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89
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92-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
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94-PISCINE
95-PUBBLICO IMPIEGO
96-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
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dossier IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO e GIUNTA COMUNALE
norma di riferimento:

Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della Legge 03.08.1999 n. 265)
anno 2024

ATTI AMMINISTRATIVI: Va rilevato come la clausola di immediata eseguibilità (apposta ai sensi dell’art. 134 del TUEL) rende efficace la delibera indipendentemente dalla pubblicazione.
Invero, l'art. 134, comma 4, del TUEL, nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale -dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione- che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito.

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6. L’appello è infondato.
7. Quanto ai motivi con i quali si ripropongono, in critica alla sentenza, vizi formali o procedimentali della deliberazione del Consiglio Metropolitano 30.05.2017, n. 81, va rilevato come la clausola di immediata eseguibilità (apposta ai sensi dell’art. 134 del TUEL) rende efficace la delibera indipendentemente dalla pubblicazione (in termini si veda, per tutte, TAR Piemonte, sez. I, 06/02/2015, n. 258, secondo cui l'art. 134, comma 4, del TUEL, nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale -dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione- che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito) (Consiglio d Stato, Sez. II, sentenza 03.04.2024 n. 3044 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2023

ATTI AMMINISTRATIVI: Giusta un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il difetto di motivazione del requisito dell’urgenza di una delibera del Consiglio o della Giunta non determina l’illegittimità dell’intero provvedimento ma solo il differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione”.
Il che è conseguenza del fatto che “tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identific[a] con essa. In altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale –basata sul requisito dell'urgenza– dell’amministrazione procedente".
Pertanto, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse, dato che se anche la delibera giuntale non fosse stata dichiarata immediatamente eseguibile, comunque la stessa sarebbe diventata esecutiva dopo il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione: termine, quest’ultimo, che costituisce dies a quo per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
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7. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Come sopra evidenziato, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 45 del 2023: ciò sulla base della mancata motivazione in ordine all’urgenza, richiesta dall’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., al fine della dichiarazione di immediatamente eseguibilità.
Basti qui richiamare le conclusioni cui giunge un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il difetto di motivazione del requisito dell’urgenza di una delibera del Consiglio o della Giunta non determina l’illegittimità dell’intero provvedimento ma solo il differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione” (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16.03.2018, n. 656).
Il che è conseguenza del fatto che “tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identific[a] con essa. In altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale –basata sul requisito dell'urgenza– dell’amministrazione procedente" (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 09.01.2007, n. 2).
Pertanto, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse, dato che se anche la delibera giuntale non fosse stata dichiarata immediatamente eseguibile, comunque la stessa sarebbe diventata esecutiva dopo il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione: termine, quest’ultimo, che costituisce dies a quo per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
D’altro canto, la censura risulta financo infondata, siccome –come sopra precisato– la validità del provvedimento impugnato e degli atti che in esso trovano presupposto non viene intaccata dall’apposizione di una dichiarazione di immediata esecutività rilasciata in assenza dei presupposti dell’urgenza (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 11.04.2023, n. 320) (TAR Veneto, Sez. I, sentenza 30.11.2023 n. 1779 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: Il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza di una delibera del Consiglio o della Giunta non determina l'illegittimità dell'intero provvedimento ma solo il differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Ciò dipende dal fatto che “tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. In altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale -basata sul requisito dell’urgenza– dell’amministrazione procedente”.

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8. Con il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Le ricorrenti lamentano l’illegittimità della DGC n. 202/2017 di cui sopra, nella parte in cui, all’ultimo punto del deliberato, reca la dichiarazione di immediata eseguibilità, in ragione dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del TUEL, la quale, costituendo una scelta discrezionale, non sarebbe adeguatamente motivata.
La doglianza non merita accoglimento.
Basti qui richiamare le conclusioni cui giunge un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza di una delibera del Consiglio o della Giunta non determina l'illegittimità dell'intero provvedimento ma solo il differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione” (TAR Calabria Catanzaro Sez. I, 16/03/2018, n. 656).
Ciò dipende dal fatto, evidenziato anche dalla giurisprudenza citata nel ricorso, che “tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. In altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale -basata sul requisito dell’urgenza– dell’amministrazione procedente” (TAR Liguria Genova Sez. II, 09/01/2007, n. 2).
Ne deriva che la validità del provvedimento impugnato non viene intaccata dalla apposizione di una dichiarazione di immediata esecutività
(TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 11.04.2023 n. 320 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dlgs 18.08.2000, n. 267, <<Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti>>.
Tale disposizione integra un’eccezione alla regola sancita al comma 3 del medesimo articolo, per cui <<Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione>>.
Invero, <<All’autonomia della clausola di immediata eseguibilità -per la quale è prevista un’apposita votazione ed è richiesto un quorum deliberativo aggravato rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale accede- consegue che la violazione dell’onere di motivazione del requisito dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla validità della deliberazione consiliare ma inficia esclusivamente l’esecutività immediata della stessa>>.
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8. Occorre infine esaminare l’unica censura proposta in via autonoma nei motivi aggiunti del 30.09.2022, con la quale le imprese e l’associazione ricorrenti lamentano l’omessa motivazione delle ragioni di urgenza sottese alla dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di Giunta n. 989 dell’08.07.2022.
8.1. La censura è infondata.
8.2. Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, <<Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti>>.
Tale disposizione integra un’eccezione alla regola sancita al comma 3 del medesimo articolo, per cui <<Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione>>.
Come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 12 del 04.01.2022, <<All’autonomia della clausola di immediata eseguibilità -per la quale è prevista un’apposita votazione ed è richiesto un quorum deliberativo aggravato rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale accede- consegue che la violazione dell’onere di motivazione del requisito dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla validità della deliberazione consiliare ma inficia esclusivamente l’esecutività immediata della stessa>> (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 20.03.2023 n. 700 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2022

