G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L.
(e anteprima) |
ENTI LOCALI: Lombardia,
4° suppl. straord. al n. 21 del 24.05.2008, "Statuto di autonomia
della Lombardia"
(deliberazione
legislativa statutaria approvato dal C.R. in 1^ lettura il 13.03.2008 ed
in 2^ lettura il 14.05.2008
- link a www.infopoint.it). |
ENTI LOCALI: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 21 del 20.05.2008, "Adozione del
Manuale concernente «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi
normativi», come modificato dal gruppo di lavoro promosso dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel
luglio 2006"
(deliberazione
Ufficio di Presidenza del C.R. 22.04.2008 n. 97
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 17 del 23.04.2007, "Prime indicazioni
operative di carattere sanitario per l'applicazione della l.r. n. 8 del
2 aprile 2007 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e
socio-sanitarie" (circolare
regionale 06.04.2007 n. 11
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 17 del 23.04.2007, "Semplificazione
delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo
provvedimento di attuazione della l.r. n. 1/2007, art. 5" (deliberazione
G.R. 03.04.2007 n. 4502
- link a www.infopoint.it). |
NEWS |
ENTI LOCALI: Lombardia,
Comunità montane da 30 a 23 con un risparmio di 4,3 milioni
- Tagli al numero dei rappresentanti e al gettone di presenza. 530 i
Comuni interessati
(link a www.regione.lombardia.it). |
URBANISTICA: Procedimenti
di Valutazione Ambientale Strategica. Coinvolgimento Soprintendenze di
settore
(Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia,
nota 18.03.2008 n. 3787 di
prot.). |
DIPARTIMENTO
FUNZIONE PUBBLICA |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia" sulla disciplina
del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative nelle
pubbliche amministrazioni (parere
UPPA 30.04.2008 n. 32/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Sanremo sull'interpretazione dell'articolo 3, comma
55, della Legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) - incarichi per
collaborazioni - programmazione affidamenti ad esterni (parere
UPPA 15.04.2008 n. 31/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Marano di Napoli in merito alla proroga dei
contratti a tempo determinato (parere
UPPA 14.04.2008 n. 30/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere alla Provincia di Bologna in merito all’interpretazione dell’art.
3, comma 79 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Forme di lavoro
flessibile - Comandi (parere
UPPA 08.04.2008 n. 29/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione in materia di applicabilità dell’art. 7, comma 6, del d. lgs.
165 del 2001, così come modificato dall’art. 3, comma 76, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (parere
UPPA 08.04.2008 n. 28/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla stabilizzazione (parere
UPPA 03.04.2008 n. 25/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
in merito all'incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione (parere
UPPA 31.03.2008 n. 24/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere su interpretazione dell'articolo 3, comma 59, Legge 24.12.2007,
n. 244 (Finanziaria per il 2008) - Contratti di assicurazione per la
copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dei compiti
istituzionali. Questito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (parere
UPPA 25.03.2008 n. 23/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Regime assunzionale per gli enti commissariati ex artt. 141 e 143 del
D.lgs n. 267/2000. Parere al Comune di San Gennaro Vesuviano (parere
UPPA 18.03.2008 n. 22/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Congedo per assistenza al figlio disabile ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, D.lgs 26.03.2001, n. 151. Riflessi su conteggio ferie e
tredicesima mensilità - Parere all'Ufficio del Difensore civico della
Regione Friuli Venezia Giulia - Congedo parentale - Indennità -
Anzianità di servizio (parere
UPPA 18.03.2008 n. 21/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Stabilizzazione del personale da assumere a tempo determinato ex DPCM 16
novembre 2007. Dimissioni del personale a tempo determinato - Parere
all'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (parere
UPPA 06.03.2008 n. 20/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Criteri di computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della
Legge 12.03.1999, n. 68. - Parere al Comune di Ravanusa (Ag) (parere
UPPA 29.02.2008 n. 19/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Quesito in materia di stabilizzazione. - Parere al Comune di Anguillara
Sabazia (Rm) (parere
UPPA 26.02.2008 n. 18/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Applicabilità dell'articolo 36 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165. - Parere
all'Azienda Ospedaliera "Papardo" (Me) (parere
UPPA 25.02.2008 n. 17/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Stabilizzazione personale ai sensi del comma 566 della Legge 27.12.2006,
n. 296 e interpretazione dell'articolo 2, comma 375, della Legge
24.12.2007, n. 244 - Parere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche (parere
UPPA 21.02.2008 n. 16/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Interpretazione dell'articolo 36 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, alla
luce delle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 79, della legge
24.12.2007, n. 244, in materia di contratti di somministrazione di
lavoro determinato e contratti di formazione e lavoro - Parere al Comune
di Monterotondo (Rm) - ATTENZIONE: Si precisa che l'orientamento
espresso in questo parere, essendo intervenuto l'ordine del giorno del
Senato in data 27 febbraio 2008, va rivisto alla luce dei chiarimenti
espressi con la Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella P.A., n. 3 del 19.03.2008
(parere
UPPA 18.02.2008 n. 14/2008
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
APPALTI SERVIZI:
M. Nico,
Affidamenti in house: il "controllo analogo" è un requisito da
accertarsi in concreto
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: S.
Deliperi,
L’autorizzazione paesaggistica ha efficacia quinquennale e non è
censurabile il silenzio della pubblica amministrazione quando non è
obbligata a provvedere
(link a www.lexambiente.it). |
APPALTI: L.
Bellagamba,
La parziale incompatibilità con il diritto comunitario del criterio
dell’esclusione automatica, per importi d’affidamento inferiori alla
soglia - I parte (Che cosa ha detto la Corte)
(link a www.linobellagamba.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: R.
Nobile,
Il
sistema di valutazione permanente: uno strumento a disposizione degli
organi di governo e dell’organizzazione
(link a www.lexitalia.it). |
ESPROPRIAZIONE: F.
Dani,
"La
tassa sul danno subito": ovvero il prelievo fiscale sull'indennità di
occupazione usurpativa
(link a www.lexitalia.it). |
AUTORITA'
CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
Preliminarmente all’analisi del quadro normativo di riferimento, occorre
fare una breve disamina dell’attuale natura della società in questione.
L’ASM Rieti SpA (Azienda Servizi Municipali) è una società per azioni,
il cui capitale misto pubblico-privato è attualmente ripartito tra il
Comune di Rieti (62%) e privati (38%). Prima della trasformazione in SpA,
l’ASM Rieti era un’azienda speciale del Comune di Rieti. La modifica
della natura giuridica della società ha comportato la conservazione di
tutti i diritti e di tutti gli obblighi della precedente azienda
speciale nonché il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, già in
essere o in via di formazione, della medesima azienda.
Nel corso degli anni, l’ASM Rieti SpA è diventata un articolato sistema
multiservizi, attivo principalmente sul mercato nei tre settori della
mobilità, dell’igiene ambientale e delle farmacie, che effettua le
proprie attività a favore non solo del Comune capoluogo, ma anche di
altri Comuni del Comprensorio Sabino.
Venendo ora all’oggetto specifico dell’istanza di parere presentata dal
Comune di Posta, circa l’ammissibilità dell’ASM Rieti SpA alla gara in
questione in presenza del divieto posto dall’art. 13, comma 1, del
decreto Bersani, si rileva quanto segue.
La citata disposizione stabilisce che le società a capitale interamente
pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali – ad eccezione di quelle costituite per lo
svolgimento di servizi pubblici locali – non possono svolgere attività a
favore di soggetti pubblici o privati diversi dall’ente o dagli enti
azionisti, nel caso sia di affidamenti diretti, sia di affidamenti a
seguito di procedure di gara.
Dall’ambito di applicabilità di tale divieto esulano espressamente i
servizi pubblici locali, al cui ambito è senz’altro ascrivibile il
servizio di raccolta differenziata e trasporto RR.SS.UU. e assimilati.
Pertanto, l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito con legge
n. 248/2006, non appare affatto pertinente alla fattispecie in esame,
che verte invece proprio sull’affidamento di un servizio pubblico locale
in materia di igiene urbana.
Il Comune di Rieti, a suo tempo, aveva appositamente costituito
un’azienda speciale per l’assunzione e la gestione del servizio pubblico
relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani. La successiva
trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali, ai sensi
dell’art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali),
costituisce pertanto scelta organizzativa riguardante necessariamente
pubblici servizi locali.
La vicenda attiene piuttosto alla partecipazione delle società miste
comunali alle gare d’appalto di servizi pubblici indette da soggetti
diversi dagli enti pubblici che le hanno costituite ed hanno versato il
capitale sociale.
Il carattere di strumentalità delle società miste (pur essendo
improntato a maggiore flessibilità rispetto alle aziende speciali) è
desumibile da una serie di prerogative che caratterizzano tutta
l’organizzazione e la compagine societaria a favore dell’ente locale di
origine. Seppure tali società siano legittimate in via di principio a
svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio del Comune
dal quale sono state costituite - in quanto munite di capacità giuridica
e di agire generale - sono pur sempre tenute, per il vincolo genetico
funzionale che le lega all’ente di origine, a tutelare in via primaria
l’interesse dell’Amministrazione di riferimento e perseguire finalità di
promozione dello sviluppo della comunità locale di emanazione (Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 197/2007; TAR
Sardegna, n. 1209/2007).
La giurisprudenza prevalente esclude l’esistenza di un assoluto divieto
per le società miste di partecipare a gare pubbliche bandite da soggetti
diversi da quelli cui esse fanno riferimento (Consiglio di Stato, n.
725/2004; n. 2467/2003; n. 3448/2002; n. 4586/2001). Tuttavia, pur
essendo pacifica l’insussistenza di un tale divieto assoluto, l’attività
extraterritoriale svolta dalle società miste non è del tutto libera ma
–in funzione del vincolo teleologico connesso al soddisfacimento dei
bisogni della collettività locale di riferimento– è subordinata alla
dimostrazione che attraverso tale attività venga soddisfatta una
specifica esigenza della medesima collettività (che non si traduca in un
mero ritorno economico) e soprattutto sia esclusa una incompatibilità
con gli interessi di tale collettività, determinata da una possibile
distrazione di risorse e mezzi in grado di arrecare un pregiudizio allo
svolgimento del servizio pubblico locale affidato dal Comune di origine
(Consiglio di Stato, n. 2756/2005; n. 5204/2005; n. 5196/2005).
La verifica di compatibilità dell’attività oggetto della gara con le
esigenze e gli interessi dell’ente pubblico di riferimento non può
evidentemente essere attribuita allo stesso soggetto che intende
partecipare alla gara, ma diviene un presupposto soggettivo di
ammissibilità alla gara stessa, la cui valutazione è riservata alla
commissione giudicatrice deputata a valutare l’esistenza dei requisiti
per la partecipazione alla procedura.
Un’ulteriore ed ultima considerazione va fatta in merito alla
possibilità di partecipazione a gara da parte una società, come l’ASM
Rieti SpA, già affidataria diretta di un servizio pubblico locale.
L’art. 113, comma 5, del Testo Unico Enti Locali stabilisce che
l’erogazione dei servizi pubblici locali debba avvenire in regime di
concorrenza previo conferimento della titolarità delle gestioni
esclusivamente a società di capitali individuate mediante l’espletamento
di gare con procedura di evidenza pubblica.
Il successivo comma 6 dispone, inoltre, che “non sono ammesse a
partecipare alle gare le società che, in Italia o all’estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei
relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o
collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o
collegate con queste ultime”.
L’applicabilità del suddetto divieto è stata differita al 1° gennaio
2007 dal comma 15-quater dell’art. 113 TUEL, aggiunto dall’art. 4, comma
234, della legge n. 350/2003, facendo comunque salva, anche dopo la
scadenza di tale termine, la possibilità per gli affidatari diretti di
prendere parte alle prime gare indette dopo il periodo transitorio ed
aventi ad oggetto gli stessi servizi forniti dalle società partecipanti
alla gara stessa.
Dopo la scadenza del periodo transitorio, le società che ancora
gestiscono servizi pubblici in affidamento diretto non possono essere
ammesse alle gare indette per l’aggiudicazione di servizi diversi dal
settore e dal territorio in cui le stesse operano, La disposizione ha il
chiaro scopo di consentire alle imprese affidatarie dirette che si erano
date una struttura per porsi anche in concorrenza sul libero mercato di
non dissipare i notevoli investimenti cui avevano dato luogo (TAR Lazio,
n. 6698/2007).
Deve pertanto ritenersi che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una
società affidataria diretta del servizio di igiene urbana da parte di un
Comune non possa, ai sensi del combinato disposto dei richiamati commi 6
e 15-quater dell’art. 113 TUEL, risultare aggiudicataria di eventuali
gare indette da altro Comune per l’affidamento del relativo servizio di
igiene urbana, in quanto, pur trattandosi dei medesimi servizi, è
diverso il contesto territoriale di riferimento.
Nella fattispecie in esame, non vale a scongiurare l’ipotesi di
affidamento diretto la circostanza che l’ASM Rieti SpA abbia scelto i
propri soci privati mediante procedura di evidenza pubblica, poiché in
relazione a tale società multiservizi, avente un oggetto plurimo e
variegato di offerte sul mercato, la scelta con gara del socio
effettuata in via generica “a monte” della costituzione della società
non può ritenersi sostanzialmente equiparabile alla gara per il
successivo affidamento del singolo servizio pubblico (da ultimo,
Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 1/2008).
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che l’ammissibilità alla gara in oggetto dell’ASM
Rieti SpA deve essere valutata in concreto dalla commissione
giudicatrice non in relazione al divieto posto dall’art. 13, comma 1,
del decreto Bersani, bensì sulla base di un giudizio di compatibilità
tra l’impegno connesso con l’eventuale affidamento del nuovo servizio e
il vincolo funzionale nei confronti del Comune di Rieti, nel rispetto
comunque di quanto disposto dall’art. 113, commi 6 e 15-quater, del TUEL,
ove l’ASM Rieti SpA sia attualmente affidataria diretta del medesimo
servizio pubblico oggetto della procedura di gara bandita dalla stazione
appaltante (parere
20.03.2008 n. 91
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Questione analoga alla presente è già stata posta dinanzi alla Corte di
Giustizia (Sezione II, Sentenza C-331/04 del 24/11/2005), la quale si è
pronunciata individuando compiutamente, nel prisma dell’articolo 83,
comma 4 del d.lgs. n. 163/2006, i limiti dei poteri di cui dispone la
Commissione aggiudicatrice.
In tale sede, il supremo Consesso ha infatti stabilito: “che il
diritto comunitario non osta a che una Commissione aggiudicatrice
attribuisca un peso relativo ai sub elementi di un criterio di
aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione
tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio
dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del
capitolato d’oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:
- non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel
capitolato d’oneri o nel bando di gara;
- non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della
preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta
preparazione;
- non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un
effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti”.
Lo stesso organo di giustizia ha, poi, ricordato che i criteri di
aggiudicazione definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono
essere collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla
detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, devono
essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di
gara e devono rispettare, in particolare, i principi fondamentali di
parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Gli
elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per
identificare l’offerta devono, quindi, essere resi noti ai potenziali
concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte.
Il Consiglio di Stato (Sezione VI, 14.09.2006, n. 5323), recependo
l’indirizzo comunitario, è intervenuto sulla questione di merito,
asserendo che è illegittimo l'operato della commissione di gara che
gradui le sottovoci previste dal disciplinare di gara, attribuendo, a
suo insindacabile giudizio i punti previsti dal bando fra dette
sottovoci, che, pur specificate dal disciplinare, per essere relative
all’organizzazione ed alle strutture logistiche e di supporto da
utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto, ovviamente
sono direttamente attinenti le caratteristiche aziendali dei
partecipanti alla gara.
In sostanza, si è rilevato che il peso delle predette sottovoci deve
essere noto ai potenziali concorrenti già al momento della produzione
delle loro offerte, al fine di evitare il pericolo che la Commissione
possa orientare a proprio piacimento ed a posteriori l’attribuzione di
tale determinante punteggio e, quindi, l’esito stesso della gara, dopo
averne conosciuto gli effettivi concorrenti.
Alla luce di quanto su osservato, si rileva nel caso di specie il
mancato rispetto dei principi sopra enucleati. In particolare, risulta
evidente il ricorrere della seconda ipotesi contenuta nella richiamata
sentenza della Corte di Giustizia, in ordine alla presenza di “elementi
che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte,
avrebbero potuto influenzare la detta preparazione”.
Infatti, come rilevava la società istante, la conoscenza dei sub criteri
di valutazione introdotti dalla Commissione aggiudicatrice avrebbe
senz’altro consentito alla stessa di procedere ad una differente scelta,
organizzazione ed articolazione dei servizi/progetti da presentare come
particolarmente significativi delle proprie capacità.
In tutta evidenza, la preliminare cognizione dei sub criteri di cui
trattasi avrebbe consentito agli operatori economici di valutare i pesi
da attribuire ad ogni singola classe/categoria dei servizi richiesti,
permettendo agli stessi di comporre convenientemente i documenti da
allegare e, quindi, formulare le offerte nel modo più adeguato.
Al momento della presentazione dei curriculum professionali e del
relativo materiale grafico e fotografico (da presentare unitamente
all’offerta, come richiesto per il quarto elemento di valutazione
previsto nel bando), i concorrenti non erano, invece, a conoscenza degli
ulteriori e diversi elementi valutativi che sarebbero stati introdotti
dalla Commissione giudicatrice.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che la Commissione giudicatrice non può
introdurre ulteriori e diversi elementi valutativi delle offerte
presentate, quali sub criteri, sub pesi o sub punteggi di valutazione,
laddove gli stessi non siano già espressamente previsti nel bando di
gara (parere
20.03.2008 n. 90
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
In merito all’istanza in oggetto, va precisato che il potere
dell’Amministrazione, nello specifico della città di Budrio, di cui
all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di invito ai concorrenti alla
regolarizzazione documentale, può essere attivato solo nelle ipotesi di
dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto,
ma che siano stati pur sempre presentati, e non anche laddove si sia in
presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta.
Infatti, nel caso di specie, risulterebbe violata la prescrizione che
impone ai concorrenti di inserire, ai sensi dell’art. 11 del
disciplinare di gara, nel plico “DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE” gli
allegati al capitolato tecnico debitamente sottoscritti per
accettazione.
La stazione appaltata ha così rilevato correttamente che l’impresa Sirio
S.r.l. non aveva inserito nel suddetto plico gli allegati al capitolato
tecnico debitamente sottoscritti per l’accettazione, ed ha provveduto
all’esclusione, così come espressamente previsto sia dall’art. 14 “Cause
di esclusione”, sia dall’allegato B “Istanza di partecipazione alla gara
e dichiarazione unica” del disciplinare di gara.
Pertanto la richiesta di regolarizzazione documentale, ove applicata, si
risolverebbe in una palese violazione della par condicio nei confronti
di quelle imprese concorrenti, che abbiano, invece, puntualmente
rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara.
Inoltre, è possibile per l’amministrazione richiedere la
regolarizzazione o l’integrazione della documentazione dei requisiti, in
caso di equivocità della clausola del bando. Quindi, in presenza di una
prescrizione chiara, come nel caso di specie, un eventuale invito da
parte della stazione appaltante alla regolarizzazione dei documenti,
costituisce violazione del predetto principio.
Tanto meno, in mancanza di un requisito prescritto a pena di esclusione,
può farsi luogo alla disciplina di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.
163/2006, giacché il potere di cui all’articolo citato può essere
attivato solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati
non chiari o di dubbio contenuto e non anche laddove si sia in presenza
di documentazione palesemente incompleta.
Oltre al difetto di forma, che è stato già di per sé considerato
sufficiente a giustificare l’esclusione (si veda la deliberazione n. 53
del 22/02/2007 di questa Autorità), si aggiungerebbe anche, la mancanza
dell’allegato in questione che ha reso di fatto impossibile alla
Commissione verificare l’accettazione delle specifiche tecniche nella
loro interezza.
Tale verifica doveva, infatti, essere eseguita necessariamente nella
fase iniziale, discriminatoria ai fini dell’ammissione dei concorrenti,
non rilevando che l’allegato sia stato inserito in una delle altre
buste.
A tal proposito non rileva l’obiezione sollevata dall’impresa Sirio
S.r.l. dove si sottolinea che gli allegati al capitolato tecnico
debitamente sottoscritti per accettazione siano stati regolarmente
inseriti nelle rispettive buste “Offerta quantitativa” e “Offerta
economica”, sanando in questo modo la carenza documentale, e ciò in
quanto la lex specialis del bando di gara prevedeva espressamente che i
documenti dovessero essere inseriti nella busta “Documenti per
l’Ammissione” a pena di esclusione.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene nei limiti di
cui in motivazione, che l’esclusione dalla partecipazione alla gara
della SIRIO S.r.l., è conforme alla normativa vigente di settore (parere
20.03.2008 n. 89
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/1999 le imprese che
partecipano agli appalti pubblici sono tenute a presentare, pena
l’esclusione dalla gara, una dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della
medesima legge.
A seguito della semplificazione in materia di documentazione
amministrativa, operata dalla legge n. 3/2003, le disposizioni in
materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 445/2000, in
particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà, trovano applicazione anche
nelle procedure di gara.
Con circolare n. 10/2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha chiarito che per effetto della suddetta legge n. 3/2003, è
venuta meno la prescrizione di cui all’articolo 17 della legge n.
68/1999, in base al quale le imprese che partecipano alle procedure di
aggiudicazione di contratti pubblici sono tenute a certificare
l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione.
È pertanto, necessario e sufficiente presentare una dichiarazione nella
quale si attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione.
Ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000 la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà concerne stati, qualità personali o
fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. A tal fine non
rileva il fatto che l’interessato sia o meno in possesso di un documento
che certifichi quanto deve essere dichiarato.
Nel caso in esame, la stazione appaltante ha richiesto che il legale
rappresentante dichiari la persistenza ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di cui alla legge n. 68/1999 della situazione certificata
dall’originaria attestazione rilasciata dagli uffici competenti: la
dichiarazione non può che essere in detti termini, in quanto
l’assolvimento agli obblighi di cui alla citata legge non può essere
dichiarato in astratto dall’impresa, ma in relazione all’effettivo
adempimento, da parte dell’impresa stessa, agli obblighi di cui alla
predetta legge.
Sarà compito dell’Amministrazione effettuare i necessari accertamenti
presso le sedi competenti, al fine di verificare la veridicità di quanto
dichiarato in sede di partecipazione alla gara.
Si deve inoltre rilevare che nel caso in esame non sembrano ricorrere le
condizioni per effettuare la regolarizzazione successiva della
dichiarazione di che trattasi, attesa l’esigenza del rispetto della par
condicio dei concorrenti, tenuto conto della chiarezza della
formulazione della clausola, e giusto l’orientamento della
giurisprudenza amministrativa che ritiene la norma in questione avente
un contenuto di ordine pubblico, la cui inosservanza non può mai
ritenersi sanabile alla stregua di una mera irregolarità formale.
Pertanto, l’incompletezza della dichiarazione resa dal concorrente
istante è causa di esclusione dalla gara.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene conforme, nei
limiti di cui in motivazione, l’esclusione dell’impresa Eurofondazioni
Italia s.r.l., per non aver adempiuto a quanto prescritto dal punto 3,
lettera t), del disciplinare di gara (parere
20.03.2008 n. 88
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
In relazione all’esclusione dell’impresa istante si deve rilevare che la
disciplina di gara, pur prevedendo, a pena di esclusione, la
presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 4.1.1 lettere B) e C),
non dispone, in caso di avvalimento, adempimenti specifici per le
imprese ausiliarie, sempre in riferimento alle citate lettere B) e C).
L’istituto dell’avvalimento è infatti esclusivamente disciplinato al
punto 2.3 del disciplinare di gara, che richiama quanto prescritto
all’articolo 49 del d. Lgs. n. 163/2006.
Nel caso in cui, come risulta dalla documentazione in atti, l’impresa
ausiliaria abbia presentato le dichiarazioni e la documentazione
richiamata dall’articolo 49, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, si
ritiene debba essere favorita una soluzione volta a garantire il
rispetto del principio del favor partecipationis e della par condicio.
Infatti, il principio secondo il quale la vincolatività delle
prescrizioni del bando comporta che nel caso in cui le prescrizioni del
bando prevedono espressamente, con formulazione chiara e non equivoca,
l’esclusione dalla procedura a sanzione della loro inosservanza, anche
soltanto formale, l’Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa
alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, senza che
residui alcun margine di discrezionalità al riguardo circa la rilevanza
dell’inadempimento, vale anche a contrario nel caso in cui il
disciplinare non preveda clausole la cui inosservanza sia sanzionata
dall’esclusione.
Per quanto attiene all’eccezione relativa al possesso in capo
all’impresa provvisoriamente aggiudicataria dell’autorizzazione di cui
alla legge n. 46/1990 si evidenzia quanto segue.
L’Autorità, con precedenti espressioni di parere (da ultimo parere n.
24/2007) ha chiarito che l'abilitazione di cui alla legge 46/1990
costituisce un requisito di esecuzione che può, tra l’altro, essere
comprovato dall'impresa appaltatrice in fase esecutiva proponendo come
responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei
relativi prescritti requisiti. L’impresa provvisoriamente aggiudicataria
ha indicato di voler subappaltare le lavorazioni afferenti agli impianti
idrico sanitari, specificando altresì il nominativo dell’impresa
subappaltatrice. Dalla documentazione in atti (certificato della camera
di commercio) risulta che la stessa è in possesso dell’autorizzazione di
cui all’articolo 1, lettera d) della citata legge.
Pertanto, non si rilevano profili di non conformità alla normativa di
settore.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che, fermo restando il rispetto di quanto
prescritto al comma 2 dell’articolo 49 del d. Lgs. n. 163/2006, nel
silenzio della disciplina di gara in ordine alla documentazione da
presentarsi in caso di avvalimento, non ricorrono elementi atti a
suffragare l’esclusione dell’impresa dalla gara (parere
20.03.2008 n. 87
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
L’Autorità si è già occupata di una questione analoga sia nella
richiamata delibera n. 52 del 2007 sia, da ultimo, nel parere n. 11
dell’ 11.01.2008.
In particolare, in tale parere è stato richiamato il consolidato
indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la portata vincolante delle
prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia
data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo
all’organo amministrativo, cui compete l’attuazione delle regole
stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine
al rispetto della disciplina del procedimento.
Quindi, qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara
in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a
dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando
precluso all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza
dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura
selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis,
alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al
momento del bando.
Nel caso di specie, il disciplinare di gara, al punto 1 sub 2 richiama
espressamente ed in modo non equivoco l’articolo 18 del d.P.R. 445/2000,
quale modalità di autenticazione di copia, consistente unicamente
nell’attestazione di conformità con l’originale effettuata dal pubblico
ufficiale autorizzato, specificando che tale richiesta è prevista a pena
di esclusione dalla gara. Analoga previsione è contenuta alla fine del
punto 7, laddove si prevede –tra l’altro- che la documentazione di cui
al punto 2 deve contenere quanto previsto, a pena di esclusione.
Quanto al richiamo effettuato dall’API Matera alla determina
dell’Autorità n. 11/2001, va rilevato che la stessa, emanata in una fase
di prima attuazione del sistema di qualificazione delle imprese mediante
la certificazione SOA, contiene chiarimenti alle stazioni appaltanti in
ordine alla stesura dei bandi di gara; in tale contesto precisa che la
certificazione SOA non può essere richiesta in sede di gara in copia
autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, naturalmente
presupponendo che tale formalità non sia stata prevista nel bando e/o
nel capitolato che, come rappresentato, costituiscono lex specialis;
l’affermazione contenuta nella delibera, in sostanza non autorizza, né
potrebbe farlo, le imprese ad utilizzare in sede di gara modalità
alternative rispetto a quanto previsto dal bando di gara o dal
capitolato, le cui prescrizioni, come detto, vincolano i concorrenti,
oltre che il soggetto che le ha poste, nel rispetto del principio della
par condicio.
Tuttavia, tenuto conto che la facoltà riconosciuta alla S.A. di inserire
nella disciplina di gara univoche prescrizioni, anche formali,
stringenti e restrittive, presuppone un giudizio ex ante dell’idoneità
della singola prescrizione a conseguire le finalità perseguite
dall’amministrazione, si invita la S.A., a non stabilire, nella
predisposizione dei bandi di gara, clausole e prescrizioni che si
traducano in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese
interessate presenti sul mercato, a garanzia di una partecipazione
ragionevolmente ampia alla procedura concorsuale, e che non siano
sostanziali per il proficuo svolgimento delle operazioni di gara.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che è conforme alla normativa di settore
l’esclusione dalla gara di che trattasi delle imprese che non hanno
adempiuto alle prescrizioni di cui al punto 1 sub 2 delle Modalità di
presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, sancite a pena
di esclusione dalla gara (parere
20.03.2008 n. 86
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Il comma 5 dell’art. 75 del Decreto legislativo del 12.04.2006, n. 163
nel prevedere che la garanzia deve avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta dà la possibilità alla
stazione appaltante di “richiedere una garanzia con termine di validità
maggiore o minore…”
Il disciplinare di gara, al punto 12 pag. 10, lettera C) garanzie
costituite ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice precisa
che “la garanzia dovrà avere validità per almeno 360 giorni dalla
validità dell’offerta pena l’esclusione”.
La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di
gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della
procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente
l’esclusione in conseguenza della violazione di talune univoche
prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a darne precisa ed
incondizionata esecuzione e può esimersi dal garantire la loro
applicazione solo in presenza di prescrizioni ambigue, suscettibili di
svariate possibili ed ugualmente plausibili interpretazioni, o non
rispondenti al comune canone di ragionevolezza.
Né rileva l’eccezione sollevata dall’impresa istante di aver prodotto la
garanzia rilasciata dalla Banca di Basciano n. 8124 del 03/08/2007 in
ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 75 del Codice dei contratti,
poiché all’art. 2 della fideiussione bancaria è prevista una validità di
almeno 180 giorni e non di 360 giorni come richiesto dal disciplinare.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che l’esclusione della ditta CO.BIT s.a.s. è
conforme alla disciplina di gara (parere
20.03.2008 n. 85
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI FORNITURE: Ritenuto
in diritto:
La procedura di gara in esame riguarda, come disposto dall’art. 1 del
Capitolato d’oneri, la fornitura di tutti gli elementi di barriere di
sicurezza stradale, corrispondenti a quelli esistenti, di assorbitori
d’urto e di pannelli di rete elettrosaldata, per soddisfare il
fabbisogno della manutenzione e della sostituzione di tratti danneggiati
in seguito ad eventi. Tale fornitura, da svolgersi durante un periodo di
27 mesi, riguarda barriere di sicurezza autostradale già esistenti, e
comprende il ripristino di danni localizzati e l’adeguamento di tratti
non significativi, operazioni, queste, che sembrano consentire l’impiego
delle tipologie preesistenti, come previsto dal DM LL.PP. n. 223 del
18.02.1992 recante il regolamento per le istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di
sicurezza. Infatti, secondo quanto descritto nella documentazione di
gara prodotta, l’oggetto della gara risulta essere rappresentato dal
ripristino di danni localizzati che, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma,
del citato decreto ministeriale possono essere eseguiti con le tipologie
preesistenti.
Sulla base del sopracitato riferimento normativo, la stazione appaltante
ha riportato nel capitolato speciale le indicazioni delle
caratteristiche tecniche delle barriere stradali preesistenti il cui
brevetto è stato oggetto, come descritto in narrativa, di una rinuncia
da parte del titolare alla proposizione di azioni di difesa nei
confronti delle imprese che dovessero risultare aggiudicatarie. La
stazione appaltante ha chiarito di aver ritenuto doveroso, al fine di
garantire pari accesso agli offerenti e non creare ostacoli
ingiustificati alla concorrenza, prevedere la detta dichiarazione di
rinuncia al brevetto nella documentazione di gara. D’altra parte altre
forme di garanzia non ve ne erano, dal momento che oggetto della gara
dovevano essere esattamente gli stessi materiali utilizzati nella
barriera preesistente, al fine di salvaguardare la sicurezza. Questa la
ragione per cui la stazione appaltante non ha previsto l’espressione “o
equivalente”, secondo il dettato dell’art. 68, comma 13, del D.Lgs. n.
163/2006, in quanto l’equivalenza non è stata ritenuta, per l’intervento
specialistico, idonea a fornire gli stessi standard di sicurezza.
Sul punto occorre precisare che l’art. 68, comma 13, del D.Lgs. n.
163/2006 stabilisce, in via generale, il divieto di introdurre nella
documentazione di gara specifiche tecniche che facciano menzione
espressa di un marchio, o un brevetto un’origine o una produzione
specifica. Tuttavia, nel caso di specie, sembra ammissibile una deroga a
tale divieto, in funzione del tipo particolare di fornitura, per la
quale è stata prevista una normativa speciale che ammette la possibilità
di eseguire le lavorazioni con il materiale precedentemente utilizzato.
Tale deroga deve essere calata nella concreta situazione prospettata, e
a fronte delle esigenze di sicurezza rappresentate dalla stazione
appaltante. Nella fattispecie, infatti l’istante ha giustificato le
clausole oggetto di censura, affermando che era necessario garantire un
alto livello di affidabilità della fornitura, nonché una sua piena
compatibilità con la fornitura già in dotazione presso l’autostrada.
Tale compatibilità non avrebbe potuto essere conseguita, se non
indicando direttamente i pezzi di barriera compatibili, non essendo
possibile in alcun modo specificare in luogo del brevetto,
caratteristiche tecniche descrittive della compatibilità o
incompatibilità. Nel contesto di una gara destinata a garantire la
continuità e l’efficienza degli interventi oggetto di gara, assume un
peso specifico anche l’esigenza di garantire l’immediata ed effettiva
reperibilità dei pezzi di ricambio, pezzi che devono essere resi
urgentemente ed essere esattamente compatibili con le barriere di
sicurezza stradale già in dotazione. Le suddette caratteristiche, sono
tanto più importanti, nella misura in cui l’oggetto dell’appalto attiene
a esigenze di sicurezza ed affidabilità.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene nei limiti di
cui in motivazione, di rappresentare alle Parti interessate che le
clausole censurate del Capitolato D’Oneri, non configurano una
violazione dei principi di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 (parere
20.03.2008 n. 84
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità profili di non
conformità a legge, ed in particolare alle prescrizioni di cui all’art.
83 comma 2 del d.lgs. 163/2006. Infatti, è necessario che il bando di
gara o il capitolato d’oneri indichino la ponderazione relativa che
viene attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa, in quanto la discrezionalità che connota
tale criterio è circoscritta dalla necessità che venga indicato il
punteggio da attribuire a ciascun elemento di valutazione.
La stessa Corte di Giustizia (C-331/04 del 24.11.2005) ha precisato che
tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione
devono essere espressamente menzionati nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri, affinchè gli imprenditori siano posti in grado di
conoscere la loro esistenza e la loro portata, e che al fine di
garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di
trasparenza, tutti gli elementi nonché la loro valutazione relativa
devono essere resi noti ai potenziali concorrenti al momento della
preparazione delle loro offerte, ciò che nel caso specifico non è
avvenuto.
Nella stessa pronuncia si legge inoltre che l’individuazione dei punti
da attribuire non deve tenere conto di elementi che possono avere un
effetto discriminatorio nei confronti di taluno dei concorrenti, e tale
affermazione consente di esaminare le altre obiezioni formulate
dall’impresa, e solo parzialmente controdedotte dalla stazione
appaltante.
Tra i punti contenuti nel capitolato ai fini della valutazione
dell’offerta tecnica, compaiono criteri che presuppongono una
localizzazione territoriale dell’impresa, un suo legame stabile con il
territorio, astrattamente idonei ad introdurre una discriminazione
contrastante con il principio di uguaglianza e di “indifferenza”, che
vincola anche le Regioni a statuto speciale (Corte Costituzionale,
sentenza n. 440 del 22.12.2006). E’ vero che l’assenza dei requisiti non
costituisce causa di esclusione, ma è parimenti vero che agli stessi
viene attribuito un peso tale da ledere i predetti principi. E ciò,
anche a prescindere dal fatto che nel caso specifico non si sia
verificata alcuna discriminazione, non essendosi presentate imprese in
possesso di tali caratteristiche.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che:
· il bando di gara o il capitolato d’oneri devono contenere la
ponderazione relativa che viene attribuita a ciascuno dei criteri scelti
per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa salvo che
ricorrano le ipotesi, di cui all’art. 83 comma 3 d.lgs.163/2006;
· l’esigenza del rispetto della par condicio impone che i criteri di
valutazione dell’offerta non tengano conto di elementi che possono avere
un effetto discriminatorio (parere
20.03.2008 n. 83
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Il capitolato Speciale d’Appalto, all’articolo 7, lett. A/5, prescrive
la presentazione di una dichiarazione nella quale, tra l’altro, il
concorrente deve attestare di essere in possesso della certificazione di
qualità UNI EN ISO 9001:2000 e nella successiva lett. C, dispone che “L’
importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% in presenza della
situazione di cui all’art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006. In tal caso
il concorrente dovrà presentare –pena l’esclusione dalla gara– la
certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale
ovvero in copia fotostatica, riportando l’attestazione “conforme
all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da
copia fotostatica del documento di identità del medesimo, in corso di
validità”.
La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di
gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della
procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente
l’esclusione in conseguenza della violazione di talune univoche
prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a darne precisa ed
incondizionata esecuzione e può esimersi dal garantire la loro
applicazione solo in presenza di prescrizioni ambigue, suscettibili di
svariate possibili ed ugualmente plausibili interpretazioni, o non
rispondenti al comune canone di ragionevolezza.
Né rileva l’eccezione sollevata dall’impresa istante di aver comunque
prodotto il certificato di qualità, in quanto lo stesso è stato inserito
nel plico contenente l’offerta tecnica, plico che viene aperto dalla
commissione di gara solo se la documentazione amministrativa presentata
dall’impresa è stata ritenuta rispondente a quanto prescritto dalla
disciplina di gara.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che l’esclusione della ditta Belprin s.r.l. è
conforme alla disciplina di gara (parere
20.03.2008 n. 82
- link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI: Si
applica l’istituto dell’avvalimento anche nel caso in cui il bando di
gara non lo preveda.
La mancanza nel bando di gara di una previsione volta a consentire l’avvalimento
non può essere intesa nel senso di escludere l’utilizzo di questo
istituto, dovendosi al contrario ritenere che in assenza di specifiche
limitazioni (la compatibilità delle quali, ove previste, sarebbe
suscettibile di scrutinio giurisdizionale su richiesta di eventuali
interessati) esso vada ammesso nella portata più ampia.
L’art. 49, c. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere inteso nel senso che
è vietata la partecipazione dell’avvalente e dell’avvalsa alla medesima
gara allorché tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, non
certo quando esse facciano capo a un medesimo centro d’interessi (TAR
Lazio, Sez. I,
sentenza 22.05.2008 n. 4820
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI: Sulla
natura di servizio pubblico locale dell'attività di manutenzione del
patrimonio immobiliare di un Comune.
Sull'illegittimità di un affidamento in house ad una società
multiservizi la cui proprietà è interamente dell' ente locale affidante.
L’attività di manutenzione del patrimonio immobiliare di un Comune è un
servizio pubblico locale, infatti, secondo un condivisibile orientamento
giurisprudenziale, "la qualificazione di servizio pubblico locale spetta
a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento
di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base
a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione
delle risorse economicamente disponibili ed all’ambito di intervento e
su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una
figura soggettiva di rilievo pubblico". Secondo siffatta impostazione la
nozione di servizio pubblico locale deve essere evinta dalla definizione
di cui all’art. 112 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo cui "gli enti
locali nell’ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione
dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali". Pertanto, nel caso di specie,
è conforme a tali principi generali la sussunzione operata da parte del
Comune dell’attività di gestione e manutenzione del patrimonio
immobiliare comunale nell’ambito dei servizi pubblici locali, in quanto
attività diretta al soddisfacimento di esigenze della sola collettività
territoriale di riferimento e ciò a fortiori con riferimento ad attività
di conservazione strutturale e funzionale di quelle parti del patrimonio
che sono di diretta fruizione pubblica, quali la rete stradale e quella
acquedottistica.
In disparte ogni possibile considerazione circa la necessaria
separazione tra erogazione del servizio e gestione degli impianti e
delle reti, secondo la formulazione letterale dell’art 113, c. 4 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ciò che rileva nel caso di specie è che non vi
è alcuna ontologica distinzione tra attività di gestione del patrimonio
-e quindi anche delle reti e degli impianti- intesa come erogazione del
servizio e la sua manutenzione e ciò perché quest’ultima costituisce una
delle possibili modalità di svolgimento della prima; in altri termini,
l’attività di manutenzione costituisce erogazione del servizio di
gestione del patrimonio immobiliare, senza che sia possibile configurare
una distinzione strutturale e funzionale tra svolgimento del servizio e
(separata) gestione degli impianti a questo stesso funzionalmente
serventi.
E’ illegittimo da parte di un Comune l’affidamento diretto in favore di
una società Multiservizi s.r.l., la cui proprietà è interamente del
predetto ente locale, della gestione di alcuni servizi comunali in
quanto il Comune non eserciterebbe nei confronti della s.r.l. quel
necessario controllo analogo la giurisprudenza comunitaria e nazionale e
prima ancora l’art. 113 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevedono per il
modello dell’affidamento in house providing; nel caso di specie, lo
statuto consentirebbe il trasferimento a terzi di quote sociali e il
Consiglio di Amministrazione godrebbe di poteri eccessivamente ampi,
tali da sottrarsi al necessario controllo da parte del Comune affidante.
Il solo controllo societario totalitario non è, infatti, garanzia della
ricorrenza dei presupposti dell’in house, occorrendo anche un’influenza
determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni importanti, ne consegue che l’in house esclude la
terzietà, poiché l’affidamento avviene a favore di un soggetto il quale,
pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizioni di
soggezione nei confronti dell’ente affidante che è in grado di
determinarne le scelte, e l’impresa è anche sotto l’influenza dominante
dell’ente".
Pertanto, la configurazione del rapporto tra ente affidante proprietario
e società di erogazione deve essere intesa in termini di alterità solo
formale, dovendo per tutti gli aspetti gestionali -sia quelli inerenti
l’attività di amministrazione di tipo strategico, organizzativo e di
generale conduzione aziendale, sia quelli relativi all’attività di
esecuzione vera e propria- essere operata una totale assimilazione agli
schemi propri di una gestione internalizzata, la sola, del resto, che
potrebbe, anche in armonia con le istanze di livello comunitario,
giustificare un’imputazione diretta del servizio ad un soggetto esterno
all’ente titolare
(TAR Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 24.04.2008 n. 2533
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Il TAR Lazio sulla partecipazione delle ATI alle gare.
L'indicazione per quota percentuale della prestazione del componente del
raggruppamento non basta.
In applicazione dell'articolo 37, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, è da
ritenersi parziale l'offerta nella quale non venga specificato l'apporto
di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio.
L'esatta indicazione delle parti della prestazione (e non solo della
quota percentuale) consente, infatti, alla stazione appaltante
l'esercizio di una attività di ricognizione e di specifica
individuazione del responsabile dell'esecuzione della prestazione (TAR
Lazio-Roma, Sez. I-ter,
sentenza 16.04.2008 n. 3215
- link a www.giurdanella.it). |
APPALTI:
Segretezza delle offerte e obbligo di verbalizzazione sulle misure
a tutela dell'integrità dei plichi.
Al fine della salvaguardia della segretezza delle operazioni di una
procedura concorsuale occorre che siano predisposte opportune misure
cautelari a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte
delle imprese partecipanti e che di esse sia fatta menzione nei verbali
di gara.
La riammissione in gara, dopo l'apertura delle offerte tecniche, di una
impresa che in una prima fase della procedura era stata esclusa,
comporta la ripetizione della gara a partire dalla presentazione delle
offerte, tutte le volte in cui l'aggiudicazione implichi valutazioni di
tipo ampiamente discrezionale. La conoscenza delle soluzioni tecniche
già sottoposte al giudizio della Commissione è, invero, verosimilmente
in grado di minare la serenità, l'obiettività e l'imparzialità degli
stessi suoi componenti e della valutazione comparativa di tutte le
offerte prodotte da essi posta in essere (Consiglio di Stato,
sentenza 28.03.2008 n. 1296
- link a www.giurdanella.it). |
APPALTI:
Il Consiglio di Stato ritorna sui propri passi - In quale plico
deve essere contenuta la dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.I.?
La IV Sezione del Consiglio di Stato afferma il principio secondo cui la
necessità di garantire la segretezza dell'offerta economica nella fase
di verifica della documentazione amministrativa comporta l'esclusione
della concorrente che abbia reso conoscibile il suo impegno a
costituirsi in A.T.I. solo con l'offerta economica, quando invece tale
atto andava inserito nella medesima busta contenente i documenti da
esaminare in una fase preliminare.
Con sentenza n. 623 del 17.02.2004, la stessa IV Sezione aveva, al
contrario, ritenuto che l'impegno a costituirsi in A.T.I. dovesse essere
contenuto nel contesto del documento contenente l'offerta.
Era stato rilevato, invero, come “l’assunzione di un impegno
siffatto, che ridonda in termini di contitolarità e unitarietà del
rapporto, trovi la sua sede naturale nella manifestazione di volontà
concernente la dichiarazione di offerta “economica”, componente
essenziale del consenso negoziale anche in funzione di garanzia della
serietà e affidabilità dell’offerta stessa”.
Lo stesso orientamento era stato, altresì, espresso dalla V sezione del
Consiglio di Stato che aveva avuto modo di rilevare che “l'inerenza
della dichiarazione d'impegno all'offerta è fondata sul fatto che in
materia di associazione temporanea d'imprese, se la sottoscrizione
congiunta dell'offerta risponde all'esigenza di assicurare la
contitolarità del rapporto contrattuale tra le imprese concorrenti,
l'esigenza che, nell'ipotesi di imprese associande, queste si presentino
unitariamente nei confronti della controparte pubblica resterebbe
insoddisfatta in difetto del contestuale impegno a rilasciare un mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse per il caso di
aggiudicazione” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3657 del
19.06.2003) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.03.2008 n. 1261
- link a www.giurdanella.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Realizzazione di porto turistico - Annullamento da parte della
Soprintendenza ai beni Culturali dell'autorizzazione regionale -
Comunicazione di avvio procedimento - Va disposta.
La comunicazione dell'avviso della fase del riesame non era richiesta
nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4 del
regolamento ministeriale n. 495 del 1994, in ragione della unicità del
procedimento di rilascio della autorizzazione paesistica e del
successivo riesame statale.
Col medesimo art. 4 del regolamento n. 495 del 1994, il Ministero si è
autovincolato a dare al soggetto autorizzato la comunicazione
dell'avviso dell'avvio della fase del riesame, anche se era sufficiente
un meccanismo (formula espressa apposta in calce al documento comunicato
all'interessato o altro mezzo) che assicurasse il raggiungimento dello
scopo, ovvero la c.d. conoscenza aliunde dell'inizio del procedimento.
In "assenza di alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento" e in
"assenza di alcun atto equipollente", il provvedimento statale di
annullamento -emesso nel vigore dell'art. 4- va considerato quindi
illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e del
medesimo art. 4 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 27.03.2008 n. 343
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA: Lottizzazione
edilizia.
Costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo
che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal
numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o
successiva di una pluralità di edifici, a scopo residenziale, turistico
o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione
primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell' insediamento.
Non basta la mera esistenza di opere di urbanizzazione per escludere la
dovutezza della pianificazione attuativa ma è necessario che le opere
esistenti siano sufficienti in un rapporto di proporzionalità fra i
bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la qualità e
quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili destinati a
soddisfarli. La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto
non si può limitare, inoltre, alle sole aree di contorno dell'edificio
progettato,ma deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio
che dovrebbe essere pianificato dallo strumento attuativo
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 20.03.2008 n. 12426
- link a www.lexambiente.it). |
ENTI LOCALI:
Archivi informatici della P.A. - La responsabilità del pubblico
ufficiale che predispone un falso atto informatico.
L'archivio informatico di una p.a. deve essere considerato alla stregua
di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la
condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e
facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un
falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria
dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei
casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), restando peraltro
ininfluente la circostanza che non sia stato stampato alcun documento
cartaceo (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 18.03.2008 n. 1127
- link a www.giurdanella.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Interventi
soggetti a d.i.a..
Qualora un intervento eseguito in base a semplice denuncia di inizio
attività non sia riconducile a quelli assentibili con tale titolo
abilitativo, ma richiede il permesso di costruire, l'intervenuta
presentazione della denuncia medesima è assolutamente irrilevante ed i
lavori eseguiti vanno considerati abusivi e a fortiori vanno considerati
abusivi allorché si eseguono in base a semplice denuncia d'inizio
attività interventi assentibili con permesso di costruire. Il decorso
del termine di giorni trenta dalla denuncia esaurisce il potere di
riscontro a fini inibitori attribuiti alla pubblica amministrazione , ma
non fa venir meno i diversi poteri di vigilanza e controllo: la pubblica
amministrazione ha sempre il potere di controllare che l'opera
realizzata sia conforme a quella denunciata e, riscontrata la
difformità, denunciare il trasgressore
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza
12.03.2008 n. 11113
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Manufatti
precari.
