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AGGIORNAMENTO
ALL'11.03.2008 |
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G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L.
(e anteprima) |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Lombardia,
approvata dal Consiglio Regionale il 04.03.2008 l'ulteriore
legge di modifica/integrazione alla legge urbanistica n.
12/2005 (l.r.
04.03.2008 n. 82). N.B.: relativamente al testo di cui sopra potrebbe esserci
qualche modifica di drafting; pertanto, il testo che sarà
pubblicato a giorni sul B.U.R.L. sarà quello ufficiale e con
valenza legislativa. |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
PUBBLICO IMPIEGO: G.
Lombardi,
Sindacato sulla discrezionalità tecnica e
valutazioni delle prove concorsuali:
l’eventuale ruolo dei pareri pro-veritate
(nota a TAR Campania-Napoli, Sez. VIII,
sent. 20.02.2008 n. 867)
(link a www.lexitalia.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: A.
Liberati,
La valutazione delle prove di concorso
(link a www.lexitalia.it). |
VARI: R.
Amoroso,
Omessa indicazione del nome del conducente:
continua il dibattito sull'illecito
(link a www.altalex.com). |
PUBBLICO IMPIEGO: M.
Poli,
Stranieri e diritto di accesso al pubblico
impiego
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI
PUBBLICI È DI TRE MESI - Note a margine di
TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza
05.04.2007 n. 1092
(link a www.linobellagamba.it). |
LAVORI PUBBLICI: L.
Bellagamba,
Il leasing in costruendo poteva essere solo
un appalto di lavori
(link a www.linobellagamba.it). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI: Ritenuto
in diritto: In via generale occorre osservare che, secondo quanto
disposto dalla deliberazione di questa Autorità del
24.01.2008, il versamento del contributo costituisce
condizione di ammissibilità e, pertanto, la mancata
dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione
dalla procedura di gara. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 3 della citata
deliberazione, gli operatori economici che intendono
partecipare a procedure di scelta del contraente “sono
tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla
procedura di gara”. Conferma del valore cogente della sopra riportata
disposizione è intervenuta con la sentenza della Corte
Costituzionale del 06.07.2007 n. 256, la quale ha sancito
che la prescrizione del versamento del contributo, nonché le
relative modalità di riscossione costituiscono una
condizione di ammissibilità dell’offerta. D’altra parte il carattere essenziale ai fini della
partecipazione alla gara era stato ulteriormente esplicitato
da questa Autorità nell’ambito del documento pubblicato sul
proprio sito internet, in ordine ai quesiti frequenti
ricevuti in materia di contributo. In particolare, nella
risposta n. 4, è stato specificato che anche nel caso in cui
nel bando di gara non sia espressamente richiesto il
versamento del contributo, i soggetti che sono tenuti al
pagamento del contributo, devono versare lo stesso, a
prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera
di invito sia espressamente richiamato tale obbligo. Per ragioni di completezza, si rammenta che questa Autorità
si è espressa più volte in ordine all’obbligatorietà del
versamento del contributo (si vedano le deliberazioni n. 216
del 27.06.2007; 232 del 12.07.2007). La seconda censura mossa dall’istante si ritiene assorbita
dal mancato versamento del contributo. In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che il mancato versamento
del contributo da parte del RTI Consorzio di Solidarietà
Con. Sol. Coop. soc. comporta l’esclusione dello stesso
dalla gara
(parere
31.01.2008 n. 25
- link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI: Validità
e rilevanza dell'uso del fax nelle gare d'appalto dopo il
Codice dell'Amministrazione digitale. Posto che il mezzo di comunicazione (FAX) risulta inserito a
pieno titolo nell’ordinamento e che gli accorgimenti tecnici
che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una
sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne
consegue non solo l’idoneità del mezzo a far decorrere
termini perentori, ma anche la considerazione che un fax
deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di
trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente,
senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire
alcuna ulteriore prova (TAR Lazio-Roma, Sez. III-quater,
sentenza
13.02.2008 n. 1254
- link a www.giurdanella.it). |
APPALTI: Partecipazione
informatica alle gare d'appalto. Quale validità per la
documentazione di gara prodotta su CD-ROM? Nelle gare d'appalto, nelle ipotesi in cui la produzione
della documentazione richiesta avvenga anche su supporto
informatico, se non risulta su di esso apposta la firma
elettronica digitale nel rispetto delle regole dettate dal
D.Lgs. n. 82 del 2005, è da escludere che tale strumento
possa sostituire sul piano formale un documento cartaceo con
firma manuale -(TAR Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza
08.02.2008 n. 664
- link a www.giurdanella.it). |
ATTI
AMMINISTRATIVI: Procedimento
amministrativo - concorsi pubblici – documentazione –
irregolarità – richiesta di integrazione – necessità –
esclusione dal concorso – illegittimità [art. 6, L.
241/1990]. Salvo che sia disposto diversamente, l’amministrazione,
rilevata la mancanza di determinati elementi nella
documentazione presentata per la partecipazione ad una
selezione pubblica, è tenuta a richiedere l’integrazione del
documento, piuttosto che provvedere all’esclusione dalla
procedura selettiva
(TAR
Lazio-Roma, Sez. I-ter,
sentenza 23.01.2008 n. 503
- link a www.altalex.com). |
APPALTI SERVIZI: Verifica
dell'offerta economica - Il vincolo delle tariffe
prefettizie negli appalti per servizi di vigilanza la
sentenza. Nell’ordinamento giuridico italiano non si rinviene alcuna
specifica disposizione normativa, primaria o secondaria, che
autorizzi i Prefetti a fissare in via preventiva e con
caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per
i servizi di vigilanza, con la conseguenza che la violazione
di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di
esclusione dalla gara d'appalto e non spiega effetti sulla
valida prestazione dei relativi servizi; le predette tariffe
costituiscono esclusivamente canoni di congruità dei prezzi
praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo
sulla serietà e sull’affidabilità dell’impresa (TAR
Basilicata, Sez. I,
sentenza
19.01.2008 n. 12
- link a www.giurdanella.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
natura giuridica della Dia e sulla tutela del terzo.
La denuncia di inizio
attività (Dia) non è da considerare strumento di
liberalizzazione dell’attività, ma rappresenta uno strumento
di semplificazione procedimentale che consente al privato di
conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un
termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia. Pertanto, nel caso della Dia, con il decorso del termine si
forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentale,
che può essere contestata dal terzo entro l’ordinario
termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla
comunicazione al terzo del perfezionamento della Dia o
dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito)
all’intervento oggetto di Dia
(TAR
Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 02.10.2007 n. 2253 - link a www.altalex.com). |
AGGIORNAMENTO
AL 10.03.2008 |
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G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L.
(e anteprima) |
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, 3°
suppl. straord. al n. 10 del 06.03.2008, "Nuova
classificazione delle Zone di protezione Speciale (ZPS) e
individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in
attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre
2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»"
(deliberazione
G.R. 20.02.2008 n. 6648 - link
a www.infopoint.it). |
NEWS |
EDILIZIA PRIVATA:
Codice paesaggio. E’ stato un
confronto serrato quello sulle correzioni da apportare al
codice dei beni culturali e del paesaggio nel corso della
Conferenza Unificata del 28.02.2008.
Alla fine le regioni hanno dato un parere positivo, ma solo
dopo aver ricevuto garanzie rispetto all’accoglimento di
alcuni emendamenti (link a www.regioni.it). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Politiche del personale pubblico. Nota interpretativa di
ANCI (n. 2 allegati).
L’ANCI Nazionale ha elaborato una Nota interpretativa sulla
politiche del personale pubblico, scaricabile unitamente
alla circolare 07.03.2008 n. 32 di ANCI Lombardia, con
l’obiettivo di fornire ai Comuni indicazioni utili ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di interesse degli Enti
Locali, in attesa degli ulteriori interventi di chiarimento
che potranno pervenire dai Dicasteri competenti
(link
a www.anci.lombardia.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Lombardia, normativa settore forestale.
Disponibile on-line la principale normativa regionale in
materia di boschi e foreste, curata dalla Direzione Generale
Agricoltura. L'elenco è aggiornato al 05.03.2008
(link
a www.agricoltura.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Lombardia, entrano in vigore le Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni.
Entrano in vigore il 05.03.2008 le Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni emanate con il DM 14.01.2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04.02.2008.
Le norme sostituiscono quelle approvate con DM 14.09.2005,
che potranno tuttavia essere ancora utilizzate, fino al
30.06.2009, secondo le modalità previste dall'art. 20 della
legge 28.02.2008, n. 31, in vigore dall'01.03.2008.
La Regione Lombardia sta provvedendo ad aggiornare ai sensi
delle nuove Norme Tecniche i "Criteri e indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e
sismica del Piano di Governo del territorio, in attuazione
dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11.03.2005, n. 12"
approvati con d.g.r. 22.12.2005, n. 8/1566, con particolare
riferimento alla microzonazione sismica
(link
a www.regione.lombardia.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
URBANISTICA:
T. Bellei,
Il rapporto tra VIA e strumenti di pianificazione del
territorio prima e dopo il T.U.A.
(link
a www.giuristiambientali.it). |
APPALTI SERVIZI:
G. Chiantera e D. Pettinato,
Nuovi modelli organizzativi, con particolare riguardo all'in
house providing ed alla possibilità di configurare
l'organismo in house a tutto l'apparato centrale
(link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Vidimazione dei registri dei rifiuti.
Circolare 12.02.2008 n. 79513 di prot.
della Regione Veneto e
nota 13.02.2008 n. 1861 di prot.
del Ministero dell'Ambiente
(link
a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
S. Maglia e M. V. Balossi,
L’evoluzione del concetto di sottoprodotto
(link
a www.lexambiente.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
Requisito della qualità e autocertificazione - Note a
margine di TAR Lazio-Roma, Sez. III-quater, sentenza
01.02.2008 n. 899
- (link a
www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
Il codice dei contratti e le normative delle regioni a
statuto speciale, dopo le sentenze della Corte:
l’abrogazione tacita operata dall’art. 4, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006
- L’art. 1 della bozza di regolamento attuativo del codice
rispecchia integralmente quest’impostazione logico-giuridica
(link a www.linobellagamba.it). |
LAVORI PUBBLICI:
L. Bellagamba,
Raggruppamento super-misto, capogruppo formale e principio
di maggioritarietà della qualificazione
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
AVVALIMENTO: la responsabilità dell’ausiliaria
subappaltatrice non è sempre limitata alla sola prestazione
subappaltata - Note a margine di TAR Lazio-Roma, Sez.
III-ter, sentenza 27.12.2007 n. 14081 - link a
www.linobellagamba.it). |
LAVORI PUBBLICI:
L. Bellagamba,
Il Consiglio di Stato ribalta la tesi del T.A.R. Lazio:
possibile la concessione di servizio per la manutenzione
stradale
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
L. Bellagamba,
LA FORMALE GARA D’APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI: tutti i
problemi e le criticità nella redazione del bando – RIPASSO
INTEGRALE, PUNTO PER PUNTO
(link a www.linobellagamba.it). |
LAVORI PUBBLICI:
L. Bellagamba,
LA FORMALE GARA D’APPALTO DI LAVORI: tutti i problemi e le
criticità nella redazione del bando – RIPASSO INTEGRALE,
PUNTO PER PUNTO – La procedura negoziata e il cottimo
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
L. Bellagamba,
GLI AFFIDAMENTI SEMPLIFICATI: cottimi, incarichi
professionali, servizi dell’allegato II B e cooperative
sociali, concessioni di servizio, altre tematiche similari
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba, SOGGETTO COMPETENTE all’AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA –
Anche dopo il codice dei contratti, anche per stazioni
appaltanti per le quali non sarebbe neppure direttamente
applicabile l’art. 107 (comma 3) del D.Lgs. 267/2000, vi è
un unico soggetto competente all’aggiudicazione, sia
provvisoria sia definitiva
(link a www.linobellagamba.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
G. Gentilini,
Sospensione da parte della pubblica amministrazione
emanante, in autotutela, dei provvedimenti amministrativi.
Brevi annotazioni
(link a www.diritto.it). |
INCARICHI
PROFESSIONALI:
G. Crucitta e R. Francaviglia,
Corte dei Conti n. 6/2008 – Sez. regionale Basilicata –
conferimento di incarichi a soggetti esterni alla P.A.
(link a www.diritto.it). |
APPALTI:
M. Asprone,
I requisiti d’ordine generale nell’ affidamento degli
appalti pubblici: la certificazione contributiva
(link a www.diritto.it). |
PROPRIETA' PRIVATA:
D. Loiacono,
Il divieto di atti emulativi: Considerazioni critiche
(link
a www.diritto.it). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
Relativamente alle problematiche concernenti i certificati
di esecuzione lavori, occorre preliminarmente precisare che
con Comunicati del Presidente dell’Autorità del 6 luglio e
del 18 ottobre 2006, sono state dettate disposizioni, a
carico delle stazioni appaltanti, relative alle modalità di
trasmissione all’Osservatorio dei certificati di esecuzione
lavori, ai fini del loro inserimento nel casellario
informatico e del relativo utilizzo per l’attività
certificatoria delle SOA.
In sede di gara, la stazione appaltante, in presenza di un
certificato di esecuzione lavori redatto in conformità
all’articolo 22, comma 7, del d.P.R. 34/2000 ed all’allegato
D al medesimo decreto, non può addurre nei confronti del
concorrente, l’eccezione che lo stesso non è stato
rilasciato utilizzando la predetta procedura informatica.
Al riguardo, deve rilevarsi che nel caso in cui un
certificato lavori presenti elementi di discordanza,
contraddittorietà, ovvero non sia stato estratto secondo la
procedura informatica prescritta dall’Autorità, la stazione
appaltante è tenuta ad effettuare le opportune verifiche sul
documento, anche in contraddittorio con l’impresa.
Per quanto attiene all’ulteriore motivo di esclusione dell’ATI
Vincenzo Modugno s.r.l./I.CO.RES. s.r.l. concernente
l’interpretazione assunta dalla Commissione di gara nella
valutazione dei lavori pregressi, fondata sulla netta
differenziazione fra “lavori eseguiti all’interno di
strutture museali” e “lavori finalizzati alla realizzazione
di un museo”, si fa presente che ai sensi dell’articolo 253,
comma 30 del d. Lgs. n. 163/2006, è facoltà delle stazioni
appaltanti “individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione, l’avvenuta esecuzione nell’ultimo decennio,
di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l’intervento, individuato in base alla tipologia dell’opera
oggetto di appalto.”
Come chiarito dall’Autorità con deliberazione n. 99/2006, la
disposizione deve essere interpretata nel senso che è
necessario dimostrare l’esecuzione di lavori in una
categoria della medesima species di quella che si affida.
Nel caso in esame, appare restrittiva la posizione assunta
dalla S.A. di valutare come non pertinenti i lavori eseguiti
su un immobile che solo successivamente ai predetti lavori è
divenuto una struttura museale: infatti, l’appalto di che
trattasi concerne il restauro e l’adeguamento funzionale di
un autonomo corpo di fabbrica (palazzina neoclassica) la cui
ristrutturazione consentirà di acquisire al complesso
monumentale nel quale è inserito, nuove aree destinate sia a
ristoro sia a sala di ascolto delle collezioni musicali.
In relazione al quesito concernente la possibilità di
dimostrare la capacità dell’impresa nella categoria OG11
attraverso le lavorazioni nelle categorie specialistiche
OS3, OS5, OS28 e OS30, si precisa che con la determinazione
n. 8/2002 e con parere n. 116/2007 è stato chiarito che il
principio di assorbenza fra categorie generali e categorie
specializzate trova applicazione esclusivamente in
riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia
richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere
specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, è consentita la
partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria
OG11. Laddove, invece, è richiesta la categoria generale
OG11, la stessa non può essere dimostrata mediante la
qualificazione nelle singole categorie specializzate.
Per quanto attiene all’esclusione dell’ATI ingg. Mario e
Paolo Cosenza s.r.l./C.I.T.E. soc. coop. a r.l., si fa
presente che il punto 1 del disciplinare di gara prevede che
“i plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca,
controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno, all’ora dell’espletamento
della medesima.” Nessuna disposizione specifica è stata
dettata per la presentazione dei plichi da parte delle
associazioni temporanee di imprese, già costituite ovvero da
costituire.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, le formalità
della chiusura, sigillatura e controfirma del plico
contenente l’offerta assolvono alla funzione di garantire
l'identità, l’immodificabilità e la segretezza dell'offerta.
Sotto tale profilo, nel caso in esame, che vede il plico
sigillato e controfirmato da parte dell’impresa mandataria,
la prescrizione tesa a garantire l'autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di
evitare la manomissione del contenuto del plico, è stata
adempiuta.
Altresì la mancata indicazione sul plico dell’indirizzo
dell’impresa mandante non può essere considerata, in
mancanza di espressa previsione comminatoria, causa di
esclusione.
Infatti, l’assenza della specificazione, sulla busta, della
denominazione dell’impresa mandante non altera la par
condicio fra i concorrenti né la corretta regolarità della
gara, rientrando nel novero delle mere irregolarità,
sanabili nel rispetto del principio del favor
partecipationis.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che le esclusioni delle
associazioni temporanee di imprese Vincenzo Modugno s.r.l./I.CO.RES.
s.r.l. e ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l./C.I.T.E. soc.
coop. a r.l. non sono conformi alla normativa di settore
(parere
31.01.2008 n. 23 - link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Autorità
attiene alla delicata questione del corretto esercizio del
potere sanzionatorio di esclusione dalla gara in tema di
giustificazioni degli elementi costitutivi dell’offerta.
Con precedente espressione di parere (n. 112/2007)
l’Autorità ha evidenziato, che se è vero che la
presentazione di giustificazioni preventive è condizione di
ammissibilità dell’offerta, ove previste a pena di
esclusione, a prescindere da un esame nel merito
dell’anomalia dell’offerta stessa, occorre rilevare che i
principi generali di partecipazione privata all’azione
amministrativa rendono quanto meno opportuna una preventiva
contestazione, utile se non altro ad instaurare un
contraddittorio sulla effettiva carenza/insufficienza della
documentazione obbligatoria. Tanto più in fattispecie quali
il caso in esame, laddove il disciplinare non reca una
espressa richiesta di indicazione analitica delle voci di
prezzo, ma indica i criteri cui possono informarsi le
giustificazioni stesse.