ATTI AMMINISTRATIVIL’articolo 134, comma 4, del dlgs 18.08.2000, n. 267, dispone che <<Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti>>.
All’autonomia della clausola di immediata eseguibilità -per la quale è prevista un’apposita votazione ed è richiesto un quorum deliberativo aggravato rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale accede- consegue che la violazione dell’onere di motivazione del requisito dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla validità della deliberazione consiliare ma inficia esclusivamente l’esecutività immediata della stessa.
La conseguenza della violazione dell’onere di motivazione delle ragioni di urgenza si ridurrebbe, tutt’al più, al differimento degli effetti della deliberazione impugnata al decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo pretorio.
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3. Nel merito, il Collegio ritiene di dover scrutinare con priorità il terzo motivo di ricorso, con il quale la società cooperativa Id. ha eccepito l’illegittimità della deliberazione consiliare impugnata, per omessa motivazione delle ragioni di urgenza sottese alla dichiarazione di immediata esecutività, in considerazione della sua manifesta infondatezza.
L’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dispone che <<Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti>>.
All’autonomia della clausola di immediata eseguibilità -per la quale è prevista un’apposita votazione ed è richiesto un quorum deliberativo aggravato rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale accede- consegue che la violazione dell’onere di motivazione del requisito dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla validità della deliberazione consiliare ma inficia esclusivamente l’esecutività immediata della stessa.
La conseguenza della violazione dell’onere di motivazione delle ragioni di urgenza si ridurrebbe, tutt’al più, al differimento degli effetti della deliberazione impugnata al decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo pretorio.
Il terzo motivo del ricorso deve essere pertanto rigettato (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, con la sentenza 04.01.2022 n. 12 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2019

ATTI AMMINISTRATIVINell'ambito della manovra dell'approvazione del bilancio di previsione, nella seduta del consiglio comunale, posto che prima dell'approvazione del bilancio, nella sequenza dell'ordine del giorno, si intende approvare una modifica ad un regolamento tributario, questa delibera di modifica di regolamento che va ad incidere sul bilancio stesso, può essere dichiarata immediatamente eseguibile o le modifiche dei regolamenti non lo possono essere?
Il quesito in esame riguarda la declaratoria di "immediata eseguibilità", relativa alle deliberazioni degli organi collegiali: Giunta e Consiglio. Precisamente, si chiede di sapere se le deliberazioni consiliari di modificazione di regolamenti in materia tributaria possano essere oggetto dell'indicata declaratoria.
In via preliminare, occorre chiarire il concetto di "eseguibilità" e ben distinguerlo da quello di "esecutività". Orbene, per "esecutività", si intende la formale idoneità di un provvedimento a produrre effetti. Viceversa, per "eseguibilità", si intende la concreta idoneità di un provvedimento a produrre effetti. In altri termini, il provvedimento, seppur non esecutivo, può essere attuato (posto in esecuzione) mediante la dichiarazione di eseguibilità, che impone una precisa assunzione di responsabilità. L'eseguibilità costituisce, quindi, un'anticipazione dell'esecuzione, sulla base di una dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Chiarito il concetto, procediamo alla lettura dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce quanto segue: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti".
Il tenore letterale della disposizione normativa pone in essere un generico riferimento alle deliberazioni del consiglio o della giunta, senza operare alcuna limitazione. Dunque, in base ad un'interpretazione meramente letterale appare facile desumere che, non sussistendo limitazioni espresse, anche le deliberazioni modificative di regolamenti in materia tributaria possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
Ed, infatti, la giurisprudenza, che si è più volte occupata dell'istituto, non ha mai evidenziato limitazioni di "categorie" di provvedimenti deliberativi o di "materia" eventualmente oggetto di declaratoria. Precisamente, la giurisprudenza ha evidenziato quanto segue:
   - La funzione della dichiarazione di immediata eseguibilità è quella di garantire l'effettività delle decisioni assunte, nelle more della pubblicazione dell'atto deliberativo: "Si tratta di una norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione), che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l'"effetto annuncio" connaturato all'ordinaria regola di cui al terzo comma dell'art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione)" (TAR Piemonte Torino Sez. II, 14.03.2014, n. 460);
   - Conseguentemente, la dichiarazione di immediata eseguibilità accede alla deliberazione principale, ma non si identifica con essa, ed è proprio la necessità di una votazione separata a rivelarne l'autonomia sotto il profilo strutturale e funzionale (in tal senso: TAR Liguria Genova Sez. II, 09.01.2007, n. 2);
   - La dichiarazione di immediata eseguibilità costituendo una scelta discrezionale dell'Amministrazione, deve essere ben motivata: "La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto" (TAR Liguria Genova Sez. II, 09.01.2007, n. 2).
   - Non occorre la previa pubblicazione della deliberazione: "L'immediata eseguibilità di una deliberazione consiliare o giuntale non presuppone la previa pubblicazione dell'atto. In caso contrario il comma 4 dell'art. 134 avrebbe dovuto essere diversamente formulato, non potendosi lasciare nel vago un profilo così rilevante" (TAR Marche Ancona Sez. I, 23.07.2014, n. 713).
Orbene, in base ai riportati indirizzi giurisprudenziali, appare ben chiaro che la dichiarazione di immediata eseguibilità non incontra alcun limite di "categorie" o di "materia" e può anche trovare applicazione in relazione alle deliberazioni consiliari di modifica di regolamenti tributari. Ad ogni modo, occorre prestare la massima attenzione al profilo motivazionale, corredando la dichiarazione di un'adeguata giustificazione, esplicativa delle ragioni di urgenza. Ed, infatti, l'evidente necessità di una congrua motivazione è ribadita anche da un parere reso dal Ministero dell'interno: "La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto" (parere 17.02.2017).
Ovviamente, la concreta ed effettiva produzione di effetti giuridici deve essere coordinata con le vigenti disposizioni in materia di tributi locali, tenendo conto, soprattutto, dell'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
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Riferimenti normativi e contrattuali
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, art. 134 - L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 169
Riferimenti di giurisprudenza
TAR Liguria Sez. II, 09.01.2007, n. 2 - TAR Piemonte Sez. II, 14.03.2014, n. 460 - TAR Marche Sez. I, 23.07.2014, n. 713
Documenti allegati

Parere 17.02.2017 del Ministero dell'Interno
(10.01.2019 - tratto da www.risponde.leggiditalia.it/#doc_week=true).

anno 2018

ATTI AMMINISTRATIVI - CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO VIMINALE/ Delibere urgenti motivate. L’immediata eseguibilità deve essere approvata. La dichiarazione deve ricevere l’ok della maggioranza dei componenti.
È necessaria una specifica motivazione giustificativa della formula di «immediata eseguibilità» per le deliberazioni del consiglio e della giunta che, in caso di urgenza, vengono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000?