Sono considerati precari i manufatti destinati a soddisfare esigente
contingenti, specifiche, cronologicamente determinate ed a essere
rimossi dopo il momentaneo uso; il requisito della precarietà non può
essere collegato al carattere di stabilità temporanea soggettivamente
attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione alla
oggettiva ed intrinseca finalità dell' opera. Pertanto, manufatti
destinati allo addestramento dei cani presentano caratteristiche non
conciliabili con un uso temporaneo e contingente a nulla rilevando il
materiale usato per la edificazione e la facile rimovibilità della
stessa (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza
12.03.2008 n. 11111
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio. Violazione di sigilli.
Il delitto di violazione di sigilli si consuma non solo con la mera
materiale eliminazione del sigillo, ma anche mediante la violazione
sostanziale del vincolo attuata con la introduzione in un fondo
sottoposto a sequestro (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 12.03.2008 n.
11097 - link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Bonifiche (posizione del curatore fallimentare).
I curatori fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di
bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente)
attività industriale posta in essere dal soggetto fallito (TAR
Sardegna, Sez. II,
sentenza 11.03.2008 n. 395
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
DIA - Vano tecnico per allocazione di
ascensore - Ritardo incolpevole per l'esecuzione dell'opera - Non rileva
- Configurabilità di abuso edilizio per sopraelevazione - Non sussiste -
Possibilità di comminare una sanzione pecuniaria - Non sussiste.
Ove il sopralzo effettuato, a seguito di assenso edilizio, per
riqualificare una struttura esistente in zona D1 non possa essere
considerato dall'Amministrazione volume ormai utile a soli fini di
ingombro urbanistico, e quindi non più volume tecnico, ovvero non sia
possibile affermare, con assoluta certezza, che in esso non possa più
allocarsi -come previsto- il vano di fine corsa di un installando
ascensore, ed ove i ritardi di installazione non paiano del tutto
accollabili all'impresa, si appalesa come illegittimo -e deve
conseguentemente essere annullato- il provvedimento ingiuntivo di
pagamento della sanzione pecuniaria per opere difformi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
07.03.2008 n. 216
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA: Lottizzazione
abusiva e permesso di costruire.
La trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che da’ luogo a
lottizzazione abusiva può essere realizzata conferendo un diverso
assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure
attraverso la predisposizione di un piano attuativo (nella fattispecie:
plurima edificazione residenziale di un appezzamento di terreno in zona
agricola, ove l'edificazione rurale -fra l'altro- era consentita
esclusivamente con il ridotto e non osservato indice di 0,03 mc./mq.)
ponendo cioè in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la
programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo
strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni
riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di
urbanizzazione esistente. Un titolo abilitante eventualmente
sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce
l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la
lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica.
Pertanto anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie
nell'area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita
un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione
strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza
05.03.2008 n. 9982
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Abbandono e responsabilità proprietario dell'area.
L’art. 192 del D.L.gs. n. 152/2006, in caso di abbandono e deposito di
rifiuti, attribuisce l’obbligo del recupero smaltimento e ripristino
dello stato dei luoghi all’autore dell’abuso, in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
dell’area ai quali tale violazione sia imputabile al titolo di dolo o di
colpa. La norma risulta quindi puntuale nel prescrivere il dolo o la
colpa del responsabile dell’abuso, elemento che non può rinvenirsi nella
mera conoscenza di un fatto in cui altri siano i responsabili
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2008 n. 807
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti
– responsabilità dell’autore e del proprietario del suolo in solido –
sussistenza – precisazioni – necessità del dolo o colpa.
Il proprietario del suolo è responsabile in solido con il soggetto che
getta abusivamente rifiuti solo se vi è colpa o dolo, non essendo
sufficiente la mera consapevolezza
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
04.03.2008 n. 807
- link a www.altalex.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Effluenti da allevamento.
Per escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti (DLvo 22/1997
e DLvo 152/2006) occorre che l'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento di cunicoli avvenga nel rispetto delle condizioni
indicate dal DM 07.04.2006
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza
28.02.2008 n. 9104
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Ecopiazzole.
Le “isole ecologiche” sono soggette ad autorizzazione e non è di
ostacolo a tali conclusioni il richiamo all'art. 21 Dlvo 22/1997 (ora
198 Dlvo 152/2006). Vero è che la disposizione in esame affida al Comune
la scelta sulle modalità di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, così come quelle di conferimento della raccolta differenziata e
del trasporto dei rifiuti stessi al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero
degli stessi, ma ciò di per sé non esclude evidentemente la necessità
dell' autorizzazione regionale e/o provinciale secondo quanto previsto
dal DLvo 22/1997 ed ora 152/2006 o, comunque, il ricorso alla procedura
semplificata secondo quanto indicato da talune normative regionali (es.
art. 22 decreto del presidente della giunta regionale toscana
25.02.2004, n. 14-R; art. 25 legge regionale abruzzi 28.04.2000, n. 83).
Non va dimenticato, infatti, che tanto il DLvo 22/1997 quanto il DLvo
152/2006 prevedono che la gestione dei rifiuti sul territorio avvenga
mediante un'azione integrata e di coordinamento del comune con gli altri
enti territoriali di riferimento - regione e provincia - e, soprattutto,
con la prima cui anche nella vigenza del DLvo 152/2006 continuano ad
essere riservati nella specifica materia poteri di coordinamento e di
controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei
rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei
limiti e delle prescrizioni previste dalle relative autorizzazioni (artt.
196 e 200 co. 4)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza
28.02.2008 n. 9103
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Irrilevanza
dell’acquisizione del manufatto abusivo ai fine della demolizione.
L'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale e' di
ostacolo alla esecuzione dell'ordine di demolizione solo quando
l'amministrazione abbia manifestato, con una delibera consiliare, la
esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del bene,
atteso che sia l'ordine di demolizione che l'acquisizione ipso iure del
bene al patrimonio comunale tendono allo stesso risultato, ovvero il
ripristino dello stato originario dei luoghi
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.02.2008 n. 8712
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI:
1. Gara di appalto - Valutazioni in merito agli elementi dell'offerta -
Controllo del g.a. - Controllo debole.
2. Gara di appalto - Valutazione delle offerte - Attribuzione punteggio
numerico sulla base di criteri predeterminati e sufficientemente
specifici - Obbligo di motivazione soddisfatto dal voto numerico.
3. Gara di appalto - Obbligo di indicare i motivi di esclusione dei
concorrenti - Non sussistenza di un analogo onere in ordine ai
provvedimenti di ammissione.
1. Le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi
dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura
tecnico-discrezionale e, come tali, sono sottratte al sindacato del
giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici
di eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà, o di
erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura
valutativa e dei relativi esiti (ex plurimis TAR Toscana, 07.04.2004, n.
904; TAR Campania-Napoli, 27.03.2002, n. 1662; Consiglio di Stato, Sez. V, 29.08.2005, n. 4406; idem sez. VI,
04.11.2002, n. 6004; idem sez.
VI, 23.04.2002, n. 2199). Il controllo del G.A. sul giudizio tecnico
dell'organo amministrativo è, dunque, un controllo debole, nel
rammentato senso di un giudizio di inammissibilità di una logica
sostitutiva (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.04.2002, n. 2199; idem, 04.11.2002, n. 6004).
2. Ai fini della legittima valutazione delle offerte presentate in
occasione di una gara di appalto è sufficiente l'attribuzione di un
punteggio numerico sulla base di criteri predeterminati e
sufficientemente specifici, non sussistendo in capo alla Commissione
l'obbligo di giustificare con espressa motivazione i punti attribuiti
per differenziare le diverse proposte, dovendosi ritenere l'obbligo
della motivazione soddisfatto dal solo voto numerico (TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 4149/2000).
3. È sufficiente osservare in proposito, richiamando un consolidato
orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. V, 31.01.2006, n. 349; TAR Lombardia, Milano, Sez. III,
07.06.2004, n. 5360), che la stazione appaltante ha l'onere di
indicare i motivi che l'hanno indotta ad escludere i concorrenti della
gara, mentre un analogo onere non sussiste in ordine ai provvedimenti di
ammissione (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 25.02.2008 n.
424
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione paesistica ex art. 80 L.R.
12/2005 - Atto applicativo e di gestione del vincolo - Atto non
modificativo - Funzione - Verifica compatibilità dell'opera con esigenze
di conservazione delle bellezze naturali oggetto del vincolo -
Motivazione - Necessità.
Il provvedimento provinciale di autorizzazione paesistica ex art. 80
L.R. 12/2005 è atto applicativo di gestione del vincolo e non
modificativo di esso, la sua funzione è evidentemente quella di
verificare la compatibilità dell'opera con le esigenze di conservazione
della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le
caratteristiche ambientali come valori specifici della zona: con la
conseguenza che esso deve essere congruamente motivato con l'indicazione
della ricostruzione dell'itinerario logico seguito, in ordine alle
ragioni di compatibilità effettive con gli specifici valori paesistici
dei luoghi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 25.02.2008 n. 153
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Ordine di demolizione -
Presupposto - Difformità o assenza di titolo concessorio - Interesse
pubblico - E' in re ipsa - Emanazione a lunga distanza di tempo
dall'ultimazione - Affidamento - Motivazione - Ragioni di pubblico
interesse - Concreto e attuale - Necessità.
Il presupposto per la emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere
abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza
o in totale difformità dal titolo concessorio, per cui l'ordinanza è
atto dovuto ed è sufficientemente motivata con l'accertamento
dell'abuso, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione,
tuttavia, quando questo sia emanato a lunga distanza di tempo
dall'ultimazione dell'opera, tale da ingenerare nel privato interessato
l'affidamento in ordine alla legittimità della stessa sussistente
l'obbligo di esternare le ragioni di pubblico interesse, concreto e
attuale, a sostegno dell'ordine di demolizione
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 25.02.2008 n.
152
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Piano di recupero - Convenzione attuativa -
Oneri - Acquiescenza - Compimento di atti che dimostrino irrefutabile
volontà di accettazione - Momento successivo alla lesione dell'interesse
- Necessità.
Non è inammissibile per acquiescenza il ricorso avverso le
determinazioni relative al contributo su concessione edilizia
determinato sulla base di una convenzione attuativa di piano di
recupero: l'acquiescenza esige, per la sua configurabilità, il
compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere
dal destinatario dell'atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile
volontà di accettarne gli effetti e l'operatività, e che si riferiscano
ad un momento successivo a quello in cui viene integrata la lesione
dell'interesse successivamente azionato: se la sottoscrizione della
convenzione attuativa può presumersi configuri un libero atto di volontà
dell'interessato di accettarne le condizioni in quel determinato
momento, dall'altro canto sono necessari elementi certi per dedurre la
presenza di comportamenti successivi, a quello della sottoscrizione, che
dimostrino la chiara ed irrefutabile volontà di corrispondere il
contributo pretesemente non dovuto (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 25.02.2008 n. 151
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
D.I.A. - Opere eseguite oltre il termine ex
art. 32 co. 2 D.P.R. 380/2001 - Ordine di demolizione - Intera opera -
Illegittimità - Identificazione opere successive - Necessità.
In caso di opere eseguite oltre il termine stabilito dall'art. 23 co. 2
D.P.R. 380/2001 l'Amministrazione non può ordinare la demolizione di tutte
le opere realizzate, ma deve, da una parte, identificare esattamente le
opere conformi alla DIA e realizzate entro i suddetti termini e,
dall'altra, identificare quelle eseguite oltre i predetti termini (ed
eventualmente in difformità dal titolo edilizio), adottando
conseguentemente, nei confronti delle stesse, gli opportuni
provvedimenti sanzionatori (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 25.02.2008 n. 150
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Regolamento di igiene - Allevamento - Recinti all'aperto - Pascolo brado
- Distanze - Deroga - Situazioni temporanee - Necessità.
La disposizione del regolamento locale di igiene che dispone che la
distanza dei recinti all'aperto dalla porzione abitativa deve rispettare
i limiti minimi stabiliti ad eccezione del pascolo brado, dell'alpeggio
e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni
ed a condizione che non rechino inconvenienti igienico sanitari non può
essere interpretata nel senso di consentire senza limiti di distanza il
pascolo brado, anche se esercitato per periodi superiori a quindici
giorni;- che detta interpretazione non va accolta. Infatti, lo scopo
della norma è di imporre una distanza minima dalle abitazioni per i
recinti di bovini all'evidente scopo di contenere il disagio che ne
deriva in termini di inquinamento e cattivi odori: in tal senso, una
deroga può consentirsi solo nei casi in cui la permanenza dei bovini sia
temporanea, sì che il disagio non ha tempo di essere percepito.
Pertanto, il termine massimo di quindici giorni va inteso correttamente
come riferito a qualsiasi situazione di deroga alle distanze, e non
soltanto alle situazioni temporanee genericamente intese, con esclusione
di pascolo brado ed alpeggio (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 22.02.2008 n. 148). |
APPALTI:
Gara - Aggiudicazione - Impugnazione - Impresa non partecipante -
Inammissibilità - Eccezioni.
L'impresa che impugna l'esito di una gara alla quale ha scelto di non
partecipare, anche se è stata invitata a farlo difetta dell'interesse al
ricorso, in quanto manca di un titolo, diverso da quello attribuito con
la gara stessa, che le possa attribuire una pretesa a svolgere il
servizio a preferenza dell'aggiudicataria: le fattispecie in cui un
soggetto si ritiene avere interesse ad impugnare una gara alla quale non
ha partecipato rappresentano ipotesi particolari, fra le quali si
annovera anzitutto il caso in cui il ricorrente si affermi titolare di
un diritto cd. di insistenza, ovvero abbia in precedenza svolto lo
stesso servizio e ritenga di dover essere riconfermato a preferenza di
altri possibili affidatari e il caso limite in cui il bando di gara sia
formulato in modo tale da non consentire la presentazione di un'offerta
seria e credibile, ad esempio per l'esiguità dei termini assegnati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 22.02.2008 n. 145). |
URBANISTICA:
Piano di lottizzazione produttiva - Avviso di inizio del
procedimento - Comune confinante - Non ha titolo alla ricezione.
Il Comune confinante non ha, come tale, titolo a ricevere l'avviso
dell'inizio del procedimento con il quale altro Comune intenda approvare
un piano di lottizzazione produttiva, non essendo soggetto il quale
dagli stessi subisca effetti diretti
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 22.02.2008 n. 143). |
ESPROPRIAZIONE:
Dichiarazione di pubblica utilità - Divenuta inefficace -
Rilevanza - Ai fini dell'individuazione della giurisdizione -
Giurisdizione G.A. - Sussistenza - Occupazione acquisitiva -
Inammissibilità - Formale provvedimento di acquisizione - Necessità.
La presenza di un atto di dichiarazione di pubblica utilità poi divenuto
inefficace rileva soltanto ai fini dell'individuazione della
giurisdizione amministrativa, in quanto i comportamenti di
impossessamento del bene altrui collegati all'esercizio, anche se
illegittimo, di un pubblico potere devono a loro volta essere presi in
considerazione come manifestazioni di una funzione pubblica. Non è
invece possibile qualificare la dichiarazione di pubblica utilità
divenuta inefficace come un elemento che congiuntamente
all'irreversibile trasformazione del bene dà origine a un'ipotesi
ablatoria atipica, in quanto la perdita della proprietà può derivare
solo dal giusto procedimento espropriativo nel rispetto delle garanzie
previste dalla legge. Anche dopo la realizzazione dell'opera pubblica la
proprietà del bene rimane quindi all'originario titolare finché non sia
adottato un formale provvedimento di acquisizione (ora disciplinato
dall'art. 43 DPR 327/2001) con l'annessa liquidazione del risarcimento
del danno. Trattandosi di uno strumento che regolarizza dall'esterno la
procedura espropriativa e soddisfa le pretese risarcitorie dei privati
in conformità a principi presenti da tempo nel diritto comune europeo,
il provvedimento di acquisizione è utilizzabile indipendentemente dal
confine temporale stabilito dall'art. 57 del DPR 327/2001.
L'utilizzazione del fondo altrui ha natura di illecito permanente e
quindi non consente il decorso del termine di prescrizione quinquennale
del diritto al risarcimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 22.02.2008 n.
140
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Responsabilità del produttore e del detentore.
Il detentore o produttore di rifiuto può essere esentato da
responsabilità solo se consegna il rifiuto al servizio pubblico di
raccolta o a soggetti autorizzati all'attività di recupero e
smaltimento. In quest'ultimo caso la responsabilità del produttore è
esclusa a condizione che il soggetto privato al quale viene consegnato
il rifiuto sia autorizzato al recupero ed allo smaltimento proprio di
quel tipo di rifiuto; che il detentore abbia ricevuto il formulario
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla
data del conferimento del rifiuto al trasportatore ovvero alla scadenza
del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario. La mancanza di una
sola delle anzidette condizioni rende il produttore del rifiuto
responsabile dell'illecito smaltimento in forza del principio generale
desunto dalla normativa comunitaria in base al quale tutti i soggetti
coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del
corretto smaltimento (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.02.2008 n. 7461
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Veicoli fuori uso e sversamento oli usati.
I materiali costituiti da veicoli fuori uso dei quali i proprietari
avevano deciso di disfarsi, rientrano nel novero dei rifiuti speciali
fino dal momento in cui vengono dismessi; pertanto, tutte le relative
attività di smaltimento e recupero necessitano della autorizzazione, da
parte della competente autorità.
Lo sversamento di oli usati sul suolo non asfaltato o protetto configura
il reato di cui all'art. 14 D.Lvo 95/1992 anche se effettuato in
quantità limitata ed indipendentemente dalla prova di un danno allo
ambiente, atteso che vige in materia il principio di prevenzione e di
speciale prudenza attualizzato mediante l'obbligo di conferimento del
materiale allo apposito consorzio
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 18.02.2008 n. 7455
- link a www.lexambiente.it). |
CONSIGLIERI
COMUNALI:
Delibera consiliare - Impugnazione - Consigliere comunale -
Legittimazione - Limiti.
La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti
dell'organo di cui fanno parte è circoscritta entro limiti ben precisi,
connaturati alla posizione dagli stessi rivestita ed alla natura del
giudizio amministrativo: in particolare, atteso che il giudizio
amministrativo non è nella normalità dei casi deputato a risolvere
controversie tra organi appartenenti ad uno stesso ente ovvero tra i
componenti di uno stesso organo, un ricorso di singoli consiglieri
contro l'amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto
allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto
all'ufficio dei medesimi e quindi sul diritto spettante alla persona
fisica investita della carica di consigliere. Pertanto, la
legittimazione dei componenti di un organo collegiale dell'ente locale
deve essere ammessa solo in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi
propri del subprocedimento di deliberazione che si concretano in
violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal
componente dell'organo, quali l'irritualità della convocazione, la
violazione dell'ordine del giorno, il difetto di costituzione del
collegio, ossia ipotesi in cui si sostanzia la violazione dello ius ad
officium (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 18.02.2008 n. 102). |
EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Ingiunzione a demolire - Attivazione procedimenti
per ottenere titolo abitativo sanante - Perde efficacia.
L'ingiunzione a demolire un'opera abusivamente realizzata perde del
tutto efficacia qualora l'interessato attivi uno dei procedimenti tipici
(accertamento di conformità ovvero condono edilizio) previsti dalla
legge per ottenere un titolo abilitativo ad efficacia sanante, il
riesame dell'abusività dell'opera si conclude in questi casi con
l'emanazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare
l'atto sanzionatorio originariamente adottato dall'amministrazione ed
infatti, in caso di accoglimento dell'istanza, il rilascio del permesso
di costruire o dell'autorizzazione in sanatoria precluderà in radice
l'applicazione dell'ingiunzione a demolire, risultando l'opera compiuta
a tutti gli effetti legittima, mentre, in caso di reiezione, il
ricorrente potrà contestare con apposito ricorso il diniego di
sanatoria, mentre d'altro canto l'originario atto sanzionatorio sarà
comunque improduttivo di effetti dovendo essere sostituito da un nuovo
provvedimento repressivo, che darà specifica ragione dei presupposti a
fondamento della sua adozione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 15.02.2008 n. 88). |
EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Condono edilizio - Diniego - Demolizione -
Risarcimento per equivalente - Valutazione - E' Necessaria.
Anche quando mancano i presupposti per concedere il condono edilizio
l'amministrazione non può procedere automaticamente alla demolizione
delle opere abusive (e alla loro acquisizione in caso di inottemperanza
del proprietario) ma deve valutare la possibilità di mantenerle in tutto
o in parte al loro posto sostituendo alla misura reintegratoria un
risarcimento per equivalente (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
13.02.2008 n. 70
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
PRG - Aree con caratteristiche simili -
Microdiscipline - Motivazione - Necessità.
Non è ammissibile il riconoscimento di una pura e affatto insindacabile
discrezionalità amministrativa esercitabile senza l'obbligo di
qualsivoglia motivazione, nella previsione di una nuova zonizzazione
poco comprensibile e poco trasparente sotto il profilo della parità di
trattamento tra aree aventi caratteristiche comuni ed omogenee e quando
singole aree o edifici presentano caratteristiche simili ma ricevono
immotivatamente microdiscipline differenti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
13.02.2008 n. 63
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione paesistica - Avviso di inizio
del procedimento - Regole proprie - art. 8 L. 241/1990 - Non si applica
- Comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli atti alla
Soprintendenza - E' sufficiente.
L'art. 159, co. 1, Dlgs. 42/2004, prevede che il Comune Comune provveda
a comunicare all'interessato la trasmissione alla Soprintendenza
dell'autorizzazione paesistica rilasciata e che ciò costituisce avviso
di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241: tale forma partecipativa, rispetto a quanto
previsto dalla L. 241/1990, è anomala, in quanto si discosta dal modello
generale sotto vari profili e da ciò risulta evidente che la
partecipazione procedimentale in questa materia soggiace a regole
proprie, in quanto, tra l'altro, prescinde dai contenuti prescritti
nell'art. 8, L. 241/1990: l'avviso partecipativo si ritiene infatti
compiutamente assolto con la mera comunicazione dell'avvenuta
trasmissione degli atti alla Soprintendenza da parte del Comune (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
13.02.2008 n. 50
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Variante urbanistica - Conferenza dei servizi - Modifiche - Sono
ammissibili - Aspettativa dei privati - Non sussistenza.
Dalla conferenza di servizi esce soltanto una proposta di variante
urbanistica (art. 5 co. 2 DPR 447/1998), rispetto alla quale i comuni
hanno la possibilità di introdurre variazioni. Non vi è ancora in capo
ai privati una posizione qualificata in grado di condizionare le
motivazioni dell'amministrazione e di indirizzare la decisione finale
verso un esito certo o probabile (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 11.02.2008 n. 47
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Successione tra enti pubblici - rettifica di
confini comunali - Ordine di demolizione - Principio della continuità -
Mantenimento degli effetti - Sussistenza.
La successione tra enti pubblici in un determinato territorio (nel caso
di specie per rettifica di territorio comunale) e relativamente alla
medesima funzione amministrativa è disciplinata dal principio della
continuità nei rapporti attivi e passivi. Questa regola era
espressamente stabilita anche dall'art. 12 comma 2 della L.R. 52/1973
per le cessioni di territorio tra comuni avvenute sulla base della
medesima legge regionale, laddove l'interesse pubblico rilevante (nel
caso di specie la tutela della fascia cimiteriale) è passato dal vecchio
al nuovo comune esattamente negli stessi termini in cui era stato
originariamente individuato si può ritenere che la piattaforma giuridica
su cui era impostato l'ordine di demolizione n. 10/1988 sia rimasta
stabile nel tempo e sia tuttora idonea a produrre i suoi effetti, con la
sola differenza che il beneficiario sarà l'ente pubblico attualmente
titolare della funzione urbanistica sull'area in questione
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
07.02.2008 n. 43
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
P.R.G. - Recinzione del fondo - Divieto
generalizzato - Inammissibilità - Prescrizioni sulle modalità tecniche
di esecuzione - Ammissibilità.
E' inammissibile un generalizzato divieto di recinzione dei fondi,
perché sostanzialmente elimina un attributo essenziale tipico del
diritto di proprietà, espressamente confermato dall'art. 841 c.c.: il
Comune -nell'esplicazione della potestà pianificatoria- può certamente
dettare prescrizioni circa le modalità tecniche da osservare nella
realizzazione delle recinzioni ma non può certo precluderne in toto
l'edificazione. Sotto il profilo amministrativo, la posa di una
recinzione, anche in muratura, da parte del proprietario, non ha di per
sé il fine di imprimere all'area una destinazione diversa da quella
prevista dalle norme urbanistiche, essendo solo diretta a far valere lo
ius excludendi alios che costituisce contenuto tipico del diritto di
proprietà: anche la presenza di un vincolo di P.R.G. non può incidere di
per sé negativamente sulla potestà del dominus di chiudere in qualunque
tempo il proprio fondo ai sensi dell'art. 841 c.c., la quale non può
esercitarsi senza la costruzione di una recinzione. La descritta facoltà
è legittimamente sacrificabile solamente quando ricorrano le condizioni
previste dall'ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici,
dei quali va dato conto nella motivazione attraverso il loro
bilanciamento con le opposte ragioni di cui sono portatori i soggetti
privati coinvolti: così il P.R.G. -in materia di recinzioni della
proprietà privata- può dettare particolari prescrizioni ispirate a fini
di tutela ambientale, ad esempio individuando particolari modalità
costruttive da adottare e disponendo l'uso di specifici materiali, purché ciò avvenga nel rispetto del principio generale di buona
amministrazione, sancito dall'art. 97 della Carta costituzionale, e dei
canoni di logicità, equità, imparzialità ed economicità, nonché delle
norme di diritto positivo di carattere inderogabile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 05.02.2008 n. 40
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Danno ambientale - Proprietario dell'area - responsabilità oggettiva -
Inammissibilità.
Ai sensi degli artt. 3 co. 3, 9 e 13 del D.P.R. 915/1982 il proprietario
dell'area sulla quale siano stati depositati rifiuti speciali non è
tenuto allo smaltimento degli stessi ed alla bonifica dell'area stessa
laddove non abbia in alcun modo contribuito a causare il danno
ambientale (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
05.02.2008 n. 39
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AGGIORNAMENTO AL 19.05.2008 |
ã |
G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L.
(e anteprima) |
ENTI LOCALI: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl ord. al n. 15 dell'08.04.2008, "Caratteristiche
delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia
locale della Regione Lombardia" (regolamento
regionale 04.04.2008 n. 1
- link a www.infopoint.it) |
QUESITI |
AMBIENTE-ECOLOGIA: A
quali condizioni il produttore di rifiuti è esonerato da responsabilità
penale?
(link a www.altalex.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: In
caso di «molestie olfattive» è configurabile il reato di cui all’art.
674, seconda parte, c.p. (emissioni di gas, vapori o fumo nei casi non
consentiti dalla legge)?
(link a www.altalex.com). |
NEWS |
EDILIZIA PRIVATA: Gestione
della banca dati catastale da parte dei Comuni - Provvedimento
direttoriale 16.04.2008.
E' stato pubblicato, nella G.U. n. 96 del 23 aprile, il provvedimento
per la determinazione delle modalità dirette a garantire ai comuni,
anche in forma associata, o attraverso le comunità montane e le unioni
di comuni, l’accessibilità e l’interoperabilità applicativa per la
gestione della banca dati catastale
(link a www.agenziaterritorio.it). |
COMPETENZE
PROFESSIONALI: Atti
di aggiornamento geometrico - Circolare n. 3 del 14.04.2008.
Disposizioni in merito alla configurabilità o meno, in capo agli
Agrotecnici e agli Agrotecnici laureati, della competenza a redigere e
sottoscrivere atti di aggiornamento catastale
(link a www.agenziaterritorio.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Decentramento
di funzioni catastali - Pubblicata la mappatura delle scelte gestionali
dei Comuni.
L'elenco, suddiviso per regioni e province, è stato inoltrato
dall'Agenzia del Territorio al Ministero dell'Economia e delle Finanze (DPF)
il 26.02.2008 ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali
(link a www.agenziaterritoiro.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Consultazione
telematica della banca dati catastale e ipotecaria - Decreto 29.02.2008.
Considerata l’opportunità, segnalata anche dall’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, di prorogare il termine previsto dall’art. 4 del
decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 18.12.2007, sono
prorogati, al 31.03.2008, i termini delle convenzioni speciali per
l’accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati
catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane ed
aggregazioni di comuni (link a www.agenziaterritorio.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Fabbricati
non dichiarati ed ex rurali. Prorogati i termini per l’adempimento
spontaneo.
Con le modifiche introdotte dalla Legge 28/02/2008, n. 31 all’art.
26-bis del d.l. n. 248 del 2007 sono stati prorogati i termini per
l'accatastamento dei fabbricati non dichiarati e di quelli ex rurali
(link a www.agenziaterritorio.it). |
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
AMBIENTE-ECOLOGIA: P.
A. Alegre,
Il D.Lgs.
16.01.2008 n. 4 – Modifiche al D.Lgs. 03.04.2006 n. 156: La Valutazione
di Impatto Ambientale (V.I.A) e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
(link a www.tuttoambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: M.
Medugno,
RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DIRETTIVA RIFIUTI: SI ENTRA NELLA FASE FINALE
(link a www.tuttoambiente.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: A.
Gaspari,
Danno da
ritardo e p.a.: criticità e profili evolutivi
(link a www.altalex.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
S. Valeri,
La
valutazione d’impatto ambientale dopo il d.lgs. n. 4/2008
(link a www.lexitalia.it). |
APPALTI SERVIZI: G.
Guzzo,
I nuovi limiti del "controllo analogo" secondo la più recente teorica
del Consiglio di Stato e della Commissione europea
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ENTI LOCALI: A.
Petrina,
Iure condendo qual'è il valore giuridico del parere del segretario
comunale?
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ENTI LOCALI: M.
Nico,
Enti locali e società: il partner privato va scelto sempre con gara
(link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
AUTORITA'
CONTRATTI PUBBLICI |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Per la definizione della questione sottoposta all’attenzione
dell’Autorità, si deve innanzitutto tener conto che, per consolidato
orientamento giurisprudenziale, la corretta dichiarazione resa all’atto
della presentazione dell’offerta in ordine alle opere che il concorrente
si riserva di affidare in subappalto non costituisce di per sé un
requisito essenziale per la partecipazione alla gara, con la conseguenza
che in mancanza di tale corretta dichiarazione si determina
l’impossibilità per l’impresa, una volta che dovesse risultare
aggiudicataria, di ottenere l’autorizzazione a subappaltare.
Quanto sopra ricorre, ovviamente, nel caso in cui l’impresa sia in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara, di
modo che il subappalto rappresenta una facoltà per l’imprenditore.
Nel caso in esame, l’impresa istante, in possesso di categoria e
classifica adeguata a quanto richiesto dal bando (OG2, classifica III),
ha espresso l’intendimento di voler subappaltare le lavorazioni
dell’impianto idrico e dell’impianto elettrico, previsti nel computo
metrico, indicando la relativa categoria di riferimento.
Ciò è sicuramente un errore dal momento che l’appalto prevedeva la sola
categoria prevalente OG2 e, quindi, le lavorazioni da subappaltare, nei
limiti del 30 per cento, non possono che afferire alla medesima
categoria OG2. Infatti, il subappaltatore dovrà dimostrare di essere in
possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire le lavorazioni
della categoria OG2 o tramite attestazione SOA ovvero, se le stesse sono
di importo inferiore a 150.000 euro, tramite certificati lavori, ai
sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000, sempre in relazione a
lavorazioni rientranti nella categoria OG2.
Né può rilevare la circostanza che la tabella di cui al punto 7 della
“domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara n.
51/2007”, riporti, accanto alla colonna relativa alle lavorazioni che il
concorrente intende subappaltare, la colonna relativa alle categorie.
Trattandosi di un format predisposto per la generalità delle gare di
appalto di lavori, lo stesso è stato predisposto in modo che possa
essere utilizzato sia nel caso in cui l’appalto preveda la sola
categoria prevalente, sia nel caso in cui l’appalto preveda anche
categorie scorporabili.
Ne discende, atteso, come sopra riportato, che il subappalto è una
facoltà e non un obbligo, l'irregolarità della dichiarazione relativa al
subappalto non è causa d'esclusione, ma solo causa d'inefficacia della
dichiarazione medesima con l'unica conseguenza che i lavori non possono
essere subappaltati. (ex multis TAR Sicilia Catania, sez. IV 08/05/2006
n. 690)
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di
cui in motivazione, che l'irregolarità della dichiarazione relativa al
subappalto non è causa d'esclusione, ma solo causa d'inefficacia della
dichiarazione medesima
(parere
17.04.2008 n. 117
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Con deliberazione n. 118/2006 l’Autorità ha chiarito che, ai sensi
dell’articolo 253, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, per i lavori
pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento esecutivo,
continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti –tra cui
il D.M. 12.03.2004 n. 123- nei limiti di compatibilità con il codice dei
contratti pubblici.
Tuttavia, l’appalto in esame, riguarda la fornitura di un servizio e non
già la realizzazione di lavori pubblici, ai quali, soltanto, come sopra
rilevato, si applica nei limiti della compatibilità con il codice dei
contratti pubblici, il D.M. 12.03.2004 n. 123, e quindi lo schema tipo
1.1. in esso allegato e presentato dalla Citytel s.r.l. nella gara di
cui trattasi.
Per l’effetto, negli appalti di fornitura e servizi vige quanto previsto
dalla norma (articolo 75, comma 4, del codice dei contratti pubblici) e
dalla lex specialis. In particolare, quest’ultima, nel caso di specie ha
previsto -all’articolo 26 del capitolato tecnico amministrativo- che la
cauzione provvisoria riporti espressamente la rinuncia a qualsivoglia
eccezione da parte del fideiussore (“senza che possano essere opposte
eccezioni”) e pertanto, in assenza dell’applicazione di uno specifico
schema tipo, la citata clausola avrebbe dovuto essere necessariamente
rispettata dai concorrenti in sede di redazione della cauzione.
Peraltro, non possono essere ritenute condivisibili le osservazioni
rappresentate dall’impresa istante in ordine al fatto che la polizza
presentata non contiene eccezioni, in quanto ciò non impedisce al
fideiussore, proprio perché assente nella cauzione una espressa
previsione di rinuncia in tal senso, di produrre eccezioni in caso di
richiesta di pagamento.
Ne discende che la polizza fideiussoria presentata in gara e predisposta
dalla Citytel s.r.l., secondo lo schema tipo di cui al D.M. 12.03.2004
n. 123, avrebbe dovuto essere integrata con quanto prescritto
espressamente dal capitolato tecnico amministrativo ed in particolare
dalla clausola di cui alla lettera b) dell’articolo 26, anche in
doverosa osservanza del principio di parità di trattamento dei
partecipanti alla gara.
Inoltre, appare priva di fondamento la contestazione sollevata
dall’impresa istante secondo la quale non costituisce motivo di
esclusione dalla gara l’assenza, nella polizza, della sola frase “senza
che possano essere opposte eccezioni" in quanto, sebbene l’articolo 6
del capitolato tecnico amministrativo richieda a pena di esclusione la
“cauzione provvisoria di cui al successivo articolo 26..”, e quindi
l’intero documento, quest’ultimo non può ritenersi presentato nella sua
interezza (definita dagli atti di gara) e pertanto non risulta essere
conforme alla lex specialis.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, di comunicare alle Parti interessate che
l’esclusione della Citytel s.r.l., è conforme alla normativa di settore
in quanto, la polizza fideiussoria a garanzia dell’offerta non contiene
tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis
(parere
20.03.2008 n. 81
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità riguarda la
valutazione della capacità progettuale del concorrente, ed in
particolare l’attività professionale pregressa che, in relazione
all’oggetto dell’incarico, può essere presa in considerazione dalla
stazione appaltante ai fini di detta valutazione.
Ai sensi dell’articolo 63, comma 7, del d.P.R. 554/1999, i servizi di
ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando: si deve evidenziare che,
ai fini della valutazione, è inconferente la realizzazione o meno dei
lavori relativi all’attività di progettazione espletata.
Vale precisare che il legislatore ha espressamente risolto detta
problematica, che ha ingenerato comportamenti equivoci nella stazioni
appaltanti, chiarendo la questione nell’emanando regolamento di
esecuzione, nei termini sopra riportati.
Nel caso in esame, il fattore ponderale c)-“specifici elementi del
curriculum professionale”, si pone in contrasto con la citata norma
laddove richiede al concorrente di fornire valutazioni di back-analisys,
in merito alle soluzioni progettuali individuate nel livello definitivo,
a seguito dell’avvenuta esecuzione ed entrata in esercizio delle opere
progettate.
Si deve inoltre rilevare che, in ossequio al principio di parità di
trattamento e di trasparenza, non sembra potersi ritenere una soluzione
percorribile quanto proposto dalla S.A. a rettifica dell’avviso di che
trattasi: infatti, ammettere la facoltà di presentare, comunque
suscettibile di valutazione nell’ambito dell’esperienza pregressa,
specifici interventi “che abbiano trovato realizzazione”, rappresenta un
elemento di disparità fra i concorrenti che altera la concorrenza fra
gli stessi.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che l’avviso di che trattasi non è conforme
all’articolo 63, comma 7, del d.P.R. 554/1999, nella parte in cui
assegna un punteggio alla pregressa esperienza del concorrente riferita
ai progetti definitivi, eseguiti ed in esercizio
(parere
20.03.2008 n. 80
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Con precedenti espressioni di parere l’Autorità ha espresso l’avviso
secondo il quale la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel
regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione
nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata
espressamente l’esclusione in conseguenza della violazione di talune
univoche prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a darne precisa ed
incondizionata esecuzione e può esimersi dal garantire la loro
applicazione solo in presenza di prescrizioni ambigue, suscettibili di
svariate possibili ed ugualmente plausibili interpretazioni, o non
rispondenti al comune canone di ragionevolezza.
Nel caso in esame, il bando di gara prevedeva espressamente, con
chiarezza e non equivocità, che la dichiarazione di cui al punto 5)
doveva essere presentata “dal titolare se si tratta di impresa
individuale, da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice,
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, compreso
l’eventuale vice-presidente, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio” prevedendo, altresì, che la mancata produzione di una delle
dichiarazioni comporta l’esclusione dalla gara.
Si deve tuttavia precisare che l’articolo 38, comma 1, prescrive di
verificare l’inesistenza di cause impeditive alla stipulazione di
contratti nei confronti del socio di una società in nome collettivo,
limitatamente alle fattispecie di cui alle lettere b) e c), del medesimo
comma 1, mentre per le altre fattispecie è sufficiente che la
dichiarazione di inesistenza di cause impeditive sia rilasciata dal
legale rappresentante della società.
Come è stato rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la stazione
appaltante può prevedere a carico dei concorrenti adempimenti superiori
a quelli minimi previsti per legge, con il limite della loro non
manifesta irragionevolezza, arbitrarietà ovvero sproporzione.
Nel caso in esame, non si rilevano elementi di ridondanza nella clausola
di cui al punto 5) del bando di gara, tenuto conto, da un lato, che le
dichiarazioni in questione tendono a fornire alla stazione appaltante
un’idonea conoscibilità della situazione complessiva dell’impresa,
dall’altro, che nella società in nome collettivo ciascun socio ha il
diritto, in mancanza di accordi, di amministrare personalmente la
società: sulla base di quanto rappresentato dalla S.A. l’impresa istante
non ha fornito alcuna indicazione circa l’eventuale limitazione di
poteri in capo al socio.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che non si rilevano elementi di non conformità
nell’esclusione dell’impresa Vernarecci Romano e C. s.n.c. dalle
procedure di gara di che trattasi
(parere
20.03.2008 n. 79
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
In via preliminare, deve essere esaminata la censura procedurale
sollevata dalla GlaxoSmithKline S.p.A. in ordine alla improcedibilità
dell’istanza, sotto più profili, poiché in contrasto con il Regolamento
sul procedimento per la soluzione delle controversie, ai sensi dell’art.
6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. 163/2006, nonché della L. n. 241/1990.
In ordine a dette censure, deve osservarsi come, tra le caratteristiche
peculiari che contraddistinguono lo strumento del c.d. “precontenzioso”,
di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. 163/2006, vi sono la
flessibilità e l’agilità di tale procedura di componimento, per la quale
non sono richiesti particolari formalismi.
Per quanto riguarda la sostenuta identità tra la questione sottoposta a
questa Autorità e la questione attualmente pendente innanzi al T.A.R.
Campania, si rileva che dagli atti depositati, nonché dall’ordinanza che
respinge l’istanza cautelare della Sanofi Pasteur MSD S.p.A., l’oggetto
del giudizio risulta differente. Il ricorso innanzi al giudice
napoletano è stato, infatti, presentato dalla Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
per sospendere la determinazione dirigenziale adottata dalla Società
Regionale per la Sanità campana, con la quale la stessa disponeva il
ritiro degli atti della procedura negoziata afferente al lotto 12,
relativo alla fornitura di vaccino per la cura del papilloma virus umano
anti HPV.
Venendo, dunque, al merito del procedimento in questa sede attivato, la
questione riguarda se il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
prescelto dalla ASL n. 1 di Agrigento e l’Azienda Ospedaliera San
Giovanni di Dio di Agrigento, nell’ambito della gara di appalto per
l’acquisto del vaccino anti papilloma virus, sia o meno il più idoneo
per il tipo di prodotto da acquistare.
La disciplina relativa ai criteri di scelta del contraente, di cui al D.
Lgs. n. 163/2006, è stata innovata in coerenza con la normativa e la
giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza della Corte di Giustizia del
07.10.2004 nella causa C-247\02), secondo cui i due criteri di
aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sono da considerarsi equivalenti, superando, pertanto,
definitivamente, lo sfavore verso il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, presente nel dettato normativo nazionale
precedente per quanto atteneva alla materia dei lavori.
L’articolo 81, al comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, rubricato “criteri
per la scelta dell’offerta migliore” dispone che “nei contratti
pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la
migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. L’uso
della formula disgiuntiva “o” indica, chiaramente, che esiste una
perfetta e sostanziale equivalenza tra i due sistemi, i quali possono
essere liberamente scelti dall’amministrazione.
Pertanto, posta l’assenza di alcun indirizzo preferenziale previsto dal
legislatore a favore dell’uno o dell’altro criterio e considerata
l’ampia discrezionalità nella scelta di cui gode la stazione appaltante,
la stessa, all’atto di decidere quale criterio utilizzare, dovrà,
tuttavia, fondare la propria scelta sulla base di due linee di indirizzo
e di presupposti.
Il primo è contenuto al comma 2 dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, il
quale letteralmente dispone: “Le stazioni appaltanti scelgono, tra i
criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara
quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare
la migliore offerta”. Dunque, ai sensi del sopra citato articolo, le
stazioni appaltanti sono vincolate a scegliere il criterio, in relazione
a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche
del contratto e delle relative prestazioni. Tale scelta dovrà essere
motivata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e congruente
con le sue caratteristiche oggettive.
In secondo luogo, la finalità cui deve tendere l’amministrazione
aggiudicatrice nella scelta del criterio di aggiudicazione è descritta
nel considerando 2 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene chiaramente
evidenziato come “l’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata,
applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi
di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che
assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza.” Secondo l’interpretazione fornita dal giudice di
Lussemburgo, per sviluppo di una concorrenza effettiva, deve intendersi
una modalità di attribuzione degli appalti tale che l’amministrazione
aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la
più vantaggiosa in base a criteri obiettivi (si vedano le sentenze della
Corte di Giustizia 16.09.1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz,
Racc. pag. I-5697, punto 26; 27.11.2001, cause riunite C-285/99 e
C-286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I-9233, punto 34, e
12.12.2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617,
punto 89).
Caratteristiche dell’oggetto del contratto e valutazione delle offerte
in condizioni di effettiva concorrenza sono, dunque, i punti di
riferimento, nonché i vincoli alla discrezionalità nella scelta del
criterio di aggiudicazione, cui le stazioni appaltanti devono soggiacere
e tenere presente nella preparazione delle strategia di gara e nelle
finalità da raggiungere con le procedure espletate.
Nel caso di specie, oggetto della gara è la fornitura di vaccini,
raggruppati in trenta lotti a seconda del tipo di vaccinazione, in
relazione ai quali è stato previsto per tutti, il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso. Al lotto n. 30, relativo al vaccino
contro il papilloma virus HPV, hanno partecipato le sole due aziende
che, come ampiamente descritto in narrativa, hanno ottenuto dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) le autorizzazioni all’immissione del vaccino
in commercio.
Le tesi sostenute rispettivamente da ciascuna ditta, a difesa della
legittimità del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (la Sanofi Pasteur MSD S.p.A.) ovvero del prezzo più
basso (la GlaxoSmithKline S.p.A.), si basano sulla diversità dei due
vaccini nel primo caso e, al contrario, sulla sostanziale equivalenza
dei due nel secondo caso.
A fondamento delle rispettive tesi le due società hanno prodotto
documentazione scientifica che, nell’evidenziare le specifiche e
peculiari qualità dell’uno e dell’altro vaccino, sostanzialmente
confermano, di fatto, la possibilità di mettere i due vaccini a
confronto dal punto di vista qualitativo. La dottrina scientifica
fornita nel presente procedimento dalle stesse due ditte, infatti, pone
in luce differenze tra i due vaccini sotto vari profili, quali ad
esempio la differenza nella risposta anticorporale relativamente alla
indicazione in comune delle lesioni precancerose cervicali tipi 16 e 18.
A fronte di dette diversità e specificità dei due vaccini, nonché tenuto
conto della recente immissione in commercio dei due farmaci, sui quali
sono ancora in corso le sperimentazioni, sarebbe utile per l’azienda
sanitaria mettere in concorrenza i farmaci anche dal punto di vista
qualitativo, al fine di dare la possibilità di trovare soluzioni
migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico.
Pertanto, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sembra essere, in questo caso, maggiormente idoneo rispetto
al criterio meccanico del prezzo più basso, perché consente
l’individuazione dell’offerta davvero “migliore”, mettendo in
concorrenza altri fattori. Come viene evidenziato, infatti, nel
considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, i criteri sia economici,
sia qualitativi, nel loro insieme, devono consentire di determinare
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione
aggiudicatrice.
Tale criterio, invero, è da preferire in quanto risulta soddisfare i due
presupposti sopra evidenziati. Infatti con riferimento alle
caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, l’offerta economicamente più
vantaggiosa potrà consentire di valutare il livello di prestazione che
ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell’appalto, quale
definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto
qualità/prezzo di ciascuna offerta.
A titolo esemplificativo, possono essere posti quali elementi di
valutazione, la reattività dei vaccini con altri tipi di ceppi virali,
l’eventuale protezione di altri ceppi virali, la tollerabilità di
ciascun vaccino, la dimostrazione dell’efficacia clinica, la durata
dell’efficacia di ciascun vaccino, i giorni di consegna del prodotto,
etc. A detti elementi di valutazione devono essere attribuiti dei
parametri di ponderazione che, in ogni caso, devono poter essere
misurabili sul piano scientifico/quantitativo.
Particolare attenzione nella predisposizione dei parametri di
valutazione dovrà, comunque, essere posta nel non creare dei criteri
preferenziali, data la specificità della gara ed il mercato ristretto a
sole due imprese. In altre parole, i parametri qualitativi di
ponderazione devono essere scelti in modo da non precostituire
l’aggiudicazione a favore di una impresa determinata, così da garantire
il rispetto del secondo sopra citato criterio della concorrenza
effettiva e da raffrontare le offerte, valutandole in maniera oggettiva.
Invero, posto che solo uno dei due vaccini presenta, rispetto all’altro,
già in partenza, un livello qualitativo aggiuntivo relativo a due
genotipi virali per la prevenzione dei condilomi genitali e delle
patologie correlate (vaccino tetravalente) che, tuttavia, non rientra
nell’obiettivo principale della campagna vaccinale nazionale la quale,
come descritto in narrativa, è finalizzata alla prevenzione del
carcinoma della cervice, tale caratteristica aggiuntiva potrà essere
considerata quale elemento di valutazione in termini di prestazione
aggiuntiva, con un peso ponderale, tuttavia, che non potrà assumere una
incidenza tale da pregiudicare l’effettiva concorrenza, nonché
costituire una violazione della par condicio dei due concorrenti. Sul
punto, appare opportuno segnalare come la Corte di Giustizia, valutando
se uno dei criteri adottati dall’amministrazione aggiudicatrice per
individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa possa essere
soddisfatto soltanto da un piccolo numero di imprese, si è pronunciata
nel senso di non ritenere che tale condizione sia di per sé in
violazione del principio della parità di trattamento (Corte di Giustizia
17.09.2002, C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab, già Stagecoach
Finland Oy Ab).
D’altra parte deve rilevarsi che, a compensare l’elemento di valutazione
qualitativo aggiuntivo, vi è l’elemento prezzo il cui peso ponderale
dovrà essere stabilito in una misura tale da non risultare, a sua volta,
sotto valutato rispetto agli altri elementi.
