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AGGIORNAMENTI PREGRESSI mese di MARZO 2008

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aggiornamento al 11.03.2008

aggiornamento al 10.03.2008

aggiornamento al 06.03.2008

aggiornamento al 04.03.2008

aggiornamento al 03.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO ALL'11.03.2008

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G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima)

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Lombardia, approvata dal Consiglio Regionale il 04.03.2008 l'ulteriore legge di modifica/integrazione alla legge urbanistica n. 12/2005 (l.r. 04.03.2008 n. 82).
N.B.: relativamente al testo di cui sopra potrebbe esserci qualche modifica di drafting; pertanto, il testo che sarà pubblicato a giorni sul B.U.R.L. sarà quello ufficiale e con valenza legislativa.

DOTTRINA E CONTRIBUTI

PUBBLICO IMPIEGO: G. Lombardi, Sindacato sulla discrezionalità tecnica e valutazioni delle prove concorsuali: l’eventuale ruolo dei pareri pro-veritate (nota a TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sent. 20.02.2008 n. 867) (link a www.lexitalia.it).

PUBBLICO IMPIEGO: A. Liberati, La valutazione delle prove di concorso (link a www.lexitalia.it).

VARI: R. Amoroso, Omessa indicazione del nome del conducente: continua il dibattito sull'illecito (link a www.altalex.com).

PUBBLICO IMPIEGO: M. Poli, Stranieri e diritto di accesso al pubblico impiego (link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: L. Bellagamba, LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI È DI TRE MESI - Note a margine di TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 05.04.2007 n. 1092 (link a www.linobellagamba.it).

LAVORI PUBBLICI: L. Bellagamba, Il leasing in costruendo poteva essere solo un appalto di lavori (link a www.linobellagamba.it).

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

APPALTI: Ritenuto in diritto:
In via generale occorre osservare che, secondo quanto disposto dalla deliberazione di questa Autorità del 24.01.2008, il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità e, pertanto, la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 3 della citata deliberazione, gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente “sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara”.
Conferma del valore cogente della sopra riportata disposizione è intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale del 06.07.2007 n. 256, la quale ha sancito che la prescrizione del versamento del contributo, nonché le relative modalità di riscossione costituiscono una condizione di ammissibilità dell’offerta.
D’altra parte il carattere essenziale ai fini della partecipazione alla gara era stato ulteriormente esplicitato da questa Autorità nell’ambito del documento pubblicato sul proprio sito internet, in ordine ai quesiti frequenti ricevuti in materia di contributo. In particolare, nella risposta n. 4, è stato specificato che anche nel caso in cui nel bando di gara non sia espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti che sono tenuti al pagamento del contributo, devono versare lo stesso, a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo.
Per ragioni di completezza, si rammenta che questa Autorità si è espressa più volte in ordine all’obbligatorietà del versamento del contributo (si vedano le deliberazioni n. 216 del 27.06.2007; 232 del 12.07.2007).
La seconda censura mossa dall’istante si ritiene assorbita dal mancato versamento del contributo.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il mancato versamento del contributo da parte del RTI Consorzio di Solidarietà Con. Sol. Coop. soc. comporta l’esclusione dello stesso dalla gara (
parere 31.01.2008 n. 25 - link a massimario.avlp.it).

GIURISPRUDENZA

APPALTIValidità e rilevanza dell'uso del fax nelle gare d'appalto dopo il Codice dell'Amministrazione digitale.
Posto che il mezzo di comunicazione (FAX) risulta inserito a pieno titolo nell’ordinamento e che gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l’idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche la considerazione che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova (TAR Lazio-Roma, Sez. III-quater,
sentenza 13.02.2008 n. 1254 - link a www.giurdanella.it).

APPALTIPartecipazione informatica alle gare d'appalto. Quale validità per la documentazione di gara prodotta su CD-ROM?
Nelle gare d'appalto, nelle ipotesi in cui la produzione della documentazione richiesta avvenga anche su supporto informatico, se non risulta su di esso apposta la firma elettronica digitale nel rispetto delle regole dettate dal D.Lgs. n. 82 del 2005, è da escludere che tale strumento possa sostituire sul piano formale un documento cartaceo con firma manuale -(TAR Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 08.02.2008 n. 664 - link a www.giurdanella.it).

ATTI AMMINISTRATIVIProcedimento amministrativo - concorsi pubblici – documentazione – irregolarità – richiesta di integrazione – necessità – esclusione dal concorso – illegittimità [art. 6, L. 241/1990].
Salvo che sia disposto diversamente, l’amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l’integrazione del documento, piuttosto che provvedere all’esclusione dalla procedura selettiva
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-ter, sentenza 23.01.2008 n. 503 - link a www.altalex.com).

APPALTI SERVIZIVerifica dell'offerta economica - Il vincolo delle tariffe prefettizie negli appalti per servizi di vigilanza la sentenza.
Nell’ordinamento giuridico italiano non si rinviene alcuna specifica disposizione normativa, primaria o secondaria, che autorizzi i Prefetti a fissare in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, con la conseguenza che la violazione di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di esclusione dalla gara d'appalto e non spiega effetti sulla valida prestazione dei relativi servizi; le predette tariffe costituiscono esclusivamente canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo sulla serietà e sull’affidabilità dell’impresa (TAR Basilicata, Sez. I,
sentenza 19.01.2008 n. 12 - link a www.giurdanella.it).

EDILIZIA PRIVATASulla natura giuridica della Dia e sulla tutela del terzo.
La denuncia di inizio attività (Dia) non è da considerare strumento di liberalizzazione dell’attività, ma rappresenta uno strumento di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia.
Pertanto, nel caso della Dia, con il decorso del termine si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della Dia o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di Dia
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 02.10.2007 n. 2253 - link a www.altalex.com).

AGGIORNAMENTO AL 10.03.2008

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G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima)

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 10 del 06.03.2008, "Nuova classificazione delle Zone di protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»" (deliberazione G.R. 20.02.2008 n. 6648 - link a www.infopoint.it).

NEWS

EDILIZIA PRIVATA: Codice paesaggio. E’ stato un confronto serrato quello sulle correzioni da apportare al codice dei beni culturali e del paesaggio nel corso della Conferenza Unificata del 28.02.2008.
Alla fine le regioni hanno dato un parere positivo, ma solo dopo aver ricevuto garanzie rispetto all’accoglimento di alcuni emendamenti (link a www.regioni.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Politiche del personale pubblico. Nota interpretativa di ANCI (n. 2 allegati).
L’ANCI Nazionale ha elaborato una Nota interpretativa sulla politiche del personale pubblico, scaricabile unitamente alla circolare 07.03.2008 n. 32 di ANCI Lombardia, con l’obiettivo di fornire ai Comuni indicazioni utili ai fini dell’applicazione delle disposizioni di interesse degli Enti Locali, in attesa degli ulteriori interventi di chiarimento che potranno pervenire dai Dicasteri competenti
(link a www.anci.lombardia.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Lombardia, normativa settore forestale.
Disponibile on-line la principale normativa regionale in materia di boschi e foreste, curata dalla Direzione Generale Agricoltura. L'elenco è aggiornato al 05.03.2008
(link a www.agricoltura.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lombardia, entrano in vigore le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
Entrano in vigore il 05.03.2008 le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il DM 14.01.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04.02.2008.
Le norme sostituiscono quelle approvate con DM 14.09.2005, che potranno tuttavia essere ancora utilizzate, fino al 30.06.2009, secondo le modalità previste dall'art. 20 della legge 28.02.2008, n. 31, in vigore dall'01.03.2008.
La Regione Lombardia sta provvedendo ad aggiornare ai sensi delle nuove Norme Tecniche i "Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11.03.2005, n. 12" approvati con d.g.r. 22.12.2005, n. 8/1566, con particolare riferimento alla microzonazione sismica
(link a www.regione.lombardia.it).

DOTTRINA E CONTRIBUTI

URBANISTICA: T. Bellei, Il rapporto tra VIA e strumenti di pianificazione del territorio prima e dopo il T.U.A. (link a www.giuristiambientali.it).

APPALTI SERVIZI: G. Chiantera e D. Pettinato, Nuovi modelli organizzativi, con particolare riguardo all'in house providing ed alla possibilità di configurare l'organismo in house a tutto l'apparato centrale (link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Vidimazione dei registri dei rifiuti.
Circolare 12.02.2008 n. 79513 di prot. della Regione Veneto e nota 13.02.2008 n. 1861 di prot. del Ministero dell'Ambiente (link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: S. Maglia e M. V. Balossi, L’evoluzione del concetto di sottoprodotto (link a www.lexambiente.it).

APPALTI: L. Bellagamba, Requisito della qualità e autocertificazione - Note a margine di TAR Lazio-Roma, Sez. III-quater, sentenza 01.02.2008 n. 899 - (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: L. Bellagamba, Il codice dei contratti e le normative delle regioni a statuto speciale, dopo le sentenze della Corte: l’abrogazione tacita operata dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 - L’art. 1 della bozza di regolamento attuativo del codice rispecchia integralmente quest’impostazione logico-giuridica (link a www.linobellagamba.it).

LAVORI PUBBLICI: L. Bellagamba, Raggruppamento super-misto, capogruppo formale e principio di maggioritarietà della qualificazione (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: L. Bellagamba, AVVALIMENTO: la responsabilità dell’ausiliaria subappaltatrice non è sempre limitata alla sola prestazione subappaltata - Note a margine di TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter, sentenza 27.12.2007 n. 14081 - link a www.linobellagamba.it).

LAVORI PUBBLICI: L. Bellagamba, Il Consiglio di Stato ribalta la tesi del T.A.R. Lazio: possibile la concessione di servizio per la manutenzione stradale (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI FORNITURE E SERVIZI: L. Bellagamba, LA FORMALE GARA D’APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI: tutti i problemi e le criticità nella redazione del bando – RIPASSO INTEGRALE, PUNTO PER PUNTO (link a www.linobellagamba.it).

LAVORI PUBBLICI: L. Bellagamba, LA FORMALE GARA D’APPALTO DI LAVORI: tutti i problemi e le criticità nella redazione del bando – RIPASSO INTEGRALE, PUNTO PER PUNTO – La procedura negoziata e il cottimo (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI FORNITURE E SERVIZI: L. Bellagamba, GLI AFFIDAMENTI SEMPLIFICATI: cottimi, incarichi professionali, servizi dell’allegato II B e cooperative sociali, concessioni di servizio, altre tematiche similari (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: L. Bellagamba, SOGGETTO COMPETENTE all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – Anche dopo il codice dei contratti, anche per stazioni appaltanti per le quali non sarebbe neppure direttamente applicabile l’art. 107 (comma 3) del D.Lgs. 267/2000, vi è un unico soggetto competente all’aggiudicazione, sia provvisoria sia definitiva (link a www.linobellagamba.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: G. Gentilini, Sospensione da parte della pubblica amministrazione emanante, in autotutela, dei provvedimenti amministrativi. Brevi annotazioni (link a www.diritto.it).

INCARICHI PROFESSIONALI: G. Crucitta e R. Francaviglia, Corte dei Conti n. 6/2008 – Sez. regionale Basilicata – conferimento di incarichi a soggetti esterni alla P.A. (link a www.diritto.it).

APPALTI: M. Asprone, I requisiti d’ordine generale nell’ affidamento degli appalti pubblici: la certificazione contributiva (link a www.diritto.it).

PROPRIETA' PRIVATA: D. Loiacono, Il divieto di atti emulativi: Considerazioni critiche (link a www.diritto.it).

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI: Ritenuto in diritto:
Relativamente alle problematiche concernenti i certificati di esecuzione lavori, occorre preliminarmente precisare che con Comunicati del Presidente dell’Autorità del 6 luglio e del 18 ottobre 2006, sono state dettate disposizioni, a carico delle stazioni appaltanti, relative alle modalità di trasmissione all’Osservatorio dei certificati di esecuzione lavori, ai fini del loro inserimento nel casellario informatico e del relativo utilizzo per l’attività certificatoria delle SOA.
In sede di gara, la stazione appaltante, in presenza di un certificato di esecuzione lavori redatto in conformità all’articolo 22, comma 7, del d.P.R. 34/2000 ed all’allegato D al medesimo decreto, non può addurre nei confronti del concorrente, l’eccezione che lo stesso non è stato rilasciato utilizzando la predetta procedura informatica.
Al riguardo, deve rilevarsi che nel caso in cui un certificato lavori presenti elementi di discordanza, contraddittorietà, ovvero non sia stato estratto secondo la procedura informatica prescritta dall’Autorità, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le opportune verifiche sul documento, anche in contraddittorio con l’impresa.
Per quanto attiene all’ulteriore motivo di esclusione dell’ATI Vincenzo Modugno s.r.l./I.CO.RES. s.r.l. concernente l’interpretazione assunta dalla Commissione di gara nella valutazione dei lavori pregressi, fondata sulla netta differenziazione fra “lavori eseguiti all’interno di strutture museali” e “lavori finalizzati alla realizzazione di un museo”, si fa presente che ai sensi dell’articolo 253, comma 30 del d. Lgs. n. 163/2006, è facoltà delle stazioni appaltanti “individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione, l’avvenuta esecuzione nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla tipologia dell’opera oggetto di appalto.”
Come chiarito dall’Autorità con deliberazione n. 99/2006, la disposizione deve essere interpretata nel senso che è necessario dimostrare l’esecuzione di lavori in una categoria della medesima species di quella che si affida.
Nel caso in esame, appare restrittiva la posizione assunta dalla S.A. di valutare come non pertinenti i lavori eseguiti su un immobile che solo successivamente ai predetti lavori è divenuto una struttura museale: infatti, l’appalto di che trattasi concerne il restauro e l’adeguamento funzionale di un autonomo corpo di fabbrica (palazzina neoclassica) la cui ristrutturazione consentirà di acquisire al complesso monumentale nel quale è inserito, nuove aree destinate sia a ristoro sia a sala di ascolto delle collezioni musicali.
In relazione al quesito concernente la possibilità di dimostrare la capacità dell’impresa nella categoria OG11 attraverso le lavorazioni nelle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30, si precisa che con la determinazione n. 8/2002 e con parere n. 116/2007 è stato chiarito che il principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG11. Laddove, invece, è richiesta la categoria generale OG11, la stessa non può essere dimostrata mediante la qualificazione nelle singole categorie specializzate.
Per quanto attiene all’esclusione dell’ATI ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l./C.I.T.E. soc. coop. a r.l., si fa presente che il punto 1 del disciplinare di gara prevede che “i plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno, all’ora dell’espletamento della medesima.” Nessuna disposizione specifica è stata dettata per la presentazione dei plichi da parte delle associazioni temporanee di imprese, già costituite ovvero da costituire.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, le formalità della chiusura, sigillatura e controfirma del plico contenente l’offerta assolvono alla funzione di garantire l'identità, l’immodificabilità e la segretezza dell'offerta.
Sotto tale profilo, nel caso in esame, che vede il plico sigillato e controfirmato da parte dell’impresa mandataria, la prescrizione tesa a garantire l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare la manomissione del contenuto del plico, è stata adempiuta.
Altresì la mancata indicazione sul plico dell’indirizzo dell’impresa mandante non può essere considerata, in mancanza di espressa previsione comminatoria, causa di esclusione.
Infatti, l’assenza della specificazione, sulla busta, della denominazione dell’impresa mandante non altera la par condicio fra i concorrenti né la corretta regolarità della gara, rientrando nel novero delle mere irregolarità, sanabili nel rispetto del principio del favor partecipationis.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le esclusioni delle associazioni temporanee di imprese Vincenzo Modugno s.r.l./I.CO.RES. s.r.l. e ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l./C.I.T.E. soc. coop. a r.l. non sono conformi alla normativa di settore
(parere 31.01.2008 n. 23 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Ritenuto in diritto:
La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Autorità attiene alla delicata questione del corretto esercizio del potere sanzionatorio di esclusione dalla gara in tema di giustificazioni degli elementi costitutivi dell’offerta.
Con precedente espressione di parere (n. 112/2007) l’Autorità ha evidenziato, che se è vero che la presentazione di giustificazioni preventive è condizione di ammissibilità dell’offerta, ove previste a pena di esclusione, a prescindere da un esame nel merito dell’anomalia dell’offerta stessa, occorre rilevare che i principi generali di partecipazione privata all’azione amministrativa rendono quanto meno opportuna una preventiva contestazione, utile se non altro ad instaurare un contraddittorio sulla effettiva carenza/insufficienza della documentazione obbligatoria. Tanto più in fattispecie quali il caso in esame, laddove il disciplinare non reca una espressa richiesta di indicazione analitica delle voci di prezzo, ma indica i criteri cui possono informarsi le giustificazioni stesse.
In tali casi, il provvedimento di esclusione potrà intervenire solo dopo che la stazione appaltante abbia effettuato un contraddittorio a carattere ricognitivo, volto ad accertare se siano stati prodotti i documenti espressamente richiesti sin dal momento della presentazione dell’offerta.
La semplificazione procedurale sottesa alla presentazione di giustificazioni preventive deve sempre coniugarsi con il rispetto del principio comunitario del contraddittorio, sia esso a carattere ricognitivo, come nel caso in esame, ovvero valutativo, nel caso in cui le giustificazioni non siano sufficienti ad escludere la non congruità dell’offerta.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nell’esclusione dell’impresa Tecnosystem s.r.l. è stato violato il principio del contraddittorio
(parere 31.01.2008 n. 22 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Ritenuto in diritto:
Per la soluzione della questione in esame, si deve preliminarmente far presente che con determinazioni nn. 20 del 30.07.2002 e 21 del 05.04.2000, l’Autorità ha evidenziato che i limiti al potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti vanno individuati essenzialmente nei principi generali dell’ordinamento, nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell’obbligo di motivazione, dell’indicazione del termine finale, dell’indicazione delle specifiche disposizioni derogate.
Occorre, allora, esaminare la questione di che trattasi nell’ambito del dovuto rispetto dei principi generali dell’ordinamento, tenuto peraltro conto che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n. 3253 non contiene espressa deroga all’articolo 71 del d.P.R. 554/1999, in base al quale l’offerta è accompagnata da una dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei lavori.
Si precisa, pertanto, che con tale dichiarazione il concorrente assume nei confronti della stazione appaltante una precisa responsabilità sull’effettuazione dell'esame del progetto e della situazione dei luoghi, al fine di prevenire eccezioni e riserve circa la completezza del progetto o gli ostacoli incontrati nella attività realizzativa dell'appalto.
L’esibizione in gara della sopra riportata dichiarazione, garantisce la stazione appaltante in merito alla piena contezza delle possibili interferenze e/o dei rallentamenti ai lavori, a prescindere dall’effettiva acquisizione di determinati elaborati progettuali.
Per quanto attiene all’acquisto della documentazione di gara, si precisa che con determinazione n. 2 del 13.01.2000 il Consiglio dell'Autorità ha statuito che, sulla base degli articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del DPR 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE, non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto.
L'unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 07.08.1991, n. 241.
Ai sensi dell’articolo 25 della sopra citata legge, il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.
Ne consegue che, in riferimento agli elaborati progettuali, stabilire forfetariamente un rimborso spese a carico del concorrente, determinato in misura inversamente proporzionale all’importo a base di gara e svincolando l’entità del rimborso dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati progettuali stessi, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che stabilire forfetariamente un rimborso spese a carico del concorrente, svincolato dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati progettuali, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti
(parere 31.01.2008 n. 21 - link a massimario.avlp.it).

