dossier
IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO e GIUNTA COMUNALE |
norma di riferimento:
Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma
dell'articolo 31 della Legge 03.08.1999 n. 265) |
anno 2024 |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Va rilevato come la clausola di immediata eseguibilità
(apposta ai sensi dell’art. 134 del TUEL) rende efficace la
delibera indipendentemente dalla pubblicazione.
Invero, l'art. 134, comma 4, del TUEL, nella parte
in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del
Consiglio comunale o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti, è norma che tende a
salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo
politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine
di evitare uno spazio temporale -dal giorno della
deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione- che
potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo
deleterio per il pubblico interesse di volta in volta
perseguito.
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6. L’appello è infondato.
7. Quanto ai motivi con i quali si ripropongono, in critica
alla sentenza, vizi formali o procedimentali della
deliberazione del Consiglio Metropolitano 30.05.2017, n.
81, va rilevato come la clausola di immediata eseguibilità
(apposta ai sensi dell’art. 134 del TUEL) rende efficace la
delibera indipendentemente dalla pubblicazione (in termini
si veda, per tutte, TAR Piemonte, sez. I, 06/02/2015, n.
258, secondo cui l'art. 134, comma 4, del TUEL, nella parte
in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del
Consiglio comunale o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti, è norma che tende a
salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo
politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine
di evitare uno spazio temporale -dal giorno della
deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione- che
potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo
deleterio per il pubblico interesse di volta in volta
perseguito) (Consiglio d Stato, Sez. II,
sentenza 03.04.2024 n. 3044 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2023 |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Giusta un consolidato orientamento
giurisprudenziale, “il difetto di motivazione del requisito dell’urgenza di una
delibera del Consiglio o della Giunta non determina
l’illegittimità dell’intero provvedimento ma solo il
differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal
termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione”.
Il che è conseguenza del fatto che “tale dichiarazione, pur
accedendo alla delibera, non si identific[a] con essa. In
altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la
clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo
necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da
una scelta discrezionale –basata sul requisito dell'urgenza– dell’amministrazione procedente".
Pertanto, la doglianza è inammissibile per difetto di
interesse, dato che se anche la delibera giuntale non fosse
stata dichiarata immediatamente eseguibile, comunque la
stessa sarebbe diventata esecutiva dopo il decimo giorno
successivo alla sua pubblicazione: termine, quest’ultimo,
che costituisce dies a quo per la proposizione del ricorso
giurisdizionale.
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7. Il secondo motivo di ricorso è parimenti
infondato.
Come sopra evidenziato, la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in relazione alla
delibera della Giunta Comunale n. 45 del 2023: ciò sulla
base della mancata motivazione in ordine all’urgenza,
richiesta dall’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., al fine
della dichiarazione di immediatamente eseguibilità.
Basti qui richiamare le conclusioni cui giunge un
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“il difetto di motivazione del requisito dell’urgenza di una
delibera del Consiglio o della Giunta non determina
l’illegittimità dell’intero provvedimento ma solo il
differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal
termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione” (cfr.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16.03.2018, n. 656).
Il che è conseguenza del fatto che “tale dichiarazione, pur
accedendo alla delibera, non si identific[a] con essa. In
altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la
clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo
necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da
una scelta discrezionale –basata sul requisito dell'urgenza– dell’amministrazione procedente" (cfr. TAR Liguria, Sez. II,
09.01.2007, n. 2).
Pertanto, la doglianza è inammissibile per difetto di
interesse, dato che se anche la delibera giuntale non fosse
stata dichiarata immediatamente eseguibile, comunque la
stessa sarebbe diventata esecutiva dopo il decimo giorno
successivo alla sua pubblicazione: termine, quest’ultimo,
che costituisce dies a quo per la proposizione del ricorso
giurisdizionale.
D’altro canto, la censura risulta financo infondata, siccome
–come sopra precisato– la validità del provvedimento
impugnato e degli atti che in esso trovano presupposto non
viene intaccata dall’apposizione di una dichiarazione di
immediata esecutività rilasciata in assenza dei presupposti
dell’urgenza (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 11.04.2023, n. 320) (TAR Veneto, Sez. I,
sentenza 30.11.2023 n. 1779 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza di una
delibera del Consiglio o della Giunta non determina
l'illegittimità dell'intero provvedimento ma solo il
differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal
termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Ciò dipende dal fatto che “tale dichiarazione,
pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. In
altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la
clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo
necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da
una scelta discrezionale -basata sul requisito dell’urgenza– dell’amministrazione procedente”.
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8. Con il quinto
motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta
violazione dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Le ricorrenti lamentano l’illegittimità della DGC n.
202/2017 di cui sopra, nella parte in cui, all’ultimo punto
del deliberato, reca la dichiarazione di immediata
eseguibilità, in ragione dell’urgenza, ai sensi dell’art.
134 del TUEL, la quale, costituendo una scelta
discrezionale, non sarebbe adeguatamente motivata.
La doglianza non merita accoglimento.
Basti qui richiamare le conclusioni cui giunge un
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza di una
delibera del Consiglio o della Giunta non determina
l'illegittimità dell'intero provvedimento ma solo il
differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal
termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione” (TAR
Calabria Catanzaro Sez. I, 16/03/2018, n. 656).
Ciò dipende dal fatto, evidenziato anche dalla
giurisprudenza citata nel ricorso, che “tale dichiarazione,
pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. In
altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la
clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo
necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da
una scelta discrezionale -basata sul requisito dell’urgenza– dell’amministrazione procedente” (TAR Liguria Genova Sez.
II, 09/01/2007, n. 2).
Ne deriva che la validità del provvedimento impugnato non
viene intaccata dalla apposizione di una dichiarazione di
immediata esecutività (TAR
Piemonte, Sez. II,
sentenza 11.04.2023 n. 320 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dlgs
18.08.2000, n. 267, <<Nel caso di urgenza le deliberazioni
del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti>>.
Tale disposizione integra un’eccezione alla regola sancita
al comma 3 del medesimo articolo, per cui <<Le deliberazioni
non soggette a controllo necessario o non sottoposte a
controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione>>.
Invero, <<All’autonomia della clausola di immediata
eseguibilità -per la quale è prevista un’apposita votazione
ed è richiesto un quorum deliberativo aggravato rispetto
all’approvazione della deliberazione alla quale accede-
consegue che la violazione dell’onere di motivazione del
requisito dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla
validità della deliberazione consiliare ma inficia
esclusivamente l’esecutività immediata della stessa>>.
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8. Occorre infine esaminare l’unica censura proposta in via
autonoma nei motivi aggiunti del 30.09.2022, con la quale le
imprese e l’associazione ricorrenti lamentano l’omessa
motivazione delle ragioni di urgenza sottese alla
dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
di Giunta n. 989 dell’08.07.2022.
8.1. La censura è infondata.
8.2. Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267, <<Nel caso di urgenza le
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti>>.
Tale disposizione integra un’eccezione alla regola sancita
al comma 3 del medesimo articolo, per cui <<Le
deliberazioni non soggette a controllo necessario o non
sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il
decimo giorno dalla loro pubblicazione>>.
Come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 12
del 04.01.2022, <<All’autonomia della clausola di
immediata eseguibilità -per la quale è prevista un’apposita
votazione ed è richiesto un quorum deliberativo aggravato
rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale
accede- consegue che la violazione dell’onere di motivazione
del requisito dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla
validità della deliberazione consiliare ma inficia
esclusivamente l’esecutività immediata della stessa>> (TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 20.03.2023 n. 700 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2022 |
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ATTI AMMINISTRATIVI: L’articolo
134, comma 4, del dlgs 18.08.2000, n. 267, dispone che <<Nel caso di urgenza
le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei
componenti>>.
All’autonomia della clausola di immediata eseguibilità -per la quale è
prevista un’apposita votazione ed è richiesto un quorum deliberativo
aggravato rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale accede-
consegue che la violazione dell’onere di motivazione del requisito
dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla validità della deliberazione
consiliare ma inficia esclusivamente l’esecutività immediata della stessa.
