|
Alcuni files sono in formato Acrobat (pdf): se non riesci a leggerli, scarica
gratuitamente il programma Acrobat Reader (clicca sull'icona a fianco riportata).
-
segnala un
errore nei links |
|
AGGIORNAMENTO
AL 29.12.2008 |
ã |
UTILITA' |
LAVORI PUBBLICI: La
programmazione delle opere pubbliche - Il
concorso di progettazione
(link a www.awn.it). |
dossier ATTI AMMINISTRATIVI |
ATTI AMMINISTRATIVI:
1. Silenzio inadempimento
dell'amministrazione - Non consuma il potere
di provvedere tardivamente.
2. Ricorso avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione - Sopraggiunto
provvedimento favorevole - Cessazione della
materia del contendere.
1.
Per giurisprudenza pacifica, il
silenzio-inadempimento formatosi su di
un'istanza del privato non consuma il potere
dell'amministrazione che può pronunciarsi
sulla stessa anche tardivamente; ciò è del
resto confermato dall'art. 21-bis della l.
1034/1971.
2.
L'eventuale provvedimento favorevole
sopravvenuto durante la pendenza del ricorso
avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione, in quanto pienamente
satisfattivo delle ragioni del privato,
determina la cessazione della materia del
contendere (nel caso di specie tale effetto
non si è verificato essendo intervenuto
durante la pendenza del giudizio un
provvedimento interlocutorio negativo non
avente carattere satisfattivo) (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza
07.10.2008 n. 4720). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
1. Provvedimento amministrativo -
Omessa indicazione dell'autorità cui
ricorrere - Ipotesi di mera irregolarità.
2. Procedimento amministrativo -
Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis
l. n. 241/1990 - Applicabilità ai
procedimenti avviati d'ufficio e su istanza
di parte.
3. Procedimento amministrativo - Mancata
comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza - Deroghe -
Non tassative.
4. Procedimento amministrativo - Mancata
comunicazioni dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza - Non produce
l'illegittimità del provvedimento finale ove
la violazione non abbia inciso sulla
legittimità sostanziale dell'atto.
1.
L'omessa indicazione nel provvedimento
amministrativo dell'autorità cui è possibile
proporre ricorso, in violazione di quanto
previsto dall'art. 3 della l. 241/1990,
costituisce una ipotesi di mera irregolarità
e non di illegittimità dell'atto. Secondo la
giurisprudenza tale violazione può rilevare
ai soli fini del rispetto del termine per
impugnare e, quindi, della tempestività del
ricorso, nel senso di giustificare l'errore
in cui fosse eventualmente incorso il
ricorrente (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma,
sez. I, n. 506/2008).
2.
L'istituto di cui all'art. 10-bis della l.
n. 241/1990, che impone all'amministrazione
di comunicare preventivamente i motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza del
privato, ha una valenza di natura
procedimentale riconosciuta dall'ordinamento
sia nelle ipotesi di procedimenti avviati
d'ufficio, sia nelle ipotesi di procedimenti
avviati su istanza di parte.
3.
Le deroghe stabilite dall'art. 10-bis
all'applicabilità di tale istituto
(procedure concorsuali e procedimenti in
materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali) non hanno
carattere di tassatività (cfr. TAR Lazio,
Roma, sez. II-ter, n. 71/2008).
4.
L'eventuale violazione dell'art. 10-bis
della l. n. 241/1990 non produce
l'illegittimità del provvedimento finale nel
caso in cui risulti, ai sensi dell'art.
21-octies della l. n. 241/1990 (norma che ha
operato il depotenziamento dei vizi formali
del procedimento) che la violazione di tale
adempimento non abbia inciso sulla
legittimità sostanziale del provvedimento.
Ciò è tanto più vero laddove, come nel caso
di specie, le motivazioni ostative
all'accoglimento dell'istanza sono state
diffusamente esposte nel provvedimento
finale e la parte interessata non ha
dimostrato in giudizio la loro illegittimità
(cfr. TAR Toscana, sez. III, n. 1013/2007)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza
11.09.2008 n. 4050). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
1. Procedimento amministrativo -
Conferenza di servizi - Attività in più
sedute cui possono partecipare più soggetti
della medesima Amministrazione -
Ammissibilità - Decisione conclusiva -
Parere del rappresentante cd. "vestito" di
ogni Amministrazione - Necessità - Sussiste.
2. Procedimento amministrativo - Conferenza
di servizi - Autonomia dell'Amministrazione
nella scelta del proprio rappresentante -
Sussiste.
1.
La conferenza di servizi può svolgere la
propria attività in più sedute, a cui
possono partecipare più soggetti della
medesima Amministrazione, ma ciò che rileva
ai fini della decisione conclusiva è che il
parere attribuibile all'Amministrazione
venga reso dal rappresentante c.d. "vestito"
di ogni Amministrazione
2.
L'Amministrazione ha autonomia nella scelta
del proprio rappresentante in sede di
conferenza di servizi (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4035 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier CONSIGLIERI COMUNALI |
INCARICHI PROFESSIONALI: Il
comune può affidare un incarico al
consigliere.
Un consigliere comunale deve essere
configurato come «soggetto esterno» al
comune e può essere legittimamente
affidatario da quest'ultimo di un incarico
professionale
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 02.12.2008 n. 5928
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA:
Pianificazione urbanistica
comunale - Obbligo di astensione dei
consiglieri portatori di interessi personali
- Violazione - Art. 78 D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 - Annullabilità dello strumento
urbanistico - Non sussiste - Annullabilità
delle parti correlate agli specifici
interessi dei consiglieri comunali -
Sussiste.
Se è pur vero che secondo un consolidato
orientamento degli organi di giustizia
amministrativa i consiglieri comunali che
siano portatori di interessi personali che
possano determinare posizioni di
conflittualità in ordine alle decisioni da
assumere sono tenuti ad astenersi dalle
relative deliberazioni e ad allontanarsi
dall'aula, e ciò anche nell'ipotesi di
parentela con l'amministratore di una
persona giuridica, deve pur tuttavia
evidenziarsi che sulla questione relativa
all'obbligo di astensione in sede di
pianificazione urbanistica è intervenuta
nelle more del giudizio la L. 03.08.1999, n.
265, che all'art. 19 (oggi trasfuso
nell'art. 78 del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267), ha legislativamente
tipicizzato le conseguenze della violazione
di tale obbligo di astensione nell'ipotesi
di provvedimenti di carattere generale quali
i piani urbanistici, individuandole non
nell'annullamento in toto dello strumento
urbanistico, ma nell'annullamento delle sole
parti dello strumento urbanistico che
costituiscono oggetto di correlazione con
gli specifici interessi dei consiglieri
comunali (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 26.09.2008 n. 4275 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier D.I.A. |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Denuncia di inizio attività -
Scadenza del termine - Potere comunale di
vigilanza, sanzione ed autotutela -
Persiste.
2. Denuncia di inizio attività - Scadenza
del termine - Potere comunale di vigilanza,
sanzione ed autotutela - Persiste -
Presupposti e ratio.
3. Denuncia di inizio attività - Scadenza
del termine - Potere inibitorio ex art. 42,
comma 9 L.R. 12/2005 - Non sussiste - Potere
comunali di vigilanza, sanzione ed
autotutela - Persiste.
1.
In materia di D.I.A., benché alla scadenza
del termine previsto dalla legge per le
verifiche di competenza della P.A. non si
formi un provvedimento autorizzativo tacito,
residua comunque in capo all'Amministrazione
il potere di vigilanza edilizia, soggetto ai
principi ed alle forme dell'autotutela.
2.
Ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990, il
potere di autotutela va esercitato "sussistendone
le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei
controinteressati": l'applicazione di
tali principi trova una parziale deroga in
materia edilizia, atteso che il potere di
vigilanza edilizia di cui all'art. 27 D.P.R.
380/2001, attribuisce al potere in questione
il carattere della vincolatezza ed il suo
esercizio è pertanto doveroso, con la
conseguenza che l'interesse pubblico al suo
esercizio è da ritenere in re ipsa, senza
bisogno di una sua esplicitazione ulteriore
o di comparazione con gli interessi del
privato (le conclusioni alle quali giunge il
TAR con la sentenza massimata si pongono in
contrasto con il decisum della sentenza n.
5162 del 17.10.2008 che aveva affermato un
principio di tenore opposto).
3.
Non può ritenersi leso l'affidamento che
sorge dalla scadenza del termine di 30
giorni previsto per l'esercizio del potere
di controllo della D.I.A., in quanto esso
consiste nel ragionevole affidamento che,
decorso il termine previsto, la P.A. non
eserciti più il potere inibitorio previsto
dall'art. 42, comma 9, L.R. 12/2005 e non
può avere per oggetto il successivo potere
di vigilanza edilizia esercitato in concreto
dall'Amministrazione (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 30.10.2008 n. 5224 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Denuncia di inizio attività -
Scadenza del termine - Potere comunale di
vigilanza, sanzione ed autotutela -
Persiste.
2. Denuncia di inizio attività - Scadenza
del termine - Potere comunale di vigilanza,
sanzione ed autotutela - Persiste -
Presupposti e ratio.
1.
In materia di D.I.A., benché alla scadenza
del termine previsto dalla legge per le
verifiche di competenza della P.A. non si
formi un provvedimento autorizzativo tacito,
residua comunque in capo all'Amministrazione
il potere di vigilanza edilizia, soggetto ai
principi ed alle forme dell'autotutela.
2.
Ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990, il
potere di autotutela va esercitato "sussistendone
le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei
controinteressati".
L'annullamento d'ufficio rientra
nell'esercizio del potere di autotutela che
è espressione della discrezionalità
dell'amministrazione. Il suo esercizio
richiede la valutazione di elementi
ulteriori rispetto alla mera illegittimità
dell'atto da eliminare e non è sufficiente
il puro e semplice ripristino della
legalità, occorrendo dar conto della
sussistenza di un interesse pubblico attuale
e concreto alla rimozione del titolo
edilizio e procedere alla comparazione tra
tale interesse e l'entità del sacrificio
imposto all'interesse privato (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza
17.10.2008 n. 5162). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sull'impugnazione della d.i.a. da
parte di terzi.
Secondo un orientamento giurisprudenziale
dal quale il Collegio non ha motivo di
discostarsi, la presentazione della d.i.a. è
finalizzata alla formazione di un atto
implicitamente provvedimentale di tacito
assenso, che -perciostesso- è direttamente
impugnabile dai terzi interessati innanzi al
Giudice Amministrativo (C.S., VI^,
05.04.2007 n. 1550) (TAR Lazio-Roma, Sez.
II,
sentenza 03.10.2008 n. 8750 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier SOTTOTETTI |
EDILIZIA PRIVATA:
Recupero sottotetto - Possibilità
di modificare altezze di colmo e di gronda e
linee di pendenza delle falde - Sussiste -
Limiti.
Ex art. 2 L.R. 15/1996, come modificato
dall'art. 6 L.R. 22/1999, le modificazioni
delle altezze di colmo e di gronda e delle
linee di pendenza delle falde possono essere
realizzate solo nei limiti di altezza
massima degli edifici posti dallo strumento
urbanistico ed unicamente al fine di
assicurare i parametri di cui all'art. 1,
comma 6: con la conseguenza che non si può
ritenere che il recupero possa essere
effettuato in deroga a tali limiti né che la
modifica delle altezze di colmo e di gronda
non comporti, per volontà del legislatore,
modifica dell'altezza dell'edificio (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 30.10.2008 n. 5224 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier VINCOLO PAESAGGISTICO ED
ESAME IMPATTO PAESISTICO |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Illecito paesaggistico -
Presentazione della domanda di
autorizzazione paesaggistica in sanatoria
per gli "abusi minori" di cui all'art. 167,
comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - In
caso di accertamento favorevole della
compatibilità paesaggistica, applicazione
della sola sanzione pecuniaria.
2. Reati in materia paesaggistica -
Introduzione all'art. 181, comma 1-ter, del
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. di una forma di
sanatoria penale subordinata al previo
accertamento di compatibilità paesaggistica
di cui all'art. 167 D.Lgs. 42/2004 per gli
interventi cd. minori previsti in
quest'ultimo articolo - Applicabilità delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 167 D.Lgs. 42/2004 - Sussiste.
3. Reati in materia paesaggistica -
Accertamento di compatibilità paesaggistica
- Rilievo estintivo sul processo penale nel
caso di delitto di cui all'art. 181, comma
1-bis, D.Lgs. n. 42/2004 - Non sussiste -
Possibilità per l'Amministrazione di
rilasciare la sanatoria anche nel caso di
ipotesi di illecito paesaggistico di cui
all'art. 181 comma 1-bis del citato D.Lgs. -
Sussiste.
4. Reati in materia paesaggistica -
Presentazione di domanda di accertamento
paesaggistico ai sensi dell'art. 181 comma
1-quater D.Lgs. n. 42/2004 - Valenza anche
ai fini dell'art. 167 del predetto D.Lgs..
1.
In materia di illecito paesaggistico l'art.
167 del D.Lgs. n. 42/2004, come modificato
dal D.Lgs. n. 157/2006, consente per i cd.
"abusi minori" indicati nel comma 4 (ossia i
lavori che non abbiano determinato creazione
di superfici utili o di volumi, aumento di
quelli legittimamente realizzati, o
l'impiego di materiali in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica o gli
interventi di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria), la presentazione
da parte dell'avente titolo di una domanda
di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria. L'Autorità preposta alla tutela
del vincolo, acquisito il previo parere
vincolante della Soprintendenza, si
pronuncia sulla compatibilità paesaggistica
dell'intervento che, in caso di accertamento
favorevole, comporta la inapplicabilità
della sanzione ripristinatoria e la sola
applicazione della misura pecuniaria.
2.
All'art. 181, comma 1-ter, del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. è stata introdotta una
forma di "sanatoria penale" in ambito
sanzionatorio paesaggistico, subordinata al
previo accertamento di compatibilità
paesaggistica da parte dell'autorità
amministrativa per le tre ipotesi di
interventi minori previsti dall'art. 167 del
citato D.Lgs. n. 42/2004, ferme restando le
sanzioni amministrative pecuniarie previste
da quest'ultimo articolo.
3.
Stando al tenore letterale delle
disposizioni contenute nell'art 181, comma
1-ter, che richiama solo il comma 1 del
predetto articolo e non anche il comma
1-bis, l'accertamento di compatibilità
paesaggistica non dovrebbe avere alcun
rilievo estintivo sul processo penale nel
caso in cui l'illecito paesaggistico integri
il delitto di cui al comma 1-bis, né d'altro
canto, è precluso all'Amministrazione, in
quest'ultima ipotesi, il rilascio della
sanatoria qualora ne sussistano i
presupposti, di modo che, sebbene evitata la
riduzione in pristino, restano tuttavia
applicabili le sanzioni penali di cui al
comma 1-bis dell'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004
e s.m.i..
4.
La domanda di accertamento paesaggistico
presentata ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004 si intende
presentata anche ai fini dell'art. 167 del
predetto D.Lgs. allo scopo di escludere la
sanzione demolitoria. Ne consegue che
l'Amministrazione a fronte dell'istanza di
sanatoria è chiamata a valutare la
riconducibilità dell'intervento all'ipotesi
di sanatoria e se ritiene che le opere
abusive siano riconducibili ad una delle tre
ipotesi di cui al citato art. 167 comma IV,
previo parere vincolante della
Soprintendenza, deve rilasciare
l'autorizzazione paesistica postuma in
sanatoria, provvedimento che potrà poi avere
effetti anche sul piano penale, escludendo
l'applicazione dell'art. 181 comma 1
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4037 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Zona soggetta a vincolo
paesaggistico - Autorizzazione paesistica in
sanatoria - Art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 -
Obbligo per l'Amministrazione di esaminare
la domanda - Sussiste anche se la
realizzazione dell'opera ha rilevanza penale
ex art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. n. 42/2004.
In base all'art. 167, D.Lgs. n. 42/2004,
l'Amministrazione deve limitarsi all'esame
sulla compatibilità dell'opera con i valori
paesaggistici, dal momento che la
valutazione dell'impatto paesaggistico non
muta in relazione al fatto che essa sia
svolta ante operam o post operam.
Non può sottrarsi all'esame della domanda di
conformità sull'assunto che l'opera possa
avere rilevanza penale ed essere ricondotta
nella ipotesi delittuosa di cui all'art.
181, comma 1-bis, D.Lgs. n. 42/2004 (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4034 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
CORTE DEI CONTI |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere richiesto dal Comune di Treviso
in ordine all’ampiezza temporale
della retroattività dell’art. 1, comma 207,
della legge n. 266/2005 in materia di
compensi incentivanti la progettazione
interna e sulla natura di norma di
interpretazione autentica dell’art. 1, comma
208, della legge n. 266/2005 in materia di
compensi professionali agli avvocati interni
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Veneto,
parere 05.12.2008 n. 179
- link a www.corteconti.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Parere richiesto dal Comune di Abano Terme
(PD)
in ordine all'introduzione di forme
incentivanti atte a favorire la cessione di
aree comunali destinate all'edilizia
residenziale pubblica
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Veneto,
parere 05.12.2008 n. 178
- link a www.corteconti.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Abbiategrasso (MI) in
ordine alla compatibilità con l’attuale
contesto normativo della stipulazione di un
contratto di leasing finanziario per la
realizzazione di opere pubbliche di
particolare rilievo sociale
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 13.11.2008 n. 87
- link a www.corteconti.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Parere da parte del Comune di Pozzonovo (PD)
in ordine alla possibilità di
sostenere integralmente gli oneri
manutentivi di strade vicinali di pubblico
transito
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Veneto,
parere 07.11.2008 n. 140
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI:
Comune di Rossano Veneto (VI) -
Parere in merito alla misura delle
indennità di funzione di sindaco e assessori
a seguito dell'entrata in vigore del DL
112/2008 convertito in legge 133/2008
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Veneto,
parere 24.10.2008 n. 130
- link a www.corteconti.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Comune di Treviso - Parere
sul soggetto obbligato al pagamento della
tassa annuale di iscrizione all’albo
professionale (in particolare all’elenco
speciale annesso all’albo degli avvocati) di
un dipendente
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Veneto,
parere 24.10.2008 n. 128
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Castelleone (Cr) in merito
“alla possibilità, nella vigenza dell’art.
76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge
n. 133/2008 di trasferimenti di personale di
comuni aderenti ad una Unione per
l’espletamento di funzioni che vengono ad
esse trasferite ovvero se sia possibile
l’assunzione di nuovo personale”
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 22.10.2008 n. 81
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Fenegrò (Co) in merito
“alla copertura di posto vacante da inserire
nell’Area Tecnica, al fine di poter
assicurare un servizio adeguato alla
cittadinanza ed all’Amministrazione, in
relazione all’aumentata spese del personale
negli anni 2006, 2007 e 2008
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 22.10.2008 n. 80
- link a www.corteconti.it). |
APPALTI SERVIZI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Roncello (Mi) in merito
“alle modalità di stipula della convenzione
per l’affidamento in house, in favore di una
società per azioni a capitale totalmente
pubblico partecipata dal Comune, di servizi
quali la gestione integrata del verde
pubblico, se tale convenzione debba essere
stipulata nella forma pubblica
amministrativa o se sia sufficiente la
scrittura privata e la necessità di
assoggettare la convenzione all’applicazione
dei diritti di segreteria e di rogito di cui
alla legge 08/06/1962 n. 604”
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 20.10.2008 n. 78
- link a www.corteconti.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Carbonara al Ticino (Pv) in
merito “se l’intervento diretto del Comune
nella realizzazione delle opere di
urbanizzazione, determinato da ragioni di
necessità ed urgenza, deciso nelle more
della definizione del contenzioso
tributario, possa configurare un danno di
natura economica alle casse comunali”
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 17.10.2008 n. 77
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Rovellasca (Co) in merito
“all’erogazione di un contributo
straordinario in conto capitale ad una
scuola materna privata allo scopo di
concorrere alla copertura parziale dei costi
di costruzione”
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 16.10.2008 n. 75
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Veniano (Co) in merito “al
divieto di deliberare aumenti dei tributi,
addizionali ed aliquote, fino alla
definizione del nuovo patto di stabilità
interno, in funzione dell’attuazione del
federalismo fiscale”
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 16.10.2008 n. 74
- link a www.corteconti.it). |
INCARICHI PROFESSIONALI:
Parere richiesto dalla Regione Piemonte
in materia di incarichi esterni
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Piemonte,
parere 14.10.2008 n. 27
- link a www.corteconti.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere richiesto dalla Provincia di Cuneo
in materia di stabilizzazione
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Piemonte,
parere 14.10.2008 n. 25
- link a www.corteconti.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Palosco (Bg) se “la
conversione di un C.F.L. possa essere
considerato una nuova assunzione
dall’esterno e se si possa procedere ad una
progressione verticale nel rispetto delle
enunciazioni della Corte Costituzionale e
dell’art. 97 della Costituzione”
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 13.10.2008 n. 71
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI:
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di
Muggiò (Mi) in merito “agli
elementi distintivi che caratterizzano gli
interventi manutentivi sui beni del
patrimonio comunale, ai fini della
classificazione nell’ambito della
manutenzione ordinaria e di quella
straordinaria e se esiste una
discrezionalità nella valutazione dei casi
che si collocano al confine tra i due tipi
di manutenzione
(Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 01.10.2008 n. 70
- link a www.corteconti.it). |
NEWS |
EDILIZIA PRIVATA:
Milleproroghe: Tutela paesaggio, Architetti,
“bene la proroga, ma c’è ancora molto
lavoro da fare per la tutela del paesaggio
italiano”.
Non possiamo che esprimere la nostra più
viva soddisfazione per la decisione adottata
oggi dal Governo di far slittare di sei mesi
la norma –inserita nel Decreto Legislativo
63/2008 dello scorso aprile - che prevedeva
il passaggio alle Regioni –ma di fatto alle
Sovrintendenze- sottraendole ai Comuni,
delle competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica ... (comunicato
stampa 18.12.2008 - link a
www.awn.it). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Si rileva come questa Autorità si sia già
espressa in precedenti occasioni (si vedano
parere n. 172 del 05.06.2008 e n. 11 del
11.01.2008), sostenendo che la portata
vincolante delle prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara esige che alle stesse
sia data puntuale esecuzione nel corso della
procedura, senza che in capo alla
commissione di gara, cui compete
l’attuazione delle regole stabilite nel
bando, residui alcun margine di
discrezionalità in ordine al rispetto della
disciplina del procedimento.
Quindi, qualora il bando commini
espressamente l’esclusione dalla gara in
conseguenza di determinate prescrizioni, la
commissione di gara è tenuta a dare precisa
ed incondizionata esecuzione alle stesse,
restando precluso all’interprete ogni
valutazione circa la rilevanza
dell’inadempimento, la sua incidenza sulla
regolarità della procedura selettiva e la
congruità della sanzione contemplata nella
lex specialis, alla cui osservanza la stessa
stazione appaltante si è autovincolata al
momento della pubblicazione del bando di
gara
Nel caso di specie, il disciplinare di gara,
al punto 7, relativo al rilascio della
cauzione provvisoria, prevede, peraltro in
maniera inequivoca, che “nel caso di
produzione di fidejussione assicurativa la
firma dell’Assicuratore deve essere
autenticata da Notaio” ed al successivo
punto 8, ultima parte, dispone espressamente
che “l’incompletezza della documentazione
richiesta è motivo di esclusione dalla gara”.
Alla luce del sopracitato disposto contenuto
nella documentazione di gara, si ritiene che
la Commissione di gara abbia ben operato nel
disporre l’esclusione della coop. DOG PARK a
r.l.. Ne consegue che tale motivo di
esclusione sia da considerarsi assorbente
rispetto alle ulteriori censure, riportate
in narrativa, contestate alla cooperativa
partecipante alla gara in esame.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene, nei limiti di
cui in motivazione, che l’esclusione dalla
procedura di gara della coop. DOG PARK a
r.l. è conforme a quanto previsto, a pena di
esclusione, dal punto 7 del disciplinare di
gara
(parere
09.10.2008 n. 222 - link a
massimario.avlp.it). |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
Ritenuto in diritto:
Dall’esame della documentazione di gara, ed
in ossequio al principio, a cui si è già
uniformato l’Autorità in una questione
analoga (deliberazione n. 65/2007), secondo
il quale al fine di individuare e definire
l’oggetto dell’appalto occorre fare
riferimento agli effettivi contenuti
sostanziali degli atti di gara, si ritiene
che la fattispecie in esame sia da
configurarsi quale appalto pubblico di
fornitura e servizi.
Difatti, l’art. 1 del Capitolato Speciale
d’Appalto descrive l’appalto in esame come “la
fornitura chiavi in mano di impianto di
compostaggio a biocontainer mobili
comprensivo di attrezzature a corredo, per
il compostaggio di scarti organici
provenienti dalla raccolta differenziata
alla fonte nel territorio del Comune di
Misterbianco (CT)” e prevede che “la
fornitura e l’installazione dovranno
avvenire presso la sede del realizzando
impianto di compostaggio, contrada “Cubba”
del Comune di Misterbianco”.
Nei successivi articoli del Capitolato
Speciale viene, altresì, precisato, che:
- nella fornitura chiavi in mano s’intende
compresa anche “l’interfaccia con le opere
edili” (art. 2 –prestazioni accessorie);
- che l’appaltatore, per il periodo di
garanzia minimo di un anno, è obbligato alla
“manutenzione gratuita delle opere
difettose, alla sostituzione dei materiali …
ed alla riparazione di tutti i guasti e le
degradazioni che si verificassero” nonché ad
assicurare “la disponibilità delle parti
di ricambio e d’usura per l’impianto della
stessa fornito per un periodo di almeno 5
anni dopo il collaudo finale” (art. 17.2
– Periodo di garanzia e di gratuita
manutenzione);
- che “l’impianto di compostaggio a
biocontainer mobili comprensivo di
attrezzature a corredo dovrà essere fornito
dalla ditta “chiavi in mano”, montato e
perfettamente funzionante” (art. 21 –
Elenco delle attrezzature e principali
caratteristiche).
A ciò si aggiunga che il citato articolo 2
del Capitolato Speciale d’Appalto, rubricato
“prestazioni accessorie” prevede che nella
fornitura chiavi in mano s’intendono
compresi, oltre alla già citata “interfaccia
con le opere edili”, anche: l’assistenza
durante il periodo di garanzia finalizzata
al mantenimento delle attrezzature nel
rispetto di modi e tempi indicati in sede di
offerta; la formazione del personale addetto
all’utilizzo delle forniture appaltate per
il tempo necessario a rendere idoneo detto
personale alla corretta gestione della
fornitura; il periodo di istruzione del
personale dovrà essere non inferiore a
giorni venti successivi al verbale di inizio
funzionamento; e l’assistenza tecnica
post-collaudo.
Ne consegue, pertanto, che la stazione
appaltante non poteva richiedere, per
l’affidamento dell’appalto in questione,
l’attestazione SOA per la cat. OS 14,
costituendo, la stessa, condizione
necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell’esistenza dei requisiti
di capacità tecnica e finanziaria,
esclusivamente ai fini dell’affidamento di
lavori pubblici.
In ordine alle ulteriori obiezioni mosse
dall’istante al bando di gara in esame,
l’Autorità non dispone di elementi tali da
consentirle di valutare le ragioni addotte a
sostegno di quanto assunto.
Ci si limita unicamente a rilevare, in linea
generale che, quanto ai requisiti di
partecipazione, costituisce principio
consolidato in giurisprudenza quello secondo
cui sono da considerare legittimi i
requisiti richiesti dalle stazioni
appaltanti che, pur essendo ulteriori e più
restrittivi di quelli previsti dalla legge,
rispettino, comunque, il limite della
logicità e della ragionevolezza e, cioè,
della loro pertinenza e congruità a fronte
dello scopo perseguito e che, quindi, non
vadano ingiustificatamente a limitare la
platea dei possibili concorrenti (Cons.
Stato, sez. VI, n. 3655/2008; Cons. Stato,
sez. V, n. 7139/2005).
Quanto all’oggetto di una fornitura, si
evidenzia, invece, che le stazioni
appaltanti devono attenersi al disposto di
cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006, il
cui comma 13 prevede che “le specifiche
tecniche non possono non possono menzionare
una fabbricazione o provenienza determinata
o un procedimento particolare né far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a
un tipo, a un’origine o una produzione
specifica che avrebbe come effetto di
favorire o eliminare talune imprese o taluni
prodotti”.
Dall’esame degli atti di gara, va, infine,
fatta un’ultima considerazione in ordine ai
requisiti di partecipazione ed ai criteri di
valutazione indicati dalla S.A.
rispettivamente nel Bando di gara e nel
Capitolato Speciale di Appalto. Questa
Autorità si è più volte occupata di tale
questione (deliberazione n. 30 e 209/2007 e
parere n. 37/2008) precisando che la S.A.
non deve confondere i requisiti soggettivi
di partecipazione alla gara con gli elementi
oggettivi di valutazione dell’offerta. Detta
confusione, infatti, come evidenziato dalla
circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche
Comunitarie del 01.03.2007, si pone in
conflitto con la normativa comunitaria e
nazionale.
Nel caso di specie, la stazione appaltante:
- ha previsto, nell’individuare, nel
Capitolato Speciale di Appalto, i criteri di
valutazione dell’offerta, un punteggio alla
presentazione di “Elenchi riguardanti le
principali forniture effettuate negli ultimi
tre anni d impianti con caratteristiche
identiche a quelle oggetto della gara …..
(punti 10 max)” (b.1 soluzioni
tecniche), nonché ai “risultati delle
analisi e dei rilievi per impianti
effettuati dalla Ditta concorrente presso
enti di ricerca (punti 15 max)” (b.2
prestazioni qualitative), criteri, peraltro,
richiesti nel bando di gara anche quali
requisiti soggettivi di partecipazione
(punti 11.4.1 e 11.4.2).
- ha prescritto, tra “requisiti di capacità
tecnica” indicati nel bando di gara, la
presentazione di un “esaustivo manuale/i
operativo/i idoneo/i ad informare ed
aggiornare il personale addetto all’uso
delle attrezzature costituenti l’impianto di
compostaggio” (punto 11.4.8 – requisiti
partecipazione), peraltro, richiesto nel
Capitolato speciale di Appalto quale
criterio di valutazione dell’offerta (b.2
prestazioni qualitative).
Ne consegue, pertanto, che la stazione
appaltante ha introdotto una commistione tra
requisiti soggettivi di capacità tecnica
dell’impresa e i criteri di valutazione
dell’offerta.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che:
- la fattispecie in esame sia da
configurarsi quale appalto pubblico di
fornitura e servizi.
- le stazioni appaltanti possono individuare
requisiti di partecipazione alle procedure
di affidamento più restrittivi di quelli
previsti dalla legge nel rispetto del
principio della concorrenza;
- le stazioni appaltanti non possono imporre
l’impiego di materiali o prodotti
acquistabili da produttori determinati, in
violazione dell’art. 68, comma 13, del D.Lgs
n. 163/2006;
- i requisiti soggettivi di capacità tecnica
richiesti nel bando di gara e i criteri di
valutazione dell’offerta contenuti nel
Capitolato Speciale di Appalto si pongono in
contrasto con la normativa nazionale e
comunitaria
(parere
09.10.2008 n. 221 - link a
massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
La corretta interpretazione dell’art. 4 del
D.P.R. n. 34/2000 e s.m. è stata più volte
oggetto di pronuncia da parte di questa
Autorità, la quale ha chiarito
(determinazione n. 29/2002 e deliberazioni
n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) che
l’obbligo di possedere il requisito di
qualità sussiste soltanto quando l’importo
dei lavori che il concorrente intende
assumere richieda una classifica di
qualificazione per la quale il possesso del
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
sia già divenuto obbligatorio, ossia a
partire dalla classifica III e, quindi, per
importi superiori a euro 516.457,00.
Nel caso di specie l’importo dei lavori che
i concorrenti sono chiamati ad eseguire
(pari a euro 340.692,74) risulta inferiore a
euro 516.457,00, per cui detti lavori
possono essere eseguiti anche da imprese in
possesso di qualificazioni in classifiche
inferiori alla III, per le quali il
Regolamento prevede l’esenzione dall’obbligo
di possedere la certificazione ISO.
Proprio in ragione di tale previsione
regolamentare, come già precisato nella
deliberazione n. 190 del 14.06.2007
(PREC139/07), si deve ritenere che la S.A.
non possa richiedere, quale requisito di
ammissione alla gara, il possesso della
qualità aziendale ad imprese che, come
l’istante, vi partecipano con una classifica
di qualificazione inferiore alla III.
Conseguentemente l’esclusione disposta dal
Comune di Volla nei confronti dell’impresa
Di Filippo Giuseppe per mancato possesso
della certificazione ISO è da ritenersi
illegittima.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene, nei limiti di
cui in motivazione, che non è conforme alla
normativa di settore l’operato della
stazione appaltante che ha escluso dalla
gara l’impresa Di Filippo Giuseppe, in
possesso di una classifica di qualificazione
inferiore alla III, a causa del mancato
possesso della certificazione ISO,
illegittimamente richiesta dal bando quale
requisito di partecipazione alla gara per
l’esecuzione di lavori di importo inferiore
alla III classifica
(parere
25.09.2008 n. 220 - link a
massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
Ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, il possesso della
qualificazione attestata dalla
certificazione SOA è sufficiente ad
assolvere ogni onere documentale circa la
dimostrazione dell’esistenza dei requisiti
di capacità tecnica e finanziaria ai fini
dell’affidamento dei lavori di importo
superiore a euro 150.000, nonché a garantire
la stazione appaltante in ordine
all’affidabilità dell’impresa certificata.
Ed invero, l’art. 1 del D.P.R. n. 34/2000 e
s.m. prevede che quanto attestato dalla SOA
è necessario e sufficiente a certificare la
capacità tecnica ed economico-finanziaria ed
in tal senso è inequivoco il disposto di cui
al quarto comma della disposizione in esame,
laddove si stabilisce che “le stazioni
appaltanti non possono richiedere ai
concorrenti la dimostrazione della
qualificazione con modalità, procedure e
contenuti diversi da quelli previsti dal
presente titolo”.
Ne consegue, nel caso di specie, che il
possesso da parte dell’impresa Guadadiello
Paolo dell’attestazione SOA in corso di
validità per la categoria OG2 classifica I,
come richiesto dal bando, è sufficiente ad
accreditare, in capo alla stessa, tutti i
requisiti relativi alla capacità tecnica,
compresi i requisiti di direzione tecnica di
cui all’art. 26, comma 3, del D.P.R. n.
34/2000, il cui possesso non può essere
messo in discussione dalla stazione
appaltante, cui non competono ulteriori
verifiche documentali.
