotte  alla  meta' se l'avviso di accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5
o  di  cui  all'articolo  11.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente  non  si applica nei casi in cui il contribuente non abbia
prestato  adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui  all'articolo  41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.». ))
  5.  L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
si  applica  anche  (( alle somme dovute per il pagamento ditributi e
deirelativi interessi agliuffici e agli enti )) di cui al comma 1 del
medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
  6.  In  caso  di  pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da
parte  dell'ufficio  o  ente,  del provvedimento con il quale vengono
accertati  maggiori  tributi,  si  applicano,  per  tutti gli importi
dovuti,  le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  7.  Le  misure  cautelari  adottate  in  relazione ai provvedimenti
indicati  al  comma  6  del  presente articolo, perdono efficacia dal
giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  di  pagamento della
cartella  di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti
a ruolo.
  8.  All'articolo  19,  comma  4,  del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: « A tal
fine  l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. ».
  9.  Per  le  dichiarazioni  in  materia di imposte sui redditi e le
dichiarazioni   IVA  delle  imprese  di  piu'  rilevante  dimensione,
l'Agenzia   delle   entrate   attiva  un  controllo  sostanziale,  di
norma,entro l'anno successivo a quello della presentazione.
  10.  Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono  un  volume  d'affari  o  ricavi  non inferiori a trecento
milioni  di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento
milioni  di  euro  entro  il  31  dicembre  2011.  Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  tenuto  conto  delle esigenze organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
  11.  Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in
modo   selettivo   sulla   base  di  specifiche  analisi  di  rischio
concernenti  il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se
disponibile,  sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci,
delle  partecipate  e  delle operazioni effettuate, desunto anche dai
precedenti fiscali.
  12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  e  all'articolo  37-bis,  comma  8,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte
dalle  imprese  indicate  nel  precedente  comma  10  sono presentate
secondo  le modalita' di cui al (( decreto del Ministro delle finanze
))  13 giugno 1997, n. 195, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
152   del   2   luglio  1997,  ))  ed  il  rispetto  della  soluzione
interpretativa  oggetto  della  risposta viene verificato nell'ambito
del controllo di cui al precedente comma 9.
  13.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui ai commi da 9 a 12, a
decorrere  dal  1o  gennaio  2009,  per  i  contribuenti  con  volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni  ed  i  poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle  strutture  individuate  con  il  regolamento di amministrazione
dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
   a)  di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi;
   b)  di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa
ai  periodi  d'imposta  in  corso  alla  data  del 31 dicembre 2006 e
successivi;
   c)  di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del  1o  gennaio  2009,  siano  ancora  in  corso  i termini previsti
dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   d)   di   recupero   dei   crediti  o  inesistenti  utilizzati  in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,  ((  con  riferimento  ai quali, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per
il relativo recupero; ))
   e)  di  gestione  del  contenzioso  relativo  a  tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse.
   ((  e-bis)  di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2006 e successivi. ))
  15.  L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
  16.  Salvi  i  piu'  ampi  termini  previsti dalla legge in caso di
violazione  che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331   del   codice   di   procedura  penale  per  il  reato  previsto
dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
l'atto  di  cui  all'articolo  1,  comma 421, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati  nei  modelli  di  pagamento unificato per la riscossione di
crediti    inesistenti   utilizzati   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere  notificato,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
  17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data  di  presentazione  del modello di pagamento unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con  riferimento  ai  quali  alla  data  di  entrata in vigore (( del
presente  decreto  )) siano ancora pendenti i termini di cui al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  18.  L'utilizzo  in  compensazione  di  crediti  inesistenti per il
pagamento  delle  somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi.
  19.  In  caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine assegnato
dall'ufficio,  comunque  non  inferiore  a  sessanta giorni, le somme
dovute  in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo,  sono  iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1,  comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e (( al comma 16
))   del   presente   articolo,   si   applica  il  termine  previsto
dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  21.  In  relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le
dotazioni   finanziarie   della   missione   di   spesa  «  Politiche
economicofinanziarie  e  di  bilancio» sono ridotte di 110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
  ((  21-bis.  Al  fine  di  potenziare  le capacita' di accertamento
dell'amministrazione  finanziaria,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a
carico   della   finanza  pubblica,  l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli   di  Stato  puo'  avvalersi  del  personale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  attualmente  in servizio presso le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata
formazione specialistica.
  21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.   In   caso   di  omessa  intestazione  ovvero  di  mancata
trasmissione  delle  relative  informazioni  ai sensi del comma 3, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze applica nei riguardi della
societa'  Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari   autori   dell'illecito   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria  nella  misura  prevista  dall'articolo  1, comma 1, primo
periodo,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, con
riferimento  all'ammontare  delle  risorse  di  cui  al  comma  3 del
presente  articolo  per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la   trasmissione   delle   relative   informazioni.   Il   Ministero
dell'economia  e delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi  di  cui  al  comma 3 da parte della societa' Poste italiane
S.p.A,  delle  banche  e  degli  altri  operatori  finanziari,  anche
avvalendosi  del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto»;
   b)  al  comma  7,  alinea,  le  parole  da:  « previa verifica dei
presupposti  »  fino  a:  «quote delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti:  «  fino  a  una  percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo,  le quote delle risorse, rese disponibili per massa e
in base a criteri statistici,»;
   c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
  «7-quater.   Con   decreto   interdipartimentale   del   Capo   del
Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il   Direttore   dell'Agenzia   delle  entrate  e  con  il  Capo  del
Dipartimento   della   pubblica  sicurezza,  la  percentuale  di  cui
all'alinea  del  comma  7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in
funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo    19    giugno    1997,    n.   218,   recante
          “Disposizioni in materia di accertamento con adesione
          e di conciliazione giudiziale”, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             “Art.  5  (Avvio  del procedimento) - 1. L'ufficio
          invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
          indicati:
             a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
             b)  il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione;
             c)  le  maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
          ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui
          al comma 1-bis;
             d)  i  motivi  che  hanno dato luogo alla determinazione
          delle  maggiori  imposte, ritenute e contributi di cui alla
          lettera c).
             1-bis.   Il   contribuente  puo'  prestare  adesione  ai
          contenuti   dell'invito   di   cui   al  comma  1  mediante
          comunicazione  al  competente  ufficio  e  versamento delle
          somme  dovute  entro  il quindicesimo giorno antecedente la
          data  fissata  per  la  comparizione. Alla comunicazione di
          adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
          l'indicazione  del numero delle rate prescelte, deve essere
          unita  la  quietanza  dell'avvenuto pagamento della prima o
          unica  rata.  In  presenza  dell'adesione  la  misura delle
          sanzioni  applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e'
          ridotta alla meta'.
             1-ter.   Il   pagamento   delle  somme  dovute  indicate
          nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le
          modalita'  di  cui  all'articolo 8, senza prestazione delle
          garanzie  ivi  previste  in  caso  di  versamento  rateale.
          Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono dovuti
          gli   interessi  al  saggio  legale  calcolati  dal  giorno
          successivo al versamento della prima rata.
             1-quater.  In  caso  di  mancato  pagamento  delle somme
          dovute   di  cui  al  comma  1-bis  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia  delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
          a   titolo   definitivo   delle   predette  somme  a  norma
          dell'articolo   14   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1-bis,
          1-ter  e  1-quater  del  presente articolo non si applicano
          agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione
          definibili  ai  sensi  dell'articolo  5-bis, comma 1, per i
          quali  non  sia  stata  prestata adesione e con riferimento
          alle   maggiori   imposte  ed  altre  somme  relative  alle
          violazioni   indicate   nei  processi  verbali  stessi  che
          consentono    l'emissione   degli   accertamenti   di   cui
          all'articolo   41-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600 e all'articolo 54,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
             2. (abrogato).
             3. (abrogato).».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  citato
          decreto-legislativo  n. 218 del 1997, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  11  (Avvio del procedimento) - 1. L'ufficio invia
          ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
          indicati:
              a)   gli   elementi   identificativi  dell'atto,  della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione;
              b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione;
              b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti
          in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
              b-ter)   i   motivi   che   hanno   dato   luogo   alla
          determinazione  delle  maggiori imposte di cui alla lettera
          b-bis);
             1-bis.   Il   contribuente  puo'  prestare  adesione  ai
          contenuti  dell'invito  di cui al comma 1. Per le modalita'
          di   definizione   dell'invito,  compresa  l'assenza  della
          prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la
          misura  degli interessi e per le modalita' di computo degli
          stessi  in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri
          del  competente  ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso
          di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione,
          si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
          1-bis,   1-ter   e   1-quater.  In  presenza  dell'adesione
          all'invito  di  cui  al  comma  1 del presente articolo, la
          misura  delle  sanzioni  indicata nell'articolo 3, comma 3,
          applicabile  per  ciascun  tributo  di  cui all'articolo 1,
          comma 2, e' ridotta alla meta'.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma 18-quater
          dell'articolo  83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
          213,   recante   «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria»:
             «18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della
          comunicazione   dell'adesione  da  parte  del  contribuente
          prevista  dall'articolo  5-bis  del  decreto legislativo 19
          giugno 1997, n. 218».
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 4 del citato
          decreto  legislativo n. 218 del 1997, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  4 (Competenza degli uffici). - 1. Competente alla
          definizione   e'   l'ufficio   delle   entrate,  nella  cui
          circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
             2.  Nel  caso  di  esercizio di attivita' d'impresa o di
          arti  e professioni in forma associata, di cui all'articolo
          5  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917 , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in
          forma  societaria,  e in caso di societa' che optano per la
          trasparenza  fiscale  di  cui  agli  articoli 115 e 116 del
          medesimo  testo unico l'ufficio competente all'accertamento
          nei  confronti  della  societa',  dell'associazione  o  del
          titolare  dell'azienda  coniugale  effettua  la definizione
          anche  del  reddito  attribuibile ai soci, agli associati o
          all'altro    coniuge,    con   unico   atto   e   in   loro
          contraddittorio.   Nei   confronti  dei  soggetti  che  non
          aderiscono  alla  definizione  o  che,  benche' ritualmente
          convocati   secondo   le  precedenti  modalita'  non  hanno
          partecipato   al  contraddittorio,  gli  uffici  competenti
          procedono  all'accertamento sulla base della stessa; non si
          applicano  gli  articoli  2,  comma  5,  e 15, comma 1, del
          presente decreto.
             3. (abrogato).
             4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   riguardante   la   partecipazione   dei  comuni
          all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 15 del
          citato   decreto   legislativo   n.  218/1997,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  15  (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione).  - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
          indicate  nell'articolo  2,  comma 5, del presente decreto,
          nell'articolo   71   del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
          testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
          successioni  e donazioni, approvato con decreto legislativo
          31  ottobre  1990,  n. 346 , sono ridotte a un quarto se il
          contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
          o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
          adesione,  provvedendo  a  pagare,  entro il termine per la
          proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
          tenuto  conto  della  predetta  riduzione.  In ogni caso la
          misura  delle  sanzioni  non  puo'  essere  inferiore ad un
          quarto  dei minimi edittali previsti per le violazioni piu'
          gravi relative a ciascun tributo.
             2.  Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3,  4  e  5,  ultimo  periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento delle somme dovute.
             2-bis.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 1, le
          sanzioni  ivi  indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso
          di  accertamento  e  di liquidazione non e' stato preceduto
          dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
          La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
          nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
          ai   sensi  dell'articolo  5-bis  e  con  riferimento  alle
          maggiori   imposte   e   alle  altre  somme  relative  alle
          violazioni  indicate  nei  processi  verbali che consentono
          l'emissione  degli  accertamenti di cui all'articolo 41-bis
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e successive modificazioni, e all'articolo
          54,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
          generali  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per le
          violazioni  di  norme  tributarie, a norma dell'articolo 3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
             «Art.  22  (Ipoteca  e  sequestro conservativo). - 1. In
          base   all'atto   di  contestazione,  al  provvedimento  di
          irrogazione   della  sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione  e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della  commissione  tributaria  provinciale l'iscrizione di
          ipoteca  sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
          in  solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo di
          ufficiale  giudiziario,  al sequestro conservativo dei loro
          beni, compresa l'azienda.
             2.   Le   istanze  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          notificate,  anche  tramite il servizio postale, alle parti
          interessate,  le  quali  possono,  entro venti giorni dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
             3.  Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa  con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
          camera  di  consiglio  utile,  disponendo  che  ne sia data
          comunicazione  alle  parti  almeno  dieci  giorni prima. La
          commissione decide con sentenza.
             4.  In  caso  di  eccezionale  urgenza o di pericolo nel
          ritardo,  il  presidente,  ricevuta l'istanza, provvede con
          decreto  motivato.  Contro il decreto e' ammesso reclamo al
          collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
          in camera di consiglio, provvede con sentenza.
             5.  Nei  casi  in  cui  non sussiste giurisdizione delle
          commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
          essere  presentate al tribunale territorialmente competente
          in   ragione   della  sede  dell'ufficio  richiedente,  che
          provvede  secondo  le  disposizioni del libro IV, titolo I,
          capo  III,  sezione  I,  del codice di procedura civile, in
          quanto applicabili.
             6.  Le  parti  interessate possono prestare, in corso di
          giudizio,  idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
          bancaria  o  assicurativa.  In tal caso l'organo dinanzi al
          quale  e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
          adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
             7.  I  provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
          termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
          notificato  atto  di contestazione o di irrogazione. In tal
          caso,    il   presidente   della   commissione   tributaria
          provinciale  ovvero il presidente del tribunale dispongono,
          su   istanza   di   parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente
          richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
          perdono  altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
          non  passata  in  giudicato,  che  accoglie il ricorso o la
          domanda.    La   sentenza   costituisce   titolo   per   la
          cancellazione   dell'ipoteca.   In   caso  di  accoglimento
          parziale,   su   istanza   di  parte,  il  giudice  che  ha
          pronunciato  la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
          dell'iscrizione   o   del  sequestro;  se  la  sentenza  e'
          pronunciata  dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
          la   cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso  per
          cassazione.».
             - L'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472, e' citato nelle note al comma 5 del presente articolo.
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 25, comma 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  recante  «Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito»:
             «2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,
          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si
          procedera' ad esecuzione forzata».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  13  aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
          servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
          delega  prevista  dalla  legge  28 settembre 1998, n. 337»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  19  (Discarico  per inesigibilita'). - 1. Ai fini
          del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
          comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
             2.   Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico:
              a)    la    mancata    notificazione    imputabile   al
          concessionario,  della  cartella  di  pagamento,  entro  il
          quinto mese successivo alla consegna del ruolo nonche', nel
          caso  previsto  dall'articolo  32, comma 2, lettera b), del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
              b)  la  mancata comunicazione all'ente creditore, anche
          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
          procedure  relative  alle singole quote comprese nei ruoli;
          la  prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
          mese  successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo. Tale
          comunicazione  e' effettuata con le modalita' stabilite con
          decreto del Ministero delle finanze;
              c)  la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo  anno
          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
          per causa non imputabile al concessionario;
              d)  il  mancato  svolgimento  dell'azione  esecutiva su
          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
          ruolo,  nonche'  sui  nuovi  beni la cui esistenza e' stata
          comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
              d-bis)   il   mancato   svolgimento   delle   attivita'
          conseguenti   alle   segnalazioni  di  azioni  esecutive  e
          cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
              e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
          se   imputabile   al  concessionario;  sono  imputabili  al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al   discarico   i   vizi   e   le  irregolarita'  compiute
          nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura.
             3.    Decorsi    tre   anni   dalla   comunicazione   di
          inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
          concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
             4.  Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
          ogni  momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare al
          concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
          esecuzione  e  di  segnalare  azioni cautelari ed esecutive
          nonche'  conservative  ed  ogni altra azione prevista dalle
          norme  ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
          fine  di  riscuotere  le somme iscritte a ruolo. A tal fine
          l'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate si avvale anche del
          potere  di  cui  all'articolo  32,  primo  comma n. 7), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  51,  secondo  comma  n.  7),  del  decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A tal
          fine  l'ufficio  dell'Agenzia delle entrate si avvale anche
          del  potere  di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  51,  secondo  comma  n.  7),  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             5.  La  documentazione  cartacea relativa alle procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario.
             6.  Fino  al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
          richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della
          documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende
          esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla
          verifica    della    stessa    documentazione   presso   il
          concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente»:
             «Art.11  (Interpello  del  contribuente).  -  1. Ciascun
          contribuente      puo'      inoltrare      per     iscritto
          all'amministrazione   finanziaria,   che   risponde   entro
          centoventi  giorni,  circostanziate e specifiche istanze di
          interpello  concernenti  l'applicazione  delle disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti e personali, qualora vi siano
          obiettive   condizioni   di   incertezza   sulla   corretta
          interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
          dell'istanza  non  ha effetto sulle scadenze previste dalla
          disciplina tributaria.
             2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta
          e   motivata,   vincola   con  esclusivo  riferimento  alla
          questione    oggetto    dell'istanza   di   interpello,   e
          limitatamente  al richiedente. Qualora essa non pervenga al
          contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
          che  l'amministrazione  concordi con l'interpretazione o il
          comportamento  prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
          anche  a  contenuto  impositivo o sanzionatorio, emanato in
          difformita'  dalla  risposta, anche se desunta ai sensi del
          periodo precedente, e' nullo.
             3.  Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
          interpello,   non  possono  essere  irrogate  sanzioni  nei
          confronti  del contribuente che non abbia ricevuto risposta
          dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
          comma 1.
             4.  Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
          un  numero  elevato  di  contribuenti  concerna  la  stessa
          questione  o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
          finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
          circolare  o  una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2.
             5.  Con  decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri
          nelle  materie  di  loro  competenza,  sono determinati gli
          organi,   le   procedure   e   le  modalita'  di  esercizio
          dell'interpello   e   dell'obbligo  di  risposta  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria.
             6.  Resta  fermo  quanto previsto dall'articolo 21 della
          legge  30  dicembre  1991,  n. 413, relativo all'interpello
          della    amministrazione    finanziaria    da   parte   dei
          contribuenti.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 21 della legge
          30   dicembre  1991,  n.  413,  recante  «Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia  per  reati  tributari;  istituzioni dei centri di
          assistenza fiscale e del conto fiscale»:
             «Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del
          Ministro   delle   finanze,   il  comitato  consultivo  per
          l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
          compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
             2.    La    richiesta    di   parere   deve   riguardare
          l'applicazione,   ai   casi   concreti   rappresentati  dal
          contribuente,  delle  disposizioni contenute negli articoli
          37,  comma  terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive
          modificazioni.   La   richiesta  di  parere  puo'  altresi'
          riguardare,  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 74,
          comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, la
          qualificazione   di   determinate   spese,   sostenute  dal
          contribuente,  tra  quelle  di  pubblicita' e di propaganda
          ovvero tra quelle di rappresentanza.
             3.   Il   parere   reso   dal   comitato   ha  efficacia
          esclusivamente   ai   fini   e   nell'ambito  del  rapporto
          tributario.  Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
          prova  viene  posto  a  carico  della  parte  che non si e'
          uniformata al parere del comitato.
             4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
          antielusive,   nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, e' composto dai seguenti membri:
              a)  i direttori generali della direzione generale delle
          imposte  dirette  e  della direzione generale delle tasse e
          imposte  indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio
          centrale  per  gli  studi di diritto tributario comparato e
          per le relazioni internazionali;
              b) il comandante generale della Guardia di finanza;
              c)  il  direttore del servizio centrale degli ispettori
          tributari;
              d)   il   direttore   dell'ufficio   del  coordinamento
          legislativo;
              e)   due   componenti  del  Consiglio  superiore  delle
          finanze,  non appartenenti all'Amministrazione finanziaria,
          designati dal Consiglio stesso;
              f)  tre  esperti  in  materia  tributaria designati dal
          Ministro delle finanze.
             5.  I membri del comitato possono farsi rappresentare da
          funzionari,  di grado non inferiore a primo dirigente, e da
          ufficiali  superiori;  possono  altresi' farsi assistere da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano,  in  tal  caso,  alle  sedute senza diritto di
          voto.  Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari.
             6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
          concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
          17della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono stabiliti
          l'organizzazione  interna,  il funzionamento e le dotazioni
          finanziarie del comitato.
             7.  Il  presidente del comitato e' nominato dal Ministro
          delle  finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri del
          comitato stesso.
             8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato
          non  appartenenti  all'Amministrazione finanziaria verranno
          stabilite  ogni  triennio  con  decreto  del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
             9.  Il contribuente, anche prima della conclusione di un
          contratto,  di  una  convenzione o di un atto che possa dar
          luogo  all'applicazione  delle  disposizioni richiamate nel
          comma   2,   puo'  richiedere  il  preventivo  parere  alla
          competente  direzione  generale del Ministero delle finanze
          fornendole  tutti  gli  elementi  conoscitivi utili ai fini
          della  corretta qualificazione tributaria della fattispecie
          prospettata.  La  mancata comunicazione del parere da parte
          dell'Agenzia   delle   entrate  entro  120  giorni  e  dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.
             10. (abrogato).
             11.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
          delle   richieste   di  parere  alla  competente  direzione
          generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri  stessi al
          contribuente.
             12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150
          milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
          delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 37-bis,
          comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29
          settembre  1973,  n.  600,  recante «Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi»:
             «Art.   37-bis   (Disposizioni   antielusive).  -  1.-7.
          (Omissis).
             8.  Le  norme  tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.».
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997,
          n.  195,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2
          luglio    1997,    reca    «Regolamento    concernente   la
          determinazione  dei  termini e delle modalita' da osservare
          per  l'invio  delle  richieste  di  parere  alla competente
          Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi
          al contribuente.».
             -  L'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi», e'
          contenuto,  unitamente  agli articoli da 32 a 45 nel TITOLO
          IV (Accertamento e controlli) di tale decreto.
             -  L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto», e' contenuto, unitamente
          agli   articoli   da   51-bis   a   66-bis  nel  TITOLO  IV
          (Accertamento e riscossione) di tale decreto.
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 71 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
             «Art.  71  (Personale).  -  1. Il rapporto di lavoro del
          personale  dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
          dalla  contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
          il  rapporto  di lavoro privato, in conformita' delle norme
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
          attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
          le   agenzie   fiscali;   ciascuna   agenzia  definisce  la
          contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
             2.  Al  fine  di  garantire  l'imparzialita'  e  il buon
          andamento  nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
          alle  agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
          mesi   dall'entrata   in   vigore   del   presente  decreto
          legislativo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 2, della
          legge  23  agosto  1988,  n. 400, sono emanate disposizioni
          idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
          personale.
             3.  Il  regolamento di amministrazione e' deliberato, su
          proposta   del  direttore  dell'agenzia,  dal  comitato  di
          gestione  ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
          disposizioni   dell'articolo   60   del   presente  decreto
          legislativo.  In  particolare  esso,  in  conformita' con i
          principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
              a)   disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'agenzia;
              b)  detta  le  norme  per  l'assunzione  del  personale
          dell'agenzia,  per  l'aggiornamento  e  per  la  formazione
          professionale;
              c)   fissa   le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale dipendente dall'agenzia;
              d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.».
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 36-bis, comma 8,
          del  citato  decreto del Presidente della Repubblica del 29
          settembre 1973, n. 600»:
             «Art.    36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
             2.  Sulla  base  dei  dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
              a)   correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
              b)   correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
              c)  ridurre  le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
              d)  ridurre  le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
              e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
              f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita'  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
             2-bis.  Se  vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
          effettuazione  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
             3.  Quando  dai  controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
          imposta,   l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato  al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
             4.   I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'articolo 54-bis del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633:
             «Art.  54-bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alle   dichiarazioni).   -   1.  Avvalendosi  di  procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
             2.  Sulla  base  dei  dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
              a)   correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
              b)   correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
              c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita'  dei versamenti dell'imposta risultante dalla
          dichiarazione  annuale  a titolo di acconto e di conguaglio
          nonche'  dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
             2-bis.  Se  vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
          effettuazione  dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
          sensi  dell'articolo1,  comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
          7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1999,  n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge 29
          dicembre 1990, n. 405.
             3.  Quando  dai  controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una maggiore
          imposta,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
          e  per  gli  effetti  di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
             4.   I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.»
             -  Si  riporta il testo vigente dell'articolo 36-ter del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600:
             «Art.  36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1.  Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle
          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
             2.  Senza  pregiudizio  dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
              a)  escludere  in  tutto  o  in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti    d'imposta,    dalle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  20,  terzo  comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
              b)   escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'articolo 78, comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
              c)  escludere  in  tutto  o  in  parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
              d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati   risultanti   dalle   dichiarazioni  e  ai  documenti
          richiesti ai contribuenti;
              e)  liquidare  la  maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
              f)   correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
             3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2,  il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
             4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 43 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
             «Art.  43  (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
             Nei  casi  di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31  dicembre  del quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
             In  caso  di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'articolo 331 del codice di procedura penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.
             Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 57 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
             «Art.  57  (Termine  per gli accertamenti). - Gli avvisi
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
          notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
          quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata
          la   dichiarazione.  Nel  caso  di  richiesta  di  rimborso
          dell'eccedenza   d'imposta   detraibile   risultante  dalla
          dichiarazione  annuale,  se  tra  la data di notifica della
          richiesta  di  documenti  da  parte  dell'ufficio e la data
          della  loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore a
          quindici  giorni,  il  termine  di decadenza, relativo agli
          anni  in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
             In  caso  di  omessa  presentazione della dichiarazione,
          l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  a norma del primo
          comma  dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al 31
          dicembre  del  quinto  anno  successivo  a quello in cui la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
             In  caso  di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'articolo 331 del codice di procedura penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.
             Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei commi
          precedenti  le rettifiche e gli accertamenti possono essere
          integrati  o modificati, mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art.17 del decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni»:
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
              a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento
          diretto  ai  sensi  dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
          1973,  n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
          citato  articolo  3  resta ferma la facolta' di eseguire il
          versamento   presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato;  in  tal  caso non e' ammessa la
          compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis) (soppressa);
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione    coordinata    e   continuativa   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
          n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
          1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio sanitario
          nazionale  di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
          41,  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  4 del D.L. 23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          L. 22 marzo 1995, n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
             2-bis. (soppresso).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  331  del codice di
          procedura penale:
             «Art.  331  (Denuncia  da  parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito  dall'articolo  347,  i  pubblici ufficiali e gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  reato  perseguibile  di  ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
             2.  La  denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
             3.  Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
             4.   Se,   nel   corso   di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.»
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'articolo 10-quater
          del  decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n. 74, recante
          «Nuova  disciplina  dei  reati  in  materia  di imposte sui
          redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a norma dell'articolo 9
          della legge 25 giugno 1999, n. 205»:
             «Art.10-quater   (Indebita   compensazione).   -  1.  La
          disposizione  di  cui  all'articolo  10-bis si applica, nei
          limiti  ivi  previsti,  anche a chiunque non versa le somme
          dovute,    utilizzando    in    compensazione,   ai   sensi
          dell'articolo  17del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, crediti non spettanti o inesistenti.»
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 1, comma
          421,   della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
             «421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
          dagli  articoli  31  e  seguenti del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e
          seguenti  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni, per la
          riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
          in  parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni,   l'Agenzia   delle   entrate  puo'  emanare
          apposito   atto  di  recupero  motivato  da  notificare  al
          contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
          attivita'  di  recupero  delle somme di cui all'articolo 1,
          comma   3,   del   decreto-legge  20  marzo  2002,  n.  36,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
          n.  96,  e  all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2003, n. 27.».
             -  L'art.  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241,  recante  «Norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni”,  e' citato nelle note al comma 14 del
          presente articolo.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 15-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  recante  «Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito»:
             «Art.  15-bis  (Iscrizioni nei ruoli straordinari). - 1.
          In  deroga  all'articolo  15,  nei  ruoli  straordinari  le
          imposte,  gli  interessi  e  le  sanzioni sono iscritti per
          l'intero  importo  risultante  dall'avviso di accertamento,
          anche se non definitivo.».
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'articolo 25
          del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 602
          del 1973:
             «1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
          al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei  quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 31
          dicembre:
              a)  del terzo anno successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di  scadenza  del
          versamento  dell'unica  o  ultima rata se il termine per il
          versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
          oltre  il  31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
          presentata,  per  le  somme  che risultano dovute a seguito
          dell'attivita'   di   liquidazione  prevista  dall'articolo
          36-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
          d'imposta  per le somme che risultano dovute ai sensi degli
          articoli  19  e  20  del  testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
              b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione,  per  le somme che risultano dovute a
          seguito   dell'attivita'   di  controllo  formale  prevista
          dall'articolo  36-ter  del  citato  decreto  del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973;
              c)   del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
          l'accertamento  e' divenuto definitivo, per le somme dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio.
             (Omissis)».
             -   Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  2  del
          decreto-legge  16  settembre  2008,  n. 143, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,
          recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
          sistema  giudiziario»  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  2  (Fondo  unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
          all'articolo  61,  comma  23,  del  decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
          e'  gestito  da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
          stabilite  con  il  decreto di cui al predetto articolo 61,
          comma 23.
             2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
          interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
              a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
              b)  di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
          procedura penale;
              c)  relativi  a  titoli al portatore, a quelli emessi o
          garantiti  dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita'  finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
          oggetto   di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,   inclusi   quelli   di   cui   al  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
              c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
          e  altri  operatori finanziari, in relazione a procedimenti
          civili  di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
          non  reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
          data  in  cui  il  procedimento  si  e'  estinto o e' stato
          comunque  definito  o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
          assegnazione,   di  distribuzione  o  di  approvazione  del
          progetto  di  distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
          dal  passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
          controversia;
              c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
          decreto   16   marzo   1942,   n.   267,   come  sostituito
          dall'articolo  107  del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
          n. 5.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  Poste Italiane S.p.A., le banche e
          gli  altri  operatori finanziari, depositari delle somme di
          denaro,  dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
          al  comma  2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
          valori,   i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'  le
          attivita'  di  cui  alla  lettera  c) del comma 2. Entro lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A.,  con modalita' telematica e nel formato elettronico
          reso  disponibile  dalla medesima societa' sul proprio sito
          internet    all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,   le
          informazioni   individuate   con   decreto   del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  giustizia,  da  emanarsi entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia  Giustizia  S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
          alla  medesima  data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
          ovvero  dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
          delle   somme   sequestrate   disposte  anteriormente  alla
          predetta data.
             3-bis.  In caso di omessa intestazione ovvero di mancata
          trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma
          3,  il  Ministero dell'economia e delle finanze applica nei
          riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle banche
          e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  nella misura prevista
          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  con riferimento
          all'ammontare  delle risorse di cui al comma 3 del presente
          articolo  per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
          la  trasmissione  delle relative informazioni. Il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  verifica  il  corretto
          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
          societa'  Poste  italiane S.p.A, delle banche e degli altri
          operatori  finanziari,  anche  avvalendosi  del Corpo della
          guardia  di  finanza,  che  opera  a  tal fine con i poteri
          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
          imposta sul valore aggiunto;
             4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
          i  conti  correnti  ed  i  conti  di deposito che Equitalia
          Giustizia  S.p.A.,  successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le    ulteriori    risorse    derivanti   dall'applicazione
          dell'articolo  61,  comma  23,  del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n.  133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
          codice  di  procedura penale, i relativi utili di gestione,
          nonche'  i controvalori degli atti di disposizione dei beni
          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
             5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, alle unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese di
          investimento  di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
          24  dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
          procedura    penale,    e'   stata   decisa   dal   giudice
          dell'esecuzione  ma non ancora eseguita la devoluzione allo
          Stato delle somme medesime.
             6.  Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          determinata  altresi'  la remunerazione massima spettante a
          titolo  di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
          delle  finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
          a  Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto  articolo  61, comma 23, sono inoltre stabilite le
          modalita'  di  utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
          da  parte  dell'amministratore  delle  somme o dei beni che
          formano  oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
          pagamento  delle  spese di conservazione o amministrazione,
          le  modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
          gestite  da  Equitalia  Giustizia S.p.A., nonche' la natura
          delle  risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che  venga  garantita  la pronta disponibilita' delle somme
          necessarie   per  eseguire  le  restituzioni  eventualmente
          disposte.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il   Ministro   dell'interno,   puo'  essere  rideterminata
          annualmente   la  misura  massima  dell'aggio  spettante  a
          Equitalia Giustizia S.p.A.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo
          quanto  disposto  al  comma  5,  fino a una percentuale non
          superiore  al  30 per cento relativamente alle sole risorse
          oggetto  di  sequestro  penale  o  amministrativo, le quote
          delle  risorse,  rese  disponibili  per  massa  e in base a
          criteri    statistici,    intestate    “Fondo   unico
          giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione
          finanziaria, da destinare:
              a)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          dell'interno  per  la tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'articolo  18,  comma 1, lettera c), della legge 23
          febbraio  1999,  n.  44,  e  del  Fondo di rotazione per la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
              b)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali;
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.
             7-bis.  Le  quote  minime delle risorse intestate «Fondo
          unico  giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
          possono  essere  modificate  con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  in  caso  di  urgenti necessita',
          derivanti   da   circostanze   gravi  ed  eccezionali,  del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
             7-ter.  Con  riferimento  alle  somme di cui al comma 2,
          lettere  c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
          formate   destinando  le  risorse  in  via  prioritaria  al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia.
             7-quater.  Con  decreto interdipartimentale del Capo del
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, di
          concerto  con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con
          il  Capo  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza, la
          percentuale  di  cui  all'alinea  del  comma  7 puo' essere
          elevata  fino  al  50 per cento in funzione del progressivo
          consolidamento dei dati statistici.
             8.  Il  comma  24  dell'articolo 61 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
             9.  All'articolo  676,  comma 1, del codice di procedura
          penale,  come  modificato dall'articolo 2, comma 613, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
             10.  Dalla  gestione  del  «Fondo  unico giustizia», non
          devono  derivare  oneri,  ne'  obblighi  giuridici a carico
          della finanza pubblica.