In linea generale, la dichiarazione di immediata eseguibilità, come disciplinata dal citato art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti; quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che approvi tale dichiarazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti.
La decisione di attribuire a una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità assume, infatti, autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta.
In merito, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007, ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità, per motivi di urgenza, di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa.
Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale dell'amministrazione procedente, basata sul requisito dell'urgenza.
In merito al caso in esame, devono ritenersi condivisibili le osservazioni formulate dal Tribunale Piemonte che, nella sentenza n. 460 del 2014, in materia di indefettibilità di adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità, ha ritenuto che «la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto» (articolo ItaliaOggi del 12.10.2018).

ATTI AMMINISTRATIVILa giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’articolo 134, comma 4, TUEL, è «…una norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’"effetto annuncio" connaturato all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione)…».
Si tratta quindi di una norma che incide sull’esecutività dell’atto, e non sulla sua validità; conseguentemente, la mancata indicazione delle ragioni di urgenza può avere effetti sull’esecutività dell’atto, determinando, ad esempio, l’esplicazione dei suoi effetti non dalla data della delibera ma dalla data della pubblicazione, ma non può, di per sé, portare all’annullamento integrale della delibera.
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Il primo motivo è infondato.
Con esso il ricorrente deduce innanzitutto –in relazione alle delibere 7/2017 del Consiglio comunale e 19/2017 della Giunta comunale di Argegno e 15/2017 del Consiglio comunale di Schignano– la violazione dell’articolo 134, comma 4, TUEL, in base al quale, nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, senza necessità di attendere a tal fine la pubblicazione dell’atto; in proposito, parte ricorrente lamenta la mancanza della indicazione delle ragioni di urgenza nel corpo delle delibere e la pubblicazione delle delibere a distanza di tempo dalla loro adozione.
In proposito, la giurisprudenza -anche richiamata da parte ricorrente- ha avuto modo di precisare che l’articolo 134, comma 4, TUEL, è «…una norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’"effetto annuncio" connaturato all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione)…» (TAR Piemonte, Sez. II, 14.03.2014, n. 460; analogamente, TAR Piemonte, Sez. I, 06.02.2015, n. 258).
Si tratta quindi di una norma che incide sull’esecutività dell’atto, e non sulla sua validità; conseguentemente, la mancata indicazione delle ragioni di urgenza può avere effetti sull’esecutività dell’atto, determinando, ad esempio, l’esplicazione dei suoi effetti non dalla data della delibera ma dalla data della pubblicazione, ma non può, di per sé, portare all’annullamento integrale della delibera.
Né a diversa decisione può indurre l’ulteriore censura contenuta nel primo motivo, secondo cui la prassi di dichiarare le deliberazioni immediatamente esecutive per ragioni di urgenza ridurrebbe le possibilità di controllo di cui all’articolo 11 del D.lgs. 150/2009, ciò che «…induce fortemente a dubitare sulla imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa esercitata e fa sorgere quantomeno dubbi sul possibile sviamento di potere…» (ricorso per motivi aggiunti, pag. 18).
Nemmeno tale censura è fondata, in disparte la sua inammissibilità in quanto espressa in forma dubitativa, atteso che le impugnate deliberazioni sono comunque state pubblicate, ciò che evidentemente ha reso possibile il controllo richiamato da parte ricorrente (TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 30.03.2018 n. 868 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVIOSSERVATORIO VIMINALE/ L’urgenza va motivata. Per giustificare le delibere subito eseguibili. Si tratta comunque di una scelta discrezionale dell’amministrazione.
Per le deliberazioni del consiglio e della giunta che, in caso di urgenza, vengono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, è necessaria una specifica motivazione giustificativa della formula di «immediata eseguibilità»?
In linea generale, la dichiarazione di immediata eseguibilità, come disciplinata dal citato art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti; quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che approvi tale dichiarazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti.
La decisione di attribuire a una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità assume, infatti, autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta.
In merito, il Tar Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007, ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità (per motivi di urgenza) di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale (basata sul requisito dell'urgenza) dell'amministrazione procedente.
Circa la fattispecie in esame, devono ritenersi, pertanto, condivisibili le osservazioni formulate dal Tar Piemonte che, nella sentenza n. 460 del 2014, in materia di indefettibilità di adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità, ha ritenuto che «la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto»
 (articolo ItaliaOggi del 23.03.2018).

ATTI AMMINISTRATIVICome noto, prevede l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 che "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti" onde garantire che nelle more della pubblicazione dell'atto un efficace ed immediato conseguimento del pubblico interesse.
La apposizione della clausola di immediata eseguibilità è frutto di scelta discrezionale dell'amministrazione, che deve ricevere adeguata motivazione in punto del presupposto dell'urgenza.
Il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza non determina, in ogni caso, l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione.
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Il primo motivo di ricorso seppur coglie nel segno in punto di insufficienza di motivazione in punto di urgenza a sostegno della eseguibilità immediata non comporta l’auspicata illegittimità della delibera, quanto piuttosto il solo differimento degli effetti per i 10 giorni dalla pubblicazione previsti dall’art. 134 Tuel come termine naturale di eseguibilità.
Come noto, prevede l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 che "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti" onde garantire che nelle more della pubblicazione dell'atto un efficace ed immediato conseguimento del pubblico interesse. La apposizione della clausola di immediata eseguibilità è frutto di scelta discrezionale dell'amministrazione, che deve ricevere adeguata motivazione in punto del presupposto dell'urgenza (cfr. TAR Liguria, sez. II, n. 2 del 2007; TAR Piemonte-Torino, sez. II, 14/03/2014 n. 460).
Il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza non determina, in ogni caso, l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione (v. TAR Piemonte, sez. I, 06/02/2015, n. 258).
Nessuna lesione deriva quindi al ricorrente in parte qua (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 16.03.2018 n. 656 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: Sintesi/Massima
Deliberazioni di giunta immediatamente eseguibili. Sulla materia il giudice amministrativo ha precisato che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto” (TAR Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014).
Testo
Sono state esposte alcune doglianze in ordine alla dichiarazione di immeditata eseguibilità delle deliberazioni di giunta del comune in oggetto.
In particolare, è stato segnalato che le dichiarazioni di immediata eseguibilità apposte alle delibere giuntali risultano prive di specifica motivazione.
Sulla materia il giudice amministrativo ha precisato che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto” (TAR Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014).
Al riguardo, si rappresenta che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione.
Pertanto gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi, secondo le consuete regole vigenti in materia
(parere 03.01.2018 - link a https://dait.interno.gov.it).