La citata disposizione regolamentare,
inoltre, consente che il direttore tecnico
sia lo stesso titolare dell’impresa, senza
fare eccezioni per specifiche categorie e
classifiche, per cui tale circostanza è da
ritenersi ammissibile anche per la categoria
OG2 e per la qualificazione in classifiche
inferiori alla IV, come nel caso in esame.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene, nei limiti di
cui in motivazione, che è conforme alle
disposizioni vigenti in materia di
qualificazione l’operato della stazione
appaltante che ha disposto l’aggiudicazione
provvisoria nei confronti dell’impresa
Guadadiello Paolo dopo aver accertato il
possesso di attestazione SOA in corso di
validità per la categoria prevalente OG2
classifica I, richiesta nel bando, e
l’assenza di annotazioni nel casellario
informatico a carico dell’impresa medesima,
non competendo alla stazione appaltante
ulteriori verifiche
(parere
25.09.2008 n. 219 - link a
massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Della problematica oggetto del caso in esame
questa Autorità si è già occupata più volte
(si vedano deliberazione n. 116 del
18.12.2006; deliberazione n. 126 del
09.05.2007).
Nel caso di specie il punto 5, lett. d) del
Capitolato speciale prevede testualmente che
“per i raggruppamenti temporanei la
cauzione dovrà essere emessa a nome del
soggetto capogruppo, e dovrà recare la
dicitura che la garanzia è presentata dal
mandatario, su mandato irrevocabile, in nome
e per conto di tutti i mandanti, con
responsabilità solidale. Per i
raggruppamenti costituendi, la fideiussione
dovrà essere rilasciata per i singoli
componenti del raggruppamento stesso”.
Dalla lettura della citata clausola appare
chiaro come la stazione appaltante abbia
inteso distinguere, per maggiore garanzia,
due modalità di presentare la fideiussione
bancaria, subordinatamente al tipo di
raggruppamento, a seconda che lo stesso sia
già costituito, ovvero ancora da costituire.
Evidentemente, da quanto emerso
dall’istruttoria, l’istante nel preparare la
propria offerta, nonché la propria
fideiussione bancaria, ha erroneamente
applicato la previsione succitata del
capitolato, predisponendo una fideiussione
bancaria le cui caratteristiche (la
sottoscrizione della sola capogruppo; la
dicitura relativa al mandato irrevocabile
del mandatario) coincidono con quelle
previste per i soli raggruppamenti
temporanei già costituiti e non per quelli
costituendi per i quali, viceversa, viene
chiaramente indicato l’obbligo di fornire la
fideiussione per i singoli componenti del
raggruppamento.
La commissione di gara ha, pertanto,
correttamente escluso l’istante poiché, come
è espressamente indicato nel verbale di gara
“manca la polizza fidejussoria rilasciata a
favore della mandante, in osservanza del
punto 5/d del C.S.A.”.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che
l’esclusione della Leonardo Business
Consulting S.r.l. mandataria del costituendo
Raggruppamento temporaneo di imprese con
Igeam S.r.l. (mandante) è conforme alla lex
specialis di gara
(parere
25.09.2008 n. 218 - link a
massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Nel caso di specie, trova applicazione la
disciplina prevista dalla Deliberazione di
questa Autorità del 10.01.2007, concernente
l’ammontare delle contribuzioni dovute
all’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 65
e 67, della legge n. 266/2005, poiché il
bando di gara in questione –relativo ad un
appalto di fornitura– è stato pubblicato
sulla G.U.R.I. in data 19.03.2007.
Tale disciplina consentiva al solo
partecipante ad un appalto di lavori di
calcolare la contribuzione dovuta in ragione
del singolo lotto per cui presentava
l’offerta (si vedano le Istruzioni relative
alla suddetta deliberazione – risposta D11
ai quesiti frequenti). Tale obbligo è stato
esteso anche ai partecipanti ad una
procedura di affidamento di forniture e
servizi solo con la successiva Deliberazione
dell’Autorità del 24.01.2008, riferita alla
contribuzione per l’anno 2008, il cui art.
3, comma 4, dispone espressamente che “gli
operatori economici che partecipano ad uno o
più lotti devono versare il contributo per
ogni singolo lotto in ragione del relativo
importo”.
Ne consegue, pertanto, che l’istante avrebbe
dovuto versare il contributo in relazione
all’importo complessivo dell’appalto e non
del singolo lotto al quale ha partecipato.
Deve, altresì, osservarsi, come la clausola
b7) della lettera invito, relativa
all’obbligo del versamento in favore
dell’Autorità, sia alquanto generica e non
sufficientemente chiara, poiché avrebbe
dovuto riportare l’importo del contributo da
versare, in considerazione sia del fatto che
la lettera invito conteneva un importo a
base d’asta di euro 630.000,00, diverso da
quello indicato presuntivamente nel bando di
gara, e sia dell’ulteriore circostanza che
il bando era suddiviso in lotti.
Pertanto, come l’Autorità ha più volte
espresso –da ultimo con parere n. 34 del
31.01.2008- nell’ipotesi in cui le
disposizioni del bando di gara siano in
grado di indurre l’operatore economico in
errore nella formulazione dell’offerta, è
possibile per la Commissione di gara
consentire la integrazione della
documentazione.
Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione
di gara avrebbe dovuto richiedere
all’impresa soc. Toshiba Medical System
S.r.l. una integrazione dell’importo del
contributo, al fine di favorire la più ampia
partecipazione alla procedura di gara.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene di comunicare
alle Parti interessate che l’esclusione
dell’istante dalla gara non sia conforme al
principio di favor partecipationis
(parere
25.09.2008 n. 217 - link a
massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
L’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, al primo
comma, annovera tra i mezzi probatori che la
stazione appaltante può richiedere ai
concorrenti ai fini della dimostrazione
della loro capacità economica e finanziaria,
tra gli altri, anche “idonee dichiarazioni
bancarie”. In caso di scelta di detta
opzione, il comma quattro del suddetto
articolo specifica che il requisito deve
essere comprovato con dichiarazione di
“almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993,
n. 385”.
Discende, pertanto, alla luce della citata
normativa, come anche evidenziato dal
giudice amministrativo in sede di appello in
una fattispecie analoga alla presente (si
veda C. di Stato, sez. IV, 07.04.2008 n.
1485), che la presentazione di una sola
attestazione bancaria venga a determinare la
carenza di un requisito essenziale
espressamente previsto dal legislatore.
A rafforzare il sopra riportato dettato
normativo, interviene, nella fattispecie in
esame, la previsione contenuta nella lex
specialis di gara che prevedeva chiaramente
tra le condizioni minime di carattere
economico necessarie per la partecipazione
alla gara al punto 5) lett. e) “il
possesso di almeno 2 (due) referenze
bancarie, trasmesse in originale, rilasciate
da istituti bancari o intermediari
autorizzati”. Il possesso di tale
requisito viene considerato essenziale pena
la non ammissione dell’offerta come previsto
dall’art. 9, lett. d) del bando di gara in
accordo al quale “l’offerta non sarà
ammessa alla gara nel caso che manchi o
risulti incompleto o irregolare anche uno
solo dei documenti richiesti”.
Orbene sulla base delle previsioni della lex
specialis di gara, nonché della normativa
vigente sopra menzionata, l’offerta della
ditta Autoservizi Santandrea Giovanni &
Figli snc. non poteva essere ammessa in
quanto non presentava i requisiti essenziali
previsti dal bando di gara, non potendo una
attestazione di capacità finanziaria
rilasciata da un revisore dei conti essere
equiparata ad una referenza bancaria.
In merito all’integrazione documentale
richiesta dalla commissione di gara alla
ditta Autoservizi Rovaris S.r.l., si rileva
come questa Autorità non possa esprimersi,
non avendo ricevuto in istruttoria
documentazione relativa alla detta referenza
bancaria presentata in sede di offerta. In
ogni caso invita la stazione appaltante a
verificare l’idoneità e completezza della
suddetta referenza bancaria alla luce di
quanto espressamente disposto dal sopra
riportato art. 9, lett. d) del bando di gara
in accordo al quale “l’offerta non sarà
ammessa alla gara nel caso che manchi o
risulti incompleto o irregolare anche uno
solo dei documenti richiesti”.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che:
- la presentazione di una sola attestazione
bancaria determini la carenza di un
requisito essenziale espressamente previsto
dalla lex specialis di gara nonché dalla
normativa vigente che comporta, pertanto,
l’esclusione dell’offerta presentata
Santandrea Giovanni & Figli snc.;
- l’offerta presentata dalla Autoservizi
Rovaris S.r.l. potrebbe essere altrettanto
esclusa, laddove la stazione appaltante
considerasse la referenza bancaria
presentata dalla società incompleta e,
pertanto, in contrasto con quanto prescritto
dal succitato art. 9, lett. d) del bando di
gara
(parere
17.09.2008 n. 216 - link a
massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
Occorre innanzitutto ricordare un
consolidato indirizzo giurisprudenziale (da
ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV,
21.05.2004 n. 3297), richiamato anche nei
pareri n. 11 del 16.01.2008 e n. 172 del
05.06.2008, secondo il quale la portata
vincolante delle prescrizioni contenute nel
regolamento di gara esige che alle stesse
sia data puntuale esecuzione nel corso della
procedura senza che in capo all’organo
amministrativo, cui compete l’attuazione
delle regole stabilite nel bando, residui
alcun margine di discrezionalità in ordine
al rispetto della disciplina del
procedimento.
Quindi, qualora il bando commini
espressamente l’esclusione dalla procedura
in conseguenza di determinate prescrizioni,
l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed
incondizionata esecuzione a dette
prescrizioni, restando precluso
all’interprete ogni valutazione circa la
rilevanza dell’inadempimento, la sua
incidenza sulla regolarità della procedura
selettiva e la congruità della sanzione
contemplata nella lex specialis, alla cui
osservanza la stessa Amministrazione si è
autovincolata al momento del bando.
Nel caso di specie, la lex specialis
stabiliva perentoriamente ed in modo non
equivoco che “Il giorno della visita
programmata il rappresentante dell’impresa
indicato in fase di prenotazione dovrà
presentarsi, puntuale alle ore 11.45,
all’entrata della sala auditorium del Liceo
Galilei, via Ceresina n. 17 - Selvazzano
Dentro (PD)” (pag. 8 del bando) e precisava,
altresì, “che a coloro i quali si presentano
in ritardo (ossia oltre le ore 12.00) non
viene consentito di effettuare né la presa
visione né il sopralluogo” (pag. 9 del
bando). Conseguentemente, la stazione
appaltante, constatato il ritardo
dell’impresa Pantarei s.r.l., era tenuta a
dare esecuzione alle suddette tassative
prescrizioni del bando di gara.
Inoltre, tenuto conto che Caselle di
Selvazzano risulta essere una frazione di
Selvazzano Dentro, entrambi in Provincia di
Padova, si rileva che, usando l’ordinaria
diligenza nella ricerca della via Ceresina e
del civico n. 17 indicati nel bando,
l’impresa istante non poteva non arrivare
all’edificio scolastico presso il quale
effettuare la presa visione ed il
sopralluogo.
Né può essere invocato “l’intenso traffico
locale” quale causa di forza maggiore in
grado di giustificare il ritardo, atteso che
eventuali cause di forza maggiore possono
rilevare se consistono in eventi eccezionali
che impediscono in modo assoluto
l’adempimento, circostanza questa smentita
dal dato di fatto, segnalato dalla stazione
appaltante in sede istruttoria, che il
procuratore speciale dell’impresa Pantarei
s.r.l. è stato l’unico soggetto a
presentarsi in ritardo.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene, nei limiti di
cui in motivazione, che è conforme alla
normativa di settore l’operato della
stazione appaltante che, in coerenza con le
tassative prescrizioni del bando di gara,
non ha consentito di effettuare la presa
visione ed il sopralluogo al procuratore
speciale dell’impresa Pantarei s.r.l.,
presentatosi in ritardo rispetto all’orario
chiaramente previsto nella lex specialis
(parere
17.09.2008 n. 215 - link a
massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Asservimento - Potenzialità
edificatoria - Edifici preesistenti - Si
computano.
2. Asservimento - Potenzialità edificatoria
- Vicende private connesse alla
disponibilità di area edificabile -
Irrilevanza.
3. Asservimento - Potenzialità edificatoria
- Regime edilizio applicabile - Criterio.
4. Asservimento - Potenzialità edificatoria
- Asservimento de facto - Configurabilità -
Ratio.
5. Asservimento - Potenzialità edificatoria
- Metodo di computo.
1.
Nel computo della volumetria assentibile in
ciascuna zona di piano regolatore, sono da
ricomprendere anche gli edifici preesistenti
in quanto il PRG, nella parte in cui prevede
i limiti entro i quali l'area può essere
edificata, si riferisce non all'edificazione
ulteriore rispetto a quella già esistente al
momento della sua approvazione, ma
all'edificazione complessivamente
realizzabile sull'area.
2.
Le vicende relative alla proprietà dei
terreni, e in particolare il frazionamento
del fondo da parte dell'originario unico
proprietario, sono irrilevanti ai fini
dell'inedificabilità delle aree libere, che
devono comunque intendersi asservite alle
costruzioni già realizzate e pertanto
inedificabili (oppure edificabili nei soli
limiti della volumetria residua) ove le
costruzioni esistenti abbiano già
"consumato" la volumetria disponibile (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 1402/1999);
pertanto, se un'area edificabile viene
frazionata in più parti, alienate a vari
proprietari, la volumetria disponibile
nell'intera area rimane invariata e quella
residua, tenuto conto dell'originaria
costruzione, resta di pertinenza dei diversi
proprietari in proporzione della diversa
quota d'acquisto (cfr. Cons. di Stato, sent.
n. 3777/2005), -alvo eventuali cessioni di
cubatura (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
3637/2000)-, a nulla rilevando che
l'edificanda costruzione vada ad insistere
su un lotto libero risultante dal
frazionamento (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
4117/2006).
3.
Per calcolare l'entità dell'asservimento e
la volumetria residua, si deve considerare
non il regime edilizio più favorevole
all'epoca dell'edificazione dei manufatti in
situ, ma lo strumento urbanistico vigente
alla data del provvedimento emesso sulla
domanda di concessione (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 5928/2001).
4.
L'area la cui potenzialità edificatoria sia
già stata saturata da una precedente
costruzione deve ritenersi asservita per il
solo fatto della costruzione, anche in
mancanza di atto di asservimento o di
concessione rilasciata per un progetto che
individuasse l'area da edificare (cfr. Cons.
di Stato, sent. n. 5039/2004), in quanto
qualsiasi costruzione, anche se eseguita
senza il prescritto titolo, impegna la
superficie che, in base allo specifico
indice di edificabilità, è necessaria per
realizzare la volumetria sviluppata (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 4117/2006).
5.
La verifica dell'edificabilità di una parte
di lotto inedificato deve derivare per
sottrazione della predetta potenzialità
diminuita della volumetria dei fabbricati
già realizzati sull'unica area, oppure di
quella condonata (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.10.2008 n. 5223 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
1. Atto amministrativo -
Competenza - Piani territoriali ed
urbanistici e programmi di attuazione - E'
devoluta al Consiglio.
2. Atto amministrativo - Vizio di
incompetenza - Effetti - Rimessione alla
Autorità competente - Esame di ulteriori
doglianze - Possibilità - Non sussiste.
1.
L'art. 42, comma II, lett. b), D.Lgs.
267/2000, devolve alla competenza del
Consiglio l'approvazione dei piani
territoriali ed urbanistici ed ai programmi
di attuazione, ivi compresi i pareri da
rilasciare in tale materia: la formulazione
letterale della norma non consente né di
distinguere tra funzione di pianificazione
in senso stretto e funzione di attuazione
della pianificazione, né di attribuire al
Consiglio gli atti della prima categoria ed
alla Giunta quelli della seconda, poiché
anche l'adozione dei pareri in materia di
pianificazione è esplicitamente devoluta
dall'art. 42 alla competenza del Consiglio
(nel caso di specie il TAR ha affermato che
spetta al Consiglio Provinciale e non alla
Giunta esprimere il parere di compatibilità
del P.G.T).
2.
La fondatezza della censura di incompetenza
determina unicamente la remissione
dell'affare all'Autorità indicata come
competente, ex art. 36 L. 1034/1971, ed
impedisce l'esame delle ulteriori doglianze,
che altrimenti finirebbe per risolversi in
un giudizio anticipato sui futuri
provvedimenti dell'organo riconosciuto come
competente ed in un vincolo anomalo sulla
riedizione del potere (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 2427/2007) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.10.2008 n. 5219 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
1. Atto di programmazione
generale - Adozione - Necessità di specifica
motivazione delle scelte operate
dall'Amministrazione - Non sussiste -
Limiti.
2. Atto di programmazione generale -
Adozione - Necessità di specifica
motivazione delle scelte operate
dall'Amministrazione - Non sussiste -
Limiti- Fattispecie.
1.
La regola secondo cui gli atti di
pianificazione generale non richiedono una
motivazione specificamente riferita alle
singole aree non può intendersi come esonero
assoluto dall'obbligo di motivare, ma si
giustifica in tanto in quanto una
motivazione sia rinvenibile nei criteri
generali di impostazione del piano, ai quali
sia in qualche modo riconducibile la
classificazione ed il regime dei singoli
fondi (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
259/2005; sent. n. 605/1998), criteri
generali che trovano la loro sede naturale
nelle relazioni tecniche illustrative che
generalmente accompagnano i piani
territoriali ed urbanistici e le rispettive
varianti, ovvero in altro documento che, sia
pure a grandi linee e per zone più o meno
estese, renda ragione delle scelte
ispiratrici di fondo dell'atto
pianificatorio.
2.
L'enunciazione dei criteri generali è
necessaria allorquando l'Amministrazione
ritenga di apportare modifiche ad una regime
già definito (nel caso in questione, con
legge), e per giunta definito in termini
tali da suscitare aspettative di
sfruttamento edilizio dei suoli,
suscettibili di innescare o favorire -com'è
accaduto nella fattispecie- iniziative di
acquisto preordinate alla futura
utilizzazione commerciale dell'area (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 28.10.2008 n. 5213 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Parere Commissione edilizia -
Atto endoprocedimentale - Inidoneità a
ledere interessi legittimi - Impugnativa -
Inammissibilità.
2. Edificabilità - Prescrizioni e vincoli -
Normativa previgente - Irrilevanza.
1.
Il parere della commissione edilizia è atto
endoprocedimentale insuscettibile, ancorché
esternato, di impugnazione autonoma: ciò a
maggior ragione quando il parere venga
comunicato non per chiudere il procedimento,
ma per acquisire memorie, osservazioni,
documenti, cioè all'espresso fine di
instaurare con l'interessato il doveroso
contraddittorio procedimentale.
2.
La situazione urbanistica delle aree e le
condizioni della loro edificabilità sono
disciplinate dagli strumenti urbanistici
vigenti (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
5928/2001; sent. n. 749/2000), posto che
eventuali limitazioni volumetriche apposte
in epoca passata devono ritenersi superate
dalle nuove previsioni urbanistiche (massima
tratta da www.solom.it - massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.10.2008 n. 5156 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio ex D.L. 269/2003
- D.I.A. o domanda in sanatoria presentata
prima della formazione del silenzio assenso
sull'istanza di condono - Accoglibilità -
Non sussiste.
La D.I.A. o la domanda in sanatoria
presentata prima della formazione del
silenzio assenso sull'istanza di condono,
non può per ciò stesso essere accolta, non
essendo ammissibili modifiche di un
fabbricato abusivo prima della sua
regolarizzazione attraverso la sanatoria
(cfr. TAR Veneto, sent. n. 49/2007 e sent.
n. 2300/2008) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.10.2008 n. 5154 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Zona agricola - Permesso di
costruire - Rilascio - Normativa - Ratio.
2. Zona agricola - Permesso di costruire -
Rilascio - Azienda Agricola - Esistenza -
Interpretazione.
1.
La ratio delle disposizioni che regolano il
rilascio del permesso di costruire nelle
zone agricole è quella di far sì che
l'edificazione in tali zone venga accordata
solo all'imprenditore agricolo e per la sola
realizzazione di opere funzionali alla
conduzione del fondo o comunque strumentali
all'attività produttiva. Tale funzionalità
all'attività agricola è dunque il parametro
base con cui interpretare l'obbligo del
Sindaco di verificare l'effettiva esistenza
ed il funzionamento dell'azienda agricola.
2.
L'accertamento da parte del Sindaco
dell'effettiva esistenza e funzionamento
dell'attività agricola di cui all'art. 3
della legge regionale n. 93/1980, le cui
disposizioni sono oggi confluite nell'art.
60 della legge regionale n. 12/2005 deve
soffermarsi sull'effettiva destinazione
funzionale dei manufatti progettati
all'attività di produzione agricola,
indipendentemente dalla preesistenza
sull'area di un'azienda agricola, essendo
sufficiente l'esistenza dell'azienda
agricola sia pure agli inizi (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 17.10.2008 n. 5151). |
EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Ordinanza di
demolizione - Comunicazione di avvio del
procedimento - Necessità - Limiti.
La comunicazione dell'avviso di avvio del
procedimento, ex art. 7 Legge 241/1990, è
necessaria anche per i procedimenti di
demolizione di opere abusive e in generale
per l'adozione di atti vincolati, nel caso
in cui la partecipazione del privato agli
accertamenti di fatto che precedono tale
tipo di atti sia proficua, potendo il
soggetto destinatario dell'azione
amministrativa far rilevare circostanze ed
elementi tali da indurre la P.A. a recedere
dall'emanazione di provvedimenti restrittivi
(il TAR ha così modificato il suo costante
orientamento giurisprudenziale secondo cui
non era necessaria la preventiva
comunicazione di avvio del procedimento
prima dell'emanazione dell'ordinanza di
demolizione) (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza
17.10.2008 n. 5150). |
APPALTI:
Partecipazione alla gara -
Modifica unilaterale da parte di un
concorrente delle condizioni di espletamento
del servizio - Violazione del principio
della parità di trattamento dei concorrenti
- Esclusione dalla gara - Richiesta
preventiva di chiarimenti alla stazione
appaltante - Onere del partecipante.
La modifica unilaterale dei valori base
previsti dalla stazione appaltante -sul
presupposto della loro erroneità- con
riferimento al numero di giorni su cui
calcolare il monte ore e la frequenza delle
pulizie, vale ad inficiare l'offerta del
concorrente determinandone la difformità
rispetto all'imperatività delle regole di
gara e nell'insieme revocandone in dubbio la
serietà e l'affidabilità. Siffatta modifica,
peraltro, non incide solamente sul rapporto
tra l'impresa concorrente e la stazione
appaltante minandone la fiducia ed
ingenerando confusione, ma lede anche il
principio della parità di trattamento tra
tutti i partecipanti alla procedura di gara.
Al cospetto di presunti o reali errori
commessi a suo tempo nella redazione delle
regole di gara, è appena il caso di
osservare come sarebbe stato onere del
concorrente chiedere per tempo chiarimenti
alla stazione appaltante ovvero impugnare la
legge di gara nelle parti ritenute affette
da vizi, piuttosto che procedere
unilateralmente alla modifica dei valori
base disattendendo così le prescrizioni di
gara (massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 13.10.2008 n. 4745 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
1. Variante al P.R.G. - Mancata
tempestiva impugnazione di delibera di
adozione di variante immediatamente lesiva -
Impugnazione dell'applicazione della
relativa misura di salvaguardia -
Irrecevibilità per tardività - Sussistenza.
2. Variante al P.R.G. - Osservazioni dei
privati - Delibera sulle osservazioni -
Natura - Atto endoprocedimentale - Autonoma
impugnabilità - Non sussiste.
1.
Le varianti agli strumenti urbanistici,
nella parte in cui definiscono il regime
delle singole aree, sono immediatamente
lesive e suscettibili di impugnazione
immediata, da proporre nel termine di
decadenza, il cui decorso non è differibile
al momento (eventuale) in cui venga
applicata la misura di salvaguardia su una
richiesta di concessione edilizia
contrastante con il piano adottato; è
pertanto irricevibile per tardività il
ricorso proposto avverso una misura di
salvaguardia assunta dal Comune su una
richiesta di concessione edilizia
contrastante col piano adottato.
2.
In materia di varianti al PRG, la delibera
con cui il Comune si pronuncia sulle
osservazioni dei privati, avendo natura di
atto infraprocedimentale, è impugnabile solo
col provvedimento di approvazione del piano
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.10.2008 n. 4719 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Atto amministrativo - Atto
meramente confermativo - Impugnabilità - In
caso di mancata impugnazione provvedimento
negativo originario - Inammissibilità -
Fattispecie.
E' inammissibile il ricorso proposto avverso
l'ordinanza di demolizione di manufatto
abusivo qualora essa sia reiterativa di un
ordine di demolizione già impartito dalla
P.A. al precedente proprietario e rimasto
inoppugnato (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 03.10.2008 n. 4702 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Impugnazione di previsioni dello
strumento urbanistico - Interesse al ricorso
- Necessità di dimostrare un collegamento
tra le previsioni che riguardano il
ricorrente e quelle contestate - Sussiste -
Necessità di dimostrare la rilevanza, per il
ricorrente, della futura rinnovazione
parziale dello strumento urbanistico -
Sussiste.
Il ricorrente, per dimostrare il proprio
interesse all'impugnazione dello strumento
urbanistico, deve dedurre in qualche modo
che le previsioni urbanistiche che lo
riguardino siano collegate a quelle da lui
contestate ed in quale modo sia rilevante,
per la sfera giuridica del ricorrente, la
futura rinnovazione parziale della
programmazione del territorio comunale. In
mancanza di specifiche deduzioni sul punto,
la censura deve dichiararsi inammissibile
per difetto di interesse (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 26.09.2008 n. 4275 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA
1. Ripartizione del territorio in
zone omogenee - Standard urbanistici e non
limite alla pianificazione del Comune -
Sussiste - Zone urbanistiche miste o
speciali - Legittimità - D.M n. 1444/1968 -
Inapplicabilità.
2. Ripartizione del territorio in zone
omogenee - Attività discrezionale che può
incidere su precedenti difformi destinazioni
- Legittimità - Limiti.
3. Revoca dell'adozione di un PRG e sua
riadozione prima dell'approvazione da parte
della Regione - Ammissibilità - Sussiste.
4. Interesse alla conservazione della
destinazione urbanistica della zona -
Soggetti che vantino un affidamento indotto
da accordi o convenzioni- Sussiste -
Modifica della destinazione urbanistica
della zona - Obbligo di motivazione -
Sussiste.
1.
La ripartizione del territorio in zone
omogenee è voluta dalla legge urbanistica in
funzione degli standard urbanistici e non
come limite all'attività pianificatoria del
Comune, il quale resta libero di imprimere
alle varie parti del suo territorio comunale
la destinazione urbanistica che ritiene più
confacente ai bisogni della propria
collettività. È legittima, pertanto, la
previsione di zone urbanistiche "miste" o
"speciali" che non possono essere assimilate
ad alcuna zona territoriale omogenea
edificabile di cui al D.M. 1444/1968 e,
dunque, non ricadono sotto la sua
applicazione, giacché sono anzi concepite in
funzione del suo superamento e del
riequilibrio della sperequazione che esso
comporta.
2.
I provvedimenti con i quali i comuni
ripartiscono in zone il territorio in sede
di pianificazione urbanistica hanno natura
ampiamente discrezionale e possono pertanto
incidere anche su precedenti difformi
destinazioni delle zone stesse, sempre che
la nuova suddivisione non sia affetta da
errori di fatto o da gravi vizi di
illogicità, irrazionalità o
contraddittorietà.
3.
L'amministrazione comunale ha il potere di
adottare varianti alle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e può anche
provvedere a revocare l'adozione di un piano
regolatore ed alla sua riadozione prima che
sia approvato dalla Regione.
4.
L'interesse legittimo alla conservazione
della destinazione urbanistica della zona è
riconosciuto solo ai proprietari che vantino
un affidamento qualificato meritevole di
tutela alla conservazione della destinazione
di zona del fondo. Tale posizione
differenziata e qualificata sussiste nei
casi di aspettative indotte da convenzioni
di lottizzazione, da altri accordi
urbanistici conclusi tra l'amministrazione e
l'interessato o da giudicati di annullamento
di dinieghi di concessione edilizia o di
silenzio rifiuto su domande intese ad
ottenere il rilascio del titolo a costruire.
In presenza di tali requisiti
l'amministrazione ha un onere di motivazione
specifica che deve comprendere l'indicazione
delle ragioni di pubblico interesse che
giustificano il mutamento della
qualificazione urbanistica della specifica
zona interessata (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 23.09.2008 n. 4108). |
URBANISTICA:
1. Piano regolatore approvato -
Impugnazione - La Regione è parte necessaria
del giudizio.
2. Piano regolatore - Potere comunale di
revocare l'adozione prima dell'approvazione
regionale - Sussiste - Dovere di riadozione
del piano - Sussiste in presenza di
mutamento essenziale del suo contenuto.
3. Piano regolatore - Deliberazione
regionale di approvazione - Facoltà della
Regione di non motivare le ragioni di
rigetto delle osservazioni dei privati
assunte in conformità delle controdeduzioni
comunali - Sussiste - Difetto di motivazione
- Non sussiste.
4. Piano regolatore - Deliberazione
regionale di approvazione che condivide le
controdeduzioni comunali - Mancanza di nuova
valutazione regionale espressa su tutte le
osservazioni presentate dai privati -
Difetto di istruttoria - Non sussiste.
5. Piano regolatore - Osservazioni dei
privati - Hanno natura collaborativa -
Limitabilità del potere comunale o regionale
di apportare le modifiche ritenute
necessarie al piano adottato - Non sussiste.
6. Piano regolatore - Facoltà di dettare
norme a tutela dell'ambiente, con il solo
limite del rispetto dei vincoli esistenti -
Sussiste.
1.
In caso di impugnazione di un piano
regolatore approvato è parte necessaria del
giudizio, oltre al Comune, anche la Regione,
in quanto l'attribuzione ad essa del potere
di approvazione degli strumenti comunali
urbanistici (previa, ove occorra, loro
contestuale modificazione), deve
configurarsi quale attribuzione del potere,
non di controllo, ma di concorso alla
costituzione della fattispecie complessa
congiuntamente agli organi comunali, con la
conseguenza che ne condivide la posizione di
contraddittore necessario nel giudizio
amministrativo di impugnazione del
provvedimento programmatorio urbanistico.
2.
Sussiste il potere dell'amministrazione
comunale di revocare l'adozione di un piano
regolatore prima che esso sia stato
approvato dalla Regione. A sua volta la
riadozione del piano regolatore è, in alcuni
casi, addirittura doverosa, ogni volta che
le modifiche apportate dal Comune d'ufficio,
o su richiesta della regione, abbiano
determinato un mutamento essenziale del suo
contenuto, traducendosi in un nuovo progetto
di piano.
3.
Il potere di valutazione della Regione, in
sede di approvazione del piano regolatore
generale, comprende anche la possibilità di
non motivare le ragioni di rigetto delle
osservazioni dei privati, assunte in
conformità delle controdeduzioni del Comune.
In tal caso, infatti, la deliberazione
risulta sufficientemente motivata con il
rinvio alle controdeduzioni
dell'amministrazione comunale, ai sensi
dell'art. 3 della L. 241/1990, secondo il
quale le ragioni della decisione possono
risultare da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa. Ne
consegue che non può ritenersi viziata da
difetto di motivazione la deliberazione di
approvazione del piano regolatore che non
abbia motivato in ordine alla decisione
adottata dal Comune in sede di
controdeduzioni all'osservazione presentata
dalla ricorrente.
4.
Nel caso in cui il Comune abbia preso in
considerazione le osservazioni del privato
ed abbia controdedotto alle medesime con
apposita deliberazione, la Regione può fare
semplice riferimento alle controdeduzioni
del Comune, nel caso in cui ritenga di
condividerle. Deve quindi ritenersi che la
mancanza di una nuova valutazione espressa
di tutte le osservazioni presentate dai
privati non possa considerarsi un indice di
difetto di istruttoria.
5.
Le osservazioni hanno natura collaborativa
in quanto hanno la funzione di permettere ai
cittadini di formulare proposte per una
migliore realizzazione dell'interesse
generale. Non costituiscono un rimedio in
senso proprio che possa limitare il potere
del Comune o della Regione di apportare le
modifiche ritenute necessarie al piano
adottato.
6.
I piani regolatori possano dettare norme a
tutela dell'ambiente, con il solo limite del
rispetto dei vincoli esistenti
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.09.2008 n. 4106 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Annullamento in autotutela di una
concessione edilizia rilasciata molti anni
prima - Obbligo di motivazione circa
l'interesse pubblico - Sussiste.
In caso di annullamento in autotutela di una
concessione edilizia rilasciata molti anni
prima, il provvedimento di autotutela
richiede una puntuale motivazione circa
l'interesse pubblico perseguito in relazione
al sacrificio imposto agli interessati,
nell'ottica di un bilanciamento di interessi
che deve connotare gli atti di ritiro
allorché gli stessi intervengano dopo un
lungo lasso di tempo dall'emanazione
dell'atto che ne forma oggetto e
quest'ultimo abbia suscitato nei privati un
ragionevole affidamento (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.09.2008 n. 4105 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Piano regolatore - Spazi a verde
- Realizzabilità di attrezzature di servizio
ed impianti sportivi con parametri
urbanistico-edilizi - Natura conformativa
del vincolo - Sussiste - Natura
espropriativa del vincolo - Non sussiste.
Ove le norme tecniche comunali prevedano che
negli spazi a verde possono essere
realizzate, anche ad iniziativa privata,
attrezzature di servizio ed impianti
sportivi anche coperti con parametri
urbanistico-edilizi risultanti dalle
esigenze funzionali e dalle norme specifiche
di cui alle leggi o regolamenti che
disciplinano gli impianti sportivi ed i
parcheggi interrati, al vincolo in questione
deve riconoscersi natura conformativa e non
espropriativa in quanto le previsioni di
piano sono inidonee -come tali- a
determinarne una radicale inutilizzabilità,
ovvero il sostanziale svuotamento del
relativo contenuto. Al proprietario,
infatti, è comunque riconosciuta la
possibilità di realizzare egli stesso gli
interventi di servizio resi possibili dalla
previsione di piano, sia pure con le
limitazioni previste in relazione alla
destinazione dell'intervento, con la
conseguenza che il vincolo è equiparabile ai
vincoli a verde pubblico attrezzato, di
natura conformativa (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.09.2008 n. 4104 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Partecipazione ad una gara -
Autocertificazione con indicazione delle
condanne penali - Omessa indicazione di una
condanna per un reato ormai estinto -
Esclusione dalla gara.
L'omessa indicazione, nell'ambito di
un'autocertificazione, di una sentenza di
condanna si atteggia come autocertificazione
non veritiera cui consegue l'esclusione
dalla gara (Tar Lombardia, I, n. 5754/2007).
Sotto tale aspetto appare opportuno anche
ricordare che il Consiglio di Stato (sez. V,
06.06.2002, n. 3183, cfr. CdS n. 3466/2004),
a tal proposito, parla correttamente di
dichiarazione non veritiera giungendo alla
conclusione che, perciò solo, occorre
procedere all'esclusione, cioè senza
valutare il reato scoperto e non dichiarato.
