dossier
DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIO-URBANISTICA
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(ex
art. 10, co. 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni in
Legge 19.03.1993, n. 68) |
anno 2022 |
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EDILIZIA PRIVATA: Ai
sensi dell’art. 23
della Costituzione “[n]essuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge”. Sicché, nella fattispecie,
è illegittima la deliberazione comunale che ha
imposto il versamento di euro 5.000,00 per "diritti di segreteria"
relativi all’istruttoria della pratica per l’installazione di un impianto di
telecomunicazioni.
Invero, la contestata disposizione comunale non solo
non trova “base”
in alcuna legge, ma anzi è espressamente vietata dall’art. 93 (“Divieto
di imporre altri oneri”), co. 2, d.lgs. n. 259/2003 cit. siccome interpretato autenticamente dall’art. 12, co. 3,
d.lgs. 15.02.2016, n. 33 (a sua volta modificato dall’art. 8-bis, co. 1,
lett. c, d.l. 14.12.2018, n. 135, conv. con modif. dalla l. 11.02.2019, n.
12), secondo cui detto art. 93, co. 2, “si interpreta nel senso che gli
operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere
soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente
previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso
ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque
denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo
richiesto”.
Il tenore chiaro e inequivoco della previsione appena riportata preclude
agli enti locali di esigere, “laddove si tratti di eseguire interventi di
installazione o di manutenzione della rete di telefonia mobile, […]
qualsiasi prestazione patrimoniale diversa e aggiuntiva rispetto al
pagamento della Tosap o del Cosap”, inclusi i “diritti di segreteria”
per cui è questione (e “fermo restando l’onere degli operatori di tenere
gli enti medesimi indenni dalle spese necessarie per la sistemazione delle
aree pubbliche coinvolte da lavori”).
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1. Con ricorso spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale il
23.11.2009 (dep. il 24.11) la società Wind Telecomunicazioni (oggi Wind
Tre), nel premettere di aver presentato istanza per l’installazione di un
impianto di telecomunicazioni nel territorio di Vetralla, ha chiesto
l’annullamento della delibera n. 34 del 13.06.2009, con cui il Consiglio
comunale di Vetralla ha imposto il versamento di euro 5.000,00 per diritti
di segreteria relativi all’istruttoria della pratica, prospettando i vizi di
violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione.
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha depositato
documenti e memoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso ha oggetto la determinazione con cui l’amministrazione
resistente, nel fissare i “diritti di segreteria sugli atti comunali in
materia di urbanistica ed edilizia” ai sensi dell’art. 10, co. 10, d.l.
18.01.1993, n. 8 (conv. dalla l. 19.03.1993, n. 68, come modificato all’art.
2, co. 60, l. n. 662/1996 nel testo ratione temporis vigente), ha
istituito quelli per gli “impianti di telefonia mobile”, indicandone
l’importo in euro 5.000,00 (cfr. tabella sub art. 1 delib. cit.).
Il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione degli artt.
87, co. 10, e 93 d.lgs. n. 259/2003, è fondato.
Ai sensi dell’art. 23 Cost. “[n]essuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Nel caso concreto, la contestata disposizione comunale non solo non trova “base”
in alcuna legge, ma anzi è espressamente vietata dall’art. 93 (“Divieto
di imporre altri oneri”), co. 2, d.lgs. n. 259/2003 cit. –a tenore del
quale (nel testo all’epoca vigente) “Gli operatori che forniscono reti di
comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne l’Ente locale,
ovvero l’Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi
di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree
medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere
finanziario o reale può essere imposto, in base all’articolo 4 della legge
31.07.1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al
Codice, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507,
oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive
modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma
2, lett. e), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una
tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'’articolo 47,
comma 4, del predetto decreto legislativo 15.11.1993, n. 507” (ai sensi
del comma 1 “Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i
Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti
per legge”)– siccome interpretato autenticamente dall’art. 12, co. 3,
d.lgs. 15.02.2016, n. 33 (a sua volta modificato dall’art. 8-bis, co. 1,
lett. c, d.l. 14.12.2018, n. 135, conv. con modif. dalla l. 11.02.2019, n.
12), secondo cui detto art. 93, co. 2, “si interpreta nel senso che gli
operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere
soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente
previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso
ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque
denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo
richiesto”.
Il tenore chiaro e inequivoco della previsione appena riportata preclude
agli enti locali di esigere, “laddove si tratti di eseguire interventi di
installazione o di manutenzione della rete di telefonia mobile, […]
qualsiasi prestazione patrimoniale diversa e aggiuntiva rispetto al
pagamento della Tosap o del Cosap”, inclusi i “diritti di segreteria”
per cui è questione (e “fermo restando l’onere degli operatori di tenere
gli enti medesimi indenni dalle spese necessarie per la sistemazione delle
aree pubbliche coinvolte da lavori”; cfr. Tar Liguria, sez. II,
24.09.2021, n. 801).
3. Da quanto detto, segue che il ricorso è fondato e va accolto (TAR
Lazio-Roma, Sez. II-quater,
sentenza 29.07.2022 n. 10790 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
illegittima istituzione dei diritti di istruttoria connessi al
rilascio delle istanze volte ad ottenere l’autorizzazione all’installazione
di impianti pubblicitaria sui ponteggi e/o recinzioni dei cantieri edili.
La Corte costituzionale ha chiarito che,
sebbene “il principio dell'art. 23 della Costituzione si applica ad ogni
prestazione imposta, … la cennata norma costituzionale, prescrivendo che
l'imposizione di una prestazione patrimoniale abbia "base" in una legge, non
esige che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione,
contenga necessariamente l'indicazione del limite massimo della prestazione
imponibile, ma implica che la legge non lasci all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione della prestazione. È necessario, cioè, che la
legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente
impositore nell'esercizio del potere attribuitogli”.
Ne discende come anche i diritti di istruttoria -risolvendosi in una prestazione patrimoniale imposta- debbano essere
necessariamente previsti da una fonte di rango legislativo, per poi essere
determinati nel loro preciso ammontare dalla singola amministrazione, in
relazione alla tipologia di atti richiesto e in proporzione alla complessità
della conseguente attività istruttoria che deve essere svolta rispetto a
quella normalmente evasa d’ufficio, sicché non potranno essere chiesti diritti di istruttoria
- né per attività non rientranti tra i compiti
istituzionali dell’ente, né in misura sproporzionata rispetto all’attività
istruttoria che deve essere compiuta per adempiere a quei compiti,
- né, a
maggior ragione, in relazione ad istanze la cui istruttoria non richiede una
peculiare attività pubblica finalizzata al rilascio di un atto o di un
provvedimento da parte dell’ufficio.
Una significativa espressione del principio della riserva di legge relativa
si rinviene, con riferimento ai diritti di segreteria o di istruttoria, nel
d.l. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge 19.03.1993, n.
68, dove, all’art. 10, comma 10, in materia urbanistica-edilizia, prevede
che “sono istituiti diritti di segreteria” in relazione ad una serie di atti
ivi elencati, il cui rilascio dei quali è, dunque, subordinato alla
corresponsione di un relativo onero economico, la cui disciplina specifica è
poi rimessa al potere discrezionale degli enti locali, pur sempre in base ed
entro i limiti ivi previsti.
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Ebbene, osserva il Collegio come nessuna delle deliberazioni consiliari istitutive dei
diritti di istruttoria relativi al rilascio delle autorizzazioni per
l’installazione di mezzi pubblicitari sui cantieri/ponteggi rechi l’indicazione del presupposto normativo in
ragione del quale il potere è stato di fatto esercitato.
Detto altrimenti, l’introduzione dei diritti di istruttoria (o di segreteria)
per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti
pubblicitari sui ponteggi e/o recinzioni dei cantieri edili posti sugli
immobili privati da ristrutturare, ad opera delle deliberazioni n. 8/2021 e
n. 25/2021 è avvenuta al di fuori di un’espressa autorizzazione
legislativa che ne avrebbe, invece, dovuto costituire l’indispensabile
preventiva “base” normativa.
Il comune ha, dunque, istituito, in relazione alle pratiche
amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni
all’installazione di impianti pubblicitari, dei diritti di istruttoria pur
in assenza di una copertura legislativa, in evidente violazione della
riserva di legge relativa prevista all’art. 23 della Costituzione.
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Ugualmente fondata appare la censura di eccesso di potere per contrasto con
i fondamentali canoni di proporzionalità, logicità e ragionevolezza che
sempre devono orientare l’esercizio della potestà amministrativa.
Invero, l’ordinamento non consente alle
amministrazioni di determinare liberamente la quantificazione dei diritti di
istruttoria i quali, invece, vanno stabiliti, nel loro preciso ammontare, in
relazione alla specifica tipologia di atto e soprattutto alla complessità
dell’attività istruttoria normalmente richiesta per il suo rilascio.
Il rispetto del principio di proporzionalità, che deve governare l’esercizio
del potere discrezionale limitativo della sfera giuridica del destinatario,
avrebbe, dunque, richiesto di stabilire delle tariffe per i diritti di
segreteria che fossero collegate e parametrate alla reale difficoltà
dell’attività istruttoria effettuata per esaminare tutta la documentazione
posta a base dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad apporre
pannelli pubblicitari su cantieri o ponteggi edili.
Dagli atti gravati non emergono, invece, i presupposti e/o le motivazioni
che abbiano giustificato un aumento così consistente dei diritti di
istruttoria, nemmeno risultando dalla documentazione versata in giudizio che
le tariffe così come quantificate abbiano tenuto conto delle difficoltà
tecniche o operative dell’attività di analisi delle istanze.
Ne discende come le impugnate deliberazioni consiliari, nella parte in cui prevedono l’istituzione dei
diritti
di istruttoria connessi al rilascio delle istanze volte ad ottenere
l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitaria sui ponteggi
e/o recinzioni dei cantieri edili posti su immobili privati da
ristrutturare, siano state assunte in spregio ai canoni di logicità,
ragionevolezza e proporzionalità, non rispondendo a criteri di
corrispettività rispetto all’attività istruttoria in concreto richiesta agli
Uffici per l’evasione delle istanze di autorizzazione pubblicitaria.
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Con il ricorso introduttivo, la U.V. s.p.a. (di seguito
anche semplicemente “U.”) –società operativa nel settore della pubblicità
esterna e, in particolare, nella gestione e commercializzazione di spazi
pubblicitari di grandi dimensioni attraverso l’installazione e la conduzione
di relativi impianti installati a ridosso di ponteggi e recinzioni di
cantiere– impugna la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
giorno 01.02.2021, nella parte in cui introduce “nuove tariffe per
diritti di istruttoria” connessi al rilascio delle autorizzazioni per
l’installazione di impianti di pubblicità provvisoria su ponteggi/recinzioni
di cantiere, sia “a Led e/o tecnologicamente avanzati”, sia
“Pittorici/Luminosi” (vale dire di tipo tradizionale), sul presupposto che
essa determinerebbe un rilevantissimo aggravio dei costi amministrativi
necessari per l’avvio della relativa attività d’impresa.