In tali casi, il provvedimento di esclusione potrà
intervenire solo dopo che la stazione appaltante abbia
effettuato un contraddittorio a carattere ricognitivo, volto
ad accertare se siano stati prodotti i documenti
espressamente richiesti sin dal momento della presentazione
dell’offerta.
La semplificazione procedurale sottesa alla presentazione di
giustificazioni preventive deve sempre coniugarsi con il
rispetto del principio comunitario del contraddittorio, sia
esso a carattere ricognitivo, come nel caso in esame, ovvero
valutativo, nel caso in cui le giustificazioni non siano
sufficienti ad escludere la non congruità dell’offerta.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che nell’esclusione
dell’impresa Tecnosystem s.r.l. è stato violato il principio
del contraddittorio
(parere
31.01.2008 n. 22 - link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Per la soluzione della questione in esame, si deve
preliminarmente far presente che con determinazioni nn. 20
del 30.07.2002 e 21 del 05.04.2000, l’Autorità ha
evidenziato che i limiti al potere derogatorio delle
ordinanze contingibili ed urgenti vanno individuati
essenzialmente nei principi generali dell’ordinamento, nei
canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il
provvedimento e la realtà circostante, dell’obbligo di
motivazione, dell’indicazione del termine finale,
dell’indicazione delle specifiche disposizioni derogate.
Occorre, allora, esaminare la questione di che trattasi
nell’ambito del dovuto rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, tenuto peraltro conto che l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n. 3253
non contiene espressa deroga all’articolo 71 del d.P.R.
554/1999, in base al quale l’offerta è accompagnata da una
dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver
esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull’esecuzione dei lavori.
Si precisa, pertanto, che con tale dichiarazione il
concorrente assume nei confronti della stazione appaltante
una precisa responsabilità sull’effettuazione dell'esame del
progetto e della situazione dei luoghi, al fine di prevenire
eccezioni e riserve circa la completezza del progetto o gli
ostacoli incontrati nella attività realizzativa
dell'appalto.
L’esibizione in gara della sopra riportata dichiarazione,
garantisce la stazione appaltante in merito alla piena
contezza delle possibili interferenze e/o dei rallentamenti
ai lavori, a prescindere dall’effettiva acquisizione di
determinati elaborati progettuali.
Per quanto attiene all’acquisto della documentazione di
gara, si precisa che con determinazione n. 2 del 13.01.2000
il Consiglio dell'Autorità ha statuito che, sulla base degli
articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del DPR 554/1999 e
secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria
93/37/CEE, non può essere imposto al concorrente l'obbligo
di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la
documentazione inerente l'appalto.
L'unica forma di partecipazione consentita è il rimborso
delle spese di riproduzione della documentazione di gara.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, la richiesta del
rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione
per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme
alla normativa generale in materia di accesso alla
documentazione amministrativa di cui alla legge 07.08.1991,
n. 241.
Ai sensi dell’articolo 25 della sopra citata legge, il
rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione.
Ne consegue che, in riferimento agli elaborati progettuali,
stabilire forfetariamente un rimborso spese a carico del
concorrente, determinato in misura inversamente
proporzionale all’importo a base di gara e svincolando
l’entità del rimborso dall’effettivo costo di riproduzione
degli elaborati progettuali stessi, costituisce un ostacolo
alla libera partecipazione agli appalti da parte degli
operatori economici.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che stabilire
forfetariamente un rimborso spese a carico del concorrente,
svincolato dall’effettivo costo di riproduzione degli
elaborati progettuali, costituisce un ostacolo alla libera
partecipazione agli appalti
(parere
31.01.2008 n. 21 - link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI SERVIZI:
Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, si è
pronunciato sul modello di società mista elaborato dalla sez.
II del Consiglio di Stato, con il parere n. 456/2007.
Il modello di società mista elaborato dalla Sez. II del
Consiglio di Stato, con il
parere 18.04.2007 n. 456,
rappresenta una delle possibili soluzioni delle
problematiche connesse alla costituzione di tali società e
all’affidamento del servizio alle stesse, anche se, in
mancanza di indicazioni precise da parte della normativa e
della giurisprudenza comunitaria, non è allo stato
elaborabile una soluzione univoca o un modello definitivo di
società mista.
Il modello di società costruito con il citato parere n.
456/2007 non è rinvenibile allorché il socio non venga
scelto mediante procedura a evidenza pubblica nella quale la
gestione del servizio sia stata definita e precisata
(Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria,
sentenza 03.03.2008 n. 1 - link
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APPALTI:
E’ illegittima l’esclusione da una gara d’appalto per
irregolarità contributiva nel caso in cui questa non sia
definitivamente accertata.
L’art. 12 d.lgs. n. 157/1995 deve essere interpretato alla
luce del principio, immanente alle garanzie derivanti dagli
artt. 3 e 24 delle Costituzione, che esige di considerare
"in regola" –in tema di contribuzioni e relative sanzioni– i
soggetti di cui siano pendenti, ricorsi amministrativi o
giurisdizionali, per i quali non sussiste, dunque, un
definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi
derivanti dai rapporti di lavoro. In tal senso depone, oggi,
anche l’art. 38, c. 1, lett. i) del del codice dei contratti
pubblici (dlvo 12.04.2006, n. 163), secondo cui sono escluse
dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula
dei relativi contratti i soggetti che "che hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti". Tale norma, sebbene non applicabile ratione
temporis, alla materia in esame esprime comunque, laddove
richiede il definitivo accertamento, un principio generale,
da ritenersi già operante nel nostro ordinamento già prima
della sua entrata in vigore, in forza del quale, anche in
materia di appalti di servizi, l’inadempimento contributivo
può essere considerato causa di esclusione solo ove sia
definitivamente accertato. In tal senso la sentenza della
Corte di Giustizia CE (sez. I, 09.02.2006, C-226/04 e
C-228/04), secondo cui "una normativa nazionale che
ignorasse totalmente gli effetti di un ricorso
amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di
partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto
rischierebbe di violare i diritti fondamentali degli
interessati"
(Consiglio di Stato,
Sez. VI,
sentenza 27.02.2008 n. 716 - link
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APPALTI SERVIZI:
E’ legittimo un
bando relativo ad una procedura ristretta per la scelta del
socio privato ai fini della costituzione di una società a
capitale misto per la gestione della farmacia comunale.
L'utilizzo di una formula onnicomprensiva nella disciplina
del regime delle incompatibilità per l'attività del
farmacista privato conferisce all'art. 9 della legge n. 362
del 1991 il valore di un principio generale applicabile a
tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano
titolari o gestori di farmacie (cfr. Corte Cost.,
24.07.2003, n. 275), con la conseguenza che il divieto
sancito dalla norma in questione va riferito anche alle
farmacie comunali, in coerenza con una lettura
costituzionalmente orientata del quadro normativo (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 20.02.2008 n. 852 - link
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APPALTI:
Sulla presentazione della dichiarazione relativa al
rispetto delle norme sul lavoro dei disabili.
L'art. 38, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 163/2006
stabilisce che i concorrenti, ai fini dell’ammissione alle
procedure concorsuali finalizzate all’affidamento di
pubblici appalti, debbano presentare la certificazione (o la
corrispondente dichiarazione sostitutiva) di cui all’art. 17
della L. 12/03/1999 n°68, concernente il rispetto della
normativa a tutela dei disabili. La disposizione in
questione pone un obbligo che, per consolidata
giurisprudenza, vincola anche le imprese esonerate
dall’osservanza della normativa di salvaguardia dei soggetti
svantaggiati, le quali sono tenute a produrre, unitamente
alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione
che attesti l’inapplicabilità nei loro confronti della
normativa in questione (cfr. Cons. Stato VI Sez., 20/03/2007
n. 1319; 21/07/2003 n. 4202; TAR Veneto 30/12/2004 n. 4475).
La giurisprudenza afferma, inoltre, costantemente, che la
normativa che impone ai soggetti partecipanti a gare
d’appalto di presentare la dichiarazione relativa al
rispetto delle norme sul lavoro dei disabili, ha un chiaro
contenuto di ordine pubblico, di modo che la sua
applicazione non dipende dall’inserimento o meno
dell’obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole che
regolano la singola gara. Il bando che, eventualmente, non
contempli siffatto obbligo deve ritenersi, comunque,
integrato dall’anzidetta normativa. Quest’ultima, infatti, è
connotata, vista la natura dell’interesse tutelato,da una
pregnanza normativa che le consente di travalicare i più
ristretti confini dell’interesse alla regolarità e alla
convenienza economica delle contrattazioni della pubblica
amministrazione e la sua inosservanza non può mai ritenersi
sanabile alla stregua di una mera irregolarità formale (cfr.,
fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 24/01/2007 n. 256 e
10/01/2007 n. 33; TAR Basilicata 26/06/2007 n. 476) (TAR
Sardegna, Sez. I,,
sentenza 14.02.2008
n. 191). |
EDILIZIA PRIVATA:
Nozione di pertinenza.
La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue
proprie, che la distinguono da, quella civilistica: deve
trattarsi, invero, di un' opera - che abbia comunque una
propria individualità fisica ed una propria conformazione
strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di
altro fabbricato - preordinata ad un' oggettiva esigenza
dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente
inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo
valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o
comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire,
in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio
principale, una sua destinazione autonoma e diversa da
quella a servizio dell’'immobile cui accede. La relazione
con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso,
non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne
più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità
funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame
l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di
congiunzione fisica, costituisce parte di esso quale
elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa
affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato
(Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.01.2008 n. 4087
-
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a www.lexambiente.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Bonifiche
(regime transitorio).
Mentre l’articolo 15, comma 4 del D.M. n. 471 del 1999 (in
attuazione dell’articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997)
stabiliva che “il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria del commercio e i dell'artigianato e
della sanità d'intesa con la regione territorialmente
competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto
delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la
realizzazione dei relativi interventi”, l’art. 252, comma 4
del D. Lgs. n. 152/2006 ha attribuito la competenza relativa
alla procedura di bonifica dei siti inquinati di interesse
nazionale al Ministero dell’Ambiente, che vi procede,
sentito il Ministero delle attività produttive, potendo
avvalersi, dell’APAT, delle ARPA regionali, delle regioni
interessate, dell’Istituto Superiore della Sanità, ovvero di
altri soggetti qualificati pubblici o privati: si tratta di
un cambiamento del ruolo regionale nell’ambito della
complessa procedura di bonifica dei siti inquinati, nel
senso che, al posto dell’intesa tra enti paritari, (che
costituiva uno strumento di codeterminazione tra soggetti
costituzionalmente paritetici), la nuova disciplina ha
introdotto lo schema dell’eventuale avvalimento delle
Regioni da parte statale (il che –ovviamente- non impinge
sulla possibilità per la Regione di continuare ad essere
partecipe nei procedimenti di bonifica dei siti da
bonificare di interesse nazionale).
Il D. Lgs. n. 152/2006 ha modificato la previgente
disciplina non solo sotto il profilo delle competenze, ma
anche introducendo un meccanismo procedimentale più
complesso e rigoroso, che si sostanzia in tutta una serie di
momenti procedurali intermedi, legati tra loro da un nesso
di stretta interdipendenza funzionale: oltre al procedimento
di caratterizzazione, già previsto in precedenza (composto,
da una fase istruttoria, da una di approvazione e da una di
integrazione dell’efficacia ed esecutiva) e da quello
relativo alla progettazione (anch’esso composto da
istruttoria, approvazione, integrazione dell’efficacia e
esecuzione), il decreto ha previsto una terza fase, cioè
quella della analisi del rischio.
L’art. 264, lettera i) del decreto n. 152 del 2006 ha
disposto l’abrogazione del D. Lgs. n. 22/1997, ma non anche
del D.M. n. 471/1999 ed ha previsto che “al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista
dalla parte IV del presente Decreto, i provvedimenti
attuativi del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, continuano ad
applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte
IV del presente Decreto” (TAR Friuli Venezia Gilia, Sez. I,
sentenza 28.01.2008 n. 90 - link
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Bonifiche.
L’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile
dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno
l’onere di ricercare ed individuare (v. ora gli artt. 242 e
244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non
responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati
hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di
bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata
individuazione del responsabile o di assenza di interventi
volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle
Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a
fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un
privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del
credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi
relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato
pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del
terreno (art. 253 decreto cit.). A carico del proprietario
dell’area inquinata non responsabile della contaminazione
non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli
interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà
di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno
interessato gravato, per l’appunto, da onere reale, al pari
delle spese sostenute per gli interventi di recupero
ambientale assistite anche da privilegio speciale
immobiliare (TAR
Friuli Venezia Giulia, Sez. I,
sentenza 28.01.2008 n. 89
-
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Sull'abbandono dei rifiuti e relativa colpa del
proprietario del terreno.
il TAR Veneto, Sez. III, con sent. n. 2111 del 02/07/2007 ha
ritenuto necessario ai fini della configurazione della
responsabilità del proprietario del sito inquinato,
l’accertamento dei presupposti della colpa: secondo tale
pronuncia, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n.
22/1997, la violazione dei divieti di abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti sul e nel suolo è punita a titolo
di dolo o colpa e comporta l’obbligo, per il responsabile,
di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero ed allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei
luoghi. È escluso, inoltre, che l’evento possa essere
imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al
proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo,
concorso alla produzione dell’evento (cfr. altresì TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 11.06.2007, n. 2248; TAR Lombardia,
Milano, 27/06/2007 n. 5289; TAR SARDEGNA, Sez. II -
08.10.2007, n. 1809 secondo la quale “non appare legittima
l’imposizione della MISE in caso di contaminazioni
pregresse, senza alcuna motivazione specifica sulla
situazione di emergenza e sull’esigenza di scongiurare il
rischio immediato che possano giustificare l’intervento
richiesto”).
In senso contrario risulta, allo stato, solamente la
pronuncia di TAR Toscana, Sez. II, Sent. n. 393 del
14/03/2007 che afferma la sussistenza di una responsabilità
del proprietario incolpevole di un sito inquinato, in
applicazione dell’art. 2051 c.c., secondo la quale “Il
proprietario di un sito contaminato si presume responsabile,
secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051
c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia,
inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel
sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto
altrui”; tuttavia si osserva che quest’ultima pronuncia
ha ritenuto applicabile l’art. 2051 cc, senza prendere in
considerazione l’intero impianto normativo di cui al dlgs
152/2006 e ciò consente al Collegio di disattenderne
l’orientamento, che peraltro, allo stato –così come detto– è
rimasto isolato
(TAR Sicilia-Catania,
Sez. I,
sentenza 24.01.2008 n. 195). |
EDILIZIA PRIVATA:
Concessione edilizia - Decadenza - Per mancato inizio
dei lavori nel termine annuale - Realizzazione, da parte del
beneficiario del titolo edilizio, di lavori di modesta
entità - Non impedisce la decadenza.
E’ legittimo il provvedimento con il quale è stata
dichiarata la decadenza di una concessione edilizia per
mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio, nel
caso in cui sia stato accertato che il beneficiario
dell’atto di assenso edificatorio, entro tale termine, abbia
realizzato esclusivamente opere edilizie di modesta entità
(nella specie, si trattava di un setto di muratura di
laterizio a forma di "L", avente una lunghezza alla base di
circa mt. 1,10 e altezza massima di circa cm. 1,05/1,10,
dell’installazione di un contatore di energia elettrica, del
cartello di cantiere e del taglio di alcuni alberi nella
zona interessata alla costruzione dell’ampliamento); tali
opere, infatti, non sono idonee ad evitare la decadenza del
titolo edilizio, poiché non dimostrano, in modo univoco,
l’inizio dell’attività di trasformazione del territorio
finalizzata alla costruzione assentita (a differenza ad
esempio della rimozione del terreno, della realizzazione di
scavi, seppure modesti, ma coordinati al gettito delle
fondazioni, dello spianamento o del picchettamento del
terreno)
(TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 24.01.2008 n. 174
-
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APPALTI SERVIZI:
Sulla necessità per le società miste di possedere le
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di un servizio.
Le società di capitale miste, costituite fra un comune ed un
privato, a norma dell’art. 22 l. n. 142 del 1990, sono
soggetti giuridici distinti dal Comune che vi partecipa
senza ripeterne la natura pubblica (come, al contrario, le
Aziende municipalizzate trasformate in forma societaria) e
sono soggette (al pari di ogni altro operatore privato) ai
controlli ed alle autorizzazioni necessari per lo
svolgimento delle attività aziendali, delle quali, in
ragione della propria autonoma soggettivà, devono assumere
iniziativa e titolarità.
Pertanto, nel caso di specie, è legittima la scelta di un
comune di appaltare, a mezzo di licitazione privata, il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, piuttosto che
affidarlo alla società mista appositamente costituita,
adducendo, a giustificazione della scelta, la circostanza
che la società, costituita a norma dell’art. 22 , c 3, lett.
e della l. n. 142 del 1990, non era in grado di svolgere il
servizio per mancanza dell’autorizzazione prescritta dalla
legge regionale (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 23.01.2008 n. 129 - link
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APPALTI:
S. Lazzini, E’ legittima la clausola di un bando di
gara che precluda qualsiasi operatore avente sede legale
fuori dal territorio del distretto stesso di competere per
l’affidamento del servizio per cui è causa?
La prescrizione di un tale requisito (per la mancanza del
requisito della sede legale in uno dei Comuni del distretto
socio-sanitario) di partecipazione viola i principi della
libera concorrenza e libera circolazione delle persone, dei
servizi e dei capitali sanciti dagli artt. 48, 49 ed in
particolare 59 del Trattato CEE, avente diretta
applicabilità nel territorio nazionale: la presenza della
sede legale nel territorio di riferimento è stata
individuata come condizione di partecipazione,
indipendentemente dalla qualità dell’offerta che il
concorrente intendeva proporre, con evidente violazione del
principio della non discriminazione territoriale nell’ambito
dei procedimenti volti alla scelta dei contraenti della P.A.,
al quale è informato l’Ordinamento comunitario, nonché
quello nazionale (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 16.01.2008 n. 44
-
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LAVORI PUBBLICI:
S. Lazzini, Qual è la funzione della dichiarazione
dell’avvenuto sopralluogo dei locali ove si dovrà eseguire
l’appalto, da parte dei partecipanti? E’ sottointeso obbligo
della presentazione della copia del documento di identità a
corredo dell’offerta economica?
La funzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo è
unicamente quella di precludere all'appaltatore
contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei
luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche
contrattuali in sede di esecuzione, circostanze che possono
avere ad unico riferimento l’offerta economica, non
potendosi prendere in considerazione circostanze non
influenti sull’offerta economica come strutturata a monte
dalla stessa stazione appaltante e , successivamente, dalle
imprese partecipanti. La funzione di istanza di
partecipazione alla procedura (alla quale il citato art. 21,
comma 1, del D.P.R. 445/2000 con l’allegazione della copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
riconnette la necessità di garantire l’identità del
sottoscrittore) in una procedura aperta, va riferita al
complesso della documentazione amministrativa comprendente
le dichiarazioni relative alla esclusione di cause di
incapacità a contrarre, piuttosto che alla offerta economica
o alla offerta tecnica (TAR Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 15.01.2008 n. 104
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Istanza di un proprietario confinante
- Tendente ad ottenere dal Comune l’esercizio dei poteri
repressivi - Nel caso in cui sia risultato che il titolo
edilizio sia stato rilasciato in virtù di una dichiarazione
del richiedente risultata non veritiera - Obbligo della P.A.
di provvedere - Sussiste.
E’ illegittimo il silenzio serbato da un Comune in merito ad
un atto di diffida notificato ad istanza del proprietario di
un immobile confinante con altro, finalizzato a far assumere
all'Amministrazione comunale i provvedimenti repressivi nei
confronti dell'immobile confinante, nel caso in cui sia
risultato che la concessione edilizia in forza della quale
l’immobile è stato realizzato sia stata rilasciata sulla
base di una dichiarazione del richiedente il titolo edilizio
risultata non veritiera (TAR
Abruzzo-L’Aquila, Sez. I,
sentenza 15.01.2008 n. 27
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ENTI LOCALI:
S. Lazzini, Può essere riconosciuta la sussistenza del
danno all’immagine di un’amministrazione pubblica anche in
assenza di un danno patrimoniale diretto?
In tema di danno all'immagine, appare non inutile ricordare
quanto affermato dalle SSRR della Corte dei Conti con
sentenza n. 10/QM del 23.04.2003: il diritto delle pubbliche
amministrazioni alla tutela della propria immagine trova la
sua garanzia nell'articolo 97 della Costituzione, per cui è
interesse costituzionalmente garantito che le competenze
individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate
vengano eseguite e le responsabilità proprie dei funzionari
vengano attivate. Ove l'azione del pubblico amministratore o
dipendente leda tale interesse, essa si traduce in
un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione
e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa,
in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in
maniera inefficiente o, peggio, illecita (Corte dei Conti,
Sez. I giurisdiz. centrale,
sentenza 14.01.2008 n. 24
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rifiuti. Deposito temporaneo oltre il termine e
mutamento titolare dell’azienda.
Poiché la contestazione del reato di abbandono di rifiuti
discende dal mancato smaltimento dei rifiuti dell'azienda di
cui il ricorrente era titolare entro il limite temporale
trimestrale fissato dalla legge, appare evidente che per la
sussistenza del reato stesso si rendono contestualmente
necessarie due condizioni e, cioè, l'iniziale attività di
deposito dei rifiuti e la successiva mancata rimozione di
essi nel termine indicato. Ne consegue che qualora nell'arco
del trimestre successivo all'avvenuto deposito venga a
mutare il titolare dell'azienda interessata, incombendo
direttamente su quest'ultima l'obbligo di rimozione dei
rifiuti nel termine indicato dalla norma di riferimento,
deve necessariamente farsi carico il nuovo titolare della
rimozione nel termine richiesto. In caso di omissione anche
il titolare subentrante risponde del reato in quanto con la
sua condotta (omissiva) ha oggettivamente determinato la
condizione di irregolarità del deposito (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 11.01.2008 n. 1187
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APPALTI:
Requisito dell’idoneità morale dell’impresa -
Disciplina prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999
- Onere di dissociazione dai fatti - Nel caso di ex
amministratori o direttori tecnici condannati per reati
incidenti sull’affidabilità morale e professionale -
Sussiste solo se i fatti commessi siano in qualche modo
collegati alla carica di amministratore o direttore tecnico
dell’impresa - Gara - Esclusione - Per difetto del requisito
della moralità professionale dell’impresa - Ex art. 75 del
D.P.R. n. 554 del 1999 - Riferimento ad una condanna
riportata da un ex amministratore per fatti compiuti prima
dell’assunzione della carica - Ove risulti che
l’amministratore condannato sia stato sostituito con altro
soggetto - Illegittimità.
L’onere di dissociarsi dai fatti, per cui l’ex
amministratore o ex direttore tecnico dell’impresa ha
riportato condanna, presuppone che quei fatti siano in
qualche modo collegati alla carica di amministratore o
direttore dell’impresa, perché altrimenti la dissociazione
si ridurrebbe a una riprovazione, della quale la normativa
sulle pubbliche gare non ha ragione d’occuparsi (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 28.12.2007 n. 6740
-
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere realizzate
da terzi (onere della prova).
In ordine alla responsabilità per l'esecuzione di una
costruzione abusiva, grava, comunque, sull'interessato
l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi
che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a
sua insaputa e senza la sua volontà (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 19.12.2007 n. 47044 - link
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Acque. Metodiche
di campionamento e analisi.
In tema di controllo dei reflui degli scarichi il metodo di
campionamento è regolamentato da una metodica flessibile in
quanto accanto al criterio ordinario riferito ad un campione
medio prelevato nell'arco di tre ore prevede la possibilità
di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze
del caso concreto. Ne deriva che nessuna nullità può nella
specie ravvisarsi per non essere stato osservato il metodo
ordinario di campionamento dovendosi piuttosto verificare se
il metodo in concreto adottato e consistito in un
prelevamento di reflui protrattosi per un tempo inferiore
abbia prodotto risultati fallaci o comunque inattendibili (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 18.12.2007 n. 46858 - link
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PUBBLICO IMPIEGO:
Reato diffamare il capo. Le espressioni con le quali
si lede l’onorabilità professionale sono intrinsecamente
diffamatorie.
Il dipendente che parla del capo sottolineando che non sa
fare il suo lavoro rischia una condanna per diffamazione
(Corte di Cassazione, Sez. V penale,
sentenza 12.12.2007 n. 46299
-
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LAVORI PUBBLICI:
Criteri di aggiudicazione - Ritardo nel pronunciarla
da parte della P.A. - Non fa venire meno l’obbligo di
stipulazione del contratto in capo al soggetto
aggiudicatario - Termini per la stipula del contratto di
appalto - Previsti dall’art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 554
del 1999 - Decorrono dalla data di aggiudicazione - Nel caso
di rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto di
appalto - Presupposti previsti dall’art. 30, comma 1, della
L. n. 109 del 1994 - Riferimento al "fatto
dell'aggiudicatario" - Valutazione dei profili soggettivi
dell’inadempimento - Necessità - Fattispecie in materia di
rifiuto derivante dal lungo lasso di tempo che è stato
necessario per l’aggiudicazione.
La cauzione provvisoria "può assolvere una duplice
funzione: da un lato, una funzione indennitaria in caso di
mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario, dall'altro una funzione più
strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti
procedimentali del concorrente" (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 11.12.2007 n. 6362
-
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a www.ambientelegale.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
S. Lazzini, Per ottenere il risarcimento del danno da
mobbing, un dipendente pubblico deve prima chiedere
l’annullamento degli atti rivolti contro di lui: l’omessa
impugnazione può essere fonte di acquiescenza nonché di
concorso di colpa.
Per il principio secondo il quale, l’esercizio della pretesa
risarcitoria fondata sull’affermata lesione di un interesse
legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di
impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento
amministrativo asseritamente produttivo del danno del quale
domanda il ristoro, tutela sia la parte privata che in tal
modo può sollecitamente accedere al rimedio giudiziale al
fine di ottenere nella maggior parte dei casi il
riconoscimento delle proprie ragioni in via diretta e non
già per equivalente patrimoniale (comunque, in
subordine,garantito), sia la pubblica amministrazione che –a
sua volta, e soprattutto in dipendenza dei fini di interesse
generale da essa perseguiti– necessita di certezza giuridica
al fine di fondare la legittimità del suo operato, e senza
che quest’ultimo -quindi– possa formare oggetto di
contestazione entro i ben più lunghi termini di prescrizione
(esigenza, questa, addirittura essenziale per le pubbliche
amministrazioni che sono chiamate a svolgere funzioni che
impongono celerità decisionali e, soprattutto, duratura
permanenza degli effetti delle determinazioni assunte,
proprio in quanto sottese agli interessi primari che
intuitivamente assistono –tra l’altro– le esigenze della
difesa nazionale e della tutela dell’ordine pubblico), UN
DIPENDENTE PUBBLICO CHE HA SUBITO UN DANNO DA MOBBING DEVE
PRIMA RICHIEDERE L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI A CUI TALE
COMPORTAMENTO ILLECITO SI RIFERISCE ALTRIMENTI IL SUO
RICORSO E’ INAMMISSIBILE, ED INOLTRE PROPRIO L’OMESSA
IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI , HA PER CERTO
AGGRAVATO IL DANNO, RENDENDOLO IRREVERSIBILE.
Il cosiddetto mobbing consiste in una condotta del datore di
lavoro sistematica e protrattasi nel tempo, con le
caratteristiche della persecuzione, finalizzata
all’emarginazione del lavoratore e che concreti, per le sue
caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità
fisica e alla personalità morale del prestatore di lavoro
(TAR Venero, Sez. I,
sentenza 18.07.2007 n. 2503
- link a
www.diritto.it). |
AGGIORNAMENTO AL 06.03.2008 |
ã |
G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L.
(e anteprima) |
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 10 del 03.03.2008, "Adeguamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni
alle superfici boschive (art. 23, commi 5 e 6, l.r. n.
27/2004)" (deliberazione
G.R. 20.02.2008 n. 6633
- link a www.infopoint.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 9 del 25.02.2008, "Determinazioni
in merito allo statuto ERSAF (art. 4 l.r. 3/2002)" (deliberazione
G.R. 13.02.2008 n. 6550
- link a www.infopoint.it). |
ESPROPRIAZIONE:
Lombardia, la Giunta Regionale ha varato il progetto di
legge denominato "Norme regionali in materia di
espropriazione per pubblica utilità", ora al vaglio del
Consiglio Regionale (deliberazione
G.R. 16.01.2008 n. 6425). |
NEWS |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Richiesta copia del parere UPPA del 18.09.2000, n.
3589/10.2 - P.E.G. - Valutazione della dirigenza -
Trattamento accessorio (Dipartimento della Funzione
Pubblica,
parere 28.02.2008 n. 15
- link a www.innovazionepa.gov.it). |
CATASTO:
POLI CATASTALI: convegno alle Stelline di Milano, la
documentazione e le richieste dei Comuni (n. 10 allegati).
Per fare il punto sullo stato di attuazione del passaggio
delle funzioni catastali ai Comuni che hanno costituito i
Poli Catastali, si è svolto alla Stelline di Milano martedì
26.02.2008 il "Sesto incontro annuale sul catasto ai Comuni"
dove sono stati presentati i risultati ottenuti e le
proposte finalizzate al rilancio propositivo delle attività
(link a www.anci.lombardia.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Disponibile on-line il manuale "Le linee guida per la
costruzione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo
(SIIS)" elaborato dal Laboratorio Sottosuolo di Regione
Lombardia
(link a www.ors.regione.lombardia.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
VARI:
S. Bendandi,
I contratti di fornitura dei servizi di comunicazione
telefonica ed elettronica: profili giuridici, tutela dei
consumatori e risoluzione delle controversie
(link a www.filodiritto.com). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
La questione sollevata riguarda l’applicabilità del divieto
di subappalto di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto
legislativo n. 163/2006 oltre che alle categorie di cui
all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999, anche alle
categorie generali con particolare riguardo alla categoria
OG11.
Detta questione, tenendo conto di una mancata espressa
disposizione normativa al riguardo -ora affrontata
dall’emanando Regolamento di esecuzione del Codice dei
contratti- non ha trovato unanime risoluzione in sede
giurisdizionale, essendosi riconosciuto, di volta in volta,
la subappaltabilità (cfr. Cons. Stato n. 3763 del
27/06/2007) ovvero la non subappaltabilità (cfr. Cons. Stato
n. 6890 del 31/12/2007) della categoria OG11.
Al riguardo, l’Autorità, da ultimo con parere n. 20/2007, ha
espresso l’avviso secondo il quale il divieto di subappalto
per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali,
anche di importo superiore al 15 per cento dell’importo
complessivo dell’appalto, opera solo laddove il bando di
gara, che costituisce la lex specialis della stessa, lo
preveda espressamente, fermo restando che le lavorazioni
stesse devono essere affidate ad impresa in possesso di
adeguata qualificazione.
Nel caso di specie, pertanto, tenuto anche conto che
l’appalto prevede la stipulazione di un contratto aperto,
fattispecie nella quale sono fissate le categorie di lavoro
e gli interventi sono definiti solo a livello generale, non
si rilevano elementi di non conformità alla vigente
normativa di settore.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara è
conforme alla vigente normativa di settore
(parere
31.01.2008 n. 19
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
Come già rilevato dall’Autorità con precedenti espressioni
di parere (deliberazione n. 99/2007 e parere n. 38/2007)
fino all’entrata in vigore del regolamento esecutivo, giusto
quanto previsto dall’articolo 253, comma 3 del d. Lgs. n.
163/2006, per i lavori pubblici continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari vigenti –tra cui il D.M.
12.03.2004 n. 123- nei limiti di compatibilità con il codice
dei contratti pubblici.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto n.
123/2004, ai fini della semplificazione delle procedure
inerenti gli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono
abilitati a presentare alle S.A. le sole schede tecniche,
secondo il format allegato al medesimo decreto, che
costituiscono parte integrante dello schema tipo e la loro
sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione
incondizionata di tutte le condizioni ivi previste.
Ne discende che non sussiste alcun obbligo, a carico del
concorrente, di allegare lo schema tipo di polizza
fideiussoria, né il disciplinare di gara prevedeva specifica
disposizione al riguardo.
Nel caso in esame, la scheda tecnica presentata dal
concorrente controinteressato al presente procedimento
riporta i contenuti del format di scheda tecnica allegato al
D.M. n. 123/2004 e contiene espressa accettazione
incondizionata di quanto disposto dall’articolo 75 del d.
Lgs. n. 163/2006, ai sensi e per gli effetti del quale viene
rilasciata la fideiussione stessa.
In particolare, la polizza risponde alle prescrizioni di cui
al punto 3.b) del disciplinare, in quanto:
- in riferimento all’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, all’articolo
1 dello schema tipo 1.1., è espressamente indicato l'impegno
del Garante nei confronti del Contraente a rilasciare la
garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista
dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994, (ndr
leggasi articolo 113 del d. Lgs. n. 163/2006);
- in riferimento all’espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione ed al pagamento, entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, si
precisa che dette clausole sono riportate nell’articolo 4
dello schema tipo 1.1. e, pertanto, la scheda tecnica non
deve riportare alcuna ulteriore precisazione;
- in riferimento alla durata della garanzia, detta scheda fa
rinvio all’articolo 2 dello schema tipo 1.1., in base al
quale la garanzia ha validità di almeno 180 giorni: poiché
il bando di gara non prevedeva una diversa durata della
garanzia, la scheda tecnica non doveva riportare alcuno
specifico riferimento alla durata della stessa.
Non sussistono, pertanto, elementi ostativi a ritenere non
adempiuto quanto prescritto dal bando di gara e dalla citata
norma superiore.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei
limiti di cui in motivazione, che l’operato della stazione
appaltante è conforme alla normativa di settore (parere
23.01.2008 n. 18
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Ritenuto in diritto:
Ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006
non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che
si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni
appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i
quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per la normativa in tema di appalti pubblici il bene da
tutelare è il rispetto delle regole della concorrenza e la
necessità di evitare meccanismi distorsivi delle stesse (la
c.d. turbata libertà degli incanti). Il fine ultimo è
pertanto quello di rimuovere il rischio di procedure
inquinate da accordi che possano influenzare le offerte, con
pregiudizio dell’interesse pubblico al miglior risultato
possibile, se garantito da una concorrenza piena, e quindi
di una vera parità di condizione fra i vari offerenti, che,
sola, può garantire non solo la vera concorrenza e
trasparenza (interesse degli imprenditori di settore) ma
anche la possibilità della migliore offerta, e
conseguentemente la esecuzione ottimale dell’opera pubblica.
Nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa, enunciati
dall’articolo 97 Cost., la procedura di scelta del “giusto
contraente” si impernia fondamentalmente sui postulati di
trasparenza e imparzialità, che, a loro volta, si
concretizzano nel principio della par condicio di tutti i
concorrenti e nel principio della concorsualità, segretezza
e serietà delle offerte.
Inoltre, la disposizione dell’articolo 34, comma 2, del d.
Lgs. n. 163/2006 ha una portata più ampia rispetto alla
nozione civilistica del controllo e del collegamento di cui
all’articolo 2359 cod. civ., comprendendo sia la nozione di
collegamento tipizzata dal codice civile sia quella,
formatasi su un consolidato orientamento giurisprudenziale,
ora recepito dal legislatore, del cd. collegamento
sostanziale.
Secondo l’orientamento più volte espresso da questa Autorità
(da ultimo parere n. 68/2007) e per costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, l’esclusione per collegamento
sostanziale può ritenersi ammissibile soltanto laddove venga
a realizzarsi una fattispecie presuntiva fondata
sull’accertamento oggettivo di una pluralità di indizi
gravi, precisi e concordanti univocamente volti a
configurare il presupposto applicativo della esclusione.
Nel caso in esame, non si è in presenza della fattispecie di
cui all’articolo 2359, comma 3, del codice civile, in quanto
ciascuno dei tre azionisti non detiene quote di capitale
tali da consentire di esercitare nell’assemblea ordinaria un
quinto dei voti. Occorre allora valutare se la circostanza
che un socio munito di cariche sociali e di direzione
tecnica di una società a responsabilità limitata, sia anche
socio, sebbene di minoranza, di una società per azioni,
assurga ad elemento indiziario oggettivo ed effettivo,
potenzialmente determinante un vulnus del principio della
concorrenza e libertà del mercato, sotto il profilo della
circolarità e del flusso delle informazioni.