Invero, come sempre affermato dal Consiglio
di Stato, la mancata dichiarazione, da parte
dell'imprenditore, della esistenza di
condanne penali a suo carico, costituisce
una circostanza che ha valore autonomo e che
incide sulla sua moralità professionale
(sez. V, 18.09.2003, n. 5320). La
possibilità di presentare la dichiarazione
sostitutiva, costituisce un atto di fiducia
nei confronti del concorrente al quale, in
cambio dell'oneroso reperimento ex ante di
tutta la documentazione, viene consentito,
sotto la sua responsabilità, di dichiarare
la sussistenza dei requisiti richiesti. Il
sistema richiede quindi la massima serietà
ed onestà da parte del concorrente nel
redigere l'autocertificazione e
conseguentemente il fatto di rendere una
dichiarazione incompleta (nel caso di specie
mancata indicazione di una condanna penale
per un reato ormai estinto), non può che far
legittimamente dubitare della moralità
professionale del dichiarante. E' questa la
ragione per cui, in caso di dichiarazione
non veritiera, la sanzione della esclusione
dalla gara diventa conseguenza necessaria
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 15.09.2008 n. 4062). |
URBANISTICA:
1. Atti di pianificazione - Art.
7, L. n. 241/1990 - Obbligo di comunicazione
di avvio del procedimento - Non sussiste.
2. D.M. n. 1444/1968 - Prescrizioni su
altezze e distanze - Facoltà comunale di
deroga - Sussiste in sede di pianificazione
attuativa e di sua variante.
1.
L'obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento non vale per gli atti di
pianificazione, soggetti a procedure di
approvazione che garantiscono la
partecipazione di tutti gli interessati.
2.
La libertà del Comune di stabilire altezze e
distanze in deroga al decreto ministeriale
n. 1444/1968 sussiste tanto in sede di
pianificazione attuativa, quanto in sede di
variante del piano attuativo originario
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 15.09.2008 n. 4056 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Frontista del terreno interessato
dal permesso di costruire - Nozione di
"vicinitas" - Sussiste - Diritto all'accesso
agli atti relativi al permesso di costruire
- Sussiste.
Sussiste in capo al frontista del terreno
interessato dal permesso di costruire quel
rapporto di "vicinitas" che gli consente di
richiedere l'accesso agli atti relativi al
detto permesso di costruire, in quanto
titolare di un interesse diretto, concreto
ed attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata collegata ai
documenti ai quali è chiesto l'accesso,
differenziandosi la sua posizione da quella
di un "quisque de populo" che agisce solo
per motivi di curiosità o di generico
controllo sociale (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 11.09.2008 n. 4054). |
EDILIZIA PRIVATA:
E' subordinata al rilascio di
concessione edilizia ogni opera che non sia
temporanea e contingente - Natura precaria
dell'opera - Temporaneità della destinazione
dell'opera - Non sussiste - Uso temporaneo e
precario per fini specifici - Sussiste.
Sono subordinati al rilascio di concessione
edilizia non solo i manufatti
tradizionalmente compresi nelle attività
murarie, ma anche le opere di ogni genere
con le quali si intervenga sul suolo o nel
suolo, senza che abbia rilevanza giuridica
il mezzo tecnico con cui sia stata
assicurata la stabilità del manufatto, che
può, essere infisso o anche appoggiato al
suolo, in quanto la stabilità non va confusa
con l'irremovibilità della struttura o con
la perpetuità della funzione ad essa
assegnata, ma si estrinseca nella oggettiva
destinazione dell'opera a soddisfare bisogni
non provvisori, ossia nell'attitudine ad una
utilizzazione che non abbia il carattere
della precarietà, cioè non sia temporanea e
contingente. La natura precaria di un
manufatto, quindi, non può essere desunta
dalla temporaneità della destinazione
dell'opera come attribuitale dal
costruttore, ma deve risultare dalla
intrinseca destinazione materiale della
stessa ad un uso realmente precario e
temporaneo, per fini specifici, contingenti
e limitati nel tempo (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 10.09.2008 n. 4047 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
1. Piani per gli insediamenti
produttivi (P.I.P.) - Natura e funzione -
Differenze rispetto ai piani
particolareggiati.
2. Approvazione di un P.I.P. - Proprietari
delle aree ricadenti nel P.I.P. -
Alternativa tra l'esecuzione diretta degli
insediamenti produttivi previsti o la
sottomissione all'espropriazione.
3. P.I.P. - Eccezionalità dello strumento
urbanistico -Imposizione al proprietario
delle aree ricomprese nel P.I.P. di un
sacrificio di eguaglianza e del diritto di
proprietà a fronte di un interesse generale
che dovrà essere oggetto di specifica
istruttoria.
4. P.I.P. - Ragioni di interesse pubblico
sottese all'adozione di un P.I.P. -
Necessità di adeguata specificazione -
Sussiste.
5. P.I.P. - Art. 27 L. n. 865/1971 -
Possibilità per il Comune di prevedere la
destinazione delle aree anche per la
creazione di attrezzature di servizio
all'attività produttiva - Sussiste purché si
tratti di attrezzature pertinenti agli
interessi produttivi perseguiti.
6. Localizzazione di insediamenti
industriali di interesse sovralocale -
Rimessa all'adozione ed all'approvazione da
parte di enti sovralocali.
1.
Il P.I.P. dal punto di vista urbanistico è
equivalente al piano particolareggiato
poiché entrambi gli strumenti attuano e
specificano le prescrizioni del P.R.G.: in
particolare il P.I.P. ha la funzione di
garantire un ordinato sviluppo urbanistico
della zona nella quale dovranno sorgere
nuovi insediamenti produttivi o troveranno
migliore allocazione quelli esistenti. I
piani speciali di zona, tra i quali rientra
anche il P.I.P., hanno funzioni ed effetti
che vanno ben oltre la semplice disciplina
dell'uso del territorio, trattandosi di
programmi di espropriazione di vaste aree
del territorio, nonché strumenti
dell'intervento pubblico nell'iniziativa
economica, mentre il piano particolareggiato
ha una mera funzione attuativa delle
prescrizioni del P.R.G. configurandosi come
strumento urbanistico a carattere generale e
privo di funzione programmatica.
2.
La normativa concernente i P.I.P. consente,
in sostanza, ai Comuni di imporre lo
sfruttamento del territorio per finalità di
sviluppo produttivo, vincolando a ciò il
diritto di proprietà con esiti
ordinariamente preclusi alle normali
prescrizioni pianificatorie: infatti,
l'approvazione di un P.I.P. mette i
proprietari delle aree in esso ricadenti di
fronte all'alternativa tra l'esecuzione
diretta degli insediamenti produttivi ivi
previsti o la sottomissione
all'espropriazione.
3.
Il P.I.P. è uno strumento eccezionale
attraverso il quale si realizza un
trasferimento di ricchezza dal proprietario
espropriato all'assegnatario con il
sacrificio del principio di eguaglianza,
nonché del diritto di proprietà
costituzionalmente tutelato, sacrificio che
potrà essere imposto solo a fronte di un
interesse generale, ex art. 42, comma 3,
della Costituzione, la cui sussistenza dovrà
formare oggetto di specifica istruttoria da
parte del Comune. Ne discende, dunque, che
l'ente locale dovrà motivare in modo
specifico ed a pena di nullità l'adozione
del P.I.P. sia sotto il profilo dell'an che
del quantum, a maggior ragione quando sia
adottato anche in variante.
4.
Le ragioni di pubblico interesse specifico
che spingono l'amministrazione ad adottare
un P.I.P. devono essere adeguatamente
specificate con particolare riferimento alla
tipologia di attività che si intendono
insediare con tale strumento, alle finalità
di promozione dell'attività d'impresa
perseguite, ai benefici economici e sociali
particolari che l'amministrazione si
prefigge da tale strumento. Né tali ragioni
ed interessi pubblici possono ridursi alla
semplice localizzazione di attività
economiche ed all'urbanizzazione primaria e
secondaria che sono finalità perseguibili
con gli ordinari strumenti urbanistici e
nell'ambito di una dialettica ordinaria con
i proprietari delle aree.
5.
Ai sensi dell'art. 27 L. n. 865/1971 il
Comune utilizza le aree espropriate per al
realizzazione di impianti produttivi di
carattere industriale, artigianale,
commerciale e turistico e, nell'ambito di
tale destinazione obbligatoria, il Comune
può prevedere la destinazione delle aree
anche alla creazione delle attrezzature di
servizio all'attività produttiva che devono
essere pertinenti, specifiche ed adeguate
agli interessi perseguiti soprattutto nel
caso in cui si tratti di localizzazioni che
perseguono interessi sovralocali.
6.
La localizzazione di insediamenti
industriali di interesse sovralocale è
rimessa all'adozione di pianificazioni
settoriali predisposte ed approvate da enti
sovracomunali con effetti, di regola, anche
di variante ai piani regolatori (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4046 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1.
Giustizia amministrativa - Ricorso avverso
ordinanza di demolizione opera abusiva-
Presentazione sanatoria dell'opera abusiva -
Improcedibilità del ricorso - Sussiste.
2. Vincolo di rispetto stradale - Vincolo di
inedificabilità assoluta - Sussiste -
Vincoli di rispetto stradale che rientrano
nell'art. 32 della L. n. 47/1985 - Vincoli
ex art. 32, comma 2, lett. c), della L. n.
47/1985 a condizione che siano stati imposti
dopo l'esecuzione delle opere abusive -
Sussiste.
3. Concessione edilizia in sanatoria -
Specialità del procedimento - Obbligo del
parere della commissione edilizia - Non
sussiste.
1.
La presentazione della domanda di sanatoria
fa venire meno l'interesse alla decisione
sul ricorso contro l'ordinanza di
demolizione dell'abuso, considerato che, da
un lato, il rilascio della concessione in
sanatoria produce evidentemente
l'improcedibilità del ricorso e, dall'altro,
uguale effetto si produce in caso di diniego
di sanatoria, concentrandosi l'interesse nel
contestare con apposito ricorso l'eventuale
provvedimento di diniego della sanatoria,
nei termini e nei limiti in cui essa è stata
richiesta.
2.
IL vincolo di rispetto stradale costituisce
vincolo di inedificabilità assoluta che
rientra nelle previsioni dell'art. 33 L. n.
47/1985 applicabile al condono in base
all'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003,
e gli unici vincoli di rispetto stradale che
rientrano nella disciplina dell'art. 32
della L. n. 47/1985 sono quelli indicati al
comma 2, lettera c), a condizione che siano
stati imposti dopo l'esecuzione delle opere
abusive.
3.
Ai fini del rilascio della concessione
edilizia in sanatoria non è obbligatorio, al
più facoltativo, il parere della commissione
edilizia e ciò in considerazione della
specialità del procedimento di condono
edilizio rispetto all'ordinario procedimento
di rilascio di concessione edilizia (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4045 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Vincolo di inedificabilità
relativo alla fascia di rispetto stradale -
Natura conformativa e non espropriativa -
Sussiste - Scadenza temporale del vincolo -
Non sussiste.
Il vincolo di inedificabilità relativo alla
"fascia di rispetto stradale" non ha natura
espropriativa, ma unicamente conformativa,
in quanto riguarda una generalità di beni e
di soggetti ed ha una funzione di
salvaguardia della circolazione
indipendentemente dalla eventuale
instaurazione di procedure espropriative;
esso, quindi, non è soggetto a scadenze
temporali (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4045 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Destinazioni urbanistiche - Zona
per servizi alla produzione - Previsione di
attrezzature a servizio degli insediamenti
produttivi con carattere di servizio
pubblico - Vincolo pre-espropriativo - Non
sussiste.
La destinazione a zona per servizi alla
produzione non impone un vincolo
pre-espropriativo, ma una destinazione di
zona, che non preclude la possibilità
edificatoria al privato, ove si preveda la
realizzazione di attrezzature, a servizio
degli insediamenti produttivi, che dovranno
mantenere il carattere di servizio pubblico
attraverso una convenzione (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 10.09.2008 n. 4044 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Volumi tecnici - Definizione.
2. Volumi tecnici - Creazione di volumi
tecnici - Consentita purché tali impianti
non possano essere, per esigenze tecniche di
funzionalità degli stessi, inglobati nel
corpo della costruzione.
3. Sottotetti con altezza tale da poter
essere suscettibili di abitazione o di
assolvere a funzioni complementari -
Possibilità di annoverarli tra i volumi
tecnici - Non sussiste - Computabilità ai
fini dei calcoli di altezze, cubatura e
distanze - Sussiste.
1.
In materia edilizia vanno considerati volumi
tecnici quelli che per funzione e dimensione
si pongono rispetto alla costruzione come
elementi tecnici essenziali per
l'utilizzazione della stessa e non
ricomprendono, quindi, quelli suscettibili
di assolvere solo a funzioni complementari.
Per qualificare un volume come tecnico,
quindi, si fa riferimento alle parti di
edificio destinate a comprendere gli
impianti tecnici che, per la loro
funzionalità, non possono essere contenuti
entro i limiti previsti dalla legge.
2.
Dal momento che è consentito non computare
lo spazio occupato dagli impianti tecnici,
può essere assentita la creazione di tali
volumi, purché strettamente necessari a
contenere ed a consentire l'accesso agli
impianti tecnici indispensabili per
assicurare il comfort abitativo degli
edifici, che non possano, per esigenze
tecniche di funzionalità degli impianti,
essere inglobati nel corpo della
costruzione.
3.
I sottotetti quando sono di altezza tale da
poter essere suscettibili d'abitazione o di
assolvere a funzioni complementari, devono
essere computati ad ogni effetto sia ai fini
della cubatura autorizzabile sia ai fini del
calcolo dell'altezza e delle distanze
ragguagliate all'altezza, non potendo essere
annoverati tra i volumi tecnici (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4043 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Art. 7 della L. n. 47/1985 -
Ingiunzione alla demolizione e atto di
acquisizione al patrimonio comunale - Atti
distinti e presupposti diversi - Sussiste.
2. Acquisizione gratuita al patrimonio
comunale - Natura ricognitiva - Sussiste.
3. Acquisizione gratuita al patrimonio
comunale parziale - Ammissibilità.
1.
La legge n. 47 del 1985 ha distinto,
nell'ambito dell'art. 7, i due atti, di
ingiunzione e acquisitivo, basando il primo
sul presupposto dell'abuso, con il contenuto
proprio della contestazione della
trasgressione e dell'ordine di demolizione,
e il secondo sulla verifica di
inottemperanza al primo. Requisiti
dell'ingiunzione di demolizione sono perciò
l'esistenza della condizione che la rende
vincolata, cioè l'accertata esecuzione di
opere abusive, e il conseguente ordine di
demolizione e non anche la specificazione
puntuale della portata delle sanzioni,
richiamate nell'atto quanto alla tipologia
preordinata dalla legge, ma recante con
successivo, eventuale provvedimento,
pertanto la specifica indicazione delle
opere e dell'area che verrà acquisita al
patrimonio comunale in caso di
inottemperanza non deve essere definita
nell'ingiunzione a demolire.
2.
L'acquisizione delle opere e delle relative
aree di sedime al patrimonio comunale ha
carattere meramente ricognitivo
verificandosi l'acquisizione come effetto
automatico dell'inottemperanza
dell'ingiunzione di demolizione.
3.
L'acquisizione gratuita non è di per sé
preclusa in casi di abusi che riguardino
solo una parte di un edificio, infatti, in
caso di abuso non riguardante l'intero
immobile può essere solo parziale (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza
10.09.2008 n. 4041). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Concessione edilizia - Termine
per l'impugnazione da parte di terzi -
Decorre dalla piena ed effettiva conoscenza
del provvedimento - Onere della prova -
Incombe alla parte che eccepisce la
tardività.
2. Concessione edilizia - Decorrenza del
termine per l'impugnazione - Necessità di
effettiva conoscenza del provvedimento -
Sussiste - Non si ha con l'inizio dei lavori
ma con il loro completamento - Mera
conoscenza dell'iniziativa in corso - È
sufficiente se viene provata la conoscenza
anticipata o si deducono censure di assoluta
inedificabilità dell'area o analoghe.
3. Concessione edilizia - Decorrenza del
termine per l'impugnazione - Conoscenza del
provvedimento lesivo da parte del legale
rappresentante del soggetto leso - Non vale
come effettiva conoscenza del provvedimento
stesso da parte del rappresentato, salvo che
il legale rappresentante agisca in sede
amministrativa e su specifico incarico
dell'interessato.
4. Concessione edilizia - Impugnazione -
Condominio - Accesso agli atti in vista di
una tutela giudiziaria - Riguarda la difesa
del diritto di proprietà uti singuli da
parte dei condomini.
5. Concessione edilizia - Impugnazione -
Legittimazione - Sussiste in capo al
proprietario di immobile sito nella zona
interessata alla costruzione o ad essa
stabilmente collegato - Obbligo di
dimostrare un interesse qualificato alla
tutela giurisdizionale - Non sussiste.
1.
Il termine per l'impugnazione della
concessione edilizia da parte dei terzi, che
assumano di aver subito pregiudizio dalla
costruzione assentita, decorre dalla piena
ed effettiva conoscenza del provvedimento,
intendendosi tale conoscenza come un fatto
la cui prova rigorosa incombe alla parte che
eccepisce la tardività.
2.
Ai fini della decorrenza del termine per
l'impugnazione di una concessione edilizia
rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza
dell'atto si verifica quando la costruzione
realizzata rivela in modo certo ed univoco
le essenziali caratteristiche dell'opera e
l'eventuale non conformità della stessa al
titolo o alla disciplina urbanistica, con la
conseguenza che in mancanza di altri ed in
equivoci elementi probatori il termine
decorre non con il mero inizio dei lavori ma
con il loro completamento a meno che non
venga provata una conoscenza anticipata o si
deducano censure di assoluta inedificabilità
dell'area o analoghe censure, nel qual caso
risulta sufficiente la conoscenza
dell'iniziativa in corso.
3.
La conoscenza del provvedimento lesivo da
parte del legale rappresentante del soggetto
leso non può valere come effettiva
conoscenza del provvedimento stesso da parte
del soggetto rappresentato, salvo che il
legale rappresentante agisca in sede
amministrativa e su specifico incarico
dell'interessato ("in nome e per conto"), in
tal caso dovendosi ritenere che la doglianza
avanzata in sede amministrativa faccia
direttamente capo al medesimo delegante,
secondo i normali principi della
rappresentanza.
4.
L'accesso agli atti in vista di una tutela
giudiziaria nei confronti di abusi edilizi
posti in essere da proprietari confinanti è
una questione che riguarda la difesa del
diritto di proprietà uti singuli da parte
dei condomini.
5.
Ai fini del riconoscimento della
legittimazione ad impugnare una concessione
edilizia, è sufficiente l'elemento della
vicinitas, dovendosi riconoscere la
legittimazione al proprietario di un
immobile sito nella zona interessata alla
costruzione, o a chi si trovi in una
situazione di stabile collegamento con la
zona stessa, senza che sia necessario
dimostrare ulteriormente la sussistenza di
un interesse qualificato alla tutela
giurisdizionale (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 10.09.2008 n. 4039). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Richiesta di permesso di
costruire, anche in sanatoria, di opere
realizzate su parti comuni - Consenso di
tutti i comproprietari - Opere ex art. 1102
c.c. - Necessità.
2. Rilascio del permesso di costruire -
Obbligo di verifica da parte della
Amministrazione di posizioni di opposizione
al rilascio - Sussiste.
3. Avviso di avvio del procedimento relativo
a istanze di rilascio di concessione
edilizia - Obbligo di comunicazione al
proprietario del terreno confinante - Non
sussiste.
1.
La richiesta di permesso di costruire, anche
in sanatoria, di opere realizzate su parti
comuni dell'edificio necessita del consenso
di tutti i comproprietari quando si tratta
di interventi di cui all'art. 1102 c.c.
2.
In sede di rilascio del permesso di
costruire, l'Amministrazione è comunque
tenuta a verificare la posizione di avente
diritto e quindi la legittimazione del
richiedente e l'esistenza di una chiara
opposizione da parte dei comproprietari.
3.
L'avviso di avvio del procedimento relativo
a istanze di rilascio di concessione
edilizia non va inviata al proprietario di
un terreno confinante a quello interessato
dal procedimento, atteso che nel
procedimento di rilascio di concessione
edilizia, gli interessi coinvolti dal
provvedimento con cui si consente la
trasformazione edilizia del territorio, sono
di tale varietà, ampiezza ed eterogeneità,
da rendere difficilmente individuabili tutti
i soggetti che potrebbero riceverne
nocumento (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza
10.09.2008 n. 4038). |
URBANISTICA:
1. PIR - Applicazione art. 5,
comma 16-ter della L.R. n. 14/1999 - Non
sussiste.
2. Periodo transitorio di approvazione del
PGT - Carattere speciale del potere di
modifica dello strumento urbanistico vigente
- Sussiste - Elencazione di cui all'art. 25
della L.R. n. 12/2005 - Tassatività -
Sussiste - PIR - Esclusione.
1.
L'art. 5, comma 16-ter della L.R. n. 14/1999
disciplina un procedimento speciale,
previsto per gli strumenti di programmazione
negoziata, di rilevanza regionale, tra cui
non può essere incluso il PIR, disciplinato
da propria legge speciale.
2.
Nel periodo transitorio di approvazione del
PGT, la volontà del Legislatore è quella di
limitare le variazioni agli strumenti
urbanistici vigenti, permettendo solo
l'approvazione di atti di programmazione
negoziata, di progetti in variante ex art. 5
DPR 445/1998 e di varianti ex L.R. n.
23/1997, e stante il carattere speciale del
potere di modifica dello strumento
urbanistico vigente in un periodo
transitorio, l'elencazione di cui all'art.
25 della L.R. n. 12/2005 deve ritenersi
tassativa e pertanto in essa non è incluso
il PIR.
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 10.09.2008 n. 4035 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio - Ordinanza di
demolizione - Obbligo di motivazione circa
l'interesse pubblico alla demolizione - Non
sussiste - Tutela dell'affidamento fondato
su un abuso - Non sussiste.
2. Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione
- Affidamento - Obbligo di motivazione per
decorso del tempo - Non sussiste - Natura
vincolata del potere
sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi
- Sussiste.
1.
La motivazione dell'ordinanza di demolizione
non deve essere sorretta da alcuna specifica
motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la
sanzione della demolizione, poiché l'abuso
non può giustificare alcun legittimo
affidamento del contravventore a veder
conservata una situazione di fatto
illegittima.
2.
La tesi giurisprudenziale, secondo cui vi è
l'obbligo dell'Amministrazione di motivare
circa le ragioni di pubblico interesse alla
demolizione se, per il lungo lasso di tempo
trascorso, si sia formato nel privato
contravventore, a causa dell'inerzia
mantenuta dai pubblici poteri, un
affidamento sulla legittimità dell'opera,
non è confortata dalla sussistenza di alcuna
espressa previsione normativa in tale senso.
Al contrario, a siffatta interpretazione
sembrano ostare la natura rigidamente
vincolata del potere
sanzionatorio-repressivo degli abusi
edilizi, nonché il dato giuridico per cui la
sanzione demolitoria, più che a punire il
responsabile dell'abuso, è volta a
ripristinare la situazione antecedente alla
violazione, ponendo un rimedio ai fenomeni
di compromissione del territorio (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.09.2008 n. 4027 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Parcheggi pertinenziali - Natura
di opere di urbanizzazione primaria -
Sussiste - Costo di costruzione - Non dovuto
- Legittimità.
I parcheggi pertinenziali, siano essi
realizzati contestualmente all'immobile, sia
successivamente, hanno comunque natura di
opere di urbanizzazione primaria ex art. 9,
lett. f), L. n. 10/1977 e, quindi, sono
esonerati dal pagamento del costo di
costruzione in base alla legge Tognoli e
succ. mod. ed int. (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.09.2008 n. 4024 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
non necessità del permesso di costruire per
la realizzazione di una struttura lignea
metallica in profilati leggeri insistenti
sulla superficie di circa mq. 25, costituita
da ritti equidistanti sovrapposti al muretto
parapetto e da orditura orizzontale
poggiante e saldata costituita da
traversini, avente la funzione di sostegno
di tenda amovibile e di piante rampicanti,
con altezza dal piano di calpestio di circa
mt. 2,40.
Gli interventi consistenti nella
installazione di tettoie o di altre
strutture che siano comunque apposte a parti
di preesistenti edifici come strutture
accessorie di protezione o di riparo di
spazi liberi, cioè non compresi entro
coperture volumetriche previste in un
progetto assentito, possono ritenersi
sottratti al regime della concessione
edilizia (oggi permesso di costruire)
soltanto ove la loro conformazione e le loro
ridotte dimensioni rendono evidente e
riconoscibile la loro finalità di arredo o
di riparo e protezione (anche da agenti
atmosferici) dell’immobile cui accedono (TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 21.08.2008 n. 9953 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AGGIORNAMENTO
AL 24.12.2008 |
ã |
UTILITA' |
EDILIZIA PRIVATA: Lombardia,
Necessita aggiornare il costo di costruzione
entro il 31.12.2008 i cui effetti
esplicheranno efficacia a decorrere
dall'01.01.2009: ecco il fac-simile di
determinazione (file
1
-
file 2). |
dossier ATTI AMMINISTRATIVI |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Sulla non necessità della
puntuale confutazione, nel provvedimento
finale, delle argomentazioni difensive della
parte privata.
L'obbligo di prendere in considerazione gli
scritti defensionali dell'interessato ai
sensi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990
non comporta la necessità di una puntuale
confutazione delle argomentazioni svolte
dalla parte privata, e, nella specie, detto
obbligo deve ritenersi soddisfatto perché la
motivazione del provvedimento finale rende
nella sostanza percepibile la ragione del
mancato adeguamento dell'azione della P.A.
alle deduzioni difensive del privato e ne
attesta la relativa consapevolezza. (da
ultimo Tar Piemonte Torino, Sez. I,
20/04/2007, n.1730; Cons. Stato, sez. VI,
11.04.2006, n. 1999; 16.03.2006, n. 1397;
Tar Milano, sez. I, 03.02.2006, n. 207) (TAR
Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 17.12.2008 n. 2895 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier CONSIGLIERI COMUNALI |
ATTI AMMINISTRATIVI: Il
consigliere comunale non può, servendosi del
baluardo del mandato politico, porre in
essere strategie ostruzionistiche o di
paralisi dell’attività amministrativa con
istanze che, a causa della loro continuità e
numerosità, determinino un aggravio notevole
del lavoro negli uffici ai quali sono
rivolte e che determinino un sindacato
generale sull’attività dell’amministrazione.
La circostanza che il Testo Unico sugli Enti
Locali abbia riconosciuto la particolare
forma di accesso costituita dall’accesso del
consigliere comunale per l’esercizio del
mandato di cui è attributario non può
portare allo stravolgimento dei principi
generali in materia di accesso ai documenti
e non può comportare che, attraverso uno
strumento dettato dal legislatore per il
corretto svolgimento dei rapporti
cittadino–pubblica amministrazione, il
primo, servendosi del baluardo del mandato
politico, ponga in essere strategie
ostruzionistiche o di paralisi dell’attività
amministrativa con istanze che a causa della
loro continuità e numerosità determinino un
aggravio notevole del lavoro negli uffici ai
quali sono rivolte e determinino un
sindacato generale sull’attività
dell’amministrazione oramai vietato
dall’art. 24, comma 3, della L. n. 241 del
1990.
E soprattutto la particolare disposizione
del Testo Unico degli Enti Locali va
coordinata con la modifica introdotta
all’art. 22 della L. n. 241 del 1990, dalla
L. n. 15 del 2005, di tal che anche il
consigliere comunale deve essere portatore
di un interesse diretto, concreto ed attuale
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento per il quale richiede l’accesso.
I consiglieri comunali ricorrenti non
dimostrano in alcun modo quale sia
l’interesse diretto, concreto ed attuale ad
ottenere i documenti che più oltre si vanno
ad analizzare e per i quali è stato negato
il rilascio delle copie, mentre è stato
consentito il cd. accesso debole tramite la
visione degli atti e la circostanza che le
istanze di accesso agli atti sono state 31
nel corso dei mesi di luglio ed agosto 2008
rende pure evidente l’ulteriore profilo di
infondatezza delle loro pretese, cui sopra
accennato per violazione dell’art. 24, comma
3 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i.
Infatti la numerosità delle istanze, che
tendono ad ottenere la documentazione di
tutti i settori dell’Amministrazione appare
più rivolta a compiere un sindacato
generalizzato dell’attività degli organi
decidenti, deliberanti e amministrativi
dell’Ente che non all’esercizio del mandato
politico finalizzato ad un organico progetto
conoscitivo in relazione a singole
problematiche che di volta in volta
l’elettorato, di cui sono espressione i
consiglieri comunali, porti alla loro
attenzione. E ciò risulta più evidente
riprendendo l’oggetto delle richieste di
accesso, come di seguito riprodotte proprio
per dimostrare l’assunto posto in evidenza
dal TAR, laddove ad esempio non è dato
comprendere la motivazione della richiesta
di ottenere la copia di “tutte le
determinazioni assunte dall’Ufficio di
ragioneria dall'01.05.2008 al 31.05.2008”
e dal “01.06.2008 al 30.06.2008 con la
copia del registro cronologico delle
determinazioni e del registro generale delle
determinazioni” oppure volta ad ottenere
“tutte le determinazioni del Settore
Lavori pubblici dall'01.05.2008 al
31.05.2008” e dell’Area Urbanistica
“dalL'01.05.2008 al 31.05.2008”.
Come è dato rilevare, dunque, dall’elenco
sopra riportato (ndr: riprodotto in
sentenza) e che peraltro riproduce soltanto
alcune delle richieste effettuate dai
ricorrenti, quelle per le quali vi sarebbe
stata la sola visione o il diniego, la
quantità e l’assenza di specificità di
alcune delle istanze porta a ritenere che
esse siano rivolte ad un controllo
generalizzato dell’attività di tutti i
settori del Comune e non per l’effettuazione
del mandato politico (TAR Reggio
Calabria-Catanzaro, Sez. II,
sentenza
27.11.2008 n. 1535
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier VINCOLO PAESAGGISTICO ED
ESAME IMPATTO PAESISTICO |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione paesaggistica in
sanatoria: ratio e limiti normativi.
La vigente
normativa sull’autorizzazione paesistica
risultante dal combinato dell’art. 146,
comma 12, e dell’art. 167, comma 4, del
D.lgs. 42/2004 è particolarmente severa, in
quanto esclude la sanatoria ambientale per
le opere non preventivamente assentite, con
l’eccezione di alcune fattispecie marginali.
La finalità della norma è di costituire un
più solido deterrente contro gli abusi dei
privati.
Il regime previgente, che affidava
all’amministrazione la scelta tra la
remissione in pristino e il pagamento di un
risarcimento ambientale (da individuare nel
maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito dal trasgressore),
riconosceva un certo rilievo al fatto
compiuto alterando i rapporti di forza tra
la parte pubblica e quella privata a favore
di quest’ultima. Il regime attuale invece fa
prevalere l’interesse pubblico a
un’utilizzazione controllata (e quindi
preventivamente assentita) del territorio
caratterizzato da valori o fragilità
ambientali. Si può quindi verificare nelle
fattispecie concrete un’asimmetria tra la
situazione urbanistico-edilizia (che
potrebbe ammettere la sanatoria ordinaria
mediante la verifica di conformità dell’art.
36 del D.P.R. 380/2001) e la situazione
ambientale (dove la mancanza formale
dell’autorizzazione paesistica rappresenta
un ostacolo insormontabile alla sanatoria).
La norma attualmente vigente presuppone
tuttavia che nella fattispecie concreta si
confrontino unicamente l’interesse pubblico
all’utilizzazione controllata del territorio
e l’interesse del privato alla sanatoria.
Verificandosi questa condizione, che dà
forma alla fattispecie tipica, prevale il
suddetto interesse pubblico e lo stato dei
luoghi deve essere ripristinato. La
situazione è però diversa se la sanatoria
corrisponde anche a un differente e
ulteriore interesse pubblico, che si
affianca a quello privato. Questa ipotesi
può verificarsi quando dall’attività
edilizia oggetto di sanatoria derivi,
direttamente o indirettamente, in via
convenzionale, per atto unilaterale
d’obbligo o sulla base di una previsione
dello strumento urbanistico, un vantaggio
ambientale. Tale vantaggio può avere
molteplici contenuti purché sia apprezzabile
in modo distinto rispetto alla semplice
modificazione dello stato dei luoghi
apportata dal privato.
Una copertura metallica elevata
contestualmente a un muro di recinzione
dotato di soprastante struttura metallica di
appoggio per la suddetta copertura
–adiacente a una preesistente struttura–,
pur costituendo un abuso e pur avendo invaso
una fascia di rispetto fluviale, si
configura come un insieme di opere che per
le loro caratteristiche devono essere
qualificate come ampliamento di superfici
utili e volumi esistenti. Si tratta quindi
di un abuso che fuoriesce dai casi nominati
in cui l’art. 167, comma 4, del d.lgs.
42/2004 (come sostituito dall'art. 27 del
D.lgs. 24.03.2006, n. 157) consente
l’autorizzazione paesistica in sanatoria in
deroga al divieto di cui all’art. 146, comma
12, del D.lgs. 42/2004, ma nel quale, se il
privato è disposto ad assumere oneri
specifici per migliorare la situazione
ambientale, è possibile superare il rigido
rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione
paesistica e l’attività edificatoria (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 19.03.2008 n. 317 -
link a www.altalex.com). |
GURI - GUUE - BURL (e anteprima) |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 52 del
22.12.2008, "Pubblicazione ai sensi
dell'art. 5 del Regolamento Regionale
21.01.2000, n. 1, dell'elenco dei «Tecnici
competenti in acustica ambientale»
riconosciuti dalla Regione Lombardia alla
data del 25 novembre 2008, in attuazione
dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge
26.10.1995, n. 447, della deliberazione
17.05.2006, n. 8/2561 e del decreto
30.05.2006, n. 5985" (comunicato
regionale 10.12.2008 n. 221
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 52 del
22.12.2008, "Determinazioni in ordine
all'applicazione dei «criteri ed indirizzi
relativi ai contenuti paesaggistici dei
piani territoriali di coordinamento
provinciale» di cui alla d.g.r. n. 6421/2007
(art. 15, comma 6, l.r. n. 12/2005; l.r. n.
4/2008)" (deliberazione
G.R. 12.12.2008 n. 8662 -
link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 52 del
22.12.2008, "Atto di indirizzo alle
province per il rilascio delle
autorizzazioni in merito alle attività di
miscelazione dei rifiuti" (deliberazione
G.R. 03.12.2008 n. 8571 -
link a www.infopoint.it). |
ENTI LOCALI: G.U.
22.12.208 n. 298, suppl. ord. n. 282/L, "Misure
urgenti in materia di semplificazione
normativa" (D.L.
22.12.2008 n. 200). |
APPALTI: G.U.
22.12.2008 n. 298 "Testo
del decreto-legge 23.10.2008, n. 162
coordinato con la legge di conversione
22.12.2008, n. 201 recante:
«Interventi urgenti in materia di
adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori
dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della
pesca professionale, nonché di finanziamento
delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche
ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del
1997»".
N.B. è stato
ripristinato l'incentivo sulla progettazione
pari al 2% di cui al codice dei contratti
pubblici (leggi l'art. 1, comma 10-quater). |
NEWS |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, Aree rurali, chi edifica deve
finanziare il verde
(link a www.regione.lombardia.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
EDILIZIA PRIVATA: W.