Evidenzia, in particolare, la ricorrente come Roma Capitale –dopo aver per
molti anni e sino al 2020 subordinato il rilascio delle autorizzazioni per
l’installazione di impianti pubblicitari al pagamento di diritti di
istruttoria raggruppati in due sole categorie (“diritti di istruttoria per
istanze riferite ad impianti pubblicitari” e “diritti di istruttoria per
autorizzazioni su ponteggi/recinzioni di cantiere”) di importi estremamente
contenuti (rispettivamente € 100,00 e € 150,00) giusta deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 96 del 16.12.2019 e deliberazioni di Giunta
Capitolina n. 312 del 31.12.2019 e n. 60 del 10.04.2020- abbia con la
contestata determinazione introdotto a partire dal 2021 un criterio
dimensionale di parametrazione delle nuove tariffe, per il quale i diritti
di istruttoria si incrementano con l’aumentare della superficie
dell’impianto pubblicitario per il quale è chiesta l’autorizzazione. Più
nello specifico:
- i diritti di istruttoria sono dovuti in misura fissa fintantoché
l’impianto sia contenuto entro i tre metri quadrati (€ 250,00 per “Impianti
a Led” e € 100,00 per “Impianti Pittorici/Luminosi”, cioè tradizionali)
oppure entro i sei metri quadrati (rispettivamente, € 400,00 e € 250,00);
- oltre i sei metri quadrati è imposto il pagamento di un’ulteriore
somma, la cui misura (variabile) è data dalla moltiplicazione di un importo
base (rispettivamente, € 100,00 e € 50,00) per “ogni MQ superiore ai 6”;
- identica declinazione è, poi, prevista per le medesime tipologie
di impianti allorché ne sia domandata l’installazione “su
ponteggi/recinzioni di cantiere”, con l’aumento degli importi fissi dovuti
sino a tre metri quadrati (rispettivamente, € 400,00 per “Impianti a Led” e
€ 250,00 per “Impianti Pittorici/Luminosi”) e sino a sei metri quadrati
(rispettivamente, € 700,00 e € 400,00), oltre che l’importo base della quota
variabile stabilito per gli “Impianti Pittorici/Luminosi” (€ 100,00, anziché
€ 50,00).
Lamenta, altresì, U. come la nuova disciplina preveda, per i soli
impianti tecnologicamente innovativi “una maggiorazione del 150% sulle
rispettive tariffe base, calcolate a seconda della categoria di appartenenza
(alle quali saranno poi applicate eventuali ed ulteriori esenzioni,
riduzioni e/o maggiorazioni disciplinate dal “Regolamento comunale in
materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni””.
La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale determinazione,
formulando a tal fine un unico articolato motivo di ricorso, con cui
sostanzialmente lamenta:
i) la violazione del principio di legalità previsto all’art. 23
della Costituzione in materia di prestazione patrimoniali imposte,
evidenziando come la previsione dei contestati diritti di istruttoria o di
segreteria, “non assolvendo ad alcuna funzione di corrispettivo
dell’attività degli Uffici”, sarebbe a ben vedere priva di copertura legale,
risolvendosi in una prestazione patrimoniale sostanzialmente replicativa
dell’imposta pubblicitaria;
ii) la violazione dei canoni di logicità, ragionevolezza e
proporzionalità, apparendo la misura delle nuove tariffe in ogni caso
eccessiva e non proporzionale e mancando qualsivoglia correlazione tra
dimensioni dell’esposizione pubblicitaria e complessità dell’istruttoria
funzionale al rilascio della relativa autorizzazione.
La società propone, altresì, ricorso per motivi aggiunti nei confronti degli
atti con cui Roma Capitale le ha richiesto il pagamento dei diritti di
istruttoria secondo gli importi calcolati applicando la nuova contestata
disciplina generale delle tariffe nonché della successiva deliberazione di
Assemblea Capitolina 07.04.2021, n. 25, di modifica di quella già
impugnata -nel senso di sopprimere la cennata maggiorazione del 150% delle
tariffe base dei diritti di istruttoria introdotta con specifico riferimento
ai procedimenti relativi agli impianti tecnologicamente innovativi– nella
parte in cui, per il resto, conferma le previsioni impugnate, sostenendone
l’illegittimità per i motivi già formulati in sede di ricorso introduttivo.
Impugna, inoltre, U. la precedente deliberazione di Giunta Capitolina
21/22.12.2020, n. 330 che già introduceva il contestato aumento, per
averne avuto “occasionale notizia per essere stata richiamata nelle premesse
della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 25/2021 … a sua volta citata
nella richiesta di pagamento dei diritti di istruttoria”, contestandola
sotto il profilo dell’incompetenza della Giunta ad introdurre una tale
disciplina generale delle tariffe (poi approvata dall’Assemblea con la
deliberazione n. 8/2021 impugnata in sede di ricorso introduttivo).
...
La controversia in esame ha ad oggetto l’istituzione dei diritti di
istruttoria connessi al rilascio delle istanze volte ad ottenere
l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitaria sui ponteggi
e/o recinzioni dei cantieri edili posti su immobili privati da
ristrutturare.
Occorre premettere che l’attività di gestione e commercializzazione di spazi
pubblicitari di grandi dimensioni attraverso l’installazione e la conduzione
di relativi impianti installati a ridosso di ponteggi e recinzioni di
cantiere consiste in un’attività economica privata che, nell’ambito del
Comune di Roma Capitale, è ancora soggetta ad autorizzazione, il cui
rilascio è, per l’appunto, subordinato al pagamento di relativi diritti di
istruttoria o di segreteria determinati secondo la disciplina generale e le
tariffe approvate, rispettivamente, dall’organo consiliare e da quello
esecutivo.
Tali oneri economici vengono, in genere, imposti coattivamente al privato
che dovrà sostenerli al fine di ottenere il rilascio del titolo
amministrativo di interesse, essendo richiesti dall’amministrazione per
compensare i costi sostenuti per giungere alla definizione dei procedimenti
di competenza finalizzati al rilascio di provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dell’istante.
Si tratta, dunque, di un’imposizione la cui ratio risiede nel prevedere una
forma di compartecipazione dell’utente, a titolo di solidarietà (in ossequio
all’art. 2 della Costituzione), al finanziamento del costo di gestione
complessivo delle attività che l’amministrazione è chiamata a compiere per
evadere l’istanza amministrativa
Tali diritti di istruttoria si traducono in una prestazione economica posta
a carico dell’utente che richieda il rilascio di un titolo abilitativo a
svolgere una determinata attività, che egli è tenuto a versare in relazione
ad un’utilità che egli trae dallo svolgimento di un’attività amministrativa
resa a sua richiesta e finalizzata al suo precipuo interesse.
Trattandosi, dunque, di prestazione patrimoniale obbligatoria, prevista a
carico di un soggetto senza che la volontà di questi abbia concorso al
sorgere della prestazione, la sua disciplina rientra nella sfera di
applicazione dell’art. 23 della Costituzione, a mente del quale “Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge”.
Il principio di legalità ivi stabilito comporta che l’amministrazione,
ogniqualvolta decida di imporre una prestazione patrimoniale con atti di
natura autoritativa, possa e debba farlo pur sempre nel rispetto del
principio di riserva di legge relativa ivi previsto dalla Costituzione e,
quindi, sulla scorta di una fonte normativa di rango primario.
La Corte costituzionale ha, in particolare, al riguardo chiarito che,
sebbene “il principio dell'art. 23 della Costituzione si applica ad ogni
prestazione imposta, … la cennata norma costituzionale, prescrivendo che
l'imposizione di una prestazione patrimoniale abbia "base" in una legge, non
esige che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione,
contenga necessariamente l'indicazione del limite massimo della prestazione
imponibile, ma implica che la legge non lasci all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione della prestazione. È necessario, cioè, che la
legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente
impositore nell'esercizio del potere attribuitogli” (in tal senso, Corte
Costituzione 27.06.1959, n. 36, sui diritti per le pubbliche
affissioni).
Ne discende come anche i diritti di istruttoria -risolvendosi, come
accennato, in una prestazione patrimoniale imposta- debbano essere
necessariamente previsti da una fonte di rango legislativo, per poi essere
determinati nel loro preciso ammontare dalla singola amministrazione, in
relazione alla tipologia di atti richiesto e in proporzione alla complessità
della conseguente attività istruttoria che deve essere svolta rispetto a
quella normalmente evasa d’ufficio, sicché non potranno essere chiesti
diritti di istruttoria né per attività non rientranti tra i compiti
istituzionali dell’ente, né in misura sproporzionata rispetto all’attività
istruttoria che deve essere compiuta per adempiere a quei compiti, né, a
maggior ragione, in relazione ad istanze la cui istruttoria non richiede una
peculiare attività pubblica finalizzata al rilascio di un atto o di un
provvedimento da parte dell’ufficio.
Una significativa espressione del principio della riserva di legge relativa
si rinviene, con riferimento ai diritti di segreteria o di istruttoria, nel
d.l. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge 19.03.1993, n.
68, dove, all’art. 10, comma 10, in materia urbanistica-edilizia, prevede
che “sono istituiti diritti di segreteria” in relazione ad una serie di atti
ivi elencati, il cui rilascio dei quali è, dunque, subordinato alla
corresponsione di un relativo onero economico, la cui disciplina specifica è
poi rimessa al potere discrezionale degli enti locali, pur sempre in base ed
entro i limiti ivi previsti.
Non rientrando le autorizzazioni per l’affissione di pannelli pubblicitari
sui ponteggi e/o recinzioni dei cantieri edili posti sugli immobili privati
da ristrutturare nella disciplina del citato art. 10, comma 10, occorre
individuare quale sia il fondamento normativo del potere impositivo che, nel
caso di specie, è stato esercitato da Roma Capitale con riferimento al
rilascio dell’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari su beni
privati.
L’Assemblea capitolina, con la precedente deliberazione n. 96 del 16.12.2019, già aveva introdotto i
diritti di istruttoria di cui si
discorre, distinguendone due categorie (“diritti di istruttoria per istanze
riferite ad impianti pubblicitari” e “diritti di istruttoria per
autorizzazioni su ponteggi/recinzioni di cantiere”), poi quantificati con
provvedimento della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019 e
successiva integrazione deliberata con provvedimento di Giunta Capitolina n.
60 del 10.04.2020 (di conferma per l’esercizio 2020 degli importi già
stabiliti per gli anni pregressi) in misura fissa, pari rispettivamente €
100,00 e € 150,00.
Successivamente, Roma Capitale prima con deliberazione della Giunta
Capitolina del 21–22.12.2020, n. 330 e, immediatamente dopo, con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 01.01.2021 (di
sostanziale convalida, mediante ratifica, della disciplina inizialmente
dettata dalla Giunta Capitolina, in sostanziale violazione del citato art.
42, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 267/2000), in considerazione
dell’evoluzione dei sistemi pubblicitari, ha modificato la disciplina dei
diritti di istruttoria che devono essere versati per ottenere
l’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari su
ponteggi/recinzioni di cantiere, procedendo “all’introduzione di nuove
tariffe per diritti di istruttoria per istanze riferite ad autorizzazioni
Impianti a Led e/o tecnologicamente avanzati” e all’aumento di quelli
relativi ad autorizzazioni “Impianti Pittorici/Luminosi”, vale dire di tipo
tradizionale, in entrambe i casi diversificando le tariffe in relazione alla
tipologia (se tecnologicamente avanzato o meno) e alla metratura del mezzo
pubblicitario impiegato (fino a tre metri quadri, fino a sei metri quadri e
oltre 6 metri quadri) (in tal senso, quanto previsto nella tabella a pagina
18 dell’Allegato “A” alla deliberazione n. 8/2021). Tale previsioni sono,
poi, state confermate dalla successiva deliberazione sempre dell’Assemblea
Capitolina n. 25/2021 di “modifica” della precedente n. 8/2022.
Ebbene, osserva il Collegio come nessuna delle deliberazioni istitutive dei
diritti di istruttoria relativi al rilascio delle autorizzazioni per
l’installazione di mezzi pubblicitari sui cantieri/ponteggi -tanto meno
quelle oggetto di impugnazione (le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina
n. 8/2021 e n. 25/2021)– rechi l’indicazione del presupposto normativo in
ragione del quale il potere è stato di fatto esercitato.
Né un tale fondamento può ravvisarsi nel comma 816 dell’art. 1 della legge
n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), pure invocato dalla difesa comunale, a
ben vedere riguardando tale disposizione la sola istituzione del c.d.
“canone unico patrimoniale” in materia di occupazione di suolo pubblico e di
diffusione di messaggi pubblicitari, e non anche prevedendo l’istituzione in
via autonoma dei diritti di istruttoria di cui si discorre.