L’azienda sanitaria, pertanto, attraverso il proprio personale medico,
potrà individuare detti elementi di valutazione ed i rispettivi
parametri, che siano idonei a porre i due vaccini in concorrenza sotto
il profilo qualitativo, aspetto, peraltro, questo, che, nelle gare dei
farmaci, può essere ulteriormente esaminato al di là delle valutazioni
di merito effettuate dagli organi deputati nell’ambito del complesso
meccanismo autorizzatorio. Infatti, essendo quello dei farmaci un
“mercato amministrato”, il prezzo non può essere l’unico criterio per
raffrontare i prodotti, dal momento che esso è sin dall’inizio già
stabilito dalle autorità amministrative. Pertanto, anche in previsione
della futura immissione nel mercato di altri vaccini, che
presumibilmente avranno un prezzo di mercato inferiore al primo vaccino
introdotto in commercio, le procedure ad evidenza pubblica dovranno
essere tali da poter consentire un confronto dei prodotti anche sul
piano qualitativo per evitare che le graduali immissioni a prezzi via
via inferiori determinino automaticamente il criterio di scelta del
prodotto.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che il criterio di aggiudicazione ritenuto più
idoneo, per il caso di specie, è l’offerta economicamente più
vantaggiosa (parere
20.03.2008 n. 78
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, ultimo periodo, del d. Lgs. n.
163/2006, la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste
contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui
si atterrà per attribuire a ciascun criterio di valutazione il punteggio
tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
Come ha infatti rilevato la Corte di Giustizia nella sentenza C-331-04
del 24.11.2005, i criteri di aggiudicazione individuati nel bando non
devono conferire all’amministrazione una libertà incondizionata di
scelta, dovendosi rispettare i principi di parità di trattamento, di non
discriminazione e di trasparenza.
Nel caso in esame, il bando disponeva che il punteggio dell’offerta
tecnica, peraltro individuato solo nel suo valore massimo, di cui alle
lettere b) e c) sarebbe stato attribuito a discrezione della commissione
aggiudicatrice.
Ne discende, non diversamente risultando dai verbali in atti, che
ciascun commissario ha assegnato i punteggi numerici discrezionalmente,
in assenza di una preventiva individuazione dei criteri motivazionali in
base ai quali sarebbe stato effettuato il procedimento valutativo. Si
precisa che quanto comunicato dalla S.A., in ordine ai criteri seguiti
per le valutazioni effettuate dalla commissione nella seduta riservata,
non trova riscontro nel verbale della seduta riservata del 05.10.2007.
Secondo la giurisprudenza, l’assegnazione del solo punteggio numerico
può ritenersi espressiva di una intrinseca motivazione, quando i criteri
di valutazione siano stati ulteriormente specificati in dettagliati
sub-criteri, con la previsione per ciascuno di essi del relativo
punteggio, in modo da rendere più comprensibile l’iter logico seguito e
da limitare al massimo la discrezionalità amministrativa. È infatti
necessario, giova ribadire, che in relazione al punteggio massimo
conferibile nell’ambito di ciascun elemento di valutazione, si siano
individuati i relativi valori ponderali.
Sulla base di quanto sopra, l’indicazione nel bando dell’attribuzione
discrezionale del punteggio relativo all’offerta tecnica, la mancata
individuazione di dettagliati sub-criteri tali da circoscrivere il
potere discrezionale della commissione giudicatrice e la mancata
individuazione dei criteri motivazionali per attribuire a ciascun
criterio di valutazione la ponderazione relativa, rendono viziata e non
trasparente la procedura in esame.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dalla
commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi dei criteri di
valutazione dell’offerta tecnica non è conforme al principio di
trasparenza e di parità di trattamento
(parere
20.03.2008 n. 77
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
Il combinato disposto degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede
l’iscrizione all’albo nei confronti dei soggetti che eseguono attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le
altre entrate.
Nel caso in esame, dalla lettura del bando, emerge chiaramente che
l’oggetto della concessione integra la fattispecie della gestione delle
entrate patrimoniali e che la prestazione principale riguarda l’attività
di accertamento e riscossione di tributi locali, per la quale è
obbligatoria l’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare tali attività ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.
L’iscrizione all’albo dei riscossori costituisce requisito di ammissione
necessario in capo ai concorrenti per l’affidamento del servizio in
oggetto, in quanto per le attività di liquidazione, accertamento e
riscossione delle entrate si manifesta particolarmente l’esigenza di
controllo, preventivo e contestuale, sull’attività espletata dai
soggetti agenti, in relazione alla loro capacità tecnica, finanziaria e
morale, indipendentemente dalla marginalità della riscossione dedotta in
gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5271 del 03.10.2005).
Il penetrante controllo da parte dell’Amministrazione statale è
giustificato dalla sussistenza di attività di particolare delicatezza e
connessione con una delle fondamentali potestà pubbliche, ossia
l’imposizione di prestazioni patrimoniali (così TAR Lazio – Latina, sez.
I, n. 6 del 07.01.2008)
Pertanto, l’aggiudicatario che partecipa dell’attività di liquidazione e
riscossione di entrate pubbliche non può prescindere dal necessario ed
indefettibile requisito di iscrizione all’Albo. Tale requisito, essendo
di carattere soggettivo, deve essere posseduto singolarmente da ciascuna
associata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 435 del 14.02.2005; TAR
Campania, Napoli, sez. I, n. 364).
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che la richiesta, a pena di esclusione, del
requisito di iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi e di
riscossione tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97 in capo a tutti gli operatori
economici facenti parte di un raggruppamento temporaneo sia conforme
alla normativa di settore
(parere
06.03.2008 n. 76
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Questa Autorità si è già occupata della problematica relativa alla
dichiarazione sostitutiva ed alla comprova da parte dell’impresa
dell’insussistenza delle cause di esclusione rispetto ai soggetti
cessati dalla carica, deceduti o divenuti irreperibili, considerando
anche l’impossibilità per l’impresa di conseguire certificazioni
relative ai soggetti cessati, in quanto le stesse sono richiedibili solo
da parte del soggetto interessato.
Con precedenti espressioni di parere, l’Autorità, da ultimo con
deliberazione 101/2007, ha riconosciuto la possibilità a favore del
legale rappresentante di effettuare una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà nel caso in cui i soggetti cessati siano divenuti
irreperibili per l’impresa ovvero deceduti.
In ordine a quest’ultime evenienze, l’Autorità ha ritenuto che il legale
rappresentante possa rilasciare, "per quanto a propria conoscenza",
specifica dichiarazione in ordine alla non sussistenza di sentenze
definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti, con
conseguente obbligo per la stazione appaltante di effettuare le relative
verifiche presso le competenti autorità.
Infatti, l’articolo 38 del d. Lgs. 12.04.2006 n. 163 riconosce al
concorrente la possibilità di attestare il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
d.P.R. 28.12.2000, n. 445, applicandosi a fini degli accertamenti
relativi alle cause di esclusione l'articolo 43 dello stesso del d.P.R.
n. 445/2000; saranno, pertanto, le stazioni appaltanti a dover
effettuare, ai sensi del disposto di cui all’art. 71, comma 1, del
D.P.R. n. 445/2000, i necessari controlli sulla veridicità delle
autodichiarazioni.
La suddetta facoltà, riconosciuta al legale rappresentante, non è
condizionata dall’onere di dover dimostrare l’irreperibilità del
soggetto cessato, tenuto anche conto che l’articolo 38 del d. Lgs. n.
163/2006 non contiene alcun riferimento alla causa della cessazione, non
essendo quest’ultima il presupposto logico della norma, volta invece ad
accertare che il contraente dell’amministrazione sia una società i cui
titolari, amministratori o direttori tecnici in carica o cessati nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, siano persone
affidabili dal punto di vista della moralità professionale.
La dichiarazione concernente i soggetti cessati è resa nell’interesse
della società, e costituisce lo strumento attraverso il quale le imprese
evitano l’esclusione dalla gara qualora i propri amministratori o
direttori tecnici siano cessati nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara.
Pertanto, nel caso in cui sussistano problemi di effettuazione di
dichiarazioni e di produzione documentale in gara, in relazione a detti
soggetti, il legale rappresentante dell’impresa ha il potere/dovere di
rendere le predette dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 47
del d.P.R. n. 445/2000.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di
cui in motivazione, che l’esclusione dalla gara del Consorzio Stabile
Italia Costruzioni s.r.l. non è conforme alla normativa di settore
(parere
06.03.2008 n. 75
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Preliminarmente si fa presente che l'individuazione delle categorie di
lavoro da indicarsi nel bando di gara ricade nella responsabilità del
progettista, previa valutazione degli elaborati di progetto dallo stesso
redatti. In particolare, nell’individuazione della categoria OG11 quale
categoria prevalente, il progettista deve tener conto che la stessa si
riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi
congiuntamente e che, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti
vanno presi in esame singolarmente con la conseguente indicazione delle
specifiche categorie specializzate.
Inoltre, la particolarità della categoria OG11, consente di ritenere la
stessa (si veda la determinazione n. 8/2002) come una sommatoria di
categorie specializzate, il cui contenuto specialistico e tecnologico è
strettamente legato alle scelte del progettista. Pertanto, se il livello
di complessità delle lavorazioni riferite alle categorie specializzate
rimane su valori medi, la qualificazione nella categoria OG11 può
assorbire le qualificazioni nelle specifiche categorie specializzate.
Nel caso in cui, pertanto, il progetto comprende un insieme coordinato
di impianti ma non lavorazioni altamente specialistiche, come risulta
nel caso di specie dal computo metrico in atti, è corretta
l’impostazione del bando di gara che individua la categoria OG11 quale
categoria prevalente.
Per quanto attiene alla possibilità di partecipare all’appalto in esame
utilizzando la qualificazione nella categoria OS30, si precisa che
l’Autorità ha chiarito, da ultimo con parere n. 116/2007, che la
qualificazione in OG11 non può essere dimostrata mediante il possesso
della qualificazione nelle singole categorie di opere specializzate
(OS3, OS5, OS28 e OS30).
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che:
- l’individuazione della categoria prevalente OG11 è giustificata se il
livello di complessità delle lavorazioni riferite alle categorie
specializzate rimane su valori medi e si devono eseguire lavorazioni
afferenti ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi
congiuntamente;
- la qualificazione in OG11 non può essere dimostrata mediante il
possesso della qualificazione nelle singole categorie di opere
specializzate
(parere
06.03.2008 n. 74
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
L’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 così dispone “Le offerte sono
corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui
all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la
lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle
giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte
non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione
appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti
giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88.
All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica,
in contraddittorio”.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa le giustificazioni
preliminari richieste dalla normativa, quale anticipato corredo
documentale dell’offerta, non assurgono a requisito di partecipazione
alla gara a pena di esclusione le giustificazioni preventive, venendo in
rilievo la mancata presentazione delle stesse, solo in via eventuale,
nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto
l’offerta ne risulti sospetta (si vedano sul punto C. di Stato, sez. V,
21.11.2003, n. 7615; sez. VI, 08.04.2004, n. 1999, sez. V, 29.11.2005,
n. 6722; TAR Sicilia, 10.12.2007, n. 3358).
E’ stato, infatti, dai giudici amministrativi ritenuta pacifica
l’autonomia delle giustificazioni preventive in sede di presentazione
dell’offerta, rispetto a quelle integrative, richieste dalla stazione
appaltante, successivamente all’apertura delle buste a giustificazione
dell’anomalia, la cui verifica da luogo ad un apposito subprocedimento,
incentrato sulla presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli
eventuali elementi giustificativi dell’offerta, onde assicurare il
rispetto dei principi comunitari, della libertà di concorrenza e della
“par condicio” dei concorrenti, nonché di quelli di legalità,
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (Cons. sez. IV,
06.07.2004, n. 5013; 04.02.2003, n. 546). La possibilità di sanare la
nullità delle dichiarazioni dei partecipanti alla gara è soggetta al
limite della tutela dei terzi interessati all’aggiudicazione della
medesima, quali sono le altre imprese successivamente qualificatesi e le
cui offerte erano ab initio regolari e non viziate.
Nel caso di specie l’obbligo di corredare le offerta ai sensi dell’art.
86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, sin dalla loro presentazione delle
giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del medesimo decreto, era
stato esplicitato e chiarito dall’amministrazione, in sede di risposta
ai quesiti sulla documentazione di gara. Pertanto, ove si ammettesse la
possibilità per la commissione di gara di richiedere giustificazioni ad
un concorrente, che non aveva corredato l’offerta delle giustificazioni
preventive di cui alla lex specialis di gara, si verrebbe a giustificare
una integrazione documentale postuma, che realizzerebbe un’indebita
alterazione della par condicio tra i concorrenti.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio Ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che l’eventuale richiesta da parte della
commissione di gara di giustificazioni sull’anomalia dell’offerta, ai
sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti di un
concorrente la cui offerta, risultata anormalmente bassa, era priva di
giustificazioni preventive, si porrebbe in contrasto con la lex
specialis di gara
(parere
06.03.2008 n. 73
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Il tema relativo alla presentazione di una fotocopia del documento di
identità scaduto è stato già affrontato da questa Autorità con il parere
n. 56 del 04.10.2007. In tale occasione, si è rilevato che la produzione
della fotocopia del documento di identità del dichiarante è elemento
costitutivo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
dell’autocertificazione ed è espressamente prevista dal D.P.R. 445/2000
quale requisito formale ad substantiam. Tuttavia, il fatto che alla
dichiarazione presentata all’amministrazione nell’ambito di una
procedura di gara sia stata allegata fotocopia di un documento di
identità scaduto, non importa l’inesistenza della dichiarazione, ma
semplicemente la sua irregolarità, suscettibile di essere sanata e
regolarizzata da parte della Commissione di gara.
Nella medesima direzione si attesta l’orientamento della giurisprudenza
amministrativa, in considerazione del fatto che nei rapporti fra privati
e pubbliche amministrazioni queste ultime devono informare i loro
comportamenti al principio della collaborazione e pertanto la
dichiarazione del privato va valutata nei suoi contenuti sostanziali che
prevalgono, in quanto dichiarati nelle forme previste, sulle risultanze
eventualmente divergenti dei documenti ed atti formali irregolari che,
pertanto, possono essere rettificati (cfr. Cons. Stato, sez. V,
11.11.2004 n. 7339).
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si ritiene che la
fotocopia del documento d’identità del direttore tecnico dell’impresa
Edil Restauri s.r.l., scaduto nel corso delle operazioni di gara
procrastinatesi a seguito di una rettifica del bando originario da parte
della Stazione appaltante, non comporti l’esclusione dalla gara dell’ATI
aggiudicataria, qualora l’irregolarità che ne discende sia stata sanata
con la produzione di altro documento ovvero con una versione aggiornata
di quello scaduto.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che non si rilevano elementi di non conformità
alla normativa di settore nel procedimento di aggiudicazione in esame
(parere
06.03.2008 n. 72
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Il motivo di esclusione imputato dalla Commissione di gara è relativo
alle modalità di confezionamento dei plichi contenenti l’offerta,
dettagliatamente regolate dal bando di gara.
Il bando di gara richiedeva l’osservanza di rigorose modalità di
presentazione delle offerte, prescrivendo che le imprese partecipanti
dovessero inserire in tre buste distinte, controfirmate sui lembi di
chiusura e sigillate con ceralacca, la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e l’offerta economica, e che tali buste dovessero
essere a loro volta inserite in un plico anch’esso controfirmato sui
lembi di chiusura e sigillato con ceralacca, a pena espressa di
esclusione
Secondo costante giurisprudenza, tali formalità assolvono la funzione di
assicurare la custodia e l'integrità delle buste contenenti le offerte
tecniche ed economiche e di evitare ogni possibile contestazione e
sospetto di manomissione, anche solo potenziale, al riguardo, data la
notoria possibilità di aprire e chiudere agevolmente, senza lacerazioni
o segni evidenti, i lembi preincollati delle buste all’uopo comunemente
usate, garantendo l’integrità dei plichi a tutela dell’imparzialità e
trasparenza della procedura. Le stesse considerazioni, chiaramente,
valgono anche per la busta contenente la documentazione amministrativa.
Tali adempimenti, inoltre, coerentemente con la finalità di tutelare la
par condicio tra i concorrenti, assicurano l'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente e, evitando la manomissione del
contenuto del plico, garantiscono la segretezza dell'offerta. Pertanto,
deve escludersi che l'assolvimento di tutte le formalità di
presentazione per quanto attiene alla busta esterna possa surrogare
tutte o alcune delle formalità prescritte per le buste interne (cfr.
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trento 13.02.2006 n. 40,
TAR Reggio Calabria 15.09.2005 n. 1411, Cons. St. Sez. IV 12.02.1997 n.
105).
Ritenuto che le prescrizioni del bando, espresse in modo chiaro e
preciso, non possono essere considerate meramente formali, ma sono poste
a garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte,
non sussistono margini di discrezionalità da parte della Commissione
giudicatrice, pertanto risulta legittima l'esclusione dalla gara
dell'impresa che ha omesso la sigillatura del plico.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dalla S.A. in
riferimento alla esclusione dalla gara del Consorzio Cooperative
Costruzioni è conforme alla normativa di settore (parere
06.03.2008 n. 71
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Secondo giurisprudenza costante, la polizza fideiussoria, non
costituisce un semplice documento, né una dichiarazione di scienza,
bensì una dichiarazione di volontà con la quale il fideiussore si
obbliga a pagare al creditore garantito (la stazione appaltante),
qualora se ne verifichino i presupposti, una somma di denaro
predeterminata. Pertanto, l’indicazione di un importo differente, non
costituisce una mera irregolarità sanabile mediante una successiva
integrazione documentale, la quale determinerebbe una ingiustificata
violazione del principio di par condicio tra i concorrenti (si vedano C.
di Stato, n. 2095/2006; Tar Lombardia, Brescia, 05.03.2007, n. 180; Tar
Puglia-Lecce, Sez. II, 24.08.2006, n. 4278; Tar Lazio-Roma, Sez. III,
14.02.2006 , n. 1066; Tar Liguria, Sez. II, 02.03.2005 , n. 310).
Nel caso di specie, l’esatta determinazione dell’importo della cauzione
era ricavabile, sulla base di semplici operazioni matematiche, dai dati
forniti dalla lex specialis, ove all’allegato A, venivano precisati gli
importi della cauzione provvisoria per singolo bene oggetto di
fornitura. Pertanto, la corretta determinazione del valore dell’importo
della cauzione provvisoria rientrava nella diligenza esigibile da
ciascuno dei concorrenti.
In merito alla possibilità per la stazione appaltante di richiedere
all’azienda una integrazione documentale, così come suggerito dalla Tyco
Healthcare Italia S.p.A., si rileva che l’art. 46 del D.Lgs. n.
163/2006, nel disporre che le stazioni appaltanti invitano, se
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ha
codificato un modo di procedere per l’amministrazione, la quale può
verificare i requisiti di partecipazione dei concorrenti, sempre che
detta verifica ulteriore avvenga nel rispetto della par condicio dei
concorrenti. Nel caso in esame, una eventuale richiesta di integrazione
documentale da parte della stazione appaltante, si porrebbe in palese
violazione del suddetto principio.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che che la disposta esclusione sia conforme alla
lex specialis di gara (parere
06.03.2008 n. 70
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
All’articolo 38 del Codice dei contratti sono annoverati i requisiti di
ordine generale che i concorrenti devono possedere al fine di poter
partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e di stipulare i relativi contratti.
In particolare alla lettera b) è previsto che sono esclusi i soggetti
“nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31.05.1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari
o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società.”
La norma intende escludere dalle procedure sia i soggetti per i quali è
pendente un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione ai
sensi della legge n. 1423/1956, sia coloro nei cui confronti è stato
emesso un provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione dal quale deriva, ex articolo 10 delle legge n. 575/1965, la
decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni,
iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni
o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti.
Le misure di prevenzione sono misure sanzionatorie volte ad evitare la
commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente
pericolosi. La loro applicazione, a differenza delle misure di
sicurezza, prescinde dalla commissione di un reato essendo sufficiente
anche la semplice esistenza di un indizio a carico del soggetto.
La legge n. 1423/1956, all’articolo 1, individua i soggetti ai quali
tali misure possono applicarsi in coloro che:
a) debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono
abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attività delittuose;
c) per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono
in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica.
Al successivo articolo 3 si prevede che ai soggetti menzionati
all’articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso
orale di cui all’articolo 4 e qualora siano pericolosi per la sicurezza
pubblica, possono essere applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza speciale delle pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno
in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale
o in una o più province ovvero l’obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.
Al successivo articolo 4 viene descritto il procedimento di applicazione
della misura di prevenzione, che non può prescindere dall’avviso orale
del questore, con il quale al soggetto interessato viene comunicato che
esistono sospetti a suo carico, con i relativi motivi che li
giustificano, e viene fatto l’invito a tenere una condotta conforme alla
legge.
Solo qualora, trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni
dall’avviso, il soggetto non abbia cambiato condotta e sia ritenuto
pericoloso per la sicurezza pubblica, il questore può avanzare proposta
motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione al presidente
del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia.
Ne consegue che l’applicazione della misura di prevenzione non solo non
avviene automaticamente, necessitando di un apposito procedimento di
irrogazione, ma è anche condizionata alla sussistenza di specifici
presupposti prescritti dalla legge.
Il riferimento dell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice dei
contratti alla pendenza del procedimento di applicazione delle misure di
prevenzione ex legge n. 1423/1956 non può che riferirsi al menzionato
procedimento di cui all’articolo 4 della legge medesima.
Nel caso di specie, la sussistenza della pendenza di un procedimento
penale per il reato di cui all’articolo 21 della legge n. 646/1982 non
rientra nella fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b)
che si riferisce esplicitamente alla pendenza di un procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione e non anche alla pendenza di un
procedimento penale.
Conseguentemente, la scelta della stazione appaltante di escludere la
ditta in quanto il procedimento penale a suo carico può comportare
l’applicazione di una misura di prevenzione appare non corretta.
Infatti, il provvedimento di esclusione emesso appare non conforme alla
disposizione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b), nella misura
in cui non sussista effettivamente la pendenza di un procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione ex articolo 4 della legge n.
1423/1956.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che l’esclusione della ditta Sgromo Geom.
Sebastiano non è conforme alla normativa di settore (parere
06.03.2008 n. 69
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Per quanto attiene alla richiesta di proroga dei termini per la
presentazione delle offerte, motivata sul presupposto del ricorrere di
una circostanza di forza maggiore che ha impedito il regolare recapito
della corrispondenza, si fa presente che affinché possa essere
riconosciuta la ricorrenza della fattispecie della forza maggiore, per
concorde orientamento della giurisprudenza amministrativa, è necessario
che si siano verificati casi eccezionali che soli sarebbero idonei a
giustificare il ritardo, essendo inderogabile, nel rispetto della par
condicio, il termine di presentazione delle offerte.
Nel caso in esame, occorre valutare se l’episodio in questione abbia
avuto i caratteri di un evento tale da impedire in modo oggettivo il
rispetto del termine di scadenza della gara: tenuto conto che hanno
presentato offerta nel termine prescritto dal bando di gara, n. 52
imprese, non solo aventi sede nel territorio della stazione appaltante
ma anche nelle Regioni del centro e del sud Italia, come l’impresa
istante, non sembra che ricorrano detti presupposti.
In relazione all’esclusione delle due imprese che, a parere della
stazione appaltante, non hanno presentato, per le rispettive imprese
ausiliarie, la documentazione di cui ai punti 7, 10 e 11 del
disciplinare di gara, si deve rilevare che la disciplina di gara, pur
prevedendo la presentazione di detti documenti a pena di esclusione, non
dispone, in caso di avvalimento, adempimenti specifici per le imprese
ausiliarie, sempre in riferimento ai citati punti 7, 10 e 11.
Il punto 15 del bando di gara si limita a richiamare l’articolo 49 del
d. Lgs. n. 163/2006.
Il comma 2 del citato articolo, indica in dettaglio la documentazione,
relativa all’impresa ausiliaria, che il concorrente deve allegare
all’offerta. Il successivo comma 5, estende al soggetto ausiliario gli
obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente.
Nel caso in cui, come risulta dalla documentazione in atti, le imprese
ausiliarie di che trattasi abbiano presentato le dichiarazioni e la
documentazione richiamata dall’articolo 49, comma 2, del d. Lgs. n.
163/2006, si ritiene debba essere favorita una soluzione volta a
garantire il rispetto del principio del favor partecipationis,
consentendo l’integrazione documentale.
In particolare, rispetto alla mancata presentazione del modello G.A.P.,
con deliberazione n. 154/2007, l’Autorità ha ritenuto che nel caso in
cui il bando non contenga espressa clausola relativa alla presentazione
del modello G.A.P., non sussiste causa di esclusione e, di conseguenza,
non è consentito penalizzare il concorrente che abbia fatto incolpevole
affidamento sul tenore testuale e letterale della lex specialis.
Infatti, il ricorso al principio dell’eterointegrazione del bando di
gara deve essere considerato come norma di chiusura della disciplina di
gara, ma non può essere applicato in tutti i casi in cui
l’amministrazione, per scarsa diligenza, abbia formulato il bando di
gara in modo lacunoso.
Nel caso in esame, si ribadisce, la presentazione dei documenti,
comprensivi del modello G.A.P., di cui ai punti 7, 10 e 11 del
disciplinare di gara, non è prescritta nei confronti dell’impresa
ausiliaria.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio:
- ritiene, nei limiti di cui in motivazione, la circostanza che alla gara
de qua hanno partecipato n. 52 imprese, impedisce di ritenere che a
cavallo della scadenza fissata per la presentazione delle offerte si sia
verificato un evento tale da impedire in modo oggettivo il rispetto del
termine di scadenza della gara;
- fermo restando il rispetto di quanto prescritto al comma 2
dell’articolo 49 del d. Lgs. n. 163/2006, nel silenzio della disciplina
di gara in ordine alla documentazione da presentarsi in caso di
avvalimento, è consentita l’integrazione documentale da parte
dell’impresa ausiliaria (parere
06.03.2008 n. 68
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Il punto IV.3 del bando in esame, nel prevedere la presa visione presso
l’Ufficio Tecnico della documentazione contrattuale e complementare,
dispone che per il rilascio dell’attestato di presa visione e di
avvenuto sopralluogo è necessario il pagamento della somma di € 500,00
per diritti di presa visione.
Lo stesso punto dispone, altresì, che è possibile acquistare una copia
di tutti gli elaborati progettuali previo versamento delle spese di
riproduzione pari a € 20,00.
Al riguardo occorre rilevare che la richiesta ai concorrenti alle gare
di appalto del pagamento di un onere di partecipazione, quale risulta
essere la somma di € 500,00 dovuta per il rilascio dell’attestato di
avvenuto sopralluogo, determinato in funzione dell’importo a base
d’asta, rappresenta una violazione del principio della libera
partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.
Come chiarito da questa Autorità con i parere n. 12/2008 e n. 21/2008,
l’unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di
riproduzione della documentazione di gara.
Per quanto attiene ai rilievi sollevati dall’Associazione di categoria,
concernenti la presenza, nel bando e nel disciplinare di gara, di errori
materiali o riferimenti normativi non più vigenti, deve richiamarsi
l’attenzione della Stazione appaltante ad un maggiore impegno nella
stesura dei bandi di gara, in ossequio al principio della trasparenza
cui deve essere informata l’attività amministrativa.
In particolare, si fa presente che la previsione di cui alla lettera m),
del comma 1, dell’articolo 38, del d. Lgs. n. 163/2006, concernente la
inesistenza di un divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
ex legge n. 231/2001 e ex legge 248/2006, di cui all’articolo 38, comma
1, non dispone che sia rilasciata, oltre che dal rappresentante legale
dell’impresa, anche dal socio o dal direttore tecnico.
In relazione alla questione dell’applicabilità o meno dell’istituto
dell’avvalimento, si evidenziano le seguenti considerazioni.
L’articolo 20, comma 2, della legge Regione Campania n. 3 del
27.02.2007, recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle
forniture in Campania”, dispone che negli atti di gara relativi a
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti escludono la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento
di cui agli articoli 49 e 50 del d. Lgs. n. 163/2006.
Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2007, il
sistema di qualificazione delle imprese appartiene alla competenza
esclusiva statale, in quanto afferente alla materia della tutela della
concorrenza.
La disciplina regionale va ad incidere, quindi, sul sistema di
qualificazione delle imprese, strettamente connesso, come sopra
rilevato, ad una materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato
ed in particolare sulla materia di tutela della concorrenza e di accesso
al mercato: in conseguenza di tale norma una stessa situazione trova
disciplina diversa a seconda del territorio regionale sul quale si
espleta la procedura di gara. Ne deriva che, applicando la legge in
questione, nel territorio della Regione Campania le stazioni appaltanti,
per gli appalti sotto soglia, nelle proprie gare dovrebbero escludere le
imprese che pretendono di qualificarsi avvalendosi dei requisiti di
altre imprese, diversamente da quanto avverrebbe altrove.
Per consolidato orientamento della Corte di Giustizia (cfr. sentenza
12.7.1990 C-188-89), in presenza di disposizioni incondizionate e
sufficientemente precise di una direttiva, il pubblico funzionario e le
stazioni appaltanti disapplicano le disposizioni nazionali in contrasto
con le disposizioni comunitarie, in applicazione il principio del
primato del diritto comunitario che esige che sia disapplicata qualsiasi
disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma
comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore
a quest'ultima.
Quanto sopra vale anche in riferimento agli appalti di importo inferiore
alla soglia comunitaria, in relazione ai quali si impone comunque
l’applicazione del principio di parità di trattamento sancito dal
Trattato CE.
Si ritiene, pertanto, conforme, sotto detto profilo, l’applicazione, al
bando di gara in esame, dell’istituto dell’avvalimento.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che:
- la richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un
onere di partecipazione sotto forma di pagamento per il ritiro
dell’attestato di avvenuto sopralluogo, rappresenta una violazione del
principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli
operatori economici;
- è corretto il comportamento operato dalla Stazione appaltante che, in
applicazione il principio del primato del diritto comunitario, che esige
che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale
in contrasto con una norma comunitaria, ha disapplicato le disposizioni
regionali in contrasto con quelle comunitarie (parere
06.03.2008 n. 67
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
La cauzione provvisoria ha una duplica finalità in quanto da un lato
garantisce la stazione appaltante dalla mancata sottoscrizione del
contratto da parte dell’aggiudicatario, dall’altro assicura alla
medesima l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata.
La cauzione provvisoria assolve pertanto una funzione indennitaria, in
quanto garantisce alla stazione appaltante il risarcimento dei danni
cagionati dall’eventuale rifiuto dell’impresa aggiudicataria di
stipulare il contratto, nonché una funzione sanzionatoria, in caso di
inadempimenti procedimentali da parte del concorrente in relazione alla
veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
richiesti dal bando (in tal senso, deliberazione dell’Autorità n. 165
del 23.05.2007, nonché Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30.06.2003
n. 3866 e sez. IV, sentenza 20.07.2007 n. 4098; TAR Lazio, Roma, sez.
III-ter, sentenza 10.01.2008 n. 184).
La peculiarità della funzione svolta dalla cauzione provvisoria è
dimostrata anche dal fatto che al momento della stipulazione del
contratto, essa viene sostituita da quella definitiva, preordinata,
invece, ad assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito
in conseguenza dell’eventuale violazione degli obblighi contrattuali.
La sua natura provvisoria e limitata dal punto di vista temporale nonché
la funzione ad essa specificamente attribuita, comportano che la durata
della cauzione provvisoria non possa prescindere dalla durata della
validità dell’offerta.
Tale affermazione trova un proprio fondamento giuridico anche nel Codice
dei Contratti che, all’articolo 11, comma 6, prevede che l’offerta sia
vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di
mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione; e, al successivo articolo 75, in relazione
alle garanzie a corredo dell’offerta, dispone, al comma 5, che la
garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e che il bando o l’invito possono richiedere
una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione
alla data presumibile del procedimento.
Il legislatore, in ragione della finalità della cauzione provvisoria, è
pertanto intervenuto per equiparare i termini minimi di irrevocabilità
dell’offerta e di durata minima della cauzione.
Nel caso di specie -nel quale non trova applicazione il Codice dei
contratti, bensì la legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge
regionale n. 7/2002- il bando di gara ha previsto espressamente un
termine di validità dell’offerta pari a duecentoquaranta giorni, mentre,
in relazione alla durata della cauzione provvisoria ha meramente
richiamato le modalità previste dall’articolo 30, commi 1, 2, 2-bis e
2-ter della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge
regionale n. 7/2002, alla stregua del quale “la fideiussione bancaria o
la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno
validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.”
In ragione dalla specifica funzione conferita alla cauzione provvisoria,
tale clausola del bando va necessariamente coordinata con quella
relativa alla durata dell’offerta, e quindi intesa nel senso che la
cauzione provvisoria non può avere durata inferiore a duecentoquaranta
giorni e che l’espresso richiamo del bando a corredare l’offerta di una
cauzione “nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter
dell’articolo 30”, debba intendersi riferito all’importo della cauzione,
alle modalità con cui essa può essere prestata, non anche all’ultimo
periodo del comma 2-bis concernente proprio la durata della cauzione
medesima.
Diversamente opinando, verrebbe pregiudicata la ratio legis sottesa alla
cauzione provvisoria medesima.
L’evidente ambiguità ed equivocità della clausola del bando di gara e
del relativo disciplinare ne impone una lettura che, nel rispetto dei
principi di buon andamento, imparzialità e di buona fede nelle
trattative contrattuali, tuteli la massima partecipazione dei
concorrenti e non precluda a coloro che sono stati fuorviati dalle
contraddittorie ed ambigue clausole del bando di essere pretermessi
dalla procedura di gara (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza 28.03.2007, n. 1441 e sentenza 13.01.2005 n. 82).
Peraltro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici deve trovarsi un
equilibrio tra le opposte esigenze del rispetto della par condicio dei
partecipanti, che impone di allontanare dalla gara i soggetti non
diligenti nello svolgimento della incombenze partecipative, e quello
della massima partecipazione alla procedura, che consente invece la
possibilità di una regolarizzazione successiva delle incombenze
prescritte: tale bilanciamento si risolve riconoscendo al principio del
favor partecipationis una prevalenza rispetto al principio di par
condicio in presenza di clausole dubbie e una soccombenza in caso di
inosservanza di prescrizioni di gara chiare e specifiche (da ultimo, in
tal senso, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 02.04.2007 n. 3041).
Conseguentemente, deve ritenersi corretto l’operato della stazione
appaltante che, consapevole dell’ambiguità della propria lex specialis e
nel rispetto del principio di favor partecipationis ha consentito la
partecipazione alla procedura anche alle imprese che non avevano
prodotto una cauzione di analoga durata a quella di validità
dell’offerta.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che:
1. la durata della cauzione provvisoria non può essere inferiore alla
durata del termine di validità dell’offerta previsto dal bando di gara;
2. a fronte di una disciplina di gara che contiene clausole ambigue ed
equivoche, deve essere tutelata la massima partecipazione dei
concorrenti, senza precludere a coloro che sono stati fuorviati dalle
clausole medesime, di poter partecipare alla procedura (parere
06.03.2008 n. 66
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
La questione della conformità dell’affidamento del collaudo mediante
incarico diretto è stata affrontata dall’Autorità con la deliberazione
n. 82 del 27.03.2007, nella quale sono state riportate le seguenti
considerazioni.
A decorrere dal 1° luglio 2006, il collaudo di lavori pubblici rientra
tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici
di cui al d. Lgs. n. 163/2006, in quanto i “servizi di collaudo e di
verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del
Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo
20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle
disposizioni di quest’ultimo.
Ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che
vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da
quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che
rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie
e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso.
Inoltre, l’abrogazione degli elenchi di professionisti abilitati al
collaudo, disposta dall’articolo 24 della legge n. 62/2005, conferma la
regola secondo cui gli incarichi di collaudo rientrano nel novero dei
servizi tecnici: si tenga conto, al riguardo, anche della procedura
d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia
(IP/03/1415) con cui si richiamava il legislatore nazionale
all’applicazione delle regole di concorrenza, pubblicità e trasparenza
tanto per gli appalti sottosoglia relativi ai servizi di progettazione e
validazione dei progetti, quanto per tutti gli appalti relativi ai
servizi di direzione dei lavori e di collaudo.
Pertanto, alla luce del predetto art. 91 comma 8 e tenuto conto
dell’assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del
Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del
regolamento di esecuzione –in corso di pubblicazione- operano anche per
l’affidamento del collaudo le regole generali definite dalla Parte II
del Codice ed in particolare dal Titolo I, Capo III, per gli appalti
sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia.
Per la soluzione della fattispecie, afferente a incarichi di collaudo
nei settori speciali, deve inoltre farsi rinvio alla recente pronuncia
della Corte di Giustizia Europea sez. II 21/2/2008 n. C-412/4, con la
quale è stato dichiarato l’inadempimento dello Stato italiano agli
obblighi che ad esso incombono in forza della direttiva 92/50 e della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni, relativamente all’articolo 28,
comma 4, della legge 109/1994.
La Corte ha ritenuto che l’affidamento delle attività di verifica dei
lavori deve essere effettuata conformemente alle regole enunciate dalle
direttive 92/50 e 93/38, e, pertanto, l’affidamento a soggetti esterni
alle condizioni enunciate dagli articoli 28, comma 4, della legge n.
109/1994, e 188 del DPR n. 554/1999, viola le dette direttive per quanto
riguarda gli appalti che rientrano nel loro campo di applicazione.
Inoltre, per quanto riguarda gli appalti per i quali il valore dei
servizi interessati è inferiore alla soglia di applicazione delle
direttive 92/50 e 93/38, l’assenza, nelle disposizioni nazionali
applicabili, di menzione esplicita relativa all’applicazione degli
obblighi derivanti dal Trattato, non può significare che non è imposto
il rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di
trasparenza nell’attribuzione di tali appalti.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate gli affidamenti in
esame, effettuati mediante procura negoziata senza bando, non sono
conformi ai principi comunitari di parità di trattamento e di
concorrenza.
Gli ulteriori motivi di doglianza sono da ritenere assorbiti.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i
servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per
il cui affidamento esterno è necessario il ricorso alle procedure di
evidenza pubblica (parere
28.02.2008 n. 65
- link a massimario.avlp.it). |
INCARICHI
PROGETTUALI:
Ritenuto in diritto:
L’articolo 90, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006 individua i
liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge
n. 1815/1939, le società di professionisti e le società di ingegneria
quali soggetti autorizzati a costituire raggruppamenti temporanei al
fine dell’espletamento delle prestazioni attinenti all’architettura ed
all’ingegneria.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, di cui alla successiva lettera h), non sono espressamente
indicati nel novero dei soggetti che possono costituire detti
raggruppamenti temporanei.
Si pone quindi un problema interpretativo sulla legittimità della
costituzione di un raggruppamento temporaneo tra un consorzio stabile di
cui all’articolo 90, comma 1, lettera h), del d. Lgs. n. 163/2006 e uno
o più soggetti di cui al medesimo articolo 90, comma 1, lettere d), e)
ed f).
Per la definizione della questione giova richiamare il dettato della
citata lettera h) dell’articolo 90 che recita “da consorzi stabili di
società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in
modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E'
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione
e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale
in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato
secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente
legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36,
commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.”
Per espresso richiamo normativo, quindi, ai consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria si applicano i commi 1, 4,
5 e 6, dell’articolo 36 del d. Lgs. n. 163/2006, contenente la
disciplina generale dei consorzi stabili dettata per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
Del resto, già nel previgente assetto normativo di cui alla legge
109/1994, in virtù delle modificazioni introdotte dalla legge 166/2002,
i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria erano stati inseriti nel novero dei soggetti che possono
rimanere affidatari di incarichi di progettazione prevedendo un rinvio
alle disposizioni dell’allora vigente articolo 12 della legge 109/1994.
Si deve inoltre rilevare che, relativamente ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, l’articolo 34, comma 1, lettera d), del d.
Lgs. n. 163/2006 riconosce la possibilità di costituire raggruppamenti
temporanei di concorrenti anche ai consorzi stabili.
Si pone dunque un problema di difetto di coordinamento della norma, da
affrontarsi secondo un approccio sistematico, secondo il quale,
l’applicazione del principio comunitario della libera prestazione di
servizi e della tutela della concorrenza nonché del rispetto del
paritetico esercizio della professione da parte di tutti i titolari
della funzione, singoli o comunque associati, comporta a ritenere che
non si rilevano elementi atti a suffragare il diniego del riconoscimento
della forma aggregativa di cui all’istituto del raggruppamento
temporaneo anche in riferimento ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria, così come avviene per i
consorzi stabili operanti nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, che l’esclusione del RTP Building Design
Partnership Ltd/Altri non è conforme alla normativa di settore (parere
28.02.2008 n. 64
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
Si osserva, in via preliminare, che il bando in esame è stato pubblicato
ai sensi della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della
legge regionale 02.08.2002 n. 7 e s.m.i.
Il punto 16. a), del bando, prescrive che non sono ammessi a partecipare
alle gare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75
del d.P.R. 554/1999.
Il disciplinare di gara, oltre a prevedere, a pena di esclusione, il
rilascio di una dichiarazione sostitutiva nella quale il concorrente
dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f) g) ed h), del
d.P.R. 554/1999, richiede, altresì, ugualmente a pena di esclusione, una
dichiarazione A) con la quale il concorrente attesta che nei propri
confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
B) con la quale il concorrente attesta che nei propri confronti non sono
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
proprio convivente.
È, pertanto, in relazione al sopra citato ambito oggettivo che occorre
verificare la legittimità della eccepita clausola della lex specialis.
Come rilevato dall’Autorità nella determinazione n. 13/2003, ai sensi
dell’articolo 10, comma 5 ter, della legge n. 575/1965, l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione si determina anche per effetto
di sentenze non definitive, confermate in grado di appello per uno dei
delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.
Ne discende la conformità della clausola in esame e l’obbligo per il
partecipante alle gare di dare conto di tutte le condanne subite.
Giusto tale contesto normativo, l’Autorità, nei bandi tipo, aveva
espresso l’avviso della necessità di richiedere, in relazione a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, una dichiarazione
che includesse tutti i tipi di condanna, ancorché non definitiva.
La vincolatività della prescrizione in esame, comporta, pertanto, attesa
la sua formulazione chiara e non equivoca, l’esclusione dalla procedura,
tenuto conto che la stessa esclusione è prevista a sanzione della sua
inosservanza, e la stazione appaltante non può esimersi dal rispetto,
anche soltanto formale, della lex specialis.
Per quanto concerne la dichiarazione dell’assenza nei propri confronti e
negli ultimi cinque anni, dell’estensione degli effetti delle misure di
prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge n.1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente, si osserva che con la citata
determinazione n. 13/2003, l’Autorità ha espresso l’avviso secondo il
quale l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, che
deriva dall’applicazione di una misura di sicurezza, non colpisce il
solo destinatario, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge
31.05.1965, n. 575, ma può estendersi, ai sensi del comma 4, del citato
art. 10 della legge n. 575/1965, ai conviventi ed agli enti di cui il
soggetto è rappresentate o gestore, con durata quinquennale, a
condizione, tuttavia, che disponga in tal senso un’apposita pronuncia
del tribunale.
Attesa la conformità della clausola in esame, si rileva che le
dichiarazioni rese dall’istante fanno riferimento solo all’inesistenza
delle misure di prevenzione (in corso o adottate in passato) emesse nei
confronti degli amministratori dotati del potere di rappresentanza o dei
direttori tecnici dell’impresa: non appare pertanto soddisfatta la
richiesta contenuta nel disciplinare di gara (punto 4. b), a pena di
esclusione.
Né appare risolutiva, ai fini di tale dichiarazione, la produzione del
certificato dei carichi pendenti, in quanto tale documento attiene ai
dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti che hanno
la qualifica di imputato (d.P.R. 14.11.2002, n. 313, artt. 2 e 6).
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti
di cui in motivazione, la conformità dell’esclusione dell’impresa
Italiana Ascensori S.r.l. dalla gara di che trattasi, disciplinata dalla
legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale
02.08.2002 n. 7 e s.m.i. e dall’articolo 75 del d.P.R. 554/1999 (parere
28.02.2008 n. 63
- link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
LAVORI PUBBLICI: Sull’incompatibilità
con il diritto comunitario di una disposizione della normativa italiana che prevede,
per quanto attiene agli app. pubbl. di lavori di valore inferiore alla
soglia prevista dalla dir. 93/37, l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse.
Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di
stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio
generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che,
per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia
stabilita dall’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio
14.06.1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 13.10.1997, 97/52/CE, e che
presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente
alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte
valide sia superiore a cinque, di procedere all’esclusione automatica
delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione
da fornire, in base all’applicazione di un criterio matematico previsto
da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni
aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di
tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in
merito a queste ultime. Ciò non si verificherebbe nel caso in cui una
normativa nazionale o locale, o ancora l’amministrazione aggiudicatrice
interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che
potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice a procedere alla
verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da
eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la
realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica
potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della
quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse
(Corte di giustizia europea, Sez. IV,
sentenza 15.05.2008 n. C-148/06
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI: Sull’infondatezza
della q.l.c. dell’art. 1, c. 69, della l. n. 239 del 2004 che prevede la
salvezza della facoltà di riscatto anticipata del servizio di
distribuzione del gas, se stabilita nei relativi atti di concessione o
affidamento.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c.
69, della l. n. 239 del 2004 (Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia), nella parte in cui prevede che la disposizione di cui
all'art. 15, c. 5, del d. lvo 23.05.2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della l. 17.05.1999, n. 144), relativa al
regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al
21.06.2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
«va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto
anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi
atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo
le norme ivi stabilite». La suddetta disposizione, infatti, è
intervenuta a chiarire il senso dell'art. 15, c. 5, del d.lgs. n. 164
del 2000, saldandosi con quest'ultimo e dando luogo ad un precetto
unitario, che impone, per la durata del periodo transitorio, il
mantenimento dei rapporti in essere come regolati negli atti di
affidamento o concessione, conservando validità alle clausole di
riscatto ivi previste nonostante l'art. 14, c.1, dello stesso decreto
delegato consenta agli enti locali di avvalersene soltanto per
l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica
(Corte Costituzionale,
sentenza 14.05.2008 n. 132
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Sulla
legittimità di un atto di autotutela compiuto da un Comune nel caso di
una delibera frutto di comportamenti illegittimi ed illeciti, acclarati
con sentenza penale, comportante, anche per l’ente comunale conseguenze
patrimoniali sfavorevoli.
L’atto di autotutela compiuto da un Comune mediante annullamento
della delibera con cui una Giunta Comunale aveva approvato uno schema di
convenzione e la proposta per l’affidamento diretto della gestione di un
impianto di termovalorizzazione ad una ATI per la durata di 10 anni non
solo è un atto possibile e legittimo, quanto, piuttosto, un atto
doveroso e vincolato non solo in quanto confluenza di comportamenti
illeciti, acclarati con sentenza penale, ma anche in quanto atto
comportante per l’ente comunale conseguenze patrimoniali sfavorevoli con
illeciti vantaggi in favore della società aggiudicataria del servizio in
questione (e ricorrente nel presente giudizio). In materia di autotuela,
costituisce principio da tempo consolidato in giurisprudenza quello
secondo il quale l'interesse concreto ed attuale all'annullamento
d'ufficio di un atto che implichi un illegittimo esborso, anche futuro,
da parte dell'erario è "in re ipsa"; cosicché per giustificare il
disposto annullamento è sufficiente che il provvedimento di autotutela
richiami tale circostanza di fatto, con conseguente irrilevanza di ogni
altra circostanza idonea a qualificare il contrapposto interesse del
privato, quale, ad esempio, il perdurare nel tempo della situazione di
fatto per lui vantaggiosa (TAR Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 06.05.2008 n. 1270
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Il
contratto di avvalimento tra imprese può rivestire qualunque forma,
anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata
in qualunque modo idoneo.
La disciplina dell'avvalimento d'impresa ausiliaria è mutuata per l'art.
49 del D.Lgs. n. 163/2006 dalle direttive CE nn. 17 e 18 del 2004 e
consente nelle gare pubbliche di appalto -di lavori e di servizi- al
concorrente singolo, consorziato o raggruppato di soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi di altra impresa
(ausiliaria) che dichiari la sua disponibilità. Nell'ordinamento interno
italiano non è previsto uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese. Questo, perciò, peraltro richiesto dalla lett.
f) del c. 2 dell'art. 49 cit. tra gli atti da presentare a cura
dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto, può rivestire
qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza
può essere provata in qualunque modo idoneo. Così come può essere
considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento
la compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria -
ai sensi dell'art. 49 - nella busta contenente i documenti dell'impresa
concorrente di partecipazione alla gara.
Pertanto, nel caso di specie, la società ricorrente non poteva essere
esclusa dalla gara in quanto l’impresa ausiliaria aveva affermato la
volontà di obbligarsi verso la ricorrente e verso la stazione appaltante
a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
utili, con apposita dichiarazione corredata della documentazione utile a
comprovare i requisiti
(TAR Lazio-Rona, Sez. II-ter,
sentenza 30.04.2008 n. 3637
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI: Sull’attività
di distribuzione di gas naturale: giurisdizione, proroga delle
concessioni e degli affidamenti di cui all’art. 23 c. 4, l. n. 51/2006,
insussistenza del contrasto con il dir. comunit., applicabilità della
proroga anche per gli appalti.