GIURISPRUDENZA

APPALTI SERVIZI: Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, si è pronunciato sul modello di società mista elaborato dalla sez. II del Consiglio di Stato, con il parere n. 456/2007.
Il modello di società mista elaborato dalla Sez. II del Consiglio di Stato, con il
parere 18.04.2007 n. 456, rappresenta una delle possibili soluzioni delle problematiche connesse alla costituzione di tali società e all’affidamento del servizio alle stesse, anche se, in mancanza di indicazioni precise da parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non è allo stato elaborabile una soluzione univoca o un modello definitivo di società mista.
Il modello di società costruito con il citato parere n. 456/2007 non è rinvenibile allorché il socio non venga scelto mediante procedura a evidenza pubblica nella quale la gestione del servizio sia stata definita e precisata
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 03.03.2008 n. 1 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: E’ illegittima l’esclusione da una gara d’appalto per irregolarità contributiva nel caso in cui questa non sia definitivamente accertata.
L’art. 12 d.lgs. n. 157/1995 deve essere interpretato alla luce del principio, immanente alle garanzie derivanti dagli artt. 3 e 24 delle Costituzione, che esige di considerare "in regola" –in tema di contribuzioni e relative sanzioni– i soggetti di cui siano pendenti, ricorsi amministrativi o giurisdizionali, per i quali non sussiste, dunque, un definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. In tal senso depone, oggi, anche l’art. 38, c. 1, lett. i) del del codice dei contratti pubblici (dlvo 12.04.2006, n. 163), secondo cui sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti i soggetti che "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti". Tale norma, sebbene non applicabile ratione temporis, alla materia in esame esprime comunque, laddove richiede il definitivo accertamento, un principio generale, da ritenersi già operante nel nostro ordinamento già prima della sua entrata in vigore, in forza del quale, anche in materia di appalti di servizi, l’inadempimento contributivo può essere considerato causa di esclusione solo ove sia definitivamente accertato. In tal senso la sentenza della Corte di Giustizia CE (sez. I, 09.02.2006, C-226/04 e C-228/04), secondo cui "una normativa nazionale che ignorasse totalmente gli effetti di un ricorso amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto rischierebbe di violare i diritti fondamentali degli interessati"
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.02.2008 n. 716 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI SERVIZI: E’ legittimo un bando relativo ad una procedura ristretta per la scelta del socio privato ai fini della costituzione di una società a capitale misto per la gestione della farmacia comunale.
L'utilizzo di una formula onnicomprensiva nella disciplina del regime delle incompatibilità per l'attività del farmacista privato conferisce all'art. 9 della legge n. 362 del 1991 il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie (cfr. Corte Cost., 24.07.2003, n. 275), con la conseguenza che il divieto sancito dalla norma in questione va riferito anche alle farmacie comunali, in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 20.02.2008 n. 852 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: Sulla presentazione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sul lavoro dei disabili.
L'art. 38, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i concorrenti, ai fini dell’ammissione alle procedure concorsuali finalizzate all’affidamento di pubblici appalti, debbano presentare la certificazione (o la corrispondente dichiarazione sostitutiva) di cui all’art. 17 della L. 12/03/1999 n°68, concernente il rispetto della normativa a tutela dei disabili. La disposizione in questione pone un obbligo che, per consolidata giurisprudenza, vincola anche le imprese esonerate dall’osservanza della normativa di salvaguardia dei soggetti svantaggiati, le quali sono tenute a produrre, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione che attesti l’inapplicabilità nei loro confronti della normativa in questione (cfr. Cons. Stato VI Sez., 20/03/2007 n. 1319; 21/07/2003 n. 4202; TAR Veneto 30/12/2004 n. 4475).
La giurisprudenza afferma, inoltre, costantemente, che la normativa che impone ai soggetti partecipanti a gare d’appalto di presentare la dichiarazione relativa al rispetto delle norme sul lavoro dei disabili, ha un chiaro contenuto di ordine pubblico, di modo che la sua applicazione non dipende dall’inserimento o meno dell’obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole che regolano la singola gara. Il bando che, eventualmente, non contempli siffatto obbligo deve ritenersi, comunque, integrato dall’anzidetta normativa. Quest’ultima, infatti, è connotata, vista la natura dell’interesse tutelato,da una pregnanza normativa che le consente di travalicare i più ristretti confini dell’interesse alla regolarità e alla convenienza economica delle contrattazioni della pubblica amministrazione e la sua inosservanza non può mai ritenersi sanabile alla stregua di una mera irregolarità formale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 24/01/2007 n. 256 e 10/01/2007 n. 33; TAR Basilicata 26/06/2007 n. 476) (TAR Sardegna, Sez. I,, sentenza 14.02.2008 n. 191).

EDILIZIA PRIVATA: Nozione di pertinenza.
La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da, quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un' opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un' oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 28.01.2008 n. 4087 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti. Bonifiche (regime transitorio).
Mentre l’articolo 15, comma 4 del D.M. n. 471 del 1999 (in attuazione dell’articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997) stabiliva che “il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e i dell'artigianato e della sanità d'intesa con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi”, l’art. 252, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 ha attribuito la competenza relativa alla procedura di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale al Ministero dell’Ambiente, che vi procede, sentito il Ministero delle attività produttive, potendo avvalersi, dell’APAT, delle ARPA regionali, delle regioni interessate, dell’Istituto Superiore della Sanità, ovvero di altri soggetti qualificati pubblici o privati: si tratta di un cambiamento del ruolo regionale nell’ambito della complessa procedura di bonifica dei siti inquinati, nel senso che, al posto dell’intesa tra enti paritari, (che costituiva uno strumento di codeterminazione tra soggetti costituzionalmente paritetici), la nuova disciplina ha introdotto lo schema dell’eventuale avvalimento delle Regioni da parte statale (il che –ovviamente- non impinge sulla possibilità per la Regione di continuare ad essere partecipe nei procedimenti di bonifica dei siti da bonificare di interesse nazionale).
Il D. Lgs. n. 152/2006 ha modificato la previgente disciplina non solo sotto il profilo delle competenze, ma anche introducendo un meccanismo procedimentale più complesso e rigoroso, che si sostanzia in tutta una serie di momenti procedurali intermedi, legati tra loro da un nesso di stretta interdipendenza funzionale: oltre al procedimento di caratterizzazione, già previsto in precedenza (composto, da una fase istruttoria, da una di approvazione e da una di integrazione dell’efficacia ed esecutiva) e da quello relativo alla progettazione (anch’esso composto da istruttoria, approvazione, integrazione dell’efficacia e esecuzione), il decreto ha previsto una terza fase, cioè quella della analisi del rischio.
L’art. 264, lettera i) del decreto n. 152 del 2006 ha disposto l’abrogazione del D. Lgs. n. 22/1997, ma non anche del D.M. n. 471/1999 ed ha previsto che “al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte IV del presente Decreto, i provvedimenti attuativi del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte IV del presente Decreto” (TAR Friuli Venezia Gilia, Sez. I, sentenza 28.01.2008 n. 90 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti. Bonifiche.
L’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (v. ora gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.). A carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato, per l’appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare
(TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 28.01.2008 n. 89 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Sull'abbandono dei rifiuti e relativa colpa del proprietario del terreno.
il TAR Veneto, Sez. III, con sent. n. 2111 del 02/07/2007 ha ritenuto necessario ai fini della configurazione della responsabilità del proprietario del sito inquinato, l’accertamento dei presupposti della colpa: secondo tale pronuncia, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 22/1997, la violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo è punita a titolo di dolo o colpa e comporta l’obbligo, per il responsabile, di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. È escluso, inoltre, che l’evento possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento (cfr. altresì TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 11.06.2007, n. 2248; TAR Lombardia, Milano, 27/06/2007 n. 5289; TAR SARDEGNA, Sez. II - 08.10.2007, n. 1809 secondo la quale “non appare legittima l’imposizione della MISE in caso di contaminazioni pregresse, senza alcuna motivazione specifica sulla situazione di emergenza e sull’esigenza di scongiurare il rischio immediato che possano giustificare l’intervento richiesto”).
In senso contrario risulta, allo stato, solamente la pronuncia di TAR Toscana, Sez. II, Sent. n. 393 del 14/03/2007 che afferma la sussistenza di una responsabilità del proprietario incolpevole di un sito inquinato, in applicazione dell’art. 2051 c.c., secondo la quale “Il proprietario di un sito contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui”; tuttavia si osserva che quest’ultima pronuncia ha ritenuto applicabile l’art. 2051 cc, senza prendere in considerazione l’intero impianto normativo di cui al dlgs 152/2006 e ciò consente al Collegio di disattenderne l’orientamento, che peraltro, allo stato –così come detto– è rimasto isolato
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 24.01.2008 n. 195).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione edilizia - Decadenza - Per mancato inizio dei lavori nel termine annuale - Realizzazione, da parte del beneficiario del titolo edilizio, di lavori di modesta entità - Non impedisce la decadenza.
E’ legittimo il provvedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza di una concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio, nel caso in cui sia stato accertato che il beneficiario dell’atto di assenso edificatorio, entro tale termine, abbia realizzato esclusivamente opere edilizie di modesta entità (nella specie, si trattava di un setto di muratura di laterizio a forma di "L", avente una lunghezza alla base di circa mt. 1,10 e altezza massima di circa cm. 1,05/1,10, dell’installazione di un contatore di energia elettrica, del cartello di cantiere e del taglio di alcuni alberi nella zona interessata alla costruzione dell’ampliamento); tali opere, infatti, non sono idonee ad evitare la decadenza del titolo edilizio, poiché non dimostrano, in modo univoco, l’inizio dell’attività di trasformazione del territorio finalizzata alla costruzione assentita (a differenza ad esempio della rimozione del terreno, della realizzazione di scavi, seppure modesti, ma coordinati al gettito delle fondazioni, dello spianamento o del picchettamento del terreno)
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 24.01.2008 n. 174 - link a www.ambientelegale.it).

APPALTI SERVIZI: Sulla necessità per le società miste di possedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di un servizio.
Le società di capitale miste, costituite fra un comune ed un privato, a norma dell’art. 22 l. n. 142 del 1990, sono soggetti giuridici distinti dal Comune che vi partecipa senza ripeterne la natura pubblica (come, al contrario, le Aziende municipalizzate trasformate in forma societaria) e sono soggette (al pari di ogni altro operatore privato) ai controlli ed alle autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività aziendali, delle quali, in ragione della propria autonoma soggettivà, devono assumere iniziativa e titolarità.
Pertanto, nel caso di specie, è legittima la scelta di un comune di appaltare, a mezzo di licitazione privata, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, piuttosto che affidarlo alla società mista appositamente costituita, adducendo, a giustificazione della scelta, la circostanza che la società, costituita a norma dell’art. 22 , c 3, lett. e della l. n. 142 del 1990, non era in grado di svolgere il servizio per mancanza dell’autorizzazione prescritta dalla legge regionale
 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.01.2008 n. 129 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: S. Lazzini, E’ legittima la clausola di un bando di gara che precluda qualsiasi operatore avente sede legale fuori dal territorio del distretto stesso di competere per l’affidamento del servizio per cui è causa?
La prescrizione di un tale requisito (per la mancanza del requisito della sede legale in uno dei Comuni del distretto socio-sanitario) di partecipazione viola i principi della libera concorrenza e libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali sanciti dagli artt. 48, 49 ed in particolare 59 del Trattato CEE, avente diretta applicabilità nel territorio nazionale: la presenza della sede legale nel territorio di riferimento è stata individuata come condizione di partecipazione, indipendentemente dalla qualità dell’offerta che il concorrente intendeva proporre, con evidente violazione del principio della non discriminazione territoriale nell’ambito dei procedimenti volti alla scelta dei contraenti della P.A., al quale è informato l’Ordinamento comunitario, nonché quello nazionale (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 16.01.2008 n. 44 - link a www.diritto.it).