Una tale copertura non può, inoltre, nemmeno rinvenirsi:
- né nell'art. 3,
commi 1 e 7, del d.l. 22.12.1981, n. 786, convertito in legge dalla l.
06.02.1982, n. 51, a mente del quale “per i servizi pubblici a domanda
individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane
sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere
non generalizzato”;
- né nell’art. 172, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000,
secondo cui gli enti locali allegano al bilancio di previsione “le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- né, ancora, nell’art.
1, comma 169, della legge n. 296/2006 in base al quale gli enti locali
“deliberano le tariffe … entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”.
Tali disposizioni si riferiscono, infatti, alle delibere con cui si
determinato in concreto i presupposti dei tributi locali e, con riferimento
ai “servizi a domanda individuale”, i tassi di copertura dei costi di
gestione e non già ai diritti di istruttoria di cui si discorre, invero,
collegati allo svolgimento di un’attività economica privata (soggetta a
regime autorizzatorio) che non dà luogo ad un servizio pubblico a domanda
individuale.
Ne discende come l’introduzione dei diritti di istruttoria (o di segreteria)
per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti
pubblicitari sui ponteggi e/o recinzioni dei cantieri edili posti sugli
immobili privati da ristrutturare, ad opera delle deliberazioni n. 8/2021 e
n. 25/2021 sia, pertanto, avvenuta al di fuori di un’espressa autorizzazione
legislativa che ne avrebbe, invece, dovuto costituire l’indispensabile
preventiva “base” normativa.
Roma Capitale ha, dunque, istituito, in relazione alle pratiche
amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni
all’installazione di impianti pubblicitari, dei diritti di istruttoria pur
in assenza di una copertura legislativa, in evidente violazione della
riserva di legge relativa prevista all’art. 23 della Costituzione.
Ugualmente fondata appare la censura di eccesso di potere per contrasto con
i fondamentali canoni di proporzionalità, logicità e ragionevolezza che
sempre devono orientare l’esercizio della potestà amministrativa.
Evidenzia U. come nel 2021 si sia passati dalla previsione di una tariffa
fissa, peraltro di importo esiguo (€ 100,00 per i "diritti di istruttoria per
istanze riferite ad impianti pubblicitari” e € 150,00 per “diritti di
istruttoria per autorizzazioni su ponteggi/recinzioni di cantiere”)
esigibile sino al 2020, ad un importo che varia in proporzione all’aumento
dell’estensione dell’impianto pubblicitario fino a sei metri quadri e che
oltre tale soglia prevede, in aggiunta, la corresponsione di un importo di €
100,00 per ogni metro quadro di estensione aggiuntiva, con un aumento
esponenziale dei diritti richiesti.
Ebbene, come testé osservato, l’ordinamento non consente alle
amministrazioni di determinare liberamente la quantificazione dei diritti di
istruttoria i quali, invece, vanno stabiliti, nel loro preciso ammontare, in
relazione alla specifica tipologia di atto e soprattutto alla complessità
dell’attività istruttoria normalmente richiesta per il suo rilascio.
Il rispetto del principio di proporzionalità, che deve governare l’esercizio
del potere discrezionale limitativo della sfera giuridica del destinatario,
avrebbe, dunque, richiesto di stabilire delle tariffe per i diritti di
segreteria che fossero collegate e parametrate alla reale difficoltà
dell’attività istruttoria effettuata per esaminare tutta la documentazione
posta a base dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad apporre
pannelli pubblicitari su cantieri o ponteggi edili.
Dagli atti gravati non emergono, invece, i presupposti e/o le motivazioni
che abbiano giustificato un aumento così consistente dei diritti di
istruttoria, nemmeno risultando dalla documentazione versata in giudizio che
le tariffe così come quantificate abbiano tenuto conto delle difficoltà
tecniche o operative dell’attività di analisi delle istanze.
Risulta, invero, dagli atti istruttori prodromici alla formulazione della
nuova disciplina generale delle tariffe (ostesi da Roma Capitale su istanza
della ricorrente e da quest’ultima versati in atti) che il Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive si sia limitato a proporre alla
Ragioneria Generale “il prospetto delle Tariffe 2021 in formato excel,
debitamente compilato, con le indicazioni per le modifiche o il mantenimento
dei servizi e delle tariffe, ai fini dell’adozione del provvedimento
deliberativo delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2021” (in tal
senso, la nota prot. QH20200048278 del 03.11.2020), senza tuttavia spiegare
le ragioni dell’aumento esponenziale delle tariffe per i diritti di
istruttoria, così confermandosi il denunziato difetto di motivazione sui
razionali che dovrebbero giustificare le nuove tariffe.
Né, del resto, l’Avvocatura comunale nei propri atti difensivi dà adeguata
spiegazione del perché la tipologia dell’impianto o la sua metratura
incidano, in maniera così consistente, sull’attività istruttoria espletata
dagli Uffici al fine di rilasciare l’autorizzazione, tale giustificare una
così esosa pretesa economica.
Ebbene, la contestata nuova disciplina dei diritti di istruttoria, con
riferimento agli impianti superiori a sei metri quadri, prevede un importo
base (che varia da € 250,00 ad € 700,00) al quale va sommato l’importo di “€
100,00 per ogni mq. aggiuntivo”, laddove, tuttavia, la somma aggiuntiva,
direttamente proporzionale all’estensione dell’impianto, non trova
giustificazione nella complessità dell’attività istruttoria richiesta per
l’esame della pratica, tanto più considerati che per gli impianti di tali
dimensioni è già prevista una tariffa maggiore rispetto agli impianti di
minore estensione.
Manca, dunque, qualsivoglia correlazione tra dimensioni dell’esposizione
pubblicitaria e la complessità dell’istruttoria funzionale al rilascio della
relativa autorizzazione così come qualsiasi evidenza dei relativi razionali,
sicché con le nuove tariffe, l’Assemblea Capitolina ha di fatto introdotto
-in assenza di idonea base legislativa- una sorta di imposta innominata
ovvero una non consentita duplicazione dell’imposta pubblicitaria, dalla cui
disciplina sembrerebbe aver mutuato il criterio di quantificazione basato
sull’estensione della superficie espositiva.
Ne discende come le impugnate deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n.
8/2021 e n. 25/2021, nella parte in cui prevedono l’istituzione dei diritti
di istruttoria connessi al rilascio delle istanze volte ad ottenere
l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitaria sui ponteggi
e/o recinzioni dei cantieri edili posti su immobili privati da
ristrutturare, siano state assunte in spregio ai canoni di logicità,
ragionevolezza e proporzionalità, non rispondendo a criteri di
corrispettività rispetto all’attività istruttoria in concreto richiesta agli
Uffici per l’evasione delle istanze di autorizzazione pubblicitaria.
In conclusione,
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile
quanto alla previsione (inizialmente contenuta nella contestata
deliberazione n. 8/2021 e, poi, eliminata dalla successiva deliberazione n.
25/2021) per i soli impianti tecnologicamente innovativi di “una
maggiorazione del 150% sulle rispettive tariffe base”, mentre
- il ricorso
per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui
si contesta la (precedente) deliberazione della Giunta Capitolina n.
330/2020, attesa la sua sostituzione, con efficacia ex tunc, da parte della
citata deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2021 di sostanziale
convalida, mediante ratifica, della relativa disciplina.
Il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti devono, invece,
essere per il resto accolti e, per l’effetto, le deliberazioni
dell’Assemblea Capitolina n. 8/2021 e n. 25/2021 devono essere in parte qua
annullate, nella parte in cui hanno istituito la nuova disciplina dei diritti di istruttoria per le istanze riferite alle autorizzazioni di
impianti pubblicitari, così come gli atti istruttori (anch’essi impugnati in
sede di motivi aggiunti) con i quali l’amministrazione ha richiesto il
pagamento di tali diritti, restando comunque salva ed impregiudicata ogni
ulteriore deliberazione che Roma Capitale intenderà assumere nell’esercizio
dei propri relativi poteri, pur sempre nei limiti dell’effetto conformativo
che consegue alla presente pronuncia (TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 04.04.2022 n. 3863 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2021 |
|
EDILIZIA PRIVATA: Occorre
rammentare che l'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna
prestazione patrimoniale e personale può essere imposta se non in base alla
legge.
E, in effetti, la deliberazione della Giunta Comunale, pur formalmente
adottata per stabilire gli importi dei "Diritti di Segreteria su atti e
prestazioni di carattere edilizio ed urbanistico", rappresenta una
prestazione patrimoniale imposta a carico di privati, in considerazione del
fatto che la misura censurata con il presente ricorso non appare
giustificabile con l'attività istruttoria dell'ufficio comunale e, quindi,
riconducibile ai diritti di segreteria.
Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente secondo cui, ogni
volta che l'Amministrazione imponga una prestazione patrimoniale con atti di
natura autoritativa, ciò debba avvenire nel rispetto del principio di
riserva di legge.
Non è fuori luogo ricordare, tra l'altro, che, nel caso in
esame, quanto imposto dal Comune intimato incide sulla prestazione di un
servizio pubblico essenziale.
E', peraltro, incontestabile che, nella fattispecie in esame, sussista
un'imposizione unilaterale e autoritativa (sotto forma di asseriti "diritti
di segreteria"), cui la società concessionaria dell'attività di
distribuzione di energia elettrica non può sottrarsi, necessitando
dell'autorizzazione comunale per poter realizzare, esercitare e mantenere in
efficienza la rete di cavi, tralicci e cabine di trasformazione, e
garantire, al tempo stesso, la connessione alla rete di distribuzione a
tutti i soggetti che ne facciano richiesta.
...
Fondato appare anche il secondo motivo, con il quale si deduce che la
richiesta di pagamento della predetta somma di Euro 448,35 è illegittima per
violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 10, co. 10, del D.L.
18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni in L. 19.03.1993, n. 68.
I diritti di segreteria che il Comune può istituire in applicazione
dell'articolo 10 attengono a corrispettivi per l'attività di istruttoria
delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e devono essere
determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e
alla complessità dall'attività istruttoria normalmente richiesta.
Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di segreteria per
attività non rientranti tra le tipologie indicate al comma 10, né somme
sproporzionate nel loro ammontare all'attività istruttoria né, a maggior
ragione, possono essere pretesi diritti in occasione di comunicazioni dei
privati (es. di inizio o di fine lavori, nomina direttore dei lavori) che
non richiedano una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di
un atto o titolo edilizio (anche per silenzio) da parte dell'ufficio.
---------------
... per l'annullamento
- della nota prot. 176440 del 16.05.2019, ricevuta da Enel in data
17.05.2019, del Comune di Catania – Direzione LL.PP. “Ufficio per il
sottosuolo”, con la quale il Comune ha comunicato l'adozione della
deliberazione di Consiglio Comunale del 29.01.2019, n. 4, d'ora in avanti
anche solo la “Delibera”) ritenendo di applicare -a titolo di diritti
di segreteria ed “in analogia” alla Delibera- l'importo di € 250,00 “per
ciascuna azienda e per ogni pratica presentata” alle istanze di
autorizzazione ai lavori di scavo sul patrimonio viario cittadino;
- della Delibera di Consiglio Comunale del 29.1.2019, n. 4 avente
ad oggetto “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai
sensi dell'art. 251, D.Lgs. n. 267/2000 – Tariffe dei servizi a domanda
individuale e dei servizi generali”, nella parte in cui gli aumenti
tariffari ivi contenuti siano ritenuti applicabili anche ai diritti di
segreteria applicati per le istanze di autorizzazione di attività di scavo
richieste da Aziende erogatrici di servizi pubblici come Enel;
...