La distribuzione di gas naturale, ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. n.
164/2000, è una attività di servizio pubblico e, pertanto, le
controversie relative alla concessione ovvero all'affidamento sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai
sensi dell'art. 33, D.Lgs. 31.03.1998 n. 80, e della sentenza della
Corte Costituzionale del 06.07.2004 n. 204.
L’art. 23 c. 4 della L. 51/2006 prevede una proroga generalizzata di 12
anni di tutte le concessioni e gli affidamenti per la realizzazione
delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale assistiti
da finanziamenti pubblici ai sensi della l. 784/1980, con un dies a quo
costituito alternativamente dalla data di entrata in vigore del D..Lgs.
164/2000 (21.06.2000) ovvero, se successiva, dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali
dell’intervento, senza alcuna distinzione circa la relativa scadenza
contrattuale.
Come rilevato dalla giurisprudenza: "la previsione di un periodo
transitorio costituisce misura ragionevole, anche alla luce degli
obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità Europee, visto che va
concesso a tutti gli ‘attori’ del sistema un periodo di tempo
sufficiente per ammortizzare gli effetti negativi derivanti
dall’anticipata risoluzione dei rapporti concessori (questo vale per le
imprese di distribuzione del gas) e per predisporre gli atti indittivi
delle gare ad evidenza pubblica (e ciò vale per gli enti locali
concedenti)", aggiungendo, che "il termine massimo di durata del
periodo transitorio previsto dal citato art. 23, c. 4 (dodici anni), non
supera quello ottenibile in base all’applicazione dell’art. 15, c.
10-bis, del D.Lgs. n. 164/2000 (ossia, cinque anni + cinque anni per gli
incrementi + due anni, per la decorrenza posticipata, per un totale di
12 anni). Non vi è dunque un contrasto della proroga generalizzata della
scadenza contrattuale prevista dall'art. 23 c. 4, l. n. 51/2006 con il
D.Lgs. n. 164/2000 in materia di liberalizzazione. Pertanto, si deve
concludere che la nuova disciplina non confligge con il diritto
comunitario" (T.A.R. Puglia–Lecce, sentenza del 03.04.2006 n. 1825).
La proroga disciplinata dall'art. 23 c. 4, l. n. 51/2006, si applica
anche per gli appalti di pubblici servizi in quanto sussistono chiari
indici normativi dai quali si desume che con il termine "affidamento" il
legislatore ha inteso fare riferimento anche agli appalti indetti da
enti pubblici
(TAR Puglia-Bari, Sez. I,
sentenza 30.04.2008 n. 1060
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Sulla
proroga automatica delle concessioni relative alla gestione del servizio
pubblico di distribuzione del gas.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26.06.2003,
2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, non impone la risoluzione
anticipata dei contratti di distribuzione del gas originariamente
conclusi in assenza di una procedura di gara, ma non si oppone
espressamente a tale possibilità.
Gli artt. 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di
non discriminazione e di trasparenza, devono essere interpretati nel
senso che ostano a che un’autorità pubblica preveda il mantenimento
delle concessioni originariamente attribuite in assenza di una procedura
di gara durante il periodo transitorio che essa stessa fissa, anche se
lo scopo è quello di porre fine anticipatamente alle dette concessioni,
in quanto tale disposizione costituisce un ostacolo alla libera
prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento. Ciononostante,
una tale restrizione può essere giustificata da ragioni imperative di
interesse generale legate alla certezza del diritto e, in particolare,
alla stabilità dei rapporti giuridici. Spetterà al giudice nazionale
assicurarsi che la concessione dei provvedimenti transitori risponda a
tali condizioni, che avvenga in base a criteri obiettivi, trasparenti e
non discriminatori e che i provvedimenti di cui trattasi siano
proporzionali allo scopo perseguito»
(Avvocato Generale Poiares Maduro,
conclusioni 24.04.2008 n. C-347/06
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Sul
carattere eccezionale del ricorso alla trattativa privata.
Il ricorso alla trattativa privata, oggi definita procedura negoziata
nelle direttive comunitarie e negli atti nazionali di recepimento, è un
criterio di selezione dei concorrenti di tipo eccezionale perché la
necessità di tutelare i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento
impongono il generalizzato ricorso alle procedure aperte o ristrette e
la procedura negoziata, come si evince dallo stesso tenore testuale
dell'art. 57, D. lgs. n. 163 del 2006, può essere utilizzata solo nei
casi specifici in cui la legge lo preveda espressamente. Circa la
tassatività delle ipotesi come indicate dalle norme di settore,
soccorre, tra l’altro, il pronunciamento della Corte di Giustizia CE,
Sez. II, che, con la decisone 27.10.2005, n. 187, ha avuto modo di
ribadire che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara è ammesso solo nei casi tassativamente
elencati dalle direttive adottate in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici. La normativa nazionale, in
recepimento delle indicazioni comunitarie, ha dunque ritenuto di
adeguarsi prevedendo anche tale strumento operativo, purchè contenuto
nell’ambito come dallo stesso legislatore indicato nel 2006
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-bis,
sentenza 24.04.2008 n. 3546
-link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: I
consorzi di imprese stabili o ordinari devono dimostrare di possedere i
requisiti economici e finanziari di tutti i consorziati nel caso di
partecipazione a gare di appalto.
Un consorzio, nel caso di partecipazione a gare di appalto, sia esso un
consorzio stabile o un consorzio ordinario, deve dare la dimostrazione
del possesso dei requisiti economici e finanziari di tutti i consorziati
che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal
contratto.
Nel caso di specie, è legittima l’esclusione dalla gara in quanto il
Consorzio ha individuato uno specifico consorziato per l’esecuzione
suddetta, ma si è anche riservato di affidare l’esecuzione in parola
alle altre imprese consorziate, con ciò dovendo necessariamente
esplicitare che tutte le stesse erano in possesso dei requisiti
richiesti per l’esecuzione contrattuale
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 21.04.2008 n. 1778
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Sull’esclusione
dalla gara dell'offerta di una ATI costituenda per l'irregolare
formulazione della polizza fideiussoria a garanzia della cauzione
provvisoria.
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese, la
fideiussione a garanzia dell'offerta, un tempo prescritta dall'art. 30
della legge n. 109/1994 ed ora dall'art. 75, comma 8 del D.Lgs. n.
163/2006 e nell’ordinamento del Friuli Venezia Giulia dall'art. 30,
comma 1 della legge regionale n. 14/2002 e s.m.i., deve coprire il
rischio relativo ad irregolarità commesse nella fase che precede la
stipulazione del contratto non solo dall'impresa indicata come
capogruppo ma anche dalle imprese mandanti: il difetto di garanzia di
queste ultime determina l'esclusione dalla gara anche in assenza di
un'espressa previsione di esclusione, atteso che la prestazione di
idonea cauzione provvisoria è da considerarsi adempimento essenziale.
La necessità dell’intestazione della polizza fideiussoria anche alle
imprese mandanti deriva dall'esigenza di coprire i rischi relativi ai
casi in cui l'inadempimento sia riconducibile a queste ultime e,
pertanto, dall’esigenza di evitare che la stazione appaltante si trovi
priva di adeguata garanzia nell'ipotesi in cui la violazione degli
obblighi connessi alla partecipazione alla gara (ivi compresa la
sottoscrizione del contratto) sia addebitabile ad una o più imprese
mandanti
(TAR Friuli Venezia Giulia,
sentenza 21.04.2008 n. 252
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Sulla
discrezionalità della stazione appaltante di fissare i requisiti di
partecipazione alla singola gara, anche superiori rispetto a quelli
previsti dalla legge, purché tale scelta non sia manifestamente
irragionevole.
La giurisprudenza amministrativa, con orientamento univoco, è
dell’avviso che appartiene alla discrezionalità della stazione
appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara,
"anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo
coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica
individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una
gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed
efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse
pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare". Unico limite a
detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia
manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata,
illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza; la
ragionevolezza dei requisiti non viene valutata in astratto, ma in
correlazione al valore dell’appalto (TAR Emilia Romagna-Bologna,
Sez. I,
sentenza 11.04.2008 n. 1424
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI FORNITURE E
SERVIZI: Sull’inapplicabilità
delle direttive sugli appalti pubblici di servizi e di forniture.
Requisiti: esercizio da parte dell’ente appaltante del controllo analogo
e prevalenza della attività con l’ente o con gli enti locali che la
controllano.
Le direttive del Consiglio 18.06.1992, 92/50/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e del
Consiglio 14.06.1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, non sono applicabili
ad un appalto concluso tra, da una parte, un ente locale e, dall’altra,
una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo, nel caso in cui
l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e, nel contempo,
questa persona realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente o con gli enti locali che la controllano.
L’art. 6 della direttiva 92/50 trova applicazione solo se esistono
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate che
conferiscono all’aggiudicatario un diritto esclusivo relativo
all’oggetto dell’appalto aggiudicato
(Corte di giustizia europea, Sez. VII,
sentenza 10.04.2008 n. C-323/07
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI: Sulla
distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi.
Per distinguere la figura dell’appalto di servizi da quella della
concessione di servizi occorre fare riferimento alla formulazione
dell’art. 1 par. 4. della dirett. 2004/18/CE fatta propria dal
legislatore statale con l’art. 3, c. 12, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 -
che chiarisce che la concessione di servizi "è un contratto che presenta
le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo". Pertanto, come anche affermato dalla
giurisprudenza, l’appalto di servizi si distingue dalla concessione di
servizi per il fatto che nel primo le prestazioni (di servizio, di
fornitura o di lavori) sono rese in favore dell’amministrazione mentre
la seconda è caratterizzata dalla costituzione di un rapporto
trilaterale tra la P.A., concessionario ed utenti, atteso che nella
concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti e,
invece, nel corrispondente appalto, l’obbligazione di compensare
l’attività svolta dal privato grava sull’amministrazione. In sostanza,
poiché la concessione di servizi è caratterizzata da un trasferimento
delle responsabilità di gestione, si viene a configurare una concessione
di servizi allorquando l’operatore si assume i rischi di gestione del
servizio rifacendosi sull’utente. La modalità di remunerazione
dell’operatore, pertanto, costituisce uno degli elementi che permettono
di stabilire l’assunzione del rischio di gestione
(TRGA Trentino-Alto Adige-Bolzano,
sentenza 08.04.2008 n. 129
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI SERVIZI: ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO NON PUÒ PARTECIPARE AD UNA GARA DI APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI.
Un'associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare
a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l'affidamento di
pubblici servizi. Ed invero la stipulazione di un contratto a titolo
oneroso, quale l'appalto pubblico di servizi in esame, si pone come
incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato;
l'onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un
qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo
sacrificio, sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di
causalità, laddove la gratuità implica che un soggetto acquisisca un
vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.
Secondo il tribunale amministrativo napoletano, "se lo strumento scelto
per addivenire alla stipula dell'appalto è stato quello del ricorso al
mercato, previo esperimento di gara pubblica, tesa ad individuare il
prezzo più basso, in vista dell'espletamento del servizio, l'ammissione
a tale gara anche di associazioni di volontariato, che operano secondo
logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità, e
che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente
dalla necessaria remuneratività del servizio, viola [.] anche il
principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione"
(TAR Campania-Napoli, sent. n. 3021/2007).
A conferma del proprio orientamento, il TAR napoletano richiama il
d.lgs. n. 155 del 2006 che ha introdotto le "imprese sociali". Sicché,
la partecipazione a gare di pubblici appalti è consentita "solo a quelle
associazioni che abbiano ottenuto la denominazione di "impresa sociale",
qualifica che presuppone l'adeguamento dell'ente a regole di garanzia ed
affidabilità per il mercato (iscrizione al registro delle imprese - art.
5; responsabilità patrimoniale - art. 6; tenuta delle scritture
contabili - art. 10; organi di controllo interno - art. 11)" (TAR
Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 31.03.2008 n. 1666
- massima tratta da www.filodiritto.com - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Diniego di permesso di costruire - Opere di urbanizzazione
(viabilità) su superfici di proprietà di terzi - Necessità del consenso
dei terzi - Non sussiste - Illegittimità.
2. Diniego di permesso di costruire - Inadeguatezza della viabilità
d'accesso - Verificazione in contraddittorio con istanza istruttoria -
Non sussiste - Illegittimità.
3. Diniego di permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica
- Nuovo progetto - Successivo diniego di permesso di costruire -
Risarcimento del danno - Requisito della colpevolezza - Non sussiste.
1. Il diniego del permesso di costruire motivato dall'asserita
incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla viabilità su
superfici di proprietà dei terzi dei quali sarebbe necessario il
consenso, nel caso in cui il lotto edificando è intercluso ma servito da
una servitù perpetua di passo pedonale e carraio e per la posa di
condutture e servizi tecnologici sulla superficie interessata dalle
opere di urbanizzazione progettate, è illegittimo in quanto ai fini del
permesso di costruire -che viene sempre rilasciato con salvezza dei
diritti dei terzi- non è necessario l'espresso consenso dei superficiari
(titolari del fondo servente), fermo restando che eventuali ragioni di
contrasto tra le proprietà finitime dovrebbero sfociare e trovare
composizione in sede civilistica.
2. L'inadeguatezza della viabilità d'accesso, in relazione alla
quale, all'esito della verificazione in contraddittorio disposta con
ordinanza istruttoria, risulta escluso che il traffico veicolare indotto
dal nuovo carico urbanistico dell'insediamento possa compromettere la
sicurezza del traffico, non rappresenta un fondato motivo per denegare
il permesso di costruire.
3. La richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ad un
diniego di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica il
cui progetto è stato abbandonato dal ricorrente, con la presentazione di
altro progetto (con conseguente improcedibilità delle relative
impugnazioni), non è deducibile in quanto è preclusa una decisione di
merito volta a verificare la legittimità di quel progetto. Quanto alla
richiesta di risarcimento allegata in relazione la diniego opposto dal
Comune al secondo progetto, posto che l'illegittimità del diniego non è
di per sé solo, elemento sufficiente a radicare una colpa
dell'Amministrazione, non sussistendo nella fattispecie una condotta
colposa in quanto il caso in esame è connotato, per un verso da profili
di discrezionalità (circa l'adeguatezza della viabilità d'accesso) e,
per altro verso, dalla convinzione, sia pure erronea, della necessità
dell'assenso del titolare del fondo servente per la realizzazione di
opere di urbanizzazione, deve essere respinta (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 31.03.2008 n. 630
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono edilizio ex L. n. 47/1985 - Prova
della data esatta di realizzazione dell'abuso edilizio - Onere del
privato istante di produrre un principio di prova in merito al
completamento del manufatto - Compito dell'A.C. di verificare
l'attendibilità dei dati forniti dall'interessato - Sufficienza del solo
atto sostitutivo di notorietà circa la data di ultimazione delle opere
abusive - Non sussiste.
2. Condono edilizio ex L. n. 47/1985 - Mancata
definizione del procedimento di condono da parte del Comune nel termine
fissato ex lege - Regolarizzazione dell'abuso in applicazione del
silenzio-assenso - Non sussiste se mancano presupposti di fatto e di
diritto per il rilascio del condono.
3. Condono edilizio ex L. n. 47/1985 -
Inesatta rappresentazione della realtà nella domanda di condono su un
presupposto essenziale - Ipotesi di domanda dolosamente infedele ex art.
40 L. n. 47/1985 - Sussiste.
1. In materia di prova sulla data esatta di realizzazione dell'immobile
da condonare, il privato istante ha l'onere non solo di affermare, ma
anche di produrre almeno un principio di prova in ordine al
completamento del manufatto, restando a carico dell'A.C. il compito di
effettuare gli accertamenti istruttori necessari per controllare
l'attendibilità dei dati forniti dall'interessato ed eventualmente di
contrapporre le risultanze delle proprie verifiche. A tal fine non può
ritenersi sufficiente l'allegazione, da parte del privato istante, della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'intervenuta
ultimazione delle opere abusive, non avendo quest'ultima alcuna valenza
probatoria privilegiata, né di per sé esaustiva ove non supportata da
ulteriori riscontri istruttori.
2. La mancata definizione del procedimento del condono da parte del
Comune entro il termine fissato dalla legge, non determina ope legis la
regolarizzazione dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio
assenso, qualora manchino presupposti di fatto e di diritto previsti
dalla normativa vigente.
3. La inesatta rappresentazione della realtà nella richiesta di
concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l'accoglibilità
della medesima, quale la dimostrazione della data di ultimazione
dell'abuso, configura un'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai
sensi dell'art. 40, l. 28.02.1985 n. 47 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 31.03.2008 n. 629
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Volume tecnico - Parametri necessari.
2. Volume tecnico - Sussiste solo in relazione
a opere edilizie completamente prive di autonomia funzionale, anche
potenziale.
1. Per l'identificazione della nozione di volume tecnico devono
sussistere tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo
funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità
necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo,
negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni
progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter
essere ubicate all'interno della parte abitata, e dall'altro ad un
rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze
effettivamente presenti.
2. La nozione di volume tecnico può essere applicata solo alle opere
edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche
potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una
costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della
costruzione stessa (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 25.03.2008 n. 582
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Impianto di distribuzione di carburante e
opere connesse - Convenzione edilizia - È assimilabile ad una
convenzione di lottizzazione e costituisce accordo sostitutivo ex art 11 L. 241/1990 - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Sussiste anche in
ordine alla fase esecutiva del rapporto.
2. Convenzione connessa a provvedimento
edilizio - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Sussiste in ordine alla
fase esecutiva del rapporto anche in base al solo art. 16, L. n.
10/1977.
3. Convenzione ex art 11, L. 241/1990 -
Incompetenza dell'organo che ha approvato la convenzione - Mancata
adozione di un atto a conclusione del procedimento di variante - Nullità
degli atti impugnati - Non sussiste - Obbligo di sanatoria da parte
della P.A. - Sussiste - Legittimazione all'impugnazione da parte della
P.A. rispetto ai propri atti - È dubbia.
4. Strada - Potenziale compatibilità con
qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti - Sussiste -
Necessità di una variante di piano per la sua localizzazione - Non
sussiste - Necessità di un mero adeguamento degli strumenti urbanistici
- Sussiste.
5. Impianto di distribuzione di carburante e
opere connesse - Procedura di variante semplificata ex d.P.R. 20.10.1998
n. 447 - presuppone l'incompatibilità dell'impianto con lo strumento
urbanistico.
1. La convenzione che, unitamente alla concessione edilizia rilasciata
per la realizzazione delle stazioni, regola la edificazione di un
impianto di distribuzione di carburante e delle opere connesse, può
essere assimilata ad una convenzione di lottizzazione, cui viene
riconosciuta dall'unanime giurisprudenza natura di accordo sostitutivo
ex art 11, L. 241/1990, il cui comma 5 prevede che le relative
controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. anche se
afferiscono alla fase esecutiva del rapporto.
2. Anche quando la controversia involge la fase esecutiva di una
convenzione connessa ad un provvedimento edilizio, la giurisdizione del
G.A. può essere affermata anche in base al solo art. 16, L. n. 10/1977.
3. In presenza di una convenzione ex art 11, L. 241/1990, l'eventuale
presenza di profili di illegittimità del procedimento quali
l'incompetenza dell'organo che ha approvato la convenzione o la mancata
adozione di un atto a conclusione del procedimento di variante
urbanistica, non può comportare la nullità degli atti impugnati, ma
determina, semmai, vizi di legittimità rispetto ai quali si imporrebbe
un obbligo di sanatoria dell'Amministrazione Comunale, in applicazione
del principio di buona amministrazione, essendo dubbia la legittimazione
all'impugnazione da parte della stessa Amministrazione rispetto ai suoi
atti.
4. La strada, quale opera di urbanizzazione primaria è una
infrastruttura potenzialmente compatibile con qualunque destinazione
urbanistica, salvo espressi divieti, che non necessita, dunque, di una
variante di piano costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero
adeguamento degli strumenti urbanistici.
5. La procedura di variante semplificata, disciplinata dal D.P.R.
20.10.1998 n. 447, che può essere seguita anche per la localizzazione di
un impianto di distribuzione di carburanti, presuppone però
l'incompatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 25.03.2008 n. 581
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ESPROPRIAZIONE:
1. Approvazione del progetto di
opera pubblica (strada) - Competenza del Comune - Legittimità.
2. Opera pubblica - Contrasto con
il P.T.C.P. - Non sussiste.
3. Progetto di opera pubblica -
Vizi di Progettazione - Sussistono - Illegittimità.
1. Il Comune risulta competente ad approvare un progetto di strada
provinciale, laddove vi sia stato un accordo di programma con cui la
Provincia e gli altri comuni interessati abbiano concordato la
realizzazione del tratto stradale ripartendo tra loro i compiti (ed
attribuendo la progettazione al Comune resistente).
2. Sebbene il tracciato del progetto di strada risulti parzialmente
diverso da quello individuato nel P.T.C.P. non sussiste un contrasto con
tale strumento urbanistico, se non quando il progetto sia incompatibile
con le previsioni del P.T.C.P., giusta la finalità di tale strumento di
individuare la localizzazione di massima delle linee di comunicazione.
3. Sono illegittimi il progetto preliminare e definitivo della strada,
per vizi di progettazione se mancano tra gli elaborati la verifica del
progetto preliminare e la validazione del progetto definitivo, oltre
alle indagini geologiche e idrogeologiche prescritte dall'art. 18, c. 1,
D.P.R. 554/1999 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 25.03.2008 n. 580
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI SERVIZI: Sul
contratto di brokeraggio: deve essere stipulato previo espletamento di
una procedura di gara.
Il contratto di brokeraggio, nonostante qualche voce contraria (cfr. TAR
Abruzzo sent. n. 397 del 26.07.2006) tendenzialmente, al pari di
qualsiasi altra prestazione contrattuale avente ad oggetto servizi, deve
essere stipulato previo espletamento di una procedura di gara, in
attuazione dei principi, di matrice anche comunitaria, di trasparenza,
buon andamento e concorrenzialità.
Quello di brokeraggio è un contratto essenzialmente oneroso, in cui solo
formalmente la provvigione è posta a carico dell’assicuratore (in
ossequio ad una consolidata prassi internazionale in tal senso), dal
momento che il relativo onere economico è invariabilmente e lecitamente
traslato sull’assicurato, per effetto del c.d. caricamento del premio
rispetto a quanto sarebbe stato richiesto in assenza di costi
precontrattuali (di questo ovvero di altro tipo, ad esempio, per la
retribuzione dell’agente o di altro mediatore).
Nel caso di specie, trattandosi dell’instaurazione di un rapporto con
una pubblica amministrazione tenuta a scegliere i propri contraenti nel
rispetto dell’evidenza pubblica, anche il contratto di brokeraggio dovrà
essere stipulato all’esito di apposita gara
(TAR Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 20.03.2008 n. 1449
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di demolizione -
Impugnativa - Presentazione istanza di condono - Improcedibilità.
2. Illecito edilizio - Carattere permanente-
Sussiste.
3. Potere di applicazione misure repressive in
ogni tempo - Sussiste - Obbligo di motivazione in ordine alla
sussistenza dell'interesse pubblico - Non sussiste.
1. La presentazione della istanza di condono rende improcedibile il
ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione precedentemente
emessa dall'Amministrazione comunale.
2. L'illecito edilizio ha carattere permanente, caratterizzata
dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con la conseguenza che il
provvedimento repressivo dell'amministrazione non è emanato a distanza
di tempo ma sanziona una situazione antigiuridica contestualmente contra
jus, ancora esistente.
3. Il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può
essere esercitato in ogni tempo ed i relativi provvedimenti non
necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la demolizione
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.03.2008 n. 545
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Ingiunzione di demolizione - Impugnativa in pendenza di
procedimento di sanatoria - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di
demolizione di un'opera abusivamente realizzata quando è pendente il
procedimento per la sanatoria della medesima opera, ciò in quanto il
riesame dell'abusività dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale
sanabilità comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento
che vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio adottato
dall'Amministrazione (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.03.2008 n. 544
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza demolizione emanata prima del
perfezionamento della procedura di condono - Impugnativa -
Fondatezza-Sussiste.
2. Parere Commissione edilizia - Atto endoprocedimentale inidoneo a ledere interessi legittimi -
Impugnativa - Inammissibilità.
1. E' fondato il ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione
notificata dall'Amministrazione comunale prima del perfezionamento della
procedura di condono.
2. E' inammissibile l'atto di motivi aggiunti proposto avverso il parere
della Commissione edilizia reso durante la procedura di condono non
perfezionata, trattandosi, il detto parere, di atto di natura endoprocedimentale
inidoneo a ledere gli interessi legittimi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 17.03.2008 n. 543
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Diniego di concessione edilizia in
sanatoria ex L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale - Perplessità in ordine al
procedimento seguito - Illegittimità - Sussiste.
2. Diniego di concessione edilizia in
sanatoria ex L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale - Perplessità in ordine alla
giustificazione del potere esercitato - Illegittimità - Sussiste.
3. Diniego di concessione edilizia in
sanatoria ex L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale - Perplessità in ordine
all'oggetto - Illegittimità - Sussiste.
4. Diniego di concessione edilizia in
sanatoria ex L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale - Motivazione sull'interesse
pubblico tutelato - Non sussiste.
1. E' illegittimo per perplessità in ordine al procedimento seguito il
diniego del Comune di concessione edilizia in sanatoria che nel
preambolo richiama il procedimento previsto dall'art. 32 L. 47/1985,
peraltro riferendosi ad un parere (non individuato) di altra
amministrazione di tutela del vincolo quando l'Amministrazione preposta
alla tutela di tale vincolo risulterebbe essere il Comune, e nel
dispositivo si riferisce alle opere non suscettibili di sanatoria.
2. E' illegittimo per difetto di giustificazione del potere esercitato
il diniego di concessione edilizia in sanatoria che non indica le
ragioni del contrasto delle opere per le quali è stata richiesta la
sanatoria con il vincolo cimiteriale invocato, giusta la sussistenza di
tale contrasto, ex art. 338 T.U. 27.07.1934 , solo nei casi di nuova
costruzione o di ampliamento di edifici preesistenti, non ricorrenti nel
caso di specie.
3. E' illegittimo per perplessità dell'oggetto il provvedimento di
diniego della concessione in sanatoria che riferendosi ad una sola delle
domande di condono, in luogo delle tre presentate, pretende di
respingere tutte le istanze presentate dal privato, in quanto a fronte
di istanze con diverso oggetto, l'Amministrazione avrebbe dovuto
evidenziare per ciascuna i profili di contrasto delle medesime con il
vincolo cimiteriale indicato.
4. Non sussiste obbligo per l'amministrazione di motivare, nel
provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria, in ordine
alla violazione dell'interesse pubblico tutelato con l'apposizione del
vincolo cimiteriale in quanto lo stesso ha carattere assoluto (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 17.03.2008 n. 541
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Concessione in deroga - Atto dovuto a
fronte di opere di interesse pubblico - Non sussiste - Atto frutto di
poteri discrezionali - Sussiste.
2. Rilascio concessione in deroga per
intervento di rilevante consistenza - Ammissibilità nei limiti in cui
non vengano pregiudicati in termini significativi gli standard
urbanistici.
1. La concessione in deroga non costituisce atto dovuto a fronte di
opere di interesse pubblico, ma è oggetto di poteri discrezionali che
devono comparare l'interesse alla realizzazione dell'opera con altri
interessi.
2. Il rilascio della concessione in deroga è possibile se e nei
limiti in cui non pregiudichi in termini significativi gli standard
urbanistici, specie quando, l'intervento in progetto, per come
prospettato dallo stesso richiedente nella relazione che accompagna la
richiesta di concessione, appaia non certo minimale, ma di rilevante
consistenza (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 17.03.2008 n. 540
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
CONSIGLIERI
COMUNALI: LEGITTIMAZIONE
DEL CONSIGLIERE COMUNALE AD IMPUGNARE ATTI DELIBERATIVI.
Sussiste la legittimazione del consigliere comunale a ricorrere contro
un atto dell'organo di cui fa parte anche se egli sia uscito dall'aula
al momento del voto sulla deliberazione o non abbia partecipato né alla
discussione né alla votazione della deliberazione stessa, pur essendo
stato regolarmente convocato alla seduta del consiglio comunale.
Ad avviso dei giudici amministrativi questi comportamenti del
consigliere non denotano disinteresse verso l'argomento trattato o
tantomeno acquiescenza preventiva rispetto alla volontà che sarebbe poi
emersa dal consiglio ma, al contrario, essi rafforzano il presupposto
dell'interesse ad agire, costituito dalla differenziazione tra
l'opinione del consigliere e la volontà consiliare.
Il caso esaminato dai giudici riguardava un comune il cui consiglio
comunale aveva prima adottata e poi approvata una deliberazione con la
quale veniva modificata la destinazione urbanistica di una determinata
area di proprietà comunale sita all'interno del perimetro di un piano di
lottizzazione.
E per l'appunto contro la modifica della destinazione urbanistica
proponeva ricorso un consigliere comunale adducendo specifiche censure
di illegittimità.
Secondo il Tar non è necessario che il consigliere esprima un voto
negativo e neppure che manifesti in anticipo la sua contrarietà
all'oggetto della deliberazione attraverso iniziative pubbliche come, ad
esempio, la presentazione di osservazioni in merito allo stesso. È
sufficiente, invece, che non concorra in positivo a formare la volontà
consiliare, perché solo in quest'ultima ipotesi risulta impossibile
tracciare una linea di demarcazione con l'organo di appartenenza.
Pertanto se il consigliere non apporta alcun contributo all'adozione o
all'approvazione del provvedimento in contestazione, conserva il diritto
di far valere ogni circostanza utile a caducare il provvedimento stesso.
Ad avviso del Collegio giudicante il limite esterno alla facoltà di
proporre impugnazione da parte del consigliere è costituito dall'assenza
di connessione tra il ricorso e l'esercizio del mandato e il
collegamento con il munus pubblico non può essere circoscritto alle sole
questioni formali riguardanti la procedura di approvazione dei
provvedimenti (come il calcolo dei termini di convocazione, il rispetto
dell'ordine del giorno, la corretta applicazione delle modalità di voto)
ma si estende anche a quei profili dei provvedimenti approvati che
sminuiscono senza giustificazione il contributo o l'attività dei
consiglieri dissenzienti o rappresentano una conseguenza dell'erronea
interpretazione dei fatti posta alla base della scelta di una
determinata procedura di approvazione (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 07.03.2008 n. 214
- massima tratta da www.filodiritto.com - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI SERVIZI: In
house providing, legittimità, controllo analogo, necessità,
precisazioni.
In materia di in house providing,
non è possibile un mero controllo “a posteriori” per soddisfare il
requisito del controllo analogo – dato che questo non consente
all’autorità pubblica di influenzare preventivamente le decisioni degli
organismi societari – l’indagine deve necessariamente investire le
clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti locali
partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale
del soggetto affidatario: in particolare esse debbono tradursi in una
penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed
operative della Società (con la determinazione degli ordini del giorno
degli organi sociali, l’indicazione dei dirigenti da nominare e
l’elaborazione di direttive sulla politica aziendale) e in incisivi
poteri suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in
contrasto con i propri interessi (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza
06.03.2008 n. 213
- link a www.altalex.com). |
URBANISTICA:
Vincolo idrogeologico - Inedificabilità
assoluta - Non sussiste - Obbligo per l'Autorità preposta di verificare
la compatibilità di ogni tipo di intervento con la tutela del vincolo -
Sussiste.
Se è innegabile che il vincolo idrogeologico non comporta
inedificabilità assoluta e non interdice in modo assoluto l'attività
edificatoria; tuttavia, poiché detto vincolo mira a contenere in
prospettiva ulteriori rischi per la stabilità geologica della zona
tutelata, l'Autorità preposta al vincolo deve accertare, caso per caso,
la compatibilità di ogni tipo di intervento con la tutela del vincolo.
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 03.03.2008 n. 468). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Nuova disciplina per l'accesso alle strade urbane e
autorizzazione per l'occupazione di spazio pubblico (T.O.S.A.P.) -
Deliberazione Consiglio Comunale sostituita da deliberazione Giunta
Comunale - Inammissibilità del ricorso.
2. Nuova disciplina per l'accesso alle strade urbane e autorizzazione
per l'occupazione di spazio pubblico (T.O.S.A.P.) - Atto regolamentare -
Improcedibilità per tardività.
1. Nel caso in cui la nuova disciplina adottata con deliberazione
del Consiglio Comunale sia sostituita, in corso di causa, da altra
deliberazione della Giunta Comunale, in quanto organo competente,
diviene inammissibile il ricorso se i ricorrenti non dimostrano che
dall'atto sostituito siano derivati effetti lesivi, non venuti meno in
conseguenza della predetta sostituzione.
2. La deliberazione di approvazione della nuova disciplina per
l'autorizzazione all'accesso alle strade urbane ha natura di atto
regolamentare, e non di provvedimento individuale ad personam, di
conseguenza il termine d'impugnazione della stessa decorre dallo scadere
dei quindici giorni della sua pubblicazione all'Albo pretorio, e risulta
pertanto improcedibile per tardività il ricorso proposto entro il
termine decadenziale conteggiato dalla comunicazione individuale del
regolamento o dal deposito dello stesso in udienza (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 03.03.2008 n. 465
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Giustizia amministrativa - Comunicazione di avvio di
procedimento di revoca di permesso di costruire - Atto
endoprocedimentale - Sussistenza - Impugnazione - Inammissibilità.
2. Costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà
strutturale e funzionale - Concessione edilizia - Non necessità - Opere
che attuino una trasformazione urbanistica-edilizia del territorio, con
perdurante modifica dello stato dei luoghi - Concessione edilizia -
Necessità.
3. Attività di livellamento di terreni, scavi ed getti di fondazioni
finalizzati ad un'attività costruttiva - Concessione edilizia -
Necessità - Movimenti di terra o materiale inerte eseguibili nelle
attività di sfruttamento di cave e per i movimenti di terra e gli scavi
eseguiti per fini agricoli - Concessione edilizia - Non necessità.
4. Giustizia amministrativa - Provvedimento sospensione lavori con
contestuale avviso di avvio del procedimento - Sostanziale equivalenza
ai fini dell'attività sanzionatoria - Legittimità.
5. Scadenza del termine legale di efficacia del provvedimento di
sospensione lavori - Potere repressivo dell'abuso edilizio -
Ammissibilità.
6. Acquisizione gratuita quale sanzione autonoma che consegue alla
mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione/ripristino -
Applicazione nei confronti del responsabile dell'abuso- Ammissibilità -
Applicazione nei confronti del proprietario - Inammissibilità.
1. E' inammissibile l'impugnativa della comunicazione di avvio
del procedimento di revoca del permesso di costruire, trattandosi di un
atto endoprocedimentale, in sé privo di efficacia lesiva.
2. Non abbisognano del previo rilascio di un titolo edilizio le
sole costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà
strutturale e funzionale, cioè destinate dall'origine a soddisfare
esigenze con tingibili e circoscritte nel tempo; mentre un titolo
edilizio è sempre richiesto ogni volta che si sia in presenza di opere
che attuino una trasformazione urbanistica-edilizia del territorio, con
perdurante modifica dello stato dei luoghi.
3. E' necessaria la concessione edilizia per i livellamenti di
terreni, gli scavi ed i getti di fondazioni finalizzati ad un'attività
costruttiva, perché segnano l'inizio di lavori preordinati ad
un'attività di costruzione edilizia, mentre non occorre la concessione
edilizia per i movimenti di terra o materiale inerte eseguibili nelle
attività di sfruttamento di cave e per i movimenti di terra e gli scavi
eseguiti per fini agricoli o comunque estranei all'attività
edificatoria.
4. Ai fini dell'adozione di provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, vi è una sostanziale equivalenza tra l'ordinanza di
sospensione e la comunicazione di avvio del procedimento, e pertanto non
è censurabile che nell'ordinanza il Comune abbia inteso altresì inserire
il contenuto della predetta comunicazione.
5. La scadenza del termine di durata legale del provvedimento di
sospensione legale non priva il Comune del potere di adottare i
provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia
perpetrata, anche dopo il decorso di esso.
6. L'acquisizione gratuita , quale sanzione autonoma che consegue
alla mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione/ripristino è
riferita esclusivamente al responsabile dell'abuso e non può operare nei
confronti del proprietario rimasto estraneo alla realizzazione
dell'opera abusiva (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 03.03.2008 n. 438
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
LAVORI PUBBLICI: Accessione
invertita, legittimità accessione orizzontale, legittimità.
L’accessione invertita riguarda
l’occupazione orizzontale di parte del suolo del vicino, ma non il caso
di edificazione avvenuta al di sotto del suolo altrui e, quindi, di
occupazione verticale del medesimo, che è fuori della previsione
legislativa.
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita, comunque,
consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul
proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione in danno del
vicino, sicché la mancata opposizione di costui non vale a dimostrare lo
stato soggettivo di buona fede dell'occupante, che deve, invece,
riguardare le condizioni in cui il costruttore si è trovato ad operare,
sì da generare il convincimento di esercitare un suo preteso diritto
(Corte di
Cassazione, Sez. II civile,
sentenza
27.02.2008 n. 5133
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione edilizia - Diniego - Riferimento ad una
lottizzazione abusiva - Illegittimità.
E' illegittimo il provvedimento con il quale un Comune nega
l'autorizzazione per la costruzione di una rete metallica plastificata
con carattere di precarietà adducendo il motivo che sul medesimo terreno
sono stati realizzati atti di lottizzazione abusiva.
Dal momento che l'art. 18, l. 28.02.1985 n. 47 mira non solo a garantire
l'ordinata pianificazione urbanistica ed il corretto uso del territorio,
ma anche (e soprattutto) l'effettivo controllo del territorio da parte
del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè dal
Comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni
urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi
intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito, è evidente
che non è possibile assimilare comportamenti abusivi e legittime istanze
del privato all'amministrazione, riconducendole ad un unico disegno
illecito. La conformità delle istanze presentate dal privato alla
disciplina urbanistica dei luoghi dev'essere verificata alla luce delle
norme di legge e degli atti di pianificazione urbanistica e non di altri
e diversi comportamenti abusivi tenuti dal privato ad altri fini
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.02.2008 n. 432
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ENTI LOCALI:
Atti di indirizzo politico e atti di attuazione dell'indirizzo
politico - Competenza della Giunta comunale - Sussiste.
L'art. 42 del TU n. 267 del 18/08/00 attribuisce ai Consigli comunali la
competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione. La competenza
dei Consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura
programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico
mentre spetta alle giunte comunali l'attuazione degli atti di indirizzo
(nel caso concreto è stata riconosciuta la competenza della giunta a
deliberare il rinnovo e l'ampliamento della concessione relativo alla
riscossione dei diritti di pubblicità sul suolo pubblico e alla gestione
delle aree di sosta a pagamento) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. I,
sentenza 25.02.2008 n. 430). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione - Quantificazione
al momento del rilascio della concessione - Art. 11, Legge n. 10/1977.
L'art. 11 della legge n. 10 del 28/01/1977 prevede espressamente che la
quota di contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
sia corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione e che
la quota di contributo per il costo di costruzione sia determinata
all'atto del rilascio della concessione. Tale norma è stata
costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che
l'obbligazione di pagamento sorge al momento della quantificazione della
obbligazione stessa. Ne deriva che è corretto il calcolo della quota di
tali contributi effettuato dall'Amministrazione in base alle aliquote
vigenti al momento del rilascio della concessione (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 25.02.2008 n. 426). |
EDILIZIA PRIVATA:
Cambio di destinazione d'uso con opere edilizie - Oneri di
urbanizzazione - Portata.
Il cambio di destinazione d'uso oggetto di concessione edilizia,
accompagnato da interventi edilizi interni, comporta l'imposizione di
oneri integrativi di urbanizzazione, solo quando determina una
variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico, ma non
quando la modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a
parametri urbanistici e non comporta la variazione del carico
urbanistico (nel caso di specie il TAR ha ritenuto che il cambio di
destinazione d'uso del locale interrato da cantina a deposito
commerciale non fosse urbanisticamente rilevante, dal momento che ab
origine lo stesso era utilizzato come locale accessorio a locali
commerciali e come tale svolgeva già la funzione di magazzino) (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 25.02.2008 n. 404
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi - Demolizione - Decorso del tempo dalla
commissione dell'abuso - Irrilevanza.
2. Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile o no - Edilizia ed
urbanistica - Abusi - Verbale di verbale inottemperanza alla demolizione
- Non è impugnabile - Eccezioni.
1. Stante la natura vincolata del potere sanzionatorio-repressivo
degli abusi edilizi e il dato giuridico per cui la sanzione demolitoria
è volta, non tanto a punire il responsabile dell'abuso, quanto a
ripristinare la situazione antecedente alla violazione, è legittima
l'ordinanza di demolizione comminata a distanza di lungo tempo rispetto
alla commissione dell'abuso edilizio, non necessitando la medesima di
essere sorretta da una specifica motivazione in ordine all'esistenza di
un interesse pubblico prevalente rispetto all'affidamento del privato
sulla legittimità dell'opera o sul consolidamento del proprio interesse
alla sua conservazione (in termini n. 6200 dell'08/11/2007).
2. L'atto con cui il Comune accerta l'inottemperanza all'ordine
di demolizione, che individua anche le aree acquisite di diritto, pur
essendo di natura certificativa e dichiarativa, può essere impugnato con
riferimento all'eventuale erronea individuazione delle aree acquisite al
patrimonio comunale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 20.02.2008 n. 377
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Accesso ai documenti - Diritto - Termine di trenta giorni -
Differimento - Possibilità - Limiti.
Il termine previsto in via generale per esercitare il diritto di accesso
agli atti è di trenta giorni. L'art. 9, comma 3, del Decreto del
Presidente della Repubblica 12.04.2006, n. 184 -Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi- consente
il differimento di tale termine, purché ne venga espressamente indicata
la motivazione (per tale motivo il Collegio ha dichiarato
l'illegittimità della nota comunale con la quale era stata prospettata
al ricorrente la possibilità che l'accesso venisse posticipato oltre i
trenta giorni, senza l'indicazione di un termine finale (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.02.2008 n. 336
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Accesso ai documenti - Condizioni - Motivazione - Necessità -
Ratio.
Ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990 l'istanza di accesso agli atti deve
essere motivata, nonché, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n.
184/2006, il richiedente deve specificare e, ove occorra, comprovare
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Tale indicazione è
necessaria per permettere alla P.A. di valutare l'esistenza di un
interesse diretto, concreto e attuale a conoscere i documenti richiesti,
che, solo, può giustificare l'accoglimento dell'istanza medesima (nel
caso di specie, il Comune ha negato l'istanza di accesso agli atti in
quanto il ricorrente non aveva indicato, benché a ciò sollecitato
dall'Ente, l'interesse sotteso all'istanza ed in quanto lo stesso
ricorrente aveva prodotto in giudizio i documenti dei quali aveva
richiesto l'accesso) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 20.02.2008 n. 334
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
1. Mansioni superiori - Inquadramento professionale - Modifica -
Diritto - Non sussiste - Ratio.
2. Mansioni superiori - Differenze retributive- Diritto - Non sussiste -
Ratio.
1. L'assegnazione o lo svolgimento di mansioni superiori non
legittima la pretesa del pubblico dipendente ad una modifica definitiva
dell'inquadramento professionale, in quanto, a differenza del rapporto
di lavoro privato (che conosce una norma di tutela, l'art. 2103 c.c.,
come modificato dall'art. 13, L. 300/1970, che attribuisce carattere
definitivo allo svolgimento di mansioni superiori per un periodo
superiore a tre mesi), il rapporto di lavoro pubblico è caratterizzato
da rigidità, derivante sostanzialmente dall'obbligo costituzionale del
pubblico concorso e dai vincoli di spesa, che escludono l'applicazione
di meccanismi automatici di definitiva assegnazione della qualifica
superiore (cfr. T.A.R. Campobasso, sent. n. 37/2007; Cons. di Stato,
sent. n. 644/2007).
2. Lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica
di appartenenza non può comportare in nessun caso il diritto a
differenze retributive o ad avanzamenti automatici, in quanto il
rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro
privato. Il primo, a differenza che nel secondo, vede il concorso sia
dell'art. 36, Cost. (che sancisce il principio di corrispondenza della
retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato)
sia di altri principi di pari rilevanza costituzionale previsti
dall'art. 98, Cost. (il quale, nel disporre che i pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della nazione, sottrae la valutazione del
rapporto di pubblico impiego dalla logica del rapporto di scambio) e
dall'art. 97, Cost. (che sancisce il contrasto con i principi di buon
andamento e imparzialità della P.A., nonché con la rigida determinazione
delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari,
in relazione all'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica
rivestita) (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., sent. n. 3/2006) -
fattispecie precedente all'entrata in vigore del nuovo art. 56 d.lgs. n.
29/1993 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.02.2008 n. 332
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Denuncia di inizio attività - Provvedimento comunale di inibitoria
- Termine - Perentorietà - Sussistenza - Potere di vigilanza e
repressione - Permane.
Il termine di trenta giorni, previsto ai fini dell'adozione del
provvedimento comunale di inibitoria a seguito della ricezione della
denuncia di inizio attività per l'esecuzione di lavori edilizi, ha
carattere perentorio. Decorso tale termine, permane il potere
dell'Amministrazione comunale di potere e vigilanza e controllo
sull'attività edilizia che non deve però più svolgersi nelle forme
dell'intervento inibitorio, ma in quelle della procedura di autotutela
di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 241/1990 e s.m.i. e
quindi seguendo differenti presupposti (in tema di motivazione
sull'interesse pubblico) e procedure (comunicazioni ex artt. 7 e 10-bis
l. 241/1990) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 14.02.2008 n. 326
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Barriere architettoniche - Recupero sottotetti - Art. 14 L.R.
Lombardia 6/1989 - Ambito di applicazione - Conseguenze.
2. Barriere architettoniche - Visitabilità, adattabilità, accessibilità
- Nozioni.
3. Concessione edilizia - Procedimento - Principio di partecipazione ex
artt. 7 e 8 L. 241/1990 - Non applicabilità.
1. In relazione ad interventi di recupero dei sottotetti ad uso
abitativo, le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di
cui all'art. 14 L.R. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di
visitabilità ed adattabilità dell'alloggio e non anche al requisito di
accessibilità all'alloggio.
2. La visitatabilità è l'idoneità dei locali ad essere visitati
da una persona disabile, che deve poter raggiungere la zona giorno e un
servizio; per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel
tempo lo spazio costruito, allo scopo di renderlo completamente ed
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale. L'accessibilità è invece la possibilità,
anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale,
di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Visitabilità e adattabilità sono riferiti solo all'appartamento e non
presuppongono l'accessibilità, che riguarda l'immobile nel suo insieme.
3. Per il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia,
non trovano applicazione gli artt. 7 e 8 Legge 241/1990, trattandosi di
procedimenti ad istanza di parte (cfr. Cons. di Stato VI, 29.11.2005)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 12.02.2008 n. 314). |
APPALTI:
1. Revoca della gara. Non richiede comunicazione di avvio del
procedimento. La procedura d'appalto costituisce un unico procedimento.
2. Revoca della gara prima dell'aggiudicazione definitiva. Affidamento
del concorrente. Non sussiste.
1. La revoca di una gara d'appalto non richiede la previa
comunicazione di avvio del procedimento poiché il provvedimento di
revoca non consegue all'avvio di un procedimento nuovo. La procedura
d'appalto costituisce infatti un procedimento unico nel quale i
concorrenti sono garantiti sull'iter procedurale dalla pubblicazione del
bando che ne determina le regole e la scansione, compresa l'eventuale
revoca della gara da parte dell'amministrazione appaltante (cfr. TAR
Lazio, Roma, 01.08.2002, n. 6873).
2. Ove il provvedimento di revoca della gara d'appalto intervenga
prima dell'aggiudicazione definitiva non può dirsi ingenerato alcun
affidamento nei concorrenti circa l'esito della gara (cfr. TAR Lazio,
Latina, 26.01.2006, n. 86) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. I,
sentenza 07.02.2008 n. 303). |
APPALTI:
1. Art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 - Esclusione dalle gare
d'appalto dei concorrenti condannati per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità. Interpretazione estensiva della norma.
Legittimità.
2. Art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 - Discrezionalità
dell'amministrazione relativamente all'accertamento della gravità del
reato: sussiste.
3. Difetto di motivazione - Provvedimento non annullabile ex art.
21-octies co. 2 della l. n. 241/1990 ove il vizio sia soltanto formale.
1. La disposizione di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 38 del
d. lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che prevede
l'esclusione dei concorrenti colpiti da condanna per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità, non esprime la volontà del
legislatore di circoscrivere l'area dei reati ostativi alla
partecipazione delle imprese a gare d'appalto ai soli fatti criminosi
che offendono lo Stato e la Comunità Europea, ma impone alle stazioni
appaltanti di tener conto di tutti i reati compiuti nello Stato o in
altri Paesi membri della Comunità che abbiano il carattere della gravità
e possano incidere sulla moralità professionale dei concorrenti (cfr ex
multis: TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 6162/2007).
2. In materia di esclusione dalle gare d'appalto dei concorrenti
condannati per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
l'amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, sindacabile
soltanto per irragionevolezza e contraddittorietà, relativamente
all'accertamento della gravità del reato ed all'inerenza del medesimo
sull'appalto da aggiudicare (nella specie è stata ritenuta legittima
l'esclusione di un concorrente condannato per lesioni colpose cagionate
al lavoratore per violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro).