Fumagalli,
Le nuove norme sul risparmio energetico
nell'edilizia
- W. Fumagalli,
Le disposizioni statali e regionali, quali
vanno applicate?
(AL n. 11/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
W. Fumagalli,
Lombardia, Le nuove norme regionali sulle
attività economiche (AL n.
08-09/2008). |
ENTI LOCALI:
F. Luongo,
Pagare la depurazione che non c’è: la Corte
Costituzionale cancella l’anomalia per
violazione dell’Art. 3 della Costituzione
(link
a www.altalex.com). |
ESPROPRIAZIONE: P.
Carpentieri,
Edilizia ed espropriazione: novità e
criticità - L’espropriazione dei beni
culturali (con particolare riferimento ai
parchi archeologici)
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
ESPROPRIAZIONE: F.
Delfino,
L’ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE DESTINATE ALLA DIFESA MILITARE
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
ESPROPRIAZIONE: G.
Abbamonte,
L'evoluzione della disciplina in materia di
edilizia ed espropriazione e le principali
problematiche giurisprudenziali
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: P.
L. Portaluri,
Note sulla semplificazione per silentium
(con qualche complicazione) (link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI: Il
verbale di aggiudicazione provvisoria è atto
dotato di autonoma rilevanza per cui è
autonomamente impugnabile nei termini
decadenziali decorrenti dalla sua
conoscenza.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria è
atto dotato di autonoma rilevanza per cui
-essendo idoneo a ledere direttamente la
sfera giuridica degli interessati- è
autonomamente impugnabile nei termini
decadenziali decorrenti dalla sua
conoscenza, mentre il successivo
provvedimento di approvazione degli atti di
gara assolve ad una funzione meramente
confermativa e conclusiva, sul piano
formale, del procedimento (cfr. sentenze
Sezione 23/05/2005 n. 554; 15/07/2005 n.
760; TAR Sicilia Palermo, sez. III –
06/06/2007 n. 1592; Consiglio di Stato, sez.
V – 17/12/2001 n. 6253).
Secondo il principio dell'invalidità
derivata, la determinazione di
aggiudicazione definitiva costituisce un
atto meramente consequenziale destinato a
venir meno con l'annullamento del verbale di
aggiudicazione provvisoria: la caducazione
dell'atto "a monte" che costituisce il
presupposto unico e determinante colpisce e
travolge automaticamente le determinazioni
"a valle" anche in assenza di apposita
pronuncia in merito, e dunque non può essere
affermata l'esigenza della necessaria
impugnazione degli atti sopravvenuti, pur se
lesivi (Consiglio di Stato, sez. V –
30/04/2003 n. 2245) (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 26.11.2008 n. 1689 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
CONDONO EDILIZIO: Il
proprietario confinante con un immobile nel
quale è stato realizzato un abuso edilizio,
ha un interesse alla conclusione del
procedimento di condono relativo
all’immobile stesso.
In linea di principio, l’interesse a dolersi
dell’omesso coinvolgimento (ndr: dei terzi
confinanti) nel procedimento di rilascio del
titolo edilizio non assurge a dignità
giuridica rilevante per l’ordinamento:
sostenere infatti che il procedimento
instaurato per il rilascio del permesso di
costruire o del titolo in sanatoria veda
come indispensabili controinteressati coloro
che nell’ambito territoriale si trovano in
una situazione di stabile collegamento con
la zona coinvolta dall’intervento significa,
da un lato, ampliare al di fuori di ogni
ragionevole controllo la platea dei soggetti
terzi potenzialmente implicati nella vicenda
edificatoria; dall’altro, incentivare
l’abuso del “diritto partecipativo”
finalizzato ad impedire l’espansione
dell’altrui sfera giuridica.
Del resto la giurisprudenza ha costantemente
escluso l’obbligo per l’Ente locale di
avvertire previamente i confinanti del
rilascio di una concessione edilizia a
terzi, e ciò in quanto non vi è identità tra
le posizioni di coloro che sono legittimati
ad impugnare il provvedimento finale e di
coloro che possono intervenire ovvero hanno
titolo a ricevere la notizia di avvio del
procedimento: quando è proposta una domanda
di concessione edilizia, il vicino del
richiedente può intervenire nel corso del
relativo procedimento e può impugnare il
provvedimento che accolga l’istanza, ma non
ha titolo a ricevere l’avviso dell’avvio del
procedimento, che non è previsto dalla
normativa edilizia e comporterebbe un
aggravio in violazione dei principi di
economicità ed efficacia dell'attività
amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI
– 15/09/1999 n. 1197; TAR Toscana, sez. III
– 31/05/2005 n. 2689).
I rilievi suesposti non escludono però che
in peculiari fattispecie concrete la
posizione del terzo nell’altrui procedimento
assuma una consistenza qualificata e
differenziata, in quanto si trovi esposto in
modo evidente a pregiudizi che possono
scaturire dal rilascio del provvedimento.
È proprio il caso, ad esempio, del
confinante che dall’esito positivo del
procedimento avviato dal suo vicino sia
destinato a subire conseguenze lesive
prevedibili nella propria sfera giuridica
(TAR Puglia Bari, sez. II – 05/07/ 2004 n.
2844): tale situazione lo legittima a
prendere parte all’iter amministrativo e ad
interloquire in merito alle valutazioni che
l’amministrazione dovrà compiere per
accertare la sussistenza o meno dei
presupposti normativamente richiesti ai fini
del rilascio del titolo.
Ciò è avvenuto proprio nella fattispecie che
si esamina, ove la ricorrente è stata
coinvolta nel primo procedimento diretto al
rilascio dell’autorizzazione al mutamento di
destinazione d’uso in deroga alle distanze
dai confini. La sua posizione, evidenziata
anche dai ricorsi promossi in sede
giurisdizionale, avrebbe dovuto indurre
l’amministrazione comunale a renderla edotta
dell’avvio del procedimento di condono,
dagli esiti potenzialmente pregiudizievoli
nei suoi confronti.
Del resto la giurisprudenza ha statuito che
il proprietario confinante con un immobile
nel quale è stato realizzato un abuso
edilizio, ha un interesse alla conclusione
del procedimento di condono relativo
all’immobile stesso entro i termini previsti
dalla legge, ed è pertanto legittimato ad
impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze con
le quali ha chiesto al Comune di definire le
pratiche di condono edilizio relative
all’immobile medesimo (Consiglio di Stato,
sez. VI – 20/07/2006 n. 4609; TAR Liguria,
sez. I – 16/5/2007 n. 785).
Non può infine condividersi l’assunto del
Comune, che ha invocato l’art. 21-octies
della L. 241/1990, dato che nella specie
l’onere di provare che il contenuto
dell’atto finale non avrebbe potuto essere
diverso da quello adottato incombe
all’autorità emanante e non al privato, come
evidenziato nella seconda parte della
disposizione la quale richiede che di tale
connotato del provvedimento
l’amministrazione dia specifica
dimostrazione in giudizio (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 26.11.2008 n. 1687 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
CONDONO EDILIZIO: Sul
rilascio di un condono edilizio in deroga
alle norme igienico-sanitarie.
Con riguardo ai rapporti tra il condono
edilizio e i requisiti igienico sanitari, va
premesso che l’art. 32, comma 25, del D.L.
269/2003 conv. in L. 326/2003 richiama le
disposizioni di cui ai capi IV e V della L.
47/1985, rendendole applicabili alle opere
abusive che risultino ultimate entro il
31/03/2003. In particolare l’art. 35, comma
20, della L. 47/1985 dispone che “A
seguito della concessione o autorizzazione
in sanatoria viene altresì rilasciato il
certificato di abitabilità o agibilità anche
in deroga ai requisiti fissati da norme
regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza statica, … e di
prevenzione degli incendi e degli infortuni”.
La Corte costituzionale, investita della
questione di legittimità della disposizione,
con la pronuncia 18/07/1996 n. 256 ha
statuito che “La deroga non riguarda,
infatti, i requisiti richiesti da
disposizioni legislative, e deve, pertanto
escludersi una automaticità assoluta nel
rilascio del certificato di abitabilità pur
nella più semplice forma disciplinata dal
D.P.R. n. 425 del 1994 a seguito di
concessione in sanatoria, dovendo invece il
Comune verificare che al momento del
rilascio del certificato di abitabilità
siano osservate non solo le disposizioni di
cui all'art. 221 del R.D. n. 1265 del 1934 (rectius,
di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 425 del
1994), ma, altresì, quelle previste da altre
disposizioni di legge in materia di
abitabilità e servizi essenziali relativi e
rispettiva normativa tecnica, quali quelle a
tutela delle acque dall'inquinamento, quelle
sul consumo energetico, ecc.”. Ha
concluso la Corte evidenziando che
“Permangono, infatti, in capo ai Comuni
tutti gli obblighi inerenti alla verifica
delle condizioni igienico-sanitarie per
l'abitabilità di edifici, con l'unica
possibile deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari (in maggior parte
regolamenti comunali)”.
La giurisprudenza ha di conseguenza
condiviso l’indirizzo per il quale il
rilascio della concessione edilizia in
sanatoria può legittimamente avvenire in
deroga a norme di natura regolamentare e non
anche quando siano carenti le condizioni di
salubrità prescritte da fonti normative di
livello primario, in quanto la disciplina
del condono edilizio –per il suo carattere
di eccezionalità e derogatorio– non è
suscettibile di interpretazioni estensive e,
soprattutto, tali da incidere sul
fondamentale principio della tutela della
salute (cfr. Consiglio di Stato, sez. V –
15/04/2004 n. 2140; sentenza Sezione
02/08/2002 n. 1105).
Si è così affermato che il condono edilizio
risultante dalla disciplina di cui al capo
IV della L. 47/1985 riguarda in modo
specifico gli abusi di carattere
urbanistico-edilizio, avendo per oggetto le
opere non legittimate da concessione
edilizia o da autorizzazione a costruire:
ebbene, il rilascio di un certificato di
abitabilità o agibilità che autorizzi l’uso
abitativo di unità immobiliari in carenza di
condizioni di salubrità prescritte da fonti
di livello primario è contraddetto anche da
considerazioni di ordine logico, tanto più
determinanti in quanto il carattere
eccezionale e derogatorio della disciplina
del condono non ne consente alcun
ampliamento in sede interpretativa, e
soprattutto non consente ricostruzioni che
avrebbero riflessi sul piano della
legittimità costituzionale, in quanto
incidenti sul fondamentale principio della
protezione della salute sancito dall’art. 32
della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato,
sez. V – 13/04/1999 n. 414; TAR Lombardia
Milano, sez. II – 23/01/2008 n. 158; TAR
Veneto, sez. II – 11/02/2005 n. 650).
Nel caso che ci occupa, la deroga ha
investito una disposizione –racchiusa nel
regolamento locale di igiene– che fissa in
via generale in 50 metri il limite minimo di
distanza degli allevamenti dalle case
abitate da terzi.
Se in astratto le norme regolamentari di
carattere igienico-sanitario non
costituiscono un ostacolo invalicabile al
rilascio del provvedimento di condono e del
successivo certificato di
abitabilità/agibilità, è desumibile dai
principi giurisprudenziali sopra citati e
dalla pronuncia della Corte costituzionale
l’obbligo di dare specifico conto delle
ragioni sottese alla deroga, evidenziando in
modo puntuale e circostanziato l’assenza di
rischi per il diritto inviolabile alla
salute.
Ritiene il Collegio che la riduzione della
distanza minima che deve separare un
allevamento bovino da una civile abitazione
destinata all’uso residenziale deve essere
accompagnata dalla verifica dell’adozione
degli accorgimenti indispensabili che
consentono di abbattere o ridurre al minimo
le molestie, qualificabili queste ultime
come situazioni di disturbo della
tranquillità e della quiete, con impatto
negativo sulle normali attività della
persona e sulla vivibilità in generale. E’
ad esempio noto che le stalle non provocano
soltanto la diffusione di odori sgradevoli
(anche per la presenza di liquami e
deiezioni organiche) ma costituiscono fonti
di sviluppo di mosche, zanzare, topi,
insetti e parassiti infestanti (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 26.11.2008 n. 1687 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Nuove costruzioni: distanza da
ferrovie, metropolitane, tramvie e
funicolari.
In materia di
distanze dalle linee ferroviarie -ai fini di
polizia, sicurezza e regolarità del loro
esercizio- il d.p.r. n. 753 del 1980
all’art. 49 (al primo comma) ha previsto per
le costruzioni lungo i tracciati delle linee
ferroviarie una distanza minima di 30 metri
dal limite di occupazione della più vicina
rotaia, precisando (al secondo comma) che
tale limite si applica “solo alle
ferrovie, con esclusione degli altri servizi
di pubblico trasporto assimilabili ai sensi
del terzo comma dell’art. 1”.
L’art. 51 del d.p.r. n. 753 del 1980 fissa,
per le costruzioni “lungo i tracciati
delle tramvie, ferrovie metropolitane e
funicolari terrestri su rotaia”, la
diversa distanza minima di 6 metri dalla più
vicina rotaia, pur aumentabile
all’occorrenza a 2 metri dal ciglio degli
sterri o dal piede dei rilevati e comunque
in modo tale da rendere libera la visuale
per la sicurezza della circolazione nei
tratti curvilinei
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 23.09.2008 n. 4591 -
link a www.altalex.com). |
AGGIORNAMENTO
AL 22.12.2008 |
ã |
UTILITA' |
APPALTI:
Gli appalti pubblici dopo il D.Lgs. n.
152/2008:
slide (link
a www.centrostudimarangoni.it). |
APPALTI:
DURC, DUVRI e regolarità contributiva: i
controlli (link
a www.centrostudimarangoni.it):
-
slide;
-
esempio DUVRI. |
GURI - GUUE - BURL (e anteprima) |
LAVORI PUBBLICI: B.U.R.
Lombardia, 5° suppl. straord. al n. 51 del
19.12.2008 (link
a www.infopoint.it):
- "Modalità per l'accesso ai contributi
in conto interessi per la realizzazione di
impianti sportivi di uso pubblico (art. 4,
comma 1, lett. d), 3, 4, e art. 10, comma 1,
lett. a) e 3, l.r. n. 26/2002" (deliberazione
G.R. 12.11.2008 n. 8397);
- "«Approvazione bando anno 2008 per
l'accesso ai contributi in conto interessi
per la realizzazione di impianti sportivi di
uso pubblico», rettificato dal d.d.u.o. n.
14542 del 09.12.2008" (testo
coordinato del d.d.u.o. 20.11.2008 n. 13440). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U. 18.12.2008 n. 295 "Revoca della
deliberazione 29 luglio 2008, recante
criteri e requisiti per l’iscrizione
all’Albo nella categoria 1 per lo
svolgimento dell’attività di gestione dei
centri di raccolta di rifiuti"
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare,
deliberazione 25.11.2008). |
ENTI LOCALI:
G.U. 18.12.2008 n. 295, suppl. ord. n. 279,
"Rilevazione delle deleghe per le
ritenute del contributo sindacale ai fini
della misurazione della rappresentatività
sindacale ai sensi dell’articolo 43 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2008"
(ARAN,
circolare 31.10.2008 n. 9415). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U. 17.12.2008 n. 294, suppl. ord. n. 278,
"Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l’anno 2009"
(D.P.C.M.
02.12.2008). |
URBANISTICA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 51 del
15.12.2008, "Determinazioni in merito
alla salvaguardia delle infrastrutture per
la mobilità e dei territori interessati
(art. 102-bis, l.r. 12/2005)" (deliberazione
G.R. 03.12.2008 n. 8579 -
link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 51 del
15.12.2008, "Semplificazione
amministrativa in attuazione della legge
regionale 02.02.2007 n. 1, art. 5 -
Semplificazione di procedimenti per l'avvio
di attività economiche - 3° provvedimento"
(deliberazione
G.R. 03.12.2008 n. 8547 -
link a www.infopoint.it). |
NEWS |
LAVORI PUBBLICI: Nuovo
bando finanziamenti impianti sportivi anno
2008-2009 - Termine di presentazione delle
domande 30.06.2009
(www.regione.lombardia.it). |
ENTI LOCALI: Contributi
per la gestione associata di funzioni e
servizi comunali
(link
a
www.regione.lombardia.it). |
VARI:
Pc da rottamare: indicazioni dal Garante
della Privacy
(www.governo.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI: A.
Barbiero,
Proroga, rinnovo e rinnovabilità contratti
(link a www.albertobarbiero.net). |
APPALTI: L.
Bellagamba,
Anomalia delle offerte: la questione se le
giustificazioni preventive debbano
necessariamente riguardare il 100% delle
voci di prezzo
(link a www.linobellagamba.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Note
e commenti al Decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 22.01.2008, n. 37 -
Regolamento recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno
degli edifici.
La nota analizza il Decreto Ministeriale del
22.01.2008 n. 37 il Ministro dello sviluppo
economico che ha riorganizzato la disciplina
relativa alle “attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici”
(link a www.centrostudicni.it). |
APPALTI:
La valutazione dell'offerta economica ...
(link a www.mediagraphic.it). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
LAVORI PUBBLICI:
Dichiarazione di "buon esito" contenuta
nel certificato di esecuzione dei lavori
(art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000).
IL CONSIGLIO ritiene che:
1) la facoltà di non apporre sul certificato
dei lavori la dichiarazione di "buon esito"
costituisce una indubbia prerogativa della
stazione appaltante; tuttavia, il corretto
esercizio di detta facoltà presuppone
I'adozione di una serie di misure e
provvedimenti tra loro consequenziali, ben
definiti dalla normativa vigente,
finalizzati a registrare il grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali
da parte dell'impresa, allorché tale
inadempimento comprometta la buona riuscita
dei lavori;
2) l'attestazione di "buon esito" prevista
dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del
D.P.R. n. 34l2000, resa dagli organi
preposti alla tutela dei beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali, in esito all'esecuzione di
lavori su tali beni, ha la finalità di
garantire la necessaria selezione delle
imprese che intendono partecipare alle
procedure di appalto per le quali e
richiesto il possesso della qualificazione
nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25.
Pertanto, il rilascio di detta attestazione
da parte dell'organo preposto alla tutela
-relativamente ad un procedimento d'appalto
gestito da altri soggetti- non implica
responsabilità di altro genere, le quali
restano in capo al soggetto appaltante (determinazione
08.10.2008 n. 6 -
link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
E’ principio noto che la lettera di invito
si ponga in rapporto di accessorietà con il
bando, potendo solo specificarne le
prescrizioni, con conseguente prevalenza, in
caso di contrasto, del bando rispetto alla
lettera di invito. Di regola, pertanto, la
lettera di invito può indicare in aggiunta
ulteriori clausole disciplinanti la gara e
prescrizioni e adempimenti aggiuntivi che
non debbono, in ogni caso, violare la par
condicio dei concorrenti, risultando
difformi da quanto previsto nel bando di
gara.
Questa Autorità ha avuto in passato già modo
di osservare (Deliberazione n. 98 del
29.03.2007), anche in linea con quanto
chiarito dalla più recente giurisprudenza
amministrativa, come il carattere
complementare riconosciuto, in via generale,
alle disposizioni contenute nei singoli atti
di gara “non può condurre, nel caso di
contrasto tra di esse, all’inefficacia della
clausola contenuta nel bando atteso che
questo costituisce la fonte primaria e madre
delle altre disposizioni che possono,
pertanto, avere un contenuto integrativo ma
mai sostitutivo del primo” (TAR Lazio, sez.
III-quater, 22/02/2007 n. 1609). E ancora il
giudice amministrativo ha osservato come “in
assenza di contraddizioni lessicali o
logiche il bando e il disciplinare, ben
possono integrarsi reciprocamente, nel senso
di prevedere autonome prescrizioni anche a
pena di esclusione, non essendo necessario
che queste siano contenute in tutti gli
specifici atti costituenti la lex specialis
di gara” (TAR Campania sez. I sent. n.
3141/2006).
Nel caso di specie, il bando di gara
prevedeva al punto III.1.1, disciplinante i
requisiti di partecipazione economico –
finanziari, l’obbligo di presentare una
“cauzione provvisoria nella misura prevista
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006”. Tale
requisito, indicato chiaramente nel bando di
gara è vincolante per i partecipanti e per
la stessa stazione appaltante che, pertanto,
non può disapplicarlo, bensì è tenuta a
darvi puntuale e incondizionata esecuzione.
Di conseguenza, anche alla luce dei
precedenti indirizzi espressi da questa
Autorità e dal giudice amministrativo, i
partecipanti erano a conoscenza, sin dalla
pubblicazione del bando dell’obbligo, per
poter prendere regolarmente parte alla
procedura, di prestare la cauzione
provvisoria. Del resto, deve osservarsi come
tale requisito sia conforme a quanto
disposto dall’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006, che lo prevede quale requisito di
partecipazione, stante la sua funzione di
garantire all’amministrazione l’affidabilità
e serietà dell’offerta presentata.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che la mancata
presentazione della cauzione provvisoria da
parte della Biblion s.c. risulta non essere
conforme alla lex specialis di gara e alla
normativa vigente di settore
(parere
17.09.2008 n. 214 -
link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI:
Se l'amministrazione indica, in
un bando consegnato ad un concorrente, un
termine di scadenza delle offerte diverso da
quello risultante dal bando pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, l'offerta presentata «in
ritardo» rimane comunque valida.
L’applicazione dei principi di tutela
dell’affidamento e di correttezza
dell’azione amministrativa, in correlazione
con la generale clausola di buona fede che
deve informare l’azione amministrativa nel
suo complesso, impedisce che un errore
imputabile all’amministrazione possa
ridondare a carico degli amministrati. Tali
principi, affermati dalla giurisprudenza
amministrativa proprio in relazione a gare
di appalto (Cfr: Sez. V, 21.06.2007, n.
3384; Sez. VI, 17.10.2006, n. 6190) sono
aderenti alla fattispecie in esame nella
quale l’errore in cui è caduto il Monte dei
Paschi di Siena è imputabile esclusivamente
all’Azienda.
Né in un caso come quello in esame può
addossarsi all’interessato l’onere di
controllare, se non con ordinaria diligenza,
se la copia del bando consegnatagli, su
richiesta ed in via ufficiale, proprio
dall’ufficio dell’amministrazione che si
occupa delle gare, sia conforme a quello che
è stato pubblicato sulla G.U.R.I. (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 18.12.2008 n. 6316 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Sulla portata del parere di
regolarità tecnica relativamente alle
deliberazioni di Giunta ovvero di Consiglio
Comunale.
I pareri di regolarità tecnica previsti
dall’art. 49 D. Lvo 267/2000 tendono ad
assicurare la completezza della istruttoria,
ed in tal senso devono essere considerati
pareri che attestano la legittimità del
procedimento limitatamente, appunto, alla
mera regolarità della istruttoria. Essi
devono inoltre considerarsi funzionali ad
individuare i soggetti responsabili, sul
piano contabile e amministrativo, in solido
con i componenti del’organo politico
deliberante (in tal senso si veda Tar
Campania Napoli, III, n. 7878/2007; Tar
Reggio Calabria 1072/2007): per tale ragione
non limitano in alcun modo la potestà
decisionale dell’organo politico (oltre alle
sentenze citate, si veda anche C.d.S. V, n.
680/1998) e non costituiscono requisito di
legittimità delle delibere da esso adottate.
Ciò premesso, é evidente che ove pure
dovesse ritenersi che il parere di
regolarità allegato ad una delibera di
Giunta sia stato reso da un soggetto che si
trovava, rispetto all’oggetto del parere, in
conflitto di interessi, ciò non varrebbe a
determinare la illegittimità della delibera
medesima (TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 17.12.2008 n. 2892 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Sull'interpretazione dell'art. 24
della direttiva 93/37/CEE sulle cause di
esclusione dalla partecipazione ad un
appalto pubblico di lavori.
Misure nazionali che stabiliscono
un'incompatibilità tra il settore dei lavori
pubblici e quello dei mezzi di informazione.
L'art. 24, primo comma, della direttiva del
Consiglio 14.06.1993, 93/37/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, come
modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 13.10.1997,
97/52/CE, deve essere interpretato nel senso
che esso elenca, in modo tassativo, le cause
fondate su considerazioni oggettive di
natura professionale, che possono
giustificare l'esclusione di un imprenditore
dalla partecipazione ad un appalto pubblico
di lavori. Tuttavia, tale direttiva non osta
a che uno Stato membro preveda altre misure
di esclusione dirette a garantire il
rispetto dei principi di parità di
trattamento degli offerenti e di
trasparenza, purché siffatte misure non
eccedano quanto necessario per raggiungere
tale obiettivo.
Il diritto comunitario deve essere
interpretato nel senso che osta ad una
disposizione nazionale che, perseguendo gli
obiettivi legittimi di parità di trattamento
degli offerenti e di trasparenza nell'ambito
delle procedure di aggiudicazione di appalti
pubblici, stabilisce una presunzione
assoluta d'incompatibilità tra lo status di
proprietario, socio, azionista principale o
dirigente di un'impresa che opera nel
settore dei mezzi di informazione e quello
di proprietario, socio, azionista principale
o dirigente di un'impresa cui venga affidata
dallo Stato o da una persona giuridica del
settore pubblico in senso lato l'esecuzione
di appalti di lavori, di forniture o di
servizi (Corte di giustizia europea, Grande
Sezione,
sentenza 16.12.2008 n. C-213/07 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
Rinnovabilità dei contratti e
"proroga estesa".
Qualora una stazione appaltante abbia
inserito nel capitolato di gara una clausola
di rinnovo opzionale del contratto per 24
mesi, è rilevabile come nella specie più di
un rinnovo in senso stretto si sia prevista
in realtà una proroga del contratto
(spostamento in avanti del termine di
scadenza del rapporto) e come in ogni caso
tale proroga opzionale sia stata inserita
nell'oggetto della gara e anche su essa vi è
stato il confronto concorrenziale; ne
discende che la proroga citata non contrasta
con il principio comunitario che vieta alle
amministrazioni (in modo diretto o
indiretto) di attribuire, senza procedura di
gara, un appalto di servizi e forniture.
D'altra parte è lo stesso codice dei
contratti (D.Lgs. 12.04.2006 n. 163) che
implicitamente (ma univocamente) ammette il
rinnovo del contratto laddove all'art. 29,
comma 1°, prevede che "che il calcolo del
valore stimato degli appalti pubblici (...)
tiene conto dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o
rinnovo del contratto" (TAR Veneto, Sez. I,
sentenza 25.11.2008 n. 3637 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it).
In merito si veda anche il commento di A.
Barbiero:
Il TAR Veneto individua una nuova
fattispecie: l’estensione del contratto
originario
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Commissioni di gara: no a
magistrati in quiescenza e professori fuori
elenco.
Il rinvio del
primo comma dell’art. 84 al “regolamento”
non autorizza a subordinare a quest’ultimo
l’operatività della normativa in parola,
giacché tale rinvio si riferisce
testualmente non già alla composizione delle
commissioni giudicatrici, dettagliatamente
ed esaustivamente posta dai commi
successivi, ma alla disciplina delle
modalità secondo le quali la commissione
deve operare.
Tenuto conto della chiara lettera dell’art.
84, è evidente che non vi è spazio per
chiamare a far parte della commissione di
gara per l’aggiudicazione dell’appalto di
servizi un magistrato ordinario in
quiescenza, ancorché in ipotesi
particolarmente esperto nel peculiare
settore di cui trattasi, dal momento che
tale categoria non è contemplata dalla norma
stessa. Quanto alla presenza di un docente
universitario, (ancorché in ipotesi di
indiscussa esperienza di questi nel medesimo
settore) non può non osservarsi che la
scelta non è stata effettuata in base ad un
elenco formato come prescritto.
Non rileva che l’elenco dei professori
universitari non sia presente
nell’Amministrazione, posto che essa ben
avrebbe potuto provvedere a richiedere
preventivamente alle facoltà (e agli ordini
professionali) le “rose di candidati” da cui
trarlo pur in sede di prima applicazione del
menzionato codice, la cui ritardata entrata
in vigore rispetto all’ordinaria vacatio
legis (art. 257, co. 1) appare evidentemente
preordinata proprio a consentire alle
amministrazioni aggiudicatici di disporre di
un adeguato lasso di tempo per conformarsi
alle nuove disposizioni
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.06.2008 n. 2629 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI:
I criteri di aggiudicazione si stabiliscono
nel bando e nel capitolato.
Benché
formalmente il giudice del rinvio limitati
la sua questione all’interpretazione di
norme comunitarie e norme nazionali, ciò non
osta a che la Corte fornisca al giudice
nazionale tutti gli elementi interpretativi
di diritto comunitario che possano
consentirgli di dirimere la controversia
sottopostagli, a prescindere dal fatto che
vi abbia fatto o meno riferimento nel
formulare la sua questione.
Se è vero la direttiva 92/50 non esclude, in
teoria, che l’accertamento dell’idoneità
degli offerenti e l’aggiudicazione
dell’appalto possano avvenire
contemporaneamente, ciò nondimeno tali
operazioni costituiscono due operazioni
distinte e sono disciplinate da norme
diverse. L’accertamento dell’idoneità degli
offerenti viene di fatto effettuato dalle
amministrazioni aggiudicatrici in conformità
ai criteri di idoneità economica,
finanziaria e tecnica; per contro,
l’aggiudicazione dell’appalto si fonda sui
criteri del prezzo più basso o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Di conseguenza, sono esclusi come «criteri
di aggiudicazione» criteri che non siano
diretti ad identificare l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ma che siano
essenzialmente collegati alla valutazione
dell’idoneità degli offerenti ad eseguire
l’appalto di cui trattasi.
Poiché la direttiva prevede che, qualora
l’appalto sia aggiudicato all’offerta più
vantaggiosa sotto il profilo economico, le
amministrazioni enunciano, nel capitolato
d’oneri o nel bando di gara, i criteri
d’aggiudicazione di cui esse prevedono
l’applicazione, possibilmente nell’ordine
decrescente dell’importanza loro attribuita,
essa richiede che tutti gli elementi presi
in considerazione dall’autorità
aggiudicatrice per identificare l’offerta
economicamente più vantaggiosa e la loro
importanza relativa siano noti ai potenziali
offerenti al momento in cui presentano le
loro offerte
(Corte di Giustizia UE, Sez. I,
sentenza 24.01.2008 n. C-532/06 -
link a www.altalex.com). |
AGGIORNAMENTO
AL 15.12.2008 |
ã |
dossier RIFIUTI E BONIFICHE |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: Rifiuti.
Responsabilità del legale rappresentante
dell’impresa produttrice.
Deve ritenersi sussistente la responsabilità
del legale rappresentante dell'impresa edile
produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare
che propri dipendenti o altri sottoposti o
delegati osservino le norme ambientalistiche
in tema di formazione di un deposito
incontrollato in assenza delle prescritte
autorizzazioni (fattispecie relativa a terre
da scavo contaminate da blocchi di asfalto)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 14.11.2008 n. 42535 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti,
Bonifica e ripristino ambientale di area
oggetto di discarica abusiva.
1.
È legittima l’ordinanza del Sindaco di
effettuazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dell’area di discarica
abusiva che richiami, a fondamento
dell’ordine, sia l’articolo 17 del decreto
legislativo 22/1997 (in ragione
dell’esistenza di un pericolo concreto ed
attuale di superamento dei limiti di
contaminazione con riferimento al D.M.
471/1999), sia gli artt. 50 e 54 del decreto
legislativo 267/2000, che attribuiscono al
Sindaco il potere di emanare provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini; in proposito non
può revocarsi in dubbio come la normativa
applicata ed applicabile all’epoca dei fatti
(in disparte il vigente artt. 240 e ss. del
decreto legislativo 03.04.2006, n. 152,
inapplicabile ratione temporis) sia quella
tipica e nominata specificamente prevista
dal d.lgs. 22/1997, a prescindere
dall’ininfluente richiamo effettuato anche
alle norme sulle ordinanze necessitate;
queste ultime postulano infatti poteri
sindacali atipici ed innominati, da attivare
in via provvisoria ed urgente solo quando
altri Organi deputati alla gestione
ordinaria della vicenda non siano in grado
di funzionare con pienezza e
nell’immediatezza: circostanza quest’ultima
che ovviamente non può ricorrere, in
presenza di un intervento del Comune
specificamente modulato sugli astratti
contenuti del decreto legislativo 22/1997,
ragion per cui resta strumentale ed
infondata la presunta equivocità ermeneutica
lamentata in ordine alla qualificazione
giuridica dell’ordinanza impugnata (cfr. sul
punto Tar Veneto, I sez., n. 2174 del
25.05.2005). Né ovviamente può determinarsi
alcuna conseguenza viziante dal fatto che il
comune abbia ricompreso nelle premesse del
provvedimento una potestà straordinaria e
suppletiva che nella specie non ricorre (in
presenza di quella tipica e nominata
effettivamente azionata e di cui pure si è
dato conto), trattandosi di una mera
irregolarità incapace di interagire sulla
legittimità del provvedimento stesso.
2.
L’ordinanza che determina gli interventi di
bonifica e messa in sicurezza non è
illegittima solo perché li pone a carico di
una parte soltanto dei soggetti
astrattamente responsabili secondo le
prescrizioni di legge; ciò in quanto le
disposizioni applicabili non stabiliscono
affatto un simile onere per
l’Amministrazione competente, giacché si
riferiscono genericamente ai responsabili, e
mostrano comunque di assegnare rilievo
prevalente all’interesse generale alla
realizzazione degli interventi; d’altro
canto, ciascun responsabile ha titolo ad
agire in regresso per il parziale recupero
delle spese affrontate nei confronti degli
altri soggetti, la cui condotta ha concorso
a cagionare, ovvero ad aggravare, la
contaminazione ambientale (Tar Veneto n.
2174/2005). Peraltro, anche sotto un profilo
logico oltreché giuridico, la non integrale
completezza della platea dei responsabili
non potrebbe certamente essere un
paradossale pretesto di illegittimità del
provvedimento da parte degli altri
destinatari correttamente individuati (TAR
Abruzzo-L'Aquila, Sez. I,
sentenza 13.11.2008 n. 1216 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Discarica e abbandono
(responsabilità del possessore del fondo).
Non sono configurabili i reati di
realizzazione o esercizio di discarica
abusiva e di abbandono incontrollato di
rifiuti rispetto alla condotta di chi,
avendo la disponibilità di un'area sulla
quale altri abbiano abbandonato rifiuti si
limiti a non attivarsi affinché questi
ultimi vengano rimossi, purché non risulti
accertato il concorso, a qualunque titolo,
del possessore del fondo con gli autori del
fatto (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.11.2008 n. 41838 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Veicoli fuori uso.
L'attività di raccolta di veicoli fuori uso,
in assenza di autorizzazione configura il
reato di cui all'art. 256, comma 1, D.L.vo
152/2006) poiché gli stessi (veicoli)
costituiscono rifiuti ai sensi della
disciplina attualmente in vigore, ex artt.
183, 256, primo comma, D.L.vo 152/2006
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.11.2008 n. 41835 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Materie fecali.
Ai sensi dell'attuale normativa di cui
all'art. 185, comma 1, lett. c), D.L.vo
152/2006 si applica la disciplina attinente
ai rifiuti anche nei confronti di materie
fecali proveniente da allevamenti di
animali, quando le stesse non sono
riutilizzabili nelle attività agricole
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.11.2008 n. 41831 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Discarica abusiva.