Con nota ricevuta in data 17.05.2019, prot. n. 176440, il Comune di Catania
–in esito al proprio dissesto dichiarato con deliberazione del CC del
12.12.2018, n. 37, e delle misure tariffarie adottate sul suo presupposto “che
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione”
ai sensi dell’art. 251 del TUEL- ha comunicato a e-distribuzione S.p.A. (già
Enel Distribuzione S.p.A.) che:
- con la Delibera del Consiglio comunale del 29.01.2019, n. 4, “sono
stati stabiliti gli importi relativi al pagamento Diritti di Segreteria, per
l’anno 2019, prestate da Aziende che eseguono lavori di scavo sul patrimonio
viario cittadino”;
- la Direzione LL.PP. del Comune “ha determinato, in analogia
alla suddetta Delibera il diritto di segreteria relativo alle pratiche
oggetto di autorizzazione”;
- l’importo dovuto “per ciascuna azienda e per ogni pratica
presentata è di € 250,00”;
- in assenza di tale pagamento il Comune “non potrà dare corso
all’espletamento della richiesta pervenuta”.
E-distribuzione S.p.A impugnava il provvedimento menzionato da ultimo con
ricorso notificato il 12/07/2019.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catania.
In data 07/07/2021 si svolgeva –in concreto in assenza della discussione da
remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, malgrado tale possibilità
fosse stata loro garantita secondo le previsioni di cui al primo comma
dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L.
n. 137/2020- l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva
trattenuto in decisione.
I – Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha lamentato
il ricorrere di vizi di violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione,
di incompetenza per difetto di attribuzioni, di violazione dell’art. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000, di violazione e falsa applicazione della Delibera di
Consiglio comunale del 29.01.2019, n. 4, nonché di eccesso di potere per
travisamento e difetto assoluto di presupposto e di motivazione.
Secondo la società ricorrente, poiché l’allegato “SUE” alla Delibera
del Consiglio comunale del 29.01.2019, n. 4, non contempla le istanze
autorizzatorie per attività di scavo richieste da Enel tra quelle per le
quali la Delibera ha rideterminato la tariffa per i diritti di segreteria,
ne discenderebbe che l’atto impugnato “è del tutto nullo o, quantomeno,
illegittimo in quanto l’Ufficio comunale che lo ha adottato (Direzione
LL.PP. – Ufficio per il sottosuolo) è del tutto incompetente ad introdurre
autonomamente tale tariffa, per violazione della riserva di legge di cui
all’art. 23 della Costituzione nonché per violazione delle attribuzioni del
Consiglio comunale di cui all’art. 42 del TUEL. Neppure è invocabile il
ricorso alla “analogia”, in quanto l’estensione della Delibera al di fuori
del suo perimetro oggettivo costituisce una grave violazione del principio
di legalità, e comunque l’applicazione della stessa Delibera è attività
vincolata che non lascia alcun margine di interpretazione analogica”.
Osserva in contrario il Collegio come il Comune di Catania, con il
provvedimento impugnato, ha apprezzabilmente predeterminato con un atto a
valenza generale come la propria Direzione LL.PP. – Ufficio per il
sottosuolo avrebbe fatto applicazione della Delibera del Consiglio comunale
del 29.01.2019, n. 4, in relazione alle istanze autorizzatorie per attività
di scavo richieste da Enel.
L’atto impugnato, dunque, attiene ad una attività di applicazione ai futuri
casi concreti della Delibera del Consiglio comunale del 29.01.2019, n. 4,
che rientra a pieno titolo nella competenza gestionale del Dirigente della
Direzione LL.PP. – Ufficio per il sottosuolo del Comune di Catania ex art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000, e che non viola in alcun modo le prerogative
attribuite al Consiglio Comunale del medesimo ente locale dall’art. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Di conseguenza, poiché l’unico argomento critico compiutamente sviluppato
all’interno del primo motivo di ricorso attiene alla attribuzione (in tesi
mancante) ed alla competenza (in tesi parimenti mancante) dell’organo che ha
adottato il provvedimento impugnato, deve essere respinto il primo motivo di
ricorso.
II – Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente postula
il ricorrere di vizi di violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione,
di violazione dell’art. 25, 26 e 27 del D.Lgs. n. 285/1992, dell’art. 251
del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 10 del D.L. n. 8/1993, nonché di eccesso
di potere per difetto d’istruttoria, sviamento, sproporzione, errore ed
ingiustizia manifesta.
Secondo la società ricorrente “l’art. 251 TUEL consente agli Enti locali
di elevare le aliquote e le tariffe “per le imposte e tasse locali di
spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani” (comma 1), per i “servizi produttivi ed i canoni
patrimoniali” inclusi i “servizi a domanda individuale” (comma 5). I diritti
di segreteria, pertanto, non rientrano nelle categorie da tale norma, che è
stata illegittimamente applicata in palese violazione dell’art. 23 della
Costituzione”.
Secondo la stessa, poi, “l’art. 10 del d.l. n. 8/1993, conv. in l.
68/1993, ha istituito i “diritti di segreteria” tassativamente per tali
tipologie di atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18,
secondo comma, della legge 28.02.1985, n. 47 e successive modificazioni, da
un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 23.01.1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.1982, n. 94, da un
valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio
dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di
euro 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al
75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo perle
famiglie di operai e impiegati;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di
iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457,
da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28
della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed
integrazioni, da un valore minimo di lire 100.000 ad un valore massimo di
lire 1.000.000;
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un
valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un
valore massimo di L. 1.000.000”.
Il Collegio ritiene fondate le predette censure –in uno con quelle di
eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sproporzione- in base alle
seguenti e condivise considerazioni di cui al precedente giurisprudenziale
menzionato subito appresso: “occorre rammentare, in conformità a quanto
dedotto dalla ricorrente, che l'art. 23 della Costituzione stabilisce che
nessuna prestazione patrimoniale e personale può essere imposta se non in
base alla legge; e, in effetti la deliberazione della Giunta Comunale di
Calasetta n. 83 del 04.09.2009, pur formalmente adottata per stabilire gli
importi dei "Diritti di Segreteria su atti e prestazioni di carattere
edilizio ed urbanistico", rappresenta una prestazione patrimoniale imposta a
carico di privati, in considerazione del fatto che la misura censurata con
il presente ricorso non appare giustificabile con l'attività istruttoria
dell'ufficio comunale e quindi riconducibile ai diritti di segreteria.
Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente secondo cui, ogni
volta che l'Amministrazione imponga una prestazione patrimoniale con atti di
natura autoritativa, ciò debba avvenire nel rispetto del principio di
riserva di legge. Non è fuori luogo ricordare, tra l'altro, che, nel caso in
esame, quanto imposto dal Comune intimato incide sulla prestazione di un
servizio pubblico essenziale quale quello svolto da E.D. S.p.A..
E', peraltro, incontestabile che, nella fattispecie in esame, sussista
un'imposizione unilaterale e autoritativa (sotto forma di asseriti "diritti
di segreteria"), cui la società concessionaria dell'attività di
distribuzione di energia elettrica non può sottrarsi, necessitando
dell'autorizzazione comunale per poter realizzare, esercitare e mantenere in
efficienza la rete di cavi, tralicci e cabine di trasformazione, e
garantire, al tempo stesso, la connessione alla rete di distribuzione a
tutti i soggetti che ne facciano richiesta (TAR Brescia, Lombardia, sez. II,
09/04/2018, n. 404).
Fondato appare anche il secondo motivo, con il quale si deduce che la
richiesta di pagamento della predetta somma di Euro 448,35 è illegittima per
violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 10, co. 10, del D.L.
18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni in L. 19.03.1993, n. 68. I
diritti di segreteria che il Comune può istituire in applicazione
dell'articolo 10 attengono a corrispettivi per l'attività di istruttoria
delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e devono essere
determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e
alla complessità dall'attività istruttoria normalmente richiesta (sulla
natura di corrispettivo dei diritti di segreteria, Tar Campobasso n.
210/2014).
Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di segreteria per
attività non rientranti tra le tipologie indicate al comma 10, né somme
sproporzionate nel loro ammontare all'attività istruttoria né, a maggior
ragione, possono essere pretesi diritti in occasione di comunicazioni dei
privati (es. di inizio o di fine lavori, nomina direttore dei lavori) che
non richiedano una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di
un atto o titolo edilizio (anche per silenzio) da parte dell'ufficio”
(TAR Sardegna, II Sez., sentenza n. 760 del 23/08/2018, n. 760).
III - Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato (TAR
Sicilia-Catania, Sez. III,
sentenza 13.07.2021 n. 2258 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Impianti di telecomunicazioni: è precluso ai
Comuni di esigere ai fini del rilascio della
autorizzazione documenti diversi da quelli
di cui all’all. 13 del D.Lgs. 01/08/2003, n.
259.
E’ illegittimo in via diretta il
provvedimento con cui l’amministrazione
comunale, con riferimento alla SCIA presentata dalla
ricorrente ai sensi dell’art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003,
volta all’adeguamento di un impianto già esistente,
richiedeva una documentazione integrativa (parere favorevole
ASL, autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.
42/2004, estremi dell’ultimo atto abilitativo rilasciato per
l’impianto esistente, riferito alla consistenza attuale,
versamento di € 20,00 per integrazione diritti di
segreteria).
Pur avendo la ricorrente ottemperato alla richiesta di
integrazione documentale, deve osservarsi che per
giurisprudenza costante anche di questo Tribunale ai fini
del rilascio dell'autorizzazione comunale non è previsto
alcun parere igienico-sanitario delle Aziende Unità
Sanitarie Locali né, tanto meno, il Comune può subordinare il
rilascio del titolo autorizzatorio al pagamento di diritti
di segreteria, non potendo l’ente locale imporre oneri che
non siano espressamente previsti dalla legge.
Per le
medesime ragioni si appalesa illegittima anche la richiesta
di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, atteso che lo
stesso Comune ha rilevato che l’intervento non è
assoggettato a decreto di vincolo di notevole interesse
pubblico, come pure la richiesta di trasmissione degli
“estremi dell’ultimo atto abilitativo rilasciato per
l’impianto esistente”.
Ed infatti così operando il Comune resistente ha posto a
carico della società istante oneri procedimentali eccessivi,
sproporzionati e, comunque, non previsti dalla disciplina di
rango statale di cui al D.Lgs. n. 259/2003 che è ispirata,
invece, ai principi di semplificazione (art. 4, comma 3,
lett. a), del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259), di non aggravamento
procedimentale e di speditezza dell’azione amministrativa.
E’ pertanto
precluso ai Comuni di esigere ai fini del rilascio della
suddetta autorizzazione documenti diversi da quelli di cui
all’all. 13 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259.
---------------
Si appalesa illegittimo in via derivata
il provvedimento comunale col quale è stato
comunicato al ricorrente “il divieto di
iniziare i lavori o la sospensione nel caso in cui fossero
iniziati” per essere illegittima la Delibera di Consiglio
Comunale con la quale è stato imposto il divieto di
sperimentazione della nuova tecnologia 5G sul tenimento
comunale.
Come è stato ampiamente statuito da questo Tribunale, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 22.02.2001, n. 36 (come sostituito dal comma 6 dell’art. 38 del
Dl. 16.07.2020, n. 76) <i Comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
con riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico, con esclusione della possibilità di introdurre
limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del
territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di
attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo
Stato ai sensi dell’articolo 4>.
La sopra richiamata disposizione normativa recepisce gli
approdi giurisprudenziali formatosi in materia a cui è
pervenuto anche questo Tribunale secondo cui l'art. 8 della
legge 22.02.2001, n. 36 consente ai Comuni di operare
in materia urbanistica attraverso la predisposizione di un
razionale sistema di localizzazione degli impianti che
compongono la rete infrastrutturale del servizio di
telefonia mobile, anche a finalità di tutela ambientale, non
autorizza però che tale competenza sia funzionalizzata in
direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela
della salute pubblica) che non trovano considerazione nel
sistema positivo di riferimento, risultando prevalente
l’interesse pubblico ad assicurare la
capillare ed efficiente erogazione del
servizio di telecomunicazioni sul territorio qualificato dalla normativa vigente di
pubblica utilità ed il cui potenziamento è stato, peraltro,
oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art.