3. Il difetto di motivazione può ritenersi compreso nel novero
dei vizi formali di cui all'art. 21-octies co. 2 della legge sul
procedimento amministrativo il cui scopo è quello di evitare alle
amministrazioni di rieditare la propria azione ove questa comporti
inevitabilmente l'emanazione di un nuovo provvedimento con il medesimo
contenuto di quello impugnato (fattispecie in tema di motivazione
incompleta del provvedimento di esclusione da una gara d'appalto per
mancata indicazione delle condanne penali riportate da un concorrente)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 07.02.2008 n. 299). |
EDILIZIA PRIVATA:
Denuncia di inizio attività - Fattispecie a formazione progressiva
- Presupposti titolo autorizzatorio: presentazione della dichiarazione e
inerzia dell'amministrazione.
Per quanto concerne la denuncia di inizio attività (DIA), la formazione
del titolo autorizzatorio avviene a formazione progressiva e si
perfeziona con il concorso di due elementi: i) la presentazione della
dichiarazione corredata dalle autorizzazioni necessarie ed ii) il
decorso di un certo periodo di tempo allo scadere del quale,
nell'inerzia dell'amministrazione, nasce in capo al dichiarante il
diritto di porre in essere l'attività comunicata (nella fattispecie il
TAR ha respinto il secondo motivo di ricorso in quanto il titolo
autorizzatorio si era già perfezionato prima della pubblicazione della
sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del d. lgs. n. 198/2002, base legislativa della DIA. La
sentenza pertanto non era suscettibile di inibire l'attività edilizia
precedentemente autorizzata in base ad una fattispecie a formazione
progressiva in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 136 Cost. la norma
dichiarata incostituzionale cessa di aver efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. I,
sentenza 07.02.2008 n. 297). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Concessione edilizia - Diniego- Variante urbanistica - Mancata
impugnazione - Sopravvenuta carenza di interesse- Insussistenza.
2. Concessione Edilizia - Presupposti - Opere di urbanizzazione primaria
- Necessità - Impegno ad urbanizzare da parte del richiedente - E'
sufficiente.
3. Concessione Edilizia - Diniego - Per assenza di opere di
urbanizzazione - Disponibilità del richiedente per realizzazione in
proprio - Mancato accertamento della P.A. - Illegittimità.
4. Concessione Edilizia - Diniego - Per errori materiali, inesattezze,
carenze progettuali - Richiesta di chiarimenti e integrazione -
Necessità - Condizione.
1. La mancata impugnativa di successivi atti di pianificazione
adottati dopo il diniego della concessione edilizia non determina
automaticamente in capo al ricorrente la sopravvenuta carenza di
interesse atteso che nell'ipotesi di annullamento del predetto diniego,
il ricorrente potrebbe ottenere il riconoscimento del risarcimento del
danni, risultandogli oggi preclusa, alla luce della nuova destinazione
urbanistica, la facoltà edificatoria.
2. In base all'art. 31 L. 1150/1942, abrogato dall'art. 136 del
D.P.R. n. 380/2001, la concessione edilizia è subordinata alla esistenza
delle opere di urbanizzazione, alla previsione dell'attuazione nel
successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere alla diretta
realizzazione delle stesse, contestualmente all'edificazione. L'assenza
di urbanizzazioni non preclude ex se l'edificazione dell'area, una volta
che all'area sia stata riconosciuta tale destinazione, in presenza
dell'impegno ad urbanizzare da parte del privato.
3. E' illegittimo il diniego di concessione edilizia qualora sia
fondato sull'assunto della mancanza delle opere di urbanizzazione
primaria senza che sia stata preliminarmente verificata la disponibilità
del richiedente a realizzarle in proprio, a scomputo degli oneri dovuti
o già corrisposti
4. In presenza di errori materiali o inesattezze o carenze progettuali
nella compilazione della domanda di un titolo abilitativo, la P.A. ha
l'onere di chiedere integrazioni e chiarimenti, quando la documentazione
prodotta consente la valutazione del progetto: è pertanto illegittimo il
diniego che non sia stato preceduto da tali richieste (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.02.2008 n. 282
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
1. Trattamento economico - Permesso per motivi familiari - Ferie -
Presupposti e differenze.
2. Trattamento economico - Permesso per motivi familiari - Rilascio -
Presupposti.
1. La concessione del permesso non può essere subordinata alla
indisponibilità di ferie residue: (i) sia perché i due istituti, ferie e
permesso per motivi personali o familiari, hanno presupposti e funzione
completamente diversa, (ii) sia perché l'art. 18, commi 8 e 9, del
c.c.n.l. enti locali del 1995 prevede che il dipendente che ha usufruito
dei permessi retribuiti di cui all'art. 19 conserva il diritto alle
ferie e che le ferie sono un diritto irrinunciabile, (iii) sia perché
una prassi che colleghi la fruibilità del permesso (il permesso verrebbe
accordato solo se l'esigenza personale o familiare si manifestasse dopo
l'avvenuta integrale fruizione delle ferie) ad elementi cronologici del
tutto casuali finirebbe per dare luogo a disparità di trattamento del
tutto prive di giustificazione.
2. L'art. 19 c.c.n.l. enti locali 1995, da un lato, subordina il
permesso ad una valutazione discrezionale della P.A., dall'altro,
richiede che i motivi addotti siano "debitamente documentati", in modo
che il datore di lavoro sia posto in condizione di valutare ad un tempo
le esigenze prospettate dal dipendente, nonché la loro attendibilità e
fondatezza, e quelle del servizio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 05.02.2008 n. 273
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Concessione edilizia - Diniego - Motivazione - Generico contrasto
con norme di piano - Illegittimità.
E' illegittimo per assoluta genericità e difetto di motivazione il
provvedimento di diniego di concessione edilizia qualora manchino la
puntuale e specifica indicazione delle pertinenti previsioni e/o
prescrizioni dello strumento urbanistico che renderebbero non
assentibile l'opera in questione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 05.02.2008 n. 272
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI SERVIZI: Il
Consiglio di Stato torna di nuovo sulla gestione “in house”.
Per aver presente il quadro generale
della disciplina della materia, è opportuno chiarire che gli enti
titolari del servizio possono, senza necessità di gare o altre procedure
di evidenza pubblica, affidare il servizio a propri enti strumentali
sforniti di personalità giuridica, perché in tal caso si tratta di
semplice organizzazione interna e il servizio viene fornito pur sempre
dall’ente; come pure a enti con personalità giuridica, quando si tratti
di concessione del servizio, ossia quando l’affidatario venga compensato
con i corrispettivi del servizio e assuma su di sé i costi e il rischio
della gestione, perché si è ritenuto che tale forma di gestione dei
servizi non risponde alle aspettative delle imprese sul mercato.
Nel caso di appalto, quale è certamente quello in esame, l’articolo 113,
comma 5, consente l’affidamento senza gara nella situazione descritta
nell’alinea “c”, sostanzialmente equivalente a una gestione per mezzo di
ente strumentale; e tale situazione si verifica quando sussistono le due
distinte condizioni, quella del “controllo analogo” a quello che l’ente
esercita (o gli enti esercitano) sui propri servizi e che la società
affidataria realizzi la parte più importante della propria attività con
l’ente o gli enti pubblici che la controllano” (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza
23.01.2008 n. 136
- link a www.altalex.com). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Sul
legittimo diniego di accesso agli atti ex legge 241/1990.
La richiesta di accesso agli atti,
ai sensi della Legge 241/1990, non può comportare, in capo alla Pubblica
Amministrazione un’attività d’indagine, ricerca ed elaborazione di dati
che non in suo possesso o non direttamente contenuti in documenti da
essa formati o stabilmente posseduti (TAR
Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza
18.01.2008 n. 342
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Il
vincolo posto dopo l’abuso non impedisce la sanatoria.
Come posto in rilievo dalla Sezione
in fattispecie analoghe si versa a fronte di previsione che –nella sua
valenza impeditiva di ogni edificazione nella zona vincolata- si
configura riconducibile ai casi previsti dall’art. 33, comma primo,
lett. a), della legge n. 47/1985, che tra l’altro esclude
dall’applicazione della speciale normativa sulla sanatoria postuma degli
abusi edilizi le opere che si pongano in contrasto con vincoli di
inedificabilità introdotti a tutela di interessi paesistici. La
disposizione citata precisa, tuttavia, che l’ inibitoria di
inedificabilità deve ricondursi “a vincoli che siano stati imposti prima
dell’esecuzione delle opere” (Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza
07.01.2008 n. 22
- link a www.altalex.com). |
VARI: Photored
non richiede né la presenza degli agenti né alcuna taratura.
L’art. 1 del D.M. del 18.03.2004 n.
1130 stabilisce che gli organi di Polizia possono utilizzare il
dispositivo Photored 17A non solo come ausilio ma anche in modalità
automatica senza necessità di adattamenti o modifiche.
Il Photored 17A, a differenza di altre apparecchiature di rilevamento
automatico delle infrazioni al Codice della Strada, non necessita di
alcuna taratura, in quanto trattasi di un semplice documentatore
fotografico (Giudice
di Pace Martina Franca,
sentenza
28.12.2007 - link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Reato
paesaggistico e reato edilizio: autonomia delle fattispecie criminose.
Considerato che, per giurisprudenza
costante di questa Corte, non è possibile una pronuncia additiva tesa ad
estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non
sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto,
e che, nella specie, tale estensione non è possibile, trattandosi di
fattispecie criminose analoghe, ma non identiche, tanto è vero che
possono essere in concorso tra di loro, il reato edilizio previsto
dall’articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed il reato paesaggistico
previsto dall’art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, hanno
oggetti giuridici diversi.
I reati paesistici ed ambientali tutelano il paesaggio e l’ambiente e
cioè dei beni materiali, mentre i reati edilizi tutelano il rispetto di
un bene astratto, e cioè la disciplina amministrativa dell’uso del
territorio. Pertanto, pur avendo entrambi i reati la natura di reati di
pericolo (avendo il legislatore in ambo i casi ritenuto necessario
anticipare al massimo livello possibile la soglia di tutela degli
interessi), la diversità degli oggetti “finali” protetti dai due reati
giustifica discipline sanzionatorie e fattispecie estintive
differenziate.
In particolare, la materialità del bene paesaggistico-ambientale
conferisce un valore essenziale alla rimessione in pristino del
paesaggio e dell’ambiente, alla quale, in definitiva, tende l’intero
sistema sanzionatorio in questa materia, invece, nell’ambito della
repressione degli illeciti edilizi, la rimessione in pristino dello
stato dei luoghi, con demolizione delle opere abusivamente realizzate,
rappresenta solo uno dei possibili esiti sanzionatori dell’illecito,
essendo prevista, in alternativa ad essa, (art. 31, comma 5, del d.P.R.
n. 380 del 2001) la possibilità per il Comune di mantenere, a
determinate condizioni, l’opera coattivamente acquisita (Corte
Costituzionale,
ordinanza
20.12.2007 n. 439
- link a www.altalex.com). |
APPALTI SERVIZI: Il
Tar Lombardia-Brescia, ha rimesso alla Corte di giustizia la questione
se sia compatibile con il diritto comunitario l’affidamento diretto di
un servizio ad una Spa a capitale interamente pubblico e statuto
conformato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata
di Brescia, ha rimesso alla Corte di giustizia della Comunità Europea,
ai sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo, ai fini della pronuncia
pregiudiziale sul seguente quesito: se sia compatibile con il diritto
comunitario ed in particolare con la libertà di stabilimento ovvero di
prestazione di servizi, con il divieto di discriminazione e con gli
obblighi di parità di trattamento, di trasparenza e di libera
concorrenza di cui agli artt. 12, 43, 45, 46, 49 e 86 del Trattato,
l’affidamento diretto di un servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati ad una società per
azioni a capitale interamente pubblico e statuto conformato, ai fini
dell’art. 113 d. lgs. 18.08.2000 n. 267
(TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 11.12.2007 n. 148
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Diniego
del permesso di costruire, ''mancanza formale'' di attuazione del P.R.G..
La recente giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto illegittimo il diniego di concessione
edilizia fondato sulla carenza del piano attuativo prescritto dal Piano
regolatore qualora l’area interessata dal progetto risulti urbanizzata e
l’Amministrazione abbia omesso di valutare in modo rigoroso l’incidenza
sulla situazione generale del comprensorio del nuovo insediamento,
oggetto della richiesta, quando cioè non si sia adeguatamente tenuto
conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona delle
futura insistenza dell’edificazione, né siano state congruamente
evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte
dalla nuova costruzione.
Si ha lottizzazione quando si tratti di asservire per la prima volta
un’area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere
residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più
fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col
preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento
delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della
collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La verifica sullo stato
di urbanizzazione ai fini della necessità del piano di lottizzazione per
il rilascio della concessione edilizia va effettuata tenendo conto della
“situazione esistente” (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza
16.10.2007 n. 6171
- link a www.altalex.com). |
AGGIORNAMENTO AL 12.05.2008 |
ã |
dossier BOX |
EDILIZIA PRIVATA:
Parcheggi pertinenziali - Deroga ex art. 9 L. 122/1989
- Mezzi destinati alle attività produttive -
Inammissibilità.
La disposizione di cui all'art. 9 della L.
122/1989 disciplina la realizzazione di
parcheggi privati, pertinenti alle singole
unità abitative dei residenti: con la legge
"Tognoli" e con la successiva L.r. 22/1999 si
è inteso cioè incentivare la realizzazione
di parcheggi pertinenziali per
decongestionare la viabilità, nel
perseguimento dell'interesse pubblico
all'ordinato scorrimento del traffico
veicolare in corrispondenza degli edifici e
nella prospettiva che il posto-auto in
prossimità dell'abitazione entri a far parte
dell'idea di "unità abitativa" come servizio
alla stessa correlato. Se è evidente che la
normativa invocata regola la mobilità degli
autoveicoli dei soggetti privati nelle aree
urbane, non è accettabile l'opzione
interpretativa che ne estende l'applicazione
ai mezzi destinati alle attività produttive,
che amplierebbe il regime di favore
abbracciando anche i depositi di
attrezzature e macchinari aziendali: se è
vero che anche per questi si pone un ovvio
problema di viabilità, una tale opzione
appare del tutto estranea alla ratio delle
disposizioni citate in quanto investe
fattispecie radicalmente diverse per
destinazione d'uso, ingombro e tipo di
mobilità (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 05.12.2007 n. 1279
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: 1. Determinazione contributo di costruzione - Azionabilità - Termine.
2. Parcheggi pertinenziali obbligatori - Regime di gratuità.
1. In tema di contributo di costruzione, rientrante nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, la pretesa del privato diretta
alla esatta determinazione del contributo dovuto si atteggia come
diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è
subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né
all'osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello
ordinario di prescrizione (cfr. Cons. St., sez. V, 14.12.1994, n.
1471; 16.12.1993, n. 1317 e 31.10.1992, n. 1145).
2. In sede di rilascio della concessione edilizia, non sono
assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli
oneri di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art.
41-sexies della legge n. 1150/1942 (cfr. Cons. St., sez. V, n.
987/1992). Il regime di gratuità riguarda, dunque, soltanto i parcheggi
di pertinenza delle nuove costruzioni nei limiti della dotazione
obbligatoria, che fanno corpo con le stesse o che vengono realizzati in
aree pertinenziali (cfr. TAR Lombardia, sez. II, 4324/1999) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
17.04.2007 n. 1779
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Parcheggi
eccedenti gli standard di legge - Pagamento contributo commisurato al
costo di costruzione-Ammissibilità.
Non sono assoggettati al contributo commisurato al costo di
costruzione i parcheggi obbligatori; tale contributo può essere solo
preteso per la quota eccedente gli standard di legge (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.03.2007 n. 375
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
realizzazione di box in deroga ex lege
Tognoli (L. n. 122/1989).
L'art. 9 L. 24.03.1989 n. 122, che consente
parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari nel sottosuolo
degli immobili ovvero nei locali a piano
terra, anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti, si applica unicamente all'ipotesi
di fabbricati preesistenti e non può
pertanto riguardare le concessioni edilizie
per la realizzazione di edifici nuovi.
E' infondato anche il settimo motivo, con il
quale si sostiene che la realizzazione di un
nuovo piano interrato destinato a garage,
autorizzato con la seconda concessione in
variante, benché non consentita dalla
disciplina del piano, sarebbe comunque stata
legittimamente assentita ai sensi dell'art.
9 della legge 24.03.1989 n. 122. La norma
suindicata, che consente, nel sottosuolo
degli immobili ovvero nei locali al piano
terreno, parcheggi da destinare a pertinenza
delle singole unità immobiliari, anche in
deroga agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti, si applica
unicamente all'ipotesi di fabbricati
preesistenti e non può, pertanto, riguardare
le concessioni edilizie per la realizzazione
di edifici nuovi. Ciò è dimostrato non solo
dalla stessa formulazione della norma, la
quale, riferendosi espressamente ai
"proprietari di immobili", attribuendo loro
la facoltà di realizzare i nuovi parcheggi
in deroga, intende evidentemente consentire
la deroga stessa solo in favore degli
immobili già esistenti, ma anche dal comma 3
della disposizione in esame che prescrive la
necessaria approvazione, ai fini di cui
trattasi, da parte dell'assemblea di
condominio. D'altra parte, la diversa
ipotesi riferita alle nuove costruzioni da
realizzare è, invece, prevista dal
precedente art. 2, comma 2, della legge in
esame, che stabilisce l'obbligo di
riservare, unicamente per tali nuove
costruzioni, appositi spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad un metro quadrato
per ogni dieci metri cubi di costruzione,
senza, peraltro, consentire deroghe alla
disciplina urbanistica e edilizia vigente
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza
03.06.1996 n. 621). |
EDILIZIA PRIVATA: Box
in deroga solamente a servizio di fabbricati
che ne sono sprovvisti.
L'art. 9 L. 24.03.1989 n. 122, nella parte
in cui consente la costruzione di parcheggi
anche in contrasto con gli strumenti
urbanistici e con i regolamenti edilizi
vigenti, si indirizza ai privati proprietari
di unità immobiliari già esistenti e ,
pertanto, non può trovare applicazione nel
caso in cui, in contrasto con le norme di
piano, si intenda realizzare unità
immobiliari su un manufatto già destinato a
parcheggio.
La previsione dell'art. 9 costituisce,
dunque, il parallelo dell'art., 18 L. n.
765/1967, nel senso che l'art. 18 (come
modificato dall'art. 2 L. n. 122/1989: ndr)
è norma a regime che disciplina i parcheggi
nelle nuove costruzioni, l'art. 9 L. n.
122/1989 ne consente l'edificazione laddove
i fabbricati ne siano sprovvisti
(TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza
12.10.1995 n. 953). |
EDILIZIA PRIVATA: I
box in deroga sono realizzabili solo a
servizio di fabbricati presistenti alla data
di entrata in vigore della Legge Tognoli.
L'art. 9 L. 24.03.1989 n. 122 è inteso ad
incrementare la creazione di parcheggi a
favore del patrimonio edilizio già
esistente, che ne è carente, e non a
realizzare garages contestualmente alla
edificazione di nuovi fabbricati
(TAR Toscana, Sez. I, sentenza 05.05.1994 n.
308). |
dossier CONSIGLIERI COMUNALI |
ENTI LOCALI:
L'assenza di un consigliere comunale al consiglio comunale per
partecipare al consiglio di amministrazione di una società mista come
rappresentante della Comunità montana non può dirsi ingiustificata.
La partecipazione di un consigliere comunale al consiglio di
amministrazione di una società mista (in cui è socia la Comunità Montana
che lo ha nominato, consigliere comunitario, quale rappresentante
dell'ente negli organismi societari) anziché al consiglio comunale che
si svolgeva nello stesso giorno e nella stessa ora non può essere
ricondotta a motivi personali o interessi egoistici, ma alla scelta fra
l'assolvimento di due incarichi entrambi istituzionali anche se
accidentalmente incompatibili. L'assenza non è priva di giustificato
motivo se derivi da una scelta fra due comportamenti indiscutibilmente
collegati all'esercizio di un munus publicum e quindi altrettanto
doverosi. La prevalenza dell'interesse da soddisfare era perciò una
scelta insindacabile del consigliere fra due impegni della medesima
natura e questo giustifica i motivi del suo comportamento di fronte al
comune che non può desumerne il disinteresse per l'attività di
consigliere e ritenere l'assenza ingiustificata. Ne consegue
l'intrinseca illegittimità del provvedimento di decadenza in mancanza
del presupposto delle tre assenze ingiustificate richieste dallo statuto
del comune (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 09.10.2007 n. 5277
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
ATTI
AMMINISTRATIVI:
I limiti del diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e
Provinciali.
E' vero che il consigliere comunale (o provinciale) deve formulare le
proprie istanze di accesso in maniera dettagliata, con indicazione degli
estremi degli atti o almeno di elementi che ne consentano
l’identificazione, dal momento che egli non può abusare del diritto
all’informazione riconosciutogli per scopi emulativi o aggravando
eccessivamente, con richieste non contenute entro limiti proporzionalità
e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente.
E' altresì vero che il diritto di accesso dev’essere contenuto entro il
munus pubblico, attribuito al consigliere, del controllo
politico-amministrativo.
E tuttavia, al consigliere comunale (o provinciale) non può essere
opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da
motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso –da dimostrare–
che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti
un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è
quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino
correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 28.09.2007 n. 5020
- link a www.giurdanella.it). |
ENTI LOCALI:
Consigliere comunale non può impugnare il bilancio se non partecipa
alla seduta.
La mancata partecipazione del
consigliere comunale alla seduta di Consiglio nella quale lo stesso
avrebbe dovuto opporsi all'approvazione del bilancio incide sulla sua
legittimazione al ricorso proposto avverso la delibera di approvazione
del bilancio (TAR
Puglia-Lecce, Sez. I,
ordinanza
11.07.2007 n. 649
- link a www.altalex.com). |
dossier SOTTOTETTI |
EDILIZIA PRIVATA: Recupero
del sottotetto - Nozione di sottotetto - Volume esistente.
La tipologia di spazio esistente all'ultimo piano di un edificio ha
mutatis mutandi le stesse caratteristiche dei porticati ovvero spazio al
piano terra collegato da piloties e pertanto non può essere inteso come
volume esistente, recuperabile ai fini abitativi ai sensi della L.R. n.
15/1996 (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.09.2007 n.
5763
- massima tratta da www.solom.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Distanze tra gli edifici - Materia - Ordinamento civile - Competenza
legislativa esclusiva statale - Sussistenza - Sottotetti - Normativa
regionale - Non prevale.
L'art. 64 co. 2 L.r. 12/2005 Lombardia in materia di recupero dei
sottotetti deve interpretarsi nel senso che la derogabilità non opera
nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni
normative di rango superiore, a carattere inderogabile, qual è il D.M.
1444/1968 nella parte in cui disciplina le distanze tra fabbricati,
trattandosi di materia inerente all'ordinamento civile e rientrante,
come tale, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 30.08.2007 n. 832
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Limite
altezza massima degli edifici - deve essere determinato sulla base del
numero dei piani - Recupero del sottotetto al fine di conseguire
l'altezza media ponderale di ml 2,40 - E' possibile.
L'art. 2 comma 1 della L.r. n. 16 del 1996 (come sostituito dalla
L.r. n. 22/1999), nello stabilire che le modifiche alle quote di gronda
e di colmo nonché alla linea di pendenza delle falde sono ammissibili
nei limiti dell'altezza massima prevista dal PRG, deve essere inteso
come riferimento ai limiti stabiliti in termini metrico/reali (cioè
altimetrici o di quota) e non attraverso il criterio del numero dei
piani (come prevede l'art. 73 comma 10 del R.E.) quando il piano
considerato ai fini del computo dell'altezza (dalle norme edilizie e
urbanistiche comunali) costituisce esso stesso un sottotetto secondo la
definizione contenuta nell'art. 1 comma 4 della stessa L.r. (ossia i
"volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici").
Ciò per l'evidente ragione che il Legislatore regionale ha voluto
salvaguardare solo l'altezza fisica degli edifici (ovvero l'altezza
effettiva o reale o visiva), e non l'altezza virtuale determinata
attraverso il mero numero dei piani computabili (o meno) qualora
assumano determinate configurazioni definite attraverso le norme
edilizie e urbanistiche locali (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 08.03.2007 n.
254
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Recupero del sottotetto - Presentazione
della d.i.a. nel vigore della L.R. Lombardia n. 15/1996 - Scadenza del
termine di trenta giorni nel vigore della sopravvenuta L.R. n. 12/2005 -
Si applica la disciplina sopravvenuta.
2. Recupero del sottotetto - Art. 63, L.R. n.
12/2005 - Assentibilità di interventi edilizi anche in deroga agli
indici previsti dalla normativa di piano - Sussiste - In caso contrario
la norma sarebbe pleonastica.
1. Ove la d.i.a. per il recupero di un sottotetto sia stata presentata
nel vigore della L.R. Lombardia n. 15/1996, ma il termine di trenta
giorni sia scaduto dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2005, è
tale ultima disciplina normativa che deve essere applicata.
2. Alla disposizione dell'art. 63, L.R. Lombardia n. 12/2005, non può
riconoscersi altro senso che di consentire l'attribuzione al sottotetto,
per il volume corrispondente, di una destinazione residenziale,
attraverso interventi edilizi (comma 5) assentibili anche in deroga agli
indici previsti dalla normativa di piano. Se in recupero dei sottotetti
fosse subordinato al rispetto degli ordinari indici di inedificabilità,
la norma sarebbe pleonastica, essendo in ogni caso l'intervento
assentibile in base alla disciplina comune, né avrebbe senso la
previsione dell'art. 65, la quale consente al Comune di vietare il
recupero dei sottotetti (e dunque di rendere inoperante la norma
derogatoria) con motivata deliberazione consiliare riferita a specifici
ambiti territoriali (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 15.02.2007 n. 261
- massima tratta da www.solom.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Recupero sottotetti - Disciplina transitoria
- Irragionevolezza - Non sussiste - Disparità di mero fatto - Sussiste
-Questione di legittimità costituzionale art. 63 L.R. 12/2005 - è
manifestamente infondata.
2. Recupero sottotetti - Sopraelevazione -
Distanze tra fabbricati - E' derogabile.
1. E' manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in relazione all'art. 63 L.R. 12/2005, in
quanto lesivo del criterio generale di ragionevolezza desumibile dagli
artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui attribuirebbe una sorta di bonus
edificatorio a chi ha avuto la ventura di ottenere un permesso di
costruire prima del 31 dicembre 2005. Per il Collegio, infatti, il co. 2
dell'art. 63 costituisce norma speciale rispetto alla regola generale di
cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, avente la finalità di
disciplinare le fattispecie in esso previste nel periodo transitorio: in
tale ottica le possibili diversità di regime rappresentano delle
disparità di mero fatto che scaturiscono dalla natura stessa del regime
transitorio, il quale, chiamato ad introdurre una disciplina di
passaggio tra sistemi normativi, necessariamente si salda ad un
determinato momento o fatto, da individuare quale linea di demarcazione
a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare.
2. L'art. 64, co. 1, della L.R.12/2005 ammette il recupero del
sottotetto mediante sopraelevazione, nel rispetto dei limiti massimi di
altezza stabiliti dallo strumento urbanistico per la zona, senza imporre
l'arretramento dei muri esterni per adeguare il distacco tra gli edifici
a causa della maggiore altezza. Ciò in quanto l'imposizione di un simile
onere avrebbe potuto compromettere la fattibilità del recupero (e,
quindi, la realizzazione degli obiettivi di riduzione del consumo di
territorio indicata dall'art. 63 sopra citato) che non avrebbe comunque
potuto essere realizzato ove l'edificio preesistente fosse già posto
alla minima distanza possibile, secondo le leggi vigenti, dagli edifici
confinanti. E' evidente peraltro che la norma regionale ha voluto
evitare proprio tale conseguenza ed ha perciò previsto la possibilità di
derogare ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di
pianificazione comunale, ivi comprese le norme sui distacchi e sulle
distanze. Si deve quindi ritenere che, sotto questo profilo, prevalga la
qualificazione dell'intervento di recupero del sottotetto come
ristrutturazione e che conseguentemente si estenda al nuovo piano
sottotetto il regime delle distanze acquisito per il resto dell'edificio (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 12.01.2007 n. 11
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
dossier VINCOLO PAESAGGISTICO
ED ESAME IMPATTO PAESISTICO |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
ambientali. Autorizzazione paesaggistica
(procedimento).
L'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004, dispone,
al comma 1, che la comunicazione, da parte
dell’ente sub-delegato competente, delle
autorizzazioni rilasciate, debba essere
inviata “contestualmente……agli interessati,
per i quali costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti
della legge 07.08.1990, n. 241”. Dal tenore
di tale disposizione emerge chiaramente la
scelta operata in sede legislativa nel senso
di una sorta di “dualità” del procedimento
riguardante l’esame complessivo della
conformità paesaggistica dell’iniziativa
edilizia del richiedente il provvedimento
comunale in sanatoria (Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 02.01.2008 n. 30
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Autorizzazione paesaggistica.
Il preventivo nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per
qualsiasi tipo d'intervento e quindi anche se di natura pertinenziale o
di minima entità (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 12.11.2007 n. 41577
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Annullamento
di pareri paesaggistici, precedente
rilascio, autonomia.
Deve
evidenziarsi che il citato art. 159 del
D.Lgs. n. 42/2004, dispone, al comma 1, che
la comunicazione, da parte dell’ente
sub-delegato competente, delle
autorizzazioni rilasciate, debba essere
inviata “contestualmente……agli interessati,
per i quali costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti
della legge 07.08.1990, n. 241”.
Dal tenore di tale disposizione emerge
chiaramente la scelta operata in sede
legislativa nel senso di una sorta di
“dualità” del procedimento riguardante
l’esame complessivo della conformità
paesaggistica dell’iniziativa edilizia del
richiedente il provvedimento comunale in
sanatoria.
Può individuarsi, infatti, nella legge
stessa, da una parte, un momento iniziale di
ordine autorizzatorio, di competenza
dell’ente territoriale delegato, dall’altra,
un momento successivo, di verifica
dell’autorizzazione rilasciata, appartenente
alla competenza dell’Autorità statale, con
conseguente autonomia del procedimento
innanzi quest’ultima e prerogative connesse
di partecipazione, attribuite specificamente
al soggetto interessato, prerogative in
certo senso rinnovate, rispetto a quelle
della precedente fase svoltasi a seguito
della sua domanda di autorizzazione innanzi
all’ente territoriale delegato.
Alla stregua di siffatta scelta legislativa
deve considerarsi quindi abrogato, per
incompatibilità con una norma sopravvenuta
di rango superiore, l’art. 4, comma 1-bis
del D.M 13.06.1994, n. 495, come modificato
dal D.M. 19.06.2002, n. 165, secondo cui la
comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 non è
dovuta per i procedimenti disciplinati
dall’art. 151 del T.U. n. 490/1999,
ritenendosi così non necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento
all’atto dell’invio al controllo
dell’Autorità statale delle autorizzazioni
paesaggistiche (Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 02.11.2007 n. 5682
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Decorrenza del termine di validità dell’autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 16 R.D. n. 1357/1940 (tuttora applicabile ex art. 158
D.L.vo 42/2004), il termine di validità dell'autorizzazione
paesaggistica fa riferimento esclusivamente alla data di rilascio
dell'autorizzazione medesima. La disciplina di cui all'art. 151, 4° comma
D.L.vo 490/1999 è stata sostituita da quella di cui all'art. 146, commi
7° 8° e segg. D.L.vo 42/2004, che prevede, non più il controllo
successivo, bensì il parere preventivo della competente Soprintendenza
da effettuare all'interno del procedimento di rilascio del nulla osta
paesaggistico da parte della competente Autorità Amministrativa
Regionale o Comunale. La modifica della disciplina normativa conferma la
esclusiva rilevanza –ai fini della decorrenza del termine quinquennale
di validità dell' autorizzazione– della data di rilascio di detto nulla
osta (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.08.2007 n. 32200
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici - Principio di proporzionalità -
Disparità di trattamento - Art. 97 Cost. - L. n. 241/1990 - Dlgs. N.
42/2004.
Anche in materia di protezione edilizia e paesaggistica, l’azione
amministrativa deve improntarsi all’apicale principio di proporzionalità
(cfr., CdS V 14.04.2006 nr. 2087), non escludendo, in tesi, che la
disciplina di protezione sia ritenuta suscettibile -rispetto ad
interventi che per loro stessa natura non siano in grado di arrecare
alcuna concreta vulnerazione ai valori paesaggistici ovvero fungere da
detrattori ambientali- di una interpretazione che consenta di proteggere
integralmente il paesaggio ed i valori ambientali, senza determinare, in
alcune ipotesi, compressioni eccessive alla proprietà privata (la
piscina, come già rilevato dalla Cassazione penale è, per sua natura,
insuscettibile di verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni
prospettiche e d'insieme).
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piscina in
zona a “protezione integrale” - Autorizzazione paesaggistica - Diniego -
Illegittimità - Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici -
Necessità - Difetto di motivazione - Principio di proporzionalità -
Disparità di trattamento - Fattispecie.
Il diniego da parte della Soprintendenza dell'autorizzazione
paesaggistica afferente alla realizzazione di una “vasca” (definita
piscina nel gravame) con il solo testuale richiamo alla disciplina
paesaggistica ed edilizio-urbanistica essendo inserito l’intervento in
zona a “protezione integrale” e non per le sue dimensioni od altri
pregnanti profili di specifica realizzazione, è illegittimo, (nella
specie, la piscina è stata, per sua natura, ritenuta insuscettibile di
verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche e
d'insieme e non in grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai
valori paesaggistici) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 18.07.2007 n. 6770
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Condono paesaggistico.
Qualsiasi intervento realizzato entro il 30 settembre del 2004 nelle
zone vincolate è suscettibile di sanatoria alle condizioni previste
dalla legge ossia:
a) che le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati,anche
se diversi da quelli indicati nell'autorizzazione,debbano rientrare tra
quelli previsti ed assentiti dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili
con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria
di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004
maggiorata da un terzo alla metà.
Nel rispetto delle anzidette condizioni qualsiasi intervento si deve
considerare sanabile. Tuttavia si deve rilevare che tale sanatoria per
espressa disposizione della norma è limitata al reato di cui
all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e comunque ai reati
paesaggistici come ad esempio a quello previsto dall'articolo 734 codice
penale, ma non si estende al reato edilizio per la mancanza di norme di
coordinamento (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 22.05.2007 n.
19719 - link a
www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazioni paesaggistiche - Nulla
osta paesaggistico - Annullamento in sede statale – Ipotesi di omissione
dell’avviso di inizio del relativo procedimento all’interessato –
Illegittimità - Semplice indicazione della soggezione al potere
ministeriale contenuta nell’autorizzazione paesaggistica - Insufficiente
- Ragioni.
Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta
paesaggistico, ai fini del legittimo esercizio delle funzioni di
controllo, deve essere necessariamente preceduto dall’avviso del
procedimento all’interessato, salvo che la conoscenza dell’inizio del
medesimo procedimento sia avvenuta aliunde. L’onere di comunicare
l’avvio del procedimento di annullamento in sede statale del nulla osta
paesaggistico non viene soddisfatto dalla semplice indicazione della
soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione
paesaggistica, né dall’indicazione del Ministero tra i destinatari
dell'atto medesimo, poiché tali indicazioni non garantiscono né che la
pratica sia stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né che
questa l’abbia ricevuta, cosicché l’interessato dovrebbe esercitare la
propria pretesa partecipativa senza sapere se l’autorizzazione
rilasciatagli sia pervenuta a destinazione, col rischio di porre in
essere un’attività che potrebbe rivelarsi prematura e inutile o
inadeguata (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
11.05.2007 n. 2299
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazioni paesaggistiche -
Annullamento dell'autorità statale - Motivazione – Necessità.
In assenza di adeguata motivazione è illegittimo l'atto di annullamento,
da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali,
dell’autorizzazione paesaggistica concessa dal Comune. Il potere di
ingerenza dell'autorità statale per la salvaguardia dei valori
paesaggistici e per consentire alle generazioni future la loro
fruibilità, a seguito dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla
Regione, si fonda su giudizi di valore e su valutazioni
tecnico-discrezionali che, in quanto tali, sono insindacabili in sede
giurisdizionale di legittimità. Il competente Ministero, laddove ritenga
di avvalersi del potere di annullamento, può esercitare l'ampio
sindacato di legittimità consentito dall'ordinamento, esaminando
d'ufficio tutte le questioni poste a base del disposto annullamento,
valutando ed esternando ogni vizio riscontrato, con una motivazione che
comunque non si riduca ad una mera clausola di stile sul pregiudizio dei
valori ambientali (TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza
10.05.2007 n. 4873
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione paesaggistica - Annullamento dell'autorità statale -
Motivazione - Necessità - Fattispecie.
In assenza di adeguata motivazione è illegittimo l'atto di annullamento,
da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali,
dell’autorizzazione paesaggistica concessa dal Comune. Nella specie,
l’intervento veniva ad essere realizzato nella parte retrostante del
fabbricato, di tal che non risultava visibile né dalla strada né
dall’interno dell’edificio e nessun pregiudizio si prospettava per le
caratteristiche ambientali del sito circostante.
Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Motivazione -
Obbligo.
Il potere di ingerenza dell'autorità statale, susseguente alla
autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione, per la
salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire alle generazioni
future la loro fruibilità, si fonda su giudizi di valore e su
valutazioni tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede
giurisdizionale di legittimità. Qualora il competente Ministero ritenga
di avvalersi del potere di annullamento (a salvaguardia del principio di
legalità ovvero per evitare il pregiudizio all'area tutelata), può
esercitare l'ampio sindacato di legittimità consentito dall'ordinamento
(e, dunque, anche sotto qualsiasi principio dell'eccesso di potere),
esaminando d'ufficio tutte le questioni poste a base del disposto
annullamento, legittimamente valutando ed esternando ogni riscontrato
vizio, con una motivazione che comunque non si riduca ad una mera
clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali. - Consiglio
Stato, sez. VI, 12.05.2004, n. 2985) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 10.05.2007 n. 4873
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Vincolo paesaggistico - Art. 159,
D.L.gs. 42/2004 - Disciplina previgente al D.L.gs. 157/2006 -
Autorizzazione in sanatoria - Legittimità.
E’ legittima l’autorizzazione ambientale in sanatoria rilasciata sotto
la vigenza, nella sua formulazione originaria, dell’art. 159 del D.L.gs
42/2004. Tale disposizione subordinava l’entrata in vigore della
disciplina dettata dall’art. 146 del D.L.gs. 42/2004 (divieto di
autorizzazione paesaggistica in sanatoria) all’approvazione dei piani
paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ed al conseguente adeguamento degli
strumenti urbanistici. L'assetto normativo è stato poi mutato dal D. Lgs.
24.03.2006, n. 157, il quale ha sostituito integralmente l’art. 159,
ancorando la durata del regime transitorio ad un termine certo (quello
individuato dall’art. 156, primo comma) ed espressamente disponendo
(sesto comma) che anche nel periodo transitorio si applica l’art. 146,
dodicesimo comma. La norma dettata dal sesto comma dell’art. 159, nel
nuovo testo, deve essere ritenuta innovativa, mentre deve essere esclusa
la sua qualificazione quale di norma d’interpretazione autentica
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 02.05.2007 n. 1917
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazioni paesaggistiche -
Controllo in sede statale - Preventivo avviso di inizio del procedimento
di controllo al titolare dell’autorizzazione - Necessità - Forme
equipollenti di comunicazione di avvio - Ammissibilità - Indicazione
nella stessa autorizzazione che la medesima è soggetta a controllo in
sede statale - Equipollente.
Dopo l’entrata in vigore del D.M. 13.06.1994, n. 495, il procedimento di
riesame da parte del Ministero dell’autorizzazione paesaggistica deve
essere preceduto dalla comunicazione dell’avviso dell’avvio del
procedimento. Tale obbligo può essere ottemperato con qualsiasi
meccanismo che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire
all'interessato la percezione dell'avvio della nuova fase preordinata al
controllo dell'autorizzazione già rilasciata. La comunicazione, oltre
che direttamente dall’amministrazione statale, può essere effettuata
dalla stessa amministrazione autorizzante contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
02.05.2007 n. 1906
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Beni ambientali - Autorizzazione ambientale “postuma” -
Sanzione - Art. 15 L. n. 1497/1939 - Applicabilità.
L’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 15 L. n. 1497/1939
non è precluso dalla postuma verificazione della compatibilità
ambientale dell’opera edilizia abusiva, in quanto l’accertamento
successivo di detta compatibilità non cancella il residuo potere-dovere
di procedere all’applicazione della sanzione per la violazione
dell’obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di assenso
necessario per la realizzazione dell’intervento, sancito dall’art. 7 L.
n. 1497/1939 (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
18.04.2007 n. 1766
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione ambientale “postuma” -
Sanzione - Art. 15 L. n. 1497/1939 - Applicabilità.
L’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 15 L. n.
1497/1939 non resta precluso dalla verificazione in via postuma della
compatibilità ambientale dell’opera edilizia abusiva, dal momento che
l’accertamento successivo di detta compatibilità non cancella comunque
il residuo potere-dovere di procedere alla applicazione della sanzione
per la violazione dell’obbligo di conseguire in via preventiva il titolo
di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento, sancito
dall’art. 7 L. n. 1497/1939 (così Cons. St. VI, 22.12.2004, n. 8188 e
21.04.2001, n. 912; nello stesso senso anche: Cons. St. IV, 15.11.2004,
n. 7405 e 03.05.2005, n. 2111) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 18.04.2007 n. 1766
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione “ex post” -
Compatibilità dei lavori - Sanzioni amministrative - Irrogazione -
Intervenuta sanatoria dell'abuso - Irrilevanza - Artt. 151 e 164 d.lgs.
n. 490/1999.
Il rilascio “ex post” dell’autorizzazione di compatibilità dei lavori
con il contesto vincolato non estingue il potere di imporre il pagamento
- a sanzione della violazione degli obblighi che gravano sul
proprietario o detentore dei beni in zona di dichiarato interesse
paesaggistico e ambientale - di una somma equivalente al maggior importo
fra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la
trasgressione (cfr. “ex multis” Cons. St., Sez. VI, n. 2653 del
15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003).
Nulla osta paesistico - Riscontro di
legittimità - Carenze documentali - Sospensione discrezionale del
termine - Limiti - 151 d.lgs. n. 490/1999.
La Soprintendenza non può sospendere per sua scelta discrezionale il
decorso del termine assegnato per il riscontro di legittimità del nulla
osta paesistico, mentre ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del d.lgs.
29.10.1999, n. 490 (ove è stabilito che “le regioni danno immediata
comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione”) solo effettive carenze documentali possono dare
ingresso ad istruttoria con effetto interruttivo del termine per il
controllo (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 06.04.2007 n. 1565
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Beni ambientali - Nulla osta e
autorizzazioni paesaggistiche – Sospensione discrezionale del termine
assegnato per il riscontro di legittimità del nulla osta paesistico da
parte della Soprintendenza – Non ammesso – Rilascio ex post
dell’autorizzazione di compatibilità – Non estingue il potere di imporre
il pagamento di una somma per il danno arrecato.
La Soprintendenza non può sospendere per sua scelta discrezionale il
decorso del termine assegnato per il riscontro di legittimità del nulla
osta paesistico, mentre ai sensi dell'art. 151, comma quarto, del D.Lgs.
29.10.1999, n. 490 (ove è stabilito che "le regioni danno immediata
comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione") solo effettive carenze documentali possono dare
ingresso ad istruttoria con effetto interruttivo del termine per il
controllo. L'ordine argomentativo secondo il quale "appare
effettivamente contraddittorio l'operato del Comune che da un lato ha
sanzionato le opere ai sensi dell'art. 164 e dall'altro le ha poi
ritenute conformi al vincolo ambientale rilasciando il nulla osta
previsto dall'art. 151" del D.Lgs. n. 490/1999, non è condiviso; è
pacifico, in giurisprudenza, che il rilascio "ex post"
dell'autorizzazione di compatibilità dei lavori con il contesto
vincolato non estingue il potere di imporre il pagamento - a sanzione
della violazione degli obblighi che gravano sul proprietario o detentore
dei beni in zona di dichiarato interesse paesaggistico e ambientale - di
una somma equivalente al maggior importo fra il danno arrecato ed il
profitto conseguito mediante la trasgressione (Consiglio di Stato, Sez.
VI,
sentenza
06.04.2007 n. 1565
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianto sanzionatorio - Previsione di
un'unica sanzione ignoranza inevitabile - Fattispecie: lavori di
dissodamento, livellamento e sradicamento di ceppaie su un terreno
coperto da boschi - Art. 181 d. L.vo n. 42/2004 - Art. 20 L. n. 47/1985
(ora articolo 44, D.P.R. n. 380/2001 - testo unico dell'edilizia).
La previsione di un'unica sanzione per le diverse violazioni contemplate
nell'articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999 (ora art. 181
del decreto legislativo n. 42 del 2004), trova giustificazione nella
rilevanza pubblica dei beni protetti e nel carattere immediato ed
interinale della tutela che il legislatore ha inteso apprestare per
l'urgente necessità di reprimere condotte in grado di apportare gravi
danni all'integrità ambientale. D'altra parte, la previsione di un'unica
sanzione per comportamenti diversi non è irragionevole perché l'articolo
20 legge n. 47 del 1985 (ora articolo 44 del testo unico dell'edilizia)
richiamato dall'articolo 163 decreto legislativo n. 490 del 1999 prevede
diverse ipotesi e comunque quella applicabile alla fattispecie ossia la
lettera C) presenta un notevole divario tra il limite minimo e quello
massimo, per cui è possibile per il giudice graduare la pena al caso in
concreto a norma degli artt. 132 e 133 c.p. (cfr. Corte Costituzionale n
285 del 1991).
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato
ambientale - Tutela giuridica del paesaggio e disciplina edilizia -
Differenza sostanziale delle discipline - D. L.vo n. 42/2004 - Art. 20
L. n. 47/1985 ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001.
Non è possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica
del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di
scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra
le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime
sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi
edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto
paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi (cfr. Cass.
n. 30866/2001).
BOSCHI - Taglio di un bosco ceduo ed estirpazione di ceppaie -
Differenza - Ignoranza inevitabile della legge - Esclusione - Fondamento
- Fattispecie: terreno coperto da boschi, taglio, lavori di
dissodamento, livellamento e sradicamento di ceppaie.
L'ignoranza inevitabile della legge non può essere invocata quando colui
il quale intraprende un'attività ha l'obbligo di informarsi con
diligenza sulla normativa che disciplina quell'attività e, nel caso di
dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta (cfr Cass. 28397
del 2004). Nella specie, non può essere invocata l'ignoranza inevitabile
della legge in quanto l'assenso al taglio del bosco da parte degli
agenti del Corpo forestale , dedotto come causa dell'errore, riguardava
il taglio del legname in un bosco ceduo che è cosa diversa
dall'estirpazione delle ceppaie e quindi non può giustificare la
condotta ascritta (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 04.04.2007 n. 13759
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali – Interventi su beni paesaggistici - Totale
difformità dell'opera - Individuazione - Criteri - Opera difforme
rispetto al permesso di costruire per conformazione, struttura,
destinazione o ubicazione – Difformità totale o parziale – Non rileva
sulla configurabilità di reato paesaggistico.
In materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto
legislativo del 22.01.2004, n. 42, punisce con la pena ora prevista
dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza
la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di
qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra
difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività
consentite, qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a
configurare il reato, purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto
sul paesaggio.
Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia per
la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa. Nella
fattispecie è pacifico che l'indagato abbia costruito in difformità
dalla concessione e dall'autorizzazione paesaggistica, e il problema
consiste nell'individuare la natura di tali difformità. Siffatto
problema, però, si pone solo per la disciplina urbanistica perché, per
la configurabilità del reato paesaggistico - come accennato - è
sufficiente una qualsiasi difformità, purché astrattamente idonea a
ledere il paesaggio. Quindi, con riferimento al reato paesaggistico, il
sequestro è stato legittimamente disposto, giacché il reato è
astrattamente configurabile (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza
12.03.2007 n. 10478
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione paesaggistica comunale
- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio - Potere
di annullamento - vizi di legittimità - Necessità - Valutazioni
discrezionali - Illegittimità.
In materia di annullamento di autorizzazione paesaggistica, la
Soprintendenza non può sovrapporre le proprie eventuali difformi
valutazioni sulla modifica dell'area se l'autorizzazione non risulti
affetta da vizi di legittimità considerando anche i profili dell'eccesso
di potere e dovendosi quindi escludere che il potere di annullamento
dell'autorizzazione paesaggistica possa essere esercitato sulla base di
considerazioni tecnico discrezionali contrarie a quelle dell'ente
subdelegato (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 12.01.2007 n.
18
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
congrua motivazione dell'autorizzazione
paesaggistica.
