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dossier CONSIGLIERI COMUNALI |
ATTI AMMINISTRATIVI: Sull'impugnazione
degli atti da parte del Consigliere Comunale.
La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare dinanzi al g.a.
le deliberazioni dello stesso Consiglio comunale non può ritenersi
astrattamente limitata ai soli casi in cui vengano formalmente in
rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio e quindi
su un diritto spettante alla persona investita della carica di
consigliere ma anche con riferimento all'impugnazione di delibere
destinate ad avere ricadute particolarmente significative non solo sulla
consistenza patrimoniale dell’ente territoriale ma anche sulla storia e
sulle radici culturali dell’intera comunità in esso rappresentata; in
tal caso, infatti, non viene contestato il contenuto intrinseco della
predetta deliberazione, ma la mancata conoscenza di documenti
essenziali, anche di natura endoprocedimentale, ai fini della compiuta
consapevolezza della proposta su cui il consigliere si accinge ad
esprimere il suo voto: consapevolezza la cui mancanza condiziona
negativamente le prerogative del soggetto chiamato ad approvarla.
Nel caso di specie è documentato in atti, e non è contestato, che il
ricorrente abbia ricevuto la documentazione richiesta soltanto il giorno
stesso dell’adunanza del Consiglio comunale, così disponendo di poche
ore, o addirittura, di pochi minuti per prendere visione di atti di
cospicua rilevanza e di difficile complessiva ricostruibilità.
Il rispetto dei tempi regolamentari in punto di messa a disposizione dei
documenti afferenti agli argomenti posti all’ordine del giorno, che
assume particolare pregnanza in vista di deliberazioni destinate ad
incidere pesantemente sull’assetto storico–culturale e patrimoniale
della comunità territoriale, come nel caso degli atti di disposizione in
discorso, si atteggia quale requisito essenziale ed imprescindibile ai
fini del rispetto delle prerogative dei componenti dell’organo deputato
istituzionalmente ad operare il controllo sull’operato dell’esecutivo
comunale. Diversamente opinando si finisce con lo snaturare la funzione
del consigliere comunale relegandola a quella di acritico e ignaro
ratificatore di decisioni assunte aliunde così svuotando di contenuto il
suo ruolo istituzionale e riducendolo ad un vuoto simulacro.
Non ignora il Collegio che siffatto principio può essere strumentalmente
e distorsivamente invocato a fini meramente ostruzionistici: tuttavia la
pur consapevole previsione di siffatta possibilità, comunque
suscettibile di adeguati correttivi, non può esimere dal predicare il
rispetto di regole di condotta poste a presidio della legalità
dell’azione amministrativa nel suo complesso (TAR Puglia-Bari, Sez.
I,
sentenza 10.07.2008 n. 1724). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
I Consiglieri Comunali non possono richiedere copia dei tabulati
telefonici.
Questo Consiglio ha chiarito che:
a) il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto
le competenze amministrative del Consiglio comunale ma, essendo riferito
all’espletamento del mandato, investe l’esercizio del munus di cui egli
è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una
compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato
dell’Amministrazione comunale (Sez. V, 21.02.1994, n. 119);
b) il consigliere che esercita tale diritto non è tenuto a specificare i
motivi della richiesta “né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo
per richiederli perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero
arbitri di stabilire l’estensione del controllo sul loro operato” (Sez.
V, 07.05.1996, n. 528);
c) le due norme citate, infine, “si integrano a vicenda nell’intento di
assicurare ai consiglieri comunali la possibilità di prendere visione
dei provvedimenti adottati dall’ente e degli atti preparatori in essi
richiamati nonché di avere dall’ente tutte le informazioni che siano
utili all’espletamento del mandato, senza alcuna limitazione derivante
dalla loro natura riservata, dal momento che essi pure sono vincolati
all’osservanza del segreto nei casi specificati dalla legge.
Tale facoltà va ora integrata con le disposizioni sul diritto di accesso
recate dal capo quinto della legge n. 241/1990, in cui è prevista
espressamente la possibilità di ottenere copia dei documenti” (Sez. V,
20.02.2000, n. 940; cfr. anche Sez. V, 06.12.1999, n. 2045).
Su tale normativa si è anche pronunciato il Garante per la protezione
dei dati personali (il 20.05.1998) affermando, in particolare, che:
a) la legge n. 675 del 1996 non ha apportato modifiche al citato
articolo 31, comma 5, della legge n. 142 del 1990, “in quanto il
principio di trasparenza affermato da tale disposizione è compatibile
con le nuove norme in materia di protezione dei dati personali (art. 43,
comma 2)”, e dovendosi considerare il suddetto articolo 31 “una delle
disposizioni che secondo l’articolo 27 della legge n. 675 del 1996
permettono di trattare dati ed informazioni per il perseguimento di
finalità istituzionali”;
b) tale generale diritto di accesso del consigliere comunale, da
esercitarsi riguardo ai dati effettivamente utili per l’esercizio del
mandato e ai fini di questo, deve essere coordinato con altre norme
vigenti, come quelle che tutelano il segreto delle indagini penali o la
segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, nonché
rispettando il dovere di segreto “nei casi espressamente determinati
dalla legge”, e “i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi
ad esempio all’art. 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996, che vieta,
salvo casi specifici, la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute)”.
Secondo la normativa dunque al consigliere comunale spetta una “ampia e
qualificata posizione di pretesa all’informazione ratione officii” (C.
di S. Sez. V, 08.09.1994, n. 976), rispetto alla quale non gli sono
opponibili profili di riservatezza a condizione che i documenti e le
informazioni richiesti siano pertinenti all’esercizio del mandato (non
essendo altrimenti utili per il suo espletamento), e che egli se ne
avvalga a tale fine, e fermi restando gli obblighi di tutela del segreto
e i divieti di divulgazione di dati personali stabiliti dalla normativa.
Per documenti e informazioni pertinenti all’esercizio del mandato si
devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia
dell’attività dell’Amministrazione, anche riguardo alla sua coerenza con
l’indirizzo politico amministrativo approvato, e perciò i documenti
recanti notizie e dati sull’andamento dell’attività amministrativa che
l’Amministrazione abbia formato o comunque debba detenere. Rientrano fra
questi, in primo luogo e di conseguenza, quelli relativi a posizioni e
fatti riguardanti rapporti attivati dall’Amministrazione con altri
soggetti per lo svolgimento della sua attività.
Non possono essere richiesti all’Amministrazione, da parte dei
Consiglieri Comunali, i tabulati telefonici poiché, prescindendo in
questa sede da ogni altro profilo, si tratta in ogni caso di documenti
non formati né detenuti dall’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 26.09.2000 n. 5109 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier SCOMPUTO OO.UU. |
EDILIZIA PRIVATA:
Una volta sottoscritta la convenzione urbanistica, il
convenzionato non può eccepire che le opere di urbanizzazione da
realizzare sono di importo maggiore rispetto a quanto dovuto per oo.uu.1^
e oo.uu.2^.
Nel sistema risultante dal combinato disposto dell’art. 28, quarto comma
n. 1), della legge 17.08.1942, n. 1150 e dagli artt. 3 e 5 della legge
28.01.1977, n. 10, non è rinvenibile un principio che dia titolo al
soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di
non corrispondere al medesimo (in denaro, in aree cedute o in opere di
urbanizzazione realizzate), beni di valore complessivamente superiore a
quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi
dell’art. 10 della legge n. 10 del 1977 (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
10.06.1998, n. 807, con riferimento a convenzione di lottizzazione; Tar
Lombardia, Milano, 10.05.2000, n. 3180; id. 25.06.2001, n. 4523) e,
conseguentemente, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad
eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla
rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente
gli oneri di urbanizzazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10.01.2003,
n. 33)
(TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 25.07.2005 n. 784 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
possibilità di scomputo, o meno, degli oneri di urbanizzazione.
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione si deve osservare che la
possibilità di sostituire le somme dovute a tale titolo con la
realizzazione diretta delle opere (ndr: di urbanizzazione)
costituisce una facoltà per il titolare della concessione (ora permesso
di costruire) che deve essere peraltro accettata dall’amministrazione: è
infatti solo con la stipula di apposito atto convenzionale che vengono
determinate esattamente le opere di urbanizzazione che il privato si
impegna a realizzare con la conseguente esatta determinazione degli
eventuali altri oneri concessori monetari dovuti.
In mancanza di tale accordo viceversa il soggetto che ha ottenuto il
rilascio di una concessione edilizia è tenuto al pagamento integrale
degli oneri concessori (correlati all’urbanizzazione ed al costo di
costruzione)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 13.09.2004 n. 11949 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla possibilità in capo al concessionario di scomputare, o meno,
la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Il soggetto interessato può –previa convenzione con il Comune (ovvero
–come prescrive l’art. 11, comma 1 della legge 28.01.1977, n. 10, ora
sostituito dall’art. 16 del T.U., emanato con D.P.R. n. 380/2001– “con
le modalità e le garanzie stabilite dal Comune”)– realizzare in tutto o
in parte le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, a
scomputo dei relativi oneri; quando anche, tuttavia, modalità e garanzie
non siano state previamente concordate con il Comune stesso, la
prevalente giurisprudenza ritiene che il concessionario abbia diritto
allo scomputo, previa valutazione comunale della entità e della
effettiva utilizzazione delle opere realizzate, ovvero della idoneità
delle medesime a soddisfare le necessità del nuovo insediamento (in tal
senso cfr. Cons. St., sez. V, 26.06.1994, n. 716; Cons. St., sez. IV,
07.06.1977, n. 578; Cons. Giust. Amm. Sic., 30.06.1995, n. 245; TAR
Calabria, Catanzaro, 24.07.1997, n. 526 e 24.10.1996, n. 797; TAR
Toscana, 21.10.1985, n. 849; TAR Lombardia, Milano, 02.10.1982, n. 924).
Il diritto sopra enunciato, dunque, non implica una pretesa
indiscriminata allo scomputo del valore di qualsiasi opera di
urbanizzazione, volontariamente eseguita dal concessionario al di fuori
di un preventivo accordo con il Comune, ma esclude che il medesimo
Comune possa –senza adeguata motivazione e con oggettivo, indebito
arricchimento– porre a servizio della collettività e dello stesso
concessionario opere da quest’ultimo eseguite, senza che il relativo
valore venga scomputato dalla prestazione patrimoniale imposta, di tipo
causale -ovvero, finalizzata appunto alla predisposizione di
infrastrutture- corrispondente agli oneri di urbanizzazione (cfr., per
il principio, Cons. St., sez. V, n. 716/1994 cit. e 29.09.1999, n. 1209;
TAR Emilia Romagna, Parma, 07.04.1998, n. 149 e TAR E.R., Bologna,
13.11.1986, n. 597; TAR Veneto, 26.06.1993, n. 522; TAR Lombardia,
Milano, 20.05.1998, n. 1036; TAR Marche, 28.04.1995, n. 182)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza
22.07.2003 n. 6570
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
UTILITA' |
AMBIENTE-ECOLOGIA: AA.VV.,
Le ultime
modifiche al Testo Unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006)
(link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
AA.VV.,
Il codice dei
beni culturali e del paesaggio, pianificazione territoriale e nuovi
condoni
(link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Ramacci,
Prime note
sul nuovo condono edilizio (del 2004) e "recupero" degli indirizzi
giurisprudenziali
(link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: G.
Noviello - R. Rossi - V. Triggiani,
Disciplina
urbanistica: procedure autorizzative, controlli ed impianto
sanzionatorio alla luce del T.U. d.p.r. 380/2001
(link a www.lexambiente.it). |
G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L. (e
anteprima) |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 31 del 29.07.2008, "Direzione
Centrale Programmazione Integrata - Approvazione degli schemi di
dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della d.g.r. del 02.04.2008 n. 6919 «Semplificazione amministrativa in attuazione della
l.r. 02.02.2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione dei procedimenti ed
eliminazione di certificati per l'avvio di attività economiche - 2°
provvedimento»" (decreto
D.C. 16.07.2008 n. 7813
- link
a www.infopoint.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Spina,
Ancora novità sul tema dell'installazione e della sicurezza degli
impianti - Il decreto legge 112/2008 abolisce l'articolo 13
del decreto ministeriale n. 37/2008, che prevedeva l'obbligo di
regolamentare contrattualmente la garanzia dell'alienante sulla
conformità degli impianti
(link a www.filodiritto.com). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI: E’
legittima la scelta della p.a. in una gara per l’affidamento di servizi
assicurativi di inserire la c.d. "clausola broker" in quanto rispettosa
dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza,.
Sulla necessità della prova di resistenza nel caso di impugnazione di
una clausola del bando inibitoria della partecipazione alla gara.
L’amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della
gara d’appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la
platea dei concorrenti per consentire la partecipazione alla gara stessa
di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al
possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte
in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente
limitativa della concorrenza, specie se destinata a predeterminare, in
linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti.
L'amministrazione appaltante, invero, nel bando di gara può autolimitare
il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite
clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di
requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e
più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e
ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e
congruità a fronte dello scopo perseguito. Pertanto, nel caso di specie,
relativo ad una procedura aperta per l’affidamento di servizi
assicurativi, la scelta dell'Amministrazione di inserire la c.d.
"clausola broker", costituente una vera e propria barriera alla
partecipazione a procedure consimili da parte di un mero agente
assicurativo, è pienamente rispettosa dei limiti funzionali della
logicità e ragionevolezza, della sua pertinenza e congruità a fronte
dello scopo perseguito e dell'assenza di contraddittorietà interna, e
non arreca alcun pregiudizio ai principi di imparzialità e di par
condicio, in quanto non restringe, oltre lo stretto indispensabile ed
oltre le esigenze organizzative dettate dalla specificità del servizio
(si tratta di gara di rilevanza nazionale, per l’espletamento
pluriennale di servizi assicurativi, e di importo considerevole), la
platea dei potenziali concorrenti, ampio essendo il ventaglio delle
Compagnie assicurative in grado di partecipare direttamente alla gara.
Allorché un bando di gara rechi una clausola direttamente inibitoria
della partecipazione, lo stesso può essere impugnato senza neppure dare
corso all’impugnativa della successiva aggiudicazione, ma, non di meno,
il ricorrente deve, in tal caso, quanto meno affermare di essere in
possesso degli altri requisiti di partecipazione per cui –eliminata, a
seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso, la clausola preclusiva
della partecipazione in concreto impugnata- difettando ogni
dimostrazione o anche semplice affermazione in tal senso, manca la
necessaria prova di resistenza che deve accompagnare la proposizione del
gravame
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 23.07.2008 n. 3655 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sull'inedificabilità
assoluta, non derogabile, nella fascia di rispetto cimiteriale.
L’art. 338 del r.d. 1265/34 (t.u. delle leggi sanitarie) prevede il
divieto di costruire intorno ai cimiteri edifici entro il raggio di 200
mt., disponendo che il contravventore debba demolire l’edificio o la
parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti d’ufficio in caso di
inadempienza.
Trattasi di divieto assoluto, come più volte ha avuto modo di affermare
la giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come il vincolo di
inedificabilità in questione abbia finalità non solo urbanistico
edilizie, ma anche di tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica (CdS
Sez. IV n. 4259/2007; n. 1185/2007). Va puntualizzato che è
assolutamente consolidata la giurisprudenza del CdS nell’affermare che
il vincolo in questione non consenta l’allocazione sia di edifici che di
opere incompatibili col vincolo medesimo in considerazione dei
molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende
tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico
sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i
luoghi destinati all’inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di
un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Anche la
giurisprudenza della Cassazione si espressa in termini analoghi a quelli
sopra riferiti, ravvisando nel vincolo cimiteriale un caso tipico di
inedificabilità legale, vale a dire inderogabile divieto di qualsivoglia
interevento modificativo dello stato dei luoghi, fatta eccezione per
l’esercizio dell’agricoltura e per l’eventuale ampliamento delle
strutture cimiteriali preesistenti (Cass. Civ. Sez. I 23.06.2004 n.
11669).
In conseguente applicazione dei principi dianzi riportati, è costante
poi l’orientamento degli organi della giustizia amministrativa (ex
multis CdS sez. IV, 12.03.2007 n. 1185) per cui, qualora realizzato
nell’area in questione un manufatto abusivo, viene precluso il rilascio
della concessione in sanatoria, senza necessità di compiere ulteriori
accertamenti in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i
valori tutelati dal vincolo
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 23.07.2008 n. 1836 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Non
è necessaria una stretta corrispondenza tra le attività indicate dalla
società sull'atto costitutivo e quelle oggetto di contratti pubblici, in
quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio
o di fornitura richiesto.
Il procedimento per la scelta del privato contraente, da parte delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, deve mirare
alla selezione dell'impresa che, in un giudizio condotto sulla scorta
dei requisiti posseduti e di altri prefissati elementi di valutazione,
appaia quella in grado di assicurare il miglior risultato per la parte
appaltante. Ancorare, perciò, l'esito di una tale scelta ad un
adempimento formale desunto da una non univoca disposizione della legge
o del bando, significherebbe sacrificare quello scopo ad una infruttuosa
applicazione di regole formali ed incoerenti con lo scopo prefissato. Il
che, in altri termini, vuol dire come non sia necessaria una stretta
corrispondenza, sul piano terminologico, tra le attività indicate dalla
società sull'atto costitutivo e quelle oggetto di contratti pubblici, in
quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio
o di fornitura richiesto.
Nel caso di specie, quantomeno in astratto, i servizi richiesti
dall'amministrazione, che sotto il profilo materiale si riducono alla
fornitura, installazione e manutenzione di tabelloni per la pubblicità
elettorale, possono rientrare nell'oggetto sociale dichiarato
dall'impresa, che non solo prevede l’allestimento di seggi elettorali,
nel cui ambito rientrano anche i tabelloni per l’affissione delle liste,
ma anche la lavorazione di legno ed alluminio. Per cui spettava alla
ricorrente di chiarire, con una puntuale esternazione delle regioni
poste a sostegno della propria tesi, in cosa concretamente consistesse
l'asserita incompatibilità
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 23.06.2008 n. 3094 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
dossier SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
prevalenza del procedimento sportello unico sulla normativa regionale.
La specifica disciplina sul procedimento previsto dall’art. 5 del d.p.r.
n. 447 del 1998 prevale sulle disposizioni della legge regionale, sulle
modalità di pubblicazione della delibera riguardante la variante del
piano regolatore.
Infatti, il medesimo art. 5 ha disciplinato un procedimento semplificato
volto alla più rapida produzione degli effetti, con una finalità
acceleratoria che non consente la congiunta applicazione delle norme
derogatorie (di cui al d.P.R. n. 447 del 1998) e di quelle
ordinariamente previste dalla legislazione regionale per le varianti
agli strumenti urbanistici.
Del resto, neppure si può ritenere che i termini da rispettare, per
l’adozione di una variante in sede di Conferenza di servizi, in ordine
alle modalità di pubblicazione siano cumulativamente quello di 45
giorni, previsto dalla legge regionale, e quello di 20 giorni, previsto
per la pubblicazione dell’avviso di convocazione della conferenza dei
servizi
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 07.04.2008 n. 1496 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sullo
sportello unico delle attività produttive.
L’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, dispone che ove il progetto sia
in contrasto (come è palese nel caso di specie) con lo strumento
urbanistico, ma sia conforme con la normativa ambientale, sanitaria e di
sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento possa convocare
una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, che
costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico e sulle
quali si pronuncia il consiglio comunale.
Ora, questo Tribunale con sentenza
20.05.2004, n. 453, ha già avuto modo di interpretare tale normativa, ed
ha in merito chiarito, per la parte che qui interessa, che nell’ipotesi
di ampliamento di un insediamento produttivo, ove il progetto presentato
sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una
sua variazione, il responsabile del procedimento, in base al disposto
degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447, recante il regolamento
per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti
produttivi, può convocare una conferenza di servizi per la variazione
dello strumento urbanistico; tale necessità di variare lo strumento
urbanistico non deve però contenere una specifica motivazione in ordine
alla insufficienza di altre aree disponibili nella zona, ma deve essere
valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della
circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un
insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare
all’ampliamento della relativa attività non può essere rinvenuta
altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto
collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare.
Tale D.P.R. 20.10.1998 n. 447 esprime, invero, un “favor” verso la
realizzazione, la ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli impianti
industriali ed a tale scopo ha delineato un procedimento semplificato
-che si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di
servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione
di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si
pronuncia "definitivamente"- per giungere alla rapida realizzazione di
tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici in vigore, purché lo strumento urbanistico non individui
aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste
siano insufficienti in relazione al progetto presentato (cfr., da
ultimo, Cons. St., sez. IV, 11.01.2007 n. 1644).
Questo Tribunale con sentenza 01.09.2004, n. 772, ha, inoltre, già
chiarito che l’esito della Conferenza dei Servizi che costituisce –ai
sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447– proposta di
variante dello strumento urbanistico su cui è chiamato a pronunciarsi
definitivamente il Consiglio comunale, poiché fa salva la fase
partecipativa, prescrivendo che debba tenersi conto delle osservazioni,
proposte ed opposizioni formulate dagli interessati, deve essere
pubblicato non per trenta giorni, ma per quarantacinque giorni
consecutivi così come prescritto dall’art. 10, comma 1, della l. Regione
Abruzzo 12.04.1983, n. 18.
Mentre è stato ulteriormente chiarito che tale proposta di variazione
della strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è
certamente vincolante per il consiglio comunale, il quale deve
autonomamente valutare se aderire o meno a tale proposta (da ultimo,
Cons. St. sez. IV, 19.10.2007 n. 5471), in quanto la determinazione
della Conferenza dei servizi rappresenta un peculiare atto di impulso
(proposta) dell’autonomo procedimento (di natura esclusivamente
urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore,
rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell’ente locale
In definitiva, la natura e gli effetti della variante al P.R.G. prevista
per la realizzazione di insediamenti produttivi dall’art. 5 del D.P.R.
n. 447/1998, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, sono identici a
quelli della variante urbanistica ordinaria: ambedue sono cioè destinate
ad incidere sull’assetto del territorio, dettando una disciplina nuova e
diversa da quella in vigore. La differenza radicale riguarda la modalità
specifica di inizio del procedimento di variazione dello strumento
urbanistico: nel caso dell’art. 5 citato, la proposta di variazione è
collegata alla presentazione, da parte di un privato, di un progetto che
ottenga il parere favorevole della conferenza dei servizi, appositamente
convocata; nell’ipotesi ordinaria, la proposta di variazione dello
strumento urbanistico è affidata alla iniziativa della Amministrazione
comunale. Nell’ambito di tale procedimento il Consiglio comunale ha,
pertanto, la piena titolarità del potere di valutare la proposta di
variante, esprimendosi con adeguata motivazione (Cons. St, sez. VI,
sentenza 25.06.2007 n. 3593).
Con la predetta sentenza n. 772 questa Sezione ha, inoltre, precisato
che la variazione dello strumento urbanistico che sia stata proposta in
applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, non deve
corrispondere a sopravvenute esigenze generali di carattere urbanistico,
bensì a particolari esigenze di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, anche laddove
la variante riguardi una sola area per un singolo impianto; né occorre
che la relativa deliberazione di variante di detto strumento si dia
carico di adeguatamente esternare le ragioni che inducano il consiglio
comunale a variare la destinazione dell’area oggetto d’intervento, ben
potendo tali ragioni rinvenirsi nella conforme proposta scaturita dalla
conferenza dei servizi.
In estrema sintesi, deve rilevarsi che, nel disporre la variazione dello
strumento urbanistico in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998,
n. 447, ove si tratti di insediare un nuovo impianto produttivo occorre
verificare se nel Comune vi siano o meno altre aree sufficienti, mentre
ove si tratti di ampliare un impianto produttivo esistente non occorre
tale verifica, in quanto l’ampliamento deve evidentemente trovarsi in
stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale
da ampliare. Peraltro -come questa stessa Sezione ha ulteriormente
chiarito con sentenza 04.11.2004, n. 878- la variazione della
destinazione urbanistica dell’area, in quanto atto discrezionale di
specifica competenza del consiglio comunale, deve essere sorretta da una
adeguata motivazione, che può, peraltro, rinvenirsi anche negli atti del
procedimento ed, in particolare, nella conforme proposta scaturita dalla
conferenza dei servizi
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.11.2007 n. 875 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
convocazione della conferenza dei servizi dello sportello unico.
L’art. 5 del dPR n. 447/1998, non consente di ipotizzare, a fronte della
richiesta del privato di realizzare o ampliare, ristrutturare o
riconvertire un impianto industriale, alcuna abdicazione del Comune
dalla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere
l’approvazione della variante pressoché obbligatoria (C.d.S. sez. IV n.
2170/2006).
Ed invero, il responsabile del procedimento, “può” e non “deve”
convocare la conferenza di servizi mediante la quale si addiviene a
detta adozione (TAR Lombardia-Milano n. 3819 - 26.09.2002).
Devono in ogni caso sussistere le condizioni previste dallo stesso art.
5 citato perché si possa procedere alla Conferenza di servizi tra le
quali v’è senz’altro, per esplicita previsione della norma in esame,
l’assenza di localizzazione degli impianti produttivi nel territorio del
Comune.
L’obiettivo delle innovative disposizioni all’esame è stato quello di
incentivare e facilitare l’attività produttiva in un momento in cui essa
è attraversata da una crisi di competitività, ma non già quello di
sacrificare a tale esigenza anche i “valori” e gli obiettivi della
pianificazione urbanistica vigente
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.06.2007 n. 3772 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sull'ampliamento
di un capannone esistente in variante al P.R.G..
Considerato che la variante urbanistica semplificata, contemplata
dall'art. 5 del dpr 20.10.1998 n. 447, è istituto del tutto eccezionale
e derogatorio, con la conseguente necessità di interpretazione
restrittiva della norma stessa, la possibilità di prescindere,
nell’ipotesi di ampliamento di un preesistente impianto produttivo,
dalla verifica se lo strumento urbanistico generale comunale individui o
meno aree (adeguate) destinate alla tipologia di impianto produttivo da
realizzare, deve essere ragionevolmente limitata (in forza dei consueti
ortodossi canoni ermeneutici) ai soli casi in cui l’impianto principale
da ampliare sia già operante nella medesima tipologia produttiva, e
(quindi) con la preesistenza in loco dei corrispondenti standards
urbanistici speciali, cioè delle aree destinate a servizi di pubblica
utilità in misura rapportata a quella delle aree già destinate alla
peculiare attività produttiva.
In altri termini, alle sole fattispecie nelle quali non si determini
soluzione di continuità nel ciclo produttivo dell’immobile
(TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 27.06.2007 n. 2594 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
conferenza dei servizi dello sportello unico per le attività produttive.
Il concetto di inidoneità di un’area, in relazione al progetto
presentato, non coincide però con quello di insufficienza delle aree
destinate all’insediamento dell’impianto produttivo, di cui al comma 1
del DPR n. 447/1998. Il primo implica un accertamento concreto della
realizzabilità di un progetto in una determinata area produttiva, mentre
il secondo richiede una verifica delle aree che lo strumento urbanistico
individua come destinate all’insediamento di impianti produttivi, che,
qualora dovessero risultare insufficienti, legittimano la convocazione
della conferenza dei servizi.
Il responsabile del procedimento deve, quindi, procedere alla
convocazione della conferenza dei servizi dopo avere motivatamente
riscontrato la presenza del secondo presupposto di cui al comma 1
dell’art. 5 del DPR n. 447/1998, il cui accertamento non può essere
fatto con riferimento al progetto presentato (come avvenuto nella
specie), ma assumendo come parametro lo strumento urbanistico e le
relative destinazioni
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 25.06.2007 n. 3593 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sul
significato dell’espressione aree "insufficienti rispetto al progetto
presentato" contenuta nel comma 2,
dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998.
L'art. 5 del DPR n. 440/2000 dispone che qualora venga presentato un
progetto per una nuova attività produttiva in contrasto con il piano
regolatore, il responsabile del procedimento è tenuto a rigettare
l’istanza (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 447/1998).
L’art. 5, oltre al rigetto, che costituisce l’ipotesi ordinaria, prevede
anche l’ipotesi eccezionale, che consiste nell’avviare le procedure per
la formazione di una variante urbanistica, conseguente all’approvazione
del progetto, con decisione da assumere mediante l’indizione di una
conferenza di servizi.
Questa ipotesi essendo eccezionale e di natura derogatoria alle
procedure ordinarie non ammette applicazioni estensive o analogiche,
richiedendo peraltro una adeguata motivazione.
Pertanto il ricorso a tale procedura è ammesso solo alle tassative
condizioni previste dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447/1998, che
sono le seguenti:
1) il progetto presentato deve essere conforme alle norme ambientali,
sanitarie e di sicurezza del lavoro;
2) lo strumento urbanistico:
A. deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare
all’insediamento di impianti produttivi, con classificazione di zona
idonea al tipo di richiesta presentata;
B. oppure le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono
risultare insufficienti in relazione al progetto presentato;
3) della conferenza deve essere dato pubblico avviso in quanto ogni
soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa
derivare pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto, deve poter
intervenire alla conferenza dei servizi presentando osservazioni che la
conferenza è tenuta a valutare.
La sussistenza di tali presupposti deve essere verificata dal
responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della
conferenza di servizi; inoltre la sussistenza di tutte queste condizioni
deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della
conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il
responsabile del procedimento potrà "motivatamente" procedere all’avvio
della procedura di formazione della variante urbanistica prevista
dell’art. 5 del DPR n. 447/1998.
E’ opportuno anche precisare il significato dell’espressione aree
"insufficienti rispetto al progetto presentato" contenuta nel comma 2,
dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998.
Si ritiene che, con l’espressione anzidetta, il regolamento statale
intenda riferirsi alle situazioni in cui non sia possibile per
un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto
aree a destinazione produttiva, o perchè queste non consentono quel
determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione,
o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che
producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine
insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione
produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. attività
che richiedono particolari infrastrutture; rimessaggio di cantieri
navali che richiedono il facile accesso al mare; la necessità, per il
tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.).
Appare evidente che per aree "disponibili", dal punto di vista
urbanistico, ci si debba riferire alla disponibilità effettiva;
rientrano quindi in tale nozione anche le aree contenute in piani
attuativi approvati e realizzati solo parzialmente.
La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle
aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti
nell’ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella
ristrutturazione dell’attività produttiva.
Occorre anche precisare che nelle ipotesi di riconversione deve essere
adottata una maggiore cautela se il cambio di attività produttiva
comporta anche una radicale modifica rispetto alle attività produttive
preesistenti nell’area, determinando cambiamenti che possono avere
rilevanti ripercussioni sul contesto urbanistico esistente.
In tali casi si rende necessaria una attenta valutazione sull’impatto
che tale attività può determinare sul territorio prima dell’indizione
della conferenza di servizi per la formazione della variante
urbanistica.
Inoltre, poiché il regolamento sullo sportello unico trova la propria
"ratio" nell’esigenza di semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi relativi alle attività produttive, e a tale scopo
introduce procedure speciali che derogano alle procedure ordinarie, è
evidente che l’impatto urbanistico consentito dall’approvazione di
varianti conseguenti alla presentazione di progetti deve essere
circoscritto al solo intervento da realizzare e alla sola durata dello
stesso.
Conseguentemente si determina una nuova zonizzazione oltre che
nell’ipotesi in cui sia approvata una variante ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. n. 447/1998, nella sola ipotesi di intervento consistente nella
realizzazione di un nuovo impianto (intervento indicato al punto 1.2)
che determina una "zonizzazione" del territorio diversa dalla
preesistente limitatamente all’area interessata. Mentre negli altri casi
(ristrutturazione di cui al punto 1.3; ampliamento di cui al punto 1.4;
cessazione/riattivazione di cui al punto 1.5; riconversione di cui al
punto 1.6; opere interne di cui al punto 1.7) non si determina alcuna
nuova zonizzazione, ma si ha variazione del piano regolatore generale
nella misura minima necessaria a consentire l’attuazione dell’intervento
medesimo.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “Ai fini dell’applicabilità
dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (il quale ha la finalità di
favorire gli insediamenti produttivi, consentendo l’adozione di varianti
allo strumento urbanistico dopo aver accertato che, all’interno del
territorio comunale, non esistono altre aree idonee e compatibili con il
progetto proposto) è irrilevante che sia stato avviato il procedimento
di adozione della variante relativo alle zone PIP, con cui sarebbero
state individuate zone di tipo misto, ove non sia stato dimostrato che,
a seguito della conclusione del procedimento di variante, si creino
delle zone idonee per l’insediamento richiesto (nella specie si trattava
della realizzazione di un centro commerciale).
Costituisce inoltre onere del richiedente provare l’inesistenza e la
insufficienza di aree libere e disponibili nel territorio comunale, e la
variazione dello strumento urbanistico proposta in applicazione
dell’art. 5 non deve corrispondere a sopravvenute esigenze generali di
carattere urbanistico, bensì a particolari esigenze di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi,
anche laddove la variante riguardi una sola area per un singolo
impianto, così come è irrilevante l’esistenza nella zona di impianti
preesistenti, dello stesso genere o di genere diverso.” (Tar Puglia,
sez. Lecce, sez. I, n. 1601/2005)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 07.02.2007 n. 329 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione di un
progetto in variante al P.R.G..
Condizioni imprescindibili per l’avvio del procedimento attraverso la
convocazione della conferenza sono da un lato la conformità del progetto
alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza
del lavoro; dall’altro l’impossibilità di reperire nello strumento
esistente aree idonee all’iniziativa produttiva.
E’ del tutto evidente, infatti, che qualora risultino disponibili nel
Piano altre aree convenienti per la allocazione dell’intervento
produttivo, vengano meno le esigenze promozionali alla base della
disciplina derogatoria, la quale dunque –come efficacemente evidenziato
dalla Regione– ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo
strumento ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile in
base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore.
In ogni caso, quando sussistono i detti presupposti l’Amministrazione ha
non l’obbligo, ma la facoltà, di avviare, sulla scorta di una congrua
motivazione, l’iter semplificato per l’introduzione della variante, come
si deduce sia da rilievi testuali (il responsabile può motivatamente)
sia da considerazioni di tipo sistematico.
Sotto il profilo da ultimo richiamato è da osservare infatti che, pur
ispirandosi la disciplina in rassegna a evidenti criteri di favore per
l’insediamento di attività produttive, tale ratio economico-sociale non
può essere spinta –come insegna Corte cost. n. 206 del 2001 la quale ha
in sostanza reintrodotto l’obbligo dell’assenso regionale alla variante,
prima non previsto- sino a sovvertire il ruolo fondamentale che
rispettivamente spetta al comune e alla regione nell’ambito del giusto
procedimento in materia urbanistica.
Ne consegue, a giudizio del Collegio, che la conferenza non deve essere
sempre e comunque convocata qualora il progetto proposto non contrasti
con divieti specifici ambientali e sanitari, poiché –ragionando in tal
modo– il comune finisce per essere espropriato dei suoi poteri
discrezionali di programmazione e di governo dell’ordinato sviluppo del
territorio.
In altri termini, si deve affermare da un lato che la determinazione
comunale di non avviare il procedimento è di per sé pienamente
consentita dall’ordinamento di settore, il quale configura l’utilizzo di
una procedura pur sempre derogatoria come meramente facoltativo da parte
dell’ente locale; dall’altro che, nel merito, tale determinazione
costituisce il frutto dell’esercizio di un potere discrezionale e quindi
può legittimamente fondare –anche indipendentemente da precisi divieti
ambientali- su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed
equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità
dell’intervento, all’esigenza di evitare la compromissione di valori
paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell’assetto
del territorio
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 03.03.2006 n. 1038 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art. 5 del dpr
447/1998 è utilizzabile solo per progetti di impianti produttivi la cui
localizzazione pone esclusivamente un problema di conformità urbanistica
alla pianificazione comunale.
Il Collegio ha più volte precisato, nel delimitare l’area di operatività
dello strumento disciplinato dall’art. 5 del dpr 447/1998, che la cd
variante urbanistica semplificata, introdotta nel panorama ordinamentale
con il varo appunto del regolamento 447/1998, è istituto del tutto
eccezionale. Essa comporta, infatti, una consistente deroga al modello
ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico,
in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità previsionali
delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell’interesse
pubblico di assecondare con prontezza insediamenti produttivi. Detto
istituto persegue coerentemente la finalità di agevolare le dinamiche
imprenditoriali -e tra queste, particolarmente la scelta dei siti ove
svolgere attività di produzione di beni o servizi- in una chiara ottica
di semplificazione, come si evince dalla genesi del regolamento
447/1998. Il regolamento in questione, recante norme in tema di
sportello unico per le attività produttive, introduce una profonda
semplificazione procedimentale tale da ricondurre tutti i procedimenti
settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi ad
un unico procedimento con un unico titolare in veste interfacciale per
l’impresa.
Lo strumento derogatorio previsto dall’art. 5 del dpr 447/1998
rappresenta il volano giuridico di realizzazione di impianti produttivi
che non troverebbero agevole collocazione in alcuna pianificazione di
settore proprio in ragione delle dimensioni considerevoli che possono
caratterizzarli. L’ospitabilità di progetti produttivi riposa, pertanto,
proprio sulla possibilità di utilizzare una variante che costituisce, in
questa chiave di lettura del fenomeno, valvola di sicurezza di
iniziative imprenditoriali foriere di sviluppo economico per una
collettività. Tuttavia, la natura del citato art. 5 di norma di carattere
eccezionale, sia sotto il profilo procedimentale (essendo prevista una
approvazione abbreviata o semplificata della variante urbanistica), sia
sul versante della tipologia di insediamenti per mezzo di essa
allocabili in un territorio (circoscritta ad impianti produttivi di beni
e servizi) comporta una interpretazione applicativa ristretta a quanto
espressamente previsto (o ad esso facilmente riconducibile), che non può
estendersi a situazioni ulteriori e diverse da quelle contemplate dal
legislatore.
La procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art. 5 del dpr 447/1998 è utilizzabile solo per progetti di impianti produttivi la
cui localizzazione pone esclusivamente un problema di conformità
urbanistica alla pianificazione comunale, ma non può essere
legittimamente attivata quando la variante risolve non tanto una
questione di conformità urbanistica di un insediamento oggetto di
discipline pianificatorie, quanto piuttosto, principalmente e
direttamente, questioni di pianificazione commerciale ultracomunali (TAR
Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 28.10.2005 n. 4657 - sentenza link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
AGGIORNAMENTO AL 28.07.2008 |
ã |
dossier BOX |
EDILIZIA PRIVATA: I
box in deroga (legge Tognoli) sono
quantificabili nel limite di 1 mq ogni 10 mc.,
computanto anche parcheggi già esistenti.
I parcheggi pertinenziali di edifici
preesistenti, realizzabili nel sottosuolo
degli immobili anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989,
sono solo quelli vòlti ad adeguare la
struttura alle finalità della legge n. 122
citata (che sono quelle di garantire uno
standard minimo per parcheggi pari a mq 1
ogni mc. 10) o comunque al maggiore standard
previsto per la zona di riferimento dalla
normativa urbanistica, tenendo a tal fine
conto della dotazione di parcheggi già
esistente (TAR Lombardia-Brescia, ordinanza
20.04.2001 n. 303). |
EDILIZIA PRIVATA: La
deroga della legge Tognoli si applica ad
edifici preesistenti all'anno 1989.
L'art. 9 della legge 24.03.1989 n. 122 (c.d.
"legge Tognoli"), nel consentire, nel
sottosuolo degli immobili o nei locali siti
al piano terreno ed anche in deroga alla
vigente disciplina urbanistica, parcheggi da
destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, si applica solo all'ipotesi di
fabbricati già esistenti e non può
riguardare le concessioni edilizie
rilasciate per realizzare edifici nuovi, per
i quali provvede, invece, il precedente art.
2, comma 2, che –nel sostituire l’art.
41-sexies della L.U. n. 1150/1942-
stabilisce l'obbligo di riservare appositi
spazi per parcheggi di misura non inferiore
a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (Sez.
V, 03.06.1996, n. 621) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 24.10.2000 n. 5676
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier
SCOMPUTO OO.UU. |
EDILIZIA PRIVATA:
Sullo scomputo indifferenziato degli
oo.uu. 1^ e oo.uu. 2^.
In caso di realizzazione diretta da parte
del concessionario delle opere di
urbanizzazione primaria, sussiste il diritto
allo scomputo dei costi sostenuti sia per le
opere di urbanizzazione primaria che per
quelli relativi alle opere di urbanizzazione
secondaria, non sussistendo al riguardo
alcuna distinzione fra le anzidette
categorie (cfr sentenza di questo TAR
11.03.2004 n. 679 e sentenza n. 3181 sempre
dell’anno 2004).
In applicazione del suillustrato principio,
le somme dovute a titolo di urbanizzazione
secondaria possono essere (in presenza di
un’eccedenza delle spese per opere di
urbanizzazione primaria) scomputate dalla
quantificazione del valore delle opere
complessivamente realizzate (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza 06.02.2008 n. 110
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
La realizzazione di opere di
urbanizzazione 1^ in luogo del versamento
degli oo.uu. 1^ è una facoltà in capo al
concessionario.
Una volta sottoscritta la convenzione
per la realizzazione diretta delle opere di
urbanizzazione 1^, a scomputo della quota
oneri dovuta, i contenuti non sono
modificabili.
E’ giurisprudenza costante che l’art. 16,
comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 (che ha
riprodotto l’art. 11, comma 1, della legge
n. 10/1977 e che corrisponde sostanzialmente
anche all’art. 26, comma 11, della legge
regionale n. 52/1999 come modificato con la
legge regionale n. 43/2003) consente al
privato di eseguire direttamente le opere di
urbanizzazione in alternativa al pagamento
dei connessi oneri (con possibilità quindi
di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve
pagare a titolo di oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria), ma tale facoltà ha
effetto soltanto se la proposta del privato
sia accettata dal Comune secondo le modalità
e le garanzie dettate dal medesimo e con
conseguente acquisizione delle opere al
patrimonio indisponibile del comune.
Gli oneri di urbanizzazione (che unitamente
al costo di costruzione sono gli elementi
della onerosità) sono stati previsti dal
legislatore a carico del costruttore, quale
prestazione patrimoniale, a titolo di
partecipazione di costui al costo delle
opere di urbanizzazione connesse alle
esigenze della collettività che scaturiscono
dagli interventi di edificazione e dal
maggior carico urbanistico che si realizza
nella zona in ordine all’aumento della
necessaria dotazione dei servizi (rete
viaria, fognature, ecc.); esigenze, queste,
cui prioritariamente doveva provvedere il
comune appunto con questi proventi (art. 12
della legge n. 10/1977, norma non più
riprodotta nella normativa successiva in
ossequio al principio dell’autonomia degli
enti locali ).
Detti oneri prescindono dall’esistenza o
meno delle opere di urbanizzazione e vengono
determinati indipendentemente sia
dall’utilità che il concessionario ritrae
dal titolo edificatorio sia dalle spese
effettivamente occorrenti per realizzare
siffatte opere (Cons. di Stato, V, n.
462/1977). Infatti, ai sensi dell’art. 16,
comma 4, del d.p.r. n. 380/2001 (e della
normativa precedente), essi sono stabiliti
dai comuni secondo tabelle parametriche
definite dalla regione per classi di comuni
(ampiezza e andamento demografico,
caratteristiche geografiche, destinazioni di
zona, limiti e rapporti minimi inderogabili
di cui al d.m. n. 1444 del 02.04.1968). I
commi 7, 7-bis e 8 dello stesso art. 16
recano un elenco tassativo delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria cui
sono connessi i relativi oneri. Essi sono
dovuti anche in caso di modifica della
destinazione d’uso dell’immobile, quando sia
necessaria la concessione edilizia (ora:
permesso di costruire), indipendentemente
dalla realizzazione di nuove opere edilizie
(Cons. di Stato, V, n. 529/1977).
La società ricorrente –che non può vantare
un “diritto” allo scomputo, dal momento che
la legge configura la facoltà di esecuzione
diretta con possibilità di scomputo nei soli
limiti accettati dalla controparte pubblica-
era perfettamente consapevole che al momento
della sottoscrizione della convenzione con
il Comune dovevano essere precisati tutti i
relativi obblighi, perché è in quel momento
che si realizza l’incontro delle volontà
delle parti contraenti nell’esercizio
dell’autonomia negoziale; ed anche se alcuni
contenuti dell’accordo sono proposti
dall’Amministrazione in termini non
modificabili dal privato, ciò non esclude
che la parte privata che abbia sottoscritto
la convenzione, conoscendone il contenuto e
senza apporvi nessuna riserva, abbia inteso
aderirvi e ne resti vincolata (Cons. di
Stato n. 33/2003) (TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 14.09.2004 n. 3782
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lo scomputo delle opere di
urbanizzazione 1^ è una facoltà in capo al
concessionario sempre che sia accettata dal
Comune.
Per quanto riguarda gli oneri di
urbanizzazione si deve osservare che la
possibilità di sostituire le somme dovute a
tale titolo con la realizzazione diretta
delle opere costituisce una facoltà per il
titolare della concessione (ora permesso di
costruire) che deve essere peraltro
accettata dall’amministrazione: è infatti
solo con la stipula di apposito atto
convenzionale che vengono determinate
esattamente le opere di urbanizzazione che
il privato si impegna a realizzare con la
conseguente esatta determinazione degli
eventuali altri oneri concessori monetari
dovuti.
In mancanza di tale accordo viceversa il
soggetto che ha ottenuto il rilascio di una
concessione edilizia è tenuto al pagamento
integrale degli oneri concessori (correlati
all’urbanizzazione ed al costo di
costruzione) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 13.09.2004 n. 11949
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lo scomputo delle opere di
urbanizzazione 1^ da realizzare direttamente
(se di importo maggiore alla somma da
versare al Comune) riguardano anche la somma
da versare quale oo.uu. 2^.