LAVORI PUBBLICI: S. Lazzini, Qual è la funzione della dichiarazione dell’avvenuto sopralluogo dei locali ove si dovrà eseguire l’appalto, da parte dei partecipanti? E’ sottointeso obbligo della presentazione della copia del documento di identità a corredo dell’offerta economica?
La funzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo è unicamente quella di precludere all'appaltatore contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, circostanze che possono avere ad unico riferimento l’offerta economica, non potendosi prendere in considerazione circostanze non influenti sull’offerta economica come strutturata a monte dalla stessa stazione appaltante e , successivamente, dalle imprese partecipanti. La funzione di istanza di partecipazione alla procedura (alla quale il citato art. 21, comma 1, del D.P.R. 445/2000 con l’allegazione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore riconnette la necessità di garantire l’identità del sottoscrittore) in una procedura aperta, va riferita al complesso della documentazione amministrativa comprendente le dichiarazioni relative alla esclusione di cause di incapacità a contrarre, piuttosto che alla offerta economica o alla offerta tecnica (TAR Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 15.01.2008 n. 104 - link a www.diritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Istanza di un proprietario confinante - Tendente ad ottenere dal Comune l’esercizio dei poteri repressivi - Nel caso in cui sia risultato che il titolo edilizio sia stato rilasciato in virtù di una dichiarazione del richiedente risultata non veritiera - Obbligo della P.A. di provvedere - Sussiste.
E’ illegittimo il silenzio serbato da un Comune in merito ad un atto di diffida notificato ad istanza del proprietario di un immobile confinante con altro, finalizzato a far assumere all'Amministrazione comunale i provvedimenti repressivi nei confronti dell'immobile confinante, nel caso in cui sia risultato che la concessione edilizia in forza della quale l’immobile è stato realizzato sia stata rilasciata sulla base di una dichiarazione del richiedente il titolo edilizio risultata non veritiera
 (TAR Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, sentenza 15.01.2008 n. 27 - link a www.ambientelegale.it).

ENTI LOCALI: S. Lazzini, Può essere riconosciuta la sussistenza del danno all’immagine di un’amministrazione pubblica anche in assenza di un danno patrimoniale diretto?
In tema di danno all'immagine, appare non inutile ricordare quanto affermato dalle SSRR della Corte dei Conti con sentenza n. 10/QM del 23.04.2003: il diritto delle pubbliche amministrazioni alla tutela della propria immagine trova la sua garanzia nell'articolo 97 della Costituzione, per cui è interesse costituzionalmente garantito che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano eseguite e le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate. Ove l'azione del pubblico amministratore o dipendente leda tale interesse, essa si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente o, peggio, illecita (Corte dei Conti, Sez. I giurisdiz. centrale,
sentenza 14.01.2008 n. 24 - link a www.diritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti. Deposito temporaneo oltre il termine e mutamento titolare dell’azienda.
Poiché la contestazione del reato di abbandono di rifiuti discende dal mancato smaltimento dei rifiuti dell'azienda di cui il ricorrente era titolare entro il limite temporale trimestrale fissato dalla legge, appare evidente che per la sussistenza del reato stesso si rendono contestualmente necessarie due condizioni e, cioè, l'iniziale attività di deposito dei rifiuti e la successiva mancata rimozione di essi nel termine indicato. Ne consegue che qualora nell'arco del trimestre successivo all'avvenuto deposito venga a mutare il titolare dell'azienda interessata, incombendo direttamente su quest'ultima l'obbligo di rimozione dei rifiuti nel termine indicato dalla norma di riferimento, deve necessariamente farsi carico il nuovo titolare della rimozione nel termine richiesto. In caso di omissione anche il titolare subentrante risponde del reato in quanto con la sua condotta (omissiva) ha oggettivamente determinato la condizione di irregolarità del deposito
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 11.01.2008 n. 1187 - link a www.lexambiente.it).

APPALTI: Requisito dell’idoneità morale dell’impresa - Disciplina prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 - Onere di dissociazione dai fatti - Nel caso di ex amministratori o direttori tecnici condannati per reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale - Sussiste solo se i fatti commessi siano in qualche modo collegati alla carica di amministratore o direttore tecnico dell’impresa - Gara - Esclusione - Per difetto del requisito della moralità professionale dell’impresa - Ex art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 - Riferimento ad una condanna riportata da un ex amministratore per fatti compiuti prima dell’assunzione della carica - Ove risulti che l’amministratore condannato sia stato sostituito con altro soggetto - Illegittimità.
L’onere di dissociarsi dai fatti, per cui l’ex amministratore o ex direttore tecnico dell’impresa ha riportato condanna, presuppone che quei fatti siano in qualche modo collegati alla carica di amministratore o direttore dell’impresa, perché altrimenti la dissociazione si ridurrebbe a una riprovazione, della quale la normativa sulle pubbliche gare non ha ragione d’occuparsi
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2007 n. 6740 - link a www.ambientelegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere realizzate da terzi (onere della prova).
In ordine alla responsabilità per l'esecuzione di una costruzione abusiva, grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.12.2007 n. 47044 - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: Acque. Metodiche di campionamento e analisi.
In tema di controllo dei reflui degli scarichi il metodo di campionamento è regolamentato da una metodica flessibile in quanto accanto al criterio ordinario riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto. Ne deriva che nessuna nullità può nella specie ravvisarsi per non essere stato osservato il metodo ordinario di campionamento dovendosi piuttosto verificare se il metodo in concreto adottato e consistito in un prelevamento di reflui protrattosi per un tempo inferiore abbia prodotto risultati fallaci o comunque inattendibili (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.12.2007 n. 46858 - link a www.lexambiente.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Reato diffamare il capo. Le espressioni con le quali si lede l’onorabilità professionale sono intrinsecamente diffamatorie.
Il dipendente che parla del capo sottolineando che non sa fare il suo lavoro rischia una condanna per diffamazione (Corte di Cassazione, Sez. V penale,
sentenza  12.12.2007 n. 46299 - link a www.aziendalex.kataweb.it).

LAVORI PUBBLICI: Criteri di aggiudicazione - Ritardo nel pronunciarla da parte della P.A. - Non fa venire meno l’obbligo di stipulazione del contratto in capo al soggetto aggiudicatario - Termini per la stipula del contratto di appalto - Previsti dall’art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999 - Decorrono dalla data di aggiudicazione - Nel caso di rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto di appalto - Presupposti previsti dall’art. 30, comma 1, della L. n. 109 del 1994 - Riferimento al "fatto dell'aggiudicatario" - Valutazione dei profili soggettivi dell’inadempimento - Necessità - Fattispecie in materia di rifiuto derivante dal lungo lasso di tempo che è stato necessario per l’aggiudicazione.
La cauzione provvisoria "può assolvere una duplice funzione: da un lato, una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, dall'altro una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente"
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.12.2007 n. 6362 - link a www.ambientelegale.it).

PUBBLICO IMPIEGO: S. Lazzini, Per ottenere il risarcimento del danno da mobbing, un dipendente pubblico deve prima chiedere l’annullamento degli atti rivolti contro di lui: l’omessa impugnazione può essere fonte di acquiescenza nonché di concorso di colpa.
Per il principio secondo il quale, l’esercizio della pretesa risarcitoria fondata sull’affermata lesione di un interesse legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento amministrativo asseritamente produttivo del danno del quale domanda il ristoro, tutela sia la parte privata che in tal modo può sollecitamente accedere al rimedio giudiziale al fine di ottenere nella maggior parte dei casi il riconoscimento delle proprie ragioni in via diretta e non già per equivalente patrimoniale (comunque, in subordine,garantito), sia la pubblica amministrazione che –a sua volta, e soprattutto in dipendenza dei fini di interesse generale da essa perseguiti– necessita di certezza giuridica al fine di fondare la legittimità del suo operato, e senza che quest’ultimo -quindi– possa formare oggetto di contestazione entro i ben più lunghi termini di prescrizione (esigenza, questa, addirittura essenziale per le pubbliche amministrazioni che sono chiamate a svolgere funzioni che impongono celerità decisionali e, soprattutto, duratura permanenza degli effetti delle determinazioni assunte, proprio in quanto sottese agli interessi primari che intuitivamente assistono –tra l’altro– le esigenze della difesa nazionale e della tutela dell’ordine pubblico), UN DIPENDENTE PUBBLICO CHE HA SUBITO UN DANNO DA MOBBING DEVE PRIMA RICHIEDERE L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI A CUI TALE COMPORTAMENTO ILLECITO SI RIFERISCE ALTRIMENTI IL SUO RICORSO E’ INAMMISSIBILE, ED INOLTRE PROPRIO L’OMESSA IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI , HA PER CERTO AGGRAVATO IL DANNO, RENDENDOLO IRREVERSIBILE.
Il cosiddetto mobbing consiste in una condotta del datore di lavoro sistematica e protrattasi nel tempo, con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore e che concreti, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica e alla personalità morale del prestatore di lavoro (TAR Venero, Sez.  I,
sentenza 18.07.2007 n. 2503 - link a www.diritto.it).

AGGIORNAMENTO AL 06.03.2008

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G.U.R.I. - G.U.E.E. - B.U.R.L. (e anteprima)

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 10 del 03.03.2008, "Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni alle superfici boschive (art. 23, commi 5 e 6, l.r. n. 27/2004)" (deliberazione G.R. 20.02.2008 n. 6633 - link a www.infopoint.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 9 del 25.02.2008, "Determinazioni in merito allo statuto ERSAF (art. 4 l.r. 3/2002)" (deliberazione G.R. 13.02.2008 n. 6550 - link a www.infopoint.it).

ESPROPRIAZIONE: Lombardia, la Giunta Regionale ha varato il progetto di legge denominato "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità", ora al vaglio del Consiglio Regionale (deliberazione G.R. 16.01.2008 n. 6425).

NEWS

PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta copia del parere UPPA del 18.09.2000, n. 3589/10.2 - P.E.G. - Valutazione della dirigenza - Trattamento accessorio (Dipartimento della Funzione Pubblica, parere 28.02.2008 n. 15 - link a www.innovazionepa.gov.it).

CATASTO: POLI CATASTALI: convegno alle Stelline di Milano, la documentazione e le richieste dei Comuni (n. 10 allegati).
Per fare il punto sullo stato di attuazione del passaggio delle funzioni catastali ai Comuni che hanno costituito i Poli Catastali, si è svolto alla Stelline di Milano martedì 26.02.2008 il "Sesto incontro annuale sul catasto ai Comuni" dove sono stati presentati i risultati ottenuti e le proposte finalizzate al rilancio propositivo delle attività (link a www.anci.lombardia.it).

LAVORI PUBBLICI: Disponibile on-line il manuale "Le linee guida per la costruzione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)" elaborato dal Laboratorio Sottosuolo di Regione Lombardia (link a www.ors.regione.lombardia.it).

DOTTRINA E CONTRIBUTI

VARI: S. Bendandi, I contratti di fornitura dei servizi di comunicazione telefonica ed elettronica: profili giuridici, tutela dei consumatori e risoluzione delle controversie (link a www.filodiritto.com).

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI: Ritenuto in diritto:
La questione sollevata riguarda l’applicabilità del divieto di subappalto di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 oltre che alle categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999, anche alle categorie generali con particolare riguardo alla categoria OG11.
Detta questione, tenendo conto di una mancata espressa disposizione normativa al riguardo -ora affrontata dall’emanando Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti- non ha trovato unanime risoluzione in sede giurisdizionale, essendosi riconosciuto, di volta in volta, la subappaltabilità (cfr. Cons. Stato n. 3763 del 27/06/2007) ovvero la non subappaltabilità (cfr. Cons. Stato n. 6890 del 31/12/2007) della categoria OG11.
Al riguardo, l’Autorità, da ultimo con parere n. 20/2007, ha espresso l’avviso secondo il quale il divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali, anche di importo superiore al 15 per cento dell’importo complessivo dell’appalto, opera solo laddove il bando di gara, che costituisce la lex specialis della stessa, lo preveda espressamente, fermo restando che le lavorazioni stesse devono essere affidate ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.
Nel caso di specie, pertanto, tenuto anche conto che l’appalto prevede la stipulazione di un contratto aperto, fattispecie nella quale sono fissate le categorie di lavoro e gli interventi sono definiti solo a livello generale, non si rilevano elementi di non conformità alla vigente normativa di settore.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara è conforme alla vigente normativa di settore (
parere 31.01.2008 n. 19 - link a massimario.avlp.it).

LAVORI PUBBLICI: Ritenuto in diritto:
Come già rilevato dall’Autorità con precedenti espressioni di parere (deliberazione n. 99/2007 e parere n. 38/2007) fino all’entrata in vigore del regolamento esecutivo, giusto quanto previsto dall’articolo 253, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, per i lavori pubblici continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti –tra cui il D.M. 12.03.2004 n. 123- nei limiti di compatibilità con il codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto n. 123/2004, ai fini della semplificazione delle procedure inerenti gli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle S.A. le sole schede tecniche, secondo il format allegato al medesimo decreto, che costituiscono parte integrante dello schema tipo e la loro sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni ivi previste.
Ne discende che non sussiste alcun obbligo, a carico del concorrente, di allegare lo schema tipo di polizza fideiussoria, né il disciplinare di gara prevedeva specifica disposizione al riguardo.
Nel caso in esame, la scheda tecnica presentata dal concorrente controinteressato al presente procedimento riporta i contenuti del format di scheda tecnica allegato al D.M. n. 123/2004 e contiene espressa accettazione incondizionata di quanto disposto dall’articolo 75 del d. Lgs. n. 163/2006, ai sensi e per gli effetti del quale viene rilasciata la fideiussione stessa.
In particolare, la polizza risponde alle prescrizioni di cui al punto 3.b) del disciplinare, in quanto:
- in riferimento all’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, all’articolo 1 dello schema tipo 1.1., è espressamente indicato l'impegno del Garante nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994, (ndr leggasi articolo 113 del d. Lgs. n. 163/2006);
- in riferimento all’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed al pagamento, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, si precisa che dette clausole sono riportate nell’articolo 4 dello schema tipo 1.1. e, pertanto, la scheda tecnica non deve riportare alcuna ulteriore precisazione;
- in riferimento alla durata della garanzia, detta scheda fa rinvio all’articolo 2 dello schema tipo 1.1., in base al quale la garanzia ha validità di almeno 180 giorni: poiché il bando di gara non prevedeva una diversa durata della garanzia, la scheda tecnica non doveva riportare alcuno specifico riferimento alla durata della stessa.
Non sussistono, pertanto, elementi ostativi a ritenere non adempiuto quanto prescritto dal bando di gara e dalla citata norma superiore.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di settore (
parere 23.01.2008 n. 18 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Ritenuto in diritto:
Ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006 non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per la normativa in tema di appalti pubblici il bene da tutelare è il rispetto delle regole della concorrenza e la necessità di evitare meccanismi distorsivi delle stesse (la c.d. turbata libertà degli incanti). Il fine ultimo è pertanto quello di rimuovere il rischio di procedure inquinate da accordi che possano influenzare le offerte, con pregiudizio dell’interesse pubblico al miglior risultato possibile, se garantito da una concorrenza piena, e quindi di una vera parità di condizione fra i vari offerenti, che, sola, può garantire non solo la vera concorrenza e trasparenza (interesse degli imprenditori di settore) ma anche la possibilità della migliore offerta, e conseguentemente la esecuzione ottimale dell’opera pubblica. Nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, enunciati dall’articolo 97 Cost., la procedura di scelta del “giusto contraente” si impernia fondamentalmente sui postulati di trasparenza e imparzialità, che, a loro volta, si concretizzano nel principio della par condicio di tutti i concorrenti e nel principio della concorsualità, segretezza e serietà delle offerte.
Inoltre, la disposizione dell’articolo 34, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006 ha una portata più ampia rispetto alla nozione civilistica del controllo e del collegamento di cui all’articolo 2359 cod. civ., comprendendo sia la nozione di collegamento tipizzata dal codice civile sia quella, formatasi su un consolidato orientamento giurisprudenziale, ora recepito dal legislatore, del cd. collegamento sostanziale.
Secondo l’orientamento più volte espresso da questa Autorità (da ultimo parere n. 68/2007) e per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’esclusione per collegamento sostanziale può ritenersi ammissibile soltanto laddove venga a realizzarsi una fattispecie presuntiva fondata sull’accertamento oggettivo di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione.
Nel caso in esame, non si è in presenza della fattispecie di cui all’articolo 2359, comma 3, del codice civile, in quanto ciascuno dei tre azionisti non detiene quote di capitale tali da consentire di esercitare nell’assemblea ordinaria un quinto dei voti. Occorre allora valutare se la circostanza che un socio munito di cariche sociali e di direzione tecnica di una società a responsabilità limitata, sia anche socio, sebbene di minoranza, di una società per azioni, assurga ad elemento indiziario oggettivo ed effettivo, potenzialmente determinante un vulnus del principio della concorrenza e libertà del mercato, sotto il profilo della circolarità e del flusso delle informazioni.
Al riguardo si deve tener conto che la semplice partecipazione azionaria in quota minoritaria, e senza ricoprire alcuna carica, ad una società per azioni, non può comportare in capo al socio di minoranza alcun potere di effettiva gestione della società. Detto elemento comporta l’insussistenza del “continuo flusso di informazioni”, individuato dalla giurisprudenza, soprattutto nell’ambito delle società di persone, come uno dei parametri presuntivi del collegamento sostanziale.
Detto elemento non appare di per sé requisito sufficiente ad integrare il presupposto applicativo dell’esclusione dalla gara, in considerazione dell’assenza di gravi indizi necessari ai fini della individuazione della fattispecie del collegamento sostanziale.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione delle imprese Adriatica Bitumi s.p.a. e So.CA.BI. s.r.l. dalla gara in esame non è conforme all’articolo 34, comma 2 , ultimo periodo, del d. Lgs. n. 163/2006 (
parere 23.01.2008 n. 17 - link a massimario.avlp.it).