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                              Art. 28.


       Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.


  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le  polizze  fideiussorie  a  prima richiesta acquisite a garanzia di
propri  crediti  di  importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro   entro   trenta   giorni   dal   verificarsi   dei  presupposti
dell'escussione;  a  tal  fine, esse notificano al garante un invito,
contenente  l'indicazione  delle  somme  dovute  e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti
sono   iscritti  a  ruolo,  in  solido  nei  confronti  del  debitore
principale  e  dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
  2.  I  dipendenti  pubblici  che  non  adempiono  alle disposizioni
previste  dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                                   Art. 29.


          Meccanismi  di  controllo  per  assicurare la trasparenza e
               l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali


            1.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo
          5,  ((  del  decreto-legge  8  luglio  ))  2002, n. 138, ((
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  ))  sul  monitoraggio  dei  crediti di imposta si
          applicano  anche  con  riferimento  a  tutti  i  crediti di
          imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  tenendo  conto  degli oneri finanziari previsti in
          relazione  alle  disposizioni medesime. In applicazione del
          principio  di  cui al presente comma, al credito di imposta
          per  spese  per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1,
          commi  da  280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
            ((  2.  Per  il credito di imposta di cui all'articolo 1,
          commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
          successive  modificazioni,  gli  stanziamenti  nel bilancio
          dello  Stato  sono  pari a 375,2 milioni di euro per l'anno
          2008,  a  533,6  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, a 654
          milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 milioni di euro per
          l'anno  2011.  A  decorrere  dall'anno  2009,  al  fine  di
          garantire  congiuntamente  la  certezza  delle strategie di
          investimento,   i   diritti  quesiti,  nonche'  l'effettiva
          copertura  finanziaria,  la fruizione delcredito di imposta
          suddetto e' regolatacome segue: ))
              a)  per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti
          o documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima
          della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, i
          soggetti  interessati  inoltrano  per  via  telematica alla
          Agenzia  delle  entrate,  entro trenta giorni dalla data di
          attivazione  della  procedura  di cui al comma 4, a pena di
          decadenza  dal contributo, un apposito formulario approvato
          dal   Direttore   della  predetta  Agenzia;  l'inoltro  del
          formulario   vale   come   prenotazione  dell'accesso  alla
          fruizione del credito d'imposta;
              b)  per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
          compilazione   del   formulario   da   parte  dei  soggetti
          interessati  ed  il  suo  inoltro  per  via telematica alla
          Agenzia  delle  entrate vale come prenotazione dell'accesso
          alla  fruizione  del credito di imposta successiva a quello
          di cui alla lettera a).
            3.  L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati
          dai    formulari    pervenuti,    esaminati   rispettandone
          rigorosamente  l'ordine  cronologico  di  arrivo,  comunica
          telematicamente  e  con procedura automatizzata ai soggetti
          interessati:
              a)  relativamente  alle prenotazioni di cui al comma 2,
          lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della
          copertura  finanziaria; la fruizione del credito di imposta
          e'  possibile  nell'esercizio  in  corso ovvero, in caso di
          esaurimento  delle  risorse  disponibili  in funzione delle
          disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
              b)  relativamente  alle prenotazioni di cui al comma 2,
          lettera  b),  la certificazione dell'avvenuta presentazione
          del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione,
          nonche'  nei  successivi novantagiorni l'eventuale diniego,
          in   ragione  della  capienza.  In  mancanza  del  diniego,
          l'assenso  si  intende fornito decorsi novanta giorni dalla
          data  di  comunicazione  della certificazione dell'avvenuta
          prenotazione.
            4.  Per  il credito di imposta di cui al comma 2, lettera
          b),   i  soggetti  interessati  espongono  nel  formulario,
          secondo  la  pianificazione  scelta,  l'importo delle spese
          agevolabili   da   sostenere,   a  pena  di  decadenza  dal
          beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento
          della  prenotazione  e, in ogni caso, non oltre la chiusura
          del  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          2009.  L'utilizzo  del  credito  d'imposta  per il quale e'
          comunicato   il   nulla-osta  e'  consentito,  fatta  salva
          l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese
          successivo  al  termine  di cui al primo periodo e, in ogni
          caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione,
          al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e,
          per la residua parte, nell'anno successivo.
            5.  Il  formulario per la trasmissione dei dati di cui ai
          commi  da  2  a  4  del  presente articolo e' approvato con
          provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          adottato  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversionedel presente decreto. Entro 30
          giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata
          la procedura per la trasmissione del formulario.
            ((  6.  Per  le  spese  sostenute  nei  periodi d'imposta
          successivi  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2008, i
          contribuenti   interessati   alledetrazioni   di  cui  agli
          articoli  1,  commi  da  344 a 347, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  fermi  restando  i  requisiti  e  le altre
          condizioni  previsti dalle relative disposizioni normative,
          inviano  all'Agenzia  delle entrate apposita comunicazione,
          nei   termini   e   secondo   le   modalita'  previsti  con
          provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del presente decreto. Con il
          medesimo   provvedimento   puo'  essere  stabilito  che  la
          comunicazione   sia   effettuata   esclusivamente   in  via
          telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, e sono
          stabiliti   i  termini  e  le  modalita'  di  comunicazione
          all'Agenzia  delle  entrate  dei dati in possesso dell'Ente
          per  le  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai
          sensi  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze   19   febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 19 febbraio
          2007,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
          comunque modificato con decreto di natura non regolamentare
          al  fine  di  semplificare  le  procedure  e di ridurre gli
          adempimenti  amministrativi  a carico dei contribuenti. Per
          le  spese  sostenute  a  decorrere  dal  1° gennaio 2009 la
          detrazione  dall'imposta  lorda  deve  essere  ripartita in
          cinque rate annuali di pariimporto.
            7.  Nell'ambito  del  monitoraggio  di  cui  al  comma  1
          sull'effettivo  utilizzo  dei  crediti  di imposta previsti
          dagli  articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e   successive   modificazioni,   l'Agenzia  delle  entrate
          effettua,   nell'anno   2009,  verifiche  mirate  volte  ad
          accertare  l'esistenza  di risorse formalmente impegnate ma
          non  utilizzate  o  non utilizzabili. In relazione a quanto
          previsto   dal   primo   periodo   del  presente  comma  in
          considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti
          di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate,
          nonche' altre risorse complessivamente disponibili relative
          a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
          presso  la  contabilita' speciale 1778 - Fondi di bilancio,
          sono  ridotte  di  1.155,6  milioni  di  euro.  Le predette
          risorse  sono  versate al bilancio dello Stato nella misura
          di  286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni
          di  euro  per  l'anno  2010,  di  341,8 milioni di euro per
          l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013. ))
            (( 8. Soppresso.
            9. Soppresso.
            10. Soppresso.
            11. Soppresso. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -   Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo  5  del  decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
          convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
          178  recante  «Interventi urgenti in materia tributaria, di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate»:
             «1.   I   crediti  di  imposta  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  di  legge  sono  integralmente  confermati e,
          fermo  restando  quanto  stabilito  dagli articoli 10 e 11,
          possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari
          previsti   in   relazione  alle  disposizioni  medesime.  I
          soggetti  interessati  hanno  diritto al credito di imposta
          fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
             2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  di natura non regolamentare sono stabilite,
          per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
          disposizione  di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il
          controllo     dei     relativi    flussi.    Con    decreto
          interdirigenziale  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
          e'   comunicato   l'avvenuto   esaurimento   delle  risorse
          disponibili.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione del
          decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati
          non  possono  piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui
          presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Non si applicano
          interessi  e  sanzioni  nei  confronti dell'interessato che
          utilizzi  un  credito  di imposta dopo la pubblicazione del
          decreto   interdirigenziale  di  cui  al  secondo  periodo,
          purche'  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga
          la   spontanea  restituzione  degli  importi  indebitamente
          utilizzati».
             -  Si  riporta  il  testo vigente dei commi da 280 a 283
          dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2007):
             «280.  A  decorrere  dal  periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
          del  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
          misura  del  10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
          di  ricerca  industriale  e  di sviluppo precompetitivo, in
          conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
          di  Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
          a  285.  La  misura  del  10 per cento e' elevata al 40 per
          cento  qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
          a  contratti  stipulati con universita' ed enti pubblici di
          ricerca;
             281.  Ai fini della determinazione del credito d'imposta
          i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50
          milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;
             282.  Il  credito  d'imposta  deve essere indicato nella
          relativa  dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
          formazione   del   reddito   ne'   della   base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
          comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,  ed  e'
          utilizzabile  ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte sui
          redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          dovute  per  il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
          comma  280  sono  state sostenute; l'eventuale eccedenza e'
          utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, e successive
          modificazioni,  a  decorrere dal mese successivo al termine
          per   la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo d'imposta con riferimento al quale il
          credito e' concesso;
             283.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze
          da  adottare  entro  il 31 marzo 2008, sono individuati gli
          obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto
          attiene  alla  definizione  delle  attivita'  di  ricerca e
          sviluppo   agevolabili   e  le  modalita'  di  verifica  ed
          accertamento  della  effettivita'  delle  spese sostenute e
          coerenza  delle stesse con la disciplina comunitaria di cui
          al comma 280.
             -  Si  riporta  il  testo vigente dei commi da 344 a 347
          dell'articolo  1  della citata legge n. 296 del 2006 (legge
          finanziaria 2007):
             «344.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre  2007,  relative ad interventi di riqualificazione
          energetica  di  edifici esistenti, che conseguono un valore
          limite  di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo per la
          climatizzazione  invernale  inferiore  di  almeno il 20 per
          cento  rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
          1),  tabella  1,  annesso  al decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  100.000  euro,  da  ripartire  in tre quote
          annuali di pari importo.
             345.  Per  le  spese  documentate, sostenute entro il 31
          dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
          parti   di   edifici   esistenti   o   unita'  immobiliari,
          riguardanti  strutture  opache  verticali, strutture opache
          orizzontali  (coperture  e pavimenti), finestre comprensive
          di  infissi,  spetta  una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  60.000  euro,  da  ripartire  in  tre quote
          annuali  di pari importo, a condizione che siano rispettati
          i  requisiti  di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
          della Tabella 3 allegata alla presente legge.
             346.  Per  le  spese  documentate, sostenute entro il 31
          dicembre   2007,  relative  all'installazione  di  pannelli
          solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
          industriali  e  per  la  copertura  del fabbisogno di acqua
          calda  in  piscine,  strutture sportive, case di ricovero e
          cura,   istituti   scolastici  e  universita',  spetta  una
          detrazione  dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
          cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
          a  un  valore  massimo  della detrazione di 60.000 euro, da
          ripartire in tre quote annuali di pari importo.
             347.  Per  le  spese  documentate, sostenute entro il 31
          dicembre  2007,  per interventi di sostituzione di impianti
          di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
          a  condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
          distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  30.000  euro,  da  ripartire  in  tre quote
          annuali di pari importo».
             -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,   recante   «Regolamento   recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta  sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
          comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
             «3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
              a)  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
          dei  ragionieri  e  dei periti commerciali e dei consulenti
          del lavoro;
              b)  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei  ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
              c)   le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori  indicate  nell'articolo  32, comma 1, lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
              d)  i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
          i lavoratori dipendenti e pensionati;
              e)  gli  altri  incaricati  individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             - Si riporta il testo vigente degli articoli 7 e 8 della
          legge  23  dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2001):
             «Art.  7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).-
          1.  Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1°
          ottobre  2000  e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
          dei  lavoratori  dipendenti con contratto di lavoro a tempo
          indeterminato  e'  concesso  un  credito  di  imposta. Sono
          esclusi  i  soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
             2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura di
          lire  800.000  per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
          mese,  alla  differenza  tra  il  numero dei lavoratori con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  rilevato in
          ciascun   mese   rispetto  al  numero  dei  lavoratori  con
          contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  mediamente
          occupati  nel  periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
          30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
          annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
          tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato,  compresi i
          lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
          risulta   inferiore   o  pari  al  numero  complessivo  dei
          lavoratori   dipendenti  mediamente  occupati  nel  periodo
          compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
          le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
          parziale,   il   credito   d'imposta   spetta   in   misura
          proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle del
          contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
          ai  datori  di  lavoro  operanti  nel  settore agricolo che
          incrementano  il  numero  dei  lavoratori  operai, ciascuno
          occupato per almeno 230 giornate all'anno.
             3.  L'incremento della base occupazionale va considerato
          al  netto  delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in
          societa'  controllate  o  collegate  ai sensi dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona,  allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
          la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre
          2000,   ogni   lavoratore  dipendente  assunto  costituisce
          incremento   della   base   occupazionale.   I   lavoratori
          dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a tempo parziale si
          assumono  nella  base occupazionale in misura proporzionale
          alle   ore   prestate   rispetto  a  quelle  del  contratto
          nazionale.
             4.   Il   credito   d'imposta,  che  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito  e  del  valore  della  produzione
          rilevante  ai  fini  dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive  ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
          esclusivamente   in  compensazione  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
             5.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al comma 1 spetta a
          condizione che:
              a)  i  nuovi  assunti  siano di eta' non inferiore a 25
          anni;
              b)  i  nuovi  assunti  non  abbiano svolto attivita' di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
          siano  portatori  di  handicap  individuati  ai sensi della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104;
              c)  siano  osservati  i  contratti collettivi nazionali
          anche  con  riferimento  ai  soggetti  che  non  hanno dato
          diritto al credito d'imposta;
              d)  siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla salute e
          sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste  dai  D.Lgs. 19
          settembre  1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e
          loro   successive  modificazioni,  nonche'  dai  successivi
          decreti  legislativi  attuativi di direttive comunitarie in
          materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
             6.  Nel  caso  di  impresa  subentrante  ad  altra nella
          gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
          comunque    assegnata,    il   credito   d'imposta   spetta
          limitatamente  al  numero  di  lavoratori  assunti  in piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita.
             7.  Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
          non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
          importo  superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
          e  contributiva  in  materia  di  lavoro dipendente, ovvero
          violazioni  alla  normativa  sulla salute e sulla sicurezza
          dei  lavoratori,  prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
          626,  e  D.Lgs.  14  agosto 1996, n. 494, e loro successive
          modificazioni,  nonche'  dai successivi decreti legislativi
          attuativi  di direttive comunitarie in materia di sicurezza
          ed  igiene  del  lavoro,  commesse  nel  periodo  in cui si
          applicano  le  disposizioni del presente articolo e qualora
          siano  emanati  provvedimenti definitivi della magistratura
          contro  il  datore  di lavoro per condotta antisindacale ai
          sensi  dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          le  agevolazioni  sono  revocate. Dalla data del definitivo
          accertamento  delle violazioni, decorrono i termini per far
          luogo  al  recupero  delle  minori  imposte  versate  o del
          maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle
          relative sanzioni.
             8.  Le  agevolazioni previste dal presente articolo sono
          cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
             9.  Entro  il  31  dicembre  2001 il Governo provvede ad
          effettuare  la  verifica  ed  il monitoraggio degli effetti
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo,
          identificando   la  nuova  occupazione  generata  per  area
          territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
             10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
          dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
          in   vigore  per  le  assunzioni  intervenute  nel  periodo
          compreso  tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per
          i  datori  di  lavoro  che  nel  periodo compreso tra il 1°
          gennaio  2001  e  il  31  dicembre  2003  effettuano  nuove
          assunzioni  di  lavoratori dipendenti con contratto a tempo
          indeterminato  da destinare a unita' produttive ubicate nei
          territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di
          cui  all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
          Consiglio,  del  21  giugno  1999,  nonche' in quelle delle
          regioni  Abruzzo  e  Molise,  spetta  un  ulteriore credito
          d'imposta.  L'ulteriore  credito  d'imposta,  che e' pari a
          lire  400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo
          la  disciplina  di  cui al presente articolo. All'ulteriore
          credito  di  imposta di cui al presente comma si applica la
          regola   de   minimis   di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione  delle  Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
          marzo  1996,  e  ad  esso  sono  cumulabili  altri benefici
          eventualmente    concessi    ai    sensi   della   predetta
          comunicazione  purche' non venga superato il limite massimo
          di lire 180 milioni nel triennio.
             11.  Ai  fini  delle  agevolazioni previste dal presente
          articolo,  i  soci  lavoratori di societa' cooperative sono
          equiparati ai lavoratori dipendenti.
             «Art.  8  (Agevolazione  per gli investimenti nelle aree
          svantaggiate).  -  1.  Alle imprese che operano nei settori
          delle  attivita'  estrattive e manifatturiere, dei servizi,
          del   turismo,  del  commercio,  delle  costruzioni,  della
          produzione  e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
          acqua   calda,   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, che, fino
          alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
          31  dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
          ammissibili   alle   deroghe   previste  dall'articolo  87,
          paragrafo   3,  lettere  a)  e  c),  del  citato  Trattato,
          individuate  dalla  Carta  italiana degli aiuti a finalita'
          regionale  per  il  periodo  2000-2006,  e'  attribuito  un
          contributo  nella  forma  di  credito di imposta nei limiti
          massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002
          pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni
          di  euro  per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
          2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di
          euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008.
          Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per
          il  settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla
          disciplina   di   attuazione   delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe
          previste  dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
          c),  il  credito  compete entro la misura dell'85 per cento
          delle  intensita'  di  aiuto  previste dalla Carta italiana
          degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006.
          Il  credito  d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di
          Stato  a  finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
          ad  oggetto  i  medesimi  beni che fruiscono del credito di
          imposta.
             1-bis.  Per  fruire del contributo le imprese inoltrano,
          in   via   telematica,   al  Centro  operativo  di  Pescara
          dell'Agenzia   delle   entrate  un'istanza  contenente  gli
          elementi     identificativi    dell'impresa,    l'ammontare
          complessivo   dei  nuovi  investimenti  e  la  ripartizione
          regionale  degli  stessi,  nonche'  l'impegno,  a  pena  di
          disconoscimento  del beneficio, ad avviare la realizzazione
          degli    investimenti    successivamente   alla   data   di
          presentazione  della  medesima istanza e comunque entro sei
          mesi dalla predetta data.
             1-ter.   L'Agenzia   delle   entrate  rilascia,  in  via
          telematica  e  con  procedura automatizzata, certificazione
          della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
          le  istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
          l'ordine   cronologico   di   presentazione,  alle  domande
          presentate   nell'anno   precedente   e   non  accolte  per
          esaurimento  dei  fondi  stanziati  e, tra queste, a quelle
          delle  piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
          I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
          gennaio   2001,  e  successivamente,  secondo  l'ordine  di
          presentazione,  alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
          comunica   in   via   telematica,  entro  30  giorni  dalla
          presentazione  delle domande, il diniego del contributo per
          la  mancanza  di  uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
          ovvero  per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
          si  intende  concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione
          dell'istanza  e  senza  comunicazione  di  diniego da parte
          dell'Agenzia delle entrate.
             1-quater. [abrogato].
             1-quinquies.    Con    provvedimento    del    Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite le specifiche
          tecniche  per  la  trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
          1-bis, 1-ter e 1-quater.
             1-sexies.    Per   le   modalita'   delle   trasmissioni
          telematiche  previste dal presente articolo si applicano le
          disposizioni  contenute  nell'articolo 3 del regolamento di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,   n.   322,   come  sostituito  dall'articolo  3  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
             1-septies.    L'Agenzia   delle   entrate   provvede   a
          pubblicare,   con  cadenza  semestrale,  sul  proprio  sito
          INTERNET,  il  numero  delle istanze pervenute, l'ammontare
          totale   dei  contributi  concessi,  nonche'  quello  delle
          risorse finanziarie residue.
             2.  Per  nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
          di  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e
          macchine   ordinarie   di  ufficio»  di  cui  alla  tabella
          approvata  con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
          finanze  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.  27  del  2  febbraio  1989,  concernente  i
          «coefficienti   di  ammortamento»,  destinati  a  strutture
          produttive  gia'  esistenti  o che vengono impiantate nelle
          aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
          costo  complessivo  eccedente  le cessioni e le dismissioni
          effettuate  nonche'  gli  ammortamenti  dedotti nel periodo
          d'imposta,  relativi  a  beni  d'investimento  della stessa
          struttura  produttiva.  Sono  esclusi  gli ammortamenti dei
          beni   che   formano  oggetto  dell'investimento  agevolato
          effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro entrata in
          funzione.   Per   gli   investimenti   effettuati  mediante
          contratti  di  locazione  finanziaria,  si  assume il costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
          non  comprende  le  spese  di  manutenzione.  Per le grandi
          imprese,   come   definite   ai   sensi   della   normativa
          comunitaria,  gli  investimenti  in  beni  immateriali sono
          agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
          altri investimenti agevolati.
             3. (abrogato).
             4.  All'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 18
          dicembre  1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   «differenziabile   in  funzione  del  settore  di
          attivita'  e  delle  dimensioni dell'impresa, nonche' della
          localizzazione».
             5.  Il  credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
          nuovi  investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
          va  indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
          non  concorre  alla  formazione  del reddito ne' della base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive,   non  rileva  ai  fini  del  rapporto  di  cui
          all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in
          compensazione,  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  a decorrere dalla data di sostenimento dei
          costi.
             6.  Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
          che  riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
          a   discipline   comunitarie  specifiche,  ivi  inclusa  la
          disciplina   multisettoriale   dei   grandi   progetti,  e'
          riconosciuto  nel  rispetto  delle condizioni sostanziali e
          procedurali  definite dalle predette discipline dell'Unione
          europea  e  previa  autorizzazione  della Commissione delle
          Comunita'   europee.   Il   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  procede  all'inoltro  alla
          Commissione  della  richiesta di preventiva autorizzazione,
          ove  prescritta,  nonche'  al  controllo del rispetto delle
          norme    sostanziali    e   procedurali   della   normativa
          comunitaria.
             7.  Se  i  beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione  entro  il  secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  della  loro  acquisizione o ultimazione, il credito
          d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli investimenti
          agevolati  il  costo  dei  beni non entrati in funzione. Se
          entro  il  quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa   ovvero   destinati  a  strutture  produttive
          diverse  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
          il  credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli
          investimenti  agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
          periodo  di  imposta  in cui si verifica una delle predette
          ipotesi  vengono  acquisiti  beni della stessa categoria di
          quelli  agevolati,  il  credito  d'imposta e' rideterminato
          escludendo  il  costo  non  ammortizzato degli investimenti
          agevolati  per  la  parte  che  eccede  i costi delle nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le  disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
          esercitato  il  riscatto.  Il  minore credito d'imposta che
          deriva  dall'applicazione  del  presente  comma  e' versato
          entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
          redditi   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si
          verificano le ipotesi ivi indicate.
             7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e  forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   Bolzano,   sono   definite   le  tipologie  di
          investimento  per  le  imprese  agricole e per quelle della
          prima  trasformazione  e  commercializzazione  ammesse agli
          aiuti,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dal  piano di
          sviluppo  rurale  di  cui  al  citato  regolamento  (CE) n.
          1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
             8.  Con  uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica   e   con  il  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, verranno emanate disposizioni
          per  l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
          la  corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
          verifiche,   da   effettuare   dopo   almeno   dodici  mesi
          dall'attribuzione  del  credito  di  imposta, sono altresi'
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti   effettuati,   anche   al  fine  di  valutare
          l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
          strumenti aventi analoga finalita'.».