82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di
segnalazione dell’AGCOM dell’01.07.2020, con la quale è stata
rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali
provenienti dagli enti locali rispetto alla
diffusione del servizio in questione.
---------------
... per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 867/2619, comunicato a mezzo PEC in
data del 26.01.2021, con il quale il Comune di Martinsicuro
ha richiesto alla Wind Tre S.p.A. un'integrazione
documentale, nel contempo comunicando “il divieto di
iniziare i lavori o la sospensione nel caso in cui fossero
iniziati”;
- dell'ordinanza sindacale n. 19 del 10.03.2021, con la quale il
Sindaco del Comune di Martinsicuro ha disposto il divieto
temporaneo di installazione di nuove stazioni radio base e
l'ampliamento/adeguamento/implementazione di quelle
esistenti, per 6 mesi, nelle more dell'adozione del nuovo
piano comunale di localizzazione degli impianti e delle
infrastrutture funzionali al fine di razionalizzare
l'installazione degli impianti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o
consequenziale ivi incluso, ove possa occorrere, il verbale
di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
23.12.2019, richiamato nel provvedimento prot. 867/2619.
...
2.§- Il gravame è infatti meritevole di positivo
apprezzamento.
2.1.§- E’ anzitutto illegittimo in via diretta il
provvedimento prot. n. 867/2619 con cui l’amministrazione
resistente, con riferimento alla SCIA presentata dalla
ricorrente ai sensi dell’art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003,
volta all’adeguamento di un impianto già esistente,
richiedeva una documentazione integrativa (parere favorevole
ASL, autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.
42/2004, estremi dell’ultimo atto abilitativo rilasciato per
l’impianto esistente, riferito alla consistenza attuale,
versamento di € 20,00 per integrazione diritti di
segreteria).
Pur avendo la ricorrente ottemperato alla richiesta di
integrazione documentale, deve osservarsi che per
giurisprudenza costante anche di questo Tribunale ai fini
del rilascio dell'autorizzazione comunale non è previsto
alcun parere igienico-sanitario delle Aziende Unità
Sanitarie Locali né, tanto meno, il Comune può subordinare il
rilascio del titolo autorizzatorio al pagamento di diritti
di segreteria, non potendo l’ente locale imporre oneri che
non siano espressamente previsti dalla legge.
Per le
medesime ragioni si appalesa illegittima anche la richiesta
di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, atteso che lo
stesso Comune ha rilevato che l’intervento non è
assoggettato a decreto di vincolo di notevole interesse
pubblico, come pure la richiesta di trasmissione degli
“estremi dell’ultimo atto abilitativo rilasciato per
l’impianto esistente”.
Ed infatti così operando il Comune resistente ha posto a
carico della società istante oneri procedimentali eccessivi,
sproporzionati e, comunque, non previsti dalla disciplina di
rango statale di cui al D.Lgs. n. 259/2003 che è ispirata,
invece, ai principi di semplificazione (art. 4, comma 3,
lett. a), del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259), di non aggravamento
procedimentale e di speditezza dell’azione amministrativa (Cons.
St., Sez. III, 22.08.2020, n. 5172).
E’ pertanto
precluso ai Comuni di esigere ai fini del rilascio della
suddetta autorizzazione documenti diversi da quelli di cui
all’all. 13 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 (in tali termini,
TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza n. 41/2021).
2.2.§- Il gravato provvedimento prot. n. 867/2619 si
appalesa illegittimo anche in via derivata, per essere
illegittima la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del
23.12.2019 con la quale è stato imposto il divieto di
sperimentazione della nuova tecnologia 5G sul tenimento
comunale di Martinsicuro.
Come è stato ampiamente statuito da questo Tribunale (in
tali termini TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza n. 8/2021) ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 22.02.2001, n. 36 (come sostituito dal comma 6 dell’art. 38 del
Dl. 16.07.2020, n. 76) <i Comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
con riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico, con esclusione della possibilità di introdurre
limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del
territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di
attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo
Stato ai sensi dell’articolo 4>.
La sopra richiamata disposizione normativa recepisce gli
approdi giurisprudenziali formatosi in materia a cui è
pervenuto anche questo Tribunale secondo cui l'art. 8 della
legge 22.02.2001, n. 36 consente ai Comuni di operare
in materia urbanistica attraverso la predisposizione di un
razionale sistema di localizzazione degli impianti che
compongono la rete infrastrutturale del servizio di
telefonia mobile, anche a finalità di tutela ambientale, non
autorizza però che tale competenza sia funzionalizzata in
direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela
della salute pubblica) che non trovano considerazione nel
sistema positivo di riferimento (ex plurimus TAR Abruzzo
L'Aquila Sez. I 12.03.2020 n. 111/2020; TAR Abruzzo
L'Aquila Sez. I, 27.06.2017, n. 279), risultando prevalente
l’interesse pubblico ad assicurare la capillare ed
efficiente erogazione del servizio di telecomunicazioni sul
territorio (Cons. Stato n. 2073/2017; Cons. di Stato n. 3679
del 21.05.2019) qualificato dalla normativa vigente di
pubblica utilità ed il cui potenziamento è stato, peraltro,
oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art.
82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di
segnalazione dell’AGCOM dell’01.07.2020, con la quale è stata
rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla
diffusione del servizio in questione (in tali termini, TAR
Sicilia Catania, Ordinanza 22.07.2020 n. 549/2020) (TAR
Abruzzo-L'Aquila,
sentenza
26.04.2021 n. 237 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla illegittima richiesta dei diritti di
segreteria in materia di atti di repressione
di abusi edilizi.
L’ingiunzione di
pagamento dei diritti di istruttoria
relativi al procedimento sanzionatorio
edilizio si sostanzia in una imposizione
patrimoniale, che è stata attuata in
applicazione di una previsione subprimaria
(punto 1 della Tabella 3 approvata con
delibera della Commissione straordinaria
presso il Comune) illegittima siccome priva
di base normativa di rango legislativo ai
sensi dell’art. 23 Cost..
Invero, l’art. 10, comma 10, del d.l. n.
8/1993, conv. in l. n. 68/1993, ha istituito
i diritti di segreteria per il rilascio di
titoli e certificati edilizi, senza
minimamente menzionare ipotetiche spettanze
comunali in materia di vigilanza e
repressione degli abusi edilizi; nel
contempo, l’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001
si limita a prevedere il pagamento della
sola sanzione amministrativa pecuniaria per
il caso di inottemperanza all’ingiunzione
demolitoria, senza annoverare ulteriori
oneri pecuniari a favore dell’ente comunale.
---------------
Considerato, infine, che:
- come fondatamente denunciato da parte
dai coniugi F.–C., l’ingiunzione di
pagamento dei diritti di istruttoria
relativi al procedimento sanzionatorio
edilizio si sostanzia in una imposizione
patrimoniale, che è stata attuata in
applicazione di una previsione subprimaria
(punto 1 della Tabella 3 approvata con
delibera della Commissione straordinaria
presso il Comune di Scafati n. 35 del
21.03.2018) illegittima siccome priva di
base normativa di rango legislativo ai sensi
dell’art. 23 Cost.;
- ed invero, l’art. 10, comma 10, del
d.l. n. 8/1993, conv. in l. n. 68/1993, ha
istituito i diritti di segreteria per il
rilascio di titoli e certificati edilizi,
senza minimamente menzionare ipotetiche
spettanze comunali in materia di vigilanza e
repressione degli abusi edilizi; nel
contempo, l’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001
si limita a prevedere il pagamento della
sola sanzione amministrativa pecuniaria per
il caso di inottemperanza all’ingiunzione
demolitoria, senza annoverare ulteriori
oneri pecuniari a favore dell’ente comunale
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 12.02.2021 n. 402 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2018 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
"E io pago!!"
A proposito
dei "diritti di segreteria" in
materia edilizio-urbanistica:
il
malcostume (silente) di "far cassa"
illegittimamente mettendo le mani nelle
tasche dei cittadini.
In estrema sintesi,
non possono essere richiesti diritti
di segreteria per attività non rientranti
tra le tipologie indicate dell’art.
10, co. 10, del decreto-legge 18.01.1993, n.
8, convertito con modificazioni in legge
19.03.1993, n. 68
(...continua) (approfondimento di cui all'AGGIORMANENTO
AL 26.09.2018). |
EDILIZIA PRIVATA:
Il regime proprio
dell’attività edilizia subordinata alla
presentazione della c.i.l.a., a differenza
di quello proprio dell’attività edilizia
subordinata alla presentazione della
s.c.i.a., non prevede una fase di controllo
successivo (con eventuale esito inibitorio),
da esperirsi entro il termine perentorio ex
art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001,
che è inapplicabile alla prima delle
indicate categorie di interventi.
In relazione alla tipologia di interventi ex
art. 6-bis del d.p.r. n. 380/2001,
l'amministrazione dispone, dunque, di un
unico potere, che è quello sanzionatorio da
esercitarsi nel caso in cui le opere
realizzate risultino in contrasto con la
disciplina urbanistico-edilizia.
---------------
L’omesso pagamento dei diritti di segreteria
integra un vizio regolarizzabile ex post su
invito dell’amministrazione, e, di certo,
non infirmante la presentata c.i.l.a.,
insuscettibile, cioè, di elidere in radice
la legittimazione degli interventi eseguiti.
---------------
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, La Re. di S.
Ma. di An. Ro. s.p.a. (in appresso, La Re.
di S. Ma.) impugnava, chiedendone
l’annullamento, previa sospensione, le note
del Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio del Comune di Scafati prot. n.
20941 del 17.04.2018 e prot. n. 27731 del
22.05.2018, recanti, rispettivamente,
l’archiviazione della c.i.l.a. del
19.03.2018, prot. n. 14647 (avente per
oggetto interventi di manutenzione
straordinaria, consistenti nella
sostituzione delle lamiere di copertura
sovrastanti una porzione dello stabilimento
produttivo sito in Scafati, alla via ..., n.
6, e censito in catasto al foglio 2,
particelle 63 e 506), e la conseguente
diffida dall’esecuzione degli interventi
contemplati nella predetta c.i.l.a., nonché
l’accertamento dell’abusività di questi
ultimi;
- il gravato divieto di esecuzione dei
lavori era, segnatamente, motivato in base
ai rilievi che:
a) in relazione alla c.i.l.a. del
19.03.2018, prot. n. 14647, non figuravano
versati i diritti di segreteria, non
potendosi considerare all’uopo utilizzabili
quelli già corrisposti dalla Re. di S. Ma.
in relazione alla già archiviata c.i.l.a.
del 15.02.2018, prot. n. 8631;
b) i lavori contemplati nella c.i.l.a. del
19.03.2018, prot. n. 14647, risultavano
attingere il medesimo manufatto riguardato
dal procedimento di accertamento di
conformità avviato con istanza del
06.11.2015, prot. n. 31733, ed ancora in
itinere;
- il parimenti gravato accertamento di
abusività degli interventi eseguiti sine
titulo era motivato, oltre che in base
ai su indicati rilievi, anche in ragione
della riscontrata mancanza della
documentazione tecnico-amministrativa e
fotografica a corredo della comunicazione di
fine lavori prot. n. 20530 del 16.04.2018;
- avverso siffatte determinazioni la
ricorrente lamentava, in estrema sintesi,
che:
- il provvedimento inibitorio di cui alla
nota del 17.04.2018, prot. n. 20941, sarebbe
stato notificato all’interessata soltanto in
data 19.04.2018, ossia dopo lo spirare (in
data 18.04.2018) del termine perentorio di
30 giorni dalla comunicazione ex art. 23,
comma 6, del d.p.r. n. 380/2001;
- ai fini della presentazione della c.i.l.a.
del 19.03.2018, prot. n. 14647, il pagamento
dei diritti di segreteria sarebbe stato
regolarmente effettuato e, comunque, la sua
omissione sarebbe stata suscettibile di
regolarizzazione;
- gli interventi controversi non avrebbero
attinto la porzione di manufatto riguardata
dall’istanza di sanatoria prot. n. 31733 del
06.11.2015;
- alla comunicazione di fine lavori non
andrebbe allegato altro se non il documento
di identità del dichiarante;
...