LAVORI PUBBLICI: Ritenuto in diritto:
La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità riguarda le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti negli incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, disciplinati dall’articolo 66, del d. P.R. 554/1999.
In base al citato articolo, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi sono individuati, tra l’altro, con riguardo:
1) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50 del d.P.R. 554/1999, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
2) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50 del d.P.R. 554/1999, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare.
Con deliberazione n. 385/2001 l’Autorità ha chiarito che “rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge quadro” (oggi articolo 90, comma 1 e articolo 91, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006).
Ne discende che i requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto, nell’individuazione sopra riportata, e pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.
Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Cons. Stato, n. 2464/2006).
Pertanto, nel caso in esame, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera c), dell’articolo 6, dell’allegato A al bando di gara, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori ivi indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50 del d.P.R. 554/1999, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è dimostrato attraverso l’espletamento di incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto (
parere 23.01.2008 n. 16 - link a massimario.avlp.it).

GIURISPRUDENZA

APPALTI: Gare di appalto - Riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente - Legittimità - Principio dell’immodificabilità soggettiva dei concorrenti - Effetti - Presentazione dell’offerta - Lex specialis.
E' legittima la riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso (conforme, Cons. Stato, V, n. 6619/2002; n. 5309/2003; contra, VI, n. 1267/2006; mentre V, n. 5509/2003 riguarda una fattispecie avente ad oggetto il diverso caso di un’ATI esclusa a causa della sottoscrizione della domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto, inoltre, non era previsto dalla lex specialis della gara. Il principio dell’immodificabilità soggettiva dei concorrenti alle gare di appalto riguarda solo il momento della presentazione dell’offerta.
Gare di appalto - Aggiudicazione provvisoria - Concorrente non aggiudicatario - Impugnazione - Facoltà - Aggiudicazione definitiva - Conseguenze.
Il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento, bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons. Stato, IV, n. 6456/2006; V, n. 484/2007; VI, n. 7802/2004) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 20.02.2008 n. 588 - link a www.ambientediritto.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: Sul diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali.
Ai sensi dell'art. 43 comma 2, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato”, dimodochè “egli non è tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inerente all'esercizio del mandato e non possono essere opposte alla sua richiesta esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge; né il diniego può essere giustificato con l'impossibilità di rilasciare l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza” (cfr. T.A.R Veneto, II, n. 770/2005).
E' da escludere che, per l'esercizio dell’accesso, il consigliere comunale sia tenuto a rappresentare l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato. Infatti, sarebbe incongruo che gli uffici dell'ente possano avere alcuna ingerenza o esercitare alcun sindacato in ordine alle concrete ragioni che inducono il consigliere ad acquisire determinate notizie ed informazioni, poiché altrimenti l'esercizio della funzione demandata al consigliere comunale verrebbe di fatto condizionata e subordinata ad un apprezzamento di merito da parte degli stessi soggetti nei confronti dei quali viene svolta un'iniziativa di verifica e di controllo.
Detto diritto deve essere esercitato civilter, ossia in termini non meramente emulativi o defatigatori, tenuto conto dell’importanza e dell’entità della documentazione richiesta e delle disponibilità organizzative dell’ente (TAR Veneto, Sez. I,
sentenza 15.02.2008 n. 385).

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico - Rilasciato dall’autorità regionale o “sub-delegata”- Necessità e modalità di comunicazione dell’avviso di avvio di procedimento - Art.7 L. n. 241/1990 - D.M. 13.06.1994, n. 495.
Le disposizioni del regolamento previste nel D.M. 13.06.1994, n. 495, devono essere interpretate nel senso che l’originario richiedente debba essere posto in qualche modo in condizione di sapere che la sua istanza è sottoposta all’esame dell’autorità statale nella nuova fase di controllo (cfr. Sez. VI, nn. 909 e 4546/2000, n. 685/2001, n. 3233/2001). Tuttavia, la comunicazione concernente il passaggio alla fase di controllo può essere effettuata, per le sue finalità, in qualsiasi modo e che la medesima può ammettere atti equipollenti.
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione comunale - Carenza di motivazione e violazione di legge per contrasto con l’art. 82, c. 3, del D.P.R. n. 616/1977 - Provvedimento di annullamento - Legittimità - Fattispecie.
L’annullamento adottato in base i riscontrati vizi, nell’autorizzazione comunale sottoposta all’esame della Soprintendenza, dell’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge per contrasto con l’art. 82, comma 3. del D.P.R. n. 616/1977, è di certo sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento (CdS, Sez VI, 03.02.2004, n. 331), rientrando nel novero dei vizi di legittimità che l’autorità statale è abilitata a rilevare, esteso a tutti i profili di violazione di legge e di eccesso di potere, ivi compreso il riscontro della presenza di una motivazione e della sua congruenza e ragionevolezza. Nella specie, l’autorizzazione comunale risultava priva della necessaria motivazione da cui poteva emergere, sotto il profilo della legittimità, non soltanto la ragionevolezza e completezza della valutazione di compatibilità paesaggistica, ma altresì lo stesso preliminare riscontro dell’effettuazione di siffatta valutazione. Né poteva soccorrere, al riguardo, il parere della Commissione edilizia integrata, che, risultava anch’essa immotivata (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 08.02.2008 n. 408 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Demolizione delle opere abusive - Inottemperanza all’ordine di demolizione dell’ente comunale - Conseguenze - Acquisizione immobile abusivo e dissequestro.
Laddove il giudice disponga il dissequestro dell’immobile abusivo dopo che il responsabile non abbia ottemperato all’ingiunzione comunale di demolizione, tale manufatto andrà restituito non già al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello jus possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Non può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può restituire all'ente comunale l'immobile dissequestrato solo quando l'autorità comunale abbia provveduto alla trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari.
Trasferimento automatico dell'immobile abusivo al patrimonio comunale - Privato responsabile - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Limiti.
Il trasferimento automatico dell'immobile abusivo al patrimonio comunale non costituisce impedimento giuridico alla possibilità del privato responsabile di eseguire l'ordine di demolizione impartitogli. Sicché, il privato, ancora nel possesso dell'immobile, benché privato della sua proprietà, potrà ottenere dall'ente comunale la facoltà di eseguire proprio quella demolizione a cui è preordinato il trasferimento della proprietà all'ente medesimo. (Cass. Sez. III, n. 49397 del 16.11.2004, Sposato rv. 230652, nonché da Cass. Sez. III, n. 43294 del 29.09.2005, Gambino, rv. 23246). Solo se e quando l'autorità comunale competente, a norma del citato quinto comma dell'art. 31, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 avrà dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (ma sempre che l'opera abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali), la demolizione diventerà giuridicamente impossibile anche per il privato responsabile dell'abuso, con ogni necessaria conseguenza in relazione alla esecuzione dell'ordine di demolizione disposto a suo carico dal giudice penale.
Ingiunzione di demolire - Scadenza del termine - Effetto ablatorio - Art. 31, c. 3°, d.p.r. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) - Sequenza amministrativa.
Sulla base dell’esegesi del testo dell’art. 31, comma terzo, del d.p.r. n. 380 del 2001, l’effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire, senza che possano avere rilievo gli ulteriori adempimenti della notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza e della trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell’acquisizione. (La procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.02.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa:
a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato;
d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 31.01.2008 n. 4962 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzioni in zona sismica - Omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso dell'inizio dei lavori - Reati previsti dagli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 - Natura - Reati permanenti.
I reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64 del 1974, (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), trasfuse negli artt. 93, 94 e 95 del testo unico approvato con D.P.R. 380/2001 e consistenti nella omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso dell'inizio dei lavori, hanno natura istantanea" (Sez. Un. n. 18 del 14.07.1999, P.M. in proc. Lauriola, rv. 213933). Tuttavia, il reato di cui agli artt. 94 e 95 D.P.R. 380/2001, permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica (che non sia di bassa sismicità) termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Sino a questo momento, persiste il carattere antigiuridico della condotta commissiva del contravventore, che prosegue lavori non autorizzati. In conclusione, atteso che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene, i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 devono ritenersi permanenti. (v. da ultimo Cass. Sez. III, n. 7873 del 19.03.1999, P.M. in proc. Guerra, rv. 214501) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 21.01.2008 n. 3069 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusivismo edilizio - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Interventi in assenza della relativa autorizzazione - Estinzione del reato per condono - Art. 39, L. n. 724/1994 - Art. 38 e 20 lett. c) L. n. 47/1985.
La violazione della legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c) e succ. mod. (realizzazione, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, l'ampliamento di un fabbricato preesistente, in assenza della prescritta concessione edilizia) congiuntamente alla violazione della Legge n. 431 del 1985, articolo 1-sexies e s.m. (realizzazione di lavori edilizi senza la prescritta autorizzazione paesaggistica), possono configurare in presenza di precise condizioni l'estinzione dei reati per la sanatoria prevista dal cd. "condono edilizio" di cui alla Legge n. 724 del 1994, articolo 39 e della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 e succ. mod. (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.01.2008 n. 2491 - link a www.ambientediritto.it).

URBANISTICA: Tutela dei valori paesaggistici ed ambientali - Lottizzazione abusiva - Rilascio titolo abilitativo - Piano urbanistico-territoriale - PUTT - Fattispecie.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale avvenuto rilascio del permesso di costruzione, quando non risulti essere stata espressamente autorizzata. Nel caso in specie le opere in corso di realizzazione erano, per estensione, natura ed ubicazione, non di ristrutturazione del complesso (agri-turistico) preesistente, ma idonee ad operare una radicale trasformazione urbanistica e non solo edilizia, del territorio, per le ingenti opere di urbanizzazione. Trattavasi, di area soggetta a un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al piano territoriale di coordinamento idoneo a produrre, oltre agli effetti di direttiva nei confronti della pianificazione comunale, anche effetti diretti nei confronti dei privati, con vincoli generali e particolari, purché pertinenti alla specificità tematica del piano medesimo. Il PUTT estende peraltro la sua portata, oltre che ai beni vincolati, anche a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica, ma egualmente ritenute meritevoli di considerazione in quanto espressione della più generale potestà urbanistica regionale in materia paesaggistico-ambientale (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.01.2008 n. 800 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione radiotelevisiva, permesso di costruire e relativi nulla osta ambientali - Differenza - Disciplina applicabile - Elettrosmog - Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata - Art. 87 Dlgs. n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche - L. n. 223/1990.
In base al disposto contenuto nella legge 06.08.1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Di conseguenza emerge, una sostanziale differenza tra la concessione radiotelevisiva e il permesso di costruire e i relativi nulla osta ambientali, pertanto, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia-paesaggistica. Trattandosi evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.01.2008 n. 559 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Programma costruttivo - Obbligo della stipula di una convenzione tra privato e p.a. - Insussistenza - Sistematica e continuativa prassi amministrativa - Ragioni.
L’obbligo della stipula di una convenzione tra il privato e la pubblica amministrazione è previsto obbligatoriamente solo per i c.d. piani di lottizzazione ad iniziativa di privato che costituiscono uno strumento del tutto diverso dai programmi costruttivi. Nel caso del programma costruttivo non ricorre un analogo obbligo di legge anche se esiste una sistematica e continuativa prassi amministrativa che prevede la stipula di convenzioni anche in questi casi. E ciò, a ben vedere, non senza una logica spiegazione, atteso che nel caso dei programmi costruttivi esistono una serie di materie che vanno convenzionalmente regolate tra il privato e l’ente territoriale, quale, ad esempio, la cessione del diritto di superficie che, come è noto, va fatta con atto pubblico essendo una cessione di diritto reale minore.
Avvio dei lavori - Preventivo ottenimento dei pareri prescritti.
Il privato che disponga l’avvio dei lavori deve avere preventivamente ottenuto tutti i pareri prescritti dalla legge (ad es, parere igienico sanitario, nulla-osta del Genio Civile e parere del Settore opere e manutenzioni del locale Comune) (TRIBUNALE di Palermo, Sez. III Penale,
sentenza 13.12.2007 n. 4169 - link a www.ambientediritto.it).

AGGIORNAMENTO AL 04.03.2008

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NEWS

PUBBLICO IMPIEGOCOMUNICATO STAMPA - ARAN: firmata l’ipotesi di contratto per i dipendenti delle Regioni e Autonomie Locali (link a www.aranagenzia.it).
Si veda l'ipotesi di
contratto 28.02.2008.

ENTI LOCALIConsultazione della banca dati del catasto, termini prorogati al 31.03.2008 (link a www.anci.lombardia.it).

ENTI LOCALIRisparmiare energia in ufficio? I 10 consigli di Greenpeace (link a www.greenreport.it).

DOTTRINA E CONTRIBUTI

AMBIENTE-ECOLOGIA: R. Amoruso, Intollerabilità delle immissioni e danno esistenziale (link a www.altalex.com).