Al riguardo si deve tener conto che la semplice
partecipazione azionaria in quota minoritaria, e senza
ricoprire alcuna carica, ad una società per azioni, non può
comportare in capo al socio di minoranza alcun potere di
effettiva gestione della società. Detto elemento comporta
l’insussistenza del “continuo flusso di informazioni”,
individuato dalla giurisprudenza, soprattutto nell’ambito
delle società di persone, come uno dei parametri presuntivi
del collegamento sostanziale.
Detto elemento non appare di per sé requisito sufficiente ad
integrare il presupposto applicativo dell’esclusione dalla
gara, in considerazione dell’assenza di gravi indizi
necessari ai fini della individuazione della fattispecie del
collegamento sostanziale.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione delle
imprese Adriatica Bitumi s.p.a. e So.CA.BI. s.r.l. dalla
gara in esame non è conforme all’articolo 34, comma 2 ,
ultimo periodo, del d. Lgs. n. 163/2006 (parere
23.01.2008 n. 17
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI:
Ritenuto in diritto:
La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità
riguarda le modalità di dimostrazione del possesso dei
requisiti negli incarichi di progettazione di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, disciplinati
dall’articolo 66, del d. P.R. 554/1999.
In base al citato articolo, i requisiti economico finanziari
e tecnico organizzativi sono individuati, tra l’altro, con
riguardo:
1) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di
servizi di cui all'articolo 50 del d.P.R. 554/1999, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei
lavori da progettare;
2) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due
servizi di cui all'articolo 50 del d.P.R. 554/1999, relativi
ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare.
Con deliberazione n. 385/2001 l’Autorità ha chiarito che
“rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione
dell'articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le
attività di progettazione di opere e lavori pubblici
finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel
tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli
di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo -
dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.,
nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo
accessorio connesse alla predetta attività di progettazione
elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della
legge quadro” (oggi articolo 90, comma 1 e articolo 91,
comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006).
Ne discende che i requisiti di cui all’articolo 66 del
d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività
rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto,
nell’individuazione sopra riportata, e pertanto, ai fini
della dimostrazione della specifica esperienza pregressa,
anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con
l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e
direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola
direzione lavori.
Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla
richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di
aver svolto singoli servizi di una certa entità
complessivamente considerati e non di aver svolto servizi
identici a quelli da affidare (cfr. Cons. Stato, n.
2464/2006).
Pertanto, nel caso in esame, ai fini della dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera c), dell’articolo
6, dell’allegato A al bando di gara, è necessario e
sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato,
in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli
importi dei lavori ivi indicati, o incarichi di
progettazione e direzione lavori, o incarichi di
progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché
ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello
richiesto.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che l'avvenuto svolgimento
negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo
50 del d.P.R. 554/1999, relativi ai lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, è dimostrato attraverso
l’espletamento di incarichi di progettazione e direzione
lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di
direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo
almeno pari a quello richiesto (parere
23.01.2008 n. 16
- link a massimario.avlp.it). |
GIURISPRUDENZA |
APPALTI:
Gare di appalto - Riunione in a.t.i. di imprese
prequalificatesi separatamente - Legittimità - Principio
dell’immodificabilità soggettiva dei concorrenti - Effetti -
Presentazione dell’offerta - Lex specialis.
E' legittima la riunione in a.t.i. di imprese
prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso
divieto in tal senso (conforme, Cons. Stato, V, n.
6619/2002; n. 5309/2003; contra, VI, n. 1267/2006; mentre V,
n. 5509/2003 riguarda una fattispecie avente ad oggetto il
diverso caso di un’ATI esclusa a causa della sottoscrizione
della domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto,
inoltre, non era previsto dalla lex specialis della gara. Il
principio dell’immodificabilità soggettiva dei concorrenti
alle gare di appalto riguarda solo il momento della
presentazione dell’offerta.
Gare di appalto - Aggiudicazione provvisoria -
Concorrente non aggiudicatario - Impugnazione - Facoltà -
Aggiudicazione definitiva - Conseguenze.
Il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non
l’onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben
potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la
successiva aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione
provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del
procedimento, bensì atto preparatorio che produce solo
effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un onere di
immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons.
Stato, IV, n. 6456/2006; V, n. 484/2007; VI, n. 7802/2004)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 20.02.2008 n. 588
- link a www.ambientediritto.it). |
ATTI
AMMINISTRATIVI:
Sul diritto di accesso agli atti da parte dei
consiglieri comunali.
Ai sensi dell'art. 43 comma 2, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267
il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici
del Comune tutte le notizie e le informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato”, dimodochè “egli non è
tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra
motivazione che non sia quella inerente all'esercizio del
mandato e non possono essere opposte alla sua richiesta
esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i
consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge; né il diniego può
essere giustificato con l'impossibilità di rilasciare
l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo
dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico
in grado di soddisfare gli adempimenti di propria
competenza” (cfr. T.A.R Veneto, II, n. 770/2005).
E' da escludere che, per l'esercizio dell’accesso, il
consigliere comunale sia tenuto a rappresentare l'effettiva
utilità delle notizie e delle informazioni richieste
rispetto al mandato. Infatti, sarebbe incongruo che gli
uffici dell'ente possano avere alcuna ingerenza o esercitare
alcun sindacato in ordine alle concrete ragioni che inducono
il consigliere ad acquisire determinate notizie ed
informazioni, poiché altrimenti l'esercizio della funzione
demandata al consigliere comunale verrebbe di fatto
condizionata e subordinata ad un apprezzamento di merito da
parte degli stessi soggetti nei confronti dei quali viene
svolta un'iniziativa di verifica e di controllo.
Detto diritto deve essere esercitato civilter, ossia in
termini non meramente emulativi o defatigatori, tenuto conto
dell’importanza e dell’entità della documentazione richiesta
e delle disponibilità organizzative dell’ente (TAR Veneto,
Sez. I,
sentenza 15.02.2008 n. 385). |
EDILIZIA
PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Adozione del
provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico -
Rilasciato dall’autorità regionale o “sub-delegata”-
Necessità e modalità di comunicazione dell’avviso di avvio
di procedimento - Art.7 L. n. 241/1990 - D.M. 13.06.1994, n.
495.
Le disposizioni del regolamento previste nel D.M.
13.06.1994, n. 495, devono essere interpretate nel senso che
l’originario richiedente debba essere posto in qualche modo
in condizione di sapere che la sua istanza è sottoposta
all’esame dell’autorità statale nella nuova fase di
controllo (cfr. Sez. VI, nn. 909 e 4546/2000, n. 685/2001,
n. 3233/2001). Tuttavia, la comunicazione concernente il
passaggio alla fase di controllo può essere effettuata, per
le sue finalità, in qualsiasi modo e che la medesima può
ammettere atti equipollenti.
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione comunale
- Carenza di motivazione e violazione di legge per contrasto
con l’art. 82, c. 3, del D.P.R. n. 616/1977 - Provvedimento
di annullamento - Legittimità - Fattispecie.
L’annullamento adottato in base i riscontrati vizi,
nell’autorizzazione comunale sottoposta all’esame della
Soprintendenza, dell’eccesso di potere sotto il profilo
della carenza di motivazione e della violazione di legge per
contrasto con l’art. 82, comma 3. del D.P.R. n. 616/1977, è
di certo sufficiente a sorreggere la legittimità del
provvedimento (CdS, Sez VI, 03.02.2004, n. 331), rientrando
nel novero dei vizi di legittimità che l’autorità statale è
abilitata a rilevare, esteso a tutti i profili di violazione
di legge e di eccesso di potere, ivi compreso il riscontro
della presenza di una motivazione e della sua congruenza e
ragionevolezza. Nella specie, l’autorizzazione comunale
risultava priva della necessaria motivazione da cui poteva
emergere, sotto il profilo della legittimità, non soltanto
la ragionevolezza e completezza della valutazione di
compatibilità paesaggistica, ma altresì lo stesso
preliminare riscontro dell’effettuazione di siffatta
valutazione. Né poteva soccorrere, al riguardo, il parere
della Commissione edilizia integrata, che, risultava
anch’essa immotivata (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 08.02.2008 n. 408
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Demolizione delle opere abusive - Inottemperanza
all’ordine di demolizione dell’ente comunale - Conseguenze -
Acquisizione immobile abusivo e dissequestro.
Laddove il giudice disponga il dissequestro dell’immobile
abusivo dopo che il responsabile non abbia ottemperato
all’ingiunzione comunale di demolizione, tale manufatto
andrà restituito non già al privato responsabile, che per
avventura sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso
ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli
effetti. Per individuare l'avente diritto alla restituzione,
infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo
invece la prova positiva dello jus possidendi, che non
compete più al privato inottemperante. Non può quindi essere
condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
il giudice può restituire all'ente comunale l'immobile
dissequestrato solo quando l'autorità comunale abbia
provveduto alla trascrizione dell'acquisto nei registri
immobiliari.
Trasferimento automatico dell'immobile abusivo al
patrimonio comunale - Privato responsabile - Esecuzione
dell'ordine di demolizione - Limiti.
Il trasferimento automatico dell'immobile abusivo al
patrimonio comunale non costituisce impedimento giuridico
alla possibilità del privato responsabile di eseguire
l'ordine di demolizione impartitogli. Sicché, il privato,
ancora nel possesso dell'immobile, benché privato della sua
proprietà, potrà ottenere dall'ente comunale la facoltà di
eseguire proprio quella demolizione a cui è preordinato il
trasferimento della proprietà all'ente medesimo. (Cass. Sez.
III, n. 49397 del 16.11.2004, Sposato rv. 230652, nonché da
Cass. Sez. III, n. 43294 del 29.09.2005, Gambino, rv.
23246). Solo se e quando l'autorità comunale competente, a
norma del citato quinto comma dell'art. 31, del D.P.R.
06.06.2001 n. 380 avrà dichiarato l'esistenza di interessi
pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino
dell'assetto urbanistico violato (ma sempre che l'opera
abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali), la demolizione diventerà giuridicamente
impossibile anche per il privato responsabile dell'abuso,
con ogni necessaria conseguenza in relazione alla esecuzione
dell'ordine di demolizione disposto a suo carico dal giudice
penale.
Ingiunzione di demolire - Scadenza del termine -
Effetto ablatorio - Art. 31, c. 3°, d.p.r. n. 380/2001
(Testo unico in materia edilizia) - Sequenza amministrativa.
Sulla base dell’esegesi del testo dell’art. 31, comma terzo,
del d.p.r. n. 380 del 2001, l’effetto ablatorio si verifica
ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per
ottemperare all’ingiunzione di demolire, senza che possano
avere rilievo gli ulteriori adempimenti della notifica
all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza e
della trascrizione nei registri immobiliari del titolo
dell’acquisizione. (La procedura disciplinata prima
dall'art. 7 della legge 28.02.1985 n. 47 e ora dall'art. 31
del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (testo unico in materia
edilizia), prevede questa sequenza amministrativa:
a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge
al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione
dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è
acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza
all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento
all'interessato;
d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per
l'immissione nel possesso da parte del comune e per la
trascrizione nei registri immobiliari) (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 31.01.2008 n. 4962
- link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Costruzioni in zona sismica - Omissione della
presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso
dell'inizio dei lavori - Reati previsti dagli artt. 93, 94 e
95 del D.P.R. n. 380/2001 - Natura - Reati permanenti.
I reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64
del 1974, (provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche), trasfuse negli artt. 93,
94 e 95 del testo unico approvato con D.P.R. 380/2001 e
consistenti nella omissione della presentazione della
denuncia dei lavori e dell'avviso dell'inizio dei lavori,
hanno natura istantanea" (Sez. Un. n. 18 del 14.07.1999,
P.M. in proc. Lauriola, rv. 213933). Tuttavia, il reato di
cui agli artt. 94 e 95 D.P.R. 380/2001, permane sino a
quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica (che
non sia di bassa sismicità) termina il lavoro ovvero ottiene
la relativa autorizzazione. Sino a questo momento, persiste
il carattere antigiuridico della condotta commissiva del
contravventore, che prosegue lavori non autorizzati. In
conclusione, atteso che sono istantanei solo quei reati in
cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene
tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta
volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del
bene, i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001
devono ritenersi permanenti. (v. da ultimo Cass. Sez. III,
n. 7873 del 19.03.1999, P.M. in proc. Guerra, rv. 214501)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 21.01.2008 n. 3069
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EDILIZIA
PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusivismo edilizio -
Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Interventi in
assenza della relativa autorizzazione - Estinzione del reato
per condono - Art. 39, L. n. 724/1994 - Art. 38 e 20 lett.
c) L. n. 47/1985.
La violazione della legge n. 47 del 1985, articolo 20,
lettera c) e succ. mod. (realizzazione, in zona assoggettata
a vincolo paesaggistico, l'ampliamento di un fabbricato
preesistente, in assenza della prescritta concessione
edilizia) congiuntamente alla violazione della Legge n. 431
del 1985, articolo 1-sexies e s.m. (realizzazione di lavori
edilizi senza la prescritta autorizzazione paesaggistica),
possono configurare in presenza di precise condizioni
l'estinzione dei reati per la sanatoria prevista dal cd.
"condono edilizio" di cui alla Legge n. 724 del 1994,
articolo 39 e della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 e
succ. mod. (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.01.2008 n. 2491
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URBANISTICA:
Tutela dei valori paesaggistici ed ambientali -
Lottizzazione abusiva - Rilascio titolo abilitativo - Piano
urbanistico-territoriale - PUTT - Fattispecie.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di
eventuale avvenuto rilascio del permesso di costruzione,
quando non risulti essere stata espressamente autorizzata.
Nel caso in specie le opere in corso di realizzazione erano,
per estensione, natura ed ubicazione, non di
ristrutturazione del complesso (agri-turistico)
preesistente, ma idonee ad operare una radicale
trasformazione urbanistica e non solo edilizia, del
territorio, per le ingenti opere di urbanizzazione.
Trattavasi, di area soggetta a un piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei
valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al piano
territoriale di coordinamento idoneo a produrre, oltre agli
effetti di direttiva nei confronti della pianificazione
comunale, anche effetti diretti nei confronti dei privati,
con vincoli generali e particolari, purché pertinenti alla
specificità tematica del piano medesimo. Il PUTT estende
peraltro la sua portata, oltre che ai beni vincolati, anche
a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica, ma
egualmente ritenute meritevoli di considerazione in quanto
espressione della più generale potestà urbanistica regionale
in materia paesaggistico-ambientale (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.01.2008 n. 800
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EDILIZIA
PRIVATA:
Concessione radiotelevisiva, permesso di costruire e
relativi nulla osta ambientali - Differenza - Disciplina
applicabile - Elettrosmog - Installazione impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva privata - Art. 87 Dlgs.
n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche - L. n.
223/1990.
In base al disposto contenuto nella legge 06.08.1990, n.
223, il rilascio della concessione per l'installazione e
l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva
privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere
connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti
le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma
primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni
territorialmente competenti provvedono ad acquisire od
occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a
rilasciare la concessione edilizia. Di conseguenza emerge,
una sostanziale differenza tra la concessione
radiotelevisiva e il permesso di costruire e i relativi
nulla osta ambientali, pertanto, il disposto normativo
richiede espressamente la necessità di due autonome e
distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella
urbanistica-edilizia-paesaggistica. Trattandosi
evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di
interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche
l'art. 87 del Dlgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni
elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in
ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione
amministrativa, contempla per il rilascio la necessità
dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di
esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del
territorio e dei vincoli ambientali (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.01.2008 n. 559
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EDILIZIA
PRIVATA:
Programma costruttivo - Obbligo della stipula di una
convenzione tra privato e p.a. - Insussistenza - Sistematica
e continuativa prassi amministrativa - Ragioni.
L’obbligo della stipula di una convenzione tra il privato e
la pubblica amministrazione è previsto obbligatoriamente
solo per i c.d. piani di lottizzazione ad iniziativa di
privato che costituiscono uno strumento del tutto diverso
dai programmi costruttivi. Nel caso del programma
costruttivo non ricorre un analogo obbligo di legge anche se
esiste una sistematica e continuativa prassi amministrativa
che prevede la stipula di convenzioni anche in questi casi.
E ciò, a ben vedere, non senza una logica spiegazione,
atteso che nel caso dei programmi costruttivi esistono una
serie di materie che vanno convenzionalmente regolate tra il
privato e l’ente territoriale, quale, ad esempio, la
cessione del diritto di superficie che, come è noto, va
fatta con atto pubblico essendo una cessione di diritto
reale minore.
Avvio dei lavori - Preventivo ottenimento dei pareri
prescritti.
Il privato che disponga l’avvio dei lavori deve avere
preventivamente ottenuto tutti i pareri prescritti dalla
legge (ad es, parere igienico sanitario, nulla-osta del
Genio Civile e parere del Settore opere e manutenzioni del
locale Comune) (TRIBUNALE di Palermo, Sez. III Penale,
sentenza 13.12.2007 n. 4169
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AGGIORNAMENTO AL 04.03.2008 |
ã |
NEWS |
PUBBLICO IMPIEGO: COMUNICATO
STAMPA - ARAN: firmata l’ipotesi di contratto per i
dipendenti delle Regioni e Autonomie Locali
(link a www.aranagenzia.it).
Si veda l'ipotesi di
contratto
28.02.2008. |
ENTI LOCALI: Consultazione
della banca dati del catasto, termini prorogati al
31.03.2008
(link a www.anci.lombardia.it). |
ENTI LOCALI: Risparmiare
energia in ufficio? I 10 consigli di Greenpeace
(link a www.greenreport.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
AMBIENTE-ECOLOGIA: R.
Amoruso,
Intollerabilità delle immissioni e danno esistenziale
(link a www.altalex.com). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI SERVIZI: Ritenuto
in diritto:
La valutazione della legittimità o meno dell’esclusione
dalla gara della società SELCA S.p.A., disposta dalla S.A.,
non può prescindere da una sia pur sintetica ricostruzione
del quadro normativo in cui si colloca la specifica attività
di “bonifica dei siti”, svolta dalla società medesima ed
oggetto dei lavori da appaltare.
Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che l’Albo
Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.Lgs.
05.02.1997, n. 22 con l’originaria denominazione di Albo
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, poi modificata dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
La categoria 9) “bonifica dei siti”, sebbene istituita
contestualmente all’Albo, non è stata, tuttavia, attivata
fino all’emanazione del D.M. 05.07.2005, pubblicato in G.U.
il 17.09.2005, che doveva stabilire modalità ed importi
delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore dello Stato
da parte delle imprese che effettuano le attività di
bonifica dei siti. In mancanza del citato D.M. hanno
continuato ad applicarsi le disposizioni medio tempore
vigenti.