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                              Art. 30.


                    Controlli sui circoli privati


  1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
non  sono  imponibili  a condizione che gli enti associativi siano in
possesso   dei   requisiti   qualificanti  previsti  dalla  normativa
tributaria  ((  e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato
iscritte  nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto  1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del
presente  articolo,  trasmettano  ))  per  via telematica all'Agenzia
delle entrate, (( al fine di consentire gli opportuni controlli, )) i
dati  e  le  notizie  rilevanti  ai fini fiscali mediante un apposito
modello  da  approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  2.  Con  il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  sono  stabiliti  i  tempi e le modalita' di trasmissione del
modello  di  cui  al  comma 1, anche da parte delle associazioni gia'
costituite (( alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali  di  cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
in  possesso  dei  requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,
nonche'  le  modalita'  di  comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi
ai sensi del comma 1. ))
  3.  L'onere  della  trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  ((  3-bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
associazioni  pro  loco  che optano per l'applicazione delle norme di
cui  alla  legge  16  dicembre  1991, n. 398, e agli enti associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale.
  4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Si  considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma
1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite
in   denaro   con   utilizzo  di  somme  provenienti  dalla  gestione
patrimoniale  o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti
senza  scopo  di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui
al  medesimo  comma  1,  lettera  a), per la realizzazione diretta di
progetti di utilita' sociale». ))
  5.  La  disposizione  di  cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo  4  dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali  individuate  con  (( decreto del Ministro delle finanze 25
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno
1995.
  5-bis.   Al   comma  2  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto   legislativo   31   ottobre   1990,  n.  347,  e  successive
modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite
dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
  5-ter.  Le  norme  di  cui  al  comma 5-bis si applicano fino al 31
dicembre 2009.
  5-quater.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione  lineare  degli stanziamenti di partecorrente relativi alle
autorizzazioni  di  spesa  come  determinate dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 148 del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          (testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.  148  (Enti  di  tipo  associativo).  -  1. Non e'
          considerata  commerciale  l'attivita'  svolta nei confronti
          degli   associati   o  partecipanti,  in  conformita'  alle
          finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
          dagli  altri  enti  non commerciali di tipo associativo. Le
          somme  versate  dagli  associati o partecipanti a titolo di
          quote  o contributi associativi non concorrono a formare il
          reddito complessivo.
             2.  Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
          attivita'   commerciali,  salvo  il  disposto  del  secondo
          periodo  del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni
          e  le  prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
          verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle  maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito  complessivo come componenti del reddito di impresa
          o  come  redditi diversi secondo che le relative operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.
             3.   Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali, sportive
          dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
          extra-scolastica   della   persona   non   si   considerano
          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
          scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento  di
          corrispettivi   specifici  nei  confronti  degli  iscritti,
          associati   o   partecipanti,  di  altre  associazioni  che
          svolgono   la   medesima   attivita'   e   che  per  legge,
          regolamento,  atto  costitutivo  o  statuto  fanno parte di
          un'unica  organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
          associati  o  partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di   proprie   pubblicazioni  cedute  prevalentemente  agli
          associati.
             4.  La  disposizione  del  comma 3 non si applica per le
          cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per la vendita, per le
          somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
          energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
          di   alloggio,   di  trasporto  e  di  deposito  e  per  le
          prestazioni  di  servizi portuali e aeroportuali ne' per le
          prestazioni   effettuate   nell'esercizio   delle  seguenti
          attivita':
              a) gestione di spacci aziendali e di mense;
              b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
              c)   gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale;
              d) pubblicita' commerciale;
              e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
             5.  Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
          tra  gli  enti  di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
          della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,  le cui finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,  non  si  considerano  commerciali,  anche se
          effettuate  verso  pagamento di corrispettivi specifici, la
          somministrazione  di  alimenti e bevande effettuata, presso
          le  sedi  in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
          bar  ed  esercizi  similari  e l'organizzazione di viaggi e
          soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
          strettamente  complementari  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
             6.  L'organizzazione  di viaggi e soggiorni turistici di
          cui  al  comma  5  non  e' considerata commerciale anche se
          effettuata   da  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,   nonche'  da  associazioni  riconosciute  dalle
          confessioni  religiose  con  le quali lo Stato ha stipulato
          patti,  accordi  o  intese,  sempreche'  sia effettuata nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
             7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
          considerano    effettuate   nell'esercizio   di   attivita'
          commerciali  le  cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in
          deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
          collettivi   di   lavoro,   nonche'  l'assistenza  prestata
          prevalentemente  agli iscritti, associati o partecipanti in
          materia   di  applicazione  degli  stessi  contratti  e  di
          legislazione  sul  lavoro,  effettuate  verso  pagamento di
          corrispettivi  che  in entrambi i casi non eccedano i costi
          di diretta imputazione.
             8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3, 5, 6 e 7 si
          applicano  a  condizione che le associazioni interessate si
          conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
          atti  costitutivi  o  statuti redatti nella forma dell'atto
          pubblico   o   della   scrittura   privata   autenticata  o
          registrata:
              a)  divieto  di  distribuire  anche  in modo indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo che la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
              b)  obbligo  di  devolvere  il patrimonio dell'ente, in
          caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque causa, ad altra
          associazione  con  finalita' analoghe o ai fini di pubblica
          utilita',   sentito   l'organismo   di   controllo  di  cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita'  associative volte a garantire l'effettivita' del
          rapporto     medesimo,    escludendo    espressamente    la
          temporaneita'  della partecipazione alla vita associativa e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il  diritto  di  voto per l'approvazione e le modificazioni
          dello  statuto  e  dei  regolamenti  e  per la nomina degli
          organi direttivi dell'associazione;
              d)  obbligo  di  redigere e di approvare annualmente un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
              e)  eleggibilita'  libera  degli organi amministrativi,
          principio  del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma
          2,  del  codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci,
          associati  o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
          esclusione,  criteri  e  idonee  forme di pubblicita' delle
          convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
          bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza
          per  le  associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al
          1°  gennaio  1997,  preveda tale modalita' di voto ai sensi
          dell'articolo  2532,  ultimo  comma,  del  codice  civile e
          sempreche'  le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
          e siano prive di organizzazione a livello locale;
              f)   intrasmissibilita'   della   quota   o  contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
             9.  Le  disposizioni  di  cui  alle lettere c) ed e) del
          comma  8  non  si  applicano  alle  associazioni  religiose
          riconosciute  dalle  confessioni  con  le quali lo Stato ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 4 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  «Istituzione  e  disciplina dell'imposta sul
          valore aggiunto»:
             «Art.  4  (Esercizio  di  imprese).-  Per  esercizio  di
          imprese  si  intende  l'esercizio per professione abituale,
          ancorche'  non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali o
          agricole  di  cui  agli  articoli  2135  e  2195 del codice
          civile,  anche  se  non  organizzate  in  forma di impresa,
          nonche'  l'esercizio  di  attivita',  organizzate  in forma
          d'impresa,  dirette  alla  prestazione  di  servizi che non
          rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
             Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di
          imprese:
              1)  le  cessioni  di  beni  e le prestazioni di servizi
          fatte  dalle  societa'  in nome collettivo e in accomandita
          semplice,  dalle  societa'  per azioni e in accomandita per
          azioni,  dalle  societa'  a responsabilita' limitata, dalle
          societa'   cooperative,   di   mutua   assicurazione  e  di
          armamento,  dalle  societa' estere di cui all'art. 2507 del
          codice civile e dalle societa' di fatto;
              2)  le  cessioni  di  beni  e le prestazioni di servizi
          fatte   da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi  i
          consorzi,  le  associazioni  o  altre  organizzazioni senza
          personalita'  giuridica e le societa' semplici, che abbiano
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole.
             Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di
          imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di servizi fatte dalle societa' e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti.
             Per  gli  enti  indicati al n. 2) del secondo comma, che
          non  abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
          di   attivita'   commerciali  o  agricole,  si  considerano
          effettuate  nell'esercizio  di imprese soltanto le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
          attivita'  commerciali  o  agricole.  Si  considerano fatte
          nell'esercizio  di  attivita' commerciali anche le cessioni
          di  beni  e  le prestazioni di servizi ai soci, associati o
          partecipanti  verso pagamento di corrispettivi specifici, o
          di  contributi  supplementari determinati in funzione delle
          maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
          esclusione   di   quelle  effettuate  in  conformita'  alle
          finalita'    istituzionali   da   associazioni   politiche,
          sindacali   e   di   categoria,  religiose,  assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica della persona, anche se
          rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima
          attivita'  e  che  per  legge,  regolamento o statuto fanno
          parte  di  una  unica  organizzazione  locale  o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
             Agli  effetti delle disposizioni di questo articolo sono
          considerate  in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
          da  enti  pubblici,  le  seguenti attivita': a) cessioni di
          beni   nuovi   prodotti   per   la   vendita,   escluse  le
          pubblicazioni  delle associazioni politiche, sindacali e di
          categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali, sportive
          dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
          extra-scolastica  della  persona  cedute prevalentemente ai
          propri  associati;  b)  erogazione  di  acqua  e servizi di
          fognatura  e  depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
          c)   gestione   di   fiere   ed   esposizioni  a  carattere
          commerciale;  d)  gestione di spacci aziendali, gestione di
          mense  e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito
          di  merci;  f)  trasporto  di persone; g) organizzazione di
          viaggi  e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di
          alloggio;   h)   servizi   portuali   e   aeroportuali;  i)
          pubblicita'    commerciale;    l)    telecomunicazioni    e
          radiodiffusioni  circolari.  Non  sono  invece  considerate
          attivita'  commerciali:  le  operazioni  relative all'oro e
          alle  valute  estere,  compresi  i  depositi anche in conto
          corrente,  effettuate  dalla  Banca d'Italia e dall'Ufficio
          italiano   dei   cambi;   la   gestione,   da  parte  delle
          amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e
          spacci  riservati  al  proprio  personale  ed  a quello dei
          Ministeri  da  cui  dipendono,  ammesso  ad  usufruirne per
          particolari  motivi  inerenti  al  servizio; la prestazione
          alle  imprese  consorziate  o socie, da parte di consorzi o
          cooperative,   di   garanzie  mutualistiche  e  di  servizi
          concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa
          l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e
          le  prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione  di
          manifestazioni   propagandistiche   dai   partiti  politici
          rappresentati  nelle  Assemblee  nazionali  e regionali; le
          cessioni  di  beni e prestazioni di servizi poste in essere
          dalla   Presidenza   della  Repubblica,  dal  Senato  della
          Repubblica,   dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
          costituzionale,  nel  perseguimento delle proprie finalita'
          istituzionali;   le   prestazioni   sanitarie  soggette  al
          pagamento  di  quote di partecipazione alla spesa sanitaria
          erogate  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle aziende
          ospedaliere  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Non sono
          considerate,   inoltre,  attivita'  commerciali,  anche  in
          deroga al secondo comma:
              a)  il  possesso  e  la  gestione di unita' immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o  classificabili  nella categoria catastale A10, di unita'
          da  diporto,  di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
          mezzo  di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero  e  al  servizio di unita' da diporto, da parte di
          societa'   o   enti,  qualora  la  partecipazione  ad  essi
          consenta,  gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni  e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette  condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni;
              b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad esercitare
          attivita'  finanziaria,  ovvero  attivita' di indirizzo, di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate.
             Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
          gli  enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
          legge   25   agosto   1991,   n.   287,  le  cui  finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,   non  si  considera  commerciale,  anche  se
          effettuata  verso  pagamento di corrispettivi specifici, la
          somministrazione  di  alimenti e bevande effettuata, presso
          le  sedi  in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
          bar  ed  esercizi  similari,  sempreche' tale attivita' sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione  degli  scopi istituzionali e sia effettuata nei
          confronti   degli  stessi  soggetti  indicati  nel  secondo
          periodo del quarto comma.
             Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo,
          e  sesto  si  applicano  a  condizione  che le associazioni
          interessate   si  conformino  alle  seguenti  clausole,  da
          inserire  nei  relativi  atti costitutivi o statuti redatti
          nella  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura privata
          autenticata o registrata:
              a)  divieto  di  distribuire  anche  in modo indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo che la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
              b)  obbligo  di  devolvere  il patrimonio dell'ente, in
          caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque causa, ad altra
          associazione  con  finalita' analoghe o ai fini di pubblica
          utilita',   sentito   l'organismo   di   controllo  di  cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita'  associative volte a garantire l'effettivita' del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente   ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione  alla  vita associativa e prevedendo per gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per  l'approvazione  e le modificazioni dello statuto e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
              d)  obbligo  di  redigere e di approvare annualmente un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
              e)  eleggibilita'  libera  degli organi amministrativi,
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,
          secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
          dei  soci,  associati  o  partecipanti  e i criteri di loro
          ammissione   ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme  di
          pubblicita'  delle convocazioni assembleari, delle relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per   corrispondenza   per  le  associazioni  il  cui  atto
          costitutivo,  anteriore  al  1°  gennaio 1997, preveda tale
          modalita'  di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2532, ultimo
          comma,  del  codice  civile  e sempreche' le stesse abbiano
          rilevanza   a   livello   nazionale   e   siano   prive  di
          organizzazione a livello locale;
              f)   intrasmissibilita'   della   quota   o  contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
             Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
          comma   non   si   applicano  alle  associazioni  religiose
          riconosciute  dalle  confessioni  con  le quali lo Stato ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.
             Le  disposizioni  sulla  perdita della qualifica di ente
          non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
             -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 della legge
          11   agosto   1991,   n.  266,  recante  «Legge-quadro  sul
          volontariato»:
             «Art.  6  (Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di
          volontariato.
             2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
          accedere  ai  contributi  pubblici nonche' per stipulare le
          convenzioni  e  per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
          secondo  le  disposizioni  di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 7 e 8.
             3.  Hanno  diritto  ad  essere  iscritte nei registri le
          organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di
          cui  all'articolo  3  e  che alleghino alla richiesta copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
             4.  Le  regioni  e  le  province  autonome determinano i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento  dell'attivita'  di volontariato da parte delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono  la cancellazione dal registro con provvedimento
          motivato.
             5.  Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
          contro   il   provvedimento  di  cancellazione  e'  ammesso
          ricorso,  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del  tribunale  e'  appellabile,  entro trenta giorni dalla
          notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di Stato, il quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
             6.  Le  regioni e le province autonome inviano ogni anno
          copia  aggiornata  dei  registri all'Osservatorio nazionale
          per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
             7.  Le  organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
          alla   conservazione  della  documentazione  relativa  alle
          entrate  di  cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 90 della
          legge  27  dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2003):
             «1.  Le  disposizioni  della  legge 16 dicembre 1991, n.
          398,  e  successive  modificazioni, e le altre disposizioni
          tributarie    riguardanti    le    associazioni    sportive
          dilettantistiche  si applicano anche alle societa' sportive
          dilettantistiche  costituite  in societa' di capitali senza
          fine di lucro.».
             -  La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca «Disposizioni
          tributarie     relative    alle    associazioni    sportive
          dilettantistiche».
             -   Si   riporta   il   testo  dell'art.10  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, recante «Riordino
          della  disciplina  tributaria  degli enti non commerciali e
          delle  organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).   -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
              a)  lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno  o piu' dei
          seguenti settori:
               1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
               2) assistenza sanitaria;
               3) beneficenza;
               4) istruzione;
               5) formazione;
               6) sport dilettantistico;
               7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione  delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
               8)    tutela   e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
          febbraio 1997, n. 22;
               9) promozione della cultura e dell'arte;
               10) tutela dei diritti civili;
               11)   ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
              b)    l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
              c)  il  divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
              d)  il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
          utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
          destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
          o  siano  effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
          statuto   o  regolamento  fanno  parte  della  medesima  ed
          unitaria struttura;
              e)  l'obbligo  di  impiegare  gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
              f)     l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  , salvo diversa
          destinazione imposta dalla legge;
              g)  l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o rendiconto
          annuale;
              h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita'  associative volte a garantire l'effettivita' del
          rapporto     medesimo,    escludendo    espressamente    la
          temporaneita'  della partecipazione alla vita associativa e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il  diritto  di  voto per l'approvazione e le modificazioni
          dello  statuto  e  dei  regolamenti  e  per la nomina degli
          organi direttivi dell'associazione;
              i)  l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
             2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
              a)   persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
              b)  componenti collettivita' estere, limitatamente agli
          aiuti umanitari.
             2-bis.  Si  considera attivita' di beneficenza, ai sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni   gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di  somme
          provenienti  dalla  gestione  patrimoniale  o  da donazioni
          appositamente  raccolte,  a  favore  di enti senza scopo di
          lucro  che  operano  prevalentemente  nei settori di cui al
          medesimo  comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
          di progetti di utilita' sociale.
             3.  Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano nelle
          condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma
          2.
             4.  A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409 , della tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n.  22,  della ricerca scientifica di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
             5.   Si   considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
             6.  Si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
              a)  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
              b)  l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
          senza  valide  ragioni  economiche, siano superiori al loro
          valore normale;
              c)   la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
          legge  3  agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
              d)  la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
          dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
              e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
          o  stipendi  superiori  del  20 per cento rispetto a quelli
          previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
          qualifiche.
             7.  Le  disposizioni  di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
             8.  Sono  in  ogni  caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge  8  novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
          all'articolo  8  della  predetta  legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
             9.  Gli  enti  ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'articolo  3,  comma 6, lettera e), della
          legge   25   agosto   1991,  n.  287  ,  le  cui  finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,    sono   considerati   ONLUS   limitatamente
          all'esercizio  delle attivita' elencate alla lettera a) del
          comma  1;  fatta  eccezione per la prescrizione di cui alla
          lettera  c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
          applicano  le  disposizioni  anche agevolative del presente
          decreto,  a  condizione che per tali attivita' siano tenute
          separatamente  le scritture contabili previste all'articolo
          20-bis  del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma
          1.
             10.  Non  si  considerano  in  ogni  caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,  gli  enti  conferenti  di  cui  alla legge 30
          luglio  1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
          organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
             - La legge 11 agosto 1991, n. 266 reca «Legge-quadro sul
          volontariato».
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 134 del 10 giugno
          1995,  reca  «Criteri  per l'individuazione delle attivita'
          commerciali    e    produttive   marginali   svolte   dalle
          organizzazioni di volontariato.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10 del decreto
          legislativo   31   ottobre   1990,  n.  347,  e  successive
          modificazioni,  recante «Approvazione del testo unico delle
          disposizioni    concernenti   le   imposte   ipotecaria   e
          catastale», cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta).- 1. Le volture
          catastali  sono  soggette  all'imposta del 10 per mille sul
          valore  dei  beni  immobili o dei diritti reali immobiliari
          determinato  a  norma  dell'art.  2,  anche  se  relative a
          immobili  strumentali,  ancorche'  assoggettati all'imposta
          sul  valore  aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
          numero  8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
             2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 168,00
          per  le  volture  eseguite  in  dipendenza  di atti che non
          importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o
          trasferimento   di   diritti  reali  immobiliari,  di  atti
          soggetti  all'imposta  sul valore aggiunto, di fusioni e di
          scissioni  di  societa' di qualunque tipo e di conferimenti
          di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami
          dell'impresa,  per quelle eseguite in dipendenza di atti di
          regolarizzazione   di   societa'  di  fatto,  derivanti  da
          comunione  ereditaria  di  azienda registrati entro un anno
          dall'apertura   della   successione,   nonche'  per  quelle
          eseguite  in  dipendenza  degli atti di cui all'articolo 1,
          comma  1,  quarto,  quinto  e  nono periodo, della tariffa,
          parte  prima,  allegata  al  testo unico delle disposizioni
          concernenti  l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26
          aprile 1986, n. 131.
             3.  Non  sono  soggette  ad  imposta le volture eseguite
          nell'interesse   dello   Stato   ne'   quelle   relative  a
          trasferimenti   di   cui   all'art.   3   del  testo  unico
          sull'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
          decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
             Comma 5-quater:
             -  La  Tabella  C  alla  legge  22 dicembre 2008, n. 203
          (legge  finanziaria  2009),  e'  pubblicata nel supplemento
          ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008
          n. 303.