Con riguardo allo scomputo delle spese
sostenute per le opere di urbanizzazione
primaria il Collegio ritiene in primo luogo,
in adesione a quanto più volte affermato
dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.
T.A.R. Toscana sentenza 23.10.1985 n. 868,
confermata da Cons. Stato V Sez. 04.12.1989
n. 806; T.A.R. Toscana III Sez. 17.12.1999
n. 743, Cons. Stato V Sez. 12.10.1990 n.
716) che lo scomputo, totale o parziale,
della quota di contributo dovuta in caso di
realizzazione diretta delle opere di
urbanizzazione debba essere effettuato senza
alcuna distinzione tra opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
L'art. 11 della L. 28.01.1977, n. 10
ammette, infatti, lo scomputo totale o
parziale della quota di contributo dovuta in
caso di realizzazione diretta delle opere di
urbanizzazione senza operare alcuna
distinzione tra opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
Una diversa interpretazione produrrebbe
l'effetto, certamente contrario alla volontà
del legislatore (che, nell'introdurre i
contributi di urbanizzazione, ha inteso
obbligare i concessionari edilizi a
partecipare agli oneri relativi alle
trasformazioni urbanistiche ed edilizie dei
territori comunali ma non ha voluto
provocare un ingiustificato arricchimento
dei Comuni), di trasferire gratuitamente
alle Amministrazioni la quota di valore
delle opere realizzate in una categoria
senza tener conto degli oneri globali
gravanti sul concessionario.
In termini ancor più semplici, ad avviso del
Collegio, la mancata distinzione nella sede
legislativa specifica (l'art. 11) delle due
categorie di opere, vieta all'interprete di
introdurre una siffatta distinzione (TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza 11.03.2004 n. 679
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sullo scomputo delle opere di
urbanizzazione 1^.
Come più volte evidenziato dalla dottrina e
della giurisprudenza, lo sgravio
contributivo di cui trattasi pretende il
concorso di due presupposti, e cioè uno
oggettivo, ovvero l’ascrivibilità del
manufatto oggetto di concessione edilizia
alla categoria delle opere pubbliche o di
interesse generale (nel senso che deve
trattarsi di opere che, quantunque non
destinate direttamente a scopi propri della
P.A., siano comunque idonee a soddisfare i
bisogni della collettività, anche se
realizzate e gestite da privati), e l’altro
soggettivo, ovvero l’esecuzione delle opere
da parte di Enti istituzionalmente
competenti, vale a dire da parte di soggetti
cui sia demandata in via istituzionale la
realizzazione di opere di interesse generale
(cfr. C.G.A.R.S. 20.07.1999, n. 369; Cons.
Stato, V, 06.12.1999, n. 2061), ovvero da
parte di privati concessionari dell’Ente
pubblico (cfr. Cons. Stato, V, 07.09.1995,
n. 1280), purché le opere siano inerenti
all’esercizio del rapporto concessorio. Il
Comune è, peraltro, tenuto ad accertare
d’ufficio tali presupposti indipendentemente
dalla domanda del privato, non prevista
dalla legge. Il fine dell’applicazione della
norma, fondata dunque sul presupposto
oggettivo della natura delle opere e su
quello soggettivo della qualità dell’ente
realizzatore, è chiaramente quello di
assicurare una “ricaduta” del beneficio
dello sgravio a vantaggio della
collettività: nel senso che la gratuità
della concessione si traduce in un
abbattimento dei costi, a cui corrisponde,
in definitiva, un minore aggravio di oneri
per il contribuente. E’ stato chiarito che
le opere per cui può ipotizzarsi lo sgravio
dagli oneri concessori devono avere
carattere direttamente satisfattivo
dell’interesse della collettività, di per sé
–poiché destinate ad uso pubblico o
collettivo– o in quanto strumentali rispetto
ad opere del genere anzidetto, o comunque
perché immediatamente collegate con le
funzioni di pubblico servizio espletate
dall’Ente (cfr. Cons. Stato, V, 08.06.1998,
n. 777). Il beneficio della gratuità della
concessione deriva non tanto dalla natura
pubblica o privata dell’Ente che ha
realizzato l’opera, quanto piuttosto
dall’interesse perseguito, ponendosi
l’accento sul connotato “generale” di tale
interesse; quindi, il beneficiario può
essere anche un soggetto non pubblico,
purché però sia un “ente istituzionalmente
competente” (cfr. Cons. Stato, V,
20.07.1999, n. 849). Esso non spetta,
pertanto, a soggetti privati per gli
immobili ove esercitino una mera attività
lucrativa di impresa, indipendentemente
dalla rilevanza sociale dell’attività stessa
(cfr. Cons. Stato, V, 21.01.1997, n. 69). Al
fine dell’individuazione dell’anzidetto
requisito di ordine soggettivo, la
giurisprudenza richiede, di norma, quanto
meno il possesso della qualità di
concessionario, operante per conto di un
Ente pubblico (Cons. Stato, V, 07.09.1995,
n. 1280, cit.). Nel recente panorama
giurisprudenziale, il beneficio è stato
negato:
- ad una società per azioni relativamente
alla concessione di ampliamento della
clinica gestita dalla stessa (Cons. stato,
V, 16.01.1992, n. 46);
- all’impresa che, senza alcun collegamento
di concessione da parte di un ente pubblico,
svolga un’attività assistenziale, in quanto
l’agevolazione in parola implica, come
accennato, il possesso del requisito non
solo oggettivo (impianti, attrezzature,
opere pubbliche o di interesse generale), ma
pure soggettivo (ente pubblico o soggetto
concessionario di pubblico servizio o di
opere pubbliche : cfr. Cons Stato, V,
10.05.1999, n. 536);
- alle cooperative edilizie, in quanto
curano in primo luogo l’interesse dei soci;
- al privato che realizza impianti sportivi,
anche se la loro utilizzazione è oggetto di
convenzione con il Comune;
- per la realizzazione di uffici direzionali
di un’azienda creditizia;
- per la costruzione di scuole non previste
tra le opere di urbanizzazione dallo
strumento urbanistico;
- alla società concessionaria del servizio
distributivo del gas, per la costruzione di
una nuova sede (cfr. TAR Lombardia, Brescia,
18.03.1999, n. 217);
- (caso particolarmente interessante e
conferente) per le opere realizzate da un
privato, su proprietà e con capitali
privati, pur se in vista di un contratto di
locazione con la P.A. (cfr. TAR Lombardia,
II, 01.07.1997, n. 1074; TAR Puglia, I,
01.09.1999, n. 1018).
E’ stato però d’altra parte precisato che
“realizzatore” dell’opera deve intendersi
non soltanto chi provvede materialmente
all’edificazione, ma anche il soggetto cui
l’opera è riferibile dal punto di vista sia
progettuale che della destinazione finale
(Cons. Stato, V, 08.06.1998, n. 777, cit.).
Il
legislatore richiede che le opere –ammesse
allo sgravio contributivo- siano
“realizzate” dagli enti istituzionalmente
competenti, con conseguente necessità che
sussista un ben preciso vincolo relazionale
tra il soggetto abilitato ad operare
nell’interesse pubblico ed il materiale
esecutore della costruzione: la
giurisprudenza prevalente ha identificato
tale vincolo nella concessione di
costruzione di opera pubblica o in altre
analoghe figure organizzatorie (Cons. Stato,
V, 19.05.1998, n. 617; 07.09.1995, n. 1280;
13.12.1993, n. 1280; 20.11.1989, n. 752).
Deve cioè trattarsi di attività compiuta da
un concessionario, o più in generale da un
soggetto che curi istituzionalmente (è
dunque questo l’elemento chiave) la
realizzazione di opere d'interesse generale
per il perseguimento delle specifiche
finalità cui le opere stesse sono destinate;
in tal senso non ricade nell'esenzione dal
contributo l'opera costruita da un
imprenditore per la propria attività
d'impresa, considerato che il fine
dell'esenzione è quello di evitare una
contribuzione intimamente contraddittoria
(quale sarebbe quella per opere costruite a
carico della collettività) e non quella di
esonerare gli imprenditori dai costi
d'impresa
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 02.12.2002 n. 6618
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sullo scomputo anche degli oo.uu. 2^
qualora le opere di urbanizzazione 1^ siano
di importo maggiore alla somma tra oo.uu. 1^
e 2^.
Ai sensi dell'art. 11, L. 10/1977, lo
scomputo totale o parziale della quota di
contributo dovuta in caso di realizzazione
diretta delle opere di urbanizzazione deve
essere effettuato senza alcuna distinzione
tra opere di urbanizzazione primaria e
secondaria (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.12.1989 n. 805 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sullo scomputo anche degli oo.uu. 2^
qualora le opere di urbanizzazione 1^ siano
di importo maggiore alla somma tra oo.uu. 1^
e 2^.
In sede di determinazione degli oneri per
urbanizzazione secondaria a cui il
concessionario sia obbligato, va scomputato
il valore delle opere di urbanizzazione
primaria eseguite dal concessionario
medesimo in eccedenza al dovuto sulla base
delle aliquote tabellari (TAR Toscana,
sentenza 16.04.1984 n. 209 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
UTILITA' |
PUBBLICO IMPIEGO: I
vantaggi fiscali della previdenza
complementare
(link a www.agenziaentrate.it). |
G.U.R.I. -
G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima) |
LAVORI PUBBLICI:
B.U.R. Lombardia, 4° suppl. straord. al n.
30 del 25.07.2008:
- "Schede delle iniziative FRISL
2008/2010 «Miglioramento della mobilità
stradale e sicurezza» e «Eliminazione
barriere architettoniche»" (deliberazione
G.R. 11.07.2008 n. 7599
- link a www.infopoint.it).
- "Direzione Centrale Programmazione
Integrata - Modalità per l'accesso ai
contributi FRISL 2008/2010 iniziative:
«Miglioramento della mobilità stradale e
sicurezza» e «Eliminazione barriere
architettoniche» (Fondo Ricostituzione
Infrastrutture Sociali Lombardia) (l.r.
33/1991)" (circolare
regionale 14.07.2008 n. 12
- link a www.infopoint.it). |
APPALTI:
G.U. 18.03.2008 n. 66, suppl. ord. n. 64, "Ripubblicazione
del testo del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, coordinato con la
legge di conversione 28.02.2008, n. 31,
recante: «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria», corredato
delle relative note". |
ENTI LOCALI:
G.U. 14.03.2008 n. 63 "Modalità di
attuazione dell’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602, recante disposizioni in
materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni" (Ministero
dell'Economia e delle Finanze,
decreto 18.01.2008 n. 40). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 12.03.2008 n. 61 "Regolamento
concernente l’attuazione dell’articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 02.12.2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici" (Ministero
dello Sviluppo Economico,
decreto 22.01.2008 n. 37). |
ENTI LOCALI:
G.U. 06.03.2008 n. 56, suppl. ord. n. 54/L,
"Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. (Legge
comunitaria 2007)" (L.
25.02.2008 n. 34). |
ENTI LOCALI:
G.U. 29.02.2008 n. 51, suppl. ord. n. 47/L,
"Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31.12.2007, n. 248,
recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria" (L.
28.02.2008 n. 31). |
ENTI LOCALI:
G.U. 22.02.2008 n. 45 "Regolamento
concernente i criteri e le modalità per
l’affidamento in locazione ad uso abitativo
dei beni immobili appartenenti al Fondo
edifici di culto" (D.P.R.
08.12.2007 n. 276). |
PUBBLICO IMPIEGO:
G.U. 18.02.2008 n. 41 "Principi di
valutazione dei comportamenti nelle
pubbliche amministrazioni responsabilità
disciplinare" (Ministero per le Riforme
e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione,
direttiva 06.12.2007 n. 8). |
LAVORI PUBBLICI:
G.U. 11.02.2008 n. 35 "Regolamento
recante norme per l’individuazione dei
criteri, modalità e procedure per la
verifica dei certificati dei lavori pubblici
e delle fatture utilizzati ai fini delle
attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1°
marzo 2000 alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12.04.2006, n.
163 (1° luglio 2006)" (Ministero delle
Infrastrutture,
decreto 21.12.2007 n. 272). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 04.02.2008 n. 29, suppl. ord. n. 30, "Approvazione
delle nuove norme tecniche per le
costruzioni" (Ministero delle
Infrastrutture, decreto 14.01.2008):
-
1^ parte
-
2^ parte
-
3^ parte
-
4^ parte
-
4^ parte bis -
5^ parte
-
5^ parte bis
-
6^ parte
-
7^ parte
-
8^ parte
-
9^ parte
-
10^ parte
-
11^ parte. |
LAVORI PUBBLICI:
G.U. 29.01.2008 n. 24, suppl. ord. n. 25, "Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri
per la valutazione e la riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni" (Presidenza Consiglio dei
Ministri,
direttiva 12.10.2007). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U. 29.01.2008 n. 24, suppl. ord. n. 24/L,
"Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale" (D.Lgs.
16.01.2008 n. 4). |
VARI:
G.U. 28.01.2008 n. 23 "Tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione di
cani" (Ministero della Salute,
ordinanza 14.01.2008). |
APPALTI:
G.U. 28.01.2008 n. 23 "Regolamento sul
procedimento per la soluzione delle
controversie ai sensi dell’articolo 6, comma
7, lettera n), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163" (Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture,
provvedimento 10.01.2008). |
ENTI LOCALI:
G.U. 12.01.2008 n. 10, suppl. ord. n. 8, "Ripubblicazione
del testo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008», corredato delle
relative note". |
ENTI LOCALI:
G.U. 31.12.2007 n. 302 "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in materia
finanziaria" (D.L.
31.12.2007 n. 248). |
PUBBLICO IMPIEGO:
G.U. 29.12.2007 n. 301 "Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007
su previdenza, lavoro e competitività per
favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro
e previdenza sociale" (L.
24.12.2007 n. 247). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U. 27.12.2007 n. 299 "Testo del
decreto-legge 30.10.2007, n. 180
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
254 del 30.10.2007), coordinato con la legge
di conversione 19.12.2007, n. 243 recante:
«Differimento di termini in materia di
autorizzazione integrata ambientale e norme
transitorie»". |
CORTE DEI CONTI |
PUBBLICO IMPIEGO: Parere
in materia di IRAP nell'ambito dei
compensi per la progettazione interna, dei
compensi per l'avvocatura interna, e degli
altri compensi per il personale previsti da
specifiche disposizioni legislative e
regolamentari. Nozione di onere riflesso
(Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo Veneto,
parere 04.07.2008 n. 49
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Comune
di Bassano del Grappa (VI). Parere in merito
alla possibilità e ai presupposti per la
nomina di un dipendente (dirigente) a
consulente tecnico di parte (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Veneto,
parere 19.06.2008 n. 35
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Comune
di Albenga - Diritti di segreteria sui
contratti stipulati dai dirigenti senza la
partecipazione del segretario comunale -
Esclusione (Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo Liguria,
parere 29.05.2008 n. 3
- link a www.corteconti.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Parere
sugli ambiti di applicazione dell’IRAP,
quale imposta sulla produzione, e sul
“concetto di oneri riflessi” (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Veneto,
parere 22.05.2008 n. 22
- link a www.corteconti.it). |
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
LAVORI PUBBLICI: N.
Ulisse,
La responsabilità civile della P.A. nella
custodia del demanio stradale - Nota a Corte
d'Appello di Bari - Sez. III civile,
sentenza 26.10.2007, n. 1055
(link a www.filodiritto.com). |
APPALTI: Analisi
e commenti sullo schema di Decreto
Legislativo “Ulteriori modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo
12.04.2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”.
La
pubblicazione riporta l'analisi e il
commento sulle modifiche e le integrazioni
contenute nello schema di Decreto
Legislativo "Ulteriori modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo
12.04.2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” (Atto n. 12)"
(link a www.centrostudicni.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
M. Barone,
La figura del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza alla luce del c.d. Testo
Unico D.lgs. 09.04.2008 n. 81
(link a www.lavoroprevidenza.com). |
APPALTI: F.
D’Agostino,
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del
contratto
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
GIURISPRUDENZA |
EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio (aree vincolate).
Gli interventi abusivi in aree vincolate
sono sanabili soltanto se consistono in
restauri, risanamenti conservativi o
manutenzioni straordinarie e configurano
abusi solo formali; non sono invece sanabili
le altre tipologie di interventi, anche se
conformi alle norme e alle prescrizioni
urbanistiche: è questa infatti l'unica
interpretazione imposta dal coordinamento
logico tra le anzidette disposizioni di cui
al comma 26, lett. a) e al comma 27, lett.
d). Per gli interventi abusivi su immobili
vincolati, la legge regionale toscana
ricalca la disciplina nazionale, con l'unica
differenza relativa al tempo della
istituzione del vincolo. In conclusione,
anche nelle aree vincolate del territorio
toscano, sono ammesse al condono solo le
opere abusive inquadrabili nelle tipologie
4, 5 e 6 (restauro e risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria)
che non configurano un abuso sostanziale,
ovverosia che sono conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici.
Una delibera comunale dettante alcuni
criteri interpretativi per definire la
conformità alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici
richiesta dall'art. 2, comma 5, lett. a)
della l.r. 53/2004 per la sanabilità delle
opere realizzate in contrasto con vincoli
statali e regionali non modifica affatto, e
non può modificare la condonabilità delle
opere realizzate su immobili vincolati; in
particolare, non estende la sanatoria a
tutti gli abusi formali realizzati in
contrasto con il vincolo (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 11.07.2008 n. 28812
- link a www.lexambiente.it). |
URBANISTICA: Lottizzazione
abusiva in zona edificata.
Il reato di lottizzazione abusiva si
integra non soltanto in zone assolutamente
inedificate, ma anche in quelle parzialmente
urbanizzate nelle quali si evidenzia
l'esigenza di raccordo con l'aggregato
abitativo preesistente o di potenziamento
delle opere di urbanizzazione pregresse,
così che per escluderlo deve essersi
verificata una situazione di pressoché
completa e razionale edificazione della
zona, tale da rendere del tutto superfluo un
piano attuativo; ogni qualvolta
l'incompletezza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria non
permetta di qualificare una zona come
quartiere stabilizzato e completo,
l'edificazione di un complesso residenziale,
per il quale il piano regolatore imponga
l'approvazione di un piano di lottizzazione,
senza averne chiesto l'approvazione,
configura la condotta del reato di
lottizzazione abusiva, essendo superflua
ogni indagine diretta ad accertare la
effettiva consistenza delle opere comunque
presenti nella zona (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 10.07.2008 n. 28222
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
L'ordinanza di ripristino dei luoghi
oggetto di abbandono rifiuti spetta ai
dirigenti e non al Sindaco.
Sull'incompetenza del Sindaco ad emettere
ordinanze di rimozione rifiuti abbandonati
va rilevato che:
1) ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lg.vo
n. 267/2000 “a decorrere dall’entrata in
vigore del presente Testo Unico” (cioè dal
13.10.2000) “le disposizioni che
conferiscono agli organi di cui al Capo I
del Titolo III” (cioè il Consiglio
Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco:
cfr. artt. 36-54) “l’adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi si intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai Dirigenti,
salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3,
e dall’art. 54”;
2) la fattispecie in esame non rientra
nell’ambito oggettivo sia dell’art. 50,
comma 5, che dell’art. 54, comma 2, D.Lg.vo
n. 267/2000 (né nell’ambito dell’art. 13
D.Lg.vo n. 22/1997: vedi ora l’art. 191
D.Lg.vo n. 152/2006), tenuto pure conto che
nella fattispecie in esame non sono state
riscontrate concentrazioni di soglie di
contaminazione superiori a quelle indicate
nell’Allegato 5 al citato D.Lg.vo n.
152/2006 (più precisamente sotto il viadotto
Ischia 1 della Fondovalle Sinnica non è
stata riscontrata una concentrazione di
soglia di contaminazione della sostanza
dell’amianto superiore al valore a 1000
mg/Kg.-1 espressi come ss), ma costituisce
esercizio dell’ordinario potere previsto
dall’art. 192, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006
(ex art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997) e
perciò risulta attinente ad atti vincolati
rientranti nell’ordinaria gestione
amministrativa di spettanza dirigenziale di
cui al predetto art. 107 D.Lg.vo n.
267/2000;
3) il principio statuito dal suddetto art.
107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 si applica
anche alle norme emanate successivamente
all’entrata in vigore del D.Lg.vo n.
267/2000 e perciò anche all’art. 192, comma
3, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto ai sensi
dell’art. 1, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 “le
Leggi della Repubblica non possono
introdurre de-roghe al presente Testo Unico,
se non mediante espressa modificazione delle
sue disposizioni” (TAR Basilicata,
sentenza 09.07.2008 n. 388
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Acque. Scarico senza autorizzazione.
L'esistenza di caditoie e di un
sistema di canalizzazione delle acque reflue
determina la configurabilità del reato di
scarico senza autorizzazione, mentre non
vale ad escluderlo il fatto che la
immissione non sia effettuata in pubbliche
fognature, ma nel suolo o nel sottosuolo.
Nella nozione di acque reflue industriali
rientrano tutte le acque derivanti dallo
svolgimento di una qualsiasi attività
commerciale o produttiva, quale, nel caso in
esame, il lavaggio dei piazzali adibiti allo
stoccaggio dei rifiuti o dei mezzi adoperati
per il loro trasporto (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 04.07.2008 n. 27111
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
in zona vincolata.
Il giudice, prima di dichiarare la
estinzione per sanatoria del reato
urbanistico, di cui all'art. 44 lett. c)
D.P.R. 380/2001, proprio perché relativo a
immobile vincolato, deve accertare che
l'atto di sanatoria urbanistica sia
accompagnato anche dal nulla osta ambientale
dell'autorità tutoria (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 04.07.2008 n. 27103
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Fanghi di depurazione.
La disciplina in materia di raccolta
e smaltimento dei rifiuti si applica anche
ai fanghi di depurazione, sicché l'accumulo
di detti fanghi costituisce attività di
stoccaggio degli stessi, ossia un'attività
di smaltimento consistente in operazioni di
deposito preliminare di rifiuti, nonché di
recupero degli stessi, consistente nella
messa in riserva di materiali.
Le condizioni previste per la applicazione
della disciplina dei sottoprodotti devono
sussistere contestualmente, sicché la
mancanza di una sola di esse comporta
l'assoggettamento del materiale alla
disciplina sui rifiuti (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 04.07.2008 n. 27085
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sull'ordinanza
di sgombero di rifiuti da demolizione
inflitta al proprietario del terreno.
Il Comune ha esattamente attribuito al
proprietario del fondo una responsabilità
che legittima l’adozione del provvedimento
ex art. 192 T.U. 152/2006 poiché a suo
carico è ravvisabile quanto meno una culpa
in vigilando tenuto conto del fatto che un
opera di demolizione di una ditta edile sul
confine della sua proprietà non è attività
che poteva passare inosservata.
L’approfondimento delle responsabilità
avverrà anche a livello penale vista la
sussistenza di un sequestro preventivo in
atto ed il Comune ha legittimamente
provveduto ad ordinare la rimozione in modo
corretto del rifiuto speciale non pericoloso
con ripristino della situazione precedente
da cui tra l’altro scaturirà anche il
dissequestro penale del terreno poiché il
sequestro preventivo è stato adottato
proprio per evitare che il reato ambientale
sia portato a conseguenze ulteriori (TAR
Abruzzo-Pescara,
sentenza 04.07.2008 n. 664
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Veicoli fuori uso (pressatura).
Ai sensi dell'art. 3, comma primo,
lett. i), del D. Lgs 24.06.2003 n. 209 per
operazioni di "pressatura" si intendono "le
operazioni di adeguamento volumetrico del
veicolo già sottoposto alle operazioni di
messa in sicurezza e di demolizione".
Pertanto, ai sensi della disposizione
citata, le attività di demolizione e messa
in sicurezza del veicolo fuori uso devono
essere effettuate prima della
pressatura (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 02.07.2008 n. 26546
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Acque. Nozione di scarico.
La formulazione dell'art. 74, lettera h)
introdotta dal DLgs 4/2008,secondo cui sono
da considerare "acque reflue industriali
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e
non più, quindi, "provenienti da" come
recitava la precedente formulazione dello
stesso articolo contenuta nel DLgs 152/2006)
da edifici od impianti in cui si svolgono le
attività commerciali o di produzione di beni
diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento (per
queste ultime è stato invero soppresso anche
l'inciso "intendendosi per tali anche quelle
venute in contatto con sostanze o materiali
anche inquinanti, non connessi con le
attività esercitate nello stabilimento"),
come si rileva dalla relazione di
accompagnamento alle modifiche, è
strumentale unicamente a riaffermare la
nozione di "scarico diretto" in maniera da
riproporre in forma più chiara e netta la
distinzione esistente tra la nozione di
acque di scarico da quella di rifiuti
liquidi (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 02.07.2008 n. 26543
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Deposito controllato (definizione).
Per deposito controllato si intende un
raggruppamento di rifiuti effettuato prima
della raccolta sul luogo in cui sono
prodotti quando sono presenti precise
condizioni relative alla qualità dei
materiali, al tempo di giacenza, alla
organizzazione tipologica dei rifiuti ed al
rispetto delle norme tecniche previste in
materia. Tale deposito è libero, cioè, non
necessitante di autorizzazione e soggetto
solo ai principi di prevenzione e
precauzione che sempre devono, in virtù di
norme comunitarie, presiedere alla gestione
dei rifiuti (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 02.07.2008 n. 26527
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Recupero (responsabilità).
L'autorizzazione al recupero non
esclude la responsabilità della ditta
ricevente a titolo di concorso per le
attività di intermediazione o di trasporto
di rifiuti non autorizzate poste in essere
da coloro i quali forniscono i rifiuti da
trattare. Sussiste in capo alla ditta
ricevente, infatti, l'obbligo di controllare
che anche coloro che si propongono come
intermediari siano debitamente autorizzati
e, qualora tale doverosa verifica sia
omessa, il detentore risponde quantomeno a
titolo di colpa, per inosservanza delle
regole di cautela imprenditoriale, della
contravvenzione di cui all'art. 51 comma
primo del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art.
256 DLgs 152/2006 (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 02.07.2008 n. 26526
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI: Sulla
legittimità dell’esclusione di un’impresa da
una gara per l’affidamento di un servizio
per aver presentato la propria offerta con
ritardo di meno di 10 minuti rispetto al
termine che era stato fissato nel bando di
gara.
E’ legittima l’esclusione di un’impresa da
una gara per l’affidamento di un servizio
per aver presentato la propria offerta con
ritardo di meno di 10 minuti rispetto al
termine che era stato fissato nel bando di
gara. Trattandosi, infatti, di un termine
espresso (anche) in ore è ragionevole che
per garantire pari condizioni a tutti i
concorrenti l’ora di riferimento sia quella
segnata dall’orologio dell’ufficio della
stazione appaltante preposto al ricevimento
delle offerte (nel caso in esame l’ufficio
protocollo). La diligenza dei concorrenti
deve in effetti essere misurata con un
parametro oggettivo e sottratto alla
possibilità di manipolazioni. Il fatto che
il ritardo sia di pochi minuti non lo rende
trascurabile, in quanto con il superamento
dell’ora prefissata si consolida l’interesse
dei concorrenti a evitare l’ammissione di
ulteriori offerte. La situazione esce
pertanto dalla disponibilità della stazione
appaltante e si colloca nell’ambito dei
rapporti tra i concorrenti impedendo
l’applicazione del principio di massima
partecipazione. La necessità di interpretare
rigorosamente il termine espresso in ore
deriva inoltre dalla concatenazione degli
adempimenti stabilita nel bando di gara.
Nello stesso giorno, infatti, subito dopo la
scadenza del termine di pervenimento delle
offerte (ore 12.00), era prevista l’apertura
delle offerte (ore 14.30). Era quindi chiaro
agli aspiranti concorrenti che il rispetto
del primo termine assumeva una funzione di
rilievo nel contesto dei tempi accelerati
della procedura. Di qui la necessità di una
particolare diligenza nella tempistica.
L’indicazione nel bando di gara per la
presentazione delle offerte da parte dei
concorrenti di un termine non è in contrasto
con il diritto comunitario. Le norme
comunitarie prevedono espressamente la
possibilità che un termine sia espresso,
oltre che in anni, mesi, settimane e giorni,
anche in ore. In particolare l’art. 3 par. 2
lett. a) del Reg. CEE/Euratom 1182/71
stabilisce che il periodo di tempo espresso
in ore comincia a decorrere all'inizio della
prima ora e termina con lo spirare
dell'ultima ora del periodo. Solo se il
termine è espresso in giorni vale la regola
dell’art. 5 par. 2 secondo cui quando un
atto può o deve essere compiuto a una data
determinata l’esecuzione si colloca tra
l'inizio della prima ora e lo spirare
dell'ultima ora del giorno corrispondente a
tale data. Poiché un termine può essere
anche misto, ossia composto di giorni interi
e di ore, non si può desumere dai principi
comunitari alcun obbligo di fissare
invariabilmente il termine finale per gli
adempimenti dei concorrenti alle ore 24.00.
In definitiva la scelta di un diverso orario
è rimessa alla discrezionalità delle
stazioni appaltanti (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 01.07.2008 n. 747
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Impianti
fotovoltaici.
Nella divisione in zone del
territorio comunale, operata dallo strumento
urbanistico generale, la destinazione
agricola di una zona non coincide con
l’effettiva coltivazione dei relativi fondi,
ma ha spesso la finalità di evitare
ulteriori espansioni degli insediamenti e
significa in tal caso che la zona stessa dev'essere
conservata a verde. Per tale ragione, anche
qualora l'intento sia quello di valorizzare
la vocazione rurale della zona, non per
questo sono sempre e comunque esclusi gli
interventi diversi da quelli strettamente
funzionali all'attività agricola ed alla
eventuale esigenza dell'imprenditore
agricolo di risiedere sul fondo.
Tale destinazione non preclude, infatti, la
realizzazione di opere che, non
pregiudicando l'assetto territoriale
agricolo, non possano tuttavia essere
convenientemente collocate in altre zone, ma
non esclude nemmeno la realizzazione di
opere che siano pertinenziali o funzionali
agli insediamenti ed all'economia dell'area
e che comunque si inseriscano senza turbare
o alterare la destinazione in atto
(fattispecie relativa ad installazione di
impianto fotovoltaico) (TRGA Trentino Alto
Adige-Trento,
sentenza 19.06.2008 n. 152
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione
edilizia.
Intanto può attuarsi un intervento di
ristrutturazione edilizia (di demolizione e
ricostruzione) in quanto esista un organismo
edilizio dotato di mura perimetrali,
strutture orizzontali e copertura in stato
di conservazione tale da consentire la sua
fedele ricostruzione. Non è, invece,
ravvisabile siffatto intervento nei
confronti di ruderi o edifici da tempo
demoliti, attesa la mancanza di elementi
sufficienti a testimoniare le dimensioni e
le caratteristiche dell’edificio da
recuperare (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 05.06.2008 n. 1667
- link a www.lexambiente.it). |
INCARICHI PROGETTUALI:
S. Lazzini, Affidamento di incarico
professionale di progettazione e di
direzione di lavori pubblici: deve essere
escluso il concorrente che non dichiari nel
curriculum gli incarichi di progettazione
svolti ma gli incarichi solo conferiti?
In base alla lettura complessiva delle
disposizioni dell’ avviso di gara, ed al
principio ermeneutico del “favor”
partecipativo in materia di bandi di gara,
l’obbligo di fornire detta dichiarazione
sugli incarichi “svolti”, e previsto dal
punto 3 del bando a pena di esclusione, può
comunque ritenersi assolto, precludendo
quindi l’esclusione, con la presentazione di
un curriculum recante l’elenco degli
incarichi conferiti, poiché la prova del
loro effettivo svolgimento, per costituire
requisito di partecipazione, avrebbe dovuto
essere oggetto di specifica ed espressa
prescrizione di gara postulante
l’esibizione, da parte delle rispettive
amministrazioni, di specifica certificazione
sul punto. La sola indicazione degli
incarichi conferiti si presentava peraltro
sufficiente per formulare una valutazione
della professionalità progettuali dei
concorrenti sulla base dei dati inseriti nel
“curriculum”, costituenti, senza ulteriori
distinzioni, l’oggetto dei punteggi
attribuibili in ordine allo stesso (previa
fissazione dei necessari criteri) (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 29.05.2008 n. 2566
- link a www.diritto.it). |
APPALTI:
S. Lazzini, In tema di funzione della
fase di prequalifica e di insindacabilità da
parte del giudice amministrativo delle
scelte meramente discrezionali di carattere
tecnico di una Commissione di gara a meno di
essere in presenza di profili di illogicità
apprezzabili. L’autoesecutività della
statuizione demolitoria è da considerarsi
idonea a soddisfare la pretesa risarcitoria
qualificabile comunque in termini di ristoro
di chance?
La fase di prequalificazione, e la
valutazione tecnica in detta sede spiegata
dal seggio di gara, in particolare, è
ontologicamente diversa rispetto alla fase
dell’aggiudicazione vera e propria. Si è sul
punto rilevato, infatti, quanto ai fini
perseguiti, che “diversamente dalla fase di
valutazione/comparazione delle offerte,
volta ad accertare la loro meritevolezza ad
aggiudicarsi la gara, la fase di
prequalificazione nelle procedure di
evidenza pubblica ha il compito di
determinare i requisiti soggettivi di "partecipabilità"
alla gara, sotto l'aspetto della soglia
minima di idoneità dei soggetti ad essere
valutati, tramite l'esame dei parametri
obiettivi riportati nelle dichiarazioni e
nelle autocertificazioni allegate alla
domanda, restringendo l'ambito dei
potenziali concorrenti, senza attribuzione
di punteggi.
I giudizi resi in detta fase, tuttavia, non
sfuggono al generale principio di congruità
motivazionale e di trasparenza delle
valutazioni che presiede al complessivo
svolgimento dell’attività amministrativa.
Invero la Sezione condivide il consolidato
principio giurisprudenziale, più volte
affermato anche dalle Corti sovranazionali,
in tema di necessaria effettività della
tutela risarcitoria quale indefettibile
corollario della fruttuosità dell’azione
giudiziaria.
Quanto alle modalità attraverso le quali
garantire tale obiettivo, la Sezione
condivide l’orientamento secondo cui
l'effetto ripristinatorio, unitamente a
quello conformativo, derivante
dall'annullamento giurisdizionale dell'atto
illegittimo costituisce già una riparazione
nella maniera più specifica, e pertanto
satisfattiva in tutto o in parte, a seconda
delle circostanze, sia dal punto di vista
materiale che giuridico, rispetto alla
situazione di illiceità caratterizzata dalla
situazione di illegittimità dell'atto
imputabile alla p.a.; pertanto, in caso di
autoesecutività della sentenza di merito (demolitoria
degli atti che illegittimamente non hanno
dato vita ad una gara), l'azione di
risarcimento del danno avrebbe soltanto la
funzione sussidiaria di reintegrazione delle
situazioni lese, ma solo nella ipotesi che
fossero dimostrati tutti gli elementi
costitutivi dell'illecito e quindi i danni
imputabili, medio tempore verificatisi, e
non considerati restaurati dall'annullamento
dell'atto (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 29.05.2008 n. 2555
- link a www.diritto.it). |
APPALTI:
S. Lazzini, Le condanne (sentenza di
applicazione della pena su richiesta
dell’imputato ai sensi degli artt. 444 e 445
c.p. (c.d. patteggiamento), attinente a
fattispecie contravvenzionale) per reati di
natura ambientale incidono sulla moralità
professionale di un rappresentante legale di
un’impresa partecipante ad una procedura ad
evidenza pubblica? Vige l’obbligo di
dichiarazione di una tale situazione
processuale?
Nei casi di applicazione della pena su
richiesta, la successiva estinzione del
reato, ai sensi del citato art. 445, comma
2, del codice di procedura penale, pur
operando “ope legis”, in presenza dei
presupposti stabiliti da tale norma,
richiede pur sempre che la esistenza di tali
presupposti sia accertata con una pronuncia
del giudice dell’esecuzione su istanza
dell’interessato. In difetto di tale
pronuncia giudiziale, la sentenza ex art.
444 del codice di procedura penale
pronunciata per un reato che incide
sull’affidabilità morale e professionale di
colui nei cui confronti è pronunciata,
costituisce, dunque, una causa di esclusione
dalla gara ai sensi dell’art. 75, comma 1,
lettera c), del D.P.R. n. 552 del 1999.
La Società appellante, pertanto, affermando
la inesistenza nei suoi confronti (delle
persone preposte ai suoi organi
rappresentativi e tecnici) di sentenze
penali di condanna o di sentenze pronunciate
ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, ha effettuato una falsa
dichiarazione che le ha consentito di
partecipare alla gara alla quale non avrebbe
dovuto partecipare, a norma del combinato
disposto costituito dal comma 1, lettera c e
dal comma 2 dell’art. 75 del D.P.R. n. 554
del 1999 che, disponendo le cause di
esclusione dalla gara dei concorrenti, i cui
organi amministrativi o tecnici siano
incorsi in condanne penali, pongono l’onere
a carico delle imprese concorrenti di
dichiarare la inesistenza delle stesse
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.05.2008 n. 2522
- link a www.diritto.it). |
AGGIORNAMENTO AL 24.07.2008 |
ã |
dossier BOX |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla questione dei box di cui alla
legge Tognoli.
Gli artt. 2 e 9 della L. 24.03.1989 n. 122
distinguono e regolano con chiarezza
l'intervento di apprestamento di spazi per
parcheggi con riguardo, rispettivamente,
alle costruzioni successive all'entrata in
vigore della legge ed agli edifici
preesistenti (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.09.1999 n. 1185. |
EDILIZIA PRIVATA:
Sul regolamento comunale cui è
demandata la disciplina delle varie
tipologie di parcheggi.
L'art. 2 della L. 24.03.1989 n. 122, che ha
modificato l'art. 41-sexies L. 17.08.1942 n.
1150, oltre a prevedere la dotazione minima
di un metro quadrato di superficie a
parcheggio per ogni dieci metri cubi di
costruzione demanda a norme regolamentari il
compito di stabilire in concreto le varie
tipologie di parcheggi e i criteri di
valutazione del fabbisogno dei parcheggi
stessi in relazione alle funzioni degli
edifici stessi, venendo così a conferire
all'esecutivo il potere di regolamentare
ogni specifica e concreta situazione
relativa agli spazi a parcheggio degli
edifici pubblici o di interesse collettivo
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza
30.04.1999 n. 750). |
EDILIZIA PRIVATA:
La quantità minima di box di cui alla
legge Tognoli si applica alle nuove
costruzioni dall'anno 1989 in poi.
Le nuove dotazioni minime di aree destinate
a parcheggio e fissate nell'art. 41-sexies
L. n. 1150 del 1942, così come modificato
dall'art. 2, comma 2, L. n. 122 del 1989, si
applicano solo alle nuove costruzioni, ma
non anche alle nuove edificazioni pressoché
ultimate alla data di entrata in vigore
della predetta L. n. 122 del 1989 (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza
27.03.1992 n. 213). |
G.U.R.I. -
G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima) |
ENTI LOCALI:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 30 del
21.07.2008, "L.R. 5 maggio 2004, n. 11 -
Termini di presentazione delle domande di
contributo per l'acquisto di autoveicoli
utilizzabili anche per il trasporto di
alunni anno 2008" (circolare
regionale 14.07.2008 n. 14
- link a www.infopoint.it). |
LAVORI PUBBLICI:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 30 del
21.07.2008, "L.R. 6 giugno 1980, n. 70,
art. 3 e l.r. 12 luglio 1974, n. 40 Titolo
II - Piano intervento ordinario anno 2008 -
Termini di presentazione domande di
contributo per l'edilizia scolastica minore"
(circolare
regionale 14.07.2008 n. 13
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 30 del
21.07.2008, "Determinazioni in materia di
costituzione di idonee strutture tecniche
per l'esercizio delle funzioni
paesaggistiche degli Enti Locali ed Enti
Gestori delle aree regionali protette (art.
79, l.r. n. 12/2005)" (deliberazione
G.R. 11.07.2008 n. 7641
- link a www.infopoint.it). |
NEWS |
PUBBLICO IMPIEGO: Dipendenti
pubblici: circolare sulle assenze.
Retribuzione ridotta per i primi dieci
giorni di assenza in caso di malattia, a
prescindere dalla durata. Alla terza assenza
per malattia nell'arco dell'anno solare e
per le assenze superiori a dieci giorni, i
dipendenti pubblici sono tenuti a presentare
all'amministrazione un certificato medico
rilasciato dalle strutture sanitarie
pubbliche o dai medici convenzionati, in
quanto parte del Servizio Sanitario
Nazionale. Le amministrazioni hanno
l'obbligo di richiedere la visita fiscale
anche nel caso di assenza per un solo
giorno.
Su queste disposizioni, previste dall'art.
71 del d.l. 112/2008, il ministro Brunetta
ha voluto dipanare qualsiasi dubbio di
applicazione con una circolare firmata il 17
luglio scorso.
La circolare -concordata con l'Anci
(Associazione nazionale comuni italiani)-
fornisce indicazioni alle amministrazioni
circa l'incidenza delle assenze dal servizio
ai fini della distribuzione dei fondi per la
contrattazione collettiva, ribadendo i
principi in materia di premialità e
chiarendo che comunque nessun automatismo è
consentito nella distribuzione delle somme.
Viene posto, in particolare, l'accento sulla
necessità di valutare l'apporto individuale
per ottenere premi di produttività, di
risultato e incentivi.
I contratti collettivi dovranno quantificare
i permessi retribuiti spettanti, stabilendo
sempre un monte ore massimo. Nel caso di
fruizione del permesso per l'intera
giornata, per impedire distorsioni
nell'applicazione delle disposizioni ed
evitare che i permessi siano chiesti e
fruiti sempre nelle giornate in cui il
dipendente dovrebbe recuperare l'orario,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente deve essere
computata con riferimento all'orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza (link a
www.governo.it). |
ENTI LOCALI: Saggio
interessi per ritardo nei pagamenti per il
periodo 01.07.2008-31.12.2008
(tratto da e link a www.filodiritto.com).
Il Ministero delle finanze ha comunicato, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.
09.10.2002, n. 231, che il saggio
d'interesse applicabile per i ritardi nei
pagamenti nelle transazioni commerciali, al
netto della maggiorazione ivi prevista (7 o
9 punti percentuali a seconda dei beni
oggetto di transazione), è pari al 4.10% per
il semestre 1° luglio - 31.12.2008. Ciò
significa che il saggio di interesse a
favore del creditore nei casi di ritardo di
pagamento nelle transazioni commerciali sarà
dell'11,10%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la
disciplina sugli interessi di mora) è
applicabile ai contratti stipulati
successivamente all'08.08.2002. La
successione degli interessi da tale data è
la seguente:
08.08.2002 - 31.12.2002 tasso applicabile
del 10,35 %;
01.01.2003 - 30.06.2003 tasso applicabile
del 9.85 %;
01.07.2003 - 31.12.2003 tasso applicabile
del 9,10 %;
01.01.2004 - 30.06.2004 tasso applicabile
del 9,02 %;
01.07.2004 - 31.12.2004 tasso applicabile
del 9,01 %;
01.01.2005 - 30.06.2005 tasso applicabile
del 9,09 %;
01.07.2005 - 31.12.2005 tasso applicabile
del 9.05 %;
01.01.2006 - 30.06.2006 tasso applicabile
del 9,25 %;
01.07.2006 - 31.12.2006 tasso applicabile
del 9,83 %;
01.01.2007 - 30.06.2007 tasso applicabile
del 10,58%;
01.07.2007 - 31.12.2007 tasso applicabile
del 11,07%;
01.01.2008 - 30.06.2008 tasso applicabile
del 11,20%.
01.07.2008 - 31.12.2008 tasso applicabile
del 11,10%. |
LAVORI PUBBLICI: Lombardia,
Contributi ai comuni per il miglioramento
dell'efficienza energetica degli impianti di
illuminazione pubblica.
Con decreto n. 7427 dell'08.07.2008 del
Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e
Investimenti della D.G. Reti e Servizi di
Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile, è
stato approvato il bando relativo all'ASSE 2
ENERGIA, Linea di intervento 2.1.2.2
"Interventi per il miglioramento
dell'efficienza energetica degli impianti di
illuminazione pubblica", per la
presentazione, da parte degli Enti locali,
di progetti finalizzati al
rifacimento/adeguamento di impianti di
illuminazione pubblica esterna esistenti di
proprietà pubblica e/o alla realizzazione di
nuovi impianti, nei Comuni dotati di piano
dell'illuminazione pubblica di cui alla l.r.
17/2000. Presentazione domande on line dal
21.07 al 18.11.2008 (link a
www.ors.regione.lombardia.it). |
ENTI LOCALI: Lombardia,
Piccoli comuni: acquisto di autoveicoli per
trasporto alunni.
I piccoli comuni della Lombardia possono
richiedere un contributo per l'acquisto di
autoveicoli utilizzabili anche per il
trasporto degli alunni. Scadenza
presentazione domande 20.08.2008 (link a
http://formalavoro.regione.lombardia.it). |
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
PUBBLICO IMPIEGO: G.
Ronconi,
Lo spoil system visto dalla Corte
Costituzionale: il rapporto tra politica e
amministrazione - Nota a Corte
Costituzionale, sentenza 20.05.2008 n. 161
(link a www.filodiritto.com). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI:
Sulla legittimità della partecipazione
di una società mista alla gara bandita dalla
stessa amministrazione aggiudicatrice che ne
è socia.