Considerato, in limine, che:
- il regime proprio dell’attività
edilizia subordinata alla presentazione
della c.i.l.a., a differenza di quello
proprio dell’attività edilizia subordinata
alla presentazione della s.c.i.a., non
prevede una fase di controllo successivo
(con eventuale esito inibitorio), da
esperirsi entro il termine perentorio ex
art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001,
che –a dispetto degli assunti di parte
ricorrente– è inapplicabile alla prima delle
indicate categorie di interventi;
- in relazione alla tipologia di
interventi ex art. 6-bis del d.p.r. n.
380/2001, l'amministrazione dispone, dunque,
di un unico potere, che è quello
sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui
le opere realizzate risultino in contrasto
con la disciplina urbanistico-edilizia;
- eventuali pronunciamenti anticipati
dell’amministrazione in ordine alla
legittimità degli interventi comunicati con
c.i.l.a. –quali quelli in questa sede
impugnati– non rivestono, quindi, carattere
provvedimentale (cfr., in tal senso, TAR
Veneto, Venezia, sez. II, n. 415/2015; TAR
Toscana, Firenze, sez. III, n. 1625/2016);
- ciò non esclude, tuttavia, in radice un
interesse concreto e attuale dei relativi
soggetti destinatari a tutelarsi in via
giurisdizionale immediatamente avverso essi,
nella misura in cui –come, appunto, nella
specie– prefigurano, a guisa di
contestazioni preventive, le susseguenti
determinazioni sfavorevoli
dell’amministrazione;
- di qui, dunque, l’ammissibilità delle
censure rassegnate dalla ricorrente in
ordine ai presupposti di ritenuta
illegittimità della c.i.l.a. del 19.03.2018,
prot. n. 14647;
Considerato, in merito a tali censure, che:
- l’omesso pagamento dei diritti di
segreteria ha potuto integrare un vizio
regolarizzabile ex post su invito
dell’amministrazione, e, di certo, non
infirmante la presentata c.i.l.a.,
insuscettibile, cioè, di elidere in radice
la legittimazione degli interventi eseguiti;
- come perspicuamente illustrato dalla
Re. di S. Ma. mediante le riproduzioni
grafiche riportate nella relazione di
consulenza tecnica di parte esibita in
giudizio, gli interventi contemplati nella
c.i.l.a. del 19.03.2018, prot. n. 14647,
risultano aver attinto una porzione di
manufatto distinta da quella riguardata
dall’istanza di sanatoria prot. n. 31733 del
06.11.2015;
- a corredo della comunicazione di fine
lavori non è normativamente richiesta
l’allegazione di altro documento se non di
quello di identità del dichiarante;
Ritenuto che:
- stante la ravvisata fondatezza dei
profili di censura dianzi scrutinati, ed
assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in
epigrafe va accolto, con conseguente
annullamento degli atti con esso impugnati;
- appare equo compensare interamente tra
le parti le spese di lite (TAR
Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 28.08.2018 n. 1215 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Non possono essere richiesti diritti di segreteria per
attività non rientranti tra le tipologie indicate
dell’art.
10, co. 10, del decreto-legge 18.01.1993, n. 8, convertito
con modificazioni in legge 19.03.1993, n. 68.
L’art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna
prestazione patrimoniale e personale può essere imposta se
non in base alla legge.
E, in effetti la deliberazione della Giunta Comunale, pur
formalmente adottata per stabilire gli importi dei “Diritti
di Segreteria su atti e prestazioni di carattere edilizio ed
urbanistico”, rappresenta una prestazione patrimoniale
imposta a carico di privati, in considerazione del fatto che
la misura censurata con il presente ricorso non appare
giustificabile con l’attività istruttoria dell’ufficio
comunale e quindi riconducibile ai diritti di segreteria.
Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente
secondo cui, ogni volta che l’Amministrazione imponga una
prestazione patrimoniale con atti di natura autoritativa,
ciò debba avvenire nel rispetto del principio di riserva di
legge.
---------------
I diritti di segreteria che il Comune può istituire in
applicazione
dell’art.
10, co. 10, del decreto-legge 18.01.1993, n. 8, convertito
con modificazioni in legge 19.03.1993, n. 68
attengono a corrispettivi per l’attività di istruttoria
delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e
devono essere determinati nel loro ammontare in relazione
alle varie tipologie di atti e alla complessità
dall’attività istruttoria normalmente richiesta.
Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di
segreteria per attività non rientranti tra le tipologie
indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro
ammontare all’attività istruttoria né, a maggior ragione,
possono essere pretesi diritti in occasione di comunicazioni
dei privati (es. di inizio o di fine lavori, nomina
direttore dei lavori) che non richiedano una specifica
attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o
titolo edilizio (anche per silenzio) da parte dell’ufficio.
L’importo preteso dal Comune, pur essendo funzionale al
rilascio di un titolo edilizio, appare del tutto
sproporzionato rispetto all’attività istruttoria
dell’ufficio, tanto da apparire come una prestazione
patrimoniale imposta, non rientrante nelle competenze del
Comune, come innanzi osservato in relazione al primo motivo.
---------------
... per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 8307 del 22.07.2011 del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico, Sezione Urbanistica Edilizia Privata,
del Comune di Calasetta con il quale è stato richiesto alla
ricorrente di corrispondere la somma di € 448,35 a titolo di
diritti di segreteria, con la precisazione che l'adempimento
costituisce condizione di procedibilità dell'istanza
presentata per l'esecuzione di ML. 10 di scavo per allaccio
La.Gi.;
- per quanto occorra, della deliberazione n. 83 del 04.09.2009, con
cui la Giunta Comunale di Calasetta ha statuito gli importi
dei "Diritti di segreteria su atti e prestazioni di
carattere edilizio ed Urbanistico";
- nonché per la declaratoria dell'inesistenza del diritto del
Comune a prendere somme a titolo di diritti di segreteria;
...
Con il ricorso in esame, Enel Distribuzione S.p.a. chiede
l’annullamento del provvedimento, prot. n. 8307 del
22.07.2011, con il quale il responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Calasetta ha richiesto alla ricorrente
di corrispondere la somma di € 448,35 a titolo di diritti di
segreteria quale condizione di procedibilità dell'istanza
presentata per l’autorizzazione all’esecuzione di scavi a
sezione obbligata di limitate dimensioni, al fine di poter
provvedere all’esecuzione di un allaccio per il Sig. La.Gi..
Avverso gli atti impugnati, la società ricorrente deduce,
quale primo motivo, la violazione del principio
costituzionale, di cui all’art. 23 della Costituzione, che
riserva alla legge l’introduzione di prestazioni
patrimoniali imposte, nonché la violazione degli art. 25, 26
e 27 del Codice della Strada.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione
del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere
sotto vari profili, in quanto la somma di € 448,35,
richiesta dal Comune di Calasetta a titolo di diritti di
segreteria, è manifestamente sproporzionata e immotivata.
...
Il ricorso è fondato alla luce della sentenza di questo
Tribunale n. 539 del 31.05.2018, le cui motivazioni,
condivise dal collegio, possono essere riprese per la
decisione della presente identica controversia.
Occorre rammentare, in conformità a quanto dedotto dalla
ricorrente, che l’art. 23 della Costituzione stabilisce che
nessuna prestazione patrimoniale e personale può essere
imposta se non in base alla legge; e, in effetti la
deliberazione della Giunta Comunale di Calasetta n. 83 del
04.09.2009, pur formalmente adottata per stabilire gli
importi dei “Diritti di Segreteria su atti e prestazioni
di carattere edilizio ed urbanistico”, rappresenta una
prestazione patrimoniale imposta a carico di privati, in
considerazione del fatto che la misura censurata con il
presente ricorso non appare giustificabile con l’attività
istruttoria dell’ufficio comunale e quindi riconducibile ai
diritti di segreteria.
Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente
secondo cui, ogni volta che l’Amministrazione imponga una
prestazione patrimoniale con atti di natura autoritativa,
ciò debba avvenire nel rispetto del principio di riserva di
legge. Non è fuori luogo ricordare, tra l’altro, che, nel
caso in esame, quanto imposto dal Comune intimato incide
sulla prestazione di un servizio pubblico essenziale quale
quello svolto da E-Distribuzione S.p.A.. E’, peraltro,
incontestabile che, nella fattispecie in esame, sussista
un’imposizione unilaterale e autoritativa (sotto forma di
asseriti “diritti di segreteria”), cui la società
concessionaria dell’attività di distribuzione di energia
elettrica non può sottrarsi, necessitando
dell’autorizzazione comunale per poter realizzare,
esercitare e mantenere in efficienza la rete di cavi,
tralicci e cabine di trasformazione, e garantire, al tempo
stesso, la connessione alla rete di distribuzione a tutti i
soggetti che ne facciano richiesta (TAR Brescia, Lombardia,
sez. II, 09/04/2018, n. 404).
Fondato appare anche il secondo motivo, con il quale
si deduce che la richiesta di pagamento della predetta somma
di € 448,35 è illegittima per violazione del principio di
proporzionalità e dell’art. 10, co 10, del decreto-legge
18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge
19.03.1993, n. 68.
I diritti di segreteria che il Comune può istituire in
applicazione dell’articolo 10 attengono a corrispettivi per
l’attività di istruttoria delle specifiche pratiche edilizie
indicate al comma 10 e devono essere determinati nel loro
ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla
complessità dall’attività istruttoria normalmente richiesta
(sulla natura di corrispettivo dei diritti di segreteria,
Tar Campobasso n. 210/2014).
Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di
segreteria per attività non rientranti tra le tipologie
indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro
ammontare all’attività istruttoria né, a maggior ragione,
possono essere pretesi diritti in occasione di comunicazioni
dei privati (es. di inizio o di fine lavori, nomina
direttore dei lavori) che non richiedano una specifica
attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o
titolo edilizio (anche per silenzio) da parte dell’ufficio.
L’importo preteso dal Comune di Calasetta, pur essendo
funzionale al rilascio di un titolo edilizio, appare del
tutto sproporzionato rispetto all’attività istruttoria
dell’ufficio, tanto da apparire come una prestazione
patrimoniale imposta, non rientrante nelle competenze del
Comune, come innanzi osservato in relazione al primo motivo.
La domanda di declaratoria dell'inesistenza del diritto del
Comune a pretendere somme a titolo di diritti di segreteria,
va invece respinta.
La possibilità di richiedere i diritti di segreteria per il
rilascio di atti o titoli edilizi (anche DIA) è
espressamente prevista dall’articolo 10, comma 10, del D.L.
18.1.1993, n. 8, cosicché appare infondata la domanda
avanzata in ricorso, di accertamento dell’inesistenza del
diritto del Comune; anche se, come prima rilevato, l’importo
preteso del Comune si è rilevato illegittimo (TAR Sardegna,
Sez. II,
sentenza 23.08.2018 n. 760 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
L’art. 23 della Costituzione stabilisce che
nessuna prestazione patrimoniale e personale può essere
imposta se non in base alla legge.
Sicché, la previsione comunale (contestata) che ha statuito
gli importi dei "Diritti di Segreteria su atti e prestazioni
di carattere edilizio ed urbanistico" integra una
prestazione patrimoniale a carico di privati non prevista
dalla legge e, quindi, è illegittima.
Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente
secondo cui, ogni volta che l’Amministrazione imponga una
prestazione patrimoniale con atti di natura autoritativa,
ciò debba avvenire nel rispetto del principio di riserva di
legge.
---------------
I diritti di
segreteria che il Comune può istituire in applicazione dell’art.