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                           (( Art. 30-bis


              Disposizioni fiscali in materia di giochi


  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di
cui  all'articolo  39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  e  successive  modificazioni,  e'  determinato,  in capo ai
singoli  soggetti  passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote
per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
  a)  12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella
dell'anno 2008;
  b)  11,6  per  cento,  sull'incremento  della  raccolta, rispetto a
quella  del  2008,  pari  ad un importo non superiore al 15 per cento
della raccolta del 2008;
  c)  10,6  per  cento,  sull'incremento  della  raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008;
  d)  9  per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008;
  e)  8  per  cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008.
  2.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  39,  comma  13-bis, del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni,  e  dai relativi decreti direttoriali di applicazione,
gli  importi  dei  versamenti  periodici  del prelievo erariale unico
dovuti  dai  soggetti  passivi  di  imposta  in  relazione ai singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
  3.   Le   disposizioni   di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo  18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie
previste  dal  predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462
del  1997  non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata
dal  soggetto  passivo  di  imposta, a garanzia degli adempimenti del
prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma
da  rateizzare.  La  lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge  n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281
e 282 sono sostituiti dai seguenti:
  «281.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche   agricole   alimentari  e  forestali  per  quanto  di  sua
competenza,  e'  determinata la quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali  derivanti  dai  giochi  pubblici con vincita in denaro
affidati  in  concessione  allo  Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello  sport, e
all'Unione  nazionale  per  l'incremento  delle razze equine (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
  282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle  entrate  erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche'
le  modalita'  di  trasferimento  periodico  al CONI e all'UNIRE sono
determinate  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  con  provvedimento
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il   Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato  e,
limitatamente  all'UNIRE,  con  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».
  5.  A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma   1  rilevate  annualmente  dall'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento
del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata,
in  funzione  del processo di risanamento finanziario e riassetto dei
relativi    settori,    anche    progressivamente,   alle   attivita'
istituzionali  del  CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie
esigenze    di    finanziamento   della   medesima   UNIRE,   nonche'
all'incremento  del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento
dei  cavalli,  in  ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di
euro per ciascun ente.
  6.  Dal  1°  gennaio  2009,  nei  confronti  del CONI e dell'UNIRE,
cessano   gli  effetti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  7,  del
decreto-legge   25   settembre   2008,   n.   149,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  novembre 2008, n. 184, e successive
modificazioni,  fatto  salvo  quanto  previsto dal quarto periodo del
predetto comma 7.
  7.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si provvede con le
maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  1. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  disposta  la destinazione delle
eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto
ai  predetti  oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81,
comma  30,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, al fondo di cui
all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             - Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
          39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
          successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici»:
             «Art.  39  (Altre  disposizioni in materia di entrata) -
          (1-12  omissis).  -  13.  Agli apparecchi e congegni di cui
          all'articolo  110,  comma 6, del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n.  773,  e successive modificazioni, collegati in rete, si
          applica  un  prelievo  erariale unico fissato in misura del
          13,5  per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al
          quale  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato ha
          rilasciato  il  nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
          della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni.  A  decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto
          passivo   d'imposta   e'   identificato   nell'ambito   dei
          concessionari  individuati  ai  sensi dell'articolo 14-bis,
          comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni, ove in
          possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di Stato. I titolari di nulla osta
          rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
          passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta
          sostitutivi  a favore dei concessionari di rete o fino alla
          data  della  revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004,
          fino  al  collegamento  in  rete,  e'  dovuto,  a titolo di
          acconto:
             a)  per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
          gennaio  al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5
          dell'articolo  38  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un
          versamento  di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
          misura di:
             1)  1.000  euro contestualmente alla richiesta del nulla
          osta stesso;
             2)   3.200   euro   antecedentemente   al   collegamento
          obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
             b)  per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
          giugno  al  31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato
          comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due
          rate nella misura di:
             1)  1.000  euro contestualmente alla richiesta del nulla
          osta stesso;
             2)    1.700    euro   antecedentemente   al   richiamato
          collegamento obbligatorio.
             (13-bis -14-undecies omissis).».
             Comma 2:
             -   Si   riporta  il  testo  vigente  del  comma  13-bis
          dell'articolo  39  del citato decreto-legge n. 269 del 2003
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  39  (Altre  disposizioni  in materia di entrata)-
          (1-13  omissis).  -  13-bis.  Il prelievo erariale unico e'
          assolto  dai  soggetti passivi d'imposta, con riferimento a
          ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi
          ai  singoli  periodi  contabili  e  mediante  un versamento
          annuale   a   saldo.   Con   provvedimenti   del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato, sono individuati:
             a)  i  periodi  contabili  in  cui  e'  suddiviso l'anno
          solare;
             b)  le  modalita' di calcolo del prelievo erariale unico
          dovuto  per  ciascun  periodo  contabile e per ciascun anno
          solare;
             c)  i  termini e le modalita' con cui i soggetti passivi
          d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento
          annuale a saldo;
             d)  le  modalita'  per  l'utilizzo  in compensazione del
          credito  derivante  dall'eventuale eccedenza dei versamenti
          periodici  rispetto  al  prelievo erariale unico dovuto per
          l'intero anno solare;
             e)  i  termini e le modalita' con cui i concessionari di
          rete,  individuati  ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano,
          tramite  la  rete  telematica prevista dallo stesso comma 4
          dell'articolo  14-bis,  i  dati relativi alle somme giocate
          nonche'   gli   altri  dati  relativi  agli  apparecchi  da
          intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
          unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
          da  utilizzare  per la determinazione del prelievo erariale
          unico dovuto;
             f) [abrogata]
             (13-ter -14-undecies omissis).».
             Comma 3:
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'articolo 3-bis del
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462, recante
          «Unificazione   ai   fini   fiscali  e  contributivi  delle
          procedure  di  liquidazione,  riscossione e accertamento, a
          norma  dell'articolo  3, comma 134, lettera b), della legge
          23 dicembre 1996, n. 662»:
             «Art.  3-bis  (Rateazione  delle  somme dovute). - 1. Le
          somme   dovute   ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  e
          dell'articolo  3,  comma  1,  se  superiori a duemila euro,
          possono  essere  versate  in  un numero massimo di sei rate
          trimestrali   di  pari  importo,  ovvero,  se  superiori  a
          cinquemila  euro,  in  un  numero  massimo  di  venti  rate
          trimestrali  di  pari  importo.  Se  le  somme  dovute sono
          superiori a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuto a
          prestare  idonea garanzia commisurata al totale delle somme
          dovute,  comprese  quelle  a  titolo  di sanzione in misura
          piena,  per  il  periodo  di rateazione dell'importo dovuto
          aumentato  di  un  anno,  mediante  polizza  fideiussoria o
          fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di
          garanzia  collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui
          agli  articoli  106  e  107  del testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni.   In  alternativa  alle  predette  garanzie,
          l'ufficio   puo'   autorizzare   che   sia   concessa   dal
          contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
          primo  grado  su  beni immobili di esclusiva proprieta' del
          concedente,  per  un  importo  pari  al  doppio delle somme
          dovute,  comprese  quelle  a  titolo  di sanzione in misura
          piena. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai
          sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131.  Il  valore dell'immobile puo' essere, in alternativa,
          determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
          si  applica  l'articolo  64 del codice di procedura civile,
          redatta  da  soggetti  iscritti  agli albi degli ingegneri,
          degli  architetti,  dei geometri, dei dottori agronomi, dei
          periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non
          e'  assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo
          67  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
          modificazioni.  Sono  a carico del contribuente le spese di
          perizia,  di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In
          tali  casi,  entro  dieci giorni dal versamento della prima
          rata  il  contribuente  deve  far  pervenire all'ufficio la
          documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
             2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila
          euro,  il beneficio della dilazione in un numero massimo di
          sei   rate   trimestrali   di   pari  importo  e'  concesso
          dall'ufficio,  su richiesta del contribuente, nelle ipotesi
          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello
          stesso.  La  richiesta  deve essere presentata entro trenta
          giorni dal ricevimento della comunicazione.
             3.  L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il   termine   di   trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi  al  tasso  del 3,5 per cento annuo,
          calcolati  dal  primo  giorno del secondo mese successivo a
          quello   di   elaborazione  della  comunicazione.  Le  rate
          trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
          l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
             4.  Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
          la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per
          imposte,  interessi  e  sanzioni  in  misura piena, dedotto
          quanto  versato,  e' iscritto a ruolo. Se e' stata prestata
          garanzia,  l'ufficio  procede  all'iscrizione  a  ruolo dei
          suddetti  importi  a carico del contribuente e dello stesso
          garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
          non  versino  l'importo  dovuto  entro  trenta giorni dalla
          notificazione  di  apposito invito contenente l'indicazione
          delle  somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
          della pretesa.
             5.   La   notificazione   delle  cartelle  di  pagamento
          conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
          eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
          quello di scadenza della rata non pagata.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 3, 4 e 5 si
          applicano   anche   alle  somme  da  versare,  superiori  a
          cinquecento   euro,   a   seguito   di   ricevimento  della
          comunicazione  prevista  dall'articolo  1, comma 412, della
          legge  30  dicembre  2004, n. 311, relativamente ai redditi
          soggetti  a  tassazione  separata.  Per  gli importi fino a
          cinquecento  euro,  si  applicano le disposizioni di cui ai
          commi 2 e seguenti.
             7.  Nei  casi  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui al
          presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
          delle  somme  iscritte  a  ruolo di cui all'articolo 19 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602, e successive modificazioni.».
             -  Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          39-ter del citato decreto-legge n. 269 del 2003:
             «Art. 39-ter (Riscossione delle somme dovute a titolo di
          prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici)
          -  (1  -  2  omissis).  -  3.  L'iscrizione  a ruolo non e'
          eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete
          provvede  a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo
          17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e
          successive  modificazioni,  le  somme  dovute  entro trenta
          giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione prevista dal
          comma  2  dell'articolo  39-bis  ovvero della comunicazione
          definitiva  contenente  la  rideterminazione,  in  sede  di
          autotutela,  delle  somme dovute, a seguito dei chiarimenti
          forniti  dallo  stesso  concessionario  di  rete. In questi
          casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo
          od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi
          sono  dovuti  fino all'ultimo giorno del mese antecedente a
          quello dell'elaborazione della comunicazione.
             (4- omissis).».
             -  Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          14-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 640, recante «Imposta sugli spettacoli»:
             «Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a
          seguito  dei  controlli  automatici)  - (1-2 omissis). - 3.
          L'iscrizione  a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte,
          se  il  contribuente  provvede  a  pagare, con le modalita'
          indicate  nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute,
          entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della comunicazione
          prevista   dall'articolo  14-ter,  comma  2,  ovvero  della
          comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in
          sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a seguito dei
          chiarimenti  forniti  dal  contribuente.  In  questi  casi,
          l'ammontare   delle  sanzioni  amministrative  previste  e'
          ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono dovuti fino
          all'ultimo   giorno   del   mese   antecedente   a   quello
          dell'elaborazione della comunicazione.».
             - Il testo vigente del comma 13-bis dell'articolo 39 del
          citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato
          dal  presente comma e' riportato nelle note del comma 2 del
          presente articolo.
             Comma 6:
             -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'articolo 1-bis
          del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con
          modificazioni,  dalle  legge  19  novembre  2008, n. 184, e
          successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per
          assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi»:
             «Art.  1-bis  (Assetto  organizzativo  della raccolta in
          rete  fisica dei giochi e delle scommesse) - (1-6 omissis).
          -  7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  per  l'anno  2009 e' istituito un fondo,
          alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
          del  comma  5; quota parte delle risorse del predetto fondo
          e'  destinata,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  all'incremento  del  monte  premi  e delle
          provvidenze  per  l'allevamento  dei  cavalli ovvero, anche
          progressivamente,  in  funzione del processo di risanamento
          finanziario  e  di  riassetto  dei  relativi  settori, alle
          esigenze  finanziarie relative alle attivita' istituzionali
          del   Comitato   olimpico   nazionale   italiano  (CONI)  e
          dell'Unione  nazionale  per l'incremento delle razze equine
          (UNIRE),   con   esclusione  delle  ordinarie  esigenze  di
          funzionamento  della medesima UNIRE. La parte del fondo non
          destinata  alle  predette esigenze e' riversata all'entrata
          del  bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
          la  misura  del prelievo erariale unico di cui all'articolo
          39,  comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,   n.  326,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui
          all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  e  successive  modificazioni, e' elevata al 13,40 per
          cento  delle  somme  giocate; le maggiori entrate derivanti
          dall'applicazione   del   presente  periodo  rispetto  alle
          entrate   relative   all'anno  2008,  rilevate  annualmente
          dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, sono
          assegnate  all'UNIRE,  nella  misura  del 50 per cento, per
          essere interamente destinate all'incremento del monte premi
          e  per  il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
          olimpico  nazionale  italiano (CONI). Al fine di consentire
          il  completamento  e  il potenziamento infrastrutturali dei
          servizi   istituzionali  dell'UNIRE,  per  l'anno  2008  e'
          assegnato  al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
          di  euro,  al cui onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione,   per   il  medesimo  anno,  del  fondo  di  cui
          all'articolo  1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  Le  eventuali  ulteriori  maggiori  entrate derivanti
          dall'attuazione  dei commi da 1 a 3 nonche' del comma 5 del
          presente        articolo,        rilevate       annualmente
          dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, sono
          interamente  destinate  all'incremento  del monte premi. Il
          piano  annuale  di  utilizzazione delle risorse finanziarie
          dell'UNIRE  e'  approvato,  entro  il 15 gennaio di ciascun
          anno,  con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari permanenti.
             (8-omissis).».
             Comma 7:
             - Si riporta il testo vigente del comma 30 dell'articolo
          81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
          “Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
             «Art.  81  (Settori petrolifero e del gas) - (omissis) -
          30. Il Fondo e' alimentato:
             a)  dalle  somme  riscosse in eccesso dagli agenti della
          riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
             b)  dalle  somme  conseguenti  al recupero dell'aiuto di
          Stato  dichiarato  incompatibile dalla decisione C(2008)869
          def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
             c)  dalle  somme  versate dalle cooperative a mutualita'
          prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
             d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
             e)   con   versamenti  a  titolo  spontaneo  e  solidale
          effettuati  da  chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare le
          societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.
             (omissis).».
             - Si riporta il testo vigente del comma 17 dell'articolo
          61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.  61  (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione  della  quota  di partecipazione al costo per le
          prestazioni di assistenza specialistica) - (omissis). - 17.
          Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori
          entrate  di  cui  al  presente  articolo, con esclusione di
          quelle  di  cui  ai commi 14 e 16, sono versate annualmente
          dagli  enti  e  dalle  amministrazioni  dotati di autonomia
          finanziaria  ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica  agli  enti territoriali e agli enti, di competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
          del  primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di
          parte  corrente.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo e'
          stabilita   in  200  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2009;  la predetta dotazione e' incrementata con
          le  somme  riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con
          decreto  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
          l'innovazione  di  concerto  con il Ministro dell'interno e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del
          fondo  di  cui  al terzo periodo puo' essere destinata alla
          tutela  della  sicurezza  pubblica e del soccorso pubblico,
          inclusa  l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai limiti
          stabiliti  dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti
          di   cui  al  comma  22;  un'ulteriore  quota  puo'  essere
          destinata al finanziamento della contrattazione integrativa
          delle  amministrazioni  indicate nell'articolo 67, comma 5,
          ovvero  delle amministrazioni interessate dall'applicazione
          dell'articolo  67,  comma 2. Le somme destinate alla tutela
          della  sicurezza  pubblica  sono  ripartite con decreto del
          Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, tra le unita' previsionali
          di  base  interessate.  La  quota  del  fondo  eccedente la
          dotazione  di  200  milioni  di  euro  non  destinata  alle
          predette  finalita'  entro  il  31  dicembre  di  ogni anno
          costituisce economia di bilancio.
             (omissis).».

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                              Art. 31.