Con l’emanazione del D.M. 05.07.2005, in attuazione
dell’art. 30, comma 8, del citato D.Lgs. n. 22/1997 è stato
disposto che le imprese effettuanti attività di bonifica dei
siti erano tenute ad iscriversi all’Albo entro 60 giorni
dalla sua entrata in vigore, mentre la successiva Circolare
del 28 settembre 2005 (Prot. 1451/ALBO/PRES.) al riguardo
precisava, innanzitutto, che l’entrata in vigore di detto
D.M. coincideva con la data di pubblicazione sulla G.U.
(17.09.2005); quindi, stabiliva che le imprese già operanti
alla data del 17.09.2005 dovevano, per poter proseguire
senza interruzione la loro attività, presentare domanda di
iscrizione entro il 16.11.2005 e che, in tale evenienza, le
imprese interessate potevano -e possono tuttora- continuare
ad operare fino all’emanazione del provvedimento di
iscrizione o di diniego dell’iscrizione deliberato dalla
competente Sezione regionale o provinciale.
E’ evidente l’intento di delineare una sorta di regime
transitorio, al fine di evitare che, a seguito dell’entrata
in vigore del D.M. 05.07.2005, nell’attesa che le competenti
Sezioni, regionali o provinciali, dell’Albo evadessero le
richieste di iscrizione allo stesso, le imprese già operanti
nel settore non potessero più svolgere l’attività di
“bonifica dei siti” in assenza di Certificato di iscrizione
all’Albo medesimo senza incorrere nelle sanzioni previste
dalla legge, con conseguenti danni economici alle imprese
stesse ed effetti negativi sulla libera concorrenza, atteso
che molteplici e contemporanee richieste di iscrizione
all’Albo certamente non avrebbero potuto essere evase tutte
in tempi veloci.
Non erano e non sono, invece, autorizzate ad effettuare tale
specifica attività senza apposito Certificato di iscrizione
alla categoria 9 “bonifica dei siti” dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali le imprese che hanno prodotto istanza di
iscrizione dopo il 16.11.2005.
Nel caso di specie, la concorrente SELCA S.p.A. non solo
aveva presentato l’istanza di iscrizione all’Albo per la
categoria 9 classe A (bonifiche per importi illimitati)
entro il 16.11.2005, come previsto dalla richiamata
normativa di settore, ma aveva anche già ottenuto, in data
27.02.2007, l’accoglimento di detta istanza, la cui
efficacia era sottoposta unicamente ad una condizione
sospensiva, ossia la presentazione da parte della società,
entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione in tal
senso, di idonea polizza fidejussoria assicurativa o
bancaria relativa alla garanzia finanziaria prevista
all’art. 14 del D.M. 406/1998. Solo quando detto termine
fosse decorso inutilmente, cioè a far data dal 28.05.2007,
la domanda di iscrizione presentata nei termini stabiliti
dal D.M. 05.07.2005 sarebbe decaduta e tale decadenza ne
avrebbe consumato l’efficacia sostitutiva della
certificazione, prodottasi sino ad allora.
Pertanto, alla data di svolgimento della gara di cui
trattasi, tenutasi il giorno 23.05.2007, la S.A. non avrebbe
dovuto escludere la concorrente SELCA S.p.A., ma ammetterla
alla gara e condizionare l’eventuale aggiudicazione
all’ottenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, dovendosi ritenere detta società comunque
soggetto abilitato ad effettuare l’attività di “bonifica dei
siti” fino alla cessazione del regime transitorio di
prosecuzione dell’attività, coincidente, nella specie, con
il richiamato termine finale del 28.05.2007, allo scadere
del quale o l’impresa presentava la fideiussione e, quindi,
conseguiva ed esibiva il certificato di iscrizione all’Albo
oppure, in mancanza della fideiussione, otteneva un
provvedimento di diniego di iscrizione, con conseguente
decadenza dell’istanza e dell’abilitazione ad essa
transitoriamente connessa.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione dalla
gara dell’impresa SELCA S.p.A. non è conforme alla normativa
di settore (parere
23.01.2008 n. 15
- link a massimario.avlp.it) |
GIURISPRUDENZA |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Acque.
Scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
L’art. 104 del d.lgs. 152/2006, al terzo comma, prevede una
deroga al generale divieto di scarico diretto nelle acque
sotterranee e nel sottosuolo contenuto nel primo comma.
Dunque, per assentire un’autorizzazione che si pone quale
eccezione al generale divieto di scarico nel sottosuolo, il
legislatore delegato ha previsto un modulo procedimentale,
quale è l’intesa, destinato a sfociare in un atto complesso,
risultato della manifestazione di volontà di diverse
Amministrazioni titolari della cura di interessi pubblici
diversi; a tutte si imputa l’atto finale. Quest’ultimo
coinvolge, intuitivamente, interessi pubblici di varia
natura, spesso –in astratto- confliggenti tra di loro, come
quelli legati alla tutela dell’ambiente e del territorio e
quelli legati allo sviluppo economico ed
all’approvvigionamento energetico del Paese.
Nel caso del citato comma terzo dell’art. 104 il legislatore
delegato, chiamando a concorrere, attraverso lo strumento
dell’intesa, tutte le Amministrazioni latrici dei differenti
interessi pubblici coinvolti alla decisione in ordine alla
possibilità di autorizzare uno scarico nel sottosuolo
–generalmente vietato- in occasione di particolari fasi
della coltivazione degli idrocarburi, ha fatto mostra di ben
tenere presente sia la naturale contrapposizione dialettica
di tali interessi, che la pari dignità da riconoscere, in
astratto, a ciascuno di essi, che, infine, la necessità che
sia raggiunta una sintesi finale tra tali interessi. Tale
sintesi deve concretarsi in un atto che ha natura
discrezionale mista, in quanto deve esprimere sia la scelta
sull’an (ossia sul punto se nel singolo caso concreto si
possa, o non, effettuare lo scarico), che –in caso di
risposta positiva- sul quomodo (quali debbano essere le
modalità di effettuazione dello scarico) (TAR
Sicilia-Palermo, Sez. I,
sentenza 21.01.2008 n. 82
- link a www.lexambiente.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Violazione
di sigilli.
Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349
cod. pen, si consuma non soltanto con la distruzione
materiale dei sigilli. ma anche con ogni altra condotta
diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso alla
loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela
non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale
dei sigilli (fattispecie relativa a utilizzazione di un
caterpillar sottoposto a sequestro per l'esecuzione di
lavori di sbancamento) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 09.01.2008 n. 555
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VARI: Abbandono
di animali: è reato lasciare il cane chiuso in auto sotto il
sole
La Cassazione conferma la
decisione del giudice di merito con cui è stato condannato
il ricorrente per il reato di cui all’art. 727 c.p., così
come modificato dalla Legge 189/04. Infatti l’agente aveva
chiuso il proprio cane nell’automobile, parcheggiata al
sole, ad una temperatura molto elevata.
La Cassazione già con la decisione n. 2774 del 21.12.2005
aveva ritenuto sussistente tale reato nel tenere il cane in
un luogo angusto per un apprezzabile lasso di tempo, senza
che fosse necessaria la volontà di infierire sull’animale o
che questo riportasse una lesione all’integrità fisica,
potendo la sofferenza sussistere nei soli patimenti
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.01.2008 n. 175
- link a www.altalex.com). |
ESPROPRIAZIONE: Sul
risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Nello schema dell’occupazione
espropriativa, l’illecito si perfeziona con effetto
estintivo della proprietà privata al momento della radicale
ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in
periodo di occupazione illegittima o alla scadenza della
occupazione legittima, e tutta la attività svolta nel corso
dell’occupazione da chiunque esplicata, rende l’autore o gli
autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli
artt. 2043 e 2051 c.c., e detta responsabilità grava sempre
e comunque sull’ente, che ha consumato l’illecita
apprensione e posto in essere il mutamento del regime di
appartenenza dell’immobile.”
Qualora l’amministrazione espropriante,affidi ad un altro
soggetto mediante concessione la realizzazione di un’opera
pubblica e deleghi gli oneri concernenti la procedura
ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione
appropiativa è ascrivibile all’autore materiale, pur se
privo di un titolo che lo autorizzasse, in quanto si
realizza l’irreversibile trasformazione del suolo in
mancanza del decreto di esproprio e la perdita della
proprietà a danno del privato
(Corte di Cassazione, SS.UU. civili,
sentenza 23.11.2007 n. 24397
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EDILIZIA
PRIVATA: Abusi
edilizi e mutamento della destinazione d’uso.
In materia di abusi edilizi,
ove l’abuso consista nel mutamento di destinazione d’uso di
un immobile senza opere edilizie e questo sia stato concesso
in locazione, la relativa responsabilità va riferita
esclusivamente al conduttore, l’unico soggetto che ha la
materiale detenzione del bene, salvo che non emerga un
manifesto coinvolgimento del proprietario che ha consentito
il mutamento d’uso vietato
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II,
sentenza 26.09.2007 n. 2205
- link a www.altalex.com). |
AGGIORNAMENTO AL 03.03.2008 |
ã |
UTILITA'
dossier sottotetti |
EDILIZIA PRIVATA: Lombardia,
sulla possibilità o meno di recupero di una intercapedine di sottotetto.
Il vano oggetto di recupero non può considerarsi quale
sottotetto ai sensi dell'art. 63, comma 1-bis, della l.r.
12/2005 in quanto per le sue misure (da mt. 0,10 a mt. 1,24)
ha i caratteri di una mera intercapedine.
Secondo l'orientamento espresso da questa sezione (TAR
Milano, Sez. II, sentenza 15.04.2003 n. 1007) "deve
escludersi che la semplice presenza di una copertura a falde
possa legittimare la creazione di un sottotetto abitabile,
anche in assenza di un volume preesistente che risulti già
dotato dei requisiti di accessibilità e di praticabilità";
l'inaccessibilità esclude a priori ogni utilizzo del
sottotetto, che va quindi considerato un mero volume tecnico
(intercapedine) tra il piano di copertura e il soffitto
dell'ultimo piano praticabile (cioè utilizzabile).
Non appare prima facie fondata la doglianza secondo la quale
l'unico limite dimensionale individuato dalla legge è
costituito dalla dimensione minima che deve possedere il
sottotetto dopo la ristrutturazione in quanto, così
ritenendo, si legittimerebbe la realizzazione anche di nuovi
piani
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
ordinanza
27.02.2008 n. 343). |
EDILIZIA PRIVATA:
L. Spallino, Sopraelevazioni, normativa locale e distanze ex
d.m. 1444/1968: la posizione del Tribunale di Como
(articolo
09.08.2007
- link a www.studiospallino.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino, Sottotetti in regione Lombardia: vanno realizzati
prima di essere recuperati?
(articolo
03.07.2006
- link a www.studiospallino.it). |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino, Modifiche alla normativa in materia di recupero
abitativo dei sottotetti in Regione Lombardia
(articolo
16.02.2006
- link a www.studiospallino.it). |
UTILITA'
dossier L.R. 11.03.2005 n. 12 |
EDILIZIA PRIVATA: PROCEDIMENTO
PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE EX L.R. LOMBARDIA
N. 12/2005 - ART. 38 (link a www.studiospallino.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 33 del 13.08.2007, "Approvazione
del bando di finanziamento per l'anno 2007: «Formazione dei Piani di
Governo del Territorio e Strumenti di Programmazione» ai sensi della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" (decreto
Dirigente U.O. 02.08.2007 n. 8921
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 31 del 30.07.2007, "Criteri per
l'erogazione di contributi agli Enti Locali per la formazione dei Piani
di Governo del Territorio e strumenti di programmazione con valenza
territoriale (l.r. n. 12/2005)" (deliberazione
G.R. 18.07.2007 n. 5126
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 28 del 09.07.2007, "Approvazione
del bando di finanziamento 2007: «Produzione di basi cartografiche
attraverso Data base topografici» ai sensi della l.r. 12/2005" (decreto
D.U.O. 26.06.2007 n. 6942
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 27 del 02.07.2007, "Definizione dei
criteri di finanziamento agli Enti locali per lo sviluppo del Data base
topografico, a supporto del SIT integrato per l'anno 2007 (in attuazione
dell'art. 3 della l.r. 12/2005)" (deliberazione
G.R. 15.06.2007 n. 4937
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 18 del 30.04.2007 - pag. 1264, "Criteri
e modalità per l'erogazione agli enti locali di contributi per
l'attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, «"Legge per il Governo del
Territorio», art. 24" (deliberazione
G.R. 18.04.2007 n. 4589
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 14 del 02.04.2007 - pag. 964, "Indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4,
comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)" (deliberazione
C.R. 13.03.2007 n. 351
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia 3° suppl. straord. al n. 47 del 24.11.2006 "Approvazione
delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato
per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005"
(decreto
Dirigente U.O. 10.11.2006 n. 12520
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Autorizzazione paesaggistica.
Sottoscritto in data 04.08.2006 l'accordo tra Regione Lombardia e
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Semplificazione della documentazione per le istanze di autorizzazione (link
a www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 30 del 25.07.2006, "Testo
coordinato della l.r. 11.03.2005, n. 12 «Legge per il governo del
territorio" (a seguito delle modifiche apportate dalle ll.rr. 27.12.2005 n. 20,
03.03.2006 n. 6, 14.07.2006 n. 12 - link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 29 del 21.07.2006, "ERRATA
CORRIGE N. 29/I-S.O. 2006
- L.R. 14 luglio 2006, n. 12 «Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio»,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 I
Supplemento Ordinario del 18 luglio 2006" (link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 29 del 18.07.2006, "Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il
governo del territorio»" (L.R.
14.07.2006 n. 12
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 25 del 20.06.2006, "Approvazione
del bando di finanziamento per la «Produzione di basi cartografiche
attraverso Data base topografici» ai sensi della l.r. 12/2005" (decreto
Dirigente U.O. 08.06.2006 n. 6451
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 16 del 18.04.2006 - pag. 1356, "Criteri
per le misure di sostegno finanziario agli enti locali in attuazione
della l.r. n. 12 «Legge per il governo del territorio»" (deliberazione
G.R. 05.04.2006 n. 2323
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia,
3° suppl. straord. al n. 13 del 31.03.2006, "Criteri e procedure
per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei
beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n.
12"
(deliberazione
G.R. 15.03.2006 n. 2121
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 10 del 07.03.2006, "Norme per
l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa" (L.R.
03.03.2006 n. 6
- link a www.infopoint.it).
La suddetta legge aggiunge l'art. 98-bis alla l.r. n. 12/2005 (Legge per
il governo del territorio). |
EDILIZIA PRIVATA: Primi
indirizzi interpretativi - repertorio di pareri
sulla nuova legge urbanistica della Regione Lombardia.
I pareri giuridici (espressi in forma di massima) sono frutto
dell'attività di chiarimento e di interpretazione svolta fin
dall'entrata in vigore della legge regionale per il governo del
territorio (31.03.2005), in riferimento ai quesiti sull'applicazione
della l.r. 12 formulati dagli Enti locali.
Con questa rassegna l'Assessorato regionale al Territorio e Urbanistica
intende offrire un primo aiuto alla lettura della l.r. 12 agli Enti
locali e agli operatori del settore (link a www.regione.lombardia.it). |
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 5 del 03.02.2006, "Testo
coordinato della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del
territorio», modificata dalla l.r. 27 dicembre 2005, n. 20 «Modifiche
alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in
materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti»" (testo
coordinato L.R. 11.03.2005 n. 12
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 4 del 26.01.2006 "Modalità
per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005, art. 7)" (deliberazione
G.R. 29.12.2005 n. 1681
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 3 del 19.01.2006 "Criteri
ed indirizzi per la definizione della componente geologica (GEO),
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in
attuazione dell'articolo 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12"
(deliberazione
G.R. 22.12.2005 n. 1566
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 3 del 16.01.2007, "Aggiornamento
delle specifiche tecniche in materia di Database Topografici e adozione
di nuove specifiche in materia di Ortofoto digitali e repertorio dei
dati territoriali a supporto del Sistema Informativo Territoriale
integrato (ll.rr. 29/1979 e 12/2005)" (deliberazione
G.R. 20.12.2006 n. 3879
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 16.01.2006, pag.
265, "Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni
per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT)
(L.R 2005 n. 12, art. 3)" (deliberazione
di G.R. 22.12.2005 n. 1562
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 15.01.2007 - pag. 189, "Indirizzi
inerenti l'applicazione di riduzione degli oneri di urbanizzazione in
relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al
risparmio energetico (l.r. n. 12/2005 art. 44)" (deliberazione
G.R. 27.12.2006 n. 3951
- link a www.infopoint.it). |
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia 1° suppl. ord. al n. 52 del 30.12.2005 "Modifiche
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti"
(L.R.
27.12.2005 n. 20
- link a www.infopoint.it). |
URBANISTICA: L.
Spallino, Perequazione, compensazione e incentivazione nella
l.r. Lombardia 12/2005 (articolo
13.04.2005
- link a www.studiospallino.it). |
UTILITA'
dossier vincolo paesaggistico
ed esame impatto paesistico |
EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino, Il gioco del paesaggio (articolo
16.2.2008
- link a www.studiospallino.it). |
URBANISTICA: L.
Spallino, Piani attuativi e nulla osta ambientale (articolo
14.04.2007 aggiornato il 12.12.2007
- link a www.studiospallino.it). |
URBANISTICA: Anche
i piani attuativi in variante che ricomprendono aree
soggette alla legge n. 1089/1939 e/o alla legge n. 1497/1939
sono preventivamente sottoposti alla competente
Sorpintendenza.
L’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 prevede invero
che “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose
immobili soggette alla legge 01.06.1939, n. 1089, sulla
tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla
legge 29.06.1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze
naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente
Soprintendenza…”.
Ciò posto, si tratta di verificare, dapprima, se i piani
attuativi possono essere assimilati ai piani
particolareggiati ai fini dell’applicazione della legge n.
1150/1942 e, poi, se la L.R. n. 12/2005 (legge per il
governo del territorio della Regione Lombardia) escluda
totalmente l’applicazione della citata normativa statale.
Riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza, ai fini
dell’applicabilità della legge n. 1150/1942, non dubita
della sostanziale assimilazione dei piani attuativi o di
lottizzazione ai piani particolareggiati contemplati
dall’art. 16.