Sull’istituto dell'avvalimento tra imprese:
ha portata generale nel diritto comunitario,
applicabile anche in mancanza di specifica
prescrizione del bando di gara.
E’ legittima la partecipazione di una
società mista alla gara bandita (nel caso di
specie, per l’affidamento della concessione
del servizio di distribuzione del gas) dalla
stessa amministrazione aggiudicatrice che ne
è socia. La giurisprudenza sia nazionale che
comunitaria ha affermato in più occasioni
che la compartecipazione societaria
dell’amministrazione aggiudicatrice alla
società concorrente non determina alcuna
automatica violazione dei principi
concorrenziali e di parità di trattamento.
Una limitazione a carico delle società miste
a partecipazione pubblica alle gare si
porrebbe, anzi, in contrasto con i principi
dell’ordinamento comunitario, il quale esige
che le imprese pubbliche abbiano possibilità
di agire in regime di parità di trattamento
con la imprese private. Le garanzie offerte
dalla procedura dell’evidenza pubblica
valgono, infatti, ad escludere che la
partecipazione all’interno della società da
parte dell’ente pubblico che bandisce la
gara possa rappresentare, di per sé, un
fattore distorsivo della concorrenza e,
quindi, offrire alla società partecipata un
illegittimo vantaggio a scapito delle altre
imprese. Pertanto, in assenza di prove in
ordine a specifiche violazione delle regole
di evidenza pubblica, deve escludersi che la
mera partecipazione dell’ente pubblico ad
una società concorrente rappresenti un
elemento tale da pregiudicare la regolarità
della gara.
Anche in mancanza di una specifica
prescrizione del bando di gara, le imprese
possono ricorrere, ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di
partecipazione, all’istituto
dell’avvalimento parziale verticale. Avendo
l’istituto dell’avvalimento portata generale
nel diritto comunitario, un comunicato
emesso dalla stazione appaltante che
ribadisca tale concetto non può che
rappresentare un mero chiarimento che non
integra affatto la lex specialis di
gara (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 11.07.2008 n. 3499
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
LAVORI PUBBLICI: Sulla
valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati.
L’art. 2, n. 1, della direttiva del
Consiglio 27.06.1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 03.03.1997, 97/11/CE, deve
essere interpretato nel senso che esso non
richiede che tutti i progetti destinati ad
avere un notevole impatto ambientale siano
sottoposti alla procedura di valutazione
dell’impatto ambientale prevista da questa
direttiva, bensì che devono esserlo solo
quelli che sono citati agli allegati I e II
di detta direttiva, nelle condizioni
previste all’art. 4 di quest’ultima e fatti
salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, e 2, n. 3,
della medesima direttiva.
I criteri di selezione rilevanti citati
all’allegato III della direttiva 85/337,
come modificata dalla direttiva 97/11, sono
vincolanti per gli Stati membri quando
stabiliscono –per i progetti rientranti
all’allegato II di quest’ultima, sulla base
di un esame caso per caso ovvero sulla base
delle soglie o dei criteri che essi fissano–
se il progetto interessato debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione
dell’impatto ambientale.
Quando uno Stato membro opta per determinare
caso per caso quali progetti tra quelli
rientranti nell’allegato II della direttiva
85/337, come modificata dalla direttiva
97/11, devono essere sottoposti a
valutazione dell’impatto ambientale, esso
deve, o rinviando nelle sue norme nazionali
all’allegato III di questa direttiva, o
riproducendo nelle sue norme nazionali i
criteri elencati dalla stessa direttiva,
fare in modo che il complesso di tali
criteri possa effettivamente essere
considerato qualora l’uno o l’altro di essi
sia rilevante per il progetto interessato,
senza poterne escludere alcuno
esplicitamente o implicitamente (Corte di
giustizia europea, Sez. VI,
sentenza 10.07.2008 n. C-156/07
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
RISARCIBILITA' DANNI: In
tema di responsabilità del messo comunale
per tardiva notifica di accertamento.
Il comportamento tenuto dal messo
notificatore fu caratterizzato da grave
negligenza nell'espletamento delle sue
funzioni di messo notificatore e da
inescusabile inosservanza della normativa di
cui all'art. 108 del D.P.R. 15.12.1959, n.
1229 (indubbiamente applicabile anche ai
messi notificatori comunali), secondo cui:
“L'Ufficiale Giudiziario deve eseguire
gli atti di cui è stato incaricato senza
indugio e, comunque, non oltre il termine
che gli sia stato eventualmente prefissato”.
Nel caso di specie, infatti, il messo
procedette alla notifica dell'atto
tributario ai suoi destinatari ben 16 giorni
dopo la scadenza del termine chiaramente
indicato dall'Amministrazione Finanziaria,
determinando in tal modo la decadenza
dell'Erario dal diritto di esigere il
pagamento di maggiori imposte.
Sussistono, infatti, tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità
amministrativa, ossia:
- l'ingente danno finanziario subito dal
Comune di Omissis, obbligato a rifondere €
552.382,89 all'Agenzia delle Entrate per
effetto della decadenza della pretesa
tributaria, cagionata dall'omessa tempestiva
notifica ai contribuenti B. e S. dell'avviso
d'accertamento di maggior valore, emesso nei
loro confronti ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro e dell'I.N.V.IM.
sui beni oggetto di una donazione
immobiliare;
- l'imputabilità dell'omessa tempestiva
notifica dell'atto tributario al
comportamento gravemente negligente del
messo notificatore comunale L. R., la quale,
benché fosse a conoscenza che tale
adempimento doveva essere da lei effettuato
entro il termine tassativo del 25.11.1988,
vi procedette soltanto il 12.12.1988;
- la mancata dimostrazione di rilevanti
circostanze oggettive, che possano aver
concretamente impedito il puntuale
adempimento del messo notificatore ai suoi
doveri istituzionali (Corte dei Conti, Sez.
giurisdizionale per la Regione Siciliana,
sentenza 19.06.2008 n. 1719
- link a www.corteconti.it). |
INCARICHI PROFESSIONALI: Il
Comune deve effettuare una selezione
pubblica per il conferimento di un incarico
di patrocinio e consulenza legale.
I principi costituzionali di buon andamento
e trasparenza della pubblica amministrazione
ed i principi di derivazione comunitaria di
non discriminazione, parità di trattamento,
pubblicità e proporzionalità risultano
recepiti dall’art. 7, commi 6 e ss., del
dlgs. n. 165/2001 successivamente
modificato, il quale stabilisce che “Le
amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di
collaborazione”. Tra le “pubbliche
amministrazioni” rientrano anche i Comuni e
tali principi impongono la predisposizione
di un bando o avviso pubblico e la previa
individuazione di criteri obiettivi per la
valutazione delle istanze, lo svolgimento di
una procedura di valutazione comparativa dei
curricula presentati nonché l'obbligo di
motivare congruamente la scelta, onde
consentire il controllo sull’imparzialità
della procedura (TAR Campania, Sezione II,
sentenza 22.05.2008 n. 4855
- link a www.litis.it). |
AGGIORNAMENTO AL 22.07.2008 |
ã |
UTILITA' |
APPALTI: Dossier
- Le cauzioni negli appalti pubblici
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
Dossier - Opere di urbanizzazione a scomputo
oneri
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Dossier
- Le modifiche del Correttivo ambientale
alla normativa anti-inquinamento (Scarichi,
rifiuti e bonifiche)
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
LAVORI PUBBLICI: Percorso
di giurisprudenza sul project financing
(i principali orientamenti giurisprudenziali
sulla natura dell'istituto, il procedimento,
la proposta del promotore, il diritto di
prelazione, appalti misti e project, gli
istituti di credito, giurisdizione ed
impugnazione) (link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Dossier
- Il Rendimento energetico nell'edilizia
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
PUBBLICO IMPIEGO: Dossier
- La contrattazione collettiva nel pubblico
impiego
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
PUBBLICO IMPIEGO: Dossier
- Gli incarichi di collaborazione nel
comparto del pubblico impiego
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
ENTI LOCALI: Dossier
- Sicurezza sul lavoro
(link a
www.professionisti24.ilsole24ore.com). |
G.U.R.I. -
G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima) |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 15.07.2008 n. 164 "Approvazione del
«Modello unico digitale per l’edilizia»"
(D.P.C.M.
06.05.2008). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U. 07.07.2008 n. 157 "Attuazione della
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione
dei rifiuti delle industrie e che modifica
la direttiva 2004/35/CE" (D.Lgs.
30.05.2008 n. 117). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 05.07.2008 n. 156, suppl. ord. n. 160,
"Approvazione della metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto per gli elettrodotti"
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare,
decreto 29.05.2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 03.07.2008 n. 154 "Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE" (D.Lgs.
30.05.2008 n. 115). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 02.07.2008 n. 153 "Integrazione al
decreto 14 gennaio 2008 di approvazione
delle nuove «Norme tecniche per le
costruzioni»" (Ministero delle
Infrastrutture,
decreto 06.05.2008). |
ENTI LOCALI:
G.U. 30.06.2008 n. 151 "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative"
(D.L.
30.06.2008 n. 113). |
ENTI LOCALI:
G.U. 25.06.2008 n. 157, suppl. ord. n. 152,
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria" (D.L.
25.06.2008 n. 112). |
ENTI LOCALI:
G.U. 20.06.2008 n. 143 "Legge 24 dicembre
2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne" (Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
circolare 11.03.2008 n. 2/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 16.05.2008 n. 114, suppl. ord. n. 127,
"Linee guida per il superamento delle
barriere architettoniche nei luoghi di
interesse culturale" (Ministero per i
Beni e le Attività Culturali,
decreto 28.03.2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 08.05.2008 n. 107:
- Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e dei sistemi di
distribuzione e di linee dirette del gas
naturale con densità non superiore a 0,8
(Ministero dello Sviluppo Economico,
decreto 16.04.2008);
- Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8 (Ministero dello
Sviluppo Economico,
decreto 17.04.2008). |
ENTI LOCALI:
G.U. 08.05.2008 n. 107 "Approvazione del
Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione" (Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare,
decreto 11.04.2008). |
ENTI LOCALI:
G.U. 30.04.2008 n. 101, suppl. ord. n. 108,
"Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro" (D.Lgs.
09.04.2008 n. 81). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G.U. 28.04.2008 n. 99 "Disciplina dei
centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, come
previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera
cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche"
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare,
decreto 08.04.2008). |
ENTI LOCALI:
G.U. 28.04.2008 n. 99 "Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale
no dirigente del comparto regioni e
autonomie locali, quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007". |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 24.04.2008 n. 97 "Disposizioni in
materia di detrazione per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.
296" (Ministero dell'Economia e delle
Finanze,
decreto 07.04.2008). |
APPALTI:
G.U. 16.04.2008 n. 90 "Regolamento
concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 - Responsabilità
solidale tra appaltatore e subappaltatore in
materia di versamento delle ritenute fiscali
e dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori, in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi" (Ministero
dell'Economia e delle Finanze,
decreto 25.02.2008 n. 74). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 09.04.2008 n. 84 "Ulteriori
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
in relazione al paesaggio" (D.Lgs.
26.03.2008 n. 63). |
EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 09.04.2008 n. 84 "Ulteriori
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
in relazione ai beni culturali" (D.Lgs.
26.03.2008 n. 62). |
GIURISPRUDENZA |
EDILIZIA PRIVATA:
Sull'autorizzazione paesaggistica in
sanatoria.
Secondo questo Tribunale (cfr. TAR
Basilicata Sent. n. 737 del 02.08.2005) dopo
l’entrata in vigore dell’art. 146, comma 10,
lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 (cioè dopo il
30.04.2004: cfr. art. 183, comma 7, D.lg.vo
n. 42/2004, il quale statuisce che l’intero
D.Lg.vo n. 42/2004 “entra in vigore il
giorno 1° maggio 2004”) non è più possibile
rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria “successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli
intereventi”, atteso che il suddetto art.
146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004
(cfr. ora art. 146, comma 4, D.Lg.vo n.
42/2004) è una norma di immediata
applicazione anche con riferimento agli
interventi, realizzati in assenza di nulla
osta paesaggistico, prima dell’01.5.2004,
come quello oggetto del presente giudizio,
in quanto:
1) il prevalente orientamento
giurisprudenziale, elaborato prima
dell’entrata in vigore del D.Lg.vo n.
42/2004 (cioè prima dell’01.5.2004), il
quale ammetteva il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria nell’ambito del procedimento di
definizione della concessione edilizia in
sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, si
basava esclusivamente sull’assenza di un
espresso divieto normativo (ora esistente),
che comunque, poiché la realizzazione
dell’intervento edilizio in assenza di nulla
osta paesaggistico non poteva essere
equiparato alla fattispecie dell’ottenimento
del nulla osta paesaggistico in via
preventiva (cioè prima dell’inizio anche
parziale dell’intervento edilizio),
paralizzava soltanto l’applicazione della
sanzione della rimessione in pristino, ma
non pregiudicava il potere dell’Autorità
amministrativa competente di procedere
all’applicazione della sanzione di cui
all’art. 15 R.D. n. 1497/1939, poiché tale
sanzione pecuniaria risultava finalizzata a
punire non solo le violazioni di carattere
sostanziale, ma anche le violazione di tipo
formale alla normativa in materia di tutela
delle bellezze naturali;
2) anche l’art. 159, comma 2, D.Lg.vo n.
42/2004 statuisce che “i lavori non possono
essere iniziati in difetto”
dell’autorizzazione paesaggistica;
3) in ogni caso, l’intero art. 159 D.Lg.vo
n. 42/2004 si limita a disciplinare soltanto
i profili e/o gli aspetti di mera natura
procedurale del procedimento di
autorizzazione paesaggistica in via
transitoria (cioè “fino all’approvazione dei
Piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156
ovvero ai sensi dell’art. 143 ed al
conseguente adeguamento degli strumenti
urbanistici ai sensi dell’art. 145”), per
cui deve ritenersi che tale norma prevale
soltanto sulle corrispondenti disposizioni
di natura procedimentale del procedimento
ordinario e/o a regime (cioè dopo la
predetta approvazione dei Piani
paesaggistici e il conseguente citato
adeguamento degli strumenti urbanistici) di
autorizzazione paesaggistica di cui all’art.
146 D.Lg.vo n. 42/2004, ma non sulle
disposizione normative di carattere
sostanziale contenute nel stesso art. 146
D.Lg.vo n. 42/2004, come quella indicata dal
suddetto comma 10, lett. c), D.Lg.vo n.
42/2004, il quale delimita il potere
autorizzatorio, imponendo l’espresso divieto
di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione
paesaggistica;
4) il divieto espresso di rilascio in
sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica
previsto dall’art. 146, comma 10, lett. c),
D.Lg.vo n. 42/2004 (cfr. ora art. 146, comma
4, D.Lg.vo n. 42/2004) contribuisce a
rafforzare ulteriormente il principio
fondamentale della tutela del paesaggio
sancito dall’art. 9 della Costituzione.
La sanzione pecuniaria ex art. 15 L. n.
1497/1939 (vedi ora art. 167 D.Lg.vo n.
42/2004) va irrogata nei confronti del
soggetto che ha costruito su un’area
soggetta a vincolo paesaggistico, senza aver
prima chiesto ed ottenuto il nulla osta
paesaggistico (TAR Basilicata,
sentenza 09.07.2008 n. 386
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
distanza minima di mt. 10,00 tra fabbricati
che si applica non solo alle "vedute" ma
anche alle "luci".
Le norme del regolamento edilizio si
applicano a prescindere dal richiamo che ne
facciano le altre disposizioni di natura
edilizio-urbanistica, e ciò in quanto il
R.E.C. disciplina in generale l’attività
edilizia e quindi pone precetti che sono
validi in qualsiasi zona del territorio,
salvo deroghe espresse. E la norma che
impone distacchi minimi tra fabbricati è una
norma di portata generale, considerata la
ratio che è alla base della disposizione in
parola (ossia, quella di evitare le c.d.
intercapedini dannose).
Non si può ritenere che la norma che impone
un distacco minimo tra pareti finestrate
presuppone l’esistenza solo di “vedute”, in
quanto la fruibilità dell’immobile è
intaccata anche quando viene violata la
distanza minima fra “luci” (riducendosi in
questo caso l’illuminazione naturale
all’interno dell’edificio) (TAR Puglia-Lecce,
Sez. III,
sentenza 07.07.2008 n. 2058
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
VARI: Uso
del cellulare alla guida: sanzionata ogni
modalità di utilizzo.
L'uso
del cellulare per la ricerca di un numero
telefonico nella relativa rubrica o per
qualsiasi altra operazione determina uno
sviamemento della vista dalla strada
all'apparecchio stesso, nonché l’impegno di
una delle mani sull'apparecchio. Tale
comportamento, pertanto, costituisce
pericolo e intralcio per la circolazione (Corte
di Cassazione, Sez. II civile,
sentenza 27.05.2008 n. 13766
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Regime
penale della ristrutturazione edilizia
mediante demolizione e ricostruzione.
La ristrutturazione edilizia mediante
demolizione e ricostruzione svolta in
assenza o totale difformità da d.i.a. è
sanzionabile penalmente? (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 21.05.2008 n. 20271
- link a www.altalex.com). |
PUBBLICO IMPIEGO: Il
dipendente che si assenta senza motivo non
può essere licenziato.
Non può
essere licenziato il dipendente che si
assenti, senza giustificato motivo, dal
posto di lavoro. Tanto più se, in passato,
il lavoratore si sia comportato in maniera
impeccabile sul posto di lavoro.
Il provvedimento di recesso è, in tal caso,
illegittimo in quanto manifestamente
eccessivo e sproporzionato rispetto al
contenuto oggettivo della infrazione
(Corte di Cassazione, sez. lavoro,
sentenza 20.03.2008 n. 7600
- link a www.altalex.com). |
AGGIORNAMENTO AL 21.07.2008 |
ã |
dossier BOX |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla possibilità o meno di costruire
box interrati (ex lege Tognoli) in fascia di
rispetto cimiteriale.
L’art. 338 del Testo unico delle leggi
sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del
27.07.1934 nonché l’art. 57 del Dpr
10.09.1990 n. 285 vietano l’edificazione
nelle aree ricadenti in fascia di rispetto
cimiteriale dei manufatti che, per durata,
inamovibiltà ed incorporazione al suolo
possano qualificarsi come costruzioni
edilizie, come tali, incompatibili con la
natura dei luoghi e con l’eventuale
espansione del cimitero.
Ora, la giurisprudenza ha affermato che in
materia di vincolo cimiteriale , la
salvaguardia del rispetto dei 200 metri
prevista dal citato art. 338 del T.U. del
1934 si pone alla stregua di un vincolo
assoluto di inedificabilità, valevole per
qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso
diverso da quello di abitazione e tanto in
ragione dei molteplici interessi pubblici
nella specie in rilievo relativamente alla
tutela delle esigenze di natura
igienico-sanitarie e della speciale
sacralità dei luoghi (Cons Stato Sezione v
03.05.2007 n. 1933; TAR Veneto Sezione II
06.04.1996 n. 861; Tar Lombardia Sezione II
28/02/1999 n. 167; questo Tar I Sezione
01.10.2007 n. 2903).
Ora, trattandosi di un vincolo assoluto,
nella specie non ci si può “giovare” del
carattere derogatorio che la norma di cui
all’art. 9 della legge n. 122/1989
riconoscerebbe alla realizzazione delle
autorimesse interrate, dal momento che anche
il manufatto del genere progettato, il
parcheggio interrato, ancorché struttura
unicamente servente all’uso abitativo, ma
comunque posta nell’ambito della fascia di
rispetto cimiteriale,rientra tra le
costruzioni edilizie del tutto vietate dalla
disposizione di cui all’art. 338 citato e
tale circostanza, puntualmente rilevata
dall’Amministrazione, costituisce motivo
giustificativo dell’opposto diniego.
Né vale invocare la portata modificativa
della normativa recata dal DPR n. 285 del
1990 (che ha previsto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale da 200 mt. a 100 mt.), atteso
che essa delinea il regime giuridico
unicamente degli interventi di ampliamento
dei cimiteri, ma non è questo il caso che ci
occupa, sicché, per l’edificazione in
questione rimane la misura della fascia di
rispetto stabilita in 200mt come fissata
dall’art. 338 e il relativo vincolo,
ribadito dalla normativa contenuta nel
vigente Piano regolatore generale del
Comune, è da ritenersi di carattere assoluto
(cfr. Tar Sicilia Catania 19.05.2003 n. 791)
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 02.07.2008 n. 1712
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla gratuità o meno dei box
eccedenti la quota minima prevista per
legge.
L’art. 9 della L. 122/1989 prevede
testualmente che “I proprietari di
immobili possono realizzare nel sottosuolo
degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati parcheggi da
destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti. …”. Tale disposizione,
introduttiva di un regime speciale, è stata
dettata per promuovere la realizzazione di
spazi da adibire a parcheggi o ad
autorimesse pertinenziali degli immobili
esistenti, in omaggio ad un indiscusso favor
legislativo per le opere suscettibili di
eliminare il dilagante fenomeno delle
autovetture parcheggiate in maniera
indiscriminata sulla pubblica via (T.A.R.
Lombardia Brescia – 28/01/2002 n. 114). E’
costante in giurisprudenza l’affermazione
che la disposizione di cui all'art. 9 della
L. 122/1989 disciplina la realizzazione di
parcheggi privati, pertinenti alle singole
unità abitative dei residenti (Consiglio
Stato, sez. VI – 12/12/2006 n. 7340): con la
legge “Tognoli” e con la successiva L.r.
22/1999 si è inteso cioè incentivare la
realizzazione di parcheggi pertinenziali per
decongestionare la viabilità, nel
perseguimento dell’interesse pubblico
all’ordinato scorrimento del traffico
veicolare in corrispondenza degli edifici e
nella prospettiva che il posto-auto in
prossimità dell’abitazione entri a far parte
dell’idea di “unità abitativa” come servizio
alla stessa correlato (sentenza Sezione
05/12/2007 n. 1279). Sotto un diverso
profilo, se è vero che prima dell’entrata in
vigore della L.r. 12/2005 la giurisprudenza
interpretava l’art. 9 della L. 122/1999 in
senso restrittivo –riconoscendo la gratuità
del titolo edificatorio soltanto ai
parcheggi da adibire al servizio di edifici
già esistenti– in ambito regionale la
formulazione ampia dell’art. 2 comma 2 della
L.r. 22/1999 (che non distingue i parcheggi
a seconda dell’edificio a cui sono
collegati) ha autorizzato conclusioni
diverse. Mettendosi in relazione l’art. 2
comma 2 della L.r. 22/1999 con l’art. 4,
comma 4, della L.r. 60/1977, la Sezione ha
rilevato che quest’ultima norma (ora
abrogata dalla più ampia disciplina della
L.r. 12/2005) era riferibile anche ai nuovi
edifici, con la distinzione tra i parcheggi
obbligatori e quelli facoltativi,
attribuendo implicitamente ai primi una
funzione di pubblico interesse e ai secondi
una finalità speculativa. Si è ritenuto che,
inserendosi in tale contesto, l’art. 2 comma
2 della L.r. 22/1999 abbia mantenuto la
distinzione qualificando espressamente come
opere di urbanizzazione i parcheggi
obbligatori indipendentemente dal fatto che
siano collegati o meno a edifici già
esistenti. A conferma di questa conclusione
la Sezione ha osservato che l’utilità delle
opere di urbanizzazione ha carattere
oggettivo e riguarda non solo il singolo
edificio ma il territorio nel suo insieme,
il che rende indifferente il momento in cui
i parcheggi sono realizzati (sentenza
Sezione 26/09/2007 n. 898).
La disposizione di cui all’art. 69 della
L.r. 12/2005 attualmente vigente non
distingue tra edifici esistenti e non
esistenti, ma stabilisce soltanto che i
parcheggi (pertinenziali e non)
costituiscono comunque opere di
urbanizzazione e il relativo titolo
abilitativo è gratuito.
Se dunque l’epoca dell’intervento non è
influente ai fini dell’operatività della
deroga, la questione investe i parcheggi che
superano la percentuale minima prevista dal
legislatore il quale, all’art. 41-sexies
della L. 1150/1942 ha disposto che “Nelle
nuove costruzioni ed anche nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un
metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
costruzione”. L’art. 66 della L.r.
12/2005, rubricato “Localizzazione e
rapporto di pertinenza”, statuisce al comma
1 che “I proprietari di immobili e gli
aventi titolo sui medesimi possono
realizzare nel sottosuolo degli stessi o di
aree pertinenziali esterne, …, nuovi
parcheggi, da destinarsi a pertinenza di
unità immobiliari residenziali e non, posti
anche esternamente al lotto di appartenenza,
senza limiti di distanza dalle unità
immobiliari cui sono legati da rapporto di
pertinenza, purché nell'ambito del
territorio comunale o in comuni contermini,
ai sensi dell'articolo 9 della legge
24.03.1989, n. 122”. E’ necessario
accertare se i parcheggi interrati eccedenti
la misura minima debbano comunque essere
esclusi ai fini del calcolo della superficie
coperta. La chiave di lettura è fornita
dalle N.T.A. Oltre all’art. 9, soccorre
l’art. 13 il quale prevede che “… le
costruzioni sotterranee non potranno
occupare spazi esterni al perimetro della
superficie coperta degli edifici esistenti e
in progetto, …., essendo esclusivamente
consentita la costruzione di autorimesse nei
limiti di 1 mq. di superficie utile ogni 10
mc. di volume calcolato ai sensi del
precedente art. 12 …”. L’art. 12 ai sua
volta, al comma 4, statuisce che “Sono
altresì escluse dal computo del volume le
autorimesse private interne all’edificio di
altezza media libera non inferiore a m. 2,40
e limitatamente alla superficie di 1 mq.
ogni 10 mc. di costruzione”. Il
pianificatore comunale ha delimitato
l’ambito di applicazione della deroga alla
realizzazione dei parcheggi obbligatori, con
una scelta che ad avviso del Collegio è
conforme alle indicazioni del legislatore.
Se è pur vero in via logica che qualunque
tipo di parcheggio per autovetture assolve
alla medesima funzione di alleviamento del
traffico automobilistico, risulta evidente
che soltanto per i parcheggi pertinenziali
–nei limiti in cui questi si pongono come un
obbligo che ha valenza non solo sul piano
amministrativo ma anche nei rapporti civili–
si pone un regime normativo differenziato
del quale l’operatore giuridico non può non
tener conto in sede di interpretativa
(T.A.R. Friuli Venezia Giulia – 12/06/2006
n. 426). Dunque se gli spazi per parcheggio
di natura pertinenziale e obbligatoria non
vanno considerati ai fini del calcolo della
volumetria complessiva consentita e dalla
determinazione della superficie coperta, per
gli ulteriori parcheggi è possibile
introdurre un distinto regime giuridico, in
quanto suscettibili di incrementare il
carico urbanistico. In altri termini la
disciplina dei parcheggi aggiuntivi
appartiene all’autonomia programmatoria
comunale ed è il frutto di una scelta
ponderata ai fini dell’ottimale assetto del
territorio. Del resto, sul piano normativo,
il D.P.R. 380/2001 qualifica espressamente
come costruzione la realizzazione di
manufatti interrati (art. 3 comma 1 lett.
e.1), salvo che si tratti di opere
pertinenziali; queste ultime sono
considerate nuove costruzioni solo qualora
siano qualificate tali dalle norme tecniche
di attuazione degli strumenti urbanistici,
ovvero qualora realizzino comunque un volume
superiore al 20% di quello principale (art.
3 comma 1 lett. e.6). Anche la disciplina
generale in materia edilizia demanda ai
Comuni la potestà di valorizzare o meno
l’incidenza dei manufatti pertinenziali. La
dedotta costituzione del vincolo
pertinenziale sui parcheggi in esame non
crea ostacoli alla delineata ricostruzione,
in quanto la quota eccedente la misura
obbligatoria è come già detto soggetta a
libero apprezzamento del pianificatore
comunale quanto al possibile (e plausibile)
incremento del carico urbanistico (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 01.07.2008 n. 778
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier
CONSIGLIERI COMUNALI |
CONSIGLIERI COMUNALI:
Sull'impugnazione delle deliberazioni
da parte dei Consiglieri Comunali e sul poco
tempo messo a loro disposizione per la
consultazione degli atti posti all'ordine
del giorno del C.C..
Per pacifico e costante insegnamento della
giurisprudenza amministrativa, il componente
di un organo collegiale è legittimato a
ricorrere avverso le deliberazioni
collegiali che investano direttamente la sua
sfera giuridica ovvero quando le norme che
attengono al procedimento formativo
dell'atto collegiale siano state violate in
modo tale che egli non sia stato posto in
condizione di poter svolgere regolarmente il
proprio ufficio (Cons. Stato, sez. V,
09.10.2007, n. 5280). In particolare la
legittimazione dei consiglieri comunali ad
impugnare dinanzi al g.a. le deliberazioni
dello stesso Consiglio comunale non può
ritenersi astrattamente limitata ai soli
casi in cui vengano formalmente in rilievo
atti incidenti in via diretta sul diritto
all'ufficio e quindi su un diritto spettante
alla persona investita della carica di
consigliere ma anche con riferimento
all'impugnazione di delibere destinate ad
avere ricadute particolarmente significative
non solo sulla consistenza patrimoniale
dell’ente territoriale ma anche sulla storia
e sulle radici culturali dell’intera
comunità in esso rappresentata; in tal caso,
infatti, non viene contestato il contenuto
intrinseco della predetta deliberazione, ma
la mancata conoscenza di documenti
essenziali, anche di natura
endoprocedimentale, ai fini della compiuta
consapevolezza della proposta su cui il
consigliere si accinge ad esprimere il suo
voto: consapevolezza la cui mancanza
condiziona negativamente le prerogative del
soggetto chiamato ad approvarla.
Il rispetto dei tempi regolamentari in punto
di messa a disposizione dei documenti
afferenti agli argomenti posti all’ordine
del giorno, che assume particolare pregnanza
in vista di deliberazioni destinate ad
incidere pesantemente sull’assetto
storico–culturale e patrimoniale della
comunità territoriale, come nel caso degli
atti di disposizione in discorso, si
atteggia quale requisito essenziale ed
imprescindibile ai fini del rispetto delle
prerogative dei componenti dell’organo
deputato istituzionalmente ad operare il
controllo sull’operato dell’esecutivo
comunale. Diversamente opinando si finisce
con lo snaturare la funzione del consigliere
comunale relegandola a quella di acritico e
ignaro ratificatore di decisioni assunte
aliunde così svuotando di contenuto il suo
ruolo istituzionale e riducendolo ad un
vuoto simulacro. Non ignora il Collegio che
siffatto principio può essere
strumentalmente e distorsivamente invocato a
fini meramente ostruzionistici: tuttavia la
pur consapevole previsione di siffatta
possibilità, comunque suscettibile di
adeguati correttivi, non può esimere dal
predicare il rispetto di regole di condotta
poste a presidio della legalità dell’azione
amministrativa nel suo complesso (TAR
Puglia-Bari, Sez. I,
sentenza
10.07.2008 n. 1724). |
G.U.R.I. -
G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima) |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 29 del
14.07.2008, "Pubblicazione ai sensi
dell'art. 5 del regolamento regionale 21
gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei «Tecnici
competenti in acustica ambientale»
riconisciuti dalla Regione Lombardia alla
data del 25 giugno 2008, in attuazione
dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, della deliberazione 17
maggio 2006, n. 8/2561 e del decreto 30
maggio 2006, n. 5985" (comunicato
regionale 02.07.208 n. 126
- link a www.infopoint.it). |
LAVORI PUBBLICI: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 29 del
14.07.2008:
- "Modalità per l'accesso al Fondo di
Rotazione Regionale per la progettazione di
opere pubbliche da parte dei piccoli comuni
lombardi (art. 7, comma 7, l.r. 17/2006)"
(deliberazione
G.R. 27.06.2008 n. 7557
- link a www.infopoint.it);
- "Bando per l'accesso al Fondo di
Rotazione Regionale per la progettazione di
opere pubbliche nei piccoli Comuni (l.r.
17/2006 - articolo 7 - comma 7)" (decreto
D.S. 07.07.2008 n. 7294
- link a www.infopoint.it). |
ENTI LOCALI: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 27 del
27.06.2008, "Riordino delle comunità
montane della Lombardia, disciplina delle
unioni di comuni lombarde e sostegno
all'esercizio associato di funzioni e
servizi" (L.R.
27.06.2008 n. 19
- link a www.infopoint.it). |
DIPARTIMENTO
FUNZIONE PUBBLICA |
PUBBLICO IMPIEGO: Circolare
sulle assenze dal servizio dei dipendenti
pubblici.
Il Ministro Renato Brunetta ha firmato una
circolare indirizzata a tutte le pubbliche
amministrazioni per fornire indicazioni
circa l’applicazione della nuova disciplina
in materia di assenze dei pubblici
dipendenti contenuta nell’art. 71 del
decreto legge n. 112 del 2008 (circolare
17.07.2008 n. 7/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
ENTI LOCALI: Parere
all'Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali - Collocamento in
disponibilità dei segretari comunali e
provinciali e possibilità di assumere la
titolarità di sede di segreteria (parere
UPPA 11.07.2008 n. 46/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
NEWS |
VARI:
I vantaggi fiscali della previdenza
complementare.
Le agevolazioni tributarie per chi aderisce
a una delle forme pensionistiche
complementari. E’ questo il tema affrontato
nel quarto numero del 2008 dalla
pubblicazione bimestrale della serie
“l’agenzia informa”, dal titolo “I vantaggi
fiscali della previdenza complementare”
(link a www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Contributi
per la tutela e valorizzazione del paesaggio
lombardo - 500.000 euro a sostegno degli
Enti Locali.
La Giunta regionale della Lombardia, su
proposta dell'Assessore al Territorio e
Urbanistica, Davide Boni, ha approvato, con
deliberazione n. VIII/7641 dell'11.07.2008,
i criteri per il sostegno finanziario agli
Enti Locali titolari di funzioni
paesaggistiche per la costituzione di
strutture tecniche e per l'esercizio di tali
funzioni (link a www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Il bonifico incompleto non sempre pregiudica
il 36 per cento. Ciò che conta è la chiara
relazione tra somme versate, fatture emesse
e lavori eseguiti.
Detrazione accordata anche se il pagamento
dei lavori di ristrutturazione edilizia è
disposto dal giudice. Non ha importanza il
fatto che l'importo dovuto da un condominio
alla ditta esecutrice del restyling della
facciata di un immobile sia stato
corrisposto soltanto dopo una controversia
in tribunale. Anche se i dati indicati nel
bonifico sono incompleti, infatti, è
possibile riscontrare l'effettiva relazione
tra versamento, emissione della fattura ed
esecuzione dei lavori. Nessun pregiudizio
per l'attività di controllo delle Entrate (link
a www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Simulatore
impianti fotovoltaici.
E' possibile calcolare on line i costi
d'installazione di un impianto fotovoltaico
e le tempistiche per recuperare le spese,
inserendo tutte le informazioni relative
all'edificio (link a
www.ors.regione.lombardia.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Fondo di rotazione PER LA PROGETTAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE NEI PICCOLI COMUNI - 3
MILIONI DI EURO LE RISORSE DISPONIBILI.
I piccoli Comuni Lombardi potranno ottenere
finanziamenti regionali per la progettazione
di Opere Pubbliche (link a
www.oopp.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Pannelli
solari, il 55% solo per l'acqua calda a uso
sanitario. Sostituzione di impianti per la
climatizzazione invernale non a
condensazione in attesa di decreto attuativo.
Non può essere riconosciuta la detrazione
d'imposta del 55% per l'intero costo
sostenuto a chi sostituisce il vecchio
impianto di riscaldamento con pannelli
solari che, oltre a integrare il
riscaldamento invernale, permettono di
generare acqua fredda per la climatizzazione
estiva e che integrano solo in parte il
riscaldamento dell'acqua calda per uso
sanitario (link a www.fiscooggi.it). |
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
AMBIENTE-ECOLOGIA: S.
Maglia,
Le ultime novità introdotte dal «secondo
decreto correttivo» in tema di MUD, registri
e formulari
(link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: G.
Stracuzza,
Evoluzione giurisprudenziale e normativa
della nozione di “scarico”. A proposito di
Cass. Sez. III 07.11.2007 e del d.lgs.
4/2008
(link a www.lexambiente.it). |
ESPROPRIAZIONE: E.
Trabucchi,
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo:
l'espropriazione isolata non può
giustificare un'indennità inferiore al
valore di mercato del bene ablato - Nota a
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
sentenza 10.06.2008
(link a www.filodiritto.com). |
PUBBLICO IMPIEGO: C.
Rapicavoli,
CERTIFICAZIONE MEDICA GIUSTIFICATIVA
DELL’ASSENZA PER MALATTIA DEI DIPENDENTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ART. 71 DEL
D.L. 25.06.2008, N. 112
(link a www.ambientediritto.it). |
LAVORI PUBBLICI: A.
Fusaro,
V.I.A., opere pubbliche e infrastrutture:
una convivenza difficile
(link a www.ambientediritto.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: C.
Rapicavoli,
Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 -
Presupposti, criteri e modalità operative
per l’affidamento di incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa,
nonché in materia di spese per convegni,
mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di
rappresentanza. Adempimenti e obblighi di
pubblicità (link a www.ambientediritto.it). |
ENTI LOCALI: A.
Scarascia,
Il sistema delle indennità e dei gettoni
negli enti locali. Tre questioni aperte
- L. Oliveri,
Effetti dell’abrogazione di norme che
prevedono benefici: il caso delle indennità
degli amministratori locali
(link a www.lexitalia.it). |
AUTORITA'
CONTRATTI PUBBLICI |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
La problematica sottoposta all’attenzione
dell’Autorità, concernente la possibilità di
usufruire del beneficio della riduzione
della cauzione anche in caso di una
associazione temporanea che veda al suo
interno una impresa cd. “cooptata”, è stata
affrontata dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione dell’08.09.2003, nella quale
ha assunto le seguenti considerazioni.
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 95 del
d.P.R. n. 554/1999, sia l’impresa singola
sia le imprese che intendono riunirsi in
associazione temporanea, ove in possesso dei
requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara, possono associare altre imprese
qualificate anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a
condizione che l’ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute dall’associata
minore copra l’importo dei lavori che essa
dovrà eseguire e che i lavori che essa
eseguirà non superino il 20% dell'importo
dell’appalto.
Dal dato normativo emergono, dunque, quattro
elementi caratterizzanti la fattispecie:
1. il soggetto associante (impresa singola o
ATI) deve avere di per sé tutti i requisiti
necessari a concorrere;
2. l’impresa associata minore, c.d.
cooptata, può possedere una qualificazione
anche per categorie e classifiche diverse da
quelle richieste dal bando;
3. i lavori che la o le associate minori
eseguiranno non devono superare il 20%
dell'importo complessivo dell'appalto;
4. la somma delle classifiche relative alle
qualificazioni possedute dall’associata
minore deve coprire l'importo dei lavori che
essa eseguirà.
Di particolare rilievo, per la problematica
oggetto di esame in questa sede, è la
condizione di cui al punto 1, ossia che il
soggetto associante, abbia di per sé tutti i
requisiti necessari a concorrere. Attesa
tale premessa, sotto il profilo
dell’idoneità complessiva del concorrente,
l’aggiunta di ulteriori, anche minime o
eterogenee potenzialità ad un soggetto di
per sé idoneo, viene dalla norma in esame
considerata un di più che non può che
accrescerne la potenzialità complessiva.
Ciò indubbiamente costituisce una deroga
alla disciplina dettata per le ATI di tipo
orizzontale e verticali, rispettivamente ai
commi 2 e 3 dello stesso articolo 95 del
d.P.R. n. 554/1999, che stabiliscono proprio
le modalità secondo le quali i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando devono essere posseduti
da tutti i soggetti che compongono
l’associazione.
Tenuto conto di detta deroga, attesa la
peculiarità della disciplina giuridica
relativa all’istituto della cooptazione, non
sembra estendibile alle imprese cooptate,
relativamente al godimento del beneficio
della riduzione della cauzione, quanto
previsto dalla determinazione dell’Autorità
n. 44/2000, che riguarda specificamente le
ATI, sia di tipo orizzontale sia di tipo
verticale.
Al contrario, da quanto sopra osservato
circa le caratteristiche dell'associazione
in cooptazione, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, sembra
poter conseguire che, se il punto di
riferimento per la valutazione dei requisiti
di partecipazione alla gara sono i soggetti
associanti, anche per il riconoscimento di
eventuali benefici, come quello della
riduzione della cauzione, connessi al
possesso di tali requisiti di
partecipazione, in particolare
l’attestazione SOA riguardante il possesso
della certificazione di qualità, si deve
aver riguardo ai soli soggetti associanti,
rimanendo ininfluenti le potenzialità
dell’impresa minore associata.
Nel caso in esame, l’impresa mandataria e
l’impresa mandante, entrambe in possesso del
requisito di qualità, potevano usufruire del
beneficio della riduzione della cauzione
provvisoria, indipendentemente dal possesso
o meno del requisito di qualità in capo alla
impresa cooptata.
Si deve rilevare che l’eccezione sollevata
dalla Stazione appaltante in merito
all’eventualità che il contratto non possa
essere stipulato per fatto dell’impresa
cooptata, appare irrilevante, dal momento
che la partecipazione dell’impresa cooptata
all’associazione rileva solo sotto il
profilo dell'idoneità di quest'ultima ad
eseguire quota parte dei lavori, mentre non
rileva né ai fini della qualificazione
dell’associazione stessa, né ai fini della
responsabilità nei confronti della stazione
appaltante, imputabile in via solidale al
mandatario e, pro quota, al mandante per la
categoria scorporabile (art. 37, comma 6, d.
Lgs. n. 163/2006).
Risulta, pertanto, ininfluente il fatto che
la polizza fideiussoria sia stata intestata
anche all’impresa cooptata (Cons. Stato,
sez. V, n. 4655/2006).
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione
dell’associazione temporanea di imprese
Elettrolucana di Papapietro Pasquale,
D’Amato Giuseppe e Cirillo Pietro (cooptata)
è non conforme alla normativa di settore
(parere
14.05.2008 n. 151
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
L’Autorità con determinazione n. 8/2002 e
con parere n. 122/2007, ha chiarito che il
principio dell’assorbenza fra categorie
generali e categorie specializzate trova
applicazione esclusivamente in riferimento
alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia
richiesta la qualificazione di cui alle
categorie di opere specializzate OS3, OS30,
OS28 è consentita la partecipazione anche
delle imprese qualificate in categoria OG11.
Ciò in quanto detta categoria generale è in
effetti la sommatoria di categorie speciali
e pertanto sussiste la presunzione che un
soggetto qualificato in OG11 sia in grado di
svolgere mediamente tutte le lavorazioni
speciali contenute in questa categoria
generale (TAR Brescia 26.10.2006 n. 1349).
Come chiarito nel citato parere n. 122/2007,
la qualificazione per la categoria di opere
generali OG11 assorbe quella per la
categoria di opere speciali, trova
applicazione nel caso in cui la disciplina
speciale della singola gara non rechi alcuna
clausola in contrario, come nel caso di
specie.
Per quanto sopra riportato, l’impresa
Fontana Costruzioni s.p.a., in possesso di
qualificazione nella categoria OG11,
classifica IV, può partecipare agli appalti
in esame.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che laddove la disciplina di
gara non rechi alcuna clausola in contrario,
la qualificazione nella categoria OG11
assorbe quella per le categorie di opere
speciali OS3, OS30, OS28 previste nel bando
(parere
14.05.2008 n. 150
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Preliminarmente, si deve evidenziare che il
punto 7 del bando di gara, riportato in
narrativa, risulta in contrasto con il
dettato normativo di cui al vigente articolo
37, comma 7, del d. Lgs. n. 163/2006, così
come modificato dal decreto legislativo
31.07.2007 n. 113, in base al quale i
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto n. 163/2007
non sono più tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre.
Per quanto attiene il caso di specie, si
precisa che ai sensi dell’articolo 36, comma
5, del d. Lgs. n. 163/2006, è vietata la
partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei
consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice
penale.
Un’impresa consorziata non può mai
partecipare ad una gara nella quale concorra
anche il consorzio stabile del quale fa
parte né in forma singola né in forma
associata. La norma, in applicazione dei
divieti di partecipazione congiunta ad una
medesima gara di imprese tra loro collegate,
ha inteso evitare la partecipazione di
imprese che, nei consorzi stabili, danno
luogo ad un’unica struttura imprenditoriale.
La “comune struttura d’impresa” e la
finalità di “operare in modo congiunto nel
settore dei lavori pubblici”, di cui al
comma 1, del citato articolo 36, implicano
legami tra le imprese e il consorzio, che,
sebbene tanto il consorzio stabile quanto le
imprese consorziate conservino la loro
autonoma soggettività giuridica, sono più
stretti di ogni altra forma di collegamento
già raffigurata dalla legge (ex art. 2359
c.c).
Atteso che le disposizioni contenute nei
bandi di gara devono ritenersi integrate con
le norme di leggi aventi valore imperativo,
senza necessità di uno specifico rinvio, in
virtù del principio di etero integrazione,
con la conseguenza, pena l’esclusione, che
gli offerenti sono obbligati ad adempiere a
tutte le prescrizioni previste dalla norma,
è corretto l’operato della Commissione di
gara che ha disposto l’esclusione del
consorzio istante e della consorziata che ha
partecipato alla medesima gara in
associazione temporanea di imprese.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione del Consorzio
Italia soc. consortile a r. l. è conforme
all’articolo 36, comma 5, del d. Lgs. n.