10, co. 10, del decreto-legge 18.01.1993, n. 8, convertito
con modificazioni in legge 19.03.1993, n. 68,
attengono a corrispettivi per l’attività di istruttoria
delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e
devono essere determinati nel loro ammontare in relazione
alle varie tipologie di atti e alla complessità
dall’attività istruttoria normalmente richiesta.
Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di
segreteria per attività non rientranti tra le tipologie
indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro
ammontare all’attività istruttoria né, a maggior ragione,
possono essere pretesi detti diritti in occasione di
comunicazioni dei privati (es. di inizio o di fine lavori)
che non comportino una specifica attività istruttoria
finalizzata al rilascio di un atto o provvedimento da parte
dell’ufficio.
---------------
Con il ricorso in esame, Enel Distribuzione S.p.a. chiede
l’annullamento del provvedimento, prot. n. 5389 del
11.05.2011, con il quale il responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Calasetta ha richiesto alla ricorrente
di corrispondere la somma di € 448,35 a titolo di diritti di
segreteria quale condizione di procedibilità dell'istanza,
presentata in data 07.04.2011, per l’autorizzazione
all’esecuzione di scavi a sezione obbligata di limitate
dimensioni (20 metri lineari) al fine di poter provvedere
all’esecuzione di un allaccio in “Loc. Le Saline”.
Avverso gli atti impugnati, la società ricorrente deduce,
quale primo motivo, la violazione del principio
costituzionale (art. 23 Cost.) che riserva alla legge
l’introduzione di prestazioni patrimoniali imposte, nonché
la violazione degli art. 25, 26 e 27 del Codice della
Strada.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la
violazione del principio di proporzionalità, nonché eccessi
di potere sotto vari profili, in quanto la somma di €
448,35, richiesta dal Comune di Calasetta a titolo di
diritti di segreteria, è manifestamente sproporzionata e
immotivata.
...
Il ricorso è fondato.
Occorre rammentare, in conformità a quanto dedotto dalla
ricorrente, che l’art. 23 della Costituzione stabilisce che
nessuna prestazione patrimoniale e personale può essere
imposta se non in base alla legge; e, in effetti, la
previsione comunale di cui alla deliberazione del
04.09.2009, n. 83, con cui la Giunta Comunale di Calasetta
ha statuito gli importi dei "Diritti di Segreteria su
atti e prestazioni di carattere edilizio ed urbanistico",
integra una prestazione patrimoniale a carico di privati non
prevista dalla legge e, quindi, è illegittima.
Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente
secondo cui, ogni volta che l’Amministrazione imponga una
prestazione patrimoniale con atti di natura autoritativa,
ciò debba avvenire nel rispetto del principio di riserva di
legge.
Non è fuori luogo ricordare, tra l’altro, che, nel caso in
esame, quanto imposto dal Comune intimato incide sulla
prestazione di un servizio pubblico essenziale quale quello
svolto da E-Distribuzione S.p.A..
E’, peraltro, incontestabile che, nella fattispecie in
esame, sussista un’imposizione unilaterale e autoritativa
(sotto forma di asseriti “diritti di segreteria”),
cui la società concessionaria dell’attività di distribuzione
di energia elettrica non può sottrarsi, necessitando
dell’autorizzazione comunale per poter realizzare,
esercitare e mantenere in efficienza la rete di cavi,
tralicci e cabine di trasformazione, e garantire, al tempo
stesso, la connessione alla rete di distribuzione a tutti i
soggetti che ne facciano richiesta.
Fondato appare anche il secondo motivo, con il quale
si deduce che la richiesta di pagamento della predetta somma
di € 448,35 è illegittima per violazione del principio di
proporzionalità e dell’art.
10, co. 10, del decreto-legge 18.01.1993, n. 8, convertito
con modificazioni in legge 19.03.1993, n. 68.
I diritti di segreteria che il Comune può istituire in
applicazione dell’articolo 10 attengono a corrispettivi per
l’attività di istruttoria delle specifiche pratiche edilizie
indicate al comma 10 e devono essere determinati nel loro
ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla
complessità dall’attività istruttoria normalmente richiesta
(sulla natura di corrispettivo dei diritti di segreteria,
Tar Campobasso n. 210/2014).
Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di
segreteria per attività non rientranti tra le tipologie
indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro
ammontare all’attività istruttoria né, a maggior ragione,
possono essere pretesi detti diritti in occasione di
comunicazioni dei privati (es. di inizio o di fine lavori)
che non comportino una specifica attività istruttoria
finalizzata al rilascio di un atto o provvedimento da parte
dell’ufficio.
L’importo preteso dal Comune di Calasetta, pur essendo
funzionale al rilascio di un titolo edilizio, appare del
tutto sproporzionato rispetto all’attività istruttoria
dell’ufficio, tanto da apparire come una prestazione
patrimoniale imposta, non rientrante nelle competenze del
Comune, come innanzi osservato in relazione al primo
motivo.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso è fondato
e va accolto, con conseguente annullamento degli atti
impugnati (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 31.05.2018 n. 538 - link a
www.giustizia-amministrativa.it - ad abundantiam, TAR
Sardegna, Sez. II,
sentenza 31.05.2018 n. 539 - TAR Sardegna, Sez.
II,
sentenza 31.05.2018 n. 537). |
anno 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
Il D.P.R. n. 380/2001 versione originaria, contenente il “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”, oltre a definire gli interventi
edilizi realizzabili prevedeva, altresì, i titoli
abilitativi necessari per effettuare gli interventi medesimi
(Titolo II) stabilendo, in particolare: con l’art. 6 (“Attività
edilizia libera”), quelli che si potevano eseguire senza
alcun titolo abilitativo; con l’art. 10 (“Interventi
subordinati a permesso di costruire”), quelli per i
quali era necessario il permesso di costruire; con l’art. 22
(“Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”)
gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art.
10 e all’art. 6, subordinati a presentazione di denuncia di
inizio attività (D.I.A.).
La legge n. 68/1993 (“Disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilità pubblica”) all’art.
10, co. 10, ha poi previsto il pagamento dei diritti di
segreteria per una serie di atti, tra cui <<…c)
autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio
dell'attività…>> (lettera così sostituita dall'articolo
2, comma 60, legge n. 662 del 1996, poi modificata
dall'articolo 1, comma 50, legge n. 311 del 2004).
L’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001 (così come sostituito
dall’art. 5 della L. n. 73/2010 e dall’art. 17 della L. n.
164/2014) attuale formulazione, ha introdotto per gli
interventi non necessitanti titolo abilitativo di cui al
comma 2, lett. b), c), d), e), la preventiva comunicazione
di inizio lavori (C.I.L.) da parte dell’interessato
all’amministrazione comunale, mentre con il comma 4 ha
previsto, per gli interventi di cui alle lett. e) ed e-bis)
del comma 2, la comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.).
Sulla scorta del quadro normativo sopra illustrato, si
chiede di sapere se i diritti di segreteria di cui all’art.
10, co. 10, della L. n. 68/1993 e ss. mm. ed ii. sono
esigibili dall’ente anche in relazione ai procedimenti per i
quali la normativa prevede la presentazione
all’amministrazione comunale della C.I.L. o della C.I.L.A.
Risposta
L’art.
10, comma 10, del d.l. 8/1993, convertito dalla legge
68/1993 e successive modificazioni, ha previsto il
pagamento di diritti di segreteria per una serie di atti in
materia edilizia ed urbanistica.
La comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) e la
comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.),
previste per alcuni interventi in materia edilizia che non
necessitano di titolo abilitativo, non sono previsti tra gli
atti soggetti al pagamento dei diritti di segreteria
dall’articolo citato.
I diritti di segreteria, compresi quelli in materia edilizia
ed urbanistica, essendo dovuti a fronte di un’attività
amministrativa compiuta dall’ente nello svolgimento delle
sue funzioni di diritto pubblico, hanno natura tributaria
(cfr. C. Cost. sent. n. 156/1990) e non è consentito agli
enti locali estendere la riscossione ad atti non previsti
nella elencazione fatta dal legislatore, né sono possibili
adattamenti al nuovo contesto normativo edilizio.
Il comma 3 del Tuel (D.Lgs. 267/2000) richiama il testo
dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per il quale comuni e le
province possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi, dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti.
Per questi motivi, allo stato della legislazione, i comuni
non possono richiedere diritti di segreteria per la
comunicazione di inizio lavori, né per la comunicazione di
inizio lavori asseverata (19.11.2015 - tratto da
www.ancirisponde.ancitel.it). |
anno 2014 |
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EDILIZIA PRIVATA: I diritti di segreteria, da versare per il rilascio di certificazioni,
attestazioni, autorizzazioni e concessioni in materia urbanistico-edilizia, sono previsti dall’art. 10, comma 10, del decreto-legge 18.01.1993 n. 8 convertito in legge 19.03.1993 n. 68, e sono aumentabili sino
al doppio dai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
Inoltre
l’art. 32, comma 40, del decreto-legge 30.09.2003 n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge dalla legge 24.11.2003, n. 326, ha stabilito che la corresponsione degli oneri
previsti per il rilascio dei titoli edilizi è dovuta anche per le procedure
di condono edilizio.
Non possono, quindi, sussistere dubbi che i diritti di segreteria siano
dovuti per il rilascio della certificazione concernente la concessione
edilizia in sanatoria per condono.
Stante, poi, la natura tributaria degli stessi e dovendo essere versati
all’atto della consegna della certificazione, devono essere necessariamente
corrisposti nella misura prevista nel momento in cui gli uffici provvedono
all’adempimento.
---------------
Nel caso di specie, trattandosi di titolo abilitativo rilasciato in
sanatoria, l’onere di pagare il corrispettivo della certificazione non può
che gravare sul soggetto che ha interresse al provvedimento e cioè il
proprietario attuale dell’immobile oggetto del condono, essendo irrilevante
che l’istanza di regolarizzazione edilizia sia stata presentata dalla
precedente proprietaria.
Non giova neppure al ricorrente invocare il ritardo dell’amministrazione
comunale nell’evadere la domanda di condono, non avendo dato dimostrazione
che la dante causa o egli stesso si siano a suo tempo attivati per
contestare agli uffici comunali il ritardo nell’adempimento, oggi
tardivamente lamentato.
---------------
Premesso.
La dante causa dell’odierno ricorrente, ai sensi degli artt. 31 e seguenti
della legge 28.02.1985 n. 47, il 27.03.1986 aveva presentato
domanda di concessione in sanatoria per irregolarità edilizie, che il 18.12.1995 non era ancora stata definita.
L'unità immobiliare veniva alienata con rogito del 29.03.1996 al signor
Gr., odierno ricorrente.
Nel 2008 il comune di Venezia invitava il signor Gr., in qualità di
attuale proprietario dell’immobile, a ritirare la concessione in sanatoria,
previo pagamento dell’importo di € 227 per diritti di segreteria e dietro
consegna di una marca da bollo.
A tale invito detto acquirente, con nota del 17.11.2008, contestava la
richiesta di pagamento per non essere egli “il presentatore della domanda di
condono edilizio” e, dichiarandosi disponibile a consegnare la sola marca da
bollo, chiedeva di poter ritirare il certificato senza versare gli oneri
richiestigli.
A tale domanda il comune di Venezia replicava con la comunicazione del 05.12.2008, specificando che i diritti di segreteria erano dovuti a norma
dell’art. 10, comma 10, del decreto-legge 18.01.1993 n. 8, convertito
in legge 19.03.1993 n. 68, secondo gl’importi stabiliti con deliberazione
della giunta comunale 28.12.2007 n. 709, essendo esso istante il
soggetto che veniva a trarre effettivo vantaggio dalla concessione in
sanatoria.
Il ricorrente insisteva con nota del 29.12.2008 e poi, con
comunicazione del 22.03.2010, chiedeva che gli fosse indicato “l’organo a
cui esperire il tentativo di conciliazione e comunque il giudice
competente”.