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

APPALTI SERVIZI: Ritenuto in diritto:
La valutazione della legittimità o meno dell’esclusione dalla gara della società SELCA S.p.A., disposta dalla S.A., non può prescindere da una sia pur sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui si colloca la specifica attività di “bonifica dei siti”, svolta dalla società medesima ed oggetto dei lavori da appaltare.
Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 con l’originaria denominazione di Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, poi modificata dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
La categoria 9) “bonifica dei siti”, sebbene istituita contestualmente all’Albo, non è stata, tuttavia, attivata fino all’emanazione del D.M. 05.07.2005, pubblicato in G.U. il 17.09.2005, che doveva stabilire modalità ed importi delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. In mancanza del citato D.M. hanno continuato ad applicarsi le disposizioni medio tempore vigenti.
Con l’emanazione del D.M. 05.07.2005, in attuazione dell’art. 30, comma 8, del citato D.Lgs. n. 22/1997 è stato disposto che le imprese effettuanti attività di bonifica dei siti erano tenute ad iscriversi all’Albo entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, mentre la successiva Circolare del 28 settembre 2005 (Prot. 1451/ALBO/PRES.) al riguardo precisava, innanzitutto, che l’entrata in vigore di detto D.M. coincideva con la data di pubblicazione sulla G.U. (17.09.2005); quindi, stabiliva che le imprese già operanti alla data del 17.09.2005 dovevano, per poter proseguire senza interruzione la loro attività, presentare domanda di iscrizione entro il 16.11.2005 e che, in tale evenienza, le imprese interessate potevano -e possono tuttora- continuare ad operare fino all’emanazione del provvedimento di iscrizione o di diniego dell’iscrizione deliberato dalla competente Sezione regionale o provinciale.
E’ evidente l’intento di delineare una sorta di regime transitorio, al fine di evitare che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 05.07.2005, nell’attesa che le competenti Sezioni, regionali o provinciali, dell’Albo evadessero le richieste di iscrizione allo stesso, le imprese già operanti nel settore non potessero più svolgere l’attività di “bonifica dei siti” in assenza di Certificato di iscrizione all’Albo medesimo senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, con conseguenti danni economici alle imprese stesse ed effetti negativi sulla libera concorrenza, atteso che molteplici e contemporanee richieste di iscrizione all’Albo certamente non avrebbero potuto essere evase tutte in tempi veloci.
Non erano e non sono, invece, autorizzate ad effettuare tale specifica attività senza apposito Certificato di iscrizione alla categoria 9 “bonifica dei siti” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali le imprese che hanno prodotto istanza di iscrizione dopo il 16.11.2005.
Nel caso di specie, la concorrente SELCA S.p.A. non solo aveva presentato l’istanza di iscrizione all’Albo per la categoria 9 classe A (bonifiche per importi illimitati) entro il 16.11.2005, come previsto dalla richiamata normativa di settore, ma aveva anche già ottenuto, in data 27.02.2007, l’accoglimento di detta istanza, la cui efficacia era sottoposta unicamente ad una condizione sospensiva, ossia la presentazione da parte della società, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione in tal senso, di idonea polizza fidejussoria assicurativa o bancaria relativa alla garanzia finanziaria prevista all’art. 14 del D.M. 406/1998. Solo quando detto termine fosse decorso inutilmente, cioè a far data dal 28.05.2007, la domanda di iscrizione presentata nei termini stabiliti dal D.M. 05.07.2005 sarebbe decaduta e tale decadenza ne avrebbe consumato l’efficacia sostitutiva della certificazione, prodottasi sino ad allora.
Pertanto, alla data di svolgimento della gara di cui trattasi, tenutasi il giorno 23.05.2007, la S.A. non avrebbe dovuto escludere la concorrente SELCA S.p.A., ma ammetterla alla gara e condizionare l’eventuale aggiudicazione all’ottenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovendosi ritenere detta società comunque soggetto abilitato ad effettuare l’attività di “bonifica dei siti” fino alla cessazione del regime transitorio di prosecuzione dell’attività, coincidente, nella specie, con il richiamato termine finale del 28.05.2007, allo scadere del quale o l’impresa presentava la fideiussione e, quindi, conseguiva ed esibiva il certificato di iscrizione all’Albo oppure, in mancanza della fideiussione, otteneva un provvedimento di diniego di iscrizione, con conseguente decadenza dell’istanza e dell’abilitazione ad essa transitoriamente connessa.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione dalla gara dell’impresa SELCA S.p.A. non è conforme alla normativa di settore (
parere 23.01.2008 n. 15 - link a massimario.avlp.it)

GIURISPRUDENZA

AMBIENTE-ECOLOGIAAcque. Scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
L’art. 104 del d.lgs. 152/2006, al terzo comma, prevede una deroga al generale divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo contenuto nel primo comma. Dunque, per assentire un’autorizzazione che si pone quale eccezione al generale divieto di scarico nel sottosuolo, il legislatore delegato ha previsto un modulo procedimentale, quale è l’intesa, destinato a sfociare in un atto complesso, risultato della manifestazione di volontà di diverse Amministrazioni titolari della cura di interessi pubblici diversi; a tutte si imputa l’atto finale. Quest’ultimo coinvolge, intuitivamente, interessi pubblici di varia natura, spesso –in astratto- confliggenti tra di loro, come quelli legati alla tutela dell’ambiente e del territorio e quelli legati allo sviluppo economico ed all’approvvigionamento energetico del Paese.
Nel caso del citato comma terzo dell’art. 104 il legislatore delegato, chiamando a concorrere, attraverso lo strumento dell’intesa, tutte le Amministrazioni latrici dei differenti interessi pubblici coinvolti alla decisione in ordine alla possibilità di autorizzare uno scarico nel sottosuolo –generalmente vietato- in occasione di particolari fasi della coltivazione degli idrocarburi, ha fatto mostra di ben tenere presente sia la naturale contrapposizione dialettica di tali interessi, che la pari dignità da riconoscere, in astratto, a ciascuno di essi, che, infine, la necessità che sia raggiunta una sintesi finale tra tali interessi. Tale sintesi deve concretarsi in un atto che ha natura discrezionale mista, in quanto deve esprimere sia la scelta sull’an (ossia sul punto se nel singolo caso concreto si possa, o non, effettuare lo scarico), che –in caso di risposta positiva- sul quomodo (quali debbano essere le modalità di effettuazione dello scarico) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. I,
sentenza 21.01.2008 n. 82 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAViolazione di sigilli.
Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 cod. pen, si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli. ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso alla loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli (fattispecie relativa a utilizzazione di un caterpillar sottoposto a sequestro per l'esecuzione di lavori di sbancamento) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.01.2008 n. 555 - link a www.lexambiente.it).

VARIAbbandono di animali: è reato lasciare il cane chiuso in auto sotto il sole
La Cassazione conferma la decisione del giudice di merito con cui è stato condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 727 c.p., così come modificato dalla Legge 189/04. Infatti l’agente aveva chiuso il proprio cane nell’automobile, parcheggiata al sole, ad una temperatura molto elevata.
La Cassazione già con la decisione n. 2774 del 21.12.2005 aveva ritenuto sussistente tale reato nel tenere il cane in un luogo angusto per un apprezzabile lasso di tempo, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull’animale o che questo riportasse una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza sussistere nei soli patimenti
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.01.2008 n. 175 - link a www.altalex.com).

ESPROPRIAZIONESul risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Nello schema dell’occupazione espropriativa, l’illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in periodo di occupazione illegittima o alla scadenza della occupazione legittima, e tutta la attività svolta nel corso dell’occupazione da chiunque esplicata, rende l’autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., e detta responsabilità grava sempre e comunque sull’ente, che ha consumato l’illecita apprensione e posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell’immobile.”
Qualora l’amministrazione espropriante,affidi ad un altro soggetto mediante concessione la realizzazione di un’opera pubblica e deleghi gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropiativa è ascrivibile all’autore materiale, pur se privo di un titolo che lo autorizzasse, in quanto si realizza l’irreversibile trasformazione del suolo in mancanza del decreto di esproprio e la perdita della proprietà a danno del privato
(Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 23.11.2007 n. 24397 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATAAbusi edilizi e mutamento della destinazione d’uso.
In materia di abusi edilizi, ove l’abuso consista nel mutamento di destinazione d’uso di un immobile senza opere edilizie e questo sia stato concesso in locazione, la relativa responsabilità va riferita esclusivamente al conduttore, l’unico soggetto che ha la materiale detenzione del bene, salvo che non emerga un manifesto coinvolgimento del proprietario che ha consentito il mutamento d’uso vietato (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 26.09.2007 n. 2205 - link a www.altalex.com).

AGGIORNAMENTO AL 03.03.2008

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UTILITA'
dossier sottotetti

EDILIZIA PRIVATALombardia, sulla possibilità o meno di recupero di una intercapedine di sottotetto. 
Il vano oggetto di recupero non può considerarsi quale sottotetto ai sensi dell'art. 63, comma 1-bis, della l.r. 12/2005 in quanto per le sue misure (da mt. 0,10 a mt. 1,24) ha i caratteri di una mera intercapedine.
Secondo l'orientamento espresso da questa sezione (TAR Milano, Sez. II, sentenza 15.04.2003 n. 1007) "deve escludersi che la semplice presenza di una copertura a falde possa legittimare la creazione di un sottotetto abitabile, anche in assenza di un volume preesistente che risulti già dotato dei requisiti di accessibilità e di praticabilità"; l'inaccessibilità esclude a priori ogni utilizzo del sottotetto, che va quindi considerato un mero volume tecnico (intercapedine) tra il piano di copertura e il soffitto dell'ultimo piano praticabile (cioè utilizzabile).
Non appare prima facie fondata la doglianza secondo la quale l'unico limite dimensionale individuato dalla legge è costituito dalla dimensione minima che deve possedere il sottotetto dopo la ristrutturazione in quanto, così ritenendo, si legittimerebbe la realizzazione anche di nuovi piani (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
ordinanza 27.02.2008 n. 343).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Sopraelevazioni, normativa locale e distanze ex d.m. 1444/1968: la posizione del Tribunale di Como (articolo 09.08.2007 - link a www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Sottotetti in regione Lombardia: vanno realizzati prima di essere recuperati? (articolo 03.07.2006 - link a www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Modifiche alla normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti in Regione Lombardia (articolo 16.02.2006 - link a www.studiospallino.it).

UTILITA'
dossier L.R. 11.03.2005 n. 12

EDILIZIA PRIVATAPROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE EX L.R. LOMBARDIA N. 12/2005 - ART. 38 (link a www.studiospallino.it).

URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 33 del 13.08.2007, "Approvazione del bando di finanziamento per l'anno 2007: «Formazione dei Piani di Governo del Territorio e Strumenti di Programmazione» ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" (decreto Dirigente U.O. 02.08.2007 n. 8921 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICAB.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 31 del 30.07.2007, "Criteri per l'erogazione di contributi agli Enti Locali per la formazione dei Piani di Governo del Territorio e strumenti di programmazione con valenza territoriale (l.r. n. 12/2005)" (deliberazione G.R. 18.07.2007 n. 5126 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 28 del 09.07.2007, "Approvazione del bando di finanziamento 2007: «Produzione di basi cartografiche attraverso Data base topografici» ai sensi della l.r. 12/2005" (decreto D.U.O. 26.06.2007 n. 6942 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICAB.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 27 del 02.07.2007, "Definizione dei criteri di finanziamento agli Enti locali per lo sviluppo del Data base topografico, a supporto del SIT integrato per l'anno 2007 (in attuazione dell'art. 3 della l.r. 12/2005)" (deliberazione G.R. 15.06.2007 n. 4937 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICA: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 18 del 30.04.2007 - pag. 1264, "Criteri e modalità per l'erogazione agli enti locali di contributi per l'attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, «"Legge per il Governo del Territorio», art. 24" (deliberazione G.R. 18.04.2007 n. 4589 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICAB.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 14 del 02.04.2007 - pag. 964, "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi  (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)" (deliberazione C.R. 13.03.2007 n. 351 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICAB.U.R. Lombardia 3° suppl. straord. al n. 47 del 24.11.2006 "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005" (decreto Dirigente U.O. 10.11.2006 n. 12520 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA Autorizzazione paesaggistica.
Sottoscritto in data 04.08.2006 l'accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Semplificazione della documentazione per le istanze di autorizzazione (link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:  B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 30 del 25.07.2006, "Testo coordinato della l.r. 11.03.2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio" (a seguito delle modifiche apportate dalle ll.rr. 27.12.2005 n. 20, 03.03.2006 n. 6, 14.07.2006 n. 12 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICAB.U.R. Lombardia, 2° suppl. ord. al n. 29 del 21.07.2006, "ERRATA CORRIGE N. 29/I-S.O. 2006 - L.R. 14 luglio 2006, n. 12 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 I Supplemento Ordinario del 18 luglio 2006" (link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICAB.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 29 del 18.07.2006, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»" (L.R. 14.07.2006 n. 12 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICA:  B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 25 del 20.06.2006, "Approvazione del bando di finanziamento per la «Produzione di basi cartografiche attraverso Data base topografici» ai sensi della l.r. 12/2005" (decreto Dirigente U.O. 08.06.2006 n. 6451 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICA:  B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 16 del 18.04.2006 - pag. 1356, "Criteri per le misure di sostegno finanziario agli enti locali in attuazione della l.r. n. 12 «Legge per il governo del territorio»" (deliberazione G.R. 05.04.2006 n. 2323 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA:  B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 13 del 31.03.2006, "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" (deliberazione G.R. 15.03.2006 n. 2121 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATAB.U.R. Lombardia, 1° suppl. ord. al n. 10 del 07.03.2006, "Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa" (L.R. 03.03.2006 n. 6 - link a www.infopoint.it).
La suddetta legge aggiunge l'art. 98-bis alla l.r. n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio).

EDILIZIA PRIVATAPrimi indirizzi interpretativi - repertorio di pareri sulla nuova legge urbanistica della Regione Lombardia.
I pareri giuridici (espressi in forma di massima) sono frutto dell'attività di chiarimento e di interpretazione svolta fin dall'entrata in vigore della legge regionale per il governo del territorio (31.03.2005), in riferimento ai quesiti sull'applicazione della l.r. 12 formulati dagli Enti locali.
Con questa rassegna l'Assessorato regionale al Territorio e Urbanistica intende offrire un primo aiuto alla lettura della l.r. 12 agli Enti locali e agli operatori del settore (link a www.regione.lombardia.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:  B.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 5 del 03.02.2006, "Testo coordinato della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», modificata dalla l.r. 27 dicembre 2005, n. 20 «Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti»" (testo coordinato L.R. 11.03.2005 n. 12 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia, 2° suppl. straord. al n. 4 del 26.01.2006 "Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005, art. 7)" (deliberazione G.R. 29.12.2005 n. 1681 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICAB.U.R. Lombardia, 3° suppl. straord. al n. 3 del 19.01.2006 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica (GEO), idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'articolo 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12" (deliberazione G.R. 22.12.2005 n. 1566 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA:  B.U.R. Lombardia, 1° suppl. straord. al n. 3 del 16.01.2007, "Aggiornamento delle specifiche tecniche in materia di Database Topografici e adozione di nuove specifiche in materia di Ortofoto digitali e repertorio dei dati territoriali a supporto del Sistema Informativo Territoriale integrato (ll.rr. 29/1979 e 12/2005)" (deliberazione G.R. 20.12.2006 n. 3879 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICAB.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 16.01.2006, pag. 265, "Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT) (L.R 2005 n. 12, art. 3)" (deliberazione di G.R. 22.12.2005 n. 1562 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA:  B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 3 del 15.01.2007 - pag. 189, "Indirizzi inerenti l'applicazione di riduzione degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico (l.r. n. 12/2005 art. 44)" (deliberazione G.R. 27.12.2006 n. 3951 - link a www.infopoint.it).

EDILIZIA PRIVATA: B.U.R. Lombardia 1° suppl. ord. al n. 52 del 30.12.2005 "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti" (L.R. 27.12.2005 n. 20 - link a www.infopoint.it).