                       IVA servizi televisivi


  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
  2.  L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito  dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) - 1. Le
disposizioni  di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti  dalla  direttiva  2008/8/CE  del Consiglio, del 12 febbraio
2008,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa al sistema
comune  di  imposta  sul  valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi  di  radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
  3.  L'addizionale  di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in  corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al  reddito  proporzionalmente  corrispondente  alla  quota di ricavi
derivanti  dalla  trasmissione  di  programmi televisivi del medesimo
contenuto   ((   nonche'  ai  soggetti  che  utilizzano  trasmissioni
televisive   volte  a  sollecitare  la  credulita'  popolare  che  si
rivolgono  al  pubblico  attraverso numeri telefonici a pagamento. ))
Nel  citato  comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini del
presente  comma,  per  materiale pornografico si intendono i giornali
quotidiani  o  periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni
opera    teatrale,   letteraria,   cinematografica,   audiovisiva   o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico,  in  cui  siano presenti immagini o scene contenenti atti
sessuali  espliciti  e  non  simulati  tra  adulti consenzienti, come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro  60 giorni dalla data di entrata in vigore (( della )) presente
(( disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per
l'attuazione  del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte
a sollecitare la credulita' popolare.». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  La  Tabella A - Parte Terza - allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto»,   individua   i   «Beni   e   servizi   soggetti
          all'aliquota del 10%».
             Comma 2:
             -  Il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 273 reca
          «Attuazione  della  direttiva  2002/38/CE,  che modifica la
          direttiva  77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile
          ai  servizi  di radiodiffusione e di televisione, nonche' a
          determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».
             Comma 3:
             -   Si   riporta   il   testo   vigente  del  comma  466
          dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2006):
             «Art. 1 (..) - (omissis)
             466.  E'  istituita  una  addizionale  alle  imposte sul
          reddito  dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa
          e  dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai soggetti
          di  cui  all'articolo  5  del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,  n. 917, nella misura del 25 per cento.
          L'addizionale  e'  indeducibile  ai  fini delle imposte sul
          reddito,  si  applica  alla  quota  del reddito complessivo
          netto  proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare dei
          ricavi   o   dei   compensi   derivanti  dalla  produzione,
          distribuzione,  vendita  e  rappresentazione  di  materiale
          pornografico  e  di  incitamento  alla  violenza,  rispetto
          all'ammontare  totale  dei ricavi o compensi; al fine della
          determinazione  della predetta quota di reddito, le spese e
          gli  altri  componenti  negativi  relativi a beni e servizi
          adibiti  promiscuamente  alle predette attivita' e ad altre
          attivita',   sono   deducibili  in  base  al  rapporto  tra
          l'ammontare   dei  ricavi,  degli  altri  proventi,  o  dei
          compensi   derivanti   da   tali  attivita'  e  l'ammontare
          complessivo  di  tutti  i  ricavi e proventi o compensi. Ai
          fini  del  presente  comma,  per  materiale pornografico si
          intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi
          supporti  integrativi,  e  ogni opera teatrale, letteraria,
          cinematografica,    audiovisiva   o   multimediale,   anche
          realizzata   o   riprodotta   su   supporto  informatico  o
          telematico,   in   cui  siano  presenti  immagini  o  scene
          contenenti  atti  sessuali  espliciti  e  non  simulati tra
          adulti  consenzienti,  come  determinati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, da emanare
          entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto.  Per  la  dichiarazione, gli acconti, la
          liquidazione,    l'accertamento,    la    riscossione,   il
          contenzioso,   le   sanzioni   e   tutti  gli  aspetti  non
          disciplinati  espressamente,  si  applicano le disposizioni
          previste  per  le  imposte  sul  reddito.  Per  il  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento
          dell'addizionale  che  si sarebbe determinata applicando le
          disposizioni  del  presente  comma  nel  periodo  d'imposta
          precedente.
             (omissis) ».

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                           (( Art. 31-bis


Regime  IVA  della  vendita  di  documenti  di  viaggio  relativi  ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi
                       a parcheggi veicolari.


  1.  All'articolo  74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «  e)  per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici  urbani  di  persone  o  di  documenti  di sosta relativi ai
parcheggi  veicolari,  dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico». ))

        
                    Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'articolo 74
          del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  recante  «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul  valore aggiunto», cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori) -
          In  deroga  alle  disposizioni  dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
             a)  per  il  commercio  di  sali  e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
             b)  per  il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni  successive  alle consegne effettuate al Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo  di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al   consumo  di  fiammiferi  di  provenienza  comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8  delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
          17 aprile 1948, n. 525;
             c)   per   il   commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi delle disposizioni della legge 16
          dicembre  1991,  n.  398,  applicano,  per  le  cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi dell'articolo 35, presso il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
             d)  per  le  prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi  mezzo  tecnico,  ivi  compresa  la  fornitura di
          codici    di   accesso,   per   fruire   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
          se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
          praticato  per  la  vendita  al  pubblico in relazione alla
          quantita'  di  traffico  telefonico  messo  a  disposizione
          tramite   il  mezzo  tecnico.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano  ai  soggetti  non  residenti che provvedono alla
          vendita   o   alla  distribuzione  dei  mezzi  tecnici  nel
          territorio    dello    Stato    tramite   proprie   stabili
          organizzazioni    nel    territorio   dello   Stato,   loro
          rappresentanti  fiscali nominati ai sensi del secondo comma
          dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
          sensi  dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
          altri  intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
          vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
          mezzi  tecnici  acquistati  da  soggetti non residenti. Per
          tutte  le  vendite  dei  mezzi  tecnici  nei  confronti dei
          soggetti  che  agiscono  nell'esercizio  di imprese, arti o
          professioni,   anche  successive  alla  prima  cessione,  i
          cedenti  rilasciano  un  documento  in  cui  devono  essere
          indicate  anche  la  denominazione  e  la  partita  IVA del
          soggetto  passivo  che  ha  assolto  l'imposta. La medesima
          indicazione  deve  essere  riportata  anche  sull'eventuale
          supporto   fisico,  atto  a  veicolare  il  mezzo  tecnico,
          predisposto  direttamente  o tramite terzi dal soggetto che
          realizza o commercializza gli stessi;
             e)  per  la  vendita di documenti di viaggio relativi ai
          trasporti  pubblici  urbani  di  persone  o di documenti di
          sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari,  dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  ovvero  l'attivita' di gestione
          dell'autoparcheggio,  sulla  base  del prezzo di vendita al
          pubblico .
             (omissis)».

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                              Art. 32.