Corrisponde, infatti, al vero che i richiamati strumenti
urbanistici condividono la stessa ratio e che il piano di
lottizzazione è divenuto la modalità attuativa e di
esecuzione più utilizzata in ambito urbanistico, ciò in
ragione di una maggiore funzionalità e flessibilità dello
strumento e della possibilità di essere adottato in variante
al piano regolatore generale.
Ed invero, il piano particolareggiato era in origine
previsto per dare attuazione alle previsioni contenute nello
strumento urbanistico generale senza che le fosse
riconosciuta la possibilità di apportare variazioni al piano
regolatore generale. La prassi di utilizzare tale strumento
pianificatorio, anche in ragione della sua scarsa
flessibilità, è poi venuta scemando quando, con il PRG, le
amministrazioni comunali hanno cominciato ad inserire
prescrizioni con formative della proprietà privata e quindi
autoesecutive.
Da qui la sostituzione nella prassi di tale strumento con i
piani attuativi ai quali la normativa statale ha
riconosciuto la possibilità, come detto, di apportare
variazioni alla pianificazione generale sostituendosi, di
fatto, alla pianificazione particolareggiata.
Ad ogni modo, sia il piano attuativo che quello
particolareggiato condividono la stessa ratio e natura
atteso che tali strumenti hanno la funzione, oltre che di
attuazione delle prescrizioni conformative della proprietà
privata contenute nel PRG ovvero nella variante contenuta
nello stesso piano, di regolamentare la gestione
dell’attività di trasformazione del territorio.
In ragione di ciò, non sembra dubitabile che l’art. 16,
comma 3, della Legge n. 1150/1942, sebbene riferita
espressamente ai piani particolareggiati, vada applicata
anche nel caso dell’approvazione dei piani attuativi in
variante, proprio in ragione della medesima funzione che
svolgono e della loro alternatività.
Da quanto sopra esposto, può altresì spingersi ad osservare
che gli artt. 16 e 17 della L. n. 1150/1942 costituiscono la
disciplina generale per l’esecuzione dei piani attuativi che
può essere derogata solo nel caso in cui vi siano diverse
discipline regionali ovvero sussistano, con riferimento a
determinate tipologie di piano (ad esempio, piani per gli
insediamenti produttivi), specifiche normative di
riferimento.
Ciò posto con riferimento alla generale applicabilità
dell’art. 16 della legge 1150/1942 in caso di piani
attuativi, si tratta ora di verificare se la L.R. n. 12/2005
contempli una disciplina diversa rispetto a quella statale
con riferimento ai piani particolareggiati e agli strumenti
attuativi.
Ora, sebbene la normativa regionale detti una disciplina dei
piani attuativi comunali, nulla dice in ordine al regime di
approvazione di strumenti urbanistici nei quali siano
ricompresi immobili di interesse storico–artistico ovvero
soggetti alla legge n. 1497/1939 sulla protezione delle
bellezze naturali, tanto che, in ragione del principio di
“autocompletamento” dell’ordinamento giuridico, deve
ritenersi ancora applicabile alla fattispecie in esame
l’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942.
A ciò si aggiunga che l’art. 103 della L.R. n. 12/2005
(rubricato “disapplicazione di norme statali”) non contempla
tra le normative da disapplicare la legge n. 1150/1942 ma si
limita a richiamare alcune norme del DPR n. 327/2001 e del
DPR n. 380/2001, il che depone a ulteriore favore del fatto
che la legge urbanistica statale costituisce ancora
normativa fondamentale sul punto che può essere derogata nel
caso in cui la legislazione regionale rechi una disciplina
generale ed esaustiva della materia di che trattasi (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
04.12.2007 n. 6541). |
EDILIZIA PRIVATA: PROCEDIMENTO
PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX L.R.
LOMBARDIA N. 12/05 - ART. 82
(link a www.studiospallino.it). |
NEWS |
VARI: Spam
telefonico: basta disturbare gli utenti.
Il consenso per sms e
mms pubblicitari o promozionali "deve essere sempre
informato, specifico e preventivo altrimenti l'attività è
illecita
(Garante Privacy,
provvedimento 23.01.2008
- link a www.altalex.com). |
ENTI LOCALI: Approvata
definitivamente la legge di conversione del Decreto
Milleproroghe 2008 - Tutte le modifiche (link a www.giurdanella.it). |
APPALTI: Casellario
informatico degli operatori economici.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 1/2008
del 10.01.2008, pubblicato sulla GU n. 42 del 19.02.2008 n.
38, ha istituito presso l'Osservatorio le sezioni del
"Casellario informatico", formato sulla base delle
segnalazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti. I dati in
esso contenuti sono pubblicizzati a cura dell'Osservatorio.
La Determinazione stabilisce la suddivisione in tre sezioni
del Casellario informatico: in particolare, nelle sezioni
riguardanti forniture e servizi sono inseriti, fra gli
altri, i seguenti dati:
- stato di liquidazione o cessazione di attività;
- procedure concorsuali pendenti;
- episodi di grave negligenza, malafede o errore grave
nell'esecuzione dei contratti;
- sentenza di condanna passata in giudicato;
- notizie circa violazioni definitivamente accertate
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse;
- provvedimenti di esclusione dalle gare;
- falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti per la
partecipazione alle procedure di gara.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Determinazione c'è l'obbligo per le stazioni
appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, fra
l'altro:
- le esclusioni dalle gare di servizi e forniture;
- i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di
servizi e forniture, da annotare nel Casellario.
Entro lo stesso termine le stazioni appaltanti hanno anche
l'obbligo di comunicare all'Autorità di vigilanza le
eventuali esclusioni dalle gare di servizi e forniture per
ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine
speciale (link a www.governo.it). |
DOTTRINA E CONTRIBUTI |
ATTI AMMINISTRATIVI: A.
Bernasconi,
La
problematica dell’approvazione degli accordi di programma
così come disciplinati nel testo unico sull’ordinamento
degli enti locali (d.lgs n. 267/2000)
(link a www.altalex.com). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: C.
Sabbatini,
Effluenti di allevamento: le modifiche introdotte
dall’ultimo decreto correttivo
(link a www.lexambiente.it). |
VARI:
F. Luongo,
Aspettando la Class action. Prime considerazioni e
perplessità sull’azione collettiva risarcitoria a tutela dei
consumatori
(link a www.filodiritto.com). |
ENTI LOCALI:
M. Nico,
Quando l'ente locale diventa socio: le responsabilità e le
cautele di una scelta
(link a www.filodiritto.com). |
AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI |
APPALTI: Nuova
procedura di accreditamento per la consultazione delle
annotazioni iscritte nel Casellario informatico di lavori,
servizi e forniture
(comunicato
alle SOA 25.02.2008 n. 11500/08/0SIT di prot.
- link a massimario.avlp.it). |
INCARICHI PROFESSIONALI: Ritenuto
in diritto:
L’articolo 2 della legge 248/2006 ha disposto l’abrogazione
delle disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono, con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe
fisse o minime. Il comma 2 del medesimo articolo, dispone
che “nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per
la determinazione dei compensi per attività professionali.”
Con determinazione n. 4 del 29.03.2007, l’Autorità ha
evidenziato che, per quanto riguarda le modalità di
definizione dell’importo stimato dell’appalto, le stazioni
appaltanti possono legittimamente determinare il
corrispettivo a base d’asta applicando il D.M. 04.04.2001,
richiamato dall’articolo 253, comma 17, del d. Lgs. n.
163/2006, la cui validità è stata confermata dalla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 352/2006.
La citata determinazione ha richiamato il principio di
adeguatezza previsto dall’articolo 2233 del codice civile,
che stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della
professione”, con ciò ponendo all’attenzione delle stazioni
appaltanti la necessità di porre a base di gara un
corrispettivo congruo.
L’esigenza dell’individuazione di un corrispettivo stimato
congruo negli affidamenti di incarichi di progettazione, e
più in generale in tutti gli appalti pubblici, assume una
particolare rilevanza sotto il profilo del principio della
tutela della concorrenza, alla luce della recente pronuncia
della Corte Costituzionale n. 401/2007.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, le specifiche finalità
perseguite dal citato principio, tese ad assicurare che le
procedure di gara si svolgano nel rispetto delle regole
concorrenziali poste a presidio della libera partecipazione
degli operatori economici, in assenza di ostacoli e
barriere, devono costituire il fulcro dell’attività
contrattuale delle stazioni appaltanti, siano esse di ambito
nazionale ovvero di ambito regionale.
Nel caso in esame, la Provincia di Gorizia ha ritenuto di
calcolare il prezzo stimato della prestazione da porre a
base d’asta, alla luce della percentuale di spese tecniche
riconosciute dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il
decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
n. 453 del 20.12.2005 “Legge regionale 31.05.2002, n. 14,
articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di
progettazione, generali e di collaudo”.
Detto decreto, emanato ai sensi dell’articolo 56, comma 2,
della legge regionale n. 14/2002, rubricato “concessione del
finanziamento a enti pubblici”, è volto ad individuare gli
oneri per spese tecniche generali e di collaudo da
riconoscersi in caso di concessione di finanziamenti da
parte dell’amministrazione regionale e prevede che le
aliquote da applicarsi per gli oneri di progettazione,
sempre e solo ai fini del finanziamento, sono calcolate
secondo le aliquote desunte dalla tabella A) al medesimo
decreto, in relazione alla categoria di appartenenza
dell’opera e sono calcolate sull’ammontare dei lavori,
esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad
aumenti o ribassi d’asta e sull’ammontare delle acquisizioni
delle aree e degli immobili. Dette aliquote, dispone il
citato decreto, devono intendersi massime, forfetarie ed
omnicomprensive.
Quanto sopra non attiene, né può attenere, alla
quantificazione del corrispettivo a base d’asta per le
prestazioni professionali dell’ingegnere o dell’architetto,
la cui tipologia ed i relativi onorari non possono
discostarsi da quelli previsti dalla legge n. 143/1949 e dal
D.M. 04.04.2001.
Ciò in quanto la quantificazione degli onorari dei
progettisti di opere pubbliche, individuata dalle norme
sopra richiamate, è volta alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni di che trattasi, nel rispetto
dei diritti di detti professionisti, a garanzia della
correttezza dell’esercizio professionale, prodromico alla
realizzazione a regola d’arte dell’appalto di lavori oggetto
dell’attività di progettazione.
E tale sembra essere la volontà del legislatore che,
all’articolo 92, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, ha
disposto che i corrispettivi delle attività di progettazione
sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da
porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote di cui
al D.M. 04.04.2001.
Detta statuizione è stata riconfermata dal correttivo al
codice dei contratti di cui al d. Lgs. n. 113 del
31.07.2007, che, nel recepire l’abrogazione dei minimi
tariffari inderogabili attuata dalla legge 248/2006, ha
mantenuto in vita la citata previsione di cui al comma 3
dell’articolo 92.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che il prezzo stimato
della prestazione da porre a base d’asta per le attività di
progettazione deve essere riferito alle tariffe
professionali di cui al D.M. 04.04.2001
(parere
23.01.2008 n. 14
- link a massimario.avlp.it). |
LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Con determinazione n. 25/2001 l’Autorità ha chiarito che
alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di
importo superiore al 15 per cento dell’importo complessivo
dell’appalto, non comprese nell’elenco delle categorie
altamente specializzate (quale la OS24), qualora siano
indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non
si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui
all’articolo 13, comma 7 della legge 109/1994 e s.m., oggi
articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006, mentre si
applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione
da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della
relativa qualificazione.
Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le
categorie scorporabili, categorie a qualificazione
obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle
corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non
abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al
loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla
sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione,
lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire
direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a
subappaltarle.
Per quanto attiene alla modalità di calcolo degli importi
delle singole categorie di lavorazione, si precisa che le
stesse devono essere calcolate al lordo del costo della
sicurezza, in quanto la somma degli importi delle singole
lavorazioni deve dare l’importo totale dell’appalto,
parametro sul quale si effettua la qualificazione dei
concorrenti, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del d.P.R.
554/1999. Per quanto attiene ai criteri di computo dei costi
della sicurezza delle singole lavorazioni di appalto, si
rinvia agli indirizzi dettati in materia dall’Autorità con
determinazione n. 4/2006.
In riferimento all’ulteriore contestazione relativa alla
mancata esclusione di quelle imprese che hanno effettuato la
sigillatura dei plichi con ceralacca, anziché con nastro
adesivo, così come previsto, a pena di esclusione dal
disciplinare di gara, si fa presente che la chiusura e la
controfirma sui lembi di chiusura assolvono alla funzione di
garantire la segretezza, l’identità e l’immodificabilità
della documentazione e dell’offerta. Laddove le garanzie
essenziali sulla segretezza del plico siano comunque
assicurate, come ad esempio utilizzando la ceralacca, trova
applicazione il c.d. criterio teleologico, secondo cui nelle
gare per l’aggiudicazione dei pubblici contratti le
prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte
rilevano, ai fini dell’esclusione dalla gara medesima,
quando rispondono ad un particolare interesse
dell’amministrazione e sono tese a garantire la parità dei
concorrenti.
Ne caso in esame, la sigillatura del plico con ceralacca,
sistema idoneo a garantire la integrità e l’immodificabilità
del contenuto del plico, non ha alterato la par condicio fra
i concorrenti e pertanto è corretto l’operato della
Commissione di gara che ha ritenuto di ammettere al
procedimento di gara anche gli operatori economici che hanno
utilizzato detta tipologia di chiusura del plico.
In ordine, infine, alla prescrizione concernente
l’applicazione dell’imposta di bollo sull’istanza di
partecipazione e sull’offerta economica, nel far presente
che le problematiche di natura fiscale esulano dalla
competenza normativamente attribuita all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, si evidenzia, per quanto
attiene all’istanza di partecipazione, che ai sensi
dell’articolo 37 del d.P.R. 445/2000 le dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, sono esenti da
bollo.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che:
- è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma
11, del d. Lgs. n. 163/2006 la previsione contenuta nel
bando di gara relativa all’individuazione della categoria
OS24 come scorporabile o subappaltabile;
- non è conforme alla normativa di settore calcolare
l’importo delle categorie di lavorazione al netto degli
oneri di sicurezza;
- in applicazione del criterio teleologico, è conforme
l’ammissione alla procedura di gara del concorrente che ha
presentato il plico contenente la documentazione di gara,
sigillato con la ceralacca anziché con il nastro adesivo
(parere
16.01.2008 n. 13
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006,
nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute
all’invio agli operatori economici dei capitolati d’oneri e
dei documenti complementari, entro sei giorni dalla
ricezione della loro richiesta.
Con determinazione n. 2/2002, l’Autorità ha censurato le
clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a
pena di esclusione, l’acquisto della documentazione di gara,
sussistendo, al contrario, l’obbligo della stazione
appaltante di fornire ogni informazione utile per la
presentazione dell’offerta.
Fattispecie diversa è invece la richiesta del rimborso dei
costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il
rilascio delle suddette copie, in quanto conforme alla
normativa generale in materia di accesso alla documentazione
amministrativa di cui alla legge 07.08.1991, n. 241.
Nel caso in esame, le imprese avevano libero accesso alla
visione della documentazione di progetto e, solo nel caso in
cui avessero voluto acquisire, per un più approfondito
esame, tutta o parte della predetta documentazione, veniva
richiesto di rimborsare le spese di riproduzione.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in
essere dal Comune di Orbassano è conforme alla normativa di
settore
(parere
16.01.2008 n. 12
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
L’Autorità si è già occupata di una questione analoga nella
delibera n. 52 del 2007.
Anzitutto, si deve premettere la portata non equivoca delle
previsioni di cui ai punti 3) e 4) del disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara richiama espressamente e a pena di
esclusione l’articolo 18 del d.P.R. 445/2000, quale modalità
di autenticazione di copia, consistente unicamente
nell’attestazione di conformità con l’originale effettuata
dal pubblico ufficiale autorizzato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da
ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.05.2004 n. 3297) la
portata vincolante delle prescrizioni contenute nel
regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale
esecuzione nel corso della procedura senza che in capo
all’organo amministrativo, cui compete l’attuazione delle
regole stabilite nel bando, residui alcun margine di
discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del
procedimento. Quindi, qualora il bando commini espressamente
l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate
prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed
incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando
precluso all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza
dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della
procedura selettiva e la congruità della sanzione
contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la
stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del
bando. (T.R.G.A. Trento - Sentenza 13.05.2005 n. 138).
Tuttavia, tenuto conto che la facoltà riconosciuta alla S.A.
di inserire nella disciplina di gara univoche prescrizioni,
anche formali, stringenti e restrittive, presuppone un
giudizio ex ante dell’idoneità della singola prescrizione a
conseguire le finalità perseguite dall’amministrazione, si
invita la S.A., nella predisposizione dei bandi di gara, a
stabilire clausole e prescrizioni che non si traducano in
un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese
interessate presenti sul mercato, a garanzia di un accesso
ragionevolmente ampio alla procedura concorsuale.
In base a quanto sopra evidenziato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che è conforme
l’esclusione dell’Impresa Musso Costruzioni s.r.l dalla gara
di che trattasi, per non aver adempiuto alle prescrizioni di
cui ai punti 3) e 4) delle Modalità di presentazione e
criteri di ammissibilità delle offerte, sancite a pena di
esclusione dalla gara (parere
16.01.2008 n. 11
- link a massimario.avlp.it). |
APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Per quanto riguarda i provvedimenti in autotutela, si
rammenta che la questione è stata esaminata dall’Autorità
nella determinazione n. 17/2002, ove il potere riservato
all’amministrazione di revoca o annullamento di un atto è
stato considerato con riferimento all’avvenuta
aggiudicazione (in particolare, è stato osservato che
“l’autotutela decisoria, successiva alla conclusione del
procedimento, è subordinata all’obbligo di motivazione, alla
presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non
riducibili alla mera esigenza del ripristino della legalità,
alla valutazione dell’affidamento delle parti private
destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo
conto del tempo trascorso dalla sua adozione, al rispetto
delle regole del contraddittorio procedimentale e
all’adeguata istruttoria”).
Occorre rilevare che, nel caso di specie, il procedimento di
affidamento non si è perfezionato, non essendo stata aperta
l’unica offerta presentata; pertanto non risulta consolidato
l’effetto prodotto dall’atto poi oggetto di autotutela. La
valutazione, operata dalla ASL, dell’interesse alla
ripetizione della procedura secondo la disciplina dettata
agli artt. 121 e 122 del Codice per gli appalti sotto soglia
(con obbligo di pubblicità nell’albo pretorio del comune e
nell’albo della stazione appaltante), è stata dunque più
agevole.