163/2006 (parere
14.05.2008 n. 149
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Secondo consolidato orientamento di questa
Autorità, suffragato da conforme posizione
da parte della giurisprudenza
amministrativa, nel caso in cui le
prescrizioni del bando/disciplinare
prevedono espressamente, con formulazione
chiara e non equivoca, l'esclusione dalla
procedura a sanzione della loro
inosservanza, anche soltanto formale,
l'Amministrazione è tenuta al rispetto della
normativa alla quale si è autovincolata e
che essa stessa ha emanato, evidentemente
sulla base di un giudizio ex ante
dell'idoneità della singola prescrizione a
conseguire le finalità sopra indicate, senza
che residui alcun margine di discrezionalità
interpretativa al riguardo.
Nel caso in esame, la dichiarazione resa dal
concorrente non corrisponde a quanto
richiesto dal punto 4, lettera g), del
disciplinare di gara, tenuto conto,
peraltro, che l’impresa non poteva
conoscere, al momento della predisposizione
della dichiarazione, le altre imprese
partecipanti alla gara.
Per ritenere valida la predetta
dichiarazione, la Commissione di gara
avrebbe dovuto, pertanto, effettuare una
interpretazione estensiva della stessa,
ritenendola resa in senso generale, con ciò
ponendo in essere una attività esegetica che
le è negata.
Si precisa, inoltre, che non ricorrono le
condizioni per una integrazione documentale
della dichiarazione di che trattasi, in
quanto non si tratterebbe di una
specificazione del contenuto della
dichiarazione resa, ma di una sua
integrazione/sostituzione ex post, con
conseguente violazione del principio della
par condicio.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione
dell’associazione temporanea di imprese
ELECTRICA s.r.l./S.IM.EL. s.r.l./Murgo
Stefano/Berman s.r.l., è conforme alla
normativa di settore (parere
14.05.2008 n. 148
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Preliminarmente si fa presente che la
problematica sottoposta all’attenzione
dell’Autorità viene esaminata sotto il
profilo del rispetto della concorrenza nella
procedura di gara, non rientrando nella
ratio dell’istituto delle soluzioni delle
controversie insorte in sede di gara,
valutazioni di merito proprie del singolo
progettista ed attinenti alla sua
responsabilità specifica.
Per quanto attiene ai profili di interesse
in questa sede, si richiama quanto
rappresentato dall’Autorità con
determinazione n. 2/2007, concernente gli
ostacoli tecnici negli appalti pubblici.
L’articolo 68, comma 13, del d. Lgs. n.
163/2006 stabilisce, in via generale, il
divieto di introdurre nella documentazione
di gara specifiche tecniche che facciano
menzione espressa di un marchio, un
brevetto, un’origine o una produzione
specifica che, di fatto, impongono l’impiego
di materiali o prodotti acquistabili da
produttori determinati.
In considerazione di quanto sopra, le
caratteristiche tecniche operative di un
Capitolato tecnico che contengono
l’indicazione di marchi specifici e non
riportano la espressione “o equivalente”,
sono da ritenersi di ostacolo alla libera
concorrenza ed in violazione dell’art. 68
del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso in esame, la relazione generale al
progetto esecutivo, il capitolato speciale,
la relazione sulle barriere di sicurezza, il
computo metrico estimativo e l’elenco
prezzi, documentazione dalla quale il
concorrente evince le caratteristiche
dell’appalto e gli elementi per la
predisposizione dell’offerta, non riportano
al loro interno alcuna indicazione specifica
di marchio o di prodotto specifico: tutte le
descrizioni delle barriere di sicurezza sono
generiche, riferite alla tipologia della
classe richiesta.
In particolare, la “Relazione sulle barriere
di sicurezza”, al punto 2. classificazione
delle barriere di sicurezza, recita: “nel
progetto sono previsti i seguenti tipi di
barriere di sicurezza: 1. barriera laterale
per rilevato di classe H4; 2. barriera
laterale per opere d’arte con nastro
metallico a tripla onda e montanti ancorati
su cordolo con cemento armato in
spartitraffico”.
Si ritiene, pertanto, che la S. A. non ha
posto in essere una violazione del principio
della concorrenza, intesa sotto il profilo
della garanzia di un’ampia apertura del
mercato a tutti gli operatori economici del
settore.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che il bando di che trattasi e
la documentazione progettuale a corredo, non
configurano una violazione dei principi di
cui all’art. 68 del d. Lgs. n. 163/2006
(parere
14.05.2008 n. 147
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APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Con precedenti espressioni di parere
l’Autorità ha statuito che le situazioni di
incompatibilità alla stipulazione di
contratti relativi a pubblici appalti
individuate nell’articolo 38, comma 1, del
d. Lgs. n. 163/2006, rilevano anche in caso
di partecipazione di imprese associate
ovvero tra loro consorziate o che intendano
associarsi o consorziarsi, in quanto la
collaborazione tra le imprese, tipica di
detti fenomeni, non può implicare una deroga
alla regola della necessaria affidabilità
morale, professionale e tecnica di tutti i
soggetti contraenti a qualsiasi titolo con
l’amministrazione.
Quanto sopra vale anche in relazione ai
consorzi stabili, rispetto ai quali, con
determinazione n. 11/2004, è stato chiarito
dall’Autorità che, nonostante la loro
autonoma soggettività giuridica, i requisiti
d’idoneità morale debbono essere posseduti
da tutte le imprese consorziate.
Detta posizione trova unanime condivisione
nell’orientamento giurisprudenziale
amministrativo, secondo cui “anche nel caso
dei consorzi stabili è indubbio che i
requisiti di carattere morale e di generica
affidabilità devono essere posseduti da
ciascuna delle imprese consorziate” (Cons.
Stato, sez. V, n. 6403/2005; TAR Puglia,
Lecce, sez. I, n. 1678/2007).
Nel caso in esame, la previsione del
disciplinare di gara risponde ai principi
sopra indicati e, pertanto, non si rileva
l’eccepita violazione del principio della
libera concorrenza. Infatti, il favor
riconosciuto dal legislatore
all’associazionismo non implica, nel
rispetto della par condicio fra i
concorrenti, che non sia rispettato il
profilo del possesso dei requisiti di ordine
morale in capo a tutti i soggetti componenti
la compagine associativa.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che la clausola del
disciplinare di gara che richiede la
sussistenza dei requisiti di carattere
generale in capo al consorzio stabile ed ai
singoli consorziati è conforme alla
normativa di settore (parere
08.05.2008 n. 146
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APPALTI: Ritenuto
in diritto:
In via preliminare occorre far presente che
sussistono i presupposti per una pronuncia
sulla questione da parte dell’Autorità.
Anche se la Aleandri s.p.a. non ha mai
contestato nulla alla Stazione appaltante,
ciò non impedisce alla impresa istante di
domandare a questa Autorità un parere
afferente questioni insorte durante lo
svolgimento della procedura di gara, così
come peraltro espressamente previsto
dall’art. 6, comma 7, lett. n) del codice
dei contratti pubblici. Infatti, l’unica
condizione posta dalla citata norma, è che
il parere debba essere reso su problematiche
sorte nell’ambito dell’espletamento della
procedura di gara –e non già in fase
esecutiva-, condizione, questa, rispettata
nel caso di specie così come peraltro
evidenziato dalla stessa Stazione appaltante
nella nota pervenuta il 30.11.2007 laddove
afferma che l’opera deve essere ancora
aggiudicata.
Tanto premesso, con riferimento alla prima
censura sollevata dall’impresa istante (il
bando di gara avrebbe previsto criteri molto
generici, privi di contenuto, che sono stati
specificati e integrati soltanto dalla
lettera d’invito con l’individuazione di
sottocriteri e sottopunteggi violando i
principi di par condicio e trasparenza) si
osserva quanto segue.
Il punto IV.2.1) del bando di gara individua
i seguenti criteri di valutazione e relativi
punteggi:
- valore tecnico ed estetico, p. 40;
- prezzo, p. 32;
- tempo di esecuzione dei lavori, p. 15;
- tempo di redazione del progetto esecutivo,
p. 6;
- utilizzazione e manutenzione, p. 4;
- estensione garanzie, p. 3.
La lettera d’invito, al punto 2.3.1., busta
“B1 – Offerta tecnica”, alla lettera a)
stabilisce che il “valore tecnico ed
estetico (massimo punti 40) sarà valutato
con riferimento ai seguenti sub-elementi cui
vengono attribuiti i rispettivi
sub-punteggi:
a1) Miglioramento tecnico ed estetico delle
opere edili (composizione delle facciate,
infissi interni ed esterni, pavimentazioni
interne, rivestimenti controsoffittature,
coperture); p. 9
a2) Miglioramento degli interventi relativi
alle strutture portanti; p. 5
a3) Ascensori, scale mobili e tapis roulant;
p. 3
a4) Efficienza energetica degli impianti
(elettrici, climatizzazione) e
ottimizzazione del comparto ambientale; p. 3
a5) Impianti speciali (integrazione ed
estensione dei sistemi di sicurezza e di
supervisione con controllo accessi); p. 3
a6) Miglioramento degli impianti
antincendio, idrici, fognanti, adeguamento
alle prescrizioni dei VV.F.; p. 3
a7) Smaltimento acque meteoriche
(adeguamento prescrizioni della provincia di
Bari); p. 5
a8) Miglioramenti delle sistemazioni
esterne; p. 2
a9) Organizzazione del cantiere e della
progettazione; p. 4
a10) Riduzione della propagazione delle
vibrazioni e dei rumori in fase di esercizio
della ferrovia in corrispondenza di zone
abitate o con attività sensibili; p. 3
La contestazione dell’impresa istante si
fonda, dunque, sul presupposto che la citata
specificazione e integrazione dei criteri di
valutazione nella lettera d’invito e non già
nel bando -come previsto dall’art. 83 del
codice dei contratti pubblici- violi i
principi di par condicio e trasparenza.
Al riguardo, occorre in primo luogo
evidenziare come la disciplina nazionale
applicabile al caso di specie sia, non già
quella prevista per i settori ordinari di
cui alla parte II del codice (che
ricomprende anche il citato art. 83), bensì
quella di cui alla parte III del medesimo
codice che regolamenta i settori speciali
(quali gas, energia termica ed elettrica,
acqua, servizi postali e di trasporto). Ciò
in quanto, la Ferrotramviaria s.p.a. svolge
attività di gestione di reti destinate a
fornire il servizio pubblico di trasporto
ferroviario, e quindi svolge un’attività
appunto ricadente nella citata parte III del
codice.
In particolare, al caso di specie, si
applica l’art. 206 del codice dei contratti
pubblici che, in aderenza con quanto
affermato dall’art. 55 della direttiva 17
del 2004 (recante procedure di appalto degli
erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali), consente alle stazioni
appaltanti di precisare nell’invito a
presentare offerte gli elementi che ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 83
(criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa) del codice, dovrebbero essere
individuati nel bando di gara, o nel
capitolato d’oneri. Tali elementi sono: i
criteri di valutazione dell’offerta, la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno
di essi, l’ordine di importanza dei criteri,
i sub-criteri, i sub–pesi e i sub-punteggi.
La deroga all’art. 83 di cui sopra va letta
anche alla luce di quanto recentemente
affermato dalla Corte di giustizia europea
sul tema della individuazione successiva dei
coefficienti di ponderazione e dei
sottocriteri per i criteri di aggiudicazione
menzionati nel bando di gara. A tal
proposito, la Corte, con sentenza del
24.01.2008 (C-532/06), ha sostenuto come il
principio di parità di trattamento degli
operatori economici e l’obbligo di
trasparenza, richiedano che tutti i gli
elementi presi in considerazione
dall’autorità aggiudicatrice per
identificare l’offerta economicamente più
vantaggiosa e la loro importanza relativa
siano noti ai potenziali offerenti al
momento in cui presentano le loro offerte.
Pertanto, un’amministrazione aggiudicatrice
non può applicare regole di ponderazione e
sottocriteri per i criteri di aggiudicazione
che non abbia preventivamente portato a
conoscenza degli offerenti.
Appare dunque evidente come, secondo tale
interpretazione, al fine di garantire il
rispetto dei principi di parità di
trattamento e trasparenza, occorre che i
criteri, sub–criteri e sub–punteggi che
saranno utilizzati per l’aggiudicazione
dell’appalto, siano messi a disposizione dei
concorrenti prima che essi formulino la loro
offerta, in modo da permettere loro di
tenerne conto.
Nel caso di specie, poiché i citati
sub–criteri e sub–punteggi sono stati
portati a conoscenza dei concorrenti
pre-qualificati, con la lettera di invito a
presentare offerta, quindi con un documento
di gara antecedente la presentazione della
offerta medesima, in linea con quanto
affermato dalla Corte di giustizia europea,
oltre che alla normativa nazionale, non si
rinviene alcuna violazione dei principi di
par condicio e trasparenza.
Per quanto attiene poi il secondo rilievo
mosso dalla Aleandri s.p.a. circa la
previsione di punteggi indicati nella
lettera d’invito che non tengono conto della
natura, dell’oggetto e delle caratteristiche
del contratto, dalla analisi dei documenti
di gara sembrano essere condivisibili le
osservazioni rappresentate al riguardo dalla
Stazione appaltante, ed in particolare la
adeguatezza dei citati punteggi all’oggetto
dell’appalto, sul quale detti elementi sono
stati calibrati.
Infine, in ordine al punto 2.3.1., par. b,
della lettera d’invito, “utilizzazione e
manutenzione”, non sembra apprezzabile
quanto sostenuto dall’impresa istante
secondo la quale, la citata previsione
porrebbe a pena di esclusione la
presentazione di tale elaborato secondo le
indicazioni di cui ai paragrafi b1 e b2.
Appare, invece, condivisibile
l’interpretazione della Stazione appaltante
che, nel rimettere alla discrezionalità dei
concorrenti la predisposizione del contenuto
dell’offerta, con il richiamato punto della
lettera d’invito, pone quale unico
inderogabile limite, sancito a pena di
esclusione, quello di fare espressamente
salvi i concetti generali di conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria ivi
esposti.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che il bando e la lettera
d’invito sono conformi alla normativa di
settore (parere
08.05.2008 n. 145
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APPALTI: Ritenuto
in diritto:
La gara in esame ad oggetto il servizio di
distribuzione e raccolta di corrispondenza e
posta non indirizzata ed espletamento di
servizi ausiliari, è suddivisa in 41 ambiti
territoriali, ognuno costituito da uno o più
lotti, per un totale di n. 71 lotti.
Il disciplinare di gara, in applicazione del
dettato di cui all’art. 34, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006 ha previsto, al paragrafo
3 che “è vietato presentare offerte per
il medesimo lotto da parte di imprese tra le
quali sussistono rapporti di controllo e/o
collegamento, anche indiretti, ex art. 2359
c.c., o di altre situazioni rilevanti ai
fini del consolidamento dei conti ex
direttiva 83/349/CEE e art. 25 del D.Lgs.
127/1991”.
Con la previsione citata, la stazione
appaltante correttamente ha voluto garantire
il rispetto del principio di concorrenza,
nonché della segretezza dell’offerta che
verrebbe lesa nel caso di partecipazione di
partecipazione allo stesso lotto di imprese
tra le quali sussistano rapporti di
controllo e/o collegamento. Sul punto
risulta opportuno, per esigenze di
completezza, rammentare come, al fine di
assicurare una effettiva tutela della
concorrenza, nel caso di raggruppamenti
temporanei di imprese, la stazione
appaltante dovrà verificare l’avvenuto
rispetto di quanto previsto dall’art. 37,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del
quale è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare ai lotti in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato allo stesso lotto
in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Alla luce di quanto sopra, non può essere
considerata una violazione della lex
specialis di gara la posizione di quelle
imprese nei confronti delle quali sono
emersi controlli o collegamenti con altre
imprese, ma che hanno presentato offerte in
lotti differenti dalle imprese con le quali
sussistono detti rapporti di controllo e/o
collegamento. Nella fattispecie in esame,
secondo quanto rappresentato sia dalla
stazione appaltante, sia dalle imprese, non
si è realizzata la partecipazione
contemporanea sui medesimi lotti di imprese
controllate e collegate, non essendosi,
così, integrata una violazione delle
previsioni succitate contenute nella
documentazione di gara.
Per quanto riguarda il secondo quesito, si
rileva come con deliberazione n. 213 del
22.05.2001 l’Autorità ha espresso l’avviso
che il calcolo del 2 per cento relativo alla
cauzione provvisoria di cui all’articolo 30,
comma 1 della legge 109/1994 e s.m. deve
essere effettuato sull’importo complessivo
dei lavori posto a base d’appalto, ivi
compreso l’importo relativo agli oneri di
sicurezza. Si deve parimenti tener conto,
come l’Autorità ha avuto modo più volte di
rilevare, l’importanza che i costi della
sicurezza rivestono nell’ambito di un
appalto e del successivo contratto. Il
legislatore, infatti, con la separazione
formale e con la evidenziazione dei costi
della sicurezza sin dal bando di gara, ha
inteso garantire una sicurezza “effettiva”
evitando la prassi di raggiungere la
remuneratività dell’appalto attraverso gli
sconti sulla sicurezza. Se la formulazione
dell’articolo 30, comma 1 della legge
109/1994 poteva dare adito a incertezze
interpretative, come rilevato da questa
Autorità nella deliberazione n. 45/2007, il
tenore letterale dell’articolo 75, comma 1
del D.Lgs. n. 163/2006 non lascia adito a
dubbi, laddove recita “l’offerta è corredata
da una garanzia, pari al 2 per cento del
prezzo base indicato nel bando”.
Si ritiene, pertanto, di dover confermare
l’orientamento assunto dall’Autorità in
vigenza del previgente ordinamento di
settore, tenuto conto che la cauzione
provvisoria è tesa a garantire
l’affidabilità e la serietà dell’offerta,
non solo sotto il profilo procedimentale
della gara, ma anche in relazione
all’eventuale successiva aggiudicazione,
fino alla stipulazione del contratto, mentre
lo scomputo dei costi della sicurezza viene
effettuato per evitarne qualsiasi
comprimibilità in sede di offerta.
Nel caso di specie, tuttavia, deve rilevarsi
come la documentazione di gara non sia
chiara, laddove all’art. 4.1.5 del
disciplinare per la definizione dell’importo
della cauzione rinvia all’allegato 1. Detto
allegato presenta una tabella nella quale
gli oneri di sicurezza sono scorporati dal
valore totale del lotto. Tale tabella, così
strutturata, può dare adito a dubbi su come
effettuare il calcolo del due per cento
della cauzione, non essendo chiaro se lo
stesso debba riferirsi all’importo totale
del lotto, ovvero all’importo totale
decurtato degli oneri di sicurezza.
Pertanto, a fronte di un contenuto equivoco
o ambiguo della documentazione di gara, è
principio costante nella giurisprudenza
quello per cui, tra più interpretazioni del
bando di gara è da preferire quella che
conduce alla partecipazione del maggior
numero possibile di aspiranti, al fine di
consentire, nell’interesse pubblico, una
selezione più accurata tra un ventaglio più
ampio di offerte, (cfr. per tutte Cons.
Stato, Sez. IV, 29.08.2001, n. 4572).
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, che:
- si considera conforme alla lex specialis
di gara la posizione dell’impresa che ha
presentato l’offerta in lotti differenti da
quelli in relazione ai quali sono state
presentate offerte dalle imprese sue
controllate o collegate;
- è possibile per le società che hanno
calcolato il due per cento della cauzione
sull’importo contrattuale scorporato degli
oneri di sicurezza regolarizzare l’importo
versato (parere
08.05.2008 n. 144
- link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI SERVIZI: Il
diritto comunitario non osta a che una
normativa di uno Stato membro preveda il
prolungamento della durata del periodo
transitorio al termine del quale deve
cessare anticipatamente una concessione di
distribuzione del gas naturale.
La direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 26.06.2003, 2003/55/CE, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
non osta a che una normativa di uno Stato
membro preveda il prolungamento, alle
condizioni da essa fissate, della durata del
periodo transitorio al termine del quale
deve cessare anticipatamente una concessione
di distribuzione del gas naturale come
quella in questione nella causa principale.
Stanti tali premesse, si deve altresì
ritenere che nemmeno l’art. 10 CE e il
principio di proporzionalità ostino ad una
normativa di questo tipo.
Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86, n. 1, CE non
ostano a che una normativa di uno Stato
membro preveda il prolungamento, alle
condizioni da essa fissate, della durata del
periodo transitorio al termine del quale
deve cessare anticipatamente una concessione
di distribuzione del gas naturale come
quella in questione nella causa principale,
purché tale prolungamento possa essere
considerato necessario al fine di permettere
alle parti del contratto di sciogliere i
rispettivi rapporti contrattuali a
condizioni accettabili sia dal punto di
vista delle esigenze del servizio pubblico,
sia dal punto di vista economico (Corte di
giustizia europea, Sez. II,
sentenza 17.07.2008 n. C-347/06
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI: Sui
requisiti che devono sussistere affinché
l'affidamento in house di un servizio
pubblico possa considerarsi legittimo:
controllo analogo e prevalenza
dell’attività.
L’indizione di una gara pubblica,
conformemente alle direttive relative
all’aggiudicazione degli appalti pubblici,
non è obbligatoria, anche quando
l’affidatario è un ente giuridicamente
distinto dall’amministrazione
aggiudicatrice, qualora siano soddisfatte le
due condizioni seguenti. Da un lato,
l’amministrazione pubblica, che è
un’amministrazione aggiudicatrice, deve
esercitare sull’ente giuridicamente distinto
di cui trattasi un controllo analogo a
quello che esercita sui propri servizi e,
dall’altro, tale ente deve svolgere la parte
più importante della sua attività con l’ente
o gli enti pubblici che lo detengono (Corte
di giustizia europea, Sez. II,
sentenza 17.07.2008 n. C-371/05
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Atti
amministrativi a contenuto
urbanistico-edilizio - Associazioni
ambientaliste - Impugnazione -
Legittimazione straordinaria ex L. n.
349/1986 - Censure con valenza ambientali.
Le associazioni ambientalistiche non sono
legittimate sempre e comunque a ricorrere
giurisdizionalmente contro atti
amministrativi a contenuto
urbanistico-edilizio, ma solo qualora
l’impugnazione si traduca in censure con
valenza ambientale (Consiglio di Stato, sez.
IV, n. 7246/2004). Non ogni provvedimento ed
ogni intervento urbanistico reca, infatti,
ipso facto, implicazioni e ricadute in
materia ambientale: al contrario, ciò andrà
dimostrato volta per volta, atto per atto.
Atti amministrativi a contenuto
urbanistico-edilizio - Autorità preposte
alla tutela ambientale - Nulla osta
favorevole - Esclusione della legittimazione
straordinaria ex L. n. 349/1986 delle
associazioni ambientaliste -
Inconfigurabilità.
Non è sufficiente, ad escludere la
legittimazione c.d. straordinaria delle
associazioni ambientaliste ex L. n.
349/1986, la circostanza che le autorità
legislativamente preposte alla tutela del
bene ambientale abbiano adottato
provvedimenti di nulla osta favorevoli
all’intervento, posto che la legittimazione
non ha lo scopo di ampliare la platea dei
soggetti titolari di interesse alla censura
dell’atto amministrativo, quanto quello di
consentire una più ampia tutela del bene
ambientale anche laddove le autorità
preposte alla sua protezione non siano
capaci di garantirla (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 11.07.2008 n. 1993 - link a
www.ambientediritto.it). |
URBANISTICA: Variante
urbanistica ex art. 5 DPR n. 447/1998 -
Presupposti ex c. 2 - Ricorrenza - Verifica
del responsabile del procedimento -
Motivazione.
Il ricorso alla procedure eccezionale e di
natura derogatoria di variante urbanistica
ex art. 5 de DPR n. 447/1998 è ammesso solo
alle tassative condizioni previste dal comma
2. La sussistenza di tali presupposti deve
essere verificata dal responsabile del
procedimento antecedentemente alla
convocazione della conferenza di servizi;
inoltre deve risultare dalla motivazione
della convocazione della conferenza, in
quanto è sulla base di tutti i requisiti di
legge che il responsabile del procedimento
potrà "motivatamente" procedere all’avvio
della procedura di formazione della variante
urbanistica prevista dell’art. 5 del DPR n.
447/1998.
Variante urbanistica ex art. 5 DPR n.
447/1998 - Concetto di “aree insufficienti
rispetto al progetto presentato - Nozione -
Prova - Onere del richiedente.
Con l’espressione aree "insufficienti
rispetto al progetto presentato" contenuta
nel comma 2, dell’art. 5, del D.P.R. n.
447/1998, il regolamento statale intende
riferirsi alle situazioni in cui non sia
possibile per un’impresa insediarsi in un
determinato Comune perché mancano del tutto
aree a destinazione produttiva, o perchè
queste non consentono quel determinato tipo
di insediamento a causa della insufficiente
dimensione, o comunque per la presenza di
parametri, limitazioni, indici che producono
un effetto impeditivo di carattere
equivalente; vi è infine insufficienza di
aree anche nelle ipotesi in cui le aree a
destinazione produttiva siano inidonee da un
punto di vista qualitativo (es. attività che
richiedono particolari infrastrutture;
rimessaggio di cantieri navali che
richiedono il facile accesso al mare; la
necessità, per il tipo di attività, della
vicinanza di strutture ferroviarie ecc.).
Costituisce onere del richiedente provare
l’inesistenza e la insufficienza di aree
libere e disponibili nel territorio
comunale, e la variazione dello strumento
urbanistico proposta in applicazione
dell’art. 5 non deve corrispondere a
sopravvenute esigenze generali di carattere
urbanistico, bensì a particolari esigenze di
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione
e riconversione di impianti produttivi,
anche laddove la variante riguardi una sola
area per un singolo impianto, così come è
irrilevante l’esistenza nella zona di
impianti preesistenti, dello stesso genere o
di genere diverso (Tar Puglia-Lecce, sez. I,
n. 1601/2005) (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 11.07.2008 n. 1993 - link a
www.ambientediritto.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Abbandono.
In tema di smaltimento dei rifiuti la
sanzione per l’inosservanza dell'ordinanza
sindacale di rimozione dei rifiuti e di
ripristino dello stato dei luoghi, va
applicata a chiunque non ottemperi a tale
ordinanza e che sia stato, nella stessa,
individuato quale responsabile
dell'abbandono dei rifiuti o proprietario
del terreno. Compete infatti ai soggetti
interessati, al fine di evitare di rendersi
responsabili dell'inottemperanza in
questione, chiedere l'ottenimento
dell'annullamento del provvedimento
sindacale o la dimostrazione in sede penale
dell'assenza della ritenuta condizione
soggettiva.
E' vero che l'ordinanza del sindaco può
essere emessa solo nei confronti dei
soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e,
in solido, nei confronti del proprietario
dell'area sulla quale i rifiuti sono stati
abbandonati e non anche nei confronti del
proprietario, in quanto tale, del rifiuto
abbandonato da altri. L'esclusione di
responsabilità del proprietario del rifiuto
abbandonato da altri va peraltro correlata
alla mancanza di concorso materiale o morale
con chi l'ha abbandonato (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.07.2008 n. 27990
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Limiti al potere di
ordinanza.
L'art. 191 del d.lgs n. 152/2006,
essendo una norma di natura eccezionale, è
di stretta interpretazione ai sensi
dell'art. 14 delle preleggi.
Poiché detta norma consente al sindaco in
via straordinaria di emettere "qualora si
verifichino situazioni di eccezionale e
urgente necessità di tutela della salute
pubblica e non si possa altrimenti
provvedere....ordinanze contingibili e
urgenti per consentire il ricorso temporaneo
a speciali forme di gestione dei rifiuti
anche in deroga alle disposizioni vigenti
garantendo un elevato livello di tutela
della salute e dell'ambiente", deve
ritenersi, secondo un'interpretazione
letterale e logica delle disposizioni
vigenti, che possono essere derogate
soltanto quelle relative alle forme di
smaltimento dei rifiuti, stante che la
norma, che non è innovativa, ma
semplicemente esplicativa della norma
previgente, salva dalla deroga le
disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale "Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale. ... ".
Il potere derogatorio che la norma
attribuisce al sindaco per lo smaltimento
dei rifiuti è, quindi, limitato alla
disciplina vigente nella stessa materia e,
conseguentemente i reati ipotizzati non sono
scriminati dall'ordinanza emanata (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.07.2008 n. 27505
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO
- RIFIUTI - Ordine di presentazione del
progetto di bonifica - Destinatario -
Proprietario del terreno.
Il naturale destinatario dell’ordine di
presentazione di un progetto di bonifica,
non essendone revocabile in dubbio la natura
ripristinatoria e non sanzionatoria, non può
che essere il proprietario del terreno (TAR
Veneto, Sez. III,
sentenza 07.07.2008 n. 1951
- link a www.ambientediritto.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Veicoli fuori uso.
In tema di veicoli "fuori uso", nell'ipotesi
di scomposizione, la normativa sui rifiuti
pericolosi è applicabile solo alle parti
effettivamente pericolose. Il decreto
legislativo 24.06.2003, n. 209, con cui è
stata introdotta in Italia una nuova
normativa concernente il recupero e il
riciclaggio di materiali provenienti da
veicoli a fine vita, non contiene norme più
favorevoli e, all'art. 3, considera il
veicolo "fuori uso" un rifiuto sia nel caso
in cui il veicolo di cui il proprietario si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi sia quello destinato alla
demolizione, ufficialmente privato delle
targhe di immatricolazione, anche prima
della consegna ad un centro di raccolta, sia
quello che risulti in evidente stato di
abbandono ancorché giacente in area
privata (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 04.07.2008 n. 27074
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Deposito temporaneo.
In tema di rifiuti. al fine di
qualificare il deposito quale temporaneo il
produttore dei rifiuti può alternativamente
e facoltativamente scegliere di adeguarsi al
criterio quantitativo o a quello temporale
ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi
in qualsiasi quantità, oppure conservarli
per un anno purché la loro quantità non
raggiunga i venti metri. Esula dall'attività
di gestione dei rifiuti, costituendo
un'operazione preliminare o preparatoria
alla gestione, il deposito temporaneo (che è
comunque soggetto al rispetto dei principi
di precauzione e di azione preventiva con il
conseguente divieto di miscelazione e
obbligo di tenuta dei registri di carico e
scarico), inteso quale raggruppamento di
rifiuti effettuato prima della raccolta nel
luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto
delle condizioni fissate dall'art. 183 lett.
m) del d.lgs. n. 152 del 2006 (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 04.07.2008 n. 27073
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Acque.
Effluenti di allevamento.
L'assimilazione delle acque reflue
provenienti da imprese agricole o da
allevamenti di bestiame a quelle domestiche
si riferisce ai casi in cui vi sia uno
scarico diretto tramite condotta. Solo in
tale caso, ossia in mancanza di spandimento
sul suolo degli effluenti derivanti
dall'attività agricola o di allevamento del
bestiame, era ed è applicabile la disciplina
prevista per gli scarichi domestici,
ricorrendo le altre condizioni previste
dalla legge per l'assimilazione. La raccolta
in vasca configura una vera e propria
raccolta di rifiuti che doveva essere
autorizzata. L'eventuale utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento
riguarda la successiva fase del recupero
zootecnico che è cosa diversa dallo scarico
ed ha una propria disciplina distinta e
separata da esso e prescinde da esso.
L'eventuale utilizzazione agronomica dei
reflui non esclude l'autorizzazione per lo
stoccaggio nella vasca, in quanto la pratica
della fertirrigazione prescinde dalle
modalità di gestione delle acque reflue di
un allevamento, sia che esse siano o no
soggette alla normativa sui rifiuti o a
quella sulle acque, ed in quest'ultimo caso
indipendentemente dalla classificazione
dello scarico come industriale o
domestico (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 04.07.2008 n. 27071
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APPALTI: Azione
amministrativa illegittima - Interpretazione
di norme giuridiche - Responsabilità per
danni - Criterio soggettivo di imputazione -
Colpa lieve - Calcolo del risarcimento -
Obbligo dell’impresa di documentare -
Fattispecie: erronea individuazione
dell’aggiudicatario nella gara - Art. 345,
l. n. 2248/1865, all. F e dell'art.
37-septies c. 1 lett. c), l. n. 109/1994,
aggiunto dall'art. 11, l. n. 415/1998.
Il criterio soggettivo di imputazione
necessario per configurare a carico della
pubblica amministrazione la responsabilità
per danni da azione amministrativa
illegittima è costituito dalla colpa lieve.
L’esclusione di responsabilità in presenza
di mera culpa levis, concernendo soltanto le
prestazioni che possano implicare la
soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, non può comunque riferirsi
all’attività di mera interpretazione di
norme giuridiche. Fattispecie: erronea
individuazione dell’aggiudicatario nella
gara. Quanto alla misura del risarcimento
del danno, l'utile economico che sarebbe
derivato dall'esecuzione dell'appalto in
caso di aggiudicazione non avvenuta per
illegittimità dell'azione amministrativa,
può essere risarcito riconoscendo la
spettanza dell'utile di impresa nella misura
del 10% del prezzo offerto, ai sensi
dell'art. 345, l. 20.03.1865, n. 2248
allegato F e dell'art. 37-septies comma 1
lett. c), l. 11.02.1994, n. 109, aggiunto
dall'art. 11, l. 18.11.1998, n. 415. A tal
fine, l'impresa deve documentare di non aver
potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi
lasciati disponibili, per l'espletamento di
altri servizi; mentre ove tale dimostrazione
non sia stata offerta è da ritenere che
l'impresa possa aver ragionevolmente
riutilizzato mezzi e manodopera per lo
svolgimento di altri analoghi lavori o di
servizi o di forniture, così vedendo in
parte ridotta la propria perdita di utilità;
in tal caso, il risarcimento può essere
ridotto in via equitativa, in misura pari al
5% dell'offerta dell'impresa (Cons. Stato,
sez. IV, 31/10/2006, n. 6456).
Bando di gara - Offerte uguali -
Aggiudicazione attraverso sorteggio - Metodo
meramente residuale - Art. 77 R.D. n.
827/1924.
Ai sensi dell’art. 77 R.D. 23.05.1924 n.
827, in caso di offerte uguali, il sorteggio
deve ritenersi metodo di aggiudicazione
meramente residuale, applicabile soltanto
qualora non sia possibile l'esperimento
migliorativo. (C.G.A. 19/03/2002, n. 144;
ord. 29/07/2004, n. 685 e 15/02/2005, n.
61).
Interpretazione di norme giuridiche -
Errore esegetico - Responsabilità della p.a.
- Sussistenza - Normale prudenza e diligenza
- Necessità.
L’Amministrazione interpreta a proprio
rischio le norme giuridiche, al pari di come
del resto avviene per ogni altro soggetto
dell’ordinamento; cioè senza alcuna certezza
dell’esattezza di tale propria esegesi, e
-soprattutto- senza poter vantare alcuna
speciale irresponsabilità per le conseguenze
economicamente pregiudizievoli dell’esegesi
eventualmente erronea della nuova norma (in
altri termini, essa non può trasferire sui
terzi il danno ingiusto cagionato da un
proprio eventuale errore esegetico). A
fronte delle perplessità scaturenti
dall’interpretazione di una norma, su cui
non si sia ancora consolidato un sicuro
orientamento giurisprudenziale,
l’Amministrazione che agisca con la normale
prudenza e diligenza al fine di evitare di
produrre danni di cui sarebbe, altrimenti,
responsabile, deve piuttosto adottare
specifiche cautele, adeguate al contesto
dello specifico caso (C.G.A. 12/04/2007, n.
361 e 18/04/2006, n. 153) (C.G.A. per la
Regione Siciliana,
sentenza 04.07.2008 n. 591
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Acque.
Scarico in vasca.
Si è certamente in presenza di uno scarico
ove una vasca, difettando di adeguata
impermeabilizzazione, consenta lo
sversamento, almeno in parte, dei liquidi
sul suolo, come già affermato in alcune
decisioni secondo cui anche in seguito alla
disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del
1999, che non punisce più lo scarico di
reflui cosiddetto indiretto, configura un
illegale scarico di acque ref1ue industriali
ai sensi dell'art. 59, lo stoccaggio dei
residui liquidi di un insediamento in vasche
a tenuta non stagna, con spargimento sia
pure parziale al suolo o tracimazione dal
contenitore stesso. A conclusione diversa
deve pervenirsi nel caso in cui la vasca
risulti adeguatamente impermeabilizzata e
non consenta sversamenti al suolo. In questo
caso si dovrà valutare se ed in che modo il
passaggio nella vasca dei reflui si rapporti
rispetto al successivo ingresso nella rete
fognaria, e occorre specificamente
verificare i termini dell' autorizzazione
allo scarico già in possesso del ricorrente.
Qualora, infine, la vasca non presenti alcun
collegamento diretto con l'impianto fognario
si deve ritenere, a parere del Collegio, che
non possa trovare applicazione la disciplina
relativa agli scarichi bensì, eventualmente,
quella sui rifiuti posto che la normativa
vigente non contempla, come detto, lo
scarico indiretto (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 03.07.2008 n. 26739
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EDILIZIA PRIVATA:
Sul rispetto o meno dei 10 mt. tra
pareti finestrate nel caso di
ristrutturazione edilizia con sopralzo e nel
caso si interponga una strada pubblica.
Il progetto del piano di recupero prevede la
realizzazione di un sopralzo dell’edificio
da ristrutturare in parziale corrispondenza
di una parete finestrata posta a una
distanza inferiore a 10 metri. Questa
previsione progettuale contrasta con l’art.
9, comma 1 n. 2, del DM 1444/1968, il quale
impone per gli edifici realizzati al di
fuori della zona A una distanza minima di 10
metri dalle pareti finestrate. La
giurisprudenza ha chiarito che questa norma
per la sua genesi (è stata adottata ex art.
41-quinquies comma 8 della legge 17.08.1942
n. 1150, come introdotto dall’art. 17 della
06.08.1967 n. 765) e per la sua funzione
igienico-sanitaria (evitare intercapedini
malsane) costituisce un principio
inderogabile della materia. In particolare
si tratta di una norma che prevale sia sulla
potestà legislativa regionale, in quanto
integra la disciplina privatistica delle
distanze (v. C.Cost. 16.06.2005 n. 232,
punto 4, con le eccezioni ivi previste), sia
sulla potestà regolamentare e pianificatoria
dei comuni, in quanto deriva da una fonte
normativa statale sovraordinata (v. Cass.
civ. Sez. II 31.10.2006 n. 23495), sia
infine sull’autonomia negoziale dei privati,
in quanto tutela interessi pubblici che per
la loro natura igienico-sanitaria non sono
nella disponibilità delle parti (v. CS Sez.
IV 12.06.2007 n. 3094).
Più in dettaglio si osserva che l’art. 9,
comma 1 n. 2, del DM 1444/1968 si applica a
tutti gli interventi edilizi che abbiano il
contenuto sostanziale di costruzione, e
quindi anche alle ristrutturazioni con
ampliamento del volume e della superficie
(v. Cass. civ. Sez. II 28.09.2007 n. 20574).
Il fatto che l’edificio preesista e venga
sopraelevato non dà diritto a mantenere
l’allineamento acquisito. Una simile
conclusione potrebbe essere ammissibile solo
in circostanze particolari, quando
l’allineamento corrisponda a un interesse
pubblico autonomo e attinente all'assetto
urbanistico complessivo di una zona
urbanistica (v. ancora C.Cost. 16.06.2005 n.
232, punto 4). Nel caso in esame un tale
interesse non è evidenziato, e dunque è
necessario disapplicare l’art. 22 comma 16
delle NTA che consente la sopraelevazione
sugli allineamenti esistenti senza tenere in
considerazione la presenza di pareti
finestrate.
L’art. 9 comma 1 n. 2 del DM 1444/1968 è
applicabile anche quando tra le pareti
finestrate (o tra una parete finestrata e
una non finestrata) si interponga una via
pubblica. La fattispecie è regolata dal
comma 2 del medesimo art. 9, che prescrive
in questo caso distacchi maggiorati in
relazione alla larghezza della strada.
L’esclusione della viabilità a fondo cieco
prevista nella stessa norma va riferita alle
maggiorazioni e non alla distanza minima di
10 metri, che rimane inderogabile a
salvaguardia delle esigenze
igienico-sanitarie. In presenza di pareti
finestrate poste a confine con la via
pubblica non è quindi mai ammissibile la
deroga prevista dall’art. 879 comma 2 c.c.
per le distanze tra edifici e dall’art. 905
comma 3 c.c. per le vedute (v. CS Sez. IV
19.06.2006 n. 3614). Per imporre l’obbligo
di arretramento è sufficiente che anche solo
una porzione del nuovo edificio (o del
sopralzo) fronteggi la parete finestrata.
Occorre peraltro stabilire fino a che punto
si spinga tale obbligo. Trattandosi di
edifici con altezze diverse la
giurisprudenza afferma che vi è sempre
obbligo di arretramento anche se la nuova
costruzione sia mantenuta a una quota
inferiore a quella delle finestre antistanti
e a una distanza dalla soglia di queste
conforme alle previsioni dell'art. 907 comma
3 c.c. (v. Cass. civ. Sez. II 31.10.2006 n.
23495). L’obbligo di rispettare la distanza
è stato affermato anche nel caso di edifici
che si fronteggiano con pareti aventi
andamento non parallelo (v. Cass. civ. Sez.
II 30.03.2001 n. 4715). Nel caso in esame
tuttavia una parte dell’edificio rialzato
non fronteggia in orizzontale alcuna parete
è dunque con riguardo a questa porzione
l’arretramento costituirebbe una misura
sproporzionata, quantomeno se il risultato
complessivo consentisse di escludere la
formazione di un’intercapedine. Questo non
esime però dal rispetto della distanza nei
punti in cui esiste una parete finestrata, e
dunque è necessario che l’intero progetto
sia rivisto.
La presenza di una via pubblica consente la
deroga alle norme sulle distanze tra gli
edifici ma non incide sull’applicazione, che
rimane necessaria, dell’art. 9 comma 1 n. 2
del DM 1444/1968. La qualificazione del
vicolo chiuso come via pubblica non consente
quindi al Comune di concedere una deroga
alla distanza di 10 metri dalle pareti
finestrate. La questione della natura
pubblica o privata dell’area rimane peraltro
rilevante al più limitato fine di
individuare le possibilità di utilizzazione
da parte della controinteressata (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 03.07.2008 n. 788
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Acque.
Effluenti da allevamento.
Il DLvo 4/2008 innovando sensibilmente la
precedente disciplina, parifica oramai,
senza possibilità di limitazioni, alle acque
reflue domestiche le acque reflue
provenienti dall'attività di allevamento del
bestiame. La modifica normativa operata,
comportando il venire meno della
"connessione funzionale dell'allevamento con
la coltivazione della terra" e dei criteri
di individuazione di tale connessione
capovolge sostanzialmente i termini della
questione rispetto alla disciplina regolata
dal DLvo 152/2006. Mentre, infatti, con la
situazione normativa pregressa le acque
reflue provenienti da una attività di
allevamento del bestiame andavano
considerate, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, come acque
reflue industriali, e solo eccezionalmente
potevano essere assimilate, ai detti fini,
alle acque reflue domestiche qualora fosse
dimostrata la presenza delle condizioni
indicate ora, per effetto della caducazione
indicata, l'assimilazione prevista al comma
7 dell'art. 101 delle acque reflue
domestiche a quelle provenienti da imprese
dedite all'allevamento di bestiame, diviene
la regola.
Per effetto di tali modifiche si deve
ritenere, pertanto, oramai di regola
sanzionato solo in via amministrativa, ai
sensi dell'art. 133 co. 2 DLvo 152/2006 lo
scarico senza autorizzazione degli effluenti
di allevamento. L'unica eccezione rimane
dunque quella -richiamata ad excludendum dal
comma 7 dell'art. 101- dell'art. 112 DLvo
152/2006 che regola l'utilizzazione
agronomica. Posto dunque che l'utilizzazione
agronomica, se in linea con la normativa
vigente, anche in passato era da considerare
legittima e non rientrava quindi in alcuna
delle fattispecie sanzionatorie dell'art.
137 DLvo 152/2006, si deve ora ritenere che
per effetto del combinato delle disposizioni
degli artt. 101 co. 7, 112 e 137 co. 14 del
DLvo 152/2006 (che, invece, non ha subito
modifiche) nel caso di gestione degli
effluenti di allevamento, continua a
mantenere rilevanza penale la sola
utilizzazione agronomica -così come definita
dall'art. 74 lett p)- nelle ipotesi in cui
la stessa avvenga al di fuori dei casi o dei
limiti consentiti (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 02.07.2008 n. 26532
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI: Società
consortile - Art. 2165-ter c.c. - Norme
valide per le A.T.I. - Applicabilità.
Ad una società consortile costituita ex art.
2615-ter del codice civile, e che prevede
nel proprio statuto anche la finalità di
partecipare a gare pubbliche, devono essere
applicate le norme valide per le a.t.i. le
quali consentono la somma dei requisiti di
idoneità posseduti dalle varie imprese
partecipanti all'associazione temporanea al
fine di conseguire il possesso del requisito
richiesto per la partecipazione alla gara
(Consiglio Stato , sez. V, 07/09/2004, n.
5847). Pertanto, in ipotesi di impugnativa
di atti della procedura di gara, il ricorso
introduttivo del giudizio deve essere
notificato al raggruppamento di imprese
partecipante, ancorché la giurisprudenza
amministrativa abbia (anche) considerato
“sufficiente”, ai fini della corretta
instaurazione del contraddittorio la
notifica alle singole imprese (T.A.R. Valle
d'Aosta Aosta, 15.03.2006, n. 12).
Bandi, procedure di gara,
provvedimenti aggiudicatori… - Impugnazione
- Legittimazione ad agire - Presupposti.