                             Riscossione


  1.  All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  il  comma  1  e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' degli
agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al nove per
cento  delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi
di mora e che e' a carico del debitore:
  a)  in  misura  del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in
caso  di  pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella.  In  tal  caso,  la  restante  parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore;
  b) integralmente, in caso contrario.»
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui
ai  commi  1  e  5-bis  possono  essere rideterminate con decreto non
regolamentare  del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite
di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali   commi,   tenuto   conto   del   carico   dei  ruoli  affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;
  c) il comma 3 e' abrogato;
  d)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente: «4. L'agente della
riscossione  trattiene  l'aggio  all'atto  del  riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse »;
  e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente
alla  riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti
della  riscossione  nella  percentuale  stabilita  dal  decreto del 4
agosto  2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  ((
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201
del 29 agosto 2000»;
  e-bis)  al  comma  6, alinea, le parole: « Al concessionario » sono
sostituite  dalle  seguenti:  « All'agente della riscossione» e, alla
lettera  a),  le  parole: « il concessionario » sono sostituite dalle
seguenti: « l'agente della riscossione»;
  e-ter)  al  comma  7-bis,  le  parole:  «  al concessionario » sono
sostituite dalle seguenti: « all'agente della riscossione». ))
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
  3.  All'articolo  3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005,
n.  203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)alla  lettera  a) le parole « di pari importo» (( sono soppresse;
))
  b) le lettere c)e d) sono sostituite dalle seguenti:
  «c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite
in  venti  rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse
pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese
in  domande  di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate
prima  della  data (( di entrata )) in vigore (( della )) presente ((
disposizione  )) la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con
una  riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e
la  data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con
il decreto di cui alla lettera a).»
  «d)  ai  fini  delle  restituzioni di cui alle lettere a)e c), sono
rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti  annualita'  di pari
entita'  i  crediti  risultanti  alla  data  del 31 dicembre 2007 dai
bilanci   delle  societa'  agenti  della  riscossione.  Il  riscontro
dell'ammontare  dei  crediti  oggetto  di restituzione e' eseguito in
occasione  del  controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni  in  materia,  da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri  stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente  non  spettanti  e'  effettuato  mediante  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego  del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma  10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art.
1  commi  426  e  426-bis  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311. Le
riscossioni   conseguite  dagli  agenti  della  riscossione  in  data
successiva  al  31  dicembre  2007  sono  riversate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato.  Le  somme incassate fino al 31 dicembre 2008
sono  comunque  riversate,  in  unica  soluzione, entro il 20 gennaio
2009.».
  4. soppresso
  5.  All'articolo  182-ter  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui
all'articolo  160  il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o
anche  dilazionato,  dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
dei  relativi  accessori,  nonche'  dei contributi amministrati dagli
enti  gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi  accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti   risorse   proprie  dell'Unione  europea;  con  riguardo
all'imposta   sul   valore   aggiunto,  la  proposta  puo'  prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo  e'  assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento  e  le  eventuali  garanzie  non possono essere inferiori a
quelli offerti aicreditori che hanno un grado di privilegio inferiore
o  a  quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici
omogenei  a  quelli  delle  agenzie  e degli enti gestori di forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatorie;  se  il credito tributario o
contributivo  ha natura chirografaria, il trattamento non puo' essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ((
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai
quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.»; ))
  b)  al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole:
« Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, ».
  6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le  modalita'  di  applicazione  nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione  da  parte  degli  enti  previdenziali degli accordi sui
crediti contributivi.
  7.  Alla  legge  27  dicembre  2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e'
inserito  il seguente: « Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure
di  riscossione  coattiva  in  caso  di omesso versamento delle somme
dovute  a  seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai
debitiiscritti  a  ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma
3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
  a)  il  limite  di  importo  di  cui  all'articolo 76, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
  b)  non  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma
2,  dello  stesso  decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
  c)  l'agente  della  riscossione,  una volta decorso inutilmente il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  notificazione della cartella di
pagamento,  procede  ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto
legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
  ((  1-bis.  Le  disposizioni  del  comma 1 del presente articolo si
applicano  anche  alle  definizioni effettuate ai sensi dell'articolo
9-bis».
  7-bis.  La  misura  minima  di capitale richiesto alle societa', ai
sensi  del  comma  3  dell'articolo  53  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione
nell'apposito  albo  dei  soggetti  privati  abilitati  ad effettuare
attivita'  di  liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione  dei  tributi  e  di  altre  entrate delle province e dei
comuni  e'  fissata  in un importo non inferiore a 10 milioni di euro
interamente  versato.  Dal  limite  di cui al precedente periodo sono
escluse  le  societa'  a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo
l'affidamento  di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione
di  tributi  e  di altre entrate degli enti locali a soggetti che non
possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel
suddetto  albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio
capitale  sociale.  I  soggetti  che  non  abbiano  proceduto a detto
adeguamento  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti
in   corso   e   sono   cancellati  dall'albo.  In  ogni  caso,  fino
all'adeguamento   essi  non  possono  ricevere  nuovi  affidamenti  o
partecipare a gare a tal fine indette. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             Comma 1
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante “Riordino
          del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
          della  delega  prevista  dalla  L.  28  settembre  1998, n.
          337”, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
          degli  agenti della riscossione e' remunerata con un aggio,
          pari al noveper cento delle somme iscritte a ruolo riscosse
          e  dei  relativi  interessi  di  mora e che e' a carico del
          debitore:
             a)  in  misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a
          ruolo,  in  caso  di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla  notifica  della  cartella.  In tal caso, la restante
          parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
             b) integralmente, in caso contrario.
             2.  Le  percentuali  di  cui  ai commi 1 e 5-bis possono
          essere  rideterminate  con  decreto  non  regolamentare del
          Ministro  dell'Economia  e delle Finanze, nel limite di due
          punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
          in  tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
          dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
             3.(Abrogato dalla presente legge).
             4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto
          del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.
             5. (Abrogato).
             5-bis.  Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo,  l'aggio  spetta agli agenti della riscossione nella
          percentuale  stabilita  dal  decreto del 4 agosto 2000, del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
             6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle
          spese  relative alle procedure esecutive, sulla base di una
          tabella  approvata con decreto del Ministero delle finanze,
          con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
          erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
             a)  dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimenti  di  sgravio o se l'agente della
          riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita'
          di cui all'articolo 19, comma 1;
             b) del debitore, negli altri casi.
             7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i  compensi,
          corrisposti   dall'ente   creditore   al   delegante,  sono
          ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il  delegante ed il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
             7-bis.   In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
          dovute   le   somme  iscritte  a  ruolo,  all'agente  della
          riscossione   spetta   un   compenso   per  l'attivita'  di
          esecuzione  di tale provvedimento; la misura e le modalita'
          di  erogazione  del  compenso sono stabilite con il decreto
          previsto  dal  comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute
          indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
             7-ter.  Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono  a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale
          importo  puo'  essere  aggiornato con decreto del Ministero
          delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
          a  carico  dell'ente  creditore  le  spese vive di notifica
          della stessa cartella di pagamento.».
             Comma 3
             -  Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
          30  settembre  2005,  n.  203,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
          “Riordino  del  servizio nazionale della riscossione,
          in   attuazione   della  delega  prevista  dalla  legge  28
          settembre  1998,  n.  3372,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             “Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  servizio
          nazionale  della  riscossione).  -  1.  A  decorrere dal 1°
          ottobre  2006,  e'  soppresso  il sistema di affidamento in
          concessione  del  servizio nazionale della riscossione e le
          funzioni   relative   alla   riscossione   nazionale   sono
          attribuite  all'Agenzia  delle  entrate,  che  le  esercita
          mediante  la societa' di cui al comma 2, sulla quale svolge
          attivita'   di   coordinamento,  attraverso  la  preventiva
          approvazione   dell'ordine  del  giorno  delle  sedute  del
          consiglio  di  amministrazione  e  delle  deliberazioni  da
          assumere nello stesso consiglio.
             2.  Per  l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
          conseguimento  dell'obiettivo  di cui al comma 1 ed al fine
          di  un  sollecito  riordino della disciplina delle funzioni
          relative  alla  riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
          contenuti  al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
          l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (I.N.P.S.)
          procedono,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto,  alla  costituzione  della
          «Riscossione  S.p.a.»,  con  un  capitale  iniziale  di 150
          milioni   di  euro  ,  di  cui  il  51  per  cento  versato
          dall'Agenzia  delle  entrate  ed  il  49  per cento versato
          dall'INPS.
             3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
          si  procede  all'approvazione  dello statuto ed alla nomina
          delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
          e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti .
             4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, di
          personale  dell'Agenzia  delle  entrate  e dell'I.N.P.S. ed
          anche  attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
          sensi del comma 7:
             a)  effettua  l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
          con  i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
          capo  II,  e  al titolo II del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
          di  cui  all'articolo  4  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 237;
             b) puo' effettuare:
             1)  le  attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
          ed  accertamento  delle entrate, tributarie o patrimoniali,
          degli  enti  pubblici,  anche  territoriali,  e  delle loro
          societa'  partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
          evidenza   pubblica;  qualora  dette  attivita'  riguardino
          entrate  delle regioni o di societa' da queste partecipate,
          possono   essere   compiute   su  richiesta  della  regione
          interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
             2)  altre  attivita',  strumentali a quelle dell'Agenzia
          delle  entrate,  anche  attraverso  la  stipula di appositi
          contratti  di  servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere
          finanziamenti  e  svolgere  operazioni finanziarie a questi
          connesse.
             5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma
          4,  lettera  a),  il  Corpo della Guardia di finanza, con i
          poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4, del
          decreto  legislativo  19  marzo 2001, n. 68, attua forme di
          collaborazione   con  la  Riscossione  S.p.a.,  secondo  le
          modalita'  stabilite con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sentiti  il  comandante  generale dello
          stesso  Corpo  della  Guardia  di  finanza  ed il direttore
          dell'Agenzia  delle entrate; con lo stesso decreto possono,
          altresi',  essere  stabilite  le modalita' applicative agli
          effetti  dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
          1999, n. 488.
             6.  La  Riscossione  S.p.a.  effettua  le  attivita'  di
          riscossione  senza  obbligo  di  cauzione ed e' iscritta di
          diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
          1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446.
             7.   La   Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione  di
          apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
          servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
          hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
          riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa  Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
          prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
          sociale  della  Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
          51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
          azioni   della   Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai
          predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
             7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui
          al  comma  7,  primo  periodo  nonche'  delle operazioni di
          fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
          rami  d'azienda  effettuate tra agenti della riscossione, i
          privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi tipo, da chiunque
          prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
          della  societa'  incorporata, scissa, conferente o cedente,
          nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
          acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
          nella  cessione,  ovvero facenti parte del patrimonio della
          societa'  incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
          ceduti,  conservano  la  loro  validita'  e il loro grado a
          favore  dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
          benficiaria,  conferitaria  o cessionaria, senza bisogno di
          alcuna  formalita'  o  annotazione, previa pubblicazione di
          apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
             7-ter.  Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
          Equitalia  S.p.a.  puo'  attribuire ai soggetti cedenti, in
          luogo   di   proprie   azioni,  obbligazioni  ovvero  altri
          strumenti finanziari.
             8.  Entro  il  31  dicembre  2010, i soci pubblici della
          Riscossione  S.p.a.  riacquistano le azioni cedute ai sensi
          del   comma  7  a  privati;  entro  lo  stesso  termine  la
          Riscossione  S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
          detenute  da privati nelle societa' da essa non interamente
          partecipate.  Dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
          azioni  anche  a  soci  privati, scelti in conformita' alle
          regole  di  evidenza  pubblica,  entro il limite del 49 per
          cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
             9.  I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
          commi  7  e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
          individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
          procedure competitive.
             10.    A   seguito   degli   acquisti   delle   societa'
          concessionarie  previsti  dal  comma  7,  si trasferisce ai
          cedenti    l'obbligo   di   versamento   delle   somme   da
          corrispondere    a    qualunque   titolo   in   conseguenza
          dell'attivita'   di   riscossione  svolta  fino  alla  data
          dell'acquisto,  nonche'  di  quelle  dovute per l'eventuale
          adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
          e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
             11.  A  garanzia  delle obbligazioni derivanti dal comma
          10,  i  soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
          al   31   dicembre   2010,   con   le  modalita'  stabilite
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112,  ovvero  mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
          dallo  Stato  o  sulle  proprie  azioni  della  Riscossione
          S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
          della  garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
          contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
             12.  Per  i  ruoli  consegnati fino al 30 settembre 2007
          alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
          del  comma  7,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'  sono
          presentate entro il 30 settembre 2010.
             13.  Per  effetto  degli  acquisti  di  cui  al comma 7,
          relativamente a ciascuno di essi:
             a)  le  anticipazioni  nette  effettuate  a favore dello
          Stato  in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
          sono  restituite,  in  dieci  rate  annuali, decorrenti dal
          2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
          0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
          come  riferimento  sono  stabilite con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze;
             b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione
          relativi  alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da
          restituire  ai sensi della lettera a) assumono il valore di
          provvedimenti di rimborso definitivi;
             c)   le   anticipazioni   nette   effettuate   in  forza
          dell'obbligo  del  non  riscosso  come riscosso, riferite a
          quote  non  erariali  sono restituite in venti rate annuali
          decorrenti   dal  2008,  ad  un  tasso  di  interesse  pari
          all'euribor  diminuito  di  0,50  punti; per tali quote, se
          comprese   in   domande  di  rimborso  o  comunicazioni  di
          inesigibilita'  presentate  prima  della data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione   la  restituzione
          dell'anticipazione  e' effettuata con una riduzione del 10%
          del  loro  complessivo  ammontare.  La  tipologia e la data
          dell'euribor  da  assumere  come riferimento sono stabilite
          con il decreto di cui alla lettera a);
             d)  ai  fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e
          c),  sono  rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti
          annualita'  di  pari entita' i crediti risultanti alla data
          del  31  dicembre  2007  dai  bilanci delle societa' agenti
          della  riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
          oggetto  di  restituzione  e'  eseguito  in  occasione  del
          controllo   sull'inesigibilita'  delle  quote,  secondo  le
          disposizioni  in  materia, da effettuarsi a campione, sulla
          base  dei  criteri  stabiliti da ciascun ente creditore. Il
          recupero   dei   crediti  eventualmente  non  spettanti  e'
          effettuato  mediante  riversamento all'entrata del bilancio
          dello  Stato  delle  somme dovute a seguito del diniego del
          discarico  o  del  rimborso da parte dei soggetti di cui al
          comma  10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
          dall'art.  1  commi  426  e 426-bis della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
          riscossione  in  data  successiva  al 31 dicembre 2007 sono
          riversate  all'entrata  del  bilancio dello Stato. Le somme
          incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
          in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
             14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze rende
          annualmente   al   Parlamento  una  relazione  sullo  stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze    gli   elementi   acquisiti   nello   svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
             15.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  il Consorzio
          nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          gennaio  1988,  n.  44,  opera  in  forma  di  societa' per
          azioni..
             16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non
          partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data
          del  31  dicembre  2004  con  contratto  di  lavoro a tempo
          indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
          in  essere  alla  predetta  data  del 1° ottobre 2006, sono
          trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
          valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
          soluzione  di  continuita'  e  con garanzia della posizione
          giuridica,  economica e previdenziale maturata alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
             17.  Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
          posizione   giuridica,   economica   e   previdenziale  del
          personale  maturata  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto;  a  tali  operazioni non si applicano le
          disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428.
             18.  Restano  ferme le disposizioni relative al fondo di
          previdenza  di  cui  alla  legge  2  aprile 1958, n. 377, e
          successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
          novembre  2003,  n.  375  del  Ministro  del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono  ammessi i soggetti
          individuati  dall'articolo  2 del citato decreto n. 375 del
          2003,  per  i  quali  la  relativa richiesta sia presentata
          entro  dieci  anni  dalla  data  di entrata in vigore dello
          stesso.  Tali  prestazioni  straordinarie  sono erogate dal
          fondo  costituito  ai sensi del decreto ministeriale n. 375
          del  2003,  per un massimo di novantasei mesi dalla data di
          accesso  alle  stesse, in favore dei predetti soggetti, che
          conseguano   la   pensione  entro  un  periodo  massimo  di
          novantasei  mesi  dalla  data di cessazione del rapporto di
          lavoro,  su  richiesta  del  datore  di  lavoro e fino alla
          maturazione  del  diritto  alla pensione di anzianita' o di
          vecchiaia.
             19.  Il  personale in servizio alla data del 31 dicembre
          2004,  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
          dipendenze  dell'associazione nazionale fra i concessionari
          del   servizio   di  riscossione  dei  tributi  ovvero  del
          consorzio  di  cui  al  comma  15  ovvero delle societa' da
          quest'ultimo  partecipate,  per  il  quale  il  rapporto di
          lavoro  e'  in essere con la predetta associazione o con il
          predetto  consorzio  alla  data  del  1° ottobre 2006 ed e'
          regolato  dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
          trasferito,  a  decorrere  dalla stessa data del 1° ottobre
          2006,  alla  Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
          al  citato  comma  15, senza soluzione di continuita' e con
          garanzia    della    posizione   giuridica,   economica   e
          previdenziale  maturata  alla data di entrata in vigore del
          presente decreto.
             19-bis.  Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
          commi  16,  17  e  19  non puo' essere trasferito, senza il
          consenso  del lavoratore, in una sede territoriale posta al
          di  fuori  della provincia in cui presta servizio alla data
          di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
          si   applicano   i   miglioramenti  economici  contrattuali
          tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
          nazionale  di  categoria,  il  cui rinnovo e' in corso alla
          predetta  data,  nei  limiti  di quanto gia' concordato nel
          settore del credito.
             20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse
          da  ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore
          aggiunto, e da ogni tassa.
             21.  La  Riscossione  S.p.a. assume iniziative idonee ad
          assicurare  il  contenimento  dei  costi  dell'attivita' di
          riscossione  coattiva,  tali  da  assicurare, rispetto agli
          oneri  attualmente  iscritti nel bilancio dello Stato per i
          compensi  per  tale  attivita',  risparmi pari ad almeno 65
          milioni  di  euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
          l'anno  2008  e  170  milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009.
             22.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita' di riscossione
          mediante  ruolo,  la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
          stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
             a)  per  gli  anni  2007 e 2008, secondo quanto previsto
          dall'articolo  4,  comma 118, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
             b)   successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             23.  Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
          sensi   del  comma  7  restano  iscritte  all'albo  di  cui
          all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446, se nei loro riguardi permangono i
          requisiti previsti per tale iscrizione.
             23-bis.  Agli  agenti della riscossione non si applicano
          l'articolo  2,  comma  4,  del  regolamento  approvato  con
          decreto  del  Ministro  delle finanze 11 settembre 2000, n.
          289,   e  le  disposizioni  di  tale  regolamento  relative
          all'esercizio  di influenza dominante su altri agenti della
          riscossione,    nonche'    al   divieto,   per   i   legali
          rappresentanti,  gli  amministratori e i sindaci, di essere
          pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
          il secondo grado di pubblici dipendenti.
             24.  Fino  al  momento dell'eventuale cessione, totale o
          parziale,  del  proprio  capitale  sociale alla Riscossione
          S.p.a.,  ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente alla
          stessa,  le  aziende  concessionarie  possono trasferire ad
          altre  societa'  il  ramo d'azienda relativo alle attivita'
          svolte  in  regime  di  concessione  per  conto  degli enti
          locali,  nonche'  a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso:
             a)  fino  al  31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
          determinazione  degli  stessi  enti,  le predette attivita'
          sono  gestite  dalle societa' cessionarie del predetto ramo
          d'azienda,  se  queste  ultime  possiedono  i requisiti per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto;
             b)  la  riscossione  coattiva delle entrate di spettanza
          dei  predetti  enti e' effettuata con la procedura indicata
          dal  regio  decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
          ruoli  consegnati  fino  alla data del trasferimento, per i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e  si procede nei
          confronti  dei  soggetti  iscritti a ruolo sulla base delle
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, applicabili alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
             25.   Fino   al   31   dicembre  2010,  in  mancanza  di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione  dell'ente  creditore,  le  attivita' di cui
          allo  stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
          o  dalle  societa'  dalla  stessa  partecipate ai sensi del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica.  Fino alla stessa data possono essere prorogati i
          contratti  in  corso  tra  gli  enti  locali  e le societa'
          iscritte  all'albo  di  cui  all'articolo  53, comma 1, del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
             25-bis.  Salvo  quanto previsto al comma 25, le societa'
          di  cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
          societa'   da  quest'ultima  partecipate  possono  svolgere
          l'attivita'   di   riscossione  delle  entrate  degli  enti
          pubblici  territoriali  soltanto  a  seguito di affidamento
          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica e dal 1° gennaio
          2011.  Le  altre  attivita'  di cui al comma 4, lettera b),
          numero  1),  relativamente agli enti pubblici territoriali,
          possono   essere  svolte  da  Riscossione  S.p.a.  e  dalle
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  a decorrere dal 1°
          gennaio  2011,  e  nel  rispetto  di  procedure  di gara ad
          evidenza pubblica.
             25-ter.  Se  la  titolarita'  delle  attivita' di cui al
          comma  24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
          partecipate,  il  personale  delle  societa' concessionarie
          addetto  a  tali  attivita'  e'  trasferito,  con le stesse
          garanzie  previste  dai  commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
          che esercitano le medesime attivita'.
             26.  Relativamente  alle  societa'  concessionarie delle
          quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
          comma  7,  almeno  il 51 per cento del capitale sociale, la
          restituzione  delle anticipazioni nette effettuate in forza
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
             a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo
          anno     successivo     a    quello    di    riconoscimento
          dell'inesigibilita';
             b)  per  le  restanti  anticipazioni, nel ventesimo anno
          successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
             27.  Le  disposizioni del presente articolo, relative ai
          concessionari  del  servizio  nazionale  della riscossione,
          trovano  applicazione, se non diversamente stabilito, anche
          nei    riguardi   dei   commissari   governativi   delegati
          provvisoriamente alla riscossione.
             28.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006, i riferimenti
          contenuti  in  norme  vigenti ai concessionari del servizio
          nazionale  della  riscossione  si  intendono  riferiti alla
          Riscossione   S.p.a.   ed   alle   societa'   dalla  stessa
          partecipate   ai   sensi   del  comma  7,  complessivamente
          denominate  agenti  della riscossione, anche ai fini di cui
          all'articolo  9  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.   140,   ed   all'articolo   23-decies,   comma  6,  del
          decreto-legge  24  dicembre  2003,  n. 355, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio 2004, n. 47; per
          l'anno   2005   nulla   e'   mutato  quanto  agli  obblighi
          conseguenti  all'applicazione  delle predette disposizioni.
          All'articolo  1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
          n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
             29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte
          I  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, la
          Riscossione  S.p.a.  e le societa' dalla stessa partecipate
          ai  sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
          ad  esse  si  applicano  altresi'  le disposizioni previste
          dall'articolo  66  dello  stesso decreto legislativo n. 196
          del 2003.
             29-bis.   Nel   territorio   della   Regione  siciliana,
          relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
          funzioni  di  cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
          entrate   mediante   la  Riscossione  S.p.a.  ovvero  altra
          societa'  per  azioni  a  maggioranza  pubblica,  che,  con
          riferimento  alle  predette  entrate,  opera con i medesimi
          diritti  ed  obblighi  previsti  per  la stessa Riscossione
          S.p.a..
             30.  Entro  il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
          di  cui  al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
          di  cui  all'articolo  10, comma 2, lettera a), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
             31.  Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
          disposizioni  del  decreto  legislativo  13 aprile 1999, n.
          112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
             32.  Nei  confronti  delle  societa'  partecipate  dalla
          Riscossione  S.p.a.  ai  sensi del comma 7 non si applicano
          altresi'  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             33.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, si applicano, per il
          passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
          dagli  articoli  14  e 16 del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112.
             34.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente   decreto,  cessano  di  trovare  applicazione  le
          disposizioni  di  cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             35.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 13, lettera
          c),  restano  ferme  le convenzioni gia' stipulate ai sensi
          dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112,  e  dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
          2000, n. 342.
             35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della
          riscossione  non  possono svolgere attivita' finalizzate al
          recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli
          relativi  a  sanzioni  amministrative  per  violazioni  del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, per i quali, alla data dell'acquisizione di
          cui  al  comma  7,  la  cartella di pagamento non era stata
          notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
             36.  Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
             a) nell'articolo 18:
             1)   al   comma  1,  le  parole  da:  «agli  uffici»  a:
          «telematica»    sono    sostituite   dalle   seguenti:   «,
          gratuitamente  ed  anche  in via telematica, a tutti i dati
          rilevanti   a  tali  fini,  anche  se  detenuti  da  uffici
          pubblici»;
             2)  al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite
          le seguenti: «di natura non regolamentare»;
             3)  dopo  il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
          «3-bis.  I  concessionari  possono procedere al trattamento
          dei  dati  acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere
          l'informativa   di   cui   all'articolo   13   del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
             b)  nell'articolo  19,  comma 2, lettera d-bis), dopo la
          parola:  «segnalazioni»,  sono  inserite  le  seguenti: «di
          azioni esecutive e cautelari»;
             c)  nell'articolo  20,  dopo  il comma 1, e' inserito il
          seguente:  «1-bis.  Il  controllo  di  cui  al  comma  1 e'
          effettuato  a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
          ciascun ente creditore.»;
             c-bis)  all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il
          seguente:
             «1-bis.   All'indizione   degli   esami  per  conseguire
          l'abilitazione  all'esercizio  delle  funzioni di ufficiale
          della   riscossione  si  procede  senza  cadenze  temporali
          predeterminate,   sulla   base  di  una  valutazione  delle
          effettive  esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
          crediti pubblici» ;
             d) nell'articolo 59:
             1) e' abrogato il comma 4-bis;
             2)   il  comma  4-quater  e'  sostituito  dal  seguente:
          «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la
          comunicazione  di  inesigibilita'  di  cui all'articolo 19,
          comma  2,  lettera  c),  e'  presentata  entro il 30 giugno
          2006.»;
             3)  al  comma  4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
             37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) nel comma 118:
             1)  le  parole:  «Nell'anno  2004» sono sostituite dalle
          seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
             2)   dopo  le  parole:  «un  importo»,  e'  inserita  la
          seguente: «annuo»;
             b)  nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle
          seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
             38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
             a)  nel  comma  426,  secondo  periodo,  le  parole: «20
          novembre  2004»  sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
          2005»;
             b) nel comma 426-bis:
             1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
             2)  le  parole:  «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle
          seguenti: «30 settembre 2006»;
             3)  le  parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle
          seguenti: «1° ottobre 2006»;
             c)  dopo  il  comma  426-bis  e'  inserito  il seguente:
          «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano,
          nella  misura  del  cinquanta  per  cento,  ai  fini  della
          determinazione  del reddito delle societa' che provvedono a
          tale versamento.»;
             d)   nel  comma  427,  le  parole:  «31  dicembre»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
             39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno
          2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio  2005,  n.  156, le parole: «30 settembre 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
             40.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.  602,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
             a)  dopo  l'articolo  47, e' inserito il seguente: «Art.
          47-bis  (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta
          di  registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1.
          I  competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano
          gratuitamente  ai  concessionari  le  visure  ipotecarie  e
          catastali  relative  agli  immobili dei debitori iscritti a
          ruolo   e  dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente  le
          attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
             2.   Ai   trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili  non
          registrati,  la  cui  vendita  e' curata dai concessionari,
          l'imposta  di  registro  si  applica  nella misura fissa di
          dieci euro.»;
             b)  dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: «72-bis
          (Espropriazione  del  quinto  dello  stipendio  e  di altri
          emolumenti  connessi  ai  rapporti di lavoro). 1. L'atto di
          pignoramento  del quinto dello stipendio contiene, in luogo
          della  citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n.
          4),  del  codice di procedura civile, l'ordine al datore di
          lavoro  di  pagare  direttamente  al concessionario, fino a
          concorrenza  del  credito  per  il quale si procede e fermo
          restando  quanto  previsto dall'articolo 545, commi quarto,
          quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
             a)  nel  termine  di  quindici giorni dalla notifica del
          predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
          i  quali,  sia  maturato,  anteriormente  alla data di tale
          notifica, il diritto alla percezione;
             b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da
          corrispondere   e   delle  somme  dovute  a  seguito  della
          cessazione del rapporto di lavoro.»;
             «b-bis)  all'articolo  76,  comma  1,  le  parole:  «tre
          milioni  di  lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila
          euro»;
             b-ter) all'articolo 85:
             1)   al   comma   2,   secondo   periodo,   le   parole:
          «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
          «del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»;
             2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale
          conguaglio»  sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di
          assegnazione».
             41.  Le  disposizioni  dell'articolo  86 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
          interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
          previsto  dal  comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
          essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
          rispetto  delle  disposizioni,  relative  alle modalita' di
          iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
          contenute  nel  D.M.  7 settembre 1998, n. 503 del Ministro
          delle finanze.
             41-bis.  All'articolo  7,  comma 3, della legge 9 luglio
          1990,  n.  187,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «E'   comunque   gratuita,  anche  se  effettuata  mediante
          supporto  informatico  o  tramite  collegamento telematico,
          qualunque  fornitura  di  dati  agli organi costituzionali,
          agli  organi  giurisdizionali,  di polizia e militari, alle
          amministrazioni  centrali  e periferiche dello Stato e alle
          agenzie  fiscali,  nonche',  limitatamente  ai  casi in cui
          l'erogazione  si renda necessaria ai fini dello svolgimento
          dell'attivita'  affidata  in  concessione, ai concessionari
          del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
          non  e'  dovuto  all'Automobile  Club  d'Italia (ACI) alcun
          rimborso   dei   costi   sostenuti   per   il  collegamento
          telematico».
             42.  All'articolo  39,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
          le  parole:  «rivenditori  di  generi  di  monopolio,» sono
          inserite le seguenti: «nonche' presso».
             42-bis.   Con   regolamento   del   direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato sono
          stabiliti  le  condizioni  ed  i  termini  per  la  diretta
          assegnazione  di  una  rivendita  di generi di monopolio ai
          titolari  di  ricevitoria  del  lotto  non  abbinata ad una
          rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
          attivazioni  di  ricevitorie  del lotto presso rivendite di
          generi  di  monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
          si  trovino  a  distanza  inferiore  ai  200 metri da altra
          ricevitoria,  o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
          della  rete  di  raccolta, sia intervenuto un significativo
          mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
          una  concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
          possibilita'   di   assegnazione  e'  estesa,  qualora  non
          esercitata  dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
          coadiutori  od  ai  parenti  entro  il quarto grado od agli
          affini  entro  il  terzo  grado.  Per  l'istituzione  delle
          rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
          i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
             42-ter.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  69,
          quinto  comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          si    interpretano    nel    senso   che,   successivamente
          all'istituzione     delle    agenzie    fiscali    previste
          dall'articolo  57,  comma  1,  del  decreto  legislativo 30
          luglio  1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo
          69,  quinto  comma,  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440,  puo'  essere  esercitato  anche  da  tali  agenzie e
          dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio .
             42-quater.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
          3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, devono
          intendersi  nel  senso  che  non  sono  dovuti gli oneri di
          riscossione.
             42-quinquies.  All'articolo  13, comma 1, primo periodo,
          della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  le parole: «31
          dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2008».
             42-sexies.  Al  fine  di  rendere piu' efficienti per la
          finanza  pubblica  le  operazioni  di  cartolarizzazione di
          crediti  contributivi,  nonche'  in funzione di una riforma
          organica  della contribuzione previdenziale in agricoltura,
          le  disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
          crediti previdenziali agricoli.”.
             Comma 5.
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 182-ter del regio
          decreto  16 marzo 1942, n. 267, come modificato (Disciplina
          del      fallimento,     del     concordato     preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa),   cosi'   come  modificato  dalla
          presente legge:
             “182-ter.  (Transazione fiscale) - Con il piano di
          cui   all'articolo   160   il  debitore  puo'  proporre  il
          pagamento,   parziale  o  anche  dilazionato,  dei  tributi
          amministrati   dalle   agenzie   fiscali   e  dei  relativi
          accessori,  nonche'  dei contributi amministrati dagli enti
          gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
          dei  relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
          avente  natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
          ad   eccezione  dei  tributi  costituenti  risorse  proprie
          dell'Unione  europea;  con  riguardo all'imposta sul valore
          aggiunto,  la  proposta  puo'  prevedere  esclusivamente la
          dilazione   del  pagamento.  Se  il  credito  tributario  o
          contributivo  e' assistito da privilegio, la percentuale, i
          tempi  di  pagamento  e  le  eventuali garanzie non possono
          essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un
          grado  di  privilegio  inferiore  o  a quelli che hanno una
          posizione  giuridica  ed  interessi  economici  omogenei  a
          quelli  delle  agenzie  e  degli  enti  gestori di forme di
          previdenza   e   assistenza  obbligatorie;  se  il  credito
          tributario  o  contributivo  ha  natura  chirografaria,  il
          trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello
          degli  altri  creditori  chirografari  ovvero,  nel caso di
          suddivisione  in classi, dei creditori rispetto ai quali e'
          previsto un trattamento piu' favorevole.
             Ai  fini della proposta di accordo sui crediti di natura
          fiscale,    copia    della   domanda   e   della   relativa
          documentazione,   contestualmente  al  deposito  presso  il
          tribunale,    deve    essere   presentata   al   competente
          concessionario  del servizio nazionale della riscossione ed
          all'ufficio  competente  sulla  base  dell'ultimo domicilio
          fiscale   del   debitore,   unitamente   alla  copia  delle
          dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
          dei   controlli   automatici  nonche'  delle  dichiarazioni
          integrative   relative   al   periodo  sino  alla  data  di
          presentazione  della  domanda,  al  fine  di  consentire il
          consolidamento  del  debito fiscale. Il concessionario, non
          oltre  trenta  giorni  dalla data della presentazione, deve
          trasmettere   al  debitore  una  certificazione  attestante
          l'entita'  del  debito  iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
          L'ufficio,   nello  stesso  termine,  deve  procedere  alla
          liquidazione  dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
          alla   notifica   dei  relativi  avvisi  di  irregolarita',
          unitamente  ad  una certificazione attestante l'entita' del
          debito  derivante  da  atti  di  accertamento ancorche' non
          definitivi,  per  la parte non iscritta a ruolo, nonche' da
          ruoli  vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
          Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
          dell'avviso  di irregolarita' e delle certificazioni devono
          essere   trasmessi   al   Commissario  giudiziale  per  gli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  171,  primo  comma, e
          dall'articolo   172.   In   particolare,   per   i  tributi
          amministrati    dall'agenzia    delle   dogane,   l'ufficio
          competente  a  ricevere copia della domanda con la relativa
          documentazione   prevista   al  primo  periodo,  nonche'  a
          rilasciare  la  certificazione  di cui al terzo periodo, si
          identifica  con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
          atti di accertamento.
             Relativamente  ai  tributi  non iscritti a ruolo, ovvero
          non   ancora  consegnati  al  concessionario  del  servizio
          nazionale  della  riscossione  alla  data  di presentazione
          della  domanda,  l'adesione  o  il diniego alla proposta di
          concordato    e'   approvato   con   atto   del   direttore
          dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
          regionale,  ed  e'  espresso  mediante  voto  favorevole  o
          contrario  in  sede  di  adunanza dei creditori, ovvero nei
          modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
             Relativamente   ai  tributi  iscritti  a  ruolo  e  gia'
          consegnati  al  concessionario del servizio nazionale della
          riscossione  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
          quest'ultimo  provvede  ad  esprimere  il  voto  in sede di
          adunanza   dei  creditori,  su  indicazione  del  direttore
          dell'ufficio,   previo  conforme  parere  della  competente
          direzione regionale.
             La  chiusura  della  procedura  di  concordato  ai sensi
          dell'articolo  181,  determina  la cessazione della materia
          del  contendere  nelle  liti aventi ad oggetto i tributi di
          cui al primo comma.
             Il  debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
          comma  anche  nell'ambito delle trattative che precedono la
          stipula    dell'accordo    di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale e'
          depositata  presso  gli  uffici indicati nel secondo comma,
          che  procedono  alla  trasmissione  e alla liquidazione ivi
          previste.  Nei  successivi  trenta  giorni  l'assenso  alla
          proposta   di  transazione  e'  espresso  relativamente  ai
          tributi  non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati
          al  concessionario del servizio nazionale della riscossione
          alla  data  di  presentazione  della  domanda, con atto del
          direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
          direzione  regionale, e relativamente ai tributi iscritti a
          ruolo  e  gia'  consegnati  al  concessionario del servizio
          nazionale  della  riscossione  alla  data  di presentazione
          della  domanda,  con atto del concessionario su indicazione
          del  direttore  dell'ufficio,  previo conforme parere della
          competente  direzione  generale.  L'assenso  cosi' espresso
          equivale      a      sottoscrizione     dell'accordo     di
          ristrutturazione.”.
             Comma 7.
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 16-bis della legge
          27  dicembre  2002, n. 289, (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2003),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
             “Art.  16-bis. (Potenziamento  delle  procedure di
          riscossione  coattiva  in  caso  di omesso versamento delle
          somme  dovute  a  seguito delle definizioni agevolate) - 1.
          Con  riferimento  ai  debitiiscritti a ruolo ai sensi degli
          articoli  7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5,
          e 16, comma 2, della presente legge:
             a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
             b)  non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          77,  comma  2,  dello  stesso  decreto del Presidente della
          Repubblica n. 602 del 1973;
             c)   l'agente   della  riscossione,  una  volta  decorso
          inutilmente   il   termine   di   sessanta   giorni   dalla
          notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi
          dell'articolo  35,  comma  25,  del  decreto legge 4 luglio
          2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          agosto 2006, n. 248.
             1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
          si  applicano  anche  alle  definizioni effettuate ai sensi
          dell'articolo 9-bis.”.
             Comma 7-bis.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 53 del
          citato decreto legislativo n. 466 del 1997, n. 446, recante
          “Istituzione  dell'imposta  regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali”:
             “Art.  53.  (Albo per l'accertamento e riscossione
          delle  entrate  degli enti locali) - 1. Presso il Ministero
          delle  finanze  e'  istituito  l'albo  dei soggetti privati
          abilitati  ad  effettuare  attivita'  di  liquidazione e di
          accertamento  dei  tributi  e  quelle  di  riscossione  dei
          tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
             2.  L'esame  delle  domande  di iscrizione, la revisione
          periodica,  la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita  commissione  in  cui  sia  prevista  una adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
             3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
          di  tutela  del  pubblico  interesse, sentita la conferenza
          Stato-citta',  sono  definiti  le condizioni ed i requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso  di  adeguati  requisiti  tecnici e finanziari, la
          sussistenza  di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
          cause  di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti, ed
          emanate   disposizioni  in  ordine  alla  composizione,  al
          funzionamento  e alla durata in carica dei componenti della
          commissione  di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
          modalita'  per  l'iscrizione  e la verifica dei presupposti
          per  la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
          casi  di  revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione  di  tributi e altre entrate degli enti locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a   due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e  ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
             4.  Sono  abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15
          novembre  1993,  n.  507  ,  concernenti  la  gestione  del
          servizio   di   accertamento   e  riscossione  dell'imposta
          comunale sulla pubblicita'.”.