Le considerazioni svolte dal Servizio legale della ASL
appaiono condivisibili, tenuto conto di quanto stabilito
all’art. 125 del Codice.
Si fa presente inoltre che nella delibera del Direttore
generale n. 345 del 09.05.2007 la ASL ha motivato
esaurientemente, attraverso la ricostruzione del quadro
normativo vigente in materia di lavori in economia, in
merito alla necessità di annullamento d’ufficio della
delibera n. 840/2006.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che l’amministrazione ha
legittimamente annullato la delibera con cui si disponeva
l’esecuzione dei lavori in oggetto mediante cottimo
fiduciario per carenza dei requisiti previsti dalla
normativa in materia
(parere
16.01.2008 n. 10
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LAVORI PUBBLICI: Ritenuto
in diritto:
Sulla problematica in esame, l’Autorità, in precedenti
espressioni di parere, nel richiamare la determinazione n.
25/2001, ha chiarito che l’indicazione sulla non
obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione
serve a fornire al concorrente -sia nel caso che sia un
soggetto singolo, cioè un soggetto con idoneità individuale
sia nel caso che sia un soggetto plurimo cioè un soggetto
con idoneità plurisoggettiva- l’elenco delle lavorazioni che
esso, ai sensi dell’ultimo alinea delle premesse
dell’allegato A del dPR 34/2000, può eseguire direttamente
ancorché non sia in possesso della corrispondente
qualificazione ( e cioè quelle a qualificazione non
obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS23, OS26,
OS32 e OS34) e quelle che, invece, può eseguire soltanto se
in possesso della corrispondente qualificazione.
Tale specificazione si trova nella “tabella corrispondenze
nuove e vecchie categorie” di cui all’allegato A del dPR
34/2000. Va ricordato che il divieto di eseguire alcune
lavorazioni qualora privi delle corrispondenti
qualificazioni è anche previsto dal combinato disposto dei
commi 1 e 2 dell’articolo 74 del regolamento generale.
Va precisato che le categorie a qualificazione non
obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite
dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono
sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo
superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. In
caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può
essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in
possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre,
ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte
imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali
lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione
di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica
precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla
offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il
subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e
l’autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta
effettuata in sede di gara.
Nel caso di specie, pertanto, per le categorie OS6 e OS32
non sussistono i presupposti per l’applicazione del divieto
di subappalto, di cui all’articolo 37, comma 11 del d. Lgs.
n. 163/2006.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che il divieto di
subappalto per le categorie scorporabili OS6 e OS32 a
qualificazione non obbligatoria, non è conforme alla
normativa di settore
(parere
16.01.2008 n. 9
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APPALTI: Ritenuto
in diritto:
Il bando di gara in esame dispone, per l’individuazione del
contraente, “la procedura aperta e d’urgenza ai sensi
dell’articolo 122, comma f), del d. Lgs. n. 163/2006”.
Si deve innanzi tutto precisare che il sopra citato comma,
riferito alle procedure aperte, alle procedure negoziate
previa pubblicazione di bando e al dialogo competitivo,
individua termini accelerati e non di urgenza, essendo
quest’ultima fattispecie disciplinata alla successiva
lettera g) in riferimento alle procedure ristrette ed alle
procedure negoziate previa pubblicazione di bando.
Ciò in quanto, come espresso dall’Autorità nel parere n.
159/2007, la vigente normativa di settore in materia di
appalti di lavori pubblici, non prevede, nelle procedure
aperte, la possibilità di ridurre i termini di ricezione
delle offerte per motivi di urgenza.
In particolare, come rilevato dall’Autorità e dalla
giurisprudenza amministrativa, poiché le ragioni di urgenza
devono sostanziarsi in sopraggiunte circostanze impreviste,
di carattere cogente ed oggettivo, la perdita del
finanziamento non può rappresentare un motivo di urgenza.
Nel citato parere n. 159/2007 è stato, inoltre, specificato
che il ricorso ai termini accelerati è consentito
esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione abbia dato
notizia del contratto con l’avviso di preinformazione.
Per quanto attiene alla fissazione di un termine d’urgenza
al sub procedimento di cui all’articolo 48, comma 1, del d.
Lgs. n. 163/2006, si precisa che il termine perentorio di
dieci giorni, ivi previsto, è già di per sé un termine
accelerato, individuato dal legislatore per garantire la
celerità della verifica in sede di gara del possesso dei
requisiti dichiarati dal concorrente.
Considerato che i termini del procedimento, ai sensi della
legge 241/1990, devono essere modulati tenendo conto della
loro sostenibilità, la norma di cui all’articolo 48, comma
1, nello stabilire il termine di dieci giorni, ha
contemperato l’esigenza della tutela della tempestività del
procedimento di aggiudicazione con quella di consentire
all’operatore economico la possibilità di adempiere a quanto
richiesto dalla stazione appaltante, nel rispetto del
principio della correttezza dei rapporti fra amministrazione
e privati.
Sulla base di quanto sopra, le amministrazioni non possono
individuare un termine più breve di quello stabilito
dall’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene,
nei limiti di cui in motivazione, che:
- non è conforme alla normativa di settore espletare una
procedura aperta con procedimento di urgenza;
- l’individuazione di un termine di urgenza di cinque giorni
per l’invio della documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa, non è conforme a quanto previsto
dall’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006
(parere
16.01.2008 n. 8
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GIURISPRUDENZA |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Attività estrattive.
Sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali
derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro
il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura; di
talché l'attività di sfruttamento della cava non può
confondersi con la lavorazione successiva dei materiali: se
si esula dal cielo estrattivo, gli inerti provenienti dalla
cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento
ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina
generale
(TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 21.02.2008 n. 173
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APPALTI: 1.
Sulla rilevanza del collegamento sostanziale ai fini
dell’applicazione dell’art. 34, c. 2, del D.Lgs. n.
163/2006.
2. Il collegamento sostanziale che giustifica l’esclusione
dalla gara delle imprese collegate sussiste quando da una
serie di elementi univoci risulta che le offerte presentate
sono riconducibili ad un unico centro di interesse.
1. In una gara d’appalto la situazione di
collegamento sostanziale, per essere rilevante ai fini
dell’applicazione dell’art. 34, c. 2, del D.Lgs. n.
163/2006, deve sussistere alla data di presentazione delle
offerte (perché è in quel momento che l’impresa dichiara,
fra le altre cose, di non essere collegata ad altre imprese
partecipanti alla stessa gara, per cui l’eventuale falsità
della dichiarazione rileva ai fini dell’ammissibilità
dell’offerta stessa), il che vuol dire che non rilevano
circostanze antecedenti (e che siano venute definitivamente
meno prima della data dianzi indicata) o sopravvenute. A
quest’ultimo riguardo si può pure ritenere che in alcuni
casi una circostanza sopravvenuta possa costituire un serio
indizio circa la preesistente situazione di collegamento, ma
ciò deve costituire oggetto di prova rigorosa, pena
un’indebita restrizione dell’autonomia imprenditoriale degli
operatori economici; in effetti, soprattutto nei casi in cui
le operazioni di gara si protraggano per un periodo lungo,
le vicende sopravvenute che coinvolgono in ipotesi due o più
delle imprese partecipanti potrebbero danneggiare le imprese
medesime, le quali, al momento della presentazione delle
offerte, non avevano in ipotesi alcuna intenzione di violare
il divieto di cui all’art. 34, c. 2, ed hanno invece dato
vita a fusioni, incorporazioni e quant’altro solo in base a
strategie aziendali o per altre ragioni comunque
riconducibili alla ordinaria dinamica imprenditoriale (ad
esempio, le imprese possono rafforzare la partnership al
fine di tentare l’espansione in altri mercati geografici).
2. L’art. 34, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006,
codificando quelle che erano state le risultanze dei
prevalenti orientamenti giurisprudenziali, stabilisce che vi
è collegamento sostanziale quando, in base ad univoci
elementi, risulti che le offerte provengono da un unico
centro decisionale, il che significa che è necessario
individuare quale sia il centro decisionale unitario. Di
solito, si tratta di una persona fisica che, ad esempio, è
amministratore unico di una società e, anche per interposta
persona, socio (o direttore tecnico) di un’altra, oppure di
un gruppo di soggetti che svolge funzioni dirigenziali in
tutte le varie imprese collegate, oppure ancora di imprese
che hanno in comune la sede legale e/o operativa, e così
via. Ma quando la presunta comunanza riguarda partecipazioni
azionarie in società terze e non via sia una situazione di
reciprocità (nel senso che anche l’impresa terza detiene
partecipazioni nelle altre imprese, di modo che si abbia un
intreccio di quote azionarie) non può dirsi che via sia un
unico centro decisionale
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 19.02.2008 n. 530
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APPALTI: Sull’illegittimità
dell’esclusione da una trattativa privata di un’impresa
invitata a causa della dislocazione della sua sede legale.
Contrariamente a quanto ritiene la circolare
dell'’Assessorato agli Enti locali del 27.06.1996, n. 8,
l’art. 15 l. R Sicila n. 4 del 1996, il quale prevede che i
comuni possano attribuire incarichi di assistenza socio
sanitaria a trattativa privata in favore di istituzioni
iscritte da almeno tre anni negli albi appositi ai sensi
dell’art. 26 della l. r. n. 22 del 1986, o autorizzate ai
sensi dell’art. 28 della stessa legge, preferendo le
istituzioni in ambito comunale o provinciale o regionale, si
deve interpretare nel senso che, a parità di condizioni,
l’ente locale potrà, motivatamente, preferire l’impresa
"avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza,
in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale" ma non
che questo, nel bando o comunque in sede di ammissione,
possa escludere un’impresa invitata a cagione della
dislocazione della sua sede legale. In altri termini, attesa
la particolare natura della trattativa privata, nella fase
di invito ai sensi del citato art. 15 è legittimo esercitare
una preferenza per le imprese aventi sede legale nel comune,
o nella provincia o nella regione nelle ipotesi gradate, ma
dopo che la facoltà non sia stata esercitata in sede di
invito, non è legittimo assumere la dislocazione della sede
legale quale elemento di non ammissibilità dacché con il
precedente invito già l’Ente locale ha espresso la sua
volontà nel senso di ampliare quanto più possibile il novero
delle partecipanti. Pertanto, mentre è legittima la
decisione di non invitare imprese non aventi sede legale nel
comune non è legittima l’esclusione di una di esse già
invitata (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale,
sentenza 18.02.2008 n. 126
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APPALTI: Commissione
di gara - Composizione - Assenza di esperti nel settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto - Illegittimità - Art.
84, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 - Fattispecie: MISE e bonifica
di sito contaminato.
E’ illegittima, ai sensi dell’art. 84, c. 2 d.lgs. n.
163/2006, la composizione della commissione di gara che non
preveda al proprio interno componenti “esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”
(nella specie, interventi di messa in sicurezza e bonifica
di un ex sito industriale inquinato). Ove l’amministrazione
appaltante accerti di non avere al proprio interno
professionalità adeguate per formare la commissione, deve
procedere con la nomina ai sensi dell’art. 84 comma 8 d.lgs.
163/2006 che prevede la scelta tra professionisti ovvero tra
professori universitari di ruolo all’interno di rose di
candidati già predisposte dagli ordini professionali ovvero
dalle facoltà di appartenenza. Tale disposizione ha la
funzione di garantire la trasparenza nella scelta dei
componenti delle commissioni di gara ove le amministrazioni
non riescano ad esprimere professionalità adeguate al tipo
di valutazioni tecnico-discrezionali che devono essere
compiute in relazione alla natura dell’appalto. Il fatto che
l’Amministrazione abbia scelto i componenti della
commissione di gara tra i propri funzionari non pone al
riparo dalla violazione dell’art. 84 comma 2 d.lgs. citato,
in quanto è lo stesso comma 8 a prevedere, in caso di
assenza in organico delle specifiche professionalità, le
modalità di scelta dei commissari (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 16.02.2008 n. 258
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APPALTI: Accesso
agli atti di gara e tutela dei segreti commerciali delle
imprese.
Nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione
adottata da un’amministrazione aggiudicatrice relativa ad
una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il
principio del contraddittorio non implica che le parti
abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al
complesso delle informazioni relative alla procedura di
aggiudicazione. Tale diritto di accesso deve infatti essere
ponderato con il diritto di altri operatori economici alla
tutela delle informazioni riservate e dei loro segreti
commerciali.
Alla luce del danno estremamente grave che potrebbe
risultare dalla comunicazione non corretta di talune
informazioni ad un concorrente, prima di comunicare tali
informazioni ad una parte nella controversia, occorre dare
all’operatore economico di cui trattasi la possibilità di
opporre il loro carattere riservato o di segreto
commerciale, decidendo infine in che misura e secondo quali
modalità occorra garantire la riservatezza e il segreto di
tali informazioni, per le esigenze di tutela giudica
effettiva e dei diritti di difesa delle parti nella
controversia
(Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. III,
sentenza
14.02.2008 n. C‑450/06
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APPALTI: Gare
d'appalto e risarcimento del danno all'immagine - Le imprese
escluse possono chiederlo.
Il diritto
all'immagine, traente fondamento dalla previsione dell'art.
2 Costituzione, non può essere considerato appannaggio
esclusivo della persona fisica me deve essere riconosciuto
anche alle persone giuridiche (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza
12.02.2008 n. 491
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EDILIZIA PRIVATA: Installazione
di impianti di radiocomunicazione - Strade - Fascia di
rispetto - Artt. 16-18 e 28 codice della strada -
Applicabilità.
Nei confronti dell’installazione di impianti di
radiocomunicazione trovano applicazione le norme del codice
della strada sulle distante di rispetto dalla sede stradale
(artt. 16-18 C.d.S.). Trova applicazione altresì l’art. 28
del menzionato codice, in base al quale i concessionari di
ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree
che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di
metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas,
nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi
che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di
osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente
proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Invero, la natura di servizio
pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le
opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della
norma in discussione, che detta i modi per attuare il
bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della
circolazione e quello alla corretta gestione di servizi
pubblici fondamentali (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 12.02.2008 n. 478
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EDILIZIA PRIVATA: Installazione
di impianti di radiocomunicazione - Silenzio assenso ex art.
87, c. 9 d.lgs. n. 259/2003 - Decorrenza - Dies a quo -
Deposito del parere preventivo dell’ARPA - Non rileva.
Il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui
all’art. 87, c. 9 del d.lgs. n. 259/2003 decorre dalla
presentazione della domanda corredata dal progetto, e non
dalla ricezione, da parte del comune, del parere dell'Arpa,
in quanto ai sensi dell'art. 87, comma 4, del citato decreto
il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è
prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per
l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto
(TAR Veneto, sez. II, 23.04.2007, n. 1283 TAR Lecce, sez. II,
24.08.2006 n. 4279; TAR Catania, sez. II, 23.09.2005 n.
1478; TAR Napoli, sez. I, 17.12.2004 n. 19379).
Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art.
87 D.Lgs. n. 259/2003 - Richiesta del titolo autorizzatorio
edilizio di cui al d.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità.
Le regole dettate dall'art. 87, d.lgs. n. 259/2003 in tema
di autorizzazione all'installazione di impianti di radio
comunicazione costituiscono principi fondamentali operanti
in materie di competenza ripartita, con la conseguenza che,
fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e
culturali, è contraria ai suddetti principi la previsione
normativa o regolamentare di un procedimento parallelo,
volto a munire il richiedente anche del titolo
autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001
(TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19.04.2007).
Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art.
87, c. 9, D.Lgs. n. 259/2003 - Silenzio assenso - Decorso
del termine di 90 giorni - Interruzione - Limiti.
Il decorso del termine di novanta giorni, previsto dall'art.
87 comma 9, codice delle comunicazioni elettroniche (d.l.
01.08.2003 n. 259) al fine della formazione di un titolo
abilitativo idoneo all'attività edificativa del privato, può
essere interrotto dall'amministrazione con richiesta di
integrazione documentale solo entro il limite di quindici
giorni, trascorso il quale resta preclusa
all'amministrazione qualsiasi attività interlocutoria, a
prescindere dal fatto che il mancato rispetto del termine
sia stato causato dalla necessità di procedere ad ulteriori
acquisizioni istruttorie (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.
II, 16.04.2007, n. 323; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII,
05.08.2005, n. 10635) (TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 11.02.2008 n. 158
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AMBIENTE-ECOLOGIA: RIFIUTI
- Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Accertamento del
dolo o della colpa - Contraddittorio con i soggetti
interessati.
La riforma del 2006, in riferimento alla previgente
disposizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 22/97, ha
precisato che l’accertamento circa la sussistenza del dolo o
della colpa in relazione all’abbandono dei rifiuti debba
avere luogo “in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo”.
Ne deriva che:
1) l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 192 del
d.lgs. n. 152/2006 è possibile unicamente a carico dei
responsabili diretti dell’abbandono (ove individuati),
ovvero a carico del proprietario o del titolare di diritti
reali o personali di godimento sull’area;
2) in tale seconda ipotesi, l’applicazione delle rigorose
previsioni di cui all’art. 192 cit., sarà possibile solo
laddove sia dimostrata in capo al proprietario o al titolare
di diritti reali o personali di godimento sull’area una
condotta dolosa o colposa;
3) in ogni caso l’accertamento in ordine alla sussistenza di
una condotta dolosa o colposa deve avvenire in pieno
contraddittorio con i soggetti interessati (TAR Puglia-Lecce,
Sez. I,
sentenza 07.02.2008 n. 375
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EDILIZIA PRIVATA: BENI
CULTURALI E AMBIENTALI - Mini condono paesaggistico - L. n.
308/2004 - Abusi commessi sino al 30.09.2004 -
Autorizzazione paesaggistica postuma - Applicabilità.
La legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai
fini penali, degli abusi paesaggistici commessi fino ad una
certa data, si è imposta come una norma di chiusura del
sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel
passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicché
in siffatta prospettiva deve ritenersi che le disposizioni
di cui alla legge n. 308/2004 sul mini condono
paesaggistico, operino anche dal punto di vista
dell’illecito amministrativo, consentendo la operatività,
medio-tempore, del meccanismo dell’autorizzazione postuma
ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata per la
ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti
amministrativi del condono sarebbe più apparente che reale,
ben potendo l’amministrazione, per gli abusi commessi fino a
quella data, applicare il regime previgente della sanatoria
postuma (cfr. T.a.r. Puglia-Bari, sez. III, 05.09.2005,
sentenza n. 3780, ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39
della legge n. 308/2004 , c.d. condono paesaggistico è norma
eccezionale che introduce una deroga per tempo di vigenza
alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n.