In via di principio, e salve le posizioni di
soggetti collettivi titolari di compiti di
tutela di interessi più generali, la
giurisprudenza amministrativa ha sempre
affermato che, bandi, procedure di gara,
provvedimenti aggiudicatori, etc, possano
essere impugnati soltanto da chi abbia
partecipato alle selezioni medesime (salve,
le ipotesi di impugnazione avverso la lex
specialis nella parte in cui ha previsto
clausole ostative alla partecipazione).
Procedura di gara - Potere di
annullamento d'ufficio - Principio di
conservazione degli atti amministrativi e
conformità all'accertamento giurisdizionale
- Riedizione della sola fase procedurale
colpita dal "dictum" di illegittimità e
potere di annullamento d'ufficio dell'intera
procedura.
In ossequio alla necessità di coniugare
l'esigenza di ripristinare la legalità
amministrativa, in conformità al pertinente
accertamento giurisdizionale, con il
principio di conservazione degli atti
amministrativi laddove l'azione
amministrativa “si articoli in diversi
segmenti procedimentali, ciascuno connotato
dall'emanazione di veri e propri
provvedimenti (come ad esempio le
esclusioni, nel caso delle procedure di
affidamento di appalti pubblici), il vincolo
derivante dalla statuizione di annullamento
consiste nella riedizione della sola fase
procedurale colpita dal "dictum" di
illegittimità, fatto, comunque, salvo il
potere di annullamento d'ufficio dell'intera
procedura, e quindi nella ripetizione delle
operazioni di gara affette dal vizio
riscontrato in sede giudiziaria (Consiglio
Stato , sez. IV, 28/02/2005, n. 692, C.d.S.,
sez. IV, 22/09/2003, n. 5356) (Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 01.07.2008 n. 3326
- link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI: Sulla
limitazione della discrezionalità della
commissione di gara in tema di fissazione
dei criteri di valutazione delle voci che
costituiscono le offerte delle ditte
partecipanti ad una selezione pubblica ex
art. 83 del d.lvo n. 163 del 2006.
Sull’applicabilità delle disposizioni
contenute nell’art. 83 del d.lvo 163 del
2006 anche nell’ipotesi in cui debba
affidarsi una concessione di servizi.
L'esigenza di non lasciare spazi di
discrezionalità valutativa ai commissari,
quando l'appalto è affidato con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
è affrontata dall'art. 83 del d.lvo n. 163
del 2006 (Codice dei contratti pubblici)
che, fin dalla formulazione del bando di
gara, impone che questo stabilisca i criteri
di valutazione dell'offerta, elencati a
titolo esemplificativo dalla lett. a) alla
lett. n), precisando anche la ponderazione e
cioè il valore o la rilevanza relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche
mediante una soglia, espressa con un valore
numerico determinato, in cui lo scarto tra
il punteggio della soglia e quello massimo
relativo all'elemento cui la soglia si
riferisce deve essere adeguato. La norma
impone ancora che sia sempre il bando a
prevedere, ove necessario, per ciascun
criterio di valutazione prescelto, i
sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi,
introducendo poi un ulteriore elemento di
limitazione del potere discrezionale della
commissione giudicatrice allorché dispone
che questa, prima dell'apertura delle buste
contenenti le offerte, deve fissare i
"criteri motivazionali" per giustificare
l'attribuzione dei punteggi a ciascun
criterio o sub-criterio di valutazione.
Le disposizioni contenute nell’art. 83 del
d.lvo 163 del 2006, in tema di fissazione
dei criteri di valutazione delle voci che
costituiscono le offerte delle ditte
partecipanti ad una selezione pubblica si
applicano anche nell’ipotesi in cui debba
affidarsi una concessione di servizi, ai
sensi dell’art. 30 del Codice dei contratti
pubblici. L’art. 30, c. 3, del d.lvo n. 163
del 2006 dispone infatti che "la scelta del
concessionario deve avvenire nel rispetto
dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità,
previa gara informale a cui sono invitati
almeno cinque concorrenti, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi"
. Partendo da quest'ultimo dato normativo,
la definizione dei criteri di valutazione
delle offerte, in un momento antecedente la
redazione delle stesse da parte degli
offerenti, assicura il rispetto del
fondamentale principio di trasparenza su cui
si regge tutto lo svolgimento della
procedura selettiva. Del resto è lo stesso
art. 30, c. 3, sopra richiamato che
ribadisce la necessaria "predeterminazione
dei criteri selettivi", intendendosi per
tali non solo quelli relativi alla
qualificazione dell'offerente ma anche alla
valutazione della relativa offerta,
trattandosi pur sempre di attività selettiva
(TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 01.07.2008 n. 1710
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Se
il contratto di locazione abiliti o meno a
richiedere il permesso di costruire.
Per costante giurisprudenza, ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 10 del 1977, e
ora dell’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001,
sono legittimati a richiedere la concessione
edilizia, o permesso di costruire, i
soggetti che hanno la disponibilità
giuridica dell’area e la titolarità di un
diritto reale o di obbligazione che dia
facoltà di eseguire le opere, ivi compreso
il titolo abilitativo che scaturisce da un
contratto di locazione recante l’esplicita o
implicita, ma inequivocabile, autorizzazione
all’esecuzione di dati interventi di
trasformazione edilizia del bene in funzione
dell’uso per il quale lo stesso è stato
concesso ad altri (v. TAR Veneto, Sez. II,
23.07.2001 n. 2211; Cons. Stato, Sez. V,
28.05.2001 n. 2882). La circostanza, quindi,
che il contratto di locazione di cui è
intestataria la società ricorrente contempli
la destinazione dell’immobile
all’installazione di una stazione radio
base, come è evidente, costituisce titolo
idoneo per l’esercizio dell’attività
edificatoria oggetto della richiesta di
permesso di costruire (TAR Emilia
Romagna-Parma, Sez, I,
sentenza 01.07.2008 n. 338
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Sull’informativa prefettizia
antimafia: il mancato raggiungimento della
prova non esclude l’adozione di un rimedio
preventivo quale l’obbligo di inibitoria per
la p.a., di cui all’art. 4, c. 6 del D.Lgs.
n. 490/1994.
Nel caso in cui un’informativa prefettizia
antimafia attesti a carico di un soggetto
che opera nel settore degli appalti pubblici
una procedura, non ancora conclusa, per
l’applicazione di misure di prevenzione ed
essendo tale circostanza, di per sé,
ostativa per preciso dettato normativo di
una certificazione favorevole, sussiste
l’obbligo di inibitoria per la p.a., di cui
all’art. 4, c. 6 del D.Lgs. n. 490/1994, in
ordine alla stipula, approvazione, o
autorizzazione di contratti e sub-contratti,
concessioni ed erogazioni.
Pertanto, nel caso di specie, è legittima la
revoca di un subappalto a seguito di
informativa sfavorevole sussistendo a carico
del socio accomandatario della società una
procedura, non ancora conclusa, per
l’applicazione di misure di prevenzione,
sebbene nei confronti risultava già
intervenuta, alla data dell’informativa,
sentenza di assoluzione "perché il fatto non
sussiste" per un giudizio in precedenza
avviato per estorsione continuata aggravata.
Con tale formula, infatti, il giudice penale
assolve non solo quando abbia maturato il
convincimento dell’innocenza dell’imputato,
ma anche quando le prove a carico del
medesimo siano ritenute insufficienti. In
tale situazione, i principi di garanzia, che
escludevano la condanna del soggetto in
questione, non rendevano tuttavia illogica,
né frutto di travisamento, alla data di
adozione dell’informativa, la valutazione
prefettizia contestata.
Nell’ottica della tutela preventiva
avanzata, esperibile in materia di
informativa antimafia, il mancato
raggiungimento della prova non esclude,
infatti, un quadro indiziario significativo,
rimesso al prudente apprezzamento
dell’autorità prefettizia, per conclusioni
da rapportare sia alle difficoltà connesse
all’accertamento di reati, spesso coperti
dall’omertà o dal timore dei soggetti
passivi coinvolti, sia alla dichiarata
prevalenza, sul piano legislativo,
dell’interesse pubblico ad approntare rimedi
preventivi, nei confronti di ampi e notori
fenomeni di criminalità organizzata
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 25.06.2008 n. 3214
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: INQUINAMENTO
- Bonifica di siti contaminati - Avvenuta
bonifica - Restituzione del suolo agli usi
legittimi - Presupposti - Accertamento del
superamento dell’inquinamento - Restituzione
condizionata al compimento della bonifica in
altre aree del sito - Limiti.
Il provvedimento con cui l’Amministrazione,
accertata l’avvenuta bonifica di un suolo,
ne autorizza la restituzione agli usi
legittimi (ossia afferma che la bonifica ha
avuto successo ed accerta che non sussistono
più i fattori inquinanti prima rilevati,
oppure che non si sono verificati fattori
inquinanti) è ampliativo delle possibilità
di utilizzo del bene, dapprima inibite dalla
sussistenza di fenomeni di inquinamento (o
dall’esigenza di accertarli). Esso è
condizionato solamente all’accertamento del
superamento dell’inquinamento o della sua
insussistenza; in alternativa, può essere
condizionato ad attività inerenti altre zone
di competenza dello stesso proprietario solo
laddove siano rigorosamente comprovate
specifiche motivazioni tecniche oppure
organizzative che conducano a ritenere
l’opportunità o la necessità di attendere,
per lo svincolo, la bonifica del sito più
ampio (TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 17.06.2008 n. 1190
- link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI: Sulla
possibilità di far ricorso alla trattativa
privata per l’aggiudicazione di un appalto
di servizi nel caso in cui non vi è stata
alcuna offerta.
E’ legittimo il ricorso alla trattativa
privata per l’aggiudicazione di un appalto
di servizi quando non vi è stata alcuna
offerta o alcuna offerta appropriata dopo
che sono stati esperiti un pubblico incanto,
una licitazione privata o un appalto
concorso. Il suddetto principio, pertanto,
non può essere disatteso da una clausola del
bando di gara secondo cui l’amministrazione
non avrebbe proceduto ad aggiudicazione in
mancanza di almeno due offerte valide, in
quanto la lex specialis non può estendere i
casi previsti dal legislatore in cui si può
far ricorso alla trattativa privata
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 13.06.2008 n. 2955
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
URBANISTICA: Osservazioni
dei privati ai progetti di strumenti
urbanistici.
Le osservazioni dei privati ai
progetti di strumenti urbanistici sono un
mero apporto collaborativo alla formazione
di detti strumenti e non danno luogo a
peculiari aspettative, con la conseguenza
che il loro rigetto non richiede una
specifica motivazione, essendo sufficiente
che esse siano state esaminate e ritenute in
contrasto con gli interessi e le
considerazioni generali poste a base della
formazione del piano.
Il rigetto delle osservazioni proposte dai
privati in sede di formazione del piano
regolatore non richiede una particolare
motivazione, essendo esse meri apporti
collaborativi dati dai cittadini alla
formazione dello strumento urbanistico, con
la conseguenza che è sufficiente che esse
siano state esaminate e ritenute in
contrasto con gli interessi e le
considerazioni generali poste a base della
formazione del piano (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 09.06.2008 n. 2837
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla motivazione che deve sorreggere
l'ordinanza di demolizione degli abusi
edilizi.
Per giurisprudenza consolidata l’ordine di
demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con la
affermazione della accertata abusività
dell’opera, salva la ipotesi in cui, per il
protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell’abuso e il
protrarsi della inerzia della
amministrazione preposta alla vigilanza, si
sia ingenerata una posizione di affidamento
nel privato, ipotesi questa sola, in
relazione alla quale si ravvisa un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche alla entità e alla tipologia
dell’abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (Consiglio Stato, IV,
14.05.2007, n. 2441). In generale, quindi,
presupposto per la emanazione della
ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive è soltanto la constatata esecuzione
di queste ultime in assenza o in totale
difformità del titolo concessorio, con la
conseguenza che, essendo la ordinanza atto
dovuto, essa è sufficientemente motivata con
l’accertamento dell’abuso, essendo “in re
ipsa” l’interesse pubblico alla sua
rimozione e sussistendo l’eventuale obbligo
di motivazione al riguardo solo se
l’ordinanza stessa intervenga a distanza di
tempo dalla ultimazione dell’opera avendo
l’inerzia dell’amministrazione creato un
qualche affidamento nel privato (Consiglio
di Stato, V, 29.05.2006, n. 3270). A fronte
di un abuso edilizio che arreca un “vulnus”
all’assetto del territorio, non può opporsi
alcuna valutazione discrezionale con
riguardo alla ingiunzione di demolizione in
quanto il giudizio di antigiuridicità
dell’operato è già complessivamente
contenuto nella legge, sicché non vi è
ragione di una specifica motivazione sulla
preminenza dell’interesse pubblico e, ancor
meno, su una dovuta ponderazione tra
interessi pubblici e privati coinvolti.
L’ingiunzione a demolire di cui all’art. 7
l. 28.02.1985 n. 47, si configura quindi
come atto dovuto per il quale non esiste uno
specifico obbligo di motivazione oltre la
descrizione dell’abuso commesso e la sua
identificazione oggettiva, salvi i casi
eccezionali di lunghissimo lasso di tempo
trascorso tra la realizzazione dell’opera
abusiva e la irrogazione dell’ordine
demolitorio (Consiglio di Stato, Sez, IV,
sentenza 06.06.2008 n. 2705
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla necessità o meno della
concessione edilizia per la costruzione di
una tettoia.
Ai sensi
dell’art. 1 l. 28.01.1977 n. 10 necessita di
concessione edilizia la costruzione di una
tettoia in quanto essa (anche se costituisce
pertinenza dell’immobile), incide sulla
costruzione preesistente (Consiglio Stato,
II, 05.02.1997, n. 336). La nozione di
costruzione, ai fini del rilascio della
concessione edilizia, si configura in
presenza di opere che attuino una
trasformazione urbanistico-edilizia del
territorio, con perdurante modifica dello
stato dei luoghi, a prescindere dal fatto
che essa avvenga mediante realizzazione di
opere murarie. Nella specie, deve ritenersi
necessario il rilascio del titolo edilizio
ed è considerato irrilevante che le opere
siano state realizzate in metallo, in
laminati di plastica, in legno o altro
materiale, in presenza della evidente
trasformazione del tessuto urbanistico ed
edilizio proprio di esse, perché preordinate
a soddisfare esigenze non precarie della
ditta sotto il profilo funzionale (in tal
senso anche Consiglio Stato, V, 13.06.2006,
n. 3490)
(Consiglio di Stato, Sez, IV,
sentenza 06.06.2008 n. 2705
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
culturali. Vincolo indiretto.
Il vincolo indiretto, a protezione di un
bene culturale, è disciplinato dagli artt.
45 sgg. del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, in
base ai quali il Ministero per i beni e le
attività culturali ha la facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le
altre norme dirette ad evitare che sia messa
in pericolo l’integrità di un bene
specificamente individuato, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce e ne
siano alterate le condizioni di ambiente e
di decoro. Lo strumento in questione,
quindi, è finalizzato alla tutela di uno
specifico bene culturale; il principio di
proporzionalità impone che il contenuto del
provvedimento con il quale l’amministrazione
fa uso del relativo potere sia definito
sulla base delle esigenze di tutela del bene
in questione, mentre costituisce causa di
illegittimità la compressione dell’esercizio
del diritto di proprietà su immobili che
abbiano un labile collegamento con il bene
da tutelare (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 29.04.2008 n. 1939 - link a
www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio, autorizzazione paesaggistica,
annullamento, demolizione.
Qualora,
nel corso del procedimento di condono, la
Soprintendenza annulli per difetto di
motivazione l’autorizzazione paesaggistica
rilasciata dal Comune, il Comune non può
disporre la demolizione del manufatto senza
preventivamente esporre le ragioni per le
quali ritiene che non sussistano i
presupposti per il rilascio di una eventuale
nuova autorizzazione fondata su motivazioni
diverse
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 28.04.2008 n. 1865
- link a www.altalex.com). |
ESPROPRIAZIONE:
Occupazione appropriativa,
illegittimità, conseguenze, danni,
sussistenza.
In caso
di occupazione appropriativa, l’espropriato
ha diritto ad un ristoro economico
corrispondente al valore venale del bene con
gli accessori peculiari delle obbligazioni
valore
(Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 23.04.2008 n. 10560
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione
edilizia.
La ristrutturazione edilizia
comunque si caratterizza per la
riedificazione che comporti “la piena
conformità di sagoma, volume e superficie
tra il vecchio e il nuovo manufatto”, ciò
che per definizione va escluso quando si
discuta di un ampliamento di cubatura
dell’edificio (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 10.04.2008 n. 1550
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
Ambientali. Sanatoria.
Nel caso di opere costruite su aree
sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla
osta paesaggistico, ovvero il parere
favorevole al rilascio del permesso di
costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R.
06.06.2001, n. 380) è necessario per
ottenere il predetto titolo abilitativo, ma
non spiega "ex se" efficacia estintiva sul
reato paesaggistico, in quanto tale
efficacia consegue soltanto al rilascio del
permesso in sanatoria (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 27.03.2008 n. 12951
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Dichiarazione
di compatibilità ambientale e demolizione.
In materia edilizia, è inidonea a
determinare la revoca e/o la sospensione
dell'ordine di demolizione in sede esecutiva
la dichiarazione di compatibilità ambientale
dell'opera abusiva rilasciata dal Comune
dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, in quanto non si
tratta di atto amministrativo incompatibile
con la demolizione (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 26.03.2008 n. 12746
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Abuso
edilizio e soggetto danneggiato.
In tema di reati edilizi, la circostanza
della convivenza in rapporto di coniugio con
il proprietario esclusivo di immobile
sottostante quello oggetto dei lavori
abusivi non è idonea a determinare la
qualità di parte danneggiata, stante la non
configurabilità dell'interesse concreto ed
attuale richiesto per potere esercitare
l'azione civile nel processo penale (nella
specie l'assenza di tale qualità in capo a
magistrato ha determinato l'insussistenza
dei presupposti per l'applicazione, invocata
dal ricorrente, dei criteri di competenza
dell'art. 11 cod. proc. pen.) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.02.2008 n. 5818
- link a www.lexambiente.it). |
AGGIORNAMENTO AL 14.07.2008 |
ã |
UTILITA' |
EDILIZIA PRIVATA:
I lavori in economia non soggiaciono
all'obbligo del DURC.
L’unico ambito di attività che esula dalla
applicazione della disciplina sul rilascio
del DURC appare quella dei lavori in
economia realizzati direttamente da privati.
Infatti, il dettato di cui all’articolo 86,
comma 10 del D. Lgs. n. 276/2003, fa
esplicito riferimento alle sole imprese e,
nell’ambito di tale nozione, evidentemente,
non rientrano i soggetti privati che
realizzano direttamente e per proprio conto
le opere edili (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali,
lettera-circolare
14.07.2004 n. 848 di prot.). |
G.U.R.I. -
G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima) |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 28 del
10.07.2008, "Nuovo piano cave della
Provincia di Bergamo - Settori merceologici
della sabbia-ghiaia, argilla, calcari e
dolomie, pietre ornamentali e pietrisco"
(deliberazione
C.R. 14.05.2008 n. 619
- link a www.infopoint.it). |
APPALTI SERVIZI: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 28
dell'08.07.2008, "Schemi tipo di
contratto e di convenzione per
l'organizzazione del servizio idrico
integrato con separazione obbligatoria tra
attività di gestione delle reti e attività
di erogazione dei servizi" (art. 49, c.
4, l.r. 26/2003) (deliberazione
G.R. 13.06.2008 n. 7450
- link a www.infopoint.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 28
dell'08.07.2008, "Testo unico delle leggi
regionali in materia di organizzazione e
personale" (L.R.
07.07.2008 n. 20
- link a www.infopoint.it). |
QUESITI |
URBANISTICA: Quesito
10 -
Necessità di ridefinizione dell'assetto
urbanistico delle aree assoggettate al
vincolo decaduto nel caso della decadenza ex
art. 9 del d.p.r. n. 380/2001 della
previsione vincolistica del piano per
l'infruttuoso decorso del quinquennio
dalla data di approvazione dello strumento
urbanistico generale senza il varo di una
pianificazione attuativa di secondo livello
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
EDILIZIA PRIVATA: Quesito
9 -
Esclusione dei seminterrati dal computo
volumetrico
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
URBANISTICA: Quesito
8 -
Configurabilità della lesione risarcibile
dell'aspettativa del privato nel caso di
mancata approvazione di un piano di
lottizzazione
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
EDILIZIA PRIVATA: Quesito
7 -
Necessità di titolo abilitativo in caso di
mutamento di destinazione di un appezzamento
di terreno da giardino in parcheggio
scoperto
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Quesito
6 -
Sul vincolo di inedificabilità derivante
dalla fascia di rispetto stradale prevista
dal prg
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
LAVORI PUBBLICI: Quesito
5 -
Sulla competenza per l'espletamento della
procedura di VIA per opere ricadenti in
territorio comunale ma parte di intervento
interessante ambito territoriale più ampio
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Quesito
4 -
Legittimità di un provvedimento di
sospensione dei lavori iniziati a seguito
della presentazione della d.i.a. non
proceduto dal preavviso di rigetto di cui
all'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Qualificazione della ristrutturazione
edilizia rispetto alla manutenzione
straordinaria. Natura giuridica della
convenzione di lottizzazione
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
EDILIZIA PRIVATA: Quesito
3 -
Legittimazione all'impugnazione di un
permesso di costruire, rilasciato a terzi,
in capo al proprietario di una zona
interessata dalla costruzione ovvero che si
trovi in una situazione di stabile
collegamento della stessa
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
ESPROPRIAZIONE: Quesito
2 -
Computo delle perdite aziendali
nell'indennità di esproprio
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
EDILIZIA PRIVATA: Quesito
1 -
Sanzioni amministrative per violazione di
autorizzazioni relative ad opere di
movimento terra, disboscamento, mutamento
del tipo di colture in atto e sul concetto
di uso del territorio
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
EDILIZIA PRIVATA: W.
Fumagalli,
Lombardia, la nuova riforma della legge per
il Governo del territorio
(AL n. 6/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO: M.
Viceconte,
Art. 17-bis D.lvo n. 165/2001 – Introduzione
della categoria della vicedirigenza -
Precettività e immediata applicabilità della
norma - Inefficacia della contrattazione
collettiva che non dia applicazione al
disposto legislativo
- Riconoscimento della qualifica della
vicedirigenza in forza della mera
statuizione legislativa - Risarcimento del
danno per lesione del legittimo affidamento
(link a www.diritto.it). |
APPALTI SERVIZI: G.
Sabbato,
La società di progetto – Le società per la
gestione dei servizi pubblici locali –
Analisi del project nei vari settori
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: F.
Giampietro,
I princìpi ambientali nel D.Lgs. n.
152/2006: dal TU al Codice dell’ambiente
ovvero le prediche inutili?
(link a www.lexambiente.it). |
AUTORITA'
CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Il comma 3-bis dell’art. 86 del D.Lgs.
163/2006, così come novellato dalla legge
finanziaria per il 2007 e dalla L. n.
123/2007 prevede testualmente quanto segue:
“nella predisposizione delle gare di
appalto e nella valutazione dell’anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento
di appalti di lavori pubblici, di servizi e
di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Evidentemente la ratio di tale nuova
disposizione è quella di garantire
maggiormente il rispetto, da parte degli
operatori economici e delle stazioni
appaltanti, della normativa a tutela dei
lavoratori, sia con riferimento alla
retribuzione, sia alla sicurezza. Con la
citata novella normativa, in altre parole,
il legislatore ha chiarito che è obbligo
delle stazioni appaltanti valutare sempre
che il valore economico offerto sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro,
come determinato periodicamente in apposite
tabelle del Ministro del lavoro, sulla base
dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva. Pertanto in sede
di verifica di anomalia, la valutazione
dell’adeguatezza dell’offerta rispetto al
costo del lavoro non è eventuale, ma è
sempre obbligatoria.
Nel caso di specie, correttamente la
Prefettura ha richiesto alla società prima
classificata Sodexho Pass S.r.l.
chiarimenti, ai sensi degli artt. 86 e 87
del D.Lgs. 163/2006, relativamente ai costi
di manodopera e di realizzazione dei buoni
pasto. In riscontro a tale richiesta la
Sodexho Pass S.r.l., come descritto in
narrativa, non ha dettagliato i costi
richiesti, adducendo la giustificazione che
gli stessi sono interamente assorbiti dalla
struttura organizzativa dell’azienda già
esistente ed operativa per la gestione dei
servizi offerti a tutti i clienti. La
società, in particolare, ritiene che
l’attività dell’appalto in questione si
riduce ad un servizio di intermediazione nel
quale la gestione dell’assistenza al cliente
e della contabilità coinvolge esclusivamente
il personale in servizio presso la sede
sociale. Questa la ragione per cui sarebbe
possibile per la società non computare i
costi del personale.
Tale tesi non può essere condivisa dal
momento che la gara per la fornitura di
buoni pasto per il servizio sostitutivo di
mensa non si limita ad essere una attività
di semplice intermediazione, nell’ambito
della quale i costi del personale possono
non essere indicati in quanto elementi non
costitutivi dell’offerta. Ciò anche in
considerazione delle disposizioni di cui al
D.P.C.M. 18.11.2005, recante la disciplina
relativa all’affidamento e gestione dei
servizi sostitutivi di mensa. E’ stato, in
merito, evidenziato dall’Autorità garante
per la concorrenza ed il mercato nel
provvedimento n. 10831/2002
(PELLEGRINI/CONSIP) e dal Consiglio di
Stato, Sez. VI, nella sentenza 02.03.2004,
n. 926 come la fornitura di buoni pasto per
il servizio sostitutivo di mensa implichi
una serie di attività per le quali le
imprese emettitrici di buoni pasto operano
alla stregua di veri e propri fornitori di
un servizio “finale”.
Pertanto la stazione appaltante
opportunamente ha ritenuto di voler
effettuare una verifica sull’avvenuto
rispetto della normativa giuslavoristica da
parte dell’aggiudicataria provvisoria la
quale, in relazione all’appalto di specie,
avrebbe dovuto dare le richieste spiegazioni
circa i costi del personale utilizzato nel
servizio che, ragionevolmente, non possono
essere pari a zero per le considerazioni
sopra svolte.
In ordine alla irregolarità contestata
relativa alla presentazione delle
giustificazioni, che non sarebbero state
dalla Sodexho Pass S.r.l. fornite in
conformità alle previsioni del disciplinare
di gara, deve rilevarsi come tali previsioni
non erano state poste a pena di esclusione.
Come è stato da questa Autorità in più
occasioni rilevato, la comminatoria
dell’esclusione derivante dal mancato
rispetto di previsioni di carattere formale,
deve essere irrogata esclusivamente laddove
l’esclusione sia espressamente prevista.
Conseguentemente, nel caso di specie, non
essendo le citate formalità previste a pena
di esclusione, non possono determinare
l’esclusione che, se disposta,
determinerebbe un eccessivo formalismo a
danno della più ampia partecipazione dei
concorrenti.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, che:
- la mancata indicazione dei costi del
personale non è conforme alla normativa
vigente di settore;
- l’irregolare presentazione delle
giustificazioni sull’anomalia non è da
sanzionare con l’esclusione dell’impresa
dalla gara (parere
08.05.2008 n. 143
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
Per la soluzione della questione sottoposta
all’attenzione dell’Autorità, nel richiamare
l’orientamento espresso in materia dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione
del 15.12.2005 e con deliberazione n.
75/2007, si evidenzia che l’articolo 95,
comma 2, del d.P.R. 554/1999 regola il
rapporto percentuale che deve intercorrere,
in sede di qualificazione, tra le imprese
mandanti e la mandataria, stabilendo che
l’associazione è validamente costituita se
quest’ultima possiede almeno il 40 per cento
dell’importo complessivo dell’appalto e le
mandanti almeno il 10 per cento.
Detta norma, facendo riferimento alla
“misura minima” dei requisiti richiesti alle
singole imprese dell’associazione, si
riferisce alla soglia di qualificazione
ottenuta attraverso la sola classifica di
iscrizione, a prescindere dall’incremento
del quinto, di cui all’articolo 3, comma 2,
del d.P.R. 34/2000.
Quest’ultima disposizione, invece, individua
le condizioni in base alle quali, in
relazione alla classifica posseduta, è
ammissibile l’incremento del quinto.
Le due norme, pertanto, hanno finalità
specifiche, fra loro non contrastanti: la
prima stabilisce i requisiti minimi, in
relazione all’importo complessivo
dell’appalto, che le imprese costituenti
l’associazione devono possedere ai fini
della qualificazione dell’associazione
stessa, la seconda si riferisce all’entità
quantitativa dei lavori realizzabili
attraverso il beneficio del quinto e
subordina detto beneficio al possesso del 20
per cento dell’importo dell’appalto.
Nelle citate deliberazioni, l’Autorità ha,
pertanto, espresso l’avviso che, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del d.P.R.
34/2000, nel caso di associazione temporanea
orizzontale, le mandanti possono
incrementare di un quinto la loro classifica
soltanto se essa è almeno pari al 20%
dell’importo complessivo dell’appalto,
mentre la partecipazione all’associazione
può avvenire anche se la classifica è pari
al 10 per cento. Per quanto attiene alla
mandataria, il suddetto beneficio si applica
soltanto se la classifica da questa
posseduta è almeno pari al 40 per cento
dell'importo complessivo dell'appalto.
Nel caso in esame, la mandataria impresa
Costruzioni Francesco Ciusa s.r.l. è in
possesso della classifica I (€ 258.228) con
la quale non raggiunge il 40 per cento
dell’importo complessivo dei lavori e
pertanto non è in possesso dei requisiti
minimi richiesti per la sua qualificazione.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione
dell’associazione temporanea di imprese
Costruzioni Francesco Ciusa s.r.l./Edile
Porcu Mario s.n.c./S.A.L.P. s.r.l è conforme
alla normativa di settore (parere
08.05.2008 n. 142
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Con precedenti espressioni di parere, questa
Autorità, suffragata dall'orientamento della
giurisprudenza prevalente in materia, ha
espresso l'avviso secondo il quale, in sede
di partecipazione ad una gara pubblica, deve
ritenersi che la produzione della fotocopia
del documento d'identità del dichiarante
debba essere considerata elemento
costitutivo dell'autocertificazione, essendo
requisito formale "ad substantiam"
dell'autocertificazione stessa.
Ciò comporta l’impossibilità di procedere ad
integrazione documentale, pena la violazione
della par condicio tra i concorrenti.
Nel caso di specie, la clausola del bando di
gara prevede che il fideiussore rilasci una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che comprovi il potere di impegnare con la
sottoscrizione la società fideiussore nei
confronti della Stazione Appaltante.
Al riguardo si richiama quanto espresso dal
Consiglio di Stato, chiamato a valutare la
legittimità di una clausola redatta nei
medesimi termini di quelli in esame,
ritenendo che detta clausola non è né
illogica, né vessatoria, e che, nel momento
in cui esige la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dello stesso
sottoscrittore della garanzia, accompagnata
dalla copia fotostatica di un documento di
identità, neppure è aggravante del
procedimento concorsuale, in quanto
individua, formalmente, uno strumento
conforme alle correnti regole sulla
documentazione, propriamente inteso a
conferire celerità alla procedura
concorsuale, senza aggravare né il
procedimento, né la posizione del
concorrente (comunque obbligato ad accertare
ed a certificare la giustificazione dei
poteri del sottoscrittore) (cons. Stato,
sez. V, n. 4421/2005).
Nel caso in esame, pertanto, correttamente
la Commissione di gara ha proceduto
all’esclusione del concorrente che non ha
adempiuto a quanto prescritto dal bando di
gara.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione dell’impresa
C.G.F. s.r.l. è conforme alla normativa di
settore (parere
08.05.2008 n. 141
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI FORNITURE: Ritenuto
in diritto:
La problematica sottoposta all’attenzione
dell’Autorità afferisce ad un appalto per la
fornitura di ricambi per gli autoveicoli di
qualsiasi casa costruttrice, in uso al
Comando Regione Carabinieri Sicilia.
Tra i requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara, la Stazione
appaltante introduceva alla Sez III, punto
2.1) lett. b) l’obbligo per le imprese
partecipanti, di assicurare la disponibilità
di idoneo magazzino situato all’interno
della città di Palermo o in aree ubicate ad
una distanza non superiore ai 20 km dalla
Casa Comunale della stessa Stazione.
Secondo orientamento consolidato del giudice
amministrativo (cfr. recentemente C. di
Stato n. 647 del 15.02.2007) la legge non
stabilisce in modo tassativo quali sono i
requisiti da richiedere ai partecipanti alle
gare di appalto di servizi o forniture,
lasciando tale determinazione alla
ragionevole discrezionalità delle singole
Amministrazioni e consentendo che la singola
Stazione appaltante prescriva i requisiti
diversi e, a volte, più severi rispetto a
quelli normativamente fissati, anche al fine
di meglio tutelare l’interesse pubblico
perseguito. Rientra, pertanto, nella
discrezionalità dell’Amministrazione la
fissazione di requisiti di partecipazione ad
una gara d’appalto diversi, ulteriori e più
restrittivi di quelli legali, fatto salvo il
limite della logicità e ragionevolezza di
quanto richiesto e della pertinenza e
congruità a fronte dello scopo perseguito,
in modo da non restringere, oltre lo stretto
indispensabile, la platea dei potenziali
concorrenti e da non precostituire
situazioni di assolute privilegio.
Nel caso in esame, peraltro, la richiesta
disponibilità di un idoneo magazzino situato
all’interno alla città di Palermo o in aree
limitrofe, essendo un impegno a provvedere
nella presunzione non espressa di una
eventuale aggiudicazione è da considerarsi
adeguata alla tipologia dell’appalto.
Inoltre costituisce certamente maggiore
garanzia di un tempestivo approvvigionamento
dei ricambi occorrenti al Comando dei
Carabinieri della Regione Sicilia.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, che la clausola di che
trattasi è legittima in ragione della
specificità delle prestazioni richieste e
della necessità di un tempestivo e pronto
approvvigionamento dei ricambi occorrenti
agli autoveicoli in uso ai reparti del
Comando Regione Carabinieri Sicilia (parere
08.05.2008 n. 140
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INCARICHI PROGETTUALI: Ritenuto
in diritto:
L’intervento in esame afferisce alle classi
I, b (Edifici industriali di importanza
costruttiva corrente. Edifici rurali di
importanza speciale. Scuole, piccoli
ospedali, case popolari, caserme, prigioni,
macelli, cimiteri, mercati, stazioni e
simili qualora siano di media importanza.
Organismi costruttivi in metallo) e I, g
(Strutture o parti di strutture in cemento
armato richiedenti speciale studio tecnico,
ivi comprese strutture antisismiche), nonché
alla legge n. 46/1990.
In particolare, l’intervento consiste
nell’adeguamento sismico e di
ristrutturazione funzionale ed impiantistica
che riporti l’edificio a condizioni di
efficienza, tali da consentire funzioni
sociali. Sono previsti, tra l’altro,
l’abbattimento delle barriere
architettoniche previa l’installazione di un
ascensore e il conseguimento della sicurezza
statica ed impiantistica dell’edificio.
Si tratta, pertanto, di un intervento che
investe una pluralità di competenze, proprie
di diversi ordinamenti professionali.
Quindi i diversi aspetti tecnici che sono
coinvolti nel progetto afferiscono a
competenze professionali specifiche, che
caratterizzano l’autonomia progettuale dei
singoli interventi che compongono l’insieme.
Al riguardo giova richiamare quanto espresso
dalla pronuncia del TAR Liguria, n.
166/2006, “l’articolo 4, della legge n.
46/1990, ha imposto la redazione di
un’autonoma relazione tecnica per
l’installazione degli strumenti elettrici,
degli impianti di terra, di quelli che
utilizzano il gas, degli ascensori…, ed ha
con ciò scorporato concettualmente queste
attività da quelle volte alla mera
realizzazione della costruzione.”
Inoltre, l’articolo 6 della medesima legge
n. 46/1990, prevede che per l’installazione,
la trasformazione e l’ampliamento degli
impianti relativi agli edifici ad uso civile
(energia elettrica, riscaldamento,
ascensori, gas, antincendio ecc.), è
obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell’ambito delle rispettive
competenze.
Ciò significa che la legge n. 46/1990 non ha
modificato la ripartizione di attribuzione
né ha ampliato le competenze dei diversi
ordini professionali e pertanto, la
determinazione delle competenze deve essere
effettuata in base alla normativa di
appartenenza: al riguardo, il TAR Liguria,
con pronuncia n. 137/2004, ha chiarito che
il progetto relativo ad un impianto
elettrico e a gas non può essere
sottoscritto dall’architetto ma
dall’ingegnere o dal perito industriale, in
possesso delle necessarie cognizioni tecnico
scientifiche.
Occorre tenere presente che la competenza
del professionista, nella specie perito
industriale, deve essere verificata in
rapporto alla natura dell’incarico: infatti,
ai sensi dell’articolo 16 del R.D. n.
275/1929, recante la disciplina della
professione dei periti industriali,
attribuisce agli stessi la competenza in
materia impiantistica, con il limite di cui
al primo comma del medesimo articolo, in
base al quale “spettano ai periti
industriali, per ciascuno nei limiti delle
rispettive specialità …. le funzioni
esecutive per i lavori alle medesime
inerenti” ed al comma 2, lettera d) “la
progettazione, la direzione e l’estimo delle
costruzioni di quelle semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche, le
quali non richiedano la conoscenza del
calcolo infinitesimale”. Detta precisazione
“costituisce il criterio di delimitazione
delle competenze dei periti industriali
rispetto a quelle proprie dei professionisti
con corrispondenti specializzazioni,
collegate, però, ad un titolo di studio
superiore a quello di perito” (TAR Marche,
n. 1014/2003).
La “progettazione” e la “direzione” di cui
alla norma non sono prerogative generali, ma
competenze che spettano al perito in
relazione alle “semplici macchine ed
installazioni meccaniche o elettriche”.
Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per
la soluzione del caso in esame, attesa
l’autonomia progettuale dei singoli
interventi che compongono l’insieme
dell’opera, è ammissibile la partecipazione
all’affidamento di un raggruppamento
temporaneo di professionisti che veda
l’apporto del perito industriale, nei limiti
della relativa competenza.
Infatti, le attività da conferire al
professionista possono senz’altro essere
espletate cumulativamente e singolarmente da
un ingegnere ma non altrettanto da un perito
industriale, in quanto si prevedono
interventi di carattere strutturale (I, g).
Per quanto attiene alla parte impiantistica
del progetto, la stessa potrà essere
affidata al perito industriale nel rispetto
dei limiti della competenza riconosciutagli
dall’ordinamento professionale con riguardo
alla natura degli impianti da progettare.
Pertanto, la clausola che limita in generale
ed in astratto alla competenza esclusiva
degli ingegneri le attività impiantistiche
di cui alla legge n. 46/90 non è conforme al
riparto delle competenze professionali,
dovendosi riconoscere anche al perito
industriale l’attività di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in materia impiantistica, nel
rispetto, si ripete, dei limiti della
competenza riconosciutagli dall’ordinamento
professionale con riguardo alla natura degli
impianti da progettare.
Ai fini della procedura in corso, rilevata
la non conformità della citata clausola, nei
termini sopra riportati, ricorrono i
presupposti affinché la S.A. valuti, in
autotutela, di stralciare l’affidamento
dell’intervento n. 6 e di procedere,
limitatamente allo stesso, alla
pubblicazione di un nuovo avviso.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che la clausola del bando di
gara per la redazione dei progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché
il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e la direzione
lavori, comprese tutte le prestazioni
professionali accessorie, per n. 6
interventi, che limita le competenze di cui
alla legge 46/1990 esclusivamente agli
ingegneri, non è conforme al riparto delle
competenze professionali (parere
08.05.2008 n. 139
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GIURISPRUDENZA |
EDILIZIA PRIVATA: Sul
divieto dell'autorizzazione paesaggistica in
sanatoria.
Priva di pregio è la doglianza secondo cui,
essendo in vigore il regime transitorio ai
sensi dell’art. 156 del d. lgs. n. 42 del
2004, deve ritenersi esclusa l’applicabilità
di ogni altra disposizione riconducibile a
tale nuovo modello procedimentale, compresa
quella che dispone il divieto di rilascio di
autorizzazione in sanatoria. Infatti, il
divieto di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria di cui all’art. 146 del d. lgs. n.
42 del 2004 è immediatamente operativo,
trattandosi di norma di natura sostanziale
di delimitazione del potere autorizzatorio
dell’amministrazione, che non incide sulla
disciplina transitoria di cui all’art. 159
dello stesso d. lgs., al contrario
contenente solo previsioni di tipo
procedurale (così TAR Napoli IV n. 6182 del
2006). Inoltre il divieto di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria è coerente col
sistema del regime transitorio, che è
caratterizzato da un tasso di
discrezionalità maggiore rispetto al regime
ordinario, che prevede il riscontro di
conformità dell’intervento ai piani
paesaggistici. Se infatti l’autorizzazione
postuma è stata esclusa nel nuovo regime a
basso contenuto di discrezionalità, si deve
dedurre che tale divieto a fortiori vale nel
regime transitorio a maggiore contenuto di
discrezionalità (così TAR Veneto II n. 2766
del 2005).
Il divieto di autorizzazione paesaggistica
in sanatoria non può qualificarsi come una
restrizione della proprietà privata, perché
prima del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica preventiva non è in ogni caso
possibile costruire. Il fondamentale rango
che il valore paesaggio assume nella
costituzione (art. 9) assicura la coerenza
del divieto di autorizzazione paesaggistica
in sanatoria con la costituzione stessa e la
ragionevolezza di tale divieto in relazione
agli articoli 3 e 97 della costituzione
(così TAR Lecce I n. 4943 del 2005) (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 25.06.2008 n. 1866
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Sull'obbligo di astensione dei
consiglieri comunali, circa l'approvazione
di strumenti urbanistici generali, in
presunzione di conflitto parentale di
interessi.
Invero -posto che, specialmente nei Comuni
di modeste dimensioni quanto a popolazione
e/o all’estensione territoriale,
un’applicazione rigorosa della regola che
impone ai componenti del consiglio comunale
di astenersi perché parte delle loro
proprietà vi sono incluse, renderebbe il più
delle volte difficile l’approvazione di
strumenti urbanistici anche generali- resta
il fatto che, come chiarito dalla
giurisprudenza richiamata nelle difese della
P.A. resistente, non è sufficiente, per
dimostrare l’illegittimità della delibera
consiliare di adozione dello strumento
urbanistico sotto tale profilo, affermare
genericamente che uno o più dei componenti
del consiglio sia in conflitto con
l’interesse generale per essere proprietario
di immobili considerati dal piano.
Occorre, infatti, che vengano allegati
elementi specifici e concreti a sostegno
dell’affermata situazione di conflitto, il
che comporta (sia detto incidentalmente)
che, il più delle volte, chi afferma
l’esistenza di una situazione personale che
obbligherebbe all’astensione, si facesse
carico anche di dimostrare che sono state
scartate, per favorire determinati
consigliere comunali, soluzioni alternative
che avrebbero assicurato ugualmente i
contenuti e le scelte di fondo dello
strumento urbanistico generale (TAR Veneto,
Sez. I,
sentenza 24.06.2008 n. 1826
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Pertinenze, requisiti.
Anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.
380/2001, che non prevede più il riferimento
all'edilizia residenziale come desumibile
dalla legge n. 94 del 1992, per aversi
"pertinenza" si richiede:
a) un nesso oggettivo strumentale e
funzionale con la cosa principale;
b) che non sia consentita, per natura e
struttura, una pluralità di destinazioni;
c) un carattere durevole;
d) la non utilizzabilità economica in modo
diverso;
e) una ridotta dimensione;
f) una individualità fisica e strutturale
propria;
g) l'accessione ad un edificio preesistente,
edificato legittimamente;
h) l'assenza di un autonomo valore di
mercato.
Pertanto, tra i requisiti della nozione di
"pertinenza", vi è quello della accessione
dell'opera ad un edificio preesistente
legittimamente costruito, in quanto non può
prescindersi dal collegamento tra la
pertinenza ed un edificio, quantunque non
necessariamente residenziale (fattispecie
relativa ad una strada e una piazzola a
servizio di un terreno agricolo, in zona
vincolata paesaggisticamente) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.06.2008 n. 25124
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI: A.
Domanico, Sulla decorrenza del termine per
impugnare l'esito della gara d'appalto.
Ai fini della decorrenza del termine, la
piena conoscenza, da cui deriva l’onere di
immediata impugnazione, è ricondotta alla
presenza del rappresentante della ditta
partecipante alla gara di appalto nella
riunione nella quale la Commissione
giudicatrice ha escluso la ditta stessa
dalla competizione ed ha effettuato
l'aggiudicazione provvisoria, qualora
risulti che il rappresentante de quo
rivestiva una specifica carica sociale, per
cui la conoscenza avuta dal medesimo, doveva
ritenersi riferibile alla società
concorrente (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 09.06.2008 n. 2883
- link a www.diritto.it). |
APPALTI: A.
Domanico, Sulla sussistenza dell’interesse a
ricorrere in campo a una impresa che,
sebbene esclusa, contesti l’ammissione alla
gara di tutti gli altri concorrenti.
Sussiste l’interesse a ricorrere, nella
tipologia di quello strumentale alla
rinnovazione della gara, qualora il
concorrente escluso contesti l’ammissione di
tutti gli altri concorrenti ovvero deduca un
vizio idoneo a travolgere in radice la
procedura; ciò in quanto tali deduzioni, ove
fondate, comporterebbero l’onere
dell’amministrazione di indire una nuova
gara alla quale il concorrente
precedentemente escluso sia in grado di
partecipare, con conseguente chance di
divenirne aggiudicatario (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 04.06.2008 n. 2629
- link a www.diritto.it). |
APPALTI: S.