URBANISTICA: L. Spallino, Perequazione, compensazione e incentivazione nella l.r. Lombardia 12/2005 (articolo 13.04.2005 - link a www.studiospallino.it).

UTILITA'
dossier vincolo paesaggistico ed esame impatto paesistico

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Il gioco del paesaggio (articolo 16.2.2008 - link a www.studiospallino.it).

URBANISTICA: L. Spallino, Piani attuativi e nulla osta ambientale (articolo 14.04.2007 aggiornato il 12.12.2007 - link a www.studiospallino.it).

URBANISTICAAnche i piani attuativi in variante che ricomprendono aree soggette alla legge n. 1089/1939 e/o alla legge n. 1497/1939 sono preventivamente sottoposti alla competente Sorpintendenza.
L’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 prevede invero che “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 01.06.1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29.06.1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza…”.
Ciò posto, si tratta di verificare, dapprima, se i piani attuativi possono essere assimilati ai piani particolareggiati ai fini dell’applicazione della legge n. 1150/1942 e, poi, se la L.R. n. 12/2005 (legge per il governo del territorio della Regione Lombardia) escluda totalmente l’applicazione della citata normativa statale.
Riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza, ai fini dell’applicabilità della legge n. 1150/1942, non dubita della sostanziale assimilazione dei piani attuativi o di lottizzazione ai piani particolareggiati contemplati dall’art. 16.
Corrisponde, infatti, al vero che i richiamati strumenti urbanistici condividono la stessa ratio e che il piano di lottizzazione è divenuto la modalità attuativa e di esecuzione più utilizzata in ambito urbanistico, ciò in ragione di una maggiore funzionalità e flessibilità dello strumento e della possibilità di essere adottato in variante al piano regolatore generale.
Ed invero, il piano particolareggiato era in origine previsto per dare attuazione alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale senza che le fosse riconosciuta la possibilità di apportare variazioni al piano regolatore generale. La prassi di utilizzare tale strumento pianificatorio, anche in ragione della sua scarsa flessibilità, è poi venuta scemando quando, con il PRG, le amministrazioni comunali hanno cominciato ad inserire prescrizioni con formative della proprietà privata e quindi autoesecutive.
Da qui la sostituzione nella prassi di tale strumento con i piani attuativi ai quali la normativa statale ha riconosciuto la possibilità, come detto, di apportare variazioni alla pianificazione generale sostituendosi, di fatto, alla pianificazione particolareggiata.
Ad ogni modo, sia il piano attuativo che quello particolareggiato condividono la stessa ratio e natura atteso che tali strumenti hanno la funzione, oltre che di attuazione delle prescrizioni conformative della proprietà privata contenute nel PRG ovvero nella variante contenuta nello stesso piano, di regolamentare la gestione dell’attività di trasformazione del territorio.
In ragione di ciò, non sembra dubitabile che l’art. 16, comma 3, della Legge n. 1150/1942, sebbene riferita espressamente ai piani particolareggiati, vada applicata anche nel caso dell’approvazione dei piani attuativi in variante, proprio in ragione della medesima funzione che svolgono e della loro alternatività.
Da quanto sopra esposto, può altresì spingersi ad osservare che gli artt. 16 e 17 della L. n. 1150/1942 costituiscono la disciplina generale per l’esecuzione dei piani attuativi che può essere derogata solo nel caso in cui vi siano diverse discipline regionali ovvero sussistano, con riferimento a determinate tipologie di piano (ad esempio, piani per gli insediamenti produttivi), specifiche normative di riferimento.
Ciò posto con riferimento alla generale applicabilità dell’art. 16 della legge 1150/1942 in caso di piani attuativi, si tratta ora di verificare se la L.R. n. 12/2005 contempli una disciplina diversa rispetto a quella statale con riferimento ai piani particolareggiati e agli strumenti attuativi.
Ora, sebbene la normativa regionale detti una disciplina dei piani attuativi comunali, nulla dice in ordine al regime di approvazione di strumenti urbanistici nei quali siano ricompresi immobili di interesse storico–artistico ovvero soggetti alla legge n. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali, tanto che, in ragione del principio di “autocompletamento” dell’ordinamento giuridico, deve ritenersi ancora applicabile alla fattispecie in esame l’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942.
A ciò si aggiunga che l’art. 103 della L.R. n. 12/2005 (rubricato “disapplicazione di norme statali”) non contempla tra le normative da disapplicare la legge n. 1150/1942 ma si limita a richiamare alcune norme del DPR n. 327/2001 e del DPR n. 380/2001, il che depone a ulteriore favore del fatto che la legge urbanistica statale costituisce ancora normativa fondamentale sul punto che può essere derogata nel caso in cui la legislazione regionale rechi una disciplina generale ed esaustiva della materia di che trattasi (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.12.2007 n. 6541).

EDILIZIA PRIVATAPROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX L.R. LOMBARDIA N. 12/05 - ART. 82 (link a www.studiospallino.it).

NEWS

VARISpam telefonico: basta disturbare gli utenti.
Il consenso per sms e mms pubblicitari o promozionali "deve essere sempre informato, specifico e preventivo altrimenti l'attività è illecita (Garante Privacy, provvedimento 23.01.2008 - link a www.altalex.com).

ENTI LOCALIApprovata definitivamente la legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2008 - Tutte le modifiche (link a www.giurdanella.it).

APPALTICasellario informatico degli operatori economici.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 1/2008 del 10.01.2008, pubblicato sulla GU n. 42 del 19.02.2008 n. 38, ha istituito presso l'Osservatorio le sezioni del "Casellario informatico", formato sulla base delle segnalazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti. I dati in esso contenuti sono pubblicizzati a cura dell'Osservatorio.
La Determinazione stabilisce la suddivisione in tre sezioni del Casellario informatico: in particolare, nelle sezioni riguardanti forniture e servizi sono inseriti, fra gli altri, i seguenti dati:
- stato di liquidazione o cessazione di attività;
- procedure concorsuali pendenti;
- episodi di grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione dei contratti;
- sentenza di condanna passata in giudicato;
- notizie circa violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- provvedimenti di esclusione dalle gare;
- falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determinazione c'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, fra l'altro:
- le esclusioni dalle gare di servizi e forniture;
- i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel Casellario.
Entro lo stesso termine le stazioni appaltanti hanno anche l'obbligo di comunicare all'Autorità di vigilanza le eventuali esclusioni dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine speciale (link a www.governo.it).

DOTTRINA E CONTRIBUTI

ATTI AMMINISTRATIVI: A. Bernasconi, La problematica dell’approvazione degli accordi di programma così come disciplinati nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs n. 267/2000) (link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIA: C. Sabbatini, Effluenti di allevamento: le modifiche introdotte dall’ultimo decreto correttivo  (link a www.lexambiente.it).

VARI:  F. Luongo, Aspettando la Class action. Prime considerazioni e perplessità sull’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (link a www.filodiritto.com).

ENTI LOCALI:   M. Nico, Quando l'ente locale diventa socio: le responsabilità e le cautele di una scelta (link a www.filodiritto.com).

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

APPALTINuova procedura di accreditamento per la consultazione delle annotazioni iscritte nel Casellario informatico di lavori, servizi e forniture (comunicato alle SOA 25.02.2008 n. 11500/08/0SIT di prot. - link a massimario.avlp.it).

INCARICHI PROFESSIONALI: Ritenuto in diritto:
L’articolo 2 della legge 248/2006 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime. Il comma 2 del medesimo articolo, dispone che “nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.”
Con determinazione n. 4 del 29.03.2007, l’Autorità ha evidenziato che, per quanto riguarda le modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta applicando il D.M. 04.04.2001, richiamato dall’articolo 253, comma 17, del d. Lgs. n. 163/2006, la cui validità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352/2006.
La citata determinazione ha richiamato il principio di adeguatezza previsto dall’articolo 2233 del codice civile, che stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, con ciò ponendo all’attenzione delle stazioni appaltanti la necessità di porre a base di gara un corrispettivo congruo.
L’esigenza dell’individuazione di un corrispettivo stimato congruo negli affidamenti di incarichi di progettazione, e più in generale in tutti gli appalti pubblici, assume una particolare rilevanza sotto il profilo del principio della tutela della concorrenza, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 401/2007.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, le specifiche finalità perseguite dal citato principio, tese ad assicurare che le procedure di gara si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali poste a presidio della libera partecipazione degli operatori economici, in assenza di ostacoli e barriere, devono costituire il fulcro dell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti, siano esse di ambito nazionale ovvero di ambito regionale.
Nel caso in esame, la Provincia di Gorizia ha ritenuto di calcolare il prezzo stimato della prestazione da porre a base d’asta, alla luce della percentuale di spese tecniche riconosciute dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 453 del 20.12.2005 “Legge regionale 31.05.2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo”.
Detto decreto, emanato ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, rubricato “concessione del finanziamento a enti pubblici”, è volto ad individuare gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo da riconoscersi in caso di concessione di finanziamenti da parte dell’amministrazione regionale e prevede che le aliquote da applicarsi per gli oneri di progettazione, sempre e solo ai fini del finanziamento, sono calcolate secondo le aliquote desunte dalla tabella A) al medesimo decreto, in relazione alla categoria di appartenenza dell’opera e sono calcolate sull’ammontare dei lavori, esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad aumenti o ribassi d’asta e sull’ammontare delle acquisizioni delle aree e degli immobili. Dette aliquote, dispone il citato decreto, devono intendersi massime, forfetarie ed omnicomprensive.
Quanto sopra non attiene, né può attenere, alla quantificazione del corrispettivo a base d’asta per le prestazioni professionali dell’ingegnere o dell’architetto, la cui tipologia ed i relativi onorari non possono discostarsi da quelli previsti dalla legge n. 143/1949 e dal D.M. 04.04.2001.
Ciò in quanto la quantificazione degli onorari dei progettisti di opere pubbliche, individuata dalle norme sopra richiamate, è volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di che trattasi, nel rispetto dei diritti di detti professionisti, a garanzia della correttezza dell’esercizio professionale, prodromico alla realizzazione a regola d’arte dell’appalto di lavori oggetto dell’attività di progettazione.
E tale sembra essere la volontà del legislatore che, all’articolo 92, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, ha disposto che i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote di cui al D.M. 04.04.2001.
Detta statuizione è stata riconfermata dal correttivo al codice dei contratti di cui al d. Lgs. n. 113 del 31.07.2007, che, nel recepire l’abrogazione dei minimi tariffari inderogabili attuata dalla legge 248/2006, ha mantenuto in vita la citata previsione di cui al comma 3 dell’articolo 92.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il prezzo stimato della prestazione da porre a base d’asta per le attività di progettazione deve essere riferito alle tariffe professionali di cui al D.M. 04.04.2001 (
parere 23.01.2008 n. 14 - link a massimario.avlp.it).

LAVORI PUBBLICI: Ritenuto in diritto:
Con determinazione n. 25/2001 l’Autorità ha chiarito che alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell’importo complessivo dell’appalto, non comprese nell’elenco delle categorie altamente specializzate (quale la OS24), qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all’articolo 13, comma 7 della legge 109/1994 e s.m., oggi articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006, mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione.
Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.
Per quanto attiene alla modalità di calcolo degli importi delle singole categorie di lavorazione, si precisa che le stesse devono essere calcolate al lordo del costo della sicurezza, in quanto la somma degli importi delle singole lavorazioni deve dare l’importo totale dell’appalto, parametro sul quale si effettua la qualificazione dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/1999. Per quanto attiene ai criteri di computo dei costi della sicurezza delle singole lavorazioni di appalto, si rinvia agli indirizzi dettati in materia dall’Autorità con determinazione n. 4/2006.
In riferimento all’ulteriore contestazione relativa alla mancata esclusione di quelle imprese che hanno effettuato la sigillatura dei plichi con ceralacca, anziché con nastro adesivo, così come previsto, a pena di esclusione dal disciplinare di gara, si fa presente che la chiusura e la controfirma sui lembi di chiusura assolvono alla funzione di garantire la segretezza, l’identità e l’immodificabilità della documentazione e dell’offerta. Laddove le garanzie essenziali sulla segretezza del plico siano comunque assicurate, come ad esempio utilizzando la ceralacca, trova applicazione il c.d. criterio teleologico, secondo cui nelle gare per l’aggiudicazione dei pubblici contratti le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell’esclusione dalla gara medesima, quando rispondono ad un particolare interesse dell’amministrazione e sono tese a garantire la parità dei concorrenti.
Ne caso in esame, la sigillatura del plico con ceralacca, sistema idoneo a garantire la integrità e l’immodificabilità del contenuto del plico, non ha alterato la par condicio fra i concorrenti e pertanto è corretto l’operato della Commissione di gara che ha ritenuto di ammettere al procedimento di gara anche gli operatori economici che hanno utilizzato detta tipologia di chiusura del plico.
In ordine, infine, alla prescrizione concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sull’istanza di partecipazione e sull’offerta economica, nel far presente che le problematiche di natura fiscale esulano dalla competenza normativamente attribuita all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si evidenzia, per quanto attiene all’istanza di partecipazione, che ai sensi dell’articolo 37 del d.P.R. 445/2000 le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, sono esenti da bollo.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
- è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006 la previsione contenuta nel bando di gara relativa all’individuazione della categoria OS24 come scorporabile o subappaltabile;
- non è conforme alla normativa di settore calcolare l’importo delle categorie di lavorazione al netto degli oneri di sicurezza;
- in applicazione del criterio teleologico, è conforme l’ammissione alla procedura di gara del concorrente che ha presentato il plico contenente la documentazione di gara, sigillato con la ceralacca anziché con il nastro adesivo
(
parere 16.01.2008 n. 13 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Ritenuto in diritto:
Ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute all’invio agli operatori economici dei capitolati d’oneri e dei documenti complementari, entro sei giorni dalla ricezione della loro richiesta.
Con determinazione n. 2/2002, l’Autorità ha censurato le clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a pena di esclusione, l’acquisto della documentazione di gara, sussistendo, al contrario, l’obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell’offerta.
Fattispecie diversa è invece la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, in quanto conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 07.08.1991, n. 241.
Nel caso in esame, le imprese avevano libero accesso alla visione della documentazione di progetto e, solo nel caso in cui avessero voluto acquisire, per un più approfondito esame, tutta o parte della predetta documentazione, veniva richiesto di rimborsare le spese di riproduzione.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di Orbassano è conforme alla normativa di settore (
parere 16.01.2008 n. 12 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Ritenuto in diritto:
L’Autorità si è già occupata di una questione analoga nella delibera n. 52 del 2007.
Anzitutto, si deve premettere la portata non equivoca delle previsioni di cui ai punti 3) e 4) del disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara richiama espressamente e a pena di esclusione l’articolo 18 del d.P.R. 445/2000, quale modalità di autenticazione di copia, consistente unicamente nell’attestazione di conformità con l’originale effettuata dal pubblico ufficiale autorizzato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.05.2004 n. 3297) la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura senza che in capo all’organo amministrativo, cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Quindi, qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando precluso all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando. (T.R.G.A. Trento - Sentenza 13.05.2005 n. 138).
Tuttavia, tenuto conto che la facoltà riconosciuta alla S.A. di inserire nella disciplina di gara univoche prescrizioni, anche formali, stringenti e restrittive, presuppone un giudizio ex ante dell’idoneità della singola prescrizione a conseguire le finalità perseguite dall’amministrazione, si invita la S.A., nella predisposizione dei bandi di gara, a stabilire clausole e prescrizioni che non si traducano in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato, a garanzia di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura concorsuale.
In base a quanto sopra evidenziato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è conforme l’esclusione dell’Impresa Musso Costruzioni s.r.l dalla gara di che trattasi, per non aver adempiuto alle prescrizioni di cui ai punti 3) e 4) delle Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, sancite a pena di esclusione dalla gara (
parere 16.01.2008 n. 11 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Ritenuto in diritto:
Per quanto riguarda i provvedimenti in autotutela, si rammenta che la questione è stata esaminata dall’Autorità nella determinazione n. 17/2002, ove il potere riservato all’amministrazione di revoca o annullamento di un atto è stato considerato con riferimento all’avvenuta aggiudicazione (in particolare, è stato osservato che “l’autotutela decisoria, successiva alla conclusione del procedimento, è subordinata all’obbligo di motivazione, alla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza del ripristino della legalità, alla valutazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione, al rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale e all’adeguata istruttoria”).
Occorre rilevare che, nel caso di specie, il procedimento di affidamento non si è perfezionato, non essendo stata aperta l’unica offerta presentata; pertanto non risulta consolidato l’effetto prodotto dall’atto poi oggetto di autotutela. La valutazione, operata dalla ASL, dell’interesse alla ripetizione della procedura secondo la disciplina dettata agli artt. 121 e 122 del Codice per gli appalti sotto soglia (con obbligo di pubblicità nell’albo pretorio del comune e nell’albo della stazione appaltante), è stata dunque più agevole.
Le considerazioni svolte dal Servizio legale della ASL appaiono condivisibili, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 125 del Codice.
Si fa presente inoltre che nella delibera del Direttore generale n. 345 del 09.05.2007 la ASL ha motivato esaurientemente, attraverso la ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di lavori in economia, in merito alla necessità di annullamento d’ufficio della delibera n. 840/2006.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’amministrazione ha legittimamente annullato la delibera con cui si disponeva l’esecuzione dei lavori in oggetto mediante cottimo fiduciario per carenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia (
parere 16.01.2008 n. 10 - link a massimario.avlp.it).