anno 2017

ATTI AMMINISTRATIVISe la necessaria pubblicità dell'azione degli enti locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti.
Per il principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli organi individuati dall'art. 134 d.lgs. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), si applicano le sue relative disposizioni e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124.
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15.2. Con il primo motivo di gravame l’Amministrazione contesta di aver mai espresso un parere favorevole di compatibilità ambientale (e, quindi, di aver rilasciato ad Ap.En. la richiesta Autorizzazione integrata ambientale): ciò per la semplice ragione che la determina dirigenziale 07.09.2013, n. 93, non sarebbe in realtà venuta ad esistenza, causa la sua mancata pubblicazione sull’albo pretorio.
A tal punto, però, per non contraddirsi l’appellante è costretta a sostenere che anche il suo successivo formale atto di revoca della predetta determina sarebbe inesistente (parrebbe, per difetto di causa), non essendovi in realtà nulla da revocare.
A prescindere dalla linearità di una tale ricostruzione dei fatti, la questione va risolta dando corretta applicazione al principio di diritto espresso dal precedente giurisprudenziale citato dall’appellante (Cons. Stato, V, 15.03.2006, n. 1370): quest’ultimo, infatti, aveva ad oggetto la possibilità di riconoscere validità legale –ai fini della pubblicità notizia del provvedimento e dunque della decorrenza dei termini di impugnazione anche per i terzi cui non fosse stato notificato– alla pubblicazione sull’albo pretorio comunale di una determinazione dirigenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 124 del d.lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).
In questi termini si veda anche Cons. Stato, V, 03.02.2015, n. 515, che ribadisce il principio secondo cui, se la necessaria pubblicità dell'azione degli enti locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti: per il principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli organi individuati dall'articolo 134, d.lgs. 267 del 2000, si applicano le sue relative disposizioni e non anche agli atti disciplinati dal precedente articolo 124.
Di conseguenza, gli atti degli organi di governo (consiglio e giunta comunali) sono subordinate ai tempi della loro pubblicazione, dato l'interesse collettivo che rivestono; all'opposto, le determinazioni dirigenziali (costituendo provvedimenti volti a realizzare gli interessi specifici affidati alle cure dell'amministrazione e consistenti in decisioni destinate a generare, modificare distinguere situazioni giuridiche specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o l'estinzione) devono anch'esse essere pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa, ma non vi è alcuna regola legislativa che ne comporti l'inefficacia in pendenza di pubblicazione.
Erroneamente, dunque, parte appellante ha sostenuto che la mancata pubblicazione della determina dirigenziale de qua abbia inciso –prima ancora che sull’efficacia– sulla sua stessa venuta ad esistenza, con conseguente infondatezza del motivo di gravame (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.05.2017 n. 2195 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVIOSSERVATORIO VIMINALE/ L'urgenza va motivata. Per le delibere di immediata eseguibilità. È necessaria un'autonoma votazione a maggioranza dei componenti.
Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di deliberazioni del consiglio e della giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è necessaria una specifica motivazione giustificativa della formula di «immediata eseguibilità»?

In linea generale, in base alla disposizione citata, la dichiarazione di immediata eseguibilità risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti.
La decisione di attribuire a una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità assume, infatti, autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta.
A tal proposito, il Tar Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità, per motivi di urgenza, di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. Lo stesso tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale, basata sul requisito dell'urgenza, dell'amministrazione procedente.
Sullo specifico quesito, si condividono le osservazioni formulate dal Tar Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014 circa la indefettibilità di una adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità. Nella citata pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che «la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto» (articolo ItaliaOggi del 14.04.2017).

ATTI AMMINISTRATIVI: Sintesi/Massima
Art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il TAR Piemonte, nella sentenza n. 460 del 2014, ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto”.
Testo
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere circa la necessità di una specifica motivazione giustificativa della formula di “immediata eseguibilità” delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo si osserva che, in linea generale, in base alla disposizione citata, la dichiarazione di immeditata eseguibilità risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti.
Siffatta decisione di attribuire ad una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità assume autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta.
Si segnala in proposito come il TAR Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità –per motivi di urgenza– di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa.
Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale –basata sul requisito dell'urgenza– dell'amministrazione procedente. Sullo specifico quesito formulato, si ritiene di condividere le osservazioni formulate dal TAR Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014 circa la indefettibilità di una adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità.
Nella citata pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto
(parere 17.02.2017 - link a https://dait.interno.gov.it).