La conseguenza della violazione dell’onere di motivazione delle ragioni di
urgenza si ridurrebbe, tutt’al più, al differimento degli effetti della
deliberazione impugnata al decimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nell’albo pretorio.
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3. Nel merito, il Collegio ritiene
di dover scrutinare con priorità il terzo motivo di ricorso, con il
quale la società cooperativa Id. ha eccepito l’illegittimità della
deliberazione consiliare impugnata, per omessa motivazione delle ragioni di
urgenza sottese alla dichiarazione di immediata esecutività, in
considerazione della sua manifesta infondatezza.
L’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dispone
che <<Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
della maggioranza dei componenti>>.
All’autonomia della clausola di immediata eseguibilità -per la quale è
prevista un’apposita votazione ed è richiesto un quorum deliberativo
aggravato rispetto all’approvazione della deliberazione alla quale accede-
consegue che la violazione dell’onere di motivazione del requisito
dell’urgenza non è idonea ad incidere sulla validità della deliberazione
consiliare ma inficia esclusivamente l’esecutività immediata della stessa.
La conseguenza della violazione dell’onere di motivazione delle ragioni di
urgenza si ridurrebbe, tutt’al più, al differimento degli effetti della
deliberazione impugnata al decimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nell’albo pretorio.
Il terzo motivo del ricorso deve essere pertanto rigettato
(TAR Lombardia-Milano, Sez. I, con la
sentenza
04.01.2022 n. 12 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2019 |
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ATTI
AMMINISTRATIVI: Nell'ambito
della manovra dell'approvazione del bilancio di previsione,
nella seduta del consiglio comunale, posto che prima
dell'approvazione del bilancio, nella sequenza dell'ordine
del giorno, si intende approvare una modifica ad un
regolamento tributario, questa delibera di modifica di
regolamento che va ad incidere sul bilancio stesso, può
essere dichiarata immediatamente eseguibile o le modifiche
dei regolamenti non lo possono essere?
Il quesito in esame riguarda la declaratoria di "immediata
eseguibilità", relativa alle deliberazioni degli organi
collegiali: Giunta e Consiglio. Precisamente, si chiede di
sapere se le deliberazioni consiliari di modificazione di
regolamenti in materia tributaria possano essere oggetto
dell'indicata declaratoria.
In via preliminare, occorre chiarire il concetto di "eseguibilità"
e ben distinguerlo da quello di "esecutività".
Orbene, per "esecutività", si intende la formale
idoneità di un provvedimento a produrre effetti.
Viceversa, per "eseguibilità", si intende la
concreta idoneità di un provvedimento a produrre
effetti. In altri termini, il provvedimento, seppur non
esecutivo, può essere attuato (posto in esecuzione) mediante
la dichiarazione di eseguibilità, che impone una precisa
assunzione di responsabilità. L'eseguibilità costituisce,
quindi, un'anticipazione dell'esecuzione, sulla base di una
dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Chiarito il concetto, procediamo alla lettura dell'art. 134,
comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce
quanto segue: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del
consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti".
Il tenore letterale della disposizione normativa pone in
essere un generico riferimento alle deliberazioni del
consiglio o della giunta, senza operare alcuna limitazione.
Dunque, in base ad un'interpretazione meramente letterale
appare facile desumere che, non sussistendo limitazioni
espresse, anche le deliberazioni modificative di regolamenti
in materia tributaria possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili.
Ed, infatti, la giurisprudenza, che si è più volte occupata
dell'istituto, non ha mai evidenziato limitazioni di "categorie"
di provvedimenti deliberativi o di "materia"
eventualmente oggetto di declaratoria. Precisamente, la
giurisprudenza ha evidenziato quanto segue:
- La funzione della dichiarazione di immediata
eseguibilità è quella di garantire l'effettività delle
decisioni assunte, nelle more della pubblicazione dell'atto
deliberativo: "Si tratta di una norma che tende a
salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo
politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine
di evitare uno spazio temporale (dal giorno della
deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione), che
potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo
deleterio per il pubblico interesse di volta in volta
perseguito, così eliminando l'"effetto annuncio" connaturato
all'ordinaria regola di cui al terzo comma dell'art. 134 (in
base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva
solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione)"
(TAR Piemonte Torino Sez. II, 14.03.2014, n. 460);
- Conseguentemente, la dichiarazione di immediata
eseguibilità accede alla deliberazione principale, ma non si
identifica con essa, ed è proprio la necessità di una
votazione separata a rivelarne l'autonomia sotto il profilo
strutturale e funzionale (in tal senso: TAR Liguria Genova
Sez. II, 09.01.2007, n. 2);
- La dichiarazione di immediata eseguibilità costituendo
una scelta discrezionale dell'Amministrazione, deve essere
ben motivata: "La clausola di immediata eseguibilità
dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione,
comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che
deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso
atto" (TAR Liguria Genova Sez. II, 09.01.2007, n. 2).
- Non occorre la previa pubblicazione della
deliberazione: "L'immediata eseguibilità di una
deliberazione consiliare o giuntale non presuppone la previa
pubblicazione dell'atto. In caso contrario il comma 4
dell'art. 134 avrebbe dovuto essere diversamente formulato,
non potendosi lasciare nel vago un profilo così rilevante"
(TAR Marche Ancona Sez. I, 23.07.2014, n. 713).
Orbene, in base ai riportati indirizzi giurisprudenziali,
appare ben chiaro che la dichiarazione di immediata
eseguibilità non incontra alcun limite di "categorie"
o di "materia" e può anche trovare applicazione in
relazione alle deliberazioni consiliari di modifica di
regolamenti tributari. Ad ogni modo, occorre prestare la
massima attenzione al profilo motivazionale, corredando la
dichiarazione di un'adeguata giustificazione, esplicativa
delle ragioni di urgenza. Ed, infatti, l'evidente necessità
di una congrua motivazione è ribadita anche da un parere
reso dal Ministero dell'interno: "La clausola di
immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale
dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al
requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata
motivazione nell'ambito dello stesso atto" (parere
17.02.2017).
Ovviamente, la concreta ed effettiva produzione di effetti
giuridici deve essere coordinata con le vigenti disposizioni
in materia di tributi locali, tenendo conto, soprattutto,
dell'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296, il quale
stabilisce che: "gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
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Riferimenti normativi e contrattuali
D.Lgs 18.08.2000,
n. 267, art. 134 - L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 169
Riferimenti di giurisprudenza
TAR Liguria Sez. II, 09.01.2007, n. 2 - TAR Piemonte Sez. II,
14.03.2014, n. 460 - TAR Marche Sez. I, 23.07.2014, n. 713
Documenti allegati
Parere 17.02.2017 del Ministero dell'Interno (10.01.2019
- tratto da www.risponde.leggiditalia.it/#doc_week=true). |
anno 2018 |
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ATTI
AMMINISTRATIVI - CONSIGLIERI COMUNALI:
OSSERVATORIO VIMINALE/ Delibere
urgenti motivate. L’immediata eseguibilità deve essere
approvata. La dichiarazione deve
ricevere l’ok della maggioranza dei componenti.
È necessaria una specifica motivazione giustificativa della
formula di «immediata eseguibilità» per le deliberazioni del
consiglio e della giunta che, in caso di urgenza, vengono
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000?
In linea generale, la dichiarazione di immediata
eseguibilità, come disciplinata dal citato art. 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000, risponde
all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti;
quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da
apposita separata votazione che approvi tale dichiarazione
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del
collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza
semplice dei votanti o dei presenti.
La decisione di attribuire a una deliberazione la
connotazione dell'immediata eseguibilità assume, infatti,
autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento
cui si riferisce, restandone logicamente distinta.
In merito, il Tribunale amministrativo regionale della
Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007, ha affermato che
in virtù dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata
eseguibilità, per motivi di urgenza, di una delibera di
consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione,
fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera,
non si identifichi con essa.
Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non
ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale
attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla
dipendere da una scelta discrezionale dell'amministrazione
procedente, basata sul requisito dell'urgenza.
In merito al caso in esame, devono ritenersi condivisibili
le osservazioni formulate dal Tribunale Piemonte che, nella
sentenza n. 460 del 2014, in materia di indefettibilità di
adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di
immediata eseguibilità, ha ritenuto che «la clausola di
immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale
dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al
requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata
motivazione nell'ambito dello stesso atto» (articolo
ItaliaOggi del 12.10.2018). |
ATTI AMMINISTRATIVI: La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’articolo 134, comma 4, TUEL,
è «…una norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso
dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di
evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello
dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della
delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in
volta perseguito, così eliminando l’"effetto annuncio" connaturato
all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale
la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni
dalla sua pubblicazione)…».
Si tratta quindi di una norma che incide sull’esecutività dell’atto, e non
sulla sua validità; conseguentemente, la mancata indicazione delle ragioni
di urgenza può avere effetti sull’esecutività dell’atto, determinando, ad
esempio, l’esplicazione dei suoi effetti non dalla data della delibera ma
dalla data della pubblicazione, ma non può, di per sé, portare
all’annullamento integrale della delibera.
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Il primo motivo è infondato.
Con esso il ricorrente deduce innanzitutto –in relazione alle delibere
7/2017 del Consiglio comunale e 19/2017 della Giunta comunale di Argegno e
15/2017 del Consiglio comunale di Schignano– la violazione dell’articolo
134, comma 4, TUEL, in base al quale, nel caso di urgenza, le deliberazioni
del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, senza
necessità di attendere a tal fine la pubblicazione dell’atto; in proposito,
parte ricorrente lamenta la mancanza della indicazione delle ragioni di
urgenza nel corpo delle delibere e la pubblicazione delle delibere a
distanza di tempo dalla loro adozione.
In proposito, la giurisprudenza -anche richiamata da parte ricorrente- ha
avuto modo di precisare che l’articolo 134, comma 4, TUEL, è «…una norma
che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo
politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno
spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva
pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in
modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così
eliminando l’"effetto annuncio" connaturato all’ordinaria regola di cui al
terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale la delibera diventa
ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione)…» (TAR Piemonte, Sez. II, 14.03.2014, n. 460;
analogamente, TAR Piemonte, Sez. I, 06.02.2015, n. 258).
Si tratta quindi di una norma che incide sull’esecutività dell’atto, e non
sulla sua validità; conseguentemente, la mancata indicazione delle ragioni
di urgenza può avere effetti sull’esecutività dell’atto, determinando, ad
esempio, l’esplicazione dei suoi effetti non dalla data della delibera ma
dalla data della pubblicazione, ma non può, di per sé, portare
all’annullamento integrale della delibera.
Né a diversa decisione può indurre l’ulteriore censura contenuta nel primo
motivo, secondo cui la prassi di dichiarare le deliberazioni immediatamente
esecutive per ragioni di urgenza ridurrebbe le possibilità di controllo di
cui all’articolo 11 del D.lgs. 150/2009, ciò che «…induce fortemente a
dubitare sulla imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione
amministrativa esercitata e fa sorgere quantomeno dubbi sul possibile
sviamento di potere…» (ricorso per motivi aggiunti, pag. 18).
Nemmeno tale censura è fondata, in disparte la sua inammissibilità in quanto
espressa in forma dubitativa, atteso che le impugnate deliberazioni sono
comunque state pubblicate, ciò che evidentemente ha reso possibile il
controllo richiamato da parte ricorrente
(TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 30.03.2018 n. 868 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI
AMMINISTRATIVI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ L’urgenza va motivata. Per giustificare le
delibere subito eseguibili. Si
tratta comunque di una scelta discrezionale
dell’amministrazione.
Per le deliberazioni del consiglio e
della giunta che, in caso di urgenza, vengono dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, è necessaria una
specifica motivazione giustificativa della formula di
«immediata eseguibilità»?
In linea
generale, la dichiarazione di immediata eseguibilità, come
disciplinata dal citato art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, risponde all'esigenza di porre in
essere le deliberazioni urgenti; quindi, limitatamente a
tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che
approvi tale dichiarazione con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti del collegio, non essendo
sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o
dei presenti.
La decisione di attribuire a una deliberazione la
connotazione dell'immediata eseguibilità assume, infatti,
autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento
cui si riferisce, restandone logicamente distinta.
In merito, il Tar Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007,
ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000, la necessità che la
dichiarazione di immediata eseguibilità (per motivi di
urgenza) di una delibera di consiglio o di giunta, sia
oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale
dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si
identifichi con essa. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato
che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata
eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma
ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale
(basata sul requisito dell'urgenza) dell'amministrazione
procedente.
Circa la fattispecie in esame, devono ritenersi, pertanto,
condivisibili le osservazioni formulate dal Tar Piemonte
che, nella sentenza n. 460 del 2014, in materia di
indefettibilità di adeguata motivazione giustificativa della
dichiarazione di immediata eseguibilità, ha ritenuto che «la
clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta
discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre
correlata al requisito dell'urgenza, che deve ricevere
adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto» (articolo
ItaliaOggi del 23.03.2018). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Come noto, prevede l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 che "Nel
caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti" onde garantire che nelle more della pubblicazione
dell'atto un efficace ed immediato conseguimento del pubblico interesse.
La
apposizione della clausola di immediata eseguibilità è frutto di scelta
discrezionale dell'amministrazione, che deve ricevere adeguata motivazione
in punto del presupposto dell'urgenza.
Il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza non determina, in ogni
caso, l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento
degli effetti giuridici del provvedimento a far data dal termine di dieci
giorni dalla sua pubblicazione.
---------------
Il primo motivo di ricorso seppur coglie nel segno in punto di
insufficienza di motivazione in punto di urgenza a sostegno della
eseguibilità immediata non comporta l’auspicata illegittimità della
delibera, quanto piuttosto il solo differimento degli effetti per i 10
giorni dalla pubblicazione previsti dall’art. 134 Tuel come termine naturale
di eseguibilità.
Come noto, prevede l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 che "Nel
caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti" onde garantire che nelle more della pubblicazione
dell'atto un efficace ed immediato conseguimento del pubblico interesse. La
apposizione della clausola di immediata eseguibilità è frutto di scelta
discrezionale dell'amministrazione, che deve ricevere adeguata motivazione
in punto del presupposto dell'urgenza (cfr. TAR Liguria, sez. II, n. 2 del
2007; TAR Piemonte-Torino, sez. II, 14/03/2014 n. 460).
Il difetto di motivazione del requisito dell'urgenza non determina, in ogni
caso, l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento
degli effetti giuridici del provvedimento a far data dal termine di dieci
giorni dalla sua pubblicazione (v. TAR Piemonte, sez. I, 06/02/2015, n.
258).
Nessuna lesione deriva quindi al ricorrente in parte qua
(TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 16.03.2018 n. 656 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Sintesi/Massima
Deliberazioni di giunta immediatamente
eseguibili. Sulla materia il giudice
amministrativo ha precisato che “… la
clausola di immediata eseguibilità dipende
da una scelta discrezionale
dell’amministrazione, comunque pur sempre
correlata al requisito dell’urgenza, che
deve ricevere adeguata motivazione
nell’ambito dello stesso atto” (TAR
Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014).
Testo
Sono state esposte alcune doglianze in
ordine alla dichiarazione di immeditata
eseguibilità delle deliberazioni di giunta
del comune in oggetto.
In particolare, è stato segnalato che le
dichiarazioni di immediata eseguibilità
apposte alle delibere giuntali risultano
prive di specifica motivazione.
Sulla materia il giudice amministrativo ha
precisato che “… la clausola di immediata
eseguibilità dipende da una scelta
discrezionale dell’amministrazione, comunque
pur sempre correlata al requisito
dell’urgenza, che deve ricevere adeguata
motivazione nell’ambito dello stesso atto”
(TAR Piemonte nella sentenza n. 460 del
2014).