LAVORI PUBBLICI: Ritenuto in diritto:
Sulla problematica in esame, l’Autorità, in precedenti espressioni di parere, nel richiamare la determinazione n. 25/2001, ha chiarito che l’indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente -sia nel caso che sia un soggetto singolo, cioè un soggetto con idoneità individuale sia nel caso che sia un soggetto plurimo cioè un soggetto con idoneità plurisoggettiva- l’elenco delle lavorazioni che esso, ai sensi dell’ultimo alinea delle premesse dell’allegato A del dPR 34/2000, può eseguire direttamente ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione ( e cioè quelle a qualificazione non obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS23, OS26, OS32 e OS34) e quelle che, invece, può eseguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione.
Tale specificazione si trova nella “tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie” di cui all’allegato A del dPR 34/2000. Va ricordato che il divieto di eseguire alcune lavorazioni qualora privi delle corrispondenti qualificazioni è anche previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 74 del regolamento generale.
Va precisato che le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. In caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre, ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l’autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta effettuata in sede di gara.
Nel caso di specie, pertanto, per le categorie OS6 e OS32 non sussistono i presupposti per l’applicazione del divieto di subappalto, di cui all’articolo 37, comma 11 del d. Lgs. n. 163/2006.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il divieto di subappalto per le categorie scorporabili OS6 e OS32 a qualificazione non obbligatoria, non è conforme alla normativa di settore (
parere 16.01.2008 n. 9 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Ritenuto in diritto:
Il bando di gara in esame dispone, per l’individuazione del contraente, “la procedura aperta e d’urgenza ai sensi dell’articolo 122, comma f), del d. Lgs. n. 163/2006”.
Si deve innanzi tutto precisare che il sopra citato comma, riferito alle procedure aperte, alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando e al dialogo competitivo, individua termini accelerati e non di urgenza, essendo quest’ultima fattispecie disciplinata alla successiva lettera g) in riferimento alle procedure ristrette ed alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando.
Ciò in quanto, come espresso dall’Autorità nel parere n. 159/2007, la vigente normativa di settore in materia di appalti di lavori pubblici, non prevede, nelle procedure aperte, la possibilità di ridurre i termini di ricezione delle offerte per motivi di urgenza.
In particolare, come rilevato dall’Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa, poiché le ragioni di urgenza devono sostanziarsi in sopraggiunte circostanze impreviste, di carattere cogente ed oggettivo, la perdita del finanziamento non può rappresentare un motivo di urgenza.
Nel citato parere n. 159/2007 è stato, inoltre, specificato che il ricorso ai termini accelerati è consentito esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione abbia dato notizia del contratto con l’avviso di preinformazione.
Per quanto attiene alla fissazione di un termine d’urgenza al sub procedimento di cui all’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, si precisa che il termine perentorio di dieci giorni, ivi previsto, è già di per sé un termine accelerato, individuato dal legislatore per garantire la celerità della verifica in sede di gara del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente.
Considerato che i termini del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, devono essere modulati tenendo conto della loro sostenibilità, la norma di cui all’articolo 48, comma 1, nello stabilire il termine di dieci giorni, ha contemperato l’esigenza della tutela della tempestività del procedimento di aggiudicazione con quella di consentire all’operatore economico la possibilità di adempiere a quanto richiesto dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio della correttezza dei rapporti fra amministrazione e privati.
Sulla base di quanto sopra, le amministrazioni non possono individuare un termine più breve di quello stabilito dall’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
- non è conforme alla normativa di settore espletare una procedura aperta con procedimento di urgenza;
- l’individuazione di un termine di urgenza di cinque giorni per l’invio della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006
(
parere 16.01.2008 n. 8 - link a massimario.avlp.it).

GIURISPRUDENZA

AMBIENTE-ECOLOGIARifiuti. Attività estrattive.
Sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura; di talché l'attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali: se si esula dal cielo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale (TAR Toscana, Sez. II, 
sentenza 21.02.2008 n. 173 - link a www.lexambiente.it).

APPALTI1. Sulla rilevanza del collegamento sostanziale ai fini dell’applicazione dell’art. 34, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il collegamento sostanziale che giustifica l’esclusione dalla gara delle imprese collegate sussiste quando da una serie di elementi univoci risulta che le offerte presentate sono riconducibili ad un unico centro di interesse.

1. In una gara d’appalto la situazione di collegamento sostanziale, per essere rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 34, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere alla data di presentazione delle offerte (perché è in quel momento che l’impresa dichiara, fra le altre cose, di non essere collegata ad altre imprese partecipanti alla stessa gara, per cui l’eventuale falsità della dichiarazione rileva ai fini dell’ammissibilità dell’offerta stessa), il che vuol dire che non rilevano circostanze antecedenti (e che siano venute definitivamente meno prima della data dianzi indicata) o sopravvenute. A quest’ultimo riguardo si può pure ritenere che in alcuni casi una circostanza sopravvenuta possa costituire un serio indizio circa la preesistente situazione di collegamento, ma ciò deve costituire oggetto di prova rigorosa, pena un’indebita restrizione dell’autonomia imprenditoriale degli operatori economici; in effetti, soprattutto nei casi in cui le operazioni di gara si protraggano per un periodo lungo, le vicende sopravvenute che coinvolgono in ipotesi due o più delle imprese partecipanti potrebbero danneggiare le imprese medesime, le quali, al momento della presentazione delle offerte, non avevano in ipotesi alcuna intenzione di violare il divieto di cui all’art. 34, c. 2, ed hanno invece dato vita a fusioni, incorporazioni e quant’altro solo in base a strategie aziendali o per altre ragioni comunque riconducibili alla ordinaria dinamica imprenditoriale (ad esempio, le imprese possono rafforzare la partnership al fine di tentare l’espansione in altri mercati geografici).
2. L’art. 34, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006, codificando quelle che erano state le risultanze dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali, stabilisce che vi è collegamento sostanziale quando, in base ad univoci elementi, risulti che le offerte provengono da un unico centro decisionale, il che significa che è necessario individuare quale sia il centro decisionale unitario. Di solito, si tratta di una persona fisica che, ad esempio, è amministratore unico di una società e, anche per interposta persona, socio (o direttore tecnico) di un’altra, oppure di un gruppo di soggetti che svolge funzioni dirigenziali in tutte le varie imprese collegate, oppure ancora di imprese che hanno in comune la sede legale e/o operativa, e così via. Ma quando la presunta comunanza riguarda partecipazioni azionarie in società terze e non via sia una situazione di reciprocità (nel senso che anche l’impresa terza detiene partecipazioni nelle altre imprese, di modo che si abbia un intreccio di quote azionarie) non può dirsi che via sia un unico centro decisionale (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 19.02.2008 n. 530 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTISull’illegittimità dell’esclusione da una trattativa privata di un’impresa invitata a causa della dislocazione della sua sede legale.
Contrariamente a quanto ritiene la circolare dell'’Assessorato agli Enti locali del 27.06.1996, n. 8, l’art. 15 l. R Sicila n. 4 del 1996, il quale prevede che i comuni possano attribuire incarichi di assistenza socio sanitaria a trattativa privata in favore di istituzioni iscritte da almeno tre anni negli albi appositi ai sensi dell’art. 26 della l. r. n. 22 del 1986, o autorizzate ai sensi dell’art. 28 della stessa legge, preferendo le istituzioni in ambito comunale o provinciale o regionale, si deve interpretare nel senso che, a parità di condizioni, l’ente locale potrà, motivatamente, preferire l’impresa "avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale" ma non che questo, nel bando o comunque in sede di ammissione, possa escludere un’impresa invitata a cagione della dislocazione della sua sede legale. In altri termini, attesa la particolare natura della trattativa privata, nella fase di invito ai sensi del citato art. 15 è legittimo esercitare una preferenza per le imprese aventi sede legale nel comune, o nella provincia o nella regione nelle ipotesi gradate, ma dopo che la facoltà non sia stata esercitata in sede di invito, non è legittimo assumere la dislocazione della sede legale quale elemento di non ammissibilità dacché con il precedente invito già l’Ente locale ha espresso la sua volontà nel senso di ampliare quanto più possibile il novero delle partecipanti. Pertanto, mentre è legittima la decisione di non invitare imprese non aventi sede legale nel comune non è legittima l’esclusione di una di esse già invitata (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale,
sentenza 18.02.2008 n. 126 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTICommissione di gara - Composizione - Assenza di esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto - Illegittimità - Art. 84, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 - Fattispecie: MISE e bonifica di sito contaminato.
E’ illegittima, ai sensi dell’art. 84, c. 2 d.lgs. n. 163/2006, la composizione della commissione di gara che non preveda al proprio interno componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (nella specie, interventi di messa in sicurezza e bonifica di un ex sito industriale inquinato). Ove l’amministrazione appaltante accerti di non avere al proprio interno professionalità adeguate per formare la commissione, deve procedere con la nomina ai sensi dell’art. 84 comma 8 d.lgs. 163/2006 che prevede la scelta tra professionisti ovvero tra professori universitari di ruolo all’interno di rose di candidati già predisposte dagli ordini professionali ovvero dalle facoltà di appartenenza. Tale disposizione ha la funzione di garantire la trasparenza nella scelta dei componenti delle commissioni di gara ove le amministrazioni non riescano ad esprimere professionalità adeguate al tipo di valutazioni tecnico-discrezionali che devono essere compiute in relazione alla natura dell’appalto. Il fatto che l’Amministrazione abbia scelto i componenti della commissione di gara tra i propri funzionari non pone al riparo dalla violazione dell’art. 84 comma 2 d.lgs. citato, in quanto è lo stesso comma 8 a prevedere, in caso di assenza in organico delle specifiche professionalità, le modalità di scelta dei commissari (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 16.02.2008 n. 258 - link a www.ambientediritto.it).

APPALTIAccesso agli atti di gara e tutela dei segreti commerciali delle imprese.
Nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice relativa ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione. Tale diritto di accesso deve infatti essere ponderato con il diritto di altri operatori economici alla tutela delle informazioni riservate e dei loro segreti commerciali.
Alla luce del danno estremamente grave che potrebbe risultare dalla comunicazione non corretta di talune informazioni ad un concorrente, prima di comunicare tali informazioni ad una parte nella controversia, occorre dare all’operatore economico di cui trattasi la possibilità di opporre il loro carattere riservato o di segreto commerciale, decidendo infine in che misura e secondo quali modalità occorra garantire la riservatezza e il segreto di tali informazioni, per le esigenze di tutela giudica effettiva e dei diritti di difesa delle parti nella controversia (Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. III,
sentenza 14.02.2008 n. C‑450/06 - link a www.giurdanella.it).

APPALTIGare d'appalto e risarcimento del danno all'immagine - Le imprese escluse possono chiederlo.
Il diritto all'immagine, traente fondamento dalla previsione dell'art. 2 Costituzione, non può essere considerato appannaggio esclusivo della persona fisica me deve essere riconosciuto anche alle persone giuridiche (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.02.2008 n. 491 - link a www.giurdanella.it).