anno 2015

ATTI AMMINISTRATIVIL'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti locali), nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l'effetto annuncio connaturato all'ordinaria regola di cui al terzo comma dell'art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione).
La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, correlata al requisito dell'urgenza.
L’eventuale difetto di motivazione del requisito dell’urgenza non determina, in ogni caso, l’illegittimità dell’intero provvedimento, ma solo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione, senza quindi arrecare alcuna concreta utilità alla parte ricorrente.
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4. Le ulteriori censure, di analogo tenore, dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo e con il quarto motivo del terzo atto di motivi aggiunti attengono alla carenza di motivazione della clausola di immediata esecutività apposta dalla giunta alle proprie delibere di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.
La censura va disattesa, anche perché non appare sorretta da alcun concreto interesse della parte ricorrente.
4.1. L'art. 134, comma 4, dlgs 18.08.2000 n. 267, nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l'”effetto annuncio” connaturato all'ordinaria regola di cui al terzo comma dell'art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione).
4.2. La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, correlata al requisito dell'urgenza.
4.3. L’eventuale difetto di motivazione del requisito dell’urgenza non determina, in ogni caso, l’illegittimità dell’intero provvedimento, ma solo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione, senza quindi arrecare alcuna concreta utilità alla parte ricorrente (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 06.02.2015 n. 258 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVISe la necessaria pubblicità dell'azione degli enti locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti: per il principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli organi individuati dall'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000, si applicano le sue relative disposizioni, e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124.
Di conseguenza, gli atti degli organi di governo (consiglio e giunta comunali) sono subordinate ai tempi della loro pubblicazione, dato l 'interesse collettivo che rivestono; all'opposto, le determinazioni dirigenziali (costituendo provvedimenti volti a realizzare gli interessi specifici affidati alle cure dell'amministrazione e consistenti in decisioni destinate a generare, modificare distinguere situazioni giuridiche specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o l'estinzione) devono anch'esse essere pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa, ma non vi è alcuna regola legislativa che ne comporti l'inefficacia in pendenza di pubblicazione.
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5. I due appelli devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Entrambi devono essere accolti, vista l’assorbente fondatezza dell’erronea applicazione dell’art. 134 T.u.e.l. e considerata l’insussistenza dei presupposti per disporre la disapplicazione dell’art. 34 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Corciano.
5.1. Il Collegio ritiene del tutto corrette le doglianze mosse con il terzo motivo di appello del Comune e quelle analoghe di cui al secondo motivo dell’appello della dott.ssa Pa..
Pur se le determinazioni dirigenziali rientrano nella nozione più vasta di deliberazione come riportata dall’art. 124 del T.u.e.l., non si può affermare lo stesso circa l’estensione a queste circa i limiti all’esecutività previsti dal seguente art. 134; ora, se la necessaria pubblicità dell’azione degli enti locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell’efficacia dei provvedimenti..
Come sostenuto negli atti d’appello, la stessa lettera dell’art. 134 (che riguarda gli atti del consiglio e della giunta) non permette l’estensione rilevata dal Tar agli atti di altri organi comunali.
Sotto tale profilo, va rimarcato che –per il principio di legalità– solo agli atti emanati dagli organi individuati dall’art. 134 del T.u.e.l. si applicano le sue relative disposizioni, e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124.
L’art. 42 del T.u.e.l. definisce il consiglio comunale quale organo di controllo politico-amministrativo e conseguentemente rimette alle sue competenze una serie di atti programmatori, organizzatori ed in senso lato normativi ed una limitatissima serie di provvedimenti di gestione di notevole rilevanza, mentre la giunta è chiamata ad attuare gli indirizzi generali del consiglio ed a collaborare con il Sindaco – art. 48.
I dirigenti invece hanno le competenze di carattere generale per l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente.
Dunque, è comprensibile che l’esecutività degli atti degli organi di governo sia subordinata ai tempi della loro pubblicazione, dato il carattere interesse collettivo da questi rivestito; le determinazioni dirigenziali costituiscono in genere la figura del provvedimento, ossia di quell’atto tipico denominato chiamato a realizzare gli interessi specifici affidati alle cure dell’amministrazione e consistenti in decisioni destinate a generare, modificare distinguere situazioni giuridiche specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o l’estinzione.
Quindi se gli atti generali rimessi alla competenza degli organi di governo sono regolati nella loro efficacia e vigenza dall’art. 134, si comprende allora che le determinazioni dirigenziali comunali vadano anch’esse pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell’attività amministrativa, ma non vi è alcuna regola legislativa che ne comporti l’inefficacia in pendenza di pubblicazione.
5.2. Risultano altresì fondate e vanno accolte le censure con cui gli appellanti hanno lamentato l’erroneità della disapplicazione –disposta in primo grado– dell’art. 34 del Regolamento comunale su servizi.
In primo luogo, di per sé il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso –in sede di giurisdizione di legittimità– vada respinto perché l’atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento (in tal senso, Sez. V, 26.02.1992, n. 154).
Quando invece il ricorrente contesta per un vizio proprio la norma regolamentare e il conseguente atto applicativo per illegittimità derivata, il giudice amministrativo non può che verificare la fondatezza della censure proposte contro la norma regolamentare e, nel caso di loro fondamento, deve disporre l’annullamento della disposizione risultata illegittima e dell’atto applicativo.
Nella specie, dunque, non sussistevano i presupposti processuali per disporre la disapplicazione della disposizione posta a base dell’atto impugnato in primo grado.
In secondo luogo, il sopra richiamato art. 34 del Regolamento comunale risulta del tutto coerente con il contenuto dell’art. 124 del T.u.e.l., sicché anche sotto il profilo sostanziale va riformata la sentenza appellata (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03.02.2015 n. 515 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