Lazzini, E’ doveroso escludere una
partecipante da una procedura ad evidenza
pubblica le cui dichiarazioni richieste dal
bando sono state rese e firmate
dall’amministratore delegato senza che la
firma sia stata preventivamente autenticata
o, in alternativa, sia stata allegata
fotocopia del documento di identità, così
come prescritto dal D.P.R. n. 445/2000? La
mancata allegazione del documento di
identità costituisce un’irregolarità
sanabile con la produzione postuma?
Nella previsione di cui al combinato
disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, commi
2 e 3 del D.P.R. n. 445/2000, l’allegazione
della copia fotostatica, sia pure non
autenticata, del documento di identità
dell’interessato vale a conferire legale
autenticità alla sua sottoscrizione apposta
in calce ad un’istanza o ad una
dichiarazione e non rappresenta un vuoto
formalismo, ma semmai si configura come
l’elemento della fattispecie normativa
diretto a comprovare, oltre alle generalità
del dichiarante, l’imprescindibile nesso di
imputabilità soggettiva della dichiarazione
ad una determinata persona fisica (TAR
Veneto, Sez. I,
sentenza 23.05.2008 n. 1568
- link a www.diritto.it). |
APPALTI: S.
Lazzini, Risulta legittima l’esclusione da
una gara di un’impresa la cui cauzione
provvisoria viene prestata per l’importo di
Euro € 24.578,00 anziché di € 98.522,74 di
molto inferiore alla sommatoria della base
d’asta dei lotti per i quali la società
aveva partecipato.
Poiché l’art. 4, punto 6 del disciplinare
prevedeva a pena di esclusione con una
disposizione dal contenuto chiarissimo che
l’ammontare della cauzione avrebbe dovuto
essere di importo non inferiore al 2% del
valore complessivo quadriennale della
sommatoria dei lotti per i quali s’intendeva
presentare offerta, senza che tale
prescrizione potesse in alcun modo diventare
ambigua con riferimento alla del tutto
distinta disposizione del capitolato che
faceva riferimento ai prezzi posti a base
d’asta e considerato che una disposizione di
chiara intelligibilità quale quella in tema
di cauzione provvisoria non avrebbe potuto
essere resa oscura da valori di prezzo su
base annua agevolmente adeguabili mercé una
semplice operazione di moltiplicazione, come
risulta anche in base alla nitida
formulazione dell’art. 2 del capitolato che
fa riferimento ad una fornitura di durata
quadriennale; legittimamente è stata
disposta l’esclusione dell’impresa per aver
presentato una cauzione provvisoria di
importo inferiore a quanto richiesto dalla
Stazione Appaltante (TAR Campania-Napoli,
Sez. I,
sentenza 07.05.2008 n. 3361
- link a www.diritto.it). |
APPALTI: A.
Domanico, Sull'acquisizione di un ramo di
azienda in fase di partecipazione ad una
gara d'appalto.
Nel caso in cui una impresa abbia acquisito
un ramo d’azienda, in fase di partecipazione
ad una gara, è suo onere dimostrare il
possesso dei requisiti di cui all’art. 75
del d.p.r. n. 554 del 1999 (attuale art. 38
del D. Lgs. 163/2006) anche in capo agli
amministratori e direttori tecnici
dell’impresa di cui sia stato acquisito il
ramo, anche se essi siano cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando. Anche nella
cessione di un ramo di azienda, oltre che
ovviamente nella cessione della intera
azienda, infatti, si realizza una
successione di alcuni elementi soggettivi
pur presenti nel singolo ramo, tanto che
l’eventuale inquinamento della gestione
causato da un amministratore o direttore
tecnico (il quale in ipotesi non sia stato
trasferito alla cessionaria insieme al ramo
di azienda) tuttavia riverbera la sua
influenza negativa (C.G.A., Sez.
Giurisdizionale,
sentenza 06.05.2008 n. 389 - link a
www.diritto.it). |
APPALTI: S.
Lazzini, Tra gli elementi indiziari per
individuare una forma di collegamento fra
imprese partecipanti alla stessa procedura
ci sono: - indicazione nelle stesse buste
spedite dalle imprese dalla medesima sede
amministrativa; - spedizione degli stessi
plichi dal medesimo ufficio postale, nello
stesso giorno e con le stesse modalità; -
rilascio delle polizze fideiussorie,
presentate come cauzione, da parte della
stessa compagnia e agenzia di assicurazioni,
nella medesima data e con numero progressivo
successivo; - coincidenza del numero di fax
e dell’indirizzo di posta elettronica; -
rapporti di parentela tra gli amministratori
unici di suddette società e gli intrecci
azionari esistenti e facenti capo agli
stessi soggetti.
L’art. 34, comma 2, del d.lgs. 12.04.2006,
n. 163 (“Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”) sancisce che “Non possono
partecipare alla medesima gara concorrenti
che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile. Le stazioni
appaltanti escludono altresì dalla gara i
concorrenti per i quali accertano che le
relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale sulla base di univoci
elementi”.
Tale previsione ha recepito la fattispecie
di matrice giurisprudenziale del c.d.
“collegamento sostanziale”, così componendo
il contrasto interpretativo sviluppatosi nel
vigore della precedente disciplina contenuta
nel comma 1-bis dell’art. 10 della legge n.
109 del 1994. Tale ultima norma infatti
sanciva unicamente il divieto di
partecipazione a una stessa gara di imprese
che si trovassero in situazione di
“controllo” ai sensi dell’art. 2359 c.c. e
non anche nella diversa ipotesi di
collegamento, disciplinata dal comma 3 del
medesimo art. 2359, riscontrabile ove una
società eserciti su un’altra “un’influenza
notevole”.
Orbene, il riportato secondo comma dell’art.
34 del Codice dei contratti riproduce la
previsione già contenuta nella legge del
1994, ma ne amplia significativamente la
portata includendo, nell’ambito dei divieti
normativi di partecipazione delle imprese a
una stessa gara, l’ipotesi di situazioni di
collegamento sostanziale, caratterizzate da
un’unicità di centro decisionale tale da far
ritenere venute meno le garanzie di
segretezza delle offerte con conseguente
alterazione della gara. E’ però da avvertire
che la norma de qua, nell’includere le
ipotesi di collegamento tra le fattispecie
potenzialmente dannose della concorrenza,
non ha proceduto all’enumerazione puntuale
delle ipotesi comportanti l’obbligo di
esclusione dalla gara, optando piuttosto per
una formulazione ampia (e consapevolmente
generica) mediante il rinvio alla locuzione
“unico centro decisionale”, riscontrabile
“sulla base di univoci elementi (TAR
Lazio-Roma, Sez. III-bis,
sentenza 30.04.2008 n. 3594
- link a www.diritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Annullamento
titolo edilizio.
L’annullamento di un assenso edilizio, per
il riscontrato, insanabile conflitto con il
regime costruttivo di riferimento, impone
all’amministrazione comunale l’adozione di
provvedimenti sanzionatori a carico
dell’autore dell’intervento realizzato in
assenza del necessario titolo (siccome
rimosso in via giurisdizionale), e, in
particolare la sanzione pecuniaria e la
restituzione in pristino (art. 38 d.P.R.
06.06.2001, n. 380).
Nelle ipotesi in cui sia possibile,
tuttavia, eliminare la violazione
riscontrata dal giudice, per mezzo di un
nuovo intervento che restituisca all’opera
piena compatibilità con il regime edilizio
inizialmente inosservato, il Comune deve
astenersi dal provvedere, comunque, alla
repressione dell’abuso e deve, al contrario,
consentire la conformazione dei lavori ai
parametri costruttivi giudicati violati
(come, peraltro, chiarito dal primo comma
dell’art. 38 d.P.R. cit., là dove assegna
priorità -rispetto all’adozione di atti
repressivi- alla rimozione dei vizi)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 10.04.208 n. 1546
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Concessione
edilizia, utilità prolungata, precarietà
dell’opera, esclusione.
Ai fini
della concessione edilizia, la precarietà
della costruzione va presunta dalla funzione
assolta dal manufatto e non dalla struttura
e dalla qualità dei materiali usati. La
precarietà dell’opera va comunque esclusa
quando si tratti di costruzione destinata ad
utilità prolungata
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 28.03.2008 n. 1354
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog,
istallazione antenne per telefonia,
assoggettabilità a VIA, non necessità.
L’installazione di stazioni radio base per
la telefonia non è assoggettata alla
procedura di VIA, poiché tali impianti
costituiscono opere di urbanizzazione e di
interesse pubblico
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 20.03.2008 n. 422
- link a www.altalex.com). |
APPALTI SERVIZI: Una
nuova scelta gestionale del servizio idrico,
quale quella attualmente prevista dall’art.
148, c. 5, del d.lgs. n. 152/2006, può
essere effettuata solo dal momento in cui
cessano gli effetti dell’affidamento in
atto.
Nel caso in cui un comune al di sotto dei
1.000 abitanti incluso nel territorio di una
comunità montana, abbia effettuato la scelta
circa il modello di gestione del servizio
idrico, in linea di principio non può
sottrarsi con un contrarius actus se non
ricorrano i casi di revoca o recesso
espressamente previsti dal contratto di
affidamento del servizio o dalla legge. Una
nuova scelta gestionale, quale quella
attualmente prevista dall’art. 148, c. 5,
del d.lgs. n. 152/2006, recante norme in
materia ambientale, potrà essere effettuata,
pertanto, solo dal momento in cui cesseranno
gli effetti dell’affidamento in atto.
Il citato art. 148, c. 5, del d.lgs. n.
152/2006, delinea nei confronti dei comuni
al di sotto dei 1.000 abitanti inclusi nei
territori delle Comunità Montane una
peculiare possibilità di scelta che ha per
oggetto le modalità di gestione del servizio
idrico. La norma, per la richiamata
categoria di enti locali, configura una
forma alternativa di gestione del servizio
idrico, rispetto alla gestione accentrata
presso l’autorità d’ambito, confermando in
capo a quest’ultima, nei confronti dei
comuni che si sottraggano alla gestione
unica, le (sole) funzioni di regolazione e
di controllo attraverso le quali si attua
l’esigenza di unitarietà dell’erogazione del
servizio in questione (TAR Piemonte, Sez.
II,
sentenza 11.03.2008 n. 396
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: La
chiusura di una preesistente tettoia è un
intervento di ristrutturazione edilizia.
L’intervento in questione (chiusura di una
preesistente tettoia) deve configurarsi,
invero, non già come intervento manutentivo,
che presupporrebbe la natura non innovativa
degli apporti edilizi, e, nel caso di
specie, della funzione di sola copertura
propria della tettoia preesistente, ma di
vera e propria ristrutturazione edilizia, ai
sensi dell’art. 31, lett. d), legge
05.08.1978, n. 457, ed ora dell’art. 3 del
D.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di
trasformazione di un immobile tale da
portare, come in effetti nella specie porta,
ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la
chiusura della tettoia importi non la sola
copertura di una superficie, ma la piena
utilizzabilità di un volume, in sicuro
ampliamento del fabbricato cui accede.
Le dimensioni non certo trascurabili della
struttura e i materiali utilizzati (cemento
armato) confortano circa la qualificazione
dell’opera ed il suo assoggettamento alla
disciplina propria delle opere edilizie
soggette a permesso di costruire.
Né può surrettiziamente, come tenta di fare
la difesa ricorrente, operarsi una
distinzione tra le varie fasi di
realizzazione dell’intervento, che ha
comportato, com’ è ovvio, dapprima la
sostituzione della preesistente struttura in
ferro con altra, analoga, in cemento armato
(si tratta delle opere strutturali), e,
successivamente, la tompagnatura delle
pareti aperte della tettoia, per desumerne
la natura meramente sostitutiva e
manutentiva, essendo viceversa chiaro che
l’opera edilizia va vista nella sua
globalità e, in tale ottica, non vi dubbio
che la preesistente tettoia in ferro (ed è
tutt’altro che trascurabile le scelta dei
materiali), sia pure ancorata al suolo, è
opera diversa dall’ampliamento chiuso su
tutti i lati del fabbricato principale, sia
pure inglobante la superficie prima coperta
dalla detta tettoia
(TAR Abruzzo-L'Aquila, Sez. I,
sentenza 07.03.2008 n. 127
- link a www.altalex.com). |
AGGIORNAMENTO ALL'08.07.2008 |
ã |
UTILITA' |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI: Linee
guida per la stima dei costi della sicurezza
nei contratti pubblici di forniture o
servizi - prime indicazioni operative
(Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome,
documento 30.03.2008). |
ENTI LOCALI - LAVORI PUBBLICI: Modelli
di convenzione per l’affidamento della
gestione degli impianti sportivi di uso
pubblico e per l’utilizzo di palestre
scolastiche in orario extrascolastico.
E' possibile visionare e scaricare sei
modelli di convenzioni per l’affidamento
della gestione degli impianti sportivi di
uso pubblico e per l’utilizzo di palestre
scolastiche in orario extra scolastico.
Si tratta di una raccolta di schemi e di
atti che si ritiene possano rappresentare
modelli esemplificativi utili alla stesura
di convenzioni e di atti regolanti sia la
gestione di impianti sportivi sia l’utilizzo
delle palestre scolastiche.
L’iniziativa è stata realizzata dalla
Direzione Generale Sport di Regione
Lombardia in collaborazione con Anci
Lombardia per fornire degli strumenti a
supporto di un ottimale e pieno utilizzo sia
degli impianti sportivi che delle palestre
scolastiche (link a www.anci.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: LE
AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO AGGIORNATA CON LA LEGGE
FINANZIARIA 2008 E IL DECRETO
INTERMINISTERIALE 07.04.2008 (link
a www.agenziaentrate.it).
On line il testo della guida aggiornato alle
ultime disposizioni normative - Le
agevolazioni fiscali per chi risparmia
energia -
Tutto quello che occorre sapere per ottenere
la detrazione fiscale del 55%
(link a www.fiscooggi.it). |
VARI: Vivere
in condominio - Guida informativa per chi acquista un
immobile. |
G.U.R.I. -
G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima) |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 28 del
07.07.2008, "Applicazione dell'art. 21
«Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo
e fili a sbalzo» della l.r. 28 ottobre 2004,
n. 27 e della «Direttiva relativa alla
viabilità locale di servizio all'attività
agro-silvo-pastorale» ai sensi della
delibera di Giunta regionale n. 7/14016
dell'8 agosto 2003 con particolare riguardo
agli aspetti legati alla regolamentazione e
alla chiusura" (circolare
regionale 01.07.2008 n. 11
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 28 del
07.07.2008, "Prime direttive per
l'esercizio uniforme e coordinato delle
funzioni trasferite alle Province in materia
di autorizzazione integrata ambientale (art.
8, comma 2, l.r. n. 24/2006)" (deliberazione
G.R. 20.06.2008 n. 7492
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 27 del
03.07.2008, "Approvazione della
modulistica relativa all'attività
agrituristica ai sensi della l.r. 10/2007 e
del regolamento di attuazione n. 4 del 2008"
(decreto
D.U.O. 17.06.2008 n. 6411
- link a www.infopoint.it). |
ENTI LOCALI: G.U.
25.06.2008 n. 147, suppl. ord. n. 152, "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria" (D.L.
25.06.2008 n. 112
- link a www.agenziaentrate.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 26 del
24.06.2008, "Parco regionale del Serio -
III variante parziale al Piano Territoriale
di Coordinamento (art. 19, l.r. 86/1983)"
(deliberazione
G.R. 28.05.2008 n. 7369
- link a www.infopoint.it). |
LAVORI PUBBLICI: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 26 del
23.06.2008, "Apertura del termine per la
presentazione delle domande relative al
bando per l'erogazione dei contributi agli
enti locali per la redazione di piani di
emergenza comunali ed intercomunali, ai
sensi della l.r. 16/2004, art. 4, comma 1"
(decreto
D.U.O. 13.06.2008 n. 6186
- link a www.infopoint.it). |
APPALTI:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 26 del
23.06.2008, "Trasmissione dei dati dei
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Settori ordinari, speciali e
contratti esclusi" (comunicato
regionale 12.06.2008 n. 118
- link a www.infopoint.it). |
CORTE DEI CONTI |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindaco del comune di Genzano
(PZ) in merito al conferimento di
incarichi a soggetti estranei alle
amministrazioni (Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo Basilicata,
parere 19.06.2008 n. 26
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindaco del Comune di Picerno
(Pz), circa l'affidamento di incarichi di
studio, ricerca e consulenza (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo
Basilicata,
parere 19.06.2008 n. 25
- link a www.corteconti.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di
Vimodrone (Mi) se in un Comune, privo di
dirigenti, dove la figura apicale è
costituita da personale di categoria D tra
cui viene individuato il personale
incaricato dell’area delle posizioni
organizzative secondo la disciplina degli
articoli da 8 a 11 del CCNL del 31/03/1999,
è possibile riconoscere l’indennità in
questione anche al personale della categoria
B e C per l’eventuale esercizio di compiti
che comportano specifiche responsabilità
(Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo Lombardia,
parere 18.06.2008 n. 45
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindaco del Comune di Atella (Pz),
in materia di conferimento incarichi a
soggetti estranei all'amministrazione stessa
e CO.CO.CO. (Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo Basilicata,
parere 12.06.2008 n. 23
- link a www.corteconti.it). |
URBANISTICA: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di Segrate
(Mi) circa la necessità che l’Ente debba
agire giuridicamente per il riconoscimento
dell’uso pubblico di strade ed opere
inserite in un piano di lottizzazione
scaduto, per le quali era prevista una
cessione al Comune, mai avvenuta, a titolo
di urbanizzazione primaria, ma che ad oggi
sono da ritenersi di uso pubblico; e se le
spese ordinarie e straordinarie, di tali
opere, debbano ritenersi a carico della
pubblica amministrazione (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 11.06.2008 n. 42
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindaco del Comune di Banzi (Pz),
in materia di conferimento incarichi a
soggetti estranei all'amministrazione stessa
(Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo Basilicata,
parere 11.06.2008 n. 22
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindaco del Comune di Rapolla
(Pz), in materia di conferimento
incarichi a soggetti estranei
all'amministrazione stessa (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo
Basilicata,
parere 11.06.2008 n. 21
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindaco del Comune di Rapone
(Pz), in materia di conferimento
incarichi a soggetti estranei
all'amministrazione stessa (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo
Basilicata,
parere 11.06.2008 n. 20
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindato del Comune di
Castelgrande (Pz), con nota nr. 2762 del
20.05.2008, in materia di conferimento
incarichi a soggetti estranei
all'amministrazione stessa (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo
Basilicata,
parere 11.06.2008 n. 19
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Richiesta
di parere sulla possibile applicazione
anche alle società interamente partecipate
dall’Ente delle disposizioni della L.
24/12/2007 n. 244, in materia di limiti
all’affidamento di incarichi di studio,
ricerca e consulenza, di limiti all’utilizzo
del lavoro flessibile e di assunzioni a
tempo indeterminato (Corte dei Conti,
Sez. regionale di controllo Puglia,
parere 11.06.2008 n. 15
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di Cantù
(CO) se sussistano rischi di
responsabilità civili nei confronti del
Socio (Comune) per un eventuale ricorso da
parte dei componenti il C.d.A. contro il
provvedimento del Consiglio Comunale di
modifica dello Statuto, che comporterebbe la
revoca tacita del C.d.A. (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo
Lombardia,
parere 10.06.2008 n. 40
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di Capriate
S. Gervaso (Bg) circa la possibilità per
un ente locale di erogare contributo in
favore di soggetti non pubblici, per
sostenere spese di investimento per la
ristrutturazione della scuola d’infanzia
(Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo Lombardia,
parere 10.06.2008 n. 39
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Parere
richiesto dal Sindato del Comune di Melfi
(Pz), in materia di debiti fuori bilancio
per spese di giustizia (Corte dei Conti,
Sez. regionale di controllo Basilicata,
parere 06.06.2008 n. 18
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di
Verdellino (Bg) sulla possibilità di
assicurare il turn-over dei dipendenti che
nel corso dell’anno cesseranno dal servizio
posto che diversamente l’ente non potrebbe
garantire il soddisfacimento dei fini
istituzionali (Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo Lombardia,
parere 26.05.2008 n. 34
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di Dubino
(So) circa l'applicazione dell'art. 1
comma 562 della legge finanziaria 2007 e
precisamente se la cessazione dal servizio
(di dipendente assunto a tempo
indeterminato, cessato dal servizio il
31.12.2007) debba intendersi pervenuta nel
2007, quindi con possibilità di procedere
alla sostituzione nel 2008, nel rispetto
della spesa sostenuta nel 2004, o debba
intendersi intervenuta nel 2008, con
possibilità di sostituzione a decorrere dal
2009 (Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo Lombardia,
parere 21.05.2008 n. 33
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di Ranica (Bg)
sulla possibilità di stabilizzare n. 2
lavoratori assunti a tempo determinato
rinnovato prima del 29/09/2006. In caso di
risposta negativa chiede se questo Ente
possa prorogare i due contratti e se la
conversione in rapporto a tempo
indeterminato degli stessi debba avvenire
entro l’anno 2010, come previsto dall’art.
3, comma 94, della legge 244/2007. Infine
chiede se la spesa del personale assunto in
ossequio alla legge n. 68/1999 rileva ai
fini del calcolo della riduzione di cui
all’art. 1, comma 557, della legge n.
296/2006 (Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo Lombardia,
parere 21.05.2008 n. 32
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Richiesta
di parere del Sindaco del Comune di Varese
circa la conformità all’attuale
ordinamento giuridico dell’eventuale
attività dello scrivente Comune volta a
coprire i predetti profili professionali con
il ricorso alla selezione riservata al
personale precario “stabilizzabile”, senza
assicurare alcuna proporzione con l’accesso
mediante concorso pubblico, fermo restando
il rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno di risorse umane e del
principio di riduzione della spesa del
personale (Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo Lombardia,
parere 20.05.2008 n. 31
- link a www.corteconti.it). |
QUESITI |
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 10 -
Esenzione dal contributo sul costo di
costruzione in relazione ad un edificio
unifamiliare oggetto di ristrutturazione.
Testo unico dell'edilizia e disciplina
regionale della L.R. 12/2005
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 9 -
Necessità del rispetto della "sagoma"
nell'ambito di un intervento di
ristrutturazione edilizia mediante
demolizione e ricostruzione con contestuale
spostamento del fabbricato rurale sito in
zona A rispetto all'ubicazione originaria
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 8 -
Possibilità di utilizzo di terreno inserito
in zona agricola ai fini insediativi di
unità produttiva
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 7 -
Realizzazione diretta delle opere di
urbanizzazione secondaria alla luce del
nuovo Codice dei contratti pubblici
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
URBANISTICA:
Quesito 6 -
Utilizzabilità della variante semplificata,
ex artt. 2 e 3 L.R. 23/1997, al fine di
ricomprendere un mappale, attualmente con
destinazione agricola, nell'ambito del
comparto urbanistico C1
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 5 -
Individuazione del procedimento
autorizzatorio più idoneo per ottenere il
titolo abilitativo necessario a realizzare
un nuovo edificio residenziale con attività
turistico-ricettiva in deroga alle N.T.A.
del P.R.G.
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 4 -
Sulla legittimità della richiesta da parte
di un consigliere comunale di partecipare al
sopralluogo nell'ambito di un procedimento
sanzionatorio in materia edilizia
(Geometra Orobico n. 3/2008). |
URBANISTICA:
Quesito 3 -
E' possibile agire nei confronti della
Pubblica Amministrazione nel caso in cui la
stessa non rispetti la convenzione di
lottizzazione con riguardo al collaudo delle
opere di urbanizzazione?
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
URBANISTICA:
Quesito 2 -
Individuazione dell'organo della Pubblica
Amministrazione competente per il
provvedimento di risoluzione per
inadempimento di convenzione urbanistica
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
EDILIZIA PRIVATA: Quesito
1 -
Sulla necessità di stipula preventiva
dell'atto di vincolo, nel caso di specie di
destinazione agricola, rispetto al
provvedimento concessorio finale (permesso
di costruire)
(Geometra Orobico n. 2/2008). |
DIPARTIMENTO
FUNZIONE PUBBLICA |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche sociali in merito all'applicazione
dell'articolo 71 del Decreto Legge
25.06.2008, n. 112 - Certificazione medica
giustificativa dell'assenza per malattia dei
dipendenti della P.A. (parere
UPPA 04.07.2008 n. 45
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Montebello di Bertona
sulle stabilizzazioni (parere
UPPA 20.06.2008 n. 44
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
ENTI LOCALI:
Parere al Comune di Volla in merito all'applicazione
della Legge 24.12.2007, n. 244. Incremento
percentuale part-time lavoratori provenienti
dal bacino Lavoratori Socialmente Utili
(parere
UPPA 17.06.2008 n. 43
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'Istituto nazionale Previdenza
Sociale in merito ai titoli di studio
previsti nei bandi dei concorsi pubblici per
l'accesso alle posizioni di qualifica
dirigenziale (parere
UPPA 16.06.2008 n. 42
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Nota Circolare sulla pubblicità del
Codice di disciplina e la diffusione del
Codice di condotta. Tempistica e termini per
lo svolgimento del procedimento disciplinare
(parere
UPPA 12.06.2008 n. 41
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
NEWS |
VARI: L'alto
rendimento non basta per il bonus
energetico. Per le spese connesse, sì alla
detrazione del 55% solo con l'ok del tecnico
abilitato.
Se pur ad alto rendimento, solamente gli
impianti di climatizzazione invernale
espressamente previsti dalla legge
usufruiscono della detrazione del 55% per le
spese relative a interventi di risparmio
energetico; mentre per le spese connesse
dovrà essere il tecnico abilitato a
stabilire quali sono strettamente inerenti
all'intervento e quali invece possono
rientrare nelle più generali spese di
ristrutturazione edilizia, che sono invece
agevolate al 36 per cento. È questo in
sintesi quanto chiarito dall'Agenzia delle
entrate con la
risoluzione 07.07.2008 n. 283/E
(link a www.fiscooggi.it). |
EDILIZIA PRIVATA: A.
Grandi e F. Zanonato,
La riforma del Catasto - Una tranquilla
rivoluzione per un fisco più equo (link
a www.mef.gov.it). |
ENTI LOCALI: Protocollo
d’intesa tra ANCI e Unioncamere con delega
dei Comuni alle Camere di Commercio per gli
Uffici metrici (n. 1 allegato).
Unioncamere e ANCI hanno concordato un
protocollo d’intesa sulle funzioni
esercitate dagli Uffici metrici provinciali
per l’industria, il commercio e
l’artigianato.
Lo scopo della convenzione, anche alla luce
delle recenti novità legislative, è quello
di assicurare lo svolgimento delle funzioni
metriche attribuite con il decreto legge n.
112/2008 e intendono altresì garantire la
continuità delle attività considerate le
difficoltà di organizzare i mezzi, le
risorse umane, le competenze e le
professionalità. In attesa della legge di
conversione del decreto-legge concordano che
le funzioni vengano svolte dalla Camera di
commercio, su delega del Comune firmatario
del protocollo d’intesa (link a
www.anci.lombardia.it). |
ENTI LOCALI: ANCI
nazionale: prima lettura della manovra
economica presentata dal Governo.
Una prima lettura predisposta da ANCI
nazionale della manovra economica presentata
dal Governo (link a www.anci.lombardia.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Riforma
Brunetta: le novità approvate dal Consiglio
dei Ministri.
Sono state approvate nel Consiglio dei
Ministri del 18.06.2008 le misure per
ottenere nel triennio 2009/2011
miglioramenti (con particolare riferimento
alla spesa corrente) quantificabili in un
risparmio di circa un punto percentuale
l'anno. Attraverso le misure licenziate dal
Consiglio dei Ministri sarà possibile
pervenire in tempi brevi ad una burocrazia
più snella ed efficiente, meno oppressiva e
più amichevole nei confronti di cittadini e
imprese.
Segnaliamo solo alcune di tali misure.
Stop alla 'pioggia' di collaborazioni e
consulenze.
Lotta allo spreco di carta: Gazzetta
Ufficiale solo on-line.
"Operazione Trasparenza" (Ogni
Amministrazione pubblica ha l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito Internet le
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri
telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno
essere pubblicati, distinti per singoli
uffici, anche i tassi di assenza del
personale).
Valutazione del Personale (Le Pubbliche
Amministrazioni sono obbligate a predisporre
annualmente e a pubblicare su Internet gli
indicatori di produttività e i misuratori
della qualità del rendimento del loro
personale).
Merito e Premialità (I premi saranno legati
alla produttività, anche del singolo
dipendente.
Le progressioni economiche saranno
conseguite solo attraverso prove selettive e
non più anzianità. Le progressioni di
carriera potranno avvenire esclusivamente
tramite concorso pubblico. Saranno premiati
i dipendenti coinvolti in progetti
innovativi).
Lotta ai fannulloni (Sarà possibile
licenziare il dipendente pubblico per scarso
rendimento, per la falsificazione di
attestati di presenza falsi e per la
presentazione di certificati medici falsi).
Medico mendace (Potrà essere sanzionato o
addirittura licenziato il medico dipendente
pubblico che abbia concorso alla
falsificazione di documenti attestanti lo
stato di malattia o che abbia violato i
canoni di ordinaria diligenza
nell'accertamento della patologia) (link a
www.governo.it). |
VARI: La
maxipertinenza diventa un "lusso" per la
prima casa? Estensione e valore catastale
possono determinare una diversa
classificazione dell'abitazione principale (risoluzione
26.06.2008 n. 265/E
- link a www.fiscooggi.it). |
ENTI LOCALI: Lombardia,
Comunità montane, approvata la legge
regionale 97 (n. 2 allegati).
Il Consiglio regionale nella seduta di
martedì 24.06.2008 ha approvato il testo
della Legge Regionale n. 97: “Riordino
delle Comunità montane della Lombardia,
disciplina delle unioni di comuni lombardi e
sostegno all’esercizio associato di funzioni
e servizi comunali” (link a
www.anci.lombardia.it). |
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
EDILIZIA PRIVATA:
W. Fumagalli,
La disciplina urbanistica dei parcheggi in
Lombardia
- R. Rotoli,
Chi può utilizzare i parcheggi privati
(AL n. 05/2008). |
EDILIZIA PRIVATA: AA.VV.,
Il testo unico sull'edilizia e le normative
di tutela ambientale
(atti giornata di studio del 29.11.2003 -
tratto da www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: AA.VV.,
LA NUOVA NORMATIVA AMBIENTALE ALLA LUCE DEL
D.LGS. 152/2006 E DELLE PIÙ RECENTI
MODIFICHE
(atti del corso tenutosi presso il Centro
Studi di Diritto Ambientale di Rispescia
(GR) il 20-21.10.2006 - tratto da
www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: V.
Paone,
I SOTTOPRODOTTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E
NAZIONALE
(link a www.lexambiente.it). |
ENTI LOCALI:
G. Guzzo,
Articolo 18 del dl 112 del 25.06.2008 e
principio di autonomia degli enti locali:
dubbi e incertezze
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI:
L. Manassero, In house providing e
concorrenza: il ddl governativo, le
procedure di infrazione promosse dalla
Commissione UE, le posizioni dell’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato,
l’istruttoria dell’Autorità per i Contratti
pubblici, ed i recenti orientamenti
comunitari; il problematico contemperamento
con il principio di autonomia degli enti
locali.
Un focus sul Servizio Idrico Integrato
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI: G.
Nicoletti,
TAR BRESCIA GETTA UN SASSO NELL’ACQUITRINO
DELLE NORME SULLA DISTRIBUZIONE GAS
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ENTI LOCALI: G.
Guzzo,
PRIME CONSIDERAZIONI A MARGINE DELLA BOZZA
DEL DDL RELATIVO ALLA MANOVRA FINANZIARIA
PER L’ANNO 2009
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ENTI LOCALI: G.
Gioffré,
Delle determine - spunti
(link a www.diritto.it). |
LAVORI PUBBLICI: L.
Bellagamba,
Project financing: due primi dubbi sulla
semplificazione procedurale introdotta dallo
schema del terzo decreto correttivo
(link a www.linobellagamba.it). |
LAVORI PUBBLICI: L.
Bellagamba,
La procedura negoziata fino a 100.000 euro
nei lavori: quale motivazione?
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI: L.
Bellagamba,
Il codice dei contratti e le normative delle
regioni a statuto speciale, dopo le sentenze
della Corte: l’abrogazione tacita operata
dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 163/2006
(link a www.linobellagamba.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Spina,
Disciplina dell'attività di installazione e
di sicurezza degli impianti all'interno di
edifici - L'introduzione del D.M. 37/2008 e
i suoi risvolti applicativi
(link a www.filodiritto.com). |
ENTI LOCALI: P.
Jori,
La responsabilità degli organi di governo e
dei dirigenti nell’ordinamento vigente
(link a www.lexitalia.it). |
AUTORITA'
CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI: Istruzioni
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell'art. 1, comma 67, della legge
23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e
privati - Ultimo aggiornamento del
16.06.2008
(link a www.autoritalavoripubblici.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Preliminarmente si precisa che ai sensi
dell’articolo 2, comma 1 del Regolamento sul
procedimento per la soluzione delle
controversie, l’istanza di parere può essere
rivolta all’Autorità dalla stazione
appaltante, da una parte interessata ovvero
da più parti interessate, singolarmente o
congiuntamente.
Sussistono pertanto i presupposti per una
pronuncia sulla questione da parte
dell’Autorità.
Per quanto attiene al merito della
questione, la fattispecie in esame coinvolge
più profili, così come emergono dal
provvedimento di esclusione dell’impresa,
disposta ai sensi delle lettere c), e) ed
f), del comma 1, dell’articolo 38 del d. Lgs.
n. 163/2006.
L’esclusione disposta sulla base del decreto
penale di condanna, divenuto definitivo,
emesso dal g.i.p. di Ascoli Piceno, per
continuata violazione delle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro (d.P.R.
164/1956), ascrive, nel contempo, la
fattispecie di che trattasi sia nella
lettera c) che nella lettera e) del citato
articolo 38.
Preliminarmente, circa l’argomentazione
della società per cui i decreti penali di
condanna non andrebbero menzionati nella
dichiarazione sostituiva di certificato, in
quanto non menzionati nel casellario
giudiziale, si cita a riguardo quanto
previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 per cui “Il candidato o il
concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445, in cui indica anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione”.
Quanto, poi, all’estinzione dei reati va
segnalato l’avviso della Cassazione secondo
cui la situazione di fatto da cui origina la
causa di estinzione del reato per divenire
condizione di diritto abbisogna, per
espressa statuizione di legge,
dell’intervento ricognitivo del giudice
dell’esecuzione il quale è tenuto,
nell’assolvimento di un suo preciso dovere
funzionale, ad emettere il relativo
provvedimento di estinzione ai sensi
dell’art. 676 c.p.p. (Cass., sez. IV pen.,
27.02.2002, n. 11560). Pertanto, non può
essere condivisa la tesi per cui il citato
decreto penale è da considerarsi estinto dal
momento che non risulta intervenuto il
provvedimento di estinzione.
Con deliberazione n. 68/2007 e con pareri n.
50/2007 e n. 52/2008, l’Autorità,
nell’affrontare la fattispecie di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del d.
Lgs. n. 163/2006, ha ritenuto che, ai sensi
del citato articolo 38, ciò che rileva, ai
fini dell’esclusione, è il concetto di
immoralità professionale, e pertanto occorre
che il reato ascritto sia idoneo a
manifestare una radicale e sicura
contraddizione con i principi deontologici
della professione (Cons. Stato, sez. V, n.
349/2006; Cons. Stato, sez. V, n. 1145/2003)
La mancanza di parametri fissi e
predeterminati e la genericità della
prescrizione normativa lascia un ampio
spazio di valutazione discrezionale per la
stazione appaltante che consente alla stessa
margini di flessibilità operativa al fine di
un apprezzamento delle singole concrete
fattispecie, con considerazione di tutti gli
elementi delle stesse che possono incidere
sulla fiducia contrattuale, quali ad
esempio, l’elemento psicologico, la gravità
del fatto, il tempo trascorso dalla
condanna, le eventuali recidive.
Inoltre, la citata norma fa riferimento alla
“gravità” dei reati oggetto della
valutazione, elemento che presuppone una
ponderazione circostanziata e selettiva
degli stessi.
Conseguentemente, è la stazione appaltante a
dover valutare discrezionalmente l'incidenza
di una condanna sulla moralità professionale
dell'appaltatore, con riferimento al tipo di
reato commesso, e fornendo, in relazione
alla decisione adottata, adeguata e congrua
motivazione.
Pertanto, i margini di insindacabilità
attribuiti all’esercizio del potere
discrezionale dell’Amministrazione non
consentono alla stazione appaltante di
prescindere dal dare contezza di aver
effettuato una concreta valutazione
dell’incidenza della condanna sul vincolo
fiduciario, mediante una accurata indagine
della rispondenza della fattispecie di reato
a tutti gli elementi che delineano l’ipotesi
di esclusione individuata dall’articolo 38,
comma 1, lettera c) del d. Lgs. n. 163/2006.
Ciò al fine di evitare una automatica e
definitiva preclusione alla partecipazione a
gare bandite successivamente alla emanazione
della sentenza di condanna, che
comporterebbe, anche in caso di una
infrazione non particolarmente grave,
l’impossibilità all’esercizio dell’attività
contrattuale con la Pubblica
Amministrazione, con conseguente
compromissione della libera esplicazione
della propria iniziativa economica (cfr.
Cons. Stato, sez. V, n. 1145/2003).
Nel caso in esame, il provvedimento di
esclusione dalla gara di che trattasi non
riporta alcuna valutazione sulla gravità del
reato, mancando un apprezzamento
discrezionale adeguatamente motivato
dell’incidenza della condanna sul vincolo
fiduciario da instaurare attraverso il
contratto con l’Amministrazione stessa: non
può, infatti, tale apprezzamento, ritenersi
compiuto, per implicito, attraverso la
semplice enunciazione delle fattispecie di
reato alla quale si riferisce la condanna.
In riferimento all’esclusione disposta sulla
base di quanto riportato ai punti n. 2) e n.
3) della comunicazione di esclusione,
riportata in narrativa, l’impresa ha
segnalato alla Stazione appaltante di aver
impugnato i verbali ispettivi di illecito
amministrativo e, nel contempo, di aver
provveduto alla regolarizzazione delle somme
dovute all’INPS ed all’INAIL.
Appare opportuno riportare il testo
dell’annotazione in Casellario: “la
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
ha comunicato di aver elevato a carico
dell’impresa Li.Ta. Costruzioni s.r.l.
verbale di illecito amministrativo, in data
27/01/2004, ai sensi della legge n. 689/1981
per: mancata assunzione di un lavoratore poi
assunto successivamente; omessa
registrazione sul segnaore di cantiere di
orario di lavoro supplementare svolto nelle
giornate di sabato e domenica; mancata
applicazione della legge n. 341/1995 in
materia di orario virtuale; recupero di
agevolazioni contributive ex legge n.
407/1990; recupero di Cassa Integrazioni
Guadagni indebitamente richiesta e
conguagliata per n. 2 giornate di lavoro.
Per tali inosservanza sono stati recuperati
contributi e premi su di un imponibile di €
8.245,00 e comminate sanzioni per €
1.312,29.
Lo stesso Ispettorato del Lavoro ha
comunicato altresì di aver provveduto a
denunciare all’Autorità giudiziaria
competente la mancata richiesta di
autorizzazione al subappalto....” “L’impresa
Li.Ta. Costruzioni s.r.l. ha documentato, in
data 8/7/2004 di aver presentato ricorso al
Comitato Amministratore FPLD di Roma,
tramite le sedi provinciali INPS e INAIL di
Pesaro e Modena, avverso verbale di
accertamento ispettivo del 27/1/2004, con
riferimento alle contestazioni di
irregolarità riguardanti alcune posizioni
lavorative.”
Per quanto attiene alla fattispecie di cui
alla lettera e) dell’articolo 75 del d.P.R.
554/1999 (ora riportata alla lettera e)
dell’articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006),
con determinazione n. 13/2003, l’Autorità ha
chiarito che l’espressione “debitamente
accertate”, di cui non può essere letta nel
senso di “definitivamente accertate”, ma sta
ad indicare che dell’infrazione deve esservi
stato accertamento nelle forme previste
dalla normativa di settore. Questo assegna
gli accertamenti alla sede amministrativa la
cui attestazione appare, quindi, sufficiente
a legittimare la valutazione delle stazioni
appaltanti circa la gravità dell’infrazione.
Il legislatore, in riferimento alle gravi
infrazioni alle norme di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dalle norme di
lavoro, ha utilizzato la citata locuzione,
diversamente dalle altre fattispecie del
medesimo articolo 38, ove è prescritta la
definitività dell’accertamento.
Va, al riguardo, osservato che lo scopo
della disposizione in esame non è solo
quello di garantire all’amministrazione la
conclusione del contratto con un'impresa che
osservi la normativa sul diritto del lavoro
ma anche, se non prevalentemente, quello di
assicurare e di perseguire il più ampio
rispetto di quest’ultima.
Come evidenziato dalla recente pronuncia del
Consiglio di Stato n. 4273/2007, il
requisito previsto dalla lettera e), del
comma 1, dell’articolo 75 del d.P.R.
554/1999 (ora riportata alla lettera e)
dell’articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006) fa
riferimento solo a gravi infrazioni
debitamente accertate risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori
pubblici (dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), “sicché
vengono in considerazione solo infrazioni
che hanno dato luogo a contenzioso e che
siano state portate a conoscenza
dell’Osservatorio”.
Tenuto, pertanto, conto della specifica
locuzione utilizzata dalla norma e
dell’ambito della fattispecie di cui alla
citata lettera e), sembra potersi ritenere
che le stazioni appaltanti siano legittimate
ad effettuare le proprie valutazioni in
ordine alla gravità delle violazioni poste
in essere dalle imprese e risultanti dai
dati in possesso del Casellario, anche in
presenza di un ricorso giurisdizionale o
amministrativo avverso gli accertamenti
effettuati dagli Organi agli stessi
deputati.
Sulla base di quanto sopra, si deve rilevare
che il provvedimento plurimo di esclusione
della Li.Ta. Costruzioni s.r.l. risulta:
- per quanto attiene all’esclusione sub
punto 1) della comunicazione di esclusione,
carente di motivazione in relazione alla
valutazione sulla gravità del reato e della
sua incidenza sul vincolo fiduciario da
instaurare attraverso il contratto con
l’Amministrazione stessa;
- per quanto attiene alle esclusioni sub
punti 2) e 3) della comunicazione di
esclusione, conforme alla fattispecie di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera e) del d.
Lgs. n. 163/2006.
Ai fini della procedura di gara in esame,
l’esclusione appare comunque legittima,
giusto quanto rilevato dalla citata
pronuncia del Consiglio di Stato n.
6271/2005, secondo la quale “non essendo
dubbio che un provvedimento sorretto da due
distinte giustificazioni sia legittimo anche
se solo una di esse resiste alle censure
mosse in sede giurisdizionale.”
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione dell’impresa
Li.Ta. Costruzioni s.r.l. è conforme alla
normativa di settore
(parere
08.05.2008 n. 138
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Con determinazione n. 29/2002 l’Autorità ha
chiarito, inter alia, quali debbano essere i
presupposti per classificare le
pavimentazioni nelle categorie specializzate
OS6 oppure OS24 esprimendo l’avviso secondo
il quale “le pavimentazioni sportive in
verde rientrano nella categoria
specializzata OS24” e che “le pavimentazioni
sportive di qualsiasi tipo e materiale
(ligneo, plastico, metallico e vetroso)
relative ad impianti sportivi al coperto ed
allo scoperto rientrano nella categoria
specializzata OS6, stante la prevalenza
della lavorazione di finitura di opera
generale”.
Sulla base di quanto sopra, correttamente la
Stazione appaltante, sulla base delle
indicazioni del progettista, ha rettificato
l’originario bando di gara, pervenendo
all’individuazione della corretta categoria
di riferimento (OS6).
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che non si rilevano elementi di
non conformità nell’operato del Comune di
Biccari (parere
08.05.2008 n. 137
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Ai sensi dell’articolo 19, comma 12-bis,
della legge 109/1994, come vigente in
Sicilia, relativamente ai lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria,
per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti, i concorrenti
dimostrano la regolarità contributiva
mediante la produzione di certificazione
rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla
Cassa edile. In difetto di tale produzione i
concorrenti sono esclusi dalla
partecipazione a dette procedure e non
possono stipulare i relativi contratti.
Con decreto 24.02.2006 l’Assessorato dei
Lavori Pubblici ha disciplinato le modalità
attuative delle citate disposizioni.
Detto decreto stabilisce che la regolarità
contributiva è attestata con la produzione
della certificazione rilasciata dall’INPS,
dall’INAIL e dalla Cassa edile ovvero con la
produzione del DURC; i predetti documenti
possono essere presentati anche in copia
autenticata. In assenza della documentazione
sopra riportata, l’articolo 5 del decreto
prevede che il concorrente possa partecipare
alle procedure di gara laddove dimostri la
formazione del silenzio assenso, attraverso
la produzione di documentazione comprovante
la tempestiva richiesta del certificato e la
produzione di dichiarazione sostitutiva
attestante che il medesimo non è stato
rilasciato.
Nel caso in esame, la disciplina di gara,
predisposta nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto assessoriale 24.02.2006,
contiene clausole esaustive e non equivoche
disciplinanti le modalità di dimostrazione
della correntezza contributiva che non
appaiono introdurre oneri partecipativi di
particolare rilevanza a carico dei
concorrenti.