Costituisce principio ormai consolidato
quello per cui le autorizzazioni
paesaggistiche, quantunque abbiano natura di
atti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari, debbono essere congruamente
motivate in modo che possa essere
ricostruito l'”iter” logico che ha condotto
a ritenere le opere autorizzate non lesive
dei valori paesistici sottesi
all'imposizione del vincolo. In particolare,
in sede di esame dell'istanza di
autorizzazione paesistica, l'autorità
delegata o subdelegata deve motivare
l'autorizzazione in modo tale che emerga
l'apprezzamento di tutte le rilevanti
circostanze di fatto e la non manifesta
irragionevolezza della scelta effettuata
sulla prevalenza di un valore in conflitto
diverso da quello tutelato in via primaria;
inoltre, pur se in sede di pianificazione
urbanistica sono valutati anche gli
interessi di rilievo paesistico ed
ambientale, nel corso del procedimento di
rilascio dell' autorizzazione paesistica
l'autorità delegata o subdelegata deve
effettuare le specifiche valutazioni
richieste dall'art. 151 d.lgs. n. 490 del
1999 (oggi sostituito dall'art. 146 d.lg. n.
42), in considerazione della distinzione,
che emerge dalla Costituzione, delle materie
del paesaggio e dell'urbanistica (cfr. ad
es. TAR Liguria, sez. I, 27.10.2005 , n.
1408 e Consiglio Stato , sez. VI,
08.11.2005, n. 6219)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 19.12.2006 n. 1711
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Bosco -
Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica - Mancanza di
autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 -
Configurabilità.
La realizzazione, all'interno di un bosco e in difetto della preventiva
autorizzazione, di una recinzione con traverse di legno e rete
metallica, incide in modo giuridicamente rilevante sull'assetto
paesaggistico della zona, configurando il reato di esecuzione di lavori
su beni paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29.10.1999 n.
490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42). Sicché è
necessario per la realizzazione dell’opera l'autorizzazione dell'Ente
preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/1999 (norma ora
riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/2004).
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 -
Natura - Reato di pericolo - Configurabilità.
Il reato di cui all'art. 163 D.L.vo 490/1999, 490 (ora sostituito
dall'art. 181 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42), ha natura di reato di
pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è necessario un
effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero
delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e
l'aspetto esteriore degli edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass.
Sez. III Sent. n. 14461 del 28/03/2003, ric. Carparelli; Cass. Sez. III
Sent. n. 19761 del 29/04/2003; Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del
28/09/2004 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del 26/05/2004, ry 224468;
Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/2003, ric. Abate] (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.11.2006 n. 39355
- link a www.ambientediritto.it). |
UTILITA' |
ENTI LOCALI: Lombardia,
il sito regionale SPORTELLO GAS
(link a www.sportellogas.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Lombardia,
il sito regionale SPORTELLO RIFIUTI
(link a www.sportellorifiuti.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Lombardia,
il sito regionale del Catasto Unico
Regionale Impianti Termici
(link a www.curit.it). |
G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L.
(e anteprima) |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 19 del
09.05.2008, "Attuazione della legge
regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina
regionale dell'agriturismo)"
(R.R.
06.05.2008 n. 4
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 19 del
09.05.2008, "Modifiche alla legge
regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova
disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica)"
(L.R.
06.05.2008 n. 14
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 19
del 09.05.2008, "Regolamento di
attuazione della legge regionale n. 16 del
20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela
degli animali di affezione)"
(R.R.
05.05.2008 n. 2
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n.
17 del 24.04.2008, "Testo coordinato
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per
il governo del territorio»"
(testo
coordinato L.R. 11.03.2005 n. 12
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 17 del
22.04.2008, "Aggiornamento delle
specifiche tecniche in materia di Data base
topografico a supporto del Sistema
Informativo Territoriale Integrato"
(deliberazione
G.R. 20.02.2008 n. 6650
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 17 del
21.04.2008, "Determinazioni in merito ai
contributi ai Comuni per la formazione dei
Piani di Governo del Territorio (l.r. n.
12/2005)"
(deliberazione
G.R. 09.04.2008 n. 7050
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 17 del
21.04.2008, "Procedure operative per le
attività antincendio boschivo da effettuarsi
sul territorio regionale della Lombardia, ai
sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353"
(deliberazione
G.R. 02.04.2008 n. 6962
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 16 del
14.04.2008, "Proroga al 31 gennaio 2009
dei termini per la consegna della
documentazione necessaria per l'erogazione
del saldo della quota di contributo concessa
ai Comuni per la formazione dei Piani di
Governo del Territorio e dei documenti di
inquadramento ai sensi della d.g.r. n. 2323
del 5 aprile 2006"
(decreto
D.S. 27.03.2008 n. 3053
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 16 del
14.04.2008, "Semplificazione
amministrativa in attuazione della l.r. 2
febbraio 2007, n. 1, art. 5 -
Semplificazione di procedimenti ed
eliminazione di certificazioni per l'avvio
di attività economiche - 2° provvedimento"
(deliberazione
G.R. 02.04.2008 n. 6919
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 16 del
14.04.2008, "Aggiornamento delle tariffe
dei diritti di escavazione per il biennio
2007/2008 (art. 25, l.r. 14/1998)"
(deliberazione
C.R. 19.03.2008 n. 583
- link a www.infopoint.it). |
LAVORI PUBBLICI: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 15 del
07.04.2008, "Valori agricoli medi validi
per l'anno 2008 dei terreni, considerati
liberi da vincoli di contratti agrari,
secondo i tipi di coltura effettivamente
praticati, determinati nell'ambito delle
singole regioni agrarie lombarde a norma
dell'art. 41 - comma 4 - del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni"
(comunicato
regionale 28.03.2008 n. 67
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 15 del
07.04.2008, "Modifiche alla d.g.r. 31
luglio 1998 n. 6/37814 ad oggetto: «L. n.
457/78 e successive modifiche ed
integrazioni e ll.rr. n. 3/82 e n. 32/85.
Semplificazione ed unificazione delle
procedure per l'accertamento dei requisiti
soggettivi e per la cessione o locazione
anticipata per le unità immobiliari di
edilizia agevolata. Revoca della
deliberazione della Giunta regionale 20
febbraio 1998 n. 34753»"
(deliberazione
G.R. 19.03.2008 n. 6876
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 14 del
04.04.2008, "Disposizioni per la tutela e
la conservazione della piccola fauna, della
flora e della vegetazione spontanea"
(L.R.
31.03.2008 n. 10
- link a www.infopoint.it). |
ENTI LOCALI: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 14 del
04.04.2008, "Normativa in materia di
commercio al dettaglio su aree pubbliche"
(L.R.
31.03.2008 n. 8
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI:
B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 14
del 04.04.2008, "Interventi normativi per
l'attuazione della programmazione regionale
e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2008"
(L.R.
31.03.2008 n. 5
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 14 del
31.03.2008, "Pubblicazione ai sensi
dell'art. 5 del regolamento regionale 21
gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei
«Tecnici competenti in acustica ambientale»
riconosciuti dalla regione Lombardia alla
data del 4 marzo 2008, in attuazione
dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, della deliberazione 17
maggio 2006, n. 8/2561 e del decreto 30
maggio 2006, n. 5985"
(comunicato
regionale 18.03.2008 n. 60
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 13 del
25.03.2008, "Approvazione di integrazioni
ed aggiornamenti del Piano Territoriale
Paesistico Regionale e trasmissione della
proposta di Piano Territoriale Regionale al
Consiglio regionale per l'adozione"
(deliberazione
G.R. 16.01.2008 n. 6447
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, 4° suppl. straord. al n. 12 del
21.03.2008, "Adeguamento dell'All. 3
Parte C della d.g.r. n. 8/5868 del 21
novembre 2007 «Integrazione con modifica al
programma d'azione per la tutela e
risanamento delle acque dall'inquinamento
causato da nitrati di origine agricola per
le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs.
n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e
adeguamento dei relativi criteri e norme
tecniche generali di cui alla d.g.r. n.
6/17149/1996, approvati con deliberazione di
Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007»,
modificati dal d.d.g. 18 marzo 2008, n. 2724"
(testo
coordinato del decreto D.G. 04.03.2007 n.
2552
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R.
Lombardia, 4° suppl. straord. al n. 7 del
15.02.2008, "Integrazioni al capitolo 8
«Linee guida per la revisione dei piani
provinciali di gestione dei rifiuti urbani e
speciali per la localizzazione degli
impianti» del programma regionale di
gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n.
220/2005"
(deliberazione
G.R. 13.02.2008 n. 6581
- link a www.infopoint.it). |
NEWS |
ENTI LOCALI: Consulenze,
delibere della Corte dei Conti e commento di
ANCI Lombardia.
Il commento di Anci Lombardia
sulla delibera della Corte dei Conti della
Lombardia in ordine al tema delle consulenze
e il testo delle delibere sia della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti
della Lombardia che della sezione Autonomie
della Corte dei Conti (link a www.anci.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Lombardia,
parere dell’Arpa sul riutilizzo di terre e
rocce da scavo.
L’ARPA Lombardia ha approntato la circolare
con l’aggiornamento degli indirizzi assunti
dalla stessa per la gestione dei pareri
previsti dall’art. 186 del d.lsg. 152/2006
sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo,
resa necessaria dalle modifiche apportate
all’art. 186 con il d.lgs. 4/2008.
In particolare il testo dell'articolo 186,
modificato non prevedendo l’obbligatorietà
del parere ARPA, rende non necessaria la
procedura, pertanto ARPA Lombardia esprimerà
il proprio parere esclusivamente sulla base
di esplicita richiesta dell'Ente competente
all'autorizzazione del "progetto edilizio" e
fatturando lo stesso applicando il
tariffario approvato (link a
www.anci.lombardia.it):
- scarica
la nota 07.03.2008 n. 34952
di prot. dell'ARPA Lombardia;
- scarica
il prospetto informativo. |
EDILIZIA PRIVATA: Regolamento
sulla sicurezza degli impianti negli edifici.
Dal 27.03.2008 sono operative le nuove norme
sulla sicurezza degli impianti negli
edifici. Il decreto 22.01.2008 n. 37,
emanato dal ministero dello Sviluppo
economico, è stato predisposto da una
commissione tecnica interministeriale con
rappresentanti delle categorie economiche e
professionali ed è stato messo
definitivamente a punto dopo aver acquisito
le osservazioni delle categorie e
associazioni interessate.
Il provvedimento semplifica notevolmente le
procedure e gli adempimenti formali, anche
in caso di compravendita o di locazione
degli immobili e, contemporaneamente, rende
più efficaci, anche rafforzando l'attuale
sistema sanzionatorio, le norme a tutela
della sicurezza delle persone che vivono o
lavorano all'interno degli edifici, ancora
troppo spesso vittime (soprattutto
casalinghe e bambini) di incidenti. Il
decreto si applica agli impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze; nel caso che l'impianto sia
connesso a reti di distribuzione, si applica
a partire dal punto di consegna della
fornitura
(link a www.governo.it). |
VARI: Scontrino
parlante: ulteriori chiarimenti nella
circolare n. 30.
Detraibili grazie all'autocertificazione, le
spese sostenute dal 1° luglio al 31.12.2007
per l'acquisto di farmaci, non documentate
da scontrino "parlante".
Con la circolare n. 30 del 28.03.2008
l'Agenzia delle Entrate conferisce validità
ai fini delle deduzioni e detrazioni Irpef
anche agli scontrini sprovvisti
dell'indicazione del codice fiscale del
contribuente e dell'indicazione di natura,
qualità e quantità del farmaco acquistato,
purché lo scontrino venga integrato dal
contribuente con un' autocertificazione
contenente le suddette informazioni.
La circolare ribadisce, però, che per le
certificazioni delle spese sanitarie
effettuate a partire dal 1° gennaio 2008
sarà indispensabile avere la documentazione
prevista dalla legge, vale a dire fattura o
scontrino "parlante"
(link a www.agenziaentrate.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Riforma
del Codice beni culturali e paesaggistici.
Sono stati approvati in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri del 19.03.2008 i due
decreti legislativi recanti ulteriori
disposizioni integrative e correttive del
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Decreto legislativo 42/2004). Le modifiche
riguardano sia la parte Beni culturali sia
la parte Paesaggio.
Sui due provvedimenti, già approvati in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri del
25.01.2008, si sono espressi con parere
favorevole, sia la Conferenza unificata
(28.02.2008) che le competenti Commissioni
di Camera e Senato (5-6 marzo 2008). Il
primo decreto legislativo, che riguarda i
beni culturali, interviene sulla
circolazione delle cose di interesse storico
e artistico, riconsidera la disciplina di
tutela dei beni archivistici, definisce una
più stringente salvaguardia del patrimonio
culturale di proprietà di enti pubblici, di
soggetti giuridici privati, di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il
secondo decreto, che riguarda il paesaggio,
innova in materia di nozione, pianificazione
paesistica, regime delle autorizzazioni
paesaggistiche. I due provvedimenti
diventeranno operativi dopo la promulgazione
del Capo dello Stato e la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
(link a www.governo.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Linee
di indirizzo sui contratti di lavoro a tempo
determinato nella PA.
Il 19.03.2008 il Ministro per le riforme e
l'innovazione, Luigi Nicolais, ha firmato,
la Circolare contenente "Linee di indirizzo
in merito alla stipula di contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato nelle
pubbliche amministrazioni". Il conferimento
di incarichi individuali di lavoro autonomo
è subordinato ad esperti di "particolare e
comprovata specializzazione universitaria" e
non solo "di provata competenza" (come in
precedenza). Questo riduce i casi in cui sì
può fare ricorso a questa tipologia di
incarichi, al fine anche: - di rendere gli
incarichi più rispondenti alle esigenze di
alta professionalità; - di evitare l'uso
distorto fatto dalle amministrazioni negli
ultimi anni, che vi hanno fatto ricorso
anche per esigenze connesse con compiti di
basso profilo favorendo il formarsi di
precariato; - di garantire che le rigide
disposizioni sul lavoro flessibile di tipo
subordinato non spingano nella direzione
della compensazione attraverso un più
diffuso ricorso alle tipologie di lavoro
autonomo. La norma nasce come reazione al
contesto storico caratterizzato
dall'emergenza del precariato, causato dal
cattivo uso del lavoro flessibile,
utilizzato come strumento per eludere il
princìpio costituzionale della concorsualità
(regola primaria in materia di accesso nella
pubblica amministrazione), ricorrendo a
forme di reclutamento semplificate che non
hanno dato sufficiente garanzia del rispetto
dei principi di imparzialità e trasparenza.
La circolare è attuativa delle disposizioni
previste dalla legge finanziaria 2008
(articolo 3, comma 79) (link a www.governo.it). |
VARI: Antiriciclaggio:
imposta di bollo su assegni e vaglia
rilasciati in forma libera.
Dal
30.04.2008 tutti gli assegni (bancari,
circolari, postali, vaglia postali e
cambiari) potranno essere trasferibili
soltanto su esplicita richiesta scritta del
richiedente ed a fronte del pagamento di 1,5
euro a titolo di imposta di bollo
(Agenzia delle Entrate,
circolare 07.03.2008 n. 18
- link a www.altalex.com). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Guida
alla professione di ingegnere, Vol. VIII - Il
collaudo: nozione, adempimenti e
responsabilità.
La pubblicazione ha l'obiettivo di fornire
ai giovani ingegneri che si avvicinano alla
professione una guida che ne descriva i
principali aspetti e ne esamini le più
importanti problematiche (link a www.centrostudicni.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Gabriele
Carlotti,
LA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE: FELICIANO
BENVENUTI E LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 241
DEL 1990
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ESPROPRIAZIONE: C.
Taglienti,
OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA
ALL’ESPROPRIO
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: M.
Branca,
Il risarcimento del danno nei confronti
della pubblica amministrazione nella
giurisprudenza del giudice ordinario, del
giudice amministrativo e della Corte Europea
dei diritti dell’uomo
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: V.
Lopilato,
AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: UN “INDIRETTO
CONTRIBUTO” DELLA CONSULTA IN ATTESA DEL
LEGISLATORE
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: M.
Lipari,
La tutela giurisdizionale del diritto di
accesso ai documenti: effettività della
tutela e certezza delle regole
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: C.
Cacciavillani,
GIURISDIZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: G.
Chiné,
L’ART. 21-OCTIES, COMMA 2, L. N. 241/1990
NEL DIRITTO VIVENTE
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: D.
F. G. Trebastoni,
La sanatoria dell’invalidità dei
provvedimenti nel processo amministrativo
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: D.
Nazzaro,
“ILLEGITTIMITA’ NON INVALIDANTE” DELL’ATTO
AMMINISTRATIVO E “MOTIVAZIONE POSTUMA”: LA
“POSITIVA” METAMORFOSI DEL G.A.
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: V.
Boncristiano,
Brevi Note in tema di art. 10-bis legge
241/1990
(link a www.altalex.com). |
ENTI LOCALI: N.
Fabiano,
La posta elettronica certificata: qual è la
reale portata giuridica?
(link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: F.
Volpe,
Discrezionalità tecnica e presupposti
dell’atto amministrativo
(link a www.lexitalia.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: A.
Monaciliuni,
Valutazione delle prove di concorso,
orizzonti di attesa e miraggi nella
conquista del posto di lavoro
(link a www.lexitalia.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: P.
Jori,
Lo spoil system nello Stato e nelle regioni
secondo i principi formulati dalla
giurisprudenza costituzionale
(link a www.lexitalia.it). |
ESPROPRIAZIONE: L.
Marzano,
Incostituzionalità della legge-provvedimento
che si traduca in una reiterazione non
procedimentalizzata dei vincoli
espropriativi (nota a Corte Cost., sentenza
20.07.2007, n. 314)
(link a www.lexitalia.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: L.
Oliveri,
La nuova fattispecie delle circolari che
riformano le leggi (note a margine della
circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica 19.03.2008, n. 3)
(link a www.lexitalia.it). |
EDILIZIA PRIVATA: M.
Leo - C. Lomonaco - S. Metallo,
Sicurezza degli impianti: nessun limite alla
circolazione degli immobili
(link a www.notariato.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
G. Iacovelli,
La gestione dei rifiuti: il regime giuridico
delle terre di rocce e da scavo. Una
esclusione annunciata? (link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: F.
Albanese,
Impianti radioelettrici e sanzioni ex art.
44 del DPR 380/2001
(link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: V.
Paone,
Il reato di omessa bonifica secondo i
recenti orientamenti della Cassazione
(sentenza «Montigiani»)
(link a www.lexambiente.it). |
URBANISTICA: L.
Spallino,
Processi di trasformazione territoriale e
forme di partecipazione digitale
(link a www.linobellagamba.it) |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: L.
Spallino,
Finanziaria 2008: disposizioni in materia di
edilizia e urbanistica
(link a www.studiospallino.it). |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI: L.
Bellagamba,
Il “rinnovo” dell’appalto di servizio e il
problema della conformità al «progetto di
base»
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI SERVIZI: L.
Bellagamba,
Incarichi e consulenze dopo la finanziaria
2008
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
Il regolamento attuativo del codice dei
contratti: ambito di applicazione e
definizioni
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
La determinazione dell’Autorità di vigilanza
in materia di costi della sicurezza: gli
aspetti condivisibili e non, con le relative
motivazioni
(link a www.linobellagamba.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
L'Ufficio Tecnico Comunale deve sindacare la competenza professionale in
ordine alle istanze edilizie presentate?
(link a www.architetti.gorizia.it). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
URBANISTICA: Realizzazione
di opere pubbliche da parte di privati
nell’ambito di accordi convenzionali
stipulati con le amministrazioni.
La realizzazione di opere prevista dalle
convenzioni urbanistiche rientra nella
nozione di appalto pubblico di lavori.
L’affidamento dell’esecuzione delle suddette
opere soggiace alla disciplina contenuta
negli artt. 32, comma 1, lett. g), 121,
comma 1, e 122, comma 8, del d.lgs. n.
163/2006, salvo il caso in cui le
amministrazioni procedenti abbiano esperito
preventivamente una procedura ad evidenza
pubblica per la scelta del privato
sottoscrittore del relativo accordo
convenzionale (determinazione
02.04.2008 n. 4
- link a massimario.avlp.it |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
La normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici impone alle
amministrazioni di definire il valore
stimato dell’appalto sulla base delle reali
condizioni di mercato, in modo da garantire,
unitamente alla massima partecipazione, il
migliore risultato economico per le
amministrazioni stesse in relazione agli
effettivi bisogni. L’importo posto a base
d’asta deve essere, pertanto, congruo
rispetto all’oggetto della prestazione e al
concreto contenuto delle attività richieste.
Una base d’asta eccessivamente elevata
provoca un effetto distorsivo delle offerte,
con la conseguenza di far apparire
erroneamente anomali ed eccessivi anche
ribassi corrispondenti alle reali condizioni
di mercato, falsando il procedimento
concorrenziale e violando il principio di
buon andamento e di economicità dell’azione
amministrativa.
Nel caso di specie, una considerazione va
fatta in merito al precedente affidamento
quinquennale del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Ceglie Messapica, aggiudicato alla
ditta IMIEL in raggruppamento temporaneo con
altro operatore economico sulla base di un
ribasso particolarmente elevato (55%), di
gran lunga superiore alla soglia di anomalia
e ritenuto tuttavia accettabile in base alle
giustificazioni presentate. Tale
circostanza, unitamente ai forti ribassi
offerti anche dagli altri concorrenti,
porterebbe a ipotizzare un comportamento
irregolare dell’amministrazione, la quale
avrebbe adottato già allora un importo a
base d’asta eccessivo.
Ponendo a confronto l’importo contrattuale
(€ 248.830,24) riferito a tale precedente
servizio di durata quinquennale con
l’importo a base d’asta (€ 123.525,00)
calcolato per l’affidamento solo annuale del
servizio in oggetto, sembrerebbe risultare
anche stavolta un’eccessiva stima del valore
dell’appalto. Né appare del tutto
convincente, per i motivi suesposti,
l’argomentazione della stazione appaltante
circa il riferimento al prezzo per punto
luce stabilito dalla deliberazione del
Commissario Straordinario risalente al 2001
e incrementato economicamente del 2,5%.
Per quanto attiene ai requisiti di
partecipazione alla singola gara, l’Autorità
ha già espresso l’avviso secondo il quale le
stazioni appaltanti possono individuare
requisiti rigorosi e anche superiori
rispetto a quelli previsti dalla legge al
fine di approntare gli strumenti e le misure
più adeguati, congrui, efficienti ed
efficaci per il corretto ed effettivo
perseguimento dell’interesse pubblico
concreto, oggetto dell’appalto da affidare.
In particolare, in materia di gare di
appalto per l'affidamento di servizi,
l’amministrazione può fissare requisiti
ulteriori ai fini della dimostrazione della
capacità tecnica e professionale
dell'operatore partecipante, sempre che essi
non appaiano in alcun modo illogici e
sproporzionati, tenuto conto della rilevanza
economica del contratto da stipulare.
In tal senso, l’art. 42, comma 3, del Codice
dei contratti, nel prescrivere che i
requisiti di capacità tecnica e
professionale dei prestatori dei servizi non
possono eccedere l’oggetto dell’appalto,
implicitamente richiede che l’individuazione
di tali requisiti sia proporzionata al
valore presuntivo posto a base d’asta e sia
comunque idonea a fornire in concreto
maggiori garanzie alla stazione appaltante.
La previsione di requisiti partecipativi
sproporzionati rispetto all’oggetto del
contratto si risolve, infatti, in una
ingiustificata limitazione della platea dei
possibili concorrenti, con chiara violazione
del citato art. 42 (TAR Puglia – Lecce, sez.
II, sent. n. 1/2008).
Nel caso di specie, la richiesta di aver
effettuato almeno due servizi analoghi, di
cui uno avente ad oggetto un numero di punti
luce pari o superiore a quello della
stazione appaltante, appare, seppure non
manifestamente eccessivo, restrittivo
comunque del mercato in relazione anche
all’importo a base d’asta che risulterebbe,
peraltro, parimenti sovradimensionato.
In merito alla mancata richiesta di
specifica qualificazione per l’eventuale
affidamento di lavori accessori di
manutenzione straordinaria, imprevedibili e
di lieve importo (presumibilmente inferiore
ai 150.000 euro), si precisa che con parere
n. 55/2007, l’Autorità ha chiarito che le
attività di manutenzione rientrano nei
lavori pubblici qualora l’attività
dell’appaltatore comporti un’attività
prevalente ed essenziale di modificazione
della realtà fisica, con l’utilizzazione, la
manipolazione e l’installazione di materiali
aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti
sul piano strutturale e funzionale.
Nel caso in esame, sulla base di quanto
sopra riportato, trattasi di appalto di
servizi nell’ambito del quale sono previsti,
come componente accessoria, lavori per
interventi di carattere impiantistico e
gestionale, per i quali, tuttavia, non viene
richiesto il possesso di attestazione SOA
nella categoria OG10, ovvero il possesso
della ridotta professionalità prescritta per
l’esecuzione di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, ai sensi dell’articolo 28
del d.P.R. 34/2000.
Infatti, ai sensi dell’articolo 15 del d.
Lgs. n. 163/2006, l’operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un
contratto misto, deve possedere i requisiti
di qualificazione e capacità prescritti per
ciascuna prestazione prevista e pertanto,
nel caso in esame, giusto quanto disposto
dall’articolo 40 del medesimo decreto
legislativo, la partecipazione degli
operatori alla gara è subordinata al
possesso dei requisiti di cui all’articolo
28 del D.P.R. n. 34/2000.
In caso di interventi di manutenzione
straordinaria sugli impianti di
illuminazione pubblica –interventi
senz’altro qualificabili alla stregua di
lavori, in quanto esplicanti una
modificazione della realtà fisica- qualora
gli stessi siano di importo inferiore a
150.000 euro, il bando di gara deve
prevedere espressamente il possesso, da
parte dei concorrenti, di una
professionalità qualificata che si traduce
in un rapporto di analogia tra lavori
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto
dell'appalto da affidare, intesa come
coerenza tecnica fra la natura degli uni e
degli altri, la cui valutazione è rimessa
alla discrezionalità della stazione
appaltante.
In linea generale, al fine di considerare i
rapporti di analogia fra i lavori eseguiti
dal concorrente e quelli da affidare,
occorre inserire nei bandi di gara, per
lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro, l'indicazione della natura dei lavori
(nel caso di specie, lavori impiantistici) e
le indicazioni di corrispondenza
(l’appartenenza, tra le altre, alla
categoria OG10 – opere elettriche).
Pertanto, qualora il Comune di Ceglie
Messapica intenda affidare i lavori di
manutenzione straordinaria al gestore del
servizio in oggetto, deve prevedere ex ante
nella lex specialis, quale requisito di
partecipazione alla gara, il possesso della
forma di qualificazione necessaria e
corrispondente all’importo dei lavori
appaltati. In caso contrario, il bando di
gara risulta compatibile solo con la
prestazione del servizio e non anche con
l’esecuzione di lavori pubblici.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che:
- l’importo stimato dell’appalto in oggetto,
posto a base d’asta, appare eccessivo e
viola i principi di buon andamento ed
economicità dell’azione amministrativa;
- la richiesta dei requisiti di capacità
tecnica e professionale stabiliti nel bando
appare sproporzionata rispetto all’oggetto
dell’appalto, seppure non manifestamente
irragionevole, e viola l’art. 42 del Codice
dei contratti pubblici;
- la mancata richiesta nel bando di gara del
possesso, in capo ai concorrenti, della
qualificazione necessaria per eseguire
lavori di manutenzione straordinaria non è
conforme alla normativa di settore
(parere
28.02.2008 n. 62
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
La questione afferente il mancato pagamento
del contributo all’Autorità da parte dei
concorrenti nel caso in cui il bando non ne
abbia previsto espressamente l’obbligo, è
stata già affrontata da questa Autorità con
le delibere nn. 232 del 12.07.2007, e 258
del 25.07.2007, con le quali, in via
generale, è stato evidenziato che il
versamento del contributo costituisce
condizione di ammissibilità e la mancata
dimostrazione dell’avvenuto pagamento è
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il carattere essenziale del versamento del
contributo ai fini della partecipazione alla
gara è stato ulteriormente esplicitato da
questa Autorità nel documento “Istruzioni
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art. 1 comma 67, della legge
23.12.2005, n. 266, da soggetti pubblici e
privati”, pubblicato sul sito internet
istituzionale, nella parte rubricata
“Risposte ai quesiti frequenti”. In
particolare, nella risposta n. 4, è stato
specificato che anche nel caso in cui il
bando di gara non richieda espressamente il
versamento del contributo, i soggetti tenuti
al pagamento del contributo devono versare
lo stesso a prescindere dal fatto che nel
bando di gara o nella lettera di invito sia
espressamente richiamato tale obbligo.
Si fa inoltre presente che, nelle medesime
Istruzioni, l’Autorità ha chiarito che “…nel
caso di appalti di lavori pubblici,
l'importo a base di gara, da considerare ai
fini della individuazione delle soglie di
contribuzione, deve intendersi comprensivo
degli oneri di sicurezza”.
Tuttavia, nel caso in esame, occorre tener
presente l’erroneo convincimento della
stazione appaltante in ordine all’importo di
gara in relazione al quale sussiste
l’obbligo del versamento del contributo
all’Autorità, nonché le erronee
informazioni, come rappresentato dalla S.A.,
rese dalla stessa ai concorrenti richiedenti
chiarimenti al riguardo.
Alla luce di quanto sopra, poiché il punto
3.3. del bando di gara in esame prevede
quale importo complessivo dell’appalto euro
151.906,80, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, (superiore alla soglia di euro
150.000,00 per la quale è previsto il
versamento del contributo all’Autorità),
tenuto conto dell’errore nel quale è incorsa
la stazione appaltante, si rende necessaria
una rettifica del bando di gara in esame.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che il Comune di Rocca San
Casciano deve procedere a pubblicare una
rettifica del bando di gara contenente la
previsione dell’obbligo del versamento del
contributo all’Autorità ed effettuare i
conseguenti adempimenti a proprio carico
(parere
28.02.2008 n. 61
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
L’autenticazione di copie di documenti, ai
sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 445/2000,
può essere effettuata con una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, con la
quale si attesta che la copia di un atto o
di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, è conforme
all’originale.
Nel caso in esame, l’impresa
provvisoriamente aggiudicataria, nel
presentare le copie dei documenti richiesti
per la verifica di cui all’articolo 48,
comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, ha
dichiarato che le stesse sono conformi agli
originali depositati presso “l’ufficio
preposto a ricevere o a tenere tale
documentazione”.
Detta dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, pur presentando una inesattezza
nella parte in cui fa riferimento
“all’ufficio preposto a ricevere tale
documentazione”, da ritenersi inconferente,
ha rispettato il disposto del citato
articolo 19, in quanto l’attestazione di
conformità di una copia con l’originale si
effettua in relazione al documento
emesso/depositato da/presso una determinata
amministrazione e non in relazione al
documento in possesso del privato che
effettua la dichiarazione di conformità.
In relazione alla seconda eccezione,
relativa alla ritenuta non possibilità di
effettuare una dichiarazione di conformità
all’originale del certificato DURC, si fa
presente che detto documento deve intendersi
incluso nell’ambito delle previsioni dello
stesso articolo 19 del d.P.R. 445/2000, in
virtù della natura giuridica dell’attività
di certificazione e della veste che, nel suo
esercizio, espleta la Cassa Edile. Infatti,
la CASSA EDILE, ai fini del DURC,
similarmente all’INPS e all’INAIL, esercita
funzioni pubbliche.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che non si rilevano elementi di
non conformità con la normativa di settore
in relazione alla documentazione presentata
dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria
(parere
28.02.2008 n. 60
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del
d.P.R. 554/1999, se l’impresa singola è in
possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione all’appalto (possesso della
categoria prevalente per l’importo totale
dei lavori) può associare altra impresa
qualificata anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a
condizione che i lavori eseguiti da
quest’ultima non superino il 20 per cento
dell’importo complessivo dei lavori e che
l’ammontare complessivo delle qualificazioni
dalla stessa posseduta sia almeno pari
all’importo dei lavori che assumerà.
Occorre allora verificare, nel caso in
esame, se ricorrono le sopra indicate
condizioni, tenuto conto che:
- l’importo complessivo dell’appalto è di €
712.537,78, categoria OS24, classifica III;
- l’impresa capogruppo è in possesso della
qualificazione nella categoria prevalente
OS24, classifica III;
- l’impresa cooptata è in possesso della
qualificazione nella categoria OG1,
classifica I.
Ne consegue che:
- l’impresa capogruppo è in possesso della
qualificazione per partecipare all’appalto,
in quanto copre da sola la classifica III
della categoria prevalente e l’importo
totale dei lavori;
- l’impresa cooptata, in possesso di
classifica I (€ 258.228) risponde alle
previsioni di cui al comma 4 del citato
articolo 95, in quanto andrà ad eseguire il
20 per cento dell’importo complessivo dei
lavori e l’ammontare della qualificazione
dalla stessa posseduta copre l’ammontare dei
lavori che intende assumere.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’ammissione alla gara di
che trattasi dell’associazione temporanea di
imprese Oasi del Verde di Ventura
Paolo/Impresa Edile Archeo del geom. Andrea
Congiusta è conforme ai disposti
dell’articolo 95, comma 4, del d.P.R.
554/1999
(parere
28.02.2008 n. 59
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
La portata vincolante delle prescrizioni
contenute nel regolamento di gara esige che
alle stesse sia data puntuale esecuzione nel
corso della procedura, con la conseguenza
che, qualora sia comminata espressamente
l’esclusione in conseguenza della violazione
di talune univoche prescrizioni,
l’Amministrazione è tenuta a darne precisa
ed incondizionata esecuzione e può esimersi
dal garantire la loro applicazione solo in
presenza di prescrizioni ambigue,
suscettibili di svariate possibili ed
ugualmente plausibili interpretazioni, o non
rispondenti al comune canone di
ragionevolezza.
Nel caso in esame, il bando di gara
prevedeva espressamente, con chiarezza e non
equivocità, l’esclusione dei concorrenti che
si trovassero in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e che non rendessero tutte le
dichiarazioni previste nel modulo A, tra le
quali anche quella di sussistenza della
situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, richiamato dall’art. 34,
comma 2, del decreto legislativo 163/2006.
E' pacifico che la norma contenuta
nell'articolo 34, comma 2, del d.lgs
12.04.2006 n. 163, secondo cui "Non possono
partecipare alla medesima gara concorrenti
che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile" è una norma di
ordine pubblico, tesa ad assicurare
all'amministrazione appaltante una specifica
(e preventiva) tutela dell'interesse
pubblico alla scelta del miglior contraente
possibile, che trova applicazione
indipendentemente da una specifica
previsione in tal senso da parte
dell'amministrazione appaltante.
Il concorrente, pur utilizzando il modulo
predisposto dall’Amministrazione, ha
modificato il punto n. 5) a) e b), relativo
alle situazioni di controllo e collegamento,
riportando esclusivamente la dichiarazione
che non si trova in situazioni di
collegamento di tipo sostanziale con altri
concorrenti alla gara, senza nulla riportare
in merito alle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile.
Era invece comunque necessario che il
concorrente rendesse la dichiarazione circa
la sussistenza della situazione di
controllo, pur se negativa, venendo
altrimenti meno la logica sottesa alla
richiesta di dichiarare la sussistenza o
meno di determinate situazioni, rilevanti ai
fini della partecipazione alla gara, e
dovendosi altrimenti richiedere
all'Amministrazione di andare a verificare,
in mancanza della dichiarazione, se
l'impresa si trovi o meno in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 c.c..
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che l’esclusione della Grafo
Impianti s.r.l. è conforme a quanto
richiesto dalle prescrizioni del bando di
gara
(parere
28.02.2008 n. 58
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
Gli articoli 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997
prevedono l’iscrizione all’Albo per i
soggetti che eseguono attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi e di tutte le altre entrate.
Nel caso in esame, dalla lettura del
capitolato, si evince come il servizio
gestito dal personale fornito
dall’aggiudicatario consta di una serie di
attività, fra le quali “il data-entry
(nell’ambito del quale è previsto, tra
l’altro, la riscossione diretta allo
sportello), la formazione delle liste per la
riscossione coattiva, la predisposizione,
postalizzazione e gestione degli atti pr
opedeutici alla riscossione coattiva, emessi
ai sensi del R.D. 639/1910, l’attivazione
delle procedure esecutive, la possibilità di
pagamento delle contravvenzioni attraverso
un sistema di cassa elettronica”.
Trattasi, con tutta evidenza, di attività
che attengono la liquidazione e la
riscossione di entrate comunali e che
rientrano, quindi, nell’alveo di quelle per
le quali il legislatore ha previsto, quale
garanzia, l’iscrizione all’albo dei soggetti
privati abilitati ad effettuare le attività
di liquidazione ed accertamento dei tributi
e delle altre entrate.
Riscossione e obbligo di versamento sono
fasi del procedimento di gestione
dell’entrata e per esse particolarmente si
manifesta l’esigenza di controllo,
preventivo e contestuale, sull’attività
espletata da soggetti agenti, in relazione
alla loro capacità tecnica finanziaria e
morale, indipendentemente dalla marginalità
della riscossione dedotta in gara (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, n. 5271 del
03.10.2005).
Il penetrante controllo da parte
dell’Amministrazione statale è giustificato
dalla sussistenza di attività di particolare
delicatezza e connessione con una delle
fondamentali potestà pubbliche,
l’imposizione di prestazioni patrimoniali
(così TAR Lazio–Latina, sez.I, n. 6 del
07.01.2008).
Pertanto, l’aggiudicatario che partecipa
dell’attività di liquidazione e riscossione
di entrate pubbliche, non può prescindere
dal necessario ed indefettibile requisito di
iscrizione all’Albo.
Tale requisito, essendo di carattere
soggettivo deve essere posseduto
singolarmente da ciascuna associata (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 14.02.2005 n. 435; TAR
Campania, Napoli sez. I, 17.01.2007 n. 364).
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che il requisito di iscrizione
all’Albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di
accertamento di tributi e riscossione
tributi ed altre entrate delle Province e
dei Comuni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
446/1997, sia conforme all’oggetto del bando
di gara (parere
28.02.2008 n. 57
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
E’ principio noto in giurisprudenza quello
per cui sono da considerare legittimi i
requisiti richiesti dalle stazioni
appaltanti che, pur essendo ulteriori e più
restrittivi di quelli previsti dalla legge,
comunque rispettino il limite della logicità
e della ragionevolezza e, cioè, della loro
pertinenza e congruità a fronte dello scopo
perseguito. Tali requisiti e la loro
ragionevolezza, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza, non sono
da valutare in astratto, ma in correlazione
al valore dell’appalto (si veda C. di Stato
15.12.2005 n. 7139).
Nel caso di specie l’amministrazione ha
ritenuto, a fronte di una base d’asta di
euro 6.500.000,00 (5.500.000,00 senza i
costi di manutenzione), di richiedere la
dimostrazione di una cifra d’affari
complessiva di euro 12.000.000,00, che
risulta essere, pertanto, pari a circa il
doppio della base d’asta. Tale requisito di
capacità economica non è da considerarsi
sproporzionato, tenuto anche conto
dell’orientamento consolidato della
giurisprudenza che ritiene ammissibile un
fatturato pari al doppio dell’importo
contrattuale. Anche il secondo requisito di
capacità economica, che richiede il possesso
di un fatturato complessivo derivante da
attività specifiche relative alla
realizzazione di sistemi di gestione della
flotta TPL, non inferiore ad euro
3.750.000,00, non può ritenersi eccessivo e
va ritenuto del tutto proporzionato, anche
in considerazione del fatto che si riferisce
al triennio precedente.
Per quanto concerne il requisito di capacità
tecnica, infine, si ritiene che lo stesso
non possa considerarsi sproporzionato in
ragione della flotta posseduta dall’ATAC
S.p.A. e di valutazioni che la stazione
appaltante ha fatto per assicurare l’esatto
adempimento da parte del futuro contraente.
Tale requisito, peraltro, può essere, in
ogni caso, dimostrato dai concorrenti
attraverso il raggruppamento di imprese.
I requisiti di partecipazione n base a
quanto sopra considerato Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione,
che i requisiti di capacità
economico–finanziaria e tecnica previsti dal
bando in questioni sono conformi alla
normativa vigente di settore
(parere
28.02.2008 n. 56
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
L’art. 13 del decreto-legge 04.07.2006, n.
223 (c.d. Decreto Bersani), convertito con
modificazioni dalla legge 04.08.2006, n.
248, dispone che le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni
e servizi strumentali all’attività di tali
enti in funzione della loro attività, con
esclusione dei servizi pubblici locali,
devono operare esclusivamente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti, non
possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, né in
affidamento diretto né con gara, e non
possono partecipare ad altre società o enti.
La sopra citata previsione normativa pone,
dunque, il divieto per le società costituite
o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali di esercitare
attività contrattuale con soggetti pubblici
e privati, diversi da quelli nei cui
confronti sussista un rapporto di
strumentalità, con la finalità di porre un
freno all’incidenza che la loro composizione
può comportare sull’assetto del mercato, in
difesa del principio della libera
concorrenzialità.
Come questa Autorità aveva già avuto modo di
evidenziare (deliberazione n. 135 del
09.05.2007), detti soggetti, infatti, godono
di asimmetrie informative di notevoli
dimensioni, in grado di alterare la par
condicio con gli altri operatori agenti
nello stesso mercato e di eludere
sostanzialmente il rischio d’impresa.
Nel caso di specie il punto III.2.1. a1) del
bando di gara prevede l’iscrizione delle
imprese partecipanti, ivi comprese tutte
quelle costituenti il raggruppamento di
imprese, alla Camera di Commercio per
attività attinente l’appalto. La clausola
del bando dispone, inoltre, che “in caso di
verifica della veridicità della
dichiarazione tale requisito è comprovato da
apposito certificato rilasciato dalla Camera
di Commercio competente per territorio”.
La commissione di gara, in fase di disamina
della documentazione amministrativa, come
emerge dai verbali, non ha proceduto alla
verifica delle visure camerali presentate e,
in ogni caso, non ha esaminato la
composizione delle partecipazioni sociali
delle ditte partecipanti, ammettendo le
stesse al prosieguo delle fasi di gara.
Dalla lettura delle visure camerali delle
società facenti parte del raggruppamento
classificatosi secondo nella graduatoria
provvisoria, si evince che la società
capogruppo Bic Puglia Sprind S.r.l. è
partecipata da più Comuni (Poggibonsi,
Grsavina in Puglia, Spinazzola, Minervino
Muroe e Comunità Montana della Murgia Nord
occidentale). Inoltre, le società mandanti
Aicai e Mondimpresa scrl sono costituite
rispettivamente dalle partecipazioni della
Camera di Commercio di Bari e da più Camere
di Commercio.
Così composte, le sopra citate società
rientrano tra quei soggetti che l’art. 13
del decreto-legge 04.07.2006, n. 223 ha
escluso dalla partecipazione a gare
pubbliche (è opportuno sul punto rammentare
che questa Autorità con il parere n. 61/2007
ha fatto rientrare nell’applicazione del
Decreto Bersani anche le società partecipate
dalle Camere di Commercio). Pertanto, il
raggruppamento in questione non avrebbe
potuto prendere parte alla procedura di gara
e avrebbe dovuto essere escluso dalla
stazione appaltante sin dall’inizio, a
seguito della verifica della documentazione
amministrativa, e prima dell’apertura delle
offerte tecniche ed economiche.
In ordine alla seconda censura mossa
dall’istante relativa alla mancata
predeterminazione da parte della stazione
appaltante dei sotto elementi, e dei
relativi valori ponderali, in riferimento al
punteggio massimo conferibile, si rileva
quanto segue.
Con pareri n. 106/2007 e n. 3/2008
l’Autorità, ha espresso l’avviso,
richiamando la giurisprudenza comunitaria,
secondo il quale tutti i criteri presi in
considerazione ai fini dell’aggiudicazione
devono essere espressamente menzionati nel
capitolato d’oneri o nel bando di gara,
affinché i concorrenti siano posti in grado
di conoscere la loro esistenza e la loro
portata, e che, al fine di garantire il
rispetto dei principi di parità di
trattamento e di trasparenza, tutti gli
elementi presi in considerazione
dall’amministrazione aggiudicatrice per
identificare l’offerta devono essere resi
noti ai potenziali concorrenti al momento
della preparazione delle loro offerte.
Nella procedura de quo il disciplinare ed il
capitolato d’oneri prevedono al paragrafo
4.4. una tabella contenente gli elementi di
valutazione tecnica, con l’indicazione di un
punteggio minimo e massimo. Inoltre la
commissione di gara, come si rileva dal
verbale n. 2 del 26.011.2007, ha stabilito i
criteri motivazionali relativi a detti
valori espressi nella tabella, rispettando
quanto indicato dai principi comunitari e
dunque non apportando modifiche ai criteri
di aggiudicazione dell’appalto, definiti nel
capitolato d’oneri o nel bando di gara, né
inserendo elementi che, se fossero stati
noti al momento della preparazione delle
offerte, avrebbero potuto influenzare la
detta preparazione. Pertanto non si ritiene
condivisibile l’eccepita mancata
predeterminazione dei sotto elementi, e dei
relativi valori ponderali.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che:
- che la documentazione di gara, in
relazione alla fissazione dei sotto elementi
e valori ponderali, è conforme alla
normativa vigente;
- che la partecipazione del raggruppamento
secondo classificato si pone in violazione
della disciplina prevista dall’art. 13 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Pertanto la procedura
posta in essere dalla stazione appaltante
risulta non essere conforme alla normativa
vigente di settore
(parere
28.02.2008 n. 55
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Per la soluzione della fattispecie
sottoposta all’attenzione dell’Autorità,
occorre preliminarmente rilevare che la
funzione della commissione di gara si
esaurisce soltanto con l’approvazione del
proprio operato da parte degli organi
competenti dell’amministrazione appaltante,
e, quindi, con il provvedimento di
aggiudicazione definitiva: nel periodo
intercorrente tra tali atti non può negarsi
il potere della stessa commissione di
riesaminare nell’esercizio del potere di
autotutela il procedimento di gara già
espletato, anche riaprendo il procedimento
di gara per emendarlo da errori commessi e
da illegittimità verificatesi, anche in
relazione all’eventuale illegittima
ammissione o esclusione dalla gara di
un’impresa concorrente.
Tale potere di riesame, costituisce concreta
attuazione dei principi costituzionali di
legalità, imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa e può essere
espletato in relazione a regole di
comportamento chiare e precostituite, di
modo che la rideterminazione dei risultati
raggiunti sia l’effetto di una mera
operazione tecnica e non discrezionale: nel
caso di specie, a fronte di una segnalazione
da parte di un concorrente, la commissione
di gara correttamente ha proceduto a dar
riscontro all’istanza ed alla verifica
dell’effettivo ricorrere, in capo alle
associazioni temporanee di imprese
partecipanti alla gara, dei requisiti minimi
di cui all’articolo 95, comma 2, del d.P.R.
554/1999.
Dette operazioni di riesame non devono
necessariamente essere effettuate in seduta
pubblica, dovendosi invece garantire piena
conoscibilità della riapertura delle
operazioni di gara e degli esiti del
riesame, a fronte del quale si determina una
diversa graduatoria di aggiudicazione.
Sorge allora la necessità del rispetto del
principio della pubblicità in relazione a
quest’ultima fase, da effettuarsi
necessariamente in seduta pubblica, mediante
strumenti di comunicazione diretta nei
confronti delle ditte concorrenti, tali da
garantire, con ragionevole certezza, che le
stesse siano rese edotte della riapertura
delle operazioni di gara.
Ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del d.
Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti e operatori economici
possono avvenire, a scelta delle stazioni
appaltanti, mediante posta, mediante fax,
per via elettronica, per telefono o mediante
una combinazione di tali mezzi.
Detti mezzi di comunicazione sono tutti
strumenti direttamente e specificamente – e
non solo potenzialmente, come l’affissione
all’albo compartimentale – rivolti ai
concorrenti destinatari.
Ne consegue l’esplicazione di un principio
generale, valevole in tutte le procedure di
gara, volto a garantire la conoscenza
effettiva, da parte dei concorrenti, delle
notizie concernenti lo svolgimento delle
medesime (cfr. TAR Campania, n. 448/2008).
Nel caso in esame la Stazione appaltante ha
posto in essere una pubblicità imperfetta,
in quanto solo potenzialmente idonea a
raggiungere i concorrenti, tenuto conto che
la procedura di gara, nelle sue fasi
pubbliche, si era conclusa con un
provvedimento di aggiudicazione provvisoria
e, per quella specifica gara, i concorrenti
non erano tenuti a seguire le pubblicazioni
effettuate sull’albo compartimentale.
Le ulteriori censure formulate dall’istante
sono da ritenersi assorbite.
In base a quanto sopra considerato Il
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che la stazione appaltante deve
garantire piena conoscibilità della
riapertura delle operazioni di gara e degli
esiti del riesame delle operazioni di
verifica del possesso dei requisiti,
adottando strumenti di comunicazione diretta
nei confronti delle ditte concorrenti
(parere
28.02.2008 n. 54
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000, gli stati, le qualità
personali e i fatti possono essere
comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorietà, con la osservanza
delle modalità di cui all’articolo 38.