ATTI AMMINISTRATIVIVanno motivate le delibere immediatamente esecutive.
La recente sentenza 14.03.2014 n. 460 del TAR Piemonte, Sez. II, ha puntualizzato che la deliberazione (di giunta o di consiglio) dichiarata immediatamente esecutiva, deve essere adeguatamente motivata.
Secondo l'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 le deliberazioni, ordinariamente, producono effetti dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line della p.a. Lo stesso articolo, al comma IV, consente, che «nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti».
In sostanza, con un provvedimento immediatamente esecutivo, capace di produrre effetti già nelle more della sua pubblicazione ciascun soggetto «potenziale» destinatario, viene inciso dal contenuto dell'atto (trattandosi di atto generale) a prescindere dalla circostanza che ne abbia conoscenza.
Ciò è accaduto nel caso di una delibera immediatamente esecutiva che vietava la somministrazione di alimenti e bevande in alcuni ambiti del capoluogo piemontese «caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio». Una deliberazione di questo tipo paralizzava sul nascere anche eventuali richieste di somministrazione intervenute prima della pubblicazione e dal momento stesso in cui era stata adottata a prescindere dalla circostanza che l'interessato ne avesse o meno conoscenza. Il ricorrente, ritenutosi penalizzato dal divieto declinato nell'atto ha dovuto impugnarla davanti al giudice rilevando una pretesa carenza di motivazione.
Il giudice si è soffermato in modo significativo statuendo un principio che, spesso, gli enti locali, nella redazione degli atti degli organi collegiali, trascurano: ovvero la necessità che l'immediata esecutività venga corredata da adeguata motivazione da parte della giunta o del consiglio. Non rammentando, che la motivazione stessa, ex art. 3 della legge 241/1990, costituisce un requisito di legittimità dell'atto amministrativo.
Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità costituisce espressione di una scelta discrezionale dell'amministrazione, che deve pur sempre essere correlata al requisito dell'urgenza e che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto (articolo ItaliaOggi del 18.04.2014).
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Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”.
Si tratta di una norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’“effetto annuncio” connaturato all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione).
Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto.
La dichiarazione di immediata eseguibilità determina l’idoneità del provvedimento a produrre immediatamente i suoi effetti, ivi inclusa la possibilità di incidere sulle posizioni soggettive dei privati i quali, tuttavia, avranno a disposizione i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Il ricorso non è fondato.
Non sono anzitutto condivisibili i primi due motivi di impugnazione.
La delibera della Giunta comunale è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (a norma del quale “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”). Si tratta di una norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’“effetto annuncio” connaturato all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione).
Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto (cfr. TAR Liguria, sez. II, n. 2 del 2007). La dichiarazione di immediata eseguibilità determina l’idoneità del provvedimento a produrre immediatamente i suoi effetti, ivi inclusa la possibilità di incidere sulle posizioni soggettive dei privati i quali, tuttavia, avranno a disposizione i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi.
Nel caso di specie, pertanto, la deliberazione della Giunta, pur non ancora pubblicata, era senz’altro efficace già alla data del 03.06.2013 (giorno di presentazione della s.c.i.a. da parte della società ricorrente) e dunque essa ha legittimato il successivo divieto di prosecuzione dell’attività.
Alcun rilievo, peraltro, può qui assumere la norma di cui all’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 (che subordina l’efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati alla comunicazione effettuata nei confronti di ciascun destinatario) posto che la delibera di che trattasi ha natura di atto a destinatari indeterminati e non necessitava, pertanto, di alcuna comunicazione personale (peraltro, impossibile da effettuarsi); in realtà, il vero momento di incisione nella posizione soggettiva della ricorrente (la quale, a seguito della presentazione della s.c.i.a., aveva iniziato l’attività) si è qui avuto solo con il successivo provvedimento contenente il divieto di prosecuzione dell’attività, portato a conoscenza della destinataria con le ordinarie modalità.
Né può dirsi che la dichiarazione di urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, sia nella specie stata fatta senza un’adeguata motivazione. A fronte dell’approssimarsi della stagione estiva, indicata –negli atti istruttori utilizzati dall’amministrazione– come il periodo nel quale “aumentano i momenti di aggregazione negli spazi pubblici [...], con l’inevitabile conseguenza del verificarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati dall’abbandono in strada, dopo l’uso, di bottiglie di vetro (spesso in frantumi) e lattine vuote, e cioè potenziali strumenti di offesa”, l’interesse pubblico che l’amministrazione si prefiggeva di tutelare richiedeva l’immediata entrata in vigore del divieto di nuove aperture commerciali.
L’attesa dei dieci giorni, a norma dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, avrebbe all’evidenza frustrato la ragion d’essere del provvedimento, in quanto avrebbe esposto l’amministrazione ad una prevedibile rincorsa dei privati alla presentazione delle segnalazioni di inizio di attività, prima dell’entrata in vigore del divieto ed in evidente tentativo di eliderne le conseguenze (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 14.03.2014 n. 460  - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI I commi 3 e 4 dell’art. 134 TUEL dispongono che:
   a) le deliberazioni [della Giunta o del Consiglio comunale] non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione;
   b) nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
La norma pone quindi l’“urgenza” come unica ed esclusiva situazione legittimante il conferimento, mediante voto espresso a maggioranza dei componenti l’organo deliberante, dell’immediata esecutività dell’atto deliberativo.
Quest’ultimo, stando alla lettera della norma, deve perciò essere specificamente motivato proprio in relazione al dichiarato presupposto dell’urgenza.
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Il ricorso è fondato, sotto i
l denunciato profilo della violazione di legge, e merita accoglimento nei limiti che vanno a precisarsi.
Parte ricorrente impugna in parte qua, tra gli altri, le delibere n. 44 e n. 56 assunte rispettivamente dal Consiglio Comunale di Pozzuoli in data 28.08.2013 e 08.07.2013: con la prima, sono stati stabiliti i criteri per la programmazione di aperture e trasferimenti di sede di esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande; con la seconda, l’organo consiliare ha adottato delle norme di interpretazione autentica per dirimere alcune fattispecie intervenute a seguito della vigenza della prima.
Entrambe le delibere sono gravate dall’istante limitatamente alla parte in cui hanno disposto la propria immediata esecutività, in luogo dell’ordinaria vacatio legis pari a dieci giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio, in difetto del prescritto presupposto dell’urgenza di cui all’art. 134 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
Il rilievo merita condivisione: i commi 3 e 4 dell’art. 134 TUEL testé richiamato dispongono che:
   a) le deliberazioni [della Giunta o del Consiglio comunale] non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione;
   b) nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
La norma pone quindi l’“urgenza” come unica ed esclusiva situazione legittimante il conferimento, mediante voto espresso a maggioranza dei componenti l’organo deliberante, dell’immediata esecutività dell’atto deliberativo. Quest’ultimo, stando alla lettera della norma, deve perciò essere specificamente motivato proprio in relazione al dichiarato presupposto dell’urgenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23.02.2009 n. 1070).
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità in parte qua delle delibere nn. 44 e 56/2013 del Consiglio Comunale di Pozzuoli, con conseguente caducazione della clausola di immediata eseguibilità e degli atti consequenziali qui impugnati (in particolare, il provvedimento “di diniego” alla S.C.I.A. prot. n. 26569 del 01.07.2013), fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 10.02.2014 n. 974 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