Al riguardo, si rappresenta che il vigente
ordinamento, come noto, non prevede poteri
di controllo di legittimità sugli atti degli
enti locali in capo a questa
Amministrazione.
Pertanto gli eventuali vizi di legittimità
degli atti adottati possono essere fatti
valere solo nelle competenti sedi, secondo
le consuete regole vigenti in materia
(parere
03.01.2018 - link a https://dait.interno.gov.it). |
anno 2017 |
|
ATTI AMMINISTRATIVI: Se la necessaria pubblicità dell'azione degli enti
locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse
fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò
non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che
riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti.
Per il principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli
organi individuati dall'art. 134 d.lgs. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), si
applicano le sue relative disposizioni e non anche agli atti disciplinati
dal precedente art. 124.
---------------
15.2. Con il primo motivo di gravame l’Amministrazione contesta di
aver mai espresso un parere favorevole di compatibilità ambientale (e,
quindi, di aver rilasciato ad Ap.En. la richiesta Autorizzazione integrata
ambientale): ciò per la semplice ragione che la determina dirigenziale
07.09.2013, n. 93, non sarebbe in realtà venuta ad esistenza, causa la sua
mancata pubblicazione sull’albo pretorio.
A tal punto, però, per non contraddirsi l’appellante è costretta a sostenere
che anche il suo successivo formale atto di revoca della predetta determina
sarebbe inesistente (parrebbe, per difetto di causa), non essendovi in
realtà nulla da revocare.
A prescindere dalla linearità di una tale ricostruzione dei fatti, la
questione va risolta dando corretta applicazione al principio di diritto
espresso dal precedente giurisprudenziale citato dall’appellante (Cons.
Stato, V, 15.03.2006, n. 1370): quest’ultimo, infatti, aveva ad oggetto la
possibilità di riconoscere validità legale –ai fini della pubblicità notizia
del provvedimento e dunque della decorrenza dei termini di impugnazione
anche per i terzi cui non fosse stato notificato– alla pubblicazione
sull’albo pretorio comunale di una determinazione dirigenziale, ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 124 del d.lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo
unico degli enti locali).
In questi termini si veda anche Cons. Stato, V, 03.02.2015, n. 515, che
ribadisce il principio secondo cui, se la necessaria pubblicità dell'azione
degli enti locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le
stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali,
ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che
riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti: per il
principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli organi
individuati dall'articolo 134, d.lgs. 267 del 2000, si applicano le sue
relative disposizioni e non anche agli atti disciplinati dal precedente
articolo 124.
Di conseguenza, gli atti degli organi di governo (consiglio e giunta
comunali) sono subordinate ai tempi della loro pubblicazione, dato l'interesse collettivo che rivestono; all'opposto, le determinazioni
dirigenziali (costituendo provvedimenti volti a realizzare gli interessi
specifici affidati alle cure dell'amministrazione e consistenti in decisioni
destinate a generare, modificare distinguere situazioni giuridiche
specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o
l'estinzione) devono anch'esse essere pubblicate per soddisfare le esigenze
di trasparenza dell'attività amministrativa, ma non vi è alcuna regola
legislativa che ne comporti l'inefficacia in pendenza di pubblicazione.
Erroneamente, dunque, parte appellante ha sostenuto che la mancata
pubblicazione della determina dirigenziale de qua abbia inciso –prima ancora
che sull’efficacia– sulla sua stessa venuta ad esistenza, con conseguente
infondatezza del motivo di gravame
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 11.05.2017 n. 2195 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI
AMMINISTRATIVI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ L'urgenza va motivata. Per
le delibere di immediata eseguibilità.
È necessaria un'autonoma votazione a maggioranza dei
componenti.
Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000, in materia di deliberazioni del consiglio e della
giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di
urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti, è necessaria una specifica motivazione
giustificativa della formula di «immediata eseguibilità»?
In linea generale, in base alla disposizione citata, la
dichiarazione di immediata eseguibilità risponde
all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti
quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da
apposita separata votazione che la approvi con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti del collegio,
non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice
dei votanti o dei presenti.
La decisione di attribuire a una deliberazione la
connotazione dell'immediata eseguibilità assume, infatti,
autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento
cui si riferisce, restandone logicamente distinta.
A tal proposito, il Tar Liguria, sez. II, con decisione n.
2/2007 ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000, la necessità che la
dichiarazione di immediata eseguibilità, per motivi di
urgenza, di una delibera di consiglio o di giunta, sia
oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale
dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si
identifichi con essa. Lo stesso tribunale ha puntualizzato
che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata
eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma
ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale,
basata sul requisito dell'urgenza, dell'amministrazione
procedente.
Sullo specifico quesito, si condividono le osservazioni
formulate dal Tar Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014
circa la indefettibilità di una adeguata motivazione
giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità.
Nella citata pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto
che «la clausola di immediata eseguibilità dipende da una
scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur
sempre correlata al requisito dell'urgenza, che deve
ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto»
(articolo
ItaliaOggi del 14.04.2017). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Sintesi/Massima
Art. 134, comma 4, decreto legislativo n.
267/2000. Deliberazioni del Consiglio e
della Giunta dichiarate immediatamente
eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il TAR Piemonte, nella sentenza n. 460 del
2014, ha ritenuto che “… la clausola di
immediata eseguibilità dipende da una scelta
discrezionale dell’amministrazione, comunque
pur sempre correlata al requisito
dell’urgenza, che deve ricevere adeguata
motivazione nell’ambito dello stesso atto”.
Testo
Si fa riferimento alla nota sopradistinta
con la quale è stato chiesto un parere circa
la necessità di una specifica motivazione
giustificativa della formula di “immediata
eseguibilità” delle deliberazioni del
Consiglio e della Giunta, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.
Al riguardo si osserva che, in linea
generale, in base alla disposizione citata,
la dichiarazione di immeditata eseguibilità
risponde all'esigenza di porre in essere le
deliberazioni urgenti quindi, limitatamente
a tali casi, deve scaturire da apposita
separata votazione che la approvi con il
voto favorevole della maggioranza dei
componenti del collegio, non essendo
sufficiente il voto della maggioranza
semplice dei votanti o dei presenti.
Siffatta decisione di attribuire ad una
deliberazione la connotazione dell'immediata
eseguibilità assume autonoma valenza
rispetto all'approvazione del provvedimento
cui si riferisce, restandone logicamente
distinta.
Si segnala in proposito come il TAR Liguria,
sez. II, con decisione n. 2/2007 ha
affermato che in virtù dell'art. 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000, la
necessità che la dichiarazione di immediata
eseguibilità –per motivi di urgenza– di una
delibera di consiglio o di giunta, sia
oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che
tale dichiarazione, pur accedendo alla
delibera, non si identifichi con essa.
Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il
legislatore non ha ritenuto la clausola di
immediata eseguibilità quale attributo
necessario di ogni delibera, ma ha inteso
farla dipendere da una scelta discrezionale
–basata sul requisito dell'urgenza–
dell'amministrazione procedente. Sullo
specifico quesito formulato, si ritiene di
condividere le osservazioni formulate dal
TAR Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014
circa la indefettibilità di una adeguata
motivazione giustificativa della
dichiarazione di immediata eseguibilità.
Nella citata pronuncia il giudice
amministrativo ha ritenuto che “… la
clausola di immediata eseguibilità dipende
da una scelta discrezionale
dell’amministrazione, comunque pur sempre
correlata al requisito dell’urgenza, che
deve ricevere adeguata motivazione
nell’ambito dello stesso atto”
(parere
17.02.2017 - link a https://dait.interno.gov.it). |
anno 2015 |
|
ATTI AMMINISTRATIVI: L'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti
locali), nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni
del consiglio comunale o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso
dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di
evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello
dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l'obiettivo della
delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in
volta perseguito, così eliminando l'effetto annuncio connaturato
all'ordinaria regola di cui al terzo comma dell'art. 134 (in base alla quale
la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni
dalla sua pubblicazione).
La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale
dell'amministrazione, correlata al requisito dell'urgenza.