42/2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità
ambientale –id est, sanatoria– nei confronti dei
procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi
edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali
non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico”.) Sicché,
per gli abusi commessi entro il 30.09.2004, deve ritenersi
illegittimo il diniego di sanatoria di un'opera edilizia
eseguita su immobile vincolato senza il previo esame
dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica
inoltrata in applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del
2004 (normativa sul c.d. minicondono paesaggistico) (TAR
Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 05.02.2008 n. 562
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EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Campeggio
- Trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in
vere e proprie unità abitative permanenti - Lottizzazione
abusiva - Configurabilità.
La trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in
vere e proprie unità abitative permanenti può far ravvisare
in concreto una condotta lottizzatoria (in specie quando
l'attività di campeggio assuma dimensioni consistenti e si
componga anche di edifici di servizio che denotano una
stabilità di realizzazione e producono un impatto rilevante
sul territorio). Sicché, costituiscono lottizzazione quegli
interventi che mutano le caratteristiche dell'insediamento
e/o del territorio in misura tale da far sorgere una non
prevista esigenza di misure di urbanizzazione oppure da
richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o
diversa rispetto a quelle previste.
Lottizzazione abusiva - Campeggio - Fattispecie:
provvedimento di sequestro preventivo - Piano di
lottizzazione esistente - Mutamento apportato senza
autorizzazione - Destinazione e diverso utilizzo -
Giurisprudenza.
Si configura il “fumus” del reato di lottizzazione abusiva
(e conseguente provvedimento di sequestro preventivo)
laddove una struttura adibita a campeggio, sia pure
debitamente autorizzata, venga radicalmente mutata, per
effetto di opere edilizie non autorizzate e di roulotte
posizionate stabilmente a terra e, dunque, non più
agevolmente trasportabili, in uno stabile insediamento
abitativo di rilevante impatto negativo sull’assetto
territoriale. In questa prospettiva un insieme di interventi
che snaturino le caratteristiche originarie di un campeggio,
per quanto esso sia debitamente autorizzato, possano in
linea di principio comportare, se complessivamente valutati,
la violazione dell'art. 44, lett. c) del citato d.P.R. n.
380 del 2001. In giurisprudenza, inoltre, è stato rilevato
che il mutamento apportato senza autorizzazione si pone in
contrasto con l'esistente piano di lottizzazione, posto che
un complesso di unità abitative comporta caratteristiche di
destinazione e di concreto utilizzo profondamente diverse
rispetto al complesso alberghiero inizialmente autorizzato,
(sentenza n. 6990 del 29.11.2006-24.02.2006, Ambrosiani, n.
6936 del 07.11.2006-15.02.2007, Cieri e n. 13687 del
28.02-03.04.2007, Signori: possono costituire lottizzazione
anche quegli interventi che abbiano trasformato una
realizzazione alberghiera in un complesso di autonome unità
abitative) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 31.01.2008 n. 4974
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti.
Attività di tiro al piattello.
I rifiuti prodotti dall'attività di tiro a piattello sono da
considerarsi non come rifiuti prodotti ex art. 255 D.L.vo
152/2006, bensì come rifiuti prodotti da impresa, al sensi
dell'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/2006
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 30.01.208 n. 4733
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AMBIENTE-ECOLOGIA: RIFIUTI
- Incenerimento a terra di rifiuti speciali - Assenza di
idonea autorizzazione - Responsabilità - Individuazione -
Fattispecie - Art. 51, c. 1, D.L.vo n. 22/1997 - Art. 674
c.p..
L’incenerimento a terra in assenza di idonea autorizzazione
di rifiuti speciali quali legname, bancali in legno,
plastica varia, gomme, polistirolo, cartoni, materiale edile
ed altro, provocando fumi atti a molestare le persone
configura i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 22 del
1997, articolo 51, comma 1, e dall’articolo 674 c.p.. Nella
specie, inoltre, non assume rilievo, il ruolo svolto
all'interno del cantiere dove il fatto e' avvenuto -se cioè
commesso dal titolare di una propria impresa o invece dal
dipendente della ditta- come anche non rileva lo svolgere -o
meno- professionalmente la contestata attività, posto che il
precetto contenuto nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997,
articolo 51, comma 1, si rivolge indistintamente a "chiunque
effettua una attività di raccolta, recupero, smaltimento"
(Cass. Sez. 3, n. 21925 del 2002 Rv 221959 nonché, sul
carattere solo eventualmente abituale della attività stessa,
Cass. Sez. 3, n. 13456 del 2006 Rv 236326).
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Emissioni
inquinanti nell'atmosfera - Combustione a terra di rifiuti
speciali - Intollerabilià del fumo e dell'odore -
Segnalazione ai C.C. da parte di cittadini - Art. 674 c.p. -
Configurabilità.
In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, la
segnalazione ai Carabinieri da parte di cittadini del fatto
che siano stati investiti ed evidentemente molestati, dalle
emissioni, provocati dall’incenerimento a terra di rifiuti
speciali quali legname, plastica varia, materiale edile ed
altro in assenza di idonea autorizzazione, configura
ampliamente la contravvenzione di cui all'articolo 674 c.p.
(Corte di cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.01.2008 n. 2480
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URBANISTICA: Convenzione
di lottizzazione.
Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la cognizione della controversia avente ad
oggetto l’adempimento (o addirittura la risoluzione) di una
convenzione di lottizzazione e ciò in virtù di quanto tra
l’altro previsto dall’articolo 11, comma 5, della legge
07.08.1990 n. 241
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.01.2008 n. 74
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URBANISTICA: Lottizzazione
abusiva e rilascio titolo abilitativo.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di
eventuale, avvenuto rilascio del permesso di costruzione,
quando non risulti essere stata espressamente autorizzata
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.01.2008 n. 800
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EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog.
Installazione impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva privata e disciplina urbanistica.
Vi è una differenza sostanziale tra la concessione per
l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva privata (art. 16 L. 223/1990) e la
concessione per servizio pubblico (art. 4 L. cit.) da un
lato ed il permesso di costruire ed i nulla osta ambientali
dall'altro. Si tratta evidentemente di strumenti finalizzati
alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti
tant'è che anche l'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (codice
delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il
titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore
speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il
rilascio la necessità dell'accordo delle varie
amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo
quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli
ambientali (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.01.2008 n. 559
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LAVORI PUBBLICI: Strada
privata, destinata ad uso pubblico - Realizzazione della
rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto -
Inversione del possesso - Esclusione - Fondamento -
Occupazione usurpativa - Esclusione - Art. 43 t.u. n.
327/2001.
La realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la
posa di asfalto (interventi che non possono essersi tradotti
in una occupazione della strada privata da parte della p.a.
ma più semplicemente a delle attività di manutenzione e
sistemazione di una strada privata, destinata ad uso
pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare
pericoli per la pubblica incolumità), costituiscono delle
utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a non essere
idonee a stravolgere l'identità del bene, sono conformi al
contenuto del diritto di uso pubblico, con l'ulteriore
conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da
determinare un'inversione del possesso, da contenuto del
diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di
proprietà pubblica. Nella specie, non si è verificata,
alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra
l'altro, ex articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001, non
determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del
diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché
postumo, di trasferimento da parte dell'Autorità
amministrativa o giurisdizionale).
Servitù pubblica di passaggio - Elementi per
l’esistenza - Fattispecie: diritto reale d'uso pubblico
ultraventennale.
Ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio,
non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade
pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare
nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono
sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure
servitutis pubblicae" da una collettività di persone
qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale);
della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze
di generale interesse (anche per il collegamento con la
pubblica via); nonché il titolo valido a sorreggere
l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può
identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da
tempo immemorabile) (Consiglio di Stato 24/10/2002, n.
5692). Nella specie, il comune deve ritenersi titolare di un
diritto reale d'uso pubblico ultraventennale delle aree in
questione che ne legittimano l'utilizzo e la manutenzione da
parte dello stesso per soddisfare specifici interessi
pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza
della viabilità) e primario responsabile (Consiglio di
Stato, sentenza n. 373 del 2004) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 09.01.2008 n. 48
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URBANISTICA: Rapporti
tra disciplina regionale e nazionale.
La disposizione regionale per la quale è assentibile con
semplice autorizzazione la posa di prefabbricati ad una sola
elevazione, non adibiti ad uso abitativo, deve essere
interpretata in modo da non collidere con i principi fissati
a livello nazionale e può, pertanto, essere applicata
esclusivamente in relazione all'edificazione di manufatti
precari, o aventi natura pertinenziale o di modeste
dimensioni. Ciò perché, altrimenti, si andrebbe in contrasto
con il principio di cui all'art. 117 della Costituzione, pur
come novellato dalla L. Cost. n. 3-01, atteso che la
competenza regionale in materia urbanistica deve rispettare
i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
nazionale (fattispecie relativa a legge regionale della
Sicilia)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.01.2008 n. 201
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EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog.
Installazione impianto e poteri giunta comunale.
La Giunta comunale è incompetente a esprimere il dissenso
del Comune sull’installazione di un impianto radiolelettrico,
trattandosi di atto di gestione che, ai sensi dell’art. 107
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta ai dirigenti (Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.01.2008 n. 32
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EDILIZIA PRIVATA: Beni
Ambientali. Potere di annullamento del Soprintendente
dell'atto abilitativo rilasciato dal Comune.
L'atto di annullamento del Soprintendente non può estendere
il sindacato di competenza al merito dell’atto
autorizzatorio rilasciato dal Sindaco. Il controllo
dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune non può
debordare dai limiti di stretta legittimità quali previsti
dalle norme dando luogo alla sovrapposizione di una nuova ed
autonoma valutazione di merito a quella espressa
dall’Autorità delegata, con esercizio di un potere che non è
riconducibile al procedimento di riesame in argomento
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.01.2008 n. 22
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ESPROPRIAZIONE: Diritto
all'indennizzo espropriativo - Evasione totale o parziale
dell’imposta I.C.I. - Effetti - Sanzioni e recupero del
tributo I.C.I. - Accertamento da parte dell'Amministrazione.
In materia di espropriazione, l'evasore totale dell’imposta
I.C.I. non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo
(Cass. sentenza n. 24509/2006), ma è unicamente "destinato a
subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e
l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere",
potendo l'erogazione della indennità di espropriazione
"intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il
tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I.,
ed a seguito della regolarizzazione della posizione
tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e
delle sanzioni" (così testualmente, Corte Cost. n.
351/2000). Mentre, "l'evasore parziale resta soggetto alle
stesse conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo
quindi il Comune procedere ad accertamento del maggiore
valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di
questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva,
l'indennità espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come
nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla
dichiarazione infedele. Nella seconda evenienza, in
particolare, va da sé che il previo recupero del tributo
I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti
indicati, oltre che per accertamento da parte
dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da
parte dello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del
1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13;
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e
considerando che la dichiarazione tributaria è atto di
scienza e di non di volontà).
Occupazione d'urgenza - Effetti - Possesso del bene -
Indennità per l'occupazione - Decreto di esproprio o
ablazione - Perdita del possesso del bene.
L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non
priva il proprietario del possesso del bene occupato, in
quanto questo, finché non intervenga il decreto di esproprio
o comunque ablazione, continua ad appartenergli, tant'è che
per tal motivo gli si riconosce anche una indennità per
l'occupazione (Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 03.01.2008 n. 19
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore.
Circoli ricreativi privati.
In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore mentre
per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM
14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del
territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di
appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione
i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti
differenziali trova immediata applicazione l’art. 4, comma
1, DPCM 14.11.1997 il quale fissa tali limiti differenziali
in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore
22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00
fino alle ore 6,00). I suddetti valori limiti differenziali
si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto
tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle
finalità di lucro, alle attività commerciali e/o
professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 14.11.1997 (cfr.
punto 3 della Circolare Ministero Am-biente del 06.09.2004,
pubblicata nella G.U. del 15.09.2004)
(TAR Basilicata, Sez. I,
sentenza 02.01.2008 n. 5
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APPALTI SERVIZI: Attribuzione
di punteggio per attività di sponsorizzazione.
E' legittima l’indizione
di una gara relativa all’affidamento del servizio di
tesoreria nel caso in cui, tra i criteri di valutazione
delle offerte, sia prevista l’attribuzione di punteggio in
relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a
stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico
dei relativi oneri, purché ricorrano due condizioni.
In primis, che il pagamento di un corrispettivo in denaro
per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei
punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella
lettera di invito, cosicché non possa ritenersi lesa la par
condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti
della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza
ai fini dell’aggiudicazione (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen.,
dec. 18.06.2002, n. 6).
In secundis, che il punteggio conferibile in relazione alle
sponsorizzazioni non sia tale da costituire l’elemento
discriminante principale e, per la sua oggettiva portata,
tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 06.12.2007 n. 6261
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ATTI AMMINISTRATIVI: Spese
legali non possono essere compensate in caso di accoglimento
del ricorso.
La Suprema Corte di
Cassazione ha affermato il principio fondamentale, sancito
dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al
riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che
abbia impugnato una cartella esattoriale. La decisione
assume fondamentale importanza poiché può, anzi deve, essere
analogicamente applicata anche agli innumerevoli ricorsi
avverso le sanzioni amministrative del Codice della Strada
(Corte di Cassazione, Sez. II civile,
sentenza 19.11.2007 n. 23993
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EDILIZIA PRIVATA: Sulla
distanza minima da rispettare dal ciglio stradale in caso di
demolizione e successiva ricostruzione.
La conservazione della distanza preesistente, inferiore alla
distanza minima tra fabbricati prescritta dal decreto
ministeriale n. 1444/1968, può ritenersi ammissibile nei
soli casi di demolizione e ricostruzione fedele (quantomeno
nelle medesime dimensioni esterne), configurandosi in tal
caso non una nuova costruzione, ma un recupero edilizio
realizzato con una serie di interventi assimilabili alla
manutenzione straordinaria; nessuna deroga è ammissibile,
viceversa, nel caso in cui, previa demolizione di un
edificio preesistente, venga ricostruito al suo posto un
fabbricato completamente diverso (cfr. Cons. Stato IV
12.07.2002 n. 3929)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
01.10.2007 n. 5831). |
URBANISTICA: Sulla
distinzione tra vincoli espropriativi e conformativi.
E’ sufficiente, quindi,
rilevare che, nel caso di specie, le destinazioni a parco
urbano, a parcheggio e a viabilità non comportano
automaticamente l’ablazione dei suoli ed ammettono, anzi,
chiaramente la realizzazione, anche da parte di privati in
regime di economia di mercato, delle relative attrezzature
destinate all’uso pubblico, per escludere che l’imposizione
dei relativi vincoli necessitasse della contestuale
previsione dell’indennizzo e di una puntuale motivazione
sulle ragioni assunte a base della loro reiterazione.
Il Supremo Consesso amministrativo, con la pronuncia de
qua, chiarisce per l’ennesima volta che la previsione
dell’indennizzo nel caso di reitera di vincoli è doverosa
solo per i vincoli preordinati all’ablazione del suolo (c.d.
espropriativi) e per quelli "sostanzialmente espropriativi"
ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.P.R. 08.06.2001, n. 327, i
quali comportano l’azzeramento del contenuto economico del
diritto di proprietà
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 01.10.2007 n. 5059
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AMBIENTE-ECOLOGIA: RIFIUTI
- Elettrodomestici in disuso (provenienti dalla raccolta dei
rifiuti cittadini) e basolato di pietra - Illecita gestione
di rifiuti - Assenza della prescritta autorizzazione
regionale - Responsabile dell'ufficio tecnico e di
responsabile del servizio di nettezza urbana -
Qualificazione di rifiuto - Elementi Art. 51, 1° c. lett.
a), del D.Lgs. n. 22/1997 (oggi trasfusa nel D.Lgs. n.
152/2006).
Devono considerarsi rifiuti, il basolato di pietra e gli
eletrodomestici in disuso, in assenza della dimostrazione
che gli stessi potessero essere o fossero effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo o
di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero
dopo avere subito un trattamento preventivo, ma senza la
necessità di alcuna operazione di recupero tra quelle
individuate nell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997. Nella
specie, è stata individuata la responsabilità penale, di cui
all'art. 51, 1° comma - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 oggi
trasfusa nel D.Lgs. n. 152/2006 (per avere - nelle
rispettive qualità di responsabile dell'ufficio tecnico e di
responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune di
Montescaglioso esercitato attività di illecita gestione di
rifiuti, depositando, in assenza della prescritta
autorizzazione regionale, nella parte retrostante
dell'autoparco comunale due cumuli di basolato di pietra,
per un volume di circa 30 mc., proveniente da rifacimento di
manto stradale, nonché elettrodomestici in disuso
provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini.
RIFIUTI - Elettrodomestici in disuso (provenienti
dalla raccolta dei rifiuti cittadini) - Art. 183, lett. m),
del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 6, c. 1, lett. m), del D.Lgs.
n. 22/1997 (mod. intr. dal D.Lgs. n. 389/1997).
Gli elettrodomestici in disuso, dei quali i precedenti
detentori si sono sicuramente disfatti, costituiscono
oggettivamente materiali che non possono essere riutilizzati
in alcun ciclo produttivo pertanto sono da considerarsi
rifiuti.
RIFIUTI - Basole di pietra - Rifiuti speciali -
Operazione di recupero.
Le basole di pietra, ai sensi dell'art. 7, 3° comma - b),
del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 184, 3° comma - lett. b),
del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali "i rifiuti
derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ...".
Nella fattispecie in esame, però, non risultavano "certi" né
la sede ove le basole di pietra erano destinate né il loro
riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. Le stesse
pietre, inoltre, avevano già subito un'attività di selezione
(in seguito alla quale parte del materiale rimosso dalla
strada era stata avviata in discarica) e, prima di essere
(eventualmente) riutilizzate, dovevano subire una ulteriore
preliminare attività di scalpellatura e di ripulitura dai
residui di cemento, anteriormente alla quale esse conservano
la qualifica di rifiuti. Si delinea, infatti, la necessità
di un'operazione di recupero secondo l'individuazione di cui
ai punti R5 e R13 dell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.11.2006 n. 37401
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