Elemento costitutivo della dichiarazione, ai
sensi dell’art. 38 predetto, è la sua
sottoscrizione, che ne consente
l’imputabilità inequivoca alla
responsabilità (anche penale) del soggetto
che l’ha resa. L’assenza, dunque, della
sottoscrizione, rende l’atto inesistente,
per non essersi perfezionata la fattispecie
legale.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa
ha costantemente affermato che se il modello
di autocertificazione non è sottoscritto,
non ha nessun significato, non solo
giuridico, ma neanche logico, perché viene
meno la stessa riconoscibilità esteriore
come forma di autocertificazione, per cui si
configura l'ipotesi di omessa presentazione
di un atto prescritto (si vedano Cons.
Stato, V Sez. 12.06.1997 n. 621; 04.02.2004,
n. 364) in ordine alla quale, oltre tutto,
la possibilità di sanatoria si porrebbe
anche in violazione della par condicio, che
preclude la produzione, in un momento
successivo, di documentazione, la cui
allegazione all’offerta sia prescritta a
pena di esclusione. Il principio della par
condicio, elemento fondante delle procedure
concorsuali, è volto anche alla tutela di
chi, ritenendo, correttamente, di dover
osservare tutte le prescrizioni, si sia,
eventualmente, astenuto dal presentare la
propria offerta, per non essere riuscito a
completare, in tempo utile, tutta la
documentazione richiesta a pena di
esclusione.
Nel caso di specie, le dichiarazioni
dovevano essere prodotte da ambedue i
professionisti in quanto, essendo lo studio
tecnico un’associazione professionale, il
rapporto che intercorre tra i liberi
professionisti non è di tipo societario; non
si ha un esercizio in comune di un’attività
professionale, ma semplice collegamento
funzionale di attività che restano a tutti
gli effetti individuali.
Vieppiù, a rafforzare le sopra citate
considerazione vi è la previsione nella lex
specialis di gara, al punto 2 del
disciplinare di gara, secondo cui “in caso
di partecipazione mediante società di
professionisti e società di ingegneria,
anche in raggruppamento, o consorzio stabile
di società di professionisti e/o società di
ingegneria, lo schema di dichiarazione dovrà
essere adattato dal concorrente, tenuto
conto che le dichiarazioni dovranno essere
espresse relativamente a tutti i soggetti
che saranno coinvolti nel gruppo di lavoro,
il quale espleterà le attività in
affidamento, ed in considerazione, inoltre,
del disposto dell’art. 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, in base al quale la
dichiarazione fornita nell’interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati,
qualità e fati di altri soggetti di cui
abbia diretta conoscenza. In alternativa, i
professionisti che saranno coinvolti
nell’attività di progettazione dovranno
sottoscrivere singolarmente le relative
dichiarazioni”.
La dichiarazione dell’ing. Palizzolo, oltre
a non essere stata sottoscritta anche
dall’ing. Torretta, non contiene alcun
riferimento, per sanare tale vizio, in virtù
del sopra citato art. 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, al fatto che la
dichiarazione fornita fosse resa anche in
nome e per conto dell’ing. Torretta.
In base a quanto sopra considerato, nei
limiti di cui in motivazione Il Consiglio
ritiene che la decisione di esclusione del
raggruppamento sia conforme alla normativa
vigente di settore
(parere
20.02.2008 n. 53
- link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
URBANISTICA: Fascia
di rispetto stradale - Vincolo di
inedificabilità - Natura - Subordinazione a
scadenza temporale - Esclusione.
Il vincolo di inedificabilità relativo alla
“fascia di rispetto stradale” non ha natura
espropriativa, ma unicamente conformativa,
in quanto riguarda una generalità di beni e
di soggetti ed ha una funzione di
salvaguardia della circolazione,
indipendentemente dalla eventuale
instaurazione di procedure espropriative;
esso quindi non è soggetto a scadenze
temporali.
Adozione del P.R.G. - Sindacato di
legittimità - Limiti.
Le scelte effettuate dall’amministrazione
all’atto di adozione del piano regolatore
generale costituiscono apprezzamenti di
merito sottratti come tali al sindacato di
legittimità, salvo che non siano inficiate
da errori di fatto o abnorme illogicità (in
tal senso, ex plurimis, Consiglio Stato, IV,
06.02.2004, n. 664) (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 13.03.2008 n. 1095
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Permesso
di costruire - Per la ristrutturazione
edilizia del rudere di un immobile - Diniego
- Motivazione che fa riferimento alla
mancanza della materiale preesistenza
dell’immobile, al momento della
presentazione della domanda di rilascio di
permesso di costruire – Legittimità.
E’ legittimo il provvedimento di diniego della P.A. motivato nel senso che
non può parlarsi di ristrutturazione
edilizia presuppone l’elemento
indispensabile della materiale preesistenza
del fabbricato, a nulla rilevando il fatto
che il fabbricato risulti censito nelle
schede redatte in sede di redazione di PRG
che di per sé non dà diritto alla
ristrutturazione se al momento della
presentazione del progetto il
fabbricato non è più esistente (TAR
Marche, Sez. I,
sentenza 13.03.2008 n. 202
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: BENI
CULTURALI E AMBIENTALI - Opere eseguite in
assenza di autorizzazione o in difformità -
Concetto di "uso del territorio" -
Disciplina applicabile - Art. 181 del D.lgs.
n. 42/2004 - Art. 7 c. 2, L. n. 205/2000.
Ai sensi dell’art. 181 del D.lgs. n.
42 del 2004 è necessario il preventivo
vaglio da parte del competente organo, al
quale spetta il rilascio di apposita
autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art.
7 comma 2 della L. 21.07.2000, n. 205,
rientra nel concetto di "uso del territorio"
la materia urbanistica concernente
operazioni che incidono sulle condizioni
idrogeologiche, ovvero
paesaggistico-ambientali (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili,
sentenza 12.03.2008 n. 6525
- link a www.ambientediritto.it). |
INCARICHI PROGETTAZIONE: Sul
divieto per una Fondazione di accordarsi con
una società di progettazione per acquisire
un progetto di un’opera pubblica, con
l’intenzione, una volta ottenuto, di donarlo
all’amministrazione.
Per l'affidamento di incarichi di
progettazione, ai sensi degli artt. 90 e 91
del d.lgs. n. 163/2006, soltanto
l’amministrazione competente (nel caso di
specie la regione) può elaborare
direttamente la progettazione dell’opera
pubblica da realizzare oppure affidarla a
terzi mediante specifiche procedure di
evidenza pubblica. Pertanto, nel caso di
specie, è vietato ad una Fondazione di
accordarsi con una società di progettazione
per acquisire un progetto di un’opera
pubblica, con l’intenzione, una volta
ottenuto, di donarlo all’amministrazione. La
Fondazione, in quanto organismo di diritto
pubblico è soggetta alla disciplina del
codice dei contratti pubblici e, quindi, al
rispetto dell’evidenza pubblica.
L’applicazione di siffatte norme è stata
"elusa" con l’avere previsto che la
progettazione sarebbe stata messa a
disposizione della regione e che
quest’ultima avrebbe provveduto a farla
propria e a presentarla al Ministero delle
infrastrutture per l’approvazione e la
concessione del finanziamento. In tal modo
si è consentito che un incarico di
progettazione di interesse (e competenza)
della regione non è stato svolto, né da
personale della stessa o di altre pubbliche
amministrazioni, né da soggetto scelto con
le procedure di cui al codice dei contratti
pubblici (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.03.2008 n. 1008
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Stipulazione
di un contratto pubblico - Delega di
funzioni pubbliche da parte della stazione
appaltante a un soggetto esterno -
Esclusione - Codice dei contratti pubblici
D.lgs. n. 163/2006.
Il codice dei contratti pubblici proibisce
che un soggetto diverso dall’amministrazione
interessata possa avviare e gestire il
procedimento volto all’affidamento di un
incarico di progettazione di un’opera
pubblica. Per cui per la stipulazione di un
contratto pubblico, è necessario che
l’intera fase pubblicistica antecedente,
finalizzata all’individuazione del contenuto
del contratto e alla scelta del contraente,
sia svolta dall’amministrazione
aggiudicatrice che sarà parte del contratto
stesso. Pertanto, non è possibile la delega
di funzioni pubbliche da parte della
stazione appaltante a un soggetto esterno
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.03.2008 n. 1008
- link a www.ambientediritto.it). |
LAVORI PUBBLICI: Progetto
di un’opera pubblica - Società di
progettazione - Donazione-regalo di un
progetto - Divieto - Affidamento di
incarichi di progettazione - Rispetto
dell’evidenza pubblica - Necessità -
Organismo di diritto pubblico - Fondazione -
Assoggettamento alla disciplina del codice
dei contratti pubblici - art. 91, c. 1,
d.lgs. n. 163/2006.
Sussiste il divieto, anche per le
Fondazioni, di accordarsi con una società di
progettazione per acquisire un progetto di
un’opera pubblica, con l’intenzione, una
volta ottenuto, di donarlo
all’amministrazione. La Fondazione, in
quanto organismo di diritto pubblico è
soggetta alla disciplina del codice dei
contratti pubblici è quindi tenuta al
rispetto dell’art. 91, comma 1, del d.lgs.
n. 163/2006 (il quale prevede, per
l’affidamento di incarichi di progettazione,
l’espletamento di specifiche procedure) e
all’applicazione dei dettami in esso
contenuti (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.03.2008 n. 1008
- link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI: Gara
- Esclusione - Ex art. 38.1, lett. f), D.
L.vo n. 163 del 2006 - Per grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara - Natura - Individuazione -
Motivazione - Necessità - Riferimento
all’episodio contestato - Sufficienza - Di
impresa che, nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto con la
stazione appaltante, abbia posto in essere
un grave inadempimento per grave negligenza
o malafede - Prevista dalla lex specialis -
Legittimità - Fattispecie.
In caso di grave inadempimento contrattuale
derivante dall’aggiudicazione di una gara,
valutato caso per caso, non v’è violazione
dell’art. 38.a lett. f) D.lgs n. 163/2006 in
quanto in materia di requisiti di ammissione
alle gare di appalto della P.A. le norme
regolatrici sia comunitarie che interne
prevedono fattispecie elastiche strutturate
su concetti non tassativi, ma indeterminati
che implicano per la loro definizione da
parte dell’interprete, un rinvio alla realtà
sociale, con la conseguenza che in sede di
formulazione del bando non può non
riconoscersi all’amministrazione la facoltà
di adeguare, integrandola la fattispecie
normativa astratta alla realtà concreta,
salvo il rispetto del limite di logicità e
ragionevolezza (TAR Abruzzo-Pescara,
Sez. I,
sentenza 07.03.2008 n. 151
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
Ambientali. Condono paesaggistico.
La disposizione sul c.d. "condono
paesaggistico" -introdotto dal comma 37
dell'unico articolo della legge n. 308/2004
ed applicabile ai reati paesaggistici
compiuti entro e non oltre il 30.09.2004- si
riferisce genericamente ai "lavori compiuti
su beni paesaggistici senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa" ma
pone poi la condizione "che le tipologie
edilizie realizzate e i materiali
utilizzati, anche se diversi da quelli
indicati nell'eventuale autorizzazione,
rientrino fra quelli previsti e assentiti
dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti,
siano giudicati compatibili con il contesto
paesaggistico". Ulteriore condizione è che
"che i trasgressori abbiano previamente
pagato":
- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167
del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un
terzo alla metà;
- una sanzione pecuniaria aggiuntiva,
determinata, dall'autorità amministrativa
competente, tra un minimo di 3.000,00 euro
ed un massimo di 50.000,00 euro.
La procedura è legislativamente delineata in
termini estremamente scarni, in quanto viene
previsto soltanto che il proprietario, il
possessore o il detentore a qualsiasi titolo
dell' immobile o dell'area interessati
all'intervento, devono presentare la domanda
per l'accertamento della "compatibilità
paesaggistica' dei lavori eseguiti
all'autorità preposta alla gestione del
vincolo e che tale autorità deve
pronunciarsi previo parere della
Soprintendenza. La pronuncia favorevole
estingue il reato di cui all'art. 181 del
D.Lgs. n. 42/2004 e "ogni altro. reato in
materia paesaggistica". Non è prevista
alcuna scansione circa i tempi di
svolgimento del procedimento: nulla è
stabilito, in particolare, quanto ai
contenuti della domanda, alla documentazione
da allegare, alla dimostrazione della data
effettiva di ultimazione dell'intervento,
alle modalità ed ai tempi di pagamento delle
sanzioni, alla natura vincolante o meno del
prescritto parere della Soprintendenza, al
termine entro il quale l'autorità preposta
alla gestione del vincolo deve pronunciarsi.
Le nuove disposizioni non prevedono,
inoltre, la sospensione del procedimento
penale per il tempo correlato
all'esaurimento della procedura e non hanno
alcun collegamento con la normativa del
condono edilizio di cui al D.L. 269/2003;
che trova i limiti dianzi enunciati in
relazione agli abusi commessi in zona
vincolata
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 05.03.2008 n. 9980
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI: Trattativa
privata - Appalti di servizi - Gara -
Ammissione di società mista - In violazione
del divieto ex art. 13 del decreto-legge n.
223 del 2006 - Illegittimità - Esclusione
dalla gara - Va disposta.
L’esclusione dalla gara a trattativa
privata, della società mista, a capitale
pubblico e privato, avente ad oggetto lo
svolgimento di servizi strumentali
all’attività dell’ente locale di
riferimento, è legittima ai sensi e per
l’effetto della chiara lettera e della ratio
delle disposizioni dettate dall’art. 13 D.L.
n. 223 del 2006 in base alle quali è
preclusa la a tali società di svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati anche a seguito di gara,
derivandone la nullità dei contratti
eventualmente conclusi (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 05.03.2008 n. 946
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Abusi
edilizi - Provvedimento di acquisizione al
patrimonio comunale del manufatto abusivo e
della relativa area di sedime - Ha natura
conseguenziale rispetto all’ordinanza di
demolizione - Autonoma impugnativa
dell’ordinanza di acquisizione - In mancanza
di preventiva impugnativa dell’ordinanza di
demolizione – Impossibilità - Circostanza
che sia stato notificato all’autore
dell’abuso ormai defunto, e non già agli
eredi dello stesso - Irrilevanza.
Il provvedimento di accertamento
dell’inottemperanza all’ordine di
demolizione e quello successivo di
acquisizione gratuita delle opere abusive e
dell’area di sedime devono considerarsi
consequenziali, connessi e conseguenti
all’ordine di demolizione e ripristino dello
stato primitivo dei luoghi, con la
conseguenza che non sono autonomamente
impugnabili, in mancanza dell’impugnazione
dell’atto con cui si ingiunge la demolizione (TAR
Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza 04.03.2008 n. 2070
- link a www.ambientelegale.it). |
APPALTI: Gara
- Presentazione delle offerte - Termine
minimo di cinquantadue giorni dalla
pubblicazione del bando di gara nella GUCE -
Ex art. 9, d.lgs. n. 157 del 1995 (v. ora
art. 70, d.lgs. n. 163 del 2006) - Omesso
rispetto – Illegittimità - Nel caso di
modifiche sostanziali al bando originario -
Necessità - Applicazione analogica delle
deroghe previste dall’art. 9, 2° comma,
d.lgs. n. 157 del 1995 – Impossibilità -
Bando - Commistione tra requisiti di
partecipazione alla gara e criteri di
valutazione dell'offerta - Illegittimità -
Appello -Appello incidentale autonomo -
Termine per la proposizione - Decorrenza -
Allorché la notificazione della sentenza
alle parti soccombenti in primo grado sia
stata effettuata dalla stessa parte
vincitrice in primo grado - Individuazione.
Nel caso in cui il bando originario di
partecipazione alla gara viene rettificato è
obbligo per la P.A. concedere nuovamente ai
concorrenti il termine intero per la
formulazione dell’offerta ed inoltre in
applicazione al principio generale di
derivazione nazionale e comunitaria non può
farsi commistione tra requisiti di
partecipazione alla gara e criteri di
valutazione dell’offerta
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2008 n. 912
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Concessione
edilizia - Impugnazione ad opera del
confinante - Termini - Dies a quo -
Ultimazione dei lavori.
Il termine per l'impugnazione di una
concessione edilizia ad opera del confinante
non decorre dall'avvio dei lavori, ma dalla
ultimazione di questi, affinché gli
interessati siano in grado di avere
cognizione dell’esistenza e dell’entità
delle violazioni urbanistico-edilizie
eventualmente derivanti dalla concessione (cfr.
Cons. St., Sez. V, 05.02.2007, n. 452);
l’effettiva conoscenza dell’atto, infatti,
si verifica quando la costruzione realizzata
rivela in modo certo ed univoco le
essenziali caratteristiche dell’opera e
l’eventuale non conformità della stessa al
titolo o alla disciplina urbanistica (cfr.
Cons. St., Sez. IV, 12.02.2007, n. 599)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2008 n. 885
- link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI: Annullamento
atti di gara e richiesta di rinnovazione -
Interesse strumentale - Utile partecipazione
delle ditte - Criterio della graduazione dei
motivi del ricorso.
In materia di appalti, la lamentata
perplessità degli atti di gara, diretta a
censurare l’intera procedura al fine di dar
luogo alla sua rinnovazione, non può
ritenersi di rilevanza tale da impedire
l’utile partecipazione delle ditte
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2008 n. 840
- link a www.ambientediritto.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti
– Ordine di rimozione - Ex art. 192 del
D.Lgs. n. 152 del 2006 - Emesso nei
confronti di soggetti a conoscenza
dell’abbandono, e che non abbiano svolto un
controllo o denunciato all’autorità
l’abbandono stesso - Illegittimità -
Ragioni.
La norma di cui all’art. 192 D.lgs n.
152/2006 è estremamente puntuale nel
prescrivere il dolo o la colpa del
responsabile dell’abuso che è obbligato in
solido al proprietario e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento
dell’area in cui si è verificato l’abuso.
Il dolo e la colpa cui riferisce detta norma
non sono rinvenibili nella mera conoscenza
di un fatto pertanto essa non è passibile di
interpretazione estensiva a quelle ipotesi
in cui dei soggetti abbiano conosciuto e
passivamente tollerato, nel tempo, il
protrarsi della lamentata situazione
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2008 n. 807
- link a www.ambientelegale.it). |
APPALTI: Presentazione
della domanda di partecipazione - Non
comporta acquiescenza alle clausole del
bando. - Bando e lettera d’invito -
Limitazioni territoriali ai fini della
partecipazione – Illegittimità - Esclusione
- Motivazione che fa riferimento al difetto
del requisito, previsto dal bando, della
sede legale nel territorio della stazione
appaltante - Illegittimità.
La domanda di partecipazione alla procedura
di gara ristretta dal relativo bando nel
requisito soggettivo non è acquiescenza alla
lex specialis costituendo, anzi, evidente
indizio della sussistenza di un concreto ed
attuale interesse, compatibile alla volontà
di impugnare quel bando contenente la
limitazione del requisito soggettivo di
ammissione (nella specie trattavasi di
limitazione territoriale) ad una gara in
trattativa privata, in quanto detta
limitazione determina la violazione del
principio comunitario in tema di libera
concorrenza e circolazione dei servizi ai
sensi dell’art. 49 Trattato CEE.
Ne segue l’affermazione di principio per cui
i bandi di gara non possono stabilire
limitazioni territoriali a pena di
illegittimità di dette clausole per
violazione dei principi di derivazione
costituzionale e comunitaria che vietano
ratione loci ogni discriminazione (TAR
Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.03.2008 n. 290
- link a www.ambientelegale.it). |
RISARCIBILITA' DANNI: Sulla
responsabilità per danno erariale, derivante
dalla percezione di tangenti nell’ambito di
operazioni di approvvigionamento, di un
dipendente di una società totalitariamente
partecipata da una s.p.a. con azioni quotate
a cap. parz. pubblico.
Sussiste la responsabilità per danno
erariale, derivante dalla percezione di
tangenti nell’ambito di operazioni di
approvvigionamento, di un dipendente di una
società totalitariamente partecipata da una
s.p.a. con azioni quotate a capitale
parzialmente pubblico.
Muovendo dall’assunto dell’ammissibilità
dell’assunzione o della detenzione da parte
di enti pubblici di partecipazioni in
società miste se di misura tale da
assicurare al socio pubblico quel minimo di
influenza sull’attività di attuazione
dell’oggetto sociale che, sola, potrebbe
giustificare il perseguimento delle "proprie
finalità istituzionali mediante un’attività
disciplinata in tutto od in parte dal
diritto privato", con riguardo a società a
capitale pubblico del genere di ENI s.p.a.,
ENIPOWER S.p.A. e SNAMPROGETTI S.p.A., la
Corte di Giustizia (e ribadito di recente:
v. Corte di giustizia europea, Sez. I, sent.
06.12.2007, in causa C-464/04), ha chiarito,
riferendosi alle imprese che operano nei
settori del petrolio, delle
telecomunicazioni e dell'elettricità, che
"non può negarsi che l'obiettivo di
garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti di tali prodotti o la
fornitura di tali servizi in caso di crisi,
sul territorio dello Stato membro di cui si
tratta, può costituire una ragione di
pubblica sicurezza e, pertanto, giustificare
eventualmente un ostacolo alla libera
circolazione dei capitali ". In altri
termini, per la Corte è ammissibile che il
diritto interno permetta di garantire nello
Stato membro considerato, in caso di
minaccia effettiva e grave, un
approvvigionamento minimo di energia e non
vada oltre quanto necessario a tal fine.
Alla partecipazione pubblica minoritaria in
una società mista (rectius, all’investimento
di risorse pubbliche in una società in cui
l’azionariato privato rappresenti più della
metà del capitale sociale) dev’essere
comunque sotteso un interesse pubblico.
Interesse, questo, il cui soddisfacimento
non può consistere nella sola creazione di
utilità riducibili ad un mero ritorno di
carattere imprenditoriale. Nel caso di
specie, alla luce della ricostruzione
compiuta dalla Corte di Giustizia, un valido
motivo di ordine superindividuale appare da
ravvisare nella (riconosciuta) necessità,
per gli Stati membri, di aver cura del
legittimo interesse pubblico alla sicurezza
degli approvvigionamenti di energia in caso
di crisi.
Vi è il dubbio che, in ambito societario,
l’azione erariale intestata al PM contabile
sia di dubbia compatibilità con l’azione di
responsabilità prevista dal diritto comune
(art. 2393 c.c.). Ciò, in particolare,
laddove la società sia a capitale misto,
cioè in parte pubblico e in parte invece
privato.
E’ evidente che l’alternativa fra azione
sociale di responsabilità prevista dagli
artt. 2393 e ss., c.c. e azione pubblica di
responsabilità intestata al PM contabile è,
in realtà, un’alternativa fra azioni
oggettivamente diverse e non comparabili. La
seconda, infatti, per un verso non può
tendere a risultati che vadano al di là del
reintegro della sfera patrimoniale di
pertinenza del (solo) soggetto pubblico,
sicché in caso di vittorioso esperimento da
parte del PM contabile i suoi effetti non
potranno riverberarsi favorevolmente che su
detto soggetto. Di contro, detta azione si
contraddistingue non soltanto perché il suo
esperimento risulta obbligatorio per il PM
contabile, ma anche perché in nessun momento
essa risulta, in senso tecnico, rinunciabile
o transigibile .
Onde evitare il rischio di frustrazione in
fatto dell’interesse pubblico alla
salvaguardia delle risorse finanziarie
pubbliche, deve essere esperita l’azione
erariale nei confronti di amministratori e
dipendenti di società a partecipazione
pubblica. Il punto fermo è infatti
l’esclusività della giurisdizione della
Corte dei conti nelle materie di contabilità
pubblica, sancita dall’art. 103, c. 2, Cost.,
quale trova riscontro anche nel diritto
vivente più recente, e in specie nelle
decisioni della Corte costituzionale (sent.
n. 272 del 2007) e delle SS. UU. della Corte
di Cassazione (da ultimo, sent. n. 22059 del
2007). Pertanto, quando vi è di mezzo la
partecipazione (in misura non marginale) di
un socio pubblico, il diritto comune delle
società in parte (variabile, ma comunque
significativa) non si applica per legge
(conformemente a quanto del resto previsto
dalla stessa relazione al codice civile, che
reca in proposito una formula aperta).
Dunque, il metro da utilizzare ai fini del
riparto di giurisdizione fra giudice
ordinario e giudice contabile, specie dopo
le recenti univoche prese di posizione delle
SS.UU. della Corte di Cassazione, si è
evoluto, in radice, dall’applicazione
secondo una tecnica di tipo selettivo ad una
di tipo, viceversa, attrattivo, e quindi
esclusivista.
Se il p.m. contabile può esplicare l’azione
erariale, nel caso di società a capitale in
parte pubblico, e quindi misto, nei limiti
della sola quota di danno di pertinenza del
socio o dei soci pubblici, risulta evidente
che, nel caso di specie, il Giudice
contabile non potrebbe riconoscere il
diritto al risarcimento, conseguente alla
condanna, dell’ENI S.p.A., dell’ENIPOWER
S.p.A. e di SNAMPROGETTI S.p.A.. Non in
favore di ENIPOWER S.p.A. e di SNAMPROGETTI
S.p.A., anzitutto, perché in tal modo si
favorirebbero in ultima analisi anche gli
azionisti privati della società da cui esse
sono "controllate", con la conseguenza che
l’esercizio dell’azione erariale non
soltanto finirebbe con il procurare un esito
utile a vantaggio di soggetti diversi da
quelli a garanzia dei quali solamente può
produrre effetti, ma anzi potrebbe
procurarlo - paradossalmente - persino a
dispetto di un’eventuale volontà contraria
di questi beneficiari (appunto, gli
azionisti privati). Detto altrimenti, ove si
ritenesse consentito a questo Giudice di
riconoscere il diritto al risarcimento,
conseguente alla condanna, in favore di
ENIPOWER S.p.A. e di SNAMPROGETTI S.p.A., ne
conseguirebbe il sostanziale esproprio –a
danno degli azionisti privati presenti nel
capitale delle società azioniste di ENIPOWER
S.p.A. e di SNAMPROGETTI S.p.A.– del diritto
di rinunciare o transigere, per la quota che
li concerne, la relativa pretesa
(Corte dei Conti, Sez. giurisd. per la
Regione Lombardia,
sentenza 04.03.2008 n. 135
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Qualificazione
di una gara d'appalto. Asta elettronica o
gara con invio telematico delle offerte?
La controversia in esame verteva
sull'annullamento dell'aggiudicazione
provvisoria di una procedura ristretta
indetta per l'affidamento di un servizio
biennale di vigilanza, il cui bando
prevedeva l'invio telematico delle offerte
economiche. Con il ricorso, la ricorrente
denunciava, tra l'altro, la violazione della
disciplina di cui all'art. 85, commi 6 e 7,
del Codice Contratti (D.Lgs. n. 163/2006),
relativa alle modalità di svolgimento delle
aste elettroniche.
Il Collegio ha ritenuto tale doglianza priva
di fondamento in quanto, qualora
un'amministrazione -come nel caso in esame-
bandisce una procedura ristretta
caratterizzata dal fatto che le offerte
debbano essere trasmesse per mezzo di
strumenti telematici, ciò non consente di
qualificare automaticamente la gara come
asta elettronica senza una specifica
previsione del bando in tal senso, né
conseguentemente può far scattare
l'applicazione della relativa disciplina
normativa, contenuta nell'art. 85 del Codice
"de Lise".
Tale soluzione deriva proprio dallo stesso
art. 85. Infatti, anche a voler prescindere
dall'attuale assenza delle previsioni
regolamentari richieste dal comma 12, il
comma 5 precisa: "il ricorso ad un'asta
elettronica per l'aggiudicazione
dell'appalto deve essere espressamente
indicato nel bando di gara".
In conclusione, la gara in questione rimane
soggetta alla sola applicazione degli artt.
220 e 226 del "Codice Contratti" relativi
alle procedure ristrette; con l'unica
eccezione del comma 7 dell'art. 85, relativo
all'invio telematico delle offerte
economiche in un'asta elettronica, ma solo
in quanto espressamente richiamato dalla lex
specialis
(TAR Lazio-Roma,
sentenza 03.03.2008 n. 1972
- link a www.giurdanella.it). |
APPALTI: Pubblicità
- Principio di pubblicità delle sedute - Nel
caso di apertura delle buste economiche in
seduta segreta - Violazione – Sussiste -
Gara - Annullamento della procedura in
autotutela - Motivazione che fa riferimento
al fatto che la Commissione non si è mai
riunita in seduta pubblica - Violazione del
principio di pubblicità delle sedute di gara
per la scelta del contraente - Sussiste.
L’attività delle commissioni
giudicatrici in sede di gara costituite per
l’aggiudicazione degli appalti pubblici è
ispirata al principio della pubblicità delle
sedute in ogni fase della gara tanto che
esso non deve essere valutato in astratto e
non in concreto essendo un adempimento posto
a tutela non solo della parità di
trattamento dei partecipanti alla gara, ma
anche della trasparenza ed all’imparzialità
dell’azione amministrativa. Pertanto è
assolutamente corretta la decisione,
motivata congruamente in fatto e diritto del
Dirigente dell’Ufficio Tecnico di annullare
tutta la fase della procedura invalidata dal
vizio della mancata pubblicità
(TAR Lazio-Latina, Sez. I,
sentenza 27.02.2008 n. 125
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Abusi
edilizi - Demolizione - Costituisce atto
vincolato - Possibilità di irrogare una
sanzione pecuniaria - Sussiste solo
nell’ipotesi in cui si ritenga che l’opera
possa armonizzarsi con il contesto
ambientale - Concessione edilizia -
Necessità - Per la realizzazione della
tamponatura laterale e della parziale
copertura delle terrazze - Sussiste,
costituendo dette opere ristrutturazione
edilizia - Abusi edilizi - Provvedimenti
repressivi - Adozione - Parere della
Commissione edilizia comunale - Non occorre
- Abusi edilizi - Provvedimenti repressivi -
Adozione - Motivazione sull’interesse
pubblico - Non occorre anche nel caso di
opere abusive realizzate da molto tempo.
Nel caso di un’opera edilizia abusiva
costruita in una zona di rispetto ambientale
l’ordinanza di demolizione della P.A. è un
atto vincolato qualora sia stata accertata
(anche tramite un provvedimento di diniego
di sanatoria) l’incompatibilità con il
vincolo preesistente. Solo nel caso in cui
si ritenga che l’opera possa armonizzarsi
con il contesto ambientale e sia stata
quindi, preventivamente, accertata
l’esclusione di un vulnus sostanziale al
vincolo dovrà e potrà erogarsi la sanzione
di cui all’art. 15 L. 1437/1939
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 26.02.2008 n. 454
- link a www.ambientelegale.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Responsabilità del produttore.
Il produttore/detentore di rifiuti speciali
non pericolosi, qualora non provveda all'autosmaltimento
o al conferimento dei rifiuti a soggetti che
gestiscono il pubblico servizio, può
consegnarli ad altri soggetti ma, in tal
caso, ha l'obbligo di controllare che si
tratti di soggetti autorizzati alle attività
di recupero o smaltimento; ove, per contro,
tale doverosa verifica sia omessa, il
produttore/detentore risponde, a titolo di
concorso con il soggetto qualificato, nella
commissione del reato di illecita gestione
L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 già
prevedeva la responsabilizzazione e la
cooperazione di tutti i soggetti
"coinvolti", a qualsiasi titolo, nei ciclo
di gestione non soltanto dei rifiuti ma
anche degli stessi "beni da cui originano i
rifiuti" e l'art. 178, 3° comma, del D.Lgs.
n. 152/2006 ha puntualmente ribadito il
principio di "responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti". Pertanto in tema di
gestione dei rifiuti, le responsabilità per
la sua corretta effettuazione, in relazione
alle disposizioni nazionali e comunitarie,
gravano su tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, distribuzione, utilizzo e
consumo dei beni dai quali originano i
rifiuti stessi, e le stesse si configurano
anche a livello di semplice istigazione,
determinazione, rafforzamento o
facilitazione nella realizzazione degli
illeciti (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 25.02.2008 n. 8367
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Danni
per mancata raccolta dei rifiuti: sussiste
la responsabilità della P.A..
La
Regione ed il Comune di Caserta sono
responsabili, in solido tra loro, per i
danni subiti dal cittadino a causa della
mancata raccolta dei rifiuti.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di
Caserta pronunciandosi in merito alla
domanda di un cittadino che chiedeva la
condanna di Comune e Regione, in maniera
proporzionale, al risarcimento dei danni
patiti e patendi causati "alla vita da
relazione, all’immagine, nonché ai disagi e
usurpazione del tempo impiegato ad eseguire
la raccolta differenziata, rilevatasi invece
uno scandaloso bluff e flop" (Giudice
di Pace Caserta,
sentenza 25.02.2008 n. 1803
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA: Abusi
edilizi - Condono ambientale - Previsto
dalla L. n. 30 del 2004 - Parere della
Soprintendenza - Necessità - Rifiuto di
emettere tale parere - Illegittimità.
La L. n. 308/2004 ai sensi dell’art. 167,
cit. t.u prevede la possibilità di sanare ex
post gli interventi abusivi minori purché
realizzati entro il 30.09.2004, prevedendo
un’apposita procedura ad istanza della parte
interessata, per la quale l’accertamento di
compatibilità paesaggistica possa essere
compiuto dalla P.A. preposta al vincolo,
previa acquisizione del parere della
Sopraintendenza che assume carattere
obbligatorio e vincolante. Pertanto qualora
la P.A. abbia richiesto detto parere ma la
Soprintendenza non sia tempestivamente
intervenuta, non può intervenire
tardivamente. Ne segue che appare del tutto
illegittimo il rifiuto della Soprintendenza,
chiamata ad esprimere il suo parere, di
intervenire in un procedimento gestito e
concluso interamente dalla P.A che si è
svolto secondo modalità che esigevano
formalmente e sostanzialmente, l’espressione
del parere vincolante ex lege n. 308/2004
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 25.02.2008 n. 653
- link a www.ambientelegale.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog.
Limiti di esposizione.
Il concetto di insediamento e di nuova area,
ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003
citato, deve essere inteso in conformità
della finalità della norma che è quella di
proteggere la popolazione dalla esposizione
a campi elettromagnetici. Non rileva dunque
che l’area in questione sia individuata
quale pertinenza di stabilimento già
funzionante perché l’art. 4 del D.P.C.M.
citato definisce l’area per la quale è
fissato l’obiettivo di qualità a prescindere
dalla natura pertinenziale o meno della
stessa. Non rileva lo stato di temporaneo
non funzionamento o di sottoutilizzo
dell’elettrodotto, perché l’istruttoria ha
evidenziato che il gestore può in qualsiasi
momento utilizzare l’elettrodotto al massimo
della potenza
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 22.02.2008 n. 433
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI: Diritto
di accesso - Diritto di accedere a tutti gli
atti detenuti dall’INPS relativi alla
regolarità contributiva della impresa
aggiudicataria - Vantato da una impresa
partecipante alla gara - Sussiste -
Possibilità per il giudice di negare il
diritto - Facendo riferimento al fatto che è
stato acquisto in giudizio il DURC - Non
sussiste.
Il partecipante ad una gara di appalto ha il
diritto ai sensi dell’art. 24 co. 7 L. n.
241/1990 e del D.lgs 163/2006 ai sensi
dell’art. 13, co. 6 di accedere e quindi
conoscere documenti utili per la propria
difesa.
Pertanto è illegittimo il provvedimento di
diniego d’accesso motivato da ragioni di
tutela della riservatezza di soggetti terzi,
in quanto il legislatore ha voluto
codificare ai sensi dell’art. 24 L. n.
241/1990 la prevalenza del diritto di
accesso salvo i limiti tassativi previsti da
detta norma in ipotesi di dati sensibili.
Tale codifica è supportata in tema di
appalti dalle previsione di legge di cui
all’art. 13, co. 6 D.lgs n. 163/2006
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 20.02.2008 n. 590
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Permesso
di costruire - Diniego di rilascio -
Puntuale motivazione - Obbligo - Sussiste –
Ragioni - Motivazione che fa esclusivo
riferimento al contrasto dell’intervento
edilizio progettato, con lo strumento
urbanistico vigente – Illegittimità -
Motivazione per relationem, mediante
richiamo di un parere - Nel caso in cui
detto parere sia privo di concreti
riferimenti a norme specifiche di PRG -
Illegittimità.
L’atto amministrativo sottostante il diniego
di permesso di costruzione deve esplicare i
motivi che lo giustificano, a ciò non
soccorrendo la motivazione per relationem.
Invero, il diniego di permesso di
costruzione determinando una contrazione
dello jus aedificandi necessita di una
circostanziata e puntuale motivazione che
riferisca le ragioni ostative al rilascio
del titolo abilitativo, occorrendo, altresì,
che sia specificato il contenuto delle norme
violate nel progetto presentato dal
richiedente, non essendo sufficiente, in
tale contesto, il generico riferimento o la
generica valutazione di “non conformità allo
strumento urbanistico
(TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I,
sentenza 20.02.2008 n. 114
- link a www.ambientelegale.it). |
APPALTI: Offerte
anomale - Valutazioni della stazione
appaltante - Sindacabilità in s.g. - Limiti
– Individuazione - Motivazione puntuale -
Non occorre - Motivazione che fa rinvio per
relationem alle giustificazioni delle
imprese - Sufficienza.
La P.A. che richiede -in sede di valutazione
delle anomalie delle offerte- chiarimenti e
delucidazioni tanto all’aggiudicataria,
quanto alla seconda classificata, in ordine
alle offerte presentate, successivamente
aggiudicando la gara per aver ritenuto il
ribasso giustificato e l’offerta non anomala
può motivare il giudizio favorevole di non
anomalia dell’offerta per relationem alle
giustificazioni presentate dall’offerente
non essendo necessaria in tal caso una
motivazione puntuale ed analitica
(TAR Lazio-Roma, Sez. III,
sentenza 19.02.2008 n. 1462
- link a www.ambientelegale.it). |
APPALTI: Modalità
di presentazione delle offerte - Utilizzo
dei moduli predisposti dalla P.A. appaltante
- Nel caso in cui il bando di gara preveda
l’adempimento a pena di esclusione -
Necessità - Mancata osservanza di tale
prescrizione - Esclusione - Necessità.
Se la lex specialis contenuta nel bando di
gara prevede che il mancato utilizzo dei
moduli predisposti dalla P.A. sia causa
legittima di esclusione dalla gara a nulla
vale il principio del favor partecipationis
in quanto il principio di formalità
collegato alla garanzia della par condicio
prevale e non può essere prevaricato
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 19.02.2008 n. 567
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
ambientali. Interventi in area parco.
L’art. 6, 3° comma, della l. n. 394/1991, in
base al quale “sono vietati fuori dei centri
edificati di cui all'articolo 18 della legge
22.10.1971, n. 865, e, per gravi motivi di
salvaguardia ambientale, con provvedimento
motivato, anche nei centri edificati,
l'esecuzione di nuove costruzioni e la
trasformazione di quelle esistenti,
qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei
terreni con destinazione diversa da quella
agricola e quant'altro possa incidere sulla
morfologia del territorio, sugli equilibri
ecologici, idraulici ed idrogeotermici e
sulle finalità istitutive dell'area
protetta” riguarda le misure di salvaguardia
riconnesse alla individuazione, “in caso di
necessità ed urgenza”, di aree protette,
destinate per loro natura ad operare solo
“fino all'istituzione delle singole aree
protette” (art. 6, 2° comma), in quanto
“dall'istituzione della singola area
protetta sino all'approvazione del relativo
regolamento operano i divieti e le procedure
per eventuali deroghe di cui all'articolo
11” (art. 6, 4° comma) mentre, dopo
l’approvazione del regolamento, sarà a
carico di quest’ultimo la selezione delle
opere realizzabili all’interno dell’area
protetta (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 19.02.2008 n. 561
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI: Commissioni
giudicatrici - Art. 84, comma 10, d.lgs. n.
163 del 2006 – Nomina dietro scadenza del
termine per la presentazione delle offerte -
Ha carattere tassativo – Illegittimità -
Controversie in materia di dichiarazione di
nullità del contratto di appalto - A seguito
dell’annullamento in s.g.
dell’aggiudicazione della gara -
Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste.
La prescrizione di cui all’art. 84, co. 10,
D.lgs. n. 163/2006 persegue l’evidente scopo
di garantire la trasparenza e l’imparzialità
nelle procedure di gara ne segue che essa ha
carattere tassativo e non consente deroghe
di sorta. Pertanto la nomina della
Commissione di gara di appalto che avvenga
prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte comporta
l’illegittimità degli atti della procedura
di gara, sino all’affidamento del servizio
ed impone la rinnovazione dell’intero
procedimento (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 16.02.2008 n. 266
- link a www.ambientelegale.it). |
APPALTI: Riunioni
temporanee di imprese - R.t.i. costituende -
Legittimazione di ciascuna delle imprese che
ne fanno parte ad impugnare gli atti di gara
– Sussiste - Gara - Certificato di qualità -
Produzione in gara di una copia del predetto
certificato accompagnata da una
dichiarazione di sua conformità
all’originale - Ammissibilità – Ragioni -
Dichiarazione circa il subappalto - Mancanza
od incompletezza - Conseguenze –
Individuazione - Requisito della moralità
professionale - Dichiarazione circa
l’assenza di condanne penali - Relativa ad
amministratori o direttori tecnici cessati
nell’ultimo triennio - Vanno direttamente
rese dai soggetti interessati, salve
situazioni di legittimo impedimento -
Fattispecie. - Esclusione del concorrente
primo graduato - Nel caso in cui tale
esclusione non alteri la media delle offerte
- Aggiudicazione dell'appalto al concorrente
secondo graduato - Necessità - Sussiste.
Anche prima della costituzione
dell’associazione temporanea di
impresa e del conferimento della
rappresentanza alla capogruppo mandataria,
ciascuna impresa ha il diritto di proporre
ricorso avverso le determinazioni della
procedura di gara che provochino una lesione
dei propri interessi.
Invero ogni impresa associata o ancora da
associare è titolare di un autonomo
interesse legittimo a conseguire
l’aggiudicazione, pertanto ad ognuna di esse
deve riconoscersi il diritto ad impugnare
autonomamente gli atti di gara
(TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza 14.02.2008 n. 280
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Manufatto
abusivo - Soggetti terzi proprietari del
suolo estranei all'abuso - Irrilevanza -
Ordine di demolizione - Esecuzione -
Possibilità di utilizzare gli strumenti
privatistici contro i responsabili
dell'abuso - Sussistenza - Art. 7 L. n.
47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n.
380/2001.
In materia di esecuzione dell'ordine di
demolizione del manufatto abusivo, non
assume rilievo la posizione di soggetti
terzi rispetto alla commissione dell'abuso
che vantino la qualità di proprietari del
suolo ove insista l'opera, (articolo 7,
Legge 28.02.1985. n. 47 ora D.Leg. n. 380
del 2001, articolo 31, n. 9), attesa la
natura di sanzione amministrativa a
contenuto ripristinatorio dell'ordine di
demolizione e la possibilità da parte di
costoro di utilizzare gli strumenti
privatistici per far ricadere in capo ai
soggetti responsabili dell'attività abusiva
gli eventuali effetti negativi sopportati in
via pubblicistica (Cass. Sez. III, n.
35525/2001, Cunsolo).
Ordine di demolizione - Natura - Atto
dovuto - Indisponibilità in sede di
patteggiamento - Art. 444 c.p.p. - Art. 7 L.
n. 47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n.
380/2001.
L'ordine di demolizione é un provvedimento
dovuto, privo di contenuto discrezionale e
necessariamente consequenziale alla sentenza
di condanna o ad altra alla stessa
equiparata. Pertanto non é disponibile dalle
parti in sede di patteggiamento.
Conseguentemente detto ordine va disposto
anche se mancante nella richiesta (Cass.
Sez. 3, n. 64/1998, Corrado) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.02.2008 n. 6812
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Costruzione
di un muro di contenimento in cemento
armato.
La costruzione di un muro di contenimento in
cemento armato, a fronte della linea di
battigia, già nella vigenza della legge n.
47/1985 era assoggettata a concessione
edilizia, in quanto "attività comportante la
trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale" ai sensi dell'art. 1
della legge n. 10/1977. Attualmente le
categorie di interventi che comportano una
"trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio" e che sono soggetti al
preventivo rilascio del permesso di
costruire sono definite dall’ art. 10 del
T.U. n. 380/2001 e ricomprendono "gli
interventi di nuova costruzione". La
definizione delle opere di nuova costruzione
è data, a sua volta, dall'art. 3, lett, e),
dello stesso T.U., con indicazione di
carattere residuale comprendente tutti
quegli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio non
rientranti nelle categorie della
manutenzione, del restauro o del risanamento
conservativo
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 11.02.2008 n. 6428
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Acque.
Applicabilità art. 674 c.p. agli scarichi di
acque reflue domestiche senza la prescritta
autorizzazione.
Vi è possibilità di concorso tra l'art. 674
C.P. e le norme speciali in materia
ambientale (inquinamento atmosferico,
inquinamento idrico e inquinamento
elettromagnetico) Non sussiste rapporto di
specialità, ex art. 9 della legge n. 689 del
1981, tra la norma che sanziona
l’effettuazione di scarichi di acque reflue
domestiche senza la prescritta
autorizzazione) e quella di cui all'art. 674
cod. pen., trattandosi di norme dirette alla
tutela di beni giuridici diversi e fondate
su diversi presupposti, in quanto esula
dalla previsione della fattispecie
sanzionata in via amministrativa il fatto di
avere cagionato offesa o molestia alle
persone (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 11.02.2008 n. 6419
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Aria.
Deiezioni animali e art. 674 c.p..
Anche la emissione di odori sgradevoli può
essere ricondotta alla fattispecie di cui
all’art. 674 c.p. costituendo il risultato
della liberazione da una materia (deiezione
di animali) di prodotti volatili percepibili
allo olfatto e considerabili, nel linguaggio
comune, come gas
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.02.2008 n. 6097
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Competenza emissione ordinanza a seguito di
abbandono.
La previsione di cui al comma 3 dell’art. 14
del d.lgs. 33 del 1997 (- poi: art. 192 del
d.lgs. 03.04. 2006, n. 152 - in tema di
ordinanza sindacale per le ipotesi di
abbandono e deposito incontrollato di
rifiuti) va letta alla luce dell’evoluzione
normativa in tema di distinzione fra le
competenze della componente
politico-amministrativa e quelle della
componente gestionale, con la conseguenza
che l’adozione dell’ordinanza in parola
spetterebbe al dirigente o funzionario
addetto al relativo settore (TAR
Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 07.02.2008 n. 375
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
Ambientali. Mini condono paesaggistico.
La discrasia esistente tra il divieto di
autorizzazione postuma e la normativa in
tema di mini condono paesaggistico, è più
apparente che reale, in quanto il difetto
coordinamento da parte del legislatore, può
ben risolversi in via interpretativa, avuto
riguardo alla natura temporanea delle
disposizioni sul mini condono paesaggistico
come tali straordinarie e derogatorie
rispetto al divieto fissato in via
permanente dall’art. 146 cit. Può infatti
tranquillamente affermarsi che la legge n.
308/2004, nel consentire la condonabilità,
ai fini penali, degli abusi paesaggistici
commessi fino ad una certa data, si è
imposta come una norma di chiusura del
sistema, ossia tesa a segnare la linea di
demarcazione nel passaggio tra il regime
previgente e quello attuale. Sicché in
siffatta prospettiva deve ritenersi che le
disposizioni di cui alla legge n. 308/2004
sul mini condono paesaggistico, operino
anche dal punto di vista dell’illecito
amministrativo, consentendo la operatività,
medio-tempore, del meccanismo
dell’autorizzazione postuma ossia solo fino
al 30.09.2004, data fissata per la
ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza
di effetti amministrativi del condono
sarebbe più apparente che reale, ben potendo
l’amministrazione, per gli abusi commessi
fino a quella data, applicare il regime
previgente della sanatoria postuma
(TAR Campania-Napoli, Sez.VII,
sentenza 05.02.2008 n. 562
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Trasporto in aree private.
L'art. 193 c. 9 DLvo 152/2006 che sottrae
alla disciplina sui rifiuti il trasporto
degli stessi allo interno delle aree private
riguarda esclusivamente il trasporto di
rifiuti che sono veicolati allo interno di
aree private (solo per una diversa
sistemazione) e sono destinati a non uscire
delle stesse ; la esenzione non si estende
al trasporto di rifiuti che, pur iniziando
in area privata, è finalizzato alla
collocazione del materiale allo esterno. In
questo caso, non essendo applicabile la
norma derogatoria , necessita il
provvedimento di autorizzazione e la
consumazione del reato coincide con l'inizio
della attività di trasporto; tale rilievo
esclude la possibilità di configurare una
ipotesi tentata che è inammissibile in tema
di reati contravvenzionali
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 04.02.2008 n. 5312
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Ordine
di demolizione abuso edilizio.
L'ordine di demolizione del fabbricato
abusivamente costruito può essere
pronunciato solo dal giudice della
cognizione con la sentenza di condanna alla
quale è parificata quella pronunciata a
norma dell'articolo 444 c.p.p .Ove siffatta
pronuncia venga omessa, all'omissione non si
può porre rimedio né con la procedura degli
errori materiali di cui all'articolo 130
c.p.p., perché non si tratta di errore
materiale, né da parte del giudice
dell'esecuzione non rientrando tale
competenza tra quelle attribuite al giudice
dell'esecuzione dall'articolo 676 c.p.p.