L’eventuale difetto di motivazione del requisito dell’urgenza non determina,
in ogni caso, l’illegittimità dell’intero provvedimento, ma solo il
differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del
termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione, senza quindi arrecare
alcuna concreta utilità alla parte ricorrente.
---------------
4. Le ulteriori censure, di analogo tenore, dedotte con il
terzo motivo del ricorso introduttivo e con il quarto motivo del terzo atto
di motivi aggiunti attengono alla carenza di motivazione della clausola di
immediata esecutività apposta dalla giunta alle proprie delibere di
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.
La censura va disattesa, anche perché non appare sorretta da alcun concreto
interesse della parte ricorrente.
4.1. L'art. 134, comma 4, dlgs 18.08.2000 n. 267, nella parte in cui dispone
che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare
l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della
pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno
della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe
tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il
pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l'”effetto
annuncio” connaturato all'ordinaria regola di cui al terzo comma dell'art.
134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo
trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione).
4.2. La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta
discrezionale dell'amministrazione, correlata al requisito dell'urgenza.
4.3. L’eventuale difetto di motivazione del requisito dell’urgenza non
determina, in ogni caso, l’illegittimità dell’intero provvedimento, ma solo
il differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del
termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione, senza quindi arrecare
alcuna concreta utilità alla parte ricorrente (TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 06.02.2015 n. 258
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Se la necessaria pubblicità dell'azione degli enti
locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse
fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò
non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che
riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti: per il
principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli organi
individuati dall'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000, si applicano le sue relative
disposizioni, e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124.
Di conseguenza, gli atti degli organi di governo (consiglio e giunta
comunali) sono subordinate ai tempi della loro pubblicazione, dato l
'interesse collettivo che rivestono; all'opposto, le determinazioni
dirigenziali (costituendo provvedimenti volti a realizzare gli interessi
specifici affidati alle cure dell'amministrazione e consistenti in decisioni
destinate a generare, modificare distinguere situazioni giuridiche
specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o
l'estinzione) devono anch'esse essere pubblicate per soddisfare le esigenze
di trasparenza dell'attività amministrativa, ma non vi è alcuna regola
legislativa che ne comporti l'inefficacia in pendenza di pubblicazione.
---------------
5. I due appelli devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a.,
in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Entrambi devono essere accolti, vista l’assorbente fondatezza dell’erronea
applicazione dell’art. 134 T.u.e.l. e considerata l’insussistenza dei
presupposti per disporre la disapplicazione dell’art. 34 del Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Corciano.
5.1. Il Collegio ritiene del tutto corrette le doglianze mosse con il terzo
motivo di appello del Comune e quelle analoghe di cui al secondo motivo
dell’appello della dott.ssa Pa..
Pur se le determinazioni dirigenziali rientrano nella nozione più vasta di
deliberazione come riportata dall’art. 124 del T.u.e.l., non si può
affermare lo stesso circa l’estensione a queste circa i limiti
all’esecutività previsti dal seguente art. 134; ora, se la necessaria
pubblicità dell’azione degli enti locali richiede di applicare ai
provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli
atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano
anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell’efficacia dei
provvedimenti..
Come sostenuto negli atti d’appello, la stessa lettera dell’art. 134 (che
riguarda gli atti del consiglio e della giunta) non permette l’estensione
rilevata dal Tar agli atti di altri organi comunali.
Sotto tale profilo, va rimarcato che –per il principio di legalità– solo
agli atti emanati dagli organi individuati dall’art. 134 del T.u.e.l. si
applicano le sue relative disposizioni, e non anche agli atti disciplinati
dal precedente art. 124.
L’art. 42 del T.u.e.l. definisce il consiglio comunale quale organo di
controllo politico-amministrativo e conseguentemente rimette alle sue
competenze una serie di atti programmatori, organizzatori ed in senso lato
normativi ed una limitatissima serie di provvedimenti di gestione di
notevole rilevanza, mentre la giunta è chiamata ad attuare gli indirizzi
generali del consiglio ed a collaborare con il Sindaco – art. 48.
I dirigenti invece hanno le competenze di carattere generale per l’adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno e che non siano ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico amministrativo degli organi di governo dell’ente.
Dunque, è comprensibile che l’esecutività degli atti degli organi di governo
sia subordinata ai tempi della loro pubblicazione, dato il carattere
interesse collettivo da questi rivestito; le determinazioni dirigenziali
costituiscono in genere la figura del provvedimento, ossia di quell’atto
tipico denominato chiamato a realizzare gli interessi specifici affidati
alle cure dell’amministrazione e consistenti in decisioni destinate a
generare, modificare distinguere situazioni giuridiche specifiche o quanto
meno a negarne la nascita, la modificazione o l’estinzione.
Quindi se gli atti generali rimessi alla competenza degli organi di governo
sono regolati nella loro efficacia e vigenza dall’art. 134, si comprende
allora che le determinazioni dirigenziali comunali vadano anch’esse
pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell’attività
amministrativa, ma non vi è alcuna regola legislativa che ne comporti
l’inefficacia in pendenza di pubblicazione.
5.2. Risultano altresì fondate e vanno accolte le censure con cui gli
appellanti hanno lamentato l’erroneità della disapplicazione –disposta in
primo grado– dell’art. 34 del Regolamento comunale su servizi.
In primo luogo, di per sé il giudice amministrativo può disporre la
disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla
gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto
soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in
cui il ricorso –in sede di giurisdizione di legittimità– vada respinto
perché l’atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma
regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè
illegittimo il regolamento (in tal senso, Sez. V, 26.02.1992, n. 154).
Quando invece il ricorrente contesta per un vizio proprio la norma
regolamentare e il conseguente atto applicativo per illegittimità derivata,
il giudice amministrativo non può che verificare la fondatezza della censure
proposte contro la norma regolamentare e, nel caso di loro fondamento, deve
disporre l’annullamento della disposizione risultata illegittima e dell’atto
applicativo.
Nella specie, dunque, non sussistevano i presupposti processuali per
disporre la disapplicazione della disposizione posta a base dell’atto
impugnato in primo grado.
In secondo luogo, il sopra richiamato art. 34 del Regolamento comunale
risulta del tutto coerente con il contenuto dell’art. 124 del T.u.e.l.,
sicché anche sotto il profilo sostanziale va riformata la sentenza appellata
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 03.02.2015 n. 515 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2014 |
|
ATTI
AMMINISTRATIVI: Vanno
motivate le delibere immediatamente esecutive.
La recente
sentenza 14.03.2014 n. 460 del TAR Piemonte, Sez.
II, ha puntualizzato che la deliberazione (di giunta o di
consiglio) dichiarata immediatamente esecutiva, deve essere
adeguatamente motivata.
Secondo l'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 le
deliberazioni, ordinariamente, producono effetti dopo il
decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
della p.a. Lo stesso articolo, al comma IV, consente, che «nel
caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti».
In sostanza, con un provvedimento immediatamente esecutivo,
capace di produrre effetti già nelle more della sua
pubblicazione ciascun soggetto «potenziale»
destinatario, viene inciso dal contenuto dell'atto
(trattandosi di atto generale) a prescindere dalla
circostanza che ne abbia conoscenza.
Ciò è accaduto nel caso di una delibera immediatamente
esecutiva che vietava la somministrazione di alimenti e
bevande in alcuni ambiti del capoluogo piemontese «caratterizzati
da problematiche collegate al traffico, inquinamento
acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio».
Una deliberazione di questo tipo paralizzava sul nascere
anche eventuali richieste di somministrazione intervenute
prima della pubblicazione e dal momento stesso in cui era
stata adottata a prescindere dalla circostanza che
l'interessato ne avesse o meno conoscenza. Il ricorrente,
ritenutosi penalizzato dal divieto declinato nell'atto ha
dovuto impugnarla davanti al giudice rilevando una pretesa
carenza di motivazione.