Integra il reato di realizzazione di una
discarica abusiva l'accumulo di rifiuti che
per le loro caratteristiche (natura,
quantità, eterogeneità, dislocazione sul
terreno ...) non risultino raccolti per
ricevere nei tempi previsti una o più
destinazioni conformi alla legge, e
comportino il degrado dell'area su sui
insistono; tale condotta, inoltre, può
concernere, ovviamente sulla base di
presupposti specifici, anche per i casi di
accumulo di rifiuti in area collocata
all'interno dello stabilimento produttivo
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.11.2008 n. 41351 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
Rifiuti. Terre e rocce da scavo.
La disciplina delle terre e delle rocce di
scavo trova specifica regolamentazione
nell'art. 186 del DLvo 152/2006, così come
sostituito dal DLvo n. 4/2008, e dunque, ai
sensi del comma 5 della disposizione citata,
le stesse sono sottoposte alle disposizioni
in materia di rifiuti solo qualora non
utilizzate nel rispetto delle condizioni
indicate nell'articolo medesimo.
A tale proposito non appare sufficiente per
ipotizzare il reato la mera circostanza che
esse vengano utilizzate per il riempimento
di una cava (modalità questa già
espressamente ricondotta nell'originaria
versione dell'art. 186, comma 5, nel
concetto di effettivo utilizzo), né la
attività di frammentazione può essere di per
se stessa intesa come trasformazione
preliminare ai sensi dell'articolo 186,
comma 1, del decreto legislativo 03.04.2006,
n. 152, così come attualmente modificato dal
DLvo n. 4/2008, in quanto l'attività di
macinatura delle terre e rocce da scavo non
determina di per se stessa alcuna
alterazione dei requisiti merceologici e di
qualità ambientale (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 06.11.2008 n. 41331 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
AGRICOLTURA - RIFIUTI -
Utilizzazione agronomica effluenti da
allevamento - C.d. fertirrigazione - Norma
derogatoria - Ambito di applicazione - Lett.
n) art. 2 D.Lgs. 152/1999 poi D.Lgs.
03.04.2006 n. 152, in seguito corretto e
integrato prima dal D.Lgs. 08.11.2006 n. 284
e poi dal D.Lgs. 16.01.2008 n. 4.
In tema di fertirrigazione, sono sottratti
alla disciplina dei rifiuti gli effluenti se
impiegati nell’effettiva utilizzazione
agronomica, in qualunque modo questa
avvenga:
- per scarico diretto degli effluenti
liquidi tramite condotta;
- per scarico indiretto attraverso deposito
temporaneo in vasche impermeabili e
successivo trasporto nel terreno di
applicazione tramite autocisterna o altro
mezzo;
- mediante spandimento sulla superficie del
terreno;
- mediante iniezione del terreno; attraverso
interramento;
- attraverso mescolatura con gli strati
superficiali del terreno (per riprendere le
modalità di applicazione al terreno indicate
nella lett. n) dell'art. 2 D.Lgs. 152/1999
poi D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, in seguito
corretto e integrato prima dal D.Lgs.
08.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs.
16.01.2008 n. 4).
Inoltre, l’utilizzazione agronomica
contemplata nella norma derogatoria può
riguardare sia acque reflue liquide o
semiliquide, comunque convogliabili tramite
condotta, sia materiali palabili e comunque
non convogliabili, come sono gli effluenti
di allevamento costituiti da una miscela di
lettiera e di deiezioni animali.
AGRICOLTURA - RIFIUTI -
Utilizzazione agronomica c.d.
fertirrigazione - Norme regolamentari e
tecniche - Copertura regolamentare - L. n.
319/1976 - Artt. 38 e 62, c. 8, D.Lgs.
152/1999.
Per effetto dell'art. 62, comma 8, del
D.Lgs. 152/1999, fino alla adozione delle
specifiche normative secondarie previste,
restano in vigore le norme regolamentari e
tecniche emanate ai sensi della abrogata
legge 10.05.1976 n. 319; e che, in
particolare, per effetto dell'art. 62, comma
10, dello stesso decreto legislativo, "fino
alla emanazione della disciplina regionale
di cui all'art. 38 D.Lgs. 152/1999, le
attività di utilizzazione agronomica sono
effettuate secondo le disposizioni regionali
vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto". Sicché, non è
condivisibile la tesi che non ritiene
applicabile la deroga introdotta dall'art.
38, sul rilievo che non sono stati emanati
il decreto ministeriale di attuazione e le
norme regionali connesse (Cass. Sez. III, n.
42201 dell'08.11.2006, dep. 22.12.2006, P.M.
in proc. Della Valentina, rv. 235412, nonché
Cass. Sez. III, n. 37405, del 24.06.2005,
dep. 14.10.2005, Burigotto). In quanto,
grazie al combinato disposto di queste norme
transitorie, quindi, resta assicurata la
"copertura regolamentare" dell'art. 38,
anche in mancanza del decreto ministeriale
di attuazione e delle conseguenti norme
tecniche regionali.
AGRICOLTURA - RIFIUTI - Effluenti
di allevamento - Utilizzazione agronomica -
Modalità di utilizzo - C.d. della
fertirrigazione.
Per "utilizzazione agronomica", ai sensi
D.Lgs. 11.05.1999 n. 152, art. 2, lett.
n-bis), poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in
seguito corretto e integrato prima dal
D.Lgs. 08.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs.
16.01.2008 n. 4), si intende "la gestione
di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione
delle olive ovvero di acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole
aziende agroalimentari, dalla loro
produzione all'applicazione al terreno,
finalizzata all'utilizzo delle sostanze
nutritive ed ammendanti nei medesimi
contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o
fertirriguo". Mentre, per "applicazione
al terreno", ai sensi della lett. n) del
medesimo art. 2, si intende l'apporto di
materiali al terreno mediante spandimento o
mescolamento con gli strati superficiali,
iniezione nel terreno o interramento.
Inoltre, secondo la lett. s) del ripetuto
art. 2, gli "effluenti di allevamento" sono
le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche
sotto forma di prodotto trasformato. Come
tali, questi effluenti, se raccolti
separatamente e trattati fuori sito,
rientrano tra i rifiuti disciplinati dal
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, classificati come
CER 02 10 06, il quale comprende "feci
animali, urine e letame (comprese le
lettiere usate), effluenti, raccolti
separatamente e trattati fuori sito".
Invero, la raccolta separata e il
trattamento fuori del sito di produzione
indicano la volontà del produttore o
detentore di disfarsi delle sostanze,
secondo la definizione di rifiuto formulata
nell'art. 6, lett. a) dello stesso decreto
legislativo n. 22/1997.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.
11.05.1999 n. 152, gli effluenti di
allevamento sono sottratti alla disciplina
dei rifiuti se utilizzati nella pratica
agricola c.d. della fertirrigazione. Questa
norma, dispone che l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento
(come delle acque di vegetazione e delle
acque reflue agricole) è soggetta solo a
comunicazione all'autorità competente (comma
1); e assegna alle regioni il compito di
disciplinare le attività di utilizzazione
agronomica sulla base dei criteri e delle
norme tecniche generali adottati con decreto
del ministro delle politiche agricole e
forestali (comma 2).
AGRICOLTURA - RIFIUTI - Corretta
portata della deroga ex art. 38 D.Lgs.
152/1999 (poi D.Lgs. n. 152/2006, in seguito
corretto e integrato prima dal D.Lgs. n.
284/2006 e poi dal D.Lgs. n. 4/2008) -
Disciplina di cui al D.Lgs. n. 22/1997 ora
D.Lgs. n. 152/2006 e sm..
La deroga prevista dall’art. 38 D.Lgs.
152/1999 poi D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, in
seguito corretto e integrato prima dal
D.Lgs. 08.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs.
16.01.2008 n. 4, ha un proprio autonomo
fondamento, nel senso che non dipende dalla
deroga prevista dalla predetta lett. c)
dell'art. 8 D.lgs. 22/1997, rispetto alla
quale ha diversa e più ampia portata.
Infatti, secondo la formulazione testuale
delle disposizioni legislative, la deroga di
cui all'art. 38 non è limitata ai rifiuti
agricoli e tanto meno alle materie fecali e
alle altre sostanze naturali non pericolose
di cui all'art. 8, ma si estende anche alle
miscele di lettiere e di deiezioni animali.
Inoltre, non è corretta la conclusione, che,
per escludere la sottrazione alla disciplina
sui rifiuti di una utilizzazione agronomica
di effluenti di allevamento, hanno
utilizzato l'argomento -per se stesso esatto
in relazione all'art. 8- secondo cui "la
esclusione delle materie fecali dalla
disciplina di cui al D.Lgs. 05.02.1997 n.
22, prevista dall'art. 8 lett. c), opera a
condizione che le stesse provengano da
attività agricola e che siano riutilizzate
nella stessa attività agricola".
Infine, non appare sostenibile neppure una
tesi restrittiva, secondo cui la deroga
prevista dall'art. 38 andrebbe limitata
soltanto alla fase finale della
utilizzazione agronomica degli effluenti
zootecnici, cioè alla fase di applicazione
sul terreno, mentre per le fasi precedenti
del deposito in vasca impermeabilizzata e
del trasporto a mezzo autobotte
continuerebbe ad applicarsi la disciplina
sui rifiuti, e in particolare quella che
prescrive limiti qualitativi, quantitativi e
temporali al deposito temporaneo, e che
impone l'autorizzazione e l'obbligo dei
formulari di identificazione dei rifiuti per
il trasporto dei medesimi. Una simile tesi,
infatti, e chiaramente incompatibile con
l'ampia nozione di utilizzazione agronomica
adottata dal legislatore (con la citata
lett. n bis) dell'art. 2 D.Lgs. 152/1999 poi
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.), che
comprende tutte le fasi della sua gestione,
da quella della "produzione" a quella della
"applicazione al terreno", incluse perciò le
fasi intermedie del deposito e del
trasporto.
AGRICOLTURA - RIFIUTI - Effluenti
di allevamento - C.d. fertirrigazione -
Qualifica di rifiuto - Esclusione -
Presupposti - Modalità di utilizzo -
Giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Gli effluenti di allevamento possono
sfuggire alla qualifica di rifiuti, se
vengono utilizzati in modo certo, nello
stesso processo produttivo e senza
trasformazione preliminare, come
fertilizzanti dei terreni nel contesto di
una pratica legale di spargimento su terreni
ben identificati, e se il loro stoccaggio è
limitato alle esigenze delle operazioni di
spargimento. Ha inoltre significativamente
aggiunto che il fatto che tali effluenti non
siano utilizzati sui terreni che
appartengono allo stesso stabilimento
agricolo che li ha prodotti, ma per il
fabbisogno di altri operatori economici, e
irrilevante al riguardo. (Corte di Giustizia
sez. III, dell'08.09.2005 causa C-416/02
della Commissione contro Regno di Spagna; e
nella causa C-12/03 sempre della Commissione
contro il Regno di Spagna).
AGRICOLTURA - RIFIUTI -
Utilizzazione agronomica - Diritto
transitorio e nuova disciplina.
In tema di diritto transitorio, riguardante
l’utilizzazione agronomica, la nuova
disciplina, D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, in
seguito corretto e integrato prima dal
D.Lgs. 08.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs.
16.01.2008 n. 4, si pone in perfetta
continuità normativa con la disciplina
precedente. Pertanto, va ribadito
l’orientamento, secondo cui al fine di
escludere l'applicabilità della normativa
sui rifiuti in caso di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento
occorre che tale utilizzazione avvenga nel
rispetto delle condizioni indicate dal D.M.
07.04.2006 (Cass. Sez. III, n. 9104 del
15.01.2008, P.G. in proc. Manunta). Per cui,
l’utilizzazione agronomica e sempre soggetta
alla previa comunicazione all'autorità
competente, ferma restando la competenza
delle regioni per disciplinare i tempi e le
modalità della comunicazione, per emanare
norme tecniche in ordine alle operazioni di
utilizzazione agronomica, nonché per
definire i criteri e le procedure di
controllo, sulla base del prescritto decreto
ministeriale di attuazione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.10.2008 n. 38411 -
link a www.ambientediritto.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
RIFIUTI - AGRICOLTURA - Attività
agricola - Letame - Disciplina applicabile -
Art. 185, comma 1. lett. c) D.Lgs. 152/2006
- Presupposti - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c),
del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, l'esclusione
delle materie fecali dalla disciplina sui
rifiuti, contenuta nella parte quarta dello
stesso decreto legislativo, opera a
condizione che dette materie provengano da
attività agricola e che siano riutilizzate
nella stessa attività agricola. La
giurisprudenza è costante in tal senso sulla
base della omologa norma oggi abrogata di
cui all'art. 8, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
05.02.1997 n. 22 (v. Cass. Sez. III, n. 8890
del 10.02.2005, Gios; Cass. Sez. III, n.
37405 del 24.06.2005, Burigotto). Nella
specie il letame depositato in un lagone,
composto da materiale fecale palabile,
rientra nella categoria riutilizzabile per
la fertirrigazione, mentre il "liquame",
cioè il materiale non palabile derivante da
miscela di feci e urine animali, non poteva
essere riutilizzato per la fertirrigazione
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 03.10.2008 n. 37560 -
link a www.ambientediritto.it). |
dossier RUDERI |
EDILIZIA PRIVATA:
Risanamento conservativo di
rudere (inammissibilità).
In presenza di un rudere, non si può parlare
di risanamento conservativo o di
ristrutturazione, in quanto tali interventi
presuppongono un organismo dotato di muri
perimetrali,strutture orizzontali e
copertura. Invero, in materia edilizia,
anche in base alle nuove disposizioni
contenute nel d. P.R. 06.06.2001 n. 380,
costituisce nuova costruzione l'intervento
di ricostruzione di un rudere, in quanto il
risanamento conservativo ed in genere gli
interventi di ristrutturazione con o senza
demolizioni devono essere contestualizzati
temporalmente nell'ambito di un intervento
unitario volto nel suo complesso alla
conservazione di un edificio che deve essere
ancora esistente e strutturalmente
identificabile al momento dell'inizio dei
lavori (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 14.11.2008 n. 42521 -
link a www.lexambiente.it). |
dossier RUMORE |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Inquinamento acustico -
Insediamenti produttivi - Rumori ed
esalazioni - Disciplina civilistica -
Disciplina urbanistica - Violazione dei
limiti - Prova.
La nocività di rumori ed esalazioni
provenienti da insediamenti produttivi va
intesa in una doppia accezione: sul piano
dei rapporti tra fondi vicini, essa è il
limite alla normale tollerabilità delle
esalazioni dal fondo del vicino (ex art. 844
cod.civ.); sul piano urbanistico,
costituisce il limite qualitativo e
tipologico delle attività insediabili.
Rileva dunque nei rapporti civili tra fondi,
nella prima accezione; e come elemento
urbanistico nel secondo dei casi. In
entrambe le ipotesi, tuttavia, la sua
violazione va comprovata: se tale violazione
viene invocata ai fini della disciplina
urbanistica, ossia si lamenta che il tipo di
impianto essendo ordinariamente preordinato
all’esalazione di immissioni nocive, è
incompatibile con la destinazione di zona,
allora va offerta la prova della sussistenza
strutturale di esalazioni nell’attività
produttiva. Laddove la prova in esame viene
offerta, invece, come sussistenza di
occasionali immissioni, magari derivanti da
una natura delle lavorazioni dell’impianto
differente da quelle per il quale l’impianto
è stato autorizzato, allora si rientra nella
ordinaria ipotesi di tutela di cui all’art.
844 cod.civ. e, in tal caso, non è la
concessione edilizia ad essere illegittima,
ma l’attività in sé, così come condotta, con
ogni conseguenza, sul piano civile e penale
della tutela (TAR Sisilia-Catania, Sez.I,
sentenza 10.11.2008 n. 2069 -
link a www.ambientediritto.it). |
GURI - GUUE - BURL (e anteprima) |
EDILIZIA PRIVATA: PGT:
salvaguardia territori interessati da
infrastrutture per la mobilità - Approvati i
criteri applicativi dell'art. 102-bis l.r.
12/2005 con dGR VIII/8578 del 03.12.2008.
La Giunta Regionale ha deliberato i criteri
applicativi dell'art. 102-bis della l.r.
12/2005 "Legge per il governo del
territorio", introdotto dalla l.r. 4/2008.
I criteri integrano le "Modalità per la
pianificazione comunale", approvate dalla
Giunta con la dgr n. VIII/1681 del
29.12.2005 (link
a www.regione.lombardia.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
INCARICHI PROGETTAZIONE: Raggruppamenti
temporanei di professionisti e requisiti di
partecipazione (nota a TAR Lombardia-Milano,
Sez. I, sentenza 28.07.2008 n. 3091)
(link
a
www.lavatellilatorraca.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Gestione dei rifiuti - Sanzioni
amministrative - Rassegna di giurisprudenza
(link
a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
S. Maglia e M. Giannini,
La gestione dei rifiuti prodotti dalle
industrie estrattive alla luce del D.Lgs. n.
117/2008: prima lettura (link
a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G. Amendola,
Superamento dei limiti tabellari e scarichi
industriali. La prima sentenza di cassazione
dopo il testo unico ambientale (link
a www.industrieambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
F. Medri,
VEICOLI ABBANDONATI O FUORI USO – RIFLESSI
OPERATIVI (link
a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
L. Fanizzi,
ACQUE METEORICHE E DI PRIMA PIOGGIA: UNO
SGUARDO APPROFONDITO ALLA NORMATIVA
NAZIONALE (link
a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
R. Mastracci,
Classificazione dei rifiuti all'italiana
(link
a www.industrieambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
F. Albanese,
Provvedimenti contingibili e urgenti ex art.
54, comma 2, del D.Lgs. 267 del 2000 e
impianti radioelettrici (link
a www.lexambiente.it). |
GIURISPRUDENZA |
PUBBLICO IMPIEGO:
I pubblici dipendenti non possono
svolgere incarichi retribuiti rientranti
nelle proprie mansioni d'ufficio.
Vige nell’ordinamento il principio di
onnicomprensività del trattamento economico,
per cui non è possibile remunerare il
dipendente con compensi ulteriori per lo
svolgimento di compiti rientranti nelle
mansioni dell'ufficio ricoperto ed è
pertanto vietato agli enti di corrispondere
compensi aggiuntivi per attività d'istituto
(ex plurimis cfr. Corte dei Conti, Sez.
Sicilia, 26.03.2007, n. 801; Consiglio
Stato, Sez. V, 02.10.2002, n. 5163;
Consiglio di stato, Sez. V, 29.09.1999 , n.
1200; Consiglio Stato, Sez. V, 02.11.1998,
n. 1571; id. 09.09.1999, n. 1027; Consiglio
di Stato, VI, 05.03.1997, n. 363; id. Sez.
VI, 05.05.1995, n. 419; Cons. Stato, V Sez.,
25.10.1989 n. 678).
Peraltro, le norme di cui ai commi 4 e 5
dell’art. 62 del R.D. 23.10.1925, n. 2537,
che tale facoltà prevedevano in favore dei
dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, sono state espressamente abrogate
dall'art. 18 della legge 11.02.1994, n. 109,
nel testo modificato dall'art. 13 della
legge 17.05.1999, n. 144 (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 18.11.2008 n. 3589
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione
soppalco.
La realizzazione di un soppalco all'interno
di una preesistente abitazione necessita del
preventivo rilascio del permesso di
costruire (o della DIA alternativa al
permesso) atteso che l'art. 10, comma
primo, lett. c), del d.P.R. 06.06.2001 n.
380 assoggetta a permesso di costruire gli
interventi di ristrutturazione edilizia che
portano ad un organismo in tutto o in parte
diverso dal precedente, senza la necessità
che concorrano tutte le condizioni previste
nello stesso articolo (modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti, delle
superfici) in quanto queste sono
alternative, come ricavasi dall'uso della
disgiuntiva nel citato testo normativo
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 14.11.2008 n. 42539 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Acque. Acque reflue industriali
(nozione).
Rientrano tra le acque reflue industriali
quelle che possiedono qualità,
necessariamente legate alla composizione
chimica-fisica, diverse da quelle proprie
delle acque metaboliche e domestiche (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 14.11.2008 n. 42529 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Acque. Reflui da allevamento
Si deve ritenere, pertanto, oramai
sanzionato solo in via amministrativa, ai
sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n.
152/2006, lo scarico senza autorizzazione
degli effluenti di allevamento e l'unica
eccezione rimane quella -richiamata ad
excludendum dal comma 7 dell'art. 101-
dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006, che
regola la "utilizzazione agronomica" come
definita dall'art. 74, letto p), dello
stesso testo normativo [utilizzazione,
quest'ultima, che continua a mantenere
rilevanza penale, ex art. 137, comma 14,
nelle ipotesi in cui avvenga al di fuori dei
casi e delle procedure previsti). Anche la
Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lgs. n. 152/2006 è stata
implicitamente abrogata per effetto della
modifica dell'art. 101, settimo comma, lett.
b) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.11.2008 n. 41845 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione e poteri
del Consiglio comunale.
In base all'art. 7 della legge n. 47 del
1985 (ora art. 31 T.U.) il Consiglio
comunale può dichiarare legittimamente la
prevalenza di interessi pubblici ostativi
alla demolizione alle seguenti condizioni:
1) assenza di contrasto con rilevanti
interessi urbanistici e, nell'ipotesi di
costruzione in zona vincolata,assenza di
contrasto con interessi ambientali: in
quest'ultimo caso l'assenza di contrasto
deve essere accertata dall'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo;
2) adozione di una formale deliberazione del
consiglio con cui si dichiari formalmente la
sussistenza di entrambi i presupposti;
3) la dichiarazione di contrasto della
demolizione con prevalenti interessi
pubblici, quali ad esempio la destinazione
del manufatto abusivo ad edificio pubblico,
ecc..
Inoltre, l'incompatibilità dell'esecuzione
dell'ordinanza di demolizione con la
delibera consiliare presuppone che questa
sia attuale e non meramente eventuale,
perché non è consentito fermare l'esecuzione
penale per tempi imprevedibili senza la
concreta l'esistenza di una delibera
consiliare avente i requisiti anzidetti,
giacché l'ordinamento non può attendere sine
die l'adozione di una possibile quanto
eventuale deliberazione.
Solo a partire dall'adozione della delibera
è preclusa al giudice la potestà di disporre
la demolizione del manufatto o di
subordinare il beneficio della sospensione
condizionale della pena alla demolizione e
solo a partire da tale momento
l'inottemperanza dell'ingiunto all'ordine di
demolizione impartito dall'autorità
giudiziaria è giustificata (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.11.2008 n. 41339 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Revoca o sospensione dell'ordine
di demolizione.
In tema di reati edilizi, ai fini della
revoca o sospensione dell'ordine di
demolizione delle opere abusive (previsto
dall'art. 31, comma 9, del d.P.R.
06.06.2001, n. 380) in presenza di una
istanza di condono o di sanatoria successiva
al passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, il giudice dell'esecuzione
investito della questione è tenuto ad una
attenta disamina dei possibili esiti e dei
tempi di definizione della procedura ed, in
particolare:
a) ad accertare il possibile risultato
del1'istanza e se esistano cause ostative al
suo accoglimento;
b) nel caso di insussistenza di tali cause,
a valutare i tempi di definizione del
procedimento amministrativo e sospendere
l'esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso.
Spetta all'interessato dimostrare
l'imminenza della decisione non essendo il
giudice dell'esecuzione tenuto a svolgere
indagini sul punto o a sospendere sine die
il procedimento (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 06.11.2008 n. 41338 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Inizio lavori.
Il disvalore penale del costruito non va
valutato sul risultato finale perché, per la
configurazione del reato d'abuso edilizio, è
irrilevante che la costruzione sia stata
completata in ogni sua parte essendo
sufficiente il solo inizio delle opere e
delle relative attività prodromi che.
Infatti si configura l’inizio di lavori di
costruzione ogni volta che le opere
intraprese, di qualsiasi tipo esse siano e
quale che sia la loro entità, manifestino
oggettivamente un'effettiva volontà di
realizzare un manufatto (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.10.2008 n. 40045 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio - Versamento
dell'integrale oblazione - Declaratoria di
estinzione dei reati - Controlli -
Competenza - Autorità giudiziaria.
In tema di condono edilizio, i controlli
demandati all'autorità giudiziaria, ai fini
della declaratoria di estinzione dei reati
per intervenuto versamento dell'integrale
oblazione dovuta, riguardano:
- l'ultimazione dell'opera entro il
31.03.2003;
- le modalità di determinazione
dell'oblazione dovuta (per verificare se si
sia operato in modo non veritiero e
palesemente doloso) e l'integrale versamento
da parte di un soggetto legittimato;
- l'accertamento della dolosa infedeltà
della domanda in relazione ad altri elementi
(la sussistenza di vincoli d'inedificabilità
assoluta o relativa taciuti dall'istante);
- la verifica della sottoposizione a vincoli
della zona o dell'opera.
Compete, quindi, al giudice penale il potere
di accertamento di tutti gli elementi della
fattispecie estintiva, fra i quali vi è
l'osservanza del limite temporale e di
quello volumetrico costituenti parametri
stabiliti dal legislatore per la definizione
dell'ambito di operatività del condono
edilizio.
Condono edilizio - C.d. sanatoria
"amministrativa" - Limiti - Ricorrenza degli
elementi per il rilascio - Verifica del
giudice penale.
Il controllo sulla ricorrenza degli elementi
necessari al rilascio del condono edilizio
non costituisce esercizio di una potestà
riservata alla P.A., cui competono tutti gli
accertamenti relativi alla sanatoria
"amministrativa", spettando al giudice
penale il potere-dovere di espletare ogni
accertamento per stabilire l'applicabilità
della causa di estinzione del reato, sicché,
quando risulti che le opere edilizie abusive
non siano state ultimate entro il termine
stabilito e che vi sia stato un aumento
della volumetria superiore del 30% della
costruzione originaria, l'imputato non può
beneficiare del condono edilizio. Nel
suddetto ambito, il superamento dei limiti
di tempo e di volume, che non sono propri
della normativa urbanistica, stabiliti per
la definizione agevolata delle violazioni
edilizie esclude che il condono possa
trovare applicazione anche nell'ipotesi in
cui la P. A. dichiari congrua l'oblazione e
rilasci la concessione in sanatoria (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.10.2008 n. 40019 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi e responsabilità
del proprietario.
Il principio della responsabilità penale
comporta che un soggetto può essere ritenuto
concorrente nel reato solo se ha dato un
contributo causale, a livello ideativo
preparatorio o esecutivo, alla commissione
del fatto criminoso o anche se ha dato un
apporto causale qualificato di ordine
psicologico alla commissione del fatto; un
contributo che deve tradursi nell'avere
istigato altri a commettere il reato o
nell'avere assicurato un proprio aiuto o
sostegno e, quindi, nell'avere determinato o
rafforzato l'altrui proposito criminoso. Non
basta, quindi, per configurare una
partecipazione nel reato la mera adesione al
progetto criminoso, il semplice consenso o
la sola approvazione che non si risolvano in
un contributo materiale alla realizzazione
del fatto.
Pertanto, il proprietario risponde dei reati
edilizi non in quanto tale ma solo se abbia
la disponibilità dell'immobile e abbia dato
incarico dei lavori o li abbia eseguiti
personalmente, mentre, se l'incarico sia
stato dato da altro proprietario o da altro
detentore, non può essere ritenuto
responsabile dell'abuso anche se abbia
espresso adesione alla realizzazione
dell'opera. Inoltre, un soggetto, per il
mero fatto di essere proprietario dell'area,
non ha dovere di controllo dalla cui
violazione derivi responsabilità penale per
la costruzione abusiva (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 27.10.2008 n. 40019 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Reati edilizi - Costruzione
abusiva - Responsabilità del proprietario -
Elementi per la configurabilità.
Il principio della responsabilità penale
comporta che un soggetto può essere ritenuto
concorrente nel reato solo se ha dato un
contributo causale, a livello ideativo
preparatorio o esecutivo, alla commissione
del fatto criminoso o anche se ha dato un
apporto causale qualificato di ordine
psicologico alla commissione del fatto; un
contributo che deve tradursi nell'avere
istigato altri a commettere il reato o
nell'avere assicurato un proprio aiuto o
sostegno e, quindi, nell'avere determinato o
rafforzato l'altrui proposito criminoso. Non
basta, quindi, per configurare una
partecipazione nel reato la mera adesione al
progetto criminoso, il semplice consenso o
la sola approvazione che non si risolvano in
un contributo materiale alla realizzazione
del fatto.
Pertanto il proprietario, risponde dei reati
edilizi non in quanto tale, ma solo se abbia
la disponibilità dell'immobile e abbia dato
incarico dei lavori o li abbia eseguiti
personalmente, mentre, se l'incarico sia
stato data da altro proprietario o da altro
detentore, non può essere ritenuto
responsabile dell'abuso anche se abbia
espresso adesione alla realizzazione
dell'opera. Inoltre, un soggetto, per il
mero fatto di essere proprietario dell'area,
non ha dovere di controllo dalla cui
violazione derivi responsabilità penale per
la costruzione abusiva [Cassazione Sez. III
24.11.1988 n. 11373] (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 27.10.2008 n. 40019 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Opere precarie.
Non costituisce "opera precaria e soggetta a
facile demolizione" né pertinenza una
tettoia costituita da una struttura di
metallo con sovrastante tetto di copertura
avente un'altezza di metri tre ed
un'ampiezza di metri 47,00, di cui mq. 23,00
accorpati, mediante demolizione di muri
portanti, ad attiguo immobile adibito ad
esercizio commerciale (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 27.10.2008 n. 40018 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Reati edilizi - Responsabilità
del coniuge - Presupposti - Fattispecie:
rilascio del titolo abilitativo a conviventi
- Effetti giuridici.
La responsabilità penale del coniuge in
regime di comunione di beni, nei reati
edilizi è connessa al manufatto sul quale
l'abuso è stato effettuato è può dedursi da
indizi precisi e concordanti, quali la
qualità di coniuge del committente, il
regime patrimoniale dei coniugi, lo
svolgimento di attività di vigilanza
dell'esecuzione dei lavori, la richiesta di
provvedimenti abilitativi in sanatoria, la
presenza in loco all'atto dell'accertamento
(cfr. Cass. Sez. Un. 27/3-15/05/2008 n.
19602, Micciullo). Nella specie, pur avendo
la Corte territoriale erroneamente affermato
che i coniugi erano in regime di comunione
di beni, è stato, tuttavia, accertato in
fatto che gli stessi erano conviventi e che,
soprattutto, il titolo abilitativo era stato
rilasciato "in favore della ditta avente
entrambi i conviventi": il che rendeva
evidente come entrambi fossero richiedenti
del titolo e committenti dei lavori (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.10.2008 n. 40014 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Responsabilità del coniuge.
In tema di responsabilità penale del coniuge
in regime di comunione di beni, in tema di
reati edilizi, la responsabilità relativa al
manufatto sul quale l'abuso è stato
effettuato può dedursi da indizi precisi e
concordanti, quali la qualità di coniuge del
committente, il regime patrimoniale dei
coniugi, lo svolgimento di attività di
vigilanza dell'esecuzione dei lavori, la
richiesta di provvedimenti abilitativi in
sanatoria, la presenza in loco all'atto
dell'accertamento (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 27.10.2008 n. 40014 -
link a www.lexambiente.it). |
LAVORI PUBBLICI:
In tema di responsabilità dei dirigenti
dell'ufficio tecnico per mancata
manutenzione opera pubblica (Corte dei
Conti, Sez. I centrale d'appello,
sentenza 24.10.2008 n. 452 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: E'
legittima la rideterminazione degli oo.uu.
nel caso di mutamento della destinazione
d'uso da residenza a studio professionale.
Premesso che nel caso di mutamento della
destinazione d'uso gli oneri sono dovuti
solo nel caso di maggiore incidenza del
carico urbanistico e limitatamente alla
differenza, va precisato che nel caso in
esame i ricorrenti hanno mutato la
destinazione d'uso senza opere edilizie di
locali di proprietà da residenza a studio
dentistico e a studio medico.
A tale proposito va osservato che il
principio del supplemento del contributo
urbanistico nel caso di cambio di
destinazione d'uso ai sensi dell'art. 10,
ultimo comma, della legge n. 10/1977 trova
applicazione allorché si realizzi una
destinazione d'uso compresa in una classe
contributiva diversa e più onerosa della
precedente, ossia tale che, se la
concessione fosse stata richiesta fin
dall'origine per la nuova destinazione,
avrebbe comportato un diverso e meno
favorevole regime contributivo urbanistico
(cfr. Cons. Stato – Sez. V^ - n. 198 del
16.03.1987).
La disposta
rideterminazione dei suddetti contributi
discende dal fatto del mutamento della
destinazione d'uso di alcuni locali da
residenza a studio dentistico e a studio
medico, per cui legittimamente il Comune ha
proceduto in tal senso, atteso che il
pagamento del contributo per oneri
concessori va corrisposto allorché sia
ravvisabile, a seguito dell'intervento
edilizio, un aumento del carico urbanistico,
con conseguente mutamento degli standard
(cfr. TAR Lazio – Sez. II^ - n. 54 del
04.01.2005)
(TAR Veneto, Sez. I,
sentenza 22.10.2008 n. 3257 -
link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Ambiente in genere. Ordinanza
contingibile e urgente a tutela dell'igiene
e della salute pubblica.
È legittima l’ordinanza contingibile e
urgente con la quale il Sindaco, sulla base
di sopralluoghi effettuati dall’Azienda
sanitaria locale all’interno di una
ex-macelleria, dai quali emergeva la
presenza di “una situazione di degrado, con
residui di materiali, rifiuti vari, bruciati
ed accantonati, nonché ricettacolo di
animali vari”, con conseguenti esalazioni
moleste, ha ordinato la rimozione del
manufatto fatiscente e la bonifica dell’area
di sedime. Ed invero, pur convenendosi che
il ricorso agli straordinari poteri di
adozione di ordinanze contingibili ed
urgenti presupponga l’esistenza di una
situazione di effettivo e concreto pericolo
per l’incolumità pubblica che va
preventivamente verificata, non vi è motivo
per escludere che nella specie la situazione
di emergenza sia dipesa da un prolungato
stato di abbandono e che, pertanto, lo stato
di pericolo si sia venuto a creare trascorso
un certo lasso di tempo dall’evento
calamitoso.
Peraltro, lo strumento in esame può essere
utilizzato anche per evitare che un danno si
verifichi o che –come nel caso in esame– si
aggravi, prevalendo comunque l’esigenza di
dare tutela all’interesse pubblico esposto a
lesione. Nel caso concreto, non possono
ritenersi sproporzionate le misure adottate
dal Sindaco per far fronte alla situazione
di pericolo determinatasi per l’ambiente e
la salute pubblica; tanto più che il
manufatto, di cui ragionevolmente si chiede
la rimozione, non è più da lungo tempo
adibito all’esercizio dell’attività
commerciale e la relativa area di sedime è
di proprietà comunale (TAR Puglia-Bari, Sez.
III,
sentenza 21.10.2008 n. 2347 -
link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sagoma di un edificio - Elementi
di identificazione - Modificazione sagoma -
Conseguenze.