EDILIZIA PRIVATAInstallazione di impianti di radiocomunicazione - Strade - Fascia di rispetto - Artt. 16-18 e 28 codice della strada - Applicabilità.
Nei confronti dell’installazione di impianti di radiocomunicazione trovano applicazione le norme del codice della strada sulle distante di rispetto dalla sede stradale (artt. 16-18 C.d.S.). Trova applicazione altresì l’art. 28 del menzionato codice, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 12.02.2008 n. 478  - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAInstallazione di impianti di radiocomunicazione - Silenzio assenso ex art. 87, c. 9 d.lgs. n. 259/2003 - Decorrenza - Dies a quo - Deposito del parere preventivo dell’ARPA - Non rileva.
Il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, c. 9 del d.lgs. n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, comma 4, del citato decreto il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto (TAR Veneto, sez. II, 23.04.2007, n. 1283 TAR Lecce, sez. II, 24.08.2006 n. 4279; TAR Catania, sez. II, 23.09.2005 n. 1478; TAR Napoli, sez. I, 17.12.2004 n. 19379).
Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 - Richiesta del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità.
Le regole dettate dall'art. 87, d.lgs. n. 259/2003 in tema di autorizzazione all'installazione di impianti di radio comunicazione costituiscono principi fondamentali operanti in materie di competenza ripartita, con la conseguenza che, fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, è contraria ai suddetti principi la previsione normativa o regolamentare di un procedimento parallelo, volto a munire il richiedente anche del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19.04.2007).
Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art. 87, c. 9, D.Lgs. n. 259/2003 - Silenzio assenso - Decorso del termine di 90 giorni - Interruzione - Limiti.
Il decorso del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 87 comma 9, codice delle comunicazioni elettroniche (d.l. 01.08.2003 n. 259) al fine della formazione di un titolo abilitativo idoneo all'attività edificativa del privato, può essere interrotto dall'amministrazione con richiesta di integrazione documentale solo entro il limite di quindici giorni, trascorso il quale resta preclusa all'amministrazione qualsiasi attività interlocutoria, a prescindere dal fatto che il mancato rispetto del termine sia stato causato dalla necessità di procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 16.04.2007, n. 323; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, 05.08.2005, n. 10635) (TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 11.02.2008 n. 158 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIARIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Accertamento del dolo o della colpa - Contraddittorio con i soggetti interessati.
La riforma del 2006, in riferimento alla previgente disposizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 22/97, ha precisato che l’accertamento circa la sussistenza del dolo o della colpa in relazione all’abbandono dei rifiuti debba avere luogo “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Ne deriva che:
1) l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 è possibile unicamente a carico dei responsabili diretti dell’abbandono (ove individuati), ovvero a carico del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area;
2) in tale seconda ipotesi, l’applicazione delle rigorose previsioni di cui all’art. 192 cit., sarà possibile solo laddove sia dimostrata in capo al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area una condotta dolosa o colposa;
3) in ogni caso l’accertamento in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o colposa deve avvenire in pieno contraddittorio con i soggetti interessati (TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 07.02.2008 n. 375 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATABENI CULTURALI E AMBIENTALI - Mini condono paesaggistico - L. n. 308/2004 - Abusi commessi sino al 30.09.2004 - Autorizzazione paesaggistica postuma - Applicabilità.
La legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai fini penali, degli abusi paesaggistici commessi fino ad una certa data, si è imposta come una norma di chiusura del sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicché in siffatta prospettiva deve ritenersi che le disposizioni di cui alla legge n. 308/2004 sul mini condono paesaggistico, operino anche dal punto di vista dell’illecito amministrativo, consentendo la operatività, medio-tempore, del meccanismo dell’autorizzazione postuma ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata per la ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti amministrativi del condono sarebbe più apparente che reale, ben potendo l’amministrazione, per gli abusi commessi fino a quella data, applicare il regime previgente della sanatoria postuma (cfr. T.a.r. Puglia-Bari, sez. III, 05.09.2005, sentenza n. 3780, ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004 , c.d. condono paesaggistico è norma eccezionale che introduce una deroga per tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale –id est, sanatoria– nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico”.) Sicché, per gli abusi commessi entro il 30.09.2004, deve ritenersi illegittimo il diniego di sanatoria di un'opera edilizia eseguita su immobile vincolato senza il previo esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata in applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del 2004 (normativa sul c.d. minicondono paesaggistico) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 05.02.2008 n. 562 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICACampeggio - Trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in vere e proprie unità abitative permanenti - Lottizzazione abusiva - Configurabilità.
La trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in vere e proprie unità abitative permanenti può far ravvisare in concreto una condotta lottizzatoria (in specie quando l'attività di campeggio assuma dimensioni consistenti e si componga anche di edifici di servizio che denotano una stabilità di realizzazione e producono un impatto rilevante sul territorio). Sicché, costituiscono lottizzazione quegli interventi che mutano le caratteristiche dell'insediamento e/o del territorio in misura tale da far sorgere una non prevista esigenza di misure di urbanizzazione oppure da richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o diversa rispetto a quelle previste.
Lottizzazione abusiva - Campeggio - Fattispecie: provvedimento di sequestro preventivo - Piano di lottizzazione esistente - Mutamento apportato senza autorizzazione - Destinazione e diverso utilizzo - Giurisprudenza.
Si configura il “fumus” del reato di lottizzazione abusiva (e conseguente provvedimento di sequestro preventivo) laddove una struttura adibita a campeggio, sia pure debitamente autorizzata, venga radicalmente mutata, per effetto di opere edilizie non autorizzate e di roulotte posizionate stabilmente a terra e, dunque, non più agevolmente trasportabili, in uno stabile insediamento abitativo di rilevante impatto negativo sull’assetto territoriale. In questa prospettiva un insieme di interventi che snaturino le caratteristiche originarie di un campeggio, per quanto esso sia debitamente autorizzato, possano in linea di principio comportare, se complessivamente valutati, la violazione dell'art. 44, lett. c) del citato d.P.R. n. 380 del 2001. In giurisprudenza, inoltre, è stato rilevato che il mutamento apportato senza autorizzazione si pone in contrasto con l'esistente piano di lottizzazione, posto che un complesso di unità abitative comporta caratteristiche di destinazione e di concreto utilizzo profondamente diverse rispetto al complesso alberghiero inizialmente autorizzato, (sentenza n. 6990 del 29.11.2006-24.02.2006, Ambrosiani, n. 6936 del 07.11.2006-15.02.2007, Cieri e n. 13687 del 28.02-03.04.2007, Signori: possono costituire lottizzazione anche quegli interventi che abbiano trasformato una realizzazione alberghiera in un complesso di autonome unità abitative) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 31.01.2008 n. 4974 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIARifiuti. Attività di tiro al piattello.
I rifiuti prodotti dall'attività di tiro a piattello sono da considerarsi non come rifiuti prodotti ex art. 255 D.L.vo 152/2006, bensì come rifiuti prodotti da impresa, al sensi dell'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/2006 (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 30.01.208 n. 4733  - link a www.lexambiente.it).

AMBIENTE-ECOLOGIARIFIUTI - Incenerimento a terra di rifiuti speciali - Assenza di idonea autorizzazione - Responsabilità - Individuazione - Fattispecie - Art. 51, c. 1, D.L.vo n. 22/1997 - Art. 674 c.p..
L’incenerimento a terra in assenza di idonea autorizzazione di rifiuti speciali quali legname, bancali in legno, plastica varia, gomme, polistirolo, cartoni, materiale edile ed altro, provocando fumi atti a molestare le persone configura i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, e dall’articolo 674 c.p.. Nella specie, inoltre, non assume rilievo, il ruolo svolto all'interno del cantiere dove il fatto e' avvenuto -se cioè commesso dal titolare di una propria impresa o invece dal dipendente della ditta- come anche non rileva lo svolgere -o meno- professionalmente la contestata attività, posto che il precetto contenuto nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, si rivolge indistintamente a "chiunque effettua una attività di raccolta, recupero, smaltimento" (Cass. Sez. 3, n. 21925 del 2002 Rv 221959 nonché, sul carattere solo eventualmente abituale della attività stessa, Cass. Sez. 3, n. 13456 del 2006 Rv 236326).
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Emissioni inquinanti nell'atmosfera - Combustione a terra di rifiuti speciali - Intollerabilià del fumo e dell'odore - Segnalazione ai C.C. da parte di cittadini - Art. 674 c.p. - Configurabilità.
In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, la segnalazione ai Carabinieri da parte di cittadini del fatto che siano stati investiti ed evidentemente molestati, dalle emissioni, provocati dall’incenerimento a terra di rifiuti speciali quali legname, plastica varia, materiale edile ed altro in assenza di idonea autorizzazione, configura ampliamente la contravvenzione di cui all'articolo 674 c.p. (Corte di cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.01.2008 n. 2480 - link a www.ambientediritto.it).

URBANISTICAConvenzione di lottizzazione.
Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto l’adempimento (o addirittura la risoluzione) di una convenzione di lottizzazione e ciò in virtù di quanto tra l’altro previsto dall’articolo 11, comma 5, della legge 07.08.1990 n. 241 (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.01.2008 n. 74 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICALottizzazione abusiva e rilascio titolo abilitativo.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale, avvenuto rilascio del permesso di costruzione, quando non risulti essere stata espressamente autorizzata (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 10.01.2008 n. 800 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAElettrosmog. Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata e disciplina urbanistica.
Vi è una differenza sostanziale tra la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata (art. 16 L. 223/1990) e la concessione per servizio pubblico (art. 4 L. cit.) da un lato ed il permesso di costruire ed i nulla osta ambientali dall'altro. Si tratta evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.01.2008 n. 559 - link a www.lexambiente.it).

LAVORI PUBBLICIStrada privata, destinata ad uso pubblico - Realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto - Inversione del possesso - Esclusione - Fondamento - Occupazione usurpativa - Esclusione - Art. 43 t.u. n. 327/2001.
La realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto (interventi che non possono essersi tradotti in una occupazione della strada privata da parte della p.a. ma più semplicemente a delle attività di manutenzione e sistemazione di una strada privata, destinata ad uso pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità), costituiscono delle utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a non essere idonee a stravolgere l'identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l'ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un'inversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica. Nella specie, non si è verificata, alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l'altro, ex articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale).
Servitù pubblica di passaggio - Elementi per l’esistenza - Fattispecie: diritto reale d'uso pubblico ultraventennale.
Ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale); della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); nonché il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (Consiglio di Stato 24/10/2002, n. 5692). Nella specie, il comune deve ritenersi titolare di un diritto reale d'uso pubblico ultraventennale delle aree in questione che ne legittimano l'utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 373 del 2004) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 09.01.2008 n. 48 - link a www.ambientediritto.it).

URBANISTICARapporti tra disciplina regionale e nazionale.
La disposizione regionale per la quale è assentibile con semplice autorizzazione la posa di prefabbricati ad una sola elevazione, non adibiti ad uso abitativo, deve essere interpretata in modo da non collidere con i principi fissati a livello nazionale e può, pertanto, essere applicata esclusivamente in relazione all'edificazione di manufatti precari, o aventi natura pertinenziale o di modeste dimensioni. Ciò perché, altrimenti, si andrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 117 della Costituzione, pur come novellato dalla L. Cost. n. 3-01, atteso che la competenza regionale in materia urbanistica deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale (fattispecie relativa a legge regionale della Sicilia) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.01.2008 n. 201 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAElettrosmog. Installazione impianto e poteri giunta comunale.
La Giunta comunale è incompetente a esprimere il dissenso del Comune sull’installazione di un impianto radiolelettrico, trattandosi di atto di gestione che, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta ai dirigenti (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.01.2008 n. 32 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATABeni Ambientali. Potere di annullamento del Soprintendente dell'atto abilitativo rilasciato dal Comune.
L'atto di annullamento del Soprintendente non può estendere il sindacato di competenza al merito dell’atto autorizzatorio rilasciato dal Sindaco. Il controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune non può debordare dai limiti di stretta legittimità quali previsti dalle norme dando luogo alla sovrapposizione di una nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità delegata, con esercizio di un potere che non è riconducibile al procedimento di riesame in argomento (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.01.2008 n. 22 - link a www.lexambiente.it).

ESPROPRIAZIONEDiritto all'indennizzo espropriativo - Evasione totale o parziale dell’imposta I.C.I. - Effetti - Sanzioni e recupero del tributo I.C.I. - Accertamento da parte dell'Amministrazione.
In materia di espropriazione, l'evasore totale dell’imposta I.C.I. non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo (Cass. sentenza n. 24509/2006), ma è unicamente "destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere", potendo l'erogazione della indennità di espropriazione "intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I., ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente, Corte Cost. n. 351/2000). Mentre, "l'evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo quindi il Comune procedere ad accertamento del maggiore valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva, l'indennità espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele. Nella seconda evenienza, in particolare, va da sé che il previo recupero del tributo I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti indicati, oltre che per accertamento da parte dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da parte dello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e considerando che la dichiarazione tributaria è atto di scienza e di non di volontà).
Occupazione d'urgenza - Effetti - Possesso del bene - Indennità per l'occupazione - Decreto di esproprio o ablazione - Perdita del possesso del bene.
L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso del bene occupato, in quanto questo, finché non intervenga il decreto di esproprio o comunque ablazione, continua ad appartenergli, tant'è che per tal motivo gli si riconosce anche una indennità per l'occupazione (Corte di Cassazione, Sez. I civile,
sentenza 03.01.2008 n. 19 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIARumore. Circoli ricreativi privati.
In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00). I suddetti valori limiti differenziali si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, alle attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 14.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Am-biente del 06.09.2004, pubblicata nella G.U. del 15.09.2004) (TAR Basilicata, Sez. I,
sentenza 02.01.2008 n. 5 - link a www.lexambiente.it).

APPALTI SERVIZIAttribuzione di punteggio per attività di sponsorizzazione.
E'
legittima l’indizione di una gara relativa all’affidamento del servizio di tesoreria nel caso in cui, tra i criteri di valutazione delle offerte, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri, purché ricorrano due condizioni.
In primis, che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, cosicché non possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., dec. 18.06.2002, n. 6).
In secundis, che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non sia tale da costituire l’elemento discriminante principale e, per la sua oggettiva portata, tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 06.12.2007 n. 6261 - link a www.altalex.com).

ATTI AMMINISTRATIVISpese legali non possono essere compensate in caso di accoglimento del ricorso.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale. La decisione assume fondamentale importanza poiché può, anzi deve, essere analogicamente applicata anche agli innumerevoli ricorsi avverso le sanzioni amministrative del Codice della Strada (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 19.11.2007 n. 23993 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATASulla distanza minima da rispettare dal ciglio stradale in caso di demolizione e successiva ricostruzione.
La conservazione della distanza preesistente, inferiore alla distanza minima tra fabbricati prescritta dal decreto ministeriale n. 1444/1968, può ritenersi ammissibile nei soli casi di demolizione e ricostruzione fedele (quantomeno nelle medesime dimensioni esterne), configurandosi in tal caso non una nuova costruzione, ma un recupero edilizio realizzato con una serie di interventi assimilabili alla manutenzione straordinaria; nessuna deroga è ammissibile, viceversa, nel caso in cui, previa demolizione di un edificio preesistente, venga ricostruito al suo posto un fabbricato completamente diverso (cfr. Cons. Stato IV 12.07.2002 n. 3929) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.10.2007 n. 5831).

URBANISTICASulla distinzione tra vincoli espropriativi e conformativi.
E’ sufficiente, quindi, rilevare che, nel caso di specie, le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e a viabilità non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli ed ammettono, anzi, chiaramente la realizzazione, anche da parte di privati in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, per escludere che l’imposizione dei relativi vincoli necessitasse della contestuale previsione dell’indennizzo e di una puntuale motivazione sulle ragioni assunte a base della loro reiterazione.
Il Supremo Consesso amministrativo, con la pronuncia de qua, chiarisce per l’ennesima volta che la previsione dell’indennizzo nel caso di reitera di vincoli è doverosa solo per i vincoli preordinati all’ablazione del suolo (c.d. espropriativi) e per quelli "sostanzialmente espropriativi" ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.P.R. 08.06.2001, n. 327, i quali comportano l’azzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 01.10.2007 n. 5059 - link a www.altalex.com).

AMBIENTE-ECOLOGIARIFIUTI - Elettrodomestici in disuso (provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini) e basolato di pietra - Illecita gestione di rifiuti - Assenza della prescritta autorizzazione regionale - Responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del servizio di nettezza urbana - Qualificazione di rifiuto - Elementi Art. 51, 1° c. lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 (oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 152/2006).
Devono considerarsi rifiuti, il basolato di pietra e gli eletrodomestici in disuso, in assenza della dimostrazione che gli stessi potessero essere o fossero effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo, ma senza la necessità di alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997. Nella specie, è stata individuata la responsabilità penale, di cui all'art. 51, 1° comma - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 152/2006 (per avere - nelle rispettive qualità di responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune di Montescaglioso esercitato attività di illecita gestione di rifiuti, depositando, in assenza della prescritta autorizzazione regionale, nella parte retrostante dell'autoparco comunale due cumuli di basolato di pietra, per un volume di circa 30 mc., proveniente da rifacimento di manto stradale, nonché elettrodomestici in disuso provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini.
RIFIUTI - Elettrodomestici in disuso (provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini) - Art. 183, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 6, c. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997 (mod. intr. dal D.Lgs. n. 389/1997).
Gli elettrodomestici in disuso, dei quali i precedenti detentori si sono sicuramente disfatti, costituiscono oggettivamente materiali che non possono essere riutilizzati in alcun ciclo produttivo pertanto sono da considerarsi rifiuti.
RIFIUTI - Basole di pietra - Rifiuti speciali - Operazione di recupero.
Le basole di pietra, ai sensi dell'art. 7, 3° comma - b), del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 184, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ...". Nella fattispecie in esame, però, non risultavano "certi" né la sede ove le basole di pietra erano destinate né il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. Le stesse pietre, inoltre, avevano già subito un'attività di selezione (in seguito alla quale parte del materiale rimosso dalla strada era stata avviata in discarica) e, prima di essere (eventualmente) riutilizzate, dovevano subire una ulteriore preliminare attività di scalpellatura e di ripulitura dai residui di cemento, anteriormente alla quale esse conservano la qualifica di rifiuti. Si delinea, infatti, la necessità di un'operazione di recupero secondo l'individuazione di cui ai punti R5 e R13 dell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997 (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.11.2006 n. 37401 - link a www.ambientediritto.it).