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                           (( Art. 32-bis


       Semplificazione delle modalita' di riscossione coattiva


  1.  L'iscrizione  a  ruolo  delle  somme determinate ai sensi delle
disposizioni  di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
che  risultano  dovute  a  titolo  di  contributi e premi, nonche' di
interessi  e  di  sanzioni  per  ritardato  o  omesso  versamento  e'
effettuata  direttamente  dall'Agenzia  delle entrate, fatte salve le
vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
  2.   La   societa'   di  riscossione  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005, n. 248, e successive
modificazioni,  provvede  a  riversare  le  somme  riscosse agli enti
previdenziali   creditori  ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si applicano con
riferimento  ai  contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni
relative  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2006 e
successivi. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  Il  citato  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n.
          462,   reca   “Unificazione   ai   fini   fiscali   e
          contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e
          accertamento,  a  norma dell'articolo 3, comma 134, lettera
          b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
             Comma 2:
             -   Il   testo   vigente   dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge  n.  203  del 2005 e' riportato nelle note al
          comma 3 dell'articolo 32 della presente legge.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 22 del
          citato decreto legislativo n. 112 del 1999:
             “Art.  22  (Termini  di  riversamento  delle somme
          riscosse) - 1. Il concessionario riversa all'ente creditore
          le  somme  riscosse  entro il decimo giorno successivo alla
          riscossione.  Per  le  somme riscosse attraverso le agenzie
          postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal
          giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica. Per gli enti diversi dallo
          Stato  e da quelli previdenziali il termine di riversamento
          decorre  dal  giorno successivo allo scadere di ogni decade
          di ciascun mese.
             1-bis.  In  caso di versamento di somme eccedenti almeno
          cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
          dall'agente  della  riscossione,  quest'ultimo  ne offre la
          restituzione    all'avente   diritto   notificandogli   una
          comunicazione     delle     modalita'    di    restituzione
          dell'eccedenza.  Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
          che  l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione,
          ovvero,  per  le  eccedenze  inferiori  a  cinquanta  euro,
          decorsi  tre  mesi dalla data del pagamento, l'agente della
          riscossione  riversa  le somme eccedenti all'ente creditore
          ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne' facilmente
          identificabile,  all'entrata  del  bilancio dello Stato, ad
          esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
          ad  apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e'
          effettuato  il  giorno  20 dei mesi di giugno e dicembre di
          ciascun anno.
             1-ter.  La  restituzione  ovvero  il  riversamento  sono
          effettuati   al   netto   dell'importo   delle   spese   di
          notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma
          7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
          rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
             1-quater.  Resta  fermo  il  diritto  di chiedere, entro
          l'ordinario  termine di prescrizione, la restituzione delle
          somme  eccedenti  di  cui al comma 1-bis all'ente creditore
          ovvero  allo  Stato.  In  caso  di richiesta allo Stato, le
          somme  occorrenti  per la restituzione sono prelevate dalla
          contabilita'  speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
             2.  Per  le somme versate con mezzi diversi dal contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
             3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto
          1996,  n.  437 , convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.”.

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                           (( Art. 32-ter


Estensione  del  sistema  di  versamento «F24 enti pubblici» ad altre
tipologie   di   tributi,   nonche'  ai  contributi  assistenziali  e
                previdenziali e ai premi assicurativi

  1.  Gli  enti  e  gli  organismi pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate   alla   legge   29  ottobre  1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5  ottobre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre  2007,  che  per  il  versamento dell'imposta regionale sulle
attivita'   produttive  e  delle  ritenute  operate  alla  fonte  per
l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali
si  avvalgono  del  modello  «  F24  enti  pubblici  », approvato con
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate 8 novembre
2007,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  246 alla Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «
F24  enti  pubblici  » per il pagamento di tutti i tributi erariali e
dei  contributi  e  premi  dovuti  ai  diversi  enti  previdenziali e
assicurativi.
  2.   Le   modalita'   di   attuazione,   anche  progressive,  delle
disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
   a)  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per
i tributi erariali;
   b)  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanare  di concerto con gli altri Ministri competenti,
per i contributi e i premi.
  3.  Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso dell'anno 2008 mediante il
modello   «F24   enti  pubblici»,  approvato  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27
novembre  2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A
e  B  allegate  alla  legge  29  ottobre  1984,  n. 720, e successive
modificazioni,  nonche'  dalle  amministrazioni centrali dello Stato,
non  si  applicano  le  sanzioni previste all'articolo 13 del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, e successive modificazioni,
qualora  il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque
entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. ))

        
                    Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  La  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e successive
          modificazioni,   reca  “Istituzione  del  sistema  di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”.
             Comma 3:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 13 del
          decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471 e successive
          modificazioni,   recante   “Riforma   delle  sanzioni
          tributarie  non  penali  in  materia di imposte dirette, di
          imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
          norma  dell'articolo  3, comma 133, lettera q), della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.”:
             “Art.   13   (Ritardati   od   omessi   versamenti
          diretti.) -  1.  Chi  non esegue, in tutto o in parte, alle
          prescritte  scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti
          periodici,   il   versamento   di   conguaglio  o  a  saldo
          dell'imposta  risultante  dalla  dichiarazione, detratto in
          questi  casi  l'ammontare  dei  versamenti  periodici  e in
          acconto,  ancorche'  non effettuati, e' soggetto a sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della
          dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una
          minore  eccedenza  detraibile. Per i versamenti riguardanti
          crediti  assistiti integralmente da forme di garanzia reale
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
          non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
          comma   1  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  e'  ulteriormente  ridotta ad un
          importo  pari  ad  un  quindicesimo  per  ciascun giorno di
          ritardo  (37).  Identica  sanzione  si  applica nei casi di
          liquidazione  della maggior imposta ai sensi degli articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 .
             2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti  a ruolo, la
          sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni
          ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua
          frazione nel termine previsto.
             3.  Le  sanzioni  previste  nel presente articolo non si
          applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente
          eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello
          competente.”.

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                              Art. 33.


          Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale


  1.  Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello  in  regime  di  diritto  pubblico  destinatario  di procedure
negoziali,  e'  disposta  l'erogazione  con  lo stipendio del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale
riferita  al  primo  anno  del  biennio  economico  2008-09  ove  non
corrisposta durante l'anno 2008.
  2.  Le  somme  erogate  sulla  base  di quanto disposto dal comma 1
costituiscono  anticipazione  dei  benefici  complessivi  del biennio
2008-09  da  definire,  in  sede  contrattuale o altro corrispondente
strumento,   a   seguito   dell'approvazione  del  disegno  di  legge
finanziaria per l'anno 2009.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per  l'anno  2008  in  257  milioni  di  euro comprensivi degli oneri
contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri  a  carico  dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo  3,  comma  146,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
  5.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale  in  regime  di  diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  cui trattamento
economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi locali) e' stato pubblicato
          nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
             -  Si  riportano  i  testi dei commi 143, 144, 145 e 146
          dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «143.   Per   il   biennio  2008-2009,  in  applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
          per    la    contrattazione   collettiva   nazionale   sono
          quantificati  complessivamente  in  240 milioni di euro per
          l'anno  2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009”.
             «144.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  117 milioni di euro per l'anno 2008 e
          in  229  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2009 con
          specifica  destinazione,  rispettivamente, di 78 milioni di
          euro  e  116  milioni  di euro per il personale delle Forze
          armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195”.
             «145.  Le  somme  di cui ai commi 143 e 144, comprensive
          degli  oneri  contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto
          legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  concorrono  a
          costituire    l'importo    complessivo   massimo   di   cui
          all'articolo  11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni”.
             «146.  Per  il  personale dipendente da amministrazioni,
          istituzioni  ed  enti pubblici diversi dall'amministrazione
          statale,  gli  oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
          il  biennio  2008-2009  sono  posti a carico dei rispettivi
          bilanci  ai  sensi  dell'articolo  48, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165. Per il personale delle
          universita', incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2,
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori
          oneri  di  cui  al presente comma sono inclusi nel fondo di
          cui  all'articolo  2,  comma  428. In sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1,
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati
          di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
          risorse,  attenendosi  ai  criteri  ed  ai parametri, anche
          metodologici,  di  determinazione degli oneri, previsti per
          il  personale  delle  amministrazioni dello Stato di cui al
          comma  131.  A tal fine, i comitati di settore si avvalgono
          dei  dati  disponibili  presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  comunicati dalle rispettive amministrazioni
          in  sede  di  rilevazione  annuale  dei dati concernenti il
          personale dipendente.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «3. Personale in regime di diritto pubblico.
             1.  In  deroga  all'articolo  2,  commi 2 e 3, rimangono
          disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati
          ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e
          procuratori  dello  Stato, il personale militare e le Forze
          di   polizia   di   Stato,   il  personale  della  carriera
          diplomatica   e   della   carriera  prefettizia  nonche'  i
          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del  Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
          dalle   leggi   4   giugno   1985,  n.  281,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
             1-bis.  In  deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3, il
          rapporto   di  impiego  del  personale,  anche  di  livello
          dirigenziale,  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
          2000,  n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva, e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali.
             1-ter.  In  deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3, il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento.
             2.   Il   rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421”.

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                              Art. 34.


                             LSU Scuola


  1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110
milioni di euro per l'anno 2009.

        
                    Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 31 dell'art. 78 della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
             “31.     Ai     fini     della     stabilizzazione
          dell'occupazione  dei  soggetti  impegnati  in  progetti di
          lavori  socialmente  utili  presso gli istituti scolastici,
          sono  definite,  in  base  ai  criteri  stabiliti  ai sensi
          dell'articolo  10,  comma  2,  del  decreto  legislativo 28
          febbraio  2000,  n. 81, mediante decreto del Ministro della
          pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro
          e  della  previdenza  sociale e il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, procedure di
          terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo
          criteri  e  modalita'  che  assicurino  la trasparenza e la
          competitivita' degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575
          miliardi  per  l'anno  2002. Al relativo onere si provvede,
          quanto  a  lire  249  miliardi  per  l'anno  2002, mediante
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

        
      
          
TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


          
 
                             (( Art. 35.


                        Copertura finanziaria


  1.   Alle   maggiori   spese   e   alle  minori  entrate  derivanti
dall'articolo  1,  comma  22,  dall'articolo  2,  commi  4  e  5-ter,
dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi
1-bise 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad esclusione di quelle di
cui  ai  commi  4-bis  e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11,
comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c),
e  18,  dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a
4.996,9  )) milioni di euro per l'anno 2009, a (( 2.112 )) milioni di
euro  per  l'anno  2010  ((  e )) a (( 2.434,5 )) milioni di euro per
l'anno  2011,  si  provvede  mediante  utilizzo  di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.