Deve inoltre rilevarsi che quanto
esplicitato nell’avvertenza n. 25) del
disciplinare, trova corrispondenza nel
modello di dichiarazione predisposto
dall’Amministrazione, che, quantunque il suo
utilizzo (correttamente) non sia
obbligatoriamente previsto, deve essere
tenuto presente dal concorrente, quanto ai
contenuti delle dichiarazioni ivi riportati,
nella predisposizione della documentazione a
corredo dell’offerta.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che non si rilevano elementi di
non conformità nella procedura posta in
essere dall’Amministrazione comunale di
Scicli (parere
08.05.2008 n. 136
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Va premesso che dall’esame dei documenti
pervenuti si evince che nella verifica della
congruità dell’offerta, la S.A. non ha
utilizzato elementi estranei alla procedura
di gara, come sostenuto dall’impresa, ma si
è limitata a prendere atto delle
giustificazioni contenute nella nota del
04.01.2008, in particolare laddove l’impresa
ha riferito che la proposta finale, come
potrà verificarsi nell’esame della busta D,
comporterà un ribasso complessivo pari allo
0,06%.
Da ciò risulta chiaramente che le
valutazioni della S.A. rientrano nel
procedimento delineato dalla lex di gara,
finalizzate alla verifica dell’offerta
anormalmente bassa, sulla base delle
giustificazioni fornite dall’impresa, che
può dunque essere ritenuta inaffidabile ove
le giustificazioni fornite non siano
ritenute sufficienti ad escludere
l’anomalia.
Tale valutazione peraltro non coincide né
può coincidere con la considerazione,
formulata dalla S.A., che “anche l’offerta
migliorativa contenuta in busta D deve
essere contenuta nell’importo posto a base
di gara ribassato del 19,69%” sia perché le
modifiche proposte, per precisa disposizione
dell’invito, potranno anche non venire
accettate o venire accettate solo in parte,
sia perché nessuna norma di legge o della
lex specialis impone un tale obbligo.
In particolare, la S.A. ha preventivamente
fissato i criteri di valutazione cui
attenersi, attribuendo un peso rilevante
alle innovazioni tecnologiche-impiantistiche
ed alle proposte migliorative, specificando
che “il prezzo offerto non dovrà tenere
conto delle innovazioni tecnologiche e/o
proposte migliorative”, che “si riserva di
accettare tutte o solo alcune delle proposte
migliorative”, ed infine che “le modifiche
economiche ...potranno essere solo in
diminuzione sul prezzo a base di gara.”
Peraltro, è altrettanto vero che la
pedissequa applicazione della lex specialis
nel caso de quo comporta
l’incongruenza rilevata dal RUP, ossia che,
di fatto, la percentuale di ribasso offerta,
ove vengano accettate le proposte
migliorative (che sono peraltro le stesse
che hanno consentito all’impresa di ottenere
un elevato punteggio nella valutazione
dell’offerta tecnica), si porrebbe
all’ultimo posto nella valutazione della
offerta economica, ed un tale elemento
distorsivo è causato da un’errata
formulazione del bando, nel quale non è
stata prevista una valutazione complessiva
delle proposte migliorative prima della
aggiudicazione, come sarebbe stato logico
per poter valutare il progetto migliorato
nella sua globalità, sotto l’aspetto tecnico
e sotto quello economico, al fine di poter
valutare l’offerta effettivamente più
vantaggiosa: in sostanza la mancata
previsione, nel bando, di una valutazione
complessiva, è tale da comportare
un’illogica alterazione del meccanismo.
In tal senso si è pronunciato, in analoga
fattispecie, il Consiglio di Stato, sez. V,
30.08.2004 n. 5650, che ha affermato che
nelle procedure ad evidenza pubblica, in
conformità al principio di unicità ed
univocità dell’offerta, non sono ammesse
offerte plurime, alternative o subordinate,
cosicché, lì dove siano consentite, le
varianti tecniche migliorative rispetto al
progetto dell’Amministrazione costituiscono
parte integrante e inscindibile
dell’offerta, non suscettibile di autonoma
valutazione.
Resta, pertanto, alla S.A. la valutazione
dell’opportunità di un annullamento in
autotutela della gara e di una sua
reiterazione al fine di ripristinare una
situazione di parità effettiva tra i
concorrenti.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che ricorrono i presupposti
affinché la S.A. proceda a riesaminare, in
autotutela, la procedura di affidamento
seguita, poiché il bando di gara in esame,
nei limiti di cui in motivazione, non è
conforme alla normativa di settore (parere
08.05.2008 n. 135
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del
d.P.R. n. 554/1999, i raggruppamenti
temporanei di professionisti, di società di
ingegneria ovvero di società di
professionisti, ai fini dell’ammissione alla
gara, devono prevedere la presenza di un
giovane professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione.
La circostanza, eccepita dall’istante, che
il bando di gara esprime solo parzialmente
la normativa a cui fa riferimento e
l’articolo richiamato non viene
espressamente citato nel bando, non rileva,
in quanto, come ribadito più volte dalla
giurisprudenza amministrativa, le
disposizioni contenute nei bandi di gara
devono ritenersi integrate con le norme di
leggi aventi valore imperativo, senza
necessità di uno specifico rinvio, in virtù
del principio di etero integrazione, con la
conseguenza, pena l’esclusione, che gli
offerenti sono obbligati ad adempiere a
tutte le prescrizioni previste dalla norma
(ex multis Tar Sicilia, Palermo sez. II
28/02/2005 n. 313)
Con deliberazione n. 118 del 19.12.2006,
l’Autorità ha espresso parere per la
soluzione di una controversia analoga a
quella in esame, esprimendo l’avviso che le
disposizioni dei bandi di gara devono
ritenersi integrate con le norme di legge
aventi valore imperativo, senza necessità di
un specifico rinvio, con la conseguenza,
pena l’esclusione, che gli offerenti sono
obbligati ad adempiere a tutte le
prescrizioni previste dalla norma.
Per quanto sopra riportato l’esclusione
dell’ATP dalla partecipazione alla gara è
conforme alla normativa di settore.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione della ATP con
capogruppo l’arch. Francesco Collotti è
conforme alla normativa di settore (parere
08.05.2008 n. 134
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APPALTI: Ritenuto
in diritto:
In riferimento alla istanza presentata
dall’impresa Geo Perforazioni s.r.l. si
ritiene di non doversi procedere per carenza
d’interesse all’espressione di parere,
tenuto conto che la giurisprudenza
amministrativa è costante nel ritenere che
il soggetto legittimamente escluso per aver
presentato la domanda oltre i termini
prescritti non ha interesse all’impugnazione
non potendo trarre alcun vantaggio o
beneficio dall’annullamento degli atti di
gara.
In riferimento all’istanza presentata dal
Consorzio Stabile CFC s.r.l. si ritiene che
l’istante abbia commesso un mero errore
formale dal quale non può scaturire
l’esclusione automatica dalla gara.
L’impresa, infatti, ha presentato tutte le
schede di giustificazioni dei prezzo ma per
errore materiale, ha indicato lo stesso
numero su due schede. E’ da accogliere
l’interpretazione della disciplina di gara
che tutela gli interessati in buona fede,
salvaguardando così l’ammissibilità delle
offerte e consentendo la maggiore
partecipazione di offerenti ( cfr. Cons.
Stato, sez. V, 21.06.2007 n. 3384).
La Sentenza della Corte di Giustizia della
Comunità europea del 27.11.2001, n. 285, fra
l’altro ha sancito la necessità che
l’impresa abbia la concreta possibilità di
fornire gli opportuni chiarimenti e gli
elementi giustificativi dell’offerta che
saranno valutati dalla stazione appaltante.
In ossequio a tale principio del
contraddittorio procedimentale il comma 5
dell’art. 86 del d. Lgs. 163/2006 ha
disposto che in caso di insufficienza delle
giustificazioni, si apre un procedimento in
contraddittorio con l’offerente il quale
dapprima dovrà fornire gli ulteriori
chiarimenti richiesti dalla stazione
appaltante e successivamente potrà
partecipare alla verifica delle
giustificazioni delle voci dei prezzi, ai
sensi degli artt. 87 e 88 del medesimo
decreto.
Per quanto sopra riportato, l’esclusione
automatica dell’impresa istante dalla gara
in oggetto non è conforme alla normativa di
settore.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione del Consorzio
Stabile CFC s.r.l. non è conforme alla
normativa di settore (parere
08.05.2008 n. 133
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
Preliminarmente, occorre brevemente
delineare il quadro normativo di
riferimento.
L’articolo 20 del decreto legislativo n. 163
del 2006, sistematicamente inserito nella
Parte I - Principi e disposizioni comuni e
contratti esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del codice -
Titolo II che disciplina i Contratti esclusi
in tutto o in parte dal Codice, disciplina
gli appalti di servizi elencati
nell’allegato II B. In particolare, al comma
1 è prevista l’applicazione esclusivamente
delle seguenti norme del Codice: 68
(specifiche tecniche), 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento),
dall’articolo 225 (avvisi relativi agli
appalti aggiudicati).
L’articolo 27, nel dettare i principi
relativi ai contratti esclusi in tutto o in
parte dall’applicazione del codice prevede,
tra l’altro, il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza,
proporzionalità.
Nel caso di specie, la stazione appaltante
ha fatto rientrare l’appalto nell’ambito
della disciplina di cui all’Allegato B, ai
sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, in quanto il
valore dei servizi di cui al predetto
Allegato, come da disciplinare di gara, è
risultato superiore a quelli dell’Allegato
II A.
Di conseguenza l’amministrazione si è
avvalsa della facoltà di prevedere nel bando
di gara ex art. 124, comma 8 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, per gli appalti
di servizi e forniture sotto soglia,
l’esclusione automatica delle offerte
anomale. In questo caso, ai sensi del
medesimo articolo 124, comma 8, viene meno
l’obbligo di presentazione preventiva delle
giustificazioni a corredo dell’offerta di
cui all’art. 86, comma 5 del codice.
Pertanto, l’amministrazione aggiudicatrice
non ha applicato l’articolo 88 del codice,
che disciplina il procedimento di verifica e
di eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, per le procedure sopra
soglia comunitaria ai sensi del quale ogni
determinazione, in ossequio ai noti
orientamenti della giurisprudenza
comunitaria, deve essere adottata in
contraddittorio con l’offerente e previa
richiesta di giustificazioni sull’anomalia
e/o su tutti gli elementi ritenuti utili.
Sulla questione interpretativa relativa
all’esclusione automatica e al principio del
contraddittorio nelle procedure escluse
dall’applicazione delle direttive
comunitarie, così come rappresentato dal
Comune istante, è stata sollevata questione
pregiudiziale alla Corte di Giustizia dal
Consiglio di Stato che, con ordinanza della
V sezione del 20 marzo 2006, ha chiesto alla
Corte di Giustizia di pronunciarsi sul
seguente quesito: se i principi fissati
dalle direttive 93/37/CE (art. 30 n. 4) e
2004/18/CE (art. 55), in particolare il
diritto al contraddittorio per la
valutazione delle offerte anomale,
costituiscano principi fondamentali del
diritto comunitario o, in subordine, un
principio derivato dal principio della
concorrenza, come tali applicabili anche per
gli appalti esclusi.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale,
presentate il 27 novembre 2007, sono così
sintetizzabili: non si tratterebbe di
principi di base del Trattato, ma più di una
norma di diritto sostanziale, ritenendo,
così, illegittima una norma nazionale che
per gli appalti sottosoglia “imponga”, senza
consentire deroghe, l’esclusione automatica
senza audizione, pregiudicando il diritto ad
una buona amministrazione.
La Corte di Giustizia non si è ancora
pronunciata in merito; si evidenzia, ad ogni
buon conto, che non sono oggetto di esame
del giudice comunitario le norme di cui
all’articolo 124, comma 2, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, né l’analoga
previsione per i lavori di cui all’articolo
122, comma 9.
Il legislatore nazionale del Codice ha
modificato la previgente disciplina dettata
dalla legge n. 109 del 1994 ed in luogo di
qualsiasi automatismo, per via anche
interpretativa, di esclusione dell’offerta
anomala ha previsto espressamente la
“facoltà” per la stazione appaltante, da
estrinsecarsi nel bando di gara, di
prevedere l’esclusione automatica.
La Commissione europea, nella procedura di
infrazione n. 2007/2329, la prima con
riguardo al decreto legislativo n. 163 del
2006 e di recente avviata nei confronti
dello Stato italiano per contestare la non
compatibilità comunitaria di alcuni articoli
dello stesso, non ha segnalato gli articoli
122 e 124 di cui sopra.
Con riguardo ai contratti di servizi esclusi
dall’applicazione del Codice e ai principi
generali cui gli stessi debbono attenersi,
l’esclusione automatica delle offerte
anomale potrebbe, per un verso, rispondere
ai principi di efficacia ed economicità, di
cui all’articolo 27, consentendo una
procedura più agile e semplificata; per
altro verso, il principio del
contraddittorio risponde ai principi di
trasparenza e imparzialità, anch’essi
previsti dall’articolo 27.
Alla luce della ricostruzione normativa
eseguita, attualmente la norma di cui
all’art. 124, comma 8, consente alla
stazione appaltante la facoltà, di prevedere
la clausola di esclusione automatica la
quale, ove prevista, comporta il legittimo
venire meno dell’esercizio del
contraddittorio tra le parti.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, che il bando di gara e il
relativo disciplinare in esame sono conformi
alla disciplina di cui al combinato disposto
dell’articolo 20, 27 e 124, comma 8 del
D.Lgs. n. 163/2006, nonché all’attuale
assetto normativo e giurisprudenziale
comunitario (parere
08.05.2008 n. 132
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APPALTI: Ritenuto
in diritto:
La disposizione contenuta nel disciplinare
della gara in esame, per cui i partecipanti
devono compilare il modello di offerta
economica riportando, a pena di esclusione,
tutti i corrispettivi unitari indicati, non
ha previsto la possibilità che alcune voci
possano essere, per alcune società, non
scomputabili. Tale eventualità non può
essere sanzionata, in quanto si porrebbe
contro il principio di ampia partecipazione
e, in ogni caso, andrebbe contro l’interesse
dell’amministrazione di selezionare
l’offerta migliore e più conveniente.
La clausola in questione, deve essere dunque
interpretata per la sua reale portata,
secondo il rispetto del principio generale
del “favor partecipationis” e non può
privilegiare un orientamento formalistico,
idoneo a causare l’esclusione di una offerta
ma, come correttamente ha ritenuto la
stazione appaltante, deve avere una portata
sostanziale, adeguata alla sua applicazione
soltanto laddove le irregolarità riscontrate
siano insanabili e vadano a ledere i
principi di “par condicio” e libera
concorrenza propri di ogni selezione
concorsuale.
Peraltro, secondo quanto rappresentato in
narrativa, i due concorrenti in riscontro al
chiarimento richiesto dall’Agenzia delle
Entrate, hanno risposto esaurientemente,
motivando la ragione della mancata
indicazione dei valori.
Per quanto concerne il secondo quesito,
relativo ai minimi tariffari si rileva che
l’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006,
così come modificato dalla L. 03.08.2007 n.
123, dispone che nella valutazione
dell’anomalia delle offerte le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a
valutare che il valore economico
dell’offerta sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva,
delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree
territoriali. Pertanto, le giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono
a formare l’importo complessivo posto a base
di gara, possono riguardare anche il costo
del lavoro così come indicato dall’art. 87,
comma 2, lett. g).
La giurisprudenza amministrativa è
dell’avviso che i valori previsti dalle
apposite tabelle ministeriali relativi al
costo del lavoro negli appalti di servizi
non fissino criteri rigidi e perentori, come
del resto è possibile desumere dallo stesso
dato testuale della norma il quale, al comma
4 dell’art. 1 della L. 327/2000, stabilisce
che sono considerate anormalmente basse le
offerte che si discostino in modo evidente
dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3, così
escludendo che una qualsiasi deviazione dai
predetti limiti, anche minima, possa
implicare l’esclusione dell’offerta
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 2959 del
11.05.2004; T.A.R. Campania, sez. I, n. 946
del 05.09.2007).
Nel caso di specie, la società che ha posto
quale costo dell’operaio un valore inferiore
al minimo tariffario è una cooperativa, che
giustifica tale valore sulla base del
differente trattamento che godono le società
cooperative ai sensi del D.P.R. 30.04.1970,
n. 602. In accordo al citato decreto le
società cooperative, per l’impiego dei
lavoratori soci, godono di una base
contributiva ridotta per il calcolo degli
oneri previdenziali, assistenziali e, per
cui esse, utilizzando prevalentemente,
lavoratori soci, possono, in sostanza,
garantire lo stesso trattamento salariale,
retributivo e previdenziale, pur sopportando
costi inferiori rispetto alla generalità
delle imprese con fini di lucro, che
impiegano lavoratori dipendenti.
Occorre, tuttavia, rilevare come tale regime
sia stato oggetto di riforma a seguito
dell’emanazione del D.Lgs. n. 423/2001, che
ha delineato un percorso di graduale
elevazione degli imponibili fino al
raggiungimento, al 1° gennaio 2007, della
completa equiparazione dell’imponibile
previdenziale per i soci di cooperativa a
quello dei lavoratori dipendenti di impresa.
Il regime contributivo agevolato invocato
dalla Visart s.c.a.r.l. a giustificazione
delle tariffe più basse presentate che
rendono l’offerta più conveniente non può,
pertanto, applicarsi dal momento che la
normativa legittimante tale regime era stata
già abrogata al momento della pubblicazione
del bando della gara in oggetto avvenuta in
data 11.04.2007.
Ciò consente di ritenere, quindi, che i
discostamenti del costo del lavoro presenti
nell’offerta della Visart. s.c.a.r.l.
rispetto ai minimi previsti dalle tabelle
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, non siano stati dalla società
giustificati conformemente alla normativa
vigente.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che:
- le offerte del Consorzio Nazionale Servizi
soc. coop. a.r.l. e di Coopservice soc.
coop. a r.l. possono essere ammesse nel
rispetto del principio del favor
partecipationis;
- l’offerta della Visart s.c.a.r.l. non può
essere ammessa in quanto non è conforme alla
normativa vigente di settore (parere
23.04.2008 n. 131
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APPALTI: Ritenuto
in diritto:
L’appalto in esame consiste nella fornitura,
in unico lotto, di automezzi ed attrezzature
per emergenze di protezione civile, per un
importo presunto a base d’asta di euro
3.945.000,00, Iva esclusa, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. I valori ponderali fissati
dal bando di gara sono costituiti da 45
punti per il valore tecnico, 35 punti per il
prezzo complessivo, 10 punti per i termini
di consegna e 10 punti per la gestione e
l’assistenza tecnica. L’art. 2 del
disciplinare di gara prevede che il prezzo
da corrispondere per la fornitura è quello
indicato nell’offerta, da intendersi fisso e
non soggetto a modifiche entro i termini di
validità dell’offerta. Ai sensi dell’art. 6
del disciplinare di gara il prezzo
complessivo offerto deve essere indicato in
cifre e in lettere e “l’offerta dovrà
contenere il prezzo offerto per ogni singolo
prodotto”. Il disciplinare prevede, inoltre,
che “l’offerta dovrà contenere altresì la
dichiarazione che tale prezzo in caso di
aggiudicazione verrà mantenuto invariato
fino al completamento del servizio (…). La
mancanza di uno dei sopra indicati elementi
comporterà la nullità dell’offerta stessa
(…). L’offerta non dovrà contenere riserva
alcuna, né condizioni diverse da quelle
previste dal bando di gara e dal
disciplinare di gara. Non sono ammesse
offerte in aumento, indeterminate, parziali
o condizionate. Nel caso di discordanza tra
quanto indicato in cifre e quanto indicato
in lettere è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Amministrazione (…). Il
prezzo dovrà essere comprensivo della
consegna ai vari uffici, che saranno
indicati in sede di ordine, e di ogni altro
onere accessorio ad esclusione dell’IVA. Per
poter utilizzare l’eventuale ribasso d’asta,
a facoltà dell’Amministrazione, per
l’acquisto di ulteriori materiali fino alla
concorrenza dell’importo presunto dovranno
inoltre essere indicati i prezzi unitari dei
vari materiali oggetto di gara”.
Dalle previsioni sopra citate, è possibile
dedurre che costituisce presupposto
indefettibile per la corretta presentazione
dell’offerta, l’indicazione dei prezzi
offerti per singolo prodotto, nonché il
prezzo totale che deve includere i costi
totali dei prodotti.
L’offerta presentata dalla Nuova Ma.Na.Ro.
S.p.A. contiene i prezzi unitari relativi ai
due prodotti indicati dall’art. 3 del
disciplinare di gara e cioè l’Autocisterna
Acqua Potabile da 1400 LT. e l’Autocisterna
Acqua Potabile da 4000 LT. In calce
all’offerta la società ha indicato il prezzo
complessivo offerto (euro 1.944.600,00) che,
come rilevato dalla Commissione di gara nel
verbale del 13.03.2008, non corrisponde al
risultato della somma dei singoli prezzi
unitari pari a euro 1.994.600,00. Tale
discordanza, non potendo essere fatta
rientrare nell’ipotesi di non corrispondenza
tra cifre e lettere (anche prevista dalla
normativa lavori dall’art. 90 D.P.R. n.
554/1999) che avrebbe consentito di ritenere
l’offerta valida, è stata considerata causa
di esclusione.
D’altra parte, deve rammentarsi come nelle
pubbliche gare valga il principio secondo il
quale le offerte delle imprese partecipanti
debbono ritenersi non solo idoneamente
espresse, ma anche perfettamente chiare ed
univoche e facilmente ricavabili mediante
una semplice operazione aritmetica, senza
alcuna necessità di integrare la volontà
espressa dagli offerenti. Ove, dunque, la
commissione di gara avesse provato ad
interpretare l’effettiva intenzione
dell’offerente e ad individuare il corretto
importo offerto, avrebbe posto in essere un
comportamento in violazione della par
condicio dei concorrenti e, pertanto, si è
determinata ad escludere l’offerta.
Detta esclusione è stata contestata dalla
Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A., non sulla base di un
errore materiale, bensì sull’assunto che la
previsione succitata del disciplinare, in
accordo alla quale per l’acquisto di
ulteriori materiali fino alla concorrenza
dell’importo presunto dovranno inoltre
essere indicati i prezzi unitari dei vari
materiali oggetto di gara, condurrebbe alla
conclusione che i prezzi unitari sono
richiesti esclusivamente per gli ulteriori
materiali. In verità, tale tesi non può
essere condivisa posto che la Nuova
Ma.Na.Ro. S.p.A. ha presentato i prezzi
unitari per tutti i materiali utilizzati e
non solo quelli “ulteriori” e, dalla
documentazione presentata in istruttoria, è
emerso che in sede di risposta ai
chiarimenti sulla documentazione di gara, la
Regione Lazio aveva specificato, in data
10.12.2007, che i prezzi unitari devono
riferirsi alle voci oggetto dell’offerta e
che, qualora ritenuto utile, la ditta poteva
inserire una maggiore articolazione degli
elementi che compongono l’offerta. Da tale
chiarimento sembra essere assodato come i
prezzi unitari vadano intesi come i prezzi
di tutte le voci e non solo limitatamente
agli ulteriori materiali.
Pertanto, l’offerta presentata dalla Nuova
Ma.Na.Ro. S.p.A. ha correttamente riportato
tutti i prezzi unitari che, tuttavia, non
risultano essere coerenti con la somma degli
stessi, non permettendo, così, alla stazione
appaltante di individuare, con certezza, la
volontà negoziale dell’impresa concorrente,
così come prevede la lex specialis di gara,
nonché la normativa vigente di settore.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, che la disposta
esclusione sia conforme alla documentazione
di gara (parere
23.04.2008 n. 130
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
La cauzione provvisoria ha una duplice
finalità in quanto, da un lato garantisce la
stazione appaltante dalla eventuale mancata
sottoscrizione del contratto da parte
dell’aggiudicatario, dall’altro assolve alla
funzione di assicurare l’affidabilità e la
serietà dell’offerta presentata. Detta
natura provvisoria comporta che la durata
della cauzione provvisoria non possa
prescindere dalla durata della validità
dell’offerta. Per questo motivo il D.Lgs. n.
163/2006, all’articolo 11, comma 6, prevede
che l’offerta sia vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell’invito e, in caso
di mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione e, al successivo articolo 75,
in relazione alle garanzie a corredo
dell’offerta, dispone, al comma 5, che la
garanzia deve avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e che il bando o
l’invito possono richiedere una garanzia con
termine di validità maggiore o minore, in
relazione alla data presumibile del
procedimento. Il legislatore, in ragione
della finalità della cauzione provvisoria,
è, pertanto, intervenuto per equiparare i
termini minimi di irrevocabilità
dell’offerta e di durata minima della
cauzione.
Nel caso di specie, sia il bando, sia il
disciplinare di gara chiaramente hanno
previsto che la cauzione provvisoria deve
avere validità minima superiore di 180
giorni a quella fissata come termine di
presentazione delle offerte. Pertanto il
dies dal quale possono farsi decorrere i 180
giorni di validità della cauzione
provvisoria è il 19.11.2007 che, come
indicato dal punto IV.3.3) del bando di
gara, è il termine ultimo per la
presentazione delle offerte. Detta data,
pertanto, senza ulteriori specificazioni,
viene ad indicare il termine, fisso,
inconfutabile, ed identico per tutti i
concorrenti, in cui decorre la validità
della cauzione provvisoria e dell’offerta.
La clausola va interpretata, infatti, in
armonia con la ratio dell’istituto della
cauzione provvisoria intesa, come detto, ad
assicurare l’adempimento dell’obbligo di
sottoscrivere il contratto: esigenza,
questa, rispetto alla quale assume valore
preminente la durata della medesima.
Dalle considerazioni che precedono, consegue
che la cauzione presentata dalla UGC Banca
S.p.A., nel fissare quale termine della
durata della fideiussione 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta
(19/11/2007), risulta essere conforme alla
lex specialis di gara. Infatti, in
applicazione del noto principio “dies a quo
non computatur in termino” di cui all’art.
155 c.p.c., la validità della fideiussione
inizia a decorrere a partire dal giorno
successivo al 19 novembre ed ha una durata
di 180 giorni. Pertanto la fideiussione non
risulta avere un giorno di validità in meno,
come osservato dalla commissione di gara, e
dunque può considerarsi conforme alla
documentazione di gara ed alla normativa
vigente.
Per quanto, viceversa, attiene alla
fideiussione presentata dalla Euro Service
s.r.l. non possono compiersi le stesse
deduzioni, dal momento che, in questo caso,
viene fissato un termine inferiore il quale,
peraltro, decorre non dalla presentazione
delle offerte, come previsto dal
disciplinare, ma dall’inizio delle
operazioni di gara. La durata della
fideiussione (cinque giorni in meno di
quanto previsto) comporta che
contrattualmente dopo il 12 maggio non vi è
copertura fideiussoria. In questo caso non è
possibile ammettere a favore della Euro
Service s.r.l. una integrazione della
fideiussione, in quanto se concessa si
determinerebbe una chiara violazione del
principio di par condicio.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio Ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che:
- la fideiussione presentata dalla UGC Banca
S.p.A. è conforme alla documentazione di
gara ed alla normativa vigente;
- la fideiussione dalla Euro Service s.r.l.
non è conforme alla lex specialis di gara
(parere
23.04.2008 n. 129
- link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
AMBIENTE-ECOLOGIA: ACQUA
- Scarico idrico - Accertato superamento dei
valori limite - Provincia - Imposizione di
limiti più restrittivi di quelli di cui
all’all. 5, richiamato dall’art. 101 del
d.lgs. n. 152/2006 - Piano di Tutela delle
Acque - Esistenza - Necessità - Esclusione -
Apprezzamento discrezionale
dell’amministrazione.
L’accertato superamento dei valori limite
(nella specie di cadmio e stagno), rilevato
nel punto di emissione, è sufficiente a
consentire alla Provincia, in applicazione
dell’art. 108, comma 2, del D Lg. 152/2006
di imporre limiti più restrittivi di quelli
di cui all’all. 5, richiamato dall’art. 101.
E invero, a consentire l’esercizio di tale
facoltà, è sufficiente l’accertamento dello
sversamento nelle acque di sostanze
pericolose, a prescindere dall’esistenza o
meno di un Piano di Tutela delle Acque. Il
“limite più restrittivo” imposto è rimesso
al prudente apprezzamento
dell’Amministrazione in relazione alla
situazione fattuale dell’impianto e allo
stato dell’inquinamento e non può essere
contestato se non per macroscopica
irragionevolezza.
ACQUA - Scarico idrico - Domanda di
autorizzazione allo scarico - Spese
occorrenti per rilievi, accertamenti e
controlli - Imposizione a carico del
richiedente - Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 -
Stato ecologico del ricettore - Spese
relative a controlli periodici - Onere
finanziario - Autorità competente -
Possibilità di ripartizione tra
amministrazione e richiedente.
L’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 pone
espressamente a carico del richiedente “le
spese occorrenti per l'effettuazione di
rilievi, accertamenti, controlli e
sopralluoghi necessari per l'istruttoria
delle domande di autorizzazione allo scarico
previste dalla parte terza del presente
decreto”, ma non anche quelle relative ai
controlli periodici sullo stato ecologico
del ricettore. Infatti, l’art. 128 riserva
all’“autorità competente” l’effettuazione
(e, quindi, anche i costi) del “controllo
degli scarichi sulla base di un programma
che assicuri un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di
controlli”. Attività, questa, il cui onere
finanziario -stante la finalità pubblica che
la contraddistingue- non può essere
senz’altro e totalmente addossato
all’interessato (ma che ben può essere
ripartito, sulla scorta di apposite
convenzioni) (TAR Friuli Venezia Giulia,
Sez. I,
sentenza 30.06.2008 n. 386
- link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI: Sull’applicabilità
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
unicamente alle gare pubbliche il cui
procedimento di scelta del contraente abbia
avuto inizio in data successiva a quella
(01/07/2006) di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 163/06 che la contiene.
L’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
stabilisce che nelle gare da aggiudicare con
il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, deve essere il bando di gara a
prevedere i criteri ed i sotto criteri di
attribuzione dei punteggi e dei sotto
punteggi alle imprese concorrenti, essendo
riservata all’organo giudicatore
esclusivamente la predisposizione dei
criteri motivazionali in base ai quali
saranno effettivamente attribuiti i punteggi
tra quello minimo e quello massimo previsti
dal bando. Tale disposizione si applica
unicamente alle gare pubbliche il cui
procedimento di scelta del contraente abbia
avuto inizio in data successiva a quella
(01/07/2006) di entrata in vigore del D. Lgs.
n. 163 del 2006 che la contiene, pertanto,
nel caso di specie, l’avviso d’asta pubblica
mediante il quale è stata avviata la
procedura diretta all’aggiudicazione
dell’appalto di servizi in questione, è
stato adottato dall’Amministrazione Comunale
in data 26/06/2006 ed approvato in data
30/6/2006, tale atto, dunque, non poteva
recepire le innovative prescrizioni
contenute nel citato art. 83 del Codice
degli Appalti, con conseguente legittimità
dell’operato della Commissione giudicatrice
che responsabilmente ha provveduto -in
presenza di "lex specialis" contenente ampi
criteri di attribuzione dei punteggi senza
alcuna ulteriore indicazione di più precisi
e ristretti sotto criteri- ad effettuare
essa stessa tale necessaria operazione, con
ciò auto limitando preventivamente ed in
modo trasparente la propria discrezionalità
nel valutare le offerte (TAR Emilia
Romagna-Parma,
sentenza 26.06.2008 n. 329
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Per
atto amministrativo (la cui impugnazione
radica la giurisdizione del g.a.) deve
intendersi ogni atto posto in essere da un
soggetto della p.a., ma anche da un soggetto
privato nell'esercizio di una potestà
amministrativa.
L’art. 33 del d.lvo 31.03.1998, n. 80, anche
dopo la lettura in parte demolitoria ed in
parte additiva effettuata dalla Corte
costituzionale con la sentenza 06.07.2004,
n. 204, devolve alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo "le controversie
in materia di pubblici servizi relative a
concessioni di pubblici servizi, … ovvero
relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di un
pubblico servizio in un procedimento
amministrativo".
Sulla base di principi da tempo consolidati,
per atto amministrativo (la cui impugnazione
radica, appunto, la giurisdizione del
giudice amministrativo) deve intendersi ogni
atto posto in essere da un soggetto della
Pubblica amministrazione, ma anche da un
soggetto privato nell'esercizio di una
potestà amministrativa. La riduttività della
definizione originaria, che si riferiva solo
alla Pubblica amministrazione, era stata da
tempo avvertita sia dalla giurisprudenza che
dalla dottrina, giungendo così ad ammettersi
che, in talune circostanze nelle quali
rientra la gestione di un pubblico servizio,
anche soggetti giuridici di natura privata
"possono emanare atti amministrativi, pur
agendo in nome proprio, ovverosia non nella
qualità di organi diretti della Pubblica
amministrazione ma in quella di organi
indiretti e l’attività sia rivolta in modo
diretto ed immediato a fini pubblici con
traslazione dei poteri amministrativi dal
soggetto pubblico a quello privato. Con
l’effetto che la natura delle norme e del
potere non muta per la sola circostanza che
tali norme e tali poteri siano
rispettivamente applicati ed esercitati non
direttamente dalla Pubblica amministrazione,
titolare del potere, ma dall’affidatario del
servizio cui è attribuito l'esercizio del
potere medesimo, da attuarsi quale organo
indiretto della stessa Amministrazione ed in
sostituzione di essa (TAR Trentino Alto
Adige-Trento,
sentenza 23.06.2008 n. 158
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Demolizione
immobile abusivo.
Il trasferimento al patrimonio comunale
della proprietà dell'immobile abusivo,
automaticamente conseguente alla scadenza
del termine di novanta giorni fissato per
l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione,
non costituisce impedimento giuridico a che
il privato responsabile esegua l'ordine di
demolizione impartitogli dal giudice con la
sentenza di condanna, salvo che l'autorità
comunale abbia dichiarato l'esistenza di
interessi pubblici prevalenti rispetto a
quello del ripristino dell'assetto
urbanistico violato. Il soggetto condannato
può infatti richiedere al Comune, divenuto
medio tempore proprietario, l'autorizzazione
a procedere alla demolizione a proprie
spese, così come può provvedervi, a spese
del condannato, l'autorità giudiziaria
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.06.2008 n. 25117
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Nozione
di pertinenza.
In materia urbanistico-edilizia la nozione
di pertinenza, sottratta al regime del
permesso di costruire ed assoggettata a
quello dell'autorizzazione gratuita, deve
essere preordinata ad una esigenza effettiva
dell'edificio principale al cui servizio
deve essere posta in via funzionale ed
oggettiva. Non deve quindi essere possibile
una destinazione autonoma e diversa da
quella al servizio dell' immobile cui accede
e conseguentemente un autonomo valore di
mercato (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 19.06.2008 n. 25113
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Restituzione
immobile abusivo sequestrato.
In materia edilizia il manufatto abusivo
dissequestrato dopo che il responsabile non
abbia ottemperato all'ingiunzione comunale
di demolizione dello stesso, va restituito
non già al privato responsabile, quand'anche
egli sia ancora in possesso del bene, bensì
allo stesso ente comunale ormai divenutone
proprietario a tutti gli effetti a seguito
dell' inutile decorso del termine di legge
di cui all'art. 31 del d.lgs n. 380 del
2001 (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.06.2008 n. 25112
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sull'ordinanza
di demolizione di un abuso edilizio emessa
nei confronti del proprietario dell'area ma
che non è responsabile dell'abuso medesimo.
Legittima è l’ingiunzione di demolizione
notificata al proprietario delle aree su cui
insistono i cardini del cancello medesimo
(sulla cui proprietà in capo al ricorrente
vi è, almeno per il mappale 3174 dove
insiste uno dei pilastri, una attestazione
notarile).
Non contestata risulta la circostanza che il
manufatto in questione sia privo di titolo
edilizio e non risulta alcun elemento da cui
evincere l’epoca risalente di realizzazione
del cancello autorizzativo.
La circostanza che il ricorrente possa non
essere stato l’autore materiale dell’abuso
non rileva in quanto il ricorrente è
proprietario delle aree interessate
dall’abuso.
Secondo la prevalente giurisprudenza,
l'ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario attuale delle aree interessate,
anche se non risulti responsabile
dell’esecuzione dell'abuso, considerato che
l'abuso edilizio costituisce illecito
permanente e che l'ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l'accertamento del dolo o della colpa del
soggetto cui si imputa la trasgressione (TAR
Piemonte, I, 25.10.2006, n. 3836; TAR
Campania, Salerno, II, 15.02.2006, n. 96;
TAR Lazio, Roma, II, 02.05.2005, n. 3230;
TAR Valle d'Aosta, 12.11.2003, n. 188) (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 19.06.2008 n. 2091
- link a www.giustizia-amministrativa.it) |
EDILIZIA PRIVATA: Destinazione
agricola di zona - Interventi diversi da
quelli funzionali all’agricoltura -
Ammissibilità - Fattispecie: installazione
di pannelli solari.
Nella divisione in zone del territorio
comunale, la destinazione agricola di una
zona non coincide con l’effettiva
coltivazione dei relativi fondi, ma ha
spesso la finalità di evitare ulteriori
espansioni degli insediamenti e significa in
tal caso che la zona stessa dev'essere
conservata a verde. Per tale ragione, anche
qualora l'intento sia quello di valorizzare
la vocazione rurale della zona, non per
questo sono sempre e comunque esclusi gli
interventi diversi da quelli strettamente
funzionali all'attività agricola ed alla
eventuale esigenza dell'imprenditore
agricolo di risiedere sul fondo (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 1.10.1997, n. 1059). Tale
destinazione non preclude, infatti, la
realizzazione di opere che, non
pregiudicando l'assetto territoriale
agricolo, non possano tuttavia essere
convenientemente collocate in altre zone, ma
non esclude nemmeno la realizzazione di
opere che siano pertinenziali o funzionali
agli insediamenti ed all'economia dell'area
e che comunque si inseriscano senza turbare
o alterare la destinazione in atto (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, 28.09.1993, n.
968). La zonizzazione agricola assume quindi
un carattere residuale, salvo l'esistenza di
un espresso divieto nello strumento
urbanistico che prescriva l'utilizzo
produttivo agricolo in via esclusiva,
salvaguardando espressamente la relativa
vocazione. (fattispecie relativa
all’installazione di pannelli solari termici
e fotovoltaici in area agricola).
Impianto fotovoltaico - Natura di
pertinenza - Presupposti - Breve distanza
dall’edificio principale - Ostacolo alla
configurazione quale pertinenza -
Esclusione.
La breve distanza che separa un impianto
fotovoltaico e termico dall’edificio
principale non può essere un ostacolo alla
sua configurazione come pertinenza:
l’obiettiva esigenza di esporre i pannelli
alla maggiore illuminazione solare
possibile, giustifica infatti il loro
posizionamento in un’area libera, discosto
dall’edificio. Devono però essere presenti
entrambi gli elementi che caratterizzano la
nozione di impianto tecnologico
pertinenziale al servizio di un fabbricato
esistente, che sono rappresentati, da un
lato, dal rapporto quantitativo con il
manufatto principale (nel senso che il
medesimo deve essere di entità adeguata e
non esorbitante), e, dall'altro,
dall’esistenza di un collegamento funzionale
tra tale opera e la cosa principale (con la
conseguente incapacità per la medesima di
essere utilizzata separatamente ed
autonomamente) (TRGA Trentino Alto
Adige-Trento,
sentenza 19.06.2008 n. 152
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
possibilità o meno di ricostruire un rudere.
Risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia costituiscono interventi di
recupero sul patrimonio edilizio esistente
(si veda in proposito l’art. 31 della legge
n. 457/1978, i cui contenuti sono stati
trasfusi nell’art. 3 del T.U. edilizia),
onde i relativi concetti postulano
necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare o risanare,
ossia di un organismo edilizio dotato di
mura perimetrali, strutture orizzontali e
copertura.
Di conseguenza, la ricostruzione su ruderi o
su di un edificio già da tempo demolito
(anche in parte) o diruto costituisce nuova
opera (cfr. Cons. Stato, V, 15-04-2004, n.
2142; V, 01-12-1991, n. 2021; 10-03-1997, n.
240; 04-11-1994, n. 1261; TAR Calabria,
Catanzaro, II, n. 2321/2004).
E ciò anche quando l’intervento proposto
prevede il mantenimento (in luogo della
completa rimozione) delle residue parti
murarie della vecchia struttura edilizia.
Più precisamente, il concetto di costruzione
esistente postula la possibilità di
individuazione della stessa come identità
strutturale, in modo da poterla ritenere
presente nella realtà materiale quale
specifica entità urbanistico-edilizia,
sicché l’intervento edificatorio sulla
stessa non costituisce trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio
rilevante in termini di nuova costruzione.
Deve, pertanto, trattarsi di un manufatto
che, a prescindere dalla circostanza che sia
abitato o abitabile, possa essere comunque
individuato, nei suoi connotati essenziali,
come identità strutturale, in relazione
anche alla sua destinazione (cfr. Cons.
stato, V, 10-02-2004, n. 475; V, 15-03-1990,
n. 293).
Esso dev’essere, cioè, un’entità edilizia
già esistente e rilevante come tale,
giustificandosi solo in questo caso la non
operatività dei parametri edilizi previsti
per le nuove costruzioni.
Tali caratteri non sono certamente
individuabili nei cd. “ruderi”, avendo
questi perduto i caratteri della entità
urbanistico-edilizia originaria, sia in
termini strutturali che funzionali.
Sicché a nulla rileva la circostanza che,
attraverso complesse ed anche attendibili
attività tecniche, si riesca a risalire alla
consistenza originaria dell’edificio,
considerato che quest’ultimo non esiste più
come entità edilizia rilevante
nell’attualità.
Pertanto, la sua ricostituzione si configura
come una nuova trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio,
assoggettata al rispetto delle relative
prescrizioni
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 17.06.2008 n. 1213
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sull'annullamento
del permesso di costruire.
Per giurisprudenza consolidata anche di
questo Tribunale, l'annullamento d'ufficio
di un titolo edilizio non può prescindere
dalla ricorrenza di un interesse pubblico,
concreto ed attuale, al ritiro dell'atto e
da un giudizio di comparazione tra detto
interesse e quello antagonista del privato.
Solo se tale ultimo giudizio permetta di
dare prevalenza all'interesse pubblico,
l'amministrazione può legittimamente
procedere all'annullamento (cfr. da ultimo:
TAR Sardegna, Sez. II, 19.05.2008 n. 984).
In ossequio a tale orientamento, che trova
il suo fondamento nei valori di rango
costituzionale di buon andamento e
dell'imparzialità dell'azione
amministrativa, è, infatti, doveroso
rimettere la verifica di legittimità
dell'atto di autotutela ad un apprezzamento
concreto, condotto sulla base dell'effettiva
e specifica situazione creatasi a seguito
del rilascio dell'atto permissivo.
Detto orientamento ha trovato, peraltro,
conferma nelle recenti disposizioni della
legge 11.02.2005 n. 15, che ha introdotto
l'art. 21-nonies alla legge 07.08.1990 n.
241, sotto la rubrica annullamento di
ufficio: in tale articolo viene confermata
in relazione ad ogni procedimento di riesame
la natura tipicamente discrezionale
dell'atto di ritiro, che deve essere
espressione di una congrua valutazione
comparativa degli interessi in conflitto, di
cui si deve dare conto nel proprio corredo
motivazionale (cfr. Tar Campania, Napoli,
sez. II, 12.02.2007, n. 1003; Tar Marche,
sez. I, 14.02.2007, n. 34; Cons. Stato, sez.
IV, 31.10.2006, n. 6465).
Il suindicato giudizio di comparazione e
ponderazione tra interessi assume
particolare importanza allorquando, come è
avvenuto nel caso di specie, il
provvedimento di annullamento intervenga a
distanza di molto tempo dal rilascio del
titolo edilizio, in quanto il trascorrere
del tempo radica in capo al privato un
legittimo affidamento alla conservazione del
titolo stesso (cfr. T.A.R. Palermo, sez.
III, 19.01.2007, n. 170).
Poiché il provvedimento impugnato è
intervenuto dopo circa due anni dal rilascio
della autorizzazione edilizia, ad opera
sostanzialmente conclusa, l'Amministrazione
avrebbe dovuto ampiamente motivare in ordine
alle ragioni che, valutate in concreto,
consentono di giudicare prevalente
l'interesse pubblico rispetto a quello del
ricorrente alla conservazione del titolo
edilizio.
Invece, l’ufficio regionale, nell’atto
impugnato, giustifica l’adozione del
provvedimento semplicemente con la necessità
di ripristinare la legalità violata.
Di conseguenza, non essendo state esternate,
non si comprendono le ragioni per le quali
l’Amministrazione abbia ritenuto prevalente
l’interesse pubblico all’eliminazione di una
struttura ormai completata (finalizzata
all’attività di guardiania di un’area
meritevole di particolare vigilanza e
controllo), rispetto all’interesse del
privato al suo mantenimento
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 17.06.2008 n. 1213
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Rifiuti.
Abbandono (elemento soggettivo del reato).
Con riferimento al reato di
abbandono di rifiuti la presenza di cartoni
con l'indirizzo del produttore non è
circostanza tale da escludere l'elemento
psicologico del reato, tenuto conto che
trattasi di contravvenzione. Per escludere
la responsabilità nelle contravvenzioni è
necessario che l'imputato provi di aver
fatto quanto era possibile per osservare la
legge e che quindi nessun rimprovero può
essergli mosso neppure per negligenza o
imprudenza.. La buona fede acquista
giuridica rilevanza solo se si risolva, a
causa di un elemento estraneo all'agente, in
uno stato soggettivo che sia tale da
escludere anche la colpa. Sicché la buona
fede può esentare da responsabilità penale
soltanto se il soggetto abbia violato la
legge per cause indipendenti dalla sua
volontà: la violazione della norma deve
apparire, cioè, determinata da errore
inevitabile che si identifica con il caso
fortuito o la forza maggiore. L'eventuale
leggerezza nell'abbandono di quel materiale
o il mancato controllo su coloro che
effettuavano i trasporti per conto della
ditta, evidentemente, non possono mandare
esenti da responsabilità (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 16.06.2008 n. 24331
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EDILIZIA PRIVATA: Il
certificato di abitabilità/agibilità attiene
esclusivamente a scopi igienico sanitari.