L'unico rimedio esperibile è costituito
dall'impugnazione del pubblico ministero
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 30.01.2008 n. 4751
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Rapporti
tra Legge 47/1985 e dpr 380/2001.
Il testo unico sull’edilizia ha diversamente
ordinato il titolo IV della parte I,
dedicato alla vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, alla responsabilità e
alle sanzioni, accorpando nel capo I solo le
norme relative alla "vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia e responsabilità", e
inserendo nel capo II le norme sulle
"sanzioni", sia amministrative che penali.
In sostanza il titolo IV del testo unico ha
lo stesso oggetto del titolo IV della legge
47/1985, ma il capo I contiene solo le norme
sulla vigilanza dell'autorità competente e
sulla responsabilità dei privati, e non
anche quelle sulle sanzioni che erano
comprese nel corrispondente capo I della
medesima legge 47/1985. Sarebbe quindi stato
più corretto che il legislatore del 2001
definisse la responsabilità dei privati con
riferimento ai fini e agli effetti delle
norme contenute nel "presente titolo"
anziché nel "presente capo". Tuttavia, la
diversità dell'accorpamento delle norme nei
capi del titolo IV non può avere effetto
depenalizzante. Infatti, le norme contenute
nel capo II del titolo non fanno che
stabilire le sanzioni, sia penali che
amministrative, a carico dei soggetti
individuati come responsabili in base alle
norme contenute nel capo I. Per conseguenza,
il riferimento al capo I, serve per
individuare i soggetti responsabili; ma non
esclude che a carico di questi si applichino
le sanzioni stabilite nel capo II
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.01.2008 n. 4527
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
Ambientali. Interventi in aree protette e
titoli abilitativi richiesti.
La realizzazione di interventi ed
opere in aree protette deve essere
sottoposta al preventivo rilascio di tre
autonomi provvedimenti: il permesso di
costruire di cui al Dpr 380/2001,
l’autorizzazione paesaggistica di cui al
D.Lv. 42/2004 e il nullaosta dell’ente parco
ciò in ragione della autonomia dei profili
paesaggistici ed ambientali da quelli
urbanistici
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.01.2008 n. 4522
- link a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Responsabilità
sito inquinato.
Ai fini della configurazione della
responsabilità del proprietario del sito
inquinato, è necessario l’accertamento dei
presupposti della colpa: ai sensi dell’art.
14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, la
violazione dei divieti di abbandono e
deposito incontrollato di rifiuti sul e nel
suolo è punita a titolo di dolo o colpa e
comporta l’obbligo, per il responsabile, di
procedere alla rimozione, all’avvio al
recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed
al ripristino dello stato dei luoghi. È
escluso, che l’evento possa essere imputato,
a titolo di responsabilità oggettiva, in
capo al proprietario dell’area che non
abbia, in alcun modo, concorso alla
produzione dell’evento (cfr. altresì TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 11.06.2007, n. 2248;
TAR Lombardia, Milano, 27/06/2007 n. 5289;
TAR SARDEGNA, Sez. II - 08.10.2007, n. 1809
secondo la quale “non appare legittima
l’imposizione della MISE in caso di
contaminazioni pregresse, senza alcuna
motivazione specifica sulla situazione di
emergenza e sull’esigenza di scongiurare il
rischio immediato che possano giustificare
l’intervento richiesto” )
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 29.01.2008 n. 200
- link a www.giuristiambientali.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza
contingibile ed urgente e poteri del
giudice.
L'art. 54 del d.lv. n. 267/2000 attribuisce
al sindaco, o a chi lo sostituisce, il
potere di adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini. La disposizione
conferisce alla autorità amministrativa un
potere discrezionale che consente, in
situazioni di necessità ed urgenza, di
adottare ordinanze ultra legem o addirittura
contra legem, purché l'adozione avvenga «con
atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico». I
presupposti che legittimano l'esercizio del
potere di ordinanza straordinaria sono
quindi costituiti dall'effettiva sussistenza
delle condizioni di necessità ed urgenza e
da una adeguata motivazione del
provvedimento. In particolare, la
motivazione deve dare conto delle ragioni di
urgenza e della necessità e proporzione
degli interventi adottati rispetto al
pericolo che è necessario fronteggiare. Il
giudice penale, pertanto, anche in sede
cautelare, deve operare un controllo di
legittimità del provvedimento per verificare
se l'ordinanza possa giustificare una
condotta altrimenti illecita, operando come
possibile causa di esclusione della
antigiuridicità della condotta incriminata.
La legittimità del provvedimento, invero,
esclude il fumus della sussistenza di una
fattispecie penale. In particolare, il
giudice deve verificare se il provvedimento
sia stato emanato in costanza dei casi
consentiti e se sia adeguatamente motivato
in relazione ai medesimi presupposti (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.01.2008 n. 4098
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Pertinenza
(legnaia).
La nozione di "pertinenza urbanistica" ha
peculiarità sue proprie, che la distinguono
da quella civilistica: deve trattarsi,
invero, di un'opera - che abbia comunque una
propria individualità fisica ed una propria
conformazione strutturale e non sia parte
integrante o costitutiva di altro fabbricato
- preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'
edificio principale, funzionalmente ed
oggettivamente inserita al servizio dello
stesso, sfornita di un autonomo valore di
mercato, non valutabile in termini di
cubatura o comunque dotata di un volume
minimo tale da non consentire, in relazione
anche alle caratteristiche dell' edificio
principale, una sua destinazione autonoma e
diversa da quella a servizio dell‘immobile
cui accede. La strumentalità rispetto
all'immobile principale, ossia la relazione
funzionale con la costruzione preesistente,
deve essere in ogni caso "oggettiva", cioè
connaturale alla struttura dell' opera. e
non può desumersi, a differenza di quanto
consente la nozione civilistica di
pertinenza. esclusivamente dalla
destinazione soggettivamente data dal
proprietario o dal possessore, sicché non
può ricondursi alla nozione in esame
l'edificazione di un manufatto che,
asseritamente destinato a legnaia, consenta
invece, per natura e struttura. una
pluralità di destinazioni e sia logicamente
ed economicamente utilizzabile in altro modo
che non sia quello di servire l'immobile al
quale accede
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.01.2008 n. 4081
- link a www.lexambiente.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
1. Pubblico impiego - Lavoro straordinario -
Preventiva autorizzazione - Necessità.
2. Giustizia amministrativa - Giurisdizione
esclusiva G.A. - Onere della prova ex art.
2697 c.c. - Si applica.
1. In conformità all'art. 17 co. 2 D.P.R.
20/05/1987 n. 270 ed all'art. 10 co. 2 del
successivo D.P.R. 28/11/1990 n. 384, il
diritto alla retribuzione delle ore
straordinarie è subordinato, oltre che alla
prova del fatto obiettivo del lavoro svolto,
alla condizione che esso sia stato espletato
in base ad una preventiva formale
autorizzazione, necessaria per dare conto
delle effettive ragioni di pubblico
interesse idonee a giustificare il ricorso
ad una prestazione di natura eccezionale,
nel rispetto del principio di buon andamento
sancito dall'art. 97 della Costituzione: è
pertanto in linea generale necessaria la
precisa indicazione delle ore aggiuntive di
lavoro effettivamente indispensabili per
fronteggiare comprovate ed indilazionabili
esigenze di servizio.
2. In tema di diritti soggettivi rientranti
nella cognizione del giudice amministrativo
in sede di giurisdizione esclusiva - si
applica la regola dell'onere della prova ai
sensi dell'art. 2697 del c.c., alla stregua
del quale spetta a chi agisce in giudizio
indicare e dimostrare specificamente i fatti
posti a fondamento delle pretese avanzate:
in questi casi, in sede istruttoria non si
applica quindi il sistema fondato sull'onere
del principio di prova -fornito il quale il
giudice amministrativo può acquisire
d'ufficio atti e documenti ritenuti
necessari ai fini della composizione della
lite- ma, in presenza di un rapporto
caratterizzato da una situazione di parità
fra le parti, vale unicamente il principio
dispositivo con tutte le regole processuali
ad esso correlate (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 17.01.2008 n. 10
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ESPROPRIAZIONE:
1.
Dichiarazione di pubblica utilità -
annullata - Sussistenza - Giurisdizione del
G.A. - Sussistenza.
2.
Dichiarazione di pubblica utilità -
annullata - Realizzazione dell'opera
pubblica - Occupazione usurpativa - Non
sussistenza - Proprietà del bene - Non
mutamento - Provvedimento Acquisizione -
Necessità - Risarcimento del danno -Termine
quinquennale - Non decorre.
1. La presenza di un atto di dichiarazione
di pubblica utilità poi annullato consente
l'attribuzione della controversia al giudice
amministrativo, anche fattispecie
tradizionalmente inquadrate nella categoria
dell'occupazione usurpativa, in quanto i
comportamenti di impossessamento del bene
altrui collegati all'esercizio, anche se
illegittimo, di un pubblico potere devono a
loro volta essere qualificati come
manifestazioni di una funzione pubblica; in
base a questa impostazione il caso della
mancata fissazione dei termini iniziali e
finali ex art. 13 L. 2359/1865 appare
pienamente inserito nello svolgimento, sia
pure imperfetto, dell'azione amministrativa.
2. Poiché la perdita della proprietà può
derivare solo dal giusto procedimento espropriativo nel rispetto delle garanzie
previste dalla legge si deve ritenere che
anche dopo la realizzazione dell'opera
pubblica la proprietà del bene rimanga
all'originario titolare finché non sia
adottato un formale provvedimento di
acquisizione (ora disciplinato dall'art. 43
D.P.R. 327/2001) con annessa liquidazione
del risarcimento del danno. Trattandosi di
uno strumento che regolarizza dall'esterno
la procedura espropriativa e soddisfa le
pretese risarcitorie dei privati in
conformità a principi presenti da tempo nel
diritto comune europeo, il provvedimento di
acquisizione è utilizzabile
indipendentemente dal confine temporale
stabilito dall'art. 57 DPR 327/2001.
L'utilizzazione del fondo altrui ha natura
di illecito permanente e quindi non consente
il decorso del termine di prescrizione
quinquennale del diritto al risarcimento (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 15.01.2008 n. 3
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Concorso pubblico - Criterio di
valutazione - Illegittimità.
Il criterio per la valutazione dei titoli di
servizio che subordina l'attribuzione del
punteggio alla circostanza che l'incarico di
quadro o di posizione organizzativa,
ricoperto per almeno un anno, sia ancora "in
essere" al momento della partecipazione al
concorso è manifestamente illogico e
contraddittorio: l'esperienza e il corredo
di abilità non svaniscono con la cessazione
di un incarico ma si stratificano nel tempo
e contribuiscono alla crescita professionale
del lavoratore (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 14.01.2008 n. 52
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Accesso agli atti - Licitazione privata -
Documenti e verbali - Accesso alla
documentazione richiesta - Differimento -
Illegittimo.
E' illegittimo il differimento dell'accesso
alla documentazione richiesta (documenti e
verbali relativi alla licitazione privata)
poiché l'Amministrazione ha addotto
motivazioni che fuoriescono dalle previsioni
normative di cui agli artt. 24 e 25 della L.
n. 241/1990: il termine di 30 giorni entro
cui l'amministrazione è tenuta a rispondere
è un termine perentorio decorso il quale la
richiesta si intende respinta. Non rileva
neppure quanto fatto valere
dall'Amministrazione che nel differimento
richiama le proprie difficoltà organizzative
dovute alle ferie del personale poiché
queste ultime dovrebbero essere concesse in
modo da garantire comunque la capacità della
struttura burocratica di far fronte ai
propri compiti ordinari (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 14.01.2008 n. 44
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
1. Collegamento di
imprese.
2. Alterazione della par condicio dei concorrenti e violazione dei
principi di concorrenza e di segretezza
dell'offerta.
3. Incameramento della
cauzione provvisoria.
1. E' da condividere l'orientamento
giurisprudenziale favorevole alla
possibilità di individuare ipotesi di
collegamento sostanziale tra imprese,
diverse da quelle indicate dal citato art.
10, comma 1 bis, della l. n. 109/1994 (cfr.
Consiglio di Stato, VI Sez., 7 febbraio 2002
n. 685; idem, V Sez., 15.02.2002, n.
923; idem, IV Sez., 27.12.2001, n.
6424; per la giurisprudenza della Sezione si
richiamano le sentenze 06.02.2003, n.
203; 17.07.2003, n. 3632; 27.01.2003, n. 177; 28.11.2002, n. 4698),
con la precisazione che mentre nel caso
della sussistenza dell'ipotesi del
"controllo" di cui all'art. 10, comma 1-bis,
opera un meccanismo di presunzione iuris et
de iure circa la sussistenza di una ipotesi
turbativa del corretto svolgimento della
procedura concorsuale (e quindi dei principi
di segretezza, serietà delle offerte e par
condicio tra i concorrenti), nel caso di
sussistenza del c.d. "collegamento
sostanziale" dovrà essere provato nello
specifico e in concreto l'esistenza di
elementi oggettivi e concordanti tali da
ingenerare pericolo per il rispetto dei
richiamati principi.
2. L'alterazione della par condicio dei
concorrenti e la violazione dei principi di
concorrenza e di segretezza dell'offerta
possono ritenersi provate qualora ricorrano
elementi di fatto dai quali possano trarsi
indizi gravi, precisi e concordanti, che
inducano a ritenere verosimile, secondo l'id
quod pleriumque accidit, il venir meno della
correttezza della gara. Ciò si verifica se
le offerte provengano da un medesimo centro
decisionale o, comunque, provengano da due o
più imprese collegate e sussistano elementi
tali da far ritenere che si tratti di
offerte previamente conosciute, anche se non
concordate dalle partecipanti.
3. L'incameramento della cauzione
provvisoria per il comportamento scorretto
del concorrente costituisce la conseguenza
dell'accettazione di regole e di doveri
comportamentali, accompagnati dalla
previsione di una responsabilità
patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione
della gara, assunti su base pattizia,
rinvenendosi la loro fonte nel patto
d'integrità accettato dal concorrente con la
sottoscrizione (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. V, 06.03.2006, n. 1053; idem,
24.03.2005, n. 1258; idem, 08.02.2005, n.
343 e 24.03.2005, n. 1258) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenze 09.01.2008 nn.
31-32-33-34-35-36-37-38
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
1. Atti aventi portata generale - Non
sussistenza di controinteressati.
2. Partecipazione al procedimento - Mancato
coinvolgimento dell'Associazione Italiana
Fisioterapisti nel corso del procedimento
che ha portato all'adozione della delibera
della Giunta Regionale della Lombardia nella
parte in cui detta "Criteri per l'erogazione
con il SSR della Medicina Fisica e
Riabilitazione".
1. In presenza di atti di rilievo
regolamentare o comunque aventi portata
generale, non sussistono controinteressati,
proprio in forza della portata generale
degli stessi e della loro inidoneità a
correlare direttamente interessi di soggetti
contrapposti (Cons. Stato, sez. VI, 21.06.2006, n. 3717).
2. Da un primo punto di vista deve essere
osservato che l'art. 13 della legge n. 241
del 1990, dalla giurisprudenza maggioritaria
interpretata come generale inapplicabilità
dei profili attinenti alla partecipazione procedimentale in ipotesi di atti
amministrativi di portata generale, ha
trovato anche una diversa e più attenta
lettura. In base a tale orientamento la
ratio della previsione normativa, resa
palese dall'inciso finale laddove fa
riferimento alle particolari norme che
regolano la formazione dei singoli tipi di
atto, sarebbe unicamente quella di evitare
duplicazione di forme partecipative già
previste da disposizioni speciali, con
l'effetto che laddove forme di
partecipazione specificamente previste dalle
singole normative di settore non ve ne siano
non si applica l'ipotesi di esclusione di
cui all'art. 13 cit. (Cons. Stato, sez. IV,
24.10.2000, n. 5720; TAR L'Aquila, 03.04.2006, n. 205).
L'avere, nella specie, la Regione Lombardia
sentito soltanto una della associazioni
interessate, quella dei medici fisiatri, non
coinvolgendo invece le rappresentanze dei
fisioterapisti, sicuramente interessati alla
materia disciplinata, determina la
illegittimità dell'adottata deliberazione
per violazione delle regole del giusto
procedimento nelle quali si invera il
principio costituzionale di imparzialità di
cui all'art. 97 Cost. (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 09.01.2008 n. 30
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
1. Bando - Interpretazione - Artt.
1362 c.c. e ss. - Applicabilità -
Susssitenza.
2. Bando - Interpretazione
clausole - disponibilità di determinate
attrezzature tecniche - Subappalto -
Inammissibilità.
3. Annullamento aggiudicazione -
Contratto - Conseguenze - Annullamento -
Inquadramento sistematico.
1. L'interpretazione del bando di gara va
svolta applicando allo stesso le norme di
cui agli artt. 1362 e ss. c.c., le quali
sono espressione di principi ermeneutici del
tutto generali, validi non solo per i
contratti, ma anche per altri tipi di atto
giuridico, in particolare per l'atto
amministrativo.
2. Le clausole di un bando che richiedano al
vincitore della gara di dimostrare in un
certo modo la "disponibilità" di determinate
attrezzature tecniche considerate necessarie
al corretto svolgimento del servizio, non
possono identificarsi nella possibilità
dell'aggiudicatario di rivolgersi a un terzo
per far svolgere a lui i servizi in
questione. Ciò anzitutto, in linea astratta,
è possibile a qualunque soggetto
dell'ordinamento, e quindi non vi sarebbe
necessità di dimostrare alcunché in
proposito: simile lettura della clausola del
bando violerebbe sia l'art. 1367 che l'art.
1369, perché condurrebbe ad un risultato
contrario alla natura del contratto e,
comunque si tradurrebbe in un risultato
proibito dall'art. 118 D.Lgs 163/2006 in
base al quale l'affidatario di opere,
lavori, servizi o forniture disciplinate dal
codice dei contratti è tenuto ed eseguirli
in proprio, e deroga a tale obbligo solo nei
casi previsti dalla legge
3. L'annullamento dell'aggiudicazione è
evento non ininfluente sul contratto
relativo che nelle more del processo, sia
già stato stipulato e ciò risulta comunque
coerente con un'esigenza di effettiva tutela
del ricorrente vittorioso. Nel contrasto
circa l'inquadramento sistematico da
assegnare all'effetto dell'annullamento in
parola, tra l'orientamento privatistico, che
assimila gli atti della procedura di
pubblica evidenza ad atti privatistici,
identificando in particolare
l'aggiudicazione con una forma particolare
di accettazione della proposta, e conclude
che il suo annullamento produrrebbe la
nullità del contratto per mancanza del
consenso e, viceversa l'orientamento
pubblicistico, che ritiene configurabile un
nesso di derivazione fra la procedura
amministrativa di pubblica evidenza ed il
contratto, e conclude per la inefficacia di
esso in caso di annullamento della prima,
appare preferibile tale ultima soluzione,
che fa salva la specificità della pubblica
evidenza stessa, evita una identificazione
fra gli atti di essa e lo scambio di
proposta ed accettazione, che nella dottrina
civilistica è per lo meno controversa, e
soprattutto evita di configurare una nullità
dal regime anomalo, che si potrebbe in
ipotesi far valere solo impugnando
l'aggiudicazione nel rigoroso termine di
decadenza (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 28.12.2007 n. 1396
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Provvedimento di
Pianificazione - Atto a contenuto generale -
Esistenza di controinteressati - Esclusione.
Un provvedimento di pianificazione (nel
caso di specie il Piano di zonizzazione
acustica), costituisce senza dubbio atto a
contenuto generale, rispetto la quale non
sussistono controinteressati (Cfr. TAR
Campania, Salerno, Sez. II, 26.06.2003,
n. 746; TAR Lombardia, Milano, Sez. I,
11.06.2007, n. 4957) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 27.12.2007 n. 6819
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
1. Zonizzazione
acustica - Coordinamento con gli strumenti
urbanistici - Necessita e Limiti
2 Inquinamento Acustico - Ordinanza contingibile e urgente - A seguito
dell'esposto di un singolo cittadino -
Legittimità.
1. Ai sensi della L.R. Lombardia 10.08.2001, n. 13, sui Comuni grava l'onere di
assicurare 'il coordinamento tra la
classificazione acustica e gli strumenti urbanistici'. L'utilizzo dell'espressione
coordinamento', impedisce di ritenere che la
zonizzazione acustica rifletta
meccanicamente la classificazione
urbanistica, ciò anche in ragione delle
diverse finalità a cui rispondono i piani di
zonizzazione acustica, che tutelano la
salute e il benessere delle persone in
relazione all'inquinamento acustico,
rispetto a quelle della pianificazione
urbanistica, che persegue variegati e
complessi scopi di ordinato e razionale
sviluppo del territorio e delle attività in
esso svolte.
Conseguentemente, la zonizzazione acustica
non può limitarsi ad una mera fotografia'
dell'esistente pianificazione delle zone
urbanistiche, ma deve prevedere una
classificazione che, pur tenendo conto della
pianificazione predetta, si faccia carico di
quelle situazioni territoriali ed ambientali
in cui la contiguità e vicinanza fra
distinte zone urbanistiche renda impossibile
l'automatico adeguamento alle zone stesse.
2. Ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995
(Legge quadro sull'inquinamento acustico), è
pienamente legittima l'ordinanza
contingibile e urgente adottata dal Comune a
seguito della segnalazione di un solo
cittadino. Al contrario, si arriverebbe alla
paradossale conseguenza di precludere al
Comune, pur in presenza di pacifiche e
conclamate violazioni dei limiti di
immissione acustica, ogni intervento
repressivo, atteso che l'art. 9 della legge
447/1995 rappresenta l'ordinario rimedio in
materia di inquinamento acustico, non
prevedendo la citata legge altri strumenti a
disposizione delle Amministrazioni comunali
(Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 08.06.2006, n. 3340 e Sez.
I, 24.01.2006, n. 488) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 27.12.2007 n. 6819
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Inquinamento - Abbandono di rifiuti -
Bonifica e ripristino dell'area -
Responsabilità oggettiva - Non sussiste.
In tema di tutela ambientale, è esclusa la
configurabilità di ipotesi di responsabilità
oggettiva o di posizione, senza pertanto che
il proprietario del sito che ospita rifiuti
abbandonati possa esser chiamato a
risponderne indipendentemente dalla concreta
verifica, da parte della P.A., di una
condotta colpevole commissiva od omissiva,
rispetto a fatti illeciti altrui (da ultimo,
Tar Veneto Sez. III, n. 2111 del
02/07/2007). Piuttosto, la notifica del
provvedimento di ripristino al proprietario
incolpevole avviene solo per la
costituzione, sull'area inquinata, di un
onere reale e di un privilegio speciale per
le spese di ripristino affrontate dalla PA,
qualora i responsabili dell'inquinamento non
provvedano o non siano individuabili (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 27.12.2008 n. 6809
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Reato
urbanistico (natura di reato comune).
In tema di disciplina urbanistica ed
edilizia, i reati previsti dall'art. 44 del
d.P.R. 06.06.2001, n. 380 devono essere
qualificati come reati comuni e non come
reati a soggettività ristretta, salvo che
per i fatti commessi dal direttore dei
lavori e per la fattispecie di
inottemperanza all'ordine di sospensione dei
lavori impartito dall'Autorità
amministrativa. Ne consegue che anche il
proprietario "estraneo" (ovvero privo delle
qualifiche soggettive specificate all'art.
29 del richiamato decreto: committente,
titolare del permesso di costruire,
direttore dei lavori) può essere ritenuto
responsabile del reato edilizio, purché
risulti un suo contributo soggettivo
all'altrui abusiva edificazione da valutarsi
secondo le regole generali sul concorso di
persone nel reato, non essendo sufficiente
la semplice connivenza, attesa
l'inapplicabilità dell'art. 40, comma
secondo, cod. pen., in quanto non esiste una
fonte formale da cui far derivare un obbligo
giuridico di controllo sui beni finalizzato
ad impedire il reato. (In motivazione la
Corte, nell'enunciare il predetto principio,
ha ulteriormente precisato che la tesi è
confortata dalla previsione dell'art. 192
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che impone al
proprietario del sito, oggetto di abbandono
di rifiuti, azioni ripristinatorie solo nel
caso in cui la violazione gli sia
ascrivibile a titolo di dolo o di colpa)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.12.2007 n. 47083
- link a www.lexambiente.it). |
URBANISTICA:
Piano attuativo -
Oneri di urbanizzazione primaria -
Estendimento della rete fognaria - Ad aree
diverse - Ammissibilità - A totale carico
dei lottizzanti - Inammissibilità -
Principio di proporzionabilità - Principio
di ragionevolezza - Necessità.
Gli oneri di urbanizzazione primaria
collegati all'estendimento della rete
possono riguardare anche aree diverse da
quella interessata dal piano attuativo ma
non devono essere posti integralmente a
carico dei lottizzanti. Il riparto avviene
sulla base degli accordi raggiunti tra i
lottizzanti e l'amministrazione tenendo
conto del rapporto tra l'interesse economico
dell'intervento edilizio e l'interesse
pubblico all'ampliamento della rete. Poiché
il privato non è tenuto a conoscere le
esigenze di infrastrutturazione del
territorio spetta al Comune formulare una
proposta, che è soggetta ai principi di
proporzionalità e ragionevolezza (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
19.12.2007 n. 1362
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Vincoli di inedificabilità - Fasce di rispetto - Natura
Conformativa.
I vincoli di inedificabilità collegati alle
fasce di rispetto hanno natura conformativa
e quindi non sono soggetti né a scadenze
temporali né a obbligo di indennizzo (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
19.12.2007 n. 1351
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Piani attuativi - Reformatio in peius - Congrua motivazione -
Solo dopo stipula di convenzione di
lottizzazione.
L'obbligo di dare congrua motivazione della reformatio in peius di una previsione
urbanistica riguardante piani attuativi
sorge solo in presenza di impegni già presi
con la stipula di una convenzione di
lottizzazione (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
19.12.2007 n. 1349
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
1. Inquinamento - Obbligo di bonifica -
Proprietario non responsabile - Non sussiste.
2. Inquinamento - Mancata individuazione del
responsabile - Opere di bonifica -Spettano
all'Amministrazione.
1. L'obbligo di bonifica è posto in capo al
responsabile dell'inquinamento, che le
Autorità amministrative hanno l'onere di
ricercare ed individuare, mentre il
proprietario non responsabile
dell'inquinamento o altri soggetti
interessati hanno una mera facoltà' di
effettuare interventi di bonifica.
2. Nel caso di mancata individuazione
del responsabile o di assenza di interventi
volontari, le opere di bonifica saranno
realizzate dalle Amministrazioni competenti,
salvo, a fronte delle spese da esse
sostenute, l'esistenza di un privilegio
speciale immobiliare sul fondo, a tutela del
credito per la bonifica e la qualificazione
degli interventi relativi come onere reale
sul fondo stesso, onere destinato pertanto a
trasmettersi unitamente alla proprietà del
terreno (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 18.12.2007 n. 6684
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Atto amministrativo - Provvedimento viziato
- Convalida - Fattispecie.
L'istituto della convalida, è catalogabile
nell'ambito degli istituti della c.d.
convalescenza dell'atto e risponde
all'esigenza di eliminare un vizio da cui è
inficiato l'atto viziato. Il procedimento
relativo può, quindi, portare all'emanazione
di un provvedimento nuovo ed autonomo, di
natura costitutiva, che si ricollega
all'atto convalidato al fine di mantenerne
gli effetti ex tunc fin dal momento in cui
esso è stato emanato (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza 18.12.2007 n. 6682
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
1. Variante
semplificata - reiterazione vincolo espropriativo - Comunicazione avvio del
procedimento - Mancanza - Specifici contatti
con gli amministratori - Sufficienza.
2. Variante
semplificata - Obbligo di astensione -
Allontanamento al momento del dibattito -
Sufficienza.
1. Pur in mancanza di comunicazione di avvio
del procedimento ex art. 11 del DPR 327/2001
prima dell'approvazione della variante
semplificata, è da ritenersi sufficiente una
conoscenza per equivalente delle intenzioni
del Comune acquisita attraverso i contatti
intervenuti in precedenza con gli
amministratori, in quanto questi contatti,
per il loro contenuto e per il fatto di
essersi svolti in una piccola comunità,
abbiano garantito alla parte privata le
medesime informazioni che sarebbero derivate
dalla formale comunicazione di avvio del
procedimento.
2. L'obbligo di astensione è da
considerarsi rispettato ove i interessati
siano rimasti in aula solo durante la
relazione dell'assessore competente
allontanandosi prima dell'inizio del
dibattito: la relazione ha, infatti,
carattere informativo e permette tra l'altro
la verifica delle posizioni di interesse in
capo ai consiglieri o ai loro parenti e
affini, mentre la volontà dell'organo
collegiale si forma soltanto nelle fasi
successive del dibattito e della votazione (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
14.12.2007 n. 1347
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Parcheggi -
Contributo - Esenzioni - Parcheggi pubblici
Sussistenza - Parcheggi privati - non
sussistenza - Parcheggi pertinenziali -
Sussistenza.
Esenti da contributo ai sensi dell'art. 9
lett. f) L 10/1977 sono i parcheggi di
proprietà pubblica, realizzati secondo le
previsioni di piano urbanistico anche da
privati; non invece i parcheggi che il
privato realizzi su aree private, non per
cederne la proprietà al soggetto pubblico,
ma per venderli e realizzare un guadagno; in
tal caso il privato stesso realizza una
modificazione edilizia del
territorio assimilabile a tutte le altre
forme di edificazione soggette ai relativi
oneri: la conferma di tale ordine di idee è
data proprio dalla l. Tognoli e dalla l.r.
22/1999, le quali, a fini di utilità
pubblica, ovvero per ridurre l'intasamento
delle strade, hanno esentato da contributi
il parcheggio pertinenziale, ovvero solo un
tipo ben determinato di parcheggio privato,
che invece sarebbe stato di per sé soggetto
al contributo (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 14.12.2007 n. 1345
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
URBANISTICA:
Redazione P.G.T.
- Valutazione di sostenibilità - Principio
di tipicità degli strumenti di conoscenza e
analisi del territorio - Non susssitenza.
Non vi è un principio di tipicità degli
strumenti di conoscenza ed analisi del
territorio ai fini della valutazione della
sostenibilità delle scelte pianificatorie
comunali: all'opposto le informazioni e i
dati necessari alla comprensione delle
tematiche svolte dagli strumenti di
pianificazione possono essere desunti da
qualsiasi studio o sistema di raccolta di
dati svolti da soggetti pubblici o privati e
il valore paesaggistico che connota un'area,
specificamente tutelato dal piano
territoriale provinciale, può essere
ricavato anche da un approfondito studio
redatto dal Comune, benché questo non sia
stato ancora formalmente approvato come
piano paesistico (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
14.12.2007 n. 1328
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ENTI LOCALI: Sui
criteri di riparto delle competenze tra
Consiglio e Giunta negli EE.LL..
I
giudici di Palazzo Spada si pronunciano in
merito ai criteri di riparto delle
competenze tra Consiglio e Giunta negli Enti
locali, in particolare sulla competenza o
meno della Giunta in materia di risoluzione,
per grave inadempimento, di una convenzione
urbanistica.
Secondo il CdS, nei Comuni, il Consiglio
comunale è chiamato ad esprimere gli
indirizzi politici ed amministrativi di
rilievo generale che si traducono in atti
fondamentali di natura programmatoria o
aventi elevato contenuto di indirizzo
politico, tassativamente elencati.
La Giunta, invece, ha una competenza
residuale in quanto compie tutti gli atti
non riservati dalla legge al Consiglio o non
ricadenti nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del Sindaco o di
altri organi (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 11.12.2007 n. 6358
- link a www.altalex.com). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Preavviso di
diniego - Valore endoprocedimentale -
Possibilità che sostituisca il provvedimento
negativo - Non Sussiste.
Il preavviso di diniego ex art. 10-bis
assume valore endoprocedimentale e non può
intendersi in alcun modo come provvedimento
negativo di conclusione del procedimento;
pertanto, la PA è sempre chiamata a dar
seguito in modo esplicito e concludente a
quanto preannunciato, senza che possa
parimenti delinearsi -almeno in mancanza di
espressa previsione ad hoc e comunque in
difformità rispetto al modulo di legge-
alcuna trasformazione automatica da
preavviso a provvedimento negativo nel caso
in cui l'interlocuzione ad opponendum del
destinatario non abbia avuto luogo, od
avvenga in ritardo rispetto ai dieci giorni
previsti dal legislatore. Diversamente
operando, l'autorità procedente permane
nella situazione giuridica di non liquet',
con gli effetti -di assenso, di rifiuto o di
rigetto- che l'ordinamento volta per volta
prevede in relazione al superamento del
termine previsto per il singolo procedimento
in considerazione (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 10.12.2007 n. 6561
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Beni
Ambientali. Violazioni paesaggistiche -
Condono di cui alla L. n. 308 del 2004 -
Ambito di riferibilità - Individuazione.
In tema di tutela del paesaggio, ai fini
dell'applicabilità del cosiddetto condono
paesaggistico devono ritenersi sussistere
gli stessi limiti previsti dall'art. 32,
comma secondo, lett. a) del D.Lgs. n. 269
del 2003, ai sensi del quale, nelle aree
sottoposte a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali, a tutela degli
interessi idrogeologici, ambientali e
paesistici, la sanatoria è possibile solo
per gli interventi edilizi di minore
rilevanza, quali i lavori di restauro, di
risanamento conservativo e di manutenzione
straordinaria (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 06.12.2007 n. 45597
- link a www.lexambiente.it). |
APPALTI:
Gara - Buste - Conservazione -
Modalità di custodia - Mancata indicazione -
Illegittimità - Non sussistenza - Principio
di segretezza - Valutazione - In concreto.
La mancata indicazione nei verbali delle
esatte modalità di custodia non costituisce
di per sé motivo di illegittimità, dovendo
piuttosto aversi riguardo alla circostanza
che in concreto non si sia verificata alcuna
alterazione della documentazione (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
05.12.2007 n. 1282
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti - Reato di abbandono o
deposito incontrollato di rifiuti su una
determinata area - Reato di inosservanza
dell'ordinanza sindacale di ripristino del
decoro e del corretto stato igienico
ambientale della medesima area - Identità
del fatto - Esclusione - Ragioni.
In tema di divieto di secondo giudizio, non
sussiste identità del fatto tra la condotta
di abbandono o deposito incontrollato di
rifiuti su una determinata area (art. 51,
comma secondo, D.Lgs. 05.02.1997, n. 22) e
quella consistente nella inosservanza del
provvedimento del Sindaco con cui si ordina
il ripristino del decoro e del corretto
stato igienico-ambientale della medesima
area interessata dai rifiuti (art. 50, comma
secondo, in relazione all'art. 14 del
medesimo decreto), in quanto mentre la prima
attiene alla contestazione di un illecito,
la seconda, conseguendo all'accertamento del
persistere di quella condizione di
illiceità, è relativa alla eliminazione di
quello stesso illecito (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 04.12.2007 n. 44982
- link a www.lexambiente.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
1. Procedimento amministrativo - Conferenza
dei servizi - Provvedimento conclusivo -
Mancata adozione - Legittimità - non incide
- Efficacia - Incide.
2. Ricorso amministrativo - Conferenza dei
servizi - Determinazioni decisorie -
Immediata lesività - Sussistenza.
1. La formale adozione del provvedimento
conclusivo dei lavori della conferenza dei
servizi, previsto l'art. 14-ter comma 6-bis
della Legge n. 241/1990, non incide infatti
sulla legittimità delle determinazioni
(comprese quelle prescrittive) della
conferenza decisoria bensì, eventualmente,
solo sulla relativa efficacia.
2. Se si riconosce l'immediata impugnabilità
delle determinazioni decisorie delle
conferenze di servizi, senza quindi
attendere il formale provvedimento di
conclusione del procedimento, deve di
conseguenza affermarsi che tutte le relative
doglianze vanno proposte entro il termine
decadenziale decorrente dal momento di
avvenuta conoscenza delle stesse. Decorso
detto termine, pertanto, non sono più
ricevibili censure che avrebbero potuto
essere dedotte immediatamente salvo,
ovviamente, quelle riguardanti vizi propri
del provvedimento conclusivo (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 04.12.2007 n. 1277
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Configurazione -
Immediata - Ordine di demolizione -
Discrezionalità - Non sussiste - Sospensione
- Durata della concessione edilizia -
Inammissibilità.
Poiché il Comune deve emanare l'ordine di
demolizione previsto dall'art. 7 L. 47/1985
non appena risulti la realizzazione di opere
edilizie senza titolo, non avendo alcun
potere discrezionale in materia, e non
essendo consentito accordare al privato un
differimento temporale per la loro
eliminazione diverso da quello
tassativamente indicato dal legislatore,
un'opera non tempestivamente rimossa risulta
abusiva fin dal momento in cui si è posta in
contrasto con gli strumenti urbanistico-edilizi, del tutto inaccettabile
è l'opzione interpretativa secondo la quale
l'accordato termine di sospensione
dell'attività repressiva, che non può
superare quello previsto dall'art. 7 L.
47/1985 prolunga la propria efficacia in base
alla durata della concessione edilizia,
ossia fino alla scadenza del termine
triennale normativamente fissato per
l'ultimazione delle opere assentite (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 03.12.2007 n. 1267
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
VARI: Anche
per il photored è necessaria la preventiva
taratura.
Ed infatti, il Giudice adito ha accolto il
ricorso proposto da un automobilista multato
a causa del presunto attraversamento di un
incrocio col semaforo proiettante luce
rosse, ritenendo che, anche dopo la modifica
del C.d.S. -intervenuta nel 2003- con cui è
stato previsto che non è più necessaria la
contestazione immediata in caso di
attraversamento di un incrocio col semaforo
indicante la luce rossa qualora
l'accertamento dell'infrazione avvenga
mediante rilievo con apposite
apparecchiature, è necessario che le
apparecchiature utilizzate siano state
debitamente omologate ed opportunamente
tarate (Giudice
di Pace Taranto,
sentenza 21.11.2007
- link a www.altalex.com). |
APPALTI: Le
commissioni di gara devono comporsi con
componenti in numero dispari.
Per
unanime giurisprudenza dei questo Consiglio,
i collegi amministrativi, nel cui novero
vanno considerate le commissioni
giudicatrici dei contratti di appalto devono
essere composti da un numero dispari di
membri onde assicurare la funzionalità del
principio maggioritario per la formazione
del quorum strutturale, ai fini del calcolo
della maggioranza assoluta dei componenti
(la metà più uno ai fini del "quorum"
strutturale, è data dal numero che,
raddoppiato, supera il totale dei componenti
almeno per un'unità rispetto ai membri del
collegio).
Essendo assodato dai verbali di gara che la
commissione aveva sempre operato con
l’intervento di due membri, oltre ad altro
soggetto con funzioni di verbalizzante, è
inevitabile la conferma della sentenza,
sulla nullità del procedimento per vizio
intrinseco nella composizione dell’organo
deliberante (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 22.10.2007 n. 5502
- link a www.altalex.com). |
ATTI
AMMINISTRATIVI:
Nessuna riservatezza per il nome dell’autore di un esposto.
Ai sensi dell’art. 22 lett. c)
legge n. 241/1990, in materia di accesso, per “controinteressati” si
intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in
base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
In base alla definizione legislativa appena riportata, quindi, sono
controinteressati non tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati
o coinvolti nel documento oggetto dall’istanza ostensiva, ma solo coloro
che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto
alla riservatezza.
Ebbene, pur non potendosi sottovalutare l’ampliamento e la progressiva
importanza assunta dal diritto alla riservatezza, il Collegio ritiene,
tuttavia, che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende
collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non
anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico.
Nell'ordinamento delineato dalla L. n. 241/1990, ispirato ai principi
della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica,
ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti
e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano
costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o
sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato
esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il
denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali,
comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria.
La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al
nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111
Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il
diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che
l’accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell’autore di
tali dichiarazioni.
Non può allora dubitarsi che colui il quale subisce un procedimento di
controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere
integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio
del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di
preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti.
Certo, non si può escludere che l’immediata comunicazione del nominativo
del denunciante potrebbe riflettersi negativamente sullo sviluppo
dell’istruttoria. Ma ciò può, a tutto concedere, giustificare un breve
differimento del diritto di accesso. Non consente, invece, il diniego
del diritto alla conoscenza degli atti quando ormai (come accade nella
fattispecie) il procedimento ispettivo-disciplinare si è definitivamente
concluso (Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza
25.06.2007 n. 3601
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA PRIVATA:
Divieto di edificazione previsto dall'art. 96, lett. f) R.D. 523/1904
- Possibilità di deroga da parte della normativa edilizia locale -
Sussiste solo nel caso in cui la normativa locale sia finalizzata a
salvaguardare il regime idraulico.
L'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 prevede, tra l'altro, il divieto
di edificare ad una distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini
dei corsi d'acqua, ed ammette la deroga quando la materia sia
contemporaneamente disciplinata da normative locali.
Si impone tuttavia puntualizzare che tra tali normative derogatorie sono
comprese anche quelle contemplate dai Piani Regolatori Generali e dai
Regolamenti Edilizi, e che tuttavia solo se lo scopo dell'attività
costruttiva lungo il corso d'acqua è quello specifico di salvaguardarne
il regime idraulico la disciplina locale assume valenza derogatoria
della norma statale, in quanto meglio ne attua l'interesse pubblico
perseguito. In caso contrario, qualora la norma locale si proponesse
finalità diverse, quali sono ad es. quelle meramente urbanistiche, essa
non derogherebbe alla citata disciplina statale che -in quanto
informata a tutelare il buon regime delle acque pubbliche nonché a
prevenire i danni che possono derivare da una disordinata attività
costruttiva e manutentiva lungo i corsi d'acqua- impone divieti da
qualificarsi come tassativi (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 13.06.2007 n. 540
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sul diritto di accesso agli atti riguardanti il permesso di costruire
del vicino.
Sussiste il diritto del vicino di prendere
visione e di estrarre copia degli atti riguardanti il permesso di
costruire rilasciato al proprietario confinante
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza
18.05.2007 n. 597
- link a www.altalex.com). |
URBANISTICA:
1. Piano di lottizzazione - Decadenza - Aree
non sfruttate - Nuova regolamentazione urbanistica - Ammissibilità.
2. Piano particolareggiato e piano di
lottizzazione - Esigenza - Asservire area non ancora urbanizzata.
1. La scadenza del piano di lottizzazione legittima l'Amministrazione a
dettare una diversa regolamentazione urbanistica ed edilizia alle aree
nel medesimo ricomprese che non siano state oggetto di sfruttamento
edificatorio nel termine di efficacia della relativa convenzione: se lo
strumento attuativo ha esaurito i suoi effetti, non sorge in capo
all'Amministrazione necessità alcuna di giustificare in modo analitico
l'introduzione di una diversa disciplina urbanistica, sia per il venir
meno di posizioni di affidamento rispetto a prescrizioni ormai decadute,
sia in quanto il Comune non può ritenersi perennemente vincolato alle
statuizioni introdotte da un piano attuativo, rientrando alla sua
scadenza nella piena potestà di disciplinare l'uso e la destinazione del
territorio secondo le regole stabilite dalla normativa in materia.
2. L'esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o
particolareggiato), quale presupposto per il rilascio della concessione
edilizia, si pone allorché si tratti di asservire per la prima volta
un'area non ancora urbanizzata ad insediamento edilizio residenziale o
produttivo mediante la costruzione di uno o più fabbricati che
obbiettivamente esigano, per il loro armonico raccordo col preesistente
aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e
dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività,
vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 16.05.2007 n. 433
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Distanza delle costruzioni di 150 metri
dalle sponde dei fiumi - Ex art. 142, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.
42/2004 - Nozione di "sponda" - Individuazione.
La distanza di 150 metri, prevista dall’art. 142, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 42/2004 dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi, deve
essere determinata riferendosi alla delimitazione effettiva del corso
d’acqua, partendo dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine,
solo quando quest’ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel
contenere le acque di piena ordinaria; pertanto, nella prospettiva di un
equo contemperamento tra interesse pubblico e interesse dei privati
proprietari, è al termine "sponda" che occorre fare riferimento,
intendendo per sponda il confine naturale della ordinaria portata
dell’acqua, a differenza degli argini, che costituiscono barriere
esterne per lo più artificiali, erette a difesa del territorio
nell’ipotesi del verificarsi di piene eccezionali (TAR Friuli Venezia
Giulia, Sez. I,
sentenza
10.05.2007 n. 339
- link a www.ambientelegale.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
1. Posizionamento di struttura in legno munita
di ruote per il ricovero di attrezzi - Stabilità nel tempo della
collocazione su suolo privato - Necessità di munirsi di titolo edilizio
- Sussiste - Ordinanza di demolizione - Legittimità - Sussiste.
2. Ordinanza di sospensione dei lavori -
Preordinata all'emissione di ordinanza di demolizione - Comunicazione di
avvio del procedimento - Non necessaria.
1. E' necessario il rilascio di una concessione edilizia per il deposito
di una struttura in legno, dotata di ruote e destinata al ricovero di
attrezzi, stabilmente ubicata all'interno di un suolo privato qualora
dall'istallazione sia decorso un notevole lasso di tempo, idoneo a
determinare una situazione di stabilità tale da qualificare la struttura
come vera e propria costruzione edilizia, che pertanto ben può essere
oggetto di sanzione demolitoria.
2. Con riferimento all'ordinanza di sospensione dei lavori, si ritiene
non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in forza
della natura cautelare e delle particolari esigenze di celerità sottese
all'emissione del provvedimento; inoltre, nell'ipotesi in cui il
procedimento sfoci in un'ordinanza di demolizione, la previa l'ordinanza
di sospensione dei lavori ha anche natura di comunicazione di avvio del
procedimento sanzionatorio (TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
15.02.2007 n. 263 -
massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
distanza da osservare tra pareti finestrate.
Costituisce principio costante e pienamente
condivisibile quello in base al quale la
sopraelevazione -per tale intendendosi
qualsiasi costruzione che si eleva al di
sopra della linea di gronda di un
preesistente fabbricato- deve rispettare le
distanze legali tra costruzioni stabilite
dalla normativa vigente al momento della
realizzazione della stessa, poiché comporta
sempre un aumento della volumetria
preesistente (cfr. ad es. TAR Puglia-Lecce,
sez. III, 27.01.2006 , n. 565 e Cassazione
civile , sez. II, 12.01.2005 , n. 400).
Analoga natura di principio deve essere
riconosciuta alla normativa in tema di
distanze tra edifici statuita dalla
normativa invocata da parte ricorrente. Al
riguardo va infatti ribadito che ha natura
inderogabile la norma sulle distanze minime
fra edifici, essendo disposizione di ordine
pubblico atta ad evitare intercapedini
dannose per la salute pubblica; in
particolare, la normativa dettata dall'art.
9, comma 1, d.m. 02.04.1968 n. 1444, laddove
prescrive per gli edifici ricadenti in zone
territoriali diverse dalla zona A la
distanza minima assoluta di dieci metri tra
le pareti di edifici antistanti, è tassativa
ed inderogabile , con l'unica eccezione di
edifici ricompresi in un piano
particolareggiato.
Le norme sulle distanze dei fabbricati
contenute nel d.m. citato quindi, a
differenza di quelle sulle distanze dai
confini derogabili mediante convenzione tra
privati, hanno carattere pubblicistico e
inderogabile, in quanto dirette, più che
alla tutela di interessi privati, a quella
di interessi generali in materia
urbanistica, sicché l' inderogabile distanza
di dieci metri tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti vincola anche i
comuni in sede di formazione e di revisione
degli strumenti urbanistici, con la
conseguenza che ogni previsione
regolamentare in contrasto con l'anzidetto
limite minimo è illegittima essendo
consentita alla p.a. solo la fissazione di
distanze superiori. (cfr. ad es. TAR
Liguria-Genova, sez. I, 07.07.2005 , n.
1027).
Più in generale, sulla costante valenza
della disciplina predetta, poiché l'art. 136
t.u. 06.06.2001 n. 380, nell'abrogare (con
effetto ex nunc) l'art. 17, comma 1 lett. c,
delle legge n. 765 del 1967, ha lasciato in
vigore i commi 6, 8, 9, dell'art.
41-quinquies della legge n. 1150 del 1942,
gli strumenti urbanistici locali devono
osservare la prescrizione di cui all'art. 9
del d.m. n. 1444 del 1968, che prevede la
distanza minima inderogabile di mt. 10 tra
pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti; pertanto, nel caso di norme
contrastanti, il giudice è tenuto ad
applicare la disposizione di cui al citato
art. 9, in quanto automaticamente inserita
nello strumento urbanistico in sostituzione
della norma illegittima (cfr. ad es.
Cassazione civile, sez. II, 29.05.2006 , n.
12741).
Inoltre, nel nuovo contesto costituzionale
post riforma del titolo V della parte
seconda della Carta fondamentale, assumono
rilievo la natura delle norme sulle
distanze, il richiamo espresso contenuto nel
testo unico dell'edilizia ed il loro
inquadramento ai sensi dell'art. 117 lett.
l) ed m) cost.: da ciò non può che
conseguire un’applicazione della normativa
in materia sulla scorta dell’unica opzione
ermeneutica conforme a Costituzione
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 19.12.2006 n. 1711
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|