ATTI AMMINISTRATIVI: Sintesi/Massima
Delibera di variazione di bilancio e delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio – applicazione art. 134, coma 4, tuel n. 267/2000.
La dichiarazione di immeditata eseguibilità, per motivi di urgenza, discende da una scelta discrezionale dell’amministrazione procedente, con autonoma valenza rispetto al provvedimento cui si riferisce.
Testo
E' stato chiesto un parere in merito alla regolarità di adozione delle delibere specificate in oggetto non munite della dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.
In linea generale si evidenzia che in base alla disposizione citata la dichiarazione di immeditata eseguibilità risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti.
Siffatta decisione, di attribuire ad una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità, assume autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta, anzitutto perché presidiata dalla maggioranza qualificata e comunque perché ciascun componente dell'organo collegiale potrebbe esprimere valutazioni differenziate sul merito del provvedimento e sulla opportunità della sua immediata esecuzione.
Si segnala in proposito come il TAR Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato che 'in virtù dell'art. 134 comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità –per motivi di urgenza– di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa si che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa'. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale –basata sul requisito dell'urgenza– dell'amministrazione procedente.
Proprio per tale scelta discrezionale, ad avviso della scrivente, la situazione di urgenza, che per opportunità dovrebbe essere indicata nel dispositivo del provvedimento, scaturisce certamente da motivazioni che, rientrando nell'ambito della sfera di valutazione afferente la discrezionalità politica, comunque sono rilevabili esclusivamente dall'organo deliberante il quale si assume la responsabilità della decisione adottata.
Si evidenzia infine come il Consiglio di Stato con sentenza n. 107/2009 ha chiarito che 'la pubblicazione dell'atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l'iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell'atto'.
L'Alto Consesso ha puntualizzato, altresì, che con la dichiarazione di immediata esecutività, viene rimosso ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell'atto (ovvero della sua temporanea inefficacia –o meglio– in operatività in pendenza dell'affissione).
Siffatte considerazioni possono certamente valere anche per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio che, consistendo nell'accertamento della permanenza del pareggio di bilancio, di per sé può non richiedere il requisito dell'urgenza.
Infatti, lo strumento previsto dal comma 2 dell'art. 193 per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio nel corso della gestione prevede la deliberazione del consiglio, il quale deve provvedere, almeno una volta all'anno, e comunque entro il 30 settembre, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Il corretto esercizio di questo compito, che rientra nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite ai consigli dall'art. 42 del testo unico, presuppone un bilancio di previsione annuale che sia stato elaborato nella logica della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.
Il rilievo fondamentale degli adempimenti posti dalla citata norma, volti a garantire una corretta gestione finanziaria, emerge quindi dall'attribuzione al consiglio comunale della competenza all'adozione della relativa delibera e dalla circostanza che l'omissione dei provvedimenti di riequilibrio, da adottare successivamente e separatamente solo ove necessari in conseguenza della ricognizione effettuata dall'organo consiliare, è equiparata 'ad ogni effetto' alla mancata approvazione del bilancio di previsione
(parere 13.10.2009 - link a https://dait.interno.gov.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: Sintesi/Massima
le deliberazioni di Giunta o di Consiglio comunale dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti in base all’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 sono eseguibili dal momento della loro adozione.
Testo
E' stato chiesto se le deliberazioni di Giunta o di Consiglio comunale dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti in base all'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 siano eseguibili dal giorno della loro adozione o della pubblicazione e, quindi, se gli atti conseguenti possano essere adottati, rispettivamente, dal giorno della adozione o dal giorno della pubblicazione.
Al riguardo, si rappresenta che nel quadro della normativa sopra citata, la dichiarazione di immediata eseguibilità corrisponde all'esigenza di porre immediatamente in essere le deliberazioni urgenti e che l'esecutività è 'in re ipsa' per il solo fatto che la stessa venga votata dalla maggioranza dei componenti del consiglio o della giunta.
L'immediata esecuzione delle delibere è, pertanto, esclusivamente subordinata ad una dichiarazione in tal senso da parte dell'organo collegiale con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Peraltro, come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1070/2009 'la pubblicazione dell'atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l'iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell'atto'.
L'Organo giurisdizionale di secondo grado ha puntualizzato, altresì, che con la dichiarazione di immediata esecutività, viene rimosso ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell'atto (ovvero della sua temporanea inefficacia –o meglio– inoperatività in pendenza dell'affissione)
(parere 09.04.2009 - link a https://dait.interno.gov.it).

anno 2007

ATTI AMMINISTRATIVI: E' illegittima la deliberazione di Giunta e/o di Consiglio comunale non recante, quanto alle ragioni d’urgenza, altra indicazione se non il semplice richiamo all'art. 134, co. 4, dlgs 267/2000 incorrendo, così, nella censurabile omissione motivazionale (obbligatoria ex lege).
Si afferma in giurisprudenza che, qualora le delibere consiliari o della giunta comunale presentino natura di atto generale, programmatico o normativo, esse non assumono carattere immediatamente lesivo e la loro impugnazione è ritualmente proponibile in seguito all'adozione di atti applicativi, e nel termine che usualmente decorre dalla conoscenza di tali atti, la quale consente di inferire la sicura conoscenza della delibera presupposta.

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Il quarto comma dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
La dichiarazione d’urgenza, per come configurata dalla norma, accede alla deliberazione principale ma non si identifica con essa, ed è proprio la necessità di una votazione separata a rivelarne l’autonomia sotto il profilo strutturale e funzionale; l’apposizione della clausola di immediata eseguibilità forma dunque oggetto di una facoltà discrezionale dell’organo deliberante, il cui esercizio, per non trasmodare nell’arbitrio, non può non dare conto delle specifiche ragioni di celerità che di volta in volta giustificano la deroga alla regola che subordina l’esecutività delle delibere al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 cit., co. 3), e questo a maggior ragione dopo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha sostanzialmente determinato il venir meno del controllo sugli atti di Comuni e Province.
In altri termini, se il legislatore non ha ritenuto che l’immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario delle deliberazioni, ma ha inteso farla dipendere da una scelta dell’amministrazione procedente e dall’autonomo requisito dell’urgenza, risponde ai principi generali affermare che le concrete ragioni della scelta debbano essere comunque esplicitate onde consentirne ai destinatari dell’atto quell’apprezzamento quantomeno estrinseco, che il ricorso ad espressioni tautologiche preclude in radice.