Il comune nella nota 27.10.2006, costituente
la comunicazione nei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 241 del
'90, rilevava il contrasto fra detta
documentazione e la dichiarazione contenuta
nella domanda di condono, secondo cui i
lavori sarebbero stati ultimati il
30.03.2003, e, attribuendo alle
dichiarazioni contenute nella richiesta di
agibilità rilievo prevalente, negava la
veridicità di quanto assunto solo in un
secondo tempo a giustificazione del condono
richiesto.
Orbene, il certificato di
agibilità/abitabilità implica, in capo
all'autorità emanante, la preventiva
verifica e la conseguente valutazione di
elementi non rilevanti in sede di rilascio
della concessione edilizia; in particolare,
detto certificato attiene esclusivamente a
scopi igienico sanitari, presupponendo
l'accertamento dell'inesistenza di cause
d'insalubrità e il suo rilascio non è
ricollegato, quindi, alla verifica di esatta
rispondenza delle volumetrie realizzate con
quelle assentite dal titolo concessorio,
ovvero, come nella specie, delle
caratteristiche anche cronologiche o
temporali delle stesse.
Con ciò non si vuol dire, beninteso, che
l’amministrazione non possa derivare dalle
dichiarazioni rilasciate o acquisite in tale
sede, come del resto in altri procedimenti
avviati, dichiarazioni utili ai fini della
completezza dell'istruttoria, onde
consentire una compiuta valutazione della
domanda proposta, ma la medesima
amministrazione non può ritrarre da tali
accertamenti incidentali delle valutazioni
ostative alla positiva definizione del
procedimento, per così dire principale,
senza aver compiuto, proprio all'interno del
detto procedimento, tutti quegli
accertamenti, anche mediante apposito
specifico sopralluogo, che possono
consentire proprio una migliore e più
compiuta valutazione delle circostanze che,
a un primo esame, paiono idonee a sostenere
l'adozione di un provvedimento di diniego
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 16.06.2008 n. 1740
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EDILIZIA PRIVATA: Sulla
realizzazione di una recinzione in fregio a
strada pubblica e sul diniego o meno della
stessa per esigenze di traffico veicolare.
Osserva il Collegio in via generale che un
cancello –secondo i principi elaborati dalla
giurisprudenza civile in materia di
recinzioni (cfr. Corte di Cassazione, sez.
II civile – 03/09/1991 n. 9348; 15/11/1986
n. 6737)– è un manufatto essenzialmente
destinato a delimitare una determinata
proprietà allo scopo di separarla dalle
altre, di custodirla e difenderla da
intrusioni. La posa di una cancello da parte
del proprietario non ha di per sé il fine di
imprimere all’area una destinazione diversa
da quella prevista dalle norme urbanistiche,
essendo solo diretta a far valere lo ius
excludendi alios che costituisce contenuto
tipico del diritto di proprietà: per
pacifica giurisprudenza, anche la presenza
di un vincolo di P.R.G. non può incidere di
per sé negativamente sulla potestà del
dominus di chiudere in qualunque tempo il
proprio fondo ai sensi dell’art. 841 c.c.
(cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II –
04/02/2005 n. 803; T.A.R. Lombardia Milano,
sez. II – 11/02/2005 n. 367). La descritta
facoltà è legittimamente sacrificabile
soltanto quando ricorrono le condizioni
previste dall’ordinamento in funzione di
superiori interessi pubblici, delle quali va
dato conto nella motivazione attraverso il
loro bilanciamento con le opposte ragioni di
cui sono portatori i soggetti privati
coinvolti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez.
II – 04/02/2005 n. 803). Così, in una
diversa fattispecie, la Sezione ha statuito
ad esempio che l’interesse pubblico alla
sicurezza della circolazione –con i connessi
rischi per l’incolumità degli individui che
transitano quotidianamente sulla strada–
prevale senz’altro sull’aspirazione del
privato ad erigere sul fondo di proprietà un
tipo di recinzione maggiormente gradito
quando quest’ultima oggettivamente occlude o
comunque riduce il campo visivo di un
incrocio che presenta già notevoli insidie
per coloro che lo debbono attraversare (cfr.
sentenza Sezione 05/12/2006 n. 1545).
Talvolta poi lo strumento urbanistico
generale –in materia di recinzioni della
proprietà privata– detta disposizioni
puntuali ispirate a fini di tutela
ambientale, ad esempio individuando
particolari modalità costruttive da adottare
e disponendo l’uso di specifici materiali;
il Comune peraltro –nell’esplicazione della
potestà pianificatoria– se può certamente
dettare prescrizioni circa le modalità
tecniche da osservare nella realizzazione di
cancelli e recinzioni non può certo
precluderne in toto l’edificazione, che
costituisce esplicazione del diritto di cui
all’art. 841 del c.c. (cfr. sentenza Sezione
05/02/2008 n. 40). Il preminente diritto di
proprietà privata può essere sacrificato
soltanto nei casi tassativamente previsti
dalla Costituzione e dalla legge ordinaria,
e principalmente con la procedura di
espropriazione per pubblica utilità,
circondata dalle necessarie garanzie.
La giurisprudenza ha già rilevato, in un
caso analogo, che la dedotta difficoltà di
passaggio sulla strada di veicoli superiori
ad una certa sagoma di ingombro non può
fondare un diniego al compimento di una
recinzione, trattandosi semmai di esigenza
che l’amministrazione comunale dovrebbe
soddisfare allargando la sede stradale con
espropriazione delle fasce di terreno
necessarie, e cioè arretrando il confine
delle proprietà private, ma non certamente
obbligando a localizzare la recinzione –che
per sua natura sta sul confine del fondo–
all’interno del fondo stesso (T.A.R. Emilia
Romagna Parma – 28/05/2004 n. 239).
Anche nel previgente regime (ndr: ante dpr
n. 380/2001) in giurisprudenza era pacifico
che la costruzione di un cancello
richiedesse il rilascio di un’autorizzazione
edilizia, fattispecie nella quale mancava il
presupposto per l’irrogazione della sanzione
demolitoria ai sensi dell’art 7 L. 47/1985
(Consiglio di Stato, sez. II – 12/05/1999 n.
720; Consiglio di stato, sez. V – 19/06/2003
n. 3652): l’apposizione di un cancello è
inquadrabile come intervento, tutt’al più,
di restauro e risanamento conservativo, in
quanto rivolto, in base ad un rapporto
pertinenziale tra cosa accessoria e
principale instaurato nell’esercizio di una
facoltà insita nel diritto di proprietà, ad
assicurare il miglior uso, godimento e
funzionalità dell’immobile. Tale
ragionamento vale oggi per gli interventi
minori –di scarso impatto sul territorio–
soggetti a semplice D.I.A., la cui omessa
produzione comporta l’applicazione dell’art.
37 del D.P.R. 380/2001 (TAR
Lombardia-Brescia.
sentenza 16.06.2008 n. 670
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Truffa,
dipendente pubblico, timbratura del
cartellino, secondo lavoro.
Commette
il reato di truffa ai danni dello Stato il
dipendente pubblico il quale timbra il
cartellino al fine di far apparire la sua
presenza in ufficio mentre, in realtà, si
dedica ad un diverso lavoro
(Corte di Cassazione, Sez. V penale,
sentenza 11.06.2008 n. 23623 - link a
www.altalex.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Falso per induzione e procedure
semplificate.
E’ configurabile il reato di cui
all’articolo 483 c.p. nel caso in cui il
legale rappresentante di una società, al
fine di poter usufruire della procedura
semplificata per il recupero di rifiuti
presenti all'autorità una comunicazione in
cui attesti falsamente di svolgere attività
di recupero (messa in riserva) di rifiuti
speciali non pericolosi, consistenti in
materiali inerti derivanti da demolizioni
edili, depositandoli su un'area di circa
3.000 mq., su basamenti pavimentati e
protetti dall'azione del vento, nell'area
indicata, mentre, in seguito ad un controllo
effettuato dalla polizia giudiziaria, si
accertava che l'area adibita alla messa in
riserva dei predetti rifiuti misurava
solamente 50 mq. circa e che i rifiuti erano
depositati in cumuli, su terreno nudo, in
assenza di qualsiasi pavimentazione, in
assenza di un dispositivo di raccolta delle
acque piovane, a cielo aperto e senza alcuna
protezione dall'azione del vento (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.06.2008 n. 23081
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
e potere-dovere del giudice penale.
Per il rilascio della concessione in
sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001,
l'intervento deve risultare conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente,
sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione
della domanda. Il Giudice penale ha,
pertanto, il potere - dovere di verificare
la legittimità della concessione edilizia
rilasciata" in sanatoria" e di accertare che
l'opera realizzata sia conforme alla
normativa urbanistica. In difetto di tale
conformità, la concessione non estingue i
reati ed il mancato effetto estintivo non si
ricollega ad una valutazione di
illegittimità del provvedimento della
Pubblica Amministrazione cui consegua la
disapplicazione dello stesso, bensì alla
effettuata verifica della inesistenza dei
presupposti di fatto e di diritto
dell'estinzione del reato in sede di
esercizio del doveroso sindacato della
legittimità del fatto estintivo, incidente
sulla fattispecie tipica penale (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.06.2008 n. 23080
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Aree
boschive - Costruzione abusiva - Nozione di
bosco - Vincolo ambientale - Fattispecie -
D.Lgs n. 227/2001 - Art. 44 lett. C d.p.r.
n. 380/2001.
Al fine di individuare i territori boschivi
protetti da vincolo, dopo l'entrata in
vigore del d.lgs 18.05.2001, n. 227, deve
qualificarsi come bosco, ogni terreno
coperto da vegetazione forestale arborea
associata o meno a quella arbustiva, da
castagneti, da sughereti o da macchia
mediterranea (Cass. pen. sez. 1111 sent.
16/11/2006, n. 1874). Sicché, nei casi di
riscontro positivo del vincolo è corretto
applicare l'art. 44 lettera C del d.p.r. n.
380 del 2001 che sanziona la violazione del
vincolo ambientale. Nella specie, la zona in
cui era stata eseguita la costruzione
abusiva, in ragione delle colture arboree in
esse esistenti, era naturalmente sottoposta
a vincolo boschivo in quanto interamente
coperta da sughereta, consociata con
roverella, precisando che l'ispezione dei
luoghi aveva evidenziato che erano stati
eseguiti lavori sul terreno dal quale erano
stati rimossi massi di basalto ed altro
materiale roccioso e al contempo estirpati
ceppi vitali di sughera, roverella,
lentisco, olivastro ed altre piante tipiche
della macchia mediterranea che, in
precedenza, erano stati danneggiati da un
violento incendio e che erano in fase di
crescita.
Domanda di sanatoria - Commissione
edilizia - Parere favorevole - Equivalenza
di permesso di costruire in sanatoria -
Esclusione.
Il parere favorevole formulato dalla
Commissione edilizia sulla domanda di
sanatoria non equivale al rilascio del
permesso di costruire in sanatoria.
AGRICOLTURA - Attività di silvicoltura
- Presupposti - Conservazione delle colture.
L’attività di silvicolutura presuppone, in
linea generale, la conservazione delle
colture e non la loro eliminazione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.06.2008 n. 23071
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EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio - Istanza di sospensione del
procedimento - Verifica delle condizioni di
applicabilità del condono - Poteri e doveri
del giudice - L. n. 47/1985 e s.m..
Il giudice, prima di sospendere il processo
a norma della Legge 28.02.1985, n. 47,
articolo 44 ha il potere - dovere di
controllare la sussistenza delle condizioni
di applicabilità del condono in quanto si
tratta di un potere di controllo
strettamente connesso all'esercizio della
giurisdizione, il cui mancato esercizio
determina inevitabilmente ed inutilmente la
dilatazione dei tempi del processo. (Cass.
pen. sez. 3 sent. 19/09/2007 n. 38701).
Abusi edilizi in area sottoposta a
vincolo paesaggistico-ambientale - Reati di
cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001
- Condonabiltià abusi edilizi maggiori -
Esclusione - Fondamento - Art 32, D.L. n.
269/2003.
In tema di abusi edilizi in area sottoposta
a vincoli di natura ambientale la disciplina
dettata dal Decreto Legge 30.09.2003, n.
269, articolo 32 (convertita con
modificazioni in Legge 24.11.2003, n. 326),
esclude del tutto l'applicazione del condono
edilizio per gli abusi edilizi maggiori
(nuove costruzioni o ristrutturazioni
edilizie), mentre per gli abusi edilizi
minori (interventi di restauro, risanamento
conservativo o manutenzione straordinaria)
lo consente a condizione che questi ultimi
siano conformi alle norme urbanistiche,
ovvero alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici (v. Cass. pen. sez. 3 sent.
11.04.2007, n. 35222) (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 10.06.2008 n. 23070
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URBANISTICA: PRG
- Formazione degli strumenti urbanistici -
Osservazioni dei privati - Funzione - Mero
apporto collaborativo - Rigetto -
Motivazione - Necessità - Esclusione.
Le osservazioni dei privati ai progetti di
strumenti urbanistici sono un mero apporto
collaborativo alla formazione di detti
strumenti e non danno luogo a peculiari
aspettative, con la conseguenza che il loro
rigetto non richiede una specifica
motivazione, essendo sufficiente che esse
siano state esaminate e ritenute in
contrasto con gli interessi e le
considerazioni generali poste a base della
formazione del piano (C.d.S., Sez. IV,
21.05.2007, n. 2577; C.d.S., Sez. IV,
11.10.2007, n. 5357).
PRG - Esercizio del potere di
pianificazione - Criterio di proporzionalità
distributiva degli oneri e dei vincoli -
Applicazione - Esclusione.
La scelta amministrativa sottesa
all’esercizio del potere di pianificazione
di settore deve obbedire solo al superiore
criterio di razionalità nella definizione
delle linee dell’assetto territoriale,
nell’interesse pubblico alla sicurezza delle
persone e dell’ambiente, e non anche ai
criteri di proporzionalità distributiva
degli oneri e dei vincoli, con la
conseguenza che in relazione ad essa non può
prospettarsi una disparità di trattamento.
PRG - Esercizio del potere di
pianificazione - Poteri
dell’amministrazione.
In fase di elaborazione del PRG, le scelte
di pianificazione urbanistica relative ad un
determinato terreno o immobile appartengono
alla sfera degli apprezzamenti di merito
dell’amministrazione, per cui in ordine ad
esse non sono ipotizzabili censure di
disparità di trattamento basate sulla
comparazione con la destinazione impressa ad
immobili adiacenti.
PRG - Esercizio del potere di
pianificazione - Scelte urbanistiche -
Lesione di aspettativa tutelata -
Motivazione - Necessità.
Le scelte urbanistiche, che di norma non
comportano la necessità di specifica
giustificazione, oltre quella desumibile dai
criteri generali di impostazione del piano o
della sua variante, necessitano di congrua
motivazione, solo quando incidono su
aspettative dei privati particolarmente
qualificate, come quelle ingenerate da
impegni già assunti dalla amministrazione
mediante approvazione di piani attuativi o
stipula convenzioni; in tali evenienze, la
completezza della motivazione costituisce
infatti lo strumento dal quale deve emergere
la avvenuta comparazione tra il pubblico
interesse cui si finalizza la nuova scelta e
quello del privato, assistito appunto da una
aspettativa tutelata (C. d. S., Sez. IV,
14.05.2007, n. 2411).
PRG - Vincoli conformativi e vincolo
particolare - Nozione e differenza.
Si è al cospetto di vincoli conformativi
allorché le prescrizioni mirino ad una
zonizzazione dell’intero territorio comunale
o di parte di esso, sì da incidere su di una
generalità di beni, nei confronti di una
pluralità indifferenziata di soggetti, in
funzione della destinazione assolta dalla
intera zona in cui questi ricadono e delle
sue caratteristiche intrinseche, o del
rapporto (per lo più spaziale) con un’opera
pubblica; laddove, invece, allorquando le
previsioni non abbiano una tale natura
generale, ma impongano un vincolo
particolare incidente su beni determinati,
in funzione della localizzazione puntuale di
un’opera pubblica, la cui realizzazione non
può coesistere con la proprietà privata, il
vincolo deve essere qualificato come
preordinato alla relativa espropriazione,
con conseguente ininfluenza agli effetti
indennitari (Cassazione civile, I,
19.09.2006, n. 20252).
Limiti posti nei regolamenti
urbanistici - Natura.
I limiti posti nei regolamenti urbanistici e
nelle relative norme tecniche e riguardanti
altezza, cubatura, superficie coperta,
distanze, zone di rispetto e indici di
fabbricabilità non costituiscono vincoli
ablatori, ma conformativi e connaturali alla
proprietà, e non comportano diritto
all’indennizzo.
PRG contenente prescrizioni
dettagliate - Legittimità.
Il carattere di strumento
urbanistico a contenuto generale del piano
regolatore, consistente nella introduzione
di norme programmatiche da specificare a
mezzo degli strumenti attuativi, non esclude
la possibilità che il piano contenga anche
prescrizioni dettagliate, immediatamente
eseguibili in concreto, (indipendentemente
dallo strumento esecutivo rappresentato dal
piano particolareggiato) (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 09.06.2008 n. 2837
- link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI: Sul
frazionamento artificioso degli appalti
finalizzato alla elusione del divieto della
trattativa privata al di sopra della soglia
degli € 100.000.
E’ illegittimo il frazionamento artificioso
degli appalti finalizzato ad eludere la
norma sul limite dei € 100.000 per l’uso
della trattativa privata. Nel caso di
specie, la circostanza della distanza
geografica non ha peso: a parte che si
tratta comunque di distanza assai modesta,
che può essere coperta in un assai breve
tempo, domina su tutto il fatto che si
tratta di lavori pubblici comunali, vale a
dire di un àmbito territoriale per
definizione circoscritto e tale da
consentire il simultaneo controllo
operativo, da parte dell’appaltatore, dei
vari cantieri. Nulla consentiva dunque di
derogare al principio moralizzatore del
divieto del frazionamento artificioso degli
appalti di opere pubbliche finalizzato alla
elusione del divieto della trattativa
privata al di sopra della soglia degli €
100.000.
Il metodo della trattativa privata
rappresenta una eccezione ai principi di
libera concorrenza, e dunque di rispetto, al
contempo, della pari condizione dei
potenziali interessati e dell’interesse
della Amministrazione alla convenienza
economica dei lavori. Sicché il passaggio
derogatorio da un metodo competitivo ad un
metodo monopolistico come la trattativa
privata, che per definizione è atto a
restringere potenzialmente la cura di detti
immanenti interessi, deve trovare e avere
una manifesta ragione legittimante. Così non
essendo nella specie avvenuto, le
deliberazioni con cui era stato disposto
l’affidamento a trattativa privata di alcuni
lavori pubblici comunali erano illegittimi e
giustamente sono stati oggetto
dell’impugnata autotutela (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 09.06.2008 n. 2803
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
LAVORI PUBBLICI: Marciapiede,
passante che inciampa, responsabilità del
Comune.
La
responsabilità per i danni provocati da cose
in custodia trova applicazione anche in
relazione ai beni demaniali.
Il difetto costruttivo del piano stradale,
consistente in un rilevante dislivello fra
le lastre di copertura, è da ritenere causa
strutturale, quindi fonte di responsabilità
da cose in custodia, ove abbia in concreto
creato inciampo e provocato la caduta di un
passante
(Corte di Cassazione, Sez. III civile,
sentenza 06.06.2008 n. 15042
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: F.
Albanese, Sulla localizzazione degli
impianti radioelettrici.
Il comune con un regolamento può prevedere
la localizzazione degli impianti
radioelettrici preferibilmente in aree di
proprietà comunale. Infatti, tale
disposizione appare di per sé ininfluente in
ordine all’obiettivo di assicurare la
corretta diffusione del servizio di
telefonia mobile (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 19.05.2008 n. 2287
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI SERVIZI: S.
Lazzini, Annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria del servizio di brokeraggio
assicurativo per le aziende sanitarie
dell’Area Vasta Sud-Est Toscana: qualora
venga richiesto che <ai fini della
capacità economico-finanziaria, le imprese
partecipanti presentassero una dichiarazione
concernente l’ammontare complessivo dei
premi intermediati nei rapporti con enti
pubblici ed aziende sanitarie nell’ultimo
triennio, per un importo complessivo non
inferiore ad euro 10.000.000,00; il
successivo punto III.2.3 richiedeva inoltre,
in relazione al requisito della capacità
tecnica, lo svolgimento nel triennio
2003–2005 di un’”attività similare” con
almeno tre fra enti pubblici ed aziende
sanitarie> va esclusa una
partecipante i cui contratti precedentemente
stipulati non avessero la richiesta durata
triennale, così come non sarebbero
integralmente imputabili al triennio in
questione i premi assicurativi indicati
dalla stessa come oggetto della propria
attività di intermediazione in favore di
soggetti istituzionali?
Si può affermare una violazione dei principi
di segretezza dell’offerta e di separazione
tra offerta tecnica ed economica, avendo
nell’offerta progettuale l’aggiudicataria
esposto dati e profili indicativi della
convenienza della propria offerta economica?
In quali circostanze può essere accolto un
ricorso avverso l’incongruenza ed
l’insufficienza dei giustificativi addotti
dalla controinteressata in sede di verifica
di anomalia dell’offerta e,
conseguentemente, della positiva valutazione
dell’offerta stessa effettuata dalla
stazione appaltante mediante rinvio a quanto
asserito dall’aggiudicataria provvisoria?
La potenziale equivocità della lex
specialis, nella parte in cui non precisava
se l’esecuzione delle polizze intermediate
nel triennio antecedente alla gara dovesse
necessariamente coprire l’intero periodo di
riferimento, va risolta in conformità al
principio generale della massima
partecipazione, e dunque nel senso di
ritenere sufficiente, ai fini
dell’ammissione, che nell’ambito del
triennio le concorrenti avessero stipulato
almeno tre contratti di consulenza, sia pure
di durata non triennale, per un ammontare
dei premi non inferiore ad euro 10.000,00;
con la precisazione che, maturandosi con la
conclusione del contratto il diritto
dell’assicuratore a percepire il premio,
quest’ultimo può essere computato per intero
nel periodo di riferimento, a prescindere
dalla durata eventualmente diversa del
periodo assicurato (relativamente al periodo
2003 – 2005, non opera, evidentemente, la
modifica apportata al primo comma dell’art.
1899 c.c. dall’art. 5 co. 4 D.L. 7/2007,
convertito in legge n. 40/2007, il cui
regime transitorio fa comunque salva la
durata almeno triennale dei contratti
stipulati, come nella specie, in epoca
anteriore all’entrata in vigore della legge
di conversione).
L’indicazione dei risparmi conseguibili
dalle amministrazioni in sede di stipula di
contratti di assicurazione, grazie al
“metodo innovativo” vantato dalla
controinteressata nell’offerta tecnica, non
equivale ad un’anticipazione del contenuto
dell’offerta economica, giacché quest’ultima
si riferisce ad una diversa entità,
costituita dall’ammontare della provvigione
richiesta dal broker, né è configurabile
alcuna corrispondenza necessitata fra
risparmio sui premi dei futuri contratti
assicurativi, prospettato nell’offerta
tecnica, e risparmio sulla provvigione: al
contrario, basti considerare che una
provvigione elevata potrebbe assorbire del
tutto il risparmio eventualmente conseguito
sui premi, il che dimostra come la
denunciata interferenza fra offerta tecnica
ed economica sia in realtà insussistente. Se
può ammettersi che la presenza di una sede
già operativa non comporti un aumento di
alcuni costi fissi occorrenti per il
mantenimento della struttura, lo stesso
certamente non vale per le sedi di nuova
apertura, delle quali non sono peraltro
chiarite le caratteristiche previste
(dimensioni della struttura, anche in
termini di numero di addetti), salvo
precisarsi che esse, in definitiva,
costituirebbero lo spostamento di altre sedi
in fase di chiusura: affermazione,
quest’ultima, parzialmente smentita, atteso
che la chiusura della sede di Terni risale
al giugno del 2004, di talché deve
escludersi che essa determini un’economia
aziendale riferibile all’appalto in
questione; viene così a mancare almeno una
parte dei risparmi, che avrebbero dovuto
fronteggiare i sicuri costi derivanti
dall’apertura delle nuove sedi. A questo, si
aggiunga che l’ATI aggiudicataria non ha
fornito alcuna indicazione oggettiva da cui
desumere la prevedibile entità del rapporto
fra spese per l’apertura delle nuove sedi e
benefici per la chiusura delle vecchie, il
che rende di per sé inattendibile l’assunto
circa la mancata incidenza di costi
significativi sul costituendo rapporto con
ESTAV. Alla luce delle considerazioni
svolte, viene ad essere sostanzialmente
inattendibile la valutazione operata
dall’aggiudicataria in ordine alla
possibilità di conseguire l’equilibrio
economico grazie ad una percentuale sulle
provvigioni assai contenuta (TAR Toscana,
Sez. II,
sentenza 14.05.2008 n. 1477
- link a www.diritto.it). |
APPALTI:
S. Lazzini, Qualora un capitolato
speciale sia del seguente tenore: «La
ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla
fornitura di sistemi completi, nuovi di
fabbrica e di ultima generazione (…) La
strumentazione offerta dovrà possedere le
seguenti caratteristiche: (…) nuova e di
ultima generazione», è possibile che
l’interpretazione da dare all’espressione
“ultima generazione”, possa venir assunta
quale tassativa causa di esclusione dalla
gara?
A norma dell’articolo 83, 4 comma del codice
dei contratti, vi è l’obbligo per la
Commissione di gara di specificare i criteri
motivazionali cui si atterrà per
l'attribuzione del punteggio per ciascun
parametro di valutazione» per poi procedere
alla valutazione comparativa delle offerte
«sulla base dei parametri di giudizio
previsti nella lettera d'invito e dei
criteri motivazionali specificati»?
Appare ragionevole interpretare il
capitolato nel senso che ciascuna delle
ditte concorrenti dovrà presentare i propri
prodotti nella loro ultima versione e che
pertanto sarà escluso, a prescindere da ogni
valutazione di merito, chi presenti le
rimanenze di magazzino. Non si può invece
intendere che sarà esclusa la ditta il cui
prodotto risulti, per un qualsivoglia
aspetto (eventualmente anche di importanza
secondaria o addirittura trascurabile) meno
aggiornato di quello di altre ditte. Fra
l’altro, se fosse vera quest’ultima
interpretazione, ciò comporterebbe che
potrebbe partecipare alla gara una ditta
sola, e cioè quella che abbia introdotto
l’ultima variante non ancora adottata dalle
concorrenti. Senza contare che non sempre e
non necessariamente l’adozione di una nuova
tecnologia rende obsoleti i prodotti basati
altre tecnologie. Ad esempio, nel campo
automobilistico, l’invenzione del motore
Diesel ad autocombustione (1893) non ha
certo reso obsoleto il motore a benzina,
ancorché quest’ultimo fosse stato messo a
punto qualche anno prima. I criteri
motivazionali di cui al comma 4, terzo
periodo (alla cui specificazione la
commissione è tenuta) sono altra cosa
rispetto alle indicazioni che secondo le
altre disposizioni dello stesso articolo
debbono essere contenute nel bando:
pertanto, il fatto che il bando abbia
puntualmente espresso tutte le indicazioni
che era suo compito formulare, non esonerava
la commissione dallo specificare i criteri
motivazionali (TAR Umbria,
sentenza 09.05.2008 n. 152
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PUBBLICO IMPIEGO: Licenziamento
in caso di svolgimento di altra attività
lavorativa durante la malattia.
Lo
svolgimento da parte del dipendente di una
attività lavorativa durante il periodo di
assenza per malattia può giustificare il
“licenziamento per violazione dei doveri di
correttezza e buona fede e degli specifici
obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui
l'attività esterna sia di per sé sufficiente
a far presumere l'inesistenza della
malattia, anche quando la medesima attività,
valutata “ex ante” in relazione alla natura
della patologia e delle mansioni svolte,
possa pregiudicare o ritardare la guarigione
e con essa il rientro del lavoratore in
servizio (Corte
di Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 24.04.2008 n. 10706
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Industrie insalubri.
Il provvedimento contingibile sindacale,
quando mira alla tutela della salute
pubblica, può essere adottato non solo per
porre rimedio a danni alla salute gia
verificatisi, ma anche e soprattutto per
evitare che tale danno si verifichi. La
circostanza che la situazione di pericolo
duri da tempo (e la risalenza dell’impianto
quale circostanza ostativa all’assunzione di
un provvedimento d’urgenza viene
rappresentata dalla parte) non rende
illegittimo l’esercizio di tale potere (TAR
Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 22.04.2008 n. 1001
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APPALTI: S.
Lazzini, Lo strumento dell’associazione
temporanea (o raggruppamento temporaneo) può
essere utilizzato anche da imprese che,
possedendo già individualmente tutti i
requisiti, non abbiano bisogno di associarsi
per essere qualificate?
Supposta l’ammissibilità di un’a.t.i.
composta da soggetti tutti in possesso dei
requisiti di qualificazione, siffatta
associazione deve presentarsi come tale già
in sede di qualificazione o possa essere
formata anche in seguito, sino al momento
della presentazione dell’offerta?
Il “codice dei contratti” (d.lgs. n.
163/2006 e s.m.) all’art. 37, comma 12,
dispone che «In caso di procedure
ristrette o negoziate… l'operatore economico
invitato individualmente… ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé o
quale mandatario di operatori riuniti»:
si ha, dunque, un elemento testuale che
conferma l’ammissibilità di un’a.t.i. della
quale almeno un soggetto, e cioè l’impresa
capogruppo, possiede requisiti sufficienti
per essere ammesso a titolo individuale.
L’art. 37, comma 12, del “codice”,
espressamente consente all’impresa già
qualificata di “cooptare”, quali mandanti,
altre imprese, per presentare un’offerta
congiunta: ma va ricordato anche il comma 9
dello stesso art. 37, a norma del quale
«è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e
dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta». Il
principio della immodificabilità si applica
dunque solo a partire dall’offerta (TAR
Umbria,
sentenza 22.04.2008 n. 125
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URBANISTICA: Su
questioni varie attinenti l'adozione del
P.R.G..
Come ha già affermato, in più circostanze,
la giurisprudenza amministrativa qui
condivisa, quando il provvedimento è
soggetto a forme plurime di pubblicità il
termine per la relativa impugnazione decorre
dalla scadenza dell’ultima formalità: in
particolare, il termine per l’impugnazione
del P.R.G. decorre dalla scadenza del
termine di pubblicazione dell’avviso di
deposito degli atti presso gli uffici
comunali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV –
12/11/2002 n. 6278; sentenza Sezione
01/12/2004 n. 1743). La stessa
giurisprudenza amministrativa ha affermato,
altresì, che l’onere della prova circa
l’avvenuta piena conoscenza dell’atto
impugnato incombe solo su chi eccepisce la
tardività del ricorso giurisdizionale,
mediante mezzi probatori univoci e chiari,
diretti ad accertare in modo sicuro ed
inconfutabile che il gravame è stato
proposto dopo la scadenza del termine
decadenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez.
IV – 11/02/1999 n. 134; sez. V – 14/10/1998
n. 1467).
Il Collegio condivide la posizione del
Consiglio di Stato (sez. IV – 21/05/2007 n.
2572; sez. IV – 28/07/2005 n. 401; sez. IV –
16/02/2005 n. 479), già recepita dalla
Sezione nella sentenza 20/12/2007 n. 1369,
secondo cui sono inammissibili per carenza
di interesse le censure concernenti la
disciplina urbanistica di aree estranee a
quelle di proprietà del ricorrente. Poiché
tuttavia le prescrizioni dello strumento
urbanistico vanno considerate scindibili ai
fini del loro eventuale annullamento in sede
giurisdizionale, rimane salva la possibilità
di proporre impugnativa allorquando la nuova
destinazione urbanistica –pur concernendo
un’area non appartenente al ricorrente–
incide direttamente sul godimento o sul
valore di mercato dell’immobile di cui egli
è titolare, o comunque su interessi propri e
specifici del medesimo.
In sede di elaborazione del P.R.G., la
valutazione da parte del Consiglio comunale
circa l’idoneità delle aree a soddisfare,
con riferimento alle possibili destinazioni,
specifici interessi urbanistici, costituisce
l'esercizio di un potere di scelta
discrezionale rispetto al quale non è
ipotizzabile –in relazione a zone contigue
od affini che siano assoggettate a regimi
diversi– un’identità di posizioni soggettive
ed oggettive che costituisce il presupposto
per poter configurare il vizio di eccesso di
potere per disparità di trattamento (cfr.
T.A.R. Piemonte, sez. I – 19/11/2003 n.
1602; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II –
24/7/2003 n. 3654).
Se il Comune ha dato conto dell’ampia e
diffusa informazione assicurata alla
cittadinanza sul progetto di revisione dello
strumento urbanistico, la Sezione ha già
affermato che l’inosservanza dell’onere di
pubblicità –che ha essenzialmente la
funzione di rendere edotti i cittadini della
volontà di modificare la pianificazione del
territorio consentendo loro di partecipare
al relativo procedimento– non può essere
fatta valere da colui che in concreto in
tale procedimento sia intervenuto ed abbia
avuto la possibilità di partecipare allo
svolgimento dello stesso (cfr. sentenza
Sezione 10/04/2006 n. 384).
Nella procedura di formazione del P.R.G. le
osservazioni presentate dagli interessati
non sono rimedi giuridici di tipo
impugnatorio, ma si sostanziano in un
apporto collaborativo discrezionalmente
valutabile dai competenti organi comunali.
Le determinazioni conclusive sulle
osservazioni dei privati attengono tuttavia
alla fase relativa al procedimento di
approvazione regionale e pertanto il Comune
è tenuto a formulare, nei confronti degli
apporti collaborativi, un parere favorevole
o contrario che ovviamente non vincola
l’organo regionale cui è normativamente
affidato il compito di approvare lo
strumento urbanistico generale. Il Comune,
quindi, ha in ogni caso l’obbligo di
demandare all’autorità regionale il compito
di assumere le definitive determinazioni
sulle osservazioni, atteso che
l’amministrazione regionale può apportare
d’ufficio modifiche al piano che siano
conseguenti alle osservazioni presentate
sulle quali il Comune abbia espresso parere
favorevole, o può decidere di approvare il
progetto di piano così come originariamente
adottato dal Comune. Entro la linearità di
tale sequenza procedimentale, si innestano
la disposizione di cui all’art. 27, comma 1
della L.r. 15/04/1975 n. 51 in allora
vigente, secondo cui non è necessaria la
ripubblicazione del P.R.G. modificato in
accoglimento delle osservazioni presentate a
norma dell'art. 9 della L. 17/08/1942 n.
1150, e la disposizione di cui all’art. 10
di quest’ultima legge, secondo cui con il
provvedimento di approvazione possono essere
apportate al piano le modifiche che non
comportino sostanziali innovazioni, tali
cioè da mutare le caratteristiche essenziali
ed i criteri di impostazione del piano
stesso. Dalle norme citate la
giurisprudenza, condivisa dalla Sezione
(cfr. sentenza 22/06/2006 n. 768), ha
ricavato il corollario che, di regola, le
modifiche apportate al piano regolatore in
accoglimento delle osservazioni dei privati
–a condizione che siano coerenti con i
criteri tecnico-discrezionali posti a
fondamento dello stesso strumento
urbanistico– non comportano l’obbligo di una
seconda pubblicazione, salvo casi
particolari: questi sono ravvisabili quando
le variazioni introdotte siano di entità
tale da configurare una nuova adozione dello
strumento in itinere e si tratti di
modificazioni che producono una profonda
alterazione qualitativa o quantitativa
dell’insieme del piano adottato e dei suoi
criteri ispiratori (cfr. ex pluribus
Consiglio di Stato, sez. IV – 20/02/1998 n.
301), ovvero quando l’osservazione accolta
sia stata presentata da soggetti diversi dai
proprietari dell’area sulla cui disciplina
urbanistica la modifica ha inciso al fine di
consentire loro di presentare memorie e
osservazioni di merito (cfr. Tar Veneto,
sez. I – 22/12/1994 n. 1133).
I Comuni godono di un ampio potere
discrezionale in materia urbanistica, con la
duplice conseguenza che da un lato
l’adozione di un atto di programmazione
territoriale avente rilevanza generale non
esige una specifica motivazione delle
singole determinazioni assunte, in quanto le
stesse trovano giustificazione nei criteri
generali di impostazione del P.R.G., mentre
d’altro canto non è consentito al giudice
amministrativo, in sede di controllo di
legittimità, di entrare nel merito delle
scelte pianificatorie, salvo che siano
inficiate da errori di fatto o da vizi di
illogicità e contraddittorietà (cfr. ex
plurimis Consiglio di Stato sez. IV –
05/08/2005 n. 4166; sentenze Sezione
24/03/2006 n. 348; 23/03/2005 n. 188;
18/07/2006 n. 888). Un’apposita motivazione
è al riguardo necessaria solo quando le
classificazioni preesistenti siano assistite
da specifiche aspettative, in capo ai
rispettivi titolari, fondate su atti di
contenuto concreto, come quelle che traggono
origine da un piano di lottizzazione
approvato oppure da un giudicato di
annullamento di un diniego di concessione
edilizia.
A seguito della L. 241/1990, è nato un nuovo
sistema di gestione dell’interesse pubblico
secondo modelli concordati: il procedimento
amministrativo contempla oggi al suo interno
intese, parziali o definitive, sull’assetto
degli interessi in gioco, ove i singoli e
l’ente pubblico assumono reciproci impegni
di natura negoziale. Con la previsione dei
moduli pattizi, si ammette cioè che una
prerogativa tipica dell’Ente pubblico –qual’è
la discrezionalità amministrativa– possa
essere “contrattata”, ossia divenga oggetto
di negoziazione con i soggetti privati nella
ricerca di un ampio consenso sulle scelte,
ed in particolare sul contenuto, le
modalità, ed i tempi di esercizio di esse.
Se tale innovazione potrebbe a prima vista
apparire dirompente, si deve rilevare che la
funzione amministrativa mantiene il proprio
connotato principale e continua ad
esprimersi nella cura concreta degli
interessi pubblici: il fatto che
l’amministrazione possa utilizzare lo
strumento consensuale in luogo del
tradizionale provvedimento significa che,
ferma restando l’essenzialità della finalità
generale perseguita, possono variare i mezzi
impiegati per raggiungerla (Consiglio di
Stato, sez. VI – 15/05/2002 n. 2636). In
definitiva, l’assetto dei rapporti di
diritto pubblico può ancora costituire
l’oggetto di un provvedimento imperativo
unilaterale, ma può anche sfociare in un
contratto pubblicistico che si inserisce in
un procedimento amministrativo come
risultato di un sub-procedimento di natura
negoziale: l'atto autoritativo non è più
dunque il solo strumento di realizzazione
degli interessi pubblici in quanto, se è
essenziale il fine pubblico, divengono
fungibili gli strumenti attraverso cui
perseguirlo. Peraltro, con l’ultima riforma
della L. 241/1990, all’art. 11 comma 1 è
stato eliminato il vincolo dell’espressa
previsione di legge per l’impiego degli
accordi sostitutivi, che divengono così
strumento di applicazione generale. Si
realizza cioè il passaggio ad un sistema di
“atipicità” degli accordi amministrativi con
la sostanziale equipollenza fra strumento
provvedimentale e strumento consensuale.
L’accordo sostitutivo diventa quindi
utilizzabile dal soggetto pubblico per
perseguire gli scopi istituzionali in
qualsiasi tipo di attività di natura
discrezionale. Se dunque l’attività di
pianificazione urbanistica è ad alto
contenuto di discrezionalità, non vi è
alcuna ragione per escludere che
l’amministrazione possa concludere intese
per il miglior equilibrio tra gli interessi
pubblici e le contrapposte aspirazioni dei
singoli titolari di situazioni giuridiche,
né a ciò osta la previsione dell’art. 13
sull’intangibilità dell’attività di
programmazione per mezzo degli accordi: la
disposizione afferma la piena autonomia
delle amministrazioni pubbliche nelle scelte
di prima attuazione degli indirizzi politici
degli organi di vertice, e tuttavia non è
affatto precluso alle medesime di
raggiungere intese e perfezionare accordi da
recepire in sede di programmazione, senza
perciò pregiudicare il perseguimento
dell’interesse pubblico. Nella specie,
peraltro, la conclusione della transazione è
stata anticipata a livello di P.R.G. con il
rituale accoglimento di un’osservazione che
ha reso edificabile una parte dell’area
oggetto di controversia.
Nel caso in cui la valutazione scientifica
non consenta di escludere con certezza il
verificarsi di un rischio, la scelta di
ricorrere al principio di precauzione
dipende generalmente dal livello di
protezione scelto dall'autorità competente
nell'esercizio del suo potere discrezionale:
tale decisione deve in ogni caso essere
conforme al principio della preminenza della
tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente sugli interessi economici,
nonché ai principi di proporzionalità e di
non discriminazione (cfr. Corte giustizia CE
– 05/02/2004 n. 24; T.A.R. Puglia Lecce,
sez. I – 23/01/2003 n. 260). Come il
Collegio ha già avuto modo di osservare, se
occorre correlare gli interventi connessi
alle misure protettive con il pericolo
temuto, la fissazione di un grado di rischio
“tollerabile” per la società costituisce una
decisione che implica un’elevata
responsabilità sul piano politico, alla
quale si può far fronte soltanto se –prima
di essa– l’incertezza sia stata ridotta al
minimo grazie all'impiego delle migliori
risorse scientifiche disponibili: dopo un
approfondimento completo ed esauriente si
deve stabilire il grado di rischio di volta
in volta tollerabile, rientrante nell'ambito
di potere discrezionale rimesso alle
autorità competenti (sentenza Sezione
11/04/2005 n. 304) (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 16.04.2008 n. 380
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Sull'autocertificazione
risultata non veritiera in altra gara ai
sensi del T.U. 445 del 2000.
L'amministrazione appaltante ha il
potere–dovere di disattendere
l'autocertificazione che è risultata non
veritiera in altra gara?
L'autocertificazione non ha una funzione
certificatoria, ma di allegazione di
affermazioni circa fatti o stati di cui si
sia domandata la dimostrazione. In altre
parole, l'autocertificazione non costituisce
certezze pubbliche, ma, in un'ottica di
semplificazione, attenua l'onere
dimostrativo del privato.
La stazione appaltante può sempre verificare
la veridicità dell'autocertificazione
prodotta in gara e la conoscenza della sua
non veridicità acquisita in una gara rileva
anche rispetto ad altra gara.
Nel caso sottoposto al vaglio del Consiglio
di Stato, l'amministrazione, una volta
acquisita la conoscenza della non veridicità
dell'autocertificazione con cui un'impresa
aveva dichiarato in una gara di possedere il
requisito della regolarità contributiva,
aveva il dovere di procedere alla
rilevazione dell'assenza del suddetto
requisito, anche in una diversa gara,
superando in tal modo il contenuto
dell'autocertificazione dalla stessa
prodotta (Consiglio di Stato, Sez, V,
sentenza 14.04.2008 n. 1608
- link a www.giurdanella.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Inquinamento
acustico, aree adiacenti alla linea
ferroviaria, limiti alle immissioni.
In tema di limiti di immissione entro le
fasce di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie, occorre considerare le
caratteristiche specifiche di utilizzo della
linea e quelle insediative delle aree ad
essa più prossime al fine di una corretta
classificazione delle aree adiacenti la
linea ferroviaria
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 25.03.2008 n. 340
- link a www.altalex.com). |
APPALTI SERVIZI: Una
nuova scelta gestionale del servizio idrico,
quale quella attualmente prevista dall’art.
148, c. 5, del d.lgs. n. 152/2006, può
essere effettuata solo dal momento in cui
cessano gli effetti dell’affidamento in
atto.
Nel caso in cui un comune al di sotto dei
1.000 abitanti incluso nel territorio di una
comunità montana, abbia effettuato la scelta
circa il modello di gestione del servizio
idrico, in linea di principio non può
sottrarsi con un contrarius actus se non
ricorrano i casi di revoca o recesso
espressamente previsti dal contratto di
affidamento del servizio o dalla legge. Una
nuova scelta gestionale, quale quella
attualmente prevista dall’art. 148, c. 5,
del d.lgs. n. 152/2006, recante norme in
materia ambientale, potrà essere effettuata,
pertanto, solo dal momento in cui cesseranno
gli effetti dell’affidamento in atto.
Il citato art. 148, c. 5, del d.lgs. n.
152/2006, delinea nei confronti dei comuni
al di sotto dei 1.000 abitanti inclusi nei
territori delle Comunità Montane una
peculiare possibilità di scelta che ha per
oggetto le modalità di gestione del servizio
idrico. La norma, per la richiamata
categoria di enti locali, configura una
forma alternativa di gestione del servizio
idrico, rispetto alla gestione accentrata
presso l’autorità d’ambito, confermando in
capo a quest’ultima, nei confronti dei
comuni che si sottraggano alla gestione
unica, le (sole) funzioni di regolazione e
di controllo attraverso le quali si attua
l’esigenza di unitarietà dell’erogazione del
servizio in questione (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 11.03.2008 n. 396
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