In materia urbanistica, la modificazione
dell’altezza, anche di un vano, di un
edifico comporta una mutamento dell'intera
sagoma. Per sagoma s’identifica il perimetro
dell'immobile inteso sia in senso verticale
sia orizzontale, in quanto concerne il
contorno che l'edificio assume. Inoltre,
anche l'aumento d'altezza del sottotetto può
comportare una modificazione di destinazione
perché suscettibile di trasformare in unità
abitale un vano tecnico non abitabile (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.10.2008 n. 38408 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Rustico - Condono edilizio -
Applicabilità della sanatoria -
Completamento dell’immobile - Completamento
di tutte le strutture essenziali - Necessità
- Art. 31 c. 2° L. n. 47/1985.
A norma dell'articolo 31 comma secondo della
legge n 47 del 1985, richiamato dalla
normativa sul condono edilizio, ai fini
dell'applicabilità della sanatoria, si
intendono ultimati gli edifici nei quali sia
stato eseguito il rustico e completata la
copertura. Un immobile si considera ultimato
al rustico dopo il completamento di tutte le
strutture essenziali, tra le quali vanno
ricompresse le tamponature esterne, posto
che queste determinano l'isolamento
dell'immobile dall'intemperie e configurano
l'opera nella sua volumetria (Cass. 26119
del 2004).
Condono edilizio - Applicabilità
- Causa di estinzione del reato - Potere di
accertamento - Giudice penale - Competenza -
Potestà riservata alla P.A. - Esclusione -
C.d. sanatoria "amministrativa".
In tema di condono edilizio, compete al
giudice penale il potere di accertamento di
tutti gli elementi della fattispecie
estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del
limite temporale e di quello volumetrico
costituenti parametri stabiliti dal
legislatore per la definizione dell'ambito
di operatività del condono medesimo. Il
controllo sulla loro ricorrenza non
costituisce esercizio di una potestà
riservata alla P.A. (alla quale competono
tutti gli accertamenti relativi alla
sanatoria "amministrativa"), spettando al
giudice penale il potere-dovere di espletare
ogni accertamento per stabilire
l'applicabilità della causa di estinzione
del reato (Cass. n. 5031/2000; Cass. n.
5376/1998: Cass. n. 9680/1996) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.10.2008 n. 38408 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Mappe catastali - Valore
probatorio - Limiti.
Le mappe catastali costituiscono un sistema
secondario e sussidiario rispetto
all'insieme degli elementi acquisiti
attraverso l'indagine istruttoria (tant'è
che te risultanze di esse possono assumere
rilevanza probatoria solo se espressamente
richiamate nell’atto di acquisto o se non
contraddette da specifiche determinazioni
negoziali delle parti), (Cass. civ. sez. 3
n. 711 dei 26.01.1998; Cass. civ. sez. 2 n.
6885 del 03.07.1999; n. 9091 del
24.08.1991). Sicché, le risultanze catastali
non possono avere, di per sé, decisivo
valore probatorio per l'ovvia considerazione
che non vi è alcuna certezza in ordine alla
correttezza della indicazione. E' ben
possibile, invero, che siffatta indicazione
risulti ab origine frutto di errore o che
abbia subito modificazioni in relazione alle
successive vicende del bene (alienazione
parziale o acquisto di terreno contiguo),
pur non essendo state queste oggetto di
tempestiva e corretta annotazione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.10.2008 n. 38044 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Acquisizione manufatto al
patrimonio comunale.
In materia edilizia, la acquisizione al
patrimonio comunale del manufatto abusivo
richiede, oltre alla intervenuta scadenza
del termine di legge di giorni novanta
finalizzato a che il contravventore
ottemperi all'ordine di demolizione, la
notifica al medesimo dell'accertamento
dell'inottemperanza, giacché solo con tale
ultima formalità l'ente pubblico acquisisce
il titolo per l'immissione nel possesso e
per la trascrizione nei registri immobiliari
(in applicazione di tale principio la Corte
ha annullato con rinvio la decisione del
giudice di merito con cui era stata respinta
la richiesta di revoca del provvedimento di
restituzione dell'immobile in favore
dell'ente territoriale) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 20.06.2008 n. 25196 -
link a www.lexambiente.it). |
AGGIORNAMENTO
AL 12.12.2008 |
ã |
UTILITA' |
APPALTI:
Dossier - Offerta economicamente più
vantaggiosa (link
a www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
Terre e rocce da scavo: indirizzi operativi.
La Provincia di Bergamo ha approvato un
documento che intende fornire, in
particolare ai Comuni, indirizzi operativi
(modulistica) ai fini dell'applicazione
della suddetta normativa in attesa che Enti
superiori (Ministero dell'Ambiente o Regione
Lombardia) emanino disposizioni
tecnico/amministrative specifiche in materia
(link
a www.provincia.bergamo.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Relazione tematica "LAVORO -
LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL
DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - Condotta idonea
a determinare una condizione di "mobbing"
del lavoratore – Mobbing verticale e mobbing
orizzontale - Responsabilità" (link
a www.cortedicassazione.it). |
GURI - GUUE - BURL ( e anteprima) |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 50
del 10.12.2008, "Testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale" (L.R.
05.12.2008 n. 31 -
link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 06.12.2008 n. 286 "Interventi in
materia di tutela e valorizzazione
dell’architettura rurale" (Ministero per
i Beni e le Attività Culturali,
direttiva 30.10.2008). |
ENTI LOCALI: G.U.
06.12.2008 n. 286 "Testo
del decreto-legge 07.10.2008, n. 154,
coordinato con la legge di conversione
04.12.2008, n. 189, recante:
«Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie
locali»". |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 49 del
01.12.2008, "Disposizioni per
l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici nel
territorio regionale" (deliberazione
G.R. 05.11.2008 n. 8355 -
link a www.infopoint.it). |
LAVORI PUBBLICI:
B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n.
48 del 27.11.2008, "Schema di convenzione
tipo per la realizzazione e gestione di
interventi destinati a servizi abitativi a
canone convenzionato (art. 2, comma 2, l.r.
n. 14/2007)" (deliberazione
G.R. 19.11.2008 n. 8456 -
link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: G.U.
26.11.2008 n. 277, suppl. ord. n. 259, "Determinazione
del costo orario del lavoro per i lavoratori
dei dipendenti da imprese e società
esercenti servizi ambientali" (Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali,
D.M. 28.10.2008). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U.U.E. 22.11.2008 n. L 312 "DIRETTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19.11.2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive"
(link
a http://eur-lex.europa.eu). |
EDILIZIA PRIVATA:
Barriere architettoniche - l.r. n. 6/1989 -
interventi in adattabilità sui edifici
costruiti/ristrutturati dopo l'11.08.1989 -
Circolare adattabilità 20.10.2008
(link
a www.oopp.regione.lombardia.it). |
QUESITI |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, l'interpretazione autentica
circa la portata del termine
"ristrutturazione edilizia" di cui all'art.
27, comma 1, lett. d), della L.R. n. 12/2005
in relazione alla possibilità -o meno- di
demolire/ricostruire sullo stesso sedime
(Regione Lombardia, Direzione Generale
Territorio e Urbanistica,
nota 01.12.2008 n. 23187 di prot.). |
NEWS |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Nuove regole per smaltire pile e batterie.
Entra in vigore il 18 dicembre prossimo
-dopo essere stato approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri del
19.11.2008- il decreto legislativo n. 188
del 20.11.2008 che recepisce la direttiva
europea 2006/ 66/CE sulla produzione e il
riciclo di pile e accumulatori, che abroga
la direttiva 91/157/CEE.
Il provvedimento -attraverso la definizione
di un sistema di regole per la gestione
delle pile e degli accumulatori e dei
relativi rifiuti- si propone di ridurre al
minimo la produzione di rifiuti derivanti
dalla dismissione di pile ed accumulatori,
favorendo la raccolta dei rifiuti al fine
del loro reimpiego, del riciclo o del
recupero, contribuendo in tal modo alla
tutela, alla salvaguardia e al miglioramento
della qualità dell’ambiente.
Il sistema è improntato in maniera quasi
esclusiva sulla responsabilità dei
produttori di pile e di accumulatori ai
quali si chiede di sovvenzionare tutte le
operazioni, dall’informazione ai cittadini,
alla raccolta differenziata dei rifiuti,
nonché di finanziare la realizzazione di
sistemi di trattamento e di riciclaggio dei
rifiuti di pile e di accumulatori. Sono
dunque i produttori che d’ora in poi debbono
farsi carico in maniera globale di tutti gli
oneri inerenti la raccolta, il trattamento
ed il riciclaggio delle pile e degli
accumulatori siano essi portatili,
industriali o di veicoli, in qualunque
momento immessi sul mercato.
La direttiva prevede disposizioni che
disciplinano la raccolta, il ritiro e la
produzione di tutti i tipi di pile, fissando
obiettivi che devono essere raggiunti a
livello nazionale (link
a www.governo.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
APPALTI SERVIZI:
C. Volpe,
IN HOUSE PROVIDING, CORTE DI GIUSTIZIA,
CONSIGLIO DI STATO E LEGISLATORE NAZIONALE.
UN CASO DI CONVERGENZE PARALLELE?
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI SERVIZI: A.
Barbiero,
Note sulle problematiche relative
all’applicazione dell’art. 23-bis della
legge n. 133/2008
(link
a www.albertobarbiero.net). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
R. Bertuzzi,
Nuove modalità di smaltimento per le
cartucce toner (link
a www.tuttoambiente.it). |
GIURISPRUDENZA |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Sull'interpretazione dell'art.
212, commi 5, 18 e 20 del D.L.vo n. 152/2006
relativo all'iscrizione all'albo dei gestori
ambientali secondo le procedure ordinarie.
Alla luce della disciplina recata dall'art.
212 (Albo nazionale gestori ambientali) del
D.L.vo 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) commi 5, 8 e 20 si evince che
chi risulta iscritto all'Albo dei gestori
ambientali secondo le procedure ordinarie
può effettuare attività di raccolta e
trasporto di rifiuti sottoposti alle
procedure semplificate, senza dover
effettuare la comunicazione di cui al c. 18
dello stesso articolo, e quindi senza dover
iscriversi secondo la procedura
semplificata, purché i rifiuti siano
effettivamente avviati al recupero ed al
riciclaggio ed i rifiuti avviati alle
operazioni suddette siano della stessa
categoria, classe e tipologia di rifiuti per
i quali le imprese sono iscritte secondo la
procedura ordinaria (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 09.12.2008 n. 6064 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI:
Sulla legittimità dell'esclusione
da una gara di un RTI per aver omesso di
indicare nell'offerta le parti e i servizi
di competenza dei singoli componenti del
raggruppamento.
E' legittimo il provvedimento di esclusione
da una gara d'appalto a causa della mancata
indicazione nell'offerta delle parti e dei
servizi di competenza dei singoli componenti
del raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI), secondo il disposto dell'art. 37, c.
4, del d. lvo n. 163 del 2006.
L'obbligo di specificazione di ciascuna
impresa associata circa le parti del
servizio da eseguire da ciascun componente
si applica sia ai raggruppamenti di tipo
verticale sia a quelli di tipo orizzontale,
indipendentemente dal carattere omogeneo o
disomogeneo dell'appalto, in forza del dato
letterale dell'art. 37, c. 4, del d. lvo n.
163 del 2006 (TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter,
sentenza 04.12.2008 n. 11006 -
link a www.dirittodeiservizpubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Quando
la traslazione di un edificio è
classificabile quale "variazione
essenziale".
Il Collegio ritiene di condividere
l’interpretazione affermatasi nella
giurisprudenza di primo grado della
disposizione di cui all’art. 32, lettera c),
del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, secondo cui
costituiscono “variazioni essenziali”
rispetto al progetto approvato le “modifiche
sostanziali di parametri urbanistico-edilizi
del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell’edificio sull’area di
pertinenza”.
Tale disposizione viene comunemente intesa
nel senso che la modifica della
“localizzazione” dell’edificio assurge al
livello di “variazione essenziale” allorché
si sia in presenza di una traslazione non
parziale, ma tale da comportare lo
spostamento del fabbricato su un’area
totalmente o pressoché totalmente diversa da
quella originariamente prevista; ciò viene
giustificato con la considerazione che tale
modifica comporta una nuova valutazione del
progetto da parte dell’Amministrazione
concedente, sotto il profilo della sua
compatibilità con i parametri urbanistici e
con la considerazione dell’area.
Ciò non può non valere anche nel caso di
specie, laddove l’intervento,
originariamente assentito come mera
ristrutturazione, unica tipologia in fatto
compatibile con la destinazione urbanistica
dell’area, a seguito della variante
richiesta veniva ad assumere, secondo il
condivisibile orientamento del Comune, le
caratteristiche di un vero e proprio
intervento di nuova costruzione (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 20.11.2008 n. 5743 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Il contratto di avvalimento ex
art. 49 del decreto legislativo 163 del
2006.
Il contratto di avvalimento contemplato
dall’art. 49 del D.L.vo 163 del 2006 è
contratto atipico assimilabile al mandato,
per mezzo del quale -e nell’ambito
dell’autonomia contrattuale che il nostro
ordinamento garantisce alle parti ai sensi
dell’art. 1322 c.c. nella qui assodata
meritevolezza degli interessi perseguiti-
l’impresa ausiliaria pone a disposizione
dell’impresa partecipante alla gara la
propria azienda, intesa notoriamente quale
complesso di beni organizzato per
l’esercizio delle attività di impresa (cfr.
art. 2555 c.c.).
Il contratto concluso in tal senso dalle
parti ben può quindi essere configurato
quale contratto unilaterale con obbligazioni
assunte da una sola delle parti e nel quale
la presunzione di onerosità può essere
superata da una prova contraria, ovvero
dalla prassi (cfr. al riguardo Cass. Sez. II,
27.05.1982 n. 3233, riferita sempre allo
schema negoziale del mandato): anche se va
opportunamente soggiunto che l’assodata
atipicità del contratto in esame non
determina alcun limite o vincolo in ordine
alla causa del negozio e alla previsione di
un corrispettivo, e che –per l’appunto– la
riconducibilità del contratto stesso allo
schema generale del mandato rende ex se
irrilevante ai fini della validità del
vincolo inter partes l’avvenuta assunzione,
da parte del mandante, dell’obbligo di
corrispondere un compenso al mandatario per
l’attività da lui svolta: obbligo che, come
è ben noto, è soltanto presunto a’ sensi
dell’art. 1709 c.c.
Di per sé, l’art. 49, comma 2, lett. d), del
D.L.vo 163 del 2006 prevede soltanto che il
concorrente alleghi un contratto con il
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornirgli i
requisiti e a mettergli a disposizione le
risorse necessarie, essendo gli obblighi
interni tra l’avvalente e l’avvalso del
tutto irrilevanti ai fini della
partecipazione e dell’aggiudicazione della
gara: conclusione, questa indotta del resto
dall’art. 47 della direttiva 2004/18/CE,
laddove testualmente dispone che “un
operatore economico può, se del caso e per
un determinato appalto, fare affidamento
sulle capacità di altri soggetti, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi”.
Ai fini della gara, in caso di avvalimento
dei requisiti altrui, rileva esclusivamente
la prova seria ed attuale che è fornita in
ordine alla futura disponibilità dei
requisiti, ossia non al momento della
presentazione della domanda di
partecipazione alla gara ma al momento della
stipula del contratto con la stazione
appaltante, posto che "una diversa
opzione ermeneutica che pretendesse
l’anticipazione al momento della procedura
del possesso dei mezzi si appaleserebbe
disfunzionale rispetto al principio
comunitario dell’effetto utile, nella misura
in cui imporrebbe la dispendiosa
acquisizione di dotazioni funzionali alla
sola esecuzione dell’appalto prima ancora
che vi sia certezza in ordine
all’aggiudicazione" (TAR Veneto, Sez. I,
sentenza 06.11.2008 n. 3451 -
link a www.giurdanella.it). |
AGGIORNAMENTO
AL 09.12.2008 |
ã |
dossier AFFIDAMENTO IN HOUSE |
APPALTI SERVIZI:
Sull'illegittimità
dell'affidamento in house ad una fondazione
lirico-sinfonica del servizio di gestione di
un teatro per mancanza dei requisiti
legittimanti l'affidamento diretto di un
servizio pubblico locale.
E' illegittima la deliberazione del comune
di Bari che ha affidato in house, previa
trattativa privata, alla fondazione
Petruzzelli l'utilizzo gratuito del teatro e
la gestione dei servizi teatrali per la
durata di tre anni per mancanza dei
requisiti legittimanti l'affidamento diretto
di un servizio pubblico.
L'utilizzo gratuito del teatro e la gestione
dei servizi teatrali non è definibile come
un servizio privo di rilevanza economica; al
contrario, attraverso la gestione del
servizio, nel caso di specie, è
statutariamente previsto che la fondazione
persegua l'obiettivo imprenditoriale, non
può, dunque, trovare applicazione l'art.
113-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, che
consente l'affidamento diretto dei servizi
culturali e del tempo libero a fondazioni
costituite o partecipate dall'ente locale.
Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica si applica invece l'art. 113 del
medesimo d.lvo che consente, "nel rispetto
della normativa dell'Unione Europea", il
conferimento della titolarità del servizio a
società a capitale interamente pubblico.
L'affidamento diretto del servizio da parte
dell'ente pubblico, peraltro, è legittimo
solo a determinate condizioni, in parte
specificate dallo stesso art. 113, in parte
di derivazione comunitari.
Nel caso di specie, non sussiste la
condizione dell'immediato controllo da parte
dell'ente pubblico sull'attività e le
decisioni della fondazione, tale da poter
configurare quest'ultima quale organo
dell'amministrazione e, quindi, da
legittimare l'affidamento in house, infatti,
l'art. 13 dello statuto della fondazione
Petruzzelli stabilisce espressamente che il
presidente, e il consiglio d'amministrazione
(organi decisionali dell'ente e di
designazione pubblica: il presidente è il
sindaco di Bari) non rispondono a coloro che
li hanno designati, e non li rappresentano,
inoltre, sono la stessa legge istitutiva
delle fondazioni lirico-sinfoniche (d.lgs.
n. 367 del 1996) e quella specifica per la
fondazione Petruzzelli che prevedono ed anzi
impongono "in ogni caso" la partecipazione
di soggetti privati, con conseguente
inconfigurabilità, anche per tale via, dei
presupposti per tale particolare modulo
operativo (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 25.11.2008 n. 5781 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI:
E' legittima la scelta di un
comune di associarsi ad una società
cooperativa intercomunale al fine di
trasferirle la gestione di un servizio
pubblico senza previa gara d'appalto, purché
rispetti i requisiti dell'in house.
Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di
parità di trattamento e di non
discriminazione in base alla nazionalità
nonché l'obbligo di trasparenza che ne
discende non ostano a che un'autorità
pubblica assegni, senza bandire una gara
d'appalto, una concessione di servizi
pubblici a una società cooperativa
intercomunale i cui soci sono tutti autorità
pubbliche, dal momento che dette autorità
pubbliche esercitano su tale società un
controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società in parola
svolge la parte essenziale della sua
attività con dette autorità pubbliche.
Nel caso in cui le decisioni relative alle
attività di una società cooperativa
intercomunale detenuta esclusivamente da
autorità pubbliche sono adottate da organi
statutari di detta società composti di
rappresentanti delle autorità pubbliche
associate, il controllo esercitato su tali
decisioni dalle autorità pubbliche in parola
può essere considerato tale da consentire
loro di esercitare sulla società di cui
trattasi un controllo analogo a quello che
esercitano sui propri servizi.
Qualora un'autorità pubblica si associ ad
una società cooperativa intercomunale i cui
soci sono tutti autorità pubbliche, al fine
di trasferirle la gestione di un servizio
pubblico, il controllo che le autorità
associate a detta società esercitano su
quest'ultima, per poter essere qualificato
come analogo al controllo che esse
esercitano sui propri servizi, può essere
esercitato congiuntamente dalle stesse,
deliberando, eventualmente, a maggioranza
(Corte di giustizia europea, Sez. III,
sentenza 13.11.2008 n. C-324/07 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
dossier ATTI AMMINISTRATIVI |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Partecipazione procedimentale:
illegittima la revoca del finanziamento
senza comunicazione di avvio del
procedimento.
E' illegittimo il provvedimento revocatorio
di un contributo finanziario, il quale sia
stato adottato senza la previa comunicazione
di avvio del procedimento (TAR Lazio-Roma,
Sez. I,
sentenza 27.11.2008 n. 10810 -
link a www.eius.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Diritto di accesso: niente
riservatezza per gli autori di segnalazioni
e denunce.
Nell'ordinamento delineato dalla l.
241/1990, ispirato ai principi della
trasparenza, del diritto di difesa e della
dialettica democratica, ogni soggetto deve
poter conoscere con precisione i contenuti e
gli autori di segnalazioni, esposti o
denunce che -fondatamente o meno- possano
costituire le basi per l'avvio di un
procedimento ispettivo o sanzionatorio nei
suoi confronti, non potendo
l'Amministrazione procedente opporre
all'interessato esigenze di riservatezza
(TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 29.10.2008 n. 1469 -
link a www.eius.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Ordinanze
contingibili e urgenti: caso di stazioni
radio base.
L'ordinanza
sindacale di cui all'art. 54, comma 2,
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 costituisce un
provvedimento di carattere straordinario,
che l'Amministrazione può adottare, in
assenza di altri rimedi specifici, a tutela
della pubblica incolumità e sulla base di
una puntuale motivazione.
Le motivazioni che hanno portato
all’adozione di un provvedimento urgente non
possono essere vaghe e debbono evidenziare
puntualmente la concreta sussistenza di una
situazione di pericolo.
L'ordinanza sindacale di cui all'art. 54,
comma 2, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
costituisce un provvedimento di carattere
straordinario che non può essere adottata
sulla base del semplice malcontento di parte
della popolazione locale alla realizzazione
della installazione di una stazione radio
base per telefonia
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 06.10.2008 n. 1820 -
link a www.altalex.com). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Potere di ordinanza del Sindaco -
Limitazioni - Presupposti - Caratteri.
Il potere di ordinanza del sindaco è
soggetto a precise limitazioni: di materia,
in quanto l'intervento deve avere ad oggetto
interessi connessi alla sanità, all'igiene,
all'edilizia ed alla polizia locale; e di
scopo, atteso che dette ordinanze possono
essere emanate al particolare fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini (cfr.
TAR Basilicata Potenza, 13/09/2005 n. 767).
Inoltre, le stesse presuppongono l'esistenza
di una situazione eccezionale, che richiede
un intervento immediato (carattere
dell'urgenza), e non fronteggiabile
attraverso l'utilizzo degli strumenti
ordinari (carattere della contingibilità),
di cui può disporre normalmente l'autorità
amministrativa (cfr. C.d.S., sez. IV,
13/10/2003 n. 6169; TAR Sicilia Palermo,
sez. III, 13/09/2005 n. 1537; TAR Lazio
Roma, sez. II, 29/03/2004 n. 2922, TAR
Toscana Firenze, sez. I, 23/02/2000 n. 323).
E' bene infine precisare che tale tipologia
di provvedimenti possiede altresì il
carattere della atipicità: il loro contenuto
sostanziale non è predeterminato dalla
legge, dovendo essi modellarsi alle diverse
realtà di fatto per le quali occorre
provvedere; in ciò derogando ad un principio
generale di diritto che vuole che gli atti
amministrativi siano tipici e nominati.
Ovviamente, ove i presupposti testé
illustrati non ricorrano, non si potrà che
concludere per la illegittimità del
provvedimento adottato
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 31.07.2008 n. 3124 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Comunicazione di avvio del
procedimento - Irrogazione di sanzioni - Va
osservato.
Secondo la costante giurisprudenza,
l'obbligo, per l'Amministrazione, di dare
comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo ai soggetti, per i quali il
provvedimento conclusivo produce effetti
diretti, ha carattere di principio
fondamentale, e va osservato anche qualora
si tratti di irrogare sanzioni, giacché il
procedimento sanzionatorio non presenta, di
per sé, caratteristiche di urgenza tali da
compromettere, con l'avviso di avvio,
l'interesse pubblico perseguito (cfr., ex
multis, TAR Liguria, Sez. I, 26.04.2006, n.
405; C.d.S., Sez. IV, 15.11.2004, n. 7405)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 08.07.2008 n. 2901 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Attività vincolata della p.a. -
Tutela dell'interesse privato - Tutela
dell'interesse pubblico - Verifica della
finalità perseguita dalla norma.
2. Medico impegnato nell'attività formativa
retribuito con fondi pubblici - Dedizione
nel contempo ad altre attività professionali
- Non può ammettersi - Sostituzione
temporanea e per cortesia operata a favore
di un collega, non equiparabile alle ipotesi
per cui la normativa prevede l'esclusione
dalla frequenza del corso.
La più recente giurisprudenza del Consiglio
di Stato (cfr. A.P. 24.05.2007, n. 8) ha
chiarito che l'acclarata natura vincolata
dell'attività demandata alla P.A. non
comporta, in maniera automatica, la
qualificazione della corrispondente
posizione soggettiva del privato in termini
di diritto soggettivo, con il conseguente
precipitato processuale in punto di
giurisdizione.
Si deve, infatti, distinguere, anche in seno
alle attività di tipo vincolato, tra quelle
ascritte all'Amministrazione per la tutela
in via primaria dell'interesse del privato e
quelle, viceversa, che la medesima
Amministrazione è tenuta ad esercitare per
la salvaguardia dell'interesse pubblico.
In particolare, anche a fronte di attività
connotate dall'assenza in capo alla P.A. di
margini di discrezionalità valutativa o
tecnica, occorre avere riguardo, in sede di
verifica della natura della situazione
soggettiva del privato, alla finalità
perseguita dalla norma primaria, per cui
quando l'attività amministrativa, ancorché a
carattere vincolato, tuteli in via diretta
l'interesse pubblico, la situazione vantata
dal privato non può che essere protetta in
via mediata, così assumendo il rango di
interesse legittimo (C.d.S., A.P., n.
8/2007, cit.)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 04.07.2008 n. 2866 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Responsabile
del procedimento - Comunicazione ex art. 38,
co. 2, L.R. 12/2005 lombarda - Tassatività -
Non sussiste.
Il termine di 10 giorni previsto dall'art.
38, co. 2, L.R. 12/2005 per la comunicazione
del nome del responsabile del procedimento
non è tassativo e il mancato rispetto dello
stesso non ha alcuna conseguenza sul seguito
della procedura. Il ritardo nella
comunicazione del nome del responsabile del
procedimento potrebbe contribuire a
determinare un allungamento della durata
complessiva della procedura stabilita dal
comma 3 dell'art. 38 della LR 12/2005
(circostanza sanzionabile mediante
risarcimento del danno qualora l'attesa
arrechi pregiudizio) ma da solo non è
significativo e non compromette gli atti
successivi dell'amministrazione
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 653 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Accesso
- Esposto - Opposizione del denunciante ex
art. 3 DPR 184/2006 - Diritto di anonimato -
Non prevale.
L'opposizione del denunciante interpellato
ex art. 3 DPR 184/2006 non è idonea a
fondare un diritto di anonimato prevalente
sul diritto di accesso. L'esposto una volta
pervenuto nella sfera di conoscenza
dell'amministrazione costituisce un
documento che ha rilievo amministrativo,
come presupposto di attività ispettiva o di
interventi in autotutela. Di conseguenza il
denunciante perde il controllo sulla propria
denuncia, la quale diventa un elemento nella
disponibilità dell'amministrazione. Tutti
coloro che intendano curare o difendere i
propri interessi giuridici nei confronti
dell'uso amministrativo dell'esposto hanno
quindi titolo all'accesso ex art. 24 comma 7
della legge 241/1990. I dati inseriti
nell'esposto possono essere sottratti
all'accesso negli stessi limiti in cui sono
tutelate le informazioni aventi contenuto
sensibile. Tra queste informazioni non
rientra di per sé il nome del denunciante,
che anzi è un elemento utile a chi effettua
l'accesso sia per verificare la genuinità
dell'esposto sia per comprendere il senso
dell'attività amministrativa svolta
successivamente. La soluzione è però diversa
quando nell'esposto siano contenuti dati
sensibili relativi al denunciante. In questo
caso spetta all'amministrazione che detiene
il documento scegliere se schermare i dati
sensibili oppure il nome del denunciante. La
decisione deve essere assunta tenendo conto
dell'interesse esplicitato nella richiesta
di accesso e del rapporto di strumentalità
tra la parte del documento resa accessibile
e la difesa del suddetto interesse.
L'amministrazione è comunque tenuta a
fornire al richiedente una chiara
spiegazione delle schermature effettuate
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 641 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Accesso
- Esame - Gratuità - Rilascio copie -
Rimborso costo di riproduzione - diritti di
ricerca e misura - Ragionevolezza e
proporzionalità - Necessità - Introduzione
di soglie minime di contribuzione - E'
illegittima - Spese di riproduzione -
Conformità a prezzi medi di mercato -
Necessità - Profitti - Non sono ammessi.
L'art. 25, co. 1, L. 241/1990 stabilisce che
l'esame dei documenti è gratuito mentre il
rilascio di copie (ferme restando le
disposizioni fiscali in materia di bollo) è
subordinato soltanto al rimborso del costo
di riproduzione e ai diritti di ricerca e
visura. La norma deve essere letta nel senso
che i diritti di ricerca e visura
(genericamente i diritti di segreteria)
possono essere applicati sia in caso di
semplice esame sia in caso di estrazione di
copie perché l'attività di ricerca della
documentazione da parte degli uffici e la
messa a disposizione della stessa sono
identiche in entrambe le situazioni (il
richiedente può in effetti decidere di
estrarre copia dopo aver visionato la
documentazione). L'amministrazione non può
tuttavia imporre diritti svincolati dai
criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Nel caso di ordinarie ricerche di atti
chiaramente indicati o agevolmente
individuabili l'importo che può essere
applicato è inevitabilmente modesto, anche
per non trasformare l'onere economico in un
ostacolo all'esercizio del diritto di
accesso o in una misura deterrente. Non è
poi possibile duplicare i diritti attraverso
la voce delle spese. Su questo punto la
norma è chiara nel consentire soltanto il
recupero delle spese di riproduzione
(normalmente le fotocopie), il che vincola
l'amministrazione a commisurare l'importo
alla quantità di copie richiesta, senza la
possibilità di introdurre delle soglie
minime. Anche in questo caso occorre poi
tenere in considerazione i criteri di
ragionevolezza e proporzionalità, e dunque
la somma richiesta non potrà eccedere i
prezzi medi praticati sul mercato (escluso
l'utile, in quanto l'amministrazione non può
ricavare profitto dai soggetti che
esercitano il diritto di accesso)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 640 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Accesso agli atti - "Situazione
giuridicamente rilevante" - Diritto
all'accesso - Sussiste.
La nozione di "situazione giuridicamente
rilevante", art. 22, l. n. 241/1990, è più
ampia rispetto all'interesse
all'impugnativa. E' legittimato all'accesso
chiunque possa provare che gli atti
procedimentali oggetto di ostensione abbiano
spiegato o siano idonei a spiegare effetti
diretti o indiretti nei suoi confronti, a
prescindere dalla lesione di una posizione
giuridica, considerata l'autonomia del
diritto di accesso, da intendere come
interesse ad un bene della vita distinto
dalla situazione legittimante
all'impugnazione dell'atto (v. C.d.S., Sez.
VI, 27.10.2006, n. 6440)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 10.06.2008 n. 1960 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier D.I.A. |
EDILIZIA PRIVATA: DIA
- Presentazione - Categorie di soggetti -
Legittimità.
Ai fini della presentazione della DIA, la
L.r. n. 12/2005 individua oltre al
proprietario altre categorie di soggetti:
coloro che dispongono di un diritto reale
diverso dalla proprietà che conferisca il
potere di modificare l'immobile attraverso
interventi edilizi; quanti dispongono di un
diritto di natura personale da cui derivino
aspettative edificatorie. La promessa di
vendita, e in generale il preliminare di
compravendita, costituiscono titoli idonei
salvo clausola con divieto espresso che
riservi al promettente venditore la facoltà
di definire le questioni edilizie in attesa
del contratto definitivo. (CDS sez. VI, n.
7847/2004)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 19.07.2008 n. 830 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
UTILITA' |
VARI:
Il fisco per il lavoratore dipendente e le
agevolazioni sugli straordinari (link
a www.agenziaentrate.it). |
GURI - BUUE - BURL ( e anteprima) |
AMBIENTE-ECOLOGIA: G.U.U.E.
06.12.2008 n. L 328 "DIRETTIVA
2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19.11.2008 sulla
tutela penale dell’ambiente" (link
a http://eur-lex.europa.eu). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: G.U.
03.12.2008 n. 283, suppl. ord. n. 268/L, "Attuazione
della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga
la direttiva 91/157/CEE" (D.Lgs.
20.11.2008 n. 188). |
ENTI LOCALI:
G.U. 29.11.2008 n. 280, suppl. ord. n.
263/L, "Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale" (D.L.
29.11.2008 n. 185). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U. 12.11.2008 n. 265 "Semplificazione
degli adempimenti amministrativi di cui
all’articolo 195, comma 2, lettera s-bis)
del decreto legislativo n. 152/2006, in
materia di raccolta e trasporto di
specifiche tipologie di rifiuti"
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare,
D.M. 22.10.2008). |
LAVORI PUBBLICI: G.U.
11.11.2008 n. 264 "Determinazione, per il
periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2007,
della misura del tasso di interesse di mora
da applicare ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 30 del Capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici approvato con
decreto 19 aprile 2000, n. 145" (D.M.
24.10.2008). |
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA |
ENTI LOCALI:
Parere all'ANCI in merito all'art.
36, comma 3, del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165 come modificato dall’art.
49 del decreto legge 25.06.2008, n. 112,
convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge
06.08.2008, n. 133. Applicazione della
disposizione alle scuole gestite dalle
autonomie locali
(parere
UPPA 26.11.2008 n. 56 -
link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Palombara Sabina in
merito all'art. 76 del
decreto-legge 25.06.2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
06.08.2008, n. 133. Dotazioni organiche ed
assunzioni
(parere
UPPA 10.11.2008 n. 55 -
link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Afragola in merito al
conferimento di incarico
dirigenziale ai sensi dell'art. 110 del
d.lgs. 267 del 2000
(parere
UPPA 04.11.2008 n. 54 -
link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: D.L.
n. 112 del 2008 convertito in L. n. 133/2008
- Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria" – art. 72 – "Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti
di età per il collocamento a riposo"
(circolare
20.10.2008 n. 10 -
link a www.innovazionepa.gov.it). |
NEWS |
VARI: Bonus
famiglia, scaricabili da Internet le istanze
per la richiesta.
Scatta l'operazione "bonus famiglia". Oggi
il direttore delle Entrate ha firmato il
provvedimento di approvazione dei modelli, e
relative istruzioni, per la richiesta al
sostituto d'imposta o all'agenzia delle
Entrate del beneficio straordinario per le
famiglie, i lavoratori, i pensionati e le
persone non autosufficienti (link
a www.agenziaentrate.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
APPALTI: L.
Olmi,
L’istituto dell’avvalimento alla luce del
nuovo codice dei contratti pubblici
(link
a www.altalex.com). |
ENTI LOCALI: F.