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Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 09.07.2004, e depositato il 30 luglio successivo, Gi.Ar. proponeva impugnazione avverso l’atto in epigrafe, mediante il quale il Comune di Camogli lo aveva diffidato dall’esercitare l’attività di agente immobiliare all’interno del locale situato al piano stradale dello stabile al numero civico ... della via ... del medesimo Comune, nonché avverso la presupposta delibera di Giunta comunale n. 61 del 19.02.2004, avente ad oggetto l’individuazione dei criteri per la riqualificazione della rete distributiva e la rivitalizzazione dell’area del centro storico cittadino.
Il ricorrente, affidate le proprie doglianze a tre motivi in diritto, intimava dinanzi a questo tribunale il Comune di Camogli e concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione incidentale dei relativi effetti.
...
Come accennato in narrativa, l’impugnazione ha per oggetto principale l’atto del 12.05.2004, con cui il Comune di Camogli ha diffidato l’odierno ricorrente dal proseguire nell’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare intrapresa a seguito di comunicazione del 24 marzo precedente nei locali siti alla via ... n. ...; tale diffida rinviene il proprio dichiarato presupposto nella delibera di Giunta del 19.02.2004, parimenti impugnata, recante i criteri per la riqualificazione della rete distributiva comunale, e, per quanto rileva ai fini di causa, il divieto di insediamento di nuove agenzie di intermediazione immobiliare collocate al piano stradale nell’area del centro storico, al cui interno ricadrebbe l’agenzia gestita dal ricorrente.
Preliminarmente, il Comune di Camogli eccepisce la tardività del gravame relativo alla sopra menzionata delibera di Giunta, assumendo che il termine per l’impugnazione dovrebbe computarsi dal giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione all’Albo pretorio, eseguita il 15.03.2004, o, al più tardi, dalla data della comunicazione di avvio del procedimento volto a far cessare l’attività intrapresa dall’interessato, risalente al 30.04.2004; alla irricevibilità di tale impugnazione conseguirebbe, evidentemente, l’inammissibilità di quella proposta contro la diffida.
L’eccezione è infondata.
Si afferma in giurisprudenza che, qualora le delibere consiliari o della giunta comunale presentino natura di atto generale, programmatico o normativo, esse non assumono carattere immediatamente lesivo e la loro impugnazione è ritualmente proponibile in seguito all'adozione di atti applicativi, e nel termine che usualmente decorre dalla conoscenza di tali atti, la quale consente di inferire la sicura conoscenza della delibera presupposta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 02.12.2002, n. 6601).
Nel caso in esame, la delibera di Giunta in data 19.02.2004, adottata dal Comune di Camogli nell’esercizio dei poteri di pianificazione commerciale attribuiti alle Regioni ed ai Comuni dal D.Lgs. 114/1998, contiene alcune prescrizioni, quali il divieto di insediamento di determinate attività nel perimetro del centro storico cittadino, idonee ad incidere negativamente sulla sfera giuridica dei privati, nel senso di limitarne la libertà d’iniziativa economica; tuttavia, non essendo possibile riferire alla data di pubblicazione della detta delibera (15.03.2004) la sussistenza di una posizione differenziata del ricorrente, la cui comunicazione di apertura dell’agenzia immobiliare è posteriore (24.03.2004), neppure può configurarsi l’esistenza di un suo interesse all’impugnazione immediata; ed, allo stesso modo, non può ritenersi che sia stata l’apertura dell’agenzia a far sorgere l’interesse e decorrere il termine per l’impugnazione, giacché la lesione suscettibile di tutela ha assunto sembianze attuali solo nel momento in cui il privato, determinatosi ad intraprendere l’attività, ha visto concretizzarsi nei suoi confronti -“sub specie” di diniego di prosecuzione dell’attività medesima- gli effetti del divieto sancito dagli atti generali di programmazione.
Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo l’Ar. denuncia che l’impugnata deliberazione di Giunta sarebbe affetta da violazione dell’art. 3 l. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 134, ult. co., D.Lgs. 267/2000, posto che essa non recherebbe alcuna motivazione in ordine alla presunta necessità dell’urgenza sottesa all’apposizione della clausola di immediata eseguibilità. L’interesse della censura risiede nella circostanza che l’attività del ricorrente, iniziata in pendenza del termine dilatorio di dieci giorni dalla pubblicazione della delibera impugnata, sfuggirebbe all’esecutività di quest’ultima.
Il motivo è fondato.
Il quarto comma dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione d’urgenza, per come configurata dalla norma, accede alla deliberazione principale ma non si identifica con essa, ed è proprio la necessità di una votazione separata a rivelarne l’autonomia sotto il profilo strutturale e funzionale; l’apposizione della clausola di immediata eseguibilità forma dunque oggetto di una facoltà discrezionale dell’organo deliberante, il cui esercizio, per non trasmodare nell’arbitrio, non può non dare conto delle specifiche ragioni di celerità che di volta in volta giustificano la deroga alla regola che subordina l’esecutività delle delibere al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 cit., co. 3), e questo a maggior ragione dopo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha sostanzialmente determinato il venir meno del controllo sugli atti di Comuni e Province.
In altri termini, se il legislatore non ha ritenuto che l’immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario delle deliberazioni, ma ha inteso farla dipendere da una scelta dell’amministrazione procedente e dall’autonomo requisito dell’urgenza, risponde ai principi generali affermare che le concrete ragioni della scelta debbano essere comunque esplicitate onde consentirne ai destinatari dell’atto quell’apprezzamento quantomeno estrinseco, che il ricorso ad espressioni tautologiche preclude in radice.
Nella specie, la deliberazione di Giunta del 19.02.2004 non reca, quanto alle ragioni d’urgenza, altra indicazione se non il richiamo al sopra citato art. 134 co. 4, incorrendo così nella denunciata omissione motivazionale, senza che occorra approfondire il profilo afferente alla profondità del sindacato giurisdizionale circa i motivi addotti a sostegno della dichiarazione di immediata eseguibilità; né vale in contrario la tesi del Comune resistente, secondo cui dovrebbe parlarsi di urgenza “in re ipsa” in relazione all’approssimarsi della scadenza del termine di efficacia degli indirizzi di programmazione impartiti dalla Regione Liguria con delibera del 27.04.1999: sul punto è infatti sufficiente osservare che, essendo stata pubblicata il 15.03.2004, anche in mancanza della dichiarazione di immediata eseguibilità la delibera della Giunta di Camogli avrebbe acquistato efficacia ben prima che scadessero i vincoli regionali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la delibera assunta dalla Giunta comunale di Camogli il 19.02.2004 deve essere dichiarata illegittima relativamente alla clausola di immediata eseguibilità; ne discende in via derivata l’illegittimità dell’impugnata diffida del 12.05.2004, adottata dall’amministrazione sul presupposto dichiarato dell’immediata efficacia della deliberazione di Giunta (TAR Liguria, Sez. II, sentenza 09.01.2007 n. 2).