Il giudice si è soffermato in modo significativo statuendo
un principio che, spesso, gli enti locali, nella redazione
degli atti degli organi collegiali, trascurano: ovvero la
necessità che l'immediata esecutività venga corredata da
adeguata motivazione da parte della giunta o del consiglio.
Non rammentando, che la motivazione stessa, ex art. 3 della
legge 241/1990, costituisce un requisito di legittimità
dell'atto amministrativo.
Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di
immediata eseguibilità costituisce espressione di una scelta
discrezionale dell'amministrazione, che deve pur sempre
essere correlata al requisito dell'urgenza e che deve
ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto
(articolo ItaliaOggi del 18.04.2014).
---------------
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. n. 267 del 2000 “Nel caso di urgenza le deliberazioni
del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti”.
Si tratta di una norma che tende a salvaguardare
l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle
more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno
spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello
dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire
l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il
pubblico interesse di volta in volta perseguito, così
eliminando l’“effetto annuncio” connaturato all’ordinaria
regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla
quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo
trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione).
Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di
immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale
dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al
requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata
motivazione nell’ambito dello stesso atto.
La dichiarazione di immediata eseguibilità determina
l’idoneità del provvedimento a produrre immediatamente i
suoi effetti, ivi inclusa la possibilità di incidere sulle
posizioni soggettive dei privati i quali, tuttavia, avranno
a disposizione i rimedi previsti dall’ordinamento per la
tutela dei propri diritti ed interessi.
Il ricorso non è fondato.
Non sono anzitutto condivisibili i primi due motivi di
impugnazione.
La delibera della Giunta comunale è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267 del 2000 (a norma del quale “Nel caso
di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti”). Si
tratta di una norma che tende a salvaguardare l’effettività
di quanto deciso dall’organo politico nelle more della
pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio
temporale (dal giorno della deliberazione a quello
dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire
l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il
pubblico interesse di volta in volta perseguito, così
eliminando l’“effetto annuncio” connaturato
all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in
base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva
solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione).
Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di
immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale
dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al
requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata
motivazione nell’ambito dello stesso atto (cfr. TAR Liguria,
sez. II, n. 2 del 2007). La dichiarazione di immediata
eseguibilità determina l’idoneità del provvedimento a
produrre immediatamente i suoi effetti, ivi inclusa la
possibilità di incidere sulle posizioni soggettive dei
privati i quali, tuttavia, avranno a disposizione i rimedi
previsti dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti
ed interessi.
Nel caso di specie, pertanto, la deliberazione della Giunta,
pur non ancora pubblicata, era senz’altro efficace già alla
data del 03.06.2013 (giorno di presentazione della s.c.i.a.
da parte della società ricorrente) e dunque essa ha
legittimato il successivo divieto di prosecuzione
dell’attività.
Alcun rilievo, peraltro, può qui assumere la norma di cui
all’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 (che subordina
l’efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera
giuridica dei privati alla comunicazione effettuata nei
confronti di ciascun destinatario) posto che la delibera di
che trattasi ha natura di atto a destinatari indeterminati e
non necessitava, pertanto, di alcuna comunicazione personale
(peraltro, impossibile da effettuarsi); in realtà, il vero
momento di incisione nella posizione soggettiva della
ricorrente (la quale, a seguito della presentazione della
s.c.i.a., aveva iniziato l’attività) si è qui avuto solo con
il successivo provvedimento contenente il divieto di
prosecuzione dell’attività, portato a conoscenza della
destinataria con le ordinarie modalità.
Né può dirsi che la dichiarazione di urgenza, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, sia
nella specie stata fatta senza un’adeguata motivazione. A
fronte dell’approssimarsi della stagione estiva, indicata
–negli atti istruttori utilizzati dall’amministrazione– come
il periodo nel quale “aumentano i momenti di aggregazione
negli spazi pubblici [...], con l’inevitabile conseguenza
del verificarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete
pubblica, accompagnati dall’abbandono in strada, dopo l’uso,
di bottiglie di vetro (spesso in frantumi) e lattine vuote,
e cioè potenziali strumenti di offesa”, l’interesse
pubblico che l’amministrazione si prefiggeva di tutelare
richiedeva l’immediata entrata in vigore del divieto di
nuove aperture commerciali.
L’attesa dei dieci giorni, a norma dell’art. 134, comma 3,
del d.lgs. n. 267 del 2000, avrebbe all’evidenza frustrato
la ragion d’essere del provvedimento, in quanto avrebbe
esposto l’amministrazione ad una prevedibile rincorsa dei
privati alla presentazione delle segnalazioni di inizio di
attività, prima dell’entrata in vigore del divieto ed in
evidente tentativo di eliderne le conseguenze (TAR Piemonte,
Sez. II,
sentenza 14.03.2014 n. 460 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
I commi 3 e 4 dell’art. 134 TUEL dispongono che:
a) le deliberazioni [della Giunta o del Consiglio comunale] non
soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale
diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione;
b) nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
La norma pone quindi l’“urgenza” come unica ed esclusiva situazione
legittimante il conferimento, mediante voto espresso a maggioranza dei
componenti l’organo deliberante, dell’immediata esecutività dell’atto
deliberativo.
Quest’ultimo, stando alla lettera della norma, deve perciò essere
specificamente motivato proprio in relazione al dichiarato presupposto
dell’urgenza.
---------------
Il ricorso è fondato, sotto il
denunciato profilo della violazione di legge, e merita accoglimento nei
limiti che vanno a precisarsi.
Parte ricorrente impugna in parte qua, tra gli altri, le delibere n.
44 e n. 56 assunte rispettivamente dal Consiglio Comunale di Pozzuoli in
data 28.08.2013 e 08.07.2013: con la prima, sono stati stabiliti i criteri
per la programmazione di aperture e trasferimenti di sede di esercizi di
somministrazione di alimenti e di bevande; con la seconda, l’organo
consiliare ha adottato delle norme di interpretazione autentica per dirimere
alcune fattispecie intervenute a seguito della vigenza della prima.
Entrambe le delibere sono gravate dall’istante limitatamente alla parte in
cui hanno disposto la propria immediata esecutività, in luogo dell’ordinaria
vacatio legis pari a dieci giorni dalla pubblicazione sull’albo
pretorio, in difetto del prescritto presupposto dell’urgenza di cui all’art.
134 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
Il rilievo merita condivisione: i commi 3 e 4 dell’art. 134 TUEL testé
richiamato dispongono che:
a) le deliberazioni [della Giunta o del Consiglio comunale] non
soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale
diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione;
b) nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
La norma pone quindi l’“urgenza” come unica ed esclusiva situazione
legittimante il conferimento, mediante voto espresso a maggioranza dei
componenti l’organo deliberante, dell’immediata esecutività dell’atto
deliberativo. Quest’ultimo, stando alla lettera della norma, deve perciò
essere specificamente motivato proprio in relazione al dichiarato
presupposto dell’urgenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23.02.2009 n. 1070).
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità in parte qua delle delibere nn. 44 e
56/2013 del Consiglio Comunale di Pozzuoli, con conseguente caducazione
della clausola di immediata eseguibilità e degli atti consequenziali qui
impugnati (in particolare, il provvedimento “di diniego” alla
S.C.I.A. prot. n. 26569 del 01.07.2013), fatte salve le successive
determinazioni dell’Amministrazione
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 10.02.2014 n. 974 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2009 |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Sintesi/Massima
Delibera di variazione di bilancio e
delibera di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – applicazione art. 134, coma 4,
tuel n. 267/2000.
La dichiarazione di immeditata eseguibilità,
per motivi di urgenza, discende da una
scelta discrezionale dell’amministrazione
procedente, con autonoma valenza rispetto al
provvedimento cui si riferisce.
Testo
E' stato chiesto un parere in merito alla
regolarità di adozione delle delibere
specificate in oggetto non munite della
dichiarazione di immediata eseguibilità ai
sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.
In linea generale si evidenzia che in base
alla disposizione citata la dichiarazione di
immeditata eseguibilità risponde
all'esigenza di porre in essere le
deliberazioni urgenti quindi, limitatamente
a tali casi, deve scaturire da apposita
separata votazione che la approvi con il
voto favorevole della maggioranza dei
componenti del collegio, non essendo
sufficiente il voto della maggioranza
semplice dei votanti o dei presenti.