Morelli,
I nuovi poteri attribuiti ai sindaci in
materia di sicurezza urbana (Legge
24.07.2008 n. 125)
(link
a www.altalex.com). |
APPALTI:
LA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (link
a
www.mediagraphic.it). |
CONDOMINIO: G.
Cascella,
Diritto di non utilizzare le parti comuni in
condominio: il riscaldamento centralizzato
(link
a
www.filodiritto.com). |
EDILIZIA PRIVATA: A.
Barbiero,
Lavori a scomputo OO.UU. - Note generali e
riferimenti interpretativi in ordine
all’affidamento di lavori per la
realizzazione di opere a scomputo degli
oneri di urbanizzazione in base alle novità
introdotte dal d.lgs. n. 152/2008
(link
a www.albertobarbiero.net). |
EDILIZIA PRIVATA: A.
Barbiero,
Criticità lavori a scomputo - Note sulle
problematiche derivanti dall’applicazione
della normativa in materia di affidamento
dei lavori a scomputo di oneri di
urbanizzazione (alla luce delle innovazioni
prodotte dal d.lgs. n. 152/2008 (link
a www.albertobarbiero.net). |
EDILIZIA PRIVATA: A.
Barbiero,
Percorsi operativi per affidamento lavori a
scomputo OO.UU. - Affidamento dei lavori per
la realizzazione di opere per lo scomputo di
oneri di urbanizzazione: schemi
operativi (link
a www.albertobarbiero.net). |
APPALTI SERVIZI: I.
Brugnettini e G. Nicoletti,
Le problematiche legate al riconoscimento
del "canone" nelle concessioni del servizio
di distribuzione gas all'Ente Locale
concedente da parte dei Gestori in
ottemperanza a quanto previsto nella
Finanziaria 2008
(link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
LAVORI PUBBLICI: M.
Nico,
Opera pubblica e lotti funzionali, stop alla
trattativa privata
(link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: N.
Durante,
Gli effetti giuridici dell’annullamento
dell’aggiudicazione sul contratto,
nell’evoluzione della giurisprudenza e del
diritto, interno e comunitario
(link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
ENTI LOCALI: P.
Finelli,
Il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma (link
a www.lexitalia.it). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI:
Utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa negli appalti
di lavori pubblici (determinazione
08.10.2008 n. 5 -
link a massimario.avlp.it). |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
1.
Con il presente precontenzioso sono state
portate all’attenzione dell’Autorità, nel
corso dell’istruttoria, una serie di
problematiche che possono essere solo in
parte oggetto di parere come di seguito
motivato.
In via preliminare, occorre chiarire la
sussistenza della competenza di questa
Autorità nella questione de quo, dal momento
che, come descritto in fatto, la stessa è
stata contestata da Airport Elite S.r.l.
secondo il quale non sarebbe applicabile
alla procedura indetta da GESAP S.p.A. il
Codice dei Contratti, e di conseguenza
l’art. 6, co. 7, lett. n), del D.Lgs. n.
163/2006, poiché non si tratterebbe di un
appalto di servizi, bensì di un affidamento
di una subconcessione di un bene demaniale e
di un servizio di ristorazione.
Orbene la procedura attivata nel caso di
specie, è stata correttamente dal Bando di
gara e dal Disciplinare di gara qualificata
come “sub-concessione di aree nell’ambito
dell’aeroporto Falcone e Borsellino di
Palermo per lo svolgimento dell’attività di
ristorazione e di altri servizi”. Pertanto,
con la procedura in esame, GESAP S.p.A.,
titolare della concessione di esercizio
delle attività aeroportuali (e come tale
rientrante nella categoria dei “soggetti
aggiudicatori” individuati dall’art. 3,
comma 29 del D.Lgs. n. 163/2006 definiti
quali i “soggetti che, non essendo
amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche, operano in virtù di diritti
speciali o esclusivi concessi loro
dall’autorità competente secondo le norme
vigenti”) intende affidare in
sub-concessione lo svolgimento del
menzionato servizio, mettendo a disposizione
–secondo le regole fissate nel disciplinare
di gara- l’area dove svolgere detta attività
di servizio.
Trattandosi di sub-concessione, trova
applicazione l’art. 30 del D.Lgs. n.
12.04.2006 n. 163 che, al comma 3,
chiaramente stabilisce –nonostante il
disposto di cui al comma primo che prevede
la non applicazione del Codice dei contratti
alle concessioni di servizi- che “La
scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal
Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, previa gara informale…“.
D’altra parte il rispetto del principio di
trasparenza, di proporzionalità, di parità
di trattamento e degli art. da 28 a 30 e da
43 a 55 del Trattato dell’Unione Europea
nelle procedure per gli affidamenti di
concessioni e sub-concessioni è stato in più
occasioni affermato dalla giurisprudenza
italiana (Cons. di Stato, Ad. Plenaria,
03.03.2008, n. 1) e dalla Corte di giustizia
(si vedano CG 07.12.2000 in C-324/98 e
13.10.2003 in C. 458/2003, Parking Brixen)
nonché dalla comunicazione interpretativa
della Commissione su appalti e concessioni
in diritto comunitario del 29.04.2000.
Per quanto sopra, dal combinato disposto del
citato art. 30, comma 3 e dell’art. 6, comma
5, ai sensi del quale “L’Autorità vigila
(…) nei limiti stabiliti dal presente
codice, sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture esclusi dall’ambito di
applicazione del presente codice, al fine di
garantire l’osservanza dei principi di cui
all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto
dei principi di correttezza e trasparenza
delle procedure di scelta del contraente, e
di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonché il rispetto delle regole
della concorrenza nelle singole procedure di
gara”, discende la competenza di questa
Autorità ad esaminare la questione
presentata, al fine di assicurare il
rispetto dei principi summenzionati.
In ordine alla censura formale relativa
all’avvenuto ampliamento del petitum oggetto
dell’istanza di parere ed all’irritualità
della presentazione del promemoria in merito
all’applicabilità della L. n. 248/2006, si
osserva come tutti i documenti presentati
nel corso dell’istruttoria sono stati posti
a conoscenza dei controinteressati, nel
rispetto del principio del contraddittorio.
Inoltre tra le caratteristiche peculiari che
contraddistinguono lo strumento del c.d.
“precontenzioso”, di cui all’art. 6, comma
7, lett. n) del D.Lgs. 163/2006, vi sono la
flessibilità e l’agilità di tale procedura
di componimento, per la quale non sono
richiesti particolari formalismi.
2.
Venendo al merito delle questioni
prospettate, occorre sin d’ora precisare
come la problematica sollevata da Autogrill
S.p.A. in ordine alla valutazione
dell’anomalia dell’offerta, non può essere
trattata dal momento che, come già espresso
nel parere di questa Autorità n. 169/2008,
nel giudizio sull’anomalia, è solo la
stazione appaltante che può e deve svolgere
il giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell’offerta, senza potersi ammettere in
alcun caso una sostituzione/supplenza
nell’esercizio di tale suo potere
discrezionale di valutazione. Gli
apprezzamenti compiuti dall’Amministrazione
in sede di riscontro dell’anomalia delle
offerte costituiscono espressione di un
potere di natura tecnico-discrezionale,
improntato a criteri di ragionevolezza,
logicità e proporzionalità, che resta
prerogativa di esclusiva competenza della
stazione appaltante e, in particolare, della
commissione giudicatrice.
Orbene, la problematica che verrà in questa
sede esaminata riguarda l’eccepita
partecipazione della Airport Elite S.r.l. in
quanto si porrebbe, secondo l’istante, in
violazione con la normativa vigente di
settore.
Preliminarmente si fa presente come non sia
possibile condividere quanto eccepito da
Airport Elite S.r.l. in merito alla non
applicabilità del D.L. n. 223/2006 poiché
recessivo innanzi alla normativa speciale di
cui al D.M. 12.11.1997 n. 521 rubricato “Regolamento
recante norme di attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 10, comma 13
della L. n. 537/1993, con cui è stata
disposta la costituzione di società di
capitali per la gestione dei servizi e
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche
in parte dallo Stato”, adottato in
attuazione dell’art. 10, comma 13 della
legge finanziaria 1994 (24.12.1993 n. 537) e
recante la disciplina delle società di
gestione aeroportuale, dal momento che la
stessa sembra essere destinata alle società
di gestione aeroportuale e non all’operatore
economico, quale è Airport Elite S.r.l., che
prende parte a gare per l’affidamento di
servizi da svolgersi all’interno dell’area
aeroportuale.
Per quanto attiene alla sostenuta
applicabilità dell’articolo 13, comma 1, del
D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge
04.08.2006 n. 248 (cosiddetto Decreto
Bersani), è opportuno riportare lo stesso
che prevede quanto segue “le società a
capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la produzione di beni e servizi
strumentali all’attività di tali enti in
funzione della loro attività, con esclusione
dei servizi pubblici locali, nonché, nei
casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono
operare esclusivamente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti, non
possono svolgere prestazioni a favore di
soggetti pubblici o privati, né in
affidamento diretto con gara, e non possono
partecipare ad altre società o enti”.
Questa Autorità si è già occupata di alcune
problematiche legate all’applicazione della
L. n. 248/2006, segnalando come essa vieti
l’attività extra moenia delle società
partecipate da enti locali, al fine di porre
un freno all’incidenza che la loro
composizione può comportare sull’assetto del
mercato, minando quindi la libera
concorrenza, in ragione del fatto che detti
soggetti godono sovente di asimmetrie
informative di notevoli dimensioni, in grado
di alterare la par condicio con gli altri
operatori agenti nello stesso mercato e di
eludere sostanzialmente, a mezzo l’apporto
di risorse pubbliche, il rischio d’impresa.
In particolare, con la deliberazione n.
135/2007 l’Autorità ha esteso il divieto di
svolgere attività extra moenia anche alle
ipotesi in cui la partecipazione dell’ente
locale alla società sia meramente indiretta,
al fine di evitare che l’applicazione del
divieto alle sole partecipazioni dirette,
rappresenti un facile strumento di elusione
della norma mediante meccanismi di
partecipazioni societarie mediate. Infatti,
nelle società c.d. di terzo grado, ovvero
quelle società che non sono state costituite
da amministrazioni pubbliche e non sono
state costituite per soddisfare esigenze
strumentali alle amministrazioni pubbliche
medesime, poiché l’assunzione del rischio
avviene con una quota di capitale pubblico,
possono integrarsi meccanismi potenzialmente
in contrasto con il principio della par
condicio dei concorrenti. Pertanto, anche le
società indirettamente partecipate da Enti
Locali, non possono concorrere, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 della legge n.
248/2006, agli appalti banditi da
amministrazioni diverse da quelle che ne
detengono il capitale.
Tale orientamento dell’Autorità,
successivamente confermato da taluni giudici
amministrativi (TAR Veneto, sez. I,
31.03.2008 n. 788; TAR, sez. I, 31.01.2007
n. 140), per cui le disposizioni limitative
di cui si tratta sono state ritenute
applicabili anche alle società
indirettamente partecipate da enti pubblici,
trova il proprio fondamento nell’intento di
tutelare l’interesse pubblico e, allo stesso
tempo, rafforzare e garantire il libero
gioco della concorrenza, assicurando, così,
una effettiva parità tra tutti gli operatori
economici.
Come è stato osservato anche dalla Sezione
consultiva del Consiglio di Stato, con
parere n. 322 del 25.09.2007, la
disposizione della L. n. 248/2006 trova la
propria ragione giustificatrice anche nella
necessità di intervenire su un fenomeno -la
proliferazione di società pubbliche o miste-
che è considerato una delle cause
dell’incremento della spesa pubblica da
parte degli enti locali. E, difatti, l’art.
13 del “Decreto Bersani” è
significativamente rubricato non solo con
riferimento alla tutela della concorrenza ma
anche alla “riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali”. E ciò
nell’ambito della più ampia tematica del
contenimento e della razionalizzazione dei
costi connessi in maniera diretta e
indiretta all’esercizio dell’attività
pubblica in genere. In questa prospettiva,
del resto, si è mosso il legislatore con le
successive leggi finanziarie per il 2007 (L.
n. 296 del 2006) che ha previsto, a titolo
esemplificativo, il tetto massimo al
compenso del presidente e dei componenti del
consiglio di amministrazione delle società
interamente partecipate da comuni e
province, nonché limiti nel caso di società
miste, ovvero la fissazione del numero
massimo dei componenti del consiglio di
amministrazione delle società partecipate
totalmente dagli enti locali.
Da ultimo, il legislatore, con la
Finanziaria 2008 (art. 3, comma 27, L.
24.12.2007, n. 244), ha previsto che “al
fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, non possono
costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e di servizi
non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società. È sempre ammessa la costituzione di
società che producono servizi di interesse
generale e l’assunzione di partecipazioni in
tali società da parte delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, nell’ambito
dei rispettivi livelli di competenza”.
Con la sopra citata disposizione, il
legislatore ha esteso l’originario divieto
posto alle amministrazioni locali e
regionali, dal D.L. n. 223/2006 a tutte le
società pubbliche, rafforzando, così,
l’orientamento restrittivo del raggio
d’azione delle società partecipate dalle
amministrazioni regionali e locali, fatta
eccezione per i servizi di interesse
generale, confermando, pertanto, quanto
espresso da questa Autorità.
3.
La fattispecie de qua deve essere, dunque,
esaminata tenendo in conto la ricognizione
normativa ed interpretativa sopra svolta e
alla luce, quindi, della ratio che ha
ispirato il legislatore nell’adottare le
citate norme e dell’evoluzione
dell’ordinamento in atto.
Come descritto innanzi, Airport Elite S.r.l.
è una società partecipata nella misura
dell’86,50% da SAVE S.p.A. società
concessionaria dell’Aeroporto di Venezia
Marco Polo S.p.A. e, per il restante 13,50%,
dalla società La Serenissima Investimenti
S.r.l.. La SAVE S.p.A. è, a sua volta,
partecipata dal Comune di Venezia in misura
pari al 14,63%, dalla Provincia di Venezia
in misura pari al 14,45% e dal Comune di
Treviso in misura pari al 2,09%. Inoltre, la
Serenissima Investimenti S.r.l. è
interamente controllata dalla Società
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. nel cui
capitale sociale figurano: la Provincia di
Vicenza (8,86%), la Provincia di Padova
(5,47%), la Provincia di Brescia (5,14%), la
Provincia di Verona (4,81%), il Comune di
Milano (4,75%), il Comune di Verona (4,55%),
il Comune di Padova (3,85%), la Provincia di
Bergamo (2,84%), il Comune di Bergamo
(2,45%), oltre alle Camere di Commercio di
Bergamo, Brescia, Vicenza, Padova e Venezia.
Si è in presenza, pertanto, di una società
in cui la partecipazione pubblica è notevole
e significativa, connotata dalla presenza di
soggetti strettamente collegati al
territorio, soggetti, peraltro, deputati ad
altri, e più generali, fini.
Di una tale conformazione della società,
l’Autorità, alla stregua di quanto in altre
sue pronunce già rilevato (Deliberazione n.
135 del 09.05.2007 e parere n. 92 del
20.03.2008) vuole farsi particolarmente
carico dal momento che una partecipazione
pubblica, così conformata e qualificata,
connota il soggetto che viene in rilievo e
ne limita la possibilità di partecipare ad
altre procedure di gara.
Anche la tendenza dell’ordinamento, in
questo momento [cfr. il dibattito in sede
legislativa a proposito di servizi pubblici
locali], conferma l’evoluzione normativa
innanzi riportata ed essa appare ispirata ad
uno sfavor per le società partecipate da
enti pubblici per i fini a questi consentiti
e che non abilitano, pertanto, le società ad
attività volte ad altri scopi. Una
partecipazione che si indirizzasse a tali
diverse finalità, snaturerebbe, infatti, il
libero mercato che deve vedere protagonisti,
anzitutto, se non esclusivamente,
imprenditori, sia pubblici che privati.
Ed è alla stregua di una tale tendenza
dell’ordinamento -in armonia, per di più,
con i principi comunitari ed in merito alla
quale appare conferente richiamare, altresì,
la recente sentenza della Corte
Costituzionale 01.08.2008, n. 326- che
l’Autorità ritiene di dover scegliere, anche
nell’esplicazione della particolare funzione
che le viene riconosciuta dall’art. 6, comma
5, del Codice dei Contratti, una soluzione
interpretativa della fattispecie con la
quale si afferma che un peculiare apporto di
capitale di enti pubblici a società, come
quello sopra evidenziato, è di ostacolo per
la partecipazione delle stesse alle
procedure di gara.
In tal modo, la soluzione dell’Autorità si
pone nel solco delle sue precedenti
pronunzie, tutte volte a favorire un mercato
in cui l’imprenditorialità sia espressione
di una libera iniziativa economica, la
quale, come è noto, può essere anche
pubblica, ma non è tale se sorge per fini
istituzionali e si estende, poi, ad altre
attività con i primi del tutto non
collegate.
Nel caso di specie, è evidente che Airport
Elite S.r.l. è partecipata da società sorte
per fini collegati alla territorialità degli
enti che erogano le relative risorse e non
appare, pertanto, conforme ai principi di un
sano mercato che essa partecipi a gare che
vanno al di là di questi fini.
In questi sensi, depone, come si è detto,
una tendenza legislativa in atto ed una
interpretazione la più lata possibile, nel
libero mercato, dei principi innanzi
richiamati della libera concorrenza e della
parità di trattamento di cui all’art. 2 del
D.Lgs. n. 163/2006.
In questi sensi, pertanto, pur nella
limitata portata della funzione che nel caso
di specie si deve esplicare, l’Autorità
decide.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che:
- è solo la stazione appaltante il soggetto
legittimato a svolgere il giudizio tecnico
sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta, senza potersi
ammettere in alcun caso una
sostituzione/supplenza dell’Autorità
nell’esercizio di tale potere discrezionale
di valutazione;
- la partecipazione della Airport Elite
S.r.l. alla gara per l’affidamento in
subconcessione in esclusiva delle aree
esistenti e da realizzare all’interno
dell’aerostazione di Palermo “Falcone e
Borsellino” destinate allo svolgimento
dell’attività di ristorazione e di
somministrazione di alimenti e bevande, non
risulta conforme, in quanto indirettamente
partecipata da Enti pubblici territoriali,
ai principi della libera concorrenza, della
parità di trattamento di cui agli artt. 2,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006
(parere
31.07.2008 n. 213 -
link a massimario.avlp.it). |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
Come anche rilevato dai soggetti coinvolti
nell’istruttoria, in passato era già stato
sottoposto all’attenzione di questa Autorità
la possibilità per la Sinergie S.p.A. di
prendere parte ad una gara bandita da
un’amministrazione diversa da quelle che ne
detengono il capitale. In particolare, il
caso riguardava l’affidamento del servizio
di manutenzione degli impianti tecnologici
delle sedi dell’Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). In quella
occasione con la deliberazione n. 135 del
09.05.2007 l’Autorità aveva esteso il
divieto previsto dall’articolo 13, comma 1,
del D.L. n. 223/2006 (cosiddetto Decreto
Bersani), come convertito dalla legge
04.08.2006 n. 248, di svolgere attività
extra moenia anche alle ipotesi in cui la
partecipazione dell’ente locale alla società
sia meramente indiretta, come nel caso di
Sinergie S.p.A., al fine di evitare che
l’applicazione del divieto alle sole
partecipazioni dirette, rappresenti un
facile strumento di elusione della norma
mediante meccanismi di partecipazioni
societarie mediate. Le società
miste/pubbliche che svolgono in outsourcing
attività di pertinenza delle amministrazioni
locali, secondo quanto evidenziato
dall'Autorità, minano la libera concorrenza,
godendo di asimmetrie informative di
notevoli dimensioni, in grado di alterare la
par condicio con gli altri operatori agenti
nello stesso mercato e di eludere
sostanzialmente il rischio d’impresa.
Tale orientamento dell’Autorità,
successivamente confermato dal giudice
amministrativo (si vedano TAR Veneto, sez.
I, ordinanza n. 451 del 04.07.2007; TAR
Veneto, sez. I, 31.03.2008 n. 788) trova il
proprio fondamento nell’intento di tutelare
l’interesse pubblico e, allo stesso tempo,
rafforzare e garantire il libero gioco della
concorrenza, assicurando, così, una
effettiva parità tra tutti gli operatori
economici.
Per quanto attiene al servizio oggetto
dell’affidamento del Comune di Portogruaro,
si rileva come esso, riguardando la gestione
integrata — calore pulizie degli edifici
scolastici e pubblici di proprietà o in uso
del Comune stesso, non sembra possa
qualiflcarsi come “servizio pubblico”, in
quanto le prestazioni previste dal
Capitolato di gara, sono dirette unicamente
al Comune, che ne usufruisce alla stregua di
qualsiasi altro soggetto, e non alla
collettività. Inoltre la natura stessa del
“servizio calore”, non costituisce una
produzione di beni o attività rivolti a fini
sociali e di promozione economica, non
potendo rinvenirsi, nella pura e semplice
gestione del calore per gli edifici
comunali, alcuna finalità sociale e
promozionale. L’attività, pertanto, essendo
rivolta alla pubblica amministrazione e non
al pubblico, non viene a costituire un
servizio pubblico locale, oggetto di
esclusione dall’applicazione del
dell’articolo 13, comma 1, del D.L. n.
223/2006, il quale prevede che “le società a
capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la produzione di beni e servizi
strumentali all'attività ditali enti in
funzione della loro attività, con esclusione
dei servizi pubblici locali, nonché, nei
casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono
operare esclusivamente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti. non
possono svolgere prestazioni a favore di
soggetti pubblici o privati. né in
affidamento diretto con gara, e non possono
partecipare ad altre società o enti”.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che la
partecipazione della società Sinergie S.p.A.
nella procedura di gara in esame non è
conforme a quanto disposto dall’articolo 13,
comma 1, deI D.L. n. 223/2006, come
convertito dalla legge 04.08.2006 n. 248
(parere
31.07.2008 n. 212 -
link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
La procedura in esame riguarda l’affidamento
della concessione del servizio di
illuminazione votiva regolato, come previsto
dal punto 2 del bando di gara, dall’art. 30
del D.Lgs. n. 163/2006. I richiami ad altri
articoli del Codice del Contratto
costituiscono, pertanto, meri riferimenti
procedurali. Il punto 5) a.1) del
disciplinare di gara prevede tra i requisiti
di capacità economico–finanziaria la
produzione di “Idonee dichiarazioni bancarie
mediante produzione di dichiarazioni di due
istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi della legge 01.09.1993 n. 385”.
La citata disposizione risulta chiara ed
esplicita nel prevedere che, ai fini della
prova dell’affidabilità dei concorrenti
sotto il profilo della capacità economica e
finanziaria, debbano essere fornite idonee
dichiarazioni bancarie, così come disposto
dal D.Lgs. n. 163/2006 che, all’art. 42,
include le “idonee dichiarazioni bancarie”
tra i documenti atti a dimostrare la
capacità finanziaria ed economica delle
imprese concorrenti. D’altro canto, il
particolare rigore che ha ispirato la norma
contenuta nel bando si spiega con la
essenzialità del documento, che rappresenta
uno dei modi mediante il quale le
amministrazioni appaltanti possono valutare
l’affidabilità dei concorrenti
particolarmente negli appalti di servizi
(cfr., Cons. Stato, sez. V, 12.04.2005, n.
1632, secondo cui è legittimo il bando di
gara il quale stabilisce che unitamente alla
domanda i candidati dovranno produrre, a
pena di non ammissione alla gara, referenze
bancarie di almeno un istituto di credito,
costituendo ciò un elemento essenziale).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente
ha operato la Commissione di gara escludendo
le ditte che hanno presentato una sola
dichiarazione bancaria, ovvero un documento
da cui non era possibile ricavare la natura
di referenza bancaria.
Per quanto concerne la dimostrazione della
capacità tecnico–professionale, la
dichiarazione di aver espletato i servizi di
illuminazione votiva cimiteriale per
pubbliche amministrazioni, per almeno cinque
anni nell’ultimo decennio, può considerarsi
fornita dalla Sirio S.r.l. con l’avvenuto
deposito del contratto di cessione del ramo
d’azienda della Astro System S.r.l. la
quale, cedendo i propri contratti
manutentivi relativi ad un periodo superiore
a cinque anni (elencati nell’allegato B del
contratto depositato), permette così a Sirio
S.r.l. di sommare il periodo di esercizio
del servizio già dimostrato dalla medesima
società.
Il problema che si pone e che la Commissione
di gara può agilmente risolvere attraverso
una richiesta di chiarimenti, è se i
contratti elencati all’allegato B si
riferiscano o meno alla manutenzione di
illuminazione votiva cimiteriale per le
pubbliche amministrazioni, così come
disposto dal bando di gara. Una volta che la
Commissione di gara avrà appurato che i
contratti di che trattasi hanno ad oggetto
l’illuminazione votiva cimiteriale,
coincidente, pertanto, con l’oggetto della
gara, la ditta Sirio S.r.l. potrà essere
riammessa alla procedura.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che:
- la disposta esclusione da parte della
Commissione di gara delle imprese che non
sono state in grado di produrre idonee
dichiarazioni bancarie, così come previsto
dalla lex specialis di gara, risulta essere
conforme alla normativa vigente di settore;
- la produzione da parte della Sirio S.r.l.
dell’elenco dei contratti manutentivi della
Astro System S.r.l., previa verifica
dell’oggetto degli stessi, nei quali è
subentrata a seguito della cessione del ramo
d’azienda, sia idonea a dimostrare il
possesso del requisito di capacità tecnico
professionale richiesti dal bando di gara
(parere
31.07.2008 n. 211 -
link a massimario.avlp.it). |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
L’art. 8 del D.M. 28.04.1998, n. 406,
recante il Regolamento sulla disciplina
dell’Albo nazionale delle imprese che
effettuano gestione di rifiuti, individua le
diverse categorie di attività di gestione
dei rifiuti. In particolare, il comma 1,
lettera a) indica nella categoria 1,
“l’attività di raccolta e trasporto di
rifiuti urbani ed assimilati”.
Il successivo art. 9, suddivide la categoria
1 in classi, a seconda della popolazione
complessivamente servita: la classe f) si
riferisce alla popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
L’iscrizione all’Albo nazionale, categoria
1, autorizza l’esercizio all’attività di
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed
assimilati, mentre la successiva
suddivisione in classi ripartisce
l’esercizio di detta attività a seconda del
numero degli abitanti.
Il possesso dell’iscrizione per ciascuna
delle classi di cui alla categoria 1,
comporta la possibilità per l’impresa
iscritta di svolgere una pluralità di
servizi riconducibili alla stessa categoria,
a condizione che ogni singolo contratto
d’appalto sia stipulato con un Comune avente
popolazione non superiore a 5000 abitanti.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene di
rappresentare alle Parti interessate che
l’operato del Comune di Filogaso è conforme
alla normativa vigente di settore
(parere
31.07.2008 n. 210 -
link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI SERVIZI:
Sono qualificabili come servizio
pubblico locale le attività di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti.
Sull'impossibilità di partecipare ad una
gara per l'affidamento di un pubblico
servizio una società che alla data di
presentazione dell'offerta era titolare di
un affidamento diretto in proroga presso un
Comune.
Le attività di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti solidi urbani sono
qualificabili come servizio pubblico, in
quanto le prestazioni richieste al privato
gestore sono rivolte non già a vantaggio
dell'amministrazione, ma in modo
generalizzato a favore della collettività
locale secondo caratteri di universalità,
continuità ed uniformità. Né a conclusioni
diverse si deve pervenire per il fatto che
l'onere di remunerare l'attività svolta dal
privato è assunto direttamente
dall'amministrazione. E' infatti noto che
per l'erogazione del servizio R.S.U. i
Comuni sono tenuti ad istituire la tariffa
da praticare ai cittadini -nuclei familiari
ed imprese- secondo criteri omogenei e con
l'obbligo di provvedere all'integrale
copertura dei costi. Se è dunque vero che il
compenso del gestore è erogato
periodicamente dal Comune, è altrettanto
vero che il costo del servizio è ripartito
tra gli utenti secondo parametri
predeterminati, come ad es. l'estensione
dell'unità abitativa e il numero dei
componenti del nucleo familiare. La
giurisprudenza, inoltre, ha affermato che il
servizio pubblico è quello che consente al
Comune di realizzare fini sociali e di
promuovere lo sviluppo civile della comunità
locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs.
267/2000, in quanto preordinato a soddisfare
i bisogni della cittadinanza
indifferenziata. Tale è indubbiamente il
servizio di igiene urbana, il quale richiede
che il concessionario impieghi capitali,
mezzi e personale da destinare ad
un'attività economica suscettibile, quanto
meno potenzialmente, di produrre un utile di
gestione e, quindi, di riflettersi
sull'assetto concorrenziale del mercato di
settore.
Deve essere esclusa da una gara per
l'affidamento di un pubblico servizio (nel
caso di specie, per l'affidamento del
servizio di igiene urbana) una società che
alla data di presentazione dell'offerta era
titolare di un affidamento diretto in
proroga presso un Comune, in violazione
dell'art. 113 c. 6 del D. Lgs. 267/2000, che
inibisce la partecipazione alle gare a
quelle imprese che gestiscono, a qualunque
titolo, servizi pubblici locali in virtù di
affidamento diretto, in quanto la
preclusione si applica anche alle società
che gestiscono servizi per effetto di
rinnovi o di proroghe di contratti scaduti
disposti dall'Ente pubblico appaltante.
Non può inoltre essere applicata, la deroga
al divieto in oggetto, per cui lo stesso non
sarebbe operativo per le "prime gare" aventi
ad oggetto i servizi forniti dalle società
partecipanti alla gara stessa. In sostanza
la deroga in questione riguarda solo quei
precedenti gestori che - dopo la cessazione
di una precedente concessione rilasciata
dallo stesso Comune con procedure diverse
dall'evidenza pubblica - risultano essere
titolari di altre concessioni affidate allo
stesso modo e che rendono operativo il
divieto di cui all'art. 113 c. 6 D. Lgs.
267/2000. In tal caso il legislatore offre
loro la possibilità, in deroga al divieto
indicato, di partecipare alla prima gara per
l'affidamento del servizio di cui erano
gestori per affidamento diretto, evitando
così di trovarsi del tutto improvvisamente
espulsi dal mercato. La ricorrente era
risultata aggiudicataria del servizio in
seguito ad una procedura ad evidenza
pubblica indetta dal Comune e tale
circostanza è sufficiente per escludere
l'applicazione della deroga (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 26.11.2008 n. 1689 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Se il bando non stabilisce
diversamente, il fatturato "degli ultimi tre
anni" è quello degli ultimi tre esercizi
finanziari.
In materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, qualora il bando di gara,
nell'individuare i criteri di valutazione
dell'offerta tecnica, faccia riferimento al
"fatturato raggiunto negli ultimi tre anni",
questo dev'essere inteso nel senso non già
degli ultimi tre anni solari, bensì degli
ultimi tre esercizi finanziari (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 25.11.2008 n. 5808 -
link a www.eius.it). |
APPALTI:
Deve essere esclusa da una gara
l'impresa che abbia indicato il prezzo della
propria offerta solo in cifre e non anche in
lettere.
L'indicazione da parte della ditta
partecipante ad un appalto del prezzo
espresso solo in cifre e non anche in
lettere comporta la nullità della domanda di
partecipazione, atteso che l'indicazione in
lettere non riveste una valenza puramente
formale, essendo essa destinata non soltanto
a discriminare fra le offerte dei
concorrenti nella fase dell'aggiudicazione,
ma anche a produrre i suoi effetti per tutta
la durata del rapporto fra aggiudicatario ed
amministrazione, concorrendo a dirimere
qualsiasi controversia possa insorgere in
merito ai prezzi offerti delle singole voci
di cui si compone l'oggetto dell'appalto e
quindi essendo finalizzata alla certezza
dell'offerta nel corso dell'intera durata
del rapporto. La mancanza dell'indicazione
del prezzo in lettere è, pertanto, una
violazione di carattere sostanziale e non
meramente formale che comporta l'esclusione
per i concorrenti che non avessero seguito
detta prescrizione, e ciò anche nel caso in
cui nella lex specialis di gara non via sia
una clausola che lo preveda (TAR Lazio-Roma,
Sez. III-ter,
sentenza 20.11.2008 n. 10474 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI:
Sull'illegittimità
dell'affidamento diretto di un servizio
pubblico ad una società mista.
E' illegittimo l'affidamento diretto e senza
gara di un servizio pubblico ad una società
mista, alla luce della nota normativa
interna e comunitaria, (essendo all'uopo
necessaria la partecipazione pubblica
totalitaria del soggetto affidatario), a
nulla rilevando che il socio privato sia
stato scelto tramite procedura a evidenza
pubblica, posto che la scelta con gara del
socio, effettuata al momento della
costituzione della società, non fa venir
meno la necessità di svolgere una pubblica
gara per il singolo servizio (TAR
Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 07.11.2008 n. 579 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ENTI LOCALI:
E' nullo il contratto di
locazione stipulato dal Comune senza una
previa procedura di gara.
E' affetto da nullità il contratto di
locazione stipulato da un ente pubblico
senza il previo esperimento di una procedura
di gara (TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 05.11.2008 n. 878 -
link a www.eius.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Sul
licenziamento per giusta causa per falsa
timbratura del cartellino.
Farsi timbrare
il cartellino di ingresso, rilevatore della
presenza, da parte di un altro lavoratore
comporta il licenziamento per giusta causa
(Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 30.10.2008 n. 26239 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI:
Illegittimo il bando di gara che
attribuisce un punteggio ai requisiti
soggettivi dei partecipanti.
E' illegittimo il bando di gara, da
aggiudicarsi secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
il quale preveda la valutazione non già di
elementi rigorosamente oggettivi riferiti
all'offerta, bensì di elementi soggettivi
riferiti ai proponenti, operando in tal modo
una inammissibile commistione tra la fase
della selezione dei partecipanti alla gara e
quella della valutazione delle offerte (TAR
Lazio-Roma, Sez. III-quater,
sentenza 22.10.2008 n. 9057 -
link a www.eius.it). |
RISARCIBILITA' DANNI:
Responsabilità della P.A.: non
basta la mera illegittimità del
provvedimento per far scattare la colpa
dell'Amministrazione.
Ai fini della sussistenza della
responsabilità patrimoniale della pubblica
amministrazione conseguente all'annullamento
giurisdizionale di un provvedimento
illegittimo, è necessario che ricorra una
violazione grave commessa nell'ambito di
circostanze di fatto e di riferimenti
normativi e giuridici tali da rivelare
negligenza ed imperizia nell'assunzione del
provvedimento stesso, dovendosi per contro
escludere tale responsabilità allorquando
l'indagine presupposta riveli la sussistenza
degli estremi dell'errore scusabile per la
presenza di incertezza del dato normativo o
di contrasti giurisprudenziali o di
complessità della situazione di fatto
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 20.10.2008 n. 5124 -
link a www.eius.it). |
APPALTI:
Paga i danni l'Amministrazione
che nomina una commissione di gara priva
della necessaria competenza tecnica.