L’amministrazione comunale evadeva la richiesta con l’atto qui impugnato,
datato 26.03.2010 e notificato il successivo 2 aprile, con il quale
indicava la competenza del giudice amministrativo nella materia urbanistico-edilizia nonché la possibilità di presentare ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
Con il ricorso in esame il signor Gr., nel richiedere la dichiarazione
d’illegittimità del rifiuto al rilascio del condono edilizio senza
applicazione dei diritti di segreteria, lamenta violazione della citata
legge n. 47 del 1985, dell’art. 2 della legge 07.08.1990 n. 241 e
dell’art. 97 della Costituzione, a causa del ritardo nella definizione del
condono e per la debenza dei diritti di segreteria - istituiti dopo la
presentazione della domanda di sanatoria, quanto meno nella misura in vigore
al momento della scadenza del termine per provvedere indicato dalla legge n.
241 del 1990 sul procedimento amministrativo.
Il comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per
indeterminatezza della domanda e per l’assenza di un provvedimento di
rifiuto, in quanto il ricorrente è stato soltanto invitato a ritirare il
certificato dietro pagamento degli importi previsti per legge e dovendo la
sanatoria essere ritirata dall’attuale proprietario dell’immobile.
Il ministero riferente, tenuto conto delle controdeduzioni e delle repliche,
ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, stante la natura meramente
confermativa della nota comunale del 26.03.2010 oggetto del ricorso,
rispetto alla comunicazione del 18.09.2008 non impugnata
dall’interessato.
Considerato.
Si può prescindere dall’esaminare le eccezioni d’inammissibilità e d’irricevibilità,
stante l’infondatezza del ricorso.
I diritti di segreteria, da versare per il rilascio di certificazioni,
attestazioni, autorizzazioni e concessioni in materia urbanistico-edilizia, sono previsti dall’art. 10, comma 10, del decreto-legge 18.01.1993 n. 8 convertito in legge 19.03.1993 n. 68, e sono aumentabili sino
al doppio dai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
Inoltre
l’art. 32, comma 40, del decreto-legge 30.09.2003 n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge dalla legge 24.11.2003, n. 326, ha stabilito che la corresponsione degli oneri
previsti per il rilascio dei titoli edilizi è dovuta anche per le procedure
di condono edilizio.
Non possono, quindi, sussistere dubbi che i diritti di segreteria siano
dovuti per il rilascio della certificazione concernente la concessione
edilizia in sanatoria per condono.
Stante, poi, la natura tributaria degli stessi e dovendo essere versati
all’atto della consegna della certificazione, devono essere necessariamente
corrisposti nella misura prevista nel momento in cui gli uffici provvedono
all’adempimento.
Nel caso di specie, trattandosi di titolo abilitativo rilasciato in
sanatoria, l’onere di pagare il corrispettivo della certificazione non può
che gravare sul soggetto che ha interresse al provvedimento e cioè il
proprietario attuale dell’immobile oggetto del condono, essendo irrilevante
che l’istanza di regolarizzazione edilizia sia stata presentata dalla
precedente proprietaria.
Non giova neppure al ricorrente invocare il ritardo dell’amministrazione
comunale nell’evadere la domanda di condono, non avendo dato dimostrazione
che la dante causa o egli stesso si siano a suo tempo attivati per
contestare agli uffici comunali il ritardo nell’adempimento, oggi
tardivamente lamentato.
Per le considerazioni espresse, il ricorso va respinto
(Consiglio di Stato, Sez. I,
parere 13.03.2014 n. 857 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2012 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
La Giunta Comunale, a seguito della proposta, del
Responsabile dell'UTC di adeguamento dei diritti di
segreteria sugli atti di natura edilizia ai sensi dell'art.
50 della legge 30.12.2004 n. 311, istituiti ai sensi
dell'art. 10, comma 10, della Legge 19.03.1993 n. 68, ha
provveduto alla sua approvazione.
In seguito è nata una accesa discussione, tra alcuni
Cittadini ed il Responsabile dell'UTC, circa la non
applicabilità della corresponsione dei diritti di segreteria
per il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito, imposto
dall'art. 30, comma 5, del DPR 380/2001 e s.m.i., dei tipi
di frazionamento catastale e dei tipi mappali.
Al fine di poter intervenire con cognizione di causa nella
vicenda, si sottopongono alla Vostra cortese attenzione le
seguenti domande:
- i diritti di segreteria, previsti dall'art. 10, comma 10, lettera
f), della Legge 68/1993, sono applicabili al deposito dei
tipi di frazionamento catastali e dei tipi mappali con
stralcio d'area ( corte pertinenziale) imposto dall'art. 30,
comma 1, del DPR 380/01 e s.m.i.?
- tali atti di aggiornamento catastale rivestono natura
urbanistico-edilizia?
- l'attestazione di avvento deposito è da considerarsi un vero e
proprio atto dell'Amministrazione Comunale, ovvero una mera
ricevuta attestante la presentazione in Comune dei precitati
atti di aggiornamento catastale ?
- per l'attestazione dell'avvenuto deposito in Comune, ai sensi
dell'art. 30, comma 5, del DPR 380/2001 e s.m.i. dei tipi di
frazionamento catastale e dei tipi mappali con stralcio
d'area, il Responsabile dell'UTC è tenuto o meno ad
espletare preliminarmente qualsivoglia istruttoria a
riguardo?
Risposta
- Va premesso che la lett. f) del comma 10 dell’art. 10 della l. n. 68/1993,
nel prevedere l’applicabilità dei cd. diritti di Segreteria
anche in relazione ai “certificati e attestazioni in
materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L.
10.000 ad un valore massimo di L. 100.000”, usa una
espressione del tutto generica che può essere letta come un
omnicomprensivo riferimento ad ogni tipo di “certificato”
od “attestazione” rilasciata dalla PA in materia
urbanistico-edilizia;
- Va anche ricordato che i diritti di segreteria vengono in genere
fiscalmente considerati una “tassa” e quindi
collegati ad un servizio svolto dall’amministrazione in
funzione corrispettiva della somma richiesta;
- Nel caso di specie l’attestazione di deposito dei frazionamenti
catastali di cui al comma 5 dell’art. 30 del DPR n. 380/2001
non risulta invero connessa dalla norma alla necessità della
PA di effettuare una specifica e preventiva istruttoria su
qualche aspetto particolare, ma semplicemente al fatto in sé
del “deposito” del tipo di frazionamento, in
relazione al quale l’amministrazione non svolge una
specifica istruttoria anche se questa potrà venire in
rilievo in momenti successivi e tenendo conto della finalità
della disposizione che è quella di sanzionare le
lottizzazioni abusive;
- Per tali ragioni una parte della dottrina ritiene che la tassa non sia
dovuta in quanto il Comune non svolge alcuna specifica
attività di riscontro ed istruttoria di tipo “edilizio”
quando riceve i suddetti documenti, osservando che l’atto di
deposito in se stesso non costituirebbe un vero e proprio
atto di natura urbanistico–edilizia risultando assimilabile
a qualsiasi altro comune deposito presso l’ufficio
protocollo;
- Tuttavia va osservato che l’attività del comune, rilevante ai
fini dell’applicazione dei diritti di segreteria non è,
nella fattispecie, tanto il “deposito” in sé del tipo
di frazionamento quanto “l’attestazione” del deposito
stesso da parte dell’Ente pubblico del documento;
- Da questo punto di vista quello che assume importanza “corrispettiva”
ai fini della applicazione della tassa è proprio tale
attività o servizio di generica attestazione, la quale
presenta caratteristiche del tutto ordinarie come qualsiasi
altra comune attestazione da parte del Comune;
- Per tali ragioni si è dell’avviso che, come nella prassi seguita
da diversi comuni, si possano applicare i diritti di
segreteria nella misura minima in genere prevista (di solito
anche nel regolamento comunale) per tale tipo di
attestazioni “ordinarie” (tali ipotesi vengono
infatti ricondotte alla categoria residuale denominata “attestazioni
e certificazioni varie” che prevede un valore modico
della tassa da pagare) (19.06.2012
- tratto da www.ancirisponde.ancitel.it). |
anno 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
In relazione all'applicazione dei diritti di segreteria in
materia edilizia ed urbanistica, ex
art. 10, comma 10, D.L. 18/01/1993 n. 8,
lett. f) "certificati
ed attestazioni", si richiede se possano legittimamente
applicarsi anche su attestazioni riguardanti lo stato
giuridico delle strade e di beni immobili comunali
risultanti da consultazione dell'Inventario Comunale e se in
caso positivo va comunque applicato anche il bollo
sull'attestazione (già pagato in sede di istanza).
Risposta
La risposta è positiva in quanto le attestazioni concernenti
lo stato giuridico delle strade e di beni immobili comunali
riguardano pur sempre la materia urbanistica-edilizia.
La circostanza che siano dovuti i diritti di segreteria non
esclude affatto che sia dovuta l’imposta di bollo (20.03.2008
- tratto da www.ancirisponde.ancitel.it). |
anno 2007 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
Il Dirigente del settore urbanistica-edilizia di questo
Comune riferisce che molti cittadini che hanno effettuato
pagamenti al Comune per diritti di segreteria, ai sensi del
decreto-legge 18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni
in legge 19.03.1993, n. 68, e
successive modifiche, per la presentazione di D.I.A. cui
l'ufficio, per varie motivazioni, non ha dato seguito (o
perché la denuncia non era necessaria o per altre
motivazioni), hanno chiesto il rimborso dei diritti versati
ai sensi della normativa in oggetto, facendo una sorta di
assimilazione con quanto accade, ad esempio, per il rimborso
degli oneri concessori per permessi di costruzione cui non
hanno fatto seguito i lavori.
Si chiede il parere di codesta Associazione in merito all'accoglibilità
di tali richieste di rimborso.
Risposta
Il diritto di segreteria è strettamente legato ad una
prestazione comunale per la quale, secondo la legge ed i
regolamenti comunali, è dovuto il diritto di segreteria.
Se il diritto di segreteria è dovuto sugli atti del
procedimento preparatorio, nel caso in cui non abbiano avuto
adeguato sviluppo, non danno luogo ad alcun rimborso. Se il
diritto di segreteria è dovuto sugli atti del provvedimento,
nel caso in cui il provvedimento non abbia luogo, si ritiene
non sia dovuto alcun diritto di segreteria.
Nella fattispecie concreta, nel caso in cui la denuncia di
inizio di attività risulti espressamente dichiarata non
dovuta, e quindi erroneamente inviata dall’interessato, è da
ritenersi, in relazione ai generali principi del diritto,
che il diritto di segreteria debba essere restituito, in
quanto indebito, senza alcun interesse, a quest’ultimo
riguardo, nei termini di cui si dirà in appresso.
Il provvedimento del Responsabile del servizio urbanistica
con il quale si dispone per la restituzione del diritto di
segreteria in quanto non dovuto, deve essere adeguatamente
motivato e deve riportare gli estremi finanziari al fine di
renderlo possibile e la firma del responsabile del servizio
di ragioneria.
La motivazione in sostanza deve riassumere gli argomenti
giuridici per cui la denuncia d’inizio di attività non era
per la relativa fattispecie edilizia non dovuta.
Ovviamente il caso “de quo” non è da ritenersi in
analogia con quello esemplificato, relativo agli oneri
concessori messi in restituzione in quanto il titolare del
permesso non ha dato luogo all’inizio dei lavori di cui al
permesso e dichiara espressamente di rinunciare
all’esecuzione degli stessi sulla base delle motivazioni
fornite dal medesimo.
In ogni caso, ed anche in questo ultimo caso, non è dovuto
alcun interesse sui rimborsi, a condizione che lo sviluppo
delle procedure di rimborso, rispetto alle domande pervenute
al Comune abbia luogo nei termini previsti dalla legge
07.08.1990, n. 241 e s.m., o del regolamento comunale sui
procedimenti amministrativi (ovviamente per queste tipologie
procedimentali) (09.07.2007 -
tratto da www.ancirisponde.ancitel.it). |
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