Siffatta decisione, di attribuire ad una
deliberazione la connotazione dell'immediata
eseguibilità, assume autonoma valenza
rispetto all'approvazione del provvedimento
cui si riferisce, restandone logicamente
distinta, anzitutto perché presidiata dalla
maggioranza qualificata e comunque perché
ciascun componente dell'organo collegiale
potrebbe esprimere valutazioni differenziate
sul merito del provvedimento e sulla
opportunità della sua immediata esecuzione.
Si segnala in proposito come il TAR Liguria,
sez. II, con decisione n. 2/2007 ha
affermato che 'in virtù dell'art. 134
comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000, la
necessità che la dichiarazione di immediata
eseguibilità –per motivi di urgenza– di una
delibera di consiglio o di giunta, sia
oggetto di un'autonoma votazione, fa si che
tale dichiarazione, pur accedendo alla
delibera, non si identifichi con essa'.
Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il
legislatore non ha ritenuto la clausola di
immediata eseguibilità quale attributo
necessario di ogni delibera, ma ha inteso
farla dipendere da una scelta discrezionale
–basata sul requisito dell'urgenza–
dell'amministrazione procedente.
Proprio per tale scelta discrezionale, ad
avviso della scrivente, la situazione di
urgenza, che per opportunità dovrebbe essere
indicata nel dispositivo del provvedimento,
scaturisce certamente da motivazioni che,
rientrando nell'ambito della sfera di
valutazione afferente la discrezionalità
politica, comunque sono rilevabili
esclusivamente dall'organo deliberante il
quale si assume la responsabilità della
decisione adottata.
Si evidenzia infine come il Consiglio di
Stato con sentenza n. 107/2009 ha chiarito
che 'la pubblicazione dell'atto
amministrativo quando è prescritta, non
costituisce requisito di validità ma solo di
efficacia del provvedimento, la quale
attiene al diverso fenomeno della produzione
degli effetti che si realizza quando si è
perfezionato l'iter procedimentale
(estrinseco) previsto per la formazione
dell'atto'.
L'Alto Consesso ha puntualizzato, altresì,
che con la dichiarazione di immediata
esecutività, viene rimosso ogni impedimento
estrinseco alla produzione degli effetti
dell'atto (ovvero della sua temporanea
inefficacia –o meglio– in operatività in
pendenza dell'affissione).
Siffatte considerazioni possono certamente
valere anche per la deliberazione di
salvaguardia degli equilibri di bilancio
che, consistendo nell'accertamento della
permanenza del pareggio di bilancio, di per
sé può non richiedere il requisito
dell'urgenza.
Infatti, lo strumento previsto dal comma 2
dell'art. 193 per assicurare il rispetto
degli equilibri di bilancio nel corso della
gestione prevede la deliberazione del
consiglio, il quale deve provvedere, almeno
una volta all'anno, e comunque entro il 30
settembre, ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. Il
corretto esercizio di questo compito, che
rientra nell'ambito delle funzioni di
indirizzo e controllo attribuite ai consigli
dall'art. 42 del testo unico, presuppone un
bilancio di previsione annuale che sia stato
elaborato nella logica della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale.
Il rilievo fondamentale degli adempimenti
posti dalla citata norma, volti a garantire
una corretta gestione finanziaria, emerge
quindi dall'attribuzione al consiglio
comunale della competenza all'adozione della
relativa delibera e dalla circostanza che
l'omissione dei provvedimenti di
riequilibrio, da adottare successivamente e
separatamente solo ove necessari in
conseguenza della ricognizione effettuata
dall'organo consiliare, è equiparata 'ad
ogni effetto' alla mancata approvazione
del bilancio di previsione
(parere
13.10.2009 - link a https://dait.interno.gov.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Sintesi/Massima
le deliberazioni di Giunta o di Consiglio
comunale dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto della maggioranza dei
componenti in base all’articolo 134, comma
4, del d.lgs. n. 267/2000 sono eseguibili
dal momento della loro adozione.
Testo
E' stato chiesto se le deliberazioni di
Giunta o di Consiglio comunale dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto della
maggioranza dei componenti in base
all'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000 siano eseguibili dal giorno della
loro adozione o della pubblicazione e,
quindi, se gli atti conseguenti possano
essere adottati, rispettivamente, dal giorno
della adozione o dal giorno della
pubblicazione.
Al riguardo, si rappresenta che nel quadro
della normativa sopra citata, la
dichiarazione di immediata eseguibilità
corrisponde all'esigenza di porre
immediatamente in essere le deliberazioni
urgenti e che l'esecutività è 'in re ipsa'
per il solo fatto che la stessa venga votata
dalla maggioranza dei componenti del
consiglio o della giunta.
L'immediata esecuzione delle delibere è,
pertanto, esclusivamente subordinata ad una
dichiarazione in tal senso da parte
dell'organo collegiale con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.
Peraltro, come affermato dal Consiglio di
Stato con sentenza n. 1070/2009 'la
pubblicazione dell'atto amministrativo
quando è prescritta, non costituisce
requisito di validità ma solo di efficacia
del provvedimento, la quale attiene al
diverso fenomeno della produzione degli
effetti che si realizza quando si è
perfezionato l'iter procedimentale
(estrinseco) previsto per la formazione
dell'atto'.
L'Organo giurisdizionale di secondo grado ha
puntualizzato, altresì, che con la
dichiarazione di immediata esecutività,
viene rimosso ogni impedimento estrinseco
alla produzione degli effetti dell'atto
(ovvero della sua temporanea inefficacia –o
meglio– inoperatività in pendenza
dell'affissione)
(parere
09.04.2009 - link a https://dait.interno.gov.it). |
anno 2007 |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
E' illegittima la
deliberazione di Giunta e/o di Consiglio
comunale non recante, quanto alle ragioni
d’urgenza, altra indicazione se non il
semplice richiamo all'art. 134, co. 4, dlgs
267/2000 incorrendo, così, nella censurabile
omissione motivazionale (obbligatoria ex
lege).
Si afferma in giurisprudenza che, qualora le
delibere consiliari o della giunta comunale
presentino natura di atto generale,
programmatico o normativo, esse non assumono
carattere immediatamente lesivo e la loro
impugnazione è ritualmente proponibile in
seguito all'adozione di atti applicativi, e
nel termine che usualmente decorre dalla
conoscenza di tali atti, la quale consente
di inferire la sicura conoscenza della
delibera presupposta.
---------------
Il quarto
comma dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000
prevede che, nel caso di urgenza, le
deliberazioni del Consiglio o della Giunta
comunale possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
La dichiarazione d’urgenza, per come
configurata dalla norma, accede alla
deliberazione principale ma non si
identifica con essa, ed è proprio la
necessità di una votazione separata a
rivelarne l’autonomia sotto il profilo
strutturale e funzionale; l’apposizione
della clausola di immediata eseguibilità
forma dunque oggetto di una facoltà
discrezionale dell’organo deliberante, il
cui esercizio, per non trasmodare
nell’arbitrio, non può non dare conto delle
specifiche ragioni di celerità che di volta
in volta giustificano la deroga alla regola
che subordina l’esecutività delle delibere
al decorso di dieci giorni dalla
pubblicazione (art. 134 cit., co. 3), e
questo a maggior ragione dopo che la riforma
del Titolo V della Costituzione ha
sostanzialmente determinato il venir meno
del controllo sugli atti di Comuni e
Province.
In altri termini, se il legislatore non ha
ritenuto che l’immediata eseguibilità
costituisca un attributo necessario delle
deliberazioni, ma ha inteso farla dipendere
da una scelta dell’amministrazione
procedente e dall’autonomo requisito
dell’urgenza, risponde ai principi generali
affermare che le concrete ragioni della
scelta debbano essere comunque esplicitate
onde consentirne ai destinatari dell’atto
quell’apprezzamento quantomeno estrinseco,
che il ricorso ad espressioni tautologiche
preclude in radice.