In materia di contratti pubblici, la nomina,
da parte dell'Amministrazione procedente, di
una commissione di gara sostanzialmente
priva di competenza tecnica dà luogo ad una
ipotesi di illecito extracontrattuale, con
conseguente obbligo di risarcimento dei
danni, costituendo quell'atto una colpevole
inosservanza dei doveri di prudenza e di
diligenza che formano il tessuto
insostituibile di una azione amministrativa
responsabile e consapevole dell'adeguato
perseguimento del pubblico interesse nella
scelta del contraente (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 17.10.2008 n. 5100 -
link a www.eius.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Destinazione
d’uso da commerciale a direzionale: norme
applicabili e titolo.
In materia
edilizia, le opere interne e gli interventi
di ristrutturazione urbanistica, come pure
quelli di manutenzione straordinaria, di
restauro e di risanamento conservativo,
necessitano del preventivo rilascio del
permesso di costruire ogni qual volta
comportino mutamento di destinazione d'uso
tra categorie funzionalmente autonome dal
punto di vista urbanistico e, qualora
debbano essere realizzati nei centri
storici, anche nel caso in cui comportino
mutamento di destinazione d'uso all'interno
di una categoria omogenea.
La norma di cui al D.M. 02.04.1968, art. 5,
comma 1, n. 2, unifica gli insediamenti di
carattere commerciale a quelli di carattere
direzionale al solo esclusivo fine di
determinare i cd. servizi di residenza
(rapporti tra spazi coperti e spazi pubblici
da destinare alle attività collettive, a
verde pubblico e a parcheggio), ferma
restando, tuttavia, l’autonomia funzionale
tra le due categorie edilizie.
Nel procedimento di denuncia di inizio di
attività, disciplinato dall'art. 23 T.U.
06.06.2001 n. 380, la scadenza del termine
perentorio di trenta giorni preclude
all'Autorità comunale competente l'esercizio
del suo potere di controllo a fini inibitori
(previsto dal comma 6, in relazione al comma
1), ma non impedisce l'esercizio del suo
ordinario potere sanzionatorio-repressivo
per ogni trasformazione edilizia
contrastante con la disciplina urbanistica.
Rimane pertanto impregiudicato il
potere-dovere del Comune e dell'Autorità
giudiziaria di intervenire sul piano
sanzionatorio nel caso in cui l'intervento
realizzato a seguito della presentazione
della denuncia di inizio di attività,
risulti sottoposto a permesso di costruire
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 06.10.2008 n. 1822 -
link a www.altalex.com). |
PUBBLICO IMPIEGO: Mansione
superiore, svolgimento, pubblico impiego
privatizzato, conseguenze.
Nell'ambito del
rapporto di lavoro del pubblico impiego
privatizzato, lo svolgimento di fatto di
mansioni superiori comporta, in favore del
pubblico dipendente, il diritto alla
corresponsione del trattamento retributivo
corrispondente alla mansione di livello
superiore effettivamente svolta; tuttavia,
ciò non è possibile laddove manchi una
valida pianta organica, la quale costituisce
requisito cardine per il riconoscimento
delle cd. mansioni superiori (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 17.09.2008 n. 4385 -
link a www.altalex.com). |
PUBBLICO IMPIEGO: Mansioni
superiori nella p.a. e differenze
retributive.
Come è stato
più volte affermato in giurisprudenza la
disciplina legale del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni (desunta
principalmente dall'art. 97 Cost., secondo
la lettura che ne ha dato ripetutamente la
Corte Costituzionale, del quale sono
attuazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt.
35 e 52), non consente inquadramenti
automatici del personale, in base al profilo
professionale posseduto o alle mansioni
svolte. Ed inoltre, nel caso di passaggio da
una area di inquadramento ad altra superiore
(nella specie da C a D) è richiesto, di
norma, una procedura concorsuale pubblica
con garanzia di adeguato accesso
dall'esterno (cfr. in tali sensi Cass. civ.,
09.05.2006, n. 10628, Cass. civ.,
25.10.2004, n. 20692, sempre in relazione al
principio secondo cui nell'ambito della cd.
contrattualizzazione o privatizzazione dei
rapporti alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni l'esercizio di fatto di
mansioni diverse da quelle della qualifica
di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore).
Nella giurisprudenza è stato anche
ripetutamente affermato che in materia di
pubblico impiego privatizzato l'esercizio e
la temporanea assegnazione a mansioni
proprie di una qualifica superiore, sebbene
non faccia acquisire il diritto, come detto,
al conseguimento della superiore qualifica,
legittima però la rivendicazione delle
differenze retributive.
Al riguardo si è precisato come, ai sensi
del D.Lgs. 03.02.1993, n. 29, art. 56, comma
6, (nel testo sostituito dal D.Lgs.
31.03.1998, n. 80, art. 25, così come
successivamente modificato dal D.Lgs.
29.10.1998, n. 387, art. 15) debba essere
retribuito l'espletamento di mansioni
superiori alla qualifica, in ossequio al
principio della retribuzione proporzionata e
sufficiente ex art. 36 Cost. (come
affermato, in particolare con riferimento
alla disciplina del personale sanitario, da
Corte Cost. n. 57 del 1989, Corte Cost. n.
296 del 1990 e Corte Cost. n. 101 del 1995);
norma la cui applicazione non comporta però
un rigido automatismo di spettanza al
pubblico dipendente del trattamento
economico esattamente corrispondente alle
mansioni superiori espletate (come precisato
da Corte Cost. n. 115 del 2003), risultando
legittima anche la corresponsione di un
compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica
di appartenenza
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 11.09.2008 n. 4346 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI: Contratti
pubblici nella soglia dell’economia:
principi e norme applicabili.
La disciplina normativa del tipo di
procedura del cottimo fiduciario di cui
all’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006,
“procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamenti a terzi”
(comma 4), è data dal “rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici” (comma 11): si
tratta di una procedura negoziata la quale,
pur procedimentalizzata, non richiede
tuttavia il necessario rispetto dello
specifico assetto disciplinare predisposto
dal Codice dei contratti pubblici per le
procedure aperte e ristrette, com’è peraltro
reso evidente dal richiamo al rispetto dei
“principi”, cioè dei contenuti valoristici
sostanziali della trasparenza, parità di
trattamento ecc. senza tuttavia il
necessario ossequio di tutti i passaggi
procedurali in cui tali principi si inverano
nelle procedure concorsuali ordinarie.
In punto di inapplicabilità ad una procedura
di acquisti in economia sotto soglia dello
specifico contenuto disciplinare delle
singole norme previste per le procedure
ordinarie di affidamento, l’art. 83 del
Codice dei contratti pubblici, nel prevedere
la predeterminazione dei criteri di
valutazione e del relativo valore ponderale,
si riferisce al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa applicato
alle gare ordinarie, senza che se ne possa
inferire l’automatica applicabilità anche ad
una procedura in economia come quella in
esame.
Nel caso in cui un Regolamento per le spese
in economia preveda che l’aggiudicazione
debba seguire alla ditta che abbia
presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, deve ritenersi che ciò voglia
dire dar rilievo al “rapporto qualità e
prezzo”: simile circostanza richiede,
quindi, una motivazione che tenga conto di
entrambe le citate componenti, senza che sia
però richiesto il necessario rispetto delle
forme proprie dell’art. 83 cit., pena
l’integrale assimilazione di una procedura
in economia ad una ordinaria procedura di
affidamento (TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 11.09.2008 n. 1989 -
link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Abuso
edilizio - Affidamento - Interessi pubblici
di natura urbanistica e paesaggistica -
Tempi di decadimento.
Sotto il profilo dell'affidamento si deve
escludere che la presenza in passato di
coperture precarie legittimi la
realizzazione di una tettoia stabile con le
caratteristiche impattanti descritte sopra
al punto. Gli interessi pubblici di natura
urbanistica e paesaggistica hanno tempi di
decadimento molto elevati e normalmente si
possono considerare recessivi solo quando la
situazione dei luoghi in cui si colloca
l'edificazione abusiva abbia subito una
trasformazione tale da rendere ormai inutile
e obsoleta la disciplina originaria
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 27.08.2008 n. 905 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA: Piano
di lottizzazione - Effetti sulla proprietà
privata - Finalità.
L'approvazione del piano di lottizzazione e
la stipula della relativa convenzione hanno
un effetto conformativo della proprietà
privata sia relativamente all'utilizzazione
delle aree sia per quanto riguarda i confini
delle stesse. È connaturata al piano di
lottizzazione una finalità perequativa che
presuppone uno scambio tra il privato e
l'amministrazione: il privato acquista in
via definitiva alcune facoltà edificatorie e
cede porzioni della sua proprietà a favore
dell'uso collettivo. Le facoltà edificatorie
non sono più collegate alla proprietà
originaria ma alla proprietà rimodellata dai
confini interni ed esterni del piano di
lottizzazione, secondo lo schema stabilito
nel progetto a garanzia dell'ordinata
trasformazione del territorio. Di
conseguenza nel caso di contrasto tra le
mappe catastali e le planimetrie del piano
di lottizzazione prevalgono queste ultime,
sia perché le prime costituiscono un
criterio soltanto sussidiario ai sensi
dell'art. 950 cc. sia soprattutto perché la
trasformazione della proprietà determinata
dalla lottizzazione è definitiva e non
consente la reviviscenza di diritti
dominicali in contrasto con il nuovo ordine
urbanistico (v. TAR Brescia 19.12.2007 n.
1359)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 20.08.2008 n. 863 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: E'
perentorio il termine di cui all’art. 48, c.
2, D.lgs 163/2006.
E' legittimo il
provvedimento di revoca, in autotutela,
dell’aggiudicazione provvisoria di una gara
pubblica motivato con riferimento all’omessa
presentazione, da parte dell’aggiudicatario,
dei documenti finalizzati alla stipula del
contratto di appalto nel termine di 10
giorni previsto ex art. 48, comma 2, del
D.lgs. 12.04.2006, n. 163, avendo detto
termine natura perentoria
(TAR Puglia-Bari, Sez. I,
sentenza 14.08.2008 n. 1971 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI:
1. Aggiudicazione provvisoria e
aggiudicazione definitiva - Mancata
impugnazione aggiudicazione definitiva -
Improcedibilità del ricorso contro
l'aggiudicazione provvisoria per
sopravvenuta carenza di interesse .
2. Conoscenza completa del provvedimento -
Termini di impugnazione - Conoscenza dei
tratti essenziali.
3. Questione della pregiudiziale
amministrativa.
4. Qualificazione del danno subito
dall'interessato in caso di mancato
annullamento del provvedimento lesivo;
aspetto che va ad incidere sulla tipologia
di pronuncia che il giudice deve emettere in
relazione alla domanda di risarcimento.
1.
Il partecipante ad una gara d'appalto
indetta dalla pubblica amministrazione, il
quale intenda contestare in sede
giurisdizionale l'esito della stessa, ha la
facoltà di impugnare sin da subito il
provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
tuttavia, tale facoltà non lo esonera dal
proporre ricorso avverso l'atto di
aggiudicazione definitiva, giacché tale
ultimo non costituisce una conseguenza
indefettibile del primo, pur costituendo
l'atto finale del medesimo procedimento (cfr
C.d.S., sez. VI, 29/11/2004 n. 7802; TAR
Liguria, sez. I, 29/04/2005 n. 562). Da ciò
il corollario che la mancata impugnazione di
esso determina l'improcedibilità, per
sopravvenuta carenza di interesse, del
ricorso rivolto contro l'aggiudicazione
provvisoria, atteso che l'eventuale
annullamento di quest'ultima non
arrecherebbe ormai alcun concreto vantaggio
al ricorrente, il cui interesse sarebbe
irrimediabilmente pregiudicato dal
provvedimento sopraggiunto e non contestato
(cfr. C.d.S., sez. IV, 21/04/2008 n. 1773).
2.
Secondo il prevalente orientamento
giurisprudenziale, al quale il Collegio
intende aderire, affinché possa iniziare la
decorrenza dei termini di impugnazione degli
atti amministrativi, non è necessario che
l'interessato abbia la conoscenza completa
del provvedimento, essendo invece
sufficiente che egli ne conosca i tratti
essenziali, e precisamente: l'autorità
emanante, la data, il contenuto dispositivo,
e la portata lesiva (cfr. C.d.S., sez. IV,
12/05/2008 n. 2815; id., 10/04/2008 n. 1541;
id., 04/02/2008 n. 305).
3.
In merito alla nota questione della
pregiudiziale amministrativa -concernente la
possibilità di esaminare ed accogliere la
domanda volta ad ottenere il risarcimento
del danno, proposta per la mancata
aggiudicazione dell'appalto, nonostante
l'atto lesivo dell'interesse legittimo sia
ancora in vita in quanto non annullato
(tuttora al centro di un ampio dibattito che
vede contrapposte la tesi dell'autonomia,
secondo la quale il risarcimento può essere
accordato anche senza l'annullamento del
provvedimento lesivo, e la tesi della
pregiudizialità, secondo la quale il ristoro
del danno subito non può prescindere da
detto annullamento (prima tesi abbracciata
dal giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., sez.
un. 13/06/2006 n. 13559; id., 13/06/2006 n.
13660); seconda tesi trova finora il favore
della prevalente giurisprudenza del giudice
amministrativo (cfr. C.d.S., ad. plen,
23/10/2007 n. 12; id. 30/08/2005 n. 8; id.,
26/06/2003 n. 4; C.d.S., sez. VI, 18/06/2002
n. 3338)- il Collegio intende uniformarsi
alla tesi della pregiudizialità.
4.
In merito alla qualificazione del danno
subito dall'interessato, il mancato
annullamento del provvedimento
amministrativo lesivo, e dunque la sua
persistente vigenza, da un lato non
impedisce al giudice amministrativo di
conoscere la domanda di risarcimento danni
sollevata dal privato, ma dall'altro incide
sulla valutazione di accoglibilità della
stessa, impedendo di qualificare come
ingiusto il danno subito dall'interessato.
Pertanto la domanda di risarcimento danni a
seguito del mancato annullamento del
provvedimento di aggiudicazione definitiva
del servizio deve essere respinta in quanto
infondata
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 04.08.2008 n. 3218 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA: Sugli
effetti del piano regolatore sopravvenuto su
un piano attuativo precedentemente
approvato..
Il TAR
Lombardia–Milano si pronuncia circa gli
effetti dell’adozione e dell’approvazione di
un nuovo piano regolatore nei confronti dei
piani di lottizzazione già approvati.
I giudici lombardi, preliminarmente,
ricordano che la giurisprudenza ha assunto
due diversi indirizzi:
1) Il primo orientamento, considerato
prevalente, attribuisce al piano regolatore
sopravvenuto, contrastante con la
convenzione di lottizzazione, natura di
provvedimento di secondo grado con cui
l'amministrazione manifesta, anche non
esplicitamente, l'intenzione di recedere
dalla precedente convenzione di
lottizzazione ( ex multis Cons. Stato, Sez.
VI, 14.01.2002, n. 173, secondo cui "una
variante al piano regolatore che muti la
destinazione di parti di aree interessate da
una lottizzazione equivale ad una revoca
unilaterale della convenzione").
Ciò comporta che "a tutela delle
legittime aspettative dei proprietari, la
relativa delibera va motivata specificamente
con la valutazione comparativa tra
l'interesse pubblico alla nuova destinazione
e la situazione soggettiva del privato,
anche prefigurando se esistano possibilità
di conseguire l'obiettivo di pubblico
interesse con soluzioni alternative, capaci
di escludere o di contenere la lesione
dell'affidamento suscitato dalla
lottizzazione" (Cons. Stato, sez. VI,
14.01.2002, n. 173; in tal senso anche Cons.
Stato, sez. IV, 26.05.2003, n. 2827).
2) L’altro orientamento (Cons. Stato, sez.
IV, 04.12.2007, n. 6170), invece, ritiene
che i rapporti tra piano di lottizzazione e
P.R.G. sopravvenuto siano disciplinati
dall’art. 17, primo comma, della legge n.
1150 del 1942, secondo il quale, "decorso
il termine stabilito per l’esecuzione del
piano particolareggiato, questo diventa
inefficace per la parte in cui non abbia
avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a
tempo indeterminato l’obbligo di osservare,
nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti, gli
allineamenti e le prescrizioni di zona
stabiliti dal piano stesso".
“Da tale norma sarebbe possibile desumere un
ulteriore principio riguardante il caso in
cui le previsioni di un sopravvenuto piano
regolatore generale vadano a ‘sovrapporsi’
su quelle del precedente piano attuativo.
L’Autorità urbanistica può modificare le
specifiche prescrizioni dello strumento
attuativo, in base a una motivata
valutazione dello stato dei luoghi e delle
posizioni venutesi a consolidare e su cui si
va ad incidere.”
“Se tale modifica è effettuata con una
variante speciale, nulla quaestio:
prevalgono le prescrizioni disposte con la
variante al piano regolatore, approvata
proprio per incidere su quelle desumibili
dallo strumento attuativo. Nel caso di
approvazione di una variante generale al
piano regolatore generale, o vi è un
espresso e specifico richiamo alle
prescrizioni del precedente strumento
attuativo su cui si intenda incidere, oppure
– in assenza di tale richiamo – tale
approvazione è irrilevante per la perdurante
efficacia delle prescrizioni del piano
attuativo.”
Dopo aver effettuato l’excursus de quo, il
Collegio aderisce all’orientamento
prevalente e, pertanto, sostiene che la
nuova pianificazione generale dell’area in
contrasto totale o parziale con la
lottizzazione precedente comporta la revoca
implicita della convenzione di
lottizzazione, con la conseguenza che il
titolo edilizio rilasciato dopo l’adozione
del nuovo piano ed in contrasto con le nuove
previsioni urbanistiche è illegittimo
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.07.2008 n. 2882 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI:
1. Prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara - Portata vincolante -
Inosservanza di una regola di gara -
Sanzione - Disamina della legittimità della
gara.
2. Favor partecipationis - Clausole del
bando prive di chiarezza - Interpretazione
nel senso della partecipazione del maggior
numero di concorrenti.
1.
La portata vincolante delle prescrizioni
contenute nel disciplinare di gara richiede
che alle stesse sia data puntuale esecuzione
nel corso della procedura; quindi, qualora
il bando commini espressamente l'esclusione
obbligatoria in conseguenza di determinate
violazioni, la p.a. è tenuta a dare precisa
e incondizionata esecuzione a tale
previsione. Tuttavia, perché tali principi
possano trovare applicazione, risulta
necessario che la previsione dell'esclusione
sia univocamente riferita alla violazione
della prescrizione considerata, in quanto
quando l'inosservanza di una regola di gara
sia sprovvista di sanzione, o quando
quest'ultima non si riveli chiaramente
riferibile a quella, deve escludersi
qualsiasi obbligo, discendente dal bando, di
esclusione dell'offerta irregolare e la
disamina della legittimità della gara andrà
condotta in coerenza con l'esegesi della
clausola violata.
2.
Il principio di ascendenza comunitaria del
favor partecipationis mira a tutelare
l'interesse dell'Amministrazione al più
ampio confronto concorrenziale; esso
comporta che, nel caso in cui le clausole
contenute nel bando di gara o avviso di
selezione risultino prive della necessaria
chiarezza, occorre preferire, fra le diverse
interpretazioni possibili, quella che sia in
grado di assicurare la partecipazione alla
procedura comparativa del maggior numero di
concorrenti, senza introdurre
discriminazioni limitative le quali non
trovino riscontro in specifiche cause di
esclusione chiaramente previste dalla legge
o che, comunque, non trovino sostegno in una
seria ratio giustificativa.
Il principio non è certo un dovere assoluto
ed incondizionato posto a carico della
commissione di gara. In particolare, anche
il rispetto delle prescrizioni di carattere
meramente formale previste dal bando di una
gara d'appalto assume una rilevanza
inderogabile quando esse siano dirette a
garantire la parità tra i concorrenti o
siano previste ai fini del proficuo
svolgimento della gara stessa; inoltre, la
possibilità di chiedere la regolarizzazione
delle dichiarazioni e della documentazione
non può essere riferita agli elementi
essenziali della domanda
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 04.07.2008 n. 2870 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di sospensione dei lavori
- Natura Transitoria - Conseguenze.
Le ordinanze di sospensione dei lavori
disciplinate dal DPR 380/2001 possono, per
espressa previsione dell'art. 27, esplicare
la propria efficacia per il periodo massimo
di 45 giorni. Il terzo comma di tale
articolo prevede, infatti, che la
sospensione dei lavori "ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di
cui ai successivi articoli, da adottare e
notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.".
La natura ex lege transitoria di tale
ordinanza determina il venir meno di ogni
interesse ad una pronuncia sulla legittimità
di tale ordinanza a seguito dell'inutile
decorso del termine di quarantacinque giorni
dalla sua adozione, ovvero se, nell'arco di
tale periodo di tempo, l'Amministrazione
abbia adottato altri provvedimenti sui quali
deve ritenersi perciò traslato l'interesse
stesso della ricorrente
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 01.07.2008 n. 2837 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Abuso
edilizio - Carattere della precarietà -
Rapida amovibilità e tipo di ancoraggio -
Non rileva - Stabile utilizzazione - Rileva.
Il carattere precario di una costruzione non
va desunto dalla sua facile e rapida
amovibilità né dal tipo di ancoraggio al
suolo, bensì dalla stabile utilizzazione e
in generale dalla sua obiettiva destinazione
a soddisfare esigenze durevoli nel tempo
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 20.06.2008 n. 707 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Ascensore
- Manutenzione straordinaria - Oneri di
urbanizzazione - Non sono dovuti.
Ai fini della definizione degli oneri di
urbanizzazione e del contributo sul costo di
costruzione, va qualificato come
manutenzione straordinaria, con conseguente
esonero dagli oneri, l'intervento edilizio
finalizzato all'inserimento di un ascensore,
trattandosi di un'innovazione tecnologica
compatibile con il concetto di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, co. 1,
lett. b), L. 457/1978, ora codificato a
livello locale dall'art. 27, co. 1, lett.
b), L.R. 12/2005. L'adeguamento tecnologico
(in particolare quando è finalizzato
all'eliminazione di barriere
architettoniche) costituisce, infatti, una
normale evoluzione degli edifici e non
comporta sotto il profilo giuridico alcuna
soluzione di continuità rispetto alla
condizione precedente
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 705 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Cancelli
e recinzioni - Jus excludendi alios -
Compressione - Superiori interessi pubblici
- Bilanciamento - Necessità - Motivazione -
Necessità.
L'amministrazione comunale, alla luce
dell'art. 42 Cost. e dell'art. 841 c.c., non
può comprimere -al di fuori dei casi
tassativamente previsti dalla legge- il
pieno godimento della proprietà privata e
l'esercizio delle facoltà dominicali tra le
quali rientra lo jus escludendi alios; la
posa di una cancello da parte del
proprietario non ha di per sé il fine di
imprimere all'area una destinazione diversa
da quella prevista dalle norme urbanistiche,
essendo solo diretta a far valere lo ius
excludendi alios che costituisce contenuto
tipico del diritto di proprietà: anche la
presenza di un vincolo di P.R.G. non può
incidere di per sé negativamente sulla
potestà del dominus di chiudere in qualunque
tempo il proprio fondo ai sensi dell'art.
841 c.c., la descritta facoltà è
legittimamente sacrificabile soltanto quando
ricorrono le condizioni previste
dall'ordinamento in funzione di superiori
interessi pubblici, delle quali va dato
conto nella motivazione attraverso il loro
bilanciamento con le opposte ragioni di cui
sono portatori i soggetti privati coinvolti
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 670 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Verbale
di aggiudicazione - Annullamento - Effetti -
Pronuncia costitutiva del cessato effetto -
Non necessità - Rinnovo della procedura -
Necessità - Contratto già stipulato - E'
travolto.
L'annullamento giurisdizionale del verbale
di aggiudicazione comporta che nessun
effetto può essere riconosciuto al
provvedimento invalido (ed agli atti
presupposti ad evidenza pubblica su cui era
fondato) fin dal momento del suo venire in
essere e ai diritti soggettivi dallo stesso
attribuiti in quanto sorti da un atto non
conforme alle condizioni prescritte dalla
legge per la sua operatività.
L'annullamento del verbale di
aggiudicazione, infatti, pone nel nulla
l'intero effetto-vicenda derivato
dall'aggiudicazione senza necessità di
pronunce costitutive del suo cessato effetto
o di atti di ritiro dell'amministrazione, in
conseguenza della pronunciata inefficacia
del provvedimento amministrativo ex tunc,
travolto dall'annullamento giurisdizionale.
Detto altrimenti, l'avvenuta stipula del
contratto non è di ostacolo al rinnovo della
procedura, perché il contratto stesso va
riguardato tamquam non esset, senza
necessità di promuovere un'azione ulteriore
per sentirlo dichiarare e di attendere i
tempi relativi
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 661 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Costruzione
- Nozione - Parcheggio non asfaltato -
Sussistenza.
La trasformazione di un'ampia area (5.470
mq.) in parcheggio per automezzi ricade nel
concetto di costruzione anche se il
risultato è ottenuto mediante l'uso di
ghiaia e materiale di risulta e non
attraverso l'asfaltatura. Il minor impatto
del primo metodo e la più agevole
reversibilità della trasformazione del suolo
non cancellano né la funzione stabile e
duratura della nuova destinazione
urbanistica né l'effettiva e completa
sottrazione dell'area alla precedente
destinazione agricola
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 650 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Aspettativa
per motivi di famiglia - Nozione -
Continuatività - Non è necessaria.
L'aspettativa per motivi di famiglia è
delineata dall'art. 69 DPR 3/1957 come un
istituto al quale i dipendenti possono
attingere per avere del tempo a disposizione
da dedicare alla cura dei familiari. La
concessione dell'aspettativa ha natura
discrezionale, in quanto l'amministrazione
può dare priorità alle esigenze di servizio
e negare o differire il beneficio oppure
graduarlo nella durata in modo da renderlo
compatibile con l'attività istituzionale. Al
di fuori di questi limiti l'aspettativa è
però rimessa alle scelte dei dipendenti, i
quali si basano sulle esigenze familiari e
sulla previsione della compatibilità tra
queste e le diverse forme dell'attività di
servizio. Non vi sono quindi ragioni per
ritenere che l'aspettativa debba svolgersi
in modo continuativo fino alla ripresa
dell'attività didattica. Salva la
possibilità per gli accordi collettivi di
stabilire diverse modalità di calcolo della
durata (peraltro nel presente giudizio non
sono richiamate norme di origine
contrattuale) occorre applicare l'istituto
dell'aspettativa secondo i principi
desumibili dall'art. 69 del DPR 3/1957,
ossia rimettendo ai dipendenti la scelta
delle giornate di aspettativa una volta
accertato che negli stessi periodi non vi
sono concomitanti e prevalenti esigenze di
servizio
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 16.06.2008 n. 649 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Localizzazione opera - Potere
discrezionale - Necessità motivazione -
Limite.
La localizzazione di un'opera, quale ad
esempio un impianto industriale, attiene
senz'altro al merito delle scelte
amministrative in materia urbanistica, per
sua natura non censurabile se non nei limiti
in cui la scelta risulta essere affetta da
incongruenze tali da apparire viziata per
eccesso di potere: circostanza che deve
essere esclusa nel caso in cui si tratti di
ampliamento di una struttura adibita alla
medesima utilizzazione e, quindi di per sé
razionalmente previsto in aderenza
all'impianto esistente, anche in assenza di
una particolare motivazione
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 11.06.2008 n. 1966 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
1. Appalti pubblici - Direttive
comunitarie - Principi generali.
2. Appalti pubblici - Conferimento incarico
- Redazione piano di illuminazione.
1.
Anche se il valore di un appalto oggetto di
una gara non raggiunge la soglia di
applicazione delle direttive comunitarie, le
autorità aggiudicatrici che stipulano un
appalto sono comunque tenute al rispetto dei
principi generali del diritto comunitario
come il principio di parità di trattamento e
l'obbligo di trasparenza che ne discende.
2.
La scelta del candidato doveva essere
accompagnata da una congrua motivazione in
relazione agli specifici criteri di
valutazione qualitativa. Pertanto a vistosa
carenza di motivazione inficia la validità
del provvedimento di determinazione del
responsabile impugnato
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 10.06.2008 n. 1962 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Imprenditore
agricolo - Esenzione oneri di concessione -
Strettamente personale - Eredi -
Intrasmissibilità.
Il regime di favore collegato alla posizione
di imprenditore agricolo a titolo principale
è strettamente personale e non si trasmette
agli eredi se questi ultimi non siano a loro
volta imprenditori agricoli allo stesso
titolo. L'esenzione dagli oneri di
concessione ha il proprio fondamento nella
presenza di un'azienda agricola per una
durata minima di 10 anni. Entro questo
limite temporale la normativa sopra
richiamata impone che l'uso residenziale
dell'edificio sia strumentale allo
svolgimento di attività agricola
professionale, e dunque i soggetti che a
qualunque titolo si succedono nella
proprietà del bene devono garantire questa
condizione. Se il nuovo proprietario non è
in grado di assicurare la continuità del
suddetto collegamento tra l'edificio e
l'attività agricola professionale si
riespandono le esigenze di natura
urbanistica che richiedono un bilanciamento
in termini economici tra l'utilità derivante
dall'edificazione e il peso che il nuovo
edificio aggiunge al territorio
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 03.06.2008 n. 595 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Distanze
tra edifici agricoli e zone residenziali o
produttive - Limiti - Proporzionalità della
distanza minima - Derogabilità in concreto.
Il potere di fissare delle distanze tra gli
edifici agricoli e le zone produttive o
residenziali (espressamente previsto
dall'art. 1, co. 3, L.R. 93/1980 ma non
riprodotto nella LR 12/2005) soddisfa
l'interesse pubblico alla creazione di un
filtro verde vicino alle infrastrutture
agricole ma è sottoposto a un duplice
limite, quello della proporzionalità della
distanza minima rispetto all'impatto di tali
infrastrutture e quello della derogabilità
della misura sulla base di valutazioni
legate alla situazione concreta. Pertanto
una disposizione delle NTA non può essere
intesa come un ostacolo assoluto al rilascio
di un permesso di costruire ma come una
misura di riferimento da mettere in
relazione da un lato con le indicazioni di
natura ambientale del PTCP e dall'altro con
il contenuto specifico del progetto
presentato dal privato
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 03.06.2008 n. 594 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Sulla
legittimità di affidamento di un incarico
esterno ad un dipendente comunale.
E’ legittimo il
conferimento da parte dell'amministrazione
comunale dell’incarico di direzione lavori e
simili a tecnici appartenenti all'ufficio
tecnico dell'ente stesso (TAR
Veneto, Sez. I,
sentenza 23.04.2008 n. 3011 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI: Sulla
necessaria cauzione provvisoria da parte di
un R.T.I..
E' legittima
l'esclusione da una gara di appalto di un
costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese che ha presentato la polizza
fideiussoria necessaria per la cauzione
provvisoria -in base all’art 75 del Codice
De Lise- intestata solo alla impresa
capogruppo e mandataria e non anche a tutte
le imprese che intendono raggrupparsi.
Infatti, la necessità dell’intestazione
della polizza fideiussoria anche alle
imprese mandanti scaturisce dall'esigenza di
coprire i rischi relativi ai casi in cui
l'inadempimento sia riconducibile a queste
ultime e, conseguentemente, dall’esigenza di
evitare che la stazione appaltante si trovi
priva di adeguata garanzia nell'ipotesi in
cui la violazione degli obblighi connessi
alla partecipazione alla gara -ivi compresa
la sottoscrizione del contratto- sia
addebitabile ad una o più imprese mandanti.
Pertanto, il difetto di garanzia di queste
ultime determina l'esclusione dalla gara
anche in assenza di un'espressa previsione
di esclusione, atteso che la prestazione di
idonea cauzione provvisoria è da
considerarsi adempimento essenziale
(TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I,
sentenza 21.04.2008 n. 252 -
link a www.altalex.com). |
URBANISTICA: Piani
di recupero: quali limiti alle vicende
modificative?
Il piano di
recupero è notoriamente, sotto il profilo
giuridico, uno strumento urbanistico
sostanzialmente attuativo delle scelte
urbanistiche primarie contenute nel piano
regolatore generale ed è, quindi,
equivalente al piano particolareggiato, così
che in sede di sua modifica non possono
essere introdotti, logicamente oltre che
giuridicamente, vincoli nuovi ed ulteriori
rispetto a quelli esistenti nello strumento
urbanistico generale in vigore, neppure
quanto tale modifica trovi la sua
giustificazione in una richiesta del
privato.
In via generale, gli interessi ambientali,
storici e culturali ben possono confluire
nella disciplina urbanistica in quanto
effettivamente e direttamente incidenti sul
territorio e –in virtù del potere
dell’amministrazione comunale di valutare in
sede di esercizio della funzione urbanistica
anche tali rilevanti interessi storico–
possono perciò trovare adeguata sistemazione
e tutela nello strumento urbanistico
generale; tuttavia, detti interessi debbono
essere rintracciabili nello strumento
urbanistico generale e non possono essere,
quindi, invocati in sede di esame della
richiesta di variazione (non essenziale) di
un piano di recupero
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 05.03.2008 n. 922 -
link a www.altalex.com). |
COMPETENZE PROFESSIONALI: Il
Geometra non può firmare Piani Attuativi.
Le disposizioni contenute nel R.D.
11.02.1929 n. 274 stabiliscono che il
Geometra ha, per quanto concerne la
progettazione, direzione e vigilanza in
materia edilizia, competenza per “costruzioni
rurali e di edifici di uso d’industrie
agricole, di limitata importanza, di
struttura ordinaria, comprese piccole
costruzioni accessorie in cemento armato che
non richiedono particolari operazioni di
calcolo...”, nonché per “modeste
costruzioni civili”.
La giurisprudenza ha precisato, in
proposito, che le indicate attività
professionali non possono che restare
limitate alle specifiche previsioni
normative, che non implicano alcuna
possibilità di estensione, anche in
considerazione di motivi di ordine pubblico
e di tutela della sicurezza collettiva. E’
stato affermato, più in particolare, che
resta preclusa al Geometra la realizzazione
di un complesso di opere che richieda una
visione di insieme, che ponga problemi di
carattere organizzatorio (Cons. St., Sez. V,
n. 25 del 13.01.1999; n. 3 del 03.01.1992).
E’ facile osservare come nelle disposizioni
su citate non sia ravvisabile alcuna
indicazione che faccia riferimento a
strumenti di programmazione urbanistica,
mentre è pacifico che la redazione di un
piano di lottizzazione costituisce attività
che chiaramente richiede una competenza
programmatoria in tale settore, anche se si
limita l’attività a opere di modesta entità,
e nonostante che la stessa sia posta in
attuazione delle previsioni dello strumento
urbanistico generale.
In effetti, come già affermato da questa
Sezione, la redazione di un tale strumento
concerne indubbiamente la realizzazione di
un complesso di opere che richiede una
visione di insieme e pone problemi di
carattere programmatorio che indubbiamente
postulano valutazioni complessive che non
rientrano nella competenza professionale del
Geometra, così come definita dall’art. 16
del r.d. 11.02.1929 n. 274 (Cons. St., Sez.
IV, n. 765 del 09.11.1989) (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 03.09.2001 n. 4620 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|