---------------
Con ricorso notificato a mezzo del servizio
postale il 09.07.2004, e depositato il 30
luglio successivo, Gi.Ar. proponeva
impugnazione avverso l’atto in epigrafe,
mediante il quale il Comune di Camogli lo
aveva diffidato dall’esercitare l’attività
di agente immobiliare all’interno del locale
situato al piano stradale dello stabile al
numero civico ... della via ... del medesimo
Comune, nonché avverso la presupposta
delibera di Giunta comunale n. 61 del
19.02.2004, avente ad oggetto
l’individuazione dei criteri per la
riqualificazione della rete distributiva e
la rivitalizzazione dell’area del centro
storico cittadino.
Il ricorrente, affidate le proprie doglianze
a tre motivi in diritto, intimava dinanzi a
questo tribunale il Comune di Camogli e
concludeva per l’annullamento degli atti
impugnati, previa sospensione incidentale
dei relativi effetti.
...
Come accennato in narrativa, l’impugnazione
ha per oggetto principale l’atto del
12.05.2004, con cui il Comune di Camogli ha
diffidato l’odierno ricorrente dal
proseguire nell’esercizio dell’attività di
intermediazione immobiliare intrapresa a
seguito di comunicazione del 24 marzo
precedente nei locali siti alla via ... n.
...; tale diffida rinviene il proprio
dichiarato presupposto nella delibera di
Giunta del 19.02.2004, parimenti impugnata,
recante i criteri per la riqualificazione
della rete distributiva comunale, e, per
quanto rileva ai fini di causa, il divieto
di insediamento di nuove agenzie di
intermediazione immobiliare collocate al
piano stradale nell’area del centro storico,
al cui interno ricadrebbe l’agenzia gestita
dal ricorrente.
Preliminarmente, il Comune di Camogli
eccepisce la tardività del gravame relativo
alla sopra menzionata delibera di Giunta,
assumendo che il termine per l’impugnazione
dovrebbe computarsi dal giorno successivo a
quello ultimo della pubblicazione all’Albo
pretorio, eseguita il 15.03.2004, o, al più
tardi, dalla data della comunicazione di
avvio del procedimento volto a far cessare
l’attività intrapresa dall’interessato,
risalente al 30.04.2004; alla irricevibilità
di tale impugnazione conseguirebbe,
evidentemente, l’inammissibilità di quella
proposta contro la diffida.
L’eccezione è infondata.
Si afferma in giurisprudenza che, qualora le
delibere consiliari o della giunta comunale
presentino natura di atto generale,
programmatico o normativo, esse non assumono
carattere immediatamente lesivo e la loro
impugnazione è ritualmente proponibile in
seguito all'adozione di atti applicativi, e
nel termine che usualmente decorre dalla
conoscenza di tali atti, la quale consente
di inferire la sicura conoscenza della
delibera presupposta (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 02.12.2002, n. 6601).
Nel caso in esame, la delibera di Giunta in
data 19.02.2004, adottata dal Comune di
Camogli nell’esercizio dei poteri di
pianificazione commerciale attribuiti alle
Regioni ed ai Comuni dal D.Lgs. 114/1998,
contiene alcune prescrizioni, quali il
divieto di insediamento di determinate
attività nel perimetro del centro storico
cittadino, idonee ad incidere negativamente
sulla sfera giuridica dei privati, nel senso
di limitarne la libertà d’iniziativa
economica; tuttavia, non essendo possibile
riferire alla data di pubblicazione della
detta delibera (15.03.2004) la sussistenza
di una posizione differenziata del
ricorrente, la cui comunicazione di apertura
dell’agenzia immobiliare è posteriore
(24.03.2004), neppure può configurarsi
l’esistenza di un suo interesse
all’impugnazione immediata; ed, allo stesso
modo, non può ritenersi che sia stata
l’apertura dell’agenzia a far sorgere
l’interesse e decorrere il termine per
l’impugnazione, giacché la lesione
suscettibile di tutela ha assunto sembianze
attuali solo nel momento in cui il privato,
determinatosi ad intraprendere l’attività,
ha visto concretizzarsi nei suoi confronti
-“sub specie” di diniego di
prosecuzione dell’attività medesima- gli
effetti del divieto sancito dagli atti
generali di programmazione.
Venendo al merito del ricorso, con il
primo motivo l’Ar. denuncia che
l’impugnata deliberazione di Giunta sarebbe
affetta da violazione dell’art. 3 l.
241/1990 in combinato disposto con l’art.
134, ult. co., D.Lgs. 267/2000, posto che
essa non recherebbe alcuna motivazione in
ordine alla presunta necessità dell’urgenza
sottesa all’apposizione della clausola di
immediata eseguibilità. L’interesse della
censura risiede nella circostanza che
l’attività del ricorrente, iniziata in
pendenza del termine dilatorio di dieci
giorni dalla pubblicazione della delibera
impugnata, sfuggirebbe all’esecutività di
quest’ultima.
Il motivo è fondato.
Il quarto comma dell’art. 134 D.Lgs. n.
267/2000 prevede che, nel caso di urgenza,
le deliberazioni del Consiglio o della
Giunta comunale possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
La dichiarazione d’urgenza, per come
configurata dalla norma, accede alla
deliberazione principale ma non si
identifica con essa, ed è proprio la
necessità di una votazione separata a
rivelarne l’autonomia sotto il profilo
strutturale e funzionale; l’apposizione
della clausola di immediata eseguibilità
forma dunque oggetto di una facoltà
discrezionale dell’organo deliberante, il
cui esercizio, per non trasmodare
nell’arbitrio, non può non dare conto delle
specifiche ragioni di celerità che di volta
in volta giustificano la deroga alla regola
che subordina l’esecutività delle delibere
al decorso di dieci giorni dalla
pubblicazione (art. 134 cit., co. 3), e
questo a maggior ragione dopo che la riforma
del Titolo V della Costituzione ha
sostanzialmente determinato il venir meno
del controllo sugli atti di Comuni e
Province.
In altri termini, se il legislatore non ha
ritenuto che l’immediata eseguibilità
costituisca un attributo necessario delle
deliberazioni, ma ha inteso farla dipendere
da una scelta dell’amministrazione
procedente e dall’autonomo requisito
dell’urgenza, risponde ai principi generali
affermare che le concrete ragioni della
scelta debbano essere comunque esplicitate
onde consentirne ai destinatari dell’atto
quell’apprezzamento quantomeno estrinseco,
che il ricorso ad espressioni tautologiche
preclude in radice.
Nella specie, la deliberazione di Giunta del
19.02.2004 non reca, quanto alle ragioni
d’urgenza, altra indicazione se non il
richiamo al sopra citato art. 134 co. 4,
incorrendo così nella denunciata omissione
motivazionale, senza che occorra
approfondire il profilo afferente alla
profondità del sindacato giurisdizionale
circa i motivi addotti a sostegno della
dichiarazione di immediata eseguibilità; né
vale in contrario la tesi del Comune
resistente, secondo cui dovrebbe parlarsi di
urgenza “in re ipsa” in relazione
all’approssimarsi della scadenza del termine
di efficacia degli indirizzi di
programmazione impartiti dalla Regione
Liguria con delibera del 27.04.1999: sul
punto è infatti sufficiente osservare che,
essendo stata pubblicata il 15.03.2004,
anche in mancanza della dichiarazione di
immediata eseguibilità la delibera della
Giunta di Camogli avrebbe acquistato
efficacia ben prima che scadessero i vincoli
regionali.
Alla luce delle considerazioni che
precedono, la delibera assunta dalla Giunta
comunale di Camogli il 19.02.2004 deve
essere dichiarata illegittima relativamente
alla clausola di immediata eseguibilità; ne
discende in via derivata l’illegittimità
dell’impugnata diffida del 12.05.2004,
adottata dall’amministrazione sul
presupposto dichiarato dell’immediata
efficacia della deliberazione di Giunta (TAR
Liguria, Sez. II,
sentenza 09.01.2007 n. 2). |
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